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Deliberazione n. 6/2014/G REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti in Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato I e II e Collegio per il controllo sulle entrate nell’adunanza del 10 luglio 2014 * * * Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed, in particolare, l’art. 3, comma 4, ai sensi del quale la Corte dei conti svolge il controllo sulle ge- stioni delle Amministrazioni pubbliche, verificandone la legittimità e la rego- larità, il funzionamento degli organi interni, nonché la corrispondenza dei ri- sultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutan- do comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell’azione amministrativa; vista la legge 20 dicembre 1996, n. 639; visto il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo, approvato con deliberazione n. 14/2000 delle Sezioni Riunite in data 16 giu- gno 2000 e successive modificazioni; visto l’art. 1, comma 172, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), con cui, ad integrazione dell’articolo 3, comma 6, della legge n. 20/1994, viene stabilito che le Amministrazioni comunichino alla Corte dei conti ed agli Organi elettivi (Parlamento – Consigli regionali), entro sei mesi dalla data di ricevimento delle relazioni della Corte stessa, le misure conseguentemente adottate in esito ai controlli effettuati;

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Deliberazione n. 6/2014/G

REPUBBLICA ITALIANA

la Corte dei conti

in Sezione centrale di controllo

sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato

I e II e Collegio per il controllo sulle entrate

nell’adunanza del 10 luglio 2014

* * *

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed, in particolare, l’art. 3,

comma 4, ai sensi del quale la Corte dei conti svolge il controllo sulle ge-

stioni delle Amministrazioni pubbliche, verificandone la legittimità e la rego-

larità, il funzionamento degli organi interni, nonché la corrispondenza dei ri-

sultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutan-

do comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell’azione

amministrativa;

vista la legge 20 dicembre 1996, n. 639;

visto il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo,

approvato con deliberazione n. 14/2000 delle Sezioni Riunite in data 16 giu-

gno 2000 e successive modificazioni;

visto l’art. 1, comma 172, della legge 23 dicembre 2005, n. 266

(legge finanziaria 2006), con cui, ad integrazione dell’articolo 3, comma 6,

della legge n. 20/1994, viene stabilito che le Amministrazioni comunichino

alla Corte dei conti ed agli Organi elettivi (Parlamento – Consigli regionali),

entro sei mesi dalla data di ricevimento delle relazioni della Corte stessa, le

misure conseguentemente adottate in esito ai controlli effettuati;

2

visto l’art. 3, comma 64, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (leg-

ge finanziaria 2008), con cui viene stabilito che, ove l’Amministrazione ri-

tenga di non ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte, a conclusione di

controlli su gestioni di spesa o di entrata svolti a norma dell’articolo 3 della

legge 14 gennaio 1994, n. 20, adotti, entro trenta giorni dalla ricezione dei

rilievi, un provvedimento motivato da comunicare alle Presidenze delle Ca-

mere, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla Presidenza della Corte

dei conti;

vista la deliberazione della Sezione in adunanza plenaria n.

1/2013/G con la quale è stato approvato il programma di controllo sulla ge-

stione per l’esercizio 2013;

vista la relazione dei Consiglieri istruttori dott. Angelo Ferraro e dott.

Ugo Montella, concernente gli esiti dell’indagine condotta su “Lo stato di at-

tuazione ed i problemi di operatività del “Fondo Unico Giustizia” (FUG) isti-

tuito dal d.l. n. 143/2008, convertito dalla legge n. 181/2008”;

vista l’ordinanza in data 17 giugno 2014 con la quale il Presidente

della Sezione ha convocato il I, il II Collegio nonché il Collegio per il control-

lo sulle entrate per l’adunanza del giorno 10 luglio 2014, ai fini della pro-

nunzia, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge n. 20/1994, sulle attività di

gestione in argomento;

vista la nota n. 3368 del 19 giugno 2014 con la quale la Segreteria

della Sezione – Servizio adunanze ha trasmesso la relazione:

al Ministero dell’economia e delle finanze:

Gabinetto del Ministro;

Dipartimento del Tesoro – Direzione V;

3

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato ge-

nerale di bilancio – Ufficio X;

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato ge-

nerale di finanza;

Organismo indipendente di valutazione della performance;

Ufficio centrale di bilancio;

al Ministero della giustizia:

Gabinetto del Ministro;

Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione generale della giu-

stizia civile – Ufficio I;

Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei ser-

vizi – Direzione generale del bilancio e della contabilità;

Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei ser-

vizi – Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati;

Organismo indipendente di valutazione della performance;

Ufficio centrale di bilancio;

al Ministero dell’interno:

Gabinetto del Ministro;

Dipartimento politiche del personale;

Organismo indipendente di valutazione della performance;

Ufficio centrale di bilancio;

all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni

sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC);

ad Equitalia giustizia S.p.A.;

4

Presidente;

Amministratore delegato;

uditi i relatori Cons. Angelo Ferraro e Cons. Ugo Montella;

uditi, in rappresentanza:

del Ministero dell’economia e delle finanze:

o il dott. Fabrizio CORBO, capo dell’Ufficio I dell’IGF;

o il dott. Luigi D’ATTOMA, dirigente dell’IGB, Ufficio X;

del Ministero della giustizia:

o la dott.ssa Barbara FABBRINI, Vice Capo di Gabinetto;

o il dott. Massimiliano MICHELETTI, coordinatore Ufficio del bilancio;

o il dott. Marco MANCINETTI, direttore generale della Direzione gene-

rale della giustizia civile;

o il dott. Luigi MIRAGLIA, direttore dell’Ufficio I della stessa Direzione

generale;

o il dott. Lucio BEDETTA, direttore generale della Direzione generale

del bilancio e della contabilità;

o la dott.ssa Daniela INTRAVAGLIA, direttore generale della Direzione

generale dei sistemi informativi automatizzati;

o la dott.ssa Anna Maria CONO, dirigente dell’Ufficio centrale del bilan-

cio, intervenuta assieme al dott. Fabio MURIZZI, funzionario dello

stesso UCB;

del Ministero dell’interno:

o il dott. Francesco RICCIARDI, dirigente generale del Dipartimento

della pubblica sicurezza;

o il dott. Antonio COLAIANNI, dirigente del Dipartimento per le politi-

5

che del personale, intervenuto unitamente al dott. Maurizio VALLO-

NE, dirigente;

dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni

sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC):

o il dott. Umberto POSTIGLIONE, direttore dell’Agenzia, intervenuto

con la dott.ssa Maria Rosaria LAGANA’, dirigente;

di Equitalia giustizia S.p.A.:

o il dott. Marco DI CAPUA, presidente;

o il dott. Carlo LASSANDRO, amministratore delegato, intervenuto con

il dott. Fabio ZOLEA, dirigente;

DELIBERA

di approvare, con le modifiche apportate dal Collegio in camera di consiglio, la

relazione conclusiva dell’indagine concernente “Lo stato di attuazione ed i pro-

blemi di operatività del “Fondo Unico Giustizia” (FUG) istituito dal d.l. n.

143/08, convertito dalla legge n. 181/08”;

ORDINA

che la presente deliberazione e l’unita relazione siano trasmesse, a cura del-

la Segreteria della Sezione – Servizio adunanze:

- alla Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;

- alla Presidenza delle Commissioni Bilancio del Senato della Repubblica e

della Camera dei Deputati;

- alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale quale

organo di coordinamento dell’attività amministrativa del Governo;

- ai Ministeri interessati dall’istruttoria dell’indagine, all’Agenzia nazionale

per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati

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alla criminalità organizzata (ANBSC) e ad Equitalia giustizia S.p.A..

Le Amministrazioni interessate:

- comunicheranno alla Corte e al Parlamento, entro sei mesi dalla data di

ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente adottate ai

sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 6, della legge n. 20/94, modi-

ficato dall’articolo 1, comma 172, della legge 23 dicembre 2005 n. 266;

- adotteranno, entro trenta giorni dalla ricezione della relazione,

l’eventuale provvedimento motivato previsto dall’articolo 3, comma 64,

della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Copia della presente deliberazione e l’unita relazione saranno tra-

smesse, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 41 del R.D. 11 luglio 1934, n.

1214, al competente Collegio delle Sezioni Riunite, affinché possa trarne

deduzioni ai fini del nuovo referto al Parlamento sul Rendiconto Generale

dello Stato, anche in ordine alle modalità con le quali le Amministrazioni in-

teressate si sono conformate alla vigente disciplina finanziaria e contabile.

Il Presidente

(Dott. Giorgio CLEMENTE)

I RELATORI

Cons. Angelo FERRARO

Cons. Ugo MONTELLA

Depositata in Segreteria il 24 LUG. 2014

IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Luciana TROCCOLI)

Sezione centrale di controllo sulla gestione

delle Amministrazioni dello Stato

Lo stato di attuazione ed i problemi di operatività del “Fondo unico Giustizia”

(FUG) istituito dal d.l. n. 143/08, convertito dalla legge n. 181/08.

I magistrati relatori

(Cons. Angelo Ferraro) (Cons. Ugo Montella)

2

INDICE

II.2 “Lo stato di attuazione ed i problemi di operatività del “Fondo

Unico Giustizia” (FUG) istituito dal D.L. n. 143/08, convertito

dalla legge n. 181/08”

Sintesi……………………………………………………………………………………………pag. 4

1. Oggetto e modalità di svolgimento dell’indagine…………………….pag. 7

2. Quadro normativo, regolamentare e convenzionale

di riferimento

2.1. Le norme di legge………………………………………………………..pag. 8

2.2. La disciplina regolamentare……………………………………....pag. 14

2.3. I provvedimenti amministrativi…………………………………..pag. 16

2.4. Le convenzioni e i protocolli d’intesa………………………….pag. 20

2.5. Il soggetto gestore: Equitalia Giustizia S.p.A…………...pag. 21

3. L’alimentazione del Fondo Unico Giustizia

3.1. Modalità di comunicazione, intestazione

e versamento…………………………………………………………….pag. 22

3.2. Somme, proventi e risorse che affluiscono

al Fondo…………………………………………………………………….pag. 29

3.3. Oneri di versamento a carico dell’Agenzia

Nazionale per l’amministrazione e la

destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati

alla criminalità organizzata (ANBSC)………………………….pag.35

3.3.1. Il ruolo dell’Agenzia………………………………………………….pag.37

3.3.2. I rapporti tra l’Agenzia ed Equitalia

Giustizia S.p.A…………………………………………………………..pag. 39

4. La gestione del Fondo

4.1. La gestione finanziaria e l’attività

di investimento………………………………………………………..pag. 44

4.2. Spese di gestione e commissioni trattenute

dagli operatori………………………………………………………….pag. 50

3

4.3. Spese di conservazione e amministrazione

delle risorse oggetto di intestazione al FUG………..pag. 53

4.4. Misurazione e liquidazione dell’aggio

spettante a Equitalia Giustizia S.p.A……………………pag. 54

5. La destinazione delle risorse gestite dal Fondo

5.1. Restituzioni a seguito di provvedimenti di

dissequestro o di revoca della confisca………………..pag. 56

5.2. Somme devolute/versate al bilancio statale

(capo XI, capitoli 2413 e 2414)……………………………pag. 59

5.3. Quota di risorse in sequestro versate a titolo

di anticipazione…………………………………………………….pag. 63

5.4. Somme riassegnate agli appositi fondi di

pertinenza dei Ministeri dell’interno e

della giustizia……………………………………………………...pag. 66

6. La rendicontazione dell’attività gestoria del FUG

6.1. La contabilità separata………………………………………..pag. 68

6.2. L’attività di rendicontazione………………………………..pag. 70

6.3. I controlli interni ed il monitoraggio

direzionale……………………………………………………………pag. 71

7. Valutazioni conclusive e raccomandazioni………………...pag. 72

8. Appendice…………………………………………………………………....pag. 82

4

Sintesi

L’indagine ha approfondito i vari aspetti della complessa attività gestoria

del Fondo unico giustizia, dalla costituzione intervenuta nel 2008 fino a tutto

il primo quadrimestre 2014, accertando l’osservanza, da parte di Equitalia

Giustizia S.p.A, dei vincoli e delle modalità gestorie fissati dal regolamento

approvato con decreto n. 127/2009, nonché l’adeguatezza delle attività di

controllo e vigilanza demandate al livello ministeriale e la validità del sistema

dei controlli interni.

L’analisi istruttoria, orientata a verificare innanzitutto la corretta e

tempestiva acquisizione al FUG della congerie di somme, proventi e prodotti

finanziari ed assicurativi oggetto di provvedimenti ablatori, ha evidenziato la

presenza di risorse ancora in sequestro, alcune risalenti addirittura a 30-35

anni addietro, per le quali non risultano intervenuti (o comunicati) successivi

provvedimenti definitivi di confisca, restituzione o devoluzione allo Stato.

Ulteriore sintomo di criticità è rappresentato dal numero non indifferente

di uffici giudiziari, tra quelli non ancora abilitati alla trasmissione delle

informazioni con sistema web, che non hanno mai effettuato comunicazioni

di provvedimenti di pertinenza del FUG.

Inoltre, dall’esame dei rapporti tra l’Agenzia nazionale dei beni

sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) ed Equitalia

Giustizia S.p.A. è emerso il fenomeno, di cui non si conoscono ancora le reali

dimensioni, della mancata volturazione al Fondo di molte delle liquidità

oggetto di sequestro e, poi, di confisca e della diffusa abitudine degli

amministratori giudiziari a non soddisfare gli obblighi di rendicontazione.

Risultano, anche, evidenziati nel referto, relativamente alla gestione

delle risorse del Fondo, il problema delle risorse “liquide” non rendicontate

alla fine dell’esercizio, che la Società giudica comunque marginale rispetto

alla massa amministrata, nonché il fenomeno ricorrente nel settore penale

dell’inadempimento degli operatori finanziari all’obbligo di comunicazione

delle risorse intestate.

Altro profilo problematico è quello concernente l’eventuale alienazione

degli strumenti finanziari e assicurativi in sequestro, ammessa dalla legge

ma subordinata all’adozione di un decreto attuativo finora non emanato.

Le maggiori criticità in materia derivano dal fatto che i titoli sequestrati,

a differenza di quelli oggetto di confisca, entrano soltanto in via provvisoria

nella disponibilità dello Stato e sono suscettibili di restituzione, a seconda

dell’esito finale del procedimento giudiziario o amministrativo dal quale ha

avuto origine il provvedimento ablatorio.

5

Analoghe perplessità sorgono in riferimento alla possibilità, disciplinata

dalla normativa, di destinare all’entrata del bilancio dello Stato anche una

percentuale, ormai consolidata prudenzialmente al 10% dei sequestri

giacenti, delle somme oggetto di sequestro penale o amministrativo,

disponibili per massa, in base a criteri statistici e con modalità rotativa.

Ma la percentuale di risorse da “anticipare”, decurtata dei prelievi

precedentemente devoluti allo stesso titolo, è destinata ad esaurirsi a breve

e va considerata con la massima attenzione e prudenza l’ipotesi di estendere

l’area delle anticipazioni, trattandosi di risorse che rimangono nella titolarità

di terzi e la cui utilizzazione è considerata nei conti nazionali alla stregua di

un’anticipazione passiva dello Stato con effetti negativi sul debito pubblico.

L’indagine ha, poi, verificato un altro aspetto di apparente anomalia,

costituito dalla vistosa sproporzione tra la consistenza annuale effettiva del

Fondo, che ha raggiunto al 31 dicembre 2013 l’ammontare di oltre 3.411

milioni di euro, e le risorse versate al capitolo 2414 del bilancio statale

(complessivamente 623,6 milioni di euro nel periodo 2009-2013) e, ancora,

quelle riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa dei Ministeri della giustizia e

dell’interno (560,1 milioni di euro). Il dato è spiegabile, a parte qualche

rilievo della Corte sulle modalità e i tempi delle finalizzazioni previste a

legislazione vigente, osservando come le risorse intestate FUG

effettivamente versate al bilancio statale siano limitate a quelle “liquide”

confiscate e oggetto di devoluzione nonché ad una quota dei proventi in

sequestro, oltre all’utile netto della gestione finanziaria.

Nel referto viene esplorata anche ma non ritenuta, al momento,

percorribile l’ipotesi di riduzione dell’aggio concesso finora al Soggetto

gestore nella misura massima del 5% dell’utile della gestione finanziaria.

In conclusione, sulla scorta dei risultati dell’istruttoria svolta, è stato

interessato il Ministero della giustizia, Direzione generale della giustizia

civile, che ha già avviato i necessari riscontri e la verifica delle posizioni con

evidente indice di anomalia, dopo aver acquisito da Equitalia Giustizia

l’elenco degli uffici giudiziari potenzialmente inadempienti e la situazione di

tutti i sequestri più datati.

Per il futuro è auspicabile che sia la medesima Società a segnalare

d’iniziativa le situazioni di incoerenza del sistema meritevoli di

approfondimento.

Analoghe sollecitazioni sono state rivolte all’ANBSC che ha esteso le

operazioni di verifica alle procedure pregresse per favorire l’emersione delle

liquidità non volturate e richiamato gli amministratori al puntuale

soddisfacimento degli adempimenti imposti, con la possibilità anche di

6

subordinare la corresponsione del compenso e l’affidamento di un nuovo

incarico alla regolare presentazione dei rendiconti e alla loro approvazione.

E’ stata, infine, prospettata l’opportunità di estendere la massa di

proventi da fare confluire al FUG, previa integrazione della normativa in

materia, anche alle risorse derivanti dai sequestri ante causam operati dalle

Procure della Corte dei conti.

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1. Oggetto e modalità di svolgimento dell’indagine

Nell’ambito dell’attività di controllo sulla gestione programmata dalla

Corte dei conti per l’anno 2013 figurano, tra le altre, due indagini,

concernenti, rispettivamente, la gestione del Fondo unico giustizia e il

recupero dei crediti in conseguenza di sentenze passate in giudicato, che

riguardano oggetti distinti ma che hanno in comune il Soggetto destinatario,

Equitalia Giustizia S.p.A., gestore del Fondo e del sistema convenzionale di

iscrizione a ruolo dei crediti di giustizia e degli adempimenti connessi.

L’indagine sullo stato di attuazione del FUG, preceduta da analoga

iniziativa della Corte inerente il controllo sulla gestione dei beni confiscati

alla criminalità organizzata (cfr. deliberazione n. 23/2010/G), ha inteso

verificare, relativamente all’intero quinquiennio trascorso dall’istituzione del

Fondo, il complesso processo di alimentazione, amministrazione e

devoluzione allo Stato delle ingenti risorse oggetto di provvedimenti ablatori

nell’ambito di procedimenti penali, amministrativi o di applicazione delle

misure di prevenzione, individuando eventuali aree di criticità negli

adempimenti procedurali e nella realizzazione dei molteplici obiettivi previsti

dalla legge istitutiva.

Per controllare le concrete modalità di acquisizione al FUG delle somme

e dei proventi in sequestro nonché i criteri ed i risultati della gestione, sono

stati acquisiti informazioni e dati contabili, tra cui le relazioni ed i rendiconti

annuali e trimestrali già sottoposti al vaglio del MEF e dei Ministeri della

giustizia e dell’interno, concernenti la natura e l’entità delle risorse

periodicamente intestate al Fondo, di quelle prelevate e versate all’entrata

del bilancio statale e di quelle restituite agli aventi diritto in caso di

dissequestro o di revoca della confisca. Contestualmente, hanno formato

oggetto di approfondimento la gestione finanziaria e le operazioni di

investimento delle disponibilità del Fondo, le commissioni/spese trattenute

dagli operatori finanziari, le spese di amministrazione sostenute da Equitalia

Giustizia e quelle inerenti l’attività di investimento.

Allo scopo di verificare, poi, se erano regolarmente affluiti al Fondo tutti

i proventi e le risorse previsti dalla normativa, sono state esaminate in

dettaglio le varie procedure di comunicazione, di intestazione e di

versamento poste in essere dagli uffici giudiziari, dall’Agenzia nazionale dei

beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), da Poste

italiane S.p.A., dalle banche e dai vari operatori finanziari e assicurativi.

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In particolare, sono stati analizzati i rapporti tra l’ANBSC ed Equitalia

Giustizia, valutando l’efficacia dell’azione di monitoraggio e controllo svolta

dall’Agenzia nei confronti degli amministratori giudiziari e dei coadiutori

relativamente alle operazioni di gestione dei compendi confiscati e di

volturazione al FUG dei conti e dei proventi confiscati.

Analoga attenzione è stata rivolta alle modalità di devoluzione al bilancio

statale dei proventi oggetto di confisca e di quote delle risorse in sequestro,

a titolo di anticipazione sui futuri provvedimenti ablatori definitivi,

accertando la corretta riassegnazione degli stessi proventi agli appositi fondi

di pertinenza dei Ministeri della giustizia e dell’interno.

In base agli ulteriori elementi di analisi acquisiti dal Ministero

dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello

Stato, è stata approfondita la questione degli strumenti finanziari ed

assicurativi in sequestro, valutando rischi ed effetti negativi indotti

dall’eventuale attivazione, prevista dalla recente normativa ma subordinata

all’adozione di un decreto attuativo, della possibilità di procedere

all’alienazione dei titoli ed al versamento anticipato allo Stato del ricavato

della vendita.

Una particolare analisi è stata, poi, riservata ai criteri di misurazione e

liquidazione dell’aggio spettante ad Equitalia Giustizia nonché alle modalità e

all’efficacia dell’azione di vigilanza e controllo sulla gestione del FUG

assicurata dal MEF e dai Ministeri dell’interno e della giustizia.

Infine, sono state oggetto di approfondito esame l’attività di

rendicontazione, nei suoi diversi aspetti, la contabilità e le scritture separate

istituite per le operazioni di gestione del Fondo ed il sistema dei controlli

interni affiancato al monitoraggio direzionale.

2. Quadro normativo, regolamentare e convenzionale di

riferimento

2.1. Le norme di legge

Il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha disposto (articolo 61, comma 23) il

versamento ad unico fondo1 delle somme di denaro sequestrate nell’ambito

1 Per la gestione delle predette risorse poteva essere utilizzata la società, interamente posseduta

da Equitalia S.p.A. che, ai sensi dell’articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, deve provvedere, in base ad apposita convenzione stipulata con il Ministero della giustizia, alla gestione dei crediti di giustizia.

9

di procedimenti penali o per l’applicazione di misure di prevenzione o di

irrogazione di sanzioni amministrative nonché dei proventi derivanti dai beni

confiscati nell’ambito dei citati procedimenti.

L’articolo 2 del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito,

con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, ha, poi, introdotto

una regolamentazione più puntuale ed ampliato l’oggetto del neo costituito

“Fondo Unico Giustizia” (FUG), affidandone la gestione ad Equitalia Giustizia

S.p.A. e stabilendo che vi affluissero, oltre alle risorse indicate nel citato art.

61, comma 23, somme di denaro ovvero proventi, crediti e altri beni2, con i

relativi interessi, da intestare al FUG3 a cura di Poste Italiane S.p.A., banche

ed altri operatori finanziari, a loro volta destinatari anche di oneri di

informazione4 e versamento.

L’omessa intestazione ovvero la mancata trasmissione delle

informazioni relative entro il termine stabilito sono punite con una sanzione

amministrativa, applicabile dal Ministero dell’economia e delle finanze5.

L’art. 2 del D.L. n. 143/2008 è stato più volte integrato e modificato da

una serie di provvedimenti successivi e, in particolare, dalle seguenti norme:

art. 27, comma 21-ter, del decreto legge 29 settembre 2008, n. 185,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

art. 42, comma 7-octies, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;

art. 2, comma 21, del decreto legge 21 dicembre 2010, n. 225,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;

art. 5, comma 8, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con

modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

Altre, numerose disposizioni legislative, emanate nel tempo per

disciplinare settori diversi da quello connesso con la funzionalità del sistema

giudiziario, hanno previsto interventi incidenti sul versante del finanziamento

e della destinazione delle risorse del Fondo.

Così:

deve affluire al FUG anche il denaro contante sequestrato negli spazi

doganali dall’Agenzia delle dogane (ora Agenzia delle dogane e dei

monopoli) o dalla Guardia di finanza in caso di violazioni della normativa

in materia valutaria (art. 6, comma 7, del d.lgs. 19 novembre 2008, n.

195);

L’art. 61, comma 23, rinvia ad un decreto interministeriale la determinazione delle necessarie

disposizioni di attuazione. 2 L’elenco dettagliato delle risorse che devono affluire al FUG è riportato al successivo paragrafo

3.2. 3 Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto n. 143/2008. 4 “Con modalità telematica e nel formato elettronico reso disponibile” da Equitalia Giustizia S.p.A.

sul proprio sito internet. 5 Che verifica il corretto adempimento degli obblighi di intestazione/(comunicazione, anche

avvalendosi del Corpo della Guardia di finanza.

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non rientrano tra le somme di denaro ed i proventi da intestare al FUG,

ai sensi dell’art. 2, comma 2, del d.l. n. 143/2008, quelli di complessi

aziendali oggetto di provvedimenti di sequestro o confisca (art. 6,

comma 2-bis, del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38);

la copertura del credito d’imposta riconosciuto per l’attività degli

organismi di mediazione incaricati della conciliazione delle controversie

civili e commerciali è assicurata a valere sulla quota delle risorse del FUG

devolute allo Stato e di pertinenza del Ministero della giustizia (articoli 17

e 22 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 286);

specifiche disposizioni, da adottarsi con decreti del Presidente del

Consiglio dei Ministri di natura non regolamentare, devono disciplinare

termini e modalità per la vendita dei titoli sequestrati, in modo tale da

garantire la massima celerità del versamento del ricavato dell’alienazione

al FUG nonché la restituzione all’avente diritto, in caso di dissequestro,

della stessa somma (art. 6, comma 21-quinquies, del decreto legge 31

maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio

2010, n. 122);

è istituito presso il Ministero dell’interno il “Fondo di solidarietà civile”7,

alimentato da una quota del FUG non superiore ad un quinto delle risorse

riassegnate al medesimo Dicastero ai sensi dell’art. 2, comma 7, del d.l.

n. 143/2008 (articolo 2-bis, comma 1, lett. a), del decreto legge 12

novembre 2010, n. 1878, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

dicembre 2010, n. 217);

la dotazione del Fondo per il finanziamento di misure perequative per il

personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale

dei Vigili del fuoco9, di cui all’art. 8, comma 11-bis, del citato d.l. n.

78/2010, può essere incrementata10 con quota parte delle risorse del

FUG, riassegnate al Ministero dell’interno ex art. 2, comma 7, del d.l. n.

143/2008 (art. 1, comma 2, del decreto legge 26 marzo 2011, n. 27,

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2011, n. 74);

i titoli sequestrati di cui all’art. 2 del d.l. n. 143/2008 devono essere

venduti ed il ricavato deve essere versato al FUG, con le modalità

individuate con il decreto di cui al citato art. 6, comma 21-quinquies, del

6 Attuativo della delega di cui all’art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69. 7 A favore delle vittime di reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o di

altra natura. 8 La legge di conversione ha introdotto l’art. 2-undecies della legge n. 575/1965, disponendo che i

proventi derivanti dall’utilizzo degli immobili confiscati mantenuti al patrimonio dello Stato e utilizzati dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) affluiscano al FUG al netto delle spese di conservazione.

9 Fondo sicurezza e soccorso pubblico. 10 Limitatamente al personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

11

d.l. n. 78/2010 (art. 10, comma 21, del decreto legge 6 luglio 2011, n.

98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111).

Il decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 (c.d. “decreto mille

proroghe”), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,

n. 10, ha, poi, stabilito che Equitalia Giustizia (art. 2, comma 21):

recupera le proprie spese di gestione, inerenti le attività rese nell’ambito

dei fini statutari, secondo il principio della prededuzione, “con le

modalità, le condizioni e i termini stabiliti nelle convenzioni regolative dei

rapporti con i competenti Ministeri”:

trasferisce le risorse sequestrate in forma di denaro intestate FUG su

“uno o più conti correnti intrattenuti con gli operatori finanziari che

garantiscono un tasso di interesse attivo allineato alle migliori condizioni

di mercato, nonché un adeguato livello di solidità e di affidabilità ed

idonei livelli di servizio”.

Ulteriori previsioni riguardanti il FUG sono presenti negli articoli 40, 46

e 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. “Codice

Antimafia”11, come modificato dall’analogo decreto 15 novembre 2012, n.

218 e dall’art. 1, comma 189, della legge 24 dicembre 2012, n. 228) che ha,

tra l’altro, disciplinato le modalità di afflusso al Fondo dei proventi dei beni

sequestrati e confiscati nell’ambito delle misure di prevenzione e delle

somme ricavate dall’alienazione degli stessi beni.

In forza dell’articolo 40, commi 5-ter e 5-quater, del d.lgs. n.

159/2011, inoltre, il Tribunale può destinare alla vendita i beni mobili

sequestrati, anche iscritti in pubblici registri, in caso di pericolo di

deterioramento o di rilevanti diseconomie nella gestione. I proventi derivanti

dalla vendita affluiscono al FUG al netto delle spese sostenute12, per essere

versati all’apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati

nella misura del 50% secondo le destinazioni previste dall’art. 2, comma 7,

del d.l. n. 143/200813, e, per il restante 50%, allo stato di previsione della

spesa del Ministero dell’interno14.

11 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia

di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. 12 Se il Tribunale non confisca i beni mobili sequestrati e venduti dispone la restituzione all’avente

diritto dei proventi ricavati dalla vendita e versati al FUG, con i relativi interessi, calcolati ai sensi del decreto interministeriale n. 127/2009.

13 In misura non inferiore ad un terzo, al Ministero dell’Interno; in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero della Giustizia; all’entrata del bilancio statale.

14 Per le esigenze dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, che li destina prioritariamente a finalità sociali e produttive.

12

Nel caso in cui occorra procedere alla restituzione dei beni confiscati,

eventualmente alienati anche prima della confisca definitiva, a causa della

revoca della misura ablatoria, la restituzione avviene per equivalente15 ed il

pagamento della relativa somma è posto a carico16 del FUG (art. 46, comma

3, lett. a) del d.lgs. n. 159/2011).

Inoltre, la legge di stabilità 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228), ai

commi dal 194 al 206, ha previsto una particolare procedura di liquidazione

delle somme spettanti ai creditori muniti di ipoteca ovvero che abbiano

avviato l’esecuzione forzata su immobili sottoposti a confisca di prevenzione,

ai quali non si applica la disciplina dettata dal libro I del d.lgs. n. 159/2011,

in quanto la confisca è stata richiesta prima dell’entrata in vigore del Codice

Antimafia.

La procedura prevede che:

i titolari dei crediti17, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della citata

legge (entro il 30 giugno 2013), devono presentare, a pena di

decadenza, domanda di ammissione del credito al giudice

dell’esecuzione, il quale, accertati la sussistenza e l’ammontare del

credito stesso nonché la presenza delle condizioni prescritte, emette il

conseguente provvedimento di ammissione al pagamento, dandone

comunicazione all’Agenzia;

decorsi 12 mesi dalla scadenza del termine (dal 1° luglio 2014) l’ANBSC

individua gli immobili da liquidare18 per effettuare il pagamento dei

crediti ammessi, procede alle operazioni di liquidazione e versa il ricavato

in una gestione separata del FUG19;

terminate le operazioni suddette, l’Agenzia individua i creditori con diritto

a soddisfarsi sui beni in questione, forma il piano di riparto e procede ai

conseguenti pagamenti, ponendo le somme a carico della gestione

separata del FUG;

il residuo giacente nella particolare gestione dopo le operazioni di

pagamento dei crediti affluisce, al netto delle spese sostenute, al FUG

15 Al netto delle migliorie, quando i beni siano stati assegnati per finalità istituzionali e la

restituzione possa pregiudicare l’interesse pubblico, e ad un valore rivalutato sulla base del tasso di inflazione annua. In caso di beni immobili, si tiene conto dell’eventuale rivalutazione delle rendite catastali.

16 Dal tribunale che determina il valore del bene. 17 Soggetti muniti di ipoteca scritta sui beni confiscati anteriormente alla trascrizione del

sequestro di prevenzione ovvero che, prima della trascrizione del sequestro, hanno trascritto un pignoramento sul bene o che, alla data di entrata in vigore della legge n. 228/2012, sono intervenuti nell’esecuzione iniziata con il pignoramento medesimo.

18 Beni dal valore di mercato complessivo non inferiore al doppio dell’ammontare dei crediti ammessi.

19 Per il tempo necessario alle operazioni di pagamento dei creditori.

13

per essere versato all’apposito capitolo di entrata del bilancio dello

Stato20.

Più recentemente, la legge di stabilità 201421, all’art. 1, comma 467,

ha disposto, esclusivamente per l’anno 2014, che le quote delle risorse FUG

destinate alla riassegnazione siano devolute “in misura comunque non

superiore al 50% con decreto, rispettivamente, dei Ministri dell’interno e

della giustizia, di concerto con gli altri Ministeri competenti per materia”, ad

alimentare i fondi di cui agli articoli 14 e 53 del d.P.R. 16 marzo 1999, n.

254 (fondi per l’efficienza dei servizi istituzionali delle forze di polizia),

nonché i fondi per l’incentivazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In sede di conversione del d.l. 10 dicembre 2013, n. 136, la legge 6

febbraio 2014, n. 6 ha introdotto all’art. 2 il nuovo comma 5-bis, ai sensi del

quale, fino alla conclusione degli interventi di bonifica nella cd. “terra dei

fuochi”, concorre agli interventi in questione una quota del FUG, determinata

annualmente in funzione delle somme e dei proventi derivanti dalla vendita

di beni mobili e delle attività finanziarie confiscati nell’ambito di procedimenti

penali a carico della criminalità organizzata per la repressione di gravi reati22

commessi nel territorio della regione Campania.

Infine, la legge 27 febbraio 2014 n. 1523 recante “Proroga dei termini

previsti da disposizioni legislative”, all’art. 1, comma 21-quinquies, dispone

l’adozione, con decreto24 di natura non regolamentare del Presidente del

Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della

legge stessa, di “specifiche disposizioni per disciplinare termini e modalità

per la vendita dei titoli sequestrati…, in modo da garantire la massima

celerità del versamento del ricavato dell’alienazione” al FUG25, nonché “la

restituzione all’avente diritto, in caso di dissequestro, esclusivamente del

ricavato dell’alienazione”, in ogni caso fermi restando i limiti entro i quali26 è

possibile l’utilizzo dei beni e valori sequestrati.

20 Per essere riassegnato nei limiti e con le modalità di cui all’art. 2, comma 7, del d.l. n.

143/2008, convertito dalla legge n. 181/2008. Analoga procedura è stata introdotta (art. 1, comma 205, della legge n. 228/2012) per i beni di

cui al comma 194, confiscati in data successiva all’entrata in vigore della stessa legge, e per i crediti vantati da terzi sugli stessi beni, anche se tale procedura è divenuta definitiva a decorrere dal 1° gennaio 2013.

21 Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”.

22 Di cui agli artt. 259 e 260 del d.lgs. n. 152/2006. 23 Di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.150. 24 Su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri della giustizia

e dell’interno. 25 Versamento “che deve avvenire comunque entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di

sequestro”. 26 Ai sensi dell’art. 2 del d.l. n. 143/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181/2008.

14

2.2. La disciplina regolamentare

In attuazione dell’art. 61, comma 23, del d.l. n. 112/2008, convertito,

con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, e dell’art. 2, commi 1 e 6, del

d.l. n. 143/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181/2008, è

stato emanato il regolamento approvato con decreto interministeriale27 n.

127 del 30 luglio 200928 per disciplinare le attività gestorie del FUG, le

procedure di devoluzione allo Stato e di restituzione in caso di dissequestro o

di revoca della confisca, gli investimenti e la rendicontazione nonché le

riassegnazioni ai Dicasteri della giustizia e dell’interno.

Con successivo regolamento, approvato con decreto interministeriale n.

119 del 15 giugno 201029, è stato modificato ed integrato il precedente

decreto per disciplinare le operazioni di reintestazione al FUG delle “risorse

assicurative”30 e dei “contratti assicurativi”31 oggetto di provvedimenti di

sequestro o di confisca.

Il regolamento di cui al decreto n. 127/2009 ha, in particolare:

27 Del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dell’interno. 28 Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2009, Ufficio controllo Ministeri economico-

finanziari, registro n. 4, foglio 238. 29 Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2010, Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari,

registro n. 4, foglio n. 32. 30 Somme di denaro, con i relativi interessi, dovute dagli operatori assicurativi (imprese di

assicurazione che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento). 31 Contratti di assicurazione sulla vita, che prevedono l’obbligo dell’operatore assicurativo di

versare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente la vita umana, nonché i contratti di capitalizzazione e i contratti di adesione a fondi pensione aperti, istituiti e gestiti da operatori assicurativi, che prevedono l’obbligo dell’operatore di pagare somme determinate al termine del periodo contrattuale senza assunzione di rischio demografico (art. 1, lett. l) del decreto n. 127/2009, come integrato dal decreto n. 119/2010). Relativamente all’estensione alla previdenza complementare delle disposizioni in materia di FUG è stato avanzato da un’associazione di categoria quesito alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, per conoscere in particolare se, nella fase di contribuzione al fondo pensione (c.d. fase di accumulo), le posizioni individuali degli aderenti fossero o meno intangibili anche rispetto ad eventuali provvedimenti di coercizione reale di carattere penale. Nella risposta, resa nel dicembre 2010, si precisa che la normativa in materia di FUG prevede, in generale, la possibilità di assoggettare al Fondo anche le posizioni di previdenza complementare, specie quelle conseguenti all’adesione a fondi aperti. In materia, occorre considerare, però, che l’art. 11, comma 10, del d.lgs. n. 252/2005 stabilisce il principio di intangibilità della posizione individuale nella fase di accumulo e fissa dei limiti alla cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità della prestazione previdenziale erogata al termine della fase di accumulo. La ratio sottesa al principio di intangibilità della posizione individuale dell’iscritto nella fase di accumulo e ai limiti successivi riferiti alle prestazioni deve essere ravvisata nella tutela della funzione previdenziale propria della previdenza complementare, che assicura al credito dell’iscritto una particolare tutela da azioni esecutive e cautelari.

Sulla scorta dei chiarimenti giurisprudenziali contenuti in alcune sentenze della Corte di Cassazione, si può ritenere che la posizione individuale di previdenza complementare non possa assolutamente formare oggetto in fase di accumulo di sequestro conservativo (istituto che, nel processo penale, è posto a presidio della garanzia patrimoniale a fronte di responsabilità per obbligazioni di natura civilistica, pagamento delle spese o risarcimento dei danni). Di contro, le prestazioni pensionistiche in capitale e in rendita e le anticipazioni per spese sanitarie potrebbero essere oggetto di sequestro conservativo solo nei limiti di un quinto. A conclusioni diverse dovrebbe pervenirsi laddove si sia in presenza di un sequestro penale o preventivo (atti di coercizione reale come l’altra misura ablatoria ma che, a differenza di quella, sono adottati all’interno di un procedimento penale e si fondono sul rapporto di strumentalità e derivazione tra la cosa e il reato) perché in tal caso non vengono in rilievo ragioni creditorie di soggetti terzi (pretese di carattere civilistico) ma prevale l’interesse superiore dell’ordinamento alla repressione dei reati, sovraordinato rispetto alle ragioni creditorie dell’iscritto a previdenza complementare. In queste situazioni non potrebbe essere invocata, pertanto, l’applicazione della norma speciale dell’art. 11, comma 10, del d.lgs. n. 252/2005.

15

a. riservato ad Equitalia Giustizia l’esecuzione delle restituzioni a seguito di

provvedimento di dissequestro o di revoca della confisca, nonché la

corresponsione degli interessi al netto delle spese di conservazione e

amministrazione, delle commissioni, dei bolli e delle spese relative al

rapporto con gli operatori32;

b. individuato puntuali obblighi di rendicontazione a carico di Equitalia

Giustizia, chiamata a presentare rendiconti trimestrali delle restituzioni,

delle devoluzioni allo Stato e delle intestazioni delle risorse relative ai

procedimenti civili e fallimentari, oltre che un rendiconto annuale della

gestione del Fondo;

c. attribuito ad Equitalia il compito di effettuare il versamento all’entrata del

bilancio dello Stato delle risorse per le quali sussistono i requisiti per

l’incameramento;

d. definito aspetti particolari della procedura di intestazione al Fondo delle

risorse e regolato modalità e limiti di accesso33 da parte degli

amministratori giudiziari alle risorse intestate al Fondo, per fronteggiare

le spese di conservazione e amministrazione dei beni sequestrati o

confiscati;

e. stabilito i vincoli che Equitalia deve rispettare nella gestione finanziaria

del FUG ed i connessi adempimenti strumentali, prevedendo, in

particolare:

il divieto, salvo diversa disposizione dell’Autorità giudiziaria, di

disinvestimento delle risorse sequestrate in forma diversa dal denaro;

l’obbligo di registrare i tassi di interesse attivo riconosciuti dagli

operatori finanziari sulle risorse intestate e di intrattenere un conto

corrente, intestato FUG, con l’operatore che riconosce il tasso più

elevato, in ogni caso superiore a quello overnight34;

l’obbligo di investire per massa, esclusivamente in titoli emessi e

garantiti dallo Stato italiano, a condizione che sia garantita la pronta

liquidazione dell’investimento e che la relativa remunerazione sia

complessivamente maggiore di quella assicurata dall’operatore

finanziario che riconosce il tasso di interesse più elevato;

32 Calcolati al c.d. “tasso overnight”, per il periodo intercorrente tra la data di intestazione e

quella di restituzione, se le risorse sequestrate consistono in somme di denaro liquido, ovvero, negli altri casi, al tasso riconosciuto dagli operatori, per il periodo intercorrente tra la data del sequestro e quella della restituzione.

33 In particolare la Società deve mettere a disposizione dell’amministratore delle somme o dei beni oggetto di sequestro o confisca, che ne faccia richiesta con atto formale previamente autorizzato dal giudice, le somme di denaro, nei soli limiti del saldo disponibile, afferenti al FUG e riferibili al compendio sequestrato o confiscato, con facoltà di compiere tutti gli atti di gestione consentiti dalla legge per la conservazione e amministrazione dei predetti beni.

34 Cioè alla media dei tassi di interessi attivi applicati dalle maggiori banche sui conti correnti dei loro clienti, di cui alla pubblicazione Bankitalia – depositi overnight - presso l’Eurosistema (cfr. art. 6, comma 3, lett. c. del regolamento n. 127/2009).

16

f. suddiviso le spese di gestione del Fondo tra commissioni e spese

trattenute dagli operatori, spese sostenute da Equitalia Giustizia e spese

inerenti alle attività di investimento;

g. disciplinato le modalità di riassegnazione ai competenti Ministeri delle

quote del Fondo destinate allo Stato;

h. fissato la remunerazione massima spettante a titolo di aggio a Equitalia

Giustizia nella misura del 5% dell’utile netto della gestione finanziaria e

rinviato ad apposito decreto ministeriale la determinazione dell’aggio

entro il limite massimo previsto.

Il regolamento n. 119/2010 ha, come si è visto, esteso

l’applicazione della normativa sul FUG ai contratti assicurativi, vincolando

gli operatori a trasmettere ad Equitalia Giustizia i provvedimenti di

sequestro o confisca ed a versare, a seguito del verificarsi del rischio

dedotto in garanzia e contemplato nei contratti ovvero alla scadenza

degli stessi, le risorse dovute su conti correnti da essi aperti ed intestati

al FUG.

Lo stesso decreto contiene, inoltre, una disposizione di carattere

generale (art. 6, comma 5), applicabile anche al di fuori dello specifico

settore delle assicurazioni, concernente l’obbligo di Equitalia Giustizia di

comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze notizie utili ai fini

dell’avvio del procedimento sanzionatorio nei confronti degli operatori

inadempienti rispetto agli oneri di informazione.

2.3. I provvedimenti amministrativi

a. I “decreti informazioni”

Le informazioni che gli operatori finanziari ed assicurativi devono

trasmettere ad Equitalia Giustizia in merito alle risorse confluite nel FUG

sono individuate con decreto interministeriale35.

Finora risultano emanati tre decreti (cd. “decreti informazioni”36), in

data 23 ottobre 2008, 25 settembre 2009 e 7 novembre 201137, per

individuare e definire le informazioni che le banche, Poste italiane S.p.A. e

gli altri operatori finanziari devono trasmettere ad Equitalia Giustizia, nonché

35 Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (MEF), di concerto con il Ministro della

giustizia, attuativo dell’art. 2, comma 3, del d.l. n. 143/2008 più volte citato. 36 Come definiti dall’art. 1, lett. e) del regolamento n. 127/2009. 37 A firma del Direttore generale delle finanze del MEF di concerto con il Capo dipartimento per

gli affari di giustizia del Ministero della giustizia.

17

disciplinare gli oneri e le analoghe procedure di informazione a carico degli

operatori.

b. I decreti di riparto delle quote da riassegnare

Come disposto dall’art. 2, commi da 7 a 7-quater del d.l. n. 143/200838,

la determinazione delle quote delle risorse FUG39 da riassegnare ai Ministeri

dell’interno e della giustizia e all’entrata del bilancio dello Stato è demandata

ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e si riferisce

al complesso delle risorse intestate al Fondo, compresi gli utili della gestione

finanziaria, e, limitatamente alle risorse oggetto di sequestro penale o

amministrativo40, ad una quota da stabilire entro il limite massimo del 30%

elevabile al 50% in funzione del progressivo consolidamento dei dati

statistici.

Le quote delle risorse da destinare, mediante riassegnazione, alle

finalità di cui all’art. 2, comma 7, del d.l. n. 143/2008 sono state

determinate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30

novembre 201041, dell’11 agosto 2011 e del 30 ottobre 2012 per le risorse

intestate, rispettivamente, alla data del 31 dicembre 2009, del 31 dicembre

2010 e del 31 dicembre 2011.

A tutt’oggi non risulta emanato analogo decreto per stabilire, anche per

l’anno 2012, rispettivamente, le quote di riassegnazione delle risorse FUG e

la percentuale delle somme in sequestro da versare allo Stato a titolo di

“anticipazione”.

Finora tutti i provvedimenti hanno determinato quote di riassegnazione

del 49% al Ministero dell’interno, finalizzate alla tutela della sicurezza

pubblica e del soccorso pubblico42, del 49% al Ministero della giustizia, per

assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli

altri servizi istituzionali, e del 2% all’entrata del bilancio dello Stato.

I vari d.P.C.M. fanno riferimento all’interpretazione teleologica,

sistematica e letterale delle disposizioni di cui ai commi 7 e 7-bis dell’art. 2

38 Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181/2008. 39 Comprese quelle oggetto di sequestro penale o amministrativo. 40 Disponibili per massa, in base a criteri statistici e con modalità rotativa, da destinare

mediante riassegnazione. 41 In attesa dell’emanazione del primo decreto, il Governo ha provveduto, nell’ambito delle

iniziative volte a fronteggiare i reati a sfondo sessuale, a riassegnare 100 milioni di euro al Ministero dell’interno per il 2009 per le esigenze urgenti di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e 3 milioni di euro al Fondo nazionale contro la violenza sessuale (cfr. anche paragrafo 5.4. della presente relazione).

42 Fatta salva l’alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive, di cui all’art. 18, comma 1, lett. c) della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso, di cui all’art. 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512.

18

del d.l. n. 143/2008, in base alla quale è possibile superare la percentuale

minima di un terzo prevista43 per i due Ministeri della giustizia e dell’interno,

“in caso di urgenti necessità”, derivanti da circostanze gravi ed eccezionali

degli stessi dicasteri.

Tali circostanze vengono individuate, per il Ministero dell’interno, nella

necessità di attuare misure strategiche nell’ambito di uno straordinario piano

di interventi di contrasto alla criminalità e di rafforzare la realizzazione di

iniziative straordinarie in materia di soccorso pubblico, e, per il Ministero

della giustizia, nell’urgente necessità di adottare misure volte

all’adeguamento delle proprie strutture in funzione delle straordinarie

esigenze della giustizia nonché di assicurare anche la copertura degli oneri

derivanti dall’applicazione delle misure44 in materia di mediazione e

conciliazione.

c. I decreti di “anticipazione” delle risorse sequestrate

Ai sensi dell’art. 2, comma 7, del d.l. n. 143/2008, anche una

percentuale delle risorse intestate al FUG e rivenienti dai sequestri penali o

amministrativi45 può essere destinata alla riassegnazione ai Ministeri

43 Dalle lettere a) e b) del citato comma 7 dell’art. 2. 44 Ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28. 45 Il codice di procedura penale individua vari tipi di sequestro (sequestro penale, sequestro

preventivo, sequestro conservativo), quali misure cautelari consistenti in atti di coercizione reale destinati ad assoggettare determinate cose ad un vincolo di indisponibilità, mediante lo spossessamento di chi è legittimato a farle circolare con effetti giuridici, e collega a ciascuna figura presupposti propri.

Il sequestro preventivo in senso stretto o “impeditivo” (art. 321, comma 1, c.p.p. tende ad evitare la reiterazione dell’attività illecita o l’aggravarsi delle conseguenze del reato e si distingue da quello “strumentale alla confisca “ (art. 321, comma 2, c.p.p.), misura che tende, invece, ad interrompere provvisoriamente il rapporto intercorrente tra persone e cosa, sintomatico del pericolo di attività delittuose.

Scopo del sequestro conservativo (art. 317 c.p.p.), invece, è quello di impedire che l’imputato o il responsabile civile, attraverso la disponibilità materiale e giuridica dei propri beni, si sottraggano alle rispettive obbligazioni nascenti dal reato e dal processo. Esso si esegue nelle forme del pignoramento e può avere ad oggetto anche crediti dovuti a titolo di stipendio, di salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego. Il sequestro probatorio, disciplinato dall’art. 253 c.p.p. e destinato ad assoggettare determinate cose ad un vincolo di indisponibilità, costituisce la misura più idonea per accertare la fondatezza della notitia criminis attraverso l’acquisizione del corpo del reato o

delle cose ad esso attinenti. Il sequestro amministrativo, a sua volta, è una misura cautelare, adottata ai sensi dell’art. 13 del d.P.R. n. 571/1982 (“Norme per l’attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge n. 689/1981”), delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa. Le misure cautelari in questione si distinguono nettamente dalla confisca (art. 240 c.p.p.) misura di sicurezza patrimoniale consistente nell’espropriazione coattiva e senza indennizzo ad opera dello Stato delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere reato o ne rappresentano il profitto o il prodotto (la natura giuridica dell’istituto è da qualche tempo riconosciuta come sanzionatoria). L’art. 1, comma 143, della legge n. 244/2007 ha introdotto l’istituto della confisca per equivalente, ai fini della repressione dei delitti indirizzati a fare conseguire al reo un profitto di natura economica e, quindi, con l’estensione generalizzata a quasi tutti i reati tributari. Successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti è possibile, come rilevato dalla Suprema Corte (Cass. Pen., sez. II,

19

dell’interno e della giustizia, per le finalità indicate dalla legge, e in minima

parte (2%) acquisita al bilancio statale.

Tale percentuale, considerato che la devoluzione al bilancio statale delle

somme sequestrate costituisce una sorta di “anticipazione” sui futuri

provvedimenti di confisca, è stata determinata con appositi decreti del

Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’interno e

quello della giustizia, sulla base delle analisi tecnico-statistiche operate da

Equitalia Giustizia.

In particolare, i decreti in data 13 dicembre 2010 e 22 luglio 2011 hanno

fissato la percentuale al 25% delle risorse liquide disponibili per massa al 31

dicembre degli anni di riferimento (rispettivamente, 2009 e 2010); il decreto

in data 30 ottobre 2012 ha ridotto al 10% la percentuale delle risorse liquide

disponibili per massa al 31 dicembre 2011.

Deve essere ancora adottato il provvedimento relativo alle somme da

anticipare allo Stato per l’anno 2012.

d. I decreti di determinazione dell’aggio

In attuazione dell’art. 2, comma 6, del d.l. n. 143/2008 e dell’art. 8 del

d.l. n. 127/2009 – che ha individuato la remunerazione massima di Equitalia

Giustizia S.p.A., a titolo di aggio, nella misura del 5% dell’utile annuo della

gestione finanziaria del FUG46, con decreto del Ministro dell’economia e delle

finanze in data 15 settembre 2010 è stato fissato nel predetto limite

massimo del 5% l’aggio spettante per gli anni 2009 e 201047, rinviando ad

altri decreti la determinazione della misura per gli anni successivi.

Il d.m. 20 aprile 2012 ha, poi, confermato la medesima

remunerazione48 a decorrere dall’anno 2011, senza predeterminazione del

termine finale, fermo restando che la percentuale fissata potrà essere

ulteriormente modificata con provvedimento ministeriale ma sempre entro il

limite di legge.

21 dicembre 2006/10 gennaio 2007, n. 316), applicare la confisca per equivalente anche nei confronti delle persone giuridiche. E’ anche possibile disporre il sequestro preventivo per equivalente, finalizzato alla confisca per equivalente, sia nei confronti della persona fisica sia nei confronti della persona giuridica ma solo nei limiti del profitto del reato.

46 Determinato al netto delle spese di gestione, previste dall’art. 6, comma 6, lett. f) dello stesso decreto n. 127 del 2009.

47 Considerato il fatto che la gestione finanziaria era ancora in fase di avvio e che l’andamento del livello dei tassi di interesse rendeva scarsamente remunerativi gli investimenti del Fondo.

48 Nel presupposto che l’aumento dei tassi di interesse verificatosi dopo il d.m. 15 settembre 2010 era stato contenuto e, comunque, non tale da modificare in misura apprezzabile la remuneratività della gestione finanziaria delle risorse intestate FUG.

20

2.4. Le convenzioni e i protocolli d’intesa

In attuazione dell’art. 2, comma 6-bis, del d.l. n. 143/2008 e dell’art.

6, comma 6, lett. f) del regolamento n. 127/2009, Equitalia Giustizia ha

stipulato con il MEF:

la Convenzione in data 4 aprile 2011 per definire i criteri di

determinazione delle spese di gestione del FUG;

altra Convenzione in data 10 maggio 201249 per stabilire modalità,

condizioni e termini di incasso in prededuzione della remunerazione ad

essa spettante a titolo di aggio per la gestione delle risorse FUG.

Inoltre, per regolare le procedure di afflusso al Fondo nonché i termini

e le modalità della gestione operativa delle risorse oggetto di sequestri

amministrativi, Equitalia Giustizia ha stipulato i seguenti protocolli d’intesa:

del 28 dicembre 2009 con il MEF, per la gestione, la rendicontazione e la

restituzione delle somme di denaro sequestrate50 dall’Agenzia delle

dogane (ora confluita nell’Agenzia delle dogane e dei monopoli) e dalla

Guardia di finanza nell’ambito delle attività di controllo sul denaro

contante in entrata e in uscita dai confini comunitari, per illeciti

amministrativi compiuti in materia valutaria.

Un nuovo protocollo in materia, siglato il 2 ottobre 2013 con efficacia dal

1° gennaio 2014, prevede la revisione delle modalità di gestione e

rendicontazione al MEF dei sequestri conseguenti ad illeciti amministrativi

in materia valutaria e l’estensione anche ad assegni e valute diverse

dall’euro dei sequestri da fare affluire al FUG, nonché la semplificazione

delle modalità di restituzione all’avente diritto delle somme eccedenti

l’ammontare della sanzione irrogata;

del 6 dicembre 2012 con la Commissione nazionale per le società e la

borsa (Consob) per disciplinare le procedure di gestione, rendicontazione

e restituzione delle risorse sequestrate dalla stessa Commissione

nell’ambito di procedimenti sanzionatori amministrativi per abuso di

informazioni privilegiate e per manipolazione del mercato, in applicazione

dell’art. 187-octies, comma 3, lett. d), del testo unico della finanza

(TUF)51;

del 14 novembre 2012 con l’Amministrazione autonoma dei monopoli di

Stato (AAMS), ora confluita nell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, per

49 A seguito delle modifiche all’art. 2 del citato d.l. n. 143/2008 apportate dall’art. 5, comma 8,

del d.l. n. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 (recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”).

50 Ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, del d.lgs. n. 195/2008. 51 D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

21

la gestione operativa delle monete rinvenute negli apparecchi di

intrattenimento oggetto di sequestro amministrativo;

in data 27 febbraio 2014 con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli52 per

regolare le modalità di afflusso al Fondo e di versamento allo Stato dei

proventi derivanti dalla vendita di beni mobili abbandonati nei magazzini

di temporanea custodia delle merci in entrata nel territorio doganale

ovvero confiscati per il reato di contrabbando53.

2.5. Il soggetto gestore: Equitalia Giustizia S.p.A.

La gestione delle risorse del Fondo è affidata ad Equitalia Giustizia

S.p.A., società interamente posseduta da Equitalia S.p.A. (ex Riscossione

S.p.A.)54, alla quale la legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007, art. 1,

comma 367 e ss.gg.) aveva già riservato l’attività di recupero dei crediti di

giustizia e delle pene pecuniarie55 conseguenti ai provvedimenti passati in

giudicato o divenuti definitivi a partire dal 1° gennaio 2008.

Pertanto, l’oggetto sociale di Equitalia Giustizia, come confermato

dallo statuto56, prevede due “business unit”: la gestione dei crediti di

giustizia e la gestione del FUG, sulla base di specifiche disposizioni di legge

che hanno attribuito alla Società funzioni in precedenza svolte direttamente

dallo Stato.

Relativamente al FUG, la scelta di affidare la gestione ad Equitalia

Giustizia risponde allo scopo di razionalizzare e velocizzare i processi di

lavorazione delle somme amministrate dal sistema giustizia, senza oneri

aggiuntivi per la finanza pubblica57, migliorando il rendimento finanziario

delle somme in sequestro e la disponibilità delle relative informazioni,

nonché assicurando economie di scala che consentano al Ministero della

giustizia di liberare risorse da dedicare a prioritarie attività istituzionali.

Il nuovo assetto normativo ha favorito il superamento di un modello

di servizio basato su una pluralità di attori (uffici giudiziari, Poste italiane

52 Protocollo divenuto operativo dal 1° aprile 2014. 53 Ai sensi degli artt. n. 279 e 301 del d.P.R. n. 43/1973. 54 Al capitale di Equitalia S.p.A. partecipa l’Agenzia delle entrate nella misura del 51% e l’INPS

nella misura del 49%. 55 Su tale aspetto della gestione, anch’esso curato da Equitalia Giustizia S.p.A. in forza di

apposita Convenzione con il Ministero della giustizia, è stata avviata altra indagine della Corte. 56 Approvato in data 29 aprile 2010. Lo Stato detiene il controllo della Società ai sensi dell’art.

2359, comma 1, n. 1, cod. civ. La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione di 5 membri, di cui 2 in rappresentanza dei Ministeri della giustizia e dell’interno. Ai membri del Consiglio spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio nonché un compenso determinato dall’Assemblea; è in ogni caso vietato di corrispondere gettoni di presenza.

La rappresentanza spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione e, nei limiti dei poteri a lui conferiti dall’Assemblea, all’Amministratore delegato.

Il Collegio sindacale si compone di tre Sindaci effettivi (+ 2 supplenti). 57 Come si vedrà più approfonditamente nel prosieguo della relazione, Equitalia Giustizia non

opera in regime di impresa e, quindi, non dovrebbe conseguire utili né realizzare perdite, ad accezione dell’aggio che rappresenta l’unico ricavo ad essa riconosciuto.

22

S.p.A., società di gestione del risparmio, assicurazioni, banche, operatori

finanziari, società fiduciarie, Agenzie fiscali, Equitalia S.p.a.), sulla

eterogeneità delle procedure e sulla completa mancanza di redditività della

gestione finanziaria. Il nuovo modello centralizzato è, infatti, caratterizzato

da un unico interlocutore e dalla univocità della gestione, dalla tendenza ad

ottimizzare i rendimenti attraverso la gestione oculata di una rilevante

massa finanziaria, dalla creazione di un’anagrafe nazionale delle risorse

oggetto di sequestro e confisca, da una più efficiente gestione dei processi e

dei flussi informativi con riduzione dei costi complessivi.

E’ importante precisare che il rapporto tra il Soggetto gestore e il FUG è

“un rapporto di segregazione, ossia Equitalia Giustizia gestisce il Fondo, ma

non c’è identità di patrimonio tra il Fondo e il bilancio” della Società che lo

amministra e che nella fattispecie si tratta “di un Fondo ad incertam

personam, perché, ignorando l’esito del procedimento, non si sa a monte chi

potrà essere il beneficiario”, se di nuovo il soggetto destinatario del

sequestro iniziale o, “a valle del provvedimento di confisca, l’Erario, il

bilancio dello Stato”58.

3. L’alimentazione del Fondo Unico Giustizia

3.1. Modalità di comunicazione, intestazione e versamento

Relativamente ai titoli, valori, crediti, conti, libretti e attività di cui alla

lettera c) dell’art. 2, comma 2 del d.l. n. 143/2008, convertito dalla legge n.

181/2008, sono posti a carico di Poste italiane S.p.A., delle banche e degli

altri operatori finanziari depositari delle somme di denaro, dei proventi e altri

beni in sequestro, obblighi di intestazione al FUG e di comunicazione ad

Equitalia Giustizia delle informazioni59 necessarie per operare la ricognizione

delle risorse affluenti al Fondo.

Le somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati60 devono essere

versate su un conto corrente unico nazionale aperto da Equitalia Giustizia

presso Poste italiane S.p.A.. Decorsi tre mesi dalla vendita, se nessuno ha

provato di avervi diritto, la Società è tenuta a versare le somme alla Cassa

delle ammende, previa detrazione delle spese prenotate a debito ovvero

pagate all’erario61.

58 Audizione del Presidente del Consiglio di amministrazione di Equitalia Giustizia S.p.A. innanzi

alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere – XVII Legislatura – Seduta n. 18 del 27 febbraio 2014.

59 Informazioni individuate con decreto interministeriale (MEF – Ministro Giustizia) del 23 ottobre 2008.

60 Ai sensi dell’art. 151 del d.P.R. n. 115/2002 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.

61 Ai sensi dell’art. 155 del Testo Unico citato.

23

Le somme ricavate dalla vendita di beni confiscati e/o di beni deperibili,

detratte le spese pagate all’erario, vanno versate al FUG, in attesa, per le

cose deperibili, dei provvedimenti definitivi sulla destinazione, restituzione o

confisca62.

Nella fase di prima applicazione delle nuove disposizioni normative63, la

Direzione generale della giustizia civile del Ministero della giustizia ha

fornito64 chiarimenti e direttive agli uffici giudiziari per favorire la tempestiva

operatività del FUG.

In particolare, al fine di consentire ad Equitalia Giustizia la corretta

individuazione delle somme sequestrate da fare affluire al Fondo, gli uffici

depositi giudiziari dovevano inviare alla Società, entro il 24 novembre 2008,

gli elenchi65 delle posizioni per le quali era maturato, al 1° gennaio 2008, il

termine di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza.

Con successive circolari interne66, il Ministero della giustizia ha fornito

più ampie indicazioni procedurali e organizzative, predisponendo anche

apposita modulistica. Sono state così disposte:

a decorrere dal 1° gennaio 2009, l’istituzione, da parte degli uffici

giudiziari requirenti e giudicanti, di un nuovo registro67, denominato

“Fondo Unico Giustizia”, diviso nelle sezioni “ordinarie” e “misure di

prevenzione”, sul quale annotare tutte le risorse affluenti al Fondo in

materia penale dalla data di entrata in vigore della legge n. 112/2008.

L’inserimento nel registro delle informazioni prescritte è finalizzato a

consentire controlli periodici e l’annotazione della definizione delle

procedure;

la comunicazione su supporto cartaceo delle informazioni concernenti i

sequestri delle somme di denaro o dei proventi di cui all’art. 2, comma 2,

lettere a) e c) del d.l. n. 143/2008 nonché di cui allo stesso articolo 2,

comma 2, lettera b) e comma 5;

62 Da comunicare alla Società non appena adottati. 63 Entrate in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della legge n. 181/2008 nella G.U. del

15 novembre 2008. 64 Con circolare DAG n. 152009 del 18 novembre 2008. 65 Gli elenchi dovevano indicare: il numero del registro delle notizie di reato, il numero del

libretto di deposito, l’importo delle somme sequestrate, gli estremi della sentenza passata in

giudicato e la data dell’irrevocabilità, la data del provvedimento del giudice dell’esecuzione, quando emesso (rientrano negli elenchi anche le sentenze per le quali il provvedimento del giudice dell’emanazione non sia stato emesso purché siano trascorsi 5 anni dalla sentenza inoppugnabile e non sia stata disposta la confisca e nessuno abbia chiesto la restituzione delle cose sequestrate).

66 Circolari DAG n. 0168934 del 29 dicembre 2008; DAG n. 0038052 del 23 marzo 2009 e DAG n. 0099827 del 30 luglio 2009.

67 Suddiviso nelle Sezioni 1 – Ordinaria e 2 – Misure di prevenzioni. Il registro è tenuto in forma cartacea in attesa della completa informatizzazione dei servizi

penali con l’avvento del S.I.C.P. (Sistema Informativo Cognizione Penale), che prevede anche la gestione informatizzata di tutti i dati relativi ai beni oggetto di sequestro, tra i quali quelli di competenza del FUG.

Gli uffici presso i quali era già installato il sistema S.I.P.P.I.(Sistema Informativo delle Misure di Prevenzione) erano esonerati dall’istituzione della sez. 2 del registro cartaceo e dovevano inserire i dati relativi direttamente nel sistema informatico.

24

la comunicazione su supporto cartaceo dei provvedimenti di

restituzione68 agli aventi diritto, unitamente all’avvertenza di rivolgersi ad

Equitalia Giustizia, con l’indicazione della data di notifica ovvero

dell’accertata irreperibilità dei soggetti interessati;

analoga comunicazione dei provvedimenti di confisca delle risorse

sequestrate anche se si tratta di risorse antecedenti all’istituzione del

Fondo e, per questo motivo, prese in carico nel registro depositi anziché

sul registro FUG;

il versamento delle somme rivenienti dalla vendita dei beni confiscati su

libretti nominativi giudiziari intestati a Equitalia Giustizia, con contestuale

comunicazione alla Società.

Per il processo civile, gli oneri di invio/comunicazione riguardano:

l’elenco dei conti di deposito sequestrati, le cui somme non siano state

riscosse dagli aventi diritto, decorsi cinque anni dalla definizione del

processo;

l’elenco dei depositi delle somme non riscosse dagli aventi diritto e non

richieste da altri creditori rimasti insoddisfatti, di cui all’art. 117, comma

4, della legge fallimentare, decorsi i cinque anni previsti dallo stesso art.

117.

Successivamente, con circolare del 30 luglio 2009, è stato precisato che

nel registro “Fondo Unico Giustizia”, che sostituisce il registro generale dei

depositi giudiziari nel settore penale, devono essere annotati non solo i

sequestri di somme di denaro ma anche quelli relativi alle altre risorse

individuate dalla normativa, comprese le somme di denaro oggetto di

sequestro conservativo69.

Inoltre, per le posizioni pendenti già iscritte nel registro generale dei

depositi giudiziari prima dell’entrata in vigore della legge istitutiva del Fondo,

l’esecuzione del provvedimento giurisdizionale di destinazione delle risorse in

sequestro deve essere effettuata secondo le istruzioni fornite in tema di

FUG, a cura dell’ufficio presso il quale viene definito il provvedimento

stesso70.

68 Nel caso di restituzioni, la comunicazione all’avente diritto deve precisare che le somme e i

valori sequestrati, decorsi tre mesi dalla comunicazione dell’avviso senza che l’avente titolo abbia provveduto al ritiro, sono devoluti alla Cassa delle ammende.

Anche nell’ipotesi che il titolare delle somme o dei valori sia ignoto o irreperibile, deve, comunque, essere tempestivamente eseguita la comunicazione ad Equitalia Giustizia, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 154, comma 3, del Testo Unico, tali somme e valori sono devoluti alla Cassa delle ammende decorsi sei mesi dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dell’intervenuta definitività del provvedimento ablatorio.

69 Che devono essere versate dall’ufficiale giudiziario che esegue il provvedimento giurisdizionale su libretto postale intestato FUG.

70 Il medesimo ufficio dovrà, pertanto, provvedere alle necessarie comunicazioni ad Equitalia Giustizia attraverso gli appositi modelli cartacei e comunicare, altresì, l’esecuzione dell’atto all’ufficio presso cui è annotato il deposito, affinché venga definita la posizione nel registro generale dei depositi giudiziari.

25

A seguito della segnalazione, ad opera di Equitalia Giustizia, di

numerosi errori nella compilazione dei modelli e nella correttezza dei dati

comunicati71, il Ministero della giustizia ha richiamato la necessità di

compilare in modo esatto e completo i modelli di comunicazione, da

sottoscrivere a cura del cancelliere responsabile del procedimento72. Nelle

ipotesi di comunicazione di più risorse, le stesse devono essere inoltrate

anche mediante posta elettronica, in formato excel.

Per i depositi iscritti nell’apposito registro generale, ai sensi della legge

fallimentare, l’Ufficio deve provvedere a darne comunicazione alla Società

decorsi cinque anni dal deposito73.

Difficoltà operative sono state evidenziate74, nella prima fase di

operatività del Fondo, soprattutto con riferimento alle comunicazioni di

avvenuta devoluzione delle somme all’erario o di restituzione agli aventi

diritto, comunicazioni che Equitalia Giustizia è tenuta a trasmettere agli Uffici

giudiziari per consentire la definizione della posizione dei beni affluiti al FUG.

Tali comunicazioni, infatti, avvengono mediante un sistema web,

approntato dalla stessa Società, che però non trova applicazione in tutti i

distretti di Corte di Appello ed in molti uffici giudiziari in cui si utilizza la

posta elettronica certificata.

In proposito, Equitalia Giustizia ha precisato di essere tenuta ad

effettuare le previste comunicazioni in via telematica e che, comunque, in

attesa dell’attivazione del sistema informatico, avrebbe provveduto ad

inviare le comunicazioni raggruppate per distretto alle Procure Generali ed

alle Corti d’Appello, una volta acquisito l’organigramma dei distretti

giudiziari.

La proposta di Equitalia Giustizia consisteva nel rendere disponibile al

personale degli uffici giudiziari “la propria applicazione informatica “FUG”,

opportunamente adattata onde consentire la trasmissione automatica delle

informazioni attraverso l’utilizzo di semplici servizi web”.

La soluzione prospettata, perseguibile “soltanto in via provvisoria – in

attesa dell’attuazione del piano di distribuzione del SICP75 - e limitatamente

alla sola trasmissione dei modelli di comunicazione” 76, non è stata ritenuta

condivisibile dalla Direzione generale della giustizia civile, apparendo

71 Anche nella relazione sulla gestione del Fondo per l’esercizio 2013 viene evidenziato (pag. 29)

che, “pur se in misura minore rispetto agli anni di avvio del FUG, gli uffici giudiziari continuano a trasmettere provvedimenti incompleti, dai quali scaturiscono appesantimenti gestionali per

l’ Azienda…” 72 Il cui nominativo deve essere comunicato alla Società. 73 La devoluzione è obbligatoria per tutti i depositi giacenti da oltre 5 anni e per i quali gli aventi

diritto non hanno richiesto la restituzione delle somme o sono irreperibili. 74 Cfr. nota n. 0129268.V del 30 settembre 2013 del Ministero della giustizia. 75 Sistema Informativo Cognizione Penale. 76 Cfr. nota DAG 0107722 del 31 agosto 2009.

26

“antieconomica e priva di concreta utilità per gli uffici” una gestione

elettronica del registro FUG separata da quella del nuovo registro penale.

La stessa Direzione generale ha segnalato che l’obiettivo tendenziale

sarebbe stato appunto quello di definire “un sistema di comunicazioni che

utilizzi il programma informatico del Ministero” (SICP), “la cui fase di

applicazione sul territorio nazionale non è allo stato completata” e che “non

ricomprende la fase della definizione delle singole posizioni del Fondo Unico

di Giustizia”77.

Secondo le osservazioni della citata articolazione del Ministero della

giustizia, infatti, l’utilizzazione del portale web avrebbe dovuto avere

carattere temporaneo, in attesa della distribuzione del sistema informatico

penale. Tale soluzione, atteso il tempo intercorso, “potrebbe risultare

superflua, salvo che i tempi di diffusione del sistema SICP siano incompatibili

con l’urgenza di evitare che le trasmissioni cartacee, peraltro aggregate per

distretto, arrechino un ulteriore rallentamento nella già difficile operatività

degli uffici”.

In ogni caso, utilizzando l’apposita modulistica, gli uffici giudiziari

comunicano ad Equitalia Giustizia le risorse sottoposte a sequestro penale o

a confisca di prevenzione. Tali comunicazioni, che avvenivano inizialmente

esclusivamente con modalità cartacee (per posta o via fax), dall’anno 2011

sono inviate in parte attraverso il portale web dedicato agli uffici giudiziari78.

In proposito, la citata Direzione generale ha precisato79 che, “a fronte

di una iniziale difficoltà degli uffici giudiziari nell’utilizzo dei modelli necessari

ad effettuare le comunicazioni di provvedimenti di competenza” del FUG, “si

è poi registrato un graduale miglioramento sia nell’utilizzo dei modelli che

nella tempistica delle comunicazioni…” e che, relativamente ai provvedimenti

di restituzione delle risorse agli aventi diritto, le difficoltà riscontrate

“attengono principalmente alle ipotesi di somme affluite definitivamente alle

casse dello Stato”.

Nel corso dell’istruttoria relativa all’indagine, la Sezione di controllo ha

acquisito elementi80 indicativi di possibili criticità del sistema, consistenti:

a. nella presenza, tra le risorse intestate al FUG, di proventi oggetto di

provvedimenti di sequestro molto datati nel tempo, (si tratta di n. 585

provvedimenti cautelari risalenti ad epoca anteriore al 2006, di cui taluni

77 Gli aspetti relativi alla diffusione del programma “de quo” e il suo ampliamento anche alla

fase delle comunicazioni interessano, per competenza, la Direzione generale dei sistemi informativi ed automatizzati del Ministero della giustizia.

78 Realizzato dalla Società che, d’intesa con il Ministero della giustizia, ne ha promosso .. l’attivazione presso gli uffici giudiziari (cfr. nota n. 46198/2013 dell’11 luglio 2013 di Equitalia), ancora limitati a 20.

79 Cfr. nota DAG 0056773-U del 15 aprile 2014. 80 Cfr. nota n. 39069/2014, con allegati, in data 7 maggio 2014 di Equitalia Giustizia.

27

adottati all’inizio degli anni ’80), per i quali non risultano intervenuti

successivi atti di acquisizione definitiva, di devoluzione o di restituzione;

b. nell’individuazione di un numero non trascurabile di uffici giudiziari che

non risultano avere mai inviato modelli di comunicazione di misure ablatorie

di pertinenza del FUG.

Interessata in merito81, la Direzione generale competente ha

promosso82 l’approfondimento della situazione e le verifiche delle varie

posizioni di apparente anomalia, esprimendo, nel frattempo, l’avviso che la

permanenza prolungata delle risorse nell’ambito del Fondo “sia riconducibile

alla mancanza del provvedimento di dissequestro, di restituzione o di

devoluzione alle casse dello Stato o piuttosto alla situazione di particolare

affanno che si registra presso alcuni uffici giudiziari”.

Si ritiene opportuno, comunque, evidenziare che, nel periodo 2009-

2013, risultano pervenuti al sistema FUG dagli uffici giudiziari e dalle

compagnie di assicurazione per i contratti assicurativi ben n. 355.438

provvedimenti (di sequestro, restituzione, devoluzione o confisca).

In caso di sequestro di denaro contante costituito da euro, ad opera

dell’Agenzia delle dogane o della Guardia di finanza, l’Autorità che ha

operato il sequestro deve versare le banconote e le monete sequestrate su

apposito conto corrente postale intestato “FUG” ovvero, in caso di sequestro

di valuta diversa dall’euro, provvedere alla negoziazione della valuta ed al

versamento del relativo controvalore.

Con modalità analoghe sono gestiti i sequestri amministrativi di

somme rinvenute negli apparecchi di intrattenimento non in regola con la

normativa di settore.

L’esito del procedimento (penale o amministrativo) viene comunicato

alla Società dall’ufficio giudiziario o dall’autorità amministrativa (uffici

regionali dell’ex AAMS o Agenzia delle dogane e dei monopoli), con le stesse

modalità previste per l’inoltro delle informazioni concernenti i sequestri

(attraverso un portale web o con posta certificata-pec).

Ove si proceda al sequestro di assegni italiani, l’Autorità procedente

invita la banca trattaria o quella emittente (rispettivamente per gli assegni

bancari e per quelli circolari) ad aprire con la risorsa disponibile un deposito

a risparmio intestato FUG.

Gli operatori finanziari83, dopo la notifica del provvedimento

giurisdizionale di sequestro penale o di confisca di prevenzione ovvero del

81 Cfr. richiesta istruttoria n. 0001555 del 13 marzo 2014 della Sezione. 82 Cfr. citata nota DAG 0056773.U. 83 Le banche e gli altri operatori finanziari attualmente gestiti sono circa 650; i conti correnti

intestati sono 6.000 e circa 175.000 quelli postali. (Cfr. Audizione dell’Amministratore delegato di Equitalia Giustizia innanzi alla Commissione parlamentare di inchiesta sul

28

provvedimento di sequestro amministrativo, devono intestare al Fondo le

relative risorse e trasmettere ad Equitalia Giustizia un flusso informativo per

ciascuna risorsa intestata, attraverso il canale Entratel dell’Agenzia delle

entrate, entro il mese successivo a quello di riferimento84.

Qualora le informazioni inerenti le somme ed i proventi di cui l’ufficio

giudiziario ha comunicato il sequestro non risultino inviate su Entratel, la

Società invita l’operatore finanziario a provvedere alla trasmissione dei dati

relativi e, in caso di inerzia, sollecita il riscontro; infine, se l’inadempimento

si protrae, invia apposita segnalazione al Dipartimento del tesoro del MEF85

affinché valuti le iniziative da assumere, ai sensi dell’art. 2,comma 3-bis, del

d.l. n. 143/2008, per l’attivazione del procedimento sanzionatorio86.

Nel caso di sequestri di denaro contante fuori dagli spazi doganali

viene intestato al Fondo e comunicato su Entratel il nuovo rapporto aperto

dalla polizia giudiziaria (generalmente, un libretto giudiziario presso un

ufficio postale) per depositare le somme sequestrate.

A seguito delle comunicazioni ricevute, Equitalia Giustizia impartisce

disposizioni agli operatori finanziari, “dopo aver effettuato gli opportuni

riscontri amministrativi in ordine alla coerenza tra il modello di sequestro e

quello di dissequestro/versamento allo Stato e, in caso di restituzione, dopo

aver “decentrato” (cioè riportato) sul conto corrente originariamente

sequestrato le somme eventualmente “accentrate” su altri operatori

finanziari per esigenze di gestione finanziaria”87.

Una procedura particolare è prevista per le risorse derivanti dai

procedimenti civili e fallimentari88 che confluiscano al FUG trascorsi cinque

anni, rispettivamente, dalla definizione del procedimento e dal deposito

effettuato successivamente al riparto dell’attivo.

In tali casi, l’ufficio giudiziario non notifica alcun provvedimento

all’operatore finanziario ma si limita a segnalare ad Equitalia Giustizia il

verificarsi del presupposto per l’intestazione al Fondo delle risorse. A sua

volta, la Società informa l’operatore della necessità di intestare al FUG la

risorsa e di darne comunicazione via Entratel e, dopo che lo stesso operatore

vi ha provveduto, dispone che sia operato il versamento allo Stato.

fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere – XVII Legislatura – Seduta n. 18 del 27 febbraio 2014.

84 Cfr. decreto “informazioni” del 25 settembre 2009. 85 Ai sensi dell’art. 6, comma 5, ultimo periodo, del d.m. n. 127/2009, nel testo integrato e

modificato dal d.m. n. 119/2010. 86 Il 23 luglio 2012 Equitalia Giustizia ha trasmesso al MEF gli elenchi delle risorse del settore

penale delle quali ha rilevato la mancata (n. 798 risorse, per un importo complessivo di € 17.648.714,88) o tardiva (n. 8976 risorse, per un importo complessivo di € 91.727.160,72) comunicazione via Entratel, inerenti sequestri o confische di prevenzione notificati fino a tutto l’anno 2011.

87 Cfr. nota n. 46198/2013 in data 11 luglio 2013 di Equitalia Giustizia. 88 Art. 2, comma 2, lett. c-bis e c-ter, del d.l. n. 143/2009.

29

Per i contratti di assicurazione sulla vita nonché per quelli di

capitalizzazione ed adesione a fondi pensione aperti89, sono, invece, gli

operatori assicurativi a trasmettere ad Equitalia Giustizia i provvedimenti

adottati dall’Autorità giudiziaria90.

A seguito del verificarsi del rischio dedotto in garanzia ovvero alla

scadenza del contratto, gli operatori assicurativi devono versare le somme

dovute (c.d. “risorse assicurative”) su uno o più conti correnti aperti,

intestati al FUG91.

Infine, relativamente alle sanzioni amministrative pecuniarie applicate

dalla CONSOB nei casi di “market abuse”92, è la Commissione a trasmettere

alla Società le informazioni e i dati relativi alle risorse oggetto di sequestro,

confisca e restituzione all’avente diritto esclusivamente mediante posta

elettronica certificata (pec)93.

In caso di devoluzione o confisca, le relative risorse sono versate

all’apposito capitolo/articolo del capo XI del bilancio dello Stato (si fa rinvio,

per approfondimenti, al successivo paragrafo 5.2.).

3.2. Somme, proventi e altre risorse che affluiscono al Fondo

Come si è visto al precedente paragrafo 2.1., la disciplina delle

risorse che affluiscono al Fondo Unico Giustizia (FUG) è contenuta,

inizialmente, nell’art. 61, comma 23, del d.l. n. 112/2008 (convertito,

con modificazioni, dalla legge n. 133/2008) e nell’art. 2 del d.l. n.

143/2008, (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181/2008).

Alla luce di queste disposizioni e delle numerose leggi “fuori sistema”

intervenute successivamente nonché delle più recenti norme del c.d.

“Codice Antimafia”94 e della legge n. 228/201295 devono essere intestati

e/o devoluti al Fondo:

a. le somme di denaro96 sequestrate nell’ambito di procedimenti penali o

per l’applicazione di misure di prevenzione (legge n. 575/1965 e

89 Istituiti e gestiti da operatori assicurativi. 90 L’intestazione al FUG si effettua apponendo sugli stessi un vincolo mediante stampigliatura

(art. 10, comma 1, lett. a), del d.m. n. 127/2009). 91 Ciascun operatore assicurativo ha aperto un conto corrente sul quale versa le risorse

assicurative relative ai propri contratti (art. 10, comma 1, lett. d), del d.m. n. 127/2009). 92 Che “importa sempre la confisca del prodotto o del profitto dell’illecito e dei beni utilizzati per

commetterlo”. 93 La Società, a sua volta, comunica alla CONSOB con cadenza annuale il rendiconto delle

operazioni compiute con riferimento a ciascuna risorsa finanziaria intestata (artt. 1 e 2 Protocollo d’intesa in data 6 giugno 2012).

94 D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dal d.lgs. 15 novembre 2012, n. 218. 95 Legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha disciplinato le modalità di afflusso al FUG dei proventi

dei beni sequestrati e confiscati in sede di misure di prevenzione e delle somme ricavate dalla vendita degli stessi beni.

96 Compresi il denaro contante nonché il controvalore di valute diverse dall’euro e gli assegni italiani sequestrati in dogana dall’Agenzia delle dogane (ora Agenzia delle dogane e dei

30

successive modificazioni ed integrazioni) ovvero di irrogazioni di

sanzioni amministrative (comprese quelle di cui al d.lgs. 8 giugno

2001 n. 231)97;

b. i proventi derivanti dai beni mobili confiscati nell’ambito di

procedimenti penali o per l’applicazione di misure di prevenzione o di

irrogazione di sanzioni amministrative;

c. le somme di denaro devolute allo Stato, ai sensi dell’articolo 262,

comma 3- bis, c.p.p., e, in particolare, quelle sequestrate per le quali

non è stata disposta la confisca e nessuno ne ha chiesto la

restituzione, reclamando di avervi diritto, decorsi cinque anni dalla

data della sentenza non più soggetta ad impugnazione98;

d. le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate per

la gestione di altri beni confiscati ovvero per il risarcimento delle

vittime dei reati di tipo mafioso (art. 2-undecies, lett. a, legge n.

575/1965 e art. 2 legge n. 512/1999);

e. i proventi derivanti da ogni attività finanziaria a contenuto monetario o

patrimoniale concernenti beni mobili, compresi quelli registrati,

oggetto di provvedimento di sequestro nell’ambito di procedimenti

penali o per l’applicazione di misure di prevenzione o di irrogazione di

sanzioni amministrative (segnatamente: titoli al portatore, emessi o

garantiti dallo Stato; valori di bollo; crediti pecuniari; conti correnti;

conti di deposito titoli; libretti di deposito; polizze assicurative

ecc.)99;

f. i proventi derivanti dalla vendita di beni mobili abbandonati nei

magazzini di temporanea custodia delle merci in entrata nel territorio

doganale ovvero confiscati per il reato di contrabbando, ai sensi degli

artt. 279 e 301 del d.P.R. n. 43/1973;

g. le somme di denaro – già depositate, in relazione a processi civili di

cognizione, esecutivi o speciali, presso Poste Italiane S.p.A., banche

ed altri operatori finanziari – non riscosse o non reclamate dagli

aventi diritto entro cinque anni dalla data in cui il procedimento si è

estinto o è stato comunque definito o è divenuta definitiva l’ordinanza

monopoli) e dalla Guardia di finanza (art. 6, commi 1 e 7, del d.lgs. n. 195 del 19 novembre 2008 e Protocollo d’intesa Equitalia Giustizia – MEF del 2 ottobre 2013).

97 Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 reca la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”.

Si ricorda che l’art. 2, comma 614, della legge n. 244/2007 vincola agli investimenti per l’avvio e la diffusione del processo telematico nell’ambito del Ministero della giustizia le somme di denaro sequestrate, trascorsi i 5 anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione, se non ne è stata disposta la confisca e nessuno ne ha richiesto la restituzione.

98 Il comma 3-bis, aggiunto dall’art. 2, comma 612, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in coordinamento con l’art. 676 c.p.p. comma 1, ha sottratto sostanzialmente al giudice dell’esecuzione la competenza relativa alla devoluzione allo Stato delle somme sequestrate.

99 Le predette risorse, qualora facenti parte di complessi aziendali, non affluiscono al Fondo se non in occasione dell’eventuale liquidazione dell’azienda stessa.

31

di assegnazione, distribuzione o di approvazione del progetto di

distribuzione ovvero, in caso di opposizione, del passaggio in

giudicato della sentenza che definisce la controversia;

h. le somme di denaro di cui all’art. 117100, comma 4, del r.d. n.

267/1942, come sostituito dall’art. 107 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n.

5, e, in particolare, le somme con i relativi interessi che, depositate

nell’ambito della procedura fallimentare e successivamente al riparto

finale, non siano state riscosse dagli aventi diritto decorsi cinque anni

dall’avvenuto deposito;

i. i proventi derivanti dall’utilizzo degli immobili confiscati e mantenuti al

patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, ordine pubblico e

protezione civile;

j. i proventi derivanti dall’affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei

beni aziendali confiscati e mantenuti al patrimonio dello Stato;

l. le somme ricavate, al netto delle spese di gestione e di vendita, dalla

cessione di immobili confiscati di cui non sia possibile la destinazione o

il trasferimento per finalità di pubblico interesse (e sempreché la

vendita o la liquidazione non siano finalizzate al risarcimento delle

vittime dei reati di tipo mafioso).

Nel novero delle risorse acquisite al Fondo, a seguito di provvedimenti

di sequestro o di confisca101, rientrano, pertanto, risorse monetarie liquide

(somme di denaro e relativi proventi, inclusi dividendi, cedole, interessi,

frutti civili e il controvalore dei titoli alla scadenza o in caso di vendita102 se

confiscati) e valori non liquidi relativi a titoli, prodotti assicurativi, crediti

finanziari, conti di deposito titoli, depositi a risparmio e ad ogni altra attività

finanziaria a contenuto patrimoniale103.

In materia di intestazione al FUG delle risorse sequestrate, Equitalia

Giustizia segnala104 il fenomeno ricorrente dell’inadempimento degli

operatori finanziari all’obbligo di comunicare via Entratel le risorse intestate.

Il fenomeno riguarda esclusivamente il settore penale, nel quale

l’obbligo di intestazione/comunicazione deriva direttamente dalla notifica

100 L’art. 117 della legge fallimentare disciplina il riparto finale (che segue all’approvazione del

conto ed alla liquidazione del compenso del curatore) nell’ambito della procedura del fallimento. Il 4° comma stabilisce che per i creditori che non si presentano o siano irreperibili le somme dovute sono depositate presso l’ufficio postale o la banca già indicati dal curatore. Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, se non richiesti da altri creditori rimasti insoddisfatti, sono versati a cura del depositario all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

101 Esclusi in ogni caso i valori di complessi aziendali oggetto di provvedimenti ablatori. 102 Relativi ai titoli al portatore e a quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al

portatore. 103 Art. 1, comma 1, lett. i) del d.m. n. 127/2009. 104 Cfr. da ultimo la Relazione sulla gestione del Fondo unico giustizia per l’anno 2013, inviata

via e-mail in data 7 maggio 2014.

32

della misura cautelare all’operatore finanziario. Ebbene, nel 2013 per circa il

25% della massa di risorse in sequestro la trasmissione via Entratel della

comunicazione di intestazione è avvenuta solo a seguito di specifica

sollecitazione da parte della Società.

Per le risorse dei settori civile e fallimentare è, invece, fisiologico che

l’adempimento avvenga su richiesta di Equitalia Giustizia, perché manca il

presupposto costituito dalla notifica all’operatore finanziario di un

provvedimento ablatorio magistratuale.

Nelle tabelle che seguono sono riportate, per natura ed entità, le risorse

intestate al FUG nel periodo 2009-2013, desunte dai rendiconti sulla

gestione annuale presentati da Equitalia Giustizia.

TABELLA 1

Risorse ed importi intestati al FUG *(nel periodo 2009-2011)

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti da Equitalia Giustizia.

(*) Importi relativi ai saldi risultanti all’atto dell’iscrizione al Fondo. (**) L’importo riportato per il 2010 ha segno negativo perché, relativamente alla specifica forma

tecnica, l’ammontare delle risorse cancellate dagli operatori finanziari è stato superiore, in valore, a quello delle risorse comunicate.

(***) Conto corrente nel quale gli uffici giudiziari versano i proventi della vendita dei beni confiscati.

1. Risorse comunicate via Entratel dagli operatori finanziari e dagli uffici giudiziari

Forma

tecnica

Anno 2009

Anno 2010

Anno 2011

Risorse Importi Risorse Importi Risorse Importi

Conto corrente 4.068 287.969.967,03 3.150 616.620.612,36 3.739 233.795.206,02

Conto deposito titoli

e/o obbligazioni 397 712.728.812,35 505 64.757.184,56 757 234.448.960,54

Deposito giudiziario 117.868 370.774.061,75 43.693 61.651.104,80 40.851 76.942.703,32

Rapporto fiduciario ex

lege n. 1966/1939 - - 5 8.037.100,94 10 773.428.010,36

Polizza assicurativa 1.380 49.772.115,15 944 38.294.048,16 709 212.396.824,16

Conto deposito a

risparmio

libero/vincolato

2.711 53.653.585,20 2.111 (**) - 3.097.485,28 8.171 20.637.440,90

Gestione collettiva del

risparmio 265 7.539.474,79 257 26.393.246,20 360 26.621.523,36

Gestione patrimoniale 68 21.378.052,11 39 9.706.097,29 38 4.659.283,31

Certificati di deposito

e buoni fruttiferi 48 2.757.508,82 9 1.979.040,58 18 620.690,83

Conto terzi

individuale/globale 110 2.750.604,43 57 2.017.483,91 44 1.671.580,65

Partecipazioni e altri

rapporti 271 18.470.164,85 278 21.753.005,92 313 9.629.708,23

TOTALI 187.186 1.527.794.346,47 51.043 840.074.338,49 55.010 1.594.851.931,68

2. Altre risorse intestate

Conto corrente mod.

E (***) 3.560.447,43 12.931.636,54 10.369.466,71

Altri conti correnti 357.549,66 3.747.911,81 5.220.390,54

TOTALI 3.917.997,09 16.679.548,35 15.589.857,25

33

TABELLA 1 bis

Risorse ed importi intestati al FUG*(negli anni 2012 e 2013)

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti da Equitalia Giustizia.

(*) Conto corrente nel quale vengono versati i proventi della vendita dei beni confiscati.

Relativamente agli importi totali, come osservato da Equitalia

Giustizia105, è verosimile che nel 2009, primo anno di effettiva operatività del

Fondo, sia stata intestata al FUG una parte rilevante dell’intero stock delle

risorse sequestrate anche in anni precedenti.

Il dato, pertanto, non è comparabile con quello degli anni

successivi che presentano un “picco” di intestazioni nel 2011 e nel 2013.

Nel corrispondente periodo (2009-2013), la situazione patrimoniale

ed economica dell’attivo del Fondo, al 31 dicembre di ogni anno, è la

seguente:

105 Citata nota n.46198/2013.

1. Risorse comunicate via Entratel dagli operatori finanziari e dagli uffici

giudiziari

Forma

tecnica

Anno 2012

Anno 2013

Risorse Importi Risorse Importi

Conto corrente 5.022 281.397.813,47 6.281 321.739.415,86

Conto deposito titoli

e/o obbligazioni 795 112.200.716,37 1.034 258.218.893,53

Deposito giudiziario 32.205 74.065.949,93 29.085 54.735.928,78

Rapporto fiduciario ex

lege n. 1966/1939 26 17.762.511,43 37 1.157.995.408,62

Polizza assicurativa 608 37.885.664,48 640 33.452.452,31

Conto deposito a

risparmio

libero/vincolato

6.348 25.211.969,60 6.010 25.274.485,02

Gestione collettiva del

risparmio 432 20.957.183,86 588 23.878.619,41

Gestione patrimoniale 43 15.685.189,29 46 95.670.026,05

Certificati di deposito

e buoni fruttiferi 12 2.968.161,18 76 1.209.021,23

Conto terzi

individuale/globale 39 8.658.748,42 37 386.418,61

Partecipazioni e altri

rapporti 516 11.604.631,42 1.180 12.280.970,26

TOTALI 46.046 608.398.539,92 45.014 1.984.841.639,68

2. Altre risorse intestate

Conto corrente mod.

E (*) 10.193.838,16 12.240.926,13

Altri conti correnti 10.838.259,90 12.692.472,78

TOTALI 21.032.098,06 24.933.391,91

34

TABELLA 2

Rappresentazione dell’attivo patrimoniale

RISORSE INTESTATE

AL FUG

Al

31/12/2009

Al

31/12/2010

(*)

Al

31/12/2011

(**)

Al

31/12/2012

(**)

Al

31/12/2013

1. Risorse da canale Entratel

1.434.221.582 1.165.163.346 2.189.789.913 1.869.969.613 3.434.590.142

1.1. Risorse liquide 636.411.400 914.819.755 1.043.735.632 1.216.098.294 1.372.029.486

a. disponibili 636.411.400 914.819.755 700.735.632 800.818.294 956.749.486

libretti giudiziari 305.894.628 293.504.301 202.650.972 188.956.477 180.738.281

banche c/c ordinari 277.458.115 560.695.550 430.908.311 512.037.520 666.830.829

depositi risparmio

liberi/vincolati

53.058.657 44.959.491 52.597.887 66.379.396 73.692.723

liquidità da polizze -- -- -- 11.771.466 15.733.599

altro 15.660.413 14.587.462 21.673.435 19.754.054

b. anticipate -- -- 343.000.000 415.280.000 415.280.000

libretti giudiziari -- -- 100.000.000 126.580.000 126.580.000

banche c/ordinari -- -- 243.000.000 288.700.000 288.700.000

1.2. risorse non liquide 797.810.657 250.343.591 1.146.054.281 653.871.319 1.992.433.866

conti deposito titoli e obbligazioni

695.648.741 79.149.760

283.999.951

361.015.278

492.851.241

polizze assicurative 28.785.875 81.405.402 297.999.961 125.625.900 140.290.428

gestioni patrimoniali 21.377.327 23.036.220 22.553.232 36.086.394 59.486.145 (1)

altri rapporti 51.998.239 66.752.209 541.501.137 131.143.747 1.299.806.050

2. Altre risorse

liquide 3.917.997 16.679.549 15.589.858 21.032.098 24.933.399

c/c modelli E 3.560.447 12.931.637 10.369.467 10.193.838 12.240.926

altre risorse 357.550 3.747.912 5.220.391 10.838.260 12.692.473

3. Gestione

finanziaria

3.924.892 6.340.935 14.422.102 23.058.806 22.199.974

TOTALE ATTIVO 1.442.064.471 1.188.183.830 2.219.801.873 1.914.060.517 3.411.601.725

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti da Equitalia Giustizia.

(*) I dati al 31 dicembre 2010 sono stati riclassificati con l’inserimento di forme tecniche di cui nel corso dell’anno 2011 si è appurata la natura liquida.

(**) I dati al 31 dicembre 2011 e 2012 sono stati riclassificati, per le forme tecniche “libretti giudiziari” e “banche c/c ordinari”, distinguendo le risorse liquide in “disponibili” ed “anticipate”. Le anticipazioni sono state pari a 343 meuro nel 2011 e 72,28 meuro nel 2012.

(1) E’ riportato l’importo corretto, risultante dalla detrazione dal totale iscritto nell’attivo (€ 129.612.935) dell’importo di € 70.126.790, erroneamente comunicato in eccesso da un operatore finanziario in sede di intestazione al FUG.

35

E’ da precisare che i dati riportati nella tabella 2 sono al netto del

controvalore in euro di un singolo titolo sequestrato nel 2010, un bond da

un miliardo di U.S.$ (pari a 667 milioni di euro), che continua a figurare

nelle risorse intestate nel “conto deposito titoli e obbligazioni” ma il cui

valore di mercato è pari a zero.

L’analisi della rappresentazione dell’attivo patrimoniale (speculare alla

rappresentazione del passivo, costituendo le risorse FUG posizioni debitorie

verso gli aventi diritto) consente di individuare la massa delle intestazioni

(disponibilità) effettivamente presenti al termine di ciascuno degli anni di

gestione, al netto delle uscite per restituzioni e per devoluzioni allo Stato.

La consistenza complessiva del FUG, aggiornata al 30 aprile 2014106,

ammonta ad euro 3.521,44 milioni, dei quali 1.425,58 milioni di risorse

liquide (di cui 415,28 milioni già anticipate) e 2.095,86 milioni di risorse non

liquide. I versamenti allo stato nel primo quadrimestre dell’anno risultano dal

prospetto allegato B in Appendice.

3.3. Oneri di versamento a carico dell’Agenzia Nazionale per

l’amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e

Confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC)

Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159107 ha, tra l’altro,

disciplinato le modalità di afflusso al FUG dei proventi dei beni sequestrati e

confiscati nell’ambito delle misure di prevenzione e delle somme ricavate

dall’alienazione degli stessi beni, che devono essere versati al Fondo a cura

dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati

alla criminalità organizzata (ANBSC)108.

In particolare, ai sensi dell’art. 48 del “Codice Antimafia” devono

essere versate al FUG a cura dell’Agenzia:

106 Rilevata dai dati inviati con file excel in data 20 maggio 2014 da Equitalia Giustizia. 107 C.d. “Codice Antimafia”, modificato dall’analogo decreto 15 novembre 2012, n. 218 e

dall’art. 1, comma 189, della legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228.

108 L’Agenzia nazionale è stata istituita con il decreto legge 4 febbraio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50; ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile nell’ambito dei poteri di vigilanza esercitati dal Ministro dell’interno.

Subentrata nelle competenze dell’Agenzia del demanio in materia di destinazione e gestione dei beni in confisca definitiva, l’ABNSC è presente sul territorio nazionale in cinque diverse regioni, con sede principale a Reggio Calabria e sedi secondarie a Roma, Palermo, Milano e Napoli (non ancora inaugurata ancorché operativa). La dotazione organica dell’Agenzia è costituita da due distinte strutture:

una “struttura fissa” (art. 113-bis, comma 1, del “Codice Antimafia”) con un organico di 30 unità di personale ripartite tra le diverse qualifiche:

una “struttura mobile” (art. 113-bis, comma 2), articolata su 100 unità di personale, militare e civile, appartenente a pubbliche amministrazioni ed enti pubblici economici, posto in posizione di comando o distacco anche di deroga alla normativa generale in materia di mobilità.

36

le somme di denaro confiscate da non utilizzare per la gestione di altri

beni confiscati o per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso

(comma 1, lett. a);

le somme ricavate dalla vendita109, anche mediante trattativa privata, dei

beni mobili, anche registrati, confiscati, compresi i titoli e le

partecipazioni societarie, al netto del ricavato della vendita dei beni

finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso (comma

1, lett. b);

le somme derivanti dal recupero dei crediti personali (comma 1, lett. c);

al netto delle spese di conservazione ed amministrazione, i proventi

derivanti dall’utilizzo degli immobili110 confiscati mantenuti al patrimonio

dello Stato (comma 4);

al netto delle spese sostenute, i proventi derivanti dall’affitto, dalla

vendita o dalla liquidazione dei beni aziendali111 mantenuti al patrimonio

dello Stato (comma 9);

al netto delle spese per la gestione e la vendita, le somme ricavate dalla

cessione dei beni confiscati112 di cui non sia possibile effettuare la

destinazione o il trasferimento per finalità di pubblico interesse (comma

10).

In capo all’Agenzia, infatti, sono concentrate peculiari competenze sia

nel corso del procedimento funzionale alla confisca che, soprattutto, in

ordine all’amministrazione e destinazione dei beni confiscati.

109 Se la procedura di vendita è antieconomica l’ANBSC dispone la cessione gratuita o la

distruzione dei beni. 110 I beni immobili confiscati possono: a) essere mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di

giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici; b) mantenuti al patrimonio statale e, previa autorizzazione del Ministro dell’Interno, utilizzati dall’Agenzia per finalità economiche; c) trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l’immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione; d) trasferiti al patrimonio del comune ove l’immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all’art. 74 del T.U. approvato con D.P.R. n. 309/1990, e amministrato direttamente dall’ente locale che può assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti (art. 48, comma 3).

111 I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio statale e destinati, con provvedimento dell’Agenzia che ne disciplina le modalità operative: a) all’affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività produttiva, a titolo oneroso, a società e

ad imprese pubbliche e private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell’impresa confiscata, previlegiando soluzioni che garantiscano il mantenimento dei livelli occupazionali; b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima eseguita dall’Agenzia, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l’interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso; c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l’interesse pubblico o qualora la liquidazione sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati in questione (art. 48, comma 8).

112 La procedura di vendita degli immobili ed i rimedi relativi sono individuati dal comma 5 dell’art. 48 citato.

Il personale delle forze armate e quello delle forze di polizia possono costituire cooperative edilizie alle quali è riconosciuto il diritto di opzione prioritaria sull’acquisto dei beni in questione sui quali è prevista anche la possibilità per gli enti territoriali di esercitare la prelazione.

37

La gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata ha formato

oggetto di altra indagine svolta da questa Sezione centrale di controllo della

Corte (cfr. deliberazione n. 23/2010/G).

3.3.1. Il ruolo dell’Agenzia

Nell’iter procedimentale che intercorre tra la sottrazione del bene alla

criminalità organizzata e la restituzione dello stesso alla collettività, l’Agenzia

interviene in due fasi:

quella c.d. “giudiziaria”, che va dal sequestro alla confisca definitiva e

che comprende due sottofasi. La prima inizia con il sequestro e si

conclude con la confisca di primo grado ovvero con il termine dell’udienza

preliminare di primo grado. Nei casi in cui non è prevista l’udienza

preliminare, tale sottofase deve ritenersi conclusa con l’emissione del

decreto che dispone il giudizio. La seconda inizia successivamente e

comprende l’amministrazione dei beni, sotto la direzione del giudice

delegato dal Tribunale (ovvero del giudice penale che ha disposto il

sequestro) e l’affidamento all’amministratore giudiziario, con l’ausilio

dell’Agenzia che, nella prima parte relativa al procedimento giudiziario,

svolge attività di programmazione, consulenza e affiancamento

all’Autorità giudiziaria;

l’altra, c.d. “amministrativa” 113, che inizia con la confisca definitiva e si

conclude con la destinazione dei beni, durante la quale all’Agenzia sono

demandati il monitoraggio e la gestione operativa dei beni, attività per

cui essa può avvalersi della collaborazione di coadiutori, conferendo

incarichi di durata annuale, tacitamente rinnovabili114.

Con il decreto di sequestro del Tribunale di prevenzione ovvero del

giudice penale si avvia la fase dell’amministrazione (e gestione) dei

beni che si svolge contemporaneamente al procedimento finalizzato

all’applicazione della confisca.

113 Per un corretto inquadramento del tema dell’amministrazione dei beni oggetto di

provvedimenti ablatori si deve ricordare che nell’ordinamento processuale nazionale coesistono due categorie di misure di coercizione patrimoniale: in sede di prevenzione, nei confronti di diverse categorie elencate dagli articoli 1 e 4 del d.gs. n. 159/2011, indipendentemente dall’esistenza e dall’esito dell’eventuale processo penale, nell’ambito di un autonomo procedimento a impulso di diverse Autorità giudiziarie e amministrative (Procuratore della repubblica, Direttore della Direzione investigativa antimafia, Questore) e competenza attribuita (per il sequestro e la confisca) al Tribunale (c.d. “di prevenzione”); in sede penale, in cui i provvedimenti ablatori, adottati ai sensi dell’art. 12 sexies d.l. n. 306/1992, seguono la disciplina del processo penale (potere di richiesta attribuito al solo PM, competenza del giudice ex art. 279 c.p.p., procedimento di riesame ecc.), con la conseguenza che la confisca può essere adottata solo in caso di condanna.

114 Potendo, a tal fine, designare anche l’amministratore giudiziario già nominato dal tribunale in sede di sequestro.

38

I beni sequestrati sono amministrati “per conto di chi spetta”, fino alla

revoca del sequestro, con restituzione dei beni al titolare, o fino alla confisca

definitiva, con devoluzione dei beni allo Stato (art. 45 d.lgs. n. 159/2011).

L’amministrazione115 dei beni assume un rilievo particolare rispetto ad

analoghi istituti e procedimenti per il suo carattere “dinamico”, dovendo

assicurare non solo la conservazione ma anche la redditività del bene stesso.

L’Agenzia116 deve “prendere in carico” il bene sequestrato a partire

dall’adozione della misura ablatoria e successivamente amministrarlo

direttamente, collaborando con il giudice delegato o con quello penale anche

nell’individuazione delle migliori scelte gestionali, delle utilizzazioni più

idonee e della corretta destinazione per la fase successiva alla confisca

definitiva.

Si è visto (paragrafo 2.1.) che la legge di stabilità 2013 (legge 24

dicembre 2012, n. 228) ha introdotto novità di rilievo in materia (art. 1,

commi da 189 a 206), tra cui la possibilità di vendita dei beni mobili

sequestrati che non possono essere amministrati senza pericolo di

deterioramento o di rilevanti diseconomie117. Le somme derivanti dalla

vendita di tali beni devono affluire al FUG118 per essere versate nell’apposito

capitolo di entrata del bilancio statale e riassegnate, nella misura del 50%, ai

Ministeri dell’interno e della giustizia e al bilancio dello Stato, e, per il

restante 50%, al Ministero dell’interno per le esigenze dell’Agenzia che le

destina a finalità sociali e produttive.

E’ prevista, poi, la possibilità per l’ABNSC di utilizzare i beni confiscati

per finalità economiche e di potenziamento interno, nonché la facoltà di

estromettere singoli beni immobili da aziende confiscate non in

liquidazione e di trasferirli agli enti territoriali che ne facciano richiesta per

finalità istituzionali.

115 L’amministrazione di tali beni incontra una serie di difficoltà: problemi derivanti dai contesti e

dalle dinamiche criminali in cui sono inseriti i beni sequestrati; resistenze dei soggetti coinvolti dalla misura cautelare che tendono ad evitare lo spossessamento o ad interferire nell’amministrazione del bene; difficoltà a reperire le risorse necessarie per un’utile gestione aziendale; problemi legati all’esistenza di gravami ipotecari sugli immobili ed alle confische in quota indivisa; criticità conseguenti al pessimo stato di manutenzione in cui spesso versano i cespiti sottratti ai sodalizi criminali; problematiche di carattere generale legate alla

lentezza dei procedimenti di prevenzione patrimoniale (mediamente 6-7 anni) e dei procedimenti penali.

116 L’Agenzia nazionale, che è subentrata nel 2010 nelle competenze dell’Agenzia del demanio riguardo la gestione dei beni definitivamente confiscati, ha ereditato procedure di confisca per complessivi 3.890 beni ancora in gestione, di cui circa 3000 immobili e 946 aziende.

Inizialmente, per la gestione delle varie procedure, l’ANBSC ha potuto disporre di un organico di 21 unità (dirigenti e non), di cui 7 dipendenti assegnati all’ufficio beni confiscati, contingente, poi, aumentato, nel periodo 2011-2013, fino a 66 unità su un totale di 94 unità complessive. L’ANBSC ha potuto avvalersi anche dell’apporto dei nuclei di supporto istituiti presso le Prefetture, “ma l’apporto di tali strutture si è rilevato assolutamente minimo e residuale” (cfr. nota n. 5348 in data 17 febbraio 2014), nonché della collaborazione dell’Agenzia del demanio in virtù di apposita convenzione valida fino alla fine del 2012.

117 Se i beni sono privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili, il tribunale può procedere alla loro distruzione o demolizione.

118 Al netto delle spese sostenute.

39

L’ANBSC cura anche la gestione e la destinazione di tipologie di beni

sequestrati diversi dagli immobili, aziende e beni mobili registrati, quali

somme di denaro, crediti, partecipazioni societarie, polizze assicurative ecc..

Nel corso del procedimento giudiziario le questioni di rilievo

economico-patrimoniale relative ai beni immobili vengono risolte in gran

parte nell’ambito dello stesso procedimento, in quanto le spese di

amministrazione e conservazione necessarie sono coperte dalle somme

sequestrate al medesimo proprietario del bene sequestrato ovvero sono

ricavate dalla gestione dei beni intestati FUG od ancora “sono anticipate

dallo Stato, con diritto al recupero nei confronti del titolare del bene in caso

di revoca del sequestro e della confisca” (art. 42, comma 2, d.lgs. n.

159/2011).

L’Agenzia relaziona annualmente119 al Parlamento sui risultati

conseguiti dalla gestione.

Con l’entrata in vigore dei regolamenti dell’Agenzia in data 15 marzo

2012 sono divenute operative le disposizioni in materia di amministrazione e

gestione dei beni sequestrati e di destinazione dei beni dopo la confisca

definitiva.

3.3.2. Rapporti tra l’Agenzia ed Equitalia Giustizia S.p.A.

A seguito di specifica richiesta dell’ANBSC, la Società ha messo a

disposizione120 dell’Agenzia le somme giacenti sui conti correnti intestati FUG

119 Nella relazione redatta dall’Agenzia per l’anno 2012 (cfr. dossier n. 27 del giugno 2013 del

Servizio Studi del Senato) vengono evidenziati dati di interesse circa le dimensioni dei beni confiscati definitivamente.

Alla data del 1° gennaio 2013 risultano confiscati n. 11.238 immobili, di cui il 44,6% in Sicilia. Il totale degli immobili destinati e consegnati è di 5.859 (l’87%), trasferito al patrimonio indisponibile degli enti territoriali, quasi per la totalità coincidenti con i comuni di localizzazione dei beni. Circa l’11% è stato messo a disposizione delle forze dell’ordine, vigili del fuoco e capitanerie di porto e il restante 1,94% di ministeri ed enti.

Metà circa degli immobili è adibita ad abitazione, un quinto è costituito da terreni agricoli, il resto da strutture industriali /commerciali e fabbricati vari.

Dei beni immobili trasferiti al patrimonio indisponibile degli enti territoriali (soprattutto comuni), il 36,87% è stato destinato a finalità sociali, il 18,35% ad associazioni varie e alloggi per indigenti (14,68%). Il restante 30,11% risulta destinato a finalità di sicurezza e soccorso pubblico, uffici e scuole.

Le aziende confiscate in via definitiva alla criminalità organizzata sono 1.708, con una netta prevalenza di localizzazioni in Sicilia e Campania.

La gestione dei beni immobili e dei complessi aziendali si presenta spesso assai complessa per i problemi già individuati oltre ad altri, propri della gestione dei beni aziendali, che si traducono nell’aumento dei costi (conseguente alla regolarizzazione delle vendite e dei rapporti di lavoro), nella revoca dei fidi bancari e nell’azzeramento delle commesse.

Il monitoraggio sulla consistenza dei beni mobili, già custoditi dall’Agenzia del demanio, ha evidenziato che la maggior parte di tali beni è costituita da autoveicoli e mezzi pesanti (n. 3.691 confiscati), dei quali circa il 30% (n. 1074) non sono stati, poi, rinvenuti dagli amministratori giudiziari nella fase di apprensione dei beni loro affidati.

120 Con provvedimento del 20 gennaio 2011, prot. n. 2011/3401.

40

riferibili a compendi oggetto di confisca di prevenzione o di sequestro o

confisca penali121, per il compimento di tutti gli atti di gestione consentiti

dalla normativa di settore per la conservazione e amministrazione dei beni

facenti parte dei compendi medesimi.

L’Agenzia, a sua volta, è tenuta a comunicare tempestivamente gli

estremi dei conti correnti facenti parte dei compendi sequestrati o

confiscati122 e, a conclusione della procedura, le eventuali somme residuate,

nonché, con cadenza annuale, il rendiconto delle operazioni compiute su

ciascun conto corrente.

Come precisa la stessa Agenzia123, i rapporti con Equitalia Giustizia

concernenti il FUG si sono strutturati a partire dal dicembre 2012, data sotto

la quale ha cessato di avere effetto la convenzione con l’Agenzia del demanio

che, prima dell’istituzione dell’ANBSC, si è occupata di tutte le questioni

inerenti la gestione e la destinazione dei beni confiscati.

In proposito, va evidenziato che il passaggio di competenze tra l’Agenzia

del demanio e l’ANBSC non è stato accompagnato dal trasferimento dei

fascicoli relativi alle procedure di confisca già definitive124, con la

conseguenza di rendere problematica la ricostruzione delle vicende relative

ai singoli beni in confisca, “indispensabile per proseguire nella loro gestione

e pervenire alla loro destinazione, ai sensi di legge……”125. Pertanto, nella

prima fase dell’attività, l’Agenzia nazionale è stata impegnata a fronteggiare

emergenze organizzative ed operative, dovendo, tra l’altro, ricostruire la

mappa completa delle procedure in gestione e l’elenco degli amministratori

dei beni ancora in carica e dei relativi recapiti.

A partire dalla metà del 2012, l’ANBSC ha potuto promuovere una più

incisiva azione di monitoraggio e controllo, iniziando anche a verificare il

corretto adempimento da parte degli amministratori degli oneri di

presentazione dei rendiconti di gestione e di volturazione al FUG dei conti

riferiti alle varie procedure126.

I rapporti attivati ed implementati nel tempo con la Società sono

finalizzati, in particolare, a favorire la messa a disposizione dell’Agenzia delle

risorse necessarie alla gestione dei compendi confiscati ed a verificare

l’avvenuta volturazione al Fondo dei conti correnti non aziendali oggetto

121 Di cui all’art. 12- sexies, comma 4-bis, primo periodo, del d.l. n. 306/1992, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356. 122 Ai quali si intende accedere per lo svolgimento dei compiti istituzionali ad essa affidati. 123 Cfr. note n. 840 del 13 gennaio 2014 e n. 5348 del 17 febbraio 2014 dell’ANBSC. 124 Fascicoli che si trovano tuttora presso le ex filiali dell’Agenzia del demanio. 125 Cfr. legge n. 575 del 1965. 126 Sono state, al riguardo, diramate le circolari n. 12193, n. 15100 e n. 5798, rispettivamente,

del 22 giugno 2012, 1° agosto 2012 e 18 marzo 2013, ed è stato istituito, con provvedimento del 15 aprile 2013, l’Ufficio Rendiconti/FUG, con lo specifico compito di curare, in collaborazione con i competenti uffici del MEF, l’acquisizione dei rendiconti e la loro verifica, anche per gli esercizi pregressi.

41

delle varie procedure ablatorie. Compete, infatti, all’Agenzia Nazionale, tra

l’altro, il controllo127 sull’attività di amministrazione dei compendi oggetto di

confisca svolta dagli amministratori giudiziari e dai coadiutori nominati dalla

stessa Agenzia, sui quali grava l’obbligo di presentare i rendiconti finanziari

delle gestioni fuori bilancio che, verificati e approvati, vengono inoltrati

all’UCB presso il MEF, ai sensi del d.P.R. n. 689/1977.

L’ANBSC ha dichiarato128 di non essere a “conoscenza delle somme su

conti correnti intestati FUG messi a disposizione per la gestione dei beni

confiscati negli anni precedenti l’istituzione dell’Agenzia” e, relativamente

alle varie procedure anteriori al 2012, di avere sollecitato l’invio129 da parte

degli amministratori giudiziari dei rendiconti finanziari a suo tempo non

trasmessi nonché la volturazione130 al FUG dei rapporti bancari e postali non

ancora intestati.

Su ogni conto corrente intestato al Fondo e relativo a procedure nelle

quali sussistono ancora beni da gestire, vengono autorizzati di volta in volta i

prelievi necessari a fare fronte alle spese di gestione131. L’Agenzia ha riferito

che, al momento, “non sono state quantificate le somme complessivamente

utilizzate” e che “dai controlli è emerso che non tutti gli amministratori

hanno ottemperato alle disposizioni impartite in ordine alla presentazione

annuale dei Rendiconti finanziari, alla volturazione al FUG ed alla relativa

rendicontazione dei conti di gestione”132, anche se “la situazione è

costantemente monitorata”133.

Più recentemente134, l’ANBSC ha precisato che, in occasione di una

riunione con rappresentanti di Equitalia Giustizia, sono stati acquisiti

elementi di conferma circa “l’accertata mancata volturazione di molte delle

liquidità oggetto di sequestro e poi di confisca in forza di provvedimenti

ablatori antecedenti al 2009, anno di istituzione del FUG, giacché in

precedenza non esisteva un obbligo in tal senso in capo all’amministrazione

giudiziaria”.

Preso atto della difficoltà di individuare le somme che

complessivamente avrebbero dovuto essere intestate al Fondo, si è

127 Le procedure di confisca definitiva che, allo stato, risultano gestite dall’Agenzia ammontano a

n. 1.807, comprensive di quelle per le quali, in ragione del numero e della tipologia dei beni da gestire, non si è ritenuto di procedere alla nomina di un coordinatore (cfr. nota n. 0002244 del 23 gennaio 2014).

128 Cfr. citata nota n. 840 del 13 gennaio 2014. 129 Con circolare n. 30354 del 2 dicembre 2013. 130 A cura degli amministratori giudiziari inadempienti. 131 I conti capienti vengono anche utilizzati, in caso di necessità, per sostenere le spese di

gestione dei beni facenti parte di procedure prive di disponibilità proprie. 132 Cfr. citata nota n. 840 del 13 gennaio 2014. 133 Dall’Ufficio “Rendiconti FUG”, appositamente istituito nell’ambito dell’Agenzia. 134 Cfr. nota n. 5348 del 17 febbraio 2014.

42

convenuto che l’Agenzia proseguirà nella verifica di tutte le procedure

pregresse per favorire l’emersione delle liquidità non volturate135.

In particolare, è intenzione dell’Agenzia136 di completare la

ricognizione delle procedure di confisca e di sollecitare ulteriormente gli

amministratori a soddisfare gli adempimenti loro imposti, subordinando “la

corresponsione non solo del compenso finale ma anche di eventuali acconti

alla accertata regolare presentazione dei rendiconti e alla loro approvazione”

e valutando “la diligenza e puntualità” del loro operato ai fini del

conferimento di nuovi incarichi.

Il fenomeno della mancata volturazione al Fondo di beni sequestrati e

confiscati, che sta emergendo nella fase del controllo dei rendiconti resi dagli

amministratori giudiziari137 e di cui non è al momento possibile individuare le

reali dimensioni, rappresenta una criticità rilevante perché in grado di

incidere pesantemente sull’entità delle risorse da acquisire al Fondo e da

versare al bilancio dello Stato.

Con riferimento alle particolari fattispecie di devoluzione al FUG previste

dal d.lgs. n. 159/2011 (“Codice Antimafia”), il Dipartimento della Ragioneria

generale dello Stato, in riscontro a richieste avanzate da Equitalia Giustizia,

ha di recente istituito i seguenti nuovi articoli del capo XI, capitolo 2414, del

bilancio statale:

- articolo 4, per i proventi derivanti dall’utilizzo, a cura dell’ANBSC, dei beni

immobili confiscati, mantenuti al patrimonio dello Stato, da riassegnare al

solo Ministero dell’interno per il potenziamento dell’Agenzia138;

- articolo 5, per i proventi derivanti dalla vendita di beni immobili confiscati,

di cui non sia possibile la destinazione o il trasferimento per finalità di

pubblico interesse139, da riassegnare nella misura del 50% al Ministero

dell’interno, per la tutela della sicurezza e del soccorso pubblico e, per

l’altro 50%, al Ministero della giustizia, per assicurare il finanziamento e il

potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali140;

135 In proposito, l’Agenzia informa che, sulla base dell’esperienza sinora maturata, una delle

cause che hanno indotto alcuni amministratori a non procedere tempestivamente alla volturazione è da identificarsi nel timore di non avere, poi, a disposizione in tempi brevi le somme necessarie per sostenere le attività di gestione.

Inoltre, è stato accertato che alcuni istituti di credito non hanno comunicato, a richiesta degli amministratori, le coordinate bancarie necessarie per la volturazione dei conti e che “non sempre” gli uffici postali hanno fornito le dovute informazioni inerenti le somme giacenti sui libretti postali.

136 Cfr. citata nota n. 5348 del 17 febbraio 2014. 137 E che riguarda soprattutto beni oggetto di provvedimenti ablatori assunti in epoca

precedente l’adozione del FUG. 138 Ai sensi dell’art. 48, comma 4, del d.lgs. n. 159/2011. 139 Cfr. art. 48, comma 5, del d.lgs. n. 159/2011. 140 Cfr. art. 48, comma 10, citato d.lgs. n. 159/2011.

43

- articolo 6, destinato ad accogliere i proventi derivanti dalla vendita, in caso

di pericolo di deterioramento o di rilevanti diseconomie, dei beni mobili

sequestrati, anche iscritti in pubblici registri141.

In base ai dati comunicati142 da Equitalia Giustizia ed a quelli forniti143

dall’ANBSC, risulta finora affluito al FUG l’importo complessivo di €

49.064,40 (€ 45.884,20 nel 2013 ed € 3.220,20 nel gennaio 2014) che la

Società ha versato al capo XI, capitolo 2414, art. 2 del bilancio dello Stato.

A partire dal 1° luglio 2014, poi, a mente dell’art. 1, commi 194-206

della legge n. 228/2012, dovrebbe essere versato ad una “gestione

separata” del Fondo il ricavato della vendita di alcuni beni immobili

sequestrati da liquidare per effettuare il pagamento dei crediti ammessi144.

Oltre alle criticità evidenziate relativamente alla omessa o ritardata

volturazione al Fondo dei rapporti bancari o postali in sequestro e della

connessa rendicontazione, l’ANBSC ha segnalato145 difficoltà nella gestione

delle procedure conseguenti al fatto che Equitalia Giustizia ha operato

prelievi, anche di significativa entità e senza preavviso, su conto correnti

bancari/postali per i quali era stata chiesta e autorizzata la messa a

disposizione per le esigenze della gestione dei compendi amministrati

dall’Agenzia stessa. Inoltre, mentre per talune procedure è stato possibile

ottenere da Equitalia Giustizia il riaccredito delle somme prelevate, per altre

tale possibilità è risultata esclusa dal fatto che le somme erano già state

devolute al bilancio statale.

Per superare problemi del genere, sono state concordate tra l’Agenzia e

la Società modalità di ricognizione dei conti volturati e di tempestiva

interlocuzione, ad evitare prelievi automatici di somme da mettere a

disposizione delle procedure di confisca. L’ANBSC ha anche accennato146

all’intenzione di formalizzare tali accordi anche in prospettiva

dell’attivazione, dal 1° luglio di quest’anno, degli adempimenti connessi alla

vendita di beni immobili per soddisfare i creditori in buona fede.

E’ auspicabile che analoghe intese vengano definite con l’Agenzia del

demanio per acquisire le informazioni e i dati tuttora conservati nei fascicoli

trattenuti presso gli uffici periferici della stessa Agenzia fiscale.

141 Da riassegnare nella misura del 50% secondo la tripartizione individuata dall’art. 2, comma

7, del d.l. n. 143/2008 e, per il restante 50%, al solo Ministero dell’interno per le esigenze dell’ANBSC (art. 40, comma 5-quater, del d.lgs. n. 159/2011).

142 Cfr. nota n. 77013/2013 del 21 novembre 2013 ed e-mail in data 23 gennaio 2014.. 143 Cfr. nota n. 840 del 13 gennaio 2014. 144 Allo stato, come riferito da Equitalia Giustizia (cfr. citata nota 46198/2013) la separazione

della gestione potrebbe essere assicurata mediante l’apertura di un conto corrente dedicato, dal quale prelevare le somme necessarie a bonificare i conti correnti dei creditori comunicati dall’Agenzia. A conclusione delle operazioni di pagamento dei creditori, la gestione separata potrebbe essere chiusa e le somme residue dovrebbero affluire al Fondo, per la successiva acquisizione al bilancio dello Stato.

145 Cfr. nota n. 840 del 13 gennaio 2011. 146 Cfr. nota n. 0002244 del 23 gennaio 2014.

44

4. La gestione del Fondo

4.1. La gestione finanziaria e l’attività di investimento

Fino al momento del versamento all’entrata del bilancio dello Stato

delle somme per le quali sussistono i requisiti per l’incameramento147,

Equitalia Giustizia deve gestire le risorse intestate al Fondo “avendo riguardo

alle esigenze di liquidità “ del Fondo medesimo e “garantendo la pronta

disponibilità delle risorse diverse dal denaro ovvero delle somme di denaro

necessarie per eseguire le restituzioni e i prelevamenti” previsti per

consentire la conservazione e l’amministrazione dei compendi sequestrati.

Il regolamento approvato con decreto n. 159 del 30 luglio 2009148 e

l’art. 2, comma 6-bis, del d.l. n. 143/2008, introdotto dal d.l. n. 225/2010,

hanno, tra l’altro, fissato i vincoli che Equitalia Giustizia deve rispettare nella

gestione finanziaria del FUG ed i connessi adempimenti strumentali149,

prevedendo, in particolare:

- il divieto, salvo diversa disposizione dell’autorità giudiziaria, di

disinvestimento, di nuovi investimenti ovvero di diversificazione degli

investimenti delle risorse sequestrate in forma diversa dal denaro;

- l’obbligo, relativamente ai sequestri di denaro, di registrare i tassi di

interesse attivo riconosciuti dagli operatori finanziari sulle risorse intestate

al Fondo150 e di intrattenere un apposito conto corrente, intestato FUG,

con l’operatore che riconosce il tasso più elevato, in ogni caso superiore a

quello overnight;

- l’obbligo di trasferire sul predetto conto le risorse sequestrate in forma di

denaro solo se e per il tempo durante il quale il relativo tasso di interesse

attivo risulti effettivamente superiore a quello già praticato per le stesse

risorse;

- l’obbligo, infine, di investire per massa, esclusivamente in titoli emessi e

garantiti dallo Stato italiano, assicurando la pronta liquidazione

dell’investimento e a condizione che la relativa remunerazione sia

complessivamente maggiore di quella assicurata dall’operatore finanziario

che riconosce il tasso di interesse attivo più elevato.

Maturati i presupposti di diritto per procedere alla gestione finanziaria

del Fondo, la Società ha ritenuto necessario garantirsi, per via telematica,

147 Entro 30 giorni dal verificarsi dei requisiti, ovvero con cadenza trimestrale e nella percentuale

stabilita dalla legge e dai decreti attuativi relativamente alle quote delle risorse oggetto di sequestro penale o amministrativo che si rendono disponibili per massa, “in base a criteri statistici e di rotatività” (art. 6, comma 1, decreto n. 127/2009).

148 Emanato dal Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell’interno.

149 Art. 6, comma 3, del decreto n. 159/2009. 150 Nonché ogni variazione dei predetti tassi che fosse successivamente comunicata dagli

operatori.

45

l’acquisizione continuativa e sistematica delle informazioni relative ai tassi

creditori ed ai movimenti dei rapporti bancari, nonché l’operatività

necessaria alla gestione accentrata delle risorse liquide e al loro spostamento

a seguito dei provvedimenti di dissequestro e di versamento allo Stato

ovvero in presenza di offerte di più alte remunerazioni provenienti dai diversi

operatori finanziari151.

Allo scopo, Equitalia Giustizia ha avviato nel corso del 2009 e concluso

l’anno successivo, un progetto152 con il Consorzio CBI (Corporate Banking

Interbancario) per realizzare l’interconnessione con il circuito bancario ed

alimentare, con le informazioni ricevute, un applicativo informatico interno,

finalizzato a sostenere l’intero ciclo finanziario del FUG attraverso specifiche

funzionalità.

L’interconnessione consente ad Equitalia Giustizia di disporre di una

stazione di collegamento alla rete interbancaria attraverso la quale è

possibile accedere a tutti i conti FUG, conoscerne on line il saldo ed i

movimenti giornalieri, nonché effettuare attività dispositive mediante un

work flow (flusso) autorizzativo a firma digitale.

In attesa del completamento del “progetto CBI”, a partire dal

novembre 2009 è stato, comunque, avviato da parte della Società un primo

piano d’azione per rendere più efficace la gestione finanziaria delle risorse

del Fondo. Tale piano, orientato a conseguire una migliore remunerazione

delle giacenze e permetterne la gestione accentrata presso gli operatori più

“virtuosi”153, si è tradotto in una serie di contatti154 con gli operatori

finanziari presso i quali era depositato oltre l’85% dell’intero ammontare

delle risorse liquide intestate al FUG.

Le offerte ricevute sono state, poi, analizzate sulla base di parametri

tecnico - qualitativi relativi alla solidità dell’operatore finanziario e alla sua

idoneità155 ad assicurare i servizi personalizzati richiesti. Sulla base dei dati

151 Infatti, l’elevato numero di operatori finanziari inizialmente interessati (n. 393 tra banche,

Poste ed altri operatori) e di rapporti (oltre 187.000 tra conti correnti, depositi giudiziari, depositi titoli ecc.) coinvolti nella gestione del Fondo richiedeva la costituzione di una specifica banca dati, contenente, tra altre informazioni, le condizioni praticate dai vari operatori.

AL 31 dicembre 2012 gli operatori finanziari coinvolti risultavano n. 610 e gli uffici giudiziari n. 711; i rapporti intestati avevano raggiunto il numero di 344.505.

152 Organizzato in più fasi progettuali: realizzazione di un nodo tecnico di interconnessione; standardizzazione dei flussi telematici; acquisizione dei flussi relativi a saldi e movimenti; acquisizioni dei tassi attivi e loro variazioni; operatività informatica e dispositiva online.

153 In quanto in grado di offrire il miglior tasso attivo di interesse e di possedere la capacità tecnico-organizzativa necessaria alla fornitura di procedure operative e servizi personalizzati per la gestione per massa delle somme, come richiesto dalla normativa di settore.

154 Gli incontri hanno riguardato sia i termini dell’offerta economica (tasso attivo, decorrenza, spese bancarie, forme di investimento) che la capacità di gestione per massa (assicurando la correttezza dei flussi di accentramento e decentramento delle somme nonché mantenendo traccia di tutte le informazioni relative ai conti originariamente sequestrati attraverso un “collegamento” informatico tra conto accentrato e rapporti originari).

155 Per le dimensioni, sulla base della classificazione ufficiale della Banca d’Italia, il livello di rating pubblicato dalle agenzie ECAI (agenzie esterne di valutazione del merito di credito riconosciute da Bankitalia) e la capacità di realizzare procedure di gestione accentrata delle somme.

46

acquisiti Equitalia Giustizia ha ordinato, alla fine del 2009, un primo

spostamento delle somme depositate a favore dell’istituto bancario che

presentava i migliori requisiti.

Nel 2009 non sono stati eseguiti investimenti in titoli sia perché non

erano ancora maturati i presupposti di diritto156 e sia in quanto il rendimento

sui titoli a breve scadenza garantiti dallo Stato era inferiore a quello

negoziato con i diversi operatori. Negli impieghi a breve il rendimento netto

del Fondo è stato di euro 3.924.892157. Anche nel 2010, in assenza di

investimenti in titoli perché di rendimento inferiore ai tassi negoziati, si è

registrato un rendimento netto negli impieghi a breve pari ad euro

6.340.934,75. Nel corso dell’anno la Società è riuscita ad ottenere un

sostanziale aumento dei tassi di interesse attivi158, risultato conseguito con

una politica di “accentramento”159 delle risorse del FUG sugli operatori

finanziari che garantivano un tasso di interesse attivo allineato alle migliori

condizioni di mercato ovvero attraverso un nuovo “convenzionamento” con

l’operatore finanziario presso il quale era aperto il rapporto sequestrato.

Nel 2011 l’utile conseguito dalla gestione finanziaria è risultato più che

raddoppiato (€ 14.422.102,45) grazie al rendimento degli impieghi a breve

termine.

A luglio dello stesso anno è stato, poi, approvato e reso operativo il

modello aziendale di governance finanziaria che regola l’effettuazione delle

operazioni di “accentramento” delle risorse liquide del Fondo presso gli

operatori finanziari che offrono le migliori condizioni di mercato unitamente

alle maggiori garanzie di solidità patrimoniale e di efficienza gestionale160.

Nel corso del 2012, in assenza di nuovi investimenti, risultano

incassati 30 milioni di euro (con un rendimento, al tasso netto del 4,662%

annuo, di € 687.014,77) a seguito della scadenza di un BOT semestrale

acquistato nel novembre 2011, nonché euro 22.371.791,28 quale

rendimento degli impieghi a breve, per un totale di euro 23.058.806,05.

Nel 2013 il rendimento del Fondo è stato di euro 22.199.973,74 negli

impieghi a breve. Nel mese di novembre è stato operato un investimento di

156 Realizzati solo nel mese di settembre, con l’entrata in vigore del d.m. n. 127/2009. 157 Cfr. rendiconto della gestione 2009 relativa al FUG, approvato dal Consiglio di amministrazione

il 27 aprile 2010. 158 Tassi che, all’inizio della gestione del FUG (2008) erano attestati ad un livello prossimo allo

zero e che nell’esercizio 2013 hanno raggiunto un rendimento medio mensile del 3,296%, passato al 2,353% nel mese di dicembre.

159 Dall’”accentramento” sono state escluse le risorse sulle quali è stato autorizzato ad operare, ai sensi dell’art. 5 del d.m. n. 127/2009, l’amministratore nominato dall’autorità giudiziaria.

160 Per soddisfare l’esigenza, espressamente riconosciuta in sede legislativa (cfr. art. 2, comma 21, del d.l. n. 225/2010), di valutare, oltre al tasso d’interesse offerto, anche la solidità e affidabilità degli operatori finanziari.

47

euro 50 milioni in titoli di stato (BTP quadriennale “Italia”) al tasso annuo di

1,881%, al netto di ritenute fiscali e commissioni.

Alla data del 31 dicembre 2013 oltre il 97% della liquidità totale del

Fondo, pari ad euro 1.103.086.494,75 (al netto delle somme versate allo

Stato), era gestito ad un tasso “convenzionato” che, nel valore massimo, ha

raggiunto il 3,05%.

L’utile realizzato in ciascun esercizio da Equitalia Giustizia, a seguito

dell’attività di gestione finanziaria, deve essere versato allo Stato entro il 30

aprile dell’anno successivo161.

Nella tabella 3 è riportato l’utile della gestione finanziaria del FUG

confrontato con i costi di gestione del Fondo, dal 2008 al 2013.

TABELLA 3

Utile gestione finanziaria/costi gestione

ANNO

UTILE DELLA GESTIONE

FINANZIARIA

(a)

COSTI GESTIONE (1)

(b)

DIFFERENZA (2)

(a-b)

2008/2009 3.924.891,52 4.236.819,83 - 311.928,31

2010 6.340.934,75 5.456.876,01 884.058,74

2011 14.422.102,45 6.073.022,63 8.349.079,82

2012 23.058.806.05 5.718.040,05 17.340.766,00

2013 22.199.973.74 5.139.004,84 17.060.928,90

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti da Equitalia Giustizia

(1) I costi di gestione comprendono i costi per servizi, per godimento beni di terzi, del personale e altro, nonché le spese inerenti l’attività di investimento.

(2) Utile netto della gestione finanziaria sul quale si calcola l’aggio.

In data 5 luglio 2013 il Consiglio di amministrazione della Società ha

approvato il nuovo modello di governance finanziaria per definire i parametri

di valutazione, di solidità e di affidabilità162 degli operatori finanziari

presso i quali procedere alle operazioni di “accentramento”, nonché le

modalità operative della gestione finanziaria del FUG.

Sulla base del nuovo modello, la gestione finanziaria elabora con

periodicità mensile un report163 di saldi contabili aggiornati acquisiti

161 Ai sensi dell’art. 2 del d.m. 15 settembre 2010 e, poi, dell’art. 2 del d.m. 20 aprile 2012. Le

predette somme sono versate al Capo XI, cap. 2414, art. 3, del bilancio dello Stato. 162 Il nuovo modello che sostituisce quello adottato nel luglio 2011, conferma, quale benchmark di

riferimento per il tasso di interesse, l’Euribor 1 mese rilevato il primo giorno di ogni mese e prevede l’individuazione delle migliori offerte disponibili, in termini di interesse praticato, attraverso il costante monitoraggio dell’andamento del mercato.

Si recepiscono i “pilastri” e gli indici di “Basilea 2” (elaborati dal Comitato di Basilea e recepiti dalla UE con le Direttive 2006/48 e 2006/49) per valutare la solidità e l’affidabilità degli operatori finanziari, definendo i requisiti patrimoniali minimi e il valore delle attività ponderate per il rischio. Si considerano, poi, i parametri di rating espressi dalle maggiori agenzie specializzate, la classe dimensionale attribuita all’operatore finanziario dalla Banca d’Italia in occasione dell’ultima relazione annuale 2012 e dalla guida per le attività di vigilanza (circolare Bankitalia n. 269 del 7 maggio 2008), nonché i parametri di adeguatezza del rischio e i livelli di servizio offerti dall’operatore.

48

attraverso il circuito CBI, suddivisi in “risorse convenzionate” (con tasso di

interesse negoziato), e “risorse non convenzionate” (con tasso di interesse

non negoziato), utilizzando il supporto di una piattaforma informatica di

tesoreria che implementa funzionalità e modelli dei dati tipicamente bancari

(rapporti, condizioni, movimenti ecc.).

La contabilizzazione (per approfondimenti, si rinvia al successivo

paragrafo 6.) avviene all’importo comunicato in Entratel dagli operatori a

titolo di saldo della risorsa al momento dell’intestazione.

Il saldo delle risorse “liquide” è, poi, aggiornato al 31 dicembre di ogni

anno sulla base delle informazioni provenienti dagli stessi operatori finanziari

attraverso il circuito CBI ovvero, per quanto concerne Poste Italiane S.p.A.

che non utilizza tale circuito, con la trasmissione via mail di “file di

aggiornamento” del saldo delle risorse FUG giacenti presso gli uffici

postali164.

Al riguardo, va segnalato, come si desume dai vari rendiconti della

gestione del Fondo, il fenomeno delle risorse “liquide” non rendicontate,

fenomeno ritenuto dalla Società marginale rispetto alla massa amministrata

(in quanto oscillante per gli anni 2009-2013 tra il 2,3% e lo 0,93% del saldo

iniziale delle stesse risorse) e dipendente, in genere, dal ritardo nelle

comunicazioni o dalla presenza di risorse in valuta estera, il cui

aggiornamento non è “tracciato” nel circuito CBI, e di risorse per le quali,

data la natura del rapporto, non è prevista la rendicontazione bancaria.

Inoltre, rispetto al saldo iniziale delle risorse “liquide” rendicontate, le

variazioni segnalate annualmente espongono sempre valori incrementali (da

+4.05% a +11,98%), quale somma algebrica di movimenti di segno positivo

(interessi accreditati, proventi su titoli, somme versate da terzi) e di segno

negativo (addebiti per imposte e spese, esecuzione di disposizioni di

restituzione impartite dalla Società e non ancora regolarizzate tramite il

canale Entratel dagli operatori finanziari).

Relativamente alle risorse diverse da quelle liquide, cioè agli strumenti

finanziari e assicurativi, il divieto di disinvestimento o di nuovi

investimenti165 è stato superato dalla normativa entrata in vigore

163 Il report contiene, inoltre, l’indicazione dei tassi di interesse praticati nell’attualità nonché le

eventuali proposte commerciali ricevute dagli operatori finanziari e ancora in fase di valutazione. La valutazione dei requisiti dell’operatore è formalizzata in un documento (“istruttoria”) che si conclude con una proposta di “accentramento” delle somme, da sottoporre alle osservazioni e decisioni dell’Amministratore delegato.

164 Per le risorse giacenti presso Poste Italiane l’ultimo aggiornamento del saldo Entratel è stato effettuato sulla base dell’estratto conto al 31 dicembre 2013 del conto corrente e dei due libretti giudiziari nei quali confluiscono tali risorse a seguito di un’operazione di “accentramento” concordata.

165 Inizialmente previsto dall’art. 6, comma 3, lett. 3 A) del d.m. n.127/2009.

49

successivamente166 che ha previsto la possibilità di vendita dei titoli

sequestrati167 subordinandola, però, all’adozione di un d.P.C.M. che ne

avrebbe dovuto disciplinare termini e modalità di attuazione.

Tale possibilità (smobilizzo dei titoli sequestrati e versamento in

entrata ai fini della successiva destinazione alla spesa) non è stata finora

utilizzata, in presenza di problematiche attuative ed operative emerse in

sede di istruttoria tecnica, che hanno, “per il momento, sconsigliato

l’adozione delle modalità di alienazione dei titoli sequestrati ai fini del

versamento del ricavato” al bilancio dello Stato168.

In merito, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha

precisato che, per quanto a sua conoscenza, il gruppo di lavoro costituito

nel 2012 presso l’Ufficio legislativo finanze169, per definire un intervento

normativo concernente la destinazione dei proventi della vendita degli

strumenti finanziari in sequestro, “non è pervenuto alla definizione di un

testo finale, in considerazione delle difficoltà incontrate nella individuazione

di un percorso operativo praticabile”170.

Le maggiori criticità, invero, derivano dal fatto che i titoli sequestrati, a

differenza di quelli confiscati, “entrano soltanto in via provvisoria nella

disponibilità dello Stato e potrebbero dover essere restituiti, a seconda

dell’esito finale della controversia giudiziaria” dalla quale ha avuto origine il

provvedimento ablatorio.

L’alienazione dei titoli171 - è stato osservato – “potrebbe causare

l’insorgere di un contenzioso con il soggetto sottoposto a sequestro, laddove

ai titoli alienati possa essere obiettivamente attribuito dal titolare un

valore effettivo superiore al prezzo realizzato nella vendita” e, per i titoli a

reddito fisso, “laddove la vendita sul mercato sia effettuata in un momento

di particolare calo dei prezzi” , tale da indurre il soggetto interessato, in caso

di dissequestro, a chiedere “il risarcimento del danno patito a causa della

vendita operata in condizioni svantaggiose”172.

Al riguardo, peraltro, come anticipato al paragrafo 2.2., la recente legge

27 febbraio 2014, n. 15 (c.d. “Milleproroghe”) ha nuovamente previsto

l’adozione, con apposito decreto, di specifiche disposizioni per disciplinare

166 Art. 6, comma 21-quinques, del d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010; art. 10,

comma 21, del d.l. n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, e, da ultimo, art. 1, comma 21- quinquies, della legge n. 15/2014.

167 Con versamento del ricavato al FUG. 168 Cfr. nota MEF-RGS n. 60992 del 16 luglio 2013. 169 Costituito dai rappresentanti, oltre che della Ragioneria generale dello Stato, delle

amministrazioni beneficiarie delle riassegnazioni (Ministeri dell’interno e della giustizia), di Equitalia Giustizia, dell’Agenzia delle entrate e dal Dipartimento del tesoro.

170 Cfr. citata nota n. 60992 del 16 luglio 2013. 171 Si pensi, soprattutto, ai titoli azionari che costituiscono o consentono una partecipazione di

controllo nel capitale di una società. 172 Cfr. citata nota n. 60992, pag. 14.

50

termini e modalità per la vendita dei titoli sequestrati ed il celere versamento

del ricavato al FUG nonché per la restituzione, all’avente diritto, in caso di

dissequestro, esclusivamente del ricavato dell’alienazione.

4.2. Spese di gestione e commissioni trattenute dagli operatori

Va preliminarmente evidenziato che, ai sensi dell’art. 7, comma 10, del

d.l. n. 143/2008, “dalla gestione del Fondo Unico Giustizia non devono

derivare oneri, né obblighi giuridici a carico della finanza pubblica” e che la

gestione delle somme confluite nel FUG si svolge al di fuori del bilancio

statale173.

Così, nel caso si debba procedere alla restituzione agli aventi diritto di

risorse già intestate al Fondo, per intervenuta revoca di provvedimenti

ablatori, la restituzione medesima non potrà che avvenire “al netto delle

spese di conservazione e di amministrazione sostenute, nonché delle

commissioni, dei bolli e delle spese relative al rapporto con gli operatori

finanziari”174 (art. 2, comma 3, del d.m. n. 127/2009).

Il regolamento approvato con decreto 30 luglio 2009, n. 127,

modificato ed integrato con analogo atto n. 119 del 15 giugno 2010, ha, tra

l’altro, rinviato ad apposita convenzione tra il MEF e la Società la

determinazione delle spese di gestione del Fondo175, ripartite in: commissioni

e spese trattenute dagli operatori; spese sostenute da Equitalia Giustizia;

spese inerenti alle attività di investimento.

Tali spese devono risultare da un apposito documento, allegato al

bilancio di esercizio della Società, sul quale esprime giudizi176 l’organo

incaricato della revisione legale dei conti della stessa Società.

Le spese di gestione propriamente sostenute da Equitalia Giustizia, ai

sensi dell’art. 3 della Convenzione in data 4 aprile 2011177, comprendono:

a. i costi di diretta imputazione alla gestione del Fondo, nella misura

dell’intera spesa sostenuta. Si intendono per tali quelli relativi alle spese per

software, se non soggette ad ammortamento, ai servizi e alle forniture di

materiali sostenute dalla Società per l’attività gestoria in questione, nonché

gli altri costi comunque da imputare direttamente a tale gestione, compresi

quelli del personale. Per questi ultimi, però, l’importo da imputare è pari:

173 Cfr. nota n. 60992 del 16 luglio 2013 del MEF-RGS. 174 Per le risorse oggetto di restituzione e “suscettibili di produrre interessi” è previsto il

riconoscimento degli stessi interessi nella misura stabilita dal citato art. 2, comma 3. 175 Cfr. art. 6, comma 6, lett. f), del d.m. n. 127/2009. 176 O meglio, l’organo di revisione deve attestare espressamente che i giudizi resi nella relazione

redatta ex art. 14 del d.lgs. n. 39/2010 si riferiscono anche allo specifico documento allegato. 177 Convenzione per la determinazione delle spese di gestione del Fondo Unico Giustizia, sottoscritta

dal MEF – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e Equitalia Giustizia.

51

(1) all’intera spesa sostenuta per le ore lavorative completamente dedicate;

(2) alla sola spesa relativa alle ore lavorate da riferire alla gestione del FUG,

per le risorse lavorative parzialmente dedicate;

b. i costi indiretti, in misura corrispondente al rapporto tra il numero delle

ore lavorate dedicate alla gestione del Fondo e il totale delle ore lavorate da

tutti i dipendenti della Società. Tra i costi indiretti sono compresi quelli

relativi a fitti passivi, spese telefoniche, ammortamenti (salvo quelli inerenti

investimenti tecnologici e beni strumentali ad utilità pluriennale),

funzionamento di organi collegiali ed ogni altro costo sostenuto dalla Società

comunque da imputare indirettamente alla particolare gestione.

In Appendice (allegato A) il prospetto analitico dei costi sostenuti nel

periodo 2009-2013 da Equitalia Giustizia per il personale e per i compensi

agli organi sociali e all’organismo di vigilanza.

I costi da considerare a titolo di commissioni e spese trattenute dagli

operatori sono quelli rimasti a carico di Equitalia Giustizia, sostenuti per le

operazioni finalizzate a soddisfare le esigenze di liquidità del Fondo e

assicurare la pronta disponibilità delle risorse sequestrate.

In base ai rendiconti annuali della gestione FUG, l’importo delle

commissioni e spese rimaste a carico di Equitalia Giustizia è stato

complessivamente pari a € 23.081,67 nel quinquennio.

Secondo l’art. 4 della Convenzione sottoscritta il 4 aprile 2011178, poi,

le “spese inerenti alle attività di investimento” sono considerate pari

all’ammontare delle quote di ammortamento relative agli investimenti

tecnologici per hardware e software ed agli acquisti di beni strumentali ad

utilità pluriennale effettuati per la gestione del Fondo.

L’importo degli ammortamenti è stato pari:

ANNO SPESE

2009 133.893,80

2010 361.693,06

2011 633.464,54

2012 727.762,30

2013 774.448,44 (1)

(1) Gli investimenti tecnologici per hardware e software e per gli acquisti di beni strumentali ad

utilità pluriennale effettuati da Equitalia Giustizia nel 2013 risultano pari a € 1.023.845,67.

Per assicurare la distinzione dei costi sostenuti per ciascuno dei due rami

d’azienda (gestione del FUG e gestione dei crediti di giustizia), la Società

tiene una contabilità aziendale di tipo analitico e scritture separate che

consentono di rilevare, attraverso appositi timesheet (schede lavoro) , il

numero delle ore di lavoro dedicate alla gestione del FUG per ciascun

178 Tra il MEF – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed Equitalia Giustizia S.p.A..

52

dipendente ed individuare la percentuale dei costi indiretti da imputare a tale

gestione, ai fini del riconoscimento del relativo contributo.

L’articolo 5 della Convenzione, infatti, stabilisce che ad Equitalia

Giustizia è riconosciuto “un contributo pari all’ammontare delle spese di

gestione del Fondo, con separata indicazione della quota parte destinata alla

copertura delle spese del personale”179 ed individua la procedura di incasso

dello stesso contributo, in conformità al principio di prededuzione affermato

dall’art. 2, comma 21, del d.l. n. 225/2010, introduttivo del comma 6-bis

nell’art. 2 del d.l. n. 143/2008.

Secondo la procedura convenzionalmente stabilita, Equitalia Giustizia in

ciascun semestre, a titolo di acconto sul recupero delle spese di gestione del

Fondo per l’anno in corso, trattiene, dai versamenti da eseguire allo Stato

per confische e devoluzione disposte dall’Autorità giudiziaria, un importo pari

al 90% dell’ammontare delle spese sostenute nel corrispondente semestre

dell’anno precedente180.

Entro il quindicesimo giorno dall’approvazione, la Società trasmette il

proprio bilancio all’Ufficio centrale del bilancio presso il MEF ed ai Ministeri

dell’interno e della giustizia, per le operazioni di verifica dell’ammontare

definitivo delle spese di gestione del FUG relative all’anno precedente e la

determinazione dell’importo del conguaglio a debito o a credito della Società

rispetto all’acconto trattenuto.

Decorsi trenta giorni dalla data di ricezione del bilancio di esercizio da

parte dell’UCB presso il MEF senza che quest’ultimo abbia mosso rilievo, la

Società trattiene il residuo importo da recuperare dai futuri versamenti allo

Stato ovvero, in caso di conguaglio a debito, provvede a versare all’entrata

del bilancio statale l’importo recuperato in eccesso.

Il controllo eseguito dall’UCB presso il MEF sul bilancio di esercizio della

Società riguarda, in particolare, il documento delle spese di gestione,

divenuto più dettagliato a decorrere dal bilancio di esercizio 2012181.

Il contributo incassato dalla Società a titolo di recupero182 delle suddette

spese183 è stato pari a:

ANNO SPESE

2008 771.657,00

2009 3.465.162,83

2010 5.456.876,02

2011 6.073.022,63

2012 5.718.040,05

179 Cfr. allegato A in Appendice il prospetto analitico delle spese di personale. 180 Risultanti dalle pertinenti relazioni approvate dal Consiglio di amministrazione della Società. 181 In adesione alle indicazioni dello stesso UCB. 182 Recupero regolato nella convenzione stipulata con il MEF il 4 aprile 2011.

183 Cfr. nota n. 46198/2013 di Equitalia Giustizia.

53

Infatti, a seguito delle verifiche effettuate dall’UCB presso il MEF, sono

stati riconosciuti ad Equitalia Giustizia ed ammessi in prededuzione a partire

dall’anno 2011, sui versamenti da eseguire in entrata, complessivi €

9.693.696 per gli esercizi 2008,2009 e 2010184 e contributi per gli esercizi

successivi corrispondenti ai costi diretti ed indiretti sostenuti dalla Società, al

netto di eventuali sopravvenienze attive.

In applicazione della Convenzione stipulata con il MEF la Società ha già

incassato in prededuzione, in due tranches, € 5.146.231,55 complessivi, a

titolo di acconto per le spese di gestione relative all’esercizio 2013.

4.3. Spese di conservazione e amministrazione delle risorse

oggetto di intestazione al FUG

Allo stato della normativa, Equitalia Giustizia gestisce soltanto rapporti

finanziari, con l’esclusione, quindi, di beni immobili e beni mobili registrati, e

non sostiene in proprio le spese di conservazione e amministrazione di tali

beni.

La Società, peraltro, è tenuta a mettere a disposizione degli

amministratori giudiziari che ne facciano richiesta ex art. 5, commi 2 e 3, del

d.m. n. 127/2008, dietro autorizzazione del giudice dell’esecuzione, le

risorse intestate al Fondo necessarie per la conservazione e la gestione di

beni sequestrati o confiscati, da essi amministrati.

Gli amministratori giudiziari, a loro volta, devono rendicontare185

trimestralmente a Equitalia Giustizia le operazioni compiute.

Nella tabella 4 sono evidenziate le somme messe a disposizione degli

amministratori giudiziari e quelle effettivamente prelevate.

TABELLA 4

Somme gestite dagli amministratori giudiziari

ANNO 2009 2010 2011 2012 2013

Somme messe a

disposizione 59.692,22 2.140.320,97 3.414.816,37 7.723.470,13 20.314.773,51

Somme

prelevate * 59.798,02 1.705.033,79 2.541.105,65 5.693.107,00 4.736.983,49

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti da Equitalia Giustizia.

* Unico caso in cui le somme prelevate risultano leggermente superiori a quelle richieste inizialmente.

Singolare, al riguardo, è la circostanza che siano limitati soltanto ad

alcune decine186 gli amministratori giudiziari che nel tempo hanno avanzato

184 Cfr. nota n. 67519 in data 29 novembre 2011 dell’UCB-RGS diretta all’Ispettorato generale di

finanza. 185 Per agevolare gli adempimenti in capo agli amministratori giudiziari è riportata, sul sito

istituzionale della Società, la modulistica della richiesta di messa a disposizione di somme e del rendiconto trimestrale.

54

richiesta di messa a disposizione di somme giacenti in rapporti finanziari

intestati al Fondo.

Pur considerando che esulano dalla gestione del Fondo le somme e i

proventi relativi a complessi aziendali sequestrati187, un numero così esiguo

di richieste avvalora l’impressione che non tutte le risorse sequestrate e

gestite da amministratori giudiziari siano effettivamente intestate al Fondo e

che taluni operatori giudiziari utilizzino risorse FUG per l’amministrazione dei

beni in presenza dell’autorizzazione magistratuale ma senza interessare

Equitalia Giustizia188 per acquisire la formale disponibilità degli stessi

proventi.

Inoltre la Società, come detto in precedenza (cfr. paragrafo 3.3),

mette a disposizione dell’ANBSC, nei limiti della provvista disponibile, le

somme depositate sui conti correnti intestati FUG e riferibili a beni oggetto di

misure di prevenzione, di sequestro o confisca penale, per consentire lo

svolgimento dell’attività di gestione necessaria alla conservazione ed

amministrazione dei beni in questione189.

Sulle somme lasciate a disposizione dell’Agenzia vengono autorizzati

prelievi per fare fronte alle spese di gestione dei compendi sequestrati e/o

confiscati; restano o rientrano nella pertinenza del Fondo le somme di

denaro relative a procedure di confisca chiuse o in fase di chiusura che non

richiedono il sostenimento di oneri gestionali.

4.4. Misurazione e liquidazione dell’aggio spettante a Equitalia

Giustizia

L’art. 2, comma 6, del d.l. n. 143/2008, convertito dalla legge n.

181/2008, rinvia ad un decreto ministeriale190, tra l’altro, la definizione della

misura massima dell’aggio spettante ad Equitalia Giustizia per l’attività di

gestione del Fondo.

A sua volta, l’articolo 8 del decreto interministeriale n. 127/2009 ha

individuato la remunerazione massima spettante alla Società a titolo di aggio

186 N. 14 nel 2009, n. 65 nel 2010 e n. 49 nel 2011, 2012 e 2013. 187 Ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis, del d.l. n. 11/2009. 188 A tale motivo – sostiene la Società (cfr. nota citata del 15 luglio 2013) – “sembra verosimile

attribuire almeno una parte dei movimenti negativi delle risorse FUG rilevati “in sede di esame degli estratti conto (di tali risorse) ricevuti mediante l’interconnessione con il nodo CBI e segnalati nei rendiconti annuali”.

189 Cfr. nota n. 840 in data 13 gennaio 2014 dell’ANBSC. 190 Di cui all’art. 61, comma 23, del d.l. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008.

55

nella misura del 5% dell’utile annuo della gestione finanziaria del Fondo, al

netto delle spese di gestione191, rinviando ad un successivo decreto del

Ministro dell’economia e delle finanze la determinazione della misura

effettiva di tale aggio.

Con i decreti ministeriali 15 settembre 2010 e 20 aprile 2012 l’aggio

spettante alla Società è stato fissato sempre nella misura massima192,

rispettivamente, per gli anni 2009-2010 e a decorrere dal 2011, salvo futura

diversa determinazione.

In entrambi i provvedimenti si motiva la scelta di mantenere l’aggio

nella misura più alta possibile sulla base dell’andamento del livello dei tassi

di interesse, tale da rendere scarsamente remunerativi gli investimenti del

Fondo nella fase di avvio della gestione finanziaria e, nella fase successiva,

“non tale da mutare in misura apprezzabile la remuneratività della

particolare gestione del FUG”.

Con apposita convenzione stipulata dal MEF-RGS con Equitalia Giustizia

in data 10 maggio 2012 sono state disciplinate le modalità di incasso

secondo il principio della prededuzione193 della remunerazione dovuta alla

Società, il cui ammontare viene controllato annualmente insieme al bilancio

di esercizio in cui tale compenso è esposto, a cura dell’Ufficio centrale di

bilancio del MEF.

Per l’anno 2009 non si sono verificati i presupposti per la maturazione

dell’aggio in quanto la gestione finanziaria del FUG è stata avviata solo

nell’ultima parte dello stesso anno. Per gli esercizi successivi la

remunerazione è stata pari ad euro:

- 44.202 per l’anno 2010194;

- 417.454 per l’anno 2011;

- 867.038 per l’anno 2012.

Nel bilancio 2011 Equitalia Giustizia non ha potuto esporre l’aggio in

quanto non ne era stata ancora fissata la misura all’atto dell’approvazione

del documento contabile.

Pertanto, l’aggio maturato per l’esercizio 2011 e quello successivo (pari,

complessivamente, a € 1.284.492) è stato esposto nel bilancio di esercizio

191 Di cui all’art. 6, comma 6, lett. f del regolamento n. 127/2008. 192 Cinque per cento dell’”utile netto” della gestione finanziaria. 193 Ai sensi dell’art. 2, comma 21, del d.l. n. 225/2010, con una procedura speculare a quella

stabilita per le spese di gestione. 194 L’importo dell’aggio relativo al 2010 è stato percepito dalla Società in data 15 maggio 2012,

mediante riassegnazione. La procedura, come per le spese di gestione, prevede che, se entro 30 giorni dalla presentazione del bilancio, non vengono formulati rilievi sull’importo della remunerazione ancorata all’utile della gestione finanziaria, la Società trattiene tale importo dai versamenti da effettuare allo Stato (a titolo di utili o per esecuzione di confische e devoluzioni).

56

2012 tra i crediti verso clienti ed incassato dalla Società nel mese di giugno

2013195.

L’aggio maturato per lo stesso anno 2013, pari al 5% dell’utile “netto”

della gestione finanziaria (€ 17.060.968,90), ammonta ad € 853.048,44.

5. La destinazione delle risorse gestite dal Fondo

5.1. Restituzioni a seguito di provvedimenti di dissequestro o di

revoca della confisca

Ai sensi dell’art. 2, comma 3, ultimo periodo, del d.l. n. 143/2008 e

dell’art. 2 del d.m. n. 127/2009, Equitalia Giustizia effettua le restituzioni

agli aventi diritto delle risorse oggetto di sequestro o di confisca, in

conseguenza di provvedimenti di dissequestro o di revoca della confisca

disposti e non eseguiti anteriormente alla data di intestazione al FUG.

A decorrere dall’entrata in vigore del predetto d.l. n. 143, sulla base

delle comunicazioni pervenute, la Società provvede, altresì, alle restituzioni

delle risorse relativamente alle quali vengano adottati provvedimenti di

revoca delle misure ablatorie successivamente alla data di intestazione.

Ricevuto l’ordine di restituzione196 da parte di Equitalia Giustizia, gli

operatori finanziari devono procedere alla reintestazione197 a favore

dell’interessato e al conseguente “sblocco” dei conti correnti e dei conti di

deposito titoli dissequestrati.

Nel caso di restituzione di somme sequestrate in contanti e confluite

in libretti giudiziari, trascorrono non meno di venti giorni lavorativi tra la

data di ricezione dell’ordine di restituzione e quella in cui le somme sono

rese effettivamente disponibili all’avente diritto, di norma, presso l’ufficio

postale nel quale è stato aperto il libretto198.

I tempi di esecuzione delle restituzioni, come riferito dalla Società, si

allungano quando viene richiesto a Poste italiane S.p.A. di provvedere

mediante vaglia postali, in quanto il beneficiario del dissequestro è detenuto

ovvero è domiciliato in luogo lontano da quello di ubicazione dell’ufficio

postale di deposito delle somme in sequestro.

Come già precisato, affluiscono al FUG anche le somme ricavate dalla

vendita degli immobili confiscati di cui non sia possibile effettuare la

destinazione o il trasferimento per finalità di pubblico interesse199. Nel caso

195 Mediante prededuzione delle somme da versare allo Stato a titolo di utile lordo della gestione

finanziaria del FUG per l’anno 2012 in esecuzione di provvedimenti giudiziari di confisca/devoluzione.

196 Nell’importo risultante dal provvedimento trasmesso dall’ufficio giudiziario ovvero, in mancanza, da quello risultante dalle comunicazioni Entratel.

197 “Entro alcuni giorni”, secondo quanto sostiene la Società (cfr. citata nota n. 46198/2013). 198 Da parte della polizia giudiziaria. 199 A mente dell’art. 48, commi 5 e 10, del Codice Antimafia (d.lgs. n. 159/2011).

57

in cui intervenga la revoca della confisca dell’immobile nel frattempo

alienato, la restituzione del bene al legittimo proprietario non può che

avvenire per equivalente e la relativa somma è posta a carico del Fondo200.

Pertanto, se è intervenuta la vendita e la successiva restituzione

all’avente titolo, per equivalente, il Fondo deve prima versare all’entrata del

bilancio statale il ricavato della vendita e, poi, sostenere l’onere finanziario

della restituzione della somma, maggiorata di una percentuale pari al tasso

di inflazione annuo e dell’eventuale rivalutazione della rendita catastale (cfr.

art. 46, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 159/2011).

La stessa cosa avviene201 nel caso di dissequestro di beni mobili

sequestrati e venduti a causa del “pericolo di deterioramento o di rilevanti

diseconomie”, ex art. 1, comma 189, della legge n. 228/2012202.

La problematica, suscettibile di incidere sulla sostenibilità da parte del

Fondo degli impegni finanziari connessi alle restituzioni e devoluzioni, è stata

oggetto di apposito quesito al MEF, ed è stata approfondita nel corso di una

riunione in data 17 luglio 2013 presso l’Ispettorato generale del bilancio -

RGS, nel corso della quale il MEF ha individuato, quale soluzione, una

modifica dell’art. 46 del d.lgs. n. 159/2011 per porre a carico dell’erario, e

non più del FUG, l’onere dell’eventuale restituzione per equivalente degli

immobili confiscati e venduti.

Come richiesto in un successivo incontro del 24 settembre 2013,

Equitalia Giustizia ha trasmesso informalmente alla RGS uno schema di

nuovo articolato, da completare a cura dello stesso Dipartimento del MEF

con l’indicazione della fonte di copertura delle somme da restituire.

Nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta dalla Direzione generale

della giustizia civile sono emerse e sono state segnalate203 “difficoltà

operative da parte degli uffici giudiziari” inerenti la fase di restituzione204 di

somme intestate al Fondo e già incamerate dallo Stato.

In tale ipotesi, qualora si renda necessario procedere alla

restituzione, si dovrebbe fare ricorso alla procedura di rimborso prevista

dall’art. 68 delle Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato205, trattandosi

di somme che non sono più nella disponibilità del Fondo e sulle quali non

potrebbe operare Equitalia Giustizia, a meno che non intervenga

200 Ai sensi dell’art. 46, comma 3, lett. a dello stesso d.lgs. n. 159/2011. 201 Anche se in questo caso il legislatore non ha previsto espressamente che l’onere della

restituzione debba essere sopportato dal FUG. 202 Che ha modificato l’art. 40 del citato d.lgs. n. 159/2011. 203 Cfr. n. DAG 0129268 del 1° ottobre 2013 del Ministero della giustizia – Dipartimento per gli

affari di giustizia – Ufficio I. 204 Si tratta di ipotesi, come chiarisce la Direzione generale della giustizia civile, “riconducibili

non solo ad errori materiali dell’ufficio giudiziario ma anche e soprattutto a provvedimenti emessi dal magistrato con i quali si dispone la revoca di un precedente atto di devoluzione al Fondo Unico a cui ha fatto seguito la confisca o la devoluzione alla Cassa delle ammende”.

205 Istruzioni del 14 ottobre 2007, pubblicate in supplemento ordinario n. 160 G.U. (serie generale), n. 163 del 16 luglio 2007.

58

l’autorizzazione ad effettuare una compensazione206 tra somme da restituire

e importi da versare all’erario in esecuzione di provvedimenti di confisca.

La situazione generale delle restituzioni ordinate dalla Società a

seguito di provvedimenti di dissequestro e/o di revoca della confisca, è

illustrata nelle seguenti tabelle:

TABELLA 5

Restituzioni (periodo 2009 -2011)

ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011

FORMA TECNICA N.

risorse

Importo

Risorse

a

Interessi

N.

risorse

Importo

Risorse

b

%

b/a

Interessi N.

risorse

Importo

Risorse

c

%

c/b

Interessi

Deposito giudiziario 2.767 32.606.761,03 674.988,55 5.471 55.954.383,78 387.844,40 4.564 24.372.660,14 100.404,74

Conto corrente 243 33.750.610,00 -- 753 335.847.878,05 -- 903 98.730.987,65 152.110,71

C/dep. a risparmio

libero/vincolato 42 571.227,83 -- 219 3.808.680,08 -- 193 2.766.659,84 6.753,32

C/dep. titoli e/o

obbligazioni 34 18.381.670,52 -- 85 31.176.367,47 -- 137 27.513.844,77 --

Polizza assicurativa 20 419.422,51 -- 91 3.166.769,40 -- 12 529.463,71 --

Certificati di dep. e

buoni fruttiferi 7 18.176,16 -- 3 57.472,08 -- 4 341.812,94 --

Rapp. fiduciario ex

lege n. 1966/1939 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Altro rapporto 27 2.058.360,01 -- 102 5.251.337,69 -- 125 337.187.205,00 --

TOTALE 3.140 87.806.228,06 674.988,55 6.724 435.262.888,55 396 387.844,40 5.938 491.442.634,24 13 259.268,77

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti da Equitalia Giustizia S.p.A.

TABELLA 5 bis

Restituzioni (anni 2012 - 2013)

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti da Equitalia Giustizia S.p.A.

(*) Di cui circa euro 1,3 milioni liquidati su disposizione dell’Autorità giudiziaria ai fini della successiva utilizzazione del ricavato a copertura dei debiti fiscali dell’imputato.

206 Possibilità, secondo il parere della RGS, a rigore non consentita in assenza di una esplicita

previsione che consenta la compensazione di partite debitorie e creditorie verso lo Stato.

ANNO 2012 ANNO 2013

FORMA TECNICA

N.

risorse

Importo

risorse

d

%

d/c

Interessi

N.

risorse

Importo

Risorse

e

%

e/d

Interessi

del I

semestre

Deposito giudiziario 6.373 27.735.029,63 201.963,57 5.430 40.583.788,07 73.754,51

Conto corrente 1.454 140.596.800,13 106.923,14 2.002 128.543.213,20 168.966,63

C/dep. a risparmio

libero/vincolato 228 2.189.869,30 2.834,49 366 6.476.071,04 2.213,36

C/dep. titoli e/o

obbligazioni 221 31.883.684,89 -- 321 120.130.232,92 --

Polizza assicurativa 61 151.288.190,27 -- 685 219.529.945,99 --

Certificati di dep. e

buoni fruttiferi

5 104.371,04 -- 3 342.583,91 --

Rapp. fiduciario ex

lege n. 1966/1939

7 667.118.590,80 -- 7 10.982.981,64 --

Altro rapporto 110 3.905.659,83 -- 256 10.836.520,53 --

TOTALE 8.459

1.024.822.195,89 *

108 311.721,20 9.069 537.425.337,30 -48 244.934,50

59

Complessivamente risultano operate nel periodo 2009-2013 n. 29.298

restituzioni agli aventi diritto per un importo totale pari a 2.159,10 milioni di

euro, con la corresponsione di euro 1.878.757,42 a titolo di interessi.

5.2. Somme devolute o versate al bilancio statale (capo XI,

capitoli 2413 e 2414)

E’ da precisare che l’individuazione dei capitoli/articoli di bilancio ai

quali fare affluire i versamenti delle risorse intestate al FUG non è basata

sulla distinzione tra devoluzioni e versamenti, ma sulla natura delle risorse

medesime, se derivanti da sequestri o da confische o se trattasi di “altre”

risorse, ed in funzione della specifica riassegnazione di volta in volta

prevista.

Tecnicamente, per “devoluzione” allo Stato, si intende, ai sensi del D.M.

n. 127/2009:

il versamento in conto entrate al bilancio statale207 (al capo XI, capitolo

2413, articolo 10) delle somme di denaro già oggetto di un

provvedimento di devoluzione adottato dal giudice dell’esecuzione, ex

art. 676, comma 1, c.p.c., anteriormente all’entrata in vigore del d.l. n.

143 ma non ancora materialmente eseguito prima di tale data (art. 2,

comma 5, del d.l. n. 143/2008). Per tali risorse la destinazione è

vincolata agli investimenti per l’avvio e la diffusione del processo

telematico nell’ambito degli uffici giudiziari;

il versamento in conto entrate al bilancio statale (al capo XI, capitolo

2413, art. 11) delle quote delle risorse208 intestate FUG oggetto di

provvedimenti di confisca adottati prima della data di entrata in vigore

del d.l. n. 143/2008 ma non eseguiti entro tale data.

L’attività di versamento in Tesoreria è preceduta da una fase in cui

Equitalia Giustizia ordina ai diversi operatori finanziari presso i quali sono

depositate le risorse FUG da versare allo Stato di fare affluire tali risorse

su conti correnti dedicati, anch’essi intestati FUG209.

Successivamente, ad esecuzione degli ordini di pagamento

completata, la Società provvede alla “riconciliazione” tra gli stessi ordini,

i bonifici pervenuti sui conti correnti dedicati e le informazioni ricevute

207 Per essere riassegnate, con decreto ministeriale, alle unità previdenziali di base dello stato di

previsione della spesa del Ministero della giustizia concernenti le spese di investimento di cui all’art. 2, comma 614, della legge n. 244/2007.

208 Comprese quelle oggetto di un provvedimento di espressa devoluzione adottato dal giudice dell’esecuzione in data successiva a quella di entrata in vigore del d.l. n. 143, in forza del quale Equitalia Giustizia è per legge l’esclusivo soggetto competente a gestire le risorse intestate FUG.

209 Cfr. nota n. 46198/2013 di Equitalia Giustizia.

60

dagli operatori relative agli accrediti disposti, procedendo, al termine

delle verifiche, all’esecuzione di bonifici differenziati per i singoli

capitoli/articoli del capo XI del bilancio statale.

I versamenti diversi da quelli prima esaminati confluiscono nel

capitolo 2414 del bilancio statale, il cui gettito è finalizzato alla

riassegnazione, in percentuale, ai Ministeri della giustizia e dell’interno e

all’entrata dello stesso bilancio.

In particolare:

al cap. 2414, art. 1210, affluiscono le somme ed i proventi in sequestro

“anticipati” ex art. 2, comma 7, del d.l. n. 143/2008 (sul punto si rinvia,

per approfondimenti, al successivo paragrafo 5.3);

al cap. 2414, art. 2211, sono versate le risorse derivanti da confische

disposte successivamente alla data di entrata in vigore del citato d.l. n.

143;

al cap. 2414, art. 3212 sono versati:

- le risorse derivanti dalle devoluzioni ex art. 2, comma 2, del d.l. n.

143/2008 e art. 262, comma 3-bis, c.p.p.;

- quelle relative ai procedimenti civili e fallimentari (art. 2, comma 2,

lett. c-bis e c-ter, del d.l. n. 143/2008;

- le restanti risorse da devolvere allo Stato in esecuzione di

provvedimenti giudiziari;

- l’utile della gestione finanziaria.

Si è visto, inoltre, che gli articoli 4, 5 e 6 del cap. 2014 di recente

istituzione sono, a loro volta, destinati a ricevere proventi derivanti

dall’utilizzo o dalla vendita di beni immobili confiscati o di beni mobili

sequestrati, per i quali esiste pericolo di deterioramento o di rilevanti

diseconomie nella gestione affidata all’ANBSC.

Nelle seguenti tabelle sono rappresentate le risorse versate allo Stato da

Equitalia Giustizia fino a tutto l’anno 2013, distintamente, per articolazione

dell’entrata del bilancio statale.

210 Denominato “risorse derivanti da sequestri da destinare al Ministero dell’interno, al Ministero

della giustizia ed all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell’art. 2, comma 7, del d.l. 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181”.

211 Denominato “risorse derivanti da confische, diverse da quelle di cui agli articoli 4, 5 e 6, da destinare al Ministero dell’interno, al Ministero della giustizia ed all’entrata del bilancio dello Stato” ai sensi dell’art. 2, comma 7, del citato decreto.

212 Denominato “altre risorse da destinare al Ministero dell’interno, al Ministero della giustizia ed all’entrata del bilancio dello Stato” ai sensi dell’art. 2, comma 7, del citato decreto.

61

TABELLA 6

Versamenti/devoluzioni al bilancio dello Stato

(anni 2009 – 2011)

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti da Equitalia Giustizia S.p.A. e dal MEF-RGS, nonché desunti dal sistema RGS-Corte dei conti.

(*) A titolo di recupero, ai sensi della Convenzione del 4 aprile 2011, del contributo delle spese di gestione del FUG.

(**) Gli importi tra parentesi, in qualche caso leggermente diversi da quelli esposti da Equitalia Giustizia, sono tratti dall’interrogazione al sistema RGS sul capitolo 2414, articoli 1,2 e 3, per gli esercizi dal 2009 al 2013. A volte le differenze, come per l’esercizio 2012, si compensano nell’importo totale che coincide perfettamente.

(***) Le risorse versate sul capitolo 2413, articoli 10 e 11, sono vincolate alla riassegnazione al Ministero della giustizia per le finalità di cui all’art. 2, comma 614, della legge n. 244/2007.

Le risorse versate, invece, sul capitolo 2414, articoli 1, 2 e 3, sono destinate ai Ministeri della giustizia e dell’interno ed all’entrata del bilancio statale.

ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011

Capo XI/Capitolo/

articolo di bilancio Importi versati Importi versati

IMPORTI

versati compensati* Totale

Cap. 2413 art. 10*** (somme già devolute allo

Stato ex art. 676,comma

1, cpp) (A)

93.890,19 24.591,96 134.208,87 378.385,01 512.593,88

Cap. 2413 art. 11***

(risorse confiscate prima

del D.L. n. 143/2008)

(B)

8.919.530,58

5.809.925,96

**(4.454.283,61)

4.380.579,59

2.074.021,66

6.454.601,25

Cap. 2414 art. 1

(risorse derivanti da

sequestri /anticipazioni)

(C)

-- --

343.000.000,00 --

343.000.000,00

Cap. 2414 art. 2

(risorse derivanti da

confische)

(D)

12.442.955,65

**(22.910.892,89)

22.909.177,14

**(29.732.083,00)

29.732.165,81

5.939.747,83

35.671.913,64

Cap. 2414 art. 3

(altre risorse) di cui:

(E)

da provv. giudiziari (E1)

utile gest. finanz. anno

precedente (E2)

5.388.812,34

15.466.604,39

**(31.827.337,72)

31.827.254,91

6.212.729,75

38.039.984,66

--

11.541.712,87 25.486.320,16

6.212.729,75

31.699.049,91

-- 3.924.891,52 6.340.934,75 -- 6.340.934,75

TOTALE (F)

(F= A+B+C+D+E)

26.845.188,76

**(44.212.015,20)

44.210.299,45

**(409.197,913,20)

409.074.209,18

14.604.884,25

423.679.093,43

RIEPILOGO

Risorse conseguenti a

provv. giudiziari (di

devoluzione e/o confisca) (G)

(G=A+B+D+E1)

26.845.188,76 40.285.407,93 59.733.274,43 14.604.884,25 74.338.158,68

Anticipazioni somme

sequestrate (C) -- -- 343.000.000,00 -- 343.000.000,00

Utile gestione finanziaria

anno precedente (E2) -- 3.924.891,52 6.340.934,75 -- 6.340.934,75

62

TABELLA 6 bis

Versamenti/devoluzioni al bilancio dello Stato

(anni 2012 -2013)

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti da Equitalia Giustizia S.p.A. e dal MEF-RGS, nonché desunti dal sistema RGS-Corte dei conti

(*) A titolo di recupero del contributo spettante ad Equitalia Giustizia per le spese di

gestione del FUG. (**) Gli importi tra parentesi, in qualche caso leggermente diversi da quelli esposti da

Equitalia Giustizia, sono tratti dall’interrogazione al sistema RGS sul capitolo 2414, articoli 1,2 e 3, per gli esercizi dal 2009 al 2013. A volte le differenze, come per l’esercizio 2012, si compensano nell’importo totale che coincide perfettamente.

I versamenti all’entrata del bilancio statale, capitoli 2413 e 2414,

operati nel primo quadrimestre dell’anno in corso risultano evidenziati

nell’allegato B in Appendice.

Nel quadriennio 2010-2013 Equitalia Giustizia ha provveduto anche ad

effettuare versamenti alla Cassa delle ammende213, pari, complessivamente,

ad € 9.347.802,01, delle somme restituite e non ritirate entro tre mesi dagli

213 La Cassa delle ammende è dotata di personalità giuridica ed ha sede presso la Direzione

generale degli istituti di prevenzione e pena del Ministero della giustizia. Vi si eseguono versamenti relativi ad alcuni tipi di sanzioni (quelle previste dagli artt. 44, 48, 133, 147, 231, 616, 634 e 694 c.p.p.) nonché vi si depositano cauzioni offerte dall’imputato o dal responsabile civile o imposte dal giudice.

ANNO 2012 ANNO 2013

Capo XI/Capitolo/

articolo di bilancio

IMPORTI

versati compensati* Totale

IMPORTI

versati compensati*

Totale

Cap. 2413 art. 10

(somme già devolute allo Stato ex art. 676,comma

1, cpp) (A)

48.755,40 13.118,08 61.873,48 1.887,55 - 1.887,55

Cap. 2413 art. 11

(risorse confiscate prima

del D.L. n. 143/2008) (B)

6.326.442,11 479.124,17 6.805.566,28 19.605.971,98 389.637,14 19.995.609,12

Cap. 2414 art. 1

(risorse derivanti da

sequestri /anticipazioni)

(C)

72.280.000,00 -- 72.280.000,00 143,82 -- --

Cap. 2414 art. 2

(risorse derivanti da

confische) (D)

**(57.250.473,95)

57.250.209,53

3.093.418,88

60.343.628,41 36.537.175,65 3.323.585,09 39.860.760,74

Cap. 2414 art. 3

(altre risorse) di cui: (E)

da provv. giudiziari (E1)

utile gest. finanz. anno

precedente (E2)

**(33.274.655,28)

33.274.919,70

3.041.876,78

36.316.796,48 41.940.158,15 2.969.837,97 44.909.996,12

18.852.817,25 3.041.876,78 21.094.694,03 18.881.352,10 2.969.837,97 21.851.190,07

14.422.102,45 -- 14.422.102,45 23.058.806,05 -- 23.058.806,05

TOTALE (F)

(F= A+B+C+D+E)

169.180.326,74 6.627.537,91 175.807.864,65 98.085.337,15 6.683.060,20 104.768.253,53

RIEPILOGO

Risorse conseguenti a

provv. giudiziari (di

devoluzione e/o confisca

(G)

(G=A+B+D+E1)

82.478.124,29 6.627.537,91 89.105.762,20 75.026.387,28 6.683.060,20 81.709.447,48

Anticipazioni somme

sequestrate (C) 72.280.000,00 -- 72.280.000,00 -- -- --

Utile gestione finanziaria

anno precedente (E2) 14.422.102,45 -- 14.422.102,45 23.058.806,05 -- 23.058.806,05

63

aventi diritto e delle somme ricavate dalla vendita di beni sequestrati e

confiscati non ritirate entro lo stesso termine dai titolari (articolo 154, commi

1 e 2, T.U. spese di giustizia).

Dagli elementi contabili consolidati al 30 aprile 2014 emerge che

Equitalia Giustizia ha destinato finora complessivamente all’entrata del

bilancio dello Stato euro 856.138.790,48, di cui:

€ 415.280.000,00 tratti dalle risorse in sequestro (il 51,47% del totale

dei versamenti) a titolo di anticipazione sulle future confische;

€ 339.364.306,22 quale totale delle devoluzioni (di cui €

30.126.241,14 compensati per recuperare le spese di gestione);

€ 9.347.802,01 di versamenti alla Cassa delle ammende;

€ 92.146.682,25 quale utile complessivo della gestione finanziaria

aggiornata al 30 aprile 2014.

5.3. Quota di risorse in sequestro versate a titolo di

anticipazione

Le somme ed i proventi intestati al FUG che vengono versati al

bilancio dello Stato214 sono quelli derivanti da confische (per i quali

l’acquisizione da parte dello Stato avviene a titolo definitivo) e, nella

percentuale prevista, quelli derivanti da sequestri, per i quali l’acquisizione

ha carattere provvisorio e che, “per loro natura” non dovrebbero poter

essere destinati a bilancio, “a causa della loro provvisorietà e del fatto che

potrebbero dover essere restituiti al titolare originario, in caso di revoca

della misura”215.

Tuttavia, per espressa previsione legislativa216, anche le somme oggetto

di sequestro penale o amministrativo possono essere destinate all’entrata,

ma entro il limite massimo del 30%217 dei sequestri giacenti, disponibili per

massa, in base a criteri statistici e con modalità rotativa.

La determinazione della percentuale delle risorse in sequestro da

“anticipare” è effettuata prudenzialmente, con decreto interministeriale,

214 Per essere riassegnati ai Dicasteri della giustizia e dell’interno o restare acquisiti al bilancio

statale (2%). 215 Sul punto, cfr. nota n. 60992 in data 16 luglio 2013 del MEF-RGS. 216 Cfr. art. 2, commi 7 e 7-quater, della legge n. 181/2008, completato, nella fase attuativa,

dall’art. 6, comma 1, del regolamento n. 127 del 30 luglio 2009. 217 Ai sensi del citato art. 2, comma 7, della legge n. 181/2008, tale misura è elevabile, con

decreto interministeriale, fino al 50% “in funzione del progressivo consolidamento dei dati statistici” (art. 2, comma 7-quater della stessa legge n. 181).

64

individuando statisticamente i provvedimenti ablatori ormai consolidati per i

quali può essere considerata remota l’eventualità della restituzione.

Tale percentuale – determinata nel 25% per gli anni 2009 e 2010 e nel

10% per l’anno 2011 – viene fissata dall’Autorità competente218 al termine di

un procedimento che prende l’avvio da una relazione tecnica219 resa da

Equitalia giustizia al MEF-RGS, contenente l’analisi statistica delle somme

disponibili per massa alla fine dell’anno precedente con la proposta di

individuazione delle risorse sequestrate anticipabili.

Per acquisire validi elementi di valutazione, pur nella consapevolezza

che i dati inizialmente disponibili (a partire dal 2009) non consentivano

l’elaborazione di una serie storica del fenomeno, la Società ha promosso un

analitico monitoraggio delle entrate e delle uscite del Fondo, a seguito di

sequestri, dissequestri e confische, partendo dalle risorse effettivamente

disponibili, cioè dalle risorse “liquide” giacenti sui conti correnti e i conti

deposito a risparmio.

Sul piano metodologico, si è provveduto, inizialmente, alla

scomposizione delle somme disponibili per classi di importo e anno di

sequestro220 e, poi, alla ricostruzione, per ciascun provvedimento pervenuto

dagli uffici giudiziari, del tempo trascorso tra la data della misura ablatoria e

la data di restituzione/confisca221, evidenziando la distribuzione delle

restituzioni/confische per ciascuna fascia di importo. In tal modo, si è potuto

determinare la probabilità di restituzione/confisca222 delle risorse ed

individuare tre fasce di “rischio uscita” dal Fondo: alto per le “risorse

volatili”223, medio per le “risorse instabili”224 e basso per le “risorse

dormienti”225.

La relazione tecnica si conclude con una proposta relativa alla quota

percentuale delle risorse “liquide”, al 31 dicembre dell’anno precedente, che

può formare oggetto di “anticipazione” al bilancio dello Stato, tenuto conto

218 Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con i Ministeri dell’interno e della giustizia. 219 Finora, sono state presentate quattro relazioni: in data 26 febbraio 2010, 22 luglio 2011, 1°

ottobre 2012 e 25 settembre 2013. 220 Non considerando le restituzioni e le confische che presentano una distribuzione temporale

disomogenea in relazione alla consistenza delle risorse in sequestro. 221 La dimensione temporale è stata calcolata in anni e assume valore 0 se le somme sono

restituite/devolute nello stesso anno solare del sequestro; 1 se sono restituite/devolute nell’anno solare successivo o 2 se l’evento interviene almeno due anni dopo.

222 Per le restituzioni è emersa una probabilità di dissequestro molto elevata nei primi quattro anni (da un minimo del 71% ad un massimo del 96% per l’anno 2009 e dell’88% per gli anni 2010-2012) differenziata per le varie fasce di importo, con una drastica riduzione negli anni successivi (da un minimo dello 0,2% ad un massimo del 16%, con l’eccezione del 22% per il 2009).

Per le confische e le devoluzioni, invece, è emersa una probabilità di uscita dal Fondo caratterizzata da incidenze percentuali profondamente diversificate, relativamente sia alle fasce di importo che al tempo di permanenza del Fondo.

223 Le risorse sequestrate fino a due anni prima quello di riferimento. 224 I sequestri risalenti fino a quattro anni prima quello di riferimento. 225 I sequestri risalenti ad oltre quattro anni (e fino a 10 anni ed oltre).

65

del prevedibile andamento delle entrate e delle uscite dal Fondo. Tale quota

è, in genere, riferita alle risorse a basso-medio rischio e viene ridotta

prudenzialmente, a partire dall’anno 2011, al 10% della giacenza del Fondo,

al netto delle risorse sequestrate già versate226 all’entrata del bilancio, a

titolo di anticipazione sulle somme che verranno presumibilmente confiscate.

A questo proposito non può essere sottovalutato anche il problema

della compensazione tra le risorse sequestrate oggetto di anticipazione e

quelle successivamente confiscate.

Come evidenziato nelle tabelle 6 e 6 bis, i versamenti effettuati a titolo

di anticipazione sono stati pari finora a 415,28 milioni di euro, di cui:

343 milioni nel 2011227, dei quali 158 milioni relativi alle risorse liquide

FUG disponibili per massa al 31 dicembre 2009 e 185 milioni relativi

alle medesime risorse disponibili al 31 dicembre 2010;

72,280 milioni nel 2012, con riferimento alle risorse liquide disponibili

per massa alla data del 31 dicembre 2011.

Al riguardo, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha

precisato228, che “ulteriori anticipazioni…devono essere valutate con la

massima attenzione e prudenza, tenendo conto che potrebbe sorgere

l’esigenza di restituire agli aventi diritto, a seguito di dissequestro, una parte

delle somme sequestrate a fronte delle quali è stata effettuata una

anticipazione di bilancio”.

In più, va considerato che le entrate che affluiscono al bilancio statale

derivanti da confische e, a maggior ragione, da sequestri “non sono

considerate valide ai fini del miglioramento dell’indebitamento netto della

P.A.. Le confische, infatti, sono contabilizzate come entrate aventi effetti solo

sul conto del patrimonio e non sul saldo dell’anno, mentre l’utilizzo di somme

oggetto di sequestro, che in effetti sono nella titolarità di terzi, è trattato nei

conti nazionali alla stregua di un’anticipazione passiva dello Stato e, quindi,

oltre a non avere effetti positivi sull’indebitamento netto, produce effetti

negativi sul debito pubblico”229 230.

226 Per essere destinate alla riassegnazione ai Ministeri della giustizia e dell’interno per le finalità

disposte dalla normativa di settore. In particolare, RGS ha ritenuto che i prelievi precedentemente effettuati pro-quota delle somme sequestrate dovessero essere computati ai fini del calcolo complessivo del 25% e, poi, del 10% delle risorse effettivamente prelevabili.

227 Nel 2010 non risultano effettuati versamenti a titolo di anticipazioni di risorse in sequestro in quanto il decreto che ha individuato la percentuale di tali risorse da versare allo Stato si è perfezionato, con la registrazione della Corte dei conti, nel gennaio del 2011.

228 Cfr. nota n. 60992 del 16 luglio 2013. Il problema dell’ampliamento delle risorse FUG da acquisire al bilancio statale è stato anche oggetto di interrogazione parlamentare (cfr. interrogazione a risposta orale 3/2432, presentata il 2 agosto 2012 ai Ministeri dell’interno, della giustizia e dell’economia e delle finanze sulla gestione delle risorse FUG).

229 Citata nota n. 60992 del MEF-RGS. 230 In realtà, il versamento di una quota rilevante (415,28 meuro) delle somme liquide oggetto

di sequestro si è tradotto in “una consistente anticipazione di risorse a valere sulle future confische” che, di fatto, avrebbe già prodotto un effetto peggiorativo del debito.

66

Lo stesso Dipartimento della RGS, nel richiamare l’attenzione sul fatto

che i versamenti di quote delle risorse “liquide” hanno ridotto i margini per

successive anticipazioni a carico del FUG, sottolinea come l’eventuale

estensione dell’ambito di applicazione delle riassegnazioni, ad esempio ai

proventi derivanti dalla vendita di strumenti finanziari in sequestro, non

potrebbe che incidere negativamente sugli “attuali tendenziali di spesa a

legislazione vigente”, sollevando la necessità di “trovare idonea copertura in

termini indebitamento netto”231.

Nella relazione tecnica inoltrata al MEF-RGS il 25 settembre 2013232

Equitalia Giustizia ha proposto di destinare alla riassegnazione € 78,90

milioni, pari al 10% della giacenza netta del Fondo al 31 dicembre 2012

(789,05 milioni).

Ovviamente, anche la destinazione di queste risorse alle finalità di cui

all’art. 2, comma 7, del d.l. n. 143/2008 costituisce una anticipazione che

dovrà essere recuperata in compensazione dai versamenti da eseguire a

favore dello Stato in esecuzione dei futuri provvedimenti di confisca.

5.4. Somme riassegnate agli appositi fondi di pertinenza di

Ministeri dell’interno e della giustizia

Le somme intestate FUG che affluiscono al capitolo di entrata 2414233

devono essere riassegnate ai Ministeri della giustizia e degli interni, nella

percentuale del 49% ciascuno234, e per il rimanente 2% rimangono al bilancio

dello Stato.

A questo proposito va precisato che il FUG deve poter assicurare, in

occasione della ripartizione ai Dicasteri interessati, anche le finalizzazioni

previste a legislazione vigente ed esattamente:

sulla quota spettante al Ministero della giustizia, la copertura

finanziaria (7,02 milioni di euro a decorrere dal 2011) disposta dagli

art. 17 e 20 (credito di imposta per il ricorso alle procedure di

mediazione) del d.lgs. n. 28/2010 in materia di mediazione e

conciliazione nelle controversie civili;

sulla quota spettante al Ministero dell’interno, l’alimentazione del

Fondo di solidarietà per le vittime di richieste estorsive, del Fondo di

231 Sul punto, si richiamano le considerazioni espresse a pag. 43 del paragrafo 4.1., sulla

gestione finanziaria e l’attività di investimento. 232 Cfr. nota n. 60915/2013. 233 In genere, articoli 1 (risorse derivanti da sequestri), 2 (risorse derivante da confische) e 3

(altre risorse). 234 Percentuale di ripartizione di cui all’art. 2, comma 2, del d.l. n. 143/2008.

67

solidarietà per le vittime di reati di tipo mafioso e del Fondo di

solidarietà civile235.

In effetti a fronte dei versamenti complessivamente affluiti nel

periodo 2009-2012 (623,6 milioni di euro)236 sul capitolo 2414 sono stati

riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa degli stati di previsione del

Ministero della giustizia e dell’interno complessivi 560,1 milioni di euro

(269,9 milioni sul capitolo 1537/1 di giustizia e 290,2 milioni sul capitolo

3001/4 dell’interno)237.

Ciò in quanto, in relazione ai 623,6 milioni di euro provenienti dal

Fondo, bisogna sottrarre, secondo il MEF-RGS238, i seguenti importi: 19,4

milioni di euro quali somme non più riassegnate relative agli anni 2011 e

2012239; 20,3 milioni di euro a titolo di oneri scomputati ai sensi dell’art. 17

del d.lgs. n. 28/2010; 11,9 milioni di euro quale quota acquisita all’erario

(2%), oltre a 11,9 milioni di euro quali importi versati nell’ultimo bimestre

dell’anno 2012 e da riassegnare entro l’anno successivo.

Come confermato dal Ministero della giustizia240 - Dipartimento

dell’organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi, le assegnazioni di

risorse FUG a favore di quella Amministrazione sul capitolo 1537241 sono

state pari ad euro 217.518.400242 nel corso dell’anno 2011, di cui euro

104.962.539 trasferiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze

n. 25947 del 4 marzo 2011 ed euro 112.555.861 con analogo decreto n.

102825 del 20 ottobre 2011.

235 Ai sensi dell’art. 2, comma 6-sexies, del d.l. 29 dicembre 2010 n. 225, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 16 e in vigore dal 31 ottobre 2013, sono accorpati in un unico Fondo (“Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura”, costituito presso il Ministero dell’interno) sia il “Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura” (art. 18-bis della legge n. 44/1999 e art. 4, comma 1, d.P.R. n. 455/1999) che il “Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso” (art. 1, comma 1, legge n. 512/1999).

Il nuovo Fondo: – è surrogato nei diritti delle vittime negli stessi termini e alle stesse condizioni previsti in precedenza, subentra in tutti i rapporti giuridici già instaurati al 27 febbraio 2011 ed è alimentato con le risorse disponibili in base alla legislazione vigente per i Fondi unificati, tra cui un contributo annuale dello Stato di 10,3 milioni di euro tratto da somme derivanti dalla vendita di beni confiscati alle organizzazioni mafiose; - è gestito, per conto del Ministero dell’interno e sulla base di apposita concessione, dalla CONSAP, la società pubblica che ha per oggetto principale l’esercizio in regime di concessione di servizi assicurativi pubblici nonché l’espletamento di altre funzioni pubbliche.

Ulteriori integrazioni e modifiche alle disposizioni concernenti i Fondi di solidarietà ora unificati sono state apportate dall’art. 1, commi 1 e 2, della legge n. 3/2012.

236 Rispettivamente: n. 17,8 milioni di euro nel 2009; n. 38,4 milioni nel 2010; n. 404,6 milioni

nel 2011 e n. 162,8 milioni nel 2012. 237 Sul punto, cfr. nota n. 60992 del 16 luglio 2013 del MEF-RGS. 238 Cfr. citata nota n. 60992 del 16 luglio 2013. 239 A mente del d.P.R. n. 469 del 10 novembre 1999 “Regolamento recante norme di

semplificazione del procedimento per il versamento di somme all’entrata e la riassegnazione alle unità previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai finanziamenti dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 20, comma 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59”, la mancata riassegnazione potrebbe essere conseguenza del fatto che le amministrazioni interessate non hanno trasmesso in tempo le relative domande al MEF ovvero che si tratti di somme versate dopo la chiusura dell’esercizio finanziario di riferimento.

240 Cfr. nota n. 0092060 dell’11 settembre 2013. 241 “Fondo da ripartire per le spese di funzionamento dell’amministrazione della giustizia”. 242 Pari al 49% delle risorse complessive di € 443.915.102,38 costituenti le assegnazioni del FUG

per gli anni 2010 e 2011.

68

Nell’anno 2012, l’assegnazione243 è stata pari ad euro 24.025.635

(differenza tra le risorse effettivamente disponibili, pari ad euro 37.294.298,

e la cifra da scomputare, pari ad euro 13.268.645).

Tali risorse, in aggiunta allo stanziamento iniziale esistente sul capitolo

1537 nel 2011 (euro 7.495.933), sono state ripartite con decreti del Ministro

della giustizia pro-tempore tra i vari centri di responsabilità, per le esigenze

di spesa connesse al finanziamento degli uffici giudiziari,

dell’amministrazione penitenziaria e di altri servizi istituzionali

dell’Amministrazione.

Nell’anno 2013, infine244, è stato riassegnato all’Amministrazione della

giustizia l’importo di euro 28.399.200 (differenza tra le risorse disponibili,

pari a euro 35.417.200, e la cifra da scomputare, pari ad euro 7.018.000).

Analogamente, con i decreti del Ministro dell’economia e delle finanze

innanzi citati sono state disposte assegnazioni sul capitolo di spesa 3001 del

Ministero dell’interno di quote di risorse FUG, pari ad euro 254.812.698245.

Con decreto ministeriale n. 25996/2013, poi, è stata riassegnata

all’Interno sul cap. 3001 la somma di euro 35.417.200. Le complessive

disponibilità del suddetto capitolo sul quale era inizialmente affluita la

somma di 100 milioni di euro246, ammontanti ad euro 390.229.898, sono,

poi, state ripartite tra i vari centri di responsabilità con decreti del Ministro

dell’interno pro-tempore.

6. La rendicontazione dell’attività gestoria del FUG

6.1. La contabilità separata

In attuazione dell’art. 6, comma 4, del regolamento n. 127/2009,

Equitalia Giustizia ha istituito contabilità e scritture separate per le

operazioni attinenti alla gestione del FUG247 nonché una distinta

amministrazione delle risorse intestate al Fondo, perché sia correttamente

identificabile il patrimonio destinato a rispondere delle obbligazioni dello

stesso Fondo.

243 Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 94085/2012. 244 Come riferisce il MEF-RGS con nota n. 60992/2013. 245 In tre trance di euro 104.962.539, euro 112.555.861 ed euro 37.294.298 (costituenti,

sempre, il 49% delle somme a disposizione provenienti dal Fondo). 246 Ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 11/2009, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza

pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”, convertito dalla legge n. 38/2009 che disponeva l’immediata riassegnazione nel limite di 100 milioni di euro per l’anno 2009 delle risorse oggetto di confisca versate all’entrata del bilancio dello Stato.

247 Vi è, quindi, una completa separazione tra la contabilità aziendale della Società e la contabilità del Fondo.

69

La contabilità in partita doppia è tenuta, alla luce della normativa

speciale di settore, secondo specifici criteri individuati e formalizzati dalla

Società ed inseriti, a partire dall’esercizio 2012, nel rendiconto annuale sulla

gestione.

La conformità dei predetti criteri alla normativa che regola la gestione

del FUG è stata asseverata da una nota società di revisione contabile,

mentre la corretta applicazione degli stessi principi è oggetto di monitoraggio

e controllo da parte del revisore aziendale.

La Società acquisisce dalle poste e dagli operatori bancari, finanziari e

assicurativi, mediante il canale Entratel, i dati necessari alla

contabilizzazione in euro e con periodicità mensile delle operazioni relative

alla contabilità separata del FUG (intestazioni, cancellazioni ed uscite, a titolo

di restituzione all’avente diritto o di versamento allo Stato). Le operazioni

contabili di intestazione avvengono secondo il piano dei conti del FUG, che

riproduce le forme tecniche del tracciato record del canale Entratel248, canale

ufficiale di trasmissione delle risorse intestate al Fondo.

La contabilizzazione avviene in base all’importo comunicato

dall’operatore come saldo della risorsa alla data di intestazione. Infatti, come

già visto, le norme vigenti non prevedono l’obbligo di aggiornare nel tempo il

saldo comunicato inizialmente (cfr. allegato n. 1 al d.m. 25 settembre 2009)

e dispongono (art. 2, comma 4, del d.m. n. 127/2009) che gli interessi da

riconoscere in caso di restituzione sono annotati e contabilizzati dalla Società

per il loro pagamento esclusivamente in occasione della restituzione delle

risorse all’avente titolo.

Nei conti d’ordine viene, poi, registrato con periodicità semestrale

l’ammontare, disaggregato per forma tecnica, delle risorse oggetto di

comunicazione degli uffici giudiziari, ma non ancora inviate dagli operatori

finanziari mediante il canale Entratel e/o per le quali è in corso la

trasmissione.

In base alle risultanze dei bollettini relativi ai versamenti operati dagli

uffici ed agli estratti conto viene, poi, effettuata la contabilizzazione, alla

data e per l’importo di accredito, delle peculiari risorse che affluiscono su tre

conti correnti nei quali, rispettivamente: gli uffici giudiziari versano il

ricavato della vendita dei beni sequestrati249; l’Agenzia delle dogane versa il

248 Il tracciato si articola nelle seguenti forme tecniche: conto corrente, deposito giudiziario,

conto deposito a risparmio libero/vincolato; conto deposito titoli e/o obbligazioni; conto terzi individuale/globale; polizze assicurazioni vita; titoli ceduti all’incasso; cassette di sicurezza: carte di credito/debito, garanzie; finanziamenti; fondo pensione; partecipazioni; rapporto fiduciario; gestione collettiva del risparmio; gestione patrimoniale; certificati di deposito e buoni fruttiferi; portafoglio; contratto di capitalizzazione; contratto di adesione a fondi aperti; altra polizza/contratti; altro rapporto.

249 A norma dell’art. 155, commi 1 e seguenti, del d.P.R. n. 115/2002.

70

contante sequestrato negli spazi doganali250; l’Agenzia del demanio ha

versato il saldo attivo della gestione degli immobili confiscati prima

dell’istituzione dell’ANBSC. Si tratta di risorse che, pur essendo di pertinenza

del Fondo, non sono oggetto di comunicazione da parte degli operatori

finanziari.

Relativamente alle risorse da versare allo Stato o restituire agli aventi

diritto le corrispondenti variazioni contabili in uscita intervengono, di norma,

nel momento in cui l’operatore finanziario comunica via Entratel l’avvenuta

esecuzione dell’ordine impartito da Equitalia Giustizia, a seguito degli

appositi modelli pervenuti dagli uffici giudiziari.

Fanno eccezione gli importi degli ordini di uscita a fronte dei quali non

sono ancora intervenute le comunicazioni degli operatori; tali importi

vengono accantonati con periodicità semestrale al valore del saldo contabile

residuo delle risorse o, se minore, a quello dell’ordine di uscita parziale.

Gli interessi attivi sulle risorse uscite dal Fondo e quelli passivi sono

contabilizzati per cassa nel rispetto del principio della correlazione del costo

e del ricavo.

6.2. L’attività di rendicontazione

Il rendiconto della gestione del FUG, approvato dal Consiglio di

amministrazione di Equitalia Giustizia, è trasmesso entro il 30 aprile di ogni

anno, corredato da apposita relazione, al MEF e ai Ministeri della giustizia e

dell’interno251.

Il rendiconto annuale è articolati in una serie di “voci”252 e contiene

anche, pur se non prevista dalla normativa di settore, la rappresentazione

patrimoniale ed economica del Fondo al 31 dicembre dell’anno di

riferimento.

Nella relazione sulla gestione che accompagna il rendiconto rivestono

particolare interesse il paragrafo che illustra i risultati della gestione

finanziaria e quello253 relativo all’aggiornamento del saldo delle forme liquide

del FUG254.

250 Ai sensi dell’art. 6, comma 7, del d.lgs. n. 195/2008 e del protocollo d’intesa in data 28

dicembre 2009. 251 Ai sensi dell’art. 6, comma 5, del d.m. n. 127/2009. 252 Quelle elencate nell’art. 6, comma 6, del citato decreto n. 127 e cioè: natura ed entità delle

risorse intestate al Fondo e di quelle prelevate; investimenti eseguiti e loro rendimento; natura ed entità delle risorse versate all’entrata del bilancio dello Stato, distinte per tipologia; entità dell’aggio; spese di gestione del Fondo, determinate secondo apposita convenzione.

253 Inserito a partire dall’anno 2010. 254 Risorse intestate al 31 dicembre “per le quali gli operatori finanziari hanno trasmesso i

rendiconti mediante l’interconnessione realizzata con il Corporate Banking Interbancario

71

Inoltre, formano oggetto di trasmissione annuale al Dipartimento della

Ragioneria generale dello Stato del MEF le relazioni tecniche, corredate dai

dati di analisi e di stima delle restituzioni e devoluzioni future, concernenti le

somme in sequestro che si ritengono “anticipabili” allo Stato ex art. 2,

comma 7, del d.l. n. 143/2008.

Oltre alla rendicontazione annuale, sempre in conformità al regolamento

n. 127/2009, la Società presenta rendiconti trimestrali di alcune speciali

tipologie di risorse (restituzioni effettuate, devoluzioni e versamenti allo

Stato, risorse provenienti dai procedimenti civili e da procedure fallimentari),

con l’elenco dettagliato delle singole posizioni. Equitalia Giustizia, poi, rende

disponibili in via telematica, sul portale web dedicato agli uffici giudiziari (o

assicura la trasmissione via pec per gli uffici non ancora abilitati), i dati

relativi alla definizione delle varie posizioni, in caso di restituzione delle

risorse a seguito di provvedimento di dissequestro o di revoca della confisca

ed anche nell’ipotesi di versamento allo Stato a seguito di confisca o

devoluzione.

Nella fase del controllo, sono state formulate in alcune occasioni255

richieste di approfondimento sul dettaglio delle spese di gestione del Fondo

da parte dell’UCB presso il MEF e di aggiornamenti sull’evoluzione della

consistenza delle risorse disponibili da parte dei Ministeri della giustizia e

dell’interno.

6.3. I controlli interni ed il monitoraggio direzionale

Sul versante dei controlli interni di gestione e del monitoraggio

direzionale, Equitalia Giustizia ha promosso la realizzazione nel 2011 di un

sistema datawarehouse, che rende disponibili in ambienti separati, ma nel

contempo allineati ed integrati, i dati contabili, finanziari e gestionali del

FUG.

In particolare, il sistema256 dedicato rende disponibili le analisi e le

misurazioni concernenti le attività di lavorazione di tutti i modelli inviati dagli

uffici giudiziari e le funzionalità che consentono la verifica dei tempi di

lavorazione ed il controllo puntuale delle anomalie e degli scarti.

(CBI) ovvero tramite l’apposita funzione di upload disponibile sul sito di Equitalia Giustizia” (cfr. nota n. 46198/2013 citata).

255 Cfr. nota n. 46198/2013 citata di Equitalia Giustizia. 256 Integra i dati provenienti dagli operatori finanziari e dagli uffici giudiziari e rende disponibili

informazioni di sintesi per i Responsabili di vertice aziendali e di dettaglio per i livelli operativi.

Appositi cruscotti consentono l’analisi del magazzino e dei fenomeni anomali che possono bloccare la lavorazione delle pratiche. Il sistema è articolato su quattro sezioni: monitoraggio modelli FUG, reporting gestionale, reporting finanziario e reporting statistico.

72

A seguito delle variazioni intervenute nell’organizzazione aziendale nel

corso del 2013, è stata istituita la nuova “Unità organizzativa supporto

operativo e monitoraggio alla produzione” orientata, tra l’altro, ad assicurare

il controllo costante delle attività di produzione, a supporto dei processi

decisionali e di pianificazione ed anche per il ramo d’azienda che gestisce la

riscossione dei crediti di giustizia.

Nel corso dell’anno 2013, risultano realizzati ulteriori importanti

applicativi informatici, tra cui quelli per: la revisione e completa automazione

del processo che origina dalla “richiesta intestazione delle risorse

finanziarie”; la revisione e l’automazione del processo di gestione degli

amministratori giudiziari, attraverso la tracciatura delle risorse da essi

gestite o assegnate all’ANBSC; la revisione delle funzioni di versamento alla

Cassa delle ammende, di versamento allo Stato e di gestione dei proventi

derivanti dalla vendita di beni; il riscontro degli abbinamenti tra le

comunicazioni degli uffici giudiziari e quelle degli operatori; la gestione

automatizzata dei rendiconti degli amministratori giudiziari e dell’ANBSC.

7. Valutazioni conclusive e raccomandazioni

(1) L’indagine ha analizzato modalità, procedure e risultati della gestione del

Fondo unico giustizia, individuando i diversi aspetti problematici e le criticità

della complessa attività di acquisizione, lavorazione e versamento delle

risorse amministrate dal sistema giustizia.

Il passaggio al nuovo modello gestionale facente capo ad Equitalia

Giustizia S.p.A. ha indubbiamente consentito di razionalizzare e rendere più

trasparente e remunerativa l’amministrazione degli ingenti proventi che

affluiscono al Fondo, attraverso la costruzione di un’anagrafe nazionale delle

risorse sequestrate e/o confiscate e dei relativi rapporti, una attenta

gestione finanziaria delle risorse “liquide” e la possibilità, concessa dalla

normativa, di “anticipare” ai Ministeri beneficiari e all’erario quote di risorse

in sequestro non ancora interessate da provvedimenti di confisca definitiva.

Nel corso dell’istruttoria si è proceduto a verificare, altresì, la sostanziale

realizzazione degli obiettivi di efficienza e di trasparenza che la normativa

intendeva perseguire con l’accentramento ad Equitalia Giustizia della

gestione di tutte le forme tecniche dei proventi che affluiscono al FUG,

nonché il rispetto, da parte della Società, dei vincoli e delle modalità gestorie

fissati dal regolamento approvato con decreto n. 127/2009. E’ stata

73

accertata anche l’adeguatezza delle attività e procedure di controllo e

vigilanza assicurate dai Ministeri interessati e la validità del sistema dei

controlli interni di gestione e del monitoraggio direzionale.

(2) Una delle aree più delicate del sistema, oggetto di approfondimento al

paragrafo 3. della relazione d’indagine, è quella concernente la corretta e

tempestiva alimentazione del Fondo attraverso l’adempimento di precisi

obblighi di comunicazione, intestazione e versamento delle risorse e dei

proventi sequestrati/confiscati nell’ambito di procedimenti penali, di

applicazione di misure di prevenzione o di irrogazione di sanzioni

amministrative ovvero già depositati nell’ambito di processi civili o di

procedure fallimentari.

Per assicurare la regolarità della procedura di gestione è necessario

che gli uffici giudiziari procedenti curino specifiche comunicazioni al Soggetto

gestore, relative alla generalità delle risorse da intestare al FUG, mediante

l’uso di modelli approvati con circolare del Ministero della giustizia,

contenenti tutte le informazioni e i dati prescritti e firmati dal cancelliere

responsabile del procedimento.

Nel caso di risorse sequestrate in data anteriore alla legge istitutiva del

Fondo (d.l. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.

133/2008), gli oneri di informazione e intestazione sono, invece, a carico di

Poste Italiane S.p.A., delle banche e degli operatori finanziari depositari delle

somme, dei proventi e degli altri beni in sequestro e a suo tempo destinatari

dei provvedimenti ablatori relativi.

In particolare, devono essere oggetto di tempestiva comunicazione a

Equitalia Giustizia i provvedimenti di restituzione o di confisca delle risorse

sequestrate, anche se antecedenti l’istituzione del Fondo, per consentire

l’attivazione delle procedure di restituzione agli aventi diritto o di

devoluzione allo Stato a cura della Società che ne dà, poi, comunicazione

all’ufficio giudiziario per la definizione delle posizioni di riferimento.

Ebbene, nel corso dell’istruttoria relativa all’indagine, la ricognizione

dell’anagrafe dei sequestri ha evidenziato la presenza, tra le risorse ancora

intestate al FUG, di proventi oggetto di provvedimenti ablatori non definitivi,

alcuni risalenti addirittura all’inizio degli anni ‘80, per i quali non risultano

intervenuti (o comunicati) successivi provvedimenti definitivi di confisca,

restituzione o devoluzione.

La particolare situazione non può non costituire sintomo di criticità del

sistema, così come l’esistenza di un numero non indifferente di uffici

giudiziari che, nonostante la localizzazione anche in aree notoriamente

74

interessate dalla criminalità organizzata, non hanno mai effettuato

comunicazioni di provvedimenti di pertinenza del FUG.

Al riguardo, è stata interessata la Direzione generale della giustizia

civile del Ministero della Giustizia che, nell’osservare come la prolungata

permanenza di risorse ancora in sequestro “sia riconducibile alla mancanza

del provvedimento di dissequestro, di restituzione o di devoluzione o

piuttosto alla situazione di particolare affanno che si registra presso alcuni

uffici giudiziari”, ha di recente acquisito da Equitalia Giustizia l’elenco degli

uffici giudiziari potenzialmente inadempienti, verosimilmente tra quelli non

ancora abilitati alle comunicazioni con sistema web, e il file delle risorse

intestate con data di sequestro anteriore al 2006, per promuovere i

necessari riscontri e la verifica delle posizioni con evidente indice di

anomalia.

E’ auspicabile che Equitalia Giustizia provveda periodicamente a

segnalare analoghe situazioni di anomalia del sistema per i necessari

approfondimenti.

(3) Inoltre, l’esame dei rapporti tra l’Agenzia nazionale dei beni sequestrati e

confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) ed Equitalia Giustizia S.p.A.

(cfr. paragrafo 3.3.2. della relazione) ha permesso di accertare che solo a

partire dalla seconda metà dell’anno 2012 l’Agenzia ha potuto avviare una

adeguata azione di monitoraggio e controllo delle procedure di confisca e

verificare il corretto adempimento, da parte degli amministratori giudiziari e

dei coadiutori, degli oneri di rendicontazione della gestione dei compendi

confiscati e di volturazione al FUG dei conti riferiti alle varie procedure.

Dagli elementi informativi acquisiti emergono, infatti, difficoltà nei

rapporti con l’Agenzia del demanio, tuttora depositaria dei fascicoli dei

compendi sequestrati prima dell’istituzione dell’ANBSC, e l’esistenza di una

situazione che, se pur “costantemente monitorata”, appare caratterizzata

dalla “accertata mancata volturazione di molte delle liquidità oggetto di

sequestro e poi di confisca in forza di provvedimenti ablatori antecedenti al

2009, anno di istituzione del FUG, giacché in precedenza non esisteva un

obbligo in tal senso in capo all’amministrazione giudiziaria”.

Su sollecitazione della Sezione di controllo, l’ANBSC ha esteso le

operazioni di verifica delle procedure pregresse (oltre 1.800 gestite in atto)

per favorire l’emersione delle liquidità non volturate e richiamato gli

amministratori al puntuale soddisfacimento degli adempimenti imposti.

Nell’occasione, è stato manifestato l’orientamento a subordinare alla

regolare presentazione dei rendiconti e alla loro approvazione la

corresponsione agli amministratori del compenso finale ed anche di eventuali

75

acconti nonché a valutare “la diligenza e puntualità” negli adempimenti ai

fini del conferimento di nuovi incarichi della specie.

Il fenomeno della mancata volturazione al Fondo di risorse sequestrate

e confiscate, già accertato in occasione del controllo dei rendiconti finanziari

e di cui non si conoscono ancora le reali dimensioni, rappresenta una criticità

rilevante perché in grado di incidere negativamente sull’entità delle risorse

intestate al FUG e da riassegnare al bilancio dello Stato.

Va segnalato al riguardo che il neo Direttore della ANBSC, in sede di

adunanza pubblica in merito alla presente indagine, ha lamentato la

sproporzione tra le dotazioni organiche dell’Agenzia ed i numerosi impegni

da affrontare, auspicando l’adozione di norme più adeguate al

funzionamento dell’organismo e la possibilità di utilizzare il sistema

informatico sulle procedure di prevenzione, peraltro di imminente

disponibilità.

(4) Relativamente alla gestione finanziaria delle risorse intestate, Equitalia

Giustizia è vincolata ad assicurare le esigenze di liquidità del Fondo e a

garantire la “pronta disponibilità delle risorse diverse dal denaro ovvero delle

somme di denaro necessarie per eseguire le restituzioni e i prelevamenti”

previsti per la conservazione e l’amministrazione dei compendi sequestrati.

In effetti, la Società ha operato secondo le prescrizioni ed i vincoli del

regolamento n. 159/2009, accentrando le risorse “liquide” presso gli

operatori finanziari che riconoscono le migliori condizioni di mercato

unitamente alle maggiori garanzie di solidità patrimoniali e di efficienza

e operando investimenti esclusivamente in titoli emessi e garantiti dallo

Stato italiano.

Allo scopo la Società ha realizzato un progetto con il Consorzio CBI

(Corporate Banking Interbancario) per assicurare l’interconnessione con il

circuito bancario ed alimentare, con le informazioni ricevute, un applicativo

informatico interno finalizzato a sostenere l’intero ciclo finanziario del FUG

attraverso specifiche funzionalità, tra cui la possibilità di accedere a tutti i

conti intestati, conoscerne on line il saldo ed i movimenti giornalieri nonché

effettuare attività dispositive mirate.

Come precisato al paragrafo 4.1. della relazione (tabella n. 3), nel

periodo di operatività del Fondo, che ha iniziato ad investire in titoli dello

Stato solo a partire dal 2010, l’utile della gestione finanziaria, in progressivo

incremento, ha raggiunto la cifra di oltre 90 milioni di euro, con un utile

netto già rilevato, detratti i costi di gestione, di 43,63 milioni sul quale si

calcola l’aggio spettante al Soggetto gestore.

76

A margine della gestione finanziaria, è stato evidenziato nel referto il

fenomeno, ricorrente nel settore penale, dell’inadempimento degli obblighi di

comunicazione da parte degli operatori finanziari e quello delle risorse

“liquide” non rendicontate, che la Società giudica comunque marginale

rispetto alla massa amministrata (in quanto oscillante nel periodo dal 2009

al 2013 tra il 2,3% e lo 0,93% del saldo iniziale delle risorse), e che dipende,

in genere, dal ritardo nelle comunicazioni di intestazione o dalla presenza di

risorse le quali, data la particolare natura del rapporto, non sono soggette a

rendicontazione bancaria.

(5) Per quanto concerne le risorse diverse da quelle liquide e, in particolare,

gli strumenti finanziari e assicurativi, il divieto di disinvestimento o di nuovi

investimenti, inizialmente previsto dalla disciplina regolamentare, è stato

superato dalla normativa intervenuta successivamente e, da ultimo, dalla

legge 27 febbraio 2014, n. 15 che, all’art. 1, comma 21-quinquies, ha

disposto l’adozione con d.P.R. di natura non regolamentare, di norme per

disciplinare, tra l’altro, “termini e modalità di vendita dei titoli sequestrati….,

in modo da garantire la massima celerità del versamento del ricavato

dell’alienazione” al FUG, in ogni caso restando fermi i limiti entro i quali è

possibile l’utilizzo di beni e valori sequestrati.

Ma la possibilità di procedere all’alienazione dei titoli sequestrati, con

versamento in entrata al bilancio statale ai fini della successiva destinazione

alla spesa, possibilità subordinata comunque all’adozione di un decreto

attuativo, non è stata sinora seriamente considerata, come osservato dalla

Ragioneria generale dello Stato del MEF, in presenza di complesse

problematiche emerse in sede di istruttoria tecnica e “in considerazione delle

difficoltà incontrate nella individuazione di un percorso operativo praticabile”.

Analogamente, non sarebbe giunto a conclusioni positive il gruppo di

lavoro costituito presso l’Ufficio legislativo finanze per definire un intervento

normativo concernente la vendita degli strumenti finanziari in sequestro e la

destinazione dei proventi relativi.

Alcune problematiche sono di carattere tecnico come, ad esempio, la

difficoltà di valutare le polizze assicurative, delle quali è noto il valore

facciale ma non il premio che viene pagato e che è legato alla durata

dell’evento assicurato.

Le maggiori criticità, però, derivano dal fatto che i titoli sequestrati, a

differenza di quelli confiscati, “entrano soltanto in via provvisoria nella

disponibilità dello Stato e potrebbero dover essere restituiti, a seconda

dell’esito finale della controversia giudiziaria” dalla quale ha avuto origine il

provvedimento ablatorio.

77

E’ stato osservato in proposito che un’eventuale alienazione di titoli

azionari, soprattutto quando costituiscono o consentono una partecipazione

di controllo in una società, è suscettibile di determinare l’insorgere di un

contenzioso con il soggetto che ha subito il sequestro e, in caso di revoca

della misura ablatoria, indurre l’interessato a chiedere “il risarcimento del

danno patito a causa della vendita operata in condizioni svantaggiose”.

(6) Una particolare problematica è costituita, poi, dalle difficoltà di procedere

alla restituzione del bene, per equivalente, al legittimo proprietario nel caso

intervenga la revoca della confisca dello stesso bene nel frattempo alienato.

In tal caso il Fondo deve prima versare all’entrata del bilancio statale il

ricavato della vendita e, poi, ai sensi dell’art. 46, commi 1 e 2, del d.lgs. n.

159/2011, sostenere l’onere finanziario della restituzione della somma,

maggiorata di una percentuale pari al tasso di inflazione annuo e

dell’eventuale rivalutazione delle rendita catastale, se si tratta di un bene

immobile.

Le difficoltà evidenziate, che rischiano di incidere sulla sostenibilità da

parte del Fondo degli impegni finanziari connessi alle restituzioni e alle

devoluzioni, sono state oggetto di quesito al MEF ed approfondite in

occasione di specifiche riunioni dalle quali è emerso l’orientamento a

promuovere la modifica dell’art. 46 citato per porre a carico dell’erario, e

non più del FUG, l’onere dell’eventuale restituzione per equivalente degli

immobili confiscati e alienati.

Problemi operativi sono stati, anche, segnalati dalla Direzione generale

della giustizia civile relativamente alla fase di restituzione di somme

intestate al Fondo e già incamerate al bilancio statale. Nella particolare

ipotesi, difatti, si dovrebbe fare ricorso alla procedura di rimborso prevista

dall’art. 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato, trattandosi di

somme che non sono più nella disponibilità del Fondo e sulle quali

non potrebbe intervenire il Soggetto gestore, in assenza di una esplicita

previsione normativa che autorizzi la compensazione di partite creditorie e

debitorie verso lo Stato.

(7) Le più avvertite criticità concernono, peraltro, la possibilità, disciplinata

da espressa previsione normativa, di destinare all’entrata del bilancio dello

Stato non solo le somme ed i proventi derivanti da confisca ma anche, in

una percentuale ormai consolidata prudenzialmente al 10% dei sequestri

giacenti, le somme oggetto di sequestro penale o amministrativo, disponibili

per massa, in base a criteri statistici e con modalità rotativa.

78

La percentuale delle risorse in sequestro da “anticipare” (cfr. paragrafo

5.3. della relazione) è fissata con decreto interministeriale, dopo aver

proceduto alla scomposizione delle somme disponibili per classi di importo e

data di sequestro e, quindi, alla ricostruzione, per ciascun provvedimento

giudiziario, del tempo trascorso dalla data della misura ablatoria e quella di

restituzione/confisca, evidenziando la distribuzione statistica dell’evento

finale e individuando tre fasce di “rischio uscita” dal Fondo.

La quota da versare all’entrata è, di norma, riferita alle risorse a basso-

medio rischio e viene decurtata dei prelievi precedentemente devoluti pro-

quota a titolo di anticipazione sulle somme che verranno presumibilmente

confiscate.

In proposito, il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ha

voluto precisare che “ulteriori anticipazioni…..devono essere valutate con la

massima attenzione e prudenza, tenendo conto che potrebbe sorgere

l’esigenza di restituire agli aventi diritto, a seguito di dissequestro, una parte

delle somme sequestrate a fronte delle quali è stata effettuata

un’anticipazione di bilancio”.

L’utilizzazione di somme in sequestro, infatti, che rimangono nella

titolarità di terzi, è considerata nei conti nazionali alla stregua di

un’anticipazione passiva dello Stato e, quindi, oltre a non sortire effetti

positivi sull’indebitamento netto, produce effetti negativi sul debito pubblico,

già incrementato a seguito del versamento di una quota rilevante di risorse

liquide oggetto di sequestro (finora 415,28 milioni di euro, pari a quasi il

52% delle somme complessivamente devolute allo Stato).

Lo stesso Dipartimento della RGS, nel richiamare l’attenzione sul fatto

che le anticipazioni effettuate hanno ridotto i margini per successive

analoghe devoluzioni, sottolinea come l’eventuale estensione dell’ambito di

applicazione delle riassegnazioni, ad esempio, ai proventi derivanti dalla

vendita di strumenti finanziari in sequestro, non potrebbe che incidere

negativamente sugli “attuali tendenziali di spesa a legislazione vigente”,

sollevando il problema di “trovare idonea copertura in termini di

indebitamento netto”.

(8) Un altro aspetto di almeno apparente anomalia, sollevato anche in sede

di interrogazione parlamentare (cfr. XVI legislatura, atto Camera n.

3/02432, seduta n. 676 del 2 agosto 2012), è quello concernente la vistosa

sproporzione tra la consistenza annuale effettiva del Fondo (dai circa 1.442

milioni di euro dell’anno 2009 agli oltre 3.411 milioni del 2013) e le risorse

versate al capitolo di entrata 2414 del bilancio statale per essere destinate

alla spesa (complessivamente 623,6 milioni di euro, nel periodo 2009-2013)

79

e, ancora, quelle riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione dei

Ministeri della giustizia e dell’interno (560,1 milioni di euro, che si

aggiungono alla somma di 100 milioni inizialmente stanziata sul cap. 3001

dell’Amministrazione dell’interno).

In effetti, si è visto come siano oggetto di versamento allo Stato e di

riassegnazione ai Dicasteri interessati (per il 98%) e all’erario (per il 2%),

oltre all’utile della gestione finanziaria, solo le risorse “liquide” derivanti da

confisca e quelle oggetto di devoluzione nonché, per le risorse in sequestro,

esclusivamente una quota calcolata con stima prudenziale e destinata nel

tempo ad esaurirsi.

Va precisato, inoltre, che, in occasione della ripartizione tra i destinatari

finali, il Fondo deve assicurare anche le finalizzazioni previste a legislazione

vigente ed esattamente la copertura finanziaria del credito d’imposta per il

ricorso alle procedure di mediazione nelle controversie civili e l’alimentazione

di specifici Fondi di solidarietà.

Questo spiega, tra l’altro, le ripetute osservazioni della Corte, Sezioni

riunite in sede di controllo, rese in occasione della relazione annuale sul

rendiconto generale dello Stato per gli esercizi 2010, 2011 e 2012, in merito

alla particolare criticità del capitolo di spesa 1537, alimentato dal FUG, “a

causa dell’incertezza delle risorse finanziarie che si rendono disponibili nel

corso dell’anno e, di conseguenza, per i ritardi con cui tale risorse affluiscono

al predetto capitolo” che opera come fondo da ripartire per le spese di

funzionamento della giustizia.

Tra gli importi scomputati dalla massa di risorse riassegnabili (€ 623,6

milioni nel quinquiennio) vengono in evidenza € 19,4 milioni non riassegnati

per gli anni 2011 e 2012, verosimilmente perché le amministrazioni

interessate non hanno trasmesso in tempo utile al MEF le relative domande,

e € 11,9 milioni di somme versate nell’ultimo bimestre 2012 e da ripartire

entro l’anno successivo.

A parere della Sezione, è auspicabile che, trattandosi di finalizzazioni

soggettivamente individuate per legge e di risorse fissate con decreto, si

disponga la riassegnazione con procedura automatica, non subordinata alle

richieste di parte, assicurando l’adozione tempestiva degli atti presupposti,

necessari alla definizione delle quote in riassegnazione e della percentuale di

somme in sequestro da anticipare (a data attuale non risultano ancora

acquisite dai Ministeri destinatari le risorse assegnate nel 2012 e non sono

stati formalizzati i provvedimenti relativi alla medesima annualità).

(9) La vera sfida, a questo punto, sarebbe quella di riuscire comunque ad

incrementare la quota di risorse intestate al Fondo effettivamente utilizzabili

80

per le destinazioni previste dalla legge e, in particolare, per la riassegnazione

al soddisfacimento delle esigenze di spesa dei Ministeri della giustizia e

dell’interno.

Un contributo interessante potrà venire dai risultati dell’approfondita ed

incisiva azione di monitoraggio e controllo sugli uffici depositi giudiziari che il

Ministero della giustizia ha di recente avviato e che, dovrebbe essere, in

prospettiva, assicurata stabilmente anche attraverso controlli specifici in

occasione dell’attività di verifica svolta dall’Ispettorato generale del Ministero

della giustizia.

E’ di notevole importanza, inoltre, il ruolo demandato all’ANBSC, da

potenziare adeguatamente in uomini e risorse, per consentire un più esteso

e tempestivo controllo delle procedure di confisca dei beni sottratti alla

criminalità organizzata e di gestione dei relativi proventi, in modo da favorire

l’emersione di conti e risorse non ancora correttamente intestati al FUG e da

destinare in prospettiva alla devoluzione al bilancio statale.

Non sembra, invece, esserci spazio per soluzioni tecnico-operative che,

nell’ambito della cornice legislativa, consentano di procedere all’alienazione

anticipata dei titoli e dei diversi strumenti finanziari in sequestro, una volta

preso atto dei fondati rilievi critici mossi dal MEF-RGS in ordine ai rischi ed

agli effetti negativi indotti da un ampliamento della massa di risorse oggetto

di “anticipazione”.

Una misura eventualmente da esplorare potrebbe consistere nella

revisione in diminuzione dell’importo dell’aggio finora corrisposto al Soggetto

gestore nella percentuale massima del 5% dell’utile annuo della gestione

finanziaria del FUG.

Ma, come emerso dall’analisi condotta (cfr. paragrafo 4.4. della

relazione), l’andamento dei tassi d’interesse e le oculate iniziative di

investimento finanziario finora promosse non hanno contribuito a rendere

particolarmente remunerativa tale gestione.

Nell’attuale situazione del mercato è difficile ipotizzare un significativo

effetto positivo per l’erario dall’eventuale riduzione di un paio di punti

percentuali dell’importo dell’aggio. L’aggio erogato alla Società, invero,

comprendendo anche quello maturato a tutto l’esercizio 2013, non arriva a

superare i 2,18 milioni di euro, somma con la quale Equitalia Giustizia deve

sostenere i costi fiscali rimasti a suo carico nonché le spese per investimenti

tecnologici e per l’acquisto di beni strumentali ad utilità pluriennale, che

convenzionalmente sono considerate pari all’ammontare delle quote di

ammortamento e rimborsate con contributo statale nel limite delle suddette

quote.

81

Sempre al fine di ampliare la massa di proventi FUG destinabili alle

finalizzazioni oggi previste, potrebbe essere valutata, infine, l’opportunità,

previa specifica integrazione della legislazione in materia, di far confluire al

Fondo anche le risorse derivanti dai sequestri ante causam operati dalle

Procure della Corte dei conti, con conseguente possibilità di riassegnazione

in caso di confisca definitiva a conclusione del procedimento contabile.

82

8. Appendice

Elenco allegati

- Allegato A: Costi del personale e degli organi sociali

- Allegato B: Versamenti al FUG nel periodo gennaio-aprile 2014

83

ALLEGATO A

Costi del personale e degli organi sociali

ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

TOTALE ANNI 2009 - 2013

Costo del personale, di cui:

1.700.475 2.452.397 3.025.258 5.229.683 8.207.547 20.615.360

Costo del Personale Fondo Unico di Giustizia

1.430.131 2.251.666 2.543.861 2.647.457 2.698.271 11.571.386

Compensi organi sociali, di cui:

448.505 181.729 131.113 138.027 137.895 1.037.269

Compensi organi sociali addebito Fondo Unico di Giustizia

362.065 177.913 108.902 65.052 39.590 753.522

Compenso organismo di vigilanza, di cui:

10.000 10.000 9.978 9.300 6.000 45.278

Compenso organismo di vigilanza addebito Fondo Unico di Giustizia

7.865 9.791 8.288 4.383 1.723 32.050

ANNO 2009 ANNO 2010

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

MEDIA ANNI 2009 - 2013

Forza media lavoro, di cui:

27,3 41,3 55,9 99,1 178,3 80,4

Forza media lavoro Fondo Unico di Giustizia

13,9 27,1 33,6 35,4 39,9 30,0

Percentuale ribaltamento costi

indiretti totali basato sulle ore lavorate:

Fondo Unico di Giustizia

78,65% 97,91% 83,06% 47,13% 28,71% 67,09%

Fonte: dati forniti da Equitalia Giustizia S.p.A.

84

ALLEGATO B

Versamenti al FUG nel periodo gennaio - aprile 2014

Capo/capitolo/articolo di bilancio Importi versati Importi compensati

(*)

Totale

Capo 11 Cap. 2413 Art. 10 (A) 178,00 -- 178,00

Capo 11 Cap. 2413 Art. 11 (B) 1.255.880,27 40.554,01 1.296.434,28

Capo 11 Cap. 2414 Art. 1 (C) -- -- --

Capo 11 Cap. 2414 Art. 2 (D) 18.768.592,78 2.018.808,29 20.787.401,07

Capo 11 Cap. 2414 Art. 3 (E)

Per provvedimenti giudiziari (E1)

Utile gestione finanziaria anno precedente (E2)

27.044.904,65

4.844.930,91

22.199.973,74

151.396,48

151.396,48

--

27.196.301,13

4.996.327,39

22.199.973,74

TOTALE (F=A+B+C+D+E)

Di cui:

per provvedimenti giudiziari (G=A+B+D+E1)

anticipazioni somme sequestrate (C)

utile gestione finanziaria anno precedente (E2)

47.069.555,70

24.869.581,96

--

22.199.973,74

2.210.758,78

2.210.758,78

--

--

49.280.314,48

27.080.340,74

--

22.199.973,74

Fonte: dati forniti da Equitalia Giustizia S.p.A.

(*) A titolo di recupero, ai sensi della Convenzione stipulata con il MEF il 4 aprile 2011 del

contributo spettante a Equitalia Giustizia S.p.A. per le spese di gestione del FUG.