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primo pian o La formula dell’efficienza energetica per l’incenerimento Pasquale De Stefanis ENEA, Unità Tecnica Tecnologie Ambientali ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 4/2010 16 riflettore su studi & ricerche primo piano Tra le novità introdotte dalla direttiva 2008/98/CE (Direttiva quadro sui rifiuti) di sicuro interesse è la cosiddetta “formula R1” che consente di classificare l’esercizio degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani come operazione di recupero e non di smaltimento, qualora le efficienze di recupero energetico siano superiori a dei livelli minimi prefissati The Energy Efficiency Formula for Municipal Solid Waste Incineration Directive 2008/98/EC has introduced the so-called “R1 formula” allowing to classify the activity of a Municipal Solid Waste Incinerator (MSWI) as waste recovery instead of disposal, when the level of energy efficiency is higher than the established minimum standards

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dell’efficienzaenergetica per l’incenerimentoPasquale De Stefanis

ENEA, Unità Tecnica Tecnologie Ambientali

ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 4/201016

riflettore su studi& ricerche

primo piano

Tra le novità introdotte dalladirettiva 2008/98/CE (Direttivaquadro sui rifiuti) di sicurointeresse è la cosiddetta“formula R1” che consente diclassificare l’esercizio degliimpianti di incenerimento dirifiuti urbani come operazionedi recupero e non dismaltimento, qualora leefficienze di recuperoenergetico siano superiori adei livelli minimi prefissati

The Energy Efficiency Formulafor Municipal Solid Waste

Incineration Directive 2008/98/EC has introduced the so-called “R1 formula” allowing to classify the activity of a Municipal Solid Waste Incinerator (MSWI) as wasterecovery instead of disposal, when the level of energyefficiency is higher than the established minimumstandards

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La formula dell’efficienza energetica per l’incenerimento

La direttiva 2008/98/CE (Direttiva quadro sui ri-fiuti) ha introdotto interessanti novità in tema digestione di rifiuti tra le quali di sicuro interessesono quelle riguardanti la netta distinzione tra“rifiuti”, “sottoprodotti” e “materie prime se-condarie”, nonché le nuove definizioni di “rici-claggio” e di “recupero”.In merito a quest’ultimo è da segnalare quantoriportato nell’Allegato II alla direttiva stessa, nelquale vengono descritte le operazioni di recupe-ro da rifiuti. Nel definire le operazioni di tipoR1 (“Utilizzazione principale come combustibi-le o come altro mezzo per produrre energia”)viene infatti precisato che l’incenerimento deirifiuti urbani può essere ascritto a tale catego-ria, anziché a quella di tipo D10 (“Incenerimen-to a terra”), qualora la sua efficienza di recu-pero energetico sia superiore a dei livelli minimi,stabiliti sia per gli impianti nuovi, sia per gli im-pianti in esercizio.Si tratta di una novità di notevole portata, fina-lizzata a dirimere una questione molto contro-versa sulla quale sono stati espressi nel tempopareri molto variegati e spesso contrastanti. Que-stione che oltretutto coinvolge vari aspetti (nor-mativi, autorizzativi, gestionali ed economici) chepossono mettere persino in discussione il fattoche la pratica dell’incenerimento dei rifiuti risul-ti o meno realizzabile.Negli ultimi anni, infatti, motivazioni di caratte-re non solo economico, ma anche di tipo ener-getico-ambientale, hanno fatto sì che la produ-zione di energia da rifiuti si sia sempre più svi-luppata. Tuttavia la pre-vigente normativa, sia alivello europeo che nazionale, pur intendendopromuovere tale forma di recupero, non avevamai definito dei criteri che consentissero di clas-sificare le operazioni di incenerimento di rifiuti

tra quelle di recupero R1, anziché di smaltimen-to D10.

La formula per il calcolodell’efficienza di recupero

Nell’Allegato II della Direttiva 2008/98/CE è ri-portata una formula per il calcolo dei livelli di ef-ficienza di recupero del contenuto energeticodei rifiuti urbani, qualora essi siano destinati al-la produzione di energia elettrica e/o termica.Si tratta in pratica di un bilancio dell’energia iningresso e in uscita dall’impianto, effettuato subase annua.La formula è la seguente:

Emin = (Ep – (Ef + Ei)) / (0,97 x (Ew + Ef))[1]

dove:

Emin = efficienza minima richiesta pari a:

• 0,60 per impianti in esercizio ed autorizzati inaccordo alla normativa comunitaria vigenteprima del 1 gennaio 2009;

• 0,65 per impianti autorizzati dopo il 31 di-cembre 2008.

Ep (GJ/a) = energia prodotta sotto forma elet-trica e termica su base annuale, da calcolarsimoltiplicando l’energia elettrica prodotta per ilfattore 2,6 e l’energia termica per il fattore 1,1.Ef (GJ/a) = energia in ingresso all’impianto de-rivante dal consumo di combustibili tradizionalisu base annua, destinati alla produzione di va-pore.Ew (GJ/a) = energia contenuta nei rifiuti trattatisu base annua, calcolata sulla base del poterecalorifico inferiore (PCI).Ei (GJ/a) = energia importata nell’impianto subase annua, con esclusione di Ew e Ef.

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È inoltre presente un fattore (0,97) che tieneconto delle perdite di energia nel corso del pro-cesso di combustione dei rifiuti, connesse princi-palmente a fenomeni di irraggiamento e al ca-lore disperso con scorie e ceneri.La formula ha validità generale e, in linea di prin-cipio, dovrebbe consentire una verifica puntua-le dell’efficienza di recupero energetico conse-guita in un impianto di incenerimento di rifiutiurbani, in qualsiasi forma esso venga effettua-to, vale a dire tramite la produzione di:• energia elettrica;• energia termica;• energia termica ed elettrica in combinazione

(“cogenerazione”).Va da sé che la tipologia di recupero effettuatodipende solo in forma indiretta dalle caratteri-stiche dell’impianto, mentre risulta fortementeinfluenzata dalle condizioni locali del sito ove es-so verrà a essere installato. In particolare, essasarà condizionata dall’esistenza o meno di unmercato per l’energia termica che (contrariamen-te a quella elettrica che può essere comunqueimmessa sulla rete di distribuzione nazionale) ri-sulta legato alla presenza in loco di utenze in-dustriali e/o civili, quasi sempre caratterizzate dauna forte variabilità temporale della richiesta subase stagionale o addirittura giornaliera.È da sottolineare il fatto che la formula in que-stione stabilisce per la prima volta dei valori mi-nimi per il recupero energetico dall’incenerimen-to di rifiuti, recupero che, seppure sempre pro-mosso dalla normativa in vigore, non era maistato quantificato in precedenza, né a livello eu-ropeo, né a livello nazionale1.Infatti la direttiva 2000/76/CE si è limitata adaffermare (articolo 6, punto 6) che: “Il caloregenerato dai processi di incenerimento o dicoincenerimento è recuperato per quanto pos-

sibile”. Su tale assunto il DLgs 152/2006 all’art.182, comma 4 recita: “Nel rispetto delle pre-scrizioni contenute nel decreto legislativo 11maggio 2005 n. 133, la realizzazione e la ge-stione di nuovi impianti possono essere auto-rizzate solo se il relativo processo di combustio-ne è accompagnato da recupero energetico conuna quota minima di trasformazione del poterecalorifico dei rifiuti in energia utile, calcolata subase annuale, stabilita con apposite norme tec-niche approvate con decreto del Ministro del-l’ambiente e della tutela del territorio di con-certo con il Ministro delle attività produttive, te-nendo conto di eventuali norme tecniche di set-tore esistenti, anche a livello comunitario”. Nor-me tecniche che nella pratica non sono stateperò mai definite.

Il campo di applicazione dellaformula

Una prima considerazione sorge proprio dallalettura del testo della nota che introduce la for-mula: “Gli impianti di incenerimento dei rifiutisolidi urbani sono compresi (nell’operazione R1)solo se la loro efficienza energetica è uguale osuperiore a…”.Per quanto riguarda la definizione di “impiantodi incenerimento”, si può fare riferimento pro-prio alla definizione data dalla normativa, valedire quella riportata nella direttiva 2000/76/CEsull’incenerimento dei rifiuti (ripresa a livello na-zionale dal DLgs 11 maggio 2005 n. 133), chevi identifica “qualsiasi unità e attrezzatura tec-nica fissa o mobile destinata al trattamento ter-mico dei rifiuti con o senza recupero del caloreprodotto dalla combustione. In questa definizio-ne sono inclusi l’incenerimento mediante ossi-dazione dei rifiuti nonché altri procedimenti di

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1. Fatta eccezione per il DM 5 febbraio 1998 che regola le procedure semplificate per il recupero di materia ed ener-gia da rifiuti che prevede (articolo 4) la definizione di livelli minimi di rendimento di conversione per le varie alter-native di recupero energetico (produzione di energia elettrica, termica, cogenerazione). Nel caso di produzionedi energia elettrica è prevista una specifica formula, di natura empirica, che tiene conto della taglia dellʼimpianto.

trattamento termico, quali, ad esempio, la piro-lisi, la gassificazione o i processi all’arco plasma,sempre che le sostanze risultanti dal trattamen-to siano successivamente incenerite”.È chiaro quindi che la suddetta definizione di in-cenerimento fa riferimento alla sua funzione pri-maria che è quella di convertire delle sostanzecomunque pericolose – o perché putrescibili epotenzialmente patogene (è il caso dei rifiuti ur-bani) o perché rivestono carattere di nocività (è ilcaso di alcuni rifiuti speciali di origine industria-le) – in composti innocui (acqua, anidride car-bonica), ovvero praticamente inerti (“ceneri”).In pratica sono impianti di incenerimento tuttiquelli che hanno come funzione primaria il trat-tamento termico dei rifiuti ai fini del loro smal-timento; per questo scopo essi possono fareuso della combustione diretta come pure di al-tri processi (pirolisi, gassificazione arco-plasma).Il recupero energetico, sempre presente per mo-tivazioni di carattere economico, viene effet-tuato tramite l’impiego di un ciclo termico avapore che sfrutta come fonte energetica il ca-lore generato dalla combustione diretta dei ri-fiuti o dei prodotti grezzi derivati da un tratta-mento termico alternativo. Questo schema direcupero energetico è quello adottato nellastragrande maggioranza degli impianti che fan-no uso di processi diversi dalla combustione di-retta dei rifiuti.Per quanto riguarda invece il riferimento ai “rifiu-ti solidi urbani” la questione risulta un po’ piùcomplessa. È da rilevare innanzitutto che la definizione di“rifiuti (solidi) urbani” non risulta univoca a li-vello europeo, fatto che rende spesso assai ar-duo effettuare confronti sui dati di produzionee sulle modalità di gestione in atto nei diversipaesi. Infatti, mentre a livello nazionale è previ-

sta una specifica categoria (i rifiuti speciali), cheinclude tutti i rifiuti diversi da quelli urbani, taledistinzione non è presente nelle realtà estere,nelle quali molti flussi di rifiuti speciali conflui-scono direttamente nel circuito di quelli urbanie in particolare negli impianti di trattamento ter-mico.Sebbene il riferimento ai rifiuti urbani non troviuna giustificazione sul piano meramente tecnico,appare chiaro che l’applicazione della formuladebba essere circoscritta agli impianti la cui fun-zione primaria è finalizzata al trattamento di ri-fiuti di origine urbana, che costituiscono il set-tore più rappresentativo del recupero energeticosotto l’aspetto quantitativo, tralasciando quindigli impianti, che pur effettuando il recupero ener-getico, hanno come funzione primaria la termo-distruzione di rifiuti speciali e/o pericolosi.

L’applicazione praticadella formula

Senza entrare in una discussione di dettaglio ri-guardo alle tecniche2 finalizzate all’incrementodel recupero energetico, si vuole sottolineare cheè sicuramente da apprezzare il principio di basedella formula che tende a privilegiare gli impian-ti che riescono a conseguire efficienze di recu-pero energetico più elevate.L’effettiva applicazione della formula necessitatuttavia di specificazioni e chiarimenti intesi adevitare interpretazioni soggettive o suoi erroneiimpieghi.In merito occorre ricordare che l’art. 39 della di-rettiva 2008/98/CE prevede specificatamente che“…Se necessario l’applicazione della formulaper gli impianti di incenerimento di cui all’alle-gato II, codice R1, è specificata. È possibile con-siderare le condizioni climatiche locali, ad esem-

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2. In accordo al principio delle migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques, BAT), definite a livello co-munitario e nazionale, il termine “tecniche” comprende sia le tecnologie impiegate, sia le modalità di progetta-zione, costruzione, manutenzione, esercizio e dismissione degli impianti.

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pio la rigidità del clima e il bisogno di riscalda-mento nella misura in cui influenzano i quantita-tivi di energia che possono essere tecnicamen-te usati o prodotti sotto forma di energia elet-trica, termica, raffreddamento o vapore…”. Ta-le misura, essendo intesa a modificare elementinon essenziali della direttiva, potrà essere adot-tata tramite la procedura della “comitatologia”.È indubbio che occorre chiarire sia il suo cam-po di applicazione, sia il significato di alcunitermini che compaiono nella sua espressionee che possono avere un’influenza rilevante suivalori calcolabili per l’efficienza minima di re-cupero. A tale scopo è stato costituito presso la Com-missione Europea un gruppo di lavoro ristrettoal quale partecipano esperti e stakeholders delsettore, finalizzato a definire di linee guida perla sua applicazione pratica.Verranno di seguito discussi alcuni aspetti chedovranno essere affrontati e chiariti nell’ambitodei lavori del suddetto gruppo di lavoro in modoche l’applicazione della formula risulti scevra dainterpretazioni e non dia luogo a disparità di trat-tamento per le diverse realtà presenti all’inter-no dell’Unione Europea.

I limiti di batteria per l’applicazionedella formulaUn primo aspetto da considerare è relativo alladefinizione dei limiti di batteria dell’impianto alquale applicare la formula, che non necessaria-mente debbono coincidere con quelli riportatinell’atto autorizzativo.Infatti, oltre all’unità di incenerimento possonoessere presenti sullo stesso sito (ed essere og-getto della stessa autorizzazione) unità di pre-trattamento dei rifiuti e post-trattamento dei re-sidui (scorie, ceneri), oltre ad altri sistemi che ri-guardano il trattamento di altri rifiuti (es.: trat-

tamento di fanghi tramite digestione anaerobica,unità di selezione destinate al riciclaggio ecc.),o la produzione di energia con combustibili tra-dizionali.In linea con il BRef3 sull’incenerimento, i limitidel sistema devono essere ristretti unicamentealle apparecchiature e ai componenti asservitial sistema incenerimento/recupero energetico.In altre parole, ciò equivale a dire che debbo-no essere presi in considerazione il sistema ca-mera di combustione/generatore di vapore, iltrattamento dei fumi, il gruppo turbina/generatore ed eventuali scambiatori per la pro-duzione di energia termica, come pure tuttequelle apparecchiature ausiliarie (pompe, venti-latori, compressori, sistemi di controllo, riscal-damento ecc.) necessarie per un corretto fun-zionamento e che costituiscono le utenze elet-triche/termiche asservite al processo di incene-rimento.

I flussi di energia che costituiscono i fattori della formulaIn accordo ai principi di un bilancio energetico,nel caso in esame Ew, Ef ed Ei costituiscono iflussi di energia in input al sistema. Non così èper il termine Ep, definito come l’“energia an-nua prodotta sotto forma di energia termica oelettrica.” Infatti, secondo l’interpretazione ormai afferma-tasi, che verrà sancita dalle linee guida in corso dielaborazione, Ep individua la produzione lordadell’impianto e quindi non risulta direttamentecorrelata ai limiti di batteria del sistema.Un’applicazione rigorosa del bilancio energeti-co porterebbe a riferire tale termine alla produ-zione netta, vale a dire all’energia effettivamen-te resa disponibile all’esterno, al netto dei consu-mi necessari per il funzionamento dell’impian-to. Di quest’ultimi in effetti non se ne tiene con-

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3. Best available techniques REFerence document on waste incineration, pubblicato dalla Commissione Europeanel luglio del 2006. Riporta le linee guida per lʼapplicazione delle BAT.

to o, per meglio dire, se ne tiene conto in ma-niera indiretta assumendo che essi costituisca-no una percentuale abbastanza ben definita del-la produzione lorda. Ciò non toglie che, così co-me concepita, la formula metterebbe sullo stes-so piano impianti che, a parità di energia elet-trica prodotta, possono presentare consumi ener-getici molto diversi e quindi rendere effettiva-mente disponibile un surplus netto di energia inun caso molto minore, surplus che costituiscel’effettivo parametro che dà valenza al recupe-ro in termini di risparmio di risorse e di conteni-mento di emissioni.Un’altra voce di cui va chiarito il significato èquella relativa al termine Ei, vale a dire all’ener-gia importata sotto forma di energia elettricae/o termica nonché di eventuali combustibili au-siliari, ad eccezione di quelli che vengono utiliz-zati direttamente nella camera di combustioneche, contribuendo alla produzione di vapore,vanno a costituire il termine Ef.Essendo Ei un termine che si sottrae al numera-tore della formula, esso dovrebbe essere mini-mizzato, cioè l’impianto dovrebbe, per quantopossibile, essere autosufficiente dal punto di vi-sta energetico. Tenuto conto di quanto appenadetto per Ep, questo equivale ad affermare chel’esercizio dell’impianto dovrebbe essere indiriz-zato verso il consumo dell’energia autoprodotta,senza ricorrere al prelievo di energia elettrica e/otermica (anche sotto forma di combustibili), lacui produzione deriva da fonti energetiche pri-marie di origine non rinnovabile. In altri termi-ni, questo equivale a dire che il rispetto delle so-glie minime di efficienza energetica potrebbeanche andare in contrasto con la piena adozionedelle BAT4.

Un aspetto cruciale riguarda la definizione diEw, cioè dell’“energia annua contenuta nei ri-fiuti trattati calcolata in base al potere calorifi-co netto5 dei rifiuti”. Poiché anche questo è untermine che può influenzare notevolmente i va-lori di efficienza minima, dovrà essere specifica-to come valutarlo, vale a dire se in forma indi-retta (attraverso un bilancio di materia ed ener-gia dell’impianto, così come previsto dal BRef)o diretta, tramite determinazioni analitiche pe-riodiche. Quest’ultima via risulta essere moltodispendiosa e oltretutto poco accurata a causadella scarsa rappresentatività del campione, con-seguente alla inevitabile disomogeneità del ma-teriale in esame.Ew dovrà quindi essere determinato tramite unbilancio energetico del sistema forno/generatoredi vapore per il quale l’input è costituito dal ter-mine (Ew + Ef), mentre l’output è costituito daparametri misurati (portata e temperatura vapo-re, portata e temperatura fumi) ovvero stimati(perdite per irraggiamento, contenuto energe-tico delle scorie).

I fattori di equivalenzaIl termine Ep viene testualmente definito comel’“energia annua prodotta sotto forma di ener-gia termica o elettrica. È calcolata moltiplican-do l’energia sotto forma di elettricità per 2,6 el’energia termica prodotta per uso commercia-le per 1,1”.Tali valori, ripresi dal BRef sull’incenerimento deirifiuti, si basano sulle seguenti assunzioni:• l’efficienza media per la produzione di ener-

gia elettrica (principalmente da centrali ter-moelettriche di tipo convenzionale) è paria 38%;

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4. Si pensi, ad esempio, ad un impianto che impiega uno stadio di riduzione SCR posto in coda al sistema ditrattamento dei fumi, per il funzionamento del quale è necessario il preriscaldamento della corrente di fumida trattare, di norma ottenuto tramite lʼimpiego di un combustibile ausiliario (gas naturale). Il relativo apportoenergetico influenza negativamente il valore dellʼefficienza minima di recupero.

5. Il riferimento è sicuramente al potere calorifico inferiore (PCI); è da rilevare che il testo in italiano della direttivarisente negativamente di una non corretta traduzione della definizione inglese net calorific value.

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• l’efficienza media di produzione dell’energiatermica è pari a 91%6.

In pratica ciò equivale a dire che si assume cheun rendimento del 38% di conversione in ener-gia elettrica equivale ad un’efficienza di recupe-ro energetico pari a 1, mentre nel caso di pro-duzione di sola energia termica tale livello di ef-ficienza viene raggiunto per un rendimento ter-mico del 91%.Allo stato attuale i livelli di rendimento lordoper un impianto di incenerimento di rifiuti ur-bani di ultima generazione e di taglia medio-grande destinato alla produzione di sola ener-gia elettrica è dell’ordine del 30-32%, vale adire che i livelli di Emin conseguibili sono del-l’ordine di 0,8-0,85. È facile dimostrare che glistessi livelli di Emin possono essere conseguiticon efficienze di recupero dell’ordine dell’80-85% nel caso di produzione di sola energia ter-mica, valori questi facilmente conseguibili allostato attuale anche in impianti di taglia medio-piccola.Ciò consente di affermare che la migliore con-figurazione di funzionamento possibile è quellache prevede l’assetto cogenerativo (produzionecombinata di energia elettrica e termica), inquanto permette di conseguire, a parità di altrecondizioni, i valori più elevati di Emin. In alternativa è possibile trarre le seguenti conclu-sioni:• gli impianti di taglia medio-piccola dovrebbe-

ro essere localizzati in corrispondenza di areeindustriali e/o urbane ed essere asserviti prin-cipalmente alla produzione di energia termi-ca7 da cedere ad utenze sotto forma di acquacalda, vapore di processo e/o fluido motoreper sistemi di refrigerazione/condizionamentodell’aria;

• gli impianti di taglia medio-grande possonoessere localizzati anche lontano da aree ur-bane e/o industriali in quanto, grazie alla fat-tibilità tecnico-economica dell’adozione disoluzioni tecniche avanzate per la configu-razione del ciclo termico, sono in grado diconseguire elevati livelli di efficienza energe-tica tramite la produzione di sola energiaelettrica, che può essere immessa sulla retenazionale.

Le specificità localiUno dei limiti della formula [1] è insito proprionel fatto che essa è unica e presenta un unicovalore di soglia per tutti i vari Stati membri del-l’Unione Europea. È logico aspettarsi che i paesidel Nord continuino a privilegiare la produzionedi energia termica, quelli dell’Europa centralepotranno adottare l’assetto cogenerativo, men-tre quelli del Sud Europa si assesteranno quasiesclusivamente sulla produzione di energia elet-trica. Questa disparità di condizioni, legata es-senzialmente a motivazioni di tipo geo-climati-co, potrebbe condurre, per assurdo, a favorirela spedizione di rifiuti nei paesi del Nord Euro-pa, nei quali l’incenerimento dei rifiuti urbaniraggiunge più agevolmente lo status di opera-zione di recupero.Un approccio più appropriato alla questione,che dovrà essere sicuramente discusso in sededi comitatologia, sarebbe quello di prevederedei coefficienti correttivi che tengano conto del-le specificità locali o, in alternativa, prevederedue formule distinte da applicarsi rispettivamen-te alla produzione di sola energia elettrica ed aicasi nei quali è presente la produzione di ener-gia termica (in forma esclusiva o in assetto coge-nerativo).

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6. È da sottolineare che questi fattori di equivalenza non costituiscono dei coefficienti prefissati o dei fattori di conver-sione. Essi costituiscono solo una stima dellʼenergia primaria necessaria per la produzione di energia (termicae/o elettrica) in impianti industriali tradizionali.

7. Va da sé che, a livello nazionale, la produzione di energia termica andrebbe quantomeno incentivata al pari diquanto avviene per la produzione di energia elettrica attraverso il meccanismo dei certificati verdi.

Le procedure di qualifica e controllo Un ulteriore aspetto da chiarire riguarda la stan-dardizzazione di procedure da applicare sia per laqualifica degli impianti, sia per il monitoraggiodel rispetto della classificazione, con particolareriguardo a quella di impianto di tipo R1. A riguardo possono essere fornite solo delle li-nee guida, fermo restando che l’applicazione edil controllo dovrà essere a cura dei singoli Statimembri.In linea generale si può solo affermare che il cal-colo dovrà essere effettuato su base annuale, incondizioni di normale funzionamento, in mododa tenere conto dell’influenza delle variazionistagionali (richiesta di energia termica, tempe-ratura della sorgente fredda ecc.). Per i nuoviimpianti la classificazione dovrà essere effettua-ta in base ai dati di progetto e confermata trami-te prove prestazionali da effettuarsi a valle dellaloro messa in esercizio.Per ottenere la classificazione R1 il gestore del-l’impianto dovrà fornire all’autorità competen-te i dati necessari per il calcolo e i risultati ottenu-ti. Eventuali verifiche dovranno essere effettuatein caso di modifiche sostanziali dell’impianto (ri-strutturazione del generatore di vapore, dellaturbina, del sistema di trattamento dei fumi, mo-difiche a contratti di fornitura di energia a terziecc.) o entro un periodo massimo prefissato (es.:10 anni). La verifica dello status di un impianto sarà a cu-ra dell’autorità competente, che potrà richiede-re i dati necessari al suo calcolo, ovvero disporreanche ispezioni sul campo. In caso di mancato conseguimento di status R1o di sua perdita, sarà facoltà dell’operatore ri-petere il test a seguito di intervenute modificheimpiantistiche, operative o contrattuali.È da ricordare infine che della qualifica dell’im-pianto dovranno anche tenere conto le autori-tà competenti nel caso di trasporti transfrontalie-ri di rifiuti.

Conclusioni

La direttiva 2008/98/CE ha introdotto una for-mula per il calcolo dei livelli minimi di efficienzadegli impianti di incenerimento di rifiuti urbanisulla base dei quali tale forma di gestione puòessere classificata come operazione di recupero(R1) anziché di smaltimento (D10). Tale criterioè finalizzato a superare una questione annosache ha portato all’insorgere di numerose con-troversie che hanno richiesto, a più riprese, un’in-terpretazione in merito da parte della Corte Eu-ropea di Giustizia.È sicuramente da apprezzare il principio di basedella formula che tende a privilegiare gli impian-ti che riescono effettivamente a conseguire ele-vate efficienze di recupero del contenuto ener-getico dei rifiuti, superando i limiti evidenziatida altre proposte fatte in passato che, facendoriferimento alle sole caratteristiche dei rifiuti,erano inficiate dall’arbitrarietà connessa con lafissazione di valori limite per il parametro chia-ve costituito dal potere calorifico inferiore.Va tuttavia rilevato che esistono ancora moltiaspetti da chiarire riguardanti sia la valutazionedi alcuni termini che compaiono nella formula,sia l’influenza di alcuni fattori quali, ad esem-pio, la localizzazione e la taglia dell’impianto;aspetti che potranno e dovranno essere chiaritiall’interno della procedura di comitatologia, co-sì come previsto dall’articolo 39 della direttivastessa.Si può comunque ritenere che, al di là di questiaggiustamenti “tecnici”, il principio introdottopossa costituire un utile strumento ai fini dellaclassificazione degli impianti di incenerimento,in quanto basato su dati tecnici oggettivi, in gra-do di tenere conto sia dello sviluppo tecnologicodel settore, sia dei risvolti positivi sull’ambienteche tale pratica ha in termini di risparmio di ri-sorse e di contenimento delle emissioni di inqui-nanti e di gas serra.

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