DICHIARAZIONE I.V.A. ANNUALE 2015 ISTRUZIONI PER LA...
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DICHIARAZIONE I.V.A.
ANNUALE 2015
ISTRUZIONI PER LA
COMPILAZIONE
Prot. n. F34/RNS del 23 febbraio 2015
2
I n d i c e
Parte generale
soggetti tenuti alla presentazione ................................................... pag. 4
modalità di presentazione della dichiarazione ................................. pag. 6
termini per la presentazione della dichiarazione.............................. pag. 12
termini di effettuazione dei versamenti .......................................... pag. 12
struttura della dichiarazione ............................................................ pag. 16
particolari modalità di compilazione: ............................................... pag. 16
- contribuenti con contabilità separate ............................................ pag. 16
- società partecipanti all’Iva di gruppo ............................................ pag. 18
- dichiarazione a seguito di trasformazione soggettiva .................. pag. 19
- dichiarazione a seguito di fallimento o liquidazione coatta
amm.va .......................................................................................... pag. 22
- dichiarazione a seguito di cessazione di attività ................................ pag. 22
- principali modifiche .......................................................................... pag. 23
Illustrazione del frontespizio e del modulo
frontespizio ..................................................................................... pag. 24
frontespizio – firma della dichiarazione ........................................... pag. 26
quadro VA – sezione 1 2 ................................................................ pag. 31
quadro VB ........................................................................................ pag. 36
quadro VC ....................................................................................... pag. 37
quadro VD ...................................................................................... pag. 40
istruzioni comuni ai quadri VE e VF ................................................. pag. 40
quadro VE ....................................................................................... pag. 41
quadro VE – sezione 1 ..................................................................... pag. 42
quadro VE – sezione 2 ..................................................................... pag. 43
quadro VE – sezione 3 ..................................................................... pag. 44
quadro VE – sezione 4 .................................................................... pag. 45
quadro VE – sezione 5 .................................................................... pag. 52
quadro VF ........................................................................................ pag. 52
quadro VJ ......................................................................................... pag. 77
quadro VH ....................................................................................... pag. 79
quadro VK ........................................................................................ pag. 82
quadro VL ....................................................................................... pag. 84
quadro VT.. ...................................................................................... pag. 92
quadro VX ........................................................................................ pag. 94
quadro VO ....................................................................................... pag. 97
prospetto riepilogativo IVA 26PR/2013 ........................................... pag. 98
Sanzioni e ravvedimento operoso ........................................................ pag. 102
3
Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n.4774/2015 del 15
gennaio 2015 sono stati approvati i modelli di dichiarazione IVA 2015, e IVA BASE 2015,
con le relative istruzioni, concernenti le dichiarazioni relative all'anno 2014 da presentare
nel 2015 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Per quanto riguarda il modello IVA 74
bis e le relative istruzioni (riferito alle operazioni effettuate nella frazione d'anno
antecedente la dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e
riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori) rimangono validi quelli
approvati con provvedimenti del 16 gennaio 2012 (per il modello) e del 15 gennaio 2013,
n. 2013/5272 (per le istruzioni).
Si rammenta che la richiesta di rimborso del credito IVA emergente dalla dichiarazione
annuale è effettuata mediante la compilazione del quadro VX presentando la
dichiarazione Iva a decorrere dal 2 febbraio 2015 (cadendo il 1° febbraio di domenica). I
soggetti che presentano la dichiarazione unificata comprensiva della dichiarazione IVA
devono indicare i dati richiesti nel quadro VX nella sezione III del quadro RX del modello
UNICO SC 2015. Non è possibile presentare alcun autonomo modello all’agente della
riscossione.
Anche il modello IVA BASE/2015, quale versione semplificata del modello di dichiarazione
annuale, potrà essere utilizzato sia per la presentazione della dichiarazione IVA
nell’ambito della dichiarazione unificata sia per la presentazione della dichiarazione IVA
in via autonoma.
Il Provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate all’indirizzo:
www.agenziaentrate.gov.it (link “Modelli” della sezione “Strumenti” posta nell’home page)
.1
Con la presente circolare si intende fornire un quadro, il più completo possibile, con
riguardo alle problematiche connesse alla predisposizione del modello di dichiarazione
IVA riferita al periodo d’imposta 2014 rinviandovi alla nostra circolare RNS F31 del
13/02/2015, in merito agli aspetti riguardanti il quadro VR e la gestione delle eccedenze
a credito risultanti dalla medesima dichiarazione IVA.
Come di consueto le novità e/o le integrazioni rispetto all’analoga circolare dello scorso
anno sono evidenziate in corsivo grassetto.
1 Ai sensi del comma 361 dell’art. 1, della L. n. 244/2007 (Finanziaria 2008) “… la pubblicazione dei
provvedimenti dei Direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei
medesimi documenti, nella Gazzetta Ufficiale”.
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PARTE GENERALE
SOGGETTI TENUTI ALLA PRESENTAZIONE
Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva tutti i contribuenti
titolari di partita IVA compresi, quindi, i soggetti che abbiano iniziato l’attività con
richiesta di attribuzione della partita Iva durante l'anno 2014, ancorché non abbiano
effettuato operazioni rilevanti ai fini Iva, salvo gli esoneri in specifico previsti.
Soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale:
contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni
esenti art. 10 del Dpr 633/1972, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa
dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell’art. 36-bis abbiano
effettuato soltanto operazioni esenti salvo che non abbiano effettuato operazioni
intracomunitarie o che siano tenuti alle rettifiche di cui all’art. 19-bis2 del Dpr
633/1972. Le istruzioni precisano, inoltre, che l’esonero non si applica qualora il
contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili, ancorché gestite con
contabilità separata, ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali in base a
specifiche disposizioni l’imposta è dovuta da parte del cessionario;
produttori agricoli esonerati ai sensi dell’art.34, comma 6, primo e secondo periodo
(produttori con volume d’affari non superiore a 7.000 euro) che non hanno superato il
limite di un terzo previsto per le operazioni diverse dalla cessione di prodotti agricoli
ed ittici di cui alla parte prima, Tabella A, allegata al Dpr 633/19722);
esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti e di altre attività
indicate nella tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972 n. 640 (che non abbiano optato
per l’applicazione dell’Iva nei modo ordinari), esonerati a mente del comma 6 dell’art.
74/633;
associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 ,
nonché le associazioni senza fini di lucro di cui all’art. 9-bis del DL 417/1991, che
avendo optato per l’applicazione delle disposizioni della L.398 citata, sono esonerate
dagli adempimenti Iva per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività
commerciali connesse agli scopi istituzionali;
imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda che non esercitino altra
attività rilevante ai fini IVA;
2 Si osservi che il comma 31, dell’art. 2, del D.L. 62/2006, convertito con modificazioni in legge 286/2006,
ha modificato il comma 6, dell’art. 34/633, stabilendo che il particolare regime di esonero si applica ai
produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7.000
euro.
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soggetti passivi d’imposta residenti in un altro stato U.E., senza stabile
organizzazione in Italia, nell’ipotesi di cui all’art. 44, comma 3, D.L. n. 331/1993 se
hanno effettuato solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque
senza obbligo di pagamento dell’imposta;
soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità europea, non identificati in
ambito comunitario, che si sono identificati ai fini Iva nel territorio dello Stato con le
modalità previste dall’art. 74-quinquies per l’assolvimento degli adempimenti relativi
ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi di imposta
domiciliati o residenti in Italia o in altro stato membro;
i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria
giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n.
98/2012.
MODELLO IVA BASE
Il modello IVA BASE/2015 è una versione semplificata ed alternativa del modello di
dichiarazione annuale IVA/ 2015 e può essere utilizzato sia dai contribuenti che
presentano la dichiarazione annuale IVA nel modello UNICO 2015 che dai contribuenti
che presentano la dichiarazione IVA in via autonoma.
Il modello IVA BASE 2015 può essere utilizzato, dai soggetti che :
hanno determinato l’imposta dovuta o l’imposta ammessa in detrazione secondo
le regole generali previste dalla disciplina IVA e, pertanto, non hanno applicato gli
specifici criteri dettati dai regimi speciali IVA;
hanno effettuato in via occasionale cessioni di beni usati e/o operazioni per le
quali è stato applicato il regime per le attività agricole connesse di cui all’art. 34-
bis;
non hanno effettuato operazioni con l’estero (cessioni ed acquisti intracomunitari,
cessioni all’esportazione ed importazioni);
non hanno effettuato acquisti ed importazioni senza applicazione dell’imposta
avvalendosi dell’istituto del plafond;
non hanno partecipato ad operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali
soggettive.
Sono esclusi dalla possibilità di utilizzazione del modello IVA BASE:
i soggetti non residenti che hanno istituito nel territorio dello Stato una stabile
organizzazione ovvero che si avvalgono dell’istituto della rappresentanza fiscale o
dell’identificazione diretta;
le società di gestione del risparmio che gestiscono fondi immobiliari chiusi;
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i soggetti tenuti ad utilizzare il modello F24 auto UE;
i curatori fallimentari e i commissari liquidatori tenuti a presentare la dichiarazione
annuale per conto dei soggetti IVA sottoposti a procedura concorsuale;
le società che hanno partecipato ad una procedura di liquidazione dell’IVA di
gruppo di cui all’art. 73.
Le modalità e i termini di presentazione sono gli stessi previsti per la presentazione
del modello di dichiarazione annuale IVA/2015 (sia in via autonoma che in forma
unificata).
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Come già gli scorsi anni, la dichiarazione è presentata o in via autonoma o in via
unificata.
Si ricorda che tramite la Circolare 25 gennaio 2011, n. 1, l’Agenzia delle Entrate ha esteso
a tutti i soggetti IVA (non solo ai soggetti con saldo a credito ma anche a quelli che
presentano un saldo a debito o una situazione di pareggio) la possibilità di non
comprendere la dichiarazione IVA all’interno di quella unificata ma di presentarla
autonomamente entro il mese di febbraio al fine di evitare l’ulteriore adempimento della
Comunicazione annuale dati IVA.
Si evidenzia che, sulla base del suddetto chiarimento, la facoltà di presentare la
dichiarazione IVA in forma autonoma è concessa ai soggetti a debito/pareggio solo se la
presentazione della dichiarazione autonoma venga effettuata entro il 28 febbraio
(cadendo il 28 febbraio in sabato, tale termine, per il 2015, viene spostato al 2 marzo).
Non è, dunque, consentito ai soggetti con saldo IVA a debit
o/pareggio presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma oltre tale data (ad
esempio, 3marzo, aprile, etc.). In tale ultimo caso è obbligatorio includere la
dichiarazione IVA nella dichiarazione unificata.
Pertanto, oltre ai soggetti obbligati alla presentazione in via autonoma di cui si dirà al
paragrafo successivo, possono comunque presentare la dichiarazione in via autonoma
tutti i contribuenti che:
- vantano un credito IVA e intendono utilizzarlo in compensazione o chiederne il
rimborso
- vogliono usufruire dell’esonero dalla presentazione della comunicazione annuale
dati IVA presentando la dichiarazione annuale entro il 2 marzo 2015 (essendo il 28
febbraio sabato);
Si ricorda, inoltre, che la presentazione della dichiarazione IVA in via autonoma comporta
che il versamento del saldo annuale IVA debba essere effettuato entro il16 marzo 2015-
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(con versamento unico o rateizzato), e non nelle scadenze previste per le imposte legate
al modello UNICO.
SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE IN VIA AUTONOMA
→ Società di capitali ed enti soggetti ad IRES, con periodo di imposta non coincidente
con l’anno solare nonché i soggetti, diversi dalle persone fisiche, con periodo di
imposta chiuso in data anteriore al 31 dicembre 2014.
La circolare 57/E del 5 marzo 1999 aveva precisato che sono considerati periodi di
imposta non coincidenti con l'anno solare i periodi di imposta che interessano più
anni solari (per esempio un periodo d'imposta 1° marzo - 28 febbraio) e quelli
riguardanti un arco temporale interamente compreso nello stesso anno solare che
terminano, però, anteriormente al 31 dicembre.
Esempi:
- Società posta in liquidazione volontaria in corso d'anno 2014 (esempio: 31
ottobre), che al 31.12 non ha ancora chiuso la procedura. A mente dell'art. 5,
comma 1 del DPR 22.7.1998, n. 322, la dichiarazione dei redditi (modello UNICO)
del periodo 1° gennaio - 31 ottobre deve essere presentata entro l’ultimo giorno
del nono mese successivo alla deliberazione di messa in liquidazione (vale a dire,
entro il 31 luglio). Il modello UNICO riguarda, dunque, un periodo non coincidente
con l'anno solare (dal 1° gennaio al 31 ottobre). Pertanto, la dichiarazione IVA –
che riguarda, invece, l’intero anno solare 2014 dall’1.1 al 31.12 - non può essere
inclusa in tale dichiarazione unificata.
Viceversa, il periodo successivo alla messa in liquidazione 1° novembre-31
dicembre coincide con l'anno solare, nell'accezione sopra riportata. Pertanto, in
allegato alla dichiarazione dei redditi (UNICO 2015) riferita a tale ultimo periodo
di imposta, da presentarsi entro il 30 settembre 2015 può essere presentata la
dichiarazione annuale IVA, unica per tutto l’anno solare 2014, non avendo
rilevanza, ai fini IVA, la messa in liquidazione volontaria. La medesima
dichiarazione IVA può tuttavia essere presentata, facoltativamente, nei casi
consentiti, in forma autonoma.
- Società in liquidazione che ha cessato il 30 novembre, con presentazione del
relativo bilancio finale di liquidazione riferito a tale data. La società è tenuta a
presentare la dichiarazione Iva in via autonoma.
- Società fusa con effetto fiscale (supposto coincidente con quello giuridico) in
corso d'anno, esempio: 1°ottobre. L'incorporante è tenuta a presentare la
dichiarazione dei redditi, per conto della incorporata, relativamente al periodo di
imposta 1.1 - 30.9. La dichiarazione Iva è unica in capo alla incorporante e,
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supponendo che la stessa abbia periodo di imposta coincidente con l'anno solare,
deve essere presentata, facoltativamente, nei casi consentiti, in via autonoma,
oppure in via unificata, con l’UNICO 2015 dell’incorporante.
- Le medesime considerazioni sopra riportate si possono estendere al caso di
fusione intervenuta in corso d’anno, con effetto fiscale al 1° gennaio dello stesso
anno. L'unica differenza rispetto al caso precedente è la mancata presentazione
della dichiarazione dei redditi della sola incorporata per uno spezzone di anno,
essendo, in questo caso, unica anche la dichiarazione dei redditi in capo alla
incorporante.
- Società costituita in corso d’anno che chiude il primo esercizio il 31.12: si
considera soggetto con esercizio coincidente con l’anno solare e, pertanto,
presenterà la dichiarazione Iva facoltativamente nei casi consentiti in forma
autonoma, o unificata in UNICO.
- Sociètà costituita nel corso dell’anno 2013 che ha chiuso il primo esercizio al
31/12/2014, per espressa previsione dell’atto costitutivo: si considera soggetto
con esercizio non coincidente con l’anno solare, in quanto avente durata
superiore a 12 mesi, e, pertanto, presenterà la dichiarazione Iva in via autonoma.
→ Società controllanti e controllate partecipanti, per l'anno 2014 all’IVA di gruppo. La
dichiarazione deve essere presentata in via autonoma anche nel caso in cui la
società sia uscita dal gruppo nel corso dell'anno.
→ Soggetti tenuti a presentare la dichiarazione annuale per conto di soggetti estinti a
seguito di operazioni straordinarie avvenute nel periodo compreso fra il 1° gennaio
2015 e la data di presentazione della dichiarazione annuale Iva 2015. Nel caso di
fusione per incorporazione, com’è noto, la società incorporante deve presentare
due distinte dichiarazioni: una per sé e una per conto della società incorporata3.
Quest’ultima dichiarazione, chiariscono le istruzioni ministeriali, se non già
presentata dalla incorporata precedentemente l’incorporazione, dovrà essere
presentata dalla incorporante in via autonoma rispetto alla dichiarazione dei
redditi dell’incorporata stessa.
→ Soggetti risultanti da operazioni straordinarie tenuti a comprendere nella propria
dichiarazione annuale il modulo relativo alle operazioni dei soggetti fusi,
incorporati che abbiano partecipato durante l’anno alla procedura della
liquidazione dell’Iva di gruppo.
→ Curatori fallimentari e commissari liquidatori, per le dichiarazioni dei soggetti
falliti o sottoposti a procedura di liquidazione coatta amministrativa per ogni
periodo di imposta fino alla chiusura delle rispettive procedure concorsuali.
3 Vedasi, al riguardo, il capitolo “Particolari modalità di compilazione”.
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→ Rappresentanti fiscali di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in
Italia per le dichiarazioni presentate per conto dei loro rappresentati e i soggetti
non residenti identificati direttamente ai sensi dell’art. 35-ter/633.
→ Altre categorie residuali di contribuenti (es. venditori "porta a porta"), qualora, per
la natura del loro reddito, non siano tenuti alla presentazione di UNICO 2015.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Ai sensi dell’art. 8 del D.p.r. n. 322 del 1998, la dichiarazione Iva, relativa all’anno 2014
deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 settembre 2015
nel caso in cui il contribuente sia tenuto o provveda alla presentazione in via autonoma
ovvero entro il 30 settembre 2015 nel caso in cui il contribuente comprenda la
dichiarazione IVA nella dichiarazione unificata.
La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa mediante
procedure telematiche e precisamente nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da
parte dell’Agenzia delle Entrate (circolare n. 6/E del 25 gennaio 2002).
Si ricorda che le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza dei suddetti
termini si considerano validamente presentate salvo l’applicazione delle sanzioni previste
dalla legge, mentre quelle presentate oltre novanta giorni si considerano omesse, ma
costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.
La trasmissione telematica può essere eseguita secondo due diverse modalità.
→ Direttamente, richiedendo l’abilitazione ad un ufficio dell’Agenzia delle Entrate della
regione competente in base al domicilio fiscale del soggetto che chiede l'abilitazione.
La trasmissione diretta della dichiarazione deve essere effettuata utilizzando il
Servizio telematico Entratel, ovvero, il Servizio telematico Internet.
Il Servizio telematico Fisconline può essere utilizzato solo dai soggetti obbligati alla
presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta per un numero di soggetti
non superiore a 20, ovvero, da quei soggetti che pur avendo l’obbligo di trasmettere
telematicamente le altre dichiarazioni non sono tenuti alla presentazione della
dichiarazione dei sostituti d’imposta.
Il Servizio telematico Entratel può essere utilizzato da parte di quei soggetti che sono
obbligati alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (mod. 770
semplificato o ordinario) in relazione a più di 20 soggetti. Inoltre, lo stesso servizio
può essere utilizzato da parte dei soggetti non residenti, che si sono identificati ai fini
IVA, nel territorio dello Stato, ai sensi dell’art. 35-ter del Dpr 633/1972.
L’Agenzia delle Entrate attesta la ricezione delle singole dichiarazioni inviate dagli
utenti del Servizio telematico Entratel o Fisconline mediante apposite ricevute
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trasmesse, sempre in via telematica, all’utente del servizio che ha effettuato l’invio
delle dichiarazioni.
Tali attestazioni sono consultabili nella Sezione “Ricevute” del sito
http://telematici.agenziaentrate.gov.it. In ogni caso, il contribuente può richiedere le
predette ricevute ai competenti Uffici dell’Agenzia delle Entrate senza limiti di tempo.
Si ricorda che si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i termini
previsti dal D.P.R. n. 322/1998 ma scartate dal servizio telematico purché ritrasmesse
entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data di emissione della comunicazione
dell’Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto.
→ Tramite un intermediario abilitato alla trasmissione telematica, producendo due copie
del modello, di cui una viene restituita dall’intermediario con la sottoscrizione
dell’impegno alla presentazione telematica.
Soggetti intermediari abilitati alla ricezione delle dichiarazioni sono:
Centri di assistenza fiscale per le imprese – CAF imprese;
Centri di assistenza fiscale per dipendenti – CAF dipendenti;
Dottori commercialisti;
Ragionieri commercialisti;
Periti commerciali
Consulenti del lavoro;
Tributaristi, iscritti al registro tenuto presso la C.C.I.A.A. alla data del 30/9/1993;
Associazioni sindacali di categoria tra imprenditori;
Associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze
etnico – linguistiche;
Società di servizi con la maggioranza della compagine sociale rappresentata dalle
Associazioni sindacali di categoria;
Società cooperative e consortili in forma cooperativa i cui aderenti, per la
maggioranza, siano aderenti alle Associazioni sindacali di categoria;
Società di servizi partecipate esclusivamente dagli iscritti ai suddetti albi
professionali, ovvero dai relativi ordini;
Iscritti agli albi degli avvocati;
Iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D. Lgs. 21/1/1992, n. 88;
Soggetti che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale;
Iscritti agli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei
periti agrari;
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Notai iscritti nel ruolo indicato nell’art. 24 della legge n.89/1913.
Si ricorda, altresì, che non è previsto un termine di consegna della dichiarazione agli
intermediari, i quali devono provvedere alla trasmissione nei termini ordinari, di cui si
dirà di seguito, salvo il fatto che possono avvalersi della facoltà di accettare o meno la
presentazione delle dichiarazioni. Si consiglia, pertanto, di consegnare le dichiarazioni
agli intermediari con un congruo anticipo rispetto al termine di trasmissione per non
vedersi rifiutata la consegna.
Modalità di presentazione delle dichiarazioni IVA da parte di società appartenenti ad un
gruppo
Se nell’ambito dei gruppi vi è una o più società obbligata alla trasmissione telematica
della dichiarazione, la trasmissione delle dichiarazioni delle società appartenenti al
gruppo (società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata che sono
possedute dall’ente o società controllante o tramite altra società controllata per una
percentuale superiore al 50% del capitale sociale fin dall’inizio del periodo di imposta
precedente) può essere effettuata da una o più società dello stesso gruppo che abbiano
richiesto nei termini di legge l’abilitazione alla trasmissione.
Nel caso di Società aderenti alla liquidazione IVA di Gruppo si rinvia al capitolo
“Particolari modalità di compilazione e presentazione”.
MODALITA’ DI CONSERVAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Il contribuente è tenuto a conservare l’originale della dichiarazione trasmessa su modello
cartaceo conforme a quello ministeriale debitamente sottoscritto, unitamente alla
comunicazione di presentazione della dichiarazione stessa rilasciata dall’Agenzia delle
Entrate e ricevuta o direttamente o per il tramite dell’intermediario abilitato.
Per la conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie
vanno osservate le modalità previste dal D.M. 23 gennaio 2004 e le procedure della
delibera CNIPA n.11 del 19 febbraio 2004 (cfr nostra RNS circolare F29/2007). In
particolare è necessario che detti documenti siano memorizzati su supporto informatico,
di cui sia garantita la leggibilità nel tempo purché sia assicurato l’ordine cronologico e
non vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo di imposta; inoltre devono essere
consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici
in relazione al cognome, nome denominazione, codice fiscale, partita iva, data o
associazioni logiche di questi ultimi. Tale procedura di conservazione termina con la
sottoscrizione elettronica e l’apposizione della marca temporale.
REPERIBILITÀ DEI MODELLI CARTACEI
I modelli di dichiarazione sono resi disponibili gratuitamente tramite il sito internet del
Ministero dell’Economia e delle Finanze (www.finanze.gov.it) e il sito dell’Agenzia delle
Entrate (www.agenziaentrate.gov.it). Tali modelli possono essere utilizzati tramite stampa
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in bianco e nero, purché vengano rispettate in fase di stampa le caratteristiche tecniche di
cui all’allegato “A” del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 11377/2015 del 28
gennaio 2015 pubblicato nella stessa data, che ha approvato il modello medesimo.
Nel caso di riproduzione dei modelli, sul bordo laterale del frontespizio devono
comparire i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa e gli estremi del
presente provvedimento.
Possono, altresì, essere utilizzati modelli prelevati da altri siti Internet purché rechino
l’indicazione del sito di provenienza, gli estremi del provvedimento di approvazione e si
rispettino in fase di stampa le caratteristiche tecniche di cui sopra.
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
I termini per la presentazione della dichiarazione Iva sono i seguenti:
MODALITÀ DI
PRESENTAZIONE
PERIODO UTILE PER L’INVIO TELEMATICO
in via autonoma dal 2° febbraio 2015 al 30 settembre 2015
in via unificata entro il 30 settembre 2015
Un particolare termine è previsto in caso di fallimento o liquidazione coatta
amministrativa apertasi nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2015 ed il termine di
scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno
2014. Infatti, nel caso in cui la dichiarazione non sia già stata presentata negli ordinari
termini di cui sopra direttamente dal soggetto sottoposto a procedura concorsuale, il
curatore o commissario liquidatore può procedervi nei termini ordinari, ovvero entro 4
mesi dalla sua nomina se quest’ultimo termine scade successivamente al termine
ordinario di presentazione.
Come già sopra evidenziato, ai sensi degli articoli 2 e 8 del DPR 22 luglio 1998, n. 322, le
dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza sono valide, salvo l'applicazione
delle sanzioni previste dalla legge. Quelle presentate con ritardo superiore a 90 giorni si
considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti
dovuta.
TERMINI DI EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI
Se dalla dichiarazione annuale IVA ovvero dalla liquidazione relativa al quarto
trimestre, per i contribuenti trimestrali per opzione (esclusi i soggetti trimestrali di cui
all’art. 74 comma 4 D.P.R. n. 633/1972), dovesse risultare un debito d’imposta, il
termine ultimo per effettuare il versamento è fissato al 16 marzo 2015;
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Per i soggetti che non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale
IVA autonoma, e presenteranno, invece, il modello UNICO2015 comprensivo della
dichiarazione IVA, il termine di versamento della medesima imposta è comunque
fissato al 16 marzo 2015.
In tal caso, il versamento del debito risultante dalla dichiarazione annuale IVA può
essere eseguito anche oltre il suddetto termine del 16 marzo 2015, ma entro i termini
previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi,
aumentando l’ammontare dell’imposta da versare della maggiorazione, stabilita nella
misura dello 0,40%, per ogni mese o frazione di mese successivo a quello di scadenza
del termine ordinario (16 marzo) e tenendo conto dei termini di versamento previsti
dall’art. 17 D.P.R. n. 435/2001. Pertanto, nel caso si usufruisca di tale differimento, è
dovuta la maggiorazione nei seguenti termini:
per i versamenti eseguiti nel periodo intercorrente fra il 17/03 e il 16/4 la
maggiorazione è pari allo 0,40%;
per i versamenti eseguiti nel periodo intercorrente fra il 17/4 e il18/05 (cadendo il
16/05 di sabato la maggiorazione diviene pari allo 0,80%;
per i versamenti eseguiti nel periodo intercorrente fra il 19/05 e il 16/6 la
maggiorazione sale allo 1,20%.
Nel caso in cui il contribuente intendesse avvalersi dell’ulteriore differimento della
scadenza (30 giorni) per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo,
effettuando anche il versamento dell’IVA al 16/7/2015 dovrà maggiorare la somma (già
aumentata del 1,20%) di un ulteriore 0,40% compresi quei contribuenti che versano le
imposte al 16/7/2015 in quanto si avvalgono delle previsioni di cui all’art. 2364, comma
2, secondo periodo, del C.C. e, quindi, approvano il bilancio nel termine massimo di 180
giorni. Pertanto i versamenti eseguiti nel periodo intercorrente fra il 16/6 e il 16/7
dovranno essere maggiorati del 1,60% (rispetto al debito risultante dalla dichiarazione).
L’importo della maggiorazione calcolata nelle suddette misure deve essere corrisposta
cumulativamente all'importo dell'IVA da versare, da indicarsi nella colonna "importi a
debito da versare" della sezione "Erario" del mod. F24 e, pertanto, può essere oggetto di
compensazione con eventuali crediti di imposte e contributi.
Il rinvio del versamento dell’IVA dovuta a conguaglio può risultare conveniente ai
contribuenti che intendono compensare il credito derivante dalle altre imposte risultanti
da Unico 2015(Ires), dichiarazione Irap e dichiarazioni 770/2015 con il debito IVA. In tal
caso, infatti, non è dovuta la maggiorazione dello 0,40% (pari a 0,4% x 3 mesi=1,20%), in
quanto i crediti derivanti dalle dichiarazioni annuali sono disponibili, per la
compensazione, dal primo giorno successivo alla chiusura del periodo di imposta.
14
Naturalmente, se l’importo delle somme a debito è superiore a quello delle somme a
credito, la predetta maggiorazione si applica alla differenza.
Inoltre, il pagamento dell’IVA a saldo può essere effettuato, sia da parte dei soggetti che
presentano la dichiarazione IVA autonoma sia da parte dei soggetti che presentano la
dichiarazione IVA con il modello UNICO 2015 - in modo rateizzato ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art. 20 del D. Lgs. 241 del 9 luglio 19974. La misura degli
4 D.Lgs. 241 del 9 luglio 1997
Art. 20 - Pagamenti rateali
“ Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS , ad eccezione di quelle dovute nel mese di
dicembre a titolo di acconto del versamento dell'imposta sul valore aggiunto, possono essere versate, previa
opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica, in rate mensili di uguale importo, con
la maggiorazione degli interessi di cui al comma 2, decorrenti dal mese di scadenza; in ogni caso, il
pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della
dichiarazione o della denuncia. La disposizione non si applica per le somme dovute ai sensi del titolo llI del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 .
La misura dell'interesse è pari al tasso previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602 , maggiorato di un punto percentuale.
La facoltà del comma 1 può essere esercitata anche dai soggetti non ammessi alla compensazione di cui
all'articolo 17, comma 1 .
I versamenti rateali sono effettuati entro il giorno sedici di ciascun mese per i soggetti titolari di partita IVA
ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti.
Le disposizioni del comma 2 si applicano per il calcolo degli interessi di cui all'articolo 3, commi 8 e 9, del
decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395 , riguardante gli adempimenti del sostituto
d'imposta per il controllo della dichiarazione e per la liquidazione delle imposte e del contributo al Servizio
sanitario nazionale”.
******
La misura degli interessi da rateizzazione, in caso di rateizzazione decorrente dalla scadenza ordinaria del 16
marzo 2015 possono essere determinati seguendo la seguente tabella essendo del tutto ininfluente se il
versamento viene anticipato rispetto alla scadenza della rata.
Rate Misura interessi
Prima rata al 16/3 0
Seconda rata al 16/4 0,33%
Terza rata al 18/5 0,66%
Quarta rata al 16/6 0,99%
Quinta rata al 16/7 1,32%
Sesta rata al 17/8 1,65%
Settima rata al 16/9 1,98%
Ottava rata al 16/10 2,31%
Nona rata al 16/11 2,64%
Si ricorda, inoltre, che qualora la rateizzazione decorresse da un termine diverso (ad esempio, nel caso in cui
la dichiarazione IVA fosse inclusa nel modello UNICO SC con versamento del saldo IVA entro il termine di
versamento delle imposte della dichiarazione unificata), gli interessi debbono essere calcolati col metodo
commerciale (considerando il mese pari a 30 giorni), tenendo conto del periodo decorrente dal giorno
successivo a quello di scadenza effettiva (anche prorogata) della prima rata fino alla data di scadenza della
seconda rata .
15
interessi dovuti nel caso ci si avvalga della rateizzazione è fissata al 4 % annuale, per cui
sulle somme rateizzate dovranno essere corrisposti gli interessi nella misura dello 0,33%
fisso per ogni mese o frazione di mese successivo a quello di scadenza del termine
ordinario. La prima rata deve essere versata entro il 16 marzo 2015 e l’ultima rata non
può essere versata oltre il 16 di novembre per cui il numero delle rate, la cui indicazione
non è richiesta in alcun rigo del modello di dichiarazione, deve essere determinato
tenendo conto che l’ultima rata non può andare oltre alla predetta data. L’importo degli
interessi da rateizzazione può essere compensato con eventuali crediti di imposte e
contributi, ma deve essere indicato in modo separato dall’imposta nella sezione “Erario”
del modulo di versamento unitario (F24) utilizzando il codice tributo 1668.
Al fine di fornire un riepilogo delle possibili modalità e termini di versamento si produce
la tabella che segue.
dichiarazione autonoma dichiarazione unificata
Il contribuente può, a sua
scelta:
versare in unica
soluzione entro il
16.3. 2015
rateizzare
maggiorando le rate
successive alla prima
dello 0,33% mensile
Il contribuente può, a sua scelta:
versare in unica soluzione entro il 16.3. 2015
rateizzare dal 16 marzo maggiorando le rate
successive alla prima dello 0,33% mensile
versare in unica soluzione entro il 16.6.2 015 con la
maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o
frazione di mese successivo al 16.3. 2014
rateizzare dal 16 giugno maggiorando dapprima
l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o
frazione di mese successivi al 16 marzo e poi
aumentando l’importo ottenuto dello 0,33% mensile
per ogni rata successiva alla prima
versare in unica soluzione entro il 16 luglio
applicando un’ulteriore maggiorazione dello 0,40%
per ogni mese o frazione di mese sull’importo già
maggiorato dello 0,40% per ogni mese o frazione di
mese dal 16/3 al 16/6
rateizzare dal 16 luglio, applicando dapprima la
doppia maggiorazione dello 0,40% di cui al punto
precedente e poi aumentando l’importo ottenuto
dello 0,33% mensile per ogni rata successiva alla
prima
Da ultimo, anche se non si tratta di un versamento IVA, si ricorda che entro lo stesso
termine del 16 marzo 2015 essere, altresì, effettuato il versamento della tassa di
Concessione Governativa per la numerazione e bollatura dei libri sociali, per le sole
società di capitali (escluse le cooperative), nella misura forfetaria di € 309,87, se il valore
del capitale sociale o del fondo di dotazione, alla data del 1° gennaio2015, è inferiore o
uguale a € 516.456,90, o di € 516,46 se il valore è superiore. Tale versamento va
effettuato mediante il modello F24 - codice tributo 7085.
16
STRUTTURA DELLA DICHIARAZIONE
Il modello di dichiarazione annuale 2015 è, come gli scorsi anni, a struttura modulare ed
è costituito da:
- un frontespizio, composto di due facciate, contenente, oltre all'informativa sulla
privacy, i dati del contribuente, la sottoscrizione e lo spazio riservato
all'intermediario. Si precisa che il frontespizio deve essere utilizzato unicamente dai
soggetti che presentano la dichiarazione Iva in via autonoma. In caso di presentazione
della dichiarazione unificata deve essere, invece, utilizzato il frontespizio del modello
UNICO 2015;
- un modulo, contenente i dati contabili e gli altri dati relativi all'attività svolta,
composto da più fogli contenenti, a loro volta, più quadri;
- un prospetto (IVA 26 PR/2015), riepilogativo delle liquidazioni dell'Iva di gruppo che
la controllante deve allegare alla propria dichiarazione;
PARTICOLARI MODALITÀ DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE
Contribuenti con contabilità separate
In caso di contabilità separate, per obbligo o per opzione, devono essere compilati un
solo frontespizio e tanti moduli quante sono le attività separate.
In particolare, si deve compilare:
- il frontespizio,
- un modulo per ogni attività separata, indicando:
sul primo modulo5, nei quadri:
VA – sez. 1,
I dati propri della prima attività separata (dati analitici)
VL – sezione 1
VE
VF
VJ
nei quadri:
5 Il "primo modulo" è quello così "battezzato" dal contribuente e contrassegnato con il numero d'ordine "01",
che, normalmente, corrisponde all’attività principale.
17
VA – sez. 2
i dati complessivi di tutte le attività separate (dati riepilogativi)
VB
VC
VD
VL - sezione 2 e 3
VH
VK
VX
VO
VT
sui restanti moduli, nei quadri:
VA – sez.1
i dati propri dell'altra/e attività separata/e (dati analitici)
VL - sezione 1
VE
VF
VJ
E’ appena il caso di precisare che, nel caso in cui fra le attività separate figuri una attività
per la quale sussiste l’esonero dalla dichiarazione (esempio: agricoltori di cui all’art. 34,
comma 6, esercenti attività di intrattenimento di cui all’art. 74, 6° comma), per
quest’ultima attività non deve essere compilato alcun modulo. Tale regola trova
un’eccezione, precisano le istruzioni, nel caso di esercizio, con contabilità separate, di
attività imponibili ed attività esenti (anche con opzione 36-bis). In tal caso, infatti, si deve
inserire nella dichiarazione anche il modulo relativo all’attività esente esercitata.
Precisano, inoltre, le istruzioni che, nel caso in cui i contribuenti si siano avvalsi, per
l’attività esente, della dispensa dagli adempimenti ai sensi dell’art. 36-bis, nel modulo
relativo all’attività esente devono essere indicati, oltre ai dati relativi agli acquisti, anche
l’ammontare delle operazioni esenti di cui ai nn. 11, 18 e 19 dell’art. 10/633, per le quali
resta fermo l’obbligo di fatturazione e registrazione.
Le istruzioni, alle quali vi rimandiamo, illustrano, a pagina 14 e 15 casi di operazioni
straordinarie di società con attività separate.
18
Società partecipanti all'Iva di gruppo 6 7 8
6 Con risoluzione n. 302/E del 25 ottobre 2007, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso in cui una società
partecipante alla liquidazione di gruppo abbia incorporato, in corso d’anno, una società già partecipata, ma
con quota di minoranza e, pertanto, estranea alla liquidazione di gruppo. L’Agenzia dopo aver rammentato
che possono partecipare alla liquidazione di gruppo solo enti e società le cui quote o azioni siano possedute
per oltre il 50%, precisa che, nel caso sopra citato, “le risultanze dell’Iva afferente l’attività della incorporata
ante-fusione non devono confluire nella procedura di liquidazione Iva di gruppo, dovendo essere riepilogate
nel modulo separato della dichiarazione annuale. In tale circostanza, infatti, la società incorporante deve
imputare alla richiamata procedura solo le risultanze della propria attività”.
7 Caso particolare: incorporazione di una società che partecipa alla liquidazione dell’Iva di gruppo da parte di
una società esterna al gruppo.
Qualora, una società esterna alla liquidazione IVA di gruppo (non in possesso dei requisiti di controllo previsti
dall’art. 73/633) incorpori la società controllante dell’Iva di gruppo, possono verificarsi, nei confronti della
controllante incorporata, due ipotesi:
1. si interrompe la procedura dell’Iva di gruppo.
In tal caso l’incorporante presenterà due distinte dichiarazioni: una relativa alla propria attività svolta per
l’intero anno ed una per conto della società incorporata ex-controllante. Questa seconda dichiarazione,
da presentarsi in via autonoma, dovrà essere compilata secondo le regole generali della presentazione
della dichiarazione in nome e per conto. Nel quadro VK, rigo VK1, campo 2, dovrà essere indicato, quale
ultimo mese di controllo, l’ultimo mese in cui sono state effettuate le liquidazioni di gruppo. L’eventuale
eccedenza di credito risultante dal quadro VY del prospetto Iva 26PR della società ex-controllante-
incorporata va indicata nel rigo VL8 della dichiarazione della società incorporante e, per la parte
compensata nel corso dell’anno, nel rigo VA 12.
2. la liquidazione dell’Iva di gruppo prosegue in capo all’incorporante, ma nei limiti in cui tale procedura era
operante in capo alla precedente controllante incorporata (procedura ammessa dalla risoluzione
ministeriale 23 dicembre 1986, n. 363998) e, quindi, con contabilità separata rispetto a quella
dell’incorporante. In tal caso, la società incorporante presenterà due dichiarazioni: una relativa alla
propria attività svolta per l’intero anno e una per conto della società incorporata ex-controllante. Questa
seconda dichiarazione, da presentarsi in via autonoma, dovrà essere compilata secondo le regole generali
della presentazione della dichiarazione in nome e per conto. Nel relativo quadro VK, rigo VK1, campo 2,
dovrà essere indicato, quale ultimo mese di controllo il numero 13. L’eventuale eccedenza di credito
risultante dal quadro VY del prospetto Iva 26PR della società ex-controllante-incorporata potrà essere
utilizzato dall’incorporante a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo (tale credito dovrà essere
indicato, dalla società controllante, nella dichiarazione dell’anno successivo e precisamente: nel rigo
VA12 la parte di credito utilizzata, ai fini della presentazione della garanzia se dovuta e nel rigo VL8 per
l’intero importo.).
Qualora, viceversa, una società esterna al gruppo incorpori una società controllata partecipante ad un’Iva di
gruppo, naturalmente, relativamente alla società incorporata cessa automaticamente la particolare procedura.
Pertanto, la società incorporante presenterà una sola dichiarazione includendovi, come da regola generale, i
moduli relativi alla società incorporata ed indicando nel relativo quadro VK i crediti e i debiti trasferiti da tale
società al gruppo nel periodo in cui ha partecipato alla particolare liquidazione. Ovviamente, in aderenza ai
principi generali, questa dichiarazione deve essere presentata in forma autonoma.
8 Riteniamo opportuno ricordare che l’Agenzia delle Entrate ha fornito, con le risoluzioni n.56/E
dell’11/5/2011 e 78/E del 29/7/2011, ulteriori precisazioni in merito al comportamento da riservare alle
eccedenze del credito iva generatisi in anni precedenti all’entrata nella procedura iva di gruppo in presenza
di operazioni straordinarie. (A riguardo si vedano le circolari RNS F120 del 2011 e RNS F24 del 2012, RNS
F143 del 28/09/2010).
19
Nel caso in cui le società - comprese le società estere, residenti in paesi comunitari, con
forma giuridica equipollente alle società di capitali di diritto italiano, operanti nello Stato
mediante una stabile organizzazione, un rappresentante fiscale, ovvero, mediante
identificazione ai sensi dell’art. 35-ter/633 – abbiano optato per la c.d. liquidazione di
gruppo (ultimo comma art 73/633 e DM 13/12/1979) le modalità di presentazione della
dichiarazione IVA sono le seguenti:
→ ogni società controllata e controllante presenta autonomamente la propria
dichiarazione IVA, senza alcun allegato;
→ la società controllante deve presentare la propria dichiarazione annuale
comprendendo anche il prospetto riepilogativo IVA 26PR/2015;
→ la società controllante, a mezzo del proprio legale rappresentante, dovrà anche
sottoscrivere le dichiarazioni IVA di ciascuna società controllata appartenente al
gruppo e partecipante alla liquidazione di gruppo. La sottoscrizione va apposta nel
frontespizio se il controllo è stato esercitato per l’intero anno, in calce al quadro VK se
il controllo è cessato in corso d’anno.
Dichiarazione a seguito di trasformazione soggettiva (fusione, scissione, conferimento o
cessione d'azienda)
FUSIONE PER INCORPORAZIONE AVVENUTA (EFFETTO GIURIDICO9) NEL CORSO DEL 201410
In tal caso l’incorporante deve presentare un solo frontespizio e tanti moduli quanti sono
i soggetti partecipanti.
In particolare deve compilare:
- il frontespizio, nel quale deve indicare i propri dati anagrafici;
- un modulo (deve trattarsi del modulo n. 1) per se stessa (denominato “soggetto
avente causa”), evidenziando le operazioni da essa effettuate nel 2014, comprese
quelle effettuate successivamente alla fusione e quelle effettuate dalla/e società
incorporata/e o nella frazione di mese o trimestre nel corso del quale è avvenuta
l’incorporazione;
- un modulo per ciascuno degli altri soggetti partecipanti alla fusione (denominati
“soggetti dante causa”) evidenziando le operazioni effettuate, da ciascun soggetto, fra
il 1° gennaio 2014 ed il mese (o trimestre) antecedente a quello della fusione.
9 Si ricorda che, ai fini Iva, la fusione ha sempre efficacia dalla data di effetto giuridico della stessa
(coincidente, a norma dell’art. 2504-bis, secondo comma, Codice Civile, con la data dell’iscrizione nel
Registro delle imprese dell’atto di fusione o con quella, successiva, disposta nella delibera). Non valgono,
pertanto, ai fini Iva, le retrodatazioni disposte ai fini contabili e delle imposte dirette.
10 Per il caso particolare di fusione da parte di una società esterna alla liquidazione IVA di gruppo di una
società controllante o controllata partecipante alla liquidazione dell’Iva di gruppo, vedasi nota 7 .
20
Tali moduli devono essere integralmente compilati in tutti i quadri, ad eccezione dei
quadri VT e VX che devono essere compilati solo nel modulo 1 con i dati complessivi di
tutti i soggetti partecipanti all’operazione. Su tutti i moduli deve essere indicato il codice
fiscale della società incorporante.
Nel modulo relativo all’incorporata deve essere indicata, al rigo VA1, campo 1, la partita
IVA dell’incorporata stessa.
Conseguentemente, il soggetto incorporato non deve presentare alcuna dichiarazione per
l'anno 2014.
Le medesime indicazioni devono essere seguite in caso di conferimento o cessione di
azienda nei casi in cui l’operazione di cessione o di conferimento
abbia determinato l’estinzione del soggetto conferente o cedente o
abbia comportato la cessione del credito11 o debito Iva dell’azienda o del ramo ceduti,
pur non determinando l’estinzione del soggetto conferente o cedente.
Nel secondo caso la società conferitaria o cessionaria (denominata “soggetto avente
causa”) deve, altresì, barrare il campo 2 del rigo VA1 per comunicare che il “soggetto
dante causa” (conferente o cedente) continua ad esercitare un’attività rilevante ai fini Iva.
Inoltre, il “soggetto dante causa”, nel presentare la dichiarazione annuale Iva
relativamente alle attività non trasferite, deve barrare la casella 3 del rigo VA1 per
comunicare di avere partecipato ad un’operazione straordinaria.
Viceversa, nel caso in cui l’operazione di conferimento o di cessione d’azienda non abbia
comportato né l’estinzione del soggetto cedente né la cessione del credito o debito Iva,
ciascuna delle società presenta autonomamente la dichiarazione annuale Iva.
FUSIONE CON EFFETTO GIURIDICO FRA IL 1° GENNAIO 2015 E LA DATA DI
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA RELATIVA AL 2014 O CONFERIMENTO O
CESSIONE D’AZIENDA AVVENUTO NELLO STESSO PERIODO.
In tal caso la società incorporante presenta, oltre alla propria dichiarazione, anche quella
della incorporata, in suo nome e per suo conto (sempreché non vi abbia già provveduto
l’incorporata antecedentemente l’atto di fusione). Trattasi di due distinte dichiarazioni.
Quella dell’incorporante deve essere presentata, in via autonoma nei casi previsti, o in
forma unificata, in UNICO 2015. Viceversa, la dichiarazione presentata in nome e per
conto della incorporata deve essere necessariamente presentata in via autonoma rispetto
ad UNICO, indicando nel riquadro riservato al contribuente i dati anagrafici della società
incorporata/conferente/cedente e nel riquadro riservato al dichiarante i propri dati con il
codice carica 9.
11 In caso di cessione del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale presentata in relazione all’anno
2013 (MODELLO IVA 2014 ), in ragione dell’operazione straordinaria intervenuta, sarà necessario compilare il
campo 4 del rigo VA1, ove riportare il credito IVA ceduto.
21
Per la compilazione della dichiarazione della incorporata vedasi alle pagine 13 e 14 delle
istruzioni.
Le stesse considerazioni valgono nel caso di conferimento o di cessione di azienda,
comportanti l’estinzione del “soggetto dante causa”.
Qualora, invece, il conferimento o la cessione d’azienda non abbia comportato
l’estinzione del soggetto conferente o cedente ciascuno dei soggetti partecipanti
all’operazione straordinaria (conferente e conferitario o cedente e cessionario) deve
presentare la propria dichiarazione annuale Iva.
SCISSIONE TOTALE INTERVENUTA (EFFETTO GIURIDICO12) NEL CORSO DEL2014.
In tal caso la società beneficiaria appositamente designata nell’atto (ovvero la beneficiaria
nominata per prima nell’atto) deve presentare la dichiarazione IVA comprendendo anche i
dati della società scissa (che per effetto della intervenuta scissione si estingue)
analogamente al caso già trattato in caso di fusione. Pertanto, la società beneficiaria
predisporrà:
- un frontespizio, onnicomprensivo, nel quale deve indicare i propri dati anagrafici;
- un modulo (deve trattarsi del modulo n. 1) per se stessa (denominato “soggetto
avente causa”), evidenziando le operazioni da essa effettuate nel 2014, comprese
quelle effettuate successivamente alla scissione e quelle effettuate dalla società scissa
nella frazione di mese o trimestre nel corso del quale è avvenuta l’operazione
straordinaria;
- un modulo per la società scissa (denominata “soggetto dante causa”) evidenziando le
operazioni effettuate, dalla società scissa medesima, fra il 1° gennaio 2014 ed il mese
(o trimestre) antecedente a quello della scissione.
SCISSIONE TOTALE INTERVENUTA NEL CORSO DEL 2015 PRIMA DELLA PRESENTAZIONE
DELLA DICHIARAZIONE
In tal caso la società beneficiaria appositamente designata nell’atto (ovvero la beneficiaria
nominata per prima nell’atto) deve presentare la dichiarazione IVA per conto della società
scissa indicando nel riquadro riservato al contribuente i dati anagrafici della società
scissa e nel riquadro riservato al dichiarante i propri dati con il codice carica 9.
12 Si ricorda che, ai fini Iva, la scissione ha sempre efficacia dalla data di effetto giuridico della stessa
(coincidente, a norma dell’art. 2506-quater, primo comma, Codice Civile, con la data dell’iscrizione nel
Registro delle imprese dell’atto di scissione o con quella, successiva, disposta nella delibera). Non valgono,
pertanto, ai fini Iva, le retrodatazioni disposte ai fini contabili e delle imposte dirette.
22
SCISSIONE PARZIALE
In tale ipotesi la società scissa rimane in vita trasferendo alla/e società beneficiaria/e
soltanto una parte del proprio patrimonio. Pertanto, in questo caso valgono le stesse
regole di cui si è già detto con riguardo al conferimento, ovvero, alla cessione del ramo di
azienda e, qualora non sia intervenuta cessione del debito o del credito IVA, sia la società
scissa che la/e società beneficiaria/e presentano ciascuna la propria dichiarazione IVA
riportando i dati relativi alle operazioni effettuate nell’anno 2014.
Dichiarazione a seguito di fallimento o liquidazione coatta amministrativa 13
In caso di procedura concorsuale (fallimento o liquidazione coatta amministrativa)
apertasi nel corso del 2014, il curatore fallimentare o il commissario liquidatore deve
presentare, in via autonoma, un'unica dichiarazione Iva per tutto l'anno 2014,
comprensiva di due moduli:
1. il primo, per l'indicazione delle operazioni effettuate anteriormente alla dichiarazione
di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa (barrare la casella del rigo VA3),
2. il secondo, per l'indicazione delle operazioni registrate successivamente alla
dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.
Nel caso in cui emerga un debito Iva relativo alle operazioni effettuate nella frazione
d'anno antecedente all'apertura di fallimento (o di liquidazione coatta amministrativa) e
un credito Iva relativo alla frazione d'anno successiva, detti saldi non possono essere
compensati fra loro e, pertanto, in sede di compilazione del quadro VX, si deve riportare
il solo credito relativo al secondo periodo in corrispondenza del rigo VX2, mentre non
deve essere indicato alcun importo nel rigo VX1 (in quanto il credito dell’Amministrazione
verso l'impresa fallita è suscettibile di insinuazione fallimentare). Analogamente, qualora
per entrambi i periodi risulti un'imposta a debito, nel rigo VX1, deve essere indicato il
solo debito emergente dalla seconda frazione d'anno.
Viceversa, in caso di presenza di credito Iva nel primo periodo, nel quadro VX va riportata
la somma algebrica delle risultanze della sezione 3 del quadro VL di ciascun modulo.
Dichiarazione a seguito di cessazione dell'attività
I soggetti che hanno cessato l'attività nel corso del 2014, sono tenuti, ai sensi dell'art.
35/633, alla presentazione dell'ultima dichiarazione annuale negli ordinari termini.
13 Il provvedimento 16 gennaio 2012, ha, approvato il Modello IVA 74-bis. Tale modello deve essere
presentato dal curatore o dal commissario liquidatore al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate, entro
4 mesi dalla nomina, al fine di consentire l’eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale.
23
Precisano le istruzioni ministeriali che l'attività si intende cessata alla data di ultimazione
delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda. L'Amministrazione Finanziaria,
assume quale "data di ultimazione delle operazioni" la data di cancellazione dal Registro
delle Imprese.
Per le problematiche relative alla richiesta di rimborso dell'eventuale eccedenza a credito,
vedasi nostra circolare RNS F31 del 13/02/2015.
PRINCIPALI MODIFICHE AI MODELLI
Frontespizio
Nel riquadro “Dati del contribuente” sono stati eliminati i dati riservati ai soggetti non
residenti. Nel riquadro “Dichiarante diverso dal contribuente” sono stati eliminati i dati
relativi alla residenza estera.
Quadro VA
Il rigo VA14 è stato ridenominato “regime forfettario per le persone fisiche esercenti
attività di impresa, arti e professioni”. Occorre barrare la casella se si tratta dell’ultima
dichiarazione presentata in regime ordinario IVA prima di aderire al regime disciplinato
dall’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. E’ stato inoltre
eliminata la sezione 3.
Quadro VB
Il quadro è di nuova istituzione ed accoglie i dati contenuti nel modello IVA 2014 nella
sezione 3 del quadro VA. E’ riservato all’indicazione dei dati relativi agli estremi
identificativi dei rapporti finanziari da parte dei soggetti che intendono avvalersi di
quanto previsto dall’art. 2, comma 36-vicies ter, del decreto legge 13 agosto 2011, n.
138.
Quadro VE
Nella sezione 2 è stato soppresso il rigo per l’indicazione delle operazioni con aliquota al
21% pertanto sono stati rinumerati i righi della sezione 3.
Nella sezione 4 il rigo VE30 è stato implementato con l’introduzione del nuovo campo 5
“Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione”. Nella stessa sezione, il rigo VE34 è
stato denominato “Operazioni non soggette all’imposta ai sensi degli art. da 7 a 7-
septies”. Tale rigo era previsto nel precedente modello IVA 2014 nel rigo VE39. I restanti
righi successivi sono stati rinumerati.
24
Quadro VF
Nella sezione 1 è stato eliminato il rigo per l’indicazione delle operazioni con aliquota al
21% e, di conseguenza, i righi della sezione 1 e sezione 2 sono stati remunerati.
Nella sezione 3-A il rigo VF34 è stato implementato con l’introduzione del campo 8
“Operazioni di cui agli articoli da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione”. Il nuovo
campo è stato previsto per tenere conto in sede di determinazione del prorata di
detrazione delle operazioni non soggette, già ricomprese nel rigo VE34, che non danno
diritto alla detrazione.
Quadro VX
Il rigo VX4 è stato modificato per recepire le modalità di esecuzione dei rimborsi previste
dal nuovo art. 38-bis introdotto dal decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Sono
stati eliminati i campi riservati ai contribuenti virtuosi ed è stato inserito il nuovo campo
6 riservato ai contribuenti non tenuti alla presentazione della garanzia. Sono state,
inoltre, introdotte le dichiarazioni sostitutive di atto notorio per attestare la condizione di
operatività e la solidità patrimoniale.
Quadro VO
Nella sezione2 righi VO23 e VO24 sono state introdotte le caselle per comunicare le
opzioni di cui all’art.1, commi 1093 e 1094, della legge n. 296 del 2006 esercitate dalle
società agricole.
Prospetto IVA 26/PR
Nel quadro VS è stato previsto il campo 8 per segnalare che la dichiarazione della
controllata è dotata di visto di conformità o della sottoscrizione da parte dell’organo di
controllo e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesta la presenza delle
condizioni individuate dall’art. 38-bis, comma 3, lettere a),b) e c). I campi successivi sono
stati rinumerati e sono stati eliminati i campi relativi ai contribuenti virtuosi.
I L LUS TRAZ IONE DEL F RONTES P I Z IO E DEL MODU LO
FRONTESPIZIO
Come già detto, il frontespizio presente nel modello "IVA 2015” deve essere utilizzato
unicamente dai contribuenti che presentano la dichiarazione in via autonoma. I soggetti
che, viceversa, la includono in UNICO, compilano il solo frontespizio presente in
quest'ultimo modello ed indicano i dati del presente quadro VX nel quadro RX del
modello unificato.
Il frontespizio è composto di due facciate, la prima delle quali è dedicata all’informativa
resa dal Ministero ai sensi della legge 196/2003 sul trattamento dei dati personali,
25
mentre nella seconda devono essere indicati il codice fiscale del contribuente, i dati
anagrafici, la sottoscrizione della dichiarazione, l’impegno alla presentazione telematica, i
dati relativi al visto di conformità e la sottoscrizione dell’organo di controllo.
Seconda facciata
Primo rigo: caselle: “Correttiva nei termini”, “Dichiarazione integrativa a favore” e
“Dichiarazione integrativa”.
La casella denominata “Correttiva nei termini” deve essere barrata nell’ipotesi in cui il
contribuente, prima della scadenza del termine ordinario di presentazione (30 settembre)
presenti una dichiarazione sostitutiva di una precedente già presentata, al fine di
correggere od integrare dei dati. Si rammenta che la dichiarazione “correttiva” deve
essere compilata in tutte le sue parti.
Poiché anche la sostitutiva è presentata nei termini non è prevista alcuna sanzione.
Poiché le dichiarazioni presentate nei 90 giorni dalla scadenza del termine sono
considerate valide, la dichiarazione presentata entro tale termine, in sostituzione della
dichiarazione originaria precedentemente presentata si considera “dichiarazione
correttiva nei termini” con applicazione, comunque, della sanzione per tardiva
presentazione della dichiarazione.
La seconda casella, denominata “Dichiarazione integrativa a favore” è da barrare qualora,
ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis del DPR n. 322/1998, il contribuente presenti una
dichiarazione integrativa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione
relativa al periodo d’imposta successivo, per correggere errori od omissioni che abbiano
determinato l’indicazione di un maggior debito o di un minor credito. Si ricorda che in
tale ipotesi l’eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in
compensazione nel mod. F24 ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997, ovvero richiesto a
rimborso.
La terza casella, denominata “Dichiarazione integrativa”, deve essere barrata nell’ipotesi
in cui il contribuente, scaduto l’ordinario termine di presentazione (o i 90 giorni
successivi) intenda rettificare od integrare (con dichiarazione integralmente sostitutiva
della precedente) una dichiarazione già presentata mediante l’istituto del ravvedimento
operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. 472/1997. In questa sede ci limitiamo a segnalare
che, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 (L.190/2014)
all’istituto del ravvedimento operoso, ora esso è reso possibile in un arco temporale
maggiore rispetto a quello precedentemente previsto. (per l’illustrazione dettagliata delle
modifiche si rimanda alla fine della presente trattazione)
Parte anagrafica - Ci limitiamo a segnalare:
26
tutte le informazioni di carattere anagrafico devono essere rese con riferimento alla
data di presentazione della dichiarazione;
il campo relativo alla sede legale va sempre compilato, mentre il domicilio fiscale va
indicato solo se diverso dalla sede legale;
il quadro “dichiarante diverso dal contribuente”, con l'indicazione del relativo codice
carica, desumibile dalla “tabella generale dei codici di carica a pag. 22 delle
istruzioni, va compilato in tutti i casi in cui il dichiarante sia un soggetto diverso dal
contribuente. Devono, pertanto, essere indicati, per esempio, i dati del rappresentante
legale o negoziale, del liquidatore di società in liquidazione volontaria...;
in caso di liquidazione volontaria, nella denominazione del contribuente, occorre
precisare "in liquidazione";
nella dichiarazione che l’incorporante/beneficiaria presenta in nome e per conto
dell’incorporata o della scissa in caso di fusione o di scissione totale14 con effetto
giuridico compreso fra il 1° gennaio 2015 e la data di presentazione della
dichiarazione (vedi pag. 14 delle istruzioni) indicare:
• nel campo "dati del contribuente": i dati della società incorporata/scissa;
• nel campo " dichiarante diverso dal contribuente":
- nel campo "codice carica" il codice 9;
- nel campo "codice fiscale società dichiarante": quello della
incorporante/beneficiaria;
- in tutti gli altri campi relativi al soggetto dichiarante (ivi compreso il codice
fiscale del sottoscrittore), i dati del rappresentante legale della incorporante,
ovvero, della società beneficiaria in caso di scissione totale, soggetto
legittimato alla sottoscrizione della dichiarazione;
le indicazioni riportate al punto precedente devono essere seguite anche nel caso di
conferimento o di cessione di azienda, avvenuti fra il 1° gennaio 2015 e la data di
presentazione della dichiarazione, nella sola ipotesi in cui il conferimento o la
cessione abbiano comportato l’estinzione del conferente o cedente.
RIQUADRO: “FIRMA DELLA DICHIARAZIONE”
La firma va apposta nell'apposito riquadro, in forma leggibile, da parte del
rappresentante legale o negoziale o da uno dei soggetti dichiaranti indicati nel
frontespizio.
14 Si rammenta che la dichiarazione presentata in nome e per conto del “dante causa” rientra tra i casi di
presentazione in via autonoma.
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Nel caso di società partecipanti alla liquidazione di gruppo, la sottoscrizione della
controllante deve essere apposta nel frontespizio se il controllo è esercitato per l’intero
anno, oppure in calce al quadro VK, se il controllo è cessato in corso d’anno.
Si rammenta che la dichiarazione non sottoscritta è nulla. La nullità è sanata se il
soggetto tenuto alla sottoscrizione vi provvede entro trenta giorni dal ricevimento
dell’invito da parte dell’Ufficio competente.
In tale riquadro, così come in quello denominato “impegno alla presentazione telematica”
sono state previste le caselle relative alla scelta per l’invio dell’avviso telematico di cui
all’art. 2-bis del D.L. n. 203/2005, in quanto il D.L. 159 del 1° ottobre 2007, convertito
dalla legge 222/2007, ha modificato il predetto articolo 2-bis disponendo che l’invito a
fornire chiarimenti, previsto dall’art. 6, comma 5, della legge n. 212/2000, qualora dal
controllo delle dichiarazioni effettuato, ai sensi degli articoli 36-bis del D.P.R. n.
600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 emerga un’imposta da versare o un minor
rimborso, possa essere inviato con mezzi telematici agli intermediari abilitati che abbiano
disposto l’invio della dichiarazione.
I suddetti intermediari sono tenuti a portare a conoscenza dei contribuenti interessati
tempestivamente gli esiti presenti nella comunicazione di irregolarità ricevuta.
L’invio dell’avviso agli intermediari, dunque, avviene sulla base di una scelta effettuata
dal contribuente; in assenza di tale scelta, la richiesta di chiarimenti sarà inviata
direttamente al domicilio fiscale del contribuente mediante raccomandata.
Si ricorda che, la sanzione sulle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni,
pari al 30 per cento delle imposte non versate o versate in ritardo, è ridotta ad un terzo
qualora il contribuente versi le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della
comunicazione di irregolarità.
Il citato termine di 30 giorni, in caso di invio dell’avviso con mezzi telematici decorre dal
sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell’avviso
all’intermediario.
Il contribuente ha la possibilità di evidenziare particolari condizioni che riguardano la
dichiarazione, indicando un apposito codice nella casella “condizioni particolari”. Tale
esigenza può emergere con riferimento a fattispecie che si sono definite successivamente
alla pubblicazione del presente modello di dichiarazione; pertanto tale casella può essere
compilata solo se l’Agenzia delle entrate comunica (tramite circolare, risoluzione o
comunicato stampa) uno specifico codice da utilizzare per indicare la situazione
particolare).
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RIQUADRO: “VISTO DI CONFORMITA’”
Il quadro deve essere compilato per l’apposizione del visto di conformità ed è riservato al
responsabile del CAF o al professionista che lo rilascia.
Negli spazi appositi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del CAF e quello
relativo allo stesso CAF, ovvero va riportato il codice fiscale del professionista. Il
responsabile dell’assistenza fiscale del CAF o il professionista deve inoltre apporre la
propria firma che attesta il rilascio del visto di conformità ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs.
n. 241 del 1997.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 10, comma 7, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito con modificazioni della legge 3 agosto 2009, n. 102, l’utilizzo in
compensazione del credito IVA annuale per importi superiori ad € 15.000 è subordinato
alla presenza del visto di conformità nella dichiarazione da cui il credito emerge, anche
sulla base delle ultime modifiche introdotte in relazione all’esonero dalle garanzie ai fini
della gestione del credito IVA (vedi nostra circolare RNS F04 del 2010, e nostra circolare
RNS F31 del 13/02/2015).
RIQUADRO: “SOTTOSCRIZIONE ORGANO DI CONTROLLO”
Il riquadro è riservato ai soli soggetti che intendono utilizzare in compensazione il credito
IVA annuale per importi superiori a 15.000 euro e che in base alle disposizioni di cui
all’art. 10 comma 7, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, possono, in alternativa all’apposizione del visto di
conformità, far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad effettuare il
controllo contabile anche sulla base delle ultime modifiche introdotte in relazione
all’esonero dalle garanzie ai fini della gestione del credito IVA (vedi nostra circolare RNS
F04 del 2010 e nostra circolare RNS F31 del 13/02/2015).
Negli appositi campi devono essere indicati:
– dal revisore contabile iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia,
nella casella Soggetto, il codice 1;
– dal responsabile della revisione (ad esempio il socio o l’amministratore) se trattasi di
società di revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia, nella
casella Soggetto, il codice 2. Occorre compilare, inoltre, un distinto campo nel quale
indicare il codice fiscale della società di revisione, avendo cura di riportare nella casella
Soggetto il codice 3 senza compilare il campo firma;
– dal collegio sindacale nella casella Soggetto, per ciascun membro, il codice 4.
Il soggetto che effettua il controllo contabile deve, inoltre, indicare il proprio codice
fiscale.
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RIQUADRO: “IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA”
Il quadro è riservato all'intermediario o alla società del gruppo delegati alla trasmissione
telematica per sottoscrivere l'impegno alla trasmissione stessa.
L’intermediario deve riportare:
- il proprio codice fiscale;
- l’accettazione della modalità di ricezione dell’avviso telematico
- la data di assunzione dell’impegno a trasmettere la dichiarazione.
In tale riquadro, è prevista una casella in cui indicare il codice 1, da utilizzarsi per la
dichiarazione predisposta dal contribuente o 2, da utilizzarsi se la dichiarazione è stata
predisposta dal soggetto che la trasmette.
MODULI – REGOLE GENERALI PER LA COMPILAZIONE
Arrotondamenti: all’unità di euro, procedendo con l’arrotondamento matematico
normalmente previsto.
Modulo n.: nella parte superiore di ciascun modulo deve essere riportato il numero
progressivo del modulo di cui la pagina fa parte. In caso di dichiarazione costituita da un
unico modulo su tutte le pagine deve essere riportato il numero “01”. Si rammenta che la
dichiarazione è costituita da più moduli solo nei casi particolari di contabilità separate,
operazioni straordinarie, ecc.
Codice fiscale e partita Iva: il codice fiscale deve essere compilato partendo dalla prima
casella a sinistra, mentre la partita Iva va indicata nelle apposite caselle in modo che
l’ultima cifra del numero occupi l’ultima posizione a destra.
Per ogni quadro compilato occorre barrare l’apposita casella in calce al quadro VL.
Quadri a “0”: le istruzioni precisano che qualora in un quadro non si abbiano dati o valori
significativi da indicare, il quadro non deve essere compilato. In tal caso non bisogna
barrare la relativa casella in calce al quadro VL.
QUADRO VA
Il quadro VA é suddiviso in 2 sezioni.
La sezione 1 contiene alcuni dati analitici riguardanti l’attività o la singola attività
esercitata (se contribuente con contabilità separate) od il singolo soggetto (se
dichiarazione a seguito di trasformazioni soggettive).
La sezione 2 contiene alcuni dati riepilogativi delle attività svolte dal contribuente.
Se il contribuente esercita più attività con contabilità separate oppure nell’anno d’imposta
sono avvenute fusioni, scissioni o altre operazioni straordinarie, ovvero trasformazioni
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sostanziali soggettive, devono essere presentati tanti moduli e compilate tante sezioni 1
quante sono le attività separate ovvero i soggetti partecipanti alle operazioni
straordinarie, mentre la sezione 2 deve essere compilata una sola volta per ciascun
soggetto indicandovi il riepilogo dei dati. Nel caso di compilazione di più moduli, essi
devono essere numerati in ordine progressivo, compilando gli appositi campi posti in alto
a destra.
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QUADRO VA - SEZIONE 1 - dati analitici generali
VA1: campo 1 - il campo deve essere compilato dall’avente causa (nel modulo
utilizzato per indicare i dati relativi all’attività svolta dalla società fusa, scissa o
ceduta nel periodo antecedente la trasformazione) nei soli casi di fusione,
scissione e altre trasformazioni soggettive (conferimento o cessione d’azienda
con obbligo di dichiarazione da parte dell’avente causa) che abbiano avuto
efficacia giuridica nel corso dell'anno 2014. Deve esservi indicata la partita IVA
della società incorporata, scissa o acquisita.
campo 2 – da barrare se il soggetto trasformato (esempio: società scissa o
cedente il ramo d’azienda) continua a svolgere attività rilevante agli effetti dell'Iva
(vedi al capitolo “Dichiarazione a seguito di trasformazioni soggettive”).
campo 3 – il campo deve essere barrato dal soggetto dante causa che continua a
svolgere attività rilevante ai fini Iva per comunicare che ha partecipato, nell’anno,
ad operazioni straordinarie (vedi al capitolo “Dichiarazione a seguito di
trasformazioni soggettive”).
campo 4 – il campo deve essere compilato indicando il credito emergente dalla
dichiarazione annuale dell’anno precedente ceduto in tutto o in parte a seguito
dell’operazione straordinaria (vedi al capitolo “Dichiarazione a seguito di
trasformazioni soggettive”).
campo 5 – riguarda i soggetti non residenti qualora abbiano operato in Italia
avvalendosi, nello stesso anno, dell’istituto della rappresentanza fiscale e
successivamente dell’istituto dell’identificazione diretta e viceversa, indicando la
partita Iva relativa all’istituto non più adottato. La compilazione è richiesta anche
nell’ipotesi in cui tale “passaggio” sia avvenuto nel periodo intercorrente fra il 1°
gennaio e la data di presentazione della dichiarazione.
VA2: i codici attività devono essere desunti dalla tabella di classificazione delle attività
economiche denominata ATECO 2007. La tabella è consultabile presso gli uffici
delle Entrate e reperibile, sul sito Internet del Ministero delle Finanze
(www.finanze.gov.it) e dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it)
In caso di più attività svolte in contabilità unificata, il codice deve essere indicato
– nell’unico modulo - con riferimento all’attività prevalente individuata in base al
volume d’affari realizzato nel corso del 2014.
Se nel corso del 2014 si è verificato uno spostamento del volume d'affari fra le
attività esercitate, tale da rendere prevalente una attività diversa da quella
dichiarata all'Amministrazione Finanziaria ed indicata nella dichiarazione Iva
relativa al 2013, è sufficiente indicare, nel campo VA2, il codice attività relativo
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alla nuova attività prevalente, senza obbligo di presentazione del modello
AA7/10 (vedi nostra circolare RNS F67 del 2 marzo 2007).
Nell’ipotesi di esercizio di più attività tenute con contabilità separata ai sensi
dell’art.36 DPR 633/72 deve essere indicato in ciascun modulo il codice
dell’attività ad esso relativo.
Ricordiamo, inoltre, che si può regolarizzare la mancata o errata comunicazione
del codice attività (precludendo l’irrogazione di sanzioni) presentando il modulo
AA7/10 all’Ufficio delle Entrate competente entro i termini di presentazione della
dichiarazione Iva annuale. Anche in tal caso va indicato in dichiarazione il codice
corretto.
VA3: La casella va barrata dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori se
il modulo si riferisce alle operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore
alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.
VA4: Tale rigo è riservato alle società di gestione del risparmio per l’indicazione,
nel modulo relativo all’attività di ciascun fondo gestito, della denominazione
nonché del numero identificativo attribuito dalla Banca d’Italia al fondo stesso.
VA5: Deve essere compilato dai soggetti che nel corso dell’anno di imposta
hanno effettuato acquisti ed importazioni di apparecchiature terminali per il
servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative
prestazioni di gestione, per i quali l’imposta assolta è stata detratta in misura
superiore al 50%. La compilazione è prevista anche per i soggetti la cui detrazione
effettiva risulti poi ridotta per la presenza di limitazioni della detrazione
conseguenti all’effettuazione di operazioni esenti o non soggette.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 19bis-1 D.P.R. n. 633/1972 la detrazione dell’IVA
relativa agli acquisti e alle importazioni di “telefonini” deve essere esercitata
secondo le regole generali nella misura in cui i predetti beni e i servizi sono
utilizzati per l’attività di impresa; poiché peraltro per essi è presumibile un
utilizzo effettuato in parte anche per esigenze personali e private, il rigo intende,
con finalità di controllo, evidenziare quelle situazioni in cui tale ultimo utilizzo sia
dichiarato in misura inferiore alla metà, con conseguente esercizio della
detrazione per oltre il 50% dell’imposta relativa ai medesimi beni. Vedi nostra
circolare RNS F37 del 25/02/2008.
Occorre indicare in colonna 1 e 3 il totale imponibile degli acquisti, anche
mediante contratti di leasing, ed importazione di apparecchiature telefoniche e
dei servizi di gestione, nelle colonne 2 e 4 il totale dell’imposta detratta.
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QUADRO VA - SEZIONE 2 - Dati riepilogativi relativi a tutte le attività esercitate.
AGEVOLAZIONI PER EVENTI ECCEZIONALI
VA 10: il rigo è riservato ai soggetti che hanno fruito, nel 2014, di agevolazioni, ai fini
Iva, a seguito di calamità naturali o altri eventi eccezionali.
I soggetti interessati devono indicare nell’apposita casella il relativo codice desunto dalla
Tabella degli eventi eccezionali (a pagina 97 e 98 in Appendice alle istruzioni per la
compilazione del mod. IVA 2015).
In particolare, si segnalano i codici:
codice 1: vittime di richieste estorsive e dell’usura
codice 2: soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014
verificatisi in alcuni comuni della Regione Emilia Romagna già colpiti dal sisma del
20 e 29 maggio 2012 (vedi nostra circolare RNS F115 del 1 settembre 2014)
codice 3: soggetti interessati dall’emergenza umanitaria legata all’afflusso di
migranti dal Nord Africa (interessa i soggetti aventi il domicilio fiscale o la sede
operativa nel comune di Lampedusa e Linosa. (come da nostre circolari RNS
F5/2014 e F96/2011);
codice 5: soggetti colpiti dagli eventi metereologici verificatisi dal 10 al 14 ottobre
2014 nelle Regioni Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Veneto e Friuli
Venezia Giulia (vedi nostra circolare RNS F141 del 7 novembre 2014);
codice 4 8: soggetti colpiti da altri eventi eccezionali.
ADEGUAMENTO AI PARAMETRI PER IL 2013
VA 11: deve essere compilato esclusivamente dai contribuenti che, per l’anno d’imposta
2013 hanno adeguato il volume d’affari alle risultanze dei parametri.
Nel rigo devono essere indicati i maggiori corrispettivi (colonna 1) e l’imposta versata
mediante il modello F24 - codici tributo 6493 (colonna 2).
Tale maggior imponibile e la relativa imposta non devono essere indicati nel quadro VE in
quanto non si riferiscono al 2014 ma all’anno precedente.
I contribuenti che intendano adeguarsi alle risultanze dei parametri per l’anno d’imposta
2014 devono versare la maggiore imposta entro il termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi 2015 (periodo d’imposta 2014), utilizzando il modello F24 e il
codice tributo 6493. Il maggiore imponibile ed imposta devono essere indicati nella
dichiarazione Iva 2016 (anno di imposta 2015).
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LIQUIDAZIONE IVA DI GRUPPO
VA12: il rigo è riservato alle società ex-controllanti che, nel corso dell'anno 2014 o negli
anni precedenti, hanno utilizzato la procedura dell'IVA di gruppo, poi cessata.
L'eventuale eccedenza di credito di gruppo, che non ha trovato compensazione nel
gruppo stesso e non è stata chiesta a rimborso, può essere compensata unicamente dalla
ex-controllante nelle sue liquidazioni periodiche relative all'anno stesso (in caso di
controllo cessato in corso d'anno) o agli anni successivi.
Qualora tale eccedenza di credito di gruppo non trovi totale compensazione nell’anno
successivo a quello di cessazione del controllo, ovvero nell’anno in corso qualora il
gruppo sia cessato prima della fine dell’anno, essa potrà essere compensata negli anni
successivi fino a completa estinzione dell’intero credito derivante dal gruppo, previa
indicazione dell’importo compensato nel rigo VA 12 della dichiarazione relativa all’anno
di utilizzo del credito. Il rigo deve essere compilato anche nell’ipotesi particolare in cui
una società esterna al gruppo abbia incorporato nell’anno 2014 una società controllante,
con conseguente cessazione del gruppo nel corso dell’anno, per indicare l’eccedenza di
credito di gruppo che è stata compensata nell’anno 2014 dalla società incorporante e per
la quale detta società deve prestare le garanzie previste dal D.M. 13 dicembre 1979.
Qualora invece la procedura di liquidazione di gruppo prosegua fino alla fine dell’anno
con contabilità separata, il credito acquisito dalla società incorporante a decorrere dal 1°
gennaio dell’anno successivo a quello dell’incorporazione, dovrà essere indicato, per la
parte compensata e quindi da garantire, nel rigo VA12 della dichiarazione relativa
all’anno in cui il credito è stato utilizzato. Dovranno, in tale rigo, essere indicati l’anno cui
si riferisce il credito derivante dal gruppo e l’importo di tale credito che è stato
compensato nell’anno 2014 per il quale devono esser prestate le garanzie previste dal
D.M. 13 dicembre 1979.
Per quanto riguarda la tematica delle garanzie, in relazione alle modifiche apportate
all’art. 38 bis DPR 633/72 si auspicano approfondimenti da parte dell’Agenzia in
particolare sull’applicabilità della nuova disciplina di esonero dalla presentazione delle
stesse.
OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DEI CONDOMINI
VA13:Nel rigo deve essere indicato l’ammontare complessivo delle prestazioni di servizi o
cessioni di beni effettuate nei confronti dei condomini.
L’indicazione di tale dato può riguardare le nostre associate del settore edile (per
esempio, per lavori di ristrutturazione in parti comuni di edifici) o le cooperative agricole
(per esempio, per lavori di giardinaggio effettuati in giardini condominiali) o di servizi
(per esempio, per pulizie delle parti comuni condominiali).
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Si precisa, al riguardo, che con DM 12 novembre 1998, gli amministratori di condomini
devono rendere obbligatoriamente una comunicazione all’Amministrazione finanziaria in
relazione a tutti gli acquisti di beni e servizi effettuati nell’anno di solare (se di importo
superiore a 258,23 euro).
REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER LE PERSONE FISICHE ESERCENTI ATTIVITA’ DI
IMPRESA, ARTI E PROFESSIONI
VA14: “Regime forfettario per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti e
professioni di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge n, 190 del 2014”. Tale rigo
deve essere compilato a cura dei contribuenti che a partire dal periodo d’imposta
successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione intendono avvalersi del
particolare regime di cui al citato art. 1, commi da 54 a 89, della legge n, 190 del 2014”.
La casella 1 deve essere barrata per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione
annuale IVA precedente all’applicazione del regime.
SOCIETA’ NON OPERATIVE
Per un approfondimento della disciplina delle società vi rinviamo alle nostre circolari:
n. RNS F78 del 15 giugno 2011 – prima fattispecie di società non operativa -
disciplina di cui all’art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive
modificazioni e integrazioni;
n. RNS F131 del 30 settembre 2011 e n. RNS F95 del 14 giugno 2012 -
modifiche di cui al decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 - art. 2, commi da
36-quinquies e 36-duodecies: individuazione di una seconda e nuova
fattispecie di società “in perdita sistematica” collegata alla presenza di ripetute
perdite fiscali. Si precisa che l’art.18 D.Lgs. 175/2014, in vigore, per le società
aventi periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, già a decorrere dal
2014- come da nostra circolare RNS F159/2014, ha previsto la modifica della
disciplina sulle perdite sistematiche stesse.
VA 15: è riservato alle società che risultino non operative ai sensi dell’art. 30 della legge
23 dicembre 1994, n. 724 ovvero alle società in perdita sistematica ai sensi dell’art. 2,
commi 36-decies e 36-undecies del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con
modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, cosi come modificato dal D.Lgs
175/2014 .
La compilazione del presente rigo è richiesta anche alle società non operative che nel
periodo d’imposta hanno partecipato alla liquidazione dell’Iva di gruppo.
Nella casella deve essere indicato il codice corrispondente alle seguenti situazioni:
- “1” società non operativa per l’anno oggetto della dichiarazione;
- “2” società non operativa per l’anno oggetto della dichiarazione e per quello
precedente;
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- “3” società non operativa per l’anno oggetto della dichiarazione e per i due precedenti;
- “4” società non operativa per l’anno oggetto della dichiarazione e per i due precedenti e
che non ha effettuato nel triennio operazioni rilevanti ai fini dell’Iva non inferiori
all’importo che risulta dall’applicazione delle percentuali di cui all’articolo 30, comma 1,
della legge n. 724 del 1994.
Si ricorda che per le società e gli enti non operativi il credito Iva emergente dalla
dichiarazione annuale non può essere utilizzato in compensazione nel modello F24
(ipotesi evidenziate con i codici 1, 2 e 3).
Con riferimento al credito emergente dalla presente dichiarazione, come precisato con la
circolare n. 25 del 4 maggio 2007, trova applicazione anche la disposizione contenuta
nell’ultimo periodo del comma 4, dell’articolo 30, della legge n. 724 del 1994, che
prevede la perdita definitiva del credito Iva annuale (ipotesi evidenziata con il codice 4).
Tuttavia, l’indicazione del codice 4 da parte dei soggetti che evidenziano un credito
d’imposta annuale comporta, in ogni caso, la compilazione del rigo VX2 o del
corrispondente rigo della sezione III del quadro RX di Unico 2015.
Si rinvia per un approfondimento alla nostra circolare RNS F31 del 13/02/2015.
QUADRO VB – DATI RELATIVI AGLI ESTREMI IDENTIFICATIVI DEI RAPPORTI FINANZIARI
Come già evidenziato, nel presente quadro sono accolte le informazioni che lo scorso
anno erano presenti nella sezione 3 del quadro VA.
La compilazione del quadro in oggetto non rappresenta un obbligo per tutti i
contribuenti, ma solo per coloro che, ricorrendone i presupposti soggettivi – ricavi e
compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro – abbiano messo in atto i
comportamenti richiesti dalla legge, di seguito specificati.
Infatti nel quadro in oggetto, debbono essere indicati gli estremi identificativi dei rapporti
con gli operatori finanziari di cui all’art.7, sesto comma, D.P.R. 605/1973 in essere nel
periodo di imposta oggetto della presente dichiarazione. A tale riguardo si rammenta che
possono beneficiare della riduzione alla metà delle sanzioni di cui al D.Lgs. 18 dicembre
1997, n. 471, gli esercenti imprese o arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati
non superiori a 5 milioni di euro, a condizione che:
- per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell'esercizio dell'attività
utilizzino esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante;
- nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e IVA riportino gli estremi
identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari - utilizzati nelle transazioni
nel periodo di imposta - di cui all'art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 605 (banche, società Poste italiane Spa, intermediari finanziari, imprese
di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, società
di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario (per ulteriori
approfondimenti a riguardo vedasi nostra circolare RNS F131 del 2011).
37
In particolare, nei righi da VB1 a VB7 va indicato:
- il codice fiscale dell’operatore finanziario rilasciato dall’Amministrazione
finanziaria italiana (colonna 1) o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale
estero (colonna 2);
- in colonna 3, la denominazione dell’operatore finanziario;
- in colonna 4, il tipo di rapporto utilizzando i codici indicati nella tabella a p. 27
delle istruzioni ministeriali.
Si evidenzia che la compilazione di più moduli a causa della presenza di più quadri VB
non modifica il numero di moduli di cui si compone la dichiarazione da indicare nel
frontespizio.
QUADRO VC
Va compilato dai contribuenti che si sono avvalsi della facoltà, prevista per i soggetti che
effettuano cessioni all’esportazione, operazioni assimilate e operazioni comunitarie, di
acquistare beni o servizi e importare beni senza applicazione dell'IVA; in pratica cioè solo
da coloro che si sono qualificati esportatori abituali.
La compilazione di questo quadro presuppone la compilazione del rigo VF12.
Il quadro è destinato all'indicazione, in forma riepilogativa, degli importi relativi agli
acquisti e alle importazioni, suddivisi per ciascun mese, effettuati nell'anno d'imposta con
utilizzo del plafond disponibile.
Rammentiamo che:
- ai sensi dell’art. 2, comma 2, L.18/2/97 n. 28, ai fini della determinazione del plafond
spendibile, assume rilevanza l'ammontare delle operazioni registrate nell'anno solare
precedente o nei dodici mesi precedenti.
Pertanto, l’ammontare di VC13, colonna 4, corrispondente alla somma degli importi
esposti al rigo VE30, rappresenta il plafond spendibile maturato nell’anno 2014 e che, in
caso di utilizzo del metodo solare, potrà essere utilizzato nell’anno 2015.
- la medesima legge n. 28/97 ha ampliato la tipologia di beni e servizi acquistabili (o
importabili) con utilizzo del plafond: in pratica, qualsiasi bene o servizio, eccezion
fatta per gli immobili ed i terreni edificabili. Come ricorda la C.M. 10 giugno 1998 n.
145, sono, inoltre, fuori dalla possibilità di acquisto in sospensione di imposta i beni
e i servizi per i quali l’IVA è indetraibile;
- per quanto riguarda il momento di utilizzo del plafond assume rilievo il momento di
effettuazione dell'operazione determinato ai sensi dell'art. 6/633. Pertanto, il dato
indicato al rigo VC13, colonne 1 e 2, potrebbe non quadrare con quello indicato al
38
rigo VF12, dove, come noto, vanno indicate le operazioni d’acquisto registrate ai fini
della detrazione;
- con riferimento alle colonne 1 e 2 del quadro VC, le istruzioni precisano che nelle
ipotesi di trasferimento del beneficio di utilizzo del plafond (ad esempio affitto
d’azienda o cessione d’azienda) le stesse devono essere compilate dal soggetto
subentrante a partire dalla data di utilizzo del plafond ricevuto;
- la colonna 3 del quadro VC deve essere compilata con l’indicazione del volume
d’affari, suddiviso per ogni mese, relativo all’anno solare 2014. Si rammenta che
l’ammontare le operazioni non soggette per carenza del requisito di territorialità ma
con obbligo di fatturazione di cui all’art. 21, comma 6-bis, D.P.R. n. 633/1972
(trattasi delle operazioni di cui agli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972). Le
operazioni non soggette Iva ma con obbligo di emissione della fattura, di cui all’art.
21, comma 6-bis, pur concorrendo, in via generale, alla determinazione del volume di
affari, non devono essere considerate ai fini della verifica dello status di esportatore
agevolato (si rinvia alla nostra circolare sull’argomento n. 93/17 – RNS F17 del 22
gennaio 2013).
- Si rammenta che è stato eliminato l’obbligo di eseguire, mensilmente, su apposito
registro, le annotazioni relative al plafond disponibile e a quello utilizzato. Tale
adempimento è stato sostituito dall’indicazione dei dati stessi, distintamente per
mese, in apposito prospetto della dichiarazione annuale Iva. Naturalmente, “l’apposito
prospetto” è il quadro VC.
Le istruzioni alla dichiarazione precisano che, mentre le colonne 3 e 4 devono essere
compilate da tutti i contribuenti che hanno utilizzato, nel 2014, plafond,
indipendentemente dal metodo di calcolo seguito, le colonne 5 e 6 devono essere
compilate dai soli contribuenti che hanno utilizzato plafond col metodo mensile.
Si rammenta, infine, che l’ammontare di cui al rigo VC14 “plafond disponibile al 1°
gennaio 2014” corrisponde al dato già indicato nel rigo VC13, colonna 4, della
dichiarazione dello scorso anno; il contribuente dovrà inoltre barrare la casella 2 o 3 a
seconda del metodo adottato per la determinazione del plafond medesimo. Nelle ipotesi
di trasferimento del beneficio di utilizzo del plafond (ad esempio affitto d’azienda o
cessione d’azienda), il rigo VC14 indica il plafond disponibile alla data del trasferimento.
– Ravvedimento operoso per splafonamento
Con circolare 12 giugno 2002 n. 50/E, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le modalità
alternative con le quali l’esportatore abituale può regolarizzare l’emissione di lettere di
intento in misura superiore al consentito. In particolare, è possibile:
39
1. richiedere al cedente o prestatore l’emissione di una nota di variazione in aumento di
sola IVA. Poiché rimane in capo all’esportatore agevolato (cessionario/committente
dell’operazione) la responsabilità del versamento delle sanzioni e degli interessi, lo
stesso deve provvedere anche al versamento della sanzione e degli interessi tramite il
modello F24. In questa ipotesi, in sede di dichiarazione annuale, occorre indicare
l’imponibile e l’imposta risultanti dalla fattura emessa dal fornitore/prestatore nel
quadro VF nel rigo corrispondente all’aliquota applicata e, conseguentemente,
l’importo della fattura in precedenza emessa dal fornitore, in regime di non
imponibilità, non deve essere indicato nel rigo VF12. Si evidenzia che in tale ipotesi, il
versamento dell’IVA sarà effettuato dal cedente/prestatore registrando la nota di
variazione nei registri IVA, secondo gli ordinari principi che regolano la liquidazione
IVA, previa rivalsa IVA sul cliente.
2. Emissione, da parte dell’esportatore agevolato (cessionario/committente
dell’operazione), di apposita autofattura in duplice esemplare (con l’indicazione degli
estremi identificativi del fornitore, del numero di protocollo delle fatture ricevute,
dell’importo eccedente il plafond disponibile e dell’ imposta che avrebbe dovuto
essere indicata nelle originarie fatture ricevute) e versamento, tramite il modello F24,
dell’imposta (codice tributo del periodo in cui erroneamente è stato effettuato
l’acquisto senza Iva), della sanzione (codice tributo della sanzione pecuniaria IVA) e
degli interessi. In tale ipotesi, non si avrà alcun coinvolgimento del fornitore che,
legittimamente, aveva emesso fattura in sospensione di imposta.
Un esemplare dell’autofattura, così emessa, deve essere registrata sul registro degli
acquisti mentre l’altro esemplare deve essere presentato al competente ufficio
dell’Agenzia delle entrate.
In sede di dichiarazione annuale, occorre indicare l’imponibile e l’imposta risultanti
dall’autofattura nel quadro VF nel rigo corrispondente all’aliquota applicata (con la
conseguenza che l’importo della fattura del fornitore, per la parte oggetto di
splafonamento, non dovrà essere riportata nel rigo VF12). Inoltre, occorre indicare
l’imposta a debito risultante dall’autofattura nel rigo VE24 “Variazioni e
arrotondamenti d’imposta” nonché l’ammontare dei versamenti effettuati nel quadro
VL rigo VL29 “Ammontare versamenti ...”, campo 1. In alternativa al versamento
dell’imposta in via autonoma mediante modello F24 ,è possibile rilevare l’autofattura
nel registro delle fatture emesse in modo da far confluire direttamente la maggiore
imposta nella liquidazione periodica. In tal caso, comunque, il modello F24 sarà
interessato per il versamento della sanzione e degli interessi.
Si ricorda, infine, che gli interessi da “ravvedimento”, non dovranno essere sommati
all’importo del tributo da versare e, quindi, non dovranno essere indicati in sede di
compilazione della dichiarazione annuale.
40
QUADRO VD
Il quadro riguarda unicamente le società di gestione del risparmio di cui all’art. 8 del DL
25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
ISTRUZIONI COMUNI AI QUADRI VE E VF
Nei righi, VE24 e VF22 vanno riportate le variazioni e gli arrotondamenti di imposta, che
possono essere determinate, in via esemplificativa:
da arrotondamenti operati in dichiarazione. A tal proposito si rammenta che tutti gli
importi devono essere arrotondati all’unità di euro. L’imposta è determinata
applicando l’aliquota Iva all’imponibile già arrotondato e poi arrotondando il risultato.
Ciò potrà determinare una differenza rispetto all’Iva risultante dai registri, differenza
che va annotata nei righi in parola;
aliquote non più presenti in dichiarazione. Al riguardo le istruzioni precisano che
occorre computare gli imponibili nel rigo corrispondente all’aliquota Iva più prossima
ed indicare la differenza nei righi in commento;
variazioni in aumento o in diminuzione di sola imposta, registrate nell’anno 2014, ma
relative ad operazioni annotate negli anni precedenti;
imposta indicata in fattura in misura superiore a quella dovuta, in ordine alla quale
non sia stata emessa nota di accredito ai sensi dell’art. 26/633.
Inoltre, rammentiamo che per i soggetti con hanno optato per l’affidamento a terzi della
tenuta della contabilità, provvedendo alla liquidazione mensile applicando il regime
previsto dall’articolo 1, comma 3, D.P.R. n. 100/1998 (cioè facendo riferimento
all’imposta esigibile ed all’IVA detratta corrispondente alle fatture registrate nel secondo
mese precedente ), l’Agenzia delle entrate - con la Risoluzione 11.01.2011 n. 6/E - ha
ribadito, richiamando quanto già detto con la Circolare n. 92 del 26 aprile 1999 punto
2.8, che il metodo di liquidazione previsto dalla suddetta disposizione non comporta né il
differimento dei termini di registrazione né dell’esigibilità dell’imposta ma solo una
diversa base di calcolo dell’IVA in sede di liquidazione mensile.
Il regime descritto determina, infatti, uno sfasamento temporale che sarà poi corretto in
sede di dichiarazione annuale (dove si terrà conto delle operazioni attive e passive
effettuate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre dell’anno). Si veda la nostra circolare RNS
F62/2011.
Le istruzioni specificano che, nel caso in cui alcuni importi risultino di segno negativo a
seguito di variazioni in diminuzione eseguite nell'anno di imposta, occorre indicare il
segno (-) a fianco dei relativi importi (all’interno dei campi).
41
QUADRO VE
Il quadro VE è suddiviso in cinque sezioni di cui la prima è riservata esclusivamente ai
produttori agricoli che hanno effettuato operazioni assoggettate ad IVA con
l’applicazione delle percentuali di compensazione.
I contribuenti che svolgono attività commerciale e gli imprenditori agricoli, sia in regime
speciale (salvo, per questi ultimi, le particolari operazioni da indicarsi nella sezione 1) che
in regime ordinario per opzione, devono compilare le sezioni due, tre, quattro e cinque.
Nel quadro devono essere riportate tutte le operazioni attive, registrate, con riferimento
all’anno 2014 15, rilevanti agli effetti dell’Iva, siano esse imponibili, non imponibili, esenti,
ed imponibili con il metodo del “reverse charge” (art. 74, commi 7 e 8 , art. 17, commi 5,
6 e 7, D.P.R. 633/72), annotate, o, comunque, soggette ad annotazione, nei registri delle
fatture emesse e/o dei corrispettivi (al netto delle note di accredito emesse nell’anno).
Non vanno, viceversa, indicate le operazioni escluse dal campo di applicazione dell’Iva
(esempio: esclusi artt. 1-5; esclusi dal computo della base imponibile di cui all’art.15;
esclusi art.74 [relativamente ai passaggi successivi all’assolvimento dell’imposta da parte
dell’editore, del concessionario della telefonia....], salvo i commi 7 e 8 sopra richiamati).
Inoltre, il cedente/prestatore che – avendo ricevuto un avviso di accertamento o rettifica
IVA – abbia esercitato la rivalsa IVA nei confronti del proprio cessionario/committente con
emissione di apposito documento (fattura, anche semplificata, nota di addebito) in
15
Si ricorda che le fatture emesse devono essere annotate, nel registro art. 23/633, con riferimento alla data della loro emissione (e l’emissione delle fatture immediate coincide con il momento di effettuazione dell’operazione). Le fatture differite devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni. In entrambi i casi, pertanto, nel quadro VE si evidenzieranno le operazioni effettuate nel corso del 2014. Tale regola generale subisce alcune eccezioni. In particolare, si segnala quanto segue. Fa eccezione il caso della fatturazione differita triangolare, il caso, cioè, di consegna da parte del cedente ad un terzo acquirente per ordine e conto del proprio cessionario (art.21/633, comma 4, 4° periodo). In tal caso, infatti, differendo il termine di emissione e di registrazione della fattura al mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, non c’è più coincidenza fra momento di effettuazione dell’operazione e registrazione della stessa. In tal caso, nel VE vanno riportate le operazioni registrate, ancorché non effettuate, nell’anno. Un’altra eccezione riguarda le prestazioni di servizi degli autotrasportatori per conto terzi che si avvalgono delle agevolazioni di cui al quarto comma dell’art. 74/633. L’ultimo periodo di tale comma, infatti, cita: “In deroga a quanto disposto dall’articolo 23, primo comma, le fatture emesse per le prestazioni di servizi dei suddetti autotrasportatori possono essere annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione”. La circolare ministeriale n. 252 del 30.10.98 ha evidenziato che tale differimento ha carattere sostanziale, comportando un reale differimento del pagamento e, quindi, un concreto spostamento di volume d’affari. Pertanto, anche in tal caso, nel quadro VE vanno riportate le operazioni registrate nell’anno, indipendentemente dal momento della loro effettuazione. Altre eccezioni sono quelle contemplate nel decreto ministeriale 18 novembre 1976: operazioni effettuate da imprese a mezzo di sedi secondarie o altre dipendenze; cessioni di beni effettuate a mezzo di apparecchi automatici; cessioni di beni inerenti contratti estimatori…. Per tali ipotesi, ha riconosciuto la circolare ministeriale n. 134/E del 1994, “la norma speciale ha consentito un beneficio sostanziale agli operatori interessati, influenzando la liquidazione dell’imposta…..” e, quindi, la determinazione del volume d’affari. Pertanto, anche in tal caso, nel quadro VE vanno riportate le operazioni registrate nell’anno, indipendentemente dal momento della loro effettuazione. Si evidenzia, inoltre, che con le modifiche apportate dalla Legge, 228/2012 a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2013, sono state aggiunte ulteriori deroghe al principio generale del termine di emissione della fattura (come da nostra circolare RNS F17 del 23/01/2013).
42
applicazione dell’art. 60, comma 7, D.P.R. n. 633/1972, non deve poi riportare
l’operazione nel quadro VE della dichiarazione annuale IVA (la fattura/nota emessa è,
infatti, annotata sul registro di cui all’art. 23 del D.P.R. n. 633/1972 solo per memoria
non dovendo i relativi importi confluire nella liquidazione IVA periodica di riferimento
poiché l’imposta è già stata versata in sede di accertamento - per un approfondimento si
rinvia alla nostra circolare n. 107/22 – RNS F22 del 3 febbraio 2014).
Sono, in pratica, le operazioni già indicate nei righi CD1 (relativamente all’imponibile) e
nei righi CD4 (relativamente all’imposta) della comunicazione dati Iva presentata entro il
2 marzo 2015 (cadendo il 28 febbraio 2015 di sabato)16. Naturalmente, per la quadratura
col rigo CD4 occorre aggiungere all’importo di VE25, l’imposta indicata nel quadro VJ
(vedasi nostra circolare RNS F29/2015).
In tale quadro devono essere indicate anche le operazioni non soggette ad imposta per
carenza del requisito di territorialità di cui agli artt. da 7 a 7-septies per le quali è
obbligatoria l’emissione della fattura ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972. (si rinvia
al commento di cui al rigo VE34, e alla nostra circolare RNS F17 del 23/01/2013).
I contribuenti che si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti di cui all’art. 36-
bis/633 e che devono presentare la dichiarazione annuale (non potendo usufruire
dell’esonero avendo compiuto, nell’anno, anche operazioni imponibili o avendo separato
le attività) devono indicare nel quadro VE sia le operazioni imponibili che, nel rigo VE33,
le operazioni esenti di cui ai nn. 11 (cessioni di oro), 18 (prestazioni sanitarie di diagnosi,
cura e riabilitazione) e 19 (prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri, cliniche,
case di cura, società di mutuo soccorso e Onlus) dell’art. 10/633, per le quali, ai sensi
dell’art. 36-bis medesimo, resta fermo l’obbligo di fatturazione e registrazione.
Si ricorda che nel quadro in esame devono essere indicati anche l’eventuale imponibile ed
Iva derivanti da ravvedimento operoso effettuato nel 2015 con riferimento al 2014
prima della presentazione della dichiarazione.
QUADRO VE – SEZIONE 1 – conferimenti di prodotti agricoli
Questa sezione è riservata esclusivamente a quei produttori agricoli che hanno fatturato
cessioni di prodotti agricoli con l’applicazione delle percentuali di compensazione, cioè:
soci-produttori agricoli inquadrati nel regime speciale che hanno effettuato
conferimenti a cooperative agricole, di cui all’art. 34, comma 2, lettera c), del DPR
633/72, inquadrate a loro volta nel regime speciale.
E’, pertanto, richiesta una distinta contabilizzazione per i passaggi di beni effettuati
16
In caso di discordanza fra i dati, indicare semplicemente i dati corretti in sede di dichiarazione annuale. Rammentiamo, infatti, che le istruzioni al modello di comunicazione dati hanno precisato che non è possibile né integrare, né rettificare la comunicazione annuale.
43
nei confronti delle cooperative. E’ evidente che in questa sezione devono essere
indicate tutte le operazioni effettuate con le aliquote di compensazione, anche se
corrispondenti, come percentuale, alle aliquote normali;
produttori agricoli esonerati. Questi ultimi, proprio perché tali, dovranno compilare la
sezione nel solo caso in cui, alla fine dell’anno, riscontrino di avere superato il limite
di un terzo previsto per le operazioni diverse dalle cessioni di prodotti agricoli elencati
nella parte prima della tabella A, allegata al DPR 633/72.
QUADRO VE - SEZIONE 2 – operazioni imponibili
Il quadro deve essere compilato:
da tutti i contribuenti che esercitano attività commerciali (compresi i produttori
agricoli in regime normale per opzione);
dai produttori agricoli in regime speciale, relativamente alle fatture emesse per
cessioni di prodotti agricoli con aliquota normale e per quelle relative a cessioni di
beni diversi dai prodotti agricoli nonché per prestazioni di servizi. Si fa presente che,
per la corretta individuazione delle operazioni “diverse” occorre fare riferimento al
concetto di attività agricole connesse di cui all’art. 1 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n.
228 e all’art. 2135 del codice civile (vedasi, al riguardo, il paragrafo dedicato al
quadro VF, sezione 3-B).
Nel quadro VE Sez.2 è stato soppresso il rigo per l’indicazione delle operazioni con
aliquota al 21%; di conseguenza i righi sono stati rinumerati.
Nel caso in cui il contribuente abbia registrato, nell’anno di imposta, operazioni
assoggettate ad IVA con aliquote d’imposta o percentuali di compensazione non più
presenti nel quadro VE, egli deve computare gli imponibili relativi a tali operazioni nel
rigo corrispondente all’aliquota più prossima a quella applicata, calcolando le relative
imposte ed includendo la differenza d’imposta in corrispondenza delle variazioni del rigo
VE24.
Nei righi da VE20 a VE22 vanno ripartite, secondo le aliquote applicabili, le operazioni
effettuate nel corso dell'anno.
Ribadiamo che non va ricompreso nel quadro VE l'ammontare degli acquisti di beni e
delle prestazioni di servizi indicati nel quadro VJ.
CASI PARTICOLARI DI COMPILAZIONE DEI RIGHI DA VE20 A VE22
Regime del margine: nel particolare caso in cui siano state effettuate, nel corso dell'anno,
operazioni soggette al regime del margine, si deve spalmare, nei righi da VE20 a VE22,
l'importo relativo al margine complessivo lordo, calcolato dopo aver effettuato lo
scorporo dell'Iva in esso incorporata.
44
Imprese fornitrici di lavoro interinale: dette imprese non devono ricomprendere nel
quadro VE i rimborsi degli oneri retributivi e previdenziali rimborsati dal soggetto
utilizzatore del lavoro interinale, in quanto, ai sensi della legge 133/99, gli stessi non
concorrono alla formazione della base imponibile17.
Editoria e altri contribuenti che fruiscono di detrazioni forfetarie dell’Iva: detti soggetti
devono comprendere nel quadro VE l’imponibile delle operazioni effettuate già al netto
della detrazione spettante.
Operazioni ad esigibilità differita: vedasi il commento ai righi VE37 e VE38.
Operazioni art. 38-quater, secondo comma, DPR 633/72: per le operazioni effettuate nei
confronti dei viaggiatori extracomunitari di cui all’art. 38-quater, DPR 633/72, sono
previste due procedure alternative fra loro e, naturalmente, la compilazione del quadro
VE dovrà rispecchiare la procedura scelta.18
Nei righi da VE20 a VE22 della sezione 2 deve essere compresa anche la base imponibile
relativa alla cessione di beni per i quali, all’atto dell’acquisto, la detrazione è stata
operata in misura ridotta (es. autovetture, telefoni cellulari, ecc.).
QUADRO VE – SEZIONE 3 – Totale imponibile ed imposta
Nella presente sezione, sono evidenziati il totale dell’imponibile e dell’imposta di cui al
quadro VE.
17
Con risoluzione n. 384/E del 13 dicembre 2002 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel termine “oneri retributivi” sono da ricomprendersi anche le spese rimborsate ai lavoratori nell’espletamento delle mansioni che sono collegate direttamente alla prestazione lavorativa. Pertanto, anche i rimborsi spese non fanno parte della base imponibile che deve essere costituita unicamente dal margine d’intermediazione spettante all’impresa fornitrice del servizio. 18
PRIMA PROCEDURA – A norma del primo comma dell’art. 38-quater citato, il cedente può emettere fattura senza pagamento dell’imposta. Tale fattura deve essere indicata nel rigo VE32. La norma vincola la persistenza del regime di non imponibilità alla dimostrazione, da parte del cessionario, che i beni sono stati trasportati fuori dalla Comunità entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. La dimostrazione è rappresentata dalla restituzione al cedente, entro il quarto mese successivo, della fattura vistata dall’ufficio doganale di uscita dalla Comunità. In caso di mancata restituzione nei termini dell’esemplare della fattura entro il mese successivo, il cedente deve procedere alla regolarizzazione dell’operazione a norma dell’art. 26/633. Tale regolarizzazione può essere effettuata senza emissione di un’ulteriore fattura, ma con una semplice annotazione nei registri e conseguentemente indicando il relativo debito di Iva nel rigo VE24. Nel caso in cui il termine per la restituzione della fattura scada successivamente al 31 dicembre 2014 , la medesima variazione sarà indicata nel corrispondente rigo della dichiarazione relativa all’anno 2015. SECONDA PROCEDURA – A norma del secondo comma dell’art. 38-quater citato il cedente può, a sua scelta, emettere fattura con Iva (nella maggioranza dei casi si sceglierà, per prudenza, questa seconda strada). Tale fattura va inclusa nei righi da VE20 a VE22. Se il cessionario restituisce al cedente la fattura vistata dall’ufficio doganale di uscita dalla Comunità, allo stesso spetta il rimborso dell’imposta. Detto rimborso è effettuato dallo stesso cedente mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro di cui all’art. 25. A tal proposito, le istruzioni precisano che, in sede di dichiarazione annuale, la variazione in diminuzione va riportata al rigo VE24. Conseguentemente, la relativa imposta, pur essendo stata annotata nel registro acquisti, non deve essere compresa nel quadro VF. Nel caso in cui la restituzione della fattura avvenga successivamente al 31 dicembre 2014 , la medesima variazione sarà indicata nel corrispondente rigo della dichiarazione relativa all’anno 2015 .
45
VE 23: totale degli imponibili e delle imposte individuato sommando gli importi di cui ai
righi da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22, rispettivamente della colonna degli imponibili e
della colonna delle imposte.
VE 24 : devono essere indicati le variazioni ed arrotondamenti di imposta relativi alle
operazioni di cui ai righi da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22. L’imposta indicata al rigo VE24
VE23 può essere diversa rispetto al totale risultante dal registro delle fatture emesse o
dal registro dei corrispettivi in ragione di arrotondamenti operati in fattura (art.21,
comma 2, lett.e)), di arrotondamenti all’unità di euro operati in dichiarazione ovvero
nell’ipotesi in cui relativamente all’imposta indicata in fattura in misura superiore a quella
reale (art.21, comma 7) non sia stata annotata la variazione in diminuzione.
Nel presente rigo, inoltre, devono essere indicate le variazioni in aumento e in
diminuzione di sola imposta registrate nel 2014, ma riferite ad operazioni registrate negli
anni precedenti.
Nel rigo deve essere altresì ricompreso l’ammontare dell’imposta versata per la
regolarizzazione nel caso in cui il contribuente abbia utilizzato il plafond oltre il limite
consentito.
Tale differenza va riportata al rigo VE24 indicando il segno (+) se il totale dell’imposta
risultante dai registri è maggiore dell’imposta calcolata, ovvero il segno (-) in caso
contrario.
VE25: indicare il totale dell’IVA sulle operazioni imponibili, ottenuto aumentando o
diminuendo l’importo di cui al rigo VE23 dell’ammontare delle variazioni in più o in meno
indicato al rigo VE24 .
QUADRO VE – SEZIONE 4– altre operazioni
Il rigo VE30 è composto da più campi che richiedono l’esposizione dettagliata delle
operazioni che danno diritto al plafond. In particolare:
- campo 1 totale delle esportazioni e delle altre operazioni non imponibili che
concorrono alla formazione del plafond (come meglio dettagliate nei campi successivi).
Queste operazioni concorrono anche alla determinazione della percentuale delle
esportazioni e delle altre operazioni non imponibili su tutte le operazioni effettuate,
necessaria per la legittimità della richiesta di rimborso ai sensi dell’art. 30, lettera b), DPR
633/72 (cfr. nostra circolare RNS F31 del 15/02/2015).
- campo 2: ammontare delle esportazioni di beni effettuate nell’anno risultanti dalle
dichiarazioni doganali, di cui all’art.8, primo comma, lettere a) e b), tra le quali sono
ricomprese anche:
46
*le cessioni nei confronti dei cessionari o commissionari eseguite mediante
trasporto o spedizione di beni fuori dal territorio dell’Unione Europea, a cura o a
nome del cedente o dei suoi commissionari;
*le cessioni di beni prelevati da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori
dal territorio dell’Unione Europea (Art.50-bis, comma 4, lett.g), D.L. 331/1993);
- campo 3: il dato complessivo delle cessioni intracomunitarie di beni, tenendo conto
delle variazioni di cui all’art.26, annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei
corrispettivi; si precisa che sono estranee a questo campo le operazioni interne, sia pure
non imponibili, quali quelle ricomprese nell’art. 58 del D.L. 331/93. In particolare
debbono essere indicate le cessioni intracomunitarie di beni di cui all’art. 41 DL 331/93,
fra le quali debbono ricomprendersi sia l’ipotesi di triangolare intracomunitaria che
interna;
- campo 4: l’ammontare delle cessioni di beni effettuate nei confronti di operatori
sammarinesi quali, ad esempio, le operazioni di cui agli artt. 71 DPR 633/72
- campo 5: l’ammontare complessivo delle operazioni assimilate alle cessioni
all’esportazione.
Il campo è destinato ad accogliere le operazioni non imponibili che concorrono a
formare il plafond diverse da quelle riportate nei campi 2, 3 e 4. Conseguentemente,
sono da includere in tale campo: i corrispettivi delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi assimilate alle cessioni all’esportazione elencate nell’art. 8-bis
del D.P.R. 633/1972, corrispettivi delle prestazioni di servizi internazionali o connessi
agli scambi internazionali di cui all’art. 9 del DPR 633/72 e i corrispettivi delle
cessioni effettuate nei confronti di Città del Vaticano e delle operazioni di cui all’art.
72 del DPR 633/72.
Costituzione del plafond: se l'ammontare di cui al codice VE30 supera il 10% del volume
d'affari indicato nel successivo rigo VE40, il contribuente acquisisce automaticamente lo
status d’esportatore abituale e può, senza particolari adempimenti e comunicazioni (se
non la lettera d’intento da inviare, successivamente all’invio all’Agenzia delle Entrate, al
fornitore o alla dogana, prima dell'effettuazione della prima operazione (ns. circ
F159/2014, F164/2014, F21/2015), acquistare, nell'anno 2015, beni e servizi in
sospensione d’imposta.
Ricordiamo che, ai sensi della legge 28/97, anche ai fini della determinazione del plafond
disponibile per l'anno 2015, si deve fare riferimento alle operazioni registrate nel 2014 e
riportate al suddetto rigo VE30 (che deve coincidere con la colonna 4 del rigo VC13).
47
VE31: operazioni non imponibili; sono le cessioni senza IVA effettuate nei confronti dei
clienti esportatori abituali che hanno rilasciato "dichiarazione di intento" ai sensi
dei secondi commi degli artt. 8, 8-bis e 9, DPR 633/72.
Le operazioni indicate al rigo VE31 non concorrono alla costituzione del plafond,
ma concorrono alla determinazione della percentuale delle operazioni non
imponibili, sul totale di tutte le operazioni, ai fini del diritto al rimborso del
credito eventualmente spettante.
Ricordiamo l’onere che compete (fino alle operazioni poste in essere per l’anno
solare 2014), al cedente beni o prestatore di servizi nei confronti di un
esportatore abituale che si sia avvalso della facoltà di acquistare beni e/o servizi
in sospensione di imposta, previo rilascio della “dichiarazione di intento”, di
comunicare tali dichiarazioni all’Agenzia delle Entrate
A tale riguardo si rammenta che la suddetta comunicazione per le operazioni
poste in essere nell’anno solare 2014, doveva essere inviata entro il termine
previsto per la liquidazione dell'IVA riferita al mese o trimestre di effettuazione
delle operazioni non imponibili Per ulteriori approfondimenti a riguardo vedasi
nostra circolare RNS F81 del 2012.
Si precisa che il decreto semplificazioni D.Lgs. n. 175/2014, a partire dalle
operazioni poste in essere dall’01/01/2015 (e, quindi, dalle dichiarazioni
d’intento riferite a tali operazioni), ha disposto una nuova disciplina della
comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati contenuti nelle dichiarazioni di
intento (spostando dal fornitore dell’esportatore abituale all’esportatore abituale
stesso l’onere della comunicazione), vedasi nostre circolari RNS F164 del 2014 e
F21 del 2015.
VE32: altre operazioni non imponibili
Rientrano in questo rigo, tra le altre:
le prestazioni di servizi extra-CEE rese da agenzie di viaggio e turismo
inquadrate nell'art. 74-ter, DPR 633/72;
per le stesse agenzie di viaggio, la parte del corrispettivo equivalente al costo.
L’eventuale parte eccedente, costituente la base imponibile, va, invece,
indicata al rigo VE22;
gli intermediari con rappresentanza devono indicare nel rigo in commento le
provvigioni loro corrisposte dalle agenzie di viaggio (tour-operators) e da
queste fatturate in luogo degli intermediari stessi. Si rammenta che in tale
ipotesi, a norma dell’art. 7 del DM 30 luglio 1999, n. 340 l’IVA deve essere
48
corrisposta dai medesimi tour-operators in nome e per conto dei loro
intermediari;
le cessioni di beni effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato o
di organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della legge n. 49 del
26 febbraio 1987 che provvedono, secondo le modalità di cui al DM 10 marzo
1988, al trasporto o spedizione all’estero dei beni stessi in attuazione di
finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di
cooperazione allo sviluppo ovvero di attività caritative o educative;
le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza
doganale, di cui all’art. 7-bis, primo comma, DPR 633/72 (soggette
obbligatoriamente a fatturazione ai sensi dell’art. 21, sesto comma);
le cessioni di beni destinati ad essere introdotti nei depositi IVA di cui
all’art.50-bis, DL 331/93; le cessioni di beni e prestazioni di servizi aventi ad
oggetto beni custoditi in detti depositi, nonché i trasferimenti di beni da un
deposito IVA ad un altro;
per le operazioni soggette al regime del margine, la parte del corrispettivo
non costituente margine da assoggettare ad Iva da rilevarsi dal rigo 4 del
prospetto C inserito a pag. 86 delle istruzioni;
le cessioni effettuate nei confronti di soggetti extracomunitari ai sensi del
primo comma dell’art. 38-quater, DPR 633/7219.
Le cessioni non imponibili effettuate nei confronti dei Commissariati Generali
di Sezione cioè la struttura mediante la quale un partecipante Ufficiale realizza
e gestisce la sua partecipazione ad Expo Milano 2015. (vedasi nostra circolare
RNS F15 del 2014).
Le operazioni indicate in questo codice non concorrono alla determinazione del
plafond e sono irrilevanti ai fini della determinazione della percentuale delle
operazioni non imponibili che legittima la richiesta di rimborso.
VE33 : in questo rigo vanno evidenziate le operazioni esenti effettuate ai sensi dell’art.
10/633. I contribuenti per i quali ha avuto effetto, per l’anno 2014 la dispensa di
cui all’art.36-bis dagli obblighi di fatturazione e registrazione relativamente alle
operazioni esenti, devono indicare in questo rigo esclusivamente le operazioni di
cui a nn.11, 18 e 19 dell’art.10, per le quali resta in ogni caso fermo l’obbligo di
fatturazione e registrazione.
19 Nel caso in cui si sia proceduto secondo le modalità del secondo comma (fatturazione con Iva e successivo
rimborso a seguito di restituzione della fattura vistata dall’ufficio doganale), poiché l’Iva eventualmente
restituita va indicata, come già visto nel rigo VE24 quale differenza di imposta, l’operazione originaria rimane
qualificata come operazione imponibile.
49
Inoltre, in aggiunta alla indicazione al rigo VE33, tutti i contribuenti che hanno
effettuato operazioni esenti non occasionali devono compilare la sezione 3-A del
quadro VF. Nel caso in cui, invece, le operazioni esenti indicate al rigo VE33 siano
svolte esclusivamente in via occasionale ovvero riguardino unicamente le
operazioni di cui ai nn. da 1 a 9 dell’art. 10, non rientranti nell’attività propria
dell’impresa ovvero accessorie ad operazioni imponibili, i contribuenti devono
compilare esclusivamente il rigo VF53 casella 1
VE34: in tale rigo vanno ricomprese le “operazioni non soggette all’imposta ai sensi degli
art. da 7 a 7- septies”, al fine di ricomprendervi tutte le operazioni IVA non
soggette che concorrono, a decorrere dal 1° gennaio 2013, alla determinazione del
volume d’affari e per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura.
L’art.21, comma 6-bis) lett. a) e b) del Dpr 633/72, in recepimento dell’art.219-bis
della direttiva 28.11.2006 n. 2006/112/CE, prevede l’obbligo di emissione della
fattura anche per le operazioni escluse da IVA, ai sensi degli artt. 7- 7 septies del
Dpr 633/72, in difetto cioè del presupposto territoriale. In particolare, la fattura
deve essere emessa per:
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all’art. 10,
c.1 n.1-4 e 9 Dpr 633/72 (operazioni bancarie e assicurative), effettuate nei
confronti di soggetti passivi debitori d’imposta in altri Paesi UE (annotazione
“inversione contabile”);
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate fuori dalla UE (annotazione
“operazione non soggetta”).
Per ulteriori approfondimenti a riguardo si rimanda alla nostra circolare RNS 17F
del 23/01/2013).
Le operazioni non soggette Iva ma con obbligo di emissione della fattura, di cui
all’art. 21, comma 6-bis, non avranno invece alcun effetto sulla determinazione
dello status di esportatore agevolato ai fini della possibilità di acquistare in
sospensione d’imposta (si rinvia alla nostra circolare sull’argomento n. RNS F17 del
22 gennaio 2013).
VE35: in questo rigo “operazioni con applicazione del reverse charge”, devono essere
indicate le diverse tipologie di operazioni per le quali la disciplina prevede
l’applicazione dell’imposta da parte del cessionario soggetto passivo d’imposta
(reverse-charge). In particolare sono stati previsti sette campi che accolgono, il
primo l’ammontare totale di dette operazioni, gli altri sei l’ammontare delle
operazioni distinte per tipologia:
Campo 1: in tale campo va indicato l’ammontare totale delle cessioni effettuate
con l’applicazione del “reverse charge”.
Campo 2: in tale campo va indicato l’ammontare delle cessioni effettuate
all’interno dello Stato di rottami ed altri materiali di recupero di cui all’art. 74,
50
commi 7 e 8 per le quali è previsto il pagamento dell’IVA da parte del cessionario
soggetto passivo d’imposta. Nel rigo devono essere comprese anche le prestazioni
di servizi dipendenti da contratti d’opera, di appalto e simili che hanno per oggetto
la trasformazione dei rottami non ferrosi. Le cessioni dei predetti beni effettuate
nei confronti di privati consumatori, sono invece assoggettate ad IVA secondo le
regole ordinarie, e pertanto devono essere comprese esclusivamente nella sezione
2 del quadro VE.
Campo 3: in tale campo va indicato l’ammontare delle cessioni di oro da
investimento divenute imponibili a seguito di opzione e le relative prestazioni di
intermediazione, effettuate nel territorio dello Stato nei confronti di soggetti
passivi di imposta.
Campo 4: in tale campo va indicato l’ammontare delle prestazioni di servizi rese
nel settore edile da subappaltatori senza addebito d’imposta ai sensi dell’art. 17,
comma 6. Si ricorda a tale proposito che sono tenuti all’applicazione del reverse
charge nel settore edile i subappaltatori e i prestatori d’opera, che svolgono, anche
se non in via esclusiva o prevalente, le attività identificate nella sezione “F” della
tabella ATECOFIN nei confronti di imprese del comparto edile che si pongono come
appaltatori, o a loro volta, quali subappaltatori, in relazione alla realizzazione di un
intervento edilizio. Nel campo devono essere indicate anche le prestazioni di
servizi rese dagli appaltatori nei confronti dei soggetti individuati dal Decreto del
Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 luglio 2012 (cfr nostre circolari RNS
F12 del 11/01/07, F50 del 08/02/07, F101, F160, F170, F39 del 2008 e F156 del
2012).
Campo 5: il presente rigo è riservato alle cessioni di fabbricati o porzioni di
fabbricato, sia abitativi che strumentali, per le quali a seguito di opzione l’imposta
è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’art.17, comma 6, lettera a-bis). (per ulteriori
approfondimenti a riguardo vedasi nostra circolare RNS F141 del 2012 e F97 del
2013).
Campo 6:in tale campo debbono essere indicate le cessioni di telefoni cellulari per
le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’articolo 17, comma 6,
lettera b);
Campo 7: in tale campo vanno indicate le cessioni di microprocessori e unità
centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati a
consumatori finali per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi
dell’art.17, comma 6, lettera c).
51
VE 36: in tale campo occorre indicare l’ammontare delle operazioni non soggette ad
imposta, effettuate applicando determinate norme agevolative nei confronti dei
terremotati e soggetti similari.
VE37 e VE38
- VE37: il campo 1 riguarda, come già per gli anni precedenti, l’ammontare
complessivo delle operazioni effettuate nell’anno con IVA esigibile negli anni
successivi. Si tratta delle operazioni:
* effettuate nei confronti dello Stato e degli altri soggetti di cui all’art.6, quinto
comma, D.p.r. 633/72;
* effettuate ai sensi dell’art.32 bis del D.L. 83 del 2012 (regime dell’IVA per cassa
in vigore dal 1° dicembre 2012 di cui nostra circolare RNS F172 del 2012). Tali
operazioni devono essere distintamente evidenziate anche nel campo 2.
Riaffermando che nel campo 1 vanno ricomprese anche le fatture emesse in
esigibilità differita ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 6/633 (operazioni effettuate
nei confronti dello Stato e degli altri soggetti indicati al quinto comma dell’art. 6
citato, per le quali si è decisa l'emissione in esigibilità differita), si ricorda che tali
fatture devono essere regolarmente registrate ai sensi dell’art. 23/633 e formano
volume d’affari nell’anno di effettuazione dell’operazione.
Pertanto, le fatture emesse nel 2014 ad esigibilità differita, non ancora incassate al
31.12.2014, non devono essere evidenziate nelle prime due sezioni del quadro VE
ma va annotato il solo imponibile nel rigo VE37 in commento.
Viceversa, le fatture emesse dal 1998 ad esigibilità differita, incassate nel corso del
2014, devono essere indicate, imponibile ed imposta, nei righi da VE1 a VE9 e da
VE20 a VE22, ai soli fini della determinazione dell’imposta dovuta. Poiché, però,
tali fatture non devono concorrere alla formazione del volume di affari del 2014
(hanno, infatti, già concorso alla formazione del volume d’affari dell’anno della
loro emissione) devono essere riportate, in diminuzione per il solo imponibile20,
nel rigo VE3821.
20 Le istruzioni precisano che non deve essere indicato il segno (-). Tale rigo viene già, automaticamente,
considerato in diminuzione.
21 Esempio:
Un’impresa, nell’anno 2014 ha registrato due fatture per consegne nei confronti dello Stato, una per € 1
milione e l’altra per € 1,5 milioni, entrambe in esigibilità differita.
Alla fine del 2014 risulta incassata soltanto la prima fattura di € 1 milione.
52
Si ricorda che la circolare ministeriale n. 328/E del 24 dicembre 1997 ha stabilito
che, al fine di evitare incertezze tra le parti, sulle fatture di cui trattasi debba,
comunque, essere apposta una delle due seguenti diciture “IVA ad esigibilità
immediata” ovvero “IVA ad esigibilità differita”, stabilendo, nel contempo, che,
qualora non sia apposta alcuna dicitura, si sottintende l’esigibilità differita.
VE39: vanno indicate le operazioni (al netto dell’Iva) che non concorrono alla
determinazione del volume di affari22:
cessioni di beni ammortizzabili, compresi i beni di cui all’art. 2424, n.3 C.C.
(brevetti, utilizzazione opere ingegno, marchi fabbrica);
passaggi interni di cui all’art. 36, ultimo comma, per i contribuenti con
contabilità separate.
QUADRO VE – SEZIONE 5 – Volume d’affari
VE40: volume d’affari 2014, determinato sommando gli importi indicati ai righi VE23
colonna 1 ed ai righi da VE30 a VE37, e sottraendo gli importi di cui ai righi VE38 e VE39.
QUADRO VF
Premessa
Il quadro si compone di quattro sezioni:
1. Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti
intracomunitari e delle importazioni;
2. Totale acquisti ed importazioni, totali imposta, acquisti intracomunitari,
importazioni ed acquisti da San Marino;
3. Determinazione dell’Iva ammessa in detrazione (suddivisa nelle ulteriori sezioni 3-
A “Operazioni esenti”, 3-B “Imprese agricole (art. 34)”, 3-C “Casi particolari”);
La stessa impresa aveva registrato nel corso del 2004 una fattura di € 700.000, per consegna nei
confronti dello Stato, che aveva annotato nella dichiarazione presentata nel 2005 in quanto non incassata.
Detta fattura è stata incassata nel 2014
Ecco le regole per la redazione del quadro VE:
. rigo VE22: imponibile: 1.000.000 - Iva (ipotizzata al 22%): 220.000
. rigo VE22: imponibile: 700.000 - Iva (ipotizzata al 20%): 140.000
. rigo VE37 : imponibile: 1.500.000
. rigo VE38: imponibile (meno): 700.000
L’imposta corrispondente all’imponibile di 1.500.000, indicato al rigo VE37, entrerà nella dichiarazione Iva
relativa all’anno 2015, se, in tale anno, sarà incassata.
22 Le istruzioni precisano che non deve essere indicato il segno (-). Tale rigo viene già, automaticamente,
considerato in diminuzione.
53
4. Iva ammessa in detrazione.
Il quadro VF Sez. 1 comprende gli acquisti posti in essere nel territorio dello Stato, gli
acquisti intracomunitari e le importazioni, al netto delle note di variazione.
Sono, in pratica, le operazioni da indicare nei righi CD2 (relativamente all'imponibile) e
CD5 (relativamente all'imposta detratta) della comunicazione annuale dati Iva da inviare
entro il 28 febbraio 2015 (prorogata al 2 marzo cadendo la scadenza in giorno festivo).
Nel quadro VF Sez.1 è stato soppresso il rigo per l’indicazione delle operazioni con
aliquota al 21%; di conseguenza i righi della sezione 1 e della sezione 2 sono stati
rinumerati.
Nel caso in cui il contribuente abbia registrato, nell’anno di imposta, operazioni
assoggettate ad IVA con aliquote d’imposta o percentuali di compensazione non più
presenti nel quadro VF, egli deve computare gli imponibili relativi a tali operazioni nel
rigo corrispondente all’aliquota più prossima a quella applicata, calcolando le relative
imposte ed includendo la differenza d’imposta in corrispondenza delle variazioni del rigo
VF22.
Per quanto riguarda gli acquisti intracomunitari di beni riportati nei righi da VF1 a VF11
controllare che gli stessi siano indicati anche:
. nella successiva sezione 2 rigo VF24 campi 1 e 2;
. nel quadro VJ, rigo VJ9, sia per l’imponibile che per l’Iva.
Si ricorda che coloro che acquistano tartufi da raccoglitori dilettanti ed occasionali
sprovvisti di partita IVA, sono obbligati ad emettere l’autofattura e non potendo
esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva, versano l’imposta risultante dall’autofattura
medesima. Di conseguenza, chi avesse posto in essere simili operazioni, dovrà aver cura
di indicare l’imponibile delle stesse al rigo VF17, nonché al rigo VJ12 (in colonna 2 di
tale rigo andrà indicata anche l’imposta), senza comprendere le operazioni stesse nel
quadro VE.
Nel quadro VF vanno indicati gli acquisti risultanti dalle fatture registrate nel 2014231.
23 Tale regola, valida per gli acquisti interni, subisce un'eccezione relativamente agli acquisti intracomunitari.
Per gli stessi, infatti, assume rilevanza il momento di ricevimento della fattura. Pertanto, nel quadro VF, vanno
indicati gli acquisti intracomunitari per i quali la fattura è pervenuta nel corso dell'anno 2014, ancorché
registrati nel 2015 (ma con riferimento al mese di dicembre). Sono, viceversa, esclusi gli acquisti per i quali
la fattura, pur essendo stata registrata nel 2014, era pervenuta nell'anno 2013 che dovevano già essere stati
indicati nella dichiarazione dell'anno scorso).
Si ricorda che per le importazioni, il momento di esigibilità a cui è collegata la detrazione dell’imposta deve
ricomprendersi nel mese in cui gli uffici doganali hanno diritto a richiedere il pagamento dell’imposta.
54
Inoltre, devono essere riportate nella dichiarazione annuale IVA del
cessionario/committente anche le fatture/note di addebito IVA (da questi già registrate
nell’apposito registro di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972) emesse dal
cedente/prestatore per l’esercizio del diritto alla rivalsa dell’IVA pagata a seguito di
avviso di accertamento o rettifica in applicazione dell’art. 60, comma 7, D.P.R. n.
633/1972. Per un approfondimento si rinvia alla nostra circolare n. RNS F22 del 3
febbraio 2014).
Il quadro non deve essere interamente compilato:
né dai soggetti che hanno optato per l’esonero dagli adempimenti di cui all’art.
36-bis/633,
né dai soggetti che hanno effettuato, nell’anno, esclusivamente operazioni esenti.
Si rammenta che tali soggetti sono, in generale, esonerati dalla presentazione della
dichiarazione annuale, salvo i casi in cui siano tenuti alla rettifica della detrazione ai sensi
dell’art. 19-bis2 Dpr 633/72, abbiano effettuato, nell’anno, operazioni intracomunitarie
o abbiano separato le attività ai sensi dell’art.36/633.
I suddetti contribuenti dovranno barrare le successive caselle VF32 (se contribuenti che
hanno svolto esclusivamente operazioni esenti) o VF33 (se contribuenti che hanno optato
per la dispensa dagli adempimenti ai sensi dell’art. 36-bis/633) appositamente
predisposte nella successiva sezione 3-A.
L’ammontare imponibile dei loro acquisti, la cui imposta è integralmente indetraibile,
deve essere indicato, cumulativamente, nel rigo VF18.
Acquisti effettuati presso soggetti in regimi monofase di cui all’art.74, comma 1, Dpr
633/72: tali acquisti non devono essere indicati nel quadro VF in quanto l’imposta è stata
assolta, in via definitiva e per tutti i successivi passaggi, dal primo cedente.
Acquisti effettuati presso agenzie di viaggio di cui all’art.74-ter/633: anche tali acquisti
non vanno indicati nel quadro VF.
SEZIONE 1- AMMONTARE DEGLI ACQUISTI EFFETTUATI NEL TERRITORIO DELLO STATO,
DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI E DELLE IMPORTAZIONI.
Nei righi da VF1 a VF11 vanno indicati gli acquisti per i quali si è verificata l’esigibilità
(anche in anni precedenti) ed è stato esercitato, nel 2014, il diritto alla detrazione24.
Nei casi in cui sussista una limitazione percentuale alla detrazione nei righi da VF1 a
VF11 deve essere indicata la quota imponibile corrispondente alla parte di imposta
24 Per la particolare ipotesi in cui, relativamente ad acquisti con esigibilità verificatesi in anni precedenti, per i
quali si è scelto di esercitare il diritto alla detrazione nell’anno 2014, la percentuale di detrazione applicabile
nell’anno in cui è sorto il diritto alla detrazione sia diversa rispetto a quella applicabile nell’anno 2014 vedasi
il commento al rigo VF56 (nonché il RIGO 5 del prospetto D in APPENDICE p. 95).
55
detraibile (40%, 50% o diversa percentuale utilizzata), mentre la restante quota di
imponibile dovrà essere indicata nel rigo VF17.
VF12 :acquisti all’interno, acquisti intracomunitari ed importazioni effettuati senza
pagamento dell’imposta, con utilizzo del plafond di cui all’art. 2, comma 2, della
legge 18 febbraio 1997, n. 28.
Si precisa che i contribuenti che hanno effettuato i sopra citati acquisti con utilizzo
del plafond sono obbligati a compilare anche il quadro VC.
VF13 :acquisti oggettivamente non imponibili, effettuati senza l’utilizzo del plafond,
acquisti non soggetti ad imposta, nonché quelli effettuati nell’ambito di regimi
speciali che prevedono la determinazione dell’imposta con il metodo base da base,
ad eccezione degli acquisti da soggetti che nell’anno 2014 si sono avvalsi del
regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di
cui all’art.27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011, da indicare nel rigo VF15. Alcuni
esempi:
acquisti dal cessionario residente nella triangolazione, ivi compresi quelli di
cui all'art. 58 del DL 331/93 e quelli non imponibili ai sensi dell’art. 40,
comma 2 (triangolari intracomunitarie);
servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui all’art. 9
D.P.R. n. 633 (per esempio i trasporti nelle ipotesi di esportazioni e di
importazioni);
acquisti eseguiti mediante introduzione dei beni nei depositi IVA di cui all’art.
50-bis DL331/93 ed acquisti di beni e servizi aventi ad oggetto beni custoditi
nei medesimi depositi Iva;
acquisti relativi a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza
doganale.
Nel rigo vanno, inoltre, indicati altri acquisti non soggetti ad imposta e relativi ad
alcuni regimi speciali:
acquisti afferenti alle operazioni attive rientranti nel regime del margine
effettuati da soggetti che applicano i metodi analitico e globale (questa ipotesi
non dovrebbe riguardare le nostre associate, ancorché effettuino
un’operazione rientrante in tale regime)25;
acquisti effettuati da parte delle agenzie di viaggio relativi ad operazioni con
applicazione del regime speciale previsto dall’art. 74-ter/633;
25 In tale campo non vanno considerati gli acquisti effettuati in regime del margine che per l’acquirente sono
fuori campo Iva. Infatti tali acquisti non devono essere in alcun modo ricompresi nella dichiarazione.
56
gli acquisti afferenti le operazioni svolte occasionalmente e rientranti nel
particolare regime previsto per le attività agricole connesse dall’art. 34-bis del
Dpr 633/72.
VF14 :Acquisti all’interno esenti, acquisti intracomunitari esenti ( art. 42, comma 1, D.L.
331/93) e importazioni non soggette all’imposta (art. 68, esclusa la lettera a)).
Nel presente rigo vanno inclusi anche gli acquisti intracomunitari e le
importazioni di oro da investimento.
Si rammenta che l’art. 3, comma 6, della legge 17 gennaio 2000, n. 7 ha esteso a
tutti i contribuenti la non obbligatorietà della emissione della fattura per le
operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22)
dell’art. 10. Pertanto, nel rigo in commento, andranno indicate le sole operazioni
esenti per le quali il cedente/prestatore abbia, comunque, deciso di emettere
fattura (o ne sia stato obbligato dalla specifica richiesta del cliente).
VF15 : vanno indicati gli acquisti da soggetti che nell’anno 2014 si sono avvalsi del
regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di
cui all’art.27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011.
VF16: Acquisti all’interno e importazioni non soggetti all’imposta in quanto effettuati, ai
sensi delle disposizioni speciali previste in materia, dai contribuenti terremotati e
soggetti assimilati.
VF17 :In questo rigo devono essere indicati gli acquisti all’interno, intracomunitari e
importazioni, al netto dell’IVA, per i quali, ai sensi dell’art.19-bis 1 o di altre
disposizioni, non è ammessa in detrazione l’imposta; trattasi di acquisti per i
quali si verifica una causa di indetraibilità oggettiva. Si precisa che per gli acquisti
per i quali è prevista la detrazione parziale dell’imposta va indicata solo la quota
di imponibile corrispondente alla parte di imposta non detraibile. La restante
quota imponibile e la relativa imposta deve essere indicata nei righi da VF1 a
VF11.
Si rammenta che l’art. 6, comma 7, del DPR 9 dicembre 1996, n. 695, sancisce la
non obbligatorietà della registrazione delle fatture e delle bollette doganali per le
quali ricorrono condizioni oggettive di indetraibilità. Nel rigo andranno, pertanto,
indicate solo quelle fatture che, pur essendo oggettivamente indetraibili, sono
state facoltativamente annotate nel registro art. 25/633.
Esempi più frequenti di indetraibilità oggettiva (art. 19-bis 1):
trasporto di persone;
57
spese di rappresentanza tranne quelle relative all’acquisto di beni di costo
unitario non superiore a 25,82 euro (limite innalzato a 50,00 euro per i beni
acquistati a decorrere dal 13 dicembre 2014, si veda nostra circolare RNS
F159 del 23 dicembre 2014- emanata con riferimento alle novità introdotte
con il D.Lgs. 175/2014);
percentuale indetraibile relativa all’acquisto, noleggio, spese di impiego dei
cellulari. Per tali acquisti va indicata soltanto la quota imponibile
corrispondente alla parte di imposta indetraibile. La restante parte di
imponibile ed imposta deve essere indicata nei righi da VF1 a VF11;
60% relativo all’acquisto, leasing, noleggio di autovetture di cui all’art. 19-bis
1, DPR 633/72. Per tali acquisti va indicata soltanto la quota imponibile
corrispondente alla parte di imposta indetraibile. La restante parte di
imponibile ed imposta deve essere indicata nei righi da VF1 a VF11 (cfr
illustrazione ai predetti righi);
60% acquisto di carburanti, lubrificanti, manutenzioni e riparazioni, ricambi,
spese di impiego e custodia, transito stradale afferenti le autovetture di cui al
punto precedente;
acquisto immobili a destinazione abitativa (nonché manutenzione, gestione e
recupero degli stessi) da parte di soggetti diversi dalle imprese che hanno per
oggetto esclusivo o principale la costruzione o la rivendita dei predetti
fabbricati;
locazioni di immobili a destinazione abitativa effettuate da imprese che non
hanno per oggetto esclusivo o principale la costruzione o la rivendita di
fabbricati;
gli acquisti di tartufi effettuati presso raccoglitori dilettanti ed occasionali non
muniti di partita Iva, in quanto, come si è già detto, l’Iva assolta per tramite
dell’autofattura risulta indetraibile;
VF18: in tale rigo occorre indicare, al netto dell’imposta, gli acquisti all’interno, gli
acquisti intracomunitari e le importazioni, la cui IVA risulti indetraibile sulla base di
requisiti soggettivi quali:
gli acquisti effettuati dai contribuenti che hanno optato per la dispensa dagli
adempimenti ai sensi dell’art. 36-bis (e che hanno barrato la successiva casella
VF33 della sezione 3-A);
gli acquisti effettuati dai contribuenti che hanno svolto, nell’anno,
esclusivamente operazioni esenti (e che hanno barrato la successiva casella
VF32 della sezione 3-A);
58
gli acquisti afferenti alle operazioni esenti effettuati dai contribuenti che,
svolgendo essenzialmente attività imponibile, hanno effettuato operazioni
esenti meramente occasionali (e che hanno barrato la successiva casella 1 del
rigo VF53 della sezione 3-C);
gli acquisti afferenti alle operazioni esenti, di cui ai nn. da 1 a 9 dell’art.
10/633, non rientranti nell’attività propria di impresa o accessorie ad
operazioni imponibili, effettuate in via occasionale da soggetti che svolgono
ordinariamente una attività soggetta ad IVA (e che hanno barrato la successiva
casella 1 del rigo VF53 della sezione 3-C);
gli acquisti afferenti le operazioni non soggette di cui agli articoli da 7 a 7-
septies che non danno diritto alla detrazione. Trattasi delle operazioni non
soggette che, se effettuate nel territorio dello Stato, non darebbero diritto alla
detrazione come previsto dall’articolo 19, comma 3, lettera b) D.P.R. 622/72,
(per le quali è necessario compilare il campo 8 di cui al rigo VF34, sezione 3-A,
di seguito commentato);
VF19: Indicare nel campo 1 l’ammontare complessivo degli acquisti con IVA esigibile in
anni successivi annotati nel 2014, rispetto ai quali nello stesso anno non si è
verificata l’esigibilità dell’imposta. Si tratta degli acquisti effettuati dai soggetti di
cui all’ultimo comma dell’art. 6, nonché degli acquisti da soggetti che si sono
avvalsi della disposizione di cui al decreto legge n. 83 del 2012 (IVA per cassa).
Questi ultimi devono essere evidenziati nel campo 2.
Si evidenzia, inoltre, che il campo 2 non deve essere compilato dai cessionari o
committenti di soggetti che hanno aderito al regime dell’IVA per cassa in quanto,
come chiarito con la circolare n.44E/2012, per i cessionari o committenti che non
hanno optato per il predetto regime il diritto alla detrazione sorge, in ogni caso,
al momento di effettuazione dell’operazione (vedasi nostra circolare RNS F172 del
2012).
VF20 :Acquisti registrati negli anni precedenti, per i quali l’imposta è divenuta esigibile
nel 2014 26. Tali acquisti vanno indicati altresì in corrispondenza delle rispettive
aliquote nei righi da VF1 a VF11, ai soli fini della determinazione dell’imposta
detraibile. Il loro ammontare deve essere sottratto dal totale degli acquisti del
2014.
26 Le istruzioni precisano che non deve essere indicato il segno (-). Tale rigo viene già, automaticamente,
considerato in diminuzione
59
SEZIONE 2 – TOTALE ACQUISTI ED IMPORTAZIONI, TOTALE IMPOSTA, ACQUISTI
INTRACOMUNITARI, IMPORTAZIONI ED ACQUISTI DA SAN MARINO.
VF21: In colonna 1, va indicato il totale degli imponibili determinato sommando gli
importi riportati ai righi da VF1 a VF19, colonna 1, diminuito dell’importo di cui al
rigo VF20. In colonna 2 va indicato il totale delle imposte determinato sommando
gli importi delle colonne 2 dei righi da VF1 a VF1127.
VF22 : variazioni ed arrotondamenti d’imposta. L’imposta sugli acquisti indicata nel rigo
VF21, colonna 2, potrebbe essere diversa da quella risultante dai registri. La
differenza tra l’importa dell’IVA risultante dal registro e quello risultante dal
calcolo va indicata al rigo VF22, con segno +, se il totale dell’imposta risultante
dai registri è maggiore dell’imposta calcolata, ovvero dal segno (-) nel caso
contrario.
VF23: totale dell’IVA sugli acquisti ed importazioni imponibili, che si ottiene dalla
somma algebrica dei righi VF21, colonna 2 e VF22.
VF24: riservato ai contribuenti che hanno posto in essere acquisti intracomunitari di beni,
importazioni di beni ed operazioni con la Repubblica di San Marino. In
particolare:
indicare il dato complessivo degli acquisti intracomunitari dei beni, tenendo conto
delle variazioni di cui all’art. 26, annotati sia nel registro di cui all’art. 23 o dell’art.
24 che nel registro degli acquisti (art. 25), riportando nel campo 1 i corrispettivi
degli acquisti intracomunitari, compresi quelli non imponibili o esenti di cui all’art.
27 Esempio:
Un soggetto art. 6/633, nell’anno X ha registrato due fatture, una di € 1 milione e l’altra di € 1,5 milioni, per
acquisti effettuati in esigibilità differita.
Alla fine dell’anno X ha pagato soltanto la prima fattura di € 1milione.
Lo stesso ente aveva registrato, nel corso dell’anno X-1, una fattura di € 700.000 che aveva annotato nella
dichiarazione nel corrispondente rigo in quanto non pagata. Detta fattura viene pagata nell’anno X
Ecco le regole per la redazione del quadro VF della dichiarazione relativa all’anno X:
. rigo VF11: imponibile: 1.000.000 - Iva (ipotizzata al 22%): 220.000
. rigo VF19: imponibile: 1.500.000
. rigo VF 11: imponibile 700.000 – Iva (ipotizzata al 22%): 154.000
. rigo VF20: imponibile (meno): 700.000
L’imposta corrispondente all’imponibile di € 1.500.000 indicato al rigo VF19 , entrerà nella dichiarazione Iva
relativa all’anno di pagamento della fattura.
60
42, comma 1 del D.L. n. 331/1993 e nel campo 2 l’imposta relativa agli acquisti
imponibili anche se non detraibile ai sensi dell’art. 19 bis-1 o di altre disposizioni.
Non devono essere indicati in tali campi i servizi intracomunitari ricevuti. Il dato
deve essere riportato nel quadro VJ (rigo VJ9) ai fini della determinazione dell’Iva
dovuta. L’importo deve quadrare, di regola, salvo alcune eccezioni (come già
evidenziato parlando di cessioni intracomunitarie nel precedente quadro VE, rigo
VE30 campo 3) con l’ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari
comunicato nei modelli Intra 2-bis, parte fiscale;
indicare i dati complessivi relativi alle importazioni di beni risultanti dalle bollette
doganali registrate nel periodo di imposta. Nel campo 3 riportare i corrispettivi
delle importazioni, nel campo 4 l’imposta relativa alle operazioni imponibili anche
se non detraibile, ai sensi dell’art. 19-bis1 o di altre disposizioni. Per quanto
riguarda l’importazione di rottami e altri materiali di recupero per le quali l’Iva non
è stata assolta in dogana, occorre compilare anche il quadro VJ ai fini della
determinazione dell’imposta dovuta;
indicare nel campo 5 l’ammontare degli acquisti di beni provenienti da San Marino
per i quali sia stata emessa fattura con addebito di imposta da parte del cedente
sammarinese. Nel campo 6 gli acquisti di beni provenienti da San Marino con
emissione di fattura senza addebito di imposta da parte del cedente sammarinese,
per i quali l’acquirente nazionale abbia assolto i relativi obblighi ai sensi dell’art.
17, secondo comma. Ai fini della determinazione dell’imposta tale ammontare e
l’imposta dovuta devono essere compresi nel rigo VJ1. In entrambi i campi devono
altresì essere compresi gli eventuali acquisti non assoggettati ad imposta in forza
di specifiche disposizioni.
Segnaliamo che i campi di questo rigo rappresentano un dettaglio di operazioni che
comunque devono essere inserite nei righi della sezione 1 del quadro VF al fine di
esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA.
VF25 deve essere ripartito il totale imponibile degli acquisti (anche intracomunitari) e
delle importazioni indicato nel rigo VF21, colonna 1.
I campi da compilare, al netto dell’IVA, sono i seguenti:
campo 1, costo dei beni materiali o immateriali, di cui agli art. 102 e 103 del D.P.R.
22 dicembre 1986, n. 917, compresi i beni di costo inferiore ad € 516,46 e
compreso il prezzo di riscatto per i beni già acquisiti in leasing; non vanno, invece,
indicati i costi ad utilizzazione pluriennale di cui all'art. 108 DPR 917/86.
Si ricorda che, in seguito a quanto disciplinato dall’ art. 36, commi 7 e 8 del D.L. n.
223/2006, con riferimento ai fabbricati strumentali, non è più ammortizzabile il
costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono
pertinenza. Pertanto, qualora nel corso dell’anno 2014 sia stato effettuato
61
l’acquisto di un fabbricato strumentale occorrerà tenere distinto, al fine della
compilazione del rigo in esame, il corrispettivo relativo al fabbricato da quello
relativo all’area sottostante. Qualora l’area non sia stata acquistata separatamente
e precedentemente dal fabbricato, al fine di determinarne l’importo non
ammortizzabile, si applicheranno le percentuali del 30% (se trattasi di fabbricato
industriale) o del 20% (in tutti gli altri casi) al valore complessivo.
campo 2, costo dei beni strumentali non ammortizzabili: vanno ricompresi
l’importo dei canoni relativi ai beni strumentali acquisiti con contratti di leasing,
usufrutto, locazione o ad altro titolo oneroso e il corrispettivo relativo all’acquisto
di beni strumentali non ammortizzabili (es. terreni, aree sottostanti ai fabbricati,
immobili ad uso abitativo);
campo 3, costo dei beni destinati alla rivendita (merci) e dei beni destinati alla
produzione di beni o servizi; nel costo dei beni destinati alla rivendita o alla
produzione di beni e servizi va indicato l'ammontare (acquisto od importazione)
dei soli beni destinati alla rivendita o alla produzione dei beni e servizi (quindi, di
massima, materie prime, sussidiarie e merci); sono, quindi, escluse le prestazioni
di servizio ricevute (trasporti, lavorazioni esterne, subappalti, provvigioni...).
Per le cooperative agricole sono, naturalmente, da ricomprendere i conferimenti di
prodotti agricoli.
Per il settore edile: le edili, le immobiliari e le cooperative edificatrici, sia a
proprietà divisa che indivisa, faranno la seguente distinzione:
acquisizione con contratto di compravendita: VF25 campo 3: beni destinati alla
rivendita od alla prestazione di servizio di locazione;
acquisizione con contratto di appalto: VF25 campo 4: acquisizione di servizi.
Campo 4, costo di tutti gli altri acquisti ed importazioni di beni e servizi inerenti
l’esercizio dell’impresa, arte o professione, non compresi nel campo precedente.
SEZIONE 3 – DETERMINAZIONE DELL’IVA AMMESSA IN DETRAZIONE.
La sezione è prevista per la determinazione dell’IVA ammessa in detrazione. I soggetti
che nell’anno 2014 hanno posto in essere particolari tipologie di operazioni o che
operano in specifici settori di attività devono indicare il metodo utilizzato per la
determinazione dell’imposta barrando la corrispondente casella del rigo VF30, anche in
assenza di dati da inserire nella relativa sezione.
Si precisa che su uno stesso modulo non può essere barrata più di una casella. Nei casi di
eventuale coesistenza di due o più regimi di determinazione dell’IVA detraibile occorre
compilare un modulo per ogni regime applicato.
62
VF30: occorre barrare la casella, relativa al metodo utilizzato per la determinazione
dell’imposta ammessa in detrazione. L’imposta ammessa in detrazione determinata
secondo i criteri ordinari o in base ai regimi speciali previsti nelle caselle da 1 a 8 del rigo
VF30 deve essere indicata nel rigo VF57.
Ci limitiamo a commentare i quadri di interesse generale, evidenziando che i soggetti che
nell’anno 2014 hanno posto in essere le particolari tipologie di operazioni rientranti nei
particolari regimi previsti dalle caselle: 1 Agenzie di viaggio art. 74-ter, 2 beni usati, 4
agriturismo, 5 associazioni operanti in agricoltura, 6 spettacoli viaggianti e contribuenti
minori, 7 attività agricole connesse, del campo VF30, dovranno, previa barratura della
corretta casella, indicare l’imposta ammessa in detrazione – secondo il proprio regime
speciale – direttamente nel rigo VF57 della successiva sezione 4. In appendice alle
istruzioni sono comunque sempre riportati alcune indicazioni e prospetti da utilizzare per
la determinazione dell’Iva ammessa in detrazione in tali casi.
REGIME DEI BENI USATI
In particolare, per il regime dei beni usati per la determinazione dell’IVA ammessa in
detrazione si potranno utilizzare i prospetti riportati in Appendice da pag 83 e ss delle
istruzioni (prospetto B).
Si ricorda che tale regime riguarda i contribuenti che, nel corso del 2014 hanno
effettuato, anche in via residuale, cessioni assoggettate al regime del margine.
Viceversa, i contribuenti che abbiano posto in essere, nel corso del 2014, cessioni di beni
mobili assoggettabili al regime del margine e che, abbiano optato, anche per una sola
cessione, per il regime ordinario, devono comunicare l’opzione effettuata barrando la
casella 2 del rigo VO9 – quadro VO.
In relazione alla rivendita di auto usate, il regime del margine si rende applicabile alla
rivendita di auto usate a suo tempo acquistate presso privati, presso contribuenti che
hanno applicato il regime del margine ovvero presso contribuenti che hanno ceduto in
regime di esenzione ai sensi dell’art. 10 n. 27-quinquies del D.P.R. n. 633/1972
(quest’ultima ipotesi è ormai residuale a seguito delle modifiche legislative intervenute
con riferimento alla detraibilità dell’IVA sulle autovetture).
In tutte le ipotesi richiamate il regime del margine risulta più favorevole di quello
ordinario. Infatti, in tale regime, la base imponibile è determinata dalla differenza fra
prezzo di vendita (aumentato delle riparazioni effettuate al fine della vendita) e prezzo di
acquisto. Se il risultato è negativo, come accade normalmente in questi casi, non esiste
margine, cioè valore aggiunto nella rivendita, e, pertanto, non è dovuta alcuna imposta.
63
Attualmente, in caso di acquisto da soggetto che abbia subito solo una parziale
indetraibilità dell’Iva (60%) con conseguente sua fatturazione imponibile (pur se con base
imponibile ridotta al 40%):
l’acquirente subisce, a sua volta, la parziale indetraibilità dell’Iva assolta e, una
eventuale ulteriore cessione dovrà essere assoggettata ad imposizione con base
imponibile ridotta (non si applica, pertanto, il regime del margine).
In particolare, contribuenti che non effettuano tali operazioni come attività propria di
impresa, determineranno il margine complessivo lordo.
I margini lordi devono essere scorporati della relativa Iva e, come detto in commento al
quadro VE, tanto l’imponibile quanto la relativa imposta, devono essere spalmati nel
suddetto quadro, in corrispondenza delle relative aliquote.
Per la compilazione di detto rigo è necessario compilare preliminarmente il “prospetto B”-
parte 1 - inserito nelle istruzioni alla dichiarazione Iva, a pag. 84 .
Prospetto B – parte 1
Rigo 1: corrispettivo totale delle cessioni (al lordo dell’Iva) e delle esportazioni
effettuate in regime del margine (comprese quelle aventi margine zero);
Rigo 2: quota parte del corrispettivo (al lordo dell’Iva) determinante il margine
lordo (differenza fra prezzo di vendita e prezzo di acquisto). Il margine, al
netto dell’Iva e la relativa imposta devono essere compresi nel quadro VE,
suddivisi tra le rispettive aliquote.
Rigo 4: quota parte del corrispettivo non determinante il margine lordo. Nel caso,
frequente per le nostre associate, di prezzo di vendita inferiore rispetto al
prezzo di acquisto, non essendoci margine, tutto il corrispettivo indicato al
rigo 1 va ripetuto al rigo 4. Il dato qui indicato va portato al rigo VE3228.
28 Esempio:
corrispettivo di vendita (senza Iva): 1000
prezzo di acquisto: 800
margine lordo da assoggettare ad Iva: 200 Iva, ipotizzata al 22% = 44
compilazione prospetto B rigo 1: 1044
rigo 2: 244 da riportare al rigo VE23 col.1: 200; col.2: 44
detti importi devono, ovviamente, essere ricompresi anche nel rigo VE22
rigo 4: 800 da riportare al rigo VE32;
64
AGRITURISMO
Si rammenta che l’attività agrituristica di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730 è stata
ulteriormente definita dall’articolo 329 della legge 18 maggio 2001, n. 228 (legge di
orientamento e di modernizzazione del settore agricolo) e da ultimo dall’art. 2 della legge
20 febbraio 2006, n. 96. Quest’ultima stabilisce che “Per attività agrituristiche si
intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui
all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone,
oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di
connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di
animali”. Inoltre, la stessa norma considera rientranti fra le attività agrituristiche:
a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e
da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere
alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai
marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei
prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalità indicate nell'articolo 4,
comma 4;
c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini,
alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268;
d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa,
attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché
escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti
locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.
Si sottolinea che i produttori agricoli che esercitano sia attività agricola che attività
agrituristica, così come sopra definita, devono adottare contabilità separate, ai sensi
dell’art. 36, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972, salvo che non abbiano optato per il regime
ordinario (Appendice pag. 80 ).
ATTIVITA’ AGRICOLE CONNESSE
Il riferimento è alle imprese agricole che svolgono un’attività di fornitura di servizi
mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente
impiegate nell’attività agricola esercitata, soggette al regime di cui all’art. 34-bis/633.
Tale regime non comprende le medesime aziende agricole che effettuano prestazioni di
29 “…. rientrano fra le attività agrituristiche….., ancorché svolte all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità
dell’impresa, l’organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche
e di ippoturismo finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio, nonché la degustazione dei
prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita del vino…”.
65
servizi di tal genere in via del tutto occasionale (cfr. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.
6 del 16/2/2005). L’Iva ammessa in detrazione è pari al 50% dell’imposta relativa alle
operazioni imponibili indicate.
Ribadito che non ci si riferisce a coloro che svolgono dette operazioni in via meramente
occasionale, si rendono opportune alcune precisazioni.
Nel caso di esercizio congiunto di attività agricola soggetta al regime speciale di cui
all’art. 34 e di attività rientrante nel regime di cui all’art. 34 bis, sussiste l’obbligo di
adottare contabilità separate; tale obbligo viene meno nel caso in cui il contribuente
decida di optare, relativamente ad entrambe le attività, per l’applicazione dell’imposta nei
modi ordinari.
La compilazione della dichiarazione IVA deve essere conseguente alle scelte operate dal
contribuente; per una immediata comprensione delle modalità di compilazione della
dichiarazione si rinvia al prospetto riepilogativo contenuto a pag. 80 delle istruzioni
ministeriali (Appendice).
SEZIONE 3-A – OPERAZIONI ESENTI
La sezione è riservata ai soggetti che hanno registrato per il periodo di imposta
operazioni esenti di cui all’art. 10 con esclusione delle operazioni esenti esclusivamente
occasionali30,
ovvero di cui ai nn. da 1 a 9 dell’art. 1031, non rientranti nell’attività propria
dell’impresa32 o accessorie ad operazioni imponibili.
30 Esempio di operazione esente svolta in via meramente occasionale
Una società industriale svolge, come attività di impresa, la costruzione di mobili per ufficio. La stessa detiene
delle partecipazioni azionarie che intende vendere. Al riguardo chiede una consulenza ad un professionista
del settore. La vendita delle azioni viene fatturata esente art.10, punto 4. Il consulente emette fattura,
regolarmente assoggettata ad Iva, che viene registrata dalla società come indetraibile, in quanto direttamente
afferente ad operazione esente a valle.
In dichiarazione, la società:
barra la casella VF53 campo 1 per indicare che l’operazione esente è stata effettuata in via
meramente occasionale;
indica l’imponibile relativo alla consulenza direttamente nel rigo VF 18.
31 Esempio di operazione prevista a numeri da 1 a 9 dell’art. 10/633, svolta in via continuativa, ma non
rientrante nell’attività propria di impresa o accessoria ad operazione imponibile.
Una società industriale svolge, come attività propria di impresa, la costruzione di mobili per ufficio. Si
suppone che tale società possieda un immobile abitativo che, in attesa di scelte future, decide di locare per
un certo periodo di tempo. La locazione non può essere definita operazione meramente occasionale, in
quanto svolta in via continuativa durante il periodo di imposta. La locazione non rientra, però, nell'attività
propria di impresa. Pertanto non influenza la determinazione della percentuale di pro-rata di detraibilità, che
rimane pari a 100.
In dichiarazione, la società:
barra la casella VF53 campo 1 per indicare che l’operazione esente non rientra nell’attività propria
di impresa;
66
VF31: da compilare esclusivamente da parte dei soggetti che svolgono essenzialmente
attività esenti e solo occasionalmente hanno effettuato operazioni imponibili. L’IVA
relativa agli acquisti destinati a queste ultime operazioni è interamente detraibile33. In tal
caso occorre indicare negli appositi campi l’imponibile e l’imposta relativi agli acquisti
destinati alle operazioni imponibili, già esposti nei righi da VF1 a VF11.
VF32: la casella deve essere barrata dai contribuenti che hanno effettuato esclusivamente
operazioni esenti34. In tal caso non vanno compilati gli altri righi della sezione e
l’ammontare degli acquisti ad esse afferenti va compreso nei righi VF18 in quanto la
relativa imposta non è detraibile. Si evidenzia che la casella di cui al presente rigo non
deve essere barrata dai soggetti di cui al comma 5-bis dell’art. 19 che abbiano effettuato
esclusivamente operazioni esenti. L’IVA detraibile spettante per gli acquisti di cui all’art.
19, comma 5-bis (acquisti relativi all’oro), deve essere indicata nel rigo VF36.
VF33: la casella deve essere barrata dai contribuenti che si sono avvalsi, nell’anno 2014,
dell’opzione di cui all’art. 36- bis. In tal caso non deve essere compilato nessun altro rigo
della presente sezione e l’ammontare imponibile degli acquisti effettuati deve essere
compreso nel rigo VF18 in quanto non detraibile.
indica l’imponibile relativo ad eventuali acquisti alla stessa afferenti (per esempio manutenzioni effettuate)
direttamente al rigo VF18
32 Le istruzioni precisano che "per attività propria di impresa deve intendersi ogni attività compresa
nell'ordinario campo di azione dell'impresa, e cioè nell'oggetto proprio ed istituzionale della stessa, con la
sola esclusione di quelle attività che non risultino svolte in via principale, vale a dire come direttamente
rivolte al conseguimento delle finalità proprie dell'impresa, ma in via meramente strumentale, accessoria ed
occasionale".
Tuttavia come ricorderete l’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 305/E del 21 luglio 2008 ha fissato un
preoccupante principio in materia di “attività propria d’impresa” e di “attività accessoria”. Al riguardo vi
rimandiamo alla nostra circolare RNS F166 del 2008.
33 Esempio
Una società finanziaria, che svolge normalmente operazioni esenti, effettua una-tantum una consulenza,
operazione imponibile. Per far ciò acquista un proiettore .La relativa Iva è totalmente detraibile.
34Si rammenta che tali contribuenti sono esonerati, in via generale, dalla presentazione della dichiarazione Iva
annuale. Compileranno, pertanto, questo rigo solo quei contribuenti che, avendo effettuato operazioni
intracomunitarie od essendo soggetti alla rettifica art. 19-bis2 Dpr 633/72 devono, comunque, presentare la
dichiarazione ovvero ha separato le attività ai sensi dell’art. 36 D.P.R. n. 633/72.
67
Da VF34 A VF36: tali righi sono riservati ai soggetti che, avendo effettuato nello
svolgimento della loro attività sia operazioni imponibili35 sia operazioni esenti, sono
tenuti al calcolo del pro-rata di detrazione ai sensi dell’art.19-bis.
VF34: Dati necessari per la determinazione della percentuale di detrazione36 da riportare
nel campo 9.
Nel campo 1, 2, 3, 4 e 7 devono essere indicate alcune tipologie di operazioni esenti già
comprese nel rigo VE33 (la loro sommatoria non rappresenta il totale delle operazioni
esenti esposte nel rigo medesimo) che non devono essere considerate nel calcolo del
pro-rata.
Campo 1, indicare l’ammontare delle operazioni esenti di cui all’art. 10, n. 11
effettuate dai soggetti che producono oro da investimento o trasformano oro in
oro da investimento individuati dall’art. 19, comma 3, lett. d), equiparate alle
operazioni imponibili ai fini della detrazione.
Campo 2, indicare l’ammontare delle operazioni esenti, di cui all’art. 10, da
numero 1 a numero 9, se non formano oggetto dell’attività propria dell’impresa o
sono accessorie ad operazioni imponibili. Tali operazioni non influenzano il
calcolo del pro-rata, ma, a mente del secondo comma dell’articolo 19, subiscono
una totale indetraibilità dell’Iva sugli acquisti loro direttamente afferenti. Le
medesime operazioni non devono essere computate ai fini del calcolo del pro-
rata di detraibilità.
Campo 3, indicare l’ammontare delle operazioni esenti di cui all’art. 10 n. 27-
quinquies. Trattasi di cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati
in precedenza senza il diritto alla detrazione totale dell’IVA ai sensi degli art. 19,
19-bis1 o 19-bis2. L’importo da indicare nel presente campo deve essere
diminuito delle cessioni di beni ammortizzabili esenti eventualmente effettuate.
Campo 4, indicare l’ammontare delle cessioni di beni ammortizzabili e dei
passaggi interni entrambi esenti da IVA. Tali operazioni non devono essere
computate ai fini del calcolo del pro-rata di detraibilità.
35 In proposito, il Ministero, nella circolare n.328 del 24 dicembre 1997 ha precisato che “… la regola del pro-
rata è comunque applicabile qualora il soggetto ponga in essere sistematicamente, nell’ambito di una stessa
attività, sia operazioni imponibili sia operazioni esenti, come, ad esempio, si verifica nei confronti di una casa
di cura, la quale effettui sia prestazioni esenti in regime di convenzione sia prestazioni imponibili”.
36 I contribuenti che effettuano attività che originano pro-rata di detraibilità dell’Iva a monte, devono
anticipare i calcoli definitivi della dichiarazione annuale ai fini della determinazione del pro-rata provvisorio
per l’anno 2015, da impiegarsi già dalla liquidazione del mese di gennaio.
Le istruzioni precisano che, in caso di intervenuta operazione straordinaria (esempio: fusione) i dati da
prendere in considerazione, ai fini della determinazione del pro-rata provvisorio per l’anno successivo, sono
quelli risultanti dalla sommatoria di tutti i quadri componenti il modello di dichiarazione dell’anno di fusione.
68
Nei campi 5 e 6 devono essere indicate particolari tipologie di operazioni che, ai sensi
dell’art. 19, comma 3, danno diritto alla detrazione, pur non essendo soggette agli
obblighi propri dell’Iva (fatturazione, registrazione….) e delle quali occorre tenere conto
ai fini della determinazione della percentuale di pro-rata.
Campo 5, indicare l’ammontare delle operazioni effettuate fuori dal territorio
dello Stato, le quali se effettuate in Italia darebbero diritto a detrazione, escluse
le operazioni per le quali è stata emessa fattura ai sensi dell’art. 21, comma 6-
bis, D.P.R. n. 633/1972 (tali operazioni devono essere indicate nel rigo VE34 e
devono essere considerate ai fini della determinazione del totale del volume
d’affari indicato nel rigo VE40).
Campo 6, indicare l’ammontare delle operazioni di cui all’art. 74, comma 1,
assoggettate al regime IVA monofase.
Campo 7, indicare le operazioni di cui ai numeri da 1) a 4) dell’articolo 10,
equiparate alle operazioni imponibili ai fini della detrazione dall’articolo 19,
comma 3, lettera a-bis).
Campo 8, indicare le operazioni non soggette che non danno diritto alla
detrazione. Si tratta delle operazioni che, se effettuate nel territorio dello Stato,
non danno diritto alla detrazione (art.19, comma 3, lettera b)). Tali operazioni
devono essere detratte sia dal numeratore che dal denominatore del rapporto che
fissa la percentuale del pro-rata da segnalare nel campo 9 del medesimo rigo
VF34.
Campo 9, indicare la percentuale di detrazione sulla base della seguente formula:
69
X 100
rigo VE40 – VF34 campo 8+ VF34 campo 1 + VF34 campo 5 + VF34 campo 6 + VF34 campo 7 – (VE33 – VF34 campo 4)
rigo VE40- VF34 campo 8 + VF34 campo 5 + VF34 campo 6 – VF34 campo 2 – VF34 campo 3
La percentuale risultante deve essere arrotondata all’unità più prossima, con riferimento
alle prime tre cifre decimali.
La circolare ministeriale n. 57/E del 5 marzo 1999 aveva precisato, come risulta
confermato dalle istruzioni, che:
se la percentuale di detraibilità risultante dal campo 8 fosse negativa, indicare
nello stesso campo del rigo VF34 il valore zero;
se la percentuale fosse superiore a 100, indicare il valore 100.
VF35: deve essere indicata dagli esportatori “abituali” l’ammontare dell’IVA non
assolta sugli acquisti ed importazioni di cui al rigo VF12.
VF36: i soggetti che operano nel mercato dell’oro, diversi dai produttori di oro da
investimento o dai trasformatori di oro in oro da investimento, devono indicare
l’ammontare dell’IVA detraibile ai sensi dell’art. 19, comma 5-bis. Nel caso in cui
detti soggetti abbiano effettuato esclusivamente operazioni esenti, occorre riportare
nel rigo VF37 l’importo del presente rigo.
VF37: deve essere indicata l’IVA ammessa in detrazione.
Le modalità di compilazione si differenziano in relazione alle seguenti situazioni:
operazioni imponibili occasionali (rigo VF31), in tal caso deve essere riportato
l’ammontare dell’imposta indicato al rigo VF31, colonna 2;
effettuazione di sole operazioni esenti (rigo VF32), in tal caso, nel rigo VF37
non va riportato alcun importo in quanto non vi è IVA ammessa in detrazione;
presenza dell’opzione di cui all’art. 36-bis (rigo VF33), in tal caso nel rigo VF37
non deve essere indicato alcun importo, in quanto non vi è IVA ammessa in
detrazione;
presenza contemporanea di operazioni esenti ed operazioni imponibili (righi da
VF 34 a VF36). In tale caso l’IVA ammessa in detrazione è ottenuta applicando il
metodo del pro-rata effettuando il seguente calcolo:
70
IVA ammessa in detrazione VF37 = [(VF23 + VF35 – VF36) x VF34 campo 9 : 100] – VF35
+ VF36.
Come si evince dalla formula, i contribuenti che hanno compilato anche il rigo VF35
applicano la percentuale all’ammontare derivante dalla sommatoria dei seguenti codici:
VF23 più VF35 (IVA non assolta su acquisti e importazioni). Dal risultato così ottenuto
andrà sottratto l’importo indicato al rigo VF35 (IVA non assolta su acquisti e importazioni
senza pagamento dell’imposta con utilizzo del plafond) rappresentando questo dato un
importo figurativo utile ai soli fini del calcolo e non un importo effettivamente pagato.
L’importo del rigo VF37, sommato algebricamente all’importo del rigo VF56, va riportato
al rigo VF57.
SEZIONE 3-B- IMPRESE AGRICOLE (art. 34)
I righi da VF38 a VF52, devono essere compilati da tutti i produttori agricoli sia che si
tratti di imprese agricole, semplici o miste, che di cooperative o di altri soggetti di cui al
2° comma, lettera c), dell’art. 34, ovviamente nel presupposto che non abbiano optato per
l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari, ai sensi del comma 11 dell’art. 34 DPR 633/72.
VF38: devono essere riportati l’ammontare imponibile e l’imposta relativi alle cessioni di
prodotti e servizi diversi da quelli agricoli37 a fronte delle quali è prevista la detrazione
37 Come è noto, il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 ha riformulato l’art. 2135 del codice civile ridefinendo, da
un lato, la figura di imprenditore agricolo e, dall’altro, la nozione di “attività connesse”. La circolare
dell’Agenzia delle Entrate n. 44/E del 14 maggio 2002 ha precisato:
“Per quanto riguarda le attività connesse, occorre considerare che, secondo la nuova definizione di
imprenditore agricolo, le stesse sono da qualificarsi come attività agricole a condizione che abbiano per
oggetto "prevalentemente" prodotti ottenuti dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento di
animali.
La nuova formulazione della norma permette, pertanto, all'imprenditore agricolo di svolgere la sua attività
di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione o valorizzazione utilizzando
anche prodotti acquisiti da terzi, purché in misura non superiore a quelli provenienti dal proprio fondo,
bosco o allevamento.
Soddisfatto il requisito della prevalenza dei beni di produzione propria rispetto a quelli acquisiti da terzi,
e ricondotta in tal modo, per connessione, l'intera attività all'area dell'impresa agricola di cui all'art. 2135
del codice civile, si ritiene che il regime speciale Iva per l'agricoltura trovi applicazione sul complesso delle
cessioni effettuate nell'ambito di tale attività.
Per queste fattispecie non trova, quindi, applicazione il comma 5 dell'art. 34 in materia di impresa mista e
le istruzioni impartite con la circolare n. 328/E del 24 dicembre 1997, paragrafo 6.4, sono da
considerarsi superate. Naturalmente la disciplina della cosiddetta "impresa mista" continuerà a trovare
applicazione in ogni altro caso in cui l'impresa effettua anche operazioni imponibili diverse dalle cessioni
di prodotti di cui alla Tabella A, Parte I”
…..nel qualificare come attività connesse le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, il legislatore ha fatto riferimento ad attività che
71
dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni di beni non ammortizzabili e di
servizi esclusivamente utilizzati per la produzione di beni e servizi che formano oggetto
delle operazioni stesse. L’imposta detraibile corrispondente deve essere indicata al rigo
VF50. Le stesse cooperative, anche dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 35/2005,
potrebbero dover compilare tale rigo nel solo caso in cui effettuino l’acquisto di prodotti
da terzi che provvedano a commercializzare nello stato originario (es.: cantina che
acquista da terzi vino già imbottigliato per la sola rivendita).
Da VF39 A VF47: devono essere compilati per giungere al calcolo della detrazione
forfetaria applicabile alle cessioni di prodotti agricoli. Nella prima colonna di questi righi
devono essere riportati, in relazione alla corrispondente percentuale di compensazione
applicabile, tanto gli importi dei conferimenti a cooperative con applicazione delle
percentuali di compensazione (quadro VE - sezione 1), quanto gli importi delle cessioni
di prodotti agricoli effettuate con l’applicazione dell’aliquota IVA propria (da rilevarsi fra
le operazioni indicate al quadro VE - sezione 2). Nella seconda colonna deve essere
indicata l’imposta determinata applicando le percentuali di compensazione agli imponibili
riportati nei corrispondenti campi della prima colonna. Per le cooperative agricole di
trasformazione e commercializzazione in particolare si segnala che nella compilazione
dei righi in questione dovranno aver cura di indicare nella colonna 1 gli imponibili delle
cessioni di prodotti agricoli – comprese nella sezione 2 del quadro VE, mentre nella
seconda colonna, come si è già detto per gli altri produttori agricoli, dovranno indicare
l’imposta determinata con l’applicazione delle percentuali di compensazione.
VF48: variazioni ed arrotondamenti di imposta, relativi ad operazioni di cui ai righi da
VF39 a VF47.
VF49: devono essere riportati i totali dell’imponibile e dell’imposta (somma da VF 39 a VF
48).
l’imprenditore agricolo esercita allo scopo di ottenere uno sviluppo dell’attività agricola principale nel
momento dell’utilizzazione dei prodotti ottenuti dal fondo, dal bosco o dall’allevamento.
Si tratta, pertanto, di attività strumentali e complementari svolte parallelamente e funzionalmente all’attività
principale di produzione di prodotti agricoli, in modo da consentirne la naturale integrazione.
La nuova formulazione dell’art. 2135 del codice civile recepisce tale carattere di strumentalità funzionale
rispetto all’attività agricola principale allorquando permette all’agricoltore agricolo di svolgere le suddette
attività connesse anche utilizzando, entro certi limiti, prodotti acquisiti da terzi, al fine di migliorare la qualità
del prodotto finale e di aumentare la redditività complessiva dell’impresa agricola; è il caso, ad esempio,
dell’impresa vitivinicola che utilizza nel suo processo produttivo vini da taglio acquistati presso terzi.
Non si evidenzia, invece, un legame di accessorietà e strumentalità rispetto ad un’attività di coltivazione del
fondo, del bosco o di allevamento, nel caso dell’attività svolta dall’imprenditore agricolo che si limita a
commercializzare, parallelamente ai beni di propria produzione, altri beni acquistati da terzi”
72
VF50: IVA detraibile per gli acquisti e le importazioni di cui al rigo VF38 (operazioni non
agricole).
VF51: Deve esservi indicato l’ammontare dell’Iva teorica calcolata applicando le
percentuali di compensazione all’ammontare delle cessioni effettuate senza applicazione
dell’imposta ai sensi delle lettere a), b) e c) dell’art. 8 DPR 633/72 (esportazioni, cessioni
ad esportatori abituali che hanno presentato lettera di intento), dell’art.38-quater e
dell’art.72, nonché delle cessioni intracomunitarie, effettuate ai sensi dell’art. 41 DL
331/93, di prodotti agricoli rientranti nella prima parte della tabella, allegato A, al DPR
633/72.
VF52: totale IVA ammessa in detrazione, data dalla somma dei righi da VF49 a VF51.
L’importo del presente rigo, sommato algebricamente a quello eventualmente indicato
nel rigo VF56, deve essere riportato nel rigo VF57.
SEZIONE 3-C – CASI PARTICOLARI
I righi da VF53 a VF55 sono riservati ai soggetti che hanno effettuato:
- operazioni esenti occasionali;
- operazioni imponibili occasionali, in assenza di acquisti ad esse inerenti;
- esclusivamente operazioni esenti previste ai numeri 1 e 9 dell’art. 10, non rientranti
nell’attività propria dell’impresa o accessorie ad operazioni imponibili;
- cessioni occasionali di beni usati mediante l’utilizzo del regime del margine;
- operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall’art. 34-bis per le attività
agricole connesse.
È ammessa la contemporanea compilazione dei tre righi in presenza di tutte le tipologie
di operazioni indicate anche qualora sia stato adottato un regime speciale di
determinazione dell’imposta detraibile.
VF53 casella 1: la casella deve essere barrata se sono state effettuate operazioni esenti
meramente occasionali38 ovvero operazioni esenti previste ai nn.da 1 a 9 dell’art.1039,
non rientranti nell’attività propria dell’impresa40 o accessorie ad operazioni imponibili.
38 Si veda nota 36.
39 Si veda nota 37.
40 Si veda nota 38.
73
L’ammontare di tali operazioni esenti va riportato nel rigo VE33, mentre gli acquisti
inerenti devono essere indicati nel rigo VF18.
VF53 casella 2: deve essere barrata da parte dei soggetti che svolgono essenzialmente
attività esenti e solo occasionalmente hanno effettuato operazioni imponibili. Si evidenzia
che la casella è riservata ai contribuenti che non hanno effettuato acquisti inerenti tali
operazioni. Infatti, in presenza di acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali
ai fini della relativa detrazione deve essere compilato il rigo VF31.
VF54: la casella deve essere barrata se sono state effettuate cessioni occasionali di beni
usati effettuate con applicazione del particolare regime del margine previsto dal D.L. n.
41 del 1995.
VF55: deve essere compilato dalle imprese agricole che hanno effettuato in via
occasionale operazioni per le quali si rende applicabile il particolare regime previsto per
le attività agricole connesse dall’art. 34-bis. Nei campi 1 e 2 occorre indicare,
rispettivamente, l’imponibile e l’imposta relative alle predette operazioni, già compresi
nel quadro VE. L’IVA ammessa in detrazione, è determinata applicando la percentuale del
50% all’importo evidenziato al campo 2. Gli acquisti afferenti tali operazioni vanno
riportati nel rigo VF13.
SEZIONE 4 – IVA AMMESSA IN DETRAZIONE
La compilazione di questa sezione è obbligatoria per tutti i contribuenti in quanto
evidenzia l’Iva ammessa in detrazione da esporre poi al successivo rigo VL2.
VF56: totale rettifiche41. L’art. 19-bis2 prevede che la detrazione dell’imposta relativa agli
acquisti di beni e servizi deve essere rettificata successivamente a quella inizialmente
operata qualora il diritto alla detrazione sia variato al momento di utilizzazione dei beni e
servizi.
Al fine di determinare l’importo complessivo delle rettifiche da indicare nella
dichiarazione è stato riportato in Appendice l’apposito prospetto D (vedi alla voce
“Rettifiche della detrazione”).
41 Le istruzioni precisano che, in caso di fusione per incorporazione, le rettifiche da effettuarsi in capo a
ciascuna incorporata - nel modulo proprio – devono essere ragguagliate al numero dei mesi o trimestri cui si
riferisce il modulo. La società incorporante deve operare la rettifica, sugli stessi beni, rapportando
l’ammontare al numero di mesi residui
74
PROSPETTO “D” – RETTIFICA DELLA DETRAZIONE – (pag. 95 Istruzioni)
Rigo 1 RETTIFICA PER CAMBIO DI DESTINAZIONE PER BENI NON AMMORTIZZABILI E
SERVIZI.
Il rigo è da compilare qualora i beni o servizi siano utilizzati per effettuare
operazioni che danno diritto a detrazione in misura diversa da quella
inizialmente operata. In proposito, le istruzioni precisano che: “Qualora il loro
primo utilizzo avvenga nel corso dell’anno di acquisto la rettifica non deve
essere compresa in tale campo”, in quanto la detraibilità o, al contrario,
l’indetraibilità determinatasi a seguito della rettifica deve essere compresa
direttamente nel quadro VF.
Rigo 2 RETTIFICA PER CAMBIO DI DESTINAZIONE PER BENI AMMORTIZZABILI.
Il rigo è da compilare in rapporto al diverso utilizzo dei beni ammortizzabili che
si verifica nell’anno della loro entrata in funzione ovvero nei quattro successivi.
Rigo 3 RETTIFICA PER CAMBIO DI REGIME.
per mutamenti di regime fiscale delle operazioni attive, di detrazione
dell’imposta sugli acquisti o per mutamenti nell’attività tali da comportare
variazioni nella detrazione dell’imposta rispetto a quella originariamente
operata.
Rigo 4 RETTIFICA PER VARIAZIONE DI PRO-RATA
per oscillazioni della percentuale di pro-rata, superiore a 10 punti (o, anche
inferiore, per opzione).
Relativamente al momento in cui effettuare le suddette rettifiche, il comma 9
dell’art. 19-bis 2 dispone: “Le rettifiche delle detrazioni ….. sono effettuate
nella dichiarazione relativa all’anno in cui si verificano gli eventi che le
determinano, sulla base delle risultanze delle scritture contabili obbligatorie42”.
Rigo 5 VARIAZIONE DELLA DETRAZIONE RELATIVA AD ACQUISTI EFFETTUATI IN ANNI
PRECEDENTI
42 Come ricorderete, il Ministero delle Finanze, con risoluzione 2 febbraio 1999, n.10/E aveva assunto una
posizione, a nostro parere, non conforme al dettato legislativo. Successivamente, con circolare n. 6 del 25
gennaio 2002, l’Agenzia delle Entrate è sembrata ritornare sui propri passi. Scrive, infatti, parlando delle
operazioni di rettifica: “Si precisa, in proposito, che queste ultime operazioni, previste dall’art. 19, comma 5,
e dall’art. 19-bis2 del Dpr n. 633 del 1972, sono effettuate in sede di dichiarazione annuale”.
75
Il rigo VF56 deve essere compilato anche nel caso in cui il diritto alla detrazione
venga esercitato in un anno diverso rispetto a quello in cui è sorto il diritto ed in
presenza di variazioni nelle condizioni di detraibilità43
Per spiegarci meglio, si ricorda che il diritto alla detrazione:
sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile;
può essere esercitato in un lasso di tempo piuttosto ampio che va dal
momento in cui sorge sino alla dichiarazione relativa al secondo anno
successivo;
deve, in ogni caso, essere eseguito secondo le condizioni esistenti al
momento in cui detto diritto, essendo sorto, poteva essere esercitato. Come
visto in precedenza, nel quadro VF vanno indicate le operazioni per le quali
si sia verificata l’esigibilità (anche in anni precedenti) e per le quali si sia
esercitato il diritto alla detrazione nel corso dell’anno 2014.
Pertanto, relativamente agli acquisti effettuati in anni precedenti ma registrati
nell’anno cui si riferisce la dichiarazione annuale, qualora la percentuale di
detrazione applicabile nell’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto sia differente
rispetto a quella da applicare nell’anno 2014 si rende necessario calcolare l’imposta
ammessa in detrazione
per entrambi gli anni di riferimento. La differenza risultante dal confronto operato
tra le due misure di detrazione deve essere compresa in aumento o in diminuzione
dell’eventuale importo indicato nel presente rigo.
VF57: il rigo deve essere sempre compilato da parte di tutti i contribuenti per
l’indicazione dell’IVA ammessa in detrazione.
Tenuto conto delle rettifiche di cui al rigo VF56, occorre indicare:
43 Esempio
Anno 2013
Un’impresa con pro-rata di detraibilità per l’anno 2013 (come calcolato definitivamente in sede di
dichiarazione annuale) del 60%, riceve una fattura, per merci acquistate nell’anno (quindi = esigibilità 2013),
con Iva di 1.000 euro. Decide di non registrarla nell’anno.
Anno 2014
L’impresa registra la fattura portandosi in detrazione l’Iva relativa con applicazione del pro-rata provvisorio.
In sede di dichiarazione calcola una percentuale di detraibilità per l’anno 2013 dell’80%. Poiché sul suddetto
importo di 1.000 euro ha detratto, in sede di dichiarazione annuale, applicando la percentuale dell’80%, 800
euro, la differenza di 200 euro deve essere indicata (col segno - : minor Iva detraibile) al rigo VF56, insieme
alle altre eventuali rettifiche.
76
L’importo di cui al rigo VF23 se nel rigo VF30 non è stata barrata alcuna
casella;
L’importo di cui al rigo VF23 se nel rigo VF30 è stata barrata la casella 1,
riservata ai contribuenti destinati al regime disciplinato dall’art. 74-ter
(Agenzia di viaggio);
L’importo di cui al rigo VF23 se nel rigo VF30 è stata barrata la casella 2,
riservata ai contribuenti che hanno applicato il regime speciale per i beni
usati.
L’importo di cui al rigo VF37 se nel rigo VF30 è stata barrata la casella 3 e
compilata la sezione 3-A, operazioni esenti;
Il 50% dell’importo di cui al rigo VE25 se nel rigo VF30 è stata barrata la
casella 4, riservata alle imprese agricole esercenti anche l’attività agrituristica.
Si ricorda che l’esercizio contemporaneo di attività agricola e attività
agrituristica comporta l’obbligo di separazione delle attività ex art. 36 DPR
633/72, salvo opzione per il regime ordinario.
Un terzo dell’importo di cui al rigo VE25 se nel rigo VF30 è stata barrata la
casella 5 destinata alle associazioni sindacali e di categoria operanti in
agricoltura.
Il 50% dell’importo di cui al rigo VE25 se nel rigo VF30 è stata barrata la
casella 6 dai soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonché da quelli
che svolgono le altre attività di spettacolo indicate nella tabella C allegata al
D.P.R. n. 633 del 1972 che hanno realizzato nell’anno precedente un volume
d’affari non superiore ad € 25.822,84.
Il 50% dell’importo di cui al rigo VE25 se nel rigo VF30 è stata barrata la
casella 7 dalle imprese agricole esercenti l’attività di fornitura di servizi, svolta
mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda
normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, soggetta al regime di
detrazione forfettizzata prevista dall’art. 34-bis. Come precedentemente
specificato, la casella 7 non deve essere barrata qualora siano svolte
operazioni rientranti in detta attività in via del tutto occasionale; al contrario,
la barratura della casella 7 presuppone l’esercizio di detta attività in modo
non occasionale che, qualora esercitata unitamente ad altre attività, comporta
l’obbligo di separazione delle attività medesime, salvo opzione per
l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari per tutte le attività esercitate.
L’importo di cui al rigo VF52 se nel rigo VF30 è stata barrata la casella 8,
riservata ai produttori agricoli che hanno applicato il regime speciale
disciplinato dall’art. 34.
77
La compilazione del rigo VF53, mediante la barratura della casella 1 e del rigo VF54 non
rileva ai fini della determinazione dell’imposta ammessa in detrazione. Pertanto, in tali
ipotesi, nel rigo VF57 deve essere indicato l’importo di cui al rigo VF23.
Invece, se è stato compilato il rigo VF53 mediante la barratura della casella 2 nel rigo
VF57 non va riportato alcun importo non essendoci imposta ammessa in detrazione.
In caso di compilazione del rigo VF55, ai fini della determinazione dell’imposta da
indicare nel rigo VF57, occorre tenere conto del 50% per cento dell’importo di cui allo
stesso rigo VF55.
QUADRO VJ
Il quadro, è riservato all’indicazione di particolari tipologie di operazioni per le quali
l’imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario. Devono
essere indicati sia l’imponibile che l’imposta (quest’ultima deve, poi, essere riportata nel
rigo VL1, ai fini della liquidazione).
Come sempre, le relative autofatture o le fatture di acquisto integrate non dovranno
essere ricomprese nel quadro VE, ma solo nel quadro VF.
VJ1: indicare gli acquisti di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino e dallo
Stato Città del Vaticano, per i quali il contribuente ha adottato la procedura di
autofatturazione di cui all’art. 17, comma 2, Dpr 633/72. In riferimento ai soli
acquisti da San Marino, l’ammontare degli acquisti deve essere indicato anche nel
rigo VF24 campo 6.
VJ2: indicare le operazioni di estrazione di beni dai depositi Iva di cui all’art. 50-bis Dl
331/93, ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di
commercializzazione in Italia;
VJ3: riguarda i contribuenti che, nel corso del 2014, hanno acquistato beni o servizi,
considerati ai fini IVA territorialmente rilevanti in Italia, da soggetti residenti
all'estero, sia extra UE che UE e, conseguentemente, abbiano proceduto
all’assolvimento degli obblighi IVA mediante emissione di autofattura (soggetti
extra UE) o mediante l’integrazione del documento emesso dal soggetto non
residente (soggetti UE) effettuata secondo quanto previsto dall’art. 46, comma 1,
del D.L. n. 331/1993 in materia di scambi intracomunitari di beni. Vanno quindi
ricomprese in questo rigo, ad esempio, le prestazioni di servizi ricevute che, ai
sensi dell’art. 7-ter DPR. 633/72, sono territorialmente rilevanti in Italia.
Nel caso specifico di operazioni non imponibili o esenti effettuate con soggetti
non residenti territorialmente rilevanti in Italia (per i quali occorre comunque
provvedere all’autofatturazione ovvero all’integrazione) si evidenzia che le stesse
non devono essere riportate nel quadro VJ della dichiarazione IVA. Trattandosi di
operazioni senza esposizione dell’IVA non devono confluire nel suddetto quadro
78
istituito per rilevare l’IVA a debito di queste particolari operazioni da far
concorrere alla liquidazione annuale.
VJ4: indicare i compensi corrisposti ai rivenditori di documenti di viaggio ai sensi del
decreto 30 luglio 2009.
VJ5: il rigo è riservato alle agenzie di viaggio per l’indicazione dell’ammontare delle
provvigioni corrisposte agli intermediari con rappresentanza risultanti dalle
fatture emesse in luogo degli intermediari stessi ai sensi dell’art. 74-ter, comma
8;
VJ6: il rigo è riservato agli acquirenti di rottami e degli altri materiali di recupero di cui
all’art. 74 commi 7 e 8, per i quali il cessionario è tenuto al pagamento
dell’imposta. Nel rigo devono essere comprese anche le prestazioni di servizi
dipendenti da contratti d’opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la
trasformazione di rottami non ferrosi;
VJ9: indicare l’ importo complessivo degli acquisti intracomunitari di beni.
Tale importo, deve essere indicato anche nel quadro VF24 (campo 1 e 2 );
VJ10: in tale rigo devono essere indicate le importazioni di rottami e degli altri materiali
di recupero per le quali l’imposta non è stata versata in dogana, ma assolta dal
cessionario mediante annotazione, del documento doganale nei registri di cui agli
artt. 23 o 24 e 25 Dpr 633/72,;
VJ11: indicare le importazioni di oro diverso dall’oro di investimento (il c.d. oro
industriale) e di argento puro per le quali l’imposta non è versata in dogana ma
assolta mediante annotazione del documento doganale nei registri di cui agli artt.
23 o 24 e 25 DPR 633/72; unicamente per farlo uguale al punto precedente, ma
vedete voi.
VJ12: indicare gli acquisti di tartufi da raccoglitori dilettanti ed occasionali, non muniti
di partita iva, per i quali ai sensi dell’art. 1, comma 109, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, il cessionario ha emesso autofattura. Si ricorda che per tali acquisti
non è ammessa la detrazione dell’imposta e pertanto il relativo importo deve
essere compreso nel rigo VF 17.
VJ13: indicare gli acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile ai sensi
dell’art. 17, comma 6, lettera a) (si veda quanto detto in commento al
corrispondente rigo VE) .Nel campo devono essere indicate anche le prestazioni
di servizi rese dagli appaltatori nei confronti dei soggetti individuati dal Decreto
del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 luglio 2012 (applicazione
dell’inversione contabile alle prestazioni edili rese nell’ambito di EXPO 2015 –
circ. RNS F156/2012).
79
VJ14: indicare gli acquisti di fabbricati o porzioni di fabbricato per i quali l’imposta è
dovuta dal cessionario ai sensi dell’art. 17, comma 6, lettera a-bis) (come da
modifiche introdotte dal D.L. 83/2012 di cui alla nostra circolare RNS F141 del
2012).
VJ15: indicare gli acquisti di telefoni cellulari per i quali l’imposta è dovuta dal cessionario
ai sensi dell’ art. 17, comma 6, lettera b).
VJ16: indicare gli acquisti di microprocessori e unità centrali di elaborazione per i quali
l’imposta è dovuta dal cessionario ai sensi dell’art. 17, comma 6, lettera c).
VJ17: indicare il totale dell’IVA sulle operazioni evidenziate nel presente quadro ottenuto
sommando gli importi indicati nella colonna 2 dai righi VJ1 a VJ16.
QUADRO VH
Sezione 1 – liquidazioni periodiche riepilogative per tutte le attività esercitate ovvero
crediti e debiti trasferiti dalle società controllanti e controllate
In questo quadro vanno riportati, in corrispondenza dei mesi o trimestri, i dati dell’IVA a
debito o a credito risultanti dalle liquidazioni periodiche.
Trattasi del risultato finale della liquidazione periodica tenuto conto del credito risultante
dalla liquidazione periodica precedente ed eventualmente anche del credito relativo
all’anno precedente che si intende utilizzare in compensazione Iva da Iva in sede di
liquidazione periodica, nonché dell’eventuale debito del periodo precedente se di importo
inferiore a euro € 25,82.
L’importo da indicare nel campo “debiti” di ogni rigo corrisponde all’IVA dovuta per
ciascun periodo, determinata come esposto al precedente paragrafo (anche se non
effettivamente versata), al netto dei particolari crediti d'imposta eventualmente utilizzati
in sede di liquidazione periodica (e non direttamente su F24), da parte di quei
contribuenti che si trovino nelle condizioni previste dalle norme agevolative.
Qualora l’importo dovuto non superi il limite di € 25,82, comprensivo degli interessi
dovuti dai contribuenti trimestrali, detto importo non deve essere versato e
conseguentemente non deve essere indicato nel campo debiti del rigo corrispondente al
periodo di liquidazione. A nostro parere questa regola trova un’eccezione nell’ultima
liquidazione dell’anno. Se, infatti, il mese di dicembre 2014 è stato chiuso con un debito
inferiore a € 25,82, questo importo non deve essere ripreso nella liquidazione di gennaio
2015, ma deve essere versato come saldo di dichiarazione annuale e quindi indicato
anche nel VH12 (se mensile).
L’importo coincide, per ogni periodo, se il versamento è stato regolarmente eseguito, con
l'ammontare dell'Iva indicato nella colonna "importi a debito versati" del relativo modello
80
F24. Ciò significa che, in caso di ravvedimento operoso, i relativi interessi non devono
essere ricompresi nel quadro VH. Come sopra detto, nel quadro deve essere riportato
l’importo da versare di competenza del periodo, ancorché il versamento non sia stato
effettuato nei termini prescritti. Ciò anche in caso di ravvedimento operoso effettuato in
corso d’anno. Questo significa che l’importo versato deve essere indicato nella
liquidazione di competenza e non in quella di effettuazione del versamento tardivo.
A tale riguardo, in corrispondenza dei campi a debito, è prevista un’apposita casella che
occorre barrare se relativamente al mese o trimestre è stato effettuato il ravvedimento
per versamenti periodici.
Le istruzioni precisano che nel rigo VH12 deve essere indicato il risultato della
liquidazione del mese di dicembre “comprendendo” l’ammontare dell’acconto
eventualmente versato (vale a dire non considerando il versamento in acconto).
Esempio
IVA a debito + 1.000,00
IVA a credito - 800,00
Liquidazione mese di dicembre + 200,00
Acconto versato per il mese di dicembre - 100,00
Iva a debito (+)/Iva a credito(-) + 100,00
Acconto versato + 100,00
IVA a debito da indicare nel rigo VH12 (sommatoria)
+ 200,00
Esempio
IVA a debito + 800,00
IVA a credito - 1.000,00
Liquidazione mese di dicembre - 200,00
Acconto versato per il mese di dicembre - 100,00
Iva a debito (+)/Iva a credito(-) - 300,00
Acconto versato + 100,00
IVA a credito da indicare nel rigo VH12 (sommatoria)
- 200,00
81
Naturalmente, il quadro VH deve essere compilato sia dai contribuenti mensili che da
quelli trimestrali.
In particolare, i contribuenti trimestrali per opzione dovranno indicare i dati di
liquidazioni periodiche nei righi VH3, VH6 e VH9. Le istruzioni precisano che nulla deve
essere indicato nel rigo VH12, in quanto l’Iva dovuta (o a credito) per il quarto trimestre
non ha una “sua autonomia”, ma deve essere computata ai fini del versamento da
effettuarsi in sede di dichiarazione annuale.
Viceversa, i contribuenti trimestrali ai sensi degli artt. 73, comma 1, lett. e) e 74, comma
4, indicheranno i dati delle liquidazioni periodiche nei righi VH3, VH6, VH9 e VH12.
I contribuenti con attività separate art. 36/633 indicano, nei vari righi, la somma
algebrica delle risultanze delle liquidazioni periodiche riferite a ciascuna attività separata.
Ciò sia in caso di separazione facoltativa che obbligatoria.
Si rammenta che tali soggetti, ai fini della determinazione della periodicità mensile o
trimestrale delle singole attività:
- se obbligati alla tenuta della contabilità separata, devono far riferimento ai singoli
volumi d’affari44. In tal caso, pertanto, può verificarsi che lo stesso contribuente sia
tenuto ad eseguire sia liquidazioni mensili che trimestrali;
- se adottano la contabilità separata per opzione devono far riferimento al volume
d’affari complessivo di tutte le attività esercitate45.
Nel rigo VH13 deve essere indicato l’importo dovuto per l’anno 2014 a titolo di acconto
Iva da versare entro il 29 dicembre 2014 (cadendo il 27 di sabato); nel rigo VH13 deve
essere infatti indicato l’importo dell’acconto dovuto, anche se non effettivamente versato.
Nulla deve essere indicato qualora l’importo sia inferiore a 103,29 euro.
In corrispondenza del suddetto rigo VH13, occorre compilare la casella “metodo”,
indicando il codice relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell’acconto.
In considerazione del metodo applicato, pertanto, deve essere indicato uno tra i seguenti
codici:
- 1: metodo storico
- 2: metodo previsionale
- 3: metodo analitico – effettivo
44 Le istruzioni precisano che, in caso di intervenuta operazione straordinaria (in particolare nella fusione per
incorporazione) il volume d’affari da assumere nell’anno successivo, ai fini di cui trattasi, è rappresentato dal
totale dei volumi di affari risultanti dai vari moduli di cui è composta la dichiarazione.
45 Vedi nota precedente.
82
- 4: riservato ai soggetti operanti nel settore delle telecomunicazioni, somministrazione
di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, etc. (per i quali opera la
particolare disposizione di cui all’art. 1, comma 471, Legge 30.12.2004 n. 311).
Il rigo VH 14, deve essere compilato dai soggetti che si sono avvalsi della facoltà di
versare trimestralmente l’IVA relativa alle operazioni derivanti da contratti di
subfornitura, utilizzando gli appositi codici tributo. Tali soggetti devono barrare la casella
del rigo VH 14.
ATTENZIONE: i soggetti che hanno fruito della sospensione dei termini di versamento per
effetto del verificarsi di eventi eccezionali (indicati alla pag. 97 dell’Appendice), devono
comunque indicare nel quadro VH, in corrispondenza dei singoli periodi, gli importi a
debito risultanti dalle liquidazioni periodiche e dell’acconto. Al fine della quadratura, le
istruzioni precisano che nel rigo VL29, campo 1, vada indicato l’importo dei versamenti
periodici e degli acconti dovuti, anche se non versati per effetto della sospensione e nel
rigo VL29, campo 3, l’importo dei versamenti non eseguiti per effetto della sospensione.
Società partecipanti all’Iva di gruppo – In tal caso nel quadro VH devono essere indicati i
debiti e i crediti trasferiti al gruppo durante l'anno d'imposta, avendo cura di compilare
anche il rigo VH13. Si rammenta che, a seguito della soppressione del modello IVA 26/LP,
il rigo VH13 deve essere compilato, ad esclusione della casella metodo, anche dalle
società partecipanti alla liquidazione dell’IVA di gruppo che devono indicare gli importi
trasferiti alla società controllante tenuta a determinare l’acconto dovuto per il gruppo.
QUADRO VK
Il quadro è riservato alle società che per l’anno, 2014 hanno partecipato alla particolare
procedura cosiddetta “Iva di gruppo”.
Ciascuna delle società partecipanti deve compilare il quadro VK con le seguenti
indicazioni.
SEZIONE 1 – rigo VK1 - dati della controllante
Campo 1: partita Iva controllante (da indicare anche da parte della controllante
medesima);
Campo 2: ultimo mese di controllo (se il controllo ha riguardato l’intero anno solare
deve essere indicato, anche da parte della controllante, il numero 12; nel
caso particolare di incorporazione in corso d’anno della società
controllante da parte di società esterna al gruppo Iva, con prosecuzione
della procedura con contabilità separata rispetto a quella della
incorporante, nella dichiarazione della controllante incorporata deve
83
essere indicato il numero 13 e nella dichiarazione delle controllate il
numero 12);
Campo 3: denominazione della controllante (da compilare anche da parte della
controllante medesima).
VK2: la casella “codice” (di cui alla pagina 49 delle Istruzioni) è da compilare
indicando il codice corrispondente alla situazione del soggetto che ha
partecipato alla liquidazione Iva di gruppo.
SEZIONE 2 – determinazione dell’eccedenza di imposta
Tale sezione deve essere compilata sia che in sede di dichiarazione annuale venga a
determinarsi un debito o un credito di imposta.
VK20: totale dei crediti trasferiti: è la sommatoria di tutte le risultanze a credito delle
liquidazioni periodiche, nonché della dichiarazione annuale.
VK21: totale dei debiti trasferiti: rappresenta la sommatoria di tutte le risultanze a
debito delle liquidazioni periodiche (debiti indicati nel quadro VH), nonché della
dichiarazione annuale (rigo VX1).
VK22/23:eccedenza di debito/credito: somma algebrica dei due precedenti righi.
VK24: eccedenza di credito compensata. Nel caso in cui si evidenzi, nel precedente
rigo VK23, un'eccedenza di credito, indicare in questo rigo la quota parte di
essa che ha trovato effettiva compensazione nel 2014 con le eccedenze di
debito del gruppo.
Per l'importo qui indicato la società che ha maturato il credito deve produrre,
ove dovuta, garanzia da presentarsi, a cura della controllante al Concessionario
della riscossione. Tale importo deve essere desunto dall’attestazione che la
società controllante è tenuta a rilasciare alla fine dell’anno ad ogni società del
gruppo e corrisponde con quanto indicato dalla controllante, nel campo 7 del
quadro VS.
VK25: eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante.
Se, in sede di dichiarazione annuale, i crediti trasferiti non hanno trovato totale
compensazione nei debiti trasferiti, la controllante può, se la società da cui
deriva il credito possiede i requisiti di cui all'art. 30/633, chiedere il credito a
rimborso.
In tale ipotesi, la società a credito deve indicare, in questo rigo, l'eccedenza di
sua competenza. La compilazione di questo rigo risulta necessaria ai fini della
garanzia che, qualora dovuta, la società stessa dovrà produrre, e che sarà
presentata, a cura della controllante, al Concessionario della riscossione.
84
A tal fine, la controllante riporta tale importo nel prospetto IVA 26 PR/2015,
quadro VS, in corrispondenza del rigo della società interessata.
La controllante compilerà anche il campo "causale" con l'indicazione della
causale (tratta dalle istruzioni, pag. 97 ) che legittima la società a credito alla
richiesta di rimborso.
VK26: crediti di imposta utilizzati: indicare l'importo degli eventuali crediti di imposta
utilizzati nel 2014 sia nelle liquidazioni periodiche che in sede di conguaglio
annuale.
VK27: interessi trimestrali trasferiti: le società del gruppo che hanno eseguito
liquidazioni periodiche trimestrali indicano in questo rigo l'importo complessivo
degli interessi (compresi quelli dovuti in sede di dichiarazione annuale)
trasferiti.
SEZIONE 3 – cessazione del controllo in corso d’anno
La sezione deve essere compilata unicamente nel caso in cui la società dichiarante,
partecipante all'Iva di gruppo, sia uscita dal gruppo (anche per cessazione dello stesso)
nel corso del 2014. In tal caso, la società deve, in questo quadro, in pratica, compilare
nuovamente un quadro VL con i soli dati relativi al periodo di partecipazione al gruppo.
Pertanto, questa sezione del VK è un "di cui" del quadro VL.
VK36: acconto riaccreditato dalla controllante – il rigo deve essere compilato nel
particolare caso in cui la controllata sia uscita dal gruppo in corso d’anno, in un momento
successivo alla data di versamento dell’acconto Iva (e, quindi, dal 27, o la precedente
data di effettivo versamento, al 31 dicembre 2014, per l’indicazione dell’eventuale
ammontare dell’acconto riaccreditatole dalla controllante.
Sottoscrizione dell’ente o società controllante
In caso di cessazione del controllo nel corso dell’anno, la società controllante deve
apporre la propria sottoscrizione, anziché nel frontespizio del modello, in calce al quadro
VK (al fine di attestare unicamente i dati relativi al periodo di controllo).
QUADRO VL
E' suddiviso in tre sezioni e serve per la determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il
periodo di imposta.
Si ricorda che in caso di contabilità separate la sezione 1 del quadro VL deve contenere i
dati propri di ciascuna attività separata, mentre le sezioni 2 e 3 devono essere compilate
indicando i dati riepilogativi di tutte le attività separate (da indicare solo sul modulo
individuato come mod. 01) .
85
Segnaliamo:
Sezione 1- determinazione dell’Iva dovuta o a credito per il periodo
VL1: somma dei righi VE25 e VJ17.
VL2: indicare l’importo di cui al rigo VF57 .
VL3 : riportare l’imposta dovuta, determinata dalla differenza tra il rigo VL1 e il rigo VL2.
VL4: indicare l’imposta a credito, individuata dalla differenza tra il rigo VL2 e il rigo VL1.
Sezione 2 – credito anno precedente
La presente sezione deve essere compilata dai soggetti che nella dichiarazione per
l’anno di imposta 2013 hanno evidenziato un credito annuale non richiesto a
rimborso46.
Sono, inoltre, tenuti a compilare la sezione in parola anche i soggetti interessati alla
disposizione di cui all’ultimo comma dell’articolo 73 del DPR 633/72, così come
modificato dalla legge n. 244/07 (c.d. “iva di gruppo”). In base alla previsione normativa,
infatti, le società partecipanti a tale procedura non possono far confluire nella
liquidazione del gruppo l’eccedenza del credito emergente dalla dichiarazione relativa al
periodo d’imposta precedente a quello di adesione alla procedura di liquidazione dell’Iva
di gruppo. Come precisato anche dalla Risoluzione n. 4/DPF del 14 febbraio 2008, tale
credito non trasferito può essere differentemente utilizzato per essere:
- richiesto a rimborso in anni successivi; si rinvia alle considerazioni riportate nel
paragrafo “rimborso della minore eccedenza detraibile del triennio” della nostra
circolare RNS F31 del 13/02/2015;
- computato in detrazione in anni successivi, una volta che è venuta meno la
partecipazione alla liquidazione di gruppo;
- utilizzato in compensazione c.d.”orizzontale” con altri tributi e contributi tramite il
modello F24, nei limiti massimi previsti dall’attuale normativa.
VL8 campo 1: Indicare il credito risultante dalla dichiarazione relativa all’anno 2013 che
non è stato chiesto a rimborso ma riportato in detrazione o in compensazione, così come
risultante dal rigo VX5 ovvero, per i soggetti che hanno presentato il modello unificato,
dal corrispondente rigo del quadro RX. Nel rigo, inoltre, deve essere indicato l’importo
evidenziato nel rigo VL10 della dichiarazione relativa all’anno 2013.
VL8 campo 2 : Tale campo è riservato ai soggetti partecipanti alla procedura di
liquidazione dell’IVA di gruppo di cui all’art.73 per l’intero anno d’imposta per
46 Con riferimento alla gestione del credito IVA dell’anno precedente, nonché alle modalità di compilazione
della sezione 2 del quadro VL modello IVA 2015, nel particolare caso di incorporazione di una società esterna
alla procedura di liquidazione IVA di gruppo da parte di una società che vi partecipa si rinvia alla nostra
circolare RNS F120 del 2011 e F143 del 2010.
86
l’indicazione del credito, chiesto a rimborso in anni precedenti l’ingresso nella procedura
di liquidazione dell’IVA di gruppo e formalmente negato dall’Ufficio (che ne autorizza, al
contempo, l’utilizzo ai sensi del D.P.R. n. 443/1997). Al ricorrere di tale ipotesi,
l’ammontare del credito IVA chiesto a rimborso, negato dall’Ufficio e utilizzabile (secondo
quanto previsto dal D.P.R. n. 443/1997) deve essere indicato sia nel campo 1 che nel
campo 2. Nell’ipotesi, invece, di partecipazione al gruppo IVA per periodi inferiori
all’anno, tale credito dovrà essere riportato nel rigo VL27. Trattasi di crediti maturati in
anni precedenti all’ingresso nella procedura IVA di gruppo e, conseguentemente, lo
stesso non può essere trasferito al gruppo ma resta nella disponibilità della società
controllata.
Nel caso in cui il soggetto che presenta la dichiarazione sia stato interessato nel corso
dell’anno 2014 da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali
soggettive (scissione parziale, conferimento, cessione o donazione di ramo d’azienda)
che non abbiano determinato l’estinzione del soggetto dante causa, occorre tenere
presente che:
- l’avente causa (società beneficiaria, conferitario, cessionario o donatario) deve
compilare il presente rigo, nel modulo relativo alle operazioni effettuate dal soggetto
dante causa, indicando il credito Iva emergente dalla dichiarazione relativa all’anno
2013 e da quest’ultimo cedutogli a seguito dell’operazione;
- il dante causa (società scissa, conferente, cedente o donante) deve compilare il
presente rigo indicando il credito Iva emergente dalla dichiarazione relativa all’anno
2013 che eventualmente residua dopo la cessione effettuata nei confronti dell’avente
causa in occasione dell’operazione.
- Se tale credito è stato variato a seguito di comunicazione ricevuta dall’Agenzia delle
Entrate a seguito di controllo automatico effettuato ai sensi dell’art. 54-bis/633 nel
rigo riportare:
in caso di maggior credito riconosciuto: il maggior credito;
in caso di minor credito riconosciuto:
nell’ipotesi in cui il contribuente abbia provveduto al versamento, tramite il
modello F24, della differenza fra il credito dichiarato e quello comunicato
(abbia, cioè, “comprato” il credito, magari perché al momento della
comunicazione lo aveva già compensato): indicare l’intero credito
dichiarato;
viceversa, nell’ipotesi, in cui il contribuente non abbia effettuato alcun
versamento: indicare il minor credito comunicato dall’Agenzia delle
Entrate;
87
per il caso particolare in cui successivamente alla presentazione della
dichiarazione, comportante un risultato a credito da compensare nell’anno
successivo, sia stato effettuato il ravvedimento operoso mediante la
presentazione di una dichiarazione integrativa recante un credito inferiore,
ricordiamo che l’Amministrazione finanziaria, con circolare n. 192/E del 23
luglio 1998 ha affermato che la differenza può non essere versata se il
maggior credito originario non sia stato riportato nella dichiarazione
relativa all’anno successivo. In tal caso, pertanto, nel rigo VL26 va riportato
il minor credito risultante dalla dichiarazione integrativa. Vedasi quanto si
dirà relativamente al rigo VL40 in caso di erronea compensazione del
credito risultante dalla dichiarazione o in caso di dichiarazione 2013 con
esposizione di un credito maggiore di quello reale.
VL9: il credito di cui al VL8 compensato nel modello F24, invece, deve essere evidenziato
nel rigo VL9 (a riguardo si rinvia alla circolare in materia di credito e compensazione RNS
F31 del 13/02/2015.
L’eventuale differenza positiva che risulta dal confronto tra gli importi indicati nei righi
VL8 e VL9 (eccedenza di credito) deve essere riportata nel rigo VL26 ovvero nel rigo VL10
se il contribuente è un soggetto che nell’anno oggetto di dichiarazione ha aderito, per la
prima volta, alla procedura di liquidazione Iva di gruppo. Per tali ultimi soggetti è
preclusa la possibilità di trasferire al gruppo Iva il credito della dichiarazione relativa
all’anno antecedente l’ingresso nel gruppo e, pertanto, è inibita la confluenza di tale
importo nella sezione successiva del quadro VL. Tale credito non trasferibile al gruppo
deve essere riportato nel rigo VX4 (per l’importo richiesto a rimborso), VX5 (in caso di
utilizzo in compensazione) ovvero VX6 (per l’importo ceduto al consolidato).
Nel caso di incorporazione di un soggetto non partecipante all’IVA di gruppo, gli importi
compresi nei righi VL39 e VL40 del modulo relativo alla società incorporata, che restano
nella disponibilità dell’incorporante, devono essere indicati nei righi VX4 (per l’importo
richiesto a rimborso), VX5 (in caso di utilizzo in compensazione) ovvero VX6 (per
l’importo ceduto al consolidato).
Le istruzioni avvertono che in tale rigo deve essere compreso anche l’eventuale maggior
credito riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate e comunicato al contribuente ai sensi
dell’art. 54-bis/63347, nella misura in cui sia stato utilizzato in compensazione su F24.
47 Ai sensi dell’art.54-bis/633, l’amministrazione finanziaria, entro l’inizio del periodo di presentazione delle
dichiarazioni relative all’anno successivo provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nella determinazione del volume d’affari e delle
imposte;
b) correggere gli errori materiali commessi nel riporto delle eccedenze di imposta risultanti dalle
precedenti dichiarazioni;
88
Sezione 3 – Determinazione dell’Iva a debito o a credito relativa a tutte le attività
esercitate
VL20: va indicato l’ammontare dei crediti infrannuali richiesti a rimborso, anche se non
ancora, in tutto o in parte, liquidati.
VL 21: va indicato l’ammontare dei crediti trasferiti da parte di ciascuna società che
effettua liquidazione di gruppo ai sensi dell’art.73.
VL 22: indicare l'ammontare dei crediti infrannuali (primi tre trimestri dell’anno 2014 )
utilizzati in compensazione nel mod. F24 (in compensazione con altri tributi o contributi
ai sensi del D.Lgs. 241/97) da parte dei soggetti legittimati ai sensi dell'art. 30, comma 3,
lettere a), b),c) ed e) fino alla data di presentazione della dichiarazione annuale (in merito
alle nuove modalità di compensazione vedasi ns circolare RNS F31 del 13/02/2015.
VL 23: deve esservi indicato l'ammontare degli interessi dovuti relativi alle liquidazioni
periodiche dei contribuenti trimestrali.
L'importo degli interessi dovuti relativi all'imposta da versare in sede di
dichiarazione annuale non deve essere compreso in questo rigo, ma indicato al
successivo rigo VL36.
VL 25: deve essere compilato dalle società che nel 2013 partecipavano alla liquidazione
Iva di gruppo e che per lo stesso anno rientravano nella disciplina delle società di
comodo (per un maggior approfondimento vedi nostra circolare RNS F20 del
2013, F149 del 2013, F159 del 2013).
Il rigo interessa le società che, nell’anno precedente 2013 :
avevano aderito alla procedura dell’Iva di gruppo,
avevano trasferito al gruppo delle eccedenze di credito,
erano risultate non operative in sede di dichiarazione dei redditi relativa al
2013 presentata nel corso del 2014 (e non avevano ottenuto risposta positiva
ad un eventuale interpello disapplicativo).
c) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti dell’imposta
risultante dalla dichiarazione annuale a titolo di acconto e di conguaglio, nonché dalle dichiarazioni
periodiche.
Quando da detti controlli automatici emerge un risultato diverso (sia a favore che a sfavore del contribuente)
rispetto a quello indicato in dichiarazione, l’amministrazione lo comunica al contribuente.
In caso di “comunicazione di maggior credito” il contribuente può procedere alla compensazione su F24 con
altri tributi, contributi o premi ai sensi del D.Lgs. 241/97. Infatti il quarto comma dell’articolo in esame
sancisce che: “I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista dal presente articolo si considerano, a tutti
gli effetti, come dichiarati dal contribuente”. Pertanto, il maggior credito comunicato dall’Agenzia delle
Entrate deve essere considerato, anche agli effetti della compensazione, quale credito dichiarato dal
contribuente in sede di dichiarazione annuale.
89
In tal caso, come precisato dall’ Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 180/E
del 29 aprile 2008:
la società controllante, qualora nel corso dell’anno 2013 avesse, in tutto o in
parte, utilizzato in compensazione le risultanze periodiche a credito delle
società poi risultate non operative, ha dovuto riversare all’Erario gli importi
utilizzati, maggiorati di interessi, senza applicazione di sanzioni;
la società controllante ha, conseguentemente, nell’anno 2014, ritrasferito le
eccedenze alle società controllate non operative che li hanno generati;
tali eccedenze devono essere indicate dalle società “non operative per l’anno
2013” nel rigo VL25 del quadro VL della dichiarazione Iva relativa al 2014
come importo a credito.
Per l’utilizzo delle eccedenze retrocesse da parte della società che le aveva
generate, si ritiene che:
1. se la società permane nella liquidazione Iva di gruppo anche per l’anno 2014 ,
le eccedenze non possono essere compensate in sede di liquidazione periodica
Iva e, solo nel caso in cui la società per l’anno 2014 ritorni operativa e non sia
ancora trascorso il quinquennio (nuovo termine previsto dall’art.18 D.Lgs.
175/2014 in vigore, per le società aventi periodo d’imposta coincidente con
l’anno solare, già a decorrere dal 2014- come da nostra circolare RNS
F159/2014) che determina la perdita definitiva del credito (calcolo effettuato
nell’anno 2015, in sede di dichiarazione dei redditi per l’anno 2014, le stesse
potranno essere ritrasferite al gruppo, nell’anno 2015 in sede di prima
liquidazione utile;
2. se la società è uscita dalla liquidazione di gruppo per l’anno 2014, la stessa
potrà utilizzare le eccedenze retrocesse nell’ambito delle proprie liquidazioni
periodiche Iva (riteniamo già dalla prima liquidazione utile del 2014 ) o, se la
società ritorna operativa per l’anno 2014, potrà compensare il credito
risultante dalla dichiarazione Iva 2015 relativa all’anno 2014(comprensivo
anche di dette eccedenze) in F24 o chiederlo a rimborso, sussistendo i
requisisti di cui all’art. 30/633.
Segnaliamo che la compilazione di questo rigo è incompatibile con l’indicazione
del codice “4” nel rigo VA15.
VL26: Eccedenza di credito dell’anno precedente; tale ammontare è dato dalla
differenza tra gli importi indicati ai righi VL8 e VL9. La compilazione del presente
90
rigo non è comunque consentita per i soggetti che hanno compilato il rigo VL10.
VL27: va indicato l’eventuale credito chiesto a rimborso in anni precedenti nell’ipotesi in
cui l’Ufficio competente abbia formalmente negato il diritto al rimborso ed abbia
autorizzato il contribuente ad utilizzare il credito stesso per l’anno 2014. Tale
rigo non deve essere compilato dai soggetti partecipanti alla procedura di
liquidazione dell’IVA di gruppo di cui all’art.73 per l’intero anno d’imposta. In tal
caso, infatti, il credito deve essere riportato nei campi 1 e 2 del rigo VL8.
VL28: in tale rigo deve essere indicato l'ammontare complessivo dei particolari crediti di
imposta utilizzati per il 2014, compreso quello utilizzato in sede di acconto.
A tale riguardo, si ricorda che, per effetto di quanto disposto dall’art.1, commi da
53 a 57, della legge 244/2007, a decorrere dall’anno 2008, i crediti di imposta
indicati nel quadro RU possono essere utilizzati, anche in deroga alle disposizioni
previste dalle singole norme istitutive, in misura non superiore a euro 250.000
annui. L'importo dei particolari crediti di imposta utilizzati in sede di
dichiarazione annuale non deve essere compreso in questo rigo, ma indicato al
successivo rigo VL34.
VL29 : totale dei versamenti periodici, compresi l'acconto, gli interessi dovuti dai
contribuenti trimestrali per opzione nonché l’imposta dovuta a seguito di
ravvedimento operoso.
Le istruzioni precisano che l'ammontare complessivo dei versamenti periodici
risulta dalla somma dei dati Iva riportati nella colonna "importi a debito versati"
della "Sezione erario" (codici tributo: da 6001 a 6012, per i versamenti mensili –
da 6031 a 6034 per i versamenti trimestrali, 6013 e 6035 per gli acconti, da
6720 a 6727 per i versamenti effettuati per subforniture, dei vari modelli di
pagamento F24 utilizzati, anche se non effettivamente versati per effetto della
compensazione con altri tributi (o anche della stessa Iva in caso di
compensazione Iva da Iva effettuata su F24 e, quindi, al di fuori delle liquidazioni
periodiche) o contributi.
Nel particolare caso di società controllata partecipante alla liquidazione dell’Iva di
gruppo, uscita dal gruppo dopo il termine finale per il versamento dell’acconto,
indicare in tale rigo l’importo dell’acconto stesso riversatole dalla controllante e
già indicato nel rigo VK36.
Si rimanda a quanto già detto a commento del quadro VH per quanto concerne la
compilazione del rigo VL29 da parte dei soggetti che hanno usufruito della
sospensione dei termini di versamento in quanto colpiti da eventi eccezionali. Tali
contribuenti avranno indicato al rigo VA10 il codice di riferimento, così come
indicato alle pagg.97 e 98 dell’Appendice.
91
VL31: tale rigo è destinato ad accogliere il totale dei versamenti integrativi relativi al
periodo di imposta 2014 effettuati a seguito di verbali o per altri motivi, relativi
ad operazioni già annotate nei registri. Non devono essere riportati i versamenti
integrativi effettuati nel 2014 ,ma relativi ad anni precedenti 48. In tal modo, le
operazioni devono essere indicate nei quadri VE e/o VF così come rilevate nei
suddetti verbali o altro e l’importo dell’IVA dell’anno troverà la sua quadratura
con quanto indicato al rigo VL 31.
Deve, inoltre, esservi indicato l'importo della maggiore detrazione IVA per
l'acquisto di beni ammortizzabili spettante, in applicazione della L. 1/3/86 n. 64
o del D.L. 31/7/87 n. 318, sui canoni residui di leasing relativi a fatture registrate
nel corso del 2014 per l'acquisizione di beni ammortizzabili. Si fa presente che la
maggiore detrazione, essendo già da diversi anni scaduti i termini previsti dalle
citate leggi, continua ad applicarsi soltanto per i beni ammortizzabili acquisiti con
contratti di locazione finanziaria, semprechè i relativi contratti, gli ordinativi e la
consegna dei beni siano stati posti in essere prima della scadenza dei termini.
VL35 riguardano le società di gestione del credito.
VL37
VL36: interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale.
48 Con interrogazione parlamentare n. 5-01796 del 21 novembre 2007 è stato esaminato il caso di una
società che, nel corso dell’anno 2006, aveva avuto un accertamento per avere “splafonato” nell’anno 2001
(cioè, la società, esportatore abituale, aveva acquistato in sospensione di imposta per un importo superiore al
plafond disponibile). A seguito di detto accertamento aveva provveduto a versare l’imposta relativa allo
splafonamento. Nella interrogazione la società chiedeva se tale imposta (che ha natura di “Iva acquisti”) possa
considerarsi detraibile.
Nella risposta, l’Agenzia delle Entrate sottolinea come il diritto alla detrazione possa essere esercitato, a
mente dell’art. 19 del Dpr 633/72, al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a
quello in cui tale diritto è sorto (momento dell’effettuazione dell’operazione). Non avendo esercitato il diritto
entro tale termine, conclude l’Agenzia “il contribuente è incorso in decadenza e non può più esercitare tale
diritto”.
La risposta è interessante perché l’Agenzia non afferma un principio di indetraibilità dell’Iva oggetto di
accertamento, ma fa discendere l’indetraibilità stessa dal decorso del termine per la decadenza del diritto.
Come dire che se l’accertamento fosse stato notificato (e la relativa Iva fosse stata versata) in tempo utile
(entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo al momento di effettuazione dell’operazione)
l’imposta versata a seguito di accertamento, se avente natura di Iva acquisti, poteva essere legittimamente
detratta.
In generale, in materia di accertamenti IVA, si rammenta che l’art. 93 D.L. 1/2012 (decreto liberalizzazioni),
modificando l’art. 60 D.P.R. n. 633/1972, ha previsto che il contribuente che riceve un avviso di
accertamento/rettifica IVA ha diritto di rivalersi dell’imposta nei confronti dei cessionari/committenti dopo
aver pagato l’imposta accertata, le sanzioni e gli interessi. Il cessionario/committente, a sua volta, può
esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a
quello in cui ha corrisposto l’imposto accertata e addebitata in via di rivalsa (la detrazione spetterà alle
condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione).
92
VL40: in tale rigo deve essere riportato l’ammontare corrispondente al credito riversato,
al netto delle somme versate a titolo di interessi e sanzioni, per effetto di
versamenti, effettuati nel corso del periodo d’imposta 2014, di somme richieste
con appositi atti di recupero emessi a seguito dell’indebito utilizzo in
compensazione di crediti esistenti ma non disponibili. In tal modo, la validità del
credito oggetto di riversamento viene rigenerata ed equiparata a quella del
credito formatosi nel periodo d’imposta relativo alla dichiarazione. Inoltre, in
caso di compilazione del rigo da parte di soggetti che hanno partecipato alla
liquidazione dell’IVA di gruppo, l’importo nello stesso evidenziato, in quanto non
trasferibile al gruppo, deve essere considerato ai fini della compilazione dei righi
VX4, VX5 e VX6.
Al contrario, il credito relativo al periodo d’imposta oggetto della presente
dichiarazione – 2014 - riversato spontaneamente (ad esempio, a seguito dei un
ravvedimento operoso) deve essere riportato nel rigo VX3 (per la compilazione di
tale rigo si rinvia al commento del rigo corrispondente).
L’utilizzo indebito del credito può essere derivato:
- da una esposizione in dichiarazione annuale di un credito superiore a quello
spettante, o
- da una erronea compensazione effettuata su F24.
In entrambi i casi il ravvedimento operoso va effettuato con il pagamento della
differenza “compensata in più”. In pratica, si deve procedere “all’acquisto” del
maggior credito, che legittima la compensazione effettuata su F24.
Il pensiero dell’Agenzia, come espresso nelle circolari sopra citate, muove dal
“principio inderogabile secondo il quale i versamenti integrativi d’imposta devono
essere indicati esclusivamente nella dichiarazione relativa all’anno d’imposta cui i
medesimi si riferiscono, non rilevando l’anno in cui questi vengono di fatto
effettuati”.
Ne consegue, a dire dell’Agenzia, che, da un lato tali versamenti integrativi
devono essere effettuati con il codice tributo 6099 e con riferimento all’anno cui
si riferiscono e dall’altro, che devono essere indicati nel rigo VL40 della
dichiarazione relativa al medesimo anno, ancorché effettuati l’anno successivo.
QUADRO VT
Il quadro VT è stato istituito al fine di prevedere nell’ambito del modello di dichiarazione
annuale la separata indicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi
effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA, ai sensi
dell’articolo 33, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con
93
modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, così come integrato dall’articolo 2,
comma 10, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Il quadro è suddiviso in due parti: una prima parte composta dal rigo VT1 e una parte
composta dai righi da VT2 a VT22.
Il presente quadro è destinato a tutti i contribuenti IVA tenuti alla presentazione della
dichiarazione e deve essere compilato esclusivamente nel modulo n. 01.
Nelle ipotesi di contabilità separate ovvero di operazioni straordinarie o trasformazioni
sostanziali soggettive, il quadro deve essere compilato una sola volta riepilogando i dati
relativi alle varie contabilità ovvero ai diversi soggetti che hanno partecipato alla
trasformazione.
VT1: Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori
finali e di soggetti titolari di partita IVA
Campo 1 indicare l’ammontare complessivo delle operazioni imponibili
derivante dalla somma degli importi evidenziati nel campo 1 del rigo VE23 di
tutti i moduli di cui si compone la dichiarazione.
Campo 2 indicare l’ammontare complessivo dell’imposta relativa alle operazioni
imponibili derivante dalla somma degli importi evidenziati nel rigo VE25 di tutti
i moduli di cui si compone la dichiarazione.
Campi 3 e 5 ripartire l’importo indicato nel campo 1 rispettivamente tra le
operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali e quelle effettuate nei
confronti di soggetti titolari di partita IVA. A tal fine può farsi riferimento alle
modalità di certificazione dei corrispettivi previste dagli artt. 21/633 (fatture
emesse), 21 –bis/633 (fattura semplificata) e 22/633 (corrispettivi) o,
comunque, ad ulteriori criteri che consentono di qualificare l’operazione ai
predetti fini.
Campi 4 e 6 indicare l’imposta relativa alle operazioni evidenziate nei campi 3 e
5.
Da VT2 a VT22: Ripartizione su base regionale delle operazioni effettuate nei confronti di
consumatori finali. Tali righi sono riservati ai contribuenti che, avendo
effettuato operazioni nei confronti di consumatori finali, hanno compilato i
campi 3 e 4 del rigo VT1 per la ripartizione degli importi in corrispondenza
delle regioni e delle province autonome ove sono situati il luogo o i luoghi di
esercizio dell’attività.
94
QUADRO VX
Il quadro VX, da compilarsi esclusivamente nel caso di dichiarazione Iva autonoma (o il
corrispondente quadro RX del mod. UNICO) è composto da una sola sezione che contiene
i dati relativi alle risultanze della dichiarazione.
In particolare, nel rigo VX1 va indicato l'importo risultante a debito in sede di
dichiarazione annuale che è stato versato (o trasferito per le società controllanti o
controllate partecipanti all’IVA di gruppo) entro il 16 marzo 2015 (o entro il maggior
termine consentito ai contribuenti obbligati alla dichiarazione unificata).
Tale importo dovrà coincidere con la colonna "Importi a debito versati" del modello F24
(ancorché il debito sia concretamente non versato in quanto compensato con altri crediti
ai sensi del D.Lgs. 241/97).
L’importo corrisponde a quanto già indicato nel precedente rigo VL38.
Il rigo non deve essere compilato nell’ipotesi in cui il totale dell’Iva dovuta sia pari o
inferiore al limite minimo pari a € 10,33 (10,00 per effetto degli arrotondamenti effettuati
in dichiarazione).
Se la dichiarazione annuale chiude con una risultanza a credito, oltre ad indicare
l'importo nel rigo VX2 occorre ripartire il credito fra i successivi righi VX4 = importo
chiesto a rimborso VX5 = importo da riportare in detrazione o in compensazione e
VX6= importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale. Per le società
partecipanti all'Iva di gruppo, l'importo da indicare nel rigo VX2 rappresenta l’importo a
credito da trasferire al gruppo.
Si evidenzia che, in caso di compilazione del rigo VL40, l’importo da riportare al rigo VX2
è dato dalla sommatoria dei righi VL39 e VL40.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 30, comma 4, della Legge n. 724/1994, così come
modificata dal D.L. n. 223/2006, per le società e gli enti non operativi per l’anno oggetto
della dichiarazione e per i due precedenti, che hanno indicato il codice 4 nel rigo VA15, il
credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale non può essere utilizzato in
compensazione nel modello F24 (vedi per maggiori dettagli la nostra circolare RNS F31
del 13/02/2015).
Rigo VX3 “Eccedenza di versamento” – Il rigo deve essere compilato nel caso in cui il
versamento concretamente effettuato sia superiore all’importo dovuto.
Detta eccedenza deve essere indicata sia nel caso in cui il conguaglio annuale sia stato
versato in unica soluzione, sia nel caso in cui sia stato versato ratealmente e l’eccedenza
non sia già stata recuperata, in tutto o in parte, dalle rate successive.
95
Le istruzioni precisano, inoltre, che il rigo deve essere utilizzato anche quando, a seguito
di dichiarazione correttiva nei termini o integrativa si evidenzi un versamento superiore al
dovuto.
Inoltre, nel rigo VX3 deve essere indicato anche l’eventuale ammontare del credito,
relativo all’anno di imposta oggetto della dichiarazione (2014), utilizzato nel 2015 entro
la data di presentazione della dichiarazione per l’anno 201449 in compensazione in
misura superiore a quella emergente dalla presente dichiarazione ovvero in misura
superiore al limite annuale di euro 700.000,00, riversato spontaneamente (ad esempio, a
seguito di un ravvedimento operoso) come illustrato dall’Agenzia delle Entrate con la
procedura descritta nella circolare 48/E del 7 giugno 2002 (risposta a quesito 6.1) e nella
Risoluzione n. 452/E del 27.11.2008 (si rinvia alla nostra circolare n. RNS F31 del
13/02/2015). L’importo del credito riversato deve essere indicato al netto della sanzione
e degli interessi eventualmente versati a titolo di ravvedimento.
Si evidenzia che, qualora siano compilati entrambi i righi VX2 e VX3, anche l’importo
emergente dal rigo VX3 deve concorrere alla ripartizione fra i righi VX4, VX5 e VX6.
Come già evidenziato, in caso di compilazione della dichiarazione a seguito di
trasformazioni soggettive, nei righi VX1 e VX2 deve essere riportata la somma algebrica
delle risultanze dei quadri VL, sezione 3 , delle singole società.
Rigo VX4 “Importo di cui si chiede il rimborso”- indicare l’importo chiesto a rimborso.
Il contenuto del rigo VX4 è stato ridefinito al fine di recepire le nuove modalità di
esecuzione dei rimborsi introdotte dal decreto sulle semplificazioni fiscali
(D.Lgs.175/2014).
Per ulteriori approfondimenti a riguardo si rinvia alle nostre circolari RNS F159/2013 e
F31 del 13/02/2015.
Ai fini della compilazione :
- al campo 1 deve essere indicato l’importo di cui si chiede il rimborso;
- al campo 2 deve essere indicata la quota parte del rimborso per la quale il contribuente
intende utilizzare la procedura semplificata di rimborso tramite l’agente di riscossione. Si
evidenzia che il campo non deve essere compilato nelle ipotesi di rimborsi richiesti per
contribuenti sottoposti a procedure concorsuali nonché da contribuenti che hanno
cessato l’attività. La quota richiesta a rimborso con questa modalità, cumulata con gli
importi che sono stati o saranno compensati nel corso dell’anno 2015 nel modello F24,
non può superare il limite previsto dalla normativa vigente pari ad euro 700.000,00
49
Nel caso in cui il riversamento del credito è stato spontaneamente effettuato nell’anno 2015 ma
successivamente alla presentazione della dichiarazione IVA per l’anno 2014, si renderà necessario presentare
una dichiarazione integrativa a favore per l’anno 2014 indicando il credito riversato nel rigo VX3.
96
(limite così elevato dall’art. 9, comma 2, del decreto–legge 8 aprile 2013, n. 35 con
effetto dal 1° gennaio 2014, ns circolare n RNS F31 del 13/02/2015).
- al campo 3 occorre specificare il codice corrispondente alla causale del rimborso (vedasi
Istruzioni Ministeriali pagg. 57-60). Per una completa disamina delle causali del rimborso
si rinvia alla ns circolare n RNS F31 del 13/02/2015).
- il campo 4 è riservato ai contribuenti ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso
entro tre mesi dalla richiesta (come da categorie individuate dai decreti del Ministro
dell’economia e delle finanze);
- il campo 5 è riservato ai subappaltatori che nell’anno precedente abbiano registrato un
volume d’affari costituito per almeno l’80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti
di subappalto nei confronti dei quali il limite annuo per la compensazione è elevato ad un
milione di euro (art.35, comma 6 ter D.L. 223/2006);
- il campo 6 è riservato ai contribuenti non tenuti alla presentazione della garanzia
finanziaria. In particolare, per quanto di interesse delle nostre associate, occorre indicare
il codice 1 se la dichiarazione è dotata di visto di conformità, o della sottoscrizione
alternativa e della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti le condizioni
di cui all’art.38-bis, comma 3. In questa ipotesi, l’attestazione delle condizioni
patrimoniali e di versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi deve essere resa
nell’apposito riquadro inserito nello stesso rigo VX4 (di seguito commentato).
Come già commentato nella ns. circ F31 del 13/02/2015 i rimborsi di ammontare
superiore a 15.000,00 euro (ad esclusione dei contribuenti “pericolosi”) sono eseguiti in
via generale senza presentazione di garanzie, a condizione che nella dichiarazione
annuale sia apposto il visto di conformità o l’alternativa sottoscrizione da parte dei
soggetti che esercitano la revisione legale dei conti e che nella dichiarazione annuale
venga sottoscritta la dichiarazione sostitutiva di notorietà che attesti la sussistenza delle
condizioni soggettive previste dal nuovo articolato.
A tale scopo, in corrispondenza del rigo VX4 è prevista la sottoscrizione dei presenti
riquadri:
- “Attestazione delle società e degli enti operativi”: in proposito si evidenzia che la
dichiarazione di atto notorio, debitamente sottoscritta dal contribuente, e la copia del
documento di identità dello stesso sono ricevute e conservate da chi invia la
dichiarazione ed esibite a richiesta dell’Agenzia delle Entrate. Tale campo non
riguarda le società cooperative;
- “Attestazione condizioni patrimoniali e versamento dei contributi”: anche in questo
caso si evidenzia che la dichiarazione di atto notorio, debitamente sottoscritta dal
contribuente, e la copia del documento di identità dello stesso sono ricevute e
conservate da chi invia la dichiarazione ed esibite a richiesta dell’Agenzia delle
Entrate.
97
Si evidenzia inoltre che, in ragione delle novità introdotte, rispetto al rigo VX4 del
precedente modello di dichiarazione IVA, sono stati eliminati i campi 7 e 8.
Rigo VX5 “Importo da riportare in detrazione o in compensazione” – come per gli esercizi
precedenti nel presente rigo deve essere indicato l’importo che si intende portare in
detrazione nell’anno successivo o che si intende compensare nel modello F24. A tale
riguardo, è bene ricordare che, ai sensi del dell’art.10 del d.l. 78/2009, l’utilizzo in
compensazione del credito annuale Iva in misura superiore a 5.000 euro può essere
effettuato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della
dichiarazione da cui emerge.
Rigo VX6 “Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale” – Il rigo deve
essere compilato dai soggetti che hanno optato per il consolidato fiscale previsto dall’art.
117 e seguenti del Tuir. Tali soggetti possono cedere in tutto o in parte il credito
risultante dalla dichiarazione annuale, ai fini della compensazione dell’IRES dovuta dalla
consolidante, per effetto della tassazione di gruppo.
La compilazione del rigo avviene indicando nel campo 1 il codice fiscale della
consolidante e nel campo 2 l’importo del credito ceduto.
Tale cessione può essere effettuata nei seguenti limiti:
per un ammontare non superiore all’Ires risultante a titolo di saldo (per il 2014) e di
acconto (per il 2015), dalla dichiarazione dei redditi del consolidato;
per l’ammontare massimo previsto dall’art. 25 del D.Lgs. 241/97 – attualmente pari a
€ 700.000,00. Tale limite massimo, da determinarsi in capo ad ogni consolidata che
effettua la cessione, deve essere verificato considerando complessivamente i rimborsi
chiesti dalla stessa consolidata direttamente al concessionario, le compensazioni con
altri tributi e contributi effettuati su F24 e le cessioni alla consolidante. Nel rigo deve
essere indicato l’importo del credito ceduto, come previsto dall’art. 7, comma 1, lett.
b) del decreto 9 giugno 2004.
QUADRO VO
E' il quadro attraverso il quale devono essere comunicate le opzioni o le revoche in
materia di IVA e di imposte dirette.
La materia è stata disciplinata dal DPR 442 del 10 novembre 1997, nonché dal Dpr 5
ottobre 2001, n. 404 che ha apportato una modifica alle formalità di comunicazione
dell’opzione da parte dei contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione
annuale.
In proposito le istruzioni precisano che per tali soggetti il quadro VO, una volta
compilato, dovrà essere allegato alla dichiarazione dei redditi. A tal fine, è stata prevista,
98
come per l’anno scorso, nel modello UNICO SC 2015, una specifica casella (denominata
quadro VO) la cui barratura consente di segnalarne la presenza all’interno del modulo.
Si ricorda che, attualmente, l’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta
o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalla
modalità di tenuta delle scritture contabili.
Il contribuente rimane, comunque obbligato a comunicare l’opzione effettuata
all’Amministrazione finanziaria nella dichiarazione Iva relativa al periodo di imposta cui si
riferisce la scelta operata con il suddetto comportamento concludente.
In particolare, si segnala, nella sezione 2 in corrispondenza dei righi VO23 e VO24, la
reintroduzione della casella (1) per comunicare le opzioni di cui all’art.1, commi 1093 e
1094, legge n. 296/2006 esercitate dalle società agricole.
PROSPETTO RIEP I LOGATIVO
IVA 26 PR/2015
L’ente o società controllante è tenuto a presentare il prospetto riepilogativo IVA
26PR/2015 nell’ambito della propria dichiarazione annuale IVA.
Quadro VS
Nel quadro devono essere riepilogate, con la sola indicazione della partita Iva (campo 1 –
sezione 1), tutte le società (compresa la controllante) partecipanti all'Iva di gruppo,
nonché l'ultimo mese di controllo (se tutto l'anno: 12, anche per la controllante – campo
3 sezione 1).
Come già visto nell’illustrazione del quadro VK di ciascuna società partecipante, per
ciascuna di esse la controllante deve indicare, nel quadro VS, la quota parte di credito per
la quale la stessa chiede il rimborso (con l'indicazione della causale che ne legittima la
richiesta) e quella compensata nel corso del 2014 (compresa l'eventuale compensazione
effettuata in sede di dichiarazione annuale). Questi dati risultano dal quadro VK di
ciascuna società.
Sezione 1 – Distinta delle società del gruppo
In particolare, si evidenzia quanto segue:
campo n. 2: deve essere utilizzato per l’indicazione di uno dei seguenti codici:
1. se la società partecipava alla procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo al
31.12.2013;
99
2. se la società partecipava alla procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo al 31.12.
2013 e, nel corso del 2014, ha effettuato, in qualità di avente causa (incorporante o
conferitaria o cessionario d’azienda), operazioni straordinarie con soggetti esterni al
gruppo IVA;
3. se la società non partecipava alla procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo al
31.12. 2013;
4. se la società non partecipava alla procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo al
31.12. 2013 e, nel corso del 2014, ha effettuato, in qualità di avente causa,
operazioni straordinarie con soggetti esterni al gruppo.
campo 4: tale casella deve essere barrata qualora la società del gruppo risulti non
operativa ex art. 30 legge 724/2004. In relazione alle problematiche relative al credito
scaturente da società non operative aderenti alla procedura di liquidazione di gruppo,
vedasi la nostra circolare RNS F11 del F31 del 13/02/2015.
campo 5: indicare le quote di rimborso infrannuale imputabili a ciascuna società del
gruppo.
campo 6: in tale casella deve essere evidenziata l’eccedenza di credito trasferita che
dovrà trovare corrispondenza con quanto indicato al rigo VK23 della dichiarazione di ogni
singola società.
campo 7: va indicata l’eccedenza di credito compensata, che dovrà trovare
corrispondenza con l’importo indicato al rigo VK24.
campo 8: da barrare se la dichiarazione della controllata è dotata di visto di conformità o
della sottoscrizione dell’organo di controllo e della dichiarazione sostitutiva di atto
notorio che attesta la presenza delle condizioni contenute nel nuovo art.38-bis comma 3
lettere a), b) e c) relative all’esonero della garanzia.
campo 9: la causale del rimborso annuale (si veda appendice alle istruzioni a pag.97)
campo 10 : va compilato per comunicare che si tratta di un soggetto in possesso dei
requisiti richiesti per poter accedere all’erogazione prioritaria del rimborso. Si indica in
tale casella il codice corrispondente al presupposto:
“1” società che pongono in essere le prestazioni derivanti da contratto di
subappalto di cui alla lett a) sesto comma dell’art. 17 DPR 633/72;
“2” società che svolgono attività individuate dal codice ATECOFIN 2004
37.10.1 – recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami
metallici;
“3” società che svolgono attività individuate dal codice ATECOFIN 2004
27.43.0 – produttori di zinco, piombo e stagno, nonché i semilavorati degli
stessi metalli di base non ferrosi;
100
“4” soggetti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004
27.42.0, è cioè i soggetti che producono alluminio e semilavorati.
“5” soggetti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN 2007
30.30.09, e cioè i soggetti che producono aeromobili, veicoli spaziali e i
relativi dispositivi
campo 11: va indicato l’importo della quota di rimborso, da comprendere nel rigo VY4
imputabile ad ogni società del gruppo. L’importo deve trovare
corrispondenza con quello indicato al rigo VK25.
Sezione 2 – Dati riepilogativi
In calce riportare, nei righi:
VS20: l'importo totale chiesto a rimborso ed il numero dei soggetti per i
quali viene richiesto, corrispondente alla sommatoria dei righi VK25 delle
singole società;
VS21, il numero totale dei soggetti che hanno partecipato alla particolare
procedura di liquidazione di gruppo, nonché il numero di coloro che
hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali;
VS22, nel campo 1 il numero totale dei soggetti che, avendo compensato
il proprio credito nell'ambito della liquidazione di gruppo, sono tenuti
alla presentazione delle garanzie; nel campo 2 il numero di soggetti
esonerati dalla presentazione della garanzia, le istruzioni precisano che
le garanzie prestate dalle singole società controllate, ancorché
presentate dalla controllante, devono essere intestate all’Ufficio delle
Entrate territorialmente competente in relazione a ciascuna società
controllata.
La tematica delle garanzie potrebbe subire modifiche/aggiornamenti a
fronte di auspicabili chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Sezione 3 – Garanzia della controllante
VS30, eccedenza di credito di gruppo dell’anno precedente compensata
- Il quadro deve essere compilato nel caso in cui la dichiarazione di
gruppo relativa all'anno 2013 evidenziava un risultato a credito,
computato in detrazione nell'anno successivo. Naturalmente, nell'anno
2013 tale credito (non compensato) non era stato garantito. Nel caso in
cui lo stesso sia stato effettivamente compensato, nel 2014, con i debiti
di gruppo trasferiti nell'anno medesimo (e si ricorda che tali eccedenze
di credito si presumono compensate con precedenza rispetto alle altre
trasferite in corso d'anno), l'importo deve essere indicato al rigo in
101
parola. Per tale compensazione le istruzioni affermano che la
controllante deve dare distinta garanzia. Sulla materia, ad oggi non
ancora del tutto chiarita, si auspicano chiarimenti da parte dell’Agenzia.
Quadro VV: è il quadro VH di gruppo (si rimanda, pertanto, alle istruzioni di detto ultimo
quadro). Si ricorda che in corrispondenza dei campi a debito è prevista la
casella per l’indicazione del ravvedimento dei versamenti periodici e,
all’interno del rigo VV 13, ove deve essere indicato l’importo dell’acconto
dovuto per l’intero gruppo, è prevista la casella per l’indicazione del
metodo adottato ai fini del calcolo dell’acconto Iva.
Tale rigo evidenzia le risultanze delle liquidazioni periodiche di gruppo
tratte dal registro riassuntivo di cui all'art. 4 del D.M. 13 dicembre 1979.
Quadro VW: è il quadro VL di gruppo (si rimanda, pertanto, alle istruzioni di detto ultimo
quadro).
Evidenzia la determinazione finale dell'imposta a debito o a credito di
gruppo.
Si evidenzia il rigo VW21, dove indicare l’ammontare complessivo delle eccedenze di
credito trasferite da parte di ciascuna società del gruppo che risulti non
operativa. In sostanza è la somma degli importi indicati, nel campo 6 dei
righi presenti nella sezione 1 del quadro VS, da parte di quelle società che
hanno barrato il campo 4 in quanto non operative. Si ricorda che i crediti
trasferiti da società non operative al gruppo, non possono essere utilizzati
per compensare i debiti trasferiti dalle altre società partecipanti. In
relazione alle problematiche relative al credito scaturente da società non
operative aderenti alla procedura di liquidazione di gruppo, vedasi la
nostra circolare RNS F31 del 13/02/2015. Nel suddetto rigo, inoltre,
devono essere indicati in presenza di incorporazioni di soggetti esterni al
gruppo da parte delle società controllate o della controllante i crediti
maturati dalle incorporate nel corso dell’anno in cui è avvenuta
l’incorporazione. Tali crediti come chiarito nella risoluzione n. 78 del 2011
non possono confluire nella liquidazione Iva del gruppo (si veda ns
circolare RNS F120/2011). In particolare, poi, per la compilazione del rigo
VW40 si evidenzia la diversa modalità di compilazione come già descritta nel
corrispondete rigo VL40, a cui si rinvia.
Quadro VY : è uguale al quadro VX del modulo di dichiarazione (si rimanda, pertanto,
alle istruzioni di detto ultimo quadro). Inoltre, mediante la compilazione
del presente quadro, in particolare del rigo VY4, l’ente o società
controllante procede a chiedere a rimborso il credito emergente dal
prospetto riepilogativo del gruppo; Il relativo ammontare deve coincidere
102
con l’importo risultante al rigo VS20, campo 1, ad eccezione dell’ipotesi di
rimborso della minore eccedenza detraibile del triennio.
Quadro VZ: Si deve compilare in caso di richiesta di rimborso del minore credito di
gruppo del triennio (rimborso che solo la controllante è legittimata a
richiedere).
SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO
Si rileva che le sanzioni comminabili per errori od omissioni di dichiarazione annuale,
previste dal D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, sono efficacemente riassunte dal
ministero in una tabella riportata a pag. 75 delle istruzioni.
Si ricorda che la c.d. Manovra di Ferragosto 2011 (art. 2, comma 36-vicies ter, D.L. n.
138/2011, si veda la circolare RNS n. F131/2011), ha previsto la riduzione alla metà delle
sanzioni amministrative previste in caso di violazioni relative alle dichiarazioni dei redditi,
alle dichiarazioni Iva ed agli adempimenti Iva per gli esercenti imprese, arti e professioni
(con ricavi e compensi non superiori a 5 milioni di euro) che utilizzano per tutte le
operazioni esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante e che
nelle dichiarazioni dei redditi e Iva indicano gli estremi identificativi dei rapporti con gli
operatori finanziari.
Per quanto riguarda l’applicazione dell’art. 2, commi 8 e 8-bis, del Dpr 22 luglio 1998, n.
322, richiamati dall’art. 8, concernenti la presentazione della dichiarazione, della
correttiva e della integrativa, vedasi quanto già detto a pag. 26.
In questa sede, ci limitiamo ad affrontare, tramite alcune esemplificazioni, il
ravvedimento per violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione
della dichiarazione, nonché di pagamento delle somme dovute in base alla stessa.
OMESSA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE ANNUALE
Sanzioni applicabili (art. 5, commi 1 e 3, D.Lgs. 471/97)
Per l'omessa presentazione della dichiarazione annuale si applica la sanzione
amministrativa dal 120 al 240% dell'ammontare dell'imposta dovuta, con un minimo di
258 euro.50
50 In particolare, la circolare A.d.E. afferma che le sanzioni amministrative espresse in misura fissa sono
convertite all’unità di euro con il sistema del troncamento (eliminazione delle cifre decimali). La conversione
103
Se non è dovuta imposta (effettuazione esclusiva di operazioni per le quali non è dovuta
imposta, risultanza finale a credito …), si applica la sanzione da € 258 a € 2.065.
Si precisa che:
- per determinare l'imposta dovuta sono computati in detrazione tutti i versamenti
effettuati nel periodo, il credito dell'anno precedente non chiesto a rimborso, nonché
l'Iva acquisti detraibile risultante dalla liquidazioni periodiche regolarmente eseguite;
- la dichiarazione si considera omessa se presentata oltre 90 giorni.
Ravvedimento operoso
Se la dichiarazione è presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni, la violazione
può essere regolarizzata tramite l'istituto del ravvedimento operoso, applicando la
sanzione ridotta prevista dall’art. 13, c.1, lettera c) del D.Lgs. n. 472/1997 pari ad 1/10
del minimo.
La circolare ministeriale n.23/E del 25 gennaio 1999 aveva precisato: "…poiché la
dichiarazione presentata con ritardo non superiore a novanta giorni è "valida", dalla
stessa non può risultare un'imposta dovuta (nel senso voluto dall'articolo 5, comma 1),
ma, semmai, un'imposta dichiarata e non versata, come tale da assoggettare alla
sanzione del 30% prevista dall'articolo 13 del D.Lgs. 471".
Da ciò discende che la sanzione ridotta corrisponde sempre ad 1/10 di € 258 (sanzione
prevista in assenza di imposta dovuta) = € 25,80.
Resta, ovviamente, ferma l'applicazione delle sanzioni per mancato pagamento del tributo
(30%), violazione anch'essa ravvedibile come specificato più avanti.
Si precisa che in caso di presentazione di dichiarazione tardiva, non deve essere barrata
né la casella “correttiva nei termini”, né la casella “dichiarazione integrativa”, in quanto
entrambe le caselle presuppongono la presentazione di una precedente dichiarazione da
rettificare.
per troncamento opera anche quando la base su cui calcolare la sanzione in misura ridotta (l’esempio più
immediato è quello del ravvedimento) è espressa in lire. In tal caso, sembra di evincere dall’esempio della
circolare, si parte dall’importo della sanzione espressa in lire, si opera la riduzione e si converte all’euro
l’importo già ridotto. Il risultato così ottenuto si arrotonda con il sistema del troncamento. Le sanzioni
amministrative espresse in misura percentuale, si convertono all’euro applicando le regole ordinarie e, cioè,
l’arrotondamento al centesimo, secondo la regola matematica.
104
INFEDELE DICHIARAZIONE
Sanzioni applicabili (art. 5, comma 4, 4 bis, D.Lgs. 471/97)
Se dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero
un'eccedenza detraibile superiore a quella spettante, si applica la sanzione
amministrativa dal 100 al 200% della maggiore imposta o della differenza di credito.
L'infedeltà della dichiarazione annuale può scaturire, a mero titolo esemplificativo:
• da operazioni imponibili non dichiarate;
• da omessa fatturazione e/o registrazione di operazioni imponibili;
• dalla maggiore imposta dovuta in relazione ad errata fatturazione;
• dall'applicazione di aliquota inferiore a quella pertinente;
• dall'imposta dovuta su operazioni erroneamente considerate non imponibili od esenti;
• dall'imposta indebitamente detratta;
• da mancata fatturazione e/o registrazioni di operazioni esenti che generano pro-rata
di indetraibilità;
• da utilizzo del plafond oltre i limiti consentiti;
• etc…..
In proposito, il comma 4-bis dell’art. 5, D.Lgs. 18/12/1997 n. 471 stabilisce che la
misura della richiamata sanzione minima e massima è maggiorata ulteriormente del 10%
nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, nonché nei
casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non
sussistenti.
Tale disposizione non si applica qualora la maggiore imposta accertata o la minore
imposta detraibile o rimborsabile, a seguito della corretta applicazione degli studi di
settore, risulti inferiore o uguale al 10% di quella dichiarata.
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Ravvedimento operoso
L'infedele dichiarazione può essere sanata con ravvedimento operoso pagando le
sanzioni ridotte con le seguenti modalità:51 52.
- riduzione della sanzione ad 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle
omissioni avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la
presentazione della dichiarazione;
- riduzione ad 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni
avviene entro il termine della presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel
corso del quale è stata commessa la violazione;
- riduzione ad 1/7 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni
avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno
successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
- riduzione ad 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni
avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno
successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
- riduzione ad 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni
avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’art.24 della Legge 7
gennaio 1929 n.4 salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6,
comma 3 o 11, comma 5 del D.Lgs. 471/1997;
Si rammenta che in tal modo viene sanata unicamente la violazione di dichiarazione
infedele. Permangono, viceversa, applicabili le sanzioni relative all'eventuale violazione
prodromica che ha determinato l'infedeltà della dichiarazione.
Se l’infedele dichiarazione deriva da un errore e/o omissione effettuato in sede di
dichiarazione stessa (per esempio errata applicazione di pro rata definitivo) e se tale
errore e/o omissione ha comportato anche un omesso versamento, il contribuente può
sanare, accedendo al ravvedimento operoso, anche quest’ultima violazione, seguendo le
modalità contenute nel nuovo art. 13. del D.Lgs. 472/97 e sopra riportate.
In tal caso la violazione è sanata col solo versamento degli interessi (in quanto la
sanzione è assorbita da quella di infedele dichiarazione).
51 Analogamente, come già detto in premessa al paragrafo, entro il termine di presentazione della
dichiarazione Iva 2015, possono essere sanati errori od omissioni relativi alla compilazione ed alla
presentazione della dichiarazione relativa al 2013, presentata nel 2014 (nonché omissione o ritardato
versamento delle imposte in base alla stessa dovute).
52 Così aumentata, con effetto dalle violazioni commesse a decorrere dall’1.2.2011, dall’art. 1, comma 20,
lettere b) e c) della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (vedasi nostra circolare RNS n.05 del 10 gennaio 2011).
La misura di questa ipotesi di ravvedimento operoso non è stata modificata dalla Legge di Stabilità (nostra
circolare RNS F10/2015).
106
Viceversa, nel caso in cui l’infedeltà della dichiarazione abbia comportato la richiesta di
un maggior credito, la circolare n. 192/E del 23 luglio 1998 avverte: “…. ai fini della
regolarizzazione devono essere versati ….. un importo corrispondente all’intera
integrazione eseguita (maggior debito e/o minor credito). Si precisa, peraltro, che il
minor credito risultante dalla dichiarazione integrativa può non essere versato nel caso in
cui lo stesso sia stato chiesto a rimborso (con la dichiarazione originaria) e non sia stato
ancora erogato al momento della regolarizzazione, oppure nel caso in cui tale minor
credito (chiesto in computazione nell’anno successivo53) non sia, o non sia stato,
riportato nella dichiarazione relativa all’anno successivo54.
ERRORI MATERIALI O DI CALCOLO COMMESSI IN SEDE DI DICHIARAZIONE
Sanzioni applicabili (art.13, comma 1, D.Lgs. 471/97)
Si precisa che non si realizza l’ipotesi di infedele dichiarazione quando la minore imposta
o il maggiore credito risultanti dalla dichiarazione siano conseguenza esclusiva di un
mero errore materiale o di calcolo commesso dal contribuente55.
In tal caso, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, è prevista una
sanzione amministrativa pari al 30% della maggiore imposta dovuta.
Ravvedimento operoso
Le violazioni della specie sono sanabili ai sensi della lettere a), a-bis), b), b-bis), b-ter),
b-quater), c) dell’art. 13/472, mediante il versamento delle sanzioni (30%) ridotte, come
di seguito indicato,
- riduzione della sanzione ad 1/10 del minimo nei casi di mancato pagamento del
tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data
della sua commissione;
53 e da utilizzare sia in compensazione su F24 che in compensazione Iva da Iva in sede di liquidazioni
periodiche, aggiungiamo noi.
54 e, naturalmente, non sia già stato utilizzato in compensazione, aggiungiamo noi. In caso contrario, occorre
“acquistare” il credito.
55 Al riguardo si segnala che la nozione di “errore materiale o di calcolo” (a cui risulta applicabile l’art. 54-
bis/633) è rinvenibile nella circolare ministeriale n. 114/E del 17.4.1997, che così si esprime:
“ …. la Corte Costituzionale, con ordinanza 7 aprile 1988, n. 430, ha statuito che la "liquidazione" ex art.36-
bis del DPR n. 600/1973 (- liquidazione applicabile, dal 1° gennaio 1999, anche all’Iva, ai sensi dell’art. 54-
bis/633, introdotto dal D.Lgs. 313/97-) è operata sulla base delle dichiarazioni presentate mediante un mero
riscontro cartolare, nei casi eccezionali e tassativamente indicati dalla legge, vertenti su errori materiali e di
calcolo immediatamente rilevabili che l'Amministrazione ha il potere - dovere di correggere. Detta Corte ha
ulteriormente precisato che la procedura ex art.36-bis è caratterizzata dalla mancanza di ogni valutazione
giuridica, la quale, ove viceversa sussistesse, escluderebbe la possibilità di fare ricorso a tale procedura,
essendo necessario in tal caso un vero e proprio atto di accertamento contenente esplicita motivazione. Tali
concetti sono stati successivamente ribaditi anche dalla Corte di Cassazione nelle sentenze n. 4958 del 20
novembre 1989, n. 9692 del 25 settembre 1990 e, da ultimo, nella sentenza n. 6193 dell'8 luglio 1996 e
possono, pertanto, servire da guida anche in materia di Iva”.
107
- riduzione della sanzione ad 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle
omissioni avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la
presentazione della dichiarazione;
- riduzione ad 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni
avviene entro il termine della presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel
corso del quale è stata commessa la violazione;
- riduzione ad 1/7 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni
avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno
successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
- riduzione ad 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni
avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno
successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
- riduzione ad 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni
avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’art.24 della Legge 7
gennaio 1929 n.4 salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6,
comma 3 o 11, comma 5 del D.Lgs. 471/1997;
VIOLAZIONI FORMALI RELATIVE AL CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE
Sanzioni applicabili (art.8, comma 1, D.Lgs. 471/97)
L’art. 8 del D.Lgs. 471/97 stabilisce che, fuori dai casi di omessa o infedele
presentazione della dichiarazione56, se la dichiarazione annuale è irregolarmente
compilata o se redatta non in conformità al modello approvato dal Ministero, si applica la
sanzione amministrativa da € 258 a € 2.065.
In particolare la dichiarazione è considerata irregolarmente compilata, se in essa sono
omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa:
- i dati rilevanti per l’individuazione del contribuente o del suo rappresentante;
- i dati rilevanti per la determinazione del tributo;
- ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli.
In proposito, rileviamo che l’art. 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212
“Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”, sancisce che “Le sanzioni
non sono comunque irrogate quando la violazione ….si traduce in una mera violazione
formale senza alcun debito di imposta”.
56 Ciò significa che, nei casi in cui si realizza la fattispecie dell'omessa o dell'infedele dichiarazione, la
sanzione in commento è assorbita da quella relativa alle violazioni di natura sostanziale.
108
In attuazione di tale previsione, è stato emanato il D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32 che,
con l’art. 7, ha apportato modifiche all’art. 6, comma 5-bis, del D.Lgs. 18 dicembre
1997, n. 472, stabilendo che: “Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano
pregiudizio all’esercizio di controllo e non incidono sulla determinazione della base
imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo”.
Mentre la seconda parte del suddetto dettato legislativo (“non incidono sulla
determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo”) è
chiara, riaffermando il concetto di errore formale, più problematica risulta
l’interpretazione della prima parte (“che non arrecano pregiudizio all’esercizio di
controllo”).
In merito, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 77 del 3 agosto 2001 ha affermato: “…
è stato posto il problema … se il giudizio sulla natura meramente formale della violazione
debba essere compiuto in astratto (vale a dire a priori sulla sola base delle caratteristiche
proprie di un fatto illecito) ovvero in concreto (vale a dire a posteriori in base all’effettiva
incidenza dell’illecito sulla determinazione del tributo o sull’attività di controllo).
Al riguardo, si ritiene che gli uffici debbano valutare in concreto (a posteriori), nei singoli
casi specifici, se gli illeciti commessi abbiano determinato pregiudizio all’esercizio
dell’azione di controllo.
Per effetto di quanto appena chiarito, si può verificare che violazioni potenzialmente
idonee ad incidere negativamente sull’attività di controllo, come ad esempio le
irregolarità formali relative al contenuto delle dichiarazioni di cui all’articolo 8, comma 1,
del D.Lgs. n. 471 del 1997, non siano punibili, essendo risultato in concreto che le
stesse, anche per effetto dell’eventuale regolarizzazione delle medesime, non abbiano
ostacolato l’azione dell’ufficio”.
L’Agenzia fissa un importante principio: che anche le irregolarità formali che
potenzialmente possono ostacolare il controllo, se regolarizzate prima del controllo da
parte dell’Amministrazione finanziaria, in concreto, poi, non lo ostacolano e, pertanto,
non risultano più sanzionabili. Consigliamo, pertanto, di regolarizzare sempre le
irregolarità formali (ovviamente in maniera gratuita).
VALUTAZIONE DELLA CONVENIENZA DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO IN RELAZIONE
ALL'ART. 12 D.LGS. 472/97 (CONCORSO DI VIOLAZIONI E CONTINUAZIONE)
La circolare ministeriale n. 180/E del 10 luglio 1998 ha affermato: ".... ai fini del
ravvedimento, le singole violazioni non possono essere cumulate giuridicamente secondo
le regole sul concorso di violazioni e sulla continuazione di cui all'art. 12 del D. Lgs n.
472, per l'assorbente rilievo che le disposizioni contenute nello stesso possono essere
applicate solo dagli uffici o enti impositori, in sede di irrogazione di sanzioni".
109
Alla luce della suddetta interpretazione, il contribuente che abbia commesso più
violazioni che, secondo le norme contenute nell'art. 12, D.Lgs 472/97, siano in concorso
formale57 o materiale58 fra di loro, ovvero che si pongano in progressione59 fra di loro,
deve valutare se risulta, nel concreto, più conveniente accedere al ravvedimento operoso,
considerando tutte le violazioni distintamente fra di loro ed applicando a tutte le
violazioni le riduzioni di cui all'art. 13/472, ovvero, attendere l'eventuale rettifica da parte
dell'ufficio e chiedere, in quella sede, l'applicazione dell'art. 12 più volte citato.
Si ricorda, inoltre, che la sanzione determinata dall’’ufficio in sede di accertamento è
riducibile ad un terzo 60 (secondo le norme contenute negli artt. 16 e 17/472) se la
controversia viene definita entro sessanta giorni dalla notificazione del relativo
provvedimento, senza adire contenzioso.
Le sanzioni sono ulteriormente ridotte ad 1/6 nei casi di:
1. Adesione ai processi verbali di constatazione (vedasi nostra circolare RNS F150 del
2008);
2. Invito dell’ufficio alla definizione agevolata dell’accertamento (circolare RNS F21 del
2009).
Si precisa che la legge di stabilità 2015 con i commi 637-638-639 ha abrogato i
sopra citati istituti deflattivi del contenzioso tributario (di cui al D.Lgs 218/1997) in
particolare:
- con decorrenza a far data dagli atti notificati successivamente al 31/12/2015 per
quanto riguarda l’adesione ai contenuti a comparire (art. 5 commi da 1-bis a 1—
quinquies e art. 11 comma 1-bis, D.lgs. 218/1997);
- con decorrenza al 31/12/2015 per quanto riguarda l’adesione ai PVC consegnati
successivamente a tale data (art. 5-bis D.lgs. 218/1997).
57Si ha concorso formale quando con una sola azione od omissione si commettono diverse violazioni della
medesima disposizione (concorso formale omogeneo), ovvero con una sola azione od omissione vengono
violate disposizioni diverse anche relative a tributi diversi (concorso formale eterogeneo).
58Si ha concorso materiale quando con più azioni od omissioni si commettono diverse violazioni formali della
stessa disposizione.
59E' il caso di chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o
tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione, anche periodica, del tributo.
66 vedasi nostra circolare RNS F05 del 10 gennaio 2011.
110
SANZIONI PENALI
A tale proposito si rinvia alla pag.76 delle istruzioni dove sono riportate le sanzioni penali
applicabili in caso di violazioni particolarmente gravi, quali ad esempio:
omesso versamento dell’Iva in base alla dichiarazione annuale se l’imposta non
versata supera € 50.000 e non è versato entro il 27 dicembre dell’anno successivo
a quello di dichiarazione: reclusione da 6 mesi a 2 anni;
utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti per un ammontare
superiore a € 50.000: reclusione da 6 mesi a 2 anni.