'Dati aperti e normativa: dal CAD al decreto 'trasparenza ... · IODL 2.0 CC –0 - p.d. Morena...
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'Dati aperti e normativa:
dal CAD al decreto 'trasparenza‘,
un percorso in itinere(semplificare la trasparenza)
Morena Ragone @ Regione Abruzzo – L’Aquila, 7 giugno 2013
Chi sono (e cosa faccio)
Morena Ragone @ Regione Abruzzo – L’Aquila, 7 giugno 2013
Tutto ebbe inizio...
1957
Opengov
Rightto know
Morena Ragone @ Regione Abruzzo – L’Aquila, 7 giugno 2013
Apertura, trasparenza, partecipazione
Open Government Directive
8 dicembre 2009
“La mia amministrazione si impegna a dare vita a ungrado di apertura nel governo senza precedenti.Lavoreremo assieme per assicurare la fiducia pubblica eper stabilire un sistema basato sulla trasparenza, sullapartecipazione pubblica e sulla collaborazione.L'apertura rafforzerà la nostra democrazia epromuoverà l'efficienza e l'efficaciadell'amministrazione”
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/assets/memoranda_2010/m10-06.pdf
Morena Ragone @ Regione Abruzzo – L’Aquila, 7 giugno 2013
A + T + P = OpenGov!
Morena Ragone @ Regione Abruzzo – L’Aquila, 7 giugno 2013
APERTURA:
interazione tra cittadini e governo
basate su bidirezionalità, condivisione e
partecipazione ai processi decisionali
dell’amministrazione, mediante i
nuovi strumenti digitali.
TRASPARENZA:
le amministrazioni sono chiamate a stimolare e facilitare
i cittadini nelle attività di controllo continuo dei processi
decisionali all’interno delle istituzioni, tramite:
- libertà di accesso ai dati e alle informazioni,
- condivisione di documenti e conoscenze tra istituzioni e
comunità.
PARTECIPAZIONE:
le istituzioni sono inserite all’interno di una rete collaborativa,
con la partecipazione di enti pubblici, cittadini, imprese, terzo
settore
La “casa di vetro”…
Morena Ragone @ Regione Abruzzo – L’Aquila, 7 giugno 2013
…o la teoria dell’apriscatole?
Morena Ragone @ Regione Abruzzo – L’Aquila, 7 giugno 2013
L’open government
Morena Ragone @ Regione Abruzzo – L’Aquila, 7 giugno 2013
Si parla di dati aperti a proposito di dati liberamente accessibiliin rete, senza restrizioni di copyright, brevetti o altre forme diprivativa che ne limitino la riproduzione ed il riuso
I dati aperti costituiscono 'Open Government Data' quando idati pubblicati in formato aperto sono prodotti dagli entigovernativi, e sono riutilizzabili da chiunque (cittadini, imprese,altre PPAA), anche per scopi commerciali.
Open Data: cos'è
Morena Ragone @ Regione Abruzzo – L’Aquila, 7 giugno 2013
Open Data: come funziona
By Maurizio Mapoletano, fonte de.straba.us
Morena Ragone @ Regione Abruzzo – L’Aquila, 7 giugno 2013
Open Data: le 10 caratteristicheCompleti: i dati devono comprendere tutte le risorse che consentono diesportarli, utilizzarli online e offline, integrarli e aggregarli con altre risorsee diffonderli in Rete.
Primari: i dati devono essere sufficientemente granulari, in modo dapoter essere aggregati ad altri dati e/o risorse disponibili in rete
Tempestivi: i dati sono resi disponibili tempestivamente così che ne siapreservato il valore
Accessibili: i dati sono fruibili e utilizzabili attraverso i protocolli internet,senza alcuna sottoscrizione di contratto, pagamento, registrazione orichiesta ufficiale
Leggibili: i dati devono essere leggibili da computer per garantire agliutenti la piena libertà di accesso e soprattutto di utilizzo e integrazione
dei contenuti digitali (machine-readable)
Morena Ragone @ Regione Abruzzo – L’Aquila, 7 giugno 2013
Non proprietari: i dati devono essere utilizzabili attraverso programmi,applicazioni e interfacce non proprietarie. I dati devono esserepubblicati e riusabili in formati non proprietari
Liberi da licenze: ai dati pubblicati in Rete in versione “open” nonpossono sottendere copyright o diritti intellettuali, né brevetti chepossano limitarne l’accesso o l’utilizzo e il riuso da parte degli utenti.
Riutilizzabili: gli utenti devono poter riutilizzare e integrare i dati, fino acreare nuove risorse, applicazioni, e nuovi servizi
Ricercabili: deve essere possibile ricercare con facilità e immediatezzadati e informazioni di proprio interesse, mediante strumenti di ricerca adhoc, come database, cataloghi e search engine
Permanenti: le caratteristiche descritte devono permanere per l'interociclo di vita dei dati
Morena Ragone @ Regione Abruzzo – L’Aquila, 7 giugno 2013
Open Data: le 10 caratteristiche
Open Data: la catena del valore
Di Janet Hughes – flickr - cc-by-sa
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Open Data: dal dato grezzo al servizio
Ciclo del dato
1. Scelta dataset raw data
2. Pulizia del dato
3. Scelta licenza
4. Scelta formato
5. Pubblicazione services
Morena Ragone @ Regione Abruzzo – L’Aquila, 7 giugno 2013
Open Data: le licenze
Scelta della licenza
CC – by
CC - by - SA (2.5 e 3.0)
ODC
IODL 2.0
CC – 0 - p.d.
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Open Data: linked data
Linked data
web semantico
interoperabilità
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Data.gov
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Apps.gov
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Data.gov.uk
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Dati.gov.it
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Dati.camera.it
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Regione Piemonte
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dati.puglia.it
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Dati.trentino.it
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Comune di Torino
Morena Ragone @ Regione Abruzzo – L’Aquila, 7 giugno 2013
Comune di Firenze
Morena Ragone @ Regione Abruzzo – L’Aquila, 7 giugno 2013
dati.comune.bari.it
Morena Ragone @ Regione Abruzzo – L’Aquila, 7 giugno 2013
UN: Global Pulse
Morena Ragone @ Regione Abruzzo – L’Aquila, 7 giugno 2013
Europeana
Morena Ragone @ Regione Abruzzo – L’Aquila, 7 giugno 2013
Mibac
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Open Data: quali 'data'?
Esempi di dati liberabili:
- Dati ambientali – emissioni?
- Dati sanitari – deficit regioni?
- Dati sui trasporti pubblici
- Dati di bilancio delle PA
Dati su sovvenzioni, contributi, consulenze
- Dati catastali e mercato immobiliare
- Dati territoriali su attività economiche ed imprese
- Dati su criminalità
- Dati su ricettività alberghiera
Morena Ragone @ Regione Abruzzo – L’Aquila, 7 giugno 2013
La prima norma sui dati aperti
Sovvenzioni, contributi, consulenze
Art. 18 DL 83/12 – l. 134/12)
“La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e
l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privatie comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7
agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet, ai
sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilità totale di cui all'articolo 11 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150”.
Le informazioni di cui al comma 2 sono riportate, con link ben visibile nella homepage del sito,
nell'ambito dei dati della sezione «Trasparenza, valutazione e merito» di cui al citato decreto
legislativo n. 150 del 2009, che devono essere resi di facile consultazione, accessibili ai
motori di ricerca ed in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e
il riuso ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”.
Morena Ragone @ Regione Abruzzo – L’Aquila, 7 giugno 2013
La prima norma sui dati aperti
Art. 18 DL 83/12 – l. 134/12)
“A decorrere dal 1° gennaio 2013, per le concessioni di vantaggi economici
successivi all'entrata in vigore del presente decreto-legge, la
pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di
efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo
complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare previste dal
comma 1, e la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata
d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta
responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile. ..omissis... La
mancata, incompleta o ritardata pubblicazione è altresì rilevabile dal
destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro
abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da
parte dell'amministrazione”.
Morena Ragone @ Regione Abruzzo – L’Aquila, 7 giugno 2013
L’opendata by defaultDecreto Sviluppo 2.0
Previsioni specifiche sull'Agenda Digitale Italiana
Modifiche all’art. 52 del CAD
Art. 52.Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni.
1. L’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati edocumenti è disciplinato dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, secondo ledisposizioni del presente codice e nel rispetto della normativa vigente.Entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto legge, le pubblicheamministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all’interno della sezione“Trasparenza, valutazione e merito” i regolamenti che disciplinano l’eserciziodella facoltà di accesso telematico il riutilizzo, compreso il catalogo dei dati e deimetadati in loro possesso.2. I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasimodalità, senza l’espressa adozione di una licenza di cui all’articolo 2, comma 1,lettera h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciaticome dati di tipo aperto ai sensi all'articolo 68, comma 3, del presente Codice.L’eventuale adozione di una licenza di cui al citato articolo 2, comma 1, letterah), è motivata ai sensi delle linee guida nazionali di cui al comma 7.
Morena Ragone @ Regione Abruzzo – L’Aquila, 7 giugno 2013
L’open data by defaultDecreto Sviluppo 2.0
Previsioni specifiche sull'Agenda Digitale Italiana
Modifiche all’art. 52 del CADArt. 52.
4. Le attività volte a garantire l’accesso telematico e il riutilizzo dei dati dellepubbliche amministrazioni rientrano tra i parametri di valutazione dellaperformance dirigenziale ai sensi dell’articolo 11, comma 9, del decretolegislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012 – art. 9
In sede di prima applicazione, i regolamenti di cui all'articolo 52, comma 1 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono pubblicati entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversionedel presente decreto-legge. Con riferimento ai documenti e ai dati gia' pubblicati,
la disposizione di cui all'articolo 52, comma 2, del citato decreto legislativo n. 82 del2005, trova applicazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della leggedi conversione del presente decreto.
Morena Ragone @ Regione Abruzzo – L’Aquila, 7 giugno 2013
L’opendata by default
Morena Ragone @ Regione Abruzzo – L’Aquila, 7 giugno 2013
Definizione di dato apertoDecreto Sviluppo 2.0
Previsioni specifiche sull'Agenda Digitale Italiana
Modifiche all’art. 68 del CAD
Art. 68
“3. Agli effetti del presente decreto legislativo si intende per:b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche:1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l’utilizzo da parte dichiunque, anche per finalità commerciali;2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivicomprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi dellalettera a), sono adatti all’utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori esono provvisti dei relativi metadati;3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell’informazione e dellacomunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono residisponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione.
Morena Ragone @ Regione Abruzzo – L’Aquila, 7 giugno 2013
Le norme sull’opendata
Schema di decreto legislativo recante il riordino della disciplinariguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione diinformazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, a normadell’articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190»del 15 febbraio 2013
“
Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo
per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione
delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicita', nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi “
f) obbligo di pubblicare tutti gli atti, i documenti e le informazioni di cui al
presente comma anche in formato elettronico elaborabile e in formati di
dati aperti. Per formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi
disponibili e fruibili on line in formati non proprietari, a condizioni tali da
permetterne il piu' ampio riutilizzo anche a fini statistici e la ridistribuzione
senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione diverse dall'obbligo dicitare la fonte e di rispettarne l'integrita'
Morena Ragone @ Regione Abruzzo – L’Aquila, 7 giugno 2013
Le leggi regionaliAttività normativa delle regioni:
1. Piemonte
2. Lazio
3. Puglia
4. Provincia Autonoma di Trento
5. Friuli Venezia Giulia (pr.)
6. Umbria (pr.)
N.B. Non sono specificate le tipologie di dati
Morena Ragone @ Regione Abruzzo – L’Aquila, 7 giugno 2013
Il quadro europeo
Public Sector Information (PSI) Directiverelativa al riutilizzo dell'informazione delsettore pubblico
D. lgs. 24 gennaio 2006, n. 36 «Attuazionedella direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo didocumenti nel settore pubblico»
Morena Ragone @ Regione Abruzzo – L’Aquila, 7 giugno 2013
La trasparenza: cos’èArt. 11, comma 1 decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
« La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento dellapubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioniconcernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamentigestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, deirisultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, alloscopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento eimparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalleamministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), dellaCostituzione»
Art. 1, comma 1 decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
«La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernentil’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire formediffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorsepubbliche»
Morena Ragone @ Regione Abruzzo – L’Aquila, 7 giugno 2013
La trasparenza: cosa non è
Decreto legislativo 14 marzo 2013, 33
Riordino delle norme sulla trasparenza
Trasparenza Obblighi di pubblicazione
(li comprende, ma non li esaurisce: il piano triennale può prevederne di ulteriori)
Trasparenza Pubblicità legale (albo)
(legge 69/2009, art. 32)
Trasparenza Open data
(PSI directive 2003/98/CE, artt. 52 e 68 d.lgs 82/2005)
Morena Ragone @ Regione Abruzzo – L’Aquila, 7 giugno 2013
La trasparenza come total disclosure?Quindi possibilità di accesso totale alla totalità delle informazioni pubbliche….?
22 gennaio 2013 – approvazione bozza decreto
«Si stabilisce il principio della totale accessibilità delle informazioni. Il modello diispirazione è quello del Freedom of Information Act statunitense, che garantiscel’accessibilità di chiunque lo richieda a qualsiasi documento o dato in possesso delle PA,salvo i casi in cui la legge lo esclude espressamente (es. per motivi di sicurezza)».
Legge delega n. 190/2012, art. 1. comma 15 e 35
“Ai fini della presente legge, la trasparenza dell'attivita' amministrativa e' assicurata mediante
la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni
relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilita', completezza e
semplicita' di consultazione...”
“Riordino….omissis…mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero
mediante la previsione di nuove forme di pubblicita', nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi”
Morena Ragone @ Regione Abruzzo – L’Aquila, 7 giugno 2013
Trasparenza: quale e comeQuindi possibilità di accesso totale alla totalità delle informazioni pubbliche….
Articolo 2
«Le disposizioni del presente decreto individuano gli obblighi di trasparenza concernentil’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la suarealizzazione»
Trasparenza obblighi contenuti nel decreto
modalità previste dal decreto
Articolo 3
«Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensidella normativa vigente sono pubblici e chiunque ha il diritto di conoscerli, di fruirnegratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’art. 7»
Morena Ragone @ Regione Abruzzo – L’Aquila, 7 giugno 2013
Trasparenza e diritto di accessoArticolo 1, comma 1, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
«La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di stato, di segreto d’ufficio, di
segreto statistico e di protezione dei dati personali…»
Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 24, comma 1
«Il diritto di accesso è escluso»: per i documenti coperti da segreto di Stato, nei procedimenti tributari,
atti amministrativi generali, procedimenti selettivi
Articolo 24, comma 3: «non sono ammissibili istanze di accetto preordinate ad un controllo
generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni»
Art. 4 – limiti alla trasparenza
Morena Ragone @ ForumPA – Roma, 29 maggio 2013
Comma 6: «Restano fermi i limiti alla diffusione e all'accesso delle informazioni di cui all'articolo 24,
comma 1 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, di tutti i dati di cui all'articolo 9
del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di quelli previsti dalla normativa europea in materia di
tutela del segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa
nazionale ed europea in materia statistica, nonché quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare
lo stato di salute e la vita sessuale.
Trasparenza e tutela dei dati personaliArticolo 1, comma 1, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
«La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di stato, di segretod’ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali…»
Articolo 4 – Limiti alla trasparenza
Morena Ragone @ ForumPA – Roma, 29 maggio 2013
«1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati
giudiziari, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti
istituzionali, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la
indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi
dell'articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.»
Comma 2 – dati di organi politici - rilevante finalità di interesse pubblico
Comma 3 – altri dati, info e documenti – si se anonimizzati
La nuova trasparenzaArt. 5 – accesso civico
«1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di
pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i
medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla
legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentataal responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al
comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento,
dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovverocomunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a
quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel
rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo
collegamento ipertestuale»
«Cara PA ti scrivo….»
Morena Ragone @ Regione Abruzzo – L’Aquila, 7 giugno 2013
La nuova trasparenzaArt. 7 – dati aperti e riutilizzo
1. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della
normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5,
sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono
riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori
restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.
Dati aperti in funzione della trasparenza?
Trasparenza statica Trasparenza dinamica
riutilizzo con finalità economiche
Morena Ragone @ Regione Abruzzo – L’Aquila, 7 giugno 2013
La nuova trasparenza
Art. 9 – Accesso alle informazionipubblicate nei siti
«Accesso alle informazioni pubblicate nei
siti 1. Ai fini della piena accessibilità delle
informazioni pubblicate, nella home page
dei siti istituzionali è collocata un'apposita
sezione denominata «Amministrazione
trasparente», al cui interno sono contenuti i
dati, le informazioni e i documenti
pubblicati ai sensi della normativa vigente.
Le amministrazioni non possono disporre filtri
e altre soluzioni tecniche atte ad impedire
ai motori di ricerca web di indicizzare ed
effettuare ricerche all'interno della sezione
«Amministrazione trasparente».
Morena Ragone @ Regione Abruzzo – L’Aquila, 7 giugno 2013
Cosa e come: la CIVIT
Consultazione pubblica della «bozza di Linee guida per l’aggiornamento delProgramma triennale per la trasparenza e l’integrità 2013-2015»
- Lista obblighi pubblicazione
- Nota esplicativa (amministrazione trasparente)
- Documento tecnico (termini, formati, LOD)
- Scheda programma portale
- Monitoraggio OIV
- Scadenze (20.07, 10.09, 31.12)
Morena Ragone @ Regione Abruzzo – L’Aquila, 7 giugno 2013
Norme perfette (o quasi)
Le sanzioni
(artt. 15, 22, 28,
46, 47)
Morena Ragone @ Regione Abruzzo – L’Aquila, 7 giugno 2013
Alcuni problemi…FALSO
Troppi atti/documenti
Scarsa reperibilità informazioni
Eccesso nel controllo sociale
Integrazione tra norme (abrogazioni espresse?)
Amministrazioni interessate
VERO
Obblighi onerosi
Risorse
Scarsa omogeneità tra amministrazioni
Morena Ragone @ Regione Abruzzo – L’Aquila, 7 giugno 2013