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    Danno biologico, morte immediata, danno morale, iuresuccessionis, iure proprioCassazione civile , sez. III, sentenza 11.10.2012 n 17320

    Nel caso di morte immediata o intervenuta a breve distanza dallevento lesivo, non pu essere invocata la tutela

    risarcitoria del danno biologico e del danno morale in favore della vittima. Mentre nel caso in cui la vittima sopravviva perun tempo apprezzabile, ed abbia avuto consapevolezza della progressiva perdita delle speranze di vita, questasofferenza psichica deve essere risarcita come danno morale nella sua ampia accezione, anche nel caso che lillecitoconfiguri reato.

    Lo stesso danno parentale, nello specifico, rientra nellambito del danno morale, ma non pu essere chiesto due voltecome danno morale iure proprio e come danno non patrimoniale per la perdita parentale.

    (* !iferimenti normativi" artt. 1223, 1226,203, 20!6 e 20!" c.c.

    (#onte" #assimario.it $ 3%&2012. $fr.notadi Michele %aselli

    &danno biologico&morte immediata&danno morale&iure successionis&parenti&iure proprio&

    I'D(''I))* I'+II ( -(/*'+II+ CII(4irenze 13 novembre 2012

    Cons. M. Rossetti (Massimario della Cassazione) - Accreditato 4 oreCNF

    5/-(#+ C*-( DI C++)I*'(

    ()I*'( III CII(

    entenza " luglio 11 ottobre 2012, n. 17320

    (Carnevale Relatore Dogliotti)

    volgimento del processo

    '. %l (omissis , una potente auto m) condotta da .+.., con a bordo il giovane ventunenne -.. , a causa della fortevelocit usciva dalla sede stradale finendo contro un albero. La vettura a seguito dell/urto prendeva fuoco e il giovane -.,

    rimasto intrappolato tra le lamiere, restava carbonizzato.

    0. $on citazione dinanzi al ribunale di Milano del febbraio '111 i genitori di .-., !. e 2.!., ed il fratello L., convenivanoil conducente responsabile, l/assicuratore e il proprietario assicurato 3esmaplast di .!., ed agivano per il risarcimento ditutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio ed iure successionis, loro derivati dalla morte del figlio e delfratello. 4i costituivano le controparti contestando la responsabilit esclusiva del conducente e la richiesta delle varievoci di danno.

    5. $on sentenza del 1 maggio 0660 il tribunale accertava la responsabilit esclusiva del conducente e condannava insolido i convenuti al risarcimento dei danni" veniva riconosciuto ai parenti il danno non patrimoniale definito morale, iureproprio, al padre il rimborso delle spese mediche e funerarie, non erano invece accolte le pretese iure successionis, ildanno biologico vantato iure proprio e il danno patrimoniale futuro, in relazione alla perdita del giovane studente alla(omissis.

    7.$ontro la decisione hanno proposto appello i congiunti di -. chiedendo la migliore liquidazione del danno morale e loaccoglimento di tutte le altre voci di danno richieste, resistevano le controparti e veniva svolto appello incidentale controla +8a in ordine alla rivalsa di quanto dovuto ai danneggiati.

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    9.La $orte di appello di Milano, con sentenza del '6 settembre 066: in parziale accoglimento dello appello principale edin parziale riforma della sentenza del tribunale ha migliorato la liquidazione degli importi dovuti ai parenti a titolo di dannomorale condannando i convenuti a versare le ulteriori somme, confermava nel resto la impugnata sentenza, dichiaravainammissibile l/appello incidentale e compensava per la met le spese del grado tra gli appellanti e le altre parti,ponendo a carico degli appellati l/altra met.

    ;. $ontro la decisione ricorrono i parenti di .-. deducendo cinque motivi di censura e relativi quesiti< resistono le

    controparti con controricorso, .. ha prodotto memoria.

    #otivi della decisione

    :. %l ricorso non merita accoglimento. -er chiarezza espositiva si offre una sintesi dei motivi ed a seguire la confutazionein diritto.

    :.'. 4intesi dei motivi.

    Nel primo motivo si deduce error in iudicando per la violazione degli artt. '005, '00;, 0675, 069; e 0691 c.c. nella partein cui la $orte di appello di Milano ha respinto la richiesta dei danni parentali biologico e morale terminale, trasmessi iureereditario, essendo la sopravvivenza di -aolo protratta sino al momento della esplosione del fuoco sulla autovettura. alverbale di descrizione, ricognizione e sezione del cadavere del dr. . risulta che la causa determinante della morte =costituita dalle ustioni estese su tutta la superficie corporea. %l quesito di diritto sostiene la tesi di una sopravvivenzarilevante ai fini della acquisizione del diritto al risarcimento in capo alla stessa vittima.

    Nel secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli art. 5 e 50 della $ostituzione nel punto in cui la $ortemilanese ha ritenuto immediato il decesso, cos> escludendo la risarcibilit del danno biologico e morale terminali. La tesi= che essendo identiche le situazioni di lesioni mortali con e8itus immediato o quasi immediato, in relazione alla perditadel bene della vita, la discriminazione posta dalla $orte di appello appare alla evidenza incostituzionale.

    ?uesito di diritto in termini.

    Nel terzo motivo si deduce il vizio della motivazione, contraddittoria e illogica, in ordine alla quantificazione del dannomorale parentale iure proprio, che si assume liquidato in melius ma sempre in misura riduttiva in relazione alla gravit edrammaticit dello evento.

    Nel motivo si stigmatizza che nella applicazione delle tabelle milanesi, la forbice della variante tabellare = stata

    considerata sulla base del valore minimo.

    ?uesito, non richiesto, ma in termini.

    Nel quarto motivo si deduce error in procedendo per violazione e falsa applicazione degli artt. '@1 e 579 c.p.c per averela $orte ritenuto gli appellanti decaduti dalle prove la cui richiesta non era stata espressamente richiamata al momentodella precisazione delle conclusioni. ?uesito in termini a ff '1.Nel quinto motivo si deduce error in iudicando per la violazione degli artt. '00; e 0675 c.c. nella parte in cui la $ortemilanese esclude la risarcibilit del danno patrimoniale futuro da lucro cessante, senza tener conto di circostanzefamiliari e di criteri presuntivi. ?uesito in termini a ff. 0'.

    :.0.$onfutazione in diritto.

    ando un ordine logico ai motivi occorre considerare per primo il secondo motivo che pone la questione centrale,della

    mancanza di una adeguata tutela del bene della vita, costituzionalmente protetto, ma non in sede di risarcimento deldanno, con riferimento alla posizione soggettiva della persona che lo subisce.3iene posta la questione di costituzionalit per la violazione del combinato disposto degli articoli 5, come parit ditrattamento e non discriminazione, e dello art. 50 della $ostituzione nel senso che biologicamente, il danno massimo perlo essere vivente = quello che lo priva, definitivamente, della capacit di vivere, di esistere come persona. La lesione delbene della vita, si sostiene, = la stessa, vuoi nel caso di morte immediata o quasi immediata, vuoi nel caso di lesionemortale che consenta una breve sopravvivenza, ma senza speranza di sopravvivenza per la gravit ed irreparabilitdelle lesioni. L/illecito civile, da cui deriva la pretesa risarcitoria, nella fattispecie in esame = connesso al fatto dellacircolazione ed ad una condotta di guida negligente e imprudente, da cui = derivato il gravissimo evento di danno per ilgiovane trasportato. Non viene in discussione la imputabilit soggettiva, non il nesso di causalit tra condotta ed evento,e neppure si discute sulla ingiustizia del danno, o sulla lesione del bene della vita, che rientra nella categoria dei dirittiinviolabili nella clausola aperta di garanzia di cui allo art. 0 della $ostituzione, ed il contenuto del bene, che non =chiaramente indicato in una precisa norma costituzionale nazionale, = invece chiaramente indicato, a livello Auropeo,vuoi dallo art.0 della $arta dei diritti fondamentali della Bnione, recepita dal rattato di Lisbona nel quadro dei principigenerali e dei valori fondanti al Bnione vuoi dallo art. 0 della $AB e dalla interpretazione giurisprudenziale della $orteAuropea di 4trasburgo che ha riscontrato la violazione da parte dello 4tato italiano del diritto alla vita, ritenendo iniquo ilsistema italiano di prescrizione del reato di omicidio colposo, con gli standards internazionali di tutela dei dirittifondamentali, e quindi considerando l/illecito penale e l/ostacolo della prescrizione iniqua in quanto impeditivi dellacondanna. La sentenza della $orte attiene al caso +liCaD ed altri contro %talia ed = pubblicata il 01 marzo 06''.

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    3iene allora da chiedersi, se la medesima fattispecie, nel caso di omicidio colposo da illecito civile, con la morteimmediata della vittima, arsa viva e quindi estinta per le lesioni costituite dalla bruciatura di un corpo vivo e sano, troviuna adeguata tutela nazionale al livello di responsabilit civile, consentendo un ristoro diretto alla vittima trasmissibileagli eredi ed aventi causa o se invece il giudice nazionale possa elevare il livello di protezione in ambito comunitario edinterno, ovvero porre questione di rinvio pregiudiziale in relazione all/art. 0;: #BA e dell/art. ; par. ' della $AB.

    ?uesta sezione semplice, ai sensi dell/art.5:7 terzo comma del codice di procedura civile ritiene di dover condividere iprincipi di diritto enunciati dalle 4ezioni Bnite civili nelle sentenze gemelle del '' novembre 066@ ed in particolare nella n.0;1:5 nel punto 7.1 della parte motiva dove, riconosce nell/ambito della tutela del danno da morte, come danno nonpatrimoniale e morale. Le 4ezioni unite, condividendo gli arresti di questa stessa sezione, sent. n. ':67 '11: esuccessive conformi, hanno precisato quanto segue"a. nel caso di morte immediata o intervenuta a breve distanza dallo evento lesivo, non = predicabile la tutela risarcitoriadel danno biologico e del danno morale in favore della vittima"b. che nel caso in cui la vittima sopravviva per un tempo apprezzabile, come enunciato da $ass. ;767&'11@ esuccessive conformi, e la vittima abbia avuto consapevolezza della progressiva perdita delle speranze di vita, questasofferenza psichica, di grande intensit rispetto alla stessa durata della infermit provocata dalle lesioni mortali, deveessere risarcita come danno morale nella sua amplia accezione, anche nel caso che lo i llecito configuri reato, come =precisato nel punto 7.1.