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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

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COstItuZIONE

dELLA REpuBBLICA ItALIANA

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Costituzione della Repubblica Italiana, approvata dall’Assemblea Costituente il 22-12-1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27-12-1947 ed entrata in vigore l’1-1-1948 (G.U. 27-12-1947, n. 298, ed. straord.)

pRINCIpI fONdAmENtALI

1. — L’Italia è una Repubblica democrati-ca [139], fondata sul lavoro [4].

La sovranità appartiene al popolo [48, 56, 58, 712, 75, 101 ss.], che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione (1).

(1) Cfr. l. 14-5-1977, n. 73 (Ratifica del Trattato di Osi-mo); l. 5-2-1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza); l. 2-12-1994, n. 689 (Adesione alla Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare 10-12-1982); l. 31-5-1995, n. 218 (Ri-forma del sistema italiano di diritto internazionale privato).

2. — La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo [4, 13 ss.], sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svol-ge la sua personalità [18, 19, 20, 29, 39, 45, 49; c.c. 14 ss., 2247 ss.], e richiede l’adempimen-to dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale [4, 23, 41-44, 52-54; c.c. 834-839, 1175, 1176, 19003] (1).

(1) Cfr. l. 4-8-1955, n. 848 (Ratifica della Convenzio-ne europea dei diritti dell’uomo); Dichiarazione universa-le dei diritti dell’uomo approvata dall’ONU il 10-12-1948; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea procla-mata il 7-12-2000.

3. — Tutti i cittadini hanno pari dignità so-ciale e sono eguali davanti alla legge, senza di-stinzione di sesso [292, 31, 371, 481, 51; c.c. 143, 230bis], di razza, di lingua [6], di religione [8, 19, 20], di opinioni politiche [21, 22, 49], di condizioni personali e sociali (1).

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico [23, 242-3, 34, 36, 40] e sociale [302, 31, 32, 37], che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadi-ni, impediscono il pieno sviluppo della perso-na umana [37, 38] e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori [35] all’organizzazione po-litica [39, 49], economica [45-47] e sociale [29, 33] del Paese.

(1) Cfr. l. 13-10-1975, n. 654 (Ratifica della Convenzio-ne sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razzia-le); l. 14-3-1985, n. 132 (Ratifica della Convenzione sull’eli-minazione di ogni forma di discriminazione nei confronti del-la donna); d.lgs. 9-7-2003, n. 215 (Parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine et-nica); d.lgs. 11-4-2006, n. 198 (Codice delle pari opportu-nità tra uomo e donna); cfr. sent. Corte cost. 19-10-2009, n. 262 (Incostituzionalità della l. 124/2008, cd. Lodo Alfano), sent. Corte cost. 25-1-2011, n. 23 (Incostituzionalità della L. 51/2010, cd. legittimo impedimento).

4. — La Repubblica riconosce a tutti i cit-tadini il diritto al lavoro [35 ss.; c.c. 2060 ss.] e promuove le condizioni che rendano effetti-vo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, se-condo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al pro-gresso materiale o spirituale della società.

5. — La Repubblica, una e indivisibile, ri-conosce e promuove le autonomie locali [114 ss.]; attua nei servizi che dipendono dallo Stato [97] il più ampio decentramento amministrati-vo; adegua i principi ed i metodi della sua legi-slazione alle esigenze dell’autonomia e del de-centramento (1).

(1) Cfr. l. 15-3-1997, n. 59, contenente la delega al Go-verno per il conferimento di funzioni e compiti alle Regio-ni ed enti locali; l. 15-5-1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo); d.lgs. 31-3-1998, n. 112 (Confe-rimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali); d.lgs. 18-8-2000, n. 267 (T.U. enti locali); l. 5-6-2003, n. 131 (Adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla l.cost. 3/2001).

6. — La Repubblica tutela con apposite nor-me le minoranze linguistiche [X] (1).

(1) Cfr. Statuto Valle d’Aosta (l.cost. 26-2-1948, n. 4); 84 ss., Statuto Trentino-Alto Adige (l.cost. 31-8-1972, n. 670); 3, Statuto Friuli-Venezia Giulia (l.cost. 31-1-1963, n. 1). Cfr. anche l. 15-12-1999, n. 482 (Norme in materia di tutela del-

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le minoranze linguistiche storiche) e d.P.R. 2-5-2001, n. 345 (Tutela delle minoranze linguistiche storiche); l. 19-2-2007, n. 19 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali).

7. — Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, cia-scuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Latera-nensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revi-sione costituzionale [138] (1).

(1) Cfr. l. 27-5-1929, n. 810 (Esecuzione del trattato e concordato con la Santa Sede) e l. 25-3-1985, n. 121 (Modi-ficazioni al Concordato lateranense dell’11-2-1929).

8. — Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge [19].

Le confessioni religiose diverse dalla catto-lica hanno diritto di organizzarsi [2, 20] secon-do i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano (1).

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappre-sentanze (2).

(1) Cfr. l. 24-6-1929, n. 1159 (Norme sull’esercizio dei culti ammessi); r.d. 28-2-1930, n. 289 (Norme di attuazione della l. 24-6-1929, n. 1159).

(2) Cfr. l. 11-8-1984, n. 449 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Ta-vola valdese), integr. con l. 5-10-1993, n. 409 e modif. con l. 8-6-2009, n. 68; l. 22-11-1988, n. 516 (Norme per la re-golazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno), modif. con l. 20-12-1996, n. 637, modif. con l. 8-6-2009, n. 67; l. 8-3-1989, n. 101 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità ebraiche italiane), modif. con l. 20-12-1996, n. 638; l. 12-4-1995, n. 116 (Norme per la regolazio-ne dei rapporto tra lo Stato e l’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia); l. 29-12-1995, n. 520 (Norme per la rego-lazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Lu-terana in Italia); l. 22-11-1988, n. 517 (Norme per la regola-zione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia).

9. — La Repubblica promuove lo svilup-po della cultura e la ricerca scientifica e tecni-ca [33-34] (1).

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione [42; c.c. 8222, 8262, 834, 839; c.p. 6352, n. 3, 639, 733] (2).

(1) Cfr. d.lgs. 5-6-1998, n. 204 (Coordinamento, pro-grammazione e valutazione della politica relativa alla ricer-ca scientifica e tecnologica); d.lgs. 4-6-2003, n. 127 (Rior-dino del Consiglio nazionale delle ricerche).

(2) Cfr. d.lgs. 22-1-2004, n. 42 (Codice dei beni cultu-rali e del paesaggio); d.lgs. 3-4-2006, n. 152 (Norme in ma-teria ambientale).

10. — L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute [1171].

La condizione giuridica dello straniero è re-golata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali [prel. 16; c.p. 3 ss.] (1).

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà demo-cratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubbli-ca, secondo le condizioni stabilite dalla legge [c.p. 215, 235, 312] (2).

Non è ammessa l’estradizione dello stra-niero per reati politici [26; c.p. 13; c.p.p. 697-722] (3).

(1) Cfr. d.lgs. 25-7-1998, n. 286 (Testo Unico sull’im-migrazione), modif. con l. 15-7-2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica); d.l. 27-7-2005, n. 144 (Mi-sure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), conv., con modif., in l. 31-7-2005, n. 155; d.lgs. 6-2-2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al dirit-to dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati mem-bri), modif. dal d.lgs. 28-2-2008, n. 32; d.l. 23-5-2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), conv., con modif., in l. 24-7-2008, n. 125.

(2) Cfr. artt. 1 e ss., d.l. 30-12-1989, n. 416 conv. in l. 28-2-1990, n. 39 (Rifugiati); d.lgs. 25-7-1998, n. 286 (T.U. sull’immigrazione) nel testo modificato dalla l. 30-7-2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazio-ne e di asilo); d.lgs. 30-5-2005, n. 140 (Accoglienza dei ri-chiedenti asilo).

(3) Tale comma non si applica ai delitti di genocidio: cfr. l.cost. 21-6-1967, n. 1.

11. — L’Italia ripudia la guerra come stru-mento di offesa [52] alla libertà degli altri po-poli e come mezzo di risoluzione delle contro-versie internazionali [602, 78, 879, 1033, 1117, 1171; c.p. 310]; consente, in condizioni di pa-rità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovra-nità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali ri-volte a tale scopo (1).

(1) Cfr. l. 17-8-1957, n. 848 (Ratifica del Trattato isti-tutivo dell’O.N.U.); l. 14-10-1957, n. 1203 (Ratifica del Trat-tato istitutivo della Comunità Europea); l. 3-11-1992, n. 454 (Ratifica del Trattato istitutivo dell’Unione europea); art. 1,

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l. 5-6-2003, n. 131 (Adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla l.cost. 3/2001); l. 24-12-2012, n. 234 (Par-tecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione del-la normativa e delle politiche dell’Unione europea); l. 2-8-2008, n. 130 (Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona).

12. — La bandiera della Repubblica è il tri-colore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni [c.p. 292-293] (1).

(1) Cfr. l. 5-2-1998, n. 22 (Uso della bandiera della Re-pubblica italiana e di quella della Unione Europea).

PARTE IdIRIttI E dOVERI dEI CIttAdINI

TiTolo iRapporti civili

13. — La libertà personale è inviolabile [c.p. 289bis, 605-609decies, 630] (1).

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qual-siasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall’autorità giudiziaria [1116-7] e nei soli casi e modi previsti dalla leg-ge [253, 682; c.p.p. 244, 245, 247, 249, 266 ss., 272 ss.; c.p.c. 118, 260].

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimen-ti provvisori, che devono essere comunicati en-tro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quaran-totto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto [c.p.p. 352, 354, 356, 380, 381, 384].

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di li-bertà [273; c.p. 606-609, 609ter1 n. 4].

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva [c.p. 137; c.p.p. 303].

(1) Cfr. d.l. 8-6-1992, n. 306, conv. in l. 7-8-1992, n. 356 e l. 8-8-1995, n. 332; d.l. 23-2-2009, n. 11, conv., con modif., in l. 23-4-2009, n. 38 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla violenza sessuale).

14. — Il domicilio [c.c. 43, 45, 46] è invio-labile [c.p. 614, 615quinquies].

Non vi si possono eseguire ispezioni o per-quisizioni o sequestri, se non nei casi e modi sta-biliti dalla legge secondo le garanzie prescrit-

te per la tutela della libertà personale [13, 1116; c.p.p. 244-263, 316-323, 332; c.p.c. 118, 670].

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità [32] e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali [53] sono regolati da leg-gi speciali (1).

(1) Cfr. in tema di perquisizioni domiciliari l’art. 41, r.d. 18-6-1931, n. 773 e l’art. 33, l. 7-1-1929, n. 4.

15. — La libertà e la segretezza della cor-rispondenza e di ogni altra forma di comunica-zione sono inviolabili [683; c.p. 616-623bis] (1).

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria [1111] con le garanzie stabilite dalla legge [c.p.p. 248, 254, 353] (2).

(1) Cfr. art. 48, r.d. 16-3-1942, n. 267 (Legge fallimenta-re); art. 93, l. 22-4-1941, n. 633. Sulle intercettazioni telefo-niche cfr. l. 8-4-1974, n. 98, d.l. 21-3-1978, n. 59, conv. con modif. in l. 18-5-1978, n. 191 e d.l. 8-6-1992, n. 306, conv. in l. 7-8-1992, n. 356.

Cfr. anche d.lgs. 30-6-2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

(2) Cfr. art. 10, d.P.R. 29-3-1973, n. 156 (T.U. in mate-ria postale, bancoposta e telecomunicazioni); art. 96, d.lgs. 1-8-2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

16. — Ogni cittadino può circolare e sog-giornare liberamente (1) in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza [120; c.p. 215, 233]. Nes-suna restrizione può essere determinata da ra-gioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territo-rio della Repubblica [35] e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge (2).

(1) Cfr. l. 27-12-1956, n. 1423 modif. dalla l. 3-8-1988, n. 327 in materia di prevenzione personale; l. 13-9-1982, n. 646 in materia di misure di prevenzione patrimoniali; d.lgs. 6-2-2007, n. 30 (Diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel terri-torio degli Stati membri).

(2) Cfr. l. 21-11-1967, n. 1185 (Norme sui passaporti).

17. — I cittadini hanno diritto di riunirsi pa-cificamente e senz’armi [c.p. 654-655].

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pub-blico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve esse-re dato preavviso alle autorità, che possono vie-

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tarle soltanto per comprovati motivi di sicurez-za o di incolumità pubblica (1).

(1) Cfr. artt. 18, 25 e 156 T.U.L.P.S. (r.d. 18-6-1931, n. 773) e art. 266 c.p.

18. — I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente [2], senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge pe-nale [19, 20, 39, 49; XII c.c. 14 e ss.; c.p. 270-271, 305, 306, 416, 416bis].

Sono proibite le associazioni segrete e quel-le che perseguono, anche indirettamente, sco-pi politici mediante organizzazioni di carattere militare [XII; c.p. 270] (1).

(1) Cfr. d.lgs. 14-2-1948, n. 43 (Divieto delle associa-zioni di carattere militare); l. 20-6-1952, n. 645 (Fascismo); l. 25-1-1982, n. 17 (Norme in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata Loggia P2); l. 19-3-1990, n. 55 (Norme antimafia); l. 7-12-2000, n. 383 (Di-sciplina delle associazioni di promozione sociale).

19. — Tutti hanno diritto di professare li-beramente la propria fede religiosa [2, 3, 7, 8, 20] in qualsiasi forma, individuale o associa-ta, di farne propaganda e di esercitarne in pri-vato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume [8, 20, 21; c.p. 527-529] (1).

(1) Cfr. l. 25-3-1985, n. 121 di attuazione del con-cordato per la religione cattolica e r.d. 18-6-1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), artt. 25-27.

20. — Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istitu-zione [c.c. 831] non possono essere causa di spe-ciali limitazioni legislative, né di speciali grava-mi fiscali [53] per la sua costituzione, capaci-tà giuridica e ogni forma di attività [8, 19] (1).

(1) Cfr. art. 7, l. 25-3-1985, n. 121 di ratifica ed esecuzio-ne dell’accordo firmato a Roma il 18-2-1984 e l. 20-5-1985, n. 222 (Disposizioni su Enti e beni ecclesiastici).

21. — Tutti hanno diritto di manifestare li-beramente il proprio pensiero [33] con la paro-la, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione (1).

La stampa non può essere soggetta ad auto-rizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria [1116] nel

caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di viola-zione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgen-za e non sia possibile il tempestivo interven-to dell’autorità giudiziaria, il sequestro del-la stampa periodica [c.p. 57-58bis] può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ven-tiquattro ore, fare denuncia all’autorità giudi-ziaria. Se questa non lo convalida nelle venti-quattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo d’ogni effetto (2).

La legge può stabilire, con norme di caratte-re generale, che siano resi noti i mezzi di finan-ziamento della stampa periodica (3).

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli (4) e tutte le altre manifestazioni con-trarie al buon costume [c.p. 527-520]. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

(1) Cfr. d.P.R. 29-3-1973, n. 156 (T.U. Poste); d.lgs. 1-8-2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche); d.lgs. 31-7-2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisi-vi e radiofonici), così come modificato dal d.lgs. 15-3-2010, n. 44 (Attuazione direttiva 2007/65/CE).

(2) Cfr. r.d.lgs. 31-5-1946, n. 561 (Norme sul seque-stro dei giornali e delle altre pubblicazioni); l. 8-2-1948, n. 47 (T.U. leggi sulla stampa); art. 8, l. 20-6-1952, n. 645 (Se-questro di stampati per apologia del fascismo); l. 4-3-1958, n. 127 (Modificazioni al c.p. in materia di reati di stampa).

(3) Cfr. l. 5-8-1981, n. 416 (Disciplina delle imprese editrici); l. 7-3-2001, n. 62 (Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali).

(4) Cfr. l. 21-4-1962, n. 161 (Revisione dei film e dei lavori teatrali).

22. — Nessuno può essere privato, per mo-tivi politici, della capacità giuridica [c.c. 1], del-la cittadinanza, del nome [c.c. 6, 7, 9].

23. — Nessuna prestazione personale [4, 482, 522] o patrimoniale [41, 42, 53] può essere imposta se non in base alla legge (1).

(1) Ai sensi dell’art. 4, l. 27-7-2000, n. 212 (Disposi-zioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) è vie-tata l’istituzione di tributi con decreto legge.

24. — Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi [113] (1).

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La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento [c.p.c. 86, 87; c.p.p. 96 ss.].

Sono assicurati ai non abbienti, con apposi-ti istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione [c.p.p. 98] (2).

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari [c.p.p. 314-315, 571-574, 643-647] (3).

(1) Cfr. artt. 2907-2909 c.c.; artt. 99, 100 c.p.c.; art. 74 c.p.p.; l. 20-3-1865, n. 2248, all. E.

(2) Cfr. artt. 74-118, d.P.R. 30-5-2002, n. 115 (T.U. spe-se di giustizia); d.lgs. 27-5-2005, n. 116 (Patrocinio a spese dello Stato nelle controversie transfrontaliere).

(3) Cfr. l. 13-4-1988, n. 117 (Responsabilità dei ma-gistrati); d.lgs. 16-10-1992, n. 410 (Giudizio disciplinare nei confronti dei magistrati); l. 27-2-2015, n. 18 (Discipli-na sulla responsabilità civile dei magistrati); l. 24-3-2001, n. 89 (Equa riparazione per violazione del termine ragione-vole del processo).

25. — Nessuno può essere distolto dal giu-dice naturale precostituito per legge [1012, 102, 103, 105, 107; c.p.c. 1-36; c.p.p. 1-16].

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso [prel. 11; c.p. 1, 2] (1).

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla leg-ge [132] (2).

(1) Il principio di legalità della pena si applica ex art. 23 per le sanzioni pecuniarie, ed ex artt. 28 e 97 per le san-zioni disciplinari.

(2) Cfr. artt. 199 ss. c.p.; artt. 658, 679, 680 c.p.p. e art. 31, l. 10-10-1986, n. 663 che ha abrogato le presunzioni le-gali per le misure di sicurezza.

26. — L’estradizione del cittadino può es-sere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali [10; c.p. 13; c.p.p. 697 ss.] (1).

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici [104] (2).

(1) Cfr. anche l. 22-4-2005, n. 69 (Mandato d’arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri).

(2) Tale comma non si applica ai delitti di genocidio: cfr. l.cost. 21-6-1967, n. 1 (Estradizione per i delitti di ge-nocidio) e l. 26-11-1985, n. 719 (Ratifica della Convenzione Europea per la repressione del terrorismo del 27-1-1977).

27. — La responsabilità penale è persona-le [c.p. 40 ss.].

L’imputato [c.p.p. 60] non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva [c.p.p. 648 ss.] (1).

Le pene [c.p. 17 ss.] non possono consiste-re in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condan-nato [134] (2).

Non è ammessa la pena di morte (3) [, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guer-ra] (4).

(1) Così anche art. 6, n. 2, Conv. Europea dei dirit-ti dell’uomo.

(2) Cfr. l. 26-7-1975, n. 354 e d.P.R. 30-6-2000, n. 230 (Norme sull’ordinamento penitenziario ed esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).

(3) La pena di morte è stata soppressa dal d.lgs.lgt. 10-8-1944, n. 224, dal d.lgs. 22-1-1948, n. 21 e dalla l. 13-10-1994, n. 589.

(4) Le parole in parentesi quadra sono state soppresse ex art. 1, l. cost. 2-10-2007, n. 1.

28. — I funzionari e i dipendenti dello Sta-to e degli enti pubblici sono direttamente re-sponsabili, secondo le leggi penali [c.p. 314-335bis], civili e amministrative, degli atti com-piuti in violazione di diritti. In tali casi la re-sponsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici [972] (1).

(1) Cfr. artt. 18-30, d.P.R. 10-1-1957, n. 3 (T.U. impie-gati civili dello Stato); l. 26-4-1990, n. 86 (Reati dei pubbli-ci ufficiali contro la P.A.); l. 7-8-1990, n. 241 (Procedimento amministrativo e trasparenza della P.A.); artt. 51-57, d.lgs. 30-3-2001, n. 165 (T.U. sul pubblico impiego).

TiTolo iiRapporti etico-sociali

29. — La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul ma-trimonio [c.c. 79 ss.].

Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi [3], con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità fami-liare [c.c. 143-158].

30. — È dovere e diritto dei genitori man-tenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio [c.c. 147, 148, 261, 279].

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti [c.c. 330, 343, 400-403; 433 ss.; c.p. 34].

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costituzione della repubblica italiana 1431-34

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della fa-miglia legittima [c.c. 250 ss., 536, 573, 577, 578, 580].

La legge detta le norme e i limiti per la ri-cerca della paternità [c.c. 269 ss.].

31. — La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazio-ne della famiglia [36, 37] e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità [37] (1), l’infanzia e la gioventù [37], favorendo gli istituti necessa-ri a tale scopo [c.c. 291 ss.] (2).

(1) Cfr. r.d. 24-12-1934, n. 2316 (T.U. protezione e as-sistenza maternità e infanzia); l. 29-7-1975, n. 405 (Istitu-zione Consultori familiari); l. 22-5-1978, n. 194 (Tutela del-la maternità e interruzione volontaria della gravidanza); l. 19-2-2004, n. 40 (Procreazione medicalmente assistita); sent. Corte cost. 8-5-2009, n. 151; sent. Corte cost. 10-6-2014, n. 162; sent. 5-6-2015, n. 96.

(2) Cfr. l. 4-5-1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia); l. 21-5-1991, n. 176 (Ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20-11-1989); l. 28-8-1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza); l. 31-12-1998, n. 476 (Ado-zione internazionale).

32. — La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo [382] e in-teresse della collettività, e garantisce cure gra-tuite agli indigenti (1).

Nessuno può essere obbligato a un determi-nato trattamento sanitario se non per disposizio-ne di legge (2). La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della perso-na umana [c.c. 5] (3).

(1) Cfr. r.d. 27-7-1934, n. 1265 (T.U. leggi Sanitarie e succ. modif.); l. 23-12-1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale); d.lgs. 30-12-1992, n. 502 (Riordino del sistema sanitario nazionale); d.lgs. 19-6-1999, n. 229 (Nor-me per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale).

(2) Cfr. l. 13-5-1978, n. 180 (Accertamenti e trattamen-ti sanitari volontari e obbligatori).

(3) Cfr. l. 1-4-1999, n. 91 (Trapianti di organi); l. 9-1-2006, n. 7 (Prevenzione e divieto delle pratiche di mutilazio-ne genitale femminile).

33. — L’arte e la scienza sono libere [21] e libero ne è l’insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi (1).

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato (2).

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l’ammis-sione ai vari ordini e gradi di scuole o per la con-clusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale [c.c. 2229 ss.] (3).

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamen-ti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi del-lo Stato (4).

(1) Cfr. d.lgs. 16-4-1994, n. 297 (T.U. delle disposizio-ni vigenti per le scuole di ogni ordine e grado); d.P.R. 8-3-1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di au-tonomia delle istituzioni scolastiche).

(2) Cfr. l. 10-3-2000, n. 62 (Norme per la parità sco-lastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione).

(3) Cfr. d.P.R. 23-7-1998, n. 323 (Regolamento di di-sciplina degli esami di Stato), l. 10-12-1997, n. 425 (Rifor-ma degli esami di Stato).

(4) Cfr. l. 9-5-1989, n. 168 (Istituzione del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica); art. 1, c. 8, d.l. 18-5-2006, n. 181 conv. in l. 17-7-2006, n. 233 (Riordino della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri); d.m. 22-10-2004, n. 270 (Regolamento sull’autonomia didattica degli atenei); art. 16, d.l. 25-6-2008, n. 112, conv., con mo-dif., in l. 6-8-2008, n. 133; d.l. 10-11-2008, n. 180, conv., con modif., in l. 9-1-2009, n. 1.

34. — La scuola è aperta a tutti.L’istruzione inferiore, impartita per almeno

otto anni, è obbligatoria e gratuita (1).I capaci e meritevoli, anche se privi di mez-

zi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo dirit-to con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso (2).

(1) Cfr. l. 31-12-1962, n. 1859 sulla scuola dell’obbli-go; l. 28-3-2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizio-ne delle norme generali sull’istruzione); d.lgs. 19-2-2004, n. 59 (Norme relative alla scuola dell’infanzia e al primo ci-clo dell’istruzione); d.lgs. 15-4-2005, n. 77 (Norme relative

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costituzione della repubblica italiana 35-3915

all’alternanza scuola-lavoro); d.lgs. 17-10-2005, n. 226 (Nor-me generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al se-condo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazio-ne); art. 1, c. 622, l. 27-12-2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) che ha elevato tale soglia a 10 anni; art. 64, d.l. 25-6-2008, n. 112, conv., con modif., in l. 6-8-2008, n. 133; d.l. 1-9-2008, n. 137, conv., con modif., in l. 30-10-2008, n. 169.

(2) Cfr. l. 2-12-1991, n. 390 (Norme sul diritto agli stu-di universitari); d.lgs. 15-4-2005, n. 76 (Norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione).

TiTolo iiiRapporti economici

35. — La Repubblica tutela il lavoro [4, 373, 38, 99] in tutte le sue forme ed applicazio-ni [c.c. 2060-2246] (1).

Cura la formazione [c.c. 2130-2134] e l’ele-vazione professionale dei lavoratori (2).

Promuove e favorisce gli accordi e le orga-nizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro (3).

Riconosce la libertà di emigrazione [162], salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’inte-resse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero.

(1) Cfr. l. 20-5-1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori); l. 21-12-1978, n. 845 (Legge quadro sulla formazione profes-sionale); l. 10-12-2014, n. 183 (Deleghe al Governo in ma-teria di lavoro), d.lgs. 4-3-2015, n. 23 (Disposizioni in mate-ria di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele cre-scenti); d.lgs. 4-3-2015, n. 22 (Riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati).

(2) Cfr. l. 19-1-1955, n. 25 (Apprendistato); d.lgs. 10-9-2003, n. 276 (Riforma del mercato del lavoro).

(3) Cfr. Convenzione dell’O.I.L.; Carta Sociale Europea.

36. — Il lavoratore ha diritto ad una retribu-zione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro [37] e in ogni caso sufficiente ad as-sicurare a sé e alla famiglia [31] un’esistenza libera e dignitosa [c.c. 2099-2102, 2120-2122, 2126, 2131] (1).

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge [c.c. 2107-2108].

Il lavoratore ha diritto al riposo settimana-le e a ferie annuali retribuite, e non può rinun-ziarvi [c.c. 2109] (2).

(1) Cfr. l. 14-7-1959, n. 741 (Minimi di trattamento eco-nomico e normativo ai lavoratori).

(2) Cfr. r.d.l. 15-3-1923, n. 692, conv. in l. 17-4-1925, n. 473 (Limitazione dell’orario di lavoro per gli operai e gli impiegati delle aziende industriali commerciali di qualun-

que natura); art. 13, l. 24-6-1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell’occupazione); d.lgs. 8-4-2003, n. 66 (Or-ganizzazione dell’orario di lavoro).

37. — La donna lavoratrice ha gli stessi di-ritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore [3] (1). Le condizio-ni di lavoro devono consentire l’adempimen-to della sua essenziale funzione familiare [31] e assicurare alla madre e al bambino una spe-ciale adeguata protezione [31; c.c. 2110] (2).

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato (3).

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a pari-tà di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione [31; c.c. 2110] (3).

(1) Cfr. d.lgs. 11-4-2006, n. 198 (Codice delle pari op-portunità tra uomo e donna).

(2) Cfr. l. 8-3-2000, n. 53 (Norme in materia di con-gedi parentali); d.lgs. 26-3-2001, n. 151 (T.U. sulla mater-nità e paternità).

(3) Cfr. l. 17-10-1967, n. 977 (Tutela del lavoro dei bam-bini e degli adolescenti); d.lgs. 4-8-1999, n. 345 (Protezione dei giovani sul lavoro).

38. — Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha di-ritto al mantenimento e all’assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano prevedu-ti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria [c.c. 2110].

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’edu-cazione e all’avviamento professionale (1).

Ai compiti previsti in questo articolo prov-vedono organi ed istituti predisposti o integra-ti dallo Stato.

L’assistenza privata è libera.

(1) Cfr. l. 5-2-1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assi-stenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handi-cappate); l. 12-3-1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili); l. 8-11-2000, n. 328 (Legge quadro per la rea-lizzazione del sistema integrato di interventi e servizi socia-li); l. 30-3-2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale).

39. — L’organizzazione sindacale è libe-ra [18] (1).

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uf-fici locali o centrali, secondo le norme di legge.

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costituzione della repubblica italiana 1640-45

È condizione per la registrazione che gli sta-tuti dei sindacati sanciscano un ordinamento in-terno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giu-ridica (2). Possono, rappresentati unitariamen-te in proporzione dei loro iscritti, stipulare con-tratti collettivi di lavoro con efficacia obbligato-ria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

(1) Cfr. artt. 14-32, l. 20-5-1970, n. 300 (Statuto dei la-voratori); artt. 40-50, d.lgs. 30-3-2001, n. 165 (T.U. in mate-ria di pubblico impiego).

(2) Cfr. d.P.R. 10-2-2000, n. 361 (Semplificazione dei pro-cedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private).

40. — Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano [c.p. 503 ss.] (1).

(1) Cfr. l. 12-6-1990, n. 146 (Regolamentazione del dirit-to di sciopero nei servizi pubblici essenziali); l. 11-4-2000, n. 83 (Modifiche ed integrazioni della legge 12-6-1990, n. 146). Cfr. artt. 15 e 28, l. 20-5-1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori).

41. — L’iniziativa economica privata è li-bera [c.c. 2082 ss.] (1).

Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurez-za, alla libertà, alla dignità umana [c.c. 2087; c.p. 437, 451] (2).

La legge determina i programmi e i control-li opportuni perché l’attività economica pubbli-ca e privata possa essere indirizzata e coordina-ta a fini sociali [43] (3).

(1) Cfr. l. 10-10-1990, n. 287 (cd. Legge antitrust), da ul-timo modif. con l. 23-7-2009, n. 99 (Tutela della concorren-za); art. 38, d.l. 25-6-2008, n. 112, conv. con modif. in l. 6-8-2008, n. 133, da ultimo modif. dall’art. 11ter, d.l. 1-7-2009, n. 78, conv., con modif., in l. 3-8-2009, n. 102

(2) Cfr. d.lgs. 6-9-2005, n. 206 (Codice del consumo).(3) Cfr. l. 14-11-1995, n. 481 (Norme per la concorren-

za e la regolazione dei servizi di pubblica utilità).

42. — La proprietà è pubblica [c.c. 822-831] o privata [c.c. 832]. I beni economici apparten-gono allo Stato, ad enti o a privati (1).

La proprietà privata è riconosciuta e garanti-ta dalla legge, che ne determina i modi di acqui-sto [c.c. 922], di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti [44-46, 472] (2).

La proprietà privata può essere, nei casi pre-veduti dalla legge, e salvo indennizzo, espro-priata per motivi di interesse generale [c.c. 834] (3).

La legge stabilisce le norme ed i limiti del-la successione legittima [c.c. 565 ss.] e testa-mentaria [c.c. 587] e i diritti dello Stato sulle eredità [c.c. 586].

(1) Cfr. d.l. 5-12-1991, n. 386, conv. in l. 29-1-1992, n. 35; d.l. 11-7-1992, n. 333, conv. in l. 8-8-1992, n. 359 e d.l. 31-5-1994, n. 332, conv. in l. 30-7-1994, n. 474 sul-le privatizzazioni.

(2) Cfr. l. 17-8-1942, n. 1150 (Legge urbanistica); l. 28-1-1977, n. 10 (Norme per l’edificabilità dei suoli); d.P.R. 6-6-2001, n. 380 (T.U. in materia edilizia).

(3) Cfr. d.P.R. 8-6-2001, n. 327 (T.U. in materia di espro-priazione per pubblica utilità); l. 24-12-2007, n. 244.

43. — A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione [c.c. 834, 835, 838] e salvo in-dennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comu-nità di lavoratori o di utenti determinate impre-se o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale (1).

(1) Cfr. l. 6-12-1962, n. 1643 (Nazionalizzazione dell’energia elettrica).

44. — Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rap-porti sociali, la legge impone obblighi e vinco-li alla proprietà terriera privata [c.c. 840], fissa limiti alla sua estensione [c.c. 846] secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre [c.c. 857], la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità pro-duttive; aiuta la piccola e la media proprietà (1).

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane (2).

(1) Cfr. l. 15-9-1964, n. 756 (Norme in materia di con-tratti agrari rustici); l. 11-2-1971, n. 11 (Affitto di fondi rusti-ci); l. 3-5-1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari).

(2) Cfr. l. 3-12-1971, n. 1102 (Nuove norme per lo svi-luppo della montagna); l. 31-1-1994, n. 97 (Nuove disposi-zioni per le zone montane).

45. — La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione [c.c. 2511 ss.] a ca-

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costituzione della repubblica italiana 46-5117

rattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’in-cremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli [c.c. 2545quaterde-cies-2545octiesdecies], il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato [c.c. 2083, 2202] (1).

(1) Cfr. l. 17-2-1971, n. 127 (Provvedimenti per la coo-perazione); l. 31-1-1992, n. 59 (Nuove norme in materia di so-cietà cooperative); l. 8-8-1985, n. 443 (Legge quadro per l’ar-tigianato); l. 3-4-2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica); d.lgs. 2-8-2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi).

46. — Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro [35] e in armonia con le esi-genze della produzione [4], la Repubblica rico-nosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestio-ne delle aziende (1).

(1) Cfr. art. 47, l. 29-12-1990, n. 428 (relativamente all’informazione e consultazione in caso di trasferimento di azienda); l. 23-7-1991, n. 223 (informazione e consultazione per le procedure di mobilità); d.lgs. 19-8-2005, n. 188 (Coin-volgimento dei lavoratori nella società europea); d.lgs. 6-2-2007, n. 25 (Quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori); d.lgs. 6-2-2007, n. 48 (Coin-volgimento dei lavoratori nella società cooperativa europea).

47. — La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, co-ordina e controlla l’esercizio del credito (1).

Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione (2), alla proprie-tà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto in-vestimento azionario nei grandi complessi pro-duttivi del Paese.

(1) Cfr. d.l. 8-4-1974, n. 95, conv. in l. 7-6-1974, n. 216 (Disposizioni relative al mercato mobiliare e al trattamento fi-scale dei titoli azionari); d.lgs. 1-9-1993, n. 385 (T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia); d.lgs. 24-2-1998, n. 58 (T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria); d.lgs. 7-9-2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private).

(2) Cfr. l. 22-10-1971, n. 865 (Norme in materia di edi-lizia residenziale pubblica).

TiTolo iVRapporti politici

48. — Sono elettori [56, 58, 712, 751,3] tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiun-to la maggiore età [c.c. 2].

Il voto è personale ed eguale, libero [c.p. 416ter] e segreto. Il suo esercizio è dovere ci-vico [23].

La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini re-sidenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono asse-gnati seggi nel numero stabilito da norma co-stituzionale [562, 572] e secondo criteri deter-minati dalla legge (1).

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sen-tenza penale irrevocabile o nei casi di indegni-tà morale indicati dalla legge [XII2; c.p. 19, 28, 29; c.p.p. 648, 662] (2).

(1) Comma inserito ex l.cost. 17-1-2000, n. 1 (Modifi-ca all’articolo 48 della Costituzione concernente l’istituzio-ne della circoscrizione Estero).

Cfr. l. 27-12-2001, n. 459 (Norme per l’esercizio del di-ritto di voto dei cittadini italiani all’estero).

(2) Cfr. l. 6-5-2015, n. 52 (Disposizioni in materia di elezione della Camera dei Deputati).

49. — Tutti i cittadini hanno diritto di asso-ciarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale [18, 983, XII1] (1) (2).

(1) Cfr. art. 2, l. 20-6-1952, n. 645 (Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione) che prevede il divieto di ricostituzione del partito fascista.

(2) Cfr., da ultimo, d.l. 28-12-2013, n. 149, conv. in l. 21-2-2014, n. 13 (Finanziamento pubblico ai partiti).

50. — Tutti i cittadini possono rivolgere pe-tizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità (1).

(1) Cfr. art. 109, Reg. Camera e artt. 140 e 141, Reg. Senato.

51. — Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso [3] possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglian-za, secondo i requisiti stabiliti dalla legge [563, 582, 841, 973, 1044, 106, 1351,2,6]. A tale fine la Re-pubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini [1177] (1) (2).

La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica (3).

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costituzione della repubblica italiana 1852-57

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elet-tive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo po-sto di lavoro (4).

(1) Periodo inserito ex l. cost. 30-5-2003, n. 1 in G.U. 12-6-2003, n. 134.

(2) Cfr. d.lgs. 11-4-2006, n. 198 (Codice delle pari op-portunità tra uomo e donna).

(3) Cfr. art. 2, d.P.R. 10-1-1957, n. 3 (T.U. impiegati ci-vili dello Stato).

(4) Cfr. artt. 31 e 32, l. 20-5-1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori); art. 68, d.lgs. 30-3-2001, n. 165 (T.U. sul pub-blico impiego).

52. — La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino [23].

Il servizio militare è obbligatorio nei li-miti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adem-pimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino [c.c. 2111], né l’esercizio dei di-ritti politici (1).

L’ordinamento delle Forze armate si infor-ma allo spirito democratico della Repubbli-ca [98] (2).

(1) Cfr. l. 8-7-1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza); l. 6-3-2001, n. 64 (Istituzione del ser-vizio civile nazionale); d.lgs. 5-4-2002, n. 77 (Disciplina del servizio civile nazionale); l. 14-11-2000, n. 331 (Norme per l’istituzione del servizio militare professionale); d.lgs. 15-3-2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare).

(2) Cfr. l. 11-7-1978, n. 382 (Norme di principio sul-la disciplina militare); art. 1, l. 14-11-2000, n. 331 (Compi-ti delle forze armate).

53. — Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva (1) (2).

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

(1) Cfr. l. 9-10-1971, n. 825 (Delega legislativa al Go-verno della Repubblica per la riforma tributaria).

(2) Cfr. l. 27-7-2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente).

54. — Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pub-bliche hanno il dovere di adempierle con disci-plina ed onore, prestando giuramento [91, 93, 1353] nei casi stabiliti dalla legge (1).

(1) Cfr. l. 23-12-1946, n. 478 (Modificazioni alle formu-le di giuramento); d.P.R. 19-4-2001, n. 253 (Semplificazio-ne del procedimento relativo al giuramento di fedeltà dei di-pendenti non contrattualizzati).

PARTE IIORdINAmENtO dELLA REpuBBLICA

TiTolo iIl parlamento

Sezione ILe Camere

55. — Il Parlamento si compone della Ca-mera dei deputati [56, 60] e del Senato della Re-pubblica [57 ss.].

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi sta-biliti dalla Costituzione [632, 642,3, 83, 902, 91, 1044, 1351,7] (1).

(1) Cfr. art. 35 Reg. Camera e art. 64 Reg. Senato.

56. (1) — La Camera dei deputati è elet-ta a suffragio universale e diretto [48, 60, 61].

Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Este-ro [483] (2).

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età [511].

La ripartizione dei seggi tra le circoscri-zioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, qua-le risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti (3).

(1) Art. modificato ex l.cost. 9-2-1963, n. 2 (art. 1).(2) Comma così sostituito ex art. 1, c. 1, l.cost. 23-1-

2001, n. 1.(3) Comma così modificato ex art. 1, c. 2, l. cost.

1/2001 cit.

57. (1) — Il Senato della Repubblica è elet-to a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero [483] (2).

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costituzione della repubblica italiana 58-6519

Il numero dei senatori elettivi è di trecen-toquindici, sei dei quali eletti nella circoscri-zione Estero (3).

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno (4).

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fat-to salvo il numero dei seggi assegnati alla cir-coscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effet-tua in proporzione alla popolazione delle Re-gioni, quale risulta dall’ultimo censimento ge-nerale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti (5).

(1) Art. modificato ex l.cost. 9-2-1963, n. 2 (art. 2).(2) Comma così sostituito ex art. 2, c. 1, l.cost. 23-1-

2001, n. 1.(3) Comma così sostituito ex art. 2, c. 2, l.cost. 1/2001 cit.(4) Cfr. l.cost. 27-12-1963, n. 3 che ha istituito la Re-

gione Molise.(5) In tale comma dopo le parole: «la ripartizione dei

seggi tra le regioni,» sono inserite le seguenti: «fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero», ex art. 2, c. 3, l.cost. 1/2001 cit.

58. — I senatori sono eletti a suffragio uni-versale e diretto dagli elettori che hanno supe-rato il venticinquesimo anno di età [48, 60, 61].

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno [511].

59. — È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubbli-ca [83 e ss.].

Il Presidente della Repubblica può nomina-re senatori a vita cinque cittadini che hanno il-lustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

60. — La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni [88].

La durata di ciascuna Camera non può es-sere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra (1).

(1) Testo così sostituito ex art. 3, l.cost. 9-2-1963, n. 2.

61. — Le elezioni delle nuove Camere han-no luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non ol-tre il ventesimo giorno dalle elezioni [873] (1).

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

(1) Cfr. l. 10-12-1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Sena-to della Repubblica); l. 22-2-2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campa-gne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica).

62. — Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presiden-te o del Presidente della Repubblica o di un ter-zo dei suoi componenti [772].

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l’altra.

63. — Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune [552], il Presidente e l’Ufficio di pre-sidenza sono quelli della Camera dei deputati.

64. — Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti [72].

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascu-na delle due Camere e il Parlamento a Came-re riunite [552] possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale [641, 732, 833, 902, 1381, 3].

I membri del governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

65. — La legge determina i casi di ineleggi-bilità e di incompatibilità con l’ufficio di depu-tato o di senatore [66, 842, 1047, 1222, 1356] (1).

Nessuno può appartenere contemporanea-mente alle due Camere.

(1) Per le ineleggibilità cfr. d.P.R. 30-3-1957, n. 361 (T.U. delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei Deputati). Per le incompatibilità parlamentari cfr. l. 13-2-1953, n. 60 (Incompatibilità parlamentari); art. 13, d.l. 13-

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costituzione della repubblica italiana 2066-73

8-2011, n. 138, conv. in l. 14-9-2011, n. 148 (Incompatibili-tà); d.lgs. 31-12-2012, n. 234 (Testo Unico sull’incandida-billità); d.lgs. 8-4-2013, n. 39 (Inconferibilità e incompati-bilità di incarichi presso la P.A.).

66. — Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cau-se sopraggiunte di ineleggibilità e di incompa-tibilità [56, 58, 65, 1222].

67. — Ogni membro del Parlamento rap-presenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

68. (1) — I membri del Parlamento non pos-sono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni [1224].

Senza autorizzazione della Camera alla qua-le appartiene (2), nessun membro del Parlamen-to può essere sottoposto a perquisizione perso-nale o domiciliare, né può essere arrestato o al-trimenti privato della libertà personale [13, 14], o mantenuto in detenzione, salvo che in esecu-zione di una sentenza irrevocabile di condan-na [272], ovvero se sia colto nell’atto di com-mettere un delitto per il quale è previsto l’arre-sto obbligatorio in flagranza [c.p.p. 380, 382].

Analoga autorizzazione (2) è richiesta per sot-toporre i membri del Parlamento a intercettazio-ni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comuni-cazioni e a sequestro di corrispondenza [15] (3).

(1) Art. così sostituito ex l.cost. 29-10-1993, n. 3.(2) Cfr. art. 18 Reg. Camera; artt. 19 e 135 Reg. Senato.(3) Cfr. artt. 2 e ss., l. 20-6-2003, n. 140 (Disposizioni

per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione, nonché in materia di processo penale nei confronti della alte cari-che dello Stato).

69. — I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge (1).

(1) Cfr. l. 31-10-1965, n. 1261 (Indennità per i mem-bri del Parlamento); l. 5-7-1982, n. 441 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti).

Sezione IILa formazione delle leggi

70. — La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere [55, 71-77].

71. — L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo [874, 89, 92 ss.], a ciascun membro delle Camere [55] ed agli organi [993, 1212] ed enti ai quali sia conferita da legge costituzio-nale [1163, 138].

Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cin-quantamila elettori, di un progetto redatto in ar-ticoli [75] (1).

(1) Cfr. artt. 48 e 49, l. 25-5-1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa le-gislativa del popolo).

72. — Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo rego-lamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale [64].

Il regolamento stabilisce procedimenti ab-breviati per i disegni di legge dei quali è dichia-rata l’urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanen-ti, composte in modo da rispecchiare la pro-porzione dei gruppi parlamentari (1). Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazio-ne definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei compo-nenti della Camera o un quinto della commis-sione richiedono che sia discusso o votato dal-la Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di appro-vazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costi-tuzionale ed elettorale e per quelli di delegazio-ne legislativa, di autorizzazione a ratificare trat-tati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi [77, 80, 81, 138].

(1) Cfr. anche art. 11, l.cost. 18-10-2001, n. 3 (Ruo-lo della Commissione per le questioni regionali nelle pro-cedure legislative).

73. — Le leggi sono promulgate dal Presi-dente della Repubblica entro un mese dall’ap-provazione [72, 87] (1).

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costituzione della repubblica italiana 74-8121

Se le Camere, ciascuna a maggioranza as-soluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la pro-mulgazione ed entrano in vigore il quindicesi-mo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termi-ne diverso [disp. prel. 10].

(1) Cfr. d.P.R. 28-12-1985, n. 1092 (T.U. sulla promul-gazione delle leggi); d.P.R. 14-3-1986, n. 217 (Approvazione del regolamento di esecuzione del Testo unico).

74. — Il Presidente della Repubblica, pri-ma di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deli-berazione [872].

Se le Camere approvano nuovamente la leg-ge, questa deve essere promulgata [73].

75. — È indetto [875] referendum popolare [123, 132] per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge [70] o di un atto avente valore di legge [76, 77], quando lo richiedono cinquecen-tomila elettori o cinque Consigli regionali [121] (1).

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio [81], di amnistia e di in-dulto [79], di autorizzazione a ratificare trattati internazionali [80].

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati [56].

La proposta soggetta a referendum è appro-vata se ha partecipato alla votazione la mag-gioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazio-ne del referendum (1).

(1) Cfr. artt. 27-40, l. 25-5-1970, n. 352 (Norme sui re-ferendum e sull’iniziativa legislativa del popolo).

76. — L’esercizio della funzione legislati-va [70] non può essere delegato [724] al Gover-no [92 ss.] se non con determinazione di prin-cipi e criteri direttivi e soltanto per tempo limi-tato e per oggetti definiti (1).

(1) Cfr. artt. 14-16, l. 23-8-1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di governo).

77. — Il Governo [92 e ss.] non può, sen-za delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria [72, 76].

Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presen-tarli per la conversione (1) alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente con-vocate e si riuniscono entro cinque giorni [612, 622] (2).

I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione [71, 73]. Le Ca-mere possono tuttavia regolare con legge i rap-porti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti (3).

(1) Cfr. art. 78 Reg. Senato; art. 96bis Reg. Camera.(2) Cfr. art. 17, c. 30, l. 15-5-1997, n. 127.(3) Cfr. Corte cost., sent. 24-10-1996, n. 360, in mate-

ria di divieto di reiterazione dei decreti legge.

78. — Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri ne-cessari [11, 879].

79. (1) — L’amnistia e l’indulto [c.p. 151, 174] sono concessi con legge deliberata a mag-gioranza dei due terzi dei componenti di ciascu-na Camera, in ogni suo articolo e nella votazio-ne finale [752].

La legge che concede l’amnistia o l’indul-to stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l’amnistia e l’indulto non pos-sono applicarsi ai reati commessi successiva-mente alla presentazione del disegno di legge.

(1) Art. così modificato ex l.cost. 6-3-1992, n. 1.

80. — Le Camere [55] autorizzano con leg-ge la ratifica dei trattati internazionali [878] che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modifica-zioni di leggi [724, 752, V].

81. (1) — Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenen-do conto delle fasi avverse e delle fasi favore-voli del ciclo economico.

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costituzione della repubblica italiana 2282-86

Il ricorso all’indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Came-re adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presenta-ti dal Governo.

L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per pe-riodi non superiori complessivamente a quat-tro mesi (2).

Il contenuto della legge di bilancio (3), le norme fondamentali e i criteri volti ad assicu-rare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bi-lanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge (4) approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispet-to dei princìpi definiti con legge costituzionale.

(1) Art. così sostituito ex l. cost. 20-4-2012, n. 1 (Intro-duzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) (art. 1), le cui disposizioni si applicano a de-correre dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014, così come dispone l’art. 6, l. cost. 1/2012 cit.

Il testo previgente così disponeva: «81. — Le Came-re approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere con-cesso se non per legge e per periodi non superiori comples-sivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si posso-no stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte».

(2) Cfr. l. 5-8-1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio); l. 31-12-2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubbli-ca); l. 7-4-2011, n. 39 (Documento di economia e finanza).

(3) Cfr. anche art. 5, l. cost. 1/2012 cit.(4) Cfr. l. 24-12-2012, n. 243 (Attuazione del principio

del pareggio di bilancio).

82. — Ciascuna Camera può disporre in-chieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componen-ti una commissione formata in modo da rispec-chiare la proporzione dei vari gruppi. La com-missione d’inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazio-ni dell’autorità giudiziaria.

TiTolo IIIl presidente della Repubblica

83. — Il Presidente della Repubblica è elet-to dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri [552, 85].

All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione [852] eletti dal Consiglio regiona-le [121, 126] in modo che sia assicurata la rap-presentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato [II].

L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

84. — Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiu-to cinquanta anni d’età e goda dei diritti civi-li e politici [511].

L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica [65].

L’assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge (1).

(1) Cfr. l. 9-8-1948, n. 1077 e l. 23-7-1985, n. 372.

85. — Il Presidente della Repubblica è elet-to per sette anni [59].

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati [632] con-voca in seduta comune il Parlamento [55] e i de-legati regionali, per eleggere il nuovo Presiden-te della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte [88], o man-ca meno di tre mesi alla loro cessazione [60], l’elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove [611]. Nel frat-tempo sono prorogati i poteri del Presiden-te in carica.

86. — Le funzioni del Presidente della Re-pubblica, in ogni caso che egli non possa adem-pierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Re-pubblica, il Presidente della Camera dei depu-tati [632] indice l’elezione del nuovo Presiden-te della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono

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costituzione della repubblica italiana 87-9423

sciolte o manca meno di tre mesi alla loro ces-sazione [853].

87. — Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità na-zionale.

Può inviare messaggi alle Camere [741].Indice le elezioni delle nuove Camere e ne

fissa la prima riunione [611].Autorizza la presentazione alle Camere dei

disegni di legge di iniziativa del Governo [711].Promulga le leggi [73, 74, 1382] ed emana

i decreti aventi valore di legge [76, 77] e i re-golamenti.

Indice il referendum popolare nei casi pre-visti dalla Costituzione [75, 132, 1382].

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i fun-zionari dello Stato [97, 98].

Accredita e riceve i rappresentanti diploma-tici, ratifica i trattati internazionali, previa, quan-do occorra, l’autorizzazione delle Camere [80].

Ha il comando delle Forze armate, presie-de il Consiglio supremo di difesa costituito se-condo la legge, dichiara lo stato di guerra deli-berato dalle Camere [11, 78].

Presiede il Consiglio superiore della magi-stratura [1042].

Può concedere grazia [c.p. 174; c.p.p. 681] e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

88. — Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse [85, 126].

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coin-cidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura (1).

(1) Il comma 2 è stato così sostituito ex l.cost. 4-11-1991, n. 1.

89. — Nessun atto del Presidente della Re-pubblica è valido se non è controfirmato dai mi-nistri proponenti, che ne assumono la respon-sabilità [90, 95].

Gli atti che hanno valore legislativo [76, 77] e gli altri indicati dalla legge sono contro-firmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri [92, 95].

90. — Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio del-le sue funzioni [89], tranne che per alto tradimen-to o per attentato alla Costituzione [c.p. 283] (1).

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune [552], a maggio-ranza assoluta dei suoi membri [134, 1357] (2).

(1) Cfr. l. 5-6-1989, n. 219 (Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall’art. 90 della Costituzione).

(2) Cfr. l. 25-1-1962, n. 20 (Giudizi d’accusa davanti alla Corte costituzionale).

91. — Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento [54] di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in se-duta comune [552].

TiTolo iiiIl Governo

Sezione IIl Consiglio dei ministri

92. — Il Governo della Repubblica è com-posto del Presidente del Consiglio e dei mini-stri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri [93].

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su pro-posta di questo, i ministri (1).

(1) Cfr. l. 23-8-1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri); d.lgs. 30-7-1999, n. 300 (Riforma dell’organizza-zione del Governo), d.lgs. 30-7-1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri); art. 1, d.l. 18-5-2006, n. 181, conv. in l. 17-7-2006, n. 233.

Cfr. anche l. 30-7-2004, n. 215 (Norme in materia di ri-soluzione dei conflitti di interesse).

93. — Il Presidente del Consiglio dei mini-stri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento [54] nelle mani del Presi-dente della Repubblica.

94. — Il Governo deve avere la fiducia del-le due Camere [55].

Ciascuna Camera accorda o revoca la fidu-cia mediante mozione motivata e votata per ap-pello nominale.

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costituzione della repubblica italiana 2495-99

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottene-re la fiducia.

Il voto contrario di una o d’entrambe le Ca-mere su una proposta del Governo [71] non im-porta obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firma-ta da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussio-ne prima di tre giorni dalla sua presentazione.

95. — Il Presidente del Consiglio dei mi-nistri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indiriz-zo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri (1).

I ministri sono responsabili collegialmen-te degli atti del Consiglio dei ministri, e indi-vidualmente degli atti dei loro dicasteri [89].

La legge provvede all’ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il nume-ro, le attribuzioni e l’organizzazione dei mini-steri [971] (2).

(1) Cfr. art. 5, l. 23-8-1988, n. 400 (Disciplina dell’attivi-tà di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio).

(2) Cfr. d.P.C.M. 10-11-1993 (Regolamento interno del Consiglio dei ministri); d.P.C.M. 23-7-2002 (G.U. 4-9-2002, n. 207) (Ordinamento delle strutture generali della Presiden-za dei Consiglio dei Ministri).

96. (1) — Il Presidente del Consiglio dei mi-nistri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’eser-cizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordi-naria, previa autorizzazione del Senato della Re-pubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale (2).

(1) Art. così modificato ex l.cost. 16-1-1989, n. 1.(2) Cfr. l. 5-6-1989, n. 219 (Nuove norme in tema di reati

ministeriali e di reati previsti dall’art. 90 della Costituzione).

Sezione IILa Pubblica Amministrazione

97. — Le pubbliche amministrazioni, in co-erenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sosteni-bilità del debito pubblico (1).

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge [953], in modo che siano

assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione (2).

Nell’ordinamento degli uffici sono deter-minate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari [28].

Agli impieghi nelle pubbliche amministra-zioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge [511, 1061] (3).

(1) Comma premesso ex art. 2, l. cost. 20-4-2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Car-ta costituzionale). Per l’applicazione v. nota (1) sub art. 81.

(2) Cfr. l. 22-7-1975, n. 382 (Ordinamento regionale e organizzazione della P.A.); l. 7-8-1990, n. 241 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di acces-so ai documenti amministrativi); l. 15-3-1997, n. 59; l. 15-5-1997, n. 127; l. 16-6-1998, n. 191; l. 8-3-1999, n. 50 (cd. Leggi Bassanini). Cfr. anche l. 18-6-2009, n. 69 (Disposizio-ni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competi-tività nonché in materia di processo civile).

(3) Cfr. d.P.R. 10-1-1957, n. 3 (T.U. delle disposizio-ni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) e d.lgs. 30-3-2001, n. 165 (T.U. in materia di pubblico impie-go), da ultimo modif. dal d.lgs. 27-10-2009, n. 150 (Ottimiz-zazione della produttività del lavoro pubblico).

98. — I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non pos-sono conseguire promozioni se non per anzia-nità (1).

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d’iscriversi ai partiti politici [49] per i ma-gistrati [101 e ss.], i militari di carriera in servi-zio attivo, i funzionari ed agenti di polizia (2), i rappresentanti diplomatici e consolari all’estero.

(1) Cfr. art. 68, d.lgs. 30-3-2001, n. 165 (T.U. in mate-ria di pubblico impiego).

(2) Cfr. anche art. 114, l. 1-4-1981, n. 121 che ricono-sce agli agenti della Polizia di Stato, oggi smilitarizzata, il diritto di iscriversi ai partiti politici.

Sezione IIIGli organi ausiliari

99. — Il Consiglio nazionale dell’econo-mia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga con-to della loro importanza numerica e qualitativa.

È organo di consulenza delle Camere [55] e del Governo [92] per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

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costituzione della repubblica italiana 100-10425

Ha l’iniziativa legislativa [71] e può contri-buire all’elaborazione della legislazione econo-mica e sociale secondo i principi ed entro i li-miti stabiliti dalla legge (1).

(1) Cfr. l. 30-12-1986, n. 936 (Norme sul Consiglio na-zionale dell’economia e del lavoro); art. 17, d.l. 13-8-2011, n. 138, conv., con modif., in l. 14-9-2011, n. 148 (Compo-sizione del CNEL).

100. — Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell’amministrazione (1) [1031].

La Corte dei conti [1032] esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bi-lancio dello Stato [81]. Partecipa, nei casi e nel-le forme stabilite dalla legge, al controllo sul-la gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce diretta-mente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito [811] (2).

La legge assicura l’indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Go-verno [1082].

(1) Cfr. r.d. 26-6-1924, n. 1054 (T.U. delle leggi sul Consiglio di Stato); r.d. 21-4-1942, n. 444 (Regolamento per l’esecuzione della legge sul Consiglio di Stato); l. 27-4-1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministra-tiva); l. 15-5-1997, n. 127 in materia di funzione consultiva del Consiglio di Stato.

(2) Cfr. r.d. 12-7-1934, n. 1214 (T.U. delle leggi sull’or-dinamento della Corte dei conti); r.d. 13-8-1933, n. 1038 (Regolamento procedura nei giudizi della C.d.C.); d.l. 15-11-1993, n. 453, conv. in l. 14-1-1994, n. 19 e l. 14-1-1994, n. 20 (Riforma della Corte dei conti); art. 11, l. 4-3-2009, n. 15; d.l. 1-7-2009, n. 78, conv., con modif., in l. 3-8-2009, n. 102 (Provvedimenti anticrisi).

TiTolo iVLa magistratura

Sezione IOrdinamento giurisdizionale

101. — La giustizia è amministrata in nome del popolo [12].

I giudici sono soggetti soltanto alla leg-ge [108].

102. — La funzione giurisdizionale è eser-citata da magistrati ordinari istituiti e regolati

dalle norme sull’ordinamento giudiziario [106; c.p.c. 1; c.p.p. 1] (1).

Non possono essere istituiti giudici straor-dinari o giudici speciali [251]. Possono soltan-to istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura [VI].

La legge regola i casi e le forme della par-tecipazione diretta del popolo all’amministra-zione della giustizia (2).

(1) Cfr. r.d. 30-1-1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario); d.P.R. 22-9-1988, n. 449 (Adeguamento dell’ordinamento giu-diziario al nuovo processo penale); l. 25-7-2005, n. 150 (Ri-forma dell’ordinamento giudiziario).

(2) Cfr. l. 10-4-1951, n. 287 e d.l. 14-2-1978, n. 31, conv. in l. 24-3-1978, n. 74.

103. — Il Consiglio di Stato [1001] e gli al-tri organi di giustizia amministrativa hanno giu-risdizione per la tutela nei confronti della pub-blica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, an-che dei diritti soggettivi [24, 1118, 113, 1252].

La Corte dei conti [1002] ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle al-tre specificate dalla legge [1118, 1133].

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i rea-ti militari commessi da appartenenti alle Forze armate [1117, VI2].

104. (1) — La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere [1012] (2).

Il Consiglio superiore della magistratura [105, 1063, 1071] è presieduto dal Presidente della Repubblica [8710].

Ne fanno parte di diritto il primo presiden-te e il procuratore generale della Corte di cas-sazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenen-ti alle varie categorie, e per un terzo dal Parla-mento in seduta comune [552] tra professori or-dinari di università in materie giuridiche ed av-vocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.

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costituzione della repubblica italiana 26105-111

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamen-te rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, esse-re iscritti negli albi professionali, né far par-te del Parlamento [55] o di un Consiglio regio-nale [121].

(1) Cfr. l. 24-3-1958, n. 195 (Consiglio superiore del-la magistratura) come da ultimo modificata dalla l. 28-3-2002, n. 44.

(2) Cfr. r.d.lgs. 31-5-1946, n. 511 (Guarentigie del-la magistratura).

105. — Spettano al Consiglio superiore del-la magistratura, secondo le norme dell’ordina-mento giudiziario, le assunzioni, le assegnazio-ni ed i trasferimenti, le promozioni e i provve-dimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati [106, 107, 108] (1).

(1) Cfr. l. 24-3-1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratu-ra); d.P.R. 16-9-1958, n. 916 (Disposizioni di attuazione e di coordinamento della l. 24-3-1958, n. 195); l. 3-1-1981, n. 1 (Modificazioni sulla costituzione e funzionamento del C.S.M.) e l. 28-3-2002, n. 44 (Modifiche al procedimento sulla costi-tuzione e funzionamento del C.S.M.).

Cfr. r.d.lgs. 31-5-1946, n. 511 (Guarentigie della ma-gistratura); d.lgs. 23-2-2006, n. 109 (Disciplina degli illeci-ti disciplinari dei magistrati); d.l. 16-9-2008, n. 143, conv., con modif., in l. 13-11-2008, n. 181.

106. — Le nomine dei magistrati hanno luo-go per concorso [54, 973, 105].

La legge sull’ordinamento giudiziario [108] può ammettere la nomina, anche elettiva, di ma-gistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli (1).

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura [104] possono essere chia-mati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di universi-tà in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori (2).

(1) Cfr. r.d. 30-1-1941, n. 12 (Ordinamento giudizia-rio); l. 21-11-1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace).

(2) Cfr. l. 5-8-1998, n. 303 (Nomina di professori univer-sitari e di avvocati all’ufficio di Consigliere di Cassazione).

107. (1) — I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal ser-

vizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura [104], adottata o per i moti-vi e con le garanzie di difesa stabilite dall’or-dinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di pro-muovere l’azione disciplinare [110] (2).

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero [c.p.c. 69-74; c.p.p. 50 ss.] gode delle garanzie stabilite nei suoi ri-guardi dalle norme sull’ordinamento giudizia-rio [108, 112].

(1) Cfr. r.d.lgs. 31-5-1946, n. 511 (Guarentigie della ma-gistratura) e l. 24-3-1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del C.S.M.).

(2) Cfr. r.d. 30-1-1941, n. 12 (Ordinamento giudizia-rio); l. 21-11-1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace).

108. — Le norme sull’ordinamento giudi-ziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge [VII1] (1).

La legge assicura l’indipendenza dei giudi-ci delle giurisdizioni speciali [1003], del pubbli-co ministero [1074] presso di esse, e degli estra-nei che partecipano all’amministrazione della giustizia [101].

(1) Cfr. r.d. 30-1-1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario); d.P.R. 22-9-1988, n. 447 (Nuovo codice di procedura penale).

109. — L’autorità giudiziaria dispone diretta-mente della polizia giudiziaria [c.p.p. 55 ss.] (1).

(1) Cfr. art. 83 r.d. 30-1-1941, n. 12 (Ordinamento giu-diziario); art. 17, l. 1-4-1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza).

110. — Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia [1072] l’organizzazione e il fun-zionamento dei servizi relativi alla giustizia (1).

(1) Cfr. art. 16 d.lgs. 30-7-1999, n. 300 (Riforma dell’or-ganizzazione del Governo).

Sezione IINorme sulla giurisdizione

111. — La giurisdizione [102] si attua me-diante il giusto processo regolato dalla legge (1).

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costituzione della repubblica italiana 112-11427

Ogni processo si svolge nel contraddittorio [c.p.c. 101; c.p.p. 498] tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata (1) (2).

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più bre-ve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico, disponga del tempo e delle condi-zioni necessari per preparare la sua difesa; ab-bia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono di-chiarazioni a suo carico, di ottenere la convoca-zione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisi-zione di ogni altro mezzo di prova a suo favore [c.p.p. 60, 61, 347 ss.]; sia assistita da un inter-prete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo [c.p.p. 143] (1).

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova [c.p.p. 187, 190, 498]. La colpevolezza dell’im-putato non può essere provata sulla base di di-chiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sem-pre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore (1).

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impos-sibilità di natura oggettiva o per effetto di pro-vata condotta illecita (1).

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devo-no essere motivati [132, 142, 152, 213; c.p.p. 125, 544, 548, 617; c.p.c. 131-135].

Contro le sentenze e contro i provvedimen-ti sulla libertà personale [13], pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sem-pre ammesso ricorso in Cassazione per viola-zione di legge [1373; c.p.c. 360 ss.; c.p.p. 606 ss.]. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra [1033, VI].

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti [100] il ricorso in Cassa-zione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione [c.p.c. 360; c.p.p. 606].

(1) Comma inserito ex art. 1, l.cost. 23-11-1999, n. 2 (Inserimento dei principi del giusto processo nell’articolo 111 della Costituzione).

Cfr. anche d.l. 7-1-2000, n. 2, conv., con modif., in l. 25-2-2000, n. 35 (Disposizioni urgenti per l’attuazione dell’art. 2, l. cost. 23-11-1999, n. 2, in materia di giusto processo); art. 26, l. 1-3-2001, n. 63 (Giusto processo).

(2) Cfr. l. 24-3-2001, n. 89 (Ragionevole durata del processo).

112. — Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale [1074; c.p.p. 50] (1).

(1) Cfr. artt. 73 ss. r.d. 30-1-1941, n. 12 (Ordinamen-to giudiziario); d.lgs. 20-2-2006, n. 106 (Riorganizzazione dell’ufficio del pubblico ministero).

113. — Contro gli atti della pubblica ammi-nistrazione è sempre ammessa la tutela giurisdi-zionale [24] dei diritti e degli interessi legitti-mi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria [102] o amministrativa [100, 1031,2, 1252] (1).

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugna-zione o per determinate categorie di atti [1373].

La legge determina quali organi di giurisdi-zione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti pre-visti dalla legge stessa.

(1) Cfr. l. 20-3-1865, n. 2248, all. E (Abolizione del con-tenzioso amministrativo); r.d. 26-6-1924, n. 1054 (T.U. Leggi sul Consiglio di Stato); d.P.R. 24-11-1971, n. 1199 (Semplifica-zione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi); l. 6-12-1971, n. 1034 (Istituzione dei Tribunali amministrativi re-gionali); d.P.R. 21-4-1973, n. 214 (Regolamento di esecuzione della l. 6 dicembre 1971, n. 1034); l. 7-8-1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); l. 21-7-2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa); art. 63, d.lgs. 30-3-2001, n. 165 (T.U. in materia di pubblico impiego).

TiTolo VLe Regioni, le province, i Comuni

114. (1) — La Repubblica è costituita dai Comuni (2), dalle Province, dalle Città metropo-litane (3), dalle Regioni e dallo Stato [132, 133].

I Comuni, le Province, le Città metropoli-tane e le Regioni sono enti autonomi con pro-pri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

(1) Art. così sostituito ex l.cost. 18-10-2001, n. 3 (art. 1) (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione).

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costituzione della repubblica italiana 28115-117

(2) Cfr. l. 7-4-2014, n. 56 (Disposizioni sulle Città me-tropolitane, Province, unioni e fusioni di Comuni).

(3) Cfr. d.lgs. 18-8-2000, n. 267 (Testo Unico degli enti locali); l. 5-5-2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale).

[115. — Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione] (1).

(1) Art. abrogato ex l.cost. 18-10-2001, n. 3 (art. 9) (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzio-ne). Cfr. ora art. 114, c. 2, Cost.

116. (1) — Il Friuli Venezia Giulia, la Sar-degna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südti-rol e la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste dispongo-no di forme e condizioni particolari di autono-mia, secondo i rispettivi statuti speciali adotta-ti con legge costituzionale (2).

La Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol è costituita dalle Province autonome di Tren-to e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al ter-zo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione del-la giustizia di pace, n) e s), possono essere attri-buite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all’ar-ticolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

(1) Art. così sostituito ex l.cost. 18-10-2001, n. 3 (art. 2) (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione).

(2) Cfr. la norma transitoria di cui all’art. 10, l.cost. 3/2001 cit. il cui dettato è inteso ad evitare che le cinque Re-gioni a statuto speciale possano godere di una autonomia mi-nore di quella ora concessa alle altre Regioni.

Cfr. anche art. 11, l. 5-6-2003, n. 131 (Adeguamen-to dell’ordinamento della Repubblica alla l.cost. 3/2001).

117. (1) — La potestà legislativa è eserci-tata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto del-la Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali [10, 11] (2) (3).

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle se-guenti materie:

a) politica estera e rapporti internaziona-li dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unio-

ne europea [10, 80]; diritto di asilo e condizio-ne giuridica dei cittadini di Stati non apparte-nenti all’Unione europea [103];

b) immigrazione [102, 1183];c) rapporti tra la Repubblica e le confes-

sioni religiose [7, 8];d) difesa e Forze armate; sicurezza dello

Stato; armi, munizioni ed esplosivi [11];e) moneta, tutela del risparmio e merca-

ti finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile del-lo Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie [81] (4);

f) organi dello Stato e relative leggi eletto-rali; referendum statali; elezione del Parlamen-to europeo [724];

g) ordinamento e organizzazione ammi-nistrativa dello Stato e degli enti pubblici na-zionali [953, 97];

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclu-sione della polizia amministrativa locale [1183];

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;l) giurisdizione e norme processuali; ordi-

namento civile e penale; giustizia amministrati-va [101 ss., 1163];

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e so-ciali che devono essere garantiti su tutto il ter-ritorio nazionale [1202];

n) norme generali sull’istruzione [33, 34, 1163];

o) previdenza sociale [38];p) legislazione elettorale, organi di gover-

no e funzioni fondamentali di Comuni, Provin-ce e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazio-nali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tem-po; coordinamento informativo statistico e in-formatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;

s) tutela dell’ambiente [9, 32], dell’ecosi-stema e dei beni culturali [1163].

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della forma-zione professionale; professioni; ricerca scien-

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costituzione della repubblica italiana 118-11929

tifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; ali-mentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; [armo-nizzazione dei bilanci pubblici e] (5) coordina-mento della finanza pubblica e del sistema tri-butario; valorizzazione dei beni culturali e am-bientali e promozione e organizzazione di atti-vità culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, ri-servata alla legislazione dello Stato [1163] (2).

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazio-ne degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi inter-nazionali e degli atti dell’Unione europea, nel ri-spetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza (6).

La potestà regolamentare spetta allo Sta-to nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Co-muni, le Province e le Città metropolitane han-no potestà regolamentare in ordine alla discipli-na dell’organizzazione e dello svolgimento del-le funzioni loro attribuite (6).

Le leggi regionali rimuovono ogni ostaco-lo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed eco-nomica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive [3, 37, 51].

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore eser-cizio delle proprie funzioni, anche con indivi-duazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regio-ne può concludere accordi con Stati e intese con

enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato (6).

(1) Art. così sostituito ex l.cost. 18-10-2001, n. 3 (art. 3) (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione).

Cfr. art. 11, c. 2, l.cost. 3/2001 cit.(2) Cfr. art. 1, l. 5-6-2003, n. 131 (Adeguamento dell’or-

dinamento della Repubblica alla l.cost. 3/2001).(3) In merito alla riforma del sistema delle autonomie

locali, in particolar modo delle Province e delle Città metro-politane, si rinvia alla l. 7-4-2014, n. 56 (cd. legge Delrio).

(4) Le parole «armonizzazione dei bilanci pubblici» sono inserite ex art. 3, l. cost. 20-4-2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituziona-le). Per l’applicazione v. nota (1) sub art. 81.

(5) Parole soppresse ex art. 3, l. cost. 1/2012 cit.(6) Cfr. artt. 4, 5 e 6, l. 131/2003 cit.

118. (1) — Le funzioni amministrative sono at-tribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’eser-cizio unitario, siano conferite a Province, Città me-tropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropo-litane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordi-namento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’ar-ticolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Provin-ce e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgi-mento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà (2).

(1) Art. così sostituito ex l.cost. 18-10-2001, n. 3 (art. 4) (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione).

(2) Cfr. d.lgs. 31-3-1998, n. 112 (Conferimento di fun-zioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali); d.lgs. 18-8-2000, n. 267 (T.U. Enti locali); art. 7, l. 5-6-2003, n. 131 (Adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla l.cost. 3/2001).

119. (1) — I Comuni, le Province, le Cit-tà metropolitane e le Regioni hanno autono-mia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispet-to dell’equilibrio dei relativi bilanci, e concor-rono ad assicurare l’osservanza dei vincoli eco-nomici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea (2).

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costituzione della repubblica italiana 30120-121

I Comuni, le Province, le Città metropolita-ne e le Regioni hanno risorse autonome. Stabi-liscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione [23, 53] e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubbli-ca e del sistema tributario. Dispongono di com-partecipazioni al gettito di tributi erariali riferi-bile al loro territorio (3) (4).

La legge dello Stato istituisce un fondo pere-quativo, senza vincoli di destinazione, per i ter-ritori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai com-mi precedenti consentono ai Comuni, alle Pro-vince, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbli-che loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale [2], per rimuo-vere gli squilibri economici e sociali [32, 413], per favorire l’effettivo esercizio dei diritti del-la persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Sta-to destina risorse aggiuntive ed effettua inter-venti speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni [1163].

I Comuni, le Province, le Città metropoli-tane e le Regioni hanno un proprio patrimonio [c.c. 824, 826], attribuito secondo i princìpi ge-nerali determinati dalla legge dello Stato. Pos-sono ricorrere all’indebitamento solo per finan-ziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a con-dizione che per il complesso degli enti di cia-scuna Regione sia rispettato l’equilibrio di bi-lancio (5). È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti (6).

(1) Art. sostituito ex l.cost. 18-10-2001, n. 3 (art. 5) (Mo-difiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione).

Cfr. art. 11, c. 2, l.cost. 3/2001 cit.(2) Le parole da «, nel rispetto» sono inserite ex art. 4,

l. cost. 20-4-2012, n. 1 (Introduzione del principio di pareg-gio di bilancio nella Carta costituzionale). Per l’applicazio-ne v. nota (1) sub art. 81.

(3) Cfr. l. 16-5-1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario); l. 14-6-1990, n. 158 (Autonomia impositiva delle Regioni); d.lgs. 18-2-2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale).

(4) Cfr. d.lgs. 28-3-2000, n. 76 (Principi fondamenta-li e norme di coordinamento in materia di bilancio e conta-bilità delle Regioni).

(5) Le parole da «, con la contestuale» fino a «di bilan-cio» sono inserite ex art. 4, l. cost. 1/2012 cit.

(6) Cfr. l. 5-5-2009, n. 42 (Delega al Governo in ma-teria di federalismo fiscale in attuazione dell’art. 119 della Costituzione) e relativi decreti attuativi.

120. (1) — La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che osta-colino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni [16], né limitare l’esercizio del diritto al lavoro [4, 35] in qualunque parte del territorio nazionale).

Il Governo può sostituirsi a organi delle Re-gioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normati-va comunitaria oppure di pericolo grave per l’in-columità e la sicurezza pubblica, ovvero quan-do lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concer-nenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali [1172, lett. m)]. La legge definisce le procedure atte a ga-rantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del prin-cipio di leale collaborazione (2).

(1) Art. sostituito ex l.cost. 18-10-2001, n. 3 (art. 6) (Mo-difiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione).

(2) Cfr. art. 8, l. 5-6-2003, n. 131 (Adeguamento dell’or-dinamento della Repubblica alla l.cost. 3/2001).

121. — Sono organi della Regione: il Consi-glio regionale [126], la Giunta e il suo presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legi-slative [e regolamentari] (1) attribuite alla Regione [117] e le altre funzioni conferitegli dalla Costitu-zione [751, 832, 1223, 1232, 132, 1382] e dalle leg-gi. Può fare proposte di legge alle Camere [711].

La Giunta regionale è l’organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Re-gione; dirige la politica della Giunta e ne è respon-sabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative dele-gate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica [118] (2).

(1) Le parole in parentesi quadra sono state soppresse ex art. 1, lett. a), l.cost. 22-11-1999, n. 1.

(2) Comma così sostituito ex art. 1, lett. b), l.cost. 1/1999 cit.

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costituzione della repubblica italiana 122-12531

122. (1) — Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplina-ti con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubbli-ca [842, 1047, 1356] (2), che stabilisce anche la durata degli organi elettivi (3) (4).

Nessuno può appartenere contemporanea-mente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento [65, 66], ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regiona-le, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono esse-re chiamati a rispondere delle opinioni espres-se e dei voti dati nell’esercizio delle loro fun-zioni [681].

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamen-te, è eletto a suffragio universale e diretto (5). Il Presidente eletto nomina e revoca i compo-nenti della Giunta.

(1) Art. così sostituito ex art. 2, l.cost. 22-11-1999, n. 1.(2) Cfr. l. 17-2-1968, n. 108; l. 23-4-1981, n. 154 (Ine-

leggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere re-gionale, provinciale, comunale e circoscrizionale in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario naziona-le); l. 23-2-1995, n. 43 (Nuove norme per l’elezione dei Con-sigli regionali delle Regioni a statuto ordinario).

(3) Cfr. art. 5, l.cost. 22-11-1999, n. 1.(4) Cfr. l. 2-7-2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione

dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione).(5) Cfr. anche l.cost. 31-1-2001, n. 2 (Elezione diretta

dei Presidenti delle Regioni a Statuto speciale e delle Pro-vince autonome di Trento e Bolzano).

123. (1) — Ciascuna Regione ha uno statu-to che, in armonia con la Costituzione, ne de-termina la forma di governo e i princìpi fon-damentali di organizzazione e funzionamento [121]. Lo statuto regola l’esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provve-dimenti amministrativi della Regione e la pub-blicazione delle leggi e dei regolamenti regio-nali [117, 118].

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale [121] con legge approva-ta a maggioranza assoluta dei suoi componen-ti, con due deliberazioni successive adottate ad

intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l’apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo del-la Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regiona-li dinanzi alla Corte costituzionale [134] entro trenta giorni dalla loro pubblicazione [1271] (2).

Lo statuto è sottoposto a referendum popo-lare qualora entro tre mesi dalla sua pubblica-zione ne faccia richiesta un cinquantesimo de-gli elettori della Regione o un quinto dei com-ponenti il Consiglio regionale. Lo statuto sot-toposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Con-siglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

(1) Art. prima sostituito ex l.cost. 22-11-1999, n. 1 (art. 3) e successivamente modificato ex art. 7, l. cost. 18-10-2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costitu-zione) che ha inserito l’ultimo comma.

(2) Cfr. art. 31, l. 11-3-1953, n. 87 (Norme sulla costi-tuzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) nel testo modificato dalla l. 131/2003.

[124. — Un commissario del Governo, resi-dente nel capoluogo della Regione, soprainten-de alle funzioni amministrative esercitate dal-lo Stato e le coordina con quelle esercitate dal-la Regione] (1).

(1) Art. abrogato ex l.cost. 18-10-2001, n. 3 (art. 9) (Mo-difiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione).

V. ora art. 10, l. 5-6-2003, n. 131 (cd. legge La Loggia) che ha istituito la figura del Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie.

125. — [Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repub-blica. La legge può in determinati casi ammet-tere il controllo di merito, al solo effetto di pro-muovere, con richiesta motivata, il riesame del-la deliberazione da parte del Consiglio regiona-le] [1271] (1).

Nella Regione sono istituiti organi di giusti-zia amministrativa di primo grado secondo l’or-dinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione (2).

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costituzione della repubblica italiana 32126-131

(1) Comma abrogato ex l.cost. 18-10-2001, n. 3 (art. 9) (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione).

(2) Cfr. l. 6-12-1971, n. 1034 (Istituzione dei T.A.R.) ed il relativo Reg. di attuazione d.P.R. 21-4-1973, n. 214.

126. (1) — Con decreto motivato del Pre-sidente della Repubblica sono disposti lo scio-glimento del Consiglio regionale [1212] e la ri-mozione del Presidente della Giunta [1214] che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzio-ne o gravi violazioni di legge. Lo scioglimen-to e la rimozione possono altresì essere dispo-sti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica (2).

Il Consiglio regionale può esprimere la sfi-ducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da al-meno un quinto dei suoi componenti e appro-vata per appello nominale a maggioranza asso-luta dei componenti. La mozione non può esse-re messa in discussione prima di tre giorni dal-la presentazione [94].

L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta elet-to a suffragio universale e diretto, nonché la ri-mozione, l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso compor-tano le dimissioni della Giunta [1213] e lo scio-glimento del Consiglio. In ogni caso i medesi-mi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

(1) Art. così sostituito ex art. 4, l.cost. 22-11-1999, n. 1.(2) Cfr. per la Commissione parlamentare art. 52, l. 10-

2-1953, n. 62; art. 11, l.cost. 18-10-2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione).

127. (1) — Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza del-la Regione, può promuovere la questione di le-gittimità costituzionale dinanzi alla Corte costi-tuzionale entro sessanta giorni dalla sua pubbli-cazione [1232].

La Regione, quando ritenga che una leg-ge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un’altra Regione leda la sua sfera di com-petenza, può promuovere la questione di legit-timità costituzionale dinanzi alla Corte costitu-zionale entro sessanta giorni dalla pubblicazio-

ne della legge o dell’atto avente valore di leg-ge [134-137] (2).

(1) Art. sostituito ex l.cost. 18-10-2001, n. 3 (art. 8) (Mo-difiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione).

(2) Cfr. artt. 32-35, l. 11-3-1953, n. 87 (Norme sulla co-stituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) nel testo modificato dalla l. 131/2003.

[128. — Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell’ambito dei principi fissati da leg-gi generali della Repubblica, che ne determina-no le funzioni] (1).

(1) Art. abrogato ex l.cost. 18-10-2001, n. 3 (art. 9) (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzio-ne). Cfr. ora art. 114, c. 2, Cost.

[129. — Le Province e i Comuni sono an-che circoscrizioni di decentramento statale e regionale.

Le circoscrizioni provinciali possono esse-re suddivise in circondari con funzioni esclu-sivamente amministrative per un ulteriore de-centramento] (1).

(1) Art. abrogato ex l.cost. 18-10-2001, n. 3 (art. 9) (Mo-difiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione).

[130. — Un organo della Regione, costitu-ito nei modi stabiliti da legge della Repubbli-ca, esercita, anche in forma decentrata, il con-trollo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali.

In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesa-minare la loro deliberazione] (1).

(1) Art. abrogato ex l.cost. 18-10-2001, n. 3 (art. 9) (Mo-difiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione).

131. — Sono costituite le seguenti Regioni:Piemonte; Valle d’Aosta [573, 832, 116];

Lombardia; Trentino-Alto Adige [116]; Veneto; Friuli-Venezia Giulia [116, X]; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzo (1); Molise (1); Campania; Puglia; Ba-silicata; Calabria; Sicilia [116]; Sardegna [116].

(1) La l.cost. 27-12-1963, n. 3 ha sostituito due distinte Regioni alla Regione Abruzzi-Molise.

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costituzione della repubblica italiana 132-13533

132. — Si può con legge costituzionale [138], sentiti i Consigli regionali [121], dispor-re la fusione di Regioni esistenti o la creazio-ne di nuove Regioni con un minimo di un mi-lione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino al-meno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse [123, XI].

Si può, con approvazione della maggioran-za delle popolazioni della Provincia o delle Pro-vince interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regio-nali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regio-ne ed aggregati ad un’altra (1) (2).

(1) Le parole da «approvazione» a «mediante» sono sta-te aggiunte ex art. 9, l.cost. 18-10-2001, n. 3 (Modifiche al Ti-tolo V della parte seconda della Costituzione).

(2) Cfr. artt. 41-47, l. 25-5-1970, n. 352 (Norme sui re-ferendum previsti dalla Costituzione).

133. — Il mutamento delle circoscrizio-ni provinciali e l’istituzione di nuove Province nell’ambito d’una Regione sono stabiliti con leggi (1) della Repubblica, su iniziativa dei Co-muni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interes-sate, può con sue leggi istituire nel proprio ter-ritorio nuovi Comuni e modificare le loro cir-coscrizioni e denominazioni.

(1) Cfr. art. 21 e Capo III, d.lgs. 18-8-2000, n. 267 (T.U enti locali).

TiTolo ViGaranzie costituzionali

Sezione ILa Corte costituzionale

134. — La Corte costituzionale giudica [VII2]:sulle controversie relative alla legittimi-

tà costituzionale delle leggi [70 ss.] e degli atti, aventi forza di legge [76, 77], dello Stato e del-le Regioni [117] (1);

sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni [127], e tra le Regioni;

sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica [ed i Ministri] (2) [96] a nor-ma della Costituzione [90] (3).

(1) Cfr. l.cost. 9-2-1948, n. 1 (Norme sui giudizi di legit-timità costituzionale); l.cost. 11-3-1953, n. 1 (Norme integra-tive della Costituzione concernenti la Corte costituzionale).

(2) Inciso soppresso ex art. 2, l.cost. 16-1-1989, n. 1.(3) Cfr. art. 2, l.cost. 11-3-1953, n. 1 (Norme integra-

tive della Costituzione concernenti la Corte costituzionale).

135. — La Corte costituzionale è compo-sta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica [87], per un terzo dal Parlamento in seduta comune [552] e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giuri-sdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, i professori ordinari di università in materie giuri-diche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono no-minati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costi-tuzionale cessa dalla carica e dall’esercizio del-le funzioni.

La Corte elegge fra i suoi componenti, se-condo le norme stabilite dalla legge, il Presiden-te, che rimane in carica per un triennio, ed è ri-eleggibile, fermi in ogni caso i termini di sca-denza dall’ufficio di giudice.

L’ufficio di giudice della Corte è incompati-bile con quello di membro del Parlamento [66], di un Consiglio regionale [122], con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge [842].

Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica [134] [e contro i Ministri] (1) [96] intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elen-co di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibili-tà a senatore [582], che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici or-dinari (1) [96].

(1) Art. così modificato ex l.cost. 22-11-1967, n. 2 e dal-la l.cost. 16-1-1989, n. 1 che ha soppresso l’inciso [e con-

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tro i Ministri]. Cfr. anche: l.cost. 11-3-1953, n. 1 (Norme in-tegrative della Costituzione concernenti la Corte costituzio-nale); Regolamento generale della Corte, approvato il 20-1-1966; l. 11-3-1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e funzio-namento della Corte costituzionale).

136. — Quando la Corte dichiara l’illegit-timità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge [134], la norma ces-sa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e co-municata alle Camere ed ai Consigli regionali in-teressati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

137. — Una legge costituzionale [138] sta-bilisce le condizioni, le forme, i termini di pro-ponibilità dei giudizi di legittimità costituzio-nale, e le garanzie d’indipendenza dei giudici della Corte [1012].

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il fun-zionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituziona-le non è ammessa alcuna impugnazione.

Sezione IIRevisione della Costituzione.

Leggi costituzionali

138. — Le leggi di revisione della Co-stituzione e le altre leggi costituzionali [96, 116, 132, 137] sono adottate da ciascuna Ca-mera con due successive deliberazioni ad in-tervallo non minore di tre mesi, e sono ap-provate a maggioranza assoluta dei compo-nenti di ciascuna Camera nella seconda vo-tazione [724].

Le leggi stesse sono sottoposte a referen-dum popolare [876] quando, entro tre mesi dal-la loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecen-tomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulga-ta [731, 875], se non è approvata dalla maggio-ranza dei voti validi (1).

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da cia-scuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti (2).

(1) Cfr. artt. 1-26, l. 25-5-1970, n. 352 (Norme sui re-ferendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legi-slativa del popolo).

(2) Cfr. l.cost. 6-8-1993, n. 1 (Funzioni della Commis-sione parlamentare per le riforme istituzionali e disciplina del procedimento di revisione costituzionale) e l.cost. 24-1-1997, n. 1 (Istituzione di una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali).

139. — La forma repubblicana non può es-sere oggetto di revisione costituzionale [138].

dIspOsIZIONItRANsItORIE E fINALI

I. — Con l’entrata in vigore della Costitu-zione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.

II. — Se alla data della elezione del Presi-dente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.

III. — Per la prima composizione del Se-nato della Repubblica sono nominati senato-ri, con decreto del Presidente della Repubbli-ca, i deputati dell’Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere se-natori e che:

sono stati Presidenti del Consiglio dei Mi-nistri o di Assemblee legislative;

hanno fatto parte del disciolto Senato;hanno avuto almeno tre elezioni, compre-

sa quella all’Assemblea Costituente;sono stati dichiarati decaduti nella seduta

della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;hanno scontato la pena della reclusione

non inferiore a cinque anni in seguito a con-danna del tribunale speciale fascista per la di-fesa dello Stato.

Sono nominati altresì senatori, con decre-to del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.

Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di no-mina. L’accettazione della candidatura alle ele-zioni politiche implica rinuncia al diritto di no-mina a senatore.

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IV. — Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stan-te, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.

V. — La disposizione dell’articolo 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati in-ternazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

VI. — Entro cinque anni dall’entrata in vi-gore della Costituzione si procede alla revisio-ne degli organi speciali di giurisdizione attual-mente esistenti, salvo le giurisdizioni del Con-siglio di Stato, della Corte dei conti e dei tri-bunali militari.

Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supre-mo militare in relazione all’articolo 111.

VII. — Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull’ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell’ordinamento vigente.

Fino a quando non entri in funzione la Cor-te costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell’articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all’entrata in vigore della Costituzione (1).

(1) Il terzo comma è stato abrogato ex art. 7, l.cost. 22-11-1967, n. 2.

VIII. — Le elezioni dei Consigli regiona-li e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall’en-trata in vigore della Costituzione.

Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passag-gio delle funzioni statali attribuite alle Regio-ni. Fino a quando non sia provveduto al riordi-namento e alla distribuzione delle funzioni am-ministrative fra gli enti locali, restano alle Pro-vince ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghi-no loro l’esercizio.

Leggi della Repubblica regolano il passag-gio alle Regioni di funzionari e dipendenti del-lo Stato, anche delle amministrazioni centrali,

che sia reso necessario dal nuovo ordinamen-to. Per la formazione dei loro uffici le Regio-ni devono, tranne che in casi di necessità, trar-re il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

IX. — La Repubblica, entro tre anni dall’en-trata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

X. — Alla Regione del Friuli-Venezia Giu-lia, di cui all’articolo 116, si applicano provvi-soriamente le norme generali del Titolo V del-la parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l’ar-ticolo 6 (1).

(1) Cfr. l.cost. 31-1-1963, n. 1 contenente lo statuto spe-ciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

XI. — Fino a cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modifi-cazione dell’elenco di cui all’articolo 131, an-che senza il concorso delle condizioni richie-ste dal primo comma dell’articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l’obbligo di sentire le popo-lazioni interessate.

XII. — È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista (1).

In deroga all’articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla entra-ta in vigore della Costituzione, limitazioni tem-poranee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

(1) Cfr. l. 20-6-1952, n. 645 (Norme di attuazione del-la XII disposizione transitoria e finale, comma primo, del-la Costituzione).

XIII. — I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive (1).

Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consor-ti e ai loro discendenti maschi sono vietati l’in-gresso e il soggiorno nel territorio nazionale (1).

I beni esistenti nel territorio nazionale, de-gli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo

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Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

(1) Dispone l’art. 1, l. cost. 23-10-2002, n. 1 (G.U. 26-10-2002, n. 252): «I commi primo e secondo della XIII di-sposizione transitoria e finale della Costituzione esauriscono i loro effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale».

XIV. — I titoli nobiliari non sono ricono-sciuti.

I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.

L’Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabili-ti dalla legge.

La legge regola la soppressione della Con-sulta araldica.

XV. — Con l’entrata in vigore della Costi-tuzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull’ordinamento provvisorio dello Stato.

XVI. — Entro un anno dall’entrata in vigo-re della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leg-gi costituzionali che non siano state finora espli-citamente o implicitamente abrogate.

XVII. — L’Assemblea Costituente sarà con-vocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per l’elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.

Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, la Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di delibera-re nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislati-vo 16 marzo 1946, n. 98.

In tale periodo le Commissioni permanen-ti restano in funzione. Quelle legislative rinvia-no al Governo i disegni di legge, ad esse tra-smessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.

I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

L’Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è con-vocata dal suo Presidente su richiesta motiva-ta del Governo o di almeno duecento deputati.

XVIII. — La presente Costituzione è pro-mulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell’Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.

Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repub-blica per rimanervi esposto, durante tutto l’an-no 1948, affinché ogni cittadino possa prender-ne cognizione.

La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale del-le leggi e dei decreti della Repubblica.

La Costituzione dovrà essere fedelmente os-servata come Legge fondamentale della Repub-blica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.