DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense...

98
1 DE JURE CONDENDO TRIBUNALE DI PESARO 1 Ottobre 2017 Notiziario Giuridico Numero 3-2017 A distanza di un anno dal Congresso Nazionale di Rimini e dopo varie vicissitudini susseguitesi durante tutto il 2016 ed in parte del 2017, che hanno visto coinvolta direttamente o indirettamente la nostra categoria, grazie all’impegno e la dedizione di molti colleghi, la Fondazione Forense di Pesaro ha editato il Terzo numero del “De Jure Condendo” con la speranza di sollecitare un proficuo confronto non solo all’interno dell’Avvocatura del Foro ma anche tra noi Avvocati e la Magistratura. La Fondazione Forense è già al lavoro per la realizzazione del quarto numero del De Jure Condendo e nelle prossime settimane individuerà all’interno dei propri iscritti i referenti che si occuperanno di raccogliere documentazione e contributi di commento e approfondimento su alcuni specifici argomenti che hanno sollecitato l’interesse di tutti noi. Il prossimo numero del De Jure Condendo sarà suddiviso in 6 sezioni, una dedicata alla prassi in sede di Mediazione, Negoziazione A cura di Fondazione Forense di Pesaro Assistita e Arbitrato, le altre dedicate alla Giurisprudenza del Foro nei vari ambiti, Giudice di Pace, Commissione Tributaria, Tribunale in ambito Civile, Tribunale in ambito Penale ed infine Gratuito Patrocinio e Difese d’Ufficio. Con la speranza di avere una sempre più ampia partecipazione e collaborazione da parte dei colleghi, ringrazio ancora una volta tutto il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pesaro, il nostro Presidente Avv. Danilo Del Prete, il Consigliere del CNF Avv. Arturo Pardi, il Presidente della Camera Penale di Pesaro Avv. Roberto Brunelli, il Presidente dell’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia Avv. Annunziata Cerboni Bajardi, il Presidente del Comitato Pari Opportunità Avv. Giulia Aiudi e tutti i colleghi che hanno contribuito alla realizzazione di questo terzo numero di De Jure Condendo fornendo il commento alle varie sentenze. Redazione e Introduzione a cura dell’Avv. Diego Dell’Anna

Transcript of DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense...

Page 1: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

1

DE JURE

CONDENDO TRIBUNALE DI PESARO 1 Ottobre 2017

Notiziario Giuridico

Numero 3-2017

A distanza di un anno dal Congresso Nazionale di Rimini e dopo varie vicissitudini susseguitesi durante tutto il 2016 ed in parte del 2017, che hanno visto coinvolta direttamente o indirettamente la nostra categoria, grazie all’impegno e la dedizione di molti colleghi, la Fondazione Forense di Pesaro ha editato il Terzo numero del “De Jure Condendo” con la speranza di sollecitare un proficuo confronto non solo all’interno dell’Avvocatura del Foro ma anche tra noi Avvocati e la Magistratura. La Fondazione Forense è già al lavoro per la realizzazione del quarto numero del De Jure Condendo e nelle prossime settimane individuerà all’interno dei propri iscritti i referenti che si occuperanno di raccogliere documentazione e contributi di commento e approfondimento su alcuni specifici argomenti che hanno sollecitato l’interesse di tutti noi. Il prossimo numero del De Jure Condendo sarà suddiviso in 6 sezioni, una dedicata alla prassi in sede di Mediazione, Negoziazione

A cura di

Fondazione Forense

di Pesaro

Assistita e Arbitrato, le altre dedicate alla Giurisprudenza del Foro nei vari ambiti, Giudice di Pace, Commissione Tributaria, Tribunale in ambito Civile, Tribunale in ambito Penale ed infine Gratuito Patrocinio e Difese d’Ufficio. Con la speranza di avere una sempre più ampia partecipazione e collaborazione da parte dei colleghi, ringrazio ancora una volta tutto il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pesaro, il nostro Presidente Avv. Danilo Del Prete, il Consigliere del CNF Avv. Arturo Pardi, il Presidente della Camera Penale di Pesaro Avv. Roberto Brunelli, il Presidente dell’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia Avv. Annunziata Cerboni Bajardi, il Presidente del Comitato Pari Opportunità Avv. Giulia Aiudi e tutti i colleghi che hanno contribuito alla realizzazione di questo terzo numero di De Jure Condendo fornendo il commento alle varie sentenze.

Redazione e Introduzione a cura dell’Avv. Diego Dell’Anna

Page 2: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

2

SCOPI ISTITUZIONALI DELLA FONDAZIONE FORENSE

La Fondazione si propone di:

o fornire le condizioni per una crescita della cultura forense e giudiziaria nell’ambito del

circondario del Foro di Pesaro che coinvolga e amalgami le diverse componenti associative

che in essa traggono le ragioni della loro esistenza;

o predisporre per i giovani, che intendono intraprendere la libera professione di Avvocato,

strumenti di studio e di formazione forense quali, a titolo di esempio, la Scuola Forense;

o fornire agli avvocati che operano nell’ambito del circondario del Foro di Pesaro un servizio di

formazione e aggiornamento nonché di specializzazione nei diversi settori forensi e dell’attività

giudiziaria, organizzando, tra l’altro, master, seminari e viaggi di studio;

o promuovere la diffusione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi alla

giurisdizione ordinaria ed in particolare della media – conciliazione. Organizzare e gestire corsi

di formazione professionale e manageriale in mediazione e conciliazione, negoziazione,

arbitrato, tecniche di gestione costruttiva dei conflitti, comunicazione e tecniche di A.D.R,

composizione delle crisi di impresa e sovraindebitamento.

La Fondazione potrà inoltre:

o promuovere, direttamente ovvero attraverso la creazione di cooperative e strutture, attività per

rendere più funzionali i servizi che interessano le diverse categorie degli operatori nel campo

forense e giudiziario, tra cui a titolo di esempio: il progetto “Easy Giustizia”, i progetti inerenti

al Processo Telematico, la Fonoregistrazione, l’assistenza agli iscritti;

o acquistare, prendere in locazione, locare, beni mobili ed immobili da destinare a sede della

Fondazione e dei servizi d’interesse comune dei soci; come l’Organismo di Mediazione e di

Conciliazione del Foro di Pesaro, l’Organismo di Composizione delle crisi da

Sovraindebitamento, la Scuola Forense;

o curare, anche a mezzo di pubblicazioni, la conoscenza degli scopi e dei programmi della

Fondazione e dell’attività svolta;

o curare la pubblicazione di dispense, libri e riviste di interesse giuridico e forense.

o Istituire borse di studio o altre provvidenze ritenute opportune per i discenti meritevoli e/o

bisognosi.

o collegarsi con organizzazioni similari, enti pubblici e privati, associazioni, stipulando con essi

apposite convenzioni per il perseguimento dei propri scopi tra cui lo scambio di informazioni,

l’organizzazione di seminari comuni e altre forme di collaborazione, ai fini della migliore

formazione e aggiornamento.

o promuovere forme di solidarietà ed assistenza nei confronti dei propri iscritti e dei loro

familiari.

Page 3: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

3

Pag. 5

Pag. 7

Pag. 8

Pag. 15

Pag. 19

Pag. 28

Pag. 39

Pag. 47

INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELL’ORDINE

DEGLI AVVOCATI DI PESARO

INTERVENTO DEL PRESIDENTE

DELLE CAMERE PENALI DI PESARO

REVOCA DELL’AMMISSIONE AL PATROCINIO

A SPESE DELLO STATO

PRODUZIONE DOCUMENTALE EX ARTT. 74 e 87 DISP. ATT. C.P.C.

ESTINZIONE DELLA

PROCEDURA DI ESECUZIONE PER INFRUTTUOSITA’

PUBBLICO IMPIEGO

– MOBILITA’ DEL

PERSONALE DOCENTE

DIRITTO BANCARIO

CALCOLO INTERESSI –

USURA BANCARIA

IN QUESTO NUMERO:

AVV. DANILO DEL PRETE

Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Pesaro

AVV. ROBERTO BRUNELLI

Presidente delle Camere Penali

di Pesaro

AVV. ARCANGELA SPENILLO

Foro di Rimini

AVV. ENRICO MARCELLI

Foro di Pesaro

AVV. FEDERICA SBREGA

Foro di Pesaro

AVV. FILIPPO PISCOPIELLO

Foro di Pesaro

AVV. AMELIA RUSSO

Foro di Pesaro

AVV. MATTEO BLANDI

Foro di Pesaro

Pagina Sentenza \ Ordinanza Materia Commento a cura di:

Intervento del Presidente dell’Ordine

degli Avvocati di Pesaro

Intervento del Presidente delle

Camere Penali di Pesaro

Trib. Pesaro - Ordinanza n.9042/2017

del 15 Maggio 2017

G.d.P. Pesaro - Sentenza n. 7/2017

del 5 Gennaio 2017

Trib. Pesaro – Ordinanza del 6

Febbraio 2017

Trib. Pesaro - Sentenza n. 136/2017

del 23 Maggio 2017

Trib. Pesaro - Sentenza S.N. del 11

Aprile 2015

Trib. Pesaro - Sentenza n. 527/2016

del 5 Luglio 2016

INDICE

Page 4: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

4

Pag. 52

Pag. 59

Pag. 59

Pag. 72

Pag. 77

Pag. 82

Pag. 86

Pag. 93

BANCAROTTA

FRAUDOLENTA

DIRITTO TRIBUTARIO

– STUDI DI SETTORE

TASSA SUI RIFIUTI –

PAGAMENTO IVA –

RESTITUZIONE

REATI TRIBUTARI –

NON PUNIBILITA’ EX ART.131 bis

C.P.

INFRAZIONI DEL C.D.S.

– RINNOVO

PERMESSO ACCESSO Z.T.L.

C.D.S. -

APPLICAZIONE DELLA SANZIONE

IN MISURA RIDOTTA

DIRITTO FALLIMENTARE

AVV. AMELIA RUSSO

Foro di Pesaro

AVV. ARTURO PARDI

Foro di Pesaro

AVV. ARTURO PARDI

Foro di Pesaro

AVV. ENRICO MARCELLI

Foro di Pesaro

AVV. AMELIA RUSSO

Foro di Pesaro

AVV. ENRICO MARCELLI

Foro di Pesaro

AVV. ENRICO MARCELLI

Foro di Pesaro

AVV. ARTURO PARDI

Foro di Pesaro

Pagina Sentenza \ Ordinanza Materia Commento a cura di:

Trib. Pesaro - Sentenza n. 369/2015

del 15 Aprile 2015

Commissione Tributaria Regionale di

Ancona - Sentenza n. 700/1/2016 del

3 Novembre 2016 (Leggi la Sentenza a

pag. 60)

Commissione Tributaria Provinciale di

Pesaro - Sentenza n. 958/2016 del 8

Novembre 2016(Leggi la Sentenza a

pag. 67)

G.d.P. Pesaro - Sentenza n. 2/2017

del 22 Dicembre 2017

Trib. Pesaro - Sentenza n. 652/2016

del 3 Luglio 2015

G.d.P. Pesaro - Sentenza n. 46/2017

del 28 Febbraio 2017

G.d.P. Pesaro - Sentenza n. 36/2017

del 1 Febbraio 2017

Corte Cassazione - Sentenza n.

3218/2017 del 9 Dicembre 2016

INDICE

Page 5: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

5

Abbiamo chiesto al presidente dell’Ordine Avvocati di Pesaro Danilo Del Prete un breve intervento

Care Colleghe e cari Colleghi, all’inizio del corrente anno ci eravamo salutati con l’auspicio di esserci definitivamente lasciati alle spalle le sventure del 2016, in particolare i terremoti nelle Marche e nelle regioni limitrofe e l’incendio del Palazzo di Giustizia. Siamo ormai entrati nella seconda metà dell’anno, e come troppo spesso accade nel nostro Paese si registrano ritardi ed inefficienze, soprattutto nella ricostruzione delle zone colpite dal sisma. Eppure, i nostri Colleghi (così come gli altri lavoratori autonomi) delle Marche, dell’Umbria e del Lazio, che hanno perduto le persone care, gli studi professionali, le abitazioni, hanno ugualmente ripreso le loro attività, con l’orgogliosa ostinazione che da sempre caratterizza la nostra gente. Ancora una volta, allora, ci stringiamo forte a loro, in un ideale abbraccio solidaristico. L’impianto di condizionamento Venendo al nostro piccolo - ma poi neanche tanto - “disagio” (mi riferisco ovviamente all’incendio del Palazzo di Giustizia), si credeva che una volta ripulito e in qualche modo rimesso a nuovo l’edificio, si fosse finalmente tornati alla cosiddetta “normalità”, ed invece … con l’arrivo dell’estate si è subito presentato un nuovo problema. Si è infatti scoperto che l’impianto di condizionamento, già messo fuori uso dall’incendio, non funzionava più. Non bastasse, ci si è messo anche un mese di giugno insolitamente caldo, a rendere i locali del Palazzo di Giustizia praticamente invivibili. Si sono allora tenute molte nuove riunioni della Conferenza permanente dei servizi (che si occupa della manutenzione del Palazzo) alle quali ha sempre fattivamente partecipato il nostro Ordine. Dopo oltre un mese di tentativi, con l’ausilio del Comune e del Provveditorato alle opere pubbliche di Ancona, si è finalmente riusciti a riattivare parte dell’impianto di condizionamento, garantendo condizioni e temperature accettabili ad avvocati, magistrati, personale di cancelleria, ma soprattutto ai cittadini utenti. Il ripristino di “Giustizia Facile 2.0” Il Consiglio dell’Ordine si è da subito attivato (con successo) per ottenere il risarcimento dei danni subiti nell’incendio, al fine di poter ripristinare nel più breve tempo possibile il sistema di verbalizzazione telematica delle udienze civili. Tutti i personal computer, gli schermi ed i ripetitori della rete wire-less, danneggiati dall’incendio, sono quindi stati sostituiti, ricollocati e riattivati, restituendo ai Colleghi quel servizio che tanti in Italia ci invidiano e che, ancora oggi, non ha eguali in alcun altro Ufficio giudiziario. La raccolta di firme per la separazione delle carriere nella magistratura Il Consiglio dell’Ordine ha messo a disposizione i propri locali per la raccolta delle firme da parte del comitato promotore per la separazione delle carriere dei giudici e p.m., sostenuto dalla Camera penale di Pesaro. Alla data di questo mio intervento (19 luglio) le firme raccolte in Italia hanno superato le 56.000. Il Foro di Pesaro può fregiarsi del primato di firme raccolte nella nostra regione: ben 700 su un totale di 1608 in tutte le Marche. Un vivo ringraziamento va ai Colleghi della Camera penale Sezione di Pesaro, per l’attività generosamente svolta in favore di tale iniziativa.

Intervento del Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Pesaro

Page 6: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

6

Abbiamo chiesto al presidente dell’Ordine Avvocati di Pesaro Danilo Del Prete un breve intervento

Intervento del Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Pesaro

Le novità sul fronte magistrati: “arrivi e partenze” L’anno 2017 è caratterizzato da un importante turn over dei magistrati del nostro Tribunale. Lo scorso gennaio è giunta a Pesaro la nuova procuratrice capo dott.ssa Cristina Tedeschini (in sostituzione del dott. Manfredi Palumbo, che ha lasciato l’incarico per raggiunto limite di età). Lo scorso 31 maggio il dott. Mario Perfetti ha lasciato la presidenza del Tribunale: nuovo presidente è stato nominato il dott. Giuseppe Luigi Fanuli (già presidente della Sezione penale della Corte di Appello di Ancona). L’arrivo del nuovo magistrato è atteso per il prossimo mese di settembre; sino ad allora il ruolo di presidente f.f. viene svolto dal dott. Stefano Marinelli. Entro il corrente anno lasceranno il nostro Tribunale anche il dott. Stefano Marinelli e la dott.ssa Elisabetta Morosini (che approderà in Corte di Cassazione). Sappiamo tutti che i suddetti magistrati non potranno essere immediatamente sostituiti dai nuovi arrivi, e che inevitabilmente ciò sarà fonte di ritardi e disagi. Ma ancora una volta l’Avvocatura non si sottrarrà al proprio ruolo, adoperandosi al meglio per attenuare i disagi in favore degli utenti della giustizia. La legge sull’ “equo compenso” Tra tante difficoltà, lasciatemi chiudere con una nota positiva. E’ di questi giorni, infatti, la notizia dell’incontro (tenutosi il 17 luglio scorso) tra il presidente del Consiglio nazionale forense Andrea Mascherin e la sottosegretaria alla presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi, la quale ha garantito l’impegno della presidenza del Consiglio per una tempestiva calendarizzazione in Consiglio dei ministri del testo di legge sull’equo compenso e per l’introduzione del legittimo impedimento per le avvocate in stato di gravidanza. L’impressione riportata dal presidente Mascherin lascia ben sperare: “L’idea che mi sono fatto è che la sottosegretaria Boschi opererà realmente con celerità. Sono pertanto ottimista e penso che il testo di legge possa fare un passo in avanti fondamentale verso il traguardo finale”, ha riferito Mascherin. Non ci resta che sperare che sia proprio così, perché dopo le “lenzuolate” di Bersani, dopo la lunga e drammatica crisi che ha colpito in modo particolare il mondo dei professionisti, mai come ora si era avvertita l’esigenza di restituire alla professione forense quella dignità che soltanto un compenso davvero equo può garantire. Danilo Del Prete

Page 7: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

7

Abbiamo chiesto al presidente delle Camere Penali di Pesaro un breve intervento

Intervento del Presidente delle Camere Penali di Pesaro

E’ entrata in vigore la L. 26/06/2017 n. 103 (DDL Orlando) tentativo (abbastanza?) organico di riforma del Codice Penale, del Codice di Procedura Penale e dell’Ordinamento Penitenziario. Non è certo questa la sede per una disanima del testo normativo. Sia sufficiente qui ricordare che il “varo” è stato preceduto da critiche sia da parte dell’Unione delle Camere Penali (ricordiamo che la protesta si è espressa attraverso lunghi periodi di astensione) che da parte dell’Associazione Nazionale Magistrati per motivi (direi ovviamente) diversi. L’Unione ha in particolare censurato le disposizioni sul “Dibattimento a distanza” e sulla “prescrizione” mentre la Magistratura – inquirente – ha avanzato pesanti riserve sulla norma che prevede un termine trimestrale entro cui il Pubblico Ministero è tenuto ad esercitare l’azione penale o a richiedere l’archiviazione, pena l’avocazione del fascicolo da parte della Procura Generale. Non è dato allo stato comprendere se l’avocazione rappresenti per la Procura Generale un “obbligo” o una “facoltà”. Inasprimenti di pena (norme – manifesto) per reati che destano particolare allarme sociale (scambio elettorale politico-mafioso; furto in abitazione, infine, estorsione, ecc…) e una forma di depenalizzazione “strisciante” rimessa alla via giudiziaria (la politica non se ne assume la responsabilità) attraverso la previsione della “condotta riparatoria”. Si segnala che l’art. 162 ter si applica anche ai processi in corso. Vanno accolte con favore (a mio davvero modesto parere):

- La definizione del Procedimento per incapacità dell’Imputato (oggi in un limbo senza fine).

- La comunicazione del domicilio eletto (assenso del Difensore d’Ufficio che verrà espressa

telefonicamente secondo una prassi concordata con la Procura).

- Il ragguaglio tra Pena Detentiva e Pena Pecuniaria (da 250,00 a 75,00 Euro).

- La possibilità per la P.O. di chiedere notizie del Procedimento.

- Il cosiddetto “Concordato sui motivi d’Appello” (pur se comprendo che si corre il rischio di

un ulteriore depotenziamento dei riti alternativi appena rivitalizzati dall’allungamento dei

termini di prescrizione).

Apprezzabile la delega al Governo per il superamento del “doppio binario” e la Disciplina delle Intercettazioni. Attenzione alla Disciplina del Procedimento innanzi alla Suprema Corte! Con il fresco, a Settembre, ci proponiamo di avviare incontri e confronti anche con la Magistratura per definire protocolli operativi che consentano di rapportarsi al meglio con il complesso novum normativo. Roberto Brunelli

Page 8: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

8

Ordinanza n. 9042/2017 depositata il 15/05/2017 emessa dal Tribunale di Pesaro

ESTENSORE Dott. Lorenzo Pini

OPPOSIZIONE A DECRETO DI REVOCA DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO AI SENSI DEGLI ARTT. 112 E 114 D.P.R. 115/2002 DEL 07/11/2016 – REVOCA D’UFFICIO PER OMESSA DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COMUNICARE LE VARIAZIONI DI REDDITO – INTERPRETAZIONE LETTERALE DELL’ART. 112 DPR 115/2002 E DEI CASI DI REVOCA D’UFFICIO – QUESTIONI DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE

ORDINANZA Num. 9042/2017 del 15/05/2017

Massima […] l’istituto del patrocinio a spese dello Stato opera al fine di garantire al soggetto non abbiente di esercitare ugualmente il proprio diritto di difesa facendo carico alla collettività degli oneri economici ad esso connessi. Ciò può avvenire solo ed esclusivamente laddove il richiedente sia in regola con tutti i requisiti – anche formali – previsti dalla normativa (tanto che le sue dichiarazioni debbono poter essere verificate). Se così è, appare chiaro - -posto che non si versa in un ambito contenzioso in cui sono previste, a carico dell’erario, termini di contestazione e relative decadenze – come risulti del tutto distonico ipotizzare la sanabilità di una richiesta non accoglibile in quanto inammissibile, posto che ciò – ove non previsto (nessuna norma nel caso di specie lo prevede) espressamente – significherebbe consentire al soggetto di beneficiare di un trattamento di favore cui, in base alla disciplina applicabile, non avrebbe avuto diritto di accedere.

Norme di riferimento: - D.P.R. 115/2002 del 07/11/2016 - T.U. in materie di spese di giustizia – artt. 79 co.1, lett.d),

99, 112, 114 - Costituzione Rep. Italiana artt. 3, 24

- L’omessa dichiarazione di impegno a comunicare le variazioni di reddito, rende l’istanza

inammissibile con efficacia retroattiva, senza possibilità di essere sanata.

LA VICENDA

Con Decreto emanato ai sensi degli artt. 112 e 114 D.P.R. n.115/2002 dal Giudice del dibattimento, in

sede di decisione, respingeva la richiesta di liquidazione delle competenze professionali avanzate dal

difensore dell’imputato e provvedeva alla trasmissione del decreto di revoca al GIP, il quale, in fase di

indagini preliminari, aveva ammesso l’imputato al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato.

Riteneva il Giudice, l’inammissibilità ab origine dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato

presentata all’ufficio del G.I.P., a causa dell’omessa allegazione all’istanza di ammissione, della

dichiarazione di “impegno a comunicare fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei

limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un

anno dalla data di presentazione dell’istanza o dell’eventuale precedente comunicazione di variazioni”

come previsto dall’art. 79, co.1, lett. D) del DPR 115/2002.

Con Ricorso ex art. 99 D.P.R. n.115/02, l’imputato proponeva opposizione rilevando l’erroneità del

provvedimento gravato, sulla base di una stretta interpretazione dell’art. 112 D.P.R. n.115/02 e dei casi

tassativi di revoca d’ufficio ivi elencati.

Invero, sosteneva il ricorrente

- la non menzione dell’omessa dichiarazione di impegno a comunicare le variazioni di reddito tra i casi

di revoca d’ufficio tassativamente previsti dall’art. 112 D.P.R. n.115/02;

Page 9: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

9

Commento a cura dell’Avv. Arcangela Spenillo

- la sanabilità della omessa dichiarazione di impegno a comunicare le variazioni di reddito ex art.79

co.1, lett.d), D.P.R. 115/2002;

- l’incostituzionalità dell’art.79 del T.U. 115/2002 nella parte in cui, al comma 1 lett. d) prevede a

pena di inammissibilità dell’Istanza di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato l’inserimento

nel testo della stessa di una Dichiarazione d’impegno a comunicare la eventuale futura variazione

dei redditi. Ciò sul presupposto che la mera omissione di dichiarazione circa un impegno futuro a

comunicare comporterebbe irrimediabilmente su di un Diritto Certo, Attuale, Documentato e

Concreto ad accedere alla Giustizia a spese dello Stato, precludendo al richiedente di poter sanare

la propria dimenticanza con una dichiarazione dello stesso tenore di quella omessa, anche

successivamente al deposito dell’Istanza di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato.

ORDINANZA Num. 9042/2017 del 15/05/2017

LA SOLUZIONE DEL TRIBUNALE

- Il Tribunale respinge l’opposizione.

- Il Giudice adito fonda la propria motivazione richiamando la ratio generale sottesa alla normativa

sull’istituto del Gratuito patrocinio a spese dello stato, ovvero la garanzia per i soggetti non

abbienti di esercitare il diritto di difesa sottoponendo alla collettività gli oneri economici connessi,

e correlando tale garanzia al principio costituzionalmente riconosciuto di leale collaborazione tra

cittadino ed istituzioni.

- In particolare, sulla non menzione dell’omessa dichiarazione di impegno a comunicare le variazioni

di reddito tra i casi di revoca d’ufficio tassativamente previsti dall’art. 112 D.P.R. n.115/02, il

Giudice ritiene che l’ipotesi de qua, per analogia al disciplinato caso di revoca per mancata

comunicazione delle variazioni reddituali da parte del beneficiario che si era impegnato a

comunicarlo (art. 112, co.1, lett.a), possa di per sé ammettere la revocabilità del beneficio di colui

che non si è impegnato formalmente ad informare su tali eventuali mutamenti.

- Circa la sanabilità della omessa dichiarazione di impegno a comunicare le variazioni di reddito ex

art.79 co.1, lett.d), D.P.R. 115/2002, il Giudice esclude qualsiasi possibilità in tal senso in quanto

le ipotesi di sanabilità non sono espressamente prevista dalla normativa in esame. Rileva, inoltre,

che diversamente argomentando, l’eventuale sanabilità consentirebbe, del tutto

ingiustificatamente, un trattamento di favore al soggetto che sin dal momento della presentazione

dell’istanza, non avrebbe avuto diritto ad accedere al Patrocinio a Spese dello Stato.

- Infine, sulla legittimità dell’art. 79, co.1, lett. d) del T.U. 115/02, il Giudice invoca il principio di

leale collaborazione tra cittadino ed istituzioni per evidenziare che l’impegno ad informare

eventuali mutamenti reddituali debba considerarsi come “proposito di correttezza verso

l’istituzione”, in tale rapporto bilaterale che si viene ad instaurare sin dal momento della

proposizione della domanda. Richiama, inoltre, la sentenza della Corte di Cassazione Penale n.

19611/12 al fine di stigmatizzare ulteriormente il presupposto per cui solo l’istanza ammissibile

(ab origine) genera obbligo del magistrato di decidere nel merito della liquidazione.

- Si rileva, dunque, come la forma dell’istanza disciplinata dall’art. 79, co.1, lett d), D.P.R. 115/02, a

pena di inammissibilità, non lasci ulteriori spiragli di interpretazione, benché, al dato oggettivo,

l’art. 112 D.P.R. n.115/02 non preveda espressamente tale ipotesi di revoca d’ufficio, né la

normativa di riferimento preveda ipotesi di sanabilità.

-

Page 10: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

10

LEGGI L’ORDINANZA Num. 9042/2017 DEL 15/05/2017

ORDINANZA Num. 9042/2017 del 15/05/2017

Page 11: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

11

ORDINANZA Num. 9042/2017 del 15/05/2017

Page 12: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

12

ORDINANZA Num. 9042/2017 del 15/05/2017

Page 13: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

13

ORDINANZA Num. 9042/2017 del 15/05/2017

Page 14: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

14

ORDINANZA Num. 9042/2017 del 15/05/2017

Page 15: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

15

Sentenza n. 7/2017 depositata il 11/01/2017 emessa dal Giudice di Pace di Pesaro

ESTENSORE Dott. Giovanni D’Aloia

PRODUZIONE DOCUMENTALE EX ARTT. 74 E 87 DISP. ATT. C.P.C.

SENTENZA Num. 7/2017 DEL 13/12/2016 – Deposito del 11/01/2017

Massima “Ai sensi degli art.74 e 87 disp. att. c.p.c., gli atti e i documenti prodotti prima della costituzione in giudizio devono essere elencati nell'indice del fascicolo e sottoscritti dal cancelliere, mentre quelli successivi vanno depositati in cancelleria con la comunicazione del loro elenco alla altre parti (oppure, se esibiti in udienza devono essere elencati nel relativo verbale, sottoscritto, del pari dal cancelliere). Ciò comporta che l'inosservanza di tali adempimenti, rendendo irrituale la compiuta produzione, preclude alla parte la possibilità di utilizzarli come fonte di prova ed al Giudice di merito di esaminarli. Ne consegue che, in ipotesi di tempestiva e specifica contestazione tale da non far sussistere una accettazione implicita del contraddittorio, il mancato rispetto della modalità di produzione sopra specificate comporta la inutilizzabilità del documento prodotto.”

Commento a cura dell’Avv. Enrico Marcelli

LA VICENDA

Nella causa relativa alla richiesta di risarcimento danni da sinistro stradale, la compagnia di Assicurazioni convenuta in giudizio eccepiva l’irregolarità di un documento prodotto da parte attrice in udienza, dal quale emergevano importanti informazioni sulla dinamica del sinistro e sulle attribuzioni di responsabilità tra i veicoli coinvolti. Lamentava la convenuta, il mancato rispetto delle procedure previste dagli artt. 74 e 87 delle Disp. Att. del Codice di procedura Civile.

LA SOLUZIONE DEL GIUDICE DI PACE

Il Giudice di Pace accoglieva l’eccezione della Compagnia di assicurazioni convenuta, sulla scorta di quanto disposto dagli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c., in virtù dei quali “gli atti e i documenti prodotti prima della costituzione in giudizio devono essere elencati nell'indice del fascicolo e sottoscritti dal cancelliere, mentre quelli successivi vanno depositati in cancelleria con la comunicazione del loro elenco alla altre parti (oppure, se esibiti in udienza devono essere elencati nel relativo verbale, sottoscritto, del pari dal cancelliere)”. Continuava il giudice ritenendo che “l'inosservanza di tali adempimenti, rendendo irrituale la compiuta produzione, preclude alla parte la possibilità di utilizzarli come fonte di prova ed al Giudice di merito di esaminarli”, con la conseguenza che “la tempestiva e specifica contestazione tale da non far sussistere una accettazione implicita del contraddittorio, il mancato rispetto della modalità di produzione sopra specificate comporta la inutilizzabilità del documento prodotto”, nonché la necessità di ricorrere al criterio sussidiario di pari responsabilità ex art. 2054 c.c. al fine di distribuire il carico di colpa. E’ proprio sulla scorta dell’art. 2054 c.c. che il Giudice riconosceva il concorso di colpa dell’attrice nella produzione del sinistro.

Giurisprudenza citata: - Cassazione Civile, Sez. 3, Sentenza n 5671 del

09/03/2010

Norme di riferimento: - Art. 74 e 87 disp. att. c.p.c.

Page 16: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

16

LEGGI LA SENTENZA Num. 7/2017 DEL 13/12/2016 – Deposito del 11/01/2017

SENTENZA Num. 7/2017 DEL 13/12/2016 – Deposito del 11/01/2017

Page 17: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

17

SENTENZA Num. 7/2017 DEL 13/12/2016 – Deposito del 11/01/2017

Page 18: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

18

SENTENZA Num. 7/2017 DEL 13/12/2016 – Deposito del 11/01/2017

Page 19: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

19

SENTENZA Num. 7/2017 DEL 13/12/2016 – Deposito del 11/01/2017

Page 20: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

20

ORDINANZA DEL 06/02/2017

ESTINZIONE ATIPICA DEL PROCEDIMENTO ESECUTIVO ex Artt. 629 c.p.c. e 164 Disp. Att. C.p.c. – INFRUTTUOSITA’ DELLA PROSECUZIONE DELLA PROCEDURA ESECUTIVA – IMPOSSIBILITA’ MATERIALE DI PROVVEDERE ALL’APPRENSIONE E CUSTODIA DEI BENI PIGNORATI

Massima “L’inutilità e antieconomicità sopravvenuta di una procedura di vendita forzata che si trova in una situazione “di stallo”a causa dell’impossibilità materiale di apprendere e porre in custodia il compendio dei beni pignorati e quindi di ridistribuirne le somme ricavate tra i creditori procedenti costituisce causa di estinzione “atipica” della procedura esecutiva ex art. 629 c.p.c. e art. 164 Disp. Att. c.p.c. Il processo esecutivo dovrà, pertanto, essere dichiarato estinto in nome del principio costituzionale di ragionevole durata del processo e di quello di "necessaria utilità" del processo esecutivo stesso, principi che consentono di ammettere una fattispecie seppure atipica di estinzione al fine di evitare che lo scopo prefissato dal legislatore sia palesemente frustrato dalla prosecuzione di un'esecuzione che ha già dato dimostrazione di essere infruttuosa, vanamente costosa e totalmente antieconomica”.

Norme di riferimento:

- art. 629 c.p.c. - art. 164 bis Disp. Att. c.p.c. - art. 529-530 c.p.c.

Esecuzione forzata- Esito negativo della ricerca dei beni pignorati- Impossibilità di liquidazione dei beni ed inidoneità a garantire un ragionevole soddisfacimento delle ragioni creditorie- Inutilità della prosecuzione del processo- Estinzione atipica ex art. 164 bis Disp. Att. c.p.c.- Ammissibilità.

LA VICENDA Il creditore procedente notificava atto di precetto in data 06.02.2015 per euro 812,93= nei confronti della parte debitrice esecutata, nonché verbale di pignoramento mobiliare il 16.03.2015. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 529 e 530 c.p.c. il difensore della parte creditrice procedente presentava istanza di vendita in data 12.05.2015, a cui seguiva decreto con il quale si disponeva la fissazione dell’udienza di comparizione delle parti al 28.10.2015. Altra società creditrice si costituiva nel medesimo procedimento esecutivo depositando in atti ricorso per intervento in data 19.05.2015 nei confronti della medesima debitrice esecutata per un credito di euro 4.036,89=, oltre interessi maturati e maturandi con le relative spese e competenze legali, al fine di partecipare alla distribuzione delle somme che sarebbero state ricavate dalla suddetta procedura esecutiva. All’udienza del 28.10.2015 i procuratori delle parti creditrici procedenti ed intervenute richiedevano al Giudice di fissarsi le date per la vendita del compendio dei beni pignorati con la nomina del soggetto a ciò delegato, nessuno compariva per il debitore esecutato. Il Giudice con ordinanza emessa in pari data nominava l’Istituto Vendite Giudiziarie Marche (d’ora in poi, I.V.G.) per procedere alla vendite del compendio dei beni pignorati, rinviando il procedimento alla successiva udienza del 24.02.2016 per l’eventuale distribuzione del ricavato. L’I.V.G. successivamente dichiarava che non era possibile procedere all’assunzione in custodia del compendio dei beni pignorati in assenza della parte debitrice esecutata, risultando la sede della ditta chiusa ed abbandonata. Si succedevano, quindi, diverse udienze tali da consentire ai procuratori della creditrice procedente e dell’intervenuta di verificare tale situazione. L’I.V.G. con successive note ribadiva l’impossibilità di apprendere i relativi beni pignorati da assumere in custodia a seguito dell’assenza della parte esecutata anche per il fatto che i locali della sede della ditta risultavano chiusi. Le stesse Forze dell’Ordine, più volte sollecitate, rappresentavano l’impossibilità di intervenire, non ricorrendo situazioni di turbative e/o di pericolo o comunque di ordine pubblico. All’udienza del 30.11.2016 le parti, preso atto di quanto sopra, rimettevano ogni valutazione al GE-GOT, il quale, quindi, riservava la decisione.

Ordinanza del 06/02/2017 emessa dal Tribunale di Pesaro

ESTENSORE Dott. Sandro Gianni

Page 21: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

21

COMMENTO L’assenza di un effettivo interesse economico a proseguire l’azione esecutiva, quale l’impossibilità di poter entrare in possesso e custodire il compendio dei beni oggetto di pignoramento, integra l’ipotesi di estinzione “atipica” della procedura esecutiva stessa. Così si è pronunciato il Tribunale di Pesaro in data 06.02.2017, il quale ha dichiarato estinta la procedura esecutiva ex art. 629 c.p.c. e art. 164 bis Disp. Att. c.p.c. ritenendo non sussistente alcuna ragione per la prosecuzione della stessa. L’art. 164 bis Disp. Att. c.p.c. inserito nelle disposizioni di attuazione del codice di rito dall’art. 19, co. 2, lett. b), d.l. 12 settembre 2014, n. 132 (conv. in l. 10 novembre 2014, n. 162), risponde all'esigenza di definire in tempi congrui procedure esecutive inidonee a garantire un ragionevole soddisfacimento delle ragioni creditorie. Esso stabilisce che “quando risulta che non è più possibile un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo”. Tale norma consente al Giudice dell’esecuzione di disporre la chiusura anticipata per infruttuosità della procedura esecutiva, indipendentemente dalla volontà del creditore. Dagli atti e dai documenti di causa risultava, infatti, inattuabile vendere il compendio dei beni pignorati e ricavare dallo stesso somme da distribuire tra la creditrice procedente e l’intervenuta a causa dell’impossibilità di apprendere materialmente e custodire i beni che si trovavano con grande probabilità chiusi nei locali della società esecutata, la quale, però, dopo varie ricerche tutte con esito negativo, non presenziava nemmeno alle udienze rendendosi irreperibile. Seguendo un indirizzo ormai consolidato nella giurisprudenza di merito (ex multiis, Trib. Belluno, 03.06.2013; Ordinanza Trib. Pesaro 28.03.2015), tale provvedimento ha affrontato il tema della tassatività o meno delle ipotesi di estinzione del processo esecutivo, mirando chiaramente a superare l’orientamento della Suprema Corte (tra le altre, Cass. Civ. n. 27148/06; n. 3276/2008; n. 30201/2009) secondo cui “non è legittimo un provvedimento di estinzione atipico fondato sulla improseguibilità per “stallo”della procedura di vendita forzata e, quindi, sulla inutilità o non economicità”. L’evoluzione normativa e quella giurisprudenziale, al fine di evitare processi esecutivi inutili o comunque di lunga durata, infatti, si sono orientate verso l’esistenza di un effettivo interesse economico che deve sussistere e giustificare la prosecuzione della procedura esecutiva. La questione può essere annoverata tra le ipotesi di estinzione “atipica” del processo esecutivo, nella quale rientrano tutti i vizi della procedura che impediscono al processo di conseguire il risultato che ne costituisce lo scopo e, cioè, l’espropriazione del bene pignorato come mezzo per la soddisfazione dei creditori (Cass. civ. 27/10/1995 n. 11178). I principi sottesi alla problematica affrontata e che giustificano l’ammissione di una fattispecie di estinzione “atipica” del procedimento esecutivo sono il principio costituzionale della ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost. e quello di “necessaria utilità”/fruttuosità dell’esecuzione per la soddisfazione del creditore, principi che consentono di evitare la prosecuzione di un’esecuzione infruttuosa, costosa ed antieconomica.

Dalla documentazione e dai medesimi atti di causa non emergeva, pertanto, alcuna possibilità di poter rientrare in possesso e custodire il compendio dei beni pignorati e quindi di ottenere la distribuzione delle eventuali somme. All’esito il GE-GOT, vista l’infruttuosità della suddetta procedura esecutiva, ne dichiarava l’estinzione ai sensi degli artt. 629 c.p.c. e 164 bis Disp. Att. c.p.c., autorizzando le parti al ritiro dei relativi titoli.

ORDINANZA DEL 06/02/2017

Page 22: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

22

1 SOLDI, Manuale dell’esecuzione forzata, 2016, Padova, Vª ed., 2284.

ORDINANZA DEL 06/02/2017

Commento a cura dell’Avv. Federica Sbrega

Il processo esecutivo, quindi, potrà essere dichiarato estinto anche solo quando sia evidente l’inutilità della prosecuzione dello stesso. Conclusione naturale del processo di esecuzione, com’è noto, è la soddisfazione del creditore che segue alla distribuzione del ricavato della vendita del compendio pignorato o all’assegnazione. Tuttavia, come nel processo di cognizione, anche il processo esecutivo può estinguersi, cioè chiudersi prima del suo naturale esaurimento. Sino all’introduzione dell’art. 164-bis non esisteva nell’ordinamento processuale civile una norma generale che disciplinasse le conseguenze delle procedure esecutive incapaci di liquidare i beni pignorati. Nell’espropriazione mobiliare, l’art. 540-bis, c.p.c., introdotto dall’art. 48 della legge 18 giugno 2009, n. 69, rappresentava una prima presa d’atto del problema, consentendo l’estinzione del procedimento esecutivo nel caso in cui le cose pignorate restino invendute al secondo o successivo esperimento ovvero quando la somma assegnata (ai sensi degli artt. 510, 541 e 542 c.p.c.) non sia sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori e non sia stato richiesto o possibile il pignoramento di altri beni. In mancanza di una specifica disciplina normativa che consentisse la chiusura della procedura espropriativa nel caso di acclarata infruttuosità, però, la giurisprudenza di merito aveva in passato già fatto ricorso a provvedimenti di estinzione “atipica” della procedura, volti a salvaguardare il principio di ragionevole durata del processo e giustificati dall’impossibilità della procedura di raggiungere il suo scopo (Trib. Palermo (ord.), 26 marzo 2015, Trib. Milano, 26.05.2004; Trib. Salerno, 06.06.2002). Alle cause tipiche di estinzione del processo esecutivo previste dagli artt. 629 (per rinuncia agli atti esecutivi), 630 (per inattività delle parti), 631 (per la mancata comparizione a due udienze consecutive) e 631-bis (per il mancato esperimento della pubblicazione della vendita sul portale delle vendite pubbliche) c.p.c., fondate sui due presupposti dell’inattività delle parti o della loro volontà di por fine al processo esecutivo, la prassi aveva affiancato casi di estinzione c.d. atipica, caratterizzati dal comune denominatore della pacifica impossibilità di proseguire con successo la procedura esecutiva, nelle quali il giudice, non potendo estinguere ai sensi delle norme suindicate, poneva termine alla procedura esecutiva, indipendentemente dalla volontà delle parti. La Cassazione, però, aveva assunto un orientamento di chiusura basato sul principio di tipicità e tassatività delle cause di estinzione del processo esecutivo, valutando i provvedimenti di estinzione “atipica” come atti “aventi contenuto di pronuncia di mera improseguibilità” del processo esecutivo per inutilità o inesistenza sopravvenuta del suo oggetto (Cass. Civ. n. 27148/2006). Tale presa di posizione avallava l’orientamento che escludeva che il Giudice dell’esecuzione potesse estinguere l’esecuzione dopo plurimi esperimenti di vendita andati deserti senza il consenso delle parti.

Prima dell’entrata in vigore dell’art. 164 bis c.p.c. (11 settembre 2014) la dottrina riteneva che i principi informatori alla base del processo esecutivo fossero: a) l’adeguatezza allo scopo, b) la proporzionalità ed economicità dell’esecuzione, c) la par condicio tra i creditori, d) la tutela del debitore a non subire un’ingiusta esecuzione. Ma con la novella del 2014 il

provvedimenti di estinzione “atipica” come atti “aventi contenuto di pronuncia di mera improseguibilità” del processo esecutivo per inutilità o inesistenza sopravvenuta del suo oggetto (Cass. Civ. n. 27148/2006). Tale presa di posizione avallava l’orientamento che escludeva che il Giudice dell’esecuzione potesse estinguere l’esecuzione dopo plurimi esperimenti di vendita andati deserti senza il consenso delle parti. Prima dell’entrata in vigore dell’art. 164 bis c.p.c. (11 settembre 2014) la dottrina riteneva che i principi informatori alla base del processo esecutivo fossero: a) l’adeguatezza allo scopo, b) la proporzionalità ed economicità dell’esecuzione, c) la par condicio tra i creditori, d) la tutela del debitore a non subire un’ingiusta esecuzione. Ma con la novella del 2014 il principio della ragionevole durata assume un ruolo preponderante sugli altri principi, introducendo la possibilità della chiusura anticipata del processo esecutivo, quando, a prescindere dall’opinione del creditore, la sua prosecuzione sia antieconomica, perché il bene pignorato non ha mercato o perché la vendita non appare conveniente. La Relazione illustrativa rappresenta chiaramente che potranno estinguersi le procedure “inutilmente” pendenti, per evitare che proseguano procedimenti esecutivi che non recano alcun vantaggio al creditore “in quanto generatori di costi processuali più elevati del concreto valore di realizzo degli asset pignorati”. Spetterà quindi al Giudice dell’esecuzione la valutazione in ordine al caso concreto dell’infruttuosità della procedura esecutiva e della convenienza a proseguirla, contemperando l’interesse del creditore procedente con quello pubblicistico della ragionevole durata del procedimento. Il Giudice è così chiamato ad effettuare una comparazione dei crediti con i costi da sostenere, in una valutazione “ora per allora”: la prosecuzione del processo sarà conveniente se consentirà il recupero dei costi ed il pagamento, anche parziale, ma non simbolico, dei crediti1. Il provvedimento che il Giudice potrà adottare per la estinzione “atipica”, pur non disciplinato dall’art. 164 bis Disp. Att. c.p.c., nascendo dal contraddittorio ed essendo la forma tipica dei provvedimenti del giudice dell’esecuzione ex art. 487 c.p.c., sarà l’ordinanza, corredata da una succinta motivazione (Cass. civ., 13 maggio 2015, n. 9837; Cass. civ., 20 novembre 2014, n. 24775; Cass. civ., 28 settembre 2011, n. 19858).

Page 23: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

23

LEGGI L’ORDINANZA DEL 06/02/2017

ORDINANZA DEL 06/02/2017

Page 24: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

24

ORDINANZA DEL 06/02/2017

Page 25: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

25

ORDINANZA DEL 06/02/2017

Page 26: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

26

ORDINANZA DEL 06/02/2017

Page 27: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

27

ORDINANZA DEL 06/02/2017

Page 28: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

28

ORDINANZA DEL 06/02/2017

Page 29: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

29

RAPPORTO DI LAVORO NEL PUBBLICO IMPIEGO – COMPARTO SCUOLA, PERSONALE DOCENTE – TRASFERIMENTO PER AMBITO TERRITORIALE IN MOBILITA’ IN FASE C PER L’ANNO SCOLASTICO 2016/2017, L. 107/2015, OM 241 E 244/2016, CNNI 08/04/2016, CCNL COMPARTO SCUOLA 29/11/2016 – RICONOSCIMENTO DEL PUNTEGGIO DA RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE PER AMBITO TERRITORIALE

Massima “nelle operazioni di mobilità del personale docente per ambiti territoriali, avvenute a seguito della L 107/2015 (cd. Buona Scuola), il punteggio per il ricongiungimento al coniuge di cui alla tabella A - allegato D del CCNI del 08.04.2016, va applicato non già con riferimento al solo Comune di residenza del coniuge ma con riferimento all’ambito territoriale comprensivo di detto Comune.”

LA VICENDA

La ricorrente (rappresentata dagli Avv.ti Ivana Gaggiano e Filippo Piscopiello del Foro di Pesaro), munita di molteplici titoli di studio, accedeva nel 2012 alle Graduatorie ad Esaurimento della Provincia di Pesaro-Urbino nella CdC AC77 (Clarinetto); nel 2015 accedeva alle GaE della Provincia di Pesaro-Urbino per la CdC AD00 (Sostegno minorati psicofisici nelle Scuole Secondarie di Primo grado).

A seguito della nomina di ruolo, la ricorrente concludeva un contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica dal 1 settembre 2015, con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto per un posto di Sostegno per minorati psicofisici e AC77 Clarinetto. In virtù di quanto previsto nel predetto contratto di lavoro a tempo indeterminato – la ricorrente prendeva poi servizio presso la sede assegnatale d'ufficio nella Scuola Secondaria di Primo grado di Roncade (TV), con durata di assegnazione presso la stessa fino al 31.08.2016.

In virtù delle novità introdotte dalla legge c.d. sulla “buona scuola” (L. 107/2015), la ricorrente partecipava alla fase C della mobilità per l’a.s. 2016/171 per la scuola secondaria di primo grado, per la classe di concorso AC77 Clarinetto ovvero per posto di sostegno, esprimendo in domanda l’ordine di preferenza degli ambiti territoriali (comprensivi di più Comuni) per il proprio trasferimento ed indicando al 1° posto indicava l’ambito Marche 0009. La ricorrente indicava altresì l’anzianità di servizio pre-ruolo per complessivi n. 3 anni, nonché esigenze di famiglia consistenti in: - ricongiungimento per il trasferimento (essendo anche il marito residente a Pesaro dal settembre 2012); - numero di figli che non abbiano compiuto sei anni di età (essendo la ricorrente madre rispettivamente di una bambina di quasi 3 anni e di un bambino di neanche 8 mesi). La ricorrente allegava alla domanda la documentazione richiesta dall’OM 241/2016.

Ad esito dell’elaborazione effettuata dal sistema informatico del MIUR (sulla base dell’algoritmo utilizzato per la valutazione del punteggio e per la conseguente assegnazione degli ambiti), con e-mail del 03.08.2016 alla ricorrente veniva comunicata la sede di assegnazione definitiva (segnatamente quella per il triennio di cui all’art. 1 co. 108 L. 107/2015), ossia l’ambito territoriale Emilia Romagna 0021 (corrispondente a Rimini Nord), corrispondente tuttavia alla 5° preferenza espressa in domanda.

Sentenza n. 136/2017 del 23/05/2017 emessa dal Tribunale di Pesaro

ESTENSORE Dott. Maurizio Paganelli

1 La legge n. 107/2015 ed il C.C.N.I. del 8.04.2016 hanno introdotto e disciplinato un piano di mobilità straordinaria del personale docente prevedendo n. 4 fasi distinte - A, B, C e D – per l’attuazione delle operazioni di mobilità territoriale e professionale. In particolare, l’art. 6 del citato CCNI (Fasi dei trasferimenti e dei passaggi) prevede che la FASE C (quella che qui interessa) riguardi la mobilità territoriale per “gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”.

SENTENZA Num. 136/2017 DEL 23/05/2017 – Deposito del 23/05/2017

Page 30: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

30

Consultando il bollettino dei trasferimenti fuori Regione pubblicato on line dall’USR Veneto AT Treviso, annesso al relativo decreto, la ricorrente aveva modo di verificare che il punteggio attribuitole in seno alla procedura di mobilità fosse di soli 17 punti, di cui 9 per gli anni di servizio prestati pre-ruolo (3 punti per ciascun anno) e 4 per ciascuno dei due figli di età inferiore agli anni sei. Non le erano stati invece riconosciuti gli ulteriori n. 6 punti alla medesima spettanti con riferimento al Comune di ricongiungimento al coniuge – così come da tabella A di cui all’allegato D del CCNI del 08.04.2016. La stessa, pertanto, si era vista ingiustamente attribuire un punteggio inferiore (n. 17 punti) rispetto a quello a cui aveva diritto (n. 23 punti).

Consultando il sito internet del MIUR ed in particolare il riepilogo complessivo dei movimenti per posto e per classe di concorso all’esito della procedura di mobilità indetta con riferimento all’a.s. 2016/2017, la ricorrente apprendeva che, con riferimento al posto di sostegno tipologia EH (minorati psico-fisici) – il medesimo da lei indicato in domanda – l’ambito territoriale Marche 0009 (scelto quale prima preferenza ai fini del trasferimento) era stato assegnato ad altra candidata, riportante, tuttavia, un punteggio pari a 18 punti, e quindi inferiore rispetto a quello spettante alla ricorrente (pari a 23 punti), comunque non rientrante nel sistema delle precedenze di cui all’art. 13 del C.C.N.I. dell’8.04.2016 (dovute ad es. a motivi di disabilità, a necessità di cure continuative, all’assistenza al coniuge ed al figlio con disabilità ecc…).

Ritenuti violati i propri diritti alla luce del mancato riconoscimento dei detti 6 punti per il ricongiungimento familiare, la ricorrente provvedeva ad inoltrare presso l’USR Veneto e presso il relativo A.T. di Treviso istanza di conciliazione ai sensi dell’art. 135 CCNL 29.11.2007, alla quale, tuttavia, non faceva seguito alcun riscontro da parte della P.A. interpellata. La ricorrente provvedeva ad impugnare formalmente il provvedimento di trasferimento, vedendosi costretta a

ricorrere all’A.G. competente al fine di richiedere l’assegnazione nell’ambito territoriale indicato quale prima opzione (ossia all’ambito Marche 0009 - Pesaro) sulla scorta del punteggio legittimamente spettantele per complessivi n. 23 punti, di cui n. 17 per punteggio fisso e n. 6 per punteggio variabile per ricongiungimento familiare. Nel relativo procedimento, si costituiva il MIUR il quale chiedeva il rigetto del ricorso in quanto, sulla base delle disposizioni contenute nella tabella A di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio, n. 6 punti di punteggio variabile per ricongiungimento al coniuge andavano attribuiti solamente per il Comune di residenza del familiare (Pesaro) e solo per le operazioni di mobilità effettuate nell’ambito territoriale di appartenenza di detto Comune. In buona sostanza, l’amministrazione evocata in giudizio sosteneva che il punteggio per il ricongiungimento familiare non andasse riconosciuto con riferimento alle operazioni di mobilità che, come quella svoltasi nella fase C, si articolavano non per Comuni e Province ma per ambiti territoriali.

La ricorrente replicava rivendicando il proprio diritto a vedersi riconosciuto in via immediata (e non già successiva all’assegnazione d’ambito, come sostenuto dal MIUR) il suddetto punteggio variabile (6 punti, per complessivi 23) in riferimento all’ambito territoriale prescelto, in quanto comprensivo del Comune di residenza del coniuge; ciò sulla scorta della nota 6 delle “Note comuni esplicative delle tabelle di valutazione dei titoli” allegate al CCNI 8.4.2016 e dell’interpretazione fornita sul punto dalla Giurisprudenza maggioritaria (tra cui: Trib. Venezia, sez. Lav. N. 6962/2016; Trib. Ravenna, sez. Lav. 3684/2016; Trib. Vercelli del 03.01.2017), per l’effetto, chiedeva di vedersi riconoscere il diritto all’assegnazione dell’ambito territoriale prescelto proprio sulla scorta delle rilevate esigenze familiari.

SENTENZA Num. 136/2017 DEL 23/05/2017 – Deposito del 23/05/2017

Page 31: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

31

LA SOLUZIONE DEL TRIBUNALE

Con la succitata sentenza, il Giudice accoglieva integralmente il ricorso presentato dalla docente, dichiarandone il diritto di vedersi riconoscere per l’ambito territoriale Marche 0009, indicato quale prima preferenza nelle operazioni di mobilità in fase C per l’a.s. 2016-2017, il punteggio complessivo di n. 23; per l’effetto, dichiarava il diritto della ricorrente alla titolarità nel predetto ambito. Secondo il Magistrato pesarese, l’interpretazione fornita dal MIUR circa la normativa relativa alle operazioni di mobilità in fase C per l’a.s. 2016/2017 – interpretazione per la quale per dette operazioni non andasse riconosciuto al richiedente il punteggio per ricongiungimento familiare, trattandosi di mobilità per ambiti territoriali comprensivi di una pluralità di Comuni – “stride con il principio di parità di trattamento poiché oblitera totalmente la considerazione delle esigenze familiari per una categoria di personale (quello assunto su ambito) mentre le considera per il personale assunto in ruolo con le regole precedenti, che conserva la titolarità della cattedra presso la scuola di appartenenza”. Inoltre, la tesi fatta valere dalla ricorrente veniva riconosciuta fondata anche alla luce delle disposizioni adottate in riferimento alla mobilità indetta per il successivo a.s. 2017/2018, recepite nel CCNI del 11.04.2017, in base alle quali il punteggio per ricongiungimento familiare vada riconosciuto “per le scuole del comune o per l’ambito o gli ambiti che comprendono il comune anche se coincidenti con la titolarità di scuola o ambito” e che “tale punteggio sarà attribuito anche nel caso in cui venga indicata dall’interessato una preferenza di ambito che comprenda il predetto comune”. La sentenza in oggetto traccia senz’altro una nuova strada nell’intricato contenzioso pendente a livello nazionale, relativo ai trasferimenti in mobilità del personale docente, insorto a seguito della sottoscrizione del CCNI 08.04.2016.

Commento a cura dell’Avv. Filippo Piscopiello

SENTENZA Num. 136/2017 DEL 23/05/2017 – Deposito del 23/05/2017

Page 32: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

32

LEGGI LA SENTENZA Num. 136/2016 DEL 23/05/2017 – Deposito del 23/05/2017

SENTENZA Num. 136/2017 DEL 23/05/2017 – Deposito del 23/05/2017

Page 33: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

33

SENTENZA Num. 136/2017 DEL 23/05/2017 – Deposito del 23/05/2017

Page 34: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

34

SENTENZA Num. 136/2017 DEL 23/05/2017 – Deposito del 23/05/2017

Page 35: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

35

SENTENZA Num. 136/2017 DEL 23/05/2017 – Deposito del 23/05/2017

Page 36: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

36

SENTENZA Num. 136/2017 DEL 23/05/2017 – Deposito del 23/05/2017

Page 37: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

37

SENTENZA Num. 136/2017 DEL 23/05/2017 – Deposito del 23/05/2017

Page 38: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

38

SENTENZA Num. 136/2017 DEL 23/05/2017 – Deposito del 23/05/2017

Page 39: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

39

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO – FIDEIUSSIONE SOCIETARIA – DOMANDA DI CONCORDATO EX ART. 160 L.FALL. – BENEFICIUM EXCUSSIONIS – EFFETTI DEL CONCORDATO PER I CREDITORI EX ART. 184 COMMA 2 L.FALL.

SENTENZA S.N. del 11/04/2015 – Deposito del 11/05/2015

Massima “Il principio del “Beneficium excussionis” sollevato dalla parte opponente costituita (fideiussori), rileva soltanto sul piano esecutivo e quindi al di fuori della sede cognitoria posta in essere dagli stessi”.

Giurisprudenza citata: - Cassazione Civile, SU n. 3022/15

LA VICENDA Con atto di citazione ritualmente notificato la Società opponente/attrice, spiegava opposizione avverso il decreto ingiuntivo n 768/12, emesso dal Tribunale di Pesaro sez. distaccata di Fano, con il quale si intimava loro il pagamento di una somma complessiva di euro 93.032,80(oltre interessi ed accessori). Il credito in questione vantato dalla Banca convenuta/opposta nasceva, dall’affidamento oltre il limite concesso e, in parte dalla concessione di un castelletto. Gli opponenti, a seguito dei negoziati avvenuti nel gennaio 2012 si erano costituiti fideiussori, infatti gli stessi a supporto della propria opposizione, precisavano di essere soci della debitrice principale e che in ragione di ciò avevano prestato garanzia generica. Inoltre gli stessi affermavano, che essendo stata presentata ex art 160 l.f. domanda di concordato dalla Società, avevano diritto in quanto fideiussori, agli effetti liberatori per l’eccedenza ex art 184 comma 2 l.f. applicati ai soci illimitatamente responsabili della Società debitrice principale. In ultimo, gli opponenti chiedevano la sospensione del processo ex art 295 c.p.c. in attesa dell’esecuzione del concordato.

Commento a cura dell’Avv. Amelia Russo

Sentenza S.N. depositata il 11/05/2015 emessa dal Tribunale di Pesaro

ESTENSORE Dott. Lorenzo Pini

LA SOLUZIONE DEL TRIBUNALE Il Tribunale di Pesaro, in via preliminare escludeva la possibilità di sospensione del processo ex art 295 c.p.c. , in quanto tale condizione non appartiene alla procedura concorsuale in esame. Nel merito invece, il Tribunale ribadiva quanto affermato dalla Suprema Corte, ovvero che il socio di una società di persone- coobbligato, pertanto, con quest’ultima verso i creditori sociali – non può considerarsi terzo rispetto ad essa. Il Giudice dichiarava che l’effetto liberatorio richiesto dalla Società opponente è sempre collegato all’effettiva esecuzione del concordato, e che nel caso de quo il procedimento si trovava in una fase cognitoria di accertamento del credito e che quindi non si poteva tener conto della portata remissoria invocata dagli opponenti. Inoltre gli opponenti non avevano fornito alcuna prova del fatto che il concordato fosse stato completamente eseguito, condizione necessaria per poter richiedere l’effetto liberatorio per l’eccedenza del debito. In conclusione, il Tribunale non concedeva il “beneficium excussionis” richiesto dalla Società opponente, in quanto tale principio opera soltanto in sede esecutiva, e quindi al di fuori della sede cognitoria. La soluzione adottata dal Tribunale consisteva nel rigetto dell’opposizione, e per l’effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo definitivamente esecutivo, inoltre condannava gli opponenti a rifondere alla Banca convenuta le spese di lite che si liquidavano in euro 5.190,00 per compensi (oltre iva e cpa come per legge),e al rimborso delle spese forfettarie.

Page 40: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

40

LEGGI LA SENTENZA S. N. DEL 11/04/2015 – Deposito del 11/05/2015

SENTENZA S.N. del 11/04/2015 – Deposito del 11/05/2015

Page 41: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

41

SENTENZA S.N. del 11/04/2015 – Deposito del 11/05/2015

Page 42: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

42

SENTENZA S.N. del 11/04/2015 – Deposito del 11/05/2015

Page 43: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

43

SENTENZA S.N. del 11/04/2015 – Deposito del 11/05/2015

Page 44: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

44

SENTENZA S.N. del 11/04/2015 – Deposito del 11/05/2015

Page 45: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

45

SENTENZA S.N. del 11/04/2015 – Deposito del 11/05/2015

Page 46: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

46

SENTENZA S.N. del 11/04/2015 – Deposito del 11/05/2015

Page 47: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

47

Sentenza n. 527/2016 depositata il 05/07/2016 emessa dal Tribunale di Pesaro

ESTENSORE Dott. Davide Storti

MUTUO FONDIARIO – DETERMINAZIONE DELLA VERIFICA DEL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA - SOMMATORIA DELLA SOLA MAGGIORAZIONE (C.D. “SPREAD”) DELL’INTERESSE MORATORIO ALL’INTERESSE CORRISPETTIVO – LEGITTIMITA’ – SOMMATORIA TRA INTERESSE CORRISPETTIVO E INTERESSE MORATORIO - ESCLUSIONE.

SENTENZA Num. 527/2016 del 05/07/2016 – Deposito del 05/07/2016

Massima “Per il calcolo finalizzato alla verifica del superamento del tasso soglia, il tasso degli interessi corrispettivi va sommato alla maggiorazione (c.d. “spread”) prevista per la determinazione del tasso moratorio e non al tasso moratorio stesso”.

Norme di riferimento: - Art. 644 c.p.1 - Art. 1815 c.c.2

Giurisprudenza citata: - Cassazione Civile, Sez. I, sentenza n. 350 del

9 gennaio 2013.

1 Art. 644 c.p. USURA: “Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000. Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario. La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria. Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà: 1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare; 2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari; 3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno; 4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale; 5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione. Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni”. 2 Art. 1815 c.c. INTERESSI. “1. Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'articolo 1284. 2. Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.

Massima a cura dell’Avv. Matteo Blandi

Page 48: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

48

LEGGI LA SENTENZA Num. 527/2016 DEL 05/07/2016 – Deposito del 05/07/2016

SENTENZA Num. 527/2016 del 05/07/2016 – Deposito del 05/07/2016

Page 49: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

49

SENTENZA Num. 527/2016 del 05/07/2016 – Deposito del 05/07/2016

Page 50: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

50

SENTENZA Num. 527/2016 del 05/07/2016 – Deposito del 05/07/2016

Page 51: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

51

SENTENZA Num. 527/2016 del 05/07/2016 – Deposito del 05/07/2016

Page 52: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

52

SENTENZA Num. 369/2015 del 15/04/2015 – Deposito del 15/04/2015

Massima ex art 216 comma 3 e art 223 R.D. n. 267/1942 L.F. “ La condotta posta in essere dall’imputato non può essere punita, in quanto in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l’accertamento della previa disponibilità da parte dell’imputato dei beni non rinvenuti in seno all’impresa, non può basarsi sulla presunzione di attendibilità dei libri e delle scritture contabili dell’impresa, ma deve essere accertata la loro corrispondenza al reale andamento degli affari e delle dinamiche aziendali.”

Giurisprudenza citata: - Cass. Sez. 5 Sentenza n. 52219 del 30/10/2014 - Cass. Sez. 5 Sentenza n. 13318 del 14/02/2013

Commento a cura dell’Avv. Amelia Russo

Sentenza n. 369/2015 depositata il 15/04/2015 emessa dal Tribunale di Pesaro

ESTENSORE Dott. Stefano Marinelli

Giudice Dott. Paolo De Luca

Giudice Dott.ssa Elisabetta Morosini

Bancarotta Fraudolenta per distrazione ex art. 216 comma 3 e art. 223 R.D. n.267/1942 L.F.

Bancarotta semplice ex art 217 comma 1 n. 267/1942 L.F.

Massima ex art 217 comma 1 n. 267/1942 L.F. “Per la sussistenza del reato ex art 217 comma 1 n. 267/1942 L.F. non è richiesto che l’imprenditore abbia colpevolmente determinato aggravamento dell’attività di impresa, ma è sufficiente che lo stesso abbia prolungato l’attività dell’impresa, causandone il naturale dissesto finanziario.”

LA SOLUZIONE DEL TRIBUNALE

Il Tribunale di Pesaro assolveva l’imputato per reato p.p. ex art 216 comma 3 e art 223 R.. n. 267/1942 in quanto in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l’accertamento della previa disponibilità da parte dell’imputato dei beni in seno all’impresa era stato fatto sulla scorta della presunzione di attendibilità dei libri contabili e delle risultanze dell’impresa prevista dall’art. 2710 cod. civ. Ha ritenuto il Tribunale che le risultanze desumibili dalla documentazione contabile debbano essere valutate al fine di accertare la loro corrispondenza al reale andamento degli affari e delle dinamiche aziendali (Cass. Sez. 5 Sentenza n. 52219 del 30/10/2014). Nel caso de quo le dichiarazioni del curatore fallimentare in merito all’avvenuta restituzione di parte del finanziamento ottenuto dai soci, si basavano su semplici presunzioni, senza alcun riscontro effettivo con quanto desumibile dai libri contabili. Relativamente al secondo capo d’imputazione, il collegio dichiarava colpevole l’imputato per il reato di bancarotta semplice poiché riteneva che la mancata richiesta di dichiarazione di fallimento della società avesse compromesso maggiormente l’attività d’impresa, causandone un dissesto economico più cospicuo.

LA VICENDA

Tizio veniva rinviato a giudizio con l’imputazione di bancarotta fraudolenta per distrazione ex artt. 216, comma 3, e 223 R.D. n. 267/1942 L.F. per aver provveduto ad effettuare pagamenti preferenziali quale rimborso dal conto denominato “Finanziamento Soci” nelle due annualità precedenti al fallimento e per non aver restituito le somme nonostante la richiesta del Curatore fallimentare. Nel medesimo procedimento, Tizio veniva imputato anche per il reato di bancarotta semplice ex art. 217 L.F. per essersi astenuto dal richiedere la dichiarazione di fallimento della società, seppur in presenza di una situazione economica negli anni precedenti al fallimento presentasse la perdita eccedente il terzo del capitale sociale, con riduzione della sua consistenza originaria al di sotto del minimo stabilito dalla legge.

Page 53: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

53

LEGGI LA SENTENZA Num. 369/2015 DEL 15/04/2015 – Deposito del 15/04/2015

SENTENZA Num. 369/2015 del 15/04/2015 – Deposito del 15/04/2015

Page 54: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

54

SENTENZA Num. 369/2015 del 15/04/2015 – Deposito del 15/04/2015

Page 55: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

55

SENTENZA Num. 369/2015 del 15/04/2015 – Deposito del 15/04/2015

Page 56: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

56

SENTENZA Num. 369/2015 del 15/04/2015 – Deposito del 15/04/2015

Page 57: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

57

SENTENZA Num. 369/2015 del 15/04/2015 – Deposito del 15/04/2015

Page 58: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

58

SENTENZA Num. 369/2015 del 15/04/2015 – Deposito del 15/04/2015

Page 59: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

59

Sentenza n. 700/1/2016 depositata il 05/09/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale di Ancona

PRESIDENTE Dott. Alfonso Lauro

ESTENSORE Dott. Roberto Sereni Lucarelli Giudice Dott. Francesco Nitri

SENTENZA Num. 700/1/2016 del 05/09/2016 – SENTENZA Num. 958/2016 del 08/11/2016

Lo Studio di settore è uno degli strumenti che l’Agenzia delle Entrate utilizza come forma di accertamento del reddito del contribuente, basato sull’elaborazione di un insieme definito di dati che caratterizzano l’attività ed il contesto economico del contribuente che consente all’Agenzia delle Entrate di presumere quale sia il reddito di professionisti e di imprese.

Commenti a cura dell’Avv. Arturo Pardi

Commento alla Sentenza ed Inquadramento della disciplina degli “Studi di Settore”

Sentenza della Commissione Tributaria Regionale n.981/2012 (Nitri – Sereni – Lauro)

La Commissione Tributaria Provinciale (Presidente Fanuli) ha sottolineato come in tema di studi di settore “la prova che il contribuente non ha dato in sede procedimentale amministrativa può essere data in sede processuale”. In tale contesto “può determinarsi una situazione probatoria che investe anche la quantità dei valori ottenuti sulla base della presunzioni medesime” ed il contribuente ha “l’onere di attivarsi e di mostrare o l’impossibilità di utilizzare le presunzioni in quella fattispecie o l’inaffidabilità del risultato ottenuto attraverso le presunzioni”. Va ricordato che la stessa Corte di Cassazione ha sottolineato come le elaborazioni statistiche svolte a livello locale in assenza di precisi elementi (salvo abnormità ed irragionevolezza delle difformità) non possano fondare un accertamento legittimo.

La sentenza emessa dalla Ctr delle Marche (Nitri Sereni Lauro) si segnala per la completezza ed estrema chiarezza. Il contribuente a fronte dell’accertamento effettuato dalla agenzia delle entrate ha cercato, senza riuscirci totalmente nel corso del giudizio di primo grado, di rappresentare le condizioni particolari di inapplicabilità dello studio di settore (insolvenze, malattie dei componenti del nucleo famigliare). La Commissione Tributaria adita, con una motivazione accurata, ha in primo luogo fornito un’interpretazione costituzionalmente orientata dello strumento che “[…]pur più raffinato dei precedenti metodi standardizzati di accertamento solo in esito al contradditorio con il contribuente acquista la sua definitiva valenza […]”. Diversamente aggiunge “[…] lo studio di settore si trasformerebbe da mezzo di accertamento in mezzo di determinazione del reddito, con una illegittima compressione dei diritti emergenti degli art. 3 e 24 costituzione […]”. La sentenza, combinando un ragionamento coerente (buon senso), attribuisce valore alle giustificazioni del contribuente, confermate da elementi contingenti (malattia del titolare e problemi nel nucleo famigliare, calo di ordini, accogliendo il ricorso del contribuente (da ultimo 13054/2017).

Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale n.958/2016 (Fanuli – Castellani - Mensà)

Sentenza n. 958/2016 depositata il 08/11/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro

ESTENSORE Dott. Giuseppe Luigi Pietro Fanuli

Giudice Dott. Emilio Castellani Giudice Dott. Giuliano Mensà

VERSO GLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA’ FISCALE L’Art. 7 bis del decreto legge 22.10.2016 n. 193 convertito in legge 1.12.2016 n. 225 ha introdotto una prima disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale la cui attuazione mira a superare definitivamente parametri e studi di settore. E’ stata presentata in Parlamento ddl n. 4440 del 20.4.2017 e mira ad integrare e rendere più dettagliato il nuovo istituto attraverso la previsione di un indice sintetico di affidabilità fiscale attraverso una “scala” da 1 a 0 che consente al contribuente “premiato” esclusione da accertamenti basati su presunzioni semplici, anticipazione termini di decadenza ed altre “agevolazioni”. Il testo è soggetto ad audizioni sia del CNDC che del CNF. Vedremo se essa mira a favorire il dialogo e collaborazione tra contribuenti ed amministrazione finanziaria al fine di prendere atto del corretto adempimento degli obblighi dichiarativi e di “premiare” la corretta dichiarazione di basi imponibili o costituisca uno studio di settore solamente più sofisticato.

Page 60: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

60

LEGGI LA SENTENZA Num. 700/1/2016 DEL 05/09/2016 – Deposito del 03/11/2016

SENTENZA Num. 700/1/2016 del 05/09/2016 – Deposito del 03/11/2016

Page 61: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

61

SENTENZA Num. 700/1/2016 del 05/09/2016 – Deposito del 03/11/2016

Page 62: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

62

SENTENZA Num. 700/1/2016 del 05/09/2016 – Deposito del 03/11/2016

Page 63: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

63

SENTENZA Num. 700/1/2016 del 05/09/2016 – Deposito del 03/11/2016

Page 64: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

64

SENTENZA Num. 700/1/2016 del 05/09/2016 – Deposito del 03/11/2016

Page 65: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

65

SENTENZA Num. 700/1/2016 del 05/09/2016 – Deposito del 03/11/2016

Page 66: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

66

SENTENZA Num. 700/1/2016 del 05/09/2016 – Deposito del 03/11/2016

Page 67: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

67

LEGGI LA SENTENZA Num. 958/2016 DEL 08/11/2016 – Deposito del 24/ //11/2016

SENTENZA Num. 958/2016 del 08/11/2016 – Deposito del 24/11/2016

Page 68: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

68

SENTENZA Num. 958/2016 del 08/11/2016 – Deposito del 24/11/2016

Page 69: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

69

SENTENZA Num. 958/2016 del 08/11/2016 – Deposito del 24/11/2016

Page 70: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

70

SENTENZA Num. 958/2016 del 08/11/2016 – Deposito del 24/11/2016

Page 71: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

71

SENTENZA Num. 958/2016 del 08/11/2016 – Deposito del 24/11/2016

Page 72: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

72

Sentenza n. 2/2017 del 10/01/2017 emessa dal Giudice di Pace di Pesaro

ESTENSORE Dott. Giovanni D’Aiola

TASSA SUI RIFIUTI – PAGAMENTO IVA – AZIONE DI RESTITUZIONE

SENTENZA Num. 2/2017 del 22/12/2016 – Deposito del 10/01/2017

Massima “La responsabilità di valutare l'assoggettabilità di una operazione ad IVA spetta al soggetto di imposta, mentre la controparte deve adeguarsi, almeno nei rapporti con il fisco, alle valutazioni del primo e solo contro costui potrà promuovere azione di natura non tributaria davanti al Giudice ordinario per ottenere la restituzione di quanto indebitamente versato. Il venditore-cedente (nel caso in esame *******) è obbligato a restituire al concessionario-consumatore finale la somma pagata all'amministrazione a titolo di rivalsa senza poter opporre a quest'ultimo, che agisce in restituzione, l'avvenuto versamento dell'imposta. Solo il cedente ha titolo ad agire nei confronti dell'amministrazione che, essendo estranea al rapporto privatistico tra cedente e cessionario del servizio, non può essere tenuta a rimborsare direttamente a quest'ultimo quanto dallo stesso versato a titolo di rivalsa. Essendo attribuito alla c.d. T.I.A. (o comunque denominato il pagamento per la raccolta dei rifiuti) natura tributaria, sulle somme a tale titolo dovute non potrà essere applicata l'Imposta sul Valore Agggiunto con conseguente diritto alla ripetizione delle somme versate a tale titolo.”

Giurisprudenza citata: - Cass. Civile. n. 6419 del 22/04/2003; - Cass. Civ. S.U. n. 3151/2008 - Cass. Civ. S.U. 5078/2016 - Tribunale di Pesaro n. 447 del 27/04/2015 - Giudice di Pace di Pesaro n. 235/27/06/2013

LA VICENDA Gli attori convenivano in giudizio la Società erogatrice del servizio di raccolta dei rifiuti, al fine di chiedere la restituzione delle somme indebitamente fatture e versate a titolo di IVA (Imposta sul Valore Aggiunto). Resisteva in giudizio la Società convenuta, chiedendo il rigetto delle istanze attoree, ritenendo altresì che che la legittimazione passiva spettasse all’Agenzia delle Entrate di Pesaro ed al Ministero delle Finanze.

Commento a cura dell’Avv. Enrico Marcelli

LA SOLUZIONE DEL GIUDICE DI PACE Il Giudice di Pace, nell’accogliere la domanda attorea, richiamava la Sentenza della Corte di Cassazione n. 6419 del 22/04/2003 per affermare la corretta individuazione del legittimato passivo. Ciò sulla scorta del principio per cui Il venditore-cedente (nel caso in esame *****) è obbligato a restituire al concessionario-consumatore finale la somma pagata all'amministrazione a titolo di rivalsa senza poter opporre a quest'ultimo, che agisce in restituzione, l'avvenuto versamento dell'imposta”, con la conseguenza che “solo il cedente ha titolo ad agire nei confronti dell'amministrazione che, essendo estranea al rapporto privatistico tra cedente e cessionario del servizio, non può essere tenuta a rimborsare direttamente a quest'ultimo quanto dallo stesso versato a titolo di rivalsa”. Relativamente alla restituzione delle somme versate a titolo di IVA, il Giudice riteneva la natura tributaria della c.d. T.I.A (tassa sui rifiuti), e, dunque, la inapplicabilità dell’Imposta sul valore aggiunto sulle somme a tale titolo dovute.

Page 73: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

73

LEGGI LA SENTENZA Num. 2/2017 DEL 22/12/2016 – Deposito del 10/01/2017

SENTENZA Num. 2/2017 del 22/12/2016 – Deposito del 10/01/2017

Page 74: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

74

SENTENZA Num. 2/2017 del 22/12/2016 – Deposito del 10/01/2017

Page 75: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

75

SENTENZA Num. 2/2017 del 22/12/2016 – Deposito del 10/01/2017

Page 76: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

76

SENTENZA Num. 2/2017 del 22/12/2016 – Deposito del 10/01/2017

Page 77: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

77

Sentenza n. 652/2015 depositata il 03/07/2015 emessa dal Tribunale di Pesaro

ESTENSORE Dott. Stefano Marinelli

Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art 131bis comma 1 c.p.

SENTENZA Num. 652/2015 del 03/07/2015 – Deposito del 07/07/2015

Massima “Nel caso in rassegna ricorrono tutti i presupposti di operatività della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 1331 bis c.p.; oltre al limite edittale emerge la particolare tenuità dell’offesa, desumibile dalla esiguità del danno cagionato all’Erario: gli importi evasi sono minimali (in totale 11 mila euro per 2 annualità, considerato che il legislatore dell’epoca aveva assegnato minore capacità offensiva ad evasioni anche di 154.000 euro, mentre nella specie, l’evasione si assesta in una percentuale ridottissima rispetto al limite di applicabilità dell’attenuante (euro 154.937,07).” “Non ricorrono le condizioni ostative elencate al comma 2 dell’art. 131 bis c.p. e non si configura l’abitualità della condotta dato che il certificato del casellario giudiziale acquisito non evidenzia precedenti riferibili allo scopo di sottrarsi al debito tributario o agli obblighi contributivi: inoltre, la semplice reiterazione della condotta non appare sufficiente a rendere la stessa abituale e cioè a costituire una manifestazione frequente e similare della propria capacità criminale.”

Giurisprudenza citata:

- Cass. Pen. Sez. III, 08/04/2015 n.15449.

LA VICENDA Tizio, in qualità di rappresentante legale di società, veniva rinviato a giudizio con l’imputazione dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 2 del D.Lvo n.74/2000 per essersi avvalso di fatture per operazioni inesistenti ed aver indicato nella dichiarazione annuale delle imposte sui redditi e del valore aggiunto, elementi passivi fittizi per complessivi Euro 16.000,00 (sedicimila//00), per l’anno 2007 ed Euro 28.000,00 (ventottomila//00) per l’anno 2008. Durante l’istruzione dibattimentale, la difesa produceva idonea documentazione attinente il piano di ammortamento del debito tributario dell’imputato e chiedeva, pertanto, in accordo con il Pubblico Ministero, l’assoluzione ai sensi dell’art. 131 bis c.p. per la particolare tenuità del fatto.

LA SOLUZIONE DEL TRIBUNALE

Il Tribunale di Pesaro assolveva l’imputato dai reati ascrittigli accogliendo le richieste della pubblica accusa e della difesa sulla scorta della pronuncia della Corte di Cassazione Penale, n. 15449 del 15/04/201 sulla non punibilità prevista dall’art. 131 bis c.p. Ripercorrendo la sentenza richiamata, il Tribunale riteneva di poter applicare la nuova disciplina anche ai procedimenti in corso ex art. 2 c.p., precisando che l’applicabilità dell’art 131 bis c.p. deve far riferimento anche ai limiti di pena e alla condizioni di punibilità previsti dalla norma incriminatrice al momento della commissione del fatto. Ne derivava, dunque, l’applicabilità dell’abrogato ultimo capoverso dell’art. 2 D. Lgs n. 74/2000, che prevedeva, quale circostanza attenuante ad effetto speciale, l’ipotesi in cui l’ammortare degli elementi passivi fittizi fosse inferiore ad euro 154.937,07. Ciò posto, il Tribunale di Pesaro riteneva che la condotta dell’imputato non fosse punibile in quanto sussistenti le due condizioni di non punibilità espressamente previste dall’art 131 bis c.p. ossia la particolare tenuità del fatto e la non abitualità del comportamento. Il Giudice affermava che non ricorrevano le condizioni ostative elencate al comma 2 dell’art 131 bis c.p., e di conseguenza non si poteva ritenere configurabile la condotta dell’abitualità dell’agente, dato che il certificato del casellario acquisito non evidenziava precedenti riferibili allo scopo di sottrarsi dal debito tributario o ad obblighi contributivi; inoltre il Giudice in motivazione precisava che la semplice reiterazione della condotta non appariva sufficiente a rendere la stessa abituale, e che quindi la pluralità dei fatti contestati non costituivano un fatto originario ostativo dell’applicazione del beneficio.

Commento a cura dell’Avv. Amelia Russo

Page 78: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

78

LEGGI LA SENTENZA Num. 652/2015 DEL 03/07/2015 – Deposito del 07/07/2015

SENTENZA Num. 652/2015 del 03/07/2015 – Deposito del 07/07/2015

Page 79: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

79

SENTENZA Num. 652/2015 del 03/07/2015 – Deposito del 07/07/2015

Page 80: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

80

SENTENZA Num. 652/2015 del 03/07/2015 – Deposito del 07/07/2015

Page 81: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

81

SENTENZA Num. 652/2015 del 03/07/2015 – Deposito del 07/07/2015

Page 82: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

82

Sentenza n. 46/2017 depositata il 28/02/2017 emessa dal Giudice di Pace di Pesaro

ESTENSORE Dott. Giovanni D’Aiola

Infrazioni del C.d.S. – Rinnovo Permesso Accezzo Z.T.L.

SENTENZA Num. 46/2017 del 28/02/2017 – Deposito del 28/02/2017

Massima “Laddove l'automobilista, pur avendone diritto, abbia dimenticato di rinnovare il permesso di accesso alla zona a traffico limitato e laddove l'imminente scadenza del permesso non sia stata preventivamente comunicata dall'amministrazione, non possono ritenersi assistite dal necessario elemento soggettivo, e non sono quindi sanzionabili, le contravvenzioni successive alla prima infrazione e precedenti alla notifica di tale prima infrazione.”

Norme di riferimento:

- Art. 7, comma 9 e 14 C.d.S.

Giurisprudenza citata: - Tribunale di Reggio Emilia Sent. del

14/10/2014; - G.d.P. di Pisa Sent. n. 3398 del 23/11/2007; - G.d.P. Pesaro Sent. n.162/2016;

LA VICENDA

Tizio, in possesso di idonea certificazione comprovante la propria disabilità, si opponeva alla sanzione amministrativa irrogatagli dal Comune di Pesaro per plurime violazioni dell’art. 7, co. 9 e 14 C.d.S. per aver circolato in area a Zona Traffico Limitato in forza di permesso scaduto e non rinnovato. La difesa del ricorrente evidenziava la totale assenza dell’elemento soggettivo, in quanto il mancato rinnovo del permesso era dovuto a mera dimenticanza da parte dell’automobilista, nonché dalla mancata comunicazione da parte dell’amministrazione preposta a comunicare l’imminente scadenza.

LA SOLUZIONE DEL GIUDICE DI PACE

Il Giudice di Pace ribadiva il principio già espresso dal Tribunale di Reggio Emilia e già condiviso dallo stesso giudicante, per cui “[…] laddove l'automobilista, pur avendone diritto, abbia dimenticato di rinnovare il permesso di accesso alla zona a traffico limitato e laddove l'imminente scadenza del permesso non sia stata preventivamente comunicata dall'amministrazione, non possono ritenersi assistite dal necessario elemento soggettivo, e non sono quindi sanzionabili, le contravvenzioni successive alla prima infrazione e precedenti alla notifica di tale prima infrazione”. Per tale ragione, il Giudice di Pace, in parziale accoglimento delle richieste del ricorrente, disponeva l’annullamento dei verbali oggetto di impugnazione, ad eccezione del primo verbale notificato, per il quale irrogava la sanzione amministrativa di Euro 100,00.

Commento a cura dell’Avv. Enrico Marcelli

Page 83: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

83

LEGGI LA SENTENZA Num. 46/2017 DEL 28/02/2017 – Deposito del 28/02/2017

SENTENZA Num. 46/2017 del 28/02/2017 – Deposito del 28/02/2017

Page 84: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

84

SENTENZA Num. 46/2017 del 28/02/2017 – Deposito del 28/02/2017

Page 85: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

85

SENTENZA Num. 46/2017 del 28/02/2017 – Deposito del 28/02/2017

Page 86: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

86

Sentenza n. 36/2017 depositata il 01/02/2017 emessa dal Giudice di Pace di Pesaro

ESTENSORE Dott. Giovanni D’Aiola

Infrazioni del C.d.S. – Applicazione della sanzione in misura ridotta

SENTENZA Num. 36/2017 del 01/02/2017– Deposito del 07/02/2017

Massima “ In tema di beneficio dell'applicazione della sanzione in misura ridotta, riferendosi l'art.389, comma 1, del Regolamento al C.d.s., al pagamento della sanzione e non ad altre voci, il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa relativa al codice della strada effettuato in misura corrispondente all'ammontare a titolo di sanzione indicato dall'amministrazione, esclude l'addebito del maggior importo di cui all'art.203 C.d.s., comma 2, ancorché non risultino interamente pagate le spese del procedimento sanzionatorio che l'amministrazione può richiedere separatamente.”

Norme di riferimento: - Art. 201, 202, co.1, 203, co.3 C.d.S. - Art. 389, co.1, del Regolamento del C.d.S.

Giurisprudenza citata: - Corte Cass. n. 9507 del 30/04/2014

LA VICENDA

Con atto di citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo, Tizio chiedeva l’annullamento del provvedimento impugnato, in relazione verbale della polizia municipale di Pesaro, deducendo di aver provveduto al pagamento della sanzione irrogata, utilizzando il bollettino precompilato inviatogli dall'ente locale. Il comune resisteva, deducendo che l'importo versato dall'attore era carente quanto alle spese postali.

LA SOLUZIONE DEL GIUDICE DI PACE

Il Giudice di Pace, in linea con la sentenza della Corte di Cassazione, sez.2, n. 9507/2014, che ha mutato l’orientamento giurisprudenziale precedente, accoglieva l’opposizione ritenendo che le spese postali sono incluse tra quanto previsto dal codice cui fa riferimento l'art. 389 del regolamento, dovendo intendersi l'oblazione comprensiva di tutte le spese del procedimento, così come determinate dall'ente impositore.

Commento a cura dell’Avv. Enrico Marcelli

Page 87: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

87

LEGGI LA SENTENZA Num. 46/2017 DEL 28/02/2017 – Deposito del 28/02/2017

SENTENZA Num. 36/2017 del 01/02/2017– Deposito del 07/02/2017

Page 88: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

88

SENTENZA Num. 36/2017 del 01/02/2017– Deposito del 07/02/2017

Page 89: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

89

SENTENZA Num. 36/2017 del 01/02/2017– Deposito del 07/02/2017

Page 90: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

90

SENTENZA Num. 36/2017 del 01/02/2017– Deposito del 07/02/2017

Page 91: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

91

SENTENZA Num. 36/2017 del 01/02/2017– Deposito del 07/02/2017

Page 92: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

92

SENTENZA Num. 36/2017 del 01/02/2017– Deposito del 07/02/2017

Page 93: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

93

Sentenza n. 3218/2017 depositata il 07/02/2017 emessa dalla Corte di Cassazione

PRESIDENTE Dott. Vittorio Ragonesi

ESTENSORE Dott. Antonio Pietro Lamorgese

CREDITO PREDEDUZIONE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI STRUMENTALI ALLA PRESENTAZIONE DI PIANO E PROGETTO CONCORDATARIO NON SPETTANTE IN MANCANZA DI UTILITA’ PER LA MASSA DEI CREDITORI ED IN PRESENZA DI ATTI DI FRODE CONOSCIUTI DAL PROFESSIONISTA

SENTENZA Num. 3218/2017 del 09/12/2016 – Deposito del 07/02/2017

LA VICENDA Un professionista che aveva presentato un piano e progetto concordatario poi sfociato in una dichiarazione di fallimento anche a seguito dell’accoglimento di una istanza di revoca chiede la ammissione del proprio credito professionale in prededuzione. Il Tribunale ha negato che tali somme potessero essere corrisposte stante la carenza di utilità delle prestazioni professionali per la massa dei creditori ed addirittura la loro potenziale dannosità. La Corte di Cassazione respinge anche tale impugnativa.

Note Brevi a cura dell’Avv. Arturo Pardi

NOTE MINIME Deve essere premesso che la c.d. Prededucibilita' o meglio la deroga alla disciplina generale del pari concorso dei creditori sul ricavato della liquidazione dell' attivo concorsuale richiede quantomeno la occasionalità e la funzionalità della prestazione professionale rispetto alla soluzione rivolta a superare la crisi di impresa. Tuttavia non poteva certamente essere affermata la esistenza di un nesso di funzionalità adeguata tra la prestazione professionale e La procedura laddove sia posta in dubbio la esecuzione del contratto professionale nell' interesse della massa. La suprema Corte ha quindi escluso la prededucibilita' al credito professionale rilevando la assenza di qualsiasi beneficio in termini di accrescimento dell'attivo o salvaguardia della sua integrità. Si pone l'attenzione del lettore sul riferimento più rigoroso in ordine al criterio della " utilità " rispetto ad altri orientamenti giurisprudenziali della Suprema Corte il cui onere sembra gravare comunque sul soggetto che vanta tali prestazioni. La inerenza delle prestazioni non può essere correttamente ravvisata con riferimento a prestazioni reputate dal Tribunale (con motivazione incensurabile nel merito) inutili se non dannose non meritevoli di assorbire risorse utilmente destinate ai creditori.

Page 94: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

94

LEGGI LA SENTENZA Num. 3218/2017 DEL 09/12/2016 – Deposito 07/02/2017

SENTENZA Num. 3218/2017 del 09/12/2016 – Deposito del 07/02/2017

Page 95: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

95

SENTENZA Num. 3218/2017 del 09/12/2016 – Deposito del 07/02/2017

Page 96: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

96

SENTENZA Num. 3218/2017 del 09/12/2016 – Deposito del 07/02/2017

Page 97: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

97

SENTENZA Num. 3218/2017 del 09/12/2016 – Deposito del 07/02/2017

Page 98: DE JURE CONDENDO - Fondazione Forense Pesarofondazioneforensepesaro.it/wp-content/uploads/2017/10/1...2017/10/01  · Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro - Sentenza n. 958/2016

98

DE JURE CONDENDO Notiziario Giuridico - N. 3-2017

A Cura di Fondazione Forense

di Pesaro

TRIBUNALE DI PESARO Piazzale Giosué Carducci n.12

61121 – PESARO (PU)

con il patrocinio di Ordine degli Avvocati di Pesaro

HANNO COLLABORATO: