Costituzione della Repubblica Italiana.

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Costituzione della Repubblica Italiana Senato della Repubblica

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  • Costituzione della

    Repubblica Italiana

    Senato della Repubblica

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    Senato della Repubblica

  • INDICE

    Princpi fondamentali (artt. 1-12) . . . . . . . . Pag. 8

    PARTE I

    Diritti e doveri dei cittadini

    TITOLO I Rapporti civili (artt. 13-28) . 12

    TITOLO II Rapporti etico-sociali (artt.29-34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

    TITOLO III Rapporti economici (artt.35-47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

    TITOLO IV Rapporti politici (artt. 48-54) . . 26

    PARTE II

    Ordinamento della Repubblica

    TITOLO I Il Parlamento . . . . . . . . . . . . . . 29

    Sezione I Le Camere (artt. 55-69) . . . 29

    Sezione II La formazione delle leggi(artt. 70-82) . . . . . . . . . . . . . . 35

    TITOLO II Il Presidente della Repubblica(artt. 83-91) . . . . . . . . . . . . . . . . 40

    TITOLO III Il Governo . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

  • COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA4

    Sezione I Il Consiglio dei ministri(artt. 92-96) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 45

    Sezione II La pubblica amministra-zione (artt. 97-98) . . . . . . . . 47

    Sezione III Gli organi ausiliari (artt.99-100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

    TITOLO IV La Magistratura . . . . . . . . . . . . 49

    Sezione I Ordinamento giurisdizio-nale (artt. 101-110) . . . . . . . 49

    Sezione II Norme sulla giurisdizione(artt. 111-113) . . . . . . . . . . . 53

    TITOLO V Le Regioni, le Provincie, i Co-muni (artt. 114-133) . . . . . . . . 56

    TITOLO VI Garanzie costituzionali . . . . . . 74

    Sezione I La Corte costituzionale(artt. 134-137) . . . . . . . . . . . 74

    Sezione II Revisione della Costitu-zione. Leggi costituzionali(artt. 138-139) . . . . . . . . . . . 77

    Disposizioni transitorie e finali (I-XVIII) . 79

  • LAssemblea Costituente, che approv la Costitu-zione entrata in vigore il 1o gennaio 1948, era stataeletta il 2 giugno 1946. Tale Assemblea era stata pre-vista dal decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944,n. 151, convertito in legge per effetto della XV disposi-zione transitoria della Costituzione.

    Col decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo1946, n. 74, venivano emanate le norme per la elezionedei deputati allAssemblea Costituente. Successivamenteil decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946,n. 98, stabiliva il referendum popolare per la sceltadella forma istituzionale dello Stato, da tenersi contem-poraneamente alle elezioni per lAssemblea Costituente(2 giugno 1946).

    Nel citato decreto n. 151 del 1944 fu stabilito chelAssemblea fosse sciolta di diritto il giorno dellentratain vigore della nuova Costituzione e comunque nonoltre lottavo mese dalla sua prima riunione. Detto ter-mine fu prorogato prima al 24 giugno 1947 (L. cost. 21febbraio 1947, n. 1) e successivamente non oltre il 31dicembre 1947 (L. cost. 17 giugno 1947, n. 2).

  • COSTITUZIONE (*)DELLA REPUBBLICA ITALIANA

    IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

    Vista la deliberazione dellAssemblea Costituente,che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvatola Costituzione della Repubblica italiana;

    (*) Con le modificazioni introdotte con le leggi costituzionali 9 feb-braio 1963, n. 2: Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costitu-zione (G.U. n. 40 del 12 febbraio 1963); 27 dicembre 1963, n. 3: Modifica-zioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della RegioneMolise (G.U. n. 3 del 4 gennaio 1964); 22 novembre 1967, n. 2: Modifica-zione dellarticolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costi-tuzionale (G.U. n. 294 del 25 novembre 1967); 16 gennaio 1989, n. 1: Mo-difiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costi-tuzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per ireati di cui allarticolo 96 della Costituzione (G.U. n. 13 del 17 gennaio1989); 4 novembre 1991, n. 1: Modifica dellarticolo 88, secondo comma,della Costituzione (G.U. n. 262 dell8 novembre 1991); 6 marzo 1992, n. 1:Revisione dellarticolo 79 della Costituzione in materia di concessionedi amnistia e indulto (G.U. n. 57 del 9 marzo 1992); 29 ottobre 1993, n. 3:Modifica dellarticolo 68 della Costituzione (G.U. n. 256 del 30 ottobre1993); 22 novembre 1999, n. 1: Disposizioni concernenti lelezione di-retta del Presidente della Giunta regionale e lautonomia statutaria delleRegioni (G.U. n. 299 del 22 dicembre 1999); 23 novembre 1999, n. 2: In-serimento dei princpi del giusto processo nellarticolo 111 della Costitu-zione (G.U. n. 300 del 23 dicembre 1999); 17 gennaio 2000, n. 1: Modificaallarticolo 48 della Costituzione concernente listituzione della circoscri-zione Estero per lesercizio del diritto di voto dei cittadini italiani resi-denti allestero (G.U. n. 15 del 20 gennaio 2000); 23 gennaio 2001, n. 1:Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numerodei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani allestero (G.U.n. 19 del 24 gennaio 2001); 18 ottobre 2001, n. 3: Modifiche al titolo Vdella parte seconda della Costituzione (G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001); 23ottobre 2002, n. 1: Legge costituzionale per la cessazione degli effettidei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finaledella Costituzione (G.U. n. 252 del 26 ottobre 2002); 30 maggio 2003, n. 1:Modifica dellarticolo 51 della Costituzione (G.U. n. 134 del 12 giugno2003); 2 ottobre 2007, n. 1: Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernentel'abolizione della pena di morte (G.U. n. 236 del 10 ottobre 2007).

    NOTA. I numeri riportati, nel testo normativo, fra parentesi quadra, indi-cano gli articoli della Costituzione correlati.

  • COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA8

    Vista la XVIII disposizione finale della Costitu-zione;

    PROMULGA

    la Costituzione della Repubblica italiana nel se-guente testo:

    PRINCIPI FONDAMENTALI

    Art. 1.

    LItalia una Repubblica democratica, fondatasul lavoro.

    La sovranit appartiene al popolo, che la eser-cita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

    Art. 2.

    La Repubblica riconosce e garantisce i dirittiinviolabili delluomo, sia come singolo, sia nelleformazioni sociali ove si svolge la sua personalit,e richiede ladempimento dei doveri inderogabilidi solidariet politica, economica e sociale.

    Art. 3.

    Tutti i cittadini hanno pari dignit sociale [XIV]e sono eguali davanti alla legge, senza distinzionedi sesso [292, 371, 481, 511, 1177], di razza, dilingua [6], di religione [8, 19], di opinioni po-litiche [22], di condizioni personali e sociali.

  • COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 9

    compito della Repubblica rimuovere gli osta-coli di ordine economico e sociale, che, limitandodi fatto la libert e leguaglianza dei cittadini, im-pediscono il pieno sviluppo della persona umanae leffettiva partecipazione di tutti i lavoratoriallorganizzazione politica, economica e socialedel Paese.

    Art. 4.

    La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il di-ritto al lavoro e promuove le condizioni che ren-dano effettivo questo diritto.

    Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondole proprie possibilit e la propria scelta, una at-tivit o una funzione che concorra al progressomateriale o spirituale della societ.

    Art. 5.

    La Repubblica, una e indivisibile, riconosce epromuove le autonomie locali; attua nei serviziche dipendono dallo Stato il pi ampio decentra-mento amministrativo [118]; adegua i principi edi metodi della sua legislazione alle esigenzedellautonomia e del decentramento [114 e segg.,IX].

    Art. 6.

    La Repubblica tutela con apposite norme le mi-noranze linguistiche [X].

  • COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA10

    Art. 7.

    Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascunonel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

    I loro rapporti sono regolati dai Patti Latera-nensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalledue parti, non richiedono procedimento di revi-sione costituzionale [138].

    Art. 8.

    Tutte le confessioni religiose sono egualmentelibere davanti alla legge [19, 20].

    Le confessioni religiose diverse dalla cattolicahanno diritto di organizzarsi secondo i propri sta-tuti, in quanto non contrastino con lordinamentogiuridico italiano.

    I loro rapporti con lo Stato sono regolati perlegge sulla base di intese con le relative rappre-sentanze.

    Art. 9.

    La Repubblica promuove lo sviluppo della cul-tura e la ricerca scientifica e tecnica [33, 34].

    Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e ar-tistico della Nazione.

    Art. 10.

    Lordinamento giuridico italiano si conformaalle norme del diritto internazionale generalmentericonosciute.

  • COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 11

    La condizione giuridica dello straniero rego-lata dalla legge in conformit delle norme e deitrattati internazionali.

    Lo straniero, al quale sia impedito nel suopaese leffettivo esercizio delle libert democra-tiche garantite dalla Costituzione italiana, ha di-ritto dasilo nel territorio della Repubblica, se-condo le condizioni stabilite dalla legge.

    Non ammessa lestradizione dello stranieroper reati politici [26] (1).

    Art. 11.

    LItalia ripudia la guerra come strumento di of-fesa alla libert degli altri popoli e come mezzo dirisoluzione delle controversie internazionali; con-sente, in condizioni di parit con gli altri Stati,alle limitazioni di sovranit necessarie ad un ordi-namento che assicuri la pace e la giustizia fra leNazioni; promuove e favorisce le organizzazioniinternazionali rivolte a tale scopo.

    Art. 12.

    La bandiera della Repubblica il tricolore ita-liano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticalidi eguali dimensioni.

    (1) V. anche la legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 (Estra-dizione per i delitti di genocidio) (Gazz. Uff. n. 164 del 3 luglio1967).

  • COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA12

    PARTE I

    DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

    TITOLO I

    RAPPORTI CIVILI

    Art. 13.

    La libert personale inviolabile.Non ammessa forma alcuna di detenzione, di

    ispezione o perquisizione personale, n qualsiasialtra restrizione della libert personale, se nonper atto motivato dellautorit giudiziaria [1116, 7]e nei soli casi e modi previsti dalla legge [253].

    In casi eccezionali di necessit ed urgenza, indi-cati tassativamente dalla legge, lautorit di pub-blica sicurezza pu adottare provvedimenti prov-visori, che devono essere comunicati entro qua-rantotto ore allautorit giudiziaria e, se questanon li convalida nelle successive quarantotto ore,si intendono revocati e restano privi di ognieffetto.

    punita ogni violenza fisica e morale sulle per-sone comunque sottoposte a restrizioni di libert[273].

    La legge stabilisce i limiti massimi della carce-razione preventiva.

  • COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 13

    Art. 14.

    Il domicilio inviolabile.Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisi-

    zioni o sequestri, se non nei casi e modi stabilitidalla legge secondo le garanzie prescritte per latutela della libert personale [13, 1117].

    Gli accertamenti e le ispezioni per motivi disanit e di incolumit pubblica o a fini economicie fiscali sono regolati da leggi speciali.

    Art. 15.

    La libert e la segretezza della corrispondenza edi ogni altra forma di comunicazione sono invio-labili.

    La loro limitazione pu avvenire soltanto peratto motivato dellautorit giudiziaria [1116] conle garanzie stabilite dalla legge.

    Art. 16.

    Ogni cittadino pu circolare e soggiornare libe-ramente in qualsiasi parte del territorio nazionale,salvo le limitazioni che la legge stabilisce in viagenerale per motivi di sanit o di sicurezza. Nes-suna restrizione pu essere determinata da ra-gioni politiche [1201, XIII2].

    Ogni cittadino libero di uscire dal territoriodella Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighidi legge [354].

  • COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA14

    Art. 17.

    I cittadini hanno diritto di riunirsi pacifica-mente e senzarmi.

    Per le riunioni, anche in luogo aperto al pub-blico, non richiesto preavviso.

    Delle riunioni in luogo pubblico deve esseredato preavviso alle autorit, che possono vietarlesoltanto per comprovati motivi di sicurezza o diincolumit pubblica.

    Art. 18.

    I cittadini hanno diritto di associarsi libera-mente, senza autorizzazione, per fini che nonsono vietati ai singoli dalla legge penale [19, 20,39, 49].

    Sono proibite le associazioni segrete e quelleche perseguono, anche indirettamente, scopi poli-tici mediante organizzazioni di carattere militare.

    Art. 19.

    Tutti hanno diritto di professare liberamente lapropria fede religiosa in qualsiasi forma, indivi-duale o associata, di farne propaganda e di eserci-tarne in privato o in pubblico il culto, purch nonsi tratti di riti contrari al buon costume [8, 20].

    Art. 20.

    Il carattere ecclesiastico e il fine di religione odi culto duna associazione od istituzione non

  • COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 15

    possono essere causa di speciali limitazioni legi-slative, n di speciali gravami fiscali per la sua co-stituzione, capacit giuridica e ogni forma di at-tivit [8, 19].

    Art. 21.

    Tutti hanno diritto di manifestare liberamenteil proprio pensiero con la parola, lo scritto e ognialtro mezzo di diffusione.

    La stampa non pu essere soggetta ad autoriz-zazioni o censure.

    Si pu procedere a sequestro soltanto per attomotivato dellautorit giudiziaria [1116] nel casodi delitti, per i quali la legge sulla stampa espres-samente lo autorizzi, o nel caso di violazione dellenorme che la legge stessa prescriva per lindica-zione dei responsabili.

    In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza enon sia possibile il tempestivo intervento dellau-torit giudiziaria, il sequestro della stampa perio-dica pu essere eseguito da ufficiali di polizia giu-diziaria, che devono immediatamente, e non maioltre ventiquattro ore, fare denunzia allautoritgiudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ven-tiquattro ore successive, il sequestro sintende re-vocato e privo dogni effetto.

    La legge pu stabilire, con norme di caratteregenerale, che siano resi noti i mezzi di finanzia-mento della stampa periodica.

    Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spet-tacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie albuon costume. La legge stabilisce provvedimentiadeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

  • COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA16

    Art. 22.

    Nessuno pu essere privato, per motivi politici,della capacit giuridica, della cittadinanza, delnome.

    Art. 23.

    Nessuna prestazione personale o patrimonialepu essere imposta se non in base alla legge.

    Art. 24.

    Tutti possono agire in giudizio per la tutela deipropri diritti e interessi legittimi [113].

    La difesa diritto inviolabile in ogni stato egrado del procedimento.

    Sono assicurati ai non abbienti, con appositiistituti, i mezzi per agire e difendersi davanti adogni giurisdizione.

    La legge determina le condizioni e i modi per lariparazione degli errori giudiziari.

    Art. 25.

    Nessuno pu essere distolto dal giudice natu-rale precostituito per legge [102].

    Nessuno pu essere punito se non in forza diuna legge che sia entrata in vigore prima del fattocommesso.

  • COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 17

    Nessuno pu essere sottoposto a misure di sicu-rezza se non nei casi previsti dalla legge [132].

    Art. 26. (1)

    Lestradizione del cittadino pu essere consen-tita soltanto ove sia espressamente prevista dalleconvenzioni internazionali.

    Non pu in alcun caso essere ammessa perreati politici [104].

    Art. 27.

    La responsabilit penale personale.Limputato non considerato colpevole sino

    alla condanna definitiva.Le pene non possono consistere in trattamenti

    contrari al senso di umanit e devono tendere allarieducazione del condannato [134].

    Non ammessa la pena di morte (2).

    Art. 28.

    I funzionari e i dipendenti dello Stato e deglienti pubblici sono direttamente responsabili, se-

    (1) V. anche la legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 (Estra-dizione per i delitti di genocidio) (Gazz. Uff. n. 164 del 3 luglio1967).

    (2) Comma modificato con la legge costituzionale 2 ottobre 2007,n. 1 (Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente l'aboli-zione della pena di morte) (Gazz. Uff. n. 236 del 10 ottobre 2007)

  • COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA18

    condo le leggi penali, civili e amministrative, degliatti compiuti in violazione di diritti. In tali casi laresponsabilit civile si estende allo Stato e aglienti pubblici [972].

    TITOLO II

    RAPPORTI ETICO-SOCIALI

    Art. 29.

    La Repubblica riconosce i diritti della famigliacome societ naturale fondata sul matrimonio.

    Il matrimonio ordinato sulleguaglianza mo-rale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabilitidalla legge a garanzia dellunit familiare.

    Art. 30.

    dovere e diritto dei genitori mantenere,istruire ed educare i figli, anche se nati fuori delmatrimonio.

    Nei casi di incapacit dei genitori, la leggeprovvede a che siano assolti i loro compiti.

    La legge assicura ai figli nati fuori del matri-monio ogni tutela giuridica e sociale, compatibilecon i diritti dei membri della famiglia legittima.

    La legge detta le norme e i limiti per la ricercadella paternit.

  • COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 19

    Art. 31.

    La Repubblica agevola con misure economichee altre provvidenze la formazione della famiglia eladempimento dei compiti relativi, con partico-lare riguardo alle famiglie numerose.

    Protegge la maternit, linfanzia e la giovent,favorendo gli istituti necessari a tale scopo [37].

    Art. 32.

    La Repubblica tutela la salute come fondamen-tale diritto dellindividuo e interesse della collet-tivit, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

    Nessuno pu essere obbligato a un determinatotrattamento sanitario se non per disposizione dilegge. La legge non pu in nessun caso violare ilimiti imposti dal rispetto della persona umana.

    Art. 33.

    Larte e la scienza sono libere e libero ne linsegnamento.

    La Repubblica detta le norme generali sullistru-zione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordinie gradi.

    Enti e privati hanno il diritto di istituire scuoleed istituti di educazione, senza oneri per loStato.

    La legge, nel fissare i diritti e gli obblighidelle scuole non statali che chiedono la parit,deve assicurare ad esse piena libert e ai loro

  • COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA20

    alunni un trattamento scolastico equipollente aquello degli alunni di scuole statali.

    prescritto un esame di Stato per lammissioneai vari ordini e gradi di scuole o per la conclu-sione di essi e per labilitazione allesercizio pro-fessionale.

    Le istituzioni di alta cultura, universit ed acca-demie, hanno il diritto di darsi ordinamenti auto-nomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

    Art. 34.

    La scuola aperta a tutti.Listruzione inferiore, impartita per almeno otto

    anni, obbligatoria e gratuita.I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi,

    hanno diritto di raggiungere i gradi pi alti deglistudi.

    La Repubblica rende effettivo questo diritto conborse di studio, assegni alle famiglie ed altreprovvidenze, che devono essere attribuite perconcorso.

    TITOLO III

    RAPPORTI ECONOMICI

    Art. 35.

    La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sueforme ed applicazioni.

    Cura la formazione e lelevazione professionaledei lavoratori.

  • COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 21

    Promuove e favorisce gli accordi e le organizza-zioni internazionali intesi ad affermare e regolarei diritti del lavoro.

    Riconosce la libert di emigrazione, salvo gliobblighi stabiliti dalla legge nellinteresse gene-rale, e tutela il lavoro italiano allestero.

    Art. 36.

    Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione pro-porzionata alla quantit e qualit del suo lavoro ein ogni caso sufficiente ad assicurare a s e allafamiglia unesistenza libera e dignitosa.

    La durata massima della giornata lavorativa stabilita dalla legge.

    Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e aferie annuali retribuite, e non pu rinunziarvi.

    Art. 37.

    La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, aparit di lavoro, le stesse retribuzioni che spet-tano al lavoratore [31]. Le condizioni di lavoro de-vono consentire ladempimento della sua essen-ziale funzione familiare e assicurare alla madre eal bambino una speciale adeguata protezione.

    La legge stabilisce il limite minimo di et per illavoro salariato.

    La Repubblica tutela il lavoro dei minori conspeciali norme e garantisce ad essi, a parit di la-voro, il diritto alla parit di retribuzione.

  • COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA22

    Art. 38.

    Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto deimezzi necessari per vivere ha diritto al manteni-mento e allassistenza sociale.

    I lavoratori hanno diritto che siano prevedutied assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze divita in caso di infortunio, malattia, invalidit evecchiaia, disoccupazione involontaria.

    Gli inabili ed i minorati hanno diritto alleduca-zione e allavviamento professionale.

    Ai compiti previsti in questo articolo provve-dono organi ed istituti predisposti o integratidallo Stato.

    Lassistenza privata libera.

    Art. 39.

    Lorganizzazione sindacale libera [18].Ai sindacati non pu essere imposto altro ob-

    bligo se non la loro registrazione presso uffici lo-cali o centrali, secondo le norme di legge.

    condizione per la registrazione che gli statutidei sindacati sanciscano un ordinamento internoa base democratica.

    I sindacati registrati hanno personalit giuri-dica. Possono, rappresentati unitariamente in pro-porzione dei loro iscritti, stipulare contratti collet-tivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tuttigli appartenenti alle categorie alle quali il con-tratto si riferisce.

  • COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 23

    Art. 40.

    Il diritto di sciopero si esercita nellambito delleleggi che lo regolano.

    Art. 41.

    Liniziativa economica privata libera.Non pu svolgersi in contrasto con lutilit so-

    ciale o in modo da recare danno alla sicurezza,alla libert, alla dignit umana.

    La legge determina i programmi e i controlliopportuni perch lattivit economica pubblica eprivata possa essere indirizzata e coordinata a finisociali [43].

    Art. 42.

    La propriet pubblica o privata. I beni econo-mici appartengono allo Stato, ad enti o a pri-vati.

    La propriet privata riconosciuta e garantitadalla legge, che ne determina i modi di acquisto,di godimento e i limiti allo scopo di assicurarnela funzione sociale e di renderla accessibile a tutti[44, 472].

    La propriet privata pu essere, nei casi preve-duti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriataper motivi dinteresse generale.

    La legge stabilisce le norme ed i limiti dellasuccessione legittima e testamentaria e i dirittidello Stato sulle eredit.

  • COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA24

    Art. 43.

    A fini di utilit generale la legge pu riservareoriginariamente o trasferire, mediante espropria-zione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pub-blici o a comunit di lavoratori o di utenti deter-minate imprese o categorie di imprese, che si rife-riscano a servizi pubblici essenziali o a fonti dienergia o a situazioni di monopolio ed abbianocarattere di preminente interesse generale.

    Art. 44.

    Al fine di conseguire il razionale sfruttamentodel suolo e di stabilire equi rapporti sociali, lalegge impone obblighi e vincoli alla propriet ter-riera privata, fissa limiti alla sua estensione se-condo le regioni e le zone agrarie, promuove edimpone la bonifica delle terre, la trasformazionedel latifondo e la ricostituzione delle unit pro-duttive; aiuta la piccola e la media propriet[422,3].

    La legge dispone provvedimenti a favore dellezone montane.

    Art. 45.

    La Repubblica riconosce la funzione socialedella cooperazione a carattere di mutualit esenza fini di speculazione privata. La legge nepromuove e favorisce lincremento con i mezzipi idonei e ne assicura, con gli opportuni con-trolli, il carattere e le finalit.

  • COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 25

    La legge provvede alla tutela e allo sviluppodellartigianato.

    Art. 46.

    Ai fini della elevazione economica e sociale dellavoro e in armonia con le esigenze della produ-zione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavo-ratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabilitidalle leggi, alla gestione delle aziende.

    Art. 47.

    La Repubblica incoraggia e tutela il risparmioin tutte le sue forme; disciplina, coordina e con-trolla lesercizio del credito.

    Favorisce laccesso del risparmio popolare allapropriet dellabitazione, alla propriet direttacoltivatrice e al diretto e indiretto investimentoazionario nei grandi complessi produttivi delPaese.

  • COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA26

    TITOLO IV

    RAPPORTI POLITICI

    Art. 48. (1)

    Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne,che hanno raggiunto la maggiore et [56, 58, 712,751,3, 1382, XIII1].

    Il voto personale ed eguale, libero e segreto. Ilsuo esercizio dovere civico.

    La legge stabilisce requisiti e modalit perlesercizio del diritto di voto dei cittadini residentiallestero e ne assicura leffettivit. A tale fine istituita una circoscrizione Estero per lelezionedelle Camere, alla quale sono assegnati seggi nelnumero stabilito da norma costituzionale e se-condo criteri determinati dalla legge.

    Il diritto di voto non pu essere limitato se nonper incapacit civile o per effetto di sentenza pe-nale irrevocabile o nei casi di indegnit morale in-dicati dalla legge [XII2, XIII1].

    Art. 49.

    Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi libe-ramente in partiti per concorrere con metodo de-

    (1) Articolo modificato con la legge costituzionale 17 gennaio2000, n. 1 (Modifica allarticolo 48 della Costituzione concernentelistituzione della circoscrizione Estero per lesercizio del diritto divoto dei cittadini italiani residenti allestero) (Gazz. Uff. n. 15 del 20gennaio 2000).

  • COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 27

    mocratico a determinare la politica nazionale [18,983, XII1].

    Art. 50.

    Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alleCamere per chiedere provvedimenti legislativi oesporre comuni necessit.

    Art. 51. (1)

    Tutti i cittadini delluno o dellaltro sesso pos-sono accedere agli uffici pubblici e alle caricheelettive in condizioni di eguaglianza, secondo i re-quisiti stabiliti dalla legge [563, 582, 841, 973, 1044,106, 1351,2,6]. A tale fine la Repubblica promuovecon appositi provvedimenti le pari opportunit tradonne e uomini.

    La legge pu, per lammissione ai pubblici ufficie alle cariche elettive, parificare ai cittadini gliitaliani non appartenenti alla Repubblica.

    Chi chiamato a funzioni pubbliche elettive hadiritto di disporre del tempo necessario al loroadempimento e di conservare il suo posto dilavoro.

    Art. 52.

    La difesa della Patria sacro dovere del citta-dino.

    (1) Articolo modificato con la legge costituzionale 30 maggio2003, n. 1 (Modifica dellarticolo 51 della Costituzione) (Gazz. Uff.n. 134 del 12 giugno 2003).

  • COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA28

    Il servizio militare obbligatorio nei limiti emodi stabiliti dalla legge. Il suo adempimentonon pregiudica la posizione di lavoro del citta-dino, n lesercizio dei diritti politici.

    Lordinamento delle Forze armate si informaallo spirito democratico della Repubblica.

    Art. 53.

    Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pub-bliche in ragione della loro capacit contributiva.

    Il sistema tributario informato a criteri diprogressivit [1192].

    Art. 54.

    Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedelialla Repubblica e di osservarne la Costituzione ele leggi.

    I cittadini cui sono affidate funzioni pubblichehanno il dovere di adempierle con disciplina edonore, prestando giuramento nei casi stabilitidalla legge.

  • COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 29

    PARTE II

    ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

    TITOLO I

    IL PARLAMENTO

    SEZIONE I. Le Camere

    Art. 55.

    Il Parlamento si compone della Camera dei de-putati e del Senato della Repubblica.

    Il Parlamento si riunisce in seduta comune[632, 642,3] dei membri delle due Camere nei solicasi stabiliti dalla Costituzione [83, 902, 91, 1044,1351,7].

    Art. 56. (1)

    La Camera dei deputati eletta a suffragio uni-versale e diretto.

    (1) Articolo modificato con le leggi costituzionali 9 febbraio 1963,n. 2 (Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione)(Gazz. Uff. n. 40 del 12 febbraio 1963) e 23 gennaio 2001, n. 1 (Mo-difiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numerodei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani allestero)(Gazz. Uff. n. 19 del 24 gennaio 2001).

  • COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA30

    Il numero dei deputati di seicentotrenta,dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

    Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori chenel giorno delle elezioni hanno compiuto i venti-cinque anni di et.

    La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni,fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla cir-coscrizione Estero, si effettua dividendo il nu-mero degli abitanti della Repubblica, quale risultadallultimo censimento generale della popola-zione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggiin proporzione alla popolazione di ogni circoscri-zione, sulla base dei quozienti interi e dei pi altiresti.

    Art. 57. (1)

    Il Senato della Repubblica eletto a base regio-nale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizioneEstero.

    Il numero dei senatori elettivi di trecentoquin-dici, sei dei quali eletti nella circoscrizioneEstero.

    (1) Articolo modificato con le leggi costituzionali 9 febbraio 1963,n. 2 (Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione)(Gazz. Uff. n. 40 del 12 febbraio 1963), 27 dicembre 1963, n. 3 (Mo-dificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione dellaRegione Molise) (Gazz. Uff. n. 3 del 4 gennaio 1964) e 23 gennaio2001, n. 1 (Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concer-nenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italianiallestero) (Gazz. Uff. n. 19 del 24 gennaio 2001).

  • COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 31

    Nessuna Regione pu avere un numero di sena-tori inferiori a sette; il Molise ne ha due, la ValledAosta uno.

    L a r i p a r t i z i o n e d e i s e g g i t r a l e R e g i o n i , f a t t os a l v o i l n u m e r o d e i s e g g i a s s e g n a t i a l l a c i r c o -s c r i z i o n e E s t e r o , p r e v i a a p p l i c a z i o n e d e l l e d i -s p o s i z i o n i d e l p r e c e d e n t e c o m m a , s i e f f e t t u a i np r o p o r z i o n e a l l a p o p o l a z i o n e d e l l e R e g i o n i ,q u a l e r i s u l t a d a l l u l t i m o c e n s i m e n t o g e n e r a l e ,s u l l a b a s e d e i q u o z i e n t i i n t e r i e de i p i a l t i r e s t i[ I V ] .

    Art. 58.

    I senatori sono eletti a suffragio universale e di-retto dagli elettori che hanno superato il venticin-quesimo anno di et.

    Sono eleggibili a senatori gli elettori che hannocompiuto il quarantesimo anno.

    Art. 59.

    senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi stato Presidente della Repubblica.

    Il Presidente della Repubblica pu nominare se-natori a vita cinque cittadini che hanno illustratola Patria per altissimi meriti nel campo sociale,scientifico, artistico e letterario.

  • COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA32

    Art. 60. (1)

    La Camera dei deputati e il Senato della Repub-blica sono eletti per cinque anni [88].

    La durata di ciascuna Camera non pu essereprorogata se non per legge e soltanto in caso diguerra.

    Art. 61.

    Le elezioni delle nuove Camere hanno luogoentro settanta giorni dalla fine delle precedenti.La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimogiorno dalle elezioni [873].

    Finch non siano riunite le nuove Camere sonoprorogati i poteri delle precedenti.

    Art. 62.

    Le Camere si riuniscono di diritto il primogiorno non festivo di febbraio e di ottobre.

    Ciascuna Camera pu essere convocata in viastraordinaria per iniziativa del suo Presidente odel Presidente della Repubblica o di un terzo deisuoi componenti [772].

    Quando si riunisce in via straordinaria una Ca-mera, convocata di diritto anche laltra.

    (1) Articolo modificato con la legge costituzionale 9 febbraio1963, n. 2 (Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costitu-zione) (Gazz. Uff. n. 40 del 12 febbraio 1963).

  • COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 33

    Art. 63.

    Ciascuna Camera elegge fra i suoi componentiil Presidente e lUfficio di presidenza.

    Quando il Parlamento si riunisce in seduta co-mune [552], il Presidente e lUfficio di presidenzasono quelli della Camera dei deputati.

    Art. 64.

    Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento amaggioranza assoluta dei suoi componenti.

    Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascunadelle due Camere e il Parlamento a Camere riu-nite [552] possono deliberare di adunarsi in se-duta segreta.

    Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Par-lamento non sono valide se non presente lamaggioranza dei loro componenti, e se non sonoadottate a maggioranza dei presenti, salvo che laCostituzione prescriva una maggioranza speciale[641, 732, 791, 833, 902, 1381,3].

    I membri del Governo, anche se non fannoparte delle Camere, hanno diritto, e se richiestiobbligo, di assistere alle sedute. Devono esseresentiti ogni volta che lo richiedono.

    Art. 65.

    La legge determina i casi di ineleggibilit e diincompatibilit con lufficio di deputato o di sena-tore [842, 1047, 1222, 1356].

  • COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA34

    Nessuno pu appartenere contemporaneamentealle due Camere.

    Art. 66.

    Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammis-sione dei suoi componenti e delle cause soprag-giunte di ineleggibilit e di incompatibilit [65].

    Art. 67.

    Ogni membro del Parlamento rappresenta laNazione ed esercita le sue funzioni senza vincolodi mandato.

    Art. 68. (1)

    I membri del Parlamento non possono esserechiamati a rispondere delle opinioni espresse edei voti dati nellesercizio delle loro funzioni.

    Senza autorizzazione della Camera alla qualeappartiene, nessun membro del Parlamento puessere sottoposto a perquisizione personale o do-miciliare, n pu essere arrestato o altrimentiprivato della libert personale, o mantenuto indetenzione, salvo che in esecuzione di una sentenzairrevocabile di condanna, ovvero se sia coltonellatto di commettere un delitto per il quale previsto larresto obbligatorio in flagranza.

    (1) Articolo modificato con la legge costituzionale 29 ottobre1993, n. 3 (Modifica dellarticolo 68 della Costituzione) (Gazz. Uff.n. 256 del 30 ottobre 1993).

  • COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 35

    Analoga autorizzazione richiesta per sotto-porre i membri del Parlamento ad intercettazioni,in qualsiasi forma, di conversazioni o comunica-zioni e a sequestro di corrispondenza.

    Art. 69.

    I membri del Parlamento ricevono unindennitstabilita dalla legge.

    SEZIONE II. La formazione delle leggi [117].

    Art. 70.

    La funzione legislativa esercitata collettiva-mente dalle due Camere.

    Art. 71.

    Liniziativa delle leggi appartiene al Governo[874], a ciascun membro delle Camere ed agli or-gani ed enti ai quali sia conferita da legge costitu-zionale [993, 1212].

    Il popolo esercita liniziativa delle leggi, me-diante la proposta, da parte di almeno cinquanta-mila elettori, di un progetto redatto in articoli.

    Art. 72.

    Ogni disegno di legge, presentato ad una Ca-mera , secondo le norme del suo regolamento,

  • COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA36

    esaminato da una Commissione e poi dalla Ca-mera stessa, che lapprova articolo per articolo econ votazione finale.

    Il regolamento stabilisce procedimenti abbre-viati per i disegni di legge dei quali dichiaratalurgenza.

    Pu altres stabilire in quali casi e formelesame e lapprovazione dei disegni di legge sonodeferiti a Commissioni, anche permanenti, com-poste in modo da rispecchiare la proporzione deigruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino almomento della sua approvazione definitiva, il di-segno di legge rimesso alla Camera, se il Go-verno o un decimo dei componenti della Camerao un quinto della Commissione richiedono che siadiscusso e votato dalla Camera stessa oppure chesia sottoposto alla sua approvazione finale console dichiarazioni di voto. Il regolamento deter-mina le forme di pubblicit dei lavori delleCommissioni.

    La procedura normale di esame e di approva-zione diretta da parte della Camera sempreadottata per i disegni di legge in materia costitu-zionale [138] ed elettorale e per quelli di delega-zione legislativa [76], di autorizzazione a ratifi-care trattati internazionali [80], di approvazionedi bilanci e consuntivi [81].

    Art. 73.

    Le leggi sono promulgate dal Presidente dellaRepubblica entro un mese dalla approvazione[74, 875, 1382].

  • COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 37

    Se le Camere, ciascuna a maggioranza assolutadei propri componenti, ne dichiarano lurgenza[722], la legge promulgata nel termine da essastabilito.

    Le leggi sono pubblicate subito dopo la promul-gazione ed entrano in vigore il quindicesimogiorno successivo alla loro pubblicazione, salvoche le leggi stesse stabiliscano un termine di-verso.

    Art. 74.

    Il Presidente della Repubblica, prima dipromulgare la legge, pu con messaggio motivatoalle Camere [872] chiedere una nuova delibera-zione.

    Se le Camere approvano nuovamente la legge,questa deve essere promulgata.

    Art. 75.

    indetto referendum popolare [876] per delibe-rare labrogazione, totale o parziale, di una leggeo di un atto avente valore di legge [76, 77],quando lo richiedono cinquecentomila elettori ocinque Consigli regionali.

    Non ammesso il referendum per le leggi tribu-tarie e di bilancio [81], di amnistia e di indulto[79], di autorizzazione a ratificare trattati interna-zionali [80].

    Hanno diritto di partecipare al referendum tuttii cittadini chiamati ad eleggere la Camera deideputati.

  • COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA38

    La proposta soggetta a referendum approvatase ha partecipato alla votazione la maggioranzadegli aventi diritto, e se raggiunta la maggio-ranza dei voti validamente espressi.

    La legge determina le modalit di attuazionedel referendum.

    Art. 76.

    Lesercizio della funzione legislativa non puessere delegato [724] al Governo se non con deter-minazione di principi e criteri direttivi e soltantoper tempo limitato e per oggetti definiti.

    Art. 77.

    Il Governo non pu, senza delegazione delle Ca-mere [76], emanare decreti che abbiano valore dilegge ordinaria.

    Quando, in casi straordinari di necessit e diurgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsa-bilit, provvedimenti provvisori con forza di legge,deve il giorno stesso presentarli per la conver-sione alle Camere che, anche se sciolte, sono ap-positamente convocate e si riuniscono entrocinque giorni [612, 622].

    I decreti perdono efficacia sin dallinizio, se nonsono convertiti in legge entro sessanta giorni dallaloro pubblicazione. Le Camere possono tuttaviaregolare con legge i rapporti giuridici sorti sullabase dei decreti non convertiti.

  • COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 39

    Art. 78.

    Le Camere deliberano lo stato di guerra [879] econferiscono al Governo i poteri necessari.

    Art. 79. (1)

    Lamnistia e lindulto sono concessi con leggedeliberata a maggioranza dei due terzi dei compo-nenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo enella votazione finale [752].

    La legge che concede lamnistia o lindulto sta-bilisce il termine per la loro applicazione.

    In ogni caso lamnistia e lindulto non possonoapplicarsi ai reati commessi successivamente allapresentazione del disegno di legge.

    Art. 80.

    Le Camere autorizzano con legge la ratifica deitrattati internazionali [878] che sono di natura po-litica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudi-ziari, o importano variazioni del territorio odoneri alle finanze o modificazioni di leggi [724,752, V].

    (1) Articolo modificato con la legge costituzionale 6 marzo 1992,n. 1, (Revisione dellarticolo 79 della Costituzione in materia di con-cessione di amnistia e indulto) (Gazz. Uff. n. 57 del 9 marzo1992).

  • COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA40

    Art. 81.

    Le Camere approvano ogni anno i bilanci eil rendiconto consuntivo presentati dal Governo[724, 752, 1002].

    Lesercizio provvisorio del bilancio non pu es-sere concesso se non per legge e per periodi nonsuperiori complessivamente a quattro mesi.

    Con la legge di approvazione del bilancio non sipossono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

    Ogni altra legge che importi nuove o maggiorispese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

    Art. 82.

    Ciascuna Camera pu disporre inchieste su ma-terie di pubblico interesse.

    A tale scopo nomina fra i propri componentiuna Commissione formata in modo da rispec-chiare la proporzione dei vari gruppi. La Commis-sione di inchiesta procede alle indagini e agliesami con gli stessi poteri e le stesse limitazionidellautorit giudiziaria.

    TITOLO II

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Art. 83.

    Il Presidente della Repubblica eletto dal Parla-mento in seduta comune dei suoi membri [552,85].

  • COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 41

    Allelezione partecipano tre delegati per ogniRegione [852] eletti dal Consiglio regionale inmodo che sia assicurata la rappresentanza delleminoranze. La Valle dAosta ha un solo delegato[II].

    Lelezione del Presidente della Repubblica haluogo per scrutinio segreto a maggioranza di dueterzi dellassemblea. Dopo il terzo scrutinio suf-ficiente la maggioranza assoluta.

    Art. 84.

    Pu essere eletto Presidente della Repubblicaogni cittadino che abbia compiuto cinquanta annidet e goda dei diritti civili e politici.

    Lufficio di Presidente della Repubblica in-compatibile con qualsiasi altra carica.

    Lassegno e la dotazione del Presidente sono de-terminati per legge.

    Art. 85.

    Il Presidente della Repubblica eletto per setteanni.

    Trenta giorni prima che scada il termine, il Pre-sidente della Camera dei deputati [632] convoca inseduta comune il Parlamento e i delegati regionali[832], per eleggere il nuovo Presidente della Re-pubblica.

    Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tremesi alla loro cessazione, la elezione ha luogoentro quindici giorni dalla riunione delle Camere

  • COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA42

    nuove [611]. Nel frattempo sono prorogati i poteridel Presidente in carica.

    Art. 86.

    Le funzioni del Presidente della Repubblica, inogni caso che egli non possa adempierle, sonoesercitate dal Presidente del Senato.

    In caso di impedimento permanente o di morteo di dimissioni del Presidente della Repubblica, ilPresidente della Camera dei deputati [632] indicela elezione del nuovo Presidente della Repubblicaentro quindici giorni, salvo il maggior termineprevisto se le Camere sono sciolte o manca menodi tre mesi alla loro cessazione [853].

    Art. 87.

    Il Presidente della Repubblica il capo delloStato e rappresenta lunit nazionale.

    Pu inviare messaggi alle Camere [741].Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa

    la prima riunione [611].Autorizza la presentazione alle Camere dei di-

    segni di legge di iniziativa del Governo [711].Promulga le leggi [73, 74, 1382] ed emana i de-

    creti aventi valore di legge [76, 77] e i regola-menti.

    Indice il referendum popolare nei casi previstidalla Costituzione [75, 1382].

    Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzio-nari dello Stato.

  • COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 43

    Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,ratifica i trattati internazionali, previa, quandooccorra, lautorizzazione delle Camere [80].

    Ha il comando delle Forze armate, presiede ilConsiglio supremo di difesa costituito secondo lalegge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalleCamere [78].

    Presiede il Consiglio superiore della magistra-tura [1042].

    Pu concedere grazia e commutare le pene.Conferisce le onorificenze della Repubblica.

    Art. 88.

    Il Presidente della Repubblica pu, sentiti i loroPresidenti, sciogliere le Camere o anche una soladi esse.

    Non pu esercitare tale facolt negli ultimi seimesi del suo mandato, salvo che essi coincidanoin tutto o in parte con gli ultimi sei mesi dellalegislatura (1).

    Art. 89.

    Nessun atto del Presidente della Repubblica valido se non controfirmato dai ministri propo-nenti, che ne assumono la responsabilit.

    (1) Comma modificato con la legge costituzionale 4 novembre1991, n. 1 (Modifica dellarticolo 88, secondo comma, della Costitu-zione) (Gazz. Uff. n. 262 dell8 novembre 1991).

  • COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA44

    Gli atti che hanno valore legislativo [76, 77] egli altri indicati dalla legge sono controfirmatianche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

    Art. 90.

    Il Presidente della Repubblica non responsa-bile degli atti compiuti nellesercizio delle sue fun-zioni, tranne che per alto tradimento o per atten-tato alla Costituzione.

    In tali casi messo in stato di accusa dal Parla-mento in seduta comune [552], a maggioranza as-soluta dei suoi membri [134, 1357] (1).

    Art. 91.

    Il Presidente della Repubblica, prima di assu-mere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltalla Repubblica e di osservanza della Costituzionedinanzi al Parlamento in seduta comune [552].

    (1) V. anche le leggi costituzionali 11 marzo 1953, n. 1 (Normeintegrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale)(Gazz. Uff. n. 62 del 14 marzo 1953) e 16 gennaio 1989, n. 1 (Modi-fiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costi-tuzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimentiper i reati di cui allarticolo 96 della Costituzione) (Gazz. Uff. n. 13del 17 gennaio 1989), nonch il Regolamento parlamentare per iprocedimenti daccusa (approvato, con disgiunto atto di impulso, inidentico testo, dal Senato il 7 giugno 1989, e dalla Camera dei depu-tati il 28 giugno 1989) (Gazz. Uff. 3 luglio 1989, n. 153).

  • COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 45

    TITOLO III

    IL GOVERNO

    SEZIONE I. Il Consiglio dei Ministri.

    Art. 92.

    Il Governo della Repubblica composto delPresidente del Consiglio e dei Ministri, che costi-tuiscono insieme il Consiglio dei Ministri.

    Il Presidente della Repubblica nomina il Presi-dente del Consiglio dei Ministri e, su proposta diquesto, i Ministri.

    Art. 93.

    Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Mini-stri, prima di assumere le funzioni, prestano giu-ramento nelle mani del Presidente della Repub-blica.

    Art. 94.

    Il Governo deve avere la fiducia delle dueCamere.

    Ciascuna Camera accorda o revoca la fiduciamediante mozione motivata e votata per appellonominale.

    Entro dieci giorni dalla sua formazione il Go-verno si presenta alle Camere per ottenerne lafiducia.

  • COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA46

    Il voto contrario di una o dentrambe le Cameresu una proposta del Governo non importa obbligodi dimissioni.

    La mozione di sfiducia deve essere firmata daalmeno un decimo dei componenti della Camerae non pu essere messa in discussione prima ditre giorni dalla sua presentazione.

    Art. 95.

    Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige lapolitica generale del Governo e ne responsabile.Mantiene lunit di indirizzo politico ed ammini-strativo, promuovendo e coordinando la attivitdei Ministri.

    I Ministri sono responsabili collegialmente degliatti del Consiglio dei Ministri, e individualmentedegli atti dei loro dicasteri [89].

    La legge provvede allordinamento della Presi-denza del Consiglio e determina il numero, le at-tribuzioni e lorganizzazione dei Ministeri [971].

    Art. 96. (1)

    Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Mi-nistri, anche se cessati dalla carica, sono sotto-posti, per i reati commessi nellesercizio delle loro

    (1) Articolo modificato con legge costituzionale 16 gennaio 1989,n. 1 (Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e dellalegge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di pro-cedimenti per i reati di cui allarticolo 96 della Costituzione) (Gazz.Uff. n. 13 del 17 gennaio 1989).

  • COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 47

    funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa auto-rizzazione del Senato della Repubblica o della Ca-mera dei deputati, secondo le norme stabilite conlegge costituzionale (1).

    SEZIONE II. La Pubblica Amministrazione.

    Art. 97.

    I pubblici uffici sono organizzati secondo di-sposizioni di legge [953], in modo che siano assi-curati il buon andamento e limparzialit dellam-ministrazione.

    Nellordinamento degli uffici sono determinatele sfere di competenza, le attribuzioni e le respon-sabilit proprie dei funzionari [28].

    Agli impieghi nelle pubbliche amministrazionisi accede mediante concorso, salvo i casi stabilitidalla legge [511].

    Art. 98.

    I pubblici impiegati sono al servizio esclusivodella Nazione.

    Se sono membri del Parlamento, non possonoconseguire promozioni se non per anzianit.

    Si possono con legge stabilire limitazioni al di-ritto discriversi ai partiti politici per i magistrati,i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari

    (1) V. la legge costituzionale n. 1 del 1989, sopracitata.

  • COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA48

    ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici econsolari allestero [49].

    SEZIONE III. Gli organi ausiliari.

    Art. 99.

    Il Consiglio nazionale delleconomia e del la-voro composto, nei modi stabiliti dalla legge, diesperti e di rappresentanti delle categorie produt-tive, in misura che tenga conto della loro impor-tanza numerica e qualitativa.

    organo di consulenza delle Camere e del Go-verno per le materie e secondo le funzioni che glisono attribuite dalla legge.

    Ha liniziativa legislativa [711] e pu contribuirealla elaborazione della legislazione economica esociale secondo i principi ed entro i limiti stabilitidalla legge.

    Art. 100.

    Il Consiglio di Stato [1031] organo di consu-lenza giuridico-amministrativa e di tutela dellagiustizia nellamministrazione.

    La Corte dei conti [1032] esercita il controllopreventivo di legittimit sugli atti del Governo, eanche quello successivo sulla gestione del bilanciodello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabi-lite dalla legge, al controllo sulla gestione finan-ziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via

  • COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 49

    ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sulrisultato del riscontro eseguito [811].

    La legge assicura lindipendenza dei due Istitutie dei loro componenti di fronte al Governo[1082].

    TITOLO IV

    LA MAGISTRATURA

    SEZIONE I. Ordinamento giurisdizionale.

    Art. 101.

    La giustizia amministrata in nome del po-polo.

    I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

    Art. 102.

    La funzione giurisdizionale esercitata da ma-gistrati ordinari istituiti e regolati dalle normesullordinamento giudiziario [108].

    Non possono essere istituiti giudici straordinario giudici speciali [251]. Possono soltanto istituirsipresso gli organi giudiziari ordinari sezioni spe-cializzate per determinate materie, anche con lapartecipazione di cittadini idonei estranei allamagistratura [VI].

    La legge regola i casi e le forme della partecipa-zione diretta del popolo allamministrazione dellagiustizia.

  • COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA50

    Art. 103.

    Il Consiglio di Stato [1001] e gli altri organi digiustizia amministrativa hanno giurisdizione perla tutela nei confronti della pubblica amministra-zione degli interessi legittimi e, in particolari ma-terie indicate dalla legge, anche dei diritti sogget-tivi [241, 1118, 113, 1251].

    La Corte dei conti [1002] ha giurisdizione nellematerie di contabilit pubblica e nelle altre speci-ficate dalla legge [1133].

    I tribunali militari in tempo di guerra hanno lagiurisdizione stabilita dalla legge. In tempo dipace hanno giurisdizione soltanto per i reati mili-tari commessi da appartenenti alle Forze armate[1117, VI2].

    Art. 104.

    La magistratura costituisce un ordine auto-nomo e indipendente da ogni altro potere.

    Il Consiglio superiore della magistratura [105,1063, 1071] presieduto dal Presidente della Re-pubblica [8710].

    Ne fanno parte di diritto il primo presidente e ilprocuratore generale della Corte di cassazione.

    Gli altri componenti sono eletti per due terzi datutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti allevarie categorie, e per un terzo dal Parlamento inseduta comune [552] tra professori ordinari diuniversit in materie giuridiche ed avvocati dopoquindici anni di esercizio.

  • COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 51

    Il Consiglio elegge un vice-presidente fra icomponenti designati dal Parlamento.

    I membri elettivi del Consiglio durano in caricaquattro anni e non sono immediatamente rieleggi-bili.

    Non possono, finch sono in carica, essereiscritti negli albi professionali, n far parte delParlamento o di un Consiglio regionale.

    Art. 105.

    S p e t t a n o a l C o n s i g l i o s u p e r i o r e d e l l a m a g i -s t r a t u r a , s e c o n d o l e n o r m e d e l l o r d i n a m e n t og i u d i z i a r i o , l e a s s u n z i o n i , l e a s s e g n a z i o n i e d it r a s f e r i m e n t i , l e p r o m o z i o n i e i pr o v v e d i m e n t id i s c i p l i n a r i n e i r i g u a r d i d e i m a g i s t r a t i [ 1 0 6 ,1 0 7 ] .

    Art. 106.

    Le nomine dei magistrati hanno luogo perconcorso.

    La legge sullordinamento giudiziario [108] puammettere la nomina, anche elettiva, di magi-strati onorari per tutte le funzioni attribuite a giu-dici singoli.

    Su designazione del Consiglio superiore dellamagistratura possono essere chiamati allufficio diconsiglieri di cassazione, per meriti insigni, pro-fessori ordinari di universit in materie giuridichee avvocati che abbiano quindici anni desercizio e

  • COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA52

    siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizionisuperiori.

    Art. 107.

    I magistrati sono inamovibili. Non possono es-sere dispensati o sospesi dal servizio n destinatiad altre sedi o funzioni se non in seguito a deci-sione del Consiglio superiore della magistratura,adottata o per i motivi e con le garanzie di difesastabilite dallordinamento giudiziario o con il loroconsenso.

    Il Ministro della giustizia ha facolt di promuo-vere lazione disciplinare.

    I magistrati si distinguono fra loro soltanto perdiversit di funzioni.

    Il pubblico ministero gode delle garanzie stabi-lite nei suoi riguardi dalle norme sullordina-mento giudiziario.

    Art. 108.

    Le norme sullordinamento giudiziario e su ognimagistratura sono stabilite con legge [VII1].

    La legge assicura lindipendenza dei giudicidelle giurisdizioni speciali [1003], del pubblico mi-nistero presso di esse, e degli estranei che parteci-pano allamministrazione della giustizia [1022,3].

    Art. 109.

    Lautorit giudiziaria dispone direttamentedella polizia giudiziaria.

  • COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 53

    Art. 110.

    Ferme le competenze del Consiglio superioredella magistratura, spettano al Ministro della giu-stizia [1072] lorganizzazione e il funzionamentodei servizi relativi alla giustizia.

    SEZIONE II. Norme sulla giurisdizione.

    Art. 111. (1)

    La giurisdizione si attua mediante il giusto pro-cesso regolato dalla legge.

    Ogni processo si svolge nel contraddittorio trale parti, in condizioni di parit, davanti a giudiceterzo e imparziale. La legge ne assicura la ragio-nevole durata.

    N e l p r o c e s s o p e n a l e , l a l e g g e a s s i c u r a c h e l ap e r s o n a a c c u s a t a d i u n r e a t o s i a , n e l p i b r e v et e m p o p o s s i b i l e , i n f o r m a t a r i s e r v a t a m e n t ed e l l a n a t u r a e de i m o t i v i d e l l a c c u s a e l e v a t a as u o c a r i c o ; d i s p o n g a d e l t e m p o e de l l e c o n d i -z i o n i n e c e s s a r i p e r p r e p a r a r e l a s u a d i f e s a ;

    (1) Articolo modificato con la legge costituzionale 23 novembre1999, n. 2 (Inserimento dei princpi del giusto processo nellarticolo111 della Costituzione) (Gazz. Uff. n. 300 del 23 dicembre 1999). V.anche la legge 25 febbraio 2000, n. 35 (Conversione in legge, conmodificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, recante disposi-zioni urgenti per lattuazione dellarticolo 2 della legge costituzionale23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo) (Gazz. Uff. n.50 del 1o marzo 2000).

  • COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA54

    a b b i a l a f a c o l t , d a v a n t i a l g i u d i c e , d i i n t e r r o -g a r e o di fa r i n t e r r o g a r e l e p e r s o n e c h e r e n -d o n o d i c h i a r a z i o n i a su o c a r i c o , d i o t t e n e r e l ac o n v o c a z i o n e e l i n t e r r o g a t o r i o d i p e r s o n e as u a d i f e s a n e l l e s t e s s e c o n d i z i o n i d e l l a c c u s a el a c q u i s i z i o n e d i o g n i a l t r o m e z z o d i p r o v a as u o f a v o r e ; s i a a s s i s t i t a d a u n i n t e r p r e t e s en o n c o m p r e n d e o no n p a r l a l a l i n g u a i m p i e -g a t a n e l p r o c e s s o .

    Il processo penale regolato dal principio delcontraddittorio nella formazione della prova. Lacolpevolezza dellimputato non pu essere provatasulla base di dichiarazioni rese da chi, per liberascelta, si sempre volontariamente sottrattoallinterrogatorio da parte dellimputato o del suodifensore.

    La legge regola i casi in cui la formazione dellaprova non ha luogo in contraddittorio per con-senso dellimputato o per accertata impossibilitdi natura oggettiva o per effetto di provata con-dotta illecita.

    Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono es-sere motivati [132, 142, 152, 213].

    Contro le sentenze e contro i provvedimentisulla libert personale [13], pronunciati dagli or-gani giurisdizionali ordinari o speciali, sempreammesso ricorso in Cassazione per violazione dilegge [1373]. Si pu derogare a tale norma sol-tanto per le sentenze dei tribunali militari intempo di guerra [1033, VI2].

  • COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 55

    Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della

    Corte dei conti il ricorso in Cassazione am-

    messo per i soli motivi inerenti alla giurisdizione

    [1031,2].

    Art. 112.

    Il pubblico ministero ha lobbligo di esercitare

    lazione penale.

    Art. 113.

    Contro gli atti della pubblica amministrazione

    sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei di-

    ritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi

    di giurisdizione ordinaria o amministrativa [241,

    1031,2, 1251].

    Tale tutela giurisdizionale non pu essere

    esclusa o limitata a particolari mezzi di impugna-

    zione o per determinate categorie di atti.

    La legge determina quali organi di giurisdizione

    possono annullare gli atti della pubblica ammini-

    strazione nei casi e con gli effetti previsti dalla

    legge stessa.

  • COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA56

    TITOLO V

    LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI (1)

    Art. 114. (2)

    La Repubblica costituita dai Comuni, dalleProvince, dalle Citt metropolitane, dalle Regioni[131] e dallo Stato.

    I Comuni, le Province, le Citt metropolitane ele Regioni sono enti autonomi con propri statuti,poteri e funzioni secondo i princpi fissati dallaCostituzione.

    Roma la capitale della Repubblica. La leggedello Stato disciplina il suo ordinamento.

    (1) 1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte se-conda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati edel Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione dirappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti lo-cali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

    2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui alterzo comma dellarticolo 117 e allarticolo 119 della Costiuzione con-tenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per lequestioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espressoparere contrario o parere favorevole condizionato allintroduzione dimodificazioni specificamente formulate, e la Commissione che hasvolto lesame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corri-spondenti parti del progetto di legge lAssemblea delibera a maggio-ranza assoluta dei suoi componenti [Articolo 11 della legge costituzio-nale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte secondadella Costituzione) (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001)].

    (2) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costitu-zione) (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).

  • COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 57

    Art. 115. (1)

    [Abrogato.]

    Art. 116. (2)

    Il Friuli Venezia Giulia [X], la Sardegna, la Si-cilia, il Trentino-Alto Adige/Sdtirol e la ValledAosta/Valle dAoste dispongono di forme e con-dizioni particolari di autonomia, secondo i rispet-tivi statuti speciali adottati con legge costituzio-nale (3).

    (1) Articolo abrogato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001,n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione)(Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).

    (2) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costitu-zione) (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).

    (3) Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 Conversione inlegge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana, approvatocon D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455; Legge costituzionale 26 febbraio1948, n. 3 Statuto speciale per la Sardegna; Legge costituzionale 26febbraio 1948, n. 4 Statuto speciale per la Valle dAosta; Legge co-stituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 Statuto spe-ciale della Regione Friuli-Venezia Giulia; Legge costituzionale 10 no-vembre 1971, n. 1 Modificazioni e integrazioni dello Statuto specialeper il Trentino-Alto Adige; Legge costituzionale 23 febbraio 1972,n. 1 Modifica al termine stabilito per la durata in carica dellAssem-blea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, dellaValle dAosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia;D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 Approvazione del testo unico delleleggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-AltoAdige; Legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3 Modifiche ed inte-grazioni alla legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, concernentela durata in carica dellassemblea regionale siciliana e dei consigli re-gionali della Sardegna, della Valle dAosta, del Trentino-Alto Adige edel Friuli-Venezia Giulia. Modifica allo statuto speciale per la Valle

  • COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA58

    La Regione Trentino-Alto Adige/Sdtirol costi-tuita dalle Province autonome di Trento e diBolzano.

    Ulteriori forme e condizioni particolari di auto-nomia, concernenti le materie di cui al terzocomma dellarticolo 117 e le materie indicate dalsecondo comma del medesimo articolo alle letterel), limitatamente allorganizzazione della giustiziadi pace, n) e s), possono essere attribuite ad altreRegioni, con legge dello Stato, su iniziativa dellaRegione interessata, sentiti gli enti locali, nel ri-spetto dei princpi di cui allarticolo 119. La legge approvata dalle Camere a maggioranza assolutadei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato ela Regione interessata.

    Art. 117. (1)

    La potest legislativa esercitata dallo Stato [70e segg.] e dalle Regioni nel rispetto della Costitu-zione, nonch dei vincoli derivanti dallordina-mento comunitario e dagli obblighi internazio-nali.

    Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguentimaterie:

    dAosta; Legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 Disposizioniconcernenti lelezione diretta dei presidenti delle regioni a statutospeciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

    (1) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costitu-zione) (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).

  • COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 59

    a) politica estera e rapporti internazionalidello Stato; rapporti dello Stato con lUnione eu-ropea; diritto di asilo e condizione giuridica deicittadini di Stati non appartenenti allUnioneeuropea;

    b) immigrazione;c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni

    religiose;d) difesa e Forze armate; sicurezza dello

    Stato; armi, munizioni ed esplosivi;e) moneta, tutela del risparmio e mercati fi-

    nanziari; tutela della concorrenza; sistema valu-tario; sistema tributario e contabile dello Stato;perequazione delle risorse finanziarie;

    f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;referendum statali; elezione del Parlamento eu-ropeo;

    g) ordinamento e organizzazione amministra-tiva dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

    h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusionedella polizia amministrativa locale;

    i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;l) giurisdizione e norme processuali; ordina-

    mento civile e penale; giustizia amministrativa;m) determinazione dei livelli essenziali delle

    prestazioni concernenti i diritti civili e sociali chedevono essere garantiti su tutto il territorio nazio-nale;

    n) norme generali sullistruzione;o) previdenza sociale;p) legislazione elettorale, organi di governo

    e funzioni fondamentali di Comuni, Province eCitt metropolitane;

  • COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA60

    q) dogane, protezione dei confini nazionali eprofilassi internazionale;

    r) pesi, misure e determinazione del tempo;coordinamento informativo statistico e informa-tico dei dati dellamministrazione statale, regio-nale e locale; opere dellingegno;

    s) tutela dellambiente, dellecosistema e deibeni culturali.

    Sono materie di legislazione concorrente quellerelative a: rapporti internazionali e con lUnioneeuropea delle Regioni; commercio con lestero;tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salvalautonomia delle istituzioni scolastiche e conesclusione della istruzione e della formazioneprofessionale; professioni; ricerca scientifica etecnologica e sostegno allinnovazione per i settoriproduttivi; tutela della salute; alimentazione; or-dinamento sportivo; protezione civile; governo delterritorio; porti e aeroporti civili; grandi reti ditrasporto e di navigazione; ordinamento dellacomunicazione; produzione, trasporto e distribu-zione nazionale dellenergia; previdenza comple-mentare e integrativa; armonizzazione dei bilancipubblici e coordinamento della finanza pubblicae del sistema tributario; valorizzazione dei beniculturali e ambientali e promozione e organiz-zazione di attivit culturali; casse di risparmio,casse rurali, aziende di credito a carattere re-gionale; enti di credito fondiario e agrario acarattere regionale. Nelle materie di legislazioneconcorrente spetta alle Regioni la potest legi-slativa, salvo che per la determinazione dei

  • COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 61

    princpi fondamentali, riservata alla legislazionedello Stato (1).

    Spetta alle Regioni la potest legislativa in rife-rimento ad ogni materia non espressamente riser-vata alla legislazione dello Stato.

    Le Regioni e le Province autonome di Trento edi Bolzano, nelle materie di loro competenza, par-tecipano alle decisioni dirette alla formazionedegli atti normativi comunitari e provvedonoallattuazione e allesecuzione degli accordi inter-nazionali e degli atti dellUnione europea, nel ri-spetto delle norme di procedura stabilite da leggedello Stato, che disciplina le modalit di eserciziodel potere sostitutivo in caso di inadempienza.

    La potest regolamentare spetta allo Stato nellematerie di legislazione esclusiva, salva delega alleRegioni. La potest regolamentare spetta alle Re-gioni in ogni altra materia. I Comuni, le Provincee le Citt metropolitane hanno potest regolamen-tare in ordine alla disciplina dellorganizzazione edello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

    (1) 1. (Omissis).2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al

    terzo comma dellarticolo 117 e allarticolo 119 della Costituzionecontenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per lequestioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espressoparere contrario o parere favorevole condizionato allintroduzione dimodificazioni specificamente formulate, e la Commissione che hasvolto lesame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corri-spondenti parti del progetto di legge lAssemblea delibera a maggio-ranza assoluta dei suoi componenti. [Articolo 11 della legge costitu-zionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte secondadella Costituzione) (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001)]

  • COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA62

    Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo cheimpedisce la piena parit degli uomini e delledonne nella vita sociale, culturale ed economica epromuovono la parit di accesso tra donne e uo-mini alle cariche elettive [3].

    La legge regionale ratifica le intese della Re-gione con altre Regioni per il migliore eserciziodelle proprie funzioni, anche con individuazionedi organi comuni.

    Nelle materie di sua competenza la Regionepu concludere accordi con Stati e intese con entiterritoriali interni ad altro Stato, nei casi e con leforme disciplinati da leggi dello Stato.

    Art. 118. (1)

    Le funzioni amministrative sono attribuite aiComuni salvo che, per assicurarne lesercizio uni-tario, siano conferite a Province, Citt metropoli-tane, Regioni e Stato, sulla base dei princpi disussidiariet, differenziazione ed adeguatezza.

    I Comuni, le Province e le Citt metropolitanesono titolari di funzioni amministrative proprie edi quelle conferite con legge statale o regionale,secondo le rispettive competenze.

    La legge statale disciplina forme di coordina-mento fra Stato e Regioni nelle materie di cui allelettere b) e h) del secondo comma dellarticolo

    (1) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costitu-zione) (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).

  • COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 63

    117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordi-namento nella materia della tutela dei beni cultu-rali.

    Stato, Regioni, Citt metropolitane, Province eComuni favoriscono lautonoma iniziativa dei cit-tadini, singoli e associati, per lo svolgimento diattivit di interesse generale, sulla base del prin-cipio di sussidiariet.

    Art. 119. (1)

    I Comuni, le Province, le Citt metropolitane ele Regioni hanno autonomia finanziaria di entratae di spesa.

    I Co m u n i , l e P r o v i n c e , l e C i t t m e t r o p o l i -t a n e e le Re g i o n i h a n n o r i s o r s e a u t o n o m e .S t a b i l i s c o n o e ap p l i c a n o t r i b u t i e d e n t r a t ep r o p r i , i n a r m o n i a c o n l a C o s t i t u z i o n e [ 5 32] es e c o n d o i pr i n c p i d i c o o r d i n a m e n t o d e l l a f i -n a n z a p u b b l i c a e de l s i s t e m a t r i b u t a r i o . D i -s p o n g o n o d i c o m p a r t e c i p a z i o n i a l g e t t i t o d it r i b u t i e r a r i a l i r i f e r i b i l e a l l o r o t e r r i t o r i o .

    L a l e g g e d e l l o S t a t o i s t i t u i s c e u n f o n d o p e -r e q u a t i v o , s e n z a v i n c o l i d i d e s t i n a z i o n e , p e r it e r r i t o r i c o n m i n o r e c a p a c i t f i s c a l e p e r a b i -t a n t e .

    L e r i s o r s e d e r i v a n t i d a l l e f o n t i d i c u i a ic o m m i p r e c e d e n t i c o n s e n t o n o a i C o m u n i , a l l e

    (1) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costitu-zione) (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).

  • COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA64

    P r o v i n c e , a l l e C i t t m e t r o p o l i t a n e e al l e R e g i o n id i f i n a n z i a r e i n t e g r a l m e n t e l e f u n z i o n i p u b -b l i c h e l o r o a t t r i b u i t e .

    P e r p r o m u o v e r e l o s v i l u p p o e c o n o m i c o , l ac o e s i o n e e la so l i d a r i e t s o c i a l e , p e r r i m u o v e r eg l i s q u i l i b r i e c o n o m i c i e so c i a l i , p e r f a v o r i r el e f f e t t i v o e s e r c i z i o d e i d i r i t t i d e l l a p e r s o n a , op e r p r o v v e d e r e a sc o p i d i v e r s i d a l n o r m a l e e s e r -c i z i o d e l l e l o r o f u n z i o n i , l o S t a t o d e s t i n a r i s o r s ea g g i u n t i v e e d e f f e t t u a i n t e r v e n t i s p e c i a l i i n f a -v o r e d i d e t e r m i n a t i C o m u n i , P r o v i n c e , C i t t m e -t r o p o l i t a n e e Re g i o n i .

    I Comuni, le Province, le Citt metropolitane ele Regioni hanno un proprio patrimonio, attri-buito secondo i princpi generali determinati dallalegge dello Stato. Possono ricorrere allindebita-mento solo per finanziare spese di investimento. esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestitidagli stessi contratti.

    Art. 120. (1)

    La Regione non pu istituire dazi di impor-tazione o esportazione o transito tra le Regioni,n adottare provvedimenti che ostacolino in qual-siasi modo la libera circolazione delle personee delle cose tra le Regioni [161 ], n limitarelesercizio del diritto al lavoro in qualunque partedel territorio nazionale.

    (1) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costitu-zione) (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).

  • COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 65

    Il Governo pu sostituirsi a organi delle Re-gioni, delle Citt metropolitane, delle Province edei Comuni nel caso di mancato rispetto dinorme e trattati internazionali o della normativacomunitaria oppure di pericolo grave per linco-lumit e la sicurezza pubblica, ovvero quando lorichiedono la tutela dellunit giuridica odellunit economica e in particolare la tutela deilivelli essenziali delle prestazioni concernenti i di-ritti civili e sociali, prescindendo dai confini terri-toriali dei governi locali. La legge definisce le pro-cedure atte a garantire che i poteri sostitutivisiano esercitati nel rispetto del principio di sussi-diariet e del principio di leale collaborazione.

    Art. 121. (1)

    Sono organi della Regione: il Consiglio regio-nale, la Giunta e il suo Presidente.

    Il Consiglio regionale esercita le potest legisla-tive attribuite alla Regione [1171,3,4] e le altre fun-zioni conferitegli dalla Costituzione [751, 832,1225, 1232, 1262, 132, 1382] e dalle leggi. Pu fareproposte di legge alle Camere [711].

    La Giunta regionale lorgano esecutivo delleRegioni.

    Il Presidente della Giunta rappresenta la Re-gione; dirige la politica della Giunta e ne re-

    (1) Articolo modificato con la legge costituzionale 22 novembre1999, n. 1 (Disposizioni concernenti lelezione diretta del Presidentedella Giunta regionale e lautonomia statutaria delle Regioni) (Gazz.Uff. n. 299 del 22 dicembre 1999).

  • COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA66

    sponsabile; promulga le leggi ed emana i regola-menti regionali; dirige le funzioni amministrativedelegate dallo Stato alla Regione [1181], confor-mandosi alle istruzioni del Governo della Repub-blica.

    Art. 122. (1)

    I l s i s t e m a d e l e z i o n e e i ca s i d i i n e l e g g i b i l i t ed i i n c o m p a t i b i l i t [ 8 42, 10 47, 13 56] de l P r e s i -d e n t e e de g l i a l t r i c o m p o n e n t i d e l l a G i u n t a r e -g i o n a l e n o n c h d e i c o n s i g l i e r i r e g i o n a l i s o n o d i -s c i p l i n a t i c o n l e g g e d e l l a R e g i o n e n e i l i m i t i d e ip r i n c p i f o n d a m e n t a l i s t a b i l i t i c o n l e g g e d e l l aR e p u b b l i c a , c h e s t a b i l i s c e a n c h e l a d u r a t a d e g l io r g a n i e l e t t i v i .

    Nessuno pu appartenere contemporaneamentea un Consiglio o a una Giunta regionale e ad unadelle Camere del Parlamento, ad un altro Consi-glio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parla-mento europeo.

    Il Consiglio elegge tra i suoi componenti unPresidente e un ufficio di presidenza.

    I consiglieri regionali non possono essere chia-mati a rispondere delle opinioni espresse e deivoti dati nellesercizio delle loro funzioni.

    (1) Articolo modificato con la legge costituzionale 22 novembre1999, n. 1 (Disposizioni concernenti lelezione diretta del Presidentedella Giunta regionale e lautonomia statutaria delle Regioni) (Gazz.Uff. n. 299 del 22 dicembre 1999).

  • COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 67

    I l P r e s i d e n t e d e l l a G i u n t a r e g i o n a l e , s a l v o c h el o s t a t u t o r e g i o n a l e d i s p o n g a d i v e r s a m e n t e , e l e t t o a su f f r a g i o u n i v e r s a l e e di r e t t o . I l P r e s i -d e n t e e l e t t o n o m i n a e re v o c a i co m p o n e n t i d e l l aG i u n t a .

    Art. 123. (1)

    Ciascuna Regione ha uno statuto che, in ar-monia con la Costituzione, ne determina la formadi governo e i princpi fondamentali di organizza-zione e funzionamento. Lo statuto regola leser-cizio del diritto di iniziativa e del referendum suleggi e provvedimenti amministrativi della Re-gione e la pubblicazione delle leggi e dei regola-menti regionali.

    Lo statuto approvato e modificato dal Consi-glio regionale con legge approvata a maggioranzaassoluta dei suoi componenti, con due delibera-zioni successive adottate ad intervallo non minoredi due mesi. Per tale legge non richiesta lappo-sizione del visto da parte del Commissario del Go-verno. Il Governo della Repubblica pu promuo-vere la questione di legittimit costituzionale suglistatuti regionali dinanzi alla Corte costituzionaleentro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

    (1) Articolo modificato con le leggi costituzionali 22 novembre1999, n. 1 (Disposizioni concernenti lelezione diretta del Presidentedella Giunta regionale e lautonomia statutaria delle Regioni) (Gazz.Uff. n. 299 del 22 dicembre 1999) e 18 ottobre 2001, n. 3 (Modificheal titolo V della parte seconda della Costituzione) (Gazz. Uff. n. 248del 24 ottobre 2001).

  • COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA68

    Lo statuto sottoposto a referendum popolarequalora entro tre mesi dalla sua pubblicazione nefaccia richiesta un cinquantesimo degli elettoridella Regione o un quinto dei componenti il Con-siglio regionale. Lo statuto sottoposto a refe-rendum non promulgato se non approvatodalla maggioranza dei voti validi.

    In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consi-glio delle autonomie locali, quale organo di con-sultazione fra la Regione e gli enti locali.

    Art. 124. (1)

    [Abrogato.]

    Art. 125. (2)

    Nella Regione sono istituiti organi di giustiziaamministrativa di primo grado, secondo lordina-mento stabilito da legge della Repubblica. Pos-sono istituirsi sezioni con sede diversa dal capo-luogo della Regione.

    (1) Articolo abrogato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001,n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione)(Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).

    (2) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costitu-zione) (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).

  • COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 69

    Art. 126. (1)

    Con decreto motivato del Presidente dellaRepubblica sono disposti lo scioglimento delConsiglio regionale e la rimozione del Presidentedella Giunta che abbiano compiuto atti contrarialla Costituzione o gravi violazioni di legge. Loscioglimento e la rimozione possono altres esseredisposti per ragioni di sicurezza nazionale. Ildecreto adottato sentita una Commissione dideputati e senatori costituita, per le questioniregionali, nei modi stabiliti con legge dellaRepubblica (2).

    Il Consiglio regionale pu esprimere la sfiducianei confronti del Presidente della Giuntamediante mozione motivata, sottoscritta daalmeno un quinto dei suoi componenti e appro-vata per appello nominale a maggioranza assolutadei componenti. La mozione non pu esseremessa in discussione prima di tre giorni dallapresentazione.

    (1) Articolo modificato con la legge costituzionale 22 novembre1999, n. 1 (Disposizioni concernenti lelezione diretta del Presidentedella Giunta regionale e lautonomia statutaria delle Regioni) (Gazz.Uff. n. 299 del 22 dicembre 1999).

    (2) 1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte se-conda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati edel Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione dirappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti lo-cali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

    2. (Omissis) [Articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001,n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione)(Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001)]

  • COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA70

    Lapprovazione della mozione di sfiducia neiconfronti del Presidente della Giunta eletto a suf-fragio universale e diretto, nonch la rimozione,limpedimento permanente, la morte o le dimis-sioni volontarie dello stesso comportano le dimis-sioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.In ogni caso i medesimi effetti conseguono alledimissioni contestuali della maggioranza dei com-ponenti il Consiglio.

    Art. 127. (1)

    Il Governo, quando ritenga che una legge regio-nale ecceda la competenza della Regione, pupromuovere la questione di legittimit costituzio-nale dinanzi alla Corte costituzionale [134, 136]entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

    La Regione, quando ritenga che una legge o unatto avente valore di legge dello Stato o di unaltraRegione leda la sua sfera di competenza, pu pro-muovere la questione di legittimit costituzionaledinanzi alla Corte costituzionale [134, 136] entrosessanta giorni dalla pubblicazione della legge odellatto avente valore di legge.

    (1) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costitu-zione) (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).

  • COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 71

    Art. 128. (1)

    [Abrogato.]

    Art. 129. (2)

    [Abrogato.]

    Art. 130. (3)

    [Abrogato.]

    Art. 131. (4)

    Sono costituite le seguenti Regioni:

    Piemonte;

    Valle dAosta [573, 832, 116];

    (1) Articolo abrogato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001,n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione)(Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).

    (2) Articolo abrogato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001,n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione)(Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).

    (3) Articolo abrogato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001,n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione)(Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).

    (4) Articolo modificato con la legge costituzionale 27 dicembre1963, n. 3 (Modificazioni degli articoli 131 e 57 della Costituzione eistituzione della Regione Molise) (Gazz. Uff. n. 3 del 4 gennaio1964).

  • COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA72

    Lombardia;

    Trentino-Alto Adige [116];Veneto;

    Friuli-Venezia Giulia [116, X];Liguria;

    Emilia-Romagna;Toscana;

    Umbria;Marche;

    Lazio;Abruzzi [IV];

    Molise [573, IV];Campania;

    Puglia;Basilicata;

    Calabria;Sicilia [116];

    Sardegna [116].

    Art. 132. (1)

    S i p u c o n l e g g e c o s t i t u z i o n a l e , s e n t i t i i Co n -s i g l i r e g i o n a l i , d i s p o r r e l a f u s i o n e d i R e g i o n ie s i s t e n t i o la cr e a z i o n e d i n u o v e R e g i o n i c o n u nm i n i m o d i u n m i l i o n e d a b i t a n t i , q u a n d o n e f a c -

    (1) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costitu-zione) (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).

  • COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 73

    c i a n o r i c h i e s t a t a n t i C o n s i g l i c o m u n a l i c h e r a p -

    p r e s e n t i n o a l m e n o u n t e r z o d e l l e p o p o l a z i o n i

    i n t e r e s s a t e , e la pr o p o s t a s i a a p p r o v a t a c o n r e f e -

    r e n d u m d a l l a m a g g i o r a n z a d e l l e p o p o l a z i o n i

    s t e s s e [ X I ] .

    Si pu, con lapprovazione della maggioranza

    delle popolazioni della Provincia o delle Province

    interessate e del Comune o dei Comuni interessati

    espressa mediante referendum e con legge della

    Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire

    che Provincie e Comuni, che ne facciano

    richiesta, siano staccati da una Regione ed aggre-

    gati ad unaltra.

    Art. 133.

    Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e

    la istituzione di nuove Provincie nellmbito duna

    Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica,

    su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa

    Regione.

    La Regione, sentite le popolazioni interessate,

    pu con sue leggi istituire nel proprio territorio

    nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e

    denominazioni.

  • COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA74

    TITOLO VI

    GARANZIE COSTITUZIONALI

    SEZIONE I. La Corte costituzionale.

    Art. 134. (1)

    La Corte costituzionale giudica [VII2]:

    s u l l e c o n t r o v e r s i e r e l a t i v e a l l a l e g i t t i m i t c o s t i t u z i o n a l e d e l l e l e g g i e de g l i a t t i , a v e n t if o r z a d i l e g g e [ 7 6 , 7 7 ] , d e l l o S t a t o e de l l e R e -g i o n i [ 1 2 7 ] ;

    sui conflitti di attribuzione tra i poteri delloStato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra leRegioni;

    s u l l e a c c u s e p r o m o s s e c o n t r o i l P r e s i d e n t ed e l l a R e p u b b l i c a , a no r m a d e l l a C o s t i t u z i o n e[ 9 0 ] .

    (1) Articolo modificato con la legge costituzionale 16 gennaio1989, n. 1 (Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione edella legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia diprocedimenti per i reati di cui allarticolo 96 della Costituzione)(Gazz. Uff. n. 13 del 17 gennaio 1989).

    V. anche larticolo 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1(Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costitu-zionale) (Gazz. Uff. n. 62 del 14 marzo 1953).

  • COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 75

    Art. 135. (1)

    La Corte costituzionale composta di quindicigiudici nominati per un terzo dal Presidente dellaRepubblica, per un terzo dal Parlamento in se-duta comune [552] e per un terzo dalle suprememagistrature ordinaria ed amministrative.

    I giudici della Corte c