DICHIARAZIONE I.V.A. ANNUALE 2015 ISTRUZIONI PER LA...

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DICHIARAZIONE I.V.A. ANNUALE 2015 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE Prot. n. F34/RNS del 23 febbraio 2015

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DICHIARAZIONE I.V.A.

ANNUALE 2015

ISTRUZIONI PER LA

COMPILAZIONE

Prot. n. F34/RNS del 23 febbraio 2015

2

I n d i c e

Parte generale

soggetti tenuti alla presentazione ................................................... pag. 4

modalità di presentazione della dichiarazione ................................. pag. 6

termini per la presentazione della dichiarazione.............................. pag. 12

termini di effettuazione dei versamenti .......................................... pag. 12

struttura della dichiarazione ............................................................ pag. 16

particolari modalità di compilazione: ............................................... pag. 16

- contribuenti con contabilità separate ............................................ pag. 16

- società partecipanti all’Iva di gruppo ............................................ pag. 18

- dichiarazione a seguito di trasformazione soggettiva .................. pag. 19

- dichiarazione a seguito di fallimento o liquidazione coatta

amm.va .......................................................................................... pag. 22

- dichiarazione a seguito di cessazione di attività ................................ pag. 22

- principali modifiche .......................................................................... pag. 23

Illustrazione del frontespizio e del modulo

frontespizio ..................................................................................... pag. 24

frontespizio – firma della dichiarazione ........................................... pag. 26

quadro VA – sezione 1 2 ................................................................ pag. 31

quadro VB ........................................................................................ pag. 36

quadro VC ....................................................................................... pag. 37

quadro VD ...................................................................................... pag. 40

istruzioni comuni ai quadri VE e VF ................................................. pag. 40

quadro VE ....................................................................................... pag. 41

quadro VE – sezione 1 ..................................................................... pag. 42

quadro VE – sezione 2 ..................................................................... pag. 43

quadro VE – sezione 3 ..................................................................... pag. 44

quadro VE – sezione 4 .................................................................... pag. 45

quadro VE – sezione 5 .................................................................... pag. 52

quadro VF ........................................................................................ pag. 52

quadro VJ ......................................................................................... pag. 77

quadro VH ....................................................................................... pag. 79

quadro VK ........................................................................................ pag. 82

quadro VL ....................................................................................... pag. 84

quadro VT.. ...................................................................................... pag. 92

quadro VX ........................................................................................ pag. 94

quadro VO ....................................................................................... pag. 97

prospetto riepilogativo IVA 26PR/2013 ........................................... pag. 98

Sanzioni e ravvedimento operoso ........................................................ pag. 102

3

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n.4774/2015 del 15

gennaio 2015 sono stati approvati i modelli di dichiarazione IVA 2015, e IVA BASE 2015,

con le relative istruzioni, concernenti le dichiarazioni relative all'anno 2014 da presentare

nel 2015 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Per quanto riguarda il modello IVA 74

bis e le relative istruzioni (riferito alle operazioni effettuate nella frazione d'anno

antecedente la dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e

riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori) rimangono validi quelli

approvati con provvedimenti del 16 gennaio 2012 (per il modello) e del 15 gennaio 2013,

n. 2013/5272 (per le istruzioni).

Si rammenta che la richiesta di rimborso del credito IVA emergente dalla dichiarazione

annuale è effettuata mediante la compilazione del quadro VX presentando la

dichiarazione Iva a decorrere dal 2 febbraio 2015 (cadendo il 1° febbraio di domenica). I

soggetti che presentano la dichiarazione unificata comprensiva della dichiarazione IVA

devono indicare i dati richiesti nel quadro VX nella sezione III del quadro RX del modello

UNICO SC 2015. Non è possibile presentare alcun autonomo modello all’agente della

riscossione.

Anche il modello IVA BASE/2015, quale versione semplificata del modello di dichiarazione

annuale, potrà essere utilizzato sia per la presentazione della dichiarazione IVA

nell’ambito della dichiarazione unificata sia per la presentazione della dichiarazione IVA

in via autonoma.

Il Provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate all’indirizzo:

www.agenziaentrate.gov.it (link “Modelli” della sezione “Strumenti” posta nell’home page)

.1

Con la presente circolare si intende fornire un quadro, il più completo possibile, con

riguardo alle problematiche connesse alla predisposizione del modello di dichiarazione

IVA riferita al periodo d’imposta 2014 rinviandovi alla nostra circolare RNS F31 del

13/02/2015, in merito agli aspetti riguardanti il quadro VR e la gestione delle eccedenze

a credito risultanti dalla medesima dichiarazione IVA.

Come di consueto le novità e/o le integrazioni rispetto all’analoga circolare dello scorso

anno sono evidenziate in corsivo grassetto.

1 Ai sensi del comma 361 dell’art. 1, della L. n. 244/2007 (Finanziaria 2008) “… la pubblicazione dei

provvedimenti dei Direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei

medesimi documenti, nella Gazzetta Ufficiale”.

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PARTE GENERALE

SOGGETTI TENUTI ALLA PRESENTAZIONE

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva tutti i contribuenti

titolari di partita IVA compresi, quindi, i soggetti che abbiano iniziato l’attività con

richiesta di attribuzione della partita Iva durante l'anno 2014, ancorché non abbiano

effettuato operazioni rilevanti ai fini Iva, salvo gli esoneri in specifico previsti.

Soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale:

contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni

esenti art. 10 del Dpr 633/1972, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa

dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell’art. 36-bis abbiano

effettuato soltanto operazioni esenti salvo che non abbiano effettuato operazioni

intracomunitarie o che siano tenuti alle rettifiche di cui all’art. 19-bis2 del Dpr

633/1972. Le istruzioni precisano, inoltre, che l’esonero non si applica qualora il

contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili, ancorché gestite con

contabilità separata, ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali in base a

specifiche disposizioni l’imposta è dovuta da parte del cessionario;

produttori agricoli esonerati ai sensi dell’art.34, comma 6, primo e secondo periodo

(produttori con volume d’affari non superiore a 7.000 euro) che non hanno superato il

limite di un terzo previsto per le operazioni diverse dalla cessione di prodotti agricoli

ed ittici di cui alla parte prima, Tabella A, allegata al Dpr 633/19722);

esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti e di altre attività

indicate nella tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972 n. 640 (che non abbiano optato

per l’applicazione dell’Iva nei modo ordinari), esonerati a mente del comma 6 dell’art.

74/633;

associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 ,

nonché le associazioni senza fini di lucro di cui all’art. 9-bis del DL 417/1991, che

avendo optato per l’applicazione delle disposizioni della L.398 citata, sono esonerate

dagli adempimenti Iva per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività

commerciali connesse agli scopi istituzionali;

imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda che non esercitino altra

attività rilevante ai fini IVA;

2 Si osservi che il comma 31, dell’art. 2, del D.L. 62/2006, convertito con modificazioni in legge 286/2006,

ha modificato il comma 6, dell’art. 34/633, stabilendo che il particolare regime di esonero si applica ai

produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7.000

euro.

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soggetti passivi d’imposta residenti in un altro stato U.E., senza stabile

organizzazione in Italia, nell’ipotesi di cui all’art. 44, comma 3, D.L. n. 331/1993 se

hanno effettuato solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque

senza obbligo di pagamento dell’imposta;

soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità europea, non identificati in

ambito comunitario, che si sono identificati ai fini Iva nel territorio dello Stato con le

modalità previste dall’art. 74-quinquies per l’assolvimento degli adempimenti relativi

ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi di imposta

domiciliati o residenti in Italia o in altro stato membro;

i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria

giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n.

98/2012.

MODELLO IVA BASE

Il modello IVA BASE/2015 è una versione semplificata ed alternativa del modello di

dichiarazione annuale IVA/ 2015 e può essere utilizzato sia dai contribuenti che

presentano la dichiarazione annuale IVA nel modello UNICO 2015 che dai contribuenti

che presentano la dichiarazione IVA in via autonoma.

Il modello IVA BASE 2015 può essere utilizzato, dai soggetti che :

hanno determinato l’imposta dovuta o l’imposta ammessa in detrazione secondo

le regole generali previste dalla disciplina IVA e, pertanto, non hanno applicato gli

specifici criteri dettati dai regimi speciali IVA;

hanno effettuato in via occasionale cessioni di beni usati e/o operazioni per le

quali è stato applicato il regime per le attività agricole connesse di cui all’art. 34-

bis;

non hanno effettuato operazioni con l’estero (cessioni ed acquisti intracomunitari,

cessioni all’esportazione ed importazioni);

non hanno effettuato acquisti ed importazioni senza applicazione dell’imposta

avvalendosi dell’istituto del plafond;

non hanno partecipato ad operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali

soggettive.

Sono esclusi dalla possibilità di utilizzazione del modello IVA BASE:

i soggetti non residenti che hanno istituito nel territorio dello Stato una stabile

organizzazione ovvero che si avvalgono dell’istituto della rappresentanza fiscale o

dell’identificazione diretta;

le società di gestione del risparmio che gestiscono fondi immobiliari chiusi;

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i soggetti tenuti ad utilizzare il modello F24 auto UE;

i curatori fallimentari e i commissari liquidatori tenuti a presentare la dichiarazione

annuale per conto dei soggetti IVA sottoposti a procedura concorsuale;

le società che hanno partecipato ad una procedura di liquidazione dell’IVA di

gruppo di cui all’art. 73.

Le modalità e i termini di presentazione sono gli stessi previsti per la presentazione

del modello di dichiarazione annuale IVA/2015 (sia in via autonoma che in forma

unificata).

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Come già gli scorsi anni, la dichiarazione è presentata o in via autonoma o in via

unificata.

Si ricorda che tramite la Circolare 25 gennaio 2011, n. 1, l’Agenzia delle Entrate ha esteso

a tutti i soggetti IVA (non solo ai soggetti con saldo a credito ma anche a quelli che

presentano un saldo a debito o una situazione di pareggio) la possibilità di non

comprendere la dichiarazione IVA all’interno di quella unificata ma di presentarla

autonomamente entro il mese di febbraio al fine di evitare l’ulteriore adempimento della

Comunicazione annuale dati IVA.

Si evidenzia che, sulla base del suddetto chiarimento, la facoltà di presentare la

dichiarazione IVA in forma autonoma è concessa ai soggetti a debito/pareggio solo se la

presentazione della dichiarazione autonoma venga effettuata entro il 28 febbraio

(cadendo il 28 febbraio in sabato, tale termine, per il 2015, viene spostato al 2 marzo).

Non è, dunque, consentito ai soggetti con saldo IVA a debit

o/pareggio presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma oltre tale data (ad

esempio, 3marzo, aprile, etc.). In tale ultimo caso è obbligatorio includere la

dichiarazione IVA nella dichiarazione unificata.

Pertanto, oltre ai soggetti obbligati alla presentazione in via autonoma di cui si dirà al

paragrafo successivo, possono comunque presentare la dichiarazione in via autonoma

tutti i contribuenti che:

- vantano un credito IVA e intendono utilizzarlo in compensazione o chiederne il

rimborso

- vogliono usufruire dell’esonero dalla presentazione della comunicazione annuale

dati IVA presentando la dichiarazione annuale entro il 2 marzo 2015 (essendo il 28

febbraio sabato);

Si ricorda, inoltre, che la presentazione della dichiarazione IVA in via autonoma comporta

che il versamento del saldo annuale IVA debba essere effettuato entro il16 marzo 2015-

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(con versamento unico o rateizzato), e non nelle scadenze previste per le imposte legate

al modello UNICO.

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE IN VIA AUTONOMA

→ Società di capitali ed enti soggetti ad IRES, con periodo di imposta non coincidente

con l’anno solare nonché i soggetti, diversi dalle persone fisiche, con periodo di

imposta chiuso in data anteriore al 31 dicembre 2014.

La circolare 57/E del 5 marzo 1999 aveva precisato che sono considerati periodi di

imposta non coincidenti con l'anno solare i periodi di imposta che interessano più

anni solari (per esempio un periodo d'imposta 1° marzo - 28 febbraio) e quelli

riguardanti un arco temporale interamente compreso nello stesso anno solare che

terminano, però, anteriormente al 31 dicembre.

Esempi:

- Società posta in liquidazione volontaria in corso d'anno 2014 (esempio: 31

ottobre), che al 31.12 non ha ancora chiuso la procedura. A mente dell'art. 5,

comma 1 del DPR 22.7.1998, n. 322, la dichiarazione dei redditi (modello UNICO)

del periodo 1° gennaio - 31 ottobre deve essere presentata entro l’ultimo giorno

del nono mese successivo alla deliberazione di messa in liquidazione (vale a dire,

entro il 31 luglio). Il modello UNICO riguarda, dunque, un periodo non coincidente

con l'anno solare (dal 1° gennaio al 31 ottobre). Pertanto, la dichiarazione IVA –

che riguarda, invece, l’intero anno solare 2014 dall’1.1 al 31.12 - non può essere

inclusa in tale dichiarazione unificata.

Viceversa, il periodo successivo alla messa in liquidazione 1° novembre-31

dicembre coincide con l'anno solare, nell'accezione sopra riportata. Pertanto, in

allegato alla dichiarazione dei redditi (UNICO 2015) riferita a tale ultimo periodo

di imposta, da presentarsi entro il 30 settembre 2015 può essere presentata la

dichiarazione annuale IVA, unica per tutto l’anno solare 2014, non avendo

rilevanza, ai fini IVA, la messa in liquidazione volontaria. La medesima

dichiarazione IVA può tuttavia essere presentata, facoltativamente, nei casi

consentiti, in forma autonoma.

- Società in liquidazione che ha cessato il 30 novembre, con presentazione del

relativo bilancio finale di liquidazione riferito a tale data. La società è tenuta a

presentare la dichiarazione Iva in via autonoma.

- Società fusa con effetto fiscale (supposto coincidente con quello giuridico) in

corso d'anno, esempio: 1°ottobre. L'incorporante è tenuta a presentare la

dichiarazione dei redditi, per conto della incorporata, relativamente al periodo di

imposta 1.1 - 30.9. La dichiarazione Iva è unica in capo alla incorporante e,

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supponendo che la stessa abbia periodo di imposta coincidente con l'anno solare,

deve essere presentata, facoltativamente, nei casi consentiti, in via autonoma,

oppure in via unificata, con l’UNICO 2015 dell’incorporante.

- Le medesime considerazioni sopra riportate si possono estendere al caso di

fusione intervenuta in corso d’anno, con effetto fiscale al 1° gennaio dello stesso

anno. L'unica differenza rispetto al caso precedente è la mancata presentazione

della dichiarazione dei redditi della sola incorporata per uno spezzone di anno,

essendo, in questo caso, unica anche la dichiarazione dei redditi in capo alla

incorporante.

- Società costituita in corso d’anno che chiude il primo esercizio il 31.12: si

considera soggetto con esercizio coincidente con l’anno solare e, pertanto,

presenterà la dichiarazione Iva facoltativamente nei casi consentiti in forma

autonoma, o unificata in UNICO.

- Sociètà costituita nel corso dell’anno 2013 che ha chiuso il primo esercizio al

31/12/2014, per espressa previsione dell’atto costitutivo: si considera soggetto

con esercizio non coincidente con l’anno solare, in quanto avente durata

superiore a 12 mesi, e, pertanto, presenterà la dichiarazione Iva in via autonoma.

→ Società controllanti e controllate partecipanti, per l'anno 2014 all’IVA di gruppo. La

dichiarazione deve essere presentata in via autonoma anche nel caso in cui la

società sia uscita dal gruppo nel corso dell'anno.

→ Soggetti tenuti a presentare la dichiarazione annuale per conto di soggetti estinti a

seguito di operazioni straordinarie avvenute nel periodo compreso fra il 1° gennaio

2015 e la data di presentazione della dichiarazione annuale Iva 2015. Nel caso di

fusione per incorporazione, com’è noto, la società incorporante deve presentare

due distinte dichiarazioni: una per sé e una per conto della società incorporata3.

Quest’ultima dichiarazione, chiariscono le istruzioni ministeriali, se non già

presentata dalla incorporata precedentemente l’incorporazione, dovrà essere

presentata dalla incorporante in via autonoma rispetto alla dichiarazione dei

redditi dell’incorporata stessa.

→ Soggetti risultanti da operazioni straordinarie tenuti a comprendere nella propria

dichiarazione annuale il modulo relativo alle operazioni dei soggetti fusi,

incorporati che abbiano partecipato durante l’anno alla procedura della

liquidazione dell’Iva di gruppo.

→ Curatori fallimentari e commissari liquidatori, per le dichiarazioni dei soggetti

falliti o sottoposti a procedura di liquidazione coatta amministrativa per ogni

periodo di imposta fino alla chiusura delle rispettive procedure concorsuali.

3 Vedasi, al riguardo, il capitolo “Particolari modalità di compilazione”.

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→ Rappresentanti fiscali di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in

Italia per le dichiarazioni presentate per conto dei loro rappresentati e i soggetti

non residenti identificati direttamente ai sensi dell’art. 35-ter/633.

→ Altre categorie residuali di contribuenti (es. venditori "porta a porta"), qualora, per

la natura del loro reddito, non siano tenuti alla presentazione di UNICO 2015.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

Ai sensi dell’art. 8 del D.p.r. n. 322 del 1998, la dichiarazione Iva, relativa all’anno 2014

deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 settembre 2015

nel caso in cui il contribuente sia tenuto o provveda alla presentazione in via autonoma

ovvero entro il 30 settembre 2015 nel caso in cui il contribuente comprenda la

dichiarazione IVA nella dichiarazione unificata.

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa mediante

procedure telematiche e precisamente nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da

parte dell’Agenzia delle Entrate (circolare n. 6/E del 25 gennaio 2002).

Si ricorda che le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza dei suddetti

termini si considerano validamente presentate salvo l’applicazione delle sanzioni previste

dalla legge, mentre quelle presentate oltre novanta giorni si considerano omesse, ma

costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.

La trasmissione telematica può essere eseguita secondo due diverse modalità.

→ Direttamente, richiedendo l’abilitazione ad un ufficio dell’Agenzia delle Entrate della

regione competente in base al domicilio fiscale del soggetto che chiede l'abilitazione.

La trasmissione diretta della dichiarazione deve essere effettuata utilizzando il

Servizio telematico Entratel, ovvero, il Servizio telematico Internet.

Il Servizio telematico Fisconline può essere utilizzato solo dai soggetti obbligati alla

presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta per un numero di soggetti

non superiore a 20, ovvero, da quei soggetti che pur avendo l’obbligo di trasmettere

telematicamente le altre dichiarazioni non sono tenuti alla presentazione della

dichiarazione dei sostituti d’imposta.

Il Servizio telematico Entratel può essere utilizzato da parte di quei soggetti che sono

obbligati alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (mod. 770

semplificato o ordinario) in relazione a più di 20 soggetti. Inoltre, lo stesso servizio

può essere utilizzato da parte dei soggetti non residenti, che si sono identificati ai fini

IVA, nel territorio dello Stato, ai sensi dell’art. 35-ter del Dpr 633/1972.

L’Agenzia delle Entrate attesta la ricezione delle singole dichiarazioni inviate dagli

utenti del Servizio telematico Entratel o Fisconline mediante apposite ricevute

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trasmesse, sempre in via telematica, all’utente del servizio che ha effettuato l’invio

delle dichiarazioni.

Tali attestazioni sono consultabili nella Sezione “Ricevute” del sito

http://telematici.agenziaentrate.gov.it. In ogni caso, il contribuente può richiedere le

predette ricevute ai competenti Uffici dell’Agenzia delle Entrate senza limiti di tempo.

Si ricorda che si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i termini

previsti dal D.P.R. n. 322/1998 ma scartate dal servizio telematico purché ritrasmesse

entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data di emissione della comunicazione

dell’Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto.

→ Tramite un intermediario abilitato alla trasmissione telematica, producendo due copie

del modello, di cui una viene restituita dall’intermediario con la sottoscrizione

dell’impegno alla presentazione telematica.

Soggetti intermediari abilitati alla ricezione delle dichiarazioni sono:

Centri di assistenza fiscale per le imprese – CAF imprese;

Centri di assistenza fiscale per dipendenti – CAF dipendenti;

Dottori commercialisti;

Ragionieri commercialisti;

Periti commerciali

Consulenti del lavoro;

Tributaristi, iscritti al registro tenuto presso la C.C.I.A.A. alla data del 30/9/1993;

Associazioni sindacali di categoria tra imprenditori;

Associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze

etnico – linguistiche;

Società di servizi con la maggioranza della compagine sociale rappresentata dalle

Associazioni sindacali di categoria;

Società cooperative e consortili in forma cooperativa i cui aderenti, per la

maggioranza, siano aderenti alle Associazioni sindacali di categoria;

Società di servizi partecipate esclusivamente dagli iscritti ai suddetti albi

professionali, ovvero dai relativi ordini;

Iscritti agli albi degli avvocati;

Iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D. Lgs. 21/1/1992, n. 88;

Soggetti che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale;

Iscritti agli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei

periti agrari;

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Notai iscritti nel ruolo indicato nell’art. 24 della legge n.89/1913.

Si ricorda, altresì, che non è previsto un termine di consegna della dichiarazione agli

intermediari, i quali devono provvedere alla trasmissione nei termini ordinari, di cui si

dirà di seguito, salvo il fatto che possono avvalersi della facoltà di accettare o meno la

presentazione delle dichiarazioni. Si consiglia, pertanto, di consegnare le dichiarazioni

agli intermediari con un congruo anticipo rispetto al termine di trasmissione per non

vedersi rifiutata la consegna.

Modalità di presentazione delle dichiarazioni IVA da parte di società appartenenti ad un

gruppo

Se nell’ambito dei gruppi vi è una o più società obbligata alla trasmissione telematica

della dichiarazione, la trasmissione delle dichiarazioni delle società appartenenti al

gruppo (società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata che sono

possedute dall’ente o società controllante o tramite altra società controllata per una

percentuale superiore al 50% del capitale sociale fin dall’inizio del periodo di imposta

precedente) può essere effettuata da una o più società dello stesso gruppo che abbiano

richiesto nei termini di legge l’abilitazione alla trasmissione.

Nel caso di Società aderenti alla liquidazione IVA di Gruppo si rinvia al capitolo

“Particolari modalità di compilazione e presentazione”.

MODALITA’ DI CONSERVAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Il contribuente è tenuto a conservare l’originale della dichiarazione trasmessa su modello

cartaceo conforme a quello ministeriale debitamente sottoscritto, unitamente alla

comunicazione di presentazione della dichiarazione stessa rilasciata dall’Agenzia delle

Entrate e ricevuta o direttamente o per il tramite dell’intermediario abilitato.

Per la conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie

vanno osservate le modalità previste dal D.M. 23 gennaio 2004 e le procedure della

delibera CNIPA n.11 del 19 febbraio 2004 (cfr nostra RNS circolare F29/2007). In

particolare è necessario che detti documenti siano memorizzati su supporto informatico,

di cui sia garantita la leggibilità nel tempo purché sia assicurato l’ordine cronologico e

non vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo di imposta; inoltre devono essere

consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici

in relazione al cognome, nome denominazione, codice fiscale, partita iva, data o

associazioni logiche di questi ultimi. Tale procedura di conservazione termina con la

sottoscrizione elettronica e l’apposizione della marca temporale.

REPERIBILITÀ DEI MODELLI CARTACEI

I modelli di dichiarazione sono resi disponibili gratuitamente tramite il sito internet del

Ministero dell’Economia e delle Finanze (www.finanze.gov.it) e il sito dell’Agenzia delle

Entrate (www.agenziaentrate.gov.it). Tali modelli possono essere utilizzati tramite stampa

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in bianco e nero, purché vengano rispettate in fase di stampa le caratteristiche tecniche di

cui all’allegato “A” del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 11377/2015 del 28

gennaio 2015 pubblicato nella stessa data, che ha approvato il modello medesimo.

Nel caso di riproduzione dei modelli, sul bordo laterale del frontespizio devono

comparire i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa e gli estremi del

presente provvedimento.

Possono, altresì, essere utilizzati modelli prelevati da altri siti Internet purché rechino

l’indicazione del sito di provenienza, gli estremi del provvedimento di approvazione e si

rispettino in fase di stampa le caratteristiche tecniche di cui sopra.

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

I termini per la presentazione della dichiarazione Iva sono i seguenti:

MODALITÀ DI

PRESENTAZIONE

PERIODO UTILE PER L’INVIO TELEMATICO

in via autonoma dal 2° febbraio 2015 al 30 settembre 2015

in via unificata entro il 30 settembre 2015

Un particolare termine è previsto in caso di fallimento o liquidazione coatta

amministrativa apertasi nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2015 ed il termine di

scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno

2014. Infatti, nel caso in cui la dichiarazione non sia già stata presentata negli ordinari

termini di cui sopra direttamente dal soggetto sottoposto a procedura concorsuale, il

curatore o commissario liquidatore può procedervi nei termini ordinari, ovvero entro 4

mesi dalla sua nomina se quest’ultimo termine scade successivamente al termine

ordinario di presentazione.

Come già sopra evidenziato, ai sensi degli articoli 2 e 8 del DPR 22 luglio 1998, n. 322, le

dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza sono valide, salvo l'applicazione

delle sanzioni previste dalla legge. Quelle presentate con ritardo superiore a 90 giorni si

considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti

dovuta.

TERMINI DI EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI

Se dalla dichiarazione annuale IVA ovvero dalla liquidazione relativa al quarto

trimestre, per i contribuenti trimestrali per opzione (esclusi i soggetti trimestrali di cui

all’art. 74 comma 4 D.P.R. n. 633/1972), dovesse risultare un debito d’imposta, il

termine ultimo per effettuare il versamento è fissato al 16 marzo 2015;

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Per i soggetti che non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale

IVA autonoma, e presenteranno, invece, il modello UNICO2015 comprensivo della

dichiarazione IVA, il termine di versamento della medesima imposta è comunque

fissato al 16 marzo 2015.

In tal caso, il versamento del debito risultante dalla dichiarazione annuale IVA può

essere eseguito anche oltre il suddetto termine del 16 marzo 2015, ma entro i termini

previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi,

aumentando l’ammontare dell’imposta da versare della maggiorazione, stabilita nella

misura dello 0,40%, per ogni mese o frazione di mese successivo a quello di scadenza

del termine ordinario (16 marzo) e tenendo conto dei termini di versamento previsti

dall’art. 17 D.P.R. n. 435/2001. Pertanto, nel caso si usufruisca di tale differimento, è

dovuta la maggiorazione nei seguenti termini:

per i versamenti eseguiti nel periodo intercorrente fra il 17/03 e il 16/4 la

maggiorazione è pari allo 0,40%;

per i versamenti eseguiti nel periodo intercorrente fra il 17/4 e il18/05 (cadendo il

16/05 di sabato la maggiorazione diviene pari allo 0,80%;

per i versamenti eseguiti nel periodo intercorrente fra il 19/05 e il 16/6 la

maggiorazione sale allo 1,20%.

Nel caso in cui il contribuente intendesse avvalersi dell’ulteriore differimento della

scadenza (30 giorni) per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo,

effettuando anche il versamento dell’IVA al 16/7/2015 dovrà maggiorare la somma (già

aumentata del 1,20%) di un ulteriore 0,40% compresi quei contribuenti che versano le

imposte al 16/7/2015 in quanto si avvalgono delle previsioni di cui all’art. 2364, comma

2, secondo periodo, del C.C. e, quindi, approvano il bilancio nel termine massimo di 180

giorni. Pertanto i versamenti eseguiti nel periodo intercorrente fra il 16/6 e il 16/7

dovranno essere maggiorati del 1,60% (rispetto al debito risultante dalla dichiarazione).

L’importo della maggiorazione calcolata nelle suddette misure deve essere corrisposta

cumulativamente all'importo dell'IVA da versare, da indicarsi nella colonna "importi a

debito da versare" della sezione "Erario" del mod. F24 e, pertanto, può essere oggetto di

compensazione con eventuali crediti di imposte e contributi.

Il rinvio del versamento dell’IVA dovuta a conguaglio può risultare conveniente ai

contribuenti che intendono compensare il credito derivante dalle altre imposte risultanti

da Unico 2015(Ires), dichiarazione Irap e dichiarazioni 770/2015 con il debito IVA. In tal

caso, infatti, non è dovuta la maggiorazione dello 0,40% (pari a 0,4% x 3 mesi=1,20%), in

quanto i crediti derivanti dalle dichiarazioni annuali sono disponibili, per la

compensazione, dal primo giorno successivo alla chiusura del periodo di imposta.

14

Naturalmente, se l’importo delle somme a debito è superiore a quello delle somme a

credito, la predetta maggiorazione si applica alla differenza.

Inoltre, il pagamento dell’IVA a saldo può essere effettuato, sia da parte dei soggetti che

presentano la dichiarazione IVA autonoma sia da parte dei soggetti che presentano la

dichiarazione IVA con il modello UNICO 2015 - in modo rateizzato ai sensi e per gli

effetti di quanto dispone l’art. 20 del D. Lgs. 241 del 9 luglio 19974. La misura degli

4 D.Lgs. 241 del 9 luglio 1997

Art. 20 - Pagamenti rateali

“ Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di

posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS , ad eccezione di quelle dovute nel mese di

dicembre a titolo di acconto del versamento dell'imposta sul valore aggiunto, possono essere versate, previa

opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica, in rate mensili di uguale importo, con

la maggiorazione degli interessi di cui al comma 2, decorrenti dal mese di scadenza; in ogni caso, il

pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della

dichiarazione o della denuncia. La disposizione non si applica per le somme dovute ai sensi del titolo llI del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 .

La misura dell'interesse è pari al tasso previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 602 , maggiorato di un punto percentuale.

La facoltà del comma 1 può essere esercitata anche dai soggetti non ammessi alla compensazione di cui

all'articolo 17, comma 1 .

I versamenti rateali sono effettuati entro il giorno sedici di ciascun mese per i soggetti titolari di partita IVA

ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti.

Le disposizioni del comma 2 si applicano per il calcolo degli interessi di cui all'articolo 3, commi 8 e 9, del

decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395 , riguardante gli adempimenti del sostituto

d'imposta per il controllo della dichiarazione e per la liquidazione delle imposte e del contributo al Servizio

sanitario nazionale”.

******

La misura degli interessi da rateizzazione, in caso di rateizzazione decorrente dalla scadenza ordinaria del 16

marzo 2015 possono essere determinati seguendo la seguente tabella essendo del tutto ininfluente se il

versamento viene anticipato rispetto alla scadenza della rata.

Rate Misura interessi

Prima rata al 16/3 0

Seconda rata al 16/4 0,33%

Terza rata al 18/5 0,66%

Quarta rata al 16/6 0,99%

Quinta rata al 16/7 1,32%

Sesta rata al 17/8 1,65%

Settima rata al 16/9 1,98%

Ottava rata al 16/10 2,31%

Nona rata al 16/11 2,64%

Si ricorda, inoltre, che qualora la rateizzazione decorresse da un termine diverso (ad esempio, nel caso in cui

la dichiarazione IVA fosse inclusa nel modello UNICO SC con versamento del saldo IVA entro il termine di

versamento delle imposte della dichiarazione unificata), gli interessi debbono essere calcolati col metodo

commerciale (considerando il mese pari a 30 giorni), tenendo conto del periodo decorrente dal giorno

successivo a quello di scadenza effettiva (anche prorogata) della prima rata fino alla data di scadenza della

seconda rata .

15

interessi dovuti nel caso ci si avvalga della rateizzazione è fissata al 4 % annuale, per cui

sulle somme rateizzate dovranno essere corrisposti gli interessi nella misura dello 0,33%

fisso per ogni mese o frazione di mese successivo a quello di scadenza del termine

ordinario. La prima rata deve essere versata entro il 16 marzo 2015 e l’ultima rata non

può essere versata oltre il 16 di novembre per cui il numero delle rate, la cui indicazione

non è richiesta in alcun rigo del modello di dichiarazione, deve essere determinato

tenendo conto che l’ultima rata non può andare oltre alla predetta data. L’importo degli

interessi da rateizzazione può essere compensato con eventuali crediti di imposte e

contributi, ma deve essere indicato in modo separato dall’imposta nella sezione “Erario”

del modulo di versamento unitario (F24) utilizzando il codice tributo 1668.

Al fine di fornire un riepilogo delle possibili modalità e termini di versamento si produce

la tabella che segue.

dichiarazione autonoma dichiarazione unificata

Il contribuente può, a sua

scelta:

versare in unica

soluzione entro il

16.3. 2015

rateizzare

maggiorando le rate

successive alla prima

dello 0,33% mensile

Il contribuente può, a sua scelta:

versare in unica soluzione entro il 16.3. 2015

rateizzare dal 16 marzo maggiorando le rate

successive alla prima dello 0,33% mensile

versare in unica soluzione entro il 16.6.2 015 con la

maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o

frazione di mese successivo al 16.3. 2014

rateizzare dal 16 giugno maggiorando dapprima

l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o

frazione di mese successivi al 16 marzo e poi

aumentando l’importo ottenuto dello 0,33% mensile

per ogni rata successiva alla prima

versare in unica soluzione entro il 16 luglio

applicando un’ulteriore maggiorazione dello 0,40%

per ogni mese o frazione di mese sull’importo già

maggiorato dello 0,40% per ogni mese o frazione di

mese dal 16/3 al 16/6

rateizzare dal 16 luglio, applicando dapprima la

doppia maggiorazione dello 0,40% di cui al punto

precedente e poi aumentando l’importo ottenuto

dello 0,33% mensile per ogni rata successiva alla

prima

Da ultimo, anche se non si tratta di un versamento IVA, si ricorda che entro lo stesso

termine del 16 marzo 2015 essere, altresì, effettuato il versamento della tassa di

Concessione Governativa per la numerazione e bollatura dei libri sociali, per le sole

società di capitali (escluse le cooperative), nella misura forfetaria di € 309,87, se il valore

del capitale sociale o del fondo di dotazione, alla data del 1° gennaio2015, è inferiore o

uguale a € 516.456,90, o di € 516,46 se il valore è superiore. Tale versamento va

effettuato mediante il modello F24 - codice tributo 7085.

16

STRUTTURA DELLA DICHIARAZIONE

Il modello di dichiarazione annuale 2015 è, come gli scorsi anni, a struttura modulare ed

è costituito da:

- un frontespizio, composto di due facciate, contenente, oltre all'informativa sulla

privacy, i dati del contribuente, la sottoscrizione e lo spazio riservato

all'intermediario. Si precisa che il frontespizio deve essere utilizzato unicamente dai

soggetti che presentano la dichiarazione Iva in via autonoma. In caso di presentazione

della dichiarazione unificata deve essere, invece, utilizzato il frontespizio del modello

UNICO 2015;

- un modulo, contenente i dati contabili e gli altri dati relativi all'attività svolta,

composto da più fogli contenenti, a loro volta, più quadri;

- un prospetto (IVA 26 PR/2015), riepilogativo delle liquidazioni dell'Iva di gruppo che

la controllante deve allegare alla propria dichiarazione;

PARTICOLARI MODALITÀ DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE

Contribuenti con contabilità separate

In caso di contabilità separate, per obbligo o per opzione, devono essere compilati un

solo frontespizio e tanti moduli quante sono le attività separate.

In particolare, si deve compilare:

- il frontespizio,

- un modulo per ogni attività separata, indicando:

sul primo modulo5, nei quadri:

VA – sez. 1,

I dati propri della prima attività separata (dati analitici)

VL – sezione 1

VE

VF

VJ

nei quadri:

5 Il "primo modulo" è quello così "battezzato" dal contribuente e contrassegnato con il numero d'ordine "01",

che, normalmente, corrisponde all’attività principale.

17

VA – sez. 2

i dati complessivi di tutte le attività separate (dati riepilogativi)

VB

VC

VD

VL - sezione 2 e 3

VH

VK

VX

VO

VT

sui restanti moduli, nei quadri:

VA – sez.1

i dati propri dell'altra/e attività separata/e (dati analitici)

VL - sezione 1

VE

VF

VJ

E’ appena il caso di precisare che, nel caso in cui fra le attività separate figuri una attività

per la quale sussiste l’esonero dalla dichiarazione (esempio: agricoltori di cui all’art. 34,

comma 6, esercenti attività di intrattenimento di cui all’art. 74, 6° comma), per

quest’ultima attività non deve essere compilato alcun modulo. Tale regola trova

un’eccezione, precisano le istruzioni, nel caso di esercizio, con contabilità separate, di

attività imponibili ed attività esenti (anche con opzione 36-bis). In tal caso, infatti, si deve

inserire nella dichiarazione anche il modulo relativo all’attività esente esercitata.

Precisano, inoltre, le istruzioni che, nel caso in cui i contribuenti si siano avvalsi, per

l’attività esente, della dispensa dagli adempimenti ai sensi dell’art. 36-bis, nel modulo

relativo all’attività esente devono essere indicati, oltre ai dati relativi agli acquisti, anche

l’ammontare delle operazioni esenti di cui ai nn. 11, 18 e 19 dell’art. 10/633, per le quali

resta fermo l’obbligo di fatturazione e registrazione.

Le istruzioni, alle quali vi rimandiamo, illustrano, a pagina 14 e 15 casi di operazioni

straordinarie di società con attività separate.

18

Società partecipanti all'Iva di gruppo 6 7 8

6 Con risoluzione n. 302/E del 25 ottobre 2007, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso in cui una società

partecipante alla liquidazione di gruppo abbia incorporato, in corso d’anno, una società già partecipata, ma

con quota di minoranza e, pertanto, estranea alla liquidazione di gruppo. L’Agenzia dopo aver rammentato

che possono partecipare alla liquidazione di gruppo solo enti e società le cui quote o azioni siano possedute

per oltre il 50%, precisa che, nel caso sopra citato, “le risultanze dell’Iva afferente l’attività della incorporata

ante-fusione non devono confluire nella procedura di liquidazione Iva di gruppo, dovendo essere riepilogate

nel modulo separato della dichiarazione annuale. In tale circostanza, infatti, la società incorporante deve

imputare alla richiamata procedura solo le risultanze della propria attività”.

7 Caso particolare: incorporazione di una società che partecipa alla liquidazione dell’Iva di gruppo da parte di

una società esterna al gruppo.

Qualora, una società esterna alla liquidazione IVA di gruppo (non in possesso dei requisiti di controllo previsti

dall’art. 73/633) incorpori la società controllante dell’Iva di gruppo, possono verificarsi, nei confronti della

controllante incorporata, due ipotesi:

1. si interrompe la procedura dell’Iva di gruppo.

In tal caso l’incorporante presenterà due distinte dichiarazioni: una relativa alla propria attività svolta per

l’intero anno ed una per conto della società incorporata ex-controllante. Questa seconda dichiarazione,

da presentarsi in via autonoma, dovrà essere compilata secondo le regole generali della presentazione

della dichiarazione in nome e per conto. Nel quadro VK, rigo VK1, campo 2, dovrà essere indicato, quale

ultimo mese di controllo, l’ultimo mese in cui sono state effettuate le liquidazioni di gruppo. L’eventuale

eccedenza di credito risultante dal quadro VY del prospetto Iva 26PR della società ex-controllante-

incorporata va indicata nel rigo VL8 della dichiarazione della società incorporante e, per la parte

compensata nel corso dell’anno, nel rigo VA 12.

2. la liquidazione dell’Iva di gruppo prosegue in capo all’incorporante, ma nei limiti in cui tale procedura era

operante in capo alla precedente controllante incorporata (procedura ammessa dalla risoluzione

ministeriale 23 dicembre 1986, n. 363998) e, quindi, con contabilità separata rispetto a quella

dell’incorporante. In tal caso, la società incorporante presenterà due dichiarazioni: una relativa alla

propria attività svolta per l’intero anno e una per conto della società incorporata ex-controllante. Questa

seconda dichiarazione, da presentarsi in via autonoma, dovrà essere compilata secondo le regole generali

della presentazione della dichiarazione in nome e per conto. Nel relativo quadro VK, rigo VK1, campo 2,

dovrà essere indicato, quale ultimo mese di controllo il numero 13. L’eventuale eccedenza di credito

risultante dal quadro VY del prospetto Iva 26PR della società ex-controllante-incorporata potrà essere

utilizzato dall’incorporante a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo (tale credito dovrà essere

indicato, dalla società controllante, nella dichiarazione dell’anno successivo e precisamente: nel rigo

VA12 la parte di credito utilizzata, ai fini della presentazione della garanzia se dovuta e nel rigo VL8 per

l’intero importo.).

Qualora, viceversa, una società esterna al gruppo incorpori una società controllata partecipante ad un’Iva di

gruppo, naturalmente, relativamente alla società incorporata cessa automaticamente la particolare procedura.

Pertanto, la società incorporante presenterà una sola dichiarazione includendovi, come da regola generale, i

moduli relativi alla società incorporata ed indicando nel relativo quadro VK i crediti e i debiti trasferiti da tale

società al gruppo nel periodo in cui ha partecipato alla particolare liquidazione. Ovviamente, in aderenza ai

principi generali, questa dichiarazione deve essere presentata in forma autonoma.

8 Riteniamo opportuno ricordare che l’Agenzia delle Entrate ha fornito, con le risoluzioni n.56/E

dell’11/5/2011 e 78/E del 29/7/2011, ulteriori precisazioni in merito al comportamento da riservare alle

eccedenze del credito iva generatisi in anni precedenti all’entrata nella procedura iva di gruppo in presenza

di operazioni straordinarie. (A riguardo si vedano le circolari RNS F120 del 2011 e RNS F24 del 2012, RNS

F143 del 28/09/2010).

19

Nel caso in cui le società - comprese le società estere, residenti in paesi comunitari, con

forma giuridica equipollente alle società di capitali di diritto italiano, operanti nello Stato

mediante una stabile organizzazione, un rappresentante fiscale, ovvero, mediante

identificazione ai sensi dell’art. 35-ter/633 – abbiano optato per la c.d. liquidazione di

gruppo (ultimo comma art 73/633 e DM 13/12/1979) le modalità di presentazione della

dichiarazione IVA sono le seguenti:

→ ogni società controllata e controllante presenta autonomamente la propria

dichiarazione IVA, senza alcun allegato;

→ la società controllante deve presentare la propria dichiarazione annuale

comprendendo anche il prospetto riepilogativo IVA 26PR/2015;

→ la società controllante, a mezzo del proprio legale rappresentante, dovrà anche

sottoscrivere le dichiarazioni IVA di ciascuna società controllata appartenente al

gruppo e partecipante alla liquidazione di gruppo. La sottoscrizione va apposta nel

frontespizio se il controllo è stato esercitato per l’intero anno, in calce al quadro VK se

il controllo è cessato in corso d’anno.

Dichiarazione a seguito di trasformazione soggettiva (fusione, scissione, conferimento o

cessione d'azienda)

FUSIONE PER INCORPORAZIONE AVVENUTA (EFFETTO GIURIDICO9) NEL CORSO DEL 201410

In tal caso l’incorporante deve presentare un solo frontespizio e tanti moduli quanti sono

i soggetti partecipanti.

In particolare deve compilare:

- il frontespizio, nel quale deve indicare i propri dati anagrafici;

- un modulo (deve trattarsi del modulo n. 1) per se stessa (denominato “soggetto

avente causa”), evidenziando le operazioni da essa effettuate nel 2014, comprese

quelle effettuate successivamente alla fusione e quelle effettuate dalla/e società

incorporata/e o nella frazione di mese o trimestre nel corso del quale è avvenuta

l’incorporazione;

- un modulo per ciascuno degli altri soggetti partecipanti alla fusione (denominati

“soggetti dante causa”) evidenziando le operazioni effettuate, da ciascun soggetto, fra

il 1° gennaio 2014 ed il mese (o trimestre) antecedente a quello della fusione.

9 Si ricorda che, ai fini Iva, la fusione ha sempre efficacia dalla data di effetto giuridico della stessa

(coincidente, a norma dell’art. 2504-bis, secondo comma, Codice Civile, con la data dell’iscrizione nel

Registro delle imprese dell’atto di fusione o con quella, successiva, disposta nella delibera). Non valgono,

pertanto, ai fini Iva, le retrodatazioni disposte ai fini contabili e delle imposte dirette.

10 Per il caso particolare di fusione da parte di una società esterna alla liquidazione IVA di gruppo di una

società controllante o controllata partecipante alla liquidazione dell’Iva di gruppo, vedasi nota 7 .

20

Tali moduli devono essere integralmente compilati in tutti i quadri, ad eccezione dei

quadri VT e VX che devono essere compilati solo nel modulo 1 con i dati complessivi di

tutti i soggetti partecipanti all’operazione. Su tutti i moduli deve essere indicato il codice

fiscale della società incorporante.

Nel modulo relativo all’incorporata deve essere indicata, al rigo VA1, campo 1, la partita

IVA dell’incorporata stessa.

Conseguentemente, il soggetto incorporato non deve presentare alcuna dichiarazione per

l'anno 2014.

Le medesime indicazioni devono essere seguite in caso di conferimento o cessione di

azienda nei casi in cui l’operazione di cessione o di conferimento

abbia determinato l’estinzione del soggetto conferente o cedente o

abbia comportato la cessione del credito11 o debito Iva dell’azienda o del ramo ceduti,

pur non determinando l’estinzione del soggetto conferente o cedente.

Nel secondo caso la società conferitaria o cessionaria (denominata “soggetto avente

causa”) deve, altresì, barrare il campo 2 del rigo VA1 per comunicare che il “soggetto

dante causa” (conferente o cedente) continua ad esercitare un’attività rilevante ai fini Iva.

Inoltre, il “soggetto dante causa”, nel presentare la dichiarazione annuale Iva

relativamente alle attività non trasferite, deve barrare la casella 3 del rigo VA1 per

comunicare di avere partecipato ad un’operazione straordinaria.

Viceversa, nel caso in cui l’operazione di conferimento o di cessione d’azienda non abbia

comportato né l’estinzione del soggetto cedente né la cessione del credito o debito Iva,

ciascuna delle società presenta autonomamente la dichiarazione annuale Iva.

FUSIONE CON EFFETTO GIURIDICO FRA IL 1° GENNAIO 2015 E LA DATA DI

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA RELATIVA AL 2014 O CONFERIMENTO O

CESSIONE D’AZIENDA AVVENUTO NELLO STESSO PERIODO.

In tal caso la società incorporante presenta, oltre alla propria dichiarazione, anche quella

della incorporata, in suo nome e per suo conto (sempreché non vi abbia già provveduto

l’incorporata antecedentemente l’atto di fusione). Trattasi di due distinte dichiarazioni.

Quella dell’incorporante deve essere presentata, in via autonoma nei casi previsti, o in

forma unificata, in UNICO 2015. Viceversa, la dichiarazione presentata in nome e per

conto della incorporata deve essere necessariamente presentata in via autonoma rispetto

ad UNICO, indicando nel riquadro riservato al contribuente i dati anagrafici della società

incorporata/conferente/cedente e nel riquadro riservato al dichiarante i propri dati con il

codice carica 9.

11 In caso di cessione del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale presentata in relazione all’anno

2013 (MODELLO IVA 2014 ), in ragione dell’operazione straordinaria intervenuta, sarà necessario compilare il

campo 4 del rigo VA1, ove riportare il credito IVA ceduto.

21

Per la compilazione della dichiarazione della incorporata vedasi alle pagine 13 e 14 delle

istruzioni.

Le stesse considerazioni valgono nel caso di conferimento o di cessione di azienda,

comportanti l’estinzione del “soggetto dante causa”.

Qualora, invece, il conferimento o la cessione d’azienda non abbia comportato

l’estinzione del soggetto conferente o cedente ciascuno dei soggetti partecipanti

all’operazione straordinaria (conferente e conferitario o cedente e cessionario) deve

presentare la propria dichiarazione annuale Iva.

SCISSIONE TOTALE INTERVENUTA (EFFETTO GIURIDICO12) NEL CORSO DEL2014.

In tal caso la società beneficiaria appositamente designata nell’atto (ovvero la beneficiaria

nominata per prima nell’atto) deve presentare la dichiarazione IVA comprendendo anche i

dati della società scissa (che per effetto della intervenuta scissione si estingue)

analogamente al caso già trattato in caso di fusione. Pertanto, la società beneficiaria

predisporrà:

- un frontespizio, onnicomprensivo, nel quale deve indicare i propri dati anagrafici;

- un modulo (deve trattarsi del modulo n. 1) per se stessa (denominato “soggetto

avente causa”), evidenziando le operazioni da essa effettuate nel 2014, comprese

quelle effettuate successivamente alla scissione e quelle effettuate dalla società scissa

nella frazione di mese o trimestre nel corso del quale è avvenuta l’operazione

straordinaria;

- un modulo per la società scissa (denominata “soggetto dante causa”) evidenziando le

operazioni effettuate, dalla società scissa medesima, fra il 1° gennaio 2014 ed il mese

(o trimestre) antecedente a quello della scissione.

SCISSIONE TOTALE INTERVENUTA NEL CORSO DEL 2015 PRIMA DELLA PRESENTAZIONE

DELLA DICHIARAZIONE

In tal caso la società beneficiaria appositamente designata nell’atto (ovvero la beneficiaria

nominata per prima nell’atto) deve presentare la dichiarazione IVA per conto della società

scissa indicando nel riquadro riservato al contribuente i dati anagrafici della società

scissa e nel riquadro riservato al dichiarante i propri dati con il codice carica 9.

12 Si ricorda che, ai fini Iva, la scissione ha sempre efficacia dalla data di effetto giuridico della stessa

(coincidente, a norma dell’art. 2506-quater, primo comma, Codice Civile, con la data dell’iscrizione nel

Registro delle imprese dell’atto di scissione o con quella, successiva, disposta nella delibera). Non valgono,

pertanto, ai fini Iva, le retrodatazioni disposte ai fini contabili e delle imposte dirette.

22

SCISSIONE PARZIALE

In tale ipotesi la società scissa rimane in vita trasferendo alla/e società beneficiaria/e

soltanto una parte del proprio patrimonio. Pertanto, in questo caso valgono le stesse

regole di cui si è già detto con riguardo al conferimento, ovvero, alla cessione del ramo di

azienda e, qualora non sia intervenuta cessione del debito o del credito IVA, sia la società

scissa che la/e società beneficiaria/e presentano ciascuna la propria dichiarazione IVA

riportando i dati relativi alle operazioni effettuate nell’anno 2014.

Dichiarazione a seguito di fallimento o liquidazione coatta amministrativa 13

In caso di procedura concorsuale (fallimento o liquidazione coatta amministrativa)

apertasi nel corso del 2014, il curatore fallimentare o il commissario liquidatore deve

presentare, in via autonoma, un'unica dichiarazione Iva per tutto l'anno 2014,

comprensiva di due moduli:

1. il primo, per l'indicazione delle operazioni effettuate anteriormente alla dichiarazione

di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa (barrare la casella del rigo VA3),

2. il secondo, per l'indicazione delle operazioni registrate successivamente alla

dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

Nel caso in cui emerga un debito Iva relativo alle operazioni effettuate nella frazione

d'anno antecedente all'apertura di fallimento (o di liquidazione coatta amministrativa) e

un credito Iva relativo alla frazione d'anno successiva, detti saldi non possono essere

compensati fra loro e, pertanto, in sede di compilazione del quadro VX, si deve riportare

il solo credito relativo al secondo periodo in corrispondenza del rigo VX2, mentre non

deve essere indicato alcun importo nel rigo VX1 (in quanto il credito dell’Amministrazione

verso l'impresa fallita è suscettibile di insinuazione fallimentare). Analogamente, qualora

per entrambi i periodi risulti un'imposta a debito, nel rigo VX1, deve essere indicato il

solo debito emergente dalla seconda frazione d'anno.

Viceversa, in caso di presenza di credito Iva nel primo periodo, nel quadro VX va riportata

la somma algebrica delle risultanze della sezione 3 del quadro VL di ciascun modulo.

Dichiarazione a seguito di cessazione dell'attività

I soggetti che hanno cessato l'attività nel corso del 2014, sono tenuti, ai sensi dell'art.

35/633, alla presentazione dell'ultima dichiarazione annuale negli ordinari termini.

13 Il provvedimento 16 gennaio 2012, ha, approvato il Modello IVA 74-bis. Tale modello deve essere

presentato dal curatore o dal commissario liquidatore al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate, entro

4 mesi dalla nomina, al fine di consentire l’eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale.

23

Precisano le istruzioni ministeriali che l'attività si intende cessata alla data di ultimazione

delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda. L'Amministrazione Finanziaria,

assume quale "data di ultimazione delle operazioni" la data di cancellazione dal Registro

delle Imprese.

Per le problematiche relative alla richiesta di rimborso dell'eventuale eccedenza a credito,

vedasi nostra circolare RNS F31 del 13/02/2015.

PRINCIPALI MODIFICHE AI MODELLI

Frontespizio

Nel riquadro “Dati del contribuente” sono stati eliminati i dati riservati ai soggetti non

residenti. Nel riquadro “Dichiarante diverso dal contribuente” sono stati eliminati i dati

relativi alla residenza estera.

Quadro VA

Il rigo VA14 è stato ridenominato “regime forfettario per le persone fisiche esercenti

attività di impresa, arti e professioni”. Occorre barrare la casella se si tratta dell’ultima

dichiarazione presentata in regime ordinario IVA prima di aderire al regime disciplinato

dall’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. E’ stato inoltre

eliminata la sezione 3.

Quadro VB

Il quadro è di nuova istituzione ed accoglie i dati contenuti nel modello IVA 2014 nella

sezione 3 del quadro VA. E’ riservato all’indicazione dei dati relativi agli estremi

identificativi dei rapporti finanziari da parte dei soggetti che intendono avvalersi di

quanto previsto dall’art. 2, comma 36-vicies ter, del decreto legge 13 agosto 2011, n.

138.

Quadro VE

Nella sezione 2 è stato soppresso il rigo per l’indicazione delle operazioni con aliquota al

21% pertanto sono stati rinumerati i righi della sezione 3.

Nella sezione 4 il rigo VE30 è stato implementato con l’introduzione del nuovo campo 5

“Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione”. Nella stessa sezione, il rigo VE34 è

stato denominato “Operazioni non soggette all’imposta ai sensi degli art. da 7 a 7-

septies”. Tale rigo era previsto nel precedente modello IVA 2014 nel rigo VE39. I restanti

righi successivi sono stati rinumerati.

24

Quadro VF

Nella sezione 1 è stato eliminato il rigo per l’indicazione delle operazioni con aliquota al

21% e, di conseguenza, i righi della sezione 1 e sezione 2 sono stati remunerati.

Nella sezione 3-A il rigo VF34 è stato implementato con l’introduzione del campo 8

“Operazioni di cui agli articoli da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione”. Il nuovo

campo è stato previsto per tenere conto in sede di determinazione del prorata di

detrazione delle operazioni non soggette, già ricomprese nel rigo VE34, che non danno

diritto alla detrazione.

Quadro VX

Il rigo VX4 è stato modificato per recepire le modalità di esecuzione dei rimborsi previste

dal nuovo art. 38-bis introdotto dal decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Sono

stati eliminati i campi riservati ai contribuenti virtuosi ed è stato inserito il nuovo campo

6 riservato ai contribuenti non tenuti alla presentazione della garanzia. Sono state,

inoltre, introdotte le dichiarazioni sostitutive di atto notorio per attestare la condizione di

operatività e la solidità patrimoniale.

Quadro VO

Nella sezione2 righi VO23 e VO24 sono state introdotte le caselle per comunicare le

opzioni di cui all’art.1, commi 1093 e 1094, della legge n. 296 del 2006 esercitate dalle

società agricole.

Prospetto IVA 26/PR

Nel quadro VS è stato previsto il campo 8 per segnalare che la dichiarazione della

controllata è dotata di visto di conformità o della sottoscrizione da parte dell’organo di

controllo e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesta la presenza delle

condizioni individuate dall’art. 38-bis, comma 3, lettere a),b) e c). I campi successivi sono

stati rinumerati e sono stati eliminati i campi relativi ai contribuenti virtuosi.

I L LUS TRAZ IONE DEL F RONTES P I Z IO E DEL MODU LO

FRONTESPIZIO

Come già detto, il frontespizio presente nel modello "IVA 2015” deve essere utilizzato

unicamente dai contribuenti che presentano la dichiarazione in via autonoma. I soggetti

che, viceversa, la includono in UNICO, compilano il solo frontespizio presente in

quest'ultimo modello ed indicano i dati del presente quadro VX nel quadro RX del

modello unificato.

Il frontespizio è composto di due facciate, la prima delle quali è dedicata all’informativa

resa dal Ministero ai sensi della legge 196/2003 sul trattamento dei dati personali,

25

mentre nella seconda devono essere indicati il codice fiscale del contribuente, i dati

anagrafici, la sottoscrizione della dichiarazione, l’impegno alla presentazione telematica, i

dati relativi al visto di conformità e la sottoscrizione dell’organo di controllo.

Seconda facciata

Primo rigo: caselle: “Correttiva nei termini”, “Dichiarazione integrativa a favore” e

“Dichiarazione integrativa”.

La casella denominata “Correttiva nei termini” deve essere barrata nell’ipotesi in cui il

contribuente, prima della scadenza del termine ordinario di presentazione (30 settembre)

presenti una dichiarazione sostitutiva di una precedente già presentata, al fine di

correggere od integrare dei dati. Si rammenta che la dichiarazione “correttiva” deve

essere compilata in tutte le sue parti.

Poiché anche la sostitutiva è presentata nei termini non è prevista alcuna sanzione.

Poiché le dichiarazioni presentate nei 90 giorni dalla scadenza del termine sono

considerate valide, la dichiarazione presentata entro tale termine, in sostituzione della

dichiarazione originaria precedentemente presentata si considera “dichiarazione

correttiva nei termini” con applicazione, comunque, della sanzione per tardiva

presentazione della dichiarazione.

La seconda casella, denominata “Dichiarazione integrativa a favore” è da barrare qualora,

ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis del DPR n. 322/1998, il contribuente presenti una

dichiarazione integrativa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione

relativa al periodo d’imposta successivo, per correggere errori od omissioni che abbiano

determinato l’indicazione di un maggior debito o di un minor credito. Si ricorda che in

tale ipotesi l’eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in

compensazione nel mod. F24 ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997, ovvero richiesto a

rimborso.

La terza casella, denominata “Dichiarazione integrativa”, deve essere barrata nell’ipotesi

in cui il contribuente, scaduto l’ordinario termine di presentazione (o i 90 giorni

successivi) intenda rettificare od integrare (con dichiarazione integralmente sostitutiva

della precedente) una dichiarazione già presentata mediante l’istituto del ravvedimento

operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. 472/1997. In questa sede ci limitiamo a segnalare

che, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 (L.190/2014)

all’istituto del ravvedimento operoso, ora esso è reso possibile in un arco temporale

maggiore rispetto a quello precedentemente previsto. (per l’illustrazione dettagliata delle

modifiche si rimanda alla fine della presente trattazione)

Parte anagrafica - Ci limitiamo a segnalare:

26

tutte le informazioni di carattere anagrafico devono essere rese con riferimento alla

data di presentazione della dichiarazione;

il campo relativo alla sede legale va sempre compilato, mentre il domicilio fiscale va

indicato solo se diverso dalla sede legale;

il quadro “dichiarante diverso dal contribuente”, con l'indicazione del relativo codice

carica, desumibile dalla “tabella generale dei codici di carica a pag. 22 delle

istruzioni, va compilato in tutti i casi in cui il dichiarante sia un soggetto diverso dal

contribuente. Devono, pertanto, essere indicati, per esempio, i dati del rappresentante

legale o negoziale, del liquidatore di società in liquidazione volontaria...;

in caso di liquidazione volontaria, nella denominazione del contribuente, occorre

precisare "in liquidazione";

nella dichiarazione che l’incorporante/beneficiaria presenta in nome e per conto

dell’incorporata o della scissa in caso di fusione o di scissione totale14 con effetto

giuridico compreso fra il 1° gennaio 2015 e la data di presentazione della

dichiarazione (vedi pag. 14 delle istruzioni) indicare:

• nel campo "dati del contribuente": i dati della società incorporata/scissa;

• nel campo " dichiarante diverso dal contribuente":

- nel campo "codice carica" il codice 9;

- nel campo "codice fiscale società dichiarante": quello della

incorporante/beneficiaria;

- in tutti gli altri campi relativi al soggetto dichiarante (ivi compreso il codice

fiscale del sottoscrittore), i dati del rappresentante legale della incorporante,

ovvero, della società beneficiaria in caso di scissione totale, soggetto

legittimato alla sottoscrizione della dichiarazione;

le indicazioni riportate al punto precedente devono essere seguite anche nel caso di

conferimento o di cessione di azienda, avvenuti fra il 1° gennaio 2015 e la data di

presentazione della dichiarazione, nella sola ipotesi in cui il conferimento o la

cessione abbiano comportato l’estinzione del conferente o cedente.

RIQUADRO: “FIRMA DELLA DICHIARAZIONE”

La firma va apposta nell'apposito riquadro, in forma leggibile, da parte del

rappresentante legale o negoziale o da uno dei soggetti dichiaranti indicati nel

frontespizio.

14 Si rammenta che la dichiarazione presentata in nome e per conto del “dante causa” rientra tra i casi di

presentazione in via autonoma.

27

Nel caso di società partecipanti alla liquidazione di gruppo, la sottoscrizione della

controllante deve essere apposta nel frontespizio se il controllo è esercitato per l’intero

anno, oppure in calce al quadro VK, se il controllo è cessato in corso d’anno.

Si rammenta che la dichiarazione non sottoscritta è nulla. La nullità è sanata se il

soggetto tenuto alla sottoscrizione vi provvede entro trenta giorni dal ricevimento

dell’invito da parte dell’Ufficio competente.

In tale riquadro, così come in quello denominato “impegno alla presentazione telematica”

sono state previste le caselle relative alla scelta per l’invio dell’avviso telematico di cui

all’art. 2-bis del D.L. n. 203/2005, in quanto il D.L. 159 del 1° ottobre 2007, convertito

dalla legge 222/2007, ha modificato il predetto articolo 2-bis disponendo che l’invito a

fornire chiarimenti, previsto dall’art. 6, comma 5, della legge n. 212/2000, qualora dal

controllo delle dichiarazioni effettuato, ai sensi degli articoli 36-bis del D.P.R. n.

600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 emerga un’imposta da versare o un minor

rimborso, possa essere inviato con mezzi telematici agli intermediari abilitati che abbiano

disposto l’invio della dichiarazione.

I suddetti intermediari sono tenuti a portare a conoscenza dei contribuenti interessati

tempestivamente gli esiti presenti nella comunicazione di irregolarità ricevuta.

L’invio dell’avviso agli intermediari, dunque, avviene sulla base di una scelta effettuata

dal contribuente; in assenza di tale scelta, la richiesta di chiarimenti sarà inviata

direttamente al domicilio fiscale del contribuente mediante raccomandata.

Si ricorda che, la sanzione sulle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni,

pari al 30 per cento delle imposte non versate o versate in ritardo, è ridotta ad un terzo

qualora il contribuente versi le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della

comunicazione di irregolarità.

Il citato termine di 30 giorni, in caso di invio dell’avviso con mezzi telematici decorre dal

sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell’avviso

all’intermediario.

Il contribuente ha la possibilità di evidenziare particolari condizioni che riguardano la

dichiarazione, indicando un apposito codice nella casella “condizioni particolari”. Tale

esigenza può emergere con riferimento a fattispecie che si sono definite successivamente

alla pubblicazione del presente modello di dichiarazione; pertanto tale casella può essere

compilata solo se l’Agenzia delle entrate comunica (tramite circolare, risoluzione o

comunicato stampa) uno specifico codice da utilizzare per indicare la situazione

particolare).

28

RIQUADRO: “VISTO DI CONFORMITA’”

Il quadro deve essere compilato per l’apposizione del visto di conformità ed è riservato al

responsabile del CAF o al professionista che lo rilascia.

Negli spazi appositi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del CAF e quello

relativo allo stesso CAF, ovvero va riportato il codice fiscale del professionista. Il

responsabile dell’assistenza fiscale del CAF o il professionista deve inoltre apporre la

propria firma che attesta il rilascio del visto di conformità ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs.

n. 241 del 1997.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 10, comma 7, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78,

convertito con modificazioni della legge 3 agosto 2009, n. 102, l’utilizzo in

compensazione del credito IVA annuale per importi superiori ad € 15.000 è subordinato

alla presenza del visto di conformità nella dichiarazione da cui il credito emerge, anche

sulla base delle ultime modifiche introdotte in relazione all’esonero dalle garanzie ai fini

della gestione del credito IVA (vedi nostra circolare RNS F04 del 2010, e nostra circolare

RNS F31 del 13/02/2015).

RIQUADRO: “SOTTOSCRIZIONE ORGANO DI CONTROLLO”

Il riquadro è riservato ai soli soggetti che intendono utilizzare in compensazione il credito

IVA annuale per importi superiori a 15.000 euro e che in base alle disposizioni di cui

all’art. 10 comma 7, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni

dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, possono, in alternativa all’apposizione del visto di

conformità, far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad effettuare il

controllo contabile anche sulla base delle ultime modifiche introdotte in relazione

all’esonero dalle garanzie ai fini della gestione del credito IVA (vedi nostra circolare RNS

F04 del 2010 e nostra circolare RNS F31 del 13/02/2015).

Negli appositi campi devono essere indicati:

– dal revisore contabile iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia,

nella casella Soggetto, il codice 1;

– dal responsabile della revisione (ad esempio il socio o l’amministratore) se trattasi di

società di revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia, nella

casella Soggetto, il codice 2. Occorre compilare, inoltre, un distinto campo nel quale

indicare il codice fiscale della società di revisione, avendo cura di riportare nella casella

Soggetto il codice 3 senza compilare il campo firma;

– dal collegio sindacale nella casella Soggetto, per ciascun membro, il codice 4.

Il soggetto che effettua il controllo contabile deve, inoltre, indicare il proprio codice

fiscale.

29

RIQUADRO: “IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA”

Il quadro è riservato all'intermediario o alla società del gruppo delegati alla trasmissione

telematica per sottoscrivere l'impegno alla trasmissione stessa.

L’intermediario deve riportare:

- il proprio codice fiscale;

- l’accettazione della modalità di ricezione dell’avviso telematico

- la data di assunzione dell’impegno a trasmettere la dichiarazione.

In tale riquadro, è prevista una casella in cui indicare il codice 1, da utilizzarsi per la

dichiarazione predisposta dal contribuente o 2, da utilizzarsi se la dichiarazione è stata

predisposta dal soggetto che la trasmette.

MODULI – REGOLE GENERALI PER LA COMPILAZIONE

Arrotondamenti: all’unità di euro, procedendo con l’arrotondamento matematico

normalmente previsto.

Modulo n.: nella parte superiore di ciascun modulo deve essere riportato il numero

progressivo del modulo di cui la pagina fa parte. In caso di dichiarazione costituita da un

unico modulo su tutte le pagine deve essere riportato il numero “01”. Si rammenta che la

dichiarazione è costituita da più moduli solo nei casi particolari di contabilità separate,

operazioni straordinarie, ecc.

Codice fiscale e partita Iva: il codice fiscale deve essere compilato partendo dalla prima

casella a sinistra, mentre la partita Iva va indicata nelle apposite caselle in modo che

l’ultima cifra del numero occupi l’ultima posizione a destra.

Per ogni quadro compilato occorre barrare l’apposita casella in calce al quadro VL.

Quadri a “0”: le istruzioni precisano che qualora in un quadro non si abbiano dati o valori

significativi da indicare, il quadro non deve essere compilato. In tal caso non bisogna

barrare la relativa casella in calce al quadro VL.

QUADRO VA

Il quadro VA é suddiviso in 2 sezioni.

La sezione 1 contiene alcuni dati analitici riguardanti l’attività o la singola attività

esercitata (se contribuente con contabilità separate) od il singolo soggetto (se

dichiarazione a seguito di trasformazioni soggettive).

La sezione 2 contiene alcuni dati riepilogativi delle attività svolte dal contribuente.

Se il contribuente esercita più attività con contabilità separate oppure nell’anno d’imposta

sono avvenute fusioni, scissioni o altre operazioni straordinarie, ovvero trasformazioni

30

sostanziali soggettive, devono essere presentati tanti moduli e compilate tante sezioni 1

quante sono le attività separate ovvero i soggetti partecipanti alle operazioni

straordinarie, mentre la sezione 2 deve essere compilata una sola volta per ciascun

soggetto indicandovi il riepilogo dei dati. Nel caso di compilazione di più moduli, essi

devono essere numerati in ordine progressivo, compilando gli appositi campi posti in alto

a destra.

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QUADRO VA - SEZIONE 1 - dati analitici generali

VA1: campo 1 - il campo deve essere compilato dall’avente causa (nel modulo

utilizzato per indicare i dati relativi all’attività svolta dalla società fusa, scissa o

ceduta nel periodo antecedente la trasformazione) nei soli casi di fusione,

scissione e altre trasformazioni soggettive (conferimento o cessione d’azienda

con obbligo di dichiarazione da parte dell’avente causa) che abbiano avuto

efficacia giuridica nel corso dell'anno 2014. Deve esservi indicata la partita IVA

della società incorporata, scissa o acquisita.

campo 2 – da barrare se il soggetto trasformato (esempio: società scissa o

cedente il ramo d’azienda) continua a svolgere attività rilevante agli effetti dell'Iva

(vedi al capitolo “Dichiarazione a seguito di trasformazioni soggettive”).

campo 3 – il campo deve essere barrato dal soggetto dante causa che continua a

svolgere attività rilevante ai fini Iva per comunicare che ha partecipato, nell’anno,

ad operazioni straordinarie (vedi al capitolo “Dichiarazione a seguito di

trasformazioni soggettive”).

campo 4 – il campo deve essere compilato indicando il credito emergente dalla

dichiarazione annuale dell’anno precedente ceduto in tutto o in parte a seguito

dell’operazione straordinaria (vedi al capitolo “Dichiarazione a seguito di

trasformazioni soggettive”).

campo 5 – riguarda i soggetti non residenti qualora abbiano operato in Italia

avvalendosi, nello stesso anno, dell’istituto della rappresentanza fiscale e

successivamente dell’istituto dell’identificazione diretta e viceversa, indicando la

partita Iva relativa all’istituto non più adottato. La compilazione è richiesta anche

nell’ipotesi in cui tale “passaggio” sia avvenuto nel periodo intercorrente fra il 1°

gennaio e la data di presentazione della dichiarazione.

VA2: i codici attività devono essere desunti dalla tabella di classificazione delle attività

economiche denominata ATECO 2007. La tabella è consultabile presso gli uffici

delle Entrate e reperibile, sul sito Internet del Ministero delle Finanze

(www.finanze.gov.it) e dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it)

In caso di più attività svolte in contabilità unificata, il codice deve essere indicato

– nell’unico modulo - con riferimento all’attività prevalente individuata in base al

volume d’affari realizzato nel corso del 2014.

Se nel corso del 2014 si è verificato uno spostamento del volume d'affari fra le

attività esercitate, tale da rendere prevalente una attività diversa da quella

dichiarata all'Amministrazione Finanziaria ed indicata nella dichiarazione Iva

relativa al 2013, è sufficiente indicare, nel campo VA2, il codice attività relativo

32

alla nuova attività prevalente, senza obbligo di presentazione del modello

AA7/10 (vedi nostra circolare RNS F67 del 2 marzo 2007).

Nell’ipotesi di esercizio di più attività tenute con contabilità separata ai sensi

dell’art.36 DPR 633/72 deve essere indicato in ciascun modulo il codice

dell’attività ad esso relativo.

Ricordiamo, inoltre, che si può regolarizzare la mancata o errata comunicazione

del codice attività (precludendo l’irrogazione di sanzioni) presentando il modulo

AA7/10 all’Ufficio delle Entrate competente entro i termini di presentazione della

dichiarazione Iva annuale. Anche in tal caso va indicato in dichiarazione il codice

corretto.

VA3: La casella va barrata dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori se

il modulo si riferisce alle operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore

alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

VA4: Tale rigo è riservato alle società di gestione del risparmio per l’indicazione,

nel modulo relativo all’attività di ciascun fondo gestito, della denominazione

nonché del numero identificativo attribuito dalla Banca d’Italia al fondo stesso.

VA5: Deve essere compilato dai soggetti che nel corso dell’anno di imposta

hanno effettuato acquisti ed importazioni di apparecchiature terminali per il

servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative

prestazioni di gestione, per i quali l’imposta assolta è stata detratta in misura

superiore al 50%. La compilazione è prevista anche per i soggetti la cui detrazione

effettiva risulti poi ridotta per la presenza di limitazioni della detrazione

conseguenti all’effettuazione di operazioni esenti o non soggette.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 19bis-1 D.P.R. n. 633/1972 la detrazione dell’IVA

relativa agli acquisti e alle importazioni di “telefonini” deve essere esercitata

secondo le regole generali nella misura in cui i predetti beni e i servizi sono

utilizzati per l’attività di impresa; poiché peraltro per essi è presumibile un

utilizzo effettuato in parte anche per esigenze personali e private, il rigo intende,

con finalità di controllo, evidenziare quelle situazioni in cui tale ultimo utilizzo sia

dichiarato in misura inferiore alla metà, con conseguente esercizio della

detrazione per oltre il 50% dell’imposta relativa ai medesimi beni. Vedi nostra

circolare RNS F37 del 25/02/2008.

Occorre indicare in colonna 1 e 3 il totale imponibile degli acquisti, anche

mediante contratti di leasing, ed importazione di apparecchiature telefoniche e

dei servizi di gestione, nelle colonne 2 e 4 il totale dell’imposta detratta.

33

QUADRO VA - SEZIONE 2 - Dati riepilogativi relativi a tutte le attività esercitate.

AGEVOLAZIONI PER EVENTI ECCEZIONALI

VA 10: il rigo è riservato ai soggetti che hanno fruito, nel 2014, di agevolazioni, ai fini

Iva, a seguito di calamità naturali o altri eventi eccezionali.

I soggetti interessati devono indicare nell’apposita casella il relativo codice desunto dalla

Tabella degli eventi eccezionali (a pagina 97 e 98 in Appendice alle istruzioni per la

compilazione del mod. IVA 2015).

In particolare, si segnalano i codici:

codice 1: vittime di richieste estorsive e dell’usura

codice 2: soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014

verificatisi in alcuni comuni della Regione Emilia Romagna già colpiti dal sisma del

20 e 29 maggio 2012 (vedi nostra circolare RNS F115 del 1 settembre 2014)

codice 3: soggetti interessati dall’emergenza umanitaria legata all’afflusso di

migranti dal Nord Africa (interessa i soggetti aventi il domicilio fiscale o la sede

operativa nel comune di Lampedusa e Linosa. (come da nostre circolari RNS

F5/2014 e F96/2011);

codice 5: soggetti colpiti dagli eventi metereologici verificatisi dal 10 al 14 ottobre

2014 nelle Regioni Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Veneto e Friuli

Venezia Giulia (vedi nostra circolare RNS F141 del 7 novembre 2014);

codice 4 8: soggetti colpiti da altri eventi eccezionali.

ADEGUAMENTO AI PARAMETRI PER IL 2013

VA 11: deve essere compilato esclusivamente dai contribuenti che, per l’anno d’imposta

2013 hanno adeguato il volume d’affari alle risultanze dei parametri.

Nel rigo devono essere indicati i maggiori corrispettivi (colonna 1) e l’imposta versata

mediante il modello F24 - codici tributo 6493 (colonna 2).

Tale maggior imponibile e la relativa imposta non devono essere indicati nel quadro VE in

quanto non si riferiscono al 2014 ma all’anno precedente.

I contribuenti che intendano adeguarsi alle risultanze dei parametri per l’anno d’imposta

2014 devono versare la maggiore imposta entro il termine di presentazione della

dichiarazione dei redditi 2015 (periodo d’imposta 2014), utilizzando il modello F24 e il

codice tributo 6493. Il maggiore imponibile ed imposta devono essere indicati nella

dichiarazione Iva 2016 (anno di imposta 2015).

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LIQUIDAZIONE IVA DI GRUPPO

VA12: il rigo è riservato alle società ex-controllanti che, nel corso dell'anno 2014 o negli

anni precedenti, hanno utilizzato la procedura dell'IVA di gruppo, poi cessata.

L'eventuale eccedenza di credito di gruppo, che non ha trovato compensazione nel

gruppo stesso e non è stata chiesta a rimborso, può essere compensata unicamente dalla

ex-controllante nelle sue liquidazioni periodiche relative all'anno stesso (in caso di

controllo cessato in corso d'anno) o agli anni successivi.

Qualora tale eccedenza di credito di gruppo non trovi totale compensazione nell’anno

successivo a quello di cessazione del controllo, ovvero nell’anno in corso qualora il

gruppo sia cessato prima della fine dell’anno, essa potrà essere compensata negli anni

successivi fino a completa estinzione dell’intero credito derivante dal gruppo, previa

indicazione dell’importo compensato nel rigo VA 12 della dichiarazione relativa all’anno

di utilizzo del credito. Il rigo deve essere compilato anche nell’ipotesi particolare in cui

una società esterna al gruppo abbia incorporato nell’anno 2014 una società controllante,

con conseguente cessazione del gruppo nel corso dell’anno, per indicare l’eccedenza di

credito di gruppo che è stata compensata nell’anno 2014 dalla società incorporante e per

la quale detta società deve prestare le garanzie previste dal D.M. 13 dicembre 1979.

Qualora invece la procedura di liquidazione di gruppo prosegua fino alla fine dell’anno

con contabilità separata, il credito acquisito dalla società incorporante a decorrere dal 1°

gennaio dell’anno successivo a quello dell’incorporazione, dovrà essere indicato, per la

parte compensata e quindi da garantire, nel rigo VA12 della dichiarazione relativa

all’anno in cui il credito è stato utilizzato. Dovranno, in tale rigo, essere indicati l’anno cui

si riferisce il credito derivante dal gruppo e l’importo di tale credito che è stato

compensato nell’anno 2014 per il quale devono esser prestate le garanzie previste dal

D.M. 13 dicembre 1979.

Per quanto riguarda la tematica delle garanzie, in relazione alle modifiche apportate

all’art. 38 bis DPR 633/72 si auspicano approfondimenti da parte dell’Agenzia in

particolare sull’applicabilità della nuova disciplina di esonero dalla presentazione delle

stesse.

OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DEI CONDOMINI

VA13:Nel rigo deve essere indicato l’ammontare complessivo delle prestazioni di servizi o

cessioni di beni effettuate nei confronti dei condomini.

L’indicazione di tale dato può riguardare le nostre associate del settore edile (per

esempio, per lavori di ristrutturazione in parti comuni di edifici) o le cooperative agricole

(per esempio, per lavori di giardinaggio effettuati in giardini condominiali) o di servizi

(per esempio, per pulizie delle parti comuni condominiali).

35

Si precisa, al riguardo, che con DM 12 novembre 1998, gli amministratori di condomini

devono rendere obbligatoriamente una comunicazione all’Amministrazione finanziaria in

relazione a tutti gli acquisti di beni e servizi effettuati nell’anno di solare (se di importo

superiore a 258,23 euro).

REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER LE PERSONE FISICHE ESERCENTI ATTIVITA’ DI

IMPRESA, ARTI E PROFESSIONI

VA14: “Regime forfettario per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti e

professioni di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge n, 190 del 2014”. Tale rigo

deve essere compilato a cura dei contribuenti che a partire dal periodo d’imposta

successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione intendono avvalersi del

particolare regime di cui al citato art. 1, commi da 54 a 89, della legge n, 190 del 2014”.

La casella 1 deve essere barrata per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione

annuale IVA precedente all’applicazione del regime.

SOCIETA’ NON OPERATIVE

Per un approfondimento della disciplina delle società vi rinviamo alle nostre circolari:

n. RNS F78 del 15 giugno 2011 – prima fattispecie di società non operativa -

disciplina di cui all’art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive

modificazioni e integrazioni;

n. RNS F131 del 30 settembre 2011 e n. RNS F95 del 14 giugno 2012 -

modifiche di cui al decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 - art. 2, commi da

36-quinquies e 36-duodecies: individuazione di una seconda e nuova

fattispecie di società “in perdita sistematica” collegata alla presenza di ripetute

perdite fiscali. Si precisa che l’art.18 D.Lgs. 175/2014, in vigore, per le società

aventi periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, già a decorrere dal

2014- come da nostra circolare RNS F159/2014, ha previsto la modifica della

disciplina sulle perdite sistematiche stesse.

VA 15: è riservato alle società che risultino non operative ai sensi dell’art. 30 della legge

23 dicembre 1994, n. 724 ovvero alle società in perdita sistematica ai sensi dell’art. 2,

commi 36-decies e 36-undecies del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con

modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, cosi come modificato dal D.Lgs

175/2014 .

La compilazione del presente rigo è richiesta anche alle società non operative che nel

periodo d’imposta hanno partecipato alla liquidazione dell’Iva di gruppo.

Nella casella deve essere indicato il codice corrispondente alle seguenti situazioni:

- “1” società non operativa per l’anno oggetto della dichiarazione;

- “2” società non operativa per l’anno oggetto della dichiarazione e per quello

precedente;

36

- “3” società non operativa per l’anno oggetto della dichiarazione e per i due precedenti;

- “4” società non operativa per l’anno oggetto della dichiarazione e per i due precedenti e

che non ha effettuato nel triennio operazioni rilevanti ai fini dell’Iva non inferiori

all’importo che risulta dall’applicazione delle percentuali di cui all’articolo 30, comma 1,

della legge n. 724 del 1994.

Si ricorda che per le società e gli enti non operativi il credito Iva emergente dalla

dichiarazione annuale non può essere utilizzato in compensazione nel modello F24

(ipotesi evidenziate con i codici 1, 2 e 3).

Con riferimento al credito emergente dalla presente dichiarazione, come precisato con la

circolare n. 25 del 4 maggio 2007, trova applicazione anche la disposizione contenuta

nell’ultimo periodo del comma 4, dell’articolo 30, della legge n. 724 del 1994, che

prevede la perdita definitiva del credito Iva annuale (ipotesi evidenziata con il codice 4).

Tuttavia, l’indicazione del codice 4 da parte dei soggetti che evidenziano un credito

d’imposta annuale comporta, in ogni caso, la compilazione del rigo VX2 o del

corrispondente rigo della sezione III del quadro RX di Unico 2015.

Si rinvia per un approfondimento alla nostra circolare RNS F31 del 13/02/2015.

QUADRO VB – DATI RELATIVI AGLI ESTREMI IDENTIFICATIVI DEI RAPPORTI FINANZIARI

Come già evidenziato, nel presente quadro sono accolte le informazioni che lo scorso

anno erano presenti nella sezione 3 del quadro VA.

La compilazione del quadro in oggetto non rappresenta un obbligo per tutti i

contribuenti, ma solo per coloro che, ricorrendone i presupposti soggettivi – ricavi e

compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro – abbiano messo in atto i

comportamenti richiesti dalla legge, di seguito specificati.

Infatti nel quadro in oggetto, debbono essere indicati gli estremi identificativi dei rapporti

con gli operatori finanziari di cui all’art.7, sesto comma, D.P.R. 605/1973 in essere nel

periodo di imposta oggetto della presente dichiarazione. A tale riguardo si rammenta che

possono beneficiare della riduzione alla metà delle sanzioni di cui al D.Lgs. 18 dicembre

1997, n. 471, gli esercenti imprese o arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati

non superiori a 5 milioni di euro, a condizione che:

- per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell'esercizio dell'attività

utilizzino esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante;

- nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e IVA riportino gli estremi

identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari - utilizzati nelle transazioni

nel periodo di imposta - di cui all'art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre

1973, n. 605 (banche, società Poste italiane Spa, intermediari finanziari, imprese

di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, società

di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario (per ulteriori

approfondimenti a riguardo vedasi nostra circolare RNS F131 del 2011).

37

In particolare, nei righi da VB1 a VB7 va indicato:

- il codice fiscale dell’operatore finanziario rilasciato dall’Amministrazione

finanziaria italiana (colonna 1) o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale

estero (colonna 2);

- in colonna 3, la denominazione dell’operatore finanziario;

- in colonna 4, il tipo di rapporto utilizzando i codici indicati nella tabella a p. 27

delle istruzioni ministeriali.

Si evidenzia che la compilazione di più moduli a causa della presenza di più quadri VB

non modifica il numero di moduli di cui si compone la dichiarazione da indicare nel

frontespizio.

QUADRO VC

Va compilato dai contribuenti che si sono avvalsi della facoltà, prevista per i soggetti che

effettuano cessioni all’esportazione, operazioni assimilate e operazioni comunitarie, di

acquistare beni o servizi e importare beni senza applicazione dell'IVA; in pratica cioè solo

da coloro che si sono qualificati esportatori abituali.

La compilazione di questo quadro presuppone la compilazione del rigo VF12.

Il quadro è destinato all'indicazione, in forma riepilogativa, degli importi relativi agli

acquisti e alle importazioni, suddivisi per ciascun mese, effettuati nell'anno d'imposta con

utilizzo del plafond disponibile.

Rammentiamo che:

- ai sensi dell’art. 2, comma 2, L.18/2/97 n. 28, ai fini della determinazione del plafond

spendibile, assume rilevanza l'ammontare delle operazioni registrate nell'anno solare

precedente o nei dodici mesi precedenti.

Pertanto, l’ammontare di VC13, colonna 4, corrispondente alla somma degli importi

esposti al rigo VE30, rappresenta il plafond spendibile maturato nell’anno 2014 e che, in

caso di utilizzo del metodo solare, potrà essere utilizzato nell’anno 2015.

- la medesima legge n. 28/97 ha ampliato la tipologia di beni e servizi acquistabili (o

importabili) con utilizzo del plafond: in pratica, qualsiasi bene o servizio, eccezion

fatta per gli immobili ed i terreni edificabili. Come ricorda la C.M. 10 giugno 1998 n.

145, sono, inoltre, fuori dalla possibilità di acquisto in sospensione di imposta i beni

e i servizi per i quali l’IVA è indetraibile;

- per quanto riguarda il momento di utilizzo del plafond assume rilievo il momento di

effettuazione dell'operazione determinato ai sensi dell'art. 6/633. Pertanto, il dato

indicato al rigo VC13, colonne 1 e 2, potrebbe non quadrare con quello indicato al

38

rigo VF12, dove, come noto, vanno indicate le operazioni d’acquisto registrate ai fini

della detrazione;

- con riferimento alle colonne 1 e 2 del quadro VC, le istruzioni precisano che nelle

ipotesi di trasferimento del beneficio di utilizzo del plafond (ad esempio affitto

d’azienda o cessione d’azienda) le stesse devono essere compilate dal soggetto

subentrante a partire dalla data di utilizzo del plafond ricevuto;

- la colonna 3 del quadro VC deve essere compilata con l’indicazione del volume

d’affari, suddiviso per ogni mese, relativo all’anno solare 2014. Si rammenta che

l’ammontare le operazioni non soggette per carenza del requisito di territorialità ma

con obbligo di fatturazione di cui all’art. 21, comma 6-bis, D.P.R. n. 633/1972

(trattasi delle operazioni di cui agli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972). Le

operazioni non soggette Iva ma con obbligo di emissione della fattura, di cui all’art.

21, comma 6-bis, pur concorrendo, in via generale, alla determinazione del volume di

affari, non devono essere considerate ai fini della verifica dello status di esportatore

agevolato (si rinvia alla nostra circolare sull’argomento n. 93/17 – RNS F17 del 22

gennaio 2013).

- Si rammenta che è stato eliminato l’obbligo di eseguire, mensilmente, su apposito

registro, le annotazioni relative al plafond disponibile e a quello utilizzato. Tale

adempimento è stato sostituito dall’indicazione dei dati stessi, distintamente per

mese, in apposito prospetto della dichiarazione annuale Iva. Naturalmente, “l’apposito

prospetto” è il quadro VC.

Le istruzioni alla dichiarazione precisano che, mentre le colonne 3 e 4 devono essere

compilate da tutti i contribuenti che hanno utilizzato, nel 2014, plafond,

indipendentemente dal metodo di calcolo seguito, le colonne 5 e 6 devono essere

compilate dai soli contribuenti che hanno utilizzato plafond col metodo mensile.

Si rammenta, infine, che l’ammontare di cui al rigo VC14 “plafond disponibile al 1°

gennaio 2014” corrisponde al dato già indicato nel rigo VC13, colonna 4, della

dichiarazione dello scorso anno; il contribuente dovrà inoltre barrare la casella 2 o 3 a

seconda del metodo adottato per la determinazione del plafond medesimo. Nelle ipotesi

di trasferimento del beneficio di utilizzo del plafond (ad esempio affitto d’azienda o

cessione d’azienda), il rigo VC14 indica il plafond disponibile alla data del trasferimento.

– Ravvedimento operoso per splafonamento

Con circolare 12 giugno 2002 n. 50/E, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le modalità

alternative con le quali l’esportatore abituale può regolarizzare l’emissione di lettere di

intento in misura superiore al consentito. In particolare, è possibile:

39

1. richiedere al cedente o prestatore l’emissione di una nota di variazione in aumento di

sola IVA. Poiché rimane in capo all’esportatore agevolato (cessionario/committente

dell’operazione) la responsabilità del versamento delle sanzioni e degli interessi, lo

stesso deve provvedere anche al versamento della sanzione e degli interessi tramite il

modello F24. In questa ipotesi, in sede di dichiarazione annuale, occorre indicare

l’imponibile e l’imposta risultanti dalla fattura emessa dal fornitore/prestatore nel

quadro VF nel rigo corrispondente all’aliquota applicata e, conseguentemente,

l’importo della fattura in precedenza emessa dal fornitore, in regime di non

imponibilità, non deve essere indicato nel rigo VF12. Si evidenzia che in tale ipotesi, il

versamento dell’IVA sarà effettuato dal cedente/prestatore registrando la nota di

variazione nei registri IVA, secondo gli ordinari principi che regolano la liquidazione

IVA, previa rivalsa IVA sul cliente.

2. Emissione, da parte dell’esportatore agevolato (cessionario/committente

dell’operazione), di apposita autofattura in duplice esemplare (con l’indicazione degli

estremi identificativi del fornitore, del numero di protocollo delle fatture ricevute,

dell’importo eccedente il plafond disponibile e dell’ imposta che avrebbe dovuto

essere indicata nelle originarie fatture ricevute) e versamento, tramite il modello F24,

dell’imposta (codice tributo del periodo in cui erroneamente è stato effettuato

l’acquisto senza Iva), della sanzione (codice tributo della sanzione pecuniaria IVA) e

degli interessi. In tale ipotesi, non si avrà alcun coinvolgimento del fornitore che,

legittimamente, aveva emesso fattura in sospensione di imposta.

Un esemplare dell’autofattura, così emessa, deve essere registrata sul registro degli

acquisti mentre l’altro esemplare deve essere presentato al competente ufficio

dell’Agenzia delle entrate.

In sede di dichiarazione annuale, occorre indicare l’imponibile e l’imposta risultanti

dall’autofattura nel quadro VF nel rigo corrispondente all’aliquota applicata (con la

conseguenza che l’importo della fattura del fornitore, per la parte oggetto di

splafonamento, non dovrà essere riportata nel rigo VF12). Inoltre, occorre indicare

l’imposta a debito risultante dall’autofattura nel rigo VE24 “Variazioni e

arrotondamenti d’imposta” nonché l’ammontare dei versamenti effettuati nel quadro

VL rigo VL29 “Ammontare versamenti ...”, campo 1. In alternativa al versamento

dell’imposta in via autonoma mediante modello F24 ,è possibile rilevare l’autofattura

nel registro delle fatture emesse in modo da far confluire direttamente la maggiore

imposta nella liquidazione periodica. In tal caso, comunque, il modello F24 sarà

interessato per il versamento della sanzione e degli interessi.

Si ricorda, infine, che gli interessi da “ravvedimento”, non dovranno essere sommati

all’importo del tributo da versare e, quindi, non dovranno essere indicati in sede di

compilazione della dichiarazione annuale.

40

QUADRO VD

Il quadro riguarda unicamente le società di gestione del risparmio di cui all’art. 8 del DL

25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

ISTRUZIONI COMUNI AI QUADRI VE E VF

Nei righi, VE24 e VF22 vanno riportate le variazioni e gli arrotondamenti di imposta, che

possono essere determinate, in via esemplificativa:

da arrotondamenti operati in dichiarazione. A tal proposito si rammenta che tutti gli

importi devono essere arrotondati all’unità di euro. L’imposta è determinata

applicando l’aliquota Iva all’imponibile già arrotondato e poi arrotondando il risultato.

Ciò potrà determinare una differenza rispetto all’Iva risultante dai registri, differenza

che va annotata nei righi in parola;

aliquote non più presenti in dichiarazione. Al riguardo le istruzioni precisano che

occorre computare gli imponibili nel rigo corrispondente all’aliquota Iva più prossima

ed indicare la differenza nei righi in commento;

variazioni in aumento o in diminuzione di sola imposta, registrate nell’anno 2014, ma

relative ad operazioni annotate negli anni precedenti;

imposta indicata in fattura in misura superiore a quella dovuta, in ordine alla quale

non sia stata emessa nota di accredito ai sensi dell’art. 26/633.

Inoltre, rammentiamo che per i soggetti con hanno optato per l’affidamento a terzi della

tenuta della contabilità, provvedendo alla liquidazione mensile applicando il regime

previsto dall’articolo 1, comma 3, D.P.R. n. 100/1998 (cioè facendo riferimento

all’imposta esigibile ed all’IVA detratta corrispondente alle fatture registrate nel secondo

mese precedente ), l’Agenzia delle entrate - con la Risoluzione 11.01.2011 n. 6/E - ha

ribadito, richiamando quanto già detto con la Circolare n. 92 del 26 aprile 1999 punto

2.8, che il metodo di liquidazione previsto dalla suddetta disposizione non comporta né il

differimento dei termini di registrazione né dell’esigibilità dell’imposta ma solo una

diversa base di calcolo dell’IVA in sede di liquidazione mensile.

Il regime descritto determina, infatti, uno sfasamento temporale che sarà poi corretto in

sede di dichiarazione annuale (dove si terrà conto delle operazioni attive e passive

effettuate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre dell’anno). Si veda la nostra circolare RNS

F62/2011.

Le istruzioni specificano che, nel caso in cui alcuni importi risultino di segno negativo a

seguito di variazioni in diminuzione eseguite nell'anno di imposta, occorre indicare il

segno (-) a fianco dei relativi importi (all’interno dei campi).

41

QUADRO VE

Il quadro VE è suddiviso in cinque sezioni di cui la prima è riservata esclusivamente ai

produttori agricoli che hanno effettuato operazioni assoggettate ad IVA con

l’applicazione delle percentuali di compensazione.

I contribuenti che svolgono attività commerciale e gli imprenditori agricoli, sia in regime

speciale (salvo, per questi ultimi, le particolari operazioni da indicarsi nella sezione 1) che

in regime ordinario per opzione, devono compilare le sezioni due, tre, quattro e cinque.

Nel quadro devono essere riportate tutte le operazioni attive, registrate, con riferimento

all’anno 2014 15, rilevanti agli effetti dell’Iva, siano esse imponibili, non imponibili, esenti,

ed imponibili con il metodo del “reverse charge” (art. 74, commi 7 e 8 , art. 17, commi 5,

6 e 7, D.P.R. 633/72), annotate, o, comunque, soggette ad annotazione, nei registri delle

fatture emesse e/o dei corrispettivi (al netto delle note di accredito emesse nell’anno).

Non vanno, viceversa, indicate le operazioni escluse dal campo di applicazione dell’Iva

(esempio: esclusi artt. 1-5; esclusi dal computo della base imponibile di cui all’art.15;

esclusi art.74 [relativamente ai passaggi successivi all’assolvimento dell’imposta da parte

dell’editore, del concessionario della telefonia....], salvo i commi 7 e 8 sopra richiamati).

Inoltre, il cedente/prestatore che – avendo ricevuto un avviso di accertamento o rettifica

IVA – abbia esercitato la rivalsa IVA nei confronti del proprio cessionario/committente con

emissione di apposito documento (fattura, anche semplificata, nota di addebito) in

15

Si ricorda che le fatture emesse devono essere annotate, nel registro art. 23/633, con riferimento alla data della loro emissione (e l’emissione delle fatture immediate coincide con il momento di effettuazione dell’operazione). Le fatture differite devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni. In entrambi i casi, pertanto, nel quadro VE si evidenzieranno le operazioni effettuate nel corso del 2014. Tale regola generale subisce alcune eccezioni. In particolare, si segnala quanto segue. Fa eccezione il caso della fatturazione differita triangolare, il caso, cioè, di consegna da parte del cedente ad un terzo acquirente per ordine e conto del proprio cessionario (art.21/633, comma 4, 4° periodo). In tal caso, infatti, differendo il termine di emissione e di registrazione della fattura al mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, non c’è più coincidenza fra momento di effettuazione dell’operazione e registrazione della stessa. In tal caso, nel VE vanno riportate le operazioni registrate, ancorché non effettuate, nell’anno. Un’altra eccezione riguarda le prestazioni di servizi degli autotrasportatori per conto terzi che si avvalgono delle agevolazioni di cui al quarto comma dell’art. 74/633. L’ultimo periodo di tale comma, infatti, cita: “In deroga a quanto disposto dall’articolo 23, primo comma, le fatture emesse per le prestazioni di servizi dei suddetti autotrasportatori possono essere annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione”. La circolare ministeriale n. 252 del 30.10.98 ha evidenziato che tale differimento ha carattere sostanziale, comportando un reale differimento del pagamento e, quindi, un concreto spostamento di volume d’affari. Pertanto, anche in tal caso, nel quadro VE vanno riportate le operazioni registrate nell’anno, indipendentemente dal momento della loro effettuazione. Altre eccezioni sono quelle contemplate nel decreto ministeriale 18 novembre 1976: operazioni effettuate da imprese a mezzo di sedi secondarie o altre dipendenze; cessioni di beni effettuate a mezzo di apparecchi automatici; cessioni di beni inerenti contratti estimatori…. Per tali ipotesi, ha riconosciuto la circolare ministeriale n. 134/E del 1994, “la norma speciale ha consentito un beneficio sostanziale agli operatori interessati, influenzando la liquidazione dell’imposta…..” e, quindi, la determinazione del volume d’affari. Pertanto, anche in tal caso, nel quadro VE vanno riportate le operazioni registrate nell’anno, indipendentemente dal momento della loro effettuazione. Si evidenzia, inoltre, che con le modifiche apportate dalla Legge, 228/2012 a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2013, sono state aggiunte ulteriori deroghe al principio generale del termine di emissione della fattura (come da nostra circolare RNS F17 del 23/01/2013).

42

applicazione dell’art. 60, comma 7, D.P.R. n. 633/1972, non deve poi riportare

l’operazione nel quadro VE della dichiarazione annuale IVA (la fattura/nota emessa è,

infatti, annotata sul registro di cui all’art. 23 del D.P.R. n. 633/1972 solo per memoria

non dovendo i relativi importi confluire nella liquidazione IVA periodica di riferimento

poiché l’imposta è già stata versata in sede di accertamento - per un approfondimento si

rinvia alla nostra circolare n. 107/22 – RNS F22 del 3 febbraio 2014).

Sono, in pratica, le operazioni già indicate nei righi CD1 (relativamente all’imponibile) e

nei righi CD4 (relativamente all’imposta) della comunicazione dati Iva presentata entro il

2 marzo 2015 (cadendo il 28 febbraio 2015 di sabato)16. Naturalmente, per la quadratura

col rigo CD4 occorre aggiungere all’importo di VE25, l’imposta indicata nel quadro VJ

(vedasi nostra circolare RNS F29/2015).

In tale quadro devono essere indicate anche le operazioni non soggette ad imposta per

carenza del requisito di territorialità di cui agli artt. da 7 a 7-septies per le quali è

obbligatoria l’emissione della fattura ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972. (si rinvia

al commento di cui al rigo VE34, e alla nostra circolare RNS F17 del 23/01/2013).

I contribuenti che si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti di cui all’art. 36-

bis/633 e che devono presentare la dichiarazione annuale (non potendo usufruire

dell’esonero avendo compiuto, nell’anno, anche operazioni imponibili o avendo separato

le attività) devono indicare nel quadro VE sia le operazioni imponibili che, nel rigo VE33,

le operazioni esenti di cui ai nn. 11 (cessioni di oro), 18 (prestazioni sanitarie di diagnosi,

cura e riabilitazione) e 19 (prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri, cliniche,

case di cura, società di mutuo soccorso e Onlus) dell’art. 10/633, per le quali, ai sensi

dell’art. 36-bis medesimo, resta fermo l’obbligo di fatturazione e registrazione.

Si ricorda che nel quadro in esame devono essere indicati anche l’eventuale imponibile ed

Iva derivanti da ravvedimento operoso effettuato nel 2015 con riferimento al 2014

prima della presentazione della dichiarazione.

QUADRO VE – SEZIONE 1 – conferimenti di prodotti agricoli

Questa sezione è riservata esclusivamente a quei produttori agricoli che hanno fatturato

cessioni di prodotti agricoli con l’applicazione delle percentuali di compensazione, cioè:

soci-produttori agricoli inquadrati nel regime speciale che hanno effettuato

conferimenti a cooperative agricole, di cui all’art. 34, comma 2, lettera c), del DPR

633/72, inquadrate a loro volta nel regime speciale.

E’, pertanto, richiesta una distinta contabilizzazione per i passaggi di beni effettuati

16

In caso di discordanza fra i dati, indicare semplicemente i dati corretti in sede di dichiarazione annuale. Rammentiamo, infatti, che le istruzioni al modello di comunicazione dati hanno precisato che non è possibile né integrare, né rettificare la comunicazione annuale.

43

nei confronti delle cooperative. E’ evidente che in questa sezione devono essere

indicate tutte le operazioni effettuate con le aliquote di compensazione, anche se

corrispondenti, come percentuale, alle aliquote normali;

produttori agricoli esonerati. Questi ultimi, proprio perché tali, dovranno compilare la

sezione nel solo caso in cui, alla fine dell’anno, riscontrino di avere superato il limite

di un terzo previsto per le operazioni diverse dalle cessioni di prodotti agricoli elencati

nella parte prima della tabella A, allegata al DPR 633/72.

QUADRO VE - SEZIONE 2 – operazioni imponibili

Il quadro deve essere compilato:

da tutti i contribuenti che esercitano attività commerciali (compresi i produttori

agricoli in regime normale per opzione);

dai produttori agricoli in regime speciale, relativamente alle fatture emesse per

cessioni di prodotti agricoli con aliquota normale e per quelle relative a cessioni di

beni diversi dai prodotti agricoli nonché per prestazioni di servizi. Si fa presente che,

per la corretta individuazione delle operazioni “diverse” occorre fare riferimento al

concetto di attività agricole connesse di cui all’art. 1 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n.

228 e all’art. 2135 del codice civile (vedasi, al riguardo, il paragrafo dedicato al

quadro VF, sezione 3-B).

Nel quadro VE Sez.2 è stato soppresso il rigo per l’indicazione delle operazioni con

aliquota al 21%; di conseguenza i righi sono stati rinumerati.

Nel caso in cui il contribuente abbia registrato, nell’anno di imposta, operazioni

assoggettate ad IVA con aliquote d’imposta o percentuali di compensazione non più

presenti nel quadro VE, egli deve computare gli imponibili relativi a tali operazioni nel

rigo corrispondente all’aliquota più prossima a quella applicata, calcolando le relative

imposte ed includendo la differenza d’imposta in corrispondenza delle variazioni del rigo

VE24.

Nei righi da VE20 a VE22 vanno ripartite, secondo le aliquote applicabili, le operazioni

effettuate nel corso dell'anno.

Ribadiamo che non va ricompreso nel quadro VE l'ammontare degli acquisti di beni e

delle prestazioni di servizi indicati nel quadro VJ.

CASI PARTICOLARI DI COMPILAZIONE DEI RIGHI DA VE20 A VE22

Regime del margine: nel particolare caso in cui siano state effettuate, nel corso dell'anno,

operazioni soggette al regime del margine, si deve spalmare, nei righi da VE20 a VE22,

l'importo relativo al margine complessivo lordo, calcolato dopo aver effettuato lo

scorporo dell'Iva in esso incorporata.

44

Imprese fornitrici di lavoro interinale: dette imprese non devono ricomprendere nel

quadro VE i rimborsi degli oneri retributivi e previdenziali rimborsati dal soggetto

utilizzatore del lavoro interinale, in quanto, ai sensi della legge 133/99, gli stessi non

concorrono alla formazione della base imponibile17.

Editoria e altri contribuenti che fruiscono di detrazioni forfetarie dell’Iva: detti soggetti

devono comprendere nel quadro VE l’imponibile delle operazioni effettuate già al netto

della detrazione spettante.

Operazioni ad esigibilità differita: vedasi il commento ai righi VE37 e VE38.

Operazioni art. 38-quater, secondo comma, DPR 633/72: per le operazioni effettuate nei

confronti dei viaggiatori extracomunitari di cui all’art. 38-quater, DPR 633/72, sono

previste due procedure alternative fra loro e, naturalmente, la compilazione del quadro

VE dovrà rispecchiare la procedura scelta.18

Nei righi da VE20 a VE22 della sezione 2 deve essere compresa anche la base imponibile

relativa alla cessione di beni per i quali, all’atto dell’acquisto, la detrazione è stata

operata in misura ridotta (es. autovetture, telefoni cellulari, ecc.).

QUADRO VE – SEZIONE 3 – Totale imponibile ed imposta

Nella presente sezione, sono evidenziati il totale dell’imponibile e dell’imposta di cui al

quadro VE.

17

Con risoluzione n. 384/E del 13 dicembre 2002 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel termine “oneri retributivi” sono da ricomprendersi anche le spese rimborsate ai lavoratori nell’espletamento delle mansioni che sono collegate direttamente alla prestazione lavorativa. Pertanto, anche i rimborsi spese non fanno parte della base imponibile che deve essere costituita unicamente dal margine d’intermediazione spettante all’impresa fornitrice del servizio. 18

PRIMA PROCEDURA – A norma del primo comma dell’art. 38-quater citato, il cedente può emettere fattura senza pagamento dell’imposta. Tale fattura deve essere indicata nel rigo VE32. La norma vincola la persistenza del regime di non imponibilità alla dimostrazione, da parte del cessionario, che i beni sono stati trasportati fuori dalla Comunità entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. La dimostrazione è rappresentata dalla restituzione al cedente, entro il quarto mese successivo, della fattura vistata dall’ufficio doganale di uscita dalla Comunità. In caso di mancata restituzione nei termini dell’esemplare della fattura entro il mese successivo, il cedente deve procedere alla regolarizzazione dell’operazione a norma dell’art. 26/633. Tale regolarizzazione può essere effettuata senza emissione di un’ulteriore fattura, ma con una semplice annotazione nei registri e conseguentemente indicando il relativo debito di Iva nel rigo VE24. Nel caso in cui il termine per la restituzione della fattura scada successivamente al 31 dicembre 2014 , la medesima variazione sarà indicata nel corrispondente rigo della dichiarazione relativa all’anno 2015. SECONDA PROCEDURA – A norma del secondo comma dell’art. 38-quater citato il cedente può, a sua scelta, emettere fattura con Iva (nella maggioranza dei casi si sceglierà, per prudenza, questa seconda strada). Tale fattura va inclusa nei righi da VE20 a VE22. Se il cessionario restituisce al cedente la fattura vistata dall’ufficio doganale di uscita dalla Comunità, allo stesso spetta il rimborso dell’imposta. Detto rimborso è effettuato dallo stesso cedente mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro di cui all’art. 25. A tal proposito, le istruzioni precisano che, in sede di dichiarazione annuale, la variazione in diminuzione va riportata al rigo VE24. Conseguentemente, la relativa imposta, pur essendo stata annotata nel registro acquisti, non deve essere compresa nel quadro VF. Nel caso in cui la restituzione della fattura avvenga successivamente al 31 dicembre 2014 , la medesima variazione sarà indicata nel corrispondente rigo della dichiarazione relativa all’anno 2015 .

45

VE 23: totale degli imponibili e delle imposte individuato sommando gli importi di cui ai

righi da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22, rispettivamente della colonna degli imponibili e

della colonna delle imposte.

VE 24 : devono essere indicati le variazioni ed arrotondamenti di imposta relativi alle

operazioni di cui ai righi da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22. L’imposta indicata al rigo VE24

VE23 può essere diversa rispetto al totale risultante dal registro delle fatture emesse o

dal registro dei corrispettivi in ragione di arrotondamenti operati in fattura (art.21,

comma 2, lett.e)), di arrotondamenti all’unità di euro operati in dichiarazione ovvero

nell’ipotesi in cui relativamente all’imposta indicata in fattura in misura superiore a quella

reale (art.21, comma 7) non sia stata annotata la variazione in diminuzione.

Nel presente rigo, inoltre, devono essere indicate le variazioni in aumento e in

diminuzione di sola imposta registrate nel 2014, ma riferite ad operazioni registrate negli

anni precedenti.

Nel rigo deve essere altresì ricompreso l’ammontare dell’imposta versata per la

regolarizzazione nel caso in cui il contribuente abbia utilizzato il plafond oltre il limite

consentito.

Tale differenza va riportata al rigo VE24 indicando il segno (+) se il totale dell’imposta

risultante dai registri è maggiore dell’imposta calcolata, ovvero il segno (-) in caso

contrario.

VE25: indicare il totale dell’IVA sulle operazioni imponibili, ottenuto aumentando o

diminuendo l’importo di cui al rigo VE23 dell’ammontare delle variazioni in più o in meno

indicato al rigo VE24 .

QUADRO VE – SEZIONE 4– altre operazioni

Il rigo VE30 è composto da più campi che richiedono l’esposizione dettagliata delle

operazioni che danno diritto al plafond. In particolare:

- campo 1 totale delle esportazioni e delle altre operazioni non imponibili che

concorrono alla formazione del plafond (come meglio dettagliate nei campi successivi).

Queste operazioni concorrono anche alla determinazione della percentuale delle

esportazioni e delle altre operazioni non imponibili su tutte le operazioni effettuate,

necessaria per la legittimità della richiesta di rimborso ai sensi dell’art. 30, lettera b), DPR

633/72 (cfr. nostra circolare RNS F31 del 15/02/2015).

- campo 2: ammontare delle esportazioni di beni effettuate nell’anno risultanti dalle

dichiarazioni doganali, di cui all’art.8, primo comma, lettere a) e b), tra le quali sono

ricomprese anche:

46

*le cessioni nei confronti dei cessionari o commissionari eseguite mediante

trasporto o spedizione di beni fuori dal territorio dell’Unione Europea, a cura o a

nome del cedente o dei suoi commissionari;

*le cessioni di beni prelevati da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori

dal territorio dell’Unione Europea (Art.50-bis, comma 4, lett.g), D.L. 331/1993);

- campo 3: il dato complessivo delle cessioni intracomunitarie di beni, tenendo conto

delle variazioni di cui all’art.26, annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei

corrispettivi; si precisa che sono estranee a questo campo le operazioni interne, sia pure

non imponibili, quali quelle ricomprese nell’art. 58 del D.L. 331/93. In particolare

debbono essere indicate le cessioni intracomunitarie di beni di cui all’art. 41 DL 331/93,

fra le quali debbono ricomprendersi sia l’ipotesi di triangolare intracomunitaria che

interna;

- campo 4: l’ammontare delle cessioni di beni effettuate nei confronti di operatori

sammarinesi quali, ad esempio, le operazioni di cui agli artt. 71 DPR 633/72

- campo 5: l’ammontare complessivo delle operazioni assimilate alle cessioni

all’esportazione.

Il campo è destinato ad accogliere le operazioni non imponibili che concorrono a

formare il plafond diverse da quelle riportate nei campi 2, 3 e 4. Conseguentemente,

sono da includere in tale campo: i corrispettivi delle cessioni di beni e delle

prestazioni di servizi assimilate alle cessioni all’esportazione elencate nell’art. 8-bis

del D.P.R. 633/1972, corrispettivi delle prestazioni di servizi internazionali o connessi

agli scambi internazionali di cui all’art. 9 del DPR 633/72 e i corrispettivi delle

cessioni effettuate nei confronti di Città del Vaticano e delle operazioni di cui all’art.

72 del DPR 633/72.

Costituzione del plafond: se l'ammontare di cui al codice VE30 supera il 10% del volume

d'affari indicato nel successivo rigo VE40, il contribuente acquisisce automaticamente lo

status d’esportatore abituale e può, senza particolari adempimenti e comunicazioni (se

non la lettera d’intento da inviare, successivamente all’invio all’Agenzia delle Entrate, al

fornitore o alla dogana, prima dell'effettuazione della prima operazione (ns. circ

F159/2014, F164/2014, F21/2015), acquistare, nell'anno 2015, beni e servizi in

sospensione d’imposta.

Ricordiamo che, ai sensi della legge 28/97, anche ai fini della determinazione del plafond

disponibile per l'anno 2015, si deve fare riferimento alle operazioni registrate nel 2014 e

riportate al suddetto rigo VE30 (che deve coincidere con la colonna 4 del rigo VC13).

47

VE31: operazioni non imponibili; sono le cessioni senza IVA effettuate nei confronti dei

clienti esportatori abituali che hanno rilasciato "dichiarazione di intento" ai sensi

dei secondi commi degli artt. 8, 8-bis e 9, DPR 633/72.

Le operazioni indicate al rigo VE31 non concorrono alla costituzione del plafond,

ma concorrono alla determinazione della percentuale delle operazioni non

imponibili, sul totale di tutte le operazioni, ai fini del diritto al rimborso del

credito eventualmente spettante.

Ricordiamo l’onere che compete (fino alle operazioni poste in essere per l’anno

solare 2014), al cedente beni o prestatore di servizi nei confronti di un

esportatore abituale che si sia avvalso della facoltà di acquistare beni e/o servizi

in sospensione di imposta, previo rilascio della “dichiarazione di intento”, di

comunicare tali dichiarazioni all’Agenzia delle Entrate

A tale riguardo si rammenta che la suddetta comunicazione per le operazioni

poste in essere nell’anno solare 2014, doveva essere inviata entro il termine

previsto per la liquidazione dell'IVA riferita al mese o trimestre di effettuazione

delle operazioni non imponibili Per ulteriori approfondimenti a riguardo vedasi

nostra circolare RNS F81 del 2012.

Si precisa che il decreto semplificazioni D.Lgs. n. 175/2014, a partire dalle

operazioni poste in essere dall’01/01/2015 (e, quindi, dalle dichiarazioni

d’intento riferite a tali operazioni), ha disposto una nuova disciplina della

comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati contenuti nelle dichiarazioni di

intento (spostando dal fornitore dell’esportatore abituale all’esportatore abituale

stesso l’onere della comunicazione), vedasi nostre circolari RNS F164 del 2014 e

F21 del 2015.

VE32: altre operazioni non imponibili

Rientrano in questo rigo, tra le altre:

le prestazioni di servizi extra-CEE rese da agenzie di viaggio e turismo

inquadrate nell'art. 74-ter, DPR 633/72;

per le stesse agenzie di viaggio, la parte del corrispettivo equivalente al costo.

L’eventuale parte eccedente, costituente la base imponibile, va, invece,

indicata al rigo VE22;

gli intermediari con rappresentanza devono indicare nel rigo in commento le

provvigioni loro corrisposte dalle agenzie di viaggio (tour-operators) e da

queste fatturate in luogo degli intermediari stessi. Si rammenta che in tale

ipotesi, a norma dell’art. 7 del DM 30 luglio 1999, n. 340 l’IVA deve essere

48

corrisposta dai medesimi tour-operators in nome e per conto dei loro

intermediari;

le cessioni di beni effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato o

di organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della legge n. 49 del

26 febbraio 1987 che provvedono, secondo le modalità di cui al DM 10 marzo

1988, al trasporto o spedizione all’estero dei beni stessi in attuazione di

finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di

cooperazione allo sviluppo ovvero di attività caritative o educative;

le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza

doganale, di cui all’art. 7-bis, primo comma, DPR 633/72 (soggette

obbligatoriamente a fatturazione ai sensi dell’art. 21, sesto comma);

le cessioni di beni destinati ad essere introdotti nei depositi IVA di cui

all’art.50-bis, DL 331/93; le cessioni di beni e prestazioni di servizi aventi ad

oggetto beni custoditi in detti depositi, nonché i trasferimenti di beni da un

deposito IVA ad un altro;

per le operazioni soggette al regime del margine, la parte del corrispettivo

non costituente margine da assoggettare ad Iva da rilevarsi dal rigo 4 del

prospetto C inserito a pag. 86 delle istruzioni;

le cessioni effettuate nei confronti di soggetti extracomunitari ai sensi del

primo comma dell’art. 38-quater, DPR 633/7219.

Le cessioni non imponibili effettuate nei confronti dei Commissariati Generali

di Sezione cioè la struttura mediante la quale un partecipante Ufficiale realizza

e gestisce la sua partecipazione ad Expo Milano 2015. (vedasi nostra circolare

RNS F15 del 2014).

Le operazioni indicate in questo codice non concorrono alla determinazione del

plafond e sono irrilevanti ai fini della determinazione della percentuale delle

operazioni non imponibili che legittima la richiesta di rimborso.

VE33 : in questo rigo vanno evidenziate le operazioni esenti effettuate ai sensi dell’art.

10/633. I contribuenti per i quali ha avuto effetto, per l’anno 2014 la dispensa di

cui all’art.36-bis dagli obblighi di fatturazione e registrazione relativamente alle

operazioni esenti, devono indicare in questo rigo esclusivamente le operazioni di

cui a nn.11, 18 e 19 dell’art.10, per le quali resta in ogni caso fermo l’obbligo di

fatturazione e registrazione.

19 Nel caso in cui si sia proceduto secondo le modalità del secondo comma (fatturazione con Iva e successivo

rimborso a seguito di restituzione della fattura vistata dall’ufficio doganale), poiché l’Iva eventualmente

restituita va indicata, come già visto nel rigo VE24 quale differenza di imposta, l’operazione originaria rimane

qualificata come operazione imponibile.

49

Inoltre, in aggiunta alla indicazione al rigo VE33, tutti i contribuenti che hanno

effettuato operazioni esenti non occasionali devono compilare la sezione 3-A del

quadro VF. Nel caso in cui, invece, le operazioni esenti indicate al rigo VE33 siano

svolte esclusivamente in via occasionale ovvero riguardino unicamente le

operazioni di cui ai nn. da 1 a 9 dell’art. 10, non rientranti nell’attività propria

dell’impresa ovvero accessorie ad operazioni imponibili, i contribuenti devono

compilare esclusivamente il rigo VF53 casella 1

VE34: in tale rigo vanno ricomprese le “operazioni non soggette all’imposta ai sensi degli

art. da 7 a 7- septies”, al fine di ricomprendervi tutte le operazioni IVA non

soggette che concorrono, a decorrere dal 1° gennaio 2013, alla determinazione del

volume d’affari e per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura.

L’art.21, comma 6-bis) lett. a) e b) del Dpr 633/72, in recepimento dell’art.219-bis

della direttiva 28.11.2006 n. 2006/112/CE, prevede l’obbligo di emissione della

fattura anche per le operazioni escluse da IVA, ai sensi degli artt. 7- 7 septies del

Dpr 633/72, in difetto cioè del presupposto territoriale. In particolare, la fattura

deve essere emessa per:

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all’art. 10,

c.1 n.1-4 e 9 Dpr 633/72 (operazioni bancarie e assicurative), effettuate nei

confronti di soggetti passivi debitori d’imposta in altri Paesi UE (annotazione

“inversione contabile”);

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate fuori dalla UE (annotazione

“operazione non soggetta”).

Per ulteriori approfondimenti a riguardo si rimanda alla nostra circolare RNS 17F

del 23/01/2013).

Le operazioni non soggette Iva ma con obbligo di emissione della fattura, di cui

all’art. 21, comma 6-bis, non avranno invece alcun effetto sulla determinazione

dello status di esportatore agevolato ai fini della possibilità di acquistare in

sospensione d’imposta (si rinvia alla nostra circolare sull’argomento n. RNS F17 del

22 gennaio 2013).

VE35: in questo rigo “operazioni con applicazione del reverse charge”, devono essere

indicate le diverse tipologie di operazioni per le quali la disciplina prevede

l’applicazione dell’imposta da parte del cessionario soggetto passivo d’imposta

(reverse-charge). In particolare sono stati previsti sette campi che accolgono, il

primo l’ammontare totale di dette operazioni, gli altri sei l’ammontare delle

operazioni distinte per tipologia:

Campo 1: in tale campo va indicato l’ammontare totale delle cessioni effettuate

con l’applicazione del “reverse charge”.

Campo 2: in tale campo va indicato l’ammontare delle cessioni effettuate

all’interno dello Stato di rottami ed altri materiali di recupero di cui all’art. 74,

50

commi 7 e 8 per le quali è previsto il pagamento dell’IVA da parte del cessionario

soggetto passivo d’imposta. Nel rigo devono essere comprese anche le prestazioni

di servizi dipendenti da contratti d’opera, di appalto e simili che hanno per oggetto

la trasformazione dei rottami non ferrosi. Le cessioni dei predetti beni effettuate

nei confronti di privati consumatori, sono invece assoggettate ad IVA secondo le

regole ordinarie, e pertanto devono essere comprese esclusivamente nella sezione

2 del quadro VE.

Campo 3: in tale campo va indicato l’ammontare delle cessioni di oro da

investimento divenute imponibili a seguito di opzione e le relative prestazioni di

intermediazione, effettuate nel territorio dello Stato nei confronti di soggetti

passivi di imposta.

Campo 4: in tale campo va indicato l’ammontare delle prestazioni di servizi rese

nel settore edile da subappaltatori senza addebito d’imposta ai sensi dell’art. 17,

comma 6. Si ricorda a tale proposito che sono tenuti all’applicazione del reverse

charge nel settore edile i subappaltatori e i prestatori d’opera, che svolgono, anche

se non in via esclusiva o prevalente, le attività identificate nella sezione “F” della

tabella ATECOFIN nei confronti di imprese del comparto edile che si pongono come

appaltatori, o a loro volta, quali subappaltatori, in relazione alla realizzazione di un

intervento edilizio. Nel campo devono essere indicate anche le prestazioni di

servizi rese dagli appaltatori nei confronti dei soggetti individuati dal Decreto del

Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 luglio 2012 (cfr nostre circolari RNS

F12 del 11/01/07, F50 del 08/02/07, F101, F160, F170, F39 del 2008 e F156 del

2012).

Campo 5: il presente rigo è riservato alle cessioni di fabbricati o porzioni di

fabbricato, sia abitativi che strumentali, per le quali a seguito di opzione l’imposta

è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’art.17, comma 6, lettera a-bis). (per ulteriori

approfondimenti a riguardo vedasi nostra circolare RNS F141 del 2012 e F97 del

2013).

Campo 6:in tale campo debbono essere indicate le cessioni di telefoni cellulari per

le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’articolo 17, comma 6,

lettera b);

Campo 7: in tale campo vanno indicate le cessioni di microprocessori e unità

centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati a

consumatori finali per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi

dell’art.17, comma 6, lettera c).

51

VE 36: in tale campo occorre indicare l’ammontare delle operazioni non soggette ad

imposta, effettuate applicando determinate norme agevolative nei confronti dei

terremotati e soggetti similari.

VE37 e VE38

- VE37: il campo 1 riguarda, come già per gli anni precedenti, l’ammontare

complessivo delle operazioni effettuate nell’anno con IVA esigibile negli anni

successivi. Si tratta delle operazioni:

* effettuate nei confronti dello Stato e degli altri soggetti di cui all’art.6, quinto

comma, D.p.r. 633/72;

* effettuate ai sensi dell’art.32 bis del D.L. 83 del 2012 (regime dell’IVA per cassa

in vigore dal 1° dicembre 2012 di cui nostra circolare RNS F172 del 2012). Tali

operazioni devono essere distintamente evidenziate anche nel campo 2.

Riaffermando che nel campo 1 vanno ricomprese anche le fatture emesse in

esigibilità differita ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 6/633 (operazioni effettuate

nei confronti dello Stato e degli altri soggetti indicati al quinto comma dell’art. 6

citato, per le quali si è decisa l'emissione in esigibilità differita), si ricorda che tali

fatture devono essere regolarmente registrate ai sensi dell’art. 23/633 e formano

volume d’affari nell’anno di effettuazione dell’operazione.

Pertanto, le fatture emesse nel 2014 ad esigibilità differita, non ancora incassate al

31.12.2014, non devono essere evidenziate nelle prime due sezioni del quadro VE

ma va annotato il solo imponibile nel rigo VE37 in commento.

Viceversa, le fatture emesse dal 1998 ad esigibilità differita, incassate nel corso del

2014, devono essere indicate, imponibile ed imposta, nei righi da VE1 a VE9 e da

VE20 a VE22, ai soli fini della determinazione dell’imposta dovuta. Poiché, però,

tali fatture non devono concorrere alla formazione del volume di affari del 2014

(hanno, infatti, già concorso alla formazione del volume d’affari dell’anno della

loro emissione) devono essere riportate, in diminuzione per il solo imponibile20,

nel rigo VE3821.

20 Le istruzioni precisano che non deve essere indicato il segno (-). Tale rigo viene già, automaticamente,

considerato in diminuzione.

21 Esempio:

Un’impresa, nell’anno 2014 ha registrato due fatture per consegne nei confronti dello Stato, una per € 1

milione e l’altra per € 1,5 milioni, entrambe in esigibilità differita.

Alla fine del 2014 risulta incassata soltanto la prima fattura di € 1 milione.

52

Si ricorda che la circolare ministeriale n. 328/E del 24 dicembre 1997 ha stabilito

che, al fine di evitare incertezze tra le parti, sulle fatture di cui trattasi debba,

comunque, essere apposta una delle due seguenti diciture “IVA ad esigibilità

immediata” ovvero “IVA ad esigibilità differita”, stabilendo, nel contempo, che,

qualora non sia apposta alcuna dicitura, si sottintende l’esigibilità differita.

VE39: vanno indicate le operazioni (al netto dell’Iva) che non concorrono alla

determinazione del volume di affari22:

cessioni di beni ammortizzabili, compresi i beni di cui all’art. 2424, n.3 C.C.

(brevetti, utilizzazione opere ingegno, marchi fabbrica);

passaggi interni di cui all’art. 36, ultimo comma, per i contribuenti con

contabilità separate.

QUADRO VE – SEZIONE 5 – Volume d’affari

VE40: volume d’affari 2014, determinato sommando gli importi indicati ai righi VE23

colonna 1 ed ai righi da VE30 a VE37, e sottraendo gli importi di cui ai righi VE38 e VE39.

QUADRO VF

Premessa

Il quadro si compone di quattro sezioni:

1. Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti

intracomunitari e delle importazioni;

2. Totale acquisti ed importazioni, totali imposta, acquisti intracomunitari,

importazioni ed acquisti da San Marino;

3. Determinazione dell’Iva ammessa in detrazione (suddivisa nelle ulteriori sezioni 3-

A “Operazioni esenti”, 3-B “Imprese agricole (art. 34)”, 3-C “Casi particolari”);

La stessa impresa aveva registrato nel corso del 2004 una fattura di € 700.000, per consegna nei

confronti dello Stato, che aveva annotato nella dichiarazione presentata nel 2005 in quanto non incassata.

Detta fattura è stata incassata nel 2014

Ecco le regole per la redazione del quadro VE:

. rigo VE22: imponibile: 1.000.000 - Iva (ipotizzata al 22%): 220.000

. rigo VE22: imponibile: 700.000 - Iva (ipotizzata al 20%): 140.000

. rigo VE37 : imponibile: 1.500.000

. rigo VE38: imponibile (meno): 700.000

L’imposta corrispondente all’imponibile di 1.500.000, indicato al rigo VE37, entrerà nella dichiarazione Iva

relativa all’anno 2015, se, in tale anno, sarà incassata.

22 Le istruzioni precisano che non deve essere indicato il segno (-). Tale rigo viene già, automaticamente,

considerato in diminuzione.

53

4. Iva ammessa in detrazione.

Il quadro VF Sez. 1 comprende gli acquisti posti in essere nel territorio dello Stato, gli

acquisti intracomunitari e le importazioni, al netto delle note di variazione.

Sono, in pratica, le operazioni da indicare nei righi CD2 (relativamente all'imponibile) e

CD5 (relativamente all'imposta detratta) della comunicazione annuale dati Iva da inviare

entro il 28 febbraio 2015 (prorogata al 2 marzo cadendo la scadenza in giorno festivo).

Nel quadro VF Sez.1 è stato soppresso il rigo per l’indicazione delle operazioni con

aliquota al 21%; di conseguenza i righi della sezione 1 e della sezione 2 sono stati

rinumerati.

Nel caso in cui il contribuente abbia registrato, nell’anno di imposta, operazioni

assoggettate ad IVA con aliquote d’imposta o percentuali di compensazione non più

presenti nel quadro VF, egli deve computare gli imponibili relativi a tali operazioni nel

rigo corrispondente all’aliquota più prossima a quella applicata, calcolando le relative

imposte ed includendo la differenza d’imposta in corrispondenza delle variazioni del rigo

VF22.

Per quanto riguarda gli acquisti intracomunitari di beni riportati nei righi da VF1 a VF11

controllare che gli stessi siano indicati anche:

. nella successiva sezione 2 rigo VF24 campi 1 e 2;

. nel quadro VJ, rigo VJ9, sia per l’imponibile che per l’Iva.

Si ricorda che coloro che acquistano tartufi da raccoglitori dilettanti ed occasionali

sprovvisti di partita IVA, sono obbligati ad emettere l’autofattura e non potendo

esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva, versano l’imposta risultante dall’autofattura

medesima. Di conseguenza, chi avesse posto in essere simili operazioni, dovrà aver cura

di indicare l’imponibile delle stesse al rigo VF17, nonché al rigo VJ12 (in colonna 2 di

tale rigo andrà indicata anche l’imposta), senza comprendere le operazioni stesse nel

quadro VE.

Nel quadro VF vanno indicati gli acquisti risultanti dalle fatture registrate nel 2014231.

23 Tale regola, valida per gli acquisti interni, subisce un'eccezione relativamente agli acquisti intracomunitari.

Per gli stessi, infatti, assume rilevanza il momento di ricevimento della fattura. Pertanto, nel quadro VF, vanno

indicati gli acquisti intracomunitari per i quali la fattura è pervenuta nel corso dell'anno 2014, ancorché

registrati nel 2015 (ma con riferimento al mese di dicembre). Sono, viceversa, esclusi gli acquisti per i quali

la fattura, pur essendo stata registrata nel 2014, era pervenuta nell'anno 2013 che dovevano già essere stati

indicati nella dichiarazione dell'anno scorso).

Si ricorda che per le importazioni, il momento di esigibilità a cui è collegata la detrazione dell’imposta deve

ricomprendersi nel mese in cui gli uffici doganali hanno diritto a richiedere il pagamento dell’imposta.

54

Inoltre, devono essere riportate nella dichiarazione annuale IVA del

cessionario/committente anche le fatture/note di addebito IVA (da questi già registrate

nell’apposito registro di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972) emesse dal

cedente/prestatore per l’esercizio del diritto alla rivalsa dell’IVA pagata a seguito di

avviso di accertamento o rettifica in applicazione dell’art. 60, comma 7, D.P.R. n.

633/1972. Per un approfondimento si rinvia alla nostra circolare n. RNS F22 del 3

febbraio 2014).

Il quadro non deve essere interamente compilato:

né dai soggetti che hanno optato per l’esonero dagli adempimenti di cui all’art.

36-bis/633,

né dai soggetti che hanno effettuato, nell’anno, esclusivamente operazioni esenti.

Si rammenta che tali soggetti sono, in generale, esonerati dalla presentazione della

dichiarazione annuale, salvo i casi in cui siano tenuti alla rettifica della detrazione ai sensi

dell’art. 19-bis2 Dpr 633/72, abbiano effettuato, nell’anno, operazioni intracomunitarie

o abbiano separato le attività ai sensi dell’art.36/633.

I suddetti contribuenti dovranno barrare le successive caselle VF32 (se contribuenti che

hanno svolto esclusivamente operazioni esenti) o VF33 (se contribuenti che hanno optato

per la dispensa dagli adempimenti ai sensi dell’art. 36-bis/633) appositamente

predisposte nella successiva sezione 3-A.

L’ammontare imponibile dei loro acquisti, la cui imposta è integralmente indetraibile,

deve essere indicato, cumulativamente, nel rigo VF18.

Acquisti effettuati presso soggetti in regimi monofase di cui all’art.74, comma 1, Dpr

633/72: tali acquisti non devono essere indicati nel quadro VF in quanto l’imposta è stata

assolta, in via definitiva e per tutti i successivi passaggi, dal primo cedente.

Acquisti effettuati presso agenzie di viaggio di cui all’art.74-ter/633: anche tali acquisti

non vanno indicati nel quadro VF.

SEZIONE 1- AMMONTARE DEGLI ACQUISTI EFFETTUATI NEL TERRITORIO DELLO STATO,

DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI E DELLE IMPORTAZIONI.

Nei righi da VF1 a VF11 vanno indicati gli acquisti per i quali si è verificata l’esigibilità

(anche in anni precedenti) ed è stato esercitato, nel 2014, il diritto alla detrazione24.

Nei casi in cui sussista una limitazione percentuale alla detrazione nei righi da VF1 a

VF11 deve essere indicata la quota imponibile corrispondente alla parte di imposta

24 Per la particolare ipotesi in cui, relativamente ad acquisti con esigibilità verificatesi in anni precedenti, per i

quali si è scelto di esercitare il diritto alla detrazione nell’anno 2014, la percentuale di detrazione applicabile

nell’anno in cui è sorto il diritto alla detrazione sia diversa rispetto a quella applicabile nell’anno 2014 vedasi

il commento al rigo VF56 (nonché il RIGO 5 del prospetto D in APPENDICE p. 95).

55

detraibile (40%, 50% o diversa percentuale utilizzata), mentre la restante quota di

imponibile dovrà essere indicata nel rigo VF17.

VF12 :acquisti all’interno, acquisti intracomunitari ed importazioni effettuati senza

pagamento dell’imposta, con utilizzo del plafond di cui all’art. 2, comma 2, della

legge 18 febbraio 1997, n. 28.

Si precisa che i contribuenti che hanno effettuato i sopra citati acquisti con utilizzo

del plafond sono obbligati a compilare anche il quadro VC.

VF13 :acquisti oggettivamente non imponibili, effettuati senza l’utilizzo del plafond,

acquisti non soggetti ad imposta, nonché quelli effettuati nell’ambito di regimi

speciali che prevedono la determinazione dell’imposta con il metodo base da base,

ad eccezione degli acquisti da soggetti che nell’anno 2014 si sono avvalsi del

regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di

cui all’art.27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011, da indicare nel rigo VF15. Alcuni

esempi:

acquisti dal cessionario residente nella triangolazione, ivi compresi quelli di

cui all'art. 58 del DL 331/93 e quelli non imponibili ai sensi dell’art. 40,

comma 2 (triangolari intracomunitarie);

servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui all’art. 9

D.P.R. n. 633 (per esempio i trasporti nelle ipotesi di esportazioni e di

importazioni);

acquisti eseguiti mediante introduzione dei beni nei depositi IVA di cui all’art.

50-bis DL331/93 ed acquisti di beni e servizi aventi ad oggetto beni custoditi

nei medesimi depositi Iva;

acquisti relativi a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza

doganale.

Nel rigo vanno, inoltre, indicati altri acquisti non soggetti ad imposta e relativi ad

alcuni regimi speciali:

acquisti afferenti alle operazioni attive rientranti nel regime del margine

effettuati da soggetti che applicano i metodi analitico e globale (questa ipotesi

non dovrebbe riguardare le nostre associate, ancorché effettuino

un’operazione rientrante in tale regime)25;

acquisti effettuati da parte delle agenzie di viaggio relativi ad operazioni con

applicazione del regime speciale previsto dall’art. 74-ter/633;

25 In tale campo non vanno considerati gli acquisti effettuati in regime del margine che per l’acquirente sono

fuori campo Iva. Infatti tali acquisti non devono essere in alcun modo ricompresi nella dichiarazione.

56

gli acquisti afferenti le operazioni svolte occasionalmente e rientranti nel

particolare regime previsto per le attività agricole connesse dall’art. 34-bis del

Dpr 633/72.

VF14 :Acquisti all’interno esenti, acquisti intracomunitari esenti ( art. 42, comma 1, D.L.

331/93) e importazioni non soggette all’imposta (art. 68, esclusa la lettera a)).

Nel presente rigo vanno inclusi anche gli acquisti intracomunitari e le

importazioni di oro da investimento.

Si rammenta che l’art. 3, comma 6, della legge 17 gennaio 2000, n. 7 ha esteso a

tutti i contribuenti la non obbligatorietà della emissione della fattura per le

operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22)

dell’art. 10. Pertanto, nel rigo in commento, andranno indicate le sole operazioni

esenti per le quali il cedente/prestatore abbia, comunque, deciso di emettere

fattura (o ne sia stato obbligato dalla specifica richiesta del cliente).

VF15 : vanno indicati gli acquisti da soggetti che nell’anno 2014 si sono avvalsi del

regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di

cui all’art.27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011.

VF16: Acquisti all’interno e importazioni non soggetti all’imposta in quanto effettuati, ai

sensi delle disposizioni speciali previste in materia, dai contribuenti terremotati e

soggetti assimilati.

VF17 :In questo rigo devono essere indicati gli acquisti all’interno, intracomunitari e

importazioni, al netto dell’IVA, per i quali, ai sensi dell’art.19-bis 1 o di altre

disposizioni, non è ammessa in detrazione l’imposta; trattasi di acquisti per i

quali si verifica una causa di indetraibilità oggettiva. Si precisa che per gli acquisti

per i quali è prevista la detrazione parziale dell’imposta va indicata solo la quota

di imponibile corrispondente alla parte di imposta non detraibile. La restante

quota imponibile e la relativa imposta deve essere indicata nei righi da VF1 a

VF11.

Si rammenta che l’art. 6, comma 7, del DPR 9 dicembre 1996, n. 695, sancisce la

non obbligatorietà della registrazione delle fatture e delle bollette doganali per le

quali ricorrono condizioni oggettive di indetraibilità. Nel rigo andranno, pertanto,

indicate solo quelle fatture che, pur essendo oggettivamente indetraibili, sono

state facoltativamente annotate nel registro art. 25/633.

Esempi più frequenti di indetraibilità oggettiva (art. 19-bis 1):

trasporto di persone;

57

spese di rappresentanza tranne quelle relative all’acquisto di beni di costo

unitario non superiore a 25,82 euro (limite innalzato a 50,00 euro per i beni

acquistati a decorrere dal 13 dicembre 2014, si veda nostra circolare RNS

F159 del 23 dicembre 2014- emanata con riferimento alle novità introdotte

con il D.Lgs. 175/2014);

percentuale indetraibile relativa all’acquisto, noleggio, spese di impiego dei

cellulari. Per tali acquisti va indicata soltanto la quota imponibile

corrispondente alla parte di imposta indetraibile. La restante parte di

imponibile ed imposta deve essere indicata nei righi da VF1 a VF11;

60% relativo all’acquisto, leasing, noleggio di autovetture di cui all’art. 19-bis

1, DPR 633/72. Per tali acquisti va indicata soltanto la quota imponibile

corrispondente alla parte di imposta indetraibile. La restante parte di

imponibile ed imposta deve essere indicata nei righi da VF1 a VF11 (cfr

illustrazione ai predetti righi);

60% acquisto di carburanti, lubrificanti, manutenzioni e riparazioni, ricambi,

spese di impiego e custodia, transito stradale afferenti le autovetture di cui al

punto precedente;

acquisto immobili a destinazione abitativa (nonché manutenzione, gestione e

recupero degli stessi) da parte di soggetti diversi dalle imprese che hanno per

oggetto esclusivo o principale la costruzione o la rivendita dei predetti

fabbricati;

locazioni di immobili a destinazione abitativa effettuate da imprese che non

hanno per oggetto esclusivo o principale la costruzione o la rivendita di

fabbricati;

gli acquisti di tartufi effettuati presso raccoglitori dilettanti ed occasionali non

muniti di partita Iva, in quanto, come si è già detto, l’Iva assolta per tramite

dell’autofattura risulta indetraibile;

VF18: in tale rigo occorre indicare, al netto dell’imposta, gli acquisti all’interno, gli

acquisti intracomunitari e le importazioni, la cui IVA risulti indetraibile sulla base di

requisiti soggettivi quali:

gli acquisti effettuati dai contribuenti che hanno optato per la dispensa dagli

adempimenti ai sensi dell’art. 36-bis (e che hanno barrato la successiva casella

VF33 della sezione 3-A);

gli acquisti effettuati dai contribuenti che hanno svolto, nell’anno,

esclusivamente operazioni esenti (e che hanno barrato la successiva casella

VF32 della sezione 3-A);

58

gli acquisti afferenti alle operazioni esenti effettuati dai contribuenti che,

svolgendo essenzialmente attività imponibile, hanno effettuato operazioni

esenti meramente occasionali (e che hanno barrato la successiva casella 1 del

rigo VF53 della sezione 3-C);

gli acquisti afferenti alle operazioni esenti, di cui ai nn. da 1 a 9 dell’art.

10/633, non rientranti nell’attività propria di impresa o accessorie ad

operazioni imponibili, effettuate in via occasionale da soggetti che svolgono

ordinariamente una attività soggetta ad IVA (e che hanno barrato la successiva

casella 1 del rigo VF53 della sezione 3-C);

gli acquisti afferenti le operazioni non soggette di cui agli articoli da 7 a 7-

septies che non danno diritto alla detrazione. Trattasi delle operazioni non

soggette che, se effettuate nel territorio dello Stato, non darebbero diritto alla

detrazione come previsto dall’articolo 19, comma 3, lettera b) D.P.R. 622/72,

(per le quali è necessario compilare il campo 8 di cui al rigo VF34, sezione 3-A,

di seguito commentato);

VF19: Indicare nel campo 1 l’ammontare complessivo degli acquisti con IVA esigibile in

anni successivi annotati nel 2014, rispetto ai quali nello stesso anno non si è

verificata l’esigibilità dell’imposta. Si tratta degli acquisti effettuati dai soggetti di

cui all’ultimo comma dell’art. 6, nonché degli acquisti da soggetti che si sono

avvalsi della disposizione di cui al decreto legge n. 83 del 2012 (IVA per cassa).

Questi ultimi devono essere evidenziati nel campo 2.

Si evidenzia, inoltre, che il campo 2 non deve essere compilato dai cessionari o

committenti di soggetti che hanno aderito al regime dell’IVA per cassa in quanto,

come chiarito con la circolare n.44E/2012, per i cessionari o committenti che non

hanno optato per il predetto regime il diritto alla detrazione sorge, in ogni caso,

al momento di effettuazione dell’operazione (vedasi nostra circolare RNS F172 del

2012).

VF20 :Acquisti registrati negli anni precedenti, per i quali l’imposta è divenuta esigibile

nel 2014 26. Tali acquisti vanno indicati altresì in corrispondenza delle rispettive

aliquote nei righi da VF1 a VF11, ai soli fini della determinazione dell’imposta

detraibile. Il loro ammontare deve essere sottratto dal totale degli acquisti del

2014.

26 Le istruzioni precisano che non deve essere indicato il segno (-). Tale rigo viene già, automaticamente,

considerato in diminuzione

59

SEZIONE 2 – TOTALE ACQUISTI ED IMPORTAZIONI, TOTALE IMPOSTA, ACQUISTI

INTRACOMUNITARI, IMPORTAZIONI ED ACQUISTI DA SAN MARINO.

VF21: In colonna 1, va indicato il totale degli imponibili determinato sommando gli

importi riportati ai righi da VF1 a VF19, colonna 1, diminuito dell’importo di cui al

rigo VF20. In colonna 2 va indicato il totale delle imposte determinato sommando

gli importi delle colonne 2 dei righi da VF1 a VF1127.

VF22 : variazioni ed arrotondamenti d’imposta. L’imposta sugli acquisti indicata nel rigo

VF21, colonna 2, potrebbe essere diversa da quella risultante dai registri. La

differenza tra l’importa dell’IVA risultante dal registro e quello risultante dal

calcolo va indicata al rigo VF22, con segno +, se il totale dell’imposta risultante

dai registri è maggiore dell’imposta calcolata, ovvero dal segno (-) nel caso

contrario.

VF23: totale dell’IVA sugli acquisti ed importazioni imponibili, che si ottiene dalla

somma algebrica dei righi VF21, colonna 2 e VF22.

VF24: riservato ai contribuenti che hanno posto in essere acquisti intracomunitari di beni,

importazioni di beni ed operazioni con la Repubblica di San Marino. In

particolare:

indicare il dato complessivo degli acquisti intracomunitari dei beni, tenendo conto

delle variazioni di cui all’art. 26, annotati sia nel registro di cui all’art. 23 o dell’art.

24 che nel registro degli acquisti (art. 25), riportando nel campo 1 i corrispettivi

degli acquisti intracomunitari, compresi quelli non imponibili o esenti di cui all’art.

27 Esempio:

Un soggetto art. 6/633, nell’anno X ha registrato due fatture, una di € 1 milione e l’altra di € 1,5 milioni, per

acquisti effettuati in esigibilità differita.

Alla fine dell’anno X ha pagato soltanto la prima fattura di € 1milione.

Lo stesso ente aveva registrato, nel corso dell’anno X-1, una fattura di € 700.000 che aveva annotato nella

dichiarazione nel corrispondente rigo in quanto non pagata. Detta fattura viene pagata nell’anno X

Ecco le regole per la redazione del quadro VF della dichiarazione relativa all’anno X:

. rigo VF11: imponibile: 1.000.000 - Iva (ipotizzata al 22%): 220.000

. rigo VF19: imponibile: 1.500.000

. rigo VF 11: imponibile 700.000 – Iva (ipotizzata al 22%): 154.000

. rigo VF20: imponibile (meno): 700.000

L’imposta corrispondente all’imponibile di € 1.500.000 indicato al rigo VF19 , entrerà nella dichiarazione Iva

relativa all’anno di pagamento della fattura.

60

42, comma 1 del D.L. n. 331/1993 e nel campo 2 l’imposta relativa agli acquisti

imponibili anche se non detraibile ai sensi dell’art. 19 bis-1 o di altre disposizioni.

Non devono essere indicati in tali campi i servizi intracomunitari ricevuti. Il dato

deve essere riportato nel quadro VJ (rigo VJ9) ai fini della determinazione dell’Iva

dovuta. L’importo deve quadrare, di regola, salvo alcune eccezioni (come già

evidenziato parlando di cessioni intracomunitarie nel precedente quadro VE, rigo

VE30 campo 3) con l’ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari

comunicato nei modelli Intra 2-bis, parte fiscale;

indicare i dati complessivi relativi alle importazioni di beni risultanti dalle bollette

doganali registrate nel periodo di imposta. Nel campo 3 riportare i corrispettivi

delle importazioni, nel campo 4 l’imposta relativa alle operazioni imponibili anche

se non detraibile, ai sensi dell’art. 19-bis1 o di altre disposizioni. Per quanto

riguarda l’importazione di rottami e altri materiali di recupero per le quali l’Iva non

è stata assolta in dogana, occorre compilare anche il quadro VJ ai fini della

determinazione dell’imposta dovuta;

indicare nel campo 5 l’ammontare degli acquisti di beni provenienti da San Marino

per i quali sia stata emessa fattura con addebito di imposta da parte del cedente

sammarinese. Nel campo 6 gli acquisti di beni provenienti da San Marino con

emissione di fattura senza addebito di imposta da parte del cedente sammarinese,

per i quali l’acquirente nazionale abbia assolto i relativi obblighi ai sensi dell’art.

17, secondo comma. Ai fini della determinazione dell’imposta tale ammontare e

l’imposta dovuta devono essere compresi nel rigo VJ1. In entrambi i campi devono

altresì essere compresi gli eventuali acquisti non assoggettati ad imposta in forza

di specifiche disposizioni.

Segnaliamo che i campi di questo rigo rappresentano un dettaglio di operazioni che

comunque devono essere inserite nei righi della sezione 1 del quadro VF al fine di

esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA.

VF25 deve essere ripartito il totale imponibile degli acquisti (anche intracomunitari) e

delle importazioni indicato nel rigo VF21, colonna 1.

I campi da compilare, al netto dell’IVA, sono i seguenti:

campo 1, costo dei beni materiali o immateriali, di cui agli art. 102 e 103 del D.P.R.

22 dicembre 1986, n. 917, compresi i beni di costo inferiore ad € 516,46 e

compreso il prezzo di riscatto per i beni già acquisiti in leasing; non vanno, invece,

indicati i costi ad utilizzazione pluriennale di cui all'art. 108 DPR 917/86.

Si ricorda che, in seguito a quanto disciplinato dall’ art. 36, commi 7 e 8 del D.L. n.

223/2006, con riferimento ai fabbricati strumentali, non è più ammortizzabile il

costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono

pertinenza. Pertanto, qualora nel corso dell’anno 2014 sia stato effettuato

61

l’acquisto di un fabbricato strumentale occorrerà tenere distinto, al fine della

compilazione del rigo in esame, il corrispettivo relativo al fabbricato da quello

relativo all’area sottostante. Qualora l’area non sia stata acquistata separatamente

e precedentemente dal fabbricato, al fine di determinarne l’importo non

ammortizzabile, si applicheranno le percentuali del 30% (se trattasi di fabbricato

industriale) o del 20% (in tutti gli altri casi) al valore complessivo.

campo 2, costo dei beni strumentali non ammortizzabili: vanno ricompresi

l’importo dei canoni relativi ai beni strumentali acquisiti con contratti di leasing,

usufrutto, locazione o ad altro titolo oneroso e il corrispettivo relativo all’acquisto

di beni strumentali non ammortizzabili (es. terreni, aree sottostanti ai fabbricati,

immobili ad uso abitativo);

campo 3, costo dei beni destinati alla rivendita (merci) e dei beni destinati alla

produzione di beni o servizi; nel costo dei beni destinati alla rivendita o alla

produzione di beni e servizi va indicato l'ammontare (acquisto od importazione)

dei soli beni destinati alla rivendita o alla produzione dei beni e servizi (quindi, di

massima, materie prime, sussidiarie e merci); sono, quindi, escluse le prestazioni

di servizio ricevute (trasporti, lavorazioni esterne, subappalti, provvigioni...).

Per le cooperative agricole sono, naturalmente, da ricomprendere i conferimenti di

prodotti agricoli.

Per il settore edile: le edili, le immobiliari e le cooperative edificatrici, sia a

proprietà divisa che indivisa, faranno la seguente distinzione:

acquisizione con contratto di compravendita: VF25 campo 3: beni destinati alla

rivendita od alla prestazione di servizio di locazione;

acquisizione con contratto di appalto: VF25 campo 4: acquisizione di servizi.

Campo 4, costo di tutti gli altri acquisti ed importazioni di beni e servizi inerenti

l’esercizio dell’impresa, arte o professione, non compresi nel campo precedente.

SEZIONE 3 – DETERMINAZIONE DELL’IVA AMMESSA IN DETRAZIONE.

La sezione è prevista per la determinazione dell’IVA ammessa in detrazione. I soggetti

che nell’anno 2014 hanno posto in essere particolari tipologie di operazioni o che

operano in specifici settori di attività devono indicare il metodo utilizzato per la

determinazione dell’imposta barrando la corrispondente casella del rigo VF30, anche in

assenza di dati da inserire nella relativa sezione.

Si precisa che su uno stesso modulo non può essere barrata più di una casella. Nei casi di

eventuale coesistenza di due o più regimi di determinazione dell’IVA detraibile occorre

compilare un modulo per ogni regime applicato.

62

VF30: occorre barrare la casella, relativa al metodo utilizzato per la determinazione

dell’imposta ammessa in detrazione. L’imposta ammessa in detrazione determinata

secondo i criteri ordinari o in base ai regimi speciali previsti nelle caselle da 1 a 8 del rigo

VF30 deve essere indicata nel rigo VF57.

Ci limitiamo a commentare i quadri di interesse generale, evidenziando che i soggetti che

nell’anno 2014 hanno posto in essere le particolari tipologie di operazioni rientranti nei

particolari regimi previsti dalle caselle: 1 Agenzie di viaggio art. 74-ter, 2 beni usati, 4

agriturismo, 5 associazioni operanti in agricoltura, 6 spettacoli viaggianti e contribuenti

minori, 7 attività agricole connesse, del campo VF30, dovranno, previa barratura della

corretta casella, indicare l’imposta ammessa in detrazione – secondo il proprio regime

speciale – direttamente nel rigo VF57 della successiva sezione 4. In appendice alle

istruzioni sono comunque sempre riportati alcune indicazioni e prospetti da utilizzare per

la determinazione dell’Iva ammessa in detrazione in tali casi.

REGIME DEI BENI USATI

In particolare, per il regime dei beni usati per la determinazione dell’IVA ammessa in

detrazione si potranno utilizzare i prospetti riportati in Appendice da pag 83 e ss delle

istruzioni (prospetto B).

Si ricorda che tale regime riguarda i contribuenti che, nel corso del 2014 hanno

effettuato, anche in via residuale, cessioni assoggettate al regime del margine.

Viceversa, i contribuenti che abbiano posto in essere, nel corso del 2014, cessioni di beni

mobili assoggettabili al regime del margine e che, abbiano optato, anche per una sola

cessione, per il regime ordinario, devono comunicare l’opzione effettuata barrando la

casella 2 del rigo VO9 – quadro VO.

In relazione alla rivendita di auto usate, il regime del margine si rende applicabile alla

rivendita di auto usate a suo tempo acquistate presso privati, presso contribuenti che

hanno applicato il regime del margine ovvero presso contribuenti che hanno ceduto in

regime di esenzione ai sensi dell’art. 10 n. 27-quinquies del D.P.R. n. 633/1972

(quest’ultima ipotesi è ormai residuale a seguito delle modifiche legislative intervenute

con riferimento alla detraibilità dell’IVA sulle autovetture).

In tutte le ipotesi richiamate il regime del margine risulta più favorevole di quello

ordinario. Infatti, in tale regime, la base imponibile è determinata dalla differenza fra

prezzo di vendita (aumentato delle riparazioni effettuate al fine della vendita) e prezzo di

acquisto. Se il risultato è negativo, come accade normalmente in questi casi, non esiste

margine, cioè valore aggiunto nella rivendita, e, pertanto, non è dovuta alcuna imposta.

63

Attualmente, in caso di acquisto da soggetto che abbia subito solo una parziale

indetraibilità dell’Iva (60%) con conseguente sua fatturazione imponibile (pur se con base

imponibile ridotta al 40%):

l’acquirente subisce, a sua volta, la parziale indetraibilità dell’Iva assolta e, una

eventuale ulteriore cessione dovrà essere assoggettata ad imposizione con base

imponibile ridotta (non si applica, pertanto, il regime del margine).

In particolare, contribuenti che non effettuano tali operazioni come attività propria di

impresa, determineranno il margine complessivo lordo.

I margini lordi devono essere scorporati della relativa Iva e, come detto in commento al

quadro VE, tanto l’imponibile quanto la relativa imposta, devono essere spalmati nel

suddetto quadro, in corrispondenza delle relative aliquote.

Per la compilazione di detto rigo è necessario compilare preliminarmente il “prospetto B”-

parte 1 - inserito nelle istruzioni alla dichiarazione Iva, a pag. 84 .

Prospetto B – parte 1

Rigo 1: corrispettivo totale delle cessioni (al lordo dell’Iva) e delle esportazioni

effettuate in regime del margine (comprese quelle aventi margine zero);

Rigo 2: quota parte del corrispettivo (al lordo dell’Iva) determinante il margine

lordo (differenza fra prezzo di vendita e prezzo di acquisto). Il margine, al

netto dell’Iva e la relativa imposta devono essere compresi nel quadro VE,

suddivisi tra le rispettive aliquote.

Rigo 4: quota parte del corrispettivo non determinante il margine lordo. Nel caso,

frequente per le nostre associate, di prezzo di vendita inferiore rispetto al

prezzo di acquisto, non essendoci margine, tutto il corrispettivo indicato al

rigo 1 va ripetuto al rigo 4. Il dato qui indicato va portato al rigo VE3228.

28 Esempio:

corrispettivo di vendita (senza Iva): 1000

prezzo di acquisto: 800

margine lordo da assoggettare ad Iva: 200 Iva, ipotizzata al 22% = 44

compilazione prospetto B rigo 1: 1044

rigo 2: 244 da riportare al rigo VE23 col.1: 200; col.2: 44

detti importi devono, ovviamente, essere ricompresi anche nel rigo VE22

rigo 4: 800 da riportare al rigo VE32;

64

AGRITURISMO

Si rammenta che l’attività agrituristica di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730 è stata

ulteriormente definita dall’articolo 329 della legge 18 maggio 2001, n. 228 (legge di

orientamento e di modernizzazione del settore agricolo) e da ultimo dall’art. 2 della legge

20 febbraio 2006, n. 96. Quest’ultima stabilisce che “Per attività agrituristiche si

intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui

all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone,

oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di

connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di

animali”. Inoltre, la stessa norma considera rientranti fra le attività agrituristiche:

a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;

b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e

da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere

alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai

marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei

prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalità indicate nell'articolo 4,

comma 4;

c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini,

alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268;

d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa,

attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché

escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti

locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

Si sottolinea che i produttori agricoli che esercitano sia attività agricola che attività

agrituristica, così come sopra definita, devono adottare contabilità separate, ai sensi

dell’art. 36, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972, salvo che non abbiano optato per il regime

ordinario (Appendice pag. 80 ).

ATTIVITA’ AGRICOLE CONNESSE

Il riferimento è alle imprese agricole che svolgono un’attività di fornitura di servizi

mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente

impiegate nell’attività agricola esercitata, soggette al regime di cui all’art. 34-bis/633.

Tale regime non comprende le medesime aziende agricole che effettuano prestazioni di

29 “…. rientrano fra le attività agrituristiche….., ancorché svolte all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità

dell’impresa, l’organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche

e di ippoturismo finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio, nonché la degustazione dei

prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita del vino…”.

65

servizi di tal genere in via del tutto occasionale (cfr. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.

6 del 16/2/2005). L’Iva ammessa in detrazione è pari al 50% dell’imposta relativa alle

operazioni imponibili indicate.

Ribadito che non ci si riferisce a coloro che svolgono dette operazioni in via meramente

occasionale, si rendono opportune alcune precisazioni.

Nel caso di esercizio congiunto di attività agricola soggetta al regime speciale di cui

all’art. 34 e di attività rientrante nel regime di cui all’art. 34 bis, sussiste l’obbligo di

adottare contabilità separate; tale obbligo viene meno nel caso in cui il contribuente

decida di optare, relativamente ad entrambe le attività, per l’applicazione dell’imposta nei

modi ordinari.

La compilazione della dichiarazione IVA deve essere conseguente alle scelte operate dal

contribuente; per una immediata comprensione delle modalità di compilazione della

dichiarazione si rinvia al prospetto riepilogativo contenuto a pag. 80 delle istruzioni

ministeriali (Appendice).

SEZIONE 3-A – OPERAZIONI ESENTI

La sezione è riservata ai soggetti che hanno registrato per il periodo di imposta

operazioni esenti di cui all’art. 10 con esclusione delle operazioni esenti esclusivamente

occasionali30,

ovvero di cui ai nn. da 1 a 9 dell’art. 1031, non rientranti nell’attività propria

dell’impresa32 o accessorie ad operazioni imponibili.

30 Esempio di operazione esente svolta in via meramente occasionale

Una società industriale svolge, come attività di impresa, la costruzione di mobili per ufficio. La stessa detiene

delle partecipazioni azionarie che intende vendere. Al riguardo chiede una consulenza ad un professionista

del settore. La vendita delle azioni viene fatturata esente art.10, punto 4. Il consulente emette fattura,

regolarmente assoggettata ad Iva, che viene registrata dalla società come indetraibile, in quanto direttamente

afferente ad operazione esente a valle.

In dichiarazione, la società:

barra la casella VF53 campo 1 per indicare che l’operazione esente è stata effettuata in via

meramente occasionale;

indica l’imponibile relativo alla consulenza direttamente nel rigo VF 18.

31 Esempio di operazione prevista a numeri da 1 a 9 dell’art. 10/633, svolta in via continuativa, ma non

rientrante nell’attività propria di impresa o accessoria ad operazione imponibile.

Una società industriale svolge, come attività propria di impresa, la costruzione di mobili per ufficio. Si

suppone che tale società possieda un immobile abitativo che, in attesa di scelte future, decide di locare per

un certo periodo di tempo. La locazione non può essere definita operazione meramente occasionale, in

quanto svolta in via continuativa durante il periodo di imposta. La locazione non rientra, però, nell'attività

propria di impresa. Pertanto non influenza la determinazione della percentuale di pro-rata di detraibilità, che

rimane pari a 100.

In dichiarazione, la società:

barra la casella VF53 campo 1 per indicare che l’operazione esente non rientra nell’attività propria

di impresa;

66

VF31: da compilare esclusivamente da parte dei soggetti che svolgono essenzialmente

attività esenti e solo occasionalmente hanno effettuato operazioni imponibili. L’IVA

relativa agli acquisti destinati a queste ultime operazioni è interamente detraibile33. In tal

caso occorre indicare negli appositi campi l’imponibile e l’imposta relativi agli acquisti

destinati alle operazioni imponibili, già esposti nei righi da VF1 a VF11.

VF32: la casella deve essere barrata dai contribuenti che hanno effettuato esclusivamente

operazioni esenti34. In tal caso non vanno compilati gli altri righi della sezione e

l’ammontare degli acquisti ad esse afferenti va compreso nei righi VF18 in quanto la

relativa imposta non è detraibile. Si evidenzia che la casella di cui al presente rigo non

deve essere barrata dai soggetti di cui al comma 5-bis dell’art. 19 che abbiano effettuato

esclusivamente operazioni esenti. L’IVA detraibile spettante per gli acquisti di cui all’art.

19, comma 5-bis (acquisti relativi all’oro), deve essere indicata nel rigo VF36.

VF33: la casella deve essere barrata dai contribuenti che si sono avvalsi, nell’anno 2014,

dell’opzione di cui all’art. 36- bis. In tal caso non deve essere compilato nessun altro rigo

della presente sezione e l’ammontare imponibile degli acquisti effettuati deve essere

compreso nel rigo VF18 in quanto non detraibile.

indica l’imponibile relativo ad eventuali acquisti alla stessa afferenti (per esempio manutenzioni effettuate)

direttamente al rigo VF18

32 Le istruzioni precisano che "per attività propria di impresa deve intendersi ogni attività compresa

nell'ordinario campo di azione dell'impresa, e cioè nell'oggetto proprio ed istituzionale della stessa, con la

sola esclusione di quelle attività che non risultino svolte in via principale, vale a dire come direttamente

rivolte al conseguimento delle finalità proprie dell'impresa, ma in via meramente strumentale, accessoria ed

occasionale".

Tuttavia come ricorderete l’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 305/E del 21 luglio 2008 ha fissato un

preoccupante principio in materia di “attività propria d’impresa” e di “attività accessoria”. Al riguardo vi

rimandiamo alla nostra circolare RNS F166 del 2008.

33 Esempio

Una società finanziaria, che svolge normalmente operazioni esenti, effettua una-tantum una consulenza,

operazione imponibile. Per far ciò acquista un proiettore .La relativa Iva è totalmente detraibile.

34Si rammenta che tali contribuenti sono esonerati, in via generale, dalla presentazione della dichiarazione Iva

annuale. Compileranno, pertanto, questo rigo solo quei contribuenti che, avendo effettuato operazioni

intracomunitarie od essendo soggetti alla rettifica art. 19-bis2 Dpr 633/72 devono, comunque, presentare la

dichiarazione ovvero ha separato le attività ai sensi dell’art. 36 D.P.R. n. 633/72.

67

Da VF34 A VF36: tali righi sono riservati ai soggetti che, avendo effettuato nello

svolgimento della loro attività sia operazioni imponibili35 sia operazioni esenti, sono

tenuti al calcolo del pro-rata di detrazione ai sensi dell’art.19-bis.

VF34: Dati necessari per la determinazione della percentuale di detrazione36 da riportare

nel campo 9.

Nel campo 1, 2, 3, 4 e 7 devono essere indicate alcune tipologie di operazioni esenti già

comprese nel rigo VE33 (la loro sommatoria non rappresenta il totale delle operazioni

esenti esposte nel rigo medesimo) che non devono essere considerate nel calcolo del

pro-rata.

Campo 1, indicare l’ammontare delle operazioni esenti di cui all’art. 10, n. 11

effettuate dai soggetti che producono oro da investimento o trasformano oro in

oro da investimento individuati dall’art. 19, comma 3, lett. d), equiparate alle

operazioni imponibili ai fini della detrazione.

Campo 2, indicare l’ammontare delle operazioni esenti, di cui all’art. 10, da

numero 1 a numero 9, se non formano oggetto dell’attività propria dell’impresa o

sono accessorie ad operazioni imponibili. Tali operazioni non influenzano il

calcolo del pro-rata, ma, a mente del secondo comma dell’articolo 19, subiscono

una totale indetraibilità dell’Iva sugli acquisti loro direttamente afferenti. Le

medesime operazioni non devono essere computate ai fini del calcolo del pro-

rata di detraibilità.

Campo 3, indicare l’ammontare delle operazioni esenti di cui all’art. 10 n. 27-

quinquies. Trattasi di cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati

in precedenza senza il diritto alla detrazione totale dell’IVA ai sensi degli art. 19,

19-bis1 o 19-bis2. L’importo da indicare nel presente campo deve essere

diminuito delle cessioni di beni ammortizzabili esenti eventualmente effettuate.

Campo 4, indicare l’ammontare delle cessioni di beni ammortizzabili e dei

passaggi interni entrambi esenti da IVA. Tali operazioni non devono essere

computate ai fini del calcolo del pro-rata di detraibilità.

35 In proposito, il Ministero, nella circolare n.328 del 24 dicembre 1997 ha precisato che “… la regola del pro-

rata è comunque applicabile qualora il soggetto ponga in essere sistematicamente, nell’ambito di una stessa

attività, sia operazioni imponibili sia operazioni esenti, come, ad esempio, si verifica nei confronti di una casa

di cura, la quale effettui sia prestazioni esenti in regime di convenzione sia prestazioni imponibili”.

36 I contribuenti che effettuano attività che originano pro-rata di detraibilità dell’Iva a monte, devono

anticipare i calcoli definitivi della dichiarazione annuale ai fini della determinazione del pro-rata provvisorio

per l’anno 2015, da impiegarsi già dalla liquidazione del mese di gennaio.

Le istruzioni precisano che, in caso di intervenuta operazione straordinaria (esempio: fusione) i dati da

prendere in considerazione, ai fini della determinazione del pro-rata provvisorio per l’anno successivo, sono

quelli risultanti dalla sommatoria di tutti i quadri componenti il modello di dichiarazione dell’anno di fusione.

68

Nei campi 5 e 6 devono essere indicate particolari tipologie di operazioni che, ai sensi

dell’art. 19, comma 3, danno diritto alla detrazione, pur non essendo soggette agli

obblighi propri dell’Iva (fatturazione, registrazione….) e delle quali occorre tenere conto

ai fini della determinazione della percentuale di pro-rata.

Campo 5, indicare l’ammontare delle operazioni effettuate fuori dal territorio

dello Stato, le quali se effettuate in Italia darebbero diritto a detrazione, escluse

le operazioni per le quali è stata emessa fattura ai sensi dell’art. 21, comma 6-

bis, D.P.R. n. 633/1972 (tali operazioni devono essere indicate nel rigo VE34 e

devono essere considerate ai fini della determinazione del totale del volume

d’affari indicato nel rigo VE40).

Campo 6, indicare l’ammontare delle operazioni di cui all’art. 74, comma 1,

assoggettate al regime IVA monofase.

Campo 7, indicare le operazioni di cui ai numeri da 1) a 4) dell’articolo 10,

equiparate alle operazioni imponibili ai fini della detrazione dall’articolo 19,

comma 3, lettera a-bis).

Campo 8, indicare le operazioni non soggette che non danno diritto alla

detrazione. Si tratta delle operazioni che, se effettuate nel territorio dello Stato,

non danno diritto alla detrazione (art.19, comma 3, lettera b)). Tali operazioni

devono essere detratte sia dal numeratore che dal denominatore del rapporto che

fissa la percentuale del pro-rata da segnalare nel campo 9 del medesimo rigo

VF34.

Campo 9, indicare la percentuale di detrazione sulla base della seguente formula:

69

X 100

rigo VE40 – VF34 campo 8+ VF34 campo 1 + VF34 campo 5 + VF34 campo 6 + VF34 campo 7 – (VE33 – VF34 campo 4)

rigo VE40- VF34 campo 8 + VF34 campo 5 + VF34 campo 6 – VF34 campo 2 – VF34 campo 3

La percentuale risultante deve essere arrotondata all’unità più prossima, con riferimento

alle prime tre cifre decimali.

La circolare ministeriale n. 57/E del 5 marzo 1999 aveva precisato, come risulta

confermato dalle istruzioni, che:

se la percentuale di detraibilità risultante dal campo 8 fosse negativa, indicare

nello stesso campo del rigo VF34 il valore zero;

se la percentuale fosse superiore a 100, indicare il valore 100.

VF35: deve essere indicata dagli esportatori “abituali” l’ammontare dell’IVA non

assolta sugli acquisti ed importazioni di cui al rigo VF12.

VF36: i soggetti che operano nel mercato dell’oro, diversi dai produttori di oro da

investimento o dai trasformatori di oro in oro da investimento, devono indicare

l’ammontare dell’IVA detraibile ai sensi dell’art. 19, comma 5-bis. Nel caso in cui

detti soggetti abbiano effettuato esclusivamente operazioni esenti, occorre riportare

nel rigo VF37 l’importo del presente rigo.

VF37: deve essere indicata l’IVA ammessa in detrazione.

Le modalità di compilazione si differenziano in relazione alle seguenti situazioni:

operazioni imponibili occasionali (rigo VF31), in tal caso deve essere riportato

l’ammontare dell’imposta indicato al rigo VF31, colonna 2;

effettuazione di sole operazioni esenti (rigo VF32), in tal caso, nel rigo VF37

non va riportato alcun importo in quanto non vi è IVA ammessa in detrazione;

presenza dell’opzione di cui all’art. 36-bis (rigo VF33), in tal caso nel rigo VF37

non deve essere indicato alcun importo, in quanto non vi è IVA ammessa in

detrazione;

presenza contemporanea di operazioni esenti ed operazioni imponibili (righi da

VF 34 a VF36). In tale caso l’IVA ammessa in detrazione è ottenuta applicando il

metodo del pro-rata effettuando il seguente calcolo:

70

IVA ammessa in detrazione VF37 = [(VF23 + VF35 – VF36) x VF34 campo 9 : 100] – VF35

+ VF36.

Come si evince dalla formula, i contribuenti che hanno compilato anche il rigo VF35

applicano la percentuale all’ammontare derivante dalla sommatoria dei seguenti codici:

VF23 più VF35 (IVA non assolta su acquisti e importazioni). Dal risultato così ottenuto

andrà sottratto l’importo indicato al rigo VF35 (IVA non assolta su acquisti e importazioni

senza pagamento dell’imposta con utilizzo del plafond) rappresentando questo dato un

importo figurativo utile ai soli fini del calcolo e non un importo effettivamente pagato.

L’importo del rigo VF37, sommato algebricamente all’importo del rigo VF56, va riportato

al rigo VF57.

SEZIONE 3-B- IMPRESE AGRICOLE (art. 34)

I righi da VF38 a VF52, devono essere compilati da tutti i produttori agricoli sia che si

tratti di imprese agricole, semplici o miste, che di cooperative o di altri soggetti di cui al

2° comma, lettera c), dell’art. 34, ovviamente nel presupposto che non abbiano optato per

l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari, ai sensi del comma 11 dell’art. 34 DPR 633/72.

VF38: devono essere riportati l’ammontare imponibile e l’imposta relativi alle cessioni di

prodotti e servizi diversi da quelli agricoli37 a fronte delle quali è prevista la detrazione

37 Come è noto, il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 ha riformulato l’art. 2135 del codice civile ridefinendo, da

un lato, la figura di imprenditore agricolo e, dall’altro, la nozione di “attività connesse”. La circolare

dell’Agenzia delle Entrate n. 44/E del 14 maggio 2002 ha precisato:

“Per quanto riguarda le attività connesse, occorre considerare che, secondo la nuova definizione di

imprenditore agricolo, le stesse sono da qualificarsi come attività agricole a condizione che abbiano per

oggetto "prevalentemente" prodotti ottenuti dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento di

animali.

La nuova formulazione della norma permette, pertanto, all'imprenditore agricolo di svolgere la sua attività

di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione o valorizzazione utilizzando

anche prodotti acquisiti da terzi, purché in misura non superiore a quelli provenienti dal proprio fondo,

bosco o allevamento.

Soddisfatto il requisito della prevalenza dei beni di produzione propria rispetto a quelli acquisiti da terzi,

e ricondotta in tal modo, per connessione, l'intera attività all'area dell'impresa agricola di cui all'art. 2135

del codice civile, si ritiene che il regime speciale Iva per l'agricoltura trovi applicazione sul complesso delle

cessioni effettuate nell'ambito di tale attività.

Per queste fattispecie non trova, quindi, applicazione il comma 5 dell'art. 34 in materia di impresa mista e

le istruzioni impartite con la circolare n. 328/E del 24 dicembre 1997, paragrafo 6.4, sono da

considerarsi superate. Naturalmente la disciplina della cosiddetta "impresa mista" continuerà a trovare

applicazione in ogni altro caso in cui l'impresa effettua anche operazioni imponibili diverse dalle cessioni

di prodotti di cui alla Tabella A, Parte I”

…..nel qualificare come attività connesse le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione,

commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, il legislatore ha fatto riferimento ad attività che

71

dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni di beni non ammortizzabili e di

servizi esclusivamente utilizzati per la produzione di beni e servizi che formano oggetto

delle operazioni stesse. L’imposta detraibile corrispondente deve essere indicata al rigo

VF50. Le stesse cooperative, anche dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 35/2005,

potrebbero dover compilare tale rigo nel solo caso in cui effettuino l’acquisto di prodotti

da terzi che provvedano a commercializzare nello stato originario (es.: cantina che

acquista da terzi vino già imbottigliato per la sola rivendita).

Da VF39 A VF47: devono essere compilati per giungere al calcolo della detrazione

forfetaria applicabile alle cessioni di prodotti agricoli. Nella prima colonna di questi righi

devono essere riportati, in relazione alla corrispondente percentuale di compensazione

applicabile, tanto gli importi dei conferimenti a cooperative con applicazione delle

percentuali di compensazione (quadro VE - sezione 1), quanto gli importi delle cessioni

di prodotti agricoli effettuate con l’applicazione dell’aliquota IVA propria (da rilevarsi fra

le operazioni indicate al quadro VE - sezione 2). Nella seconda colonna deve essere

indicata l’imposta determinata applicando le percentuali di compensazione agli imponibili

riportati nei corrispondenti campi della prima colonna. Per le cooperative agricole di

trasformazione e commercializzazione in particolare si segnala che nella compilazione

dei righi in questione dovranno aver cura di indicare nella colonna 1 gli imponibili delle

cessioni di prodotti agricoli – comprese nella sezione 2 del quadro VE, mentre nella

seconda colonna, come si è già detto per gli altri produttori agricoli, dovranno indicare

l’imposta determinata con l’applicazione delle percentuali di compensazione.

VF48: variazioni ed arrotondamenti di imposta, relativi ad operazioni di cui ai righi da

VF39 a VF47.

VF49: devono essere riportati i totali dell’imponibile e dell’imposta (somma da VF 39 a VF

48).

l’imprenditore agricolo esercita allo scopo di ottenere uno sviluppo dell’attività agricola principale nel

momento dell’utilizzazione dei prodotti ottenuti dal fondo, dal bosco o dall’allevamento.

Si tratta, pertanto, di attività strumentali e complementari svolte parallelamente e funzionalmente all’attività

principale di produzione di prodotti agricoli, in modo da consentirne la naturale integrazione.

La nuova formulazione dell’art. 2135 del codice civile recepisce tale carattere di strumentalità funzionale

rispetto all’attività agricola principale allorquando permette all’agricoltore agricolo di svolgere le suddette

attività connesse anche utilizzando, entro certi limiti, prodotti acquisiti da terzi, al fine di migliorare la qualità

del prodotto finale e di aumentare la redditività complessiva dell’impresa agricola; è il caso, ad esempio,

dell’impresa vitivinicola che utilizza nel suo processo produttivo vini da taglio acquistati presso terzi.

Non si evidenzia, invece, un legame di accessorietà e strumentalità rispetto ad un’attività di coltivazione del

fondo, del bosco o di allevamento, nel caso dell’attività svolta dall’imprenditore agricolo che si limita a

commercializzare, parallelamente ai beni di propria produzione, altri beni acquistati da terzi”

72

VF50: IVA detraibile per gli acquisti e le importazioni di cui al rigo VF38 (operazioni non

agricole).

VF51: Deve esservi indicato l’ammontare dell’Iva teorica calcolata applicando le

percentuali di compensazione all’ammontare delle cessioni effettuate senza applicazione

dell’imposta ai sensi delle lettere a), b) e c) dell’art. 8 DPR 633/72 (esportazioni, cessioni

ad esportatori abituali che hanno presentato lettera di intento), dell’art.38-quater e

dell’art.72, nonché delle cessioni intracomunitarie, effettuate ai sensi dell’art. 41 DL

331/93, di prodotti agricoli rientranti nella prima parte della tabella, allegato A, al DPR

633/72.

VF52: totale IVA ammessa in detrazione, data dalla somma dei righi da VF49 a VF51.

L’importo del presente rigo, sommato algebricamente a quello eventualmente indicato

nel rigo VF56, deve essere riportato nel rigo VF57.

SEZIONE 3-C – CASI PARTICOLARI

I righi da VF53 a VF55 sono riservati ai soggetti che hanno effettuato:

- operazioni esenti occasionali;

- operazioni imponibili occasionali, in assenza di acquisti ad esse inerenti;

- esclusivamente operazioni esenti previste ai numeri 1 e 9 dell’art. 10, non rientranti

nell’attività propria dell’impresa o accessorie ad operazioni imponibili;

- cessioni occasionali di beni usati mediante l’utilizzo del regime del margine;

- operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall’art. 34-bis per le attività

agricole connesse.

È ammessa la contemporanea compilazione dei tre righi in presenza di tutte le tipologie

di operazioni indicate anche qualora sia stato adottato un regime speciale di

determinazione dell’imposta detraibile.

VF53 casella 1: la casella deve essere barrata se sono state effettuate operazioni esenti

meramente occasionali38 ovvero operazioni esenti previste ai nn.da 1 a 9 dell’art.1039,

non rientranti nell’attività propria dell’impresa40 o accessorie ad operazioni imponibili.

38 Si veda nota 36.

39 Si veda nota 37.

40 Si veda nota 38.

73

L’ammontare di tali operazioni esenti va riportato nel rigo VE33, mentre gli acquisti

inerenti devono essere indicati nel rigo VF18.

VF53 casella 2: deve essere barrata da parte dei soggetti che svolgono essenzialmente

attività esenti e solo occasionalmente hanno effettuato operazioni imponibili. Si evidenzia

che la casella è riservata ai contribuenti che non hanno effettuato acquisti inerenti tali

operazioni. Infatti, in presenza di acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali

ai fini della relativa detrazione deve essere compilato il rigo VF31.

VF54: la casella deve essere barrata se sono state effettuate cessioni occasionali di beni

usati effettuate con applicazione del particolare regime del margine previsto dal D.L. n.

41 del 1995.

VF55: deve essere compilato dalle imprese agricole che hanno effettuato in via

occasionale operazioni per le quali si rende applicabile il particolare regime previsto per

le attività agricole connesse dall’art. 34-bis. Nei campi 1 e 2 occorre indicare,

rispettivamente, l’imponibile e l’imposta relative alle predette operazioni, già compresi

nel quadro VE. L’IVA ammessa in detrazione, è determinata applicando la percentuale del

50% all’importo evidenziato al campo 2. Gli acquisti afferenti tali operazioni vanno

riportati nel rigo VF13.

SEZIONE 4 – IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

La compilazione di questa sezione è obbligatoria per tutti i contribuenti in quanto

evidenzia l’Iva ammessa in detrazione da esporre poi al successivo rigo VL2.

VF56: totale rettifiche41. L’art. 19-bis2 prevede che la detrazione dell’imposta relativa agli

acquisti di beni e servizi deve essere rettificata successivamente a quella inizialmente

operata qualora il diritto alla detrazione sia variato al momento di utilizzazione dei beni e

servizi.

Al fine di determinare l’importo complessivo delle rettifiche da indicare nella

dichiarazione è stato riportato in Appendice l’apposito prospetto D (vedi alla voce

“Rettifiche della detrazione”).

41 Le istruzioni precisano che, in caso di fusione per incorporazione, le rettifiche da effettuarsi in capo a

ciascuna incorporata - nel modulo proprio – devono essere ragguagliate al numero dei mesi o trimestri cui si

riferisce il modulo. La società incorporante deve operare la rettifica, sugli stessi beni, rapportando

l’ammontare al numero di mesi residui

74

PROSPETTO “D” – RETTIFICA DELLA DETRAZIONE – (pag. 95 Istruzioni)

Rigo 1 RETTIFICA PER CAMBIO DI DESTINAZIONE PER BENI NON AMMORTIZZABILI E

SERVIZI.

Il rigo è da compilare qualora i beni o servizi siano utilizzati per effettuare

operazioni che danno diritto a detrazione in misura diversa da quella

inizialmente operata. In proposito, le istruzioni precisano che: “Qualora il loro

primo utilizzo avvenga nel corso dell’anno di acquisto la rettifica non deve

essere compresa in tale campo”, in quanto la detraibilità o, al contrario,

l’indetraibilità determinatasi a seguito della rettifica deve essere compresa

direttamente nel quadro VF.

Rigo 2 RETTIFICA PER CAMBIO DI DESTINAZIONE PER BENI AMMORTIZZABILI.

Il rigo è da compilare in rapporto al diverso utilizzo dei beni ammortizzabili che

si verifica nell’anno della loro entrata in funzione ovvero nei quattro successivi.

Rigo 3 RETTIFICA PER CAMBIO DI REGIME.

per mutamenti di regime fiscale delle operazioni attive, di detrazione

dell’imposta sugli acquisti o per mutamenti nell’attività tali da comportare

variazioni nella detrazione dell’imposta rispetto a quella originariamente

operata.

Rigo 4 RETTIFICA PER VARIAZIONE DI PRO-RATA

per oscillazioni della percentuale di pro-rata, superiore a 10 punti (o, anche

inferiore, per opzione).

Relativamente al momento in cui effettuare le suddette rettifiche, il comma 9

dell’art. 19-bis 2 dispone: “Le rettifiche delle detrazioni ….. sono effettuate

nella dichiarazione relativa all’anno in cui si verificano gli eventi che le

determinano, sulla base delle risultanze delle scritture contabili obbligatorie42”.

Rigo 5 VARIAZIONE DELLA DETRAZIONE RELATIVA AD ACQUISTI EFFETTUATI IN ANNI

PRECEDENTI

42 Come ricorderete, il Ministero delle Finanze, con risoluzione 2 febbraio 1999, n.10/E aveva assunto una

posizione, a nostro parere, non conforme al dettato legislativo. Successivamente, con circolare n. 6 del 25

gennaio 2002, l’Agenzia delle Entrate è sembrata ritornare sui propri passi. Scrive, infatti, parlando delle

operazioni di rettifica: “Si precisa, in proposito, che queste ultime operazioni, previste dall’art. 19, comma 5,

e dall’art. 19-bis2 del Dpr n. 633 del 1972, sono effettuate in sede di dichiarazione annuale”.

75

Il rigo VF56 deve essere compilato anche nel caso in cui il diritto alla detrazione

venga esercitato in un anno diverso rispetto a quello in cui è sorto il diritto ed in

presenza di variazioni nelle condizioni di detraibilità43

Per spiegarci meglio, si ricorda che il diritto alla detrazione:

sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile;

può essere esercitato in un lasso di tempo piuttosto ampio che va dal

momento in cui sorge sino alla dichiarazione relativa al secondo anno

successivo;

deve, in ogni caso, essere eseguito secondo le condizioni esistenti al

momento in cui detto diritto, essendo sorto, poteva essere esercitato. Come

visto in precedenza, nel quadro VF vanno indicate le operazioni per le quali

si sia verificata l’esigibilità (anche in anni precedenti) e per le quali si sia

esercitato il diritto alla detrazione nel corso dell’anno 2014.

Pertanto, relativamente agli acquisti effettuati in anni precedenti ma registrati

nell’anno cui si riferisce la dichiarazione annuale, qualora la percentuale di

detrazione applicabile nell’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto sia differente

rispetto a quella da applicare nell’anno 2014 si rende necessario calcolare l’imposta

ammessa in detrazione

per entrambi gli anni di riferimento. La differenza risultante dal confronto operato

tra le due misure di detrazione deve essere compresa in aumento o in diminuzione

dell’eventuale importo indicato nel presente rigo.

VF57: il rigo deve essere sempre compilato da parte di tutti i contribuenti per

l’indicazione dell’IVA ammessa in detrazione.

Tenuto conto delle rettifiche di cui al rigo VF56, occorre indicare:

43 Esempio

Anno 2013

Un’impresa con pro-rata di detraibilità per l’anno 2013 (come calcolato definitivamente in sede di

dichiarazione annuale) del 60%, riceve una fattura, per merci acquistate nell’anno (quindi = esigibilità 2013),

con Iva di 1.000 euro. Decide di non registrarla nell’anno.

Anno 2014

L’impresa registra la fattura portandosi in detrazione l’Iva relativa con applicazione del pro-rata provvisorio.

In sede di dichiarazione calcola una percentuale di detraibilità per l’anno 2013 dell’80%. Poiché sul suddetto

importo di 1.000 euro ha detratto, in sede di dichiarazione annuale, applicando la percentuale dell’80%, 800

euro, la differenza di 200 euro deve essere indicata (col segno - : minor Iva detraibile) al rigo VF56, insieme

alle altre eventuali rettifiche.

76

L’importo di cui al rigo VF23 se nel rigo VF30 non è stata barrata alcuna

casella;

L’importo di cui al rigo VF23 se nel rigo VF30 è stata barrata la casella 1,

riservata ai contribuenti destinati al regime disciplinato dall’art. 74-ter

(Agenzia di viaggio);

L’importo di cui al rigo VF23 se nel rigo VF30 è stata barrata la casella 2,

riservata ai contribuenti che hanno applicato il regime speciale per i beni

usati.

L’importo di cui al rigo VF37 se nel rigo VF30 è stata barrata la casella 3 e

compilata la sezione 3-A, operazioni esenti;

Il 50% dell’importo di cui al rigo VE25 se nel rigo VF30 è stata barrata la

casella 4, riservata alle imprese agricole esercenti anche l’attività agrituristica.

Si ricorda che l’esercizio contemporaneo di attività agricola e attività

agrituristica comporta l’obbligo di separazione delle attività ex art. 36 DPR

633/72, salvo opzione per il regime ordinario.

Un terzo dell’importo di cui al rigo VE25 se nel rigo VF30 è stata barrata la

casella 5 destinata alle associazioni sindacali e di categoria operanti in

agricoltura.

Il 50% dell’importo di cui al rigo VE25 se nel rigo VF30 è stata barrata la

casella 6 dai soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonché da quelli

che svolgono le altre attività di spettacolo indicate nella tabella C allegata al

D.P.R. n. 633 del 1972 che hanno realizzato nell’anno precedente un volume

d’affari non superiore ad € 25.822,84.

Il 50% dell’importo di cui al rigo VE25 se nel rigo VF30 è stata barrata la

casella 7 dalle imprese agricole esercenti l’attività di fornitura di servizi, svolta

mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda

normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, soggetta al regime di

detrazione forfettizzata prevista dall’art. 34-bis. Come precedentemente

specificato, la casella 7 non deve essere barrata qualora siano svolte

operazioni rientranti in detta attività in via del tutto occasionale; al contrario,

la barratura della casella 7 presuppone l’esercizio di detta attività in modo

non occasionale che, qualora esercitata unitamente ad altre attività, comporta

l’obbligo di separazione delle attività medesime, salvo opzione per

l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari per tutte le attività esercitate.

L’importo di cui al rigo VF52 se nel rigo VF30 è stata barrata la casella 8,

riservata ai produttori agricoli che hanno applicato il regime speciale

disciplinato dall’art. 34.

77

La compilazione del rigo VF53, mediante la barratura della casella 1 e del rigo VF54 non

rileva ai fini della determinazione dell’imposta ammessa in detrazione. Pertanto, in tali

ipotesi, nel rigo VF57 deve essere indicato l’importo di cui al rigo VF23.

Invece, se è stato compilato il rigo VF53 mediante la barratura della casella 2 nel rigo

VF57 non va riportato alcun importo non essendoci imposta ammessa in detrazione.

In caso di compilazione del rigo VF55, ai fini della determinazione dell’imposta da

indicare nel rigo VF57, occorre tenere conto del 50% per cento dell’importo di cui allo

stesso rigo VF55.

QUADRO VJ

Il quadro, è riservato all’indicazione di particolari tipologie di operazioni per le quali

l’imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario. Devono

essere indicati sia l’imponibile che l’imposta (quest’ultima deve, poi, essere riportata nel

rigo VL1, ai fini della liquidazione).

Come sempre, le relative autofatture o le fatture di acquisto integrate non dovranno

essere ricomprese nel quadro VE, ma solo nel quadro VF.

VJ1: indicare gli acquisti di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino e dallo

Stato Città del Vaticano, per i quali il contribuente ha adottato la procedura di

autofatturazione di cui all’art. 17, comma 2, Dpr 633/72. In riferimento ai soli

acquisti da San Marino, l’ammontare degli acquisti deve essere indicato anche nel

rigo VF24 campo 6.

VJ2: indicare le operazioni di estrazione di beni dai depositi Iva di cui all’art. 50-bis Dl

331/93, ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di

commercializzazione in Italia;

VJ3: riguarda i contribuenti che, nel corso del 2014, hanno acquistato beni o servizi,

considerati ai fini IVA territorialmente rilevanti in Italia, da soggetti residenti

all'estero, sia extra UE che UE e, conseguentemente, abbiano proceduto

all’assolvimento degli obblighi IVA mediante emissione di autofattura (soggetti

extra UE) o mediante l’integrazione del documento emesso dal soggetto non

residente (soggetti UE) effettuata secondo quanto previsto dall’art. 46, comma 1,

del D.L. n. 331/1993 in materia di scambi intracomunitari di beni. Vanno quindi

ricomprese in questo rigo, ad esempio, le prestazioni di servizi ricevute che, ai

sensi dell’art. 7-ter DPR. 633/72, sono territorialmente rilevanti in Italia.

Nel caso specifico di operazioni non imponibili o esenti effettuate con soggetti

non residenti territorialmente rilevanti in Italia (per i quali occorre comunque

provvedere all’autofatturazione ovvero all’integrazione) si evidenzia che le stesse

non devono essere riportate nel quadro VJ della dichiarazione IVA. Trattandosi di

operazioni senza esposizione dell’IVA non devono confluire nel suddetto quadro

78

istituito per rilevare l’IVA a debito di queste particolari operazioni da far

concorrere alla liquidazione annuale.

VJ4: indicare i compensi corrisposti ai rivenditori di documenti di viaggio ai sensi del

decreto 30 luglio 2009.

VJ5: il rigo è riservato alle agenzie di viaggio per l’indicazione dell’ammontare delle

provvigioni corrisposte agli intermediari con rappresentanza risultanti dalle

fatture emesse in luogo degli intermediari stessi ai sensi dell’art. 74-ter, comma

8;

VJ6: il rigo è riservato agli acquirenti di rottami e degli altri materiali di recupero di cui

all’art. 74 commi 7 e 8, per i quali il cessionario è tenuto al pagamento

dell’imposta. Nel rigo devono essere comprese anche le prestazioni di servizi

dipendenti da contratti d’opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la

trasformazione di rottami non ferrosi;

VJ9: indicare l’ importo complessivo degli acquisti intracomunitari di beni.

Tale importo, deve essere indicato anche nel quadro VF24 (campo 1 e 2 );

VJ10: in tale rigo devono essere indicate le importazioni di rottami e degli altri materiali

di recupero per le quali l’imposta non è stata versata in dogana, ma assolta dal

cessionario mediante annotazione, del documento doganale nei registri di cui agli

artt. 23 o 24 e 25 Dpr 633/72,;

VJ11: indicare le importazioni di oro diverso dall’oro di investimento (il c.d. oro

industriale) e di argento puro per le quali l’imposta non è versata in dogana ma

assolta mediante annotazione del documento doganale nei registri di cui agli artt.

23 o 24 e 25 DPR 633/72; unicamente per farlo uguale al punto precedente, ma

vedete voi.

VJ12: indicare gli acquisti di tartufi da raccoglitori dilettanti ed occasionali, non muniti

di partita iva, per i quali ai sensi dell’art. 1, comma 109, della legge 30 dicembre

2004, n. 311, il cessionario ha emesso autofattura. Si ricorda che per tali acquisti

non è ammessa la detrazione dell’imposta e pertanto il relativo importo deve

essere compreso nel rigo VF 17.

VJ13: indicare gli acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile ai sensi

dell’art. 17, comma 6, lettera a) (si veda quanto detto in commento al

corrispondente rigo VE) .Nel campo devono essere indicate anche le prestazioni

di servizi rese dagli appaltatori nei confronti dei soggetti individuati dal Decreto

del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 luglio 2012 (applicazione

dell’inversione contabile alle prestazioni edili rese nell’ambito di EXPO 2015 –

circ. RNS F156/2012).

79

VJ14: indicare gli acquisti di fabbricati o porzioni di fabbricato per i quali l’imposta è

dovuta dal cessionario ai sensi dell’art. 17, comma 6, lettera a-bis) (come da

modifiche introdotte dal D.L. 83/2012 di cui alla nostra circolare RNS F141 del

2012).

VJ15: indicare gli acquisti di telefoni cellulari per i quali l’imposta è dovuta dal cessionario

ai sensi dell’ art. 17, comma 6, lettera b).

VJ16: indicare gli acquisti di microprocessori e unità centrali di elaborazione per i quali

l’imposta è dovuta dal cessionario ai sensi dell’art. 17, comma 6, lettera c).

VJ17: indicare il totale dell’IVA sulle operazioni evidenziate nel presente quadro ottenuto

sommando gli importi indicati nella colonna 2 dai righi VJ1 a VJ16.

QUADRO VH

Sezione 1 – liquidazioni periodiche riepilogative per tutte le attività esercitate ovvero

crediti e debiti trasferiti dalle società controllanti e controllate

In questo quadro vanno riportati, in corrispondenza dei mesi o trimestri, i dati dell’IVA a

debito o a credito risultanti dalle liquidazioni periodiche.

Trattasi del risultato finale della liquidazione periodica tenuto conto del credito risultante

dalla liquidazione periodica precedente ed eventualmente anche del credito relativo

all’anno precedente che si intende utilizzare in compensazione Iva da Iva in sede di

liquidazione periodica, nonché dell’eventuale debito del periodo precedente se di importo

inferiore a euro € 25,82.

L’importo da indicare nel campo “debiti” di ogni rigo corrisponde all’IVA dovuta per

ciascun periodo, determinata come esposto al precedente paragrafo (anche se non

effettivamente versata), al netto dei particolari crediti d'imposta eventualmente utilizzati

in sede di liquidazione periodica (e non direttamente su F24), da parte di quei

contribuenti che si trovino nelle condizioni previste dalle norme agevolative.

Qualora l’importo dovuto non superi il limite di € 25,82, comprensivo degli interessi

dovuti dai contribuenti trimestrali, detto importo non deve essere versato e

conseguentemente non deve essere indicato nel campo debiti del rigo corrispondente al

periodo di liquidazione. A nostro parere questa regola trova un’eccezione nell’ultima

liquidazione dell’anno. Se, infatti, il mese di dicembre 2014 è stato chiuso con un debito

inferiore a € 25,82, questo importo non deve essere ripreso nella liquidazione di gennaio

2015, ma deve essere versato come saldo di dichiarazione annuale e quindi indicato

anche nel VH12 (se mensile).

L’importo coincide, per ogni periodo, se il versamento è stato regolarmente eseguito, con

l'ammontare dell'Iva indicato nella colonna "importi a debito versati" del relativo modello

80

F24. Ciò significa che, in caso di ravvedimento operoso, i relativi interessi non devono

essere ricompresi nel quadro VH. Come sopra detto, nel quadro deve essere riportato

l’importo da versare di competenza del periodo, ancorché il versamento non sia stato

effettuato nei termini prescritti. Ciò anche in caso di ravvedimento operoso effettuato in

corso d’anno. Questo significa che l’importo versato deve essere indicato nella

liquidazione di competenza e non in quella di effettuazione del versamento tardivo.

A tale riguardo, in corrispondenza dei campi a debito, è prevista un’apposita casella che

occorre barrare se relativamente al mese o trimestre è stato effettuato il ravvedimento

per versamenti periodici.

Le istruzioni precisano che nel rigo VH12 deve essere indicato il risultato della

liquidazione del mese di dicembre “comprendendo” l’ammontare dell’acconto

eventualmente versato (vale a dire non considerando il versamento in acconto).

Esempio

IVA a debito + 1.000,00

IVA a credito - 800,00

Liquidazione mese di dicembre + 200,00

Acconto versato per il mese di dicembre - 100,00

Iva a debito (+)/Iva a credito(-) + 100,00

Acconto versato + 100,00

IVA a debito da indicare nel rigo VH12 (sommatoria)

+ 200,00

Esempio

IVA a debito + 800,00

IVA a credito - 1.000,00

Liquidazione mese di dicembre - 200,00

Acconto versato per il mese di dicembre - 100,00

Iva a debito (+)/Iva a credito(-) - 300,00

Acconto versato + 100,00

IVA a credito da indicare nel rigo VH12 (sommatoria)

- 200,00

81

Naturalmente, il quadro VH deve essere compilato sia dai contribuenti mensili che da

quelli trimestrali.

In particolare, i contribuenti trimestrali per opzione dovranno indicare i dati di

liquidazioni periodiche nei righi VH3, VH6 e VH9. Le istruzioni precisano che nulla deve

essere indicato nel rigo VH12, in quanto l’Iva dovuta (o a credito) per il quarto trimestre

non ha una “sua autonomia”, ma deve essere computata ai fini del versamento da

effettuarsi in sede di dichiarazione annuale.

Viceversa, i contribuenti trimestrali ai sensi degli artt. 73, comma 1, lett. e) e 74, comma

4, indicheranno i dati delle liquidazioni periodiche nei righi VH3, VH6, VH9 e VH12.

I contribuenti con attività separate art. 36/633 indicano, nei vari righi, la somma

algebrica delle risultanze delle liquidazioni periodiche riferite a ciascuna attività separata.

Ciò sia in caso di separazione facoltativa che obbligatoria.

Si rammenta che tali soggetti, ai fini della determinazione della periodicità mensile o

trimestrale delle singole attività:

- se obbligati alla tenuta della contabilità separata, devono far riferimento ai singoli

volumi d’affari44. In tal caso, pertanto, può verificarsi che lo stesso contribuente sia

tenuto ad eseguire sia liquidazioni mensili che trimestrali;

- se adottano la contabilità separata per opzione devono far riferimento al volume

d’affari complessivo di tutte le attività esercitate45.

Nel rigo VH13 deve essere indicato l’importo dovuto per l’anno 2014 a titolo di acconto

Iva da versare entro il 29 dicembre 2014 (cadendo il 27 di sabato); nel rigo VH13 deve

essere infatti indicato l’importo dell’acconto dovuto, anche se non effettivamente versato.

Nulla deve essere indicato qualora l’importo sia inferiore a 103,29 euro.

In corrispondenza del suddetto rigo VH13, occorre compilare la casella “metodo”,

indicando il codice relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell’acconto.

In considerazione del metodo applicato, pertanto, deve essere indicato uno tra i seguenti

codici:

- 1: metodo storico

- 2: metodo previsionale

- 3: metodo analitico – effettivo

44 Le istruzioni precisano che, in caso di intervenuta operazione straordinaria (in particolare nella fusione per

incorporazione) il volume d’affari da assumere nell’anno successivo, ai fini di cui trattasi, è rappresentato dal

totale dei volumi di affari risultanti dai vari moduli di cui è composta la dichiarazione.

45 Vedi nota precedente.

82

- 4: riservato ai soggetti operanti nel settore delle telecomunicazioni, somministrazione

di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, etc. (per i quali opera la

particolare disposizione di cui all’art. 1, comma 471, Legge 30.12.2004 n. 311).

Il rigo VH 14, deve essere compilato dai soggetti che si sono avvalsi della facoltà di

versare trimestralmente l’IVA relativa alle operazioni derivanti da contratti di

subfornitura, utilizzando gli appositi codici tributo. Tali soggetti devono barrare la casella

del rigo VH 14.

ATTENZIONE: i soggetti che hanno fruito della sospensione dei termini di versamento per

effetto del verificarsi di eventi eccezionali (indicati alla pag. 97 dell’Appendice), devono

comunque indicare nel quadro VH, in corrispondenza dei singoli periodi, gli importi a

debito risultanti dalle liquidazioni periodiche e dell’acconto. Al fine della quadratura, le

istruzioni precisano che nel rigo VL29, campo 1, vada indicato l’importo dei versamenti

periodici e degli acconti dovuti, anche se non versati per effetto della sospensione e nel

rigo VL29, campo 3, l’importo dei versamenti non eseguiti per effetto della sospensione.

Società partecipanti all’Iva di gruppo – In tal caso nel quadro VH devono essere indicati i

debiti e i crediti trasferiti al gruppo durante l'anno d'imposta, avendo cura di compilare

anche il rigo VH13. Si rammenta che, a seguito della soppressione del modello IVA 26/LP,

il rigo VH13 deve essere compilato, ad esclusione della casella metodo, anche dalle

società partecipanti alla liquidazione dell’IVA di gruppo che devono indicare gli importi

trasferiti alla società controllante tenuta a determinare l’acconto dovuto per il gruppo.

QUADRO VK

Il quadro è riservato alle società che per l’anno, 2014 hanno partecipato alla particolare

procedura cosiddetta “Iva di gruppo”.

Ciascuna delle società partecipanti deve compilare il quadro VK con le seguenti

indicazioni.

SEZIONE 1 – rigo VK1 - dati della controllante

Campo 1: partita Iva controllante (da indicare anche da parte della controllante

medesima);

Campo 2: ultimo mese di controllo (se il controllo ha riguardato l’intero anno solare

deve essere indicato, anche da parte della controllante, il numero 12; nel

caso particolare di incorporazione in corso d’anno della società

controllante da parte di società esterna al gruppo Iva, con prosecuzione

della procedura con contabilità separata rispetto a quella della

incorporante, nella dichiarazione della controllante incorporata deve

83

essere indicato il numero 13 e nella dichiarazione delle controllate il

numero 12);

Campo 3: denominazione della controllante (da compilare anche da parte della

controllante medesima).

VK2: la casella “codice” (di cui alla pagina 49 delle Istruzioni) è da compilare

indicando il codice corrispondente alla situazione del soggetto che ha

partecipato alla liquidazione Iva di gruppo.

SEZIONE 2 – determinazione dell’eccedenza di imposta

Tale sezione deve essere compilata sia che in sede di dichiarazione annuale venga a

determinarsi un debito o un credito di imposta.

VK20: totale dei crediti trasferiti: è la sommatoria di tutte le risultanze a credito delle

liquidazioni periodiche, nonché della dichiarazione annuale.

VK21: totale dei debiti trasferiti: rappresenta la sommatoria di tutte le risultanze a

debito delle liquidazioni periodiche (debiti indicati nel quadro VH), nonché della

dichiarazione annuale (rigo VX1).

VK22/23:eccedenza di debito/credito: somma algebrica dei due precedenti righi.

VK24: eccedenza di credito compensata. Nel caso in cui si evidenzi, nel precedente

rigo VK23, un'eccedenza di credito, indicare in questo rigo la quota parte di

essa che ha trovato effettiva compensazione nel 2014 con le eccedenze di

debito del gruppo.

Per l'importo qui indicato la società che ha maturato il credito deve produrre,

ove dovuta, garanzia da presentarsi, a cura della controllante al Concessionario

della riscossione. Tale importo deve essere desunto dall’attestazione che la

società controllante è tenuta a rilasciare alla fine dell’anno ad ogni società del

gruppo e corrisponde con quanto indicato dalla controllante, nel campo 7 del

quadro VS.

VK25: eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante.

Se, in sede di dichiarazione annuale, i crediti trasferiti non hanno trovato totale

compensazione nei debiti trasferiti, la controllante può, se la società da cui

deriva il credito possiede i requisiti di cui all'art. 30/633, chiedere il credito a

rimborso.

In tale ipotesi, la società a credito deve indicare, in questo rigo, l'eccedenza di

sua competenza. La compilazione di questo rigo risulta necessaria ai fini della

garanzia che, qualora dovuta, la società stessa dovrà produrre, e che sarà

presentata, a cura della controllante, al Concessionario della riscossione.

84

A tal fine, la controllante riporta tale importo nel prospetto IVA 26 PR/2015,

quadro VS, in corrispondenza del rigo della società interessata.

La controllante compilerà anche il campo "causale" con l'indicazione della

causale (tratta dalle istruzioni, pag. 97 ) che legittima la società a credito alla

richiesta di rimborso.

VK26: crediti di imposta utilizzati: indicare l'importo degli eventuali crediti di imposta

utilizzati nel 2014 sia nelle liquidazioni periodiche che in sede di conguaglio

annuale.

VK27: interessi trimestrali trasferiti: le società del gruppo che hanno eseguito

liquidazioni periodiche trimestrali indicano in questo rigo l'importo complessivo

degli interessi (compresi quelli dovuti in sede di dichiarazione annuale)

trasferiti.

SEZIONE 3 – cessazione del controllo in corso d’anno

La sezione deve essere compilata unicamente nel caso in cui la società dichiarante,

partecipante all'Iva di gruppo, sia uscita dal gruppo (anche per cessazione dello stesso)

nel corso del 2014. In tal caso, la società deve, in questo quadro, in pratica, compilare

nuovamente un quadro VL con i soli dati relativi al periodo di partecipazione al gruppo.

Pertanto, questa sezione del VK è un "di cui" del quadro VL.

VK36: acconto riaccreditato dalla controllante – il rigo deve essere compilato nel

particolare caso in cui la controllata sia uscita dal gruppo in corso d’anno, in un momento

successivo alla data di versamento dell’acconto Iva (e, quindi, dal 27, o la precedente

data di effettivo versamento, al 31 dicembre 2014, per l’indicazione dell’eventuale

ammontare dell’acconto riaccreditatole dalla controllante.

Sottoscrizione dell’ente o società controllante

In caso di cessazione del controllo nel corso dell’anno, la società controllante deve

apporre la propria sottoscrizione, anziché nel frontespizio del modello, in calce al quadro

VK (al fine di attestare unicamente i dati relativi al periodo di controllo).

QUADRO VL

E' suddiviso in tre sezioni e serve per la determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il

periodo di imposta.

Si ricorda che in caso di contabilità separate la sezione 1 del quadro VL deve contenere i

dati propri di ciascuna attività separata, mentre le sezioni 2 e 3 devono essere compilate

indicando i dati riepilogativi di tutte le attività separate (da indicare solo sul modulo

individuato come mod. 01) .

85

Segnaliamo:

Sezione 1- determinazione dell’Iva dovuta o a credito per il periodo

VL1: somma dei righi VE25 e VJ17.

VL2: indicare l’importo di cui al rigo VF57 .

VL3 : riportare l’imposta dovuta, determinata dalla differenza tra il rigo VL1 e il rigo VL2.

VL4: indicare l’imposta a credito, individuata dalla differenza tra il rigo VL2 e il rigo VL1.

Sezione 2 – credito anno precedente

La presente sezione deve essere compilata dai soggetti che nella dichiarazione per

l’anno di imposta 2013 hanno evidenziato un credito annuale non richiesto a

rimborso46.

Sono, inoltre, tenuti a compilare la sezione in parola anche i soggetti interessati alla

disposizione di cui all’ultimo comma dell’articolo 73 del DPR 633/72, così come

modificato dalla legge n. 244/07 (c.d. “iva di gruppo”). In base alla previsione normativa,

infatti, le società partecipanti a tale procedura non possono far confluire nella

liquidazione del gruppo l’eccedenza del credito emergente dalla dichiarazione relativa al

periodo d’imposta precedente a quello di adesione alla procedura di liquidazione dell’Iva

di gruppo. Come precisato anche dalla Risoluzione n. 4/DPF del 14 febbraio 2008, tale

credito non trasferito può essere differentemente utilizzato per essere:

- richiesto a rimborso in anni successivi; si rinvia alle considerazioni riportate nel

paragrafo “rimborso della minore eccedenza detraibile del triennio” della nostra

circolare RNS F31 del 13/02/2015;

- computato in detrazione in anni successivi, una volta che è venuta meno la

partecipazione alla liquidazione di gruppo;

- utilizzato in compensazione c.d.”orizzontale” con altri tributi e contributi tramite il

modello F24, nei limiti massimi previsti dall’attuale normativa.

VL8 campo 1: Indicare il credito risultante dalla dichiarazione relativa all’anno 2013 che

non è stato chiesto a rimborso ma riportato in detrazione o in compensazione, così come

risultante dal rigo VX5 ovvero, per i soggetti che hanno presentato il modello unificato,

dal corrispondente rigo del quadro RX. Nel rigo, inoltre, deve essere indicato l’importo

evidenziato nel rigo VL10 della dichiarazione relativa all’anno 2013.

VL8 campo 2 : Tale campo è riservato ai soggetti partecipanti alla procedura di

liquidazione dell’IVA di gruppo di cui all’art.73 per l’intero anno d’imposta per

46 Con riferimento alla gestione del credito IVA dell’anno precedente, nonché alle modalità di compilazione

della sezione 2 del quadro VL modello IVA 2015, nel particolare caso di incorporazione di una società esterna

alla procedura di liquidazione IVA di gruppo da parte di una società che vi partecipa si rinvia alla nostra

circolare RNS F120 del 2011 e F143 del 2010.

86

l’indicazione del credito, chiesto a rimborso in anni precedenti l’ingresso nella procedura

di liquidazione dell’IVA di gruppo e formalmente negato dall’Ufficio (che ne autorizza, al

contempo, l’utilizzo ai sensi del D.P.R. n. 443/1997). Al ricorrere di tale ipotesi,

l’ammontare del credito IVA chiesto a rimborso, negato dall’Ufficio e utilizzabile (secondo

quanto previsto dal D.P.R. n. 443/1997) deve essere indicato sia nel campo 1 che nel

campo 2. Nell’ipotesi, invece, di partecipazione al gruppo IVA per periodi inferiori

all’anno, tale credito dovrà essere riportato nel rigo VL27. Trattasi di crediti maturati in

anni precedenti all’ingresso nella procedura IVA di gruppo e, conseguentemente, lo

stesso non può essere trasferito al gruppo ma resta nella disponibilità della società

controllata.

Nel caso in cui il soggetto che presenta la dichiarazione sia stato interessato nel corso

dell’anno 2014 da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali

soggettive (scissione parziale, conferimento, cessione o donazione di ramo d’azienda)

che non abbiano determinato l’estinzione del soggetto dante causa, occorre tenere

presente che:

- l’avente causa (società beneficiaria, conferitario, cessionario o donatario) deve

compilare il presente rigo, nel modulo relativo alle operazioni effettuate dal soggetto

dante causa, indicando il credito Iva emergente dalla dichiarazione relativa all’anno

2013 e da quest’ultimo cedutogli a seguito dell’operazione;

- il dante causa (società scissa, conferente, cedente o donante) deve compilare il

presente rigo indicando il credito Iva emergente dalla dichiarazione relativa all’anno

2013 che eventualmente residua dopo la cessione effettuata nei confronti dell’avente

causa in occasione dell’operazione.

- Se tale credito è stato variato a seguito di comunicazione ricevuta dall’Agenzia delle

Entrate a seguito di controllo automatico effettuato ai sensi dell’art. 54-bis/633 nel

rigo riportare:

in caso di maggior credito riconosciuto: il maggior credito;

in caso di minor credito riconosciuto:

nell’ipotesi in cui il contribuente abbia provveduto al versamento, tramite il

modello F24, della differenza fra il credito dichiarato e quello comunicato

(abbia, cioè, “comprato” il credito, magari perché al momento della

comunicazione lo aveva già compensato): indicare l’intero credito

dichiarato;

viceversa, nell’ipotesi, in cui il contribuente non abbia effettuato alcun

versamento: indicare il minor credito comunicato dall’Agenzia delle

Entrate;

87

per il caso particolare in cui successivamente alla presentazione della

dichiarazione, comportante un risultato a credito da compensare nell’anno

successivo, sia stato effettuato il ravvedimento operoso mediante la

presentazione di una dichiarazione integrativa recante un credito inferiore,

ricordiamo che l’Amministrazione finanziaria, con circolare n. 192/E del 23

luglio 1998 ha affermato che la differenza può non essere versata se il

maggior credito originario non sia stato riportato nella dichiarazione

relativa all’anno successivo. In tal caso, pertanto, nel rigo VL26 va riportato

il minor credito risultante dalla dichiarazione integrativa. Vedasi quanto si

dirà relativamente al rigo VL40 in caso di erronea compensazione del

credito risultante dalla dichiarazione o in caso di dichiarazione 2013 con

esposizione di un credito maggiore di quello reale.

VL9: il credito di cui al VL8 compensato nel modello F24, invece, deve essere evidenziato

nel rigo VL9 (a riguardo si rinvia alla circolare in materia di credito e compensazione RNS

F31 del 13/02/2015.

L’eventuale differenza positiva che risulta dal confronto tra gli importi indicati nei righi

VL8 e VL9 (eccedenza di credito) deve essere riportata nel rigo VL26 ovvero nel rigo VL10

se il contribuente è un soggetto che nell’anno oggetto di dichiarazione ha aderito, per la

prima volta, alla procedura di liquidazione Iva di gruppo. Per tali ultimi soggetti è

preclusa la possibilità di trasferire al gruppo Iva il credito della dichiarazione relativa

all’anno antecedente l’ingresso nel gruppo e, pertanto, è inibita la confluenza di tale

importo nella sezione successiva del quadro VL. Tale credito non trasferibile al gruppo

deve essere riportato nel rigo VX4 (per l’importo richiesto a rimborso), VX5 (in caso di

utilizzo in compensazione) ovvero VX6 (per l’importo ceduto al consolidato).

Nel caso di incorporazione di un soggetto non partecipante all’IVA di gruppo, gli importi

compresi nei righi VL39 e VL40 del modulo relativo alla società incorporata, che restano

nella disponibilità dell’incorporante, devono essere indicati nei righi VX4 (per l’importo

richiesto a rimborso), VX5 (in caso di utilizzo in compensazione) ovvero VX6 (per

l’importo ceduto al consolidato).

Le istruzioni avvertono che in tale rigo deve essere compreso anche l’eventuale maggior

credito riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate e comunicato al contribuente ai sensi

dell’art. 54-bis/63347, nella misura in cui sia stato utilizzato in compensazione su F24.

47 Ai sensi dell’art.54-bis/633, l’amministrazione finanziaria, entro l’inizio del periodo di presentazione delle

dichiarazioni relative all’anno successivo provvede a:

a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nella determinazione del volume d’affari e delle

imposte;

b) correggere gli errori materiali commessi nel riporto delle eccedenze di imposta risultanti dalle

precedenti dichiarazioni;

88

Sezione 3 – Determinazione dell’Iva a debito o a credito relativa a tutte le attività

esercitate

VL20: va indicato l’ammontare dei crediti infrannuali richiesti a rimborso, anche se non

ancora, in tutto o in parte, liquidati.

VL 21: va indicato l’ammontare dei crediti trasferiti da parte di ciascuna società che

effettua liquidazione di gruppo ai sensi dell’art.73.

VL 22: indicare l'ammontare dei crediti infrannuali (primi tre trimestri dell’anno 2014 )

utilizzati in compensazione nel mod. F24 (in compensazione con altri tributi o contributi

ai sensi del D.Lgs. 241/97) da parte dei soggetti legittimati ai sensi dell'art. 30, comma 3,

lettere a), b),c) ed e) fino alla data di presentazione della dichiarazione annuale (in merito

alle nuove modalità di compensazione vedasi ns circolare RNS F31 del 13/02/2015.

VL 23: deve esservi indicato l'ammontare degli interessi dovuti relativi alle liquidazioni

periodiche dei contribuenti trimestrali.

L'importo degli interessi dovuti relativi all'imposta da versare in sede di

dichiarazione annuale non deve essere compreso in questo rigo, ma indicato al

successivo rigo VL36.

VL 25: deve essere compilato dalle società che nel 2013 partecipavano alla liquidazione

Iva di gruppo e che per lo stesso anno rientravano nella disciplina delle società di

comodo (per un maggior approfondimento vedi nostra circolare RNS F20 del

2013, F149 del 2013, F159 del 2013).

Il rigo interessa le società che, nell’anno precedente 2013 :

avevano aderito alla procedura dell’Iva di gruppo,

avevano trasferito al gruppo delle eccedenze di credito,

erano risultate non operative in sede di dichiarazione dei redditi relativa al

2013 presentata nel corso del 2014 (e non avevano ottenuto risposta positiva

ad un eventuale interpello disapplicativo).

c) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti dell’imposta

risultante dalla dichiarazione annuale a titolo di acconto e di conguaglio, nonché dalle dichiarazioni

periodiche.

Quando da detti controlli automatici emerge un risultato diverso (sia a favore che a sfavore del contribuente)

rispetto a quello indicato in dichiarazione, l’amministrazione lo comunica al contribuente.

In caso di “comunicazione di maggior credito” il contribuente può procedere alla compensazione su F24 con

altri tributi, contributi o premi ai sensi del D.Lgs. 241/97. Infatti il quarto comma dell’articolo in esame

sancisce che: “I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista dal presente articolo si considerano, a tutti

gli effetti, come dichiarati dal contribuente”. Pertanto, il maggior credito comunicato dall’Agenzia delle

Entrate deve essere considerato, anche agli effetti della compensazione, quale credito dichiarato dal

contribuente in sede di dichiarazione annuale.

89

In tal caso, come precisato dall’ Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 180/E

del 29 aprile 2008:

la società controllante, qualora nel corso dell’anno 2013 avesse, in tutto o in

parte, utilizzato in compensazione le risultanze periodiche a credito delle

società poi risultate non operative, ha dovuto riversare all’Erario gli importi

utilizzati, maggiorati di interessi, senza applicazione di sanzioni;

la società controllante ha, conseguentemente, nell’anno 2014, ritrasferito le

eccedenze alle società controllate non operative che li hanno generati;

tali eccedenze devono essere indicate dalle società “non operative per l’anno

2013” nel rigo VL25 del quadro VL della dichiarazione Iva relativa al 2014

come importo a credito.

Per l’utilizzo delle eccedenze retrocesse da parte della società che le aveva

generate, si ritiene che:

1. se la società permane nella liquidazione Iva di gruppo anche per l’anno 2014 ,

le eccedenze non possono essere compensate in sede di liquidazione periodica

Iva e, solo nel caso in cui la società per l’anno 2014 ritorni operativa e non sia

ancora trascorso il quinquennio (nuovo termine previsto dall’art.18 D.Lgs.

175/2014 in vigore, per le società aventi periodo d’imposta coincidente con

l’anno solare, già a decorrere dal 2014- come da nostra circolare RNS

F159/2014) che determina la perdita definitiva del credito (calcolo effettuato

nell’anno 2015, in sede di dichiarazione dei redditi per l’anno 2014, le stesse

potranno essere ritrasferite al gruppo, nell’anno 2015 in sede di prima

liquidazione utile;

2. se la società è uscita dalla liquidazione di gruppo per l’anno 2014, la stessa

potrà utilizzare le eccedenze retrocesse nell’ambito delle proprie liquidazioni

periodiche Iva (riteniamo già dalla prima liquidazione utile del 2014 ) o, se la

società ritorna operativa per l’anno 2014, potrà compensare il credito

risultante dalla dichiarazione Iva 2015 relativa all’anno 2014(comprensivo

anche di dette eccedenze) in F24 o chiederlo a rimborso, sussistendo i

requisisti di cui all’art. 30/633.

Segnaliamo che la compilazione di questo rigo è incompatibile con l’indicazione

del codice “4” nel rigo VA15.

VL26: Eccedenza di credito dell’anno precedente; tale ammontare è dato dalla

differenza tra gli importi indicati ai righi VL8 e VL9. La compilazione del presente

90

rigo non è comunque consentita per i soggetti che hanno compilato il rigo VL10.

VL27: va indicato l’eventuale credito chiesto a rimborso in anni precedenti nell’ipotesi in

cui l’Ufficio competente abbia formalmente negato il diritto al rimborso ed abbia

autorizzato il contribuente ad utilizzare il credito stesso per l’anno 2014. Tale

rigo non deve essere compilato dai soggetti partecipanti alla procedura di

liquidazione dell’IVA di gruppo di cui all’art.73 per l’intero anno d’imposta. In tal

caso, infatti, il credito deve essere riportato nei campi 1 e 2 del rigo VL8.

VL28: in tale rigo deve essere indicato l'ammontare complessivo dei particolari crediti di

imposta utilizzati per il 2014, compreso quello utilizzato in sede di acconto.

A tale riguardo, si ricorda che, per effetto di quanto disposto dall’art.1, commi da

53 a 57, della legge 244/2007, a decorrere dall’anno 2008, i crediti di imposta

indicati nel quadro RU possono essere utilizzati, anche in deroga alle disposizioni

previste dalle singole norme istitutive, in misura non superiore a euro 250.000

annui. L'importo dei particolari crediti di imposta utilizzati in sede di

dichiarazione annuale non deve essere compreso in questo rigo, ma indicato al

successivo rigo VL34.

VL29 : totale dei versamenti periodici, compresi l'acconto, gli interessi dovuti dai

contribuenti trimestrali per opzione nonché l’imposta dovuta a seguito di

ravvedimento operoso.

Le istruzioni precisano che l'ammontare complessivo dei versamenti periodici

risulta dalla somma dei dati Iva riportati nella colonna "importi a debito versati"

della "Sezione erario" (codici tributo: da 6001 a 6012, per i versamenti mensili –

da 6031 a 6034 per i versamenti trimestrali, 6013 e 6035 per gli acconti, da

6720 a 6727 per i versamenti effettuati per subforniture, dei vari modelli di

pagamento F24 utilizzati, anche se non effettivamente versati per effetto della

compensazione con altri tributi (o anche della stessa Iva in caso di

compensazione Iva da Iva effettuata su F24 e, quindi, al di fuori delle liquidazioni

periodiche) o contributi.

Nel particolare caso di società controllata partecipante alla liquidazione dell’Iva di

gruppo, uscita dal gruppo dopo il termine finale per il versamento dell’acconto,

indicare in tale rigo l’importo dell’acconto stesso riversatole dalla controllante e

già indicato nel rigo VK36.

Si rimanda a quanto già detto a commento del quadro VH per quanto concerne la

compilazione del rigo VL29 da parte dei soggetti che hanno usufruito della

sospensione dei termini di versamento in quanto colpiti da eventi eccezionali. Tali

contribuenti avranno indicato al rigo VA10 il codice di riferimento, così come

indicato alle pagg.97 e 98 dell’Appendice.

91

VL31: tale rigo è destinato ad accogliere il totale dei versamenti integrativi relativi al

periodo di imposta 2014 effettuati a seguito di verbali o per altri motivi, relativi

ad operazioni già annotate nei registri. Non devono essere riportati i versamenti

integrativi effettuati nel 2014 ,ma relativi ad anni precedenti 48. In tal modo, le

operazioni devono essere indicate nei quadri VE e/o VF così come rilevate nei

suddetti verbali o altro e l’importo dell’IVA dell’anno troverà la sua quadratura

con quanto indicato al rigo VL 31.

Deve, inoltre, esservi indicato l'importo della maggiore detrazione IVA per

l'acquisto di beni ammortizzabili spettante, in applicazione della L. 1/3/86 n. 64

o del D.L. 31/7/87 n. 318, sui canoni residui di leasing relativi a fatture registrate

nel corso del 2014 per l'acquisizione di beni ammortizzabili. Si fa presente che la

maggiore detrazione, essendo già da diversi anni scaduti i termini previsti dalle

citate leggi, continua ad applicarsi soltanto per i beni ammortizzabili acquisiti con

contratti di locazione finanziaria, semprechè i relativi contratti, gli ordinativi e la

consegna dei beni siano stati posti in essere prima della scadenza dei termini.

VL35 riguardano le società di gestione del credito.

VL37

VL36: interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale.

48 Con interrogazione parlamentare n. 5-01796 del 21 novembre 2007 è stato esaminato il caso di una

società che, nel corso dell’anno 2006, aveva avuto un accertamento per avere “splafonato” nell’anno 2001

(cioè, la società, esportatore abituale, aveva acquistato in sospensione di imposta per un importo superiore al

plafond disponibile). A seguito di detto accertamento aveva provveduto a versare l’imposta relativa allo

splafonamento. Nella interrogazione la società chiedeva se tale imposta (che ha natura di “Iva acquisti”) possa

considerarsi detraibile.

Nella risposta, l’Agenzia delle Entrate sottolinea come il diritto alla detrazione possa essere esercitato, a

mente dell’art. 19 del Dpr 633/72, al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a

quello in cui tale diritto è sorto (momento dell’effettuazione dell’operazione). Non avendo esercitato il diritto

entro tale termine, conclude l’Agenzia “il contribuente è incorso in decadenza e non può più esercitare tale

diritto”.

La risposta è interessante perché l’Agenzia non afferma un principio di indetraibilità dell’Iva oggetto di

accertamento, ma fa discendere l’indetraibilità stessa dal decorso del termine per la decadenza del diritto.

Come dire che se l’accertamento fosse stato notificato (e la relativa Iva fosse stata versata) in tempo utile

(entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo al momento di effettuazione dell’operazione)

l’imposta versata a seguito di accertamento, se avente natura di Iva acquisti, poteva essere legittimamente

detratta.

In generale, in materia di accertamenti IVA, si rammenta che l’art. 93 D.L. 1/2012 (decreto liberalizzazioni),

modificando l’art. 60 D.P.R. n. 633/1972, ha previsto che il contribuente che riceve un avviso di

accertamento/rettifica IVA ha diritto di rivalersi dell’imposta nei confronti dei cessionari/committenti dopo

aver pagato l’imposta accertata, le sanzioni e gli interessi. Il cessionario/committente, a sua volta, può

esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a

quello in cui ha corrisposto l’imposto accertata e addebitata in via di rivalsa (la detrazione spetterà alle

condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione).

92

VL40: in tale rigo deve essere riportato l’ammontare corrispondente al credito riversato,

al netto delle somme versate a titolo di interessi e sanzioni, per effetto di

versamenti, effettuati nel corso del periodo d’imposta 2014, di somme richieste

con appositi atti di recupero emessi a seguito dell’indebito utilizzo in

compensazione di crediti esistenti ma non disponibili. In tal modo, la validità del

credito oggetto di riversamento viene rigenerata ed equiparata a quella del

credito formatosi nel periodo d’imposta relativo alla dichiarazione. Inoltre, in

caso di compilazione del rigo da parte di soggetti che hanno partecipato alla

liquidazione dell’IVA di gruppo, l’importo nello stesso evidenziato, in quanto non

trasferibile al gruppo, deve essere considerato ai fini della compilazione dei righi

VX4, VX5 e VX6.

Al contrario, il credito relativo al periodo d’imposta oggetto della presente

dichiarazione – 2014 - riversato spontaneamente (ad esempio, a seguito dei un

ravvedimento operoso) deve essere riportato nel rigo VX3 (per la compilazione di

tale rigo si rinvia al commento del rigo corrispondente).

L’utilizzo indebito del credito può essere derivato:

- da una esposizione in dichiarazione annuale di un credito superiore a quello

spettante, o

- da una erronea compensazione effettuata su F24.

In entrambi i casi il ravvedimento operoso va effettuato con il pagamento della

differenza “compensata in più”. In pratica, si deve procedere “all’acquisto” del

maggior credito, che legittima la compensazione effettuata su F24.

Il pensiero dell’Agenzia, come espresso nelle circolari sopra citate, muove dal

“principio inderogabile secondo il quale i versamenti integrativi d’imposta devono

essere indicati esclusivamente nella dichiarazione relativa all’anno d’imposta cui i

medesimi si riferiscono, non rilevando l’anno in cui questi vengono di fatto

effettuati”.

Ne consegue, a dire dell’Agenzia, che, da un lato tali versamenti integrativi

devono essere effettuati con il codice tributo 6099 e con riferimento all’anno cui

si riferiscono e dall’altro, che devono essere indicati nel rigo VL40 della

dichiarazione relativa al medesimo anno, ancorché effettuati l’anno successivo.

QUADRO VT

Il quadro VT è stato istituito al fine di prevedere nell’ambito del modello di dichiarazione

annuale la separata indicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi

effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA, ai sensi

dell’articolo 33, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con

93

modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, così come integrato dall’articolo 2,

comma 10, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Il quadro è suddiviso in due parti: una prima parte composta dal rigo VT1 e una parte

composta dai righi da VT2 a VT22.

Il presente quadro è destinato a tutti i contribuenti IVA tenuti alla presentazione della

dichiarazione e deve essere compilato esclusivamente nel modulo n. 01.

Nelle ipotesi di contabilità separate ovvero di operazioni straordinarie o trasformazioni

sostanziali soggettive, il quadro deve essere compilato una sola volta riepilogando i dati

relativi alle varie contabilità ovvero ai diversi soggetti che hanno partecipato alla

trasformazione.

VT1: Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori

finali e di soggetti titolari di partita IVA

Campo 1 indicare l’ammontare complessivo delle operazioni imponibili

derivante dalla somma degli importi evidenziati nel campo 1 del rigo VE23 di

tutti i moduli di cui si compone la dichiarazione.

Campo 2 indicare l’ammontare complessivo dell’imposta relativa alle operazioni

imponibili derivante dalla somma degli importi evidenziati nel rigo VE25 di tutti

i moduli di cui si compone la dichiarazione.

Campi 3 e 5 ripartire l’importo indicato nel campo 1 rispettivamente tra le

operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali e quelle effettuate nei

confronti di soggetti titolari di partita IVA. A tal fine può farsi riferimento alle

modalità di certificazione dei corrispettivi previste dagli artt. 21/633 (fatture

emesse), 21 –bis/633 (fattura semplificata) e 22/633 (corrispettivi) o,

comunque, ad ulteriori criteri che consentono di qualificare l’operazione ai

predetti fini.

Campi 4 e 6 indicare l’imposta relativa alle operazioni evidenziate nei campi 3 e

5.

Da VT2 a VT22: Ripartizione su base regionale delle operazioni effettuate nei confronti di

consumatori finali. Tali righi sono riservati ai contribuenti che, avendo

effettuato operazioni nei confronti di consumatori finali, hanno compilato i

campi 3 e 4 del rigo VT1 per la ripartizione degli importi in corrispondenza

delle regioni e delle province autonome ove sono situati il luogo o i luoghi di

esercizio dell’attività.

94

QUADRO VX

Il quadro VX, da compilarsi esclusivamente nel caso di dichiarazione Iva autonoma (o il

corrispondente quadro RX del mod. UNICO) è composto da una sola sezione che contiene

i dati relativi alle risultanze della dichiarazione.

In particolare, nel rigo VX1 va indicato l'importo risultante a debito in sede di

dichiarazione annuale che è stato versato (o trasferito per le società controllanti o

controllate partecipanti all’IVA di gruppo) entro il 16 marzo 2015 (o entro il maggior

termine consentito ai contribuenti obbligati alla dichiarazione unificata).

Tale importo dovrà coincidere con la colonna "Importi a debito versati" del modello F24

(ancorché il debito sia concretamente non versato in quanto compensato con altri crediti

ai sensi del D.Lgs. 241/97).

L’importo corrisponde a quanto già indicato nel precedente rigo VL38.

Il rigo non deve essere compilato nell’ipotesi in cui il totale dell’Iva dovuta sia pari o

inferiore al limite minimo pari a € 10,33 (10,00 per effetto degli arrotondamenti effettuati

in dichiarazione).

Se la dichiarazione annuale chiude con una risultanza a credito, oltre ad indicare

l'importo nel rigo VX2 occorre ripartire il credito fra i successivi righi VX4 = importo

chiesto a rimborso VX5 = importo da riportare in detrazione o in compensazione e

VX6= importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale. Per le società

partecipanti all'Iva di gruppo, l'importo da indicare nel rigo VX2 rappresenta l’importo a

credito da trasferire al gruppo.

Si evidenzia che, in caso di compilazione del rigo VL40, l’importo da riportare al rigo VX2

è dato dalla sommatoria dei righi VL39 e VL40.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 30, comma 4, della Legge n. 724/1994, così come

modificata dal D.L. n. 223/2006, per le società e gli enti non operativi per l’anno oggetto

della dichiarazione e per i due precedenti, che hanno indicato il codice 4 nel rigo VA15, il

credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale non può essere utilizzato in

compensazione nel modello F24 (vedi per maggiori dettagli la nostra circolare RNS F31

del 13/02/2015).

Rigo VX3 “Eccedenza di versamento” – Il rigo deve essere compilato nel caso in cui il

versamento concretamente effettuato sia superiore all’importo dovuto.

Detta eccedenza deve essere indicata sia nel caso in cui il conguaglio annuale sia stato

versato in unica soluzione, sia nel caso in cui sia stato versato ratealmente e l’eccedenza

non sia già stata recuperata, in tutto o in parte, dalle rate successive.

95

Le istruzioni precisano, inoltre, che il rigo deve essere utilizzato anche quando, a seguito

di dichiarazione correttiva nei termini o integrativa si evidenzi un versamento superiore al

dovuto.

Inoltre, nel rigo VX3 deve essere indicato anche l’eventuale ammontare del credito,

relativo all’anno di imposta oggetto della dichiarazione (2014), utilizzato nel 2015 entro

la data di presentazione della dichiarazione per l’anno 201449 in compensazione in

misura superiore a quella emergente dalla presente dichiarazione ovvero in misura

superiore al limite annuale di euro 700.000,00, riversato spontaneamente (ad esempio, a

seguito di un ravvedimento operoso) come illustrato dall’Agenzia delle Entrate con la

procedura descritta nella circolare 48/E del 7 giugno 2002 (risposta a quesito 6.1) e nella

Risoluzione n. 452/E del 27.11.2008 (si rinvia alla nostra circolare n. RNS F31 del

13/02/2015). L’importo del credito riversato deve essere indicato al netto della sanzione

e degli interessi eventualmente versati a titolo di ravvedimento.

Si evidenzia che, qualora siano compilati entrambi i righi VX2 e VX3, anche l’importo

emergente dal rigo VX3 deve concorrere alla ripartizione fra i righi VX4, VX5 e VX6.

Come già evidenziato, in caso di compilazione della dichiarazione a seguito di

trasformazioni soggettive, nei righi VX1 e VX2 deve essere riportata la somma algebrica

delle risultanze dei quadri VL, sezione 3 , delle singole società.

Rigo VX4 “Importo di cui si chiede il rimborso”- indicare l’importo chiesto a rimborso.

Il contenuto del rigo VX4 è stato ridefinito al fine di recepire le nuove modalità di

esecuzione dei rimborsi introdotte dal decreto sulle semplificazioni fiscali

(D.Lgs.175/2014).

Per ulteriori approfondimenti a riguardo si rinvia alle nostre circolari RNS F159/2013 e

F31 del 13/02/2015.

Ai fini della compilazione :

- al campo 1 deve essere indicato l’importo di cui si chiede il rimborso;

- al campo 2 deve essere indicata la quota parte del rimborso per la quale il contribuente

intende utilizzare la procedura semplificata di rimborso tramite l’agente di riscossione. Si

evidenzia che il campo non deve essere compilato nelle ipotesi di rimborsi richiesti per

contribuenti sottoposti a procedure concorsuali nonché da contribuenti che hanno

cessato l’attività. La quota richiesta a rimborso con questa modalità, cumulata con gli

importi che sono stati o saranno compensati nel corso dell’anno 2015 nel modello F24,

non può superare il limite previsto dalla normativa vigente pari ad euro 700.000,00

49

Nel caso in cui il riversamento del credito è stato spontaneamente effettuato nell’anno 2015 ma

successivamente alla presentazione della dichiarazione IVA per l’anno 2014, si renderà necessario presentare

una dichiarazione integrativa a favore per l’anno 2014 indicando il credito riversato nel rigo VX3.

96

(limite così elevato dall’art. 9, comma 2, del decreto–legge 8 aprile 2013, n. 35 con

effetto dal 1° gennaio 2014, ns circolare n RNS F31 del 13/02/2015).

- al campo 3 occorre specificare il codice corrispondente alla causale del rimborso (vedasi

Istruzioni Ministeriali pagg. 57-60). Per una completa disamina delle causali del rimborso

si rinvia alla ns circolare n RNS F31 del 13/02/2015).

- il campo 4 è riservato ai contribuenti ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso

entro tre mesi dalla richiesta (come da categorie individuate dai decreti del Ministro

dell’economia e delle finanze);

- il campo 5 è riservato ai subappaltatori che nell’anno precedente abbiano registrato un

volume d’affari costituito per almeno l’80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti

di subappalto nei confronti dei quali il limite annuo per la compensazione è elevato ad un

milione di euro (art.35, comma 6 ter D.L. 223/2006);

- il campo 6 è riservato ai contribuenti non tenuti alla presentazione della garanzia

finanziaria. In particolare, per quanto di interesse delle nostre associate, occorre indicare

il codice 1 se la dichiarazione è dotata di visto di conformità, o della sottoscrizione

alternativa e della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti le condizioni

di cui all’art.38-bis, comma 3. In questa ipotesi, l’attestazione delle condizioni

patrimoniali e di versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi deve essere resa

nell’apposito riquadro inserito nello stesso rigo VX4 (di seguito commentato).

Come già commentato nella ns. circ F31 del 13/02/2015 i rimborsi di ammontare

superiore a 15.000,00 euro (ad esclusione dei contribuenti “pericolosi”) sono eseguiti in

via generale senza presentazione di garanzie, a condizione che nella dichiarazione

annuale sia apposto il visto di conformità o l’alternativa sottoscrizione da parte dei

soggetti che esercitano la revisione legale dei conti e che nella dichiarazione annuale

venga sottoscritta la dichiarazione sostitutiva di notorietà che attesti la sussistenza delle

condizioni soggettive previste dal nuovo articolato.

A tale scopo, in corrispondenza del rigo VX4 è prevista la sottoscrizione dei presenti

riquadri:

- “Attestazione delle società e degli enti operativi”: in proposito si evidenzia che la

dichiarazione di atto notorio, debitamente sottoscritta dal contribuente, e la copia del

documento di identità dello stesso sono ricevute e conservate da chi invia la

dichiarazione ed esibite a richiesta dell’Agenzia delle Entrate. Tale campo non

riguarda le società cooperative;

- “Attestazione condizioni patrimoniali e versamento dei contributi”: anche in questo

caso si evidenzia che la dichiarazione di atto notorio, debitamente sottoscritta dal

contribuente, e la copia del documento di identità dello stesso sono ricevute e

conservate da chi invia la dichiarazione ed esibite a richiesta dell’Agenzia delle

Entrate.

97

Si evidenzia inoltre che, in ragione delle novità introdotte, rispetto al rigo VX4 del

precedente modello di dichiarazione IVA, sono stati eliminati i campi 7 e 8.

Rigo VX5 “Importo da riportare in detrazione o in compensazione” – come per gli esercizi

precedenti nel presente rigo deve essere indicato l’importo che si intende portare in

detrazione nell’anno successivo o che si intende compensare nel modello F24. A tale

riguardo, è bene ricordare che, ai sensi del dell’art.10 del d.l. 78/2009, l’utilizzo in

compensazione del credito annuale Iva in misura superiore a 5.000 euro può essere

effettuato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della

dichiarazione da cui emerge.

Rigo VX6 “Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale” – Il rigo deve

essere compilato dai soggetti che hanno optato per il consolidato fiscale previsto dall’art.

117 e seguenti del Tuir. Tali soggetti possono cedere in tutto o in parte il credito

risultante dalla dichiarazione annuale, ai fini della compensazione dell’IRES dovuta dalla

consolidante, per effetto della tassazione di gruppo.

La compilazione del rigo avviene indicando nel campo 1 il codice fiscale della

consolidante e nel campo 2 l’importo del credito ceduto.

Tale cessione può essere effettuata nei seguenti limiti:

per un ammontare non superiore all’Ires risultante a titolo di saldo (per il 2014) e di

acconto (per il 2015), dalla dichiarazione dei redditi del consolidato;

per l’ammontare massimo previsto dall’art. 25 del D.Lgs. 241/97 – attualmente pari a

€ 700.000,00. Tale limite massimo, da determinarsi in capo ad ogni consolidata che

effettua la cessione, deve essere verificato considerando complessivamente i rimborsi

chiesti dalla stessa consolidata direttamente al concessionario, le compensazioni con

altri tributi e contributi effettuati su F24 e le cessioni alla consolidante. Nel rigo deve

essere indicato l’importo del credito ceduto, come previsto dall’art. 7, comma 1, lett.

b) del decreto 9 giugno 2004.

QUADRO VO

E' il quadro attraverso il quale devono essere comunicate le opzioni o le revoche in

materia di IVA e di imposte dirette.

La materia è stata disciplinata dal DPR 442 del 10 novembre 1997, nonché dal Dpr 5

ottobre 2001, n. 404 che ha apportato una modifica alle formalità di comunicazione

dell’opzione da parte dei contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione

annuale.

In proposito le istruzioni precisano che per tali soggetti il quadro VO, una volta

compilato, dovrà essere allegato alla dichiarazione dei redditi. A tal fine, è stata prevista,

98

come per l’anno scorso, nel modello UNICO SC 2015, una specifica casella (denominata

quadro VO) la cui barratura consente di segnalarne la presenza all’interno del modulo.

Si ricorda che, attualmente, l’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta

o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalla

modalità di tenuta delle scritture contabili.

Il contribuente rimane, comunque obbligato a comunicare l’opzione effettuata

all’Amministrazione finanziaria nella dichiarazione Iva relativa al periodo di imposta cui si

riferisce la scelta operata con il suddetto comportamento concludente.

In particolare, si segnala, nella sezione 2 in corrispondenza dei righi VO23 e VO24, la

reintroduzione della casella (1) per comunicare le opzioni di cui all’art.1, commi 1093 e

1094, legge n. 296/2006 esercitate dalle società agricole.

PROSPETTO RIEP I LOGATIVO

IVA 26 PR/2015

L’ente o società controllante è tenuto a presentare il prospetto riepilogativo IVA

26PR/2015 nell’ambito della propria dichiarazione annuale IVA.

Quadro VS

Nel quadro devono essere riepilogate, con la sola indicazione della partita Iva (campo 1 –

sezione 1), tutte le società (compresa la controllante) partecipanti all'Iva di gruppo,

nonché l'ultimo mese di controllo (se tutto l'anno: 12, anche per la controllante – campo

3 sezione 1).

Come già visto nell’illustrazione del quadro VK di ciascuna società partecipante, per

ciascuna di esse la controllante deve indicare, nel quadro VS, la quota parte di credito per

la quale la stessa chiede il rimborso (con l'indicazione della causale che ne legittima la

richiesta) e quella compensata nel corso del 2014 (compresa l'eventuale compensazione

effettuata in sede di dichiarazione annuale). Questi dati risultano dal quadro VK di

ciascuna società.

Sezione 1 – Distinta delle società del gruppo

In particolare, si evidenzia quanto segue:

campo n. 2: deve essere utilizzato per l’indicazione di uno dei seguenti codici:

1. se la società partecipava alla procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo al

31.12.2013;

99

2. se la società partecipava alla procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo al 31.12.

2013 e, nel corso del 2014, ha effettuato, in qualità di avente causa (incorporante o

conferitaria o cessionario d’azienda), operazioni straordinarie con soggetti esterni al

gruppo IVA;

3. se la società non partecipava alla procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo al

31.12. 2013;

4. se la società non partecipava alla procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo al

31.12. 2013 e, nel corso del 2014, ha effettuato, in qualità di avente causa,

operazioni straordinarie con soggetti esterni al gruppo.

campo 4: tale casella deve essere barrata qualora la società del gruppo risulti non

operativa ex art. 30 legge 724/2004. In relazione alle problematiche relative al credito

scaturente da società non operative aderenti alla procedura di liquidazione di gruppo,

vedasi la nostra circolare RNS F11 del F31 del 13/02/2015.

campo 5: indicare le quote di rimborso infrannuale imputabili a ciascuna società del

gruppo.

campo 6: in tale casella deve essere evidenziata l’eccedenza di credito trasferita che

dovrà trovare corrispondenza con quanto indicato al rigo VK23 della dichiarazione di ogni

singola società.

campo 7: va indicata l’eccedenza di credito compensata, che dovrà trovare

corrispondenza con l’importo indicato al rigo VK24.

campo 8: da barrare se la dichiarazione della controllata è dotata di visto di conformità o

della sottoscrizione dell’organo di controllo e della dichiarazione sostitutiva di atto

notorio che attesta la presenza delle condizioni contenute nel nuovo art.38-bis comma 3

lettere a), b) e c) relative all’esonero della garanzia.

campo 9: la causale del rimborso annuale (si veda appendice alle istruzioni a pag.97)

campo 10 : va compilato per comunicare che si tratta di un soggetto in possesso dei

requisiti richiesti per poter accedere all’erogazione prioritaria del rimborso. Si indica in

tale casella il codice corrispondente al presupposto:

“1” società che pongono in essere le prestazioni derivanti da contratto di

subappalto di cui alla lett a) sesto comma dell’art. 17 DPR 633/72;

“2” società che svolgono attività individuate dal codice ATECOFIN 2004

37.10.1 – recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami

metallici;

“3” società che svolgono attività individuate dal codice ATECOFIN 2004

27.43.0 – produttori di zinco, piombo e stagno, nonché i semilavorati degli

stessi metalli di base non ferrosi;

100

“4” soggetti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004

27.42.0, è cioè i soggetti che producono alluminio e semilavorati.

“5” soggetti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN 2007

30.30.09, e cioè i soggetti che producono aeromobili, veicoli spaziali e i

relativi dispositivi

campo 11: va indicato l’importo della quota di rimborso, da comprendere nel rigo VY4

imputabile ad ogni società del gruppo. L’importo deve trovare

corrispondenza con quello indicato al rigo VK25.

Sezione 2 – Dati riepilogativi

In calce riportare, nei righi:

VS20: l'importo totale chiesto a rimborso ed il numero dei soggetti per i

quali viene richiesto, corrispondente alla sommatoria dei righi VK25 delle

singole società;

VS21, il numero totale dei soggetti che hanno partecipato alla particolare

procedura di liquidazione di gruppo, nonché il numero di coloro che

hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali;

VS22, nel campo 1 il numero totale dei soggetti che, avendo compensato

il proprio credito nell'ambito della liquidazione di gruppo, sono tenuti

alla presentazione delle garanzie; nel campo 2 il numero di soggetti

esonerati dalla presentazione della garanzia, le istruzioni precisano che

le garanzie prestate dalle singole società controllate, ancorché

presentate dalla controllante, devono essere intestate all’Ufficio delle

Entrate territorialmente competente in relazione a ciascuna società

controllata.

La tematica delle garanzie potrebbe subire modifiche/aggiornamenti a

fronte di auspicabili chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Sezione 3 – Garanzia della controllante

VS30, eccedenza di credito di gruppo dell’anno precedente compensata

- Il quadro deve essere compilato nel caso in cui la dichiarazione di

gruppo relativa all'anno 2013 evidenziava un risultato a credito,

computato in detrazione nell'anno successivo. Naturalmente, nell'anno

2013 tale credito (non compensato) non era stato garantito. Nel caso in

cui lo stesso sia stato effettivamente compensato, nel 2014, con i debiti

di gruppo trasferiti nell'anno medesimo (e si ricorda che tali eccedenze

di credito si presumono compensate con precedenza rispetto alle altre

trasferite in corso d'anno), l'importo deve essere indicato al rigo in

101

parola. Per tale compensazione le istruzioni affermano che la

controllante deve dare distinta garanzia. Sulla materia, ad oggi non

ancora del tutto chiarita, si auspicano chiarimenti da parte dell’Agenzia.

Quadro VV: è il quadro VH di gruppo (si rimanda, pertanto, alle istruzioni di detto ultimo

quadro). Si ricorda che in corrispondenza dei campi a debito è prevista la

casella per l’indicazione del ravvedimento dei versamenti periodici e,

all’interno del rigo VV 13, ove deve essere indicato l’importo dell’acconto

dovuto per l’intero gruppo, è prevista la casella per l’indicazione del

metodo adottato ai fini del calcolo dell’acconto Iva.

Tale rigo evidenzia le risultanze delle liquidazioni periodiche di gruppo

tratte dal registro riassuntivo di cui all'art. 4 del D.M. 13 dicembre 1979.

Quadro VW: è il quadro VL di gruppo (si rimanda, pertanto, alle istruzioni di detto ultimo

quadro).

Evidenzia la determinazione finale dell'imposta a debito o a credito di

gruppo.

Si evidenzia il rigo VW21, dove indicare l’ammontare complessivo delle eccedenze di

credito trasferite da parte di ciascuna società del gruppo che risulti non

operativa. In sostanza è la somma degli importi indicati, nel campo 6 dei

righi presenti nella sezione 1 del quadro VS, da parte di quelle società che

hanno barrato il campo 4 in quanto non operative. Si ricorda che i crediti

trasferiti da società non operative al gruppo, non possono essere utilizzati

per compensare i debiti trasferiti dalle altre società partecipanti. In

relazione alle problematiche relative al credito scaturente da società non

operative aderenti alla procedura di liquidazione di gruppo, vedasi la

nostra circolare RNS F31 del 13/02/2015. Nel suddetto rigo, inoltre,

devono essere indicati in presenza di incorporazioni di soggetti esterni al

gruppo da parte delle società controllate o della controllante i crediti

maturati dalle incorporate nel corso dell’anno in cui è avvenuta

l’incorporazione. Tali crediti come chiarito nella risoluzione n. 78 del 2011

non possono confluire nella liquidazione Iva del gruppo (si veda ns

circolare RNS F120/2011). In particolare, poi, per la compilazione del rigo

VW40 si evidenzia la diversa modalità di compilazione come già descritta nel

corrispondete rigo VL40, a cui si rinvia.

Quadro VY : è uguale al quadro VX del modulo di dichiarazione (si rimanda, pertanto,

alle istruzioni di detto ultimo quadro). Inoltre, mediante la compilazione

del presente quadro, in particolare del rigo VY4, l’ente o società

controllante procede a chiedere a rimborso il credito emergente dal

prospetto riepilogativo del gruppo; Il relativo ammontare deve coincidere

102

con l’importo risultante al rigo VS20, campo 1, ad eccezione dell’ipotesi di

rimborso della minore eccedenza detraibile del triennio.

Quadro VZ: Si deve compilare in caso di richiesta di rimborso del minore credito di

gruppo del triennio (rimborso che solo la controllante è legittimata a

richiedere).

SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO

Si rileva che le sanzioni comminabili per errori od omissioni di dichiarazione annuale,

previste dal D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, sono efficacemente riassunte dal

ministero in una tabella riportata a pag. 75 delle istruzioni.

Si ricorda che la c.d. Manovra di Ferragosto 2011 (art. 2, comma 36-vicies ter, D.L. n.

138/2011, si veda la circolare RNS n. F131/2011), ha previsto la riduzione alla metà delle

sanzioni amministrative previste in caso di violazioni relative alle dichiarazioni dei redditi,

alle dichiarazioni Iva ed agli adempimenti Iva per gli esercenti imprese, arti e professioni

(con ricavi e compensi non superiori a 5 milioni di euro) che utilizzano per tutte le

operazioni esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante e che

nelle dichiarazioni dei redditi e Iva indicano gli estremi identificativi dei rapporti con gli

operatori finanziari.

Per quanto riguarda l’applicazione dell’art. 2, commi 8 e 8-bis, del Dpr 22 luglio 1998, n.

322, richiamati dall’art. 8, concernenti la presentazione della dichiarazione, della

correttiva e della integrativa, vedasi quanto già detto a pag. 26.

In questa sede, ci limitiamo ad affrontare, tramite alcune esemplificazioni, il

ravvedimento per violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione

della dichiarazione, nonché di pagamento delle somme dovute in base alla stessa.

OMESSA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE ANNUALE

Sanzioni applicabili (art. 5, commi 1 e 3, D.Lgs. 471/97)

Per l'omessa presentazione della dichiarazione annuale si applica la sanzione

amministrativa dal 120 al 240% dell'ammontare dell'imposta dovuta, con un minimo di

258 euro.50

50 In particolare, la circolare A.d.E. afferma che le sanzioni amministrative espresse in misura fissa sono

convertite all’unità di euro con il sistema del troncamento (eliminazione delle cifre decimali). La conversione

103

Se non è dovuta imposta (effettuazione esclusiva di operazioni per le quali non è dovuta

imposta, risultanza finale a credito …), si applica la sanzione da € 258 a € 2.065.

Si precisa che:

- per determinare l'imposta dovuta sono computati in detrazione tutti i versamenti

effettuati nel periodo, il credito dell'anno precedente non chiesto a rimborso, nonché

l'Iva acquisti detraibile risultante dalla liquidazioni periodiche regolarmente eseguite;

- la dichiarazione si considera omessa se presentata oltre 90 giorni.

Ravvedimento operoso

Se la dichiarazione è presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni, la violazione

può essere regolarizzata tramite l'istituto del ravvedimento operoso, applicando la

sanzione ridotta prevista dall’art. 13, c.1, lettera c) del D.Lgs. n. 472/1997 pari ad 1/10

del minimo.

La circolare ministeriale n.23/E del 25 gennaio 1999 aveva precisato: "…poiché la

dichiarazione presentata con ritardo non superiore a novanta giorni è "valida", dalla

stessa non può risultare un'imposta dovuta (nel senso voluto dall'articolo 5, comma 1),

ma, semmai, un'imposta dichiarata e non versata, come tale da assoggettare alla

sanzione del 30% prevista dall'articolo 13 del D.Lgs. 471".

Da ciò discende che la sanzione ridotta corrisponde sempre ad 1/10 di € 258 (sanzione

prevista in assenza di imposta dovuta) = € 25,80.

Resta, ovviamente, ferma l'applicazione delle sanzioni per mancato pagamento del tributo

(30%), violazione anch'essa ravvedibile come specificato più avanti.

Si precisa che in caso di presentazione di dichiarazione tardiva, non deve essere barrata

né la casella “correttiva nei termini”, né la casella “dichiarazione integrativa”, in quanto

entrambe le caselle presuppongono la presentazione di una precedente dichiarazione da

rettificare.

per troncamento opera anche quando la base su cui calcolare la sanzione in misura ridotta (l’esempio più

immediato è quello del ravvedimento) è espressa in lire. In tal caso, sembra di evincere dall’esempio della

circolare, si parte dall’importo della sanzione espressa in lire, si opera la riduzione e si converte all’euro

l’importo già ridotto. Il risultato così ottenuto si arrotonda con il sistema del troncamento. Le sanzioni

amministrative espresse in misura percentuale, si convertono all’euro applicando le regole ordinarie e, cioè,

l’arrotondamento al centesimo, secondo la regola matematica.

104

INFEDELE DICHIARAZIONE

Sanzioni applicabili (art. 5, comma 4, 4 bis, D.Lgs. 471/97)

Se dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero

un'eccedenza detraibile superiore a quella spettante, si applica la sanzione

amministrativa dal 100 al 200% della maggiore imposta o della differenza di credito.

L'infedeltà della dichiarazione annuale può scaturire, a mero titolo esemplificativo:

• da operazioni imponibili non dichiarate;

• da omessa fatturazione e/o registrazione di operazioni imponibili;

• dalla maggiore imposta dovuta in relazione ad errata fatturazione;

• dall'applicazione di aliquota inferiore a quella pertinente;

• dall'imposta dovuta su operazioni erroneamente considerate non imponibili od esenti;

• dall'imposta indebitamente detratta;

• da mancata fatturazione e/o registrazioni di operazioni esenti che generano pro-rata

di indetraibilità;

• da utilizzo del plafond oltre i limiti consentiti;

• etc…..

In proposito, il comma 4-bis dell’art. 5, D.Lgs. 18/12/1997 n. 471 stabilisce che la

misura della richiamata sanzione minima e massima è maggiorata ulteriormente del 10%

nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la

comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, nonché nei

casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non

sussistenti.

Tale disposizione non si applica qualora la maggiore imposta accertata o la minore

imposta detraibile o rimborsabile, a seguito della corretta applicazione degli studi di

settore, risulti inferiore o uguale al 10% di quella dichiarata.

105

Ravvedimento operoso

L'infedele dichiarazione può essere sanata con ravvedimento operoso pagando le

sanzioni ridotte con le seguenti modalità:51 52.

- riduzione della sanzione ad 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle

omissioni avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la

presentazione della dichiarazione;

- riduzione ad 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni

avviene entro il termine della presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel

corso del quale è stata commessa la violazione;

- riduzione ad 1/7 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni

avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno

successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;

- riduzione ad 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni

avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno

successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;

- riduzione ad 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni

avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’art.24 della Legge 7

gennaio 1929 n.4 salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6,

comma 3 o 11, comma 5 del D.Lgs. 471/1997;

Si rammenta che in tal modo viene sanata unicamente la violazione di dichiarazione

infedele. Permangono, viceversa, applicabili le sanzioni relative all'eventuale violazione

prodromica che ha determinato l'infedeltà della dichiarazione.

Se l’infedele dichiarazione deriva da un errore e/o omissione effettuato in sede di

dichiarazione stessa (per esempio errata applicazione di pro rata definitivo) e se tale

errore e/o omissione ha comportato anche un omesso versamento, il contribuente può

sanare, accedendo al ravvedimento operoso, anche quest’ultima violazione, seguendo le

modalità contenute nel nuovo art. 13. del D.Lgs. 472/97 e sopra riportate.

In tal caso la violazione è sanata col solo versamento degli interessi (in quanto la

sanzione è assorbita da quella di infedele dichiarazione).

51 Analogamente, come già detto in premessa al paragrafo, entro il termine di presentazione della

dichiarazione Iva 2015, possono essere sanati errori od omissioni relativi alla compilazione ed alla

presentazione della dichiarazione relativa al 2013, presentata nel 2014 (nonché omissione o ritardato

versamento delle imposte in base alla stessa dovute).

52 Così aumentata, con effetto dalle violazioni commesse a decorrere dall’1.2.2011, dall’art. 1, comma 20,

lettere b) e c) della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (vedasi nostra circolare RNS n.05 del 10 gennaio 2011).

La misura di questa ipotesi di ravvedimento operoso non è stata modificata dalla Legge di Stabilità (nostra

circolare RNS F10/2015).

106

Viceversa, nel caso in cui l’infedeltà della dichiarazione abbia comportato la richiesta di

un maggior credito, la circolare n. 192/E del 23 luglio 1998 avverte: “…. ai fini della

regolarizzazione devono essere versati ….. un importo corrispondente all’intera

integrazione eseguita (maggior debito e/o minor credito). Si precisa, peraltro, che il

minor credito risultante dalla dichiarazione integrativa può non essere versato nel caso in

cui lo stesso sia stato chiesto a rimborso (con la dichiarazione originaria) e non sia stato

ancora erogato al momento della regolarizzazione, oppure nel caso in cui tale minor

credito (chiesto in computazione nell’anno successivo53) non sia, o non sia stato,

riportato nella dichiarazione relativa all’anno successivo54.

ERRORI MATERIALI O DI CALCOLO COMMESSI IN SEDE DI DICHIARAZIONE

Sanzioni applicabili (art.13, comma 1, D.Lgs. 471/97)

Si precisa che non si realizza l’ipotesi di infedele dichiarazione quando la minore imposta

o il maggiore credito risultanti dalla dichiarazione siano conseguenza esclusiva di un

mero errore materiale o di calcolo commesso dal contribuente55.

In tal caso, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, è prevista una

sanzione amministrativa pari al 30% della maggiore imposta dovuta.

Ravvedimento operoso

Le violazioni della specie sono sanabili ai sensi della lettere a), a-bis), b), b-bis), b-ter),

b-quater), c) dell’art. 13/472, mediante il versamento delle sanzioni (30%) ridotte, come

di seguito indicato,

- riduzione della sanzione ad 1/10 del minimo nei casi di mancato pagamento del

tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data

della sua commissione;

53 e da utilizzare sia in compensazione su F24 che in compensazione Iva da Iva in sede di liquidazioni

periodiche, aggiungiamo noi.

54 e, naturalmente, non sia già stato utilizzato in compensazione, aggiungiamo noi. In caso contrario, occorre

“acquistare” il credito.

55 Al riguardo si segnala che la nozione di “errore materiale o di calcolo” (a cui risulta applicabile l’art. 54-

bis/633) è rinvenibile nella circolare ministeriale n. 114/E del 17.4.1997, che così si esprime:

“ …. la Corte Costituzionale, con ordinanza 7 aprile 1988, n. 430, ha statuito che la "liquidazione" ex art.36-

bis del DPR n. 600/1973 (- liquidazione applicabile, dal 1° gennaio 1999, anche all’Iva, ai sensi dell’art. 54-

bis/633, introdotto dal D.Lgs. 313/97-) è operata sulla base delle dichiarazioni presentate mediante un mero

riscontro cartolare, nei casi eccezionali e tassativamente indicati dalla legge, vertenti su errori materiali e di

calcolo immediatamente rilevabili che l'Amministrazione ha il potere - dovere di correggere. Detta Corte ha

ulteriormente precisato che la procedura ex art.36-bis è caratterizzata dalla mancanza di ogni valutazione

giuridica, la quale, ove viceversa sussistesse, escluderebbe la possibilità di fare ricorso a tale procedura,

essendo necessario in tal caso un vero e proprio atto di accertamento contenente esplicita motivazione. Tali

concetti sono stati successivamente ribaditi anche dalla Corte di Cassazione nelle sentenze n. 4958 del 20

novembre 1989, n. 9692 del 25 settembre 1990 e, da ultimo, nella sentenza n. 6193 dell'8 luglio 1996 e

possono, pertanto, servire da guida anche in materia di Iva”.

107

- riduzione della sanzione ad 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle

omissioni avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la

presentazione della dichiarazione;

- riduzione ad 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni

avviene entro il termine della presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel

corso del quale è stata commessa la violazione;

- riduzione ad 1/7 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni

avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno

successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;

- riduzione ad 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni

avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno

successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;

- riduzione ad 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni

avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’art.24 della Legge 7

gennaio 1929 n.4 salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6,

comma 3 o 11, comma 5 del D.Lgs. 471/1997;

VIOLAZIONI FORMALI RELATIVE AL CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE

Sanzioni applicabili (art.8, comma 1, D.Lgs. 471/97)

L’art. 8 del D.Lgs. 471/97 stabilisce che, fuori dai casi di omessa o infedele

presentazione della dichiarazione56, se la dichiarazione annuale è irregolarmente

compilata o se redatta non in conformità al modello approvato dal Ministero, si applica la

sanzione amministrativa da € 258 a € 2.065.

In particolare la dichiarazione è considerata irregolarmente compilata, se in essa sono

omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa:

- i dati rilevanti per l’individuazione del contribuente o del suo rappresentante;

- i dati rilevanti per la determinazione del tributo;

- ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli.

In proposito, rileviamo che l’art. 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212

“Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”, sancisce che “Le sanzioni

non sono comunque irrogate quando la violazione ….si traduce in una mera violazione

formale senza alcun debito di imposta”.

56 Ciò significa che, nei casi in cui si realizza la fattispecie dell'omessa o dell'infedele dichiarazione, la

sanzione in commento è assorbita da quella relativa alle violazioni di natura sostanziale.

108

In attuazione di tale previsione, è stato emanato il D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32 che,

con l’art. 7, ha apportato modifiche all’art. 6, comma 5-bis, del D.Lgs. 18 dicembre

1997, n. 472, stabilendo che: “Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano

pregiudizio all’esercizio di controllo e non incidono sulla determinazione della base

imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo”.

Mentre la seconda parte del suddetto dettato legislativo (“non incidono sulla

determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo”) è

chiara, riaffermando il concetto di errore formale, più problematica risulta

l’interpretazione della prima parte (“che non arrecano pregiudizio all’esercizio di

controllo”).

In merito, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 77 del 3 agosto 2001 ha affermato: “…

è stato posto il problema … se il giudizio sulla natura meramente formale della violazione

debba essere compiuto in astratto (vale a dire a priori sulla sola base delle caratteristiche

proprie di un fatto illecito) ovvero in concreto (vale a dire a posteriori in base all’effettiva

incidenza dell’illecito sulla determinazione del tributo o sull’attività di controllo).

Al riguardo, si ritiene che gli uffici debbano valutare in concreto (a posteriori), nei singoli

casi specifici, se gli illeciti commessi abbiano determinato pregiudizio all’esercizio

dell’azione di controllo.

Per effetto di quanto appena chiarito, si può verificare che violazioni potenzialmente

idonee ad incidere negativamente sull’attività di controllo, come ad esempio le

irregolarità formali relative al contenuto delle dichiarazioni di cui all’articolo 8, comma 1,

del D.Lgs. n. 471 del 1997, non siano punibili, essendo risultato in concreto che le

stesse, anche per effetto dell’eventuale regolarizzazione delle medesime, non abbiano

ostacolato l’azione dell’ufficio”.

L’Agenzia fissa un importante principio: che anche le irregolarità formali che

potenzialmente possono ostacolare il controllo, se regolarizzate prima del controllo da

parte dell’Amministrazione finanziaria, in concreto, poi, non lo ostacolano e, pertanto,

non risultano più sanzionabili. Consigliamo, pertanto, di regolarizzare sempre le

irregolarità formali (ovviamente in maniera gratuita).

VALUTAZIONE DELLA CONVENIENZA DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO IN RELAZIONE

ALL'ART. 12 D.LGS. 472/97 (CONCORSO DI VIOLAZIONI E CONTINUAZIONE)

La circolare ministeriale n. 180/E del 10 luglio 1998 ha affermato: ".... ai fini del

ravvedimento, le singole violazioni non possono essere cumulate giuridicamente secondo

le regole sul concorso di violazioni e sulla continuazione di cui all'art. 12 del D. Lgs n.

472, per l'assorbente rilievo che le disposizioni contenute nello stesso possono essere

applicate solo dagli uffici o enti impositori, in sede di irrogazione di sanzioni".

109

Alla luce della suddetta interpretazione, il contribuente che abbia commesso più

violazioni che, secondo le norme contenute nell'art. 12, D.Lgs 472/97, siano in concorso

formale57 o materiale58 fra di loro, ovvero che si pongano in progressione59 fra di loro,

deve valutare se risulta, nel concreto, più conveniente accedere al ravvedimento operoso,

considerando tutte le violazioni distintamente fra di loro ed applicando a tutte le

violazioni le riduzioni di cui all'art. 13/472, ovvero, attendere l'eventuale rettifica da parte

dell'ufficio e chiedere, in quella sede, l'applicazione dell'art. 12 più volte citato.

Si ricorda, inoltre, che la sanzione determinata dall’’ufficio in sede di accertamento è

riducibile ad un terzo 60 (secondo le norme contenute negli artt. 16 e 17/472) se la

controversia viene definita entro sessanta giorni dalla notificazione del relativo

provvedimento, senza adire contenzioso.

Le sanzioni sono ulteriormente ridotte ad 1/6 nei casi di:

1. Adesione ai processi verbali di constatazione (vedasi nostra circolare RNS F150 del

2008);

2. Invito dell’ufficio alla definizione agevolata dell’accertamento (circolare RNS F21 del

2009).

Si precisa che la legge di stabilità 2015 con i commi 637-638-639 ha abrogato i

sopra citati istituti deflattivi del contenzioso tributario (di cui al D.Lgs 218/1997) in

particolare:

- con decorrenza a far data dagli atti notificati successivamente al 31/12/2015 per

quanto riguarda l’adesione ai contenuti a comparire (art. 5 commi da 1-bis a 1—

quinquies e art. 11 comma 1-bis, D.lgs. 218/1997);

- con decorrenza al 31/12/2015 per quanto riguarda l’adesione ai PVC consegnati

successivamente a tale data (art. 5-bis D.lgs. 218/1997).

57Si ha concorso formale quando con una sola azione od omissione si commettono diverse violazioni della

medesima disposizione (concorso formale omogeneo), ovvero con una sola azione od omissione vengono

violate disposizioni diverse anche relative a tributi diversi (concorso formale eterogeneo).

58Si ha concorso materiale quando con più azioni od omissioni si commettono diverse violazioni formali della

stessa disposizione.

59E' il caso di chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o

tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione, anche periodica, del tributo.

66 vedasi nostra circolare RNS F05 del 10 gennaio 2011.

110

SANZIONI PENALI

A tale proposito si rinvia alla pag.76 delle istruzioni dove sono riportate le sanzioni penali

applicabili in caso di violazioni particolarmente gravi, quali ad esempio:

omesso versamento dell’Iva in base alla dichiarazione annuale se l’imposta non

versata supera € 50.000 e non è versato entro il 27 dicembre dell’anno successivo

a quello di dichiarazione: reclusione da 6 mesi a 2 anni;

utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti per un ammontare

superiore a € 50.000: reclusione da 6 mesi a 2 anni.