I.V.A. - lineamenti generali dr. ssa Patrizia Ferrari Corso praticanti - ottobre 2010.
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I.V.A. - lineamenti generali
dr.ssa Patrizia Ferrari
Corso praticanti - ottobre 2010
LE FONTI NORMATIVE I.V.A.
FONTE
PRIMARIA NORMATIVA COMUNITARIA
PREVALENZA
FONTE
SECONDARIA NORMATIVA INTERNA
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LA NORMATIVA INTERNA
NORMA
PRIMARIA D.P.R. n. 633 del 26.10.1972
NORME
GENERALI
(della fonte primaria)
D.L. n.331 del 30.08.1993NORME
SPECIFICHE eccezioni
D.L. n. 41 del 23.02.1995
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Schema DPR 633/72:• Titolo I - Disposizioni generali (art.1-20)
• Titolo II - Obblighi dei contribuenti (art.21-40)
• Titolo III - Sanzioni (art.41-50) (soppresso)
• Titolo IV - Accertamento e riscossione (art.51-66-bis)
• Titolo V - Importazioni (art.67-70)
• Titolo VI - Disposizioni varie (art.71-75)
• Titolo VII - Disposizioni transitorie e finali (art.76-94)
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Presupposto impositivo (art. 1):
REQUISITI VERIFICATI CONTEMPORANEAMENTE:
• OGGETTO DELL’OPERAZIONE
• SOGGETTO CHE EFFETTUA L’OPERAZIONE
• TERRITORIO NEL QUALE L’OPERAZIONE E’ EFFETTUATA
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Oggetto dell’operazione:
• CESSIONE DI BENI (ART. 2 DPR 633/72)
• PRESTAZIONE DI SERVIZI (ART.3 DPR 633/72)
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Soggetto che effettua l’operazione:
• SOGGETTO IMPRENDITORE (ART. 4 DPR 633/72)
• SOGGETTO ESERCENTE ARTI O PROFESSIONI (ART.5 DPR 633/72)
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Territorio nel quale è effettuata l’operazione:
• ALL’INTERNO DEL TERRITORIO DELLO STATO, COSI’ COME DEFINITO DALL’ART. 7 DPR 633/72
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Eccezioni alla verifica dei requisiti del presupposto
impositivo:
• IMPORTAZIONI = il presupposto si verifica sempre
• OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE = si seguono regole speciali
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Definizione delle operazioni ai fini IVA:
• operazioni che soddisfano tutte le condizioni del presupposto impositivo = operazioni in campo IVA oppure rilevanti oppure soggette
• operazioni che non soddisfano una o più condizioni del presupposto impositivo = operazioni fuori campo IVA oppure estranee oppure escluse
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Cessioni di beni (art.2):
operazioni in campo IVA
• gli atti a titolo oneroso che comportano trasferimento della proprietà oppure la costituzione o il trasferimento dei diritti reali di godimento (superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù) su beni di ogni genere
• cessioni di beni “assimilate”
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Cessioni di beni “assimilate”:
operazioni in campo IVA
• vendita con riserva di proprietà
• locazioni con clausola di trasferimento della proprietà
• passaggi committente/commissionario o viceversa
• autoconsumo dell’imprend./professionista
• assegnazione di beni ai soci
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Cessione di beni “non onerosa”:
operazioni in campo IVA
• autoconsumo di beni da chiunque effettuato
• cessione gratuita di beni rientranti nell’attività propria dell’impresa (salvo “campioni gratuiti”)
operazioni fuori campo IVA
• cessione gratuita di beni non rientranti nell’attività propria dell’impresa (ma se > euro 25,82 IVA in acquisto non detraibile)
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Cessioni “non cessioni”:
operazioni fuori campo IVA
• cessioni di denaro o crediti di denaro
• cessioni e conferimenti di azienda e rami di azienda
• cessioni di terreni non edificabili
• cessione di campioni di modico valore
• passaggi di beni per fusioni/scissioni/trasf.
• altri minori
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Prestazione di servizi (art.3):
operazioni in campo IVA
• le prestazioni effettuate verso corrispettivo in dipendenza di contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, non fare e permettere.
• prestazioni di servizi “assimilate”
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Prestazioni di servizi “assimilate”:
operazioni in campo IVA, se effettuate dietro corrispettivo
• locazione, affitto, noleggio di beni
• concessioni, cessioni, licenze relative a invenzioni, marchi ecc.
• prestiti in denaro e di titoli non rappresentativi di merci
• somministrazione di alimenti e bevande
• cessioni di contratti (con eccezioni)
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Prestazioni di servizi “non onerosa”:
operazioni in campo IVA• autoconsumo di servizi effettuato da
imprenditori se valore > di euro 25,85
• prestazione gratuita di servizi effettuato da imprenditori se valore > di euro 25,85
operazioni fuori campo IVA• tutti gli altri casi (ossia l’autoconsumo e/o la
prestazione gratuita di servizi effettuati da esercenti arti e professioni)
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Prestazioni “non prestazioni”:
operazioni fuori campo IVA
• prestiti obbligazionari
• cessioni di contratti esclusi da IVA
• conferimenti e passaggi di servizi a seguito di operazioni societarie (fusioni, ecc.)
• altri minori
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Soggetti passivi (artt. 4 e 5):
C H I E S E R C I T A:
• attività d’impresa = consiste nell’esercizio in forma abituale, ancorchè non esclusiva, delle attività commerciali o agricole, previste dagli artt. 2195 e 2135 C.C. nonché l’esercizio di attività di prestazioni di servizi, organizzate in forma di impresa, che non rientrano nella suddetta elencazione
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Soggetti passivi (artt. 4 e 5) (segue):
C H I E S E R C I T A:
• attività di arti e professioni = consiste nell’esercizio in forma abituale, ancorchè non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata delle arti stesse
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Non sono soggetti passivi (artt. 4 e 5):
principali esclusioni• cosiddette “società di comodo” = non si
considerano attività d’impresa:
a) possesso e gestione di determinati beni (case, aeromobili ecc.), se tali beni sono destinati all’uso personale gratuito o a corrispettivo inferiore al valore normale da parte dei soci
b) possesso di partecipazioni sociali e/o titoli, a mero scopo di godimento, senza struttura
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Non sono soggetti passivi (artt. 4 e 5) (segue):
principali esclusioni • prestazioni di collaborazione coordinata e
continuativa = le prestazioni rese da un lavoratore autonomo non rientranti nella specifica attività professionale esercitata dal soggetto; rientrano in tale definizione le attività di amministratore, sindaco e revisore di società svolte da soggetti diversi da dottori commercialisti e esperti contabili.
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Territorialità (art. 7):
definizioni
• territorio dello Stato = territorio soggetto alla sovranità nazionale, con esclusione dei comuni di Livigno, Campione d’Italia e delle acque nazionali del lago di Lugano
• domicilio e residenza = per soggetti diversi dalle persone fisiche domicilio=sede legale e residenza = sede effettiva
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Territorialità (art. 7-bis):
CESSIONI DI BENI: dipende dal luogo in cui si trovano i beni oggetto della cessione.
Per i beni mobili si deve trattare di beni nazionali (compresi nazionalizzati), comunitari oppure in temporanea importazione.
Per i beni immobili si deve trattare di beni situati nel territorio dello Stato.
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Territorialità (art. 7-bis):
CESSIONI DI BENI (segue): sono beni:• nazionali quelli prodotti in Italia• nazionalizzati quelli importati in via definitiva in
Italia (pagamento IVA + dazi)• comunitari quelli prodotti in altro Stato UE o in
esso importati definitivamente da Paese extra-UE• regime di temporanea importazione quelli
provenienti da Stato extra-UE, temporaneamente introdotti in Italia per essere lavorati e successivamente inviati fuori UE
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Territorialità (art. 7-ter):
PRESTAZIONE DI SERVIZI:
• regola generale: business-to-business (B2B): tassazione nel
paese del committentebusiness-to-consumer (B2C): tassazione nel
paese del prestatore
• alcune eccezioni per particolari tipologie di prestazioni di servizi (art.7-quater-quinquies- sexies-septies)
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Effettuazione delle operazioni (art. 6):
= momento impositivo, ossia è il momento a partire dal quale l’operazione assume rilevanza ai fini IVA. E’ da tale istante che l’IVA diviene, generalmente, esigibile per l’Erario e detraibile per il soggetto acquirente.
Assume inoltre rilevanza:• per l’identificazione dell’aliquota IVA
• per decorrenza dei termini degli adempimenti
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Effettuazione delle operazioni (art. 6) segue:
• prestazioni di servizi = momento del pagamento
• cessioni di beni =
beni immobili = momento del rogito di compravendita;
beni mobili = consegna o spedizione;
in ogni caso al momento del pagamento
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Effettuazione delle operazioni (art. 6) segue:
ESIGIBILITA’ = EFFETTUAZIONE
principali eccezioni:• cessioni allo Stato ed Enti pubblici; • cessioni di prod. farmaceutici da farmacisti;• prestazioni di servizi a soci, associati e partecipanti da
parte di enti non comm.li/associazioni
ESIGIBILITA’ = PAGAMENTO
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Operazioni in campo IVA:• OPERAZIONI IMPONIBILI = operazioni
soggette ad IVA
• OPERAZIONI NON IMPONIBILI = cessioni di beni spediti o trasportati fuori dal territorio dello Stato ed i servizi internazionali (art.8, 8-bis e 9)
• OPERAZIONI ESENTI = operazioni di cui all’art. 10
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Principali operazioni esenti (art.10):
• OPERAZIONI FINANZIARIE (compreso operazioni relative ad azioni e obbligazioni)
• CESSIONE DI FABBRICATI
• PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
• PRESTAZIONI SANITARIE
• PRESTAZIONI DIDATTICHE
• CESSIONE DI BENI ACQUISTATI CON IVA TOTALMENTE INDETRAIBILE
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Lineamenti delle operazioni in campo IVA:
TIPOOPERAZIONI
ASSOGGETTAMENTO AD
IVA
DETRAZIONECONSENTITA
ADEMPIMENTIIVA
IMPONIBILI SI’ SI’ SI’
NONIMPONIBILI
NO SI’ SI’
ESENTI NO NO SI’
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Lineamenti delle operazioni fuori campo IVA:
TIPOOPERAZIONI
ASSOGGETTAMENTO AD
IVA
DETRAZIONECONSENTITA
ADEMPIMENTIIVA
ESCLUSE NO NO NO
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La permuta (art.11):
• PERMUTA in IVA due operazioni distinte
• criteri di effettuazione dell’operazione = vedi criteri generali art.6:– cessione/cessione alla consegna– cessione/prestazione consegna = pagamento
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Cessioni e prestazioni accessorie (art.12):
• trasporto
• posa in opera
• imballaggio
• confezionamento
• fornitura di recipienti e contenitori
• altre prestazioni accessorie
NON HANNO AUTONOMIA PROPRIA, MA SEGUONO L’OPERAZIONE PRINCIPALE
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Base imponibile (artt.13 e 14):
è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore,
compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione
Regole particolari:• cessioni gratuite (omaggi, autoconsumo, assegnazioni)
• permute
• beni acquistati con detrazione parziale IVA
• cessioni di beni in temporanea importazione
• cessioni a soggetti con detrazione limitataCorso praticanti - ottobre 2010
Esclusione base imponibile (art.15):
• interessi moratori o altre penalità
• valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto o abbuono, se previsto contrattualmente e non soggetti ad aliquota più elevata
• somme per rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte
• importo di imballaggi e recipienti, se è stata espressamente prevista la resa
• somme a titolo di rivalsa IVACorso praticanti - ottobre 2010
ALIQUOTE (art.16):
• 4% (ridotta)= per beni e servizi elencati nella Tabella A, parte seconda allegata al DPR 633/1972
• 10% (intermedia)= per beni e servizi elencati nella Tabella A, parte terza allegata al DPR 633/1972
• 20% (ordinaria)= per tutti gli altri beni e servizi diversi da quelli sopraindicati
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Detrazione dell’imposta (art.19):
REGOLA GENERALE (art. 19, comma 1)
IMPOSTA ESIGIBILE
(art.6)
DIRITTO ALLA DETRAZIONE(per acquirente o cessionario soggetto d’imposta)
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Detrazione dell’imposta (segue):
QUANDO PUO’ ESSERE ESERCITATA ?
Nel seguente intervallo temporale:• momento iniziale = quando l’imposta diviene
esigibile• momento finale = nella dichiarazione relativa
al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto (alle condizioni esistenti al momento in cui è sorto il diritto)
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Detrazione dell’imposta (segue):CONDIZIONI PER LA DETRAZIONE
IVA DETRAIBILE sugli acquisti effettuati
in relazione a:• operazioni imponibili• operazioni “assimilate”
alle operazioni imponibili (esportazioni, op. in regimi speciali, ecc.)
IVA INDETRAIBILE sugli acquisti effettuati
in relazione a:• operazioni esenti• operazioni escluse
dall’applicazione del tributo (eccetto quelle comprese tra le op. “assimilate”)
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Detrazione dell’imposta (segue):INDETRAIBILITA’ OGGETTIVA (art. 19-bis1)
salvo formino oggetto dell’attività propria dell’impresa:
• aeromobili, navi e imbarcazioni da diporto e relativi componenti, ricambi e spese
• 60% imposta relativa a veicoli stradali a motore, eccetto motocicli, e relative spese
• beni di lusso (beni in Tab. B allegata al DPR 633/72)
• omaggi, spese di rappresentanza
• altri minori
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Detrazione dell’imposta (segue):INDETRAIBILITA’ SOGGETTIVA (art. 19 e 19-bis)
soggetti che esercitano sia attività imponibili
sia attività esenti
detrazione in base
a pro-rata di detraibilità sulle operazioni attive
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Detrazione dell’imposta (segue):INDETRAIBILITA’ SOGGETTIVA (art. 19)
soggetti che esercitano sia attività imponibili
sia attività estranee (F.C.)
detrazione in base
alla quota imputabilealle attività imponibili
(criteri oggettivi)
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Detrazione dell’imposta (segue):
TIPI DI INDETRAIBILITA’• per destinazione (ossia per mancanza dei requisiti
necessari o per manifestazioni a premio)
• oggettiva • soggettiva (anche pro-quota per beni ad uso
promiscuo)
• casi particolari (soggetti con dispensa dagli adempimenti per operazioni esenti, regimi speciali)
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Detrazione dell’imposta (segue):
RETTIFICA DELLA DETRAZIONE
Obbligo di rettifica dell’IVA sull’acquisto di:• beni non ammortizzabili e servizi (solo al primo
utilizzo, se utilizzati in attività che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella operata in origine)
• beni ammortizzabili (diverso utilizzo nel periodo di “tutela fiscale”, di 5 anni dalla data di entrata in funzione per beni mobili e 10 anni per beni immobili)
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Detrazione dell’imposta (segue):
RETTIFICA DELLA DETRAZIONEObbligo di rettifica quando:• cambio di destinazione• mutamento del regime • variazione del pro-rata di oltre 10 punti (solo
beni ammortizzabili)
Facoltà di rettifica quando:• variazione del pro-rata di meno di 10 punti
(solo beni ammortizzabili) opzione per almeno 5 anni
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Volume d’affari (art.20):
+ OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA (imponibili, esenti, non imponibili)
+/- VARIAZIONI IN IVA DELLE OP. IVA
- CESSIONI DI BENI AMMORTIZZABILI
- PASSAGGI INTERNI (per attività separate)
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Regime normale (= IVA da IVA):
+ IVA sulle operazioni imponibili (o a debito)
- IVA sugli acquisti, tenuto conto dei limiti
nella detrazione (o a credito)
= IVA DOVUTA(+) o A CREDITO(-)
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Regimi speciali:
PRINCIPALI ATTIVITA’:• agricoltura, allevamento e pesca (art.34)• editoria (art.74, 1° comma lett. c))• agenzie di viaggio e turismo (art.74-ter)• giochi e spettacoli soggetti ad imposta sugli
intrattenimenti (art.74, 6° comma)• beni usati, oggetti d’arte, d’antiquariato e da
collezione (art. 36 e ss. D.L.41/1995)• rottami e similari (art.74, 7° e 8° comma)• contribuenti minimi (art.1, co. da 96 a 117 L.244/07)
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Esercizio di più attività (art.36):REGOLA GENERALE:
applicazione dell’IVA in modo unitario e cumulativo per tutte le attività
ECCEZIONI:• obbligo di separazione casi previsti dalla legge
• opzione separazione a scelta del contribuente
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Esercizio di più attività segue:EFFETTI DELLA SEPARAZIONE:
• tenuta di registri vendite, acquisti e corrispettivi distinti per singola attività
• utilizzo di distinta serie numerazione fatture• distinta applicazione delle norme sulla detrazione
(compreso pro-rata)• effettuazione della liquidazione distintamente• passaggi interni di beni e servizi: fatturazione al
valore normale di beni/servizi promiscui
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Obblighi dei contribuenti (art.21 e ss.):
- FATTURAZIONE
- REGISTRAZIONE
- DICHIARAZIONE ANNUALE
- COMUNICAZIONE ANNUALE
- ELENCHI CLIENTI-FORNITORI (abrogato)
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Fatturazione (art.21 e ss.):
SOGGETTI OBBLIGATI: deve essere emessa dal cedente o prestatore, cioè dal soggetto che effettua la prestazione
ECCEZIONI: in limitati casi (soggetto estero, imprenditore agricolo esonerato, reverse-charge) l’obbligo è posto a carico del cessionario
AUTOFATTURA
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Fatturazione (art.21 e ss.) segue:
SOGGETTI ESONERATI: - coloro che compiono operazioni fuori campo
IVA (non sussiste alcun obbligo)
- per determinate categorie di soggetti oppure in ordine a determinate operazioni: permane l’obbligo di documentare in altro modo
Scontrino o ricevuta fiscale
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Fatturazione (art.21 e ss.) segue:
SOGGETTI ESONERATI:
DETTAGLIANTI
E ASSIMILATI
Scontrino o ricevuta fiscale
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Fatturazione (art.21 e ss.) segue:
MOMENTO di EMISSIONE della FATTURA:
- fattura immediata: entro lo stesso giorno di
effettuazione dell’operazione
- fattura differita: entro il 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione (solo per cessioni di beni documentate da D.d.T. o altro documento idoneo)
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Variazione dell’imponibile o dell’imposta (art.26):
variazione variazione in aumento in diminuzione
OBBLIGATORIO FACOLTATIVO(in campo IVA) (in campo IVA)
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Registrazione delle operazioni (art.23 e ss.):
REGISTRI OBBLIGATORI:
Operazioni attive:
- registro delle fatture emesse (art.23)
- registro dei corrispettivi (per dettaglianti e assimilati) (art.24)
Operazioni passive:
- registro degli acquisti (art.25)
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Liquidazioni periodiche - versamenti (art.27):
COS’E’LA LIQUIDAZIONE:
+ IVA esigibile sulle fatture emesse/corrisp.
- IVA per cui viene esercitata la detrazione
- crediti IVA (riporto periodo precedente)
= IVA a debito(+) o a credito(-)
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Liquidazioni periodiche - versamenti (art.27):
PERIODICITA’: liquidazione = versamento • MENSILE (regime naturale):
termini: giorno 16 del mese successivo• TRIMESTRALE (solo per opzione):
se volume d’affari < € 309.874,14 (servizi);
se volume d’affari < € 516.456,90 (beni).
termini: 16/5 - 16/8 - 16/11 - 16/3 (con maggiorazione dell’1% per interessi)
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Dichiarazione annuale (art.8 DPR 322/1998):
FUNZIONI• riepilogo delle operazioni attive e passive dell’anno
• determinare la liquidazione definitiva deb./cred.
• determinare il volume d’affari
• imposta detraibile e % definitiva del pro-rata (=determinazione provvisoria anno successivo)
• esercitare detrazioni non effettuate
• rettificare eventuali errori (verifica ravvedimento)
• possibilità di utilizzo credito IVA (> 10 mgl di euro)
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Comunicazione annuale dati IVA (art.8-bis DPR 322/1998):
FUNZIONI• la determinazione dell’IVA dovuta o a credito
dell’anno, senza tener conto di eventuali operazioni di rettifica e conguaglio (es.pro-rata) e dell’eventuale riporto IVA dell’anno precedente
• altri dati sintetici relativi alle operazioni effettuate nel periodo
• esonero per chi presenta entro lo stesso termine la dichiarazione annuale
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Elenchi clienti - fornitori(art.8-bis c.4-bis DPR 322/1998):
OBBLIGO VIGENTE anni 2006 e 2007
(ABROGATO DAL 2008)
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