D.d.U.O 5027 DISPOSIZIONI OPERATIVE · D.d.U.O 5027 11/06/14 Decreto Dirigente Unità Organizzativa...
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D.d.U.OD.d.U.O 5027 11/06/145027 11/06/14
Decreto Dirigente Unità OrganizzativaAMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE
DISPOSIZIONI OPERATIVE PER L’ESERCIZIO, LA
MANUTENZIONE, IL CONTROLLO E ISPEZIONE DEGLI
IMPIANTI TERMICIIMPIANTI TERMICI
IN ATTUAZIONE DELLA DGR X/1118 DEL 20.12.2013
Le disposizioni sostituiscono quelle approvate Le disposizioni sostituiscono quelle approvate
con decreto dirigenziale n. 6260 del 13 luglio 2012con decreto dirigenziale n. 6260 del 13 luglio 2012
Regione Lombardia
1. INQUADRAMENTO NORMATIVO
2. RICHIAMI DGR 1118
3. SCADENZIARIO
4. TARGATURA
INDICE
Regione Lombardia D.G.R. 1118
4. TARGATURA
5. CONTABILIZZAZIONE
6. LIBRETTO DI IMPIANTO
7. RAPPORTO DI CONTROLLO
INTRODUZIONE
�DGR 2601/2011 abrogata�DGR 1118/2014 (Targatura, nuovi libretti e rapporti dicontrollo, rendimenti, controlli di efficienza energetica degliimpianti, nuova tempistica, termoregolazione econtabilizzazione del calore…)�DDUO 6260, emanato a seguito della DGR 2601, non
Regione Lombardia
DDUO 6260, emanato a seguito della DGR 2601, nonancora abrogato fino al 15 ottobre (allegati G/F…)�DDUO 5027 sostituirà il decreto 6260 entrerà in vigore dal15 ottobre/2014�DDUO 6518 proroga delle scadenze al 15 ottobre
Richiamo impianti soggetti a DGR 1118
Gli impianti tecnologici destinati ai servizi di climatizzazioneinvernale o estiva degli ambienti con o senza produzione diacqua calda sanitaria costituiti da un generatore a
combustione di qualsiasi potenza
Regione Lombardia
Richiamo impianti soggetti a DGR 1118
Apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiantecome stufe e caminetti:se fissi e con somma delle potenza nominale del focolare >
5 kW (gli apparecchi devono essere a servizio della stessasingola unità immobiliare).
Regione Lombardia
Richiamo impianti soggetti a DGR 1118
Impianti di climatizzazione invernale costituitiesclusivamente da pompe di calore e/o collettori solari
termici la cui somma delle potenze termiche utili è >= 12
kW
Regione Lombardia
Richiamo impianti soggetti a dgr 1118
impianti di climatizzazione estiva composti da una o più macchine frigorifere la cui somma delle potenze termiche
utili è >= 12 kW
Regione Lombardia
Richiamo impianti soggetti a dgr 1118
�le sottostazioni collegate alle reti di teleriscaldamento
�gli impianti cogenerativi di qualsiasi potenza
Regione Lombardia
Richiamo impianti soggetti a dgr 1118
Sono esclusi:
�camini aperti�radiatori individuali
Regione Lombardia
Richiamo impianti soggetti a dgr 1118
Sono esclusi:
�cucine economiche �termocucine di qualsiasi potenza
Regione Lombardia
Richiamo impianti soggetti a dgr 1118
Sono esclusi:
�gli impianti termici civili inseriti in cicli di processo�impianti disattivati
Regione Lombardia
Richiamo impianti soggetti a dgr 1118
DEFINIZIONE DI IMPIANTO RISTRUTTURATO:
Insieme di opere che comportano la modifica o un
rinnovamento sostanziale sia dei sistemi di produzione che
di distribuzione del calore; rientrano in questa categoria la
trasformazione di un impianto termico centralizzato in
impianto termico individuale, nonché la risistemazione
Regione Lombardia
impianto termico individuale, nonché la risistemazione
impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di un
edificio a causa del distacco
RESPONSABILITA’
DELL’ESERCIZIO
E
DELLA MANUTENZIONE
Regione Lombardia D.G.R. 1118
DELLA MANUTENZIONE
DELL’IMPIANTO TERMICO
IL MANUTENTORE e L’INSTALLATORE
Art. 14 DGR 1118
�Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione e verifica
dell’efficienza dell’impianto termico devono essere eseguiteconformemente alle prescrizioni contenute nelle istruzioni tecnicheper l’uso e la manutenzione rese disponibili dall’impresa
installatrice.
�Qualora l’impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni, onon siano più disponibili, devono essere eseguite conformemente
MANUTENTORE E INSTALLATORE
Quali controlli ?
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non siano più disponibili, devono essere eseguite conformementealle prescrizioni tecniche contenute nelle istruzioni relative allospecifico modello elaborato dal produttore
�Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restantiparti dell’impianto termico per i quali non siano disponibili néreperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguitesecondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative
I controlli devono essere realizzati:
a)all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto, a cura dell’installatore;
b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici ma che
MANUTENTORE E INSTALLATORE
Quando i controlli
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c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici ma che possono modificare l’efficienza energetica dell’impianto
Il successivo controllo deve essere effettuato entro i termini della
tabella seguente,a far data dall’effettuazione dell’ultimo controllo,
o secondo le eventuali indicazioni dell’installatore e/o manutentore
Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, nell’ambito delle rispettive responsabilità e per comprovati motivi di sicurezza, devono indicare:a. le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita
l’impianto da loro installato o sottoposto a manutenzione, per
garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
MANUTENTORE e INSTALLATORE
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b. la frequenza delle operazioni se maggiori di quanto previste
Tali indicazioni devono essere consegnate al committente o all’utente in forma scritta, facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto e indicando in dettaglio i motivi.
In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione e verifica, si effettua un controllo di efficienza energetica
riguardante:
1. il controllo del sottosistema di generazione (misura del
rendimento di combustione)
IL MANUTENTORE
i controlli di efficienza energetica
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2. la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
3. la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell’acqua, dove previsti.
I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo emanutenzione, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferioriai limiti fissati, non adeguabili mediante ulteriori manutenzioni,devono essere sostituiti entro 180 giorni dalla data del controllo.
Ove il Responsabile si avvalga della facoltà di richiedere, a sue spese,un’ulteriore verifica da parte dell’Autorità competente, tale scadenza
IL MANUTENTORE
In caso di rendimento inferiore
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un’ulteriore verifica da parte dell’Autorità competente, tale scadenzaviene sospesa fino all’ottenimento delle risultanze di tale verifica.
I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo,siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli fissatisono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo
Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali nel corsodelle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori deiparametri che caratterizzano l’efficienza energetica (COP / GUE / EER)sono inferiori del 15 per cento rispetto a quelli misurati in fase di
collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto,
devono essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranza
del 5 per cento.
IL MANUTENTORE
macchine frigorifere
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del 5 per cento.
Qualora i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento nonsiano disponibili, si fa riferimento ai valori di targa
RESPONSABILITA’
DELL’ESERCIZIO
E
DELLA MANUTENZIONE
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DELLA MANUTENZIONE
DELL’IMPIANTO TERMICO
IMPIANTO A BIOMASSA LEGNOSA
ART. 15
L’installazione di generatori di calore a biomassa legnosa, inseriti omeno in impianti termici deve rispettare:•D.M. 37/2008 e s.m.i•UNI 10683
Al termine delle operazioni di installazione, l’installatore deveeffettuare una verifica di corretto funzionamento dell’impianto e
IMPIANTO A BIOMASSA LEGNOSA
installatore
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effettuare una verifica di corretto funzionamento dell’impianto e
rilasciare le dichiarazioni di conformità riferite ai vari componenti
dell’impianto, compreso il sistema di evacuazione dei prodotti della
combustione, come previsto dal D.M. n.37 del 2008 e dalla normaUNI 10683.
Il produttore del generatore di calore a biomassa legnosa dovràindicare nel libretto per la corretta installazione, l’uso e lamanutenzione dell’apparecchio tutte le informazioni necessarieaffinché possano essere rispettati i livelli di efficienza e di emissionedichiarati, con riferimento anche :•alle caratteristiche del combustibile,•alle corrette modalità di gestione del generatore,
IMPIANTI A BIOMASSA LEGNOSA
produttore
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•alle corrette modalità di gestione del generatore,•al regime di funzionamento ottimale,•ai sistemi di regolazione presenti e alle configurazioni impiantistichepiù idonee,•ivi compreso il limite minimo e massimo del tiraggio del sistema dievacuazione dei fumi
Il produttore del generatore di calore a biomassa legnosa deveindicare il valore nominale del rendimento dell’apparecchio. I nuoviapparecchi installati a partire dal 1 agosto 2014 dovranno rispettare ivalori minimi di rendimento riportati nella tabella
IMPIANTI A BIOMASSA LEGNOSA
produttore
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IMPIANTI A BIOMASSA LEGNOSA
Il manutentore
Periodicità delle manutenzioni:
A. Per generatori di calore di potenza termica nominale inferiore a 15 kW ogni 2 anni;
B. Per apparecchi di potenza termica nominale superiore o uguale a
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B. Per apparecchi di potenza termica nominale superiore o uguale a 15 kW ogni anno.
IMPIANTI A BIOMASSA LEGNOSA
Il manutentore
E’ inoltre richiesta la pulizia dei sistemi di evacuazione dei fumi con periodicità almeno biennale
La fuliggine derivante dalla pulizia deve essere smaltita come rifiuto solido urbano e non deve essere dispersa nell’ambiente.
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Gli impianti termici, anche se costituiti esclusivamente da apparecchi alimentati da biomassa legnosa, devono essere muniti di un “Libretto di impianto”.
SCADENZIARIO
DAL 1° AGOSTO:
PORTAFOGLIO DIGITALE:
In occasione delle Manutenzioni Periodiche i contributi
dovranno essere pagati tramite il portafoglio digitale
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NUOVI LIMITI DI RENDIMENTO:
Gli impianti a biomassa legnosa installati dal 1 agosto
2014 dovranno rispettare i nuovi valori minimi di
rendimento
SCADENZIARIO
DAL 15 ottobre:
NUOVI MODELLI DI LIBRETTO E DI RAPPORTO
Anche per impianti a biomassa, condizionamento e
teleriscaldamento.
I nuovi modelli potranno comunque essere utilizzati, in
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I nuovi modelli potranno comunque essere utilizzati, in
formato cartaceo, anche prima del 15 ottobre 2014, pur
se gli schemi inseriti nel Catasto verranno adeguati il 15
ottobre 2014;
AVVIO PROCESSO DI TARGATURA
SCADENZIARIO
DAL 15 ottobre:
Manutenzione impianti termici a biomassa, impianti per
la climatizzazione costituiti da collettori solari o pompe di
calore>=12 kW e scambiatori delle reti di
teleriscaldamento.
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teleriscaldamento.
Tutti gli impianti termici, a partire dal 15 ottobre, dovrannoessere dotati della Targa Impianto, consegnata all’utentefinale dal manutentore, all’atto della prima manutenzioneutile, o dall’installatore, nel caso di impianti di nuovainstallazione, o dall’ispettore, nel caso di ispezione.
TARGATURA DEGLI IMPIANTI TERMICI
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L’applicazione della targa determina l’associazione univocadel codice Targa Impianto con l’impianto termico stesso.
Le targhe sono distribuite a titolo gratuito dalle Autorità competenti.
Gli stessi MANUTENTORI non possono chiedere maggiori oneri all’utente finale per l’applicazione della Targa Impianto.
TARGATURA DEGLI IMPIANTI TERMICI
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Impianto.
I generatori che sono al servizio di un unico sistema di
distribuzione operano come unico impianto termico edevono essere censiti attraverso un’unica Targa impianto,pur se alimentati da generatori e vettori energeticidifferenti. Se i due impianti hanno solo il sistema dirilevazione delle temperature sono da considerarsi due
TARGATURA DEGLI IMPIANTI TERMICI
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rilevazione delle temperature sono da considerarsi dueimpianti separati.
Gli apparecchi preposti alla climatizzazione di singoli locali oparti limitate di un’unità immobiliare, come ad esempio lestufe costituiscono un impianto separato rispettoall’impianto termico che garantisce il servizio all’intera unitàimmobiliare o all’intero edificio, in caso di impiantocentralizzato.
Sono invece considerati come un unico impianto termico igeneratori a servizio della medesima unità immobiliare noncollegati ad alcuna rete di distribuzione, come, ad esempio,gli apparecchi singoli ad energia radiante o aerotermi.
In questi casi verrà attribuita un’unica Targa Impianto.
TARGATURA DEGLI IMPIANTI TERMICI
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In questi casi verrà attribuita un’unica Targa Impianto.
Le targhe sono raccolte in plichi, ogni plico è composto da51 targhe.Al plico è attribuita una codifica facente parte del codiceTarga Impianto e che consente l’associazione univoca diogni Targa Impianto al plico di origine.
TARGATURA DEGLI IMPIANTI TERMICI
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La singola Targa Impianto è prodotta in n. 3 copie, di cui unadovrà essere apposta sul generatore principale, checoincide con quello alimentato da combustibile fossileseguendo l’ordine metano, gpl, gasolio.Le altre due copie sono conservate a cura del responsabiledi impianto
Per impianti installati in centrale termica, Il responsabiledell’impianto deve applicare in corrispondenza dell’ingressoidoneo cartello, su cui riportare :
1. Nominativo del responsabile con il codice registrazione2. Nominativo del conduttore con il codice registrazione
TARGATURA DEGLI IMPIANTI TERMICI
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2. Nominativo del conduttore con il codice registrazione3. Periodo e orario di funzionamento4. Una Copia della targa impianto5. Recapiti e numeri utili
Ogni Targa Impianto è corredata da due matrici contenenti ilcodice identificativo univoco dell’impianto termico, daapporre sul nuovo Libretto di Impianto e sul Rapporto di
Controllo Tecnico redatti in occasione delle attività che
generano la targatura dell’impianto.
TARGATURA DEGLI IMPIANTI TERMICI
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L’eventuale smarrimento di targhe consegnate è segnalatodirettamente dall’operatore attraverso apposita funzione sulportale web. Tale operazione annulla la validità dei codicitarga indicati che non potranno più essere utilizzati per latargatura degli impianti.
La composizione del codice Targa Impianto è generica e nonidentifica l’Autorità Competente né il territorio comunale incui è ubicato l’impianto targato, pertanto è utilizzabileindistintamente su tutto il territorio regionale.
Le targhe non possono essere trasferite da un manutentore,
TARGATURA DEGLI IMPIANTI TERMICI
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Le targhe non possono essere trasferite da un manutentore,installatore o ispettore ad altri operatori.
Il codice Targa Impianto è collegato all’impianto fino alla suarottamazione o ristrutturazione.
Il cambio di combustibile utilizzato da un impianto termicorientra nella fattispecie di assegnazione di una nuova TargaImpianto.
TARGATURA DEGLI IMPIANTI TERMICI
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Impianto.
La sostituzione di un generatore non richiede lasostituzione.In caso di ristrutturazione il codice cambia e la targa vasostituita
Per impianti installati in centrale termica, il responsabiledeve applicare, in corrispondenza dell’ingresso dellacentrale, idoneo cartello, non deteriorabile, su cui sianoriportate le seguenti informazioni:1. il nominativo del Responsabile dell’impianto con il
relativo codice di registrazione a CURIT;
TARGATURA DEGLI IMPIANTI TERMICI
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relativo codice di registrazione a CURIT;2. il nominativo del Conduttore, se previsto, con il relativo
codice di registrazione a CURIT;3. il periodo e l’orario di funzionamento dell’impianto;4. una copia della Targa Impianto;5. recapiti e numeri utili.
La Targa Impianto ha la forma di un rettangolo, i cui latimisurano rispettivamente 50 mm e 65 mm. Ciascuna Targaimpianto è personalizzata con l’aggiunta del codiceidentificativo univoco dell’impianto termico ed un QR Code.La presenza del QR Code, ovvero un codice graficobidimensionale che contiene informazioni e/o collegamenti
TARGATURA DEGLI IMPIANTI TERMICI
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bidimensionale che contiene informazioni e/o collegamentiweb, è previsto al fine di semplificare l’acquisizione delleinformazioni relative all’impianto termico tramite idoneaapparecchiatura elettronicaLa Targa Impianto è realizzata su materiale adesivo consistema che ne evita l’asportazione integra per unsuccessivo riutilizzo.
.
E’ possibile trovare , in occasione della prima manutenzioneo installazione un impianto targato.Pertanto fino alla verifica in fase di sopralluogo non èpossibile assegnare con certezza una targa impianto.
Le imprese dovranno inviare allo sportello caldaie della
TARGATURA DEGLI IMPIANTI TERMICI
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Le imprese dovranno inviare allo sportello caldaie dellaProvincia di Lecco via mail o via fax la richiesta, completadei dati dell’impresa, delle targhe.
A seguito della installazione di sistemi di contabilizzazionedel calore e/o di termoregolazione è richiesta latrasmissione della scheda tecnica di cui all’Allegato 4.
Tale scheda deve essere inviata all’Autorità Competenteattraverso la procedura di trasmissione disponibile nel
Termoregolazione e contabilizzazione del calore
allegato 4
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attraverso la procedura di trasmissione disponibile nelCatasto.
La trasmissione avviene a cura del responsabiledell’impianto, se questi rientra tra le figure di TerzoResponsabile o Amministratore di Condominio, a curadell’installatore negli altri casi.
Nel caso sia attestata l’impossibilità tecnicadell’installazione, la suddetta scheda deve essere trasmessaentro e non oltre la data di scadenza prevista(1/agosto/2014)
In caso siano redatte direttamente le schede del libretto di
Termoregolazione e contabilizzazione del calore
allegato 4
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In caso siano redatte direttamente le schede del libretto diimpianto di cui all’Allegato 3 relative alla termoregolazione econtabilizzazione, la scheda di cui all’Allegato 4 può nonessere trasmessa.Oltre alla scheda di cui sopra, il tecnico deve consegnare al
responsabile dell’impianto una relazione descrittiva del
sistema di termoregolazione e contabilizzazione.
Gli edifici costituiti da un’unica o da più unità immobiliari,gestiti da un unico soggetto utilizzatore, a qualsiasi titolo,serviti da un unico impianto centralizzato sono esentatidagli obblighi di contabilizzazione del calore.
Tale esenzione resta in essere finché sussiste lo stato di
Termoregolazione e contabilizzazione del calore
allegato 4
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Tale esenzione resta in essere finché sussiste lo stato difatto e di diritto sopra specificato.
La contabilizzazione dei singoli consumi può essere affidataad un soggetto terzo ma la responsabilità relativa allacorretta gestione del sistema rimane in capo al responsabiledell’impianto.
L’eventuale soggetto terzo a cui viene affidata la
Termoregolazione e contabilizzazione del calore
allegato 4
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L’eventuale soggetto terzo a cui viene affidata lacontabilizzazione deve informare in modo adeguato ilresponsabile dell’impianto in merito ai costi connessi a taleattività, ai relativi obblighi e agli adempimenti necessari
Il responsabile dell’impianto è tenuto a fornire agli utentiinformazioni dettagliate riguardo al funzionamento delsistema di termoregolazione e contabilizzazione, produrreun prospetto previsionale delle spese, comprensive anchedi quelle accessorie, ed un prospetto a consuntivo.
Termoregolazione e contabilizzazione del calore
allegato 4
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I consuntivi delle spese approvati devono essere conservatiper almeno cinque anni. Inoltre il responsabile è tenuto adattivarsi per verificare casi di consumi anomali o dimalfunzionamento dei sistemi di termoregolazione econtabilizzazione.
Il proprietario della singola unità immobiliare è tenuto adinformare il responsabile dell’impianto, o eventualmente ilterzo incaricato, di tutte le modifiche interne alla propriaproprietà che coinvolgono l’impianto di distribuzione delcalore, come ad esempio la sostituzione di singoli caloriferio lo spostamento degli stessi.
Termoregolazione e contabilizzazione del calore
allegato 4
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o lo spostamento degli stessi.
Le modalità di riparto delle spese per il riscaldamento ed, inparticolare, l’eventuale introduzione di correttivi per ridurrei costi che gravano sugli utenti delle unità immobiliare piùsvantaggiate, a causa della loro esposizione, costituiscono
una scelta autonoma del condominio e devono essere
approvate dalla relativa assemblea.
Termoregolazione e contabilizzazione del calore
allegato 4
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approvate dalla relativa assemblea.
I sistemi di contabilizzazione dei consumi energetici diciascuna utenza, basati su apparecchi contaore cheregistrano la durata dell’attivazione del riscaldamento daparte dell’utente non rispondono perfettamente all’art. 9,comma 1, lettera c) della l.r. 24/2006.
Termoregolazione e contabilizzazione del calore
allegato 4
Regione Lombardia
Si ritiene tuttavia che tali sistemi siano comunque idonei sestrutturati in modo da poter determinare il consumo diciascuna utenza.
Resta inteso che alla prima occasione di ristrutturazionedell’impianto termico debba essere installato un sistemache consenta di contabilizzare il calore erogato e nonsemplicemente le ore di attivazione.
Termoregolazione e contabilizzazione del calore
allegato 4
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Si fa presente, inoltre, che l’art. 9, comma 3, della LeggeRegionale n. 5 del 31 luglio 2013 ha disposto che le sanzioniper il mancato rispetto dell’obbligo di installazione deisistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calorenon possano essere applicate fino al 31 dicembre 2016. Sida atto, pertanto, che eventuali inadempimenti possono
Termoregolazione e contabilizzazione del calore
allegato 4
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da atto, pertanto, che eventuali inadempimenti possonoessere fatti rilevare dall’Autorità Competente ma non dannoluogo a sanzioni.
Queste ultime possono essere applicate dal 1° gennaio2017, ma solo per inadempimenti riscontrati a decorreredalla stessa data.Conseguentemente, il mancato rispetto del suddettoobbligo non comporta, fino alla suddetta data, la decadenzaautomatica del ruolo di Terzo Responsabile prevista
Termoregolazione e contabilizzazione del calore
allegato 4
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automatica del ruolo di Terzo Responsabile prevista
I nuovi modelli di libretto di impianto entreranno in vigore apartire dal 15 ottobre 2014
Fino a tale data resteranno in vigore gli attuali modelli,approvati con D.d.U.O. n. 6260/2012. I nuovi libretti diimpianto (allegato 2) dovranno essere consegnati al
Nuovi libretti di impianto allegato 2
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impianto (allegato 2) dovranno essere consegnati alcittadino, responsabile dell’impianto, in occasione della
prima manutenzione utile e comunque in caso di nuovainstallazione
Oltre alle informazioni previste dal Decreto ministeriale 10 febbraio 2014 contengono altri importanti dati funzionali alla migliore gestione dei catasti regionali (Cened, Registro Sonde Geotermiche, ecc):
�la Targa dell’impianto;�i dati catastali dell’edificio in cui è ubicato l’impianto
Nuovi libretti di impianto allegato 2
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�i dati catastali dell’edificio in cui è ubicato l’impianto termico;�i riferimenti all’Attestato di Prestazione Energetica (ACE/APE) eventualmente presente;�il punto di riconsegna combustibile (PDR);�il punto di riconsegna energia elettrica (POD).
per PDR vuol dire “punto di riconsegna del gas” ed è uncodice composto da 14 numeri che identifica il punto fisicosulla rete in cui il gas naturale viene consegnato dalfornitore al cliente finale.
Il codice PDR non cambia anche se si cambia fornitore del
Nuovi libretti di impianto allegato 2
Regione Lombardia
Il codice PDR non cambia anche se si cambia fornitore delgas oppure nei casi si effettuino volture o subentri; essosolitamente si trova nella prima pagina della bolletta del gas(sezione dati generali).
Il codice POD è un codice composto da lettere e numeri cheidentifica in modo certo il punto fisico sul territorio
nazionale in cui l'energia viene consegnata dal fornitore eprelevata dal cliente finale. Poiché identifica un punto fisicosulla rete di distribuzione, il codice non cambia anche se sicambia fornitore.
Nuovi libretti di impianto allegato 2
Regione Lombardia
cambia fornitore.
È facile da individuare poiché inizia con “IT” ed è compostoda 14-15 caratteri, solitamente si trova nel primo foglio
della bolletta della luce sotto la voce: Dati di Fornitura.
Il manutentore, all’atto della prima manutenzionesuccessiva alla data di entrata in vigore, è tenuto acompilare il nuovo libretto di impianto, a cui deve essereallegato il vecchio libretto. I vecchi libretti vanno
conservati dal responsabile dell'impianto.
Nuovi libretti di impianto allegato 2
Regione Lombardia
Il libretto deve essere aggiornato ad ogni manutenzione
relativamente alle sezioni 11, 12 e 14.Il manutentore garantisce la corrispondenza tra quantoriportato sul libretto di impianto e quanto presente nelrapporto di prova e sul catasto CURIT.
Libretto di impianto è costituito dalle seguenti sezioni:
1. Scheda identificativa dell’impianto; 2. Trattamento acqua; 3. Nomina del terzo responsabile dell’impianto termico; 4. Generatori;
Nuovi libretti di impianto allegato 2
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4. Generatori; 5. Sistemi di regolazione e di contabilizzazione; 6. Sistema di distribuzione; 7. Sistema di emissione; 8. Sistema di accumulo; 9. Altri componenti dell’impianto;
10. Impianto di Ventilazione meccanica controllata; 11. Risultati della prima verifica e delle verifiche
periodiche;
12. Interventi di controllo di efficienza energetica;
13. Risultati delle ispezioni effettuate dall’autorità competente;
Nuovi libretti di impianto allegato 2
Regione Lombardia
competente; 14. Registrazione dei consumi nei vari esercizi.
E’ ovvio che un nuovo libretto non dovranno esserci tutte le schede. Ad esempio in un libretto di un impianto termico termoautonomo dovranno esserci solo le seguenti schede:1.Scheda identificativa dell’impianto; 2. Trattamento acqua; 4. Generatori; 5. Sistemi di regolazione e di contabilizzazione;
Nuovi libretti di impianto allegato 2
Regione Lombardia
5. Sistemi di regolazione e di contabilizzazione; 6. Sistema di distribuzione; 7. Sistema di emissione; 11. Risultati della prima verifica e delle verifiche periodiche; 12. Interventi di controllo di efficienza energetica; 13. Risultati delle ispezioni effettuate dall’autorità competente; 14. Registrazione dei consumi nei vari esercizi.
La compilazione iniziale, comprensiva de risultati dellaprima verifica, deve essere effettuata all’atto della primamessa in servizio a cura della impresa installatrice; per gliimpianti già esistenti alla data di pubblicazione del presentelibretto la compilazione iniziale deve essere effettuata dalresponsabile dell’impianto o eventuale terzo responsabile
Nuovi libretti di impianto allegato 2
Regione Lombardia
responsabile dell’impianto o eventuale terzo responsabile
La compilazione e l’aggiornamento successivo per le diverse parti del libretto di impianto devono essere effettuate da :
Nuovi libretti di impianto allegato 2
scheda
responsabile 1
installatore 2,4,5,6,7,8,9,10
Responsabile 3
Regione Lombardia
Responsabile 3
manutentore 11,12
ispettore 13
responsabile 14
ll DPR 59/09 - Obbligo trattamento acqua- art 4. comma 14:
Nuovi libretti di impianto allegato 2
Scheda 2: trattamento acqua
Si rimanda alla nota Norma UNI CTI 8065 per le modalità di esecuzione
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Si rimanda alla nota Norma UNI CTI 8065 per le modalità di esecuzione dei trattamenti.Per quanto riguarda gli impianti di potenza superiore ai 350 kW restano valide le indicazioni fornite dall’Articolo 5 comma 6 del DPR 412/93.
Analogamente al modello elaborato per il libretto diimpianto, anche i rapporti di controllo vengono recepiticontenendo tutte le informazioni previste dagli allegati alDM 10 febbraio 2014, alle quali sono state aggiunteinformazioni che Regione Lombardia ritiene fondamentalirispetto ai propri sistemi informativi.
Modelli di Rapporto di controllo Allegato 3
Regione Lombardia
rispetto ai propri sistemi informativi.
I modelli qui riportati entrano in vigore a partire dal 1°
agosto 2014 ( proroga ufficiosa 15 ottobre)
Il manutentore è tenuto a compilare i nuovi modelli inrelazione alla tipologia di impianto sottoposto amanutenzione.
Tipo 1A – Gruppi Termici;
Tipo 1B – Apparecchi a biomassa;
Modelli di Rapporto di controllo Allegato 3
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Tipo 1B – Apparecchi a biomassa;
Tipo 2 – Gruppi Frigo;
Tipo 3 – Scambiatori;
Tipo 4 – Cogeneratori.
alcune norme di riferimentoIdoneità dei locali: UNI 7129-2Idoneità aerazione: UNI 7129-2Idoneità ventilazione: UNI 7129-2Verifica idoneità sistemi fumari: UNI 7129-2; UNI 11071; UNI 10845Verifica funzionalità sistemi fumari: UNI 10845
Modelli di Rapporto di controllo Allegato 3
Regione Lombardia
Verifica funzionalità sistemi fumari: UNI 10845Tenuta impianto interno gas: prova 100mbar DM 96Tenuta impianto interno esistente: UNI 11137Verifica dimensionamento impianto interno: UNI 7129-1Per impianti superiori a 35 kW applicare UNI 11528 al posto di UNI 7129