D.P.R. 309/90 modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

27
D.P.R. 309/90 modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49

Transcript of D.P.R. 309/90 modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

Page 1: D.P.R. 309/90 modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

D.P.R. 309/90 modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49

Page 2: D.P.R. 309/90 modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

Sono droghe tutte le sostanze che agiscono sul sistema nervoso centrale e modificano le sensazioni, le reazioni, la personalità e che vengono assunte per la ricerca dei loro effetti positivi nonostante rischi e danni.

Page 3: D.P.R. 309/90 modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.
Page 4: D.P.R. 309/90 modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

Dal 2006 la legge italiana non distingue più tra droghe leggere e pesanti.

Tutte le sostanze che vengono vengono inserite dal Ministero in un'unica tabella sono considerate sostanze illegali cioè proibite nell’uso e nella produzione.

La distinzione non dipende dalla loro pericolosità.

Page 5: D.P.R. 309/90 modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

Può essere accusato di acquisto di sostanze

stupefacenti chi è visto dalle Forze di Polizia

ricevere o pagare una sostanza illegale.

Page 6: D.P.R. 309/90 modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

Una persona può essere accusata di detenzione di sostanze stupefacenti se le Forze dell’Ordine, durante un controllo, le trovano addosso, tra i suoi effetti personali o nelle sue proprietà (casa, macchina, etc.) una quantità qualsiasi di una sostanza stupefacente illegale.

Page 7: D.P.R. 309/90 modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

E' segnalato alla Prefettura per consumo di

stupefacenti chi durante un controllo di Polizia: · è visto consumare sostanze illegali;· dichiara di consumare; · viene trovato in compagnia di persone che le stanno consumando, (a meno che non dichiari e faccia mettere a verbale che non usa droghe e si trova lì solo per compagnia.); · viene trovato con indizi che evidenziano il consumo di sostanze (es. resti di una canna nel posacenere della macchina).

Page 8: D.P.R. 309/90 modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

Può essere accusato di spaccio di sostanze stupefacenti:

Chi offre o passa ad altri delle sostanze illegali in cambio di denaro o a titolo di regalo (se qualcuno dichiara alla polizia che un amico gli ha regalato delle droghe, l’amico può essere accusato di spaccio).

Chi dichiara ad un rappresentante delle Forze di Polizia di essere disposto a vendere delle sostanze.

Sono considerati illeciti penali punibili nello stesso modo dello

spaccio: la produzione di sostanze illegali (compresa la

coltivazione di piante da cui si ricavano droghe); la raffinazione, la preparazione o il taglio; il trasporto e il traffico.

Page 9: D.P.R. 309/90 modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

Chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve o

detiene sostanze stupefacenti per uso personale è sottoposto,

per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un

anno, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative:

a) sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla;

b) sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla;

c) sospensione del passaporto;d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi

di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.”

Page 10: D.P.R. 309/90 modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

La persona viene convocata dal PREFETTO. Se è minore convoca i genitori o chi ne

esercita la potestà e li informa sui fatti. Se, in caso di particolare tenuità, ricorrono

elementi tali da far presumere che la persona si asterrà per il futuro dal commetterli nuovamente, al posto della sanzione e solo la prima volta, il prefetto può definire il provvedimento con il formale invito a non fare più uso delle sostanze stesse.

Page 11: D.P.R. 309/90 modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

L’interessato che risulti già condannato per alcuni reati o per violazione delle norme sulla circolazione stradale, o già sanzionato ai sensi di questa legge, può essere sottoposto per un massimo di due anni ad ulteriori misure.

Il mancato rispetto anche solo di una di queste disposizioni è punita con l’arresto da 3 a 18 mesi.

Page 12: D.P.R. 309/90 modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

Obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso un ufficio della Polizia;

obbligo di rientrare nella propria abitazione entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;

divieto di frequentare determinati locali pubblici;

divieto di allontanarsi dal comune di residenza;

obbligo di presentarsi in un ufficio di polizia, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici;

divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore.

Page 13: D.P.R. 309/90 modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

Coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o mettere in vendita, cedere anche a titolo gratuito, distribuire, fare commercio, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire, consegnare per qualunque scopo sostanze stupefacenti costituisce reato sanzionato con la reclusione da 6 a 20 anni con sanzioni pecuniarie da 26000 a 260000 euro.

Page 14: D.P.R. 309/90 modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

Con le stesse pene è punito chi importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o illecitamente detiene sostanze stupefacenti in quantità superiore ai limiti massimi del principio attivo indicati dal Ministero Salute o che, per modalità di presentazione appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale.

Quando, per i mezzi, modalità, circostanze o per qualità o quantità delle sostanza i fatti sono di “lieve entità” si applicano le pene della reclusione da 1 a 6 anni e una multa da 3000 a 26000 euro.

E’ previsto l’arresto in flagranza.

Page 15: D.P.R. 309/90 modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

Possesso superiore (circa): 750 mg di cocaina (45% di principio attivo -

1,6 grammi per 5 dosi), 500 mg di cannabis (10% - 5 grammi per

15-20 spinelli), 250 mg di eroina (15% - 1,7 grammi per

10 dosi). 5 compresse di ecstasy (750 mg. di

principio attivo), 5 compresse di anfetamina (500 mg.), 3 francobolli di Lsd (0,150 mg.).

Page 16: D.P.R. 309/90 modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

L'art.187 del codice della strada: “e' vietato guidare in condizioni di

alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di

sostanze stupefacenti o psicotrope”.

Si tratta di un REATO (illecito penale).

Page 17: D.P.R. 309/90 modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

• Sanzione pecuniaria da euro 1.000 a euro 4.000

• l'arresto da tre mesi ad un anno. • sospensione della patente da sei mesi ad

un anno (raddoppiati se il veicolo appartiene a persona estranea al reato), con restituzione condizionata all'esito di una visita medica.

• In caso di recidiva in un biennio oppure se il reato e' commesso da un conducente di autobus o di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, scatta la revoca della patente.

Page 18: D.P.R. 309/90 modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

Dal 27/5/08 l'accertamento della guida sotto l'effetto di droghe comporta sempre la confisca del veicolo, salvo il caso in cui lo stesso appartenga a persona estranea al reato.

Vengono tolti 10 punti dalla patente.

Page 19: D.P.R. 309/90 modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

• Se il conducente che ha assunto sostanze stupefacenti provoca un incidente stradale le pene sono raddoppiate.

• Per omicidio colposo e' prevista la reclusione da tre a dieci anni nonché la revoca della patente.

• Per lesioni gravi e' prevista la reclusione da sei mesi a due anni e sospensione della patente fino a 2 anni.

• Per lesioni gravissime e' prevista reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sospensione della patente fino a due anni.

• In caso di morte o lesioni a più persone la pena detentiva massima e' di 15 anni.

Page 20: D.P.R. 309/90 modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

Decreto-Legge 3 agosto 2007 n. 117

Page 21: D.P.R. 309/90 modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

TASSO ALCOLEMICO Superiore 0,50 inferiore a 0,80 g/l

Sanzione pecuniaria Da 500 a 2000 euro

arresto no

Sospensione della patente Da 3 a mesi

Decurtazione punti -10 punti

Fermo si

Page 22: D.P.R. 309/90 modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

TASSO ALCOLEMICO Superiore 0,80 inferiore a 1,50 g/l

Sanzione pecuniaria Da 800 a 3200 euro

arresto Fino a 6 mesi

Sospensione della patente Da 6 a 12 mesi

Decurtazione punti -10 punti

Fermo si

Page 23: D.P.R. 309/90 modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

TASSO ALCOLEMICO Superiore a 1,5 g/l

Sanzione pecuniaria Da 1500 a 6000

arresto Da 3 a 12 mesi

Sospensione della patente Da 12 a 24 mesi

Decurtazione punti - 10 punti

Confisca del veicolo CONFISCA DEL VEICOLO CON SENTENZA DI CONDANNA.NON SI APPLICA LA CONFISCA DEL VEICOLO NEL CASO IN CUI IL VEICOLO APPARTENGA A PERSONA ESTRANEA AL REATO. IN TAL CASO È PREVISTO IL RADDOPPIO DELLA DURATA DELLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE DA UN MINIMO DI 2 ANNI FINO AD UN MASSIMO DI 4 ANNI.

Page 24: D.P.R. 309/90 modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

Se la guida in stato di ebbrezza è commessa alla guida di motoveicoli o ciclomotori, con un tasso alcolemico non superiore a 1,5 gr/l, si procede al loro sequestro ai fini della successiva confisca.

Page 25: D.P.R. 309/90 modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

La patente viene revocata:Se la stessa persona compie più

violazioni nel corso di un biennio; quando la violazione è commessa da

conducente di autobus, o di veicolo di massa complessiva superiore a 3,5 t.

Page 26: D.P.R. 309/90 modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

Quando una persona in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni sono raddoppiate;

il giudice, con la sentenza di condanna, impone il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni (salvo che appartenga a persona estranea al reato).

Se dall'incidente derivano lesioni alla persone o la morte di una o più persone, le pene per lesioni colpose ovvero per omicidio colposo sono aggravate.

Page 27: D.P.R. 309/90 modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

Nei confronti di chi si rifiuta di sottoporsi agli accertamenti per la verifica, vengono

applicate le stesse sanzioni previste per chi viene

trovato alla guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico nel sangue superiore 1,5

grammi per litro (g/l). Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti comporta inoltre il sequestro preventivo del veicolo, salvo appartenga a persona estranea al reato.