Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82 Codice dell ... · privata, correlate tra loro, che consente...

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Allegato normativo Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale Direttiva Europea 2007/2/CE 14 marzo 2007 che istituisce una Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità Europea (INSPIRE)

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Allegato normativo

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82Codice dell’Amministrazione Digitale

Direttiva Europea 2007/2/CE 14 marzo 2007 che istituisce una Infrastruttura per

l’informazione territoriale nella Comunità Europea (INSPIRE)

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DDeeccrreettoo LLeeggiissllaattiivvoo 77 mmaarrzzoo 22000055,, nn.. 8822*CCOODDIICCEE DDEELLLL’’AAMMMMIINNIISSTTRRAAZZIIOONNEE DDIIGGIITTAALLEEPubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O.

Indice degli articoli:

PPrreemmeessssaa

CCaappoo II -- PPrriinncciippii ggeenneerraallii

SSeezziioonnee II -- DDeeffiinniizziioonnii,, ffiinnaalliittàà ee ààmmbbiittoo ddii aapppplliiccaazziioonnee

1. Definizioni.2. Finalità e àmbito di applicazione.

SSeezziioonnee IIII -- DDiirriittttii ddeeii cciittttaaddiinnii ee ddeellllee iimmpprreessee

3. Diritto all’uso delle tecnologie.4. Partecipazione al procedimento amministrativo informatico.5. Effettuazione dei pagamenti con modalità informatiche.6. Utilizzo della posta elettronica certificata.7. Qualità dei servizi resi e soddisfazione dell’utenza.8. Alfabetizzazione informatica dei cittadini.9. Partecipazione democratica elettronica.10. Sportelli per le attività produttive.11. Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese.

SSeezziioonnee IIIIII -- OOrrggaanniizzzzaazziioonnee ddeellllee ppuubbbblliicchhee aammmmiinniissttrraazziioonnii rraappppoorrttii ffrraaSSttaattoo,, rreeggiioonnii ee aauuttoonnoommiiee llooccaallii

12. Norme generali per l’uso delle tecnologie dell’informazione e dellecomunicazioni nell’azione amministrativa.

13. Formazione informatica dei dipendenti pubblici.14. Rapporti tra Stato, regioni e autonomie locali.15. Digitalizzazione e riorganizzazione.

* Testo così modificato dal D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159

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16. Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia diinnovazione e tecnologie.

17. Strutture per l’organizzazione, l’innovazione e le tecnologie.18. Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica.19. Banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego.

CCaappoo IIII -- DDooccuummeennttoo iinnffoorrmmaattiiccoo ee ffiirrmmee eelleettttrroonniicchhee;; ppaaggaammeennttii,, lliibbrrii eessccrriittttuurree

SSeezziioonnee II -- DDooccuummeennttoo iinnffoorrmmaattiiccoo

20.Documento informatico.21. Valore probatorio del documento informatico sottoscritto.22.Documenti informatici originali e copie. Formazione e conservazione.23.Copie di atti e documenti informatici.

SSeezziioonnee IIII -- FFiirrmmee eelleettttrroonniicchhee ee cceerrttiiffiiccaattoorrii

24.Firma digitale.25.Firma autenticata.26.Certificatori.27.Certificati qualificati.29.Accreditamento.30.Responsabilità del certificatore.31. Vigilanza sull’attività di certificazione.32.Obblighi del titolare e del certificatore.33.Uso di pseudonimi.34.Norme particolari per le pubbliche amministrazioni e per altri sogget-

ti qualificati.35. Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma.36. Revoca e sospensione dei certificati qualificati.37. Cessazione dell’attività.

SSeezziioonnee IIIIII -- PPaaggaammeennttii,, lliibbrrii ee ssccrriittttuurree

38.Pagamenti informatici.39.Libri e scritture.

CCaappoo IIIIII -- FFoorrmmaazziioonnee,, ggeessttiioonnee ee ccoonnsseerrvvaazziioonnee ddeeii ddooccuummeennttii iinnffoorrmmaattiiccii

40.Formazione di documenti informatici.41. Procedimento e fascicolo informatico.42.Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni.43.Riproduzione e conservazione dei documenti.44.Requisiti per la conservazione dei documenti informatici.

Codice della Amministrazione Digitale 129

CCaappoo IIVV -- TTrraassmmiissssiioonnee iinnffoorrmmaattiiccaa ddeeii ddooccuummeennttii

45.Valore giuridico della trasmissione.46.Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi.47.Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pub-

bliche amministrazioni.48.Posta elettronica certificata.49.Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica.

CCaappoo VV -- DDaattii ddeellllee ppuubbbblliicchhee aammmmiinniissttrraazziioonnii ee sseerrvviizzii iinn rreettee

SSeezziioonnee II -- DDaattii ddeellllee ppuubbbblliicchhee aammmmiinniissttrraazziioonnii

50.Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni.51. Sicurezza dei dati.52.Accesso telematico ai dati e documenti delle pubbliche amministra-

zioni.53.Caratteristiche dei siti.54.Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni.55.Consultazione delle iniziative normative del Governo.56.Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all’autorità giudi-

ziaria di ogni ordine e grado.57.Moduli e formulari.

SSeezziioonnee IIII -- FFrruuiibbiilliittàà ddeeii ddaattii

58.Modalità della fruibilità del dato.59.Dati territoriali.60.Base di dati di interesse nazionale.61. Delocalizzazione dei registri informatici.62.Indice nazionale delle anagrafi.

SSeezziioonnee IIIIII -- SSeerrvviizzii iinn rreettee

63.Organizzazione e finalità dei servizi in rete.64.Modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche ammini-

strazioni.65.Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per

via telematica.

SSeezziioonnee IIVV -- CCaarrttee eelleettttrroonniicchhee

66.Carta d’identità elettronica e carta nazionale dei servizi.

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CCaappoo VVII -- SSvviilluuppppoo,, aaccqquuiissiizziioonnee ee rriiuussoo ddii ssiisstteemmii iinnffoorrmmaattiiccii nneellllee ppuubb--bblliicchhee aammmmiinniissttrraazziioonnii

67.Modalità di sviluppo ed acquisizione.68.Analisi comparativa delle soluzioni.69.Riuso dei programmi informatici.70.Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili.

CCaappoo VVIIII-- RReeggoollee tteeccnniicchhee

71. Regole tecniche.

CCaappoo VVIIIIII -- SSiisstteemmaa ppuubbbblliiccoo ddii ccoonnnneettttiivviittàà ee rreettee iinntteerrnnaazziioonnaallee ddeellllaappuubbbblliiccaa aammmmiinniissttrraazziioonnee

SSeezziioonnee II -- DDeeffiinniizziioonnii rreellaattiivvee aall ssiisstteemmaa ppuubbbblliiccoo ddii ccoonnnneettttiivviittàà

72.Definizioni relative al sistema pubblico di connettività.73.Sistema pubblico di connettività (SPC).74.Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni.

SSeezziioonnee IIII -- SSiisstteemmaa ppuubbbblliiccoo ddii ccoonnnneettttiivviittàà SSPPCC

75.Partecipazione al Sistema pubblico di connettività.76.Scambio di documenti informatici nell’ambito del Sistema pubblico di

connettività.77.Finalità del Sistema pubblico di connettività.78.Compiti delle pubbliche amministrazioni nel Sistema pubblico di con-

nettività.79.Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettività.80.Composizione della Commissione di coordinamento del sistema pub-

blico di connettività.81. Ruolo del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica ammini-

strazione.82.Fornitori del Sistema pubblico di connettività.83.Contratti quadro.84.Migrazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione.

SSeezziioonnee IIIIII -- RReettee iinntteerrnnaazziioonnaallee ddeellllaa ppuubbbblliiccaa aammmmiinniissttrraazziioonnee ee ccoommppii--ttii ddeell CCNNIIPPAA

85.Collegamenti operanti per il tramite della Rete internazionale dellepubbliche amministrazioni.

86.Compiti e oneri del CNIPA.87.Regolamenti.

Codice della Amministrazione Digitale 131

CCaappoo IIXX -- DDiissppoossiizziioonnii ttrraannssiittoorriiee ffiinnaallii ee aabbrrooggaazziioonnii

88.Norme transitorie per la firma digitale.89.Aggiornamenti.90.Oneri finanziari.91. Abrogazioni.92.Entrata in vigore del codice.

132 Allegato normativo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera r), dellaCostituzione;

- Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante discipli-na dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza delConsiglio dei Ministri;

- Visto l’articolo 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interven-ti in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codifi-cazione - legge di semplificazione 2001;

- Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materiadi procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documentiamministrativi;

- Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme inmateria di sistemi informativi automatizzati delle amministrazionipubbliche, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge23 ottobre 1992, n. 421;

- Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante disciplinadell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consigliodei Ministri;

- Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari inmateria di documentazione amministrativa (Testo A), di cui al decretodel Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

- Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme gene-rali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazio-ni pubbliche;

- Visto il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, recante attuazionedella direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per lefirme elettroniche;

- Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice inmateria di protezione dei dati personali;

- Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorirel’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;

- Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, recante attuazionedella direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalità difatturazione in materia di IVA;

- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottatanella riunione dell’11 novembre 2004;

- Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alladirettiva 98/34/CE del 22 giugno 1998 del Parlamento europeo e delConsiglio, modificata dalla direttiva 98/48/CE del 20 luglio 1998 delParlamento europeo e del Consiglio, attuata dalla legge 21 giugno1986, n. 317, così come modificata dal decreto legislativo 23 novem-bre 2000, n. 427;

- Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 8,del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione

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del 13 gennaio 2005;- Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;- Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consulti-

va per gli atti normativi nell’adunanza del 7 febbraio 2005;- Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei

deputati e del Senato della Repubblica;- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunio-

ne del 4 marzo 2005;- Sulla proposta del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di con-

certo con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, con il Ministro dell’interno, con il Ministro dellagiustizia, con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dellecomunicazioni;

Emana il seguente decreto legislativo:

CCaappoo II -- PPrriinncciippii ggeenneerraallii

SSeezziioonnee II -- DDeeffiinniizziioonnii,, ffiinnaalliittàà ee ààmmbbiittoo ddii aapppplliiccaazziioonnee

Art. 1 - DDeeffiinniizziioonnii

1. Ai fini del presente codice si intende per:a) allineamento dei dati: il processo di coordinamento dei dati pre-

senti in più archivi finalizzato alla verifica della corrispondenzadelle informazioni in essi contenute;

b) autenticazione informatica: la validazione dell’insieme di datiattribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che nedistinguono l’identità nei sistemi informativi, effettuata attraversoopportune tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza del-l’accesso;

c) carta d’identità elettronica: il documento d’identità munito di foto-grafia del titolare rilasciato su supporto informatico dalle ammini-strazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l’identi-tà anagrafica del suo titolare;

d) carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato su supportoinformatico per consentire l’accesso per via telematica ai servizierogati dalle pubbliche amministrazioni;

e) certificati elettronici: gli attestati elettronici che collegano all’iden-tità del titolare i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche;

f ) certificato qualificato: il certificato elettronico conforme ai requisi-ti di cui all’allegato I della direttiva 1999/93/CE, rilasciati da certi-ficatori che rispondono ai requisiti di cui all’allegato II della mede-sima direttiva;

g) certificatore: il soggetto che presta servizi di certificazione dellefirme elettroniche o che fornisce altri servizi connessi con questeultime;

134 Allegato normativo

h) chiave privata: l’elemento della coppia di chiavi asimmetriche, uti-lizzato dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la firmadigitale sul documento informatico;

i) chiave pubblica: l’elemento della coppia di chiavi asimmetrichedestinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firmadigitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chia-vi asimmetriche;

l) dato a conoscibilità limitata: il dato la cui conoscibilità è riservataper legge o regolamento a specifici soggetti o categorie di soggetti;

m) dato delle pubbliche amministrazioni: il dato formato, o comun-que trattato da una pubblica amministrazione;

n) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;o) disponibilità: la possibilità di accedere ai dati senza restrizioni non

riconducibili a esplicite norme di legge;p) documento informatico: la rappresentazione informatica di atti,

fatti o dati giuridicamente rilevanti;q) firma elettronica: l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati

oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettroni-ci, utilizzati come metodo di identificazione informatica;

r) firma elettronica qualificata: la firma elettronica ottenuta attraver-so una procedura informatica che garantisce la connessione uni-voca al firmatario, creata con mezzi sui quali il firmatario può con-servare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferi-sce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati suc-cessivamente modificati, che sia basata su un certificato qualifica-to e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazionedella firma;

s) firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica qualificatabasata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e unaprivata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chia-ve privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettiva-mente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’inte-grità di un documento informatico o di un insieme di documentiinformatici;

t) fruibilità di un dato: la possibilità di utilizzare il dato anche trasfe-rendolo nei sistemi informativi automatizzati di un’altra ammini-strazione;

u) gestione informatica dei documenti: l’insieme delle attività finaliz-zate alla registrazione e segnatura di protocollo, nonché alla clas-sificazione, organizzazione, assegnazione, reperimento e conser-vazione dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalleamministrazioni, nell’àmbito del sistema di classificazione d’archi-vio adottato, effettuate mediante sistemi informatici;

v) originali non unici: i documenti per i quali sia possibile risalire alloro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui siaobbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi;

Codice della Amministrazione Digitale 135

z) pubbliche amministrazioni centrali: le amministrazioni dello Stato,ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istitu-zioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordi-namento autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblicinon economici nazionali, l’Agenzia per la rappresentanza negozia-le delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le agenzie di cui aldecreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

aa)titolare: la persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e cheha accesso ai dispositivi per la creazione della firma elettronica;

bb)validazione temporale: il risultato della procedura informatica concui si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una dataed un orario opponibili ai terzi.

Art. 2 - FFiinnaalliittàà ee aammbbiittoo ddii aapppplliiccaazziioonnee

1. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, lagestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilitàdell’informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono atale fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie del-l’informazione e della comunicazione.

2. Le disposizioni del presente codice si applicano alle pubbliche ammi-nistrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, salvo che sia diversamente stabilito, nel rispettodella loro autonomia organizzativa e comunque nel rispetto del ripar-to di competenza di cui all’articolo 117 della Costituzione.

3. Le disposizioni di cui al capo II concernenti i documenti informatici, lefirme elettroniche, i pagamenti informatici, i libri e le scritture, le dis-posizioni di cui al capo III, relative alla formazione, gestione, alla con-servazione, nonché le disposizioni di cui al capo IV relative alla tra-smissione dei documenti informatici si applicano anche ai privati aisensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28dicembre 2000, n. 445.

4. Le disposizioni di cui al capo V, concernenti l’accesso ai documentiinformatici, e la fruibilità delle informazioni digitali si applicano ancheai gestori di servizi pubblici ed agli organismi di diritto pubblico.

5. Le disposizioni del presente codice si applicano nel rispetto delladisciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e, inparticolare, delle disposizioni del codice in materia di protezione deidati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196. I cittadini e le imprese hanno, comunque, diritto ad ottenere cheil trattamento dei dati effettuato mediante l’uso di tecnologie telema-tiche sia conformato al rispetto dei diritti e delle libertà fondamenta-li, nonché della dignità dell’interessato.

6. Le disposizioni del presente codice non si applicano limitatamenteall’esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica,difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali.

136 Allegato normativo

SSeezziioonnee IIII -- DDiirriittttii ddeeii cciittttaaddiinnii ee ddeellllee iimmpprreessee

Art. 3 - DDiirriittttoo aallll’’uussoo ddeellllee tteeccnnoollooggiiee

1. I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l’usodelle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubblicheamministrazioni e con i gestori di pubblici servizi statali nei limiti diquanto previsto nel presente codice.

1-bis. Il principio di cui al comma 1 si applica alle amministrazioni regio-nali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche ed organizzative dis-ponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa.

1-ter. Le controversie concernenti l’esercizio del diritto di cui al comma 1sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Art. 4 - PPaarrtteecciippaazziioonnee aall pprroocceeddiimmeennttoo aammmmiinniissttrraattiivvoo iinnffoorrmmaattiiccoo

1. La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di acces-so ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l’uso delletecnologie dell’informazione e della comunicazione secondo quantodisposto dagli articoli 59 e 60 del decreto del Presidente dellaRepubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Ogni atto e documento può essere trasmesso alle pubbliche ammini-strazioni con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comuni-cazione se formato ed inviato nel rispetto della vigente normativa.

Art. 5 - EEffffeettttuuaazziioonnee ddeeii ppaaggaammeennttii ccoonn mmooddaalliittàà iinnffoorrmmaattiicchhee

1. A decorrere dal 30 giugno 2007, le pubbliche amministrazioni centra-li con sede nel territorio italiano consentono l’effettuazione dei paga-menti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, con l’uso delle tec-nologie dell’informazione e della comunicazione.

Art. 6 - UUttiilliizzzzoo ddeellllaa ppoossttaa eelleettttrroonniiccaa cceerrttiiffiiccaattaa

1. Le pubbliche amministrazioni centrali utilizzano la posta elettronicacertificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 feb-braio 2005, n. 68, per ogni scambio di documenti e informazioni con isoggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventiva-mente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle pubblicheamministrazioni regionali e locali salvo che non sia diversamente sta-bilito.

Art. 7 - QQuuaalliittàà ddeeii sseerrvviizzii rreessii ee ssooddddiissffaazziioonnee ddeellll’’uutteennzzaa

1. Le pubbliche amministrazioni centrali provvedono alla riorganizzazio-ne ed aggiornamento dei servizi resi; a tale fine sviluppano l’uso delletecnologie dell’informazione e della comunicazione, sulla base di unapreventiva analisi delle reali esigenze dei cittadini e delle imprese,

Codice della Amministrazione Digitale 137

anche utilizzando strumenti per la valutazione del grado di soddisfa-zione degli utenti.

2. Entro il 31 maggio di ciascun anno le pubbliche amministrazioni cen-trali trasmettono al Ministro delegato per la funzione pubblica e alMinistro delegato per l’innovazione e le tecnologie una relazione sullaqualità dei servizi resi e sulla soddisfazione dell’utenza.

Art. 8 - AAllffaabbeettiizzzzaazziioonnee iinnffoorrmmaattiiccaa ddeeii cciittttaaddiinnii

1. Lo Stato promuove iniziative volte a favorire l’alfabetizzazione infor-matica dei cittadini con particolare riguardo alle categorie a rischio diesclusione, anche al fine di favorire l’utilizzo dei servizi telematicidelle pubbliche amministrazioni.

Art. 9 - PPaarrtteecciippaazziioonnee ddeemmooccrraattiiccaa eelleettttrroonniiccaa

1. Lo Stato favorisce ogni forma di uso delle nuove tecnologie per pro-muovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residentiall’estero, al processo democratico e per facilitare l’esercizio dei dirit-ti politici e civili sia individuali che collettivi.

Art. 10 - SSppoorrtteellllii ppeerr llee aattttiivviittàà pprroodduuttttiivvee

1. Lo sportello unico di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente dellaRepubblica 20 ottobre 1998, n. 447, è realizzato in modalità informa-tica ed eroga i propri servizi verso l’utenza anche in via telematica.

2. Gli sportelli unici consentono l’invio di istanze, dichiarazioni, docu-menti e ogni altro atto trasmesso dall’utente in via telematica e sonointegrati con i servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.

3. Al fine di promuovere la massima efficacia ed efficienza dello sportel-lo unico, anche attraverso l’adozione di modalità omogenee di rela-zione con gli utenti nell’intero territorio nazionale, lo Stato, d’intesacon la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo28 agosto 1997, n. 281, individua uno o più modelli tecnico-organiz-zativi di riferimento, tenendo presenti le migliori esperienze realizza-te che garantiscano l’interoperabilità delle soluzioni individuate.

4. Lo Stato realizza, nell’àmbito di quanto previsto dal sistema pubblicodi connettività di cui al presente decreto, un sistema informatizzatoper le imprese relativo ai procedimenti di competenza delle ammini-strazioni centrali anche ai fini di quanto previsto all’articolo 11.

Art. 11. - RReeggiissttrroo iinnffoorrmmaattiiccoo ddeeggllii aaddeemmppiimmeennttii aammmmiinniissttrraattiivvii ppeerr lleeiimmpprreessee

1. Presso il Ministero delle attività produttive, che si avvale a questoscopo del sistema informativo delle camere di commercio, industria,artigianato e agricoltura, è istituito il Registro informatico degli adem-pimenti amministrativi per le imprese, di seguito denominato

138 Allegato normativo

“Registro”, il quale contiene l’elenco completo degli adempimentiamministrativi previsti dalle pubbliche amministrazioni per l’avvio el’esercizio delle attività di impresa, nonché i dati raccolti dalle ammi-nistrazioni comunali negli archivi informatici di cui all’articolo 24,comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il Registro, chesi articola su base regionale con apposite sezioni del sito informatico,fornisce, ove possibile, il supporto necessario a compilare in via elet-tronica la relativa modulistica.

2. È fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche, nonché ai concessio-nari di lavori e ai concessionari e gestori di servizi pubblici, di tra-smettere in via informatica al Ministero delle attività produttive l’e-lenco degli adempimenti amministrativi necessari per l’avvio e l’eser-cizio dell’attività di impresa.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta delMinistro delle attività produttive e del Ministro delegato per l’innova-zione e le tecnologie, sono stabilite le modalità di coordinamento, diattuazione e di accesso al Registro, nonché di connessione informati-ca tra le diverse sezioni del sito.

4. Il Registro è pubblicato su uno o più siti telematici, individuati condecreto del Ministro delle attività produttive.

5. Del Registro possono avvalersi le autonomie locali, qualora non prov-vedano in proprio, per i servizi pubblici da loro gestiti.

6. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede aisensi dell’articolo 21, comma 2, della legge 29 luglio 2003, n. 229.

SSeezziioonnee IIIIII -- OOrrggaanniizzzzaazziioonnee ddeellllee ppuubbbblliicchhee aammmmiinniissttrraazziioonnii rraappppoorrttii ffrraaSSttaattoo,, rreeggiioonnii ee aauuttoonnoommiiee llooccaallii

Art. 12 - NNoorrmmee ggeenneerraallii ppeerr ll’’uussoo ddeellllee tteeccnnoollooggiiee ddeellll’’iinnffoorrmmaazziioonnee eeddeellllee ccoommuunniiccaazziioonnii nneellll’’aazziioonnee aammmmiinniissttrraattiivvaa

1. Le pubbliche amministrazioni nell’organizzare autonomamente la pro-pria attività utilizzano le tecnologie dell’informazione e della comuni-cazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, eco-nomicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione.

1-bis. Gli organi di governo nell’esercizio delle funzioni di indirizzo politi-co ed in particolare nell’emanazione delle direttive generali per l’atti-vità amministrativa e per la gestione ai sensi del comma 1 dell’artico-lo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, promuovono l’attuazionedelle disposizioni del presente decreto.

1-ter. I dirigenti rispondono dell’osservanza ed attuazione delle disposi-zioni di cui al presente decreto ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando leeventuali responsabilità penali, civili e contabili previste dalle normevigenti.

2. Le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie dell’informazio-ne e della comunicazione nei rapporti interni, tra le diverse ammini-

Codice della Amministrazione Digitale 139

strazioni e tra queste e i privati, con misure informatiche, tecnologi-che, e procedurali di sicurezza, secondo le regole tecniche di cuiall’articolo 71.

3. Le pubbliche amministrazioni operano per assicurare l’uniformità e lagraduale integrazione delle modalità di interazione degli utenti con iservizi informatici da esse erogati, qualunque sia il canale di eroga-zione, nel rispetto della autonomia e della specificità di ciascun ero-gatore di servizi.

4. Lo Stato promuove la realizzazione e l’utilizzo di reti telematiche comestrumento di interazione tra le pubbliche amministrazioni ed i privati.

5. Le pubbliche amministrazioni utilizzano le tecnologie dell’informazio-ne e della comunicazione, garantendo, nel rispetto delle vigenti nor-mative, l’accesso alla consultazione, la circolazione e lo scambio didati e informazioni, nonché l’interoperabilità dei sistemi e l’integra-zione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispet-to delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71.

5-bis. Le pubbliche amministrazioni implementano e consolidano i pro-cessi di informatizzazione in atto, ivi compresi quelli riguardanti l’ero-gazione in via telematica di servizi a cittadini ed imprese anche conl’intervento di privati.

Art. 13 - FFoorrmmaazziioonnee iinnffoorrmmaattiiccaa ddeeii ddiippeennddeennttii ppuubbbblliiccii

1. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei piani di cuiall’articolo 7-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel-l’àmbito delle risorse finanziarie previste dai piani medesimi, attuanoanche politiche di formazione del personale finalizzate alla conoscen-za e all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Art. 14 - RRaappppoorrttii ttrraa SSttaattoo,, rreeggiioonnii ee aauuttoonnoommiiee llooccaallii

1. In attuazione del disposto dell’articolo 117, secondo comma, letterar), della Costituzione, lo Stato disciplina il coordinamento informaticodei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale, dettandoanche le regole tecniche necessarie per garantire la sicurezza e l’inte-roperabilità dei sistemi informatici e dei flussi informativi per la circo-lazione e lo scambio dei dati e per l’accesso ai servizi erogati in retedalle amministrazioni medesime.

2. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovono le intese e gliaccordi e adottano, attraverso la Conferenza unificata, gli indirizzi utiliper realizzare un processo di digitalizzazione dell’azione amministra-tiva coordinato e condiviso e per l’individuazione delle regole tecni-che di cui all’articolo 71.

3. Lo Stato, ai fini di quanto previsto ai commi 1 e 2, istituisce organismidi cooperazione con le regioni e le autonomie locali, promuove inteseed accordi tematici e territoriali, favorisce la collaborazione interre-gionale, incentiva la realizzazione di progetti a livello locale, in parti-

140 Allegato normativo

colare mediante il trasferimento delle soluzioni tecniche ed organiz-zative, previene il divario tecnologico tra amministrazioni di diversadimensione e collocazione territoriale.

3-bis. Ai fini di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, è istituita senza nuovi omaggiori oneri per la finanza pubblica, presso la Conferenza unificata,previa delibera della medesima che ne definisce la composizione e lespecifiche competenze, una Commissione permanente per l’innova-zione tecnologica nelle regioni e negli enti locali con funzioni istrutto-rie e consultive.

Art. 15 - DDiiggiittaalliizzzzaazziioonnee ee rriioorrggaanniizzzzaazziioonnee

1. La riorganizzazione strutturale e gestionale delle pubbliche ammini-strazioni volta al perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 12,comma 1, avviene anche attraverso il migliore e più esteso utilizzodelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nell’ambitodi una coordinata strategia che garantisca il coerente sviluppo delprocesso di digitalizzazione.

2. In attuazione del comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedonoin particolare a razionalizzare e semplificare i procedimenti ammini-strativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalitàdi accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini edelle imprese, assicurando che l’utilizzo delle tecnologie dell’infor-mazione e della comunicazione avvenga in conformità alle prescrizio-ni tecnologiche definite nelle regole tecniche di cui all’articolo 71.

3. La digitalizzazione dell’azione amministrativa è attuata dalle pubbli-che amministrazioni con modalità idonee a garantire la partecipazio-ne dell’Italia alla costruzione di reti transeuropee per lo scambio elet-tronico di dati e servizi fra le amministrazioni dei Paesi membridell’Unione europea.

Art. 16 - CCoommppeetteennzzee ddeell PPrreessiiddeennttee ddeell CCoonnssiigglliioo ddeeii MMiinniissttrrii iinn mmaatteerriiaaddii iinnnnoovvaazziioonnee ee tteeccnnoollooggiiee

1. Per il perseguimento dei fini di cui al presente codice, il Presidente delConsiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l’innovazione e le tec-nologie, nell’attività di coordinamento del processo di digitalizzazio-ne e di coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti edei piani di azione formulati dalle pubbliche amministrazioni centraliper lo sviluppo dei sistemi informativi:a) definisce con proprie direttive le linee strategiche, la pianificazio-

ne e le aree di intervento dell’innovazione tecnologica nelle pub-bliche amministrazioni centrali, e ne verifica l’attuazione;

b) valuta, sulla base di criteri e metodiche di ottimizzazione dellaspesa, il corretto utilizzo delle risorse finanziarie per l’informaticae la telematica da parte delle singole amministrazioni centrali;

c) sostiene progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza stra-

Codice della Amministrazione Digitale 141

tegica, di preminente interesse nazionale, con particolare atten-zione per i progetti di carattere intersettoriale;

d) promuove l’informazione circa le iniziative per la diffusione dellenuove tecnologie;

e) detta norme tecniche ai sensi dell’articolo 71 e criteri in tema dipianificazione, progettazione, realizzazione, gestione, manteni-mento dei sistemi informativi automatizzati delle pubbliche ammi-nistrazioni centrali e delle loro interconnessioni, nonché della loroqualità e relativi aspetti organizzativi e della loro sicurezza.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l’in-novazione e le tecnologie riferisce annualmente al Parlamento sullostato di attuazione del presente codice.

Art. 17 - SSttrruuttttuurree ppeerr ll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee,, ll’’iinnnnoovvaazziioonnee ee llee tteeccnnoollooggiiee

1. Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono l’attuazione dellelinee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell’ammi-nistrazione definite dal Governo. A tale fine le predette amministra-zioni individuano un centro di competenza cui afferiscono i compitirelativi a:a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, in

modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici eorganizzativi comuni;

b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni cheesterni, forniti dai sistemi informativi dell’amministrazione;

c) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informati-ca;

d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promo-zione dell’accessibilità anche in attuazione di quanto previstodalla legge 9 gennaio 2004, n. 4;

e) analisi della coerenza tra l’organizzazione dell’amministrazione el’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione,al fine di migliorare la soddisfazione dell’utenza e la qualità deiservizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell’azione amministrati-va;

f ) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell’ammini-strazione ai fini di cui alla lettera e);

g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione pre-vista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi;

h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini diuna più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e impresemediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbli-che amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l’attuazionedi accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione ecompartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;

i) promozione delle iniziative attinenti l’attuazione delle direttive

142 Allegato normativo

impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministrodelegato per l’innovazione e le tecnologie;

j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all’in-terno dell’amministrazione, dei sistemi di posta elettronica, proto-collo informatico, firma digitale e mandato informatico, e dellenorme in materia di sicurezza, accessibilità e fruibilità.

1-bis. Ciascun Ministero istituisce un unico centro di competenza, salva lafacoltà delle Agenzie di istituire un proprio centro.

Art. 18 - CCoonnffeerreennzzaa ppeerrmmaanneennttee ppeerr ll’’iinnnnoovvaazziioonnee tteeccnnoollooggiiccaa

1. È istituita la Conferenza permanente per l’innovazione tecnologicacon funzioni di consulenza al Presidente del Consiglio dei Ministri, oal Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie, in materia disviluppo ed attuazione dell’innovazione tecnologica nelle ammini-strazioni dello Stato.

2. La Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica è presiedu-ta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministridesignato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro dele-gato per l’innovazione e le tecnologie; ne fanno parte il Presidente delCentro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione(d’ora in poi CNIPA), i componenti del CNIPA, il Capo del Dipartimentoper l’innovazione e le tecnologie, nonché i responsabili delle funzionidi cui all’articolo 17.

3. La Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica si riuniscecon cadenza almeno semestrale per la verifica dello stato di attuazio-ne dei programmi in materia di innovazione tecnologica e del pianotriennale di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 1993,n. 39.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro delegato per l’in-novazione e le tecnologie, provvede, con proprio decreto, a discipli-nare il funzionamento della Conferenza permanente per l’innovazionetecnologica.

5. La Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica può sentirele organizzazioni produttive e di categoria.

6. La Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica opera senzarimborsi spese o compensi per i partecipanti a qualsiasi titolo dovuti,compreso il trattamento economico di missione; dal presente articolonon devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 19 - BBaannccaa ddaattii ppeerr llaa lleeggiissllaazziioonnee iinn mmaatteerriiaa ddii ppuubbbblliiccoo iimmppiieeggoo

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della funzione pubblica, una banca dati contenente lanormativa generale e speciale in materia di rapporto di lavoro alledipendenze delle pubbliche amministrazioni.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione

Codice della Amministrazione Digitale 143

pubblica, cura l’aggiornamento periodico della banca dati di cui alcomma 1, tenendo conto delle innovazioni normative e della contrat-tazione collettiva successivamente intervenuta, e assicurando agliutenti la consultazione gratuita.

3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede aisensi dell’articolo 21, comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229.

CCaappoo IIII -- DDooccuummeennttoo iinnffoorrmmaattiiccoo ee ffiirrmmee eelleettttrroonniicchhee;; ppaaggaammeennttii,, lliibbrrii eessccrriittttuurree

SSeezziioonnee II -- DDooccuummeennttoo iinnffoorrmmaattiiccoo

Art. 20 - DDooccuummeennttoo iinnffoorrmmaattiiccoo

1. Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione susupporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici con-formi alle regole tecniche di cui all’articolo 71 sono validi e rilevantiagli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice.

1-bis. L’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito dellaforma scritta è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto dellesue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immo-dificabilità, fermo restando quanto disposto dal comma 2.

2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificatao con firma digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche stabili-te ai sensi dell’articolo 71, che garantiscano l’identificabilità dell’au-tore, l’integrità e l’immodificabilità del documento, si presume ricon-ducibile al titolare del dispositivo di firma ai sensi dell’articolo 21,comma 2, e soddisfa comunque il requisito della forma scritta, anchenei casi previsti, sotto pena di nullità, dall’articolo 1350, primocomma, numeri da 1 a 12 del codice civile.

3. Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conser-vazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione temporaledei documenti informatici sono stabilite ai sensi dell’articolo 71; ladata e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibi-li ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazio-ne temporale.

4. Con le medesime regole tecniche sono definite le misure tecniche,organizzative e gestionali volte a garantire l’integrità, la disponibilitàe la riservatezza delle informazioni contenute nel documento infor-matico.

5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione deidati personali.

Art. 21 - VVaalloorree pprroobbaattoorriioo ddeell ddooccuummeennttoo iinnffoorrmmaattiiccoo ssoottttoossccrriittttoo

1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sulpiano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto

144 Allegato normativo

delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità eimmodificabilità.

2. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con un altrotipo di firma elettronica qualificata, ha l’efficacia prevista dall’articolo2702 del codice civile. L’utilizzo del dispositivo di firma si presumericonducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.

3. L’apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o diun altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificatoelettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sotto-scrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hannoeffetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chirichiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenzadi tutte le parti interessate.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firmaelettronica è basata su un certificato qualificato rilasciato da un certi-ficatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea,quando ricorre una delle seguenti condizioni:a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE

del 13 dicembre 1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, edè accreditato in uno Stato membro;

b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilitonella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesi-ma direttiva;

c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza diun accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione europea e Paesiterzi o organizzazioni internazionali.

5. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro ripro-duzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalitàdefinite con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finan-ze, sentito il Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie.

Art. 22 - DDooccuummeennttii iinnffoorrmmaattiiccii oorriiggiinnaallii ee ccooppiiee.. FFoorrmmaazziioonnee ee ccoonnsseerrvvaa--zziioonnee

1. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informa-tici delle pubbliche amministrazioni costituiscono informazione pri-maria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di sup-porto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

2. Nelle operazioni riguardanti le attività di produzione, immissione,conservazione, riproduzione e trasmissione di dati, documenti ed attiamministrativi con sistemi informatici e telematici, ivi compresa l’e-manazione degli atti con i medesimi sistemi, devono essere indicati eresi facilmente individuabili sia i dati relativi alle amministrazioni inte-ressate, sia il soggetto che ha effettuato l’operazione.

3. Le copie su supporto informatico di documenti formati in origine sualtro tipo di supporto sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli origi-

Codice della Amministrazione Digitale 145

nali da cui sono tratte, se la loro conformità all’originale è assicuratadal funzionario a ciò delegato nell’àmbito dell’ordinamento propriodell’amministrazione di appartenenza, mediante l’utilizzo della firmadigitale e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’arti-colo 71.

4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di docu-menti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite aisensi dell’articolo 71, di concerto con il Ministro per i beni e le attivitàculturali, nonché d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’artico-lo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito il Garanteper la protezione dei dati personali.

Art. 23 - CCooppiiee ddii aattttii ee ddooccuummeennttii iinnffoorrmmaattiiccii

1. All’articolo 2712 del codice civile dopo le parole: “riproduzioni foto-grafiche” è inserita la seguente: “, informatiche”.

2. I duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico, anche seriprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a tutti gli effetti dilegge, se conformi alle vigenti regole tecniche.

2-bis. Le copie su supporto cartaceo di documento informatico, anchesottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale,sostituiscono ad ogni effetto di legge l’originale da cui sono tratte sela loro conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestatada un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

3. I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubbli-ci, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e docu-menti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositaripubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, aisensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è appostao associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digi-tale o altra firma elettronica qualificata.

4. Le copie su supporto informatico di documenti originali non unici for-mati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informaticosostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono trattese la loro conformità all’originale è assicurata dal responsabile dellaconservazione mediante l’utilizzo della propria firma digitale e nelrispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 71.

5. Le copie su supporto informatico di documenti, originali unici, forma-ti in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico sosti-tuiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se laloro conformità all’originale è autenticata da un notaio o da altro pub-blico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al docu-mento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite aisensi dell’articolo 71.

6. La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui al comma3, esonera dalla produzione e dalla esibizione dell’originale formato

146 Allegato normativo

su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge.7. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti

dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti dilegge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzatesono conformi alle regole tecniche dettate ai sensi dell’articolo 71 diconcerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

SSeezziioonnee IIII -- FFiirrmmee eelleettttrroonniicchhee ee cceerrttiiffiiccaattoorrii

Art. 24 - FFiirrmmaa ddiiggiittaallee

1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggettoed al documento o all’insieme di documenti cui è apposta o associa-ta.

2. L’apposizione di firma digitale integra e sostituisce l’apposizione disigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere adogni fine previsto dalla normativa vigente.

3. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificatoqualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scadutodi validità ovvero non risulti revocato o sospeso.

4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le rego-le tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71, la validità del certificatostesso, nonché gli elementi identificativi del titolare e del certificato-re e gli eventuali limiti d’uso.

Art. 25 - FFiirrmmaa aauutteennttiiccaattaa

1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell’articolo 2703 del codice civile, lafirma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata autenticatadal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

2. L’autenticazione della firma digitale o di altro tipo di firma elettronicaqualificata consiste nell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale,che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accer-tamento della sua identità personale, della validità del certificatoelettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è incontrasto con l’ordinamento giuridico.

3. L’apposizione della firma digitale o di altro tipo di firma elettronicaqualificata da parte del pubblico ufficiale ha l’efficacia di cui all’arti-colo 24, comma 2.

4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altrodocumento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblicoufficiale può allegare copia informatica autenticata dell’originale,secondo le disposizioni dell’articolo 23, comma 5.

Art. 26 - CCeerrttiiffiiccaattoorrii

1. L’attività dei certificatori stabiliti in Italia o in un altro Stato membrodell’Unione europea è libera e non necessita di autorizzazione pre-

Codice della Amministrazione Digitale 147

ventiva. Detti certificatori o, se persone giuridiche, i loro legali rap-presentanti ed i soggetti preposti all’amministrazione, devono posse-dere i requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzio-ni di amministrazione, direzione e controllo presso le banche di cuiall’articolo 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e crediti-zia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successi-ve modificazioni.

2. L’accertamento successivo dell’assenza o del venir meno dei requisi-ti di cui al comma 1 comporta il divieto di prosecuzione dell’attivitàintrapresa.

3. Ai certificatori qualificati e ai certificatori accreditati che hanno sedestabile in altri Stati membri dell’Unione europea non si applicano lenorme del presente codice e le relative norme tecniche di cui all’arti-colo 71 e si applicano le rispettive norme di recepimento della diretti-va 1999/93/CE.

Art. 27 - CCeerrttiiffiiccaattoorrii qquuaalliiffiiccaattii

1. I certificatori che rilasciano al pubblico certificati qualificati devonotrovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 26.

2. I certificatori di cui al comma 1, devono inoltre:a) dimostrare l’affidabilità organizzativa, tecnica e finanziaria neces-

saria per svolgere attività di certificazione;b) utilizzare personale dotato delle conoscenze specifiche, dell’espe-

rienza e delle competenze necessarie per i servizi forniti, in parti-colare della competenza a livello gestionale, della conoscenzaspecifica nel settore della tecnologia delle firme elettroniche edella dimestichezza con procedure di sicurezza appropriate e chesia in grado di rispettare le norme del presente codice e le regoletecniche di cui all’articolo 71;

c) applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione ade-guati e conformi a tecniche consolidate;

d) utilizzare sistemi affidabili e prodotti di firma protetti da alterazio-ni e che garantiscano la sicurezza tecnica e crittografica dei proce-dimenti, in conformità a criteri di sicurezza riconosciuti in àmbitoeuropeo e internazionale e certificati ai sensi dello schema nazio-nale di cui all’articolo 35, comma 5;

e) adottare adeguate misure contro la contraffazione dei certificati,idonee anche a garantire la riservatezza, l’integrità e la sicurezzanella generazione delle chiavi private nei casi in cui il certificatoregeneri tali chiavi.

3. I certificatori di cui al comma 1, devono comunicare, prima dell’iniziodell’attività, anche in via telematica, una dichiarazione di inizio di atti-vità al CNIPA, attestante l’esistenza dei presupposti e dei requisitiprevisti dal presente codice.

4. Il CNIPA procede, d’ufficio o su segnalazione motivata di soggetti pub-

148 Allegato normativo

blici o privati, a controlli volti ad accertare la sussistenza dei presup-posti e dei requisiti previsti dal presente codice e dispone, se delcaso, con provvedimento motivato da notificare all’interessato, ildivieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione dei suoi effetti,salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformarealla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termineprefissatogli dall’amministrazione stessa.

Art. 28 - CCeerrttiiffiiccaattii qquuaalliiffiiccaattii

1. I certificati qualificati devono contenere almeno le seguenti informa-zioni:a) indicazione che il certificato elettronico rilasciato è un certificato

qualificato;b) numero di serie o altro codice identificativo del certificato;c) nome, ragione o denominazione sociale del certificatore che ha

rilasciato il certificato e lo Stato nel quale è stabilito;d) nome, cognome o uno pseudonimo chiaramente identificato come

tale e codice fiscale del titolare del certificato;e) dati per la verifica della firma, cioè i dati peculiari, come codici o

chiavi crittografiche pubbliche, utilizzati per verificare la firmaelettronica corrispondenti ai dati per la creazione della stessa inpossesso del titolare;

f ) indicazione del termine iniziale e finale del periodo di validità delcertificato;

g) firma elettronica del certificatore che ha rilasciato il certificato,realizzata in conformità alle regole tecniche ed idonea a garantirel’integrità e la veridicità di tutte le informazioni contenute nel cer-tificato medesimo.

2. In aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, fatta salva la possibi-lità di utilizzare uno pseudonimo, per i titolari residenti all’estero cuinon risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscalerilasciato dall’autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza,un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicu-rezza sociale o un codice identificativo generale.

3. Il certificato qualificato può contenere, ove richiesto dal titolare o dalterzo interessato, le seguenti informazioni, se pertinenti allo scopoper il quale il certificato è richiesto:a) le qualifiche specifiche del titolare, quali l’appartenenza ad ordini

o collegi professionali, la qualifica di pubblico ufficiale, l’iscrizionead albi o il possesso di altre abilitazioni professionali, nonchépoteri di rappresentanza;

b) i limiti d’uso del certificato, inclusi quelli derivanti dalla titolaritàdelle qualifiche e dai poteri di rappresentanza di cui alla lettera a)ai sensi dell’articolo 30, comma 3.

c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per i quali il cer-

Codice della Amministrazione Digitale 149

tificato può essere usato, ove applicabili.4. Il titolare, ovvero il terzo interessato se richiedente ai sensi del

comma 3, comunicano tempestivamente al certificatore il modificarsio venir meno delle circostanze oggetto delle informazioni di cui al pre-sente articolo.

Art. 29 - AAccccrreeddiittaammeennttoo

1. I certificatori che intendono conseguire il riconoscimento del posses-so dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicu-rezza, chiedono di essere accreditati presso il CNIPA.

2. Il richiedente deve rispondere ai requisiti di cui all’articolo 27, ed alle-gare alla domanda oltre ai documenti indicati nel medesimo articoloil profilo professionale del personale responsabile della generazionedei dati per la creazione e per la verifica della firma, della emissionedei certificati e della gestione del registro dei certificati nonché l’im-pegno al rispetto delle regole tecniche.

3. Il richiedente, se soggetto privato, in aggiunta a quanto previsto dalcomma 2, deve inoltre:a) avere forma giuridica di società di capitali e un capitale sociale

non inferiore a quello necessario ai fini dell’autorizzazione allaattività bancaria ai sensi dell’articolo 14 del testo unico delle leggiin materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° set-tembre 1993, n. 385;

b) garantire il possesso, oltre che da parte dei rappresentanti legali,anche da parte dei soggetti preposti alla amministrazione e deicomponenti degli organi preposti al controllo, dei requisiti di ono-rabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministra-zione, direzione e controllo presso banche ai sensi dell’articolo 26del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

4. La domanda di accreditamento si considera accolta qualora nonvenga comunicato all’interessato il provvedimento di diniego entronovanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

5. Il termine di cui al comma 4, può essere sospeso una sola volta entrotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda, esclusiva-mente per la motivata richiesta di documenti che integrino o comple-tino la documentazione presentata e che non siano già nella disponi-bilità del CNIPA o che questo non possa acquisire autonomamente. Intale caso, il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione delladocumentazione integrativa.

6. A seguito dell’accoglimento della domanda, il CNIPA dispone l’iscri-zione del richiedente in un apposito elenco pubblico, tenuto dalCNIPA stesso e consultabile anche in via telematica, ai fini dell’appli-cazione della disciplina in questione.

7. Il certificatore accreditato può qualificarsi come tale nei rapporti com-merciali e con le pubbliche amministrazioni.

150 Allegato normativo

8. Sono equiparati ai certificatori accreditati ai sensi del presente arti-colo i certificatori accreditati in altri Stati membri dell’Unione europeaai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 1999/93/CE.

9. Alle attività previste dal presente articolo si fa fronte nell’àmbito dellerisorse del CNIPA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubbli-ca.

Art. 30 - RReessppoonnssaabbiilliittàà ddeell cceerrttiiffiiccaattoorree

1. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato o chegarantisce al pubblico l’affidabilità del certificato è responsabile, senon prova d’aver agito senza colpa o dolo, del danno cagionato a chiabbia fatto ragionevole affidamento:a) sull’esattezza e sulla completezza delle informazioni necessarie

alla verifica della firma in esso contenute alla data del rilascio esulla loro completezza rispetto ai requisiti fissati per i certificatiqualificati;

b) sulla garanzia che al momento del rilascio del certificato il firma-tario detenesse i dati per la creazione della firma corrispondenti aidati per la verifica della firma riportati o identificati nel certificato;

c) sulla garanzia che i dati per la creazione e per la verifica della firmapossano essere usati in modo complementare, nei casi in cui il cer-tificatore generi entrambi;

d) sull’adempimento degli obblighi a suo carico previsti dall’articolo32.

2. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato èresponsabile, nei confronti dei terzi che facciano affidamento sul cer-tificato stesso, dei danni provocati per effetto della mancata o nontempestiva registrazione della revoca o non tempestiva sospensionedel certificato, secondo quanto previsto. dalle regole tecniche di cuiall’articolo 71, salvo che provi d’aver agito senza colpa.

3. Il certificato qualificato può contenere limiti d’uso ovvero un valorelimite per i negozi per i quali può essere usato il certificato stesso,purché i limiti d’uso o il valore limite siano riconoscibili da parte deiterzi e siano chiaramente evidenziati nel certificato secondo quantoprevisto dalle regole tecniche di cui all’articolo 71. Il certificatore nonè responsabile dei danni derivanti dall’uso di un certificato qualifica-to che ecceda i limiti posti dallo stesso o derivanti dal superamentodel valore limite.

Art. 31 - VViiggiillaannzzaa ssuullll’’aattttiivviittàà ddii cceerrttiiffiiccaazziioonnee

1. Il CNIPA svolge funzioni di vigilanza e controllo sull’attività dei certifi-catori qualificati e accreditati.

Codice della Amministrazione Digitale 151

Art. 32 - OObbbblliigghhii ddeell ttiittoollaarree ee ddeell cceerrttiiffiiccaattoorree

1. Il titolare del certificato di firma è tenuto ad assicurare la custodia deldispositivo di forma e ad adottare tutte le misure organizzative e tec-niche idonee ad evitare danno ad altri; è altresì tenuto ad utilizzarepersonalmente il dispositivo di firma.

2. Il certificatore è tenuto ad adottare tutte le misure organizzative e tec-niche idonee ad evitare danno a terzi.

3. Il certificatore che rilascia, ai sensi dell’articolo 19, certificati qualifi-cati deve inoltre:a) provvedere con certezza alla identificazione della persona che fa

richiesta della certificazione;b) rilasciare e rendere pubblico il certificato elettronico nei modi o

nei casi stabiliti dalle regole tecniche di cui all’articolo 71, nelrispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successi-ve modificazioni;

c) specificare, nel certificato qualificato su richiesta dell’istante, econ il consenso del terzo interessato, i poteri di rappresentanza oaltri titoli relativi all’attività professionale o a cariche rivestite, pre-via verifica della documentazione presentata dal richiedente cheattesta la sussistenza degli stessi;

d) attenersi alle regole tecniche di cui all’articolo 71;e) informare i richiedenti in modo compiuto e chiaro, sulla procedura

di certificazione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi esulle caratteristiche e sulle limitazioni d’uso delle firme emessesulla base del servizio di certificazione;

f ) non rendersi depositario di dati per la creazione della firma deltitolare;

g) procedere alla tempestiva pubblicazione della revoca e dellasospensione del certificato elettronico in caso di richiesta da partedel titolare o del terzo dal quale derivino i poteri del titolare mede-simo, di perdita del possesso o della compromissione del disposi-tivo di firma, di provvedimento dell’autorità, di acquisizione dellaconoscenza di cause limitative della capacità del titolare, disospetti abusi o falsificazioni, secondo quanto previsto dalle rego-le tecniche di cui all’articolo 71;

h) garantire un servizio di revoca e sospensione dei certificati elet-tronici sicuro e tempestivo nonché garantire il funzionamento effi-ciente, puntuale e sicuro degli elenchi dei certificati di firma emes-si, sospesi e revocati;

i) assicurare la precisa determinazione della data e dell’ora di rila-scio, di revoca e di sospensione dei certificati elettronici;

j) tenere registrazione, anche elettronica, di tutte le informazionirelative al certificato qualificato dal momento della sua emissionealmeno per venti anni anche al fine di fornire prova della certifica-zione in eventuali procedimenti giudiziari;

152 Allegato normativo

k) non copiare, né conservare, le chiavi private di firma del soggettocui il certificatore ha fornito il servizio di certificazione;

l) predisporre su mezzi di comunicazione durevoli tutte le informa-zioni utili ai soggetti che richiedono il servizio di certificazione, tracui in particolare gli esatti termini e condizioni relative all’uso delcertificato, compresa ogni limitazione dell’uso, l’esistenza di unsistema di accreditamento facoltativo e le procedure di reclamo edi risoluzione delle controversie; dette informazioni, che possonoessere trasmesse elettronicamente, devono essere scritte in lin-guaggio chiaro ed essere fornite prima dell’accordo tra il richie-dente il servizio ed il certificatore;

m) utilizzare sistemi affidabili per la gestione del registro dei certifi-cati con modalità tali da garantire che soltanto le persone autoriz-zate possano effettuare inserimenti e modifiche, che l’autenticitàdelle informazioni sia verificabile, che i certificati siano accessibilialla consultazione del pubblico soltanto nei casi consentiti daltitolare del certificato e che l’operatore possa rendersi conto diqualsiasi evento che comprometta i requisiti di sicurezza. Surichiesta, elementi pertinenti delle informazioni possono essereresi accessibili a terzi che facciano affidamento sul certificato.

4. Il certificatore è responsabile dell’identificazione del soggetto cherichiede il certificato qualificato di firma anche se tale attività è dele-gata a terzi.

5. Il certificatore raccoglie i dati personali solo direttamente dalla perso-na cui si riferiscono o previo suo esplicito consenso, e soltanto nellamisura necessaria al rilascio e al mantenimento del certificato, for-nendo l’informativa prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 30giugno 2003, n. 196. I dati non possono essere raccolti o elaborati perfini diversi senza l’espresso consenso della persona cui si riferiscono.

Art. 33 - UUssoo ddii ppsseeuuddoonniimmii

1. In luogo del nome del titolare il certificatore può riportare sul certifi-cato elettronico uno pseudonimo, qualificandolo come tale. Se il cer-tificato è qualificato, il certificatore ha l’obbligo di conservare le infor-mazioni relative alla reale identità del titolare per almeno dieci annidopo la scadenza del certificato stesso.

Art. 34 - NNoorrmmee ppaarrttiiccoollaarrii ppeerr llee ppuubbbblliicchhee aammmmiinniissttrraazziioonnii ee ppeerr aallttrriissooggggeettttii qquuaalliiffiiccaattii

1. Ai fini della sottoscrizione, ove prevista, di documenti informatici dirilevanza esterna, le pubbliche amministrazioni:a) possono svolgere direttamente l’attività di rilascio dei certificati

qualificati avendo a tale fine l’obbligo di accreditarsi ai sensi del-l’articolo 29; tale attività può essere svolta esclusivamente neiconfronti dei propri organi ed uffici, nonché di categorie di terzi,

Codice della Amministrazione Digitale 153

pubblici o privati. I certificati qualificati rilasciati in favore di cate-gorie di terzi possono essere utilizzati soltanto nei rapporti conl’Amministrazione certificante, al di fuori dei quali sono privi diogni effetto ad esclusione di quelli rilasciati da collegi e ordini pro-fessionali e relativi organi agli iscritti nei rispettivi albi e registri;con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su propostadei Ministri per la funzione pubblica e per l’innovazione e le tec-nologie e dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro dell’e-conomia e delle finanze, sono definite le categorie di terzi e lecaratteristiche dei certificati qualificati;

b) possono rivolgersi a certificatori accreditati, secondo la vigentenormativa in materia di contratti pubblici.

2. Per la formazione, gestione e sottoscrizione di documenti informaticiaventi rilevanza esclusivamente interna ciascuna amministrazionepuò adottare, nella propria autonomia organizzativa, regole diverseda quelle contenute nelle regole tecniche di cui all’articolo 71.

3. Le regole tecniche concernenti la qualifica di pubblico ufficiale, l’ap-partenenza ad ordini o collegi professionali, l’iscrizione ad albi o ilpossesso di altre abilitazioni sono emanate con decreti di cui all’arti-colo 71 di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con ilMinistro della giustizia e con gli altri Ministri di volta in volta interes-sati, sulla base dei princìpi generali stabiliti dai rispettivi ordinamenti.

4. Nelle more della definizione delle specifiche norme tecniche di cui alcomma 3, si applicano le norme tecniche vigenti in materia di firmedigitali.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presentecodice le pubbliche amministrazioni devono dotarsi di idonee proce-dure informatiche e strumenti software per la verifica delle firme digi-tali secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all’articolo 71.

Art. 35 - DDiissppoossiittiivvii ssiiccuurrii ee pprroocceedduurree ppeerr llaa ggeenneerraazziioonnee ddeellllaa ffiirrmmaa

1. I dispositivi sicuri e le procedure utilizzate per la generazione dellefirme devono presentare requisiti di sicurezza tali da garantire che lachiave privata:a) sia riservata;b) non possa essere derivata e che la relativa firma sia protetta da

contraffazioni;c) possa essere sufficientemente protetta dal titolare dall’uso da

parte di terzi.2. I dispositivi sicuri e le procedure di cui al comma 1 devono garantire

l’integrità dei documenti informatici a cui la firma si riferisce. I docu-menti informatici devono essere presentati al titolare, prima dell’ap-posizione della firma, chiaramente e senza ambiguità, e si deve richie-dere conferma della volontà di generare la firma secondo quanto pre-visto dalle regole tecniche di cui all’articolo 71.

154 Allegato normativo

3. Il secondo periodo del comma 2 non si applica alle firme apposte conprocedura automatica. L’apposizione di firme con procedura automa-tica è valida se l’attivazione della procedura medesima è chiaramentericonducibile alla volontà del titolare e lo stesso renda palese la suaadozione in relazione al singolo documento firmato automaticamente.

4. I dispositivi sicuri di firma sono sottoposti alla valutazione e certifica-zione di sicurezza ai sensi dello schema nazionale per la valutazionee certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia dell’informa-zione di cui al comma 5.

5. La conformità dei requisiti di sicurezza dei dispositivi per la creazionedi una firma qualificata prescritti dall’allegato III della direttiva1999/93/CE è accertata, in Italia, in base allo schema nazionale per lavalutazione e certificazione di sicurezza nel settore della tecnologiadell’informazione, fissato con decreto del Presidente del Consiglio deiMinistri, o, per sua delega, del Ministro per l’innovazione e le tecno-logie, di concerto con i Ministri delle comunicazioni, delle attività pro-duttive e dell’economia e delle finanze. Lo schema nazionale la cuiattuazione non deve determinare nuovi o maggiori oneri per il bilan-cio dello Stato ed individua l’organismo pubblico incaricato di accre-ditare i centri di valutazione e di certificare le valutazioni di sicurezza.Lo schema nazionale può prevedere altresì la valutazione e la certifi-cazione relativamente ad ulteriori criteri europei ed internazionali,anche riguardanti altri sistemi e prodotti afferenti al settore suddetto.

6. La conformità ai requisiti di sicurezza dei dispositivi sicuri per la crea-zione di una firma qualificata a quanto prescritto dall’allegato III delladirettiva 1999/93/CE è inoltre riconosciuta se certificata da un orga-nismo all’uopo designato da un altro Stato membro e notificato aisensi dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva stessa.

Art. 36 - RReevvooccaa ee ssoossppeennssiioonnee ddeeii cceerrttiiffiiccaattii qquuaalliiffiiccaattii

1. Il certificato qualificato deve essere a cura del certificatore:a) revocato in caso di cessazione dell’attività del certificatore salvo

quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 37;b) revocato o sospeso in esecuzione di un provvedimento dell’auto-

rità;c) revocato o sospeso a seguito di richiesta del titolare o del terzo dal

quale derivano i poteri del titolare, secondo le modalità previstenel presente codice;

d) revocato o sospeso in presenza di cause limitative della capacitàdel titolare o di abusi o falsificazioni.

2. Il certificato qualificato può, inoltre, essere revocato o sospeso neicasi previsti dalle regole tecniche di cui all’articolo 71.

3. La revoca o la sospensione del certificato qualificato, qualunque nesia la causa, ha effetto dal momento della pubblicazione della listache lo contiene. Il momento della pubblicazione deve essere attesta-

Codice della Amministrazione Digitale 155

to mediante adeguato riferimento temporale.4. Le modalità di revoca o sospensione sono previste nelle regole tecni-

che di cui all’articolo 71.

Art. 37 - CCeessssaazziioonnee ddeellll’’aattttiivviittàà

1. Il certificatore qualificato o accreditato che intende cessare l’attivitàdeve, almeno sessanta giorni prima della data di cessazione, darneavviso al CNIPA e informare senza indugio i titolari dei certificati da luiemessi specificando che tutti i certificati non scaduti al momentodella cessazione saranno revocati.

2. Il certificatore di cui al comma 1 comunica contestualmente la rileva-zione della documentazione da parte di altro certificatore o l’annulla-mento della stessa. L’indicazione di un certificatore sostitutivo evitala revoca di tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione.

3. Il certificatore di cui al comma 1 indica altro depositario del registrodei certificati e della relativa documentazione.

4. Il CNIPA rende nota la data di cessazione dell’attività del certificatoreaccreditato tramite l’elenco di cui all’articolo 29, comma 6.

SSeezziioonnee IIIIII -- PPaaggaammeennttii,, lliibbrrii ee ssccrriittttuurree

Art. 38 - PPaaggaammeennttii iinnffoorrmmaattiiccii

1. Il trasferimento in via telematica di fondi tra pubbliche amministra-zioni e tra queste e soggetti privati è effettuato secondo le regole tec-niche stabilite ai sensi dell’articolo 71 di concerto con i Ministri per lafunzione pubblica, della giustizia e dell’economia e delle finanze,sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Bancad’Italia.

Art. 39 - LLiibbrrii ee ssccrriittttuurree

1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla leggesull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili, di cui sia obbli-gatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supportiinformatici in conformità alle disposizioni del presente codice esecondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71.

CCaappoo IIIIII -- FFoorrmmaazziioonnee,, ggeessttiioonnee ee ccoonnsseerrvvaazziioonnee ddeeii ddooccuummeennttii iinnffoorrmmaattiiccii

Art. 40 - FFoorrmmaazziioonnee ddii ddooccuummeennttii iinnffoorrmmaattiiccii

1. Le pubbliche amministrazioni che dispongono di idonee risorse tec-nologiche formano gli originali dei propri documenti con mezzi infor-matici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole tec-niche di cui all’articolo 71.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la redazione di docu-

156 Allegato normativo

menti originali su supporto cartaceo, nonché la copia di documentiinformatici sul medesimo supporto è consentita solo ove risultinecessaria e comunque nel rispetto del principio dell’economicità.

3. Con apposito regolamento, da emanarsi entro 180 giorni dalla data dientrata in vigore del presente codice, ai sensi dell’articolo 17, comma1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta dei Ministri dele-gati per la funzione pubblica, per l’innovazione e le tecnologie e delMinistro per i beni e le attività culturali, sono individuate le categoriedi documenti amministrativi che possono essere redatti in originaleanche su supporto cartaceo in relazione al particolare valore di testi-monianza storica ed archivistica che sono idonei ad assumere.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti, fissa la datadalla quale viene riconosciuto il valore legale degli albi, elenchi, pub-blici registri ed ogni altra raccolta di dati concernenti stati, qualità per-sonali e fatti già realizzati dalle amministrazioni, su supporto infor-matico, in luogo dei registri cartacei.

Art. 41 - PPrroocceeddiimmeennttoo ee ffaasscciiccoolloo iinnffoorrmmaattiiccoo

1. Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrati-vi utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione,nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente.

2. La pubblica amministrazione titolare del procedimento può raccoglie-re in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedi-mento medesimo da chiunque formati; all’atto della comunicazionedell’avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 8 della legge 7 ago-sto 1990, n. 241, comunica agli interessati le modalità per esercitarein via telematica i diritti di cui all’articolo 10 della citata legge 7 ago-sto 1990, n. 241.

2-bis. Il fascicolo informatico è realizzato garantendo la possibilità diessere direttamente consultato ed alimentato da tutte le amministra-zioni coinvolte nel procedimento. Le regole per la costituzione e l’uti-lizzo del fascicolo sono conformi ai principi di una corretta gestionedocumentale ed alla disciplina della formazione, gestione, conserva-zione e trasmissione del documento informatico, ivi comprese le rego-le concernenti il protocollo informatico ed il sistema pubblico di con-nettività, e comunque rispettano i criteri dell’interoperabilità e dellacooperazione applicativa; regole tecniche specifiche possono esseredettate ai sensi dell’articolo 71, di concerto con il Ministro della fun-zione pubblica.

2-ter. Il fascicolo informatico reca l’indicazione:a) dell’amministrazione titolare del procedimento, che cura la costi-

tuzione e la gestione del fascicolo medesimo;b) delle altre amministrazioni partecipanti;c) del responsabile del procedimento;d) dell’oggetto del procedimento;

Codice della Amministrazione Digitale 157

e) dell’elenco dei documenti contenuti, salvo quanto disposto dalcomma 2-quater.

2-quater. Il fascicolo informatico può contenere aree a cui hanno accessosolo l’amministrazione titolare e gli altri soggetti da essa individuati;esso è formato in modo da garantire la corretta collocazione, la facilereperibilità e la collegabilità, in relazione al contenuto ed alle finalità,dei singoli documenti; è inoltre costituito in modo da garantire l’eser-cizio in via telematica dei diritti previsti dalla citata legge n. 241 del1990.

3. Ai sensi degli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990,n. 241, previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenzadei servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informati-ci disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle amministra-zioni medesime.

Art. 42 - DDeemmaatteerriiaalliizzzzaazziioonnee ddeeii ddooccuummeennttii ddeellllee ppuubbbblliicchhee aammmmiinniissttrraa--zziioonnii

1. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costie benefìci il recupero su supporto informatico dei documenti e degliatti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione eprovvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzionedegli archivi cartacei con archivi informatici, nel rispetto delle regoletecniche adottate ai sensi dell’articolo 71.

Art. 43 - RRiipprroodduuzziioonnee ee ccoonnsseerrvvaazziioonnee ddeeii ddooccuummeennttii

1. I documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza edogni atto, dato o documento di cui è prescritta la conservazione perlegge o regolamento, ove riprodotti su supporti informatici sono vali-di e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se la riproduzione sia effettua-ta in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali e laloro conservazione nel tempo, nel rispetto delle regole tecniche sta-bilite ai sensi dell’articolo 71.

2. Restano validi i documenti degli archivi, le scritture contabili, la corri-spondenza ed ogni atto, dato o documento già conservati medianteriproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altroprocesso idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali.

3. I documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per leggeo regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correntianche con modalità cartacee e sono conservati in modo permanentecon modalità digitali.

4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attivi-tà culturali sugli archivi delle pubbliche amministrazioni e sugli archi-vi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi delle disposi-zioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

158 Allegato normativo

Art. 44 - RReeqquuiissiittii ppeerr llaa ccoonnsseerrvvaazziioonnee ddeeii ddooccuummeennttii iinnffoorrmmaattiiccii

1. Il sistema di conservazione dei documenti informatici garantisce:a) l’identificazione certa del soggetto che ha formato il documento e

dell’amministrazione o dell’area organizzativa omogenea di riferi-mento di cui all’articolo 50, comma 4, del decreto del Presidentedella Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) l’integrità del documento;c) la leggibilità e l’agevole reperibilità dei documenti e delle infor-

mazioni identificative, inclusi i dati di registrazione e di classifica-zione originari;

d) il rispetto delle misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dal disciplina-re tecnico pubblicato in allegato B a tale decreto.

CCaappoo IIVV -- TTrraassmmiissssiioonnee iinnffoorrmmaattiiccaa ddeeii ddooccuummeennttii

Art. 45 - VVaalloorree ggiiuurriiddiiccoo ddeellllaa ttrraassmmiissssiioonnee

1. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazionecon qualsiasi mezzo telematico o informatico, ivi compreso il fax, ido-neo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisitodella forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita daquella del documento originale.

2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spe-dito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegna-to al destinatario se reso disponibile all’indirizzo elettronico da questidichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa adisposizione dal gestore.

Art. 46 - DDaattii ppaarrttiiccoollaarrii ccoonntteennuuttii nneeii ddooccuummeennttii ttrraassmmeessssii

1. Al fine di garantire la riservatezza dei dati sensibili o giudiziari di cuiall’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giu-gno 2003, n. 196, i documenti informatici trasmessi ad altre pubblicheamministrazioni per via telematica possono contenere soltanto leinformazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da leggeo da regolamento e indispensabili per il perseguimento delle finalitàper le quali sono acquisite.

Art. 47 - TTrraassmmiissssiioonnee ddeeii ddooccuummeennttii aattttrraavveerrssoo llaa ppoossttaa eelleettttrroonniiccaa ttrraa lleeppuubbbblliicchhee aammmmiinniissttrraazziioonnii

1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioniavvengono di norma mediante l’utilizzo della posta elettronica; essesono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che nesia verificata la provenienza.

Codice della Amministrazione Digitale 159

2. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se:a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica

qualificata;b) ovvero sono dotate di protocollo informatizzato;c) ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza,

secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regoletecniche di cui all’articolo 71;

d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certifica-ta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio2005, n. 68.

3. Entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice lepubbliche amministrazioni centrali provvedono a:a) istituire almeno una casella di posta elettronica istituzionale ed

una casella di posta elettronica certificata ai sensi del decreto delPresidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per ciascunregistro di protocollo;

b) utilizzare la posta elettronica per le comunicazioni tra l’ammini-strazione ed i propri dipendenti, nel rispetto delle norme in mate-ria di protezione dei dati personali e previa informativa agli inte-ressati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.

Art. 48 - PPoossttaa eelleettttrroonniiccaa cceerrttiiffiiccaattaa

1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di unaricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante laposta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente dellaRepubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effet-tuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi con-sentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

3. La data e l’ora di trasmissione e di ricezione di un documento infor-matico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponi-bili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto delPresidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relativeregole tecniche.

Art. 49 - SSeeggrreetteezzzzaa ddeellllaa ccoorrrriissppoonnddeennzzaa ttrraassmmeessssaa ppeerr vviiaa tteelleemmaattiiccaa

1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti,dati e documenti formati con strumenti informatici non possonoprendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicare conqualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni anchein forma sintetica o per estratto sull’esistenza o sul contenuto di cor-rispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica,salvo che si tratti di informazioni per loro natura o per espressa indi-cazione del mittente destinate ad essere rese pubbliche.

2. Agli effetti del presente codice, gli atti, i dati e i documenti trasmessi

160 Allegato normativo

per via telematica si considerano, nei confronti del gestore del siste-ma di trasporto delle informazioni, di proprietà del mittente sino a chenon sia avvenuta la consegna al destinatario.

CCaappoo VV -- DDaattii ddeellllee ppuubbbblliicchhee aammmmiinniissttrraazziioonnii ee sseerrvviizzii iinn rreettee

SSeezziioonnee II -- DDaattii ddeellllee ppuubbbblliicchhee aammmmiinniissttrraazziioonnii

Art. 50 - DDiissppoonniibbiilliittàà ddeeii ddaattii ddeellllee ppuubbbblliicchhee aammmmiinniissttrraazziioonnii

1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conser-vati, resi disponibili e accessibili con l’uso delle tecnologie dell’infor-mazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riuti-lizzazione, alle condizioni fissate dall’ordinamento, da parte dellealtre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti allaconoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme inmateria di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativacomunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pub-blico.

2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con leesclusioni di cui all’articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall’arti-colo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della norma-tiva in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile efruibile alle altre amministrazioni quando l’utilizzazione del dato sianecessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’ammini-strazione richiedente, senza oneri a carico di quest’ultima, salvo ilriconoscimento di eventuali costi eccezionali sostenuti dall’ammini-strazione cedente; è fatto comunque salvo il disposto dell’articolo 43,comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre2000, n. 445.

3. Al fine di rendere possibile l’utilizzo in via telematica dei dati di unapubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici di altreamministrazioni l’amministrazione titolare dei dati predispone, gesti-sce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo leregole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al presentedecreto.

Art. 51 - SSiiccuurreezzzzaa ddeeii ddaattii

1. Le norme di sicurezza definite nelle regole tecniche di cui all’articolo71 garantiscono l’esattezza, la disponibilità, l’accessibilità, l’integritàe la riservatezza dei dati.

2. I documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono esse-re custoditi e controllati con modalità tali da ridurre al minimo i rischidi distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito onon conforme alle finalità della raccolta.

Codice della Amministrazione Digitale 161

Art. 52 - AAcccceessssoo tteelleemmaattiiccoo aaii ddaattii ee ddooccuummeennttii ddeellllee ppuubbbblliicchhee aammmmiinnii--ssttrraazziioonnii

1. L’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti è disciplinatodalle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni del presentecodice e nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento inmateria di protezione dei dati personali, di accesso ai documentiamministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione. Iregolamenti che disciplinano l’esercizio del diritto di accesso sonopubblicati su siti pubblici accessibili per via telematica.

Art. 53 - CCaarraatttteerriissttiicchhee ddeeii ssiittii

1. Le pubbliche amministrazioni centrali realizzano siti istituzionali sureti telematiche che rispettano i princìpi di accessibilità, nonché dielevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili,completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità,semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità.Sono in particolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati di cuiall’articolo 54.

2. Il CNIPA svolge funzioni consultive e di coordinamento sulla realizza-zione e modificazione dei siti delle amministrazioni centrali.

3. Lo Stato promuove intese ed azioni comuni con le regioni e le auto-nomie locali affinché realizzino siti istituzionali con le caratteristichedi cui al comma 1.

Art. 54 - CCoonntteennuuttoo ddeeii ssiittii ddeellllee ppuubbbblliicchhee aammmmiinniissttrraazziioonnii

1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono necessariamente iseguenti dati pubblici :a) l’organigramma, l’articolazione degli uffici, le attribuzioni e l’orga-

nizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non gene-rale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché ilsettore dell’ordinamento giuridico riferibile all’attività da essisvolta, corredati dai documenti anche normativi di riferimento;

b) l’elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio dilivello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione diciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, ilnome del responsabile e l’unità organizzativa responsabile dell’i-struttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonchédell’adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensidegli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

c) le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti indi-viduati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n.241;

d) l’elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionaliattive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elet-

162 Allegato normativo

tronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica11 febbraio 2005, n. 68;

e) le pubblicazioni di cui all’articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n.241, nonché i messaggi di informazione e di comunicazione previ-sti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150;

f ) l’elenco di tutti i bandi di gara e di concorso;g) l’elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futu-

ra attivazione, indicando i tempi previsti per l’attivazione medesi-ma.

2. Le amministrazioni centrali che già dispongono di propri siti realizza-no quanto previsto dal comma 1 entro ventiquattro mesi dalla data dientrata in vigore del presente codice.

2-bis. Il principio di cui al comma 1 si applica alle amministrazioni regio-nali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche e organizzative dispo-nibili e nel rispetto della loro autonomia normativa.

3. I dati pubblici contenuti nei siti delle pubbliche amministrazioni sonofruibili in rete gratuitamente e senza necessità di autenticazione infor-matica.

4. Le pubbliche amministrazioni garantiscono che le informazioni conte-nute sui siti siano conformi e corrispondenti alle informazioni conte-nute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si forniscecomunicazione tramite il sito.

4-bis. La pubblicazione telematica produce effetti di pubblicità legale neicasi e nei modi espressamente previsti dall’ordinamento.

Art. 55 - CCoonnssuullttaazziioonnee ddeellllee iinniizziiaattiivvee nnoorrmmaattiivvee ddeell GGoovveerrnnoo

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può pubblicare su sito tele-matico le notizie relative ad iniziative normative del Governo, nonchéi disegni di legge di particolare rilevanza, assicurando forme di parte-cipazione del cittadino in conformità con le disposizioni vigenti inmateria di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al tratta-mento di dati personali. La Presidenza del Consiglio dei Ministri puòinoltre pubblicare atti legislativi e regolamentari in vigore, nonché imassimari elaborati da organi di giurisdizione.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuatele modalità di partecipazione del cittadino alla consultazione gratuitain via telematica.

Art. 56 - DDaattii iiddeennttiiffiiccaattiivvii ddeellllee qquueessttiioonnii ppeennddeennttii ddiinnaannzzii aallll’’aauuttoorriittààggiiuuddiizziiaarriiaa ddii ooggnnii oorrddiinnee ee ggrraaddoo

1. I dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice ammini-strativo e contabile sono resi accessibili a chi vi abbia interessemediante pubblicazione sul sistema informativo interno e sul sito isti-tuzionale della rete Internet delle autorità emananti.

2. Le sentenze e le altre decisioni del giudice amministrativo e contabi-

Codice della Amministrazione Digitale 163

le, rese pubbliche mediante deposito in segreteria, sono contestual-mente inserite nel sistema informativo interno e sul sito istituzionaledella rete Internet, osservando le cautele previste dalla normativa inmateria di tutela dei dati personali.

2-bis. I dati identificativi delle questioni pendenti, le sentenze e le altredecisioni depositate in cancelleria o segreteria dell’autorità giudizia-ria di ogni ordine e grado sono, comunque, rese accessibili ai sensidell’articolo 51 del codice in materia di protezione dei dati personaliapprovato con decreto legislativo n. 196 del 2003.

Art. 57 - MMoodduullii ee ffoorrmmuullaarrii

1. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere dis-ponibili anche per via telematica l’elenco della documentazionerichiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi adogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di cer-tificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà.

2. Trascorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presen-te codice, i moduli o i formulari che non siano stati pubblicati sul sitonon possono essere richiesti ed i relativi procedimenti possono esse-re conclusi anche in assenza dei suddetti moduli o formulari.

SSeezziioonnee IIII -- FFrruuiibbiilliittàà ddeeii ddaattii

Art. 58 - MMooddaalliittàà ddeellllaa ffrruuiibbiilliittàà ddeell ddaattoo

1. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un altro nonmodifica la titolarità del dato.

2. Le pubbliche amministrazioni possono stipulare tra loro convenzionifinalizzate alla fruibilità informatica dei dati di cui siano titolari.

3. Il CNIPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, defini-sce schemi generali di convenzioni finalizzate a favorire la fruibilitàinformatica dei dati tra le pubbliche amministrazioni centrali e, d’inte-sa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legisla-tivo 28 agosto 1997, n. 281, tra le amministrazioni centrali medesimee le regioni e le autonomie locali.

Art. 59 - DDaattii tteerrrriittoorriiaallii

1. Per dato territoriale si intende qualunque informazione geografica-mente localizzata.

2. È istituito il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali dellepubbliche amministrazioni, con il compito di definire le regole tecni-che per la realizzazione delle basi dei dati territoriali, la documenta-zione, la fruibilità e lo scambio dei dati stessi tra le pubbliche ammi-nistrazioni centrali e locali in coerenza con le disposizioni del presen-te decreto che disciplinano il sistema pubblico di connettività.

3. Per agevolare la pubblicità dei dati di interesse generale, disponibili

164 Allegato normativo

presso le pubbliche amministrazioni a livello nazionale, regionale elocale, presso il CNIPA è istituito il Repertorio nazionale dei dati terri-toriali.

4. Ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,con uno o più decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio deiMinistri o, per sua delega, del Ministro per l’innovazione e le tecnolo-gie, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 decre-to legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite la composizione ele modalità per il funzionamento del Comitato di cui al comma 2.

5. Ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,con uno o più decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio deiMinistri o, per sua delega, del Ministro per l’innovazione e le tecnolo-gie, sentito il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali dellepubbliche amministrazioni, e sentita la Conferenza unificata di cuiall’articolo 8 del decreto legislativo 28 luglio 1998, n. 281, sono defi-nite le regole tecniche per la definizione del contenuto del repertorionazionale dei dati territoriali, nonché delle modalità di prima costitu-zione e di successivo aggiornamento dello stesso, per la formazione,la documentazione e lo scambio dei dati territoriali detenuti dalle sin-gole amministrazioni competenti, nonché le regole ed i costi per l’uti-lizzo dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali eda parte dei privati.

6. La partecipazione al Comitato non comporta oneri né alcun tipo dispese ivi compresi compensi o gettoni di presenza. Gli eventuali rim-borsi per spese di viaggio sono a carico delle amministrazioni diretta-mente interessate che vi provvedono nell’ambito degli ordinari stan-ziamenti di bilancio.

7. Agli oneri finanziari di cui al comma 3 si provvede con il fondo difinanziamento per i progetti strategici del settore informatico di cuiall’articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

7-bis. Nell’ambito dei dati territoriali di interesse nazionale rientra labase dei dati catastali gestita dall’Agenzia del territorio. Per garantirela circolazione e la fruizione dei dati catastali conformemente allefinalità ed alle condizioni stabilite dall’articolo 50, il direttoredell’Agenzia del territorio, di concerto con il Comitato per le regoletecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni e previaintesa con la Conferenza unificata, definisce con proprio decreto entrola data del 30 giugno 2006, in coerenza con le disposizioni che disci-plinano il sistema pubblico di connettività, le regole tecnico economi-che per l’utilizzo dei dati catastali per via telematica da parte deisistemi informatici di altre amministrazioni.

Art. 60 - BBaassee ddii ddaattii ddii iinntteerreessssee nnaazziioonnaallee

1. Si definisce base di dati di interesse nazionale l’insieme delle infor-mazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministra-

Codice della Amministrazione Digitale 165

zioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cui conoscenza è uti-lizzabile dalle pubbliche amministrazioni per l’esercizio delle propriefunzioni e nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti.

2. Ferme le competenze di ciascuna pubblica amministrazione, le basi didati di interesse nazionale costituiscono, per ciascuna tipologia didati, un sistema informativo unitario che tiene conto dei diversi livelliistituzionali e territoriali e che garantisce l’allineamento delle infor-mazioni e l’accesso alle medesime da parte delle pubbliche ammini-strazioni interessate. La realizzazione di tali sistemi informativi e lemodalità di aggiornamento sono attuate secondo le regole tecnichesul sistema pubblico di connettività di cui all’articolo 16 del decretolegislativo 28 febbraio 2005, n. 42.

3. Le basi di dati di interesse nazionale sono individuate con decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente delConsiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l’innovazione e letecnologie, di concerto con i Ministri di volta in volta interessati, d’in-tesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legis-lativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle materie di competenza e sentito ilGarante per la protezione dei dati personali. Con il medesimo decretosono altresì individuate le strutture responsabili della gestione ope-rativa di ciascuna base di dati e le caratteristiche tecniche del sistemainformativo di cui al comma 2.

4. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo si provvede con il fondodi finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di cuiall’articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Art. 61 - DDeellooccaalliizzzzaazziioonnee ddeeii rreeggiissttrrii iinnffoorrmmaattiiccii

1. Fermo restando il termine di cui all’articolo 40, comma 4, i pubbliciregistri immobiliari possono essere formati e conservati su supportiinformatici in conformità alle disposizioni del presente codice, secon-do le regole tecniche stabilite dall’articolo 71, nel rispetto della nor-mativa speciale e dei princìpi stabiliti dal codice civile. In tal caso ipredetti registri possono essere conservati anche in luogo diversodall’Ufficio territoriale competente.

Art. 62 - IInnddiiccee nnaazziioonnaallee ddeellllee aannaaggrraaffii

1. L’Indice nazionale delle anagrafi (INA), di cui all’articolo 1 della legge24 dicembre 1954, n. 1228, è realizzato con strumenti informatici e nelrispetto delle regole tecniche concernenti il sistema pubblico di con-nettività, in coerenza con le quali il Ministero dell’interno definisce leregole di sicurezza per l’accesso e per la gestione delle informazionianagrafiche e fornisce i servizi di convalida delle informazioni mede-sime ove richiesto per l’attuazione della normativa vigente.

166 Allegato normativo

SSeezziioonnee IIIIII -- SSeerrvviizzii iinn rreettee

Art. 63 - OOrrggaanniizzzzaazziioonnee ee ffiinnaalliittàà ddeeii sseerrvviizzii iinn rreettee

1. Le pubbliche amministrazioni centrali individuano le modalità di ero-gazione dei servizi in rete in base a criteri di valutazione di efficacia,economicità ed utilità e nel rispetto dei princìpi di eguaglianza e nondiscriminazione, tenendo comunque presenti le dimensioni dell’uten-za, la frequenza dell’uso e l’eventuale destinazione all’utilizzazioneda parte di categorie in situazioni di disagio.

2. Le pubbliche amministrazioni centrali progettano e realizzano i servi-zi in rete mirando alla migliore soddisfazione delle esigenze degliutenti, in particolare garantendo la completezza del procedimento, lacertificazione dell’esito e l’accertamento del grado di soddisfazionedell’utente.

3. Le pubbliche amministrazioni collaborano per integrare i procedimen-ti di rispettiva competenza al fine di agevolare gli adempimenti di cit-tadini ed imprese e rendere più efficienti i procedimenti che interes-sano più amministrazioni, attraverso idonei sistemi di cooperazione.

Art. 64 - MMooddaalliittàà ddii aacccceessssoo aaii sseerrvviizzii eerrooggaattii iinn rreettee ddaallllee ppuubbbblliicchheeaammmmiinniissttrraazziioonnii

1. La carta d’identità elettronica e la carta nazionale dei servizi costi-tuiscono strumenti per l’accesso ai servizi erogati in rete dalle pub-bliche amministrazioni per i quali sia necessaria l’autenticazioneinformatica.

2. Le pubbliche amministrazioni possono consentire l’accesso ai serviziin rete da esse erogati che richiedono l’autenticazione informaticaanche con strumenti diversi dalla carta d’identità elettronica e dallacarta nazionale dei servizi, purché tali strumenti consentano di accer-tare l’identità del soggetto che richiede l’accesso. L’accesso con cartad’identità elettronica e carta nazionale dei servizi è comunque con-sentito indipendentemente dalle modalità di accesso predispostedalle singole amministrazioni.

3. Ferma restando la disciplina riguardante le trasmissioni telematichegestite dal Ministero dell’economia e delle finanze e dalle agenziefiscali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o delMinistro delegato per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con ilMinistro per la funzione pubblica e d’intesa con la Conferenza unifi-cata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,è fissata la data, comunque non successiva al 31 dicembre 2007, adecorrere dalla quale non è più consentito l’accesso ai servizi erogatiin rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dallacarta d’identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi. È proro-gato alla medesima data il termine relativo alla procedura di accerta-mento preventivo del possesso della Carta di identità elettronica

Codice della Amministrazione Digitale 167

(CIE), di cui all’articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente dellaRepubblica 2 marzo 2004, n. 117, limitatamente alle richieste di emis-sione di Carte nazionali dei servizi (CNS) da parte dei cittadini nonresidenti nei comuni in cui è diffusa la CIE.

Art. 65 - IIssttaannzzee ee ddiicchhiiaarraazziioonnii pprreesseennttaattee aallllee ppuubbbblliicchhee aammmmiinniissttrraazziioo--nnii ppeerr vviiaa tteelleemmaattiiccaa

1. Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazio-ni per via telematica ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 3, del decre-to del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sonovalide:a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è rila-

sciato da un certificatore accreditato;b) ovvero, quando l’autore è identificato dal sistema informatico con

l’uso della carta d’identità elettronica o della carta nazionale deiservizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazioneai sensi della normativa vigente;

c) ovvero quando l’autore è identificato dal sistema informatico coni diversi strumenti di cui all’articolo 64, comma 2, nei limiti diquanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della nor-mativa vigente e fermo restando il disposto dell’articolo 64,comma 3.

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate sul sito secondo lemodalità previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alledichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza deldipendente addetto al procedimento; resta salva la facoltà della pub-blica amministrazione di stabilire i casi in cui è necessaria la sotto-scrizione mediante la firma digitale.

3. Dalla data di cui all’articolo 64, comma 3, non è più consentito l’inviodi istanze e dichiarazioni con le modalità di cui al comma 1, lettera c).

4. Il comma 2 dell’articolo 38 del decreto del Presidente dellaRepubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è sostituito dal seguente:“2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono validese effettuate secondo quanto previsto dall’articolo 65 del decretolegislativo 7 marzo 2005, n. 82”.

SSeezziioonnee IIVV -- CCaarrttee eelleettttrroonniicchhee

Art. 66 - CCaarrttaa dd’’iiddeennttiittàà eelleettttrroonniiccaa ee ccaarrttaa nnaazziioonnaallee ddeeii sseerrvviizzii

1. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta d’identitàelettronica e dell’analogo documento, rilasciato a seguito delladenuncia di nascita e prima del compimento del quindicesimo anno dietà, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio deiMinistri, adottato su proposta del Ministro dell’interno, di concertocon il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per l’innova-

168 Allegato normativo

zione e le tecnologie e con il Ministro dell’economia e delle finanze,sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d’intesa con laConferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28agosto 1997, n. 281.

2. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio, per la diffusione e l’usodella carta nazionale dei servizi sono definite con uno o più regola-menti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,n. 400, adottati su proposta congiunta dei Ministri per la funzionepubblica e per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la prote-zione dei dati personali e d’intesa con la Conferenza unificata di cuiall’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispet-to dei seguenti princìpi:a) all’emissione della carta nazionale dei servizi provvedono, su

richiesta del soggetto interessato, le pubbliche amministrazioniche intendono rilasciarla;

b) l’onere economico di produzione e rilascio della carta nazionale deiservizi è a carico delle singole amministrazioni che le emettono;

c) eventuali indicazioni di carattere individuale connesse all’eroga-zione dei servizi al cittadino, sono possibili nei limiti di cui aldecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

d) le pubbliche amministrazioni che erogano servizi in rete devonoconsentirne l’accesso ai titolari della carta nazionale dei serviziindipendentemente dall’ente di emissione, che è responsabile delsuo rilascio;

e) la carta nazionale dei servizi può essere utilizzata anche per ipagamenti informatici tra soggetti privati e pubbliche amministra-zioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. La carta d’identità elettronica e l’analogo documento, rilasciato aseguito della denuncia di nascita e prima del compimento del quindi-cesimo anno di età, devono contenere:a) i dati identificativi della persona;b) il codice fiscale.

4. La carta d’identità elettronica e l’analogo documento, rilasciato aseguito della denuncia di nascita e prima del compimento del quindi-cesimo anno di età, possono contenere, a richiesta dell’interessatoove si tratti di dati sensibili:a) l’indicazione del gruppo sanguigno;b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con esclu-

sione, in ogni caso, del DNA;d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e semplificare l’azio-

ne amministrativa e i servizi resi al cittadino, anche per mezzo deiportali, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza;

e) le procedure informatiche e le informazioni che possono o debbo-no essere conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri

Codice della Amministrazione Digitale 169

soggetti, occorrenti per la firma elettronica.5. La carta d’identità elettronica e la carta nazionale dei servizi possono

essere utilizzate quali strumenti di autenticazione telematica per l’ef-fettuazione di pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministra-zioni, secondo le modalità stabilite con le regole tecniche di cui all’ar-ticolo 71, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,sentita la Banca d’Italia.

6. Con decreto del Ministro dell’interno, del Ministro per l’innovazione ele tecnologie e del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito ilGarante per la protezione dei dati personali e d’intesa con laConferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28agosto 1997, n. 281, sono dettate le regole tecniche e di sicurezzarelative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione dellacarta di identità elettronica, del documento di identità elettronico edella carta nazionale dei servizi, nonché le modalità di impiego.

7. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al pre-sente articolo e delle vigenti disposizioni in materia di protezione deidati personali, le pubbliche amministrazioni, nell’àmbito dei rispettiviordinamenti, possono sperimentare modalità di utilizzazione deidocumenti di cui al presente articolo per l’erogazione di ulteriori ser-vizi o utilità.

8. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni delloStato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio1967, n. 851, possono essere realizzate anche con modalità elettroni-che e contenere le funzionalità della carta nazionale dei servizi perconsentire l’accesso per via telematica ai servizi erogati in rete dallepubbliche amministrazioni.

CCaappoo VVII -- SSvviilluuppppoo,, aaccqquuiissiizziioonnee ee rriiuussoo ddii ssiisstteemmii iinnffoorrmmaattiiccii nneellllee ppuubb--bblliicchhee aammmmiinniissttrraazziioonnii

Art. 67 - MMooddaalliittàà ddii ssvviilluuppppoo eedd aaccqquuiissiizziioonnee

1. Le pubbliche amministrazioni centrali, per i progetti finalizzati adappalti di lavori e servizi ad alto contenuto di innovazione tecnologi-ca, possono selezionare uno o più proposte utilizzando il concorso diidee di cui all’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica21 dicembre 1999, n. 554.

2. Le amministrazioni appaltanti possono porre a base delle gare aventiad oggetto la progettazione, o l’esecuzione, o entrambe, degli appal-ti di cui al comma 1, le proposte ideative acquisite ai sensi del comma1, previo parere tecnico di congruità del CNIPA; alla relativa procedu-ra è ammesso a partecipare, ai sensi dell’articolo 57, comma 6, deldecreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,anche il soggetto selezionato ai sensi del comma 1, qualora sia in pos-sesso dei relativi requisiti soggettivi.

170 Allegato normativo

Art. 68 - AAnnaalliissii ccoommppaarraattiivvaa ddeellllee ssoolluuzziioonnii

1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n.241, e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, acquisiscono,secondo le procedure previste dall’ordinamento, programmi informa-tici a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed eco-nomico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:a) sviluppo di programmi informatici per conto e a spese dell’ammi-

nistrazione sulla scorta dei requisiti indicati dalla stessa ammini-strazione committente;

b) riuso di programmi informatici sviluppati per conto e a spese dellamedesima o di altre amministrazioni;

c) acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario median-te ricorso a licenza d’uso;

d) acquisizione di programmi informatici a codice sorgente aperto;e) acquisizione mediante combinazione delle modalità di cui alle let-

tere da a) a d).2. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o nell’acquisizio-

ne dei programmi informatici, adottano soluzioni informatiche cheassicurino l’interoperabilità e la cooperazione applicativa, secondoquanto previsto dal decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, e checonsentano la rappresentazione dei dati e documenti in più formati,di cui almeno uno di tipo aperto, salvo che ricorrano peculiari ed ecce-zionali esigenze.

3. Per formato dei dati di tipo aperto si intende un formato dati reso pub-blico e documentato esaustivamente.

4. Il CNIPA istruisce ed aggiorna, con periodicità almeno annuale, unrepertorio dei formati aperti utilizzabili nelle pubbliche amministra-zioni e delle modalità di trasferimento dei formati.

Art. 69 - RRiiuussoo ddeeii pprrooggrraammmmii iinnffoorrmmaattiiccii

1. Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di programmi applica-tivi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico,hanno obbligo di darli in formato sorgente, completi della documen-tazione disponibile, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazio-ni che li richiedono e che intendano adattarli alle proprie esigenze,salvo motivate ragioni.

2. Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici di proprietà dellepubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 1, nei capitolati o nellespecifiche di progetto è previsto ove possibile, che i programmi appo-sitamente sviluppati per conto e a spese dell’amministrazione sianofacilmente portabili su altre piattaforme.

3. Le pubbliche amministrazioni inseriscono, nei contratti per l’acquisi-zione di programmi informatici, di cui al comma 1, clausole che garan-tiscano il diritto di disporre dei programmi ai fini del riuso da partedella medesima o di altre amministrazioni.

Codice della Amministrazione Digitale 171

4. Nei contratti di acquisizione di programmi informatici sviluppati perconto e a spese delle amministrazioni, le stesse possono includereclausole, concordate con il fornitore, che tengano conto delle caratte-ristiche economiche ed organizzative di quest’ultimo, volte a vinco-larlo, per un determinato lasso di tempo, a fornire, su richiesta di altreamministrazioni, servizi che consentono il riuso delle applicazioni. Leclausole suddette definiscono le condizioni da osservare per la pre-stazione dei servizi indicati.

Art. 70 - BBaannccaa ddaattii ddeeii pprrooggrraammmmii iinnffoorrmmaattiiccii rriiuuttiilliizzzzaabbiillii

1. Il CNIPA, previo accordo con la Conferenza unificata di cui all’articolo8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, valuta e rende noteapplicazioni tecnologiche realizzate dalle pubbliche amministrazioni,idonee al riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni.

2. Le pubbliche amministrazioni centrali che intendono acquisire pro-grammi applicativi valutano preventivamente la possibilità di riusodelle applicazioni analoghe rese note dal CNIPA ai sensi del comma 1,motivandone l’eventuale mancata adozione.

CCaappoo VVIIII -- RReeggoollee tteeccnniicchhee

Art. 71 - RReeggoollee tteeccnniicchhee

1. Le regole tecniche previste nel presente codice sono dettate, condecreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delega-to per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per lafunzione pubblica e con le amministrazioni di volta in volta indicatenel presente codice, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed il Garante per laprotezione dei dati personali nelle materie di competenza, previaacquisizione obbligatoria del parere tecnico del CNIPA in modo dagarantire la coerenza tecnica con le regole tecniche sul sistema pub-blico di connettività e con le regole di cui al disciplinare pubblicato inallegato B al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

1-bis. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decre-to, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ema-nati su proposta del Ministro delegato per l’innovazione e le tecnolo-gie, sentito il Ministro per la funzione pubblica, d’intesa con laConferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28agosto 1997, n. 281, sono adottate le regole tecniche e di sicurezzaper il funzionamento del sistema pubblico di connettività.

1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in confor-mità alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecno-logica a livello internazionale ed alle normative dell’Unione europea.

2. Le regole tecniche vigenti nelle materie del presente codice restano in

172 Allegato normativo

vigore fino all’adozione delle regole tecniche adottate ai sensi del pre-sente articolo.

CCaappoo VVIIIIII -- SSiisstteemmaa ppuubbbblliiccoo ddii ccoonnnneettttiivviittàà ee rreettee iinntteerrnnaazziioonnaallee ddeellllaappuubbbblliiccaa aammmmiinniissttrraazziioonnee

SSeezziioonnee II -- DDeeffiinniizziioonnii rreellaattiivvee aall ssiisstteemmaa ppuubbbblliiccoo ddii ccoonnnneettttiivviittàà

Art. 72 - DDeeffiinniizziioonnii rreellaattiivvee aall ssiisstteemmaa ppuubbbblliiccoo ddii ccoonnnneettttiivviittàà

1. Ai fini del presente decreto si intende per:a) “trasporto di dati”: i servizi per la realizzazione, gestione ed evo-

luzione di reti informatiche per la trasmissione di dati, oggetti mul-timediali e fonia;

b) “interoperabilità di base”: i servizi per la realizzazione, gestioneed evoluzione di strumenti per lo scambio di documenti informati-ci fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini;

c) “connettività”: l’insieme dei servizi di trasporto di dati e di intero-perabilità di base;

d) “interoperabilità evoluta”: i servizi idonei a favorire la circolazio-ne, lo scambio di dati e informazioni, e l’erogazione fra le pubbli-che amministrazioni e tra queste e i cittadini;

e) “cooperazione applicativa”: la parte del sistema pubblico di con-nettività finalizzata all’interazione tra i sistemi informatici dellepubbliche amministrazioni per garantire l’integrazione dei meta-dati, delle informazioni e dei procedimenti amministrativi.

Art. 73 - SSiisstteemmaa ppuubbbblliiccoo ddii ccoonnnneettttiivviittàà ((SSPPCC))

1. Nel rispetto dell’articolo 117, secondo comma, lettera r), dellaCostituzione, e nel rispetto dell’autonomia dell’organizzazione inter-na delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie locali ilpresente Capo definisce e disciplina il Sistema pubblico di connettivi-tà (SPC), al fine di assicurare il coordinamento informativo e informa-tico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e pro-muovere l’omogeneità nella elaborazione e trasmissione dei dati stes-si, finalizzata allo scambio e diffusione delle informazioni tra le pub-bliche amministrazioni e alla realizzazione di servizi integrati.

2. Il SPC è l’insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche,per lo sviluppo, la condivisione, l’integrazione e la diffusione delpatrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione,necessarie per assicurare l’interoperabilità di base ed evoluta e lacooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informati-vi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonchéla salvaguardia e l’autonomia del patrimonio informativo di ciascunapubblica amministrazione.

Codice della Amministrazione Digitale 173

3. La realizzazione del SPC avviene nel rispetto dei seguenti principi:a) sviluppo architetturale ed organizzativo atto a garantire la natura

federata, policentrica e non gerarchica del sistema;b) economicità nell’utilizzo dei servizi di rete, di interoperabilità e di

supporto alla cooperazione applicativa;c) sviluppo del mercato e della concorrenza nel settore delle tecno-

logie dell’informazione e della comunicazione.

Art. 74 - RReettee iinntteerrnnaazziioonnaallee ddeellllee ppuubbbblliicchhee aammmmiinniissttrraazziioonnii

1. Il presente decreto definisce e disciplina la Rete internazionale dellepubbliche amministrazioni, interconnessa al SPC. La Rete costituiscel’infrastruttura di connettività che collega, nel rispetto della normati-va vigente, le pubbliche amministrazioni con gli uffici italiani all’este-ro, garantendo adeguati livelli di sicurezza e qualità.

SSeezziioonnee IIII -- SSiisstteemmaa ppuubbbblliiccoo ddii ccoonnnneettttiivviittàà SSPPCC

Art. 75 - PPaarrtteecciippaazziioonnee aall SSiisstteemmaa ppuubbbblliiccoo ddii ccoonnnneettttiivviittàà

1. Al SPC partecipano tutte le amministrazioni di cui all’articolo 2,comma 2.

2. Il comma 1 non si applica alle amministrazioni di cui al decreto legis-lativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente all’esercizio delle sole fun-zioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale, consultazionielettorali.

3. Ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11novembre 1994, n. 680, nonché dell’articolo 25 del decreto legislativo30 giugno 2003, n. 196, è comunque garantita la connessione con ilSPC dei sistemi informativi degli organismi competenti per l’eserciziodelle funzioni di sicurezza e difesa nazionale, nel loro esclusivo inte-resse e secondo regole tecniche che assicurino riservatezza e sicurez-za. È altresì garantita la possibilità di connessione al SPC delle autori-tà amministrative indipendenti.

Art. 76 - SSccaammbbiioo ddii ddooccuummeennttii iinnffoorrmmaattiiccii nneellll’’aammbbiittoo ddeell SSiisstteemmaa ppuubb--bblliiccoo ddii ccoonnnneettttiivviittàà

1. Gli scambi di documenti informatici tra le pubbliche amministrazioninell’ambito del SPC, realizzati attraverso la cooperazione applicativae nel rispetto delle relative procedure e regole tecniche di sicurezza,costituiscono invio documentale valido ad ogni effetto di legge.

Art. 77 - FFiinnaalliittàà ddeell SSiisstteemmaa ppuubbbblliiccoo ddii ccoonnnneettttiivviittàà

1. Al SPC sono attribuite le seguenti finalità:a) fornire un insieme di servizi di connettività condivisi dalle pubbli-

che amministrazioni interconnesse, definiti negli aspetti di funzio-

174 Allegato normativo

nalità, qualità e sicurezza, ampiamente graduabili in modo dapoter soddisfare le differenti esigenze delle pubbliche ammini-strazioni aderenti al SPC;

b) garantire l’interazione della pubblica amministrazione centrale elocale con tutti gli altri soggetti connessi a Internet, nonché con lereti di altri enti, promuovendo l’erogazione di servizi di qualità e lamiglior fruibilità degli stessi da parte dei cittadini e delle imprese;

c) fornire un’infrastruttura condivisa di interscambio che consental’interoperabilità tra tutte le reti delle pubbliche amministrazioniesistenti, favorendone lo sviluppo omogeneo su tutto il territorionella salvaguardia degli investimenti effettuati;

d) fornire servizi di connettività e cooperazione alle pubbliche ammi-nistrazioni che ne facciano richiesta, per permettere l’interconnes-sione delle proprie sedi e realizzare così anche l’infrastrutturainterna di comunicazione;

e) realizzare un modello di fornitura dei servizi multifornitore coeren-te con l’attuale situazione di mercato e le dimensioni del progettostesso;

f ) garantire lo sviluppo dei sistemi informatici nell’ambito del SPCsalvaguardando la sicurezza dei dati, la riservatezza delle infor-mazioni, nel rispetto dell’autonomia del patrimonio informativodelle singole amministrazioni e delle vigenti disposizioni in mate-ria di protezione dei dati personali.

Art. 78 - CCoommppiittii ddeellllee ppuubbbblliicchhee aammmmiinniissttrraazziioonnii nneell SSiisstteemmaa ppuubbbblliiccoo ddiiccoonnnneettttiivviittàà

1. Le pubbliche amministrazioni nell’ambito della loro autonomia fun-zionale e gestionale adottano nella progettazione e gestione dei pro-pri sistemi informativi, ivi inclusi gli aspetti organizzativi, soluzionitecniche compatibili con la cooperazione applicativa con le altre pub-bliche amministrazioni, secondo le regole tecniche di cui all’articolo71, comma 1-bis.

2. Per le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legis-lativo 12 febbraio 1993, n. 39, le responsabilità di cui al comma 1 sonoattribuite al dirigente responsabile dei sistemi informativi automatiz-zati, di cui all’articolo 10, comma 1, dello stesso decreto legislativo.

Art. 79 - CCoommmmiissssiioonnee ddii ccoooorrddiinnaammeennttoo ddeell SSiisstteemmaa ppuubbbblliiccoo ddii ccoonnnneett--ttiivviittàà

1. È istituita la Commissione di coordinamento del SPC, di seguito deno-minata: “Commissione”, preposta agli indirizzi strategici del SPC.

2. La Commissione:a) assicura il raccordo tra le amministrazioni pubbliche, nel rispetto

delle funzioni e dei compiti spettanti a ciascuna di esse;

Codice della Amministrazione Digitale 175

b) approva le linee guida, le modalità operative e di funzionamentodei servizi e delle procedure per realizzare la cooperazione appli-cativa fra i servizi erogati dalle amministrazioni;

c) promuove l’evoluzione del modello organizzativo e dell’architettu-ra tecnologica del SPC in funzione del mutamento delle esigenzedelle pubbliche amministrazioni e delle opportunità derivanti dallaevoluzione delle tecnologie;

d) promuove la cooperazione applicativa fra le pubbliche ammini-strazioni, nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 71;

e) definisce i criteri e ne verifica l’applicazione in merito alla iscrizio-ne, sospensione e cancellazione dagli elenchi dei fornitori qualifi-cati SPC di cui all’articolo 82;

f ) dispone la sospensione e cancellazione dagli elenchi dei fornitoriqualificati di cui all’articolo 82;

g) verifica la qualità e la sicurezza dei servizi erogati dai fornitori qua-lificati del SPC;

h) promuove il recepimento degli standard necessari a garantire laconnettività, l’interoperabilità di base e avanzata, la cooperazioneapplicativa e la sicurezza del Sistema.

3. Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza sempli-ce o qualificata dei componenti in relazione all’argomento in esame.La Commissione a tale fine elabora, entro tre mesi dal suo insedia-mento, un regolamento interno da approvare con maggioranza quali-ficata dei suoi componenti.

Art. 80 - CCoommppoossiizziioonnee ddeellllaa CCoommmmiissssiioonnee ddii ccoooorrddiinnaammeennttoo ddeell ssiisstteemmaappuubbbblliiccoo ddii ccoonnnneettttiivviittàà

1. La Commissione è formata da diciassette componenti incluso ilPresidente di cui al comma 2, scelti tra persone di comprovata pro-fessionalità ed esperienza nel settore, nominati con decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri: otto componenti sono nominatiin rappresentanza delle amministrazioni statali previa deliberazionedel Consiglio dei Ministri, sette dei quali su proposta del Ministro perl’innovazione e le tecnologie ed uno su proposta del Ministro per lafunzione pubblica; i restanti otto sono nominati su designazione dellaConferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28agosto 1997, n. 281. Uno dei sette componenti proposti dal Ministroper l’innovazione e le tecnologie è nominato in rappresentanza dellaPresidenza del Consiglio dei Ministri. Quando esamina questioni di interesse della rete internazionale dellapubblica amministrazione la Commissione è integrata da un rappre-sentante del Ministero degli affari esteri, qualora non ne faccia giàparte.

2. Il Presidente del Centro nazionale per l’informatica nella pubblicaamministrazione è componente di diritto e presiede la Commissione.

176 Allegato normativo

Gli altri componenti della Commissione restano in carica per un bien-nio e l’incarico è rinnovabile.

3. La Commissione è convocata dal Presidente e si riunisce almeno quat-tro volte l’anno.

4. L’incarico di Presidente o di componente della Commissione e la par-tecipazione alle riunioni della Commissione non danno luogo alla cor-responsione di alcuna indennità, emolumento, compenso e rimborsospese e le amministrazioni interessate provvedono agli oneri di mis-sione nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie dis-ponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per lafinanza pubblica.

5. Per i necessari compiti istruttori la Commissione si avvale del Centronazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, di seguitodenominato: “CNIPA” e sulla base di specifiche convenzioni, di orga-nismi interregionali e territoriali.

6. La Commissione può avvalersi, nell’ambito delle risorse umane, finan-ziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi omaggiori oneri per la finanza pubblica, della consulenza di uno o piùorganismi di consultazione e cooperazione istituiti con appositi accor-di ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo28 agosto 1997, n. 281.

7. Ai fini della definizione degli sviluppi strategici del SPC, in relazioneall’evoluzione delle tecnologie dell’informatica e della comunicazio-ne, la Commissione può avvalersi, nell’ambito delle risorse finanziarieassegnate al CNIPA a legislazione vigente e senza nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica, di consulenti di chiara fama ed espe-rienza in numero non superiore a cinque secondo le modalità definitenei regolamenti di cui all’articolo 87.

Art. 81 - RRuuoolloo ddeell CCeennttrroo nnaazziioonnaallee ppeerr ll’’iinnffoorrmmaattiiccaa nneellllaa ppuubbbblliiccaa aammmmii--nniissttrraazziioonnee

1. Il CNIPA, nel rispetto delle decisioni e degli indirizzi forniti dallaCommissione, anche avvalendosi di soggetti terzi, gestisce le risorsecondivise del SPC e le strutture operative preposte al controllo esupervisione delle stesse, per tutte le pubbliche amministrazioni dicui all’articolo 2, comma 2.

2. Il CNIPA, anche avvalendosi di soggetti terzi, cura la progettazione, larealizzazione, la gestione e l’evoluzione del SPC per le amministrazio-ni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio1993, n. 39.

Art. 82 - FFoorrnniittoorrii ddeell SSiisstteemmaa ppuubbbblliiccoo ddii ccoonnnneettttiivviittàà

1. Sono istituiti uno o più elenchi di fornitori a livello nazionale e regio-nale in attuazione delle finalità di cui all’articolo 77.

2. I fornitori che ottengono la qualificazione SPC ai sensi dei regolamen-

Codice della Amministrazione Digitale 177

ti previsti dall’articolo 87, sono inseriti negli elenchi di competenzanazionale o regionale, consultabili in via telematica, esclusivamenteai fini dell’applicazione della disciplina di cui al presente decreto, etenuti rispettivamente dal CNIPA a livello nazionale e dalla regione dicompetenza a livello regionale. I fornitori in possesso dei suddettirequisiti sono denominati fornitori qualificati SPC.

3. I servizi per i quali è istituito un elenco, ai sensi del comma 1, sonoerogati, nell’ambito del SPC, esclusivamente dai soggetti che abbianoottenuto l’iscrizione nell’elenco di competenza nazionale o regionale.

4. Per l’iscrizione negli elenchi dei fornitori qualificati SPC è necessarioche il fornitore soddisfi almeno i seguenti requisiti:a) disponibilità di adeguate infrastrutture e servizi di comunicazioni

elettroniche;b) esperienza comprovata nell’ambito della realizzazione gestione ed

evoluzione delle soluzioni di sicurezza informatica;c) possesso di adeguata rete commerciale e di assistenza tecnica;d) possesso di adeguati requisiti finanziari e patrimoniali, anche

dimostrabili per il tramite di garanzie rilasciate da terzi qualificati.5. Limitatamente ai fornitori dei servizi di connettività dovranno inoltre

essere soddisfatti anche i seguenti requisiti:a) possesso dei necessari titoli abilitativi di cui al decreto legislativo

1° agosto 2003, n. 259, per l’ambito territoriale di esercizio del-l’attività;

b) possesso di comprovate conoscenze ed esperienze tecniche nellagestione delle reti e servizi di comunicazioni elettroniche, anchesotto il profilo della sicurezza e della protezione dei dati.

Art. 83 - CCoonnttrraattttii qquuaaddrroo

1. Al fine della realizzazione del SPC, il CNIPA a livello nazionale e leregioni nell’ambito del proprio territorio, per soddisfare esigenze dicoordinamento, qualificata competenza e indipendenza di giudizio,nonché per garantire la fruizione, da parte delle pubbliche ammini-strazioni, di elevati livelli di disponibilità dei servizi e delle stesse con-dizioni contrattuali proposte dal miglior offerente, nonché una mag-giore affidabilità complessiva del sistema, promuovendo, altresì, losviluppo della concorrenza e assicurando la presenza di più fornitoriqualificati, stipulano, espletando specifiche procedure ad evidenzapubblica per la selezione dei contraenti, nel rispetto delle vigentinorme in materia, uno o più contratti-quadro con più fornitori per iservizi di cui all’articolo 77, con cui i fornitori si impegnano a contrar-re con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite.

2. Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislati-vo 12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi deicontratti-quadro con uno o più fornitori di cui al comma 1, individuatidal CNIPA. Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere del CNIPA e,

178 Allegato normativo

ove previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non ricompre-se tra quelle di cui al citato art. 1, comma 1, del decreto legislativo n.39 del 1993, hanno facoltà di stipulare gli atti esecutivi di cui al pre-sente articolo.

Art. 84 - MMiiggrraazziioonnee ddeellllaa RReettee uunniittaarriiaa ddeellllaa ppuubbbblliiccaa aammmmiinniissttrraazziioonnee

1. Le Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislati-vo 12 febbraio 1993, n. 39, aderenti alla Rete unitaria della pubblicaamministrazione, presentano al CNIPA, secondo le indicazioni da essofornite, i piani di migrazione verso il SPC, da attuarsi entro diciottomesi dalla data di approvazione del primo contratto quadro di cuiall’articolo 83, comma 1, termine di cessazione dell’operatività dellaRete unitaria della pubblica amministrazione.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo ogni riferimentonormativo alla Rete unitaria della pubblica amministrazione si inten-de effettuato al SPC.

SSeezziioonnee IIIIII -- RReettee iinntteerrnnaazziioonnaallee ddeellllaa ppuubbbblliiccaa aammmmiinniissttrraazziioonnee ee ccoommppii--ttii ddeell CCNNIIPPAA

Art. 85 - CCoolllleeggaammeennttii ooppeerraannttii ppeerr iill ttrraammiittee ddeellllaa RReettee iinntteerrnnaazziioonnaalleeddeellllee ppuubbbblliicchhee aammmmiinniissttrraazziioonnii

1. Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislati-vo 12 febbraio 1993, n. 39, che abbiano l’esigenza di connettivitàverso l’estero, sono tenute ad avvalersi dei servizi offerti dalla Reteinternazionale delle pubbliche amministrazioni, interconnessa al SPC.

2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che dispongono direti in ambito internazionale sono tenute a migrare nella Rete inter-nazionale delle pubbliche amministrazioni entro il 15 marzo 2007,fatto salvo quanto previsto dall’articolo 75, commi 2 e 3.

3. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all’articolo 1,comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, ivi incluse leautorità amministrative indipendenti, possono aderire alla Rete inter-nazionale delle pubbliche amministrazioni.

Art. 86 - CCoommppiittii ee oonneerrii ddeell CCNNIIPPAA

1. Il CNIPA cura la progettazione, la realizzazione, la gestione ed evolu-zione della Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, pre-vio espletamento di procedure concorsuali ad evidenza pubblica perla selezione dei fornitori e mediante la stipula di appositi contratti-quadro secondo modalità analoghe a quelle di cui all’articolo 83.

2. Il CNIPA, al fine di favorire una rapida realizzazione del SPC, per unperiodo almeno pari a due anni a decorrere dalla data di approvazio-ne dei contratti-quadro di cui all’articolo 83, comma 1, sostiene i costi

Codice della Amministrazione Digitale 179

delle infrastrutture condivise, a valere sulle risorse già previste nelbilancio dello Stato.

3. Al termine del periodo di cui al comma 2, i costi relativi alle infrastrut-ture condivise sono a carico dei fornitori proporzionalmente agliimporti dei contratti di fornitura, e una quota di tali costi è a caricodelle pubbliche amministrazioni relativamente ai servizi da esse uti-lizzati. I costi, i criteri e la relativa ripartizione tra le amministrazionisono determinati annualmente con decreto del Presidente delConsiglio dei Ministri, su proposta della Commissione, previa intesacon la Conferenza unificata cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28agosto 1997, n. 281, salvaguardando eventuali intese locali finalizza-te a favorire il pieno ingresso nel SPC dei piccoli Comuni nel rispettodi quanto previsto dal comma 5.

4. Il CNIPA sostiene tutti gli oneri derivanti dai collegamenti in ambitointernazionale delle amministrazioni di cui all’articolo 85, comma 1,per i primi due anni di vigenza contrattuale, decorrenti dalla data diapprovazione del contratto quadro di cui all’articolo 83; per gli annisuccessivi ogni onere è a carico della singola amministrazione con-traente proporzionalmente ai servizi acquisiti.

5. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all’articolo 1,comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che aderi-scono alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, aisensi dell’articolo 85, comma 3, ne sostengono gli oneri relativi ai ser-vizi che utilizzano.

Art. 87 - RReeggoollaammeennttii

1. Ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,con uno o più decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio deiMinistri o, per sua delega, del Ministro per l’innovazione e le tecnolo-gie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, d’intesa conla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28agosto 1997, n. 281, sono adottati regolamenti per l’organizzazionedel SPC, per l’avvalimento dei consulenti di cui all’articolo 80, comma7, e per la determinazione dei livelli minimi dei requisiti richiesti perl’iscrizione agli elenchi dei fornitori qualificati del SPC di cui all’arti-colo 82.

CCaappoo IIXX -- DDiissppoossiizziioonnii ttrraannssiittoorriiee ffiinnaallii ee aabbrrooggaazziioonnii

Art. 88 - NNoorrmmee ttrraannssiittoorriiee ppeerr llaa ffiirrmmaa ddiiggiittaallee

1. I documenti sottoscritti con firma digitale basata su certificati rila-sciati da certificatori iscritti nell’elenco pubblico già tenutodall’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione sonoequivalenti ai documenti sottoscritti con firma digitale basata su cer-

180 Allegato normativo

tificati rilasciati da certificatori accreditati .

Art. 89 - AAggggiioorrnnaammeennttii

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta gli opportuni atti diindirizzo e di coordinamento per assicurare che i successivi interven-ti normativi, incidenti sulle materie oggetto di riordino siano attuatiesclusivamente mediante la modifica o l’integrazione delle disposi-zioni contenute nel presente codice.

Art. 90 - OOnneerrii ffiinnaannzziiaarrii

1. All’attuazione del presente decreto si provvede nell’àmbito dellerisorse previste a legislazione vigente.

Art. 91 - AAbbrrooggaazziioonnii

1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati:a) il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10;b) gli articoli 1, comma 1, lettere t), u), v), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff ),

gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo); 2, comma 1, ultimo periodo; 6; 8; 9;10; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27-bis; 28; 28-bis;29; 29-bis; 29-ter; 29-quater; 29-quinquies; 29-sexies; 29-septies;29-octies; 36, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 51; del decreto del Presidentedella Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A);

c) l’articolo 26, comma 2, lettere a), e), h), della legge 27 dicembre2002, n. 289;

d) articolo 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3;e) gli articoli 16, 17, 18 e 19 della legge 29 luglio 2003, n. 229.

2. Le abrogazioni degli articoli 2, comma 1, ultimo periodo, 6, commi 1 e2; 10; 36, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto del Presidente dellaRepubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A), si intendono riferiteanche al decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 443 (Testo B).

3. Le abrogazioni degli articoli 1, comma 1, lettere t), u), v), z), aa), bb),cc), dd), ee), ff ), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo); 6, commi 3 e 4; 8; 9;11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27-bis; 28; 28-bis; 29; 29-bis; 29-ter; 29-quater; 29-quinquies; 29-sexies; 29-septies; 29-octies;51 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 (Testo A), si intendono riferite anche al decreto del Presidentedella Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Testo C).

3-bis. L’articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, è abroga-to .

3-ter. Il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, è abrogato.

Art. 92 - EEnnttrraattaa iinn vviiggoorree ddeell ccooddiiccee

1. Le disposizioni del presente codice entrano in vigore a decorrere dal1° gennaio 2006.

181

DDIIRREETTTTIIVVAA 22000077//22//CCEE DDEELL PPAARRLLAAMMEENNTTOO EEUURROOPPEEOO EE DDEELL CCOONNSSIIGGLLIIOO ddeell 1144 mmaarrzzoo 22000077 cchhee iissttiittuuiissccee uunn’’IInnffrraassttrruuttttuurraa ppeerr ll’’iinnffoorrmmaazziioonnee tteerr--rriittoorriiaallee nneellllaa CCoommuunniittàà eeuurrooppeeaa ((IInnssppiirree))pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 25.4.2007, L 108/1

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

- visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’ar-ticolo 175, paragrafo 1,

- vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato eco-nomico e sociale europeo (1), previa consultazione del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattatoalla luce del testo comune approvato dal comitato di conciliazione il17 gennaio 2007 (2),considerando quanto segue:

1 La politica della Comunità in materia ambientale mira ad un elevatolivello di tutela tenendo conto della diversità delle situazioni nellevarie regioni della Comunità. Le informazioni, comprese quelle terri-toriali, sono necessarie anche per la formulazione e l’attuazione diquesta e di altre politiche comunitarie, che devono integrare disposi-zioni di protezione dell’ambiente, come sancito dall’articolo 6 del trat-tato. Per realizzare tale integrazione occorre istituire misure di coordi-namento tra gli utilizzatori e i fornitori delle informazioni, per potercombinare le informazioni e le conoscenze disponibili in vari settoridiversi.

2 Il Sesto programma d’azione in materia di ambiente adottato condecisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consigliodel 22 luglio 2002 (3) prevede che venga data la massima attenzionealla necessità di garantire che il processo di elaborazione della politi-ca ambientale comunitaria venga condotto in maniera integrata,tenendo conto delle diversità regionali e locali. Esistono vari problemiriguardo alla disponibilità, alla qualità, all’organizzazione, all’accessi-bilità e alla condivisione delle informazioni territoriali necessarie perconseguire gli obiettivi fissati in detto programma.

182 Allegato normativo

3 I problemi relativi alla disponibilità, alla qualità, all’organizzazione,all’accessibilità e alla condivisione delle informazioni territoriali sonocomuni a molte tematiche politiche e categorie di informazioni e siriscontrano a vari livelli dell’amministrazione pubblica. Per risolveretali problemi sono necessarie misure in materia di scambio, condivi-sione, accesso e utilizzo di dati territoriali e di servizi relativi ai datiterritoriali interoperabili tra i vari livelli dell’amministrazione pubblicae tra i vari settori. Occorre pertanto istituire un’infrastruttura per l’in-formazione territoriale nella Comunità.

4 L’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità euro-pea, Inspire, dovrebbe assistere la definizione delle politiche in rela-zione alle politiche e alle attività che possono avere un impatto diret-to o indiretto sull’ambiente.

5 Inspire dovrebbe basarsi sulle infrastrutture per l’informazione terri-toriale create dagli Stati membri e rese compatibili grazie a normecomuni di attuazione integrate da misure comunitarie. Tali misuredevono garantire che le infrastrutture per l’informazione territorialeistituite dagli Stati membri siano compatibili e utilizzabili in un conte-sto comunitario e transfrontaliero.

6 Le infrastrutture per l’informazione territoriale degli Stati membridovrebbero essere finalizzate a garantire che i dati territoriali sianoarchiviati, resi disponibili e conservati al livello più idoneo; devonoconsentire di combinare in maniera coerente dati territoriali prove-nienti da fonti diverse all’interno della Comunità e di condividerli travari utilizzatori e applicazioni; devono permettere di condividere i datiterritoriali raccolti ad un determinato livello dell’amministrazionepubblica con altre amministrazioni pubbliche; devono rendere dispo-nibili i dati territoriali a condizioni che non ne limitino indebitamentel’uso più ampio; devono infine far sì che sia possibile ricercare facil-mente i dati territoriali disponibili, valutarne agevolmente l’idoneitàallo scopo e ottenere informazioni sulle loro condizioni di utilizzo.

7 Esiste una certa sovrapposizione tra le informazioni territoriali tratta-te dalla presente direttiva e le informazioni di cui alla direttiva2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale (4). Lapresente direttiva è applicabile fatta salva la direttiva 2003/4/CE.

8 La presente direttiva dovrebbe applicarsi fatta salva la direttiva2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre2003, relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico(5) chepresenta obiettivi complementari a quelli della presente direttiva.

9 La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare l’esistenza o il pos-sesso di diritti di proprietà intellettuale da parte di autorità pubbliche.

Direttiva Europea INSPIRE 183

10 L’istituzione di Inspire apporterà un notevole valore aggiunto ad altreiniziative comunitarie, che a sua volta sfrutterà, come il regolamento(CE) n. 876/2002 del consiglio, del 21 maggio 2002, relativo alla costi-tuzione dell’impresa comune Galileo(6) e la comunicazione dellaCommissione al Parlamento europeo ed al consiglio “Monitoraggioglobale dell’ambiente e sicurezza (GMES): Creazione di una capacitàGMES entro il 2008 (piano d’azione 2004-2008)”. Gli Stati membridovrebbero valutare la possibilità di utilizzare i dati e i servizi ottenu-ti da Galileo e dal GMES man mano che questi sono disponibili, in par-ticolare i dati relativi ai riferimenti spaziali e temporali forniti daGalileo.

11 A livello nazionale e comunitario sono in corso molte iniziative finaliz-zate a raccogliere, armonizzare o organizzare la divulgazione o l’uti-lizzo delle informazioni territoriali. Può trattarsi di iniziative istituitedalla normativa comunitaria come la decisione 2000/479/CE dellaCommissione, del 17 luglio 2000, in merito all’attuazione del Registroeuropeo delle emissioni inquinanti (EPER) ai sensi dell’articolo 15della direttiva 96/61/CE del Consiglio sulla prevenzione e la riduzioneintegrate dell’inquinamento (IPPC)(7) e il regolamento (CE) n.2152/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre2003, relativo al monitoraggio delle foreste e delle interazioniambientali nella Comunità (Forest Focus)(8), previste nell’ambito diprogrammi finanziati dalla Comunità (come CORINE - LAND COVER,sistema europeo d’informazione sulla politica dei trasporti) o ancorache possono derivare da iniziative adottate su scala nazionale o regio-nale. La presente direttiva integrerà tali iniziative fornendo un quadroche ne consentirà l’interoperabilità, ma prenderà spunto anche dalleesperienze e dalle iniziative esistenti, per evitare di ripetere attivitàgià realizzate.

12 La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai dati territoriali detenutida o per conto delle autorità pubbliche e all’utilizzo dei suddetti datida parte delle autorità pubbliche nell’esercizio delle loro funzionipubbliche. Ad alcune condizioni essa deve anche applicarsi ai dati ter-ritoriali detenuti da persone fisiche o giuridiche diverse dalle autoritàpubbliche, a condizione che i soggetti in questione lo richiedano.

13 La presente direttiva non dovrebbe fissare disposizioni per il rileva-mento di dati nuovi né per la comunicazione di tali informazioni allaCommissione, in quanto tali aspetti sono disciplinati da altre norma-tive in materia di ambiente.

14 Le infrastrutture nazionali dovrebbero essere attuate in maniera gra-duale e pertanto è necessario accordare priorità diverse alle catego-rie tematiche di dati territoriali di cui alla presente direttiva.L’attuazione dovrebbe tener conto della misura in cui i dati territoria-li possono essere necessari per un ampio ventaglio di applicazioni in

184 Allegato normativo

vari settori, delle priorità d’azione previste dalle politiche comunitarieche richiedono la disponibilità di dati territoriali armonizzati e deirisultati già ottenuti con le attività di armonizzazione svolte negli Statimembri.

15 Il tempo e le risorse dedicati a ricercare i dati territoriali esistenti o adecidere se possano essere utilizzati per una finalità particolare rap-presentano un ostacolo decisivo allo sfruttamento ottimale dei datidisponibili. Gli Stati membri dovrebbero pertanto fornire descrizionidei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi disponibili sottoforma di metadati.

16 La notevole diversità di formati e di strutture in cui vengono organiz-zati e resi accessibili i dati territoriali nella Comunità ostacola la pos-sibilità di formulare, attuare, monitorare e valutare in maniera effi-ciente la normativa comunitaria che incide, direttamente o indiretta-mente, sull’ambiente; per questo è necessario disporre di misure diattuazione per agevolare l’utilizzo dei dati territoriali provenienti dafonti diverse in tutti gli Stati membri. Tali misure dovrebbero esseretali da consentire l’interoperabilità dei set di dati territoriali e gli Statimembri devono garantire che i dati o le informazioni necessari per ilconseguimento dell’interoperabilità siano disponibili secondo condi-zioni che non ne restringono l’utilizzo per il suddetto scopo. Le dispo-sizioni di esecuzione dovrebbero essere basate, ove possibile, sustandard internazionali e non dovrebbero comportare costi eccessiviper gli Stati membri.

17 I servizi di rete sono indispensabili per condividere i dati territoriali trai vari livelli di amministrazione pubblica della Comunità. Tali servizi direte dovrebbero consentire di ricercare, convertire, consultare e scari-care i dati territoriali e di richiamare servizi di dati territoriali e dicommercio elettronico. I servizi della rete dovrebbero operare secon-do specifiche e criteri minimi di prestazione approvati per garantirel’interoperabilità delle infrastrutture istituite dagli Stati membri. Larete di servizi deve comprendere anche le possibilità tecniche, perconsentire alle autorità pubbliche di mettere a disposizione i set didati territoriali e i servizi ad essi relativi di cui dispongono.

18 Alcuni set di dati territoriali e di servizi ad essi relativi attinenti allepolitiche comunitarie che hanno ripercussioni dirette o indirette sul-l’ambiente sono detenuti e gestiti da terzi. Gli Stati membri dovreb-bero pertanto far sì che i terzi in questione possano contribuire alleinfrastrutture nazionali, a condizione che il loro contributo non osta-coli la coesione e la facilità di utilizzo dei dati territoriali e dei serviziad essi relativi offerti dalle infrastrutture in questione.

19 L’esperienza acquisita negli Stati membri ha dimostrato quanto siaimportante, per il successo di un’infrastruttura per l’informazione ter-

Direttiva Europea INSPIRE 185

ritoriale, fornire gratuitamente al pubblico un numero minimo di ser-vizi. Gli Stati membri dovrebbero pertanto mettere a disposizione, atitolo gratuito, almeno i servizi di ricerca e, nel rispetto di certe speci-fiche condizioni, i servizi di consultazione dei set di dati territoriali.

20 Per favorire l’integrazione delle infrastrutture nazionali nell’Inspire,gli Stati membri dovrebbero garantire l’accesso alle proprie infra-strutture attraverso un geoportale comunitario gestito dallaCommissione e attraverso punti di accesso che gli Stati membri mede-simi decidano di attivare.

21 Per rendere disponibili le informazioni esistenti ai vari livelli dell’am-ministrazione pubblica, gli Stati membri dovrebbero eliminare gliostacoli pratici che le autorità pubbliche incontrano a livello naziona-le, regionale o locale nello svolgimento delle loro funzioni pubblicheche possono avere un’incidenza diretta o indiretta sull’ambiente.

22 Le autorità pubbliche hanno la necessità di disporre di un accessoagevole ai pertinenti set di dati territoriali ed ai servizi ad essi relativinell’adempimento delle proprie funzioni pubbliche. Tale accesso puòessere ostacolato se dipende da negoziati individuali ad hoc tra leautorità ogni volta che l’accesso è richiesto. Gli Stati membri dovreb-bero adottare le misure necessarie per impedire tali ostacoli praticialla condivisione di dati, ad esempio ricorrendo ad accordi prelimina-ri tra autorità pubbliche.

23 Quando un’autorità pubblica fornisce ad un’altra autorità pubblicanello stesso Stato membro set di dati territoriali e servizi ad essi rela-tivi richiesti per l’adempimento di obblighi di informazione ai sensidella legislazione comunitaria in materia ambientale, lo Stato mem-bro interessato dovrebbe essere libero di decidere che tali set di datiterritoriali e servizi ad essi relativi non siano soggetti ad alcuna tarif-fa. I meccanismi di condivisione dei set di dati territoriali e dei serviziad essi relativi tra governi e altre autorità pubbliche e persone fisicheo giuridiche che esercitano funzioni di pubblica amministrazione nelquadro del diritto nazionale dovrebbero tenere conto della necessitàdi tutelare la reddittività finanziaria delle autorità pubbliche, in parti-colare di quelle che sono tenute a raccogliere fondi. In ogni caso, icosti addebitati non dovrebbero superare i costi di raccolta, produ-zione, riproduzione e diffusione, insieme ad un ragionevole ammorta-mento dell’investimento.

24 La fornitura di servizi di rete dovrebbe essere effettuata in totaleottemperanza ai principi in materia di protezione dei dati personali,conformemente con la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo edel Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle personefisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché allalibera circolazione di tali dati(9).

186 Allegato normativo

25 I regimi di condivisione dei dati territoriali tra le autorità pubbliche, acui la direttiva impone un obbligo di condivisione, devono essere neu-tri rispetto a tali autorità pubbliche di uno stesso Stato membro, maanche rispetto a tali autorità pubbliche di altri Stati membri e delleistituzioni comunitarie. Poiché le istituzioni e gli organismi comunita-ri spesso hanno l’esigenza di integrare e valutare le informazioni sulterritorio disponibili negli Stati membri, dovrebbero poter accedere eutilizzare i dati territoriali e i servizi ad essi relativi in base a condizio-ni armonizzate.

26 Per incentivare i terzi a sviluppare servizi a valore aggiunto, di cui pos-sano beneficiare sia le amministrazioni pubbliche sia il pubblico, ènecessario agevolare l’accesso ai dati territoriali al di là dei confiniamministrativi o nazionali.

27 Per una realizzazione efficace delle infrastrutture per l’informazioneterritoriale occorre il coordinamento di tutti i soggetti interessati allacreazione delle suddette infrastrutture, sia che contribuiscano adesse sia che le utilizzino.Adeguate strutture di coordinamento, che comprendano i diversi livel-li di amministrazione e tengano conto della ripartizione delle compe-tenze all’interno degli Stati membri dovrebbero quindi essere istitui-te.

28 Per sfruttare l’esperienza effettiva e lo stato dell’arte in materia diinfrastrutture dell’informazione, è opportuno che le misure necessa-rie per l’attuazione della presente direttiva siano suffragate da normeinternazionali e norme adottate dagli organismi europei di normazio-ne secondo la procedura istituita dalla direttiva 98/34/CE delParlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevedeuna procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regola-mentazioni tecniche e delle regole relative(10).

29 L’Agenzia europea dell’ambiente, istituita dal regolamento (CEE) n.1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull’istituzione dell’Agenziaeuropea dell’ambiente e della rete europea d’informazione e di osser-vazione in materia ambientale(11), ha il compito di fornire allaComunità informazioni obiettive, affidabili e comparabili in materia diambiente a livello comunitario e ha, tra i suoi obiettivi, quello dimigliorare il flusso di informazioni ambientali attinenti alle politichetra Stati membri e istituzioni comunitarie; in considerazione di ciòdeve pertanto contribuire fattivamente all’attuazione della presentedirettiva.

30 Conformemente al paragrafo 34 dell’accordo interistituzionale“Legiferare meglio”(12) gli Stati membri sono invitati a redigere e ren-dere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indi-canti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e

Direttiva Europea INSPIRE 187

i provvedimenti di attuazione.

31 Le misure necessarie per dare esecuzione alla presente direttiva sonoadottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giu-gno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecu-zione conferite alla Commissione(13).

32 In particolare, la Commissione ha il potere di adeguare la descrizionedelle esistenti categorie tematiche di dati di cui agli allegati I, II e III.Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi nonessenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedu-ra di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della deci-sione 1999/468/CE.

33 La Commissione ha inoltre il potere di adottare misure di esecuzioneche stabiliscono modalità tecniche per l’interoperabilità e l’armoniz-zazione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi, normeche disciplinano le condizioni di accesso a tali set e servizi nonchénorme relative alle specifiche tecniche e agli obblighi dei servizi direte. Tali misure di portata generale e intese a integrare la presentedirettiva con l’aggiunta di nuovi elementi non essenziali, sono adotta-te secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cuiall’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

34 I lavori preparatori in vista dell’adozione delle decisioni sull’attuazio-ne della presente direttiva e della futura evoluzione dell’Inspire com-portano un monitoraggio continuo dell’attuazione della direttiva eun’informazione periodica al riguardo.

35 Poiché l’obiettivo della presente direttiva, ossia l’istituzione diInspire, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Statimembri, visti gli aspetti transnazionali che lo caratterizzano e lanecessità diffusa di coordinare le condizioni di accesso, lo scambio ela condivisione delle informazioni territoriali in tutta la Comunità epuò dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, laComunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancitodall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto ènecessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principiodi proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CCAAPPOO II -- DDIISSPPOOSSIIZZIIOONNII GGEENNEERRAALLII

AArrttiiccoolloo 11

1. Scopo della presente direttiva è di stabilire norme generali volte all’i-stituzione dell’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella

188 Allegato normativo

Comunità europea (di seguito “Inspire”) per gli scopi delle politicheambientali comunitarie e delle politiche o delle attività che possonoavere ripercussioni sull’ambiente.

2. Inspire si fonda sulle infrastrutture per l’informazione territorialecreate e gestite dagli Stati membri.

AArrttiiccoolloo 22

1. La presente direttiva si applica fatte salve le direttive 2003/4/CE e2003/98/CE.

2. La presente direttiva lascia impregiudicati l’esistenza o il possesso didiritti di proprietà intellettuale da parte di autorità pubbliche.

AArrttiiccoolloo 33

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:1) “infrastruttura per l’informazione territoriale”: i metadati, i set di dati

territoriali e i servizi relativi ai dati territoriali; i servizi e le tecnologiedi rete; gli accordi in materia di condivisione, accesso e utilizzo deidati e i meccanismi, i processi e le procedure di coordinamento e dimonitoraggio stabilite, attuate o rese disponibili conformemente allapresente direttiva;

2) “dati territoriali”: i dati che attengono, direttamente o indirettamente,a una località o un’area geografica specifica;

3) “set di dati territoriali”: una collezione di dati territoriali identificabili;4) “servizi relativi ai dati territoriali”: le operazioni che possono essere

eseguite, con un’applicazione informatica, sui dati territoriali conte-nuti nei set di dati in questione o sui metadati connessi;

5) “oggetto territoriale”: una rappresentazione astratta di un fenomenoreale connesso con una località o un’area geografica specifica;

6) “metadati”: le informazioni che descrivono i set di dati territoriali e iservizi relativi ai dati territoriali e che consentono di ricercare, reper-toriare e utilizzare tali dati e servizi;

7) “interoperabilità”: la possibilità per i set di dati territoriali di esserecombinati, e per i servizi di interagire, senza interventi manuali ripeti-tivi, in modo che il risultato sia coerente e che il valore aggiunto deiset di dati e dei servizi ad essi relativi sia potenziato;

8) “geoportale Inspire”: un sito Internet, o equivalente, che fornisce l’ac-cesso ai servizi di cui all’articolo 11, paragrafo 1;

9) “autorità pubblica”:a) ogni governo o altra amministrazione pubblica, compresi gli orga-

ni consultivi pubblici a livello nazionale, regionale o locale;b) ogni persona fisica o giuridica svolgente funzioni di pubblica

amministrazione ai sensi della legislazione nazionale, compresiincarichi, attività o servizi specifici connessi con l’ambiente; e

c) ogni persona fisica o giuridica avente responsabilità o funzionipubbliche o che fornisca servizi pubblici connessi con l’ambiente

Direttiva Europea INSPIRE 189

sotto il controllo di un organismo o di una persona di cui alle let-tere a) o b).Gli Stati membri possono stabilire che, ai fini della presente diret-tiva, la presente definizione non comprenda gli organi o le istitu-zioni che agiscono nell’esercizio di competenze giurisdizionali olegislative.

10) “terzi”: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa da un’autorità pub-blica.

AArrttiiccoolloo 44

1. La presente direttiva si applica ai set di dati territoriali che rispondo-no alle seguenti condizioni:a) riguardano una zona su cui uno Stato membro ha e/o esercita

diritti giurisdizionali;b) sono disponibili in formato elettronico;c) sono detenuti da o per conto di

i) un’autorità pubblica, e sono stati prodotti o ricevuti da un’au-torità pubblica o sono gestiti o aggiornati dall’autorità in que-stione e rientrano nell’ambito dei compiti di servizio pubblico;

ii) terzi che possono accedere alla rete ai sensi dell’articolo 12;d) riguardano una o più delle categorie tematiche elencate negli alle-

gati I, II o III.2. Se molteplici copie identiche dei medesimi set di dati territoriali sono

detenute da varie autorità pubbliche, o per conto delle stesse, la pre-sente direttiva si applica solo alla versione di riferimento da cui deri-vano le varie copie.

3. La presente direttiva si applica altresì ai servizi relativi ai dati territo-riali concernenti i dati contenuti nei set di dati territoriali di cui alparagrafo 1.

4. La presente direttiva non impone la raccolta dei nuovi dati territoriali.5. Per i set di dati territoriali che rispondono alle condizioni di cui al

paragrafo 1, lettera c), ma per i quali terzi detengano i diritti di pro-prietà intellettuale, l’autorità pubblica può intervenire in virtù dellapresente direttiva solo previo consenso dei terzi in questione.

6. In deroga al paragrafo 1, la presente direttiva si applica ai set di datiterritoriali detenuti da o per conto di un’autorità pubblica operante allivello più basso dell’amministrazione all’interno di uno Stato mem-bro soltanto se lo Stato membro ha leggi o regolamentazioni che neprescrivano la raccolta o la divulgazione.

7. La descrizione delle esistenti categorie tematiche relative ai dati terri-toriali di cui agli allegati I, II e III può essere adeguata secondo la pro-cedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 22, para-grafo 3, per tener conto dell’evolversi delle esigenze in materia di datiterritoriali a sostegno delle politiche comunitarie che hanno ripercus-sioni sull’ambiente.

190 Allegato normativo

CCAAPPOO IIII -- MMEETTAADDAATTII

AArrttiiccoolloo 55

1. Gli Stati membri garantiscono che siano creati metadati per i set didati territoriali e i servizi ad essi relativi corrispondenti alle categorietematiche elencate negli allegati I, II e III e che tali metadati sianotenuti aggiornati.

2. I metadati contengono informazioni sui seguenti aspetti:a) conformità dei set di dati territoriali alle disposizioni di esecuzio-

ne di cui all’articolo 7, paragrafo 1;b) condizioni applicabili all’accesso a e all’utilizzo dei set di dati ter-

ritoriali e dei servizi ad essi relativi e, se del caso, corrispondenticanoni;

c) qualità e validità dei set di dati territoriali;d) autorità pubbliche responsabili della creazione, gestione, manu-

tenzione e distribuzione dei set di dati territoriali e dei servizi adessi relativi;

e) limitazioni dell’accesso del pubblico e motivi di tali limitazioni, anorma dell’articolo 13.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che i meta-dati siano completi e di qualità sufficiente per conseguire la finalitàstabilita all’articolo 3, punto 6.

4. Le disposizioni di esecuzione del presente articolo sono adottatesecondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 22, para-grafo 2, ed entro il 15 maggio 2008. Tali disposizioni tengono contodelle pertinenti norme internazionali esistenti e delle esigenze degliutilizzatori, in particolare in relazione ai metadati sulla validità.

AArrttiiccoolloo 66

Gli Stati membri creano i metadati di cui all’articolo 5 in base al seguen-te calendario:a) entro 2 anni dalla data di adozione delle disposizioni di esecuzione

secondo la procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 4, per i set di datiterritoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate negli alle-gati I e II;

b) entro 5 anni dalla data di adozione delle disposizioni di esecuzionesecondo la procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 4, per i set di datiterritoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate nell’alle-gato III.

Direttiva Europea INSPIRE 191

CCAAPPOO IIIIII -- IINNTTEERROOPPEERRAABBIILLIITTÀÀ DDEEII SSEETT DDII DDAATTII TTEERRRRIITTOORRIIAALLII EE DDEEII SSEERRVVII--ZZII AADD EESSSSII RREELLAATTIIVVII

AArrttiiccoolloo 77

1. Le disposizioni di esecuzione che stabiliscono modalità tecniche perl’interoperabilità e, se fattibile, l’armonizzazione dei set di dati terri-toriali e dei servizi ad essi relativi, intese a modificare elementi nonessenziali della presente direttiva integrandola, sono adottate secon-do la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo22, paragrafo 3.Nell’elaborare le disposizioni di esecuzione si tiene conto delle perti-nenti esigenze degli utilizzatori, delle iniziative esistenti e delle normeinternazionali per l’armonizzazione dei set di dati territoriali, nonchédella fattibilità e di considerazioni relative a costi/benefici. Qualoraorganizzazioni istituite in virtù del diritto internazionale abbiano adot-tato norme pertinenti volte a garantire l’interoperabilità o l’armonizza-zione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi, tali normesono integrate e i mezzi tecnici esistenti sono menzionati, se opportu-no, nelle disposizioni di esecuzione di cui al presente paragrafo.

2. Come base per l’elaborazione delle disposizioni di esecuzione di cuial paragrafo 1, la Commissione effettua analisi per garantirne la fatti-bilità e proporzionalità in termini di probabili costi e benefici e rendepartecipe dei risultati di tali analisi il comitato di cui all’articolo 22,paragrafo 1. Gli Stati membri forniscono alla Commissione, su richie-sta, le informazioni necessarie al fine di effettuare tale analisi.

3. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i set di dati territoriali rac-colti ex novo e rielaborati in maniera estensiva e i corrispondenti ser-vizi relativi ai dati territoriali siano resi disponibili secondo le disposi-zioni di esecuzione di cui al paragrafo 1 entro due anni dalla loro ado-zione e che gli altri set di dati territoriali e servizi ad essi relativi anco-ra in uso siano resi disponibili secondo le disposizioni di esecuzioneentro sette anni dalla loro adozione. I set di dati territoriali devonoessere resi disponibili secondo le disposizioni di esecuzione median-te un adeguamento dei set di dati territoriali esistenti o attraverso iservizi di conversione di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera d).

4. Le disposizioni di esecuzione di cui al paragrafo 1 riguardano la defi-nizione e la classificazione di oggetti territoriali attinenti ai set di datiterritoriali connessi alle categorie tematiche di cui agli allegati I, II e IIIe alle modalità di georeferenziazione dei dati territoriali in questione.

5. Ai rappresentanti degli Stati membri a livello nazionale, regionale elocale così come alle altre persone fisiche o giuridiche interessate aidati territoriali in virtù della funzione che svolgono nell’infrastrutturaper l’informazione territoriale, compresi gli utilizzatori, i produttori, ifornitori di servizi a valore aggiunto, o qualsiasi organismo di coordi-namento è data la possibilità di partecipare alle discussioni prepara-torie sul contenuto delle disposizioni di esecuzione di cui al paragra-

192 Allegato normativo

fo 1, prima dell’esame da parte del comitato di cui all’articolo 22,paragrafo 1.

AArrttiiccoolloo 88

1. Per i set di dati territoriali corrispondenti a una o più categorie tema-tiche elencate negli allegati I o II, le disposizioni di esecuzione di cuiall’articolo 7, paragrafo 1, soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi2, 3 e 4 del presente articolo.

2. Le disposizioni di esecuzione riguardano i seguenti aspetti dei datiterritoriali:a) una struttura comune per una identificazione univoca degli ogget-

ti territoriali, in cui si possono mappare gli identificatori dei siste-mi nazionali, al fine di assicurarne l’interoperabilità;

b) la relazione tra oggetti territoriali;c) gli attributi chiave e i corrispondenti tesauri multilingue comune-

mente necessari per le politiche che possono avere ripercussionidirette o indirette sull’ambiente;

d) informazioni sulla dimensione temporale dei dati;e) aggiornamenti dei dati.

3. Le disposizioni di esecuzione sono tali da garantire la coerenza tra lesingole informazioni relative alla medesima località o tra le singoleinformazioni relative allo stesso oggetto rappresentato in scalediverse.

4. Le disposizioni di esecuzione sono tali da garantire che le informazio-ni ottenute da set di dati territoriali diversi siano comparabili perquanto concerne gli aspetti indicati all’articolo 7, paragrafo 4, e alparagrafo 2 del presente articolo.

AArrttiiccoolloo 99

Le disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, sono adot-tate secondo il seguente calendario:a) entro il 15 maggio 2009 per i set di dati territoriali corrispondenti alle

categorie tematiche elencate nell’allegato I;b) entro il 15 maggio 2012 per i set di dati territoriali corrispondenti alle

categorie tematiche elencate negli allegati II e III.

AArrttiiccoolloo 1100

1. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni, inclusi i dati, icodici e le classificazioni tecniche, necessari per garantire la confor-mità alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 7, paragrafo 1,siano messe a disposizione delle autorità pubbliche o dei terzi a con-dizioni che non ne limitino l’uso a tal fine.

2. Per garantire la coerenza dei dati territoriali relativi a un elementogeografico situato in una località che attraversa la frontiera tra due o

Direttiva Europea INSPIRE 193

più Stati membri, gli Stati membri decidono consensualmente, oveopportuno, la rappresentazione e la posizione di tali elementi comu-ni.

CCAAPPOO IIVV -- SSEERRVVIIZZII DDII RREETTEE

AArrttiiccoolloo 1111

1. Gli Stati membri istituiscono e gestiscono una rete per la prestazionedei seguenti servizi per i set di dati territoriali e i servizi ad essi rela-tivi per i quali sono stati creati metadati a norma della presente diret-tiva:a) servizi di ricerca che consentano di cercare i set di dati territoriali

e i servizi ad essi relativi in base al contenuto dei metadati corri-spondenti e di visualizzare il contenuto dei metadati;

b) servizi di consultazione che consentano di eseguire almeno leseguenti operazioni: visualizzazione, navigazione, variazione dellascala di visualizzazione (zoom in e zoom out), variazione della por-zione di territorio inquadrata (pan), sovrapposizione dei set di datiterritoriali consultabili e visualizzazione delle informazioni conte-nute nelle legende e qualsivoglia contenuto pertinente dei meta-dati;

c) servizi per lo scaricamento (download) dei dati che permettano discaricare copie di set di dati territoriali o di una parte di essi e, ovefattibile, di accedervi direttamente;

d) servizi di conversione che consentano di trasformare i set di datiterritoriali, onde conseguire l’interoperabilità;

e) servizi che consentano di richiamare servizi sui dati territoriali.Detti servizi tengono conto delle pertinenti esigenze degli utilizza-tori, sono facili da utilizzare, disponibili per il pubblico e accessi-bili via Internet o attraverso altri mezzi di telecomunicazione ade-guati.

2. Ai fini dei servizi di cui al paragrafo 1, lettera a), è applicata almeno lacombinazione di criteri di ricerca indicata di seguito:a) parole chiave;b) classificazione dei dati territoriali e dei servizi ad essi relativi;c) qualità e validità dei set di dati territoriali;d) grado di conformità alle disposizioni di esecuzione di cui all’arti-

colo 7, paragrafo 1;e) localizzazione geografica;f ) condizioni applicabili all’accesso e all’utilizzo dei dati territoriali e

dei servizi ad essi relativi;g) autorità pubbliche responsabili dell’istituzione, della gestione,

della manutenzione e della distribuzione dei set di dati territorialie dei servizi ad essi relativi.

194 Allegato normativo

3. I servizi di conversione di cui al paragrafo 1, lettera d) sono combina-ti con gli altri servizi indicati nel paragrafo in questione in modo taleche tutti i servizi operino in conformità delle disposizioni di esecuzio-ne di cui all’articolo 7, paragrafo 1.

AArrttiiccoolloo 1122

Gli Stati membri garantiscono che le autorità pubbliche dispongano dellapossibilità tecnica per collegare i rispettivi set di dati territoriali e serviziad essi relativi alla rete di cui all’articolo 11, paragrafo 1. Tale servizio saràinoltre reso disponibile, su richiesta, ai terzi i cui set di dati territoriali eservizi ad essi relativi siano conformi alle disposizioni di esecuzione chedefiniscono, in particolare, gli obblighi in materia di metadati, servizi direte e interoperabilità.

AArrttiiccoolloo 1133

1. In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, gli Stati membri possono limita-re l’accesso del pubblico ai set di dati territoriali e ai servizi ad essirelativi tramite i servizi di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a),qualora l’accesso a tali servizi possa recare pregiudizio alle relazioniinternazionali, alla pubblica sicurezza o alla difesa nazionale.In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, gli Stati membri possono limita-re l’accesso del pubblico ai set di dati territoriali e ai servizi ad essirelativi tramite i servizi di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettere da b)a e) o ai servizi di commercio elettronico di cui all’articolo 14, para-grafo 3, qualora l’accesso a tali servizi possa recare pregiudizio:a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbli-

che, qualora essa sia prevista dal diritto;b) alle relazioni internazionali, alla sicurezza pubblica o alla difesa

nazionale;c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari, alla possibilità per

ogni persona di avere un processo equo o alla possibilità per l’au-torità pubblica di svolgere indagini di carattere penale o discipli-nare;

d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali qua-lora la riservatezza sia prevista dal diritto nazionale o comunitarioper tutelare un legittimo interesse economico, compreso l’interes-se pubblico di mantenere la riservatezza statistica ed il segretofiscale;

e) ai diritti di proprietà intellettuale;f ) alla riservatezza dei dati personali e/o dei fascicoli riguardanti una

persona fisica, qualora tale persona non abbia acconsentito alladivulgazione dell’informazione al pubblico, laddove detta riserva-tezza sia prevista dal diritto nazionale o comunitario;

g) agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito le infor-mazioni richieste di sua propria volontà, senza che sussistesse

Direttiva Europea INSPIRE 195

alcun obbligo legale reale o potenziale in tal senso, a meno che lapersona interessata abbia acconsentito alla divulgazione delleinformazioni in questione;

h) alla tutela dell’ambiente cui si riferisce l’informazione, come nelcaso dell’ubicazione di specie rare.

2. I motivi che giustificano la limitazione dell’accesso di cui al paragrafo1 sono interpretati in modo restrittivo, tenendo conto nel caso speci-fico dell’interesse pubblico tutelato dalla fornitura dell’accesso inquestione. In ogni caso specifico l’interesse pubblico tutelato dalladivulgazione è ponderato con l’interesse tutelato dalla limitazione odalla condizionalità dell’accesso. Gli Stati membri non possono, invirtù del paragrafo 1, lettere a), d), f ), g) e h), limitare l’accesso alleinformazioni sulle emissioni nell’ambiente.

3. In questo quadro e ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, lettera f )gli Stati membri garantiscono che siano rispettati i requisiti delladirettiva 95/46/CE.

AArrttiiccoolloo 1144

1. Gli Stati membri assicurano che i servizi di cui all’articolo 11, paragra-fo 1, lettere a) e b) siano messi gratuitamente a disposizione del pub-blico.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono consentire adun’autorità pubblica che fornisce un servizio ai sensi dell’articolo 11,paragrafo 1, lettera b) di applicare tariffe quando tali tariffe garanti-scono il mantenimento di set di dati territoriali e dei corrispondentiservizi ad essi relativi, in particolare quando sono coinvolte quantitàparticolarmente consistenti di dati frequentemente aggiornati.

3. I dati messi a disposizione mediante i servizi di consultazione di cuiall’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), possono essere presentati inuna forma che ne impedisca il riutilizzo a fini commerciali.

4. Qualora le autorità pubbliche applichino tariffe per i servizi di cuiall’articolo 11, paragrafo 1, lettere b), c) o e), gli Stati membri garanti-scono che siano disponibili servizi di commercio elettronico. Tali ser-vizi possono prevedere clausole di esclusione della responsabilità,licenze on-line (click-licenses) o, se necessario, licenze.

AArrttiiccoolloo 1155

1. La Commissione istituisce e gestisce un geoportale Inspire a livellocomunitario.

2. Gli Stati membri forniscono l’accesso ai servizi di cui all’articolo 11,paragrafo 1, attraverso il geoportale Inspire di cui al paragrafo 1. GliStati membri possono anche fornire l’accesso a detti servizi attraver-so punti di accesso propri.

196 Allegato normativo

AArrttiiccoolloo 1166

Le disposizioni di esecuzione intese a modificare elementi non essenzia-li del presente capo, integrandolo, sono adottate secondo la procedura diregolamentazione con controllo di cui all’articolo 22, paragrafo 3, defi-nendo in particolare: a) le specifiche tecniche per i servizi di cui agli articoli 11 e 12 e i criteri

minimi di prestazione per i servizi in questione, tenuto conto delle dis-posizioni e delle raccomandazioni in materia di comunicazione adot-tate nel quadro della legislazione comunitaria sull’ambiente, degliattuali servizi di commercio elettronico e del progresso tecnologico;

b) gli obblighi di cui all’articolo 12.

CCAAPPOO VV -- CCOONNDDIIVVIISSIIOONNEE EE RRIIUUTTIILLIIZZZZOO DDEEII DDAATTII

AArrttiiccoolloo 1177

1. Ciascuno Stato membro adotta misure per la condivisione dei set didati territoriali e dei servizi ad essi relativi tra le proprie autorità pub-bliche di cui all’articolo 3, paragrafo 9, lettere a) e b).Le misure in questione consentono a tali autorità pubbliche di acce-dere ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi e di scambiaree utilizzare tali dati e servizi ai fini delle funzioni pubbliche che pos-sono avere ripercussioni sull’ambiente.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 precludono ogni limitazione che potreb-be determinare ostacoli pratici, al punto di utilizzo, alla condivisionedei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi.

3. Gli Stati membri possono concedere ad autorità pubbliche che forni-scono set di dati territoriali e servizi ad essi relativi di sottoporli alicenza e/o di richiederne il pagamento alle autorità pubbliche o alleistituzioni ed agli organismi della Comunità che utilizzano tali dati eservizi. Qualsiasi tariffa e licenza deve essere pienamente compatibi-le con lo scopo generale di facilitare la condivisione di set di dati ter-ritoriali e di servizi ad essi relativi tra le autorità pubbliche. Quandosono applicate tariffe, queste devono essere mantenute al livellominimo richiesto per garantire la necessaria qualità e fornitura dei setdi dati territoriali e servizi ad essi relativi insieme ad un ragionevoleammortamento dell’investimento, rispettando, dove applicabile, leesigenze di autofinanziamento delle autorità pubbliche che fornisco-no i set di dati territoriali e servizi ad essi relativi. I set di dati territo-riali e servizi ad essi relativi forniti dagli Stati membri alle istituzioni eagli organismi comunitari al fine di adempiere agli obblighi di infor-mazione in virtù della legislazione comunitaria in materia ambientalenon sono soggetti ad alcuna tariffa.

4. I dispositivi relativi alla condivisione dei set di dati territoriali e deiservizi ad essi relativi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono disponibili per le

Direttiva Europea INSPIRE 197

autorità pubbliche di cui all’articolo 3, paragrafo 9, lettere a) e b),degli altri Stati membri e per le istituzioni e organismi della Comunità,ai fini delle funzioni pubbliche che possono avere ripercussioni sul-l’ambiente.

5. I dispositivi relativi alla condivisione dei set di dati territoriali e deiservizi ad essi relativi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono disponibili, subase reciproca ed equivalente, per gli organismi istituiti da accordiinternazionali di cui la Comunità e gli Stati membri sono parte, ai finidello svolgimento di funzioni che possono avere ripercussioni sul-l’ambiente.

6. Allorché i dispositivi per la condivisione dei set di dati territoriali e deiservizi ad essi relativi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono resi disponibiliconformemente ai paragrafi 4 e 5, tali dispositivi possono essere sog-getti a requisiti in virtù della normativa nazionale che ne condizioninol’utilizzo.

7. In deroga al presente articolo gli Stati membri possono limitare lacondivisione ove questa comprometta il corso della giustizia, la pub-blica sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali.

8. Gli Stati membri forniscono alle istituzioni ed organismi comunitaril’accesso ai set di dati territoriali e servizi ad essi relativi conforme-mente a condizioni armonizzate. Le disposizioni di esecuzione chedisciplinano le suddette condizioni, intese a modificare elementi nonessenziali della presente direttiva integrandola, sono adottate secon-do la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo22, paragrafo 3. Tali disposizioni di esecuzione rispettano pienamen-te i principi di cui ai paragrafi da 1 a 3.

CCAAPPOO VVII -- MMIISSUURREE DDII CCOOOORRDDIINNAAMMEENNTTOO EE MMIISSUURREE CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARRII

AArrttiiccoolloo 1188

Gli Stati membri assicurano che siano designati strutture e meccanismiadeguati che coordino i contributi di tutti i soggetti interessati alle infra-strutture per l’informazione territoriale degli Stati membri, ai vari livelli diamministrazione.Dette strutture coordinano i contributi di, tra gli altri, utilizzatori, produt-tori, fornitori di servizi a valore aggiunto e organismi di coordinamentorelativamente all’individuazione di pertinenti set di dati, delle esigenzedegli utilizzatori, all’invio di informazioni sulle pratiche in uso e ad unfeedback sull’attuazione della presente direttiva.

AArrttiiccoolloo 1199

1. La Commissione è incaricata di coordinare a livello comunitariol’Inspire; a tal fine è assistita dalle organizzazioni pertinenti ed in par-ticolare dall’Agenzia europea dell’ambiente.

198 Allegato normativo

2. Ciascuno Stato membro designa un referente, di regola un’autoritàpubblica, incaricato di mantenere i contatti con la Commissioneriguardo alla presente direttiva. Il referente si avvale di una strutturadi coordinamento, tenuto conto della ripartizione delle competenze edelle responsabilità all’interno dello Stato membro.

AArrttiiccoolloo 2200

Le disposizioni di esecuzione di cui alla presente direttiva tengono indebito conto le norme adottate dagli organismi europei di normazionesecondo la procedura istituita dalla direttiva 98/34/CE o le norme inter-nazionali.

CCAAPPOO VVIIII -- DDIISSPPOOSSIIZZIIOONNII FFIINNAALLII

AArrttiiccoolloo 2211

1. Gli Stati membri controllano la realizzazione e l’utilizzo delle proprieinfrastrutture per dati territoriali. Essi mettono i risultati di tale con-trollo a disposizione della Commissione e del pubblico in via perma-nente.

2. Entro il 15 maggio 2010 gli Stati membri inviano alla Commissione unarelazione comprendente una breve descrizione:a) di come sono coordinati i fornitori pubblici di set di dati territoria-

li e dei servizi ad essi relativi, gli utilizzatori di tali set di dati e ser-vizi, gli organismi di intermediazione, e delle relazioni con i terzi edell’organizzazione della garanzia di qualità;

b) del contributo delle autorità pubbliche o dei terzi al funzionamen-to e al coordinamento dell’infrastruttura per l’informazione terri-toriale;

c) delle informazioni riguardanti l’utilizzo dell’infrastruttura per l’in-formazione territoriale;

d) degli accordi di condivisione dei dati stipulati tra autorità pubbli-che;

e) dei costi e dei benefici connessi all’attuazione della presente diret-tiva.

3. Gli Stati membri inviano alla Commissione una relazione contenenteinformazioni aggiornate in merito ai punti di cui al paragrafo 2 ogni treanni, iniziando, al più tardi, il 15 maggio 2013.

4. Sono adottate disposizioni particolareggiate di esecuzione del pre-sente articolo, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’ar-ticolo 22, paragrafo 2.

AArrttiiccoolloo 2222

1. La Commissione è assistita da un comitato.2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano

Direttiva Europea INSPIRE 199

gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle dis-posizioni dell’articolo 8 della stessa.Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicanol’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 dellastessa.

AArrttiiccoolloo 2233

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una rela-zione sull’attuazione della presente direttiva entro il 15 maggio 2014 esuccessivamente ogni sei anni, in base, tra l’altro, alle relazioni presen-tate dagli Stati membri in conformità dell’articolo 21, paragrafi 2 e 3.Se necessario, la relazione è corredata di proposte di intervento comuni-tario.

AArrttiiccoolloo 2244

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regola-mentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presentedirettiva entro il 15 maggio 2009.Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengo-no un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffat-to riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità delriferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposi-zioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinatadalla presente direttiva.

AArrttiiccoolloo 2255

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo allapubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

AArrttiiccoolloo 2266

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Strasburgo, 1 marzo 2007

200 Allegato normativo

AALLLLEEGGAATTOO II -- CCaatteeggoorriiee tteemmaattiicchhee ddii ddaattii tteerrrriittoorriiaallii ddii ccuuii aallll’’aarrttiiccoolloo 66,,lleetttteerraa aa)),, aallll’’aarrttiiccoolloo 88,, ppaarraaggrraaffoo 11,, ee aallll’’aarrttiiccoolloo 99,, lleetttteerraa aa))

1. Sistemi di coordinate:Sistemi per referenziare in maniera univoca le informazioni territoria-li nello spazio mediante un sistema di coordinate (x, y, z) e/o latitudi-ne e longitudine e quota, sulla base di un dato geodetico orizzontalee verticale.

2. Sistemi di griglie geografiche:Griglia multi-risoluzione armonizzata con un punto di origine comunee un posizionamento e una dimensione standard delle celle.

3. Nomi geografici:Denominazione di aree, regioni, località, città, periferie, paesi o centriabitati, o qualsiasi elemento geografico o topografico di interessepubblico o storico.

4. Unità amministrative:Unità amministrative di suddivisione delle zone su cui gli Stati mem-bri hanno e/o esercitano la loro giurisdizione a livello locale, regiona-le e nazionale, delimitate da confini amministrativi.

5. Indirizzi:Localizzazione delle proprietà basata su identificatori di indirizzo, ingenere nome della via, numero civico, codice postale.

6. Parcelle catastali:Aree definite dai registri catastali o equivalenti.

7. Reti di trasporto:Reti di trasporto su strada, su rotaia, per via aerea e per vie navigabi-li e relative infrastrutture. Questa voce comprende i collegamenti trale varie reti e anche la rete transeuropea di trasporto di cui alla deci-sione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della retetranseuropee dei trasporti(14) e successive revisioni.

8. Idrografia:Elementi idrografici, comprese le zone marine e tutti gli altri corpi edelementi idrici ad esse correlati, tra cui i bacini e sub bacini idrografi-ci. Eventualmente in conformità delle definizioni contenute nelladirettiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria inmateria di acque(15), e sotto forma di reti.

9. Siti protetti:Aree designate o gestite in un quadro legislativo internazionale,comunitario o degli Stati membri per conseguire obiettivi di conser-vazione specifici.

Direttiva Europea INSPIRE 201

AALLLLEEGGAATTOO IIII -- CCaatteeggoorriiee tteemmaattiicchhee ddii ddaattii tteerrrriittoorriiaallii ddii ccuuii aallll’’aarrttiiccoolloo 66,,lleetttteerraa aa)),, aallll’’aarrttiiccoolloo 88,, ppaarraaggrraaffoo 11,, ee aallll’’aarrttiiccoolloo 99,, lleetttteerraa bb))

1. Elevazione:Modelli digitali di elevazione per superfici emerse, ghiacci e superficioceaniche. La voce comprende l’altitudine terrestre, la batimetria e lalinea di costa.

2. Copertura del suolo:Copertura fisica e biologica della superficie terrestre comprese lesuperfici artificiali, le zone agricole, i boschi e le foreste, le aree(semi)naturali, le zone umide, i corpi idrici.

3. Orto immagini:Immagini georeferenziate della superficie terrestre prese da satelliteo da telesensori.

4. Geologia:Classificazione geologica in base alla composizione e alla struttura.Questa voce comprende il basamento roccioso, gli acquiferi e la geo-morfologia.

202 Allegato normativo

AALLLLEEGGAATTOO IIIIII -- CCaatteeggoorriiee tteemmaattiicchhee ddii ddaattii tteerrrriittoorriiaallii ddii ccuuii aaggllii aarrttiiccoollii 66,,lleetttteerraa bb)),, ee aallll’’aarrttiiccoolloo 99,, lleetttteerraa bb))

1. Unità statistiche:Unità per la divulgazione o l’utilizzo di dati statistici.

2. Edifici:Localizzazione geografica degli edifici.

3. Suolo:Caratterizzazione del suolo e del sottosuolo in base a profondità, tes-situra (texture), struttura e contenuto delle particelle e della materiaorganica, pietrosità, erosione, eventualmente pendenza media ecapacità prevista di ritenzione dell’acqua.

4. Utilizzo del territorio:Classificazione del territorio in base alla dimensione funzionale o alladestinazione socioeconomica presenti e programmate per il futuro(ad esempio ad uso residenziale, industriale, commerciale, agricolo,silvicolo, ricreativo).

5. Salute umana e sicurezza:Distribuzione geografica della prevalenza di patologie (allergie, tumo-ri, malattie respiratorie, ecc.), le informazioni contenenti indicazionisugli effetti relativi alla salute (indicatori biologici, riduzione della fer-tilità e epidemie) o al benessere degli esseri umani (affaticamento,stress, ecc.) in relazione alla qualità dell’ambiente, sia in via diretta(inquinamento atmosferico, sostanze chimiche, riduzione dello stratodi ozono, rumore, ecc.) che indiretta (alimentazione, organismi gene-ticamente modificati, ecc.).

6. Servizi di pubblica utilità e servizi amministrativi:Sono compresi sia impianti quali gli impianti fognari, di gestione deirifiuti, di fornitura energetica, e di distribuzione idrica, sia servizi pub-blici amministrativi e sociali quali le amministrazioni pubbliche, i sitidella protezione civile, le scuole e gli ospedali.

7. Impianti di monitoraggio ambientale: L’ubicazione e il funzionamento degli impianti di monitoraggioambientale comprendono l’osservazione e la misurazione delle emis-sioni, dello stato dei comparti ambientali e di altri parametri dell’eco-sistema (biodiversità, condizioni ecologiche della vegetazione, ecc.)da parte o per conto delle autorità pubbliche.

8. Produzione e impianti industriali:Siti di produzione industriale; compresi gli impianti di cui alla diretti-va 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione ela riduzione integrate dell’inquinamento(16) e gli impianti di estrazionedell’acqua, le attività estrattive e i siti di stoccaggio.

9. Impianti agricoli e di acquicoltura:Apparecchiature e impianti di produzione agricola (compresi i sistemidi irrigazione, le serre e le stalle).

10. Distribuzione della popolazione - demografia:

Direttiva Europea INSPIRE 203

Distribuzione geografica della popolazione, comprese le relativecaratteristiche ed i livelli di attività, aggregata per griglia, regione,unità amministrativa o altra unità analitica.

11. Zone sottoposte a gestione/limitazioni/regolamentazione e unità conobbligo di comunicare dati:Aree gestite, regolamentate o utilizzate per la comunicazione di dati alivello internazionale, europeo, nazionale, regionale e locale. Sonocomprese le discariche, le zone vietate attorno alle sorgenti di acquapotabile, le zone sensibili ai nitrati, le vie navigabili regolamentate inmare o in acque interne di grandi dimensioni, le zone per lo smalti-mento dei rifiuti, le zone di limitazione del rumore, le zone in cui sonoautorizzate attività di prospezione ed estrazione, i distretti idrografici,le pertinenti unità con obbligo di comunicare dati e le aree in cui vigo-no piani di gestione delle zone costiere.

12. Zone a rischio naturale:Zone sensibili caratterizzate in base ai rischi naturali (cioè tutti i feno-meni atmosferici, idrologici, sismici, vulcanici e gli incendi che, per l’u-bicazione, la gravità e la frequenza, possono avere un grave impattosulla società), ad esempio inondazioni, slavine e subsidenze, valan-ghe, incendi di boschi/foreste, terremoti, eruzioni vulcaniche.

13. Condizioni atmosferiche:Condizioni fisiche dell’atmosfera. Questa voce comprende i dati terri-toriali basati su misurazioni, su modelli o su una combinazione deidue e comprende i punti di misurazione.

14. Elementi geografici meteorologici:Condizioni meteorologiche e relative misurazioni; precipitazioni, tem-peratura, evapotraspirazione, velocità e direzione dei venti.

15. Elementi geografici oceanografici:Condizioni fisiche degli oceani (correnti, salinità, altezza delle onde,ecc.).

16. Regioni marine:Condizioni fisiche dei mari e dei corpi idrici salmastri suddivisi inregioni e sottoregioni con caratteristiche comuni.

17. Regioni biogeografiche:Aree che presentano condizioni ecologiche relativamente omogeneecon caratteristiche comuni.

18. Habitat e biotopi:Aree geografiche caratterizzate da condizioni ecologiche specifiche,processi, strutture e funzioni (di supporto alla vita) che supportanomaterialmente gli organismi che le abitano. Sono comprese le zoneterrestri e acquatiche, interamente naturali o seminaturali, distinte inbase agli elementi geografici, abiotici e biotici.

19. Distribuzione delle specie:Distribuzione geografica delle specie animali e vegetali aggregate pergriglia, regione, unità amministrativa o altra unità analitica.

20.Risorse energetiche:

204 Allegato normativo

Risorse energetiche, compresi gli idrocarburi, l’energia idroelettrica,la bioenergia, l’energia solare, eolica, ecc., ove opportuno ancheinformazioni, in termini di altezza/profondità, sull’entità della risorsa.

21. Risorse minerarie:Risorse minerarie, compresi i minerali metallici, i minerali industriali,ecc., ove opportuno anche informazioni, in termini di altezza/profon-dità, sull’entità della risorsa.

Note

(1) GU C 221 dell’8.9.2005, pag. 33.(2) Parere del Parlamento europeo del 7 giugno 2005 (GU C 124 E del 25.5.2006, pag.

116), posizione comune del Consiglio del 23 gennaio 2006 (GU C 126 E del30.5.2006, pag. 16) e posizione del Parlamento europeo del 13 giugno 2006 (nonancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 29 gennaio2007 e risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 febbraio 2007 (nonancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.(4) GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.(5) GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90.(6) GU L 138 del 28.5.2002, pag. 1.(7) GU L 192 del 28.7.2000, pag. 36.(8) GU L 324 dell’11.12.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n.

788/2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 17).(9) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata del regolamento (CE) n.

1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).(10) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesio-

ne del 2003.(11) GU L 120 dell’11.5.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamen-

to (CE) n. 1641/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 245 del29.9.2003, pag. 1).

(12) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.(13) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione

2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag.11).(14) GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1. Decisione modificata da ultimo del regolamento (CE)

n. 1971/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).(15) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. Direttiva modificata dalla decisione n.

2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 331 del 15.12.2001,pag. 1).

(16) GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento(CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006,pag. 1).