Decreto-legge semplificazioni fiscali 1.Modifiche allo spesometro: - comunicazione dellimporto...

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Decreto-legge “semplificazioni fiscali” 1.Modifiche allo “spesometro”: - comunicazione dell’importo complessivo delle operazioni soggette ad obbligo di fattura (elenco clienti e fornitori) - comunicazione delle operazioni non soggette ad obbligo di fattura di importo non inferiore a 3.600 euro 2.Comunicazione dati delle lettere d’intento: da inviare entro il termine della prima liquidazione periodica nella quale confluiscono le operazioni in sospensione 3.Comunicazione rapporti con operatori di paesi “black list”: escluse dall’obbligo le operazioni di importo fino a 500 euro 4.Partite Iva inattive: cancellazione d’ufficio, previa comunicazione, con iscrizione a ruolo della sanzione per omessa dichiarazione di cessata attività 5.Anagrafe Iva: accessibile per verificare lo stato e l’intestazione delle posizioni Iva Le novità Iva - Torino, 1° marzo 2012

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Decreto-legge “semplificazioni fiscali”

1.Modifiche allo “spesometro”:- comunicazione dell’importo complessivo delle operazioni soggette ad

obbligo di fattura (elenco clienti e fornitori)- comunicazione delle operazioni non soggette ad obbligo di fattura di

importo non inferiore a 3.600 euro

2.Comunicazione dati delle lettere d’intento: da inviare entro il termine della prima liquidazione periodica nella quale confluiscono le operazioni in sospensione 3.Comunicazione rapporti con operatori di paesi “black list”: escluse

dall’obbligo le operazioni di importo fino a 500 euro

4.Partite Iva inattive: cancellazione d’ufficio, previa comunicazione, con iscrizione a ruolo della sanzione per omessa dichiarazione di cessata attività

5.Anagrafe Iva: accessibile per verificare lo stato e l’intestazione delle posizioni Iva

6. Crediti Iva: il limite delle compensazioni “libere” è ridotto a 5.000 euro

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Rivalsa Iva post-accertamento(art. 93, D.L. n. 1/2012, in attesa di conversione)

Art. 60, u.c., DPR 633/72, come modificato dal 24 gennaio 2012:

- E’ ammessa la rivalsa nei confronti dei cessionari/committenti dell’imposta o maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o di rettifica, a seguito del pagamento dell’Iva, degli interessi e delle sanzioni.

- Il cessionario/committente ha diritto di esercitare la detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’imposta addebitatagli, alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell’operazione originaria.

Problematiche interpretative: Questioni applicative:- Decorrenza - Modalità della rivalsa- Portata oggettiva del diritto - Accertamento del presupposto- Soggettività passiva - Pagamento rateale del debito- Definizione in contenzioso Le novità Iva - Torino, 1° marzo 2012

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Iva sulle cessioni e locazioni di abitazioni(art. 57, D.L. n. 1/2012, in attesa di conversione)

Modifiche all’art. 10, nn. 8) e 8-bis), del DPR 633/72 dal 24 gennaio 2012

Su opzione del locatore/cedente, possono essere effettuate in regime di imponibilità, anziché di esenzione:

- le locazioni di fabbricati abitativi, di durata almeno di 4 anni, in attuazione di piani di edilizia residenziale convenzionata- le locazioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (dm 22/4/2008)

- le cessioni di fabbricati di civile abitazione locati per almeno 4 anni in attuazione di piani di edilizia residenziale convenzionata- le cessioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (dm 22/4/2008)

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Cessioni di fabbricati imponibili ed esenti(art. 57, D.L. n. 1/2012, in attesa di conversione)

Modifiche all’art. 36 del DPR 633/72 dal 24 gennaio 2012

Consentita la facoltà di applicare separatamente l’Iva anche alle imprese che effettuano cessioni di fabbricati esenti e imponibili.

Es. - impresa immobiliare che vende fabbricati abitativi e fabbricati strumentali per natura - impresa costruttrice che vende fabbricati abitativi dopo il decorso del quinquennio e altri fabbricati

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Momento di effettuazione delle prestazioni di servizi(art. 8, legge n. 217/2011)

A decorrere dalle operazioni effettuate dal 17 marzo 2012:

i servizi “generici” scambiati con l’estero si considerano effettuati:- all’atto dell’ultimazione della prestazione, ovvero- per le prestazioni periodiche o continuative, alla maturazione dei corrispettivi, ovvero- per le prestazioni continuative di durata ultrannuale, al 31 dicembre di ciascun anno.

L’eventuale pagamento anticipato, rispetto agli eventi suddetti, realizza l’operazione per l’importo pagato.

L’eventuale fatturazione anticipata è invece irrilevante.Le novità Iva - Torino, 1° marzo 2012

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Adempimenti per le prestazioni ricevute da fornitori Ue(art. 8, legge n. 217/2011)

A decorrere dalle operazioni effettuate dal 17 marzo 2012:

Sulle prestazioni “generiche” ricevute da fornitori di altri paesi Ue, il committente nazionale assolve l’Iva con le modalità indicate negli artt. 46 e 47 del D.L. n. 331/93, ossia:- integrazione della fattura del fornitore- registrazione della fattura integrata entro il mese di ricevimento, ovvero successivamente ma entro 15 gg. dal ricevimento e con riferimento al relativo mese.

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Rimborso Iva infrannuale(art. 8, legge n. 217/2011)

Sono ammesse al rimborso/compensazione del credito trimestrale anche le imprese che effettuano, nei confronti di soggetti passivi esteri:

- lavorazioni di beni mobili materiali- trasporti di beni e relative intermediazioni - servizi accessori ai trasporti di beni e relative intermediazioni- prestazioni di cui all’art. 19, comma 3, lett. a-bis, dpr 633/72

per oltre il 50% dell’ammontare di tutte le operazioni.

La disposizione si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 17 marzo 2012.

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