DECRETO LEGISLATIVO 09 aprile 2008, n° 81, modificato dal D.Lgs. 03 agosto 2009, n… ·...
Transcript of DECRETO LEGISLATIVO 09 aprile 2008, n° 81, modificato dal D.Lgs. 03 agosto 2009, n… ·...
g G 1
DECRETO LEGISLATIVO 09 aprile 2008, n° 81, modificato dal
D.Lgs. 03 agosto 2009, n° 106
a cura dell’Ing. Giuseppe Grandinetti Ispettore tecnico della Direzione
prov.le del lavoro di Cosenza
g G 2
Il decreto legislativo 81/08 modificato dal
decreto legislativo 106/09 si applica a tutti i settori
di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.
g G 3
Legge 17 marzo 1898, n. 80 L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro come problema sociale e collettivo venne affrontata per la prima volta con la Legge n. 80/1898
R.D. 18 giugno 1899, n.
230 – Regolamento
generale antinfortunistico
di attuazione della legge
n. 80/1898
Dal 1899 al 1911, emanazione di
regolamenti speciali per particolari campi : miniere e cave, materie esplodenti, costruzioni, ecc.
1930– Introduzione Codice Penale – artt.
437 e 451 – Sanzioni e pene per l’omissione di cautele contro gli infortuni sul lavoro.
g G 4
1948– Entrata in vigore della
Costituzione Repubblicana
– artt. 32, 35 e 41 –
Riconoscono la tutela della
salute come diritto
dell’individuo e interesse
della collettività.
1942– Introduzione Codice Civile
– art. 2087 – Obbligo per
l’imprenditore di adottare le misure
che, secondo la particolarità del
lavoro, l’esperienza e la tecnica,
sono necessarie a tutelare
l’integrità fisica e la personalità
morale dei prestatori di lavoro.
Legge n. 51 del 12 febbraio 1955 – Delega al Governo per l’emanazione di nuove norme di prevenzione infortuni e igiene lavoro
Si arriva alla legislazione degli anni ’50 in materia di sicurezza.
g G 5
D.P.R.
27 aprile 1955, n. 547 (G.U. n. 158 del 12 luglio 1955)
Norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro
g G 6
Norme per la prevenzione degli
infortuni
sul lavoro nelle costruzioni
(S.O.G.U. n. 78 del 31 marzo 1956)
D.P.R.
7 gennaio 1956, n. 164
g G 7
Norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro integrative di quelle
generali emanate con D.P.R. n. 547/55
(S.O.G.U. n. 105 del 30 aprile 1956)
D.P.R.
19 marzo 1956, n. 302
g G 8
Norme generali sull’igiene del lavoro
(S.O.G.U. n. 105 del 30 aprile 1956)
D.P.R.
19 marzo 1956, n. 303
g G 9
Attuazione delle Direttive 89/391/CEE,
89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
90/679/CEE, riguardanti il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori
sul luogo di lavoro.
D. Lgs.
19 settembre 1994, n. 626 (S.O. n. 141 alla G.U. n. 265 del 12 novembre
1994
g G 10
Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. n.
626/94
D. Lgs.
19 marzo 1996, n. 242 (S.O. n. 75 alla G.U. n. 104 del 6 maggio 1996
g G 11
D. Lgs. 09 aprile 2008, n° 81
T.U. sulla sicurezza
Attuazione dell’art. 1 della legge
03/08/2007, n°123, in materia di
tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro.
Decreto correttivo del 03 agosto 2009, n. 106
entrato in vigore il 20 agosto 2009
La modifica del D.Lgs. 81/08 ha riguardato un
riordino ad ampio raggio. Tra le novità spiccano:
maggiori responsabilità per i datori di lavoro e i
dirigenti nell’ambito della vigilanza sui soggetti
impegnati nella prevenzione (preposti, lavoratori,
fornitori, ecc.);
sospensione dell’attività per gravi e reiterate
violazioni e in caso di lavori irregolari per oltre il
20%;
la proroga al 1° agosto 2010 dell’obbligo di
valutazione dei rischi da stress di lavoro-
correlato;
sanzioni, in generale, più soft.
g G 13
1. AMPLIAMENTO DEL
CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
2. NUOVA DEFINIZIONE DI
LAVORATORE
3. ALTRI SOGGETTI
ISTITUZIONALI DEPUTATI A INDIRIZZARE LE POLITICHE ATTIVE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA E A COORDINARE LE ATTIVITA’ DI VIGILANZA
4. NUOVI COMPITI
DEL DATORE DI LAVORO E DELLE ALTRE FIGURE
5. I TITOLI SPECIALI RIUNISCONO
LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEI DD. P.R. DEL ANNI 50’ E QUELLI A PARTIRE DAL D. Lgs. 626/94
6. LAVORATORI AUTONOMI
OBBLIGATI ALL’USO DI IDONEE ATTREZZATURE DI LAVORO E DI IDONEI DPI
7. POTENZIAMENTO
DELLA FIGURA DEL RAPPRESENTATE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
INASPRIMENTO DELLE SANZIONI (rese più soft dal
decreto di modifica al T.U.)
COME
CAMBIA LA SICUREZZA
g G 14
TITOLO I Principi comuni-
Suddiviso in n° 4 Capi
TITOLO IV Cantieri
temporanei o mobili –
Suddiviso in n° 3 Capi
TITOLO II Luoghi di lavoro -
Suddiviso in n° 2 Capi
TITOLO III Uso delle
attrezzature di lavoro –
Suddiviso in n° 3 Capi
TITOLO V Segnaletica di salute e
sicurezza sul lavoro –
Suddiviso in n° 2 Capi
TITOLO VI Movimentazione
manuale dei carichi –
Suddiviso in n° 2 Capi
TITOLO VII Attrezzature
munite di videoterminali –
Suddiviso in n° 3 Capi
g G 15
TITOLO X Esposizione ad agenti
biologici – Suddiviso in n° 4 Capi
TITOLO VIII Agenti fisici
– Suddiviso in n° 6 Capi
TITOLO XI Protezione
da atmosfere esplosive – Suddiviso in
n° 2 Capi
TITOLO IX Sostanze
pericolose – Suddiviso in
n° 4 Capi
TITOLO XII
Disposizioni in
materia penale
e di procedura
penale
TITOLO XIII Disposizioni finali
g G 16
SOGGETTI,
RUOLI E COMPETENZE
DEL SISTEMA AZIENDALE DI
SICUREZZA INTRODOTTI CON IL
D. LGS. 81/08 e s.m. – T.U.
QUALITA’ E
SICUREZZA PER
UN LUOGO DI
LAVORO
MODELLO
g G 17
IL SISTEMA DI PREVENZIONE
DATORE DI LAVORO
MEDICO COMPETENTE
RESPONSABILE DEL S. P. P.
DIRIGENTE
LAVORATORI
RAPPRESENTANTE L. S.
PREPOSTO
g G 18
La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è
svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza,
dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il settore minerario, fino
all’effettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s. m., dal Ministero dello sviluppo economico,
e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni
e province autonome di Trento e di Bolzano… (art. 13)
g G 19
Al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 92, comma 1, lettera e), gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni quando riscontrano l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia… Art. 14. Disposizioni per il
contrasto del lavoro irregolare e la tutela della salute e sicurezza
dei lavoratori
g G 20
E’ il soggetto titolare del rapporto di
lavoro o, comunque, il soggetto che,
secondo il tipo e l’assetto
dell’organizzazione nel cui ambito il
lavoratore presta la propria attività,
ha la responsabilità dell’organizzazione
stessa o dell’unità produttiva in quanto
esercita i poteri decisionali e di spesa…
ART. 2 – DEFINIZIONI
g G 21
Persona che, indipendentemente dalla
tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo
fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli
addetti ai servizi domestici e familiari.
ART. 2 – DEFINIZIONI
g G 22
Al lavoratore così definito è equiparato:
il socio lavoratore di cooperativa o di società,
l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549
e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario
delle iniziative di tirocini formativi
e di orientamento;
ART. 2 – DEFINIZIONI
g G 23
l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi
di formazione professionale; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266;
i volontari del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco e della protezione civile;
il volontario che effettua il servizio civile;
i lavoratori socialmente utili.
ART. 2 – DEFINIZIONI
g G 24
Il primo aspetto da considerare riguarda il principio
in base al quale il datore di lavoro ha l’obbligo di attuare
le
misure generali
di tutela
Valutazione dei rischi (V.D.R.)
Eliminazione dei rischi
Consulta il RLS nelle ipotesi di cui all’art.
50
Informazione e formazione adeguate
Istruzioni adeguate ai lavoratori
Comunica all’INAIL e all’IPSEMA i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Controllo sanitario dei lavoratori
g G 25
La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa,
è ammessa ma con limiti e condizioni
Valutazione dei Rischi
(V.D.R.)
Elaborazione del documento di
Valutazione dei rischi
Nomina del Responsabile del
servizio di prevenzione e protezione
ARTT. 16 e 17
g G 26
Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone
presenti sul luogo di lavoro e deve:
contribuire all’adempimento degli obblighi di sicurezza
utilizzare correttamente le attrezzature, le sostanze
e i preparati, i mezzi e i dispositivi di sicurezza
osservare le istruzioni impartite
g G 27
con
persone, sistemi e mezzi
interni o esterni all’azienda
finalizzati all’attività di
prevenzione e protezione
dai rischi professionali
nell’azienda
nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori
Il datore di lavoro organizza il servizio
di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda o unità
produttiva
è ob
bliga
torio, per e
sempio
g G 28
persona in possesso delle capacità e dei requisiti
professionali di cui all’art. 32, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare
il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
g G 29
No, in quanto il primo responsabile è il datore di lavoro
(L’imprenditore ai sensi dell’art. 2086 e 2087, cod. civ.).
Egli è, quindi, un consulente del datore di lavoro per
il quale non sono previste sanzioni a livello
contravvenzionale. A suo carico, dunque,
è ipotizzabile una responsabilità di tipo professionale,
per consulenza (codice civile), mai di tipo decisionale
o per destinazione di risorse.
g G 30
Scompare l’obbligo, precedentemente previsto
dall’art. 8, c. 11, del D.Lgs. 626/94, per il
datore di lavoro, di comunicare alla Direzione
prov.le del lavoro e all’ASL , territorialmente
competenti, il nominativo della persona designata
come responsabile del servizio di prevenzione e
protezione interno ovvero esterno all'azienda.
Novità introdotta dal T.U.
g G 32
IL DATORE DI LAVORO PROVVEDE:
ad assicurare che ciascun lavoratore riceva una
formazione sufficiente e adeguata in materia
di sicurezza
ove previsto, all’addestramento
dei lavoratori
ad assicurare una formazione
particolare in materia di sicurezza al
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI
g G 33
OBBLIGO DI USO I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono
essere evitati o ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi
di protezione collettiva …
REQUISITI DEI DPI.
I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto
legislativo 4 dicembre 1992
n. 475, e sue s. m.
ARTT. 75 e 76
devono inoltre: a) essere adeguati ai rischi,
b) essere adeguati alle lavorazioni; c) alle esigenze ergonomiche;
d) poter essere adattati per le necessità dell’utilizzatore.
g G 35
I lavoratori utilizzano i DPI, messi a loro disposizione, conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato.
ART. 78
I lavoratori: a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione; b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
Al termine dell’ utilizzo dei DPI
seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna
Segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto
qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.
g G 36
Il T.U. stabilisce le prescrizioni per la segnaletica di
sicurezza e di salute sul luogo di lavoro. Quando risultano rischi che non
possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi
tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza.