Branch exemption l'approccio di BDO ITALIA

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Page 1 REGIME DELLA BRANCH EXEMPTION Art. 14 D.Lgs. 147/2015 (Decreto internazionalizzazione)

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REGIME DELLA BRANCH EXEMPTION

Art. 14 D.Lgs. 147/2015 (Decreto internazionalizzazione)

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INDICE

01. LA NOSTRA COMPRENSIONE DELLE VOSTRE ESIGENZE

02. LA BRANCH EXEMPTION: QUADRO DI RIFERIMENTO

03. IL NOSTRO APPROCCIO

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LA NOSTRA

COMPRENSIONE DELLE

VOSTRE ESIGENZE

01

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Modalità di insediamento all’estero

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Le forme giuridiche di insediamento all’estero da parte di un’impresa

italiana sono essenzialmente quattro:

Società ITA

Diretta

(agenti)

Stabile

organizzaz

ione

(branch)

Subsidiary

La branch exemption 15/01/2016

Ufficio di

rapprese

ntanza

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Modalità di insediamento all’estero

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Centro di costo

Funzioni ausiliarie e strumentali

Attività di pubblicità, ricerche di

mercato

Presenza da valutare con attenzione in

presenza di personale addetto in

qualche modo alle vendite

Potrebbe non avere la copertura dei

trattati in alcune giurisdizioni (es. USA

per le imposte statali)

Vendite imputate direttamente alla casa

madre estera;

Struttura flessibile;

Assenza di visibilità sul mercato;

Rischio fiscale di SO personale se

«agente dipendente»

Assenza obbligo redazione di un bilancio

RETE AGENTI UFFICIO DI RAPPRESENTANZA

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Modalità di insediamento all’estero

DUE IPOTESI A CONFRONTO

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Autonomia giuridica propria;

Deve avere un proprio capitale sociale;

Redazione di un bilancio ufficiale;

Deve avere organi decisionali e

gestionali autonomi propri;

Rischi legati all’esterovestizione;

Applicazione della disciplina CFC;

L’utile confluisce alla casa madre

tramite dividendi (tassati nel paese di

insediamento);

Il reddito è tassato localmente.

No autonomia giuridica rispetto alla casa

madre;

No capitale sociale

Assenza organi gestori propri;

No redazione di un bilancio ufficiale

soggetto a pubblicazione;

Utili e perdite attribuibili alla casa

madre, senza distribuzione di dividendi;

Doppia imposizione all’estero ed in

Italia, con beneficio del credito

d’imposta per i redditi esteri

STABILE ORGANIZZAZIONE SOCIETÀ CONTROLLATA

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Rischio di stabili organizzazione occulte

Rischio fiscale legato alla presenza di personale dipendente della casa madre italiana addetto alla

vendite nel territorio di un Paese aderente all’OCSE.

Destinato ad incrementarsi nel medio periodo per effetto del Rapporto BEPS (Action 7) approvato ad

Ottobre 2015

• Rischi fiscali e penali all’estero

• Rischi fiscali in Italia (mancato recupero delle imposte estere in caso di accertamento fiscale

Nuovo articolo 5, par. 5 del Modello OCSE proposto dal Rapporto BEPS

Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 but subject to the provisions of paragraph 6, where a person

other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies is acting in a Contracting State on

behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State, an authority to conclude contracts,

in doing so, habitually concludes contracts, or habitually plays the principal role leading to the conclusion of

contracts that are routinely concluded without material modification by the enterprise, and these contracts

are a) in the name of the enterprise, or b) for the transfer of the ownership of, or for the granting of the right

to use, property owned by that enterprise or that the enterprise has the right to use, or c) for the provision of

services by that enterprise,

that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State

E’ inoltre proposta la riqualificazione in SO delle commissionarie estere appartenenti al Gruppo

LA SCELTA ATTUALE E LA NUOVA IPOTESI

LA NOSTRA COMPRENSIONE DELLE VOSTRE ESIGENZE

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Sino all’emanazione del recente Decreto internazionalizzazione, operare attraverso una stabile

organizzazione non presentava opportunità di risparmio fiscale nel Paese estero dove era collocata.

Infatti, il reddito viene imputato direttamente alla casa madre italiana, tuttavia l’eventuale

tassazione sia nel Paese estero sia in Italia determina una doppia imposizione attenuata dal

riconoscimento di un credito per le imposte pagate all’estero da scomputare dal reddito italiano.

Al contrario, in generale sarebbe più vantaggiosa la società controllata estera in quanto l’utile

confluirebbe alla casa madre italiana sotto forma di dividendo. Se il Paese estero fosse white list, il

dividendo verrebbe in Italia escluso dalla formazione del reddito della casa madre italiana per il 95%

del suo ammontare (al contrario, se il paese fosse black list sarebbe necessario interpello altrimenti

tassazione per intero del dividendo).

La tassazione della società controllata estera risulta più conveniente rispetto alla stabile

organizzazione; tuttavia il Decreto internazionalizzazione 2015 ha introdotto già a partire dal 2016

un regime fiscale agevolativo, noto come branch exemption, estremamente conveniente in caso di

utilizzo di una o più S.O. estere.

La S.O. è destinata a divenire il «mezzo» per eccellenza per operare in tutto il mondo.

LA SCELTA ATTUALE E LA NUOVA IPOTESI

LA NOSTRA COMPRENSIONE DELLE VOSTRE ESIGENZE

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LA BRANCH EXEMPTION:

QUADRO DI

RIFERIMENTO

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CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE

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• Dal 2016 Decorrenza

• Per opzione Accesso

• Irrevocabile Durata

• Esclusione da tassazione in Italia del reddito prodotto dalle branch estere Misura

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SOGGETTI AMMESSI

• TOTALITARIA, nel senso che deve

riguardare tutte le SO estere della

medesima società (all in – all out).

• IMMEDIATA, nel senso che non appena la

società costituisce una SO all’estero dovrà

decidere se optare o meno per

l’esenzione.

• L’opzione è IRREVOCABILE.

• Decorrenza: 01.01.2016

• Per le SO già esistenti l’opzione va

esercitata entro il secondo periodo

d’imposta successivo a quello di entrata

in vigore della disposizione (entro il

31.12.2017);

• Operatività dell’opzione: dal periodo

d’imposta in cui l’opzione è esercitata.

• Effetti dell’opzione: irrilevanza del

risultato della SO (utile o perdita) e viene

meno il diritto al credito d’imposta per le

imposte assolte all’estero.

• Gli effetti decorrono dal medesimo

periodo d’imposta dell’opzione e variano

a seconda della localizzazione della SO.

• Coordinamento CFC: se la SO è situata in

un paese fiscalmente non collaborativo vi

saranno due scenari:

1. Se l’impresa residente dimostra il

possesso delle esimenti ex art. 167, la SO

potrà beneficiare della branch

exemption;

2. Senza dimostrazione esimenti non si

applica l’esenzione, ma si applicherà il

regime CFC con le seguenti conseguenze:

‐ tassazione separata (per trasparenza)

in Italia del reddito della stabile

estera;

‐ impossibilità di compensare i risultati

tra branch e casa madre.

• Art. 14 D.Lgs. 147/2015 (GU 22.09.2015)

• Nuovo regime opzionale che prevede la

possibilità per le imprese residenti in Italia

di beneficiare dell’esenzione integrale degli

utili (perdite) delle proprie SO estere.

• Regime alternativo all’attuale sistema di

tassazione fondato sulla concorrenza del

reddito prodotto all’estero e l’attenuazione

della doppia imposizione attraverso il

riconoscimento del credito d’imposta per le

imposte assolte all’estero (art. 165 TUIR).

• Possibilità di presentare istanza di

interpello per conoscere il parere dell’AF

circa l’esistenza (conferma) di una SO

all’estero.

• All’interno di un gruppo dovrebbe essere

possibile separare i regimi: es. alcune

società optano per la branch exemption,

altre mantengono il regime ordinario

(tassazione + credito d’imposta).

BRANCH EXEMPTION

CARATTERISTICHE OPZIONE EFFETTI OPZIONE

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LA BRANCH EXEMPTION Esempio 1: Società di capitali ITALIANA con SO in Russia (aliquota EE < ITA)

15/10/2015

12 Il decreto crescita ed internazionalizzazione

SO Regime

esenzione

SO Regime ordinario

Società

di diritto

Russo

Utile lordo 1.000 1.000 1.000

Imposta russa (20%) (200) (200) (200)

Utile netto 800 800 800

Ritenuta russa - - (40)

Utile percepito 800 800 760

IRES Italia - (275) (11)

Credito imposta (art. 165) - 200 2

Utile netto 800 725 751

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LA BRANCH EXEMPTION Esempio 2: Società di capitali ITALIANA con SO in EAU (aliquota EE = 0)

15/10/2015

13 Il decreto crescita ed internazionalizzazione

SO Regime

esenzione

SO Regime ordinario

Società

di diritto

EAU (+socio locale)

Utile lordo 1.000 1.000 1.000

Imposta EAU 0 0 0

Utile netto 1.000 1.000 1.000

Ritenuta EAU - - (50)

Utile percepito 1.000 1.000 950

IRES Italia - (275) (14)

Credito imposta (art. 165) - - 3

Utile netto 1.000 725 939

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LA BRANCH EXEMPTION Esempio 3: Società di capitali ITALIANA con SO in Francia (aliquota EE> ITA)

15/10/2015

14 Il decreto crescita ed internazionalizzazione

SO Regime

esenzione

SO Regime ordinario

Società

di diritto

Francese

Utile lordo 1.000 1.000 1.000

Imposta francese (33,33%) (333) (333) (333)

Utile netto 667 667 667

Ritenuta Francia - - - (*)

Utile percepito 667 667 667

IRES Italia - (275) (9)

Credito imposta (art. 165) - 275 -

Utile netto 667 667 658

(*) Assenza ritenuta [Direttiva Madre-Figlia]

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LA BRANCH EXEMPTION

Esempio 3: Società di capitali ITALIANA con SO in Austria (aliquota EE< ITA)

15 Il decreto crescita ed internazionalizzazione

SO Regime

esenzione

SO Regime ordinario

Società

di diritto

Austriaco

Utile lordo 1.000 1.000 1.000

Imposta austriaca (25%) (250) (250) (250)

Utile netto 750 750 750

Ritenuta Austria - - - (*)

Utile percepito 750 750 750

IRES Italia - (275) (10)

Credito imposta (art. 165) - 250 -

Utile netto 750 725 740

(*) Assenza ritenuta [Direttiva Madre-Figlia]

Page 16: Branch exemption   l'approccio di BDO ITALIA

LA BRANCH EXEMPTION

Esempio 3: Società di capitali ITALIANA con SO in UK (aliquota EE< ITA)

16 Il decreto crescita ed internazionalizzazione

SO Regime

esenzione

SO Regime ordinario

Società

di diritto

Inglese

Utile lordo 1.000 1.000 1.000

Imposta UK (21%) (210) (210) (210)

Utile netto 790 790 790

Ritenuta UK - - - (*)

Utile percepito 790 790 790

IRES Italia - (275) (11)

Credito imposta (art. 165) - 210 -

Utile netto 790 725 779

(*) Assenza ritenuta [Direttiva Madre-Figlia]

Page 17: Branch exemption   l'approccio di BDO ITALIA

LA BRANCH EXEMPTION

Esempio 3: Società di capitali ITALIANA con SO in Polonia (aliquota EE< ITA)

17 Il decreto crescita ed internazionalizzazione

SO Regime

esenzione

SO Regime ordinario

Società

di diritto

Polacco

Utile lordo 1.000 1.000 1.000

Imposta Polacca (19%) (190) (190) (190)

Utile netto 810 810 810

Ritenuta Polonia - - - (*)

Utile percepito 810 810 810

IRES Italia - (275) (11)

Credito imposta (art. 165) - 190 -

Utile netto 810 725 799

(*) Assenza ritenuta [Direttiva Madre-Figlia]

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CONVERSIONE DELLE FILIALI IN BRANCH

La controllante italiana fonde la società controllata straniera, con l’effetto che nel paese estero

rimarrà solo una stabile organizzazione per la quale sarà possibile optare per il regime agevolato

di branch exemption.

FUSIONE TRANSNAZIONALE

La controllata estera cede in propri attivi ed i passivi alla Branch neo- costituita con eventuale

emersione di un goodwill localmente.

Successivamente, la controllata estera viene messa in liquidazione. Gli eventuali attivi della

liquidazione vengono restituiti alla casa madre sotto forma di distribuzione di utili o rimborso del

capitale.

CESSIONE DELLE ATTIVITÀ

La società controllata estera trasferisce la propria sede in Italia e, successivamente, si porrà in

essere una fusione domestica attraverso la quale la controllante italiana assorbe la società estera

neo-trasferita.

L’effetto è la permanenza nel paese estero di una stabile organizzazione, per la quale sarà

possibile, anche in questo caso, optare per il regime favorevole di branch exemption.

TRASFERIMENTO DELLA SEDE ESTERA IN ITALIA

Page 19: Branch exemption   l'approccio di BDO ITALIA

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ESTEROVESTIZIONE: RISCHIO MINIMIZZATO GRAZIE ALLA BRANCH EXEMPTION

Ogni qual volta la società estera viene gestita nella sostanza da amministratori che

operano in Italia oppure la stessa è controllata, anche indirettamente, da società

residenti in Italia, l’AF è solita riqualificare la società estera come una esterovestita

con conseguenze sanzionatorie pesantissime.

Il regime di branch exemption riduce enormemente questo rischio, in quanto la

stabile organizzazione:

1. non ha una veste giuridica come la società;

2. non è una entità autonoma ed indipendente dalla casa-madre ma è una sua ramificazione,

tutto questo non vale invece per la società.

L’operare per mezzo di una SO ridimensiona questo problema.

CONVERSIONE DELLE FILIALI IN BRANCH

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CONCLUSIONE

Il regime della branch exemption consente:

• Il pieno godimento del minor tax rate del paese di residenza della stabile;

• Una minore onerosità in termini fiscali rispetto ad una SO in regime ordinario;

• Una minore onerosità in termini di gestione rispetto ad una subsidiary (assenza di

organi societari, di capitale sociale versato, minori adempimenti, ecc.);

• Un miglioramento della competitività con i competitors esteri;

• Minimizzazione del rischio di esterovestizione;

• Rischi legali all’applicazione delle disciplina CFC.

QUALI VANTAGGI?

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IL NOSTRO

APPROCCIO

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IL NOSTRO APPROCCIO

FORMALIZZAZIONE DELL’OPZIONE

ADEGUAMENTO DELLA

CONTABILITA DELLE BRANCH AL

REGIME DI BRANCH EXEMPTION

MAPPATURA DELLE OPERAZIONI

INTRA-SOCIETARIE (TRA CASA

MADRE E BRANCH)

IMPOSTAZIONE

RACCOLTA INFORMAZIONI E

DOCUMENTAZIONE

VALUTAZIONE DEL VANTAGGIO

FISCALE DEL REGIME DI BRANCH

EXEMPTION

ANALISI RENDICONTI E BUDGET

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

ATTRIBUIBILE ANNUALMENTE

ALLA BRANCH

CALCOLO REDDITO ESENTE

COMPLIAZIONE DELLA

DICHIARAZIONE DEI REDDITI CON

RIFERIMENTO ALLA STABILE

ORGANIZZAZIONE

Abbiamo sviluppato un approccio, suddiviso in diverse Fasi, che massimizzi la conoscenza delle aree

oggetto di analisi e minimizzi il tempo che il personale della Società dedicherà al progetto,

garantendo completezza e profondità di analisi.

ANALISI DI FATTIBILITÀ IMPLEMENTAZIONE MONITORAGGIO

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Gianluca Marini

Partner

STUDIO ASSOCIATO LEGALE E TRIBUTARIO

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