ISTRUZIONI OPERATIVE SEZIONE C

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ISTRUZIONI OPERATIVE SEZIONE C DPAR 2014 Regione Campania 01/01/2014

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ISTRUZIONIOPERATIVE

SEZIONECDPAR2014

Regione Campania 01/01/2014

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SommarioATTIVITA’ 10 ..................................................................................................................................... 4 

ADEMPIMENTI INERENTI I SOSPETTI AVVELENAMENTI DI ANIMALI .............................. 4 

ATTIVITÀ 13 ...................................................................................................................................... 7 

SOCCORSO AGLI ANIMALI SENZA PADRONE .......................................................................... 7 

ATTIVITÀ 15 ...................................................................................................................................... 8 

IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA DEI BUFALINI, BOVINI E OVICAPRINI (SIA NEI CASI PREVISTI CHE NON PREVISTI DALL'O.M. 9/8/12) ..................................................................... 8 

33-PIANO DI MONITORAGGIO SULLA RADIOATTIVITÀ DEI PRODOTTI ALIMENTARI 11 

38-PIANO DI MONITORAGGIO SULL’IDONEITA’ DEI MATERIALI A CONTATTO CON GLI ALIMENTI ................................................................................................................................. 15 

41-PIANO DI MONITORAGGIO SULLE MALATTIE DEI PESCI E DEI MOLLUSCHI (AUTORIZZAZIONI E CATEGORIE SANITARIE EX D.L.VO 148/08 E DEL D.D. 31/13) ...... 19 

42-PIANO DI MONITORAGGIO PER LA RICERCA DELL’ACRILAMMIDE NEGLI ALIMENTI ........................................................................................................................................ 21 

43-PIANO DI MONITORAGGIO COMUNITARIO DEI RESIDUI DI ANTIPARASSITARI NEGLI ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE ED ANIMALE – REG CE 788/12 ....................... 40 

44-PIANO DI MONITORAGGIO DEI PRODOTTI ALIMENTARI DI ORIGINE NON ANIMALE IMPORTATI DA PAESI TERZI ................................................................................... 43 

46-PIANO DI MONITORAGGIO SUGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI DI ANIMALI VIVI 47 

48-PIANO DI MONITORAGGIO DELLA RABBIA ...................................................................... 52 

51-PIANO DI MONITORAGGIO SUGLI ALIMENTI E I LORO INGREDIENTI TRATTATI CON RADIAZIONI IONIZZANTI ................................................................................................... 56 

52-PIANO DI MONITORAGGIO PER LA VERIFICA DELLA PRESENZA DI SALMONELLE E LISTERIE IN STABILIMENTI ABILITATI ALL’ESPORTAZIONE IN USA .......................... 61 

54-PIANO DI MONITORAGGIO DEI CENTRI RACCOLTA SPERMA ADIBITI AGLI SCAMBI COMUNITARI ED ALLE ESPORTAZIONI................................................................... 65 

55-PIANO DI MONITORAGGIO DELLE STAZIONI DI FECONDAZIONE PUBBLICA, DEI CENTRI DI PRODUZIONE DI MATERIALE SEMINALE, DEI GRUPPI DI RACCOLTA EMBRIONI, DEI GRUPPI DI PRODUZIONE EMBRIONI E DEI RECAPITI E ACCERTAMENTI SANITARI DEI RIPRODUTTORI MASCHI E NEGLI ALLEVAMENTI SUINICOLI CON FECONDAZIONE ARTIFICIALE ..................................................................... 67 

56-PIANO DI MONITORAGGIO MOLLUSCHI BIVALVI VIVI (MBV) NELLE ZONE DI PRODUZIONE, STABULAZIONE E BANCHI NATURALI ........................................................ 72 

58-PIANO DI MONITORAGGIO PER LA VERIFICA DEI PARAMETRI PER LA VENDITA DIRETTA DI LATTE CRUDO IN AZIENDA E DISTRIBUTORI AUTOMATICI ................... 110 

59-PIANO DI MONITORAGGIO SULLA QUALITÀ DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO ..................................................................................................................... 115 

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62-PIANO DI MONITORAGGIO MEDIANTE TEST ISTOLOGICO ......................................... 122 

81- PIANO DI MONITORAGGIO PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DEI PRODOTTI NEGLI IMPIANTI RICONOSCIUTI AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE/1069/09................ 134 

103-PIANO DI MONITORAGGIO CELIACHIA .......................................................................... 147 

105-PIANO DI MONITORAGGIO DEI MANGIMI PROVENIENTI DA PAESI TERZI ........... 149 

106-PIANO DI MONITORAGGIO IN STABILIMENTI ABILITATI ALL’ESPORTAZIONE NELLA FEDERAZIONE RUSSA E CUSTOM UNION ............................................................... 153 

107-PIANO DI MONITORAGGIO PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DEGLI STABILIMENTI PRODUTTORI DI MSR ..................................................................................... 164 

108-PIANO DI MONITORAGGIO MPCD E GLICIDIL ESTERI ................................................ 166 

109-PIANO DI MONITORAGGIO TOSSINE T-2 E HT-2 IN ALIMENTI E MANGIMI A BASE DI CEREALI ................................................................................................................................... 170 

110-PIANO DI MONITORAGGIO METALLI PESANTI NEI PESCI PESCATI LUNGO LE COSTE CAMPANE ........................................................................................................................ 174 

111-PIANO DI MONITORAGGIO COMUNITARIO DIOSSINE, PCB DIOSSINO-SIMILI, PCB DIOSSINO NON SIMILI ................................................................................................................ 177 

118-PIANO DI MONITORAGGIO PER LA VERIFICA DELLA CONTAMINAZIONE DA TESSUTO DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE NELLE CARNI PROVENIENTI DALLA TESTA DEI BOVINI (CARNI DI SPOLPO) ................................................................................. 180 

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ATTIVITA’ 10

ADEMPIMENTI INERENTI I SOSPETTI AVVELENAMENTI DI ANIMALI

1. PIANIFICAZIONE

L’attività in questione è di estrema importanza sia in ambito urbano che rurale, in quanto gli avvelenamenti di animali, siano essi appartenenti alle specie domestiche/d’affezione che selvatiche nei loro habitat naturali, sono considerati reati penali ai sensi della normativa vigente e spetta ai Servizi Veterinari pubblici un ruolo fondamentale negli accertamenti di tali reati, unitamente ad altre Autorità.

1.1 SCOPI

Gli scopi della presente attività sono da riassumere sinteticamente in:

Conferma o meno del sospetto di avvelenamento di animali domestici/selvatici;

Accertamenti ed indagini epidemiologiche in caso di conferme dei sospetti, finalizzate all’identificazione del/i responsabile/i

1.2 AUTORITA’ COMPETENTI

Ciascuna per le proprie funzioni e ruoli attribuite dalle norme vigenti, sono A.C.:

Servizi Veterinari delle AA.SS.LL.;

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno;

Comuni;

Prefettura

1.3 FONTI NORMATIVE.

Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante: “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, in particolare l’articolo 21, lettera u) ;

Ordinanza del Ministero della Salute del 10 Febbraio 2012, che proroga e modifica l'ordinanza 18 dicembre 2008, come modificata dall'ordinanza 19 marzo 2009 e dall’Ordinanza 14 Gennaio 2010, recante: «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati»;

legge 20 luglio 2004 n. 189, recante «Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonche' di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate»;

Legge Regionale n. 16/2001.

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1.4 PROCEDURE OPERATIVE

1. Ogni segnalazione pervenuta ai Servizi Veterinari da qualsiasi fonte (cittadini; altre autorità; IZS; medici veterinari privati; ecc.) è seguita da un sopralluogo finalizzato all’accertamento di eventuali rilievi probatori;

2. I sopralluoghi, preferibilmente eseguiti congiuntamente con la Polizia Locale per quanto di competenza, sono opportunamente registrati in GISA;

3. A tal fine, se la zona da controllare è suolo pubblico o privato, questa, se non già censita in precedenza, dovrà essere prioritariamente registrata secondo il seguente percorso: “Macroarea IUV – Zone di Controllo – Aggiungi Nuova Zona di Controllo” ed all’interno di questa inserire il c.u. “ispezione semplice” specificandone il motivo “Avvelenamento Animali”;

4. Nel caso invece l’episodio sospetto sia avvenuto in relazione a: “proprietari di animali”, “canili”, “colonie feline” il c.u. andrà inserito all’interno degli stessi, con eguali modalità di cui al punto soprastante;

5. Resta fermo quanto stabilito nella norma che ogni rinvenimento di animale deceduto e/o presunta esca, dovrà essere seguito dalla trasmissione ufficiale dei reperti presso la sede territoriale competente dell’IZSM con l’opportuna modulistica, ai fini della diagnosi ufficiale di conferma o meno dell’avvelenamento.

6. La trasmissione dei campioni/reperti al competente IZSM dovrà essere opportunamente registrata sui sistemi informativi regionali disponibili:

o In VAM sarà registrato il trasferimento di carogne intere per l’esecuzione delle indagini necroscopiche;

o In GISA saranno registrati i campioni/reperti eventualmente rinvenuti nei luoghi oggetti del controllo ufficiale.

1.5 DURATA

L’attività ha durata pari al DPAR relativo e quindi termina al 31/12/2014.

1.6 COSTI E BENEFICI

I costi sono coperti dalla quota indistinta del Fondo Sanitario Nazionale erogata alle AASSLL. Relativamente ai benefici, si sottolinea come tale attività consentirà una perfetta tenuta sotto controllo delle entità e tipologia di tutti gli interventi effettuati sul territorio successivamente alla segnalazione di sospetti avvelenamenti, consentendo una adeguata reportistica per la quantificazione accurata del fenomeno.

2. PROGRAMMAZIONE

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Trattandosi di un’attività assolutamente non programmabile in anticipo, dovrà necessariamente essere effettuata una stima di interventi da effettuare secondo dati storici in possesso dei Servizi Veterinari territoriali.

3. VERIFICA

A fine anno, la presente attività sarà sottoposto a verifica da parte degli organi regionali preposti, che analizzeranno le risultanze e le inseriranno nella relazione annuale.

In particolare sarà analizzata l’attuazione dell’attività a livello regionale ed i dati utili per l’analisi del rischio allo scopo di verificare:

Raggiungimento degli obiettivi e difficoltà incontrate; Andamento del fenomeno degli avvelenamenti; Eventuali modifiche da apportare alle procedure; Eventuale necessità di implementare altre metodiche e tecniche di controllo ufficiale.

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ATTIVITÀ 13

SOCCORSO AGLI ANIMALI SENZA PADRONE

1. PIANIFICAZIONE

Nel vigente DPAR è stata inserita, la linea di attività di cui al titolo, che contempla le attività di soccorso rese, in favore degli animali senza padrone (compreso i selvatici), da parte dei Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie.

Procedure Operative:

Le attività di cui al titolo saranno registrate esclusivamente nel sistema operativo VAM, inserendo l’accettazione della prestazione e selezionando il ricovero in pronto soccorso. Qualora si sia proceduto eccezionalmente con una prestazione sanitaria sul territorio, verrà selezionato il campo “attività in esterno” compilando, successivamente, i relativi campi.

Se all’intervento sul campo hanno partecipato veterinari o TPAL, essi dovranno compilare anche il Mod. 5 di ispezione

2. PROGRAMMAZIONE

La programmazione viene effettuata in base ai dati storici

3. VERIFICA

A fine anno, la presente attività sarà sottoposto a verifica da parte dell’ORSA/CRIUV che curerà la redazione delle risultanze e le inserirà nella relazione annuale.

L’ORSA/CRIUV analizzerà l’attuazione dell’attività a livello regionale ed i dati utili per l’analisi del rischio allo scopo di verificare se:

gli scopi siano stati raggiunti sia necessario apportare modifiche occorra implementare altre metodiche e tecniche di registrazione

.

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ATTIVITÀ 15

IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA DEI BUFALINI, BOVINI E

OVICAPRINI (SIA NEI CASI PREVISTI CHE NON PREVISTI DALL'O.M.

9/8/12)

1. PIANIFICAZIONE

Tutti i capi bufalini della Regione Campania e i bovini inseriti nel Progetto di identificazione elettronica ai sensi della DGRC 2044/2008 sono identificati conformemente al regolamento (CE) 1760/2000 e ulteriormente identificati per mezzo di boli endoruminali. L’applicazione del bolo endoruminale deve avvenire entro le 6 settimane di vita dell’animale e comunque prima che lo stesso venga spostato dall’azienda di nascita, tranne il caso di invio diretto ad uno stabilimento di macellazione. I capi bufalini e bovini imbolati vengono registrati in BDN. A seguito di esito favorevole della registrazione, il passaporto del capo identificato elettronicamente riporta il codice dell’identificativo auricolare e di quello elettronico. All’atto dell’esecuzione dei controlli sanitari previsti per i Piani di profilassi (Tbc, Brc e Leb) e di quelli previsti nei trenta giorni precedenti la movimentazione degli animali in uscita verso altre aziende, i Servizi Veterinari verificano che gli animali siano identificati elettronicamente. Nessun capo bufalino e nessun bovino inserito nel progetto può essere sottoposto a controllo sanitario se non correttamente identificato ai sensi del regolamento (CE) 1760/2000 e del Decreto Dirigenziale 8/2011 (identificativi auricolari + identificativo elettronico sotto forma di bolo endoruminale). Per la movimentazione dei capi bufalini e dei bovini identificati elettronicamente in uscita verso altre aziende e verso gli stabilimenti di macellazione, all’atto della compilazione del Modello IV, gli allevatori e/o i Medici Veterinari competenti, verificano che i passaporti siano correttamente stampati e contengano entrambi i codici (auricolare e bolo endoruminale) e provvedono a riportare su detto modello la dicitura “bovini identificati elettronicamente”. Gli Operatori del Settore Alimentare responsabili degli stabilimenti di macellazione e i Medici Veterinari che operano in detti stabilimenti, procedono alla rilevazione sistematica dell’identificazione elettronica dei capi bufalini e dei bovini inseriti nel progetto regionale. Essi verificano l’assenza di anomalie e/o discrepanze che, se riscontrate, comportano la temporanea esclusione dell’animale dalla macellazione in attesa di regolarizzazione da parte del detentore e del Servizio Veterinario competente sull’azienda di provenienza. Nelle aziende bovine ed ovicaprine sede di focolaio di malattia infettiva, il Servizio Veterinario provvede all’identificazione elettronica di tutti gli animali presenti. Sono soggette a registrazione nel GISA le attività di identificazione elettronica sopra specificate quando non siano effettuate contemporaneamente e contestualmente alle attività di profilassi.

1.1. SCOPI

Identificazione degli animali.

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1.2 COMPETENZE SPECIFICHE E RISORSE UMANE Le attività sono attuate dai Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. con le loro strutture territoriali

2. PROGRAMMAZIONE

In base alle richieste e alle esigenze di servizio (focolai, compravendite, ecc.).

3. MODALITÀ RENDICONTAZIONE

Registrazione dei dati di attività nel sistema informativo GISA.

Accedere a GISA

Inserire codice aziendale ed effetuare la “RICERCA”

Una volta caricata l’azienda, entrare in “Controlli Ufficiali” e cliccare su Aggiungi Nuovo Controllo Ufficiale

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1) Alla voce :

o “TIPO DI CONTROLLO” selezionare “Ispezione semplice”

o “MOTIVO DELL’ISPEZIONE” selezionare “Identif Elettron BUF./BOV./OVICA(ESCL. O.M.9/8/12);” oppure ““Identif Elettron BUF./BOV./OVICA(CASI O.M.9/8/12);” in base all’attività svolta;

o “ “PER CONTO DI” selezionare la UOV di appartenenza

o “DATA INIZIO CONTROLLO”, inserire la data

o “OGGETTO DEL CONTROLLO” selezionare “ANAGRAFE” nel Settore Sanità Animale

o “NUCLEO ISPETTIVO selezionare “Servizi Veterinari” ed inserire il nome o i nomi del personale che ha effettuato l’Ispezione (ovviamente selezionare altra voce se trattasi per esempio di TPAL, ecc.)

o Cliccare su “INSERISCI”

o Cliccare su “CHIUDI” .

4. VERIFICA

L’attività sarà sottoposta a verifica da parte dell’ORSA che curerà la redazione delle risultanze e le inserirà nella relazione annuale.

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33-PIANO DI MONITORAGGIO SULLA RADIOATTIVITÀ DEI PRODOTTI

ALIMENTARI

1. PIANIFICAZIONE

Il monitoraggio della radioattività ambientale, disciplinato dal D.lgs n.230/1995, viene effettuato in Italia da apposite reti di sorveglianza (reti nazionali, regionali e locali) ed è relativo al controllo della sola radioattività artificiale, dovuta all'immissione nell'ambiente di radionuclidi non presenti in natura. L'Arpac, con Deliberazione n. 193 del 26/07/2001 del Direttore Generale costituiva, nell'ambito della sua struttura organizzativa, il Centro Regionale Radioattività, nodo di riferimento della Rete Nazionale di Sorveglianza della Radioattività, la cui struttura ha sede a Salerno. Il CRR ha effettuato nel tempo misure di contaminazione in matrici alimentari e bevande secondo protocolli definiti annualmente di concerto con l'Assessorato Regionale alla Sanità e le AA.SS.LL. quest'ultime hanno curato anche i campionamenti delle varie matrici sull'intero territorio regionale.

1.1. SCOPI: Verifica della conformità degli alimenti per quanto riguarda la radioattività lungo tutta la fase della commercializzazione (deposito all’ingrosso, vendita al dettaglio, somministrazione).

1.2 AUTORITÀ COMPETENTI:

Le A.C incaricate dello svolgimento del piano sono i SIAN ed i Servizi Veterinari delle ASL

1.3. LABORATORI DI RIFERIMENTO:

Il laboratorio di riferimento è il Centro Ricerca Radioattività (CRR) dell’ARPAC con sede in Salerno.

1.4 ASPETTI DA SOTTOPORRE A VERIFICA:

Si prevede di effettuare campionamenti sulle matrici di alimenti di originale animale e non, previste sia dalla Raccomandazione 2000/473/Euratom sia dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 351/2011. Al momento le analisi concerneranno esclusivamente nella ricerca del Cesio 137.

1.5. ISTRUZIONI OPERATIVE:

Le A.C. effettueranno campioni di prodotti alimentari sia a base di alimenti di origine animale che non di origine animale. I campioni verranno prelevati:

nella produzione primaria, negli stabilimenti che commercializzano all’ingrosso e nella grande distribuzione

negli stabilimenti che producono pasti per la ristorazione collettiva, quali mense scolastiche, ospedaliere etc.

Per la scelta degli stabilimenti, saranno privilegiati quelli che risultano inseriti nella categoria di rischio 5 per poi passare alle altre categorie in ordine decrescente.

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1.6. PROCEDURE OPERATIVE Il Piano prevede l’esecuzione di campioni fisici effettuati ai sensi del DPR 327/80. Come per gli altri campioni chimico-fisici, per l’effettuazione dei campioni dovrà essere utilizzato il Mod. 3 specificando nel campo ricerca la dicitura “radioattività”. L’ispezione dovrà comunque essere reportata utilizzando il Mod 5 di ispezione. Il controllo ufficiale dovrà, come tutti gli altri, essere inserito nel sistema informatico GISA

4.4.DURATA Il Piano di durante quadriennale si conclude il 31/12/2014.

4.5.COSTI E BENEFICI I costi sono coperti dalla quota indistinta del Fondo Sanitario Nazionale erogata alle AASSLL ed ai laboratori pubblici per le attività istituzionali. Relativamente ai benefici, tale piano consentirà di salvaguardare la salute della popolazione tenendo sotto controllo uno dei fattori di rischio più temibili di estrema attualità.

2. PROGRAMMAZIONE

Tabella 1 –programmazione mensile dei Servizi Veterinari nella produzione primaria, negli stabilimenti che commercializzano all’ingrosso e nella grande distribuzione

ASL AV

ASL BN ASL CE ASL NA1

ASL NA2 Nord

ASL NaA3 Sud

ASL SA

Aprile 1 1 1 1 1 1 1

Maggio 1 1 1 1 1 1 1

Giugno 1 1 1 1 1 1 1

Luglio 1 1 1 1 1 1 1

Settembre 1 1 1 1 1 1 1

Ottobre 1 1 1 1 1 1 1

Novembre 1 1 1 1 1 1 1

TOTALE 7 7 7 7 7 7 7

TOT 49

Tabella 2 –programmazione mensile dei Servizi Veterinari negli stabilimenti che producono pasti per la ristorazione collettiva, quali mense scolastiche, ospedaliere etc.

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ASL AV

ASL BN ASL CE ASL NA1

ASL NA2 Nord

ASL NaA3 Sud

ASL SA

Aprile 1 1 1 1 1 1 1

Maggio 1 1 1 1 1 1 1

Giugno 1 1 1 1 1 1 1

Luglio 1 1 1 1 1 1 1

Settembre 1 1 1 1 1 1 1

Ottobre 1 1 1 1 1 1 1

Novembre 1 1 1 1 1 1 1

TOTALE 7 7 7 7 7 7 7

TOT 49

Tabella 3 –programmazione mensile dei SIAN nella produzione primaria, negli stabilimenti che commercializzano all’ingrosso e nella grande distribuzione

ASL AV

ASL BN ASL CE ASL NA1

ASL NA2 Nord

ASL NaA3 Sud

ASL SA

Aprile 0 1 1 1 1 1 1

Maggio 1 0 1 1 1 1 1

Giugno 1 1 0 1 1 1 1

Luglio 1 1 1 0 1 1 1

Settembre 1 1 1 1 0 1 1

Ottobre 1 1 1 1 1 0 1

Novembre 1 1 1 1 1 1 0

TOTALE 6 6 6 6 6 6 6

TOT 42

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Tabella 4 –programmazione mensile dei SIAN negli stabilimenti che producono pasti per la ristorazione collettiva, quali mense scolastiche, ospedaliere etc.

ASL AV

ASL BN ASL CE ASL NA1

ASL NA2 Nord

ASL NaA3 Sud

ASL SA

Aprile 0 1 1 1 1 1 1

Maggio 1 0 1 1 1 1 1

Giugno 1 1 0 1 1 1 1

Luglio 1 1 1 0 1 1 1

Settembre 1 1 1 1 0 1 1

Ottobre 1 1 1 1 1 0 1

Novembre 1 1 1 1 1 1 0

TOTALE 6 6 6 6 6 6 6

TOT 42

3. VERIFICA

A fine anno, il presente piano sarà sottoposto a verifica da parte dell’ORSA che curerà la redazione delle risultanze e le inserirà nella relazione annuale. Se ritenuto utile, sarà data opportuna informazione circa le risultanze del Piano alle Autorità locali, alle organizzazioni di categoria ed agli organi di informazione. L’ORSA analizzerà l’attuazione del piano a livello regionale ed i dati utili per l’analisi del rischio allo scopo di verificare se:

gli scopi siano stati raggiunti si rende necessaria la sua prosecuzione sia necessario apportare modifiche occorra implementare altre metodiche e tecniche di controllo ufficiale

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38-PIANO DI MONITORAGGIO SULL’IDONEITA’ DEI MATERIALI A

CONTATTO CON GLI ALIMENTI

1. PIANIFICAZIONE

L’attività di verifica sui materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, a seguito della recente emanazione di norme comunitarie, assume particolare rilievo nell’ambito del controllo ufficiale. Tali norme hanno infatti esteso ai materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti alcuni obblighi, quali rintracciabilità e buone norme di fabbricazione, che peraltro già esistevano per la filiera alimentare, a dimostrazione del fatto che, dal punto di vista della sicurezza alimentare, essi vengono sempre più assimilati, dal legislatore, ad un “ingrediente” del prodotto alimentare finito. Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento 1935/04 ( noto come Regolamento Quadro) tutti i materiali e gli oggetti, compresi i materiali e gli oggetti attivi ed intelligenti, devono essere prodotti conformemente alle buone norme di fabbricazione, affinché in condizioni d’impiego normali o prevedibili, essi non trasferiscano ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da costituire un pericolo per la salute umana. Tali pratiche di buona fabbricazione sono esplicitate in un'altra norma di derivazione comunitaria e precisamente nel Reg. (CE) n. 2023/2006 del 22/12/2006. 1.2. SCOPI Si ritiene quindi opportuno preparare un piano di intervento specifico su questo settore teso all’effettuazione di campionamenti per verificare l’idoneità dei materiali al contatto con gli alimenti. Principali riferimenti legislativi:

Decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze ad uso personale.

D.M. 1 febbraio 2007; recepimento della Direttiva 2005/31/CE della Commissione del 29 aprile 2005, che modifica la Direttiva 1984/500/CEE del Consiglio, per quanto riguarda una dichiarazione di conformità e i criteri di efficienza dei metodi di analisi per gli oggetti di ceramica, destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari.

Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

. Decreto del Ministero della Salute 25 settembre 2007 n. 217. Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari

Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 Attuazione della direttiva (CEE) n. 109/89, concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

Decreto Ministero della Salute 12 dicembre

2007, n. 269, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a

venire a contatto con le sostanze alimentari o con

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sostanze d'uso personale, limitatamente agli acciai inossidabili.

Reg. Ce 1935/2004. E' la norma quadro stabilisce i requisiti generali cui devono rispondere tutti i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti.

-L’art. 17 del Regolamento n. 1935/2004 estende ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti quanto previsto dal Regolamento 178/2002 per la filiera alimentare.

Regolamento (CE) n. 282/2008 del 27/3/2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il Regolamento CE 2023/2006.

Regolamento (CE) n. 2023/2006 del 22/12/2006stabilisce che tutti i materiali e gli oggetti elencati nell’allegato I del Regolamento n.1935/2004 e le loro combinazioni, nonché i materiali ed oggetti riciclati vanno fabbricati nel rispetto delle norme generali e specifiche sulle buone pratiche di fabbricazione, definite in lingua inglese come Good Manufacturing Pratices (GMP).

Regolamento (CE) n. 450/2009 del 29 maggio 2009 relativo ai materiali attivi e intelligenti, cioè destinati a prolungare la conservabilità o mantenere o migliorare le condizioni dei prodotti imballati.

Decreto Ministeriale n° 76 del 18/04/2007 Regolamento recante la disciplina igienica dei materiali e degli oggetti di alluminio e di leghe di alluminio destinati a venire a contatto con gli alimenti.

Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

1.2 COMPETENZE SPECIFICHE E RISORSE UMANE Il Piano sarà attuato dai Servizi Igiene degli Alimenti e Nutrizione e dei Servizi veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. con le loro strutture territoriali 1.3 LABORATORIO DI RIFERIMENTO I laboratori di riferimento sono quelli dell’ARPA. 1.4 DURATA Il piano si concluderà il 31/12/2014 1.5 COSTI E BENEFICI I costi sono coperti dalla quota indistinta del Fondo Sanitario Nazionale erogata alle AASSLL ed all’ARPAC per le attività istituzionali. Relativamente ai benefici, tale piano consentirà di

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salvaguardare la salute della popolazione rilevando la presenza di prodotti non conformi a quanto previsto dalla Normativa nazionale e comunitaria, garantendo i consumatori circa la presenza in commercio di prodotti sicuri sotto tale aspetto.

1.6 PROCEDURE DOCUMENTATE I campionamenti dovranno essere effettuati prevalentemente, laddove possibile, presso le aziende di importazione/produzione, ove il prodotto viene confezionato e successivamente posto in vendita. Nella tabella sottoindicata si si riepilogano le tipologie di materiali e le relative determinazioni analitiche (come da D.M. 21 marzo 1973 e s.m.i.). Le determinazioni da effettuare vanno riferite al controllo dell'idoneità dei materiali stessi destinati a venire a contatto con sostanze alimentari, attraverso la determinazione della migrazione (o cessione) globale e specifica, e le altre prove previste dal DPR n.777/1982 e relativi decreti di attuazione, da ultimo modificato con Dlgs n.108/92. Come per gli altri campioni chimico-fisici, per l’effettuazione dei campioni dovrà essere utilizzato il Mod. 3. L’ispezione dovrà comunque essere reportata utilizzando il Mod 5 di ispezione. Il controllo ufficiale dovrà, come tutti gli altri, essere inserito nel sistema informatico GISA

2. PROGRAMMAZIONE

TAB 1 Programmazione campioni Ricerca: Migrazione metalli pesanti

Matrice: Ceramiche (piatti, tazze ecc,)

ASL N. CAMPIONI

AV 2

BN 2

CE 2

NA1 6

NA2 2

NA3 2

SA 3

TOT 19

3. VERIFICA

A fine anno, il presente piano sarà sottoposto a verifica da parte dell’ORSA che curerà la redazione delle risultanze e le inserirà nella relazione annuale. Se ritenuto utile, sarà data opportuna informazione circa le risultanze del Piano alle Autorità locali, alle organizzazioni di categoria ed agli organi di informazione.

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L’ORSA analizzerà l’attuazione del piano a livello regionale ed i dati utili per l’analisi del rischio allo scopo di verificare se:

gli scopi siano stati raggiunti si rende necessaria la sua prosecuzione sia necessario apportare modifiche occorra implementare altre metodiche e tecniche di controllo ufficiale

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41-PIANO DI MONITORAGGIO SULLE MALATTIE DEI PESCI E DEI

MOLLUSCHI (AUTORIZZAZIONI E CATEGORIE SANITARIE EX D.L.VO

148/08 E DEL D.D. 31/13)

1. PIANIFICAZIONE

Il presente Piano viene svolto sia per la verifica dei requisiti delle imprese di acquacoltura ai fini del rilascio dell’autorizzazione ex D.lgs 148/2008, sia per la verifica del mantenimento di tali requisiti nel corso dell’attività. 1.1. SCOPI Scopo di tale Piano è di attuare gli adempimenti ex D. lgs 148/2008 che è teso all’eradicazione delle malattie dei pesci e molluschi. 1.2 COMPETENZE SPECIFICHE E RISORSE UMANE Il Piano è attuato dai Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. con le loro strutture territoriali 1.2. LABORATORI DI RIFERIMENTO Nel caso vengano effettuati campioni, essi vanno consegnati all’'IZSM di Portici 1.3. DURATA Il Piano di durata annuale si conclude il 31/12/2014. 1.4. COSTI E BENEFICI I costi sono coperti dalla quota indistinta del Fondo Sanitario Nazionale erogata alle AASSLL ed all’IZSM per le attività istituzionali. Relativamente ai benefici, tale piano consentirà di apportare elementi per l’analisi del rischio ai fini dell’eradicazione delle malattie dei pesci e dei molluschi. 1.5. PROCEDURE OPERATIVE Il piano prevede l’effettuazione di ispezioni in base alla Categoria di rischio e al livello di rischio, ai sensi del D.lgs 148/2008. Gli stabilimenti da sottoporre a ispezione sono le imprese di acquacoltura di cui al D. lgs 148/2008. L’ispezione dovrà essere reportata utilizzando il Mod 5 di ispezione ed il controllo ufficiale inserito regolarmente nel sistema informatico GISA con le seguenti modalità:

Accedere a GISA

Inserire codice aziendale ed effetuare la “RICERCA”

Una volta caricata l’azienda, entrare in “Controlli Ufficiali” e cliccare su Aggiungi Nuovo Controllo Ufficiale

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Alla voce :

“TIPO DI CONTROLLO” selezionare “Ispezione semplice”

“MOTIVO DELL’ISPEZIONE” selezionare “In Piano di Monitoraggio”

“PIANO DI MONITORAGGIO” selezionare “Seleziona Piano di Monitoraggio” e poi “spuntare” il piano oggetto dell’ispezione (Piano 41)

“PER CONTO DI” selezionare la UOV di appartenenza

“DATA INIZIO CONTROLLO”, inserire la data

“OGGETTO DEL CONTROLLO” selezionare “Controllo Malattie Infettive” nel Settore Sanità Animale

“NUCLEO ISPETTIVO selezionare “Servizi Veterinari” ed inserire il nome o i nomi del personale che ha effettuato l’Ispezione (ovviamente selezionare altra voce se trattasi per esempio di TPAL, ecc.)

Cliccare su “INSERISCI” .

Cliccare su “CHIUDI”.

Nel caso in cui il Servizio Veterinario proceda ad effettuare dei prelievi da inviare al laboratorio, seguire le istruzioni relative all’Inserimento Campioni riportate nei Piani precedenti.

2. PROGRAMMAZIONE Attività su richiesta o a seguito di programmazione locale.

3. VERIFICA Il piano sarà sottoposto a verifica da parte dell’ORSA che curerà la redazione delle risultanze e le inserirà nella relazione annuale.

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42-PIANO DI MONITORAGGIO PER LA RICERCA DELL’ACRILAMMIDE

NEGLI ALIMENTI

1. PIANIFICAZIONE L’acrilammide è un composto cancerogeno, mutageno, tossico. Si forma naturalmente negli alimenti a seguito di processi di cottura a temperatura superiore ai 120° C. la quantità di acrilammide che si forma dipende, oltre che dalla temperatura, dal tempo di cottura, dal ph e dalla quantità di asparagina e zuccheri riducenti presenti nell'alimento di partenza o aggiunti durante la lavorazione. Solitamente si forma nei prodotti amidacei tra cui patatine fritte, patate fritte a bastoncino, pane e fette biscottate. La Commissione europea ha avviato una serie di studi sull'argomento per migliorare le conoscenze e ridurre l'esposizione a tale sostanza. Ha pertanto avviato un’indagine conoscitiva con lo scopo di raccogliere in tutta la Comunità, dati affidabili sui tenori di acrilammide negli alimenti alfine di riuscire a monitorare l’impatto degli sforzi fatti dall’industria alimentare per studiare i meccanismi di formazione dell’acrilammide e i mezzi per ridurne il tenore negli alimenti. La Commissione europea ha inoltre ha emanato la Raccomandazione n. 307 del 2/6/10 sul monitoraggio dei tenori di acrilammide negli alimenti e la Raccomandazione n. 647 del 8/11/13 sui limiti di acrilamide in alcuni alimenti. Altre fonti normative sono le costituite dalle Linee Guida (Toolboxes) della FoodDrink Europe e del Codex Alimentarius dove vengono indicate le misure per l'analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP) da parte dell'OSA, al fine di stabilire se le fasi di trasformazione che hanno un ruolo determinante nella formazione dell'acrilammide sono state identificate e se sono state prese misure appropriate per controllarle. 3.1. SCOPI Il presente piano di monitoraggio è attuato per dare seguito alle Raccomandazioni della Commissione Europea e verificare il grado di presenza di acrilamide negli alimenti ingeriti dai cittadini campani. Il piano è suddiviso nei sottopiani:

A. “Campionamenti” teso all’effettuazione di campioni B. “Ispezioni senza campionamenti” teso a verificare se gli OSA abbiano identificato

nelle loro procedure HACCP le fasi in cui è più probabile la formazione del composto e la sua tenuta sotto controllo.

1.2 COMPETENZE SPECIFICHE E RISORSE UMANE Il Piano sarà attuato dai SIAN dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. con le loro strutture territoriali 1.3. ISTRUZIONI OPERATIVE DEL SOTTOPIANO “CAMPIONAMENTI” (A): Il campionamento dei prodotti deve essere effettuato al livello della commercializzazione (per esempio grandi supermercati, piccoli negozi, panetterie, chioschi per la vendita di patate fritte a bastoncino e ristoranti), se la rintracciabilità è buona, oppure nei luoghi di produzione. Il prelievo e le analisi devono essere effettuati prima della data di scadenza del campione.

1.3.1. PATATINE FRITTE A BASTONCINO PRONTE PER IL CONSUMO, COMPRENDENTI LE SEGUENTI SOTTOCATEGORIE:

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- Patatine fritte a bastoncino a base di patate fresche - Patatine fritte a bastoncino a base di pasta di patate

Il campionamento dei prodotti pronti per il consumo deve essere effettuato presso i chioschi, le catene di fast food e i ristoranti. Il campionamento deve essere effettuato due volte l’anno, a marzo e novembre, negli stessi stabilimenti. Sul campione deve essere specificato:

se la materia prima è formata da patate fresche o da prodotti a base di patate (pasta di patate)

gli altri ingredienti, aromi o additivi eventualmente aggiunti

processo di frittura: frittura in lotti o frittura continua Nel caso l’esito dia un valore superiore ai 600 μg/kg, l’A.C.: se il produttore è sito nel territorio di altra ASL, notizierà quest’ultima sul risultato

delle analisi, affinché possa prendere i provvedimenti del caso se il produttore è sito nel territorio della stessa ASL:

o effettuerà una ispezione supplementare nello stabilimento compilando l’apposita lista di riscontro comunitaria (All. 1); tale lista sarà poi inviata via pec all’U.O.D. “Prevenzione e Sanità pubblica veterinaria” della Regione

o imporrà all’impresa la modifica delle procedure lavorative e dell’HACCP adeguandosi alle Linee Guida del FoodDrinkEurope e del Codex Alimentarius, concedendo all’OSA tre mesi per l’adeguamento

o effettuerà dopo tre mesi una ispezione supplementare per verificare se l’OSA si sia adeguato alle norme delle Linee Guida

o applicherà la sanzione amministrativa prevista dall’art. 6 punto 7 del D.L.vo 193/05 nel caso l’OSA non abbia ottemperato a quanto imposto

o procederà dopo tre mesi dal primo campionamento ad un nuovo campionamento, supplementare a quelli programmati

1.3.2. PATATINE FRITTE COMPRENDENTI LE SEGUENTI SOTTOCATEGORIE:

- Patatine fritte a base di patate fresche - Patatine fritte a base di pasta di patate (patatine preformate, patatine impilate)

Il campionamento dei prodotti pronti per il consumo deve essere effettuato presso i chioschi, le catene di fast food e i ristoranti. Il campionamento deve essere effettuato due volte l’anno, a marzo e novembre, negli stessi stabilimenti. Sul campione deve essere specificato:

se la materia prima è formata da patate fresche o da prodotti a base di patate (pasta di patate)

gli altri ingredienti, aromi o additivi eventualmente aggiunti

processo di frittura: frittura in lotti o frittura continua Nel caso l’esito dia un valore superiore ai 1.000 μg/kg, l’A.C.: se il produttore è sito nel territorio di altra ASL, notizierà quest’ultima sul risultato

delle analisi, affinché possa prendere i provvedimenti del caso se il produttore è sito nel territorio della stessa ASL:

o effettuerà una ispezione supplementare nello stabilimento compilando l’apposita lista di riscontro comunitaria (All. 1); tale lista sarà poi inviata via pec all’U.O.D. “Prevenzione e Sanità pubblica veterinaria” della Regione

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o imporrà all’impresa la modifica delle procedure lavorative e dell’HACCP adeguandosi alle Linee Guida del FoodDrinkEurope e del Codex Alimentarius, concedendo all’OSA tre mesi per l’adeguamento

o effettuerà dopo tre mesi una ispezione supplementare per verificare se l’OSA si sia adeguato alle norme delle Linee Guida

o applicherà la sanzione amministrativa prevista dall’art. 6 punto 7 del D.L.vo 193/05 nel caso l’OSA non abbia ottemperato a quanto imposto

o procederà dopo tre mesi dal primo campionamento ad un nuovo campionamento, supplementare a quelli programmati

1.3.3. PATATE FRITTE A BASTONCINO/PRODOTTI A BASE DI PATATE DI TIPO PRECOTTO, DESTINATI ALLA COTTURA DOMESTICA, COMPRENDENTI LE SEGUENTI SOTTOCATEGORIE:

- Patate fritte da forno - Patate da friggere

Questa categoria comprende prodotti venduti freschi o surgelati. Il campionamento deve essere effettuato due volte l’anno, a marzo e novembre, negli stessi stabilimenti. Sul campione deve essere specificato:

se la materia prima è formata da patate fritte da forno o da patate fritte

se la materia prima è formata da patate fresche o da prodotti a base di patate (pasta di patate)

prodotto venduto fresco o surgelato

le condizioni di preparazione riportate sulla confezione

gli altri ingredienti, aromi o additivi eventualmente aggiunti Nel caso l’esito dia un valore superiore ai 600 (patate a bastoncino) o 1.000 (patate fritte) μg/kg, l’A.C.: se il produttore è sito nel territorio di altra ASL, notizierà quest’ultima sul risultato

delle analisi, affinché possa prendere i provvedimenti del caso se il produttore è sito nel territorio della stessa ASL:

o effettuerà una ispezione supplementare nello stabilimento compilando l’apposita lista di riscontro comunitaria (All. 1); tale lista sarà poi inviata via pec all’U.O.D. “Prevenzione e Sanità pubblica veterinaria” della Regione

o imporrà all’impresa la modifica delle procedure lavorative e dell’HACCP adeguandosi alle Linee Guida del FoodDrinkEurope e del Codex Alimentarius, concedendo all’OSA tre mesi per l’adeguamento

o effettuerà dopo tre mesi una ispezione supplementare per verificare se l’OSA si sia adeguato alle norme delle Linee Guida

o applicherà la sanzione amministrativa prevista dall’art. 6 punto 7 del D.L.vo 193/05 nel caso l’OSA non abbia ottemperato a quanto imposto

o procederà dopo tre mesi dal primo campionamento ad un nuovo campionamento, supplementare a quelli programmati

1.3.4. PANE MORBIDO

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Sul campione deve essere specificato il tipo di pane morbido, per esempio di frumento, di segale, pane multicereali, pane con altri ingredienti, ecc. Nel caso l’esito dia un valore superiore agli 80 (pane di frumento) o 150 (pane non di frumento) μg/kg, l’A.C.: se il produttore è sito nel territorio di altra ASL, notizierà quest’ultima sul risultato

delle analisi, affinché possa prendere i provvedimenti del caso se il produttore è sito nel territorio della stessa ASL:

o effettuerà una ispezione supplementare nello stabilimento compilando l’apposita lista di riscontro comunitaria (All. 1); tale lista sarà poi inviata via pec all’U.O.D. “Prevenzione e Sanità pubblica veterinaria” della Regione

o imporrà all’impresa la modifica delle procedure lavorative e dell’HACCP adeguandosi alle Linee Guida del FoodDrinkEurope e del Codex Alimentarius, concedendo all’OSA tre mesi per l’adeguamento

o effettuerà dopo tre mesi una ispezione supplementare per verificare se l’OSA si sia adeguato alle norme delle Linee Guida

o applicherà la sanzione amministrativa prevista dall’art. 6 punto 7 del D.L.vo 193/05 nel caso l’OSA non abbia ottemperato a quanto imposto

o procederà dopo tre mesi dal primo campionamento ad un nuovo campionamento, supplementare a quelli programmati

1.3.5. CERALI PER LA PRIMA COLAZIONE (ESCLUSI MUESLI E PORRIDGE) Sul campione deve essere specificato il tipo di cereale e se presenti altri ingredienti (per esempio zucchero, frutta secca, miele, cioccolato). Nel caso l’esito dia un valore superiore agli:

400 μg/kg (prodotti a base di crusca e cereali integrali, grano soffiato) 300 μg/kg (prodotti a base di frumento e segale) (*) 200 μg/kg (prodotti a base di granturco, avena, farro, orzo e riso) (*)

l’A.C.: se il produttore è sito nel territorio di altra ASL, notizierà quest’ultima sul risultato

delle analisi, affinché possa prendere i provvedimenti del caso se il produttore è sito nel territorio della stessa ASL:

o effettuerà una ispezione supplementare nello stabilimento compilando l’apposita lista di riscontro comunitaria (All. 1); tale lista sarà poi inviata via pec all’U.O.D. “Prevenzione e Sanità pubblica veterinaria” della Regione

o imporrà all’impresa la modifica delle procedure lavorative e dell’HACCP adeguandosi alle Linee Guida del FoodDrinkEurope e del Codex Alimentarius, concedendo all’OSA tre mesi per l’adeguamento

o effettuerà dopo tre mesi una ispezione supplementare per verificare se l’OSA si sia adeguato alle norme delle Linee Guida

o applicherà la sanzione amministrativa prevista dall’art. 6 punto 7 del D.L.vo 193/05 nel caso l’OSA non abbia ottemperato a quanto imposto

o procederà dopo tre mesi dal primo campionamento ad un nuovo campionamento, supplementare a quelli programmati

(*) cereali non integrali e/o non a base di crusca. Il cereale presente nella quantità maggiore determina la categoria

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1.3.6. BISCOTTI, CRACKER, PANE CROCCANTE E SIMILI (ESCLUSI PRODOTTI DA PASTICCERIA E TORTE), COMPRENDENTI LE SEGUENTI SOTTOCATEGORIE:

- Cracker (per esempio cream crackers, cracker lievitati con bicarbonato, snack crackers) - Pane croccante (fermentato/non fermentato) - Cialde per gelati

Nel caso l’esito dia un valore superiore agli: 500 μg/kg (biscotti e cialde) 500 μg/kg (cracker esclusi i cracker a base di patate) 450 μg/kg (pane croccante) 500 μg/kg (prodotti simili agli altri prodotti di questa categoria)

l’A.C.: se il produttore è sito nel territorio di altra ASL, notizierà quest’ultima sul risultato

delle analisi, affinché possa prendere i provvedimenti del caso se il produttore è sito nel territorio della stessa ASL:

o effettuerà una ispezione supplementare nello stabilimento compilando l’apposita lista di riscontro comunitaria (All. 1); tale lista sarà poi inviata via pec all’U.O.D. “Prevenzione e Sanità pubblica veterinaria” della Regione

o imporrà all’impresa la modifica delle procedure lavorative e dell’HACCP adeguandosi alle Linee Guida del FoodDrinkEurope e del Codex Alimentarius, concedendo all’OSA tre mesi per l’adeguamento

o effettuerà dopo tre mesi una ispezione supplementare per verificare se l’OSA si sia adeguato alle norme delle Linee Guida

o applicherà la sanzione amministrativa prevista dall’art. 6 punto 7 del D.L.vo 193/05 nel caso l’OSA non abbia ottemperato a quanto imposto

o procederà dopo tre mesi dal primo campionamento ad un nuovo campionamento, supplementare a quelli programmati

1.3.7. CAFFÈ E SUCCEDANEI DEL CAFFÈ, COMPRENDENTI LE SEGUENTI SOTTOCATEGORIE:

- Caffè torrefatto - Caffè (solubile) istantaneo - Succedanei del caffè

Sul campione deve essere specificato: o sottocategoria cui appartiene il prodotto (come sopraccitato) o per il caffè torrefatto, il grado di torrefazione (per esempio media, spinta), il tipo di

chicchi (se noto), informazioni sulla natura del prodotto venduto (macinato o in grani), decaffeinato/non decaffeinato

o per il caffè (solubile) istantaneo: decaffeinato/non decaffeinato o per i succedanei del caffè: la materia prima (per esempio orzo, segale, cicoria).

Nel caso l’esito dia un valore superiore agli: 450 μg/kg (caffè torrefatto) 900 μg/kg (caffè solubile istantaneo) 2000 μg/kg (succedanei del caffè principalmente a base di cereali)

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4000 μg/kg (altri succedanei del caffè) l’A.C.: se il produttore è sito nel territorio di altra ASL, notizierà quest’ultima sul risultato

delle analisi, affinché possa prendere i provvedimenti del caso se il produttore è sito nel territorio della stessa ASL:

o effettuerà una ispezione supplementare nello stabilimento compilando l’apposita lista di riscontro comunitaria (All. 1); tale lista sarà poi inviata via pec all’U.O.D. “Prevenzione e Sanità pubblica veterinaria” della Regione

o imporrà all’impresa la modifica delle procedure lavorative e dell’HACCP adeguandosi alle Linee Guida del FoodDrinkEurope e del Codex Alimentarius, concedendo all’OSA tre mesi per l’adeguamento

o effettuerà dopo tre mesi una ispezione supplementare per verificare se l’OSA si sia adeguato alle norme delle Linee Guida

o applicherà la sanzione amministrativa prevista dall’art. 6 punto 7 del D.L.vo 193/05 nel caso l’OSA non abbia ottemperato a quanto imposto

o procederà dopo tre mesi dal primo campionamento ad un nuovo campionamento, supplementare a quelli programmati

1.3.8. ALIMENTI DESTINATI AI LATTANTI E AI BAMBINI, ESCLUSI GLI ALIMENTI A BASE DI CEREALI (come definiti all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2006/125/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini) Sono da prendere in esame in particolare gli alimenti i cui ingredienti principali sono patate o radici commestibili. Sul campione deve essere specificato gli ingredienti principali. Nel caso l’esito dia un valore superiore agli:

50 μg/kg (non contenenti prugne) 80 μg/kg (contenenti prugne)

l’A.C.: se il produttore è sito nel territorio di altra ASL, notizierà quest’ultima sul risultato

delle analisi, affinché possa prendere i provvedimenti del caso se il produttore è sito nel territorio della stessa ASL:

o effettuerà una ispezione supplementare nello stabilimento compilando l’apposita lista di riscontro comunitaria (All. 1); tale lista sarà poi inviata via pec all’U.O.D. “Prevenzione e Sanità pubblica veterinaria” della Regione

o imporrà all’impresa la modifica delle procedure lavorative e dell’HACCP adeguandosi alle Linee Guida del FoodDrinkEurope e del Codex Alimentarius, concedendo all’OSA tre mesi per l’adeguamento

o effettuerà dopo tre mesi una ispezione supplementare per verificare se l’OSA si sia adeguato alle norme delle Linee Guida

o applicherà la sanzione amministrativa prevista dall’art. 6 punto 7 del D.L.vo 193/05 nel caso l’OSA non abbia ottemperato a quanto imposto

o procederà dopo tre mesi dal primo campionamento ad un nuovo campionamento, supplementare a quelli programmati

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1.3.9. ALIMENTI A BASE DI CEREALI DESTINATI AI LATTANTI E AI BAMBINI (come definiti all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/125/CE), COMPRENDENTI LE SEGUENTI SOTTOCATEGORIE:

- Biscotti e fette biscottate destinati ai lattanti e ai bambini - Altri alimenti trasformati a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini

Sul campione deve essere specificato:

sottocategoria cui appartiene il prodotto (come sopraccitato)

descrizione del prodotto

tipo di cereali, altri ingredienti Nel caso l’esito dia un valore superiore ai 200 μg/kg, l’A.C.: se il produttore è sito nel territorio di altra ASL, notizierà quest’ultima sul risultato

delle analisi, affinché possa prendere i provvedimenti del caso se il produttore è sito nel territorio della stessa ASL:

o effettuerà una ispezione supplementare nello stabilimento compilando l’apposita lista di riscontro comunitaria (All. 1); tale lista sarà poi inviata via pec all’U.O.D. “Prevenzione e Sanità pubblica veterinaria” della Regione

o imporrà all’impresa la modifica delle procedure lavorative e dell’HACCP adeguandosi alle Linee Guida del FoodDrinkEurope e del Codex Alimentarius, concedendo all’OSA tre mesi per l’adeguamento

o effettuerà dopo tre mesi una ispezione supplementare per verificare se l’OSA si sia adeguato alle norme delle Linee Guida

o applicherà la sanzione amministrativa prevista dall’art. 6 punto 7 del D.L.vo 193/05 nel caso l’OSA non abbia ottemperato a quanto imposto

o procederà dopo tre mesi dal primo campionamento ad un nuovo campionamento, supplementare a quelli programmati

1.3.10. ALTRI PRODOTTI Questa categoria comprende i prodotti a base di patate, i prodotti a base di cereali e i prodotti derivati dal cacao diversi dai prodotti che rientrano in una delle categorie di cui sopra [per esempio rösti di patate, snack salati a base di cereali (riccioli di mais, tortilla chips, popcorn), muesli, porridge, prodotti da pasticceria e torte, ecc.]. Sul campione deve essere specificato:

nome e descrizione dettagliata del prodotto (per esempio ingredienti principali)

condizioni di preparazione riportate sulla confezione Nel caso l’esito dia un valore superiore ai 50 μg/kg, l’A.C.: se il produttore è sito nel territorio di altra ASL, notizierà quest’ultima sul risultato

delle analisi, affinché possa prendere i provvedimenti del caso se il produttore è sito nel territorio della stessa ASL:

o effettuerà una ispezione supplementare nello stabilimento compilando l’apposita lista di riscontro comunitaria (All. 1); tale lista sarà poi inviata via pec all’U.O.D. “Prevenzione e Sanità pubblica veterinaria” della Regione

o imporrà all’impresa la modifica delle procedure lavorative e dell’HACCP adeguandosi alle Linee Guida del FoodDrinkEurope e del Codex Alimentarius, concedendo all’OSA tre mesi per l’adeguamento

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o effettuerà dopo tre mesi una ispezione supplementare per verificare se l’OSA si sia adeguato alle norme delle Linee Guida

o applicherà la sanzione amministrativa prevista dall’art. 6 punto 7 del D.L.vo 193/05 nel caso l’OSA non abbia ottemperato a quanto imposto

o procederà dopo tre mesi dal primo campionamento ad un nuovo campionamento, supplementare a quelli programmati

1.4. ISTRUZIONI OPERATIVE DEL SOTTOPIANO “ISPEZIONI SENZA CAMPIONAMENTI” (B): Le A.C. effettueranno ispezioni per verificare se gli OSA abbiano identificato nelle loro procedure HACCP le fasi in cui è più probabile la formazione del composto e la sua tenuta sotto controllo. L’ispezione dovrà comunque essere reportata utilizzando il Mod 5 di ispezione. 3.2. PROCEDURE OPERATIVE Come per gli altri campioni chimico-fisici, per l’effettuazione dei campioni dovrà essere utilizzato il Mod. 3. Ai sensi del DPR 327/80, il campione dovrà essere costituito da cinque aliquote di cui una da lasciare all’OSA. L’ispezione dovrà comunque essere reportata utilizzando il Mod 5 di ispezione. Il controllo ufficiale dovrà, come tutti gli altri, essere inserito nel sistema informatico GISA 3.3. LABORATORIO DI RIFERIMENTO I campioni verranno consegnati all’IZSM di Portici che li invierà al laboratorio di riferimento che è quello dell’ARPA Piemonte. 3.4. DURATA Il Piano si conclude il 31/12/2014.

3.5. COSTI E BENEFICI I costi sono coperti dalla quota indistinta del Fondo Sanitario Nazionale erogata alle AASSLL per le attività istituzionali. Relativamente ai benefici, tale piano consentirà di salvaguardare la salute della popolazione rilevando il grado di presenza di tale sostanza tossica.

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2.PROGRAMMAZIONE

Tab. A – programmazione campioni

ASL 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.3.7 1.3.8 1.3.9 1.3.10 TOT marzo nov marzo nov marzo nov

AV 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 BN 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 CE 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3

NA 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 11 NA 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 NA 3 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4 SA 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3

TOT 8 8 0 3 3 2 2 2 2 1 31

Tab. B – programmazione delle ispezioni senza campionamento

AV 5 BN 5 CE 5

NA 1 5 NA 2 5 NA 3 5 SA 5

TOT 35

3. VERIFICA

A fine anno, il presente piano sarà sottoposto a verifica da parte dell’ORSA che curerà la redazione delle risultanze e le inserirà nella relazione annuale. Se ritenuto utile, sarà data opportuna informazione circa le risultanze del Piano alle Autorità locali, alle organizzazioni di categoria ed agli organi di informazione.

L’ORSA analizzerà l’attuazione del piano a livello regionale ed i dati utili per l’analisi del rischio allo scopo di verificare se:

gli scopi siano stati raggiunti si rende necessaria la sua prosecuzione sia necessario apportare modifiche occorra implementare altre metodiche e tecniche di controllo ufficiale

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ALL. 1 - Check list per il follow-up sui livelli di acrilammide in base alla raccomandazione della Commissione (documento C/2010/9681)

Campione Nr. _______________

Descrizione dettagliata del prodotto:

Nome del marchio e del prodotto:..................................................................................................

Descrizione del prodotto e gli ingredienti principali in base all'etichetta (es. tipo di pane, tipo di grano per i prodotti cerealicoli, ecc..)..............................................................................................................................

................................................................................................................................................................

........

Partita/lotto Nr: ............................Data di produzione: .....................BBE/Usato presso.........................

Informazioni Analitiche:

Livelli di Acrilamide trovati:.........................µg/kg Livello di Incertezza di misura: +/- .............µg/kg

Metodo di analisi (spuntare una casella)

LC/MS GC/MS Accreditato (ISO 17025): Si No

Punto di campionamento (spuntare una casella)

Al dettaglio Sito di produzione

Tipologia di Produzione (spuntare una casella):

Ristorante (pronto al consumo, incluso take away/fast food etc.)

Produzione su vasta scala Produzione in piccola scala (cioè artigianale/piccola industria)

Grossista

Tipo di Prodotto (spuntare una casella):

Prodotti a base di patata:

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Patatine fritte pronte al consumo

Patatine fritte

Altri prodotti a base di patata (specificare).....................................................................

Per i prodotti a base di patata usare Allegato 1.

Prodotti a base di cereali

Pane morbido Pane croccante Cereali per colazione (esclusi Muesli)

Biscotti, crackers, wafers e similari (escluso pan di zenzero)

Altri prodotti a base di cereali (specificare).....................................................................

Per i prodotti a base di cereali usare Allegato 2.

Caffè

Caffè tostato Caffè istantaneo (solubile) Sostitutivi del caffè

Altri prodotti a base di caffè (specificare).....................................................................

Per i prodotti a base di caffè usare Allegato 3.

Prodotti per neonati e bambini

Biscotti e fette biscottate per neonati e bambini (usare Allegato 2)

Alimenti a base di cereali destinati ai neonati e ai bambini, (esclusi. biscotti e fette biscottate) (usare Allegato 2)

Alimenti per bambini, diversi dagli alimenti a base di trasformati di cereali per bambini (usare Allegato 4). Le parti pertinenti dell'Allegato 1, devono essere compilate anche se le patate sono l’ingrediente principale.

5. La conoscenza e l'attuazione delle linee guida di CIAA per l’ acrilamide

L'operatore del settore alimentare (FBO), è consapevole delle linee guida per l’acrilamide?

Si No

Sono presenti informazioni per la riduzione di acrilamide nelle linee guida x per questo prodotto?

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Si No

Se sì, le fasi di lavorazione più rilevanti suscettibili per la formazione di acrilamide sono state identificate come parte di un sistema HACCP o simile?

Si No

Sono considerati punti critici? Se no, come sono altrimenti affrontati e controllati nel contesto di un sistema HACCP o un sistema simile? ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Si prega di specificare quali parti delle linee guida sono state attuate, se appropriato. ……………………………………………………………………………………………………..

Se l’operatore del settore alimentare (FBO) è a conoscenza delle linee guida, ma non le ha ancora attuata, specificare il perché:

Costi Mancanza di esperienza Effetti sul prodotto

Tempo altro, specificare:…………………………………………….

Programma di formazione del personale SI No

l’operatore del settore alimentare (OSA) sta seguendo il principio ALARA per la minimizzazione?

Si No Se si,come?..............................................................

Informazioni addizionali:

l’operatore del settore alimentare (OSA) dispone dei dati che indicano il consueto range di acrilammide per questo prodotto?

Si No

Il ritrovamento si trova entro il normale range del prodotto (per questo FBO)?

Si No

Range normale:……………… µg/kg Media………………µg/kg Livello di Incertezza di misura: +/- .............µg/kg

Il valore indicativo di acrilammide è stato superato in precedenza per questo prodotto?

Si No

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Metodo di analisi (spuntare una casella)

LC/MS GC/MS

Ulteriori commenti dell’operatore (OSA) che possono essere di interesse per quanto riguarda la riduzione di acrilammide: …………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Allegato 1

Prodotti a base di Patata

Ingredienti iniziali:

Patate fresche come ingrediente iniziale

Ingredienti a base di patate trasformate es. pasta di patate

Preconfezionato fresco per patatine fritte

Preconfezionato congelato per patatine fritte (conservazione 4°C)

Metodo di cottura:

Cotte al forno Prefritte Fritte Altro ……………

Preparazione/Dettagli prodotto:

Varietà della patata ………………………………… Fresche di raccolto Conservate

Tempo/temperatura of cottura: Si prega di compilare il foglio di registrazione tempo / temperatura, come previsto nell' Allegato 5.

Temperature di conservazione a lungo termine delle materie prime (patate)..............................oC

(se non conosciuta, fornire i dettagli del fornitore, se possibile …………………………………….)

Test per la presenza di zuccheri riduttori (fruttosio e glucosio) nelle materie prime (patate)

Si No Non rilevante

Se sì, tenore di zuccheri riduttori: ......................g / kg di peso fresco

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Il pre-trattamento come sbiancamento, ammollo, frittura, ecc?

Si No Non rilevante Specificare............................................

Controllate il colore del prodotto?

Si - Test del colore (risultato/unità)……/…… No Non rilevante

Sezionatura del prodotto? dimensione del taglio (patatine)?

Si sottile / medio/ sfoglia (circolare) No Non rilevante

Utilizzo di enzimi per ridurre l’acrilammide (asparaginase)?

Si No se no, perchè? …………………………………………..

Controllate il contenuto finale della mistura?

Si No Non rilevante

Additivi addizionali/coadiuvanti tecnologici?

Sali di calcio Acido citrico Altro specificare……………………

La rimozione dei residui (pezzi sottili di patata) prima o dopo la frittura?

Si No Non rilevante

Livello conosciuto di acrilammide già presente nelle principali ingredienti? Si No

Se si, quail ingredienti?……………………….livello?................________.µg/kg

Ingredienti sostitutivi (prego elencare in %)……………………………………………………..

Se rilevante fornire informazioni su:

Dimensione della porzione cucinata ………………………

Potenza di frittura / quantità …………………………….

Conclusioni

Saranno indagate modifiche della ricetta o della produzione, e in caso attuate, con l'obiettivo di ridurre la formazione di acrilammide?

Si No

Se si, quali:……………………………………………………………………………………….

Se no, perchè:……………………………………………………………………………………..

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Allegato 2

Prodotti a base di Cereali

Preparazione/Produzione, dettagli:

Processo di cottura

Singola infornata Infornata continua

Altro Specificare………………………………………..

Tempo/temperature del processo: Si prega di compilare il foglio di registrazione tempo / temperatura come previsto nell’Allegato 5.

Vengono usati zuccheri riduttori (fruttosio o glucosio) nella ricetta?

Si No Non rilevante

Se si, contenuto di zuccheri riduttori:..............................................g/kg

Quale cereale viene usato solitamente?:

Frumento Avena Mais Orzo Segale Riso Altro

Varietà?...................................................................................................................

Uso di farina integrale?

Si No Non rilevante

Contenuto in fibre in % del totale degli ingredienti ………………………..

Cereali integrali utilizzati come % del totale degli ingredienti ………………………

Livello conosciuto di acrilammide già presente nelle principali ingredienti? Si No

Se si, quali ingredienti?……………………….livello?...._________.µg/kg

Utilizzo di agenti lievitanti?

No Ammonio bicarbonato Altro Specificare..................................

Controllate l’utilizzo di fruttosio?

Si No Non rilevante

Controllate lo spessore del prodotto?

Si No Non rilevante

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Utilizzo di enzimi per ridurre l’acrilammide (asparaginase)?

Si No se no, perchè? …………………………………………..

Controllate il contenuto della mistura finale?

Si No Non rilevante

Controllate gli ingredienti, es. mandorle tostate, etc?

Si No Non rilevante

Controllate la temperatura del forno?

Si No Non rilevante Commenti?....................................

Fase di fermentazione nel processo?

Si No

Additivi addizionali/coadiuvanti tecnologici?

Sali di calcio Acido citrico Altro specificare……………………

Conclusioni

Saranno indagate modifiche della ricetta o della produzione, e in caso attuate, con l'obiettivo di ridurre la formazione di acrilammide?

Si No

Se si, quali:……………………………………………………………………………………….

Se no, perchè:……………………………………………………………………………………..

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Allegato 3

Caffè

Preparazione/Produzione, dettagli:

Tostatura : Leggera Media Scura

Venduto come: Chicco Macinato Solubile

Decaffeinato: Si No

Dimensione macinato: Grosso Medio Fine

Arabica/Robusta………./……..%

Tempo/temperatura del processo: Si prega di compilare il foglio di registrazione tempo/temperatura, come previsto nell'Allegato 5.

Età del campione analizzato: ……………………………………..(giorni/mesi)

Temperature di conservazione a lungo termine delle materie prime (chicchi) .............................. C° (se conosciuto)

Pre-trattamento come sbiancamento, ammollo, etc.

Si No Non rilevante Specificare............................................

Utilizzo di enzimi per ridurre l’acrilammide (asparaginase)?

Si No se no, perchè? …………………………………………..

Altre misure di controllo?........................................................................................................

Conclusioni

Saranno indagate modifiche della ricetta o della produzione, e in caso attuate, con l'obiettivo di ridurre la formazione di acrilammide?

Si No

Se si, quali:……………………………………………………………………………………….

Se no, perchè:……………………………………………………………………………………..

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Allegato 4

Neonati e Bambini

Per i biscotti e fette biscottate destinati ai neonati e bambini così come per gli alimenti a base di cereali destinati a neonati e bambini, si prega di utilizzare l'Allegato 2.

Per gli altri alimenti per l'infanzia, si prega di utilizzare questo Allegato 4. Se le patate sono un ingrediente importante compilare anche nelle parti pertinenti dell'Allegato 1.

Preparazione/Produzione, dettagli:

Tempo/temperatura di lavorazione: Si prega di compilare il foglio di registrazione tempo/temperatura, come previsto nell'Allegato 5.

Ingredienti principali di alimenti per l'infanzia in ordine decrescente di importanza:

………………………………………………

Livello conosciuto di acrilamide già presente nelle principali ingredienti? Si No

Se si, quali ingredienti?……………………….livello?..........._______µg/kg

Conclusioni

Saranno indagate modifiche della ricetta o della produzione, e in caso attuate, con l'obiettivo di ridurre la formazione di acrilammide?

Si No

Se si, quali:……………………………………………………………………………………….

Se no, perchè:…………………………………………………………………………………….

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Allegato5: Foglio di registrazione Tempo / Temperatura

Compila una delle seguenti tabelle se rilevanti per il prodotto.

Fase Trattamento termico

(descrizione breve processo)

Tempo di sosta o tempo di cottura (min)

Range di temperatura (aria, olio, etc..)

(barrare tutte le zone rilevanti per il processo / prodotto)

≤120°C 121-150°C

150-174°C

175-190°C

190-220°C

>220°C

Se il prodotto viene ottenuto mediante un continuo processo di frittura e se l'FBO considera il seguente

formato come più rilevante e preferirebbe dare informazioni in questo modo, allora si prega di

compilarlo al posto della tabella di cui sopra. È comunque possibile completare uno o entrambi.

temperatura dell’olio contenente cibo ……………….…….oC

temperatura dell’olio non contenente cibo …........................oC

Tempo di esposizione..........................................minuti

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43-PIANO DI MONITORAGGIO COMUNITARIO DEI RESIDUI DI

ANTIPARASSITARI NEGLI ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE ED

ANIMALE – REG CE 788/12

1. PIANIFICAZIONE

Il regolamento (CE) n. 1213/2008 della Commissione ha istituito un primo programma comunitario coordinato pluriennale per gli anni 2009, 2010 e 2011. Il programma è continuato nel quadro di successivi regolamenti della Commissione. L’ultimo è il regolamento (UE) n. 788/2012 della Commissione relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il 2013, 2014 e il 2015 destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale .

È necessario verificare il rispetto dei livelli massimi di residui relativi agli alimenti per lattanti fissati all’articolo 10 della direttiva 2006/141/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento e all’articolo 7 della direttiva 2006/125/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006, sugli alimenti a base di cereali e sugli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini tenendo conto unicamente delle definizioni di residui che figurano nel regolamento (CE) n. 396/2005.

Per le procedure di campionamento occorre applicare la direttiva 2002/63/CE della Commissione, dell’ 11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE la quale integra i metodi e le procedure di campionamento raccomandati dalla commissione del Codex Alimentarius.

1.1 SCOPI Le finalità di tale piano è quella di :

✗ garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari

✗ valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale .

1.2 COMPETENZE SPECIFICHE E RISORSE UMANE

Il Piano è attuato dai SIAN e dai Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. con le loro strutture territoriali

 

 

 

4.6. LABORATORIO DI RIFERIMENTO

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I laboratori di riferimento sono quelli dell’ARPAC e dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno

1.4 DURATA Il Piano si concluderà il 31/12/2014.

1.5. PROCEDURE OPERATIVE Le matrici sono elencate nelle tabelle della programmazione.

Il Piano prevede l’esecuzione di campioni chimici effettuati ai sensi del combinato disposto dal DPR 327/80, della Direttiva 2002/63/CE e del DM 23/7/03 cui bisogna riferirsi per le modalità di campionamento. Pertanto per ogni campione devono essere prelevate n. 5 aliquote. La grammatura di ogni aliquota è stabilita dal DM 23/7/03.

La procedura di campionamento deve essere conforme al Decreto del Ministero della Salute del 23 luglio 2003. I lotti da sottoporre a campionamento devono essere scelti in maniera casuale; i campioni sono analizzati conformemente alle definizioni di residui di cui al Reg. Ce 1881/06 e ove quest’ultimo non prevede alcuna definizione esplicita del residuo per un dato antiparassitario, si applica la definizione del residuo di cui all’Allegato I del Reg. UE 788/2012.

Per quanto riguarda i latti per lattanti, per non conformità si intende il superamento dei limiti di cui all’art. 10 della dir. CE 2006/141/CE del 22/12/06 e l’art. 7 della Dir. CE 2006/125/CE del 5/12/06. Per quanto riguarda gli alimenti a base di cereali per bambini, per non conformità si intende il superamento dei limiti di cui al Reg. CE 1881/06.

Le matrici da sottoporre a controllo, il numero dei controlli e la loro ripartizione territoriale sono riportati nelle Tabelle A, B, C e D.

Come per gli altri campioni chimico-fisici, per l’effettuazione dei campioni deve essere utilizzato il Mod. 3. L’ispezione dovrà comunque essere reportata utilizzando il Mod 5 di ispezione. Il controllo ufficiale dovrà essere, come tutti gli altri controlli, inserito nel sistema informatico GISA. Si fa presente, inoltre, che, anche in considerazione di quanto disposto, dai recenti Regolamenti Comunitari (in modo particolare il regolamento 852/2004), occorre che, in occasione di esiti non favorevoli per presenza di residui di prodotti fitosanitari, indipendentemente dall’attivazione del sistema del sistema d’allarme rapido, siano effettuate, in ogni caso, le opportune verifiche presso l’azienda di produzione primaria, verificando le procedure operative e tutta la documentazione annessa, tra cui, in modo particolare, il registro dei trattamenti (DPR 290/2001).

L’eventuale riscontro di positività analitica comporta l’attivazione delle procedure sanzionatorie di cui all’art. 5, lettera h) della legge n. 283/1962.

1.6. COSTI E BENEFICI I costi sono coperti dalla quota indistinta del Fondo Sanitario Nazionale erogata alle AASSLL ed all’IZSM per le attività istituzionali.

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Relativamente ai benefici, tale piano consentirà di salvaguardare la salute della popolazione rilevando la presenza di prodotti non conformi a quanto previsto dalla Normativa nazionale e comunitaria, garantendo i consumatori circa la presenza in commercio di prodotti sicuri sotto tale aspetto.

2. PROGRAMMAZIONE TAB A – alimenti NON di origine animale

Ricerca Matrici ASL AV

ASL BN

ASL CE

ASL NA 1 centro

ASL NA 2 nord

ASL NA 3 sud

ASL SA

TOT.

Analiti previsti dal Reg

CE 788/12

Arance/mandarini Cetrioli Fagioli Carote Patate Fragole Pomodori Pere Riso Farina

2 2 2 2 2 2 2 14

Tabella B- Programmazione dei campioni di matrici di origine animale

Ricerca Matrice ASL AV

ASL BN

ASL CE

ASL NA 1 centro

ASL NA 2 nord

ASL NA 3 sud

ASL SA

TOT.

Analiti previsti dal Reg

CE 788/12

Carne di pollame

Fegato (di bovini e altri ruminanti, suini e pollame)

2 2 2 2 2 2 2 14

3. VERIFICA

A fine anno il piano sarà sottoposto a verifica da parte dell’ORSA che curerà la redazione delle risultanze e le inserirà nella relazione annuale. Se ritenuto utile, sarà data opportuna informazione circa le risultanze del Piano alle Autorità locali, alle organizzazioni di categoria ed agli organi di informazione.

L’ORSA analizzerà l’attuazione del piano a livello regionale ed i dati utili per l’analisi del rischio allo scopo di verificare se:

gli scopi siano stati raggiunti si rende necessaria la sua prosecuzione sia necessario apportare modifiche occorra implementare altre metodiche e tecniche di controllo ufficiale

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44-PIANO DI MONITORAGGIO DEI PRODOTTI ALIMENTARI DI

ORIGINE NON ANIMALE IMPORTATI DA PAESI TERZI

1. PIANIFICAZIONE Il piano di monitoraggio è svolto direttamente dal Ministero della Salute attraverso gli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF). In Regione Campania è operativo un USMAF che ha sede presso il Porto di Napoli. In ottemperanza al Titolo V della Costituzione, la sanità è materia concorrente e pertanto lo Stato emette Linee-Guida mentre il resto della competenza è della Regione. Tale piano rappresenta la concretizzazione dello spirito della Costituzione in materia di collaborazione tra Enti direttamente statali (USMAF) e Regione con i suoi bracci operativi (ASL). Le presenti istruzioni operative suggellano proprio la collaborazione tra l’ USMAF, in capo alla quale è la responsabilità del piano, la Regione e le AASSLL; pertanto viene concordato che l’ USMAF, che comunque effettua anche controlli motu proprio, possa affidarli alternativamente anche ai Servizi Igiene degli Alimenti delle AA.SS.LL. secondo la programmazione riportata al punto 2. “Programmazione”.

Come concordato tra Regione Campania e rappresentanti del Ministero della Salute nel corso di apposite riunioni tenutesi presso la Regione Campania ad inizio 2014, le due Autorità si impegnano, al fine di impedire una diminuzione dell’efficienza dei controlli che potrebbe riflettersi sulla stessa loro efficacia, acché lo scambio dei dati avvenga esclusivamente mediante cooperazione applicativa.

1.1. SCOPI

Al fine di ottimizzare l’efficienza degli Enti che partecipano alle diverse fasi del controllo su tali merci, si è reso necessario approntare il presente piano di monitoraggio con il quale vengono definite le procedure operative, le responsabilità e le competenze delle varie Autorità competenti ex art. 2 D.Lvo 193/07..

1.2 AUTORITÀ COMPETENTI:

. USMAF che: o effettua la preliminare valutazione del piano o dispone l’esecuzione di una parte dei controlli da effettuare; o esegue parte dei controlli

.U.O. Dirigenziale Regionale “Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria” che: o unitamente all’USMAF effettua la preliminare valutazione del piano o coordina l’esecuzione del presente piano di monitoraggio tra AASSLL e USMAF; o inserisce il presente Piano nel Documento di Programmazione Annuale Regionale

nella sez. C “Piani di monitoraggio nazionali e comunitari”

Servizi Igiene degli Alimenti delle ASL che: o eseguono parte dei controlli di cui al presente piano di monitoraggio o Inseriscono i dati dei controlli nel sistema informatico GISA.

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1.3. LABORATORI DI RIFERIMENTO: I laboratori di riferimento sono quelli dell’ARPAC e dell’IZSM con le loro sezioni provinciali

1.4. PROCEDURE OPERATIVE L’USMAF, quando necessario, disporrà i controlli analitici e/o ispettivi (documentali, di identità e fisico/materiale), demandando il compito dell’esecuzione del controllo all’ASL.

Al fine di:

evitare inefficienze

dare certezza della ricezione e dell’input per l’avvio dei controlli

assicurare la celerità delle comunicazioni la comunicazione alle AASSLL avverrà tramite gli indirizzi di posta certificata utilizzati dalle AASSLL per i sistemi di allarme rapido, come riportati nella sottostante tabella

ASL TERRITORI EX

ASL PEC

ASL Avellino ASL Avellino 1 [email protected]

ASL Avellino 2 [email protected]

ASL Benevento [email protected]

ASL Caserta [email protected]

ASL Napoli 1 Centro [email protected]

ASL Napoli 2 Nord ASL Napoli 2 [email protected]

ASL Napoli 3 [email protected]

ASL Napoli 3 sud ASL Napoli 4 [email protected]

ASL Napoli 5 [email protected]

ASL Salerno

ASL Salerno 1 [email protected]

ASL Salerno 2 [email protected]

ASL Salerno 3 [email protected]

Sarà in capo ai funzionari ASL referenti delle allerte l’avvio delle procedure per l’attuazione dei controlli.

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L’ispezione effettuata dalla ASL dovrà essere reportata utilizzando il Mod 5 di ispezione. Come motivo dell’ispezione dovrà essere riportata la dicitura “PIANO DI MONITORAGGIO PRODOTTI ALIMENTARI DI ORIGINE NON ANIMALE IMPORTATI DA PAESI TERZI”; Nel caso vengano effettuati controlli analitici, le AASSLL dovranno utilizzare i Modelli previsti dal P.R.I. (Mod. 2, Mod. 3). Il controllo ufficiale dovrà, come tutti gli altri, essere inserito nel sistema informatico GISA. Gli esiti dei campioni dovranno essere prontamente segnalate all’USMAF.

1.6 DURATA Il Piano si conclude il 31/12/2014.

1.7 COSTI E BENEFICI I costi sono coperti dalla quota indistinta del Fondo Sanitario Nazionale erogata alle AASSLL ed ai laboratori pubblici per le attività istituzionali. Relativamente ai benefici, tale piano consentirà di salvaguardare la salute della popolazione tenendo sotto controllo l’idoneità degli alimenti introdotti.

2. PROGRAMMAZIONE Non è possibile programmare esattamente le attività da svolgersi, in quanto la richiesta dell’USMAF a sua volta dipende da eventuali richieste degli OSA. Nella sottostante tab. 1 viene pertanto esplicita solo una previsione delle attività secondo i dati storici

Tabella 1 – programmazione indicativa dei campioni da effettuare su disposizione USMAF (le istruzioni operative per l’esecuzione dei campionamenti potranno essere attinte dagli altri piani di monitoraggio).

ASL AV

ASL BN

ASL CE

ASL NA1

ASL NA2 Nord

ASL NA3 Sud

ASL SA

20 20 20 40 20 20 20

TOT. REGIONALE

160

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Tabella 2 – programmazione ispezioni senza campionamento (controlli documentali, di identità e fisico/materiale)

ASL AV

ASL BN

ASL CE

ASL NA1

ASL NA2 Nord

ASL NA3 Sud

ASL SA

TOT: 15 15 15 15 15 15 15

TOT. REGIONALE

105

3. VERIFICA

Il presente piano sarà sottoposto a verifica da parte dell’ORSA che curerà la redazione delle risultanze e le inserirà nella relazione annuale. Se ritenuto utile, sarà data opportuna informazione circa le risultanze del Piano alle Autorità locali, alle organizzazioni di categoria ed agli organi di informazione.

L’ORSA analizzerà l’attuazione del piano a livello regionale ed i dati utili per l’analisi del rischio allo scopo di verificare se:

gli scopi siano stati raggiunti sia necessario apportare modifiche occorra implementare altre metodiche e tecniche di controllo ufficiale

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46-PIANO DI MONITORAGGIO SUGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI DI

ANIMALI VIVI

1. PIANIFICAZIONE Il piano di monitoraggio è svolto direttamente dal Ministero della Salute attraverso gli Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari (UVAC). In Regione Campania è operativo un UVAC che ha sede presso il Porto di Napoli ed ha competenza sia sulle merci introdotte in Campania che in Basilicata. In ottemperanza al Titolo V della Costituzione, la sanità è materia concorrente e pertanto lo Stato emette Linee-Guida mentre il resto della competenza è della Regione. Tale piano rappresenta la concretizzazione dello spirito della Costituzione in materia di collaborazione tra Enti direttamente statali (UVAC) e Regione con i suoi bracci operativi (ASL). Le presenti istruzioni operative suggellano proprio la collaborazione tra l’UVAC, in capo alla quale è la responsabilità del piano, la Regione e le AASSLL; pertanto viene concordato che l’UVAC, che comunque effettua anche controlli motu proprio, possa affidarli ai Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. secondo la programmazione riportata al punto 2. “Programmazione”.

Il controllo a destino degli animali introdotti nel territorio della Repubblica Italiana provenienti da altri paesi comunitari, rientra nell’ambito di applicazione dei seguenti disposti normativi:

D.Lgs. 30 gennaio 1993, n. 28, “Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari”;

D.Lgs., 30 gennaio 1993, n. 27 “Attuazione della direttiva 89/608/CEE relativa alla mutua assistenza tra autorità amministrative per assicurare la corretta applicazione della normativa zootecnica”;

D.M. 18 febbraio 1993 “Determinazione di funzioni e compiti degli uffici veterinari del Ministero della Sanità”.

Al fine dello scambio dei dati, il Ministero della Salute ha approntato un sistema informatico denominato “SINTESI”, inserito nell’ambito della piattaforma del Nuovo Sistema Informativo Nazionale (NSIS), cui i veterinari si accreditano tramite una utenza personale. L’accesso al sistema consente di avere a disposizione le funzionalità riguardanti la visibilità sulle partite di provenienza UE nel proprio territorio di appartenenza. Come concordato tra Regione Campania e rappresentanti del Ministero della Salute nel corso di apposite riunioni tenutesi presso la Regione Campania ad inizio 2014, le due Autorità si impegnano, al fine di impedire una diminuzione dell’efficienza dei controlli che potrebbe riflettersi sulla stessa loro efficacia, acché lo scambio dei dati avvenga esclusivamente mediante cooperazione applicativa. I funzionari delle AASSLL pertanto accederanno al sistema informatico ministeriale SINTESIS esclusivamente per avere la visione delle partite da controllare

1.1. SCOPI

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Al fine di ottimizzare l’efficienza degli Enti che partecipano alle diverse fasi del controllo su tali merci, si è reso necessario approntare il presente piano di monitoraggio con il quale vengono definite le procedure operative, le responsabilità e le competenze delle varie Autorità competenti ex art. 2 D.Lvo 193/07..

1.2 AUTORITÀ COMPETENTI:

. UVAC che: o effettua la preliminare valutazione del piano o programma l’esecuzione di una parte dei controlli da effettuare per voce

merceologica e paese di origine ; o mette a disposizione sul proprio sistema informatico le notizie necessarie per la

scelta dei controlli da effettuare

.U.O. Dirigenziale Regionale “Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria” che: o unitamente all’UVAC effettua la preliminare valutazione del piano o coordina l’esecuzione del presente piano di monitoraggio tra AASSLL e UVAC; o inserisce il presente Piano nel Documento di Programmazione Annuale Regionale

nella sez. B “Obiettivi Strategici Regionali”

Servizi Veterinari delle ASL che: o eseguono parte dei controlli di cui al presente piano di monitoraggio o Inseriscono i dati dei controlli nel sistema informatico GISA.

Osservatorio Regionale Sicurezza Alimentare che: o cura la trasmissione dei dati dal sistema GISA a SINTESIS mediante cooperazione

applicativa

1.3. LABORATORI DI RIFERIMENTO: Se verranno effettuati campioni, il laboratorio di riferimento è quello dell’IZSM con le sue sezioni provinciali

2.4. PROCEDURE OPERATIVE Il Piano è suddiviso in due parti:

PIANO AD OPERATIVITA’ ASL

PIANO AD OPERATIVITA’ UVAC

2.4.1. PIANO AD OPERATIVITA’ ASL I controlli saranno eseguiti dalla ASL motu proprio. La scelta delle partite da sottoporre a controlli ispettivi sarà effettuata in base ad una propria valutazione del rischio tenendo conto:

dei dati relativi alle quantità e tipo degli animali introdotti dagli stabilimenti. Tali informazioni possono essere desunte tramite le funzioni di interrogazione previste

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all’interno del sistema informativo nazionale “SINTESIS”

della categoria di rischio dello stabilimento di destino degli animali oggetto di controllo, privilegiando quelli a più alta categoria di rischio.

Il numero dei controlli (riportato nelle tabelle 1 e 2 della successiva fase PROGRAMMAZIONE) da effettuarsi nel 2014, è stato valutato dall’UVAC in accordo con il Settore Veterinario Regionale in base ai dati storici.

2.4.2. PIANO AD OPERATIVITA’ UVAC L’UVAC disporrà i controlli ispettivi, in base ad una propria valutazione del rischio, demandando il compito dell’esecuzione del controllo programmato all’ASL tenendo conto dei dati relativi alle quantità e tipologia di animali introdotti secondo quanto desunto dall’interrogazione del sistema informativo nazionale “SINTESIS”. Tale piano nel corso dell’anno può subire variazioni in funzione del flusso merci (difetto o eccesso) Tali variazioni saranno sempre visualizzabili sul sistema SINTESIS alla voce controlli programmati, o in funzione di tipologie di merci non pervenute e quindi non rispondenti alla programmazione.

1.5. PROCEDURE DOCUMENTATE:

L’ispezione effettuata dalla ASL dovrà essere reportata utilizzando il Mod 5 di ispezione. Come motivo dell’ispezione dovrà essere riportata la dicitura “PIANO DI MONITORAGGIO SCAMBI INTRACOMUNITARI DI ANIMALI VIVI”; seguita dalla scelta tra i due sottopiani sopra descritti (PIANO AD OPERATIVITA’ ASL oppure PIANO AD OPERATIVITA’ UVAC).

Nel caso vengano effettuati controlli analitici, le AASSLL dovranno utilizzare i Modelli previsti dal P.R.I. (Mod. 2, Mod. 3). Il controllo ufficiale dovrà, come tutti gli altri, essere inserito nel sistema informatico GISA. Le eventuali non conformità dovranno comunque essere prontamente segnalate all’UVAC.

2.5. DURATA Il Piano si conclude il 31/12/2014.

2.6. COSTI E BENEFICI I costi sono coperti dalla quota indistinta del Fondo Sanitario Nazionale erogata alle AASSLL ed ai laboratori pubblici per le attività istituzionali. Relativamente ai benefici, tale piano consentirà di salvaguardare la salute della popolazione tenendo sotto controllo l’idoneità degli alimenti introdotti.

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2.PROGRAMMAZIONE

2.1. PIANO AD OPERATIVITA’ ASL

Tabella 1 – programmazione dei campioni da effettuare (le istruzioni operative per l’esecuzione dei controlli potranno essere attinte dagli altri piani di monitoraggio es. benessere, residui).

ASL AV

ASL BN

ASL CE

ASL NA1

ASL NA2 Nord

ASL NA3 Sud

ASL SA

TOT 2 2 3 1 2 2 10

TOT. REGIONALE

22

Tabella 2 – programmazione delle ispezioni senza campionamenti (le istruzioni operative per l’esecuzione dei controlli potranno essere attinte dagli altri piani di monitoraggio es. benessere,

residui).

ASL AV ASL BN

ASL CE

ASL NA1

ASL NA2 Nord

ASL NA3 Sud

ASL SA

TOT 4 3 5 2 1 5 30

TOT. REGIONALE

50

2.2. PIANO AD OPERATIVITA’ UVAC

Tale parte del piano è di esclusiva competenza dell’UVAC

Tabella 3 – programmazione dei campioni da effettuare su disposizione UVAC (le istruzioni operative per l’esecuzione dei campionamenti potranno essere attinte dagli altri piani di monitoraggio).

ASL AV

ASL BN

ASL CE

ASL NA1

ASL NA2

ASL NA3

ASL SA

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Nord Sud

TOT: 11 4 4 0 0 8 24

TOT. REGIONALE

51

Tabella 4 – programmazione ispezioni senza campionamento (controlli documentali, di identità e fisico/materiale)

ASL AV

ASL BN

ASL CE

ASL NA1

ASL NA2 Nord

ASL NA3 Sud

ASL SA

TOT: 5 3 6 1 0 1 10

TOT. REGIONALE

26

3. VERIFICA

Il presente piano sarà sottoposto a verifica da parte dell’ORSA che curerà la redazione delle risultanze e le inserirà nella relazione annuale. Se ritenuto utile, sarà data opportuna informazione circa le risultanze del Piano alle Autorità locali, alle organizzazioni di categoria ed agli organi di informazione.

L’ORSA analizzerà l’attuazione del piano a livello regionale ed i dati utili per l’analisi del rischio allo scopo di verificare se:

gli scopi siano stati raggiunti sia necessario apportare modifiche occorra implementare altre metodiche e tecniche di controllo ufficiale

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48-PIANO DI MONITORAGGIO DELLA RABBIA

1. PIANIFICAZIONE

1.1. SCOPI:

La rabbia è una malattia infettiva che colpisce gli animali e può essere trasmessa all’uomo(zoonosi).

E’considerata una patologia grave, assente da molti anni in Italia, ma sempre ad elevato rischio di ricomparsa, come confermato dalla sua diffusione in tutto il mondo, compresi quei Paesi confinanti con il nostro (Croazia, Slovenia, Austria) e dalla nuova ondata di casi di rabbia silvestre a cui si è assistito negli ultimi anni nelle regioni del nord-est italiano.

Pertanto, il presente piano, in armonia con quanto indicato dal Ministero della Salute in ambito nazionale con il “Piano Triennale Nazionale di Monitoraggio e Controllo della Rabbia Silvestre”, è attuato, tenendo conto delle caratteristiche territoriali, allo scopo di verificare l’eventuale diffusione della malattia negli animali recettivi, attraverso un sistema di sorveglianza che assicuri la corretta applicazione della normativa vigente in materia.

1.2 AUTORITÀ COMPETENTI:

Le A.C incaricate dello svolgimento del piano sono i Servizi Veterinari delle ASL , unitamente ai Servizi di Igiene Pubblica, per quanto di competenza.

1.2 (bis)FONTI NORMATIVE.

Reg. Pol. Veterinaria DPR n.320/54;

D.M. 15/12/1990 che detta le modalità di notifica delle malattie infettive;

Legge Quadro Nazionale n.281/91 per la prevenzione del randagismo e relativa legge regionale di applicazione n.16/2001;

O.M. 22/03/2011 relativa alla tutela della salute pubblica dall’aggressione dei cani.

1.3. LABORATORI DI RIFERIMENTO:

Il laboratorio di riferimento è quello dell’IZSM

1.4. ISTRUZIONI OPERATIVE :

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A) Le segnalazioni di aggressioni e morsicature di animali inferte all'uomo devono essere inoltrate dagli ospedali, dalle case di cura private, oltre che da tutte le autorità di Polizia e dai privati cittadini, ai Servizi di Igiene Pubblica e ai Servizi Veterinari delle ASL .

Sono tenuti alla denuncia dei casi di lesioni provocate da un animale all'uomo, anche i medici e i veterinari che ne siano venuti comunque a conoscenza.

B) Alla stregua di quanto indicato al punto A devono essere denunciati anche:

i casi di aggressioni e morsicature tra cani/gatti

i casi di morsicature subite da animali di altre specie diverse dai cani e dai gatti, comunque sensibili alla rabbia (bovini, equini)

i casi di aggressioni e morsicature provocate da animali diversi dal cane e dal gatto (volpi, furetti,roditori) e inferte a persone o ad altri animali.

I Servizi competenti che ricevono le denunce provvedono alla raccolta delle necessarie informazioni (indagini epidemiolgiche), per stabilire la dinamica dell'accaduto e provvedere tempestivamente al controllo sanitario dell'animale morsicatore, quando individuabile e rintracciabile, ovvero all’applicazione delle misure di prevenzione vaccinale nell’uomo, se del caso.

L’attività di controllo sull’animale morsicatore prevede l’applicazione del Regolamento di Polizia Veterinaria, ai cui singoli articoli si rimanda per l'esecuzione delle specifiche attività.

I Servizi Veterinari competenti provvedono alla gestione dei cani morsicatori di proprietà , attraverso la valutazione del rischio (classificazione del rischio potenziale/categoria cane: a rischio potenziale elevato/non elevato) e dovranno pertanto:

procedere all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario;

notificare al proprietario un provvedimento amministrativo, avvalendosi del Mod.5 preposto a tale scopo, che imponga almeno: - l’obbligo della stipula di una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane

- l’obbligo dell’applicazione del guinzaglio e della museruola al cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico

Inoltre, a seconda delle circostanze, si potrà imporre ogni ulteriore eventuale misura cautelativa ritenuta necessaria nonché l’obbligo di sottoporre il cane ad un intervento terapeutico comportamentale, operato da medici veterinari esperti in tale campo.

Tali provvedimenti saranno notificati ai proprietari dei cani nei modi di legge.

1.5 - PROCEDURE OPERATIVE:

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I Servizi Veterinari competenti devono tenere un registro aggiornato degli animali identificati e responsabili di addentature, oltre a registrare in BDR Anagrafe Canina, nella scheda anagrafica del cane morsicatore, le seguenti informazioni: data dell’addentatura ed eventuali ulteriori utili annotazioni.

I controlli ufficiali effettuati dai Servizi competenti dovranno essere inseriti nel sistema informativo GISA, secondo le modalità di seguito specificate.

1)La registrazione delle indagini epidemiologiche (controlli ufficiali su persone morsicate) si effettuano in GISA attraverso il seguente percorso: ALTRI OPERATORI-PRIVATI-AGGIUNGI. Dopo aver registrato l’operatore privato, secondo le modalità su indicate, si provvede alla registrazione del controllo ufficiale, cliccando su: CONTROLLI UFFICIALI-AGGIUNGI CONTROLLO UFFICIALE, indicando quale piano di monitoraggio, il “piano di monitoraggio e controllo della Rabbia in ambiente urbano”.

2)Le attività inerenti i controlli ufficiali effettuati sugli animali padronali, morsicatori sottoposti ad osservazione sanitaria, dovranno essere registrate nel sistema informativo GISA- MACROAREA IUV - PROPRIETARI DI ANIMALI, selezionando tra i piani di monitoraggio il “piano di monitoraggio e controllo della Rabbia in ambiente urbano”.

3) Le attività inerenti i controlli ufficiali per la profilassi della rabbia effettuati sugli animali di proprietà nei casi previsti dal Regolamento CE n. 998/03, nonché quelli previsti per le introduzioni di animali da Paesi Terzi, con l’esecuzione anche di eventuali campioni ufficiali (titolazione sierologica degli AC nei confronti del virus della rabbia), dovranno essere registrate nel sistema informativo GISA- MACROAREA IUV - PROPRIETARI DI ANIMALI, selezionando tra i piani di monitoraggio il “piano di monitoraggio e controllo della Rabbia in ambiente urbano”.

Le attività inerenti eventuali campioni ufficiali (titolazione sierologica degli AC nei confronti del virus della rabbia) effettuati sugli animali di proprietà presso le strutture ASL, saranno registrate nel sistema informativo VAM.

1.6 DURATA Il Piano si conclude il 31/12/2014.

1.7 COSTI E BENEFICI I costi sono coperti dalla quota indistinta del Fondo Sanitario Nazionale erogata alle AASSLL ed ai laboratori pubblici per le attività istituzionali. Relativamente ai benefici, tale piano consentirà di salvaguardare la salute della popolazione tenendo sotto controllo uno dei fattori di rischio più temibili di estrema attualità.

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2. PROGRAMMAZIONE

Secondo quanto riportato nei DPAT sulla base dei dati storici

3. VERIFICA

A fine anno, il presente piano sarà sottoposto a verifica da parte dell’ORSA che curerà la redazione delle risultanze e le inserirà nella relazione annuale.

L’ORSA analizzerà l’attuazione del piano a livello regionale ed i dati utili per l’analisi del rischio allo scopo di verificare se:

gli scopi siano stati raggiunti si rende necessaria la sua prosecuzione sia necessario apportare modifiche occorra implementare altre metodiche e tecniche di controllo ufficiale

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51-PIANO DI MONITORAGGIO SUGLI ALIMENTI E I LORO

INGREDIENTI TRATTATI CON RADIAZIONI IONIZZANTI

1.PIANIFICAZIONE

1.1 SCOPI Le radiazioni ionizzanti sono utilizzate nel trattamento di prodotti alimentari per impedire la crescita e la riproduzione di microrganismi nei prodotti alimentari. Il trattamento, che deve essere obbligatoriamente indicato in etichetta, è utilizzato per:

Ridurre la carica microbica nel prodotto alimentare, quindi ridurre i rischi sanitari associati alla presenza di microrganismi patogeni,

Prolungare la durata di conservazione dei prodotti alimentari,

Prevenire la germinazione di patate, agli e cipolle. Esso è consentito a precise condizioni di utilizzo e di etichettatura per informare il consumatore dell'avvenuto trattamento. Il trattamento delle derrate alimentari è disciplinato dal Decreto Legislativo 30 gennaio 2001, n. 94 che attua le direttive comunitarie 1999/2/CE e 1999/3/CE.

I prodotti attualmente ammessi al trattamento sono le categorie "erbe aromatiche essiccate, spezie e condimenti vegetali", ad una dose massima di irradiazione di 10 kGY. In Italia è previsto anche un uso come antigermoglio per patate, aglio e cipolla, mentre in altri Paesi UE vengono utilizzati anche su frutta, cereali, carni di pollo e prodotti ittici.

Le tipologie di matrici alimentari da sottoporre ad analisi sono: carni e pesci contenenti ossa (coniglio, maiale, tacchino, ovino, anatra, manzo, equino, pollo, cosce di rana, trota), molluschi e crostacei (ostriche, scampi, gamberi, vongole, calamari,seppie e polpi), spezie, erbe aromatiche, condimenti vegetali ( inclusi gli estratti per integratori alimentari), vegetali (funghi secchi, preparati cinesi,aglio,patate,cipolle,grano), frutta fresca e a guscio (pistacchi, noci, nocciole, mandorle, noci brasiliane, arachidi, fragole e frutta tropicale).

1.2 COMPETENZE SPECIFICHE E RISORSE UMANE

Il Piano sarà attuato dai SIAN e dai Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. con le loro strutture territoriali

1.3. ISTRUZIONI OPERATIVE

Il campionamento deve essere eseguito ai sensi del DPR 26/3/1980 n. 327, prevedendo la suddivisione in aliquote del campione, al fine di garantire il diritto alla difesa.

I controlli ufficiali sono effettuati conformemente al D. lgs. n. 94/21, al fine di evidenziare l'eventuale trattamento con radiazioni ionizzanti e di verificare il rispetto delle norme in materia di

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etichettatura; per la violazione degli obblighi relativi alle condizioni, ai prodotti ammessi e alle dosi del trattamento dei prodotti alimentari si applicano le sanzioni previste dall'art. 140, comma 1 del Dlgs n.230/1995 e succ. modifiche.

Il campionamento sarà effettuato nelle fasi della commercializzazione. I campioni prelevati devono essere rappresentativi di fasce di grande consumo e devono essere legati a prodotti importati, in prevalenza da Paesi Terzi; il piano di campionamento va attuato presso ASL nelle quali si trovino centri di distribuzione;

Le modalità di campionamento da adottare per le matrici di origine vegetale sono riassunte nei seguenti punti:

prelevare con criterio della casualità di aliquote di 50-70 g. (per spezie, erbe o condimenti vegetali, funghi secchi) o circa 500 g per le altre tipologie vegetali (patate, aglio ecc.)

confezionare le aliquote in buste che proteggono il prodotto dalla luce

conservare il prodotto a temperatura ambiente o congelato ove necessario

apporre sul verbale di campionamento le seguenti indicazioni: a) nome botanico della specie campionata

b) modalità di conservazione

f) dichiarazione espressa se esiste o meno la dicitura “irradiato” o “trattato con radiazioni ionizzanti”

Durante tutte le fasi di campionamento si dovrà limitare, nella maniera più efficace, l'esposizione diretta del campione alla luce solare o artificiale e a fonti calore; per i controlli in importazione si dovrà tenere cura di prelevare il campione dalla parte centrale del contenitore non esposto a luce e/o fonte di calore.

Modalità di campionamento da adottare per le matrici di origine animale: il prelievo dei campioni deve essere effettuato con il criterio della casualità e ciascuna

aliquota dovrà essere di circa 500 gr. sul verbale di prelievo occorre riportare le seguenti indicazioni minime:

1. specie animale o prodotto di carne campionati; 2. modalità di conservazione; 3. dichiarazione espressa se esiste o meno la dicitura “irradiato” o “trattato con

radiazioni ionizzanti” Se possibile è utile allegare l'etichetta al verbale di campionamento.

I campionamenti sono effettuati durante l'intero arco dell'anno. Si riporta l’elenco delle matrici:

SIAN Servizi Veterinari

Agli e cipolle vongole

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Spezie ed erbe aromatiche Cosce di rana

Integratori alimentari ostriche

Frutta a guscio seppie

Ortaggi essiccati calamari

Frutta secca gamberi

patate Scampi

Semi oleosi cozze

Estratti vegetali misto di molluschi

Frutta fresca

carni contenenti ossa (coniglio, maiale, tacchino,

ovino, anatra, manzo, equino, pollo, cosce di rana)

Funghi secchi

* Molluschi e crostacei: i campioni di molluschi e crostacei possono essere prelevati anche se privi di gusci, purchè abbiano l'apparato gastroenterico

3.6.LABORATORI DI RIFERIMENTO

I campioni sono consegnati all’'IZSM di Portici che provvederà ad inoltrarli all’IZS di Foggia accreditato per tali analisi

3.7.PROCEDURE OPERATIVE Il verbale di prelievo dei campioni deve riportare l’indicazione “Piano di monitoraggio sugli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti” e dovrà essere utilizzato il Mod.3.

L’ispezione dovrà essere reportata utilizzando il Mod 5 di ispezione ed il controllo ufficiale inserito regolarmente nel sistema informatico GISA.

In caso di riscontro di alimenti irradiati non conformi, come ad es una radioattività superiore alla dose massima autorizzata (10 kGY) o l’evidenza che l’alimento è stato fraudolentemente irradiato, l’Autorità Competente:

a) inoltrerà una notizia di reato alla Procura di competenza per violazione all’art. 444 C.P. ed all’art. 5 L. 283/62

b) effettuerà l’immediato sequestro della partita se ancora presente c) procederà all’attivazione del sistema di allarme rapido ex art. 50 Reg CE 178/02,

ex Intesa Stato-Regioni del 13/11/2008, ex DGRC 20/11/2009 n. 1745,

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effettuando la notifica di allerta di cui agli stessi artt. 4 per gli alimenti che, tenuto conto della shelf-life, potrebbero essere ancora in circolazione.

d) applicherà le sanzioni ex art. 140, comma 1 del Dlgs n.230/1995 nel caso non sia stata riportata in etichetta l’indicazione della denominazione e dell’indirizzo dell’impianto autorizzato che ha effettuato l’irradiazione oppure il suo numero di riferimento ovvero non sia stata riportata la dicitura “irradiato” o “trattato con radiazioni ionizzanti” nella denominazione di vendita (etichetta) o nell’elenco degli ingredienti, nonché nei documenti che lo accompagnano o che si riferiscono ad esso

Il campionamento sarà effettuato:

1. in fase di importazione dai Paesi Terzi per i prodotti vegetali 2. provenienti da scambi intracomunitari per alimenti di o.a. 3. nella fase di commercializzazione all’ingrosso o al dettaglio per i prodotti vegetali e per

alimenti di o.a.

3.8.DURATA Il Piano di durata annuale si conclude il 31/12/2014.

3.9.COSTI E BENEFICI Sono previsti costi supplementari dedicati al presente piano. Infatti per effettuare le analisi sulle matrici alimentari individuate, è in corso la stipula con L'IZS di Foggia di una specifica convenzione.

2. PROGRAMMAZIONE

Tabella 1 –programmazione mensile dei Servizi Veterinari

ASL AV

ASL BN ASL CE ASL NA1

ASL NA2 Nord

ASL NaA3 Sud

ASL SA

Marzo 1 1 1 1 1 1 1

Aprile 1 1 1 1 1 1 1

Maggio 1 1 1 1 1 1 1

Giugno 0 0 1 1 1 1 1

Luglio 0 0 1 1 1 0 1

Settembre 0 0 1 1 0 0 1

TOTALE 3 3 6 6 5 4 6

TOT 33

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Tabella 2 – programmazione annuale dei SIAN

ASL AV

ASL BN ASL CE ASL NA1

ASL NA2 Nord

ASL NaA3 Sud

ASL SA

Marzo 1 1 1 1 1 1 1

Aprile 1 1 1 1 1 1 1

Maggio 1 1 1 1 1 1 1

Giugno 1 1 1 1 1 1 1

Luglio 1 0 1 1 1 1 1

Settembre 0 0 1 1 1 1 2

Ottobre 0 0 0 1 0 0 1

Novembre 0 0 0 0 0 0 1

TOTALE 5 4 6 6 6 6 9

TOT 42

3. VERIFICA A fine anno, il presente piano sarà sottoposto a verifica da parte dell’ORSA che curerà la redazione delle risultanze e le inserirà nella relazione annuale. Se ritenuto utile, sarà data opportuna informazione circa le risultanze del Piano alle Autorità locali, alle organizzazioni di categoria ed agli organi di informazione. L’ORSA analizzerà l’attuazione del piano a livello regionale ed i dati utili per l’analisi del rischio allo scopo di verificare se:

gli scopi siano stati raggiunti si rende necessaria la sua prosecuzione sia necessario apportare modifiche

occorra implementare altre metodiche e tecniche di con

I risultati dei controlli ufficiali vengono comunicati annualmente al Ministero della Salute - Uff. VI – ex DGSAN entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di rilevamento.

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52-PIANO DI MONITORAGGIO PER LA VERIFICA DELLA PRESENZA DI

SALMONELLE E LISTERIE IN STABILIMENTI ABILITATI

ALL’ESPORTAZIONE IN USA

Il Piano verte sull’effettuazione di campioni ufficiali per la verifica della presenza di salmonelle e listerie in stabilimenti abilitati all’esportazione in USA. In Regione Campania al momento non esistono stabilimenti di prodotti a base di carne abilitati all’esportazione verso gli USA, per i quali vige ancora in parte la procedura denominata “daily inspection” stabilite dalla normativa americana 9CFR 307.4 per i principi generali e la Direttiva12,600.2 per le specifiche casistiche, come ribadito dalla nota 18/1/07 del Ministero della Salute; sono invece presenti stabilimenti di prodotti a base di latte abilitati all’esportazione verso gli USA.

1. PIANIFICAZIONE

1.1 SCOPI Il Piano di monitoraggio tende a verificare il rispetto dei limiti di salmonella e listeria nei prodotti a base di latte prodotti in stabilimenti siti in Regione Campania abilitati all’esportazione verso gli USA. 1.2 ASPETTI DA SOTTOPORRE A VERIFICA I Servizi Veterinari effettueranno campioni ufficiali per la ricerca dei seguenti parametri:

Listeria monocytogenes Salmonella spp in prodotti lattiero-caseari prodotti con latte sottoposto a pastorizzazione

Ogni stabilimento abilitato all’esportazione verso gli USA dovrà subire un campionamento entro il 2014. Per ogni campione potrà essere ricercato un solo parametro. Prima dell’inizio delle attività di cui al presente Piano, I Servizi Veterinari devono coordinarsi preventivamente con i laboratori territorialmente competenti per concordare la tempistica dei campionamenti e le modalità di consegna campioni. 1.3 ISTRUZIONI OPERATIVE

1.3.1. SALMONELLA IN PRODOTTI LATTIERO-CASEARI PRODOTTI CON LATTE SOTTOPOSTO A PASTORIZZAZIONE il campione deve essere composto da n. 4 aliquote da 50 gr cadauna di cui una da lasciare all’OSA.. Se l’operatore dichiara che la matrice ha una data di scadenza che rientra nei 15 giorni a partire dalla data di prelievo, ovvero sulla confezione è riportata una data di scadenza che rientra nei 15 giorni a partire dalla data di prelievo, il numero delle aliquote da formare scende a tre, di cui una da lasciare all’OSA; ciò in quanto i tempi tecnici delle procedure di analisi effettuate ex art. 4 D.L. 123/93, supererebbero la data di scadenza stessa, rendendo nullo il referto delle analisi; pertanto in tal caso per far salvo al diritto alla difesa si applicano le procedure di cui all’art. 223 D.L.vo 28/7/89 n. 271 comunicando ufficialmente alla parte l’inizio delle operazioni di analisi; tale comunicazione sarà garantita riempiendo gli appositi spazi all’uopo previsti sul verbale di campionamento. Sul frontespizio del verbale Mod 2 deve

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essere spuntato il campo □ “Piano di monitoraggio e deve essere specificato “verifica della presenza di salmonelle e listerie in stabilimenti abilitati all’esportazione in USA”. Deve essere poi assolutamente precisato che la matrice è stata prodotta con latte pastorizzato, deve essere spuntato il campo “ □ ricerca” con la semplice dicitura “Salmonella” e il campo “□ altri parametri microbiologici”. Le aliquote vanno trasportate e conservate in frigorifero. Il campionamento va effettuato sul prodotto finito pronto per la commercializzazione. In caso di riscontro di non conformità, cioè il riscontro di salmonelle nell’aliquota sottoposta a controllo ed eventualmente anche in quella sottoposta a revisione d’analisi, come follow up il Servizio Veterinario:

a. Trasmetterà notizia di reato alla Procura competente b. Espleterà le indagini per rintracciare, se possibile, la fonte inquinante in

collaborazione con il Servizio Epidemiologia e il SIAN/U.O.P.C. che saranno obbligatoriamente notiziati circa la non conformità

c. Se ritenuto utile e necessario, imporrà la revisione delle procedure di B.P.I. (relativamente alle modalità di sanificazione delle mani degli operatori per impedire le malattie a trasmissione oro-fecale)

d. Procederà all’attivazione del sistema di allarme rapido ex art. 50 Reg CE 178/02, ex Intesa Stato-Regioni del 13/11/2008, ex DGRC 20/11/2009 n. 1745, effettuando la notifica di allerta di cui agli stessi artt. 4.

e. Imporrà la sospensione dell’esportazione dei prodotti In caso di revisione d’analisi favorevole a fronte della prima analisi positiva, i Servizi Veterinari procederanno a nuovo campionamento.

1.3.2. LISTERIA MONOCYTOGENES il campione deve essere composto da n. 3 aliquote di cui una da lasciare all’OSA. Tale procedura è dovuta al fatto che, seguendo le procedure ex art. 4 D.L. 123/93, i tempi per le analisi supererebbero sicuramente le date di scadenza rendendo nullo il referto; pertanto per far salvo al diritto alla difesa si applicano le procedure di cui all’art. 223 D.L.vo 28/7/89 n. 271, comunicando ufficialmente alla parte l’inizio delle operazioni di analisi, che di solito dovrebbe avvenire il giorno seguente il campionamento; tale comunicazione sarà garantita riempiendo gli appositi spazi all’uopo previsti sul verbale di campionamento. Ogni aliquota a sua volta deve essere costituita da 5 unità campionarie da 50 gr cadauna (criterio di sicurezza alimentare campionato ai sensi del comb. disp. del Reg CE 2073/05 e del D.L.vo 123/93). Le unità campionarie devono essere ognuna contenute in un contenitore o busta sterile a sè stante; ogni aliquota, contenente 5 u.c., deve essere poi piombata e munita di cartellino indicatore. Se gli agenti prelevatori hanno dubbi se la matrice campionata possa o meno essere considerata come substrato favorevole alla crescita della listeria, preleveranno una ulteriore aliquota singola di 50 gr necessaria alla determinazione del ph e dell’aw, segnalandolo nell’apposita sezione del Mod 2. Per tale piano di monitoraggio si applica solo l’ipotesi valida per quando “Il produttore non ha dimostrato che il prodotto non supera il limite di 100 ufc/g durante tutto il periodo di conservabilità”: in tal caso il campionamento viene effettuato sul prodotto finito ancora da porre in vendita, prima che non sia più sotto il controllo diretto dell’OSA che lo produce. Pertanto il campionamento NON va effettuato in fase di commercializzazione. Sul frontespizio del verbale Mod 2 deve essere spuntato il campo □ “Piano di monitoraggio e deve essere specificato “verifica della presenza di

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salmonelle e listerie in stabilimenti abilitati all’esportazione in USA”. Deve essere poi spuntato il campo “ □ ricerca” con la semplice dicitura “Listeria monocytogenes” e il campo “□ criterio di sicurezza alimentare”.

In caso di riscontro di non conformità come follow up, cioè il superamento del limite “Assenza in 25 gr, per n=5 e c=0”, il Servizio Veterinario:

a) Trasmetterà notizia di reato alla Procura competente b) Notizierà il Servizio Epidemiologia e il SIAN/U.O.P.C. circa la non conformità c) Se ritenuto utile e necessario, imporrà la revisione delle procedure di B.P.I.

(relativamente alla sanificazione degli ambienti di lavorazione e deposito) o di HACCP (facendo inserire la ricerca del patogeno come punto critico in fase di ricevimento del latte da quegli allevamenti e/o imponendo anche la pastorizzazione obbligatoria)

d) Procederà all’attivazione del sistema di allarme rapido ex art. 50 Reg CE 178/02, ex Intesa Stato-Regioni del 13/11/2008, ex DGRC 20/11/2009 n. 1745, effettuando la notifica di allerta di cui agli stessi artt. 4 per la partita oggetto di campionamento.

e) Imporrà la sospensione dell’esportazione dei prodotti 1.3. PROCEDURE DOCUMENTATE; Come in ogni altro tipo di ispezione, dovrà essere compilato il “Mod. 5” con l’attribuzione del punteggio delle non conformità eventualmente riscontrate ed il Mod 2 per i campioni batteriologici. Il controllo dovrà essere poi inserito nel sistema informatico G.I.S.A. dell’Osservatorio Regionale Sicurezza Alimentare. 1.4. COMPETENZE SPECIFICHE E RISORSE UMANE Il piano sarà attuato dai Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. 1.5. ATTREZZATURE I Servizi Veterinari si forniranno di tutte le attrezzature necessarie al campionamento batteriologico. 1.6. LABORATORIO DI RIFERIMENTO I laboratori di riferimento sono quelli dell’I.Z.S. del Mezzogiorno. 1.7. DURATA Il piano si concluderà il 31/12/2014 1.8. COSTI E BENEFICI I costi sono coperti dalla quota indistinta del Fondo Sanitario Nazionale erogata alle AASSLL ed all’IZSM per le attività istituzionali.

2. PROGRAMMAZIONE Si prevede l’effettuazione di n. 18 campioni.

Tabella 1

ASL AV

ASL BN

ASL CE

ASL NA 1

ASL NA 2 nord

ASL NA 3 sud

ASL SA TOT

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centro 0 0 8 0 2 0 8 18

3. VERIFICA Alla fine dell’anno, il presente piano sarà sottoposto a verifica da parte dell’ORSA che curerà la redazione delle risultanze e le inserirà nella relazione annuale. Se ritenuto utile, sarà data opportuna informazione circa le risultanze del Piano alle Autorità locali, alle organizzazioni di categoria ed agli organi di informazione. L’ORSA analizzerà l’attuazione del piano a livello regionale ed i dati utili per l’analisi del rischio allo scopo di verificare se:

� gli scopi siano stati raggiunti; � si rende necessaria la sua prosecuzione; � sia necessario apportare modifiche; � occorra implementare altre metodiche e tecniche di controllo ufficiale.

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54-PIANO DI MONITORAGGIO DEI CENTRI RACCOLTA SPERMA

ADIBITI AGLI SCAMBI COMUNITARI ED ALLE ESPORTAZIONI

PIANIFICAZIONE

La Legge 15 gennaio 1991, n. 30, relativa alla "Disciplina della riproduzione animale", le successive modifiche ed integrazioni disposte con la Legge 3 agosto 1999 n. 280, il regolamento di attuazione D.M. 19 luglio 2000, n. 403, ed il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 12 febbraio 2001 pubblicato sulla GU del 19/3/2001, n. 65, stabiliscono i criteri generali e gli aspetti organizzativi cui devono fare riferimento le attività relativa alla riproduzione animale per le specie bovina, bufalina, suina, ovina, caprina ed equina. 1.1 SCOPI Controllo della regolare applicazione della Disciplina sulla riproduzione animale (L30/91, L280/99, DM 403/00, D.L.vo 132/2005) Il Piano si applica ai centri di raccolta dello sperma destinato agli scambi intracomunitari ed alle esportazioni 1.2 COMPETENZE SPECIFICHE E RISORSE UMANE

L’esecuzione del Piano è affidato all’Assessorato all’Agricoltura ed all’Assessorato alla Sanità.

Sono affidati all’Assessorato all’Agricoltura i compiti specifici in materia di: A. rilascio, revoca e sospensione delle autorizzazioni B. vigilanza sulla regolare applicazione della normativa

Sono, invece, effettuati dai Servizi Veterinari competenti per territorio, i seguenti controlli:

per gli accertamenti annuali dello stato sanitario dei riproduttori impiegati per la produzione di sperma per verificare l'assenza di malattie infettive e diffusive

per la verifica della documentazione comprovante la regolarità delle autorizzazioni possedute, sui requisiti ed obblighi previsti dalla normativa vigente per i riproduttori utilizzati

1.5 LABORATORIO DI RIFERIMENTO I laboratori di riferimento sono quelli dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno accreditati per l’esecuzione delle prove. 1.6 DURATA Il Piano inizierà il 1/1/2013 e si concluderà il 31/12/2014.

1.7 COSTI E BENEFICI I costi sono coperti dalla quota indistinta del Fondo Sanitario Nazionale erogata alle AASSLL ed all’IZSM per le attività istituzionali. La previsione dei benefici economici del Piano sono relativi alla probabile riduzione dei costi dovuti all’invio di sperma di stalloni non idonei

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1.8 PROCEDURE OPERATIVE

Controllo dei Centri di Produzione e Recapiti di materiale seminale. I Servizi Veterinari competenti, annualmente, procedono alla visita ed agli accertamenti dello stato sanitario dei riproduttori impiegati nei Centri di produzione, al fine di verificare l'assenza di malattie infettive e diffusive, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente. Come in ogni altro tipo di ispezione, dovrà essere compilato il “Mod. 5” con l’attribuzione del punteggio delle non conformità eventualmente riscontrate. Il controllo dovrà essere poi inserito nel sistema informatico G.I.S.A.. I controlli ispettivi saranno visivi, documentali e di laboratorio.

2. PROGRAMMAZIONE

Tabella 1 –programmazione annuale dei controlli

ASL AV ASL BN

ASL CE ASL NA1

ASL NA2 Nord

ASL NaA3 Sud

ASL SA TOT

1 1 2 0 1 1 2 8

3. VERIFICA

A fine anno, il presente piano è sottoposto a verifica da parte dell’ORSA che cura la redazione delle risultanze e le inserisce nella relazione annuale del PRI.

Se ritenuto utile, sarà data opportuna informazione circa le risultanze del Piano alle Autorità locali, alle organizzazioni di categoria ed agli organi di informazione.

L’ORSA analizza l’attuazione del piano a livello regionale ed i dati utili per l’analisi del rischio allo scopo di verificare se:

gli scopi sono stati raggiunti si rende necessaria la sua prosecuzione è necessario apportare modifiche

occorre implementare altre metodiche e tecniche di controllo ufficiale

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55-PIANO DI MONITORAGGIO DELLE STAZIONI DI FECONDAZIONE

PUBBLICA, DEI CENTRI DI PRODUZIONE DI MATERIALE SEMINALE,

DEI GRUPPI DI RACCOLTA EMBRIONI, DEI GRUPPI DI PRODUZIONE

EMBRIONI E DEI RECAPITI E ACCERTAMENTI SANITARI DEI

RIPRODUTTORI MASCHI E NEGLI ALLEVAMENTI SUINICOLI CON

FECONDAZIONE ARTIFICIALE

1. PIANIFICAZIONE

La Legge 15 gennaio 1991, n. 30, relativa alla "Disciplina della riproduzione animale", le successive modifiche ed integrazioni disposte con la Legge 3 agosto 1999 n. 280, il regolamento di attuazione D.M. 19 luglio 2000, n. 403, ed il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 12 febbraio 2001 pubblicato sulla GU del 19/3/2001, n. 65, stabiliscono i criteri generali e gli aspetti organizzativi cui devono fare riferimento le attività relativa alla riproduzione animale per le specie bovina, bufalina, suina, ovina, caprina ed equina. Il piano verte sull’ispezione delle strutture autorizzate allo svolgimento di una delle attività rientranti nel campo della riproduzione animale.

1.1 SCOPI Controllo della regolare applicazione della Disciplina sulla riproduzione animale (L30/91, L280/99, DM 403/00, D.L.vo 132/2005) Il Piano si applica:

A. alle strutture della riproduzione animale soggette ad “Autorizzazione”, di seguito elencate:

� stazione di monta naturale pubblica ; � stazione di inseminazione artificiale equina; � centro di produzione dello sperma; � centro di raccolta dello sperma; � gruppo di raccolta embrioni ; � centro di produzione di embrioni ed oociti; � centro genetico; � recapito; � centro di magazzinaggio dello sperma; � allevamenti;

B. ad altre ”strutture della riproduzione animale” non soggette ad Autorizzazione ma a semplice comunicazione ( aziende suinicole che praticano IA su scrofe aziendali con materiale seminale di verri aziendali).

C. a tutte le attività che hanno attinenza con la riproduzione animale ( monta naturale, inseminazione artificiale e impianto embrionale in aziende zootecniche) Il piano ha i seguenti scopi:

1. Verifica del rispetto dei requisiti igienico-sanitari delle strutture 2. rispetto del benessere animale dei soggetti ospitati

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3. verifica dello stato sanitario dei riproduttori maschi

1.2 COMPETENZE SPECIFICHE E RISORSE UMANE

L’esecuzione del Piano è affidato all’Assessorato all’Agricoltura ed all’Assessorato alla Sanità. Sono affidati all’Assessorato all’Agricoltura i compiti specifici in materia di:

C. rilascio, revoca e sospensione delle autorizzazioni - stazioni di monta pubblica e/o privata - centri di produzione di materiale seminale fresco, refrigerato e congelato - stazioni di inseminazione artificiale pubblica per gli equini - centri di produzione embrioni - gruppi di raccolta embrioni - recapiti

D. vigilanza sulla regolare applicazione della normativa in materia di: - Certificati d'Intervento Fecondativo ed Embrionale (CIF e CIE); - controllo delle Stazioni di fecondazione e dei relativi riproduttori (specie Bovina, Bufalina ed Equina); - controllo dei Centri di Produzione e Recapiti di seme; - controllo dei Centri di Produzione e Gruppi di Raccolta di Embrioni ed Oociti; - controllo degli allevamenti suinicoli che praticano inseminazione artificiale; - controllo degli Operatori che praticano attività di fecondazione artificiale; - controllo sull'obbligo di distruzione di materiale seminale ed embrionale difforme; - controlli di qualità. Sono, invece, effettuati dai Servizi Veterinari competenti per territorio, i seguenti controlli:

per gli accertamenti annuali dello stato sanitario dei riproduttori impiegati nella fecondazione, al fine di verificare l'assenza di malattie infettive e diffusive

per la verifica del mantenimento dei requisiti, in materia di igiene e sanità animale, previsti per le stazioni di monta naturale ed inseminazione artificiale, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.

per la verifica della documentazione comprovante la regolarità delle autorizzazioni possedute, sui requisiti ed obblighi previsti dalla normativa vigente per le stazioni di monta pubblica ed i riproduttori utilizzati,

sull'effettivo rilascio dei previsti certificati d'intervento fecondativo, da parte dei gestori, per tutte le fattrici fecondate presso le stazioni di monta o d'inseminazione artificiale.

per la verifica del rispetto delle norme previste in tema di autorizzazioni, nonché sull'effettivo rilascio dei CIF per le fattrici vendute gravide nelle aziende che effettuano la monta naturale privata con riproduttori della specie Equina.

Durante l’attuazione del piano possono essere coinvolte altre Autorità che implementano l’efficacia e l’efficienza dei controlli ufficiali.

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2.4 LABORATORIO DI RIFERIMENTO I laboratori di riferimento sono quelli dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno accreditati per l’esecuzione delle prove. Le ispezioni necessitano del materiale atto ai prelievi ematici, e prelievo seme.

2.5 DURATA

Il Piano inizierà il 1/1/2014 e si concluderà il 31/12/2014.

2.6 COSTI E BENEFICI I costi sono coperti dalla quota indistinta del Fondo Sanitario Nazionale erogata alle AASSLL ed all’IZSM per le attività istituzionali. Per quanto riguarda i benefici, tale piano rileverà la presenza di strutture non conformi alla normativa nazionale e comunitaria escludendoli dalle strutture autorizzate; inoltre il controllo sanitario dei riproduttori porterà alla loro esclusione dall’attività di riproduzione qualora affetti da malattie trasmissibili, evitando la loro diffusione

2.7 PROCEDURE OPERATIVE

Controllo dei Centri di Produzione e Recapiti di materiale seminale. I Servizi Veterinari competenti, annualmente, procedono alla visita ed agli accertamenti dello stato sanitario dei riproduttori impiegati nei Centri di produzione, al fine di verificare l'assenza di malattie infettive e diffusive, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.

Controllo dei Centri di Produzione e Gruppi di Raccolta di Embrioni ed Oociti. Tali controlli verteranno sulla verifica delle autorizzazioni possedute, sul rispetto degli obblighi e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per gli impianti adibiti alla raccolta e produzione di embrioni ed oociti.

Controllo degli allevamenti suinicoli che praticano inseminazione artificiale. Tali controlli verteranno sulla verifica del rispetto degli obblighi e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per gli impianti adibiti all'inseminazione artificiale negli allevamenti suinicoli.

Controllo degli Operatori che praticano attività di inseminazione artificiale. I controlli sulle regolari abilitazioni degli Operatori che praticano attività di inseminazione artificiale (veterinari ed altri operatori) sono effettuati dai Servizi Veterinari competenti per territorio, a seguito della richiesta di iscrizione nell'apposito elenco regionale da parte degli interessati. Successive verifiche saranno effettuate, a campione, ogni qual volta i competenti Servizi veterinari intendano intervenire per sospette inadempienze agli obblighi previsti dalla normativa in materia.

Controllo sull'obbligo di distruzione di materiale seminale ed embrionale difforme. I controlli sull'obbligo di distruzione di materiale seminale ed embrionale difforme, previsti dall'articolo 39 del regolamento, sono eseguiti rispettivamente: · in allevamento dai Servizi Veterinari competenti per territorio, a seguito della

comunicazione da parte degli allevamenti e/o aziende agricole interessati. Gli stessi Servizi Veterinari competenti ne attesteranno l'avvenuta distruzione.

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· nei Centri di Produzione e Gruppi di Raccolta di Embrioni ed Oociti dalle Aziende ULSS - Servizi Veterinari - competenti per territorio, a seguito della comunicazione da parte degli allevamenti e/o aziende agricole interessati. Gli stessi Servizi Veterinari competenti ne attesteranno l'avvenuta distruzione.

Come in ogni altro tipo di ispezione, dovrà essere compilato il “Mod. 5” con l’attribuzione del punteggio delle non conformità eventualmente riscontrate. Per i prelievi dovranno essere utilizzati i modelli previsti dai piani relativi alle singole malattie Il controllo dovrà essere poi inserito nel sistema informatico G.I.S.A.. I controlli ispettivi saranno visivi, documentali e di laboratorio.

2. PROGRAMMAZIONE La normativa nazionale stabilisce che ogni struttura sia sottoposta ad ispezione almeno una o più volte a seconda della tipologia. La sottostante tabella illustra le frequenze delle ispezioni da attuarsi annualmente per ogni tipologia:

Stazione di fecondazione

pubblica

Centri di

monta pubblica e privata

Recapiti Centro di produzione materiale seminale

Gruppi raccolta embrioni

Centri produzione embrioni

Allev.ti suinicoli

che praticano

I.A. in ambito

aziendaleGennaio

2

2 3 2 2 1

Febbraio

Marzo

2

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

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Per quanto riguarda il controllo sanitario dei riproduttori maschi, i prelievi vengono effettuati su richiesta di parte e pertanto possono essere programmati solo in base ai dati storici.

Tabella 1 –programmazione annuale dei controlli

ASL AV ASL BN

ASL CE ASL NA1

ASL NA2 Nord

ASL NaA3 Sud

ASL SA TOT

TOTALE 7 7 10 0 6 6 10 46

3. VERIFICA

A fine anno, il presente piano è sottoposto a verifica da parte dell’ORSA che cura la redazione delle risultanze e le inserisce nella relazione annuale del PRI.

Se ritenuto utile, sarà data opportuna informazione circa le risultanze del Piano alle Autorità locali, alle organizzazioni di categoria ed agli organi di informazione.

L’ORSA analizza l’attuazione del piano a livello regionale ed i dati utili per l’analisi del rischio allo scopo di verificare se:

gli scopi sono stati raggiunti si rende necessaria la sua prosecuzione è necessario apportare modifiche occorre implementare altre metodiche e tecniche di controllo ufficiale

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56-PIANO DI MONITORAGGIO MOLLUSCHI BIVALVI VIVI (MBV)

NELLE ZONE DI PRODUZIONE, STABULAZIONE E BANCHI NATURALI

1. PIANIFICAZIONE

Il controllo della salubrità dei Molluschi Bivalvi Vivi (MBV) assume una notevole importanza in Campania, nella quale ampi tratti del litorale sono utilizzati per la produzione e raccolta e la commercializzazione degli stessi è rilevante, come testimoniano i dati sul consumo pro-capite regionale che sono tra i più elevati nella media nazionale.

Il consumo di molluschi raccolti in acque non classificate o precluse costituisce un rischio elevato per la salute del cittadino.

Il presente piano è disciplinato da norme comunitarie (Reg CE 852/04, 854/04) e dalle linee guida nazionali approvate con delibera di Giunta Regionale n. 229/2011, le cui istruzioni operative sono state modificate dal decreto dirigenziale n. 217/2013.

Il piano parte del Piano Nazionale Integrato.

1.1 SCOPI

Definire le modalità operative per la classificazione di zone di produzione e delle zone di stabulazione di molluschi bivalvi.

Verificare il mantenimento dei requisiti microbiologici, chimici e biotossicologici delle zone di produzione e delle zone di stabulazione di molluschi bivalvi.

1.2 COMPETENZE SPECIFICHE E RISORSE UMANE

Il piano è attuato dai Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. costiere.

Nel corso dell’attuazione del piano possono essere coinvolte altre Autorità per implementare l’efficacia e l’efficienza dei controlli ufficiali.

1.3 LABORATORIO DI RIFERIMENTO

I laboratori di riferimento sono quelli dell’I.Z.S.M. per le analisi sui molluschi e l’A.R.P.A.C. per la ricerca del fitoplancton potenzialmente tossico.

1.4 DURATA

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Il piano si conclude il 31/12/2014

1.5 COSTI E BENEFICI

Il Piano non prevede costi aggiuntivi né benefici economici se non quelli derivanti dalla diminuzione dei costi sociali causati dalle malattie alimentari legate al consumo di prodotti della pesca.

I report del Piano sono estrapolati direttamente dal GISA nel quale le AA.SS.LL. inseriscono i dati relativi ai i dati dei controlli effettuati sulle zone di produzione e sulle zone di stabulazione di molluschi bivalvi.

1.6 PROCEDURE DOCUMENTATE

Per l’esecuzione dei controlli sono utilizzate imbarcazioni degli OSA che li metteranno a disposizione dell’A.C.. Il piano prevede il prelievo di campioni la cui frequenza e ricerca è stabilita dalle Linee Guida approvate con Decreto Dirigenziale n. 217 del 13/12/13 che si riporta di seguito.

Alla conclusione di ogni controllo, il personale che lo ha eseguito deve compilare il modello di ispezione denominato “Mod. 5”. Il controllo dovrà essere poi inserito nel sistema informatico G.I.S.A.

Per il campionamento dei molluschi deve essere utilizzato il Mod 1.

I controlli per la classificazione di nuove zone di produzione e di nuove zone di stabulazione sono effettuati a seguito di specifica istanza dell’OSA interessato.

2. PROGRAMMAZIONE

Tab. 1 – Programmazione minima dei campioni

ASL N. campioni annuali

CASERTA 16

NA 1 CENTRO 50

NA 2 NORD 386

NA 3 SUD 80

SALERNO 10

TOT ANNUALE 542

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3. VERIFICA

Alla data prevista di chiusura, il presente piano sarà sottoposto a verifica annuale e finale da parte dell’ORSA che curerà la redazione delle risultanze dandone opportuna informazione alle Autorità locali, alle organizzazioni di categoria ed agli organi di informazione.

L’ORSA analizzerà l’attuazione del piano a livello regionale ed i dati utili per l’analisi del rischio allo scopo di verificare se:

gli scopi siano stati raggiunti si rende necessaria la sua prosecuzione sia necessario apportare modifiche è necessario implementare altre metodiche e tecniche di controllo ufficiale

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Linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi (AGGIORNATA AL 31/3/14)

PARTE PRIMA

GUIDA PER I CONTROLLI UFFICIALI SVOLTI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 854/2004 – (Rev.1)

Il testo delle modifiche apportate alla Rev 0 delle linee guida sono riportate in corsivo

Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 ALLEGATO II

CAPO I: CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente allegato si applica ai molluschi bivalvi vivi e, per analogia, agli echinodermi vivi, ai tunicati vivi e ai gasteropodi marini vivi.

Guida Le presenti linee guida sono applicabili ai M.B.V., agli echinodermi vivi, ai tunicati vivi ed ai gasteropodi marini vivi.

CAPO II: CONTROLLI UFFICIALI SUI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI PROVENIENTI DA ZONE DI PRODUZIONE CLASSIFICATE

A. CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE DI PRODUZIONE E DI STABULAZIONE

1. L'autorità competente fissa l'ubicazione e i confini delle zone di produzione e di stabulazione da essa classificate. Se del caso essa può farlo in collaborazione con l'operatore del settore alimentare.

Guida Per l’espletamento delle attività necessarie alla classificazione di un’area destinata alla produzione o alla stabulazione di M.B.V., l’A.C.T. dovrà reperire una serie di informazioni/documenti relativi all’area stessa in modo di valutare tutte le componenti necessarie alla programmazione dell’attività da svolgere. E’ anche importante che l’A.C.T. sia a conoscenza delle attività che svolgerà l’O.S.A., in modo da avere una visione complessiva del sistema. La classificazione di uno specchio acqueo è generalmente riconducibile ad una delle seguenti tipologie: nuova zona di produzione o di stabulazione per una o più specie situate in un’area che non è mai stata oggetto di classificazione; nuova zona di produzione in un’area già classificata, ma per una specie diversa; riclassificazione di una zona di produzione o di stabulazione, già precedentemente classificata. (Si rimanda alla parte specifica “Decisioni successive al monitoraggio” Oltre alle informazioni relative alla destinazione d’uso dell’area da classificare (produzione-stabulazione), specie per le quali si chiede la classificazione e ulteriori informazioni/documentazione così come indicato nella parte seconda “norme specifiche per l’operatore del settore” Capitolo II, lettera A punto 1 , è necessario che l’A.C.T. acquisisca ulteriori elementi tali da permettere di espletare, in modo esaustivo, quanto richiesto dalla Regolamentazione comunitaria. In particolare l’A.C.T. dopo aver accertato la conformità e completezza delle informazioni fornite dall’operatore del settore, nella richiesta di classificazione, relativamente a: NUOVA ZONA DI PRODUZIONE O DI STABULAZIONE, PER UNA O PIÙ SPECIE, SITUATE IN UN’AREA CHE NON È MAI STATA OGGETTO DI CLASSIFICAZIONE autorizzazione relativa alla concessione e scadenza della medesima, rilasciata dall’Ente competente in materia (non necessaria in caso di banchi naturali). planimetria riportante la superficie e le coordinate della zona di produzione/stabulazione da classificare; nel caso di presenza di più operatori del settore, e di conseguenza di più attività produttive, riportare le coordinate delle singole aree adibite a produzione/stabulazione (non prevista per banchi naturali). Il sistema di riferimento deve essere preferenzialmente Gauss-Boaga o WGS 84; l’operatore deve comunque dare l’indicazione del sistema di riferimento e del MAP DATUM utilizzato. copia della carta nautica con indicazione dell’ubicazione dei vertici della zona di produzione/stabulazione da classificare o riferimento cartografico disciplinato dalla Regione competente. certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio aggiornato; notifica di inizio attività per la zona di produzione in causa, anche per le imprese già registrate per altra zone di produzione, ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004. Nel caso in cui l’impresa sia già registrata in altri elenchi utilizzati dall’A.C. per altri

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fini, l’o.s.a. dovrà fare riferimento a tale registrazione. relazione descrittiva esaustiva dell’area e dell’attività che si intende svolgere con particolare riferimento a: localizzazione della zona di produzione/stabulazione (coordinate identificative); nel caso di banchi naturali le indicazioni della loro identificazione può essere anche approssimativa prediligendo, ove possibile, i confini naturali della zona da classificare; disegno degli impianti e/o indicazione della localizzazione approssimativa dei banchi naturali e relative batimetriche di esercizio; tipologia di impianto che si intende allestire e sistema proposto come ad esempio: pali, lanterne, long-line, ecc. (non prevista per banchi naturali); modalità di gestione della zona di produzione/stabulazione (aree destinate a produzione di seme, ingrasso, raccolta, ecc.). Non prevista per banchi naturali a libera raccolta; modalità approvvigionamento del prodotto/novellame (produzione interna, autoctona da altre aree limitrofe, nazionale, comunitario). Non prevista per banchi naturali; attrezzi utilizzati per le fasi lavorative nella zona di produzione/stabulazione ciclo produttivo con relativa durata (tempi del ciclo di allevamento, taglie, produzione stimata; in caso di classificazione di più specie la descrizione deve essere fatta per ognuna di esse). Per banchi naturali indicare il fermo pesca previsto, così come stabilito da norme specifiche (Ministero delle Politiche Agricole e Forestali). punti di sbarco previsti manuale di corretta prassi igienica (se adottato) firma in originale degli elaborati tecnici (planimetrie e relazioni) da parte del richiedente o, in alternativa, da un tecnico abilitato. Dovrà valutare se le informazioni ricevute, anche per i punti sotto elencati, sono esaustive o devono essere implementate al fine di espletare le attività necessarie alla classificazione. apporti dulciacquicoli quali fiumi, canali e relativi meccanismi di regolazione di cui l’interessato è a conoscenza; foci dei fiumi, bocche a mare di cui l’interessato è a conoscenza; descrizione e localizzazione delle fonti di inquinamento (scarichi civili, industriali, depositi di rifiuti solidi, zone di balneazione, aree portuali, ecc.) di cui l’interessato è a conoscenza in base all’elenco di seguito riportato; descrizione geografica e morfologica (inquadramento territoriale, distanza dalle coste, morfologia delle coste e dei fondali, profondità, venti e correnti predominanti) di cui l’interessato è a conoscenza, ed eventuale presenza di zone soggette a particolari restrizioni quali: Zone a Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.); descrizione idrologica (correnti marine predominanti, numero e posizione delle bocche a mare, volumi idrici scambiati per fasi di marea, tempo per il ricambio totale, portata degli immissari) di cui l’interessato è a conoscenza; descrizione biologica: (stato di trofia dell’acqua, descrizione sulla fisiologia e morfologia delle specie di molluschi che si intende classificare) di cui l’interessato è a conoscenza; altre specie di interesse commerciale insite nella zona di produzione/stabulazione di cui l’interessato è a conoscenza; CLASSIFICAZIONE DI UNA NUOVA ZONA DI PRODUZIONE O DI STABULAZIONE PER UNA O PIÙ SPECIE SITUATE IN UN’AREA GIÀ CLASSIFICATA, MA PER UNA SPECIE DIVERSA In tale caso si è già a conoscenza di una serie di informazioni fornite dall’impresa ai fini della classificazione precedentemente attuata; per tale motivo nella richiesta di classificazione per una nuova specie, all’interno di una zona di produzione già classificata, l’A.C.T. dovrà verificare eventuali variazioni rispetto a quanto già precedentemente acquisito. planimetria riportante la superficie e le coordinate con indicazioni dell’ubicazione della nuova specie all’interno della zona di produzione già classificata. In caso di presenza di più operatori del settore le indicazioni devono essere relative ad ogni operatore. relazione descrittiva esaustiva dell’area e della nuova attività contenente: localizzazione della specie rispetto alla zona di produzione già classificata (coordinate identificative); nel caso di banchi naturali le indicazioni della loro identificazione può essere anche approssimativa prediligendo, ove possibile, i confini naturali della zona da classificare; disegno dei nuovi impianti e/o indicazione della localizzazione dei banchi naturali in cui è presente la nuova specie e relative batimetriche di esercizio; tipologia di impianto che si intende allestire per la nuova specie e relativo sistema proposto (es. pali, lanterne, long-line, ecc.). Non previsto in caso di banchi naturali; modalità di gestione della nuova specie nella zona di produzione già classificata; modalità approvvigionamento prodotto/novellame della nuova specie ai fini produttivi; ciclo produttivo con relativa durata e, nel caso dei banchi naturali, fermi pesca previsti per la specie in oggetto (tempi del ciclo di allevamento, taglie, produzione stimata); imbarcazioni e attrezzi utilizzati per le fasi lavorative (se diversi da quelli già indicati nella precedente relazione); indicazione dei punti di sbarco se diversi da quelli precedentemente definiti; adozione o meno di nuovi manuali di corretta prassi igienica per l’implementazione delle pratiche lavorative. L’A.C.T. dovrà inoltre tenere conto delle nuove informazioni di cui è venuto a conoscenza dopo la prima classificazione, per la

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successiva valutazione e programmazione ai fini della classificazione per la nuova specie. A.C.T., al fine di ottimizzare le risorse, si potrà avvalere del supporto logistico dell’impresa richiedente la classificazione, senza delega di compiti di controllo ufficiale.

2. L'autorità competente classifica le zone di produzione in cui essa autorizza la raccolta di molluschi bivalvi vivi in base all'appartenenza ad una delle tre categorie in funzione del livello di contaminazione fecale. Se del caso, essa può farlo in collaborazione con l'operatore del settore alimentare. 3. L'autorità competente può classificare come zone di classe A le zone da cui possono essere raccolti molluschi bivalvi vivi direttamente destinati al consumo umano. I molluschi bivalvi vivi raccolti da queste zone devono soddisfare i requisiti sanitari per i molluschi bivalvi vivi stabiliti nell'allegato III, sezione VII, capo V del regolamento (CE) n. 853/2004 4. L’autorità competente può classificare come zone di classe B le zone da cui possono essere raccolti ed essere immessi sul mercato ai fini del consumo umano i molluschi bivalvi vivi solo dopo che questi abbiano subito un trattamento in un centro di depurazione o previa stabulazione in modo da soddisfare i requisiti sanitari di cui al paragrafo 3. 5. L'autorità competente può classificare come zone di classe C le zone da cui i molluschi bivalvi vivi possono essere raccolti, ma possono essere immessi sul mercato soltanto previa stabulazione di lunga durata al fine di soddisfare i requisiti sanitari di cui al punto 3.

Guida A.C. classifica le zone di produzione in cui autorizza la raccolta di molluschi bivalvi vivi in base all’appartenenza ad una delle tre categorie in funzione del livello di contaminazione fecale (E. coli) di seguito indicate nella tabella che segue. Le classi B e C derivano da quanto previsto nell’allegato II, capo II lettera A punti 4 e 5 del Regolamento 854/2004; i limiti di riferimento per E. coli per la classe A, sono definiti in considerazione di quanto riportato nel punto 3 e pertanto riferibile ai criteri di sicurezza alimentare riportati nel Regolamento 2073/2005.

CLASSIFICAZIONE STANDARD MICROBIOLOGICO PER

100 G DI CARNE E LIQUIDO

INTRAVALVARE DI M.B.V.

TRATTAMENTO RICHIESTO

A

≤ 230 E. Coli (1) Nessuno

B I M.B.V. vivi raccolti in queste zone non devono superare i valori di 4.600 E. coli (2)

Depurazione in stabilimenti riconosciuti; Depurazione in zone classificate ai fini della stabulazione Trasformazione in stabilimenti ric nosciuti in accordo con i metodi indicati nel Regolamento 853/2004, Allegato III, Capitolo II sezione VII

C I M.B.V. vivi raccolti in queste zone non devono superare i valori di 46.000 E. coli

Lunga depurazione (≥ 2 mesi) trasformazione in stabilimenti riconosciuti in accordo con le indicazioni del Regolamento 853/2004, Allegato III, Capitolo II sezione VII

PROIBITA Qualora i valori riscontrati siano > 46.000 E. coli

Divieto di raccolta

zone da cui possono essere raccolti molluschi bivalvi vivi direttamente destinati al consumo umano: pertanto riferibile ai criteri di sicurezza alimentare indicati nel Regolamento 1441/2007 Allegato 1 punto 1.25 (metodo ISO TS 16649-3) I molluschi bivalvi vivi provenienti da queste zone non devono superare, nel 90 % dei campioni, i 4600 E. coli per 100 g di polpa e di liquido intervalvare. Nel restante 10 % dei campioni, i molluschi bivalvi vivi non devono superare i 46000 E. coli per 100 g di polpa e di liquido intervalvare come indicato nel Regolamento 1021/2008 Il metodo di riferimento per la determinazione di Escherichia coli è il test del numero più probabile (Most Probable Number —MPN) in 5 provette e 3 diluizioni, come specificato nella norma ISO 16649-3 paragrafo 9 punto 9.2.1. Il divieto di raccolta è applicabile anche alle aree non classificate o inadatte per ragioni sanitarie L’A.C.T., al fine di ottimizzare le risorse, si potrà avvalere del supporto logistico dell’impresa richiedente la classificazione, senza delega di compiti di controllo ufficiale.

6. Se decide in linea di principio di classificare una zona di produzione o di stabulazione, l'autorità competente deve:

a) effettuare un inventario delle fonti di inquinamento di origine umana o animale che possono costituire una fonte di contaminazione della zona di produzione;

Guida l’A.C.T. acquisisce le ulteriori informazioni utili, eventualmente da altri Enti competenti in materia, tenendo conto anche di quanto indicato nella relazione tecnica fornita dall’impresa e della necessità o meno di implementare le informazioni ivi contenute. L’A.C. deve tenere conto anche delle distanze che vi sono tra la zona di produzione/stabulazione e la fonte di

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inquinamento accertata. Al fine di facilitare l’A.C., nell’identificazione delle potenziali fonti di contaminazione, è necessario inizialmente prendere in considerazione le caratteristiche geografiche della zona e successivamente, con l’ausilio di quanto riportato in tabella 1, fare un inventario delle potenziali fonti di inquinamento. Le diverse fonti possono apportare un inquinamento “potenziale” che è in relazione con l’idrogeologia dell’area, l’apporto potenziale dato da ogni singola fonte, le misure preventive attuate (efficacia dei processi di trattamento delle acque reflue , scarichi derivanti da acque di superficie e reflue, canali di scolo, fiumi, fossati, attività agricole, ecc.) e la distanza delle suddette dalla zona da classificare. Le informazioni relative alle potenziali fonti di inquinamento saranno fornite dall’A.R.P.A.C. Al fine di facilitare l’individuazione delle potenziali fonti di contaminazione viene fatto riferimento a quanto riportato nel documento: “Microbiological monitoring of bivalve molluscs harvesting areas. Guide to good practice: tecnical application” EU working group on the microbiological monitoring of bivalve molluscs harvesting area edizione 2007 del European Community Reference Laboratory for Monitoring bacteriological and viral contamination of bivalve molluscs (CEFAS). Le tabelle 1 e 2 di riportano, a titolo indicativo, le potenziali fonti di inquinamento da prendere in considerazione. Tabella 1 FONTI DI INQUINAMENTO IDENTIFICABILI

RIF. FONTE LIVELLO DI RISCHIO ALLA SALUTE PUBBLICA I Impianti di trattamento di acque

reflue privati/comunali Rischio più significativo per variabilità della popolazione e capacità depurativa; dipende da vari fattori tra cui volumi di acque reflue, tipo di trattamento e rendimento dell’impianto

II Fonti di rifiuti industriali (impianti di lavorazione carni, trasformazione di vegetali, ecc)

Rischio significativo se i rifiuti riguardano patogeni capaci di causare malattie umane, o sostanze chimiche che possono essere bioaccumulate.

III Scarichi di piena di fogne congiunte

Rischio significativo per contributo di rifiuti biologici non trattati

IV Fosse settiche/pozzi di dispersione Basso rischio in relazione ai limitati volumi trattati; il rischio potrebbe essere correlato ad un eventuale mal funzionamento dell’impianto

V Punti di distribuzione di mangimi/allevamenti

Potenziale rischio derivato da inidoneo trattamento delle acque, da agenti zoonotici trasmissibili e dilavamento da acque superficiali in seguito ad eventi meterologici sfavorevoli.

VI Aree industriali diverse da II Potenziale rischio derivato dalla lavorazione di industrie e dagli impianti in uso. Il potenziale rischio deve essere considerato sia nel caso in cui gli insediamenti sono situati in prossimità delle zone da classificare sia nel caso in cui vi possano essere influenze sui corpi idrici e sulle acque superficiali che si riversano in prossimità delle suddette zone. Verificare anche la presenza di zone di rispetto e di tutela che limitano lo sfruttamento all’uso delle zone circostanti.

TABELLA 2 FONTI DI INQUINAMENTO DI DIFFICILE INDIVIDUZIONE E QUANTIFICAZIONE

RIF. FONTE LIVELLO DI RISCHIO ALLA SALUTE PUBBLICA VII Scarichi di rifiuti da imbarcazioni Rischio potenziale dovuto al possibile scarico intermittente di liquami

non trattati ed idrocarburi incombusti. VIII Scoli di piena, acque meteorologiche Rischio potenziale per la possibile presenza di contaminazione con

liquami umani; rischio molto minore con condotte /fogne combinate/congiunte

IX Terreno rurale con animali domestici Rischio ridotto (aziende agricole, prati) rispetto a quelli derivanti da fonti umane dirette

X Riserve naturali, foreste, paludi ecc (presenza di animali e volatili selvatici)

Rischio significativamente inferiore rispetto a quelli derivanti da fonti umane

Oltre alle fonti di contaminazione di origine umana o animale è opportuno effettuare un inventario delle fonti di contaminazione di origine diversa, in modo da valutare complessivamente i potenziali rischi nella zona da classificare. In tal modo l’A.C.T., dopo il sopralluogo della zona, potrà avere un quadro completo ed esaustivo in merito ai potenziali rischi e potrà predisporre un opportuno programma di campionamento. Propedeuticamente alla classificazione di un’area, va svolta una verifica sulla sussistenza di valori accettabili per quanto concerne i contaminanti chimici. Infatti, al fine di ottimizzare le risorse da investire per la classificazione di una zona e per il successivo monitoraggio, è bene sapere previamente se potranno essere rispettati i tenori massimi di contaminanti, di cui al Reg. (CE) 1881/2006, nei molluschi bivalvi che saranno prodotti/raccolti nell’area considerata. Attualmente nei molluschi bivalvi sono previsti limiti relativamente ai seguenti contaminanti: Piombo, Cadmio, Mercurio, diossine e PCB benzopirene (idrocarburo policiclico aromatico).

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METALLI I metalli pesanti, originati dalle attività operate dall’uomo (Cd, Pb, Cr, Zn, Fe, Cu, ecc.), possono essere riscontrati nell’ambiente marino e, se presenti in concentrazioni elevate, possono originare un inquinamento di determinate aree. La concentrazione di queste sostanze dipende da molteplici fattori quali: specie e fisiologia, capacità naturale di assorbire e trattenere le sostanze, livello di esposizione, distanza dai siti industriali. Per alcuni metalli i limiti nei molluschi bivalvi sono previsti dalle norme comunitarie. Gli altri metalli i cui limiti sui molluschi (es. Argento, Arsenico, Cromo, Rame, Nichelio, Zinco) non sono regolamentati dalla normativa comunitaria, possono essere ricercati dall’A.C. per la definizione dei valori di fondo (riferimento iniziale); in tal modo, proprio per nello spirito di valutazione del rischio, potranno essere poi valutate eventuali oscillazioni nel tempo. DIOSSINE La Commissione Europea per incoraggiare un approccio proattivo alla riduzione delle diossine e dei PCB diossina-simili presenti negli alimenti e nei mangimi, ha definito i livelli d'azione relativi alla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti. Individuando le potenziali fonti di contaminazione l’A.C. potrà definire i livelli fondo delle aree in modo tale da poter prendere opportuni provvedimenti ai fini di una riduzione o eliminazione nel tempo. RADIONUCLIDI Come nel caso dei metalli non regolamentati, l’A.C. potrà stabilire i valori di fondo dell’area per valutare eventuali oscillazioni nel tempo. IDROSSICARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA) L’A.C.T. deve tener conto del tenore di benzopirene nei molluschi nelle zone che potrebbero essere condizionate dall’inquinamento prodotto dalle imbarcazioni che transitano in prossimità dell’area da classificare. Presso le Regioni e le Province autonome deve essere disponibile uno schema nel quale, per area classificata sul proprio territorio, siano indicate le informazioni di cui si è tenuto conto e della relativa fonte di informazione, nonché una mappa nella quale siano identificate le fonti di contaminazione individuate.

b) esaminare i quantitativi di inquinanti organici emessi nei diversi periodi dell'anno in funzione delle variazioni stagionali della popolazione umana e animale nel bacino idrografico, delle precipitazioni, del trattamento delle acque di scarico, ecc.;

Guida La profondità dell’acqua (batimetria) e le correnti in una determinata zona hanno influenza sia sulla circolazione delle sostanze inquinanti in una zona sia sul bioaccumulo nei molluschi a seguito del processo di filtrazione; l’eventuale fattore di diluizione, anche in relazione alla distanza tra l’origine della contaminazione e l’area oggetto di classificazione, ha un ruolo importante nella valutazione da parte dell’A.C. Per quanto concerne il livello di contaminazione microbiologica l’influenza è dettata dalla stagionalità, correnti, maree, venti predominanti ecc. L’A.C.T. acquisisce dall’A.R.P.A.C., e eventualmente da altri Enti competenti in materia, ulteriori informazioni utili, tenendo conto anche di quanto indicato nella relazione tecnica dell’impresa (apporti dulciacquicoli quali fiumi, canali, ecc., e relativi meccanismi di regolazione) e della necessità o meno di implementare le informazioni ivi contenute, localizzazione delle potenziali fonti di inquinamento, Una ulteriore variabile, di cui l’A.C. dovrà tenere conto, è quella legata all’aumento della densità di popolazione, in ambito costiero, durante il periodo estivo/festivo, variazioni stagionali delle condizioni meteo marine e pluviometria. Per quanto concerne il trattamento delle acque di scarico, gli impianti di trattamento potrebbero non essere sufficientemente dimensionati e correttamente funzionanti; pertanto il carico inquinante nelle acque reflue potrebbe aumentare influenzando lo stato sanitario della zona di produzione/stabulazione. A tale riguardo, tenendo conto che in alcuni punti della costa sboccano canali di raccolta di reflui urbani e/o scarichi di piena delle fogne attivati solo in caso di insufficienza e/o di avarie di funzionamento di impianti di sollevamento o di condotte di scarico se lo sbocco è ubicato in prossimità di una zona di produzione di M.B.V., nei casi in cui si verificano le predette condizioni straordinarie, i Comuni devono prevedere un automatismo nell’informazione tempestiva all’A.C.T., la quale a garanzia della sicurezza alimentare provvede a sospendere temporaneamente la raccolta dei M.B.V. per il consumo umano. La revoca della sospensione temporanea di raccolta è subordinata alla verifica a cura dell’’A.C.T. sulla presenza dei requisiti di sicurezza alimentare dei M.B.V. raccolti dalla zona in questione, attraverso accertamenti analitici, dati storici, dati scientifici ovvero specifici strumenti per la verifica della circolazione degli inquinanti. Per quanto concerne le aree ad uso agricolo è da tenere in considerazione la presenza di zone ad intenso sfruttamento agrario o in abbandono che possono rappresentare, pur con motivazioni diverse, fonti di contaminazione delle zone da classificare.

c) determinare le caratteristiche della circolazione degli inquinanti sulla base dell'andamento della corrente, della batimetria e del ciclo delle maree nella zona di produzione;

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Guida L’entità dell’inquinamento, derivante da una qualsiasi delle fonti precedentemente citate, può variare anche in relazione alle maree, correnti ed altri fattori ambientali che possono contribuire alla salubrità del prodotto (stagione, vento temperature, salinità, ossigeno disciolto, ecc.). Le forze che mettono in movimento le correnti, tendono a muovere la massa d'acqua in una ben determinata direzione; anche altri fattori come natura e vicinanza della costa, presenza di golfi o stretti, maggiore o minore distanza tra la superficie del mare ed il fondo influiscono sulle correnti. Con l’acquisizione delle informazioni locali relative a ai flussi di marea, correnti e venti predominanti, l’A.C.T. potrà valutare oggettivamente la circolazione dei potenziali inquinanti nella zona da classificare. L’A.C.T. valuta l’incidenza della circolazione degli inquinanti in funzione dell’andamento delle correnti e della batimetria, attraverso: dati sulle correnti prevalenti nelle diverse stagioni dell’anno forniti dallo stesso operatore del settore e/o disponibili on line su siti istituzionali; dati a più alta risoluzione, maggiormente dettagliati per lo specchio d’acqua in questione, elaborati dal sistema predittivo in uso all’Osservatorio Regionale per la Sicurezza Alimentare (ORSA); Nel caso in cui i dati relativi alle indagini sanitarie siano insufficienti a garantire una corretta gestione del rischio, in particolare quelli riferiti alla circolazione degli inquinanti ed ai controlli pregressi effettuati nello specchio d’acqua o in aree ad esso confinanti, l’autorità competente non classifica nuove zone di produzione situate entro il raggio di 500 metri dalle fonti di contaminazione presenti.

d) istituire un programma di campionamento dei molluschi bivalvi nella zona di produzione, basato sull'esame di dati prestabiliti e su un certo numero di campioni; la distribuzione geografica dei punti di campionamento e la frequenza del campionamento devono garantire risultati delle analisi il più possibile rappresentativi della zona considerata.

Guida Ai fini della classificazione, considerati anche l’arco temporale previsto da altri stati membri (es. 1 anno Inghilterra e Irlanda) e le precedenti linee guida (CSR/7 maggio 2007), si ritiene congrua la durata minima di 6 mesi del programma di campionamento. La classe sanitaria dell’area da classificare dovrà essere attribuita sulla base dei risultati ottenuti per il parametro E. coli. La strategia con cui viene concretizzato il campionamento scaturisce dell’implementazione dei rischi valutati, per ogni specifica zona, in sede preliminare; essa conduce alla definizione di un programma di campionamento e del periodo considerato (stagionalità), delle frequenze dei prelievi, della distribuzione spaziale dei punti di campionamento e della procedura di campionamento. Il programma di campionamento ha pertanto l’obiettivo di fornire un quadro dinamico esauriente e rappresentativo dello stato sanitario della zona considerata. Il programma dovrà riportare un piano di campionamento per ogni singolo punto di campionamento fissato dall’A.C.T. sulla base delle informazioni previamente raccolte. Qualora il programma stabilito in via preliminare subisca variazioni nel corso della fase attuativa l’A.C. dovrà dare evidenza delle modifiche apportate. Proprio in virtù dei potenziali rischi ed al fine di ottimizzare sia le risorse che l’aggravio economico è importante che l’A.C. definisca su quali punti devono essere prelevati i campioni da sottoporre alle analisi e la relativa frequenza di campionamento. Resta comunque obbligo per l’A.C.T. effettuare un campionamento con frequenza quindicinale, per la ricerca del parametro Escherichia coli, nei punti ritenuti più sfavorevoli. Per punto di campionamento sfavorevole si intende quello che, in base alle informazioni raccolte, ha maggiore probabilità di fornire risultati sfavorevoli per il parametro considerato (es. Escherichia coli). In fase di classificazione, proprio perché non vi sono dati oggettivi pregressi, non è detto che un punto ad elevato rischio per un paramero (es. metalli pesanti) possa coincidere con quello a quello sfavorevole per E. coli. L’A.C.T. elabora, per ciascuna zona di produzione, una relazione relativa all’indagine sanitaria sviluppata, ai sensi del punto A.6 del Regolamento CE 854/2004, per descrivere il contesto nel quale lo specchio d’acqua è ubicato e la valutazione effettuata per istituire il programma di campionamento, con indicazione delle stazioni dalle quali prelevare i campioni di molluschi e con indicazione del raggio di tolleranza. Nel periodo intercorrente il predetto programma di campionamento, l’A.C.T., in funzione dei dati acquisiti dal predetto sistema predittivo documentati con frequenza almeno settimanale e con il supporto dell’Osservatorio Regionale per la Sicurezza Alimentare (ORSA), e se ritenuto appropriato, può rimodulare il posizionamento delle stazioni di campionamento”. Nel caso di prodotto allevato, le analisi dovranno essere effettuate su campioni di molluschi della specie oggetto di classificazione; al fine di evitare risultati inattesi è utile considerare un periodo di acclimatamento nel caso di trasferimento di prodotto da un’altra zona di produzione. I molluschi oggetto di campionamento devono essere di taglia commerciale e forniti dal richiedente la classificazione, ma devono essere prelevati, dall’A.C.T.. La classificazione deve riguardare le specie di M.B.V. di interesse commerciale, ciascuna delle quali deve essere oggetto di campionamento a se stante. Se è noto il livello di contaminazione microbiologica di un gruppo di specie che vivono nella stessa zona, la specie con il livello di contaminazione più elevato potrà essere utilizzata come “indicatore”, rendendo possibile la classificazione di tutte le specie del gruppo. Tra più specie è definibile “indicatore” quella che, da dati scientifici oggettivi, ha la maggiore probabilità di accumulare microrganismi e pertanto in grado di dare esiti microbiologici sfavorevoli. Qualora un’area di produzione presenti particolari caratteristiche che determinano un ciclo produttivo non continuo nell’arco dell’anno, deve essere chiaramente specificato il periodo e la motivazione che porta alla discontinuità delle frequenze di campionamento stabilite (es. temperature elevate, carenza di ossigeno, variazioni di salinità, esigenze aziendali specifiche). Le motivazioni, che non devono comunque influire sullo stato sanitario dell’area, devono essere coerenti con il piano produttivo

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aziendale e di allevamento/raccolta. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o altri Enti competenti possono promuovere annualmente piani di protezione e/o ripopolamento delle risorse acquatiche; pertanto sarà necessario tener conto, in caso di banchi naturali, dei periodi di fermo pesca. Nel caso di allevamenti (produzione/raccolta), zone di stabulazione o aree ove sia prevista una gestione controllata della risorsa, dovrà essere definita la stagionalità della raccolta; in questo caso il titolare della concessione dovrà definire il periodo della raccolta dandone comunicazione all’autorità competente e delle motivazioni che portano ad eventuali interruzioni temporali nell’arco dell’anno. Solo a fini esemplificativi si riportano di seguito due tabelle relative ad un possibile programma ed al relativo piano di campionamento di una zona di produzione/stabulazione da classificare.

Programma di campionamento della zona YYY Rischio per parametro considerato Id punto Lat. Nord Long. Est E. coli Salmonella Metalli Fitoplancton Diossina Punto 1 si medio nessuno No* Punto 2 si Basso rame Alexandrium* Punto 3 nessuno nessuno mercurio Nessuno si Punto XXX si basso cadmio Si * in prossimità di area già monitorata da altro Ente (es. ARPA)

Il programma avrà inizio a partire dal mese di ……. (omissis) e continuerà per sei mesi …… (omissis); sono previste campionamenti con frequenza quindicinale per valutare i valori di E. coli; i campioni saranno prelevati da ……. (omissis) con l’ausilio della motobarca xxxx messa a disposizione dell’interessato e …… (omissis). Qualora si manifestino condizioni meteo marine sfavorevoli quali mareggiate, piogge …… (omissis). Nel presente programma di campionamento viene stabilito che al termine del terzo campionamento, valutate anche le condizioni ambientali, il punto 2 non sarà più oggetto di campionamento se i valori di E. coli saranno comparabili o se i valori del punto 2 saranno inferiori a quelli del punto 1.

Piano di campionamento della zona YYY Id punto Rischio per parametro considerato quindicinale Salmonella Metalli Fitoplancton Diossina Punto 1 quindicinale primo

campionamento ed in caso di eventi meteo marini sfavorevoli (es. piogge)

Nessuno No*

Punto 2 Nessuno nella stagione estiva (es. quando aumenta il flusso turistico)

Primo campionamento

Alexandrium*

Punto 3 quindicinale nessuno Primo campionamento

Nessuno primo campionamento

Punto XXX quindicinale Basso Primo campionamento

Mensile per valutare le specie presenti e possibili biotossine correlate

* dati disponibili in quanto trattasi di area già monitorata da altro Ente (es. ARPA) Nel caso in cui l’A.C. si trovi di fronte a: risultati contrastanti tra informazioni reperite attraverso diverse fonti (Enti, impresa del settore, bibliografia, ecc.) rilevamento sanitario (sopralluogo presso la zona di produzione/stabulazione), risultati con valori inattesi ottenuti durante l’attuazione del programma di campionamento, sospetto di inquinamento dovrà effettuare ulteriori approfondimenti per valutare quanto riscontrato definendo, contestualmente e dandone evidenza, le modifiche da effettuare rispetto a quanto previsto nel programma di campionamento. INTERPRETAZIONE DEI DATI

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Al temine del periodo stabilito per la classificazione (6 mesi) delle aree destinate alla produzione/raccolta/stabulazione di molluschi bivalvi, l’autorità competente, alla luce di quanto riscontrato dagli esiti analitici e valutata la documentazione a supporto (documenti, cartografie, ecc.) e delle informazioni acquisite nel corso della classificazione (discrepanze tra dato atteso e riscontrato, dati chimico fisici delle acque, direzione delle correnti e venti rilevati, ecc) esprime un parere per la classificazione della zona oggetto della classificazione in una delle tre tipologie sanitarie: Qualora tutti i risultati delle analisi siano conformi ai parametri di Escherichia coli previsti dal Regolamento (CE) 2073/2005 e sue successive modifiche l’area verrà classificata come “A”; qualora anche solo un campione non rispetti i parametri di cui al punto precedente la zona non potrà essere classificata come “A” per la specie XXXX. Pertanto, qualora anche un solo campione non dovesse rispettare i parametri di E. coli previsti dal Regolamento (CE) 2073/2004 come criterio di sicurezza alimentare e non sia garantito il rispetto del criterio di sicurezza alimentare previsto per Salmonella, la zona non può essere classificata come “A”. Qualora i risultati forniscano valori di Escherichia coli superiori a 230 MPN/100g. ma inferiori a 4.600 MPN/100g la zona sarà classificata come zona “B”. La presenza del 10 % di campioni non conformi per il parametro E. coli (valori superiori a 4.600 MPN/100 g. ma inferiori a 46.000 MPN/100g.) per singolo punto di campionamento, rispetto a quelli previsti nel semestre, non incide sulla classificazione dell’area stessa. Infatti, con il Reg. (CE) 1021/2008 del 17 ottobre 2008 è stato previsto che i M.B.V. provenienti da zona classificata come B non devono superare, nel 90% del campioni i 4.600 E.coli per 100 gr. di polpa e di liquido intervalvare e che nel restante 10% dei campioni non devono essere superati i 46.000 E.coli per 100g. di polpa e di liquido intervalvare. Qualora i risultati forniscano valori di Escherichia coli superiori a 4.600 MPN/100g. ma inferiori a 46000 MPN/100g la zona sarà classificata come zona “C”. Nel caso in cui anche un solo un campione fornisca un risultato di E. coli superiore a 46.000 la zona non potrà essere classificata.

CLASSIFICAZIONE STANDARD MICROBIOLOGICO PER 100G DI CARNE E LIQUIDO INTRAVALVARE DI M.B.V.

TRATTAMENTO RICHIESTO

A ≤ 230 E. coli (metodo ISO TS 16649-3)

NESSUNO

B I M.B.V. raccolti in queste zone non devono superare nel 90 % dei campioni i valori di 4.600 E. coli (metodo ISO TS 16649-3)

Depurazione in stabilimenti riconosciuti; Depurazione in zone classificare ai fini della stabulazione Trasformazione in stabilimenti riconosciuti dopo trattamento termico in accordo con i metodi indicati nel Regolamento 853/2004, Allegato III, Capitolo II sezione VII.

C I M.B.V. raccolti in queste zone non devono superare i valori di 4.600 E. coli (metodo ISO TS 16649-3)

Lunga depurazione (≥ 2 mesi); l’A.C. può stabilire un periodo di depurazione naturale inferiore ai 2 mesi sulla base dell’analisi del rischio effettuata dall’operatore del settore. Trasformazione in stabilimenti riconosciuti in accordo con i metodi indicati nel Regolament 853/2004, Allegato III, Capitolo II sezione VII

PROIBITA Qualora i valori riscontrati siano > 46.000 E. coli (metodo ISO TS 16649-3)

DIVIETO DI RACCOLTA

Dalle aree che non sono stato oggetto di classificazione e valutazione da parte dell’A.C. non potranno essere prelevati molluschi da destinarsi al consumo umano.

B. MONITORAGGIO DELLE ZONE DI STABULAZIONE E DI PRODUZIONE CLASSIFICATE 1. Le zone di stabulazione e produzione classificate devono essere monitorate periodicamente al fine di verificare: a) che non siano commesse infrazioni circa l'origine, la provenienza e la destinazione dei molluschi bivalvi vivi;

Guida Al termine del periodo di classificazione l’A.C.T. redige un piano di monitoraggio in cui, sulla base di quanto emerso dalle attività di classificazione stabilisce le frequenze di prelievo per ogni singolo punto di campionamento e le analisi da effettuarsi sui molluschi. Il piano di monitoraggio, in accordo con quanto stabilito nel Regolamento (CE) 854 Allegato II Capo II lettera B punto 1 e punto dovrà definire anche le frequenze e la tipologia di analisi per valutare la qualità microbiologica, presenza di plancton tossico, biotossine algali e contaminanti chimici. Le analisi microbiologiche, chimiche, biotossicologiche sui campioni di M.B.V. sono eseguite presso i laboratori dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. Le analisi dell’acqua per la ricerca del plancton tossico sono eseguite presso i laboratori dell’A.R.P.A.C. o in altro laboratorio designato dall’Assessorato alla Sanità. Il campionamento deve riguardare le specie di M.B.V. di interesse commerciale, ciascuna delle quali deve essere oggetto di

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monitoraggio a se stante. Se è noto il livello di contaminazione microbiologica di un gruppo di specie che vivono nella stessa zona e la capacità fisiologica di accumulo delle biotossine marine e dei metalli, le specie con il livello di contaminazione più elevato potrà essere utilizzata come indicatore. Tra più specie è definibile “indicatore” quella che, da dati scientifici oggettivi, ha la maggiore probabilità di accumulare i microrganismi (E. coli, Salmonella), biotossine algali, metalli e pertanto in grado di dare esiti sfavorevoli. Quando i livelli di contaminazione della specie indicatore sono al di sopra dei limiti prescritti, la raccolta delle altre specie e’ permesso soltanto se ulteriori analisi sulle altre specie mostrano che i loro livelli di contaminazione restano al di sotto dei limiti. Qualora un’area di produzione presenti particolari caratteristiche che determinano un ciclo produttivo non continuo nell’arco dell’anno, deve essere chiaramente specificato il periodo e la motivazione che porta alla discontinuità (es. temperature elevate, carenza di ossigeno, variazioni di salinità, esigenze aziendali specifiche). Le motivazioni, che non devono comunque influire sullo stato sanitario dell’area, devono essere coerenti con il piano produttivo aziendale e di allevamento/raccolta. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o altri Enti competenti possono promuovere annualmente piani di protezione e/o ripopolamento delle risorse acquatiche; pertanto sarà necessario tener conto, in caso di banchi naturali, dei periodi di fermo pesca. Nel caso di allevamenti (produzione/raccolta), zone di stabulazione o aree ove sia prevista una gestione controllata della risorsa, dovrà essere definita la stagionalità della raccolta; in questo caso il titolare della concessione dovrà definire il periodo della raccolta dandone comunicazione all’autorità competente e delle motivazioni che portano ad eventuali interruzioni temporali nell’arco dell’anno. Per le nuove zone di produzione, in assenza di dati relativi alla circolazione degli inquinanti organici emessi dalle fonti di contaminazione, in analogia a quanto stabilito dalla delibera di Giunta Regionale n. 229 del 31 maggio 2011, l’A.C.T. procedeall’intensificazione del monitoraggio successivo alla classificazione per almeno 12 mesi. Zone di stabulazione Nelle zone di stabulazione potranno essere immessi, per la depurazione naturale, M.B.V. provenienti da zone di classe B e C per il periodo necessario al raggiungimento dei valori indicati dai criteri di sicurezza alimentare (Regolamento (CE) 2073/2005). I confini di tali zone devono essere chiaramente segnalate con boe, pali o altri materiali fissi; una distanza minima deve separare le zone di stabulazione tra di loro e queste ultime dalle zone di produzione, in modo da ridurre al minimo i rischi di estensione della contaminazione. Particolare attenzione va posta al monitoraggio nelle zone di stabulazione in cui la scelta dei punti di campionamento dovrà tenere in considerazione alcuni fattori tra cui circolazione delle correnti, modalità di gestione dei prodotti nelle zone e valutazione in merito al rilascio, nel mezzo acquoso, di contaminanti microbiologici in seguito alla depurazione naturale dei molluschi. Nell’ambito della zona di stabulazione, devono provvedere ad una separazione dei settori in modo sufficiente ad impedire che i diversi lotti si mescolino tra loro; si deve ricorrere al sistema – tutto dentro tutto fuori - in modo che non sia possibile introdurre un nuovo lotto prima che sia stata estratta la totalità di quello precedente. Per una valutazione da parte dell’A.C. deve essere disponibile una planimetria della zona di stabulazione in cui siano evidenziati i diversi settori destinati all’introduzione di lotti/specie. L’ A.C.T. deve verificare che ogni O.S.A. che gestisce zone di stabulazione annoti regolarmente sui registri di carico e scarico la provenienza dei M.B.V., i periodi di stabulazione impiegati e la successiva destinazione di ciascun lotto stabulato. Inoltre, deve verificare che l’O.S.A. sia in grado di identificare ciascun lotto in fase di stabulazione mantenendolo in correlazione con le relative registrazioni. Valutazioni del piano di monitoraggio Per le zone di produzione e per quelle di stabulazione il piano di monitoraggio viene confermato anche per gli anni successivi, se non vi sono particolari evidenze che portano ad una rivalutazione del sistema adottato. L’attività di monitoraggio periodico deve riguardare anche l’origine, la destinazione e la provenienza dei molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini. Novellame (stadio giovanile) L’autorità competente deve verificare che ogni O.S.A. dimostri oggettivamente, nell’ambito della zona di produzione classificata, di poter identificare, il prodotto allevato in base all’origine ed alla provenienza del seme o del novellame (stadio giovanile), nonché in base alla data d’introduzione. Allo stato attuale per poter definire la dimensione minima dei molluschi bivalvi, che possono essere considerati allo stadio giovanile, viene fatto riferimento al titolo III Capo I del D.P.R. 2/10/1968 N. 1639 “Regolamento per l’esecuzione della L. 14 luglio 1965, n.963, concernente la disciplina della pesca marittima” e Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio de 21 dicembre 2006 “Relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante la modifica del Regolamento (CE) n. 2847/93 e che abroga il Regolamento (CE) n. 1626/94”. Raccolta da zone non classificate Qualora il novellame provenga da zone vietate alla raccolta su base di specifica autorizzazione rilasciata dai competenti Enti ed Amministrazioni particolare attenzione va posta alla verifica dei seguenti aspetti:

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Eventuali analisi per valutare la presenza di contaminanti o di agenti patogeni effettuate in relazione alla zona di raccolta; nulla osta da parte delle A.C. coinvolte dalla movimentazione (raccolta e semina); compilazione del Documento di trasporto novellame D.t.N, riportato in allegato, prima che il novellame lasci la zona di raccolta. Sul documento dovranno essere riportate le coordinate geografiche del banco naturale ove viene effettuato il prelievo e quelle della zona di reimmersione. Eventuale prodotto adulto giacente nella zona di reimmersione dovrà essere sottoposto alle condizioni di raccolta previste per la raccolta del novellame seminato. L’A.C. per la zona di raccolta ed l’A.C. ricevente devono essere informati in tempi utili (almeno 48 ore prima delle operazioni) per programmare l’eventuale attività di sorveglianza ritenuta opportuna; regolare tenuta del Registro di carico scarico; che gli animali siano tenuti nell’allevamento per un periodo non inferiore a 2 mesi; qualora necessario, in particolare in considerazione della provenienza e/o delle eventuali analisi svolte, l’autorità competente può prescrivere un periodo di mantenimento più lungo. L’A.C. può stabilire un tempo inferiore ai 2 mesi sulla base di un’analisi del rischio (es. dati ottenuti dallo stesso sito in periodi precedenti). Raccolta da zone classificate Qualora il novellame provenga da banchi naturali classificati e venga destinato a zone di allevamento, particolare attenzione va posta alla verifica dei seguenti aspetti: Autorizzazione degli Enti competenti alla raccolta del novellame compilazione del Documento di trasporto novellame D.t.N, (modello proposto riportato in allegato III), prima che il novellame lasci la zona di raccolta. Sul documento dovranno essere riportate le coordinate geografiche del banco naturale ove viene effettuato il prelievo e quelle della zona di reimmersione. Eventuale prodotto adulto giacente nella zona di reimmersione dovrà essere sottoposto alle condizioni di raccolta previste per la raccolta del novellame seminato. L’A.C.T. deve essere informata in tempi utili per programmare l’eventuale attività di sorveglianza ritenuta opportuna; regolare tenuta del Registro di carico scarico; Movimentazione dei M.B.V. tra aree di produzione classificate L’operatore può commercializzare raccolto in zone classificate al fine della reimmersione in altre zone di allevamento classificate per la medesima classe sanitaria. Tale pratica è consentita previa comunicazione (es. via fax, posta elettronica, ecc.) almeno 48 ore prima della spedizione, da parte dell’operatore all’A.C. territorialmente competente per la zona di spedizione ed all’A.C. ricevente per l’eventuale attività di controllo ufficiale. Particolare attenzione va posta alla verifica dei seguenti aspetti: compilazione del Documento di registrazione (D.d.R.) prima che il prodotto lasci la zona di produzione da cui è stato raccolto; in caso di commercializzazione tra allevamenti gli operatori interessati sono tenuti a detenere il registro di carico/scarico; i lotti di molluschi reimmersi in allevamento devono essere individuabili geograficamente al fine della tracciabilità del prodotto; Nel caso di movimentazione di M.B.V. proveniente da zone classificate e sottoposte a divieto di raccolta per presenza di biotossine algali, è consentito lo spostamento del prodotto al fine della reimmersione in zone di allevamento classificate. Tale possibilità è attuabile solo in seguito a richiesta del produttore e previo nulla osta delle A.C. interessate (zona di prelievo e zona di reimmersione). È consentito la movimentazione di M.B.V. che presentano livelli di biotossine superiori ai limiti previsti dal Capitolo V ai fini della detossificazione; in questo caso, trattandosi di zone di produzione ove è vietata la raccolta il trasferimento dei M.B.V. dovrà essere effettuato in vincolo sanitario. Le Regioni potranno disciplinare nel proprio ambito territoriale le modalità di trasferimento dei M.B.V. con limiti di biotossine superiori a quelli previsti dal capitolo V. Particolare attenzione va posta alla verifica dei seguenti aspetti: Il produttore comunica (es. fax, posta elettronica, ecc) almeno 48 ore prima dello spostamento la richiesta all’A.C. territorialmente competente per la zona di produzione ed a quello ricevente; tale comunicazione deve includere le seguenti informazioni: a) nome o ragione sociale del destinatario; b) luogo di destinazione e riferimenti geografici dell’allevamento; c) specie oggetto della movimentazione (reimmersione); d) tipo di prodotto spedito (“novellame, pezzatura commerciale, etc.); d) quantitativo e modalità di invio (reste, calze, etc.). Documento di registrazione (D.d.R.) Programma di movimentazione La movimentazione è possibile solo in seguito a nulla osta da parte dell’A.C. per il luogo di destinazione e deve essere effettuata in vincolo sanitario. I lotti di molluschi reimmersi devono essere individuabili geograficamente al fine della tracciabilità del prodotto e per la valutazione della detossificazione nel tempo.

b) la qualità microbiologica dei molluschi bivalvi vivi relativamente alla zona di produzione e di stabulazione;

Guida Il monitoraggio relativo alla qualità microbiologica dei M.B.V. viene espletato mediante un’attività pianificata di campionamento che tiene conto della classificazione della zona e di tutte le informazioni già acquisite ai fini della classificazione stessa (fonti di inquinamento e relative possibili variazioni stagionali, batimetria, circolazione delle acque ecc.)

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nonché, in maniera dinamica, vanno considerati anche gli eventuali dati relativi ad eventi meteo eccezionali (corsi d’acqua in piena che sversano in prossimità dell’area classificata), informazioni del produttore, eventuali informazioni di ritorno dalla filiera post primaria da prodotti della stessa provenienza ecc. L’attività di monitoraggio microbiologico ha lo scopo di verificare che lo stato assegnato in fase di classificazione (A,B, C) rimanga invariato; a tal fine pertanto viene valutata la contaminazione dei M.B.V. da E. coli, nonché, in particolare per le aree classificate A e per le zone di stabulazione, anche alla verifica dell’assenza di Salmonella.

c) la presenza di plancton tossico nelle acque di produzione e di stabulazione e di biotossine nei molluschi bivalvi vivi;

Guida Per quanto concerne le modalità di campionamento fare riferimento all’allegato tecnico “prelievo e trasporto del campione”.

d) la presenza di contaminanti chimici nei molluschi bivalvi vivi.

Guida Sulla base delle indagini preliminari effettuate durante la fase di classificazione, l’A.C.T. può effettuare una valutazione dei potenziali contaminanti che possono accumularsi nei molluschi; i contaminanti dovranno essere relazionati alla potenziale fonte di contaminazione sulla base di quanto riportato nella tabella già proposta nella parte di guida relativa alla classificazione e di seguito nuovamente proposta in forma sintetica. FONTI DI INQUINAMENTO IDENTIFICABILI

RIF. FONTE I Impianti di trattamento di acque reflue privati/comunali II Fonti di rifiuti industriali (impianti di lavorazione carni, trasformazione di vegetali, ecc) III Scarichi di piena di fogne congiunte IV Fosse settiche/pozzi di dispersione V Punti di distribuzione di mangimi/allevamenti VI Aree industriali diverse da II

FONTI DI INQUINAMENTO DI DIFFICILE INDIVIDUZIONE E QUANTIFICAZIONE

RIF. FONTE VII Scarichi di rifiuti da imbarcazioni VIII Scoli di piena, acque meteorologiche IX Terreno rurale con animali domestici X Riserve naturali, foreste, paludi ecc (presenza di animali e volatili selvatici)

Uno specifico progetto di ricerca, promosso dalla Giunta Regionale, per valutare la sicurezza dei M.B.V. prodotti e commercializzati in Campania, ha evidenziato che il transito delle imbarcazioni in prossimità delle zone di produzione di molluschi bivalvi può rappresentare una potenziale fonte d’inquinamento ed un rischio per la sicurezza alimentare. Pertanto, negli specchi d’acqua classificati nei quali è possibile la contaminazione per il transito frequente di imbarcazioni, l’A.C.T. deve valutare la necessità di monitorare il tenore di benzopirene. È utile valutare periodicamente l’eventuale presenza di nuove fonti di contaminazione o le eventuali variazioni di quelle già identificate; la scelta del tipo di contaminante, in relazione alla potenziale contaminazione, dovrà essere effettuata sulla base di una strategia fornita di fondamento (es. per aree portuali turistiche gli idrocarburi dovrebbero essere ricercati preferenzialmente nel periodo estivo).

2. Per attuare il punto 1, lettere b), c) e d), devono essere definiti piani di campionamento che prevedano lo svolgimento di tali controlli ad intervalli regolari, o caso per caso se i periodi di raccolta sono irregolari. La distribuzione geografica dei punti di campionamento e la frequenza del campionamento devono garantire risultati delle analisi il più possibile rappresentativi della zona considerata.

Guida Sulla base di quanto emerso dalle attività che hanno portato alla classificazione, le informazioni raccolte, il programma ed il piano di campionamento, la strategia di campionamento adottata, i risultati delle analisi e l’interpretazione dei dati effettuata dall’A.C.T., e le analisi dei dati può essere definito un piano di campionamento, la cui attuazione permette una sufficiente garanzia della rappresentatività della zona in base ai risultati ottenuti dalle analisi. Il piano dovrà essere redatto e dovrà essere specifico per la zona di produzione/stabulazione considerata evidenziando le eventuali peculiarità della medesima e le criticità prevedibili; in tal modo potranno essere anche definite le eventuali azioni da intraprendere nel caso in cui siano riscontrati risultati delle analisi non conformi. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o altri Enti competenti possono promuovere annualmente piani di protezione e/o ripopolamento delle risorse acquatiche; pertanto sarà necessario tener conto, in caso di banchi naturali, dei periodi di fermo pesca. Nel caso di allevamenti (produzione/raccolta), zone di stabulazione o aree ove sia prevista una gestione controllata della risorsa, dovrà essere definita la stagionalità della raccolta; in questo caso il titolare della concessione dovrà definire il periodo della raccolta dandone comunicazione all’autorità competente e delle motivazioni che portano ad eventuali

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interruzioni temporali nell’arco dell’anno. Le frequenze di campionamento dovranno essere definite in relazione alla specie oggetto di campionamento, parametro da ricercare e punto di campionamento.

3. I piani di campionamento per il controllo della qualità microbiologica dei molluschi bivalvi vivi devono in particolar modo tenere conto:

a) delle probabili variazioni della contaminazione fecale;

Guida Sulla base dei dati acquisiti nella fase preliminare alla classificazione e durante tale periodo potranno essere identificate le criticità, intese come stagione o fenomeni meteorologici, in seguito ai quali possono esservi delle situazioni sfavorevoli al mantenimento della classe sanitaria (A, B, C) della zona di produzione/stabulazione. Qualora siano disponibili informazioni approfondite su impianti di trattamento delle acque reflue, potranno essere fatte ulteriori valutazioni in merito alle possibili variazioni della contaminazione fecale.

b) dei parametri di cui al punto 6 della parte A.

Guida È auspicabile che ogni qualvolta l’A.C. riceva informazioni da altre Amministrazioni/Enti, o da parte dell’O.S.A., relativamente ad aspetti che potrebbero influire sulla classe sanitaria della zona di produzione/stabulazione classificata proceda ad una rivalutazione dei rischi considerati. Per questo motivo i Comuni e/o altri Enti che vengono a conoscenza di nuove fonti di inquinamento sulla costa di propria pertinenza, in prossimità di zone di produzione di MBV, che potrebbero condizionare la sicurezza degli stessi, sono tenuti ad informarne il Servizio Veterinario dell’A.S.L. competente. Qualora vi siano cambiamenti l’A.C. dovrà revisionare il piano di monitoraggio per la specifica zona di produzione/stabulazione. Ciò fa riferimento a: fonti di inquinamento di origine umana o animale inventariate che possono costituire una fonte di contaminazione della zona di produzione; quantitativi di inquinanti organici emessi nei diversi periodi dell'anno in funzione delle variazioni stagionali della popolazione umana e animale nel bacino idrografico, delle precipitazioni, del trattamento delle acque di scarico, ecc.; variazioni delle caratteristiche della circolazione degli inquinanti sulla base dell'andamento della corrente, della batimetria e del ciclo delle maree nella zona di produzione Qualora vi siano variazioni che possano influenzare l’efficacia del programma di campionamento dei molluschi bivalvi nella zona di produzione/stabulazione, è necessario provvedere ad una integrazione e/o revisione del medesimo.

4. I piani di campionamento per rilevare la presenza di plancton tossico nelle acque di produzione e stabulazione e di biotossine nei molluschi bivalvi vivi devono tener conto in particolare delle possibili variazioni della presenza di plancton contenente biotossine marine. Il campionamento deve comprendere quanto segue: a) campionamento periodico volto a individuare eventuali cambiamenti nella composizione del plancton contenente tossine e nella relativa distribuzione geografica; qualora i risultati ottenuti facciano sospettare un accumulo di tossine nella polpa dei molluschi, si procede a un campionamento intensivo; b) prove periodiche di tossicità sui molluschi più sensibili alla contaminazione provenienti dalla zona in questione. 5. Il prelievo di campioni ai fini dell'analisi delle tossine nei molluschi deve avere, come regola generale, cadenza settimanale nei periodi in cui è consentita la raccolta. Tale frequenza può essere ridotta in determinate zone e per determinati tipi di molluschi se la valutazione dei rischi relativa alla presenza di tossine o fitoplancton suggerisce un rischio molto basso di tossicità. Essa deve essere aumentata se tale valutazione indica che il prelievo di campioni settimanale sarebbe insufficiente. La valutazione dei rischi deve essere periodicamente rivista, al fine di valutare il rischio di tossicità connesso coi molluschi bivalvi vivi provenienti dalle zone in questione. 6. Se sono noti i tassi di accumulazione delle tossine di un gruppo di specie che vivono nella stessa zona, una delle specie con il tasso più elevato può essere utilizzata in qualità di indicatore, rendendo possibile lo sfruttamento di tutte le specie del gruppo se i livelli di tossine della specie che fa da indicatore sono sotto i limiti prescritti. Quando i livelli di tossine della specie che fa da indicatore sono al di sopra dei limiti prescritti, il raccolto delle altre specie è permesso soltanto se ulteriori analisi sulle altre specie mostrano che i loro livelli di tossine restano al di sotto dei limiti. 7. Per quanto riguarda il monitoraggio del plancton, i campioni devono essere rappresentativi della colonna d'acqua e devono fornire informazioni sulla presenza di specie tossiche e sulle tendenze in atto all'interno della popolazione esaminata. Qualora siano rilevati cambiamenti delle popolazioni tossiche che possono portare a un accumulo di tossine, si deve aumentare la frequenza del campionamento dei molluschi oppure decidere la chiusura precauzionale delle zone interessate fino all'ottenimento dei risultati dell'analisi delle tossine.

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8. I piani di campionamento per il controllo della presenza di contaminanti chimici devono consentire di rilevare qualsiasi superamento dei livelli stabiliti nel regolamento (CE) n. 466/2001(1). Guida Tenendo conto della scarsa incidenza del fitoplancton tossico finora rilevata nelle acque antistanti la costa della Campania, fatta eccezione dell’ostreopsis ovata, per la quale è previsto un apposito piano di monitoraggio, la frequenza minima da rispettare per il campionamento di acque e nei molluschi è la seguente:

Parametro Frequenza di prelievo Fitoplancton nell’acqua (con eccezione dell’ostreopsis ovata)

quindicinale (mensile nel periodo gennaio/aprile)

Biotossine marine nei molluschi quindicinale (mensile nel periodo gennaio/aprile)

Nel caso in cui il monitoraggio rileva l’aumento del fitoplancton tossico e/o la presenza di tossine algali, che evidenziano un rischio per tossicità dei molluschi, l’A.C.T. intensifica il monitoraggio riducendo la frequenza del prelievo di campioni di acqua da quindicinale ad almeno settimanale, fino al ripristino dei risultati favorevoli delle analisi. L’A.C.T. informa tempestivamente l’A.C.R. nel caso in cui rileva tale rischio. La determinazione dei parametri chimici e microbiologici nei molluschi viene effettuata con la seguente frequenza:

Parametro Frequenza di prelievo Microbiologici almeno mensile Chimici semestrale

I controlli relativi ai parametri microbiologici verificano se i molluschi bivalvi rispettano i requisiti previsti dall’allegato I, capitolo I del Regolamento CE n° 2073 del 15 novembre 2005 (escherichia coli e salmonella). I controlli relativi alle biotossine verificano se i molluschi bivalvi rispettano i requisiti di cui all’allegato III, sezione VII, capitolo V del Regolamento CE 853/2004. I controlli relativi alla tossina prodotta dall’ostreopsis ovata sono effettuati nell’ambito del monitoraggio specifico, previsto dalla delibera di Giunta Regionale n. 2106/2008. I controlli relativi ai parametri chimici verificano se i molluschi bivalvi rispettano i requisiti previsti dal Regolamento CE 1881/2006. Il monitoraggio di ulteriori parametri da parte dell’A.C.T. è effettuato d’intesa con l’A.C.R. o su disposizione di quest’ultima. Il punto di prelievo del campione quindicinale per la ricerca del fitoplancton potenzialmente tossico e delle biotossine algali, riferito al territorio di competenza del singolo Comune, dovrà essere effettuato secondo una rotazione che interessi tutti gli specchi d’acqua classificati. I controlli microbiologici e chimici saranno effettuati su tutti gli specchi d’acqua classificati.

C. DECISIONI SUCCESSIVE AL MONITORAGGIO 1. Se i risultati del campionamento indicano che i requisiti sanitari per i molluschi non sono rispettati o che potrebbe esservi un altro rischio per la salute umana, l'autorità competente deve chiudere la zona di produzione interessata impedendo la raccolta di molluschi bivalvi vivi. Tuttavia, l'autorità competente può riclassificare una zona di produzione come zona delle classi B o C se essa soddisfa i pertinenti criteri stabiliti nella parte A e non presenta altri rischi per la salute umana.

Guida Le possibili non conformità di M.B.V., relative alla presente linea guida, possono riguardare: Parametri microbiologici Tale situazione, può interessare solamente le produzioni di molluschi bivalvi vivi classificati all’interno di una zona appartenente alla classe di Tipo “A”, “B” o “C”. Nel caso in cui i risultati del campionamento indicano che i requisiti sanitari per i molluschi non sono rispettati o che potrebbe esservi un alto rischio per la salute umana, i provvedimenti restrittivi sulle zone di produzione sono adottati dal Servizio Veterinario dell’A.S.L., quale Autorità Competente territoriale, che è tenuto agli adempimenti di seguito riportati. Non conformità parametri microbiologici per la Zona di produzione classificata Tipo “A” La non conformità ai requisiti sanitari microbiologici per i molluschi bivalvi vivi raccolti da zone di produzione classificate di

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Tipo “A” comporta da parte dell’A.C.T.: immediato provvedimento di temporanea sospensione della raccolta a carattere cautelativo ed urgente riguardante la zona di produzione interessata. In alternativa il provvedimento, a carattere cautelativo ed urgente può prevedere l’obbligo di sottoporre i M.B.V. dell’area interessata a trattamento di depurazione e/o stabulazione; questa possibilità è prevista solo nel caso in cui la difformità sia relativa a valori di Escherichia coli inferiori o uguali a 4.600 MPN/100 g. o per presenza di Salmonella spp. In caso di presenza di Salmonella l’O.S.A. ha l’obbligo di darne indicazione sul D.d.R in modo da permettere al C.D.M ricevente le opportune valutazioni; notifica del provvedimento a tutte le Ditte operanti all’interno della zona classificata che raccolgono molluschi bivalvi vivi per gli adempimenti di competenza; notifica del provvedimento alla Regione per i provvedimenti di competenza; notifica del provvedimento all’A.R.P.A.C. per l’acquisizione di informazioni sulle possibili cause che potrebbero aver determinato la non conformità; notifica al Comune, all’Autorità Portuale, ove competente, ed alla locale Capitaneria di Porto; avvio da parte dell’A.C. di piani di campionamento, in regime di sorveglianza, riguardanti anche gli altri gruppi di specie di molluschi bivalvi vivi appartenenti alla stessa zona classificata e, qualora il prelievo che ha portato alla non conformità fosse stato effettuato in prossimità del perimetro esterno, anche alle aree classificate contermini; la revoca delle misure restrittive potrà essere proposta/adottata dall’A.C.T., solo dopo aver accertato il ripristino dei requisiti sanitari per i molluschi bivalvi vivi oggetto di non conformità, verificato attraverso le analisi effettuate su due campioni intervallati da almeno 7 giorni. Qualora sia nota la causa che ha originato la non conformità essa deve essere opportunamente registrata per le successive valutazioni in fase di riclassificazione. Non conformità parametri microbiologici per la Zona di stabulazione La non conformità ai requisiti sanitari microbiologici per i molluschi bivalvi vivi raccolti da zone di produzione classificate di Tipo “A” comporta da parte dell’A.C.T.: immediato provvedimento a carattere cautelativo ed urgente di divieto di immissione diretta al consumo umano dei molluschi bivalvi vivi non conformi alla classe di Tipo ”A” o declassificazione temporanea in caso di: valori di E. coli rispondenti alla classe B e/o presenza di Salmonella con obbligo di sottoporre i M.B.V. raccolti a trattamento di depurazione presso C.D.M. o stabulazione o invio ad un Centro di Trasformazione; valori di E. coli rispondenti alla classe C e/o presenza di Salmonella con obbligo di sottoporre i M.B.V. a trattamento di stabulazione o invio ad un Centro di trasformazione; notifica del provvedimento a tutte le Ditte operanti all’interno della zona di stabulazione per gli adempimenti di competenza; notifica del provvedimento alla Regione per i provvedimenti di competenza; notifica del provvedimento all’A.R.P.A.C. per l’acquisizione di informazioni sulle possibili cause che potrebbero aver determinato la non conformità; notifica al Comune, all’Autorità Portuale, ove competente, ed alla locale Capitaneria di Porto; avvio da parte dell’A.C. di piani di campionamento, , in regime di sorveglianza, riguardanti la specie non conforme ed in altri gruppi di molluschi bivalvi vivi situati all’interno della zona di stabulazione. In relazione al fatto che non sussiste una distanza minima “definita” tra zona di stabulazione e zona di produzione, l’autorità competente valuterà se effettuare o meno accertamenti nelle zone di produzione attigue; la revoca delle misure restrittive potrà essere proposta/adottata dall’A.C. territorialmente competente, potrà avvenire solo dopo aver accertato il ripristino dei requisiti sanitari per i molluschi bivalvi vivi oggetto di non conformità nella zona di stabulazione, verificato attraverso le analisi effettuate su due campioni prelevati ad un intervallo di almeno 7 giorni. Qualora sia nota la causa che ha originato la non conformità essa deve essere opportunamente registrata per le successive valutazioni in fase di riclassificazione. Non conformità parametri microbiologici per la Zona di produzione classificata di tipo “B” La non conformità ai requisiti sanitari microbiologici per i molluschi bivalvi vivi raccolti da zone di produzione classificate di Tipo “B” comporta da parte dell’A.C.T.: immediato provvedimento di temporanea sospensione della raccolta a carattere cautelativo ed urgente riguardante l’area interessata e l’eventuale invio dei molluschi bivalvi vivi della specie ritrovata non conforme ad una zona di stabulazione per il tempo necessario alla depurazione. In alternativa i M.B.V. possono essere destinati alla trasformazione presso stabilimenti riconosciuti; notifica del provvedimento alla Regione per i provvedimenti di competenza; notifica del provvedimento all’A.R.P.A.C. per l’acquisizione di informazioni sulle possibili cause che potrebbero aver determinato la non conformità; notifica al Comune, all’Autorità Portuale, ove competente, ed alla locale Capitaneria di Porto; avvio da parte dell’A.C. di piani di campionamento riguardanti la specie ritrovata non conforme ed altre specie di M.B.V. presenti nella stessa zona; qualora il prelievo che ha portato alla non conformità fosse stato effettuato in prossimità del perimetro esterno, ove sussistono zone di produzione di classe A, dovranno essere effettuati accertamenti anche presso le aree contermini;

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la revoca delle misure restrittive potrà essere proposta/adottata dall’A.C., solo dopo aver accertato il ripristino dei requisiti sanitari per i molluschi bivalvi vivi oggetto di non conformità, verificato attraverso le analisi effettuate su due campioni prelevati ad un intervallo di almeno 7 giorni. Qualora sia nota la causa che ha originato la non conformità essa deve essere opportunamente registrata per le successive valutazioni in fase di riclassificazione. Biotossine algali Non conformità per valori di biotossine algali superiori ai limiti La non conformità ai requisiti sanitari microbiologici per i molluschi bivalvi vivi raccolti da zone di produzione classificate comporta da parte dell’A.C.T.: immediato provvedimento di temporanea sospensione della raccolta a carattere cautelativo ed urgente riguardante tutte le specie classificate nella zona interessata. notifica del provvedimento alla Ditta/Ditte interessate per i provvedimenti di competenza; notifica del provvedimento alla Regione per i provvedimenti di competenza; notifica all’A.R.P.A.C., al Comune, all’Autorità Portuale, ove competente, ed alla locale Capitaneria di Porto; avvio di un piano di campionamento, in regime di sorveglianza, in allevamenti contigui, banchi naturali appartenenti alla stessa zona classificata ed eventualmente in quelle contermini, riguardante sia la specie di M.B.V. non conforme sia in altre di interesse commerciale. Qualora siano utilizzate specie sensibili come riferimento, queste dovranno essere analizzate prioritariamente; adozione del provvedimento di revoca solo dopo accertamento del ripristino dei requisiti sanitari dei M.B.V. interessati alla non conformità; tale provvedimento di revoca potrà essere effettuato solo nel caso in cui vi siano almeno due risultati conformi consecutivi al di sotto dei valori limite prescritti, separati da un intervallo di almeno 48 ore. Qualora sia utilizzata la specie “sensibile” come indicatore, potranno essere commercializzati le altre specie di M.B.V. solo dopo aver accertamento della rispondenza ai limiti previsti. L’A.C. dovrà pertanto accertare eventuali positività in specie diverse da quella non conforme. Qualora le prove di laboratorio diano esito negativo, l’A.C. adotterà un provvedimento di revoca per la specie conforme ai limiti normativi. Parametri chimici Superamento dei limiti previsti per i metalli pesanti ed altri contaminanti chimici La non conformità comporta da parte dell’A.C.T.: immediato provvedimento di temporanea sospensione della raccolta a carattere cautelativo ed urgente riguardante tutte le specie classificate nella zona interessata; notifica del provvedimento alla Ditta/Ditte interessate per i provvedimenti di competenza; notifica del provvedimento alla Regione per i provvedimenti di competenza; notifica del provvedimento all’A.R.P.A.C. per l’acquisizione di informazioni sulle possibili cause che potrebbero aver determinato la non conformità; notifica al Comune, all’Autorità Portuale, ove competente, ed alla locale Capitaneria di Porto; avvio di un piano di campionamento, in regime di sorveglianza, in allevamenti contigui, banchi naturali appartenenti alla stessa zona classificata ed eventualmente in quelle contermini, riguardante sia la specie di M.B.V. non conforme sia in altre di interesse commerciale. Qualora siano utilizzate specie sensibili come riferimento, queste dovranno essere analizzate prioritariamente; La non conformità comporta da parte dell’A.C. l’adozione di un provvedimento di temporanea sospensione della raccolta a carattere cautelativo riguardante tutte le specie presenti nella zona di produzione interessata dal superamento dei valori di riferimento. Contestualmente, in regime di sorveglianza, l’A.C. intensificherà i controlli su più punti della stessa zona di produzione/stabulazione e/o aree contermini, al fine di localizzare e circoscrivere la fonte di contaminazione. La revoca del provvedimento sarà possibile nel momento in cui i valori rientranno nei limiti stabiliti dalla norma di riferimento, verificati attraverso le analisi effettuate su due campioni intervallati da almeno 15 giorni. Qualora sia utilizzata la specie “sensibile” come indicatore, potranno essere commercializzati le altre specie di M.B.V. solo dopo aver accertato della rispondenza ai limiti previsti. L’A.C. dovrà pertanto verificare eventuali non conformità in specie diverse da quella non conforme. Qualora non fossero riscontrate positività l’A.C., adotterà un provvedimento di revoca per la specie conforme ai limiti normativi. RICLASSIFICAZIONE DELLE ZONE DI PRODUZIONE/STABULAZIONE Con frequenza minima triennale l’autorità competente, con provvedimento formale, riclassifica le aree di produzione/stabulazione; qualora i dati e le relative valutazioni da parte dell’A.C. siano tali da non evidenziare cambiamenti della classe sanitaria (A,B,C), il provvedimento confermerà le informazioni contenute nel precedente atto (specie, l’ubicazione,

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ecc.). I Servizi Veterinari dell’A.S.L, su istanza dell’interessato, prodotta almeno sessanta giorni prima della scadenza della validità della classificazione se la zona è in concessione, o d’ufficio se trattasi di banchi naturali, faranno richiesta al Settore Veterinario Regionale di formalizzazione di decreto dirigenziale di riclassificazione dello specchio d’acqua allegando all’istanza: relazione tecnica sulle eventuali modifiche strutturali apportate sull’impianto e/o sulle specie e quantitativi di molluschi prodotti annualmente; parere sulla riclassificazione dello specchio d’acqua sulla scorta di: controlli e delle analisi effettuate nell’ambito del Piano di Monitoraggio; eventuali aggiornamenti sulla situazione ambientale relativi alle fonti di inquinamento che il Servizio Veterinario dell’A.S.L. acquisirà dall’A.R.P.A.C.; eventuali modifiche dell’impianto, se si tratta di molluschicoltura, apportate dall’operatore o in ogni caso sopravvenute alla classificazione. Qualora le analisi condotte nel piano di monitoraggio annuale, evidenzino il superamento ripetuto dei limiti microbiologici per la classe di appartenenza senza che vi sia un giustificativo tale da definire la non conformità come “isolata” (es. sversamento di reflui dovuti a rotture di impianti, lavori di manutenzione di condotte a mare) è necessario procedere ad una riclassificazione. In taluni casi, se la situazione dovesse essere in rapida evoluzione peggiorativa può essere necessario procedere ad una riclassificazione senza attendere i tre anni. Nelle valutazioni effettuate da parte dell’A.C.T. devono essere considerati attentamente tutti quei fattori che sono stati esplicitati nella parte relativa alla classificazione e soprattutto in termini di: variazioni delle fonti di contaminazione in prossimità dell’area; flusso delle correnti e delle maree; valutazione dei risultati analitici sui molluschi e dati a supporto del piano di monitoraggio relativi al triennio precedente. Tali considerazioni devono essere effettuate sia nel caso in cui ci si trovi di fronte ad un contesto di declassamento (A B C proibita), che di proposta di miglioramento della classe sanitaria (C B A). Nella riclassificazione di una zona di produzione/stabulazione dovranno essere presi in considerazione tutti gli aspetti elencati nel Regolamento 854/2004 Allegato II capo II lettera A e B, ed esplicitati nella presente linea guida. zona di produzione di classe A /stabulazione riconfermata nel caso in cui: non vi siano variazioni in termini di fonti di contaminazione, variazioni di correnti e maree tali da influenzare la zona di produzione/stabulazione ed i risultati del piano di monitoraggio dimostrano che non sono superati i limiti previsti per la classe A. sono state individuate nuove fonti di contaminazioni, ma lo studio sulle circolazioni delle correnti e flussi maree effettuato dall’A.C., eventualmente in collaborazione dell’O.S.A., dimostra che non vi sono influenze sfavorevoli sulla qualità microbiologica della zona considerata. L’assenza di influenza delle nuove fonti di contaminazione è dimostrata dalle valutazioni da parte dell’A.C. e confermata dai risultati ottenuti dal piano di monitoraggio; Né l’A.C. né l’O.S.A. sono stati in grado di raccogliere sufficienti informazioni sulla circolazione delle correnti e sui flussi di marea, il piano di monitoraggio relativo ai tre anni evidenzia valori propri di una zona di classe A. L’eventuale superamento dei limiti previsti per la classe A possono essere accettati solo nel caso in cui siano attribuibili a situazioni giustificabili, ma non continuative e comunque poste in evidenza dalla documentazione agli atti dall’A.C. Qualora non vi sia una delle 3 condizioni sopra elencate la zona di produzione dovrà essere declassificata. zona di produzione di classe B riconfermata nel caso in cui: non vi sono variazioni in termini di fonti di contaminazione, variazioni di correnti e maree tali da influenzare la zona di produzione/stabulazione ed i risultati del piano di monitoraggio dimostrano che non sono superati i limiti previsti per la classe B. sono state individuate nuove fonti di contaminazioni, ma lo studio sulle circolazioni delle correnti e flussi maree effettuato dall’A.C., eventualmente in collaborazione dell’O.S.A., dimostra che non vi sono influenze sfavorevoli sulla qualità microbiologica della zona considerata. L’assenza di influenza è dimostrata dalle valutazioni da parte dell’A.C. e confermata dai risultati ottenuti dal piano di monitoraggio; Né l’A.C. né l’O.S.A. sono stati in grado di raccogliere sufficienti informazioni sulla circolazione delle correnti e sui flussi di marea, il piano di monitoraggio relativo ai tre anni evidenzia valori propri di una zona di classe B. L’eventuale superamento dei limiti previsti per la classe B possono essere accettati solo nel caso in cui siano attribuibili a situazioni giustificabili, non ricorrenti, e comunque poste in evidenza dalla documentazione agli atti dall’A.C.; il monitoraggio nei tre anni ha evidenziato un tenore di Escherichia coli superiore ai limiti previsti per la classe B, ma non ha mai rilevato, in più del 10 % dei campioni di M.B.V. valori superiori a 46.000 MPN/100g. L’eventuale superamento dei valori di 46.000 MPN/100g può essere accettata solo nel caso in cui siano attribuibili a situazioni giustificabili, non ricorrenti, e comunque poste in evidenza dalla documentazione agli atti dall’A.C.. Qualora la zona non evidenzi una stabilità nei limiti massimi di 4.600 è obbligo dell’O.S.A. riportare tale informazione sul D.d.R. in modo che i titolari dei C.D.M possano valutare

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correttamente i tempi di depurazione. Qualora non vi sia una delle 4 condizioni sopra elencate la zona di produzione dovrà essere declassificata. zona di produzione di classe C riconfermata nel caso in cui: non vi sono variazioni in termini di fonti di contaminazione, variazioni di correnti e maree tali da influenzare la zona di produzione/stabulazione ed i risultati del piano di monitoraggio dimostrano che non sono superati i limiti previsti per la classe C. sono state individuate nuove fonti di contaminazioni, ma lo studio sulle circolazioni delle correnti e flussi maree effettuato dall’A.C., eventualmente in collaborazione dell’O.S.A., dimostra che non vi sono influenze sfavorevoli sulla qualità microbiologica della zona considerata. L’assenza di influenza è dimostrata dalle valutazioni da parte dell’A.C. e confermata dai risultati ottenuti dal piano di monitoraggio. Qualora non vi sia una delle 2 condizioni sopra elencate la zona di produzione non potrà più essere classificata fino ad un evidente miglioramento delle condizioni microbiologiche.

L'autorità competente può riaprire una zona di produzione chiusa soltanto una volta che i requisiti sanitari per i molluschi risultino nuovamente conformi alla normativa comunitaria. Se, per via della presenza di plancton o per livelli eccessivi di tossine nei molluschi, l'autorità competente chiude una zona di produzione, sono necessari almeno due risultati consecutivi al di sotto dei valori limite prescritti, separati da un intervallo di almeno 48 ore, affinché la zona possa essere riaperta. Nell'assunzione della decisione, l'autorità competente può tener conto di informazioni sulle tendenze concernenti il fitoplancton. Qualora vi siano dati attendibili relativi alla dinamica della tossicità di una data zona, e purché siano disponibili dati recenti indicanti una tendenza decrescente della tossicità stessa, l'autorità competente può decidere di riaprire la zona in presenza di risultati al di sotto dei valori limite ottenuti con un solo campionamento.

D. ALTRI REQUISITI DI MONITORAGGIO 1. L'autorità competente provvede a sorvegliare le zone di produzione classificate, in cui ha vietato o sottoposto a particolari condizioni la raccolta di molluschi bivalvi, in modo da evitare la commercializzazione di prodotti nocivi per la salute umana.

Guida Un provvedimento a carattere cautelativo, come ad esempio il divieto di raccolta di M.B.V., dovrà essere notificato alle parti interessate ed alle Autorità competenti collegate all'uso del mare per attività connesse con la navigazione commerciale e da diporto ed aventi anche funzioni di controllo sulla pesca marittima. In seguito a tale provvedimento l’A.C.T., dovrà espletare le necessarie attività affinché siano rispettati i vincoli di cui alla lettera C punto 1 “Decisioni successive al monitoraggio”.

2. Oltre al monitoraggio delle zone di stabulazione e produzione di cui al punto 7, dev'essere istituito un sistema di controllo comprendente analisi di laboratorio volte ad accertare il rispetto, da parte degli operatori del settore alimentare, dei requisiti per il prodotto finito in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. Tale sistema di controllo è volto in particolare a verificare che i livelli delle biotossine marine e dei contaminanti non superino i limiti di sicurezza e che la qualità microbiologica dei molluschi non costituisca un rischio per la salute umana.

E. REGISTRAZIONE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI L'autorità competente: a) redige e tiene aggiornato un elenco delle zone di produzione e di stabulazione riconosciute dalle quali i molluschi bivalvi vivi possono essere prelevati conformemente alle disposizioni del presente allegato, precisandone l'ubicazione, i confini e la classe di appartenenza. L'elenco dev'essere comunicato alle parti interessate dal presente allegato, come i produttori, raccoglitori e responsabili dei centri di depurazione e dei centri di spedizione;

Guida Le Regioni e Province Autonome trasmettono al Ministero della Salute su base annuale, e comunque entro il febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, i seguenti dati di attività relativi alla molluschicoltura: Zone di produzione classificate al 31 dicembre dell’anno di riferimento. Relativamente alle zone di produzione classificate indicare: stato sanitario della zona di produzione per specie allevata (A,B,C); superficie della zona di produzione; coordinate geografiche del poligono delimitante la zona di produzione. Qualora non vi siano variazioni rispetto all’anno precedente viene data solo conferma della corrispondenza dei dati rispetto all’anno precedente. Controlli ufficiali, attività svolta al 31 dicembre dell’anno di riferimento: Non conformità rilevate associata alla zona di produzione/stabulazione per: E. coli Salmonella spp. Biotossine algali Altro (es. metalli pesanti)

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Numero di provvedimenti di sospensione raccolta e commercializzazione molluschi bivalvi vivi (Ordinanze sospensione), indicando la durata temporale degli stessi e la natura della non conformità, presso: Zone di produzione in laguna/acque interne Zone di produzione a mare Il format per la trasmissione dei dati sarà inviato alle Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano con nota del Ministero della Salute.

b) informa senza indugio le parti interessate dal presente allegato, quali i produttori, i raccoglitori e i responsabili dei centri di depurazione e di spedizione, di qualsiasi variazione relativa all'ubicazione, ai confini e alla classe di una zona di produzione, nonché della chiusura, temporanea o definitiva, della medesima;

Guida Per gli aspetti relativi a questa parte di guida fare riferimento alla lettera C punto 1 “Decisioni successive al monitoraggio” e Riclassificazione di una zona di produzione o di stabulazione.

c) agisce tempestivamente qualora i controlli di cui al presente allegato indichino che una zona di produzione dev'essere chiusa o riclassificata o può essere riaperta.

F. CONTROLLI DELL'OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE Per decidere in merito a classificazione, apertura o chiusura delle zone di produzione, l'autorità competente può tener conto dei risultati dei controlli effettuati dagli operatori del settore alimentare o dalle organizzazioni che li rappresentano. In tal caso, l'autorità competente deve avere designato il laboratorio in cui effettuare l'analisi e, ove necessario, il campionamento e l'analisi devono essere stati eseguiti in conformità di un protocollo concordato fra l'autorità competente e gli operatori del settore alimentare o l'organizzazione interessati.

CAPO III: CONTROLLI UFFICIALI SULLE PECTINIDAE RACCOLTE AL DI FUORI DELLE ZONE DI PRODUZIONE CLASSIFICATE

I controlli ufficiali sulle pectinidae raccolte al di fuori delle zone di produzione classificate sono effettuati alle vendite all'asta, nei centri di spedizione e negli stabilimenti di lavorazione. Tali controlli ufficiali verificano il rispetto dei requisiti sanitari per i molluschi bivalvi vivi stabiliti nell'allegato III, sezione VII, capo V del regolamento (CE) n. 853/2004 e degli altri requisiti di cui all'allegato III, sezione VII, capo IX, di tale regolamento.

Guida Unicamente per i pettinidi è previsto che questi possano essere raccolti da banchi naturali non classificati. In tal caso i controlli ufficiali vanno effettuati alle vendite all’asta, nei centri di spedizione e negli stabilimenti di lavorazione, ove obbligatoriamente devono transitare non essendo prevista l’applicazione di alcuna deroga per la cessione diretta di piccoli quantitativi di prodotto

Modalità di presentazione dell’istanza per la classificazione di una nuova zona di produzione o di stabulazione, per una o più specie, situate in un area che non è mai stata oggetto di classificazione Specchi d’acqua in concessione per la produzione di molluschi bivalvi L’interessato presenta istanza all’A.C.R., per il tramite dell’A.C.T., tesa ad ottenere la classificazione, corredata della seguente documentazione: autorizzazione relativa alla concessione e scadenza della medesima, rilasciata dall’Ente competente in materia (non necessaria in caso di banchi naturali); planimetria riportante la superficie e le coordinate della zona di produzione/stabulazione da classificare; nel caso di presenza di più operatori del settore, e di conseguenza di più attività produttive, riportare le coordinate delle singole aree adibite a produzione/stabulazione. Il sistema di riferimento deve essere preferenzialmente Gauss-Boaga o WGS 84; l’operatore deve comunque dare l’indicazione del sistema di riferimento e del MAP DATUM utilizzato; copia della carta nautica con indicazione dell’ubicazione dei vertici della zona di produzione/stabulazione da classificare o riferimento cartografico disciplinato dalla Regione competente; certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio aggiornato; notifica di inizio attività, se impresa già registrata, ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004. Nel caso di impresa non ancora registrata, la notifica dovrà essere presentata prima dell’inizio dell’esercizio dell’attività. Nel caso in cui l’impresa è già registrata in altri elenchi utilizzati dall’A.C. per altri fini, l’o.s.a. dovrà fare riferimento a tale registrazione; relazione descrittiva esaustiva dell’area e dell’attività che si intende svolgere con particolare riferimento a: localizzazione della zona di produzione/stabulazione (coordinate identificative); nel caso di banchi naturali le indicazioni della loro identificazione può essere anche approssimativa prediligendo, ove possibile, i confini naturali della zona da classificare

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disegno degli impianti e/o indicazione della localizzazione approssimativa dei banchi naturali e relative batimetriche di esercizio; tipologia di impianto che si intende allestire e sistema proposto come ad esempio: pali, lanterne, long-line, ecc. (non prevista per banchi naturali); modalità di gestione della zona di produzione/stabulazione (aree destinate a produzione di seme, ingrasso, raccolta, ecc.). Non prevista per banchi naturali a libera raccolta; modalità approvvigionamento del prodotto/novellame (produzione interna, autoctona da altre aree limitrofe, nazionale, comunitario). Non prevista per banchi naturali; attrezzi utilizzati per le fasi lavorative nella zona di produzione/stabulazione; ciclo produttivo con relativa durata (tempi del ciclo di allevamento, taglie, produzione stimata; in caso di classificazione di più specie la descrizione deve essere fatta per ognuna di esse). Per banchi naturali indicare il fermo pesca previsto, così come stabilito da norme specifiche (Ministero delle Politiche Agricole e Forestali); punti di sbarco previsti; manuale di corretta prassi igienica (se adottato); ricevuta di versamento di euro 2.000,00 (duemila/00) intestato all’A.S.L. competente per territorio. firma in originale degli elaborati tecnici (planimetrie e relazioni) da parte del richiedente o, in alternativa, da un tecnico abilitato; dati relativi alle correnti prevalenti nelle diverse stagioni dell’anno, se l’operatore ne è in possesso. Nel caso in cui lo specchio d’acqua è classificato come zona di classe C, deve essere documentata la disponibilità di una zona di stabulazione/stabilimento di trasformazione destinati ad accogliere i molluschi da esso provenienti. Nella domanda deve essere indicata la disponibilità a fornire mezzi e risorse umane a supporto dei controlli e prelevamenti di campioni da parte dell’A.S.L. sia per la classificazione che per il monitoraggio periodico. Specchi d’acqua sede di banchi naturali di molluschi Gli Enti ed i Consorzi di Gestione Molluschi titolati ed interessati a richiedere la classificazione di uno specchio d’acqua sede di banchi naturali di molluschi bivalvi devono presentare istanza all’A.C.R. per il tramite dell’A.C.T., con indicazione delle specie di molluschi che vi crescono naturalmente ed i punti di sbarco utilizzati per lo sbarco del prodotto pescato, allegando la documentazione di cui ai punti precedenti b), c), f), g). Classificazione di una nuova zona di produzione o di stabulazione per una o più specie situate in un’area già classificata, ma per una specie diversa L’interessato, oppure gli Enti ed i Consorzi di Gestione Molluschi, nel caso di specchi d’acqua sede di banchi naturali, presentano istanza all’A.C.R., per il tramite dell’A.C.T., tesa ad ottenere la classificazione, corredata della seguente documentazione: planimetria riportante la superficie e le coordinate con indicazioni dell’ubicazione della nuova specie all’interno della zona di produzione già classificata. In caso di presenza di più operatori del settore le indicazioni devono essere relative ad ogni operatore; relazione descrittiva esaustiva dell’area e della nuova attività contenente: localizzazione della specie rispetto alla zona di produzione già classificata (coordinate identificative); nel caso di banchi naturali le indicazioni della loro identificazione può essere anche approssimativa prediligendo, ove possibile, i confini naturali della zona da classificare; disegno dei nuovi impianti e/o indicazione della localizzazione dei banchi naturali in cui è presente la nuova specie e relative batimetriche di esercizio; tipologia di impianto che si intende allestire per la nuova specie e relativo sistema proposto (es. pali, lanterne, long-line, ecc.). Non previsto in caso di banchi naturali; modalità di gestione della nuova specie nella zona di produzione già classificata; modalità approvvigionamento prodotto/novellame della nuova specie ai fini produttivi; ciclo produttivo con relativa durata e, nel caso dei banchi naturali, fermi pesca previsti per la specie in oggetto (tempi del ciclo di allevamento, taglie, produzione stimata); imbarcazioni e attrezzi utilizzati per le fasi lavorative (se diversi da quelli già indicati nella precedente relazione); indicazione dei punti di sbarco se diversi da quelli precedentemente definiti; adozione o meno di nuovi manuali di corretta prassi igienica per l’implementazione delle pratiche lavorative.

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Istruttoria relativa alla classificazione e riclassificazione delle zone di produzione di molluschi bivalvi L’A.C.T. trasmette copia dell’istanza all’ARPAC che, in riscontro, fornisce notizie entro 60 giorni su eventuali fonti di inquinamento, anche se temporanee, individuate a seguito di accertamenti documentali ed ispettivi. Il concessionario, nel caso di impianto di allevamento, concorda con l’A.C.T. le modalità e la messa in dimora di una idonea quantità di molluschi, identificati attraverso sigillo dell’A.S.L., della specie che si intende allevare e sui quali saranno effettuate le analisi. In funzione della presenza o meno delle fonti di inquinamento presenti, i campioni di molluschi sono prelevati dall’A.C.T., secondo le modalità operative di cui alle presenti linee guida. L’A.C. acquisiti gli esiti delle analisi effettuate sui campioni di molluschi, le notizie da parte dell’ARPAC sulle fonti di inquinamento eventualmente presenti e le informazioni relative alla circolazione e quantitativo degli inquinanti, esprime il proprio parere e provvede a trasmetterlo, unitamente alla domanda presentata dall’interessato, corredata degli allegati, all’A.C.R. per l’emanazione del provvedimento di classificazione con Decreto del Dirigente del Settore. Eventuali modifiche da apportare all’impianto di allevamento vanno comunicate preventivamente all’A.C.T., per le opportune valutazioni. La classificazione ha durata triennale, salvo eventi imprevisti che possano modificare la qualità delle acque, che renderebbero necessaria una nuova classificazione. Almeno sessanta giorni prima della scadenza della validità della classificazione, l’A.C.T., su istanza del concessionario, richiede all’A.C.R. di formalizzare il decreto dirigenziale di riclassificazione dello specchio d’acqua allegando all’istanza: relazione tecnica sulle eventuali modifiche strutturali apportate sull’impianto e/o sulle specie e quantitativi di molluschi da allevare annualmente; parere sulla riclassificazione dello specchio d’acqua sulla scorta dei controlli e delle analisi effettuate nell’ambito del Piano di Monitoraggio, e degli eventuali aggiornamenti sulla situazione ambientale relativi alle fonti di inquinamento. L’A.C.R., accertata la conformità degli atti, formalizza apposito Decreto Dirigenziale di riclassificazione che avrà durata triennale. Qualora l’esito dei controlli effettuati sulle acque e sui molluschi nell’ambito del Piano di monitoraggio periodico su uno specchio d’acqua classificato di classe B oppure C risulti favorevole per almeno 12 mesi, il titolare della concessione può richiedere la riclassificazione anticipata, presentando istanza al Settore Veterinario Regionale per il tramite dell’A.C.T. Quest’ultima, ricevuta l’istanza, la trasmetterà all’A.C.R. allegando il parere sulla riclassificazione dello specchio d’acqua sulla scorta dei controlli e delle analisi effettuate nell’ambito del Piano di Monitoraggio, e degli eventuali aggiornamenti sulla situazione ambientale relativi alle fonti di inquinamento.

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Guida per i controlli ufficiali svolti nell’ambito dell’attivita’ di verifica per stabilire se siano soddisfatti i requisiti specifici previsti dal Regolamento (CE) 853/2004 – (Rev.0)

L’A.C., secondo quanto definito dal Regolamento (CE) 882/2004 ha l’obbligo di verificare che l’O.S.A. applichi quanto previsto nelle norme specifiche che lo riguardano (es. Regolamento (CE) 853/2004, Regolamento (CE) 852/2004, ec.).

Si è ritenuto pertanto opportuno inserire nella parte di linea guida rivolta all’A.C. talune specifiche indicazioni che possono risultare utili ed a supporto nell’attuazione dei controlli volti alla verifica della conformità delle attività sotto il controllo degli O.S.A. ai requisiti specifici di cui alla sezione VII, allegato II, del Regolamento (CE) 853/2004.

Per quanto concerne gli aspetti di carattere generale, l’A.C. fa riferimento alla sezione rivolta all’O.S.A. dove, nella parte di guida vengono date indicazioni in merito alle specifiche prescrizioni del Regolamento. E’ obbligo dell’O.S.A. dimostrare, con soddisfacimento dell’A.C., che il sistema gestionale adottato offra le dovute garanzie ai fini della sicurezza alimentare.

Regolamento (CE) 853/2004 – allegato III- SEZIONE VII: MOLLUSCHI BIVALVI VIVI

Per la verifica in ambito di controllo ufficiale in merito al rispetto delle prescrizioni di cui ai capitoli I, II, III, V, VI, VII, VIII e IX l’A.C. può fare riferimento alle esplicitazioni indicate nella sezione dedicata all’operatore del settore.

CAPITOLO IV: REQUISITI D'IGIENE PER I CENTRI DI DEPURAZIONE E DI SPEDIZIONE

A. REQUISITI PER I CENTRI DI DEPURAZIONE

Guida Vedi sezione O.S.A.

Gli operatori del settore alimentare che depurano i molluschi bivalvi devono conformarsi ai seguenti requisiti.

1. Prima della depurazione i molluschi bivalvi vivi devono essere liberati dal fango e dai detriti accumulati con acqua pulita.

Guida Vedi sezione O.S.A. Particolarità Si ritiene possa essere accettabile per uno stabilimento la detenzione massima giornaliera di una quantità di molluschi pari al ciclo di depurazione potenziale giornaliero, alla potenzialità di stoccaggio delle celle frigorifero e degli altri eventuali locali di deposito adeguati. È vietata la detenzione di M.B.V. all’esterno dello stabilimento senza opportuna protezione il periodo di tempo deve essere tale da non compromettere la sicurezza del prodotto.

2. Il sistema di depurazione deve consentire che i molluschi bivalvi vivi riprendano rapidamente e continuino a nutrirsi mediante filtrazione, eliminino la contaminazione residua, non vengano ricontaminati e siano in grado, una volta depurati, di mantenere la propria vitalità in condizioni idonee per il confezionamento, la conservazione e il trasporto prima di essere commercializzati.

Guida FLUSSO DI ACQUA [C.D.M.-C.S.M.] Vedi sezione O.S.A. Particolarità Un livello di acqua sopra ai contenitori di carico dei molluschi sufficiente è stimato in circa 8 cm per i mitili cm e circa 3 cm per gli altri molluschi. Valutare se durante un ciclo di depurazione i M.B.V., all’interno di un bacino, sono rimossi e reimmessi; in tal caso il ciclo di depurazione deve essere ripetuto interamente. Per i sistemi a ciclo chiuso e a ciclo aperto si consiglia, generalmente, almeno un cambio completo di acqua nella vasca per ora. La percentuale di acqua che deve essere cambiata dipende dal tipo di impianto e dalla specie di molluschi depurata. Tutte le unità che compongono l’impianto di depurazione dovrebbero essere dotate di un flussometro in modo da misurare il flusso ad ogni ciclo di depurazione ed eventualmente aggiustato ai livelli ottimali in caso di spostamenti del suo valore oltre al limite riportato nel piano di autocontrollo dell’impresa alimentare.

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Il flusso dell’acqua dovrebbe essere misurato almeno tre volte per ogni ciclo di depurazione, (inizio, metà e fine del ciclo di depurazione). Valutare i limiti proposti e le azioni correttive in caso di superamento descritti nel Piano di Autocontrollo. In caso di superamento dei limiti il ciclo di depurazione deve essere ripetuto in condizioni di flusso ottimali. Le tubazioni dell’impianto di depurazione dovrebbero essere lavate ogni tre-quattro cicli di depurazione con detersivi e disinfettanti che devono essere accuratamente lavati al termine dell’utilizzo. AERAZIONE [C.D.M.-C.S.M.] Vedi sezione O.S.A. Particolarità L’aerazione dell’acqua può essere ottenuta attraverso la tubazione di immissione dell’acqua, oppure attraverso degli idonei sistemi a cascata. Nelle vasche statiche l’aerazione può essere invece garantita, se non sono presenti dei sistemi di aerazione specifici, svuotando le vasche almeno una volta nel corso del ciclo di depurazione e riempiendole nuovamente. Il valore critico di ossigeno disciolto è di norma 5 mg/l. Allo scopo l’A.C. può utilizzare la seguente tabella di riferimento che presenta i valori di ossigeno disciolto assoluto (mg/l) comparata con la % di ossigeno disciolto in acqua di mare con salinità pari a 35ppt e range di temperatura tra i 5 e 25 °C:

TEMPERATURA % OSSIGENO DISCIOLTO ° C 100 90 80 70 60 50 5 10.0 mg/l 9.0 mg/l 8.0 mg/l 7.0 mg/l 6.0 mg/l 5.0 mg/l 10 9.0 mg/l 8.1 mg/l 7.2 mg/l 6.3 mg/l 5.4 mg/l 4.5 mg/l 15 8.1 mg/l 7.3 mg/l 6.5 mg/l 5.7 mg/l 4.9 mg/l 4.0 mg/l 20 7.4 mg/l 6.6 mg/l 5.9 mg/l 5.2 mg/l 4.4 mg/l 3.7 mg/l 25 6.8 mg/l 6.1 mg/l 5.8 mg/l 4.2 mg/l 4.0 mg/l 3.4 mg/l

L’ossigeno disciolto viene misurato in tre punti della vasca (punto immissione acqua, centro del sistema, punto di svuotamento acqua). TEMPERATURA ACQUA [C.D.M.-C.S.M.] Vedi sezione O.S.A. SALINITÀ [C.D.M.-C.S.M.] Vedi sezione O.S.A. Particolarità il limite di salinità dovrebbe variare al massimo del 20% rispetto a quello della zona dalla quale sono stati raccolti i molluschi. Se nel corso del ciclo di depurazione la salinità o la temperatura dell’acqua oltrepassano i limiti fissati dal piano HACCP gli stessi valori devono essere riportati nei limiti previsti ed il tempo del ciclo di depurazione riparte dal tempo 0. Allo scopo l’A.C. può utilizzare la seguente tabella di riferimento che riporta i livelli di temperatura e salinità minima che consentirebbero una depurazione efficace:

MINIMO SALINITA’ (°/°°) MINIMO TEMPERATURA (°C) Ostrica concava (Crassostrea gigas) 20.5 8 Ostrica piatta (Ostrea edulis) 25.0 5 Mitili (Mytilus spp.) 19.0 5 Cuori (Cardium spp.) 20.0 7 Cannolicchi (Ensis spp.) 30.0 10 Vongole veraci (Tapes decussatus) 20.5 12 Vongole veraci (Tapes semidecussatus) 20.5 5

TORBIDITÀ DELL’ACQUA [C.D.M.- C.S.M.] Vedi sezione O.S.A. Particolarità Nel caso di utilizzo da parte dell’impianto di depurazione di un impianto di trattamento dell’acqua a raggi UV, il limite massimo di torbidità dell’acqua accettabile è 20 NTU. Si tenga ad ogni modo presente che già al di sopra dei 5 NTU l’attività di disinfezione dell’acqua da parte dei raggi UV subisce una diminuzione di efficacia. pH DELL’ACQUA [C.D.M.-CS.M.] Vedi sezione O.S.A. Particolarità

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Un livello ottimale di pH dell’acqua di depurazione è compreso tra 7.0 e 8.4. ILLUMINAZIONE [C.D.M.-C.S.M.] Vedi sezione O.S.A. SISTEMI DI TRATTAMENTO DELL’ACQUA [C.D.M.-C.S.M.] Vedi sezione O.S.A. Particolarità Al fine di garantire l’efficiente utilizzo del sistema di depurazione, si ribadisce l’importanza di una fornitura sufficiente di acqua pulita con caratteristiche microbiologiche e fisico chimiche omogenee. I principali sistemi di trattamento dell’acqua sono i seguenti: IMPIANTO DI PRETRATTAMENTO DELL’ACQUA Gli impianti di pretrattamento dell’acqua, sono posti a monte dell’impianto di disinfezione dell’acqua, ed hanno l’obiettivo di ridurre la torbidità dell’acqua in entrata allo stabilimento prima della disinfezione della stessa. Gli impianti di pretrattamento operano attraverso due metodi: Impianto di sedimentazione: Gli impianti di sedimentazione sono normalmente utilizzati per gli impianti a ciclo chiuso e depositano un grande volume di acqua correlato con le dimensioni dell’impianto di depurazione. All’interno degli impianti di sedimentazione l’acqua non deve rimanere ferma nella vasca per più di 24 ore; in tal caso è opportuno prevedere un piccolo circuito di movimentazione dell’acqua che potrebbe essere attrezzato con un impianto di trattamento a raggi UV. Impianto di filtrazione: Gli impianti di filtrazione vengono utilizzati sia nei circuiti a ciclo chiuso che nei circuiti a ciclo aperto. I filtri di tali impianti possono essere costituiti da: a) sabbia, b) materiali di sintesi lavabili che non portano a crescita dei microrganismi e che possono, in alcuni casi, ridurre la presenza di microrganismi. IMPIANTO DI TRATTAMENTO A RAGGI UV Gli impianti di trattamento a raggi UV operano generalmente nella gamma della radiazione UVC tra i 200 ed i 280 nm (picco battericida alla lunghezza d’onda di 254 nm). Il raggiungimento del trattamento UV viene garantita attraverso: il numero di W emessi dalla/e lampada/e (si consideri la potenza minima garantita dalla lampada prima della sostituzione della stessa, abitualmente l’80% della sua potenza massima); la dose minima di riferimento alla quale deve essere sottoposta l’acqua da trattare (pari a 10 mW/cm2/sec). La misura della dose di raggi UV alla quale è stata sottoposta l’acqua può essere misurata per via teorica sulla base della dose fornita, del flusso e degli eventuali fattori limitanti l’azione de raggi UV, oppure per via strumentale sulla base della reale dose di radiazione somministrata; il flusso di acqua in corrispondenza dell’impianto di trattamento dell’acqua; verifica della corretta accensione della lampada UV (es. luce esterna che testimonia il funzionamento della lampada, pulsante su on, etc.). Costituiscono fattori limitanti al trattamento UV dell’acqua: torbidità dell’acqua – limite massimo tollerato per tale impianto è generalmente di 20 NTU; presenza di materiale organico ed inorganico disciolto nell’acqua; stato di pulizia dell’impianto – può filtrare parte della radiazione; flussometro installato in prossimità dell’impianto può fare ristagnare dell’acqua al suo interno che non passerà attraverso il sistema di trattamento a raggi UV; diminuzione della potenza della lampada – si consideri che la lampada ha una durata massima entro la quale garantisce la potenza minima necessaria alla disinfezione dell’acqua. La durata della lampada dichiarata dal produttore si riferisce normalmente ad un utilizzo della lampada continuo e quindi nelle condizioni normali la sua durata è in realtà inferiore (la continua accensione e spegnimento della lampada riduce la “vita” della lampada). Per stabilire le frequenze di intervento/ricambio l’O.S.A. dovrebbe possedere un sistema si registrazione del numero di ore di utilizzo della lampada. IMPIANTO DI OZONIZZAZIONE Vedi sezione O.S.A. Particolarità Porre attenzione al dosaggio dell’ozono: quantitativi di ozono superiori ai 0,5 mg/l possono comportare la formazione eccessiva di bromati. L’ozono residuo nell’acqua può ridurre l’attività fisiologica di filtrazione dei molluschi. L’ozono viene utilizzato ad una concentrazione non superiore ai 0,5 mg/l per trattamenti dell’acqua per periodi di tempo superiori ai 10 minuti.

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IMPIANTO DI CLORAZIONE Vedi sezione O.S.A. Particolarità La clorazione viene generalmente effettuata prima dell’introduzione nella vasca di depurazione introducendo 2-3 mg/l di cloro libero per un tempo di contatto con l’acqua superore ad un’ora. Al fine di garantire l’efficienza della depurazione il cloro libero dovrebbe essere contenuto ad un livello inferiore a 0,1 mg/l IODOFORI Vedi sezione O.S.A. FREQUENZA DELLE REGISTRAZIONI [C.D.M.] Vedi sezione O.S.A. Particolarità Per quanto concerne i punti sotto elencati una buona garanzia viene data con le seguenti frequenze di registrazione: temperatura almeno tre volte per ogni ciclo depurativo (inizio, mezzo, fine); salinità - almeno tre volte per ogni ciclo depurativo (inizio, mezzo, fine); flusso acqua - almeno tre volte per ogni ciclo depurativo (inizio, mezzo, fine); impianti di trattamento dell’acqua registrazioni in relazione a: a) impianti di clorazione: cloro libero e cloro totale; b) impianti di ozonizzazione: potenziale redox.

3. La quantità di molluschi bivalvi vivi da depurare non deve essere superiore alla capacità del centro di depurazione. I molluschi devono essere depurati ininterrottamente per il periodo necessario affinché siano conformi alle norme sanitarie di cui al capitolo V e ai requisiti microbiologici adottati ai sensi del regolamento (CE) n. 854/2004.

Guida DENSITA’ DI CARICO [C.D.M.-C.S.M.] Vedi sezione O.S.A. Particolarità Allo scopo l’A.C. può utilizzare la tabella di riferimento di seguito proposta, per valutare l’efficacia del processo di depurazione sulla base dei fattori che influenzano il processo depurativo.

Densità di carico Ostriche (Crassostrea gigas, Ostrea edulis) 530 animali/m2 Mitili (Mytilus spp.) 50 Kg/m2 Vongole veraci (Ruditapes spp.) 50 Kg/m2 Cuori (Cardium spp.) 50 Kg/m2 Cannolicchi (Ensis spp.) 60 Kg/m2

REQUISITI MICROBIOLOGICI [C.D.M.-C.S.M.] MOLLUSCHI Vedi sezione O.S.A. ACQUA DI MARE PULITA Vedi sezione O.S.A. Particolarità Per valutare l’acqua di mare pulita vengono di norma effettuate analisi in ingresso all’impianto per il parametro coliformi fecali o E. Coli) su base almeno settimanale. Il campionamento viene effettuato in maniera asettica ed il metodo di riferimento per l’analisi è quello indicato nella norma UNI EN ISO 9308 La frequenza dell’analisi può essere ridotta in considerazione di: ricorso ad acqua potabile; captazione di acqua di mare da zone di produzione classificate. Il potenziale inquinamento dell’acqua marina è inversamente proporzionale alla classe sanitaria delle zone di produzione. La captazione dovrà essere effettuata da zone di produzione classificate “A”; laddove ciò non sia possibile per ubicazione del C.D.M.- C.S.M. l’O.S.A. dovrà effettuare analisi microbiologiche e chimiche in base alla valutazione dei rischi, al fine di definire le frequenze di controllo delle acque e gli adeguati trattamenti. Le caratteristiche dell’acqua immessa nell’impianto di depurazione/rifinitura dovrà essere uguale a quella dell’acqua di mare pulita o resa tale; dati storici di analisi e/o dei dati dell’acqua del punto di captazione che consentono una riduzione in considerazione del rischio. Nel caso di non conformità microbiologiche rilevate in autocontrollo o nel corso del controllo ufficiale (incluse notifiche RASFF), l’O.S.A. avvia uno specifico piano di campionamento microbiologico per valutare l’efficienza dell’intero impianto o, se

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del caso, della parte di impianto coinvolta. Un piano correttamente avviato dovrebbe prevedere un controllo sui medesimi 5 lotti in entrata ed in uscita. [C.D.M.] I lotti in entrata dovrebbero provenire da zone classificate ad alta probabilità di contaminazione. Al fine di effettuare le opportune valutazioni si considerano come similari ai fini della depurazione i bacini la cui differenza tra la dimensione fisica e la velocità del flusso del prodotto è inferiore al 10%. La depurazione in bacini non similari deve essere verificata separatamente per ognuno di essi.

4. Qualora un bacino di depurazione contenga diversi lotti di molluschi bivalvi vivi, gli stessi debbono essere della medesima specie e il trattamento deve estendersi in funzione del periodo richiesto dal lotto che necessita della depurazione più lunga.

Guida [C.D.M.] Vedi sezione O.S.A.

5. I contenitori in cui vengono collocati i molluschi bivalvi vivi negli impianti di depurazione devono essere costruiti in modo che l'acqua di mare pulita possa passare; lo spessore degli strati di molluschi bivalvi vivi non deve ostacolare l'apertura dei gusci durante il processo di depurazione.

Guida [C.D.M.] Vedi sezione O.S.A. Particolarità I contenitori, utilizzati per riporre i M.B.V. all’interno dei bacini, devono essere mantenuti sopraelevati dal fondo della vasca o da altri supporti di almeno 2,5 cm al fine di consentire il corretto flusso di acqua e la sedimentazione dei detriti o prodotti del metabolismo (es. pesudofeci). Le attrezzature o i supporti devono essere posizionati parallelamente allo stesso. I contenitori devono essere collocati nel bacino in modo che il flusso d’acqua passi attraverso i contenitori e non attorno agli stessi. Lo spazio minimo necessario alla corretta funzionalità dei M.B.V. (apertura valve) in caso di sovrapposizione di più contenitori è orientativamente in 3 cm, ad eccezione dei mitili per i quali è attorno agli 8 cm.

6. Nel bacino in cui sono sottoposti a depurazione molluschi bivalvi vivi non devono essere tenuti crostacei, pesci o altri animali marini.

7. Ogni confezione di molluschi bivalvi vivi depurati inviata a un centro di spedizione deve essere munita di un'etichetta attestante che i molluschi sono stati depurati.

Guida [C.D.M.-C.S.M.] Vedi sezione O.S.A.

B. REQUISITI PER I CENTRI DI SPEDIZIONE Gli operatori del settore alimentare che lavorano nei centri di spedizione devono conformarsi ai seguenti requisiti. 1. Le operazioni di manipolazione dei molluschi bivalvi vivi, in particolare la rifinitura, la cernita, il confezionamento e l'imballaggio non devono provocare contaminazioni del prodotto né alterarne la vitalità.

Guida [C.D.M.-C.S.M.] FREQUENZA DELLE REGISTRAZIONI Vedi sezione O.S.A. Particolarità Per quanto concerne i punti sotto elencati una buona garanzia viene data con le seguenti registrazioni: temperatura dell’acqua; salinità dell’acqua; flusso acqua; impianti di trattamento dell’acqua registrazioni in relazione a: a) impianti di clorazione: cloro libero e cloro totale; b) impianti di ozonizzazione: potenziale redox.

2. Prima della spedizione, i gusci dei molluschi bivalvi vivi devono essere accuratamente lavati con acqua pulita.

Guida Si ritiene possa essere accettabile per uno stabilimento la detenzione massima giornaliera di una quantità di molluschi pari alla capacità di rifinitura giornaliera e alla potenzialità di stoccaggio delle celle frigorifero e degli altri eventuali locali di deposito adeguati. E’ vietata la detenzione di M.B.V. all’esterno dello stabilimento senza adeguata protezione; il periodo di tempo deve essere tale da non compromettere la sicurezza del prodotto.

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3. I molluschi bivalvi vivi devono provenire da: a) una zona di produzione di classe A; b) una zona di stabulazione; c) un centro di depurazione; o d) un altro centro di spedizione.

4. I requisiti di cui ai punti 1 e 2 si applicano anche ai centri di spedizione che si trovano a bordo dei pescherecci. I molluschi manipolati in tali centri devono provenire da una zona di produzione di classe A o da una zona di stabulazione.

Guida Vedi sezione O.S.A. Particolarità Ai fini della verifica in merito alla destinazione dei M.B.V., echinodermi, tunicati e gasteropodi marini possono essere presi in esame e messi in correlazione il lotto di produzione, i registri di carico e scarico, l’identificazione del prodotto correlata con gli obblighi di rintracciabilità di cui all’art. 18 del Reg. 178/2002, i documenti fiscali e i documenti di trasporto.

CAPITOLO V: NORME SANITARIE PER I MOLLUSCHI BIVALVI VIVI Oltre a garantire la conformità ai requisiti microbiologici adottati ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004, gli operatori del settore alimentare devono garantire che i molluschi bivalvi vivi immessi sul mercato e destinati al consumo umano soddisfino i requisiti contenuti nel presente capitolo. 1. Essi devono presentare caratteristiche organolettiche tipiche del prodotto fresco e vitale, in particolare gusci privi di sudiciume, reazione adeguata a percussioni e livelli normali di liquido intervalvolare. 2. Essi non devono contenere biotossine marine in quantità totali (misurate nel corpo intero o nelle parti consumabili separatamente) superiori ai seguenti limiti: a) PSP ( «Paralytic Shellfish Poison» ): 800 μg/kg; b) ASP ( «Amnesic Shellfish Poison» ): 20 mg/kg di acido domoico; c) acido okadaico, dinophysitossine e pectenotossine complessivamente: 160 μg di equivalente acido okadaico/kg; d) yessotossine: 1 mg di equivalente yessotossine/kg; e) azaspiracidi: 160 μg di equivalente azaspiracido/kg.

CAPITOLO VI: CONFEZIONAMENTO E IMBALLAGGIO DEI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI 1. Le ostriche devono essere confezionate o imballate con la parte concava del guscio rivolta verso il basso. 2. I colli per la vendita al minuto di molluschi bivalvi vivi devono essere e restare chiusi da quando lasciano il centro di spedizione fino alla presentazione per la vendita al consumatore finale.

Guida Vedi sezione O.S.A.

CAPITOLO VII: MARCHIATURA DI IDENTIFICAZIONE ED ETICHETTATURA 1. L'etichetta, compreso il marchio di identificazione, deve essere impermeabile.

Guida Vedi sezione O.S.A.

2. Ferme restando le disposizioni generali in materia di marchi di identificazione di cui all'allegato II, sezione I, l'etichetta deve recare le seguenti informazioni: a) specie di molluschi bivalvi (denominazione comune e denominazione scientifica); b) data di imballaggio, con indicazione almeno del giorno e del mese.

Guida Vedi sezione O.S.A.

In deroga alla direttiva 2000/13/CE, il termine minimo di conservazione può essere sostituito dalla menzione «Questi animali devono essere vivi al momento dell'acquisto» .

3. Una volta che ne abbia frazionato il contenuto, il venditore al dettaglio deve conservare per almeno 60 giorni l'etichetta apposta su ogni imballaggio di molluschi bivalvi vivi che non siano imballati in colli per la vendita al minuto.

Guida Vedi sezione O.S.A.

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CAPITOLO VIII: ALTRI REQUISITI 1. Gli operatori del settore alimentare che conservano e trasportano molluschi bivalvi vivi devono garantire che questi ultimi siano mantenuti ad una temperatura che non pregiudichi la sicurezza alimentare e la loro vitalità. 2. Una volta imballati per la vendita al dettaglio e usciti dal centro di spedizione, i molluschi bivalvi vivi non devono essere immersi nuovamente in acqua o aspersi d'acqua.

Guida Vedi sezione O.S.A.

CAPITOLO IX: REQUISITI SPECIFICI PER I PETTINIDI RACCOLTI FUORI DALLE ZONE DI PRODUZIONE CLASSIFICATE Gli operatori del settore alimentare che raccolgono pettinidi fuori dalle zone di produzione classificate o che trattano siffatti pettinidi devono conformarsi ai seguenti requisiti. 1. I pettinidi possono essere immessi sul mercato soltanto se sono stati raccolti e trattati conformemente al capitolo II, parte B e se soddisfano le norme fissate nel capitolo V, secondo quanto comprovato da un sistema di autocontrollo. 2. Inoltre, se i dati risultanti dai programmi ufficiali di controllo consentono all'autorità competente di classificare i fondali, se del caso, in cooperazione con gli operatori del settore alimentare, le disposizioni del capitolo II, parte A, si applicano per analogia ai pettinidi. 3. I pettinidi possono essere immessi sul mercato per il consumo umano soltanto attraverso un impianto per le aste, un centro di distribuzione o uno stabilimento di trasformazione. Quando trattano i pettinidi, gli operatori del settore alimentare che gestiscono tali stabilimenti devono informare la competente autorità e, per quanto concerne i centri di distribuzione, devono rispettare le pertinenti disposizioni dei capitoli III e IV. 4. Gli operatori del settore alimentare che trattano i pettinidi devono conformarsi: a) ai requisiti documentali di cui al capitolo I, punti da 3 a 7, ove applicabili. In tal caso il documento di registrazione deve indicare chiaramente l'ubicazione della zona in cui i pettinidi sono stati raccolti; o b) per quanto riguarda i pettinidi imballati e i pettinidi confezionati se il confezionamento fornisce una protezione equivalente a quella dell'imballaggio, ai requisiti del capitolo VII concernenti la marchiatura di identificazione e l'etichettatura.

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ALLEGATO I (Rev.0) Allegato tecnico: modalità di esecuzione del campione e trasporto al laboratorio designato I molluschi che costituiscono il campione da sottoporre a prova (campione per il laboratorio) dovranno essere di taglia commerciale; tale campione dovrà essere formato da più campioni elementari (molluschi prelevati in un solo punto della resta o dei sistemi di allevamento a lanterna e a poches), che andranno a costituire il campione globale (campione ottenuto riunendo tutti i campioni elementari). Qualora la totalità del peso dei singoli campioni elementari sia superiore a quanto di seguito indicato, il prelevatore formerà un pool di tutti i campioni elementari da cui prelevare l’aliquota per la costituzione del campione globale da consegnare al laboratorio designato. I criteri per effettuare i campioni elementari sono i seguenti: Nel caso di banchi naturali o di allevamenti che utilizzano completamente la colonna d’acqua, i campioni elementari devono essere effettuati a tre livelli di profondità e precisamente alla maggiore batimetrica, a metà della stessa e a 50 cm dalla superficie come indicato nella figure che seguono. Allevamento con sistema a reste (es. mitili)

Allevamento con sistema a lanterna (es. ostrica)

Allevamento con sistema a poches (es. ostrica)

Punti di campionamento

Lanterna

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Raccolta con draga idraulica (tratta da: www.prolocotermoli.com)

In caso il punto di campionamento preveda una lunghezza di più tirate il campione elementare è realizzato al termine di ogni tirata prelevando i M.B.V. nella vasca di raccolta. In caso il punto di campionamento sia di lunghezza pari ad una tirata, i campioni elementari saranno realizzati prelevando i M.B.V. da più parti della vasca di raccolta. Raccolta con attrezzo per raccolta tellina/vongola

Direzione della tirata

Vista dall’alto

Poches

Es.

Campioni

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In caso il punto di campionamento preveda una lunghezza di più tirate il campione elementare è realizzato al termine di ogni tirata prelevando i M.B.V. necessari. In caso il punto di campionamento sia di lunghezza pari ad una tirata, i campioni elementari saranno realizzati prelevando i M.B.V. da più parti della rete di raccolta. In considerazione del fatto che, dai ISMEA disponibili, la parte edibile dei molluschi varia in funzione della specie, stato fisiologico, nutrienti presenti, ecc. secondo le seguenti percentuali: ostrica (12-21% a seconda della stagione di raccolta) – vongola (15-25% a seconda della stagione di raccolta) – mitilo (18-32% a seconda della stagione di raccolta) e dei quantitativi necessari per l’esecuzione delle prove di laboratorio, si danno di seguito indicazioni di riferimento per il quantitativo di molluschi necessario all’esecuzione di alcune prove di laboratorio.: 1) ALMENO N.10 SOGGETTI IN GRADO DI ASSICURARE AL LABORATORIO DA 75 A 100 g TRA POLPA E LIQUIDO INTERVALVARE (ECCETTO LE TELLINE:25 g) SE LA RICHIESTA RIGUARDERÀ IL SOLO PARAMETRO ESCHERICHIA COLI (CONSIGLIATO 500 g.). 2) NON INFERIORE A 500 g. SE LA RICHIESTA RIGUARDERÀ I PARAMETRI MICROBIOLOGICI ESCHERICHIA COLI E SALMONELLA spp.; 3) NON INFERIORE A 3 KG. SE LA RICHIESTA RIGUARDERÀ SOLO LA RICERCA DELLE BIOTOSSINE ALGALI; 4) NON INFERIORE A 1,5 KG. SE LA RICHIESTA RIGUARDERÀ SOLO I PARAMETRI CHIMICI (metalli) E RADIONUCLIDI; I molluschi, dopo essere stati sciacquati con acqua di mare prelevata in prossimità del punto di campionamento, al fine di evitare le contaminazioni crociate, dovranno essere posti in contenitore pulito che assicuri un’adeguata protezione dalle contaminazioni esterne e dai danni durante il trasporto, chiuso in sacchetto sigillato, in condizioni tali da non pregiudicare la sopravvivenza dei molluschi, munito di etichetta di identificazione, riportante almeno la specie di mollusco, il riferimento del punto di prelevamento, la data e la firma del prelevatore ed accompagnato da un verbale di prelievo così come definito in ambito regionale. Il campione dovrà essere mantenuto al riparo dal sole ed in condizioni tale da evitare un innalzamento della temperatura; per tale ragione è opportuna la conservazione dei M.B.V. in contenitori isotermici. Il campione dovrà essere inviato al laboratorio designato. Il trasporto dal punto di sbarco fino laboratorio dovrà avvenire in contenitori isotermici; se il tempo che intercorre dal momento del campionamento a quello dell’accettazione dello stesso presso il laboratorio è superiore alle 4 ore la temperatura del campione non deve essere superiore a 10 °C. Il tempo che intercorre tra il campionamento e l’inizio delle analisi deve essere al massimo di 24 ore; per le lunghe distanze è prevista una deroga a 48 ore. Procedura di campionamento del Fitoplancton potenzialmente tossico I popolamenti planctonici variano sia nel tempo che nello spazio, verticalmente e orizzontalmente lungo la colonna d’acqua. La scala di variazione temporale è strettamente correlata al variare delle condizioni climatiche, come ad esempio in seguito ad un rapido aumento della temperatura dell’acqua, che può portare a rapidi e profondi cambiamenti nella struttura e composizione della comunità fitoplanctonica. Una volta individuata la stazione o le stazioni di campionamento e determinata la frequenza di raccolta dei campioni necessaria, si rende necessario il prelievo di più campioni durante le stagioni per tenere conto della variabilità della distribuzione degli organismi. Lo scopo del campionamento è quello di valutare quali/quantitativamente il fitoplancton potenzialmente tossico, con riferimento all’IOC Taxonomic Reference List of Toxic Plankton Algae, presente nelle aree di allevamento/raccolta/stabulazione dei M.B.V. I campioni raccolti con retini da fitoplancton hanno il pregio di contenere una gran quantità di materiale su cui condurre le indagini tassonomiche in quanto, con la filtrazione di una grande quantità di acqua, si ottiene la concentrazione degli organismi fitoplanctonici. Il vantaggio nell’utilizzo dei retini, consiste nel fatto che gli organismi presenti in natura con densità

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estremamente contenute, vengono così concentrati nel campione con abbondanze decisamente superiori alla loro densità originale. Il volume di acqua filtrata viene calcolata tenendo conto del diametro dell’imboccatura del retino e dell’altezza della colonna d’acqua. Materiale/reagenti necessari: bottiglia di vetro scura con tappo ermetico di capacità pari a litro (1) bottiglia di vetro scura di capacità pari a 100 ml (2) retino da fitoplancton con maglia pari a 20 micron corredato di una cima pinze per fissaggio della bottiglia sostegno di lunghezza adeguata per assicurare il prelievo alla profondità desiderata (1) per campionamenti effettuati con bottiglia di profondità (2) per campionamenti effettuati con retino Per il prelievo procedere come segue: assicurare il retino con la cima e chiudere il rubinetto del collettore lasciare affondare il retino con la bocca rivolta verso l’alto fino ad una profondità di poco superiore alla lunghezza delle reste. Nel caso in cui l’operazione sia ripetuta più volte annotare sul verbale di prelievo il numero totale di volte che si è ripetuta l’operazione. recuperare il retino, attendere che l’acqua sia convogliata nel collettore, aprire il rubinetto e raccogliere il materiale nella bottiglia scura da 100 ml Il prelievo di campioni condotto utilizzando bottiglie di profondità, di capacità variabile tra 1 e 5 litri, viene effettuato immergendo il recipiente aperto e, raggiunta la profondità alla quale si desidera raccogliere il campione, richiudendo la bottiglia attraverso un sistema a distanza. Questo consente il prelievo selettivo di acqua alla profondità voluta, senza che il campione che si raccoglie entri in contatto con gli strati d’acqua a profondità diversa da quella voluta. Qualora non siano disponibili bottiglie di profondità e vi sia la necessità di effettuare il prelievo del campione, possono essere utilizzati contenitori della capacità di 1 litro assicurare la bottiglia scura da 1 litro ad una pinza o apposito sostegno immergere la bottiglia ad una profondità che coincida almeno all’inizio della resta di MBV; nel caso in cui la resta ha inizio in prossimità della superficie dell’acqua, immergere la bottiglia ad una profondità di circa 50 cm. non riempire la bottiglia fino all’orlo al fine di consentire, successivamente in laboratorio, l’agitazione del campione per renderlo omogeneo Il campione relativo ad ogni stazione di campionamento, sigillato e provvisto di una etichetta di identificazione recante l’indicazione che trattasi di acqua marina per ricerca di fitoplancton potenzialmente tossico, il riferimento del punto di prelevamento, la data e la firma del prelevatore deve essere inviato corredato dal verbale predisposto in ambito regionale, al laboratorio designato. I campioni devono essere conservati in luogo fresco e non illuminato; qualora sia impossibile recapitare il campione entro le 24 ore è necessario procedere alla fissazione del campione con soluzione di Lugol (3 ml. per i campioni effettuati tramite bottiglia, 1 ml per campioni effettuati con retino).

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Documentazione di registrazione per il trasferimento ALLEGATO II (Rev.0) dei lotti di molluschi bivalvi

Zona di produzione e origine dei molluschi : � Area in concessione � Libera raccolta

Data di raccolta _________________ Stato sanitario della zona di produzione ____________________

Declassificazione temporanea: Si No motivazione: ____________________________

Ubicazione della zona di produzione ______________________________________________________

Nome e ragione sociale del produttore/raccoglitore/capobarca _____________________________________________________________________________C.F. e P.IVA _____________________

Via__________________________________________num.____________CAP____________

Comune ________________________Prov. _____ Tel. _________________FAX _________________

Provenienza dei molluschi

� DA ZONA DI STABULAZIONE

Ubicazione della zona di stabulazione_____________________________________________

Durata della stabulazione (in giorni) ______Data ingresso ____________ data uscita ____________

DA CENTRO DI DEPURAZIONE Indirizzo del centro di depurazione _______________________________________________

Durata della depurazione (in ore) ______Data ingresso ____________ data uscita ________

� DA CENTRO DI SPEDIZIONE

Indirizzo del centro di spedizione ________________________________________________

Data ingresso ______________ data uscita ___________

SERIE

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SPECIE N. COLLI PESO

Destinazione dei molluschi

� ZONA DI PRODUZIONE

� ZONA DI STABULAZIONE (indicare l’ubicazione)_____________________

� CENTRO DI DEPURAZIONE riconosciuto col num._______________

� CENTRO DI SPEDIZIONE riconosciuto col num. _________________

� CENTRO DI TRASFORMAZIONE riconosciuto col num. __________

Nome e Denominazione sociale _________________________________________________________

C.F. e P.IVA ________________Via______________________num._______CAP____________

Comune ____________________________Prov. ________ Tel. _______________FAX _______________

Punto di sbarco: __________________________________________________________________________

Eventuale identificazione del vettore : ________________________________________________________

Data, ______________________ Firma______________________

Nota: in caso di invio di MBV con differente destinazione non può essere utilizzato un unico documento

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Documentazione di trasporto del novellame di molluschi bivalvi ai fini della reimmersione

Zona di produzione e origine del novellame :

� schiuditoio � banchi naturali � banchi naturali in zone non classificate � Area in concessione

Data di raccolta _________________ Stato sanitario della zona di produzione (1) _______________________

Ubicazione della zona di produzione(2)__________________________________________________________________________________________ Nome e ragione sociale del produttore/raccoglitore/capobarca _______________________________________

__________________________________________________________C.F. e P.IVA _____________________

Via_________________________________________________num.____________CAP___________________

Comune ___________________________Prov. ________ Tel. __________________FAX _________________

Estremi registrazione dell’impresa ______________________

Estremi autorizzazione dell’impresa (3)______________________

SPECIE N. COLLI PESO

Destinazione del novellame

� Banchi naturali - ripopolamento

� Area in concessione [codice]

Serie: Anno:

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Nome e Denominazione sociale ______________________________________________________________________

C.F. e P.IVA _______________________Via_________________________________num._______CAP____________

Comune ________________________________Prov. ____________ Tel. ________________FAX _______________

Ubicazione della zona di produzione(2)__________________________________________________________________________________________

e estremi autorizzazione rilasciata dalla Amministrazione Provinciale alla reimmissione ___________________

Eventuale identificazione del vettore : _____________________________________________________________

Punto di sbarco: ___________________________________________________________________________

Data, ______________________ Firma__________________________

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58-PIANO DI MONITORAGGIO PER LA VERIFICA DEI PARAMETRI

PER LA VENDITA DIRETTA DI LATTE CRUDO IN AZIENDA E

DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Il Piano verte sull’effettuazione di campioni ufficiali per la verifica della salubrità del latte da vendersi crudo direttamente nelle aziende zootecniche o tramite distributori automatici. Normativa di riferimento:

Reg. CE 853/2004

Intesa del 25 gennaio 2007 tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di “vendita diretta di latte crudo per l’alimentazione umana”.

DGRC N. 1975 del 16 novembre 2007 “Vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana

Ordinanza 10/12/08 del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali concernente:“ Misure urgenti in materia di produzione, commercializzazione e vendita diretta di latte crudo per l’alimentazione umana” come prorogata dall’Ordinanza 2 dicembre 2010 e dall’Ordinanza 12 novembre 2011

1. PIANIFICAZIONE

1.1 SCOPI Il Piano di monitoraggio tende a verificare il rispetto dei succitati requisiti per le aziende che vendono il latte crudo direttamente al consumatore finale, sia in azienda che mediante erogatori automatici. Ai sensi della normativa soprarichiamata, tali aziende devono essere in possesso di un piano di autocontrollo nel quale venga esplicitato che almeno alcuni pericoli microbiologici e chimici vengano posti sotto controllo mediante campionamenti. Con tale piano pertanto si intende verificare anche l’efficacia delle procedure di autocontrollo poste in atto dalle aziende zootecniche. 1.2 ASPETTI DA SOTTOPORRE A VERIFICA I Servizi Veterinari effettueranno campioni ufficiali per la ricerca dei seguenti parametri: Staphylococcus aureus (per ml) : n=5 m=500 M=2.000 c=2 Listeria monocytogenes : Assenza in 25 ml, n=5 c=0 Salmonella spp : Assenza in 25 ml, n=5 c=0 E coli O157: Assenza in 25 ml, n=5 c=0 Campylobacter termotolleranti: Assenza in 25 ml, n=5 c=0

(Raccomandazione CE 2005/175) Aflatossine < = 50 ppt.

Per ogni campione potrà essere ricercato un solo parametro. Prima dell’inizio delle attività di cui al presente Piano, I Servizi Veterinari devono coordinarsi preventivamente con i laboratori territorialmente competenti per concordare la tempistica dei campionamenti e le modalità di consegna campioni. La scelta delle aziende zootecniche e dei relativi erogatori presso i quali effettuare i campioni, privilegerà quelle inserite nella categoria di rischio 5; se il numero di

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campioni annuale assegnato supera quello delle aziende di categoria 5 presenti nel proprio territorio, allora si procederà con quelle di categoria 4 e così via.

1.3 ISTRUZIONI OPERATIVE 1.3.1. - Salmonelle

Il campione deve essere composto da n. 1 aliquota costituta da 5 u.c. da 50 ml cadauna. Sul frontespizio del verbale Mod 2 deve essere spuntato il campo “ □ Piano di monitoraggio” e deve essere specificato “vendita diretta di latte crudo”. Deve essere poi spuntato il campo “□ ricerca” con la semplice dicitura “Salmonelle” e il campo “□ altri parametri microbiologici”. L’aliquota va trasportata e conservata in frigorifero. In caso di riscontro di non conformità come follow up il Servizio ASL:

f. Imporrà il blocco della commercializzazione del latte crudo per la vendita diretta.

g. Imporrà la revisione delle procedure di autocontrollo Le procedure sopra esposte ed il relativo follow up sono desunte dalla considerazione che, sebbene l’intesa definisca tale latte come R.T.E., le successive Ordinanze Ministeriali ne impongono la bollitura e la comunicazione al consumatore dell’obbligo di bollitura, e pertanto il prodotto non può più essere considerato come R.T.E..

ii. Listeria

Come per la salmonella

1.3.3. Staphylococchi coagulasi +

Sebbene l’Intesa preveda la ricerca del solo parametro “stafilococus aureus”, per esigenze tecnico-analitiche si effettuerà la ricerca degli “Staphylococchi coagulasi +. Il campione deve essere composto da n. 1 aliquota costituta da 5 u.c. da 50 ml cadauna. Sul frontespizio del verbale Mod 2 deve essere spuntato il campo “ □ Piano di monitoraggio” e deve essere specificato “vendita diretta di latte crudo”. Deve essere poi spuntato il campo “□ numerazione” con la semplice dicitura “Staphylococchi coagulasi +” e il campo “□ criteri di igiene di processo”. L’aliquota va trasportata e conservata in frigorifero. Il limite previsto deve essere considerato m=105 ufc/g - M=105 ufc/g. In caso di riscontro di non conformità come follow up il Servizio ASL:

a. Imporrà il blocco della commercializzazione del latte crudo per la vendita diretta.

b. Imporrà la revisione delle procedure di autocontrollo Le procedure sopra esposte ed il relativo follow up sono desunte dalla considerazione che, sebbene l’intesa definisca tale latte come R.T.E., le successive Ordinanze Ministeriali ne impongono la bollitura e la comunicazione al consumatore dell’obbligo di bollitura, e pertanto il prodotto non può più essere considerato come R.T.E..

3.3.4. E. COLI O157 Il campione deve essere composto da n. 1 aliquota costituta da 5 u.c. da 50 ml cadauna. Sul frontespizio del verbale Mod 2 deve essere spuntato il campo “ □ Piano di monitoraggio” e deve

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essere specificato “vendita diretta di latte crudo”. Deve essere poi spuntato il campo “□ ricerca” con la semplice dicitura “E. COLI O157” e il campo “□ altri parametri microbiologici”. L’aliquota va trasportata e conservata in frigorifero. Il limite critico viene fissato in “assenza in 25gr” con c=0. In caso di riscontro di non conformità come follow up il Servizio ASL:

a. Imporrà il blocco della commercializzazione del latte crudo per la vendita diretta.

b. Imporrà la revisione delle procedure di autocontrollo Le procedure sopra esposte ed il relativo follow up sono desunte dalla considerazione che, sebbene l’intesa definisca tale latte come R.T.E., le successive Ordinanze Ministeriali ne impongono la bollitura e la comunicazione al consumatore dell’obbligo di bollitura, e pertanto il prodotto non può più essere considerato come R.T.E..

3.3.5. CAMPILOBACTER Come salmonella

3.3.6. AFLATOSSINA M1 Sebbene l’Intesa preveda la ricerca del solo parametro “Aflatossine”, per esigenze tecnico-analitiche si effettuerà la ricerca dell’ “Aflatossina M1”. Le modalità di campionamento sono dettate dal combinato disposto del punto F dell’allegato I del Reg CE 401/06, della L. 283/62 e del DPR 327/80. Sul frontespizio del verbale Mod 2 deve essere spuntato il campo “ □ Piano di monitoraggio” e deve essere specificato “vendita diretta di latte crudo”.Per il campionamento di una partita o subpartita di latte, intese come la quantità di latte contenuto in un contenitore, si procederà come segue:

1. immediatamente prima del prelievo, il latte deve essere accuratamente mescolato con mezzi manuali o meccanici, per quanto ciò risulti possibile e a condizione che non venga compromessa la qualità del prodotto stesso. Tale presupposto è attuato in modo che l’aflatossina M1 possa essere considerata come distribuita omogeneamente in tutta la partita.

2. si procederà al prelievo di almeno n. 12 campioni elementari da cl 350 circa ciascuno, prelevati in più punti della cisterna.

3. i campioni elementari saranno mescolati per formare il campione globale di 4 litri circa.

4. Il campione globale verrà mescolato e successivamente suddiviso in n. 4 aliquote da 1 litro ciascuna che corrispondono al campione di laboratorio.

5. n.1 aliquota viene rilasciata all’OSA, le altre n. 3 vengono inviate al laboratorio. Se il campione viene effettuato durante la fase di trasporto, deve essere formata una quinta aliquota

Il numero dei campioni elementari, e qualsiasi deroga a tale metodo, vanno segnalati nel verbale Mod. 3 da utilizzarsi per il campionamento. Il limite massimo di aflatossina M1 è stabilito dal punto 2.1.8 dell’allegato I del Reg CE 1881/06. In caso di non conformità, il Servizio Veterinario come follow up:

a. Effettuerà l’immediato sequestro della partita o subpartita di latte campionata se ancora presente, nonché delle altre partite provenienti dallo stesso allevamento. Il Servizio Veterinario imporrà la distruzione delle partite con spese a carico dei proprietari delle partite.

b. Imporrà il blocco della commercializzazione del latte crudo per la vendita diretta.

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c. Imporrà la revisione delle procedure di autocontrollo 3.4. PROCEDURE DOCUMENTATE; Come in ogni altro tipo di ispezione, dovrà essere compilato il “Mod. 5” con l’attribuzione del punteggio delle non conformità eventualmente riscontrate, il Mod 2 per i campioni batteriologici ed il Mod 3 per la ricerca dell’aflatossina. Il controllo dovrà essere poi inserito nel sistema informatico G.I.S.A. dell’Osservatorio Regionale Sicurezza Alimentare. 3.5. COMPETENZE SPECIFICHE E RISORSE UMANE Il piano sarà attuato dai Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. 3.6. ATTREZZATURE I Servizi Veterinari si forniranno di tutte le attrezzature necessarie al campionamento batteriologico di liquidi. 3.7. LABORATORIO DI RIFERIMENTO I laboratori di riferimento sono quelli dell’I.Z.S. del Mezzogiorno. 3.8. DURATA Il piano si concluderà il 31/12/2014 3.9. COSTI E BENEFICI I costi sono coperti dalla quota indistinta del Fondo Sanitario Nazionale erogata alle AASSLL ed all’IZSM per le attività istituzionali.

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1. PROGRAMMAZIONE

Tabella 1 programmazione annuale dei campioni

ASL AV

ASL BN

ASL CE

ASL NA 1 centro

ASL NA 2 nord

ASL NA 3 sud

ASL SA

Aprile 1 1 0 0 0 0 1

Maggio 1 1 0 0 0 0 1

Giugno 1 1 0 0 1 1 1

Luglio 1 1 0 0 1 1 1

Settembre 1 1 0 0 1 1 1

Ottobre 1 1 0 0 0 0 1

Novembre 1 1 0 0 0 0 1

TOT 7 7 0 0 3 3 7 27

La scelta delle aziende zootecniche dove effettuare i campioni, privilegerà quelle inserite nella categoria di rischio 5 poi quelle inserite nella categoria di rischio 4, e così via.

2. VERIFICA Alla fine dell’anno, il presente piano sarà sottoposto a verifica da parte dell’ORSA che curerà la redazione delle risultanze e le inserirà nella relazione annuale. Se ritenuto utile, sarà data opportuna informazione circa le risultanze del Piano alle Autorità locali, alle organizzazioni di categoria ed agli organi di informazione. L’ORSA analizzerà l’attuazione del piano a livello regionale ed i dati utili per l’analisi del rischio allo scopo di verificare se:

� gli scopi siano stati raggiunti; � si rende necessaria la sua prosecuzione; � sia necessario apportare modifiche; � occorra implementare altre metodiche e tecniche di controllo ufficiale.

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59-PIANO DI MONITORAGGIO SULLA QUALITÀ DELLE ACQUE

DESTINATE AL CONSUMO UMANO

1. PIANIFICAZIONE

SCOPI Il controllo igienico-sanitario delle acque destinate al consumo umano riveste grande interesse nell’ambito della sanità pubblica, ai fini della prevenzione delle patologie acute e croniche, derivanti da situazioni di non conformità chimica o microbiologica dell’acqua. La sorveglianza è fondamentale, soprattutto in considerazione del numero elevato di persone esposte, delle modalità e del tempo d’esposizione, della velocità con cui l’acqua veicola inquinanti chimici, virus e batteri patogeni. Al fine di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, la normativa comunitaria e nazionale disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano nonchè le modalità di controllo.

Normative di riferimento:

Direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano

D.lgs 2 febbraio 2001, n. 31 "Attuazione della della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano"

D.lgs 11 maggio 1999, n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento "

Reg. (CE) n. 178/2002 e Reg. (CE ) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari

D.lgs 2 febbraio 2002 n. 27 "Modifiche e integrazioni al D.lgs n.31/2002, recante attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano"

Accordo Stato-Regioni del 12 dicembre 2002 (Rep. Atti n. 1581) recante "Linee guida pe rla tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'art. 21 del D.lgs 11 maggio 1999, n. 152"

D.lgs del 6 aprile 2004, n. 174 "Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano

Intesa del 29 aprile 2004 (Rep Atti n. 1941) per la "Determinazione dei punti di prelievo fissati per il controllo di potabilità dell'acqua, le frequenze dei campionamenti e gli eventuali aggiornamenti, ai sensi dell'art. 8, c. 6 del dlgs n.31/01

Accordo 20 maggio 2004 (Rep. Atti n. 742/cu) "Attuazione dell'art. 8, c. 7 del d.lgs n.31/01

Decreto Dirigenziale n. 27 del 16 febbraio 2005 (attuazione del D.lgs 27/2002)

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1.2 COMPETENZE SPECIFICHE E RISORSE UMANE

Il Piano sarà attuato dai Servizi Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e dai Servizi Igiene e Sanità Pubblica dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. con le loro strutture territoriali

Con riferimento all’art. 12 lettera g) del D.Lgs. 31/01 s.m.i. tali Servizi hanno la competenza a:

predisporre il piano annuale dei controlli analitici sulla base dei criteri generali individuati dalla Regione;

eseguire i controlli esterni previsti dall’art. 8 del D.Lgs. 31/01 effettuare in qualsiasi momento e a proprio giudizio la sorveglianza igienico-sanitaria degli

acquedotti per verificare: a) la conformità delle opere, le condizioni igienico-sanitarie degli impianti; b) le prescrizioni/interventi adottati; c) l’efficacia dell’applicazione dei criteri e delle modalità contenute nel piano dei controlli

interni dell’Ente Gestore;

✗ gestire i rapporti con le istituzioni interessate, tra cui l’Ente Gestore, l’Autorità d’Ambito territoriale ed il Sindaco per l’adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

✗ emettere il giudizio di idoneità dell’acqua destinata al consumo umano; In caso di non conformità delle acque, gestisce le informazioni con le istituzioni ed enti interessati (art. 10 e 14 dlgs n.31/01) per l'adozione di provvedimenti per la tutela della salute dei consumatori

ricercare sostanze o microrganismi per i quali non sono fissati valori di parametro all’Allegato 1, ma per i quali vi sia motivo di sospettarne la presenza in concentrazioni tali da costituire un pericolo per la salute della popolazione;

adottare i provvedimenti sanzionatori nei confronti dell’Ente Gestore;

trasmettere alla Regione i dati inerenti i punti di prelievo, i risultati analitici, le frequenze dei controlli e relativi aggiornamenti;

1.3. ISTRUZIONI OPERATIVE: I controlli devono essere effettuati:

1) ai punti di prelievo delle acque superficiali e sotterranee da destinare la consumo umano

2) agli impianti di adduzione

3) alle reti di distribuzione

4) sulle acque fornite mediante cisterna (in questo anche l'idoneità del mezzo di trasporto)

L'inoltro del campione da esaminare al laboratorio, deve essere effettuato entro le 24 ore dal prelievo; la comunicazione ai SIAN del risultato delle indagini analitiche deve essere effettuato immediatamente in caso di risultato sfavorevole.

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b) PROCEDURE OPERATIVE Fermo restando che i punti di prelievo devono essere individuati tra quelli stabiliti dal comma 1 dell'art. 6, lett. a, b,c, f del dlgs n.31/01, i campionamenti devono essere effettuati su punti significativi dell'impianto, ovvero su punti in grado di rappresentare le possibili variazioni della qualità dell'acqua nello spazio e nel tempo.

Criteri per l’individuazione dei punti di controllo per acquedotti pubblici

Ai sensi dell’art. 8, comma 1 del D.Lgs. 31/01 s.m.i, il piano annuale dei controlli analitici deve essere predisposto dalle Aziende Sanitarie locali in considerazione degli aspetti seguenti:

• qualità della fonte di approvvigionamento;

• affidabilità dell’acquedotto, con riferimento ai punti critici desunti da esami ispettivi precedentemente effettuati;

• valutazione dei dati storici analitici dell’acquedotto , correlati con i dati dei controlli interni dell’ Ente Gestore e con le conoscenze derivanti dai monitoraggi ambientali eseguiti ai sensi del D.Lgs. 152/99 s.m.i;

• ricerca supplementare per parametri che possono costituire un potenziale pericolo, sebbene non contemplati dal D.Lgs. 31/01 s.m.i.;

• interventi eseguiti sull’acquedotto in grado di modificare la qualità dell’acqua;

In termini di prevenzione la scelta dei punti di controllo deve essere finalizzata non solo a definire la qualità media dell’acqua in rete, ma soprattutto ad individuare le possibili situazioni di criticità locali e quindi, una volta adeguatamente caratterizzata la qualità dell’acqua, la scelta dei parametri da monitorare deve essere indirizzata alle effettive condizioni di rischio di alterazione della qualità.

Controlli esterni

L’art. 8, comma 1, del D.lgs. 31/01e s.m.i. definisce controlli esterni “quelli svolti dall’Azienda Sanitaria locale, territorialmente competente, per verificare che le acque destinate al consumo umano soddisfino i requisiti del presente decreto”.

A tal fine l’ASL :

o esegue i prelievi per i controlli analitici nei punti previsti dall’art. 6, comma 1, del D.lgs. 31/01 e s.m.i.;

o esprime, sulla base dei risultati delle analisi, il giudizio di idoneità dell’acqua destinata al consumo umano, ai sensi dell’art. 6, comma 5-bis, del D.lgs. 31/01 e s.m.i.

o effettua i controlli ispettivi, previsti dagli Allegati I, II al Decreto Ministero Sanità 26 marzo 1991, presso gli impianti di acquedotto ove rilevi la non conformità dell’acqua ai valori di parametro stabiliti dall’Allegato I al D.Lgs. 31/01 e s.m.i.

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Il Piano di campionamento annuale deve essere programmato dalle ASL con le tipologie di controllo e le frequenze stabilite dall’Allegato II al D.lgs. 31/01 s.m.i. Le modalità di prelievo, conservazione e trasporto, sono stabilite dall’Allegato III al D.M. 26 marzo 1991. La valutazione dei valori analitici deve essere, di norma, integrata con gli esiti dei controlli ispettivi e per gli impianti di acquedotto, con i risultati delle azioni di controllo e verifica, esercitate dall’Autorità d’Ambito, in ordine all’attuazione delle opere di ammodernamento, manutenzione, conservazione degli impianti, programmate dall' Ente Gestore.

L’ispezione deve essere reportata utilizzando il Mod 5 di ispezione. Per il campione le AASSLL utilizzeranno il Mod. 9. Il controllo ufficiale deve essere, come tutti gli altri, inserito nel sistema informatico GISA.

Il controllo dei punti di controlli consiste in una o più delle seguenti procedure:

a) controllo cloro residuo b) controllo temperatura c) campionamento di routine d) campionamento di verifica e) campionamenti di replica come follow up di non conformità, sia chimico che battereologico f) altri campionamenti di analiti non ricompresi nella routine o nella verifica

Ogni ASL deve inserire nel sistema informatico GISA l’elenco dei punti di controllo; ogni punto sarà identificato secondo i seguenti tracciati record:

Comune Indirizzo Codice (auto formato dal sistema informatico GISA) Denominazione Ente gestore Tipologia

Poiché tutti i dati relativi ai controlli vengono inseriti nel sistema informatico GISA, le AASSLL non hanno più l’obbligo di rendicontare i controlli effettuati, in quanto sia la Regione che le AASSLL potranno estrapolare direttamente dal sistema informatico le informazioni sui controlli.

c) LABORATORIO DI RIFERIMENTO I laboratori di riferimento sono quelli dell’ARPA Campania, accreditati per l’esecuzione delle prove.

d) DURATA Il Piano di durante quadriennale si conclude il 31/12/2014.

e) COSTI E BENEFICI I costi gravano sulla quota indistinta del Fondo Sanitario Nazionale erogata alle AASSLL ed all’ARPAC per le attività istituzionali.

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Relativamente ai benefici, tale piano consentirà di salvaguardare la salute della popolazione.

1. PROGRAMMAZIONE

Frequenza dei controlli esterni

Le ASL programmano la frequenza dei controlli igienico-sanitari per l'acqua distribuita dagli acquedotti, nei punti previsti dall'art. 6, c. 1, lett. a) e b) del dlgs n. 31/01.

Le Aziende sanitarie locali possono variare le frequenze stabilite dal D.lgs. 31/01 e s.m.i. per un parametro o più parametri;

Si evidenziano i principali criteri di ordine generale da utilizzare:

privilegiare controlli più frequenti sui parametri a rischio e in punti significativi, piuttosto che monitorare con minor frequenza un maggior numero di parametri su tutti i punti di prelievo;

applicare la variazione di frequenza al singolo punto di controllo, non all’insieme dei punti di controllo;

valutare i risultati dei controlli analitici interni effettuati dall’Ente Gestore.

3. VERIFICA

A fine anno, il presente piano è sottoposto a verifica da parte dell’ORSA che cura la redazione delle risultanze e le inserisce nella relazione annuale del PRI.

Se ritenuto utile, sarà data opportuna informazione circa le risultanze del Piano alle Autorità locali, alle organizzazioni di categoria ed agli organi di informazione.

L’ORSA analizza l’attuazione del piano a livello regionale ed i dati utili per l’analisi del rischio allo scopo di verificare se:

gli scopi sono stati raggiunti si rende necessaria la sua prosecuzione è necessario apportare modifiche occorre implementare altre metodiche e tecniche di controllo ufficiale

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60-PIANO DI MONITORAGGIO SULL’UTILIZZAZIONE E COMMERCIO DELLE ACQUE MINERALI RICONOSCIUTE

1.PIANIFICAZIONE

Le norme in materia di acque minerali naturali perseguono l’obiettivo prioritario di proteggere la salute del consumatore, evitare che i consumatori siano ingannati e assicurare la lealtà delle operazioni commerciali. Per quanto attiene ai controlli, l’alterazione della qualità delle acque minerali è raramente imputabile a contaminazioni all’origine mentre è legata, di solito, a macrosituazioni indotte in gran parte nelle fasi finali della distribuzione e spesso nella fase di utilizzo in ambito domestico o in esercizi pubblici, dove talvolta si sono verificati gli episodi che hanno determinato le ricadute più gravi sulla salute umana (ad es. utilizzo di bottiglie di acque minerali per riporvi liquidi diversi, spesso di natura tossica, come acidi ecc.). 1. SCOPI Scopo del Piano pertanto è monitorare il rispetto dei requisiti delle acque minerali riconosciute per salvaguardare la salute della popolazione. In Campania sono state rilasciate le seguenti autorizzazioni : stabilimento sede Denominazione commerciale Ferrarelle spa Riardo (CE) Ferrarelle

Natia Santagata

Società Generale delle Acque minerali srl

Pratella (CE) Lete Prata Sorgesana

Società Stabia D.I.Mare srl Castellammare di Stabia (NA) Acetosella Società Sorgenti “S.Stefano” spa

Montesano sulla Marcellana (SA)

Santo Stefano

Sorgenti Monte Bianco di Courmayer spa

Contursi Terme (CE) Don Carlo Ofelia

Stabia D.I.Mare srl Castellammare di Stabia (NA) Acqua della Madonna Società Futurella spa Sant’Arsenio (SA) Futurella

1.2 COMPETENZE SPECIFICHE E RISORSE UMANE Il Piano sarà attuato dai Servizi Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) e dai SISP dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. con le loro strutture territoriali 1.3. PROCEDURE OPERATIVE Il Piano prevede l’esecuzione di campioni chimici effettuati ai sensi del DPR 327/80 e batteriologici effettuati ai sensi del D.L.vo 123/02. I campioni vanno effettuati sia negli stabilimenti di produzione che in fase di commercializzazione.

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Come per gli altri campioni chimico-fisici, per l’effettuazione dei campioni chimici dovrà essere utilizzato il Mod. 3, per quelli batteriologici il Mod. 2. L’ispezione deve comunque essere reportata utilizzando il Mod 5 di ispezione. Il controllo ufficiale deve essere, come tutti gli altri, inserito nel sistema informatico GISA 2. LABORATORIO DI RIFERIMENTO I laboratori di riferimento sono quelli dell’ARPA Campania, accreditati per l’esecuzione delle prove. 3. DURATA Il Piano si conclude il 31/12/2014.

4. COSTI E BENEFICI I costi gravano sulla quota indistinta del Fondo Sanitario Nazionale erogata alle AASSLL ed all’ARPAC per le attività istituzionali. Relativamente ai benefici, tale piano consentirà di salvaguardare la salute della popolazione.

2.PROGRAMMAZIONE

Tabella 1 frequenza di campionamento

ASL AV ASL BN ASL CE ASL NA1

ASL NA2 Nord

ASL NaA3 Sud

ASL SA TOT

TOTALE 20 20 20 20 20 20 20 140

3. VERIFICA A fine anno, il presente piano è sottoposto a verifica da parte dell’ORSA che cura la redazione delle risultanze e le inserisce nella relazione annuale del PRI. Se ritenuto utile, sarà data opportuna informazione circa le risultanze del Piano alle Autorità locali, alle organizzazioni di categoria ed agli organi di informazione. L’ORSA analizza l’attuazione del piano a livello regionale ed i dati utili per l’analisi del rischio allo scopo di verificare se:

gli scopi sono stati raggiunti si rende necessaria la sua prosecuzione è necessario apportare modifiche occorre implementare altre metodiche e tecniche di controllo ufficiale

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62-PIANO DI MONITORAGGIO MEDIANTE TEST ISTOLOGICO

1. PIANIFICAZIONE

Il Piano di Monitoraggio Nazionale Residui (P.N.R.) 2013 (trasmesso dal Ministero della Salute – Dipartimento della Sanità Pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute – Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione - Ufficio III - con nota prot. 0001567-P- del 17 gennaio 2013) prevede l’effettuazione di controlli analitici per verificare l’eventuale presenza di residui negli alimenti. Il presente Piano, pur facendo parte del citato P.N.R., viene distinto sia per le peculiarità applicative, sia per averne una rendicontazione separata. Il piano si configura quale elemento integrativo e non sostitutivo del controllo chimico-fisico, che resta l’unico metodo avente validità giuridico - legale nell’ambito del P.N.R.

1SCOPI

Il test istologico viene utilizzato per realizzare un piano di sorveglianza epidemiologica (monitoraggio) in tutte le Regioni e Province Autonome. L’intento generale è quello di acquisire, su base nazionale, elementi conoscitivi sui trattamenti illeciti operati in bovini macellati, evitando che la scelta delle partite da campionare sia determinata da valutazioni anamnestiche tipiche delle attività di vigilanza (caratteristiche degli animali macellati, pregresse positività delle aziende di provenienza, segnalazioni di possibili trattamenti illeciti, ecc.).

1.2 COMPETENZE SPECIFICHE E RISORSE UMANE

Il Piano è attuato dai Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. con le loro strutture territoriali

- l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta - Laboratorio di Istopatologia - Responsabile dott.ssa Bozzetta Elena – E-mail: ([email protected]) tel. 011.2686361 – Fax. 011.2686362, che effettuano le analisi

In relazione alla delicatezza dei compiti assegnati e alla necessità di ottenere dati attendibili e rappresentativi dell’effettivo rischio sanitario, appare utile segnalare che per la scelta del personale addetto al campionamento i Servizi Veterinari delle A.S.L. devono fare riferimento al personale appositamente formato dalla Regione negli anni precedenti ed a quello che ha ricevuto la formazione a cascata dalle stesse, avendo cura di tener conto dei seguenti requisiti soggettivi:

1. comprovata esperienza professionale nel settore; 2. motivazione; 3. adeguata formazione specifica sulla materia (partecipazione ai corsi di formazione).

1.3. PROCEDURE OPERATIVE:

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Tenuto conto della realtà produttiva regionale e delle indicazioni date dal Ministero della Salute – Dipartimento della Sanità Pubblica Veterinaria, della Sicurezza Alimentare e degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute – Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione - Ufficio III - con nota prot. 0001567-P del 17 gennaio 2013, saranno campionate n. 30 partite di bovini, assegnando la priorità alle partite di provenienza regionale, ma campionando anche quelle extra regionali se rappresentative della realtà di macellazione locale. Si ribadisce che per garantire la necessaria rappresentatività al campione selezionato, le partite da sottoporre a controllo dovranno essere ripartite in modo uniforme nell’arco temporale di validità del piano, avendo cura di rispettare rigidamente i criteri di casualità; per garantire tale distribuzione le AASSLL si atterranno alla programmazione di cui al punto 2. Le partite dovranno inoltre essere distribuite omogeneamente sul territorio delle ASL, avendo cura di effettuare i prelievi in tutte le tipologie di macello ( piccoli, medi e di grosse dimensioni) del territorio, qualora risultano rappresentativi della realtà locale.

In relazione a quanto sopra ogni A.S.L. individuata, campionerà n. 6 (sei) partite di capi bovini maschi di età compresa tra 8 e 24 mesi.

Dal campionamento vanno escluse le femmine per mancanza di dati oggettivi necessari per la valutazione microscopica.

Gli organi da prelevare sono:

Timo toracico di cui si deve segnalare un eventuale atrofia .

Tiroide di cui si deve segnalare un eventuale aumento di volume, fissare in formalina. Prostata e ghiandole bulbo – uretrali di cui si deve valutare un eventuale ipertrofia.

Si fa presente che l’idoneità del campione è legata alla presenza di tutti gli organi previsti per ciascun animale della partita, elemento imprescindibile per considerare la stessa idonea al controllo.

I campioni d’organo prelevati vanno fissati immediatamente in formaldeide al 4% (sinonimo di formalina tamponata al 10% ) utilizzando i contenitori precaricati forniti dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici.

L’I.Z.S.M. di Portici (NA), provvede a fornire agli operatori (Veterinari Ufficiali) delle AA.SS.LL. individuate per il prelievo dei campioni, il materiale da consumo per la corretta esecuzione degli stessi, in particolare: contenitori precaricati con formaldeide al 4% ( sinonimo di formalina tamponata al 10% ) - capienza 600 cc.

Dal momento del prelievo i campioni, accompagnati dalla documentazione di scorta debitamente compilata in tutte le sue parti, devono essere recapitati nel più breve tempo possibile al laboratorio di analisi dell’I.Z.S. di Portici (NA), o alle Sezioni Provinciali di pertinenza territoriale che provvederanno al successivo invio alla sede centrale.

I Servizi Veterinari delle A.S.L. pianificano le attività sul territorio di competenza con discrezionalità e senza dare alcun preavviso agli operatori del settore alimentare che saranno coinvolti nel piano.

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Non devono essere prelevati campioni da partite di bovini provenienti da Paesi dell’Unione Europea o da Paesi Terzi.

Per partita si deve intendere il gruppo di animali della stessa razza, proveniente dallo stesso allevamento, di età più o meno omogenea (vitelli fino a 8 mesi oppure capi tra i 9 e i 24 mesi) e inviati contemporaneamente ad un impianto di macellazione;

Le partite costituiscono l’unità campionaria e vanno selezionate in modo del tutto casuale;

Il numero di capi da esaminare per ogni partita è stabilito in base al numero di animali costituenti la partita. Le istruzioni sono riportate nella sottostante tabella.

DIMENSIONE DELLA PARTITA DIMENSIONE DEL CAMPIONE

1 - 3 tutti i soggetti

4 - 7 4

8 - 32 6

33 e + 7

Dal numero di animali costituenti la partita devono essere escluse le femmine

Una volta determinato il numero di soggetti da campionare per una determinata partita, si procede mediante campionamento di tipo sistemico (calcolo dell’intervallo di selezione), vale a dire ad un prelievo che escluda totalmente valutazioni soggettive sulla scelta degli animali, rendendola del tutto casuale.

Il personale che effettua il prelievo deve compilare accuratamente ed in ogni sua parte l’apposita scheda prelievo campioni mediante test istologico (allegato II) da trasmettere, unitamente ai campioni all’I.Z.S.M. di Portici.

La scheda, oltre ai dati anagrafici relativi al soggetto, all’allevamento di origine ( codice aziendale) e all’impianto di macellazione ( numero di riconoscimento), comprende anche riferimenti ad alcuni parametri zootecnici quali l’età, il sesso, la categoria e la razza che devono essere puntualmente segnalati.

E’ fondamentale garantire la corretta e completa compilazione della scheda, evitando di apportare qualsiasi tipo di modifica che possa pregiudicarne l’utilizzo finale.

Ad ogni singolo numero identificativo della partita campionata devono corrispondere tante schede quanti sono i soggetti da testare, ciascuno dei quali a sua volta corrisponde ad un solo animale appartenente alla stessa partita.

In questo modo saranno univocamente identificati sia la partita, sia l’animale sia i campioni prelevati da ciascun animale.

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Pertanto, le schede prelievo campioni istologici PNR 2013 (allegato II) vengono distribuite da questo Settore già precompilate alle voci: “Regione” e “Numero di partita” con un numero progressivo pari al numero delle partite da testare.

In particolare, si attribuiscono alla:

- ASL Avellino - l’allegato II (numero progressivo) da 1 a 6 ; - ASL Benevento - l’allegato II (numero progressivo) da 7 a 12 ; - ASL Caserta - l’allegato II (numero progressivo) da 13 a 18 ; - ASL Napoli 3 Sud - l’allegato II ( numero progressivo) da 19 a 24; - ASL Salerno - l’allegato II ( numero progressivo) da 25 a 30;

Le operazioni di campionamento non deve essere reportata utilizzando il Mod 5 di ispezione in quanto è una attività effettuata direttamente al macello. Il controllo ufficiale dovrà essere, come tutti gli altri controlli, inserito nel sistema informatico GISA-gestione macelli.

L’I.Z.S.M. di Portici, per la notifica degli esiti analitici al Settore Veterinario Regionale e agli organi prelevatori (Veterinari Ufficiali) delle AA.SS.LL. deve utilizzare rapporti di prova riportanti le seguenti codifiche: campione SOSPETTO/NON SOSPETTO per CORTISONICI/TIREOSTATICI/STEROIDI SESSUALI.

Tenendo presente che la maggior parte degli II.ZZ.SS. ad oggi emette un rapporto di prova per ogni organo inviato si potrebbe verificare che un capo risulti non sospetto per steroidi sessuali al livello di prostata e sospetto per lo stesso trattamento a livello delle ghiandole bulbo – uretrali o viceversa.

A questo riguardo si precisa che in base alle conoscenze ad oggi in possesso, il risultato relativo alla ghiandola risulta il dato più sensibile e quindi nel caso sopraccitato il capo dovrà essere ritenuto sospetto.

Per l’anno 2013, al fine di perfezionare le metodiche diagnostiche in uso, l’IZSM deve inviare all’IZS di Torino – laboratorio di istopatologia – i vetrini e i blocchetti delle partite con un numero di capi con lesioni tali da definire la partita come SOSPETTA per STEROIDI SESSUALI. E’ richiesto, inoltre, solo l’invio dei vetrini di capi con lesioni tali da definire la partita SOSPETTA per CORTICOSTEROIDI.

Tale invio deve avvenire con cadenza trimestrale ( Marzo/ Giugno/Settembre/Dicembre.

In caso di non idoneità del campione deve essere sottoposta a campionamento una nuova partita da parte dei Servizi Veterinari interessati. Si sottolinea che, nel caso di esiti diagnostici “sospetti” per trattamenti illeciti, faranno seguito controlli ufficiali da eseguirsi presso le aziende o filiere interessate, nel rispetto delle procedure previste dal Piano (PNR 2013) e dal successivo punto 11 (undici). Tutti gli esiti diagnostici, compresi i dubbi sono registrati dall’I.Z.S.M. nel data base dedicato, per le valutazioni statistiche ed epidemiologiche del caso. Sempre in tema di refertazione di tali attività, limitatamente ai controlli per beta-agonisti, si rinvia ai chiarimenti forniti dal Ministero della Salute con nota prot. 22620-P del 30 luglio 2008. In questi casi, come previsto, i laboratori diagnostici non emetteranno alcun rapporto di prova. L'eventuale assenza di cresta tracheale deve essere comunicata direttamente al Settore Veterinario Regionale dal Veterinario ufficiale che ha evidenziato l’alterazione macroscopica e registrata,

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tramite la “Scheda prelievo campioni istologici P.N.R.2013”, nel Data Base degli Istituti Zooprofilattici. I rapporti di prova inerenti partite all’interno delle quali sono stati evidenziati capi “sospetti”, dovranno essere inviati tempestivamente ai Veterinari prelevatori, al Servizio Veterinario della ASL di appartenenza e per conoscenza alla Regione Campania - AGC Assistenza Sanitaria - Settore Veterinario - al fine di consentire l’adozione dei previsti provvedimenti. I casi “non sospetti” vanno invece notificati esclusivamente agli organi prelevatori. Come già evidenziato, il test istologico costituisce un utile metodo integrativo a sostegno del controllo ufficiale, non dotato però di valenza ai fini legali. Per questa motivazione, le procedure da adottare a seguito di casi sospetti al test istologico, vanno attentamente valutate. Vengono di seguito fornite alcune linee di indirizzo per la corretta attuazione degli interventi da parte degli organi deputati al controllo ufficiale. In caso di segnalazione di esiti diagnostici “sospetti” (relativi quindi anche a singoli capi), l’organo che ha eseguito i prelievi ( Veterinario Ufficiale ) deve attivare, se gli animali provengono da allevamenti situati nell’ASL di appartenenza, i controlli di cui all’art. 18 del decreto legislativo n. 158/2006 e succ. modifiche. In caso contrario, l’organo accertatore comunica al Servizio Veterinario dell’ASL di provenienza degli animali, i rapporti di prova emessi dai laboratori diagnostici, dandone immediata comunicazione al Settore Veterinario Regionale. In sede di verifica presso le aziende di allevamento, verrà valutata anche la necessità di procedere al prelievo di campioni ufficiali da sottoporre a controlli chimico-fisici o di posticipare tale possibilità a data ritenuta più favorevole per l’efficacia degli interventi. Vanno infatti considerati tutti gli elementi di giudizio utili per rendere più incisiva l’azione di controllo affidata ai Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria. Va ad esempio tenuto conto di:

i) tempo trascorso tra il prelievo e l’esito di laboratorio; ii) caratteristiche degli allevamenti (precedenti segnalazioni società coinvolte, consistenza

allevamenti, tipologia produttiva, ecc.); iii) inoltre, in caso di sospetto per trattamenti con sostanze steroidee, i controlli chimico-fisici

hanno mostrato scarsissima probabilità di confermare quanto evidenziato con il test istologico, mentre, nel caso di sospetto per cortisonici, le verifiche, in alcuni casi, hanno portato a confermare la diagnosi istologica.

Alla luce di queste valutazioni, non deve essere esclusa la possibilità di avviare indagini congiunte con altri organi di controllo (es. NAS) basate su accertamenti diversi da quelli chimico -fisici di laboratorio (es. farmacosorveglianza). E’ consigliabile attivare queste procedure in aziende riscontrate più volte positive al test istologico nell’ultimo triennio. Per le ragioni esposte, le indagini sulle aziende interessate potranno essere modulate tenuto conto della situazione contingente nelle quale ci si trovi ad operare. In caso di controlli da sottoporre ad esame chimico su matrici biologiche, gli stessi andranno classificati come “prelievi su sospetto isto – anatomo - patologico”. Si chiarisce ancora che, nei confronti delle aziende interessate, nella fase di accertamento secondo il richiamato art. 18 del D.lgs. n. 158/2006, non potranno essere adottati i provvedimenti restrittivi previsti all’art. 22 e 25 del citato provvedimento. Nei confronti dei capi campionati andrà comunque disposto il sequestro preventivo così come indicato nel vigente Piano Nazionale Residui.

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Per quanto riguarda le modalità di intervento al macello vengono forniti di seguito alcuni chiarimenti. Nel caso il veterinario ispettore rilevi, alla visita post-mortem, alterazioni in organi bersaglio, è suo dovere procedere al prelievo di tali organi per i dovuti approfondimenti di laboratorio. Per ciascun animale con alterazioni di organi bersaglio si richiede l’invio di tutti gli organi target di trattamenti illeciti: timo, tiroide, ghiandole bulbo uretrali e prostata. Tali campioni vanno inviati al laboratorio con l’apposita scheda prelievo campioni 2013 riportando la dicitura “EXTRA” seguita dal numero di verbale del Veterinario prelevatore al posto del numero di partita. Tuttavia per quanto attiene invece al campionamento di altri matrici biologiche sugli stessi animali o su altre partite della stessa azienda, si invita a soprassedere per non appesantire ulteriormente l’attività dei laboratori, e quindi, interferire negativamente sulle attività del P.N.R. in generale. Qualora il Veterinario prelevatore è anche referente ASL per il “P.N.R”, può procedere al prelievo di campioni ufficiali che saranno classificati come “prelievi su sospetto”. Se il Veterinario prelevatore non è referente ASL per il PNR, esso, ne dà immediata comunicazione al referente PNR dell’ASL. Si rileva ancora che, in questa prima fase, il veterinario ispettore opera in assenza di conferme da parte dei laboratori diagnostici (assenza rapporto di prova “sospetto” a seguito esame istologico). Per tale ragione, unitamente al fatto che il test istologico non assume prova di legge, il sequestro cautelativo delle carni può trovare applicazione solo in caso ricorrano gli estremi previsti all’art. 26 del D.Lgs. n. 158/2006. Resta ovviamente intesa la facoltà, per il veterinario ispettore, di avvalersi di quanto previsto all’art. 1- comma 1° - della legge n. 283/1962.

f) LABORATORIO DI RIFERIMENTO I laboratori di riferimento sono quelli dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno e dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta.

g) DURATA Il Piano si conclude il 31/12/2014.

h) COSTI E BENEFICI I costi sono coperti dalla quota indistinta del Fondo Sanitario Nazionale erogata alle AASSLL ed all’IZSM per le attività istituzionali.

Relativamente ai benefici, tale piano consentirà di salvaguardare la salute della popolazione rilevando la presenza di prodotti non conformi a quanto previsto dalla Normativa nazionale e comunitaria, garantendo i consumatori circa la presenza in commercio di prodotti sicuri sotto tale aspetto.

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2. PROGRAMMAZIONE

Tabella 1 : dati relativi agli impianti e al volume di macellazione

Tabella 2 : partite da campionare per categoria

AA.SS.LL. PARTITE DA CAMPIONARE

MARZO

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

SETTEMBRE

TOTALE PARTITE Vitel

li Vitelloni

ASL AVELLINO

1 1 1 1 1 1 6

ASL BENEVENTO

1 1 1 1 1 1 6

ASL CASERTA

1 1 1 1 1 1 6

ASL NAPOLI 3 SUD

1 1 1 1 1 1 6

ASL SALERNO

1 1 1 1 1 1 6

TOT 30

REGIONE CAMPANIA

IMPIANTI DI MACELLAZIONE PER UNGULATI DOMESTICI

MACELLAZIONI ANNO 2012

VITELLI VITELLONI

41 1069 44.096

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All. II - REGIONE CAMPANIA N° progressivo partita ( da 1 a max 30): Animale ( da A a G )-----

N° capi costituenti la partita ------ N° capi campionati all’interno della partita ( da 1 a max 7 ) .........

Data prelievo: __/__/____ N° accettazione IZS ____________

SCHEDA PRELIEVO CAMPIONI MEDIANTE TEST ISTOLOGICI

Veterinario prelevatore: Cognome: ____________________________ Nome _______________

ASL di appartenenza __________________________________________________________

Luogo di prelievo: Nome macello _____________ Codice macello ( bollo CEE )

Provenienza del capo: Ragione sociale allevamento __________________________________

Codice allevamento ( cod ) ASL Provenienza capo ______

Segnalamento dell’animale: CATEGORIA: Bovino (fino a 8 mesi) Bovino (da 9 a 24

mesi) ETA’(mesi) ________

SESSO: M F

RAZZA:

Meticcio Frisona Charolaise Limousine Piemontese Altre

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MARCA AURICOLARE :

Organi prelevati :

ENTRAMBI I SESSI TIMO

TIROIDE

MASCHIO PROSTATA

GH. BULBO URETRALI

FEMMINA GH. BARTOLINO

OVAIO

MAMMELLA

Trattamenti dichiarati Nessuno Cortisonici Antibiotici Altro _________________

Esito della visita post - mortem

Organo Alterazione

macroscopica

SI NO

TRACHEA Assenza della cresta

TIMO Atrofia

TIROIDE ipertrofia

OVAIE Alterate

TIMBRO FIRMA

Indicare con una

croce la

PRESENZA

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81- PIANO DI MONITORAGGIO PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DEI

PRODOTTI NEGLI IMPIANTI RICONOSCIUTI AI SENSI DEL

REGOLAMENTO CE/1069/09

1.PIANIFICAZIONE

1SCOPI Il rispetto dei requisiti chimici e microbiologici dei SOA e dei PD (prodotti derivati) negli impianti riconosciuti ai sensi del Regolamento CE/1069/09, è garantito dall’Operatore, che effettua congrui piani di campionamento in autocontrollo. Scopo del presente Piano è quello di verificare l’efficienza di tali piani verificando l’effettivo rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa.

1.2 COMPETENZE SPECIFICHE E RISORSE UMANE Il Piano sarà attuato dai Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. con le loro strutture territoriali

i) PROCEDURE OPERATIVE Il Piano prevede l’esecuzione di campioni chimici e batteriologici. Come per gli altri campioni chimico-fisici, per l’effettuazione dei campioni dovranno essere utilizzati i Mod. 2 e 3. L’ispezione deve comunque essere reportata utilizzando il Mod 5 di ispezione. Il controllo ufficiale deve essere, come tutti gli altri, inserito nel sistema informatico GISA.

I campioni dovranno essere effettuati:

negli stabilimenti che trasformano SOA di Cat 1 e 3 (in Campania non sono presenti impianti di trasformazione di SOA cat. 2);

nei magazzini dei prodotti derivati, sia in quelli annessi agli impianti di trasformazione che in quelli riconosciuti ai sensi dell’art 24 comma 1 lettera j del Reg CE/1069/09;

Verranno ricercati i seguenti parametri: FARINE PROTEICHE GRASSI FUSI SOA Cat 1 Clostridium perfrigens durante la lavorazione

SOA Cat 1 Salmonella (prodotto finito)

SOA Cat 1 Enterobatteriacee (prodotto finito)

SOA Cat 1 GHT (prodotto finito) GHT (prodotto finito)

PD Cat 1 Salmonella (prodotto depositato)

PD Cat 1 Enterobatteriacee (prodotto depositato)

PD Cat 1 GHT (prodotto depositato) GHT (prodotto depositato)

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********* ****************************** *************************

SOA Cat 3 Salmonella (prodotto finito) SOA Cat 3 Enterobatteriacee (prodotto finito) SOA Cat 3 Clostridium perfrigens durante la lavorazione SOA Cat 3 Metalli pesanti (piombo,

mercurio e cadmio) SOA Cat 3 PCB SOA Cat 3 Impurità SOA Cat 3 Pesticidi organoclorurati PD Cat 3 Salmonella (prodotto depositato) PD Cat 3 Enterobatteriacee (prodotto depositato) PD Cat 3 Metalli pesanti (piombo,

mercurio e cadmio) su prodotto depositato

PD Cat 3 PCB su prodotto depositato PD Cat 3 Impurità su prodotto

depositato PD Cat 3 Pesticidi organoclorurati

su prodotto depositato j) LABORATORI DI RIFERIMENTO I laboratori di riferimento sono quelli dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. La ricerca del GHT (triptanoato di glicerina) è effettuata, previo accordo e tramite l’ dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, presso il Centro di Referenza per la Sorveglianza e il Controllo degli Alimenti per gli Animali (C.Re.A.A.) dell’IZS del Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta, Via Bologna 148, Torino. La determinazione delle impurità nei grassi sono effettuate, previo accordo e tramite l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, presso il reparto di chimica dell’IZS della Puglia e della Basilicata, Via Manfredonia, 20 Foggia.

k) DURATA Il Piano si concluderà il 31/12/2014.

l) COSTI E BENEFICI

I costi gravano sulla quota indistinta del Fondo Sanitario Nazionale erogata alle AASSLL ed all’IZSM per le attività istituzionali. Relativamente ai benefici, tale piano consentirà di valutare la conformità dei SOA ai criteri della normativa. Ciò soprattutto per i PD dalla trasformazione di SOA di Categoria 3, che possono essere inviati anche come materie prime per la produzione di mangimi per animali.

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2.PROGRAMMAZIONE

Tab. 1 programmazione campioni batteriologici di SOA CAT 1 in impianti di trasformazione

FARINE DI CARNE ED OSSA ASL N. Campioni (n. 1 campione annuo per stabilimento)

Clostridium perfrigens durante la lavorazione

AV 0 BN 0 CE 0

NA 1 0 NA 2 1 NA 3 0 SA 1

Salmonella (prodotto finito)

AV 0 BN 0 CE 0

NA 1 0 NA 2 1 NA 3 0 SA 1

Enterobatteriacee (prodotto finito)

AV 0 BN 0 CE 0

NA 1 0 NA 2 1 NA 3 0 SA 1

TOT 6 Tab. 2 programmazione campioni chimici di SOA CAT 1 in impianti di trasformazione (ricerca

GHT)

RICERCA ASL N. Campioni (n. 1 campione annuo per stabilimento)

GRASSI FUSI FARINE DI CARNE ED OSSA

GHT GRASSI FUSI

AV 0 0 BN 0 0 CE 0 0

NA 1 0 0 NA 2 1 1 NA 3 0 0 SA 1 1

SUBTOT 2 2 TOT 4

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Tab. 3 programmazione campioni batteriologici di PD CAT 1 in magazzini annessi ad impianti di trasformazione di Categoria 1 ed Impianti di Magazzinaggio riconosciuti art 24 comma 1

lettera j del Reg CE/1069/09

FARINE DI CARNE ED OSSA depositate

ASL

N. Campioni (n. 1 campione annuo per stabilimento)

Salmonella ( prodotto depositato)

AV 1 BN 0 CE 1

NA 1 0 NA 2 1 NA 3 0 SA 1

Enterobatteriacee ( prodotto depositato)

AV 1 BN 0 CE 1

NA 1 0 NA 2 1 NA 3 0 SA 1

TOT 8

Tab. 4 programmazione campioni chimici di PD CAT 1 in magazzini annessi ad impianti di trasformazione di Categoria 1 ed Impianti di Magazzinaggio riconosciuti art 24 comma 1 lettera

j del Reg CE/1069/09

RICERCA ASL N. Campioni (n. 2 campioni annui per stabilimento)

GRASSI FUSI FARINE DI CARNE ED OSSA

GHT GRASSI FUSI

AV 2 2 BN 0 0 CE 2 2

NA 1 0 0 NA 2 2 2 NA 3 0 0 SA 2 2

SUBTOT 8 8 TOT 16

Tab. 5 programmazione campioni batteriologici di SOA CAT 3 in impianti di trasformazione

FARINE PROTEICHE

ASL N. Campioni (n. 6 campioni annui per stabilimento)

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Clostridium perfrigens durante la lavorazione

AV 6 BN 6 CE 0

NA 1 0 NA 2 18 NA 3 0 SA 0

Salmonella (prodotto finito)

AV 6 BN 6 CE 0

NA 1 0 NA 2 18 NA 3 0 SA 0

Enterobatteriacee (prodotto finito)

AV 6 BN 6 CE 0

NA 1 0 NA 2 18 NA 3 0 SA 0

TOT 90

Tab. 6 programmazione campioni chimici di SOA CAT 3 in impianti di trasformazione

GRASSI FUSI Depositati ASL N. Campioni (n. 1 campione annuo per stabilimento)

Piombo, mercurio e cadmio

AV 1 BN 1 CE 0

NA 1 0 NA 2 3 NA 3 0 SA 0

PCB

AV 1 BN 1 CE 0

NA 1 0 NA 2 3 NA 3 0

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SA 0

Impurità

AV 1 BN 1 CE 0

NA 1 0 NA 2 3 NA 3 0 SA 0

Pesticidi organoclorurati

AV 1 BN 1 CE 0

NA 1 0 NA 2 3 NA 3 0 SA 0

TOT 20

Tab. 7 programmazione campioni batteriologici di PD CAT 3 in magazzini annessi ad impianti di trasformazione di Categoria 3 ed Impianti di Magazzinaggio riconosciuti art 24 comma 1

lettera j del Reg CE/1069/09

FARINE PROTEICHE Depositate

ASL

N. Campioni (n. 2 campione annuo per stabilimento)

Salmonella ( prodotto depositato)

AV 2 BN 4 CE 2

NA 1 0 NA 2 6 NA 3 0 SA 0

Enterobatteriacee ( prodotto depositato)

AV 2 BN 4 CE 2

NA 1 0 NA 2 6 NA 3 0 SA 0 TOT 28

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Tab. 8 programmazione campioni chimici di PD CAT 3 in magazzini annessi ad impianti di trasformazione di Categoria 3 ed Impianti di Magazzinaggio riconosciuti art 24 comma 1

lettera j del Reg CE/1069/09

GRASSI FUSI Depositati ASL N. Campioni (n. 2 campioni annui per stabilimento)

Piombo, mercurio e cadmio

AV 2 BN 4 CE 2

NA 1 0 NA 2 6 NA 3 0 SA 0

PCB

AV 2 BN 4 CE 2

NA 1 0 NA 2 6 NA 3 0 SA 0

Impurità

AV 2 BN 4 CE 2

NA 1 0 NA 2 6 NA 3 0 SA 0

Pesticidi organoclorurati

AV 2 BN 4 CE 2

NA 1 0 NA 2 6 NA 3 0 SA 0

TOT 56

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3. VERIFICA

A fine anno, il presente piano è sottoposto a verifica da parte dell’ORSA che cura la redazione delle risultanze e le inserisce nella relazione annuale del PRI.

Se ritenuto utile, sarà data opportuna informazione circa le risultanze del Piano alle Autorità locali, alle organizzazioni di categoria ed agli organi di informazione.

L’ORSA analizza l’attuazione del piano a livello regionale ed i dati utili per l’analisi del rischio allo scopo di verificare se:

gli scopi sono stati raggiunti si rende necessaria la sua prosecuzione è necessario apportare modifiche occorre implementare altre metodiche e tecniche di controllo ufficiale.

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88-PIANO DI MONITORAGGIO PER LA SELEZIONE GENETICA DEGLI OVICAPRINI RESISTENTI ALLA SCRAPIE

1.PIANIFICAZIONE

Il Regolamento (CE) n. 999/2001 e s.m.i. stabilisce disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione delle TSE negli animali, disponendo l’attuazione di un programma annuale per la sorveglianza della BSE e della scrapie, per garantire e mantenere un adeguato livello di protezione dei consumatori. In attuazione ad un piano nazionale, con DGRC 9/12/2005 N. 1836 la Regione Campania ha emanato il “Piano regionale di selezione genetica degli ovini per la profilassi delle encefalopatie spongiformi trasmissibili negli allevamenti della Campania” che ha la finalità di verificare il patrimonio genetico in relazione ai capi che presentano l’allelle ARR in modo da eliminare gradualmente i riproduttori maschi che non lo abbiano e che quindi sono meno resistenti alla malattia. (Piano 1 Regionale) Inoltre il Ministero della Salute ha stabilito un piano nazionale per lo studio del genoma degli ovicaprini finalizzato alla verifica della presenza/assenza dell’allele responsabile della resistenza alla Scrapie. (Piano 2 Nazionale) SCOPI Eradicazione TSE ovicaprini.

1.2 COMPETENZE SPECIFICHE E RISORSE UMANE

Il Piano è attuato dai Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. con le loro strutture territoriali 1.3. LABORATORIO DI RIFERIMENTO

Le provette vanno inviate all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno il quale curerà il loro invio all’ISS – Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare – viale Regina Elena, 299 – 00161 Roma - all’attenzione del dr. Gabriele Vaccari [email protected]. L’IZS provvederà a congelare a -20°C le provette contenenti il sangue per l’invio mensile all’ISS.

COSTI

I costi sono coperti dalla quota indistinta del Fondo Sanitario Nazionale erogata alle AASSLL ed all’IZSM per le attività istituzionali.

PROCEDURE OPERATIVE

i) Il piano regionale prevede l’effettuazione di campioni di sangue prelevati da animali iscritti nei Libri Genealogici e da animali di allevamenti che ne abbiano fatto richiesta ai fini dell’ottenimento delle qualifiche previste dalla DGRC 1836/05.

ii) Il piano nazionale prevede l’effettuazione di campioni di sangue prelevati da animali vivi in allevamento o al macello NON iscritti ai libri genealogici.

ISTRUZIONI OPERATIVE

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iii) Piano Regionale. I campioni di sangue destinati alla genotipizzazione (5-10 ml) dovranno essere prelevati in provette esclusivamente in plastica contenenti anticoagulante EDTA. Il sangue dovrà essere trasportato all’IZS a +4°C. iv) Piano Nazionale I campioni di sangue destinati alla genotipizzazione (5-10 ml) dovranno essere prelevati in provette esclusivamente in plastica contenenti anticoagulante EDTA. Si raccomanda di diversificare i prelievi campionando, ove possibile, ciascun animale in un diverso allevamento, in modo da rendere il campionamento il più possibile “casuale”, come voluto dalla normativa europea. Il sangue dovrà essere trasportato all’IZS a +4°C. Il Piano si conclude il 31/8/14 e le provette saranno inviate all’ISS entro e non oltre il 30/9/14.

2.PROGRAMMAZIONE

Tab. 1 - programmazione dei campioni del Piano 1 Regionale (campioni presunti in base a previsioni)

ASL AV

ASL BN

ASL CE

ASL NA1

ASL NA2 Nord

ASL NaA3 Sud

ASL SA

TOT

Campioni 3 3 3 3 3 3 3 21

Tab. 1 - programmazione dei campioni del Piano 2 Nazionale

ASL AV

ASL BN

ASL CE

ASL NA1

ASL NA2 Nord

ASL NaA3 Sud

ASL SA

TOT

Laticauda 0 3 0 0 0 0 0 3

Bagnolese 11 0 0 0 0 0 0 11

Meticci 0 0 3 0 0 0 0 3

TOTALE 11 3 3 0 0 0 0 17

3.MODALITÀ RENDICONTAZIONE

Registrazione dei dati di attività nel sistema informativo GISA.

Accedere a GISA

Inserire codice aziendale ed effettuare la “RICERCA”

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Una volta caricata l’azienda, entrare in “Controlli Ufficiali” e cliccare su Aggiungi Nuovo Controllo Ufficiale

1) Alla voce :

o “TIPO DI CONTROLLO” selezionare “Ispezione semplice”

o “MOTIVO DELL’ISPEZIONE” selezionare “In Piano di Monitoraggio”

o “PIANO DI MONITORAGGIO” selezionare “Seleziona Piano di Monitoraggio” e poi “spuntare” il piano oggetto dell’ispezione (Piano 88)

o “PER CONTO DI” selezionare la UOV di appartenenza

o “DATA INIZIO CONTROLLO”, inserire la data

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o “OGGETTO DEL CONTROLLO” selezionare “Controllo Malattie Infettive” nel Settore Sanità Animale

o “NUCLEO ISPETTIVO selezionare “Servizi Veterinari” ed inserire il nome o i nomi del personale che ha effettuato l’Ispezione (ovviamente selezionare altra voce se trattasi per esempio di TPAL, ecc.)

o Cliccare su “INSERISCI” .

2) Si apre la seguente finestra : cliccare su “Inserisci campione”

3) All’interno del riquadro “AGGIUNGI CAMPIONE” alla voce :

o “MOTIVAZIONE” selezionare “In Piano di Monitoraggio” ed inserire la voce già presente di default (perché inserita prima)

o “NUMERO VERBALE” , spuntare “Inserisci verbale prelievo” ed inserire il riferimento

o “DATA PRELIEVO”, inserire la data

o “MATRICE” cliccare su “Selezionare Matrice” selezionando poi, nella nuova finestra che si apre, la matrice campionata. (Cliccando sul segno “+” si aprono dei sotto menù)

o “TIPO DI ANALISI” cliccare su “Selezionare Tipo di Analisi” selezionando poi, nella nuova finestra che si apre, il tipo di analisi.

o “LABORATORIO DI DESTINAZIONE” selezionare “IZSM”

o Cliccare su “INSERISCI” .

4) Si apre la nuova finestra : cliccare su “Controllo Ufficiale”

5) Si apre la nuova finestra : cliccare su “Chiudi in attesa di esito”

6) Quando si è in possesso del Rapporto di Prova, accedere a GISA, inserire il codice aziendale, cliccare su “Controlli Ufficiali”. Cliccare sulla data del controllo ancora aperto.

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7) Nel nuovo riquadro, cliccare sul numero di campione :

8) Cliccare poi su “Inserisci Esito” (in basso a dx)

9) Inserire i dati richiesti nella nuova finestra

10) Cliccare su “CHIUDI” per chiudere il campione

11) Cliccare su “CHIUDI” per chiudere l’Ispezione.

4.VERIFICA

Il piano sarà sottoposto a verifica da parte dell’ORSA che curerà la redazione delle risultanze e le inserirà nella relazione annuale.

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103-PIANO DI MONITORAGGIO CELIACHIA

1.PIANIFICAZIONE

Come riconosciuto dall’art. 1 della L. 123/2005, la malattia celiaca o celiachia è una intolleranza permanente al glutine ed è riconosciuta come malattia sociale. La stessa legge, all’art. 4, comma 3, afferma che “nelle mense delle strutture scolastiche ed ospedaliere e nelle mense delle strutture pubbliche devono essere somministrati, previa richiesta degli interessati, anche pasti senza glutine”. La Legge 2 regionale dell’11 febbraio 2003, all’art. 4, richiama l’obbligo da parte degli uffici della pubblica amministrazione, delle università, degli istituti scolastici e delle strutture ospedaliere di erogare pasti per soggetti affetti da malattia celiaca, dalle altre patologie richiamate nell’art. 1 della stessa Legge nonché ad altre patologie collegate all’alimentazione. L’autorità Competente ad attivare ed applicare la suddetta Legge è individuata, all’art. 7, nelle Aziende Sanitarie Locali. La Regione Campania, con Delibera di Giunta n° 1211 del 23/09/2005, ha approvato i “protocolli alimentari e requisiti minimi indispensabili per la preparazione dei pasti differenziati” e con Delibera 1263 del 14/012/2007, riferito all. art. 4 della Legge 123, ha approvato un documento tecnico denominato “Piano di autocontrollo per la preparazione dei pasti differenziati per soggetti affetti da celiachia e intolleranze alimentari”. Tutti i provvedimenti, come da art. 1 della Legge 123, sono diretti, unitamente al Servizio Sanitario Nazionale, a favorire il normale inserimento nella vita sociale dei soggetti affetti da celiachia. Nell’ambito di queste attività riveste un ruolo fondamentale il controllo sui luoghi di produzione dei pasti destinati alla ristorazione collettiva e pubblica, rivolto alle modalità di preparazione dei pasti per celiaci; tali controlli includono una verifica del know-how degli addetti alla produzione relativamente alla corretta applicazione delle procedure per fare in modo che non vi siano contaminazioni tra alimenti contenenti glutine ed i pasti per celiaci. E’ necessario pertanto procedere ad un piano di monitoraggio delle modalità di preparazione dei pasti per celiaci negli stabilimenti che effettuano la ristorazione collettiva e pubblica. 1.SCOPI La finalità di tale piano è quella di accertare il livello di rischio dei pasti per celiaci prodotti negli stabilimenti che effettuano la ristorazione collettiva e pubblica. 1.2 COMPETENZE SPECIFICHE E RISORSE UMANE Il Piano è attuato dai SIAN dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. con le loro strutture territoriali 1.3. ISTRUZIONI OPERATIVE Il piano prevede l’effettuazione di ispezioni semplici sia nei centri di preparazione pasti per la ristorazione collettiva sia negli esercizi pubblici a prevalente vocazione turistica; nel corso delle ispezioni le A.C. verificheranno, mediante interviste e/o prove pratiche, il grado di know how degli

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addetti alla produzione. Nella scelta degli stabilimenti verranno privilegiati quelli inseriti nella categoria di rischio 5 per poi passare alle altre categorie in ordine decrescente. 2.PROCEDURE OPERATIVE L’ispezione dovrà essere reportata utilizzando il Mod 5 di ispezione. Il controllo ufficiale dovrà essere, come tutti gli altri controlli, inserito nel sistema informatico GISA 3.LABORATORIO DI RIFERIMENTO Non sono previsti campionamenti 4.DURATA Il Piano si conclude il 31/12/2014.

5.COSTI E BENEFICI I costi sono coperti dalla quota indistinta del Fondo Sanitario Nazionale erogata alle AASSLL ed all’IZSM per le attività istituzionali. Relativamente ai benefici, tale piano consentirà di rilevare le procedure di preparazione non corrette e le inosservanze alle leggi in materia, al fine di garantire la preparazione di un pasto sicuro e salvaguardare la salute della popolazione affetta da celiachia.

2.PROGRAMMAZIONE Tabella 1 –programmazione delle ispezioni

ASL AV ASL BN ASL CE ASL NA1 Cento

ASL NA2 Nord

ASL NaA3 Sud

ASL SA TOT

4 4 4 10 4 4 4 34

3. VERIFICA A fine anno il piano sarà sottoposto a verifica da parte dell’ORSA che curerà la redazione delle risultanze e le inserirà nella relazione annuale. Se ritenuto utile, sarà data opportuna informazione circa le risultanze del Piano alle Autorità locali, alle organizzazioni di categoria ed agli organi di informazione. L’ORSA analizzerà l’attuazione del piano a livello regionale ed i dati utili per l’analisi del rischio allo scopo di verificare se:

gli scopi siano stati raggiunti si rende necessaria la sua prosecuzione sia necessario apportare modifiche occorra implementare altre metodiche e tecniche di controllo ufficiale

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105-PIANO DI MONITORAGGIO DEI MANGIMI PROVENIENTI DA

PAESI TERZI

1. PIANIFICAZIONE Il piano di monitoraggio è svolto direttamente dal Ministero della Salute attraverso i Posti di Ispezione Frontaliera (PIF). In Regione Campania è operativo un apposito PIF che ha competenza su tutto il territorio regionale. In ottemperanza al Titolo V della Costituzione, la sanità è materia concorrente e pertanto lo Stato emette Linee-Guida mentre il resto della competenza è della Regione. Tale piano rappresenta la concretizzazione dello spirito della Costituzione in materia di collaborazione tra Enti direttamente statali (PIF) e Regione con i suoi bracci operativi (ASL). Le presenti istruzioni operative suggellano proprio la collaborazione tra il PIF, in capo alla quale è la responsabilità del piano, la Regione e le AASSLL; pertanto viene concordato che il PIF, che comunque effettua anche controlli motu proprio, possa affidarli alternativamente anche ai Servizi Igiene degli Alimenti delle AA.SS.LL. secondo la programmazione riportata al punto 2. “Programmazione”.

Come concordato tra Regione Campania e rappresentanti del Ministero della Salute nel corso di apposite riunioni tenutesi presso la Regione Campania ad inizio 2014, le due Autorità si impegnano, al fine di impedire una diminuzione dell’efficienza dei controlli che potrebbe riflettersi sulla stessa loro efficacia, acché lo scambio dei dati avvenga esclusivamente mediante cooperazione applicativa.

1.1. SCOPI

Al fine di ottimizzare l’efficienza degli Enti che partecipano alle diverse fasi del controllo su tali merci, si è reso necessario approntare il presente piano di monitoraggio con il quale vengono definite le procedure operative, le responsabilità e le competenze delle varie Autorità competenti ex art. 2 D.Lvo 193/07..

1.2 AUTORITÀ COMPETENTI:

. il PIF che: o effettua la preliminare valutazione del piano o dispone l’esecuzione di una parte dei controlli da effettuare; o esegue parte dei controlli

.U.O. Dirigenziale Regionale “Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria” che: o unitamente all’USMAF effettua la preliminare valutazione del piano o coordina l’esecuzione del presente piano di monitoraggio tra AASSLL e USMAF; o inserisce il presente Piano nel Documento di Programmazione Annuale Regionale

nella sez. C “Piani di monitoraggio nazionali e comunitari”

Servizi Veterinari delle ASL che:

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o eseguono parte dei controlli di cui al presente piano di monitoraggio o Inseriscono i dati dei controlli nel sistema informatico GISA.

1.3. LABORATORI DI RIFERIMENTO: I laboratori di riferimento sono quelli dell’IZSM con le loro sezioni provinciali

2.7. PROCEDURE OPERATIVE Il PIF, quando necessario, disporrà i controlli analitici e/o ispettivi (documentali, di identità e fisico/materiale), demandando il compito dell’esecuzione del controllo all’ASL.

Al fine di:

evitare inefficienze

dare certezza della ricezione e dell’input per l’avvio dei controlli

assicurare la celerità delle comunicazioni la comunicazione alle AASSLL avverrà tramite gli indirizzi di posta certificata utilizzati dalle AASSLL per i sistemi di allarme rapido, come riportati nella sottostante tabella

ASL Avellino

ASL Benevento

ASL Caserta

ASL Napoli 1 Centro

ASL Napoli 2 Nord

ASL Napoli 3 sud

ASL Salerno

Sarà in capo ai funzionari ASL referenti delle allerte l’avvio delle procedure per l’attuazione dei controlli.

L’ispezione effettuata dalla ASL dovrà essere reportata utilizzando il Mod 5 di ispezione. Come motivo dell’ispezione dovrà essere riportata la dicitura “PIANO DI MONITORAGGIO DEI MANGIMI PROVENIENTI DA PAESI TERZI”; Nel caso vengano effettuati controlli analitici, le AASSLL dovranno utilizzare i Modelli previsti dal P.R.I. (Mod. 2, Mod. 3). Il controllo ufficiale dovrà, come tutti gli altri, essere inserito nel sistema informatico GISA. Gli esiti dei campioni dovranno essere prontamente segnalate al PIF.

2.8. DURATA Il Piano si conclude il 31/12/2014.

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2.9. COSTI E BENEFICI I costi sono coperti dalla quota indistinta del Fondo Sanitario Nazionale erogata alle AASSLL ed ai laboratori pubblici per le attività istituzionali. Relativamente ai benefici, tale piano consentirà di salvaguardare la salute della popolazione tenendo sotto controllo l’idoneità degli alimenti introdotti.

2.PROGRAMMAZIONE

Non è possibile programmare esattamente le attività da svolgersi, in quanto la richiesta del PIF a sua volta dipende da necessità momentanee. Nella sottostante tab. 1 viene pertanto esplicita solo una previsione delle attività secondo i dati storici

Tabella 1 – programmazione indicativa dei campioni da effettuare su disposizione del PIF (le istruzioni operative per l’esecuzione dei campionamenti potranno essere attinte dagli altri piani di monitoraggio).

ASL AV

ASL BN

ASL CE

ASL NA1

ASL NA2 Nord

ASL NA3 Sud

ASL SA

2 2 2 4 2 2 2

TOT. REGIONALE

16

Tabella 2 – programmazione ispezioni senza campionamento (controlli documentali, di identità e fisico/materiale)

ASL AV

ASL BN ASL CEASL NA1

ASL NA2 Nord

ASL NA3 Sud

ASL SA

TOT: 2 2 2 4 2 2 2

TOT. REGIONALE

16

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3. VERIFICA

Il presente piano sarà sottoposto a verifica da parte dell’ORSA che curerà la redazione delle risultanze e le inserirà nella relazione annuale. Se ritenuto utile, sarà data opportuna informazione circa le risultanze del Piano alle Autorità locali, alle organizzazioni di categoria ed agli organi di informazione.

L’ORSA analizzerà l’attuazione del piano a livello regionale ed i dati utili per l’analisi del rischio allo scopo di verificare se:

gli scopi siano stati raggiunti sia necessario apportare modifiche occorra implementare altre metodiche e tecniche di controllo ufficiale

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106-PIANO DI MONITORAGGIO IN STABILIMENTI ABILITATI

ALL’ESPORTAZIONE NELLA FEDERAZIONE RUSSA E CUSTOM UNION

1.PIANIFICAZIONE Il Piano verte sull’effettuazione di campioni ufficiali per la verifica della presenza di salmonelle e listerie in stabilimenti abilitati all’esportazione nella Federazione Russa e Custom Union.

1.1 SCOPI Il Piano di monitoraggio tende a verificare il rispetto dei limiti di alcuni analiti sia chimici che fisici che microbiologici negli alimenti prodotti in stabilimenti siti in Regione Campania abilitati all’esportazione verso la Federazione Russa e Custom Union 1.2 PROCEDURE OPERATIVE Ogni stabilimento abilitato all’esportazione verso la Russia dovrà subire un campionamento entro il 2014. Per ogni campione potrà essere ricercato un solo parametro. Prima dell’inizio delle attività di cui al presente Piano, i Servizi Veterinari devono coordinarsi preventivamente con i laboratori territorialmente competenti per concordare la tempistica dei campionamenti e le modalità di consegna campioni. I Servizi Veterinari procederanno al campionamento di la ricerca dei seguenti parametri: 1.2.1. CARNI FRESCHE, CONGELATE O LARDO RICERCHE CHIMICO-FISICHE 1.2.2.CARNI FRESCHE, CONGELATE O LARDO RICERCHE MICROBIOLOGICHE 1.2.3. PRODOTTI A BASE DI LATTE RICERCHE CHIMICO-FISICHE 1.2.4. PRODOTTI A BASE DI LATTE RICERCHE MICROBIOLOGICHE

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CAMPIONAMENTI 1.2.1.

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CAMPIONAMENTI 1.2.2.

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CAMPIONAMENTI 1.2.3.

Metalli pesanti (piombo, arsenico, cadmio, mercurio)

Pesticidi organo clorurati

Radionuclidi (cesio 137, stronzio 90)

Antibiotici (levomicetina, CAF, tetracicline, streptomicine)

Diossine e pcb diossino-simili

aflatossine CAMPIONAMENTI 1.2.4.

1.2.4.1.SALMONELLA IN PRODOTTI LATTIERO-CASEARI PRODOTTI CON LATTE SOTTOPOSTO A PASTORIZZAZIONE il campione deve essere composto da n. 4 aliquote da 50 gr cadauna di cui una da lasciare all’OSA.. Se l’operatore dichiara che la matrice ha una data di scadenza che rientra nei 15 giorni a partire dalla data di prelievo, ovvero sulla confezione è riportata una data di scadenza che rientra nei 15 giorni a partire dalla data di prelievo, il numero delle aliquote da formare scende a tre, di cui una da lasciare all’OSA; ciò in quanto i tempi tecnici delle procedure di analisi effettuate ex art. 4 D.L. 123/93, supererebbero la data di scadenza stessa, rendendo nullo il referto delle analisi; pertanto in tal caso per far salvo al diritto alla difesa si applicano le procedure di cui all’art. 223 D.L.vo 28/7/89 n. 271 comunicando ufficialmente alla parte l’inizio delle operazioni di analisi; tale comunicazione sarà garantita riempiendo gli appositi spazi all’uopo previsti sul verbale di campionamento. Sul frontespizio del verbale Mod 2 deve essere spuntato il campo □ “Piano di monitoraggio e deve essere specificato “esportazione in Russia”. Deve essere poi assolutamente precisato che la matrice è stata prodotta con latte pastorizzato, deve essere spuntato il campo “ □ ricerca” con la semplice dicitura “Salmonella” e il campo “□ altri parametri microbiologici”. Le aliquote vanno trasportate e conservate in frigorifero. Il campionamento va effettuato sul prodotto finito pronto per la commercializzazione. In caso di riscontro di non conformità, cioè il riscontro di salmonelle nell’aliquota sottoposta a controllo ed eventualmente anche in quella sottoposta a revisione d’analisi, come follow up il Servizio Veterinario:

h. Trasmetterà notizia di reato alla Procura competente i. Espleterà le indagini per rintracciare, se possibile, la fonte inquinante in

collaborazione con il Servizio Epidemiologia e il SIAN/U.O.P.C. che saranno obbligatoriamente notiziati circa la non conformità

j. Se ritenuto utile e necessario, imporrà la revisione delle procedure di B.P.I. (relativamente alle modalità di sanificazione delle mani degli operatori per impedire le malattie a trasmissione oro-fecale)

k. Procederà all’attivazione del sistema di allarme rapido ex art. 50 Reg CE 178/02, ex Intesa Stato-Regioni del 13/11/2008, ex DGRC 20/11/2009 n. 1745, effettuando la notifica di allerta di cui agli stessi artt. 4.

l. Imporrà la sospensione dell’esportazione dei prodotti

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In caso di revisione d’analisi favorevole a fronte della prima analisi positiva, i Servizi Veterinari procederanno a nuovo campionamento. 1.2.4.2. LISTERIA MONOCYTOGENES il campione deve essere composto da n. 3 aliquote di cui una da lasciare all’OSA. Tale procedura è dovuta al fatto che, seguendo le procedure ex art. 4 D.L. 123/93, i tempi per le analisi supererebbero sicuramente le date di scadenza rendendo nullo il referto; pertanto per far salvo al diritto alla difesa si applicano le procedure di cui all’art. 223 D.L.vo 28/7/89 n. 271, comunicando ufficialmente alla parte l’inizio delle operazioni di analisi, che di solito dovrebbe avvenire il giorno seguente il campionamento; tale comunicazione sarà garantita riempiendo gli appositi spazi all’uopo previsti sul verbale di campionamento. Ogni aliquota a sua volta deve essere costituita da 5 unità campionarie da 50 gr cadauna (criterio di sicurezza alimentare campionato ai sensi del comb. disp. del Reg CE 2073/05 e del D.L.vo 123/93). Le unità campionarie devono essere ognuna contenute in un contenitore o busta sterile a sè stante; ogni aliquota, contenente 5 u.c., deve essere poi piombata e munita di cartellino indicatore. Se gli agenti prelevatori hanno dubbi se la matrice campionata possa o meno essere considerata come substrato favorevole alla crescita della listeria, preleveranno una ulteriore aliquota singola di 50 gr necessaria alla determinazione del ph e dell’aw, segnalandolo nell’apposita sezione del Mod 2. Per tale piano di monitoraggio si applica solo l’ipotesi valida per quando “Il produttore non ha dimostrato che il prodotto non supera il limite di 100 ufc/g durante tutto il periodo di conservabilità”: in tal caso il campionamento viene effettuato sul prodotto finito ancora da porre in vendita, prima che non sia più sotto il controllo diretto dell’OSA che lo produce. Pertanto il campionamento NON va effettuato in fase di commercializzazione. Sul frontespizio del verbale Mod 2 deve essere spuntato il campo □ “Piano di monitoraggio e deve essere specificato “esportazione in Russia”. Deve essere poi spuntato il campo “ □ ricerca” con la semplice dicitura “Listeria monocytogenes” e il campo “□ criterio di sicurezza alimentare”.

In caso di riscontro di non conformità come follow up, cioè il superamento del limite “Assenza in 25 gr, per n=5 e c=0”, il Servizio Veterinario:

f) Trasmetterà notizia di reato alla Procura competente g) Notizierà il Servizio Epidemiologia e il SIAN/U.O.P.C. circa la non conformità h) Se ritenuto utile e necessario, imporrà la revisione delle procedure di B.P.I.

(relativamente alla sanificazione degli ambienti di lavorazione e deposito) o di HACCP (facendo inserire la ricerca del patogeno come punto critico in fase di ricevimento del latte da quegli allevamenti e/o imponendo anche la pastorizzazione obbligatoria)

i) Procederà all’attivazione del sistema di allarme rapido ex art. 50 Reg CE 178/02, ex Intesa Stato-Regioni del 13/11/2008, ex DGRC 20/11/2009 n. 1745, effettuando la notifica di allerta di cui agli stessi artt. 4 per la partita oggetto di campionamento.

j) Imporrà la sospensione dell’esportazione dei prodotti 1.2.4.3. STAFILOCOCCHI COAGULASI POSITIVI Il campionamento va effettuato solo in fase di produzione. Si appalesano quattro ipotesi:

I° IPOTESI – Il prodotto da campionare è costituito esclusivamente da Formaggi a base di latte crudo. Il campionamento deve essere effettuato fase del processo di lavorazione in cui

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si prevede che il numero di Stafilococchi sia il più alto. Sul frontespizio del verbale Mod 2 deve essere spuntato il campo □ “Piano di monitoraggio e deve essere specificato “esportazione Russia”. Deve essere poi spuntato il campo “ □ numerazione” con la semplice dicitura “Stafilococchi coagulasi +” e il campo “□ criterio di igiene di processo”. Il campione deve essere composto da n. 1 aliquota costituita da 5 unità campionarie da 50 gr cadauna (criterio di igiene di processo campionato ai sensi del Reg CE 2073/05). Le unità campionarie possono essere ottenute dalla suddivisione sul posto dei prodotti alimentari avendo cura di effettuarla nella maniera più asettica possibile e descrivendo nel verbale le precauzioni e le modalità attuate. Le unità campionarie devono essere ognuna contenute in un contenitore o busta sterile a sè stante; l’aliquota, contenente 5 u.c., deve essere poi piombata e munita di cartellino indicatore. Essa va trasportata e conservata in frigorifero. Come non conformità si intende il superamento dei limiti previsti dal Reg CE 2073/05 per i campioni soddisfacenti ed accettabili come sotto riportati:

Microrganismi

Piano di campionament

o Limiti

Fase a cui si applica il criterio

n C m M Stafilococchi coagulasi +

5 2 10.000 ufc/gr

100.000 ufc/gr

fase del processo di lavorazione in cui si prevede che il numero di Stafilococchi sia il più alto

n = numero di unità che costituiscono il campione; c = numero di unità campionarie i cui valori si situano tra m e M

soddisfacente, se tutti i valori osservati sono pari o inferiori a m

accettabile, se un numero massimo di c/n valori è compreso tra m e M e i restanti valori osservati sono pari o inferiori a m

insoddisfacente, se uno o più valori osservati sono superiori a M o più di c/n valori sono compresi tra m e M.

II° IPOTESI – Il prodotto da campionare è costituito esclusivamente da Formaggi a base di latte sottoposto a trattamento termico a temperatura inferiore a quella della pastorizzazione e formaggi stagionati a base di latte o siero di latte sottoposto a pastorizzazione o a trattamento termico a temperatura più elevata. Il campionamento deve essere effettuato fase del processo di lavorazione in cui si prevede che il numero di Stafilococchi sia il più alto. Sul frontespizio del verbale Mod 2 deve essere spuntato il campo □ “Piano di monitoraggio e deve essere specificato “Criteri microbiologici nei prodotti a base di latte”. Deve essere poi spuntato il campo “ □ numerazione” con la semplice dicitura “Stafilococchi coagulasi +” e il campo “□ criterio di igiene di processo”. Il campione deve essere composto da n. 1 aliquota costituita da 5 unità campionarie da 50 gr cadauna (criterio di igiene di processo campionato ai sensi del Reg CE 2073/05). Le unità campionarie possono essere ottenute dalla suddivisione sul posto dei prodotti alimentari avendo cura di effettuarla nella maniera più asettica possibile e descrivendo nel verbale le precauzioni e le modalità attuate. Le unità campionarie devono essere ognuna contenute in un contenitore o busta sterile a sè stante; l’aliquota, contenente 5 u.c., deve essere poi

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piombata e munita di cartellino indicatore. Essa va trasportata e conservata in frigorifero. Come non conformità si intende il superamento dei limiti previsti dal Reg CE 2073/05 per i campioni soddisfacenti ed accettabili come sotto riportati:

Microrganismi

Piano di campionament

o Limiti

Fase a cui si applica il criterio

n C m M Stafilococchi coagulasi +

5 2 100 ufc/gr

1.000 ufc/gr

fase del processo di lavorazione in cui si prevede che il numero di Stafilococchi sia il più alto

n = numero di unità che costituiscono il campione; c = numero di unità campionarie i cui valori si situano tra m e M

soddisfacente, se tutti i valori osservati sono pari o inferiori a m

accettabile, se un numero massimo di c/n valori è compreso tra m e M e i restanti valori osservati sono pari o inferiori a m

insoddisfacente, se uno o più valori osservati sono superiori a M o più di c/n valori sono compresi tra m e M.

III° IPOTESI – Il prodotto da campionare è costituito esclusivamente da formaggi a pasta molle non stagionati (formaggi freschi) a base di latte o siero di latte sottoposto a pastorizzazione o a trattamento termico a temperatura più elevata. Il campionamento deve essere effettuato fase del processo di lavorazione in cui si prevede che il numero di Stafilococchi sia il più alto. Sul frontespizio del verbale Mod 2 deve essere spuntato il campo □ “Piano di monitoraggio e deve essere specificato “Criteri microbiologici nei prodotti a base di latte”. Deve essere poi spuntato il campo “ □ numerazione” con la semplice dicitura “Stafilococchi coagulasi +” e il campo “□ criterio di igiene di processo”. Il campione deve essere composto da n. 1 aliquota costituita da 5 unità campionarie da 50 gr cadauna (criterio di igiene di processo campionato ai sensi del Reg CE 2073/05). Le unità campionarie possono essere ottenute dalla suddivisione sul posto dei prodotti alimentari avendo cura di effettuarla nella maniera più asettica possibile e descrivendo nel verbale le precauzioni e le modalità attuate. Le unità campionarie devono essere ognuna contenute in un contenitore o busta sterile a sè stante; l’aliquota, contenente 5 u.c., deve essere poi piombata e munita di cartellino indicatore. Essa va trasportata e conservata in frigorifero. Come non conformità si intende il superamento dei limiti previsti dal Reg CE 2073/05 per i campioni soddisfacenti ed accettabili come sotto riportati:

Microrganismi

Piano di campionament

o Limiti

Fase a cui si applica il criterio

n C m M Stafilococchi coagulasi +

5 2 10 ufc/gr

100 ufc/gr fase del processo di lavorazione in cui si prevede che il numero di Stafilococchi sia il più alto

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n = numero di unità che costituiscono il campione; c = numero di unità campionarie i cui valori si situano tra m e M

soddisfacente, se tutti i valori osservati sono pari o inferiori a m

accettabile, se un numero massimo di c/n valori è compreso tra m e M e i restanti valori osservati sono pari o inferiori a m

insoddisfacente, se uno o più valori osservati sono superiori a M o più di c/n valori sono compresi tra m e M.

IV° IPOTESI – Il prodotto da campionare è costituito esclusivamente da Latte in polvere e siero di latte in polvere. Il campionamento deve essere effettuato alla fine della fase di produzione. Sul frontespizio del verbale Mod 2 deve essere spuntato il campo □ “Piano di monitoraggio e deve essere specificato “Criteri microbiologici nei prodotti a base di latte”. Deve essere poi spuntato il campo “ □ numerazione” con la semplice dicitura “Stafilococchi coagulasi +” e il campo “□ criterio di igiene di processo”. Il campione deve essere composto da n. 1 aliquota costituita da 5 unità campionarie da 50 gr cadauna (criterio di igiene di processo campionato ai sensi del Reg CE 2073/05). Le unità campionarie possono essere ottenute dalla suddivisione sul posto dei prodotti alimentari avendo cura di effettuarla nella maniera più asettica possibile e descrivendo nel verbale le precauzioni e le modalità attuate. Le unità campionarie devono essere ognuna contenute in un contenitore o busta sterile a sè stante; l’aliquota, contenente 5 u.c., deve essere poi piombata e munita di cartellino indicatore. Essa va trasportata e conservata in frigorifero. Come non conformità si intende il superamento dei limiti previsti dal Reg CE 2073/05 per i campioni soddisfacenti ed accettabili come sotto riportati: IV° IPO V° IPOTESI – Il prodotto da campionare è costituito da tutti gli altri prodotti a base di latte diversi dalle ipotesi I°, II°, III° e IV°. Anche per tali prodotti (non compresi nella 2073/05) le analisi effettuate verranno considerate come verifica dei criteri di igiene di processo. Il campionamento deve essere effettuato alla fine della fase di produzione. Sul frontespizio del verbale Mod 2 deve essere spuntato il campo □ “Piano di monitoraggio e deve essere specificato “Criteri microbiologici nei prodotti a base di latte”. Deve essere poi spuntato il campo “ □ numerazione” con la semplice dicitura “Stafilococchi coagulasi +” e il campo “□ criterio di igiene di processo”. Il campione deve essere composto da n. 1 aliquota costituita da 5 unità campionarie da 50 gr cadauna (criterio di igiene di processo campionato ai sensi del Reg CE 2073/05). Le unità campionarie possono essere ottenute dalla suddivisione sul posto dei prodotti alimentari avendo cura di effettuarla nella maniera più

Microrganismi Piano di

campionamento Limiti Fase a cui si applica il

criterio n c m M

Stafilococchi coagulasi +

5 2 10 ufc/g 100 ufc/g Fine del processo di lavorazione

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asettica possibile e descrivendo nel verbale le precauzioni e le modalità attuate. Le unità campionarie devono essere ognuna contenute in un contenitore o busta sterile a sè stante; l’aliquota, contenente 5 u.c., deve essere poi piombata e munita di cartellino indicatore. Essa va trasportata e conservata in frigorifero. Per i campioni non compresi nel Reg.2073/2005 e s.m.i. in via sperimentale, si stabilisce non conforme il superamento dei limiti riportati nella sottostante tabella:

n = numero di unità che costituiscono il campione; c = numero di unità campionarie i cui valori si situano tra m e M

soddisfacente, se tutti i valori osservati sono pari o inferiori a m

accettabile, se un numero massimo di c/n valori è compreso tra m e M e i restanti valori osservati sono pari o inferiori a m

insoddisfacente, se uno o più valori osservati sono superiori a M o più di c/n valori sono compresi tra m e M.

In caso di riscontro di non conformità come follow up il Servizio Veterinario:

a) Imporrà la revisione delle procedure di B.P.I. (relativamente alle modalità di sanificazione delle mani degli operatori, ai controlli sul corretto comportamento degli operatori, all controllo delle mani e delle braccia mirato ad escludere la presenza di ferite o altre patologie) o di HACCP (facendo inserire la ricerca del patogeno come punto critico in fase di ricevimento del latte da quegli allevamenti e/o imponendo anche la pastorizzazione obbligatoria)

PROCEDURE DOCUMENTATE; Come in ogni altro tipo di ispezione, dovrà essere compilato il “Mod. 5” con l’attribuzione del punteggio delle non conformità eventualmente riscontrate; per il campionamento deve essere utilizzato il Mod 2 per i campioni batteriologici ed il Mod 3 per i campioni chimici. Il controllo dovrà essere poi inserito nel sistema informatico G.I.S.A. dell’Osservatorio Regionale Sicurezza Alimentare.

COMPETENZE SPECIFICHE E RISORSE UMANE Il piano sarà attuato dai Servizi Veterinari delle AA.SS.LL.

ATTREZZATURE I Servizi Veterinari si forniranno di tutte le attrezzature necessarie al campionamento batteriologico.

LABORATORIO DI RIFERIMENTO I laboratori di riferimento sono quelli dell’I.Z.S. del Mezzogiorno.

Microrganismi Piano di

campionamento Limiti

Fase a cui si applica il criterio

n c m M Enterobatteriacee

5 3 100 ufc/g

10.000 ufc/g

fase del processo di lavorazione in cui si prevede che il numero di Stafilococchi sia il più alto

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DURATA Il piano si concluderà il 31/12/2014

COSTI E BENEFICI I costi sono coperti dalla quota indistinta del Fondo Sanitario Nazionale erogata alle AASSLL ed all’IZSM per le attività istituzionali.

2.PROGRAMMAZIONE Tabella 1 - elenco degli stabilimenti attualmente autorizzati per l’export verso la Federazione Russa

e Custom Union: N . CE DITTA INDIRIZZO ASL PRODOTTI

2857 M REALBEEF SRL Località Tierzi- zona ASI – FLUMERI

AVELLINO

CARNI BOVINE

15/032 AZIENDE AGRICOLE

ASSOCIATE SRL

sp.333 Km10,500 81030 Cancello ed Arnone (CE)

CASERTA

LATTE E PBL

15/601 CASA MADAIO SRL

via Serracapilli -Eboli (SA SALERNO

LATTE E PBL

IT L8M64 CE CASARO DEL RE SOC.AGR.A.R.L

via S.Maria Capua Vet.- Capua (CE)

CASERTA

LATTE E PBL

15/387

CASEIFICIO "TRE STELLE" DI LA

MARCA GENNARO

Contrada Cioffi - Eboli (SA) SALERNO

LATTE E PBL

15/239 FATTORIE GAROFALO SOC. COOP AGRICOLA

via S.MariaC.V. n.21 - Capua (CE)

CASERTA

LATTE E PBL

IT 15 527 CE CASEIFICIO PRINCIPE S.R.L.

via Circum. Est.24 - Qualiano (NA)

NAPOLI 2 NORD

LATTE E PBL

IT 1552 CE ILC MANDARA S.P.A.

SS. Domiziana Km 23,500 - Mondragone (Ce)

CASERTA

LATTE E PBL

H 4432 SIEROLAT SPA

Loc.Muricino,via Brezza-S.Andrea del Pizzone

Francolise (CE)

CASERTA

LATTE E PBL

15/27 GENNARO AURICCHIO SPA

via Pomintella,67- NA NAPOLI 3 SUD

LATTE E PBL

aut.sanitaria 187/1999 del 02/12/1999

MARINO S.R.L.

Via Nazionale Appia,81-81028 Santa Maria a

Vico(CE)

CASERTA

LATTE E PBL

15/459 PONTICORVO viale Miglio XXV Alvignano (CE)

CASERTA

LATTE E PBL

15/625 SORÌ SRL S.S.Casilina Km.181- Teano CASERT LATTE E

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(CE) A PBL 15/348 SPINOSA LUCIA

S.R.L. via Tirso,23 - Castelvolturno

(Ce) CASERT

A LATTE E PBL

H 225 P UNILEVER ITALIA MANUFACTORING

SRL

Zona Ind.le Pascarola -Caivano (NA)

NAPOLI 2 NORD

LATTE E PBL

Tabella 2 – programmazione campioni

ASL AV

ASL BN

ASL CE

ASL NA 1 centro

ASL NA 2 nord

ASL NA 3 sud

ASL SA TOT

Campioni 1.2.1.

1 0 0 0 0 0 0 1

Campioni 1.2.2. 1 0 0 0 0 0 0 1

Campioni 1.2.3. 0 0 9 0 2 1 2 14

Campioni 1.2.4. 0 0 9 0 2 1 2 14

TOT 2 0 18 0 4 2 4 30

3.VERIFICA Alla fine dell’anno, il presente piano sarà sottoposto a verifica da parte dell’ORSA che curerà la redazione delle risultanze e le inserirà nella relazione annuale. Se ritenuto utile, sarà data opportuna informazione circa le risultanze del Piano alle Autorità locali, alle organizzazioni di categoria ed agli organi di informazione. L’ORSA analizzerà l’attuazione del piano a livello regionale ed i dati utili per l’analisi del rischio allo scopo di verificare se:

� gli scopi siano stati raggiunti; � si rende necessaria la sua prosecuzione; � sia necessario apportare modifiche; � occorra implementare altre metodiche e tecniche di controllo ufficiale.

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107-PIANO DI MONITORAGGIO PER LA VERIFICA DEI REQUISITI

DEGLI STABILIMENTI PRODUTTORI DI MSR

1.PIANIFICAZIONE

Il controllo del Materiale Specifico a Rischio (MSR) è previsto dal Reg 999/2001. Esso si attua nei macelli che effettuano la macellazione di bovini, bufalini, ovicaprini. Poiché si è constatato che a volte risulta disagevole per i veterinari attuare tale controllo nel corso delle normali attività svolte durante la macellazione, è necessario l’approntamento di un apposito piano affinché si dia evidenza che tali aspetti siano sottoposti alla loro verifica m) SCOPI Le finalità di tale piano è quella di verificare il corretto trattamento e smaltimento degli MSR 1.2 COMPETENZE SPECIFICHE E RISORSE UMANE Il Piano è attuato dai Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. con le loro strutture territoriali n) PROCEDURE OPERATIVE Il Piano prevede l’esecuzione di verifiche ispettive da parte dei veterinari che svolgono la propria attività nei macelli. L’ispezione dovrà comunque essere reportata utilizzando il Mod 5 di ispezione. Il controllo ufficiale dovrà essere, come tutti gli altri controlli, inserito nel sistema informatico GISA. Gli aspetti da sottoporre a verifica sono: le modalità di pretrattamento delle acque e il tipo di attrezzatura all’uopo predisposta (presenza di sifoni intercettatori o vagli di scolo con aperture dei pori o delle maglie di non oltre 6 mm o altro sistema, tramite filtraggio con griglie con fori non superiori ai 6 mm) la corretta marcatura con colorante la corretta apposizione dei tappi ai fori d’entrata la congruenza tra la documentazione relativa alla quantità di MSR smaltiti e l’entità di macellazione o) LABORATORIO DI RIFERIMENTO Non sono previsti campionamenti p) DURATA Il Piano si conclude il 31/12/2014.

q) COSTI E BENEFICI I costi sono coperti dalla quota indistinta del Fondo Sanitario Nazionale erogata alle AASSLL ed all’IZSM per le attività istituzionali. Relativamente ai benefici, tale piano consentirà di salvaguardare la salute della popolazione rilevando la presenza di prodotti non conformi a quanto previsto dalla Normativa nazionale e comunitaria, garantendo i consumatori circa la presenza in commercio di prodotti sicuri sotto tale aspetto.

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2.PROGRAMMAZIONE

Tabella 1 –programmazione delle ispezioni

ASL AV ASL BN ASL CE ASL NA1

ASL NA2 Nord

ASL NaA3 Sud

ASL SA TOT

TOT 3 3 3 0 3 3 3 18

3. VERIFICA

A fine anno il piano sarà sottoposto a verifica da parte dell’ORSA che curerà la redazione delle risultanze e le inserirà nella relazione annuale. Se ritenuto utile, sarà data opportuna informazione circa le risultanze del Piano alle Autorità locali, alle organizzazioni di categoria ed agli organi di informazione.

L’ORSA analizzerà l’attuazione del piano a livello regionale ed i dati utili per l’analisi del rischio allo scopo di verificare se:

gli scopi siano stati raggiunti si rende necessaria la sua prosecuzione sia necessario apportare modifiche occorra implementare altre metodiche e tecniche di controllo ufficiale

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108-PIANO DI MONITORAGGIO MPCD E GLICIDIL ESTERI

1.PIANIFICAZIONE

Il 3-monocloropropano-1,2-diolo (3-MCPD) è un contaminante che si sviluppa durante la trasformazione dei prodotti alimentari ed è stato rinvenuto per la prima volta in diversi alimenti come le proteine vegetali idrolizzate e la salsa di soia. Questa sostanza cancerogena si forma in alimenti contenenti grassi e sale quando vengono esposti ad alte temperature durante la produzione. Essa può essere prodotta segnatamente durante la fabbricazione dell'ingrediente alimentare chiamato «proteina vegetale idrolizzata», tramite il metodo dell'idrolisi acida. Le principali fonti di esposizione alimentare al 3-MCPD sono la salsa di soia e i prodotti a base di salsa di soia. Alcuni studi hanno messo in relazione il 3-MCPD con infertilità nei ratti, inibizione della funzione immunitaria e possibile cancerogenicità. Nel 2001 il precedente Comitato scientifico dell’alimentazione umana dell’Unione europea aveva stabilito una dose giornaliera ammissibile pari a 2 µg/kg di peso corporeo per il 3-MCPD e nella legislazione comunitaria è stato specificato un livello massimo di concentrazione pari a 20 μg/kg per il 3-MCPD nelle proteine vegetali idrolizzate e nella salsa di soia. Nel dicembre del 2007 è stata segnalata per la prima volta la presenza di esteri grassi del 3-MCPD (esteri 3-MCPD) in diversi prodotti alimentari tra cui i grassi raffinati commestibili, come la margarina e gli oli, nonché gli alimenti per lattanti e il latte materno. Dal momento che il 3-MCPD può essere rilasciato dagli esteri, la questione della presenza degli esteri 3-MCPD deve essere tenuta sotto controllo. Già nel marzo 2008 l’EFSA ha adottato una dichiarazione scritta in cui si sottolineava l’esigenza di ulteriori studi sulla tossicità e sulla tossicocinetica degli esteri 3-MCPD.

r) SCOPI Verificare la presenza degli MPCD e dei glicidil esteri negli alimenti consumati in Regione campania

1.2 COMPETENZE SPECIFICHE E RISORSE UMANE

Il Piano sarà attuato dai SIAN e dai Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. con le loro strutture territoriali

1.3. ISTRUZIONI OPERATIVE

Il campionamento deve essere eseguito ai sensi del DPR 26/3/1980 n. 327, prevedendo la suddivisione in aliquote del campione, al fine di garantire il diritto alla difesa. Le modalità di controllo sono quelle previste dal DM 23 dicembre 2000

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Il Reg. CE 1881/06 prevede un limite massimo di contaminazione di 20 microgr/kg solo per la proteina vegetale idrolizzata e la salsa di soia; per analogia lo stesso limite viene in via sperimentale stabilito anche per gli altri alimenti.

In caso di riscontro di proteina vegetale idrolizzata e la salsa di soia che superano tale limite, l’Autorità Competente:

e) inoltrerà una notizia di reato alla Procura di competenza per violazione all’art. 444 C.P. ed all’art. 5 L. 283/62

f) effettuerà l’immediato sequestro della partita se ancora presente g) procederà all’attivazione del sistema di allarme rapido ex art. 50 Reg CE 178/02,

ex Intesa Stato-Regioni del 13/11/2008, ex DGRC 20/11/2009 n. 1745, effettuando la notifica di allerta di cui agli stessi artt. 4 per gli alimenti che, tenuto conto della shelf-life, potrebbero essere ancora in circolazione.

In caso di riscontro di altri alimenti che superano il limite di 20 microgr/kg diversi dalla proteina vegetale idrolizzata e la salsa di soia, l’Autorità Competente:

a) notizierà la Regione dell’esito b) se presente nello territorio di competenza, imporrà all’OSA che ha prodotto

l’alimento di adeguare il piano di autocontrollo per quanto riguarda il contaminante, modificando le procedure produttive e inserendo il contaminante tra le analisi da effettuare. L’A.C. provvederà ad effettuare ulteriori analisi per verificare l’andamento del contaminante negli alimenti prodotti.

c) Se l’OSA è presente in un territorio non di propria competenza, notizierà l’A.C. competente per territorio circa l’esito dell’analisi. Se lo stabilimento è sito in Regione Campania, la seconda A.C. provvederà ad attuare quanto previsto dal punto b)

Il campionamento sarà effettuato:

4. in fase di importazione dai Paesi Terzi per i prodotti vegetali 5. provenienti da scambi intracomunitari per alimenti di o.a. 6. nella fase di commercializzazione all’ingrosso o al dettaglio per i prodotti vegetali e per

alimenti di o.a.

2.LABORATORI DI RIFERIMENTO

I campioni sono consegnati all’'IZSM di Portici che provvede a congelarli in attesa che il Ministero (come da accordi intercorsi) dia indicazione in merito a quale laboratorio inviarli.

3.PROCEDURE OPERATIVE Il verbale di prelievo dei campioni deve riportare l’indicazione “Piano di monitoraggio MPCD e dei glicidil esteri ” e dovrà essere utilizzato il Mod.3.

L’ispezione dovrà essere reportata utilizzando il Mod 5 di ispezione ed il controllo ufficiale inserito regolarmente nel sistema informatico GISA.

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4.DURATA Il Piano di durata annuale si conclude il 31/12/2014.

5.COSTI E BENEFICI I costi sono coperti dalla quota indistinta del Fondo Sanitario Nazionale erogata alle AASSLL ed all’IZSM per le attività istituzionali.

Relativamente ai benefici, tale piano consentirà di salvaguardare la salute della popolazione rilevando la presenza di prodotti non conformi a quanto previsto dalla Normativa nazionale e comunitaria, garantendo i consumatori circa la presenza in commercio di prodotti sicuri sotto tale aspetto.

2.PROGRAMMAZIONE

Tabella 1 –programmazione mensile dei Servizi Veterinari

ASL AV

ASL BN ASL CE ASL NA1

ASL NA2 Nord

ASL NaA3 Sud

ASL SA

Carne conservata affumicata

1 0 0 1 0 0 0

Alimenti per l’infanzia di o.a.

0 1 0 1 0 1 0

Altri alimenti grassi e salati di

o.a.

0 0 1 1 1 0 1

TOTALE 1 1 1 3 1 1 1

TOT 9

Tabella 2 – programmazione annuale dei SIAN

ASL AV ASL BN

ASL CE ASL NA1

ASL NA2 Nord

ASL NaA3 Sud

ASL SA

Salsa di soia 1 0 1 1 1 0 0

Margarine 0 1 0 1 1 0 1

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Alimenti per l’infanzia NON di

o.a.

0 0 1 1 0 1 0

Altri alimenti grassi e salati NON

di o.a.

1 1 0 1 0 1 1

TOTALE 2 2 2 4 2 2 2

TOT 16

3.VERIFICA

A fine anno, il presente piano sarà sottoposto a verifica da parte dell’ORSA che curerà la redazione delle risultanze e le inserirà nella relazione annuale. Se ritenuto utile, sarà data opportuna informazione circa le risultanze del Piano alle Autorità locali, alle organizzazioni di categoria ed agli organi di informazione. L’ORSA analizzerà l’attuazione del piano a livello regionale ed i dati utili per l’analisi del rischio allo scopo di verificare se:

gli scopi siano stati raggiunti si rende necessaria la sua prosecuzione sia necessario apportare modifiche occorra implementare altre metodiche e tecniche di controllo

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109-PIANO DI MONITORAGGIO TOSSINE T-2 E HT-2 IN ALIMENTI E

MANGIMI A BASE DI CEREALI

1. PIANIFICAZIONE

Le tossine T-2 ed HT-2 sono micotossine prodotte da diverse specie di Fusarium. Esse hanno un effetto dannoso sulla salute dell’uomo e degli animali essendo, tra l’altro, notevolmente epatotossiche. La Commissione UE ha emesso in tal proposito la Raccomandazione 27 marzo 2013, n. 165, con la quale viene istituito un piano di monitoraggio per verificare il grado di presenza di tali tossine negli alimenti, nei prodotti per mangimi e nei mangimi composti costituiti da cereali o da prodotti a base di cereali, e verificare se alcuni accorgimenti, quali ad es. la cottura, influiscono sulla quantità di contaminante. Nella Raccomandazione n. 165/13 vengono riportati anche i limiti, ottenuti dalla somma dei due contaminanti, superati i quali devono essere effettuate indagini sui fattori che hanno determinato la presenza delle tossine.

SCOPI Verificare la presenza delle tossine T-2 ed HT-2 negli alimenti nei prodotti per mangimi e nei mangimi composti costituiti da cereali o da prodotti a base di cereali consumati in Regione Campania

1.2 COMPETENZE SPECIFICHE E RISORSE UMANE

Il Piano sarà attuato dai SIAN e dai Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. con le loro strutture territoriali

1.3. ISTRUZIONI OPERATIVE

Il campionamento deve essere eseguito ai sensi del DPR 26/3/1980 n. 327, prevedendo la suddivisione in aliquote del campione, anche se non sono previste sanzioni amministrative o penali.

La Raccomandazione n. 165/13 prevede i seguenti limiti:

Livelli indicativi per i cereali e i prodotti a base di cereali

Livelli indicativi per la somma delle tossine T-2 e HT-2 (μg/kg) a partire dai quali/superati i quali occorre effettuare indagini, soprattutto in caso di riscontri ripetuti

1. Cereali non trasformati (***)

1.1. orzo (compreso l’orzo da birra) e granturco 200

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1.2. avena (non decorticata) 1 000

1.3. frumento, segale e altri cereali 100

2. Grani di cereali destinati al consumo umano diretto (****)

2.1. avena 200

2.2. granturco 100

2.3. altri cereali 50

3. Prodotti a base di cereali destinati al consumo umano

3.1. crusca d’avena e fiocchi d’avena 200

3.2. crusche di cereali ad eccezione della crusca d’avena, prodotti di

macinazione dell’avena diversi dalla crusca d’avena e dai fiocchi

d’avena e prodotti di macinazione del granturco

100

3.3. altri prodotti di macinazione dei cereali 50

3.4. cereali da colazione, anche sotto forma di fiocchi

75

3.5. prodotti di panetteria (compresi i piccoli prodotti da forno), pasticceria, biscotteria, merende a base di cereali, paste alimentari

25

3.6. alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini

15

4. Prodotti a base di cereali per mangimi e mangimi composti (*****)

4.1. prodotti di macinazione dell’avena (pula) 2 000

4.2. altri prodotti a base di cereali 500

4.3. mangimi composti, ad eccezione dei mangimi per gatti

250

(***) I cereali non trasformati sono cereali che non hanno subito alcun trattamento fisico o termico ad eccezione dell’essiccazione, della pulitura e della cernita.

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(****) I grani di cereali destinati al consumo umano diretto sono i grani di cereali sottoposti ai processi di essiccazione, di pulizia, di decorticazione e di cernita, che non saranno più sottoposti ad altri processi di pulizia e di cernita prima della loro ulteriore trasformazione nella catena alimentare.

(*****) I livelli indicativi per i cereali e i prodotti a base di cereali destinati ai mangimi e ai mangimi composti si riferiscono a mangimi con un tasso di umidità del 12%

In caso di riscontro di alimenti, prodotti per mangimi e mangimi composti costituiti da cereali o da prodotti a base di cereali, che superano tale soglia di cui alla tabella precedente, l’Autorità Competente:

h) Procederà ad un nuovo campionamento extra sia dello stesso lotto (se ancora riscontrabile) sia di un lotto diverso

i) Se anche il/i nuovo/i campione/i danno un risultato positivo, effettuerà indagini sui fattori che determinano la presenza delle tossine T-2 e HT-2 o sugli effetti della trasformazione dei mangimi e dei prodotti alimentari. Se il produttore insiste su un territorio non di propria competenza, notizierà l’ASL competente circa la non conformità in modo che questa possa svolgere le indagini

LABORATORI DI RIFERIMENTO I campioni sono consegnati all’'IZSM di Portici che provvede a congelarli in attesa che il Ministero (come da accordi intercorsi) dia indicazione in merito a quale laboratorio inviarli.

PROCEDURE OPERATIVE Il verbale di prelievo dei campioni deve riportare l’indicazione “Piano di monitoraggio tossine T-2 e HT-2 in alimenti e mangimi a base di cereali” e dovrà essere utilizzato il Mod.3.

L’ispezione dovrà essere reportata utilizzando il Mod 5 di ispezione ed il controllo ufficiale inserito regolarmente nel sistema informatico GISA.

DURATA Il Piano di durata annuale si conclude il 31/12/2014.

COSTI E BENEFICI I costi sono coperti dalla quota indistinta del Fondo Sanitario Nazionale erogata alle AASSLL ed all’IZSM per le attività istituzionali.

Relativamente ai benefici, tale piano consentirà di apportare elementi per l’analisi del rischio che l’EFSA effettuerà su tali contaminanti.

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2.PROGRAMMAZIONE

Tabella 1 –programmazione annuale dei Servizi Veterinari

ASL AV

ASL BN

ASL CE

ASL NA1

ASL NA2 Nord

ASL NaA3 Sud

ASL SA

Prodotti per mangimi e mangimi composti costituiti da cereali

1 1 1 0 1 1 1

TOT 6

Tabella 2 – programmazione annuale dei SIAN

ASL AV ASL BN

ASL CE ASL NA1

ASL NA2 Nord

ASL NaA3 Sud

ASL SA

Alimenti costituiti da cereali o da prodotti a base di cereali

1 1 1 6 1 1 1

TOT 12

3.VERIFICA

A fine anno, il presente piano sarà sottoposto a verifica da parte dell’ORSA che curerà la redazione delle risultanze e le inserirà nella relazione annuale. Se ritenuto utile, sarà data opportuna informazione circa le risultanze del Piano alle Autorità locali, alle organizzazioni di categoria ed agli organi di informazione. L’ORSA analizzerà l’attuazione del piano a livello regionale ed i dati utili per l’analisi del rischio allo scopo di verificare se:

gli scopi siano stati raggiunti si rende necessaria la sua prosecuzione sia necessario apportare modifiche occorra implementare altre metodiche e tecniche di controllo

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110-PIANO DI MONITORAGGIO METALLI PESANTI NEI PESCI

PESCATI LUNGO LE COSTE CAMPANE

1.PIANIFICAZIONE

I metalli pesanti rappresentano un pericolo per la salute dei consumatori; tra le varie fonti di ingestione, sicuramente vi sono i pesci i quali, vivendo in un ambiente che risente dell’inquinamento antropico, possono accumulare tali contaminanti nelle carni e soprattutto nei loro visceri. Poiché il mare è la destinazione naturale dei corsi d’acqua che possono trasportare tali contaminanti dagli impianti inquinanti, è necessario verificare il livello di accumulo che è presente nei pesci pescati lungo le coste campane non solo per verificare l’esposizione del consumatore campano a tali contaminanti, ma anche per verificare indirettamente il grado di inquinamento marino e l’impatto delle attività umane sull’ambiente. I limiti massimi di alcuni metalli pesanti sono stabiliti dal Reg CE 1881/06 tra i quali:

piombo: 0,30 mg/kg nella carne dei pesci freschi in genere

cadmio: 0,050 mg/kg nella carne dei pesci freschi in genere

cadmio: 0,10 mg/kg nella carne di acciuga (Engraulis species), palamita (Sarda sarda), sarago fasciato comune (Diplodus vulgaris), anguilla (Anguilla anguilla), cefalo (Mugil labrosus labrosus), suro o sugarello (Trachurus species), luvaro o pesce imperatore (Luvarus imperialis), sardina (Sardina pilchardus), sardine del genere Sardinops (Sardinops species), tonno e tonnetto (Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis), sogliola cuneata (Dicologoglossa cuneata)

mercurio: 0,50 mg/kg nella carne dei pesci freschi in genere

mercurio: 1 mg/kg nella carne di rana pescatrice (Lophius species), pesce lupo (Anarhichas lupus) palamita (Sarda sarda) anguilla (Anguilla species) pesce specchio (Hoplostethus species) pesce topo (Coryphaenoides rupestris) ippoglosso (Hippoglossus hippoglossus) marlin (Makaira species) rombo del genere Lepidorhombus (Lepidorhombus species) triglia (Mullus species) luccio (Esox lucius) palamita bianca (Orcynopsis unicolor) cappellano (Trisopterus minutus) squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis) razze (Raja species) scorfano del genere Sebastes (Sebastes marinus, S. mentella, S. viviparus) pesce vela del Pacifico (Istiophorus platypterus) pesce sciabola (Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo) pagello (Pagellus species) squali (tutte le specie) tirsite (Lepidocybium flavobrunneum, Ruvettus pretiosus, Gempylus serpens) storione (Acipenser species) pesce spada ( Xiphias gladius) tonno e tonnetto (Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelagius)

SCOPI Le finalità di tale piano è quella di:

ridurre verificare il rischio di ingestione di pesce contaminato

avere dati certi sull’incidenza di tale pericolo chimico per l’effettuazione di una corretta analisi del rischio

1.2 COMPETENZE SPECIFICHE E RISORSE UMANE

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Il Piano è attuato dai Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. con le loro strutture territoriali 1.3. ISTRUZIONI OPERATIVE: I campioni sono prelevati esclusivamente sui punti di sbarco o direttamente sulle imbarcazioni da pesca. Le matrici sono rappresentate esclusivamente da pesce pescato lungo le coste campane.

PROCEDURE OPERATIVE Il Piano prevede l’esecuzione di campioni chimici. Deve essere prelevata una sola aliquota di circa 500 gr. costituita da pesci interi o da pezzi muscolari di pesce. Come per gli altri campioni chimico-fisici, per l’effettuazione dei campioni deve essere utilizzato il Mod. 3. L’ispezione dovrà comunque essere reportata utilizzando il Mod 5 di ispezione. Il controllo ufficiale dovrà essere, come tutti gli altri controlli, inserito nel sistema informatico GISA In caso di superamento dei limiti, l’Autorità Competente:

j) effettuerà l’immediato sequestro della partita se ancora presente k) notizierà la Regione dell’esito

LABORATORIO DI RIFERIMENTO I laboratori di riferimento sono quelli dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno

DURATA Il Piano si conclude il 31/12/2014.

COSTI E BENEFICI I costi sono coperti dalla quota indistinta del Fondo Sanitario Nazionale erogata alle AASSLL ed all’IZSM per le attività istituzionali.

Relativamente ai benefici, tale piano consentirà di salvaguardare la salute della popolazione rilevando la presenza di prodotti non conformi a quanto previsto dalla Normativa nazionale e comunitaria, garantendo i consumatori circa la presenza in commercio di prodotti sicuri sotto tale aspetto.

2.PROGRAMMAZIONE

Tabella 1 –programmazione dei campionamenti

ASL AV ASL BN ASL CE ASL NA1

ASL NA2 Nord

ASL NaA3 Sud

ASL SA TOT

TOT 0 0 4 4 4 4 4 20

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3. VERIFICA

A fine anno il piano sarà sottoposto a verifica da parte dell’ORSA che curerà la redazione delle risultanze e le inserirà nella relazione annuale. Se ritenuto utile, sarà data opportuna informazione circa le risultanze del Piano alle Autorità locali, alle organizzazioni di categoria ed agli organi di informazione.

L’ORSA analizzerà l’attuazione del piano a livello regionale ed i dati utili per l’analisi del rischio allo scopo di verificare se:

gli scopi siano stati raggiunti si rende necessaria la sua prosecuzione sia necessario apportare modifiche occorra implementare altre metodiche e tecniche di controllo ufficiale

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111-PIANO DI MONITORAGGIO COMUNITARIO DIOSSINE, PCB

DIOSSINO-SIMILI, PCB DIOSSINO NON SIMILI

1.PIANIFICAZIONE La Racc UE del 3 dicembre 2013 n. 711 prendendo atto che è in corso una strategia complessiva volta a ridurre la presenza di diossine, furani e PCB nell’ambiente, negli alimenti e nei mangimi, stabilisce alcune misure per il monitoraggio di tali residui. SCOPI Le finalità di tale piano è quella di monitorare il livello di presenza di diossine, pcb diossino_simili, pcb diossino non simili in alcune matrici che sono a più alto rischio di contaminazione COMPETENZE SPECIFICHE E RISORSE UMANE Il Piano è attuato dai SIAN e dai Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. con le loro strutture territoriali PROCEDURE OPERATIVE Il Piano prevede l’esecuzione di campioni chimici effettuati ai sensi del combinato disposto dal DPR 327/80 e dal Reg CE n. 1883/2006 del 19 dicembre 2006 che stabilisce i metodi di campionamento e d’analisi per il controllo ufficiale dei livelli di diossine e di PCB diossina-simili in alcuni prodotti alimentari. Pertanto devono essere prelevate n. 5 aliquote secondo le modalità previste dal Reg CE n. 1883/2006. Le matrici da sottoporre a controllo, il numero dei controlli e la loro ripartizione territoriale sono riportati nella Tabella 1 e 2. Come per gli altri campioni chimico-fisici, per l’effettuazione dei campioni deve essere utilizzato il Mod. 3. L’ispezione dovrà comunque essere reportata utilizzando il Mod 5 di ispezione. Il controllo ufficiale dovrà essere, come tutti gli altri controlli, inserito nel sistema informatico GISA I campioni sono prelevati negli stabilimenti o aziende agricole/zootecniche, privilegiando quelle inserite nella categoria di rischio 5 per poi passare alle altre categorie in ordine decrescente. Le matrici sono rappresentate sia da alimenti di o.a., sia da alimenti NON di o.a., sia da alimenti per animali e specificamente:

latte di massa: tale campionamento non verrà effettuato in considerazione del piano regionale che già prevede tale campionamento

uova da allevamento all’aperto e uova biologiche: il campione può essere effettuato in azienda o in fase di commercializzazione

fegato di agnelli e pecore al macello: il campione deve essere effettuato esclusivamente al macello

granchi guantati (Eriocheir sinensis): essendo l’E. sinensis specie d’acqua dolce onnivora ed opportunista di provenienza orientale (soprattutto Cina) ma ormai stanziale anche in Europa, il campione può essere effettuato sia in fase d’importazione o negli esercizi a vocazione etnica, sia nella pesca o acquacoltura

erbe aromatiche essiccate utilizzate come mangime erbe aromatiche essiccate utilizzate come alimento umano argille vendute come integratore alimentare umano

I livelli massimi sono riportati nella Racc 711/13 LABORATORIO DI RIFERIMENTO I campioni verranno recapitati all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno che a sua volta li invierà a laboratori accreditati.

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DURATA Il Piano si conclude il 31/12/2014. COSTI E BENEFICI I costi sono coperti dalla quota indistinta del Fondo Sanitario Nazionale erogata alle AASSLL ed all’IZSM per le attività istituzionali. Relativamente ai benefici, tale piano consentirà di salvaguardare la salute della popolazione rilevando la presenza di prodotti non conformi a quanto previsto dalla Normativa nazionale e comunitaria, garantendo i consumatori circa la presenza in commercio di prodotti sicuri sotto tale aspetto.

2.PROGRAMMAZIONE

Tabella 1 –programmazione dei campionamenti dei Servizi Veterinari

ASL AV

ASL BN

ASL CE

ASL NA1

ASL NA2 Nord

ASL NaA3 Sud

ASL SA

TOT

uova da allevamento all’aperto e uova biologiche

1 1 0 1 1 1 1 6

fegato di agnelli e pecore al macello

1 1 1 0 1 1 1 6

granchi guantati (Eriocheir sinensis)

0 0 0 1 0 1 1 3

erbe aromatiche essiccate utilizzate come mangime

1 1 1 0 1 1 1 6

TOTALE 3 3 2 2 3 4 4 21

Tabella 2 –programmazione dei campionamenti dei SIAN

ASL AV

ASL BN

ASL CE

ASL NA1

ASL NA2 Nord

ASL NaA3 Sud

ASL SA

TOT

erbe aromatiche essiccate utilizzate come alimento umano

1 1 1 1 1 1 1 7

argille vendute come integratore alimentare umano

1 1 1 1 1 1 1 7

TOTALE 2 2 2 2 2 2 2 14

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3. VERIFICA

A fine anno il piano sarà sottoposto a verifica da parte dell’ORSA che curerà la redazione delle risultanze e le inserirà nella relazione annuale. Se ritenuto utile, sarà data opportuna informazione circa le risultanze del Piano alle Autorità locali, alle organizzazioni di categoria ed agli organi di informazione.

L’ORSA analizzerà l’attuazione del piano a livello regionale ed i dati utili per l’analisi del rischio allo scopo di verificare se:

gli scopi siano stati raggiunti si rende necessaria la sua prosecuzione sia necessario apportare modifiche occorra implementare altre metodiche e tecniche di controllo ufficiale

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118-PIANO DI MONITORAGGIO PER LA VERIFICA DELLA

CONTAMINAZIONE DA TESSUTO DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE

NELLE CARNI PROVENIENTI DALLA TESTA DEI BOVINI (CARNI DI

SPOLPO)

1.PIANIFICAZIONE Il Reg CE 999/2001 come modificato dal Reg CE 1139/2003 all’allegato XI punto 7 prevede l’effettuazione di un piano di monitoraggio sull’eventuale contaminazione delle carni di bovino da tessuto del sistema nervoso centrale (SNC). Esso prevede pertanto l’effettuazione di controlli analitici nelle carni di spolpo delle teste bovine nei bovini superiori ai 12 mesi. SCOPI Il piano di monitoraggio è finalizzato a verificare la corretta applicazione da parte degli operatori del settore alimentare delle misure intese a limitare le contaminazione con tessuto nervoso centrale delle carni raccolte dalla testa dei bovini presso i macelli, in conformità a quanto previsto dall’all. XI all’allegato XI punto 7 e 8 del Reg CE 999/01 che detta le misure di prevenzione della BSE. L’attività rientra nel controllo dell’autocontrollo effettuato dall’OSA. COMPETENZE SPECIFICHE E RISORSE UMANE Il Piano è attuato dai Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. con le loro strutture territoriali PROCEDURE OPERATIVE Il prelievo è effettuato in stabilimenti di macellazione o di sezionamento in cui si eseguono operazioni di spolpo della testa con il distacco del tessuto muscolare dei masseteri dalle ossa mascellari e mandibolari. Vanno campionati esclusivamente gli animali di età superiore a 12 mesi. L’ispezione, avvenendo nel macello, NON dovrà essere reportata utilizzando il Mod 5 di ispezione. Il campione dovrà essere inserito nel sistema informatico GISA nel modulo macello. I campioni devono essere prelevati esclusivamente il primo lunedì di ogni mese e devono essere recapitati al laboratorio entro le ore 10.00 della mattina del giorno successivo. I campioni devono essere recapitati esclusivamente presso la sede della Sezione di Avellino dell’IZSM. Per l’effettuazione dei campioni deve essere utilizzato il Mod. 10 come modificato anno 2014. Il campione deve essere costituito da aliquota unica. Il campionamento consta nell’effettuazione di un tampone che va preventivamente inumidito nella soluzione di diluizione contenuta nelle provette, e quindi strofinato sulla superficie dei masseteri corrispondente ad un area di lato 10 x 10 cm.. Una volta strofinato sui masseteri, il tampone va prima stemperato nella provetta contenente la soluzione di diluizione e poi accuratamente premuto sui bordi della provetta. Una volta finite le operazioni, il tampone va eliminato. Il tamponamento va eseguito prima delle operazioni di separazione dei masseteri dalle ossa, sia che esse avvengano quando la testa è ancora appesa al gancio sia quando le operazioni di spolpo avvengono sul tavolo di lavoro presso per gli impianti di macellazione o presso i laboratori di sezionamento.

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Dopo il campionamento i tamponi vanno conservati in condizioni di refrigerazione ed inviati all’IZSM Sez di Avellino entro le 24 ore. I campioni infatti potranno essere analizzati al massimo entro 48 dal campionamento. Si raccomanda:

di non lasciare i tamponi nelle provette

che le provette siano identificate con il n. progressivo di macellazione oppure il codice identificativo del capo

Tutto il materiale necessario per il prelievo dei campioni (provette, reagenti etc) sarà fornito dalla Sezione di Avellino dell’IZSM. In caso di esito positivo alla contaminazione, si procederà al prelievo di un nuovo campione. In caso di ulteriore esito positivo, come follow up il Servizio Veterinario:

a) imporrà all’OSA la revisione delle procedure di HACCP (facendo inserire la ricerca della contaminazione come punto critico) con frequenze appropriate

b) imporrà la modifica delle procedure del sistema di controllo teso prevenire la possibilità che la carne della testa sia contaminata dal tessuto del sistema nervoso centrale.

Anche in caso di esito positivo, non è previsto il sequestro e la distruzione della carcassa dell’animale campionato. LABORATORIO DI RIFERIMENTO Il laboratori di riferimento è esclusivamente quello della sezione di Avellino dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno DURATA Il Piano si conclude il 31/12/2014. COSTI E BENEFICI I costi sono coperti dalla quota indistinta del Fondo Sanitario Nazionale erogata alle AASSLL ed all’IZSM per le attività istituzionali. Relativamente ai benefici, tale piano consentirà di salvaguardare la salute della popolazione rilevando la contaminazione delle carni da SNC

2.PROGRAMMAZIONE

Tabella 1 –programmazione mensile dei campionamenti (CAMPIONI DA EFFETTUARE ESCLUSIVAMENTE NELLE DATE INDICATE)

DATA

CAMPIONAMENTO ASL AV

ASL BN

ASL CE

ASL NA1

ASL NA2 Nord

ASL NaA3 Sud

ASL SA

TOT

9 giugno 3 3 3 0 2 3 3 17 8 settembre 3 3 3 0 2 3 3 17

10 novembre 3 3 3 0 2 3 3 17

TOTALE 9 9 9 0 6 9 9 51

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3. VERIFICA

A fine anno il piano sarà sottoposto a verifica da parte dell’ORSA che curerà la redazione delle risultanze e le inserirà nella relazione annuale. Se ritenuto utile, sarà data opportuna informazione circa le risultanze del Piano alle Autorità locali, alle organizzazioni di categoria ed agli organi di informazione. L’ORSA analizzerà l’attuazione del piano a livello regionale ed i dati utili per l’analisi del rischio allo scopo di verificare se:

gli scopi siano stati raggiunti si rende necessaria la sua prosecuzione sia necessario apportare modifiche occorra implementare altre metodiche e tecniche di controllo ufficiale