Riassunto Falcon Lineamenti Di Diritto Pubblico

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    SANZIONE = conseguenze negative espressamente previste da regole prescrittive perun certo comportamento (non sono qualunque conseguenza negativa di uncomportamento)

    3. Le norme giuridiche

    Le NORME GIURIDICHE, o REGOLE DEL DIRITTO, sono regole prescrittive.Per non tutte le regole prescrittive sono norme giuridiche lo stesso comportamentopu essere preso in considerazione da norme di diverso tipo: ad esempio non rubare sia una norma morale che giuridica.

    La differenziazione delle regole giuridiche dalle altre regole prescrittive tipica dellesociet evolute. Ogni gruppo sociale, per garantire la propria sopravvivenza ed unordinatae accettabile convivenza, deve porre una serie di regole, la cui osservanza sia garantitadalla previsione di specifiche ed apposite sanzioni da infliggere ai trasgressori delle regolestabilite. Contemporaneamente dovranno essere individuate le persone abilitate dalleregole del gruppo sociale ad infliggere le sanzioni e le procedure da seguire per arrivare aquesto risultato in questo modo alcune regole prescrittive coincideranno con quellemorali e altre saranno stabilite solo per la loro utilit.Attraverso queste regole, la comunit organizzata:individua i comportamenti da tenere o da evitareprevede le sanzioni per coloro che non rispettino le regole di comportamentoistituisce le autorit cui spetta il compito di infliggere le sanzioni queste regole sono le regole del diritto, o norme giuridiche, che costituiscono ilDIRITTO OBBIETTIVO.

    4. La produzione delle norme giuridiche

    REGOLE GIURIDICHE = regole da far rispettare da parte dellintero gruppo sociale(colpendo le eventuali trasgressioni mediante le apposite sanzioni)Queste regole:non nascono spontaneamente (mediante la formazione di consuetudini)

    non vengono imposte da autorit sovrumane (es: i dieci comandamenti)non sono ricavate per deduzione da astratti principi di giustizia o dalla natura umana il DIRITTO non un diritto naturale o un fatto di sola razionalitQuindi:le regole giuridiche vengono prodotte dal gruppo sociale in modo volontario e consapevoleattraverso apposite procedure, cio gli ATTI GIURIDICI NORMATIVI o atti fonte. FONTE DEL DIRITTO = ogni atto (o fatto) idoneo a produrre norme giuridiche

    Uneccezione costituita dai paesi con sistemi di common law, di origine anglosassone, incui la base del diritto formata da regole e principi elaborati dai giudici attraverso lesentenze queste regole formano il diritto comune che viene integrato poi da norme

    legislative, prodotte consapevolmente.

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    Ciascuno si inserisce in un sistema giuridico gi costituito la questione della suapartecipazione alla formazione delle regole si pone soltanto in relazione alla modifica edallo sviluppo del sistema giuridico, a partire dal momento in cui raggiunge la necessariacapacit fisica e giuridica. raro che ogni singolo componente del gruppo possa realmente partecipare alla

    produzione delle regole giuridiche il compito di elaborare e introdurre le norme daseguire affidato (mediante altre norme giuridiche) a determinate persone (o gruppi dipersone), che rivestono quindi nel gruppo una posizione di autorit o di potere i poteri di decidere regole giuridiche spettano ad ORGANI (es: Parlamento, Governo,Ministri...)In concreto per, sono sempre le persone fisiche ad agire e decidere (es: titolari di uffici).

    Quindi: esistono vari tipi o categorie di norme giuridiche:NORME PRESCRITTIVE = destinate a disciplinare il comportamento delle personeNORME-SANZIONE = prevedono le sanzioni da infliggere ai trasgressori delle norme suicomportamenti

    NORME di ORGANIZZAZIONE dei PUBBLICI POTERI = stabiliscono quali autorit epersone abbiano il compito di giudicare le trasgressioni e di applicare le sanzioniNORME sulla PRODUZIONE GIURIDICA = stabiliscono quali autorit e persone possonodecidere la creazione di nuove norme o la modificazione o leliminazione di quelle esistentie con quali procedure ci debba accadere esse regolano la conformazione e lalocalizzazione dei poteri e quando riguardano il potere normativo pi elevato hannocarattere costituzionale ( sono importanti per la costituzione del gruppo sociale)Le norme sulla produzione giuridica sono molto importanti perch:consentono di rinnovare le norme del sistema giuridico, qualora sia necessarioforniscono un criterio sicuro per riconoscere le norme giuridiche del sistema e perdistinguerle dalle altre norme (morali, di prudenza, di cortesia)In una comunit organizzata e indipendente, le norme giuridiche sono poste attraverso leapposite regole di produzione giuridica del sistema considerato le NORME SULLAPRODUZIONE GIURIDICA valgono come criteri di riconoscimento delle norme giuridicheappartenenti ad un determinato sistema.

    5. Lordinamento giuridico

    ORDINAMENTO GIURIDICO = insieme delle norme giuridiche di un gruppo sociale cos questo gruppo sociale appare giuridicamente organizzatoUn ordinamento giuridico contiene varie norme: norme-precetto, norme-sanzione, norme-

    organizzative, norme sulla produzione di norme giuridiche ma anche norme sullaproduzione (cio sul modo di formazione e sugli effetti) di altri atti giuridici (atti privati,pubblici, leggi, provvedimenti e sentenze)

    Esistono diversi ordinamenti in corrispondenza della pluralit e diversit dei gruppi sociali principio della PLURALIT DEGLI ORDINAMENTI GIURIDICITipi di ordinamenti:ORDINAMENTI STATALI = ordinamenti giuridici dei gruppi sociali indipendenti (= gruppi aiquali nessuna autorit pu prescrivere regole vincolanti, se non con il loro consenso), cioi gruppi organizzati nella forma dello STATO ( gruppi costituiti da un popolo e sovranientro un determinato territorio)

    ORDINAMENTO INTERNAZIONALE = costituito dalle regole che disciplinano icomportamenti degli Stati stessi nei loro rapporti reciproci

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    ORDINAMENTO CANONICO = complesso delle norme proprie della Chiesa cattolica(anche la Chiesa un gruppo sociale dotato di un proprio diritto ma non va confusa con loStato Citt del Vaticano il quale, essendo un vero Stato, costituisce un ordinamentogiuridico a se stante)Molti studiosi considerano ordinamento giuridico lordinamento di qualunque gruppo

    sociale organizzato, senza nessun ulteriore requisito (es: sindacati, mafia) questa tesiporta al paradosso secondo cui il giurista non assume come diritto ci che lesperienzacomune gli insegna.

    Due caratteristiche fondamentali degli ordinamenti giuridici veri e propri sono:il carattere pubblico (= palese e non segreto) dellordinamentolaffermazione del proprio ordinamento come ordinamento giuridico da parte deicomponenti del gruppoEntrambe le caratteristiche mancano, ad esempio, in ordinamenti come quello mafiosoche quindi non pu essere considerato un ordinamento giuridico.

    Poich esistono pi ordinamenti giuridici pu accedere che luno prescriva ci che laltrovieta la qualificazione dei comportamenti (e il loro valore come prescritti o vietati) non mai assoluta ma sempre relativa ad un certo ordinamento il principio dellaRELATIVIT DEI VALORI GIURIDICI.Ad esempio, il comportamento di una persona, cittadina di due Stati che si trovano inguerra tra loro, pu essere ritenuto atto di fedelt per uno e tradimento per laltro.Situazioni di conflitto si pongono anche tra un ordinamento giuridico e norme derivanti daconvinzioni politiche, morali o religiose, o da regole di deontologia professionale (quindi iltrasgredire una legge pu rappresentare un fatto di massima moralit).

    6. Diritto e giustizia

    Le norme giuridiche di una comunit organizzata e indipendente esistono e si riconosconoin quanto esse sono state realizzate da autorit prestabilite e attraverso particolariprocedure tuttavia esiste la possibilit che la norma sia INGIUSTA da un punto di vistaassoluto o morale. anche la norma ingiusta fa parte delle norme giuridiche di quel sistema (se stataprodotta nei modi stabiliti) il diritto DIRITTO POSITIVO (= posto) e non diritto naturale.

    Il diritto naturale sostiene che: diritto e giustizia coincidono tutte, e solo, le norme sononorme giuridiche. Questa teoria pu essere valida in gruppi sociali in cui non vi siano

    valutazioni differenti su cosa giusto e cosa no o in cui si pensi che le norme siano posteda un Essere supremo; in questi casi facile convincersi che si seguono certe normeperch esse sono giuste e che lopera di precisazione da parte degli organi legislativi ogiuridici soltanto la formulazione e la traduzione dei principi di giustizia.Tuttavia nelle societ moderne sarebbe difficile una situazione del genere e ci silimiterebbe a principi generalissimi e senza significato pratico.

    Quindi pi facile intendersi sui modi della formazione (e non sui contenuti) delle singolenorme, cio su quali autorit abbiano il potere di deciderle e sulle procedure utilizzate perdeciderle. Inoltre ci che appare giusto o ingiusto varia nel tempo col mutare dicondizioni sociali, storiche o dei costumi. le norme giuridiche esistono e valgono non

    perch giuste, ma perch sono state poste nei modi stabiliti il diritto diritto positivo.

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    Tuttavia esistono dei testi normativi molto solenni che vengono accettati come giusti eposti a fondamento dellintera normazione ed organizzazione della collettivit (es:Costituzione italiana).

    Il carattere positivo del diritto comporta lancoraggio a determinate procedure di

    consacrazione della norma e costituisce perci un fattore di certezza.Inoltre molte norme di diritto positivo sono la codificazione di regole elaborate dai giuristie dai giudici come le pi adatte alla disciplina dai fenomeni cui si riferiscono, secondocriteri di analisi razionale cos pi facile credere che esse si sono imposte ai legislatoristatali causando la comunanza di regole ed istituti giuridici in ordinamenti che sono inteoria separati ed indipendenti tra loro.Poi, nessuna legge positiva pu essere applicata se non viene prima interpretata, cio seil suo significato non viene individuato attraverso lelaborazione dei giuristi. A sua volta,linterpretazione si svolge secondo criteri e principi che non derivano da una specificalegislazione ma dalla tradizione o dallelaborazione sistematica delle regole. Tuttavia essanon risente di valori sociali o morali. Parlare di DIRITTO POSITIVO vuol dire rifarsi ad un criterio di individuazione delleregole giuridiche stabilite e non certo manifestare una fede ingenua in un diritto postocompletamente da un astratto legislatore.

    7. Diritto, consenso e forza

    Essendo impossibile individuare le norme giuridiche (necessarie ad assicurare ilfunzionamento di una societ) secondo criteri di giustizia, risulta conveniente accordarsisul modo di fare le norme giuridiche; inoltre i modi di fare le norme giuridiche sono stabilitida altre norme giuridiche ( le norme sulla produzione giuridica).

    Tuttavia non si pu risalire indietro allinfinito e i criteri fondamentali, cio le prime normesu come debbano crearsi le norme giuridiche di una determinata comunit, non possonoessere essi stessi giuridici in quanto posti secondo procedure previste da altre normeanchesse giuridiche per la stessa ragione. i CRITERI FONDAMENTALI dilegittimazione di certe autorit come autorit massime esistono, semplicemente e di fatto,in quanto essi sono riconosciuti nellambito di quel gruppo sociale (es: la Costituzionerepubblicana oggi accettata in Italia come supremo atto regolatore della vita associata equesto fatto la sua legittimazione)

    I criteri secondo i quali un gruppo sociale riconosce ed accetta i principi supremi sulla

    produzione delle norme giuridiche non sono criteri giuridici, ma CRITERI POLITICI. Adesempio, nella nostra cultura, si d valore ai principi democratici secondo i quali le normedevono derivare dal popolo che si esprime direttamente o indirettamente (attraverso ipropri rappresentanti).Tuttavia, in altri casi, laccettazione da parte dei soggetti si fonda su altri valori oppure ottenuta mediante luso o la minaccia della forza, da parte di alcuni gruppi. tali sistemipossono essere criticati sia dal punto di vista politico che da quello della giustizia, ma essisono pur sempre sistemi giuridici (= sistemi in cui si producono norme giuridichedestinate a regolare i comportamenti sociali).

    Il diritto fondato sul consenso e quello sulla forza sono due ipotesi estreme. Tuttavia

    nessun sistema giuridico, per quanto democratico, pu rinunciare ad imporsi con la forza acoloro i quali non lo accettino; infine, nessun sistema giuridico, per quanto tirannico, puesistere senza il consenso di alcuni, almeno di quelli che dispongono della forza.

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    CAPITOLO 2LE NORME E LA LORO APPLICAZIONE

    1. Norme scritte e norme non scritte

    Esistono NORME SCRITTE (come quelle contenute in leggi e regolamenti) e ancheNORME NON SCRITTE (come quelle di origine consuetudinaria che si formano quando,attraverso successive ripetizioni dello stesso comportamento, quel comportamento finisce

    per essere avvertito come giuridicamente doveroso).

    Le norme scritte si presentano come un messaggio linguistico, composto di parole e frasi,che costituiscono il TESTO NORMATIVO questultimo lessenziale perch da quelledeterminate parole o frasi che pu e deve ricavarsi il significato della norma. le parole che usiamo per descrivere o chiarire la prescrizione possono essere giuste osbagliate, ma il testo normativo il necessario punto di partenza il testo normativo ciche ci vincola nei nostri tentativi di spiegazione ed ci dal quale non possiamoprescindere esso il DATO da interpretare.

    DISPOSIZIONE = la prescrizione considerata nel suo testo normativo (cio nelledeterminate parole e frasi dalle quali espressa)NORMA = la prescrizione considerata nel suo significato, cio in ci che il legislatore havoluto dire attraverso la disposizioneQuesta differenziazione serve perch: spesso, anche se le formulazioni normative (= disposizioni) non sono mutate, sonomutati i significati (= norme) che ad esse si attribuiscono

    lopera interpretativa (sollecitata dalle esigenze concrete e giustificata dalla continuaevoluzione dellordinamento), che porta a scoprire nelle parole della disposizione, intentie significati magari del tutto insospettati da coloro che materialmente scrissero il testo.

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    Pu darsi anche che una disposizione possa intendersi in diversi modi da unadisposizione possono ricavarsi, in astratto, diverse norme e bisogna determinare quale diesse corrisponde allintenzione del legislatore anche quando la disposizione da applicare scritta, essa non pu essere applicatasenza un processo di INTERPRETAZIONE, che porta a determinare il significato in

    astratto e nel caso concreto.

    Le disposizioni normative sono state scritte, per comodit di formulazione e di lettura,raggruppandole in ARTICOLI, numerati progressivamente.Se una legge (o regolamento) ampia gli articoli sono raggruppati in unit maggiori (es:Codice Civile: diviso in Libri TitoliCapiSezioniArticoli).A volte gli articoli sono individuati, oltre che dal numero, da un titoletto (=RUBRICA) chene sintetizza il contenuto la rubrica non contiene disposizioni normative, ma chiariscelintento del legislatore.Quando non sono numerati, i commi si distinguono per segni grafici: si ha un nuovocomma ogni volta che, dopo un punto fermo, la scrittura ricomincia con un a capo.

    Ogni COMMA formato da ununica frase nei casi in cui sia formato da due o pi frasiaventi contenuto normativo omogeneo si fa riferimento al singolo periodo.

    2. Lentrata in vigore

    Quando si deve applicare una determinata disciplina normativa bisogna innanzituttoaccertarsi che si tratti di norme esistenti e gi entrate in vigore le norme non solodevono essere state deliberate nei modi prescritti ma anche pubblicate:nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana se si tratta di atti statalinel Bollettino Ufficiale della Regione se si tratta di atti regionalimediante affissione allalbo se si tratta di norme comunaliPUBBLICAZIONE consente la conoscenza della norme a tutti coloro che dovrannorispettarle o applicarlePerci previsto che le norme entrino in vigore solo dopo il decorso di un certo tempodalla pubblicazione, che normalmente di 15 giorni questo periodo, in cui le norme nonsono ancora in vigore, detto VACATIO LEGIS.Dopo la vacatio legis le norme entrano in vigore, divenendo efficaci e perci vincolanti. esse entrano in vigore per tutti, compresi coloro che non ne abbiano in realt avuto

    nessuna conoscenza

    le norme vigenti devono essere rispettate e la mancataconoscenza di esse non costituisce una scusante per il mancato rispetto ( art. 5 delcodice penale: nessuno pu invocare a propria scusa lignoranza della legge penale).

    Oltre che essere gi entrate i vigore, le norme da applicare non devono essere statesuccessivamente abrogate ( tuttavia le norme abrogate vanno ancora applicate quandosi tratta di fatti accaduti quando esse erano ancora in vigore). Pu darsi per che unalegge disponga la propria retroattivit: in questo caso le sue norme si applicheranno ancheai fatti gi accaduti, sino ad un punto del tempo stabilito dalla legge stessa. tuttavia nessuna norma, pur essendo retroattiva, pu mutare in nulla ci che accadutonel passato; ma una volta venuta in essere la norma retroattiva, quei fatti gi accaduti

    verranno valutati (ad effetti pratici futuri) come se le nuove norme fossero state gi vigentinel passato.

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    La retroattivit pu essere sia un vantaggio ( aumenta retroattivamente gli stipendi) siauningiustizia per i destinatari ( divieto retroattivo di fumare) per questo laCostituzione dispone che nessuno pu essere punito se non in forza di una legge che siaentrata in vigore prima del fatto commesso la norma incriminante deve gi esistere almomento in cui lazione incriminata viene compiuta ( irretroattivit delle sanzioni penali).

    3. La norma e la fattispecie

    Concretamente le norme vengono considerate per risolvere dei casi in questi casi ci sichiede: quali sono le norme da applicare e cosa significano? le norme prescrivono i comportamenti, nel senso che stabiliscono quali conseguenzedebbano derivare dai comportamenti in concreto posti in essere.La struttura della norma segue lo schema: se accade A deve accadere B se talunocommette il furto, deve essere punito; se taluno causa illecitamente danni ad altri, deverisarcirli.

    La norma giuridica collega a certi accadimenti certe conseguenze per fare ci essaschizza con le parole, i tratti essenziali dellaccadimento al quale vuole collegare delleconseguenze questo schizzo o immagine di un accadimento o di un fatto, compiutodalla norma, detto FATTISPECIE.La fattispecie si divide in:fattispecie ASTRATTA = immagine del fatto disegnata dalle parole della disposizionefattispecie CONCRETA = il fatto nella sua reale esistenzaQuando si deve applicare una norma, bisogna sempre verificare che ci sianoconcretamente realizzate le circostanze previste dalla norma quali causa di certeconseguenze giuridiche bisogna cio che la fattispecie concreta (=i fatti reali) realizzi itratti essenziali specificati dalla norma (=fattispecie astratta).

    Qualche volta i dubbi posti da una normativa sono chiariti da qualche altra disposizione,ma altre volte ci non accade e, per poter applicare la norma, bisogna chiarire il suosignificato a volte i dubbi possono sorgere dallemergere di nuovi fenomeni o abitudini,che debbono inquadrarsi nelle norme esistenti (es: pattinatori = pedoni vanno sumarciapiedi oppure = ciclisti vanno sulle strade oppure non devono proprio circolare??).

    4. Linterpretazione

    Applicare una norma significa verificare il suo significato in relazione al caso concreto

    significa interpretarla.INTERPRETAZIONE = operazione intellettuale mediante la quale si perviene a chiarirequale significato debba attribuirsi alle frasi e parole con le quali la norma espressa (cioalla disposizione) nella prospettiva della sua applicazione in concreto.

    Interpretando, si chiarisce il significato delle norme scritte lelemento letterale importantissimo. Tuttavia, proprio dalle parole e dalle frasi usate, sorgono i dubbi allorabisogna presupporre che la norma persegua un intento razionale e un risultato logico (es:divieto di circolazione si prefigge di garantire la sicurezza dei pedoni).Solitamente, in ogni disposizione normativa, esiste accanto ad un nucleo centrale disignificato abbastanza chiaro una zona periferica meno chiara, nella quale il confine tra ci

    che rientra nella norma e ci che non vi rientra molto difficile da tracciare. i due criteri dellINTERPRETAZIONE LETTERALE e dellINTERPRETAZIONE LOGICAsono stabiliti dallart. 12 delle preleggi (= Disposizioni sulla legge in generale) secondo il

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    quale nellapplicare la legge non si pu ad essa attribuire altro senso che quello fattopalese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, edallintenzione del legislatore.

    Lintenzione del legislatore il risultato razionale che si suppone voluto attraverso la

    norma. Il legislatore non una persona determinata.Esso ha voluto che determinate formulazioni testuali divenissero norme giuridiche interessante lo studio storico delle ragioni per le quali ha voluto certe norme o le hascelte a discapito di altre ci che voluto come norma sempre e soltanto quelladeterminata formulazione.

    Lattivit del legislatore non si esaurisce con la produzione della sola norma che si deveinterpretare e il significato delle espressioni usate pu essere chiarito ricorrendo ad altrenorme, sia precedenti, sia seguenti. INTERPRETAZIONE SISTEMATICA = necessit diintendere il significato di ogni norma nel collegamento con il significato delle altre norme

    Comando legislativo comando diretto :COMANDO DIRETTO = comando esercitato da una persona verso laltra (che puchiedere subito chiarimenti a chi lo prescrive);COMANDO LEGISLATIVO = insieme di messaggi testuali, inseriti in un sistema che gi necomprende molti, tutti affidati allo stesso meccanismo di applicazione e interpretazione,senza alcuna relazione diretta e immediata tra chi prescrive e chi esegue.

    A tutti capita di sforzarsi per capire il significato delle norme tuttavia linterpretazionedata da chiunque non ha la stessa importanza di quella offerta dagli specialisti o daigiudici:INTERPRETAZIONE DOTTRINALE = interpretazione offerta dagli specialisti, cio daglistudiosi del diritto, la cui opera forma la dottrina; questa interpretazione non ha valorelegale e la sua importanza dipende solo dal suo valore qualitativoINTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE o GIUDIZIALE = rappresentata dallesentenze dei giudici che hanno lultima parola sullapplicazione delle disposizioninormative importantissima perch, ai fini pratici, interessa sapere quale significatoattribuiscono i giudici alle varie norme. anchessa non ha valore legale e i giudicipossono cambiare opinione in merito (ci vale nei sistemi giuridici europei di tipocontinentale in cui il giudice sempre chiamato ad applicare direttamente la legge e noni precedenti della giurisprudenza; invece nei sistemi di tipo anglosassone il precedentegiudiziario vincola i giudici successivi inferiori).

    Tuttavia i precedenti della giurisprudenza influiscono sempre sul verdetto dei giudici leinterpretazioni dei giudici svolgono una funzione di orientamento e di integrazionenellapplicazione delle norme giuridiche.

    A seconda del risultato a cui si giunge linterpretazione pu essere estensiva o restrittiva:INTERPRETAZIONE ESTENSIVA si giunge alla conclusione che la parola usata nellelegge ha un significato troppo ristretto rispetto allintenzione del legislatore, il quale hadetto meno di ci che ha voluto (es: divieto di introdurre cani, vale anche x gatti, cavalli)INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA si giunge a stabilire che il testo letterale dellalegge ha un significato pi ampio di quello voluto (es: divieto di circolare per i veicoli, non

    vale per i tricicli)

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    Quando ad interpretare le norme giuridiche il legislatore (non per inteso come personafisica), si parla di INTERPRETAZIONE AUTENTICA linterpretazione ha la stessaprovenienza della norma interpretataEssa la produzione di nuove disposizioni da parte di una fonte del diritto, aventi perscopo la precisazione del significato di disposizioni precedenti (intanto le persone

    componenti lorgano legislativo possono essere cambiate).Linterpretazione autentica vincolante per tutti con essa si pongono nuove norme chedevono essere seguite come norme giuridiche sono prescrizioni interpretative.Le norme di interpretazione autentica retroagiscono operando negli stessi limiti temporalidelle norme interpretate tuttavia per essere autentica, il significato della leggeinterpretativa deve essere sempre uno dei significati possibili della disposizioneinterpretata; diversamente si avranno disposizioni innovative di quanto precedentementedisposto.Nel caso le disposizioni della legge di interpretazione autentica siano poco chiare,andranno anchesse interpretate.

    Linterpretazione unoperazione difficile che richiede cultura giuridica, sensibilit edequilibrio. E difficile anche perch si svolge in riferimento ad atti concreti (non in astratto)che necessitano la giusta soluzione, cio quella che corrisponde alle regole e chesoddisfa il senso di equit dellinterprete, in relazione agli interessi coinvolti dalladecisione.Lo sforzo interpretativo ancora pi evidente quando chi lo compie non sia in unaposizione neutrale ma abbia come compito professionale la difesa degli interessi di unadelle parti del caso.Il GIUDICE (= operatore neutrale) opera nel contesto in cui le interpretazioni possibili sonomoltiplicate dai tentativi delle parti di dimostrare la propria ragione il giudice devedecidere ancorandosi ai dati obbiettivi dellordinamento giuridico (non in base a criteripersonali) tuttavia egli sempre influenzato dalla sua cultura, interessi e concezionigiuridiche.

    Alla fine di tutto questo lavoro, la soluzione del caso assumer la classica forma delSILLOGISMO:premessa maggiore enunciazione della regola il frutto dello sforzo interpretativo,condotto in relazione alle caratteristiche del caso;premessa minore asserzione del caso in esame come caso corrispondente a quelloconsiderato dalla regola il risultato dellanalisi delle circostanze di fatto, condotta inrelazione alla loro possibile rilevanza per lapplicazione delle regole;

    conclusione

    applicazione della regola enunciata al caso concreto SILLOGISMO GIUDIZIALE = risultato dellattivit dellinterprete (non ci in cui essaconsiste)Linterprete deve scegliere tra molte possibilit di attribuzioni di significato laspettocreativo dellinterpretazione.Latteggiamento mentale e metodologico dellinterprete sempre quello di chi si sforza dirinvenire una norma gi chiaramente contenuta o implicita nel sistema giuridico nonpu mai divenire latteggiamento di chi pone la norma perch se cos facessepretenderebbe di diventare legislatore.

    5. Lanalogia

    Le norme giuridiche, pur essendo molte, non disciplinano ogni possibile caso o eventualit talvolta sorgono questioni che non trovano soluzione nelle norme dellordinamento (

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    sono le LACUNE) tuttavia il giudice deve comunque e sempre risolvere la controversiache gli sottoposta egli deve sempre trovare nellordinamento i criteri della suadecisione.Il problema si risolve mediante lANALOGIA (art. 12 co. 2 delle preleggi); ragionamento: ilcaso non esplicitamente previsto, ma pu darsi che ci siano norme che riguardano casi

    che sono strutturalmente simili a quello che deve essere risolto dalla norma riguardanteil caso simile, si ricava un CRITERIO che viene poi applicato al caso da risolvere. si dice che si applicata per analogia una norma ad un caso che non era di per sdisciplinato da quella norma ANALOGIA LEGIS = analogia di leggeLanalogia non corre tra norma e norma, o tra norma e caso non regolato lanalogiacorre tra i due casi: in virt della somiglianza tra il caso disciplinato e quello nondisciplinato che il criterio ispiratore della norma dettata per il primo caso pu essereapplicato al secondo.

    Non si pu ricorrere allanalogia quando si tratta di norme penali e di norme che fannoeccezione a regole generali (art. 14 delle preleggi).

    Differenza tra:INTERPRETAZIONE ESTENSIVA di una disposizione sempre ammessa: si trattainfatti soltanto di intendere il senso vero che la disposizione ha nellintenzione dellegislatoreESTENSIONE ANALOGICA (per analogia) di una norma ad un caso da essa non regolato non sempre ammessa perch con essa si applica la norma oltre il suo significato edambito proprio.

    6. I principi generali dellordinamento giuridico

    Anche se il caso da risolvere non nemmeno disciplinabile per analogia, il giudice nonpu evitare di decidere secondo diritto egli non pu rifarsi a criteri personali ma devericercare quali CRITERI ORIENTATORI delle norme giuridiche vigenti possano essere utiliper la soluzione del caso.Esempi di questi criteri sono: protezione della buona fede o dellaffidamento, laproporzionalit di una misura assunta dallamministrazione ecc questi criteriorientatori si chiamano PRINCIPI GENERALI DELLORDINAMENTO GIURIDICO ilrichiamo ad essi, per la soluzione delle controversie, lANALOGIA IURIS (=analogia conil diritto generale) ci che si applica per analogia non la singola norma ma i principiispiratori delle norme.

    Il ricorso ai principi generali presuppone che non vi siano da applicare specifiche normeadatte al caso in questione o a casi simili ci diverso dallapplicare le norme acontenuto generico, che sono dette clausole generali.

    CAPITOLO 3I RAPPORTI TRA NORME GIURIDICHE

    1. Sviluppo e mutamento dellordinamento giuridico

    In ogni ordinamento giuridico ci sono molte norme giuridiche.

    Si pu immaginare un ORDINAMENTO STATICO in esso le regole sono poste in unavolta sola e tutte insieme in un momento iniziale, senza che si possano successivamente

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    produrre altre nuove norme giuridiche (es: Dieci Comandamenti) nellordinamentostatico non pu esserci nessun mutamento.Nella realt gli ordinamenti giuridici sono ORDINAMENTI DINAMICI in essi le normegiuridiche possono sorgere in modi diversi ( pluralit di fonti del diritto) e sono concepitecome capaci di produrre stabilmente e continuativamente nuove norme giuridiche.

    due problemi:quali sono i rapporti tra le norme prodotte da fonti diverse?quali sono i rapporti tra le norme successivamente prodotte dalla stessa fonte?

    2. Successione di norme di una fonte

    Ogni nuova norma prodotta sviluppa lordinamento, aggiungendosi alle precedenti tuttavia pu accadere che essa disciplini in modo diverso una materia gi primadisciplinata: quindi la nuova e la vecchia norma non possono essere applicate entrambeperch luna esclude laltra.

    soluzione al secondo problema:quando una fonte pone in essere una nuova norma, incompatibile con una precedentenorma posta dalla stessa fonte, la nuova norma si sostituisce alla vecchia si risolve conun CRITERIO CRONOLOGICO il risultato lABROGAZIONE della norma precedente.ABROGARE = venir meno di una norma ad opera di altra norma successiva edincompatibile con il permanere della prima.

    Quando una norma viene abrogata, perde la sua efficacia soltanto per il futuro le normeabrogate vengono ancora applicate ai casi che si sono verificati prima della loroabrogazione, anche se la controversia sorge in un momento successivo le norme giuridiche non sono retroattive, cio non si applicano a fatti passati, ma solofuturi.RETROATTIVIT situazione per cui una norma deve essere applicata non solo ai fattiche si verificheranno in futuro, ma anche a quelli che si sono gi verificati in passato ci che gi successo non pu mai, nella sua realt fattuale, essere influenzato dallanuova norma; ma se i fatti che si sono gi verificati devono venire nuovamente valutatiapplicando una norma che allepoca non cera, allora la norma retroattiva.

    LIRRETROATTIVIT posta dallart. 11 delle PRELEGGI esse disciplinano anche ilfenomeno dellabrogazione, distinguendone tre diverse forme:ABROGAZIONE ESPRESSA si ha quando la nuova norma individua esplicitamente e

    precisamente quali disposizioni precedenti vengono abrogateABROGAZIONE TACITA si ha quando, in assenza di abrogazione espressa, il venirmeno della norma precedente si ricava dallinsanabile contrasto con la norma seguenteABROGAZIONE PER NUOVA DISCIPLINA DELLINTERA MATERIA ad essa si ricorrequando la precedente disciplina di una materia sia venuta in essere disordinatamente edin tempi diversi: cos conveniente riordinarla e raccoglierla in un unico testo normativo.

    Pu accadere che la norma seguente contrasti con la precedente non nel senso di farlavenir meno in generale e in tutti i casi, ma nel senso di disciplinare in modo diverso solocerti casi, che pure rientrerebbero (in assenza della norma seguente) nella previsionedella prima si parla allora di DEROGA, dato che solo alcune situazioni tra quelle gi

    previste vengono diversamente disciplinate e dato che la norma precedente rimane invigore (non viene abrogata).

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    3. Rapporti tra fonti. Parit, gerarchia, competenza

    Le norme giuridiche non sono mai poste da una sola ed unica fonte possono essereposte dalla legge (che la fonte pi importante) o essere frutto di decreti legislativi,decreti-legge, regionali o di regolamenti tutti questi sono diverse FONTI = modi di

    produzione del diritto.

    possibile quindi che due o pi fonti possano legittimamente porre norme nella stessamateria se tali norme non sono in contrasto esse si affiancano e si sommano lunaallaltra.

    Pu accadere che le due fonti siano poste su un piano di equivalenza o di PARIT esse hanno la stessa FORZA e, nel caso in cui esse pongano in essere norme tra lorocontrastanti, si applica il criterio cronologico. In base ad esso, le norme poste da una fontepotranno liberamente modificare o abrogare le norme poste dallaltra e potranno a lorovolta essere abrogate o modificate da norme successive alla prima, ecc

    La FORZA di un atto normativo misura la capacit delle norme da esso prodotte diinnovare rispetto alle norme preesistenti, modificandole o abrogandole (aspetto attivodella forza) o di resistere alle innovazioni che venissero introdotte da norme non dotatedella stessa forza (aspetto passivo della forza).Nel diritto italiano sono poste su un piano di parit la legge, il decreto-legge e il decretolegislativo non una parit assoluta perch, mentre la legge fonte primaria, gli altridue sono fonti subprimarie.

    In altri casi accade che una delle due fonti sia subordinata allaltra ( la norme da essaprodotte devono essere conformi alle norme prodotte dallaltra, senza contraddirle) unafonte superiore, laltra inferiore c GERARCHIA tra le fonti (es: il regolamento fonte gerarchicamente subordinata alla legge e non pu n modificarne n abrogarne lenorme).Se una norma posta dalla fonte inferiore contrasta con una della norma superiore, quellainferiore viene considerata illegittima e viene eliminata.Nel diritto italiano la Costituzione e le leggi costituzionali sono superiori alla leggeordinaria, la quale superiore ai regolamenti.

    Inoltre capita che alle fonti siano assegnati diversi ambiti di materia la fonti hanno unadiversa COMPETENZA per materia i rapporti di competenza escludono ogni legittimaconcorrenza tra le norme poste dalle fonti di cui si tratta.

    Pu darsi per che, nei fatti, gli eventuali limiti di competenza posti ad una fonte venganoviolati si crea una situazione di ILLEGITTIMIT (= situazione che contrasta con lenorme che disciplinano la produzione delle norme giuridiche).

    Oltre ai rapporti di competenza tra fonti di uno stesso ordinamento esistono i rapporti dicompetenza tra ordinamenti diversi. Ad esempio le norme dellordinamento comunitarioeuropeo devono operare direttamente ed unitariamente in tutti i paesi della Comunit, neisettori e nei limiti delle competenze assegnate dai Trattati istitutivi per consentire cilordinamento italiano limita lefficacia delle proprie norme, escludendo preventivamentelapplicazione di proprie eventuali disposizioni incompatibili con le regole derivanti daiTrattati stessi.

    Dal contrasto di una norma legislativa nazionale con una norma comunitaria direttamenteapplicabile non deriva n labrogazione della norma nazionale (se precedente), n la sua

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    illegittimit (se successiva), ma la constatazione della sua INEFFICACIA e pertanto lasua DISAPPLICAZIONE, da parte di chiunque si trovi a doverla operare.

    4. Lillegittimit delle norme

    Se una fonte, nel produrre norme giuridiche, supera i limiti ad essa imposti si determinauna situazione di illegittimit delle norme cos prodotte.Dire che una norma illegittima diverso da dire che una norme non esiste pudarsi che la norma illegittima produca intanto, in via provvisoria e sino a quando nonvenga eliminata, degli effetti si crea una situazione di incertezza che dura fino a quandoleventuale illegittimit non viene accertata dalle autorit competenti tale compito affidato ai GIUDICI.Non tutti i giudici possono valutare la legittimit di tutte le norme.Ad esempio in Italia le norme di legge possono essere giudicate solo dalla CorteCostituzionale, mentre le norme dei regolamenti possono essere giudicate illegittime daqualunque giudice ( anche se solo i giudici amministrativi hanno il potere di annullarle

    definitivamente).

    CAPITOLO 4I SOGGETTI

    1. Le persone fisiche

    Le norme giuridiche regolano i comportamenti delle persone, le quali sono i destinataridelle norme, cio coloro ai quali le norme si rivolgono. Tuttavia non sempre il destinatario individuato esplicitamente dalla norma (es: indicano le persone che in un certo momentone hanno la responsabilit).SOGGETTI di diritto = destinatari delle norme giuridiche sono le persone cui le norme siapplicano, in modo tale che le loro posizioni risultano disciplinate come diritti, obblighi,doveri o poteri, cio come una delle situazioni giuridiche soggettive. ESSERE SOGGETTI = essere capaci di essere titolari di situazioni giuridiche (diritti,obblighi) questa capacit la CAPACIT GIURIDICA, ed propria di tutti coloro che,entro un certo ordinamento giuridico, sono considerati persone.A volte si parla anche di personalit giuridica (per le organizzazioni) essa indica quel

    presupposto di cui la seconda (la capacit giuridica) la naturale conseguenza.

    Poich il diritto e le sue norme disciplinano i rapporti sociali, i soggetti di diritto, dotati dipersonalit e capacit giuridica, sono innanzitutto i singoli individui nel linguaggiogiuridico vengono indicati come PERSONE FISICHE.

    Tutti gli individui hanno soggettivit giuridica e possono perci diventare titolari di diritti,obblighi e altre posizioni giuridiche soggettive. art. 1 co. 1 del codice civile: La capacitgiuridica si acquista nel momento della nascitaNella Costituzione, la personalit e la capacit giuridica di ognuno sono implicite nelriconoscimento dei diritti inviolabili delluomo e del principio di uguaglianza (art. 3, co. 1).

    La capacit giuridica riconosciuta a tutti e nessuno pu essere privato, per motivipolitici, della capacit giuridica (oltre che della cittadinanza, se cittadino italiano) art. 22della Costituzione

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    Ci vale per gli ordinamenti statali contemporanei ma nella storia:nel mondo romano classico gli schiavi non erano considerati persone (dal punto di vistadel diritto) ma erano possibili oggetti di diritto altruinel 1938 le leggi razziali introdussero dure limitazioni alla capacit giuridica degli ebrei.

    Le persone fisiche non sono vincolate a stare in un luogo particolare: la Costituzionegarantisce la libert personale (art. 13) e la libert di circolazione e di soggiorno (art.16).Tuttavia, per ogni persona fisica alcuni luoghi hanno importanza giuridica particolare:- RESIDENZA = luogo in cui la persona ha la dimora abituale (art. 43, co. 2 codice civile) la DIMORA il luogo in cui qualcuno di fatto soggiorna, anche temporaneamente, manon in modo precario (es: villeggiatura) il luogo di stabile dimora la residenza residenza = luogo nel quale una persona fisica si trova quando non ha particolari ragioniper trovarsi altrove.La residenza si determina attraverso liscrizione presso lanagrafe di un Comune.La residenza deve essere effettiva, anche se lallontanamento dal luogo di residenza non

    ne comporta la perdita.Il luogo di residenza incide a vari effetti giuridici: es determina il luogo di esercizio deldiritto di voto, lappartenenza a un Comune e il luogo di notificazione degli atti giudiziari.- DOMICILIO = luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari einteressi(art. 43 co. 1, c.c.) in quanto sede principale, il domicilio generale unico;tuttavia si pu eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari (art 47 c.c.). Ancheil domicilio importante giuridicamente.

    Se una persona non pi reperibile nel luogo dellultimo domicilio o della sua residenzanon importa quali siano le ragioni della sua scomparsa e viene nominato un CURATOREche provvede, nellinteresse dello scomparso, ad amministrare i suoi beni.Trascorsi due anni dallultima notizia sullo scomparso, viene aperto il testamento e ipotenziali eredi possono ottenere limmissione nel possesso temporaneo dei beni egoderne i frutti.Trascorsi dieci anni, gli interessati alla successione possono chiedere la dichiarazione dimorte presunta con essa gli eredi possono disporre liberamente dei beni e il coniugepu contrarre di nuovo matrimonio.Se la persona torna, recupera tutti i suoi beni (nello stato in cui sono) e il matrimonio vieneannullato (solo se non stato sciolto prima col divorzio).

    2. La capacit delle persone fisiche

    Le persone fisiche sono soggetti dellordinamento giuridico e come soggetti hanno lacapacit di essere destinatari di norme giuridiche e di divenire titolari di situazionigiuridiche ( capacit giuridica).Anche un neonato titolare di diritti (che derivano dalla legge) ma da solo non capace diacquistarne altri o di proteggere quelli che possiede. il neonato ha la capacit giuridicama non in grado di agire CAPACIT DAGIRE = ci che consente ad un soggetto dicompiere azioni alle quali si collegano effetti giuridici il neonato ha capacit giuridica manon capacit dagire.Al neonato mancano quei presupposti naturali, senza i quali nessuna vera azione possibile: la capacit di conoscere il mondo circostante e la capacit di elaborare delle

    decisioni conseguenti. la mancanza di capacit dagire per lui una conseguenza della mancanza diqualunque capacit naturale.

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    Per il diritto sono privi della capacit di agire anche altri soggetti che mediamente sonocapaci di intendere e volere. sono i minori det, cio coloro che non hanno raggiunto lamaggiore et con la quale si diventa capaci di compiere qualunque atto giuridicamenterilevante.

    La situazione giuridica del minore caratterizzata da unincapacit generale ma nonassoluta. Al compimento del 16^ anno il minore acquista varie capacit: ad es quella diriconoscere un figlio e di sposarsi.Per gli atti non personali (= per i quali non abbia capacit) il minore rappresentato daigenitori o da un tutore.Con il matrimonio il minore acquista lo stato speciale dellemancipazione, in virt del qualepu compiere da solo gli atti personali e quelli patrimoniali di ordinaria amministrazione Sepoi, il minore emancipato, esercita unimpresa commerciale, acquista piena capacitdagire.La capacit giuridica di prestare il proprio lavoro si acquista a 15 anni il contratto dilavoro deve essere per stipulato dai genitori, con lassenso del minore. Cos esso

    abilitato allesercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.

    La capacit di agire pu essere perduta:- si perde totalmente con lINTERDIZIONE che pu essere pronunciata per coloro chesiano colpiti da abituale infermit di mente, cos grave da renderli incapaci di provvedereai propri interessi. LINTERDETTO totalmente privo di capacit di agire e la legge nongli concede le limitate e specifiche capacit che concede al minore; per gli atti patrimonialiegli sostituito da un tutore, mentre per quelli personali non c nessun rimedio.- si perde parzialmente con lINABILITAZIONE che pu essere pronunciata per infermitmeno gravi o per chi mette a repentaglio la situazione economica familiare.LINABILITATO si trova in una situazione di limitata capacit (come il minore emancipato):pu compiere da solo gli atti personali e quelli patrimoniali di ordinaria amministrazione;per gli altri atti invece assistito da un curatore. Infine pu continuare unattivitcommerciale ma non intraprenderla.Entrambe derivano solo da una sentenza del giudice.

    Pu accadere che anche un soggetto che non sia n interdetto, n inabilitato si trovi adessere incapace di intendere e di volere (= incapace di valutare e decidereresponsabilmente) lINCAPACIT NATURALE essa fa si che gli atti compiutirisultino viziati e siano annullabili ( non si responsabili di atti illeciti commessi in questafase).

    3. La rappresentanza

    Normalmente, la persona che agisce e quella che riceve gli effetti dellazione sono lastessa persona ciascuno agisce per s.Tuttavia possibile agire per altri o attraverso altri il meccanismo giuridico checonsente ci la RAPPRESENTANZAPotere di rappresentanza = potere di agire producendo effetti giuridici per unaltrapersona.Il potere di rappresentare altri pu derivare dalla legge ( rappresentanza legale) o dallavolont di colui per il quale latto viene compiuto ( rappresentanza volontaria).

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    Esistono soggetti che hanno la capacit giuridica ma che non hanno capacit dagire (adesempio se un neonato riceve uneredit, egli diventa proprietario di quei beni ma non ingrado di compiere quellatto). in luogo dellincapace agisce un diverso soggetto, dotato della necessaria capacit, ilquale rappresenta lincapace questo soggetto dovr curare gli interessi dellincapace,

    agendo per conto di quello gli effetti dellazione del soggetto capace ricadranno quindisullincapace.Il rappresentante agisce in nome del rappresentato.

    Il ruolo di rappresentanza dellincapace deciso dal giudice che nomina un tutore siparla di rappresentanza legale perch la legge che impone che la persona incapace siarappresentata da una capace.Nel caso in cui sia linteressato a indicare chi vuole agisca in suo nome, si parla dirappresentanza volontaria.

    PROCURA = atto con il quale una persona volontariamente conferisce ad unaltra la

    rappresentanza. La procura pu riguardare singoli affari ( procura speciale) o tutti gliaffari di una persona ( procura generale).Non tutti gli atti possono essere compiuti mediante rappresentanti (es: testamento o voto).

    Negli atti di vita quotidiana accade che i soggetti incapaci dagire (ma capaci di intendere evolere) rappresentino un soggetto capace (es: spesa al mercato procura dacquisto).

    Una forma particolare di rappresentanza si realizza nel caso delle persone giuridiche, ciodei soggetti che sono organizzazioni (es: societ o enti pubblici). Esse non sono n capacin incapaci, ma possono operare solo attraverso la loro organizzazione, cio attraverso gliuomini che ne fanno parte essi le rappresentano. la RAPPRESENTANZAORGANICA essa non un vero e proprio rapporto di rappresentanza tra soggetti, datoche il rappresentante opera come parte dellorganizzazione-persona giuridica.Inoltre, solitamente, ad una delle persone fisiche che agiscono per lorganizzazione vieneassegnato il compito di rappresentare la persona giuridica nel suo insieme esso vienechiamato legale rappresentante della persona giuridica.

    4. Le persone giuridiche

    Tutti gli esseri umani sono soggetti dotati di personalit e capacit giuridica, ma non tutti isoggetti, dotati di personalit e capacit giuridica, sono esseri umani.

    Ad esempio, esistono anche le ORGANIZZAZIONI, che sono composte da singoli individui In esse le persone fisiche entrano come componenti lorganizzazione qualcosa didiverso e di pi ampio dei singoli individui che la compongono.ORGANIZZAZIONE = insieme di persone fisiche unificato da:regole che determinano gli scopi comuniregole sullappartenenza dei soggetti allorganizzazioneregole sulle risorse da acquisire ed utilizzare per il conseguimento degli scopiregole per determinare quali dei soggetti appartenenti allorganizzazione possano odebbano agire per essaNella vita sociale ogni organizzazione costituisce ununit separata e diversa dai soggettifisici che la compongono il fenomeno della persona giuridica la traduzione sul piano

    del diritto di questo fenomeno sociale. allunit sociale viene fatta corrispondereununit giuridica, con la creazione di una persona che soggetto di diritto nello stessosenso in cui lo sono le persone fisiche.

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    Le persone giuridiche sono artificiali se con ci si vuol dire che non esistono in naturacome le persone fisiche, ma non sono artificiali se col termine artificiale si vuole direche esse sono una pura creazione giuridica senza contatti con la realt.

    Le persone giuridiche sono organizzazioni, ma non tutte le organizzazioni operanti nella

    societ sono persone giuridiche. Ad esempio i partiti, i sindacati e le famiglie sonoorganizzazioni senza personalit giuridica. la legge che stabilisce quali tipi di organizzazioni sono persone giuridiche e qualirequisiti esse debbano avere a questo fine.

    Lo strumento della persona giuridica offre molti vantaggi, come la separazione dellaresponsabilit patrimoniale dellorganizzazione da quella delle persone fisiche che lacompongono cos queste possono agire attraverso la persona giuridica e, con ci,limitare la propria responsabilit al capitale conferito nellorganizzazione.

    A volte le persone giuridiche sono chiamate anche ENTI MORALI o semplicemente ENTI laggettivo morale si contrappone a materiale per dire che si tratta di entiimmateriali, cio di entit che non hanno una corrispondente realt fisica.

    Le persone giuridiche non hanno n residenza n domicilio generale ma hanno la SEDE inun determinato luogo.

    5. Associazioni e fondazioni

    Le organizzazioni possono essere distinte in:organizzazioni di tipo ASSOCIATIVO pi persone stringono tra loro un accordo dicollaborazione per perseguire insieme un determinato scopo, da esse stesse deciso. Perperseguire lo scopo saranno necessari dei mezzi quindi importante lelementopatrimoniale.Al tipo dellassociazione appartengono le associazioni in senso stretto e le societcommerciali che hanno ad oggetto lesercizio di attivit imprenditoriali e scopo di lucro (=costituite in vista di un profitto).Lassociazione deve avere unassemblea di soci che deve essere convocata almeno unavolta allanno per lapprovazione del bilancio. La rimanente disciplina dellorganizzazione contenuta nellatto detto STATUTO, formato dai promotori insieme allatto costitutivodellassociazione.Organizzazioni del tipo della FONDAZIONE listituzione creata da un atto iniziale

    (=atto di fondazione) di un solo soggetto che diverso da coloro che amministrerannolente. Mentre nellassociazione i soci dispongono liberamente dellassociazione stessa,nelle fondazioni non ci sono soci e gli amministratori possono soltanto operare perraggiungere nel modo migliore gli scopi assegnati allente con latto di fondazione.La vita e gli atti delle fondazioni sono sottoposti ai controlli dellautorit pubblica che puanche annullare le deliberazioni contrarie a norme imperative (= norme che non possonoessere derogate dai privati, al contrario di quelle dispositive), allatto di fondazione,allordine pubblico e al buon costume.

    Nel diritto privato, associazioni e fondazioni diventano persone giuridiche e acquistano lepersonalit giuridica soltanto con un apposito atto di riconoscimento da parte della

    pubblica autorit essa decider, valutando la liceit e la seriet degli scopi del nuovoente, la sufficienza dei mezzi da impiegare e simili.

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    Il riconoscimento degli enti avviene con decreto del Presidente della Repubblica egliemana latto sulla base di una proposta dei ministri (o dei prefetti se riguarda la Provincia).

    Una fondazione pu esistere soltanto a condizione che chieda e ottenga il riconoscimentocome persona giuridica. Le associazioni invece, possono esistere anche senza il

    riconoscimento e possono anche evitare di chiederlo in questo modo esse nondiventano persone giuridiche ma rimangono delle ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE in esse sono sempre responsabili anche le persone che hanno agito in nome e perconto dellassociazione (art. 38 c.c.).In esse non si realizza la separazione tra la sfera giuridica dellorganizzazione e quella deimembri dellorganizzazione, che tipica delle persone giuridiche.Le associazioni non riconosciute godono di unampia capacit giuridica, potendo esseretitolari di obblighi e diritti di ogni genere (es: intestatari di beni immobili).

    Pi persone fisiche possono decidere di agire insieme e raccogliere mezzi tra isottoscrittori per il raggiungimento di uno scopo di pubblica utilit, dando vita ad una sorta

    di provvisoria associazione tra loro unorganizzazione provvisoria, costituita in vista diuna specifica iniziativa: esaurita la quale, lorganizzazione si scioglie. il caso delCOMITATO anchesso pu chiedere il riconoscimento come persona giuridica, ma seci non accade, i componenti del comitato sono personalmente responsabili sia dellaconservazione e destinazione dei fondi raccolti, sia degli obblighi assunti.Nellordinamento italiano sono persone giuridiche anche gli ENTI ECCLESIASTICICIVILMENTE RICONOSCIUTI (parrocchie, diocesi, seminariistituzioni aventi finalitreligiose facenti capo alla Chiesa cattolica) essi devono essere iscritti nel registro dellepersone giuridiche affinch possano concludere negozi giuridici.

    6. Gli enti pubblici

    Le associazioni, le fondazioni e le societ disciplinate dal Codice civile sono PERSONEGIURIDICHE PRIVATE sono strumenti offerti allautonomia privata delle personefisiche, per perseguire meglio i loro fini leciti esse operano secondo le regole del dirittoprivato, comune a tutti i soggetti esse hanno la stessa capacit delle persone fisicheeccetto i limiti derivanti dal fatto che esse non sono persone fisiche (es: non si sposano).

    Possono esistere altre ORGANIZZAZIONI costituite non affinch i singoli possanoraggiungere i loro scopi ma affinch la vita sociale possa svolgersi in modosufficientemente ordinato e sicuro. A questo fine provvede innanzitutto lo STATO (=

    lorganizzazione sovrana di un popolo su un determinato territorio) e anche altre come leRegioni, le Province e i Comuni, cio le organizzazioni che formano le istituzioni delpopolo italiano.Poich esse hanno come ragione della loro esistenza il soddisfacimento degli interessidella comunit (o interessi pubblici) sono dette PERSONE GIURIDICHE PUBBLICHE oENTI PUBBLICI. enti pubblici = organizzazioni costituite dalla comunit per ilraggiungimento dei propri fini, riconosciute come persone giuridiche.

    Anche le organizzazioni pubbliche hanno la stessa capacit giuridica degli altri soggetti tuttavia, a causa del loro fine, hanno speciali poteri detti POTEST ( es: imporre

    determinati comportamenti con propri atti normativi o con provvedimenti).

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    Poich gli enti pubblici devono perseguire i fini che la comunit stessa si pone e pone loro,la loro organizzazione e la loro attivit sono parzialmente regolate dal diritto privato masono fondamentalmente regolate dalle norme del DIRITTO PUBBLICO = ramo del dirittoche disciplina lorganizzazione pubblica e parte dei rapporti tra lorganizzazione pubblica ei soggetti privati.

    Il perseguire uno scopo prefissato di pubblico interesse accomuna le fondazioni e gli entipubblici che non siano titolari di pubblici poteri per questo motivo il legislatore putrasformare gli enti pubblici in fondazioni, quando ritenga opportuno privatizzarnelamministrazione.

    CAPITOLO 5LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE. I BENI

    1. Variet di relazioni tra soggetti

    Nella quotidianit ognuno ha rapporti con determinate persone e con determinati beni

    questi rapporti non sono sempre gli stessi.DIRITTO e OBBLIGO sono due posizioni nelle quali i soggetti si possono trovare neiconfronti di certe persone, in relazione a certi beni. diritto e obbligo sono SITUAZIONIGIURIDICHE SOGGETTIVE = possibili relazioni giuridiche dei soggetti tra loro, inrelazione ai beni.Le posizioni di diritto sono vantaggiose, mentre quelle di obbligo svantaggiose.

    2. I diritti soggettivi

    Si ha un diritto soggettivo quando ci garantito il godimento di un determinato bene dellavita. Il bene e ci che in relazione al bene garantito, possono essere vari. non cdiritto soggettivo senza che vi sia la garanzia del godimento di un bene della vita.La garanzia del diritto soggettivo fornita dal diritto, nel senso di diritto obbiettivo (=insieme delle norme giuridiche) sono le norme di un certo ordinamento a stabilire qualibeni della vita possono essere garantiti ed in che modo essi sono garantiti.La garanzia del godimento di ci che forma oggetto di un diritto soggettivo offerta dallapossibilit di ottenere il riconoscimento di esso e la riparazione ad opera di un giudice, lacui decisione (= sentenza) venga poi fatta eseguire anche coattivamente dallo Stato.

    Nel campo dei diritti soggettivi (che si differenziano tra loro per loggetto e per il contenutodi ci che garantito) si distingue tra:

    DIRITTI ASSOLUTI

    si hanno in relazione ad ogni altro soggetto; tuttavia gli altri soggettinon sono tenuti a fare alcunch per soddisfare il nostro diritto, ma solo a non fare nienteche sia lesivo del diritto stesso nessuno obbligato ad un comportamento particolare,

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    tutti sono tenuti a non ledere il nostro diritto (es: diritto di propriet, alla vita, al nome);tra i diritti assoluti, sono importanti i DIRITTI REALI = diritti assoluti aventi ad oggetto lecose in relazione alle cose, essi coinvolgono il comportamento delle persone mavengono disciplinati in modo tale che spesso li si concepisce come se avessero adoggetto direttamente la cosa stessa. I diritti reali di godimento sono: diritto di propriet, di

    superficie, di enfiteusi, di usufrutto, di uso, di abitazione, di servit. Oltre a questi ci sono ilpegno e lipoteca che fanno del bene uno strumento di garanzia i un credito.Tutti i diritti reali sono assoluti, ma non tutti i diritti assoluti sono reali.DIRITTI RELATIVI si hanno in relazione a soggetti determinati e solo in relazione adessi tali soggetti si trovano di fronte al titolare del diritto in situazione di obbligo (diritto eobbligo formano il tipico rapporto giuridico). I diritti relativi vengono meno se non vengonoesercitati per molto tempo la prescrizione dei diritti ( i diritti assoluti non sono maisoggetti ad essa).

    FACOLTA = ci che il titolare del diritto pu fare rispetto al bene il cui godimento gli garantito.

    Lesercizio delle facolt non muta la situazione giuridica del bene o dei soggetti.Le facolt si dividono in:facolt di godere di un bene (es: coltivare un terreno)facolt di disporre (es: vendere un bene) essa non lascia immutata la situazionegiuridica del bene ma il mezzo giuridico per mutarla la facolt di disporre un poteregiuridico

    3. I poteri giuridici

    POTERE GIURIDICO = possibilit data ad un soggetto di produrre effetti giuridici conpropri atti a ci rivolti si ricollega alla CAPACITA GIURIDICA = capacit di esercitarei poteri giuridici di cui un soggetto si trovi ad essere titolare

    I poteri giuridici si realizzano mediante atti volontari ma questi non derivano dalla volontma dalle norme del diritto. Tuttavia le norme spesso consentono che la volont intervengaanche nellattribuzione dei poteri (es: la procura).Il potere giuridico ha ad oggetto i beni della vita (come il diritto soggettivo) esso non

    una garanzia di godimento dei beni ma la possibilit di mutarne la condizione giuridica.Attraverso lesercizio dei poteri i diritti stessi possono passare a un soggetto ad un altro.

    Qualche volta i poteri vengono distinti in astratti e concreti spesso i poteri possonoessere effettivamente esercitati solo in presenza di certi presupposti ( una distinzioneimportante nel diritto amministrativo).

    Si distingue tra:POTERI AD ESERCIZIO UNILATERALE possono essere esercitati da un solo soggetto(es: testamento e procura) e da un suo atto di volont. Poteri unilaterali sono i dirittipotestativi

    POTERI AD ESERCIZIO BILATERALE richiedono la partecipazione di almeno duesoggetti in posizione contrapposta (es: contratto), cio un convergere di due volont.Mediante essi sorgono consensualmente i rapporti volontari tra soggetti privati.

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    Particolari poteri unilaterali sono quelli delle AUTORITA: ad esempio il fare le leggi,risolvere i contrasti mediante sentenze o provvedere ai pubblici interessi con iprovvedimenti amministrativi. in questi casi gli effetti giuridici degli atti delle autorit (elobbligo di osservarli) derivano dalla sola manifestazione della volont dellautorit, senza

    che conti il consenso o il dissenso dellinteressato.I poteri unilaterali delle autorit sono la conseguenza della posizione di superiorit adesse attribuita dalle norme giuridiche per questo motivo i poteri delle autorit vengonochiamati POTESTA:potest NORMATIVA = potere di fare le normepotest GIURISDIZIONALE = potere di giudicarepotest AMMINISTRATIVA = poteri dati alle autorit per provvedere ai pubblici interessi

    4. Gli interessi legittimi

    Lautorit amministrativa ha il potere (= potest) di sopprimere il diritto del proprietario

    mediante un atto di espropriazione del bene per ragioni di pubblica utilit; allespropriatospetter unindennit ma egli avr perso, in quel caso, il diritto di propriet. di fronte alpotere dellautorit amministrativa il proprietario deve subire in una posizionesvantaggiosa di SOGGEZIONE.Se latto di espropriazione non lecito (cio illegittimo) allora il giudice pu annullarlo elex proprietario ne torna in possesso; nel caso contrario non c nulla da fare. il diritto del proprietario cede di fronte allatto legittimo di espropriazione ma protettocontro latto illegittimo la garanzia del godimento del bene oggetto dellinteresse (tipicodel diritto soggettivo), si trasforma nellinteresse legittimo in garanzia limitata allalegittimit dellazione dellautorit amministrativa.

    INTERESSE LEGITTIMO = situazione di vantaggio che si possiede di fronte al poteredellamministrazione linteresse leso dallatto dellautorit amministrativa protetto con la garanzia dellalegittimit dellatto stesso ma se latto conforme alla legge, linteresse deve cedere(es: concorrente secondo o studente bocciato)Linteresse legittimo tutelato mediante la garanzia della legittimit del provvedimento.Linteresse del soggetto a non essere privato del bene cui il provvedimento si riferisce tutelato nei limiti in cui lo protegge la repressione dellillegittimit la legittimit delprovvedimento la misura della protezione, non il suo oggetto.

    5. Obblighi, doveri, soggezione, oneriLe situazioni giuridiche svantaggiose sono il rovescio di situazioni giuridiche vantaggioseattribuite ad altri.OBBLIGO si trova nella situazione di obbligo colui verso il quale si esercita la pretesa diadempimento di un diritto soggettivo. Chi ha il diritto pu pretendere il comportamento cheforma oggetto del diritto, lobbligato deve prestare tale comportamento.OBBLIGAZIONE = obbligo di tenere un determinato comportamento, economicamentevalutabile, che forma il contenuto del diritto soggettivo corrispondente allobbligo (es:obbligo di risarcimento danni).PRESTAZIONE = comportamento che deve essere tenuto dallobbligato per il

    soddisfacimento del diritto altrui ci che deve essere prestato (= dato) dallobbligatoal titolare del diritto.

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    Lobbligazione si differenzia dallobbligo per il suo contenuto economico (obblighi sonofamiliari).

    ONERE = obbligo che accompagna un beneficio (= atto di liberalit) chi non desideraessere obbligato dallonere deve solo rifiutare il beneficio.

    Diverso lonere della prova = fatto per cui chi chiede qualcosa al giudice deve dimostraredi aver ragione (altrimenti si perde la causa). Ci vale anche per chi va al lavoro che non obbligato ad entrare a una certa ora ma se non lo fa perde il posto ( qui ilconseguimento di un beneficio futuro subordinato ad un comportamento presente).

    Si parla di obblighi e obbligazioni quando dallaltra parte c un diritto relativo, cio quandoc un rapporto tra un determinato creditore (titolare del diritto) e un debitore (titolaredellobbligo).Ad esempio per, se uno titolare del diritto di propriet nessuno obbligato a un certocomportamento ma tutti sono tenuti ad astenersi da qualunque comportamento che sialesivo del diritto del proprietario.

    DOVERE casi in cui non prescritto uno specifico comportamento da tenerenellinteresse di qualcuno ma ci si deve astenere da ogni lesione dei diritti degli altriDOVERE GIURIDICO = ogni comportamento che prescritto (e perci deve esseretenuto) e che tuttavia non forma oggetto di una specifica pretesa di un altro soggetto inparticolare.Le norme stabiliscono anche i comportamenti che le pubbliche autorit devono tenere incerte circostanze o al verificarsi di certi presupposti, senza che ne sorgano per i soggettideterminati diritti soggettivi e senza che le autorit possano dirsi obbligate di fronte aqualcuno in particolare.

    SOGGEZIONE situazione di colui che si trova esposto alle conseguenze negativedellesercizio di un potere altrui; nei rapporti privati si ha soggezione quando un soggettoesercita un diritto potestativo.La situazione di soggezione tipica dei rapporti tra privato e autorit pubbliche.

    6. Lazione e la tutela delle situazioni soggettive

    Nella vita quotidiana quando qualcuno pretende di avere un diritto verso un altro e laltro lonega, sorge una controversia molte vengono risolte spontaneamente, altre legalmente.

    AZIONE = mezzo legale per far valere le proprie ragioni = potere dato ai soggetti dichiamare un giudice a decidere con sentenza sulla controversia che li interessa. tuttipossono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e dei propri interessi legittimi (art. 24co. 1 Costituzione) agire in giudizio = esercitare il potere dazione.E vero anche che permesso difendersi:la difesa diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento (art. 24 co. 2)

    attraverso lazione si instaura il processo in esso deve essere garantito ilcontraddittorio: chi esercita lazione si sforzer di convincere il giudice, allegando i fatti chesostengono le sue ragioni ( lonere della prova pesa su colui che agisce). Chi resiste allapretesa potr difendersi contestando lesistenza o la validit delle ragioni o eccependo

    linefficacia del diritto. Poi chi agisce ribatte e cos viaInfine il giudice giudica la controversia imparzialmente secondo le regole del diritto esecondo i fatti provati in giudizio.

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    Nel momento in cui lazione esercitata non certo che colui che la esercita sia davverotitolare del diritto che afferma di avere il POTERE DAZIONE un potere autonomo chespetta al soggetto anche se magari non gli spetta in realt il diritto che pretende di avere.

    Affinch il giudizio si svolga fino alla fine, arrivando a una sentenza di merito che decide lacontroversia, necessario avere uno specifico interesse allesercizio dellazione lINTERESSE AD AGIRE. se linteresse cade lazione viene dichiarata inammissibile.

    A volte la legge riconosce il potere dazione a soggetti che non sono titolari di un dirittosoggettivo o di un interesse legittimo es: azione per ottenere linabilitazione di uninfermo da parte dei congiunti o opposizione dei genitori a un matrimonio.

    AZIONE POPOLARE caso in cui consentito lesercizio del potere a chiunque, aprescindere dallesistenza di un interesse (es: qualsiasi cittadino pu contestare in giudiziole decisioni delle commissioni competenti in materia di iscrizione alle liste elettorali).

    7. I beni

    BENI = cose che possono formare oggetto di diritti (art. 810 Cod. Civ.).Si distinguono in:BENI MATERIALIBENI IMMATERIALI = energie naturali che hanno valore economico (art. 814 c.c.)In senso giuridico non tutte le cose sono beni, ma solo quelle che possono formareoggetto di diritti vengono escluse le cose che non sono disponibili a nessuno (es: astri)o che sono disponibili a tutti, ma sulle quali nessuno possa vantare un particolare diritto(es: aria, luce del sole).

    Non sempre ci che forma oggetto di diritto una cosa a volte si ha diritto allaprestazione di un SERVIZIO o ad un comportamentoQuindi la nozione di bene pi ristretta di quella di oggetto del diritto.

    Il diritto privato si occupa dello studio analitico dei beni in generale.Si distingue tra:BENI IMMOBILI = il suolo e tutto ci che vi incorporato, naturalmente (es: alberi) oartificialmente (es: edifici) (art 812 c.c.)BENI MOBILI sono tutti i beni che non hanno la precedente caratteristica; alcuni di essi

    sono iscritti in pubblici registri e sono soggetti a particolari regimi (es: aerei, navi

    sonodetti beni mobili registrati)

    Art. 42 co. 1 Costituzione la propriet pubblica o privata i beni economiciappartengono allo Stato, ad enti o privati.Si distingue tra:BENI PRIVATIBENI PUBBLICI = beni di propriet degli enti pubblici (es: beni demaniali e i benipatrimoniali indisponibili) i beni pubblici sono soggetti ad un regime giuridico particolare;tuttavia gli enti pubblici possiedono talvolta beni a puro titolo di propriet privata, ciopossiedono beni che seguono il regime dei beni privati (es: comprati o venduti, usucapiti o

    formare oggetto di diritto)

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    CAPITOLO 6FATTI E ATTI GIURIDICI

    1. I fatti giuridici

    FATTI UMANI (= fatti che consistono in azioni consapevolmente poste in essere dauomini) e FATTI NATURALI spesso non producono conseguenze giuridiche. Quando leproducono (es: nascita o morte) diventano:FATTI GIURIDICI = ogni fatto dal quale una norma del diritto faccia derivare qualcheconseguenza sono i fatti giuridicamente rilevantiDa soli, i fatti sono ci che sono la norma che, nel collegare a certe circostanzeconseguenze giuridiche, qualifica un fatto come fatto giuridico.

    2. Il decorso del tempo

    Il decorso del tempo un fatto produttivo di effetti giuridici:TERMINE = momento nel quale giunge a maturazione un determinato effetto giuridicocollegato al decorso del tempoTERMINE INIZIALE = momento in cui cominciano a prodursi gli effetti giuridiciTERMINE FINALE = momento in cui cessano gli effetti giuridici (se sono destinati aprodursi per un certo periodo di tempo e poi cessare)Ci sono attivit che devono essere compiute entro un certo termine se non le si compieentro il tempo stabilito si trasgredisce un obbligo si viene sottoposti a una sanzione.

    PERENTORIO le attivit possono essere compiute ma solo entro un

    certoTERMINE periodo di tempoORDINATORIO le attivit possono essere compiute anche dopo il tempo

    DECADENZA dopo il decorso del tempo stabilito si decade dalla possibilit diesercitare il

    poterePRESCRIZIONE = venir meno di un diritto, quando esso non viene esercitato per untempo prestabilito (non tutti sono soggetti ad essa ci sono regole sulla sua sospensionee interruzione)

    Se il termine indicato con un giorno scade alle ore 24 di quel giorno (se festivogiorno dopo)Se indicato da un momento iniziale non si conta il primo giornoSe calcolato a mesi scade in quel mese nello stesso giorno di quello del mese iniziale

    3. I fatti illeciti

    FATTI ILLECITI = comportamenti umani che sono contrari al diritto e dai quali le normefanno derivare conseguenze negative per chi li ha prodotti ( sanzioni)Si distinguono in:

    ILLECITI CIVILI = comportamenti (fatti dolosi o colposi) che provocano un danno ingiustoverso una o pi persone, violandone i diritti soggettivi la sanzione il RISARCIMENTOdel danno provocato;

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    ILLECITI PENALI = comportamenti che trasgrediscono una norma sono un REATO poich la norma che li sanziona non posta a tutela dei singoli (come per gli illeciti civili)ma della comunit in generale, la sanzione la PENA ( essa incide sulle libertpersonali o sul patrimonio).I reati sono previsti dal Codice Penale art. 25 Costituzione nessuno pu essere punito

    se non per aver tenuto un comportamento vietato dalla legge allepoca in cui ilcomportamento stato tenuto;ILLECITI AMMINISTRATIVI = comportamenti che sono colpiti da una sanzioneconsistente nellobbligo di pagare una somma di denaro a favore della pubblicaamministrazione (sanzione detta CONTRAVVENZIONE) la stessa pubblicaamministrazione che le infliggeILLECITI DISCIPLINARI = comportamenti scorretti di coloro che sono sottoposti allapubblica amministrazione SANZIONI DISCIPLINARI

    Lo stesso comportamento pu dar luogo a pi forme di illecito, contemporaneamente (es:furto).

    I fatti giuridici o sono venuti ad esistenza oppure non sono venuti ad esistenza.

    4. Gli atti giuridici

    Atti giuridici le norme individuano la manifestazione di volont come il fatto dal quale farderivare conseguenze giuridiche le norme danno ai soggetti il potere di determinare ilsorgere di effetti giuridiciATTI GIURIDICI = atti con i quali i soggetti esercitano i loro poteri attribuiti dalle norme,manifestando la propria volont sono una manifestazione di volont con la quale unsoggetto esercita un potere previsto dalle norme, producendo effetti giuridicicorrispondenti alla volont espressa.

    Gli atti giuridici possono esistere ma non in modo conforme a quello previsto dalla legge. latto giuridico INVALIDO.Gli atti giuridici possono esistere o non esistere; ma quelli esistenti possono essere validi(=conformi alla legge) o invalidi (= difformi dalle regole). Invece i fatti giuridici non possonoessere invalidi perch se non sono prodotti secondo le norme non esistono e stop.Gli atti invalidi possono essere dichiarati NULLI o venire ANNULLATI.

    Un atto giuridico esiste se la volont che esso esprime si manifesta allesterno il mododi manifestazione la FORMA dellatto essa deve essere idonea ad esprimere la

    volont di chi compie latto.La forma pu essere orale ma anche SCRITTA essa richiesta dal codice civile perrendere pi consapevoli i soggetti che si impegnano e per ridurre le possibili controversie. usata quasi sempre nel diritto pubblico.Poi c la scrittura privata (=atto sottoscritto dalle parti interessate senza formalit) che puessere autenticata da un notaio.C anche la FORMA SOLENNE ATTO PUBBLICO = atto redatto da un notaio o da unaltro pubblico ufficiale, autorizzato ad attribuirgli pubblica fede (es: donazioni).

    Se manca la forma richiesta come requisito sostanziale, latto dichiarato nullo.Oggi, atti, dati, documenti e contratti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati

    con mezzi telematici ed informatici sono validi per legge.

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    5. Gli atti di autonomia privata

    ATTI DI AUTONOMIA PRIVATA = atti con i quali ciascuno esercita il potere a luiriconosciuto di disporre dei propri interessi sono gli interessati che provvedono aprodurre gli effetti giuridici che desiderano.

    Sono atti con i quali i soggetti privati (diversi dagli enti pubblici) provvedono da s eliberamente a disciplinare i propri rapporti i soggetti privati possono perseguire i fini chevogliono, invece la pubblica amministrazione deve sempre perseguire il fine per cui esiste,cio ottenere il miglior soddisfacimento possibile degli interessi pubblici.Per questo gli atti dei privati non devono essere mai motivati, mentre quelli della pubblicaamministrazione sempre essi devono contenere le ragioni per le quali stato compiutoquellatto.

    I soggetti godono di autonomia privata ma incontrano sempre dei LIMITI che sono postia tutela degli interessi della societ essi riducono lapplicazione dellautonomia ma nonne cambiano la natura.

    6. La pubblicit

    Atti e fatti giuridici devono essere noti alle persone e ai soggetti giuridici.Le COMUNICAZIONI e le NOTIFICAZIONI (= comunicazioni eseguite su richiesta degliinteressati ed a cura degli ufficiali giudiziari) servono per far conoscere la notizia adeterminate persone.

    In altri casi tutti devono poter conoscere atti e situazioni giuridiche si d a quegli attiPUBBLICITA garantendo al pubblico la possibilit di accedervi.Essa pu avvenire in vari modi:pubblicazione a stampa in fogli ufficiali ( Gazzetta Ufficiale)affissione ad albideposito in appositi ufficiinserimento in REGISTRI UFFICIALI = archivi di atti e notizie relativi a certi oggetti, a curadi pubbliche autorit che provvedono a permettere la loro consultazione. Esistono vari tipi:registri dello stato civile (con tutte le notizie relative alle persone fisiche), registriimmobiliari (con le vicende relative a propriet e beni immobili TRASCRIZIONE), dellepersone giuridiche, delle imprese, delle tutele

    Le forme di pubblicit sono disciplinate da specifiche disposizioni di legge.

    Il loro valore giuridico :DICHIARATIVO la pubblicit porta a conoscenza di una certa situazione giuridica,senza contribuire a produrla;COSTITUTIVO la situazione giuridica non pu esistere senza la forma di pubblicit.

    Regime della TRASCRIZIONE tra due acquirenti dallo stesso venditore, colui che nontrascrive non pu far valere la propria qualifica di proprietario contro colui che trascrive perprimo il contratto a proprio favore, il quale prevale prevale lesigenza di certezza.

    7. La prova

    Quando sorge una controversia importante poter dimostrare lesistenza o no di fatti o attigiuridici.

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    PROVE = possibili modi di dimostrazione dellesistenza o dellinesistenza dei fattigiuridici.Chi afferma una pretesa deve provare i fatti (non le norme) che ne costituiscono ilfondamento lONERE della PROVA

    PRESUNZIONI LEGALI = fatti che non occorre provare perch sono presunti al verificarsidi altri fatti. E presunzione relativa se la legge permette che la si dichiari falsa.FATTI NOTORI = fatti che rientrano nellesperienza comune non devono essereprovati.

    Mezzi di prova sono le PROVE DOCUMENTALI = documenti di qualsiasi natura cheesistono gi prima del giudizio nel quale sono solo esibite sono sempre ammesse intutti i processiPoi c la PROVA PER TESTIMONI che si forma nel corso del processo sempreammessa nel processo penale.

    Il giudice assegna valore e importanza alle prove secondo la propria valutazione ed libero di considerare provati dei fatti che si desumono da altri ( PRESUNZIONESEMPLICE).Certi atti, come quelli pubblici, fanno sempre pubblica fede sono PROVA LEGALE = ilvalore della prova prestabilito e vincolante.

    CAPITOLO 7IL NEGOZIO GIURIDICO

    Gli atti giuridici di autonomia privata, con i quali i soggetti provvedono con propriemanifestazioni di volont, ed esercitando i poteri ad essi attribuiti, a regolare da s i propriinteressi, come la nascita, la modificazione, o lestinzione di un rapporto giuridico, vengonochiamati negozi giuridici (contratti, testamento, accettazione di eredit, matrimonio,procura, ecc).Un negozio giuridico non pu in alcun modo esistere senza che vi siano un soggetto chelo pone in essere, una volont manifestata in una qualche forma di disporre in relazione adun oggetto, ed infine una causa.Quanto al soggetto, vi sono negozi che richiedono la volont di un unico soggetto, come iltestamento e negozi che richiedono almeno 2 soggetti.La volont deve essere effettiva. La forma si intende che la volont. Oltre che effettiva,

    deve essere manifestata in qualche modo (forma scritta). Per oggetto si intende la cosa, ildiritto o il comportamento di cui si dispone mediante latto.Loggetto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile. Infine il negozio deveavere una sua causa, cio una funzione economico sociale, cio che stia agiustificazione degli effetti giuridici che latto destinato a produrre.Dalla funzione economica, che il contratto svolge, occorre distinguere le ragioni concrete,individuali e particolari, in altre parole la causa (scopo obbiettivo del contratto), che diversa dai motivi, che sono le finalit soggettive dei contraenti.Esistono particolari clausole, che le parti possono inserire in un negozio che si diconoelementi accidentali, e che sono la condizione, il termine e il modo. La condizione (art.1353 c.c.) la clausola con cui le parti subordinano lefficacia o la risoluzione del

    contratto ad un avvenimento futuro ed incerto. Si distingue perci la condizionesospensiva, che sospende la produzione degli effetti fino allavverarsi della condizione,dalla condizione risolutiva, per la quale lavverarsi della condizione dipende dal

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    comportamento di una delle 2 parti si dice condizione potestativa, dato che con essa siattribuisce alla parte il potere di influire sugli effetti del contratto. Cos come possonocondizionarla, allo stesso modo le parti possono collegare lefficacia del negozio ad unpreciso momento, chiamato termine (pu essere iniziale o finale). Il terzo elemento il modo(onere) si riferisce agli atti di liberalit (donazioni e testamenti) e si pu definire come un

    obbligo che accompagna un beneficio.Il negozio si definisce invalido quando non ha o non ha pienamente i requisiti che secondola legge dovrebbe avere. Si distinguono per 2 forme di invalidit: nullit e annullabilit.La nullit si ha quando il negozio manchi di uno degli elementi essenziali, o quando siacontrario a norme imperative o che sia illecito. Il negozio nullo non produce nessuno deglieffetti cui in astratto rivolto.NB1.Una sentenza che accerta la nullit di un negozio si dice sentenza dichiarativa.NB2. Il negozio nullo non inesistente, perch pu avere qualche indiretta conseguenza. annullabile latto che presenta vizi che la legge non considera cos gravi da determinarela nullit. Il negozio annullabile esiste e produce intanto i suoi effetti. La sentenza chepronuncia lannullamento si dice sentenza costitutiva.

    Lannullamento pu essere richiesto soltanto dalla parte nel cui interesse prevista lapossibilit di annullare latto e non da chiunque vi abbia interesse (ma entro 5 anni).Si ha annullabilit quando il negozio stato posto in essere da un soggetto incapacedagire, cio da un minore, o da chi sia stato privato della capacit.Si ha anche annullabilit del negozio quando la volont di chi la posto in essere sia viziatada errore, dolo o violenza morale. Si ha errore quando il soggetto ha concluso il negoziocon quel certo contenuto, solo a causa di una falsa rappresentazione della realt. Si puparlare di errore motivo quando lerrore incide sulla formazione della volont, viziandola,si parla invece di errore ostativo per indicare i casi in cui lerrore si riferisce solo allamanifestazione della volont. Il dolo non altro che un errore provocato dallaltrui inganno.Nel caso della violenza morale la conoscenza della realt perfetta, e ad essere viziato direttamente il processo di formazione della volont.

    CAPITOLO 8GLI STRUMENTI DEL LAVORO GIURIDICO

    Esistono diversi rami del diritto. La distinzione fondamentale la ripartizione tra dirittoprivato e diritto pubblico. Lo studio del diritto privato si distingue in diritto civile e dirittocommerciale. Poi oggetto di studio autonomo sono il diritto del lavoro e il diritto dellanavigazione

    Il diritto pubblico si scompone in diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto penale,diritto processuale civile e diritto processuale penale.

    CAPITOLO 9LO STATO

    1. Nozione generale

    STATO = comunit organizzata = organizzazione che esercita le massime funzioni digoverno, in modo indipendente ed efficace, rispetto ad un determinato territorio.STATO = ente composto di sovranit, territorio e popolo popolo corrisponde allidea di comunit;

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    sovranit richiama lindipendenza della comunit statale e lefficace servizio dei massimipoteri di governo entro un territorio determinato;il riferimento allente indica che lo Stato non si identifica con nessuno dei singoli elementiche lo costituiscono.

    Lo Stato consiste in un legame degli elementi costitutivi, in una determinata loro relazione.STATO = ordinamento un ordine che lega insieme gli elementi costitutivi in essosi sintetizzano lelemento personale (= la comunit del popolo) e quello organizzativo (= ilmodo particolare di ordinarsi di tale comunit).Inoltre un ordinamento territoriale.Lo Stato forma un ordinamento giuridico perch ci che lega i diversi elementi costitutivi simanifesta in norme giuridiche.

    2. Lordinamento e listituzione statale

    STATO:

    IN SENSO AMPIO linsieme delle istituzioni proprie del popolo italiano (es: Regioni)IN SENSO STRETTO soltanto una di tali istituzioni bench si tratti di quella dotatarispetto alle altre di una supremazia (es: Stato e Regioni sono due realt )Quindi se si parla di Stato in senso ampio si pu dire che tocca allo Stato tutelare i cittadinima non si pu dire se si tratta dello Stato in senso stretto, cio dellistituzione particolareche si distingue da istituzioni diverse e che a volte si contrappone ad esse.Degli accordi internazionali responsabile lo Stato in senso ampio; infine non si pu direche il consiglio comunale un organo dello Stato (poich ORGANO = una parte di unadeterminata organizzazione, chiamata ad esprimere, entro certi limiti di competenza, lavolont dellorganizzazione di cui essa parte) perch esso parte del Comune.

    3. Il territorio

    Legame tra Stato e territorio lo Stato inconcepibile se non come insediato in unterritorio.Varie tesi sulla definizione di territorio:territorio = qualcosa su cui lo Stato esercita un diritto (di sovranit) simile a quello dipropriet il territorio un possesso dello Statoterritorio = elemento dello Stato uno dei componenti dei quali lo Stato linsiemeterritorio = ambito spaziale entro il quale un certo Stato esercita il proprio dominio qualcosa entro la quale, ed in relazione alla quale, lo Stato opera come Stato.

    Inoltre il territorio il luogo di stabile radicamento del gruppo sociale indipendenteorganizzato in forma statale il luogo di radicamento del popolo.

    Lampiezza e lestensione del territorio di ogni singolo Stato si individuano secondo ilcriterio dellEFFETTIVIT, cio a seconda che tale dominio si eserciti nei fatti, oppure no.Le leggi che individuano il territorio possono essere applicate solo dove il potere stataleesercita effettivamente, cio nel territorio effettivamente dominato.

    Il territorio statale delimitato dai confini o dal mare.I CONFINI sono:NATURALI = coincidenti con fenomeni geografici idonei a separare e delimitare (es: fiumi

    e monti) in questo caso le regole di