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DELIBERAZIONE N° X / 7309 Seduta del 30/10/2017 Presidente ROBERTO MARONI Assessori regionali FABRIZIO SALA Vice Presidente GIOVANNI FAVA VALENTINA APREA GIULIO GALLERA VIVIANA BECCALOSSI MASSIMO GARAVAGLIA SIMONA BORDONALI MAURO PAROLINI FRANCESCA BRIANZA ANTONIO ROSSI CRISTINA CAPPELLINI ALESSANDRO SORTE LUCA DEL GOBBO CLAUDIA TERZI Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi Su proposta del Presidente Roberto Maroni di concerto con l'Assessore Massimo Garavaglia Il Segretario Generale Antonello Turturiello Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014: Il Dirigente Riccardo Perini Il Direttore di Funzione Specialistica Luca Dainotti L'atto si compone di 23 pagine di cui 20 pagine di allegati parte integrante Oggetto PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE "DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA REGIONALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9-TER DELLA L.R. 31 MARZO 1978, N. 34 (NORME SULLE PROCEDURE DELLA PROGRAMMAZIONE, SUL BILANCIO E SULLA CONTABILITÀ DELLA REGIONE)" - COLLEGATO 2018 - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE GARAVAGLIA)

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DELIBERAZIONE N° X / 7309 Seduta del 30/10/2017

Presidente ROBERTO MARONI

Assessori regionali FABRIZIO SALA Vice Presidente GIOVANNI FAVA VALENTINA APREA GIULIO GALLERA VIVIANA BECCALOSSI MASSIMO GARAVAGLIA SIMONA BORDONALI MAURO PAROLINI FRANCESCA BRIANZA ANTONIO ROSSI CRISTINA CAPPELLINI ALESSANDRO SORTE LUCA DEL GOBBO CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta del Presidente Roberto Maroni di concerto con l'Assessore Massimo Garavaglia

Il Segretario Generale Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente Riccardo Perini

Il Direttore di Funzione Specialistica Luca Dainotti

L'atto si compone di 23 pagine

di cui 20 pagine di allegati

parte integrante

Oggetto

PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE "DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONEECONOMICO-FINANZIARIA REGIONALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9-TER DELLA L.R. 31 MARZO 1978, N.34 (NORME SULLE PROCEDURE DELLA PROGRAMMAZIONE, SUL BILANCIO E SULLA CONTABILITÀ DELLAREGIONE)" - COLLEGATO 2018 - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE GARAVAGLIA)

VISTO l’art. 34 dello Statuto d’autonomia della Lombardia, secondo il quale l’iniziativa legislativa dell’Esecutivo appartiene al Presidente della Giunta Regionale;

VISTO l’art. 28 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione”, così come modificata dalla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 19 ”Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2014”, ed i relativi provvedimenti attuativi;

DATO ATTO che in fase istruttoria sono state acquisite le osservazioni del Comitato tecnico-scientifico Legislativo;

PRESO ATTO che sul testo trasmesso al comitato paritetico per la specificità della Provincia di Sondrio, di cui all’articolo 5, commi 10 e 11, della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 “Riordino del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)”, sono pervenute osservazioni, di cui si dà conto nella relazione illustrativa;

RICHIAMATO il decreto del Segretario generale n. 8713 del 17 luglio 2017 "Individuazione dei componenti del comitato di valutazione aiuti di Stato e ulteriori determinazioni ai sensi della DGR 6777 del 30/06/2017";

VISTA la proposta di Progetto di Legge “Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2018”;

PRESO ATTO che il Presidente della Giunta Regionale valuta opportuno, prima di esercitare formalmente l’iniziativa legislativa, sottoporre alla Giunta Regionale la citata proposta, a garanzia dello svolgimento collegiale dell’azione di governo;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

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D E L I B E R A

1. di approvare l’allegata proposta di Progetto di Legge “Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2018”;

2. di disporne la trasmissione al Consiglio regionale per la prosecuzione dell’iter.

IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

2

1

Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi

dell’articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della

programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2018

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA EX ART. 28 LR N. 34/1978

Art. 1 - Modifiche all’art. 15 della l.r. 33/2008 La modifica delle soglie minime percentuali delle somme che le pubbliche amministrazioni devono destinare

all’acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa non comporta nuovi o maggiori oneri sul bilancio

regionale. E’ da rilevare piuttosto che tale modifica realizzando una maggiore congruità tra le esigenze di

comunicazione istituzionale e il media mix da utilizzare, evitando distonìe di spesa dovute al rispetto forzoso

delle quote imposte dal D.Lgs. 177/2005, assicura un più efficiente ed efficace uso della risorsa pubblica.

Art. 2 - Modifiche all’art. 2 della l.r. 18/2012

La modifica proposta non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale poiché rimane invariato il

compenso corrisposto ai revisori ai sensi del comma 11 dell’articolo 2 della l.r. 18/2012.

Tale compenso trova copertura nelle risorse pari a € 110.000,00 /annui per il triennio 2018-2020 di cui alla

missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione, programma 03 Gestione economica, finanziaria,

programmazione, provveditorato titolo 1 “Spese correnti” del bilancio regionale.

Art. 3 - Modifiche all’art. 2 della l.r. 11/2014

Trattandosi di modifiche legislative di carattere ordinamentale esse sono neutre dal punto di vista finanziario.

Art. 4 - Modifiche agli articoli 6 e 47 della l.r. 26/1993

La modifica dell’articolo 6, prevedendo la possibilità di concedere contributi ai soggetti gestori dei centri di

recupero, può comportare un maggior onere per il bilancio regionale stimabile in 200.000,00 euro. La stima è

stata effettuata sulla base del numero di centri autorizzati sul territorio e dei contributi storici erogati dalle

province in forza delle convenzioni pregresse. A tali spese si farebbe fronte, compatibilmente con le risorse

allocate alla Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 01 Sviluppo del settore

agricolo e del sistema agroalimentare, titolo 1 Spese correnti dello stato di previsione del bilancio regionale

2018-2020 (capitolo 11421).

La modifica all’art. 47, prevedendo la possibilità di avvalersi di personale interno all’amministrazione per lo

svolgimento delle perizie, dovrebbe comportare, invece, la riduzione dei costi che l’amministrazione deve

sostenere.

Art. 5 - Modifica all’art. 43 della l.r. 12/2005

La modifica proposta non comporta alcuna variazione delle norme finanziarie; nondimeno ha effetti finanziari

apprezzabili nel senso che determina una diversa e decentrata a livello comunale gestione di una quota parte

significativa delle risorse attualmente confluenti nel fondo regionale di cui all’art. 43 comma 2 bis.1 della l.r.

12/2005.

Art. 6 - Introduzione dell’articolo 21 ter nella l.r. 26/2003

La modifica con la quale si prefigurano le agevolazioni finanziarie per incentivare la caratterizzazione e la

redazione di studi di fattibilità urbanistico-edilizia, necessari e propedeutici alla riqualificazione delle aree

potenzialmente contaminate, può comportare possibili maggiori oneri sul bilancio regionale che trovano

copertura nelle risorse del bilancio regionale, fino a un limite massimo di 500.000,00 euro/annui correlate

all’entrata derivante dal tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ai sensi dall’articolo 3,

comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come

modificato dall’articolo 34 della legge 221/2015 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure

di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), ovvero correlata alla cd.

ecotassa.

La stima della spesa annuale è basata sui costi massimi della caratterizzazione ambientale di un sito di

medie/grosse dimensioni e dei costi per lo studio di fattibilità urbanistico-edilizia, per un totale complessivo

massimo stimato in 100.000,00 per sito.

2

Art. 7 - Modifica dell’articolo 53 bis della l.r. 26/2003

La modifica è finalizzata ad assicurare la continuità della produzione elettrica. La mancata prosecuzione

temporanea comporterebbe inevitabili disservizi, con importanti implicazioni non solo di carattere gestionale

ma anche di natura finanziaria, non quantificabili, ma di importo considerevole in ragione del numero di

impianti di grande derivazione ad uso idroelettrico la cui concessione è in scadenza.

Art. 8 - Modifiche all’articolo 2 della l.r. 1/2000 e all’articolo 22 della l.r. 44/1980

La proposta di modifica è finalizzata, dal punto di vista finanziario, a non prevedere più il passaggio meramente

contabile della quota di cui al numero 2.3, lett. a), comma 26, articolo 2 della l.r. 1/2000; tale modifica non

comporta problemi di natura finanziaria sul bilancio regionale perché si tratta di risorse che, nell’attuale

formulazione, si limitano a transitare sul bilancio regionale per essere poi in toto trasferite al comune

competente. Il comma 3 salvaguarda, altresì, le risorse non ancora trasferite ai comuni beneficiari alla data di

entrata in vigore del progetto di legge collegato 2018 dagli effetti dell’abrogazione immediata del comma che

individua le confluenze, nel bilancio regionale, in entrata ed in uscita dei proventi della quota di canoni di cui

al citato numero 2.3 e riferiti all’annualità 2017.

Art. 9 - Modifiche all’articolo 83 della l.r. 12/2005

La modifica proposta comporta impatti finanziari diretti ed indiretti sia rispetto al bilancio regionale che a

quello degli enti locali competenti al rilascio della certificazione di compatibilità paesaggistica ex art. 167 del

D.Lgs. 42/2004.

La certezza dei parametri utilizzabili per la determinazione del “profitto conseguito” ai fini della

quantificazione della sanzione pecuniaria, nell’ottica di conseguire l’azzeramento di richieste di

chiarimenti/interpretazioni o di ricorsi amministrativi su atti assunti dagli enti interessati, potrà comportare una

complessiva economia procedimentale che si tradurrà in un risparmio di tempo e, quindi, anche di risorse

economiche.

Per quanto riguarda le somme eventualmente introitate, sia da Regione (iscrivibili allo stato di previsione delle

entrate al titolo 3 “Entrate extratributarie”- Tipologia 200 “Proventi derivanti dall'attività di controllo e

repressione delle irregolarità e degli illeciti”) che dagli enti locali titolari di funzioni paesaggistiche, il Codice

del paesaggio ne stabilisce chiaramente l’utilizzo (cfr. art. 167, comma 6, del D. Lgs. 42/2004) destinandole a

finalità di salvaguardia, interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione delle aree degradate.

Art. 10 - Modifiche agli articoli 17 e 42 della l.r. 6/2012

• Modifica art. 17, comma 2, l.r. 6/2012 - La modifica, pur non comportando ulteriori oneri a carico del

bilancio regionale, ridefinisce le fattispecie oggetto della deliberazione della giunta regionale che determina i

criteri di distribuzione delle suddette risorse tra i vari bacini.

Tale deliberazione riguarda un complesso di risorse pari a 624 Meuro annui che sono di natura corrente,

stanziate alla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” – Programma 10.2 “Trasporto Pubblico Locale”,

sia autonome che vincolate (queste ultime derivanti dal riparto del Fondo Nazionale per il concorso finanziario

dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario di cui

alla legge n. 228 del 24 dicembre 2012 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale

dello Stato” - Legge di stabilità 2013).

Le agevolazioni tariffarie di cui all'art. 45 della lr 6/2012, sono invece quantificate in circa 24 Meuro annui,

sono spese autonome stanziate alla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” – Programma 10.2

“Trasporto Pubblico Locale” (CAP. 8021 E 8672) e rimangono oggetto di specifici atti della Giunta.

• Modifiche art. 42, l.r. n. 6/2012 - La variazione normativa non comporta ulteriori oneri aggiuntivi a

carico del bilancio regionale e consente riflessi economici apprezzabili in relazione:

- alla semplificazione dell’attività degli Enti delegati (Città Metropolitana e Province) volta al rilascio

delle autorizzazioni alla circolazione delle macchine agricole eccezionali e le macchine operatrici eccezionali;

- all’implementazione dell’Archivio Stradale Regionale con le informazioni contenute nelle cartografie

redatte dagli Enti proprietari delle strade riguardanti anche le macchine agricole eccezionali e le macchine

operatrici eccezionali. Gli oneri per l’implementazione dell’ASR sono riconducibili all’incarico già assegnato

in quanto trattasi di attività minimale rispetto al progetto in corso.

Art. 11 - Modifiche all’articolo 6 della l.r. 35/2016

La modifica proposta, pur non comportando ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale, ridefinisce le

modalità e i tempi del trasferimento delle risorse da parte di Regione per i servizi di TPL, garantendo la

3

completa assegnazione alle Agenzie di bacino cui competono la programmazione e la gestione di servizi e

relative risorse finanziarie.

Tali spese sono di natura corrente, stanziate alla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” – Programma

10.2 “Trasporto Pubblico Locale”, sia autonome che vincolate (queste ultime derivanti dal riparto del Fondo

Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario,

nelle regioni a statuto ordinario di cui alla legge n. 228 del 24 dicembre 2012 “Disposizioni per la formazione

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” - Legge di stabilità 2013) e quantificabili in oltre 624 Meuro

annui.

Art. 12 - Modifiche all’articolo 10 ter della l.r. 9/2001

La variazione normativa non comporta ulteriori spese a carico del bilancio regionale, i cui stanziamenti sono

garantiti alla Missione 10 “Trasporto e diritto alla mobilità” Programma 5 “Viabilità e Infrastrutture stradali”,

anzi consente riflessi economici apprezzabili in relazione a possibili efficientamenti nella gestione e

manutenzione delle strade che si determinerebbero con l’individuazione da parte della Giunta della Società

con la professionalità ed esperienza di settore più adeguata in relazione alle attività da svolgere.

Art. 13 - Modifiche all’articolo 23 della l.r. 24/2006

La modifica normativa, pur non implicando ulteriori spese a carico del bilancio regionale, permette la corretta

segnalazione dell’utilizzo dei contributi pubblici destinati al rinnovo del parco autobus impiegato nei servizi

di TPL stanziati nel bilancio regionale, rendendo trasparente e chiara l’attribuzione del contributo al singolo

mezzo, alla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” programma 02 “Trasporto pubblico locale” Titolo

2 “Spese in conto capitale”.

Art. 14 - Misure per la gestione dei corsi d’acqua del reticolo idrico principale afferenti ai comprensori

di bonifica e irrigazione. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 10/2009

Dal punto di vista finanziario, la proposta comporta un minore introito al titolo 3 “Entrate extratributarie”

tipologia 100” Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni “ dello stato di previsione

delle entrate del bilancio regionale, che in fase di prima sperimentazione è stato stimato in € 2.500.000,00

per ciascun anno del triennio 2018-2020.

Allo stesso, come indicato in norma finanziaria, è stata data copertura con le corrispondenti riduzioni di spesa

nell’ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell’art. 40 del

D.lgs.118/2011, come riportato all’ allegato 7 alla legge “Bilancio di previsione 2018-2020” recante “Il

prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale”.

A regime invece le minori entrate, dovute a somme trattenute e ai trasferimenti, possono arrivare fino a 10

milioni di euro annui, che è il tetto massimo, individuato ai sensi del comma 12 ter, per l’ammontare

complessivo delle risorse finanziarie regionali disponibili per le convenzioni stipulate ai sensi del comma 12

bis, derivante dai proventi dei canoni per l’uso delle acque pubbliche dovuti alla Regione nell’anno in corso e

riferiti al complesso dei comprensori di bonifica e irrigazione lombardi.

A tal fine si stabilisce che l’effettivo dell’ammontare delle risorse rese disponibili deve rientrare negli equilibri

di bilancio, determinati con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari; sempre con legge

di bilancio si provvede a ridefinire gli stanziamenti relativi ai canoni per l’uso delle acque pubbliche in

funzione dell’attuazione del comma 12 ter.

Infine va rilevato che la minore entrata derivante nell’immediato per Regione è compensata, nel tempo, dal

minore esborso da parte di Regione per l’esecuzione di interventi di regimazione idraulica sul reticolo idrico

principale.

Art. 15 - Modifiche a leggi regionali a seguito di impegni assunti con il Governo, in attuazione del

principio di leale collaborazione

Con l’abrogazione dei commi 9 e 10 di cui all’articolo 4 della l.r. 22/2017 ci si conforma a quanto richiesto

dal MEF al fine di non porsi in contrasto con la disciplina statale in materia di tesoreria unica (comma 9) e per

non allocare a bilancio risorse provenienti dai rientri dalle Società regionali in partite di giro (comma 10).

Le modifiche di cui al comma 2, eliminano il rischio evidenziato nella nota del MEF, di nuovi o maggiori

oneri, non quantificati e non coperti che sarebbero derivati dalla disposizione oggetto di abrogazione.

Con riferimento al comma 3 poiché la disposizione di cui si propone la soppressione comporta che la Regione

si possa trovare nella condizione di dover anticipare ai parchi il versamento della quota obbligatoria di

partecipazione alla comunità di cui all’articolo 22 ter, comma 5, della l.r. 86/1983, in luogo delle province e

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della Città metropolitana che, dopo la data del 31/12/2017, risultassero inadempienti all’obbligo di versamento

della quota dovuta per la partecipazione alla gestione del parco di riferimento. Con la soppressione di tale

previsione (che, peraltro, non ha ancora trovato applicazione), la Regione non risulterà più tenuta ad anticipare

i contributi obbligatori, in luogo delle province e della Città metropolitana inadempienti.

1

Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi

dell’articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della

programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2018

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Art. 1 - Modifiche all’art. 15 della l.r. 33/2008 Si intendono modificare le soglie minime percentuali delle somme che le pubbliche amministrazioni devono

destinare all’acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 177/2005.

Tali soglie sono già state modificate nei Collegati approvati con legge regionale nel 2008 e nel 2011.

La modifica in questione incide esclusivamente sulle soglie minime di acquisto spazi su “Stampa e Periodici”.

La modifica è nella potestà regionale ai sensi dell’art. 41 comma 5 del D.lgs. citato e trova fondamento negli

indirizzi di riduzione di spesa della pubblica amministrazione derivanti dalla legge 122/2010 che incidono

significativamente ancora oggi sui capitoli delle spese di comunicazione.

Le amministrazioni pubbliche si trovano infatti a dover adempiere a due obblighi contrastanti che da una parte

spingono a una contrazione della spesa e dall’altra a indirizzare una percentuale fissa della medesima spesa su

mass media prefissati. Questo contrasto porta in alcuni casi, sempre più frequenti, a una distonìa tra gli spazi

media acquistati in forza di legge e i canali che sarebbero più efficaci per la comunicazione istituzionale.

Accade, infatti, sempre più spesso che - anche a seguito della forte evoluzione in atto dei canali di

comunicazione (comunicazione digitale, web adv, OOH out/indoor, Go tv ecc.) - le strategie di comunicazione

prevederebbero media mix disarmonici rispetto a quelli che impone il rispetto della normativa statale citata.

Si ritiene pertanto opportuno e urgente poter consentire una maggiore corrispondenza tra le pianificazioni

media e i target (e di conseguenza i media) individuati nelle azioni di comunicazione di Regione Lombardia

anche al fine di evitare distonìe di spesa dovute al rispetto forzoso delle quote imposte dal D.Lgs 177/2005,

situazione che evidentemente non rispetta il principio di efficiente ed efficace uso della risorsa pubblica.

Si rammenta comunque che tali soglie indicano un limite minimo di spesa, pertanto non è volontà di Regione

Lombardia contribuire in misura minore al sostegno del comparto dell’editoria, bensì permettere – come già

spiegato – una maggiore congruità tra le esigenze di comunicazione istituzionale e il media mix da utilizzare,

soprattutto tenendo conto del nuovo contesto mediatico in cui oggi deve operare un’amministrazione pubblica

contemperando nel contempo ai rigidi obblighi di riduzione delle spese di funzionamento.

Si ricorda, infine, che il mancato rispetto di tale quote, comporta il pagamento di una sanzione amministrativa.

Elemento che va altresì considerato nell’obiettivo di ridurre complessivamente gli oneri di spesa pubblica.

Art. 2 - Modifiche all’art. 2 della l.r. 18/2012

La proposta prevede:

• la modifica del comma 6 dell’art. 2 al fine di estendere la durata dell’incarico di revisore dagli attuali quattro

a cinque anni in modo da allineare tale durata a quella della legislatura regionale, in analogia peraltro con

quanto previsto dalle Regioni Veneto, Emilia Romagna e Toscana;

• l’introduzione della lettera c ter) nel comma 8 al fine di aggiungere in capo al collegio dei revisori funzioni

di controllo sui conti giudiziali, come previsto dall'art. 139, comma 2, del d.lgs. 174/2016, funzioni peraltro

già svolte dall’attuale collegio dei revisori nel corso del 2017;

• l’integrazione del comma 8bis al fine di fissare il termine entro cui predisporre la relazione richiesta.

Art. 3 - Modifiche all’art. 2 della l.r. 11/2014

Regione Lombardia ha fra i capisaldi delle proprie politiche economiche la creazione di condizioni finalizzate

a favorire l’accesso al credito e alle garanzie delle MPMI, a sostegno degli investimenti per lo sviluppo e

l’innovazione produttiva, gestionale e l’aumento della competitività. La l.r. n. 11/2014 ha sancito l’importanza

della sostenibilità ed efficienza dei Confidi, ritenuti canale strategico per intervenire sull’accesso al credito,

secondo una logica di mutualità e una dimensione di prossimità alle imprese ed ai territori a cui appartengono.

La disposizione in oggetto - in una logica di completamento del percorso regionale di riforma del sistema

lombardo delle garanzie - prevede l’avvio della procedura di cui dell’art. 18 comma 1 lettera r) del decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 112 finalizzata a richiedere alla Conferenza Unificata l’individuazione della

Regione Lombardia, quale regione sul cui territorio il Fondo di Garanzia di cui all’art. 2 comma 100, lett. a)

L. 662/96 limita il proprio intervento alla controgaranzia dei consorzi di garanzia collettiva fidi per operazioni

di importo fino ad €. 100.000,00. A tal fine si stabilisce che la Giunta regionale definisca con proprio atto

deliberativo i criteri e le modalità dell’intervento in aderenza alle peculiarità del modello regionale. In

particolare, in linea di continuità con il processo di efficientamento del sistema, in conformità dei principi della

2

Legge 13 luglio 2016, n. 150 “Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi”, tali criteri dovranno

prevedere il previo impegno da parte dei confidi ad adottare gli strumenti di accountability messi a punto dalla

normativa bancaria, ad assicurare trasparenza sul grado di rischiosità delle imprese garantite attraverso uno

scambio di informazioni, su basi digitali, tra confidi e banche, a garantire condizioni migliorative di accesso

al credito (con particolare riguardo al fatto che gli oneri praticati da Confidi non siano superiori rispetto a quelli

praticati dal sistema degli intermediari finanziari) e a favorire una assistenza continuativa alle imprese nella

gestione finanziaria. L’attuazione di tale processo sarà verificato attraverso un monitoraggio costante anche

con il supporto di Finlombarda s.p.a. al fine di verificare i risultati ottenuti e gli indicatori di performance

raggiunti dai confidi.

Art. 4 - Modifiche agli articoli 6 e 47 della l.r. 26/1993

Con la modifica proposta all’art. 6 della l.r. 26/1993 si prevede la possibilità di concedere contributi finanziari

ai soggetti gestori dei centri di recupero della fauna selvatica, secondo criteri e modalità definiti dalla Giunta

regionale, ciò al fine di assicurare il regolare svolgimento delle loro attività di interesse pubblico.

La modifica all’art. 47 della l.r. 26/1993 tende a ridurre i costi per il reperimento di tecnici abilitati esterni alle

amministrazioni regionale e della Provincia di Sondrio. All’interno del personale delle predette

amministrazioni sono infatti presenti tecnici in grado di svolgere le perizie, pur non essendo specificamente

abilitati.

Art. 5 - Modifica all’art. 43 della l.r. 12/2005

La modifica proposta risponde in primo luogo all’esigenza di rendere più agevole l’utilizzo dei proventi delle

maggiorazioni dei contributi di costruzione da parte dei comuni stessi che determinano l’entità delle

maggiorazioni stesse.

Inoltre, la proposta consente di ridurre i tempi di impiego delle risorse derivanti da tali maggiorazioni tramite

la gestione diretta da parte dei comuni che possono così adottare degli interventi specifici e mirati sul proprio

territorio, rispetto ad una gestione a livello regionale, consentendo così un efficace utilizzo delle risorse

disponibili.

In accoglimento della proposta avanzata dal Comitato paritetico per la specificità della Provincia di Sondrio,

è stata introdotta per i comuni della stessa Provincia la previsione dell'utilizzo dei proventi derivanti dalla

maggiorazione vincolato all'approvazione, in accordo con la Provincia stessa, di progetti su scala

intercomunale conformi al piano di indirizzo forestale o alla rete ecologica regionale.

Art. 6 - Introduzione dell’articolo 21 ter nella l.r. 26/2003

In attuazione di quanto prescritto dalle norme del Programma Regionale di Bonifica delle Aree Inquinate

(PRB), Regione Lombardia e Fondazione Lombardia per l’Ambiente hanno avviato una collaborazione di

carattere tecnico-scientifico finalizzata a sperimentare azioni di promozione e valorizzazione (marketing

territoriale, ai sensi dell’articolo 30, comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRB) dei siti da

bonificare.

Le esperienze svolte nell’ambito di tale attività hanno fatto emergere criticità che si verificano già nella fase

propedeutica all’avvio del progetto di rigenerazione di un sito contaminato o potenzialmente contaminato. In

particolare, si è rilevato che il principale ostacolo con cui il Comune si scontra è relativo alla conoscenza dello

stato delle matrici ambientali ai sensi della normativa vigente, elemento essenziale per determinare l’effettivo

livello di contaminazione del sito stesso.

Il procedimento di bonifica è definito dall’art. 242 (procedure operative e amministrative) del dlgs. 152/2006.

Prevede che dopo l'accertato superamento delle CSC (Concentrazioni soglia di contaminazione), a seguito di

indagini preliminari effettuate sul sito venga presentato il piano della caratterizzazione per identificare gli

areali e i volumi di terreno interessati dalla contaminazione nonché l'eventuale contaminazione delle acque di

falda.

Ai sensi dell’art. 240, comma 1, lettera d), del d. lgs. n. 152/2006, si definisce “potenzialmente contaminato”

un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali

risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), in attesa di espletare le

operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano

di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (CSR).

L’esecuzione del piano della caratterizzazione consente di conoscere in modo esaustivo lo stato qualitativo del

sito dal punto di vista ambientale, e quindi di disporre di quegli elementi che orientino le scelte di recupero

dell’area. Lo studio di fattibilità urbanistico-edilizio consente di individuare sulla base delle informazioni sulla

qualità delle matrici ambientali interessate le strategie di sviluppo territoriale sostenibile. In tal senso, il comma

3

1 del nuovo articolo 21 ter della l.r. 26/2003 intende promuovere il finanziamento, tramite appositi bandi

regionali, della caratterizzazione e degli studi di fattibilità necessari e propedeutici alla riqualificazione delle

aree potenzialmente contaminate. Destinatari dei bandi potranno essere soggetti pubblici o privati, proprietari

o comunque detentori delle aree interessate dall’inquinamento e/o i comuni rientranti nei casi di cui all’articolo

250 del d.lgs. 152/2006, non responsabili della potenziale contaminazione, per facilitare l’avvio di processi di

riqualificazione territoriale.

Giova precisare che la misura di incentivazione proposta si distingue dalla misura di finanziamento prevista

dall’art. 21 della l.r. 26/2003 (e dal regolamento regionale 2/2012) che riguarda l’ammissione a contributo

degli interventi oggetto di programmazione economico – finanziaria sulla base degli specifici criteri in essa

previsti.

Finalità della proposta in oggetto è, inoltre, quella di consentire il recupero territoriale, oltre che ambientale,

dei siti interessati, qualora, dalla conoscenza derivante dalla caratterizzazione non risulti una compromissione

delle matrici ambientali tale da rendere necessaria la successiva fase di bonifica. Qualora, invece, dalla

caratterizzazione realizzata per effetto dell’incentivo dovesse emergere la necessità dell’intervento di bonifica,

quest’ultimo si gioverà della fase di caratterizzazione già espletata.

Il comma 2 del nuovo articolo 21 ter della l.r. 26/2003 chiarisce che, in caso di finanziamento regionale di tali

iniziative, si applicherà quanto disposto, in tema di aiuti di Stato, dall’articolo 11 bis della l.r. 11/2017: “1. Le

agevolazioni disposte con leggi regionali e gli interventi adottati in applicazione di tali leggi che si configurano

come aiuti di Stato operano nel rispetto degli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione

europea (TFUE). La Giunta regionale definisce le modalità applicative con riferimento al regime di aiuto

prescelto e provvede, ove necessario, alle relative notifiche e comunicazioni alla Commissione europea. 2. La

struttura organizzativa che concede le agevolazioni di cui al comma 1 adempie agli obblighi imposti dalla

normativa europea e statale, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 52, comma 7, della legge

234/2012, dandone esplicito riferimento nei relativi atti”.

Il comma 3 regola la copertura finanziaria della norma.

Sulla proposta di introduzione del nuovo art. 21 bis della l.r. 26/2003, il comitato paritetico per la specificità

della Provincia di Sondrio, di cui all’articolo 5, commi 10 e 11, della l.r. 19/2015, ha formulato osservazioni

riguardo al rapporto tra la modifica proposta e la normativa comunitaria e nazionale, con richiesta di alcune

specificazioni (ovvero: per l’erogazione delle risorse deve essere stato individuato il responsabile della

contaminazione e diffidato vanamente all’azione; l’interessato che si attiva deve farsi carico, qualora

proprietario del sito, del costo degli interventi pari al valore dell’area; il costo delle azioni strettamente previste

dal d.lgs. 152/06 deve essere poi fatto oggetto di azione di rivalsa verso il responsabile della contaminazione).

Al riguardo, si ritiene che l’attuale testo della proposta normativa già persegua la ratio delle osservazioni del

comitato paritetico, laddove l’articolato richiama il rispetto delle procedure previste dal d.lgs. 152/2006. In

particolare, la proposta relativa all'art. 21 ter della l.r. 26/2003 integra, per altre finalità, le disposizioni di cui

all'art. 21 della stessa legge regionale, che dispone modalità e condizioni per l'accesso a contributi pubblici

solo per i siti "orfani" inseriti nel Programma Regionale di Bonifica e per le azioni di messa in sicurezza

d'emergenza. La proposta non interferisce con le disposizioni dell’art. 250 del d.lgs. 152/2006, poiché il

meccanismo finanziario proposto si inserisce sostanzialmente dopo l’accertamento della mancata attivazione

o individuabilità del responsabile dell’inquinamento e della non attivazione delle attività di caratterizzazione

da parte del soggetto interessato, anche proprietario del sito. Il fine della norma proposta è stimolare l’avvio

dei processi conoscitivi delle aree potenzialmente contaminate inseriti in un contesto di particolare potenzialità

di rigenerazione e sviluppo urbanistico-territoriale, per attivare le condizioni ed i presupposti per promuovere

e favorire il riuso di aree, in particolare dismesse, inutilizzate e abbandonate. I finanziamenti previsti

dall’articolo proposto sono comunque oggetto di azioni tese al recupero delle risorse pubbliche erogate. Si

rammenta, altresì, che la mancata attivazione da parte di soggetti privati o pubblici, obbligati o interessati,

comporta la realizzazione d’ufficio di tutte le fasi e adempimenti tesi alla bonifica del sito, per le quali

l’amministrazione pubblica si deve fare carico, anche finanziariamente. L’articolo proposto focalizza le

disposizioni affinché, una volta conosciuta l’entità del problema ambientale e studiato l’aspetto urbanistico

territoriale, l’intervento di bonifica e di rigenerazione possa essere svolto da soggetti che sostengano

finanziariamente le suddette attività, evitando così l’ulteriore erogazione di fondi pubblici.

Art. 7 - Modifica dell’articolo 53 bis della l.r. 26/2003

Il termine del 31 dicembre 2017 è stato introdotto dall’art. 8, comma 13, lett. s), della l.r. 5 agosto 2015, n. 22,

in quanto il testo previgente del comma 4 dell’art. 53 bis contemplava originariamente (ipotizzando che entro

il 2015 si fossero fatte le gare) la durata massima di 5 anni delle prosecuzioni temporanee, da applicarsi alle

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prime concessioni in scadenza al 31/12/2010. Tuttavia, nella perdurante assenza d’emanazione dei criteri statali

per le gare, il termine quinquennale sarebbe stato di fatto superato.

Il termine del 31/12/2017 è stato, altresì, introdotto nella norma regionale in analogia con il termine presente

nella norma nazionale (art. 12, comma 1, del d.lgs. 79/1999 e s.m.i) il quale a suo volta è stato introdotto dal

comma 4 dell'art. 37, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, come sostituito dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n.

134, quale termine ultimo entro il quale le regioni avrebbero dovuto effettuare le gare, salvo il fatto che ad

oggi non risultano essere emanati i criteri per indirle, criteri il cui termine di emanazione era il 30 aprile 2012.

Ne consegue che nei fatti i termini sono superati e gli impianti delle concessioni scadute sono in gestione

temporanea agli ex concessionari che non hanno rinunciato alla prosecuzione dell’esercizio e ai quali spettano

i profitti e gli oneri di conduzione, ivi compresa la corresponsione dei canoni aggiuntivi connessi alla rendita

conseguente all’esercizio ed al godimento delle acque e degli impianti oltre i termini contrattuali delle spirata

concessione.

Si propone, pertanto, di eliminare dal comma 4 dell’articolo 53 bis della l.r. 26/2003 il termine del 31 dicembre

2017, in quanto superato di fatto dallo spirare del tempo, e di mantenere, fino a che non interverrà il legislatore

statale, la disposizione regionale che dà la facoltà alla Giunta regionale di consentire, all’ex concessionario

(uscente), la prosecuzione dell’esercizio della derivazione e degli impianti fino al completamento delle

procedure di attribuzione previste dalla norma statale.

Art. 8 - Modifiche all’articolo 2 della l.r. 1/2000 e all’articolo 22 della l.r. 44/1980

La proposta di modifica incide in materia di canoni da imbottigliamento di acque minerali e, in particolare, sui

numeri 2.1 e 2.3 della lettera a) dell’art. 2 della l.r. 1/2000, con lo scopo di semplificare e velocizzare

l’attribuzione di tali risorse agli enti locali interessati dall’attività di concessione e produzione.

Nello specifico, si propone di specificare che la quota parte del 60% è destinata ai Comuni in cui ricade l’area

della concessione (anziché ai comuni di localizzazione dell’attività di imbottigliamento) e di eliminare un

superfluo passaggio amministrativo e contabile in Regione per la quota parte del 20% di tali canoni, attribuendo

direttamente l’introito di tali risorse al Comune presso cui è fisicamente localizzato lo stabilimento

d’imbottigliamento (anziché ai comuni ricadenti nel territorio interessato dagli effetti indotti legati alla

presenza dell’attività produttiva).

In tal modo, anche per tale quota parte, si chiarisce l’individuazione di un unico soggetto beneficiario

(attualmente il beneficiario è Regione Lombardia, che poi trasferisce tali quote ai Comuni destinatari di effetti

indotti dall’attività produttiva), con modalità applicative del riparto, a livello contabile, demandate ad apposita

deliberazione della Giunta regionale (per effetto del combinato disposto della modifica della lettera a bis) del

comma 26 e del comma 26 ter dell’articolo 2, l.r. 1/2000).

La modifica proposta, inoltre, si pone in linea con quanto previsto dalla D.G.R. 3733 del 19 giugno 2015, che

prevede, da un lato, l’assegnazione della quota parte pari al 20% introitata, attualmente da Regione Lombardia,

ai Comuni nei quali si trova lo stabilimento da imbottigliamento e, dall’altro, la ripartizione della quota del

60%, in caso di più comuni interessati dalla concessione, in proporzione all’area di concessione.

E’ utile ricordare, in generale, che tutte queste risorse sono finalizzate dalla legge al finanziamento di spese di

investimento, in capo agli enti locali interessati per la tutela della risorsa idrica in questione.

Lo stralcio dal testo vigente del riferimento alla decorrenza dall’annualità 2015 (punto 2 del comma 26, articolo

2) è motivato dal fatto che le modifiche alla l.r. 1/2000 si applicheranno ai canoni dovuti dall’annualità 2018,

fermi restando, ovviamente, i relativi effetti prodotti.

La modifica del secondo comma dell’art. 22 della l.r. 44/1980 non rende più obbligatorio l’adeguamento al

canone Istat tramite delibera di Giunta regionale, che si ritiene superflua in quanto non contenente nessun

elemento di discrezionalità, e fissa nel biennio la tempistica, prima fissata in via eventuale, per provvedere

all’adeguamento. Resta invariato l’indice ISTAT preso a riferimento e, cioè il prezzo al consumo per le

famiglie di operai e impiegati, esclusi i tabacchi. Le modalità applicative saranno indicate con apposita

comunicazione regionale pubblicata sul BURL. Le ulteriori proposte di modifica apportate all’art. 22 della l.r.

44/1980 riguardano alcune specifiche sull’utilizzo del termine “diritto”, inteso in alcuni casi come canone di

concessione e in altri come canone da imbottigliamento al fine di rendere uniformi i termini utilizzati negli

articoli delle due leggi in questione. Nello stesso articolo si è inserito il riferimento alle province e/o ai comuni,

in luogo della Regione (primo e quinto comma dell’articolo 22), per allineare l’articolo modificato della l.r.

44/1980 al vigente riparto di competenze previsto dall’articolo 2, commi da 26 a 27, della l.r. 1/2000 (non si è

menzionata la Città metropolitana, in particolare, in riferimento ai canoni da imbottigliamento, in quanto, allo

stato, nel territorio di riferimento non sono previsti stabilimenti; resta fermo, in ogni caso e in linea generale,

quanto previsto dall’articolo 11, comma 2, l.r. 32/2015, a norma del quale “Ove non diversamente disposto e

in quanto compatibile, ogni riferimento alle province contenuto nella normativa regionale deve essere riferito,

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per Milano, alla relativa Città metropolitana”). Sempre nelle proposte di modifica alla l.r. 44/1980, in un’ottica

di semplificazione, è stata eliminata la previsione di invio da parte dei concessionari della quietanza di

pagamento.

Si è colta inoltre l’occasione di revisione normativa per la correzione di alcuni errori materiali (in particolare,

si veda il numero 1) della lettera b) del comma 4, analogamente alla lettera a) del comma 1.

Le disposizioni soppresse/abrogate in tutto o in parte – ad esempio, l’art. 2 l.r. 1/2000, comma 26, numero 2.4

della lett. a) e comma 26 quater – rappresentano modifiche connesse a quelle precedentemente richiamate.

Sulla proposta di modifica della l.r. 44/1980, il comitato paritetico per la specificità della Provincia di Sondrio,

di cui all’articolo 5, commi 10 e 11, della l.r. 19/2015, ha formulato una proposta di integrazione normativa

(dell’articolo 30 della stessa l.r. 44/1980), in tema di concessioni perpetue. Al riguardo, si è ritenuto di non

inserire la proposta di integrazione in articolato, in quanto, da un lato, la stessa non riguarda la disciplina dei

canoni delle acque minerali e termali, oggetto dell’iniziativa legislativa (circoscritta al solo articolo 22 sulla

l.r. 44/1980, in relazione alle correlate modifiche contestualmente apportate all’articolo 2 della l.r. 1/2000).

Nel merito, si precisa che le concessioni relative ad acque minerali e termali non rientrano tra quelle di

derivazione, alle quali rinvia il richiamo normativo suggerito (art. 96, comma 8, d.lgs. 152/2006), trattandosi

di concessioni minerarie ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per

disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno), il cui articolo 21 prevede la temporaneità della

concessione di miniera. La proposta integrativa riguarda, comunque, una normativa regionale che potrebbe

necessitare, al di là di una modifica puntuale, di una revisione più organica, non collocabile tra i contenuti

tipici del collegato 2018.

Art. 9 - Modifiche all’articolo 83 della l.r. 12/2005

La modifica proposta all’articolo 83 della l.r. 12/2005 è volta a meglio definire la quantificazione della misura

del profitto conseguito, dovuto quale sanzione pecuniaria prevista dall’articolo 167 del D. lgs. 42/2004.

Elemento determinante che motiva la presente proposta è il tendenziale azzeramento della discrezionalità che

può connotare la determinazione del quantum della sanzione pecuniaria non disponendo la norma statale e

regionale di criteri e parametri oggettivi per tale valutazione.

L’integrazione proposta consente a tutti gli enti locali lombardi di disporre di certezze applicative in una

materia tanto delicata quanto complessa (quale è quella della tutela del paesaggio) onde prevenire, o comunque

ridurre, sia possibili contenziosi giurisdizionali circa la determinazione del quantum sia contestazioni da parte

della Procura della Corte dei Conti per l’esiguo introito della sanzione pecuniaria, stabilita dal vigente articolo

83 della LR 12/2005, in forza delle oggettive difficoltà di metodo nella redazione della perizia di stima

obbligatoria ex lege.

Il comma 1bis dell’articolo prevede che la determinazione del profitto conseguito mediante la trasgressione

sia determinato previa perizia di stima che tenga conto anche dello specifico criterio del costo teorico delle

opere e/o dei lavori realizzati abusivamente, desumibile dal relativo computo metrico estimativo e dai prezzi

unitari risultanti dai listini delle Camera di commercio, indipendentemente dalla presenza o meno di un danno

ambientale.

Il comitato paritetico per la specificità della Provincia di Sondrio, di cui all’articolo 5, commi 10 e 11, della

l.r. 19/2015, ha suggerito un’integrazione del parametro, indicato nella proposta di modifica dell’articolo 83

della l.r. 12/2005, sulla base del quale determinare il “profitto conseguito”, aggiungendo il riferimento al “costo

delle opere e del lavoro della demolizione/ripristino che il trasgressore altrimenti dovrebbe sostenere". Tale

integrazione non è stata recepita nel testo, in quanto ritenuta suscettibile di ingenerare incertezze applicative,

dal momento che le fattispecie considerate dalla norma non richiedono alcuna rimessa in pristino (la perizia di

stima sul profitto conseguito presuppone, in base a normativa statale, l’accertamento positivo della

compatibilità paesaggistica, con esclusione della la sanzione demolitoria).

Art. 10 - Modifiche agli articoli 17 e 42 della l.r. 6/2012

• Modifica art. 17, comma 2, l.r. 6/2012 - La modifica si rende necessaria in quanto i criteri di assegnazione

delle risorse relative alle agevolazioni tariffarie regionali di cui all’art. 45 della medesima l.r. 6/2012 sono

diversi da quelli relativi all’assegnazione delle risorse per lo svolgimento dei servizi di trasporto (costi standard

e fabbisogni di mobilità). Infatti, le risorse relative alle agevolazioni tariffarie sono calcolate annualmente (e

approvate dalla Giunta regionale alla fine di ciascun anno) quale compensazione economica dei mancati introiti

aziendali in ottemperanza a quanto risposto dal REG CE 1370/2007. I criteri per la determinazione delle

compensazioni sono stati nel corso del tempo condivisi da Regione con i rappresentanti delle Associazioni

delle aziende del settore, delle Forze dell’Ordine, e con gli Enti competenti.

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Il valore economico risultante è variabile ogni anno, in prossimità della conclusione dell’esercizio finanziario,

sulla base dei calcoli effettuati utilizzando uno specifico algoritmo, differente pertanto da quello previsto dai

criteri del costo standard e dei fabbisogni di mobilità di cui all’art. 17.

In particolare, l’algoritmo regionale tiene anche conto di indagini regionali relative all’utilizzo delle stesse

agevolazioni, del numero delle agevolazioni rilasciate, del ritiro delle agevolazioni dovuto al sistema dei

controlli regionali, etc..

Il riconoscimento di tali risorse da parte di Regione resta pertanto disciplinato dal solo art. 45 della l.r. 6/2012.

In tale articolo è tra l’altro ribadito il principio in base al quale la compensazione dell’obbligo di servizio è in

capo all’ente che ne dispone il rispetto (in questo caso Regione Lombardia). Poiché Regione risulta il solo

soggetto titolato a definire e, conseguentemente, compensare economicamente le aziende gravate di un obbligo

di servizio, non è necessario “sentire le Agenzie”, che vengono invece sentite per l’attuazione del comma 2

dell’art. 17 l.r. 6/2012.

• Modifiche art. 42, l.r. n. 6/2012 - La disciplina relativa alle autorizzazioni per la circolazione dei veicoli

eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità sulla rete viaria regionale è dettata dal Codice della

Strada, dal Regolamento di attuazione dello stesso, da numerose Circolari/Direttive Ministeriali, nonché

dall’art. 42 della legge regionale n. 6/2012.

Le modifiche che si intendono apportare al testo del comma 6 bis dell’art. 42 della legge 6/2012 consentono

di rendere più efficienti le procedure di rilascio delle autorizzazioni per le macchine agricole eccezionali e le

macchine operatrici eccezionali, in quanto vengono estese anche ad esse le procedure già previste nel comma

6 bis per il rilascio delle autorizzazioni per i veicoli/trasporti eccezionali.

Art. 11 - Modifiche all’articolo 6 della l.r. 35/2016

La modifica proposta si rende necessaria a causa del mancato coordinamento tra il comma 2 dell’art. 6 della

l.r. 35/2016 e il comma 2 dell’art. 17 della l.r. 6/2012 (Disciplina del settore dei trasporti), che rende di fatto

inapplicabile la disposizione sino all’anno 2018, poiché per l’adozione dei nuovi criteri per l’assegnazione

delle risorse per l’esercizio dei servizi di TPL l’art. 17, comma 2, indica il termine del 31 dicembre 2017.

Sulla base della formulazione originaria dell’articolo 6 (che ne prevedeva l’applicazione dal 2017) sono state

avviate le relative attività regionali, tra le quali l’adozione di una D.G.R. che ha delineato il percorso per

l’applicazione dei criteri di cui all’art. 17 - commi 2, 4 e 5 – della l.r. 6/2012, nonché disposto le assegnazioni

delle risorse agli enti titolari degli affidamenti dei servizi di TPL per la quota dell’85% (ca 528mln€) e sospesa

l’assegnazione della rimanente quota del 15% (oltre 93mln€).

Le successive modifiche apportate all’art. 6, comma 1, della l.r. 35/2016 e all’art. 17 comma 2 della l.r. 6/2012,

in sede di assestamento al bilancio regionale 2017-2019, hanno rideterminato le tempistiche per l’attuazione

della disciplina sui costi standard e fabbisogni di mobilità, procrastinandone l’applicazione alle risorse in

stanziamento dall’anno 2018. Tale rideterminazione, però, non ha riguardato una valutazione relativa agli

effetti attuativi della disciplina prevista dal secondo comma – che non è stato oggetto di emendamenti in sede

di assestamento al bilancio regionale - con riferimento in particolare all’assegnazione della quota del 15%

relativa all’anno 2017, periodo nel corso del quale la definizione dei costi standard e fabbisogni di mobilità,

potrebbe non essere completata anche in relazione al necessario confronto con gli stakeholders. Da ciò deriva

la necessità di abrogare il comma 2 dell’art. 6 della l.r. 35/2016.

Tale secondo comma, infatti, nella sua attuale formulazione non risulta sostenibile in quanto non consentirebbe

l’erogazione, entro la fine del 2017, a favore degli Enti di oltre 93mln€ sulla base dei nuovi criteri, che come

previsto dal primo comma agiranno a decorrere dal 2018.

Inoltre, la sua applicazione impedirebbe il rispetto degli obblighi contrattuali da parte degli stessi Enti, minando

l’equilibrio economico-finanziario dei contratti vigenti e delle aziende di trasporto pubblico (tra l’altro le stesse

imprese non sarebbero in grado di garantire il pagamento degli stipendi ai propri addetti).

L’incoerenza sopra esplicitata può inoltre essere causa di contenzioso nei confronti di Regione sia da parte

degli Enti che delle aziende di TPL.

In ogni caso, all’abrogazione del comma 2 dell’art. 6 della l.r. 35/2016 per le assegnazioni relative alla quota

del 15% nell’anno 2017, non ne consegue un vuoto normativo: vige, infatti, il comma 4 dell’art. 65 (norme

transitorie) della l.r. 6/2012, ricorrendo al quale risulta comunque salvaguardato l’equilibrio del sistema dei

trasporti pubblici e dei contratti vigenti.

Art. 12 - Modifiche all’articolo 10 ter della l.r. 9/2001

Le modifiche che si intendono apportare all’art. 10 ter sono preordinate ad ampliare la platea dei soggetti di

cui Regione può avvalersi per svolgere le funzioni di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione delle

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strade regionali. In tal modo si ritiene di potere utilizzare il know how di altri soggetti societari, tenendo conto

che alcuni di questi ricomprendono già le attività di gestione stradale nel proprio oggetto sociale.

L’eventuale costituzione di una società direttamente o indirettamente controllata da ILspa per la gestione di

strade regionali è conforme a quanto disposto dal d.lgs. 175/2016 (TU società pubbliche), in particolare alle

finalità di cui all’art. 4 che individua gli oggetti sociali per i quali è consentita la costituzione di nuove società.

La mission della nuova società può, infatti, essere annoverata nella “produzione di un servizio di interesse

generale” e nella “realizzazione e gestione di un’opera pubblica” (cfr. lettere a) e c), dell’art. 4, comma 2, T.U.

società pubbliche).

Si precisa, inoltre, che eventuali affidamenti diretti alla società avverranno nel rispetto della disciplina

comunitaria e nazionale in tema di affidamenti in house.

Art. 13 - Modifiche all’articolo 23 della l.r. 24/2006

Le modifiche apportate costituiscono adeguamenti tecnici necessari per consentire l’iscrizione al Pubblico

Registro Automobilistico (PRA) dei contributi pubblici ricevuti dalle aziende di TPL a cofinanziamento degli

autobus acquistati. Viene eliminato il riferimento alla certificazione per evitare che possano sorgere dubbi

interpretativi circa lo svolgimento da parte del PRA di una funzione di certificatore dei contributi regionali,

tenuto conto che al PRA non spetta una simile competenza.

Inoltre, il trattamento degli autobus destinati ai servizi suburbani viene reso omogeneo a quelli urbani,

considerato che i servizi a cui sono dedicati sono tra di loro assimilabili, nonché al fine di aggiornare e

coordinare le tipologie di autobus oggetto di contribuzione pubblica alla normativa comunitaria e nazionale

vigente (Direttiva 2001/85/CE e D.M. 20/6/2003).

Art. 14 - (Misure per la gestione dei corsi d’acqua del reticolo idrico principale afferenti ai comprensori

di bonifica e irrigazione. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 10/2009)

Con la proposta di modifica dell’articolo 6 della l.r. 10/2009, si definiscono due fattispecie:

1) la possibilità di trasferire ai Consorzi di Bonifica quota parte dei canoni introitati da Regione

Lombardia fino ad un massimo di 10.000.000 di Euro all’anno previo convenzionamento (che ricomprende le

risorse di cui al punto 2);

2) possibilità di alcuni Consorzi, in presenza di apposite convenzioni con Regione Lombardia, di

trattenere (quindi non versare) i proventi dei canoni per l'uso delle acque pubbliche dovuti alla Regione

nell’anno in corso e riferiti alle utenze degli stessi consorzi.

Le risorse trasferite ovvero trattenute saranno finalizzate al presidio idraulico e alla realizzazione di interventi,

anche manutentivi, sul reticolo idrico principale (secondo programmi approvati da apposito comitato tecnico

regionale), di competenza della Regione, di miglioramento e riqualificazione fluviale e ambientale del

territorio comprensoriale, all’attuazione delle pertinenti misure del PTUA nonché di interventi finalizzati alla

difesa idraulica nei comprensori di competenza dei consorzi di bonifica.

Le risorse verranno utilizzate per effettuare interventi su corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrico principale,

al fine di migliorare l’azione regionale di difesa del suolo e di adempiere ad obblighi imposti dalla direttiva

quadro sulle acque (2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000).

Al momento è in corso, a livello sperimentale, un’esperienza simile con il Consorzio di Bonifica Est Ticino

Villoresi, con il quale è stata sottoscritta una convenzione triennale. L’utilizzo delle risorse finanziarie è

subordinato alla presentazione (e all’approvazione da parte del comitato tecnico regionale) di un programma

di interventi, nei modi e nei tempi individuati dalle convenzioni, le quali stabiliranno anche le percentuali

effettive e le somme che i consorzi potranno trattenere. Si precisa altresì che il 50% delle risorse disponibili

nell’ambito della convenzione in essere con il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi sono utilizzate per

interventi sul sistema dei Navigli Lombardi.

Con deliberazione della Giunta regionale saranno definiti criteri e modalità per la definizione dei principali

contenuti delle singole convenzioni e per la loro applicazione (tra i quali, ad esempio, la composizione e il

funzionamento del comitato tecnico regionale e la disciplina dei controlli dello stato avanzamento lavori).

Si precisa, in proposito, che qualora il consorzio di bonifica convenzionato risultasse, al contempo,

concessionario di utenza idrica sul proprio reticolo, lo stesso dovrà computare quanto dovuto alla Regione (a

titolo di canone per l’uso idrico concesso) nell’ammontare delle risorse finanziarie annualmente spettanti allo

stesso in base alla convenzione stipulata con la Regione.

Tutti i consorzi di bonifica ed irrigazione, enti annoverati tra le amministrazioni pubbliche, potranno

beneficiare delle risorse regionali solo previa stipula di apposita convenzione.

Si precisa infine che la disposizione non rileva ai fini della disciplina aiuti di Stato, in quanto non sono

finanziate attività economiche e l'ambito di intervento è locale.

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Art. 15 - Modifiche a leggi regionali a seguito di impegni assunti con il Governo, in attuazione del

principio di leale collaborazione

Le modifiche normative di cui al presente articolo si rendono necessarie al fine di ottemperare agli impegni

assunti dal Presidente Maroni nei confronti del Governo, con nota inviata il 13 ottobre 2017 all’on. Gentiloni,

in qualità di Ministro ad interim per gli Affari Regionali, onde evitare l’impugnazione delle disposizioni

dinanzi alla Corte costituzionale. In particolare:

L’abrogazione dei commi 9 e 10 dell’articolo 4 della l.r. 22/2017 nonché l’abrogazione dei commi 16 bis e 16

ter dell’art. 12 della l.r. 33/2009, come introdotti dall’art. 17, comma 1, lett. a), della medesima legge 22/2017,

rispondono agli impegni assunti nei confronti del Governo a seguito di osservazioni ministeriali di cui alla nota

del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 ottobre 2017 (Prot. Nr. 183007).

La soppressione del terzo periodo del comma 2 bis dell’articolo 16 della l.r. 28/2016, introdotto dall’articolo

19, comma 2, lettera a), della l.r. 22/2017, a norma del quale la Regione subentra negli obblighi e nelle

assemblee dei parchi sostituendo le province e la Città metropolitana che, entro il 31 dicembre 2017, non

abbiano versato le quote obbligatorie, trattenendo le relative risorse trasferite alle stesse province e alla Città

metropolitana destinate alla funzione ambiente, si rende necessaria al fine di ottemperare agli impegni assunti

con la nota sopra citata, a seguito di osservazioni ministeriali pervenute in data 11 ottobre.

Art. 16 - Entrata in vigore

L’articolo inserisce la cd. clausola d’urgenza.

1

"DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-

FINANZIARIA REGIONALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9-TER DELLA LEGGE

REGIONALE 31 MARZO 1978, N. 34 (NORME SULLE PROCEDURE DELLA

PROGRAMMAZIONE, SUL BILANCIO E SULLA CONTABILITÀ DELLA REGIONE)"

- COLLEGATO 2018 –

Articolo 1

(Modifiche all’art. 15 della l.r. 33/2008)

1. Al comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 33 (Disposizioni per

l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo

9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul

bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2009) le parole “per almeno il 30 per cento”

sono sostituite dalle seguenti “per almeno il 20 per cento”.

Articolo 2

(Modifiche all’art. 2 della l.r. 18/2012)

1. All’articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 8 (Legge finanziaria 2013) sono

apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6, la parola: “quattro” è sostituita dalla seguente: “cinque”;

b) al comma 8, dopo la lettera c bis) è inserita la seguente:

c ter) predispone, in qualità di organo di controllo interno ai sensi dell’articolo 139, comma 2,

del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile), una relazione sulla

regolarità dei conti giudiziali resi a cura degli agenti contabili regionali di cui all’articolo 69

della l.r. 34/1978”;

c) al comma 8 bis, dopo le parole: “I pareri di cui alle lettere a) e b) del comma 8” sono inserite le

seguenti: “e la relazione di cui alla lettera c) ter dello stesso comma”.

Articolo 3

(Modifiche all’art. 2 della l.r. 11/2014)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale l.r. 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa

Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività) è aggiunta la seguente previsione:

“a tal fine la Giunta regionale presenta alla Conferenza Unificata, ai sensi dell’art. 18 comma 1 lettera

r) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la richiesta di limitazione dell’intervento del Fondo di

Garanzia di cui all’art. 2 comma 100, lett. a) L. 662/96 alla controgaranzia dei consorzi di garanzia

collettiva fidi per operazioni di importo fino ad €. 100.000,00. La limitazione dell’intervento si applica,

previa definizione dei relativi criteri e modalità con deliberazione della Giunta regionale, ai Confidi che,

in conformità ai principi di cui alla Legge 13 luglio 2016, n. 150 “Delega al Governo per la riforma

del sistema dei confidi” si impegnino ad adottare standard operativi di valutazione del merito creditizio,

servizi innovativi di assistenza alle imprese, condizioni migliorative di accesso al credito e procedure

trasparenti per lo scambio di informazioni su basi digitali.”.

2

Articolo 4

(Modifiche agli articoli 6 e 47 della l.r. 26/1993)

1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la

tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria” sono apportate le seguenti

modifiche:

a) al comma 5 dell’articolo 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La Giunta regionale definisce

altresì criteri e modalità per la concessione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, di contributi

finanziari ai soggetti gestori dei centri di recupero di cui al primo periodo, al fine di garantire il

regolare svolgimento delle loro attività di interesse pubblico.”;

b) all’articolo 47, comma 1, lettera b), le parole: “perizie effettuate da tecnici abilitati nominati” sono

sostituite dalle seguenti: “perizie effettuate da personale regionale o provinciale in possesso di

adeguata competenza oppure da tecnici abilitati individuati” e le parole: “in tal caso” sono

soppresse.

Articolo 5

(Modifica all’art. 43 della l.r. 12/2005)

1. All’articolo 43 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) è

apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 2 bis 2. sono inseriti i seguenti:

“2 bis 2. 1. Dal 1° gennaio 2018 i proventi della maggiorazione percentuale del contributo di costruzione

restano in capo ai comuni per le finalità di cui al comma 2 bis e sono conseguentemente soppresse le

lettere b) e c) del comma 2 bis 1. Per i comuni della Provincia di Sondrio l'utilizzo dei proventi di cui al

primo periodo è vincolato all'approvazione, in accordo con la Provincia stessa, di progetti su scala

intercomunale conformi al piano di indirizzo forestale o alla rete ecologica regionale.

2 bis 2. 2. I procedimenti avviati alla data del 1° gennaio 2018 in relazione ai proventi di cui al comma

2 bis 2. 1. confluiti nel fondo regionale si concludono secondo le relative linee guida e le modalità di

gestione del fondo stesso definite dalla Giunta regionale a tale data.”

Articolo 6

(Introduzione dell’articolo 21 ter nella l.r. 26/2003)

1. Dopo l’articolo 21 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali

di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del

sottosuolo e di risorse idriche) è aggiunto il seguente:

“Art. 21 ter

(Promozione della riqualificazione di siti potenzialmente contaminati)

1. La Giunta regionale, al fine di promuovere l’avvio di processi di rigenerazione dei siti

potenzialmente contaminati, può prevedere incentivi a favore di soggetti pubblici o privati

proprietari o comunque in possesso di titolo legittimante la detenzione delle aree interessate

o anche a favore di comuni che intervengano d’ufficio ai sensi dell’articolo 250 del d.lgs.

152/2006, non responsabili dell’inquinamento, nel rispetto delle procedure di cui alla parte

IV, titolo V, del d.lgs. 152/2006, e, in particolare, dell’articolo 245 dello stesso decreto

legislativo, per il finanziamento, in tutto o in parte, della caratterizzazione e della redazione

di studi di fattibilità urbanistico-edilizia necessari e propedeutici alla riqualificazione e al

recupero delle aree potenzialmente contaminate.

3

2. Alle agevolazioni previste ai sensi del comma 1 si applica la disciplina di cui all’articolo 11

bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia

alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).

3. Ai possibili maggiori oneri derivanti dalle agevolazioni di cui al comma 1 si fa fronte nel

limite massimo di euro 500.000,00 annui nell'ambito delle risorse disponibili alla missione 9

“Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 01 “Difesa del

suolo "- Titolo II "Spese in conto capitale " dello stato di previsione delle spese del bilancio

2018-2020, correlate alle entrate derivanti dal tributo speciale per il deposito in discarica

dei rifiuti solidi ai sensi dall’articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549

(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dall’articolo 34 della

legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure

di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali).”.

Articolo 7

(Modifica dell’articolo 53 bis della l.r. 26/2003)

1. Al comma 4 dell’articolo 53 bis della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26 (Disciplina dei servizi

locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo

del sottosuolo e di risorse idriche) le parole “, non oltre il 31 dicembre 2017” sono soppresse.

Articolo 8

(Modifiche all’articolo 2 della l.r. 1/2000 e all’articolo 22 della l.r. 44/1980)

1. All’articolo 2 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in

Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e

compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge

15 marzo 1997, n. 59)), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto 1 della lettera a) del comma 26 la parola “superficiali” è sostituita dalla parola

“superficiaria”;

b) al punto 2 della lettera a) del comma 26 sono apportate le seguenti modifiche:

1) all’alinea le parole “, a decorrere dal 1 gennaio 2015, e fatto salvo quanto previsto

dal numero 2.4), ai comuni, alle province e alla Regione,” sono sostituite dalle

parole “ai comuni e alle province,”;

2) al numero 2.1) dopo le parole “60 per cento” sono aggiunte le parole “al comune o”

e le parole “è localizzata l’attività produttiva di imbottigliamento” sono sostituite

dalle parole “ricade l’area di concessione”;

3) il numero 2.3) è sostituito dal seguente: “2.3) 20 per cento al comune o ai comuni

sul cui territorio è localizzato lo stabilimento di imbottigliamento;”

4) il numero 2.4) è soppresso;

c) alla lettera a bis) del comma 26 le parole “nonché la definizione dei criteri per

l’individuazione dei comuni beneficiari e per la ripartizione dei canoni di cui alla lettera

a), punto 2), numero 2.3),” sono soppresse;

d) al comma 26 ter le parole “con deliberazione da adottare entro il 31 dicembre 2014” sono

soppresse;

e) il comma 26 quater è abrogato.

2. Le modifiche all’articolo 2 della l.r. 1/2000, di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), del presente

articolo, si applicano ai canoni dovuti dall’annualità 2018.

4

3. La modifica all’articolo 2 della l.r. 1/2000, di cui al comma 1, lettera e), del presente articolo, è

efficace a seguito del completo trasferimento ai comuni beneficiari dei proventi dei canoni dovuti

riferiti all’annualità 2017; a tal fine, la direzione regionale competente dà notizia sul Bollettino

Ufficiale della Regione dell’avvenuto trasferimento ai comuni.

4. Alla legge regionale 29 aprile 1980, n. 44 (Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle

acque minerali e termali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell’articolo 9 le parole “alla Regione un diritto” sono sostituite dalle

seguenti: “alle province un diritto di concessione”;

b) all’articolo 22 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al primo comma le parole “alla Regione un diritto” sono sostituite dalle seguenti: “alle

province un diritto di concessione”;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Il canone annuo è adeguato ogni biennio tenuto conto degli indici nazionali del costo

della vita pubblicati dall’Istat e riferiti al 31 dicembre dell’anno precedente

l’adeguamento. La direzione regionale competente ne dà notizia mediante apposito

comunicato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.”;

3) il quarto comma è abrogato;

4) al quinto comma le parole “alla Regione” sono sostituite dalle seguenti: “ai comuni e

alle province”;

5) il sesto comma è sostituito dal seguente:

“Resta in capo alla Regione la determinazione dei canoni di concessione superficiaria, di

ricerca e da imbottigliamento, di cui all’articolo 2, comma 26, lettera a), della l.r.

1/2000.”;

6) il settimo comma è abrogato.

5. Il primo adeguamento, ai sensi del comma 4, lettera b), numero 2, del canone annuo di cui

all’articolo 22 della l.r. 44/1980, come modificato dalla presente legge, si applica all’annualità 2018.”.

Articolo 9

(Modifiche all’articolo 83 della l.r. 12/2005)

1. All’articolo 83 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)

sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica dopo la parola “amministrative” è aggiunta la seguente: “pecuniarie”;

b) al comma 1 dopo la parola “sanzione” è inserita la parola “amministrativa” e le parole “anche

nell'ipotesi di assenza di danno ambientale e, in tal caso, deve essere quantificata in relazione

al profitto conseguito e, comunque, in misura non inferiore a cinquecento euro” sono sostituite

dalle seguenti: “anche in caso di assenza di danno ambientale”;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1 bis. Anche in assenza di danno ambientale, il profitto conseguito mediante la trasgressione

di cui all’articolo 167, comma 5, del d.lgs. 42/2004 è determinato, previa perizia di stima,

anche in base al costo teorico delle opere o anche dei lavori realizzati abusivamente,

desumibile dal relativo computo metrico estimativo e dai prezzi unitari risultanti dai listini

5

della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia o della Città

metropolitana di Milano e, comunque, in misura non inferiore a cinquecento euro.”.

Articolo 10

(Modifiche agli articoli 17 e 42 della l.r. 6/2012)

1. Alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti) sono apportate le

seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell’articolo 17 le parole “delle agevolazioni di cui all’articolo 45,” sono

soppresse;

b) al primo periodo del comma 6 bis dell’articolo 42 dopo le parole “in condizioni di

eccezionalità” sono inserite le seguenti: “, nonché dalle macchine agricole eccezionali e

dalle macchine operatrici eccezionali.”;

c) al terzo periodo del comma 6 bis dell’articolo 42 dopo le parole “di cui al comma 6” sono

inserite le seguenti: “e, per le macchine agricole eccezionali e le macchine operatrici

eccezionali, il nulla osta di cui agli articoli 268 e 306 del d.p.r. 495/1992”;

d) all’ultimo periodo del comma 6 bis dell’articolo 42 le parole “si applica quanto previsto

dal comma 6” sono sostituite dalle seguenti: “, le autorizzazioni sono rilasciate dalla città

metropolitana o dalla provincia competente secondo le procedure di cui ai commi 2, 3, 4

e 6.”.

Articolo 11

(Modifiche all’articolo 6 della l.r. 35/2016)

1. Il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 35 (Legge di stabilità

2017 – 2019) è abrogato.

Articolo 12

(Modifiche all’articolo 10 ter della l.r. 9/2001)

1. All’articolo 10 ter della legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 “Programmazione e sviluppo della

rete viaria di interesse regionale” sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Conferimento di funzioni a Infrastrutture Lombarde

s.p.a. o a società da essa controllata”;

b) al primo periodo del comma 1 dopo le parole “a Infrastrutture lombarde s.p.a.” sono inserite

le seguenti: “o a società da essa direttamente o indirettamente controllata”;

c) al secondo periodo del comma 1 le parole “di Infrastrutture lombarde s.p.a.” sono sostituite

dalle seguenti: “della società di cui al primo periodo”;

d) ai commi 2, 2 bis e 3, le parole “Infrastrutture lombarde s.p.a.” sono sostituite dalle seguenti:

“la società di cui al comma 1”.

Articolo 13

(Modifiche all’articolo 23 della l.r. 24/2006)

1. All’articolo 23 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la

riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente) sono apportate le

seguenti modifiche:

6

a) all’alinea del comma 8 le parole “unitamente alla certificazione dell’ammontare” sono

sostituite dalle seguenti: “unitamente all’ammontare”;

b) alla lettera a) del comma 8 dopo le parole “autobus urbani” sono aggiunte le seguenti: “e

suburbani (classe I o classe A);”;

c) alla lettera b) del comma 8 le parole “per gli altri autobus” sono sostituite dalle seguenti:

“per gli autobus interurbani (classe II o classe A-B);”.

Articolo 14

(Misure per la gestione dei corsi d’acqua del reticolo idrico principale afferenti ai

comprensori di bonifica e irrigazione. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 10/2009)

1. All’articolo 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e

servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale) sono apportate le seguenti

modifiche:

a) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:

“12 bis. Al fine di garantire efficienza nella gestione dei corsi d’acqua del reticolo idrico

principale afferenti ai comprensori di bonifica e irrigazione, la Regione, a decorrere dal 2018,

può sottoscrivere convenzioni con singoli consorzi di bonifica di cui all’articolo 79, comma 1,

della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di

agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), finalizzate alla realizzazione, da parte del

consorzio interessato e nell’ambito del relativo comprensorio di bonifica e irrigazione, di

interventi di competenza della Regione per il miglioramento, la riqualificazione fluviale e

ambientale, il presidio e la manutenzione idraulica del reticolo principale e per l’attuazione

delle pertinenti misure del programma di tutela e uso delle acque di cui all’articolo 45 della

legge regionale 12 dicembre 2003, 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico

generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse

idriche), nonché alla realizzazione, da parte dello stesso consorzio, di interventi di competenza

della Regione per la difesa idraulica nell’ambito del comprensorio di bonifica e irrigazione di

riferimento; le convenzioni hanno durata triennale e sono rinnovabili con le medesime procedure

previste per la relativa stipula.

12 ter. L’ammontare complessivo delle risorse finanziarie regionali disponibili per le

convenzioni stipulate ai sensi del comma 12 bis, comprese le risorse previste dalle convenzioni

in essere, di cui al comma 12 octies, e fatti salvi gli equilibri di bilancio, determinati con legge

di approvazione del bilancio, non può superare un importo annuale pari a 10.000.000, 00 di

euro, derivante dai proventi dei canoni per l’uso delle acque pubbliche dovuti alla Regione

nell’anno in corso e riferiti al complesso dei comprensori di bonifica e irrigazione lombardi, da

trasferire agli stessi consorzi con atto deliberativo.

12 quater. L'utilizzo, da parte dei consorzi di bonifica interessati, delle risorse finanziarie

determinate dalle singole convenzioni, nel rispetto del limite complessivo di cui al comma 12 ter,

è finalizzato esclusivamente al finanziamento delle misure e degli interventi di cui al comma 12

bis, da realizzare secondo il programma approvato ai sensi del comma 12 quinquies.

12 quinquies. Il singolo consorzio di bonifica trasmette, su richiesta della Regione attivata in

base a necessità o priorità dalla stessa individuate, una proposta di programma degli interventi

da realizzare nei modi e nei tempi indicati nella relativa convenzione; il programma è approvato

da un comitato tecnico regionale previsto dalla convenzione e senza oneri a carico della finanza

pubblica. Il consorzio di bonifica convenzionato trasmette annualmente al comitato tecnico di

cui al precedente periodo una relazione a consuntivo sullo stato di avanzamento dei lavori e

sulle risorse finanziarie utilizzate per l’attuazione del programma, con reimpiego delle eventuali

economie sul nuovo programma di interventi.

7

12 sexies. Con deliberazione della Giunta regionale i consorzi di bonifica di cui al comma 12

bis possono essere autorizzati a trattenere, per la durata della convenzione, i proventi dei canoni

per l'uso delle acque pubbliche, dovuti annualmente alla Regione, riferiti alle utenze idriche di

titolarità degli stessi consorzi. La Giunta regionale definisce, altresì:

a) le modalità e i termini per la comunicazione alla Regione, da parte del consorzio di

bonifica convenzionato, degli introiti dei canoni trattenuti ai sensi del presente comma;

b) i termini e le modalità per l’effettuazione del riversamento alla Regione delle eventuali

eccedenze dei proventi dei canoni trattenuti in base alla convenzione sottoscritta con la

Regione;

c) le modalità di costituzione, composizione e funzionamento dei comitati tecnici regionali

di cui al comma 12 quinquies;

d) le modalità di controllo regionale in ordine alla corrispondenza tra i proventi dei canoni

per l'uso delle acque pubbliche introitati dal singolo consorzio di bonifica e gli eventuali

importi riversati alla Regione;

e) le modalità di verifica e controllo della progressiva attuazione degli impegni assunti dai

singoli consorzi in base alle convenzioni sottoscritte con la Regione.

12 septies. La Regione resta autorità idraulica rispetto alle porzioni di reticolo idrico principale

oggetto delle convenzioni di cui al comma 12 bis, conservando a tal fine le relative funzioni

consultive, di autorizzazione, concessione e vigilanza, di riscossione e introito dei canoni di

polizia idraulica e dei canoni per l'uso delle acque pubbliche diversi da quelli di cui al comma

12 sexies, nonché il potere di rilascio di altri atti di assenso, riguardanti le aree oggetto delle

convenzioni, comunque denominati.

12 octies. Sono fatte salve le convenzioni in essere, tra la Regione e singoli consorzi di bonifica,

alla data di entrata in vigore della legge “Disposizioni per l'attuazione della programmazione

economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34

(Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) -

Collegato 2018”, con finalità corrispondenti alle previsioni di cui al comma 12 bis.

2. Ai minori introiti relativi ai canoni per l’uso delle acque pubbliche di cui al titolo 3 “Entrate

extratributarie” tipologia 100” Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni”

derivanti dall’attuazione del presente articolo, stimati in fase di prima sperimentazione in €

2.500.000,00 per ciascun anno del triennio 2018-2020, è data copertura con le corrispondenti

riduzioni di spesa nell’ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai

sensi dell’articolo 40 del d.lgs. 118/2011, come riportato all’allegato 7 alla legge “Bilancio di

previsione 2018-2020” recante “Il prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bilancio per ciascuno

degli anni considerati nel bilancio triennale”.

3. Con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari sono rideterminati gli

stanziamenti di cui al titolo 3 “Entrate extratributarie” tipologia 100” Vendita di beni e servizi e

proventi derivanti dalla gestione dei beni”, relativi ai canoni per l’uso delle acque pubbliche in

funzione dell’attuazione del comma 12 ter dell’articolo 6 della l.r. 10/2009, come introdotto dal

presente articolo.

Articolo 15

(Modifiche a leggi regionali a seguito di impegni assunti con il Governo, in

attuazione del principio di leale collaborazione)

1. I commi 9 e 10 dell’articolo 4 della legge regionale 10 agosto 2017, n. 22 (Assestamento al bilancio

2017/2019 – I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali), sono abrogati.

2. All’articolo 12 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in

materia di sanità) è apportata la seguente modifica:

8

a) i commi 16 bis e 16 ter, come introdotti dall’articolo 17, comma 1, lettera a), della legge regionale

10 agosto 2017, n. 22 (Assestamento al bilancio 2017/2019 – I provvedimento di variazione con

modifiche di leggi regionali), sono abrogati.

3. Il terzo periodo del comma 2 bis dell’articolo 16 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 28

(Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre

forme di tutela presenti sul territorio), come introdotto dall’articolo 19, comma 2, lettera a), della l.r.

22/2017, è soppresso.

Articolo 16

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino

ufficiale della Regione Lombardia.