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DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE 52 / 2019 del 07/02/2019 Oggetto: RINNOVO DELLA CONVENZIONE NELL’AMBITO DELL’IMPLEMENTAZIONE E SVILUPPO REGIONALE E INTERREGIONALE DEL SERVIZIO DI ELISOCCORSO - PROVVEDIMENTI Copia informatica per consultazione Pagina 1 di 15

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DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

52 / 2019 del 07/02/2019

Oggetto: RINNOVO DELLA CONVENZIONE NELL’AMBITO DELL’IMPLEMENTAZIONE E SVILUPPO REGIONALE E INTERREGIONALE DEL SERVIZIO DI ELISOCCORSO - PROVVEDIMENTI

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OGGETTO: RINNOVO DELLA CONVENZIONE NELL’AMBITO DELL’IMPLEMENTAZIONE E SVILUPPO REGIONALE E INTERREGIONALE DEL SERVIZIO DI ELISOCCORSO - PROVVEDIMENTI ____________________________________________________________________________________ vista la seguente proposta di deliberazione n. 62/2019, avanzata dal Direttore della Unità Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE PREMESSO che:

• l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza, nell’ambito dei LEA, garantisce su tutto il territorio della Regione Lombardia (ai sensi dell’art. 16 L.R. 33/2009 così come modificata dalla L.R. n. 23/2015), tra le altre funzioni, lo svolgimento e il coordinamento intraregionale e interregionale delle funzioni a rete relative all'indirizzo, al coordinamento e al monitoraggio dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera;

• il predetto soccorso viene effettuato attraverso l’utilizzo di mezzi su gomma (Mezzi di Soccorso Avanzato e Autoambulanze) e su ala rotante (elicotteri);

• AREU gestisce, per il tramite delle proprie Sale Operative Regionali Emergenza Urgenza (SOREU), l’elisoccorso regionale, con sede presso cinque elibasi HEMS (Helicopter Emergency Medical Service), site in Bergamo, Brescia, Como, Milano e Sondrio, due delle quali, Como e Milano, autorizzate al volo notturno;

EVIDENZIATO che il servizio di elisoccorso viene reso in orario sia diurno sia notturno e, in particolare per quest’ultima attività, è necessario operare su idonee elisuperfici certificate ai sensi della vigente normativa aeronautica;

RICHIAMATO che il Consiglio della Regione Lombardia, con delibera n. 766 del 29 luglio 2015, ha approvato il completamento della rete di elisoccorso in Lombardia, prevedendo:

a) il completamento delle elisuperfici al servizio degli ospedali, in particolare la necessaria presenza in tutti i presidi ospedalieri HUB delle varie reti di patologia, e la definizione di una mappa delle elisuperfici al servizio anche degli ospedali SPOKE con, in alcuni casi, adeguamento per il volo notturno delle infrastrutture già esistenti;

b) il valido utilizzo di tali elisuperfici per i rendez-vous con il trasporto su gomma e per i trasporti secondari per patologie tempo-dipendenti;

c) l’individuazione di ulteriori aree idonee all’atterraggio notturno degli elicotteri (siti HEMS), collocate nei punti ritenuti logisticamente strategici, per l’attività di soccorso e di rendez-vous con i mezzi di soccorso su gomma;

d) l’implementazione della navigazione PBN (Performance Based Navigation) che, grazie all’uso dei satelliti, potrebbe costituire un valido supporto per i voli diurni (in condizioni meteo avverse) e per i voli notturni finalizzati al collegamento delle basi HEMS, delle strutture ospedaliere, dei siti di interesse pubblico, delle comunità isolate e dei rifugi

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alpini;

e) l’implementazione, altresì, della tecnologia per il volo notturno attraverso l’utilizzo degli N.V.G. (Night Vision Googles - visori notturni ad intensificazione di luce), oggi consentita dalla normativa europea;

f) l’istituzione di un coordinamento unico regionale dell’elisoccorso, presso la Sala Operativa Regionale dell’Emergenza Urgenza (SOREU) delle Alpi (Bergamo) di AREU già esistente, per gestire al meglio non solo le attività in orario diurno, ma anche quelle in orario notturno;

ATTESO che:

• AREU, in tale contesto, ha avviato un percorso atto a realizzare un progetto sperimentale, in adempimento alla normativa aeronautica (Regolamento UE n. 965/2012), al fine di consentire l’atterraggio, soprattutto notturno, degli elicotteri HEMS su idonee aree diverse da elisuperfici;

• AREU ha promosso l’adesione al predetto progetto presso gli Enti Locali e altri soggetti, pubblici o privati, così da rendere disponibili aree per l’atterraggio dell’elisoccorso sia diurno sia, soprattutto, notturno in adempimento ai requisiti declinati dal Regolamento UE n. 965/2012;

• AREU ha attivato un’apposita commissione aziendale per la realizzazione delle predette finalità;

EVIDENZIATO, altresì, che:

• l’Azienda Ospedaliero-Universitaria (AOU) Città della Salute e della Scienza di Torino, per il tramite del Dipartimento Interaziendale per l’Emergenza Sanitaria Territoriale 118, ha il compito di coordinare in Regione Piemonte l’attività relativa al soccorso sanitario primario extraospedaliero;

• l’AOU Città della Salute, in applicazione della D.G.R. n. 42-9368 del 01.08.2008, svolge, per il tramite del Dipartimento Interaziendale per l’Emergenza Sanitaria Territoriale 118, le funzioni in materia di organizzazione del sistema regionale di Elisoccorso, con sede presso quattro elibasi HEMS (Helicopter Emergency Medical Service), site in Alessandria, Cuneo, Torino e Borgosesia, una delle quali, Torino, autorizzata al volo notturno;

• l’AOU Città della Salute, in qualità di titolare della gestione del servizio di elisoccorso della Regione Piemonte ed al fine di realizzare una gestione unitaria a livello regionale delle elisuperfici ed eliporti HEMS 118, ha messo a disposizione dei soggetti proprietari delle suddette strutture una risorsa interna per l’attività di gestione mediante appositi accordi con le parti;

• l’AOU Città della Salute fornisce il supporto di cui al punto precedente per il completamento delle elisuperfici al servizio degli ospedali HUB e SPOKE e l’adeguamento per il volo notturno delle infrastrutture già esistenti;

DATO ATTO che:

• l’AOU Città della Salute ha avviato un progetto per realizzare, in adempimento al Regolamento UE n. 965/2012, una rete regionale di aree idonee all’atterraggio, principalmente in orario notturno, degli elicotteri HEMS, diverse da elisuperfici,

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collocate nei punti ritenuti logisticamente strategici, per l’attività di soccorso, per i rendez-vous con i mezzi di soccorso terrestri e per i trasporti secondari per patologie tempo-dipendenti;

• l’AOU Città della Salute ha in fase di sviluppo una rete di procedure PBN (Performance Based Navigation), ai sensi del doc. ICAO 9613, a supporto delle diverse fasi di volo, sia in orario diurno che in orario notturno, tali da collegare le Basi, le destinazioni sanitarie e le elisuperfici a servizio di strutture ospedaliere e i siti di interesse pubblico e comunità isolate con il duplice obiettivo di garantire, da un lato, un flessibile ed efficiente utilizzo delle elisuperfici, in termini di operazioni e, dall’altro, un ampliamento delle operazioni di volo, in particolare in condizioni diverse dal VFR;

• l’AOU Città della Salute intende implementare la tecnologia per il volo notturno attraverso l’utilizzo degli N.V.G. (Night Vision Googles - visori notturni ad intensificazione di luce), oggi consentita dalla normativa europea;

• l’AOU Città della Salute ha istituito una Commissione Tecnica deputata a garantire il controllo di conformità e di qualità dei servizi aeronautici richiesti dal capitolato d’appalto e dalla normativa ENAC;

RICHIAMATO l’articolo 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, n. 241, il quale prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

RAVVISATO l’interesse di AREU, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, di provvedere al rinnovo della convenzione con l’AOU Città della Salute di Torino, approvata con delibera n. 90 del 22.03.2018;

ATTESO che la convenzione in parola, e ogni suo successivo atto integrativo o attuativo, definisce i reciproci impegni di collaborazione assunti dalle Parti nell’implementazione dell’elisoccorso sanitario in ambito regionale e interregionale, così da rendere quanto più efficace possibile l’utilizzo e l’intervento dello stesso;

EVIDENZIATO che AREU, con nota prot. 11347 del 21.12.2017, ha trasmesso alla predetta AOU una proposta di rinnovo del testo convenzionale, la quale è stata informalmente condivisa e approvata;

PRESO ATTO che la collaborazione di cui alla convenzione in parola consiste nella messa a disposizione reciproca delle professionalità impegnate nelle rispettive commissioni regionali e che i relativi componenti potranno vicendevolmente partecipare attivamente nei gruppi di lavoro che verranno attivati, così da poter contribuire con le esperienze maturate e acquisire nuove indicazioni da poter replicare all’interno delle reciproche realtà, ciò al fine di migliorare il livello di servizio reso a favore dei propri cittadini di riferimento;

DATO ATTO che nessun onere economico verrà posto a carico né del bilancio di AREU né di quello dell’AOU Città della Salute, in quanto le collaborazioni sono rese nel reciproco interesse e corrispettivamente a titolo gratuito;

PRESO ATTO della dichiarazione, di seguito allegata quale parte integrante e sostanziale della deliberazione, resa dal Proponente del procedimento che attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

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ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo facente funzioni e del Direttore Sanitario facente funzioni, giusti provvedimenti deliberativi di nomina n. 10/2019 e n. 11/2019, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare, autorizzandone la sottoscrizione, il testo dell’accordo, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra l’AREU e l’AOU Città della Salute di Torino per la definizione dei reciproci impegni di collaborazione assunti dalle Parti nell’implementazione dell’elisoccorso (HEMS) sanitario in ambito regionale e interregionale, così da rendere quanto più efficace possibile l’utilizzo e l’intervento dello stesso;

2. di prendere atto che la predetta convenzione è sottoscritta ai sensi dell’articolo 15 della Legge del 7 agosto 1990 n. 241, il quale prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

3. di dare atto che la collaborazione di cui alla convenzione in parola consiste nella messa a disposizione reciproca delle professionalità impegnate nelle rispettive commissioni regionali e che i relativi componenti potranno vicendevolmente partecipare attivamente nei gruppi di lavoro che verranno attivati, così da poter contribuire con le esperienze maturate e acquisire nuove indicazioni da poter replicare all’interno delle reciproche realtà, ciò al fine di migliorare il livello di servizio reso a favore dei propri cittadini di riferimento;

4. di disporre che:

• il presente atto decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso e avrà la durata sino al 31.12.2019, con esclusione del tacito rinnovo;

• le Parti, di comune accordo, potranno apportare modifiche/integrazioni con le stesse modalità di approvazione del presente atto;

• stante la strategicità e l’importanza a favore della salute pubblica della convenzione in parola, le Parti rinunciano espressamente all’esercizio del diritto di recesso dal contratto;

5. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio aziendale;

6. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è il dott. Andrea Albonico, Direttore della SC Affari Generali e Legali;

7. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

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La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da: Il Direttore Amministrativo Luca Filippo Maria Stucchi Il Direttore Sanitario Claudio Mare Il Direttore Generale Alberto Zoli Il/La proponente del provvedimento Andrea Albonico

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CONVENZIONE NELL’AMBITO DELL’IMPLEMENTAZIONE E SVILUPPO

REGIONALE E INTERREGIONALE DEL SERVIZIO DI ELISOCCORSO

Si stipula il seguente accordo tra:

Azienda Regionale Emergenza Urgenza (di seguito per brevità AREU), con

sede in Milano Via Alfredo Campanini n. 6, C.F./P.IVA 03128170135, in atto

rappresentata dal Dott. Alberto Zoli, legale rappresentante pro tempore,

nella sua qualità di Direttore Generale;

E

Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di

Torino - Dipartimento Interaziendale Emergenza Sanitaria Territoriale 118 (di

seguito per brevità AOU Città della Salute) con sede in Torino Corso

Bramante n. 88/90, C.F./ P.IVA n. 10771180014 in atto rappresentata dal

Dott. Silvio Falco, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di

Direttore Generale.

Congiuntamente definite Parti.

PREMESSO CHE

AREU ha il compito di coordinare in Regione Lombardia l’attività

relativa al soccorso sanitario primario extraospedaliero;

il predetto soccorso viene effettuato attraverso l’utilizzo di mezzi su

gomma (automediche e autoambulanze) e su ala rotante (elicotteri);

AREU gestisce, per il tramite delle proprie Sale Operative Regionali

Emergenza Urgenza (SOREU), l’elisoccorso regionale, con sede presso

cinque elibasi HEMS (Helicopter Emergency Medical Service), site in

Bergamo, Brescia, Como, Milano e Sondrio, due delle quali, Como e

Brescia, autorizzate al volo notturno;

Atto sottoscritto con firma

digitale ai sensi e per gli

effetti dell’articolo 15,

comma 2-bis della Legge

n. 241/1990.

Imposta di bollo pari a

€64.

Assolta virtualmente ai

sensi dell’art. 15 del DPR

26/10/72 n. 642.

Autorizzazione AREU -

Agenzia delle Entrate n.

AGE.AGEDP2MI.REGISTR

OUFFICIALE.0001467. 04-

01-2017-U

Autorizzazione Azienda

Ospedaliero-Universitaria

Città e della Scienza di

Torino Agenzia delle

Entrate – Dir. Prov. 1

TORINO – Ufficio

Territoriale di Torino 3 – n.

prot. 2012/116611 del

17.07.2012

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il servizio di elisoccorso viene reso in orario sia diurno sia notturno e, in

particolare per quest’ultima attività, è necessario operare su idonee

elisuperfici certificate ai sensi della vigente normativa aeronautica;

Consiglio della Regione Lombardia con la propria delibera n. 766 del

29 luglio 2015 ha approvato il completamento della rete di elisoccorso in

Lombardia, prevedendo:

a) il completamento delle elisuperfici al servizio degli ospedali, in

particolare è necessario che queste ultime siano presenti in tutti i presidi

ospedalieri HUB delle varie reti di patologia, e che insieme alla definizione

dei siti HEMS sul territorio lombardo, si definisca la mappa delle elisuperfici

al servizio anche degli ospedali SPOKE dove, in alcuni casi, sarebbe

sufficiente l’adeguamento per il volo notturno delle infrastrutture già

esistenti;

b) di utilizzare validamente tali elisuperfici per i rendez-vous con il trasporto

su gomma e per i trasporti secondari per patologie tempo-dipendenti;

c) di individuare ulteriori aree idonee all’atterraggio notturno degli

elicotteri (siti HEMS), collocate nei punti ritenuti logisticamente strategici,

per l’attività di soccorso e di rendez-vous con i mezzi di soccorso su gomma;

d) di implementare la navigazione PBN (Performance Based Navigation)

che, grazie all’uso dei satelliti, potrebbe costituire un valido supporto per i

voli diurni (in condizioni meteo avverse) e per i voli notturni finalizzati al

collegamento delle basi HEMS, delle strutture ospedaliere, dei siti di

interesse pubblico, delle comunità isolate e dei rifugi alpini;

e) di implementare, altresì, la tecnologia per il volo notturno attraverso

l’utilizzo degli N.V.G. (Night Vision Googles-visori notturni ad intensificazione

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di luce), oggi consentita dalla nuova normativa europea;

f) di istituire un coordinamento unico regionale dell’elisoccorso, presso

una Sala operativa regionale dell’Emergenza (SOREU) di AREU già

esistente, per gestire al meglio non solo le attività in orario diurno, ma anche

quelle in orario notturno;

AREU, in tale contesto, ha avviato un percorso atto a realizzare un

progetto sperimentale, in adempimento alla nuova normativa aeronautica

(Regolamento UE n. 965/2012), al fine di consentire l’atterraggio,

soprattutto notturno, degli elicotteri HEMS su idonee aree diverse da

elisuperfici;

AREU intende promuovere l’adesione al predetto progetto presso gli

Enti Locali e altri soggetti, pubblici o privati, così da rendere disponibili aree

per l’atterraggio dell’elisoccorso sia diurno sia, soprattutto, notturno in

adempimento ai requisiti declinati dal Regolamento UE n. 965/2012;

che AREU ha attivato un’apposita commissione aziendale per la

realizzazione delle predette finalità;

AOU Città della Salute, per il tramite del Dipartimento Interaziendale

per l’Emergenza Sanitaria Territoriale 118, ha il compito di coordinare in

Regione Piemonte l’attività relativa al soccorso sanitario primario

extraospedaliero;

AOU Città della Salute, in applicazione della D.G.R. n. 42-9368 del

01.08.2008, svolge, per il tramite del Dipartimento Interaziendale per

l’Emergenza Sanitaria Territoriale 118, le funzioni in materia di organizzazione

del sistema regionale di Elisoccorso, con sede presso quattro elibasi HEMS

(Helicopter Emergency Medical Service), site in Alessandria, Cuneo, Torino

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e Borgosesia, una delle quali, Torino, autorizzata al volo notturno;

AOU Città della Salute, in qualità di titolare della gestione del servizio di

elisoccorso della Regione Piemonte ed al fine di realizzare una gestione

unitaria a livello regionale delle elisuperfici ed eliporti HEMS 118 ha messo a

disposizione dei soggetti proprietari delle suddette strutture una risorsa

interna per l’attività di gestione mediante appositi accordi con le parti;

AOU Città della Salute fornisce il supporto di cui al punto precedente

per il completamento delle elisuperfici al servizio degli ospedali HUB e

SPOKE e l’adeguamento per il volo notturno delle infrastrutture già esistenti;

AOU Città della Salute ha avviato un progetto per realizzare, in

adempimento alla nuova normativa aeronautica (Regolamento UE n.

965/2012), una rete regionale di aree idonee all’atterraggio,

principalmente in orario notturno, degli elicotteri HEMS, diverse da

elisuperfici, collocate nei punti ritenuti logisticamente strategici, per

l’attività di soccorso, per i rendez-vous con i mezzi di soccorso terrestri e per

i trasporti secondari per patologie tempo-dipendenti;

AOU Città della Salute ha in fase di sviluppo una rete di procedure PBN

(Performance Based Navigation) ai sensi del doc. ICAO 9613 a supporto

delle diverse fasi di volo, sia in orario diurno che in orario notturno, tali da

collegare le Basi, le destinazioni sanitarie e le elisuperfici a servizio di strutture

ospedaliere e i siti di interesse pubblico e comunità isolate con il duplice

obiettivo di garantire, da un lato, un flessibile ed efficiente utilizzo delle

elisuperfici, in termini di operazioni e, dall’altro, un ampliamento delle

operazioni di volo, in particolare in condizioni diverse dal VFR;

AOU Città della Salute intende implementare la tecnologia per il volo

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notturno attraverso l’utilizzo degli N.V.G. (Night Vision Googles - visori

notturni ad intensificazione di luce), oggi consentita dalla nuova normativa

europea;

AOU Città della Salute ha istituito una Commissione Tecnica deputata

a garantire il controllo di conformità e di qualità dei servizi aeronautici

richiesti dal capitolato d’appalto e dalla normativa ENAC.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

1. Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Oggetto

Attuando il fondamentale principio di un’efficace ed efficiente

collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni, la presente convenzione, e

ogni suo successivo atto integrativo o attuativo, definisce i reciproci

impegni di collaborazione assunti dalle Parti nella implementazione

dell’elisoccorso sanitario in ambito regionale e interregionale, così da

rendere quanto più efficace possibile l’utilizzo e l’intervento dello stesso.

3. Condizioni operative

La collaborazione di cui alla presente convenzione consiste nella messa a

disposizione reciproca delle professionalità impegnate nelle rispettive

commissioni regionali. I relativi componenti potranno vicendevolmente

partecipare attivamente nei gruppi di lavoro che verranno attivati, così da

poter contribuire con le esperienze maturate e acquisire nuove indicazioni

da poter replicare all’interno delle reciproche realtà, ciò al fine di

migliorare il livello di servizio reso a favore dei propri cittadini di riferimento.

4. Condizioni economiche

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Nessun onere economico verrà posto a carico né del bilancio di AREU né

di quello di AOU Città della Salute, in quanto le collaborazioni sono rese

corrispettivamente, pertanto a titolo completamente gratuito per le Parti.

5. Durata

Il presente atto decorrerà dalla data di sottoscrizione dello stesso e avrà la

durata sino al 31.12.2019, con esclusione del tacito rinnovo.

Le Parti, di comune accordo, potranno apportare modifiche/integrazioni

con le stesse modalità di approvazione del presente atto.

Stante la strategicità e l’importanza a favore della salute pubblica della

convenzione in parola le Parti rinunciano espressamente all’esercizio il

diritto di recesso dal contratto.

6. Imposte e oneri

La presente convenzione viene redatta per scrittura privata non

autenticata in formato digitale, ai sensi dell’art. 15, comma 2bis, della L. n.

241/1990. Essa sconta l’imposta di bollo sin dall’origine, assolta in formato

virtuale per la parte di competenza dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria

Città e della Scienza di Torino con autorizzazione Agenzia delle Entrate –

Dir. Prov. 1 TORINO – Ufficio Territoriale di Torino 3 – n. prot. 2012/116611 del

17.07.2012 e per la parte di competenza dell’AREU con Autorizzazione

Agenzia delle Entrate n. AGE.AGEDP2MI.REGISTROUFFICIALE.0001467. 04-

01-2017-U.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, come disposto

dall’art. 5 del DPR n. 131/86.

7. Controversie

Per qualsivoglia controversia dovesse insorgere, nell’interpretazione o

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nell’esecuzione del presente atto, e che non possa essere risolta

amichevolmente tra le parti o definita in via amministrativa, l’autorità

competente in via esclusiva sarà il Foro di Milano.

8. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia

alle disposizioni generali previste dalla normativa vigente.

Nel caso in cui le Parti, o i soggetti dalle stesse individuate, rilevassero la

necessità di regolamentare ulteriori aspetti non disciplinati nel presente

atto, è fatta salva la possibilità di stipulare successivi atti integrativi o

attuativi.

9. Piano di prevenzione della corruzione – Codice di comportamento

Le Parti con la sottoscrizione del presente accordo, si impegnano al

reciproco rispetto dei documenti Piano di prevenzione della corruzione e

Codice di comportamento (tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti

internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni

del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un’eventuale

risoluzione del rapporto.

10. Modifiche

Qualsiasi modifica o integrazione al presente accordo dovrà avvenire per

iscritto.

11. Riservatezza dei dati

Le Parti ai fini del trattamento di dati personali relativi al presente accordo,

garantiscono il rispetto della normativa prevista dal D.Lgs. n. 196/2003 e

s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali”, nonché delle

ulteriori disposizioni normative alla luce dell’entrata in vigore del

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Regolamento Europeo n. 2016/679.

Letto, approvato e sottoscritto, a far data dall’ultima sottoscrizione digitale.

AREU rappresentata dal Direttore Generale p.t. Dott. Alberto Zoli

AOU Città della Salute rappresentata dal Direttore Generale p.t. Dott. Silvio

Falco

Le parti stipulanti approvano specificatamente l'articolo “Controversie”

relativo alla competenza del Foro.

AREU rappresentata dal Direttore Generale p.t. Dott. Alberto Zoli

AOU Città della Salute rappresentata dal Direttore Generale p.t. Dott. Silvio

Falco

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PROPOSTA DI DELIBERA N. 62/2019

Oggetto: RINNOVO DELLA CONVENZIONE NELL’AMBITO DELL’IMPLEMENTAZIONE E SVILUPPO REGIONALE E INTERREGIONALE DEL SERVIZIO DI ELISOCCORSO - PROVVEDIMENTI

Attestazione

Il/La sottoscritto/a, in qualità di proponente, attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui all’oggetto. La presente attestazione costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento di cui all’oggetto.

Milano, 04/02/2019 Il/La proponente del provvedimento

ALBONICO ANDREA

(La presente delibera è sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

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