DECRETO LEGISLATIVO 09 aprile 2008, n° 81, modificato dal D.Lgs. 03 agosto 2009, n… ·...

38
g G 1 DECRETO LEGISLATIVO 09 aprile 2008, n° 81, modificato dal D.Lgs. 03 agosto 2009, n° 106 a cura dell’Ing. Giuseppe Grandinetti Ispettore tecnico della Direzione prov.le del lavoro di Cosenza

Transcript of DECRETO LEGISLATIVO 09 aprile 2008, n° 81, modificato dal D.Lgs. 03 agosto 2009, n… ·...

g G 1

DECRETO LEGISLATIVO 09 aprile 2008, n° 81, modificato dal

D.Lgs. 03 agosto 2009, n° 106

a cura dell’Ing. Giuseppe Grandinetti Ispettore tecnico della Direzione

prov.le del lavoro di Cosenza

g G 2

Il decreto legislativo 81/08 modificato dal

decreto legislativo 106/09 si applica a tutti i settori

di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

g G 3

Legge 17 marzo 1898, n. 80 L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro come problema sociale e collettivo venne affrontata per la prima volta con la Legge n. 80/1898

R.D. 18 giugno 1899, n.

230 – Regolamento

generale antinfortunistico

di attuazione della legge

n. 80/1898

Dal 1899 al 1911, emanazione di

regolamenti speciali per particolari campi : miniere e cave, materie esplodenti, costruzioni, ecc.

1930– Introduzione Codice Penale – artt.

437 e 451 – Sanzioni e pene per l’omissione di cautele contro gli infortuni sul lavoro.

g G 4

1948– Entrata in vigore della

Costituzione Repubblicana

– artt. 32, 35 e 41 –

Riconoscono la tutela della

salute come diritto

dell’individuo e interesse

della collettività.

1942– Introduzione Codice Civile

– art. 2087 – Obbligo per

l’imprenditore di adottare le misure

che, secondo la particolarità del

lavoro, l’esperienza e la tecnica,

sono necessarie a tutelare

l’integrità fisica e la personalità

morale dei prestatori di lavoro.

Legge n. 51 del 12 febbraio 1955 – Delega al Governo per l’emanazione di nuove norme di prevenzione infortuni e igiene lavoro

Si arriva alla legislazione degli anni ’50 in materia di sicurezza.

g G 5

D.P.R.

27 aprile 1955, n. 547 (G.U. n. 158 del 12 luglio 1955)

Norme per la prevenzione degli

infortuni sul lavoro

g G 6

Norme per la prevenzione degli

infortuni

sul lavoro nelle costruzioni

(S.O.G.U. n. 78 del 31 marzo 1956)

D.P.R.

7 gennaio 1956, n. 164

g G 7

Norme per la prevenzione degli

infortuni sul lavoro integrative di quelle

generali emanate con D.P.R. n. 547/55

(S.O.G.U. n. 105 del 30 aprile 1956)

D.P.R.

19 marzo 1956, n. 302

g G 8

Norme generali sull’igiene del lavoro

(S.O.G.U. n. 105 del 30 aprile 1956)

D.P.R.

19 marzo 1956, n. 303

g G 9

Attuazione delle Direttive 89/391/CEE,

89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,

90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,

90/679/CEE, riguardanti il miglioramento

della sicurezza e della salute dei lavoratori

sul luogo di lavoro.

D. Lgs.

19 settembre 1994, n. 626 (S.O. n. 141 alla G.U. n. 265 del 12 novembre

1994

g G 10

Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. n.

626/94

D. Lgs.

19 marzo 1996, n. 242 (S.O. n. 75 alla G.U. n. 104 del 6 maggio 1996

g G 11

D. Lgs. 09 aprile 2008, n° 81

T.U. sulla sicurezza

Attuazione dell’art. 1 della legge

03/08/2007, n°123, in materia di

tutela della salute e della

sicurezza nei luoghi di lavoro.

Decreto correttivo del 03 agosto 2009, n. 106

entrato in vigore il 20 agosto 2009

La modifica del D.Lgs. 81/08 ha riguardato un

riordino ad ampio raggio. Tra le novità spiccano:

maggiori responsabilità per i datori di lavoro e i

dirigenti nell’ambito della vigilanza sui soggetti

impegnati nella prevenzione (preposti, lavoratori,

fornitori, ecc.);

sospensione dell’attività per gravi e reiterate

violazioni e in caso di lavori irregolari per oltre il

20%;

la proroga al 1° agosto 2010 dell’obbligo di

valutazione dei rischi da stress di lavoro-

correlato;

sanzioni, in generale, più soft.

g G 13

1. AMPLIAMENTO DEL

CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI

2. NUOVA DEFINIZIONE DI

LAVORATORE

3. ALTRI SOGGETTI

ISTITUZIONALI DEPUTATI A INDIRIZZARE LE POLITICHE ATTIVE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA E A COORDINARE LE ATTIVITA’ DI VIGILANZA

4. NUOVI COMPITI

DEL DATORE DI LAVORO E DELLE ALTRE FIGURE

5. I TITOLI SPECIALI RIUNISCONO

LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEI DD. P.R. DEL ANNI 50’ E QUELLI A PARTIRE DAL D. Lgs. 626/94

6. LAVORATORI AUTONOMI

OBBLIGATI ALL’USO DI IDONEE ATTREZZATURE DI LAVORO E DI IDONEI DPI

7. POTENZIAMENTO

DELLA FIGURA DEL RAPPRESENTATE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

INASPRIMENTO DELLE SANZIONI (rese più soft dal

decreto di modifica al T.U.)

COME

CAMBIA LA SICUREZZA

g G 14

TITOLO I Principi comuni-

Suddiviso in n° 4 Capi

TITOLO IV Cantieri

temporanei o mobili –

Suddiviso in n° 3 Capi

TITOLO II Luoghi di lavoro -

Suddiviso in n° 2 Capi

TITOLO III Uso delle

attrezzature di lavoro –

Suddiviso in n° 3 Capi

TITOLO V Segnaletica di salute e

sicurezza sul lavoro –

Suddiviso in n° 2 Capi

TITOLO VI Movimentazione

manuale dei carichi –

Suddiviso in n° 2 Capi

TITOLO VII Attrezzature

munite di videoterminali –

Suddiviso in n° 3 Capi

g G 15

TITOLO X Esposizione ad agenti

biologici – Suddiviso in n° 4 Capi

TITOLO VIII Agenti fisici

– Suddiviso in n° 6 Capi

TITOLO XI Protezione

da atmosfere esplosive – Suddiviso in

n° 2 Capi

TITOLO IX Sostanze

pericolose – Suddiviso in

n° 4 Capi

TITOLO XII

Disposizioni in

materia penale

e di procedura

penale

TITOLO XIII Disposizioni finali

g G 16

SOGGETTI,

RUOLI E COMPETENZE

DEL SISTEMA AZIENDALE DI

SICUREZZA INTRODOTTI CON IL

D. LGS. 81/08 e s.m. – T.U.

QUALITA’ E

SICUREZZA PER

UN LUOGO DI

LAVORO

MODELLO

g G 17

IL SISTEMA DI PREVENZIONE

DATORE DI LAVORO

MEDICO COMPETENTE

RESPONSABILE DEL S. P. P.

DIRIGENTE

LAVORATORI

RAPPRESENTANTE L. S.

PREPOSTO

g G 18

La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è

svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza,

dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il settore minerario, fino

all’effettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s. m., dal Ministero dello sviluppo economico,

e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni

e province autonome di Trento e di Bolzano… (art. 13)

g G 19

Al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 92, comma 1, lettera e), gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni quando riscontrano l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia… Art. 14. Disposizioni per il

contrasto del lavoro irregolare e la tutela della salute e sicurezza

dei lavoratori

g G 20

E’ il soggetto titolare del rapporto di

lavoro o, comunque, il soggetto che,

secondo il tipo e l’assetto

dell’organizzazione nel cui ambito il

lavoratore presta la propria attività,

ha la responsabilità dell’organizzazione

stessa o dell’unità produttiva in quanto

esercita i poteri decisionali e di spesa…

ART. 2 – DEFINIZIONI

g G 21

Persona che, indipendentemente dalla

tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo

fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli

addetti ai servizi domestici e familiari.

ART. 2 – DEFINIZIONI

g G 22

Al lavoratore così definito è equiparato:

il socio lavoratore di cooperativa o di società,

l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549

e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario

delle iniziative di tirocini formativi

e di orientamento;

ART. 2 – DEFINIZIONI

g G 23

l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi

di formazione professionale; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266;

i volontari del Corpo nazionale dei vigili

del fuoco e della protezione civile;

il volontario che effettua il servizio civile;

i lavoratori socialmente utili.

ART. 2 – DEFINIZIONI

g G 24

Il primo aspetto da considerare riguarda il principio

in base al quale il datore di lavoro ha l’obbligo di attuare

le

misure generali

di tutela

Valutazione dei rischi (V.D.R.)

Eliminazione dei rischi

Consulta il RLS nelle ipotesi di cui all’art.

50

Informazione e formazione adeguate

Istruzioni adeguate ai lavoratori

Comunica all’INAIL e all’IPSEMA i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Controllo sanitario dei lavoratori

g G 25

La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa,

è ammessa ma con limiti e condizioni

Valutazione dei Rischi

(V.D.R.)

Elaborazione del documento di

Valutazione dei rischi

Nomina del Responsabile del

servizio di prevenzione e protezione

ARTT. 16 e 17

g G 26

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone

presenti sul luogo di lavoro e deve:

contribuire all’adempimento degli obblighi di sicurezza

utilizzare correttamente le attrezzature, le sostanze

e i preparati, i mezzi e i dispositivi di sicurezza

osservare le istruzioni impartite

g G 27

con

persone, sistemi e mezzi

interni o esterni all’azienda

finalizzati all’attività di

prevenzione e protezione

dai rischi professionali

nell’azienda

nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori

Il datore di lavoro organizza il servizio

di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda o unità

produttiva

è ob

bliga

torio, per e

sempio

g G 28

persona in possesso delle capacità e dei requisiti

professionali di cui all’art. 32, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare

il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

g G 29

No, in quanto il primo responsabile è il datore di lavoro

(L’imprenditore ai sensi dell’art. 2086 e 2087, cod. civ.).

Egli è, quindi, un consulente del datore di lavoro per

il quale non sono previste sanzioni a livello

contravvenzionale. A suo carico, dunque,

è ipotizzabile una responsabilità di tipo professionale,

per consulenza (codice civile), mai di tipo decisionale

o per destinazione di risorse.

g G 30

Scompare l’obbligo, precedentemente previsto

dall’art. 8, c. 11, del D.Lgs. 626/94, per il

datore di lavoro, di comunicare alla Direzione

prov.le del lavoro e all’ASL , territorialmente

competenti, il nominativo della persona designata

come responsabile del servizio di prevenzione e

protezione interno ovvero esterno all'azienda.

Novità introdotta dal T.U.

g G 31

g G 32

IL DATORE DI LAVORO PROVVEDE:

ad assicurare che ciascun lavoratore riceva una

formazione sufficiente e adeguata in materia

di sicurezza

ove previsto, all’addestramento

dei lavoratori

ad assicurare una formazione

particolare in materia di sicurezza al

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI

g G 33

OBBLIGO DI USO I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono

essere evitati o ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi

di protezione collettiva …

REQUISITI DEI DPI.

I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto

legislativo 4 dicembre 1992

n. 475, e sue s. m.

ARTT. 75 e 76

devono inoltre: a) essere adeguati ai rischi,

b) essere adeguati alle lavorazioni; c) alle esigenze ergonomiche;

d) poter essere adattati per le necessità dell’utilizzatore.

g G 34

Obblighi del datore di lavoro

ART. 77

g G 35

I lavoratori utilizzano i DPI, messi a loro disposizione, conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato.

ART. 78

I lavoratori: a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione; b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.

Al termine dell’ utilizzo dei DPI

seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna

Segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto

qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

g G 36

Il T.U. stabilisce le prescrizioni per la segnaletica di

sicurezza e di salute sul luogo di lavoro. Quando risultano rischi che non

possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi

tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza.

g G 37

Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro

g G 38

FINE