dir 70/221/CEE

27
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B M4 DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 20 marzo 1970 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai serbatoi di carburante e ai dispositivi di protezione posteriore antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (70/221/CEE) (GU L 076 del 6.4.1970, pag. 23) Modificata da: Gazzetta ufficiale n. pag. data M1 Direttiva della Commissione 79/490/CEE, del 18 aprile 1979 L 128 22 26.5.1979 M2 modificata da direttiva della commissione 81/333/CEE, del 13 aprile 1981 L 131 4 18.5.1981 M3 Direttiva 97/19/CE della Commissione del 18 aprile 1997 L 125 1 16.5.1997 M4 Direttiva 2000/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 L 106 7 3.5.2000 M5 Direttiva 2006/20/CE della Commissione del 17 febbraio 2006 L 48 16 18.2.2006 Modificata da: A1 Atto di adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord L 73 14 27.3.1972 A2 Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repub- blica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trat- tati sui quali si fonda l'Unione europea L 236 33 23.9.2003 Rettificata da: C1 Rettifica, GU L 065 del 15.3.1979, pag. 42 (70/221/CEE) C2 Rettifica, GU L 269 del 6.10.1998, pag. 14 (19/1997) C3 Rettifica, GU L 064 del 6.3.2001, pag. 39 (8/2000) C4 Rettifica, GU L 151 del 7.6.2001, pag. 52 (8/2000) 1970L0221 IT 10.03.2006 007.001 1

description

DIR 70/221/CEE

Transcript of dir 70/221/CEE

  • Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilit delle istituzioni

    B M4 DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    del 20 marzo 1970

    concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai serbatoi di carburantee ai dispositivi di protezione posteriore antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

    (70/221/CEE)

    (GU L 076 del 6.4.1970, pag. 23)

    Modificata da:

    Gazzetta ufficiale

    n. pag. data

    M1 Direttiva della Commissione 79/490/CEE, del 18 aprile 1979 L 128 22 26.5.1979

    M2 modificata da direttiva della commissione 81/333/CEE, del 13 aprile1981

    L 131 4 18.5.1981

    M3 Direttiva 97/19/CE della Commissione del 18 aprile 1997 L 125 1 16.5.1997

    M4 Direttiva 2000/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20marzo 2000

    L 106 7 3.5.2000

    M5 Direttiva 2006/20/CE della Commissione del 17 febbraio 2006 L 48 16 18.2.2006

    Modificata da:

    A1 Atto di adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito diGran Bretagna e Irlanda del Nord

    L 73 14 27.3.1972

    A2 Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, dellaRepubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica diLettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria,della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repub-blica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trat-tati sui quali si fonda l'Unione europea

    L 236 33 23.9.2003

    Rettificata da:

    C1 Rettifica, GU L 065 del 15.3.1979, pag. 42 (70/221/CEE)

    C2 Rettifica, GU L 269 del 6.10.1998, pag. 14 (19/1997)

    C3 Rettifica, GU L 064 del 6.3.2001, pag. 39 (8/2000)

    C4 Rettifica, GU L 151 del 7.6.2001, pag. 52 (8/2000)

    1970L0221 IT 10.03.2006 007.001 1

  • BM4

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    del 20 marzo 1970

    concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membrirelative ai serbatoi di carburante e ai dispositivi di protezione poste-

    riore antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

    B

    (70/221/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNIT EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunit economica europea, in partico-lare l'articolo 100,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

    considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare iveicoli a motore ai sensi delle legislazioni nazionali concernono tral'altro i serbatoi di carburante liquido e le C1 protezioni posterioriantincastro ;

    considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membroall'altro; che ne risulta la necessit che le stesse prescrizioni siano adot-tate da tutti gli Stati membri, a titolo complementare ovvero in sostitu-zione delle attuali regolamentazioni in tali Stati, segnatamente al fine dipermettere l'applicazione, per ogni tipo di veicolo, della procedura diomologazione CEE che forma oggetto della direttiva del Consiglio del 6febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degliStati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei lororimorchi (3),

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    M4

    Articolo 1

    Ai sensi della presente direttiva, per veicolo s'intende ogni veicolo amotore e i loro rimorchi definiti all'allegato II, parte A, delle direttiva70/156/CEE.

    M1

    Articolo 2

    M41. Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CE nl'omologazione nazionale di un veicolo se il veicolo conforme ai requi-siti di cui alla presente direttiva per quanto riguarda i serbatoi di carbu-rante.

    M12. Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE nl'omologazione di portata nazionale di un veicolo per motivi concernentila protezione posteriore antincastro se detto veicolo conforme alleprescrizioni dell'allegato relative alla protezione posteriore antincastrood equipaggiato di un dispositivo di protezione posteriore antincastroomologato in quanto unit tecnica M3 a norma dell'articolo 2 delladirettiva 70/156/CEE e montato conformemente alle prescrizioni dell'al-legato II, punto 5 .

    1970L0221 IT 10.03.2006 007.001 2

    (1) GU n. C 160 del 18. 12. 1969, pag. 7.(2) GU n. C 48 del 16. 4. 1969, pag. 16.(3) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

  • M13. Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE nl'omologazione di portata nazionale di un dispositivo di protezioneposteriore antincastro se detto dispositivo, considerato quale unittecnica M3 a norma dell'articolo 2 della direttiva 70/156/CEE, conforme alle pertinenti prescrizioni dell'allegato II, punto 5 .

    Articolo 2 bis

    M41. Gli Stati membri non possono rifiutare l'immatricolazione o vietarela vendita, la messa in circolazione o l'uso di un veicolo se il veicolo conforme ai requisiti di cui alla presente direttiva per quanto riguarda iserbatoi di carburante.

    M12. Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare la vendita, l'imma-tricolazione, la messa in circolazione o l'uso di un veicolo per motiviconcernenti la protezione posteriore antincastro se detto veicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato relative alla protezione posterioreantincastro ed equipaggiato di un dispositivo di protezione posterioreantincastro omologato quale unit tecnica M3 a norma dell'articolo 2della direttiva 70/156/CEE e montato conformemente alle prescrizionidell'allegato II, punto 5 .

    3. Gli Stati membri non possono vietare la commercializzazione diun dispositivo di protezione posteriore antincastro, considerato qualeentit tecnica a norma dell'M3 articolo 2 della direttiva 70/156/CEE, se detto dispositivo conforme ad un tipo omologato a normadell'articolo 2, paragrafo 3.

    Articolo 2 ter

    Lo Stato membro che procede all'omologazione prende le misure neces-sarie per essere informato di qualsiasi modifica di uno degli elementi odi una delle caratteristiche M3 di cui all'allegato II, punti 2.1 e2.2 . Le competenti autorit di questo Stato membro decidono se sultipo modificato occorra procedere a nuove prove, con redazione di unnuovo verbale. Qualora dalle prove risulti che le prescrizioni dellapresente direttiva non sono rispettate, la modifica non autorizzata.

    M4

    Articolo 3

    Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico i requisiti dicui agli allegati sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13della direttiva 70/156/CEE.

    B

    Articolo 4

    1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie perconformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi adecorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commis-sione.

    2. Gli Stati membri prendono cura di comunicare alla Commissioneil testo delle essenziali disposizioni di diritto interno che essi adottanonel settore contemplato dalla presente direttiva.

    Articolo 5

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    1970L0221 IT 10.03.2006 007.001 3

  • M3ELENCO DEGLI ALLEGATI

    M4Allegato I: Serbatoi di carburante liquido

    Appendice 1: Prova di resistenza al fuoco

    Appendice 2: Dimensioni e caratteristiche tecniche deimattoni refrattari

    Appendice 3: Scheda informativa

    Appendice 4: Scheda di omologazione CE

    M3Allegato II: Protezione posteriore antincastro

    Appendice 1: Scheda informativa (veicolo)

    Appendice 2: Scheda informativa (entit tecnica)

    Appendice 3: Scheda di omologazione CE (veicolo)

    Appendice 4: Scheda di omologazione CE (entit tecnica)

    Appendice 5: Marchio di omologazione CE

    1970L0221 IT 10.03.2006 007.001 4

  • M4ALLEGATO I

    SERBATOI DI CARBURANTE LIQUIDO

    1. CAMPO DI APPLICAZIONE

    1.1. Il presente allegato si applica ai veicoli oggetto della direttiva 70/156/CEE.

    2. DEFINIZIONI

    Ai fini del presente allegato, s'intende per:

    2.1. tipo di veicolo per quanto concerne i serbatoi di carburantei veicoliche non differiscono sostanzialmente tra loro per quanto concerne:

    2.1.1. la struttura, la forma, le dimensioni e il materiale (metallo/plastica) deiserbatoi;

    2.1.2. per i veicoli della categoria M1 (1), l'ubicazione del serbatoio o dei

    serbatoi nel veicolo, nella misura in cui non consente una correttaapplicazione del punto 5.10 del presente allegato;

    2.2. abitacololo spazio destinato agli occupanti e delimitato dal tetto, dalpavimento, dalle fiancate, dalle porte, dalle finestrature esterne, daldivisorio anteriore e del divisorio posteriore;

    2.3. massa a vuotola massa del veicolo carrozzato in ordine di marciacome definito al punto 2.6 dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE;

    2.4. serbatoioil serbatoio o i serbatoi destinati a contenere il carburanteliquido definito al punto 2.6, utilizzato essenzialmente per la propul-sione del veicolo esclusi i suoi accessori [tubo di riempimento (se sitratta di un elemento separato), bocchettone di riempimento, tappo,indicatore di livello, connessioni con il motore o per compensare lasovrappressione interna, ecc.];

    2.5. capacit del serbatoiola capacit del serbatoio indicata dal costrut-tore;

    2.6. carburante liquidoun carburante liquido in condizioni ambientenormali.

    3. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE

    3.1. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE,la domanda di omologazione di un veicolo per quanto riguarda iserbatoi di carburante deve essere presentata dal costruttore delveicolo.

    3.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 3.

    3.3. Al servizio tecnico responsabile dell'esecuzione delle prove di omolo-gazione deve essere presentato quanto segue:

    3.3.1. un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare o le partidel veicolo che il servizio tecnico ritiene necessarie per le prove diomologazione;

    3.3.2. nel caso di un veicolo munito di un serbatoio in materie plastiche: setteserbatoi supplementari con i rispettivi accessori;

    3.3.3. nel caso di un veicolo munito di un serbatoio di altro materiale: dueserbatoi supplementari con i rispettivi accessori.

    4. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE

    4.1. Se sono soddisfatti i requisiti del caso, l'omologazione CE viene rila-sciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 e, se applicabile, dell'articolo4, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE.

    4.2. Il modello della scheda di omologazione CE figura nell'appendice 4.

    4.3. Conformemente all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, al tipo diveicolo omologato deve essere assegnato un numero di omologazione.Uno Stato membro non pu assegnare lo stesso numero ad un altrotipo di veicolo.

    5. SPECIFICHE

    5.1. I serbatoi devono essere costruiti in modo da resistere alla corrosione.

    1970L0221 IT 10.03.2006 007.001 5

    (1) Come definito all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE.

  • M45.2. I serbatoi devono soddisfare, quando siano muniti di tutti gli accessori

    normalmente fissati, le prove di tenuta stagna eseguite come indicatoal punto 6.1 a una pressione interna relativa pari al doppio della pres-sione di esercizio, ma comunque non inferiore a 0,3 bar.

    Si ritiene che i serbatoi in materie plastiche destinati ai veicoli soddi-sfino la suddetta prescrizione se hanno superato la prova descritta alpunto 6.3.2.

    5.3. Qualsiasi eventuale sovrappressione o pressione che superi la pressionedi esercizio deve essere automaticamente compensata con dispositiviappropriati (orifizi, valvole di sicurezza, ecc.).

    5.4. Gli sfiati devono essere progettati in modo da prevenire qualsiasirischio di incendio. In particolare il carburante che pu sfuggiredurante il riempimento del serbatoio o dei serbatoi non deve potercadere sul dispositivo di scappamento, ma deve essere incanalato alsuolo.

    5.5. Il serbatoio o i serbatoi non devono essere situati in una superficie ocostituire una superficie (pavimento, fiancata, divisorio) dell'abitacoloo di un altro vano che ne fa parte integrante.

    5.6. Deve essere previsto un diaframma che separi l'abitacolo dal serbatoioo dai serbatoi. Il diaframma pu contenere delle aperture (ad esempioper la sistemazione dei cavi) a condizione che esse siano sistemate inmodo che il carburante non possa fluire liberamente dal serbatoio o daiserbatoi nell'abitacolo o in un altro vano che ne fa parte integrante incondizioni d'uso normali.

    5.7. Ogni serbatoio deve essere fissato solidamente e disposto in modo cheun'eventuale perdita di carburante dal serbatoio o dai suoi accessorifluisca al suolo e non nell'abitacolo in condizioni d'uso normali.

    5.8. Il bocchettone di riempimento non deve essere situato nell'abitacolo,nel cofano bagagli o nel vano motore.

    5.9. Il carburante non deve poter uscire dal tappo del serbatoio o attraversodispositivi previsti per compensare la sovrappressione nelle condizioniprevedibili di utilizzazione del veicolo. In caso di capovolgimento delveicolo sar tollerato uno sgocciolamento che non superi 30 g/min;questa prescrizione deve essere verificata durante la prova descritta alpunto 6.2.

    5.9.1. Il tappo del serbatoio deve esser fissato al tubo di riempimento: laguarnizione deve essere mantenuta saldamente nella sua sede, allachiusura il tappo deve restare bloccato premendo contro la guarnizionee il tubo di riempimento.

    5.9.1.1. Le prescrizioni di cui al punto 5.9.1 si ritengono soddisfatte se ilveicolo corrisponde ai requisiti di cui al punto 5.1.3 dell'allegato I delladirettiva 70/220/CEE (1), a condizione che gli esempi elencati al terzotrattino di tale sezione non si applichino a veicoli di categorie diversedalla M1 o N1.

    5.10. I serbatoi devono essere installati in modo da essere protetti dalleconseguenze di un urto frontale o posteriore del veicolo; in prossimitdei serbatoi non devono trovarsi parti sporgenti, spigoli vivi, ecc.

    5.11. Il serbatoio di carburante e il collo del bocchettone devono essereprogettati e installati nel veicolo in modo da evitare l'accumulo dicariche elettriche statiche sull'intera superficie. Se necessario, si neutra-lizzano le cariche, tramite un buon conduttore, sulla struttura metallicadel telaio o altra massa metallica rilevante.

    5.12. I serbatoi in materie plastiche devono inoltre essere sottoposti allaprova anche con il procedimento specificato al punto 6.3.

    6. PROVE

    6.1. Prove idrauliche

    Il serbatoio deve essere sottoposto ad una prova di pressione internaidraulica da eseguirsi su di una singola unit, munita di tutti i suoiaccessori. Il serbatoio deve essere completamente riempito con unliquido non infiammabile (ad esempio acqua). Dopo aver chiuso ognicomunicazione con l'esterno, la pressione deve essere gradualmenteaumentata tramite la tubazione che alimenta il motore di carburante,fino ad una pressione interna relativa pari al doppio della pressione diesercizio e comunque non inferiore a una sovrappressione di 0,3 bar,

    1970L0221 IT 10.03.2006 007.001 6

    (1) GU 76 del 6.4.1970, pag. 1.

  • M4che va mantenuta per un minuto. Durante questo periodo l'involucrodel serbatoio non deve presentare fessure o perdite; esso potr perpresentare una deformazione permanente.

    6.2. Prova di capovolgimento

    6.2.1. Il serbatoio e tutti i suoi accessori debbono essere montati in una appa-recchiatura che rispecchi la modalit di installazione sul veicolo cui ilserbatoio destinato; ci vale anche per i dispositivi previsti percompensare la sovrappressione interna.

    6.2.2. L'apparecchiatura di prova deve ruotare attorno ad un asse paralleloall'asse longitudinale del veicolo.

    6.2.3. La prova eseguita con il serbatoio riempito al 90 % della sua capacite quindi con il 30 % della sua capacit, con un liquido non infiamma-bile di densit e viscosit prossime a quelle del carburante normal-mente usato ( ammessa l'acqua).

    6.2.4. Il serbatoio deve essere ruotato dalla sua posizione di installazione di90o verso destra e deve restare in questa posizione per almeno 5minuti.

    Il serbatoio deve essere quindi ruotato di altri 90o nella stessa direzionee mantenuto in questa posizione, completamente capovolto, per almenoaltri 5 minuti.

    Il serbatoio viene quindi riportato nella sua posizione normale. Illiquido di prova che non rifluito dal sistema di ventilazione nelserbatoio deve essere drenato e, se necessario, riportato a livello.

    Il serbatoio deve essere ruotato di 90o in direzione opposta e lasciatoper almeno 5 minuti in questa posizione.

    Il serbatoio deve essere ruotato di altri 90o nella stessa direzione emantenuto in posizione, completamente capovolto, per almeno altri 5minuti. Il serbatoio viene quindi riportato nella sua posizione normale.

    6.3. Prove supplementari per serbatoi in materie plastiche destinati aiveicoli

    6.3.1. Resistenza all'urto

    6.3.1.1. Il serbatoio deve essere riempito completamente con una miscela diacqua e glicole o con un altro liquido a basso punto di congelamentoche non modifica le propriet del materiale del serbatoio, e quindisottoposto alla prova di perforazione.

    6.3.1.2. Durante questa prova la temperatura del serbatoio deve essere di 233 K 2 K ( 40 oC 2 oC).

    6.3.1.3. Per la prova viene usato un dispositivo d'urto a pendolo. L'elementod'urto deve essere di acciaio ed avere la forma di una piramide a basequadrata, con vertice e spigoli arrotondati con un raggio di 3 mm. Ilcentro di percussione del pendolo deve coincidere con il baricentrodella piramide; la sua distanza dall'asse di rotazione del pendolo deveessere di 1 m. La massa totale del pendolo di 15 kg. L'energia delpendolo al momento dell'urto non deve essere inferiore e quanto pipossibile uguale 30 Nm.

    6.3.1.4. Le prove devono essere eseguite sui punti del serbatoio ritenuti vulne-rabili in caso di collisione frontale o di tamponamento. I punti conside-rati vulnerabili sono quelli pi esposti o pi deboli per la forma delserbatoio o per il modo in cui esso installato sul veicolo. I puntiscelti dal laboratorio devono essere indicati nel verbale di prova.

    6.3.1.5. Durante la prova, il serbatoio deve essere tenuto in posizione mediantedispositivi di fissaggio sul lato o sui lati opposti al lato dell'urto. Laprova non deve dar luogo ad alcuna perdita.

    6.3.1.6. A scelta del costruttore, tutte le prove d'urto possono essere eseguite suun unico serbatoio oppure ciascuna prova su un serbatoio diverso.

    6.3.2. Resistenza meccanica

    Il serbatoio deve essere sottoposto alla prova di tenuta e di rigiditdella forma nelle condizioni prescritte al punto 6.1. Il serbatoio e tutti isuoi accessori devono essere montati in un dispositivo di prova inmodo da corrispondere al tipo di installazione sul veicolo al quale ilserbatoio destinato. Quale fluido di prova deve essere usatadell'acqua a 326 K (53 oC) che deve riempire completamente il serba-toio. Il serbatoio deve essere sottoposto ad una pressione interna rela-tiva pari al doppio della pressione di esercizio e comunque non infe-riore a 0,3 bar, ad una temperature di 326 K 2 K (53 oC 2 oC) per

    1970L0221 IT 10.03.2006 007.001 7

  • M4un periodo di cinque ore. Durante la prova il serbatoio ed i suoi acces-sori non devono presentare fessure o perdite, tuttavia, sono ammessedeformazioni permanenti.

    6.3.3. Permeabilit al carburante

    6.3.3.1. Il carburante usato per la prova di permeabilit deve essere quellospecificato nella direttiva 70/220/CEE, allegato VIII, oppure unabenzina super commerciale. Se il serbatoio progettato per essereinstallato unicamente su veicoli con motore ad accensione spontanea,esso deve essere riempito con gasolio.

    6.3.3.2. Prima della prova, il serbatoio deve essere riempito al 50 % della suacapacit con il carburante di prova e mantenuto, senza essere chiuso,ad una temperatura ambiente di 313 K 2 K (40 oC 2 oC) fino a chela perdita di peso per unit di tempi diventi costante.

    6.3.3.3. Il serbatoio viene vuotato e riempito al 50 % della sua capacit con ilcarburante di prova, dopodich esso chiuso ermeticamente e mante-nuto ad una temperatura di 313 K 2 K (40 oC 2 oC). La pressionedeve essere regolata quando il contenuto del serbatoio ha raggiunto latemperatura di prova. Si determina la perdita di peso dovuta al trasuda-mento durante un periodo di prova di 8 settimane. La perdita di carbu-rante media massima ammessa di 20 g per ogni 24 ore di durata dellaprova.

    6.3.3.4. Se la perdita dovuta al trasudamento supera il valore indicato al punto6.3.3.3, la prova descritta deve essere ripetuta, sullo stesso serbatoio,per determinare la perdita per trasudamento a 296 K 2 K (23 oC 2oC), restando invariate le altre condizioni. La perdita cos misurata nondeve superare 10 g ogni 24 ore.

    6.3.4. Resistenza al carburante

    Dopo la prova di cui al precedente punto 6.3.3, il serbatoio deveancora soddisfare le prescrizioni dei punti 6.3.1 e 6.3.2.

    6.3.5. Resistenza al fuoco

    Il serbatoio deve essere sottoposto alle seguenti prove:

    6.3.5.1. Il serbatoio, fissato come sul veicolo, viene esposto alla fiamma perdue minuti. Il serbatoio non deve presentare alcuna perdita di carbu-rante liquido.

    6.3.5.2. Devono essere eseguite tre prove su serbatoi differenti riempiti comesegue:

    6.3.5.2.1. se il serbatoio destinato ad essere installato su veicoli muniti dimotore ad accensione comandata o di motore ad accensione spontanea,devono essere eseguite tre prove con i serbatoi riempiti con benzinasuper;

    6.3.5.2.2. se il serbatoio destinato ad essere installato unicamente su veicolimuniti di motore ad accensione spontanea, le tre prove devono essereeseguite con i serbatoi riempiti con gasolio.

    6.3.5.2.3. Per ciascuna prova, il serbatoio deve essere installato in un dispositivodi prova che simuli per quanto possibile le effettive condizioni diinstallazione. Il metodo con cui il serbatoio fissato nel dispositivodeve corrispondere alle specificazioni previste per il veicolo. Si devetener conto delle parti del veicolo che proteggono il serbatoio ed i suoiaccessori dall'esposizione alla fiamma o che comunque influisconosulla sua propagazione, nonch dei componenti previsti montati sulserbatoio e dei tappi. Durante la prova, tutte le aperture devono esserechiuse, ma i sistemi di ventilazione devono restare in funzione. Imme-diatamente prima della prova, il serbatoio deve essere riempito al 50 %della sua capacit con il carburante prescritto.

    6.3.5.3. La fiamma alla quale il serbatoio esposto deve essere ottenutabruciando del carburante commerciale per motori ad accensionecomandata (detto in seguito carburante) in una vasca. La quantit dicarburante versato nella vasca deve essere sufficiente per consentirealla fiamma di bruciare per l'intera durata della prova in normalicombustione.

    6.3.5.4. Le dimensioni della vasca devono essere scelte in modo da poteresporre alla fiamma i lati del serbatoio. La vasca deve quindi sporgeredi almeno 20 cm, ma non pi di 50 cm, attorno alla proiezione oriz-zontale del serbatoio. Le pareti laterali della vasca non devono superaredi oltre 8 cm il livello del carburante all'inizio della prova.

    1970L0221 IT 10.03.2006 007.001 8

  • M46.3.5.5. La vasca con il carburante deve essere posta sotto il serbatoio in modo

    tale che la distanza fra il livello del carburante nella vasca e il fondodel serbatoio corrisponda all'altezza di progetto del serbatoio sopra lasuperficie stradale con il veicolo scarico (cfr. punto 2.3). La vasca o ildispositivo di fissaggio per la prova o entrambi devono potersimuovere liberamente.

    6.3.5.6. Durante la fase C della prova, la vasca deve essere coperta da unoC4 schermo disposto a 3 cm 1 cm sopra il livello del carbu-rante . Lo schermo deve essere di materiale refrattario, comeprescritto nell'appendice 2. I mattoni non devono presentare fra loroalcuna discontinuit e devono essere sostenuti al di sopra della vascain modo tale che le cavit dei mattoni non siano ostruite. Lunghezza elarghezza del telaio devono essere di 2-4 cm pi piccole delle dimen-sioni interne delle vasca in modo da presentare una discontinuit di 1-2 cm tra il telaio e la parete della vasca per favorire la ventilazione.

    6.3.5.7. Se la prova eseguita all'aria libera, occorre una protezione sufficientedal vento, la cui velocit a livello della vasca contenente il carburantenon deve superare 2,5 km/h. Prima della prova, lo schermo deve essereriscaldato a 308 K 5 K (35 oC 5 oC). I mattoni refrattari possonoessere inumiditi per assicurare le stesse condizioni per le prove succes-sive.

    6.3.5.8. La prova deve comprendere quattro fasi (cfr. appendice 1).

    6.3.5.8.1. Fase A: Preriscaldamento (figura 1)

    Il carburante nella vasca acceso ad una distanza di almeno 3 m dalserbatoio da sottoporre alla prova. Dopo 60 secondi di preriscalda-mento, la vasca viene posta sotto il serbatoio.

    6.3.5.8.2. Fase B: Esposizione diretta alla fiamma (figura 2)

    Il serbatoio esposto per 60 secondi alla fiamma del carburante chebrucia liberamente.

    6.3.5.8.3. Fase C: Esposizione indiretta alla fiamma (figura 3)

    Non appena conclusa la fase B, si pone lo schermo tra la vasca accesaed il serbatoio. Il serbatoio deve essere esposto a questa fiamma ridottaper altri 60 secondi.

    6.3.5.8.4. Fase D: Fine della prova (figura 4)

    La vasca accesa coperta dallo schermo deve essere rimessa nella suaposizione originale (fase A). Se, alla fine della prova, il serbatoio infiamme, si spegne immediatamente il fuoco.

    6.3.5.9. I risultati della prova sono ritenuti soddisfacenti se non si riscontraalcuna perdita di carburante liquido dal serbatoio.

    6.3.6. Resistenza alle alte temperature

    6.3.6.1. Il dispositivo di fissaggio utilizzato per la prova deve simulare il tipodi installazione del serbatoio sul veicolo, comprese le modalit difunzionamento dello sfiato del serbatoio.

    6.3.6.2. Il serbatoio, riempito al 50 % della sua capacit con acqua a 293 K (20oC), viene esposto per un'ora ad una temperatura ambiente di 368 K 2 K (95 oC 2 oC).

    6.3.6.3. I risultati della prova sono ritenuti soddisfacenti se, dopo la prova, ilserbatoio non presenta perdite o deformazioni rilevanti.

    6.3.7. Iscrizioni sul serbatoio di carburante

    6.3.7.1. Il serbatoio deve recare il marchio di fabbrica o la denominazionecommerciale in modo indelebile e chiaramente leggibile quando siainstallato sul veicolo.

    7. MODIFICHE DELLE OMOLOGAZIONI

    7.1. In caso di modifica delle omologazioni concesse ai sensi della presentedirettiva, si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della direttiva70/156/CEE.

    8. CONFORMIT DELLA PRODUZIONE

    8.1. Di regola, i provvedimenti intesi a garantire la conformit della produ-zione sono presi a norma dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.

    1970L0221 IT 10.03.2006 007.001 9

  • M4Appendice 1

    Figura 1

    Figura 2

    Figura 3

    Figura 4

    1970L0221 IT 10.03.2006 007.001 10

  • M4Appendice 2

    DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MATTONI REFRATTARI

    Resitenza al fuoco (cono di Seger) SK 30

    Contenuto di Al2O3 30-33 %

    Porosit aperta (Po) 20-22 % in vol

    Densit 1 900-2 000 kg/m3

    Superficie cava effettiva 44,18 %

    1970L0221 IT 10.03.2006 007.001 11

  • M4Appendice 3

    1970L0221 IT 10.03.2006 007.001 12

  • M4Appendice 4

    1970L0221 IT 10.03.2006 007.001 13

  • M4

    1970L0221 IT 10.03.2006 007.001 14

  • M3ALLEGATO II

    PROTEZIONE POSTERIORE ANTINCASTRO

    1. OSSERVAZIONI GENERALI

    I veicoli di cui alla presente direttiva devono essere concepiti in mododa offrire efficace protezione contro l'incastramento dei veicoli dellecategorie M1 e N1 (

    1) che li urtino posteriormente.

    2. DEFINIZIONI

    2.1. Tipo di veicolo per quanto riguarda la protezione posteriore antincastro

    Per tipo di veicolo per quanto riguarda la protezione posteriore anti-ncastro, si intendono i veicoli che non presentano tra loro differenzein ordine ai seguenti elementi essenziali:

    2.1.1. larghezza dell'asse posteriore, struttura, dimensioni, forma e materialidella parte posteriore del veicolo, qualora abbiano un'incidenza sulleprescrizioni dei punti da 5.1 a 5.4.5.5.

    2.1.2. Caratteristiche della sospensione, qualora abbiano un'incidenza sulleprescrizioni dei punti da 5.1 a 5.4.5.5.

    2.1.3. Tipo di dispositivo di protezione posteriore antincastro, se montato.

    2.2. Tipo di dispositivo di protezione posteriore antincastro

    Per tipo di dispositivo di protezione posteriore antincastro, si inten-dono i dispositivi che non presentano tra loro differenze in ordine aiseguenti elementi essenziali:

    2.2.1. forma,

    2.2.2. dimensioni,

    2.2.3. fissaggio,

    2.2.4. materiali.

    3. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE

    3.1. Domanda di omologazione CE per quanto riguarda un tipo di veicolo.

    3.1.1. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE,la domanda di omologazione CE di un tipo di veicolo per quantoriguarda la protezione posteriore antincastro deve essere presentata dalcostruttore del veicolo.

    3.1.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 1.

    3.1.3. Un veicolo rappresentativo del tipo da omologare deve essere presen-tato al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione.

    3.2. Domanda di omologazione CE di un tipo di dispositivo di protezioneposteriore antincastro quale entit tecnica

    3.2.1. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE,la domanda di omologazione CE di un tipo di dispositivo di protezioneposteriore antincastro, considerato quale entit tecnica ai sensi dell'arti-colo 2 della direttiva suddetta, deve essere presentata dal costruttoredel veicolo o dal fabbricante del dispositivo.

    3.2.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 2.

    3.2.3. Al servizio tecnico incaricato delle prove deve essere presentato uncampione del tipo di dispositivo di protezione posteriore antincastro daomologare. Se lo ritiene necessario, il servizio pu richiedere uncampione supplementare. Questi campioni devono recare, chiaramenteleggibili ed indelebili, il marchio di fabbrica o commerciale del richie-dente, nonch l'indicazione del tipo.

    4. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE

    4.1. Se sono soddisfatti i requisiti del caso, l'omologazione CE viene rila-sciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 e, ove opportuno, dell'articolo4, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE.

    4.2. Il modello della scheda di omologazione CE figura:

    4.2.1. nell'appendice 3, per la domanda di cui al punto 3.1,

    1970L0221 IT 10.03.2006 007.001 15

    (1) Secondo la definizione di cui all'allegato II A della direttiva 70/156/CEE.

  • M34.2.2. nell'appendice 4, per la domanda di cui al punto 3.2.

    4.3. Conformemente all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, al tipo diveicolo o al tipo di dispositivo di protezione posteriore antincastroomologati viene assegnato un numero di omologazione. Uno Statomembro non pu assegnare lo stesso numero ad un altro tipo diveicolo o ad un altro tipo di dispositivo di protezione posteriore anti-ncastro.

    5. SPECIFICHE

    5.1. Ogni veicolo deve essere costruito e/o equipaggiato in modo da offriresu tutta la larghezza una efficace protezione antincastro ai veicoli dellecategorie M1 e N1 (

    1) che lo urtino posteriormente.

    M55.1 bis. I veicoli sono sottoposti a prova nelle seguenti condizioni:

    il veicolo fermo su una superficie orizzontale, piana, rigida eliscia,

    le ruote anteriori sono in posizione di marcia in linea retta;

    i pneumatici sono gonfiati alla pressione raccomandata dal costrut-tore del veicolo,

    se necessario per ottenere le forze di prova prescritte, il veicolopu essere trattenuto in qualsiasi modo, precisato dal costruttoredel veicolo,

    se il veicolo equipaggiato con sospensione idropneumatica, idrau-lica o pneumatica, o con un dispositivo di livellamento automaticoin funzione del carico, sottoposto a prova con la sospensione o ildispositivo nelle condizioni di marcia normali previste dal costrut-tore.

    M35.2. Qualsiasi veicolo delle categorie M1, M2, M3, N1, O1 o O2 (

    1) soddisfaalla condizione del punto 5.1:

    quando conforme alle condizioni di cui al punto 5.3, oppure

    se l'altezza da terra sotto la parte posteriore del veicolo a vuoto nonsupera 55 cm su una larghezza non inferiore di oltre 10 cm suciascun lato a quella dell'asse posteriore (senza tener conto delrigonfiamento dei pneumatici in prossimit del suolo).

    Se esistono vari assi posteriori, la larghezza da prendere in considera-zione quella dell'asse posteriore pi largo.

    Questa prescrizione deve essere rispettata su una linea distante nonoltre 45 cm dall'estremit posteriore del veicolo.

    5.3. Qualsiasi veicolo delle categorie N2, N3, O3 e O4 (1) soddisfa alla

    condizione del punto 5.1:

    se munito di uno speciale dispositivo di protezione posterioreantincastro conforme al punto 5.4, oppure

    se la parte posteriore del veicolo concepita e/o realizzata in modoche le sue componenti possano essere considerate, per forma ecaratteristiche, quali elementi che sostituiscono il dispositivo diprotezione posteriore antincastro. Sono assimilati al dispositivo diprotezione posteriore antincastro gli elementi la cui azione combi-nata risponde alle prescrizioni di cui al punto 5.4.

    5.4. Un dispositivo di protezione posteriore antincastro, qui di seguito chia-mato dispositivo, consiste generalmente in una traversa e in elementidi raccordo ai longheroni o a ci che li sostituisce.

    Il dispositivo deve avere le seguenti caratteristiche:

    5.4.1. Deve essere montato sulla parte posteriore del veicolo nella posizionepi arretrata possibile. Con il veicolo a vuoto (2), il bordo inferiore deldispositivo non deve trovarsi, in alcun punto, ad una altezza da terrasuperiore a 55 cm.

    5.4.2. La larghezza del dispositivo non deve superare in alcun punto quelladell'asse posteriore, misurata ai punti estremi delle ruote, escludendo ilrigonfiamento del pneumatico in prossimit del suolo, n esserle infe-riore di oltre 10 cm su ciascun lato. Se esistono pi assi posteriori, lalarghezza da prendere in considerazione quella dell'asse pi largo.

    1970L0221 IT 10.03.2006 007.001 16

    (1) Secondo la definizione di cui all'allegato II A della direttiva 70/156/CEE.(2) Secondo la definizione di cui al punto 2.6 dell'appendice 1.

  • M35.4.3. Il profilo della traversa deve avere un'altezza non inferiore a 10 cm; le

    estremit laterali della traversa non devono essere curvate all'indietron presentare alcun bordo tagliente verso l'esterno. Questa condizione soddisfatta se le estremit laterali della traversa presentano arrotonda-menti di raggio non inferiore a 2,5 mm verso l'esterno.

    5.4.4. Il dispositivo pu essere realizzato in modo che la sua posizione sullaparte posteriore del veicolo sia modificabile. In questo caso, in posi-zione di funzionamento deve essere ottenuto un bloccaggio tale daescludere qualsiasi possibilit di spostamento casuale. La posizione deldispositivo deve poter essere modificata dall'operatore applicando unaforza non superiore a 40 daN.

    5.4.5. Il dispositivo deve possedere sufficiente resistenza alle forze applicateparallelamente all'asse longitudinale del veicolo e deve essere raccor-dato, in posizione di funzionamento, ai longheroni del veicolo o a ciche li sostituisce.

    Questa prescrizione rispettata quando si pu dimostrare che, ndurante n dopo l'applicazione, la distanza orizzontale tra la parteposteriore del dispositivo e il limite posteriore estremo del veicoloC2 non supera 40 cm in alcuno dei punti P1, P2 e P3. Questadistanza viene misurata escludendo qualsiasi parte del veicolo che sitrovi a pi di 3 m da terra a veicolo scarico.

    5.4.5.1. I punti P1 si trovano alla distanza di 30 cm dai piani longitudinalitangenti alle facce esterne delle ruote dell'asse posteriore; i punti P2,che si trovano sulla congiungente dei punti P1, sono simmetricirispetto al piano longitudinale di simmetria del veicolo, distanti 70-100 cm fra di loro; la posizione esatta viene fissata dal construttore.L'altezza da terra dei punti P1 e P2 definita dal costruttore delveicolo all'interno delle linee che delimitano orizzontalmente il disposi-tivo. A veicolo scarico, tuttavia, l'altezza non deve superare 60 cm. Ilpunto P3 il centro del segmento di retta che congiunge i punti P2.

    M55.4.5.2. Sui due punti P1 e sul punto P3 viene successivamente applicata una

    forza orizzontale pari al 25 % della massa massima tecnicamenteammissibile del veicolo, comunque non superiore a 5 104 N.

    M35.4.5.3. Sui due punti P2 viene successivamente applicata una forza orizzontale

    pari al 50 % della massa massima tecnicamente ammissibile delveicolo, comunque non superiore a 10 104N.

    5.4.5.4. Le forze prescritte ai precedenti punti 5.4.5.2 e 5.4.5.3 vengono appli-cate separatamente. Il costruttore pu specificare in quale ordinevadano applicate.

    5.4.5.5. Quando si ricorre a una prova pratica per la verifica delle prescrizionidi cui ai punti precedenti, devono essere soddisfatte le seguenti condi-zioni:

    5.4.5.5.1. il dispositivo deve essere raccordato ai longheroni del veicolo o aglielementi che li sostituiscono;

    5.4.5.5.2. le forze prescritte devono essere applicate mediante aste di spintaopportunamente articolate (ad esempio mediante giunti cardanici),parallelamente al piano longitudinale di simmetria del veicolo, interpo-nendo una superficie di appoggio di altezza non superiore a 25 cm(l'altezza esatta deve essere indicata dal construttore) e di 20 cm dilarghezza, i cui bordi verticali hanno un raggio di raccordo di 5 1 mme il cui centro viene posto successivamente sui punti P1, P2 e P3.

    M55.4 bis. Nei veicoli attrezzati con una sponda elevatrice, il dispositivo di prote-

    zione posteriore antincastro pu interrompersi per consentire il funzio-namento del meccanismo. In questi casi si applicano le seguenti dispo-sizioni speciali:

    5.4 bis.1. la distanza laterale tra gli elementi di fissazione del dispositivo diprotezione posteriore antincastro e gli elementi della sponda elevatriceche rendono necessaria l'interruzione non pu essere superiore a 2,5cm;

    5.4 bis.2. i singoli elementi del dispositivo di protezione posteriore antincastrohanno, in ogni caso, una superficie effettiva di almeno 350 cm2;

    5.4 bis.3. i singoli elementi del dispositivo di protezione posteriore antincastrodevono avere dimensioni sufficienti per soddisfare le prescrizioni delpunto 5.4.5.1, che determinano le posizioni relative dei punti di prova.

    1970L0221 IT 10.03.2006 007.001 17

  • M5Se i punti P1 sono situati entro la zona dinterruzione di cui al punto5.4 bis, i punti P1 da utilizzare sono situati al centro della sezione late-rale del dispositivo di protezione posteriore antincastro;

    5.4 bis.4. le disposizioni del punto 5.4.1 non si applicano alla zona d'interruzionedel dispositivo di protezione posteriore antincastro e in relazione allasponda elevatrice.

    M35.5. In deroga alle prescrizioni di cui sopra, i tipi di veicoli qui di seguito

    indicati possono non essere conformi alle prescrizioni del presente alle-gato per quanto riguarda la protezione posteriore antincastro:

    motrici per semirimorchi,

    carrelli portatronchi e altri rimorchi analoghi destinati al trasportodi tronchi di albero o di materiali molto lunghi;

    veicoli per i quali l'esistenza di un dispositivo di protezione poste-riore antincastro incompatibile con il loro uso.

    6. MARCATURA DI OMOLOGAZIONE CE

    6.1. Tutti i dispositivi di protezione posteriore antincastro conformi al tipoomologato ai sensi della presente direttiva come entit tecniche devonorecare il marchio di omologazione CE.

    6.2. Il marchio costituito da un rettangolo all'interno del quale iscritta lalettera e minuscola, seguita dalle lettere o dal numero distintivo delloStato membro che ha rilasciato l'omologazione:

    1 per la Germania

    2 per la Francia

    3 per l'Italia

    4 per i Paesi Bassi

    5 per la Svezia

    6 per il Belgio

    A27 per l'Ungheria

    8 per la Repubblica ceca

    M39 per la Spagna

    11 per il Regno Unito

    12 per l'Austria

    13 per il Lussemburgo

    17 per la Finlandia

    18 per la Danimarca

    A220 per la Polonia

    M321 per il Portogallo

    23 per la Grecia

    A226 per la Slovenia

    27 per la Slovacchia

    29 per l'Estonia

    32 per la Lettonia

    36 per la Lituania

    CY per Cipro

    M3IRL per l'Irlanda

    A2MT per Malta.

    M3

    Esso deve comprendere inoltre, in prossimit del rettangolo, ilnumero di omologazione di base specificato nella sezione 4 delsistema di numerazione di cui all'allegato VII della direttiva 70/156/

    1970L0221 IT 10.03.2006 007.001 18

  • M3CEE, preceduto dal numero progressivo di due cifre attribuito alla pirecente modifica tecnica significativa della direttiva 70/221/CEE alladata in cui stata concessa l'omologazione CE. Per la presente diret-tiva il numero progressivo 00.

    6.3. Il marchio di omologazione CE deve essere apposto sul dispositivo diprotezione posteriore antincastro in modo da essere chiaramente leggi-bile e indelebile anche quando il dispositivo montato su un veicolo.

    6.4. Un esempio del marchio di omologazione CE figura nell'appendice 5.

    7. MODIFICA DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI

    7.1. In caso di modifica del tipo di veicolo omologato ai sensi dellapresente direttiva, si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della diret-tiva 70/156/CEE.

    8. CONFORMIT DELLA PRODUZIONE

    8.1. Di regola, i provvedimenti intesi a garantire la conformit della produ-zione sono presi a norma dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.

    1970L0221 IT 10.03.2006 007.001 19

  • M3Appendice 1

    1970L0221 IT 10.03.2006 007.001 20

  • M3

    1970L0221 IT 10.03.2006 007.001 21

  • M3Appendice 2

    SCHEDA INFORMATIVA N.

    relativa all'omologazione CE di un dispositivo di protezione posteriore antincastro in quanto entit tecnica

    (Direttiva 70/221/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva//CE)

    1970L0221 IT 10.03.2006 007.001 22

  • M3Appendice 3

    MODELLO

    [Formato massimo: A4 (210 297 mm)]

    1970L0221 IT 10.03.2006 007.001 23

  • M3

    Addendum alla scheda di omologazione CE n.

    concernente l'omologazione di un veicolo per quanto riguarda il dispositivo di protezione posteriore antincastro

    (Direttiva 70/221/CEE modificata da ultimo dalla direttiva //CE)

    1970L0221 IT 10.03.2006 007.001 24

  • M3Appendice 4

    MODELLO

    [Formato massimo: A4 (210 297 mm)]

    1970L0221 IT 10.03.2006 007.001 25

  • M3

    Addendum alla scheda di omologazione CE n.

    concernente l'omologazione di un dispositivo di protezione posteriore antincastro in quanto entit tecnica

    (Direttiva 70/221/CEE modificata da ultimo dalla direttiva //CE).

    1970L0221 IT 10.03.2006 007.001 26

  • M3Appendice 5

    Modello di marchio di omologazione CE

    Il dispositivo di protezione antincastro posteriore recante il marchio di omologazione CE qui raffigurato stato omolo-gato in Spagna (e 9) con il numero di omologazione di base 0148 ai sensi della presente direttiva (00).

    Le cifre sono fornite a titolo puramente indicativo.

    1970L0221 IT 10.03.2006 007.001 27