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Giuseppe Leto Barone COMPENDIO DI DIRITTO PENALE PARTE GENERALE EvolutionBook.com Sommario: 1. Il reato 1.1 Definizione di reato e caratteristiche 1.2 Ambito di applicazione della legge penale 1.3 Teorie del reato 2. Reato commissivo doloso 2.1 Caratteri 2.2 Circostanze di reato 2.3 Delitto tentato

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2. Reato commissivo doloso 2.1 Caratteri EvolutionBook.com 1.3 Teorie del reato 2.2 Circostanze di reato Sommario: Giuseppe Leto Barone 2.3 Delitto tentato 1.2 Ambito di applicazione della legge penale 1.1 Definizione di reato e caratteristiche 4.1 In Generale 5.1 In Generale 7.2 Commisurazione della pena 5. Responsabilità oggettiva 2.1 Caratteri 6.1 In generale 7.3 Misure di sicurezza Concorso di persone 7.4 Sanzioni civili 1.1 - Definizione di reato e caratteristiche 1. Il reato 2.4

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Giuseppe Leto Barone

 

 

 

 

COMPENDIO DI

DIRITTO PENALE

PARTE GENERALE

 

 

 

 

 

EvolutionBook.com

Sommario:

 

1.  Il reato  

 1.1 Definizione di reato e caratteristiche  

 1.2 Ambito di applicazione della legge penale  

 1.3 Teorie del reato

 

 

2.  Reato commissivo doloso  

 2.1 Caratteri  

 2.2 Circostanze di reato  

 2.3 Delitto tentato  

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 2.4 Concorso di persone

 

 

3.  Reato commissivo colposo  

 2.1 Caratteri  

 2.2 Cooperazione colposa

 

 

4.  Il reato omissivo  

 4.1 In Generale

 

 

5.  Responsabilità oggettiva  

 5.1 In Generale

 

 

6.  Concorso di reati  

 6.1 In generale

 

 

7.  Le sanzioni  

 7.1 Premesse  

 7.2 Commisurazione della pena  

 7.3 Misure di sicurezza  

 7.4 Sanzioni civili  

 

1. Il reato

 

1.1 - Definizione di reato e caratteristiche

 

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Def. Reato:

“Fatto umano al quale l’ordinamento ricollega una sanzione penale”[1].

 

3 caratteristiche

a)    Materialità: vi deve essere un fatto esteriorizzato in qualche modo (non c’è materialità solo nelpensiero di un reato)

b)    Offensività: vi deve essere l’offesa ad un bene giuridico

c)     Colpevolezza dell’autore, esigenza di muovergli un rimprovero.

 

Ilbene giuridico è “l’interesse o quegli interessi idonei a realizzare scopi utili per il sistema socialeo per una sua parte”

Le norme penali proteggono tali beni giuridici anche se talvolta non è agevole individuarli.

 

I 2 principi dell’ordinamento penale sono:1. SUSSIDIARIETA’ la pena deve essere l’extrema ratio (2 teorie dottrinali maggioritarie): A) il

criterio è soddisfatto quando pena è indispensabile B) il criterio è soddisfatto anche solo quandoè utile

2. MERITEVOLEZZA l’aggressione al bene giuridico deve essere intollerabile (più è importante ilbene meno è tollerabile la sua aggressione)

 

Le norme penali sono ispirate alla Legalità, che viene soddisfatto con 4 principi1. Riserva di Legge. Art.25 Cost: “nessuno può essere punito se non in forza di una LEGGE

entrata in vigore prima della commissione…”; art.1 cp “Il fatto deve essere espressamenteprevisto come reato ... e con le pene per esso stabilite”.

Si è discusso in dottrina se solo la legge (che per essere approvata tutela le minoranze, in parlamento)può introdurre reati, ma ormai si accettano anche altre fonti (es comunitarie)

2. Tassatività. Il fatto punito deve essere indicato in modo tassativo.3. Irretroattività. Sancita dall’Art.2 cp.; in ogni caso vi sono delle deroghe a favore: es se la legge

successiva è favorevole (in concreto) 4. Divieto di Analogia. Da distinguere dall’interpretazione (estensiva).L’interpretazione si

distingue in autentica, ufficiale (eseguita dal Pubblico Ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni),Giudiziale e Dottrinale.

I criteri per l’interpretazione sono dettati dal CC: connessione letterale delle parole e intenzione dellegislatore. Purtroppo il codice non detta una gerarchia. Inoltre la dottrina aggiunge poi altri criteri: escriterio storico.

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1.2 - Ambito di applicazione della legge penale:

 

Spaziale: la legge italiana si applica a tutti i reati commessi su territorio dello stato e in alcuni casi anche aquelli commessi all’estero:

-        da italiani o stranieri indifferentemente, se reati gravi (contro lo stato, falsificazione moneta o sigilloecc.)

-        da italiani: se reato punito con reclusione a + di 3 anni o ergastolo, se il cittadino è in Italia

-        da stranieri: se reato punito con reclusione a + di 3 anni o ergastolo, se lo straniero è in Italia e vi èla richiesta del Min. di Grazia e Giustizia.

Personale: la legge si applica a tutti i soggetti con alcune eccezioni (immunità es. diplomatiche)

 

 

1.3 - Teorie del reato.

 

I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni. Tra i tanti criteri per riconoscerli si è generalmente sceltoquello della pena

-        Sonodelitti quelli puniti con la pena dellaReclusione, Ergastolo e Multa

-        Sonocontravvenzioni quelle punite conArresto o Ammenda

 

Nel reato c’è sempre

-        un soggetto attivo (chi commette il reato. Si discute sulle persone giuridiche per le quali il soggettoattivo è sempre l’uomo, ma se il dirigente non sapeva?; Per evitare di essere punito occorre:a.che nonsapesse, b. che l’impresa fosse di grandi dimensioni, c. i soggetti da lui delegati fosserocompetenti, d. i soggetti da lui delegati avessero sufficienti poteri

-        Soggetto passivo è il titolare del bene giuridico danneggiato (che non coincide sempre con ildanneggiato (morale o economico) - es nell’omicidio soggetto passivo è la vittima, danneggiato è ilfamiliare)

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I reati si possono classificare anche in altri modi, come ad esempio:

-Di evento se la norma prevede il verificarsi di un evento (es omicidio: “cagionare la Morte di un uomo”)

-Di Azione

o ancora in

-Commissivi

-Omissivi (propri se c’è un evento) (impropri se non c’è evento)

 

2. Reato Commissivo Doloso

 

2.1 – Caratteri

 

TIPICITA’.

La fattispecie è “l’insieme degli elementi oggettivi e soggettivi che costituiscono il reato” (citato).

Talvolta può prevedere un evento. Se c’è, è necessario ilnesso di causalità e cioè che l’evento siadipeso dall’azione.

Per stabilire quando c’è il nesso vi sono varie teorie

a)    teoria condizionalistica secondo la quale gli antecedenti sono tutte cause dell’evento e sono tutteuguali come valore. Il possibile correttivo si ha con il procedimento dell’eliminazione mentale delle causemeno importanti (se l’evento si sarebbe verificato ugualmente è una causa).

b)    Metodo di generalizzazione: si applicano delle leggi statistiche o universali (ogni qual volta c’è B cideve per forza essere A)

 

ANTIGIURIDICITA’ Si verifica nel caso in cui la fattispecie viene integrata (es si è cagionato la morte di un uomo) ma tuttaviail comportamento è giustificato da una diversa parte dell’ordinamento:

1. Consenso dell’avente diritto (il diritto deve essere disponibile)2. esercizio di un diritto (la modalità di esercizio del diritto deve essere tipica di quel diritto: non lo è

es introdursi nella casa del ladro per riprendere l’oggetto rubato)3. adempimento di un dovere che può derivare da una norma giuridica o da un ordine (l’ordine è di

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regola sindacabile tranne che nell’ambito militare)4. legittima difesa: “non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla

necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un offesa ingiusta,purché la difesa sia proporzionata all’offesa”.

5. stato di necessità: “non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dallanecessità di salvare se od altri dal pericolo di danno grave alla persona (pericolo da lui nonvolontariamente causato ne evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo)” qui ilfatto è direzionato verso un terzo per tanto il pericolo può essere solo di danno grave allapersona, non così nella legittima difesa.

6. uso legittimo armi

 

COLPEVOLEZZA I suoi elementi sono 4:

1. Imputabilitàcapacità di intendere e volere al momento della commissione del fatto

a.    minore etàse minore di 14 anni presunzione di incapacità; da 14 a 18 da verificare concretamente;+18 presunzione di capacità che può essere esclusa

b.    Infermità di mente:da valutare caso per caso.

c.    Ubriachezza:scusa solo se è fortuita o dovuta a forza maggiore; non scusa se è preordinata ocolposa o ancora abituale

d.   Sordomutismo da valutare caso per caso.

 

2. Elemento Soggettivo: dolo

il dolo c’è se (I)-l’evento dannoso o pericolosoè (II)-previstoe (III)-volutocome conseguenza dellaazione (quindi 3 elementi).

Si è spesso discusso se è configurabile solo per i reati d’evento ma si ritiene di no, ed evento dannoso opericoloso va inteso come insieme degli elementi della fattispecie.

Perché vi sia il dolo vi deve essere, oltre ai 3 elementi, lacoscienza dell’offesa.

Vari tipi di dolo:

Diretto:l’obbiettivo del reato non è l’evento che però è previsto e accettato (es durante un rapimentomuore il rapito)

Dolo eventualese l’evento è previsto in maniera eventuale (può succedere)

Intenzionalei 3 elementi

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Non sempre è presente il dolo, ma talvolta il reato può essere causato da errore (2 tipi di errore)a. di fatto, errata percezione della realtàb. di diritto, 1. sulla legge penale - non scusa; 2. sulla legge extrapenale - scusa se si traduce in

errore sul fatto.

 

3. Conoscenza dell’Illiceità.certamente non si richiede la piena conoscenza dell’illiceità. Inoltre, sentenzedella Corte Costituzionale allargano l’interpretazione, si richiede infattinon avere ignorato la leggepenale per colpa . Di fatto quindi si impone a chi fa una particolare attività di documentarsi sulla leggeche la regolamenta; il fatto di non sapere per colpa non scusa.

 

4. Cause di esclusione della colpevolezza. E’ stata sempre utilizzata come valvola di sfogo da adattarealla situazione concreta e si basa sul concetto diinesigibilità (cioèl’ordinamento, in quella data situazionenon avrebbe potuto richiedere un comportamento diverso dall’autore).

I problemi di questa categoria sono però che c’è un’assenza di criteri e non è chiaro se bisogna riferirsiad un Uomo/Modello o al caso concreto.

Nonostante le critiche dottrinali vi sono però dei casi di inesigibilità accettati da tutti

-        Stato di necessità

-        Ordine criminoso insindacabile

-        Ignoranza scusabile della legge penale

 

 

 

2.2 - Circostanze del reato

 

“L’esigenza di dare rilevanza alla situazione concreta verificatasi in un reato, viene risolta con lecircostanze” (citato). Ve ne sono vari tipi

-        Aggravanti (che aumentano o modificano qualitativamente in peggio la pena) e Attenuanti

-        Comuni (applicabili a tutti i reati) o Speciali (solo ad alcuni)

-        Ad efficacia comune (aumento o diminuzione della pena fino ad 1/3 ) ed ad efficacia speciale (+ di1/3)

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Le circostanze vengono imputate nel seguente modo

-        Aggravanti (se conosciute o ignorate per colpa)

-        Attenuanti (indipendentemente dalla conoscenza o meno: criterio obiettivo)

Le circostanze possono anche concorrere

a.     concorso omogeneo (dello stesso tipo es. tutte attenuanti)

- se ad efficacia comune ci sono dei limiti massimi per le aggravanti: non più del triplo del massimo e nonpiù 30 anni per reclusione e 5 per arresto

- se ad efficacia speciale: per aggravanti si applica la pena per la circostanza più grave; per attenuanti lapena per la circostanza meno grave

b.     concorso eterogeneo è necessario un giudizio di prevalenza/equivalenza anche se la scelta deicriteri non è meglio specificata.

 

 

2.3 - Delitto tentato

 

Quando la fattispecie del reato si completa (perché si compie l’azione o si verifica l’evento) si dice che ilreato è consumato. Può accadere che un dato comportamento pur non completando la fattispecie risultitale da rendere opportuna la punizione.

Si parla di tentativo (punibile) quando gli atti compiuti sono:a. idonei (l’idoneità va valutata a posteriori)b. univoci (non si possono avere dubbi su quella che era l’intenzione)

Anche nel tentativo si possono avere le circostanze e si distingue tra:1. tentativo circostanziato di eletto2. tentativo di delitto circostanziato (il delitto se fosse stato consumato sarebbe stato

circostanziato)

il tentativo non si configura per tutti i reati:

delitti – tentativo configurabile

contravvenzioni – tentativo non configurabile

colposi - tentativo non configurabile

 

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2.4 - Concorso di persone

 

 I reati sono concepiti come eseguibili da un solo soggetto (per lo meno la maggior parte: ce ne sonoalcuni già plurisoggettivi), tuttavia possono essere compiuti anche da più di un soggetto. Si parla, quindi diconcorso, i cui elementi sono:

1. pluralità di agenti2. commissione di un reato3. contributo di ciascuno4. elemento soggettivo (che deve essere articolato nella coscienza e volontà di commettere il reato

- volontà di concorrere)

tutti i partecipanti soggiacciono alla pena prevista per il reato (Tutti i concorsi sono uguali, anche se ilgiudice può valutare la singola situazione).

Anche le circostanze sono applicabili al concorso.

 

3. Reato Commissivo Colposo

 

3.1 - Caratteri

 

TIPICITA’

Non sempre perché possa esservi punizione ci deve essere il dolo, talvolta è sufficiente la colpa.

Il criterio adottato dal codice è quello della:

-        Prevedibilità (il giudizio deve essere fatto ex ante in base ad un parametro oggettivo)

-        Evitabilità

Per capire quando un evento era prevedibile ci sono delle regole

a.     di origine sociale (era prevedibile se si è agito con negligenza, impudenza o imperizia)

b.     di origine giuridica (è la norma che in determinati casi impone un comportamento specifico)

Alcune attività anche se pericolose (e quindi per le quali si potrebbe prevedere qualche fattispeciepenalistica) sono consentite, per specifiche esigenze.

 

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ANTIGIURIDICITA’

Non tutte le cause che scusano sono valide anche per i reati colposi:

sono valide legittima difesa e Stato di necessità

 

COLPEVOLEZZA

Presuppone la assenza di volontà a commettere il fatto

 

 

 

3.2 – Cooperazione colposa

 

Anche nei reati colposi è configurabile il concorso di persone.

Prende il nome di Cooperazione colposa: perché possa essere punito anche chi partecipa è perònecessario un legame psicologico tra chi partecipa e chi commette il reato (es. un incidente d’autocausato da negligenza, nella quale il passeggero incitava l’autista ad andare più forte)

 

4. Il Reato Omissivio

 

 

4.1 – In generale

 

Il modello tipico di illecito è l’azione, tuttavia i reati possono essere commessi anche mediante omissione.Vi sono:

-        Omissivi propri: mancato compimento dei un azione

-        Omissivi impropri: mancato impedimento di un evento

 

Per gli impropri, nel codice vi sono poche ipotesi tipiche di delitto omissivo

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a.     rati contro la vita e l’incolumità

b.     incolumità pubblica

 

perché possa esservi la punibilità è necessario da una parte ilRapporto di causalità tra l’omissione el’evento (ci deve essere una probabilità vicina alla certezza) ed unobbligo giuridico di impedirel’evento (tali obblighi scaturiscono da leggi regolamenti, contratti ecc.).

 

Il fenomeno che attribuisce la responsabilità per l’omissione è giustificato dalla rilevanza dei beni (es lavita), per la protezione dei quali si pongono altre persone (oltre ai diretti interessati che non possonoproteggerli adeguatamente). Le persone alle quali viene attribuita la responsabilità sono

-        in una posizione di garanzia o di controllo o ancora

-        sono originarie (es genitori per i figli) o derivate (es da un contratto)

 

ANTIGIURIDICITA’: anche qui si configurano cause di giustificazione, la più tipica è lo stato dinecessità

COLPEVOLEZZA’:

-        il dolo c’è se: c’era la consapevolezza dell’obbligo di agire e la consapevolezza di potere agire

-        la colpa se non c’erano le consapevolezze e non c’erano per colpa

 

TENTATIVO è configurabile

 

5. Responsabilità Oggettiva

 

 

 

5.1 – In generale

 

Art.47 c.p. statuisce che per un fatto delittuoso si risponde solo per dolo o colpa… oppure anche senza,

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nei casi stabiliti dalla legge; tale disposizione sembra contrastare con la personalità della responsabilitàpenale.

La responsabilità attribuita senza dolo o colpa è dettaResponsabilità Oggettiva . Ve ne sono 2 tipi

Pura (senza dolo e colpa)a. aberratio delicti: quando per un errore nell’utilizzo dei mezzi del reato, o per un'altra causa, si

verifica un evento non voluto, il responsabile ne risponde se l’evento è previsto come colposo.b. Responsabilità del partecipante al delitto non voluto. Ne risponde anche se non lo ha voluto, se

è conseguenza della sua azione o omissione.c. Reati di stampa. Ne rispondono i dirigenti per i reati commessi con mezzo stampa (per mancato

controllo).

 

Mista (in cui c’è dolo o colpa)a. delitti preterenintenzionali. Nel delitto minore (non commesso) c’è il dolo, per quello

effettivamente commesso non è prevista nemmeno la colpa.b. reati aggravati dall’evento. Se si verifica l’evento descritto in fattispecie, viene applicata un

aggravio di pena.

 

 

 

6. Concorso di reati

 

6.1 - In generale

 

Di solito nella commissione di un reato vi è una condotta ed un reato, quando si commettono, invece, piùreati, si parla di concorso di reati

-        concorso materiale: + condotte + reati (tante pene quanti sono i reati)

-        concorso formale: 1 condotta, + reati (la pena per il + grave aumentata fino ad un terzo)

 

Il problema è stabilire cosa è una condotta, e i criteri adottati sono due:

a.     contestualità degli atti

b.     univocità del fine

 

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7. Le sanzioni

 

7.1 – Premesse

 

Le idee che stanno alla base delle sanzioni sono

-        retribuzione (punire il colpevole per ciò che ha fatto)

-        prevenzione generale (la sanzione prevista serve a dissuaderela collettività da commettere ilreato)

-        prevenzione speciale (la sanzione serve a dissuaderechi ha commesso il reato dal commetterlo infuturo)

 

Il nostro Ordinamento ha come scopo la rieducazione e prevede un sistema a doppio binario (accantoalla sanzione c’è la misura di sicurezza applicata a soggetti pericolosi socialmente e con scopirisocializzativi)

 

Le pene principali sono:

Ergastolo, reclusione, arresto, multa e ammenda

 

Ve ne sono poi di accessorie ai delitti: Interdizione publ. Uffci, interdizione legale ecc.

E accessorie alle contravvenzioni: sospensione dall’esercizio di una professione o un arte ecc.

Oltre che accessorie ad entrambe le tipologie: es. pubblicazione della sentenza.

 

L’ordinamento prevede dellesanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, applicabili in determinatecondizioni

-        non per certi reati (quelli per i quali è esclusa l’amnistia)

-        soggettivi (che non ci sia stata una doppia condanna, per il colpevole, a per reati stessa indole…)

 

queste sono:

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a.     semidetenzione (se il giudice vorrebbe applicare una pena detentiva a meno di 1 anno) – il detenutodeve trascorrere almeno 10 ore al giorno in cella

b.     libertà controllata (se il giudice vorrebbe applicare una pena detentiva a meno di 6 mesi)

c.      pena pecuniaria (se il giudice vorrebbe applicare una pena detentiva a meno di 3 mesi)

 

Accanto a queste vi sono poi dellemisure alternative alla detenzione applicabili o d’ufficio o surichiesta di parte (patteggiamento) a certe condizioni:

Che la pena detentiva applicabile (diminuita fino a un terzo) non superi i 2 anni di detenzione

 

Queste sono:a. Affidamento in prova ai servizi socialib. Detenzione domiciliarec. Semilibertà (il detenuto può trascorrere parte della giornata fuori dall’istituto, per lavorare)d. Liberazione anticipatae. Permessi premio

 

 

 

7.2 - Commisurazione della pena

 

E’ disciplinata dal art.133 c.p. che indica 2 criteria. gravità del reato (da desumere: dai mezzi di esecuzione; dalle modalità di commissione del reato)b. propensione a delinquere (da desumere dal motivo, dal carattere, dall’educazione, dalla vita

ecc.)

 

In materia di sanzioni vi possono essere poi previste delleCondizioni Obiettive di Punibilità ovverodei fatti futuri ed incerti, dai quali quale l’ordinamento fa dipendere la punibilità

 

-        Cause di estinzione del Reato (sono tali quelle che intervengono prima di una sentenza definitiva dicondanna) : Morte del reo, amnistia, Sospensione condizionale, perdono giudiziale ecc.

-        Cause di estinzione della pena (intervengono successivamente alla sentenza e fanno cessare lapena): Morte del reo, Amnistia, grazia, liberazione condizionale ecc.

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7.3 - Misure di sicurezza

 

Il nostro Ordinamento accanto alle pene prevede le misure di sicurezza che perseguono la pericolositàsociale del soggetto.

Le condizioni per applicarle sono 2:

-        Oggettiva: la commissione di un reato

-        Soggettiva: la pericolosità sociale del soggetto (che va valutata in concreto e non si presume)

L’ordinamento stabilisce alcuni tipi di pericolosità Sociale

a.     delinquente abituale

b.     delinquente professionale (che trae sussistenza dal crimine)

c.      delinquente per tendenza (è dichiarato tale chi, commettendo un rato, dimostra di avere unaIndolemalvagia – la categoria è molto dibattuta)

 

Le misure di sicurezza applicabili, sonoa. Personali di cui (detentive: ricovero in casa di cura, ospedale psichiatrico ecc;non detentive:

divieto di soggiorno, divieto di frequentare locali pubblici ecc.)b. Patrimoniali es confisca.

 

 

7.4 - Sanzioni civili

 

Accanto alle sanzioni penali, un illecito penale può dare luogo a sanzioni civili, quali restituzioni,risarcimenti, rimborsi spese ecc.

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[1]Rusco E., FindacaG. – “Diritto penale parte generale”, 98 – Zanichelli ,Bologna