DECRETO DEL DIRETTORE SETTORE …...Comune di Parma Piano strutturale comunale. PSC 2006 Norme...

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DECRETO DEL DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE n. 54 del 12.07.2011 VARIANTE N. 220 Delibera del Commissario Straordinario n. 225 del 22.03.2012 DECRETO DEL DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE n. 53 del 06.07.2012 VARIANTE N. 229 approvata con atto di C.C. n. 1 del 14.01.2014 VARIANTE N. 245 approvata con Decreto del Presidente della Provincia di Parma n. 67 del 17.05.2017 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 3487 del 22.12.2017

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DECRETO DEL DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE n. 54 del 12.07.2011 VARIANTE N. 220 Delibera del Commissario Straordinario n. 225 del 22.03.2012 DECRETO DEL DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE n. 53 del 06.07.2012 VARIANTE N. 229 approvata con atto di C.C. n. 1 del 14.01.2014 VARIANTE N. 245 approvata con Decreto del Presidente della Provincia di Parma n. 67 del 17.05.2017 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 3487 del 22.12.2017

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Comune di Parma

Piano strutturale comunale. PSC 2006

Norme tecniche di attuazione.

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INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI ............................................................................................................ 11

CAPO I - OBIETTIVI GENERALI ................................................................................................................. 11

Art. 1 Obiettivi del Piano Strutturale Comunale .......................................................................... 11

Art. 2 Articolazione della tutela e dell’uso del territorio ............................................................... 11

CAPO II - DEFINIZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO ........................................................................... 12

Art. 3 Struttura organizzativa ...................................................................................................... 12

Art. 4 Ricadute sulla pianificazione attuativa e sui piani di settore ............................................. 12

Art. 5 Modalità di aggiornamento ................................................................................................ 12

Art. 6 Forme di collaborazione con gli altri soggetti istituzionali coinvolti nel processo di

pianificazione .......................................................................................................................................... 12

CAPO III - STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE ...................................... 13

Art. 7 Caratteri, contenuti e compiti del PSC .............................................................................. 13

Art. 8 VALSAT / VAS .................................................................................................................. 13

Art. 9 Rapporto Ambientale ........................................................................................................ 14

Art. 10 Caratteri, contenuti e compiti del POC .............................................................................. 14

Art. 11 Studio di Sostenibilità Ambientale e Territoriale del POC (SSAT) .................................... 16

Art. 12 Caratteri, contenuti e compiti del RUE .............................................................................. 17

Art. 13 Caratteri, contenuti e compiti dei PUA .............................................................................. 18

CAPO IV - ELEMENTI COSTITUTIVI IL PSC .............................................................................................. 20

Art. 14 Elenco e tipi di elaborati .................................................................................................... 20

Art. 15 Relazioni di progetto ......................................................................................................... 22

Art. 16 Norme e relativi allegati ..................................................................................................... 22

Art. 17 Cartografia ......................................................................................................................... 23

Art. 18 Carta unica del territorio .................................................................................................... 23

CAPO V - DEFINIZIONI ............................................................................................................................... 24

Art. 19 Settore Territoriale ............................................................................................................. 24

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Art. 20 Ambito Territoriale ............................................................................................................. 24

Art. 21 Sub – Ambito di progetto ................................................................................................... 25

Art. 22 Scheda Norma .................................................................................................................. 25

Art. 23 Indici urbanistici e funzioni ammesse ................................................................................ 26

Art. 24 Parco Urbano e Sub – Urbano .......................................................................................... 27

Art. 25 Aree di mitigazione ............................................................................................................ 28

CAPO VI - PRESCRIZIONI, DIRETTIVE E INDIRIZZI ................................................................................ 29

Art. 26 Livelli di cogenza dei contenuti normativi .......................................................................... 29

Art. 27 Prescrizioni del PSC: norme e contenuti cartografici ........................................................ 29

Art. 28 Direttive del PSC: norme e contenuti cartografici ............................................................. 30

Art. 29 Indirizzi del PSC: norme e contenuti cartografici .............................................................. 31

CAPO VII – ATTUAZIONE DEL PIANO ....................................................................................................... 32

Art. 30 Comparti di perequazione urbanistico-ambientale ............................................................ 32

Art. 31 Perequazione urbanistica .................................................................................................. 37

Art. 32 Bandi concorsuali .............................................................................................................. 55

Art. 33 Accordi territoriali ............................................................................................................... 55

Art. 34 Accordi con i privati ........................................................................................................... 56

CAPO VIII - NORME TRANSITORIE ........................................................................................................... 57

Art. 35 Norme transitorie ............................................................................................................... 57

TITOLO II DISCIPLINA PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI, AMBIENTALI, PAESAGGISTICHE E STORICO-CULTURALI ..................................................................... 59

CAPO I - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI, AMBIENTALI, PAESAGGISTICHE

E STORICO-CULTURALI ............................................................................................................................ 59

Art. 36 Tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, paesaggistiche e storico-culturali

59

CAPO II – TUTELA DELLE AREE DI VALORE NATURALE E AMBIENTALE ............................................ 60

Art. 37 Aree di interesse naturalistico ........................................................................................... 60

Art. 38 Parco Fluviale Regionale del Taro .................................................................................... 61

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Art. 39 Siti della Rete Natura 2000 ............................................................................................... 61

Art. 40 Invasi ed alvei dei corsi d’acqua ....................................................................................... 62

Art. 41 Zone di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d’acqua ................................................... 62

Art. 42 Aree di riequilibrio ecologico ............................................................................................. 63

Art. 43 Rete ecologica ................................................................................................................... 64

Art. 44 Sistema boschivo e arbustivo ........................................................................................... 67

Art. 45 Aree per forestazione urbana e territoriale (Kyoto forest) ................................................. 67

Art. 46 Zone di tutela dei fontanili ................................................................................................. 68

CAPO III - TUTELA E VINCOLI DI NATURA PAESAGGISTICA ................................................................. 70

Art. 47 Unità di Paesaggio ............................................................................................................ 70

Art. 48 Aree di interesse paesaggistico ........................................................................................ 70

Art. 49 Alberi monumentali e Alberi di pregio ............................................................................... 71

Art. 50 Aree soggette a vincolo paesaggistico (DLgs 42/2004).................................................... 71

Art. 51 Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale ................................................... 72

Art. 52 Paleoalveo del T. Baganza ............................................................................................... 73

Art. 53 Aree di rispetto panoramico ed ambientale ...................................................................... 73

Art. 54 Strade panoramiche e segmenti stradali paesaggisticamente da tutelare ....................... 73

Art. 55 Viabilità nel verde .............................................................................................................. 74

Art. 56 Crinali e Dossi di pianura .................................................................................................. 74

Art. 57 Progetti di tutela recupero e valorizzazione ...................................................................... 75

CAPO IV - AREE ED ELEMENTI RIGUARDANTI LE RISORSE STORICO - CULTURALI E TESTIMONIALI

..................................................................................................................................................................... 77

Art. 58 Beni culturali tutelati .......................................................................................................... 77

Art. 59 Aree ed elementi di interesse storico – culturali e testimoniali ......................................... 79

Art. 60 Edifici storici ed emergenze storico - architettoniche ........................................................ 80

Art. 61 Edifici da sottoporre a restauro ......................................................................................... 80

Art. 62 Edifici da sottoporre a restauro e risanamento conservativo ............................................ 80

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Art. 63 Edifici di valore architettonico ambientale e storico testimoniale ...................................... 82

Art. 64 Aree di pertinenza da tutelare dei parchi e delle aree verdi di valore monumentale ........ 82

Art. 65 Aree di pertinenza dei complessi edilizi di valore da tutelare ........................................... 82

Art. 66 Aree di pertinenza degli edifici di valore architettonico, ambientale e storico testimoniale

83

Art. 67 Elementi del paesaggio storico ......................................................................................... 83

Art. 68 Viabilità storica .................................................................................................................. 84

Art. 69 Bonifiche storiche .............................................................................................................. 84

CAPO V - TUTELA E VINCOLI RIGUARDANTI LE AREE ARCHEOLOGICHE E LE POTENZIALITÀ

ARCHEOLOGICHE ..................................................................................................................................... 86

Art. 70 Aree ed elementi di permanenza della centuriazione ....................................................... 86

Art. 71 Aree archeologiche ........................................................................................................... 86

TITOLO III DISCIPLINA PER LA PREVENZIONE DAI RISCHI E DALL’INQUINAMENTO ........................ 88

CAPO I - PROTEZIONE DAL RISCHIO GEOLOGICO-SISMICO ............................................................... 88

Art. 72 Protezione dal rischio geologico ....................................................................................... 88

Art. 73 Protezione dal rischio sismico ........................................................................................... 88

Art. 74 Protezione dal fenomeno della subsidenza ...................................................................... 89

CAPO II - PROTEZIONE DAL RISCHIO IDRAULICO ................................................................................. 90

Art. 75 Obiettivi ............................................................................................................................. 90

Art. 76 Fasce di tutela fluviale ....................................................................................................... 90

Art. 76 bis Zona di tutela idraulica ...................................................................................................... 90

Art. 77 Limitazione del rischio idraulico della rete minore ............................................................ 90

Art. 78 Limitazione del rischio idraulico della rete principale ........................................................ 91

Art. 78 bis Distanze di rispetto dalle opere idrauliche ........................................................................ 91

CAPO III - TUTELA DELLA QUALITA’ DELLE RISORSE IDRICHE SOTTERRANEE ............................... 93

Art. 79 Aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano ....................................... 93

Art. 80 Zone di Protezione degli acquiferi sotterranei ................................................................... 93

Art. 81 Aree di ricarica della falda ................................................................................................. 94

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Art. 81 bis Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei ...................................................... 96

Art. 82 Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ..................................................................... 97

Art. 83 Zone di riserva per pozzi idropotabili ................................................................................ 97

Art. 84 Zone di tutela assoluta dei pozzi idropotabili .................................................................... 97

Art. 85 Zone di rispetto dei pozzi idropotabili ................................................................................ 98

CAPO IV - TUTELA DELLA QUALITA’ DELLE RISORSE IDRICHE SUPERFICIALI ............................... 100

Art. 86 Obiettivi e finalità ............................................................................................................. 100

Art. 87 Disciplina degli scarichi ................................................................................................... 100

Art. 88 Vincoli e prescrizioni per attività produttive con scarichi di sostanze pericolose ............ 101

CAPO V - TUTELA QUANTITATIVA DELLE RISORSE IDRICHE ............................................................ 102

Art. 89 Obiettivi e finalità ............................................................................................................. 102

Art. 90 Disciplina del risparmio idrico .......................................................................................... 102

Art. 91 Riutilizzo delle acque reflue recuperate .......................................................................... 102

Art. 92 Deflusso Minimo Vitale .................................................................................................... 103

CAPO VI - TUTELA DELLA QUALITA’ DELL’ARIA ................................................................................... 104

Art. 93 Obiettivi ........................................................................................................................... 104

Art. 94 Fasce di ambientazione connesse alla realizzazione di infrastrutture per la mobilità .... 104

Art. 95 Attenzione agli agenti allergenici ..................................................................................... 105

CAPO VII - TUTELA DAL RUMORE .......................................................................................................... 106

Art. 96 Obiettivi ........................................................................................................................... 106

Art. 97 Disciplina della gestione del rumore ambientale ............................................................. 106

CAPO VIII - TUTELA DALLE EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE ........................................................ 107

Art. 98 Obiettivi ........................................................................................................................... 107

Art. 99 Localizzazione degli impianti per le emittenze radio e televisive .................................... 107

Art. 100 Fasce di rispetto degli impianti per le emittenze radio e televisive ................................. 108

Art. 101 Localizzazione degli impianti per la telefonia mobile ...................................................... 108

CAPO IX - INQUINAMENTO LUMINOSO ................................................................................................. 109

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Art. 102 Disciplina della riduzione dell’inquinamento luminoso .................................................... 109

CAPO X - AREE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE E SITI INQUINATI .......................................... 110

Art. 103 Obiettivi ........................................................................................................................... 110

Art. 104 Aree di danno da incidente rilevante ............................................................................... 110

Art. 105 Siti contaminati e oggetto di messa in sicurezza permanente ........................................ 111

Art. 106 Siti a rischio di inquinamento ......................................................................................... 112

CAPO XI - AREE A SERVIZIO DELLA PROTEZIONE CIVILE .................................................................. 113

Art. 107 Aree a servizio della protezione civile ............................................................................. 113

CAPO XII - AREE ECOLOGICAMENTE ATTREZZATE ........................................................................... 114

Art. 108 Definizione e localizzazione ............................................................................................ 114

Art. 109 Standard prioritari di Area Ecologicamente Attrezzata ................................................... 114

Art. 110 Soggetto gestore di Area Ecologicamente Attrezzata .................................................... 115

Art. 111 Contenuti urbanistico-territoriali di qualità ....................................................................... 115

Art. 112 Condizioni di gestione ambientale di qualità ................................................................... 116

Art. 113 Sistema di Gestione Ambientale ..................................................................................... 117

Art. 114 Monitoraggio .................................................................................................................... 117

TITOLO IV RAPPORTI CON I LIVELLI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DI SETTORE ...... 118

CAPO I - RAPPORTI CON LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE .......................................................... 118

Art. 115 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)................................................ 118

CAPO II - RAPPORTI CON LA PIANIFICAZIONE DI SETTORE .............................................................. 119

Art. 116 Piano delle Attività Estrattive (PAE) ................................................................................ 119

Art. 117 Zonizzazione Acustica Comunale (ZAC) ........................................................................ 120

Art. 118 Piano di risanamento acustico (PRiAc) ........................................................................... 120

Art. 119 Piano Urbano della Mobilità (PUM) ................................................................................. 121

Art. 120 Piano Generale del Trasporto Urbano (PGTU) ............................................................... 122

Art. 121 Piano Energetico Comunale (PEC) ................................................................................. 123

Art. 122 Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria (PRA) ....................................................... 124

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Art. 123 Piano annuale per gli impianti fissi di telefonia mobile (PTM) ........................................ 124

Art. 124 Piano Comunale di Protezione Civile (PPC) ................................................................... 125

Art. 125 Piano delle istallazioni pubblicitarie (PPU) ...................................................................... 126

Art. 125.2 Piano del verde (PV) ....................................................................................................... 126

Art. 125.3 Piano di valorizzazione paesaggistica (PVP) .................................................................. 126

Art. 125.4 Piano cimiteriale (PCm) .................................................................................................. 127

Art.125.5 Piano del Rischio Idraulico (PRI) .................................................................................... 127

Art.125.6 Piano comunale delle Fognature (PCF) .......................................................................... 128

Art. 125.7 Edilizia Residenziale Pubblica ........................................................................................ 128

TITOLO V DISCIPLINA DEL TERRITORIO RURALE ................................................................................ 129

CAPO I. AMBITI AGRICOLI ....................................................................................................................... 129

Art. 126 Individuazione degli ambiti del territorio rurale e obiettivi della pianificazione ................ 129

CAPO II. AMBITI DI VALORE NATURALE E AMBIENTALE ..................................................................... 132

Art. 127 Ambiti rurali di valore naturale ed ambientale ................................................................. 132

CAPO III. AMBITI AGRICOLI DI RILIEVO PAESAGGISTICO .................................................................. 134

Art. 128 Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico ............................................................................. 134

CAPO IV. AMBITI AD ALTA VOCAZIONE PRODUTTIVA AGRICOLA ..................................................... 136

Art. 129 Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola ................................................................... 136

CAPO V –TUTELA E CONSERVAZIONE DELL’HABITAT RURALE E DELLE CARATTERISTICHE

PAESISTICHE ........................................................................................................................................... 138

Art. 130 Disciplina riguardante la tutela e la conservazione dell’habitat rurale e delle caratteristiche

paesistiche del contesto spazio-ambientale ......................................................................................... 138

Art. 131 Misure di compensazione urbanistica finalizzate alla demolizione di edifici incongrui

esistenti nel territorio rurale ................................................................................................................... 138

Art. 132 Insediamenti produttivi esistenti in ambito agricolo ......................................................... 141

TITOLO VI DISCIPLINA DEGLI INSEDIAMENTI URBANI E DEL TERRITORIO URBANIZZABILE ....... 142

CAPO I – AMBITI URBANI ........................................................................................................................ 142

Art. 133 Individuazione degli insediamenti urbani e obiettivi della pianificazione ........................ 142

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CAPO II - DISCIPLINA DEL SISTEMA INSEDIATIVO STORICO - URBANO ........................................... 143

Art. 134 Centri storici .................................................................................................................... 143

Art. 135 Città storica ..................................................................................................................... 144

Art. 136 Centri storici minori .......................................................................................................... 144

CAPO III - AMBITI URBANI CONSOLIDATI .............................................................................................. 145

Art. 137 Disciplina degli ambiti urbani consolidati ........................................................................ 145

CAPO IV - AMBITI DA RIQUALIFICARE ................................................................................................... 146

Art. 138 Disciplina degli ambiti da riqualificare ............................................................................. 146

Art. 139 Ambito urbano da riqualificare “Ex mura” ....................................................................... 148

Art. 140 Recupero degli insediamenti produttivi incongrui ........................................................... 148

CAPO V - AMBITI PER I NUOVI INSEDIAMENTI ..................................................................................... 149

Art. 141 Disciplina degli ambiti per nuovi insediamenti ................................................................ 149

CAPO VI - AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE ......................................................... 151

Art. 142 Ambito specializzato per attività produttive ..................................................................... 151

Art. 143 Stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti ........................................................................ 151

CAPO VII - POLI FUNZIONALI .................................................................................................................. 153

Art. 144 Disciplina dei poli funzionali ............................................................................................ 153

CAPO VIII - SUB –AMBITI URBANI DI TRASFORMAZIONE ................................................................... 155

Art. 145 Sub – ambiti produttivi ..................................................................................................... 155

Art. 146 Sub – ambiti residenziali ................................................................................................. 155

Art. 147 Sub – ambiti direzionali, ricettivi e commerciali .............................................................. 156

Art. 148 Sub – ambiti per funzioni di servizio ................................................................................ 157

Art. 149 Sub – ambiti a funzioni miste .......................................................................................... 158

Art. 150 Sub - ambiti a verde privato ............................................................................................ 158

CAPO IX - CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI E BIOEDILIZIA ........................................... 159

Art. 151 Obiettivi e finalità ............................................................................................................. 159

Art. 152 Produzione di energia da fonti rinnovabili o assimilate ................................................... 159

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Art. 153 Risparmio energetico ...................................................................................................... 160

Art. 154 Bioedilizia ........................................................................................................................ 161

TITOLO VII DISCIPLINA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI .................................................................. 162

CAPO I - INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ .................................................................................... 162

Art. 155 Viabilità ............................................................................................................................ 162

Art. 156 Parcheggi scambiatori ..................................................................................................... 163

Art. 157 Ferrovie ........................................................................................................................... 164

Art. 158 Trasporto pubblico urbano in sede propria ..................................................................... 164

Art. 159 Rete ciclabile ................................................................................................................... 165

CAPO II - INFRASTRUTTURE PER L’URBANIZZAZIONE ...................................................................... 166

Art. 160 Impianti tecnologici .......................................................................................................... 166

Art. 161 Elettrodotti e relative fasce di rispetto ............................................................................. 166

Art. 162 Metanodotti ...................................................................................................................... 168

Art. 163 Aree cimiteriali e relative fasce di rispetto ....................................................................... 168

Art. 164 Depuratori e relative fasce di rispetto.............................................................................. 168

CAPO III - ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI ................................................................................. 170

Art. 165 Fabbisogno di attrezzature e spazi collettivi ................................................................... 170

Art. 166 Parchi Urbani e Territoriali .............................................................................................. 170

Art. 167 Servizi pubblici di interesse sovracomunale ................................................................... 171

Art. 168 Definizione ....................................................................................................................... 172

Art. 169 Individuazione ................................................................................................................. 172

Art. 170 Disciplina ......................................................................................................................... 173

CAPO IV - REALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI .......................................................... 174

Art. 171 Concorso nella realizzazione delle dotazioni territoriali .................................................. 174

TITOLO VIII MONITORAGGIO DEL PIANO ............................................................................................... 176

CAPO I - MONITORAGGIO DEL PIANO ................................................................................................... 176

Art. 172 Obiettivi e finalità ............................................................................................................. 176

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Art. 173 Monitoraggio del livello di attuazione del Piano .............................................................. 176

Art. 174 Monitoraggio delle prestazioni ambientali del Piano ....................................................... 176

Art. 175 Report ambientale ........................................................................................................... 177

TABELLA A - CENTRI DI PERICOLO E DELLE ATTIVITÀ CHE POSSONO INCIDERE SULLA QUALITÀ DELLA RISORSA IDRICA ............................................................................................................................ 178

TABELLA B - SITI OGGETTO DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE E RIPRISTINO AMBIENTALE ....................................................................................................................................................................... 181

TABELLA C - ATTIVITÀ A RISCHIO DI INQUINAMENTO (BROWNFIELDS) ........................................... 182

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TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - OBIETTIVI GENERALI

Art. 1 Obiettivi del Piano Strutturale Comunale

1. Il Piano Strutturale Comunale, di seguito definito PSC, disciplina le trasformazioni fisiche e funzionali delle varie parti del territorio comunale e gli interventi pubblici e privati conseguenza delle esigenze espresse dalla popolazione presente sul territorio, in sintonia con la salvaguardia e la valorizzazione dei beni storici, culturali, ambientali, paesaggistici e naturali.

2. l PSC accerta la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali presenti sul territorio comunale, dettando le norme per la loro salvaguardia ed individuando gli interventi di miglioramento e riequilibrio ambientale da realizzare, in conformità alle previsioni del PTCP.

3. Il PSC approfondisce ed integra i contenuti del PTCP, definendo le azioni volte ad eliminare o ridurre il livello del rischio negli insediamenti esistenti.

4. Il PSC delimita gli ambiti del territorio comunale caratterizzati da differenti politiche di intervento e valorizzazione e da diversi assetti funzionali ed urbanistici, anche in attuazione delle direttive e degli indirizzi del PTCP. Il piano stabilisce il dimensionamento delle nuove previsioni per ciascun ambito con riferimento ai fabbisogni locali ed alle previsioni del PTCP.

5. L’Amministrazione comunale assume come obiettivo prioritario la tutela e la salvaguardia del valore naturale, ambientale, paesaggistico e storico-culturale del territorio e il miglioramento dello stato dell’ambiente, quali condizioni imprescindibili per lo sviluppo sostenibile dei sistemi insediativi e socio-economici.

Art. 2 Articolazione della tutela e dell’uso del territorio

1. Le presenti norme precisano gli interventi di trasformazione e tutela consentite nelle tavole di progetto, ne specificano gli strumenti e le modalità di attuazione, ne fissano i parametri, dettano le prescrizioni cui tali interventi devono attenersi.

2. I Contenuti e le modalità attuative della disciplina urbanistica, in coerenza con i

contenuti della LR 20/2000, si articolano nel Piano Strutturale Comunale (PSC), nel

Piano Operativo Comunale (POC) e Regolamento Edilizio e Urbanistico (RUE).

3. L’edificazione nelle varie parti del territorio comunale è soggetta alle leggi vigenti

nazionali e regionali, agli strumenti di pianificazione sovraordinata, alla disciplina

delle presenti norme, alle disposizioni del POC e del RUE e degli altri regolamenti

comunali non in contrasto con le presenti norme.

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CAPO II - DEFINIZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO

Art. 3 Struttura organizzativa

1. Il quadro conoscitivo è elemento costitutivo del PSC. Esso provvede alla organica rappresentazione e valutazione dello stato del territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e costituisce riferimento necessario per la definizione degli obiettivi e dei contenuti del piano e per la valutazione di sostenibilità.

2. Il quadro conoscitivo, in coerenza con i compiti di ciascun livello di pianificazione, ha

riguardo:

a) alle dinamiche dei processi di sviluppo economico e sociale;

b) agli aspetti fisici e morfologici;

c) ai valori paesaggistici, culturali e naturalistici;

d) ai sistemi ambientale, insediativo e infrastrutturale;

e) all’utilizzazione dei suoli ed allo stato della pianificazione;

f) alle prescrizioni e ai vincoli territoriali derivanti dalla normativa, dagli strumenti di pianificazione vigenti, da quelli in salvaguardia e dai provvedimenti amministrativi.

Art. 4 Ricadute sulla pianificazione attuativa e sui piani di settore

1. I piani settoriali comunali provvedono ad integrare e approfondire il quadro conoscitivo del PSC con gli approfondimenti relativi al loro specifico campo di interesse.

Art. 5 Modalità di aggiornamento

1. Il quadro conoscitivo è periodicamente aggiornato dagli uffici dell’Amministrazione comunale e tale aggiornamento è formalizzato con provvedimento dirigenziale.

Art. 6 Forme di collaborazione con gli altri soggetti istituzionali coinvolti nel processo di pianificazione

1. Al fine di elaborare il quadro conoscitivo, le amministrazioni operano ai sensi dell'art. 17 della LR 20/2000, provvedendo alle integrazioni, agli approfondimenti ed agli aggiornamenti ritenuti indispensabili.

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CAPO III - STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE

Art. 7 Caratteri, contenuti e compiti del PSC

1. Il Piano Strutturale Comunale (PSC), in conformità ai contenuti LR 20/2000, è lo strumento di pianificazione urbanistica generale del Comune, con riguardo a tutto il proprio territorio, per delineare le scelte strategiche di assetto e sviluppo e per tutelare l'integrità fisica ed ambientale e l'identità culturale dello stesso.

2. Il PSC in particolare:

a) valuta la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali ed antropiche presenti nel territorio e ne indica le soglie di criticità;

b) fissa i limiti e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni pianificabili;

c) individua le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza, per dimensione e funzione;

d) classifica il territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile e rurale;

e) individua gli ambiti del territorio comunale secondo quanto disposto dalla LR 20/2000 e definisce le caratteristiche urbanistiche e funzionali degli stessi, stabilendone gli obiettivi sociali, funzionali, ambientali e morfologici e i relativi requisiti prestazionali;

f) definisce le trasformazioni che possono essere attuate attraverso intervento diretto, in conformità alla disciplina generale del RUE di cui al comma 2 dell’art. 29.

3. Il PSC si conforma alle prescrizioni e ai vincoli e dà attuazione agli indirizzi e alle direttive contenuti nei piani territoriali sovraordinati.

Art. 8 VALSAT / VAS

1. Il Comune provvede, nell'ambito del procedimento di elaborazione ed approvazione dei propri piani, alla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (Val.S.A.T. o VAS) degli effetti derivanti dalla loro attuazione, anche con riguardo alla normativa nazionale e comunitaria, permettendo di selezionare, tra le possibili soluzioni alternative, quelle maggiormente rispondenti agli obiettivi generali del Piano e alle caratteristiche del territorio comunale.

2. Gli esiti della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale costituiscono parte integrante del piano approvato e sono illustrati nel Rapporto Ambientale, di cui all’Art. 9, che documenta le ragioni poste a fondamento delle scelte strategiche.

3. In coerenza con le valutazioni di cui al comma 2 gli strumenti di pianificazione perseguono l'obiettivo della contestuale realizzazione delle previsioni in essa contenute e degli interventi necessari ad assicurarne la sostenibilità ambientale e territoriale.

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4. Il Comune provvede inoltre al monitoraggio dell'attuazione dei propri piani e degli effetti sui sistemi ambientali e territoriali, anche al fine della revisione o aggiornamento degli stessi, attraverso l’individuazione di opportuni indicatori di valutazione come specificato nel Titolo IX e mediante la redazione di un Report Ambientale, di cui all’Art. 175, con l’obiettivo di relazionare sull’evoluzione temporale delle caratteristiche ambientali e territoriali dell’ambito comunale e di rendere divulgabili i risultati del monitoraggio medesimo.

Art. 9 Rapporto Ambientale

1. Il Rapporto Ambientale è il documento all’interno del quale sono rappresentati gli esiti della VALSAT.

2. Il Rapporto Ambientale, rappresentativo del processo di Val.S.A.T., si articola nelle seguenti fasi, secondo le indicazioni del Del. del C.R. 173/2001:

a) analisi dello stato di fatto;

b) definizione degli obiettivi;

c) individuazione degli effetti di piano;

d) localizzazione alternative e mitigazioni;

e) valutazione di sostenibilità;

f) monitoraggio degli effetti.

3. Il rapporto ambientale è inoltre corredato da una Sintesi in linguaggio non Tecnico, nella quale sono sintetizzati gli approfondimenti effettuati, con particolare attenzione agli impatti previsti, alle misure di mitigazione e al monitoraggio delle azioni previste dal piano.

Art. 10 Caratteri, contenuti e compiti del POC

1. Il Piano Operativo Comunale (POC), in conformità ai contenuti della LR 20/2000, è lo strumento urbanistico che individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di cinque anni. Il POC è predisposto attraverso più atti relativi a parti del territorio assoggettato a tale disciplina, formati in successione temporale nell’arco di validità del PSC in conformità alle previsioni del PSC, del quale non può modificarne i contenuti.

2. Il POC contiene, per gli ambiti di riqualificazione e per i nuovi insediamenti:

a) la delimitazione, l'assetto urbanistico, le destinazioni d'uso, gli indici edilizi;

b) le modalità di attuazione degli interventi di trasformazione, nonché di quelli di conservazione;

c) i contenuti fisico morfologici, sociali ed economici e le modalità di intervento;

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d) l'indicazione delle trasformazioni da assoggettare a specifiche valutazioni di sostenibilità e fattibilità e ad interventi di mitigazione e compensazione degli effetti;

e) la definizione delle dotazioni territoriali da realizzare o riqualificare e delle relative aree, nonché gli interventi di integrazione paesaggistica;

f) la localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di interesse pubblico.

3. Nel definire le modalità di attuazione di ciascun nuovo insediamento o intervento di riqualificazione il POC applica i criteri di perequazione definiti dal PSC.

4. Il POC programma la contestuale realizzazione e completamento degli interventi di trasformazione e delle connesse dotazioni territoriali e infrastrutture per la mobilità. A tale scopo il piano può assumere, anche in deroga ai limiti temporali definiti dal comma 1, il valore e gli effetti del PUA, ovvero individuare le previsioni da sottoporre a pianificazione attuativa, stabilendone indici, usi e parametri.

5. Il POC può stabilire che gli interventi di trasformazione previsti siano attuati attraverso società aventi come oggetto la trasformazione di aree urbane, di cui all'art. 6 della L.R. 3 luglio 1998, n. 19.

6. Il POC disciplina inoltre i progetti di tutela, recupero e valorizzazione del territorio rurale di cui all’art. 49 della LR 20/2000.

7. Il POC si coordina con il bilancio pluriennale comunale ed ha il valore e gli effetti del programma pluriennale di attuazione, di cui all’art. 13 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10. Esso costituisce strumento di indirizzo e coordinamento per il programma triennale delle opere pubbliche e per gli altri strumenti comunali settoriali, previsti da leggi statali e regionali.

8. Il POC può inoltre assumere il valore e gli effetti:

a) dei progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane, di cui all’art. 8 della L.R. 5 luglio 1999, n. 14;

b) dei piani pluriennali per la mobilità ciclistica, di cui alla L. 19 ottobre 1998, n. 366.

9. Le previsioni del POC relative alle infrastrutture per la mobilità possono essere modificate e integrate dal Piano Urbano del Traffico (PUT), approvato ai sensi del comma 4 dell’art. 22 della LR 20/2000.

10. Al fine di favorire l'attuazione degli interventi di trasformazione, il POC può assegnare quote di edificabilità, nell’ambito del dimensionamento complessivo stabilito dal PSC, quale equo ristoro del sacrificio imposto ai proprietari con l'apposizione del vincolo di destinazione per le dotazioni territoriali o per le infrastrutture per la mobilità. Per il medesimo scopo lo strumento urbanistico può prevedere, anche attraverso la stipula di accordi di cui all'art. 18 della LR 20/2000, il recupero delle cubature afferenti alle aree da destinare a servizi, su diverse aree del territorio urbano, purché sia evidente la conformità alle prescrizioni, alle direttive e agli indirizzi del PSC.

11. Per le opere pubbliche e di interesse pubblico la deliberazione di approvazione del POC comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e l'urgenza ed indifferibilità dei lavori ivi previsti. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e di

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urgenza ed indifferibilità cessano se le opere non hanno inizio entro cinque anni dall'entrata in vigore del POC.

12. L'individuazione delle nuove aree destinate agli insediamenti produttivi, di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 447 del 1998, è attuata dal Comune nell'ambito della predisposizione del POC o delle sue varianti. I progetti relativi alla realizzazione, ampliamento, ristrutturazione o riconversione degli impianti produttivi possono comportare variazioni al POC, secondo le modalità e i limiti previsti dall'art. 5 del citato D.P.R. n. 447 del 1998.

13. Attraverso il POC sono individuate le aree per gli impianti di distribuzione dei carburanti, ai sensi del D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, per gli impianti di cogenerazione, per le cabine elettriche primarie.

14. La previsione da parte del POC dei nuovi insediamenti e degli interventi negli ambiti da riqualificare è subordinata all'esistenza ovvero alla contemporanea realizzazione e attivazione di una adeguata dotazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti.

Art. 11 Studio di Sostenibilità Ambientale e Territoriale del POC (SSAT)

1. Contestualmente alla redazione di POC, o sua variante, che preveda l’attuazione dei subambiti del PSC o modifiche alla viabilità di carattere sovralocale, dovrà essere predisposto uno specifico Studio di Sostenibilità Ambientale e Territoriale del POC.

2. Lo Studio di Sostenibilità Ambientale e Territoriale è finalizzato ad identificare gli impatti locali di ciascun intervento previsto ed eventualmente a specificare ulteriori misure di mitigazione o compensazione, anche in relazione alle peculiarità locali del territorio comunale, all’evoluzione delle sue caratteristiche ambientali, con riferimento anche al Rapporto ambientale della Valsat, di cui all’Art. 9, ed in particolare alle misure di mitigazione di cui all’allegato 4.b, al Report Ambientale di cui all’Art. 175, e al progresso tecnico.

3. Lo Studio di Sostenibilità Ambientale e Territoriale del POC deve contenere almeno:

a) la descrizione delle caratteristiche ambientali e territoriali locali, in riferimento ad un adeguato intorno degli interventi di trasformazione, per verificarne gli impatti diretti ed indiretti;

b) la verifica della coerenza delle azioni inserite nel POC con le previsioni del PSC;

c) la valutazione degli impatti specifici locali delle azioni inserite nel POC sulle diverse matrici ambientali e territoriali e in relazione ai risultati del Report Ambientale di cui all’Art. 175, applicando ove possibile ed opportuno anche valutazioni quantitative;

d) l’eventuale definizione di ulteriori misure di mitigazione o compensazione (dotazioni ecologiche ed ambientali) in relazione agli interventi di trasformazione proposti, con particolare riferimento alle caratteristiche ambientali e territoriali locali ed alla capacità del sistema fognario e di

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depurazione delle acque reflue, provvedendo ad aggiornare ed integrare il quadro conoscitivo relativo.

4. Lo Studio di Sostenibilità Ambientale e Territoriale del POC è parte integrante e sostanziale del piano urbanistico operativo. Le misure di mitigazione e compensazione in esso contenute sono prescrittive per l’attuazione della previsioni urbanistiche.

5. Nel caso il POC assuma il valore e gli effetti di PUA, ai sensi dell’art.30 della LR n.20/2000 e s.m.i., oppure nel caso il PUA rappresenti modifica al POC, ai sensi dell’art.22 della LR n.20/2000 e s.m.i., e l’intervento sia sottoposto alla procedura di VIA ovvero di verifica (screening) ai sensi della LR n.9/1999 e s.m.i., lo Studio Ambientale previsto dalle procedure citate sostituisce lo Studio di Sostenibilità Ambientale e Territoriale.

Art. 12 Caratteri, contenuti e compiti del RUE

1. Il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE), in conformità ai contenuti della LR 20/2000, contiene la disciplina generale delle tipologie e delle modalità attuative degli interventi di trasformazione nonché delle destinazioni d'uso. Il regolamento contiene altresì le norme attinenti alle attività di costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere edilizie, ivi comprese le norme igieniche di interesse edilizio, nonché la disciplina degli elementi architettonici e urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano l'ambiente urbano.

2. La disciplina affidata al RUE è perfezionata attraverso un unico atto, esteso all’intero territorio di competenza, in conformità alle previsioni del PSC, e disciplina:

a) le trasformazioni negli ambiti consolidati e nel territorio rurale;

b) gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente sia nei centri storici sia negli ambiti da riqualificare per le parti non soggette al POC;

c) gli interventi negli ambiti specializzati per attività produttive per le parti non soggette al POC;

d) gli interventi sui fabbricati e sulle attività esistenti all’interno degli ambiti per

nuovi insediamenti e negli ambiti territoriali di insediamento e concentrazione

dei Poli funzionali, sino alla perimetrazione delle aree di intervento da parte

del POC.

3. Gli interventi di cui al comma precedente non sono soggetti al POC e sono attuati attraverso intervento diretto.

4. Il RUE contiene inoltre:

a) la definizione dei parametri edilizi ed urbanistici e le metodologie per il loro calcolo;

b) la disciplina degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione;

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c) le condizioni e le modalità della monetizzazione delle dotazioni territoriali, con particolare riferimento:

1. alle diverse zone omogenee;

2. ai casi di interventi edilizi diretti;

3. ai casi di interventi edilizi soggetti a PUA;

4. ai casi di mutamento di destinazione d’uso;

Il RUE specifica inoltre le dimensioni areali massime monetizzabili e definisce in quali casi la monetizzazione è subordinata a deliberazione assentiva della Giunta Comunale.

5. Il RUE è valido a tempo indeterminato.

Art. 13 Caratteri, contenuti e compiti dei PUA

1. I Piani Urbanistici Attuativi (PUA), in conformità ai contenuti della LR 20/2000, sono gli strumenti urbanistici di dettaglio per dare attuazione agli interventi di nuova urbanizzazione e di riqualificazione, disposti dal POC qualora esso stesso non ne assuma i contenuti.

2. I PUA possono assumere, in considerazione degli interventi previsti, il valore e gli effetti dei seguenti piani o programmi:

a) i piani particolareggiati e i piani di lottizzazione, di cui agli artt. 13 e 28 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150;

b) i piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla Legge 18 aprile 1962, n. 167;

c) i piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865;

d) i piani di recupero di cui alla Legge 5 agosto 1978, n. 457;

e) i programmi integrati di intervento di cui all'art. 16 della Legge 17 febbraio 1992, n. 179;

f) i programmi di recupero urbano di cui all'art. 11 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 493.

3. Inoltre il PUA può dare attuazione ai progetti di valorizzazione commerciale delle aree urbane previsti dal POC ai sensi della lettera a) del comma 8 dell’art. 30 della LR 20/2000.

4. Il programma di riqualificazione urbana, di cui all'art. 4 della L.R. 3 luglio 1998, n. 19, assume il valore e produce gli effetti del PUA.

5. In sede di approvazione del PUA, l'atto deliberativo può assumere valore di permesso di costruire, per tutti o parte degli interventi previsti, a condizione che sussistano tutti i

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requisiti dell'opera e siano stati ottenuti i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta cui è subordinato il rilascio del permesso di costruire. Le eventuali varianti al permesso di costruire, relative a tali interventi, possono essere rilasciate, a norma delle disposizioni vigenti, senza la necessità di pronunce deliberative.

6. Al fine di disciplinare i rapporti derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal PUA, è stipulata una apposita convenzione.

7. I PUA devono essere corredati da studio geologico-sismico ai sensi della Delibera Regionale n. 1677 del 24 ottobre 2005, “Prime indicazioni applicative in merito al Decreto Ministeriale 14 settembre 2005 (Norme Tecniche per le Costruzioni)” e s.m.i.

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CAPO IV - ELEMENTI COSTITUTIVI IL PSC

Art. 14 Elenco e tipi di elaborati

1. Il PSC è composto dai seguenti elaborati:

tipo elaborato titolo sigla identificativa

numero elaborato

scala di rappresentazione

Quadro Conoscitivo Sistema economico e sociale QC A Varie

Quadro Conoscitivo Sistema ambientale QC B Varie

Quadro Conoscitivo Sistema insediativi QC C Varie

Relazione di progetto Relazione illustrativa del progetto REL 1 Varie

Relazione di progetto Relazione geologica REL 2 Varie

Relazione di progetto VALSAT (Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale) – Rapporto ambientale

REL 3 Varie

Relazione di progetto VALSAT (Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale) – Sintesi non tecnica

REL 4 Varie

Relazione di progetto Relazione sismica REL 5 Varie

Relazione di progetto Piano Urbano della Mobilità REL 6 Varie

Norme Norme Tecniche di Attuazione NR 1

Norme Schede degli Ambiti Territoriali NR 2 Varie

Norme Aree di Perequazione Urbanistica e Ambientale

NR 3 1:10.000

Norme Aree in salvaguardia NR 4 1:25.000

Norme Edilizia Incongrua in Ambito Agricolo NR 5 1:10.000

Cartografia di progetto - Sintesi

Settori territoriali CTS 1 1:25.000

Cartografia di progetto - Sintesi

Ambiti territoriali ai sensi della LR 20/2000

CTS 2 1:25.000

Cartografia di progetto - Sintesi

Sub – ambiti di progetto CTS 3 1:25.000

Cartografia di progetto - Sintesi

Assetto della rete viabilistica CTS 4 1: 25.000

Cartografia di progetto - Sintesi

Interventi viabilistici previsti CTS 5 1:25.000

Cartografia di progetto - Sintesi

Assetto del Trasporto pubblico CTS 6 1:25.000

Cartografia di progetto - Sintesi

Rete ciclabile e pedonale CTS 7 1:25.000

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Norme tecniche di attuazione.

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tipo elaborato titolo sigla identificativa

numero elaborato

scala di rappresentazione

Cartografia di progetto - Sintesi

Dotazioni territoriali: bilancio dei servizi

CTS 8 Varie

Cartografia di progetto - Sintesi

Sistema delle centralità e dei luoghi del commercio

CTS 9 Varie

Cartografia di progetto - Sintesi

Assetto urbanistico – Funzioni caratterizzanti

CTS 10 1:25.000

Cartografia di progetto - Sintesi

Assetto urbanistico – Modalità di trasformazione

CTS 11 1:25.000

Cartografia di progetto - Sintesi

Rete ecologica CTS 12 1:25.000

Cartografia di progetto - Sintesi

Parchi Urbani e Territoriali CTS 13 1:25.000

Cartografia di progetto - Sintesi

Poli Funzionali e Servizi Sovracomunali

CTS 14 1:25.000

Cartografia di progetto - Sintesi

Territorio Urbanizzato, Urbanizzabile e Rurale

CTS 15 1:25.000

Cartografia di progetto - Sintesi

Unità di Paesaggio CTS 16 1:25.000

Cartografia di progetto - Sintesi

Ambiti rurali – PTCP CTS 17 1:25.000

Cartografia di progetto - Dettaglio

Ambiti Territoriali CTD 1 1:10.000

Cartografia di progetto - Gestione

Tutele e Vincoli Ambientali CTG 1 1:10.000

Cartografia di progetto - Gestione

Tutele e Vincoli Storico – Culturali e Paesaggistici

CTG 2 Varie

Cartografia di progetto - Gestione

Rispetti e Limiti all’edificabilità dei suoli e alla trasformazione degli insediamenti

CTG 3 1:10.000

2. In caso di contrasto e di difformità con altri provvedimenti o normative comunali adottate antecedentemente al PSC, prevalgono le presenti Norme con i relativi elaborati grafici.

3. In caso di non corrispondenza tra la prescrizione normativa ed elaborati grafici, prevalgono le prescrizioni normative.

4. In caso di non corrispondenza tra gli elaborati grafici, prevalgono quelli in scala di maggiore dettaglio.

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Art. 15 Relazioni di progetto

1. Il PSC contiene le seguenti Relazioni di progetto:

a) Relazione illustrativa del progetto, che illustrata i contenuti progettuali del PSC e le ragioni delle scelte in esso contenute;

b) Relazione geologica che illustra l’assetto idrogeologico del territorio comunale ed evidenzia le problematiche connesse alla trasformazione del territorio;

c) VALSAT (Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale) – Rapporto ambientale, che dimostra la sostenibilità del piano e individua le misure di mitigazione e compensazione nonché le modalità di monitoraggio;

d) VALSAT (Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale) – Sintesi non tecnica, che riassume le principali considerazioni della VALSAT evidenziando le principali misure di mitigazione e compensazione nonché le modalità di monitoraggio;

e) Relazione Sisimica, che evidenzia il rischio sismico del territorio comunale e le zone soggette a possibile amplificazione degli effetti sismici.

Art. 16 Norme e relativi allegati

1. Il PSC è organizzato nei seguenti elaborati normativi:

a) NR 01 - Norme Tecniche di Attuazione, che specificano le modalità di trasformazione del territorio, le regole per la loro attuazione, gli indirizzi e le direttive al POC, al RUE e alla pianificazione comunale di settore;

b) NR 02 - Schede dei Settori Territoriali, che contiene una descrizione ed una valutazione sintetica degli aspetti problematici e delle opportunità presenti nei diversi Ambiti Territoriali, la disciplina generale che regola la loro trasformazione e la loro attuazione all’interno del POC e del RUE, le Dotazioni territoriali previste, le Modalità di Attuazione per Sub – Ambiti di progetto;

c) NR 03 - Aree di Perequazione Urbanistica e Ambientale;

d) NR 04 - Aree in salvaguardia;

e) NR 05 - Edilizia Incongrua in Ambito Agricolo.

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Art. 17 Cartografia

1. La cartografia di progetto del PSC è organizzata secondo tre tipi di elaborati:

a) Cartografia di progetto – Sintesi (CTS), che contiene le informazioni relative ad un tema di progetto estese a tutto il territorio comunale;

b) Cartografia di progetto – Dettaglio (CTD), che contiene in un unico elaborato le principali informazioni di progetto della cartografia CTS;

c) Cartografia di progetto – Gestione (CTG), che contiene le informazioni relative alle principali invarianti, vincoli e limiti del territorio.

Art. 18 Carta unica del territorio

1. Il PSC recepisce e coordina le prescrizioni relative alla regolazione dell'uso del suolo e delle sue risorse ed i vincoli territoriali, paesaggistici ed ambientali che derivano dai piani sovraordinati, da singoli provvedimenti amministrativi ovvero da previsioni legislative.

2. L’insieme delle indicazioni contenute nelle tavole della cartografia di progetto – Gestione (CTG) costituiscono la carta unica del territorio e sono l'unico riferimento per la pianificazione attuativa e per la verifica di conformità urbanistica ed edilizia, fatte salve le prescrizioni ed i vincoli sopravvenuti, anche ai fini dell'autorizzazione per la realizzazione, ampliamento, ristrutturazione o riconversione degli impianti produttivi, ai sensi del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447.

3. La deliberazione di approvazione del PSC dà atto del recepimento di cui al comma precedente.

4. La carta unica del territorio è modificata con determina dirigenziale, in caso di modifica dei vincoli e dei rispetti da parte di piani e leggi sovraordinate.

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CAPO V - DEFINIZIONI

Art. 19 Settore Territoriale

1. Il PSC articola il territorio comunale in Settori Territoriali, che individuano parti del territorio comunale omogenee per problematiche, opportunità, obiettivi e politiche urbanistiche generali, indirizzi alla pianificazione attuativa.

2. Ogni Settore Territoriale comprende al proprio interno uno o più Ambiti Territoriali, così come definiti dalla LR 20/2000.

3. I contenuti analitici e progettuali di ciascun Settore Territoriale sono riportati all’interno delle Schede di Settore Territoriale, allegate alle presenti Norme e formate da una parte di testo ed una parte cartografica.

4. La modifica delle Schede di Settore avviene nel seguente modo:

a) con variante al PSC per la parte relativa alla Disciplina generale;

b) con provvedimento dirigenziale per la parte Problematiche e Opportunità.

Art. 20 Ambito Territoriale

1. Il PSC, in conformità ai contenuti della LR 20/2000, delimita gli Ambiti del territorio comunale caratterizzati da differenti politiche di intervento e valorizzazione e da diversi assetti funzionali ed urbanistici, anche in attuazione delle direttive e degli indirizzi del PTCP e delle indicazioni delle VALSAT.

2. I contenuti analitici di sintesi e gli indirizzi progettuali di ciascun Ambito Territoriale sono riportati all’interno delle Schede di Settore di appartenenza. Quando più Ambiti Territoriali sono parte del medesimo Settore Territoriale, valgono le indicazioni generali contenute nella componente di testo delle Schede di Settore e le indicazioni puntuali contenute nella componente cartografica delle Schede di Settore.

3. Costituisce variante al PSC la modifica delle seguenti componenti caratterizzanti l’Ambito Territoriale:

a) delimitazione geometrica;

b) assetto delle funzioni caratterizzanti;

c) dimensionamento delle nuove previsioni;

d) condizioni di sostenibilità egli interventi e delle trasformazioni;

e) obiettivi funzionali, ambientali e morfologici;

f) dotazioni territoriali.

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Art. 21 Sub – Ambito di progetto

1. I Sub – Ambiti di progetto interessano parti del territorio urbanizzato e urbanizzabile interne agli Ambiti Territoriali, dove si concentrano i nuovi interventi di espansione e riqualificazione urbanistica. Ogni Sub – Ambito di progetto è delimitato nelle tavole del PSC ed è individuato con apposita grafia ed una sigla numerica identificativa.

2. All’interno delle Schede di Settore sono definite, per ciascun Sub – Ambito le funzioni caratterizzanti e le potenzialità alla trasformazione, da attuarsi secondo le modalità previste dalla Perequazione Urbanistico – Ambientale, specificate all’art. 30 delle presenti Norme.

3. All’interno dei limiti definiti dall’Ambito Territoriale di appartenenza, il POC può articolare e specificare gli elementi caratterizzanti il Sub – Ambito di progetto di seguito elencati:

a) delimitazione geometrica;

b) assetto delle funzioni caratterizzanti;

c) dimensionamento delle nuove previsioni.

4. I Sub – Ambiti di progetto si attuano attraverso il POC, che ne specifica i contenuti progettuali e di mitigazione ambientale.

5. Ogni Sub – Ambito può essere attuato per stralci funzionali, con varianti al POC che devono recepire i contenuti del PSC relativi alla porzione di territorio oggetto dell’intervento. In caso di realizzazione parziale dei Sub – Ambiti, i diritti edificatori e le dotazioni territoriali di cessione, saranno suddivisi in modo proporzionale all’estensione dell’area di intervento, mentre il POC definirà gli interventi infrastrutturali e di mitigazione ambientale, che rappresentano una pre condizione all’attuazione di ogni singolo stralcio funzionale.

6. All’interno dei Sub – Ambiti di riqualificazione, le previsioni urbanistiche diventeranno efficaci subordinatamente alla definizione delle modalità e delle condizioni di trasferimento delle attività produttive insediate mediante stipulazione di un’apposita convenzione. Sino alla data di stipulazione della predetta convenzione, le attività produttive in essere saranno soggette alle destinazioni urbanistiche del piano pre – vigente.

Art. 22 Scheda Norma

1. Le Schede Norma interessano parti del territorio urbanizzato e urbanizzabile interne agli Ambiti Territoriali, dove si concentrano i nuovi interventi urbanistici di espansione e riqualificazione previsti nel PSC previgente.

2. Le Schede Norma sono di quattro tipi: A, B, C e D.

3. Le Schede Norma di tipo A riguardano:

a) aree di trasformazione all’interno del centro urbano (A),

b) aree di trasformazione nelle frazioni (Af),

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c) aree di trasformazione speciali (As).

4. Le schede norma As individuano zone di possibile futura trasformazione territoriale nell’eventualità di delocalizzazione delle attività produttive oggi insediate. Tali schede As hanno valore esemplificativo di ipotesi di trasformazione territoriale, e ciò anche con riferimento alle quantità e alle destinazioni ipotizzate. La realizzazione di tali previsioni sarà oggetto di apposita variante del POC, in mancanza della quale in tali zone si applicano le disposizioni del RUE vigente relative alle zone produttive di completamento.

5. Le schede norma di tipo B riguardano aree di trasformazione all’interno del centro urbano (B) e aree di trasformazione nelle frazioni (Bf).

6. Le schede norma di tipo C riguardano insediamenti produttivi.

7. Le schede norma di tipo D riguardano insediamenti di natura direzionale o di servizio nonché le funzioni integrative ad essi connesse.

8. La capacità insediativa delle Schede Norma è definita all’interno delle Schede di Settore.

9. Gli indici assegnati dal POC ad aree di trasformazione da realizzare attraverso PRU o PEEP possono prevedere limitati incrementi della capacità insediativa, sempreché non comportino un incremento superiore al 3% dei singoli totali complessivi della capacità insediativa delle schede A, Af, B e Bf come assegnati al precedente comma.

10. Le Schede Norma costituiscono parte integrante del POC, che detta prescrizioni atte a definire gli obiettivi edilizi ed urbanistici per queste aree di trasformazione e le rispettive caratteristiche dimensionali e tecniche.

11. All’interno dei limiti definiti dall’Ambito Territoriale di appartenenza, il POC può articolare e specificare i seguenti elementi contenuti nelle Schede Norma:

a) delimitazione geometrica;

b) assetto delle funzioni caratterizzanti;

c) dimensionamento delle nuove previsioni;

d) prestazioni ecologico-ambientali.

Art. 23 Indici urbanistici e funzioni ammesse

1. Il PSC, all’interno delle aree di trasformazione, utilizza gli indici urbanistici di seguito richiamati:

a) St = Superficie territoriale = per superficie territoriale si intende l’area dei Sub –ambiti di progetto e delle aree della Perequazione urbanistico – ambientale, comprendente la superficie fondiaria e le relative aree per l’urbanizzazione primaria e secondaria;

b) Slu = Superficie lorda utile = per Superficie lorda utile di un edificio si intende la somma delle superfici lorde agibili e/o abitabili di tutti i piani fuori ed entro terra:

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c) IETS = indice di edificabilità territoriale del sub ambito = Esprime la superficie lorda utile massima costruibile per ogni m2 di superficie territoriale St.

2. E’ compito del RUE dettagliare con maggior precisione la definizione degli indici urbanistici di cui al comma 1 e definire le modalità di calcolo degli stessi.

3. Gli indici urbanistici si applicano alle funzioni caratterizzanti il Sub – ambito di progetto.

4. Fatto salvo il massimo carico urbanistico ammesso, il POC può articolare le funzioni caratterizzanti con altre funzioni ammesse sino a un 35% del IETS ammesso, previa verifica di compatibilità urbanistica e ambientale delle stesse.

Art. 24 Parco Urbano e Sub – Urbano

1. Il Parco Urbano e Sub – Urbano costituisce l’insieme delle aree destinate dal PSC alla realizzazione delle Attrezzature e spazi collettivi, ai sensi del TITOLO VII, CAPO III delle presenti Norme.

2. Il Parco Urbano e Sub – Urbano si attua prioritariamente attraverso la perequazione urbanistico – ambientale, così come specificato all’30.

3. E’ compito del POC articolare le diverse tipologie di attrezzatura e spazi collettivi che si andranno a insediare all’interno del parco, specificando in particolare:

a) la compatibilità delle diverse tipologie, in relazione al contesto urbanistico e ambientale;

b) le priorità attuative, in relazione al fabbisogno e alle risorse disponibili;

c) la programmazione attuativa, in relazione alla contemporanea realizzazione degli interventi di trasformazione;

d) la compatibilità con l’assetto ecologico-ambientale definito dal PSC.

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Art. 25 Aree di mitigazione

1. Le Aree di mitigazione sono spazi prevalentemente non edificati destinati a contenere e ridurre l’impatto ambientale che le principali opere viabilistiche e ferroviarie esercitano sugli insediamenti.

2. Le Aree di mitigazione sono altresì spazi prevalentemente non edificati destinati a contenere e ridurre l’impatto ambientale fra funzioni fra loro non compatibili.

3. Le Aree di mitigazione si attuano prioritariamente attraverso la perequazione urbanistico – ambientale, così come specificato all’30.

4. E’ compito del POC specificare:

a) le priorità attuative, in relazione al livello degli impatti ambientali rilevati e alle risorse disponibili;

b) la programmazione attuativa, in relazione alla realizzazione degli interventi stradali e ferroviari.

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CAPO VI - PRESCRIZIONI, DIRETTIVE E INDIRIZZI

Art. 26 Livelli di cogenza dei contenuti normativi

1. Coerentemente con la LR 20/2000, le previsioni del PSC si distinguono in indirizzi, direttive e prescrizioni. In particolare:

a) per indirizzi si intendono le disposizioni volte a fissare obiettivi per la predisposizione del POC, del RUE e dei piani settoriali comunali, riconoscendo ambiti di discrezionalità nella specificazione e integrazione delle previsioni e nell'applicazione dei contenuti;

b) per direttive si intendono le disposizioni che devono essere osservate nella elaborazione dei contenuti del POC, del RUE e dei piani settoriali comunali;

c) per prescrizioni si intendono le disposizioni del PSC, predisposte nel rispetto dei principi di cui all'art. 9 della LR 20/2000 e nell'osservanza degli ambiti delle materie di pertinenza del PSC stesso, che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati, regolando gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite.

2. Le prescrizioni trovano piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati, secondo le modalità previste dal piano, e prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi.

3. Al fine di assicurare la sostenibilità ambientale e territoriale, il PSC definisce nelle Schede di Settore territoriale e nella ValSAT le condizioni che subordinano l'attuazione degli interventi di trasformazione alla contestuale realizzazione di interventi di mitigazione degli impatti negativi o di infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, di attrezzature e spazi collettivi, di dotazioni ecologiche e ambientali, di infrastrutture per la mobilità.

4. I vincoli e le condizioni di cui al comma 3 sono inerenti alle qualità intrinseche del bene e operano senza alcun limite temporale. Essi sono stabiliti dal PSC ovvero dagli strumenti di pianificazione territoriale generale e settoriale sovraordinati e sono recepiti dal POC, che ne specifica le modalità di attuazione.

Art. 27 Prescrizioni del PSC: norme e contenuti cartografici

1. Hanno valore prescrittivo le disposizioni del PSC previste ai sensi dell’art. 11 della LR 20/2000 e quanto contenuto nei seguenti elaborati del PSC e negli articoli delle Norme Tecniche di Attuazione ad essi correlate:

tipo elaborato titolo sigla identificativa numero elaborato

scala di rappresentazione

Cartografia di progetto - Gestione

Tutele e Vincoli Ambientali CTG 1 1:10.000

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Cartografia di progetto - Gestione

Tutele e Vincoli Storico – Culturali e Paesaggistici

CTG 2 Varie

Cartografia di progetto - Gestione

Rispetti e Limiti all’edificabilità dei suoli e alla trasformazione degli insediamenti

CTG 3 1:10.000

Art. 28 Direttive del PSC: norme e contenuti cartografici

1. Ha valore di direttiva quanto contenuto nei seguenti elaborati del PSC e negli articoli

delle Norme Tecniche di Attuazione ad essi correlate:

tipo elaborato titolo sigla identificativa numero elaborato

scala di rappresentazione

Relazione di progetto

VALSAT (Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale) – Cap. 4.2 e Allegato 4.B del Rapporto ambientale “Mitigazioni”

REL 3 Varie

Norme Schede degli Ambiti Territoriali NR 2 Varie

Norme Aree di Perequazione Urbanistica e Ambientale

NR 3 1:10.000

Norme Edilizia Incongrua in Ambito Agricolo NR 5 1:10.000

Cartografia di progetto - Sintesi

Settori territoriali CTS 1 1:25.000

Cartografia di progetto - Sintesi

Ambiti territoriali ai sensi della LR 20/2000

CTS 2 1:25.000

Cartografia di progetto - Sintesi

Sub – ambiti di progetto CTS 3 1:25.000

Cartografia di progetto - Sintesi

Assetto della rete viabilistica CTS 4 1:25.000

Cartografia di progetto - Sintesi

Assetto urbanistico – Funzioni caratterizzanti

CTS 10 1:25.000

Cartografia di progetto - Sintesi

Assetto urbanistico – Modalità di trasformazione

CTS 11 1:25.000

Cartografia di progetto - Sintesi

Parchi Urbani e Territoriali CTS 13 1:25.000

Cartografia di progetto - Sintesi

Poli Funzionali e Servizi Sovracomunali

CTS 14 1:25.000

Cartografia di progetto - Sintesi

Territorio Urbanizzato, Urbanizzabile e Rurale

CTS 15 1:25.000

Cartografia di progetto - Dettaglio

Ambiti Territoriali

(per le direttive già contenute negli elaborati cartografici di sintesi)

CTD 1 1:10.000

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Art. 29 Indirizzi del PSC: norme e contenuti cartografici

1. Ha valore di indirizzo quanto contenuto nei seguenti elaborati del PSC e negli articoli

delle Norme Tecniche di Attuazione ad essi correlate:

tipo elaborato titolo sigla identificativa

numero elaborato

scala di rappresentazione

Relazione di progetto

Relazione illustrativa del progetto REL 1 Varie

Relazione di progetto

Relazione geologica REL 2 Varie

Relazione di progetto

VALSAT (Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale) – Rapporto ambientale

REL 3 Varie

Relazione di progetto

Relazione Sismica REL 5 Varie

Relazione di progetto

Piano Urbano della Mobilità REL 6 Varie

Cartografia di progetto – Sintesi

Interventi viabilistici previsti CTS 5 1:25.000

Cartografia di progetto – Sintesi

Assetto del Trasporto pubblico CTS 6 1:25.000

Cartografia di progetto – Sintesi

Rete ciclabile e pedonale CTS 7 1:25.000

Cartografia di progetto – Sintesi

Dotazioni territoriali: bilancio dei servizi CTS 8 Varie

Cartografia di progetto – Sintesi

Sistema delle centralità e dei luoghi del commercio

CTS 9 Varie

Cartografia di progetto – Sintesi

Rete ecologica CTS 12 1:25.000

Cartografia di progetto – Sintesi

Unità di Paesaggio CTS 16 1:25.000

Cartografia di progetto – Sintesi

Ambiti rurali – PTCP CTS 17 1:25.000

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CAPO VII – ATTUAZIONE DEL PIANO

Art. 30 Comparti di perequazione urbanistico-ambientale

1. L'Amministrazione Comunale attiva bandi di evidenza pubblica finalizzati alla formazione di comparti di perequazione urbanistico-ambientale da prevedere nelle varianti al POC in adeguamento al PSC.

2. Nell’ambito della formazione dei comparti di perequazione urbanistico-ambientale, il Comune istituisce la Tesoreria perequativa, la Commissione per la definizione delle misure indennitarie perequative e il Registro informatico dei crediti edilizi, di cui ai commi 13, 14, 15 e 16.

3. I comparti di perequazione urbanistico-ambientale sono costituiti da proprietà immobiliari comprese nei sub ambiti e da proprietà immobiliari comprese nel parco urbano e suburbano e nelle aree della mitigazione.

4. La possibilità di partecipare all’attuazione dei comparti di perequazione urbanistico-ambientale, da parte dei proprietari degli immobili compresi nei sub ambiti, è subordinata alla preliminare proposta di adesione alle finalità e condizioni disposte dal bando di cui al comma 1, da formulare ai sensi dell'articolo 18 della L.R. 20/2000. Le proposte di adesione devono essere espresse entro il termine temporale stabilito dal bando e notificato agli interessati. L'accordo eventualmente stipulato ai sensi dell'articolo 18 della L.R. 20/2000 costituisce parte integrante delle varianti al POC, in adeguamento al PSC, finalizzate alla previsione dei comparti di perequazione urbanistico-ambientale.

5. L’accordo di cui al comma 4, deve comprendere l’assunzione dei seguenti impegni da parte dei proprietari degli immobili compresi nei sub ambiti:

a. nel caso di disponibilità dei proprietari degli immobili compresi nel parco urbano e suburbano e nelle aree della mitigazione a partecipare ai comparti di perequazione urbanistico-ambientale, operare una scelta tra le due seguenti alternative:

1. permettere la realizzazione dei CE (crediti edilizi degli aventi titolo che hanno aderito ai comparti di perequazione urbanistico-ambientale), così come definiti nell’articolo 31, comma 1, lettera c), punto 3 e così come computati attraverso l’applicazione della Tabella “Modalità di computo degli ICE (Indici dei crediti edilizi applicabili nei comparti di perequazione urbanistico-ambientale)”, ai proprietari degli immobili compresi nel parco urbano e suburbano e nelle aree della mitigazione, cedendo loro la superficie fondiaria corrispondente;

2. realizzare i CE (crediti edilizi degli aventi titolo che hanno aderito ai comparti di perequazione urbanistico-ambientale), così come definiti nell’articolo 31, comma 1, lettera c), punto 3 e così come computati attraverso l’applicazione della Tabella “Modalità di computo degli ICE (Indici dei crediti edilizi applicabili nei comparti di perequazione urbanistico-ambientale)”, corrispondendo alla Tesoreria perequativa l’indennità così come stimata dalla Commissione per la definizione delle

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misure indennitarie perequative. La Tesoreria perequativa si obbliga a corrispondere tale indennità ai proprietari degli immobili compresi nel parco urbano e suburbano e nelle aree della mitigazione coinvolti nel comparto di perequazione urbanistico-ambientale;

b. nel caso di indisponibilità dei proprietari degli immobili compresi nel parco urbano e suburbano e nelle aree della mitigazione a partecipare ai comparti di perequazione urbanistico-ambientale, corrispondere alla Tesoreria perequativa il valore economico delle proprietà immobiliari comprese all’interno del parco urbano e suburbano e delle aree della mitigazione rientranti nel comparto di perequazione urbanistico-ambientale, così come stimato dalla Commissione per la definizione delle misure indennitarie perequative. La Tesoreria perequativa utilizza tale corresponsione per liquidare le indennità di espropriazione di cui al comma 10.

6. La possibilità di partecipare all’attuazione dei comparti di perequazione urbanistico-ambientale, da parte dei proprietari degli immobili compresi nel parco urbano e suburbano e nelle aree della mitigazione, è subordinata alla preliminare proposta di adesione alle finalità e condizioni disposte dal bando di cui al comma 1, da formulare ai sensi dell'articolo 18 della L.R. 20/2000. Le proposte di adesione devono essere espresse entro il termine temporale stabilito dal bando e notificato agli interessati. L'accordo eventualmente stipulato ai sensi dell'articolo 18 della L.R. 20/2000 costituisce parte integrante delle varianti al POC, in adeguamento al PSC, finalizzate alla previsione dei comparti di perequazione urbanistico-ambientale.

7. L’accordo di cui al comma 6, da parte dei proprietari degli immobili compresi nel parco urbano e suburbano e nelle aree della mitigazione, deve comprendere l’impegno alla cessione consensuale e gratuita all’Amministrazione Comunale delle aree del parco urbano e suburbano e della mitigazione generanti i CE (crediti edilizi degli aventi titolo che hanno aderito ai comparti di perequazione urbanistico-ambientale), così come definiti nell’articolo 31, comma 1, lettera c), punto 3.

8. Qualora i proprietari degli immobili compresi nel parco urbano e suburbano e nelle aree della mitigazione rientranti nei comparti di perequazione urbanistico-ambientale stipulino l’accordo di cui ai commi 6 e 7 nei termini temporali stabiliti e notificati e sottoscrivano la convenzione di cui al comma 12, possono partecipare ai benefici di cui al comma 5, lettera a), punti 1, 2.

9. Qualora le proposte di adesione di cui ai commi 6 e 7, da parte dei proprietari degli immobili compresi nel parco urbano e suburbano e nelle aree della mitigazione, configurino una eccedenza nei confronti delle QMCE (quota massima di crediti edilizi insediabili nei sub ambiti) disponibili, così come definite nell’articolo 31, comma 1, lettera c), punto 4, gli accordi sono stipulati seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle proposte.

10. L'acquisizione al demanio comunale delle proprietà immobiliari necessarie alla realizzazione del parco urbano e suburbano e delle aree della mitigazione può avvenire attraverso la partecipazione degli aventi titolo ai comparti di perequazione urbanistico-ambientale oppure, nei casi di inerzia o indisponibilità a partecipare a tali comparti, mediante procedimento espropriativo.

11. Qualora i proprietari degli immobili compresi nel parco urbano e suburbano e nelle aree della mitigazione rientranti nei comparti di perequazione urbanistico-ambientale

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non stipulino l’accordo di cui ai commi 6 e 7 nei termini temporali stabiliti e notificati, nell’ambito delle varianti al POC finalizzate all’attuazione di tali comparti di perequazione urbanistico-ambientale devono essere rispettate le seguenti disposizioni:

a. sono considerati decaduti ad ogni effetto gli IDPP (Indici dei diritti edificatori trasferibili delle proprietà immobiliari comprese all’interno del parco urbano e suburbano e delle aree della mitigazione), così come definiti nell’articolo 31, comma 1, lettera d), punto 3 e come computati nella Tabella “Modalità di computo degli IDPP (Indici dei diritti edificatori trasferibili delle proprietà immobiliari comprese all’interno del parco urbano e suburbano e delle aree della mitigazione)”;

b. il Comune può avviare il procedimento espropriativo degli immobili necessari per la realizzazione del parco urbano e suburbano, ai sensi del comma 10;

c. i proprietari degli immobili compresi nel sub ambito appartenente al comparto di perequazione urbanistico-ambientale sono autorizzati a utilizzare i CE (crediti edilizi degli aventi titolo che hanno aderito ai comparti di perequazione urbanistico-ambientale), così come definiti nell’articolo 31, comma 1, lettera c), punto 3 e così come computati attraverso l’applicazione della Tabella “Modalità di computo degli ICE (Indici dei crediti edilizi applicabili nei comparti di perequazione urbanistico-ambientale)” a condizione:

1. che abbiano stipulato l’accordo di cui ai commi 4 e 5;

2. che abbiano siglato la convenzione di cui al comma 12.

12. La convenzione tra gli aventi titolo relativa all’attuazione dei comparti di perequazione urbanistico-ambientale deve conformarsi ai contenuti degli accordi richiamati ai commi 4, 5, 6, 7 e 8.

13. La Tesoreria perequativa, di cui al comma 2, assolve compiti di gestione finanziaria dell’istituto della perequazione urbanistico-ambientale, con particolare riferimento:

a. alla riscossione delle indennità previste al comma 5, lettera a), punto 2 e al comma 5, lettera b);

b. alla liquidazione:

1. delle indennità previste dal comma 5, lettera a), punto 2;

2. delle indennità di espropriazione di cui al comma 5, lettera b) e al comma 10;

c. agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari.

14. La Commissione per la definizione delle misure indennitarie perequative, di cui al comma 2:

a. è finalizzata alla determinazione della stima del valore economico delle proprietà immobiliari comprese nel parco urbano e suburbano e nelle aree

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della mitigazione rientranti nei comparti di perequazione urbanistico-ambientale;

b. può avvalersi, nell’espletamento delle sue funzioni, della collaborazione dell’Agenzia del Territorio di Parma ovvero della Commissione provinciale degli espropri;

c. aggiorna periodicamente i valori fissati in base agli indici ISTAT oppure al verificarsi di variazioni consistenti dei valori di riferimento.

15. La Tesoreria perequativa è tenuta ad applicare i contenuti economici derivanti dalle stime della Commissione per la definizione delle misure indennitarie perequative.

16. Il Registro informatico dei crediti edilizi, di cui al comma 2, annota tutti i dati utili a garantire un’informazione trasparente e completa relativamente all’applicazione degli istituti della perequazione urbanistica e della compensazione urbanistica, con particolare riferimento:

a. all’identificazione delle proprietà immobiliari coinvolte dai comparti di perequazione urbanistico-ambientale;

b. alla evidenziazione:

1. dei DPP (diritti edificatori trasferibili dei proprietari degli immobili compresi nel parco urbano e suburbano e nelle aree della mitigazione) così come definiti nell’articolo 31, comma 1, lettera c), punto 2 e così come computati attraverso l’applicazione della Tabella “Modalità di computo degli IDPP (Indici dei diritti edificatori trasferibili delle proprietà immobiliari comprese all’interno del parco urbano e suburbano e delle aree della mitigazione)”;

2. dei CE (crediti edilizi degli aventi titolo che hanno aderito ai comparti di perequazione urbanistico-ambientale), così come definiti nell’articolo 31, comma 1, lettera c), punto 3 e così come computati attraverso l’applicazione della Tabella “Modalità di computo degli ICE (Indici dei crediti edilizi applicabili nei comparti di perequazione urbanistico-ambientale)”;

3. del valore economico degli immobili compresi nel parco urbano e suburbano e nelle aree della mitigazione rientranti nei comparti di perequazione urbanistico-ambientale, così come stabilito dalla Commissione per la definizione delle misure indennitarie perequative;

4. dei crediti edilizi non assoggettati ai comparti di perequazione urbanistico-ambientale, derivanti dalle misure di compensazione urbanistica finalizzate alla demolizione degli edifici incongrui esistenti nel territorio rurale, così come disposto all’articolo 131.

5. di eventuali ulteriori elementi e dati tecnico-economici finalizzati a facilitare l’attuazione dei comparti di perequazione urbanistico-ambientale e delle misure di compensazione urbanistica, attraverso l’indicazione degli elementi di pubblico interesse e dei ritorni sociali, ambientali ed economici per la cittadinanza.

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17. Non si applicano i criteri di perequazione urbanistico-ambientale qualora tale applicazione sia ostativa al raggiungimento di obiettivi di interesse pubblico generati da accordi tra Amministrazione Comunale e Amministrazione Provinciale ovvero Amministrazione Regionale.

18. Sono escluse dai comparti di perequazione urbanistico-ambientale le proprietà immobiliari nei confronti delle quali, alla data di approvazione del PSC, è già stato avviato il procedimento espropriativo.

19. Partecipano ai comparti di perequazione urbanistico-ambientale anche le aree demaniali e le aree destinate a dotazioni territoriali negli strumenti urbanistici vigenti che, alla data di approvazione del PSC, siano non attuate e per le quali non sia stata attivata la procedura di acquisizione da parte dell’Amministrazione Comunale.

20. Non si applicano i disposti di cui al comma 10 nei casi di eventuale indisponibilità a partecipare ai comparti di perequazione urbanistico-ambientale da parte:

a. dei proprietari di fabbricati legittimamente edificati e delle relative aree di pertinenza, che verranno definite nell’ambito del POC, compresi all’interno del parco urbano e suburbano ovvero delle aree della mitigazione;

b. dei proprietari di aree, che verranno definite nell’ambito del POC, comprese all’interno del parco urbano e suburbano ovvero delle aree della mitigazione, che siano di pertinenza di fabbricati non compresi all’interno del parco urbano e suburbano ovvero delle aree della mitigazione.

21. È facoltà dei proprietari di immobili compresi nei sub ambiti, che siano anche proprietari di immobili prospicienti o funzionalmente connessi compresi nel parco urbano e suburbano ovvero nelle aree della mitigazione, di formulare autonomamente, ai sensi dell'articolo 18 della L.R. 20/2000, una proposta progettuale unitaria finalizzata alla formazione di comparti di perequazione urbanistico-ambientale da prevedere nelle varianti al POC in adeguamento al PSC. In questo caso, eventuali differenze nei CE (crediti edilizi degli aventi titolo che hanno aderito ai comparti di perequazione urbanistico-ambientale) sono compensati attraverso la Tesoreria perequativa, ovvero mediante la partecipazione alla formazione di altri comparti di perequazione urbanistico-ambientale.

22. L’acquisizione al demanio comunale delle proprietà immobiliari necessarie alla realizzazione delle aree della mitigazione deve essere prevista nell’ambito dell’attuazione dei sub-ambiti ad esse prospicienti qualora le proprietà immobiliari costituenti le aree della mitigazione e le proprietà immobiliari costituenti i sub ambiti appartengano ai medesimi soggetti. In questi casi, eventuali differenze nei CE (crediti edilizi degli aventi titolo che hanno aderito ai comparti di perequazione urbanistico-ambientale) sono compensati attraverso la Tesoreria perequativa, ovvero mediante la partecipazione alla formazione di altri comparti di perequazione urbanistico-ambientale.

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Art. 31 Perequazione urbanistica

1. Nell’ambito della formazione dei comparti di perequazione urbanistico-ambientale di cui all’articolo 30, il PSC:

a. differenzia il dimensionamento dei diritti edificatori, di cui all’articolo 7 della L.R. 20/2000, dal carico insediativo e dalla capacità insediativa, di cui agli articoli A-11 e A-12 della medesima legge;

b. distingue tra aree:

1. cedenti capacità edificatorie. Sono aree cedenti capacità edificatorie le aree comprese all’interno del parco urbano e suburbano e delle aree della mitigazione, così come individuate nella tavola NR 03, per le quali è prevista l’attribuzione di capacità edificatorie trasferibili che possono essere realizzate dagli aventi titolo, nell’ambito dell’adesione ai comparti di perequazione urbanistico-ambientale, attraverso l’esercizio dei CE (crediti edilizi degli aventi titolo che hanno aderito ai comparti di perequazione urbanistico-ambientale), così come definiti nella lettera c), punto 3 e così come computati attraverso l’applicazione della Tabella “Modalità di computo degli ICE (Indici dei crediti edilizi applicabili nei comparti di perequazione urbanistico-ambientale)”;

2. riceventi capacità edificatorie. Sono aree riceventi capacità edificatorie le aree assoggettate a sub ambito, così come individuate nella tavola “Sub ambiti di progetto CTS 03”, che si configurano come aree di destinazione dei CE (crediti edilizi degli aventi titolo che hanno aderito ai comparti di perequazione urbanistico-ambientale), così come definiti nella lettera c), punto 3 e così come computati attraverso l’applicazione della Tabella “Modalità di computo degli ICE (Indici dei crediti edilizi applicabili nei comparti di perequazione urbanistico-ambientale)”;

c. individua le seguenti fattispecie di capacità edificatorie:

1. DPS (diritti edificatori dei proprietari degli immobili compresi nei sub ambiti), determinanti la capacità edificatoria delle proprietà immobiliari comprese in ogni sub ambito. Nell’ambito del carico insediativo o della capacità insediativa che il PSC assegna ad ogni sub ambito, ai DPS è riservato il 50%;

2. DPP (diritti edificatori trasferibili dei proprietari degli immobili compresi nel parco urbano e suburbano e nelle aree della mitigazione), determinanti la capacità edificatoria trasferibile delle proprietà immobiliari comprese all’interno del parco urbano e suburbano e delle aree della mitigazione. La quantificazione dei DPP si ottiene moltiplicando l’IDPP (Indice dei diritti edificatori trasferibili delle proprietà immobiliari comprese all’interno del parco urbano e suburbano e delle

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aree della mitigazione), di cui alla lettera d), punto 3, per l’area del parco urbano e suburbano o della mitigazione interessata;

3. CE (crediti edilizi degli aventi titolo che hanno aderito ai comparti di perequazione urbanistico-ambientale), determinanti la capacità edificatoria premiale, utilizzabile nelle aree comprese nei sub ambiti, riconosciuta dal Comune agli aventi titolo che hanno aderito al comparto di perequazione urbanistico-ambientale sottoscrivendo la relativa convenzione, così come disposto all’articolo 30, comma 12. La quantificazione dei CE si ottiene moltiplicando l’ICE (Indice dei crediti edilizi applicabili nei comparti di perequazione urbanistico-ambientale), di cui alla lettera d), punto 4, per l’area del parco urbano e suburbano o della mitigazione interessata;

4. QMCE (quota massima di crediti edilizi insediabili nei sub ambiti), determinante la quota massima di crediti edilizi insediabile nei sub ambiti. Nell’ambito del carico insediativo o della capacità insediativa che il PSC assegna ad ogni sub ambito, alla QMCE è riservato il 20%;

5. RPP (riserva pubblica di capacità edificatoria dei sub ambiti assegnata dal POC), determinante la capacità edificatoria riservata all’Amministrazione Comunale nei sub ambiti per attuare forme di premialità connesse all’attuazione dei comparti di perequazione urbanistico-ambientale nell’ambito dello sviluppo della città pubblica. Nell’ambito del carico insediativo o della capacità insediativa che il PSC assegna ad ogni sub ambito, alla RPP è riservato il 20%;

6. RPS (riserva pubblica di capacità edificatoria trasferibile del parco urbano e suburbano e delle aree della mitigazione assegnata dal POC), determinante la capacità edificatoria trasferibile riservata all’Amministrazione Comunale nel parco urbano e suburbano e nelle aree della mitigazione per attuare forme di premialità connesse all’attuazione dei comparti di perequazione urbanistico-ambientale nell’ambito dello sviluppo della città pubblica. La quantificazione della RPS coincide con i DPP (diritti edificatori trasferibili dei proprietari degli immobili compresi nel parco urbano e suburbano e nelle aree della mitigazione), di cui al punto 2;

7. RPR (riserva pubblica di capacità edificatoria nei sub ambiti assegnata dal RUE), determinante la capacità edificatoria riservata all’Amministrazione Comunale nel sub ambito per incentivare l’edilizia sostenibile. Nell’ambito del carico insediativo o della capacità insediativa che il PSC assegna ad ogni sub ambito, alla RPR è riservato il 10%;

d. distingue le seguenti fattispecie di indici di edificabilità territoriale:

1. IETS (Indice di edificabilità territoriale del sub ambito);

2. IDPS (Indice dei diritti edificatori dei proprietari degli immobili compresi nei sub ambiti). La determinazione dell’IDPS si ottiene moltiplicando l’IETS (Indice di edificabilità territoriale del sub ambito), di cui al punto 1, per un coefficiente di ponderazione pari a 0,50;

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3. IDPP (Indice dei diritti edificatori trasferibili delle proprietà immobiliari comprese all’interno del parco urbano e suburbano e delle aree della mitigazione). Mediante l’applicazione della Tabella “Modalità di computo degli IDPP (Indici dei diritti edificatori trasferibili delle proprietà immobiliari comprese all’interno del parco urbano e suburbano e delle aree della mitigazione)”, alle proprietà immobiliari comprese nel parco urbano e suburbano e nelle aree della mitigazione sono attribuiti IDPP differenziati in funzione:

3.1. dello stato di diritto. Lo stato di diritto è individuato dal tipo di vincolo cui sono assoggettate le proprietà immobiliari comprese nel parco urbano e suburbano e nelle aree della mitigazione, così come evidenziato nella tavola NR 03, fatto salvo diverso probante accertamento al momento della sottoscrizione della convenzione di cui all’articolo 30, comma 12;

3.2. dello stato di fatto. Lo stato di fatto, così come evidenziato nella tavola NR 03, è individuato dalla collocazione nel territorio comunale urbanizzabile o nel territorio comunale rurale delle proprietà immobiliari comprese nel parco urbano e suburbano e nelle aree della mitigazione;

4. ICE (Indice dei crediti edilizi applicabili nei comparti di perequazione urbanistico-ambientale). Gli ICE sono attribuiti mediante l’applicazione della Tabella “Modalità di computo degli ICE (Indici dei crediti edilizi applicabili nei comparti di perequazione urbanistico-ambientale)” agli aventi titolo che hanno aderito ai comparti di perequazione urbanistico-ambientale e sottoscritto la relativa convenzione, così come disposto all’articolo 30, comma 12.

5. IQCE (Indice determinante la quota massima di crediti edilizi trasferibili insediabili nel sub ambito). La determinazione dell’IQCE si ottiene moltiplicando l’IETS (Indice di edificabilità territoriale del sub ambito), di cui al punto 1, per un coefficiente di ponderazione pari a 0,20;

6. IRPP (Indice della riserva pubblica della capacità edificatoria dei sub ambiti assegnata dal POC). La determinazione dell’IRPP si ottiene moltiplicando l’IETS (Indice di edificabilità territoriale del sub ambito), di cui al punto 1, per un coefficiente di ponderazione pari a 0,20;

7. IRPS (Indice della riserva pubblica di capacità edificatoria trasferibile del parco urbano e suburbano e delle aree della mitigazione). L’IRPS è uguale all’IDPP (Indice dei diritti edificatori trasferibili delle proprietà immobiliari comprese all’interno del parco urbano e suburbano e delle aree della mitigazione), di cui al punto 3.

8. IRPR (Indice della riserva pubblica della capacità edificatoria dei sub ambiti assegnata dal RUE). La determinazione dell’IRPR si ottiene moltiplicando l’IETS (Indice di edificabilità territoriale del sub ambito), di cui al punto 1, per un coefficiente di ponderazione pari a 0,10.

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9. ICC (Indice di capacità edificatoria trasferibile complessivo), determinato:

9.1. nel caso di adesione da parte dei proprietari delle aree del parco urbano e suburbano ai comparti di perequazione urbanistico-ambientale, dalla sommatoria di IDPP (Indice dei diritti edificatori trasferibili delle proprietà immobiliari comprese all’interno del parco urbano e suburbano e delle aree della mitigazione), di cui al punto 3, e IRPS (Indice della riserva pubblica di capacità edificatoria trasferibile del parco urbano e suburbano e delle aree della mitigazione), di cui al punto 7;

9.2. nel caso di non adesione da parte dei proprietari delle aree del parco urbano e suburbano ai comparti di perequazione urbanistico-ambientale, dalla moltiplicazione dell’IRPS (Indice della riserva pubblica di capacità edificatoria trasferibile del parco urbano e suburbano e delle aree della mitigazione), di cui al punto 7, per il coefficiente di ponderazione di cui alla colonna E della Tabella “Modalità di computo degli ICE (Indici dei crediti edilizi applicabili nei comparti di perequazione urbanistico-ambientale)”.

2. L’attribuzione alle proprietà immobiliari comprese nel parco urbano e suburbano e nelle aree della mitigazione degli IDPP (Indice dei diritti edificatori trasferibili delle proprietà immobiliari comprese all’interno del parco urbano e suburbano e delle aree della mitigazione) è disciplinata dall’applicazione della Tabella “Modalità di computo degli IDPP (Indici dei diritti edificatori trasferibili delle proprietà immobiliari comprese all’interno del parco urbano e suburbano e delle aree della mitigazione)”.

3. Tramite la Tabella “Modalità di computo degli IDPP (Indici dei diritti edificatori trasferibili delle proprietà immobiliari comprese all’interno del parco urbano e suburbano e delle aree della mitigazione)”, il PSC:

a. attraverso la colonna n. 1, differenzia le proprietà immobiliari comprese nel parco urbano e suburbano e nelle aree della mitigazione in relazione alla presenza o assenza dei seguenti vincoli, configuranti lo stato di diritto:

1. presenza di fasce A-B del PAI;

2. presenza di fasce di rispetto riguardanti: aeroporto, cimitero, strade, ferrovia, depuratori;

3. presenza di fasce di rispetto riguardanti: pozzi, elettrodotti;

4. presenza di fasce di rispetto riguardanti: fontanili di tutela assoluta;

5. assenza dei vincoli di cui ai punti 1), 2), 3), 4;

b. attraverso la colonna n. 2, attribuisce differenziati indici di capacità edificatoria trasferibile in funzione della presenza o assenza dei vincoli configuranti lo stato di diritto di cui alla colonna n. 1;

c. attraverso la colonna n. 3, differenzia le proprietà immobiliari comprese nel parco urbano e suburbano e nelle aree della mitigazione in relazione alla loro

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collocazione nel territorio comunale urbanizzabile o rurale, configurante lo stato di fatto;

d. attraverso la colonna n. 4, attribuisce un coefficiente di ponderazione degli indici di cui alla colonna n. 2 in funzione della collocazione nel territorio comunale urbanizzabile o rurale, configurante lo stato di fatto, delle proprietà immobiliari comprese nel parco urbano e suburbano e nelle aree della mitigazione;

e. attraverso la colonna n. 5, individua i risultanti IDPP (Indice dei diritti edificatori trasferibili delle proprietà immobiliari comprese all’interno del parco urbano e suburbano e delle aree della mitigazione), di cui al comma 1, lettera d), punto 3, in funzione dello stato di fatto e di diritto;

f. attraverso la colonna n. 6, definisce gli IRPS (Indice della riserva pubblica di capacità edificatoria trasferibile del parco urbano e suburbano e delle aree della mitigazione), di cui al comma 1, lettera d), punto 7, come uguali agli IDPP (Indice dei diritti edificatori trasferibili delle proprietà immobiliari comprese all’interno del parco urbano e suburbano e delle aree della mitigazione), di cui al comma 1, lettera d), punto 3.

4. L’attribuzione dei CE (crediti edilizi degli aventi titolo che hanno aderito ai comparti di perequazione urbanistico-ambientale), così come definiti al comma 1, lettera c), punto 3, agli aventi titolo che hanno sottoscritto la relativa convenzione, così come disposto all’articolo 30, comma 12, è disciplinata dall’applicazione della Tabella “Modalità di computo degli ICE (Indici dei crediti edilizi applicabili nei comparti di perequazione urbanistico-ambientale)”.

5. Tramite la Tabella “Modalità di computo degli ICE (Indici dei crediti edilizi applicabili nei comparti di perequazione urbanistico-ambientale)”, il PSC:

a. attraverso la colonna A richiama la differenziazione delle proprietà immobiliari comprese nel parco urbano e suburbano e nelle aree della mitigazione in funzione dello stato di diritto effettuata dalla colonna n. 1 della Tabella “Modalità di computo degli IDPP (Indici dei diritti edificatori trasferibili delle proprietà immobiliari comprese all’interno del parco urbano e suburbano e delle aree della mitigazione)”;

b. attraverso la colonna B richiama la differenziazione delle proprietà immobiliari comprese nel parco urbano e suburbano e nelle aree della mitigazione in funzione dello stato di fatto effettuata dalla colonna n. 3 della Tabella “Modalità di computo degli IDPP (Indici dei diritti edificatori trasferibili delle proprietà immobiliari comprese all’interno del parco urbano e suburbano e delle aree della mitigazione)”;

c. attraverso la colonna C richiama l’attribuzione degli IDPP effettuata dalla colonna n. 5 della Tabella “Modalità di computo degli IDPP (Indici dei diritti edificatori trasferibili delle proprietà immobiliari comprese all’interno del parco urbano e suburbano e delle aree della mitigazione)”;

d. attraverso la colonna D richiama l’attribuzione degli IRPS effettuata dalla colonna n. 6 della Tabella “Modalità di computo degli IDPP (Indici dei diritti

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edificatori trasferibili delle proprietà immobiliari comprese all’interno del parco urbano e suburbano e delle aree della mitigazione)”;

e. attraverso la colonna E attribuisce un coefficiente di ponderazione con funzione di moltiplicatore dell’IRPS da utilizzare nel caso di decadenza dell’IDPP, così come disposto dall’articolo 30, comma 11, lettera a);

f. attraverso la colonna F individua il risultante ICC (Indice di capacità edificatoria trasferibile complessivo), determinato:

1. dalla sommatoria di IDPP (di cui alla colonna C) e IRPS (di cui alla colonna D), nel caso i proprietari delle aree del parco urbano e suburbano aderiscano ai comparti di perequazione urbanistico-ambientale sottoscrivendo la relativa convenzione, così come disposto all’articolo 30, comma 12;

2. dalla moltiplicazione dell’IRPS (di cui alla colonna D) per il coefficiente di ponderazione di cui alla colonna E, nel caso i proprietari delle aree del parco urbano e suburbano non aderiscano ai comparti di perequazione urbanistico-ambientale;

g. attraverso la colonna G differenzia le seguenti funzioni complementari di intervento da insediarsi nelle aree di utilizzazione dei CE (crediti edilizi degli aventi titolo che hanno aderito ai comparti di perequazione urbanistico-ambientale), così come definiti nel comma 1, lettera c), punto 3:

1) commerciale;

2) residenza;

3) direzionale e ricettivo;

4) produttivo;

h. attraverso la colonna H, attribuisce un coefficiente di ponderazione con funzione di moltiplicatore degli ICC (Indici di capacità edificatoria trasferibile complessivo) di cui alla colonna F, in relazione alla scelta della funzione complementare di intervento da insediarsi nelle aree di utilizzazione dei CE (crediti edilizi degli aventi titolo che hanno aderito ai comparti di perequazione urbanistico-ambientale), così come definiti nel comma 1, lettera c), punto 3;

i. attraverso la colonna I, individua i risultanti ICE (Indici dei crediti edilizi applicabili nei comparti di perequazione urbanistico-ambientale) determinati dalla moltiplicazione degli ICC (di cui alla colonna F) per i coefficienti di ponderazione degli ICC (di cui alla colonna H).

6. L’individuazione degli indici di edificabilità territoriale di cui alla Tabella “Modalità di computo degli ICE (Indici dei crediti edilizi applicabili nei comparti di perequazione urbanistico-ambientale)”, deve essere osservata nelle varianti al RUE in adeguamento al PSC.

7. La capacità insediativa minima in ogni sub ambito non deve essere inferiore al 60% del carico insediativo o della capacità insediativa assegnata dal PSC al sub ambito

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tramite l’IETS (Indice di edificabilità territoriale del sub ambito). Tale capacità insediativa minima deve essere così determinata:

a. il 50% derivante dall’intera quota riservata ai DPS (diritti edificatori dei proprietari degli immobili compresi nei sub ambiti);

b. il 10% derivante da parte della quota riservata alla QMCE (quota massima di crediti edilizi insediabili nei sub ambiti).

8. I comparti di perequazione urbanistico-ambientale devono assegnare interamente:

a. la RPP (riserva pubblica di capacità edificatoria dei sub ambiti assegnata dal POC) ai proprietari degli immobili compresi nei sub ambiti, a condizione che venga utilizzata l’intera quota del 20% del carico insediativo o della capacità insediativa riservata alla QMCE (quota massima di crediti edilizi insediabili nei sub ambiti) in ogni sub ambito;

b. la RPR (riserva pubblica di capacità edificatoria dei sub ambiti assegnata dal RUE) ai proprietari degli immobili compresi nei sub ambiti, a condizione che venga utilizzata l’intera quota del 20% del carico insediativo o della capacità insediativa riservata alla QMCE (quota massima di crediti edilizi insediabili nei sub ambiti) in ogni sub ambito e in presenza di prestazioni quantitative e soluzioni tecniche degli edifici finalizzati all’edilizia sostenibile, al risparmio energetico e alla valorizzazione delle fonti rinnovabili;

c. la RPS (riserva pubblica di capacità edificatoria trasferibile nel parco urbano e suburbano e nelle aree della mitigazione assegnata dal POC) nell’ambito dell’assegnazione degli ICE (Indici dei crediti edilizi applicabili nei comparti di perequazione urbanistico-ambientale) agli aventi titolo partecipanti ai comparti di perequazione urbanistico-ambientale che hanno sottoscritto la relativa convenzione, così come disposto all’articolo 30, comma 12.

9. Ai sensi del comma 8, lettere a), b), non si dà luogo ad assegnazione della RPP (riserva pubblica di capacità edificatoria nei sub ambiti assegnata dal POC) ovvero della RPR (riserva pubblica di capacità edificatoria nei sub ambiti assegnata dal RUE) nei casi di mancato utilizzo da parte dei proprietari degli immobili compresi nei sub ambiti dell’intera quota del 20% del carico insediativo o della capacità insediativa riservata alla QMCE (quota massima di crediti edilizi insediabili nei sub ambiti) in ogni sub ambito.

10. Nella definizione degli interventi che ottemperino ai disposti di cui al comma 8, lettera b), le varianti al RUE in adeguamento al PSC devono riferirsi al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a. riduzione del fabbisogno di energia primaria;

b. riduzione della trasmittanza termica dell’involucro;

c. riduzione del valore S/V;

d. impiego di sistemi solari passivi;

e. produzione di acqua calda sanitaria con pannelli solari;

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f. riduzione dei consumi elettrici durante il funzionamento dell’edificio attraverso sistemi fotovoltaici;

g. diminuzione del consumo di energia primaria inglobata nei materiali da costruzione;

h. riduzione dei consumi di acqua potabile;

i. riuso dei materiali presenti sul sito;

j. impiego di materiali locali/regionali;

k. uso di materiali e componenti riciclati o provenienti da recupero;

l. impiego di prodotti edilizi (materiali e componenti) a ridotto impatto ambientale;

m. riduzione dell’emissione di CO2;

n. gestione delle acque piovane;

o. aumento del livello di illuminazione naturale;

p. penetrazione diretta della radiazione solare;

q. uniformità dell’illuminamento;

r. isolamento acustico di facciata;

s. isolamento acustico delle partizioni interne;

t. isolamento acustico da calpestio, da agenti atmosferici e dei sistemi tecnici;

u. regolazione della temperatura dell’aria nel periodo invernale;

v. regolazione della temperature delle superfici degli spazi interni;

w. aumento dell’inerzia termica dell’involucro;

x. utilizzo di materiali a basso consumo energetico nel ciclo vitale non contenenti sostanze nocive per l’uomo;

y. impiego del verde come elemento di progetto in relazione alle condizioni microclimatiche dell’edificio.

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45

TABELLA “MODALITÀ DI COMPUTO DEGLI IDPP (INDICI DEI DIRITTI EDIFICATORI TRASFERIBILI DELLE PROPRIETÀ

IMMOBILIARI COMPRESE ALL’INTERNO DEL PARCO URBANO E SUBURBANO E DELLE AREE DELLA MITIGAZIONE)”

1

Tipo di

vincolo

(stato di

diritto)

2

Indici di capacità

edificatoria

trasferibile

differenziati in

funzione del tipo di

vincolo

3

Classificazione del

Territorio Comunale

(stato di fatto)

4

Coefficiente di

ponderazione degli

indici di cui alla

colonna 2 in funzione

della classificazione

del Territorio

Comunale

5

IDPP

Indice dei diritti

edificatori trasferibili

delle proprietà

immobiliari comprese

all’interno del parco

urbano e suburbano e

delle aree della

mitigazione differenziati

in funzione dello stato di

diritto e di fatto

(col. 2 x col. 4)

6

IRPS

Indice della riserva pubblica di

capacità edificatoria trasferibile del

parco urbano e suburbano e delle

aree della mitigazione

(uguale a IDPP)

Fasce A-B

del PAI

0,01

Urbanizzabile 0,6 0,006 0,006

Rurale 0,5 0,005 0,005

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Norme tecniche di attuazione.

46

1

Tipo di

vincolo

(stato di

diritto)

2

Indici di capacità

edificatoria

trasferibile

differenziati in

funzione del tipo di

vincolo

3

Classificazione del

Territorio Comunale

(stato di fatto)

4

Coefficiente di

ponderazione degli

indici di cui alla

colonna 2 in funzione

della classificazione

del Territorio

Comunale

5

IDPP

Indice dei diritti

edificatori trasferibili

delle proprietà

immobiliari comprese

all’interno del parco

urbano e suburbano e

delle aree della

mitigazione differenziati

in funzione dello stato di

diritto e di fatto

(col. 2 x col. 4)

6

IRPS

Indice della riserva pubblica di

capacità edificatoria trasferibile del

parco urbano e suburbano e delle

aree della mitigazione

(uguale a IDPP)

Fasce di

rispetto

aeroporto,

cimitero,

strade,

ferrovia,

depuratori

0,02

Urbanizzabile 0,6 0,012 0,012

Rurale 0,5 0,01 0,01

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Norme tecniche di attuazione.

47

1

Tipo di

vincolo

(stato di

diritto)

2

Indici di capacità

edificatoria

trasferibile

differenziati in

funzione del tipo di

vincolo

3

Classificazione del

Territorio Comunale

(stato di fatto)

4

Coefficiente di

ponderazione degli

indici di cui alla

colonna 2 in funzione

della classificazione

del Territorio

Comunale

5

IDPP

Indice dei diritti

edificatori trasferibili

delle proprietà

immobiliari comprese

all’interno del parco

urbano e suburbano e

delle aree della

mitigazione differenziati

in funzione dello stato di

diritto e di fatto

(col. 2 x col. 4)

6

IRPS

Indice della riserva pubblica di

capacità edificatoria trasferibile del

parco urbano e suburbano e delle

aree della mitigazione

(uguale a IDPP)

Fasce di

rispetto pozzi,

elettrodotti

0,03

Urbanizzabile 0,6 0,018 0,018

Rurale 0,5 0,015 0,015

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Norme tecniche di attuazione.

48

1

Tipo di

vincolo

(stato di

diritto)

2

Indici di capacità

edificatoria

trasferibile

differenziati in

funzione del tipo di

vincolo

3

Classificazione del

Territorio Comunale

(stato di fatto)

4

Coefficiente di

ponderazione degli

indici di cui alla

colonna 2 in funzione

della classificazione

del Territorio

Comunale

5

IDPP

Indice dei diritti

edificatori trasferibili

delle proprietà

immobiliari comprese

all’interno del parco

urbano e suburbano e

delle aree della

mitigazione differenziati

in funzione dello stato di

diritto e di fatto

(col. 2 x col. 4)

6

IRPS

Indice della riserva pubblica di

capacità edificatoria trasferibile del

parco urbano e suburbano e delle

aree della mitigazione

(uguale a IDPP)

Fontanili di

tutela

assoluta

0,04

Urbanizzabile 0,6 0,024 0,024

Rurale 0,5 0,02 0,02

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Norme tecniche di attuazione.

49

1

Tipo di

vincolo

(stato di

diritto)

2

Indici di capacità

edificatoria

trasferibile

differenziati in

funzione del tipo di

vincolo

3

Classificazione del

Territorio Comunale

(stato di fatto)

4

Coefficiente di

ponderazione degli

indici di cui alla

colonna 2 in funzione

della classificazione

del Territorio

Comunale

5

IDPP

Indice dei diritti

edificatori trasferibili

delle proprietà

immobiliari comprese

all’interno del parco

urbano e suburbano e

delle aree della

mitigazione differenziati

in funzione dello stato di

diritto e di fatto

(col. 2 x col. 4)

6

IRPS

Indice della riserva pubblica di

capacità edificatoria trasferibile del

parco urbano e suburbano e delle

aree della mitigazione

(uguale a IDPP)

Assenza di

vincoli

0,06

Urbanizzabile 0,6 0,036 0,036

Rurale 0,5 0,03 0,03

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Norme tecniche di attuazione.

50

TABELLA “MODALITÀ DI COMPUTO DEGLI ICE (INDICI DEI CREDITI EDILIZI APPLICABILI NEI COMPARTI DI PEREQUAZIONE

URBANISTICO-AMBIENTALE)”

A

Tipo di

vincolo

(stato di

diritto)

B

Classificazione del

Territorio Comunale

(stato di fatto)

C

IDPP

(uguale a colonna

5 della tab.

“Modalità di

computo degli

IDPP”)

D

IRPS (uguale a colonna

6 della tab. “Modalità

di computo degli

IDPP”)

E

Coeff. di pond.

di IRPS da

utilizzare nel

caso di

decadenza

degli IDPP

F

ICC

Indice di capacità

edificatoria

trasferibile

complessivo (col. C +

col. D oppure col. D x

colonna E)

G

Funzioni

complementari di

intervento

H

Coefficiente di

ponderazione degli ICC

di cui alla colonna F in

relazione alle funzioni

complementari di

intervento

I

ICE (indice dei

crediti edilizi)

(col. F x col. H)

Fasce A-B

del PAI

Urbanizzabile 0,006 0,006 2 0,012 Commerciale 0,5 0,006

Residenza 1 0,012

Direzionale e ricettivo 1 0,012

Produttivo 4 0,048

Rurale 0,005 0,005 2 0,01 Commerciale 0,5 0,005

Residenza 1 0,01

Direzionale e ricettivo 1 0,01

Produttivo 4 0,04

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51

A

Tipo di vincolo

(stato di

diritto)

B

Classificazione del

Territorio Comunale

(stato di fatto)

C

IDPP

(uguale a

colonna 5 della

tab. “Modalità di

computo degli

IDPP”)

D

IRPS (uguale a colonna

6 della tab. “Modalità

di computo degli

IDPP”)

E

Coeff. di pond.

di IRPS da

utilizzare nel

caso di

decadenza di

IDPP

F

ICC

Indice di capacità

edificatoria

trasferibile

complessivo (col.

C + col. D oppure

col. D x colonna

E)

G

Funzioni

complementari di

intervento

H

Coefficiente di

ponderazione degli ICC

di cui alla colonna F in

relazione alle funzioni

complementari di

intervento

I

ICE (indice dei

crediti edilizi)

(col. F x col. H)

Fasce di

rispetto

aeroporto,

cimitero,

strade, ferrovia,

depuratori

Urbanizzabile 0,012 0,012 2 0,024 Commerciale 0,5 0,012

Residenza 1 0,024

Direzionale e ricettivo 1 0,024

Produttivo 4 0,096

Rurale 0,01 0,01 2 0,02 Commerciale 0,5 0,01

Residenza 1 0,02

Direzionale e ricettivo 1 0,02

Produttivo 4 0,08

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Norme tecniche di attuazione.

52

A

Tipo di vincolo

(stato di

diritto)

B

Classificazione del

Territorio Comunale

(stato di fatto)

C

IDPP

(uguale a

colonna 5 della

tab. “Modalità di

computo degli

IDPP”)

D

IRPS (uguale a colonna

6 della tab. “Modalità

di computo degli

IDPP”)

E

Coeff. di pond.

di IRPS da

utilizzare nel

caso di

decadenza di

IDPP

F

ICC

Indice di capacità

edificatoria

trasferibile

complessivo (col.

C + col. D oppure

col. D x colonna

E)

G

Funzioni

complementari di

intervento

H

Coefficiente di

ponderazione degli ICC

di cui alla colonna F in

relazione alle funzioni

complementari di

intervento

I

ICE (indice dei

crediti edilizi)

(col. F x col. H)

Fasce di

rispetto pozzi,

elettrodotti

Urbanizzabile 0,018 0,018 2 0,036 Commerciale 0,5 0,018

Residenza 1 0,036

Direzionale e ricettivo 1 0,036

Produttivo 4 0,144

Rurale 0,015 0,015 2 0,030 Commerciale 0,5 0,015

Residenza 1 0,03

Direzionale e ricettivo 1 0,03

Produttivo 4 0,12

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Norme tecniche di attuazione.

53

A

Tipo di

vincolo

(stato di

diritto)

B

Classificazione del

Territorio Comunale

(stato di fatto)

C

IDPP

(uguale a

colonna 5 della

tab. “Modalità di

computo degli

IDPP”)

D

IRPS (uguale a colonna

6 della tab. “Modalità

di computo degli

IDPP”)

E

Coeff. di pond.

di IRPS da

utilizzare nel

caso di

decadenza

degli IDPP

F

ICC

Indice di capacità

edificatoria

trasferibile

complessivo (col.

C + col. D oppure

col. D x colonna

E)

G

Funzioni

complementari di

intervento

H

Coefficiente di

ponderazione degli ICC

di cui alla colonna F in

relazione alle funzioni

complementari di

intervento

I

ICE (indice dei

crediti edilizi)

(col. F x col. H)

Fontanili di

tutela

assoluta

Urbanizzabile 0,024 0,024 2 0,048 Commerciale 0,5 0,024

Residenza 1 0,048

Direzionale e ricettivo 1 0,048

Produttivo 4 0,192

Rurale 0,02 0,02 2 0,04 Commerciale 0,5 0,02

Residenza 1 0,04

Direzionale e ricettivo 1 0,04

Produttivo 4 0,16

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Norme tecniche di attuazione.

54

A

Tipo di

vincolo

(stato di

diritto)

B

Classificazione del

Territorio Comunale

(stato di fatto)

C

IDPP

(uguale a

colonna 5 della

tab. “Modalità di

computo degli

IDPP”)

D

IRPS (uguale a colonna

6 della tab. “Modalità

di computo degli

IDPP”)

E

Coeff. di pond.

di IRPS da

utilizzare nel

caso di

decadenza di

IDPP

F

ICC

Indice di capacità

edificatoria

trasferibile

complessivo (col.

C + col. D oppure

col. D x colonna

E)

G

Funzioni

complementari di

intervento

H

Coefficiente di

ponderazione degli ICC

di cui alla colonna F in

relazione alle funzioni

complementari di

intervento

I

ICE (indice dei

crediti edilizi)

(col. F x col. H)

Assenza di

vincoli

Urbanizzabile 0,036 0,036 2 0,072 Commerciale 0,5 0,036

Residenza 1 0,072

Direzionale e ricettivo 1 0,072

Produttivo 4 0,288

Rurale 0,03 0,03 2 0,06 Commerciale 0,5 0,03

Residenza 1 0,06

Direzionale e ricettivo 1 0,06

Produttivo 4 0,24

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Norme tecniche di attuazione.

55

Art. 32 Bandi concorsuali

1. Ai sensi del comma 10 dell’art. 30 della LR 20/2000, il POC può attivare procedure concorsuali per selezionare gli ambiti nei quali realizzare nell'arco temporale di cinque anni interventi di nuova urbanizzazione e di sostituzione o riqualificazione tra tutti quelli individuati dalla Variante Generale al PSC.

2. I criteri di selezione delle proposte possono riguardare la capacità dell’intervento di soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico ambientale definiti dalla Variante Generale al PSC, nei termini di prestazioni quantitative e soluzioni tecniche degli edifici finalizzati all’edilizia sostenibile, al risparmio energetico e alla valorizzazione delle fonti rinnovabili.

3. Al concorso possono prendere parte i proprietari degli immobili situati negli ambiti individuati dal PSC, nonché gli operatori interessati a partecipare alla realizzazione degli interventi. Alla conclusione delle procedure concorsuali il Comune stipula, ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000, un accordo con gli aventi titolo alla realizzazione degli interventi.

Art. 33 Accordi territoriali

1. Il Comune di Parma, insieme agli altri Comuni e alla Provincia, può promuovere accordi territoriali per coordinare l’attuazione delle previsioni del PSC, in ragione della sostanziale omogeneità delle caratteristiche e del valore naturale, ambientale e paesaggistico dei territori comunali ovvero della stretta integrazione e interdipendenza degli assetti insediativi, economici e sociali.

2. Gli accordi territoriali possono prevedere forme di perequazione territoriale, anche attraverso la costituzione di un fondo finanziato dagli enti locali con risorse proprie o con quote dei proventi degli oneri di urbanizzazione e delle entrate fiscali conseguenti alla realizzazione degli interventi concordati.

3. Agli accordi territoriali si applica, per quanto non previsto dalla LR 20/2000, la disciplina propria degli accordi tra amministrazioni di cui all'art. 15 della Legge n. 241 del 1990.

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Norme tecniche di attuazione.

56

Art. 34 Accordi con i privati

1. Il Comune di Parma può concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti e iniziative di rilevante interesse per la comunità locale, al fine di determinare talune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica, nel rispetto della legislazione e pianificazione sovraordinata vigente e senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

2. La scelta di pianificazione definita con l’accordo deve essere motivata, secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 3 della LR 20/2000.

3. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con la delibera di adozione dello strumento ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato.

4. Per quanto non disciplinato dalla LR 20/2000 trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'art. 11 della Legge n. 241 del 1990.

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Norme tecniche di attuazione.

57

CAPO VIII - NORME TRANSITORIE

Art. 35 Norme transitorie1

1. Prima dell’approvazione della Variante Generale al PSC si applica:

a) la vigente disciplina degli strumenti della pianificazione generale, ovvero sottordinata, ovvero settoriale, per le parti non in contrasto con le previsioni del PSC ai sensi del comma 3;

b) la vigente suddivisione tra territorio urbanizzato, urbanizzabile e rurale agli interventi disciplinati dalla pianificazione generale, ovvero sottordinata, ovvero settoriale non in contrasto con le previsioni della Variante Generale al PSC ai sensi del comma 3.

2. Prima dell’adozione delle varianti al POC, ovvero al RUE, ovvero alla pianificazione sottordinata, ovvero alla pianificazione settoriale, in adeguamento alla Variante Generale al PSC approvata:

a) l’attuazione delle previsioni consentite ai sensi del previgente PSC e dei vigenti POC, RUE, piani sottordinati, piani settoriali, può procedere per le parti non in contrasto con le previsioni della Variante Generale al PSC, ai sensi del comma 3;

b) si applica la previgente suddivisione tra territorio urbanizzato, urbanizzabile e rurale, agli interventi disciplinati dalla pianificazione generale, ovvero sottordinata, ovvero settoriale non in contrasto con le previsioni della Variante Generale al PSC, ai sensi del comma 3.

3. La tavola NR 04 evidenzia le aree nelle quali gli interventi di trasformazione del territorio consentiti ai sensi delle previsioni urbanistiche relative agli strumenti della pianificazione generale, ovvero sottordinata, ovvero settoriale vigenti prima dell’approvazione del PSC, sono in contrasto con le previsioni della Variante Generale al PSC, fatto salvo quanto disposto dal comma 4. All’interno delle aree evidenziate nella tavola NR 04 e sino all’adozione del POC relativo sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, cambio d’uso senza aumento di volumetria all’interno delle funzioni ammesse nella zona urbanistica previgente.

4. Non sono in contrasto con le previsioni del PSC gli interventi riguardanti:

a) I fabbricati esistenti ricadenti nelle aree comprese all’interno del parco urbano e suburbano o nelle aree della mitigazione disciplinati dagli articoli 81.11, 81.12, 81.14 e 82 bis del POC / RUE vigente;

1 Decreto Dirigenziale Settore Territorio n. 35 del 26/04/2007

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Norme tecniche di attuazione.

58

b) gli interventi edilizi nel territorio comunale connessi all’attività agricola, ai sensi degli articoli A-16, A-17, A-18, A-19, A-20 della LR 20/2000, anche se localizzati su aree a destinazione non agricola.

5. La tavola CTD individua le Aree interessate da procedure in corso di approvazione del piano urbanistico comunale. La conclusione della procedura di approvazione comporta la conseguente modifica degli elaborati del PSC, da farsi attraverso decreto dirigenziale.

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Norme tecniche di attuazione.

59

TITOLO II DISCIPLINA PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI, AMBIENTALI, PAESAGGISTICHE E STORICO-CULTURALI

CAPO I - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI, AMBIENTALI, PAESAGGISTICHE E STORICO-CULTURALI

Art. 36 Tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, paesaggistiche e storico-culturali

1. Il paesaggio, inteso come risultato formale dell’interazione nel tempo di elementi naturali ed antropici, costituisce risorsa strategica per lo sviluppo della città e del territorio parmense. Il PSC promuove la valorizzazione del paesaggio, stabilendo azioni e comportamenti volti ad assicurare equilibrio tra aspetti paesaggistico-ambientali ed aspetti economici.

2. Il PSC, oltre a disciplinare l'uso e le trasformazioni del suolo, specifica i limiti e i vincoli agli stessi che derivano:

a) da uno specifico interesse pubblico insito nelle caratteristiche del territorio, stabilito da leggi statali o regionali relative alla tutela dei beni ambientali, paesaggistici e culturali, alla protezione della natura ed alla difesa del suolo;

b) dalle caratteristiche morfologiche o geologiche dei terreni che rendono incompatibile il processo di trasformazione;

c) dalla presenza di fattori di rischio ambientale e di vulnerabilità delle risorse naturali.

3. La Cartografia di progetto – Gestione del PSC contiene i vincoli, le tutele, i rispetti e i limiti alla trasformabilità dei suoli e dei fabbricati presenti sul territorio comunale e che presentano rilevanza cartografica.

4. I vincoli, le tutele, i rispetti e i limiti alla trasformabilità dei suoli e dei fabbricati che non sono rilevabili cartograficamente, ma che attengono a procedure e comportamenti, sono specificati all’interno delle presenti Norme. I vincoli e le condizioni presenti nella cartografia del PSC sono inerenti alle qualità intrinseche del bene e operano senza alcun limite temporale. Essi sono stabiliti dal PSC ovvero dagli strumenti di pianificazione territoriale generale e settoriale sovraordinati e sono recepiti dal POC e del RUE per le trasformazioni di reciproca competenza.

5. Con delibera dirigenziale possono essere modificate le delimitazioni contenute nelle tavole di PSC e le relative disposizioni normative a seguito ed in conformità ad avvenute modifiche alle leggi ed agli atti amministrativi vigenti, a nuove leggi, atti amministrativi e disposizioni delle autorità competenti, o a modifiche dello stato di fatto.

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Norme tecniche di attuazione.

60

CAPO II – TUTELA DELLE AREE DI VALORE NATURALE E AMBIENTALE

Art. 37 Aree di interesse naturalistico 1. Il PSC individua le seguenti aree di interesse naturalistico:

a) Parco Fluviale Regionale del Taro;

b) Siti della Rete Natura 2000;

c) Invasi ed alvei dei corsi d’acqua;

d) Zona di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d’acqua;

e) Aree di riequilibrio ecologico;

f) Aree della Rete ecologica;

g) Sistema boschivo e arbustivo;

h) Aree per interventi di riforestazione urbana e territoriale (Kyoto forest);

i) Zone di tutela dei fontanili.

2. Nelle aree di interesse naturalistico la pianificazione comunale assume gli obiettivi di conservazione e potenziamento del patrimonio naturalistico e della biodiversità, di conservazione e riqualificazione del suolo, del sottosuolo e delle acque e di conservazione e valorizzazione degli elementi del patrimonio storico-culturale in esse presenti.

3. Gli obiettivi di cui al comma 2 sono perseguiti attraverso interventi di contenimento e riduzione dei fattori che incidono negativamente sulla qualità dei siti (impatti di attività antropiche e/o mancanza di interventi gestionali), nonché interventi di ampliamento e riqualificazione degli spazi naturali e di riduzione della loro frammentazione.

4. Fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente, qualsiasi intervento nelle aree di cui al comma 1 dovrà essere corredato da uno Studio contenente:

a) la descrizione degli elementi di interesse naturalistico direttamente o indirettamente interessati;

b) la valutazione della coerenza dell’intervento con gli obiettivi specifici di ciascuna area di valore naturale ed ambientale;

c) la descrizione dei potenziali impatti degli interventi previsti;

d) l’individuazione delle misure di mitigazione per eliminare o ridurre gli effetti negativi degli impatti;

e) le misure per compensare gli impatti residui;

f) il piano di monitoraggio per verificare l’efficacia delle misure di mitigazione proposte e l’eventuale insorgenza di impatti non previsti.

5. Per i siti della Rete Natura 2000 lo Studio di cui al comma 4 coincide con lo Studio di incidenza di cui al DPR 357/1997 e s.m.i..

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Norme tecniche di attuazione.

61

Art. 38 Parco Fluviale Regionale del Taro

1. La regolamentazione dell’assetto del territorio, dell’ambiente e degli habitat, oltre alla definizione degli obiettivi specifici e di settore e delle destinazioni d’uso in relazione alle funzioni assegnate alle diverse porzioni di territorio all’interno del Parco Regionale Fluviale del Taro sono effettuate, ai sensi dell’art.24 della LR n.6/2005, tramite il Piano Territoriale del Parco.

2. Le attività consentite nel Parco e nelle aree di pre-Parco e le loro modalità attuative in conformità alle previsioni, prescrizioni e direttive contenute nel Piano Territoriale del Parco sono disciplinate, ai sensi dell’art.32 della LR n.6/2005, dal Regolamento generale del Parco.

3. Il RUE recepisce i contenuti di dettaglio del Piano Territoriale del Parco (PTP)

Art. 39 Siti della Rete Natura 2000

1. Il PSC persegue la tutela della biodiversità e la conservazione degli elementi biotici e abiotici contenuti nei siti del programma comunitario Rete Natura 2000 istituito sul territorio dell’Unione Europea, ai sensi dell’art.3 della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, di seguito descritti e individuati nella tavola CTG 01:

a) Siti di Importanza Comunitaria (SIC), ex art.4 della Direttiva Habitat, e Zone di Protezione Speciale (ZPS), previste dall’art.3 della Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”, individuate con DGR n.167/2006:

a.1 SIC – ZPS IT4020021 “Medio Taro”;

a.2 SIC – ZPS IT4020017 “Area delle risorgive di Viarolo, Bacini zuccherificio Torrile, Fascia golenale del Po”.

a.3 SIC – ZPS IT4030023 “Fontanili di Gattatico e Fiume Enza.

2. All’interno dei siti della Rete Natura 2000 non ricadenti nel territorio di aree naturali protette, le misure di conservazione degli habitat e delle specie, i vincoli, i limiti e le condizioni all'uso e trasformazione del territorio sono disciplinati, ai sensi dell’art.3 della LR n.7/2004, dallo specifico Piano di Gestione.

3. All’interno dei siti della Rete Natura 2000 non ricadenti nel territorio di aree naturali protette e privi dello specifico Piano di Gestione, in attesa dell’approvazione del Piano medesimo, devono comunque essere adottate tutte le misure indispensabili alla conservazione in condizioni soddisfacenti degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario individuate all’interno dei siti, contribuendo al massimo delle loro potenzialità ecologiche e funzionali alla coerenza della Rete Natura 2000, nel rispetto delle peculiari esigenze economiche, sociali e culturali locali.

4. Ogni piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito della Rete Natura 2000 deve essere oggetto di una opportuna Valutazione di incidenza ai sensi del DPR 357/1997 e s.m.i. e della LR 7/2004.

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Norme tecniche di attuazione.

62

Art. 40 Invasi ed alvei dei corsi d’acqua

1. Il PSC individua, nella tavola CTG 01, gli Invasi dei corsi d'acqua del Fiume Taro, dei Torrenti Parma, Baganza ed Enza.

2. Il PSC assume come obiettivo la tutela degli alvei dei corsi d'acqua, al fine di garantire la loro funzione idraulica ed ecologica.

3. La pianificazione comunale persegue l’ampliamento delle zone di pertinenza fluviale, con la dismissione e/o la mitigazione delle attività incompatibili con il corretto deflusso delle acque e con il valore ambientale e paesaggistico.

4. Negli alvei dei corsi d'acqua sono ammesse le attività indicate dal PTCP, all’art.13 delle norme di attuazione.

5. Ogni piano o progetto che possa avere incidenze significative sul corso d’acqua deve essere sottoposto a Studio di compatibilità idraulico-ambientale.

Art. 41 Zone di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d’acquaVar. 229.

1. Il PSC individua, nella tavola CTG 01, le Zone di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua del Fiume Taro, dei Torrenti Parma, Baganza ed Enza.

2. Il PSC individua i seguenti corsi d’acqua meritevoli di tutela: Canale Baganzone, Canale Arianna o Rio La Riana, Canale Maggiore, Canale della Spelta, Scolmatore Cinghio-Baganza.

3. Il PSC individua inoltre i seguenti ulteriori corsi d’acqua meritevoli di tutela: Canale degli Otto Mulini, Canale Lorno, Cavo Maretto Primario, Canale Naviglio Taro, Canale Galazzo o Galasso, Canale Naviglio Navigabile, Canale Formica o Cavo Formica, Rio delle Fontane o della Fontana, T. Cinghio, Rio o Canale Dugale.

4. Il PSC individua il Canale di Beneceto quale corso d’acqua meritevole di tutela, per il quale valgono le Zone di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d’acqua individuate dal PTPR.

5. Il PSC individua i seguenti corsi d’acqua di particolare pregio comunale: Cavo Gambalone Vivo, Canale Budrio o Cavo Budrio, Canalazzo Terrieri.

6. Nelle Zone di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua la pianificazione comunale assume l’obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell’invaso e di laminazione delle piene, unitamente alla conservazione ed al miglioramento delle caratteristiche naturali, ambientali e storico-culturali direttamente connesse all’ambito fluviale.

7. La pianificazione comunale persegue l’ampliamento delle zone di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d’acqua, con la dismissione e/o la mitigazione delle attività incompatibili con il corretto deflusso delle acque e con il valore ambientale e paesaggistico.

8. Nelle Zone di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua sono ammesse le attività indicate dal PTCP, all’art.12 delle norme di attuazione.

Var. 229 approvata con atto di C.C. n. 1 del 14.01.2014

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9. Le disposizioni di cui all’art.12 delle norme di attuazione del PTCP si applicano anche ai corsi d’acqua meritevoli di tutela di cui al comma 2, per i tratti non arginati, relativamente alle fasce laterali di ampiezza pari a 50 m a partire dal limite esterno dell’area demaniale.

10. Le disposizioni di cui all’art.12 delle norme di attuazione del PTCP si applicano anche ai corsi d’acqua meritevoli di tutela di cui al comma 2, per i tratti arginati, relativamente alle fasce laterali di ampiezza pari a 30 m a partire dal piede esterno dell’argine.

11. Le disposizioni di cui all’art.12 delle norme di attuazione del PTCP si applicano anche alle fasce laterali di ampiezza pari a 30 m a partire dal piede esterno degli argini maestri di seconda categoria dei corsi d’acqua non individuati dal PSC.

12. Le disposizioni di cui all’art.12 delle norme di attuazione del PTCP si applicano anche alle fasce laterali dei corsi d’acqua meritevoli di tutela di cui al comma 3 e dei corsi d’acqua di particolare pregio comunale di cui al comma 5 come specificate nelle tavole CTG 01.

13. Ogni piano o progetto che possa avere incidenze significative sul corso d’acqua deve essere sottoposto a Studio di compatibilità idraulico-ambientale.

14 All’interno dei sub-ambiti di trasformazione il POC e i PUA possono ridefinire le delimitazioni delle zone di cui al comma 2 lettere b) e c) dell’art. 12 bis delle NTA del PTCP attraverso le modalità e gli approfondimenti di cui al comma 6 dello stesso articolo.

Art. 42 Aree di riequilibrio ecologico

1. Il PSC individua, nella tavola CTG 01:

a) L’ Area di riequilibrio ecologico in corrispondenza della sponda destra del T. Parma nel tratto tra ponte Stendhal e ponte Dattaro, già istituita;

b) le Aree di riequilibrio ecologico di progetto, in corrispondenza del sistema dei Fontanili di Beneceto e dei Fontanili di Viarolo.

2. Il PSC persegue la tutela e la valorizzazione delle Aree di riequilibrio ecologico, attraverso:

a) la prevenzione, la conservazione, la ricostruzione e la rinaturalizzazione degli aspetti idrogeologici, paesaggistici, faunistici, degli habitat e delle associazioni vegetali e forestali presenti;

b) la protezione delle specie faunistiche e floristiche autoctone minacciate di estinzione, l’eliminazione di quelle alloctone, la predisposizione di habitat per l'irradiazione e la conservazione delle specie rare;

c) il controllo della sostenibilità ambientale relativa alle attività antropiche ammissibili, con particolare riferimento all’incentivazione di pratiche agricole biologiche e biodinamiche.

3. All’interno delle aree di riequilibrio ecologico istituite si applicano le disposizioni del relativo Regolamento di gestione.

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4. Nelle aree di riequilibrio ecologico di progetto, in attesa della loro istituzione ai sensi dell’art.53 della LR n.6/2005, si applicano le disposizioni normative per le Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale di cui all’Art. 51.

Art. 43 Rete ecologica

1. Il PSC individua, nella tavola CTS 12, la Rete ecologica, quale sistema interconnesso delle componenti di alto valore naturalistico del territorio, suddividendola, in funzione della sua rilevanza ecologica e dei suoi obiettivi di salvaguardia e valorizzazione, nei seguenti elementi:

a) Rete ecologica di bacino;

b) Rete ecologica del reticolo minore;

c) Rete ecologica ad elementi diffusi;

d) Rete ecologica urbana;

e) Rete ecologica locale;

f) Direttrici di Connessione tra la rete ecologica urbana e la rete ecologica di bacino.

2. Il PSC assume i seguenti obiettivi per la tutela e la valorizzazione della Rete ecologica:

a) mantenere e potenziare la continuità strutturale e funzionale delle aree naturali, attraverso l’integrazione e il rafforzamento degli elementi e degli habitat importanti per la vegetazione, per la fauna e per il paesaggio, ripristinando la continuità ove compromessa;

b) salvaguardare la funzionalità ecologica e la significatività paesaggistico-ambientale degli elementi della Rete;

c) salvaguardare i biotopi esistenti per la costruzione di una riserva di biomassa stabile;

d) operare il recupero dei biotopi potenziali, contenendo separazioni, recinzioni e barriere spaziali;

e) ridurre le situazioni di degrado e le zone di discontinuità della rete,

f) ricreare situazioni ambientali diversificate, favorendo la biodiversità;

g) incentivare diversità, capacità filtro e rigenerazione all’interno di uno stesso ambiente;

h) stabilire nuove connessioni ecologiche, favorendo la continuità tra elementi, varchi e reti ecologiche diffuse, utilizzando rigorosamente specie vegetali autoctone ed impiegando potenzialmente ecotipi locali;

i) promuovere l’agricoltura biologica e l’attivazione di accordi agro-ambientali;

j) indirizzare gli interventi alla ricostruzione di habitat e di elementi morfologici naturali in grado di avviare un’evoluzione spontanea degli ecosistemi;

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k) limitare gli interventi di edificazione e di impermeabilizzazione dei suoli;

l) evitare, ove possibile, l’eliminazione o il danneggiamento delle formazioni arboree ed arbustive autoctone esistenti.

3. Le aree della Rete ecologica rappresentano i luoghi preferenziali dove istituire aree di riequilibrio ecologico, ai sensi dell’art.53 della LR n.6/2005.

4. Le aree della Rete ecologica sono individuate quali luoghi prioritari per le azioni di sostegno del Piano Regionale di Sviluppo Rurale e del Regolamento CE n.1257/1999, con l’obiettivo di conciliarne il ruolo ambientale con l’utilizzo agronomico.

5. La Rete ecologica di bacino è costituita dalle aree di connessione di elementi naturalistici ed ecologici di particolare rilevanza per l’intero territorio provinciale ed è rappresentata dalle aree di pertinenza dei principali corsi d’acqua che attraversano il territorio comunale: F. Taro, T. Baganza, T. Parma e T. Enza. La Rete ecologica di bacino è ulteriormente suddivisa in Zona di Valenza idraulico-ambientale e Zona di Ricostruzione delle formazioni lineari:

a) nella Zona di Valenza idraulico-ambientale la pianificazione comunale persegue l’obiettivo della conservazione della biodiversità e della ricostruzione dell’ambiente perifluviale naturale, attraverso interventi di riforestazione, di formazione di zone umide, di formazione di sistemi a macchie e radure, di praterie aride e in generale di ricostruzione di habitat caratteristici, la conversione delle attività agricole a pratiche biologiche; in tali zone sono incentivate la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali e le attività di fruizione legate alla didattica e all’osservazione naturalistica;

b) nella Zona di Ricostruzione delle formazioni lineari la pianificazione comunale persegue l’obiettivo di ridurre la pressione antropica e le fonti di inquinamento diffuso, attraverso la delocalizzazione e/o mitigazione delle attività produttive e la conversione delle attività agricole ad agricoltura integrata e biologica e la ricostruzione di filari e siepi lungo la viabilità secondaria e interpoderale e lungo i confini di proprietà.

6. La Rete ecologica del reticolo minore è costituita dalle aree adiacenti ai seguenti elementi del reticolo idrografico secondario:

a) Canale Lornetto Acqua Chiara;

b) Cavo Maretto Primario;

c) Canale Galasso;

d) Canale Naviglio Navigabile;

e) Canale Beneceto;

f) Canale Budrio-Canale Formica;

g) Rio delle Fontane - Cavo Gambalone Vivo;

h) T. Cinghio;

i) Canale Dugale;

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j) Rio La Riana.

7. Nelle aree della Rete ecologica del reticolo minore la pianificazione comunale persegue l’obiettivo della continuità spaziale degli elementi di connessione ecologica, della riqualificazione paesaggistica del territorio agricolo e del miglioramento delle condizioni naturali ed ambientali dell’ecosistema acquatico, attraverso la riduzione degli inquinanti diffusi veicolati ai corpi idrici.

8. La pianificazione comunale incentiva la riqualificazione e l’ampliamento della fascia ripariale, anche con funzione di fascia tampone (buffer zone), limitando la trasformazione e l’impermeabilizzazione del suolo, ammettendo unicamente gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.

9. Lungo il reticolo idrografico secondario è vietato qualsiasi intervento di interruzione, alterazione o tombamento del tracciato dei corsi d’acqua, se non richiesto da prioritarie esigenze di natura idraulica o igienico-sanitaria, avendo comunque cura di garantire ugualmente la connessione ecologica sia dell’ambiente acquatico, sia dell’ambiente terrestre, attraverso la formazione di canali di collegamento, zone umide, sistemi boscati.

10. Nel reticolo idrografico secondario è vietato qualsiasi tipo di scarico se non adeguatamente trattato nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione vigente e della qualità delle acque del corpo idrico ricettore, non potendone in ogni caso determinare un peggioramento.

11. La Rete ecologica ad elementi diffusi è costituita da porzioni di territorio agricolo che connettono in direzione est-ovest gli elementi della Rete ecologica di bacino e della Rete ecologica del reticolo minore.

12. Nelle aree della Rete ecologica ad elementi diffusi la pianificazione comunale persegue l’obiettivo del contenimento della pressione antropica, incentivando la conversione dell’attività agricola produttiva a pratiche integrate e biologiche, la riduzione dell’utilizzo di fertilizzanti chimici e fitofarmaci, la riqualificazione paesaggistica del territorio agricolo e il potenziamento della funzionalità ecologica, attraverso la diffusione delle presenze vegetazionali, la realizzazione di boschetti nella matrice agricola (stepping-stones) e la ricostruzione di filari e siepi lungo la viabilità secondaria e interpoderale e lungo i confini di proprietà.

13. La Rete ecologica locale è costituita da formazioni vegetazionali lineari, quali filari nel territori agricolo e formazioni arboreo-arbustive di mitigazione degli impatti antropici;

14. La pianificazione comunale incentiva la valorizzazione della Rete ecologica locale quale residuo elemento di naturalità in una matrice fortemente artificializzata, garantendone la salvaguardia, la gestione e l’incremento.

15. La Rete ecologica urbana è costituita dalle aree di verde pubblico, dalle aree di verde privato e di vicinato di dimensioni significative, dai sistemi dei viali alberati e in generale dalle formazioni lineari lungo gli elementi infrastrutturali, oltre agli interventi di forestazione urbana e territoriale (Kyoto forest) di cui all’Art. 45.

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16. La pianificazione comunale incentiva il potenziamento della Rete ecologica urbana sia in relazione alla sua funzionalità ecologica, quale unico elemento di naturalità in una matrice intensamente artificializzata, sia in relazione alla sua funzione sociale.

17. Le Direttrici di Connessione tra la Rete ecologica urbana e la Rete ecologica di bacino sono ambiti preferenziali lungo i quali la pianificazione comunale deve prevedere interventi di potenziamento del sistema del verde, delle alberature, delle piste ciclabili, per garantire le connessioni tra il centro urbanizzato e le aree di maggiore naturalità periferiche.

18. Il RUE individua le attività ammesse all’interno degli elementi della rete ecologica e gli interventi di compensazione in caso di alterazione degli elementi esistenti.

Art. 44 Sistema boschivo e arbustivo

1. Il Sistema boschivo e arbustivo, individuato nella tavola CTG 01, è costituito dai terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, arborea o arbustiva di origine naturale e/o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea o arbustiva in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da altri eventi naturali od interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi.

2. Il PSC assume come obiettivo la conservazione, riqualificazione ed ampliamento delle cenosi tipiche locali, delle zone boscate e/o arbustive, al fine di garantire la tutela naturalistica, la protezione idrogeologica, la ricerca scientifica, la funzione climatica e turistico-ricreativa, oltre che produttiva.

3. Nelle zone boscate e/o arbustive è vietata l’alterazione di formazioni autoctone. E’ inoltre vietata la sostituzione di formazioni naturali, anche alloctone, con formazioni produttive, mentre è ammessa l’eliminazione di formazioni alloctone solo se sostituite con formazioni della stessa tipologia costituite da essenze autoctone; in ogni caso le formazioni produttive possono essere costituite solo da specie autoctone.

4. Nelle aree interessate dal Sistema boschivo e arbustivo sono ammesse esclusivamente le attività indicate dall’art. 10 del PTCP.

5. Il RUE disciplina gli interventi ammissibili e le modalità di intervento sulle formazioni esistenti nelle zone boscate e/o arbustive, nel rispetto delle indicazioni dell’art.10 delle norme di attuazione del PTCP.

Art. 45 Aree per forestazione urbana e territoriale (Kyoto forest)

1. Il PSC individua, nella tavola CTS 12, le Aree per la forestazione urbana e territoriale (Kyoto forest), ossia aree in cui realizzare formazioni boscate all’interno o in prossimità del centro urbano mediante nuove piantumazioni, attuate con tecniche di tipo forestale, ovvero mediante vincolo conservativo su impianti, colture e piantate eventualmente preesistenti, con la finalità prioritaria della riduzione degli inquinanti atmosferici e del miglioramento della qualità dell’aria, oltre che di tutela ambientale e

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paesaggistica, di riqualificazione del paesaggio urbano e periurbano, di incremento della biodiversità in ambiti fortemente antropizzati e di garantire la continuità della rete ecologica

2. Nelle Aree per forestazione urbana e territoriale (Kyoto forest) il PSC incentiva la riconversione dell’uso agricolo del suolo alla funzione naturalistica e di mitigazione ambientale attraverso lo strumento della perequazione urbanistica.

3. Nelle Aree per forestazione urbana e territoriale (Kyoto forest) è ammessa la fruizione legata alla didattica ambientale, alla ricerca scientifica ed alle attività del tempo libero,

4. Il RUE definisce le modalità di realizzazione delle Aree per forestazione urbana e territoriale (Kyoto forest), prevedendo comunque l’impiego di essenze rigorosamente autoctone e l’attuazione di moduli ripetuti della dimensione di almeno 1 ha, nel rispetto delle direttive del protocollo di Kyoto.

Art. 46 Zone di tutela dei fontanili

1. il PSC persegue l’obiettivo della salvaguardia delle Zone di tutela dei fontanili quali habitat di specie animali e vegetali caratteristiche e lembi residuali di rifugio in una matrice agricola fortemente antropizzata, e persegue interventi di riqualificazione, gestione e valorizzazione.

2. Il PSC individua, nella tavola CTG 01:

a) le Zone di tutela dei fontanili ‘assoluta’, costituite dall’area immediatamente circostante la testa del fontanile e dal primo tratto dell’asta;

b) le Zone di tutela dei fontanili ‘allargata’, costituite dall’area circostante con funzione di zona cuscinetto rispetto alle potenziali pressioni antropiche.

3. Nella Zona di tutela dei fontanili assoluta sono ammessi:

a) interventi volti alla fruibilità dell’area per scopi scientifici, didattici e del tempo libero, quali la realizzazione di sentieri, piste ciclabili, capanni per l’osservazione naturalistica, cartellonistica naturalistica descrittiva e in generale interventi di riqualificazione delle aree verdi;

b) interventi di sistemazione a verde pubblico;

c) ordinaria utilizzazione agricola del fondo, impiegando preferenzialmente pratiche biologiche ed evitando l’impiego di fitofarmaci e concimi chimici.

4. Nella Zona di tutela dei fontanili allargata, oltre agli interventi ammessi al comma 3, sono ammessi se previsti negli strumenti di pianificazione territoriale o da piani di settore o nel PSC:

a) la realizzazione di linee di comunicazione viaria e ferroviaria;

b) la realizzazione di sistemi tecnologici per il trasporto dell’energia e di impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento;

c) la realizzazione di impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni.

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5. Nel caso di realizzazione degli interventi di cui al comma 4 deve essere prevista, quale misura compensativa, la realizzazione di un nuovo fontanile e della relativa asta di collegamento al reticolo idrografico esistente opportunamente vegetati con essenze rigorosamente autoctone.

6. All’interno delle Zone di tutela dei fontanili non sono comunque ammissibili interventi che alterino il regime delle acque sotterranee o riducano la consistenza delle formazioni e degli elementi vegetazionali esistenti.

7. All’interno delle Zone di tutela dei fontanili, il RUE definisce gli interventi edilizi ammessi, limitandosi comunque ad interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e di nuova edificazione solo se al servizio delle aziende agricole esistenti, nella Zona di tutela dei fontanili allargata, e ai soli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente nella Zona di tutela dei fontanili assoluta.

8. All’interno delle Zone di tutela dei fontanili, il RUE specifica inoltre, per gli interventi ammessi ai commi precedenti:

a) i contenuti che dovrà possedere l’approfondimento idrogeologico finalizzato a verificare gli impatti generati dalla realizzazione dell’intervento sul sistema di scorrimento sotterraneo delle acque e quindi sulla funzionalità dei fontanili posti a valle e a definire le più opportune misure di mitigazione;

b) i contenuti che dovrà possedere lo specifico approfondimento sul sistema di smaltimento delle acque bianche e nere e le modalità di verifica che tali scarichi non producano effetti inquinanti nel sistema acquifero del fontanile;

c) le procedure di valutazione degli impatti generati.

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CAPO III - TUTELA E VINCOLI DI NATURA PAESAGGISTICA

Art. 47 Unità di Paesaggio

1. Il PSC articola il territorio comunale in Unità di Paesaggio locali con caratteristiche paesistico territoriali e percettive riconoscibili, al fine di promuovere la qualità del paesaggio del territorio come elemento di identità sociale e ambientale e come risorsa per lo sviluppo, con particolare riferimento alla produzione di prodotti tipici.

2. Il PSC individua le componenti del paesaggio e gli elementi caratterizzanti suddivisi in elementi fisici, biologici ed antropici, evidenziando nel contempo le invarianti del paesaggio, nonché le condizioni per il mantenimento della loro integrità, individuando, delimitando e catalogando i beni culturali, storici e testimoniali di particolare interesse per gli aspetti paesaggistici e per quelli geologici e biologici, attraverso la verifica e l’integrazione delle informazioni contenute nel PTCP, stabilendo gli obiettivi da perseguire e le prestazioni da assicurare in ciascuna di esse.

3. Il PSC assume le Unità di Paesaggio quali quadro di riferimento essenziale per le metodologie di formazione del POC, del RUE e di ogni strumento regolamentare, al fine di mantenere una gestione coerente con gli obiettivi di tutela, e per la regolamentazione degli interventi di trasformazione del territorio, demandando al RUE la definizione delle modalità di valutazione e verifica degli effetti delle trasformazioni di maggiore dimensione e rilevanza.

4. In riferimento alle caratteristiche specifiche dei contesti paesistici interessati, la definizione progettuale delle trasformazioni promosse dallo strumento urbanistico è mirata al:

a) mantenimento e miglioramento delle componenti significative e delle loro reciproche relazioni, ottimizzandone la percezione;

b) riqualificazione delle situazioni di degrado e ridefinizione delle relazioni fisiche e/o percettive tra componenti significative esistenti e di nuova realizzazione;

c) introduzione di nuove componenti significative e di nuove relazioni fisiche e/o percettive capaci di arricchire e caratterizzare i contesti di appartenenza.

5. Gli Studi di impatto ambientale e gli studi per la procedura di verifica (screening), redatti in applicazione alle indicazioni della normativa nazionale e regionale sulla Valutazione di impatto ambientale, devono verificare la coerenza degli interventi proposti con gli elementi fisici, biologici ed antropici caratterizzanti l’unità di paesaggio nella quale ricadono.

Art. 48 Aree di interesse paesaggistico

1. Il PSC individua le seguenti aree di interesse paesaggistico:

a) Alberi monumentali e alberi di pregio;

b) Aree soggette a vincolo paesaggistico (DLgs 42/2004)

c) Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale;

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d) Paleoalveo del T. Baganza;

e) Aree di rispetto panoramico ed ambientale;

f) Strade panoramiche (PTCP);

g) Segmenti stradali paesaggisticamente da tutelare;

h) Crinali;

i) Dossi di pianura.

2. Nelle aree di interesse paesaggistico la pianificazione comunale assume gli obiettivi di conservazione e potenziamento del patrimonio paesaggistico e di conservazione e valorizzazione degli elementi del patrimonio storico-culturale in esso presenti.

3. Gli obiettivi di cui al comma 2 sono perseguiti attraverso interventi di contenimento e riduzione dei fattori che incidono negativamente sulla qualità dei siti (impatti di attività antropiche e/o mancanza di interventi gestionali), nonché interventi di ampliamento e riqualificazione degli spazi naturali e di riduzione della loro frammentazione.

Art. 49 Alberi monumentali e Alberi di pregio

1. Il PSC persegue l’obiettivo di tutelare gli alberi monumentali e degli alberi di pregio presenti sul territorio comunale.

2. Il RUE individua gli alberi monumentali e gli alberi di pregio presenti sul territorio comunale

3. Il RUE definisce le distanze di rispetto dagli alberi monumentali dagli alberi di pregio e le attività ammesse nel loro intorno

Art. 50 Aree soggette a vincolo paesaggistico (DLgs 42/2004)

1. Il PSC individua, nella tavola CTG 02, gli immobili ed aree di notevole interesse pubblico, tutelati ai sensi del DLgs. n.42/2004:

a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza;

b) le ville, i giardini e i parchi, non facenti parte dei beni culturali, che si distinguono per la loro non comune bellezza;

c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;

d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

2. Il PSC individua, nella tavola CTG 02, le aree tutelate ai sensi del DLgs. n.42/2004:

a) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con RD

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n.1775/1933 e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

b) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

c) i terreni coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti all’art.2, commi 2 e 6, del DLgs. n.227/2001;

d) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

e) le zone umide incluse nell’elenco previsto dal DPR n.448/1976;

f) le zone di interesse archeologico.

3. Ai beni e alle aree indicate ai comma 1 e 2 si applicano le disposizioni del DLgs. n.42/2004, ad eccezione dei beni di cui al comma 2 lettera a) che, in tutto o in parte, siano ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici e pertanto inclusi in apposito elenco redatto e reso pubblico dalla Regione Emilia-Romagna.

4. Sono inoltre sottoposti alle disposizioni del DLgs. n.42/2004 gli immobili e le aree oggetto dei seguenti provvedimenti:

a) le notifiche di importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, eseguite in base alla L. n.776/1922;

b) gli elenchi compilati ai sensi della L. n.1497/1939;

c) i provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico emessi ai sensi della L. n.1497/1939;

d) i provvedimenti di riconoscimento della zona di interesse archeologico emessi ai sensi della L. n.431/1985;

e) i provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico emessi ai sensi del DLgs. n.490/1999;

f) i provvedimenti di riconoscimento della zona di interesse archeologico emessi ai sensi del DLgs. n.490/1999.

Art. 51 Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale

1. Nelle aree ricadenti nelle Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale individuate dal PSC nella tavola CTG 02, diverse dalle aree individuate al comma 1 art. 14 del PTCP, sono ammessi, nei limiti stabiliti all’art. 14 del PTCP stesso, le attività e gli interventi volti a consentire la pubblica fruizione dei valori tutelati attraverso la realizzazione di:

a) parchi le cui attrezzature, ove non preesistenti, siano mobili od amovibili e precarie;

b) percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;

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c) zone alberate di nuovo impianto ed attrezzature mobili od amovibili e precarie in radure esistenti, funzionali ad attività di tempo libero.

Art. 52 Paleoalveo del T. Baganza

1. Il PSC individua, nella tavola CTG 02, il paleoalveo del Torrente Baganza, in località Vigheffio, quale elemento di particolare rilevanza paesaggistica, salvaguardandone e tutelandone le caratteristiche morfologiche e vegetazionali.

2. All’interno del Paleoalveo del Torrente Baganza sono vietati gli interventi che possono alterare in modo irreversibile le caratteristiche paesaggistiche e in particolare significative modifiche morfologiche, le attività estrattive e le discariche di qualsiasi tipo.

Art. 53 Aree di rispetto panoramico ed ambientale

1. Il PSC individua, nella tavola CTG 02, le aree di rispetto panoramico ed ambientale, poste in adiacenza delle principali emergenze paesaggistiche presenti nel territorio comunale.

2. Nelle aree di rispetto panoramico ed ambientale è vietata la costruzione di nuovi edifici, anche se connessi all’attività agricola, l’istallazione di distributori di carburanti, la realizzazione di elettrodotti.

3. Il RUE disciplina gli interventi sui fabbricati esistenti nelle aree di rispetto panoramico ed ambientale.

Art. 54 Strade panoramiche e segmenti stradali paesaggisticamente da tutelare

1. Il PSC recepisce, nella tavola CTG 02, le Strade panoramiche individuate dal PTCP e individua i Segmenti stradali paesaggisticamente da tutelare, ovvero quelle porzioni di territorio percepibili dai principali assi viabilistici che devono essere preservati in quanto particolarmente ricchi di elementi di rilevante valenza architettonica, storico-culturale, testimoniale, paesaggistica o ambientale.

2. Tale individuazione costituisce documentazione di riferimento per la successiva disciplina regolamentare ai sensi del nuovo Codice della strada riguardante anche l’installazione delle insegne nonché dei cartelli stradali e pubblicitari.

3. Il PSC persegue la salvaguardia delle Strade panoramiche e dei Segmenti stradali paesaggisticamente da tutelare, vietando interventi di trasformazione del territorio che possano occludere o limitare la vista dei beni di pregio dagli assi viabilistici individuati e incentivando interventi di riqualificazione finalizzati al potenziamento della valenza estetica della strada e alla riduzione o al mascheramento degli elementi incongrui o di disturbo.

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4. Il RUE incentiva e individua gli interventi di riqualificazione delle Strade panoramiche e dei segmenti stradali paesaggisticamente da tutelare individuati dal PSC, specificando gli interventi di delocalizzazione o mitigazione degli edifici incongrui e prevedendo l’installazione di specifica segnaletica d’attenzione e di illustrazione dei principali caratteri paesaggistico-ambientali e storico-architettonici percepibili.

5. Lungo le Strade panoramiche e i segmenti stradali paesaggisticamente da tutelare individuati dal PSC non è possibile l’istallazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti.

6. Il RUE definisce gli interventi ammissibili lungo le Strade panoramiche e i segmenti stradali paesaggisticamente da tutelare individuati dal PSC, limitando le nuove costruzioni.

7. Gi interventi di trasformazione lungo le Strade panoramiche e i segmenti stradali paesaggisticamente da tutelare individuati dal PSC sono ammessi solo se previsti dal RUE e ritenuti compatibili da una specifica Relazione paesaggistica ambientale, redatta da tecnico abilitato, secondo i contenuti specificati dal DPCM 12/12/2005.

Art. 55 Viabilità nel verde2

1. Il PSC assume come obiettivo il potenziamento e la tutela della viabilità ciclo-pedonale nel verde.

2. Il RUE incentiva la realizzazione di nuova viabilità ciclo-pedonale nel verde.

Art. 56 Crinali e Dossi di pianura

1. Il PSC individua, nella tavola CTG 02, i Crinali, quali alti morfologici rappresentanti le ultime propaggini dei rilievi appenninici, e i Dossi di pianura.

2. Il PSC assume come obiettivo la salvaguardia dei Crinali e dei Dossi di pianura, quali punti panoramici del sistema rurale della pianura e dell’areale di raccordo tra la pianura e i primi rilevati appenninici.

3. Lungo i Crinali e i Dossi di pianura sono vietati gli interventi che possono alterare in modo irreversibile le caratteristiche paesaggistiche e in particolare le attività estrattive e le discariche di qualsiasi tipo.

4. Nei Crinali e nei Dossi di pianura sono ammessi interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e di nuova edificazione, che evitino l’alterazione della conformazione morfologica e strutturale del terreno.

2 Nota anche come ‘Green way’

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5. Nei Crinali e nei Dossi di pianura sono consentiti opere ed interventi finalizzati alla messa in sicurezza idraulica della rete idrografica superficiale, purché rivolte alla tutela e salvaguardia delle popolazioni residenti.

6. Il RUE individua le prescrizioni per la realizzazione di strade, ponti, canali, argini, che interessano i Crinali e i Dossi di pianura.

7. Il RUE definisce le caratteristiche costruttive, tipologiche, formali, cromatiche e i materiali coerenti con le tradizioni locali ed coerenti con le tradizioni locali, nel cui rispetto devono essere effettuati gli interventi che interessano i Crinali e i Dossi di pianura.

Art. 57 Progetti di tutela recupero e valorizzazione

1. Il PSC assume gli obiettivi definiti dai Progetti di tutela, recupero e valorizzazione nel territorio comunale di Parma individuati dal PTCP, di cui ai comma 2, 3 e 4.

2. Il “Progetto di tutela, recupero e valorizzazione dei torrenti Parma e Baganza”, approvato con DGP n.1055/1999 e riportato nella tavola CTG 01, assume come obiettivo prioritario la realizzazione di una rete ecologica territoriale, individuando nei due corsi d'acqua Parma e Baganza i principali corridoi ecologici da cui avviare ipotesi di ripristino qualitativo e di conservazione della naturalità diffusa delle aree circostanti.

Gli obiettivi specifici sono:

a) la ricostruzione e la qualificazione delle connessioni fisiche fra gli elementi puntuali e lineari di riconosciuto valore ecologico;

b) la realizzazione di interventi di sistemazione per consentire alla collettività l'accesso ad un uso ricreativo e culturale opportunamente regolamentato.

3. Il “Progetto di tutela, recupero e valorizzazione del fiume Taro e dei fontanili”, approvato con DGP n.510/1998, assume come obiettivo generale la gestione complessiva e coordinata delle risorse disponibili, attraverso interventi di recupero e valorizzazione degli aspetti paesaggistici, faunistici, vegetazionali nonché delle forme legate alla strutturazione del territorio, perseguendo il raggiungimento di un equilibrio ecosistemico compatibile con il mantenimento delle attività prevalenti.

Gli obiettivi specifici sono:

a) valorizzazione paesaggistica degli spazi naturali semi-naturali di un ambiente agricolo generalmente banalizzato, attraverso la ricucitura spaziale delle zone residue ad elevata potenzialità biotica o la costruzione ex-novo di tali zone, non necessariamente mirata al ripristino della situazione preesistente;

b) tutela delle specie vegetali e animali ritenute rare o minacciate, nonché di habitat particolari in condizioni di degrado o soggetti a vulnerabilità, attraverso interventi localizzati;

c) intervenire in termini di riequilibrio ecosistemico nelle aree con evidente degrado ambientale rinvenute lungo l’asta del Taro;

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d) ampia fruizione pubblica del territorio.

4. Il Progetto di tutela, recupero e valorizzazione della Media Val d’Enza, approvato con DGP n.416-16/1997, assume i seguenti obiettivi prioritari:

a) la gestione idraulica compatibile del territorio con gli interventi di rinaturazione;

b) la razionalizzazione, in base ad una precisa gerarchia funzionale, della rete dei percorsi al servizio della fruizione naturalistica e ricreativa, con una sua netta separazione dalla viabilità veicolare;

c) il recupero degli elementi storici e culturali di rilievo presenti nel territorio con particolare riferimento ai nuclei urbani storici.

5. In relazione alla opportunità di valorizzare le aree di pertinenza fluviale del Baganza e del Parma e alla possibilità di istituire un parco naturale o un paesaggio protetto ai sensi della LR 6/2005, l’Amministrazione Comunale dovrà provvedere a sviluppare a livello comunale uno specifico progetto di tutela, recupero e valorizzazione negli ambiti rurali di valore naturale ed ambientale AVA 33, AVA 39, AVA 40.

6. In relazione alla opportunità di valorizzare l’ambito di connessione tra la città di Parma e il territorio collinare, l’Amministrazione Comunale dovrà provvedere a sviluppare a livello comunale uno specifico progetto di tutela, recupero e valorizzazione nell’ambito agricolo di rilievo paesaggistico ARP 32, all’interno del Settore 32 – Agricolo Campagna Parco;

7. Il POC, il RUE e i piani di settore si conformano alle indicazioni dei Progetti di tutela, recupero e valorizzazione.

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CAPO IV - AREE ED ELEMENTI RIGUARDANTI LE RISORSE STORICO - CULTURALI E TESTIMONIALI

Art. 58 Beni culturali tutelati

1. Sono beni culturali oggetto di tutela, ai sensi del DLgs. 42/2004, le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alla Regione, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

2. Sono inoltre beni culturali, ai sensi dello stesso decreto:

a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie ed altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico.

3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione dell’interesse culturale, ai sensi dello stesso decreto:

a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;

b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;

c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;

d) le cose immobili o mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive e religiose;

e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico, ad eccezione del caso in cui siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3 lettera a):

a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;

b) le cose di interesse numismatico;

c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e pregio;

d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e pregio;

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e) le fotografie, con i relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e pregio;

f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;

g) le pubbliche piazze, vie, strade, e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;

h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;

i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;

j) le tipologie di architettura rurale avente interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell’economia rurale tradizionale.

5. Ai beni di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni del DLgs. n.42/2004.

6. Fatto salvo quanto espresso ai commi precedenti, sono inoltre beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela, ai sensi del DLgs. 42/2004:

a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista;

b) gli studi d’artista;

c) le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico, e ambientale;

d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d’arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni;

e) le opere d’architettura contemporanea di particolare valore artistico, così riconosciute dal soprintendente;

f) le fotografie, con i relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni;

g) i mezzi di trasporto aventi più di venticinque anni;

h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia delle scienze e della tecnica aventi più di cinquanta anni;

i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale.

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Art. 59 Aree ed elementi di interesse storico – culturali e testimoniali

1. Il PSC individua nella tavola CTG 02, le seguenti aree ed elementi di interesse storico – culturali e testimoniali:

a) Edifici sottoposti a vincolo (DLgs 42/2004);

b) Edifici da sottoporre a restauro

c) Edifici da sottoporre a restauro e risanamento conservativo

d) 5 architettonico ambientale e storico - testimoniale

e) Vincolo di rispetto monumentale (DLgs 42/2004)

f) Vincolo monumentale (DLgs 42/2004)

g) Aree di pertinenza da tutelare dei parchi e delle aree verdi di valore monumentale

h) Aree di pertinenza dei complessi edilizi di valore da tutelare

i) Area di pertinenza degli edifici di valore architettonico, ambientale e storico - testimoniale

j) Viabilità storica

k) Elementi del paesaggio storico

l) Bonifiche storiche

2. Ogni intervento di trasformazione del territorio si attua nel rispetto degli elementi di interesse storico-ambientale che lo caratterizzano, in conformità alle prescrizioni, alle direttive e agli indirizzi contenuti nel Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) e nel PTCP.

3. Le modalità di salvaguardia e valorizzazione di tali elementi saranno ulteriormente specificate negli elaborati relativi del POC, del RUE e dei PUA che interessano tali elementi.

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Art. 60 Edifici storici ed emergenze storico - architettoniche

1. Il PSC individua gli edifici di interesse storico-architettonico e definisce gli interventi ammissibili negli stessi, nell’ambito della manutenzione ordinaria e straordinaria, del restauro scientifico e del restauro e risanamento conservativo.

2. E’ possibile con il POC articolare l’intervento di tutela in unità minime la cui attuazione è subordinata all’elaborazione di un progetto unitario, da attuarsi attraverso un unico intervento edilizio ovvero attraverso un programma di interventi articolato in più fasi.

3. E’ compito del RUE articolare le categorie di intervento ammesse negli edifici storici e nelle emergenze storico – architettoniche, in particolare raccordando gli obiettivi di tutela alla esigenze di sicurezza antisismica.

4. Il PSC individua gli Edifici produttivi di antico impianto, come dall’elenco all’allegato 7 delle Norme del PTCP. In caso di intervento su tali edifici dovrà essere predisposto un rilievo dei fabbricati esistenti, finalizzato al recupero delle parti di valore storico – architettonico eventualmente ancora presenti.

Art. 61 Edifici da sottoporre a restauro

1. Per gli edifici da sottoporre a restauro restauro scientifico e a restauro e risanamento conservativo, salvo diverse indicazioni contenute nella Disciplina Particolareggiata per il Centro Storico, è ammesso un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’edificio stesso, ne consentono la conservazione valorizzandone i caratteri e rendendone possibile un uso adeguato alle intrinseche caratteristiche.

2. Il Rue articola le modalità di tutela degli edifici da sottoporre a restauro scientifico e a restauro e risanamento conservativo, specificando gli interventi ammessi dal PSC.

3. Ai lotti di pertinenza degli edifici così tutelati si applicano le prescrizioni di cui all’art. 63, salvo diverse indicazioni per i manufatti sottoposti alla Disciplina Particolareggiata per il Centro Storico.

Art. 62 Edifici da sottoporre a restauro e risanamento conservativo

1. Per gli edifici da sottoporre a restauro e risanamento conservativo, salvo diverse indicazioni contenute nella Disciplina Particolareggiata per il Centro Storico, sono consentiti gli interventi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio.

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2. Il Rue articola le modalità di tutela degli edifici da sottoporre a restauro e risanamento conservativo, specificando gli interventi ammessi dal PSC.

3. Ai lotti di pertinenza degli edifici così tutelati si applicano le prescrizioni di cui all’art. 63, salvo diverse indicazioni per i manufatti sottoposti alla Disciplina Particolareggiata per il Centro Storico.

4. Il RUE disciplina la possibilità di realizzare interventi di ristrutturazione edilizia per eventuali parti degli edifici assoggettati dal PSC a restauro e risanamento conservativo, che risultino mancanti dei presupposti per l’assoggettamento a tale tutela, alle seguenti condizioni:

a) dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato dalla quale risulti documentata la mancanza dei presupposti per l’assoggettamento della parte dell’edificio a restauro e risanamento conservativo;

b) parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio in ordine agli aspetti compositivi ed architettonici dell’intervento di ristrutturazione edilizia e al suo inserimento nel contesto paesaggistico e ambientale.

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Art. 63 Edifici di valore architettonico ambientale e storico testimoniale

1. Il PSC individua gli edifici di valore ambientale e storico - testimoniale, con le relative aree di pertinenza.

2. E’ compito del RUE specificare per ciascuno di essi le categorie degli interventi di recupero ammissibili, gli indirizzi tecnici sulle modalità di intervento ed i materiali utilizzabili, nonché le destinazioni d'uso compatibili con la struttura e la tipologia dell'edificio e con il contesto ambientale.

Art. 64 Aree di pertinenza da tutelare dei parchi e delle aree verdi di valore monumentale

1. Il PSC individua e tutela le aree di pertinenza dei parchi e delle aree verdi di valore monumentale.

2. L’impianto arboreo di tali parchi è sottoposta a conservazione e ne è vietata l’alterazione. In caso di necessità, l’abbattimento delle alberature esistenti è soggetto al rilascio di autorizzazione da parte del Settore competente dell’Amministrazione Comunale che potrà imporre la sostituzione e la posa in sito di alberature adulte della stessa specie.

3. All’interno delle aree di cui al comma 1, è compito del RUE, in assenza di altri vincoli, disciplinare le possibilità di trasformazione e cambio d’uso degli edifici esistenti.

Art. 65 Aree di pertinenza dei complessi edilizi di valore da tutelare

1. Il PSC individua le aree di pertinenza dei complessi edilizi di valore da tutelare alle quali si applicano le seguenti prescrizioni:

a) i lotti interni ed esterni al perimetro dei centri abitati, sono edificabili, laddove consentito dal PSC, sulla base di criteri di salvaguardia degli edifici di valore da tutelare;

b) non è edificabile la fascia compresa fra gli edifici di pregio e la strada verso cui prospettano il fronte principale oppure altri fronti edilizi dotati di elementi di rilevante significato formale o materiale;

c) per i manufatti esistenti al loro interno (muri di cinta, portali d'accesso, cancellate, inferriate, elementi di arredo, viali e stradelli) e valutati di pregio a seguito di rilievo, è ammesso il solo intervento di restauro conservativo, nonchè il mantenimento o l'eventuale ripristino delle alberature presenti;

d) eventuali parcheggi di cui alla legge 24.3.1989 n. 122 potranno essere realizzati nel sottosuolo, ovvero in adiacenza dell’edificio, semprechè non comportino l’eliminazione di preesistenze arboree di rilievo. Nel primo caso è obbligatorio il ripristino dello stato superficiale dei luoghi.

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2. Il RUE specifica ulteriormente le modalità di tutela e ripristino delle aree di pertinenza da tutelare, dando indicazioni sulle procedure di indagine da seguire prima all’intervento.

Art. 66 Aree di pertinenza degli edifici di valore architettonico, ambientale e storico testimoniale

1. Il PSC individua le aree di pertinenza degli edifici di valore architettonico, ambientale e storico testimoniale da assoggettare a progettazione unitaria in caso di intervento sugli edifici stessi

2. All’interno delle aree di cui al comma 1 il RUE stabilisce indirizzi alla progettazione relativamente agli elaborati da prodursi, agli elementi da rilevare e sottoporre ad intervento conservativo, ai materiali e alle forme da utilizzarsi in sintonia con l’edificio oggetto del recupero.

Art. 67 Elementi del paesaggio storico

1. Il PSC, in conformità alle disposizioni del PTCP, individua:

a) le infrastrutture storiche del territorio rurale, che costituiscono elementi riconoscibili dell'organizzazione storica del territorio, quali la viabilità storica extraurbana;

b) il sistema storico delle acque derivate e delle opere idrauliche;

c) la struttura centuriata;

d) le sistemazioni agrarie tradizionali,

e) le bonifiche storiche.

f) mulini storici

g) corti agricole storiche

h) canali storici

i) filari storici

2. All’interno degli interventi previsti dal PSC che si attuano con il POC possono essere previsti interventi di valorizzazione e conservazione delle infrastrutture storiche del territorio rurale individuate dal PSC.

3. E’ compito del RUE, anche in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, sottoporre a specifiche prescrizioni gli elementi del paesaggio storico individuati dal PSC, integrando tali elementi con la protezione di eventuali altre strutture non rilevate, ma che rivestono interesse storico-testimoniale quali: teatri storici; sedi comunali; giardini e ville comunali; stazioni ferroviarie; cimiteri; ville e parchi; sedi storiche, politiche, sindacali o associative, assistenziali,

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sanitarie e religiose; colonie e scuole; negozi, botteghe e librerie storiche; mercati coperti; edicole; fontane e fontanelle; edifici termali ed alberghieri di particolare pregio architettonico; architetture tipiche della zona; opifici tradizionali; architetture contadine tradizionali; fortificazioni; ponti e navili storici; manufatti idraulici quali chiuse, sbarramenti, molini, centrali idroelettriche, lavorieri, acquedotti, argini, canali e condotti; alvei abbandonati.

Art. 68 Viabilità storica

1. Il PSC, in conformità alle disposizioni del PTCP, individua la viabilità storica urbana ed extraurbana.

2. Il PSC considera viabilità storica quella che risulta individuata nella carta topografica del 1938, per la parte più propriamente urbana, nonché quella individuata nella cartografia I.G.M. di primo impianto per la parte extraurbana. Detta viabilità, comprensiva degli slarghi e delle piazze urbane, non può essere soppressa né privatizzata o comunque alienata o chiusa salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità.

3. La viabilità storica urbana, comprensiva degli slarghi e delle piazze, con particolare riferimento alla sagoma ed ai tracciati è tutelata dalla specifica Disciplina Particolareggiata per la parte relativa al Centro Storico del Capoluogo, dal RUE per la parte restante.

4. La viabilità storica extraurbana, sia per quanto concerne gli aspetti strutturali sia per quanto attiene l’arredo e le pertinenze, è regolata dal RUE.

Art. 69 Bonifiche storiche

1. Il PSC, in conformità alle disposizioni del PTCP, delimita i terreni agricoli interessati da bonifiche storiche, quali zone di interesse storico – testimoniale ed individua i manufatti idraulici e le componenti del paesaggio più significative sotto il profilo dell’organizzazione dell’assetto idraulico-storico e testimoniale.

1bis - Il PSC individua ambiti denominati “Aree di tutela del paesaggio delle bonifiche storiche” dove è chiaramente leggibile la relazione dei diversi elementi del paesaggio delle bonifiche con la struttura fisica-naturalistica del territorio.E’ compito del RUE definirne la disciplina di salvaguardia specifica.

2. E’ compito del RUE definire, in uno studio di dettaglio, coerentemente con i contenuti dell’art. 18 del PTCP, la disciplina di salvaguardia, nel rispetto delle seguenti direttive:

a) le aree ed i terreni predetti sono di norma assoggettati alle disposizioni relative alle zone agricole dettate dalle leggi regionali e dalla pianificazione regionale, provinciale, comunale;

b) va evitata qualsiasi alterazione delle caratteristiche essenziali degli elementi dell’organizzazione territoriale; qualsiasi intervento di realizzazione di infrastrutture viarie, canalizie e tecnologiche di rilevanza non meramente

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locale deve essere previsto in strumenti di pianificazione e/o programmazione nazionali, regionali o provinciali e deve essere complessivamente coerente con la predetta organizzazione territoriale;

c) gli interventi di nuova edificazione devono essere coerenti con l’organizzazione territoriale e di norma costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l’edificazione preesistente.

3. Fino alla redazione dello studio di dettaglio, tutti gli interventi relativi al patrimonio edilizio e alle opere infrastrutturali devono essere corredati di un apposito rilievo dello stato di fatto riportante tutti i manufatti idraulici esistenti, evidenziando le interferenze sugli stessi da parte dei nuovi interventi di trasformazione.

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CAPO V - TUTELA E VINCOLI RIGUARDANTI LE AREE ARCHEOLOGICHE E LE POTENZIALITÀ ARCHEOLOGICHE

Art. 70 Aree ed elementi di permanenza della centuriazione

1. Il PSC, in conformità alle disposizioni del PTCP individua:

a) le zone di tutela della struttura centuriata, cioè aree estese ed omogenee in cui l’organizzazione della produzione agricola e del territorio segue tuttora la struttura centuriata come si è confermata o modificata nel tempo;

b) gli elementi della centuriazione sia localizzati sia diffusi.

2. Sono da considerare elementi caratterizzanti l’impianto storico della centuriazione:

a) le strade;

c) le strade poderali ed interpoderali;

d) i canali di scolo e di irrigazione disposti lungo gli assi principali della centuriazione;

e) i tabernacoli agli incroci degli assi;

f) le case coloniche;

g) le piantate ed i relitti dei filari di antico impianto orientati secondo la centuriazione;

h) ogni altro elemento riconducibile attraverso l’esame dei fatti topografici alla divisione agraria romana.

4. Il RUE individua le modalità di conservazione degli elementi della centuriazione e specifica, nelle zone di tutela della struttura centuriata, le prescrizioni necessarie affinché l’assetto delle aree interessate risulti:

a) essere coerente con l’organizzazione territoriale storica;

b) essere rispettoso delle disposizioni dettate a tutela degli individuati elementi della centuriazione.

Art. 71 Aree archeologiche

1. Il PSC assume come interesse prioritario la protezione, conservazione e valorizzazione dei beni di interesse archeologico e di eventuali reperti, quali risorsa culturale e identitaria della comunità locale, in quanto testimonianza della storia e dell’evoluzione dell’insediamento.

2. Tutto il territorio comunale può essere interessato dalla presenza di siti di interesse archeologico. A tale proposito il PSC localizza puntualmente, mediante l’indicazione dei perimetri delle aree, i siti noti di interesse archeologico, oggetto di tutela; tale indicazione non è comunque esaustiva delle presenze archeologiche.

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3. Ai sensi del DLgs. n.42/2004, chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili di cui all’Art. 58 ne fa denuncia entro ventiquattro ore al soprinetendente o al sindaco ovvero all’autorità di pubblica sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute.

4. Qualunque ritrovamento di natura archeologica che avvenga nel territorio comunale, anche esternamente ai perimetri del presente articolo, appartiene allo Stato ed è soggetto alle forme di tutela di cui al DLgs. n.42/2004.

5. Nelle aree interessate dalla formazione di strumenti urbanistici attuativi o da progetti per la realizzazione di opere pubbliche, pur in assenza di perimetri di tutela di cui al comma 2 del presente articolo, dovranno essere eseguite, in accordo con la Soprintendenza, indagini archeologiche preventive volte a verificare preventivamente l’eventuale presenza di siti di potenziale interesse.

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TITOLO III DISCIPLINA PER LA PREVENZIONE DAI RISCHI E DALL’INQUINAMENTO

CAPO I - PROTEZIONE DAL RISCHIO GEOLOGICO-SISMICO

Art. 72 Protezione dal rischio geologico

1. Il PSC assume come obiettivo la riduzione dell’esposizione della popolazione al rischio geologico e la tutela delle risorse idrogeologiche.

2. Il PSC individua l’assetto geologico, geomorfologico ed idrogeologico del territorio comunale, fornendo nella Relazione geologica, elaborato REL 02 e nella Tavola 10 ad essa allegata, specifiche indicazioni per una corretta realizzazione degli interventi sul territorio comunale; nelle Schede Geologiche, allegate alla Relazione geologica REL 02, sono riportate le caratteristiche geologiche e le prime indicazioni per il corretto intervento negli ambiti individuati dal PSC.

3. verifica le condizioni geologico-geotecniche, indicando i rischi geologici e di subsidenza, l’assetto idrogeologico, le tipologie fondazionali consigliate, le limitazioni connesse alla capacità portante del complesso fondazioni-terreno, i cedimenti prevedibili, le modalità di trattamento delle acque reflue.

4. In fase di PUA e di progettazione definitiva dovranno essere redatti studi geologici, sismici e geotecnici sulla base di specifiche indagini geognostiche mirate a verificare puntualmente le caratteristiche geologico-geotecniche dei terreni interessati dagli interventi, secondo le indicazioni del DM 11.3.88 e del DM 14.9.2005.

5. Il RUE specifica i contenuti degli studi geologici e geotecnici necessari per il rilascio del titolo abilitativo alla trasformazione edilizia.

Art. 73 Protezione dal rischio sismico

1. Il PSC assume come obiettivo la riduzione dell’esposizione della popolazione al rischio sismico, attraverso la definizione della microzonazione sismica del territorio comunale, al fine della corretta progettazione delle opere pubbliche e degli interventi edilizi, con riferimento particolare all’adeguamento degli edifici sensibili quali scuole, ospedali e luoghi di ritrovo.

2. Il PSC individua le caratteristiche sismiche del territorio comunale, individuando nella Relazione Sismica REL 05, e nella Tavola 1 ad essa allegata, le zone interessate da possibile amplificazione dell’accelerazione sismica.

3. Il POC verifica la presenza di eventuali fattori di amplificazione locale e determina lo spettro di risposta elastico locale, attraverso:

a) un’analisi della pericolosità sismica;

b) la definizione della categoria di suolo, attraverso una caratterizzazione geotecnica e sismica preliminare delle aree interessate da trasformazione edilizia;

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c) valutazione preliminare della risposta sismica locale, con determinazione dello spettro di risposta elastico di progetto.

4. Per verificare il rischio sismico locale, in fase di Pianificazione attuativa (PUA) dovranno essere effettuate:

a) un’analisi della pericolosità sismica, mediante modelli probabilistici per la stima della sismicità e relazioni di attenuazione;

b) la definizione della categoria di suolo, attraverso una approfondita caratterizzazione geotecnica e sismica delle aree interessate da trasformazione edilizia, con indagini spinte almeno a 30 metri di profondità dal piano campagna;

c) una generazione di accelerogrammi sintetici compatibili con i risultati dell’analisi probabilistica della pericolosità sismica;

d) la valutazione della risposta sismica locale, con determinazione dello spettro di risposta elastico di progetto, da paragonare sia con quelli determinabili attraverso le relazioni proposte dalla normativa italiana.

e) la verifica del rischio di liquefazione e di eccessivo addensamento dei terreni di fondazione.

5. Il RUE specifica i contenuti degli studi sismici da effettuare in fase di PUA e per il rilascio del titolo abilitativo alla trasformazione edilizia.

Art. 74 Protezione dal fenomeno della subsidenza

1. L’amministrazione comunale promuove il monitoraggio dei fenomeni di subsidenza.

2. Per la realizzazione di nuovi pozzi, o campi pozzi, ad uso idropotabile o industriale con portate complessive superiori a 50 l/s deve essere redatta una valutazione degli effetti indotti rispetto al fenomeno della subsidenza, prevedendo idoneo monitoraggio nel tempo.

3. Al fine di contenere i fenomeni di subsidenza deve essere vietato l'interramento e l'interruzione delle falde acquifere sotterranee.

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CAPO II - PROTEZIONE DAL RISCHIO IDRAULICO

Art. 75 Obiettivi

1. L’Amministrazione comunale persegue l’obiettivo di mettere in sicurezza il territorio comunale da fenomeni di esondazione della rete idrografica principale e secondaria.

2. Negli interventi di nuova trasformazione o di riqualificazione dovranno in ogni caso essere rispettate adeguate distanze di rispetto dagli argini in modo da non determinare rischi per la loro stabilità, come previsto dall’art.96 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.

Art. 76 Fasce di tutela fluviale

1. Il PSC precisa le fasce A di deflusso della piena, B di esondazione, B di progetto e C di inondazione per piena catastrofica, individuate dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), in adeguamento delle previsioni del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di bacino del f. Po.

2. All’interno delle fasce A, B, B di progetto e C, individuate nella tavola CTG 01, si applicano le disposizioni delle NTA del PTCP.

3. All’interno della fasce A, B, B di progetto e C, il RUE disciplina gli usi del suolo ammissibili e le caratteristiche costruttive degli apparati tecnologici.

Art. 76 bis Zona di tutela idraulica

1. Il PSC individua la zona a rischio idraulico in prossimità della confluenza tra il t. Parma ed il t. Baganza.

2. All’interno di tale Zona, sulla base delle indicazioni di specifica Analisi del rischio, è vietata la realizzazione di cantine, garage, scantinati e locali in genere al di sotto del piano campagna, se non dotati di idonei presidi atti ad evitarne l’allagamento in caso di esondazione delle acque di piena del t. Baganza e del t. Parma.

Art. 77 Limitazione del rischio idraulico della rete minore

1. L’Amministrazione comunale incentiva l’adeguamento idraulico della rete idrografica secondaria, anche attraverso la realizzazione di vasche di laminazione.

2. Le nuove previsioni urbanistiche devono prevedere la laminazione, all’interno dell’area di trasformazione, delle acque bianche scaricate dando luogo ad uno scarico quantitativamente non superiore allo scarico della stessa superficie prima della sua trasformazione o il concorso alla realizzazione di vasche di laminazione lungo il corso d’acqua ricevente le acque di scarico.

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3. La superficie di eventuali aree agricole destinate alla realizzazione di vasche o casse di laminazione d’uso comune poste a valle dei sub-ambiti produttivi del Capoluogo, oltre al riconoscimento degli indennizzi di legge, partecipa alla formazione dei comparti di perequazione urbanistico-ambientale, di cui agli articoli 30 e 31, al pari dei parchi e delle aree di mitigazione. I relativi ICE (Indici dei crediti edilizi applicabili nei comparti di perequazione urbanistico-ambientale):

a) possono essere utilizzati anche all’interno della quota del 30% di cui all’art. 145, comma 3;

b) sono moltiplicati per un coefficiente di ponderazione pari a 0,75 qualora la vasca o la cassa di laminazione sia funzionalmente collegata a una o più aree di trasformazione.

4. La superficie destinata alla realizzazione di vasche o casse di laminazione d’uso comune individuate all’interno dei sub-ambiti produttivi del Capoluogo, oltre al riconoscimento degli indennizzi di legge, mantiene la capacità edificatoria indicata dal piano, che può anche essere spesa all’interno della quota del 30% di cui all’art.145, comma 3, qualora il restante sedime di proprietà non ne consenta il completo utilizzo.

5. La trasformazione delle aree è condizionata alla realizzazione dei sistemi di laminazione di cui al comma 2.

Art. 78 Limitazione del rischio idraulico della rete principale

1. L’Amministrazione comunale incentiva l’adeguamento idraulico della rete idrografica principale.

2. Al fine di facilitare la realizzazione della cassa di espansione sul Torrente Baganza, l’amministrazione comunale promuove l’attività estrattiva nelle aree interessate dall’opera idraulica.

3. L’Amministrazione comunale promuove la redazione di un studio idraulico del proprio territorio comunale nella parte a valle della confluenza tra Torrente Parma e Torrente Baganza.

4. Gli esiti dello studio saranno assunti per la redazione del Piano di protezione civile nel Piano del rischio idraulico.

5. L’Amministrazione comunale promuove la realizzazione di tutte le opere necessarie per la riduzione del rischio idraulico a valle della confluenza tra il Torrente Parma e il Torrente Baganza.

Art. 78 bis Distanze di rispetto dalle opere idrauliche

1. Al fine di garantire la sicurezza delle opere idrauliche e la loro accessibilità per le attività di manutenzione, devono essere rispettate le distanze di rispetto definite

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dall’art.96 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.

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CAPO III - TUTELA DELLA QUALITA’ DELLE RISORSE IDRICHE SOTTERRANEE

Art. 79 Aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano

1. Il PSC persegue la tutela qualitativa delle risorse idriche sotterranee, quali unica sorgente di acque idropotabili per il consumo umano, e in particolare il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici sotterranei fissati dal DLgs. n.152/2006 e s.m.i. e dai Piani regionale (approvato con DCR n.40/2005) e provinciale di Tutela Acque.

2. Il PSC, nella Tavola 8 allegata alla Relazione geologica REL 02, individua l’assetto idrogeologico del territorio comunale con particolare attenzione alla vulnerabilità degli acquiferi sotterranei.

3. Il PSC specifica nella tavola CTG 01, sulla base della ricostruzione della vulnerabilità degli acquiferi sotterranei, le Zone di protezione delle acque sotterranee individuate dai Piani regionale e provinciale di tutela delle acque, di cui al successivo art. 80.

4. Il PSC individua nella tavole CTG 01:

a) le Zone di tutela assoluta dei pozzi idropotabili, di cui al successivo art. 84.;

b) le Zone di rispetto dei pozzi idropotabili, di cui al successivo art. 85.

5. Il RUE definisce le attività ammesse nelle zone di alimentazione degli acquiferi individuate nella Tavola 8 allegata alla Relazione geologica REL 02.

Art. 80 Zone di Protezione degli acquiferi sotterranei

1. Le Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio comunale, individuate nella tavola CTG 01, sono articolate in:

a) Aree di ricarica della falda, di cui all’Art. 81;

b) Zone di riserva, di cui all’Art. 83, in riferimento alla presenza di risorse non ancora destinate al consumo umano, ma potenzialmente sfruttabili per captazioni, distinte in:

b.1 Zone di riserva istituite con l’ordinanza del Ministero dei LL.PP. 1937-1966;

b.2 Zone di riserva per nuovi pozzi idropotabili.

2. L’amministrazione pubblica nelle Zone di protezione delle acque sotterranee promuove:

a) le pratiche agronomiche compatibili e le colture biologiche e biodinamiche;

b) la delocalizzazione delle attività inquinanti dei centri di pericolo individuati dal Piano provinciale di tutela delle acque.

c) la realizzazione di impianti di collettamento e depurazione degli scarichi.

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3. Nelle Zone di protezione delle acque sotterranee sono vietati:

a) la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;

b) il tombamento delle cave con materiali diversi dalle terre naturali e dai limi di frantoio privi di additivi inquinanti;

c) il mantenimento e la realizzazione di pozzi perdenti.

4. Il RUE, fatte salve le prescrizioni derivanti dal DLgs. n.152/2006 e s.m.i., dal PTA regionale approvato con DCR n.40/2005 e provinciale, definisce le modalità di realizzazione, messa in sicurezza e delocalizzazione dei centri di pericolo e delle attività che possono incidere sulla qualità della risorsa idrica individuati dal Piano provinciale di tutela delle acque.

5. Le zone di protezione delle acque sotterranee possono essere modificate in adeguamento alle indicazioni del Piano provinciale di Tutela delle Acque con decreto dirigenziale, anche in riduzione.

Art. 81 Aree di ricarica della falda

1. Le Aree di ricarica della falda che interessano il territorio comunale, individuate nella Tavola CTG 01, sono articolate3 in:

a) settori di ricarica di tipo A: aree caratterizzate da ricarica diretta della falda, generalmente a ridosso della pedecollina, idrogeologicamente identificabili come sistema monostrato, contenente una falda freatica in continuità con la superficie da cui riceve alimentazione per infiltrazione;

b) settori di ricarica di tipo B: aree caratterizzate da ricarica indiretta della falda, generalmente compresa tra la zona A e la media pianura, idrogeologicamente identificabile come sistema debolmente compartimentato in cui alla falda freatica superficiale segue una falda semiconfinata in collegamento per drenanza verticale;

c) settori di ricarica di tipo D: fasce adiacenti agli alvei fluviali con prevalente alimentazione laterale subalvea.

2. In tutte le aree di ricarica devono essere rispettate le seguenti disposizioni:

a) le attività agrozootecniche, lo spandimento sui suoli agricoli di effluenti zootecnici, l’utilizzo di fertilizzanti e fitofarmaci devono essere effettuate nel rispetto delle disposizioni dei Piani regionale e provinciale di tutela delle acque;

3 Il settore C non è presente nel territorio comunale

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b) devono essere rispettate le disposizioni specifiche definite dalla Provincia in relazione alle attività zootecniche e di messa in sicurezza o di riduzione del rischio in relazione alla presenza di eventuali centri di pericolo e delle attività che possono incidere sulla qualità della risorsa idrica;

c) per la realizzazione di nuovi campi di inumazione o di ampliamenti di quelli esistenti devono essere effettuati studi idrogeologici approfonditi, che ne verifichino la compatibilità;

d) l’esercizio delle attività estrattive deve essere effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni:

d.1 le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione di progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell’attività;

d.2 non sono ammessi tombamenti di cava con terreni eccedenti i limiti di qualità di cui alla colonna A del DLgs. n.152/2006 e s.m.i..

3. Nelle aree di ricarica tipo D è vietata la realizzazione di:

a) nuovi distributori di carburanti;

b) nuovi impianti di lavaggio automezzi.

4. Nelle aree di ricarica tipo A e D devono essere rispettate le seguenti disposizioni:

a) non sono ammessi:

a.1 nuove discariche di rifiuti, pericolosi e non;

a.2 nuovi allevamenti zootecnici;

a.3 nuovi centri di deposito e stoccaggio di carburanti;

a.4 nuovi impianti di trattamento rifiuti pericolosi;

b) devono essere raccolte e trattate tutte le acque di prima pioggia provenienti da nuove strade di categoria A, B e C ai sensi del DLgs. n.258/1992 e s.m.i.;

c) devono essere raccolte e trattate tutte le acque di prima pioggia provenienti da aree produttive secondo quanto previsto dalla DGR n.286/2005.

5. Nelle aree di ricarica tipo B sono consentite discariche e impianti di trattamento, limitatamente a rifiuti non pericolosi, subordinandone la realizzazione a verifica di compatibilità idrogeologica a scala areale.

6. Nelle aree di ricarica tipo D le attività estrattive devono essere finalizzate prioritariamente all’ampliamento delle fasce di pertinenza fluviale, di cui all’Art. 40 e all’Art. 41, al fine di ripristinare e favorire il rapporto fiume-falda.

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7. L’insediamento di nuove attività produttive nelle Aree di ricarica della falda deve essere preceduto da una verifica per il rispetto delle seguenti condizioni:

a) assenza di contaminazione delle acque sotterranee tale da rendere insostenibile l’ulteriore carico veicolato;

b) collettamento degli scarichi in pubblica fognatura delle acque reflue di lavorazione;

c) valutazione di compatibilità con il bilancio idrico locale del prelievo di acque sotterranee a scopo produttivo;

d) divieto di nuova realizzazione ovvero di potenziamento di attività di gestione di rifiuti pericolosi.

8. L’insediamento di nuove attività industriali è comunque vietato nelle aree di ricarica di tipo D.

9. Il RUE disciplina le modalità di realizzazione delle infrastrutture tecnologiche e delle reti viarie, nel rispetto della tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica.

10. Prima dell’approvazione del RUE in adeguamento al PSC, gli interventi di cui alle lettere a), b), c) del comma 10 sono assoggettati a parere favorevole del Servizio Ambiente del Comune, per la definizione delle modalità di realizzazione compatibili con la vulnerabilità delle aree di ricarica della falda.

11. Il RUE definisce le modalità di realizzazione nelle aree di ricarica, ove ammesse, di:

a) nuovi distributori di carburanti;

b) nuovi impianti di lavaggio automezzi.

Art. 81 bis Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

1. Nella tavola CTG 01 sono individuate le Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei di cui all’art. 23 del PTCP.

2. In tali zone si applicano le norme di tutela del PTCP, come specificate dal PPTA.

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Art. 82 Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola

1. Le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola coincidono con le Zone di tutela delle acque superficiali e sotterranee.

2. Nelle Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola valgono le disposizioni del Programma d’azione per la tutela e il risanamento delle acque dall’inquinamento causato da nitrati di origine agricola.

3. I In attesa dell’emanazione della Direttiva regionale di attivazione del Programma d’azione, nelle Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola si applicano le norme specificate all’art.32 del PTA regionale approvato con DCR n.40/2005 e le norme di tutela del PTCP, come specificate dal PPTA.

Art. 83 Zone di riserva per pozzi idropotabili

1. Nelle Zone di riserva per pozzi idropotabili, in quanto potenzialmente sfruttabili per nuove captazioni, sono applicate le misure di tutela delle Zone di rispetto allargata dei pozzi di cui all’Art. 85 fino alla realizzazione della captazione per la quale dovranno essere delimitate le specifiche zone di rispetto secondo quanto stabilito dallo stesso articolo.

2. Nelle zone di riserva per pozzi idropotabili sono ammesse attività estrattive, che non interessano direttamente la falda, finalizzate alla realizzazione di bacini ad uso plurimo.

3. Nella tavola CTG 01 è inoltre riportata la Zona di riserva n.1 individuata dal Ministero dei LL.PP.- Ufficio del Genio Civile di Parma con Ordinanza del 14/06/1966, definita da un raggio di 3 chilometri misurati dal centro di Piazza Garibaldi.

4. All’interno della Zona di riserva n.1 è vietata la perforazione di nuovi pozzi a qualsiasi uso destinati.

5. Eventuali deroghe ai commi 1 e 3 devono essere richieste alle autorità competenti.

6. Le Zone di riserva dei pozzi idropotabili possono essere modificate con decreto dirigenziale sulla base vincoli definiti dell’ente competente.

Art. 84 Zone di tutela assoluta dei pozzi idropotabili

1. La Zona di tutela assoluta dei pozzi idropotabili, individuata nella Tavola CTG 01, è costituita dall’area immediatamente circostante le captazioni con una estensione di almeno 10 m di raggio dal punto di captazione.

2. All’interno della Zona di tutela assoluta dei pozzi idropotabili possono essere esercitate solo attività connesse alla gestione della captazione e realizzate unicamente opere di captazione ed infrastrutture di servizio, fatta salva la possibilità della messa in opera di infrastrutture di pubblico interesse non passibili di interazione alcuna con le risorse idriche oggetto di tutela.

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3. L’aggiornamento delle Zone di tutela assoluta dei pozzi idropotabili è effettuata con decreto dirigenziale.

4. Il RUE definisce le modalità di protezione dei pozzi e le procedure per la richiesta di nuove perforazioni.

Art. 85 Zone di rispetto dei pozzi idropotabili

1. La Zona di rispetto dei pozzi idropotabili, individuata applicando il criterio cronologico e il criterio idrogeologico, è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta, in cui devono essere tutelate qualitativamente e quantitativamente le risorse idriche captate.

2. In relazione alla tipologia della captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa, le Zone di rispetto dei pozzi idropotabili, individuate nella Tavola CTG 01, sono suddivise in:

a) zona di rispetto ristretta, di cui all’art.94, comma 4 del DLgs. n.152/2006 e s.m.i., delimitata utilizzando il criterio cronologico adottando il tempo di sicurezza di 60 giorni;

b) zona di rispetto allargata, di cui all’art.94, comma 4 del DLgs. n.152/2006 e s.m.i., delimitata utilizzando il criterio cronologico adottando il tempo di sicurezza di 180 o 365 giorni a seconda dell’entità del rischio o della vulnerabilità della risorsa.

3. In assenza della delimitazione definitiva delle Zone di rispetto dei pozzi idropotabili, resta ferma l’estensione stabilita ai sensi dell’art.94, comma 6 del DLgs. n.152/2006 e s.m.i., pari a 200 m di raggio rispetto al punto di captazione. Nelle Zone di rispetto dei pozzi idropotabili così delimitate valgono le disposizioni per le zone di rispetto ristrette.

4. L’aggiornamento delle Zone di rispetto dei pozzi idropotabili è effettuata con decreto dirigenziale.

5. Le Zone di rispetto dei pozzi idropotabili sono assoggettate a:

a) protezione dinamica, costituita dalla attivazione e gestione di un preordinato sistema di monitoraggio delle acque in afflusso alle captazioni in grado di verificarne periodicamente i parametri qualitativi e quantitativi e di consentire con sufficiente tempo di sicurezza la segnalazione di eventuali variazioni significative;

b) protezione statica, costituita da divieti, vincoli e regolamentazioni ed è finalizzata alla prevenzione del degrado qualitativo e quantitativo delle acque in afflusso verso la captazione, impedendo o minimizzando il rischio di infiltrazioni di contaminanti dalla superficie topografica o dal sottosuolo alterato, che non possano essere rilevate in tempo utile dal sistema di protezione dinamica.

6. Per le opere di captazione a servizio di impianti di acquedotto di consistenza superiore a 2000 abitanti, ovvero con una erogazione di acqua superiore a 100

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m3/giorno la protezione statica deve essere sempre associata alla protezione dinamica.

7. Le attività e i centri di pericolo vietati all’interno delle Zone di rispetto ristrette ed allargate sono riportati in Tabella A “Centri di pericolo e attività che possono incidere sulla qualità della risorsa idrica”.

8. Il RUE specifica le attività ammesse nelle Zone di rispetto ristrette ed allargate.

9. il RUE definisce le modalità di realizzazione dei sistemi di collettamento delle acque nere, bianche e miste, delle infrastrutture tecnologiche, delle opere di urbanizzazione, viarie e ferroviarie e della tipologia delle fondazioni in relazione al pericolo di inquinamento delle acque sotterranee.

10. Il RUE definisce le modalità e le procedure per l’attivazione e la gestione del sistema di monitoraggio delle acque.

11. In corrispondenza delle Zone di rispetto dei pozzi idropotabili, in fase progettuale dovranno essere condotti specifici approfondimenti finalizzati alla verifica dei potenziali impatti sul sistema delle acque sotterranee e alla definizione di eventuali specifiche misure di mitigazione relativamente ai seguenti centri di pericolo:

a. realizzazione di fondazioni profonde a contatto con il tetto delle ghiaie;

b. realizzazione di infrastrutture viarie, ad esclusione delle strade locali (come da definizione del comma 2 art.2 del D.Lgs. 258/92 e succ. mod. Nuovo codice della strada) e delle aree adibite a parcheggio dotate di manufatti che convoglino le acque meteoriche in corrispondenza di Zone di rispetto ristrette dei pozzi idropotabili.

I centri di pericolo di cui alla lettera a. sono assoggettati a parere favorevole del Servizio Ambiente del Comune di Parma.

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CAPO IV - TUTELA DELLA QUALITA’ DELLE RISORSE IDRICHE SUPERFICIALI

Art. 86 Obiettivi e finalità

1. Il PSC persegue la tutela qualitativa delle risorse idriche superficiali quali imprescindibili elementi di valenza ambientale ed ecologica, con la finalità del raggiungimento e del mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali fissati dal DLgs. n.152/2006 e s.m.i. e dai Piano Regionale (approvato con DCR n.40/2005) e provinciale di Tutela Acque (PTA).

2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite attraverso il sistematico collettamento e trattamento degli scarichi sia industriali che domestici e attraverso la separazione, l’accumulo ed il trattamento delle acque di prima pioggia.

3. I piazzali di ricovero dei mezzi pesanti e la viabilità a servizio delle aree produttive devono essere dotati di sistemi di collettamento e trattamento delle acque di prima pioggia, in grado di assolvere anche alla funzione di trappola per eventuali sostanze sversate incidentalmente.

Art. 87 Disciplina degli scarichi

1. Con l’obiettivo della tutela delle acque superficiali e sotterranee, ogni intervento di nuova costruzione, ristrutturazione edilizia ed urbanistica deve essere dotato di un adeguato sistema di collettamento fognario e di trattamento delle acque reflue, oltre che di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia, nel rispetto di quanto specificato dalla Direttiva regionale approvata con DGR n.1053/2003 e dalla Direttiva regionale approvata con DGR n.286/2005 e dalle Linee guida per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia approvate con DGR n.1860/2006.

2. Gli scarichi di reflui urbani nel comune di Parma devono rispettare i limiti fissati dal DLgs. n.152/2006 per le aree situate all’interno dei bacini drenanti afferenti alle aree sensibili.

3. Gli scarichi su suolo devono rispettare i limiti fissati dalla Tabella IV dell’Allegato 5 alla Parte Terza del DLgs. n.152/2006, oltre alle prescrizioni dell’Allegato 4 delle NTA del PTCP.

4. All’interno degli interventi previsti dal PSC che si attuano con il POC deve essere verificata la fattibilità tecnico economica delle opere di collettamento fognario e di trattamento delle acque reflue delle nuove previsioni urbanistiche, subordinandone l’attuazione.

5. Il RUE definisce, anche in relazione alle peculiarità del territorio comunale, i contenuti minimi per la definizione delle condizioni di adeguatezza del collettamento fognario e del trattamento delle acque reflue, oltre alle caratteristiche costruttive delle reti fognarie bianche e nere, facendo propri i principi della gestione sostenibile delle risorse idriche.

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Art. 88 Vincoli e prescrizioni per attività produttive con scarichi di sostanze pericolose

1. Le nuove attività produttive, e l’ampliamento di quelle esistenti, che rientrano nelle categorie di cui alla Tabella 3/A del dell’Allegato 5 della Parte Terza del DLgs. n.152/2006 e s.m.i. sono ammesse unicamente nell’Ambito produttivo lineare e comunque nel rispetto delle indicazioni di cui all’Art. 87.

2. La pianificazione comunale favorisce la delocalizzazione nell’Ambito produttivo lineare delle attività produttive che rientrano nelle categorie di cui alla Tabella 3/A del dell’Allegato 5 della Parte Terza del DLgs. n.152/2006 e s.m.i. presenti nel territorio comunale.

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CAPO V - TUTELA QUANTITATIVA DELLE RISORSE IDRICHE

Art. 89 Obiettivi e finalità

1. Il PSC persegue la tutela quantitativa delle risorse idriche superficiali e sotterranee, con l’obiettivo di limitare gli sprechi della risorsa e gli usi impropri e incentivandone il riutilizzo per usi compatibili nell’ottica di garantire la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, in relazione alla loro peculiare valenza sia per utilizzazione a scopi umani, sia per la qualità ambientale ed ecologica del territorio comunale.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite attraverso l’applicazione di sistemi di risparmio e di riutilizzo delle acque, con particolare riferimento a quelle reflue depurate, oltre al rispetto del Deflusso Minimo Vitale (DMV) nei corsi d’acqua.

Art. 90 Disciplina del risparmio idrico

1. Il RUE definisce gli incentivi, anche in termini di riduzione del contributo di costruzione, per l’applicazione di sistemi a basso consumo idrico.

2. Il RUE, nel rispetto di quanto previsto dai Piani regionale e provinciale di tutela delle acque, definisce i requisiti minimi che dovranno essere applicati nei nuovi interventi edificatori e nelle ristrutturazioni edilizie ed urbanistiche, oltre alle caratteristiche tecniche degli interventi medesimi, per garantire il risparmio delle risorse idriche superficiali e sotterranee.

3. Il RUE, nel rispetto di quanto previsto dai Piani regionale e provinciale di tutela delle acque, definisce i requisiti minimi che dovranno essere applicati nei nuovi interventi edificatori e nelle ristrutturazioni edilizie ed urbanistiche, oltre alle caratteristiche tecniche degli interventi medesimi, per garantire la minimizzazione dell’impermeabilizzazione del suolo e per ottimizzare la gestione delle acque bianche.

Art. 91 Riutilizzo delle acque reflue recuperate

1. Il PSC incentiva il riutilizzo delle acque reflue recuperate per limitare il prelievo delle acque superficiali e sotterranee, al fine di contribuire alla tutela quantitativa delle risorse idriche, nel quadro delle misure volte ad assicurare l’equilibrio del bilancio idrico.

2. Il RUE definisce, nel rispetto dei limiti qualitativi fissati dal Capitolo 3 del Titolo IV delle NTA del PTA approvato con DCR n.40/2005 e dei contenuti dei Piani di Tutela Acque regionali e provinciali, oltre che dei Piani di riutilizzo predisposti dall’ATO, gli usi possibili, le modalità di riutilizzo delle acque reflue recuperate, le caratteristiche tecniche delle urbanizzazioni necessarie, relativamente alle seguenti possibili utilizzazioni:

a) alimentazione di aree umide o habitat naturali;

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b) usi irrigui per colture agricole destinate alla produzione di alimenti per il consumo umano e animale o a fini non alimentari o destinate ad alimentare invasi per acquacoltura;

c) usi irrigui di aree verdi pubbliche oppure alimentazione di invasi d’acqua utilizzati a fini ricreativi;

d) lavaggio strade, pulizia fognatura, alimentazione reti duali di adduzione, utilizzi negli spazi esterni degli edifici, lavaggi, irrigazione verdi privati, scarichi dei servizi igienici;

e) attività produttive.

3. L’impianto di depurazione Parma Ovest (PRW) dovrà prevedere sistemi di riuso delle acque reflue depurate per gli usi compatibili di cui al comma 2.

4. Gli impianti di depurazione delle acque reflue a servizio di Aree Ecologicamente Attrezzate di cui all’Art. 108 dovranno prevedere sistemi di riutilizzo, anche parziali, delle acque reflue recuperate per usi compatibili presso le attività produttive della stessa Area Ecologicamente Attrezzata, attraverso opportune reti duali di adduzione, che evitino qualsiasi interconnessione tra l’acqua reflua recuperata e l’acqua potabile e proteggano dal rischio di ricontaminazione derivante dal contatto con acque fognarie.

Art. 92 Deflusso Minimo Vitale

1. L’Amministrazione comunale persegue il rispetto del Deflusso Minimo Vitale (DMV) dei corsi d’acqua, ossia la portata istantanea che in ogni tratto omogeneo del corso d’acqua garantisce la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corpo idrico, delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque, nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali.

2. Il Piano delle Attività Estrattive deve valutare l’opportunità di orientare la sistemazione finale delle cave alla realizzazione di invasi di acque, per concorrere al rispetto del Deflusso Minimo Vitale.

3. Il RUE definisce le azioni utili per il rispetto del Deflusso Minimo Vitale (DMV) dei corsi d’acqua.

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CAPO VI - TUTELA DELLA QUALITA’ DELL’ARIA

Art. 93 Obiettivi

1. Il PSC assume come obiettivo la riduzione dell’inquinamento atmosferico e del miglioramento della qualità dell’aria, attraverso il contenimento e la riduzione delle emissioni inquinanti sia puntuali che diffuse.

2. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono perseguiti attraverso l’individuazione di aree per le Kyoto forest di cui all’Art. 45, attraverso l’individuazione di Fasce di ambientazione connesse alla realizzazione di infrastrutture per la mobilità di cui all’Art. 94, oltre a tutti gli interventi strutturali specificati nel Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria di cui all’Art. 122.

3. I nuovi interventi di trasformazione edilizia dovranno prevedere sistemi che garantiscano la minimizzazione delle emissioni in atmosfera, attraverso l’impiego di fonti di energia rinnovabile per i sistemi di riscaldamento e, con riferimento alle aree produttive, delle migliori tecnologie disponibili.

4. Il PSC assume inoltre come obiettivo il contenimento delle emissioni di pollini allergenici, al fine di limitare le patologie a loro riconducibili.

Art. 94 Fasce di ambientazione connesse alla realizzazione di infrastrutture per la mobilità

1. Le fasce di ambientazione connesse alla realizzazione di infrastrutture per la mobilità sono aree destinate a nuovi interventi di piantumazione con la realizzazione di filari, siepi, boschetti, di essenze rigorosamente autoctone, finalizzate a contenere la diffusione di polveri e di altri inquinanti atmosferici e il rumore ambientale generato, oltre a garantire un adeguato inserimento paesaggistico dell’infrastruttura nel contesto territoriale circostante, anche quale elemento di connessione della rete ecologica.

2. All’interno degli interventi previsti dal PSC che si attuano con il POC devono essere verificati, alla scala adeguata, gli interventi all’interno delle fasce di ambientazione delle singole infrastrutture viarie di progetto o oggetto di riqualificazione, specificando puntualmente gli interventi maggiormente funzionali al perseguimento degli obiettivi di limitazione dell’esposizione all’inquinamento atmosferico e al rumore ambientale, di miglioramento paesaggistico, con particolare riferimento all’assetto complessivo della Rete ecologica di cui all’Art. 43.

3. Il RUE definisce le tipologie degli interventi e le caratteristiche delle opere di mitigazione da realizzare nelle Fasce di ambientazione connesse alla realizzazione di infrastrutture per la mobilità, oltre ai requisiti prestazionali che dovranno essere garantiti.

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Art. 95 Attenzione agli agenti allergenici

1. Il RUE definisce le specie vegetali idonee per gli interventi di piantumazione nel territorio comunale, al fine di contenere la emissione di pollini allergenici.

2. Per il contenimento dell’emissione di pollini allergenici sarà volta particolare attenzione a:

a) limitare l’introduzione di essenze vegetali non autoctone che determinano l’emissione in atmosfera di pollini allergenici;

b) limitare l’utilizzo di specie autoctone, se produttrici di pollini con attività allergenica nota;

c) prevedere, per quanto possibile, l’utilizzo di essenze vegetali a impollinazione entomofila.

d) controllare lo sviluppo di vegetazione a rischio allergenico nelle aree abbandonate.

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CAPO VII - TUTELA DAL RUMORE

Art. 96 Obiettivi

1. Il PSC assume come obiettivo il miglioramento delle condizioni del clima acustico, riducendo le situazioni in cui la popolazione è esposta ad elevati livelli di rumore ambientale, in conseguenza della vicinanza con attività produttive particolarmente rumorose o con assi ferroviari o assi viabilistici particolarmente trafficati.

2. All’interno degli interventi previsti dal PSC che si attuano con il POC deve essere verificato il rispetto dei limiti di esposizione al rumore ambientale e il raggiungimento dei valori di qualità fissati nella Zonizzazione Acustica Comunale di cui all’Art. 117 attraverso gli interventi di risanamento e di miglioramento previsti dal Piano di Risanamento Acustico di cui all’Art. 118, anche mediante interventi di incentivazione della delocalizzazione di attività produttive particolarmente rumorose presenti in prossimità di aree residenziali e politiche di riduzione del traffico automobilistico all’interno dei centri abitati, con particolare riferimento agli assi viabilistici in aree prevalentemente residenziali e in prossimità di recettori particolarmente sensibili.

3. Le attività edilizie ed urbanistiche devono ottemperare a generali principali di tutela dall’inquinamento acustico inteso come introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

Art. 97 Disciplina della gestione del rumore ambientale

1. I nuovi interventi edificatori dovranno rispettare i limiti sonori di immissione e di emissione della classe acustica in cui sono ricompresi, attraverso l’impiego di tutte le misure di mitigazione che si rendano necessarie.

2. Le nuove infrastrutture viabilistiche e ferroviarie, che dovranno essere giustificate anche in relazione ai benefici che possono apportare in termini di esposizione della popolazione al rumore ambientale, dovranno minimizzare gli effetti sonori negativi, anche attraverso una adeguata progettazione delle Fasce di ambientazione connesse alla realizzazione di infrastrutture per la mobilità di cui all’Art. 94.

3. Il RUE definisce gli interventi di trasformazione del territorio che necessitano di uno studio previsionale di impatto acustico o da uno studio previsionale di clima acustico redatto ai sensi della L. n.447/1995 da un tecnico competente in acustica e finalizzato a verificare il rispetto dei limiti acustici di classe ed eventualmente a definire le necessarie misure di mitigazione per garantire il rispetto dei limiti di emissione o immissione di classe, oltre a verificare la reale efficacia a lavori ultimati delle misure di mitigazione realizzate.

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CAPO VIII - TUTELA DALLE EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE

Art. 98 Obiettivi

1. Il PSC assume come obiettivo la riduzione dell’esposizione della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz attraverso:

a) l’individuazione delle fasce di rispetto e il sistematico rispetto degli obiettivi di qualità previsti dalle normative vigenti, sia per le nuove edificazioni nei confronti delle linee e degli impianti esistenti sia per i nuovi impianti nei confronti delle costruzioni esistenti;

b) il risanamento di aree particolarmente sensibili;

c) la delocalizzazione degli impianti per emittenze radio;

d) la minimizzazione di nuove installazioni fisse per telefonia mobile, delle quali dovrà essere sistematicamente dimostrata la reale necessità.

Art. 99 Localizzazione degli impianti per le emittenze radio e televisive

1. Gli impianti per l’emittenza radio e televisiva sono vietati in ambiti classificati dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica come territorio urbanizzato o urbanizzabile a prevalente funzione residenziale o a servizi collettivi e in una fascia di rispetto di 300 metri dal perimetro del centro abitato, ai sensi della direttiva per l’applicazione della LR.30/2000 approvata con DGR n.197/2001.

2. Le installazioni di impianti per l’emittenza radio e televisiva sono vietate in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche e sportive, nonché nelle zone di parco classificate A e nelle riserve naturali ai sensi della LR n.6/2005.

3. Le installazioni di impianti sono altresì vietate su edifici:

a) scolastici, sanitari e a prevalente destinazione residenziale;

b) vincolati ai sensi della normativa vigente;

c) classificati di interesse storico-architettonico e monumentale;

d) di pregio storico, culturale e testimoniale.

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Art. 100 Fasce di rispetto degli impianti per le emittenze radio e televisive

1. Ai sensi della LR. 30/2000 e s.m.i., all’interno della fascia di rispetto di 300 metri degli impianti per le emittenze radio e televisive fissata dalla direttiva per l’applicazione della LR.30/2000 approvata con DGR n.197/2001, gli strumenti urbanistici non possono prevedere la collocazione di insediamenti a prevalente destinazione residenziale o a servizi collettivi nel territorio urbanizzabile.

Art. 101 Localizzazione degli impianti per la telefonia mobile

1. Nel rispetto delle prescrizioni fornite dalla LR n.30/2000 e s.m.i. e dal Regolamento comunale, gli impianti e le antenne fisse per la telefonia mobile sono vietate in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, nelle zone di parco classificate A e nelle riserve naturali ai sensi della LR n.6/2005, nonché su edifici di valore storico-architettonico e monumentale, perseguendo obiettivi di qualità che minimizzino l’esposizione ai campi elettromagnetici in tali aree.

2. Gli impianti fissi per telefonia mobile, di norma, possono essere realizzati solo se previsti dal Piano annuale delle installazioni fisse di telefonia mobile, di cui Art. 123.

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CAPO IX - INQUINAMENTO LUMINOSO

Art. 102 Disciplina della riduzione dell’inquinamento luminoso

1. Il PSC assume come obiettivo il contenimento dell’inquinamento luminoso.

2. L’Amministrazione comunale incentiva la sostituzione dei sistemi illuminanti che determinano inquinamento luminoso.

3. Il RUE definisce, nel rispetto di quanto prescritto dal Nuovo Codice della Strada e dalla LR n.19/2003, le condizioni di adeguatezza dei sistemi di contenimento dell’inquinamento luminoso e delle loro caratteristiche costruttive tecniche.

4. Il RUE definisce un abaco in cui siano indicate le tipologie dei sistemi e dei singoli corpi illuminanti ammessi.

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CAPO X - AREE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE E SITI INQUINATI

Art. 103 Obiettivi

1. Il PSC assume come obiettivo la gestione delle aree a rischio di incidente rilevante e la bonifica dei siti inquinati o potenzialmente inquinati, riducendo i fenomeni di inquinamento o di potenziale inquinamento del suolo e delle acque superficiali e sotterranee, garantendo la riduzione degli effetti negativi dell’attività antropica, sia sull’ambiente che sull’uomo.

2. L’obiettivo di cui al comma 1 è perseguito attraverso:

a) l’individuazione e la regolamentazione delle aree di danno da incidente rilevante, di cui all’Art. 104;

b) l’individuazione dei siti contaminati, di cui all’Art. 105, e la riduzione dei fenomeni di inquinamento da essi derivante, attraverso o la loro bonifica e ripristino ambientale, anche incentivando progetti di valorizzazione dei siti inquinati finalizzati al recupero economico e produttivo di tali aree, o la loro messa in sicurezza permanente ai sensi del DLgs. N.152/2006 e s.m.i.;

c) l’individuazione e la regolamentazione dei siti a rischio di inquinamento, di cui all’Art. 106.

Art. 104 Aree di danno da incidente rilevante

1. Secondo quanto previsto dall’art.4 del DM 09/05/2001, al fine di individuare e disciplinare le attività a rischio di incidente rilevante, di cui all’art.2 comma 1 del DLgs.334/1999 e s.m.i., il PSC è integrato con l’elaborato tecnico “Rischio di Incidenti Rilevanti (RIR)”, che individua le Aree di danno in prossimità di stabilimenti a rischio di incidente rilevante, interessate dalle possibili tipologie incidentali tipiche dello stabilimento e individuate sulla base di valori di soglia oltre i quali si manifestano letalità, lesioni o danni

2. Il RIR contiene:

a. le informazioni fornite dal gestore;

b. l’individuazione e la rappresentazione su base cartografica tecnica e catastale aggiornate degli elementi territoriali e ambientali vulnerabili;

c. la rappresentazione su base cartografica tecnica e catastale aggiornate dell’inviluppo geometrico delle aree di danno per ciascuna delle categorie di effetti e, per i casi previsti, per ciascuna classe di probabilità;

d. l’individuazione e la disciplina delle aree sottoposte a specifica regolamentazione risultanti dalla sovrapposizione cartografica degli inviluppi e degli elementi territoriali e ambientali vulnerabili di cui sopra;

e. eventuali pareri delle autorità competenti ed in particolare quello dell’autorità di cui all’art.21 comma 1 del DLgs.334/1999 e s.m.i.;

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f. la individuazione di ulteriori misure che possono essere adottate sul territorio, tra cui gli specifici criteri di pianificazione territoriale, la creazione di infrastrutture e opere di protezione, la pianificazione della viabilità, i criteri progettuali per opere specifiche, nonché, ove necessario, gli elementi di correlazione con gli strumenti di pianificazione dell’emergenza e di protezione civile.

3. Il RUE specifica e approfondisce i contenuti del RIR, all’interno del quadro conoscitivo e pianificatorio definito dal PSC, e definisce gli usi del suolo ammissibili all’interno delle Aree di danno da incidente rilevante, prevedendo eventualmente opportuni accorgimenti ambientali o edilizi che, in base allo specifico scenario incidentale ipotizzato, riducano la vulnerabilità delle costruzioni ammesse, rispettando comunque i limiti delle categorie territoriali ammesse in relazione alle differenti categorie di effetti secondo quanto specificato dal DM 09/05/2001, tabella 3a “Categorie compatibili con gli stabilimenti”.

4. In attesa dell’adeguamento del PSC di cui al comma 1, all’interno delle Aree di danno da incidente rilevante valgono le limitazioni d’uso del suolo specificate dal DM 09/05/2001, tabella 3b “Categorie compatibili con gli stabilimenti (per il rilascio di concessioni e autorizzazioni edilizie in assenza di variante urbanistica)” in relazione agli eventi incidentali ipotizzati e alle relative probabilità di accadimento.

Art. 105 Siti contaminati e oggetto di messa in sicurezza permanente D.D. n. 54, D.D. n. 53

1. Il PSC assume l’obiettivo di eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o ridurre le concentrazioni di inquinanti a valori di concentrazione inferiori alla concentrazione soglia di contaminazione (CSC) o alla concentrazione soglia di rischio (CSR), secondo quanto previsto dal DLgs. n.152/2006 e s.m.i., nelle aree che presentano contaminazione o alterazioni chimiche, fisiche o biologiche del suolo o del sottosuolo e delle acque superficiali o delle acque sotterranee tali da determinare un pericolo per la salute pubblica o per l’ambiente naturale o costruito.

2. L’Amministrazione comunale persegue la sistematica bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati attraverso gli interventi specificati nei relativi Piani di Bonifica dei siti contaminati.

3. Il PSC individua i siti contaminati o potenzialmente contaminati oggetto di interventi di messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale, riportati in Tabella B, da aggiornarsi con decreto dirigenziale.

4. Il PSC è aggiornato con decreto dirigenziale con l’inserimento di eventuali nuovi siti contaminati o potenzialmente contaminati o con l’eliminazione dei siti contaminati o potenzialmente contaminati oggetto di bonifica e ripristino ambientale.

D.D. n. 54 Decreto del Direttore Settore Pianificazione Territoriale n. 54 del 12.07.2011

D.D. n. 53 Decreto del Direttore Settore Pianificazione Territoriale n. 53 del 06.07.2012

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5. Il RUE disciplina le destinazioni d’uso del suolo ammissibili nei siti inquinati contaminati o potenzialmente contaminati oggetto di interventi di messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale e/o sottoposte a procedura di bonifica.

6. Ai sensi della L.R. n.05/2006, per le procedure che hanno avuto inizio prima del 29/04/2006 si segue la procedura prevista dal DM n.471/99.

Art. 106 Siti a rischio di inquinamento 4

1. Il PSC definisce le tipologie di attività produttive a rischio di inquinamento , ovvero che potrebbero dare luogo a i siti potenzialmente contaminati o contaminati nei quali, a causa di specifiche attività antropiche pregresse o in atto, sussiste la possibilità che nel suolo o nel sottosuolo o nelle acque superficiali o sotterranee siano presenti sostanze contaminanti in concentrazioni tali da determinare un pericolo per la salute pubblica o per l’ambiente naturale o costruito.

2. La Tabella C, che definisce le tipologie di attività produttive a rischio di inquinamento, è aggiornata con determina dirigenziale.

3. Gli interventi di trasformazione e dismissione, e comunque tutti gli interventi che richiedono specifica autorizzazione o nulla osta comunale, di attività produttive a rischio di inquinamento devono essere accompagnate dalla verifica delle reali condizioni di contaminazione del suolo, del sottosuolo o delle acque.

4. Il RUE disciplina le specifiche indagini che dovranno essere effettuate nei siti a rischio di inquinamento con la finalità di verificare situazioni di reale contaminazione del suolo, del sottosuolo o delle acque, predisponendo eventualmente la redazione degli specifici strumenti di pianificazione e progettazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale o messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale e intraprendendo le azioni in essi definite.

5. Il RUE definisce le modalità di verifica delle aree di dismissione di attività produttive a rischio di inquinamento.

4 Noti in letteratura tecnico-scientifica come “brownfields”.

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CAPO XI - AREE A SERVIZIO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Art. 107 Aree a servizio della protezione civile

1. Il PSC individua le Aree a servizio della protezione civile, non soggette a rischi ambientali, evitando interventi non compatibili con le funzioni ivi previste, suddividendole in Aree di ricovero della popolazione e in Aree di ammassamento dei soccorritori.

2. Il PSC è aggiornato alle indicazioni del Piano della Protezione Civile con decreto dirigenziale.

3. Le Aree a servizio della protezione civile devono essere servite dal sistema di approvvigionamento dell’acqua potabile, dalla rete elettrica e dal sistema fognario.

4. L’Amministrazione pubblica garantisce adeguate attrezzature e infrastrutturazioni delle Aree a servizio della protezione civile per garantirne la funzionalità durante gli eventi calamitosi.

5. Il RUE disciplina gli interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione delle infrastrutturazioni all’interno delle Aree a servizio della protezione civile.

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CAPO XII - AREE ECOLOGICAMENTE ATTREZZATE

Art. 108 Definizione e localizzazione

1. Sono Aree Ecologicamente Attrezzate gli ambiti specializzati per attività produttive dotati di infrastrutture, servizi e sistemi idonei a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell’ambiente.

2. E’ Area Ecologicamente Attrezzata la parte a nord dell’autostrada A1 dell’Ambito individuato dal PSC: APS 27, all’interno del Settore 27 – Produttivo lineare.

3. Assumono i caratteri di area ecologicamente attrezzata:

a) la parte a sud dell’autostrada A1 dell’ambito individuato dal PSC: APS 27, all’interno del Settore 27 – Produttivo lineare;

b) la parte destinata a Parco scientifico tecnologico dell’ambito PF 25a, all’interno del Settore 25 – Attrezzature territoriali per la ricerca, anche se non produttivo, in relazione ai potenziali impatti.

4. L’utilizzazione dei servizi presenti nelle Aree Ecologicamente Attrezzate comporta l’esenzione, per gli impianti produttivi ivi localizzati, delle autorizzazioni eventualmente richieste secondo quanto definito dall’atto di coordinamento tecnico regionale.

5. L’art.4 comma 6 della LR.9/1999 e s.m.i. prevede che le soglie dimensionali delle attività produttive contenuti negli Allegati B.1, B.2 e B.3, da sottoporre alle procedure di valutazione di impatto ambientale, sono incrementate del 30% qualora i progetti siano localizzati in Aree industriali Ecologicamente Attrezzate.

Art. 109 Standard prioritari di Area Ecologicamente Attrezzata

1. Le Aree Ecologicamente Attrezzate devono possedere i seguenti requisiti:

a) presenza del soggetto gestore delle infrastrutture, dei servizi e delle attrezzature in dotazione alle Aree Ecologicamente Attrezzate, di cui all’Art. 110;

b) contenuti urbanistico-territoriali di qualità, di cui all’Art. 111;

c) condizioni di gestione ambientale di qualità, di cui all’Art. 112.

2. Il RUE specifica i requisiti di dettaglio di Area Ecologicamente Attrezzata, di cui al comma 1, nel rispetto delle direttive fornite negli articoli seguenti e di quanto previsto dall’Atto di coordinamento regionale per le aree produttive ecologicamente attrezzate.

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Art. 110 Soggetto gestore di Area Ecologicamente Attrezzata

1. Il soggetto gestore delle infrastrutture, dei servizi e delle attrezzature in dotazione alle Area Ecologicamente Attrezzata ha la responsabilità di realizzare le infrastrutture e di gestire l’Area Ecologicamente Attrezzata.

2. Il soggetto gestore deve:

a) fornire/distribuire i servizi ambientali nell’area;

b) elaborare l’Analisi Ambientale Iniziale;

c) redigere il Programma Ambientale dell’area a seguito della definizione della politica ambientale;

d) organizzare, mantenere ed implementare il sistema di gestione ambientale dell’area;

e) monitorare i parametri e gli effetti ambientali e provvedere alla comunicazione agli Enti di controllo, al Comune e alla popolazione degli esiti del monitoraggio;

f) assumere il ruolo di referente o titolare delle autorizzazioni ambientali per gli impianti e infrastrutture a servizio dell’area;

g) individuare le imprese destinate all’insediamento nell’area e cedere i singoli lotti: nel bando di assegnazione delle aree per gli insediamenti devono essere precisati tra gli obblighi per le imprese la clausola di avvallamento delle infrastrutture comuni all’area e l’obbligo del rispetto della Politica Ambientale, del Programma Ambientale e dell’implementazione del Sistema di Gestione Ambientale.

Art. 111 Contenuti urbanistico-territoriali di qualità

1. Attengono ai contenuti urbanistico-territoriali di qualità le direttive relative a:

a) destinazioni d’uso;

b) condizioni di assetto territoriale;

c) condizioni urbanistiche di qualità.

2. Le condizioni di assetto territoriale afferiscono alle seguenti direttive:

a) le reti fognanti di recapito della rete dell’Area Ecologicamente Attrezzata devono essere adeguate alle necessità, in termini quantitativi, qualitativi e di efficienza funzionale;

b) la capacità di smaltimento delle reti fognanti principali e la potenzialità della rete idraulica di bonifica e degli impianti idrovori devono essere adeguate rispettivamente al deflusso degli scarichi e delle acque meteoriche;

c) il fabbisogno energetico degli impianti produttivi deve essere rapportato alla capacità della rete e degli impianti di distribuzione di energia esistenti o previsti per la realizzazione dell’Area Ecologicamente Attrezzata;

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d) il fabbisogno idrico degli impianti produttivi deve essere rapportato alla qualità ed alla disponibilità della risorsa idrica ed al suo efficiente e razionale uso; deve essere perseguito l’obiettivo di differenziare gli approvvigionamenti in funzione dell’uso;

e) le infrastrutture stradali di accesso territoriale all’Area Ecologicamente Attrezzata devono evitare l’attraversamento di centri urbani, in particolare deve essere perseguito l’obiettivo della realizzazione di adeguati sistemi di accessibilità alla rete ferroviaria.

3. Ferme restando le dotazioni territoriali minime di legge, il RUE definisce le condizioni urbanistiche di qualità relative alle opere ed infrastrutture per l’urbanizzazione delle aree e alle dotazioni ecologico-ambientali.

4. La realizzazione delle dotazioni territoriali, configurandosi come condizione di sostenibilità ambientale e territoriale degli insediamenti deve avvenire contemporaneamente all’urbanizzazione del nuovo insediamento produttivo o all’ampliamento dello stesso.

5. Le dotazioni ecologico-ambientali nelle Aree ecologicamente attrezzate devono essere caratterizzate da:

a) dotazione di spazi ed opere per la mitigazione di impatto sul contesto paesaggistico;

b) individuazione di spazi ed opere per la mitigazione dell’inquinamento acustico;

c) fasce di ambientazione per la mitigazione dell’inquinamento elettromagnetico (ai sensi della LR.30/2000);

d) dotazione di spazi con particolare attenzione a favorire il miglioramento dell’habitat naturale nonché garantire un migliore equilibrio idrogeologico e la funzionalità della rete idraulica superficiale, anche attraverso il contenimento dell’impermeabilizzazione dei suoli.

Art. 112 Condizioni di gestione ambientale di qualità

1. Fermo restando il rispetto dei limiti e degli standard ambientali previsti dalle vigenti disposizioni europee, nazionali e regionali, nelle Aree Ecologicamente Attrezzate devono essere perseguiti i seguenti principi generali:

a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell’inquinamento, applicando le Migliori Tecnologie Disponibili;

b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;

c) deve essere evitata o ridotta la produzione di rifiuti;

d) l’energia deve essere utilizzata in modo efficace;

e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;

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f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva dell’attività ed il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

2. I predetti principi generali vanno perseguiti tramite la definizione di un Programma ambientale, poliennale, di miglioramento continuo delle risposte ambientali dell’Area Ecologicamente Attrezzata e delle singole imprese in essa insediate, da aggiornare periodicamente e da rendere pubblico nei confronti sia delle Amministrazioni pubbliche, sia delle associazioni, sia dei cittadini e da attuare coerentemente.

3. Il POC e il RUE definiscono ulteriori condizioni e prestazioni urbanistiche e territoriali di qualità indispensabili per garantire la sostenibilità ambientale e territoriale dell’Area Ecologicamente Attrezzata, anche in relazione alle Migliori Tecniche Disponibili (MTD).

4. Il RUE definisce le modalità per la manutenzione e l’ammodernamento dei contenuti urbanistico-territoriali di qualità.

Art. 113 Sistema di Gestione Ambientale

1. Le Aree Ecologicamente Attrezzate devono implementare, obbligatoriamente nel loro complesso ed eventualmente per ciascuna attività produttiva insediata, Sistemi di Gestione Ambientale certificati.

2. I contenuti prescrittivi di eventuali Studi di Impatto Ambientale per la procedura di VIA o di eventuali Studi per la procedura di verifica (screening) devono essere obbligatoriamente recepiti dai Sistemi di Gestione Ambientale delle Aree Ecologicamente Attrezzate.

Art. 114 Monitoraggio

1. I contenuti urbanistico-territoriali di qualità di cui all’Art. 111 e le condizioni di gestione ambientale di qualità di cui all’Art. 112 devono essere costantemente monitorati nei loro diversi elementi secondo quanto previsto dal Sistema di Gestione Ambientale di cui all’Art. 113, al fine di consentire una valutazione sistematica, documentata, periodica ed obiettiva delle prestazioni dell’Area Ecologicamente Attrezzata, dello stesso Sistema di gestione e dei processi destinati a proteggere l’ambiente, con lo scopo di:

a) facilitare il controllo gestionale dei comportamenti che possono avere un impatto sull’ambiente;

b) valutare la conformità ai contenuti urbanistico-territoriali di qualità ed alle condizioni di gestione ambientale di qualità prescelti per l’Area Ecologicamente Attrezzata.

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TITOLO IV RAPPORTI CON I LIVELLI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DI SETTORE

CAPO I - RAPPORTI CON LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Art. 115 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)

1. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) è formato ai sensi dell’Art. 20, comma 2, del D.Lgs 267/2000 e dell’Art. 26 della legge regionale 20/2000, e, in attuazione del quadro normativo e programmatico regionale, definisce l’assetto del territorio, con riferimento agli interessi sovracomunali. In particolare il PTCP:

a) orienta l’attività di governo del territorio provinciale e di quello dei Comuni;

b) costituisce, nel proprio ambito territoriale, specificazione, approfondimento ed attuazione delle linee di azione della programmazione regionale;

c) costituisce momento di raccordo delle politiche settoriali della Provincia;

d) costituisce strumento di indirizzo e coordinamento per la pianificazione urbanistica comunale.

2. Il PSC provvede a specificare, approfondire ed attuare i contenuti e le disposizioni del del PTCP, demanda al POC e al RUE la definizione delle modalità attuative e le indicazioni di dettaglio, persegue la coerenza con gli indirizzi del PTCP e la conformità alle sue direttive e prescrizioni.

3. L’Amministrazione Comunale provvede inoltre a recepire i progetti di tutela e valorizzazione individuati dal PTCP e demanda al POC l’approfondimento degli stessi.

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CAPO II - RAPPORTI CON LA PIANIFICAZIONE DI SETTORE

Art. 116 Piano delle Attività Estrattive (PAE)

1. Il Piano delle attività estrattive (PAE) è redatto sulla base delle previsioni contenute nel Piano infraregionale delle attività estrattive (PIAE), secondo quanto previsto dalla LR.17/1991 e s.m.i., assumendo l’obiettivo di garantire lo sviluppo sostenibile e il rispetto delle compatibilità ambientali e paesaggistiche.

2. All’interno del territorio comunale le attività estrattive devono essere prioritariamente finalizzate alla realizzazione del Parco fluviale del Parma e del Baganza, all’incremento delle fasce di pertinenza del fluviale (incremento delle fasce A e B), alla realizzazione di bacini di accumulo idrico per il rispetto del Deflusso minimo vitale o a destinazioni finali di interesse pubblico.

3. Almeno il 50% delle aree direttamente interessate dall’attività estrattiva, ricadenti all’interno delle Zone di Valenza idraulico-ambientale della rete ecologica individuate nella tavola CTS 12 devono essere cedute gratuitamente alla pubblica amministrazione al termine dell’attività estrattiva stessa e al positivo collaudo delle opere di sistemazione finale. In alternativa alla cessione delle aree direttamente interessate dall’attività estrattiva, possono essere cedute altre aree di uguale estensione, se ritenute di maggiore interesse dall’amministrazione comunale. Tale prescrizione si applica alle previsioni estrattive individuate in adeguamento al redigendo Piano infraregionale delle attività estrattive e successive varianti.

4. In fase di redazione del Piano delle Attività Estrattive deve essere valutata l’opportunità di orientare la sistemazione finale delle cave alla realizzazione di invasi di acque per scopi agricoli.

5. L’Amministrazione Comunale predispone, contestualmente al PAE, un Piano delle opere di compensazione ambientale, la cui realizzazione è a carico delle Ditte autorizzate all’attività estrattiva.

6. L’Amministrazione Comunale si impegna ad effettuare un monitoraggio continuo del Piano, sottoponendo al Consiglio comunale un Rapporto di sintesi almeno ogni 3 anni.

7. Il PAE individua:

a) le aree da destinare ad attività estrattive, entro i limiti definiti dall’art.6 della LR.17/1991 e s.m.i., e le relative quantità estraibili;

b) gli impianti di lavorazione degli inerti di cava;

c) gli impianti per il recupero degli inerti da demolizione;

d) le destinazioni finali delle aree oggetto delle attività estrattive;

e) le modalità di coltivazione delle cave e di sistemazione finale delle stesse;

f) le azioni per ridurre al minimo gli impatti ambientali prevedibili;

g) la viabilità per il trasporto degli inerti.

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8. Il PAE si attua nel rispetto delle prescrizioni, delle direttive e degli indirizzi del PSC.

Art. 117 Zonizzazione Acustica Comunale (ZAC)

1. Sono di competenza dell’Amministrazione Comunale la classificazione acustica del territorio, l’adozione di piani di risanamento ed il controllo del rispetto della normativa per la tutela dell’inquinamento acustico, secondo il disposto della legge n.447/1995.

2. La zonizzazione acustica rappresenta lo strumento utilizzato in sede di pianificazione delle trasformazioni territoriali per garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell’ambiente esterno e il miglioramento del clima acustico all’interno del territorio urbano.

3. La zonizzazione acustica classifica il territorio comunale, in ottemperanza al DPCM 01/03/1991, definendo i valori dei limiti massimi di livello sonoro equivalente relativamente alle classi di destinazione d’uso del territorio.

4. L’aggiornamento della zonizzazione acustica del territorio comunale persegue l’obiettivo generale di miglioramento del clima acustico complessivo del territorio. La Zonizzazione Acustica Comunale viene rivista ed aggiornata ogni cinque anni mediante specifica deliberazione del Consiglio Comunale o all’atto di adozione di varianti specifiche al PSC, limitatamente alle porzioni del territorio interessate dalle stesse.

5. L’approvazione dei PUA e dei progetti delle infrastrutture di trasporto può prevedere il contestuale aggiornamento della classificazione acustica del territorio comunale.

Art. 118 Piano di risanamento acustico (PRiAc)

1. Secondo quanto previsto dalla LR.15/2001, l’Amministrazione Comunale adotta il Piano di risanamento acustico qualora:

a) non sia possibile rispettare nella classificazione acustica il divieto, all’interno del territorio urbanizzato o suscettibile di urbanizzazione, di avere aree contigue che si discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente, a causa di preesistenti destinazioni d’uso del territorio;

b) si verifichi il superamento dei valori di attenzione previsti dalla L.447/1995.

2. Il Piano di risanamento acustico persegue la risoluzione delle condizioni di criticità acustica, con riferimento prioritario ai recettori particolarmente sensibili (classe acustica 1 e 2), di cui si dovranno puntualmente verificare le condizioni di clima acustico ed eventualmente si dovranno definire opportune misure di mitigazione dell’impatto acustico esistente, anche attraverso interventi strutturali e di delocalizzazione.

3. Il Piano di risanamento acustico persegue l’obiettivo della riduzione della popolazione esposta a livelli acustici che possono arrecare danno alla salute e disturbare la

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concentrazione, anche attraverso la definizione dei requisiti acustici passivi degli edifici.

4. In seguito all’approvazione della classificazione acustica il Consiglio comunale approva il piano di risanamento acustico sulla base di quanto previsto al comma 5.

5. Il Piano urbano del traffico di cui al DLgs.285/1992 e gli strumenti urbanistici generali devono essere adeguati agli obiettivi ed ai contenuti del Piano comunale di risanamento acustico.

6. Il Piano di risanamento acustico deve contenere:

a) l’individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare;

b) l’individuazione dei soggetti a cui compete l’intervento;

c) l’indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di risanamento;

d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;

e) le eventuali misure cautelari a carattere d’urgenza per la tutela dell’ambiente e della salute pubblica.

7. Secondo quanto previsto dalla LR.15/2001, l’Amministrazione Comunale predispone una relazione biennale sullo stato acustico finalizzata a determinare gli interventi prioritari per il rispetto degli obiettivi di qualità.

8. La prima relazione è allegata al Piano di risanamento acustico di cui all’Art. 118.

9. Il PRiAc si attua nel rispetto delle prescrizioni, delle direttive e degli indirizzi del PSC.

Art. 119 Piano Urbano della Mobilità (PUM)

1. Il PUM, istituito dalla legge 340/2000 (art. 22), è lo strumento strategico di medio-lungo termine (validità decennale) con il quale le Amministrazioni Locali con popolazione superiore ai 100.000 abitanti affrontano i problemi di mobilità e forniscono soluzioni attraverso interventi infrastrutturali e non.

2. Le finalità del PUM sono duplici. Da un lato soddisfare i fabbisogni della domanda di mobilità della popolazione, dall’altro ridurre gli impatti negativi delle attività di trasporto attraverso la riduzione dei livelli delle emissioni di inquinanti (atmosferici ed acustici) da traffico e dei consumi energetici, innalzare i livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale.

3. A tal fine il PUM promuove azioni volte alla diminuzione dell’uso dell’auto privata, alla moderazione del traffico, all’incremento della capacità di trasporto sui modi collettivi anche attraverso soluzioni innovative (car pooling, car sharing, ecc.).

4. Il PUM definisce gli interventi ed i progetti comprendenti il disegno delle infrastrutture di trasporto pubblico e privato, l’offerta e la politica della sosta, le azioni gli interventi a

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favore della mobilità dolce (pedonale e ciclabile), nonché l’insieme degli interventi di innovazione tecnologica coerenti con gli obiettivi.

5. Il disegno infrastrutturale sulle reti private e pubbliche è costruito in modo coerente con i contenuti della pianificazione definiti dal PSC.

6. Il PUM si compone: della ricostruzione del quadro conoscitivo della domanda, dell’offerta della mobilità e degli impatti del settore sul sistema ambientale e urbano, della individuazione degli interventi infrastrutturali e non che configurano il disegno futuro del settore; della valutazione tecnica, economica e finanziaria degli interventi proposti.”

7. Il PUM si attua nel rispetto delle prescrizioni, delle direttive e degli indirizzi del PSC e ogni modifica al PUM conforme ai contenuti del piano generale, non costituisce variante al piano generale stesso.

Art. 120 Piano Generale del Trasporto Urbano (PGTU)

1. Il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) rappresenta lo strumento di breve periodo (validità biennale) attraverso il quale si attua il disegno della mobilità promosso dal PUM.

2. Secondo quanto definito dalle Direttive emanate dal Ministero LL.PP il 24 giugno 1995, il PGTU rappresenta il primo livello (piano quadro, esteso all’intero centro abitato) in cui è articolato il Piano Urbano del Traffico, istituito dal D.L.vo n.285 (art. 36) del 30 aprile 1992 Nuovo Codice della Strada.

3. I Piani Particolareggiati e i Piani Esecutivi, relativi ad ambiti territoriali più ristretti, sono invece gli strumenti operativi che approfondiscono alla scala progettuale gli interventi proposti dal PGTU.

4. Gli obiettivi fondamentali del PGTU consistono nel miglioramento delle condizioni di circolazione (movimento e sosta) e della sicurezza stradale (riduzione degli incidenti), nella riduzione degli inquinamenti atmosferico ed acustico, nel risparmio energetico. In considerazione dell’orizzonte attuativo di breve periodo, gli interventi del PGTU presuppongono una dotazione infrastrutturale invariata e pertanto sono orientati all’ottimizzazione delle risorse esistenti.

5. La revisione del PGTU, così come prescritto dalle direttive, è attuata su base biennale e terrà conto dello stato di attuazione degli interventi previsti dal PUM.

6. Gli interventi sul fronte dell’offerta di trasporto si basano sulla classifica funzionale delle strade, che permette una gerarchizzazione della rete stradale distinguendo con chiarezza la maglia viaria principale, dove sono privilegiate le funzioni di penetrazione e distribuzione dei traffici veicolari, dalle strade locali (isole ambientali), caratterizzate invece da un ruolo più vicino alle esigenze delle utenze deboli (pedoni, ciclisti).

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7. Il piano deve contenere indicazioni in merito alla mobilità pedonale (Aree Pedonali e Zone a Traffico Limitato), al trasporto pubblico (corsie preferenziali, nodi di interscambio), alla riorganizzazione della circolazione stradale e della sosta.

8. Il PSC individua la gerarchia della rete stradale e definisce la classificazione della stessa ai sensi del Codice della strada. Visti i contenuti del PSC, il PGTU specifica localmente e puntualmente la classificazione della rete stradale esistente, che è recepita all’interno del RUE.

Art. 121 Piano Energetico Comunale (PEC)

1. Il Piano Energetico Comunale (PEC) promuove il risparmio energetico attraverso la riduzione dei consumi, la promozione dell’uso razionale dell’energia e incentiva la produzione di energia da fonti rinnovabili, conformandosi a quanto previsto nella L.R. n. 26/2004.

2. Il Piano Energetico Comunale persegue l’obiettivo dello sviluppo degli impianti di produzione e distribuzione dell’energia derivante da fonti rinnovabili ed assimilate e di altri interventi e servizi di interesse pubblico volti a sopperire alla domanda di energia utile degli insediamenti urbani, comprese le reti di teleriscaldamento e l’illuminazione pubblica.

3. Il Piano Energetico Comunale definisce i requisiti minimi di risparmio energetico e di produzione di energia da fonti rinnovabili per i nuovi insediamenti in funzione della loro destinazione d’uso e per gli interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica.

4. Il Piano Energetico Comunale definisce le misure di compensazione da applicare ad interventi di trasformazione per controbilanciare, almeno parzialmente, l’impatto generato dalle nuove emissioni.

5. Il PEC contiene in particolare:

a) il bilancio energetico comunale;

b) l’individuazione dei bacini energetici territoriali;

c) la localizzazione e la realizzazione degli impianti di teleriscaldamento;

d) l’individuazione delle risorse finanziarie da destinare alla realizzazione di nuovi impianti di produzione dell’energia;

e) la destinazione delle risorse finanziarie, secondo un ordine di priorità relativo alla quantità percentuale e assoluta di energia risparmiata, per gli interventi di risparmio energetico;

f) la formulazione di obiettivi secondo priorità di intervento;

g) le procedure per l’individuazione e la localizzazione di impianti per la produzione di energia fino a 10 MW elettrici per impianti installati al servizio dei settori industriale, agricolo, terziario, civile e residenziale, nonché per gli impianti idroelettrici;

h) il monitoraggio degli effetti del Piano.

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6. Il PEC si attua nel rispetto delle prescrizioni, delle direttive e degli indirizzi del PSC.

Art. 122 Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria (PRA)

1. Il Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria ha la finalità di individuare le azioni finalizzate al miglioramento della qualità dell’aria, attraverso la prevenzione del superamento dei valori limite, nonché di episodi acuti.

2. Il Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria definisce le misure comportamentali e strutturali per ridurre l’inquinamento atmosferico derivante dal traffico veicolare e dalle emissioni industriali e civili.

3. Il Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria definisce i requisiti minimi che devono rispettare le emissioni industriali e civili da applicare per gli interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, coordinandosi con il Piano Energetico Comunale.

4. Il Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria di cui al comma 1 deve almeno contenere:

a) la descrizione del sistema di monitoraggio;

b) la qualità dell’aria nel territorio comunale, con particolare riferimento agli andamenti temporali dei principali inquinanti;

c) l’inventario delle emissioni, con particolare riguardo ai comparti trasportistico, residenziale e produttivo;

d) le politiche e le azioni per la riduzione delle concentrazioni degli inquinanti atmosferici e delle emissioni per ciascun comparto;

e) una simulazione quantitativa dei risultati attesi;

f) il monitoraggio degli effetti del Piano.

5. Il PRA si attua nel rispetto delle prescrizioni, delle direttive e degli indirizzi del PSC.

Art. 123 Piano annuale per gli impianti fissi di telefonia mobile (PTM)

1. Il piano comunale delle installazioni è redatto annualmente sulla base delle proposte formulate dai soggetti gestori interessati in ottemperanza alle indicazioni fornite dalla L.R. n.30/2000 e s.m.i..

2. Elemento vincolante per l’inserimento di una proposta nel Piano annuale per gli impianti fissi di telefonia mobile è l’ottenimento del parere favorevole da parte di ARPA e AUSL, oltre al rispetto dei vincoli urbanistici fissati dall’Art. 101 ed eventualmente dallo specifico regolamento comunale.

3. Il Piano annuale per gli impianti fissi di telefonia mobile è corredato di una valutazione sui possibili impatti estetico-percettivi delle proposte relativi al paesaggio e al patrimonio storico, culturale e ambientale, oltre che al decoro cittadino, al fine di preservare le caratteristiche estetiche locali in corrispondenza di elementi di particolare

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pregio e di zone di grande frequentazione, nel rispetto dei limiti di fornitura efficiente del servizio.

4. Nel rispetto del principio di precauzione, il Piano annuale per gli impianti fissi di telefonia mobile deve garantire la minimizzazione dell’esposizione della popolazione all’inquinamento elettromagnetico e la minimizzazione dell’alterazione del fondo elettromagnetico, compatibilmente con i limiti di fornitura efficiente del servizio.

5. Le zone individuate dal Piano annuale per gli impianti fissi di telefonia mobile sono classificate quali zone tecnologiche solo nel caso in cui gli impianti per la telefonia mobile abbiano carattere di stabilità ed insistano su area autonoma, circoscritta e delimitata; tali zone sono recepite quali modifiche cartografiche dal POC.

6. Il PTM si attua nel rispetto delle prescrizioni, delle direttive e degli indirizzi del PSC.

Art. 124 Piano Comunale di Protezione Civile (PPC)

1. Il Piano Comunale di Protezione Civile è finalizzato alla definizione delle attività e delle procedure che sono adottate per fronteggiare un evento calamitoso atteso sul territorio, in modo da garantire l’effettivo ed immediato impiego delle risorse necessarie al superamento dell’emergenza ed il ritorno delle normali condizioni di vita.

2. Il Piano di Protezione Civile persegue la riduzione dell’esposizione della popolazione al rischio con interventi strutturali volti alla riduzione della probabilità di accadimento di eventi calamitosi e alla loro efficiente gestione.

3. I contenuti fondamentali del Piano Comunale di Protezione Civile sono:

a) descrizione dei dati di base territoriali al fine di disporre di tutte le informazioni utili alla gestione dell’emergenza, nel quale dovranno essere raccolte tutte le informazioni relative alla conoscenza del territorio, della distribuzione della popolazione e dei servizi, dei fattori di pericolosità, di rischio e di vulnerabilità;

b) individuazione degli scenari di emergenza prevedibili in funzione dei fattori di pericolosità, di rischio e di vulnerabilità;

c) individuazione dei soggetti, delle competenze, delle procedure operative necessarie all’organizzazione ed all’attivazione delle azioni corrispondenti alle necessità di superamento dell’emergenza;

d) modalità di informazione sulle norme comportamentali alle popolazioni residenti nelle specifiche zone di rischio e di preparazione di coloro che intervengono in emergenza.

4. Il PPC si attua nel rispetto delle prescrizioni, delle direttive e degli indirizzi del PSC

5. Il Piano di Protezione Civile approfondisce il tema del rischio idraulico del territorio comunale connesso al reticolo idrografico principale e secondario attraverso il Piano del Rischio Idraulico.

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Art. 125 Piano delle istallazioni pubblicitarie (PPU)

1. Il Piano delle istallazioni pubblicitarie individua i segmenti stradali idonei ad ospitare installazioni pubblicitarie, le quantità massime ammissibili e le tipologie accettabili.

2. Il Piano non può prevedere installazioni pubblicitarie in corrispondenza di Strade panoramiche e segmenti stradali paesaggisticamente da tutelare, oltre che in corrispondenza di Aree soggette a vincolo paesaggistico e Aree di rispetto panoramico ed ambientale.

3. Il Piano è corredato di una valutazione sui possibili impatti estetico-percettivi delle proposte di istallazioni pubblicitarie relativi al paesaggio e al patrimonio storico, culturale e ambientale, oltre che al decoro cittadino, al fine di preservare le caratteristiche estetiche locali in corrispondenza di elementi di particolare pregio e di zone di grande frequentazione.

4. Il PPU si attua nel rispetto delle prescrizioni, delle direttive e degli indirizzi del PSC.

Art. 125.2 Piano del verde (PV)

1. Il Piano del Verde definisce gli interventi sul verde urbano ed extraurbano, con particolare attenzione al verde pubblico ed alla rete ecologica.

2. Il Piano fornisce inoltre indirizzi per la gestione del verde privato.

3. Il Piano di Verde persegue il potenziamento delle dotazioni verdi del territorio comunale, sia in termini di piantumazioni lungo gli elementi lineari e di mascheramento, che di interventi di ricostruzione e potenziamento della rete ecologica e di salvaguardia degli elementi naturali.

4. Il Piano del Verde definisce le essenze da utilizzare nei diversi interventi di piantumazione, prestando particolare attenzione alle specie allergeniche e vietando categoricamente l’impiego di specie alloctone in ambito rurale.

5. Il Piano del verde è aggiornato con ogni variante al POC per il territorio interessato.

Art. 125.3 Piano di valorizzazione paesaggistica (PVP)

1. Il Piano di valorizzazione paesaggistica è finalizzato a definire le modalità di tutela, gestione e valorizzazione degli elementi di rilievo storico-architettonico, paesaggistico, naturalistico e ambientale presenti sul territorio comunale, oltre che alla gestione degli interventi di potenziamento delle caratteristiche paesaggistico-ambientali del territorio.

2. Il Piano individua gli elementi del paesaggio naturale e costruito meritevoli di tutela e ne disciplina le modalità di gestione e valorizzazione.

3. Il Piano definisce la tipologia e le modalità di intervento per garantire il risanamento o il mascheramento degli elementi incoerenti con il paesaggio.

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4. Il Piano specifica ed eventualmente integra le aree di interesse paesaggistico individuate dal PSC.

Art. 125.4 Piano cimiteriale (PCm)

1. Il Piano Cimiteriale disciplina il sistema cimiteriale, l'assetto interno ai cimiteri e le relative aree di rispetto al fine di rispondere alle necessità di sepolture nell'arco dei venti anni. E' redatto secondo le disposizione del D.P.R n. 285/90, della L.R. n. 19/2004 e del Regolamento Regionale n. 4/2006.

2. Il Piano Cimiteriale definisce:

a. le misure di salvaguardia della risorsa idrica sotterranea, sulla base di studi idrogeologici;

b. eventuali misure di salvaguardia ambientale.

3. Per la realizzazione di nuovi cimiteri o l’ampliamento degli esistenti, dovrà essere redatto uno studio idrogeologico, sulla base di specifiche indagini geognostiche, finalizzato alla verifica della compatibilità dell’intervento e alla definizione di eventuali misure a tutela del sistema idrico sotterraneo.

Art.125.5 Piano del Rischio Idraulico (PRI)

1. Il Piano del Rischio Idraulico classifica, attraverso opportuni approfondimenti conoscitivi sul reticolo idrografico principale e secondario, l’intero territorio comunale in zone omogenee in funzione del rischio idraulico a cui sono soggette.

2. Per ciascuna zona omogenea di cui al comma 1, il Piano definisce gli interventi ammissibili e le modalità di realizzazione, nell’ottica della minimizzazione dell’esposizione della popolazione e dei manufatti al rischio idraulico.

3. Il Piano del Rischio Idraulico verifica gli elementi di criticità del reticolo idrografico principale e secondario e prevede, in accordo con gli Enti competenti, le opportune misure di risoluzione delle problematiche evidenziate attraverso interventi gestionali e strutturali.

4. Il Piano specifica la localizzazione e le modalità di gestione delle casse di espansione lungo il reticolo idrografico principale e secondario, con attenzione alla multifunzionalità degli invasi realizzati ed al potenziamento della rete ecologicica.

5. Il Piano individua inoltre gli interventi di adeguamento del reticolo idrografico principale e secondario.

6. Il Piano del Rischio Idraulico fornisce indirizzi e direttive per la gestione delle acque bianche provenienti dalle aree urbanizzate e per il loro eventuale riutilizzo, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 89 e dall’art. 90.

7. Il POC si conforma ai contenuti del Piano del Rischio Idraulico.

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8. Il Piano di Protezione Civile di cui all’art.124 considera i Rischi individuati dal Piano del Rischio idraulico.

Art.125.6 Piano comunale delle Fognature (PCF)

1. Il Piano comunale delle fognature, in seguito al censimento delle reti esistenti, individua l’assetto ottimale del sistema fognario in tutto il territorio comunale.

2. Il Piano individua le priorità degli interventi di adeguamento del sistema fognario, sulla base delle indicazioni del piano provinciale di tutela delle acque

3. Il POC deve contenere un approfondimento del Piano delle fognature finalizzato alla verifica dell’idoneità del sistema di raccolta e all’adeguatezza del sistema di depurazione a servizio delle nuove previsioni.

4. Il POC deve subordinare l’attuazione delle previsioni alla realizzazione delle opere fognarie e di depurazione necessarie.

1.

Art. 125.7 Edilizia Residenziale Pubblica

1. La programmazione degli interventi relativi all’Edilizia Residenziale Pubblica, anche supportati da finanziamenti pubblici, si può attuare nel rispetto dei disposti di cui alla Legge 18/04/1962, n. 167. L’attuazione di tale normativa è integrata con l’insieme delle politiche comunali in applicazione della disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore abitativo, così come definito dalla L.R. 8/8/2001, n. 24.

2. Il PSC individua l’attuale fabbisogno di Edilizia Residenziale Pubblica nei nuovi interventi urbanistici di espansione, riqualificazione e nei programmi costruttivi, con particolare riferimento alla quota prevista nei sub-ambiti e nelle schede norma.

3. L’attuazione degli interventi riguardanti l’Edilizia Residenziale Pubblica, nel rispetto dei disposti di cui all’articolo 22, è avviata secondo i tempi derivati dal Piano Operativo Comunale e connessa alle scelte effettuate attraverso i Piani Urbanistici Attuativi (PUA), in quanto gli stessi possono assumere il valore di Piani per l'Edilizia Economica e Popolare, di cui alla Legge 18/04/1962, n.167, così come statuito dall’articolo 31, comma 2, lettera b) della L.R. 20/2000.

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TITOLO V DISCIPLINA DEL TERRITORIO RURALE

CAPO I. AMBITI AGRICOLI

Art. 126 Individuazione degli ambiti del territorio rurale e obiettivi della pianificazione

1. Nel territorio rurale, fatte salve le prioritarie esigenze di tutela e valorizzazione delle risorse naturali ed ambientali nonché delle testimonianze storiche e culturali, il PSC, in conformità ai contenuti del PTCP, persegue i seguenti obiettivi:

a) promuovere lo sviluppo di un’agricoltura efficiente e vitale, con particolare attenzione alla valorizzazione delle produzioni tipiche, e sostenibile sotto il profilo ambientale;

b) preservare i suoli ad elevata vocazione agricola, consentendo il loro consumo soltanto in assenza di alternative localizzative tecnicamente ed economicamente valide;

c) promuovere la difesa del suolo e degli assetti idrogeologici, geologici ed idraulici e salvaguardare la sicurezza del territorio e le risorse naturali e ambientali;

d) promuovere la valorizzazione e la salvaguardia del paesaggio rurale nella sua connotazione economica e strutturale tradizionale;

e) valorizzare la funzione dello spazio rurale di riequilibrio ambientale e di mitigazione degli impatti negativi dei centri urbani;

f) incentivare interventi volti ad aumentare la fruizione ricreativa e didattica delle aree agricole.

2. La tavola CTS 16 individua gli ambiti rurali del PTCP che interessano il territorio comunale. All’interno di tali ambiti valgono le prescrizioni, le direttive e gli indirizzi definite all’interno delle Norme del PTCP.

2 bis Il PSC individua all’interno del territorio rurale e rappresenta nella tavola CTS 02 le

seguenti specificazioni degli ambiti rurali, che rappresentano un approfondimento di

quanto contenuto nel PTCP e non in contrasto con lo stesso:

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a) gli ambiti rurali di valore naturale ed ambientale,

b) gli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico;

c) gli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola.

3. L’Amministrazione Comunale, con specifica variante del POC, può individuare all’interno del territorio rurale, così come negli altri ambiti territoriali e lateralmente alle infrastrutture per la mobilità, le aree per impianti di distribuzione dei carburanti. Inoltre il POC specifica e articola negli ambiti territoriali diversi dagli ambiti rurali le dotazioni territoriali e le aree per l’accessibilità e la sosta già individuate dal PSC nell’ambito del Bilancio dei Servizi.

4. L’Amministrazione Comunale inoltre, con specifiche varianti del POC, individua le aree interessate da progetti di tutela, recupero e valorizzazione degli elementi naturali e antropici, nonché le aree più idonee per la localizzazione delle opere di mitigazione ambientale e delle dotazioni ecologiche ed ambientali, in conformità ai contenuti del PSC.

5. Compete al RUE disciplinare i seguenti interventi:

a) recupero del patrimonio edilizio esistente;

b) nuova edificazione per le esigenze delle aziende agricole, nei casi ove consentiti;

c) sistemazione delle aree di pertinenza;

d) realizzazione delle opere di mitigazione ambientale.

6. Il RUE disciplina inoltre gli interventi di recupero per funzioni non connesse con l’agricoltura. In particolare le nuove costruzioni residenziali non a diretto servizio della produzione agricola e delle esigenze dei lavoratori agricoli sono incompatibili con le destinazioni d’uso degli ambiti rurali. Non sono altresì ammesse le nuove costruzioni per attività di trasformazione dei prodotti agricoli le quali andranno localizzate in aree appositamente individuate dal POC, fatte salve le esigenze di lavorazione e/o trasformazione delle produzioni locali laddove gli imprenditori agricoli non dispongono di strutture aziendali da riutilizzare, nel rispetto delle tutele e dei vincoli individuate dal PSC.

7. Il RUE deve dotarsi di idonea strumentazione che documenti i vincoli di inedificabilità conseguenti a cambi di destinazione d’uso di edifici originariamente connessi all’attività agricola e non più funzionali alla stessa, di cui all’art. A-21 comma 3 della L.R. 20/2000.

8. Il PSC identifica gli elementi significativi e costitutivi del paesaggio agrario quali edifici e manufatti, sistemazioni poderali, stradali e idrauliche, presenze arboree e detta per questi una adeguata tutela.

9. Il RUE provvede ad indicare dettagliatamente, per gli elementi aventi rilevanza sotto il profilo storico e paesaggistico individuati dal PSC, le modalità progettuali da seguire per ottenere una mitigazione degli impatti, prevedendo, fra l’altro, la realizzazione di elaborati atti a consentire una verifica preventiva degli effetti delle trasformazioni sul paesaggio.

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10. Il PSC individua gli edifici rurali esistenti di valore storico testimoniale e attribuisce agli stessi categorie di intervento atte a favorire la conservazione dei caratteri tipologici e architettonici originari.

11. Per questi edifici il RUE definisce limitazioni all’incremento del numero di unità immobiliari realizzabili con l’intervento di recupero e stabilisce le tecniche costruttive ed i materiali da utilizzarsi nel rispetto dei caratteri architettonici originali e degli indirizzi contenuti nel PTCP.

12. IL RUE definisce inoltre i parametri edilizi e paesaggistici che si dovranno rispettare nella realizzazione di nuovi volumi (ampliamenti o costruzioni ex-novo).

13. Il PSC infine individua, nella tavola NR 05, gli edifici e i manufatti ritenuti incompatibili o incongrui con i caratteri ambientali e paesaggistici del territorio rurale, dei quali si promuove la demolizione e trasferimento di cubatura in aree idonee appositamente individuate all’interno degli Ambiti urbani.

14. . Il RUE disciplina i cambi di destinazione d’uso verso usi residenziali degli edifici non più destinati all’esercizio dell’attività agricola nel rispetto degli indirizzi di cui al comma 15.

15. Possono essere oggetto di cambio di destinazione d’uso verso usi residenziali non connessi all’esercizio dell’attività agricola:

a) gli edifici abitativi connessi all’attività agricola;

b) gli edifici di valore architettonico - ambientale assoggettati a tutela.

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CAPO II. AMBITI DI VALORE NATURALE E AMBIENTALE

Art. 127 Ambiti rurali di valore naturale ed ambientale

1. Costituiscono aree di valore naturale e ambientale gli ambiti del territorio rurale dotati di particolare pregio e interesse sotto il profilo naturalistico ed ambientale e pertanto sottoposti dal PSC ad una speciale disciplina di tutela ed a progetti locali di valorizzazione. Esse sono individuate e disciplinate dal PSC che ne definisce gli obiettivi generali di valorizzazione, in coerenza con le indicazioni del PTCP

2. Il PSC individua, nella tavola CTS 02, i seguenti Ambiti rurali di valore naturale ed ambientale:

a) AVA 29 , all’interno del Settore 29 – Fluviale Taro;

b) AVA 33, all’interno del settore 33 – Fluviale Parma Sud;

c) AVA 35, all’interno del Settore 35 – Fluviale Enza;

d) AVA 39, all’interno del Settore 39 – Fluviale Parma Nord;

e) AVA 40, all’interno del Settore 40 – Fluviale Baganza.

3. Tali aree sono prioritariamente destinate alla tutela della flora e della vegetazione, delle presenze arboree, della fauna, del paesaggio, delle emergenze storico-culturali, delle acque e delle risorse idriche, alla conservazione e alla valorizzazione degli habitat naturali, al mantenimento e al miglioramento dell’assetto idrogeologico.

4. Negli Ambiti rurali di valore naturale e ambientale è consentito lo svolgimento dell’attività agricola se ed in quanto compatibile con le finalità indicate e con le limitazioni di cui ai successivi commi. Sono altresì consentite le attività ricreative, turistiche e agrituristiche, di studio e di ricerca. Sono considerati non compatibili con l’attività agricola e adatte all’evoluzione dei processi di naturalizzazione:

a) gli invasi ed alvei dei corsi d’acqua, di cui all’Art. 40;

b) la rete ecologica del reticolo minore, limitatamente all’alveo del corso d’acqua e ai primi 10 metri a lato, di cui all’Art. 43, comma 6.

5. Nelle aree comprese all’interno del Parco Regionale Fluviale del Taro la disciplina in merito alla tutela e valorizzazione del territorio ed alle destinazioni e trasformazioni ammissibili è stabilita dagli atti istitutivi e dai piani, programmi e regolamenti previsti dalle specifiche leggi che regolano i parchi e le riserve naturali. In tali aree, al fine di assicurare uno sviluppo sostenibile delle attività umane ed economiche, il POC coordina gli interventi di conservazione, restauro ambientale, difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici previsti dagli strumenti di gestione delle aree di valore naturale e ambientale con le previsioni relative alle trasformazioni insediative ed infrastrutturali.

6. Salvo diversa determinazione nei successivi commi del presente articolo:

a) nelle aree boscate e destinate al rimboschimento, ivi compresi i soprassuoli boschivi distrutti o danneggiati dal fuoco valgono le disposizioni di cui all’art. 10 del PTCP;

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b) negli invasi ed alvei dei corsi d’acqua sono consentite le attività e le trasformazioni di cui all’art. 13 del PTCP;

c) nelle fasce di tutela fluviale (fascia A e fascia B del PAI) sono consentite le attività e le trasformazioni di cui all’art. 12 del PTCP; sono consentite le attività estrattive previste dai PAE adottati in data antecedente all’approvazione del PTCP, purché conformi ai dettami dell’art. n. 41 delle NTA del PAI;

7. L’attività agricola dovrà risultare compatibile con gli obiettivi di tutela e valorizzazione indicati per le suddette aree. Saranno quindi vietate le tecniche colturali potenzialmente inquinanti o suscettibili di depauperare e compromettere i caratteri naturali e paesaggistici dei luoghi, mentre saranno promosse le attività volte a favorire i processi di rinaturazione e di protezione e riqualificazione degli ecosistemi.

8. Gli allevamenti zootecnici intensivi e non intensivi sono vietati nelle aree individuate al comma 4, lettera a) e lettera b).

9. Nelle aree di valore naturale ed ambientale sono vietate le nuove edificazioni, salvo quelle strettamente necessarie per lo svolgimento delle attività agricole, così come disciplinate nei RUE. In tali casi si dovranno adottare apposite metodiche di valutazione e di mitigazione dell’impatto ambientale e paesaggistico.

10. Il RUE provvede inoltre a disciplinare:

a) il recupero del patrimonio edilizio storico esistente, nel rispetto delle caratteristiche originarie;

b) la realizzazione di infrastrutture pubbliche.

11. Per gli edifici esistenti non compatibili con gli obiettivi di tutela si potranno adottare le procedure di demolizione, ricostruzione e trasferimento di cubatura di cui all’Art. 131.

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CAPO III. AMBITI AGRICOLI DI RILIEVO PAESAGGISTICO

Art. 128 Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico

1. Gli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, individuati nella tavola CTS 02, sono le aree ove la presenza di caratteri di particolare rilievo e interesse sotto il profilo paesistico, storico ed ambientale si integra armonicamente con l’azione dell’uomo volta alla coltivazione e trasformazione del suolo.

2. In tali ambiti gli interventi di trasformazione e le attività di utilizzazione del suolo saranno subordinati alla:

a) conservazione, valorizzazione e promozione dei caratteri di naturalità e degli elementi caratterizzanti la qualità paesaggistico-percettiva;

b) conservazione o ricostituzione del paesaggio rurale e del relativo patrimonio di biodiversità, delle singole specie animali o vegetali, dei relativi habitat e delle associazioni vegetali e forestali;

c) salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici e idrogeologici e degli equilibri ecologici.

3. Il PSC individua i seguenti Ambiti di rilievo paesaggistico:

a) ARP 32, all’interno del Settore 32 – Agricolo Campagna Parco;

b) ARP 36, all’interno dei Settore 36 – Agricolo dei Fontanili di Beneceto e San Donato;

c) ARP 41, all’interno del Settore 41 – Agricolo dei Fontanili di Viarolo.

4. In tali ambiti viene perseguito il mantenimento dei caratteri paesaggistici, storici ed ambientali garantendo al tempo stesso un adeguato sviluppo dell’attività produttiva primaria. E’ garantito il mantenimento e promosso l’arricchimento della vegetazione (filari, siepi, macchie, boschetti), favorendo in particolare l’incremento delle presenze arboree diffuse.

5. Il PSC provvede ad individuare gli elementi caratterizzanti il paesaggio e a dettare le relative prescrizioni atte a perseguirne la tutela, il ripristino e la valorizzazione.

6. Il RUE provvede ad individuare le specie arboree ammissibili, con esclusione di quelle non autoctone, avuto riguardo alle prescrizioni fitosanitarie emanate dagli enti competenti, stabilendo altresì i criteri di piantumazione.

7. Il RUE, inoltre, definisce gli interventi che favoriscono l’efficienza delle reti scolanti e contribuiscono alla conservazione e alla ricostituzione degli elementi atti a mantenere e ad arricchire la bio-diversità, attraverso la realizzazione delle reti ecologiche.

8. Oltre all’attività agricola sono ammesse attività di carattere ricreativo, turistico e culturale, purché non comportino alterazioni dell’assetto paesaggistico ed ambientale.

9. Riguardo alle attività agricole sono ammesse le tecniche agronomiche che non comportino depauperamento o compromissione delle risorse naturali, ambientali e paesaggistiche. L’ubicazione all’interno di un Ambito agricolo di rilievo paesaggistico

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costituisce motivo di priorità per le aziende agricole ai fini della concessione di contributi atti a mitigare l’impatto ambientale delle coltivazioni.

10. Gli allevamenti zootecnici intensivi e non intensivi sono vietati negli invasi ed alvei dei corsi d’acqua, di cui all’Art. 40 e nella rete ecologica del reticolo minore, limitatamente all’alveo del corso d’acqua e ai primi 10 metri a lato, di cui all’Art. 43, comma 6.

11. All’interno del presente ambito agricolo l’installazione di serre per attività ortoflorovivaistiche può avvenire solo in aree appositamente individuate e disciplinate da specifica variante di POC.

12. Il RUE disciplina gli interventi edilizi necessari, che devono riguardare prioritariamente il riuso del patrimonio edilizio esistente.

13. Il recupero degli edifici rurali storici esistenti dovrà avvenire nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e architettoniche originarie. Gli interventi di recupero dovranno essere inquadrati in un progetto unitario di valorizzazione di tutto il complesso insediativo, esteso alle aree di pertinenza e con specifica indicazione delle opere atte a garantire e a migliorare la qualità paesaggistica dell’intero contesto.

14. Per gli edifici esistenti non compatibili con gli obiettivi di tutela del presente ambito agricolo si potranno adottare le procedure di demolizione, ricostruzione e trasferimento di cubatura di cui all’Art. 131.

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CAPO IV. AMBITI AD ALTA VOCAZIONE PRODUTTIVA AGRICOLA

Art. 129 Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola

1. Riguardano le aree con ordinari vincoli di tutela ambientale idonee, per tradizione, vocazione e specializzazione, ad una attività di produzione di beni agroalimentari ad alta intensità e concentrazione. Tali sono considerate le aree ove un’elevata attitudine colturale dei suoli si associa alla presenza di un tessuto aziendale efficiente e vitale.

2. In tali ambiti è favorita l’attività di aziende agricole strutturate e competitive che utilizzino tecnologie ad elevata compatibilità ambientale e pratiche colturali rivolte al miglioramento della qualità merceologica, della salubrità e della sicurezza alimentare dei prodotti. Pertanto il PSC persegue prioritariamente gli obiettivi:

a) di tutelare e conservare il sistema dei suoli agricoli produttivi, escludendone la compromissione a causa dell’insediamento di attività non strettamente connesse con la produzione agricola;

b) di favorire lo sviluppo ambientalmente sostenibile delle aziende agricole consentendo interventi edilizi volti ad assicurare dotazioni infrastrutturali, attrezzature legate al ciclo produttivo agricolo e al trattamento e alla mitigazione delle emissioni inquinanti, nonché la trasformazione e l’ammodernamento delle sedi operative dell’azienda, ivi compresi i locali adibiti ad abitazione.

c) Il PSC individua, nella tavola CTS 02, i seguenti Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola:

c.1 APA 28, all’interno del Settore 28 – Agricolo Nord – Ovest;

c.2 APA 30, all’interno del Settore 30 – Agricolo Ovest;

c.3 APA 31, all’interno del Settore 31 – Agricolo Sud – Ovest;

c.4 APA 34, all’interno del Settore 34 – Agricolo Sud – Est;

c.5 APA 37, all’interno del Settore 37 – Agricolo Est;

c.6 APA 38, all’interno del Settore 38 – Agricolo Nord – Est.

3. Nei presenti ambiti è promosso e favorito lo sviluppo del tessuto produttivo agricolo, a cominciare dalle aziende più vitali e produttive.

4. Il RUE disciplina gli interventi finalizzati al soddisfacimento dei fabbisogni edificatori, sia per usi produttivi che abitativi, giustificati dalle esigenze di sviluppo aziendale e di permanenza sul fondo del nucleo familiare allargato. A tale scopo

a) sono ammessi gli interventi di recupero, riqualificazione, completamento e ampliamento degli edifici aziendali esistenti;

b) gli interventi di trasformazione del suolo e di nuova costruzione di edifici aziendali funzionali alla produzione sono ammessi solo in ragione di specifici programmi di riconversione o ammodernamento dell’attività agricola, previsti

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dagli strumenti di pianificazione, o dai programmi di settore ovvero predisposti in attuazione della normativa comunitaria;

c) la realizzazione di nuovi edifici ad uso residenziale è ammessa in ragione dei piani e programmi di cui alla precedente lettera b) e qualora le nuove esigenze abitative, connesse all’attività aziendale, non siano soddisfacibili attraverso gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

5. Il RUE stabilisce le modalità differenziate di redazione dei Piani di Sviluppo Aziendale individuando procedure semplificate adottabili o all’interno di determinate soglie di edificabilità ovvero in funzione di particolari tipologie aziendali. Il RUE può stabilire inoltre i limiti minimi di superficie aziendale al di sotto dei quali non consentire alcuna possibilità di trasformazione e le attività di servizio e di prima trasformazione ammessi.

6. Le nuove edificazioni saranno comunque inserite in un progetto unitario esteso all’intero centro aziendale ove si dimostri la impossibilità di soddisfare i fabbisogni attraverso il recupero dei fabbricati esistenti.

7. Il PSC provvede inoltre ad individuare gli eventuali elementi caratterizzanti il paesaggio agrario e a dettare le relative prescrizioni atte a perseguirne la tutela, il ripristino e la valorizzazione.

8. Per gli edifici esistenti non compatibili con gli obiettivi di tutela del presente ambito agricolo si potranno adottare le procedure di demolizione, ricostruzione e trasferimento di cubatura di cui all’Art. 132.

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CAPO V –TUTELA E CONSERVAZIONE DELL’HABITAT RURALE E DELLE CARATTERISTICHE PAESISTICHE

Art. 130 Disciplina riguardante la tutela e la conservazione dell’habitat rurale e delle caratteristiche paesistiche del contesto spazio-ambientale

1. Ai sensi dell’art. 38, comma 11 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, i progetti relativi alla realizzazione di nuovi volumi (ampliamenti o costruzioni ex-novo) eventualmente ammessi nell’habitat rurale, nel rispetto dei limiti e delle condizioni regolamentati dal RUE, devono documentare gli accorgimenti posti in atto per mitigare l’impatto ambientale e favorire un armonico inserimento nel paesaggio, attraverso una specifica lettura dei caratteri paesaggistici locali che ne evidenzi gli elementi più significativi e ponendo particolare attenzione ai punti di vista privilegiati.

2. Nel rispetto del comma 1, tutti gli interventi di realizzazione di nuovi volumi (ampliamenti o costruzioni ex-novo) ovvero di recupero non riguardanti solo modifiche interne devono essere rivolti alla tutela e conservazione dell’habitat rurale e delle caratteristiche paesistiche del contesto spazio-ambientale in cui sono collocati gli edifici.

3. Ai sensi del comma 10 dell’art. 38 del PTCP, ogni intervento di recupero eventualmente ammesso dal RUE nell’habitat rurale che non riguardi solo modifiche interne deve essere inserito in un progetto di inquadramento unitario esteso a tutto il complesso insediativo e alle aree di pertinenza, con indicate tutte le modalità costruttive atte a garantire il rispetto dei valori paesaggistici dell’intorno.

4. Il PSC individua gli edifici incongrui con il contesto paesaggistico nel quale si collocano per caratteristiche tipologiche, formali, dimensionali, per materiali e colori impiegati, e ne incentiva la delocalizzazione, secondo le specifiche riportate all’Art. 131, oppure il sistematico mascheramento e mimetizzazione.

5. Il RUE, inoltre, definisce gli interventi di mascheramento e mimetizzazione applicabili alle singole tipologie di edifici incongrui, con particolare riferimento a quelli sparsi nella campagna o presenti in prossimità di complessi rurali, specificando le caratteristiche tipologiche edilizie, i materiali e i colori da impiegare, le forme caratteristiche da rispettare e valorizzare.”

Art. 131 Misure di compensazione urbanistica finalizzate alla demolizione di edifici incongrui esistenti nel territorio rurale

1. Il PSC individua, nella tavola NR 05, gli edifici incongrui cui attribuire misure compensative volte alla loro demolizione al fine del miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del territorio rurale.

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2. Gli edifici incongrui di cui al comma 1 sono generatori di capacità edificatoria nella forma di credito edilizio non assoggettato ai comparti di perequazione urbanistico-ambientale, di cui agli articoli 30 e 31, alle seguenti condizioni:

a) devono essere stati legittimati in base a regolari titoli abilitativi;

b) obbligo di stipula di una convenzione da approvarsi da parte della Giunta Comunale, mediante la quale:

b.1. si sancisca l’inedificabilità dell’area nella quale è collocato l’edificio incongruo oggetto di misure compensative;

b.2. si diano le seguenti garanzie:

b.2.1. integrale demolizione degli edifici incongrui prima dell’intervento di nuova edificazione;

b.2.2. rimozione del materiale degli edifici demoliti e suo avvio al recupero o allo smaltimento presso impianti autorizzati;

b.2.3. ripristino ambientale e recupero del piano campagna con terreno vegetale;

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c) presentazione da parte di tecnico abilitato di un rilievo dettagliato dello stato di fatto e di una perizia che attesti l’esatta consistenza in termini di Superficie coperta.

3. Il credito edilizio derivante dalla demolizione degli edifici incongrui:

a) è utilizzabile nelle aree assoggettate a sub ambito residenziale individuate dalla tavola CTS 03, limitatamente agli interventi di completamento nei Centri urbani minori;

b) è così stabilito:

b.1. nel caso di dimensione di superficie coperta degli edifici incongrui da demolire compresa tra 100 mq e 300 mq, è ammessa la rilocalizzazione di una dimensione massima del 35% di Slu equivalente;

b.2 nel caso di dimensione di superficie coperta degli edifici incongrui da demolire superiore a 300 mq e fino a 1000 mq, è ammessa la rilocalizzazione di una dimensione massima del 30% di Slu equivalente;

b.3 nel caso di dimensione di superficie coperta degli edifici incongrui da demolire superiore a 1.000 mq e fino a 1.500 mq, è ammessa la rilocalizzazione di una dimensione massima del 20% di Slu equivalente;

b.4 nel caso di dimensione di superficie coperta degli edifici incongrui da demolire superiore a 1.500 mq e fino a 2.000 mq, è ammessa la rilocalizzazione di una dimensione massima del 15% di Slu equivalente;

b.5 nel caso di dimensione di superficie coperta degli edifici incongrui da demolire superiore a 2.000 mq e fino a 2.500 mq, è ammessa la rilocalizzazione di una dimensione massima del 5% di Slu equivalente;

b.6 nel caso di dimensione di superficie coperta degli edifici incongrui da demolire superiore a 2.500 mq e fino a 3.000 mq, è ammessa la rilocalizzazione di una dimensione massima del 3% di Slu equivalente;

b.7 nel caso di dimensione di superficie coperta degli edifici incongrui da demolire superiore a 3.000 mq:

b.7.1 è ammessa la rilocalizzazione di una dimensione massima del 2% di Slu equivalente;

b.7.2 deve essere previsto il ricorso allo strumento dell’Accordo di programma.

c) Nello stesso edificio le percentuali sono sommabili in modo progressivo sino al raggiungimento della Slu equivalente alla Sc esistente.

d) Il credito edilizio prodotto da un singolo edificio è utilizzabile interamente nell’area ricevente, purché lo stesso non superi del 20% la Slu massima ammessa.

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4. L’Amministrazione Comunale, attraverso il POC, disciplina gli interventi di trasformazione da realizzare per l’eliminazione degli edifici incongrui e per il ripristino e la riqualificazione paesaggistica, architettonica e ambientale del luogo, in conformità alle previsioni di PSC

5. Il RUE specifica ulteriormente le modalità di delocalizzazione degli edifici incongrui esistenti in ambito agricolo e le procedure di acquisizione del credito edilizio.

Art. 132 Insediamenti produttivi esistenti in ambito agricolo

1. Il PSC individua, nella tavola CTS 11, gli Insediamenti produttivi esistenti in ambito agricolo, quale riconoscimento di una situazione in essere di complessi produttivi di notevoli dimensioni e per i quali risulta problematica una possibile delocalizzazione in idoneo ambito urbano per insediamenti produttivi.

2. E’ compito del RUE definire gli interventi di trasformazione ammessi, con l’obiettivo di ridurne l’impatto ambientale, paesaggistico e infrastrutturale.

3. In caso di dismissione l’individuazione della soluzione urbanistica più idonea è subordinata alla stipulo di uno specifico Accordo di Programma, ai sensi dell’art. 38 del PTCP.

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TITOLO VI DISCIPLINA DEGLI INSEDIAMENTI URBANI E DEL TERRITORIO URBANIZZABILE

CAPO I – AMBITI URBANI

Art. 133 Individuazione degli insediamenti urbani e obiettivi della pianificazione

1. Il PSC delimita gli ambiti urbani del territorio comunale caratterizzati da differenti politiche di intervento e valorizzazione e da diversi assetti funzionali ed urbanistici, anche in attuazione delle direttive e degli indirizzi del PTCP.

2. Il PSC stabilisce all’interno di ogni ambito urbano il dimensionamento delle nuove previsioni organizzate per sub-ambiti di progetto, con riferimento ai fabbisogni locali ed alle previsioni del PTCP.

3. Il PSC in particolare individua all’interno dei Settori Territoriali i seguenti tipi di ambiti urbani:

a) centri storici;

b) ambiti urbani consolidati;

c) ambiti da riqualificare;

d) ambiti per i nuovi insediamenti;

e) ambiti specializzati per attività produttive;

f) poli funzionali

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CAPO II - DISCIPLINA DEL SISTEMA INSEDIATIVO STORICO - URBANO

Art. 134 Centri storici

1. Sulla base della individuazione del sistema insediativo storico del territorio regionale operata dal PTPR, come specificata ed integrata dal PTCP, il PSC perimetra i centri storici presenti nel territorio comunale e ne individua, nelle Schede di Settore, gli elementi peculiari e le potenzialità di qualificazione e sviluppo, nonché gli eventuali fattori di abbandono o degrado sociale, ambientale ed edilizio.

2. Nel territorio comunale il PSC individua i seguenti Centri Storici:

a) CS 1 – Parma, all’interno del Settore 1 – Citta storica;

b) CS 3a – San Pancrazio, all’interno del Settore 3 – San Pancrazio – Crocetta;

c) CS 16d – Vigatto, all’interno del Settore 15 – Vigatto;

d) CS 24c – Marano, all’interno del Settore 24 – Insediamento lineare Val

d’Enza;

e) CS 18a – Pannocchia, all’interno del Settore18 – Pannocchia.

3. All’interno delle Schede di Settore, il PSC stabilisce inoltre la disciplina generale diretta ad integrare le politiche di salvaguardia e riqualificazione dei centri storici con le esigenze di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione degli stessi, anche con riguardo alla presenza di attività commerciali e artigianali e alla tutela degli esercizi aventi valore storico e artistico.Nei centri storici:

a) è vietato modificare i caratteri che connotano la trama viaria ed edilizia, nonché i manufatti anche isolati che costituiscono testimonianza storica o culturale;

b) sono escluse rilevanti modificazioni alle destinazioni d'uso in atto, in particolare di quelle residenziali, artigianali e di commercio di vicinato;

c) non è ammesso l'aumento delle volumetrie preesistenti e non possono essere rese edificabili le aree e gli spazi rimasti liberi perché destinati ad usi urbani o collettivi.

4. L’Amministrazione Comunale, attraverso variante di POC coordina e specifica le previsioni del PSC e disciplina gli interventi diretti:

a) al miglioramento della vivibilità e qualità ambientale dei centri storici;

b) alla sua riqualificazione e allo sviluppo delle attività economiche e sociali;

c) alla tutela e valorizzazione del tessuto storico e al riuso del patrimonio edilizio.

5. Sempre attraverso variante di POC, l’Amministrazione Comunale individua e disciplina gli eventuali ambiti da sottoporre a strumentazione esecutiva, anche attraverso programmi di riqualificazione urbana di cui alla L.R. n. 19 del 1998.

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Art. 135 Città storica

1. Il PSC individua all’interno CS 1 – Parma, gli edifici di valore storico-architettonico da assoggettare a restauro scientifico e a restauro e risanamento conservativo e definisce i principali indirizzi urbanistici relativamente ai servizi e alla rete commerciale.

2. I modi di intervento e le destinazioni d'uso consentite sono dettati dall'apposita Disciplina Particolareggiata per gli interventi nel Centro Storico del Capoluogo, che per gli interventi di tutela costituisce parte integrante del PSC.

3. Ai sensi dell’art. A7 comma 4 della L. R. 20/00, all’interno dell’area di piazza Ghiaia -ponte romano – via Romagnosi, così come individuata nel POC – Centro storico nelle tavole cartografiche di progetto P1 e P2, è consentita la realizzazione di una volumetria complessiva pari a mc. 23.500 finalizzata alla riqualificazione funzionale e formale dell’area.

Art. 136 Centri storici minori

1. Il PSC, in conformità ai dettati dell’art. 17 del PTCP, a seguito dell’analisi del sistema insediativo storico relativo alle località individuate ed elencate nelle tavole C.7 del PTCP, perimetra i centri storici minori meritevoli di tutela, dettando all’interno delle Schede di Settore la disciplina generale di tutela.

2. Compete al POC la disciplina particolareggiata dei centri storici minori, così come specificato all’Art. 134 delle presenti Norme.

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CAPO III - AMBITI URBANI CONSOLIDATI

Art. 137 Disciplina degli ambiti urbani consolidati

1. Il PSC delimita, all’interno del territorio urbanizzato, gli Ambiti urbani consolidati, che interessano le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate con continuità, che presentano un adeguato livello di qualità urbana e ambientale tale da non richiedere interventi di riqualificazione.

2. All’interno degli Ambiti urbani consolidati il PSC persegue il mantenimento e la qualificazione degli attuali livelli dei servizi e delle dotazioni territoriali, il miglioramento delle condizioni di salubrità dell'ambiente urbano, la qualificazione funzionale ed edilizia degli edifici esistenti, un’equilibrata integrazione tra la funzione abitativa e le attività economiche e sociali con essa compatibili.

3. Il RUE definisce gli interventi di recupero, ampliamento, sopraelevazione e completamento, nonché di cambio della destinazione d’uso, allo scopo di favorire la qualificazione funzionale ed edilizia degli insediamenti esistenti.

4. Il PSC in particolare individua i seguenti Ambiti urbani consolidati:

a) AC 7, all’interno del Settore 7 – San Lazzaro;

b) AC 8a, all’interno del Settore 8 – Montebello;

c) AC 10a, all’interno del Settore 10 – Corcagnano;

d) AC 11a, all’interno del Settore 11 – San Prospero;

e) AC 12a, all’interno del Settore 12 – Baganzola;

f) AC 13a , all’interno del Settore 13 – Vicofertile;

g) AC 14a , all’interno del Settore 14 – Gaione;

h) AC 15a, all’interno del Settore 15 – Alberi;

i) AC 16a, all’interno del Settore 16 – Vigatto;

j) AC 17a, all’interno del Settore 17 – Carignano;

k) AC 18b, all’interno del Settore 18 – Pannocchia;

l) AC 25c, all’interno del Settore 25 – Attrezzature territoriali per la ricerca;

m) AC 42a , all’interno del Settore 42 – Ravadese;

n) AC 43a, all’interno del Settore 43 – Viarolo.

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CAPO IV - AMBITI DA RIQUALIFICARE

Art. 138 Disciplina degli ambiti da riqualificare Var. 134

1. Il PSC individua gli Ambiti da riqualificare, quali parti del territorio urbanizzato che necessitano di politiche di riorganizzazione territoriale, che favoriscano il miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio urbano ed una più equilibrata distribuzione di servizi, di dotazioni territoriali o di infrastrutture per la mobilità; ovvero necessitano di politiche integrate volte ad eliminare le eventuali condizioni di abbandono e di degrado edilizio, igienico, ambientale e sociale che le investono.

2. Il POC individua, all'interno degli Ambiti da riqualificare ed in conformità alle prescrizioni previste dal PSC, gli interventi di riqualificazione urbana da attuarsi nel proprio arco temporale di efficacia.

3. Il POC, inoltre, tenendo conto della fattibilità dell'intervento di riqualificazione, in relazione anche alle risorse finanziarie pubbliche e private attivabili, può definire gli ambiti oggetto di un unico intervento attuativo.

4. Il RUE stabilisce per ciascuna area di intervento le destinazioni d'uso ammissibili, gli indici edilizi, le modalità di intervento, le dotazioni territoriali, i contenuti fisico morfologici e l'assetto infrastrutturale.

5. Il RUE inoltre definisce la disciplina degli insediamenti esistenti all’interno degli Ambiti da riqualificare, da applicarsi fino all’approvazione del POC relativo.

6. Gli interventi di riqualificazione sono attuati attraverso i PUA, ovvero attraverso i programmi di riqualificazione urbana predisposti ed approvati ai sensi del Titolo I della L.R. n. 19 del 1998, nei casi in cui le previsioni del POC non siano state definite attraverso le forme di concertazione con i soggetti interessati di cui al comma 10 dell'art. 30 della LR 20/2000.

7. Il PSC individua i seguenti Ambiti da riqualificare:

a) AR 2, all’interno del Settore 2 – Ex mura;

b) AR 3b, all’interno del Settore 3 – San Pancrazio – Crocetta;

c) AR 4, all’interno del Settore 4 – Ospedale;

d) AR 5a, AR 5b all’interno del Settore 5 – La Spezia;

e) AR 6, all’interno del Settore 6 – San Leonardo;

f) AR 9a, all’interno del Settore 9 – Montanara;

g) AR 15b, all’interno del Settore 15 – Alberi;

h) AR 16b, all’interno del Settore 16 – Vigatto;

Var. 134 approvazione atto di C.C. n. 164 del 5.12.08

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i) AR 19a, all’interno del Settore 19 – Margine Nord;

j) AR 20a, all’interno del Settore 20 –Margine Est;

k) AR 22a, AR 22c e AR 22g, all’interno del Settore 22 – Tangenziale Nord;

l) AR 23a, all’interno del Settore 23 –Cisa;

m) AR 24a, all’interno del Settore 24 – Vald’Enza;

n) AR25b, all’interno del Settore 25 - Attrezzature territoriali per la ricerca;

o) AR 26b, all’interno del Settore 26 – Attrezzature territoriali per la mobilità.

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Art. 139 Ambito urbano da riqualificare “Ex mura”

1. L’Ambito urbano da qualificare AR2 - “Ex mura” interessa l’area in precedenza occupata dai bastioni della città storica e gli insediamenti sopravvenuti successivamente al loro abbattimento.

2. In relazione alla presenza di edifici e manufatti di valore storico e architettonico e per la qualità dell’impianto urbano e della rete degli spazi pubblici, il PSC persegue per questo ambito la conservazione della città esistente e la sostituzione delle parti che risultano in contrasto con i caratteri urbani complessivi.

3. Il PSC individua inoltre questo ambito quale parte di città da sottoporre ad apposita Disciplina Particolareggiata.

4. Il RUE disciplina gli insediamenti esistenti sino all’approvazione della Disciplina Particolareggiata relativa all’Ambito urbano da riqualificare “Ex mura”.

Art. 140 Recupero degli insediamenti produttivi incongrui

1. Il PSC individua gli insediamenti produttivi non coerenti con il contesto paesaggistico, ambientale e urbanistico in cui si collocano a causa delle incongruenze formali e tipologiche, oltre che degli impatti indotti sul sistema ambientale-naturale e antropico.

2. Il PSC incentiva la delocalizzazione degli insediamenti di cui al comma 1, attraverso il trasferimento in ambiti specializzati per attività produttive, non ammettendo nuove espansioni in loco.

3. Il POC definisce gli insediamenti produttivi da delocalizzare e specifica gli interventi di ristoro ambientale e riqualificazione paesaggistica da applicare in sito secondo le seguenti direttive:

a) devono essere demolite le edificazioni oggetto di delocalizzazione ed asportati tutti i materiali;

b) deve essere verificata la presenza di siti inquinati ed eventualmente devono essere predisposti gli interventi di bonifica secondo quanto espresso dall’Art. 105 e dall’Art. 106;

c) devono essere previsti interventi di ricostruzione del paesaggio, coerentemente con le aree rurali circostanti e con i caratteri peculiari in esse presenti, ricorrendo ampiamente alle piantumazioni e all’uso di materiali e tecniche naturali.

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CAPO V - AMBITI PER I NUOVI INSEDIAMENTI

Art. 141 Disciplina degli ambiti per nuovi insediamenti

1. Il PSC individua gli Ambiti per i nuovi insediamenti del territorio comunale, che sono costituiti dalle parti del territorio oggetto di trasformazione intensiva, sia in termini di nuova urbanizzazione per l'espansione del tessuto urbano, che in termini di sostituzione di rilevanti parti dell'agglomerato urbano.

2. Il PSC stabilisce, all’interno delle Schede di Settore, per ciascun ambito, la disciplina generale dei nuovi insediamenti ammissibili, relativa alla capacità insediativa per le specifiche funzioni ammesse, le dotazioni territoriali minime, le prestazioni di qualità urbana attese.

3. I nuovi complessi insediativi sono sottoposti a progettazione unitaria, al fine di programmare l'esecuzione dei manufatti e l'attivazione delle diverse funzioni previste, assicurando la contestuale realizzazione delle dotazioni territoriali ad essi connessi.

4. Il POC definisce i nuovi insediamenti da attuarsi nel proprio arco temporale di attuazione, all'interno degli ambiti delimitati e disciplinati dal PSC. Il POC in particolare perimetra le aree di intervento e definisce per ciascuna di esse le destinazioni d'uso ammissibili, gli indici edilizi, le modalità di intervento, le dotazioni territoriali, i contenuti fisico morfologici e l'assetto infrastrutturale.

5. Sino alla perimetrazione delle aree di intervento da parte del POC, il RUE disciplina le possibilità di trasformazione degli insediamenti esistenti e delle attività insediate all’interno degli Ambiti per nuovi insediamenti.

6. Il PSC individua i seguenti Ambiti per nuovi insediamenti:

a) AN 3c, all’interno del Settore 3 – San Pancrazio – Crocetta;

b) AN 8b, all’interno del Settore 8 – Montebello;

c) AN 9b, all’interno del Settore 9 – Montanara;

d) AN 10b, all’interno del Settore 10 – Corcagnano;

e) AN 11b, all’interno del Settore11 – San Prospero;

f) AN 12b, all’interno del Settore 12 – Baganzola;

g) AN 13c, all’interno del Settore 13 – Vicofertile;

h) AN 14b, all’interno del Settore 14 – Gaione;

i) AN 15c, all’interno del Settore 15 – Alberi;

j) AN 16c, all’interno del Settore 16 –Vigatto;

k) AN 17b, all’interno del Settore 17 – Carignano;

l) AN 18c, all’interno del Settore 18 – Pannocchia;

m) AN 20b, all’interno del Settore 20 – Margine Est;

n) AN 21a, all’interno del Settore 21 – Margine Sud – Ovest;

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o) AN 22d, AN 22f, all’interno del Settore 22 – Tangenziale Nord;

p) AN 23c, all’interno del Settore 23 – Cisa;

q) AN 25d, all’interno del Settore 25 - Attrezzature territoriali per la ricerca;

r) AN 26c, all’interno del Settore 26 - Attrezzature territoriali per la mobilità;

s) AN 42b, all’interno del Settore 42 – Ravadese;

t) AN 43b, all’interno del Settore 43 – Viarolo.

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CAPO VI - AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Art. 142 Ambito specializzato per attività produttive

1. Il PSC individua gli Ambiti specializzati per attività produttive, che comprendono le parti del territorio caratterizzate dalla concentrazione di attività economiche, commerciali e produttive.

2. Gli Ambiti specializzati per attività produttive sono distinti in:

a) Area produttiva di rilievo sovracomunale, relativamente all’Ambito produttivo lineare – APS 27;

b) Aree produttive di rilievo comunale, caratterizzate da limitati impatti delle attività insediate o da insediare.

3. Il POC disciplina l’attuazione delle Ambiti specializzati per attività produttive, relativamente alle parti interessate da Sub – ambiti di progetto e da Schede Norma.

4. Il RUE disciplina gli interventi di completamento, modificazione funzionale, manutenzione ed ammodernamento delle urbanizzazioni e degli impianti tecnologici nelle aree produttive esistenti e nei loro completamenti, che sono attuati attraverso intervento diretto.

5. Il PSC individua i seguenti Ambiti specializzati per attività produttive:

a) APC 3d, all’interno del Settore 3 – San Pancrazio – Crocetta;

b) APC 11c, APC 11d, all’interno del Settore 11 – San Prospero;

c) APC 13b, all’interno del Settore 13 Vicofertile;

d) APC 15d, all’interno del Settore 15 – Alberi;

e) APC 19b, all’interno del Settore 19 – Margine Nord;

f) APC 21b, all’interno del Settore 21 – Margine Sud – Ovest;

g) APC 22a, APC 22b, APC 22e, all’interno del Settore 22 – Tangenziale Nord;

h) APC 23b, all’interno del Settore 23 – Cisa;

i) APC 24b, all’interno del Settore 24 – Val d’Enza;

6. Il PSC infine individua l’Ambito produttivo lineare – APS 27 quale Area Ecologicamente Attrezzata limitatamente alla porzione a nord dell’autostrada A1.

Art. 143 Stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti

1. Sono stabilimenti a rischio di incidente rilevante quelli in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell’allegato I del DLgs. n.334/1999 e s.m.i..

2. I nuovi stabilimenti a rischio di incidente rilevante, ai sensi del DLgs. n.334/1999 e s.m.i., sono ammessi unicamente nell’Ambito produttivo lineare – APS 27, previa

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valutazione delle aree di danno di un potenziale incidente rilevante, tenendo in debita considerazione un potenziale effetto domino con altre attività presenti.

3. Il trasferimento di stabilimenti a rischio di incidente rilevante preesistenti o il loro ampliamento, ovvero l’ampliamento di qualsiasi preesistente stabilimento che ne determina l’inserimento tra gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, può avere luogo unicamente nell’Ambito produttivo lineare – APS 27.

4. L’insediamento di stabilimenti a rischio di incidente rilevante è sottoposto alla verifica (screening) ai sensi della LR n.9/1999 e s.m.i. con autorità competente il Comune, fatte salve eventuali indicazioni maggiormente restrittive contenute nella stessa LR n.9/1999 e s.m.i..

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CAPO VII - POLI FUNZIONALI

Art. 144 Disciplina dei poli funzionali

1. Il PSC individua gli ambiti territoriali di insediamento e concentrazione dei Poli funzionali esistenti e di progetto. Questi ambiti sono caratterizzati dalla presenza di funzioni o servizi ad elevata specializzazione economica, scientifica, culturale, sportiva, ricreativa e della mobilità. I poli funzionali sono inoltre caratterizzati dalla forte attrattività di un numero elevato di persone e di merci e da un bacino d'utenza di carattere sovracomunale, tali da comportare un forte impatto sui sistemi territoriali della mobilità e conseguentemente sul sistema ambientale e della qualità urbana.

2. Il PSC individua inoltre i Poli funzionali esistenti e di progetto collocati all’interno dei restanti ambiti territoriali, ma che all’interno di questi ambiti non rappresentano la funzione prevalente e caratterizzante.

3. In conformità alle procedure previste dal PTCP l’attuazione dei Poli funzionali avviene nel seguente modo:

a) attraverso il POC relativamente ai soli poli funzionali esistenti;

b) attraverso Accordi territoriali per i nuovi Poli funzionali previsti dal PTCP;

c) attraverso variante al PTCP ai sensi dell’art. 40 LR 20/2000 fra il Comune di Parma, l’Amministrazione Provinciale, la Regione ed i Comuni contermini per i nuovi Poli funzionali non previsti dal PTCP.

3 bis. I nuovi Poli funzionali, e gli ampliamenti di quelli esistenti, non previsti dal PTCP vigente alla data di approvazione del presente piano, costituiscono mere indicazioni di indirizzo per l’azione comunale, dovendo gli stessi essere oggetto di individuazione da parte del PTCP a seguito di specifica proposta comunale ai sensi dell’art. 22 della L.R. 20/2000 o nelle altre forme di legge.

3 ter. Le aree interessate dall’individuazione di nuovi Poli funzionali costituenti, ai sensi del comma 3.bis, mere indicazioni di indirizzo, possono essere oggetto di procedure concorsuali attivate dal POC e finalizzate alla selezione di nuovi sub-ambiti, alle condizioni di cui al comma 3.quater.

3 quater. I nuovi sub-ambiti, di cui al comma 3.ter:

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Norme tecniche di attuazione.

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a) non devono configurarsi come Poli funzionali, così come definiti dalla L.R. 20/2000 e dal P.T.C.P;

b) sono assoggettati al rispetto delle condizioni e degli obiettivi disposti dal PSC nelle Schede degli ambiti territoriali NR 2.

4. Il PSC individua i seguenti Ambiti territoriali di insediamento e concentrazione dei Poli funzionali.

5. Il PSC individua inoltre i seguenti Poli funzionali.

6. Il PSC stabilisce che l’ambito Polo funzionale – PF 25a, limitatamente alla porzione interessata dal Parco Scientifico Tecnologico, assuma le caratteristiche proprie di Area Ecologicamente Attrezzata.

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155

CAPO VIII - SUB –AMBITI URBANI DI TRASFORMAZIONE

Art. 145 Sub – ambiti produttivi

1. Sono sub – ambiti produttivi le aree di trasformazione destinate alla realizzazione di nuovi insediamenti industriali e artigianali o alla delocalizzazione degli stabilimenti produttivi esistenti collocati in aree non idonee dal punto di vista ambientale, di relazione con altre funzioni urbane, di accessibilità alle reti principali di comunicazione.

2. Il PSC definisce le seguenti tipologie di sub – ambiti produttivi in relazione ai caratteri urbanistici ed alla collocazione all’interno degli Ambiti territoriali, specificando il relativo IETS:

Tipo sub - ambito IETS Note

Insediamenti produttivi esistenti 0,6 IETS comprensivo del riconoscimento degli

insediamenti già esistenti

Centro urbano minore - completamenti 0,5

Capoluogo - completamenti 0,5

Capoluogo - espansione 0,45

3. All’interno dei sub – ambiti produttivi del Capoluogo - espansione, una quota del 30% della Superficie Territoriale (St) deve essere prioritariamente destinata al trasferimento e alla delocalizzazione di attività già insediate nel territorio comunale.

4. Partecipano alla perequazione urbanistico ambientale i soggetti interessati dalle opere di limitazione del rischio idraulico del reticolo idrografico minore di cui all’Art. 77 comma 3.

5. E’ compito del RUE specificare l’articolazione e l’attuazione della riserva relativa al trasferimento e alla delocalizzazione di attività già insediate nel territorio comunale, stabilendo i criteri di selezione di tali attività.

Art. 146 Sub – ambiti residenziali Var. 220

1. Sono sub – ambiti residenziali le aree di trasformazione destinate alla realizzazione di nuovi insediamenti residenziali o alla riqualificazione di quelli esistenti.

2. Il PSC definisce le seguenti tipologie di sub – ambiti residenziali in relazione ai caratteri urbanistici ed alla collocazione all’interno degli Ambiti territoriali, specificando il relativo IETS:

Var. 220 Variante n. 220, Approvata con Delibera del Commissario Straordinario n. 225 del 22.03.2012

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156

Tipo sub - ambito IETS Note

Centro urbano minore - completamento 0,12 incremento del 10% dell’IETS attraverso il recupero di Slu dalla demolizione di edifici

incongrui

Centro urbano minore – espansione 0,16

Capoluogo – completamento; Insediamento urbano lineare -completamento

0,16

Capoluogo - espansione 0,18/ 0,16

Capoluogo - riqualificazione con parte RESIDENZIALE

0,10 / 0,20 IETS variabile in relazione alle altre funzioni

prevalenti

Capoluogo - riqualificazione totale 0,25

3. All’interno dei sub – ambiti residenziali, una quota di Superficie lorda utile (Slu) pari al 30% della Slu complessiva deve essere riservata ad interventi di edilizia residenziale pubblica.

4. E’ compito del RUE specificare l’articolazione e l’attuazione della riserva relativa all’ edilizia residenziale pubblica.

5. E’ compito del RUE valutare la possibilità di prevedere, per le nuove edificazioni e per le ristrutturazioni, locali o tipologie di arredo che rispondano all’esigenza del deposito dei RSU.

6. È riservata all’Amministrazione Comunale una quota addizionale di capacità edificatoria, pari ad un massimo del 20% degli IETS definiti nella tabella di cui al comma 2 da specificarsi in sede di POC, che deve essere assegnata ai proprietari delle aree dei sub ambiti che si impegnino nella realizzazione di dotazioni territoriali aggiuntive rispetto a quanto stabilito all’interno degli elaborati di PSC.

7. E’ riservata all’Amministrazione Comunale una quota addizionale di capacità edificatoria, pari ad un massimo di 45.000 mq Slu, da specificarsi in sede di RUE all’interno degli insediamenti urbani esistenti, finalizzata all’attuazione di dotazioni territoriali aggiuntive rispetto a quanto stabilito all’interno degli elaborati di PSC.

8. L’assegnazione delle quote di capacità edificatoria addizionale, di cui ai commi 6 e 7, deve avvenire nell’ambito del dimensionamento complessivo stabilito dal PSC.”

Art. 147 Sub – ambiti direzionali, ricettivi e commerciali

1. Sono sub – ambiti direzionali, ricettivi e commerciali le aree di trasformazione destinate alla realizzazione di nuovi insediamenti terziari o alla riqualificazione di quelli esistenti.

2. Il PSC definisce le seguenti tipologie di sub – ambiti direzionali, ricettivi e commerciali in relazione ai caratteri urbanistici ed alla collocazione all’interno degli Ambiti territoriali, specificando il relativo IETS:

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157

Tipo sub - ambito IETS Note

Centro urbano minore - espansione 0,25

Capoluogo - espansione 0,25 / 0,30

Capoluogo - riqualificazione con parte COMMERCIALE, DIREZIONALE e

RICETTIVO 0,05 / 0,20

IETS variabile in relazione alle altre funzioni prevalenti

Capoluogo - riqualificazione totale 0,35

Capoluogo - riuso volumi

esistenti

Capoluogo – Ponte Nord 1,2

Capoluogo - EFSA 0,7 IETS variabile in relazione alle altre

funzioni prevalenti

3. All’interno dei sub – ambiti direzionali, ricettivi e commerciali, la possibilità di insediare grandi superfici di vendita commerciali e tipologie commerciali di interesse provinciale o sovracomunale disciplinate dalla DCR 1253/1999 e DCR 653/05 e specificate nel POICP è soggetta al rispetto della legislazione regionale in materia, alla superficie di vendita prevista del piano provinciale di settore.

4. Con il RUE e con il POC verranno indicate le diverse tipologie commerciali ammesse nei diversi ambiti territoriali, nel rispetto del DCR 1253/99 e DCR 653/05 e del POIC per quanto riguarda l’ammissibilità delle tipologie commerciali di interesse provinciale o sovracomunale

Art. 148 Sub – ambiti per funzioni di servizio Var. 220

1. Sono sub – ambiti per funzioni di servizio le aree di trasformazione destinate alla realizzazione di nuove attrezzature tecnologiche e servizi di livello locale e sovralocale o alla riqualificazione di quelle esistenti.

2. Il PSC definisce le seguenti tipologie di sub – ambiti per funzioni di servizio in relazione ai caratteri urbanistici ed alla collocazione all’interno degli Ambiti territoriali, specificando il relativo IETS:

Tipo sub - ambito IETS Note

Capoluogo - LOCALE 0,08 / 0,16

Capoluogo - SOVRALOCALE 0,05 / 0,1

Capoluogo - ATREZZATURE TECNOLOGICHE

0,20

Capoluogo - espansione con parte SERVIZI 0,10 IETS variabile in relazione alle altre funzioni

prevalenti

Capoluogo - riqualificazione totale 0,15

Var. 220 Variante n. 220, Approvata con Delibera del Commissario Straordinario n. 225 del 22.03.2012

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158

Art. 149 Sub – ambiti a funzioni miste

1. Sono sub – ambiti a funzioni miste le aree di trasformazione destinate alla realizzazione di nuovi insediamenti con la presenza di più funzioni caratterizzanti fra loro compatibili o alla riqualificazione di quelli esistenti.

2. Il PSC definisce diverse tipologie di sub – ambiti a funzioni miste in relazione ai caratteri urbanistici ed alla collocazione all’interno degli Ambiti territoriali, specificando per ciascuno di essi un IETS complessivo ed un IETS per ciascuna delle funzioni caratterizzanti previste, per le quali valgono i limiti e gli obblighi di ciascun sub – ambito monofunzionale.

Art. 150 Sub - ambiti a verde privato

1. Le tavole del PSC individuano i sub - ambiti a verde privato, che interessano edifici isolati esistenti e la relativa area pertinenziale di pregio ecologico – ambientale.

2. All’interno dei sub – ambiti a verde privato il PSC prevede il mantenimento degli edifici e spazi aperti di pregio esistenti

3. Il RUE definisce le possibilità di trasformazione degli edifici e degli spazi aperti che non presentano i caratteri dell’emergenza storico – culturale e paesaggistica.

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159

CAPO IX - CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI E BIOEDILIZIA

Art. 151 Obiettivi e finalità

1. In materia di energia il PSC assume come obiettivi:

a) l’incentivazione dell’uso razionale dell’energia;

b) la produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili o assimilate, promuovendo l’auto-produzione di elettricità e calore e quindi riducendo l’impiego di combustibili fossili e garantendo la riduzione delle emissioni in atmosfera, anche nell’ottica di contribuire al conseguimento degli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto;

c) la riduzione dei consumi energetici, attraverso politiche di risparmio sia strutturali sia relative ai comportamenti personali e attraverso azioni dirette a migliorare le prestazioni energetiche dei processi, dei prodotti e dei manufatti che trasformano ed utilizzano l’energia;

d) il miglioramento delle prestazioni energetiche del sistema urbano, di edifici ed impianti.

Art. 152 Produzione di energia da fonti rinnovabili o assimilate

1. Nel territorio comunale gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione edilizia ed urbanistica dovranno prevedere adeguati sistemi di produzione di calore ed energia elettrica da fonti rinnovabili.

2. Il RUE definisce, in relazione alle peculiarità locali del territorio comunale e alle singole destinazioni d’uso e comunque in coerenza con quanto espresso dal Piano Energetico Comunale di cui all’Art. 121, i contenuti minimi per la definizione delle condizioni di adeguatezza dei sistemi di produzione di calore ed energia elettrica da fonti rinnovabili, oltre alle tipologie di sistemi di produzione di calore ed energia ed eventualmente alle loro caratteristiche costruttive, nel rispetto delle seguenti direttive ed indirizzi:

a) incentivazione del teleriscaldamento cittadino e della cogenerazione di quartiere;

b) per gli edifici a qualsiasi destinazione d’uso adibiti devono essere previsti sistemi di produzione di acqua calda sanitaria e di riscaldamento da fonti rinnovabili combinati con sistemi radianti a bassa temperatura;

c) è possibile prevedere deroghe a quanto stabilito alla lettera b solo nel caso in cui gli edifici siano allacciati alla rete del teleriscaldamento cittadino o ad un impianto di cogenerazione di quartiere;

d) per gli edifici a destinazione prevalentemente residenziale possono essere previsti sistemi di incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, anche in termini di riduzione del contributo di costruzione;

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160

e) per gli edifici a destinazione prevalentemente commerciale, direzionale o produttiva devono essere previsti sistemi di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili proporzionali alla superficie coperta dell’intervento;

f) all’interno delle Aree Ecologicamente Attrezzate di cui all’Art. 92 i fabbisogni di cui alla lettera b ovvero alla lettera e possono essere soddisfatti dall’intera Area Ecologicamente Attrezzata nel suo complesso in luogo delle singole edificazioni.

Art. 153 Risparmio energetico

1. IL PSC assume come obiettivo il contenimento del consumo di energia elettrica, garantendone una razionale utilizzazione, e della dispersione del calore dagli edifici residenziali e produttivi.

2. Il RUE individua, in relazione alle differenti destinazioni d’uso e ai differenti ambiti territoriali e comunque in coerenza con quanto espresso dal Piano Energetico Comunale di cui all’Art. 121, i contenuti minimi per la definizione delle condizioni di adeguatezza dei sistemi di risparmio dell’energia ed eventualmente le loro caratteristiche tecniche e prestazionali, oltre alla definizione di adeguati sistemi di incentivazione; nel rispetto delle seguenti direttive ed indirizzi:

a) incentivazione dell’orientamento degli edifici in grado di garantire le migliori condizioni del microclima interno;

b) incentivazione di soluzioni progettuali per l’involucro degli edifici che limitino l’effetto dell’isola di calore nell’area urbana;

c) definizione di specifiche caratteristiche minime dell’involucro esterno degli edifici, al fine di ridurre le dispersioni di calore nella stagione invernale e gli apporti di calore in quella estiva;

d) incentivazione di sistemi di captazione solare passivi integrati nell’edificio, quali le serre solari;

e) definizione dei requisiti energetici minimi per le superfici trasparenti dell’involucro degli edifici (serramenti);

f) definizione di adeguate condizioni di ventilazione e illuminazione in relazione alle differenti tipologie d’uso degli spazi interni, massimizzando i fenomeni naturali in modo da ridurre i consumi energetici;

g) definizione dei sistemi di certificazione energetica degli edifici;

h) definizione di adeguati standard d’illuminazione per le diverse utilizzazioni finali, prevedendo adeguati dispositivi per la riduzione dei consumi di elettricità.

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161

Art. 154 Bioedilizia

1. L’Amministrazione comunale persegue una conversione delle tecnologie e delle metodologie di progettazione edilizia, incentivando pratiche ecosostenibili e biocompatibili, al fine di garantire condizioni di vita salubri e il contenimento delle pressioni ambientali generate.

2. Il RUE definisce i contenuti minimi in termini di bioedilizia che gli interventi di nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica ed edilizia dovranno avere, nel rispetto di quanto espresso all’Art. 87, all'Art. 90, all'Art. 152 e all’Art. 153 e dei seguenti indirizzi:

a) utilizzare materiali a basso consumo energetico nel ciclo vitale e che non contengano sostanze nocive per l’uomo;

b) porre attenzione alla ricuperabilità dei materiali in seguito a demolizione;

c) impiegare materiali recuperati da demolizione

d) impiegare il verde come elemento di progetto in relazione alle condizioni microclimatiche dell’edificio;

e) prevedere interventi di efficienza energetica della costruzione, contenimento del consumo di acqua, gestione degli scarichi.

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162

TITOLO VII DISCIPLINA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI

CAPO I - INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ

Art. 155 Viabilità

1. Il PSC recepisce l’assetto viabilistico contenuto nel PTCP e ne articola la gerarchia funzionale sia per le strade esistenti che per quelle di progetto.

2. Il PSC provvede inoltre nella tavola CTG 03 alla individuazione delle fasce di rispetto delle infrastrutture della mobilità, nell'osservanza della disciplina vigente.

3. Relativamente alla viabilità di progetto sempre nella tavola CTG 03 viene individuato un corridoio viabilistico idoneo ad ospitare l’infrastruttura prevista e alla realizzazione di fasce di ambientazione, costituite dalle aree di pertinenza, destinate alla realizzazione di attrezzature o manufatti ovvero di interventi di piantumazione o rinaturazione, al fine della mitigazione o compensazione degli impatti delle infrastrutture sul territorio circostante e sull'ambiente.

4. E’ di seguito riportata una tabella che definisce le prestazioni che le infrastrutture stradali devono possedere in relazione al ruolo assegnato dal PSC:

Caratteristiche geometriche delle strade esistenti

Tipologia infrastruttura categoria

CNR

Larghezza sezione

stradale CNR

Sezione di progetto a seguito di

ampliamento Fasce di rispetto stradale

A Autostrada 3 18,6 m 10 + 10 60 + 60

B - C

Extraurbana primo livello regionale Via Emilia

3 4

18,6 m 10,5 m

10 + 10 6 +6

40 + 40

30 + 30

C Extraurbana primo livello 4 10,5 m 6 +6 30 + 30

C Extraurbana secondo livello 4 10,5 m 6 +6 30 + 30

D Urbana di scorrimento 3 18,6 m 10 + 10 20 + 20

E Urbana di penetrazione 5 9,3 m 5 + 5 5 + 5

E Urbana di collegamento 5 9,3 m 5 + 5 5 + 5

F1 Urbana locale / /

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163

Caratteristiche geometriche delle strade di progetto

Tipologia infrastruttura di progetto

categoria CNR

Larghezza sezione

stradale CNR Sezione di progetto

Corridoio viabilistico

(da sommare alla sezione di progetto)

A Autostrada 3 18,6 m 10 + 10 120 +120

B - C

Extraurbana primo livello regionale Via Emilia Pedemontana

3 4

18,6 m 10,5 m

10 + 10 6 +6

80 + 80 60 + 60

B - C Extraurbana primo livello 4 10,5 m 6 +6 60 + 60

C Extraurbana secondo livello 4 10,5 m 6 +6 60 + 60

D Urbana di scorrimento 3 18,6 m 10 + 10 40 + 40

E Urbana di penetrazione 5 9,3 m 5 + 5 10 + 10

E Urbana di collegamento 5 9,3 m 5 + 5 10 + 10

F1 Urbana locale / /

5. Il POC e il RUE specificano la configurazione topografica, le caratteristiche tecniche della rete stradale e disciplinano le trasformazioni ammesse nelle fasce di rispetto stradale.

6. Il POC individua le Strade Urbane Locali – F1, le Strade Extraurbane Locali - F2, le Strade Vicinali - F3 esistenti e di progetto all’interno dei Sub –ambiti e delle Schede Norma, il RUE individua le Strade Urbane Locali – F1 le Strade Extraurbane Locali - F2, le Strade Vicinali - F3 nel restante territorio comunale.

Art. 156 Parcheggi scambiatori

1. Il PSC individua la localizzazione di massima dei parcheggi scambiatori esistenti e di progetto, che svolgono il ruolo di intercettare il traffico stradale diretto verso il Capoluogo e di convogliare parte della domanda di mobilità verso il trasporto pubblico.

2. Il RUE individua con precisione, all’interno del medesimo ambito territoriale individuato dal PSC, la collocazione dei nuovi parcheggi scambiatori e ne specifica le caratteristiche dimensionali e le opere complementari annesse.

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164

Art. 157 Ferrovie

1. Il PSC individua la rete ferroviaria e la collocazione di massima delle stazioni ferroviarie del Sistema Ferroviario Regionale e di Bacino.

2. E’ compito del RUE specificarne la collocazione e le attività complementari ammissibili all’interno delle stazioni ferroviarie.

3. E’ di seguito riportata una tabella che definisce le prestazioni che le infrastrutture ferroviarie devono possedere in relazione al ruolo assegnato dal PSC:

Caratteristiche geometriche delle ferrovie esistenti

Tipologia infrastruttura Sezione di progetto a

seguito di ampliamento Fasce di rispetto

ferroviaria

Ferrovia 2 binari 20 m 15 + 15

Caratteristiche geometriche delle ferrovie di progetto

Tipologia infrastruttura Sezione di progetto Corridoi ferroviari

(da sommare alla sezione di progetto)

Ferrovia 2 binari 20 m 30 + 30

Art. 158 Trasporto pubblico urbano in sede propria

1. Il PSC individua le linee del trasporto pubblico urbano in sede propria, distinguendo le parti in corso di attuazione da quelle oggetto di nuova proposta.

2. I tracciati riportati nel PSC hanno valore indicativo, fermo restando il rispetto del disegno complessivo in termini di ambiti territoriali attraversati e di destinazione conclusiva dei tracciati.

3. E’ compito del POC e del RUE definire con precisione il tracciato dell’opera, anche a in relazione all’attuazione degli interventi previsti in prossimità dell’opera stessa.

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Art. 159 Rete ciclabile

1. Il PSC definisce le piste ciclabili e gli itinerari ciclabili, esistenti e di progetto e demanda al RUE la definizione delle caratteristiche funzionali, tecniche e di sicurezza.

2. La rete ciclabile contenuta nel PSC ha valore indicativo, fermo restando il mantenimento degli obiettivi di collegamento con i servizi pubblici e la connessione della rete urbana con gli itinerari ciclabili di valenza sovralocale individuati dal PTCP.

3. In caso di realizzazione di un nuovo ponte o di ristrutturazione di ponti esistenti deve essere obbligatoriamente prevista la realizzazione di banchine ciclabili, anche se non sono già presenti le connessioni con i percorsi ciclabili.

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166

CAPO II - INFRASTRUTTURE PER L’URBANIZZAZIONE

Art. 160 Impianti tecnologici

1. Il PSC individua le aree più idonee alla localizzazione degli impianti tecnologici di rilievo comunale e sovracomunale e definisce le relative fasce di rispetto e di ambientazione necessarie.

2. In particolare il PSC individua i seguenti sub – ambiti destinati alla realizzazione di nuovi impianti tecnologici e all’ampliamento di quelli esistenti:

a) Sub – ambito 27 S3 – Polo Ambientale Integrato;

b) Sub – ambito 27 S5 – area di ampliamento Depuratore Parma Est;

c) Sub – ambito 26 S6 – area di ampliamento Depuratore Parma Ovest;

d) Sub – ambito 05 S1 – Cabina elettrica di trasformazione primaria.

3. Nel settore Produttivo lineare sarà inoltre individuata dal POC la zona idonea alla realizzazione di un nuovo depuratore comunale.

4. Il RUE individua all’interno del territorio comunale le zone idonee alla realizzazione di impianti finalizzati al risparmio energetico, utilizzando prioritariamente le aree interessate dalla realizzazione di infrastrutture per la mobilità.

Art. 161 Elettrodotti e relative fasce di rispetto

1. Il PSC individua nella tavola CTG 03 i corridoi di fattibilità, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n.30/2000 e della direttiva G.R. n.197/2001, quando abbiano tensione superiore a 15 kV, destinati ad ospitare la localizzazione degli impianti per la trasmissione e la distribuzione dell’energia elettrica di tensione superiore a 15.000 volt.

2. L’ampiezza dei corridoi di fattibilità non può essere inferiore a quella delle fasce di rispetto di cui alle tabelle del comma 5.

3. In seguito alla realizzazione dell’elettrodotto, la tavola CTG 03 viene adeguata con delibera dirigenziale, attraverso la sostituzione dei corridoi con le fasce di rispetto.

4. Il PSC individua le fasce di rispetto da impianti per la trasmissione e la distribuzione dell’energia elettrica costruiti o autorizzati con tensione superiore a 15.000 volt quando abbiano tensione superiore a 15 kV.

5. Le dimensioni delle fasce di rispetto corrispondono a quelle fissate nella direttiva regionale, in relazione alle caratteristiche delle tipologie di impianti, al fine di perseguire l’obiettivo di qualità di 0,2 microTesla, come specificato nelle tabelle seguenti:

a. linee con tensione superire a 15 kV (cartografate)

kV Terna singola Doppia terna ottimizzata Doppia terna non ottimizzata

380 100 m 70 m 150 m

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Norme tecniche di attuazione.

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220 70 m 40 m 80 m

132 50 m 40 m 70 m

b. linee con tensione inferiore a 15 kV (non cartografate)

Linee 15 kV Terna o cavo singolo Doppia terna o cavo ottimizzato

Doppia terna o cavo non ottimizzato

Linea aere in conduttori nudi 20 m 12 m 28 m

Cavo aereo 3 m - 4 m

Cavo interrato 3 m - 4 m

6. Qualora si dimostri con un’apposita relazione, basata su opportuni calcoli modellistici, il perseguimento dell’obiettivo di qualità, l’ampiezza delle fasce di rispetto di cui al comma 4 può essere calcolata sulla base del rilievo del posizionamento della linea e delle tipologie della linea stessa, secondo le modalità previste dall’art. 13.3 della direttiva regionale.

7. I corridoi di fattibilità e le fasce di rispetto costituiscono dotazione ecologica ed ambientale del territorio.

8. Per le cabine elettriche, sia primarie che secondarie, i soggetti richiedenti l’autorizzazione ai sensi della L.R. n.10/1993 e s.m.i. devono attestare il perseguimento dell’obiettivo di qualità di 0,2 microTesla valutato ai recettori ai sensi dell’art. 13.4 della direttiva regionale.

9. L’individuazione grafica dell’ampiezza delle fasce di rispetto è indicativa; in fase di progettazione esse dovranno essere sempre calcolate sulla base del rilievo del reale posizionamento della linea o della cabina e della tipologia delle stesse.

10. All’interno dei corridoi di fattibilità e delle fasce di rispetto non sono consentite nuove costruzioni con destinazioni d’uso che prevedano la permanenza di persone per un tempo uguale o superiore alle 4 ore giornaliere, nonché da adibire ad asili, scuole, aree verdi attrezzate e ospedali. Destinazioni d’uso in contrasto con quanto sopra sono ammissibili solo nel rispetto dell’obiettivo di qualità relativo all’area in esame.

11. Il PSC recepisce attraverso decreto dirigenziale la riduzione delle fasce di rispetto degli elettrodotti in seguito ad interventi che ne comportano la riduzione dei campi elettromagnetici e l’eliminazione delle fasce in seguito alla dismissione dell’elettrodotto medesimo.

12. Il PSC recepisce attraverso decreto dirigenziale anche la conversione dei corridoi di fattibilità in fasce di rispetto, in seguito alla realizzazione dell’elettrodotto, sulla base degli elaborati progettuali e della reale tipologia di linea realizzata.

13. Gli interventi di spostamento degli elettrodotti ad alta tensione, dovranno essere coerenti con le indicazioni del PTCP.

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Norme tecniche di attuazione.

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Art. 162 Metanodotti

1. Il PSC individua nella tavola CTG 03 i metanodotti esistenti che necessitano di una adeguata protezione da interventi di trasformazione.

2. E’ compito del RUE definire e precisare le fasce di rispetto da tenersi, in accordo con i soggetti gestori delle linee di trasporto.

Art. 163 Aree cimiteriali e relative fasce di rispetto

1. Il PSC individua nella tavola CTG 03 l’area cimiteriale del Capoluogo (cimitero della Villetta) con la relativa fascia di rispetto e la fascia di rispetto dei restanti cimiteri presenti nel territorio comunale.

2. Il Piano Cimiteriale precisa la delimitazione dell’area cimiteriale del Capoluogo (cimitero della Villetta), e individua e delimita le restanti aree cimiteriali, nel rispetto dei vincoli e delle tutele ambientali, paesaggistiche e storico - culturali.

3. Il POC recepisce i contenuti del Piano Cimiteriale e li coordina con l’assetto urbanistico complessivo.

4. All’interno del Parco Urbano e sub Urbano circostante i cimiteri è consentita la realizzazione di attrezzature cimiteriali e funebri.

Art. 164 Depuratori e relative fasce di rispetto

1. Il PSC individua nella tavola CTG 03 l’area dei depuratori esistenti nel territorio comunale e la relativa fascia di rispetto da tenersi in caso di trasformazione urbanistica.

2. Per la realizzazione di nuovi impianti, pubblici o privati, di depurazione biologica di acque reflue civili o di acque reflue derivanti da insediamenti produttivi o per l’ampliamento di impianti esistenti, è prescritta una fascia di rispetto, secondo quanto prescritto dalla Delibera del Comitato Interministeriale del 04/02/1977, non inferiore a m 100 da abitazione od edifici adibiti ad attività di pubblico servizio esistenti, o da insediamenti a destinazione abitativa di pubblico servizio previsti dal Piano o dai suoi strumenti attuativi.

3. Per l’ubicazione di funzioni residenziali e di pubblico servizio in parti del territorio contermini ad impianti di depurazione a ciclo biologico, deve essere osservata la fascia di rispetto di 100 m da qualsiasi componente impiantistica esistente o di progetto.

4. Deroghe alle distanze di rispetto di 100 m, sia riferite alla realizzazione dell’impianto da insediamenti residenziali e di pubblico servizio contermini, esistenti o di progetto, sia riferita alla localizzazione di predetti insediamenti rispetto ad un impianto di depurazione preesistente, possono essere concesse solo subordinatamente alla presentazione di una documentazione di impatto ambientale che, sulla base delle caratteristiche costruttive dell’impianto o dei depositi e di adeguati interventi di

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mitigazione degli impatti che ne derivano, dimostri l’assenza di effetti a carico delle funzioni e attività oggetto di tutela.

5. Gli interventi di trasformazione o riqualificazione prossimi ai sistemi di depurazione biologica e delle relative aree di rispetto devono essere accompagnati da una valutazione della dispersione delle sostanze odorigene, con la verifica della compatibilità igienico-sanitaria degli interventi e la definizione di eventuali misure di mitigazione da realizzare a carico del soggetto attuatore.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli impianti di capacità inferiore o uguale a 50 abitanti equivalenti.

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CAPO III - ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI

Art. 165 Fabbisogno di attrezzature e spazi collettivi

1 Il PSC, attraverso il bilancio dei servizi previsto all’art. 51 del PTCP, stabilisce per parti omogenee del territorio comunale il fabbisogno di attrezzature e spazi collettivi da realizzare e i relativi requisiti funzionali di accessibilità e fruibilità sociale, articolati per bacini di utenza, in conformità con le dotazioni minime previste dalla LR 20/2000.

2 Il PSC provvede inoltre alla definizione di massima delle aree più idonee alla localizzazione delle strutture di interesse sovracomunale.

3 E' compito del POC:

a) articolare e specificare la dotazione complessiva fissata dal PSC avendo riguardo alle diverse tipologie definite dalla LR 20/2000;

b) programmare la contemporanea realizzazione e attivazione, assieme agli interventi di trasformazione previsti, delle attrezzature e spazi collettivi ad essi connessi;

c) individuare gli spazi e le attrezzature collettive che dovranno essere realizzate, nel corso dell'arco di tempo della propria validità.

d) determinare il fabbisogno di dotazioni per ciascun ambito territoriale, così come stabilito dall’art. A-22 al comma 3 della LR 20/2000.

Art. 166 Parchi Urbani e Territoriali

1. Il PSC individua la rete di parchi urbani e territoriali destinati ad ospitare la maggior parte delle nuove attrezzature e servizi collettivi sia locale che sovracomunale.

2. In particolare la rete dei parchi che interessa il Comune di Parma è così articolata:

a) Parco Regionale del Taro, istituito con legge regionale 2.4.1988 n. 11, e normato dal Piano Territoriale del Parco Regionale del Taro, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 2609 del 30.12.1999;

b) Parchi Territoriali, che interessa la parte restante del Fiume Taro, il Torrente Enza e le parti più esterne al Capoluogo dei Torrenti Parma e Baganza e del Canale Naviglio Navigabile;

c) Parchi Urbani e Sub – Urbani, articolati nel Parco Fluviale del Parma e del Baganza e nella Cintura verde, concentrata principalmente nelle aree non edificate interne all’anello della tangenziale.

3. I Parchi Territoriali sono aree agricole destinate alla conservazione ed all’incremento delle aree naturali esistenti ed al mantenimento dell’attività agronomica esistente, favorendo le forme di convenzionamento che rendano tali aree pubblicamente fruibili.

4. I Parchi Urbani e Sub – Urbani sono destinati all’acquisizione pubblica e ad ospitare le future attrezzature e servizi collettivi, compatibilmente con i caratteri dei luoghi e con

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l’impatto che possono potenzialmente provocare le diverse tipologie di servizi collettivi. In ogni caso, nelle aree corrispondenti agli ambiti rurali di rilievo paesaggistico individuati dal PTCP saranno ammessi solo interventi di cui all’art.40 comma 7 delle norme del PTCP alle condizioni di cui al comma 13 dello stesso articolo..

5. E’ compito del POC definire le modalità di insediamento nel Parco Urbano e Sub – Urbano delle nuove attrezzature e spazi collettivi, anche in relazione alle procedure di acquisizione delle stesse all’interno del demanio comunale.

Art. 167 Servizi pubblici di interesse sovracomunale

1. Il PSC, in conformità ai contenuti del PTCP, individua i servizi pubblici di interesse sovracomunale, in quanto destinati a soddisfare un bacino di utenza che esubera dai confini amministrativi del Comune, sia esistenti che di progetto.

2. Il PSC individua i seguenti servizi pubblici di interesse sovracomunale:

a) Ospedale;

b) Polo Sanitario Centro;

c) Polo Sanitario Nord;

d) Polo Sanitario Ovest;

e) Polo Sanitario Sud;

f) Polo Sanitario Est;

g) Direzionale Sanitario;

h) Polo Scolastico Via Toscana;

i) Polo Scolastico Oltretorrente;

j) Polo Scolastico Campus.

3. Il POC dovrà specificare per questi servizi:

a) un idoneo collegamento con la viabilità di rango provinciale e regionale;

b) una adeguata superficie a parcheggio rapportata al bacino di utenza potenziale;

c) una diretta accessibilità alla rete del trasporto pubblico.

4. Le previsioni di servizi sovracomunali che modificano l’assetto definito dal PTCP comportano la stipula di apposito Accordo di Programma fra il Comune di Parma, l’Amministrazione Provinciale ed i Comuni contermini, che ne verifichi la coerenza localizzativa con il sistema ambientale, insediativo, infrastrutturale e della mobilità e con le eventuali previsioni di pianificazione settoriale regionale e provinciale.

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CAPO IV - DOTAZIONI ECOLOGICHE E AMBIENTALI

Art. 168 Definizione

1. Le Dotazioni ecologiche e ambientali del territorio sono costituite dall’insieme degli spazi, delle opere e degli interventi che concorrono, insieme alle infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti, a migliorare la qualità dell’ambiente urbano, mitigandone gli impatti negativi. Le dotazioni sono volte in particolare: alla tutela e risanamento dell’aria e dell’acqua ed alla prevenzione del loro inquinamento; alla gestione integrata del ciclo idrico; alla riduzione dell’inquinamento acustico ed elettromagnetico; al mantenimento della permeabilità dei suoli e al riequilibrio ecologico dell’ambiente urbano; alla raccolta differenziata dei rifiuti.

2. Rientrano tra le Dotazioni ecologiche e ambientali anche gli spazi di proprietà privata che concorrono al raggiungimento delle finalità del comma 1, attraverso la specifica modalità di sistemazione delle aree pertinenziali stabilita dal Comune al fine di ridurre la pressione sull’ambiente dell’agglomerato urbano.

3. Le Dotazioni ecologiche e ambientali perseguono le seguenti finalità:

a) garantire un migliore equilibrio idrogeologico e la funzionalità della rete idraulica superficiale, anche attraverso il contenimento della impermeabilizzazione dei suoli e la dotazione di spazi idonei alla ritenzione e al trattamento delle acque meteoriche, al loro riuso o rilascio in falda o nella rete idrica superficiale;

b) favorire la ricostituzione nell’ambito urbano e periurbano di un migliore habitat naturale e la costituzione di reti ecologiche di connessione;

c) preservare e migliorare le caratteristiche meteoclimatiche locali, ai fini della riduzione della concentrazione di inquinanti in atmosfera e di una migliore termoregolazione degli insediamenti urbani;

d) migliorare il clima acustico del territorio urbano e preservarlo dall’inquinamento elettromagnetico;

e) contenere i consumi di energia e di materie prime.

Art. 169 Individuazione

1. Sono Dotazioni ecologiche e ambientali:

a) gli elementi della rete ecologica di cui all’Art. 43;

b) le aree per la forestazione urbana e territoriale (Kyoto forest) di cui all’Art. 45;

c) le zone di tutela dei fontanili di cui all’Art. 46;

d) gli interventi di recupero degli insediamenti produttivi incongrui di cui all’Art. 140;

e) le misure di tutela qualitativa delle risorse idriche di cui ai Capi III e IV del Titolo III;

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f) le misure di tutela quantitativa delle risorse idriche di cui al Capo V del Titolo III;

g) le fasce di ambientazione connesse alla realizzazione di infrastrutture per la mobilità di cui all’Art. 94;

h) le misure di contenimento del rumore ambientale di cui all’Art. 97;

i) le misure di riduzione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici di cui al Capo VIII del Titolo III e all’Art. 161;

j) le misure di contenimento dei consumi energetici di cui al Capo IX del Titolo III;

k) le misure di contenimento dell’inquinamento luminoso di cui al Capo IX del Titolo III;

l) le misure di contenimento degli incidenti rilevanti e della contaminazione dei siti di cui al Capo X del Titolo III.

2. Sono inoltre Dotazioni ecologiche e ambientali i sistemi di trattamento dei reflui e i sistemi di raccolta, stoccaggio, separazione e smaltimento dei rifiuti solidi.

Art. 170 Disciplina

1. Nelle Schede dei Settori territoriali il PSC determina il fabbisogno di Dotazioni ecologiche e ambientali, i requisiti prestazionali che le stesse devono soddisfare e individua le aree più idonee per la loro localizzazione.

2. Il POC, tenendo in considerazione il progresso tecnico e i risultati dell’attività di monitoraggio del Piano di cui al Titolo IX, oltre alle indicazioni fornite dalla pianificazione settoriale, definisce, all’interno delle aree oggetto di intervento, ove necessario ulteriori Dotazioni ecologiche e ambientali, ovvero ne specifica le caratteristiche con l’obiettivo di minimizzare gli impatti degli interventi di trasformazione sul sistema ambientale, paesaggistico e antropico.

3. Il RUE definisce le caratteristiche costruttive, tipologiche e prestazionali delle Dotazioni ecologiche e ambientali, tenendo in considerazione i punti di forza e di debolezza del territorio comunale, oltre alle vulnerabilità e ai rischi naturali ed antropici, e adeguandosi al progresso tecnico.

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CAPO IV - REALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI

Art. 171 Concorso nella realizzazione delle dotazioni territoriali

1. Le aree di trasformazione previste dal PSC dovranno concorrere alla realizzazione delle Dotazioni Territoriali nel seguente modo:

a) secondo le regole della Perequazione Urbanistico – Ambientale, nel caso dei Sub – Ambiti di progetto;

b) secondo i parametri urbanistici contenuti nelle Schede Norma, nel caso dei piani attuativi contenuti nel PSC pre vigente;

c) secondo i parametri stabiliti dal POC e dal RUE per tutti gli altri interventi soggetti a questi strumenti di pianificazione.

2. In conformità all’art. A26 della LR 20/2000, ciascun intervento diretto all'attuazione di un nuovo insediamento o alla riqualificazione di un insediamento esistente, ivi compresi l'ampliamento, la soprelevazione di un manufatto esistente ed il mutamento di destinazione d’uso, con o senza opere, che determini un aumento significativo del carico urbanistico, comporta l'onere:

a) di provvedere al reperimento ed alla cessione al Comune, dopo la loro sistemazione, delle aree per la realizzazione delle dotazioni territoriali, nella quantità fissata dagli strumenti di pianificazione comunale;

b) di provvedere alla realizzazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti che siano al diretto servizio degli insediamenti, ivi compresi gli allacciamenti con le reti tecnologiche di interesse generale e le eventuali opere di adeguamento di queste ultime rese necessarie dal nuovo carico insediativo;

c) di provvedere alla realizzazione delle dotazioni ecologiche ed ambientali individuate dal piano;

d) di concorrere alla realizzazione delle dotazioni territoriali, attraverso la corresponsione del contributo concessorio di cui all'art. 5 della legge n. 10 del 1977.

3. Il contenuto degli obblighi di cui al comma 2 è stabilito dal RUE, per le trasformazioni da attuare con intervento diretto, dal POC, per i nuovi insediamenti e per gli interventi di riqualificazione individuati dal PSC.

4. Nei Sub – Ambiti di trasformazione, oltre alla cessione a distanza con il credito edilizio delle aree all’interno del Parco Urbano e Sub – urbano e delle Aree di mitigazione, è prevista una cessione ulteriore minima in loco in ragione delle funzioni caratterizzanti previste, così come di seguito specificato:

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STANDARD MINIMI DA INDIVIDUARE ALL’INTERNO DEL SUB – AMBITO DI PROGETTO

FUNZIONE CARATERIZZANTE Parcheggi Verde Attrezzato

Residenza 4 mq x abitante insediabile nel Sub –ambito residenziale

16 mq x abitante insediabile

Produttivo 5% della Superficie Territoriale del Sub –ambito produttivo

Commercio / Direzionale / Ricettivo 100% della Superficie Lorda Utile prevista nel Sub - ambito commerciale / direzionale / ricettivo

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TITOLO VIII MONITORAGGIO DEL PIANO

CAPO I - MONITORAGGIO DEL PIANO

Art. 172 Obiettivi e finalità

1. Il PSC riconosce un ruolo fondamentale al monitoraggio del Piano stesso quale attività imprescindibile per garantire il controllo dell’adeguatezza dello strumento urbanistico alle esigenze locali e la sua conformità alle caratteristiche ambientali e territoriali dell’ambito comunale.

2. Il monitoraggio del PSC deve essere effettuato a cura dell’Amministrazione Comunale in relazione al livello di attuazione delle previsioni, come specificato all’Art. 173, e al controllo degli effetti ambientali, sociali ed economici indotti, come specificato all’Art. 174.

3. Il monitoraggio del PSC deve essere effettuato periodicamente, in modo da verificare le esigenze locali e rappresentare indirizzo per la scelta degli interventi da inserire nel POC, sia in relazione alle azioni di trasformazione, sia in relazione alle azioni di mitigazione degli impatti e di miglioramento delle caratteristiche ambientali del territorio comunale.

Art. 173 Monitoraggio del livello di attuazione del Piano

1. Il Monitoraggio del livello di attuazione del Piano deve attenere alla frazione di interventi pianificati e già realizzati, con la finalità di verificare il grado di adeguatezza delle previsioni in relazione alle esigenze locali e delle norme di attuazione per governare gli interventi di trasformazione, oltre a fornire un’indicazione delle disponibilità residue.

Art. 174 Monitoraggio delle prestazioni ambientali del Piano

1. Il Monitoraggio delle prestazioni ambientali del Piano deve essere effettuato secondo i parametri indicati nella Val.S.A.T., con l’obiettivo di verificare la bontà delle scelte strategiche del PSC in relazione agli obiettivi fissati e l’evoluzione temporale del sistema ambientale comunale, oltre ad evidenziare l’eventuale insorgenza di elementi di contrasto non previsti, evidenziando tempestivamente la necessità di intervenire con opportune azioni correttive.

2. Ogni 5 anni deve essere redatto dall’Amministrazione comunale un Report Ambientale, secondo quanto previsto all’Art. 175, e quindi divulgato presso la Provincia, gli altri Enti pubblici, le associazioni per la tutela degli interessi diffusi e la cittadinanza.

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Art. 175 Report ambientale

1. Il Report Ambientale fornisce una valutazione complessiva degli effetti generati dalle previsioni del PSC sul territorio comunale, evidenziando il grado di perseguimento degli obiettivi prefissati e l’insorgenza di eventuali fenomeni non previsti, permettendo di prevedere adeguate misure di correzione.

2. Il Report Ambientale deve contenere almeno:

a) il rendiconto dei risultati degli indicatori di monitoraggio definiti dalla Val.S.A.T. sull’intero territorio comunale, con la descrizione dell’evoluzione del sistema ambientale, sociale ed economico in relazione al primo Quadro Conoscitivo;

b) la verifica del grado di attuazione delle previsioni del PSC, con particolare riferimento alle azioni ambientali e alle misure di mitigazione previste dalla Val.S.A.T. per le azioni di trasformazione;

c) la verifica del perseguimento degli obiettivi ambientali fissati dalla Val.S.A.T. del PSC, oltre che dagli strumenti legislativi vigenti;

d) la definizione di eventuali azioni di correzione in mancanza del raggiungimento degli obiettivi prefissati e in presenza di effetti non previsti.

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TABELLA A - Centri di pericolo e delle attività che possono incidere sulla qualità della risorsa idrica

1. All’interno delle Zone di rispetto ristrette dei pozzi idropotabili; di cui all’Art. 85, sono vietati:

a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;

b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi;

c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l’impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche (PUA di cui alla DGR n.668/98 e disciplinari di produzione integrata);

d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;

e) aree cimiteriali;

f) aperture di cave;

g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell’estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica, salvo la verifica di impossibilità di trovare una fonte alternativa;

h) gestione di rifiuti;

i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;

j) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;

k) pozzi perdenti;

l) pascolo e stabulazione di bestiame;

m) immissione in fossi o canalizzazioni non impermeabilizzate di fanghi, acque reflue (con esclusione degli scarichi di acque reflue domestiche provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati di cui all’art.100, comma 3, del DLgs. n.152/2006 e s.m.i.), anche se depurati e acque di prima pioggia; scarichi sul suolo compresi quelli di cui all’art.103, comma 1, lett. c, d, e del DLgs. n.152/2006 e s.m.i.;

n) bacini di accumulo e contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento; impianti e strutture di depurazione di acque reflue, ivi comprese quelle di origine zootecnica;

o) spandimento di effluenti di allevamento;

p) attività comportanti l’impiego, lo stoccaggio e la produzione di sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive indicate dalle disposizioni vigenti in materia “Classificazione e disciplina dell’imballaggio e dell’etichettatura delle

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sostanze e dei preparati pericolosi”;

q) pozzi assorbenti di cui all'Allegato 5 della deliberazione del Comitato per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento (CITAI) del 4 febbraio 1977;

r) stoccaggi interrati di derivati petroliferi e depositi per lo stoccaggio e la commercializzazione dei medesimi;

s) tubazioni di trasferimento di liquidi diversi dall’acqua, ad eccezione delle condotte fognarie qualora non sussistano alternative di percorso e solo se realizzate con il metodo della doppia camicia e corredate da un apposito studio idrogeologico elaborato da parte di un tecnico abilitato, che ne verifichi la fattibilità senza rischi di inquinamento per la risorsa;

t) stazioni di distribuzione carburanti.

2. All’interno delle Zone di rispetto allargate dei pozzi idropotabili, di cui all’Art. 85, sono vietati:

a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;

b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi;

c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l’impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche (PUA di cui alla DGR n.668/98 e disciplinari di produzione integrata);

d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;

e) aree cimiteriali, fatto salvo quanto disposto all’art. 125 – quater Piano Cimiteriale;

f) aperture di cave che possono essere in connessione con la falda;

g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell’estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica, salvo la verifica di impossibilità di trovare una fonte alternativa;

h) gestione di rifiuti;

i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;

j) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;

k) pozzi perdenti;

l) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 kg per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione;

m) immissione in fossi o canalizzazioni non impermeabilizzate di fanghi, acque

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reflue (con esclusione degli scarichi di acque reflue domestiche provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati di cui all’art.100, comma 3, del DLgs. n.152/2006 e s.m.i.), anche se depurati e acque di prima pioggia; scarichi sul suolo compresi quelli di cui all’art.103, comma 1, lett. c, d, e del DLgs. n.152/2006 e s.m.i.;

n) bacini di accumulo e contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento (in caso di dimostrata impossibilità di un loro allontanamento o eliminazione, si dovranno adottare misure per il loro adeguamento); impianti e strutture di depurazione di acque reflue, ivi comprese quelle di origine zootecnica;

o) spandimento di effluenti di allevamento, salvo che l’impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione (PUA);

p) attività comportanti l’impiego, lo stoccaggio e la produzione di sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive indicate dalle disposizioni vigenti in materia “Classificazione e disciplina dell’imballaggio e dell’etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi”;

q) pozzi assorbenti di cui all'Allegato 5 della deliberazione del Comitato per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento (CITAI) del 4 febbraio 1977;

r) stoccaggi interrati di derivati petroliferi e depositi per lo stoccaggio e la commercializzazione dei medesimi (in caso di dimostrata impossibilità di un loro allontanamento o eliminazione, si dovranno adottare misure per il loro adeguamento);

s) tubazioni di trasferimento di liquidi diversi dall’acqua, ad eccezione dei casi in cui non sussistano alternative di percorso e solo se realizzate con il metodo della doppia camicia e corredate da un apposito studio idrogeologico elaborato da parte di un tecnico abilitato, che ne verifichi la fattibilità senza rischi di inquinamento per la risorsa;

t) stazioni di distribuzione carburanti.

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TABELLA B - Siti oggetto di messa in sicurezza permanente, ripristino ambientale e/o sottoposte a procedura di bonifica. D.D. n.54 D.D. 53 Var. n. 245 D.D.n. 3487

1. Sono siti oggetto di messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale di cui all’Art. 105:

a) Ravadese - loc. Cullone (ex discarica RSU e assimilabili);

b) Ravadese - loc. Certosino (ex discarica RSU e assimilabili);

c) Coloreto, V. Budellungo n.184 (cantiere);

d) Porporano (discarica attività produttiva);

e) Marano, V. Fornello (discarica).

2. Sono siti oggetto di bonifica di cui all’Art. 105:

a) Parma- Via Reggio (determinazione Provincia di Parma n. 556/2011 di

raggiungimento dei valori della Colonna B, Tabella 1 dell’Allegato 5 al

Titolo V, Parte Quarta del D-Lgs. 152/2006).

b) Parma- V.le Fratti (determinazione Provincia di Parma n. 3686 del 29.11.2011: area con superamento di cui alla colonna A della Tabella 1, Allegato 5 al Titolo V della parte Quarta del Dlgs 152/2006 e aree oggetto di procedura AdR, con riferimento la colonna A della tabella 1, Allegato 5, al Titolo V della Parte Quarta del Dlgs 152/2006.)

c) Parma, via Paradigna e strada Nuova Naviglio – Nuovo Polo Industriale Chiesi Farmaceutici (determinazione ARPAE n. 3846 dell’11.10.2016 di approvazione con condizioni dell’AdR).

d) Parma, Via Torelli angolo Via Anna Frank – P.V. TotalErg PR128 – (Comune di Parma, Provvedimento Dirigenziale Prot. Gen. N. 2013/106328 del 20/06/2013, Approvazione elaborato “Analisi di rischio sito specifico ai sensi del D.M. 471/99” inerente la Procedura di Bonifica del P.V. TotalErg Pr128 di Via Torelli n. 47 – Parma, ex D.M. - 471/99, art. 242 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e presa d’atto del termine della procedura di bonifica”).

D.D. n.54 Decreto del Direttore Settore Pianificazione Territoriale n. 54 del 12.07.2011

D.D. n.53 Decreto del Direttore Settore Pianificazione Territoriale n. 53 del 06.07.2012

Var. n. 245 Variante n. 245 approvata con Decreto del Presidente della Provincia di Parma n. 67 del 17.05.2017

D.D. n. 3487 Determinazione Dirigenziale n. 3487 del 22.12.2017

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Comune di Parma

Piano strutturale comunale. PSC 2006

Norme tecniche di attuazione.

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TABELLA C - Attività a rischio di inquinamento (brownfields)

1. Sono attività a rischio di inquinamento (brownfields) di cui all’Art. 106 in ragione dei

processi produttivi in essi effettuati o delle materie prime utilizzate: a) elenco di aree definibili a rischio di inquinamento perché interessate da cicli di

produzione di rifiuti potenzialmente ex “tossici e nocivi”, cioè potenzialmente “pericolosi”, di cui all’Allegato A “Linee guida per la predisposizione dei piani regionali di bonifica di are contaminate” del DM del 16/05/1989;

b) stralcio dell’elenco delle categorie di attività industriali riportato in Allegato I del DLgs. n.372/1999 (IPPC);

c) aree sede di impianti a rischio di incidente rilevante di cui al DPR n.175/1988 e del DLgs. n.334/1999 e s.m.i..

2. Elenco di aree definibili a rischio di inquinamento perché interessate da cicli di produzione di rifiuti potenzialmente ex “tossici e nocivi”, cioè potenzialmente “pericolosi”, di cui all’Allegato A “Linee guida per la predisposizione dei piani regionali di bonifica di aree contaminate” del DM del 16/05/1989:

a) rifiuti provenienti da processi di produzione di: a.1. Biocidi e sostanze fitofarmaceutiche; a.2. Policlorobifenili, policlorotrifenili, policloronaftaleni; a.3. Policlorofenoli; a.4. Idrocarburi clorurati; a.5. Composti farmaceutici; a.6. Betanaftolo; a.7. Benzidina; a.8. Smaltatura di piastrelle o ceramiche con smalti piombici;

b) rifiuti e fanghi di processo e non provenienti da: b.1. Bagni galvanici contenenti cromo esavalente e cianuri; b.2. Tempra a caldo dei metalli; b.3. Trattamento del legno con creosoto e pentaclorofenolo; b.4. Indurimento di superfici metalliche mediante bagni al cianuro; b.5. Dismissione di reti di adduzione e stoccaggio di idrocarburi; b.6. Operazioni di sgrassaggio di superfici metalliche mediante solventi

clorurati; b.7. Trattamento di depurazione di aeriformi da attività produttive e di

servizi; b.8. Cabine di verniciatura di superfici metalliche e lignee; b.9. Operazioni di prelievo (dragaggio, perforazioni, etc.) effettuate in

mare, sui fiumi, laghi o sulle acque pubbliche e private in genere; c) residui e code di distillazione da produzione ed utilizzazione di:

c.1. Acrilonitrile; c.2. Anilina; c.3. Clorobenzene; c.4. Cloruro di benzile; c.5. Cloruro di etile; c.6. Cloruro di vinile; c.7. Dicloroetilene; c.8. Epicloridrina; c.9. Fenolo-acetone da cumene;

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c.10. Nitrobenzene da nitrazione del benzene; c.11. Tetraclorobenzene; c.12. Tetraclorometano; c.13. Toluene di isocianato; c.14. 1,1,1-Tricloroetano; c.15. Tricloroetilene e percloroetilene;

d) soluzioni esauste provenienti da: d.1. Lavaggio e strippaggio nei processi galvanici in cui sono impiegati i

cianuri; d.2. Bagni galvanici; d.3. Bagni salini contenenti cianuri impiegati nei trattamenti a caldo dei

metalli; d.4. Bagni esausti di sviluppo di pellicole e lastre fotografiche e

radiografiche; d.5. Residui di processi pirolitici; d.6. Residui derivanti dalla produzione, preparazione e utilizzazione di

inchiostri, coloranti, pigmenti, pitture, lacche e vernici; d.7. Residui di produzione, preparazione e utilizzazione di resine, lattice,

plastificanti, colle e adesivi; d.8. Lavaggi contenenti idrocarburi, olii, morchie e simili provenienti da

natanti adibiti a trasporto marittimo commerciale o da serbatoi di prodotti petroliferi;

e) solventi esausti di seguito elencati e relativi residui provenienti dalla loro distillazione nelle fasi di recupero:

e.1. Clorobenzene; e.2. Cloruro di metilene; e.3. o-Diclorobenzene; e.4. Piridina; e.5. Solfuro di carbonio; e.6. Tetracloroetilene; e.7. Tetraclorometano; e.8. Toluene; e.9. 1,1,1-Tricloroetano; e.10. Tricloroetilene; e.11. Tricloroflurometano; e.12. 1,1,2-Tricloro 1,2,2-Trifluoroetano;

f) residui catramosi e bituminosi derivanti da operazioni di trattamento e stoccaggio del carbone, del petrolio e dei prodotti petroliferi;

g) sostanze chimiche di laboratorio non identificabili; h) sostanze acide e/o basiche impiegate nei trattamenti di superficie dei metalli; i) farmaci, biocidi, sostanze fitofarmaceutiche ed altre sostanze chimiche, fuori

specifica; j) olii contenenti bifenili e trifenili policlorurati; k) fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue dei processi, dei

trattamenti e delle operazioni elencate in precedenza; l) materiale di pulizia e perdite derivanti dalla produzione di stirene e

contaminate da stirene monomero. 3. Stralcio dell’elenco delle categorie di attività industriali riportato in Allegato I del DLgs.

n.372/1999 (IPPC):

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a) attività energetiche: a.1. impianti di combustione con una potenza termica di combustione di

oltre 50 MW; a.2. raffinerie di petrolio e di gas; a.3. impianti di gassificazione e liquefazione del carbone;

b) produzione e trasformazione dei metalli: b.1. impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici

compresi i minerali solforati; b.2. impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o

secondaria), compresa la relativa colata continua di capacita' superiore a 2,5 tonnellate all'ora;

b.3. impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante: b.3.1 laminazione a caldo con una capacita' superiore a 20

tonnellate di acciaio grezzo all'ora; b.3.2 forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50

kilojoule per maglio e allorché la potenza calorifica e' superiore a 20 MW;

b.3.3 applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacita' di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;

b.4. fonderie di metalli ferrosi con una capacita' di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;

b.5. impianti: b.5.1 destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali,

nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;

b.5.2 di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacita' di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli;

b.6. impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3;

c) industria dei prodotti minerali: c.1. impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi

la cui capacita' di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacita' di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacita' di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno;

c.2. impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti dell'amianto;

c.3. impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacita' di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;

c.4. impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacita' di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;

c.5. impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in

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particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacita' di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacita' di forno superiore a 4 m3 e con una densita' di colata per forno superiore a 300 kg/m3;

d) industria chimica: d.1. impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di

base come: d.1.1 idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi,

alifatici o aromatici); d.1.2 idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi,

chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi;

d.1.3 idrocarburi solforati; d.1.4 idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi,

composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati; d.1.5 idrocarburi fosforosi; d.1.6 idrocarburi alogenati; d.1.7 composti organometallici; d.1.8 materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a

base di cellulosa); d.1.9 sostanze coloranti e pigmenti; d.1.10 tensioattivi e agenti di superficie;

d.2. impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali:

d.2.1 gas, quali ammoniaca; cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile;

d.2.2 acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati;

d.2.3 basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio;

d.2.4 sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento;

d.2.5 metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio;

d.3. impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti);

d.4. impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi;

d.5. impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base;

d.6. impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi; e) gestione dei rifiuti:

e.1. impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi con capacita' di oltre 10 tonnellate al giorno;

e.2. impianti di incenerimento dei rifiuti urbani con una capacita' superiore

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a 3 tonnellate all'ora; e.3. impianti per l'eliminazione o il ricupero dei rifiuti non pericolosi con

capacita' superiore a 50 tonnellate al giorno; e.4. discariche che ricevono piu' di 10 tonnellate al giorno o con una

capacita' totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti;

f) altre attivita': f.1. impianti industriali destinati alla fabbricazione:

f.1.1 di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;

f.1.2 di carta e cartoni con capacita' di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;

f.2. impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione o la tintura di fibre o di tessili la cui capacita' di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno;

f.3. impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacita' di consumo di solvente superiore a 150 kg/h o a 200 t/y;

f.4. impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione.