Cessione, pignoramento e sequestro dei crediti di lavoro · Atti di cessione notificati a partire...

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Cessione, pignoramento e sequestro dei crediti di lavoro Avv. Simona Palone Confindustria Pesaro Urbino - 23.01.2009

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Cessione, pignoramento e sequestro

dei crediti di lavoro

Avv. Simona PaloneConfindustria Pesaro Urbino - 23.01.2009

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Sommario dei temi

� Disciplina applicabile

� Somme oggetto della cessione (retribuzione, tfr, indennità, pensioni, compensi dei co.co.pro.,limiti quantitativi)

� Requisiti soggettivi ed oggettivi della cessione (soggetti aventi diritto, Istituti autorizzati a concedere prestiti, caratteristiche della cessione: Artt. 51-57, D.p.r. n. 180/1950)

� Casi particolari (riduzioni di stipendi, concorso di cessioni, decesso del lavoratore, TFR e previdenza complementare)

� Rapporti tra cessione ed altri istituti (pignoramenti sequestri, delegazione)

� Modulistica, comunicazioni alle finanziarie (indicazioni operative)

� Responsabilità del datore di lavoro (obblighi)

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EVOLUZIONE DELLA NORMATIVASULLA CESSIONE DEL CREDITO

Artt. 1260-1267 Cod. Civ.: libera cedibilità della retribuzione e del TFR. No limiti quantitativi.

Art. 1, comma 137 della L. 311/2004 (Finanziaria 2005)Estensione ai dipendenti privati del d.p.r. 180/1950 per razionalizzare procedure di restituzione dei prestiti:

• Limite del quinto dello stipendio• Anzianità min di 5 o 10 anni• Durata max del prestito di 5 o 10 anni• TFR incedibilità totale

Art. 13 bis Dl n. 35/2005 (L. 80/2005)- Modifiche al d.p.r. 80/1950: • Ampliamento platea soggetti (lav.a termine,parasubordinati, pensionati)• Durata max del prestito 10 anni• Eliminazione anzianità minima di servizio• TFR: cedibile nei limiti del quinto per lav. a tempo indet. e per intero per lav. a termine

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EVOLUZIONE DELLA NORMATIVASULLA CESSIONE DEL CREDITO

Art. 1, comma 346, L 266/2005 (Finanziaria 2006)•Notifica della cessione con qualsiasi forma avente data certa: art, 1, ultimo co., dpr 180/1950•Cedibilità della pensione nei limiti del trattamento minimo: art. 1, co. aggiunto dpr 180 (cfr. C.Cost. 506/2002 per crediti qualificati)•Cedibilità dell’intero tfr anche per i lavoratori a tempo indeterminato: art. 52 co.2, dpr 180•Estinzione anticipata di cessione: eliminati limiti temporali (art 38 co. 1) D.M. Finanze e Mercato 27 dicembre 2006, n. 313 (Reg.att. art. 13 bis l. n. 80/2005):•Intermediari finanz.autorizzati (art. 106 T.U. in materia bancaria d.lgs. 385/93), Notifica all’ufficio competente al pagamento, efficacia della cessione, quota cedibile, rinnovo cessione,trasparenza,convenzioniD.l. n. 262/2006 (collegato alla Finanziaria 2007): pignoramentodello stipendio in caso di riscossione delle imposte sul redditomodifiche agli artt. 72 bis e 75 bis, Dpr 602/73. Ordine al 3°/ dat. lav. di pagare entro 15 giorni dalla notifica del pignoramento. Non c’è udienza di comparizione del dat. lav. davanti al giudice.

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I DIVERSI REGIMI APPLICABILI ALLE CESSIONI DI RETRIBUZIONE (tempus regit actum)

Atti di cessione posti in essere fino al 31 dicembre 2004Non si applicano i limiti del D.p.r. n. 180:libera cedibilità della retribuzione e del TFR. Applicabilità del cod.civ.(art.1260 ss c.c.)

Atti di cessione notificati a partire dal 1° gennaio 2005 e fino al 14 maggio 2005: Si applica il d.p.r. 180 modificato dalla l. 311/2004•Limite del quinto dello stipendio, Anzianità min di 5 o 10 anni, Durata max del prestito di 5 o 10 anni, TFR incedibilità totale

Atti di cessione notificati a partire dal 15 maggio 2005 fino al 31 dicembre 2005: Si applica il d.p.r. 180 modificato dalla l.80/2005Durata max del prestito 10 anni, superati anche i limiti di anzianità minima. Per i lavoratori a termine no durata minima del rapporto. Tfr: limite del quinto per lav a tempo indeterminato,intera cedib. per lav. a termine

Atti di cessione notificati a partire dal 1° gennaio 2006: disposizioni della l. n. 266/2005 (Finanziaria 2006), tra cui TFR interamente cedibile anche per lav. a tempo indet.

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•Definizione: contratto consensuale tra creditore cedente e terzo cessionario, ad effetti reali, a titolo oneroso o gratuito, con cui il primo trasferisce il credito al terzo cessionario, con tutte le garanzie e i privilegi e gli altri accessori, senza consenso del debitore ceduto.Il terzo si sostituisce nei diritti e nelle azioni che il cedente vanta verso il debitore ceduto.•Crediti incedibili: crediti strettamente personali (per es,. alimentari) o vietati dalla legge (crediti di un minore, incedibili al genitore)•Patto di non cedibilità: non è opponibile al 3°cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione (ammissibilità di clausole contrattuali di esclusione della cessione).•Efficacia della cessione verso il debitore ceduto: dal momento della notifica o accettazione.Il debitore che paga al cedente prima della notifica non è liberato se il 3° cessionario prova che il debitore ne era a conoscenza. Notifica con qualsiasi forma.•Efficacia verso i terzi: quando il credito ha formato oggetto di + cessioni prevale quella notificata o accettata per prima

LE ATTUALI FONTI DI DISCIPLINAArtt. 1260 – 1267 c.c.- disciplina generale cessione del credito: no limiti quantitativi fino al 31 12 2004

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CESSIONE RETRIBUZIONE Art. 5, dpr. 180/1950 per atti posti in essere dal 1. 1. 2005

• Causale tipica: per estinguere i prestiti verso soggetti autorizzati-disciplina restrittiva della libera cedibilità del credito

• Efficacia art. 1 dpr. 180: dalla notifica(forma libera)• Limite: 1/5 al netto delle ritenute fiscali e previdenziali • Modalità di versamento art. 29: entro il mese successivo a

quello cui le quote si riferiscono• Luogo del pagamento presso la banca, salvo diverse previsioni

di ccnl o usi aziendali (1182,co. 3, c.c.)• Oneri e costi addebitabili al lavoratore:comunicazione al

lavoratore o regolam. aziendale, possibili accordi datore/banca• Principio generale: incedibilità, insequestrabilità di

stipendi,gratifiche, sussidi, pensioni, compensi di qualunque specie corrisposti a qualunque persona (impiegati, dirigenti, quadri), in conseguenza ed effetto dell’opera prestata

• Eccezioni tassative: retribuzione, tfr, pensioni, compensi dei co.co.co. e co.co.pro.

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CESSIONE COMPENSO DEI PARASUBORDINATI :non

operativa

Art. 52, d.p.r. 180/1950 modificato da L. n. 80/2005:cedibilità dei compensi di lavoratori a progetto, co.co.co., agenti/rappresentanti di commercio

Requisiti: • Solo se il compenso ha carattere certo e continuativo • Limite del quinto• Solo se il rapporto ha una durata non minore di 12 mesi• Cessione non superiore alla durata del contratto

Pignoramento e sequestro: art. 545 c.p.c.

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CEDIBILITÀ DELLA PENSIONE

Art. 1, dpr. 180/1950: Cedibilità della pensione per pubblici e privati a fronte di prestiti con soggetti autorizzati(iscritti nel registro di cui all’ art. 106 d.lgs n. 385/93)

Requisiti: limite del quinto -Durata della cessione non superiore a 10 anni - obbligo di garanzia sulla vita –salvaguardia del trattamento minimo di garanzia

Disposizione operativa dal d.m. 27 12 2006, n. 313:Regolamento di attuazione dell’art. 13 bis l. n. 80/2005 (cfr. Mess. Inps 9086 del 3 aprile 2007.Circolare Inps 5/2006, n. 24/2005 e n. 91/2007)

Art 14, dpr. 180/50 considera cedibili anche:le indennità alternative alle pensioni, gli assegni di invalidità, vitalizi e capitali erogati da Fondi e istituti di assicurazione

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INDENNITÀ CORRISPOSTE A FINE RAPPORTO

Clausole che prevedono il versamento di tutte le sommecorrisposte a fine rapporto, alla cessazione del rapporto-illegittime se stipulate dopo il primo gennaio 2005, perchévige il principio generale di incedibilità assoluta (art. 1 d.p.r.180: “stipendi gratifiche sussidi, pensioni, compensi di qualunque specie corrisposti a qualunque persona (impiegati, dirigenti, quadri) in conseguenza ed effetto dell’opera prestata”)- eccezioni tassative: cedibilità solo per retribuzione, tfr, pensioni, compensi dei parasubordinati

Comportamento del datore di lavoro-somme di natura retributiva cedibili nel limite del quinto(es. ind.sostitutiva del preavviso, ratei di 13^ e 14^)

- somme di natura indennitaria/risarcitoria incedibili (es. indennità sost. delle ferie)

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REQUISITI SOGGETTIVI DELLA CESSIONE

Soggetti aventi diritto: Lavoratori subordinati (anche a termine), parasubordinati,agenti, pensionati

Requisiti (art. 51, 52 e 55 d.p.r. 180):•che il dipendente sia in servizio: questo requisito deve essere inteso in senso restrittivo, ossia riferito a tutte le ipotesi in cui il rapporto di lavoro è sospeso e con esso anche l’obbligo retributivo del datore di lavoro (ad.es. aspettativa non retribuita); non possono contrarre prestiticoloro che non siano in attività di servizio• stipendio fisso e continuativo• età inferiore a 65 anni• se al lavoratore mancano meno di 10 anni per il collocamento a riposo, non può contrarre un prestito > alla cessione di tante quote mensili quanti sono i mesi necessari per il collocamento a riposo(art.23)

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REQUISITI OGGETTIVI DEL PRESTITO

Art. 51- 52 d.p.r 180:

• Prestito di durata non superiore a 10 anni;• Prestito di durata non superiore al tempo per il

conseguimento del 65esimo anno di età• Obbligo della garanzia dell’assicurazione sulla vita e contro

i rischi di impiego per il recupero del prestito nei casi in cui, per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente, non sia possibile lacontinuazione dell’ammortamento o il recupero del residuo credito.

• L’efficacia della stessa si estende di diritto sulla pensione se la cessione non è stata estinta (art. 43, d.p.r. 180/50)

• Per i lavoratori a tempo determinato la durata della cessione non può essere > alla scadenza del contratto

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ISTITUTI AUTORIZZATI AL PRESTITO

Art. 15 e 53 d.p.r. 180:- Istituto nazionale delle assicurazioni;- Società di assicurazioni legalmente esercenti;- Istituti e le società esercenti il credito, escluse quelle in nome collettivo e in accomandita semplice;- Casse di risparmio e i monti di credito su pegno

T.U. in materia bancaria e creditizia

Sono autorizzati a concedere prestiti le Banche e intermediari finanziari iscritti nel registro ex art. 106 d.lgs. n. 385/1993, il cui oggetto sociale preveda, anche congiuntamente ad altre attivitàfinanziarie, l’esercizio dell’attività di concessione di finanziamenti (www.uic.it)

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RIDUZIONE DI STIPENDI/ ESTINZIONE ANTICIPATA

Definizione Riduzione: qualunque vicenda che incida su retribuzione (es. part-time, sanzioni disciplinari) o sospensioni del rapporto (cig, malattia) o cessazione del rapporto

Art. 35, d.p.r. 180:• Se retribuzione netta si riduce in misura inferiore o pari a 1/3:

Nessuna modifica della quota da trattenere

Se riduzione dello stipendio supera il terzo:Modifica della trattenuta ad un 1/5 dello stipendio netto ridotto N.B. E’ opportuno che il datore di lavoro informi la società finanziaria per calcolare la riduzione della quota

Estinzione anticipata della cessione: il dipendente può estinguere la cessione anticipatamente rispetto alla scadenza, senza necessità di attendere il decorso di 2 anni se stipulata per 5 anni ovvero di 4 anni se stipulata per 10 anni.

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RIDUZIONE DI STIPENDI/ ESTINZIONE ANTICIPATA

• Indennità previdenziali :�Erogazioni non tecnicamente qualificabili come retribuzione, essendo soltanto anticipazioni del datore di lavoro come sostituto dell’Istituto previdenziale.�Giuridicamente sarebbe corretto per il datore sospendere la cessione all’istituto bancario delle relative indennitàprevidenziali, qualora la sospensione del rapporto e dell’obbligo retributivo si protragga almeno per un intero mese. �Per l’azienda c’è rischio di contestazioni(lavoratore o banca) : piùopportuno continuare ad operare la trattenuta sulle erogazioni da corrispondere al lavoratore con le stesse modalità seguite per la trattenuta del quinto della “retribuzione” nel rispetto delle condizioni di cui al precedente limite sulla riduz. �Prima della trattenuta sull’indennità è consigliabile acquisire, in forma scritta, il consenso del lavoratore.

• art. 43 d.p.r 180 - Facoltà di estinguere cessione mediante versamento del residuo debito: non ci sono più limiti temporali

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RINNOVO (CONCORSO) DI CESSIONE/1

• Art. 39 d.p.r 180: Vieta la coesistenza simultanea di due cessioniLa nuova cessione deve comunque estinguere la prima

• Il rinnovo di cessione è ammesso se sono trascorsi:2 anni se la prima cessione stipulata per 5 anni4 anni dall’inizio della prima cessione se stipulata per 10 anni- Es. cessione < a 5 anni: nessun limite di tempo; cessione dai 5 ai 9 anni: 2 anni, cessione di 10 anni: limite di 4 anni

•I limiti temporali non valgono nel caso di estinzione anticipata: la nuova cessione si può contrarre decorso un anno dalla prima

•D.M. Economia e Finanze 27 dic. 2006, n. 313: ha precisato il criterio di calcolo dei limiti temporali nel caso di rinnovo (concorso) di cessione: •Il rinnovo di cessione è consentito trascorsi i due quinti della durata della prima (Es. 1 cessione di 35 mesi, la 2^ cess. è ammissibile dopo 14 mesi dalla prima (2/5 di 35=14).Vale il limite minimo di 1 anno in caso di estinzione anticipata

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RINNOVO (CONCORSO) DI CESSIONE/2

•Prassi: talvolta le finanziarie notificano + contratti di cessione sulla stessa retribuzioneart. 1265 c.c. prevale la cessione che per prima è stata notificata al datore di lavoro o quella che - sebbene successiva rispetto alle altre - sia stata per prima accettata dallo stesso con atto di data certa (Cass. n. 890/61: notifica tramite ufficiale giudiziario. Non equipollenza con lett. racc. a/r)

•Comportamento del datore di lavoro -qualora sia notificato un secondo atto di cessione, avente ad oggetto la stessa retribuzione il datore, deve comunicare alla seconda società finanziaria che è già in corso un’altra cessione; deve astenersi dall’effettuare la trattenuta relativa al secondo atto,finché non venga estinto il precedente debito

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PIGNORAMENTO E SEQUESTRO

d

•Limiti quantitativi art. 2 comma 1, dpr n. 180/1950 �1/3 al netto di ritenute per i soli crediti alimentari (senza alcun potere di determinazione da parte del giudice come previsto dall’art. 545, terzo comma cod. civ.)

�1/5 al netto di ritenute per tutti i debiti verso lo Stato e verso gli altri enti ed aziende da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto di impiego�1/5 al netto di ritenute per tributi allo Stato, alle province e comuni�Concorso:Limiti quantitativi art. 2 comma 2 dpr 180/1950�Definizione: “simultaneo concorso delle cause” coesistono, nello stesso tempo, più crediti, per cause di diversa natura (per tributi, cause alimentari ecc.), nei confronti del lavoratore esecutato, indipendentemente dal fatto che i creditori agiscano nello stesso o in diversi processi esecutivi (cfr. Cass. n.6432/2003)�1/5 per simultaneo concorso di pignoramenti e sequestri per crediti di qualunque natura diversi da quelli per cause alimentari�1/2 solo per il simultaneo concorso di crediti alimentari con crediti di altra natura (art. 545 :limite della metà per il concorso di tutte le cause di P.)• Corte Cost. amplia l’area dei crediti pignorabili/sequestrabili�1/5 per ogni specie di credito (cfr. C.Cost. n.89/1987 e n. 878/1988)•Pignoramento e sequestro del tfr: stessi limiti (C. Cost. 99/1993)�1/5 per qualunque credito, 1/3 per i crediti alimentari�concorso:art. 2, comma 2 del d.p.r. n. 180

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PIGNORAMENTO/SEQUESTRO:OBBLIGHI PER LE AZIENDE E CALCOLO DELLE TRATTENUTE artt. 543- 553 C.p.c.

� Notificato un atto di pignoramento l’azienda è tenuta al rispetto dei limiti di pignorabilitàe ha un dovere di collaborazione nell’interesse della giustizia.

� Atto di pignoramento (art. 543 cpc) notificato al debitore e al D.L.� contenuto: indicazione generica delle somme dovute dal lavoratore +intimazione del terzo di non

disporne senza ordine del giudice, + citazione a comparire davanti al giudice per fare le dichiarazione ex art. 547cpc sull’entità delle somme dovute al lavoratore, i termini del pagamento, nonché i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettate, le somme di cui è debitore e l’esistenza di altri vincoli sullo stipendio ( è fissato un termine per udienza di comparizione. La dichiarazione del 3° ha natura confessoria. Se il 3°/D.L. non compare o rifiuta di fare la dichiarazione, il giudice istaura processo ordinario di accertamento dell’obbligo del terzo verso il debitore.Il terzo può rispondere per illecito extracontrattuale per lesione del credito altrui (Cass. SS.UU. 9047/1987)

� Il D.L., dal giorno in cui gli viene notificato l’atto di pignoramento è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode (cfr. art. 546 c.p.c.):non può compiere, senza ordine del giudice, tutti quegli atti che compromettono la tutela del creditore pignorante nei limiti previsti dalla legge (388, 388 bis c.p.)

� Anche prima del provvedimento di assegnazione del giudice di cui agli artt. 552 e 553 c.p.c., l’azienda, al fine di rispettare gli obblighi di custodia di cui all’art. 546, dovrebbe trattenere e accantonare mensilmente la cifra provvisoria nel rispetto dei limiti di legge (concordandola event. con lo stesso creditore).

� L’esatta quantificazione della somma mensile da versare al creditore pignorante viene stabilita dal giudice in un momento successivo alla notifica dell’atto di pignoramento, cioè a seguito della dichiarazione che il 3°/D.L. è tenuto a rendere davanti al giudice ai sensi dell’art. 547 c.p.c. Solo dopo il provvedimento del giudice (artt. 552 e 553 c.p.c. cit.), il D.L. èobbligato a procedere all’effettivo versamento della somma al creditore pignorante.

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CONCORSO CESSIONE/PIGNORAMENTO/SEQUE

STRO

•Limiti quantitativi art. 68 d.p.r. 180/1950 �Cessione successiva al pignoramento o sequestroLa cessione = 2/5 della R netta – la quota pignorata: Es. retribuzione al netto delle trattenute è pari a 100, pignoramento nel limite del quinto (20), la quota di retribuzione cedibile è pari alla differenza tra i 2/5 di 100 (40) e la quota pignorata (20), ossia sarà pari a 20. �Cessione anteriore al pignoramento o sequestroPignoramento = ½ della retribuz netta – quota cedutaEs.R netta è pari a 100, cessione nei limiti del quinto (20), il pignoramento successivo non potrà superare la differenza tra 50 e 20 ossia ( non oltre) 30 (fermi i limiti di cui all’art. 2 del d.p.r. n. 180:si potrà arrivare fino a 30 solo nel caso di crediti alimentari (cfr.art. 2, co. 1) ovvero nel caso di concorso tra crediti alimentari e crediti di altra natura (cfr. art. 2, co.2)�Artt. 68, co 2 e art.2 , co. 2, si evince, un doppio limite: quello concernente i singoli pignoramenti o sequestri (o il loro cumulo) regolato dall’art. 2, e l’altro nell’ipotesi di coesistenza di pignoramenti, sequestri e cessioni della retribuzione, regolato dall’art. 68.

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DELEGAZIONE: INDICAZIONI OPERATIVE

•Disciplina applicabile ai privati : 1268 -1271 c.c.

•Nozione: atto trilaterale che si perfeziona con l’accettazione del terzo delegato e non con la semplice notifica dell’atto, come per la cessione

• Efficacia: il terzo delegato/datore di lavoro non è obbligato ad accettare l’incarico/sottoscrivere il contratto.

•Non accettare le delegazioni di pagamento notificate perché: � dubbi sulla applicabilità dpr 180 (limiti/requisiti): rischi contenzioso � la gestione amministrativa comporta un aggravio di oneri pecuniari e organizzativi per le aziende che si aggiungono a quelli già gravosi dovuti alle cessioni della retribuzione

•Se l’azienda vuole accettare o ha già accettato, per limitare i rischi di contestazioni, potrebbe richiedere al lavoratore una rinunzia espressa ex art. 2113 c.c., a qualsiasi pretesa sulle somme versate, per effetto della delega, dal datore di lavoro alla finanziaria ed a ogni domanda ed azione, direttamente/indirettamente connessa alla medesima delegazione

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DELEGAZIONE DELLO STIPENDIO

Limiti quota vincolabile:

• FINO A ½ DEI CREDITI DI LAVORO: stipendio, buonuscita e tutte le indennità integrative , valutati al netto delle ritenute, ma solo in concorso con una cessione del quinto

• 100% DEL TFR fino a concorrenza dell’importo da rimborsare

• FINO A ½ DELLA PENSIONE, ma solo in concorso con una cessione del quinto

• simultaneo concorso di più prestiti delega, FINO A ½ DEI CREDITI DILAVORO, come somma delle quote delegate, ma solo in concorso conuna cessione del quinto

• con preesistente pignoramento-sequestro, LIMITE PARI ALLA DIFFERENZA TRA ½ DEI CREDITI DI LAVORO MENO LA FRAZIONE PIGNORATA O SEQUESTRATA

• acquisto diretto o tramite pigioni di alloggi popolari, ½ dei crediti di lavoro

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MODULISTICA E COMUNICAZIONI /1

NOTIFICA CESSIONE

•Certificato di stipendio (per acquisire informazioni):

I datori di lavoro privati non hanno alcun obbligo di presentazione del certificato dello stipendio. E’ sufficiente per il dipendente presentare alla finanziaria la busta paga.Consigliabile rispondere alla finanziaria con una comunicazione informale, indicando solo le informazioni autorizzate dal dipendente ex d.lgs n. 196/2003 (anzianità di servizio, Retr., numero mensilità, trattenute su Retr., TFR, adesione ai Fondi pensione)

•Atto di benestare (inviato contestualmente o dopo la notifica del contratto di cessione)Non sottoscrivere, posto che il datore di lavoro è soltanto tenuto a ricevere la notifica e non anche a sottoscrivere atti.Preferibile una comunicazione informale alla finanziaria, prendendo atto della notifica, con cui si dichiara che a decorrere del mese di riferimento la società eseguirà la trattenuta (nei limiti e alle condizioni di legge)

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MODULISTICA E COMUNICAZIONI/2

•NOTIFICHE DI ATTI DIVERSI DALLA CESSIONEIl D.L. non è obbligato ad effettuare il versamento di quote di retribuzione qualora gli vengano notificati contratti di finanziamento diversi da quelli garantiti dalla cessione (esdelegazioni, mandato irrevocabile del lavoratore ex art. 1723, co.2, c.c.), perché si tratta di negozi che richiedono il consenso del datore di lavoro

•SPESE E ONERI DELLA CESSIONEE’ consigliabile comunicare alla finanziaria (in occasione della notifica del contratto) e al lavoratore che le spese inerenti alfinanziamento non saranno a carico dell’azienda e verranno addebitate al dipendente nella misura e modalitàpredeterminate. Acquisire dal dipendente la conferma dell’avvenuto finanziamento prima di procedere al versamento della somma alla finanziaria.

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MODULISTICA E COMUNICAZIONI/3

ADEMPIMENTI DEL D.L. IN CORSO DI RAPPORTO�Riduzione, sospensione della retribuzione superiore al terzo(cfr. art. 35 d.p.r. n. 180/1950) o cessazione del rapporto:Dare comunicazione alla società finanziaria. Se il rapporto cessa per pensionamento è opportuno che l’azienda informi anche l’Istituto previdenziale che sulla retribuzione è in corso una cessione, comunicando tutti dati necessari affinché l’Istituto possa disporre, fin dall’inizio, la trattenuta delle ulteriori quote sulla pensione ex art. 43 d.p.r. 180/50

�Pluralità di cessioni sullo stesso credito, prevale la cessione notificata per prima al datore di lavoro (cfr. art. 1265 c.c) : L’azienda deve comunicare la precedente cessione alla seconda società finanziaria, chiedendo al dipendente la prova dell’avvenuta estinzione della prima cessione. Ove non venisse fornita tale prova dal lavoratore, è consigliabile per l’azienda non dar corso alla nuova cessione, valutando caso per caso, in relazione al rischio di possibili contenziosi.

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MODULISTICA E COMUNICAZIONI/4

•Adempimenti in caso di risoluzione del rapportoDal primo gennaio 2006, l’azienda alla quale sia stato notificato l’atto di cessione della retribuzione con la clausola di garanzia relativa all’intero trattamento di fine rapporto, o altri atti contenenti clausole simili (come ad esempio il mandato irrevocabile del lavoratore ex art. 1723, secondo comma del codice civile, a trattenere il trattamento di fine rapporto, all’atto di cessazione del rapporto), deve versare il tfr alla finanziaria per la parte relativa al debito residuo. Prima di versare la somma deve però verificare l’esistenza di eventuali limiti alla cedibilità del TFR.

•Cessazione del rapporto per pensionamento: E’ consigliabile dare una comunicazione alla finanziaria contenente la precisazione che il lavoratore percepirà il trattamento pensionistico dall’Istituto di previdenza.

•Tfr e previdenza complementare: informare la finanziaria della scelta del lavoratore di aderire al Fondo pensione (cfr. infra slides su TFR e risposta Min.Lav. ad interpello di Confindustria 19.12.2008)

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RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO/1

•Il nuovo sistema normativo pone alcuni limiti, prima non previsti, alla cedibilità dei crediti di lavoro, limiti che costituiscono principi di carattere generale che incidono direttamente sulla disponibilità del diritto.•Problemi interpretativi in ordine alle conseguenze, per i datori di lavoro privati, dell’applicazione delle disposizioni relative ai requisiti di validità della cessione•Nella logica del T.U, come risulta anche dal regolamento di attuazione (d.p.r. 895/1950 cfr. art. 22 e 23 e 32), la verifica delle condizioni di validità della cessione fissate per i dipendenti pubblici, non è rimessa alla valutazione dell’Amministrazione da cui il lavoratore dipende, ma all’Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato che deve concedere la garanzia del prestito. Solo a seguito della comunicazione da parte dell’Ispettorato, l’amministrazione si costituisce terza debitrice ceduta, ai sensi della legge civile, per le quote di retribuzione cedute dal lavoratore (cfr. art. 36 d.p.r. 895/1950)

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RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO/2

•In base alla normativa del codice civile, invece, il terzo debitore non deve verificare la sussistenza dei presupposti di validità della cessione( Cass. n. 2055/1972). Al contrario il debitore ceduto èobbligato a dare esecuzione alla cessione, senza poter opporre al cessionario le eccezioni sulla validità della cessione (salvo eccezioni che derivano dal rapporto di lavoro con il cedente), perché è rimasto estraneo e tale rapporto non incide in alcun modo sull’obbligo di adempiere (Cass. 1257/1988).• In attesa di chiarimenti ministeriali e giurisprudenziali, operativamente si consiglia di attenersi ad un’ interpretazione rigorosa del dettato normativo, verificando, ove possibile, la sussistenza dei requisiti illustrati e l’opportunità di rifiutare di procedere alla cessione della retribuzione (informando la finanziaria e il lavoratore), ove tali requisiti difettino, valutando, volta a volta, i rischi del possibile contenzioso. L’azienda potrebbe farsi autorizzare dal lavoratore a procedere alla trattenuta mediante verbale da redigersi in sede sindacale o innanzi la Commissione provinciale di conciliazione ai sensi degli artt. 2113 c.c,410 e 411 c.p.c

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Interamente cedibile dal primo gennaio 2006 (legge n. 266/2005)

Fino al 31 dicembre 2004 totale cedibilità per i dipendenti privati(Cass. n. 4930/2003) e totale incedibilità per i pubblici (Cass. n 1428/1999)

Dal 1 gennaio 2005 in vigore il dpr 180 per le aziende private: è discussal’incedibilità totale del tfr anche per i privati

Dal 15 maggio 2005 (l. 80/05) fino al 31 dicembre 2005:1/5 di tfr per lavoratori a tempo indeterminato, intero tfr per lavoratori a termine

Problema della applicazione della norma applicabile al tfr nel caso di cessioni notificate in corso del 2005

Prassi delle finanziarie: clausole che vincolano tutto il tfr

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO/1

Regime di cedibilità del TFR

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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO/2

•ORIENTAMENTO CONFINDUSTRIA: illegittimità delle clausole dei contratti che vincolano tutto il TFR se notificati prima di gennaio 2006. Vale la legge vigente al momento della notifica della cessione, prima di versare il TFR informare la finanziaria e concordare il pagamento con il lavoratore

•COMPORTAMENTO DELLE AZIENDE, per atti notificati dopo il primo gennaio 2006:� Verificare l’ammontare del residuo debito del lavoratore � Versare il TFR alla finanziaria per la parte necessaria a coprire il debito e l’eventuale parte residua di TFR al lavoratore� Verificare sempre la sussistenza di altri limiti alla cedibilità del TFR� Anticipazioni del TFR: prima di concederle verificare che l’intero TFR non sia stato ceduto; se è stato ceduto verificare se sia capiente.

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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO/3

Limiti legali alla cedibilità: decesso lavoratore•Art. 2122 c.c.: indennità di morte (tfr +ind. sost. del preavviso) spetta ai soggetti legittimati iure proprio (coniuge, figli,parenti convivente di 2° e affini di 3°gr.)•In caso di cessazione del rapporto se il prestito non è stato estinto, la parte residua del prestito verrà garantita al cessionario (finanziaria) direttamente dall’assicurazione •Non versare le somme alle finanziarie

Limiti legali di cedibilità: scioglimento del matrimonio •Art. 12 bis, l. 898/1970: coniuge divorziato con diritto ad alimenti (ha diritto al 40% del tfr se non è passato a nuove nozze)

•Prima di versare il tfr alla finanziaria verificare se ci siano aventi diritto (cfr. sentenza di divorzio eventualmente notificata al D.L.)

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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO/4destinazione a previdenza

complementare (d.lgs. n. 252/2005)

•Se l’azienda è tenuta a trattenere il TFR in azienda o versarlo alla Tesoreria Inps: la garanzia del TFR rimane integra, sia per la finanziaria che per il lavoratore. In caso di cessazione del rapporto, l’azienda dovrà anticipare il TFR alla finanziaria, fino a copertura del debito e versare il residuo al lavoratore, concordando, ove possibile, con il lavoratore il pagamento.•Se l’azienda è tenuta ad effettuare il versamento del tfr al Fondo pensione, distinguere le diverse fattispecie, individuare soluzioni specifiche, valutando caso per caso le richieste di adesione pervenute dai lavoratori e il rischio di contestazioni da parte dei possibili soggetti interessati (ad es. le soc. finanziarie che hanno inviato in molti casi lettere di diffida per impedire qualunque versamento ai fondi pensione, ritenendo responsabili le stesse aziende del TFR sottratto alla garanzia della finanziaria): �Verificare se è capiente il TFR maturato al 31 dicembre 2006 ed accantonato in azienda. Se sì, nulla quaestio ai fini del conferimento.� Se TFR maturato non è sufficiente a coprire il debito, in presenza di una cessione in garanzia del TFR, quale comportamento deve tenere D.L. se il lavoratore richieda di conferire il TFR maturando alla previdenza complementare?

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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO/5destinazione a previdenza complementare

•Confindustria, con circ. 19 maggio 2007, in assenza di chiarimenti ministeriali, aveva consigliato alle aziende di adottare un comportamento prudente prima di trasferire il TFR alla forma di previdenza complementare, informando la società finanziaria della destinazione del TFR al F.P.e richiedendone il consenso.

•Nota Covip 30 maggio 2007: la cessione in garanzia del TFR non preclude il conferimento alla previdenza complementare. - Nessuna responsabilità per il D.L. che versa al F.P., se agisce per espressa o tacita richiesta del lavoratore-La finanziaria potrà soddisfarsi sulle somme oggetto di riscatto, anticipazione o pensioni, previa cessione dei diritti patrimoniali che il lavoratore vanta verso il F.P.-Obbligo del datore di lavoro di informare la finanziaria della scelta del lavoratore-Il lavoratore deve valutare le conseguenze nei rapporti con la finanziaria: rischi di inadempimento contrattuale, riduzione o revoca del prestito

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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO/6 destinazione a previdenza complementare

Con risposta del 19.12.2008 ad interpello di Confindustria e CGIL, CISL e UIL, il Ministero del Lavoro ha precisato che può aderire ai fondi pensione il lavoratore che ha in corso una cessione del quinto avendo vincolato il suo TFR a favore della finanziaria, perché:1) la cessione del TFR è un’obbligazione a garanzia del prestito, accessoria alla obbligazione principale di estinguere il prestito con la cessione del quinto dello stipendio.2) la scelta del lavoratore di aderire al Fondo implica un mutamento del sogg. depositario del TFR, ma non viene meno l’oggetto della garanzia: per la Finanz. cambiano le modalità di acquisizione delle somme3)Il dpr 180 prevede comunque l’obbligo di garanzia del prestito per morte del lavoratore, invalidità, inabilità, rischi di impiego: la finanziaria èquindi coperta dalla garanzia4) La normativa previdenziale non esclude la possibilità di ottenere una somma liquida ed esigibile al fine di ottemperare all’obbligazione creditizia (disciplina sui anticipazione e riscatti F.P. art. 11 d.lgs. 252/05:1/5 per pensione compl. e antic. spese sanitarie; intera cedibilità riscatti e altre anticip.)

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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO/7 destinazione a previdenza complementare

Risposta Interpello 19.12.2008-Indicazioni operative D.L.� Non sono valide le clausole del contratto di cessione dello stipendio

che limitano la possibilità di devolvere il TFR alla previdenza complementare, perché lesive di un diritto costituzionalmente garantito (art. 38 Cost.) . Normativa pubblicistica prevale su atto privatistico come la cessione del quinto.

� Il D.L. non può sottoscrivere un impegno a non versarepro futuro il TFR del proprio dipendente perché non titolare di diritto soggettivo sull’emolumento e quindi non ne può disporre.

• Il D.L. è soggetto obbligato a versare il TFR sia in caso di adesione esplicita che tacita, anche ai sensi dell’art. 2115 c.c.. In caso contrario realizzerebbe un’omissione contributiva, oltre al danno previdenziale per il dipendente.

• Non è tenuto ad alcun obbligo nei confronti della società finanziaria né può essere ritenuto responsabile della sottrazione della garanzia.

• Non è tenuto a fare sorgere il diritto di credito della societàfinanziaria nel modo a questa più conveniente.N.B. Ragioni di correttezza e buona fede impongono di continuare a comunicare alla finanziaria l’adesione del lavoratore-cedente alla previdenza complementare.