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C3 14N100002 - Architects Engineers - Fascicolo Informativo 1 0 ok.doc0 Page 1 of 29 VERSIONE 1.0 - 2014 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE DEI TECNICI LAUREATI O DIPLOMATI LIBERI PROFESSIONISTI: ARCHITETTI, INGEGNERI, GEOLOGI E PERITI INDUSTRIALI, INGEGNERI NAVALI Il presente FASCICOLO INFORMATIVO, contenente: 1. la NOTA INFORMATIVA comprensiva del GLOSSARIO 2. le CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 3. il MODULO DI PROPOSTA dev’essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA

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VERSIONE 1.0 - 2014

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’

CIVILE PROFESSIONALE DEI TECNICI LAUREATI O DIPLOMATI

LIBERI PROFESSIONISTI: ARCHITETTI, INGEGNERI, GEOLOGI E

PERITI INDUSTRIALI, INGEGNERI NAVALI

Il presente FASCICOLO INFORMATIVO, contenente:

1. la NOTA INFORMATIVA comprensiva del GLOSSARIO

2. le CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

3. il MODULO DI PROPOSTA

dev’essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove

prevista, della proposta di assicurazione.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA

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NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa e’ redatta secondo lo schema

predisposto dall’ISVAP (ora IVASS), ma il suo contenuto non e’

soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP (ora IVASS).

IL CONTRAENTE DEVE PRENDERE VISIONE DELLE CONDIZIONI DI

ASSICURAZIONE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA

A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

a. Lloyd’s è un ente (“Society”) costituito come società costituita per legge da una Legge del

Parlamento del Regno Unito di Gran Bretagna del 1871. I membri della Society sono per legge

assicuratori e possono assumere rischi assicurativi per proprio conto. Gli Assicuratori di questo

contratto sono alcuni membri dei Lloyd’s che aderiscono ai Sindacati identificati nella Scheda di

Polizza (e ogni altro assicuratore identificato nella Scheda di Polizza)

La responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quello degli altri Assicuratori. Ogni

Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è

responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore.

Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore. Ogni

membro assume una quota di responsabilità dell’entità complessiva che viene specificata in

relazione al Sindacato (essendo l’entità complessiva la somma delle quote di responsabilità assunte

da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente). La responsabilità di ciascun membro del

Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la sua quota. Un membro

non è responsabile in solido per la quota degli altri membri. Né qualsiasi membro è altrimenti

responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto.

La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore (o, in caso di un Sindacato, l’ammontare totale

delle quote di tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati globalmente) è specificata nel

contratto e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede

secondaria italiana dei Lloyd’s sotto indicata. Parimenti, mediante richiesta scritta inviata alla

medesima sede secondaria è possibile accertare i nomi di ciascuno degli Assicuratori del Sindacato

e le rispettive quote di responsabilità.

b. Lloyd’s ha la sua sede legale in Londra (EC3M 7HA), One Lime Street, Inghilterra, che è anche il

domicilio di ciascun membro dei Lloyd’s..

c. In Italia Lloyd’s ha sede secondaria in Milano, CAP 20121, Corso Garibaldi, 86.

d. Il recapito telefonico, l’indirizzo e-mail e il sito internet dei Lloyd’s sono, rispettivamente: +39026378881,

[email protected] e www.lloyds.com.

e. I membri di Lloyd’s che assumono rischi assicurativi sono autorizzati all’esercizio dell’attività

assicurativa in forza della legge inglese. L’Associazione di Assuntori di rischi assicurativi nota come

Lloyd’s svolge attività in Italia in regime di libero stabilimento (Iscrizione al n°.I.00008 dell’elenco

dell’IVASS delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Membro ammesse ad

operare in Italia in regime di stabilimento) e, nel Regno Unito, è soggetta al controllo della Prudential

Regulation Authority, con sede in 20 Moorgate, London, EC2R 6DA.

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2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd’s

Come riportato a pag. 47 del Rapporto Annuale di Lloyd’s del 2013* il capitale del mercato di Lloyd’s

ammonta ad EUR 24.463 miloni** ed è composto dai Fondi dei membri presso Lloyd’s di EUR 18.106

milioni, dai Bilanci dei membri di EUR 4.362 milioni e da riserve centrali di EUR 1.996 milioni.

Il mercato di Lloyd’s ha un indice di solvibilità complessivo, non suddiviso per ramo vita e ramo danni.

L’indice di solvibilità complessivo del mercato di Lloyd’s al 31.12.2013 era il 9285%. Tale percentuale è

il risultato del rapporto tra il totale degli attivi centrali, ammontanti ad EUR 3.788 milioni e la somma

dei deficit di solvibilità dei singoli membri. Quest’ultimo importo è stato determinato tenendo conto

del margine minimo di solvibilità, ammontante ad EUR 41 milioni, calcolato in base alla vigente

normativa inglese. Gli importi della solvibilità (espressi in sterline inglesi) possono essere letti a pag. 62

del Rapporto Annuale di Lloyd’s del 2013*.

*Link al Rapporto annuale di Lloyd’s del 2013: http://www.lloyds.com/lloyds/investor-

relations/financial-performance/financial-results/2013-annual-report

** Exchange rate at 31.12.2013: EUR 1,00 = GBP 0,8333 (source: London Financial Times).

L’aggiornamento annuale delle Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd’s è consultabile al

seguente link:

http://www.lloyds.com/lloyds/offices/europe/italia/piazzare-i-rischi-ai-lloyds

(Art. 37, Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 35/2010).

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B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

o Il presente contratto viene stipulato senza il tacito rinnovo.

AVVERTENZA: l’assenza del tacito rinnovo significa che la garanzia assicurativa

cessa alla scadenza naturale del contratto senza che le parti debbano

dare formale disdetta.

Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto dell’articolo 19 delle

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

2. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

o Gli assicuratori si obbligano a tenere indenne l’assicurato di ogni

somma che questi sia tenuto a pagare a terzi, quale civilmente

responsabile ai sensi di legge per propria colpa, errore od omissione,

commessi nell’esercizio dell’attivita’ professionale dichiarata nel modulo di

proposta.

o Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto dell’articolo 3 delle

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.

AVVERTENZA: LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI DI COPERTURA:

L’assicurazione è prestata nella forma « CLAIMS MADE » ossia a

coprire i reclami fatti per la prima volta contro l’Assicurato durante il

periodo di assicurazione e da lui denunciati agli Assicuratori durante lo

stesso periodo, in relazione ad avvenimenti posteriori alla data di

retroattività convenuta. Terminato il periodo di assicurazione, cessano gli

obblighi degli Assicuratori e nessuna denuncia potrà essere accolta

Sono escluse dall’assicurazione le richieste di risarcimento riconducibili a

comportamenti dolosi o ad attivita’ abusive. Altre cause di esclusione sono

elencate all’articolo 10 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.

CONDIZIONI DI SOSPENSIONE DELLA GARANZIA CHE POSSANO DAR LUOGO

ALLA RIDUZIONE O AL MANCATO PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO:

Il mancato pagamento del premio sospende la copertura assicurativa

Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto dell’articolo 16 delle

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

AVVERTENZA: PRESENZA DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E MASSIMALI:

FRANCHIGIA: costituisce la parte di danno che rimane a carico

dell’assicurato. Se prevista, la franchigia viene evidenziata nella scheda di

copertura

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Esemplificazione numerica del funzionamento della FRANCHIGIA:

L’assicurato viene condannato a riscarcire ad un cliente EUR 15.000. Il

contratto di assicurazione prevede – in questo esempio -una franchigia per

sinistro di EUR 1.000. L’assicurazione paga all’assicurato la differenza tra la

somma che questo e’ tenuto a risarcire al cliente (EUR 15.000) e la

franchigia (EUR 1.000). Questa parte di danno rimane pertanto a carico

dell’assicurato.

Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto dell’articolo 6 delle

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

AVVERTENZA: MASSIMALE O LIMITE DI INDENNIZZO: rappresenta la somma totale

che gli Assicuratori mettono a disposizione dei danneggiati per ogni sinistro

e per l’insieme di tutti i sinistri relativi a uno stesso Periodo di Assicurazione.

Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto dell’articolo 5 delle

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.

3. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio

– Nullita’

AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio

possono comportare la perdita del diritto all’indennita’.

Per maggiori dettagli circa le conseguenze di quanto sopra si rimanda al

contenuto dell’articolo 2 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

AVVERTENZA: PRESENZA DI CAUSE DI NULLITA’

Il contratto di assicurazione e’ nullo quando ricorrono uno o piu’

presupposti previsti dall’articolo 1418 Codice Civile, ad esempio perche’

l’oggetto del contratto e’ impossibile, indeterminabile o illecito (articolo

1346 Codice Civile)

4. Aggravamento e diminuzione del rischio

o L’Assicurato deve avvisare gli Assicuratori per iscritto di fatti o

circostanze che costituiscano un aggravamento del rischio; parimenti,

qualsiasi diminuzione del rischio va segnalato all’Assicuratore in quanto

potrebbe portare ad una riduzione del premio.

o Per maggiori dettagli circa le conseguenze della mancata

comunicazione dell’aggravamento o diminuzione del rischio si rimanda al

contenuto dell’articolo 17 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.

o Esempio di circostanza che determina la modificazione del rischio:

per effetto di una nuova disposizione di legge il professionista assicurato e’

tenuto a garantire il proprio lavoro per i 25 anni successivi al termine

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dell’incarico ( si precisa che questo esempio non e’ reale – si tratta

solamente di un’ipotesi astratta).

AVVERTENZA: Gli aggravamenti di rischio non accettati o non conosciuti dagli

Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto

all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione

Per maggiori dettagli circa le conseguenze di quanto sopra si rimanda al

contenuto dell’articolo 17 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

5. Premi

o Le modalita’ e la tempistica di pagamento del premio sono

indicate nella scheda di copertura che forma parte integrante del

contratto di assicurazione.

6. Rivalse

o Se all’Assicurato spettano dei diritti per il recupero dalle persone

responsabili, di denaro pagato al terzo danneggiato, gli stessi diritti

spetteranno anche all’Assicuratore nel caso quest’ultimo abbia liquidato il

danno al terzo

AVVERTENZA: Per maggiori dettagli circa i presupposti e gli effetti per il contraente

delle rivalse si rimanda al contenuto dell’articolo 15 delle CONDIZIONI DI

ASSICURAZIONE

7. Diritto di recesso

o Questo contratto non prevede il recesso, ossia la cancellazione

anticipata, per cui non è rescindibile prima della sua naturale scadenza.

8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

o Terminato il periodo di assicurazione, cessa ogni obbligo degli

Assicuratori e, trascorsi 7 giorni dalla fine di tale periodo, nessun sinistro

potra’ esser loro denunciato.

o Indipendentemente dal momento in cui gli Assicuratori ne siano

informati, nei confronti dell’Assicurato che venga sospeso o radiato dal

relativo Ordine Professionale o a cui venga negata o ritirata l’abilitazione

all’esercizio della professione l’assicurazione cessa automaticamente dalla

data in cui una tale circostanza si è verificata

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o Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto degli articoli 3 e 18

delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.

9. Legge applicabile al contratto

o Per l’interpretazione del contratto di assicurazione si fa riferimento

unicamente alle leggi della Repubblica Italiana (vedasi articolo 23 delle

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE).

10. Regime fiscale

o Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico dell’assicurato

(vedasi articolo 20 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE)

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

11. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo

AVVERTENZA: L’Assicurato deve fare denuncia scritta agli Assicuratori di ciascun

sinistro entro 7 giorni da quando ne è venuto a conoscenza.

Per maggiori dettagli circa le procedure liquidative si rimanda al

contenuto degli articoli 12 e 13 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

12. Reclami

Ogni reclamo relativo alla gestione del Contratto d’Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri

dovrebbe essere indirizzato al broker del Contraente per essere a tale fine assistiti.

Gli eventuali reclami possono anche essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

Ufficio Italiano dei Lloyd’s

All’attenzione del Responsabile dell’ufficio “Regulatory & Compliance”

Corso Garibaldi, 86

20121 Milano

Fax n. 02 63788850

E-mail [email protected]

Il reclamo dovrà contenere l’indicazione del numero del contratto assicurativo cui si riferisce.

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni

senza che sia stato dato riscontro al reclamo, se il reclamante è un Consumatore o un piccolo

imprenditore, intendendosi per tale un imprenditore con un giro d’affari inferiore ad

€2.000.000,00 e con meno di 10 dipendenti, potrà anche presentare il proprio reclamo

avvalendosi della procedura per liti transfrontaliere “Fin-net”, trasmettendo il proprio reclamo

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all’IVASS e facendo richiesta di applicazione di tale procedura oppure rivolgendosi

direttamente al sistema competente nel Regno Unito: Financial Ombudsman Service, South

Quay Plaza, 183 Marsh Wall, E14 9SR, UK; telefono +442079641000;; complaint.info@financial-

ombudsman.org.uk.

La procedura di reclamo fa salvo il diritto di promuovere azioni legali o iniziare procedure

alternative di risoluzione delle controversie, in conformità alle previsioni contrattuali.

Gli assuntori di rischi assicurativi dei Lloyd’s sono responsabili della

veridicita’ e della completezza dei dati e delle notizie contenuti

nella presente Nota Informativa

Il Rappresentante Generale per l’Italia dei Lloyd’s

Nicoletta Andreotti

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ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

DEI TECNICI LAUREATI E DIPLOMATI LIBERI PROFESSIONISTI

AVVERTENZA UTILE

L’assicurazione prestata con la presente polizza è nella forma “claims made”, ossia a coprire i Reclami

fatti per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione e da lui denunciati agli

Assicuratori durante lo stesso periodo, in relazione a comportamenti colposi posteriori alla data di

retroattività convenuta. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessano gli obblighi degli Assicuratori e

nessuna denuncia potrà essere accolta.

(Si vedano le Deff. H e K e gli Artt. 4-9.2-9.7-9.8-12 delle Condizioni di Assicurazione)

Si conviene inoltre che le informazioni contenute nel Questionario costituiscano la base di

quest’Assicurazione e che il Questionario stesso sia parte integrante della Polizza.

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DEFINIZIONI

Def. A Contraente

Il soggetto - persona fisica o giuridica - identificato nel Modulo e nel Questionario allegato, che

stipula questa assicurazione per conto proprio e per conto dell’Assicurato di seguito definito. Si

applica il disposto dell’Art. 1891 C.C..

Def. B Assicurato

Oltre al Contraente stesso, è Assicurato ogni singolo professionista che opera stabilmente con il

Contraente in qualità di associato, dirigente o dipendente professionalmente qualificato. E’

Assicurato inoltre, limitatamente all’Attività Professionale svolta congiuntamente col Contraente o

per conto del medesimo, ogni consulente esterno munito di regolare contratto e ognuno dei

soggetti indicati nel Questionario, che hanno col Contraente il rapporto ivi indicato. La qualifica

di Assicurato presuppone, come condizione essenziale, che ogni professionista e ogni soggetto

precitato sia abilitato e legittimato alla professione in base alle norme vigenti e/o iscritto ai relativi

Ordini Professionali.

Def. C Assicuratori

Alcuni Sottoscrittori dei Lloyd’s che assumono il rischio tramite il Coverholder più oltre definito.

Def. D Sono annessi a questa polizza per farne parte integrante

D.1 il Modulo, che contiene l’identificazione del Contraente e altri estremi generali del

contratto;

D.2 la Scheda di Copertura, che contiene i dati relativi a questa assicurazione.

D.3 il Questionario compilato dal Contraente.

Def. E Attività Professionale

L’attività descritta nel Questionario allegato e nella Scheda di Copertura, e che l’Assicurato sia

legittimato ad esercitare in base alle norme vigenti in materia.

Def. F Terzi

Tutte le persone diverse dall’Assicurato sopra definito, con esclusione:

- del coniuge o convivente e dei figli dell’Assicurato, dei familiari che con lui convivono, dei

suoi Dipendenti di ogni ordine e grado;

- delle ditte e aziende di cui l’Assicurato sia titolare o contitolare o rappresentante di fronte

alla legge o di cui sia - direttamente o indirettamente - azionista/socio di maggioranza o

controllante o in cui ricopra cariche direttive;

- dei soggetti, degli enti, delle ditte e aziende, che siano titolari o contitolari, azionisti/soci di

maggioranza o di controllo della ditta o azienda dell’Assicurato.

Fermo quanto sopra, nel termine Terzo o Terzi sono espressamente compresi i clienti e i

committenti dell’Assicurato, in relazione all’esercizio dell’Attività Professionale.

Def. G Dipendenti

Tutte le persone non rientranti nella definizione di Assicurato in quanto non qualificate all’esercizio

dell’Attività Professionale sopra definita ma che, nell’ordinario svolgimento della stessa, operano o

hanno operato alle dirette dipendenze dell’Assicurato con rapporto di lavoro subordinato o

parasubordinato, anche se a tempo determinato, o con rapporto di collaborazione o di

apprendistato o praticantato, anche durante periodi di prova, di addestramento, di formazione o

di “stage”.

Def. H Reclamo

Quella che per prima, tra le seguenti evenienze, viene a conoscenza dell’Assicurato:

a) comunicazione con la quale il Terzo manifesta all’Assicurato l’intenzione di ritenerlo

responsabile di danni cagionati da fatto colposo o da errore od omissione attribuiti

all’Assicurato stesso o a chi per lui, oppure gli fa formale richiesta di risarcimento di tali

danni;

b) la citazione o la chiamata in causa dell’Assicurato per fatto colposo o errore od omissione;

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c) l’inchiesta giudiziaria promossa contro l’Assicurato in relazione alle responsabilità previste

dall’oggetto di questa assicurazione.

Def. I Reclami Tardivi

I Reclami fatti per la prima volta contro l’Assicurato in data posteriore a quella della cessazione

della sua Attività Professionale, per fatti colposi, errori od omissioni commessi in data anteriore a

quella di tale cessazione ma comunque non prima della data di retroattività stabilita nella

Scheda di Copertura.

Def. J Durata del Contratto

Il periodo che ha inizio e termine alle date fissate nel Modulo.

Def. K Periodo di Assicurazione

Se la Durata del Contratto è inferiore o uguale a 18 (diciotto) mesi, il Periodo di Assicurazione

coincide con tale durata. In caso contrario, il Periodo di Assicurazione corrisponde

separatamente a ciascuna annualità della Durata del Contratto, distinta dalla precedente e

dalla successiva annualità. La data d’inizio del primo Periodo di Assicurazione corrisponde a

quella in cui ha inizio la Durata del Contratto.

Def. L Periodo di Efficacia

Il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta e la data di scadenza della Durata

del Contratto

Def. M Indennizzo

La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Reclamo. Le condizioni di polizza prevedono un

limite di Indennizzo globale (Massimale) per ogni Periodo di Assicurazione.

Def. N Franchigia

L’ammontare precisato nella Scheda di Copertura che, per ogni Reclamo, resta a carico

dell’Assicurato. Gli Assicuratori rispondono per la parte dell’Indennizzo che supera l’ammontare

della Franchigia.

Def. O Agente/Broker

L’eventuale ditta di intermediazione assicurativa indicata nella Scheda di Copertura a cui il

Contraente abbia affidato la gestione di questo contratto.

Def. P Coverholder

La ditta a cui gli Assicuratori hanno affidato l’incarico di ricevere e trasmettere la corrispondenza

relativa alla gestione di questo contratto.

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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 Richiamo alle definizioni

Le Parti convengono che le definizioni che precedono fanno parte integrante di questa polizza e

vengono tutte richiamate per l’interpretazione di queste condizioni e di ogni altro disposto

riguardante questa assicurazione.

Art. 2 Dichiarazioni del Contraente - Questionario

Le dichiarazioni e le informazioni rese per iscritto dal Contraente per conto proprio e

dell’Assicurato prima della stipulazione di questo contratto formano la base di questa

assicurazione e della valutazione del rischio da parte degli Assicuratori. Il Questionario e le risposte

e informazioni ivi fornite fanno parte integrante di questa polizza. Si applicano gli Artt. 1892, 1893 e

1894 C.C.

Art. 3 Aggravamento o diminuzione del rischio

In caso di mutamenti che aggravino il rischio nel corso del Periodo di Assicurazione, il Contraente

e/o l’Assicurato devono darne avviso scritto agli Assicuratori entro 15 giorni dalla data del loro

verificarsi, e si applicano le disposizioni dell’Art. 1898 C.C.. Se nel corso del Periodo di Assicurazione

il Contraente comunica agli Assicuratori mutamenti che producono una diminuzione del rischio, si

applicano le disposizioni dell’Art. 1897 C.C. e gli Assicuratori rinunciano al relativo diritto di recesso.

Art. 4 Oggetto dell’assicurazione - “Claims Made” - Retroattività

Verso pagamento del premio convenuto (Artt. 17 e 18), gli Assicuratori si obbligano a tenere

indenne l’Assicurato di ogni somma che egli sia tenuto a pagare per danni a Terzi, quale

civilmente responsabile ai sensi di legge a seguito di inadempienza ai doveri professionali causata

da fatto colposo (lieve o grave), da errore o da omissione, involontariamente commessi

nell’esercizio dell’Attività Professionale esercitata anche nei casi di incarichi contratti con Enti

Pubblici per i pregiudizi derivanti a questi ultimi e per i quali si può adire la Corte dei Conti.

L’assicurazione è prestata nella forma “claims made” dato che è operante per fatti colposi, errori

od omissioni, commessi anche prima della data di inizio del Periodo di Assicurazione, ma non

prima della data di retroattività stabilita nella Scheda di Copertura, e a condizione che il

conseguente Reclamo sia per la prima volta presentato all’Assicurato, e da questi regolarmente

denunciato agli Assicuratori, durante il Periodo di Assicurazione. Trascorsi 15 giorni dalla data in cui

ha termine tale periodo, cessa ogni obbligo degli Assicuratori e nessun Reclamo potrà esser loro

denunciato (Artt. 9.2, 9.7, 9.8 e 12).

L’assicurazione è soggetta alle modalità, esclusioni, limitazioni e precisazioni contenute nelle

condizioni di questa polizza, nonché nel Modulo e nella Scheda di Copertura che ne fanno parte

integrante.

Art. 5 Limiti territoriali

L'assicurazione vale per i Reclami originati da fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi

posti in essere in qualsiasi paese del mondo, esclusi gli Stati Uniti d’America, il Canada e i territori

sotto la loro giurisdizione.

Art. 6 Limite di Indennizzo globale (Massimale) - Sottolimiti di Indennizzo

Il limite di Indennizzo globale (Massimale) esposto nella Scheda di Copertura rappresenta

l’esborso cumulativo massimo fino a concorrenza del quale gli Assicuratori sono tenuti a

rispondere, per capitale, interessi e spese, per l’insieme di tutti i Reclami pertinenti a uno stesso

Periodo di Assicurazione. Qualunque sia il numero dei Reclami, dei reclamanti e degli Assicurati

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coinvolti, e senza riguardo al momento in cui i danni si sostanzino o gli Assicuratori effettuino gli

eventuali pagamenti, l’obbligazione degli Assicuratori non potrà mai, in qualsiasi circostanza e a

qualunque titolo, essere maggiore di tale limite di Indennizzo. Ogni importo pagato dagli

Assicuratori per ciascun Reclamo andrà pertanto a ridurre il massimale del limite di Indennizzo

pertinente al relativo Periodo di Assicurazione. Il “limite di Indennizzo applicabile” è quello che

risulta dopo tale riduzione.

Il limite di Indennizzo di un Periodo di Assicurazione non si cumula in nessun caso con quello di un

periodo precedente o successivo, né in conseguenza di proroghe, rinnovi o sostituzioni del

contratto, né per il cumularsi dei premi pagati o da pagare.

Se per una voce di rischio è previsto un sottolimite di Indennizzo, questo non è in aggiunta al limite

di Indennizzo ma è una parte dello stesso e rappresenta l’obbligazione massima degli Assicuratori

per quella voce di rischio.

Art. 7 Franchigia

Salvo ove diversamente stabilito nelle condizioni che seguono o negli allegati a questa polizza,

l’assicurazione è soggetta alla Franchigia stabilita nella Scheda di Copertura che, per ogni

Reclamo, resta a carico dell’Assicurato. Agli effetti dell’applicazione della Franchigia, tutti i

Reclami che risalgono a uno stesso fatto colposo, a uno stesso errore o una stessa omissione, o a

più fatti, errori od omissioni attribuibili a una medesima causa, saranno considerati un Reclamo

unico.

Qualora gli Assicuratori abbiano anticipato, in tutto o in parte, l’ammontare della Franchigia, il

Contraente si obbliga a rimborsare il relativo importo agli Assicuratori stessi dietro dimostrazione

dell’avvenuta anticipazione.

La Franchigia non si applica alle spese legali e peritali di cui all’Art. 14 che segue.

Art. 8 Precisazioni ed estensioni della copertura assicurativa

Nei termini e alle condizioni tutte di questo contratto, ivi comprese le esclusioni stabilite all’Art. 9, e

fermi sia il limite di Indennizzo che la Franchigia (Artt. 6 e 7), gli Assicuratori rispondono anche nei

seguenti casi:

8A Fatto dei Dipendenti e collaboratori

L’assicurazione delimitata in questa polizza è estesa a comprendere anche i Reclami che

dovessero essere fatti per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di

Assicurazione, per danni a Terzi determinati da azione od omissione colposa o dolosa

commessa, nell’ambito e nello svolgimento dell’Attività Professionale esercitata, da

persone del cui operato l’Assicurato sia legalmente tenuto a rispondere, ivi comprese le

persone che, al momento del fatto, erano suoi Dipendenti, o nei casi in cui l’Assicurato sia

il mandatario di un raggruppamento di progettisti, di ogni altra persona fisica o giuridica

che operi congiuntamente con l’Assicurato, salvi i diritti di rivalsa ai sensi dell’Art. 15.

8B Responsabilità solidale

Sempre entro i limiti di Indennizzo e soggetto all’applicazione della Franchigia come

definiti sopra, l’assicurazione delimitata in questa polizza vale anche:

a) per i danni di cui più soggetti Assicurati debbano rispondere solidalmente tra loro;

b) per i danni di cui ogni Assicurato debba rispondere solidalmente con altri soggetti;

in questo caso, gli Assicuratori rispondono di quanto dovuto dall’Assicurato, fermo il

diritto di regresso nei confronti dei Terzi corresponsabili.

8C Tutela dei dati personali

L’Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi del

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D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. per Perdite Patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, in

conseguenza dell’errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione,

conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché

conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.

Tale garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un Massimale per anno in

aggregato, pari al 50% di quello previsto in polizza.

8D Copertura dei Reclami Tardivi

Nel caso di morte invaliditá permanente accertata di grado superiore al 70% come

regolato dalla tabella INAIL o di cessazione dell’Attività Professionale durante la Durata del

Contratto per qualsiasi motivo, tranne il caso di cancellazione o radiazione dall’Albo

Professionale, l'assicurazione è operante per i Reclami denunciati agli Assicuratori nei 5

anni successivi alla cessazione dell’attività, purché afferenti a comportamenti colposi posti

in essere durante il Periodo di Efficacia del Contratto, e sempre che l’Assicurato abbia

pagato il premio addizionale concordato.

Per tutti gli altri casi tranne quanto sopra, e sempre che gli Assicuratori abbiano dato il loro

previo assenso (il quale assenso non potrà essere irragionevolmente negato) l'assicurazione

potrà essere estesa alla copertura dei Reclami denunciati agli Assicuratori nei 2 (due) anni

successivi alla scadenza della Durata del Contratto, a termini e condizioni contrattuali da

concordarsi, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di

Efficacia del Contratto. Per l’attivazione di tale estensione di copertura, sarà necessario

che gli Assicuratori ricevano richiesta scritta e formale dall’Assicurato prima della

scadenza, in qual caso gli Assicuratori rilasceranno un contratto analogo al presente, della

durata di 2 (due) anni, che potrà in seguito essere proragato a termini e condizioni

contrattuali da concordarsi.

Per i Reclami denunciati agli Assicuratori dopo la scadenza della Durata del Contratto,

l’Indennizzo per tutto il periodo di copertura postuma, non potrà superare il limite indicato

in polizza, indipendentemente dal numero dei Reclami stessi.

La copertura ulteriore dei Reclami Tardivi ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di scadenza

di questo contratto se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del

giorno del pagamento. Tale copertura termina alla data della sua scadenza, senza

obbligo di disdetta, non essendo ad essa applicabile il disposto dell’Art. 18 e, trascorsi 15

giorni da detta data, cessa ogni obbligo degli Assicuratori e nessun sinistro potrà esser loro

denunciato. L’eventuale proroga della copertura è soggetta a trattativa tra le Parti.

Nel caso un Sinistro regolarmente denunciato ai termini della presente garanzia postuma,

fosse coperto da altra assicurazione stipulata dall’Assicurato o da altri per suo conto, la

presente garanzia postuma s’intende nulla e priva di effetto

8E Diffamazione e danni all’immagine

L’assicurazione delimitata in questa polizza è estesa ai Reclami che dovessero essere fatti

per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione per diffamazione,

lesione della reputazione imprenditoriale o danni all’immagine di Terzi, a seguito di un fatto

commesso, nell’ambito e nello svolgimento dell’Attività Professionale esercitata, da taluna

delle persone del cui operato l’Assicurato sia legalmente tenuto a rispondere, ivi comprese

le persone che, al momento del fatto, erano suoi Dipendenti, salvi i diritti di rivalsa ai sensi

dell’Art. 14.

8F Inquinamento accidentale

L’assicurazione delimitata in questa polizza comprende i danni sofferti da Terzi da

inquinamento dell'ambiente derivante dall’Attività Professionale esercitata, purché

causato unicamente da fatto improvviso, subitaneo e accidentale che si verifichi durante

il Periodo di Assicurazione. L’espressione "danni da inquinamento dell'ambiente" sta a

significare quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione

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dell'acqua, dell'aria, del suolo, del sottosuolo, congiuntamente o disgiuntamente, ad

opera di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque

fuoriuscite da installazioni o complessi di installazioni.

8G. R. C. della conduzione dello Studio

Valida solo se espressamente richiamata nella Scheda di Copertura.

L’assicurazione delimitata in questa polizza è estesa ai Reclami che dovessero essere fatti

per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione per danni a Terzi

dovuti a morte, lesioni personali e a danneggiamenti o distruzione di cose o di animali,

derivanti da fatto colposo dell’Assicurato o di persone di cui egli sia legalmente chiamato

a rispondere, nella conduzione dei locali adibiti a studio e uffici per lo svolgimento

dell’Attività Professionale.

Oltre ai casi di cui all’Art. 9, in quanto applicabili, sono esclusi da questa estensione

dell’assicurazione i danni:

a) subiti da qualsiasi Dipendente dell’Assicurato o da soci o amministratori

dell’Assicurato;

b) derivanti da qualunque attività non riconducibile all’Attività Professionale

esercitata;

c) che si verifichino in occasione di lavori di manutenzione straordinaria dei locali;

d) occasionati dall’installazione o manutenzione di insegne di ogni tipo.

In relazione a questa estensione, la Scheda di Copertura espone il sottolimite di indennizzo

che rappresenta l’esborso cumulativo massimo fino a concorrenza del quale gli

Assicuratori sono tenuti a rispondere, per capitale, interessi e spese, per l’insieme di tutti i

Reclami pertinenti a uno stesso Periodo di Assicurazione. (Si veda l’Art. 6).

8H Violazione di Copyright

L’assicurazione delimitata in questa polizza comprende i Reclami fatti contro l’Assicurato

durante il Periodo di Assicurazione a causa di:

a) involotaria violazione di copyright contenuta in documenti stampati o fatti

stampare dall’Assicurato;

b) involotaria violazione di diritti di brevetto, marchi di fabbrica o diritti di progetto.

8I Perdita di documenti

L’assicurazione delimitata in questa polizza è estesa ai Reclami che dovessero essere fatti

per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione per la

responsabilità derivante all’Assicurato ai sensi di legge a seguito di qualunque evento che

provochi la perdita, il danneggiamento, lo smarrimento o la distruzione di documenti quali

di seguito definiti, e che si verifichi entro i limiti territoriali convenuti e durante il Periodo di

Assicurazione, nell’ordinario svolgimento dell’Attività Professionale esercitata. Questa

estensione è valida qualunque sia la causa dell’evento, ma salve le esclusioni che

seguono, purché il fatto dannoso si verifichi durante il trasporto di tali documenti oppure

quando gli stessi siano in possesso dell’Assicurato o di un suo incaricato.

Inoltre, fino a concorrenza di un sottolimite di Indennizzo annuo di Euro 100.000,00 e con

l’applicazione di una Franchigia di Euro 2.500,00, gli Assicuratori rispondono dei costi

sostenuti dall’Assicurato e previamente approvati dagli Assicuratori, per il ripristino o la

sostituzione dei documenti andati perduti, danneggiati, smarriti o distrutti.

Ai fini di questa estensione, il termine “Documenti” sta a significare ogni genere di

documenti pertinenti all’Attività Professionale esercitata, cartacei o computerizzati, siano

essi di proprietà dell’Assicurato stesso o a lui affidati in deposito o in custodia, escluso però

ogni genere di valori, quali ad esempio titoli al portatore, banconote, titoli di credito, titoli

ed effetti negoziabili, carte valori, valori bollati, biglietti di lotterie e concorsi, carte di

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credito e simili.

Art. 9 Esclusioni

L’assicurazione non è intesa a tenere indenne l’Assicurato:

9.1 per danni causati da fatto doloso commesso dall’Assicurato stesso o da taluno dei suoi

legali rappresentanti o amministratori;

9.2 per atti o fatti commessi prima della data di retroattività stabilita nella Scheda di

Copertura;

9.3 per fatti dovuti a insolvenza o fallimento dell’Assicurato;

9.4 in relazione ad attività diverse dall’Attività Professionale quale definita in questa polizza; in

particolare l’assicurazione non vale in relazione alla funzione di amministratore, membro

del consiglio direttivo, commissario o sindaco, o funzioni equivalenti, di società, aziende,

associazioni, fondazioni o altri organismi consimili, nonché in relazione all’esercizio di attività

imprenditoriali o commerciali, anche se svolte congiuntamente all’Attività Professionale

esercitata;

9.5 in relazione ad attività svolte dopo che l’Attività Professionale dichiarata sia venuta a

cessare per qualunque motivo (Art. 8D);

9.6 per tutte le obbligazioni di natura fiscale o contributiva, per multe, ammende, indennità di

mora o altre penalità o sanzioni, che per legge o per contratto o per provvedimento

giudiziario o amministrativo siano poste a carico dell’Assicurato, nonché per indennità che

abbiano natura punitiva (danni punitivi, esemplari, multipli, o comunque denominati);

9.7 per Reclami già presentati all’Assicurato prima della data di effetto del Periodo di

Assicurazione, indipendentemente dal fatto che siano stati denunciati o meno a

precedenti Assicuratori;

9.8 per situazioni e circostanze oggettivamente suscettibili di causare o di aver causato danni

a Terzi, che erano già note all’Assicurato prima della data di effetto del Periodo di

Assicurazione in corso, indipendentemente dal fatto che siano state denunciate o meno

ad altri Assicuratori;

9.9 per danni a Terzi dovuti a morte, lesioni personali, malattie o malori, e per danneggiamenti

o distruzione di cose o di animali, salvo che siano cagionati da errore od omissione nello

svolgimento di servizi o incarichi nell’ambito dell’Attività Professionale esercitata quale

definita in polizza e salvo quanto previsto all’Art. 8G e 8I;

9.10 per infortuni sul lavoro o malattie professionali di ogni tipo, subiti dai Dipendenti; ogni

genere di danno sofferto dagli stessi a seguito di discriminazione, abusi o altro tipo di

maltrattamento, o di inadempienza contrattuale nei loro confronti;

9.11 per danni derivanti direttamente o indirettamente dalla presenza di muffe tossiche non

alimentari oppure dalla presenza o dall’uso di amianto;

9.12 per danni derivanti direttamente o indirettamente dalla proprietà, dal possesso o dall’uso

di terreni, fabbricati (fatto salvo quanto previsto all’Art. 8G), animali, aeromobili,

imbarcazioni, natanti, autoveicoli, motoveicoli, o qualunque altro mezzo di locomozione o

trasporto;

9.13 per responsabilità assunte dall’Assicurato con patti contrattuali, obbligazioni o garanzie,

salvo che tali responsabilità sussistano per legge anche in assenza di tali patti contrattuali,

obbligazioni o garanzie;

9.14 per danni o responsabilità derivanti da omissione, errore o ritardo nella stipulazione,

nell’aggiornamento o nel rinnovo di adeguate coperture assicurative, cauzioni, fideiussioni

o altre garanzie finanziarie, o nel pagamento dei relativi premi o altri corrispettivi; oppure

derivanti dalla erronea, tardiva o impropria esecuzione o utilizzazione di tali contratti e

strumenti;

9.15 per danni o responsabilità derivanti da o errore od omissione in attività - comprese quelle

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di consulenza e dei servizi relativi - connesse o finalizzate al reperimento o alla concessione

di finanziamenti, ferma la copertura quando tali attività siano finalizzate alla concessione

di mutui e/o leasing per acquisti di unità immobiliari e/o siano diretta conseguenza, ovvero

connesse e strumentali, della prestazione principale svolta in ragione dell’attivita’

professionale richiamata sulla scheda di copertura;

9.16 per Reclami fatti valere in Paesi che siano al di fuori dei limiti territoriali convenuti (Art. 5);

9.17 per danni che si verifichino o insorgano, direttamente o indirettamente, da inquinamento o

contaminazione dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o da danno ambientale,

che si verifichino gradualmente, fermo quanto disposto all’Art. 8F;

9.18 per la consulenza, progettazione, o specifiche tecniche nei casi in cui l’Assicurato sia

contrattualmente impegnato a:

A) fabbricare, costruire, erigere o installare, oppure

B) fornire materiali o attrezzature;

In caso di incarichi professionali relativi a consulenze tecnico-economiche nel settore

dell’agricoltura e dello sviluppo rurale, restano esclusi dall’assicurazione:

9.19 danni derivanti, anche in via indiretta, alle produzioni agricole (colture, coltivazioni e

raccolti) a seguito della loro perdita, sia totale che parziale, sia quantitativa che

qualitativa, o per effetto di oscillazioni del loro valore o della loro quotazione nei relativi

mercati.

Sono inoltre esclusi i danni e le responsabilità:

9.20 che si verifichino o insorgano in occasione di guerra, invasione, azione di nemici esterni,

ostilità, operazioni belliche (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione,

rivoluzione, insurrezione, tumulti civili che costituiscano o assumano le proporzioni di una

sollevazione, potere militare, usurpazione di potere, qualsiasi atto di terrorismo;

9.21 che si verifichino o insorgano in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni,

provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo; oppure in occasione di radiazioni

provocate dall’accumulazione artificiale di particelle atomiche.

Tranne esplicita pattuizione tra le parti, e previo pagamento del sovrapremio convenuto, sono

esclusi i Reclami:

9.22 relativi alle “Opere ad Alto Rischio” così come definite nell’Appendice qualora non siano

richiamate nella Scheda di Copertura.

Art. 10 Altre assicurazioni - D.I.L., D.I.C., D.I.E.

Ove esistano altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse responsabilità, si

applicano i seguenti disposti:

a) se le altre assicurazioni rispondono dei danni, questa assicurazione opererà a secondo

rischio e cioè per quella parte dell’ammontare dei danni e delle spese che eccederà

l’ammontare pagabile da tali altre assicurazioni. (Copertura in D.I.L.: Differenza di Limiti).

b) qualora, per effetto di esclusioni contrattuali o di franchigie, i danni o parte di essi non

siano coperti dalle altre assicurazioni, la presente assicurazione risponderà dei danni e

delle relative spese o della parte non coperta, purché il Reclamo sia risarcibile ai sensi di

questa polizza. (Copertura in D.I.C.: Differenza di Condizioni; copertura in D.I.E: Differenza di

Franchigie).

c) si applica in ogni caso quanto disposto agli Artt. 6 (limite di Indennizzo) e 7 (Franchigia).

d) l’Assicurato è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori l’esistenza o la

successiva stipulazione di eventuali altre assicurazioni, ma in caso di Reclamo è tenuto a

farne denuncia a tutti gli Assicuratori interessati (Art. 12).

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Art. 11 Denuncia dei Reclami

Entro i 30 giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza, l’Assicurato deve fare agli

Assicuratori denuncia scritta di ogni Reclamo ricevuto per la prima volta durante il Periodo di

Assicurazione in corso. Tale denuncia deve contenere la data e la narrazione del fatto,

l'indicazione delle cause e delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati, e ogni altra

notizia utile per gli Assicuratori.

Nei termini predetti e con le stesse modalità, l’Assicurato deve far denuncia agli Assicuratori di

qualsiasi situazione o circostanza di cui venga a conoscenza e che sia oggettivamente

suscettibile di causare un Reclamo quale definito in questa polizza. Tale denuncia,

accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, ed indipendentemente dalla data di

denuncia dell’eventuale conseguente Reclamo, sarà trattata come Reclamo presentato e

regolarmente denunciato durante il Periodo di Assicurazione con applicazione degli Artt. 13, 14,

15 e 16 che seguono.

Premesso che questa è un’assicurazione nella forma “claims made”, quale temporalmente

delimitata in questa polizza, gli Assicuratori respingeranno qualunque denuncia fatta dopo la

data di cessazione del Periodo di Assicurazione, salvo che i 30 giorni di tempo per fare la

denuncia cadano, in tutto o in parte, dopo tale data di cessazione.

Se esistono altre assicurazioni a coprire le stesse responsabilità o gli stessi danni (Art. 11),

l’Assicurato è tenuto a fare denuncia del Reclamo, con le modalità e nei termini previsti dalle

rispettive polizze, anche agli altri Assicuratori interessati, indicando a ciascuno il nome degli altri

(Art. 1910, terzo comma, C.C.).

Art. 12 Diritti e obblighi delle Parti in caso di danno

Fatta la denuncia di un Reclamo, l’Assicurato è tenuto a fornire agli Assicuratori l’assistenza

necessaria e tutte le informazioni e documentazioni utili per la gestione del caso.

Pena la perdita del diritto all’Indennizzo, l’Assicurato non deve, senza il previo consenso scritto

degli Assicuratori, ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a

transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo. In caso di dissenso sull’opportunità di

resistere alle pretese del Terzo, le Parti si rimetteranno al parere di un legale qualificato da

nominarsi di comune accordo dall’Assicurato e dagli Assicuratori.

Senza il previo consenso dell’Assicurato, gli Assicuratori non possono pagare risarcimenti a Terzi.

Qualora però l’Assicurato opponesse un rifiuto a una transazione raccomandata dagli Assicuratori

preferendo resistere alle pretese del Terzo o proseguire l’eventuale azione legale, gli Assicuratori

non saranno tenuti a pagare più dell’ammontare per il quale avevano la possibilità di transigere,

oltre alle spese legali sostenute fino alla data in cui l’Assicurato ha opposto detto rifiuto, fermo in

ogni caso il limite di Indennizzo applicabile in quel momento e ferma la Franchigia a carico

dell’Assicurato. (Artt. 6 e 7).

Art. 13 Vertenze e spese legali e peritali

13.1 In qualsiasi momento e fino a quando ne hanno interesse, gli Assicuratori hanno la facoltà

di assumere, a nome dell’Assicurato, la gestione delle vertenze di natura civile, in sede sia

giudiziale che extragiudiziale, e delle vertenze di natura amministrativa, e possono

nominare legali o periti se necessario. Le spese peritali per svolgere le indagini e gli

accertamenti del caso e le spese legali per gestire le vertenze in sede civile o

amministrativa sono a carico degli Assicuratori, in aggiunta al limite di Indennizzo e per un

ammontare non superiore a un quarto di tale limite. (Art. 6).

13.2 In caso di procedimento penale, gli Assicuratori sosterranno le relative spese legali e

peritali e assumeranno la difesa dell’Assicurato fino ad esaurimento del grado di giudizio in

corso all’atto della tacitazione dei danneggiati, sempre che ricorrono le seguenti

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VERSIONE 1.0 - 2014

condizioni:

(a) che il procedimento sia relativo a fatti e circostanze che possano produrre un

Reclamo ai sensi di questa polizza;

(b) che la difesa nel procedimento sia funzionale ai fini della resistenza a tale Reclamo,

eventualmente anche nella concomitante o conseguente azione civile.

Gli Assicuratori rispondono delle spese di difesa penale fino a concorrenza di un sottolimite

di Indennizzo (Art. 6) pari ad Euro 200.000,00 per l’insieme di tutti i procedimenti che

abbiano inizio nel corso di un Periodo di Assicurazione e senza riguardo al momento in cui

tali spese diverranno liquide ed esigibili.

13.3 Alle spese legali, peritali e di difesa non si applica la Franchigia. Gli Assicuratori non

rispondono di tali spese se riferite a legali o tecnici che non siano stati da essi designati.

Art. 14 Diritto di surrogazione

Gli Assicuratori sono surrogati, fino a concorrenza dell’Indennizzo pagato o da pagare e delle

spese sostenute o da sostenere, in tutti i diritti di rivalsa che per legge o per contratto spettano

all’Assicurato, il quale è tenuto a prestare agli Assicuratori ogni possibile assistenza nell’esercizio di

tali diritti.

Nei confronti dei Dipendenti e collaboratori dell’Assicurato o nei casi in cui l’Assicurato sia il

mandatario di un raggruppamento di progettisti, di ogni altra persona fisica o giuridica che operi

congiuntamente con l’Assicurato (Art. 8.1), tali diritti di rivalsa saranno fatti valere soltanto in caso

di azione od omissione dolosa dagli stessi commessa

Art. 15 Facoltà di recesso in caso di Reclamo

Dopo ogni denuncia di un Reclamo e fino al 60° (sessantesimo) giorno successivo alla sua

liquidazione o reiezione, tanto il Contraente che gli Assicuratori possono recedere da questo

contratto con preavviso scritto di 30 (trenta) giorni. Nel caso di recesso da parte degli Assicuratori,

salvo il caso di frode o dichiarazioni false, questi, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia

del recesso, rimborsano al Contraente la frazione del premio relativa al periodo di rischio non

corso, esclusi gli oneri fiscali.

Art. 16 Calcolo del Premio - Pagamento dei premi

Il premio annuale è calcolato sull’ammontare degli introiti lordi, al netto di IVA, fatturati

nell’esercizio finanziario immediatamente anteriore alla data d’inizio del Periodo di Assicurazione.

Tali introiti lordi sono dichiarati dal Contraente nel Questionario e devono comprendere in tutti i

casi gli introiti del Contraente e quelli fatturati, in relazione alla rispettiva attività assicurata, da

ognuno degli Assicurati quali indicate nel Questionario (e successivamente aggiunti o sostituiti), al

netto di eventuali fatturati tra un Assicurato e un altro. A questo riguardo gli Assicuratori hanno il

diritto di effettuare verifiche e controlli e il Contraente è tenuto a fornire ogni utile informazione e

chiarimento e ad esibire tutte le documentazioni necessarie, compreso il registro delle fatture.

La copertura assicurativa relativa al primo Periodo di Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del

giorno stabilito nel Modulo se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del

giorno del pagamento.

Ogni premio è dovuto per intero, anche nel caso in cui ne sia stato frazionato il pagamento in più

rate o ne sia determinato l’effettivo importo mediante atto di regolazione (Art. 18).

A parziale deroga dell’Art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se il premio sarà

corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza dell’assicurazione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa

dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del

giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.).

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Art. 17 Casi di cessazione dell’assicurazione

Indipendentemente dal momento in cui gli Assicuratori ne siano informati, nei confronti

dell’Assicurato che venga sospeso o radiato dal relativo Ordine professionale o a cui venga

negata o ritirata l’abilitazione all’esercizio della professione l’assicurazione cessa

automaticamente dalla data in cui una tale circostanza si è verificata. (Artt. 8D e 9.5).

Art. 18 Modalità della proroga automatica dell’assicurazione - Rescindibilità annuale

Ove nella Scheda di Copertura sia stabilito che le Parti hanno convenuto che il contratto sia

soggetto alla proroga automatica, è valida ed è operante la clausola che segue. In assenza di

tale indicazione nella Scheda di Copertura, Il contratto cessa alla data di scadenza senza

obbligo di disdetta, non essendone previsto il tacito rinnovo o la tacita proroga.

CLAUSOLA DELLA PROROGA AUTOMATICA DELL’ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta data con lettera raccomandata da una delle Parti contraenti almeno 30

giorni prima della data di scadenza del Periodo di Assicurazione, l’assicurazione di durata non

inferiore a 12 mesi è tacitamente prorogata per un nuovo Periodo di Assicurazione di 12 mesi e

così di seguito di anno in anno fino a che non venga disdetta con detto preavviso.

Il premio relativo alla proroga dell’assicurazione è calcolato, ai sensi dell’articolo 16,

sull’ammontare degli introiti fatturati nell’esercizio finanziario antecedente, allo stesso tasso che

era in corso nel Periodo di Assicurazione scaduto. Qualora il Contraente non sia in grado di

dichiarare in tempo utile tale ammontare agli Assicuratori, gli viene addebitato un premio

provvisorio minimo pari al 100% di quello annuale del Periodo di Assicurazione scaduto e il

Contraente, entro i 90 giorni successivi alla data di scadenza di detto periodo, è tenuto a

dichiarare per iscritto l’ammontare degli introiti aggiornati.

In ogni caso il premio relativo alla proroga dell’assicurazione, sia esso provvisorio o già calcolato

sugli introiti aggiornati, deve essere pagato dal Contraente nei 30 giorni successivi alla data di

scadenza precedente. Se il premio della proroga non è pagato entro questo termine, la

copertura assicurativa resta sospesa dalle ore 24:00 del 30° giorno e riprende vigore dalle ore

24:00 del giorno del pagamento.

Il premio provvisorio, ove applicabile, è un’anticipazione del premio effettivo, soggetto a

regolazione secondo le modalità e i disposti che seguono, ed è il minimo dovuto agli Assicuratori

per il nuovo Periodo di Assicurazione.

Ricevuta la dichiarazione degli introiti aggiornati, gli Assicuratori provvedono alla regolazione,

calcolano il premio effettivo dovuto e danno comunicazione dell’importo della differenza

risultante tra il premio effettivo dovuto e quello provvisorio anticipato, importo che il Contraente è

tenuto a pagare prontamente o, al più tardi, entro 30 giorni dalla data di detta comunicazione.

Ove il premio effettivo risulti inferiore a quello provvisorio, nulla è dovuto al Contraente o

all’Assicurato in quanto il premio provvisorio è il minimo spettante agli Assicuratori in ogni caso.

E’ confermato il diritto degli Assicuratori a effettuare verifiche degli introiti dichiarati, come

previsto al primo comma dell’articolo 16.

Se, pagato il premio provvisorio minimo, il Contraente, nei termini rispettivamente sopra prescritti,

non dichiara l’ammontare degli introiti fatturati oppure non paga la differenza di premio risultante

dalla regolazione, gli eventuali Reclami in sospeso sono pagati dagli Assicuratori nella stessa

proporzione esistente tra il premio provvisorio minimo e il premio effettivo, restando a carico

dell’Assicurato la rimanenza della somma liquidata. Qualora gli Assicuratori abbiano anticipato

l’intero importo di un Reclamo, l’Assicurato è tenuto al rimborso di quanto risulti da lui dovuto, oltre

alla franchigia applicabile, dietro presentazione di copia del documento che attesta l’avvenuto

pagamento del Reclamo.

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VERSIONE 1.0 - 2014

Resta fermo in tutti i casi il diritto degli Assicuratori ad agire giudizialmente o a dichiarare, con

lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

E’ altresì inteso che se la Durata del Contratto è di due o più anni, ciascuna delle Parti ha in ogni

caso la facoltà di rescinderlo alla scadenza di ogni annualità, dando all’altra un preavviso di

almeno 30 giorni con lettera raccomandata.

Restano fermi i disposti del articolo 17

Art. 19 Variazioni del contratto - Comunicazioni tra le Parti - Oneri fiscali

19.1 Qualunque variazione di questo contratto deve risultare da atto sottoscritto dal

Contraente e dagli Assicuratori.

19.2 Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte per iscritto.

19.3 Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 20 Clausola Broker

Clausola Gestione Comune

Con la sottoscrizione della presente polizza, le Parti affidano la gestione del contratto al

Coverholder indicato nella Scheda di Copertura. Ai fini di questa assicurazione, detto

Coverholder agirà come intermediario riconosciuto da entrambe le Parti. È convenuto pertanto

che:

- ogni comunicazione fatta dall’Assicurato al Coverholder si considererà come fatta agli

Assicuratori;

- ogni comunicazione fatta dal Coverholder agli Assicuratori per conto dell’Assicurato si

considererà come fatta da questi agli Assicuratori;

- ogni comunicazione fatta dagli Assicuratori al Coverholder si considererà come fatta

all’Assicurato.

Clausola Broker mandatario

Con la sottoscrizione della presente polizza,

- il Contraente, anche per conto di ogni altro soggetto Assicurato da questa polizza,

conferisce al Intermediario indicato nella Scheda di Copertura il mandato di

rappresentarlo ai fini di questo contratto di assicurazione;

- gli Assicuratori conferiscono al Coverholder indicato nella Scheda di Copertura l’incarico

di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa a questo contratto di assicurazione.

E’ convenuto pertanto che:

- ogni comunicazione fatta al Intermediario dal Coverholder si considererà come fatta al

Contraente e all’Assicurato;

- ogni comunicazione fatta dal Intermediario al Coverholder si considererà come fatta dal

Contraente o dall’Assicurato;

- ogni comunicazione fatta al Coverholder si considererà come fatta agli Assicuratori;

- ogni comunicazione fatta dal Coverholder si considererà come fatta dagli Assicuratori

stessi.

Art. 21 Giurisdizione e Domande Giudiziali

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VERSIONE 1.0 - 2014

Viene concordato che la presente assicurazione sarà disciplinata esclusivamente dalla legge

italiana e che, in virtù di ciò, qualsiasi controversia inerente o derivante dalla stessa sarà

rimandata alla esclusiva giurisdizione del tribunale Italiano competente.

Gli Assicuratori confermano che, per essere validi, tutte le chiamate in causa, le domande

giudiziali o comunque gli atti la cui notifica é necessaria per l’incardinarsi di un procedimento

legale nei loro confronti relativamente al presente contratto, devono essere a loro indirizzati e

notificati al Il Rappresentante Generale per l’Italia dei Lloyd’s, c/o Rappresentanza Generale per

l’Italia dei Lloyd’s, Corso Garibaldi 86, 20121 Milano, Italia., al quale, all’uopo, é stato conferito il

relativo potere di procura da parte degli Assicuratori stessi.

Resta inteso che gli Assicuratori, nel conferire il suddetto potere di procura, non rinunciano ai diritti

che - in ragione del proprio domicilio o residenza nel Regno Unito - possano loro spettare in termini

di estensione del periodo utile per la notifica e la risposta ad eventuali chiamate in causa,

domande giudiziali e procedimenti legali.

Art. 22 Foro Competente

Foro competente è esclusivamente quello ove ha sede il Contraente.

Art. 23 Norme di legge

Per l’interpretazione del presente contratto e per tutto quanto non espressamente previsto dalle

condizioni in esso contenute o ad esso aggiunte mediante regolare atto sottoscritto dalle Parti

contraenti, si dovrà fare riferimento unicamente alle leggi della Repubblica Italiana, della

Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano. La presente polizza è emessa è firmata

dalle parti contraenti alla data indicata nel Modulo annesso.

DICHIARAZIONI

Agli effetti dell’Art. 1341 C.C., il sottoscritto Contraente dichiara, per conto proprio e per conto

dell’Assicurato:

1. di aver preso atto che questo è un contratto di assicurazione nella forma “claims made”, a

coprire i Reclami fatti per la prima volta contro l’Assicurato durante il periodo di assicurazione e

da lui denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo (Deff. H e K);

2. di approvare specificatamente le disposizioni contenute nei sotto richiamati articoli delle

condizioni:

Art. 2 Dichiarazioni del Contraente – Questionario

Art. 4 Oggetto dell’assicurazione - “Claims made” - Retroattività

Art. 9 Esclusioni, in particolare quelle dell’assicurazione “claims made”: 9.2, 9.7, 9.8

Art. 10 Altre assicurazioni - D.I.L, D.I.C., D.I.E

Art. 11 Denuncia dei Reclami

Art. 12 Diritti e obblighi delle Parti in caso di danno

Art. 16 Calcolo del premio – Pagamento dei premi

Art. 17 Casi di cessazione dell’assicurazione

Art. 18 Modalità della proroga automatica dell’assicurazione - Rescindibilità annuale

Art. 20 Clausola Broker

3. di aver letto e approvato tutti i disposti delle Condizioni Particolari contenute nelle clausole citate

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VERSIONE 1.0 - 2014

nella Scheda di Copertura e inserite in questo documento per farne parte integrante.

Data

Il Contraente

Notifica di Atti in ambito Europeo e clausola di Giurisdizione

Si stabilisce che il presente Contratto di Assicurazione sia governato esclusivamente dalla legge e dalla

procedura legale vigente in Italia; in virtù di ciò ogni e qualsiasi disputa direttamente derivante, in

connessione o comunque inerente al presente contratto di assicurazione sarà assoggettata

esclusivamente ad un tribunale Italiano secondo le competenze giurisdizionali previste localmente.

Gli Assicuratori di cui al presente contratto accettano che tutte le chiamate in causa, le citazioni o

comunque ogni atto la cui notifica precluda l’incardinarsi di un procedimento legale nei loro confronti

relativamente al presente contratto vengano a loro ricondotte pur notificando i relativi atti al domicilio

Rappresentanza Generale per l’Italia dei Lloyd’s

Il Rappresentante Generale per l’Italia dei Lloyd’s

Corso Garibaldi 86

20121 Milano

Italia

che possiede tutti i requisiti di legge per accettarne la notifica in loro nome e per loro conto.

Resta inteso che gli Assicuratori, nel fornire il suddetto mandato, non rinuncino ad eventuali diritti

sull’estensione dei termini, qualora questi siano previsti in virtù della loro residenza in Inghilterra.

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VERSIONE 1.0 - 2014

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE RISCHI GUERRA E TERRORISMO

A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di polizza o clausole aggiuntive,

viene convenuto che il contratto di assicurazione esclude la copertura di qualunque perdita, danno,

costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da od in

connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che

contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del sinistro:

1. Guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra

civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di

stato militare o meno; oppure:

2. Qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo

qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla

minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo (I) di persone, agenti in proprio o per conto o in

connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose,

ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in

soggezione o timore il popolo o parte di esso.

La presente clausola esclude inoltre la copertura di perdite, costi o spese di qualsiasi natura causati

direttamente o meno , o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare,

prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato ai punti 1. e 2.

Nel caso in cui l’assicuratore eccepisca l’accadimento dei fatti o atti di cui sopra e neghi il risarcimento

dei danni, perdite, costi o spese, l’onere di provare l’insussistenza di quanto deciso dall’assicuratore

graverà sull’assicurato.

Qualora parte del contenuto della presente clausola venisse dichiarato nullo o inefficace da parte degli

organi giudiziari o amministrativi competenti, tale nullità o inefficacia non pregiudicherà la validità del

resto della clausola

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VERSIONE 1.0 - 2014

08.10.01

NMA 2918

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VERSIONE 1.0 - 2014

ESTENSIONE AI RISCHI AI SENSI DEL CODICE DE LISE SUI CONTRATTI PUBBLICI – GIÀ LEGGE

MERLONI

A Codice de Lise

sui Contratti Pubblici Decreto Legislativo N° 163 del 2 maggio 2006 e tutte le successive

modificazioni e integrazioni dello stesso.

B Certificato

Schema Tipo 2.2 Copertura assicurativa ai sensi dell’art. 111 del D. Lgs. N° 163 del 2

maggio 2006 e tutte le successive modificazioni e integrazioni dello

stesso e come da Schema Tipo 2.2 di cui al D.M 123/04.

C Regolamento Il Decreto del Presidente della Repubblica N° 554/1999 e tutte le

successive modificazioni e integrazioni dello stesso.

Nel corso del periodo di assicurazione il Contraente può di volta in volta richiedere, mediante

apposito modulo di Richiesta compilato e firmato, l’estensione dell’assicurazione ai rischi del

Codice de Lise sui Contratti Pubblici (definizione M), cioè quelli che tale Decreto Legislativo

prevede all’art. 111, per il progetto esecutivo o, in caso di appalto integrato, per il progetto

definitivo, quale identificato nel modulo di Richiesta.

A fronte di tale richiesta e verso pagamento del relativo premio, gli Assicuratori sono tenuti a

rilasciare l’apposito Certificato di assicurazione secondo lo schema 2.2 del D.M. 123/2004, per

un massimale non superiore a Euro 2.500.000 e per un periodo non superiore a 48 mesi. Il

Certificato Lise, alle condizioni e con la franchigia nello stesso stabilite, avrà validità fino alla

scadenza ivi convenuta, anche dopo che la presente polizza venisse a cessare per qualunque

motivo.

Il massimale stabilito in ciascun Certificato Schema Tipo 2.2 emesso ai sensi del presente

articolo per l’assicurazione dei rischi del Codice de Lise sui Contratti Pubblici, sarà separato ed

in aggiunta al massimale specificato nel modulo della presente polizza e non costituisce un

sottolimite di indennizzo ai sensi del precedente articolo 6. Si prende ulteriormente atto che le

garanzie, e conseguentemente il massimale, relativi ad ogni Certificato Schema Tipo 2.2,

saranno validi esclusivamente per le coperture obbligatorie previste dal predetto Codice de

Lise, e che, nel caso di un sinistro non espressamente escluso dalla presente polizza e non

coperto dal Certificato Schema Tipo 2.2, oppure nel caso di un sinistro liquidabile per un

importo superiore al singolo Certificato Schema Tipo 2.2, l’indennizzo di cui alla presente polizza

sarà esclusivamente per la differenza di condizioni (D.I.C.) e Massimali (D.I.L.) rispetto al singolo

Certificato Schema Tipo 2.2, e sarà comunque soggetto al massimale in aggregato annuo

specificato nella Scheda di polizza.

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VERSIONE 1.0 - 2014

Responsabilita’ Civile Professioni Tecniche

Modulo di proposta La quotazione e’ subordinata all’esame del questionario completo, datato e firmato da persona autorizzata, e di qualunque alt ro documento o

informazione i Sottoscrittori ritengano necessari ai fini della corretta valutazione del rischio.

AVVISO IMPORTANTE

“Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo

consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di

annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave” (Art 1892 comma I Codice Civile)

(1) La presente proposta deve essere compilata a penna dal proponente. E’ necessario rispondere a tutte le domande per

ottenere una quotazione. Si richiede di rispondere con piena conoscenza e convinzione. Il modulo deve essere firmato e datato.

(2) Tutti i fatti rilevanti devono essere dichiarati ed il mancato adempimento di detto obbligo potrà rendere invalidabile qualsiasi

polizza, o potrà gravemente pregiudicare i Vostri diritti in caso di sinistro.

(3) La presente proposta è relativa ad una polizza di responsabilità nella forma “claims made”.

01. DATI DEL PROPONENTE

(a) Nome e cognome del proponente:

______________________________________________________________________________________________________________

(b) Indirizzo e codice fiscale/PI: ____________________________________________________________________________

______________________________________________!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!

(c) Nome/Ragione Sociale di Imprese/Studi/Liberi Professionisti/Consulenti, Associati con il Proponente, da includere in

garanzia per l’attività professionale da loro svolta autonomamente rispetto al Proponente

Nome Qualifica Professionale Data di iscrizione

all’ordine

Tipo di rapporto*

*p.e. Controllata, Collegata, JV Partner, Consulenti, altro

(d) Professionisti che formano lo studio

Nome Qualifica Professionale Data di Iscrizione all’Ordine

(e) Numero totale di addetti, compresi soci, dipendenti, collaboratori a progetto: __________________________

(f) Il Proponente dichiara di essere iscritto ad un’associazione di categoria? Se sì, quale?

_____________________________________________________________________________________________________________

(g) Fornire l’ammontare degli introiti lordi professionali degli ultimi anni dei soggetti di cui ai punti 01. (a)

e (c) al netto dei fatturati incrociati):

Anno di

riferimento

2011 2012 Stima 2013

Fatturato

02. ATTIVITA’ DEL PROPONENTE

a) Descrizione dettagliata dell’attività professionale esercitata:

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

b) Il proponente dispone di un sistema di gestione di qualita’

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VERSIONE 1.0 - 2014

Si No

Se si, da quando e con quale organismo di certificazione

______________________________________________________________________________________________________________

c) Il proponente dichiara di svolgere attivita’ inerente incarichi per ferrovie, funivie, gallerie, porti, dighe, parchi

divertimento od opere subacquee

Si No

Se si fornire in percentuale sul fatturato totale dell’anno fiscale precedente la suddivisione dell’attivita’ esercitata per i

seguenti lavori, specificando la natura dell’incarico (es. Impianti, edifici, linea ferroviara, indagini, ecc.)

Ferrovie %

Funivie %

Gallerie %

Porti %

Dighe %

Opere subacquee – %

Parchi divertimento 0%

VEDI DEFINIZIONI DI OPERE ALTO RISCHIO (PAG. 4)

d) Il proponente richiede l’inclusione circa l’attivita’ inerente a:

D.Lgs 624/96 Sicurezza e salute nelle industrie estrattive

Si No

D.Lgs 81/2008 Sicurezza sul lavoro

Si No

e) Il Proponente richiede che la copertura sia valida limitatament all’attività inerente al D.Lgs 624/1996 e ss ed al D.Lgs

81/2008 e ss?

Si No

f) Il Proponente richiede l’ativazione del TACITO RINNOVO?

Si No

03. PRECEDENTI ASSICURATIVI: indicare se - negli ultimi 5 anni – il proponente ha stipulato coperture assicurative per

questa tipologia di rischio _________________________________

In caso affermativo, precisare:

(a) Impresa assicuratrice: ____________________________________________

(b) Periodo di polizza: ____________________________________________

(c) Massimale di polizza: ____________________________________________

(d) Franchigia: ____________________________________________

(e) Premio ultima annualita’: ____________________________________________

(f) Indicare gli anni di copertura continua ____________________________________________

Indicare se al proponente e’ mai stata rifiutata o cancellata una copertura di questo tipo – In caso affermativo si prega di

fornire dettagli

Si No _______________________________________________

04. CONDIZIONI DI POLIZZA: indicare quali – fra le opzioni seguenti – il proponente desideri inserite in polizza :

(a) MASSIMALE DI RISARCIMENTO: Per massimale si intende la somma massima che gli Assicuratori saranno tenuti a pagare ai danneggiati a titolo di capitale, interessi e spese, per ogni

sinistro e per l’insieme di tutti i sinistri pertinenti a uno stesso periodo di assicurazione, qualunque sia il numero delle richieste di risarcimento e delle

persone danneggiate.

EUR 250,000 EUR 500,000 EUR 1,000,000 EUR 1,500,000 EUR 2,000,000

EUR 2,500,000 EUR 3,000,000 EUR 3,500,000 EUR 5,000,000 EUR..................

(b) PERDITE PATRIMONIALI: Il proponente richiede la limitazione del massimale sopra indicato al 20% per le perdite

patrimoniali ?:

Si No

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VERSIONE 1.0 - 2014

(c) PERIODO DI RETROATTIVITA’: Numero anni richiesto: ______________________________________

(d) FRANCHIGIA: EUR 2.500 EUR 5,000 EUR 10,000 EUR 15,000 EUR ..............

(e) CLAUSOLA GENERAL CONTRACTOR: Il proponente richiede la rimozione dell’esclusoine di cui all’art. 9 punto 18

(attivazione clausola GENERAL CONTRACTOR)? Si No

(f) ATTIVAZIONE GARANZIA POSTUMA: Il proponente richiede l’attivazione della Garanzia Postuma in caso di

cessazione dell’attivitài? Si – Per un periodo di 2 anni Si – Per un periodo di 5 anni No

(g) CONDUZIONE DELLO STUDIO: Il proponente richiede l’inclusione in garanzia della conduzione dello Studio

(sottolimite fino ad Eur 500.000 – Franchigia Eur 250)?

Si No

05. SINISTROSITA’ PREGRESSA:

(a) Sono state avanzate richieste di risarcimento o sono state promosse azioni volte ad accertare la responsabilita’

civile, penale o deontologica nei confronti del proponente e/o di alcune delle persone per le quali richiede copertura

assicurativa, negli ultimi 5 anni? Si No

Indicare se il proponente e/o alcune delle persone per le quali si richiede copertura assicurativa sia a conoscenza di

azioni, omissioni o fatti dai quali possano derivare richieste di risarcimento o azioni volte all’accertamento di responsabilita’

civile, penale o deontologica del proponente?

Si No

IN CASO AFFERMATIVO AD ALCUNA DELLE SUDDETTE DOMANDE, SI PREGA DI FORNIRE – IN MERITO A CIASCUN SINISTRO E/O

CIRCOSTANZA DALLA QUALE POSSA SCATURIRE UN SINISTRO RIENTRANTE NELLA TIPOLOGIA DI COPERTURA OFFERTA DA

QUESTA POLIZZA:

1. Descrizione dell’evento dannoso e della pretesa risarcitoria (“quantum”);

2. Indicazione delle date di accadimento, di denuncia e di definizione della pratica;

3. Indicazione dei profili di responsabilita’ accertati, presunti o presumibili;

IN ASSENZA DI TALI INFORMAZIONI NON SARA’ POSSIBILE RILASCIARE UNA INDICAZIONE DI PREMIO

06. DICHIARAZIONE

Il sottoscritto, dichiara:

a. che tutte le risposte qui contenute sono, dopo attenta verifica, vere e corrette sulla base delle proprie conoscenze e

convinzioni

b. di prendere atto che questa Proposta non vincola ne’ gli Assicuratori ne’ il Proponente alla stipulazione del contratto di

assicurazione

c. che, qualora le Parti sottoscrivano la polizza in oggetto, accetta che questa Proposta sia presa come base per la stipula

del contratto. In tale caso questo modulo sarà allegato alla polizza divenendo parte integrante di essa che, se tra la data della

Proposta e la data di emissione della polizza si verificassero variazioni rispetto alle informazioni fornite in questo modulo, accetta

l’obbligo di notificare immediatamente le variazioni medesime agli Assicuratori, i quali avranno il diritto di ritirare o modificare la

loro quotazione o conferma di copertura

Data ______OOOOO__ Firma __________OOOOOOO

Qualifica ____ _____ ___ Nome Leggibile ____ _________OOO POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE NELLA FORMA CLAIMS MADE

La presente proposta è relativa ad una polizza di responsabilità nella forma “claims made”. Ciò significa che la polizza copre:

Le richieste di risarcimento presentate per la prima volta alle Persone Assicurate durante il periodo di validità della polizza e gli

eventi dei quali le Persone Assicurate vengano a conoscenza durante il periodo di validità della polizza e che potrebbero originare

un Reclamo futuro, a condizione che gli Assicuratori siano informati, durante il periodo di validità della polizza, delle Circostanze

relative a tali eventi.

Dopo la scadenza della polizza, nessun Reclamo potrà essere avanzato a termini della polizza stessa, anche se l’evento che ha

originato la richiesta danni si sia verificato durante il periodo di validità della polizza.

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VERSIONE 1.0 - 2014

Agli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, il sottoscritto Contraente dichiara:

1. di aver preso atto che questo è un contratto di assicurazione nella forma «claims made» cosi’ come sopra specificato;

2. di approvare specificatamente tutte le disposizioni contenute in calce al testo di polizza applicabile:

Firma _____________OOOOOOOOOOO___

Data: _____________OOOOOOO___

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto e preso visione dei documenti componenti il FASCICOLO

INFORMATIVO come previsto dall’articolo 32 punto 2 del Regolamento No. 35 dell’ISVAP.

Firma _____________OOOOOOOOOOO___

Data _____________OOOOOOO___

DEFINIZIONI OPERE ALTO RISCHIO (punto 2.c del questionario) FERROVIE

Linee ferroviarie, rotaie, traversine, ghiaia, binari di stazione, ogni impianto di elettrificazione, di segnalamento e di

telemetria, con esclusione delle opere civili, sotto e sovrappassi, e degli edifici adibiti a stazioni

FUNIVIE

Mezzi di trasporto su cavi sospesi, con esclusione di ascensori verticali o obliqui, di funicolari e con esclusione delle

opere edili connesse, quali gli edifici adibiti a stazioni (a valle, a monte e intermedie) e i plinti di fondazione dei

sostegni in linea.

GALLERIE

Tutte le gallerie naturali scavate con qualsiasi mezzo, nonchè gallerie artificiali, con esclusione di sottopassi e

sovrappassi

DIGHE

Sbarramenti di acqua eseguiti con ogni tecnica, con esclusione dei rafforzamenti delle sponde di fiumi

OPERE SUBACQUEE

Tutte le opere totalmente sommerse o aventi le fondazioni basate nell’acqua

PARCHI GIOCHI

Impianti in parchi giochi e luna park, destinati all’utilizzo da parte del publico.