Diapositivesrl

43
LE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA 1

description

BOZZA DI DIAPOSITIVE SULLE SRL.

Transcript of Diapositivesrl

Page 1: Diapositivesrl

1

LE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Page 2: Diapositivesrl

2

LA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

PRIMA DELLA RIFORMA DEL 2003

• Modello societario ricalcato su quello delle società per azioni

• Differenze relative a capitale sociale e singole partecipazioni, divieto emissione obbligazioni, facoltatività collegio sindacale

DOPO LA RIFORMA

Restano le precedenti differenze ma disciplina autonoma con pochi rimandi a quella delle s.p.a.

Ampliata l’autonomia statutariaConsentito un accesso «controllato» al mercato dei capitali

Rafforzato il ruolo dei soci

Page 3: Diapositivesrl

3

I DUE POSSIBILI POLI DELLA NUOVA S.R.L.:COME LO STATUTO PUÒ CONFORMARE LA

SOCIETÀ

Il «polo corporativo»• Struttura corporativa

modellata sulla s.p.a.• Assemblea priva di

competenze gestionali;• Libertà di circolazione delle

quote di partecipazione;• Organo Amministrativo• Eventuale Collegio

Sindacale

Il «polo personalistico»• Struttura libera e simile alle

società di persone.• Decisioni dei soci in forma non

assembleare;• Divieto di circolazione delle

quote;• Competenze gestionali dei soci;• Sistema amministrativo simile a

quello delle società di persone (congiuntivo/disgiuntivo)

Page 4: Diapositivesrl

4

COSA DICE LA RELAZIONE AL D. LGS. 6/2003 (riforma società di capitali)

«La s.r.l. cessa di presentarsi come una piccola società per azioni … (e) si caratterizza invece come una società personale la quale perciò, pur godendo del beneficio della responsabilità limitata può essere sottratta alle rigidità di disciplina richieste per la società per azioni.»

Page 5: Diapositivesrl

5

LA S.R.L. COME SOCIETÀ DI CAPITALI (2462 C.C.)

• Nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

• In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati interamente, o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'articolo 2470, 4° co.

Page 6: Diapositivesrl

6

LA COSTITUZIONE DELLA SRL

• Costituzione per contratto o per atto unilaterale.

• Atto costitutivo a contenuto minimo obbligatorio che deve rivestire forma solenne a pena di nullità.

• Controllo di legalità affidato in via esclusiva al notaio rogante.

• Richiamo articoli 2329-2332 c.c.

Page 7: Diapositivesrl

7

LA DOTAZIONE FINANZIARIA DELLA S.R.L.

• Capitale (non inferiore a 10.000,00 Euro) sottoscritto dai soci che effettuano conferimenti

• Finanziamenti dei soci• Titoli di debito

Page 8: Diapositivesrl

8

CAPITALE SOCIALE E QUOTE

• Il capitale è diviso secondo criterio personale in quote che non possono essere oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari.

• L’atto costitutivo può derogare alla proporzionalità tra il conferimento e la partecipazione (art. 24682 c.c.) o alla proporzionalità tra diritti sociali e misura della partecipazione (art. 24682-3 c.c.).

Page 9: Diapositivesrl

9

CAPITALE SOCIALE E QUOTE

• Le azioni sono di uguale ammontare, mentre le quote sono normalmente di diverso ammontare e attribuiscono, quindi, diritti diversi.

• Le quote non possono essere rappresentate da titoli di credito.

• I trasferimenti delle quote devono risultare da scrittura autenticata o documento informatico con firma digitale e sono efficaci verso la società solo dopo il deposito presso il Registro Imprese.

• Prevale l’acquisto di chi per primo effettua l’iscrizione a Registro Imprese.

Page 10: Diapositivesrl

10

TRASFERIMENTO DELLE QUOTE (ART. 2469)

• Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo.

• Qualora l'atto costitutivo preveda l'intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2473. In tali casi l'atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato

Page 11: Diapositivesrl

11

I CONFERIMENTI NELLA SRL (ART. 2464 C.C.)

• È ampliato rispetto alla s.p.a. l’elenco delle attività conferibili, arrivando a una situazione simile a quella delle società di persone.

• É semplificato il procedimento di stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti.

• L’incidenza delle partecipazioni dei soci può essere regolata sulla base di scelte contrattuali.

Page 12: Diapositivesrl

12

I CONFERIMENTI NELLE S.R.L.

• Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all’ammontare globale del capitale sociale (art. 24641 c.c.).

• Possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica (art. 24642 c.c.).

• L’atto costitutivo può derogare alla proporzionalità tra il conferimento e la partecipazione (art. 24682 c.c.) o alla proporzionalità tra diritti sociali e misura della partecipazione (art. 24682-3 c.c.).

Page 13: Diapositivesrl

13

I CONFERIMENTI IN DANARO(ART. 24644)

• Obbligo di versare contestualmente alla sottoscrizione il 25% del conferimento (o l’intero ammontare in caso di costituzione con atto unilaterale).

• Possibile sostituire il versamento con polizza assicurativa o fideiussione bancaria.

Page 14: Diapositivesrl

14

I CONFERIMENTI DI BENI IN NATURA E DI CREDITI (ART. 24645)

• Consistono di «qualsiasi elemento dell’attivo suscettibile di valutazione economica».

• Possono essere anche prestazioni d’opera o di servizi con garanzia assicurativa o fideiussoria.

• Devono essere liberati per l’intero all’atto della sottoscrizione.

Page 15: Diapositivesrl

15

FINANZIAMENTI SOCI E

POSTERGAZIONE (ART. 2467C.C.)• Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della

società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.• S’intendono per finanziamenti dei soci a favore della

società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.

Page 16: Diapositivesrl

16

I TITOLI DI DEBITO (2483 C.C.)• Se l’atto costitutivo lo prevede, la società può emettere titoli di debito.

L’atto costitutivo attribuisce la relativa competenza ai soci o agli amministratori determinando gli eventuali limiti, le modalità e le maggioranze necessarie per la decisione.

• I titoli possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della medesima.

• La decisione di emissione dei titoli prevede le condizioni del prestito e le modalità del rimborso ed è iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità

Page 17: Diapositivesrl

17

L’AMMINISTRAZIONE DELLA SRL

Secondo il modello legale di default:• l’amministrazione della società spetta ad

uno o più soci, nominati con decisione dei soci (art. 24751);

• se vi sono più amministratori, essi formano un consiglio di amministrazione;

• si applicano quarto e quinto comma articolo 2483.

Page 18: Diapositivesrl

18

LA NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

• I primi amministratori sono nominati nell’atto costitutivo.

• I successivi sono nominati con decisione dei soci.

• É fatta salva l’eventuale diversa previsione dell’atto costitutivo.

Page 19: Diapositivesrl

19

AUTONOMIA STATUTARIA E NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

L’atto costitutivo può:• Contemplare la possibilità di nominare

amministratore un soggetto non socio;• Attribuire ad uno o più soci particolari

diritti amministrativi (art. 24683).

Page 20: Diapositivesrl

20

AUTONOMIA STATUTARIA E ORGANO AMMINISTRATIVO

L’atto costitutivo può:• prevedere l’amministrazione

pluripersonale in forma disgiuntiva o congiuntiva (art. 24753);

• sostituire al metodo collegiale, per le deliberazioni consiliari, la consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto (art. 24754).

Page 21: Diapositivesrl

21

DURATA E CESSAZIONE DELL’INCARICO AMMINISTRATIVO

• La durata della carica non è prevista dalla legge e può essere indeterminata.

• La cessazione, la revoca, la sostituzione ed il compenso degli amministratori non sono espressamente disciplinati.

Page 22: Diapositivesrl

22

LE COMPETENZE DEGLI AMMINISTRATORI E QUELLE DEI SOCI

• La legge riserva all’organo amministrativo talune materie (art. 2475 u.c.) e altre ai soci (art. 2479);

• Al di fuori di tali materie spetta allo statuto di determinare le rispettive competenze di amministratori e soci.

Page 23: Diapositivesrl

23

COMPETENZE INDEROGABILI DEI SOCI

• Approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;• Nomina degli amministratori, se prevista dal

contratto sociale;• Nomina del sindaco (eventuale).• Modificazioni dell’atto costitutivo.• Decisione di compiere operazioni che comportino

una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Page 24: Diapositivesrl

24

COMPETENZE INDEROGABILI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO

• L’art. 2475 riserva in ogni caso “all’organo amministrativo” alcune deliberazioni di particolare importanza.

• Si tratta delle decisioni relative a: redazione progetto di bilancio e progetti di fusione o scissione e di aumento del capitale delegato agli amministratori ex art.2481.

Page 25: Diapositivesrl

25

DECISIONI DEI SOCI (2479 ss. c.c.)

L’assemblea è obbligatoria solo : per modifiche atto costitutivo e decisione di compiere

operazioni che comportino la sostanziale modifica dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

nel caso di delibera concernente la riduzione del capitale per perdite;

quando lo richiedano uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno 1/3 del capitale.

Negli altri casi è possibile, se previsto dall’atto costitutivo, che la decisione sia adottata attraverso consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.

Page 26: Diapositivesrl

26

Documentazione decisioni dei soci (2478 e 2479 c.c.)

• Se si svolge l’assemblea va redatto verbale,• Se si tratta di modifica dell’atto costitutivo il verbale deve

essere redatto da un notaio• Se la decisione è adottata tramite consultazione scritta o

consenso scritto va conservata la relativa documentazione e dai dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

• Verbali e documenti sono inseriti nel libro delle decisioni dei soci.

Page 27: Diapositivesrl

27

CONVOCAZIONE E COSTITUZIONEDELL’ASSEMBLEA (2479-BIS)

• I modi di convocazione dell’assemblea sono stabilite dall’atto costitutivo e devono essere tali da assicurare tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

• In mancanza di previsione: raccomandata inviata almeno otto giorni prima dell’assemblea.

• È ammessa l’assemblea totalitaria.• Deve essere nominato un presidente che accerta

legittimazione presenti e dirige il dibattito.• È ammessa la rappresentanza .

Page 28: Diapositivesrl

28

I QUORUM DELLE DECISIONI DEI SOCI

Se si tiene assemblea:– quorum costitutivo pari alla metà del capitale;– quorum deliberativo pari alla maggioranza del capitale presente.

– delibere modificative atto costitutivo: voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale,

Se non si tiene assemblea: consenso dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Page 29: Diapositivesrl

29

INVALIDITÀ DELLE DECISIONI DEI SOCI(2479-ter, 1° c.)

• Invalidità meno grave (Annullabilità)• Riferita alle delibere contrarie alla legge o all’atto costitutivo o a

quelle assunte con voto determinante di socio in conflitto di interessi

• Il termine di novanta giorni per agire che decorre dalla data della trascrizione nel libro delle delibere dei soci.

• Legittimati: soci non consenzienti, ciascun amministratore, collegio sindacale.

• Il Tribunale, qualora ne ravvisi l’opportunità e ne sia fatta richiesta dalla società o da chi ha proposto l’impugnativa, può assegnare un termine non superiore a centottanta giorni per l’adozione di una nuova decisione idonea ad eliminare la causa di invalidità.

• Si richiamano norme procedimento impugnazione s.p.a.

Page 30: Diapositivesrl

30

INVALIDITÀ GRAVE (NULLITÀ)

• È riferita alle decisioni che hanno oggetto illecito o impossibile, o se sono state prese in assenza assoluta di informazione;

• È legittimato ad agire chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla trascrizione nel libro delle decisioni.

• Se si tratta di decisione che modifica l’oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite, non vi sono limiti di tempo per l’impugnazione.

Page 31: Diapositivesrl

31

ASSEMBLEA NELLA SPA E NELLA SRL

SPA SRL

CONVOCAZIONEAvviso su G.U. o su quotidiano.

Solo per spa chiuse: opzione per altri mezzi

Raccomandata o altre modalità

ASSEMBLEA TOTALITARIA

Presenza: 100% cap. soc. e maggioranza organi sociali (art. 2366,

co. 4)

Partecipaz. 100% cap.soc. e organi sociali informati (art. 2479

bis.)

CONVOCAZIONE SU RICHIESTA

Minoranza pari al decimo cap.soc., (art. 2367) o

ventesimo nelle s.pa. aperte

⅓ cap.soc. e ciascun amministratore (art. 2479, co.

1, 4)

LUOGO DI CONVOCAZIONE

Comune sede società, salvo diversa previsione statutaria .

Comune sede società, salvo diversa previsione statutaria

Page 32: Diapositivesrl

32

CONFLITTO DI INTERESSI (2475-TER)

I contratti conclusi dagli amministratori in conflitto di interessi possono essere impugnati dalla società se il conflitto era conosciuto o conoscibile dal terzo (comma 1).

In caso di amministrazione collegiale è annullabile la decisione adottata in conflitto di interessi (comma 2) se:

– il voto del consigliere in conflitto è stato determinante,– la decisione possa cagionare un danno patrimoniale

alla società.

Page 33: Diapositivesrl

33

RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI

Responsabilità verso la società (2476, 1° c.):– azione di responsabilità proponibile dai singoli soci

(2476, 3° c.) senza limite partecipativo– non è prevista esplicitamente un’azione proposta

dalla società.• Non è prevista un’azione di responsabilità da parte dei

creditori sociali (ammessa da talune decisioni giurisprudenziali).

• È prevista la responsabilità verso terzi e singoli soci (2476, 6° c.).

Page 34: Diapositivesrl

34

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATORI VERSO LA SOCIETÀ

«Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad

essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da

colpa e, essendo a cognizione che l’atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del loro dissenso» (2476,

1° c.).

Page 35: Diapositivesrl

35

AZIONE RESPONSABILITÀ

«L’azione di responsabilità contro gli amministratori è proposta da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi

irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori

medesimi. In tal caso il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione» (2476, 3° c.).

Page 36: Diapositivesrl

36

AZIONE DI RESPONSABILITÀ

2476, 7° c: «sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi».

2476, 7° c: «l’approvazione del bilancio da parte dei soci non implica liberazione degli amministratori e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione».

Page 37: Diapositivesrl

37

RINUNCIA E TRANSAZIONE DELL’AZIONE DI RESPONSABILITÀ

«Salvo diversa disposizione dall’atto costitutivo, l’azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, purché vi consenta la maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale» (2476, 5° c.).

Page 38: Diapositivesrl

38

CONTROLLO DA PARTE DEI SOCI (2476 c.c.)

• Collegato all’azione di responsabilità proponibile da parte di ogni socio è il potere di controllo: «i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione».

• Il potere di controllo non è collegato alla presenza o meno del collegio sindacale.

• «Complementare al diritto del socio di s.r.l. di consultare la documentazione sociale (art. 2476 comma 2 c.c.), è il diritto ad estrarre copia della stessa, anche tenuto conto che l'ausilio del professionista è facoltà aggiuntiva e non alternativa alla estrazione della copia. Circa invece l'estrazione di copia dei documenti relativi all'amministrazione della società, l'esigenza di riservatezza della stessa, contrapposta all'esigenza del socio di consultare i documenti a fini di controllo sull'operato degli amministratori, comporta che possa ammettersi l'estrazione di copia della sola documentazione che sia stata consultata» (Trib. Verona, 29 agosto 2011).

Page 39: Diapositivesrl

39

COLLEGIO SINDACALE NELLA S.R.L.

• La nomina del collegio sindacale è obbligatoria:– se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le

società per azioni (2477, 2° c.),– se vengono superati i limiti previsti dall’articolo 2435-bis del codice civile

(2477, 3° c. lett. c), ossia aver superato per due esercizi almeno due limiti tra: 50 dipendenti; 4.400.000 € di totale attivo, 8.800.000 € di ricavi,

– se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato (2477, 3° c. lett. a),

– se la società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti (2477, 3° c. lett. b).

• Nei casi in cui è obbligatoria la nomina del collegio sindacale «si applicano le disposizioni in tema di società per azioni» (2477, 4° c.).

• Se l’atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale (2477, 4° c.).

Page 40: Diapositivesrl

40

IL CONTROLLO GIUDIZIARIO NELLE S.R.L.

• Il codice civile non prevede nelle s.r.l. il controllo giudiziario di cui all’articolo 2509 c.c.

• Corte Costituzionale n.481 del 29.12.2005 ha dichiarato costituzionalmente legittima la differenza

• Secondo talune pronunce di merito i componenti del collegio sindacale di una società a responsabilità limitata sono legittimati ad esperire il rimedio di cui all'art. 2409 c.c. nei casi in cui la loro nomina sia obbligatoria per legge ex art. 2477 commi 2 e 3 c.c.

Page 41: Diapositivesrl

41

LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI (2478 C.C.)

• Libri contabili prescritti dall’art. 2214.• Libro dei soci (facoltativo).• Libro delle decisioni dei soci.• Libro delle decisioni degli

amministratori.• Libro delle decisioni del collegio

sindacale (se esistente).

Page 42: Diapositivesrl

42

BILANCIO E DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI (2478-BIS). MODIFICAZIONI ATTO COSTITUTIVO

• Ampio rinvio a disciplina spa.• L'atto costitutivo può attribuire agli amministratori la

facoltà di aumentare il capitale sociale, determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

• Il diritto di opzione sull’aumento di capitale può essere escluso solo lo statuto lo prevede e con il correttivo del diritto di recesso per i soci che non vi consentano.

• In caso di riduzione del capitale per perdite è esclusa ogni modificazione delle quote di partecipazione e dei diritti spettanti ai soci.

Page 43: Diapositivesrl

43

LE DUE «NUOVE» S.R.L.

• SRL semplificata (art. 2463bis c.c.)

• SRL a capitale ridotto art. 44 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83).