Deliberazione n. 6/2014/G
REPUBBLICA ITALIANA
la Corte dei conti
in Sezione centrale di controllo
sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato
I e II e Collegio per il controllo sulle entrate
nell’adunanza del 10 luglio 2014
* * *
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed, in particolare, l’art. 3,
comma 4, ai sensi del quale la Corte dei conti svolge il controllo sulle ge-
stioni delle Amministrazioni pubbliche, verificandone la legittimità e la rego-
larità, il funzionamento degli organi interni, nonché la corrispondenza dei ri-
sultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutan-
do comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell’azione
amministrativa;
vista la legge 20 dicembre 1996, n. 639;
visto il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo,
approvato con deliberazione n. 14/2000 delle Sezioni Riunite in data 16 giu-
gno 2000 e successive modificazioni;
visto l’art. 1, comma 172, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(legge finanziaria 2006), con cui, ad integrazione dell’articolo 3, comma 6,
della legge n. 20/1994, viene stabilito che le Amministrazioni comunichino
alla Corte dei conti ed agli Organi elettivi (Parlamento – Consigli regionali),
entro sei mesi dalla data di ricevimento delle relazioni della Corte stessa, le
misure conseguentemente adottate in esito ai controlli effettuati;
2
visto l’art. 3, comma 64, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (leg-
ge finanziaria 2008), con cui viene stabilito che, ove l’Amministrazione ri-
tenga di non ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte, a conclusione di
controlli su gestioni di spesa o di entrata svolti a norma dell’articolo 3 della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, adotti, entro trenta giorni dalla ricezione dei
rilievi, un provvedimento motivato da comunicare alle Presidenze delle Ca-
mere, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla Presidenza della Corte
dei conti;
vista la deliberazione della Sezione in adunanza plenaria n.
1/2013/G con la quale è stato approvato il programma di controllo sulla ge-
stione per l’esercizio 2013;
vista la relazione dei Consiglieri istruttori dott. Angelo Ferraro e dott.
Ugo Montella, concernente gli esiti dell’indagine condotta su “Lo stato di at-
tuazione ed i problemi di operatività del “Fondo Unico Giustizia” (FUG) isti-
tuito dal d.l. n. 143/2008, convertito dalla legge n. 181/2008”;
vista l’ordinanza in data 17 giugno 2014 con la quale il Presidente
della Sezione ha convocato il I, il II Collegio nonché il Collegio per il control-
lo sulle entrate per l’adunanza del giorno 10 luglio 2014, ai fini della pro-
nunzia, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge n. 20/1994, sulle attività di
gestione in argomento;
vista la nota n. 3368 del 19 giugno 2014 con la quale la Segreteria
della Sezione – Servizio adunanze ha trasmesso la relazione:
al Ministero dell’economia e delle finanze:
Gabinetto del Ministro;
Dipartimento del Tesoro – Direzione V;
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Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato ge-
nerale di bilancio – Ufficio X;
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato ge-
nerale di finanza;
Organismo indipendente di valutazione della performance;
Ufficio centrale di bilancio;
al Ministero della giustizia:
Gabinetto del Ministro;
Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione generale della giu-
stizia civile – Ufficio I;
Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei ser-
vizi – Direzione generale del bilancio e della contabilità;
Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei ser-
vizi – Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati;
Organismo indipendente di valutazione della performance;
Ufficio centrale di bilancio;
al Ministero dell’interno:
Gabinetto del Ministro;
Dipartimento politiche del personale;
Organismo indipendente di valutazione della performance;
Ufficio centrale di bilancio;
all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC);
ad Equitalia giustizia S.p.A.;
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Presidente;
Amministratore delegato;
uditi i relatori Cons. Angelo Ferraro e Cons. Ugo Montella;
uditi, in rappresentanza:
del Ministero dell’economia e delle finanze:
o il dott. Fabrizio CORBO, capo dell’Ufficio I dell’IGF;
o il dott. Luigi D’ATTOMA, dirigente dell’IGB, Ufficio X;
del Ministero della giustizia:
o la dott.ssa Barbara FABBRINI, Vice Capo di Gabinetto;
o il dott. Massimiliano MICHELETTI, coordinatore Ufficio del bilancio;
o il dott. Marco MANCINETTI, direttore generale della Direzione gene-
rale della giustizia civile;
o il dott. Luigi MIRAGLIA, direttore dell’Ufficio I della stessa Direzione
generale;
o il dott. Lucio BEDETTA, direttore generale della Direzione generale
del bilancio e della contabilità;
o la dott.ssa Daniela INTRAVAGLIA, direttore generale della Direzione
generale dei sistemi informativi automatizzati;
o la dott.ssa Anna Maria CONO, dirigente dell’Ufficio centrale del bilan-
cio, intervenuta assieme al dott. Fabio MURIZZI, funzionario dello
stesso UCB;
del Ministero dell’interno:
o il dott. Francesco RICCIARDI, dirigente generale del Dipartimento
della pubblica sicurezza;
o il dott. Antonio COLAIANNI, dirigente del Dipartimento per le politi-
5
che del personale, intervenuto unitamente al dott. Maurizio VALLO-
NE, dirigente;
dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC):
o il dott. Umberto POSTIGLIONE, direttore dell’Agenzia, intervenuto
con la dott.ssa Maria Rosaria LAGANA’, dirigente;
di Equitalia giustizia S.p.A.:
o il dott. Marco DI CAPUA, presidente;
o il dott. Carlo LASSANDRO, amministratore delegato, intervenuto con
il dott. Fabio ZOLEA, dirigente;
DELIBERA
di approvare, con le modifiche apportate dal Collegio in camera di consiglio, la
relazione conclusiva dell’indagine concernente “Lo stato di attuazione ed i pro-
blemi di operatività del “Fondo Unico Giustizia” (FUG) istituito dal d.l. n.
143/08, convertito dalla legge n. 181/08”;
ORDINA
che la presente deliberazione e l’unita relazione siano trasmesse, a cura del-
la Segreteria della Sezione – Servizio adunanze:
- alla Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;
- alla Presidenza delle Commissioni Bilancio del Senato della Repubblica e
della Camera dei Deputati;
- alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale quale
organo di coordinamento dell’attività amministrativa del Governo;
- ai Ministeri interessati dall’istruttoria dell’indagine, all’Agenzia nazionale
per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
6
alla criminalità organizzata (ANBSC) e ad Equitalia giustizia S.p.A..
Le Amministrazioni interessate:
- comunicheranno alla Corte e al Parlamento, entro sei mesi dalla data di
ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente adottate ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 6, della legge n. 20/94, modi-
ficato dall’articolo 1, comma 172, della legge 23 dicembre 2005 n. 266;
- adotteranno, entro trenta giorni dalla ricezione della relazione,
l’eventuale provvedimento motivato previsto dall’articolo 3, comma 64,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Copia della presente deliberazione e l’unita relazione saranno tra-
smesse, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 41 del R.D. 11 luglio 1934, n.
1214, al competente Collegio delle Sezioni Riunite, affinché possa trarne
deduzioni ai fini del nuovo referto al Parlamento sul Rendiconto Generale
dello Stato, anche in ordine alle modalità con le quali le Amministrazioni in-
teressate si sono conformate alla vigente disciplina finanziaria e contabile.
Il Presidente
(Dott. Giorgio CLEMENTE)
I RELATORI
Cons. Angelo FERRARO
Cons. Ugo MONTELLA
Depositata in Segreteria il 24 LUG. 2014
IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Luciana TROCCOLI)
Sezione centrale di controllo sulla gestione
delle Amministrazioni dello Stato
Lo stato di attuazione ed i problemi di operatività del “Fondo unico Giustizia”
(FUG) istituito dal d.l. n. 143/08, convertito dalla legge n. 181/08.
I magistrati relatori
(Cons. Angelo Ferraro) (Cons. Ugo Montella)
2
INDICE
II.2 “Lo stato di attuazione ed i problemi di operatività del “Fondo
Unico Giustizia” (FUG) istituito dal D.L. n. 143/08, convertito
dalla legge n. 181/08”
Sintesi……………………………………………………………………………………………pag. 4
1. Oggetto e modalità di svolgimento dell’indagine…………………….pag. 7
2. Quadro normativo, regolamentare e convenzionale
di riferimento
2.1. Le norme di legge………………………………………………………..pag. 8
2.2. La disciplina regolamentare……………………………………....pag. 14
2.3. I provvedimenti amministrativi…………………………………..pag. 16
2.4. Le convenzioni e i protocolli d’intesa………………………….pag. 20
2.5. Il soggetto gestore: Equitalia Giustizia S.p.A…………...pag. 21
3. L’alimentazione del Fondo Unico Giustizia
3.1. Modalità di comunicazione, intestazione
e versamento…………………………………………………………….pag. 22
3.2. Somme, proventi e risorse che affluiscono
al Fondo…………………………………………………………………….pag. 29
3.3. Oneri di versamento a carico dell’Agenzia
Nazionale per l’amministrazione e la
destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati
alla criminalità organizzata (ANBSC)………………………….pag.35
3.3.1. Il ruolo dell’Agenzia………………………………………………….pag.37
3.3.2. I rapporti tra l’Agenzia ed Equitalia
Giustizia S.p.A…………………………………………………………..pag. 39
4. La gestione del Fondo
4.1. La gestione finanziaria e l’attività
di investimento………………………………………………………..pag. 44
4.2. Spese di gestione e commissioni trattenute
dagli operatori………………………………………………………….pag. 50
3
4.3. Spese di conservazione e amministrazione
delle risorse oggetto di intestazione al FUG………..pag. 53
4.4. Misurazione e liquidazione dell’aggio
spettante a Equitalia Giustizia S.p.A……………………pag. 54
5. La destinazione delle risorse gestite dal Fondo
5.1. Restituzioni a seguito di provvedimenti di
dissequestro o di revoca della confisca………………..pag. 56
5.2. Somme devolute/versate al bilancio statale
(capo XI, capitoli 2413 e 2414)……………………………pag. 59
5.3. Quota di risorse in sequestro versate a titolo
di anticipazione…………………………………………………….pag. 63
5.4. Somme riassegnate agli appositi fondi di
pertinenza dei Ministeri dell’interno e
della giustizia……………………………………………………...pag. 66
6. La rendicontazione dell’attività gestoria del FUG
6.1. La contabilità separata………………………………………..pag. 68
6.2. L’attività di rendicontazione………………………………..pag. 70
6.3. I controlli interni ed il monitoraggio
direzionale……………………………………………………………pag. 71
7. Valutazioni conclusive e raccomandazioni………………...pag. 72
8. Appendice…………………………………………………………………....pag. 82
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Sintesi
L’indagine ha approfondito i vari aspetti della complessa attività gestoria
del Fondo unico giustizia, dalla costituzione intervenuta nel 2008 fino a tutto
il primo quadrimestre 2014, accertando l’osservanza, da parte di Equitalia
Giustizia S.p.A, dei vincoli e delle modalità gestorie fissati dal regolamento
approvato con decreto n. 127/2009, nonché l’adeguatezza delle attività di
controllo e vigilanza demandate al livello ministeriale e la validità del sistema
dei controlli interni.
L’analisi istruttoria, orientata a verificare innanzitutto la corretta e
tempestiva acquisizione al FUG della congerie di somme, proventi e prodotti
finanziari ed assicurativi oggetto di provvedimenti ablatori, ha evidenziato la
presenza di risorse ancora in sequestro, alcune risalenti addirittura a 30-35
anni addietro, per le quali non risultano intervenuti (o comunicati) successivi
provvedimenti definitivi di confisca, restituzione o devoluzione allo Stato.
Ulteriore sintomo di criticità è rappresentato dal numero non indifferente
di uffici giudiziari, tra quelli non ancora abilitati alla trasmissione delle
informazioni con sistema web, che non hanno mai effettuato comunicazioni
di provvedimenti di pertinenza del FUG.
Inoltre, dall’esame dei rapporti tra l’Agenzia nazionale dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) ed Equitalia
Giustizia S.p.A. è emerso il fenomeno, di cui non si conoscono ancora le reali
dimensioni, della mancata volturazione al Fondo di molte delle liquidità
oggetto di sequestro e, poi, di confisca e della diffusa abitudine degli
amministratori giudiziari a non soddisfare gli obblighi di rendicontazione.
Risultano, anche, evidenziati nel referto, relativamente alla gestione
delle risorse del Fondo, il problema delle risorse “liquide” non rendicontate
alla fine dell’esercizio, che la Società giudica comunque marginale rispetto
alla massa amministrata, nonché il fenomeno ricorrente nel settore penale
dell’inadempimento degli operatori finanziari all’obbligo di comunicazione
delle risorse intestate.
Altro profilo problematico è quello concernente l’eventuale alienazione
degli strumenti finanziari e assicurativi in sequestro, ammessa dalla legge
ma subordinata all’adozione di un decreto attuativo finora non emanato.
Le maggiori criticità in materia derivano dal fatto che i titoli sequestrati,
a differenza di quelli oggetto di confisca, entrano soltanto in via provvisoria
nella disponibilità dello Stato e sono suscettibili di restituzione, a seconda
dell’esito finale del procedimento giudiziario o amministrativo dal quale ha
avuto origine il provvedimento ablatorio.
5
Analoghe perplessità sorgono in riferimento alla possibilità, disciplinata
dalla normativa, di destinare all’entrata del bilancio dello Stato anche una
percentuale, ormai consolidata prudenzialmente al 10% dei sequestri
giacenti, delle somme oggetto di sequestro penale o amministrativo,
disponibili per massa, in base a criteri statistici e con modalità rotativa.
Ma la percentuale di risorse da “anticipare”, decurtata dei prelievi
precedentemente devoluti allo stesso titolo, è destinata ad esaurirsi a breve
e va considerata con la massima attenzione e prudenza l’ipotesi di estendere
l’area delle anticipazioni, trattandosi di risorse che rimangono nella titolarità
di terzi e la cui utilizzazione è considerata nei conti nazionali alla stregua di
un’anticipazione passiva dello Stato con effetti negativi sul debito pubblico.
L’indagine ha, poi, verificato un altro aspetto di apparente anomalia,
costituito dalla vistosa sproporzione tra la consistenza annuale effettiva del
Fondo, che ha raggiunto al 31 dicembre 2013 l’ammontare di oltre 3.411
milioni di euro, e le risorse versate al capitolo 2414 del bilancio statale
(complessivamente 623,6 milioni di euro nel periodo 2009-2013) e, ancora,
quelle riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa dei Ministeri della giustizia e
dell’interno (560,1 milioni di euro). Il dato è spiegabile, a parte qualche
rilievo della Corte sulle modalità e i tempi delle finalizzazioni previste a
legislazione vigente, osservando come le risorse intestate FUG
effettivamente versate al bilancio statale siano limitate a quelle “liquide”
confiscate e oggetto di devoluzione nonché ad una quota dei proventi in
sequestro, oltre all’utile netto della gestione finanziaria.
Nel referto viene esplorata anche ma non ritenuta, al momento,
percorribile l’ipotesi di riduzione dell’aggio concesso finora al Soggetto
gestore nella misura massima del 5% dell’utile della gestione finanziaria.
In conclusione, sulla scorta dei risultati dell’istruttoria svolta, è stato
interessato il Ministero della giustizia, Direzione generale della giustizia
civile, che ha già avviato i necessari riscontri e la verifica delle posizioni con
evidente indice di anomalia, dopo aver acquisito da Equitalia Giustizia
l’elenco degli uffici giudiziari potenzialmente inadempienti e la situazione di
tutti i sequestri più datati.
Per il futuro è auspicabile che sia la medesima Società a segnalare
d’iniziativa le situazioni di incoerenza del sistema meritevoli di
approfondimento.
Analoghe sollecitazioni sono state rivolte all’ANBSC che ha esteso le
operazioni di verifica alle procedure pregresse per favorire l’emersione delle
liquidità non volturate e richiamato gli amministratori al puntuale
soddisfacimento degli adempimenti imposti, con la possibilità anche di
6
subordinare la corresponsione del compenso e l’affidamento di un nuovo
incarico alla regolare presentazione dei rendiconti e alla loro approvazione.
E’ stata, infine, prospettata l’opportunità di estendere la massa di
proventi da fare confluire al FUG, previa integrazione della normativa in
materia, anche alle risorse derivanti dai sequestri ante causam operati dalle
Procure della Corte dei conti.
7
1. Oggetto e modalità di svolgimento dell’indagine
Nell’ambito dell’attività di controllo sulla gestione programmata dalla
Corte dei conti per l’anno 2013 figurano, tra le altre, due indagini,
concernenti, rispettivamente, la gestione del Fondo unico giustizia e il
recupero dei crediti in conseguenza di sentenze passate in giudicato, che
riguardano oggetti distinti ma che hanno in comune il Soggetto destinatario,
Equitalia Giustizia S.p.A., gestore del Fondo e del sistema convenzionale di
iscrizione a ruolo dei crediti di giustizia e degli adempimenti connessi.
L’indagine sullo stato di attuazione del FUG, preceduta da analoga
iniziativa della Corte inerente il controllo sulla gestione dei beni confiscati
alla criminalità organizzata (cfr. deliberazione n. 23/2010/G), ha inteso
verificare, relativamente all’intero quinquiennio trascorso dall’istituzione del
Fondo, il complesso processo di alimentazione, amministrazione e
devoluzione allo Stato delle ingenti risorse oggetto di provvedimenti ablatori
nell’ambito di procedimenti penali, amministrativi o di applicazione delle
misure di prevenzione, individuando eventuali aree di criticità negli
adempimenti procedurali e nella realizzazione dei molteplici obiettivi previsti
dalla legge istitutiva.
Per controllare le concrete modalità di acquisizione al FUG delle somme
e dei proventi in sequestro nonché i criteri ed i risultati della gestione, sono
stati acquisiti informazioni e dati contabili, tra cui le relazioni ed i rendiconti
annuali e trimestrali già sottoposti al vaglio del MEF e dei Ministeri della
giustizia e dell’interno, concernenti la natura e l’entità delle risorse
periodicamente intestate al Fondo, di quelle prelevate e versate all’entrata
del bilancio statale e di quelle restituite agli aventi diritto in caso di
dissequestro o di revoca della confisca. Contestualmente, hanno formato
oggetto di approfondimento la gestione finanziaria e le operazioni di
investimento delle disponibilità del Fondo, le commissioni/spese trattenute
dagli operatori finanziari, le spese di amministrazione sostenute da Equitalia
Giustizia e quelle inerenti l’attività di investimento.
Allo scopo di verificare, poi, se erano regolarmente affluiti al Fondo tutti
i proventi e le risorse previsti dalla normativa, sono state esaminate in
dettaglio le varie procedure di comunicazione, di intestazione e di
versamento poste in essere dagli uffici giudiziari, dall’Agenzia nazionale dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), da Poste
italiane S.p.A., dalle banche e dai vari operatori finanziari e assicurativi.
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In particolare, sono stati analizzati i rapporti tra l’ANBSC ed Equitalia
Giustizia, valutando l’efficacia dell’azione di monitoraggio e controllo svolta
dall’Agenzia nei confronti degli amministratori giudiziari e dei coadiutori
relativamente alle operazioni di gestione dei compendi confiscati e di
volturazione al FUG dei conti e dei proventi confiscati.
Analoga attenzione è stata rivolta alle modalità di devoluzione al bilancio
statale dei proventi oggetto di confisca e di quote delle risorse in sequestro,
a titolo di anticipazione sui futuri provvedimenti ablatori definitivi,
accertando la corretta riassegnazione degli stessi proventi agli appositi fondi
di pertinenza dei Ministeri della giustizia e dell’interno.
In base agli ulteriori elementi di analisi acquisiti dal Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, è stata approfondita la questione degli strumenti finanziari ed
assicurativi in sequestro, valutando rischi ed effetti negativi indotti
dall’eventuale attivazione, prevista dalla recente normativa ma subordinata
all’adozione di un decreto attuativo, della possibilità di procedere
all’alienazione dei titoli ed al versamento anticipato allo Stato del ricavato
della vendita.
Una particolare analisi è stata, poi, riservata ai criteri di misurazione e
liquidazione dell’aggio spettante ad Equitalia Giustizia nonché alle modalità e
all’efficacia dell’azione di vigilanza e controllo sulla gestione del FUG
assicurata dal MEF e dai Ministeri dell’interno e della giustizia.
Infine, sono state oggetto di approfondito esame l’attività di
rendicontazione, nei suoi diversi aspetti, la contabilità e le scritture separate
istituite per le operazioni di gestione del Fondo ed il sistema dei controlli
interni affiancato al monitoraggio direzionale.
2. Quadro normativo, regolamentare e convenzionale di
riferimento
2.1. Le norme di legge
Il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha disposto (articolo 61, comma 23) il
versamento ad unico fondo1 delle somme di denaro sequestrate nell’ambito
1 Per la gestione delle predette risorse poteva essere utilizzata la società, interamente posseduta
da Equitalia S.p.A. che, ai sensi dell’articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, deve provvedere, in base ad apposita convenzione stipulata con il Ministero della giustizia, alla gestione dei crediti di giustizia.
9
di procedimenti penali o per l’applicazione di misure di prevenzione o di
irrogazione di sanzioni amministrative nonché dei proventi derivanti dai beni
confiscati nell’ambito dei citati procedimenti.
L’articolo 2 del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, ha, poi, introdotto
una regolamentazione più puntuale ed ampliato l’oggetto del neo costituito
“Fondo Unico Giustizia” (FUG), affidandone la gestione ad Equitalia Giustizia
S.p.A. e stabilendo che vi affluissero, oltre alle risorse indicate nel citato art.
61, comma 23, somme di denaro ovvero proventi, crediti e altri beni2, con i
relativi interessi, da intestare al FUG3 a cura di Poste Italiane S.p.A., banche
ed altri operatori finanziari, a loro volta destinatari anche di oneri di
informazione4 e versamento.
L’omessa intestazione ovvero la mancata trasmissione delle
informazioni relative entro il termine stabilito sono punite con una sanzione
amministrativa, applicabile dal Ministero dell’economia e delle finanze5.
L’art. 2 del D.L. n. 143/2008 è stato più volte integrato e modificato da
una serie di provvedimenti successivi e, in particolare, dalle seguenti norme:
art. 27, comma 21-ter, del decreto legge 29 settembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
art. 42, comma 7-octies, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;
art. 2, comma 21, del decreto legge 21 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;
art. 5, comma 8, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
Altre, numerose disposizioni legislative, emanate nel tempo per
disciplinare settori diversi da quello connesso con la funzionalità del sistema
giudiziario, hanno previsto interventi incidenti sul versante del finanziamento
e della destinazione delle risorse del Fondo.
Così:
deve affluire al FUG anche il denaro contante sequestrato negli spazi
doganali dall’Agenzia delle dogane (ora Agenzia delle dogane e dei
monopoli) o dalla Guardia di finanza in caso di violazioni della normativa
in materia valutaria (art. 6, comma 7, del d.lgs. 19 novembre 2008, n.
195);
L’art. 61, comma 23, rinvia ad un decreto interministeriale la determinazione delle necessarie
disposizioni di attuazione. 2 L’elenco dettagliato delle risorse che devono affluire al FUG è riportato al successivo paragrafo
3.2. 3 Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto n. 143/2008. 4 “Con modalità telematica e nel formato elettronico reso disponibile” da Equitalia Giustizia S.p.A.
sul proprio sito internet. 5 Che verifica il corretto adempimento degli obblighi di intestazione/(comunicazione, anche
avvalendosi del Corpo della Guardia di finanza.
10
non rientrano tra le somme di denaro ed i proventi da intestare al FUG,
ai sensi dell’art. 2, comma 2, del d.l. n. 143/2008, quelli di complessi
aziendali oggetto di provvedimenti di sequestro o confisca (art. 6,
comma 2-bis, del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38);
la copertura del credito d’imposta riconosciuto per l’attività degli
organismi di mediazione incaricati della conciliazione delle controversie
civili e commerciali è assicurata a valere sulla quota delle risorse del FUG
devolute allo Stato e di pertinenza del Ministero della giustizia (articoli 17
e 22 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 286);
specifiche disposizioni, da adottarsi con decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri di natura non regolamentare, devono disciplinare
termini e modalità per la vendita dei titoli sequestrati, in modo tale da
garantire la massima celerità del versamento del ricavato dell’alienazione
al FUG nonché la restituzione all’avente diritto, in caso di dissequestro,
della stessa somma (art. 6, comma 21-quinquies, del decreto legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2010, n. 122);
è istituito presso il Ministero dell’interno il “Fondo di solidarietà civile”7,
alimentato da una quota del FUG non superiore ad un quinto delle risorse
riassegnate al medesimo Dicastero ai sensi dell’art. 2, comma 7, del d.l.
n. 143/2008 (articolo 2-bis, comma 1, lett. a), del decreto legge 12
novembre 2010, n. 1878, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2010, n. 217);
la dotazione del Fondo per il finanziamento di misure perequative per il
personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale
dei Vigili del fuoco9, di cui all’art. 8, comma 11-bis, del citato d.l. n.
78/2010, può essere incrementata10 con quota parte delle risorse del
FUG, riassegnate al Ministero dell’interno ex art. 2, comma 7, del d.l. n.
143/2008 (art. 1, comma 2, del decreto legge 26 marzo 2011, n. 27,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2011, n. 74);
i titoli sequestrati di cui all’art. 2 del d.l. n. 143/2008 devono essere
venduti ed il ricavato deve essere versato al FUG, con le modalità
individuate con il decreto di cui al citato art. 6, comma 21-quinquies, del
6 Attuativo della delega di cui all’art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69. 7 A favore delle vittime di reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o di
altra natura. 8 La legge di conversione ha introdotto l’art. 2-undecies della legge n. 575/1965, disponendo che i
proventi derivanti dall’utilizzo degli immobili confiscati mantenuti al patrimonio dello Stato e utilizzati dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) affluiscano al FUG al netto delle spese di conservazione.
9 Fondo sicurezza e soccorso pubblico. 10 Limitatamente al personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
11
d.l. n. 78/2010 (art. 10, comma 21, del decreto legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111).
Il decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 (c.d. “decreto mille
proroghe”), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,
n. 10, ha, poi, stabilito che Equitalia Giustizia (art. 2, comma 21):
recupera le proprie spese di gestione, inerenti le attività rese nell’ambito
dei fini statutari, secondo il principio della prededuzione, “con le
modalità, le condizioni e i termini stabiliti nelle convenzioni regolative dei
rapporti con i competenti Ministeri”:
trasferisce le risorse sequestrate in forma di denaro intestate FUG su
“uno o più conti correnti intrattenuti con gli operatori finanziari che
garantiscono un tasso di interesse attivo allineato alle migliori condizioni
di mercato, nonché un adeguato livello di solidità e di affidabilità ed
idonei livelli di servizio”.
Ulteriori previsioni riguardanti il FUG sono presenti negli articoli 40, 46
e 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. “Codice
Antimafia”11, come modificato dall’analogo decreto 15 novembre 2012, n.
218 e dall’art. 1, comma 189, della legge 24 dicembre 2012, n. 228) che ha,
tra l’altro, disciplinato le modalità di afflusso al Fondo dei proventi dei beni
sequestrati e confiscati nell’ambito delle misure di prevenzione e delle
somme ricavate dall’alienazione degli stessi beni.
In forza dell’articolo 40, commi 5-ter e 5-quater, del d.lgs. n.
159/2011, inoltre, il Tribunale può destinare alla vendita i beni mobili
sequestrati, anche iscritti in pubblici registri, in caso di pericolo di
deterioramento o di rilevanti diseconomie nella gestione. I proventi derivanti
dalla vendita affluiscono al FUG al netto delle spese sostenute12, per essere
versati all’apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati
nella misura del 50% secondo le destinazioni previste dall’art. 2, comma 7,
del d.l. n. 143/200813, e, per il restante 50%, allo stato di previsione della
spesa del Ministero dell’interno14.
11 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia
di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. 12 Se il Tribunale non confisca i beni mobili sequestrati e venduti dispone la restituzione all’avente
diritto dei proventi ricavati dalla vendita e versati al FUG, con i relativi interessi, calcolati ai sensi del decreto interministeriale n. 127/2009.
13 In misura non inferiore ad un terzo, al Ministero dell’Interno; in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero della Giustizia; all’entrata del bilancio statale.
14 Per le esigenze dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, che li destina prioritariamente a finalità sociali e produttive.
12
Nel caso in cui occorra procedere alla restituzione dei beni confiscati,
eventualmente alienati anche prima della confisca definitiva, a causa della
revoca della misura ablatoria, la restituzione avviene per equivalente15 ed il
pagamento della relativa somma è posto a carico16 del FUG (art. 46, comma
3, lett. a) del d.lgs. n. 159/2011).
Inoltre, la legge di stabilità 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228), ai
commi dal 194 al 206, ha previsto una particolare procedura di liquidazione
delle somme spettanti ai creditori muniti di ipoteca ovvero che abbiano
avviato l’esecuzione forzata su immobili sottoposti a confisca di prevenzione,
ai quali non si applica la disciplina dettata dal libro I del d.lgs. n. 159/2011,
in quanto la confisca è stata richiesta prima dell’entrata in vigore del Codice
Antimafia.
La procedura prevede che:
i titolari dei crediti17, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della citata
legge (entro il 30 giugno 2013), devono presentare, a pena di
decadenza, domanda di ammissione del credito al giudice
dell’esecuzione, il quale, accertati la sussistenza e l’ammontare del
credito stesso nonché la presenza delle condizioni prescritte, emette il
conseguente provvedimento di ammissione al pagamento, dandone
comunicazione all’Agenzia;
decorsi 12 mesi dalla scadenza del termine (dal 1° luglio 2014) l’ANBSC
individua gli immobili da liquidare18 per effettuare il pagamento dei
crediti ammessi, procede alle operazioni di liquidazione e versa il ricavato
in una gestione separata del FUG19;
terminate le operazioni suddette, l’Agenzia individua i creditori con diritto
a soddisfarsi sui beni in questione, forma il piano di riparto e procede ai
conseguenti pagamenti, ponendo le somme a carico della gestione
separata del FUG;
il residuo giacente nella particolare gestione dopo le operazioni di
pagamento dei crediti affluisce, al netto delle spese sostenute, al FUG
15 Al netto delle migliorie, quando i beni siano stati assegnati per finalità istituzionali e la
restituzione possa pregiudicare l’interesse pubblico, e ad un valore rivalutato sulla base del tasso di inflazione annua. In caso di beni immobili, si tiene conto dell’eventuale rivalutazione delle rendite catastali.
16 Dal tribunale che determina il valore del bene. 17 Soggetti muniti di ipoteca scritta sui beni confiscati anteriormente alla trascrizione del
sequestro di prevenzione ovvero che, prima della trascrizione del sequestro, hanno trascritto un pignoramento sul bene o che, alla data di entrata in vigore della legge n. 228/2012, sono intervenuti nell’esecuzione iniziata con il pignoramento medesimo.
18 Beni dal valore di mercato complessivo non inferiore al doppio dell’ammontare dei crediti ammessi.
19 Per il tempo necessario alle operazioni di pagamento dei creditori.
13
per essere versato all’apposito capitolo di entrata del bilancio dello
Stato20.
Più recentemente, la legge di stabilità 201421, all’art. 1, comma 467,
ha disposto, esclusivamente per l’anno 2014, che le quote delle risorse FUG
destinate alla riassegnazione siano devolute “in misura comunque non
superiore al 50% con decreto, rispettivamente, dei Ministri dell’interno e
della giustizia, di concerto con gli altri Ministeri competenti per materia”, ad
alimentare i fondi di cui agli articoli 14 e 53 del d.P.R. 16 marzo 1999, n.
254 (fondi per l’efficienza dei servizi istituzionali delle forze di polizia),
nonché i fondi per l’incentivazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
In sede di conversione del d.l. 10 dicembre 2013, n. 136, la legge 6
febbraio 2014, n. 6 ha introdotto all’art. 2 il nuovo comma 5-bis, ai sensi del
quale, fino alla conclusione degli interventi di bonifica nella cd. “terra dei
fuochi”, concorre agli interventi in questione una quota del FUG, determinata
annualmente in funzione delle somme e dei proventi derivanti dalla vendita
di beni mobili e delle attività finanziarie confiscati nell’ambito di procedimenti
penali a carico della criminalità organizzata per la repressione di gravi reati22
commessi nel territorio della regione Campania.
Infine, la legge 27 febbraio 2014 n. 1523 recante “Proroga dei termini
previsti da disposizioni legislative”, all’art. 1, comma 21-quinquies, dispone
l’adozione, con decreto24 di natura non regolamentare del Presidente del
Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge stessa, di “specifiche disposizioni per disciplinare termini e modalità
per la vendita dei titoli sequestrati…, in modo da garantire la massima
celerità del versamento del ricavato dell’alienazione” al FUG25, nonché “la
restituzione all’avente diritto, in caso di dissequestro, esclusivamente del
ricavato dell’alienazione”, in ogni caso fermi restando i limiti entro i quali26 è
possibile l’utilizzo dei beni e valori sequestrati.
20 Per essere riassegnato nei limiti e con le modalità di cui all’art. 2, comma 7, del d.l. n.
143/2008, convertito dalla legge n. 181/2008. Analoga procedura è stata introdotta (art. 1, comma 205, della legge n. 228/2012) per i beni di
cui al comma 194, confiscati in data successiva all’entrata in vigore della stessa legge, e per i crediti vantati da terzi sugli stessi beni, anche se tale procedura è divenuta definitiva a decorrere dal 1° gennaio 2013.
21 Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”.
22 Di cui agli artt. 259 e 260 del d.lgs. n. 152/2006. 23 Di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.150. 24 Su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri della giustizia
e dell’interno. 25 Versamento “che deve avvenire comunque entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di
sequestro”. 26 Ai sensi dell’art. 2 del d.l. n. 143/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181/2008.
14
2.2. La disciplina regolamentare
In attuazione dell’art. 61, comma 23, del d.l. n. 112/2008, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, e dell’art. 2, commi 1 e 6, del
d.l. n. 143/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181/2008, è
stato emanato il regolamento approvato con decreto interministeriale27 n.
127 del 30 luglio 200928 per disciplinare le attività gestorie del FUG, le
procedure di devoluzione allo Stato e di restituzione in caso di dissequestro o
di revoca della confisca, gli investimenti e la rendicontazione nonché le
riassegnazioni ai Dicasteri della giustizia e dell’interno.
Con successivo regolamento, approvato con decreto interministeriale n.
119 del 15 giugno 201029, è stato modificato ed integrato il precedente
decreto per disciplinare le operazioni di reintestazione al FUG delle “risorse
assicurative”30 e dei “contratti assicurativi”31 oggetto di provvedimenti di
sequestro o di confisca.
Il regolamento di cui al decreto n. 127/2009 ha, in particolare:
27 Del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dell’interno. 28 Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2009, Ufficio controllo Ministeri economico-
finanziari, registro n. 4, foglio 238. 29 Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2010, Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari,
registro n. 4, foglio n. 32. 30 Somme di denaro, con i relativi interessi, dovute dagli operatori assicurativi (imprese di
assicurazione che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento). 31 Contratti di assicurazione sulla vita, che prevedono l’obbligo dell’operatore assicurativo di
versare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente la vita umana, nonché i contratti di capitalizzazione e i contratti di adesione a fondi pensione aperti, istituiti e gestiti da operatori assicurativi, che prevedono l’obbligo dell’operatore di pagare somme determinate al termine del periodo contrattuale senza assunzione di rischio demografico (art. 1, lett. l) del decreto n. 127/2009, come integrato dal decreto n. 119/2010). Relativamente all’estensione alla previdenza complementare delle disposizioni in materia di FUG è stato avanzato da un’associazione di categoria quesito alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, per conoscere in particolare se, nella fase di contribuzione al fondo pensione (c.d. fase di accumulo), le posizioni individuali degli aderenti fossero o meno intangibili anche rispetto ad eventuali provvedimenti di coercizione reale di carattere penale. Nella risposta, resa nel dicembre 2010, si precisa che la normativa in materia di FUG prevede, in generale, la possibilità di assoggettare al Fondo anche le posizioni di previdenza complementare, specie quelle conseguenti all’adesione a fondi aperti. In materia, occorre considerare, però, che l’art. 11, comma 10, del d.lgs. n. 252/2005 stabilisce il principio di intangibilità della posizione individuale nella fase di accumulo e fissa dei limiti alla cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità della prestazione previdenziale erogata al termine della fase di accumulo. La ratio sottesa al principio di intangibilità della posizione individuale dell’iscritto nella fase di accumulo e ai limiti successivi riferiti alle prestazioni deve essere ravvisata nella tutela della funzione previdenziale propria della previdenza complementare, che assicura al credito dell’iscritto una particolare tutela da azioni esecutive e cautelari.
Sulla scorta dei chiarimenti giurisprudenziali contenuti in alcune sentenze della Corte di Cassazione, si può ritenere che la posizione individuale di previdenza complementare non possa assolutamente formare oggetto in fase di accumulo di sequestro conservativo (istituto che, nel processo penale, è posto a presidio della garanzia patrimoniale a fronte di responsabilità per obbligazioni di natura civilistica, pagamento delle spese o risarcimento dei danni). Di contro, le prestazioni pensionistiche in capitale e in rendita e le anticipazioni per spese sanitarie potrebbero essere oggetto di sequestro conservativo solo nei limiti di un quinto. A conclusioni diverse dovrebbe pervenirsi laddove si sia in presenza di un sequestro penale o preventivo (atti di coercizione reale come l’altra misura ablatoria ma che, a differenza di quella, sono adottati all’interno di un procedimento penale e si fondono sul rapporto di strumentalità e derivazione tra la cosa e il reato) perché in tal caso non vengono in rilievo ragioni creditorie di soggetti terzi (pretese di carattere civilistico) ma prevale l’interesse superiore dell’ordinamento alla repressione dei reati, sovraordinato rispetto alle ragioni creditorie dell’iscritto a previdenza complementare. In queste situazioni non potrebbe essere invocata, pertanto, l’applicazione della norma speciale dell’art. 11, comma 10, del d.lgs. n. 252/2005.
15
a. riservato ad Equitalia Giustizia l’esecuzione delle restituzioni a seguito di
provvedimento di dissequestro o di revoca della confisca, nonché la
corresponsione degli interessi al netto delle spese di conservazione e
amministrazione, delle commissioni, dei bolli e delle spese relative al
rapporto con gli operatori32;
b. individuato puntuali obblighi di rendicontazione a carico di Equitalia
Giustizia, chiamata a presentare rendiconti trimestrali delle restituzioni,
delle devoluzioni allo Stato e delle intestazioni delle risorse relative ai
procedimenti civili e fallimentari, oltre che un rendiconto annuale della
gestione del Fondo;
c. attribuito ad Equitalia il compito di effettuare il versamento all’entrata del
bilancio dello Stato delle risorse per le quali sussistono i requisiti per
l’incameramento;
d. definito aspetti particolari della procedura di intestazione al Fondo delle
risorse e regolato modalità e limiti di accesso33 da parte degli
amministratori giudiziari alle risorse intestate al Fondo, per fronteggiare
le spese di conservazione e amministrazione dei beni sequestrati o
confiscati;
e. stabilito i vincoli che Equitalia deve rispettare nella gestione finanziaria
del FUG ed i connessi adempimenti strumentali, prevedendo, in
particolare:
il divieto, salvo diversa disposizione dell’Autorità giudiziaria, di
disinvestimento delle risorse sequestrate in forma diversa dal denaro;
l’obbligo di registrare i tassi di interesse attivo riconosciuti dagli
operatori finanziari sulle risorse intestate e di intrattenere un conto
corrente, intestato FUG, con l’operatore che riconosce il tasso più
elevato, in ogni caso superiore a quello overnight34;
l’obbligo di investire per massa, esclusivamente in titoli emessi e
garantiti dallo Stato italiano, a condizione che sia garantita la pronta
liquidazione dell’investimento e che la relativa remunerazione sia
complessivamente maggiore di quella assicurata dall’operatore
finanziario che riconosce il tasso di interesse più elevato;
32 Calcolati al c.d. “tasso overnight”, per il periodo intercorrente tra la data di intestazione e
quella di restituzione, se le risorse sequestrate consistono in somme di denaro liquido, ovvero, negli altri casi, al tasso riconosciuto dagli operatori, per il periodo intercorrente tra la data del sequestro e quella della restituzione.
33 In particolare la Società deve mettere a disposizione dell’amministratore delle somme o dei beni oggetto di sequestro o confisca, che ne faccia richiesta con atto formale previamente autorizzato dal giudice, le somme di denaro, nei soli limiti del saldo disponibile, afferenti al FUG e riferibili al compendio sequestrato o confiscato, con facoltà di compiere tutti gli atti di gestione consentiti dalla legge per la conservazione e amministrazione dei predetti beni.
34 Cioè alla media dei tassi di interessi attivi applicati dalle maggiori banche sui conti correnti dei loro clienti, di cui alla pubblicazione Bankitalia – depositi overnight - presso l’Eurosistema (cfr. art. 6, comma 3, lett. c. del regolamento n. 127/2009).
16
f. suddiviso le spese di gestione del Fondo tra commissioni e spese
trattenute dagli operatori, spese sostenute da Equitalia Giustizia e spese
inerenti alle attività di investimento;
g. disciplinato le modalità di riassegnazione ai competenti Ministeri delle
quote del Fondo destinate allo Stato;
h. fissato la remunerazione massima spettante a titolo di aggio a Equitalia
Giustizia nella misura del 5% dell’utile netto della gestione finanziaria e
rinviato ad apposito decreto ministeriale la determinazione dell’aggio
entro il limite massimo previsto.
Il regolamento n. 119/2010 ha, come si è visto, esteso
l’applicazione della normativa sul FUG ai contratti assicurativi, vincolando
gli operatori a trasmettere ad Equitalia Giustizia i provvedimenti di
sequestro o confisca ed a versare, a seguito del verificarsi del rischio
dedotto in garanzia e contemplato nei contratti ovvero alla scadenza
degli stessi, le risorse dovute su conti correnti da essi aperti ed intestati
al FUG.
Lo stesso decreto contiene, inoltre, una disposizione di carattere
generale (art. 6, comma 5), applicabile anche al di fuori dello specifico
settore delle assicurazioni, concernente l’obbligo di Equitalia Giustizia di
comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze notizie utili ai fini
dell’avvio del procedimento sanzionatorio nei confronti degli operatori
inadempienti rispetto agli oneri di informazione.
2.3. I provvedimenti amministrativi
a. I “decreti informazioni”
Le informazioni che gli operatori finanziari ed assicurativi devono
trasmettere ad Equitalia Giustizia in merito alle risorse confluite nel FUG
sono individuate con decreto interministeriale35.
Finora risultano emanati tre decreti (cd. “decreti informazioni”36), in
data 23 ottobre 2008, 25 settembre 2009 e 7 novembre 201137, per
individuare e definire le informazioni che le banche, Poste italiane S.p.A. e
gli altri operatori finanziari devono trasmettere ad Equitalia Giustizia, nonché
35 Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (MEF), di concerto con il Ministro della
giustizia, attuativo dell’art. 2, comma 3, del d.l. n. 143/2008 più volte citato. 36 Come definiti dall’art. 1, lett. e) del regolamento n. 127/2009. 37 A firma del Direttore generale delle finanze del MEF di concerto con il Capo dipartimento per
gli affari di giustizia del Ministero della giustizia.
17
disciplinare gli oneri e le analoghe procedure di informazione a carico degli
operatori.
b. I decreti di riparto delle quote da riassegnare
Come disposto dall’art. 2, commi da 7 a 7-quater del d.l. n. 143/200838,
la determinazione delle quote delle risorse FUG39 da riassegnare ai Ministeri
dell’interno e della giustizia e all’entrata del bilancio dello Stato è demandata
ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e si riferisce
al complesso delle risorse intestate al Fondo, compresi gli utili della gestione
finanziaria, e, limitatamente alle risorse oggetto di sequestro penale o
amministrativo40, ad una quota da stabilire entro il limite massimo del 30%
elevabile al 50% in funzione del progressivo consolidamento dei dati
statistici.
Le quote delle risorse da destinare, mediante riassegnazione, alle
finalità di cui all’art. 2, comma 7, del d.l. n. 143/2008 sono state
determinate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30
novembre 201041, dell’11 agosto 2011 e del 30 ottobre 2012 per le risorse
intestate, rispettivamente, alla data del 31 dicembre 2009, del 31 dicembre
2010 e del 31 dicembre 2011.
A tutt’oggi non risulta emanato analogo decreto per stabilire, anche per
l’anno 2012, rispettivamente, le quote di riassegnazione delle risorse FUG e
la percentuale delle somme in sequestro da versare allo Stato a titolo di
“anticipazione”.
Finora tutti i provvedimenti hanno determinato quote di riassegnazione
del 49% al Ministero dell’interno, finalizzate alla tutela della sicurezza
pubblica e del soccorso pubblico42, del 49% al Ministero della giustizia, per
assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli
altri servizi istituzionali, e del 2% all’entrata del bilancio dello Stato.
I vari d.P.C.M. fanno riferimento all’interpretazione teleologica,
sistematica e letterale delle disposizioni di cui ai commi 7 e 7-bis dell’art. 2
38 Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181/2008. 39 Comprese quelle oggetto di sequestro penale o amministrativo. 40 Disponibili per massa, in base a criteri statistici e con modalità rotativa, da destinare
mediante riassegnazione. 41 In attesa dell’emanazione del primo decreto, il Governo ha provveduto, nell’ambito delle
iniziative volte a fronteggiare i reati a sfondo sessuale, a riassegnare 100 milioni di euro al Ministero dell’interno per il 2009 per le esigenze urgenti di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e 3 milioni di euro al Fondo nazionale contro la violenza sessuale (cfr. anche paragrafo 5.4. della presente relazione).
42 Fatta salva l’alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive, di cui all’art. 18, comma 1, lett. c) della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso, di cui all’art. 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512.
18
del d.l. n. 143/2008, in base alla quale è possibile superare la percentuale
minima di un terzo prevista43 per i due Ministeri della giustizia e dell’interno,
“in caso di urgenti necessità”, derivanti da circostanze gravi ed eccezionali
degli stessi dicasteri.
Tali circostanze vengono individuate, per il Ministero dell’interno, nella
necessità di attuare misure strategiche nell’ambito di uno straordinario piano
di interventi di contrasto alla criminalità e di rafforzare la realizzazione di
iniziative straordinarie in materia di soccorso pubblico, e, per il Ministero
della giustizia, nell’urgente necessità di adottare misure volte
all’adeguamento delle proprie strutture in funzione delle straordinarie
esigenze della giustizia nonché di assicurare anche la copertura degli oneri
derivanti dall’applicazione delle misure44 in materia di mediazione e
conciliazione.
c. I decreti di “anticipazione” delle risorse sequestrate
Ai sensi dell’art. 2, comma 7, del d.l. n. 143/2008, anche una
percentuale delle risorse intestate al FUG e rivenienti dai sequestri penali o
amministrativi45 può essere destinata alla riassegnazione ai Ministeri
43 Dalle lettere a) e b) del citato comma 7 dell’art. 2. 44 Ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28. 45 Il codice di procedura penale individua vari tipi di sequestro (sequestro penale, sequestro
preventivo, sequestro conservativo), quali misure cautelari consistenti in atti di coercizione reale destinati ad assoggettare determinate cose ad un vincolo di indisponibilità, mediante lo spossessamento di chi è legittimato a farle circolare con effetti giuridici, e collega a ciascuna figura presupposti propri.
Il sequestro preventivo in senso stretto o “impeditivo” (art. 321, comma 1, c.p.p. tende ad evitare la reiterazione dell’attività illecita o l’aggravarsi delle conseguenze del reato e si distingue da quello “strumentale alla confisca “ (art. 321, comma 2, c.p.p.), misura che tende, invece, ad interrompere provvisoriamente il rapporto intercorrente tra persone e cosa, sintomatico del pericolo di attività delittuose.
Scopo del sequestro conservativo (art. 317 c.p.p.), invece, è quello di impedire che l’imputato o il responsabile civile, attraverso la disponibilità materiale e giuridica dei propri beni, si sottraggano alle rispettive obbligazioni nascenti dal reato e dal processo. Esso si esegue nelle forme del pignoramento e può avere ad oggetto anche crediti dovuti a titolo di stipendio, di salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego. Il sequestro probatorio, disciplinato dall’art. 253 c.p.p. e destinato ad assoggettare determinate cose ad un vincolo di indisponibilità, costituisce la misura più idonea per accertare la fondatezza della notitia criminis attraverso l’acquisizione del corpo del reato o
delle cose ad esso attinenti. Il sequestro amministrativo, a sua volta, è una misura cautelare, adottata ai sensi dell’art. 13 del d.P.R. n. 571/1982 (“Norme per l’attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge n. 689/1981”), delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa. Le misure cautelari in questione si distinguono nettamente dalla confisca (art. 240 c.p.p.) misura di sicurezza patrimoniale consistente nell’espropriazione coattiva e senza indennizzo ad opera dello Stato delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere reato o ne rappresentano il profitto o il prodotto (la natura giuridica dell’istituto è da qualche tempo riconosciuta come sanzionatoria). L’art. 1, comma 143, della legge n. 244/2007 ha introdotto l’istituto della confisca per equivalente, ai fini della repressione dei delitti indirizzati a fare conseguire al reo un profitto di natura economica e, quindi, con l’estensione generalizzata a quasi tutti i reati tributari. Successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti è possibile, come rilevato dalla Suprema Corte (Cass. Pen., sez. II,
19
dell’interno e della giustizia, per le finalità indicate dalla legge, e in minima
parte (2%) acquisita al bilancio statale.
Tale percentuale, considerato che la devoluzione al bilancio statale delle
somme sequestrate costituisce una sorta di “anticipazione” sui futuri
provvedimenti di confisca, è stata determinata con appositi decreti del
Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’interno e
quello della giustizia, sulla base delle analisi tecnico-statistiche operate da
Equitalia Giustizia.
In particolare, i decreti in data 13 dicembre 2010 e 22 luglio 2011 hanno
fissato la percentuale al 25% delle risorse liquide disponibili per massa al 31
dicembre degli anni di riferimento (rispettivamente, 2009 e 2010); il decreto
in data 30 ottobre 2012 ha ridotto al 10% la percentuale delle risorse liquide
disponibili per massa al 31 dicembre 2011.
Deve essere ancora adottato il provvedimento relativo alle somme da
anticipare allo Stato per l’anno 2012.
d. I decreti di determinazione dell’aggio
In attuazione dell’art. 2, comma 6, del d.l. n. 143/2008 e dell’art. 8 del
d.l. n. 127/2009 – che ha individuato la remunerazione massima di Equitalia
Giustizia S.p.A., a titolo di aggio, nella misura del 5% dell’utile annuo della
gestione finanziaria del FUG46, con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze in data 15 settembre 2010 è stato fissato nel predetto limite
massimo del 5% l’aggio spettante per gli anni 2009 e 201047, rinviando ad
altri decreti la determinazione della misura per gli anni successivi.
Il d.m. 20 aprile 2012 ha, poi, confermato la medesima
remunerazione48 a decorrere dall’anno 2011, senza predeterminazione del
termine finale, fermo restando che la percentuale fissata potrà essere
ulteriormente modificata con provvedimento ministeriale ma sempre entro il
limite di legge.
21 dicembre 2006/10 gennaio 2007, n. 316), applicare la confisca per equivalente anche nei confronti delle persone giuridiche. E’ anche possibile disporre il sequestro preventivo per equivalente, finalizzato alla confisca per equivalente, sia nei confronti della persona fisica sia nei confronti della persona giuridica ma solo nei limiti del profitto del reato.
46 Determinato al netto delle spese di gestione, previste dall’art. 6, comma 6, lett. f) dello stesso decreto n. 127 del 2009.
47 Considerato il fatto che la gestione finanziaria era ancora in fase di avvio e che l’andamento del livello dei tassi di interesse rendeva scarsamente remunerativi gli investimenti del Fondo.
48 Nel presupposto che l’aumento dei tassi di interesse verificatosi dopo il d.m. 15 settembre 2010 era stato contenuto e, comunque, non tale da modificare in misura apprezzabile la remuneratività della gestione finanziaria delle risorse intestate FUG.
20
2.4. Le convenzioni e i protocolli d’intesa
In attuazione dell’art. 2, comma 6-bis, del d.l. n. 143/2008 e dell’art.
6, comma 6, lett. f) del regolamento n. 127/2009, Equitalia Giustizia ha
stipulato con il MEF:
la Convenzione in data 4 aprile 2011 per definire i criteri di
determinazione delle spese di gestione del FUG;
altra Convenzione in data 10 maggio 201249 per stabilire modalità,
condizioni e termini di incasso in prededuzione della remunerazione ad
essa spettante a titolo di aggio per la gestione delle risorse FUG.
Inoltre, per regolare le procedure di afflusso al Fondo nonché i termini
e le modalità della gestione operativa delle risorse oggetto di sequestri
amministrativi, Equitalia Giustizia ha stipulato i seguenti protocolli d’intesa:
del 28 dicembre 2009 con il MEF, per la gestione, la rendicontazione e la
restituzione delle somme di denaro sequestrate50 dall’Agenzia delle
dogane (ora confluita nell’Agenzia delle dogane e dei monopoli) e dalla
Guardia di finanza nell’ambito delle attività di controllo sul denaro
contante in entrata e in uscita dai confini comunitari, per illeciti
amministrativi compiuti in materia valutaria.
Un nuovo protocollo in materia, siglato il 2 ottobre 2013 con efficacia dal
1° gennaio 2014, prevede la revisione delle modalità di gestione e
rendicontazione al MEF dei sequestri conseguenti ad illeciti amministrativi
in materia valutaria e l’estensione anche ad assegni e valute diverse
dall’euro dei sequestri da fare affluire al FUG, nonché la semplificazione
delle modalità di restituzione all’avente diritto delle somme eccedenti
l’ammontare della sanzione irrogata;
del 6 dicembre 2012 con la Commissione nazionale per le società e la
borsa (Consob) per disciplinare le procedure di gestione, rendicontazione
e restituzione delle risorse sequestrate dalla stessa Commissione
nell’ambito di procedimenti sanzionatori amministrativi per abuso di
informazioni privilegiate e per manipolazione del mercato, in applicazione
dell’art. 187-octies, comma 3, lett. d), del testo unico della finanza
(TUF)51;
del 14 novembre 2012 con l’Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato (AAMS), ora confluita nell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, per
49 A seguito delle modifiche all’art. 2 del citato d.l. n. 143/2008 apportate dall’art. 5, comma 8,
del d.l. n. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 (recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”).
50 Ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, del d.lgs. n. 195/2008. 51 D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
21
la gestione operativa delle monete rinvenute negli apparecchi di
intrattenimento oggetto di sequestro amministrativo;
in data 27 febbraio 2014 con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli52 per
regolare le modalità di afflusso al Fondo e di versamento allo Stato dei
proventi derivanti dalla vendita di beni mobili abbandonati nei magazzini
di temporanea custodia delle merci in entrata nel territorio doganale
ovvero confiscati per il reato di contrabbando53.
2.5. Il soggetto gestore: Equitalia Giustizia S.p.A.
La gestione delle risorse del Fondo è affidata ad Equitalia Giustizia
S.p.A., società interamente posseduta da Equitalia S.p.A. (ex Riscossione
S.p.A.)54, alla quale la legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007, art. 1,
comma 367 e ss.gg.) aveva già riservato l’attività di recupero dei crediti di
giustizia e delle pene pecuniarie55 conseguenti ai provvedimenti passati in
giudicato o divenuti definitivi a partire dal 1° gennaio 2008.
Pertanto, l’oggetto sociale di Equitalia Giustizia, come confermato
dallo statuto56, prevede due “business unit”: la gestione dei crediti di
giustizia e la gestione del FUG, sulla base di specifiche disposizioni di legge
che hanno attribuito alla Società funzioni in precedenza svolte direttamente
dallo Stato.
Relativamente al FUG, la scelta di affidare la gestione ad Equitalia
Giustizia risponde allo scopo di razionalizzare e velocizzare i processi di
lavorazione delle somme amministrate dal sistema giustizia, senza oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica57, migliorando il rendimento finanziario
delle somme in sequestro e la disponibilità delle relative informazioni,
nonché assicurando economie di scala che consentano al Ministero della
giustizia di liberare risorse da dedicare a prioritarie attività istituzionali.
Il nuovo assetto normativo ha favorito il superamento di un modello
di servizio basato su una pluralità di attori (uffici giudiziari, Poste italiane
52 Protocollo divenuto operativo dal 1° aprile 2014. 53 Ai sensi degli artt. n. 279 e 301 del d.P.R. n. 43/1973. 54 Al capitale di Equitalia S.p.A. partecipa l’Agenzia delle entrate nella misura del 51% e l’INPS
nella misura del 49%. 55 Su tale aspetto della gestione, anch’esso curato da Equitalia Giustizia S.p.A. in forza di
apposita Convenzione con il Ministero della giustizia, è stata avviata altra indagine della Corte. 56 Approvato in data 29 aprile 2010. Lo Stato detiene il controllo della Società ai sensi dell’art.
2359, comma 1, n. 1, cod. civ. La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione di 5 membri, di cui 2 in rappresentanza dei Ministeri della giustizia e dell’interno. Ai membri del Consiglio spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio nonché un compenso determinato dall’Assemblea; è in ogni caso vietato di corrispondere gettoni di presenza.
La rappresentanza spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione e, nei limiti dei poteri a lui conferiti dall’Assemblea, all’Amministratore delegato.
Il Collegio sindacale si compone di tre Sindaci effettivi (+ 2 supplenti). 57 Come si vedrà più approfonditamente nel prosieguo della relazione, Equitalia Giustizia non
opera in regime di impresa e, quindi, non dovrebbe conseguire utili né realizzare perdite, ad accezione dell’aggio che rappresenta l’unico ricavo ad essa riconosciuto.
22
S.p.A., società di gestione del risparmio, assicurazioni, banche, operatori
finanziari, società fiduciarie, Agenzie fiscali, Equitalia S.p.a.), sulla
eterogeneità delle procedure e sulla completa mancanza di redditività della
gestione finanziaria. Il nuovo modello centralizzato è, infatti, caratterizzato
da un unico interlocutore e dalla univocità della gestione, dalla tendenza ad
ottimizzare i rendimenti attraverso la gestione oculata di una rilevante
massa finanziaria, dalla creazione di un’anagrafe nazionale delle risorse
oggetto di sequestro e confisca, da una più efficiente gestione dei processi e
dei flussi informativi con riduzione dei costi complessivi.
E’ importante precisare che il rapporto tra il Soggetto gestore e il FUG è
“un rapporto di segregazione, ossia Equitalia Giustizia gestisce il Fondo, ma
non c’è identità di patrimonio tra il Fondo e il bilancio” della Società che lo
amministra e che nella fattispecie si tratta “di un Fondo ad incertam
personam, perché, ignorando l’esito del procedimento, non si sa a monte chi
potrà essere il beneficiario”, se di nuovo il soggetto destinatario del
sequestro iniziale o, “a valle del provvedimento di confisca, l’Erario, il
bilancio dello Stato”58.
3. L’alimentazione del Fondo Unico Giustizia
3.1. Modalità di comunicazione, intestazione e versamento
Relativamente ai titoli, valori, crediti, conti, libretti e attività di cui alla
lettera c) dell’art. 2, comma 2 del d.l. n. 143/2008, convertito dalla legge n.
181/2008, sono posti a carico di Poste italiane S.p.A., delle banche e degli
altri operatori finanziari depositari delle somme di denaro, dei proventi e altri
beni in sequestro, obblighi di intestazione al FUG e di comunicazione ad
Equitalia Giustizia delle informazioni59 necessarie per operare la ricognizione
delle risorse affluenti al Fondo.
Le somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati60 devono essere
versate su un conto corrente unico nazionale aperto da Equitalia Giustizia
presso Poste italiane S.p.A.. Decorsi tre mesi dalla vendita, se nessuno ha
provato di avervi diritto, la Società è tenuta a versare le somme alla Cassa
delle ammende, previa detrazione delle spese prenotate a debito ovvero
pagate all’erario61.
58 Audizione del Presidente del Consiglio di amministrazione di Equitalia Giustizia S.p.A. innanzi
alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere – XVII Legislatura – Seduta n. 18 del 27 febbraio 2014.
59 Informazioni individuate con decreto interministeriale (MEF – Ministro Giustizia) del 23 ottobre 2008.
60 Ai sensi dell’art. 151 del d.P.R. n. 115/2002 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.
61 Ai sensi dell’art. 155 del Testo Unico citato.
23
Le somme ricavate dalla vendita di beni confiscati e/o di beni deperibili,
detratte le spese pagate all’erario, vanno versate al FUG, in attesa, per le
cose deperibili, dei provvedimenti definitivi sulla destinazione, restituzione o
confisca62.
Nella fase di prima applicazione delle nuove disposizioni normative63, la
Direzione generale della giustizia civile del Ministero della giustizia ha
fornito64 chiarimenti e direttive agli uffici giudiziari per favorire la tempestiva
operatività del FUG.
In particolare, al fine di consentire ad Equitalia Giustizia la corretta
individuazione delle somme sequestrate da fare affluire al Fondo, gli uffici
depositi giudiziari dovevano inviare alla Società, entro il 24 novembre 2008,
gli elenchi65 delle posizioni per le quali era maturato, al 1° gennaio 2008, il
termine di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza.
Con successive circolari interne66, il Ministero della giustizia ha fornito
più ampie indicazioni procedurali e organizzative, predisponendo anche
apposita modulistica. Sono state così disposte:
a decorrere dal 1° gennaio 2009, l’istituzione, da parte degli uffici
giudiziari requirenti e giudicanti, di un nuovo registro67, denominato
“Fondo Unico Giustizia”, diviso nelle sezioni “ordinarie” e “misure di
prevenzione”, sul quale annotare tutte le risorse affluenti al Fondo in
materia penale dalla data di entrata in vigore della legge n. 112/2008.
L’inserimento nel registro delle informazioni prescritte è finalizzato a
consentire controlli periodici e l’annotazione della definizione delle
procedure;
la comunicazione su supporto cartaceo delle informazioni concernenti i
sequestri delle somme di denaro o dei proventi di cui all’art. 2, comma 2,
lettere a) e c) del d.l. n. 143/2008 nonché di cui allo stesso articolo 2,
comma 2, lettera b) e comma 5;
62 Da comunicare alla Società non appena adottati. 63 Entrate in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della legge n. 181/2008 nella G.U. del
15 novembre 2008. 64 Con circolare DAG n. 152009 del 18 novembre 2008. 65 Gli elenchi dovevano indicare: il numero del registro delle notizie di reato, il numero del
libretto di deposito, l’importo delle somme sequestrate, gli estremi della sentenza passata in
giudicato e la data dell’irrevocabilità, la data del provvedimento del giudice dell’esecuzione, quando emesso (rientrano negli elenchi anche le sentenze per le quali il provvedimento del giudice dell’emanazione non sia stato emesso purché siano trascorsi 5 anni dalla sentenza inoppugnabile e non sia stata disposta la confisca e nessuno abbia chiesto la restituzione delle cose sequestrate).
66 Circolari DAG n. 0168934 del 29 dicembre 2008; DAG n. 0038052 del 23 marzo 2009 e DAG n. 0099827 del 30 luglio 2009.
67 Suddiviso nelle Sezioni 1 – Ordinaria e 2 – Misure di prevenzioni. Il registro è tenuto in forma cartacea in attesa della completa informatizzazione dei servizi
penali con l’avvento del S.I.C.P. (Sistema Informativo Cognizione Penale), che prevede anche la gestione informatizzata di tutti i dati relativi ai beni oggetto di sequestro, tra i quali quelli di competenza del FUG.
Gli uffici presso i quali era già installato il sistema S.I.P.P.I.(Sistema Informativo delle Misure di Prevenzione) erano esonerati dall’istituzione della sez. 2 del registro cartaceo e dovevano inserire i dati relativi direttamente nel sistema informatico.
24
la comunicazione su supporto cartaceo dei provvedimenti di
restituzione68 agli aventi diritto, unitamente all’avvertenza di rivolgersi ad
Equitalia Giustizia, con l’indicazione della data di notifica ovvero
dell’accertata irreperibilità dei soggetti interessati;
analoga comunicazione dei provvedimenti di confisca delle risorse
sequestrate anche se si tratta di risorse antecedenti all’istituzione del
Fondo e, per questo motivo, prese in carico nel registro depositi anziché
sul registro FUG;
il versamento delle somme rivenienti dalla vendita dei beni confiscati su
libretti nominativi giudiziari intestati a Equitalia Giustizia, con contestuale
comunicazione alla Società.
Per il processo civile, gli oneri di invio/comunicazione riguardano:
l’elenco dei conti di deposito sequestrati, le cui somme non siano state
riscosse dagli aventi diritto, decorsi cinque anni dalla definizione del
processo;
l’elenco dei depositi delle somme non riscosse dagli aventi diritto e non
richieste da altri creditori rimasti insoddisfatti, di cui all’art. 117, comma
4, della legge fallimentare, decorsi i cinque anni previsti dallo stesso art.
117.
Successivamente, con circolare del 30 luglio 2009, è stato precisato che
nel registro “Fondo Unico Giustizia”, che sostituisce il registro generale dei
depositi giudiziari nel settore penale, devono essere annotati non solo i
sequestri di somme di denaro ma anche quelli relativi alle altre risorse
individuate dalla normativa, comprese le somme di denaro oggetto di
sequestro conservativo69.
Inoltre, per le posizioni pendenti già iscritte nel registro generale dei
depositi giudiziari prima dell’entrata in vigore della legge istitutiva del Fondo,
l’esecuzione del provvedimento giurisdizionale di destinazione delle risorse in
sequestro deve essere effettuata secondo le istruzioni fornite in tema di
FUG, a cura dell’ufficio presso il quale viene definito il provvedimento
stesso70.
68 Nel caso di restituzioni, la comunicazione all’avente diritto deve precisare che le somme e i
valori sequestrati, decorsi tre mesi dalla comunicazione dell’avviso senza che l’avente titolo abbia provveduto al ritiro, sono devoluti alla Cassa delle ammende.
Anche nell’ipotesi che il titolare delle somme o dei valori sia ignoto o irreperibile, deve, comunque, essere tempestivamente eseguita la comunicazione ad Equitalia Giustizia, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 154, comma 3, del Testo Unico, tali somme e valori sono devoluti alla Cassa delle ammende decorsi sei mesi dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dell’intervenuta definitività del provvedimento ablatorio.
69 Che devono essere versate dall’ufficiale giudiziario che esegue il provvedimento giurisdizionale su libretto postale intestato FUG.
70 Il medesimo ufficio dovrà, pertanto, provvedere alle necessarie comunicazioni ad Equitalia Giustizia attraverso gli appositi modelli cartacei e comunicare, altresì, l’esecuzione dell’atto all’ufficio presso cui è annotato il deposito, affinché venga definita la posizione nel registro generale dei depositi giudiziari.
25
A seguito della segnalazione, ad opera di Equitalia Giustizia, di
numerosi errori nella compilazione dei modelli e nella correttezza dei dati
comunicati71, il Ministero della giustizia ha richiamato la necessità di
compilare in modo esatto e completo i modelli di comunicazione, da
sottoscrivere a cura del cancelliere responsabile del procedimento72. Nelle
ipotesi di comunicazione di più risorse, le stesse devono essere inoltrate
anche mediante posta elettronica, in formato excel.
Per i depositi iscritti nell’apposito registro generale, ai sensi della legge
fallimentare, l’Ufficio deve provvedere a darne comunicazione alla Società
decorsi cinque anni dal deposito73.
Difficoltà operative sono state evidenziate74, nella prima fase di
operatività del Fondo, soprattutto con riferimento alle comunicazioni di
avvenuta devoluzione delle somme all’erario o di restituzione agli aventi
diritto, comunicazioni che Equitalia Giustizia è tenuta a trasmettere agli Uffici
giudiziari per consentire la definizione della posizione dei beni affluiti al FUG.
Tali comunicazioni, infatti, avvengono mediante un sistema web,
approntato dalla stessa Società, che però non trova applicazione in tutti i
distretti di Corte di Appello ed in molti uffici giudiziari in cui si utilizza la
posta elettronica certificata.
In proposito, Equitalia Giustizia ha precisato di essere tenuta ad
effettuare le previste comunicazioni in via telematica e che, comunque, in
attesa dell’attivazione del sistema informatico, avrebbe provveduto ad
inviare le comunicazioni raggruppate per distretto alle Procure Generali ed
alle Corti d’Appello, una volta acquisito l’organigramma dei distretti
giudiziari.
La proposta di Equitalia Giustizia consisteva nel rendere disponibile al
personale degli uffici giudiziari “la propria applicazione informatica “FUG”,
opportunamente adattata onde consentire la trasmissione automatica delle
informazioni attraverso l’utilizzo di semplici servizi web”.
La soluzione prospettata, perseguibile “soltanto in via provvisoria – in
attesa dell’attuazione del piano di distribuzione del SICP75 - e limitatamente
alla sola trasmissione dei modelli di comunicazione” 76, non è stata ritenuta
condivisibile dalla Direzione generale della giustizia civile, apparendo
71 Anche nella relazione sulla gestione del Fondo per l’esercizio 2013 viene evidenziato (pag. 29)
che, “pur se in misura minore rispetto agli anni di avvio del FUG, gli uffici giudiziari continuano a trasmettere provvedimenti incompleti, dai quali scaturiscono appesantimenti gestionali per
l’ Azienda…” 72 Il cui nominativo deve essere comunicato alla Società. 73 La devoluzione è obbligatoria per tutti i depositi giacenti da oltre 5 anni e per i quali gli aventi
diritto non hanno richiesto la restituzione delle somme o sono irreperibili. 74 Cfr. nota n. 0129268.V del 30 settembre 2013 del Ministero della giustizia. 75 Sistema Informativo Cognizione Penale. 76 Cfr. nota DAG 0107722 del 31 agosto 2009.
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“antieconomica e priva di concreta utilità per gli uffici” una gestione
elettronica del registro FUG separata da quella del nuovo registro penale.
La stessa Direzione generale ha segnalato che l’obiettivo tendenziale
sarebbe stato appunto quello di definire “un sistema di comunicazioni che
utilizzi il programma informatico del Ministero” (SICP), “la cui fase di
applicazione sul territorio nazionale non è allo stato completata” e che “non
ricomprende la fase della definizione delle singole posizioni del Fondo Unico
di Giustizia”77.
Secondo le osservazioni della citata articolazione del Ministero della
giustizia, infatti, l’utilizzazione del portale web avrebbe dovuto avere
carattere temporaneo, in attesa della distribuzione del sistema informatico
penale. Tale soluzione, atteso il tempo intercorso, “potrebbe risultare
superflua, salvo che i tempi di diffusione del sistema SICP siano incompatibili
con l’urgenza di evitare che le trasmissioni cartacee, peraltro aggregate per
distretto, arrechino un ulteriore rallentamento nella già difficile operatività
degli uffici”.
In ogni caso, utilizzando l’apposita modulistica, gli uffici giudiziari
comunicano ad Equitalia Giustizia le risorse sottoposte a sequestro penale o
a confisca di prevenzione. Tali comunicazioni, che avvenivano inizialmente
esclusivamente con modalità cartacee (per posta o via fax), dall’anno 2011
sono inviate in parte attraverso il portale web dedicato agli uffici giudiziari78.
In proposito, la citata Direzione generale ha precisato79 che, “a fronte
di una iniziale difficoltà degli uffici giudiziari nell’utilizzo dei modelli necessari
ad effettuare le comunicazioni di provvedimenti di competenza” del FUG, “si
è poi registrato un graduale miglioramento sia nell’utilizzo dei modelli che
nella tempistica delle comunicazioni…” e che, relativamente ai provvedimenti
di restituzione delle risorse agli aventi diritto, le difficoltà riscontrate
“attengono principalmente alle ipotesi di somme affluite definitivamente alle
casse dello Stato”.
Nel corso dell’istruttoria relativa all’indagine, la Sezione di controllo ha
acquisito elementi80 indicativi di possibili criticità del sistema, consistenti:
a. nella presenza, tra le risorse intestate al FUG, di proventi oggetto di
provvedimenti di sequestro molto datati nel tempo, (si tratta di n. 585
provvedimenti cautelari risalenti ad epoca anteriore al 2006, di cui taluni
77 Gli aspetti relativi alla diffusione del programma “de quo” e il suo ampliamento anche alla
fase delle comunicazioni interessano, per competenza, la Direzione generale dei sistemi informativi ed automatizzati del Ministero della giustizia.
78 Realizzato dalla Società che, d’intesa con il Ministero della giustizia, ne ha promosso .. l’attivazione presso gli uffici giudiziari (cfr. nota n. 46198/2013 dell’11 luglio 2013 di Equitalia), ancora limitati a 20.
79 Cfr. nota DAG 0056773-U del 15 aprile 2014. 80 Cfr. nota n. 39069/2014, con allegati, in data 7 maggio 2014 di Equitalia Giustizia.
27
adottati all’inizio degli anni ’80), per i quali non risultano intervenuti
successivi atti di acquisizione definitiva, di devoluzione o di restituzione;
b. nell’individuazione di un numero non trascurabile di uffici giudiziari che
non risultano avere mai inviato modelli di comunicazione di misure ablatorie
di pertinenza del FUG.
Interessata in merito81, la Direzione generale competente ha
promosso82 l’approfondimento della situazione e le verifiche delle varie
posizioni di apparente anomalia, esprimendo, nel frattempo, l’avviso che la
permanenza prolungata delle risorse nell’ambito del Fondo “sia riconducibile
alla mancanza del provvedimento di dissequestro, di restituzione o di
devoluzione alle casse dello Stato o piuttosto alla situazione di particolare
affanno che si registra presso alcuni uffici giudiziari”.
Si ritiene opportuno, comunque, evidenziare che, nel periodo 2009-
2013, risultano pervenuti al sistema FUG dagli uffici giudiziari e dalle
compagnie di assicurazione per i contratti assicurativi ben n. 355.438
provvedimenti (di sequestro, restituzione, devoluzione o confisca).
In caso di sequestro di denaro contante costituito da euro, ad opera
dell’Agenzia delle dogane o della Guardia di finanza, l’Autorità che ha
operato il sequestro deve versare le banconote e le monete sequestrate su
apposito conto corrente postale intestato “FUG” ovvero, in caso di sequestro
di valuta diversa dall’euro, provvedere alla negoziazione della valuta ed al
versamento del relativo controvalore.
Con modalità analoghe sono gestiti i sequestri amministrativi di
somme rinvenute negli apparecchi di intrattenimento non in regola con la
normativa di settore.
L’esito del procedimento (penale o amministrativo) viene comunicato
alla Società dall’ufficio giudiziario o dall’autorità amministrativa (uffici
regionali dell’ex AAMS o Agenzia delle dogane e dei monopoli), con le stesse
modalità previste per l’inoltro delle informazioni concernenti i sequestri
(attraverso un portale web o con posta certificata-pec).
Ove si proceda al sequestro di assegni italiani, l’Autorità procedente
invita la banca trattaria o quella emittente (rispettivamente per gli assegni
bancari e per quelli circolari) ad aprire con la risorsa disponibile un deposito
a risparmio intestato FUG.
Gli operatori finanziari83, dopo la notifica del provvedimento
giurisdizionale di sequestro penale o di confisca di prevenzione ovvero del
81 Cfr. richiesta istruttoria n. 0001555 del 13 marzo 2014 della Sezione. 82 Cfr. citata nota DAG 0056773.U. 83 Le banche e gli altri operatori finanziari attualmente gestiti sono circa 650; i conti correnti
intestati sono 6.000 e circa 175.000 quelli postali. (Cfr. Audizione dell’Amministratore delegato di Equitalia Giustizia innanzi alla Commissione parlamentare di inchiesta sul
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provvedimento di sequestro amministrativo, devono intestare al Fondo le
relative risorse e trasmettere ad Equitalia Giustizia un flusso informativo per
ciascuna risorsa intestata, attraverso il canale Entratel dell’Agenzia delle
entrate, entro il mese successivo a quello di riferimento84.
Qualora le informazioni inerenti le somme ed i proventi di cui l’ufficio
giudiziario ha comunicato il sequestro non risultino inviate su Entratel, la
Società invita l’operatore finanziario a provvedere alla trasmissione dei dati
relativi e, in caso di inerzia, sollecita il riscontro; infine, se l’inadempimento
si protrae, invia apposita segnalazione al Dipartimento del tesoro del MEF85
affinché valuti le iniziative da assumere, ai sensi dell’art. 2,comma 3-bis, del
d.l. n. 143/2008, per l’attivazione del procedimento sanzionatorio86.
Nel caso di sequestri di denaro contante fuori dagli spazi doganali
viene intestato al Fondo e comunicato su Entratel il nuovo rapporto aperto
dalla polizia giudiziaria (generalmente, un libretto giudiziario presso un
ufficio postale) per depositare le somme sequestrate.
A seguito delle comunicazioni ricevute, Equitalia Giustizia impartisce
disposizioni agli operatori finanziari, “dopo aver effettuato gli opportuni
riscontri amministrativi in ordine alla coerenza tra il modello di sequestro e
quello di dissequestro/versamento allo Stato e, in caso di restituzione, dopo
aver “decentrato” (cioè riportato) sul conto corrente originariamente
sequestrato le somme eventualmente “accentrate” su altri operatori
finanziari per esigenze di gestione finanziaria”87.
Una procedura particolare è prevista per le risorse derivanti dai
procedimenti civili e fallimentari88 che confluiscano al FUG trascorsi cinque
anni, rispettivamente, dalla definizione del procedimento e dal deposito
effettuato successivamente al riparto dell’attivo.
In tali casi, l’ufficio giudiziario non notifica alcun provvedimento
all’operatore finanziario ma si limita a segnalare ad Equitalia Giustizia il
verificarsi del presupposto per l’intestazione al Fondo delle risorse. A sua
volta, la Società informa l’operatore della necessità di intestare al FUG la
risorsa e di darne comunicazione via Entratel e, dopo che lo stesso operatore
vi ha provveduto, dispone che sia operato il versamento allo Stato.
fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere – XVII Legislatura – Seduta n. 18 del 27 febbraio 2014.
84 Cfr. decreto “informazioni” del 25 settembre 2009. 85 Ai sensi dell’art. 6, comma 5, ultimo periodo, del d.m. n. 127/2009, nel testo integrato e
modificato dal d.m. n. 119/2010. 86 Il 23 luglio 2012 Equitalia Giustizia ha trasmesso al MEF gli elenchi delle risorse del settore
penale delle quali ha rilevato la mancata (n. 798 risorse, per un importo complessivo di € 17.648.714,88) o tardiva (n. 8976 risorse, per un importo complessivo di € 91.727.160,72) comunicazione via Entratel, inerenti sequestri o confische di prevenzione notificati fino a tutto l’anno 2011.
87 Cfr. nota n. 46198/2013 in data 11 luglio 2013 di Equitalia Giustizia. 88 Art. 2, comma 2, lett. c-bis e c-ter, del d.l. n. 143/2009.
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Per i contratti di assicurazione sulla vita nonché per quelli di
capitalizzazione ed adesione a fondi pensione aperti89, sono, invece, gli
operatori assicurativi a trasmettere ad Equitalia Giustizia i provvedimenti
adottati dall’Autorità giudiziaria90.
A seguito del verificarsi del rischio dedotto in garanzia ovvero alla
scadenza del contratto, gli operatori assicurativi devono versare le somme
dovute (c.d. “risorse assicurative”) su uno o più conti correnti aperti,
intestati al FUG91.
Infine, relativamente alle sanzioni amministrative pecuniarie applicate
dalla CONSOB nei casi di “market abuse”92, è la Commissione a trasmettere
alla Società le informazioni e i dati relativi alle risorse oggetto di sequestro,
confisca e restituzione all’avente diritto esclusivamente mediante posta
elettronica certificata (pec)93.
In caso di devoluzione o confisca, le relative risorse sono versate
all’apposito capitolo/articolo del capo XI del bilancio dello Stato (si fa rinvio,
per approfondimenti, al successivo paragrafo 5.2.).
3.2. Somme, proventi e altre risorse che affluiscono al Fondo
Come si è visto al precedente paragrafo 2.1., la disciplina delle
risorse che affluiscono al Fondo Unico Giustizia (FUG) è contenuta,
inizialmente, nell’art. 61, comma 23, del d.l. n. 112/2008 (convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 133/2008) e nell’art. 2 del d.l. n.
143/2008, (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181/2008).
Alla luce di queste disposizioni e delle numerose leggi “fuori sistema”
intervenute successivamente nonché delle più recenti norme del c.d.
“Codice Antimafia”94 e della legge n. 228/201295 devono essere intestati
e/o devoluti al Fondo:
a. le somme di denaro96 sequestrate nell’ambito di procedimenti penali o
per l’applicazione di misure di prevenzione (legge n. 575/1965 e
89 Istituiti e gestiti da operatori assicurativi. 90 L’intestazione al FUG si effettua apponendo sugli stessi un vincolo mediante stampigliatura
(art. 10, comma 1, lett. a), del d.m. n. 127/2009). 91 Ciascun operatore assicurativo ha aperto un conto corrente sul quale versa le risorse
assicurative relative ai propri contratti (art. 10, comma 1, lett. d), del d.m. n. 127/2009). 92 Che “importa sempre la confisca del prodotto o del profitto dell’illecito e dei beni utilizzati per
commetterlo”. 93 La Società, a sua volta, comunica alla CONSOB con cadenza annuale il rendiconto delle
operazioni compiute con riferimento a ciascuna risorsa finanziaria intestata (artt. 1 e 2 Protocollo d’intesa in data 6 giugno 2012).
94 D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dal d.lgs. 15 novembre 2012, n. 218. 95 Legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha disciplinato le modalità di afflusso al FUG dei proventi
dei beni sequestrati e confiscati in sede di misure di prevenzione e delle somme ricavate dalla vendita degli stessi beni.
96 Compresi il denaro contante nonché il controvalore di valute diverse dall’euro e gli assegni italiani sequestrati in dogana dall’Agenzia delle dogane (ora Agenzia delle dogane e dei
30
successive modificazioni ed integrazioni) ovvero di irrogazioni di
sanzioni amministrative (comprese quelle di cui al d.lgs. 8 giugno
2001 n. 231)97;
b. i proventi derivanti dai beni mobili confiscati nell’ambito di
procedimenti penali o per l’applicazione di misure di prevenzione o di
irrogazione di sanzioni amministrative;
c. le somme di denaro devolute allo Stato, ai sensi dell’articolo 262,
comma 3- bis, c.p.p., e, in particolare, quelle sequestrate per le quali
non è stata disposta la confisca e nessuno ne ha chiesto la
restituzione, reclamando di avervi diritto, decorsi cinque anni dalla
data della sentenza non più soggetta ad impugnazione98;
d. le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate per
la gestione di altri beni confiscati ovvero per il risarcimento delle
vittime dei reati di tipo mafioso (art. 2-undecies, lett. a, legge n.
575/1965 e art. 2 legge n. 512/1999);
e. i proventi derivanti da ogni attività finanziaria a contenuto monetario o
patrimoniale concernenti beni mobili, compresi quelli registrati,
oggetto di provvedimento di sequestro nell’ambito di procedimenti
penali o per l’applicazione di misure di prevenzione o di irrogazione di
sanzioni amministrative (segnatamente: titoli al portatore, emessi o
garantiti dallo Stato; valori di bollo; crediti pecuniari; conti correnti;
conti di deposito titoli; libretti di deposito; polizze assicurative
ecc.)99;
f. i proventi derivanti dalla vendita di beni mobili abbandonati nei
magazzini di temporanea custodia delle merci in entrata nel territorio
doganale ovvero confiscati per il reato di contrabbando, ai sensi degli
artt. 279 e 301 del d.P.R. n. 43/1973;
g. le somme di denaro – già depositate, in relazione a processi civili di
cognizione, esecutivi o speciali, presso Poste Italiane S.p.A., banche
ed altri operatori finanziari – non riscosse o non reclamate dagli
aventi diritto entro cinque anni dalla data in cui il procedimento si è
estinto o è stato comunque definito o è divenuta definitiva l’ordinanza
monopoli) e dalla Guardia di finanza (art. 6, commi 1 e 7, del d.lgs. n. 195 del 19 novembre 2008 e Protocollo d’intesa Equitalia Giustizia – MEF del 2 ottobre 2013).
97 Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 reca la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”.
Si ricorda che l’art. 2, comma 614, della legge n. 244/2007 vincola agli investimenti per l’avvio e la diffusione del processo telematico nell’ambito del Ministero della giustizia le somme di denaro sequestrate, trascorsi i 5 anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione, se non ne è stata disposta la confisca e nessuno ne ha richiesto la restituzione.
98 Il comma 3-bis, aggiunto dall’art. 2, comma 612, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in coordinamento con l’art. 676 c.p.p. comma 1, ha sottratto sostanzialmente al giudice dell’esecuzione la competenza relativa alla devoluzione allo Stato delle somme sequestrate.
99 Le predette risorse, qualora facenti parte di complessi aziendali, non affluiscono al Fondo se non in occasione dell’eventuale liquidazione dell’azienda stessa.
31
di assegnazione, distribuzione o di approvazione del progetto di
distribuzione ovvero, in caso di opposizione, del passaggio in
giudicato della sentenza che definisce la controversia;
h. le somme di denaro di cui all’art. 117100, comma 4, del r.d. n.
267/1942, come sostituito dall’art. 107 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n.
5, e, in particolare, le somme con i relativi interessi che, depositate
nell’ambito della procedura fallimentare e successivamente al riparto
finale, non siano state riscosse dagli aventi diritto decorsi cinque anni
dall’avvenuto deposito;
i. i proventi derivanti dall’utilizzo degli immobili confiscati e mantenuti al
patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, ordine pubblico e
protezione civile;
j. i proventi derivanti dall’affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei
beni aziendali confiscati e mantenuti al patrimonio dello Stato;
l. le somme ricavate, al netto delle spese di gestione e di vendita, dalla
cessione di immobili confiscati di cui non sia possibile la destinazione o
il trasferimento per finalità di pubblico interesse (e sempreché la
vendita o la liquidazione non siano finalizzate al risarcimento delle
vittime dei reati di tipo mafioso).
Nel novero delle risorse acquisite al Fondo, a seguito di provvedimenti
di sequestro o di confisca101, rientrano, pertanto, risorse monetarie liquide
(somme di denaro e relativi proventi, inclusi dividendi, cedole, interessi,
frutti civili e il controvalore dei titoli alla scadenza o in caso di vendita102 se
confiscati) e valori non liquidi relativi a titoli, prodotti assicurativi, crediti
finanziari, conti di deposito titoli, depositi a risparmio e ad ogni altra attività
finanziaria a contenuto patrimoniale103.
In materia di intestazione al FUG delle risorse sequestrate, Equitalia
Giustizia segnala104 il fenomeno ricorrente dell’inadempimento degli
operatori finanziari all’obbligo di comunicare via Entratel le risorse intestate.
Il fenomeno riguarda esclusivamente il settore penale, nel quale
l’obbligo di intestazione/comunicazione deriva direttamente dalla notifica
100 L’art. 117 della legge fallimentare disciplina il riparto finale (che segue all’approvazione del
conto ed alla liquidazione del compenso del curatore) nell’ambito della procedura del fallimento. Il 4° comma stabilisce che per i creditori che non si presentano o siano irreperibili le somme dovute sono depositate presso l’ufficio postale o la banca già indicati dal curatore. Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, se non richiesti da altri creditori rimasti insoddisfatti, sono versati a cura del depositario all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
101 Esclusi in ogni caso i valori di complessi aziendali oggetto di provvedimenti ablatori. 102 Relativi ai titoli al portatore e a quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al
portatore. 103 Art. 1, comma 1, lett. i) del d.m. n. 127/2009. 104 Cfr. da ultimo la Relazione sulla gestione del Fondo unico giustizia per l’anno 2013, inviata
via e-mail in data 7 maggio 2014.
32
della misura cautelare all’operatore finanziario. Ebbene, nel 2013 per circa il
25% della massa di risorse in sequestro la trasmissione via Entratel della
comunicazione di intestazione è avvenuta solo a seguito di specifica
sollecitazione da parte della Società.
Per le risorse dei settori civile e fallimentare è, invece, fisiologico che
l’adempimento avvenga su richiesta di Equitalia Giustizia, perché manca il
presupposto costituito dalla notifica all’operatore finanziario di un
provvedimento ablatorio magistratuale.
Nelle tabelle che seguono sono riportate, per natura ed entità, le risorse
intestate al FUG nel periodo 2009-2013, desunte dai rendiconti sulla
gestione annuale presentati da Equitalia Giustizia.
TABELLA 1
Risorse ed importi intestati al FUG *(nel periodo 2009-2011)
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti da Equitalia Giustizia.
(*) Importi relativi ai saldi risultanti all’atto dell’iscrizione al Fondo. (**) L’importo riportato per il 2010 ha segno negativo perché, relativamente alla specifica forma
tecnica, l’ammontare delle risorse cancellate dagli operatori finanziari è stato superiore, in valore, a quello delle risorse comunicate.
(***) Conto corrente nel quale gli uffici giudiziari versano i proventi della vendita dei beni confiscati.
1. Risorse comunicate via Entratel dagli operatori finanziari e dagli uffici giudiziari
Forma
tecnica
Anno 2009
Anno 2010
Anno 2011
Risorse Importi Risorse Importi Risorse Importi
Conto corrente 4.068 287.969.967,03 3.150 616.620.612,36 3.739 233.795.206,02
Conto deposito titoli
e/o obbligazioni 397 712.728.812,35 505 64.757.184,56 757 234.448.960,54
Deposito giudiziario 117.868 370.774.061,75 43.693 61.651.104,80 40.851 76.942.703,32
Rapporto fiduciario ex
lege n. 1966/1939 - - 5 8.037.100,94 10 773.428.010,36
Polizza assicurativa 1.380 49.772.115,15 944 38.294.048,16 709 212.396.824,16
Conto deposito a
risparmio
libero/vincolato
2.711 53.653.585,20 2.111 (**) - 3.097.485,28 8.171 20.637.440,90
Gestione collettiva del
risparmio 265 7.539.474,79 257 26.393.246,20 360 26.621.523,36
Gestione patrimoniale 68 21.378.052,11 39 9.706.097,29 38 4.659.283,31
Certificati di deposito
e buoni fruttiferi 48 2.757.508,82 9 1.979.040,58 18 620.690,83
Conto terzi
individuale/globale 110 2.750.604,43 57 2.017.483,91 44 1.671.580,65
Partecipazioni e altri
rapporti 271 18.470.164,85 278 21.753.005,92 313 9.629.708,23
TOTALI 187.186 1.527.794.346,47 51.043 840.074.338,49 55.010 1.594.851.931,68
2. Altre risorse intestate
Conto corrente mod.
E (***) 3.560.447,43 12.931.636,54 10.369.466,71
Altri conti correnti 357.549,66 3.747.911,81 5.220.390,54
TOTALI 3.917.997,09 16.679.548,35 15.589.857,25
33
TABELLA 1 bis
Risorse ed importi intestati al FUG*(negli anni 2012 e 2013)
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti da Equitalia Giustizia.
(*) Conto corrente nel quale vengono versati i proventi della vendita dei beni confiscati.
Relativamente agli importi totali, come osservato da Equitalia
Giustizia105, è verosimile che nel 2009, primo anno di effettiva operatività del
Fondo, sia stata intestata al FUG una parte rilevante dell’intero stock delle
risorse sequestrate anche in anni precedenti.
Il dato, pertanto, non è comparabile con quello degli anni
successivi che presentano un “picco” di intestazioni nel 2011 e nel 2013.
Nel corrispondente periodo (2009-2013), la situazione patrimoniale
ed economica dell’attivo del Fondo, al 31 dicembre di ogni anno, è la
seguente:
105 Citata nota n.46198/2013.
1. Risorse comunicate via Entratel dagli operatori finanziari e dagli uffici
giudiziari
Forma
tecnica
Anno 2012
Anno 2013
Risorse Importi Risorse Importi
Conto corrente 5.022 281.397.813,47 6.281 321.739.415,86
Conto deposito titoli
e/o obbligazioni 795 112.200.716,37 1.034 258.218.893,53
Deposito giudiziario 32.205 74.065.949,93 29.085 54.735.928,78
Rapporto fiduciario ex
lege n. 1966/1939 26 17.762.511,43 37 1.157.995.408,62
Polizza assicurativa 608 37.885.664,48 640 33.452.452,31
Conto deposito a
risparmio
libero/vincolato
6.348 25.211.969,60 6.010 25.274.485,02
Gestione collettiva del
risparmio 432 20.957.183,86 588 23.878.619,41
Gestione patrimoniale 43 15.685.189,29 46 95.670.026,05
Certificati di deposito
e buoni fruttiferi 12 2.968.161,18 76 1.209.021,23
Conto terzi
individuale/globale 39 8.658.748,42 37 386.418,61
Partecipazioni e altri
rapporti 516 11.604.631,42 1.180 12.280.970,26
TOTALI 46.046 608.398.539,92 45.014 1.984.841.639,68
2. Altre risorse intestate
Conto corrente mod.
E (*) 10.193.838,16 12.240.926,13
Altri conti correnti 10.838.259,90 12.692.472,78
TOTALI 21.032.098,06 24.933.391,91
34
TABELLA 2
Rappresentazione dell’attivo patrimoniale
RISORSE INTESTATE
AL FUG
Al
31/12/2009
Al
31/12/2010
(*)
Al
31/12/2011
(**)
Al
31/12/2012
(**)
Al
31/12/2013
1. Risorse da canale Entratel
1.434.221.582 1.165.163.346 2.189.789.913 1.869.969.613 3.434.590.142
1.1. Risorse liquide 636.411.400 914.819.755 1.043.735.632 1.216.098.294 1.372.029.486
a. disponibili 636.411.400 914.819.755 700.735.632 800.818.294 956.749.486
libretti giudiziari 305.894.628 293.504.301 202.650.972 188.956.477 180.738.281
banche c/c ordinari 277.458.115 560.695.550 430.908.311 512.037.520 666.830.829
depositi risparmio
liberi/vincolati
53.058.657 44.959.491 52.597.887 66.379.396 73.692.723
liquidità da polizze -- -- -- 11.771.466 15.733.599
altro 15.660.413 14.587.462 21.673.435 19.754.054
b. anticipate -- -- 343.000.000 415.280.000 415.280.000
libretti giudiziari -- -- 100.000.000 126.580.000 126.580.000
banche c/ordinari -- -- 243.000.000 288.700.000 288.700.000
1.2. risorse non liquide 797.810.657 250.343.591 1.146.054.281 653.871.319 1.992.433.866
conti deposito titoli e obbligazioni
695.648.741 79.149.760
283.999.951
361.015.278
492.851.241
polizze assicurative 28.785.875 81.405.402 297.999.961 125.625.900 140.290.428
gestioni patrimoniali 21.377.327 23.036.220 22.553.232 36.086.394 59.486.145 (1)
altri rapporti 51.998.239 66.752.209 541.501.137 131.143.747 1.299.806.050
2. Altre risorse
liquide 3.917.997 16.679.549 15.589.858 21.032.098 24.933.399
c/c modelli E 3.560.447 12.931.637 10.369.467 10.193.838 12.240.926
altre risorse 357.550 3.747.912 5.220.391 10.838.260 12.692.473
3. Gestione
finanziaria
3.924.892 6.340.935 14.422.102 23.058.806 22.199.974
TOTALE ATTIVO 1.442.064.471 1.188.183.830 2.219.801.873 1.914.060.517 3.411.601.725
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti da Equitalia Giustizia.
(*) I dati al 31 dicembre 2010 sono stati riclassificati con l’inserimento di forme tecniche di cui nel corso dell’anno 2011 si è appurata la natura liquida.
(**) I dati al 31 dicembre 2011 e 2012 sono stati riclassificati, per le forme tecniche “libretti giudiziari” e “banche c/c ordinari”, distinguendo le risorse liquide in “disponibili” ed “anticipate”. Le anticipazioni sono state pari a 343 meuro nel 2011 e 72,28 meuro nel 2012.
(1) E’ riportato l’importo corretto, risultante dalla detrazione dal totale iscritto nell’attivo (€ 129.612.935) dell’importo di € 70.126.790, erroneamente comunicato in eccesso da un operatore finanziario in sede di intestazione al FUG.
35
E’ da precisare che i dati riportati nella tabella 2 sono al netto del
controvalore in euro di un singolo titolo sequestrato nel 2010, un bond da
un miliardo di U.S.$ (pari a 667 milioni di euro), che continua a figurare
nelle risorse intestate nel “conto deposito titoli e obbligazioni” ma il cui
valore di mercato è pari a zero.
L’analisi della rappresentazione dell’attivo patrimoniale (speculare alla
rappresentazione del passivo, costituendo le risorse FUG posizioni debitorie
verso gli aventi diritto) consente di individuare la massa delle intestazioni
(disponibilità) effettivamente presenti al termine di ciascuno degli anni di
gestione, al netto delle uscite per restituzioni e per devoluzioni allo Stato.
La consistenza complessiva del FUG, aggiornata al 30 aprile 2014106,
ammonta ad euro 3.521,44 milioni, dei quali 1.425,58 milioni di risorse
liquide (di cui 415,28 milioni già anticipate) e 2.095,86 milioni di risorse non
liquide. I versamenti allo stato nel primo quadrimestre dell’anno risultano dal
prospetto allegato B in Appendice.
3.3. Oneri di versamento a carico dell’Agenzia Nazionale per
l’amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e
Confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC)
Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159107 ha, tra l’altro,
disciplinato le modalità di afflusso al FUG dei proventi dei beni sequestrati e
confiscati nell’ambito delle misure di prevenzione e delle somme ricavate
dall’alienazione degli stessi beni, che devono essere versati al Fondo a cura
dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalità organizzata (ANBSC)108.
In particolare, ai sensi dell’art. 48 del “Codice Antimafia” devono
essere versate al FUG a cura dell’Agenzia:
106 Rilevata dai dati inviati con file excel in data 20 maggio 2014 da Equitalia Giustizia. 107 C.d. “Codice Antimafia”, modificato dall’analogo decreto 15 novembre 2012, n. 218 e
dall’art. 1, comma 189, della legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228.
108 L’Agenzia nazionale è stata istituita con il decreto legge 4 febbraio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50; ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile nell’ambito dei poteri di vigilanza esercitati dal Ministro dell’interno.
Subentrata nelle competenze dell’Agenzia del demanio in materia di destinazione e gestione dei beni in confisca definitiva, l’ABNSC è presente sul territorio nazionale in cinque diverse regioni, con sede principale a Reggio Calabria e sedi secondarie a Roma, Palermo, Milano e Napoli (non ancora inaugurata ancorché operativa). La dotazione organica dell’Agenzia è costituita da due distinte strutture:
una “struttura fissa” (art. 113-bis, comma 1, del “Codice Antimafia”) con un organico di 30 unità di personale ripartite tra le diverse qualifiche:
una “struttura mobile” (art. 113-bis, comma 2), articolata su 100 unità di personale, militare e civile, appartenente a pubbliche amministrazioni ed enti pubblici economici, posto in posizione di comando o distacco anche di deroga alla normativa generale in materia di mobilità.
36
le somme di denaro confiscate da non utilizzare per la gestione di altri
beni confiscati o per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso
(comma 1, lett. a);
le somme ricavate dalla vendita109, anche mediante trattativa privata, dei
beni mobili, anche registrati, confiscati, compresi i titoli e le
partecipazioni societarie, al netto del ricavato della vendita dei beni
finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso (comma
1, lett. b);
le somme derivanti dal recupero dei crediti personali (comma 1, lett. c);
al netto delle spese di conservazione ed amministrazione, i proventi
derivanti dall’utilizzo degli immobili110 confiscati mantenuti al patrimonio
dello Stato (comma 4);
al netto delle spese sostenute, i proventi derivanti dall’affitto, dalla
vendita o dalla liquidazione dei beni aziendali111 mantenuti al patrimonio
dello Stato (comma 9);
al netto delle spese per la gestione e la vendita, le somme ricavate dalla
cessione dei beni confiscati112 di cui non sia possibile effettuare la
destinazione o il trasferimento per finalità di pubblico interesse (comma
10).
In capo all’Agenzia, infatti, sono concentrate peculiari competenze sia
nel corso del procedimento funzionale alla confisca che, soprattutto, in
ordine all’amministrazione e destinazione dei beni confiscati.
109 Se la procedura di vendita è antieconomica l’ANBSC dispone la cessione gratuita o la
distruzione dei beni. 110 I beni immobili confiscati possono: a) essere mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di
giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici; b) mantenuti al patrimonio statale e, previa autorizzazione del Ministro dell’Interno, utilizzati dall’Agenzia per finalità economiche; c) trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l’immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione; d) trasferiti al patrimonio del comune ove l’immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all’art. 74 del T.U. approvato con D.P.R. n. 309/1990, e amministrato direttamente dall’ente locale che può assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti (art. 48, comma 3).
111 I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio statale e destinati, con provvedimento dell’Agenzia che ne disciplina le modalità operative: a) all’affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività produttiva, a titolo oneroso, a società e
ad imprese pubbliche e private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell’impresa confiscata, previlegiando soluzioni che garantiscano il mantenimento dei livelli occupazionali; b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima eseguita dall’Agenzia, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l’interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso; c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l’interesse pubblico o qualora la liquidazione sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati in questione (art. 48, comma 8).
112 La procedura di vendita degli immobili ed i rimedi relativi sono individuati dal comma 5 dell’art. 48 citato.
Il personale delle forze armate e quello delle forze di polizia possono costituire cooperative edilizie alle quali è riconosciuto il diritto di opzione prioritaria sull’acquisto dei beni in questione sui quali è prevista anche la possibilità per gli enti territoriali di esercitare la prelazione.
37
La gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata ha formato
oggetto di altra indagine svolta da questa Sezione centrale di controllo della
Corte (cfr. deliberazione n. 23/2010/G).
3.3.1. Il ruolo dell’Agenzia
Nell’iter procedimentale che intercorre tra la sottrazione del bene alla
criminalità organizzata e la restituzione dello stesso alla collettività, l’Agenzia
interviene in due fasi:
quella c.d. “giudiziaria”, che va dal sequestro alla confisca definitiva e
che comprende due sottofasi. La prima inizia con il sequestro e si
conclude con la confisca di primo grado ovvero con il termine dell’udienza
preliminare di primo grado. Nei casi in cui non è prevista l’udienza
preliminare, tale sottofase deve ritenersi conclusa con l’emissione del
decreto che dispone il giudizio. La seconda inizia successivamente e
comprende l’amministrazione dei beni, sotto la direzione del giudice
delegato dal Tribunale (ovvero del giudice penale che ha disposto il
sequestro) e l’affidamento all’amministratore giudiziario, con l’ausilio
dell’Agenzia che, nella prima parte relativa al procedimento giudiziario,
svolge attività di programmazione, consulenza e affiancamento
all’Autorità giudiziaria;
l’altra, c.d. “amministrativa” 113, che inizia con la confisca definitiva e si
conclude con la destinazione dei beni, durante la quale all’Agenzia sono
demandati il monitoraggio e la gestione operativa dei beni, attività per
cui essa può avvalersi della collaborazione di coadiutori, conferendo
incarichi di durata annuale, tacitamente rinnovabili114.
Con il decreto di sequestro del Tribunale di prevenzione ovvero del
giudice penale si avvia la fase dell’amministrazione (e gestione) dei
beni che si svolge contemporaneamente al procedimento finalizzato
all’applicazione della confisca.
113 Per un corretto inquadramento del tema dell’amministrazione dei beni oggetto di
provvedimenti ablatori si deve ricordare che nell’ordinamento processuale nazionale coesistono due categorie di misure di coercizione patrimoniale: in sede di prevenzione, nei confronti di diverse categorie elencate dagli articoli 1 e 4 del d.gs. n. 159/2011, indipendentemente dall’esistenza e dall’esito dell’eventuale processo penale, nell’ambito di un autonomo procedimento a impulso di diverse Autorità giudiziarie e amministrative (Procuratore della repubblica, Direttore della Direzione investigativa antimafia, Questore) e competenza attribuita (per il sequestro e la confisca) al Tribunale (c.d. “di prevenzione”); in sede penale, in cui i provvedimenti ablatori, adottati ai sensi dell’art. 12 sexies d.l. n. 306/1992, seguono la disciplina del processo penale (potere di richiesta attribuito al solo PM, competenza del giudice ex art. 279 c.p.p., procedimento di riesame ecc.), con la conseguenza che la confisca può essere adottata solo in caso di condanna.
114 Potendo, a tal fine, designare anche l’amministratore giudiziario già nominato dal tribunale in sede di sequestro.
38
I beni sequestrati sono amministrati “per conto di chi spetta”, fino alla
revoca del sequestro, con restituzione dei beni al titolare, o fino alla confisca
definitiva, con devoluzione dei beni allo Stato (art. 45 d.lgs. n. 159/2011).
L’amministrazione115 dei beni assume un rilievo particolare rispetto ad
analoghi istituti e procedimenti per il suo carattere “dinamico”, dovendo
assicurare non solo la conservazione ma anche la redditività del bene stesso.
L’Agenzia116 deve “prendere in carico” il bene sequestrato a partire
dall’adozione della misura ablatoria e successivamente amministrarlo
direttamente, collaborando con il giudice delegato o con quello penale anche
nell’individuazione delle migliori scelte gestionali, delle utilizzazioni più
idonee e della corretta destinazione per la fase successiva alla confisca
definitiva.
Si è visto (paragrafo 2.1.) che la legge di stabilità 2013 (legge 24
dicembre 2012, n. 228) ha introdotto novità di rilievo in materia (art. 1,
commi da 189 a 206), tra cui la possibilità di vendita dei beni mobili
sequestrati che non possono essere amministrati senza pericolo di
deterioramento o di rilevanti diseconomie117. Le somme derivanti dalla
vendita di tali beni devono affluire al FUG118 per essere versate nell’apposito
capitolo di entrata del bilancio statale e riassegnate, nella misura del 50%, ai
Ministeri dell’interno e della giustizia e al bilancio dello Stato, e, per il
restante 50%, al Ministero dell’interno per le esigenze dell’Agenzia che le
destina a finalità sociali e produttive.
E’ prevista, poi, la possibilità per l’ABNSC di utilizzare i beni confiscati
per finalità economiche e di potenziamento interno, nonché la facoltà di
estromettere singoli beni immobili da aziende confiscate non in
liquidazione e di trasferirli agli enti territoriali che ne facciano richiesta per
finalità istituzionali.
115 L’amministrazione di tali beni incontra una serie di difficoltà: problemi derivanti dai contesti e
dalle dinamiche criminali in cui sono inseriti i beni sequestrati; resistenze dei soggetti coinvolti dalla misura cautelare che tendono ad evitare lo spossessamento o ad interferire nell’amministrazione del bene; difficoltà a reperire le risorse necessarie per un’utile gestione aziendale; problemi legati all’esistenza di gravami ipotecari sugli immobili ed alle confische in quota indivisa; criticità conseguenti al pessimo stato di manutenzione in cui spesso versano i cespiti sottratti ai sodalizi criminali; problematiche di carattere generale legate alla
lentezza dei procedimenti di prevenzione patrimoniale (mediamente 6-7 anni) e dei procedimenti penali.
116 L’Agenzia nazionale, che è subentrata nel 2010 nelle competenze dell’Agenzia del demanio riguardo la gestione dei beni definitivamente confiscati, ha ereditato procedure di confisca per complessivi 3.890 beni ancora in gestione, di cui circa 3000 immobili e 946 aziende.
Inizialmente, per la gestione delle varie procedure, l’ANBSC ha potuto disporre di un organico di 21 unità (dirigenti e non), di cui 7 dipendenti assegnati all’ufficio beni confiscati, contingente, poi, aumentato, nel periodo 2011-2013, fino a 66 unità su un totale di 94 unità complessive. L’ANBSC ha potuto avvalersi anche dell’apporto dei nuclei di supporto istituiti presso le Prefetture, “ma l’apporto di tali strutture si è rilevato assolutamente minimo e residuale” (cfr. nota n. 5348 in data 17 febbraio 2014), nonché della collaborazione dell’Agenzia del demanio in virtù di apposita convenzione valida fino alla fine del 2012.
117 Se i beni sono privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili, il tribunale può procedere alla loro distruzione o demolizione.
118 Al netto delle spese sostenute.
39
L’ANBSC cura anche la gestione e la destinazione di tipologie di beni
sequestrati diversi dagli immobili, aziende e beni mobili registrati, quali
somme di denaro, crediti, partecipazioni societarie, polizze assicurative ecc..
Nel corso del procedimento giudiziario le questioni di rilievo
economico-patrimoniale relative ai beni immobili vengono risolte in gran
parte nell’ambito dello stesso procedimento, in quanto le spese di
amministrazione e conservazione necessarie sono coperte dalle somme
sequestrate al medesimo proprietario del bene sequestrato ovvero sono
ricavate dalla gestione dei beni intestati FUG od ancora “sono anticipate
dallo Stato, con diritto al recupero nei confronti del titolare del bene in caso
di revoca del sequestro e della confisca” (art. 42, comma 2, d.lgs. n.
159/2011).
L’Agenzia relaziona annualmente119 al Parlamento sui risultati
conseguiti dalla gestione.
Con l’entrata in vigore dei regolamenti dell’Agenzia in data 15 marzo
2012 sono divenute operative le disposizioni in materia di amministrazione e
gestione dei beni sequestrati e di destinazione dei beni dopo la confisca
definitiva.
3.3.2. Rapporti tra l’Agenzia ed Equitalia Giustizia S.p.A.
A seguito di specifica richiesta dell’ANBSC, la Società ha messo a
disposizione120 dell’Agenzia le somme giacenti sui conti correnti intestati FUG
119 Nella relazione redatta dall’Agenzia per l’anno 2012 (cfr. dossier n. 27 del giugno 2013 del
Servizio Studi del Senato) vengono evidenziati dati di interesse circa le dimensioni dei beni confiscati definitivamente.
Alla data del 1° gennaio 2013 risultano confiscati n. 11.238 immobili, di cui il 44,6% in Sicilia. Il totale degli immobili destinati e consegnati è di 5.859 (l’87%), trasferito al patrimonio indisponibile degli enti territoriali, quasi per la totalità coincidenti con i comuni di localizzazione dei beni. Circa l’11% è stato messo a disposizione delle forze dell’ordine, vigili del fuoco e capitanerie di porto e il restante 1,94% di ministeri ed enti.
Metà circa degli immobili è adibita ad abitazione, un quinto è costituito da terreni agricoli, il resto da strutture industriali /commerciali e fabbricati vari.
Dei beni immobili trasferiti al patrimonio indisponibile degli enti territoriali (soprattutto comuni), il 36,87% è stato destinato a finalità sociali, il 18,35% ad associazioni varie e alloggi per indigenti (14,68%). Il restante 30,11% risulta destinato a finalità di sicurezza e soccorso pubblico, uffici e scuole.
Le aziende confiscate in via definitiva alla criminalità organizzata sono 1.708, con una netta prevalenza di localizzazioni in Sicilia e Campania.
La gestione dei beni immobili e dei complessi aziendali si presenta spesso assai complessa per i problemi già individuati oltre ad altri, propri della gestione dei beni aziendali, che si traducono nell’aumento dei costi (conseguente alla regolarizzazione delle vendite e dei rapporti di lavoro), nella revoca dei fidi bancari e nell’azzeramento delle commesse.
Il monitoraggio sulla consistenza dei beni mobili, già custoditi dall’Agenzia del demanio, ha evidenziato che la maggior parte di tali beni è costituita da autoveicoli e mezzi pesanti (n. 3.691 confiscati), dei quali circa il 30% (n. 1074) non sono stati, poi, rinvenuti dagli amministratori giudiziari nella fase di apprensione dei beni loro affidati.
120 Con provvedimento del 20 gennaio 2011, prot. n. 2011/3401.
40
riferibili a compendi oggetto di confisca di prevenzione o di sequestro o
confisca penali121, per il compimento di tutti gli atti di gestione consentiti
dalla normativa di settore per la conservazione e amministrazione dei beni
facenti parte dei compendi medesimi.
L’Agenzia, a sua volta, è tenuta a comunicare tempestivamente gli
estremi dei conti correnti facenti parte dei compendi sequestrati o
confiscati122 e, a conclusione della procedura, le eventuali somme residuate,
nonché, con cadenza annuale, il rendiconto delle operazioni compiute su
ciascun conto corrente.
Come precisa la stessa Agenzia123, i rapporti con Equitalia Giustizia
concernenti il FUG si sono strutturati a partire dal dicembre 2012, data sotto
la quale ha cessato di avere effetto la convenzione con l’Agenzia del demanio
che, prima dell’istituzione dell’ANBSC, si è occupata di tutte le questioni
inerenti la gestione e la destinazione dei beni confiscati.
In proposito, va evidenziato che il passaggio di competenze tra l’Agenzia
del demanio e l’ANBSC non è stato accompagnato dal trasferimento dei
fascicoli relativi alle procedure di confisca già definitive124, con la
conseguenza di rendere problematica la ricostruzione delle vicende relative
ai singoli beni in confisca, “indispensabile per proseguire nella loro gestione
e pervenire alla loro destinazione, ai sensi di legge……”125. Pertanto, nella
prima fase dell’attività, l’Agenzia nazionale è stata impegnata a fronteggiare
emergenze organizzative ed operative, dovendo, tra l’altro, ricostruire la
mappa completa delle procedure in gestione e l’elenco degli amministratori
dei beni ancora in carica e dei relativi recapiti.
A partire dalla metà del 2012, l’ANBSC ha potuto promuovere una più
incisiva azione di monitoraggio e controllo, iniziando anche a verificare il
corretto adempimento da parte degli amministratori degli oneri di
presentazione dei rendiconti di gestione e di volturazione al FUG dei conti
riferiti alle varie procedure126.
I rapporti attivati ed implementati nel tempo con la Società sono
finalizzati, in particolare, a favorire la messa a disposizione dell’Agenzia delle
risorse necessarie alla gestione dei compendi confiscati ed a verificare
l’avvenuta volturazione al Fondo dei conti correnti non aziendali oggetto
121 Di cui all’art. 12- sexies, comma 4-bis, primo periodo, del d.l. n. 306/1992, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356. 122 Ai quali si intende accedere per lo svolgimento dei compiti istituzionali ad essa affidati. 123 Cfr. note n. 840 del 13 gennaio 2014 e n. 5348 del 17 febbraio 2014 dell’ANBSC. 124 Fascicoli che si trovano tuttora presso le ex filiali dell’Agenzia del demanio. 125 Cfr. legge n. 575 del 1965. 126 Sono state, al riguardo, diramate le circolari n. 12193, n. 15100 e n. 5798, rispettivamente,
del 22 giugno 2012, 1° agosto 2012 e 18 marzo 2013, ed è stato istituito, con provvedimento del 15 aprile 2013, l’Ufficio Rendiconti/FUG, con lo specifico compito di curare, in collaborazione con i competenti uffici del MEF, l’acquisizione dei rendiconti e la loro verifica, anche per gli esercizi pregressi.
41
delle varie procedure ablatorie. Compete, infatti, all’Agenzia Nazionale, tra
l’altro, il controllo127 sull’attività di amministrazione dei compendi oggetto di
confisca svolta dagli amministratori giudiziari e dai coadiutori nominati dalla
stessa Agenzia, sui quali grava l’obbligo di presentare i rendiconti finanziari
delle gestioni fuori bilancio che, verificati e approvati, vengono inoltrati
all’UCB presso il MEF, ai sensi del d.P.R. n. 689/1977.
L’ANBSC ha dichiarato128 di non essere a “conoscenza delle somme su
conti correnti intestati FUG messi a disposizione per la gestione dei beni
confiscati negli anni precedenti l’istituzione dell’Agenzia” e, relativamente
alle varie procedure anteriori al 2012, di avere sollecitato l’invio129 da parte
degli amministratori giudiziari dei rendiconti finanziari a suo tempo non
trasmessi nonché la volturazione130 al FUG dei rapporti bancari e postali non
ancora intestati.
Su ogni conto corrente intestato al Fondo e relativo a procedure nelle
quali sussistono ancora beni da gestire, vengono autorizzati di volta in volta i
prelievi necessari a fare fronte alle spese di gestione131. L’Agenzia ha riferito
che, al momento, “non sono state quantificate le somme complessivamente
utilizzate” e che “dai controlli è emerso che non tutti gli amministratori
hanno ottemperato alle disposizioni impartite in ordine alla presentazione
annuale dei Rendiconti finanziari, alla volturazione al FUG ed alla relativa
rendicontazione dei conti di gestione”132, anche se “la situazione è
costantemente monitorata”133.
Più recentemente134, l’ANBSC ha precisato che, in occasione di una
riunione con rappresentanti di Equitalia Giustizia, sono stati acquisiti
elementi di conferma circa “l’accertata mancata volturazione di molte delle
liquidità oggetto di sequestro e poi di confisca in forza di provvedimenti
ablatori antecedenti al 2009, anno di istituzione del FUG, giacché in
precedenza non esisteva un obbligo in tal senso in capo all’amministrazione
giudiziaria”.
Preso atto della difficoltà di individuare le somme che
complessivamente avrebbero dovuto essere intestate al Fondo, si è
127 Le procedure di confisca definitiva che, allo stato, risultano gestite dall’Agenzia ammontano a
n. 1.807, comprensive di quelle per le quali, in ragione del numero e della tipologia dei beni da gestire, non si è ritenuto di procedere alla nomina di un coordinatore (cfr. nota n. 0002244 del 23 gennaio 2014).
128 Cfr. citata nota n. 840 del 13 gennaio 2014. 129 Con circolare n. 30354 del 2 dicembre 2013. 130 A cura degli amministratori giudiziari inadempienti. 131 I conti capienti vengono anche utilizzati, in caso di necessità, per sostenere le spese di
gestione dei beni facenti parte di procedure prive di disponibilità proprie. 132 Cfr. citata nota n. 840 del 13 gennaio 2014. 133 Dall’Ufficio “Rendiconti FUG”, appositamente istituito nell’ambito dell’Agenzia. 134 Cfr. nota n. 5348 del 17 febbraio 2014.
42
convenuto che l’Agenzia proseguirà nella verifica di tutte le procedure
pregresse per favorire l’emersione delle liquidità non volturate135.
In particolare, è intenzione dell’Agenzia136 di completare la
ricognizione delle procedure di confisca e di sollecitare ulteriormente gli
amministratori a soddisfare gli adempimenti loro imposti, subordinando “la
corresponsione non solo del compenso finale ma anche di eventuali acconti
alla accertata regolare presentazione dei rendiconti e alla loro approvazione”
e valutando “la diligenza e puntualità” del loro operato ai fini del
conferimento di nuovi incarichi.
Il fenomeno della mancata volturazione al Fondo di beni sequestrati e
confiscati, che sta emergendo nella fase del controllo dei rendiconti resi dagli
amministratori giudiziari137 e di cui non è al momento possibile individuare le
reali dimensioni, rappresenta una criticità rilevante perché in grado di
incidere pesantemente sull’entità delle risorse da acquisire al Fondo e da
versare al bilancio dello Stato.
Con riferimento alle particolari fattispecie di devoluzione al FUG previste
dal d.lgs. n. 159/2011 (“Codice Antimafia”), il Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, in riscontro a richieste avanzate da Equitalia Giustizia,
ha di recente istituito i seguenti nuovi articoli del capo XI, capitolo 2414, del
bilancio statale:
- articolo 4, per i proventi derivanti dall’utilizzo, a cura dell’ANBSC, dei beni
immobili confiscati, mantenuti al patrimonio dello Stato, da riassegnare al
solo Ministero dell’interno per il potenziamento dell’Agenzia138;
- articolo 5, per i proventi derivanti dalla vendita di beni immobili confiscati,
di cui non sia possibile la destinazione o il trasferimento per finalità di
pubblico interesse139, da riassegnare nella misura del 50% al Ministero
dell’interno, per la tutela della sicurezza e del soccorso pubblico e, per
l’altro 50%, al Ministero della giustizia, per assicurare il finanziamento e il
potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali140;
135 In proposito, l’Agenzia informa che, sulla base dell’esperienza sinora maturata, una delle
cause che hanno indotto alcuni amministratori a non procedere tempestivamente alla volturazione è da identificarsi nel timore di non avere, poi, a disposizione in tempi brevi le somme necessarie per sostenere le attività di gestione.
Inoltre, è stato accertato che alcuni istituti di credito non hanno comunicato, a richiesta degli amministratori, le coordinate bancarie necessarie per la volturazione dei conti e che “non sempre” gli uffici postali hanno fornito le dovute informazioni inerenti le somme giacenti sui libretti postali.
136 Cfr. citata nota n. 5348 del 17 febbraio 2014. 137 E che riguarda soprattutto beni oggetto di provvedimenti ablatori assunti in epoca
precedente l’adozione del FUG. 138 Ai sensi dell’art. 48, comma 4, del d.lgs. n. 159/2011. 139 Cfr. art. 48, comma 5, del d.lgs. n. 159/2011. 140 Cfr. art. 48, comma 10, citato d.lgs. n. 159/2011.
43
- articolo 6, destinato ad accogliere i proventi derivanti dalla vendita, in caso
di pericolo di deterioramento o di rilevanti diseconomie, dei beni mobili
sequestrati, anche iscritti in pubblici registri141.
In base ai dati comunicati142 da Equitalia Giustizia ed a quelli forniti143
dall’ANBSC, risulta finora affluito al FUG l’importo complessivo di €
49.064,40 (€ 45.884,20 nel 2013 ed € 3.220,20 nel gennaio 2014) che la
Società ha versato al capo XI, capitolo 2414, art. 2 del bilancio dello Stato.
A partire dal 1° luglio 2014, poi, a mente dell’art. 1, commi 194-206
della legge n. 228/2012, dovrebbe essere versato ad una “gestione
separata” del Fondo il ricavato della vendita di alcuni beni immobili
sequestrati da liquidare per effettuare il pagamento dei crediti ammessi144.
Oltre alle criticità evidenziate relativamente alla omessa o ritardata
volturazione al Fondo dei rapporti bancari o postali in sequestro e della
connessa rendicontazione, l’ANBSC ha segnalato145 difficoltà nella gestione
delle procedure conseguenti al fatto che Equitalia Giustizia ha operato
prelievi, anche di significativa entità e senza preavviso, su conto correnti
bancari/postali per i quali era stata chiesta e autorizzata la messa a
disposizione per le esigenze della gestione dei compendi amministrati
dall’Agenzia stessa. Inoltre, mentre per talune procedure è stato possibile
ottenere da Equitalia Giustizia il riaccredito delle somme prelevate, per altre
tale possibilità è risultata esclusa dal fatto che le somme erano già state
devolute al bilancio statale.
Per superare problemi del genere, sono state concordate tra l’Agenzia e
la Società modalità di ricognizione dei conti volturati e di tempestiva
interlocuzione, ad evitare prelievi automatici di somme da mettere a
disposizione delle procedure di confisca. L’ANBSC ha anche accennato146
all’intenzione di formalizzare tali accordi anche in prospettiva
dell’attivazione, dal 1° luglio di quest’anno, degli adempimenti connessi alla
vendita di beni immobili per soddisfare i creditori in buona fede.
E’ auspicabile che analoghe intese vengano definite con l’Agenzia del
demanio per acquisire le informazioni e i dati tuttora conservati nei fascicoli
trattenuti presso gli uffici periferici della stessa Agenzia fiscale.
141 Da riassegnare nella misura del 50% secondo la tripartizione individuata dall’art. 2, comma
7, del d.l. n. 143/2008 e, per il restante 50%, al solo Ministero dell’interno per le esigenze dell’ANBSC (art. 40, comma 5-quater, del d.lgs. n. 159/2011).
142 Cfr. nota n. 77013/2013 del 21 novembre 2013 ed e-mail in data 23 gennaio 2014.. 143 Cfr. nota n. 840 del 13 gennaio 2014. 144 Allo stato, come riferito da Equitalia Giustizia (cfr. citata nota 46198/2013) la separazione
della gestione potrebbe essere assicurata mediante l’apertura di un conto corrente dedicato, dal quale prelevare le somme necessarie a bonificare i conti correnti dei creditori comunicati dall’Agenzia. A conclusione delle operazioni di pagamento dei creditori, la gestione separata potrebbe essere chiusa e le somme residue dovrebbero affluire al Fondo, per la successiva acquisizione al bilancio dello Stato.
145 Cfr. nota n. 840 del 13 gennaio 2011. 146 Cfr. nota n. 0002244 del 23 gennaio 2014.
44
4. La gestione del Fondo
4.1. La gestione finanziaria e l’attività di investimento
Fino al momento del versamento all’entrata del bilancio dello Stato
delle somme per le quali sussistono i requisiti per l’incameramento147,
Equitalia Giustizia deve gestire le risorse intestate al Fondo “avendo riguardo
alle esigenze di liquidità “ del Fondo medesimo e “garantendo la pronta
disponibilità delle risorse diverse dal denaro ovvero delle somme di denaro
necessarie per eseguire le restituzioni e i prelevamenti” previsti per
consentire la conservazione e l’amministrazione dei compendi sequestrati.
Il regolamento approvato con decreto n. 159 del 30 luglio 2009148 e
l’art. 2, comma 6-bis, del d.l. n. 143/2008, introdotto dal d.l. n. 225/2010,
hanno, tra l’altro, fissato i vincoli che Equitalia Giustizia deve rispettare nella
gestione finanziaria del FUG ed i connessi adempimenti strumentali149,
prevedendo, in particolare:
- il divieto, salvo diversa disposizione dell’autorità giudiziaria, di
disinvestimento, di nuovi investimenti ovvero di diversificazione degli
investimenti delle risorse sequestrate in forma diversa dal denaro;
- l’obbligo, relativamente ai sequestri di denaro, di registrare i tassi di
interesse attivo riconosciuti dagli operatori finanziari sulle risorse intestate
al Fondo150 e di intrattenere un apposito conto corrente, intestato FUG,
con l’operatore che riconosce il tasso più elevato, in ogni caso superiore a
quello overnight;
- l’obbligo di trasferire sul predetto conto le risorse sequestrate in forma di
denaro solo se e per il tempo durante il quale il relativo tasso di interesse
attivo risulti effettivamente superiore a quello già praticato per le stesse
risorse;
- l’obbligo, infine, di investire per massa, esclusivamente in titoli emessi e
garantiti dallo Stato italiano, assicurando la pronta liquidazione
dell’investimento e a condizione che la relativa remunerazione sia
complessivamente maggiore di quella assicurata dall’operatore finanziario
che riconosce il tasso di interesse attivo più elevato.
Maturati i presupposti di diritto per procedere alla gestione finanziaria
del Fondo, la Società ha ritenuto necessario garantirsi, per via telematica,
147 Entro 30 giorni dal verificarsi dei requisiti, ovvero con cadenza trimestrale e nella percentuale
stabilita dalla legge e dai decreti attuativi relativamente alle quote delle risorse oggetto di sequestro penale o amministrativo che si rendono disponibili per massa, “in base a criteri statistici e di rotatività” (art. 6, comma 1, decreto n. 127/2009).
148 Emanato dal Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell’interno.
149 Art. 6, comma 3, del decreto n. 159/2009. 150 Nonché ogni variazione dei predetti tassi che fosse successivamente comunicata dagli
operatori.
45
l’acquisizione continuativa e sistematica delle informazioni relative ai tassi
creditori ed ai movimenti dei rapporti bancari, nonché l’operatività
necessaria alla gestione accentrata delle risorse liquide e al loro spostamento
a seguito dei provvedimenti di dissequestro e di versamento allo Stato
ovvero in presenza di offerte di più alte remunerazioni provenienti dai diversi
operatori finanziari151.
Allo scopo, Equitalia Giustizia ha avviato nel corso del 2009 e concluso
l’anno successivo, un progetto152 con il Consorzio CBI (Corporate Banking
Interbancario) per realizzare l’interconnessione con il circuito bancario ed
alimentare, con le informazioni ricevute, un applicativo informatico interno,
finalizzato a sostenere l’intero ciclo finanziario del FUG attraverso specifiche
funzionalità.
L’interconnessione consente ad Equitalia Giustizia di disporre di una
stazione di collegamento alla rete interbancaria attraverso la quale è
possibile accedere a tutti i conti FUG, conoscerne on line il saldo ed i
movimenti giornalieri, nonché effettuare attività dispositive mediante un
work flow (flusso) autorizzativo a firma digitale.
In attesa del completamento del “progetto CBI”, a partire dal
novembre 2009 è stato, comunque, avviato da parte della Società un primo
piano d’azione per rendere più efficace la gestione finanziaria delle risorse
del Fondo. Tale piano, orientato a conseguire una migliore remunerazione
delle giacenze e permetterne la gestione accentrata presso gli operatori più
“virtuosi”153, si è tradotto in una serie di contatti154 con gli operatori
finanziari presso i quali era depositato oltre l’85% dell’intero ammontare
delle risorse liquide intestate al FUG.
Le offerte ricevute sono state, poi, analizzate sulla base di parametri
tecnico - qualitativi relativi alla solidità dell’operatore finanziario e alla sua
idoneità155 ad assicurare i servizi personalizzati richiesti. Sulla base dei dati
151 Infatti, l’elevato numero di operatori finanziari inizialmente interessati (n. 393 tra banche,
Poste ed altri operatori) e di rapporti (oltre 187.000 tra conti correnti, depositi giudiziari, depositi titoli ecc.) coinvolti nella gestione del Fondo richiedeva la costituzione di una specifica banca dati, contenente, tra altre informazioni, le condizioni praticate dai vari operatori.
AL 31 dicembre 2012 gli operatori finanziari coinvolti risultavano n. 610 e gli uffici giudiziari n. 711; i rapporti intestati avevano raggiunto il numero di 344.505.
152 Organizzato in più fasi progettuali: realizzazione di un nodo tecnico di interconnessione; standardizzazione dei flussi telematici; acquisizione dei flussi relativi a saldi e movimenti; acquisizioni dei tassi attivi e loro variazioni; operatività informatica e dispositiva online.
153 In quanto in grado di offrire il miglior tasso attivo di interesse e di possedere la capacità tecnico-organizzativa necessaria alla fornitura di procedure operative e servizi personalizzati per la gestione per massa delle somme, come richiesto dalla normativa di settore.
154 Gli incontri hanno riguardato sia i termini dell’offerta economica (tasso attivo, decorrenza, spese bancarie, forme di investimento) che la capacità di gestione per massa (assicurando la correttezza dei flussi di accentramento e decentramento delle somme nonché mantenendo traccia di tutte le informazioni relative ai conti originariamente sequestrati attraverso un “collegamento” informatico tra conto accentrato e rapporti originari).
155 Per le dimensioni, sulla base della classificazione ufficiale della Banca d’Italia, il livello di rating pubblicato dalle agenzie ECAI (agenzie esterne di valutazione del merito di credito riconosciute da Bankitalia) e la capacità di realizzare procedure di gestione accentrata delle somme.
46
acquisiti Equitalia Giustizia ha ordinato, alla fine del 2009, un primo
spostamento delle somme depositate a favore dell’istituto bancario che
presentava i migliori requisiti.
Nel 2009 non sono stati eseguiti investimenti in titoli sia perché non
erano ancora maturati i presupposti di diritto156 e sia in quanto il rendimento
sui titoli a breve scadenza garantiti dallo Stato era inferiore a quello
negoziato con i diversi operatori. Negli impieghi a breve il rendimento netto
del Fondo è stato di euro 3.924.892157. Anche nel 2010, in assenza di
investimenti in titoli perché di rendimento inferiore ai tassi negoziati, si è
registrato un rendimento netto negli impieghi a breve pari ad euro
6.340.934,75. Nel corso dell’anno la Società è riuscita ad ottenere un
sostanziale aumento dei tassi di interesse attivi158, risultato conseguito con
una politica di “accentramento”159 delle risorse del FUG sugli operatori
finanziari che garantivano un tasso di interesse attivo allineato alle migliori
condizioni di mercato ovvero attraverso un nuovo “convenzionamento” con
l’operatore finanziario presso il quale era aperto il rapporto sequestrato.
Nel 2011 l’utile conseguito dalla gestione finanziaria è risultato più che
raddoppiato (€ 14.422.102,45) grazie al rendimento degli impieghi a breve
termine.
A luglio dello stesso anno è stato, poi, approvato e reso operativo il
modello aziendale di governance finanziaria che regola l’effettuazione delle
operazioni di “accentramento” delle risorse liquide del Fondo presso gli
operatori finanziari che offrono le migliori condizioni di mercato unitamente
alle maggiori garanzie di solidità patrimoniale e di efficienza gestionale160.
Nel corso del 2012, in assenza di nuovi investimenti, risultano
incassati 30 milioni di euro (con un rendimento, al tasso netto del 4,662%
annuo, di € 687.014,77) a seguito della scadenza di un BOT semestrale
acquistato nel novembre 2011, nonché euro 22.371.791,28 quale
rendimento degli impieghi a breve, per un totale di euro 23.058.806,05.
Nel 2013 il rendimento del Fondo è stato di euro 22.199.973,74 negli
impieghi a breve. Nel mese di novembre è stato operato un investimento di
156 Realizzati solo nel mese di settembre, con l’entrata in vigore del d.m. n. 127/2009. 157 Cfr. rendiconto della gestione 2009 relativa al FUG, approvato dal Consiglio di amministrazione
il 27 aprile 2010. 158 Tassi che, all’inizio della gestione del FUG (2008) erano attestati ad un livello prossimo allo
zero e che nell’esercizio 2013 hanno raggiunto un rendimento medio mensile del 3,296%, passato al 2,353% nel mese di dicembre.
159 Dall’”accentramento” sono state escluse le risorse sulle quali è stato autorizzato ad operare, ai sensi dell’art. 5 del d.m. n. 127/2009, l’amministratore nominato dall’autorità giudiziaria.
160 Per soddisfare l’esigenza, espressamente riconosciuta in sede legislativa (cfr. art. 2, comma 21, del d.l. n. 225/2010), di valutare, oltre al tasso d’interesse offerto, anche la solidità e affidabilità degli operatori finanziari.
47
euro 50 milioni in titoli di stato (BTP quadriennale “Italia”) al tasso annuo di
1,881%, al netto di ritenute fiscali e commissioni.
Alla data del 31 dicembre 2013 oltre il 97% della liquidità totale del
Fondo, pari ad euro 1.103.086.494,75 (al netto delle somme versate allo
Stato), era gestito ad un tasso “convenzionato” che, nel valore massimo, ha
raggiunto il 3,05%.
L’utile realizzato in ciascun esercizio da Equitalia Giustizia, a seguito
dell’attività di gestione finanziaria, deve essere versato allo Stato entro il 30
aprile dell’anno successivo161.
Nella tabella 3 è riportato l’utile della gestione finanziaria del FUG
confrontato con i costi di gestione del Fondo, dal 2008 al 2013.
TABELLA 3
Utile gestione finanziaria/costi gestione
ANNO
UTILE DELLA GESTIONE
FINANZIARIA
(a)
COSTI GESTIONE (1)
(b)
DIFFERENZA (2)
(a-b)
2008/2009 3.924.891,52 4.236.819,83 - 311.928,31
2010 6.340.934,75 5.456.876,01 884.058,74
2011 14.422.102,45 6.073.022,63 8.349.079,82
2012 23.058.806.05 5.718.040,05 17.340.766,00
2013 22.199.973.74 5.139.004,84 17.060.928,90
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti da Equitalia Giustizia
(1) I costi di gestione comprendono i costi per servizi, per godimento beni di terzi, del personale e altro, nonché le spese inerenti l’attività di investimento.
(2) Utile netto della gestione finanziaria sul quale si calcola l’aggio.
In data 5 luglio 2013 il Consiglio di amministrazione della Società ha
approvato il nuovo modello di governance finanziaria per definire i parametri
di valutazione, di solidità e di affidabilità162 degli operatori finanziari
presso i quali procedere alle operazioni di “accentramento”, nonché le
modalità operative della gestione finanziaria del FUG.
Sulla base del nuovo modello, la gestione finanziaria elabora con
periodicità mensile un report163 di saldi contabili aggiornati acquisiti
161 Ai sensi dell’art. 2 del d.m. 15 settembre 2010 e, poi, dell’art. 2 del d.m. 20 aprile 2012. Le
predette somme sono versate al Capo XI, cap. 2414, art. 3, del bilancio dello Stato. 162 Il nuovo modello che sostituisce quello adottato nel luglio 2011, conferma, quale benchmark di
riferimento per il tasso di interesse, l’Euribor 1 mese rilevato il primo giorno di ogni mese e prevede l’individuazione delle migliori offerte disponibili, in termini di interesse praticato, attraverso il costante monitoraggio dell’andamento del mercato.
Si recepiscono i “pilastri” e gli indici di “Basilea 2” (elaborati dal Comitato di Basilea e recepiti dalla UE con le Direttive 2006/48 e 2006/49) per valutare la solidità e l’affidabilità degli operatori finanziari, definendo i requisiti patrimoniali minimi e il valore delle attività ponderate per il rischio. Si considerano, poi, i parametri di rating espressi dalle maggiori agenzie specializzate, la classe dimensionale attribuita all’operatore finanziario dalla Banca d’Italia in occasione dell’ultima relazione annuale 2012 e dalla guida per le attività di vigilanza (circolare Bankitalia n. 269 del 7 maggio 2008), nonché i parametri di adeguatezza del rischio e i livelli di servizio offerti dall’operatore.
48
attraverso il circuito CBI, suddivisi in “risorse convenzionate” (con tasso di
interesse negoziato), e “risorse non convenzionate” (con tasso di interesse
non negoziato), utilizzando il supporto di una piattaforma informatica di
tesoreria che implementa funzionalità e modelli dei dati tipicamente bancari
(rapporti, condizioni, movimenti ecc.).
La contabilizzazione (per approfondimenti, si rinvia al successivo
paragrafo 6.) avviene all’importo comunicato in Entratel dagli operatori a
titolo di saldo della risorsa al momento dell’intestazione.
Il saldo delle risorse “liquide” è, poi, aggiornato al 31 dicembre di ogni
anno sulla base delle informazioni provenienti dagli stessi operatori finanziari
attraverso il circuito CBI ovvero, per quanto concerne Poste Italiane S.p.A.
che non utilizza tale circuito, con la trasmissione via mail di “file di
aggiornamento” del saldo delle risorse FUG giacenti presso gli uffici
postali164.
Al riguardo, va segnalato, come si desume dai vari rendiconti della
gestione del Fondo, il fenomeno delle risorse “liquide” non rendicontate,
fenomeno ritenuto dalla Società marginale rispetto alla massa amministrata
(in quanto oscillante per gli anni 2009-2013 tra il 2,3% e lo 0,93% del saldo
iniziale delle stesse risorse) e dipendente, in genere, dal ritardo nelle
comunicazioni o dalla presenza di risorse in valuta estera, il cui
aggiornamento non è “tracciato” nel circuito CBI, e di risorse per le quali,
data la natura del rapporto, non è prevista la rendicontazione bancaria.
Inoltre, rispetto al saldo iniziale delle risorse “liquide” rendicontate, le
variazioni segnalate annualmente espongono sempre valori incrementali (da
+4.05% a +11,98%), quale somma algebrica di movimenti di segno positivo
(interessi accreditati, proventi su titoli, somme versate da terzi) e di segno
negativo (addebiti per imposte e spese, esecuzione di disposizioni di
restituzione impartite dalla Società e non ancora regolarizzate tramite il
canale Entratel dagli operatori finanziari).
Relativamente alle risorse diverse da quelle liquide, cioè agli strumenti
finanziari e assicurativi, il divieto di disinvestimento o di nuovi
investimenti165 è stato superato dalla normativa entrata in vigore
163 Il report contiene, inoltre, l’indicazione dei tassi di interesse praticati nell’attualità nonché le
eventuali proposte commerciali ricevute dagli operatori finanziari e ancora in fase di valutazione. La valutazione dei requisiti dell’operatore è formalizzata in un documento (“istruttoria”) che si conclude con una proposta di “accentramento” delle somme, da sottoporre alle osservazioni e decisioni dell’Amministratore delegato.
164 Per le risorse giacenti presso Poste Italiane l’ultimo aggiornamento del saldo Entratel è stato effettuato sulla base dell’estratto conto al 31 dicembre 2013 del conto corrente e dei due libretti giudiziari nei quali confluiscono tali risorse a seguito di un’operazione di “accentramento” concordata.
165 Inizialmente previsto dall’art. 6, comma 3, lett. 3 A) del d.m. n.127/2009.
49
successivamente166 che ha previsto la possibilità di vendita dei titoli
sequestrati167 subordinandola, però, all’adozione di un d.P.C.M. che ne
avrebbe dovuto disciplinare termini e modalità di attuazione.
Tale possibilità (smobilizzo dei titoli sequestrati e versamento in
entrata ai fini della successiva destinazione alla spesa) non è stata finora
utilizzata, in presenza di problematiche attuative ed operative emerse in
sede di istruttoria tecnica, che hanno, “per il momento, sconsigliato
l’adozione delle modalità di alienazione dei titoli sequestrati ai fini del
versamento del ricavato” al bilancio dello Stato168.
In merito, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha
precisato che, per quanto a sua conoscenza, il gruppo di lavoro costituito
nel 2012 presso l’Ufficio legislativo finanze169, per definire un intervento
normativo concernente la destinazione dei proventi della vendita degli
strumenti finanziari in sequestro, “non è pervenuto alla definizione di un
testo finale, in considerazione delle difficoltà incontrate nella individuazione
di un percorso operativo praticabile”170.
Le maggiori criticità, invero, derivano dal fatto che i titoli sequestrati, a
differenza di quelli confiscati, “entrano soltanto in via provvisoria nella
disponibilità dello Stato e potrebbero dover essere restituiti, a seconda
dell’esito finale della controversia giudiziaria” dalla quale ha avuto origine il
provvedimento ablatorio.
L’alienazione dei titoli171 - è stato osservato – “potrebbe causare
l’insorgere di un contenzioso con il soggetto sottoposto a sequestro, laddove
ai titoli alienati possa essere obiettivamente attribuito dal titolare un
valore effettivo superiore al prezzo realizzato nella vendita” e, per i titoli a
reddito fisso, “laddove la vendita sul mercato sia effettuata in un momento
di particolare calo dei prezzi” , tale da indurre il soggetto interessato, in caso
di dissequestro, a chiedere “il risarcimento del danno patito a causa della
vendita operata in condizioni svantaggiose”172.
Al riguardo, peraltro, come anticipato al paragrafo 2.2., la recente legge
27 febbraio 2014, n. 15 (c.d. “Milleproroghe”) ha nuovamente previsto
l’adozione, con apposito decreto, di specifiche disposizioni per disciplinare
166 Art. 6, comma 21-quinques, del d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010; art. 10,
comma 21, del d.l. n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, e, da ultimo, art. 1, comma 21- quinquies, della legge n. 15/2014.
167 Con versamento del ricavato al FUG. 168 Cfr. nota MEF-RGS n. 60992 del 16 luglio 2013. 169 Costituito dai rappresentanti, oltre che della Ragioneria generale dello Stato, delle
amministrazioni beneficiarie delle riassegnazioni (Ministeri dell’interno e della giustizia), di Equitalia Giustizia, dell’Agenzia delle entrate e dal Dipartimento del tesoro.
170 Cfr. citata nota n. 60992 del 16 luglio 2013. 171 Si pensi, soprattutto, ai titoli azionari che costituiscono o consentono una partecipazione di
controllo nel capitale di una società. 172 Cfr. citata nota n. 60992, pag. 14.
50
termini e modalità per la vendita dei titoli sequestrati ed il celere versamento
del ricavato al FUG nonché per la restituzione, all’avente diritto, in caso di
dissequestro, esclusivamente del ricavato dell’alienazione.
4.2. Spese di gestione e commissioni trattenute dagli operatori
Va preliminarmente evidenziato che, ai sensi dell’art. 7, comma 10, del
d.l. n. 143/2008, “dalla gestione del Fondo Unico Giustizia non devono
derivare oneri, né obblighi giuridici a carico della finanza pubblica” e che la
gestione delle somme confluite nel FUG si svolge al di fuori del bilancio
statale173.
Così, nel caso si debba procedere alla restituzione agli aventi diritto di
risorse già intestate al Fondo, per intervenuta revoca di provvedimenti
ablatori, la restituzione medesima non potrà che avvenire “al netto delle
spese di conservazione e di amministrazione sostenute, nonché delle
commissioni, dei bolli e delle spese relative al rapporto con gli operatori
finanziari”174 (art. 2, comma 3, del d.m. n. 127/2009).
Il regolamento approvato con decreto 30 luglio 2009, n. 127,
modificato ed integrato con analogo atto n. 119 del 15 giugno 2010, ha, tra
l’altro, rinviato ad apposita convenzione tra il MEF e la Società la
determinazione delle spese di gestione del Fondo175, ripartite in: commissioni
e spese trattenute dagli operatori; spese sostenute da Equitalia Giustizia;
spese inerenti alle attività di investimento.
Tali spese devono risultare da un apposito documento, allegato al
bilancio di esercizio della Società, sul quale esprime giudizi176 l’organo
incaricato della revisione legale dei conti della stessa Società.
Le spese di gestione propriamente sostenute da Equitalia Giustizia, ai
sensi dell’art. 3 della Convenzione in data 4 aprile 2011177, comprendono:
a. i costi di diretta imputazione alla gestione del Fondo, nella misura
dell’intera spesa sostenuta. Si intendono per tali quelli relativi alle spese per
software, se non soggette ad ammortamento, ai servizi e alle forniture di
materiali sostenute dalla Società per l’attività gestoria in questione, nonché
gli altri costi comunque da imputare direttamente a tale gestione, compresi
quelli del personale. Per questi ultimi, però, l’importo da imputare è pari:
173 Cfr. nota n. 60992 del 16 luglio 2013 del MEF-RGS. 174 Per le risorse oggetto di restituzione e “suscettibili di produrre interessi” è previsto il
riconoscimento degli stessi interessi nella misura stabilita dal citato art. 2, comma 3. 175 Cfr. art. 6, comma 6, lett. f), del d.m. n. 127/2009. 176 O meglio, l’organo di revisione deve attestare espressamente che i giudizi resi nella relazione
redatta ex art. 14 del d.lgs. n. 39/2010 si riferiscono anche allo specifico documento allegato. 177 Convenzione per la determinazione delle spese di gestione del Fondo Unico Giustizia, sottoscritta
dal MEF – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e Equitalia Giustizia.
51
(1) all’intera spesa sostenuta per le ore lavorative completamente dedicate;
(2) alla sola spesa relativa alle ore lavorate da riferire alla gestione del FUG,
per le risorse lavorative parzialmente dedicate;
b. i costi indiretti, in misura corrispondente al rapporto tra il numero delle
ore lavorate dedicate alla gestione del Fondo e il totale delle ore lavorate da
tutti i dipendenti della Società. Tra i costi indiretti sono compresi quelli
relativi a fitti passivi, spese telefoniche, ammortamenti (salvo quelli inerenti
investimenti tecnologici e beni strumentali ad utilità pluriennale),
funzionamento di organi collegiali ed ogni altro costo sostenuto dalla Società
comunque da imputare indirettamente alla particolare gestione.
In Appendice (allegato A) il prospetto analitico dei costi sostenuti nel
periodo 2009-2013 da Equitalia Giustizia per il personale e per i compensi
agli organi sociali e all’organismo di vigilanza.
I costi da considerare a titolo di commissioni e spese trattenute dagli
operatori sono quelli rimasti a carico di Equitalia Giustizia, sostenuti per le
operazioni finalizzate a soddisfare le esigenze di liquidità del Fondo e
assicurare la pronta disponibilità delle risorse sequestrate.
In base ai rendiconti annuali della gestione FUG, l’importo delle
commissioni e spese rimaste a carico di Equitalia Giustizia è stato
complessivamente pari a € 23.081,67 nel quinquennio.
Secondo l’art. 4 della Convenzione sottoscritta il 4 aprile 2011178, poi,
le “spese inerenti alle attività di investimento” sono considerate pari
all’ammontare delle quote di ammortamento relative agli investimenti
tecnologici per hardware e software ed agli acquisti di beni strumentali ad
utilità pluriennale effettuati per la gestione del Fondo.
L’importo degli ammortamenti è stato pari:
ANNO SPESE
2009 133.893,80
2010 361.693,06
2011 633.464,54
2012 727.762,30
2013 774.448,44 (1)
(1) Gli investimenti tecnologici per hardware e software e per gli acquisti di beni strumentali ad
utilità pluriennale effettuati da Equitalia Giustizia nel 2013 risultano pari a € 1.023.845,67.
Per assicurare la distinzione dei costi sostenuti per ciascuno dei due rami
d’azienda (gestione del FUG e gestione dei crediti di giustizia), la Società
tiene una contabilità aziendale di tipo analitico e scritture separate che
consentono di rilevare, attraverso appositi timesheet (schede lavoro) , il
numero delle ore di lavoro dedicate alla gestione del FUG per ciascun
178 Tra il MEF – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed Equitalia Giustizia S.p.A..
52
dipendente ed individuare la percentuale dei costi indiretti da imputare a tale
gestione, ai fini del riconoscimento del relativo contributo.
L’articolo 5 della Convenzione, infatti, stabilisce che ad Equitalia
Giustizia è riconosciuto “un contributo pari all’ammontare delle spese di
gestione del Fondo, con separata indicazione della quota parte destinata alla
copertura delle spese del personale”179 ed individua la procedura di incasso
dello stesso contributo, in conformità al principio di prededuzione affermato
dall’art. 2, comma 21, del d.l. n. 225/2010, introduttivo del comma 6-bis
nell’art. 2 del d.l. n. 143/2008.
Secondo la procedura convenzionalmente stabilita, Equitalia Giustizia in
ciascun semestre, a titolo di acconto sul recupero delle spese di gestione del
Fondo per l’anno in corso, trattiene, dai versamenti da eseguire allo Stato
per confische e devoluzione disposte dall’Autorità giudiziaria, un importo pari
al 90% dell’ammontare delle spese sostenute nel corrispondente semestre
dell’anno precedente180.
Entro il quindicesimo giorno dall’approvazione, la Società trasmette il
proprio bilancio all’Ufficio centrale del bilancio presso il MEF ed ai Ministeri
dell’interno e della giustizia, per le operazioni di verifica dell’ammontare
definitivo delle spese di gestione del FUG relative all’anno precedente e la
determinazione dell’importo del conguaglio a debito o a credito della Società
rispetto all’acconto trattenuto.
Decorsi trenta giorni dalla data di ricezione del bilancio di esercizio da
parte dell’UCB presso il MEF senza che quest’ultimo abbia mosso rilievo, la
Società trattiene il residuo importo da recuperare dai futuri versamenti allo
Stato ovvero, in caso di conguaglio a debito, provvede a versare all’entrata
del bilancio statale l’importo recuperato in eccesso.
Il controllo eseguito dall’UCB presso il MEF sul bilancio di esercizio della
Società riguarda, in particolare, il documento delle spese di gestione,
divenuto più dettagliato a decorrere dal bilancio di esercizio 2012181.
Il contributo incassato dalla Società a titolo di recupero182 delle suddette
spese183 è stato pari a:
ANNO SPESE
2008 771.657,00
2009 3.465.162,83
2010 5.456.876,02
2011 6.073.022,63
2012 5.718.040,05
179 Cfr. allegato A in Appendice il prospetto analitico delle spese di personale. 180 Risultanti dalle pertinenti relazioni approvate dal Consiglio di amministrazione della Società. 181 In adesione alle indicazioni dello stesso UCB. 182 Recupero regolato nella convenzione stipulata con il MEF il 4 aprile 2011.
183 Cfr. nota n. 46198/2013 di Equitalia Giustizia.
53
Infatti, a seguito delle verifiche effettuate dall’UCB presso il MEF, sono
stati riconosciuti ad Equitalia Giustizia ed ammessi in prededuzione a partire
dall’anno 2011, sui versamenti da eseguire in entrata, complessivi €
9.693.696 per gli esercizi 2008,2009 e 2010184 e contributi per gli esercizi
successivi corrispondenti ai costi diretti ed indiretti sostenuti dalla Società, al
netto di eventuali sopravvenienze attive.
In applicazione della Convenzione stipulata con il MEF la Società ha già
incassato in prededuzione, in due tranches, € 5.146.231,55 complessivi, a
titolo di acconto per le spese di gestione relative all’esercizio 2013.
4.3. Spese di conservazione e amministrazione delle risorse
oggetto di intestazione al FUG
Allo stato della normativa, Equitalia Giustizia gestisce soltanto rapporti
finanziari, con l’esclusione, quindi, di beni immobili e beni mobili registrati, e
non sostiene in proprio le spese di conservazione e amministrazione di tali
beni.
La Società, peraltro, è tenuta a mettere a disposizione degli
amministratori giudiziari che ne facciano richiesta ex art. 5, commi 2 e 3, del
d.m. n. 127/2008, dietro autorizzazione del giudice dell’esecuzione, le
risorse intestate al Fondo necessarie per la conservazione e la gestione di
beni sequestrati o confiscati, da essi amministrati.
Gli amministratori giudiziari, a loro volta, devono rendicontare185
trimestralmente a Equitalia Giustizia le operazioni compiute.
Nella tabella 4 sono evidenziate le somme messe a disposizione degli
amministratori giudiziari e quelle effettivamente prelevate.
TABELLA 4
Somme gestite dagli amministratori giudiziari
ANNO 2009 2010 2011 2012 2013
Somme messe a
disposizione 59.692,22 2.140.320,97 3.414.816,37 7.723.470,13 20.314.773,51
Somme
prelevate * 59.798,02 1.705.033,79 2.541.105,65 5.693.107,00 4.736.983,49
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti da Equitalia Giustizia.
* Unico caso in cui le somme prelevate risultano leggermente superiori a quelle richieste inizialmente.
Singolare, al riguardo, è la circostanza che siano limitati soltanto ad
alcune decine186 gli amministratori giudiziari che nel tempo hanno avanzato
184 Cfr. nota n. 67519 in data 29 novembre 2011 dell’UCB-RGS diretta all’Ispettorato generale di
finanza. 185 Per agevolare gli adempimenti in capo agli amministratori giudiziari è riportata, sul sito
istituzionale della Società, la modulistica della richiesta di messa a disposizione di somme e del rendiconto trimestrale.
54
richiesta di messa a disposizione di somme giacenti in rapporti finanziari
intestati al Fondo.
Pur considerando che esulano dalla gestione del Fondo le somme e i
proventi relativi a complessi aziendali sequestrati187, un numero così esiguo
di richieste avvalora l’impressione che non tutte le risorse sequestrate e
gestite da amministratori giudiziari siano effettivamente intestate al Fondo e
che taluni operatori giudiziari utilizzino risorse FUG per l’amministrazione dei
beni in presenza dell’autorizzazione magistratuale ma senza interessare
Equitalia Giustizia188 per acquisire la formale disponibilità degli stessi
proventi.
Inoltre la Società, come detto in precedenza (cfr. paragrafo 3.3),
mette a disposizione dell’ANBSC, nei limiti della provvista disponibile, le
somme depositate sui conti correnti intestati FUG e riferibili a beni oggetto di
misure di prevenzione, di sequestro o confisca penale, per consentire lo
svolgimento dell’attività di gestione necessaria alla conservazione ed
amministrazione dei beni in questione189.
Sulle somme lasciate a disposizione dell’Agenzia vengono autorizzati
prelievi per fare fronte alle spese di gestione dei compendi sequestrati e/o
confiscati; restano o rientrano nella pertinenza del Fondo le somme di
denaro relative a procedure di confisca chiuse o in fase di chiusura che non
richiedono il sostenimento di oneri gestionali.
4.4. Misurazione e liquidazione dell’aggio spettante a Equitalia
Giustizia
L’art. 2, comma 6, del d.l. n. 143/2008, convertito dalla legge n.
181/2008, rinvia ad un decreto ministeriale190, tra l’altro, la definizione della
misura massima dell’aggio spettante ad Equitalia Giustizia per l’attività di
gestione del Fondo.
A sua volta, l’articolo 8 del decreto interministeriale n. 127/2009 ha
individuato la remunerazione massima spettante alla Società a titolo di aggio
186 N. 14 nel 2009, n. 65 nel 2010 e n. 49 nel 2011, 2012 e 2013. 187 Ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis, del d.l. n. 11/2009. 188 A tale motivo – sostiene la Società (cfr. nota citata del 15 luglio 2013) – “sembra verosimile
attribuire almeno una parte dei movimenti negativi delle risorse FUG rilevati “in sede di esame degli estratti conto (di tali risorse) ricevuti mediante l’interconnessione con il nodo CBI e segnalati nei rendiconti annuali”.
189 Cfr. nota n. 840 in data 13 gennaio 2014 dell’ANBSC. 190 Di cui all’art. 61, comma 23, del d.l. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008.
55
nella misura del 5% dell’utile annuo della gestione finanziaria del Fondo, al
netto delle spese di gestione191, rinviando ad un successivo decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze la determinazione della misura
effettiva di tale aggio.
Con i decreti ministeriali 15 settembre 2010 e 20 aprile 2012 l’aggio
spettante alla Società è stato fissato sempre nella misura massima192,
rispettivamente, per gli anni 2009-2010 e a decorrere dal 2011, salvo futura
diversa determinazione.
In entrambi i provvedimenti si motiva la scelta di mantenere l’aggio
nella misura più alta possibile sulla base dell’andamento del livello dei tassi
di interesse, tale da rendere scarsamente remunerativi gli investimenti del
Fondo nella fase di avvio della gestione finanziaria e, nella fase successiva,
“non tale da mutare in misura apprezzabile la remuneratività della
particolare gestione del FUG”.
Con apposita convenzione stipulata dal MEF-RGS con Equitalia Giustizia
in data 10 maggio 2012 sono state disciplinate le modalità di incasso
secondo il principio della prededuzione193 della remunerazione dovuta alla
Società, il cui ammontare viene controllato annualmente insieme al bilancio
di esercizio in cui tale compenso è esposto, a cura dell’Ufficio centrale di
bilancio del MEF.
Per l’anno 2009 non si sono verificati i presupposti per la maturazione
dell’aggio in quanto la gestione finanziaria del FUG è stata avviata solo
nell’ultima parte dello stesso anno. Per gli esercizi successivi la
remunerazione è stata pari ad euro:
- 44.202 per l’anno 2010194;
- 417.454 per l’anno 2011;
- 867.038 per l’anno 2012.
Nel bilancio 2011 Equitalia Giustizia non ha potuto esporre l’aggio in
quanto non ne era stata ancora fissata la misura all’atto dell’approvazione
del documento contabile.
Pertanto, l’aggio maturato per l’esercizio 2011 e quello successivo (pari,
complessivamente, a € 1.284.492) è stato esposto nel bilancio di esercizio
191 Di cui all’art. 6, comma 6, lett. f del regolamento n. 127/2008. 192 Cinque per cento dell’”utile netto” della gestione finanziaria. 193 Ai sensi dell’art. 2, comma 21, del d.l. n. 225/2010, con una procedura speculare a quella
stabilita per le spese di gestione. 194 L’importo dell’aggio relativo al 2010 è stato percepito dalla Società in data 15 maggio 2012,
mediante riassegnazione. La procedura, come per le spese di gestione, prevede che, se entro 30 giorni dalla presentazione del bilancio, non vengono formulati rilievi sull’importo della remunerazione ancorata all’utile della gestione finanziaria, la Società trattiene tale importo dai versamenti da effettuare allo Stato (a titolo di utili o per esecuzione di confische e devoluzioni).
56
2012 tra i crediti verso clienti ed incassato dalla Società nel mese di giugno
2013195.
L’aggio maturato per lo stesso anno 2013, pari al 5% dell’utile “netto”
della gestione finanziaria (€ 17.060.968,90), ammonta ad € 853.048,44.
5. La destinazione delle risorse gestite dal Fondo
5.1. Restituzioni a seguito di provvedimenti di dissequestro o di
revoca della confisca
Ai sensi dell’art. 2, comma 3, ultimo periodo, del d.l. n. 143/2008 e
dell’art. 2 del d.m. n. 127/2009, Equitalia Giustizia effettua le restituzioni
agli aventi diritto delle risorse oggetto di sequestro o di confisca, in
conseguenza di provvedimenti di dissequestro o di revoca della confisca
disposti e non eseguiti anteriormente alla data di intestazione al FUG.
A decorrere dall’entrata in vigore del predetto d.l. n. 143, sulla base
delle comunicazioni pervenute, la Società provvede, altresì, alle restituzioni
delle risorse relativamente alle quali vengano adottati provvedimenti di
revoca delle misure ablatorie successivamente alla data di intestazione.
Ricevuto l’ordine di restituzione196 da parte di Equitalia Giustizia, gli
operatori finanziari devono procedere alla reintestazione197 a favore
dell’interessato e al conseguente “sblocco” dei conti correnti e dei conti di
deposito titoli dissequestrati.
Nel caso di restituzione di somme sequestrate in contanti e confluite
in libretti giudiziari, trascorrono non meno di venti giorni lavorativi tra la
data di ricezione dell’ordine di restituzione e quella in cui le somme sono
rese effettivamente disponibili all’avente diritto, di norma, presso l’ufficio
postale nel quale è stato aperto il libretto198.
I tempi di esecuzione delle restituzioni, come riferito dalla Società, si
allungano quando viene richiesto a Poste italiane S.p.A. di provvedere
mediante vaglia postali, in quanto il beneficiario del dissequestro è detenuto
ovvero è domiciliato in luogo lontano da quello di ubicazione dell’ufficio
postale di deposito delle somme in sequestro.
Come già precisato, affluiscono al FUG anche le somme ricavate dalla
vendita degli immobili confiscati di cui non sia possibile effettuare la
destinazione o il trasferimento per finalità di pubblico interesse199. Nel caso
195 Mediante prededuzione delle somme da versare allo Stato a titolo di utile lordo della gestione
finanziaria del FUG per l’anno 2012 in esecuzione di provvedimenti giudiziari di confisca/devoluzione.
196 Nell’importo risultante dal provvedimento trasmesso dall’ufficio giudiziario ovvero, in mancanza, da quello risultante dalle comunicazioni Entratel.
197 “Entro alcuni giorni”, secondo quanto sostiene la Società (cfr. citata nota n. 46198/2013). 198 Da parte della polizia giudiziaria. 199 A mente dell’art. 48, commi 5 e 10, del Codice Antimafia (d.lgs. n. 159/2011).
57
in cui intervenga la revoca della confisca dell’immobile nel frattempo
alienato, la restituzione del bene al legittimo proprietario non può che
avvenire per equivalente e la relativa somma è posta a carico del Fondo200.
Pertanto, se è intervenuta la vendita e la successiva restituzione
all’avente titolo, per equivalente, il Fondo deve prima versare all’entrata del
bilancio statale il ricavato della vendita e, poi, sostenere l’onere finanziario
della restituzione della somma, maggiorata di una percentuale pari al tasso
di inflazione annuo e dell’eventuale rivalutazione della rendita catastale (cfr.
art. 46, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 159/2011).
La stessa cosa avviene201 nel caso di dissequestro di beni mobili
sequestrati e venduti a causa del “pericolo di deterioramento o di rilevanti
diseconomie”, ex art. 1, comma 189, della legge n. 228/2012202.
La problematica, suscettibile di incidere sulla sostenibilità da parte del
Fondo degli impegni finanziari connessi alle restituzioni e devoluzioni, è stata
oggetto di apposito quesito al MEF, ed è stata approfondita nel corso di una
riunione in data 17 luglio 2013 presso l’Ispettorato generale del bilancio -
RGS, nel corso della quale il MEF ha individuato, quale soluzione, una
modifica dell’art. 46 del d.lgs. n. 159/2011 per porre a carico dell’erario, e
non più del FUG, l’onere dell’eventuale restituzione per equivalente degli
immobili confiscati e venduti.
Come richiesto in un successivo incontro del 24 settembre 2013,
Equitalia Giustizia ha trasmesso informalmente alla RGS uno schema di
nuovo articolato, da completare a cura dello stesso Dipartimento del MEF
con l’indicazione della fonte di copertura delle somme da restituire.
Nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta dalla Direzione generale
della giustizia civile sono emerse e sono state segnalate203 “difficoltà
operative da parte degli uffici giudiziari” inerenti la fase di restituzione204 di
somme intestate al Fondo e già incamerate dallo Stato.
In tale ipotesi, qualora si renda necessario procedere alla
restituzione, si dovrebbe fare ricorso alla procedura di rimborso prevista
dall’art. 68 delle Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato205, trattandosi
di somme che non sono più nella disponibilità del Fondo e sulle quali non
potrebbe operare Equitalia Giustizia, a meno che non intervenga
200 Ai sensi dell’art. 46, comma 3, lett. a dello stesso d.lgs. n. 159/2011. 201 Anche se in questo caso il legislatore non ha previsto espressamente che l’onere della
restituzione debba essere sopportato dal FUG. 202 Che ha modificato l’art. 40 del citato d.lgs. n. 159/2011. 203 Cfr. n. DAG 0129268 del 1° ottobre 2013 del Ministero della giustizia – Dipartimento per gli
affari di giustizia – Ufficio I. 204 Si tratta di ipotesi, come chiarisce la Direzione generale della giustizia civile, “riconducibili
non solo ad errori materiali dell’ufficio giudiziario ma anche e soprattutto a provvedimenti emessi dal magistrato con i quali si dispone la revoca di un precedente atto di devoluzione al Fondo Unico a cui ha fatto seguito la confisca o la devoluzione alla Cassa delle ammende”.
205 Istruzioni del 14 ottobre 2007, pubblicate in supplemento ordinario n. 160 G.U. (serie generale), n. 163 del 16 luglio 2007.
58
l’autorizzazione ad effettuare una compensazione206 tra somme da restituire
e importi da versare all’erario in esecuzione di provvedimenti di confisca.
La situazione generale delle restituzioni ordinate dalla Società a
seguito di provvedimenti di dissequestro e/o di revoca della confisca, è
illustrata nelle seguenti tabelle:
TABELLA 5
Restituzioni (periodo 2009 -2011)
ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011
FORMA TECNICA N.
risorse
Importo
Risorse
a
Interessi
N.
risorse
Importo
Risorse
b
%
b/a
Interessi N.
risorse
Importo
Risorse
c
%
c/b
Interessi
Deposito giudiziario 2.767 32.606.761,03 674.988,55 5.471 55.954.383,78 387.844,40 4.564 24.372.660,14 100.404,74
Conto corrente 243 33.750.610,00 -- 753 335.847.878,05 -- 903 98.730.987,65 152.110,71
C/dep. a risparmio
libero/vincolato 42 571.227,83 -- 219 3.808.680,08 -- 193 2.766.659,84 6.753,32
C/dep. titoli e/o
obbligazioni 34 18.381.670,52 -- 85 31.176.367,47 -- 137 27.513.844,77 --
Polizza assicurativa 20 419.422,51 -- 91 3.166.769,40 -- 12 529.463,71 --
Certificati di dep. e
buoni fruttiferi 7 18.176,16 -- 3 57.472,08 -- 4 341.812,94 --
Rapp. fiduciario ex
lege n. 1966/1939 -- -- -- -- -- -- -- -- --
Altro rapporto 27 2.058.360,01 -- 102 5.251.337,69 -- 125 337.187.205,00 --
TOTALE 3.140 87.806.228,06 674.988,55 6.724 435.262.888,55 396 387.844,40 5.938 491.442.634,24 13 259.268,77
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti da Equitalia Giustizia S.p.A.
TABELLA 5 bis
Restituzioni (anni 2012 - 2013)
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti da Equitalia Giustizia S.p.A.
(*) Di cui circa euro 1,3 milioni liquidati su disposizione dell’Autorità giudiziaria ai fini della successiva utilizzazione del ricavato a copertura dei debiti fiscali dell’imputato.
206 Possibilità, secondo il parere della RGS, a rigore non consentita in assenza di una esplicita
previsione che consenta la compensazione di partite debitorie e creditorie verso lo Stato.
ANNO 2012 ANNO 2013
FORMA TECNICA
N.
risorse
Importo
risorse
d
%
d/c
Interessi
N.
risorse
Importo
Risorse
e
%
e/d
Interessi
del I
semestre
Deposito giudiziario 6.373 27.735.029,63 201.963,57 5.430 40.583.788,07 73.754,51
Conto corrente 1.454 140.596.800,13 106.923,14 2.002 128.543.213,20 168.966,63
C/dep. a risparmio
libero/vincolato 228 2.189.869,30 2.834,49 366 6.476.071,04 2.213,36
C/dep. titoli e/o
obbligazioni 221 31.883.684,89 -- 321 120.130.232,92 --
Polizza assicurativa 61 151.288.190,27 -- 685 219.529.945,99 --
Certificati di dep. e
buoni fruttiferi
5 104.371,04 -- 3 342.583,91 --
Rapp. fiduciario ex
lege n. 1966/1939
7 667.118.590,80 -- 7 10.982.981,64 --
Altro rapporto 110 3.905.659,83 -- 256 10.836.520,53 --
TOTALE 8.459
1.024.822.195,89 *
108 311.721,20 9.069 537.425.337,30 -48 244.934,50
59
Complessivamente risultano operate nel periodo 2009-2013 n. 29.298
restituzioni agli aventi diritto per un importo totale pari a 2.159,10 milioni di
euro, con la corresponsione di euro 1.878.757,42 a titolo di interessi.
5.2. Somme devolute o versate al bilancio statale (capo XI,
capitoli 2413 e 2414)
E’ da precisare che l’individuazione dei capitoli/articoli di bilancio ai
quali fare affluire i versamenti delle risorse intestate al FUG non è basata
sulla distinzione tra devoluzioni e versamenti, ma sulla natura delle risorse
medesime, se derivanti da sequestri o da confische o se trattasi di “altre”
risorse, ed in funzione della specifica riassegnazione di volta in volta
prevista.
Tecnicamente, per “devoluzione” allo Stato, si intende, ai sensi del D.M.
n. 127/2009:
il versamento in conto entrate al bilancio statale207 (al capo XI, capitolo
2413, articolo 10) delle somme di denaro già oggetto di un
provvedimento di devoluzione adottato dal giudice dell’esecuzione, ex
art. 676, comma 1, c.p.c., anteriormente all’entrata in vigore del d.l. n.
143 ma non ancora materialmente eseguito prima di tale data (art. 2,
comma 5, del d.l. n. 143/2008). Per tali risorse la destinazione è
vincolata agli investimenti per l’avvio e la diffusione del processo
telematico nell’ambito degli uffici giudiziari;
il versamento in conto entrate al bilancio statale (al capo XI, capitolo
2413, art. 11) delle quote delle risorse208 intestate FUG oggetto di
provvedimenti di confisca adottati prima della data di entrata in vigore
del d.l. n. 143/2008 ma non eseguiti entro tale data.
L’attività di versamento in Tesoreria è preceduta da una fase in cui
Equitalia Giustizia ordina ai diversi operatori finanziari presso i quali sono
depositate le risorse FUG da versare allo Stato di fare affluire tali risorse
su conti correnti dedicati, anch’essi intestati FUG209.
Successivamente, ad esecuzione degli ordini di pagamento
completata, la Società provvede alla “riconciliazione” tra gli stessi ordini,
i bonifici pervenuti sui conti correnti dedicati e le informazioni ricevute
207 Per essere riassegnate, con decreto ministeriale, alle unità previdenziali di base dello stato di
previsione della spesa del Ministero della giustizia concernenti le spese di investimento di cui all’art. 2, comma 614, della legge n. 244/2007.
208 Comprese quelle oggetto di un provvedimento di espressa devoluzione adottato dal giudice dell’esecuzione in data successiva a quella di entrata in vigore del d.l. n. 143, in forza del quale Equitalia Giustizia è per legge l’esclusivo soggetto competente a gestire le risorse intestate FUG.
209 Cfr. nota n. 46198/2013 di Equitalia Giustizia.
60
dagli operatori relative agli accrediti disposti, procedendo, al termine
delle verifiche, all’esecuzione di bonifici differenziati per i singoli
capitoli/articoli del capo XI del bilancio statale.
I versamenti diversi da quelli prima esaminati confluiscono nel
capitolo 2414 del bilancio statale, il cui gettito è finalizzato alla
riassegnazione, in percentuale, ai Ministeri della giustizia e dell’interno e
all’entrata dello stesso bilancio.
In particolare:
al cap. 2414, art. 1210, affluiscono le somme ed i proventi in sequestro
“anticipati” ex art. 2, comma 7, del d.l. n. 143/2008 (sul punto si rinvia,
per approfondimenti, al successivo paragrafo 5.3);
al cap. 2414, art. 2211, sono versate le risorse derivanti da confische
disposte successivamente alla data di entrata in vigore del citato d.l. n.
143;
al cap. 2414, art. 3212 sono versati:
- le risorse derivanti dalle devoluzioni ex art. 2, comma 2, del d.l. n.
143/2008 e art. 262, comma 3-bis, c.p.p.;
- quelle relative ai procedimenti civili e fallimentari (art. 2, comma 2,
lett. c-bis e c-ter, del d.l. n. 143/2008;
- le restanti risorse da devolvere allo Stato in esecuzione di
provvedimenti giudiziari;
- l’utile della gestione finanziaria.
Si è visto, inoltre, che gli articoli 4, 5 e 6 del cap. 2014 di recente
istituzione sono, a loro volta, destinati a ricevere proventi derivanti
dall’utilizzo o dalla vendita di beni immobili confiscati o di beni mobili
sequestrati, per i quali esiste pericolo di deterioramento o di rilevanti
diseconomie nella gestione affidata all’ANBSC.
Nelle seguenti tabelle sono rappresentate le risorse versate allo Stato da
Equitalia Giustizia fino a tutto l’anno 2013, distintamente, per articolazione
dell’entrata del bilancio statale.
210 Denominato “risorse derivanti da sequestri da destinare al Ministero dell’interno, al Ministero
della giustizia ed all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell’art. 2, comma 7, del d.l. 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181”.
211 Denominato “risorse derivanti da confische, diverse da quelle di cui agli articoli 4, 5 e 6, da destinare al Ministero dell’interno, al Ministero della giustizia ed all’entrata del bilancio dello Stato” ai sensi dell’art. 2, comma 7, del citato decreto.
212 Denominato “altre risorse da destinare al Ministero dell’interno, al Ministero della giustizia ed all’entrata del bilancio dello Stato” ai sensi dell’art. 2, comma 7, del citato decreto.
61
TABELLA 6
Versamenti/devoluzioni al bilancio dello Stato
(anni 2009 – 2011)
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti da Equitalia Giustizia S.p.A. e dal MEF-RGS, nonché desunti dal sistema RGS-Corte dei conti.
(*) A titolo di recupero, ai sensi della Convenzione del 4 aprile 2011, del contributo delle spese di gestione del FUG.
(**) Gli importi tra parentesi, in qualche caso leggermente diversi da quelli esposti da Equitalia Giustizia, sono tratti dall’interrogazione al sistema RGS sul capitolo 2414, articoli 1,2 e 3, per gli esercizi dal 2009 al 2013. A volte le differenze, come per l’esercizio 2012, si compensano nell’importo totale che coincide perfettamente.
(***) Le risorse versate sul capitolo 2413, articoli 10 e 11, sono vincolate alla riassegnazione al Ministero della giustizia per le finalità di cui all’art. 2, comma 614, della legge n. 244/2007.
Le risorse versate, invece, sul capitolo 2414, articoli 1, 2 e 3, sono destinate ai Ministeri della giustizia e dell’interno ed all’entrata del bilancio statale.
ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011
Capo XI/Capitolo/
articolo di bilancio Importi versati Importi versati
IMPORTI
versati compensati* Totale
Cap. 2413 art. 10*** (somme già devolute allo
Stato ex art. 676,comma
1, cpp) (A)
93.890,19 24.591,96 134.208,87 378.385,01 512.593,88
Cap. 2413 art. 11***
(risorse confiscate prima
del D.L. n. 143/2008)
(B)
8.919.530,58
5.809.925,96
**(4.454.283,61)
4.380.579,59
2.074.021,66
6.454.601,25
Cap. 2414 art. 1
(risorse derivanti da
sequestri /anticipazioni)
(C)
-- --
343.000.000,00 --
343.000.000,00
Cap. 2414 art. 2
(risorse derivanti da
confische)
(D)
12.442.955,65
**(22.910.892,89)
22.909.177,14
**(29.732.083,00)
29.732.165,81
5.939.747,83
35.671.913,64
Cap. 2414 art. 3
(altre risorse) di cui:
(E)
da provv. giudiziari (E1)
utile gest. finanz. anno
precedente (E2)
5.388.812,34
15.466.604,39
**(31.827.337,72)
31.827.254,91
6.212.729,75
38.039.984,66
--
11.541.712,87 25.486.320,16
6.212.729,75
31.699.049,91
-- 3.924.891,52 6.340.934,75 -- 6.340.934,75
TOTALE (F)
(F= A+B+C+D+E)
26.845.188,76
**(44.212.015,20)
44.210.299,45
**(409.197,913,20)
409.074.209,18
14.604.884,25
423.679.093,43
RIEPILOGO
Risorse conseguenti a
provv. giudiziari (di
devoluzione e/o confisca) (G)
(G=A+B+D+E1)
26.845.188,76 40.285.407,93 59.733.274,43 14.604.884,25 74.338.158,68
Anticipazioni somme
sequestrate (C) -- -- 343.000.000,00 -- 343.000.000,00
Utile gestione finanziaria
anno precedente (E2) -- 3.924.891,52 6.340.934,75 -- 6.340.934,75
62
TABELLA 6 bis
Versamenti/devoluzioni al bilancio dello Stato
(anni 2012 -2013)
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti da Equitalia Giustizia S.p.A. e dal MEF-RGS, nonché desunti dal sistema RGS-Corte dei conti
(*) A titolo di recupero del contributo spettante ad Equitalia Giustizia per le spese di
gestione del FUG. (**) Gli importi tra parentesi, in qualche caso leggermente diversi da quelli esposti da
Equitalia Giustizia, sono tratti dall’interrogazione al sistema RGS sul capitolo 2414, articoli 1,2 e 3, per gli esercizi dal 2009 al 2013. A volte le differenze, come per l’esercizio 2012, si compensano nell’importo totale che coincide perfettamente.
I versamenti all’entrata del bilancio statale, capitoli 2413 e 2414,
operati nel primo quadrimestre dell’anno in corso risultano evidenziati
nell’allegato B in Appendice.
Nel quadriennio 2010-2013 Equitalia Giustizia ha provveduto anche ad
effettuare versamenti alla Cassa delle ammende213, pari, complessivamente,
ad € 9.347.802,01, delle somme restituite e non ritirate entro tre mesi dagli
213 La Cassa delle ammende è dotata di personalità giuridica ed ha sede presso la Direzione
generale degli istituti di prevenzione e pena del Ministero della giustizia. Vi si eseguono versamenti relativi ad alcuni tipi di sanzioni (quelle previste dagli artt. 44, 48, 133, 147, 231, 616, 634 e 694 c.p.p.) nonché vi si depositano cauzioni offerte dall’imputato o dal responsabile civile o imposte dal giudice.
ANNO 2012 ANNO 2013
Capo XI/Capitolo/
articolo di bilancio
IMPORTI
versati compensati* Totale
IMPORTI
versati compensati*
Totale
Cap. 2413 art. 10
(somme già devolute allo Stato ex art. 676,comma
1, cpp) (A)
48.755,40 13.118,08 61.873,48 1.887,55 - 1.887,55
Cap. 2413 art. 11
(risorse confiscate prima
del D.L. n. 143/2008) (B)
6.326.442,11 479.124,17 6.805.566,28 19.605.971,98 389.637,14 19.995.609,12
Cap. 2414 art. 1
(risorse derivanti da
sequestri /anticipazioni)
(C)
72.280.000,00 -- 72.280.000,00 143,82 -- --
Cap. 2414 art. 2
(risorse derivanti da
confische) (D)
**(57.250.473,95)
57.250.209,53
3.093.418,88
60.343.628,41 36.537.175,65 3.323.585,09 39.860.760,74
Cap. 2414 art. 3
(altre risorse) di cui: (E)
da provv. giudiziari (E1)
utile gest. finanz. anno
precedente (E2)
**(33.274.655,28)
33.274.919,70
3.041.876,78
36.316.796,48 41.940.158,15 2.969.837,97 44.909.996,12
18.852.817,25 3.041.876,78 21.094.694,03 18.881.352,10 2.969.837,97 21.851.190,07
14.422.102,45 -- 14.422.102,45 23.058.806,05 -- 23.058.806,05
TOTALE (F)
(F= A+B+C+D+E)
169.180.326,74 6.627.537,91 175.807.864,65 98.085.337,15 6.683.060,20 104.768.253,53
RIEPILOGO
Risorse conseguenti a
provv. giudiziari (di
devoluzione e/o confisca
(G)
(G=A+B+D+E1)
82.478.124,29 6.627.537,91 89.105.762,20 75.026.387,28 6.683.060,20 81.709.447,48
Anticipazioni somme
sequestrate (C) 72.280.000,00 -- 72.280.000,00 -- -- --
Utile gestione finanziaria
anno precedente (E2) 14.422.102,45 -- 14.422.102,45 23.058.806,05 -- 23.058.806,05
63
aventi diritto e delle somme ricavate dalla vendita di beni sequestrati e
confiscati non ritirate entro lo stesso termine dai titolari (articolo 154, commi
1 e 2, T.U. spese di giustizia).
Dagli elementi contabili consolidati al 30 aprile 2014 emerge che
Equitalia Giustizia ha destinato finora complessivamente all’entrata del
bilancio dello Stato euro 856.138.790,48, di cui:
€ 415.280.000,00 tratti dalle risorse in sequestro (il 51,47% del totale
dei versamenti) a titolo di anticipazione sulle future confische;
€ 339.364.306,22 quale totale delle devoluzioni (di cui €
30.126.241,14 compensati per recuperare le spese di gestione);
€ 9.347.802,01 di versamenti alla Cassa delle ammende;
€ 92.146.682,25 quale utile complessivo della gestione finanziaria
aggiornata al 30 aprile 2014.
5.3. Quota di risorse in sequestro versate a titolo di
anticipazione
Le somme ed i proventi intestati al FUG che vengono versati al
bilancio dello Stato214 sono quelli derivanti da confische (per i quali
l’acquisizione da parte dello Stato avviene a titolo definitivo) e, nella
percentuale prevista, quelli derivanti da sequestri, per i quali l’acquisizione
ha carattere provvisorio e che, “per loro natura” non dovrebbero poter
essere destinati a bilancio, “a causa della loro provvisorietà e del fatto che
potrebbero dover essere restituiti al titolare originario, in caso di revoca
della misura”215.
Tuttavia, per espressa previsione legislativa216, anche le somme oggetto
di sequestro penale o amministrativo possono essere destinate all’entrata,
ma entro il limite massimo del 30%217 dei sequestri giacenti, disponibili per
massa, in base a criteri statistici e con modalità rotativa.
La determinazione della percentuale delle risorse in sequestro da
“anticipare” è effettuata prudenzialmente, con decreto interministeriale,
214 Per essere riassegnati ai Dicasteri della giustizia e dell’interno o restare acquisiti al bilancio
statale (2%). 215 Sul punto, cfr. nota n. 60992 in data 16 luglio 2013 del MEF-RGS. 216 Cfr. art. 2, commi 7 e 7-quater, della legge n. 181/2008, completato, nella fase attuativa,
dall’art. 6, comma 1, del regolamento n. 127 del 30 luglio 2009. 217 Ai sensi del citato art. 2, comma 7, della legge n. 181/2008, tale misura è elevabile, con
decreto interministeriale, fino al 50% “in funzione del progressivo consolidamento dei dati statistici” (art. 2, comma 7-quater della stessa legge n. 181).
64
individuando statisticamente i provvedimenti ablatori ormai consolidati per i
quali può essere considerata remota l’eventualità della restituzione.
Tale percentuale – determinata nel 25% per gli anni 2009 e 2010 e nel
10% per l’anno 2011 – viene fissata dall’Autorità competente218 al termine di
un procedimento che prende l’avvio da una relazione tecnica219 resa da
Equitalia giustizia al MEF-RGS, contenente l’analisi statistica delle somme
disponibili per massa alla fine dell’anno precedente con la proposta di
individuazione delle risorse sequestrate anticipabili.
Per acquisire validi elementi di valutazione, pur nella consapevolezza
che i dati inizialmente disponibili (a partire dal 2009) non consentivano
l’elaborazione di una serie storica del fenomeno, la Società ha promosso un
analitico monitoraggio delle entrate e delle uscite del Fondo, a seguito di
sequestri, dissequestri e confische, partendo dalle risorse effettivamente
disponibili, cioè dalle risorse “liquide” giacenti sui conti correnti e i conti
deposito a risparmio.
Sul piano metodologico, si è provveduto, inizialmente, alla
scomposizione delle somme disponibili per classi di importo e anno di
sequestro220 e, poi, alla ricostruzione, per ciascun provvedimento pervenuto
dagli uffici giudiziari, del tempo trascorso tra la data della misura ablatoria e
la data di restituzione/confisca221, evidenziando la distribuzione delle
restituzioni/confische per ciascuna fascia di importo. In tal modo, si è potuto
determinare la probabilità di restituzione/confisca222 delle risorse ed
individuare tre fasce di “rischio uscita” dal Fondo: alto per le “risorse
volatili”223, medio per le “risorse instabili”224 e basso per le “risorse
dormienti”225.
La relazione tecnica si conclude con una proposta relativa alla quota
percentuale delle risorse “liquide”, al 31 dicembre dell’anno precedente, che
può formare oggetto di “anticipazione” al bilancio dello Stato, tenuto conto
218 Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con i Ministeri dell’interno e della giustizia. 219 Finora, sono state presentate quattro relazioni: in data 26 febbraio 2010, 22 luglio 2011, 1°
ottobre 2012 e 25 settembre 2013. 220 Non considerando le restituzioni e le confische che presentano una distribuzione temporale
disomogenea in relazione alla consistenza delle risorse in sequestro. 221 La dimensione temporale è stata calcolata in anni e assume valore 0 se le somme sono
restituite/devolute nello stesso anno solare del sequestro; 1 se sono restituite/devolute nell’anno solare successivo o 2 se l’evento interviene almeno due anni dopo.
222 Per le restituzioni è emersa una probabilità di dissequestro molto elevata nei primi quattro anni (da un minimo del 71% ad un massimo del 96% per l’anno 2009 e dell’88% per gli anni 2010-2012) differenziata per le varie fasce di importo, con una drastica riduzione negli anni successivi (da un minimo dello 0,2% ad un massimo del 16%, con l’eccezione del 22% per il 2009).
Per le confische e le devoluzioni, invece, è emersa una probabilità di uscita dal Fondo caratterizzata da incidenze percentuali profondamente diversificate, relativamente sia alle fasce di importo che al tempo di permanenza del Fondo.
223 Le risorse sequestrate fino a due anni prima quello di riferimento. 224 I sequestri risalenti fino a quattro anni prima quello di riferimento. 225 I sequestri risalenti ad oltre quattro anni (e fino a 10 anni ed oltre).
65
del prevedibile andamento delle entrate e delle uscite dal Fondo. Tale quota
è, in genere, riferita alle risorse a basso-medio rischio e viene ridotta
prudenzialmente, a partire dall’anno 2011, al 10% della giacenza del Fondo,
al netto delle risorse sequestrate già versate226 all’entrata del bilancio, a
titolo di anticipazione sulle somme che verranno presumibilmente confiscate.
A questo proposito non può essere sottovalutato anche il problema
della compensazione tra le risorse sequestrate oggetto di anticipazione e
quelle successivamente confiscate.
Come evidenziato nelle tabelle 6 e 6 bis, i versamenti effettuati a titolo
di anticipazione sono stati pari finora a 415,28 milioni di euro, di cui:
343 milioni nel 2011227, dei quali 158 milioni relativi alle risorse liquide
FUG disponibili per massa al 31 dicembre 2009 e 185 milioni relativi
alle medesime risorse disponibili al 31 dicembre 2010;
72,280 milioni nel 2012, con riferimento alle risorse liquide disponibili
per massa alla data del 31 dicembre 2011.
Al riguardo, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha
precisato228, che “ulteriori anticipazioni…devono essere valutate con la
massima attenzione e prudenza, tenendo conto che potrebbe sorgere
l’esigenza di restituire agli aventi diritto, a seguito di dissequestro, una parte
delle somme sequestrate a fronte delle quali è stata effettuata una
anticipazione di bilancio”.
In più, va considerato che le entrate che affluiscono al bilancio statale
derivanti da confische e, a maggior ragione, da sequestri “non sono
considerate valide ai fini del miglioramento dell’indebitamento netto della
P.A.. Le confische, infatti, sono contabilizzate come entrate aventi effetti solo
sul conto del patrimonio e non sul saldo dell’anno, mentre l’utilizzo di somme
oggetto di sequestro, che in effetti sono nella titolarità di terzi, è trattato nei
conti nazionali alla stregua di un’anticipazione passiva dello Stato e, quindi,
oltre a non avere effetti positivi sull’indebitamento netto, produce effetti
negativi sul debito pubblico”229 230.
226 Per essere destinate alla riassegnazione ai Ministeri della giustizia e dell’interno per le finalità
disposte dalla normativa di settore. In particolare, RGS ha ritenuto che i prelievi precedentemente effettuati pro-quota delle somme sequestrate dovessero essere computati ai fini del calcolo complessivo del 25% e, poi, del 10% delle risorse effettivamente prelevabili.
227 Nel 2010 non risultano effettuati versamenti a titolo di anticipazioni di risorse in sequestro in quanto il decreto che ha individuato la percentuale di tali risorse da versare allo Stato si è perfezionato, con la registrazione della Corte dei conti, nel gennaio del 2011.
228 Cfr. nota n. 60992 del 16 luglio 2013. Il problema dell’ampliamento delle risorse FUG da acquisire al bilancio statale è stato anche oggetto di interrogazione parlamentare (cfr. interrogazione a risposta orale 3/2432, presentata il 2 agosto 2012 ai Ministeri dell’interno, della giustizia e dell’economia e delle finanze sulla gestione delle risorse FUG).
229 Citata nota n. 60992 del MEF-RGS. 230 In realtà, il versamento di una quota rilevante (415,28 meuro) delle somme liquide oggetto
di sequestro si è tradotto in “una consistente anticipazione di risorse a valere sulle future confische” che, di fatto, avrebbe già prodotto un effetto peggiorativo del debito.
66
Lo stesso Dipartimento della RGS, nel richiamare l’attenzione sul fatto
che i versamenti di quote delle risorse “liquide” hanno ridotto i margini per
successive anticipazioni a carico del FUG, sottolinea come l’eventuale
estensione dell’ambito di applicazione delle riassegnazioni, ad esempio ai
proventi derivanti dalla vendita di strumenti finanziari in sequestro, non
potrebbe che incidere negativamente sugli “attuali tendenziali di spesa a
legislazione vigente”, sollevando la necessità di “trovare idonea copertura in
termini indebitamento netto”231.
Nella relazione tecnica inoltrata al MEF-RGS il 25 settembre 2013232
Equitalia Giustizia ha proposto di destinare alla riassegnazione € 78,90
milioni, pari al 10% della giacenza netta del Fondo al 31 dicembre 2012
(789,05 milioni).
Ovviamente, anche la destinazione di queste risorse alle finalità di cui
all’art. 2, comma 7, del d.l. n. 143/2008 costituisce una anticipazione che
dovrà essere recuperata in compensazione dai versamenti da eseguire a
favore dello Stato in esecuzione dei futuri provvedimenti di confisca.
5.4. Somme riassegnate agli appositi fondi di pertinenza di
Ministeri dell’interno e della giustizia
Le somme intestate FUG che affluiscono al capitolo di entrata 2414233
devono essere riassegnate ai Ministeri della giustizia e degli interni, nella
percentuale del 49% ciascuno234, e per il rimanente 2% rimangono al bilancio
dello Stato.
A questo proposito va precisato che il FUG deve poter assicurare, in
occasione della ripartizione ai Dicasteri interessati, anche le finalizzazioni
previste a legislazione vigente ed esattamente:
sulla quota spettante al Ministero della giustizia, la copertura
finanziaria (7,02 milioni di euro a decorrere dal 2011) disposta dagli
art. 17 e 20 (credito di imposta per il ricorso alle procedure di
mediazione) del d.lgs. n. 28/2010 in materia di mediazione e
conciliazione nelle controversie civili;
sulla quota spettante al Ministero dell’interno, l’alimentazione del
Fondo di solidarietà per le vittime di richieste estorsive, del Fondo di
231 Sul punto, si richiamano le considerazioni espresse a pag. 43 del paragrafo 4.1., sulla
gestione finanziaria e l’attività di investimento. 232 Cfr. nota n. 60915/2013. 233 In genere, articoli 1 (risorse derivanti da sequestri), 2 (risorse derivante da confische) e 3
(altre risorse). 234 Percentuale di ripartizione di cui all’art. 2, comma 2, del d.l. n. 143/2008.
67
solidarietà per le vittime di reati di tipo mafioso e del Fondo di
solidarietà civile235.
In effetti a fronte dei versamenti complessivamente affluiti nel
periodo 2009-2012 (623,6 milioni di euro)236 sul capitolo 2414 sono stati
riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa degli stati di previsione del
Ministero della giustizia e dell’interno complessivi 560,1 milioni di euro
(269,9 milioni sul capitolo 1537/1 di giustizia e 290,2 milioni sul capitolo
3001/4 dell’interno)237.
Ciò in quanto, in relazione ai 623,6 milioni di euro provenienti dal
Fondo, bisogna sottrarre, secondo il MEF-RGS238, i seguenti importi: 19,4
milioni di euro quali somme non più riassegnate relative agli anni 2011 e
2012239; 20,3 milioni di euro a titolo di oneri scomputati ai sensi dell’art. 17
del d.lgs. n. 28/2010; 11,9 milioni di euro quale quota acquisita all’erario
(2%), oltre a 11,9 milioni di euro quali importi versati nell’ultimo bimestre
dell’anno 2012 e da riassegnare entro l’anno successivo.
Come confermato dal Ministero della giustizia240 - Dipartimento
dell’organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi, le assegnazioni di
risorse FUG a favore di quella Amministrazione sul capitolo 1537241 sono
state pari ad euro 217.518.400242 nel corso dell’anno 2011, di cui euro
104.962.539 trasferiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
n. 25947 del 4 marzo 2011 ed euro 112.555.861 con analogo decreto n.
102825 del 20 ottobre 2011.
235 Ai sensi dell’art. 2, comma 6-sexies, del d.l. 29 dicembre 2010 n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 16 e in vigore dal 31 ottobre 2013, sono accorpati in un unico Fondo (“Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura”, costituito presso il Ministero dell’interno) sia il “Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura” (art. 18-bis della legge n. 44/1999 e art. 4, comma 1, d.P.R. n. 455/1999) che il “Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso” (art. 1, comma 1, legge n. 512/1999).
Il nuovo Fondo: – è surrogato nei diritti delle vittime negli stessi termini e alle stesse condizioni previsti in precedenza, subentra in tutti i rapporti giuridici già instaurati al 27 febbraio 2011 ed è alimentato con le risorse disponibili in base alla legislazione vigente per i Fondi unificati, tra cui un contributo annuale dello Stato di 10,3 milioni di euro tratto da somme derivanti dalla vendita di beni confiscati alle organizzazioni mafiose; - è gestito, per conto del Ministero dell’interno e sulla base di apposita concessione, dalla CONSAP, la società pubblica che ha per oggetto principale l’esercizio in regime di concessione di servizi assicurativi pubblici nonché l’espletamento di altre funzioni pubbliche.
Ulteriori integrazioni e modifiche alle disposizioni concernenti i Fondi di solidarietà ora unificati sono state apportate dall’art. 1, commi 1 e 2, della legge n. 3/2012.
236 Rispettivamente: n. 17,8 milioni di euro nel 2009; n. 38,4 milioni nel 2010; n. 404,6 milioni
nel 2011 e n. 162,8 milioni nel 2012. 237 Sul punto, cfr. nota n. 60992 del 16 luglio 2013 del MEF-RGS. 238 Cfr. citata nota n. 60992 del 16 luglio 2013. 239 A mente del d.P.R. n. 469 del 10 novembre 1999 “Regolamento recante norme di
semplificazione del procedimento per il versamento di somme all’entrata e la riassegnazione alle unità previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai finanziamenti dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 20, comma 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59”, la mancata riassegnazione potrebbe essere conseguenza del fatto che le amministrazioni interessate non hanno trasmesso in tempo le relative domande al MEF ovvero che si tratti di somme versate dopo la chiusura dell’esercizio finanziario di riferimento.
240 Cfr. nota n. 0092060 dell’11 settembre 2013. 241 “Fondo da ripartire per le spese di funzionamento dell’amministrazione della giustizia”. 242 Pari al 49% delle risorse complessive di € 443.915.102,38 costituenti le assegnazioni del FUG
per gli anni 2010 e 2011.
68
Nell’anno 2012, l’assegnazione243 è stata pari ad euro 24.025.635
(differenza tra le risorse effettivamente disponibili, pari ad euro 37.294.298,
e la cifra da scomputare, pari ad euro 13.268.645).
Tali risorse, in aggiunta allo stanziamento iniziale esistente sul capitolo
1537 nel 2011 (euro 7.495.933), sono state ripartite con decreti del Ministro
della giustizia pro-tempore tra i vari centri di responsabilità, per le esigenze
di spesa connesse al finanziamento degli uffici giudiziari,
dell’amministrazione penitenziaria e di altri servizi istituzionali
dell’Amministrazione.
Nell’anno 2013, infine244, è stato riassegnato all’Amministrazione della
giustizia l’importo di euro 28.399.200 (differenza tra le risorse disponibili,
pari a euro 35.417.200, e la cifra da scomputare, pari ad euro 7.018.000).
Analogamente, con i decreti del Ministro dell’economia e delle finanze
innanzi citati sono state disposte assegnazioni sul capitolo di spesa 3001 del
Ministero dell’interno di quote di risorse FUG, pari ad euro 254.812.698245.
Con decreto ministeriale n. 25996/2013, poi, è stata riassegnata
all’Interno sul cap. 3001 la somma di euro 35.417.200. Le complessive
disponibilità del suddetto capitolo sul quale era inizialmente affluita la
somma di 100 milioni di euro246, ammontanti ad euro 390.229.898, sono,
poi, state ripartite tra i vari centri di responsabilità con decreti del Ministro
dell’interno pro-tempore.
6. La rendicontazione dell’attività gestoria del FUG
6.1. La contabilità separata
In attuazione dell’art. 6, comma 4, del regolamento n. 127/2009,
Equitalia Giustizia ha istituito contabilità e scritture separate per le
operazioni attinenti alla gestione del FUG247 nonché una distinta
amministrazione delle risorse intestate al Fondo, perché sia correttamente
identificabile il patrimonio destinato a rispondere delle obbligazioni dello
stesso Fondo.
243 Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 94085/2012. 244 Come riferisce il MEF-RGS con nota n. 60992/2013. 245 In tre trance di euro 104.962.539, euro 112.555.861 ed euro 37.294.298 (costituenti,
sempre, il 49% delle somme a disposizione provenienti dal Fondo). 246 Ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 11/2009, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza
pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”, convertito dalla legge n. 38/2009 che disponeva l’immediata riassegnazione nel limite di 100 milioni di euro per l’anno 2009 delle risorse oggetto di confisca versate all’entrata del bilancio dello Stato.
247 Vi è, quindi, una completa separazione tra la contabilità aziendale della Società e la contabilità del Fondo.
69
La contabilità in partita doppia è tenuta, alla luce della normativa
speciale di settore, secondo specifici criteri individuati e formalizzati dalla
Società ed inseriti, a partire dall’esercizio 2012, nel rendiconto annuale sulla
gestione.
La conformità dei predetti criteri alla normativa che regola la gestione
del FUG è stata asseverata da una nota società di revisione contabile,
mentre la corretta applicazione degli stessi principi è oggetto di monitoraggio
e controllo da parte del revisore aziendale.
La Società acquisisce dalle poste e dagli operatori bancari, finanziari e
assicurativi, mediante il canale Entratel, i dati necessari alla
contabilizzazione in euro e con periodicità mensile delle operazioni relative
alla contabilità separata del FUG (intestazioni, cancellazioni ed uscite, a titolo
di restituzione all’avente diritto o di versamento allo Stato). Le operazioni
contabili di intestazione avvengono secondo il piano dei conti del FUG, che
riproduce le forme tecniche del tracciato record del canale Entratel248, canale
ufficiale di trasmissione delle risorse intestate al Fondo.
La contabilizzazione avviene in base all’importo comunicato
dall’operatore come saldo della risorsa alla data di intestazione. Infatti, come
già visto, le norme vigenti non prevedono l’obbligo di aggiornare nel tempo il
saldo comunicato inizialmente (cfr. allegato n. 1 al d.m. 25 settembre 2009)
e dispongono (art. 2, comma 4, del d.m. n. 127/2009) che gli interessi da
riconoscere in caso di restituzione sono annotati e contabilizzati dalla Società
per il loro pagamento esclusivamente in occasione della restituzione delle
risorse all’avente titolo.
Nei conti d’ordine viene, poi, registrato con periodicità semestrale
l’ammontare, disaggregato per forma tecnica, delle risorse oggetto di
comunicazione degli uffici giudiziari, ma non ancora inviate dagli operatori
finanziari mediante il canale Entratel e/o per le quali è in corso la
trasmissione.
In base alle risultanze dei bollettini relativi ai versamenti operati dagli
uffici ed agli estratti conto viene, poi, effettuata la contabilizzazione, alla
data e per l’importo di accredito, delle peculiari risorse che affluiscono su tre
conti correnti nei quali, rispettivamente: gli uffici giudiziari versano il
ricavato della vendita dei beni sequestrati249; l’Agenzia delle dogane versa il
248 Il tracciato si articola nelle seguenti forme tecniche: conto corrente, deposito giudiziario,
conto deposito a risparmio libero/vincolato; conto deposito titoli e/o obbligazioni; conto terzi individuale/globale; polizze assicurazioni vita; titoli ceduti all’incasso; cassette di sicurezza: carte di credito/debito, garanzie; finanziamenti; fondo pensione; partecipazioni; rapporto fiduciario; gestione collettiva del risparmio; gestione patrimoniale; certificati di deposito e buoni fruttiferi; portafoglio; contratto di capitalizzazione; contratto di adesione a fondi aperti; altra polizza/contratti; altro rapporto.
249 A norma dell’art. 155, commi 1 e seguenti, del d.P.R. n. 115/2002.
70
contante sequestrato negli spazi doganali250; l’Agenzia del demanio ha
versato il saldo attivo della gestione degli immobili confiscati prima
dell’istituzione dell’ANBSC. Si tratta di risorse che, pur essendo di pertinenza
del Fondo, non sono oggetto di comunicazione da parte degli operatori
finanziari.
Relativamente alle risorse da versare allo Stato o restituire agli aventi
diritto le corrispondenti variazioni contabili in uscita intervengono, di norma,
nel momento in cui l’operatore finanziario comunica via Entratel l’avvenuta
esecuzione dell’ordine impartito da Equitalia Giustizia, a seguito degli
appositi modelli pervenuti dagli uffici giudiziari.
Fanno eccezione gli importi degli ordini di uscita a fronte dei quali non
sono ancora intervenute le comunicazioni degli operatori; tali importi
vengono accantonati con periodicità semestrale al valore del saldo contabile
residuo delle risorse o, se minore, a quello dell’ordine di uscita parziale.
Gli interessi attivi sulle risorse uscite dal Fondo e quelli passivi sono
contabilizzati per cassa nel rispetto del principio della correlazione del costo
e del ricavo.
6.2. L’attività di rendicontazione
Il rendiconto della gestione del FUG, approvato dal Consiglio di
amministrazione di Equitalia Giustizia, è trasmesso entro il 30 aprile di ogni
anno, corredato da apposita relazione, al MEF e ai Ministeri della giustizia e
dell’interno251.
Il rendiconto annuale è articolati in una serie di “voci”252 e contiene
anche, pur se non prevista dalla normativa di settore, la rappresentazione
patrimoniale ed economica del Fondo al 31 dicembre dell’anno di
riferimento.
Nella relazione sulla gestione che accompagna il rendiconto rivestono
particolare interesse il paragrafo che illustra i risultati della gestione
finanziaria e quello253 relativo all’aggiornamento del saldo delle forme liquide
del FUG254.
250 Ai sensi dell’art. 6, comma 7, del d.lgs. n. 195/2008 e del protocollo d’intesa in data 28
dicembre 2009. 251 Ai sensi dell’art. 6, comma 5, del d.m. n. 127/2009. 252 Quelle elencate nell’art. 6, comma 6, del citato decreto n. 127 e cioè: natura ed entità delle
risorse intestate al Fondo e di quelle prelevate; investimenti eseguiti e loro rendimento; natura ed entità delle risorse versate all’entrata del bilancio dello Stato, distinte per tipologia; entità dell’aggio; spese di gestione del Fondo, determinate secondo apposita convenzione.
253 Inserito a partire dall’anno 2010. 254 Risorse intestate al 31 dicembre “per le quali gli operatori finanziari hanno trasmesso i
rendiconti mediante l’interconnessione realizzata con il Corporate Banking Interbancario
71
Inoltre, formano oggetto di trasmissione annuale al Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato del MEF le relazioni tecniche, corredate dai
dati di analisi e di stima delle restituzioni e devoluzioni future, concernenti le
somme in sequestro che si ritengono “anticipabili” allo Stato ex art. 2,
comma 7, del d.l. n. 143/2008.
Oltre alla rendicontazione annuale, sempre in conformità al regolamento
n. 127/2009, la Società presenta rendiconti trimestrali di alcune speciali
tipologie di risorse (restituzioni effettuate, devoluzioni e versamenti allo
Stato, risorse provenienti dai procedimenti civili e da procedure fallimentari),
con l’elenco dettagliato delle singole posizioni. Equitalia Giustizia, poi, rende
disponibili in via telematica, sul portale web dedicato agli uffici giudiziari (o
assicura la trasmissione via pec per gli uffici non ancora abilitati), i dati
relativi alla definizione delle varie posizioni, in caso di restituzione delle
risorse a seguito di provvedimento di dissequestro o di revoca della confisca
ed anche nell’ipotesi di versamento allo Stato a seguito di confisca o
devoluzione.
Nella fase del controllo, sono state formulate in alcune occasioni255
richieste di approfondimento sul dettaglio delle spese di gestione del Fondo
da parte dell’UCB presso il MEF e di aggiornamenti sull’evoluzione della
consistenza delle risorse disponibili da parte dei Ministeri della giustizia e
dell’interno.
6.3. I controlli interni ed il monitoraggio direzionale
Sul versante dei controlli interni di gestione e del monitoraggio
direzionale, Equitalia Giustizia ha promosso la realizzazione nel 2011 di un
sistema datawarehouse, che rende disponibili in ambienti separati, ma nel
contempo allineati ed integrati, i dati contabili, finanziari e gestionali del
FUG.
In particolare, il sistema256 dedicato rende disponibili le analisi e le
misurazioni concernenti le attività di lavorazione di tutti i modelli inviati dagli
uffici giudiziari e le funzionalità che consentono la verifica dei tempi di
lavorazione ed il controllo puntuale delle anomalie e degli scarti.
(CBI) ovvero tramite l’apposita funzione di upload disponibile sul sito di Equitalia Giustizia” (cfr. nota n. 46198/2013 citata).
255 Cfr. nota n. 46198/2013 citata di Equitalia Giustizia. 256 Integra i dati provenienti dagli operatori finanziari e dagli uffici giudiziari e rende disponibili
informazioni di sintesi per i Responsabili di vertice aziendali e di dettaglio per i livelli operativi.
Appositi cruscotti consentono l’analisi del magazzino e dei fenomeni anomali che possono bloccare la lavorazione delle pratiche. Il sistema è articolato su quattro sezioni: monitoraggio modelli FUG, reporting gestionale, reporting finanziario e reporting statistico.
72
A seguito delle variazioni intervenute nell’organizzazione aziendale nel
corso del 2013, è stata istituita la nuova “Unità organizzativa supporto
operativo e monitoraggio alla produzione” orientata, tra l’altro, ad assicurare
il controllo costante delle attività di produzione, a supporto dei processi
decisionali e di pianificazione ed anche per il ramo d’azienda che gestisce la
riscossione dei crediti di giustizia.
Nel corso dell’anno 2013, risultano realizzati ulteriori importanti
applicativi informatici, tra cui quelli per: la revisione e completa automazione
del processo che origina dalla “richiesta intestazione delle risorse
finanziarie”; la revisione e l’automazione del processo di gestione degli
amministratori giudiziari, attraverso la tracciatura delle risorse da essi
gestite o assegnate all’ANBSC; la revisione delle funzioni di versamento alla
Cassa delle ammende, di versamento allo Stato e di gestione dei proventi
derivanti dalla vendita di beni; il riscontro degli abbinamenti tra le
comunicazioni degli uffici giudiziari e quelle degli operatori; la gestione
automatizzata dei rendiconti degli amministratori giudiziari e dell’ANBSC.
7. Valutazioni conclusive e raccomandazioni
(1) L’indagine ha analizzato modalità, procedure e risultati della gestione del
Fondo unico giustizia, individuando i diversi aspetti problematici e le criticità
della complessa attività di acquisizione, lavorazione e versamento delle
risorse amministrate dal sistema giustizia.
Il passaggio al nuovo modello gestionale facente capo ad Equitalia
Giustizia S.p.A. ha indubbiamente consentito di razionalizzare e rendere più
trasparente e remunerativa l’amministrazione degli ingenti proventi che
affluiscono al Fondo, attraverso la costruzione di un’anagrafe nazionale delle
risorse sequestrate e/o confiscate e dei relativi rapporti, una attenta
gestione finanziaria delle risorse “liquide” e la possibilità, concessa dalla
normativa, di “anticipare” ai Ministeri beneficiari e all’erario quote di risorse
in sequestro non ancora interessate da provvedimenti di confisca definitiva.
Nel corso dell’istruttoria si è proceduto a verificare, altresì, la sostanziale
realizzazione degli obiettivi di efficienza e di trasparenza che la normativa
intendeva perseguire con l’accentramento ad Equitalia Giustizia della
gestione di tutte le forme tecniche dei proventi che affluiscono al FUG,
nonché il rispetto, da parte della Società, dei vincoli e delle modalità gestorie
fissati dal regolamento approvato con decreto n. 127/2009. E’ stata
73
accertata anche l’adeguatezza delle attività e procedure di controllo e
vigilanza assicurate dai Ministeri interessati e la validità del sistema dei
controlli interni di gestione e del monitoraggio direzionale.
(2) Una delle aree più delicate del sistema, oggetto di approfondimento al
paragrafo 3. della relazione d’indagine, è quella concernente la corretta e
tempestiva alimentazione del Fondo attraverso l’adempimento di precisi
obblighi di comunicazione, intestazione e versamento delle risorse e dei
proventi sequestrati/confiscati nell’ambito di procedimenti penali, di
applicazione di misure di prevenzione o di irrogazione di sanzioni
amministrative ovvero già depositati nell’ambito di processi civili o di
procedure fallimentari.
Per assicurare la regolarità della procedura di gestione è necessario
che gli uffici giudiziari procedenti curino specifiche comunicazioni al Soggetto
gestore, relative alla generalità delle risorse da intestare al FUG, mediante
l’uso di modelli approvati con circolare del Ministero della giustizia,
contenenti tutte le informazioni e i dati prescritti e firmati dal cancelliere
responsabile del procedimento.
Nel caso di risorse sequestrate in data anteriore alla legge istitutiva del
Fondo (d.l. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
133/2008), gli oneri di informazione e intestazione sono, invece, a carico di
Poste Italiane S.p.A., delle banche e degli operatori finanziari depositari delle
somme, dei proventi e degli altri beni in sequestro e a suo tempo destinatari
dei provvedimenti ablatori relativi.
In particolare, devono essere oggetto di tempestiva comunicazione a
Equitalia Giustizia i provvedimenti di restituzione o di confisca delle risorse
sequestrate, anche se antecedenti l’istituzione del Fondo, per consentire
l’attivazione delle procedure di restituzione agli aventi diritto o di
devoluzione allo Stato a cura della Società che ne dà, poi, comunicazione
all’ufficio giudiziario per la definizione delle posizioni di riferimento.
Ebbene, nel corso dell’istruttoria relativa all’indagine, la ricognizione
dell’anagrafe dei sequestri ha evidenziato la presenza, tra le risorse ancora
intestate al FUG, di proventi oggetto di provvedimenti ablatori non definitivi,
alcuni risalenti addirittura all’inizio degli anni ‘80, per i quali non risultano
intervenuti (o comunicati) successivi provvedimenti definitivi di confisca,
restituzione o devoluzione.
La particolare situazione non può non costituire sintomo di criticità del
sistema, così come l’esistenza di un numero non indifferente di uffici
giudiziari che, nonostante la localizzazione anche in aree notoriamente
74
interessate dalla criminalità organizzata, non hanno mai effettuato
comunicazioni di provvedimenti di pertinenza del FUG.
Al riguardo, è stata interessata la Direzione generale della giustizia
civile del Ministero della Giustizia che, nell’osservare come la prolungata
permanenza di risorse ancora in sequestro “sia riconducibile alla mancanza
del provvedimento di dissequestro, di restituzione o di devoluzione o
piuttosto alla situazione di particolare affanno che si registra presso alcuni
uffici giudiziari”, ha di recente acquisito da Equitalia Giustizia l’elenco degli
uffici giudiziari potenzialmente inadempienti, verosimilmente tra quelli non
ancora abilitati alle comunicazioni con sistema web, e il file delle risorse
intestate con data di sequestro anteriore al 2006, per promuovere i
necessari riscontri e la verifica delle posizioni con evidente indice di
anomalia.
E’ auspicabile che Equitalia Giustizia provveda periodicamente a
segnalare analoghe situazioni di anomalia del sistema per i necessari
approfondimenti.
(3) Inoltre, l’esame dei rapporti tra l’Agenzia nazionale dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) ed Equitalia Giustizia S.p.A.
(cfr. paragrafo 3.3.2. della relazione) ha permesso di accertare che solo a
partire dalla seconda metà dell’anno 2012 l’Agenzia ha potuto avviare una
adeguata azione di monitoraggio e controllo delle procedure di confisca e
verificare il corretto adempimento, da parte degli amministratori giudiziari e
dei coadiutori, degli oneri di rendicontazione della gestione dei compendi
confiscati e di volturazione al FUG dei conti riferiti alle varie procedure.
Dagli elementi informativi acquisiti emergono, infatti, difficoltà nei
rapporti con l’Agenzia del demanio, tuttora depositaria dei fascicoli dei
compendi sequestrati prima dell’istituzione dell’ANBSC, e l’esistenza di una
situazione che, se pur “costantemente monitorata”, appare caratterizzata
dalla “accertata mancata volturazione di molte delle liquidità oggetto di
sequestro e poi di confisca in forza di provvedimenti ablatori antecedenti al
2009, anno di istituzione del FUG, giacché in precedenza non esisteva un
obbligo in tal senso in capo all’amministrazione giudiziaria”.
Su sollecitazione della Sezione di controllo, l’ANBSC ha esteso le
operazioni di verifica delle procedure pregresse (oltre 1.800 gestite in atto)
per favorire l’emersione delle liquidità non volturate e richiamato gli
amministratori al puntuale soddisfacimento degli adempimenti imposti.
Nell’occasione, è stato manifestato l’orientamento a subordinare alla
regolare presentazione dei rendiconti e alla loro approvazione la
corresponsione agli amministratori del compenso finale ed anche di eventuali
75
acconti nonché a valutare “la diligenza e puntualità” negli adempimenti ai
fini del conferimento di nuovi incarichi della specie.
Il fenomeno della mancata volturazione al Fondo di risorse sequestrate
e confiscate, già accertato in occasione del controllo dei rendiconti finanziari
e di cui non si conoscono ancora le reali dimensioni, rappresenta una criticità
rilevante perché in grado di incidere negativamente sull’entità delle risorse
intestate al FUG e da riassegnare al bilancio dello Stato.
Va segnalato al riguardo che il neo Direttore della ANBSC, in sede di
adunanza pubblica in merito alla presente indagine, ha lamentato la
sproporzione tra le dotazioni organiche dell’Agenzia ed i numerosi impegni
da affrontare, auspicando l’adozione di norme più adeguate al
funzionamento dell’organismo e la possibilità di utilizzare il sistema
informatico sulle procedure di prevenzione, peraltro di imminente
disponibilità.
(4) Relativamente alla gestione finanziaria delle risorse intestate, Equitalia
Giustizia è vincolata ad assicurare le esigenze di liquidità del Fondo e a
garantire la “pronta disponibilità delle risorse diverse dal denaro ovvero delle
somme di denaro necessarie per eseguire le restituzioni e i prelevamenti”
previsti per la conservazione e l’amministrazione dei compendi sequestrati.
In effetti, la Società ha operato secondo le prescrizioni ed i vincoli del
regolamento n. 159/2009, accentrando le risorse “liquide” presso gli
operatori finanziari che riconoscono le migliori condizioni di mercato
unitamente alle maggiori garanzie di solidità patrimoniali e di efficienza
e operando investimenti esclusivamente in titoli emessi e garantiti dallo
Stato italiano.
Allo scopo la Società ha realizzato un progetto con il Consorzio CBI
(Corporate Banking Interbancario) per assicurare l’interconnessione con il
circuito bancario ed alimentare, con le informazioni ricevute, un applicativo
informatico interno finalizzato a sostenere l’intero ciclo finanziario del FUG
attraverso specifiche funzionalità, tra cui la possibilità di accedere a tutti i
conti intestati, conoscerne on line il saldo ed i movimenti giornalieri nonché
effettuare attività dispositive mirate.
Come precisato al paragrafo 4.1. della relazione (tabella n. 3), nel
periodo di operatività del Fondo, che ha iniziato ad investire in titoli dello
Stato solo a partire dal 2010, l’utile della gestione finanziaria, in progressivo
incremento, ha raggiunto la cifra di oltre 90 milioni di euro, con un utile
netto già rilevato, detratti i costi di gestione, di 43,63 milioni sul quale si
calcola l’aggio spettante al Soggetto gestore.
76
A margine della gestione finanziaria, è stato evidenziato nel referto il
fenomeno, ricorrente nel settore penale, dell’inadempimento degli obblighi di
comunicazione da parte degli operatori finanziari e quello delle risorse
“liquide” non rendicontate, che la Società giudica comunque marginale
rispetto alla massa amministrata (in quanto oscillante nel periodo dal 2009
al 2013 tra il 2,3% e lo 0,93% del saldo iniziale delle risorse), e che dipende,
in genere, dal ritardo nelle comunicazioni di intestazione o dalla presenza di
risorse le quali, data la particolare natura del rapporto, non sono soggette a
rendicontazione bancaria.
(5) Per quanto concerne le risorse diverse da quelle liquide e, in particolare,
gli strumenti finanziari e assicurativi, il divieto di disinvestimento o di nuovi
investimenti, inizialmente previsto dalla disciplina regolamentare, è stato
superato dalla normativa intervenuta successivamente e, da ultimo, dalla
legge 27 febbraio 2014, n. 15 che, all’art. 1, comma 21-quinquies, ha
disposto l’adozione con d.P.R. di natura non regolamentare, di norme per
disciplinare, tra l’altro, “termini e modalità di vendita dei titoli sequestrati….,
in modo da garantire la massima celerità del versamento del ricavato
dell’alienazione” al FUG, in ogni caso restando fermi i limiti entro i quali è
possibile l’utilizzo di beni e valori sequestrati.
Ma la possibilità di procedere all’alienazione dei titoli sequestrati, con
versamento in entrata al bilancio statale ai fini della successiva destinazione
alla spesa, possibilità subordinata comunque all’adozione di un decreto
attuativo, non è stata sinora seriamente considerata, come osservato dalla
Ragioneria generale dello Stato del MEF, in presenza di complesse
problematiche emerse in sede di istruttoria tecnica e “in considerazione delle
difficoltà incontrate nella individuazione di un percorso operativo praticabile”.
Analogamente, non sarebbe giunto a conclusioni positive il gruppo di
lavoro costituito presso l’Ufficio legislativo finanze per definire un intervento
normativo concernente la vendita degli strumenti finanziari in sequestro e la
destinazione dei proventi relativi.
Alcune problematiche sono di carattere tecnico come, ad esempio, la
difficoltà di valutare le polizze assicurative, delle quali è noto il valore
facciale ma non il premio che viene pagato e che è legato alla durata
dell’evento assicurato.
Le maggiori criticità, però, derivano dal fatto che i titoli sequestrati, a
differenza di quelli confiscati, “entrano soltanto in via provvisoria nella
disponibilità dello Stato e potrebbero dover essere restituiti, a seconda
dell’esito finale della controversia giudiziaria” dalla quale ha avuto origine il
provvedimento ablatorio.
77
E’ stato osservato in proposito che un’eventuale alienazione di titoli
azionari, soprattutto quando costituiscono o consentono una partecipazione
di controllo in una società, è suscettibile di determinare l’insorgere di un
contenzioso con il soggetto che ha subito il sequestro e, in caso di revoca
della misura ablatoria, indurre l’interessato a chiedere “il risarcimento del
danno patito a causa della vendita operata in condizioni svantaggiose”.
(6) Una particolare problematica è costituita, poi, dalle difficoltà di procedere
alla restituzione del bene, per equivalente, al legittimo proprietario nel caso
intervenga la revoca della confisca dello stesso bene nel frattempo alienato.
In tal caso il Fondo deve prima versare all’entrata del bilancio statale il
ricavato della vendita e, poi, ai sensi dell’art. 46, commi 1 e 2, del d.lgs. n.
159/2011, sostenere l’onere finanziario della restituzione della somma,
maggiorata di una percentuale pari al tasso di inflazione annuo e
dell’eventuale rivalutazione delle rendita catastale, se si tratta di un bene
immobile.
Le difficoltà evidenziate, che rischiano di incidere sulla sostenibilità da
parte del Fondo degli impegni finanziari connessi alle restituzioni e alle
devoluzioni, sono state oggetto di quesito al MEF ed approfondite in
occasione di specifiche riunioni dalle quali è emerso l’orientamento a
promuovere la modifica dell’art. 46 citato per porre a carico dell’erario, e
non più del FUG, l’onere dell’eventuale restituzione per equivalente degli
immobili confiscati e alienati.
Problemi operativi sono stati, anche, segnalati dalla Direzione generale
della giustizia civile relativamente alla fase di restituzione di somme
intestate al Fondo e già incamerate al bilancio statale. Nella particolare
ipotesi, difatti, si dovrebbe fare ricorso alla procedura di rimborso prevista
dall’art. 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato, trattandosi di
somme che non sono più nella disponibilità del Fondo e sulle quali
non potrebbe intervenire il Soggetto gestore, in assenza di una esplicita
previsione normativa che autorizzi la compensazione di partite creditorie e
debitorie verso lo Stato.
(7) Le più avvertite criticità concernono, peraltro, la possibilità, disciplinata
da espressa previsione normativa, di destinare all’entrata del bilancio dello
Stato non solo le somme ed i proventi derivanti da confisca ma anche, in
una percentuale ormai consolidata prudenzialmente al 10% dei sequestri
giacenti, le somme oggetto di sequestro penale o amministrativo, disponibili
per massa, in base a criteri statistici e con modalità rotativa.
78
La percentuale delle risorse in sequestro da “anticipare” (cfr. paragrafo
5.3. della relazione) è fissata con decreto interministeriale, dopo aver
proceduto alla scomposizione delle somme disponibili per classi di importo e
data di sequestro e, quindi, alla ricostruzione, per ciascun provvedimento
giudiziario, del tempo trascorso dalla data della misura ablatoria e quella di
restituzione/confisca, evidenziando la distribuzione statistica dell’evento
finale e individuando tre fasce di “rischio uscita” dal Fondo.
La quota da versare all’entrata è, di norma, riferita alle risorse a basso-
medio rischio e viene decurtata dei prelievi precedentemente devoluti pro-
quota a titolo di anticipazione sulle somme che verranno presumibilmente
confiscate.
In proposito, il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ha
voluto precisare che “ulteriori anticipazioni…..devono essere valutate con la
massima attenzione e prudenza, tenendo conto che potrebbe sorgere
l’esigenza di restituire agli aventi diritto, a seguito di dissequestro, una parte
delle somme sequestrate a fronte delle quali è stata effettuata
un’anticipazione di bilancio”.
L’utilizzazione di somme in sequestro, infatti, che rimangono nella
titolarità di terzi, è considerata nei conti nazionali alla stregua di
un’anticipazione passiva dello Stato e, quindi, oltre a non sortire effetti
positivi sull’indebitamento netto, produce effetti negativi sul debito pubblico,
già incrementato a seguito del versamento di una quota rilevante di risorse
liquide oggetto di sequestro (finora 415,28 milioni di euro, pari a quasi il
52% delle somme complessivamente devolute allo Stato).
Lo stesso Dipartimento della RGS, nel richiamare l’attenzione sul fatto
che le anticipazioni effettuate hanno ridotto i margini per successive
analoghe devoluzioni, sottolinea come l’eventuale estensione dell’ambito di
applicazione delle riassegnazioni, ad esempio, ai proventi derivanti dalla
vendita di strumenti finanziari in sequestro, non potrebbe che incidere
negativamente sugli “attuali tendenziali di spesa a legislazione vigente”,
sollevando il problema di “trovare idonea copertura in termini di
indebitamento netto”.
(8) Un altro aspetto di almeno apparente anomalia, sollevato anche in sede
di interrogazione parlamentare (cfr. XVI legislatura, atto Camera n.
3/02432, seduta n. 676 del 2 agosto 2012), è quello concernente la vistosa
sproporzione tra la consistenza annuale effettiva del Fondo (dai circa 1.442
milioni di euro dell’anno 2009 agli oltre 3.411 milioni del 2013) e le risorse
versate al capitolo di entrata 2414 del bilancio statale per essere destinate
alla spesa (complessivamente 623,6 milioni di euro, nel periodo 2009-2013)
79
e, ancora, quelle riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione dei
Ministeri della giustizia e dell’interno (560,1 milioni di euro, che si
aggiungono alla somma di 100 milioni inizialmente stanziata sul cap. 3001
dell’Amministrazione dell’interno).
In effetti, si è visto come siano oggetto di versamento allo Stato e di
riassegnazione ai Dicasteri interessati (per il 98%) e all’erario (per il 2%),
oltre all’utile della gestione finanziaria, solo le risorse “liquide” derivanti da
confisca e quelle oggetto di devoluzione nonché, per le risorse in sequestro,
esclusivamente una quota calcolata con stima prudenziale e destinata nel
tempo ad esaurirsi.
Va precisato, inoltre, che, in occasione della ripartizione tra i destinatari
finali, il Fondo deve assicurare anche le finalizzazioni previste a legislazione
vigente ed esattamente la copertura finanziaria del credito d’imposta per il
ricorso alle procedure di mediazione nelle controversie civili e l’alimentazione
di specifici Fondi di solidarietà.
Questo spiega, tra l’altro, le ripetute osservazioni della Corte, Sezioni
riunite in sede di controllo, rese in occasione della relazione annuale sul
rendiconto generale dello Stato per gli esercizi 2010, 2011 e 2012, in merito
alla particolare criticità del capitolo di spesa 1537, alimentato dal FUG, “a
causa dell’incertezza delle risorse finanziarie che si rendono disponibili nel
corso dell’anno e, di conseguenza, per i ritardi con cui tale risorse affluiscono
al predetto capitolo” che opera come fondo da ripartire per le spese di
funzionamento della giustizia.
Tra gli importi scomputati dalla massa di risorse riassegnabili (€ 623,6
milioni nel quinquiennio) vengono in evidenza € 19,4 milioni non riassegnati
per gli anni 2011 e 2012, verosimilmente perché le amministrazioni
interessate non hanno trasmesso in tempo utile al MEF le relative domande,
e € 11,9 milioni di somme versate nell’ultimo bimestre 2012 e da ripartire
entro l’anno successivo.
A parere della Sezione, è auspicabile che, trattandosi di finalizzazioni
soggettivamente individuate per legge e di risorse fissate con decreto, si
disponga la riassegnazione con procedura automatica, non subordinata alle
richieste di parte, assicurando l’adozione tempestiva degli atti presupposti,
necessari alla definizione delle quote in riassegnazione e della percentuale di
somme in sequestro da anticipare (a data attuale non risultano ancora
acquisite dai Ministeri destinatari le risorse assegnate nel 2012 e non sono
stati formalizzati i provvedimenti relativi alla medesima annualità).
(9) La vera sfida, a questo punto, sarebbe quella di riuscire comunque ad
incrementare la quota di risorse intestate al Fondo effettivamente utilizzabili
80
per le destinazioni previste dalla legge e, in particolare, per la riassegnazione
al soddisfacimento delle esigenze di spesa dei Ministeri della giustizia e
dell’interno.
Un contributo interessante potrà venire dai risultati dell’approfondita ed
incisiva azione di monitoraggio e controllo sugli uffici depositi giudiziari che il
Ministero della giustizia ha di recente avviato e che, dovrebbe essere, in
prospettiva, assicurata stabilmente anche attraverso controlli specifici in
occasione dell’attività di verifica svolta dall’Ispettorato generale del Ministero
della giustizia.
E’ di notevole importanza, inoltre, il ruolo demandato all’ANBSC, da
potenziare adeguatamente in uomini e risorse, per consentire un più esteso
e tempestivo controllo delle procedure di confisca dei beni sottratti alla
criminalità organizzata e di gestione dei relativi proventi, in modo da favorire
l’emersione di conti e risorse non ancora correttamente intestati al FUG e da
destinare in prospettiva alla devoluzione al bilancio statale.
Non sembra, invece, esserci spazio per soluzioni tecnico-operative che,
nell’ambito della cornice legislativa, consentano di procedere all’alienazione
anticipata dei titoli e dei diversi strumenti finanziari in sequestro, una volta
preso atto dei fondati rilievi critici mossi dal MEF-RGS in ordine ai rischi ed
agli effetti negativi indotti da un ampliamento della massa di risorse oggetto
di “anticipazione”.
Una misura eventualmente da esplorare potrebbe consistere nella
revisione in diminuzione dell’importo dell’aggio finora corrisposto al Soggetto
gestore nella percentuale massima del 5% dell’utile annuo della gestione
finanziaria del FUG.
Ma, come emerso dall’analisi condotta (cfr. paragrafo 4.4. della
relazione), l’andamento dei tassi d’interesse e le oculate iniziative di
investimento finanziario finora promosse non hanno contribuito a rendere
particolarmente remunerativa tale gestione.
Nell’attuale situazione del mercato è difficile ipotizzare un significativo
effetto positivo per l’erario dall’eventuale riduzione di un paio di punti
percentuali dell’importo dell’aggio. L’aggio erogato alla Società, invero,
comprendendo anche quello maturato a tutto l’esercizio 2013, non arriva a
superare i 2,18 milioni di euro, somma con la quale Equitalia Giustizia deve
sostenere i costi fiscali rimasti a suo carico nonché le spese per investimenti
tecnologici e per l’acquisto di beni strumentali ad utilità pluriennale, che
convenzionalmente sono considerate pari all’ammontare delle quote di
ammortamento e rimborsate con contributo statale nel limite delle suddette
quote.
81
Sempre al fine di ampliare la massa di proventi FUG destinabili alle
finalizzazioni oggi previste, potrebbe essere valutata, infine, l’opportunità,
previa specifica integrazione della legislazione in materia, di far confluire al
Fondo anche le risorse derivanti dai sequestri ante causam operati dalle
Procure della Corte dei conti, con conseguente possibilità di riassegnazione
in caso di confisca definitiva a conclusione del procedimento contabile.
82
8. Appendice
Elenco allegati
- Allegato A: Costi del personale e degli organi sociali
- Allegato B: Versamenti al FUG nel periodo gennaio-aprile 2014
83
ALLEGATO A
Costi del personale e degli organi sociali
ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011
ANNO 2012
ANNO 2013
TOTALE ANNI 2009 - 2013
Costo del personale, di cui:
1.700.475 2.452.397 3.025.258 5.229.683 8.207.547 20.615.360
Costo del Personale Fondo Unico di Giustizia
1.430.131 2.251.666 2.543.861 2.647.457 2.698.271 11.571.386
Compensi organi sociali, di cui:
448.505 181.729 131.113 138.027 137.895 1.037.269
Compensi organi sociali addebito Fondo Unico di Giustizia
362.065 177.913 108.902 65.052 39.590 753.522
Compenso organismo di vigilanza, di cui:
10.000 10.000 9.978 9.300 6.000 45.278
Compenso organismo di vigilanza addebito Fondo Unico di Giustizia
7.865 9.791 8.288 4.383 1.723 32.050
ANNO 2009 ANNO 2010
ANNO 2011
ANNO 2012
ANNO 2013
MEDIA ANNI 2009 - 2013
Forza media lavoro, di cui:
27,3 41,3 55,9 99,1 178,3 80,4
Forza media lavoro Fondo Unico di Giustizia
13,9 27,1 33,6 35,4 39,9 30,0
Percentuale ribaltamento costi
indiretti totali basato sulle ore lavorate:
Fondo Unico di Giustizia
78,65% 97,91% 83,06% 47,13% 28,71% 67,09%
Fonte: dati forniti da Equitalia Giustizia S.p.A.
84
ALLEGATO B
Versamenti al FUG nel periodo gennaio - aprile 2014
Capo/capitolo/articolo di bilancio Importi versati Importi compensati
(*)
Totale
Capo 11 Cap. 2413 Art. 10 (A) 178,00 -- 178,00
Capo 11 Cap. 2413 Art. 11 (B) 1.255.880,27 40.554,01 1.296.434,28
Capo 11 Cap. 2414 Art. 1 (C) -- -- --
Capo 11 Cap. 2414 Art. 2 (D) 18.768.592,78 2.018.808,29 20.787.401,07
Capo 11 Cap. 2414 Art. 3 (E)
Per provvedimenti giudiziari (E1)
Utile gestione finanziaria anno precedente (E2)
27.044.904,65
4.844.930,91
22.199.973,74
151.396,48
151.396,48
--
27.196.301,13
4.996.327,39
22.199.973,74
TOTALE (F=A+B+C+D+E)
Di cui:
per provvedimenti giudiziari (G=A+B+D+E1)
anticipazioni somme sequestrate (C)
utile gestione finanziaria anno precedente (E2)
47.069.555,70
24.869.581,96
--
22.199.973,74
2.210.758,78
2.210.758,78
--
--
49.280.314,48
27.080.340,74
--
22.199.973,74
Fonte: dati forniti da Equitalia Giustizia S.p.A.
(*) A titolo di recupero, ai sensi della Convenzione stipulata con il MEF il 4 aprile 2011 del
contributo spettante a Equitalia Giustizia S.p.A. per le spese di gestione del FUG.
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