DELIBERAZIONE N° X / 7309 Seduta del 30/10/2017 2018.pdf · delle quote imposte dal D.Lgs....
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DELIBERAZIONE N° X / 7309 Seduta del 30/10/2017
Presidente ROBERTO MARONI
Assessori regionali FABRIZIO SALA Vice Presidente GIOVANNI FAVA VALENTINA APREA GIULIO GALLERA VIVIANA BECCALOSSI MASSIMO GARAVAGLIA SIMONA BORDONALI MAURO PAROLINI FRANCESCA BRIANZA ANTONIO ROSSI CRISTINA CAPPELLINI ALESSANDRO SORTE LUCA DEL GOBBO CLAUDIA TERZI
Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi
Su proposta del Presidente Roberto Maroni di concerto con l'Assessore Massimo Garavaglia
Il Segretario Generale Antonello Turturiello
Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:
Il Dirigente Riccardo Perini
Il Direttore di Funzione Specialistica Luca Dainotti
L'atto si compone di 23 pagine
di cui 20 pagine di allegati
parte integrante
Oggetto
PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE "DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONEECONOMICO-FINANZIARIA REGIONALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9-TER DELLA L.R. 31 MARZO 1978, N.34 (NORME SULLE PROCEDURE DELLA PROGRAMMAZIONE, SUL BILANCIO E SULLA CONTABILITÀ DELLAREGIONE)" - COLLEGATO 2018 - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE GARAVAGLIA)
VISTO l’art. 34 dello Statuto d’autonomia della Lombardia, secondo il quale l’iniziativa legislativa dell’Esecutivo appartiene al Presidente della Giunta Regionale;
VISTO l’art. 28 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione”, così come modificata dalla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 19 ”Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2014”, ed i relativi provvedimenti attuativi;
DATO ATTO che in fase istruttoria sono state acquisite le osservazioni del Comitato tecnico-scientifico Legislativo;
PRESO ATTO che sul testo trasmesso al comitato paritetico per la specificità della Provincia di Sondrio, di cui all’articolo 5, commi 10 e 11, della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 “Riordino del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)”, sono pervenute osservazioni, di cui si dà conto nella relazione illustrativa;
RICHIAMATO il decreto del Segretario generale n. 8713 del 17 luglio 2017 "Individuazione dei componenti del comitato di valutazione aiuti di Stato e ulteriori determinazioni ai sensi della DGR 6777 del 30/06/2017";
VISTA la proposta di Progetto di Legge “Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2018”;
PRESO ATTO che il Presidente della Giunta Regionale valuta opportuno, prima di esercitare formalmente l’iniziativa legislativa, sottoporre alla Giunta Regionale la citata proposta, a garanzia dello svolgimento collegiale dell’azione di governo;
Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
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D E L I B E R A
1. di approvare l’allegata proposta di Progetto di Legge “Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2018”;
2. di disporne la trasmissione al Consiglio regionale per la prosecuzione dell’iter.
IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
2
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Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi
dell’articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2018
RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA EX ART. 28 LR N. 34/1978
Art. 1 - Modifiche all’art. 15 della l.r. 33/2008 La modifica delle soglie minime percentuali delle somme che le pubbliche amministrazioni devono destinare
all’acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa non comporta nuovi o maggiori oneri sul bilancio
regionale. E’ da rilevare piuttosto che tale modifica realizzando una maggiore congruità tra le esigenze di
comunicazione istituzionale e il media mix da utilizzare, evitando distonìe di spesa dovute al rispetto forzoso
delle quote imposte dal D.Lgs. 177/2005, assicura un più efficiente ed efficace uso della risorsa pubblica.
Art. 2 - Modifiche all’art. 2 della l.r. 18/2012
La modifica proposta non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale poiché rimane invariato il
compenso corrisposto ai revisori ai sensi del comma 11 dell’articolo 2 della l.r. 18/2012.
Tale compenso trova copertura nelle risorse pari a € 110.000,00 /annui per il triennio 2018-2020 di cui alla
missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione, programma 03 Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato titolo 1 “Spese correnti” del bilancio regionale.
Art. 3 - Modifiche all’art. 2 della l.r. 11/2014
Trattandosi di modifiche legislative di carattere ordinamentale esse sono neutre dal punto di vista finanziario.
Art. 4 - Modifiche agli articoli 6 e 47 della l.r. 26/1993
La modifica dell’articolo 6, prevedendo la possibilità di concedere contributi ai soggetti gestori dei centri di
recupero, può comportare un maggior onere per il bilancio regionale stimabile in 200.000,00 euro. La stima è
stata effettuata sulla base del numero di centri autorizzati sul territorio e dei contributi storici erogati dalle
province in forza delle convenzioni pregresse. A tali spese si farebbe fronte, compatibilmente con le risorse
allocate alla Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 01 Sviluppo del settore
agricolo e del sistema agroalimentare, titolo 1 Spese correnti dello stato di previsione del bilancio regionale
2018-2020 (capitolo 11421).
La modifica all’art. 47, prevedendo la possibilità di avvalersi di personale interno all’amministrazione per lo
svolgimento delle perizie, dovrebbe comportare, invece, la riduzione dei costi che l’amministrazione deve
sostenere.
Art. 5 - Modifica all’art. 43 della l.r. 12/2005
La modifica proposta non comporta alcuna variazione delle norme finanziarie; nondimeno ha effetti finanziari
apprezzabili nel senso che determina una diversa e decentrata a livello comunale gestione di una quota parte
significativa delle risorse attualmente confluenti nel fondo regionale di cui all’art. 43 comma 2 bis.1 della l.r.
12/2005.
Art. 6 - Introduzione dell’articolo 21 ter nella l.r. 26/2003
La modifica con la quale si prefigurano le agevolazioni finanziarie per incentivare la caratterizzazione e la
redazione di studi di fattibilità urbanistico-edilizia, necessari e propedeutici alla riqualificazione delle aree
potenzialmente contaminate, può comportare possibili maggiori oneri sul bilancio regionale che trovano
copertura nelle risorse del bilancio regionale, fino a un limite massimo di 500.000,00 euro/annui correlate
all’entrata derivante dal tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ai sensi dall’articolo 3,
comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come
modificato dall’articolo 34 della legge 221/2015 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure
di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), ovvero correlata alla cd.
ecotassa.
La stima della spesa annuale è basata sui costi massimi della caratterizzazione ambientale di un sito di
medie/grosse dimensioni e dei costi per lo studio di fattibilità urbanistico-edilizia, per un totale complessivo
massimo stimato in 100.000,00 per sito.
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Art. 7 - Modifica dell’articolo 53 bis della l.r. 26/2003
La modifica è finalizzata ad assicurare la continuità della produzione elettrica. La mancata prosecuzione
temporanea comporterebbe inevitabili disservizi, con importanti implicazioni non solo di carattere gestionale
ma anche di natura finanziaria, non quantificabili, ma di importo considerevole in ragione del numero di
impianti di grande derivazione ad uso idroelettrico la cui concessione è in scadenza.
Art. 8 - Modifiche all’articolo 2 della l.r. 1/2000 e all’articolo 22 della l.r. 44/1980
La proposta di modifica è finalizzata, dal punto di vista finanziario, a non prevedere più il passaggio meramente
contabile della quota di cui al numero 2.3, lett. a), comma 26, articolo 2 della l.r. 1/2000; tale modifica non
comporta problemi di natura finanziaria sul bilancio regionale perché si tratta di risorse che, nell’attuale
formulazione, si limitano a transitare sul bilancio regionale per essere poi in toto trasferite al comune
competente. Il comma 3 salvaguarda, altresì, le risorse non ancora trasferite ai comuni beneficiari alla data di
entrata in vigore del progetto di legge collegato 2018 dagli effetti dell’abrogazione immediata del comma che
individua le confluenze, nel bilancio regionale, in entrata ed in uscita dei proventi della quota di canoni di cui
al citato numero 2.3 e riferiti all’annualità 2017.
Art. 9 - Modifiche all’articolo 83 della l.r. 12/2005
La modifica proposta comporta impatti finanziari diretti ed indiretti sia rispetto al bilancio regionale che a
quello degli enti locali competenti al rilascio della certificazione di compatibilità paesaggistica ex art. 167 del
D.Lgs. 42/2004.
La certezza dei parametri utilizzabili per la determinazione del “profitto conseguito” ai fini della
quantificazione della sanzione pecuniaria, nell’ottica di conseguire l’azzeramento di richieste di
chiarimenti/interpretazioni o di ricorsi amministrativi su atti assunti dagli enti interessati, potrà comportare una
complessiva economia procedimentale che si tradurrà in un risparmio di tempo e, quindi, anche di risorse
economiche.
Per quanto riguarda le somme eventualmente introitate, sia da Regione (iscrivibili allo stato di previsione delle
entrate al titolo 3 “Entrate extratributarie”- Tipologia 200 “Proventi derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti”) che dagli enti locali titolari di funzioni paesaggistiche, il Codice
del paesaggio ne stabilisce chiaramente l’utilizzo (cfr. art. 167, comma 6, del D. Lgs. 42/2004) destinandole a
finalità di salvaguardia, interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione delle aree degradate.
Art. 10 - Modifiche agli articoli 17 e 42 della l.r. 6/2012
• Modifica art. 17, comma 2, l.r. 6/2012 - La modifica, pur non comportando ulteriori oneri a carico del
bilancio regionale, ridefinisce le fattispecie oggetto della deliberazione della giunta regionale che determina i
criteri di distribuzione delle suddette risorse tra i vari bacini.
Tale deliberazione riguarda un complesso di risorse pari a 624 Meuro annui che sono di natura corrente,
stanziate alla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” – Programma 10.2 “Trasporto Pubblico Locale”,
sia autonome che vincolate (queste ultime derivanti dal riparto del Fondo Nazionale per il concorso finanziario
dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario di cui
alla legge n. 228 del 24 dicembre 2012 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato” - Legge di stabilità 2013).
Le agevolazioni tariffarie di cui all'art. 45 della lr 6/2012, sono invece quantificate in circa 24 Meuro annui,
sono spese autonome stanziate alla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” – Programma 10.2
“Trasporto Pubblico Locale” (CAP. 8021 E 8672) e rimangono oggetto di specifici atti della Giunta.
• Modifiche art. 42, l.r. n. 6/2012 - La variazione normativa non comporta ulteriori oneri aggiuntivi a
carico del bilancio regionale e consente riflessi economici apprezzabili in relazione:
- alla semplificazione dell’attività degli Enti delegati (Città Metropolitana e Province) volta al rilascio
delle autorizzazioni alla circolazione delle macchine agricole eccezionali e le macchine operatrici eccezionali;
- all’implementazione dell’Archivio Stradale Regionale con le informazioni contenute nelle cartografie
redatte dagli Enti proprietari delle strade riguardanti anche le macchine agricole eccezionali e le macchine
operatrici eccezionali. Gli oneri per l’implementazione dell’ASR sono riconducibili all’incarico già assegnato
in quanto trattasi di attività minimale rispetto al progetto in corso.
Art. 11 - Modifiche all’articolo 6 della l.r. 35/2016
La modifica proposta, pur non comportando ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale, ridefinisce le
modalità e i tempi del trasferimento delle risorse da parte di Regione per i servizi di TPL, garantendo la
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completa assegnazione alle Agenzie di bacino cui competono la programmazione e la gestione di servizi e
relative risorse finanziarie.
Tali spese sono di natura corrente, stanziate alla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” – Programma
10.2 “Trasporto Pubblico Locale”, sia autonome che vincolate (queste ultime derivanti dal riparto del Fondo
Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario,
nelle regioni a statuto ordinario di cui alla legge n. 228 del 24 dicembre 2012 “Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” - Legge di stabilità 2013) e quantificabili in oltre 624 Meuro
annui.
Art. 12 - Modifiche all’articolo 10 ter della l.r. 9/2001
La variazione normativa non comporta ulteriori spese a carico del bilancio regionale, i cui stanziamenti sono
garantiti alla Missione 10 “Trasporto e diritto alla mobilità” Programma 5 “Viabilità e Infrastrutture stradali”,
anzi consente riflessi economici apprezzabili in relazione a possibili efficientamenti nella gestione e
manutenzione delle strade che si determinerebbero con l’individuazione da parte della Giunta della Società
con la professionalità ed esperienza di settore più adeguata in relazione alle attività da svolgere.
Art. 13 - Modifiche all’articolo 23 della l.r. 24/2006
La modifica normativa, pur non implicando ulteriori spese a carico del bilancio regionale, permette la corretta
segnalazione dell’utilizzo dei contributi pubblici destinati al rinnovo del parco autobus impiegato nei servizi
di TPL stanziati nel bilancio regionale, rendendo trasparente e chiara l’attribuzione del contributo al singolo
mezzo, alla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” programma 02 “Trasporto pubblico locale” Titolo
2 “Spese in conto capitale”.
Art. 14 - Misure per la gestione dei corsi d’acqua del reticolo idrico principale afferenti ai comprensori
di bonifica e irrigazione. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 10/2009
Dal punto di vista finanziario, la proposta comporta un minore introito al titolo 3 “Entrate extratributarie”
tipologia 100” Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni “ dello stato di previsione
delle entrate del bilancio regionale, che in fase di prima sperimentazione è stato stimato in € 2.500.000,00
per ciascun anno del triennio 2018-2020.
Allo stesso, come indicato in norma finanziaria, è stata data copertura con le corrispondenti riduzioni di spesa
nell’ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell’art. 40 del
D.lgs.118/2011, come riportato all’ allegato 7 alla legge “Bilancio di previsione 2018-2020” recante “Il
prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale”.
A regime invece le minori entrate, dovute a somme trattenute e ai trasferimenti, possono arrivare fino a 10
milioni di euro annui, che è il tetto massimo, individuato ai sensi del comma 12 ter, per l’ammontare
complessivo delle risorse finanziarie regionali disponibili per le convenzioni stipulate ai sensi del comma 12
bis, derivante dai proventi dei canoni per l’uso delle acque pubbliche dovuti alla Regione nell’anno in corso e
riferiti al complesso dei comprensori di bonifica e irrigazione lombardi.
A tal fine si stabilisce che l’effettivo dell’ammontare delle risorse rese disponibili deve rientrare negli equilibri
di bilancio, determinati con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari; sempre con legge
di bilancio si provvede a ridefinire gli stanziamenti relativi ai canoni per l’uso delle acque pubbliche in
funzione dell’attuazione del comma 12 ter.
Infine va rilevato che la minore entrata derivante nell’immediato per Regione è compensata, nel tempo, dal
minore esborso da parte di Regione per l’esecuzione di interventi di regimazione idraulica sul reticolo idrico
principale.
Art. 15 - Modifiche a leggi regionali a seguito di impegni assunti con il Governo, in attuazione del
principio di leale collaborazione
Con l’abrogazione dei commi 9 e 10 di cui all’articolo 4 della l.r. 22/2017 ci si conforma a quanto richiesto
dal MEF al fine di non porsi in contrasto con la disciplina statale in materia di tesoreria unica (comma 9) e per
non allocare a bilancio risorse provenienti dai rientri dalle Società regionali in partite di giro (comma 10).
Le modifiche di cui al comma 2, eliminano il rischio evidenziato nella nota del MEF, di nuovi o maggiori
oneri, non quantificati e non coperti che sarebbero derivati dalla disposizione oggetto di abrogazione.
Con riferimento al comma 3 poiché la disposizione di cui si propone la soppressione comporta che la Regione
si possa trovare nella condizione di dover anticipare ai parchi il versamento della quota obbligatoria di
partecipazione alla comunità di cui all’articolo 22 ter, comma 5, della l.r. 86/1983, in luogo delle province e
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della Città metropolitana che, dopo la data del 31/12/2017, risultassero inadempienti all’obbligo di versamento
della quota dovuta per la partecipazione alla gestione del parco di riferimento. Con la soppressione di tale
previsione (che, peraltro, non ha ancora trovato applicazione), la Regione non risulterà più tenuta ad anticipare
i contributi obbligatori, in luogo delle province e della Città metropolitana inadempienti.
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Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi
dell’articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2018
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Art. 1 - Modifiche all’art. 15 della l.r. 33/2008 Si intendono modificare le soglie minime percentuali delle somme che le pubbliche amministrazioni devono
destinare all’acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 177/2005.
Tali soglie sono già state modificate nei Collegati approvati con legge regionale nel 2008 e nel 2011.
La modifica in questione incide esclusivamente sulle soglie minime di acquisto spazi su “Stampa e Periodici”.
La modifica è nella potestà regionale ai sensi dell’art. 41 comma 5 del D.lgs. citato e trova fondamento negli
indirizzi di riduzione di spesa della pubblica amministrazione derivanti dalla legge 122/2010 che incidono
significativamente ancora oggi sui capitoli delle spese di comunicazione.
Le amministrazioni pubbliche si trovano infatti a dover adempiere a due obblighi contrastanti che da una parte
spingono a una contrazione della spesa e dall’altra a indirizzare una percentuale fissa della medesima spesa su
mass media prefissati. Questo contrasto porta in alcuni casi, sempre più frequenti, a una distonìa tra gli spazi
media acquistati in forza di legge e i canali che sarebbero più efficaci per la comunicazione istituzionale.
Accade, infatti, sempre più spesso che - anche a seguito della forte evoluzione in atto dei canali di
comunicazione (comunicazione digitale, web adv, OOH out/indoor, Go tv ecc.) - le strategie di comunicazione
prevederebbero media mix disarmonici rispetto a quelli che impone il rispetto della normativa statale citata.
Si ritiene pertanto opportuno e urgente poter consentire una maggiore corrispondenza tra le pianificazioni
media e i target (e di conseguenza i media) individuati nelle azioni di comunicazione di Regione Lombardia
anche al fine di evitare distonìe di spesa dovute al rispetto forzoso delle quote imposte dal D.Lgs 177/2005,
situazione che evidentemente non rispetta il principio di efficiente ed efficace uso della risorsa pubblica.
Si rammenta comunque che tali soglie indicano un limite minimo di spesa, pertanto non è volontà di Regione
Lombardia contribuire in misura minore al sostegno del comparto dell’editoria, bensì permettere – come già
spiegato – una maggiore congruità tra le esigenze di comunicazione istituzionale e il media mix da utilizzare,
soprattutto tenendo conto del nuovo contesto mediatico in cui oggi deve operare un’amministrazione pubblica
contemperando nel contempo ai rigidi obblighi di riduzione delle spese di funzionamento.
Si ricorda, infine, che il mancato rispetto di tale quote, comporta il pagamento di una sanzione amministrativa.
Elemento che va altresì considerato nell’obiettivo di ridurre complessivamente gli oneri di spesa pubblica.
Art. 2 - Modifiche all’art. 2 della l.r. 18/2012
La proposta prevede:
• la modifica del comma 6 dell’art. 2 al fine di estendere la durata dell’incarico di revisore dagli attuali quattro
a cinque anni in modo da allineare tale durata a quella della legislatura regionale, in analogia peraltro con
quanto previsto dalle Regioni Veneto, Emilia Romagna e Toscana;
• l’introduzione della lettera c ter) nel comma 8 al fine di aggiungere in capo al collegio dei revisori funzioni
di controllo sui conti giudiziali, come previsto dall'art. 139, comma 2, del d.lgs. 174/2016, funzioni peraltro
già svolte dall’attuale collegio dei revisori nel corso del 2017;
• l’integrazione del comma 8bis al fine di fissare il termine entro cui predisporre la relazione richiesta.
Art. 3 - Modifiche all’art. 2 della l.r. 11/2014
Regione Lombardia ha fra i capisaldi delle proprie politiche economiche la creazione di condizioni finalizzate
a favorire l’accesso al credito e alle garanzie delle MPMI, a sostegno degli investimenti per lo sviluppo e
l’innovazione produttiva, gestionale e l’aumento della competitività. La l.r. n. 11/2014 ha sancito l’importanza
della sostenibilità ed efficienza dei Confidi, ritenuti canale strategico per intervenire sull’accesso al credito,
secondo una logica di mutualità e una dimensione di prossimità alle imprese ed ai territori a cui appartengono.
La disposizione in oggetto - in una logica di completamento del percorso regionale di riforma del sistema
lombardo delle garanzie - prevede l’avvio della procedura di cui dell’art. 18 comma 1 lettera r) del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 finalizzata a richiedere alla Conferenza Unificata l’individuazione della
Regione Lombardia, quale regione sul cui territorio il Fondo di Garanzia di cui all’art. 2 comma 100, lett. a)
L. 662/96 limita il proprio intervento alla controgaranzia dei consorzi di garanzia collettiva fidi per operazioni
di importo fino ad €. 100.000,00. A tal fine si stabilisce che la Giunta regionale definisca con proprio atto
deliberativo i criteri e le modalità dell’intervento in aderenza alle peculiarità del modello regionale. In
particolare, in linea di continuità con il processo di efficientamento del sistema, in conformità dei principi della
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Legge 13 luglio 2016, n. 150 “Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi”, tali criteri dovranno
prevedere il previo impegno da parte dei confidi ad adottare gli strumenti di accountability messi a punto dalla
normativa bancaria, ad assicurare trasparenza sul grado di rischiosità delle imprese garantite attraverso uno
scambio di informazioni, su basi digitali, tra confidi e banche, a garantire condizioni migliorative di accesso
al credito (con particolare riguardo al fatto che gli oneri praticati da Confidi non siano superiori rispetto a quelli
praticati dal sistema degli intermediari finanziari) e a favorire una assistenza continuativa alle imprese nella
gestione finanziaria. L’attuazione di tale processo sarà verificato attraverso un monitoraggio costante anche
con il supporto di Finlombarda s.p.a. al fine di verificare i risultati ottenuti e gli indicatori di performance
raggiunti dai confidi.
Art. 4 - Modifiche agli articoli 6 e 47 della l.r. 26/1993
Con la modifica proposta all’art. 6 della l.r. 26/1993 si prevede la possibilità di concedere contributi finanziari
ai soggetti gestori dei centri di recupero della fauna selvatica, secondo criteri e modalità definiti dalla Giunta
regionale, ciò al fine di assicurare il regolare svolgimento delle loro attività di interesse pubblico.
La modifica all’art. 47 della l.r. 26/1993 tende a ridurre i costi per il reperimento di tecnici abilitati esterni alle
amministrazioni regionale e della Provincia di Sondrio. All’interno del personale delle predette
amministrazioni sono infatti presenti tecnici in grado di svolgere le perizie, pur non essendo specificamente
abilitati.
Art. 5 - Modifica all’art. 43 della l.r. 12/2005
La modifica proposta risponde in primo luogo all’esigenza di rendere più agevole l’utilizzo dei proventi delle
maggiorazioni dei contributi di costruzione da parte dei comuni stessi che determinano l’entità delle
maggiorazioni stesse.
Inoltre, la proposta consente di ridurre i tempi di impiego delle risorse derivanti da tali maggiorazioni tramite
la gestione diretta da parte dei comuni che possono così adottare degli interventi specifici e mirati sul proprio
territorio, rispetto ad una gestione a livello regionale, consentendo così un efficace utilizzo delle risorse
disponibili.
In accoglimento della proposta avanzata dal Comitato paritetico per la specificità della Provincia di Sondrio,
è stata introdotta per i comuni della stessa Provincia la previsione dell'utilizzo dei proventi derivanti dalla
maggiorazione vincolato all'approvazione, in accordo con la Provincia stessa, di progetti su scala
intercomunale conformi al piano di indirizzo forestale o alla rete ecologica regionale.
Art. 6 - Introduzione dell’articolo 21 ter nella l.r. 26/2003
In attuazione di quanto prescritto dalle norme del Programma Regionale di Bonifica delle Aree Inquinate
(PRB), Regione Lombardia e Fondazione Lombardia per l’Ambiente hanno avviato una collaborazione di
carattere tecnico-scientifico finalizzata a sperimentare azioni di promozione e valorizzazione (marketing
territoriale, ai sensi dell’articolo 30, comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRB) dei siti da
bonificare.
Le esperienze svolte nell’ambito di tale attività hanno fatto emergere criticità che si verificano già nella fase
propedeutica all’avvio del progetto di rigenerazione di un sito contaminato o potenzialmente contaminato. In
particolare, si è rilevato che il principale ostacolo con cui il Comune si scontra è relativo alla conoscenza dello
stato delle matrici ambientali ai sensi della normativa vigente, elemento essenziale per determinare l’effettivo
livello di contaminazione del sito stesso.
Il procedimento di bonifica è definito dall’art. 242 (procedure operative e amministrative) del dlgs. 152/2006.
Prevede che dopo l'accertato superamento delle CSC (Concentrazioni soglia di contaminazione), a seguito di
indagini preliminari effettuate sul sito venga presentato il piano della caratterizzazione per identificare gli
areali e i volumi di terreno interessati dalla contaminazione nonché l'eventuale contaminazione delle acque di
falda.
Ai sensi dell’art. 240, comma 1, lettera d), del d. lgs. n. 152/2006, si definisce “potenzialmente contaminato”
un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali
risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), in attesa di espletare le
operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano
di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (CSR).
L’esecuzione del piano della caratterizzazione consente di conoscere in modo esaustivo lo stato qualitativo del
sito dal punto di vista ambientale, e quindi di disporre di quegli elementi che orientino le scelte di recupero
dell’area. Lo studio di fattibilità urbanistico-edilizio consente di individuare sulla base delle informazioni sulla
qualità delle matrici ambientali interessate le strategie di sviluppo territoriale sostenibile. In tal senso, il comma
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1 del nuovo articolo 21 ter della l.r. 26/2003 intende promuovere il finanziamento, tramite appositi bandi
regionali, della caratterizzazione e degli studi di fattibilità necessari e propedeutici alla riqualificazione delle
aree potenzialmente contaminate. Destinatari dei bandi potranno essere soggetti pubblici o privati, proprietari
o comunque detentori delle aree interessate dall’inquinamento e/o i comuni rientranti nei casi di cui all’articolo
250 del d.lgs. 152/2006, non responsabili della potenziale contaminazione, per facilitare l’avvio di processi di
riqualificazione territoriale.
Giova precisare che la misura di incentivazione proposta si distingue dalla misura di finanziamento prevista
dall’art. 21 della l.r. 26/2003 (e dal regolamento regionale 2/2012) che riguarda l’ammissione a contributo
degli interventi oggetto di programmazione economico – finanziaria sulla base degli specifici criteri in essa
previsti.
Finalità della proposta in oggetto è, inoltre, quella di consentire il recupero territoriale, oltre che ambientale,
dei siti interessati, qualora, dalla conoscenza derivante dalla caratterizzazione non risulti una compromissione
delle matrici ambientali tale da rendere necessaria la successiva fase di bonifica. Qualora, invece, dalla
caratterizzazione realizzata per effetto dell’incentivo dovesse emergere la necessità dell’intervento di bonifica,
quest’ultimo si gioverà della fase di caratterizzazione già espletata.
Il comma 2 del nuovo articolo 21 ter della l.r. 26/2003 chiarisce che, in caso di finanziamento regionale di tali
iniziative, si applicherà quanto disposto, in tema di aiuti di Stato, dall’articolo 11 bis della l.r. 11/2017: “1. Le
agevolazioni disposte con leggi regionali e gli interventi adottati in applicazione di tali leggi che si configurano
come aiuti di Stato operano nel rispetto degli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea (TFUE). La Giunta regionale definisce le modalità applicative con riferimento al regime di aiuto
prescelto e provvede, ove necessario, alle relative notifiche e comunicazioni alla Commissione europea. 2. La
struttura organizzativa che concede le agevolazioni di cui al comma 1 adempie agli obblighi imposti dalla
normativa europea e statale, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 52, comma 7, della legge
234/2012, dandone esplicito riferimento nei relativi atti”.
Il comma 3 regola la copertura finanziaria della norma.
Sulla proposta di introduzione del nuovo art. 21 bis della l.r. 26/2003, il comitato paritetico per la specificità
della Provincia di Sondrio, di cui all’articolo 5, commi 10 e 11, della l.r. 19/2015, ha formulato osservazioni
riguardo al rapporto tra la modifica proposta e la normativa comunitaria e nazionale, con richiesta di alcune
specificazioni (ovvero: per l’erogazione delle risorse deve essere stato individuato il responsabile della
contaminazione e diffidato vanamente all’azione; l’interessato che si attiva deve farsi carico, qualora
proprietario del sito, del costo degli interventi pari al valore dell’area; il costo delle azioni strettamente previste
dal d.lgs. 152/06 deve essere poi fatto oggetto di azione di rivalsa verso il responsabile della contaminazione).
Al riguardo, si ritiene che l’attuale testo della proposta normativa già persegua la ratio delle osservazioni del
comitato paritetico, laddove l’articolato richiama il rispetto delle procedure previste dal d.lgs. 152/2006. In
particolare, la proposta relativa all'art. 21 ter della l.r. 26/2003 integra, per altre finalità, le disposizioni di cui
all'art. 21 della stessa legge regionale, che dispone modalità e condizioni per l'accesso a contributi pubblici
solo per i siti "orfani" inseriti nel Programma Regionale di Bonifica e per le azioni di messa in sicurezza
d'emergenza. La proposta non interferisce con le disposizioni dell’art. 250 del d.lgs. 152/2006, poiché il
meccanismo finanziario proposto si inserisce sostanzialmente dopo l’accertamento della mancata attivazione
o individuabilità del responsabile dell’inquinamento e della non attivazione delle attività di caratterizzazione
da parte del soggetto interessato, anche proprietario del sito. Il fine della norma proposta è stimolare l’avvio
dei processi conoscitivi delle aree potenzialmente contaminate inseriti in un contesto di particolare potenzialità
di rigenerazione e sviluppo urbanistico-territoriale, per attivare le condizioni ed i presupposti per promuovere
e favorire il riuso di aree, in particolare dismesse, inutilizzate e abbandonate. I finanziamenti previsti
dall’articolo proposto sono comunque oggetto di azioni tese al recupero delle risorse pubbliche erogate. Si
rammenta, altresì, che la mancata attivazione da parte di soggetti privati o pubblici, obbligati o interessati,
comporta la realizzazione d’ufficio di tutte le fasi e adempimenti tesi alla bonifica del sito, per le quali
l’amministrazione pubblica si deve fare carico, anche finanziariamente. L’articolo proposto focalizza le
disposizioni affinché, una volta conosciuta l’entità del problema ambientale e studiato l’aspetto urbanistico
territoriale, l’intervento di bonifica e di rigenerazione possa essere svolto da soggetti che sostengano
finanziariamente le suddette attività, evitando così l’ulteriore erogazione di fondi pubblici.
Art. 7 - Modifica dell’articolo 53 bis della l.r. 26/2003
Il termine del 31 dicembre 2017 è stato introdotto dall’art. 8, comma 13, lett. s), della l.r. 5 agosto 2015, n. 22,
in quanto il testo previgente del comma 4 dell’art. 53 bis contemplava originariamente (ipotizzando che entro
il 2015 si fossero fatte le gare) la durata massima di 5 anni delle prosecuzioni temporanee, da applicarsi alle
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prime concessioni in scadenza al 31/12/2010. Tuttavia, nella perdurante assenza d’emanazione dei criteri statali
per le gare, il termine quinquennale sarebbe stato di fatto superato.
Il termine del 31/12/2017 è stato, altresì, introdotto nella norma regionale in analogia con il termine presente
nella norma nazionale (art. 12, comma 1, del d.lgs. 79/1999 e s.m.i) il quale a suo volta è stato introdotto dal
comma 4 dell'art. 37, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, come sostituito dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n.
134, quale termine ultimo entro il quale le regioni avrebbero dovuto effettuare le gare, salvo il fatto che ad
oggi non risultano essere emanati i criteri per indirle, criteri il cui termine di emanazione era il 30 aprile 2012.
Ne consegue che nei fatti i termini sono superati e gli impianti delle concessioni scadute sono in gestione
temporanea agli ex concessionari che non hanno rinunciato alla prosecuzione dell’esercizio e ai quali spettano
i profitti e gli oneri di conduzione, ivi compresa la corresponsione dei canoni aggiuntivi connessi alla rendita
conseguente all’esercizio ed al godimento delle acque e degli impianti oltre i termini contrattuali delle spirata
concessione.
Si propone, pertanto, di eliminare dal comma 4 dell’articolo 53 bis della l.r. 26/2003 il termine del 31 dicembre
2017, in quanto superato di fatto dallo spirare del tempo, e di mantenere, fino a che non interverrà il legislatore
statale, la disposizione regionale che dà la facoltà alla Giunta regionale di consentire, all’ex concessionario
(uscente), la prosecuzione dell’esercizio della derivazione e degli impianti fino al completamento delle
procedure di attribuzione previste dalla norma statale.
Art. 8 - Modifiche all’articolo 2 della l.r. 1/2000 e all’articolo 22 della l.r. 44/1980
La proposta di modifica incide in materia di canoni da imbottigliamento di acque minerali e, in particolare, sui
numeri 2.1 e 2.3 della lettera a) dell’art. 2 della l.r. 1/2000, con lo scopo di semplificare e velocizzare
l’attribuzione di tali risorse agli enti locali interessati dall’attività di concessione e produzione.
Nello specifico, si propone di specificare che la quota parte del 60% è destinata ai Comuni in cui ricade l’area
della concessione (anziché ai comuni di localizzazione dell’attività di imbottigliamento) e di eliminare un
superfluo passaggio amministrativo e contabile in Regione per la quota parte del 20% di tali canoni, attribuendo
direttamente l’introito di tali risorse al Comune presso cui è fisicamente localizzato lo stabilimento
d’imbottigliamento (anziché ai comuni ricadenti nel territorio interessato dagli effetti indotti legati alla
presenza dell’attività produttiva).
In tal modo, anche per tale quota parte, si chiarisce l’individuazione di un unico soggetto beneficiario
(attualmente il beneficiario è Regione Lombardia, che poi trasferisce tali quote ai Comuni destinatari di effetti
indotti dall’attività produttiva), con modalità applicative del riparto, a livello contabile, demandate ad apposita
deliberazione della Giunta regionale (per effetto del combinato disposto della modifica della lettera a bis) del
comma 26 e del comma 26 ter dell’articolo 2, l.r. 1/2000).
La modifica proposta, inoltre, si pone in linea con quanto previsto dalla D.G.R. 3733 del 19 giugno 2015, che
prevede, da un lato, l’assegnazione della quota parte pari al 20% introitata, attualmente da Regione Lombardia,
ai Comuni nei quali si trova lo stabilimento da imbottigliamento e, dall’altro, la ripartizione della quota del
60%, in caso di più comuni interessati dalla concessione, in proporzione all’area di concessione.
E’ utile ricordare, in generale, che tutte queste risorse sono finalizzate dalla legge al finanziamento di spese di
investimento, in capo agli enti locali interessati per la tutela della risorsa idrica in questione.
Lo stralcio dal testo vigente del riferimento alla decorrenza dall’annualità 2015 (punto 2 del comma 26, articolo
2) è motivato dal fatto che le modifiche alla l.r. 1/2000 si applicheranno ai canoni dovuti dall’annualità 2018,
fermi restando, ovviamente, i relativi effetti prodotti.
La modifica del secondo comma dell’art. 22 della l.r. 44/1980 non rende più obbligatorio l’adeguamento al
canone Istat tramite delibera di Giunta regionale, che si ritiene superflua in quanto non contenente nessun
elemento di discrezionalità, e fissa nel biennio la tempistica, prima fissata in via eventuale, per provvedere
all’adeguamento. Resta invariato l’indice ISTAT preso a riferimento e, cioè il prezzo al consumo per le
famiglie di operai e impiegati, esclusi i tabacchi. Le modalità applicative saranno indicate con apposita
comunicazione regionale pubblicata sul BURL. Le ulteriori proposte di modifica apportate all’art. 22 della l.r.
44/1980 riguardano alcune specifiche sull’utilizzo del termine “diritto”, inteso in alcuni casi come canone di
concessione e in altri come canone da imbottigliamento al fine di rendere uniformi i termini utilizzati negli
articoli delle due leggi in questione. Nello stesso articolo si è inserito il riferimento alle province e/o ai comuni,
in luogo della Regione (primo e quinto comma dell’articolo 22), per allineare l’articolo modificato della l.r.
44/1980 al vigente riparto di competenze previsto dall’articolo 2, commi da 26 a 27, della l.r. 1/2000 (non si è
menzionata la Città metropolitana, in particolare, in riferimento ai canoni da imbottigliamento, in quanto, allo
stato, nel territorio di riferimento non sono previsti stabilimenti; resta fermo, in ogni caso e in linea generale,
quanto previsto dall’articolo 11, comma 2, l.r. 32/2015, a norma del quale “Ove non diversamente disposto e
in quanto compatibile, ogni riferimento alle province contenuto nella normativa regionale deve essere riferito,
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per Milano, alla relativa Città metropolitana”). Sempre nelle proposte di modifica alla l.r. 44/1980, in un’ottica
di semplificazione, è stata eliminata la previsione di invio da parte dei concessionari della quietanza di
pagamento.
Si è colta inoltre l’occasione di revisione normativa per la correzione di alcuni errori materiali (in particolare,
si veda il numero 1) della lettera b) del comma 4, analogamente alla lettera a) del comma 1.
Le disposizioni soppresse/abrogate in tutto o in parte – ad esempio, l’art. 2 l.r. 1/2000, comma 26, numero 2.4
della lett. a) e comma 26 quater – rappresentano modifiche connesse a quelle precedentemente richiamate.
Sulla proposta di modifica della l.r. 44/1980, il comitato paritetico per la specificità della Provincia di Sondrio,
di cui all’articolo 5, commi 10 e 11, della l.r. 19/2015, ha formulato una proposta di integrazione normativa
(dell’articolo 30 della stessa l.r. 44/1980), in tema di concessioni perpetue. Al riguardo, si è ritenuto di non
inserire la proposta di integrazione in articolato, in quanto, da un lato, la stessa non riguarda la disciplina dei
canoni delle acque minerali e termali, oggetto dell’iniziativa legislativa (circoscritta al solo articolo 22 sulla
l.r. 44/1980, in relazione alle correlate modifiche contestualmente apportate all’articolo 2 della l.r. 1/2000).
Nel merito, si precisa che le concessioni relative ad acque minerali e termali non rientrano tra quelle di
derivazione, alle quali rinvia il richiamo normativo suggerito (art. 96, comma 8, d.lgs. 152/2006), trattandosi
di concessioni minerarie ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per
disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno), il cui articolo 21 prevede la temporaneità della
concessione di miniera. La proposta integrativa riguarda, comunque, una normativa regionale che potrebbe
necessitare, al di là di una modifica puntuale, di una revisione più organica, non collocabile tra i contenuti
tipici del collegato 2018.
Art. 9 - Modifiche all’articolo 83 della l.r. 12/2005
La modifica proposta all’articolo 83 della l.r. 12/2005 è volta a meglio definire la quantificazione della misura
del profitto conseguito, dovuto quale sanzione pecuniaria prevista dall’articolo 167 del D. lgs. 42/2004.
Elemento determinante che motiva la presente proposta è il tendenziale azzeramento della discrezionalità che
può connotare la determinazione del quantum della sanzione pecuniaria non disponendo la norma statale e
regionale di criteri e parametri oggettivi per tale valutazione.
L’integrazione proposta consente a tutti gli enti locali lombardi di disporre di certezze applicative in una
materia tanto delicata quanto complessa (quale è quella della tutela del paesaggio) onde prevenire, o comunque
ridurre, sia possibili contenziosi giurisdizionali circa la determinazione del quantum sia contestazioni da parte
della Procura della Corte dei Conti per l’esiguo introito della sanzione pecuniaria, stabilita dal vigente articolo
83 della LR 12/2005, in forza delle oggettive difficoltà di metodo nella redazione della perizia di stima
obbligatoria ex lege.
Il comma 1bis dell’articolo prevede che la determinazione del profitto conseguito mediante la trasgressione
sia determinato previa perizia di stima che tenga conto anche dello specifico criterio del costo teorico delle
opere e/o dei lavori realizzati abusivamente, desumibile dal relativo computo metrico estimativo e dai prezzi
unitari risultanti dai listini delle Camera di commercio, indipendentemente dalla presenza o meno di un danno
ambientale.
Il comitato paritetico per la specificità della Provincia di Sondrio, di cui all’articolo 5, commi 10 e 11, della
l.r. 19/2015, ha suggerito un’integrazione del parametro, indicato nella proposta di modifica dell’articolo 83
della l.r. 12/2005, sulla base del quale determinare il “profitto conseguito”, aggiungendo il riferimento al “costo
delle opere e del lavoro della demolizione/ripristino che il trasgressore altrimenti dovrebbe sostenere". Tale
integrazione non è stata recepita nel testo, in quanto ritenuta suscettibile di ingenerare incertezze applicative,
dal momento che le fattispecie considerate dalla norma non richiedono alcuna rimessa in pristino (la perizia di
stima sul profitto conseguito presuppone, in base a normativa statale, l’accertamento positivo della
compatibilità paesaggistica, con esclusione della la sanzione demolitoria).
Art. 10 - Modifiche agli articoli 17 e 42 della l.r. 6/2012
• Modifica art. 17, comma 2, l.r. 6/2012 - La modifica si rende necessaria in quanto i criteri di assegnazione
delle risorse relative alle agevolazioni tariffarie regionali di cui all’art. 45 della medesima l.r. 6/2012 sono
diversi da quelli relativi all’assegnazione delle risorse per lo svolgimento dei servizi di trasporto (costi standard
e fabbisogni di mobilità). Infatti, le risorse relative alle agevolazioni tariffarie sono calcolate annualmente (e
approvate dalla Giunta regionale alla fine di ciascun anno) quale compensazione economica dei mancati introiti
aziendali in ottemperanza a quanto risposto dal REG CE 1370/2007. I criteri per la determinazione delle
compensazioni sono stati nel corso del tempo condivisi da Regione con i rappresentanti delle Associazioni
delle aziende del settore, delle Forze dell’Ordine, e con gli Enti competenti.
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Il valore economico risultante è variabile ogni anno, in prossimità della conclusione dell’esercizio finanziario,
sulla base dei calcoli effettuati utilizzando uno specifico algoritmo, differente pertanto da quello previsto dai
criteri del costo standard e dei fabbisogni di mobilità di cui all’art. 17.
In particolare, l’algoritmo regionale tiene anche conto di indagini regionali relative all’utilizzo delle stesse
agevolazioni, del numero delle agevolazioni rilasciate, del ritiro delle agevolazioni dovuto al sistema dei
controlli regionali, etc..
Il riconoscimento di tali risorse da parte di Regione resta pertanto disciplinato dal solo art. 45 della l.r. 6/2012.
In tale articolo è tra l’altro ribadito il principio in base al quale la compensazione dell’obbligo di servizio è in
capo all’ente che ne dispone il rispetto (in questo caso Regione Lombardia). Poiché Regione risulta il solo
soggetto titolato a definire e, conseguentemente, compensare economicamente le aziende gravate di un obbligo
di servizio, non è necessario “sentire le Agenzie”, che vengono invece sentite per l’attuazione del comma 2
dell’art. 17 l.r. 6/2012.
• Modifiche art. 42, l.r. n. 6/2012 - La disciplina relativa alle autorizzazioni per la circolazione dei veicoli
eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità sulla rete viaria regionale è dettata dal Codice della
Strada, dal Regolamento di attuazione dello stesso, da numerose Circolari/Direttive Ministeriali, nonché
dall’art. 42 della legge regionale n. 6/2012.
Le modifiche che si intendono apportare al testo del comma 6 bis dell’art. 42 della legge 6/2012 consentono
di rendere più efficienti le procedure di rilascio delle autorizzazioni per le macchine agricole eccezionali e le
macchine operatrici eccezionali, in quanto vengono estese anche ad esse le procedure già previste nel comma
6 bis per il rilascio delle autorizzazioni per i veicoli/trasporti eccezionali.
Art. 11 - Modifiche all’articolo 6 della l.r. 35/2016
La modifica proposta si rende necessaria a causa del mancato coordinamento tra il comma 2 dell’art. 6 della
l.r. 35/2016 e il comma 2 dell’art. 17 della l.r. 6/2012 (Disciplina del settore dei trasporti), che rende di fatto
inapplicabile la disposizione sino all’anno 2018, poiché per l’adozione dei nuovi criteri per l’assegnazione
delle risorse per l’esercizio dei servizi di TPL l’art. 17, comma 2, indica il termine del 31 dicembre 2017.
Sulla base della formulazione originaria dell’articolo 6 (che ne prevedeva l’applicazione dal 2017) sono state
avviate le relative attività regionali, tra le quali l’adozione di una D.G.R. che ha delineato il percorso per
l’applicazione dei criteri di cui all’art. 17 - commi 2, 4 e 5 – della l.r. 6/2012, nonché disposto le assegnazioni
delle risorse agli enti titolari degli affidamenti dei servizi di TPL per la quota dell’85% (ca 528mln€) e sospesa
l’assegnazione della rimanente quota del 15% (oltre 93mln€).
Le successive modifiche apportate all’art. 6, comma 1, della l.r. 35/2016 e all’art. 17 comma 2 della l.r. 6/2012,
in sede di assestamento al bilancio regionale 2017-2019, hanno rideterminato le tempistiche per l’attuazione
della disciplina sui costi standard e fabbisogni di mobilità, procrastinandone l’applicazione alle risorse in
stanziamento dall’anno 2018. Tale rideterminazione, però, non ha riguardato una valutazione relativa agli
effetti attuativi della disciplina prevista dal secondo comma – che non è stato oggetto di emendamenti in sede
di assestamento al bilancio regionale - con riferimento in particolare all’assegnazione della quota del 15%
relativa all’anno 2017, periodo nel corso del quale la definizione dei costi standard e fabbisogni di mobilità,
potrebbe non essere completata anche in relazione al necessario confronto con gli stakeholders. Da ciò deriva
la necessità di abrogare il comma 2 dell’art. 6 della l.r. 35/2016.
Tale secondo comma, infatti, nella sua attuale formulazione non risulta sostenibile in quanto non consentirebbe
l’erogazione, entro la fine del 2017, a favore degli Enti di oltre 93mln€ sulla base dei nuovi criteri, che come
previsto dal primo comma agiranno a decorrere dal 2018.
Inoltre, la sua applicazione impedirebbe il rispetto degli obblighi contrattuali da parte degli stessi Enti, minando
l’equilibrio economico-finanziario dei contratti vigenti e delle aziende di trasporto pubblico (tra l’altro le stesse
imprese non sarebbero in grado di garantire il pagamento degli stipendi ai propri addetti).
L’incoerenza sopra esplicitata può inoltre essere causa di contenzioso nei confronti di Regione sia da parte
degli Enti che delle aziende di TPL.
In ogni caso, all’abrogazione del comma 2 dell’art. 6 della l.r. 35/2016 per le assegnazioni relative alla quota
del 15% nell’anno 2017, non ne consegue un vuoto normativo: vige, infatti, il comma 4 dell’art. 65 (norme
transitorie) della l.r. 6/2012, ricorrendo al quale risulta comunque salvaguardato l’equilibrio del sistema dei
trasporti pubblici e dei contratti vigenti.
Art. 12 - Modifiche all’articolo 10 ter della l.r. 9/2001
Le modifiche che si intendono apportare all’art. 10 ter sono preordinate ad ampliare la platea dei soggetti di
cui Regione può avvalersi per svolgere le funzioni di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione delle
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strade regionali. In tal modo si ritiene di potere utilizzare il know how di altri soggetti societari, tenendo conto
che alcuni di questi ricomprendono già le attività di gestione stradale nel proprio oggetto sociale.
L’eventuale costituzione di una società direttamente o indirettamente controllata da ILspa per la gestione di
strade regionali è conforme a quanto disposto dal d.lgs. 175/2016 (TU società pubbliche), in particolare alle
finalità di cui all’art. 4 che individua gli oggetti sociali per i quali è consentita la costituzione di nuove società.
La mission della nuova società può, infatti, essere annoverata nella “produzione di un servizio di interesse
generale” e nella “realizzazione e gestione di un’opera pubblica” (cfr. lettere a) e c), dell’art. 4, comma 2, T.U.
società pubbliche).
Si precisa, inoltre, che eventuali affidamenti diretti alla società avverranno nel rispetto della disciplina
comunitaria e nazionale in tema di affidamenti in house.
Art. 13 - Modifiche all’articolo 23 della l.r. 24/2006
Le modifiche apportate costituiscono adeguamenti tecnici necessari per consentire l’iscrizione al Pubblico
Registro Automobilistico (PRA) dei contributi pubblici ricevuti dalle aziende di TPL a cofinanziamento degli
autobus acquistati. Viene eliminato il riferimento alla certificazione per evitare che possano sorgere dubbi
interpretativi circa lo svolgimento da parte del PRA di una funzione di certificatore dei contributi regionali,
tenuto conto che al PRA non spetta una simile competenza.
Inoltre, il trattamento degli autobus destinati ai servizi suburbani viene reso omogeneo a quelli urbani,
considerato che i servizi a cui sono dedicati sono tra di loro assimilabili, nonché al fine di aggiornare e
coordinare le tipologie di autobus oggetto di contribuzione pubblica alla normativa comunitaria e nazionale
vigente (Direttiva 2001/85/CE e D.M. 20/6/2003).
Art. 14 - (Misure per la gestione dei corsi d’acqua del reticolo idrico principale afferenti ai comprensori
di bonifica e irrigazione. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 10/2009)
Con la proposta di modifica dell’articolo 6 della l.r. 10/2009, si definiscono due fattispecie:
1) la possibilità di trasferire ai Consorzi di Bonifica quota parte dei canoni introitati da Regione
Lombardia fino ad un massimo di 10.000.000 di Euro all’anno previo convenzionamento (che ricomprende le
risorse di cui al punto 2);
2) possibilità di alcuni Consorzi, in presenza di apposite convenzioni con Regione Lombardia, di
trattenere (quindi non versare) i proventi dei canoni per l'uso delle acque pubbliche dovuti alla Regione
nell’anno in corso e riferiti alle utenze degli stessi consorzi.
Le risorse trasferite ovvero trattenute saranno finalizzate al presidio idraulico e alla realizzazione di interventi,
anche manutentivi, sul reticolo idrico principale (secondo programmi approvati da apposito comitato tecnico
regionale), di competenza della Regione, di miglioramento e riqualificazione fluviale e ambientale del
territorio comprensoriale, all’attuazione delle pertinenti misure del PTUA nonché di interventi finalizzati alla
difesa idraulica nei comprensori di competenza dei consorzi di bonifica.
Le risorse verranno utilizzate per effettuare interventi su corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrico principale,
al fine di migliorare l’azione regionale di difesa del suolo e di adempiere ad obblighi imposti dalla direttiva
quadro sulle acque (2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000).
Al momento è in corso, a livello sperimentale, un’esperienza simile con il Consorzio di Bonifica Est Ticino
Villoresi, con il quale è stata sottoscritta una convenzione triennale. L’utilizzo delle risorse finanziarie è
subordinato alla presentazione (e all’approvazione da parte del comitato tecnico regionale) di un programma
di interventi, nei modi e nei tempi individuati dalle convenzioni, le quali stabiliranno anche le percentuali
effettive e le somme che i consorzi potranno trattenere. Si precisa altresì che il 50% delle risorse disponibili
nell’ambito della convenzione in essere con il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi sono utilizzate per
interventi sul sistema dei Navigli Lombardi.
Con deliberazione della Giunta regionale saranno definiti criteri e modalità per la definizione dei principali
contenuti delle singole convenzioni e per la loro applicazione (tra i quali, ad esempio, la composizione e il
funzionamento del comitato tecnico regionale e la disciplina dei controlli dello stato avanzamento lavori).
Si precisa, in proposito, che qualora il consorzio di bonifica convenzionato risultasse, al contempo,
concessionario di utenza idrica sul proprio reticolo, lo stesso dovrà computare quanto dovuto alla Regione (a
titolo di canone per l’uso idrico concesso) nell’ammontare delle risorse finanziarie annualmente spettanti allo
stesso in base alla convenzione stipulata con la Regione.
Tutti i consorzi di bonifica ed irrigazione, enti annoverati tra le amministrazioni pubbliche, potranno
beneficiare delle risorse regionali solo previa stipula di apposita convenzione.
Si precisa infine che la disposizione non rileva ai fini della disciplina aiuti di Stato, in quanto non sono
finanziate attività economiche e l'ambito di intervento è locale.
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Art. 15 - Modifiche a leggi regionali a seguito di impegni assunti con il Governo, in attuazione del
principio di leale collaborazione
Le modifiche normative di cui al presente articolo si rendono necessarie al fine di ottemperare agli impegni
assunti dal Presidente Maroni nei confronti del Governo, con nota inviata il 13 ottobre 2017 all’on. Gentiloni,
in qualità di Ministro ad interim per gli Affari Regionali, onde evitare l’impugnazione delle disposizioni
dinanzi alla Corte costituzionale. In particolare:
L’abrogazione dei commi 9 e 10 dell’articolo 4 della l.r. 22/2017 nonché l’abrogazione dei commi 16 bis e 16
ter dell’art. 12 della l.r. 33/2009, come introdotti dall’art. 17, comma 1, lett. a), della medesima legge 22/2017,
rispondono agli impegni assunti nei confronti del Governo a seguito di osservazioni ministeriali di cui alla nota
del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 ottobre 2017 (Prot. Nr. 183007).
La soppressione del terzo periodo del comma 2 bis dell’articolo 16 della l.r. 28/2016, introdotto dall’articolo
19, comma 2, lettera a), della l.r. 22/2017, a norma del quale la Regione subentra negli obblighi e nelle
assemblee dei parchi sostituendo le province e la Città metropolitana che, entro il 31 dicembre 2017, non
abbiano versato le quote obbligatorie, trattenendo le relative risorse trasferite alle stesse province e alla Città
metropolitana destinate alla funzione ambiente, si rende necessaria al fine di ottemperare agli impegni assunti
con la nota sopra citata, a seguito di osservazioni ministeriali pervenute in data 11 ottobre.
Art. 16 - Entrata in vigore
L’articolo inserisce la cd. clausola d’urgenza.
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"DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-
FINANZIARIA REGIONALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9-TER DELLA LEGGE
REGIONALE 31 MARZO 1978, N. 34 (NORME SULLE PROCEDURE DELLA
PROGRAMMAZIONE, SUL BILANCIO E SULLA CONTABILITÀ DELLA REGIONE)"
- COLLEGATO 2018 –
Articolo 1
(Modifiche all’art. 15 della l.r. 33/2008)
1. Al comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 33 (Disposizioni per
l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo
9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul
bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2009) le parole “per almeno il 30 per cento”
sono sostituite dalle seguenti “per almeno il 20 per cento”.
Articolo 2
(Modifiche all’art. 2 della l.r. 18/2012)
1. All’articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 8 (Legge finanziaria 2013) sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6, la parola: “quattro” è sostituita dalla seguente: “cinque”;
b) al comma 8, dopo la lettera c bis) è inserita la seguente:
c ter) predispone, in qualità di organo di controllo interno ai sensi dell’articolo 139, comma 2,
del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile), una relazione sulla
regolarità dei conti giudiziali resi a cura degli agenti contabili regionali di cui all’articolo 69
della l.r. 34/1978”;
c) al comma 8 bis, dopo le parole: “I pareri di cui alle lettere a) e b) del comma 8” sono inserite le
seguenti: “e la relazione di cui alla lettera c) ter dello stesso comma”.
Articolo 3
(Modifiche all’art. 2 della l.r. 11/2014)
1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale l.r. 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa
Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività) è aggiunta la seguente previsione:
“a tal fine la Giunta regionale presenta alla Conferenza Unificata, ai sensi dell’art. 18 comma 1 lettera
r) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la richiesta di limitazione dell’intervento del Fondo di
Garanzia di cui all’art. 2 comma 100, lett. a) L. 662/96 alla controgaranzia dei consorzi di garanzia
collettiva fidi per operazioni di importo fino ad €. 100.000,00. La limitazione dell’intervento si applica,
previa definizione dei relativi criteri e modalità con deliberazione della Giunta regionale, ai Confidi che,
in conformità ai principi di cui alla Legge 13 luglio 2016, n. 150 “Delega al Governo per la riforma
del sistema dei confidi” si impegnino ad adottare standard operativi di valutazione del merito creditizio,
servizi innovativi di assistenza alle imprese, condizioni migliorative di accesso al credito e procedure
trasparenti per lo scambio di informazioni su basi digitali.”.
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Articolo 4
(Modifiche agli articoli 6 e 47 della l.r. 26/1993)
1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la
tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria” sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 5 dell’articolo 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La Giunta regionale definisce
altresì criteri e modalità per la concessione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, di contributi
finanziari ai soggetti gestori dei centri di recupero di cui al primo periodo, al fine di garantire il
regolare svolgimento delle loro attività di interesse pubblico.”;
b) all’articolo 47, comma 1, lettera b), le parole: “perizie effettuate da tecnici abilitati nominati” sono
sostituite dalle seguenti: “perizie effettuate da personale regionale o provinciale in possesso di
adeguata competenza oppure da tecnici abilitati individuati” e le parole: “in tal caso” sono
soppresse.
Articolo 5
(Modifica all’art. 43 della l.r. 12/2005)
1. All’articolo 43 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) è
apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 2 bis 2. sono inseriti i seguenti:
“2 bis 2. 1. Dal 1° gennaio 2018 i proventi della maggiorazione percentuale del contributo di costruzione
restano in capo ai comuni per le finalità di cui al comma 2 bis e sono conseguentemente soppresse le
lettere b) e c) del comma 2 bis 1. Per i comuni della Provincia di Sondrio l'utilizzo dei proventi di cui al
primo periodo è vincolato all'approvazione, in accordo con la Provincia stessa, di progetti su scala
intercomunale conformi al piano di indirizzo forestale o alla rete ecologica regionale.
2 bis 2. 2. I procedimenti avviati alla data del 1° gennaio 2018 in relazione ai proventi di cui al comma
2 bis 2. 1. confluiti nel fondo regionale si concludono secondo le relative linee guida e le modalità di
gestione del fondo stesso definite dalla Giunta regionale a tale data.”
Articolo 6
(Introduzione dell’articolo 21 ter nella l.r. 26/2003)
1. Dopo l’articolo 21 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali
di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del
sottosuolo e di risorse idriche) è aggiunto il seguente:
“Art. 21 ter
(Promozione della riqualificazione di siti potenzialmente contaminati)
1. La Giunta regionale, al fine di promuovere l’avvio di processi di rigenerazione dei siti
potenzialmente contaminati, può prevedere incentivi a favore di soggetti pubblici o privati
proprietari o comunque in possesso di titolo legittimante la detenzione delle aree interessate
o anche a favore di comuni che intervengano d’ufficio ai sensi dell’articolo 250 del d.lgs.
152/2006, non responsabili dell’inquinamento, nel rispetto delle procedure di cui alla parte
IV, titolo V, del d.lgs. 152/2006, e, in particolare, dell’articolo 245 dello stesso decreto
legislativo, per il finanziamento, in tutto o in parte, della caratterizzazione e della redazione
di studi di fattibilità urbanistico-edilizia necessari e propedeutici alla riqualificazione e al
recupero delle aree potenzialmente contaminate.
3
2. Alle agevolazioni previste ai sensi del comma 1 si applica la disciplina di cui all’articolo 11
bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia
alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).
3. Ai possibili maggiori oneri derivanti dalle agevolazioni di cui al comma 1 si fa fronte nel
limite massimo di euro 500.000,00 annui nell'ambito delle risorse disponibili alla missione 9
“Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 01 “Difesa del
suolo "- Titolo II "Spese in conto capitale " dello stato di previsione delle spese del bilancio
2018-2020, correlate alle entrate derivanti dal tributo speciale per il deposito in discarica
dei rifiuti solidi ai sensi dall’articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549
(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dall’articolo 34 della
legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure
di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali).”.
Articolo 7
(Modifica dell’articolo 53 bis della l.r. 26/2003)
1. Al comma 4 dell’articolo 53 bis della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26 (Disciplina dei servizi
locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo
del sottosuolo e di risorse idriche) le parole “, non oltre il 31 dicembre 2017” sono soppresse.
Articolo 8
(Modifiche all’articolo 2 della l.r. 1/2000 e all’articolo 22 della l.r. 44/1980)
1. All’articolo 2 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in
Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59)), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al punto 1 della lettera a) del comma 26 la parola “superficiali” è sostituita dalla parola
“superficiaria”;
b) al punto 2 della lettera a) del comma 26 sono apportate le seguenti modifiche:
1) all’alinea le parole “, a decorrere dal 1 gennaio 2015, e fatto salvo quanto previsto
dal numero 2.4), ai comuni, alle province e alla Regione,” sono sostituite dalle
parole “ai comuni e alle province,”;
2) al numero 2.1) dopo le parole “60 per cento” sono aggiunte le parole “al comune o”
e le parole “è localizzata l’attività produttiva di imbottigliamento” sono sostituite
dalle parole “ricade l’area di concessione”;
3) il numero 2.3) è sostituito dal seguente: “2.3) 20 per cento al comune o ai comuni
sul cui territorio è localizzato lo stabilimento di imbottigliamento;”
4) il numero 2.4) è soppresso;
c) alla lettera a bis) del comma 26 le parole “nonché la definizione dei criteri per
l’individuazione dei comuni beneficiari e per la ripartizione dei canoni di cui alla lettera
a), punto 2), numero 2.3),” sono soppresse;
d) al comma 26 ter le parole “con deliberazione da adottare entro il 31 dicembre 2014” sono
soppresse;
e) il comma 26 quater è abrogato.
2. Le modifiche all’articolo 2 della l.r. 1/2000, di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), del presente
articolo, si applicano ai canoni dovuti dall’annualità 2018.
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3. La modifica all’articolo 2 della l.r. 1/2000, di cui al comma 1, lettera e), del presente articolo, è
efficace a seguito del completo trasferimento ai comuni beneficiari dei proventi dei canoni dovuti
riferiti all’annualità 2017; a tal fine, la direzione regionale competente dà notizia sul Bollettino
Ufficiale della Regione dell’avvenuto trasferimento ai comuni.
4. Alla legge regionale 29 aprile 1980, n. 44 (Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle
acque minerali e termali), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell’articolo 9 le parole “alla Regione un diritto” sono sostituite dalle
seguenti: “alle province un diritto di concessione”;
b) all’articolo 22 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al primo comma le parole “alla Regione un diritto” sono sostituite dalle seguenti: “alle
province un diritto di concessione”;
2) il secondo comma è sostituito dal seguente:
“Il canone annuo è adeguato ogni biennio tenuto conto degli indici nazionali del costo
della vita pubblicati dall’Istat e riferiti al 31 dicembre dell’anno precedente
l’adeguamento. La direzione regionale competente ne dà notizia mediante apposito
comunicato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.”;
3) il quarto comma è abrogato;
4) al quinto comma le parole “alla Regione” sono sostituite dalle seguenti: “ai comuni e
alle province”;
5) il sesto comma è sostituito dal seguente:
“Resta in capo alla Regione la determinazione dei canoni di concessione superficiaria, di
ricerca e da imbottigliamento, di cui all’articolo 2, comma 26, lettera a), della l.r.
1/2000.”;
6) il settimo comma è abrogato.
5. Il primo adeguamento, ai sensi del comma 4, lettera b), numero 2, del canone annuo di cui
all’articolo 22 della l.r. 44/1980, come modificato dalla presente legge, si applica all’annualità 2018.”.
Articolo 9
(Modifiche all’articolo 83 della l.r. 12/2005)
1. All’articolo 83 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)
sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla rubrica dopo la parola “amministrative” è aggiunta la seguente: “pecuniarie”;
b) al comma 1 dopo la parola “sanzione” è inserita la parola “amministrativa” e le parole “anche
nell'ipotesi di assenza di danno ambientale e, in tal caso, deve essere quantificata in relazione
al profitto conseguito e, comunque, in misura non inferiore a cinquecento euro” sono sostituite
dalle seguenti: “anche in caso di assenza di danno ambientale”;
c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1 bis. Anche in assenza di danno ambientale, il profitto conseguito mediante la trasgressione
di cui all’articolo 167, comma 5, del d.lgs. 42/2004 è determinato, previa perizia di stima,
anche in base al costo teorico delle opere o anche dei lavori realizzati abusivamente,
desumibile dal relativo computo metrico estimativo e dai prezzi unitari risultanti dai listini
5
della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia o della Città
metropolitana di Milano e, comunque, in misura non inferiore a cinquecento euro.”.
Articolo 10
(Modifiche agli articoli 17 e 42 della l.r. 6/2012)
1. Alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti) sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 2 dell’articolo 17 le parole “delle agevolazioni di cui all’articolo 45,” sono
soppresse;
b) al primo periodo del comma 6 bis dell’articolo 42 dopo le parole “in condizioni di
eccezionalità” sono inserite le seguenti: “, nonché dalle macchine agricole eccezionali e
dalle macchine operatrici eccezionali.”;
c) al terzo periodo del comma 6 bis dell’articolo 42 dopo le parole “di cui al comma 6” sono
inserite le seguenti: “e, per le macchine agricole eccezionali e le macchine operatrici
eccezionali, il nulla osta di cui agli articoli 268 e 306 del d.p.r. 495/1992”;
d) all’ultimo periodo del comma 6 bis dell’articolo 42 le parole “si applica quanto previsto
dal comma 6” sono sostituite dalle seguenti: “, le autorizzazioni sono rilasciate dalla città
metropolitana o dalla provincia competente secondo le procedure di cui ai commi 2, 3, 4
e 6.”.
Articolo 11
(Modifiche all’articolo 6 della l.r. 35/2016)
1. Il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 35 (Legge di stabilità
2017 – 2019) è abrogato.
Articolo 12
(Modifiche all’articolo 10 ter della l.r. 9/2001)
1. All’articolo 10 ter della legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 “Programmazione e sviluppo della
rete viaria di interesse regionale” sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Conferimento di funzioni a Infrastrutture Lombarde
s.p.a. o a società da essa controllata”;
b) al primo periodo del comma 1 dopo le parole “a Infrastrutture lombarde s.p.a.” sono inserite
le seguenti: “o a società da essa direttamente o indirettamente controllata”;
c) al secondo periodo del comma 1 le parole “di Infrastrutture lombarde s.p.a.” sono sostituite
dalle seguenti: “della società di cui al primo periodo”;
d) ai commi 2, 2 bis e 3, le parole “Infrastrutture lombarde s.p.a.” sono sostituite dalle seguenti:
“la società di cui al comma 1”.
Articolo 13
(Modifiche all’articolo 23 della l.r. 24/2006)
1. All’articolo 23 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la
riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente) sono apportate le
seguenti modifiche:
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a) all’alinea del comma 8 le parole “unitamente alla certificazione dell’ammontare” sono
sostituite dalle seguenti: “unitamente all’ammontare”;
b) alla lettera a) del comma 8 dopo le parole “autobus urbani” sono aggiunte le seguenti: “e
suburbani (classe I o classe A);”;
c) alla lettera b) del comma 8 le parole “per gli altri autobus” sono sostituite dalle seguenti:
“per gli autobus interurbani (classe II o classe A-B);”.
Articolo 14
(Misure per la gestione dei corsi d’acqua del reticolo idrico principale afferenti ai
comprensori di bonifica e irrigazione. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 10/2009)
1. All’articolo 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e
servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale) sono apportate le seguenti
modifiche:
a) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:
“12 bis. Al fine di garantire efficienza nella gestione dei corsi d’acqua del reticolo idrico
principale afferenti ai comprensori di bonifica e irrigazione, la Regione, a decorrere dal 2018,
può sottoscrivere convenzioni con singoli consorzi di bonifica di cui all’articolo 79, comma 1,
della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di
agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), finalizzate alla realizzazione, da parte del
consorzio interessato e nell’ambito del relativo comprensorio di bonifica e irrigazione, di
interventi di competenza della Regione per il miglioramento, la riqualificazione fluviale e
ambientale, il presidio e la manutenzione idraulica del reticolo principale e per l’attuazione
delle pertinenti misure del programma di tutela e uso delle acque di cui all’articolo 45 della
legge regionale 12 dicembre 2003, 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico
generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse
idriche), nonché alla realizzazione, da parte dello stesso consorzio, di interventi di competenza
della Regione per la difesa idraulica nell’ambito del comprensorio di bonifica e irrigazione di
riferimento; le convenzioni hanno durata triennale e sono rinnovabili con le medesime procedure
previste per la relativa stipula.
12 ter. L’ammontare complessivo delle risorse finanziarie regionali disponibili per le
convenzioni stipulate ai sensi del comma 12 bis, comprese le risorse previste dalle convenzioni
in essere, di cui al comma 12 octies, e fatti salvi gli equilibri di bilancio, determinati con legge
di approvazione del bilancio, non può superare un importo annuale pari a 10.000.000, 00 di
euro, derivante dai proventi dei canoni per l’uso delle acque pubbliche dovuti alla Regione
nell’anno in corso e riferiti al complesso dei comprensori di bonifica e irrigazione lombardi, da
trasferire agli stessi consorzi con atto deliberativo.
12 quater. L'utilizzo, da parte dei consorzi di bonifica interessati, delle risorse finanziarie
determinate dalle singole convenzioni, nel rispetto del limite complessivo di cui al comma 12 ter,
è finalizzato esclusivamente al finanziamento delle misure e degli interventi di cui al comma 12
bis, da realizzare secondo il programma approvato ai sensi del comma 12 quinquies.
12 quinquies. Il singolo consorzio di bonifica trasmette, su richiesta della Regione attivata in
base a necessità o priorità dalla stessa individuate, una proposta di programma degli interventi
da realizzare nei modi e nei tempi indicati nella relativa convenzione; il programma è approvato
da un comitato tecnico regionale previsto dalla convenzione e senza oneri a carico della finanza
pubblica. Il consorzio di bonifica convenzionato trasmette annualmente al comitato tecnico di
cui al precedente periodo una relazione a consuntivo sullo stato di avanzamento dei lavori e
sulle risorse finanziarie utilizzate per l’attuazione del programma, con reimpiego delle eventuali
economie sul nuovo programma di interventi.
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12 sexies. Con deliberazione della Giunta regionale i consorzi di bonifica di cui al comma 12
bis possono essere autorizzati a trattenere, per la durata della convenzione, i proventi dei canoni
per l'uso delle acque pubbliche, dovuti annualmente alla Regione, riferiti alle utenze idriche di
titolarità degli stessi consorzi. La Giunta regionale definisce, altresì:
a) le modalità e i termini per la comunicazione alla Regione, da parte del consorzio di
bonifica convenzionato, degli introiti dei canoni trattenuti ai sensi del presente comma;
b) i termini e le modalità per l’effettuazione del riversamento alla Regione delle eventuali
eccedenze dei proventi dei canoni trattenuti in base alla convenzione sottoscritta con la
Regione;
c) le modalità di costituzione, composizione e funzionamento dei comitati tecnici regionali
di cui al comma 12 quinquies;
d) le modalità di controllo regionale in ordine alla corrispondenza tra i proventi dei canoni
per l'uso delle acque pubbliche introitati dal singolo consorzio di bonifica e gli eventuali
importi riversati alla Regione;
e) le modalità di verifica e controllo della progressiva attuazione degli impegni assunti dai
singoli consorzi in base alle convenzioni sottoscritte con la Regione.
12 septies. La Regione resta autorità idraulica rispetto alle porzioni di reticolo idrico principale
oggetto delle convenzioni di cui al comma 12 bis, conservando a tal fine le relative funzioni
consultive, di autorizzazione, concessione e vigilanza, di riscossione e introito dei canoni di
polizia idraulica e dei canoni per l'uso delle acque pubbliche diversi da quelli di cui al comma
12 sexies, nonché il potere di rilascio di altri atti di assenso, riguardanti le aree oggetto delle
convenzioni, comunque denominati.
12 octies. Sono fatte salve le convenzioni in essere, tra la Regione e singoli consorzi di bonifica,
alla data di entrata in vigore della legge “Disposizioni per l'attuazione della programmazione
economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34
(Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) -
Collegato 2018”, con finalità corrispondenti alle previsioni di cui al comma 12 bis.
2. Ai minori introiti relativi ai canoni per l’uso delle acque pubbliche di cui al titolo 3 “Entrate
extratributarie” tipologia 100” Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni”
derivanti dall’attuazione del presente articolo, stimati in fase di prima sperimentazione in €
2.500.000,00 per ciascun anno del triennio 2018-2020, è data copertura con le corrispondenti
riduzioni di spesa nell’ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai
sensi dell’articolo 40 del d.lgs. 118/2011, come riportato all’allegato 7 alla legge “Bilancio di
previsione 2018-2020” recante “Il prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bilancio per ciascuno
degli anni considerati nel bilancio triennale”.
3. Con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari sono rideterminati gli
stanziamenti di cui al titolo 3 “Entrate extratributarie” tipologia 100” Vendita di beni e servizi e
proventi derivanti dalla gestione dei beni”, relativi ai canoni per l’uso delle acque pubbliche in
funzione dell’attuazione del comma 12 ter dell’articolo 6 della l.r. 10/2009, come introdotto dal
presente articolo.
Articolo 15
(Modifiche a leggi regionali a seguito di impegni assunti con il Governo, in
attuazione del principio di leale collaborazione)
1. I commi 9 e 10 dell’articolo 4 della legge regionale 10 agosto 2017, n. 22 (Assestamento al bilancio
2017/2019 – I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali), sono abrogati.
2. All’articolo 12 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in
materia di sanità) è apportata la seguente modifica:
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a) i commi 16 bis e 16 ter, come introdotti dall’articolo 17, comma 1, lettera a), della legge regionale
10 agosto 2017, n. 22 (Assestamento al bilancio 2017/2019 – I provvedimento di variazione con
modifiche di leggi regionali), sono abrogati.
3. Il terzo periodo del comma 2 bis dell’articolo 16 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 28
(Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre
forme di tutela presenti sul territorio), come introdotto dall’articolo 19, comma 2, lettera a), della l.r.
22/2017, è soppresso.
Articolo 16
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Regione Lombardia.