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Direttore responsabile: ALBERTO BOSCO Redazione: Angela Grassi (02/30223315) - Margherita Mangioni (02/30223695) - Claudio Pagliara (02/30223686). Proprietario ed Editore: Il Sole 24 ORE S.p.A. Presidente: GUIDALBERTO GUIDI Vicepresidente Operativo: GIANCARLO CERUTTI Amministratore Delegato: GIUSEPPE CERBONE Direttore Generale Professionisti: PAOLO IMPERATORI Registrazione Tribunale di Milano n. 468 del 7 agosto 1997. Sede legale: Via Paolo Lomazzo 52 - 20154 Milano. Amministrazione: Via Castellanza 11 - 20151 Milano. Direzione, redazione: Via Castellanza 11 - 20151 Milano - Fax 02/30223345. Il Sole 24 ORE S.p.A. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo periodico può essere riprodotta con mezzi grafici e meccanici quali la fotoriproduzione e la registrazio- ne. Manoscritti e fotografie su qualsiasi supporto veicolati, anche se non pubblicati, non si restituiscono. Servizio clienti periodici: Il Sole 24 ORE S.p.A. Via Tiburti- na Valeria (S.S. n. 5) km 68,700 - 67061 Carsoli (AQ). Tel. 30.22.56.80 (prefisso 02 oppure 06); Fax 30225400 (prefisso 02 oppure 06); e-mail [email protected] Nuovi abbonati - Abbonamento annuale (Italia): Guida al Lavoro 190,00; Guida al Lavoro + Codice del Lavoro 209,00; Guida al Lavoro + Formulario del Lavoro 232,00; Guida al Lavoro + Codice del Lavoro + Formulario del Lavoro 250,00; Guida al Lavoro + Codice del Lavoro + Cd Rom 289,00; Guida al Lavoro + Codice del Lavoro + Formulario del Lavoro + Cd Rom 313, 00. In tutte le opzioni di abbonamento è compreso il mensile Contratti & Contrattazione Collettiva, il bimestrale Agenti & Rappresentanti e il servizio internet Lavoro on line (www.gui- daallavoro.ilsole24ore.com) Rinnovo dell’abbonamento: Guida al Lavoro 190,00; Guida al Lavoro + Codice del Lavoro 209,00; Guida al Lavoro + Formulario del Lavoro 232,00; Guida al Lavoro + Codice del Lavoro + Formulario del Lavoro 250,00; Guida al Lavoro + Codice del Lavoro + Cd Rom 255,00; Guida al Lavoro + Codice del Lavoro + Formulario del Lavoro + Cd Rom 284,00. In tutte le opzioni di abbonamento è compreso il mensile Contratti & Contrattazione Collettiva, il bimestrale Agenti & Rappresentanti e il servizio internet Lavoro on line (www.gui- daallavoro.ilsole24ore.com) Gli abbonamenti possono essere sottoscritti telefonando di- rettamente e inviando l’importo tramite assegno non trasferi- bile intestato a: Il Sole 24 ORE S.p.A. Via Tiburtina Valeria (S.S. n. 5), Km 68,700 - 67061 Carsoli (AQ) oppure inviando una fotocopia della ricevuta di pagamento sul c.c.p. n. 31481203. La ricevuta di pagamento tramite c.c.p. può essere inviata anche via fax allo 06/30225406 oppure 02/30225406. Arretrati e numeri singoli: . 6 (L. 11.618) comprensive di spese di spedizione. Per le richieste di arretrati e numeri singoli inviare anticipatamente l’importo seguendo le stesse modalità di cui sopra. I numeri non pervenuti potranno essere richiesti via fax al n. 02-06/30225450 o via e-mail a servizio- [email protected] entro 2 mesi dall’uscita del numero stesso. Pubblicità: Il Sole 24 ORE S.p.A. - SYSTEM - Sede legale: 20154 Milano. Via P. Lomazzo, 52 - Direzione e amministrazio- ne: 20151 Milano - Via Castellanza, 11 - Ufficio pubblicità: 20151 Milano - Via Busto Arsizio, 36 - Segreteria Tel. 02.3022.3852. Tariffa pubblicità: seconda di copertina 7.670,00 euro + Iva, terza di copertina 6.570,00 euro + Iva, quarta di copertina 8.760,00 euro + Iva, Quartino centrale 11.370,00 + Iva. Stampa: Il Sole 24 ORE S.p.A. - Via Tiburtina Valeria (S.S. n. 5) Km 68,700 - 67061 Carsoli (AQ). Danno biologico e Mobbing nel rapporto di lavoro Danno biologico e Mobbing nel rapporto di lavoro Lino Greco

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Direttore responsabile:ALBERTO BOSCO

Redazione: Angela Grassi (02/30223315) - MargheritaMangioni (02/30223695) - Claudio Pagliara (02/30223686).

Proprietario ed Editore: Il Sole 24 ORE S.p.A.Presidente: GUIDALBERTO GUIDIVicepresidente Operativo: GIANCARLO CERUTTIAmministratore Delegato: GIUSEPPE CERBONEDirettore Generale Professionisti: PAOLO IMPERATORIRegistrazione Tribunale di Milano n. 468 del 7 agosto 1997.Sede legale: Via Paolo Lomazzo 52 - 20154 Milano.Amministrazione: Via Castellanza 11 - 20151 Milano.Direzione, redazione: Via Castellanza 11 - 20151 Milano -Fax 02/30223345.Il Sole 24 ORE S.p.A. Tutti i diritti sono riservati. Nessunaparte di questo periodico può essere riprodotta con mezzigrafici e meccanici quali la fotoriproduzione e la registrazio-ne. Manoscritti e fotografie su qualsiasi supporto veicolati,anche se non pubblicati, non si restituiscono.Servizio clienti periodici: Il Sole 24 ORE S.p.A. Via Tiburti-na Valeria (S.S. n. 5) km 68,700 - 67061 Carsoli (AQ).Tel. 30.22.56.80 (prefisso 02 oppure 06);Fax 30225400 (prefisso 02 oppure 06);e-mail [email protected] abbonati - Abbonamento annuale (Italia): Guida alLavoro∴190,00; Guida al Lavoro + Codice del Lavoro ∴209,00;Guida al Lavoro + Formulario del Lavoro ∴232,00; Guida alLavoro + Codice del Lavoro + Formulario del Lavoro ∴250,00;Guida al Lavoro + Codice del Lavoro + Cd Rom ∴289,00; Guidaal Lavoro + Codice del Lavoro + Formulario del Lavoro + Cd Rom∴313, 00.In tutte le opzioni di abbonamento è compreso il mensileContratti & Contrattazione Collettiva, il bimestrale Agenti &Rappresentanti e il servizio internet Lavoro on line (www.gui-daallavoro.ilsole24ore.com)Rinnovo dell’abbonamento: Guida al Lavoro ∴190,00;Guida al Lavoro + Codice del Lavoro ∴209,00; Guida alLavoro + Formulario del Lavoro ∴232,00; Guida al Lavoro +Codice del Lavoro + Formulario del Lavoro ∴250,00; Guida alLavoro + Codice del Lavoro + Cd Rom ∴255,00; Guida alLavoro + Codice del Lavoro + Formulario del Lavoro + Cd Rom∴284,00.In tutte le opzioni di abbonamento è compreso il mensileContratti & Contrattazione Collettiva, il bimestrale Agenti &Rappresentanti e il servizio internet Lavoro on line (www.gui-daallavoro.ilsole24ore.com)Gli abbonamenti possono essere sottoscritti telefonando di-rettamente e inviando l’importo tramite assegno non trasferi-bile intestato a: Il Sole 24 ORE S.p.A. Via Tiburtina Valeria(S.S. n. 5), Km 68,700 - 67061 Carsoli (AQ) oppure inviandouna fotocopia della ricevuta di pagamento sul c.c.p. n.31481203. La ricevuta di pagamento tramite c.c.p. può essereinviata anche via fax allo 06/30225406 oppure 02/30225406.Arretrati e numeri singoli: ∴. 6 (L. 11.618) comprensive dispese di spedizione. Per le richieste di arretrati e numerisingoli inviare anticipatamente l’importo seguendo le stessemodalità di cui sopra. I numeri non pervenuti potranno essererichiesti via fax al n. 02-06/30225450 o via e-mail a [email protected] entro 2 mesi dall’uscita delnumero stesso.Pubblicità: Il Sole 24 ORE S.p.A. - SYSTEM - Sede legale:20154 Milano. Via P. Lomazzo, 52 - Direzione e amministrazio-ne: 20151 Milano - Via Castellanza, 11 - Ufficio pubblicità:20151 Milano - Via Busto Arsizio, 36 - Segreteria Tel.02.3022.3852.Tariffa pubblicità: seconda di copertina 7.670,00 euro +Iva, terza di copertina 6.570,00 euro + Iva, quarta di copertina8.760,00 euro + Iva, Quartino centrale 11.370,00 + Iva.Stampa: Il Sole 24 ORE S.p.A. - Via Tiburtina Valeria (S.S. n.5) Km 68,700 - 67061 Carsoli (AQ).

Danno biologicoe Mobbing

nel rapporto di lavoro

Danno biologicoe Mobbing

nel rapporto di lavoro

Lino Greco

LIno Greco - Avvocato in Milano e Monza

Hanno collaborato, la Dott.sa Claudia Pogna , il Dott. Daniele D’Alessandra e la Dott.sa Valeria Cantatore che siringraziano per l’attività di ricerca bibliografica e giurisprudenziale.Un ringraziamento particolare anche al Dott. Gilioli e alla Dott.sa Cassitto del Centro di Disadattamento Lavorativodella Clinica del lavoro dell’Università Statale di Milano «L. Devoto» per il contributo all’approfondimento del mobbing dalpunto di vista socio-psichiatrico e medico-legale.

Danno biologico o danno alla saluteNozione di danno biologico 6

La posizione della dottrinae l’evoluzione giurisprudenzialesul danno alla persona 7

La codificazione del danno biologico 9

Lesione della salutee risarcibilità come danno biologico

Il modello tradizionale 12

Il modello genovese 12

Il modello pisano o del calcolo a punto 13

Il sistema tabellare del Tribunale di Milano 14

Il criterio della liquidazione equitativa 16

La «storica» sentenza n. 184 del 1986della Corte Costituzionale 17

L’orientamento della Cassazionenelle pronunce dagli anni ‘80 18

La prova del danno biologico 19

La prospettiva di una tabella unica nazionale 21

Inail e danno alla salute nel rapporto di lavoro

Le «innovazioni» del Dlgs n. 38/2000 23

Il nuovo sistema indennitario 24

L’onere della prova del danno biologicopatito dal prestatore di lavoro 25

Danno biologico, danno eventoe danni conseguenza

Danno biologico quale danno eventoo «tertium genus» 26

Il danno biologico psichico 26

Il danno biologico riflesso 31

Il danno morale 32

Il danno estetico 34

Il danno esistenziale 35

Il danno patrimoniale 38

Il danno edonistico 39

Il danno alla vita di relazione 40

Il danno da morte 41

Il mobbing nel rapporto di lavoroLe cause del fenomeno 46Origini e definizione del fenomeno mobbing 48L’evoluzione del fenomeno (in Italia, Europae altri Paesi) 49

I soggetti colpiti dal mobbing 52Come si diventa «vittime» del mobbingnei luoghi di lavoro 52

Gli illeciti comportamenti datoriali e la tuteladella salute (danno biologico) 53

Cause di danno biologico di natura psichicanell’ambito del rapporto di lavoro 54

Eventi lesivi e illeciti comportamenti datorialiriconducibili al mobbing 56

Demansionamentoe dequalificazione professionale 56

Eccessivi carichi di lavoro 57Visite fiscali durante le assenzeper malattia o infortunio 57

Sanzioni disciplinari reiterate, trasferimento,licenziamento ingiurioso 58

Molestie sessuali e proposte indecenti 58Mobbing e danno biologico nella «species»del danno psichico 59

Danno psichico e mobbing: tecnopatia? 60Mobbing e danno esistenziale 62

Risarcibilità del mobbingI criteri per la liquidazione del danno 63Le fattispecie di mobbing e la giurisprudenza 65

Il mobbing e gli strumenti di tutela giudiziariaLa tutela individuale e le «azioni inibitorie»:la tutela cautelare 68

La tutela ordinaria 69Gli effetti della tutela giudiziaria 69L’onere della prova:gli strumenti e le tecniche 70

Nesso di causalità e irrilevanzadelle condizioni personali della vittima 72

Il mobbing sul posto di lavoronella legislazione dell’Unione Europea 73

Progetti e disegni di legge sul mobbing 80

Sommario

SOMMARIO

4 n. 2 - maggio 2003

L a salute, nel nostro ordinamento, rappresenta un bene giuridico primaria-

mente protetto e diritto inviolabile (artt. 2 e 32 Cost.).

La sua tutela, in ambito lavorativo, è attuata mediante la fondamentale nor-

ma contenuta nell’articolo 2087 c.c.

Il danno biologico o danno alla salute trova il suo fondamento nelle sentenze

della Corte Costituzionale n. 184/1986 e 356/1991.

Dal danno biologico quale danno-evento derivano i danni-conseguenza: danno

morale, danno patrimoniale, danno estetico, danno da riduzione della capacità la-

vorativa, danno esistenziale e, in caso di morte, danno edonistico.

La violazione della norma primaria, prevista dall’art. 32 Cost., e la lesione del

«bene» giuridico salute costituiscono il fondamento (giuridico) del diritto al risar-

cimento del danno biologico, figura di danno il cui avvento ha sostanzialmente in-

dotto ad una rilettura di tutto il sistema codicistico dell’illecito civile ed alla revi-

sione di alcune nozioni tradizionali, facendo sì che nascessero progressivamente

nella giurisprudenza le voci del danno alla vita di relazione e alla sfera sessuale,

del danno estetico, del danno biologico riflesso anche a favore dei prossimi con-

giunti e, infine, del danno esistenziale, nuova figura di danno tuttora in corso di ap-

profondimento, ed accolta dalla giurisprudenza in materia di lavoro, famiglia e in

alcuni casi di sinistri mortali.

Nel mondo del lavoro, e non solo, si è diffuso negli ultimi anni il fenomeno del

«mobbing»; la prevenzione del rischio-mobbing trova il suo fulcro nel Dlgs n.

626/1994, emanato in attuazione della Direttiva Quadro Cee 89/391.

La giurisprudenza di merito e di legittimità muove i primi passi in favore della

risarcibilità del danno da mobbing quale danno esistenziale e patrimoniale e ne

sancisce l’onere della prova ex articolo 2697 c.c.

Il Dlgs n. 38/2000, all’art. 13 ha introdotto, per la prima volta, la figura del

danno biologico, in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale (nel caso

del mobbing si può configurare il riconoscimento del danno psichico come tecno-

patia) per conseguire il ristoro dall’Inail. Permane un contrasto in dottrina sulle

tabelle da applicare, in quanto quelle previste nel Dlgs n. 38/2000 sono differenti e

inferiori rispetto alle tabelle del danno biologico applicate in ambito processuale.

In tale contesto è auspicabile un rapido intervento legislativo con finalità princi-

palmente preventive anziché repressive, che favorisca la risarcibilità del danno bio-

logico da mobbing in modo congruo, ove ne sussistano i presupposti.

L’Autore

I SUPPLEM

ENTI

GUIDA al LAVORO A P P R O F O N D I M E N T I

n. 2 - maggio 2003 5

Danno biologicoo danno alla salute

I l «danno biologico», o «dan-no alla salute» è il «danno al-la persona in sé e per sé consi-

derato» a «prescindere dalle con-seguenze economiche che posso-no derivarne, ovvero indipenden-temente dalla eventuale perditao riduzione di reddito», dall’etàe dal sesso della persona e per-tanto quale «danno ingiusto» exarticolo 2043 del codice civile(principio del «neminem laede-re»), di per sé risarcibile.In sostanza, la liquidazione deldanno alla persona non ha comeparametro di valutazione soltan-to il ceto sociale e la ridotta atti-tudine al lavoro del danneggiatoe la sua capacità di reddito.È però indubbio che il nostro or-dinamento giuridico ha accoltotra i suoi canoni la categoria logi-co-giuridica del cosiddetto «dan-no biologico» e la sua piena risar-cibilità solo in epoca piuttostorecente.Infatti, il codice civile del 1942(articolo 2043 e ss.), senza fareriferimento a tale danno, si limi-ta a prevedere i danni patrimo-niali e i danni non patrimoniali:i primi (quelli patrimoniali), co-stituiti dalla perdita o dalla ridu-

zione del reddito conseguenti al-la condotta del danneggiante, edestinati ad essere risarciti inogni caso; i secondi (quelli nonpatrimoniali), costituiti dalle sof-ferenze fisiche e psichiche patitedal danneggiato (cosiddetta «pe-cunia doloris») destinati ad esse-re risarciti solo in casi espressa-mente stabiliti dalla legge e cioè,in buona sostanza, nel caso incui il danno sia l’effetto di unacondotta costituente reato (com-binato disposto degli articoli2059 del codice civile e 185 delcodice penale).

Nozionedi danno biologicoCon il termine «danno biologi-co» si è inteso definire quel dan-no alla salute della persona lacui tutela giuridica trova il suofondamento normativo anzituttonella Carta Costituzionale (arti-coli 2, 3, 32).Nei commenti ai predetti articolidella Costituzione è stato ripetu-tamente precisato che tale defini-zione di «salute» è da considera-re nella sua accezione più ampiache, sganciandosi da un criteriodi determinazione puramentemedico-legale, va a coinciderecon il «valore» della persona nelsuo complesso, soddisfacendoesigenze di equità e di giustizianel trattamento risarcitorio[1].In altri termini, secondo l’inter-pretazione costituzionalmenteorientata del nostro ordinamentogiuridico, la persona viene consi-

derata e tutelata nel suo modo diesistere, di essere e, quindi, intutte le occupazioni (presenti efuture) nelle quali si realizza lapropria personalità morale.Sulla base di tale assunto, la giu-risprudenza di merito e di legitti-mità è giunta a definire il «dan-no biologico» quale la «lesionedell’integrità psicofisica dell’in-dividuo, in quanto incidente sulvalore uomo in tutta la sua di-mensione».L’intensa elaborazione della dot-trina, dapprima accolta dalleCorti di merito, in favore di unacollocazione autonoma del dan-no biologico, ha dato i suoi fruttia partire dagli anni ’70, trovandoconferma in svariate pronuncedella Corte Costituzionale e del-la Cassazione.Tutto ciò non è di trascurabilerilievo se si considera che, fino atrenta anni fa, venivano risarcitisolamente i danni patrimonialiex articolo 2043 del codice civi-le e i danni morali ex articolo2059 del codice civile in conse-guenza di fatti illeciti costituentireato (articolo 185 del codice pe-nale).L’individuo, in quanto titolaredi un patrimonio, valutabile se-condo un criterio economico-contabile, poteva invocare la tu-tela giuridica, qualora il predettopatrimonio subisse un danno,nella forma della perdita subitao del mancato guadagno (lucrocessante) ex articolo 1223 del co-dice civile.

[1] G. Alpa, Il danno biologico e danno alla salute. Un’altra ipotesi di applicazione diretta dell’art. 32 Cost., in Giur.It., 1976, I, 2, 443; Monetti e G. Pellegrini,Proposte per un nuovo metodo di liquidazione del danno alla personain Foro it., 1974, V, p. 159 e ss.

Prima di affrontare, nello spe-cifico, il delicato tema dellarisarcibilità del danno allapersona, occorre inquadrarenella sua giusta luce il princi-pio ispiratore del danno bio-logico

I SU

PPLE

MEN

TIGUIDA al LAVOROAPPROFONDIMENTI

6 n. 2 - maggio 2003

L’ipotesi tipica era rappresenta-ta dalla diminuzione della capa-cità di produrre reddito in con-creto, a causa di una lesione fisi-ca invalidante e il relativo dannoveniva commisurato sulla basedel reddito lavorativo.Inoltre, l’individuo poteva richie-dere il risarcimento del dannomorale derivante da reato ex arti-coli 2059 del codice civile e 185del codice penale, che si risolves-se in un patema d’animo o dolo-re psicofisico «transeunte», sen-za produrre postumi invalidantisulla persona medesima.In tal caso, il risarcimento deldanno veniva a compensare, inqualche modo, il dolore subito(pur assurgendo alla funzione di«praetium doloris»).Tale impianto di tutela esclude-va quella forma di danno chepuò riguardare tutti gli indivi-dui, compresi coloro che eranoprivi di un reddito lavorativo eperciò socialmente ed economi-camente meno protetti.In sostanza, colui che subiva undanno psicofisico che lo limita-va nella sua «attività di tutti igiorni», era un individuo senzatutela, qualora non fosse titolaredi reddito.Il sistema così descritto, operavaun meccanismo di preclusione ri-sarcitoria nei confronti di chi giàricopriva una posizione fattualedi svantaggio.Ciò andava in palese contrastocon i dettami della Carta Costitu-zionale (articoli 2 e 3).Inoltre, l’articolo 32 della Costi-tuzione (tutela della salute) resta-va secondo tale concezione com-pletamente inoperante.Con il trascorrere del tempo, apartire dalla sentenza n. 184 del1986 della Corte Costituzionale,la figura del danno biologico si èprogressivamente rafforzata nel-la evoluzione giurisprudenziale,

divenendo il fulcro o nucleo fon-damentale del risarcimento deldanno alla persona, determinan-do nel contempo, con la contem-poranea erosione dell’articolo2059 del codice civile («danninon patrimoniali») e l’avventodella figura del danno esistenzia-le (articolo 2043 del codice civi-le: danno ingiusto, in virtù delprincipio «neminem laedere»),una specie di fenomeno di «can-nibalismo» nei confronti di altrevoci risarcitorie, ritenute fino apoco tempo prima aventi voceautonoma[2].

La posizione della dottrinae l’evoluzione giurispruden-ziale sul danno alla personaIn Italia la letteratura sull’argo-mento del danno alla persona ècopiosissima, ed altrettanto nu-merose sono le pronunce delleCorti di merito e di legittimità.È opinione diffusa ed accettatache il danno biologico è una crea-zione della giurisprudenza, ovve-ro è espressione del «diritto vi-vente» cioè il modo con cui dot-trina e giurisprudenza intendonoil danno non patrimoniale.In ogni ordinamento, da sempre,e non solo nel nostro Paese, si èavvertita l’esigenza di tutelaretutti coloro che subiscono undanno derivato dalla lesione diun diritto soggettivo della perso-na, e in ogni epoca storica si rav-visano tentativi di dare rispostecorrette al problema con oppor-tuni interventi legislativi, pro-nunce giurisprudenziali e la ri-cerca e l’illustrazione di nuoviconcetti e principi da parte delladottrina.È emerso così un diffuso inten-to, comune a vari ordinamenti,di riconoscere nuove voci di dan-no risarcibile per consentire unaliquidazione del danno corri-spondente ad una effettiva ripara-

zione. Ciò spiega il processo con-tinuo di adeguamento del dirittopositivo alle nuove istanze di tu-tela, venendo data prevalenza al«valore» della persona nel suocomplesso.Sono altresì mutati i criteri perdefinire il «valore uomo»: l’ap-partenenza a ceti socialmente edeconomicamente più elevati e laredditività del danneggiato cedo-no il passo al principio del «valo-re complessivo della persona»,grazie all’adeguamento degli or-dinamenti interni ai principi disalvaguardia di fondamentali di-ritti dell’uomo, sanciti anche neldiritto internazionale.In origine, nel nostro ordinamen-to, «schiavo» della tradizionedel diritto romano, le lesioni del-l’integrità psico-fisica non trova-vano motivo di essere risarcitepoiché si riteneva che la personanon avesse prezzo e perciò le le-sioni arrecate alla sua integritànon potessero essere tradotte indenaro, salvo che vi fossero ri-percussioni di carattere patrimo-niale o sulla capacità di guada-gno.Superate nel tempo tali obiezio-ni alla risarcibilità, si avvertì lanecessità di attribuire rilevanzaai «danni alla salute», in sé e persé considerati, e si deve ad alcu-ne decisioni dapprima del Tribu-nale di Genova, poi di Pisa e infi-ne di altri Tribunali se si comin-ciò a considerare risarcibile ilpregiudizio caratterizzato dal«danno biologico», quale lesio-ne dell’integrità fisica in sé e persé considerata, indipendente-mente dal ceto di appartenenza edal patrimonio, in virtù del se-guente procedimento logico: isuddetti «pregiudizi», per quan-to considerati di natura «non pa-trimoniale», non erano comun-que soggetti alla sfera di applica-zione dell’articolo 2059 del codi-

[2] P.G. Monateri, M. Bona e U. Oliva,Il nuovo danno alla persona, Giuffrè Editore, 1999.

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ENTI

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ce civile (che si deve ritenere va-lutato alle sole sofferenze psichi-che) bensì al solo danno moralein senso stretto (è opinione diffu-sa tra i giuristi che tale imposta-zione era stata influenzata dalloScognamiglio).La conseguenza era che, svinco-lato dai limiti imposti dall’artico-lo 2059 del codice civile, il dan-no biologico, pur essendo di na-tura non patrimoniale, potevatrovare rilevanza anche all’inter-no della clausola generale, sulpresupposto che «esso costitui-va la lesione di un diritto sogget-tivo riconosciuto al cittadino dal-l’articolo 32 della Costituzionee, come tale, “diritto inviolabi-le” (art. 2 Cost.)».La giurisprudenza è oramai una-nime nel riconoscere la risarcibi-lità del danno biologico in sé,indipendentemente dal reddito edalla capacità lavorativa, dal ses-so e dal ceto e dalle condizionisocio-economiche a favore delbambino come dell’anziano, del-l’operaio come del professioni-sta, dello studente come dell’im-prenditore.Ed è oramai fuor di dubbio che ildanno biologico è inteso come«danno evento» prioritario ri-spetto ad ogni altro tipo di cate-goria di danno (patrimoniale enon patrimoniale) tutti rientrantitra i «danni conseguenza», e, so-prattutto, come tale, è da consi-derare «danno ingiusto», di cuiall’articolo 2043 del codice civi-le, in correlazione all’articolo 32della Costituzione, e perciò sot-tratto all’articolo 2059 del codi-ce civile.Opportunamente ha osservato inpiù occasioni una parte di autore-

vole dottrina[3] che la figura deldanno biologico, così come quel-la del «danno morale» e così pu-re quella di più recente emana-zione come quella del «dannoesistenziale», sono frutto di at-tacchi e difese al sistema tradi-zionale, nonché degli attacchi edifese di costituzionalità controod a sostegno dell’articolo 2059del codice civile.Uno di questi attacchi è rappre-sentato, in particolare, alla finedegli anni ’70, dalla sentenza n.87 del 1979 della Corte Costitu-zionale, ritenendo appartenere al-la discrezionalità del legislatoreadottare un trattamento differen-ziato, tra danni patrimoniali enon patrimoniali, «ove non ven-gano in considerazione situazio-ni soggettive costituzionalmentegarantite». Successivamente laCorte Costituzionale riscrivevaparzialmente il testo letterale del-l’articolo 2059 del codice civile(causa Repetto/ATM Genova),precisando che il suddetto artico-lo si riferisce «soltanto» ai dannimorali puri, da sofferenza mora-le e patema d’animo.Indi, nella decisione n. 372 del1994 - più nota come la cosidet-ta sentenza «Mengoni» - (causaSgrilli/Colzi) e nella successivaordinanza n. 293 del 1996, laCorte Costituzionale definiva ildanno morale come «perturba-mento idoneo a modificare inpeggio la vita della vittima deri-vante da fatto illecito penale» e«ogni danno non suscettibile di-rettamente da valutazione econo-mica».Nel nostro Paese si è, in tal mo-do, venuto progressivamente acreare un «florilegio» di catego-rie di danni (danno alla vita di

relazione, danno estetico, dannopatrimoniale, danno esistenzia-le, danno alla serenità familia-re), anche in virtù delle cd. «zo-ne d’ombra», tra le due figuretradizionali, per la possibile so-vrapposizione tra di esse purnon avendo la stessa natura (ildanno esistenziale difatti non hamatrice medico-legale, pur rap-presentando un danno alla lesio-ne di un «civil right», ovvero diun diritto assistito dalla garanziacostituzionale e pertanto, qualedanno ingiusto, risarcibile).L’evoluzione in tal senso è conti-nua, ma la giurisprudenza palesaperplessità riguardo allo svilup-parsi di altre categorie di danni,e tende a non favorire un pachi-dermico sistema che non ingene-ra chiarezza ed appare senza vied’uscita. Non a caso di recente èstata sollevata una nuova ecce-zione di incostituzionalità del-l’articolo 2059 del codice civile,di sicuro provocata anche dallaelaborazione giurisprudenziale edottrinaria sulla figura del «dan-no esistenziale».Il tema è divenuto tra i più dibat-tuti della letteratura civilisticadegli ultimi vent’anni[4] ancheper la sua rilevanza sociale, emolte teorie dogmatiche e mo-delli tradizionali sono stati ri-mossi a seguito dell’introduzio-nein primisdella figura del dan-no biologico, che ha conquistatoil suo ruolo grazie alla giurispru-denza ed all’apporto della medi-cina legale, quale «tertium ge-nus» rispetto alle categorie didanno patrimoniale e di dannonon patrimoniale.Con la legittimazione ricevutadalla Corte Costituzionale con lesentenze 184 del 1986, nn. 356 e

[3] Monateri,La responsabilità civile, in Tratt. di dir. civ. diretto da R. Sacco, Utet, Torino, 1998. Monateri,Dannomorale e danno esistenziale(alle soglie di una nuova categoria), in Monateri - Bona - Oliva.;Il nuovo danno allapersona, Milano, Giuffrè 1999; Busnelli inRiflessioni sul “Project Tunc”, per una riforma del sistema diindennizzo per le vittime della stradain RCP, 1981, 301 ss., con riferimento al «Calcul au point» francese.

[4] G. Alpa, Il danno biologico. Percorso di un’idea, Padova, 1987 - F.D. Busnelli e U. Breccia,Diritto alla salute etutela risarcitoria, Giuffrè, Milano, 1978; Cassottano,Tendenze della giurisprudenza in materia di danno allapersona, G.M. 1978, 427 ss.; Referza,Cenni sul danno biologico e sulla valutazione,RTPC, 1979, 407 ss.

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457 del 1991, e, in qualche misu-ra con le sentenze nn. 87 e 88 del1979, salvo qualche rara oscilla-zione, i nostri giudici di legittimi-tà e di merito hanno finito perattribuire al danno biologico(dal latino «damnum», ovverol’effetto, soggettivamente consi-derato, di tutto ciò che in qual-che modo nuoce a persona, entie cose)[5] una «posizione priorita-ria» rispetto ad ogni tipo di dan-no alla persona, considerando co-sì la salute un bene giuridico pri-mario ed assoluto.È indubbio che la natura innova-tiva della citata sentenza n. 184del 1986 della Corte Costituzio-nale ha avvicinato l’ordinamen-to italiano a quello degli altri Sta-ti Europei in materia di «dannoalla persona», ove la vita e lasalute, intesa come integrità psi-co-fisica, appaiono tra i valoriesplicitamente protetti.Citiamo ad esempio:- i cosiddetti «beni giuridici»,par. 823 del codice civile tede-sco-Bgb;- le disposizioni con cui i diversitipi di danni vengono regolamen-tati dal codice civile austriaco-Abgb;- i valori impliciti nella clausolagenerale di responsabilità in ma-teria di responsabilità civile (odi fatti illeciti) per il codice civi-le francese e per quelli cui altrisi sono ispirati, tra i quali i codi-ci italiani[6].La prima formulazione del dan-no biologico, applicata alla valu-tazione del danno alla persona,si deve - nell’orientamento giuri-sprudenziale - al Tribunale diGenova[7], presto seguito dal Tri-bunale di Pisa ma poi estesasi a

numerose altre Corti di meritoche, pur variando o modificandol’impostazione originaria, nehanno conservato l’originalità el’utilità pratica, non disgiuntadalla preoccupazione di soddi-sfare, per quanto possibile, le esi-genze di giustizia e le istanze dieguaglianza in senso formale[8].Tuttavia, sono occorsi decenniprima che si riscontrasse nell’or-dinamento, una sperimentale de-finizione di danno biologico co-me «lesione dell’integrità psico-fisica», suscettibile di valutazio-ne medico-legale della persona,nel decaduto decreto legge n. 70del 28 marzo 2000, nei cui con-fronti si palesò una generale le-vata di scudi da parte della dottri-na, della medicina legale e deglioperatori del diritto, per la pale-se inconstituzionalità.

La codificazionedel danno biologicoPertanto, il principio del dannobiologico, che è stato espressio-ne del diritto vivente per oltre unventennio, viene per la primavolta ad essere introdotto nel no-stro ordinamento, e codificato,mediante l’articolo 13 del decre-to legislativo n. 38 del 23 febbra-io 2000, entrato in vigore il 25luglio 2000 e così intitolato «Peril riordino dell’Inail»[9].Tale norma prevede che, «in viasperimentale, in attesa della defi-nizione di carattere generale deldanno biologico e dei criteri perla determinazione del relativo ri-sarcimento, il danno biologico èla lesione all’integrità psico-fisi-ca, suscettibile di valutazionemedico-legale della persona, in-dipendentemente dalla capacità

di reddito del danneggiato».Un’altra definizione di dannobiologico è stata inserita nel Ca-po terzo, all’articolo 5, della leg-ge n. 57 del 5 marzo 2001[10]

(che potrebbe essere ritenuta su-scettibile di eccezioni di incosti-tuzionalità poiché colloca le le-sioni da micro-permanenti in unambito percentuale che oscilladall’1 al 9 per cento, comprimen-do così il risarcimento di una par-te di danni che meriterebberoun’altra e migliore tutela risarci-toria), esclusivamente in caso diincidenti stradali.Detto articolo 5 della legge n.57/2001 così recita: «Agli effettidi cui al comma 2, per dannobiologico si intende la lesione al-l’integrità psicofisica della per-sona, suscettibile di accertamen-to medico-legale. Il danno biolo-gico è risarcibile indipendente-mente dalla sua incidenza sullacapacità di produzione di reddi-to del danneggiato.Fatto salvo quanto previsto dalcomma 2, il danno biologico vie-ne ulteriormente risarcito tenutoconto delle condizioni soggetti-ve del danneggiato».Quest’ultima espressione del ci-tato articolo 5 lascia spazi al rico-noscimento di altre voci di dan-no, ove sussistenti.Del resto, a ben vedere, non èdifficile constatare che - data lalaboriosa elaborazione giurispru-denziale e dottrinaria sviluppata-si in materia - che nel vasto cam-po della responsabilità civileuno dei temi più complessi e di-battuti è rappresentato dal risarci-mento del danno alla persona, pe-raltro in continua evoluzione an-che nel nostro Paese.

[5] Da Danno - Teoria Generalein Enciclopedia Giuridica Treccani, Diz. Encicl. It.,Vol. III, p. 744.[6] M. Rossetti,Il danno da lesione della salute, Cedam, 2001; Cendon,Trattato Breve dei Nuovi Danni, Cedam,

2001.[7] Trib. Genova, 25.5.1974: la pronuncia è stata commentata favorevolmente da M. Bessone ed E. Roppo,Garanzia

costituzionale del diritto alla salutein Giur. di merito, 1975.[8] Rescigno,Trattato di diritto privato, Vol. 14.[9] A. Montemarano,Il risarcimento del danno biologico negli infortuni sul lavoro, in Guida al Lavoron. 10 del

14.3.2000, pag. 41.[10] G.U. n. 66 del 20.3.2001: «Disposizione in materia di apertura e regolazione dei mercati».

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Lesione della salutee risarcibilità come danno biologico

A llorquando in Italia il dan-no biologico stentava afarsi largo attraverso qual-

che isolato spiraglio della giuri-sprudenza di merito (vedi oltre),e la dicotomia tra danni patrimo-niali e danni non patrimoniali co-stituiva per le Corti, di merito edi legittimità, un dilemma ed unlimite difficile da superare[11], ilComitato dei Ministri del Consi-glio d’Europa adottava, in data14 marzo 1975, la «Résolutionrelative à la riparation dès dom-mages en cas de lesion corporel-les et de decès»[12].Attraverso detta Risoluzione ilComitato dei Ministri del Consi-glio d’Europa formulava unaproposta agli Stati membri indi-cativa dei vari tipi di pregiudizirisarcibili e dei principi guida uti-li per la loro liquidazione.Si deve tuttavia constatare che lacitata Risoluzione europea nonriscosse l’attenzione e l’interes-se che avrebbe meritato tra glioperatori del diritto dell’epoca,

tranne che in Francia e in Inghil-terra. Tuttavia, la nostra Corte diCassazione, seppur a distanza dimolto tempo, ne riaffermava la«valenza interpretativa» (Cass.,sez. III, 11 gennaio 1997, n.3170, in Monateri-Bona,Il dan-no alla persona,Padova, 1998,474 ss.).È certo che, nella sua ampiaesposizione del sistema risarcito-rio previsto, nella citata Risolu-zione del 1975 troviamo già prin-cipi poi sviluppatisi nella dottri-na e nella giurisprudenza italia-na evolutesi fino all’introduzio-ne della figura del danno biologi-co (cfr. Corte Costituzionale,sentenza n. 184 del 1986), rico-noscendo come risarcibile - neicasi di lesioni personali - ancheil pregiudizio da mancato guada-gno, il danno fisico ed estetico,nonché le sofferenze psichiche(nella Risoluzione del 1975«troubles et désagrements», «di-minution des plaisirs de la vie»,e il «nervous shock»).

Uno sforzo armonizzatore a li-vello europeo veniva in seguitocompiuto in sede di Colloqui diParigi del 1988, cui presero par-te illustri studiosi di diritto com-parato della comunità europea,compiendo un ulteriore passoper la costruzione di un sistemarisarcitorio a livello europeo econ una serie di «raccomandazio-ni» spesso disattese all’internodegli Stati membri, anche per ladifficoltà obiettiva di dover farei conti con gli assetti assicurativie previdenziali, con le modalitàdi accesso alla giustizia, con ilgrado della professionalità foren-se, con i vari tipi di processo,con i parametri medico-legali edi criteri di quantificazione deldanno.Ma simile esigenza è pure avver-tita molto anche nel nostro Pae-se, ed è diffuso l’auspicio checiò avvenga senza sgretolamentie sconquassi dell’attuale sistemarisarcitorio (M. Bona,Progettodi legge 1.3.2000 n. 6817 e ilcontributo dell’Ipseg alla rifor-ma del danno alla personain Ta-gete- Rivista medico-giuridica -n. 2, Giugno 2000) gestendo una«nuova disciplina» e dei «nuoviequilibri», e tenendo conto cheda più parti si ritiene attribuibilial legislatore la responsabilità diavere sino ad oggi rinunciato auna disciplina organica, viste leincertezze della giurisprudenzache permangono negli UfficiGiudiziari (D. Spera,Cresce lagiungla... in Guida al DirittoDossier 1˚ gennaio 2002) riguar-do alla disparità di liquidazionedel danno alla persona.

[11] P.G. Monateri, M. Bona e U. Oliva,Verso una dimensione europea. Leggi ed altri atti normativiin Il nuovo dannoalla persona, Giuffrè Editore, 1999.

[12] Lambert Faivre,Droit du dommage corporel, Dallez, Paris, 3a Ed., 1996.

Affrontiamo, alla luce di quanto sopra esposto, il tema dellarisarcibilità del danno biologico quale lesione alla salute dellapersona, in particolare del lavoratore.Prendendo le mosse dalla realtà europea, che fin dal 1975 si èoccupata del danno alla persona, analizziamo l’evoluzione delladottrina e della giurisprudenza in materia che nel nostro Paese èvenuta formandosi non senza disomogeneità.Infatti, quasi ogni sede di Tribunale ha il proprio metodo divalutazione e liquidazione del danno biologico.Ciò ha portato alla più volte e da più parti auspicata esigenza diuniformità su tutto il territorio nazionale che - nonostante ilriconoscimento legislativo (Dlgs n. 38 del 2000) del danno biolo-gico - non si è ancora pienamente realizzata

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Il danno alla salutee il sistema risarcitorio in Europa

GermaniaIl sistema risarcitorio tedesco è basato sul sistema binario che considera, da una parte, le perditeeconomiche, dall’altra il danno morale.Tale sistema si ispira, in particolare, al principio in virtù del quale la rilevanza del danno non patrimonialeva rapportata a casi determinati, tra cui rientra il danno alla salute: «Nel caso di lesione del corpo o dellasalute, come pure nel caso di privazione. spetta un equo risarcimento in denaro anche per il danno nonpatrimoniale».In Germania, come in Svizzera del resto, si riscontra che il legislatore ha selezionato i casi in cuiammettere il risarcimento in base al tipo di bene che l’atto illecito lede.L’aspetto considerato più importante è, in ogni caso, quello inerente al pregiudizio economico in cui vieneinclusa anche la perdita di progressione economica (paragrafo 842 BGB) e quindi il danno futuro.

FranciaIl sistema risarcitorio francese del danno alla persona si fonda su due principi e, in particolare: uno cheattiene alla riparazione integrale del danno, l’altro che attiene al potere sovrano della valutazione da partedel giudice del merito, con una distinzione, in caso di lesioni, tra perdite economiche e non economiche.Difatti, nell’articolo 1382 del codice civile francese il danno non patrimoniale riveste la medesimarilevanza di quello patrimoniale, pur sussistendo la distinzione tra danno patrimoniale e non patrimoniale.La norma generale si limita a prevedere, in caso di fatto illecito, il risarcimento del danno tout court,cosicché tale clausola generale di risarcimento del danno morale alla persona ha prodotto pronunceritenute singolari e non condivisibili da alcuni giuristi italiani (tra cui G. Bonilini 1983) e da molti commenta-tori francesi.

SvizzeraIn Svizzera ai fini della risarcibilità del danno alla salute viene attuata la regola della tipicità attraverso unsistema complesso di previsione secondo cui il danno patrimoniale è tipico.Inoltre in caso di lesioni nei rapporti personali, spetta oltre il ristoro dei danni patrimoniali, anche il dannomorale se giustificato dalla gravità dell’offesa (Tercier, 1971).

Gran BretagnaIl risarcimento del danno nel sistema inglese è basato sulla «summa divisio» tra perdite pecuniarie(passate e future) e perdite non pecuniarie, quindi con la distinzione tra danno economico e danno noneconomico.Il primo (danno economico) è basato sulla moltiplicazione del reddito medio anche della vittima primadell’incidente in base ad un coefficiente moltiplicatore in riferimento all’età della vittima, cosicché siperviene alla paradossale conclusione che, per il pensionato, non è previsto alcun ristoro di dannopatrimoniale.Per quanto concerne la perdita non economica, le varie voci di danno vengono raggruppate e liquidatesenza distinzione tra loro secondo la valutazione del giudice, che si ispira, quanto ai criteri liquidativi, allacasistica della giurisprudenza in materia.

SpagnaIl risarcimento del danno alla salute in Spagna è regolamentato dalla legge n. 30 dell’8 novembre 1995,con 87 articoli e varie Disposizioni Integrative (Disposiciones adicionales), l’ottava delle quali (Modificazio-ni alla legge sull’uso e la circolazione veicoli a motore) reca un «Anexo», articolato sistema per ilrisarcimento del danno causato da lesioni fisiche.Vi è la previsione in tale sistema di un calcolo del danno a punto e un baréme medico-legale annesso allalegge, ed uguale per tutti, e ove tutti i danni di qualsivoglia natura sono liquidati con la stessa tabella e lostesso valore di punto.Il danno economico viene liquidato forfettariamente, attraverso una maggiorazione del danno psico-fisicoin funzione del reddito annuo del soggetto leso, mentre il danno morale è conglobato nel valore del puntod’invalidità e liquidato nel danno psico-fisico, con un aumento della somma solo nei casi più gravi.Si segnala che sono sorti forti contrasti sia in giurisprudenza che in dottrina riguardo alla naturavincolante o meno, per il giudice, delle Tabelle di cui all’Anexo (Domingo 1998, 413).

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Ricostruiamo i vari metodi adot-tati per la liquidazione del dannobiologico in Italia.

Il modello tradizionaleIn Italia, per lungo tempo il «dan-no alla persona», ovvero il dan-no che si riferisce alla situazionein cui un soggetto subisce unalesione dell’integrità psico-fisi-ca, è stato considerato rilevantedalla dottrina e dalla giurispru-denza se incidente sul patrimo-nio, limitando il risarcimentoesclusivamente alle spese soste-nute e alla diminuzione del reddi-to, oltre ai danni morali, nell’am-bito della previsione di cui all’ar-ticolo 2059 del codice civile.Nessun rilievo veniva attribuitoall’integrità psico-fisica per séconsiderata e, per liquidare il ri-sarcimento, si faceva riferimentoal reddito da lavoro, alla percen-tuale di invalidità e all’età deldanneggiato.A tale teoria si contrapponeva ladottrina medico-legale, secondocui le lesioni dell’integrità psi-co-fisica costituivano un dannoche doveva essere comunque ri-sarcito.Da una parte, dunque, la limita-zione posta dall’articolo 2059del codice civile[13] alla risarcibi-lità dei danni non patrimoniali,in quanto collegato all’ipotesi direato, dall’altra l’iniquità d’un si-stema ove, a parità di percentua-le d’invalidità, l’ammontare deldanno risarcibile variava enor-memente essendo commisurato

al reddito del soggetto leso.Per la verità, la giurisprudenzaaveva cercato di adottare dei cor-rettivi a tale criterio di valutazio-ne, nel tentativo di ovviare allarigida applicazione dei principi,e ideava altre categorie diventateormai note e riconosciute: il«danno alla vita di relazione»,nozione peraltro molto discus-sa[14] e il «danno estetico», spes-so osteggiato dalla dottrina[15].

Il modello genoveseRisale alla metà degli anni ’70 lasvolta innovativa in materia didanni alla persona con la primaelaborazione della nuova figuradi danno risarcibile, cioè «il dan-no biologico».A partire dal 1974, con la senten-za citata del 25 maggio 1974, ilTribunale di Genova, facendosiinterprete delle istanze riforma-trici del Paese, censurava esplici-tamente il metodo tradizionaledel risarcimento del danno allapersona basato sul reddito perce-pito dal danneggiato, con l’affer-mazione che la lesione non inci-de solo ed esclusivamente sull’at-tività lavorativa, ma anche su tut-te le altre componenti della vitadell’uomo.Il pregiudizio alla persona si vie-ne così ad identificare, in taleconcezione, con il «danno dellaintegrità totale dell’individuo,sia essa fisica che psichica» indi-viduando nell’articolo 32 dellaCostituzione il fondamento dellatutela di tale danno, in correlazio-

ne con l’articolo 2043 del codicecivile, cui sono riconducibili, invirtù del «principio dell’ingiusti-zia del danno» - sia i danni patri-moniali che quelli extra-patrimo-niali - ovvero, quei pregiudizinon patrimoniali diversi dal dan-no morale di cui all’articolo2059 del codice civile, normadella cui costituzionalità ancorasi discute[16].Tale criterio, che si differenziadal cosiddetto modello pisano(vedi oltre), trae spunto, comedetto, dalle pronunce del Tribu-nale di Genova a far tempo dal1974 riguardo al (contestato) cal-colo tabellare basato sul triplodella pensione sociale in virtù diquanto disposto dall’articolo 4della legge n. 39/1977[17], rite-nendo che la liquidazione deldanno biologico a seguito dellalesione dell’integrità fisio-psichi-ca del soggetto non possa varia-re da individuo a individuo, senon in funzione del «presumibi-le periodo di tempo durante ilquale la menomazione dovrà es-sere sopportata dal soggetto le-so» con le uniche variabili rap-presentate dall’età (che concer-ne un calcolo probabilistico del-la menomazione sopra citata) edal sesso (che incide su tale para-metro).In sostanza, il Tribunale genove-se interpretando la citata legge n.39/1977, ha introdotto un crite-rio di liquidazione diverso daquello patrimoniale (e quindi laliquidazione del cosiddetto dan-

[13] Codice civile (Danni non patrimoniali). «Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinatidalla legge» (89 c.p.c.; 185, 187, 189 c.p.).

[14] Cazzaniga,Basi medico-legali per la stima del danno alla persona, 1928, pag. 13 e ss.; Cattaneo,Il danno alla vitadi relazione e il giudizio medico-legale, Relazione Atti giornate medico-legali triestine, 1952.

[15] G. Alpa,La responsabilità civile, Milano, 1999.AA.VV., La valutazione del danno alla salute, a cura di Bargagna e Busnelli, Padova, 1995; F.D. Busnelli,Ildanno alla persona ad una svolta, in Danno e Responsabilità, 1998, 305; Scognamiglio,Danno biologico erapporto di lavoro subordinato, in Arg. Dir. Lav., 1997, n. 5, 23.

[16] Cass. sent. n. 2336 del 19.8.1964.[17] Il modello è stato seguito, tra i tanti, dal Trib. d’Imperia 1.2.1982, inRiv. Giur. Circolazione e trasporti, 1983, pag.

734; Trib. di Roma, 9.8.1985 e 9.3.1987, inRiv. Giur. Circolazione e trasporti, 1983, pag. 399-670; Trib. Napoli,9.10.1985 inDir. e Prat. Assicurazioni, 1986, pag. 502; Trib. Milano, 7.11.1988, 12.4.1988, 18.4.1988 inGiustiziaMilano, 1989. Fasc. 1; Trib. Bologna, 11.4.1994 inGiurisprudenza di merito, 1995; Corte d’Appello di Genova,15.2.1993 inDiritto ed economia delle assicurazioni, 1993, pag. 889.

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no biologico) indicando come pa-rametro minimo da seguire nelrisarcimento quello del triplo del-la pensione sociale (per tutte, Tri-bunale di Genova 17 febbraio1989, inAssicurazioni, 1989, II,2, pag. 121).Questo indirizzo è stato osserva-to per diverso tempo da molti Tri-bunali (tra i tanti quelli di Savo-na, Bologna, Roma, Napoli, Cor-te d’Appello di Genova sino al1993, L’Aquila, Palermo, ed infi-ne anche il Tribunale di Milanocon ripetute pronunce nel corsodel 1988 tutte riportate inGiusti-zia Milano, 1989, orientamentosuccessivamente abbandonato)apportando ciascuna sede giudi-ziaria alcune varianti a tale siste-ma e giungendo ad eseguire ilcalcolo fin sulla base del sestu-plo della pensione sociale macon divergenze ripetute sui coef-ficienti di capitalizzazione daadottare sussistendo perplessitàe incertezze sull’applicabilitàdella tabella del regio decreto 9ottobre 1922, n. 1403.Nonostante il mutato indirizzoin varie sedi giudiziarie e delleprassi assicurative, il Tribunaledi Genova ha continuato a con-servare il proprio metodo di li-quidazione del danno biologicopur avvalendosi di nuove apposi-te tabelle per ogni anno al finedel calcolo, causando tuttavia,senza gli opportuni correttivi,grosse sperequazioni tra le entitàdelle lesioni a favore di super va-lutazioni delle micro invaliditàpermanenti secondo un criteriodi «abbattimento» per le lesionida piccole permanenti in base apercentuale.Tale orientamento ha sollevato

un vespaio di discussioni e obie-zioni dal momento che non tieneconto «dell’intensità» del dannobiologico inteso nel senso piùampio, ovvero con tutti i risvoltipossibili negativi del danno suogni espressione di vita del sog-getto leso, in particolar modo sul-la vita di relazione.Peraltro la stessa Corte di Cassa-zione accederà al principio deldanno biologico risarcibile ancor-ché non incidente sulla capacitàdi produrre reddito[18], pur inter-pretando con numerose sentenzesusseguitesi nel tempo[19] il com-ma 3, dell’articolo 4 della citatalegge n. 39/1977, come riferibileesclusivamente a un danno da«lucrum cessans» anziché al ve-ro e proprio danno biologico.

Il modello pisanoo del calcolo a puntoSiffatto orientamento innovativoveniva fatto proprio anche dalTribunale di Pisa[20], pur disco-standosene dal metodo liquidato-rio introdotto dai giudici genove-si, e induceva a rivisitare in mo-do critico tutto il sistema risarci-torio raccogliendo progressiva-mente pur tra voci discordi e dis-senzienti, il consenso della giuri-sprudenza.Contrariamente all’indirizzo ge-novese, la giurisprudenza pisanafin dal 1979, condivisa da moltealtre sedi giudiziarie (si citano,per ragioni di praticità, i nomidelle sedi: Tribunali di Lucca,Busto Arsizio, Torino, Brescia,Parma, Ravenna, Como, Manto-va, Ancona, Crema, in parte Mi-lano) si è basata invece sul crite-rio equitativo differenziato delvalore di punto, prendendo a rife-

rimento le stime raccolte sul va-lore medio del punto di invalidi-tà permanente per le piccole per-manenti (sotto il 10 per cento)sulla base della giusta osserva-zione secondo cui - in tali circo-stanze - la giurisprudenza non ri-sarciva vere e proprie perdite pa-trimoniali, poiché tali piccoli in-validità non avevano vere e pro-prie ripercussioni sul reddito,ma risarciva, in realtà, un dannoalla salute del soggetto leso. Que-ste stime furono così poste a fon-damento della valutazione espli-cita del danno alla salute[21] delsoggetto leso naturalmente concorrezione «equitativa» al casodi specie.Sulla base dei principi di unifor-mità «pecuniaria» di base (lostesso tipo di lesioni non può es-sere valutata in maniera diversada soggetto a soggetto») e di ela-sticità e flessibilità (adeguandol’effettiva incidenza della lesio-ne sull’attività di vita quotidia-na), la scuola pisana non adottòcosì né il criterio puramente equi-tativo né il modello genovesema, raccogliendo in uncorpusdiinformazioni giurisprudenziali iprecedenti che riguardavano leliquidazioni delle micro invalidi-tà (le sole cui sino a quel momen-to si era provveduto a prescinde-re dal reddito del soggetto leso),individuò il valore iniziale delpunto - ovvero la quantità di de-naro mediamente assegnata perogni punto di invalidità accertata- suscettibile però di un aumentoprestabilito nella misura del 50per cento nei casi dei danni piùgravi, da superarsi in caso di dan-ni particolarmente gravi.Il periodo d’invalidità tempora-

[18] Cass sent. n. 3675 del 6.6.1981.[19] Cass. sent. n. 2280/88; sent. n. 645790; 357/93; sent. n. 2009/94; sent. n. 5669/94; sent. n. 10539/94; sent. n.

4255/95; sent. n. 4631/97; sent. n. 5530/97.[20] L. Greco: I criteri di liquidazione e la prova del danno biologicoin Guida al Lavoro- Il Sole 24 Ore, n. 13 -

7.4.1998.[21] Trib. Pisa 16.1.1985 e Trib. Torino 19.9.1987 con esplicito riferimento e commento alle tabelle svolte da Bellero e

da Monateri inIl «quantum» del danno a persona, Milano, 1984; M. Rodolfi:La prova della menomazione delbene salutein Guida al Diritto, Il Sole 24 Ore, n. 4, aprile 1996.

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nea veniva invece liquidato inunica soluzione, assegnandoequitativamente una somma perogni giorno d’invalidità.Il modello utilizzato dal Tribunaledi Pisa fin dal 1979 è stato accetta-to in diverse sedi giudiziarie[22].Il periodo di inabilità tempora-nea veniva invece liquidato inunica soluzione assegnando equi-tativamente una somma per ognigiorno di invalidità.Tuttavia, anche questo sistemaequitativo presentava alcune la-cune: il rischio dell’arbitrio daparte del giudice nella valutazio-ne del valore di punto, con laconseguenza di liquidazioni no-tevolmente differenti per la me-desima menomazione anche nel-la medesima sede giudiziaria, edindiscriminatamente, ossia sen-za tener conto sia dell’età e delsesso del danneggiato che dellagravità del danno!In conclusione, si può pertantocosì sintetizzare il modello pisa-no.Tale modello tiene conto nel cal-colo a punto del danno biologi-co, sia dell’aspetto statico (la di-minuzione dell’integrità psico-fi-sica) che di quello dinamico (lacompromissione del bene-salutein tutte le sue espressioni di vita,lavorative ed extra lavorative,del soggetto leso) - tali aspettisono entrambi costituenti la natu-ra del danno biologico - perve-nendo ad una liquidazione basa-ta sulla moltiplicazione del gra-do di invalidità permanente perun importo fisso predeterminato,variabile a seconda della gravitàdella menomazione.Proprio per far fronte alle lacunesopra accennate, e partendo daquelcorpusdi informazioni giu-

risprudenziali nonché dalle in-giustizie individuate dallo stessoTribunale di Pisa e derivate dalledecisioni giudiziali concernentila distruzione delle risorse uma-ne a prescindere dalle loro con-crete ripercussioni sul redditodel soggetto leso, in casi di risto-ro delle cosiddette microperma-nenti, si è diffusa successivamen-te l’esigenza di elaborare un nuo-vo modo di liquidare il dannoalla persona. Di tale esigenza siè fatto portavoce e paladino ilTribunale di Milano.

Il sistema tabellaredel Tribunale di MilanoLiquidazione a «punto»

Il Tribunale di Milano - sin dal1995, e di seguito nel 1996, nel1999, nel 2000, nel 2001, e anco-ra di recente nel 2002 - ha adotta-to una tabella per la liquidazionedel danno biologico da invaliditàtemporanea e permanente, conl’intento di individuare «criteritendenzialmente uniformi per laliquidazione del danno, superan-do la diversità dei parametri usa-ti nei vari uffici, ed eliminandole conseguenti incertezze fra glioperatori e le possibili disparitàdi trattamento»[23].Così facendo i giudici milanesihanno cercato di individuare unavia di mezzo fra i sistemi in vigo-re sopra descritti (modello tradi-zionale, modello genovese e mo-dello pisano), avendo comeobiettivo precipuo quello di «eli-minare dai criteri di liquidazioneogni rigidità» (vedasi il calcolodel multiplo fisso della pensionesociale, oppure l’attribuzione diun valore fisso ad ogni punto diinvalidità), redigendo unatabel-la così concepita:

- il valore monetario del punto dipercentuale di invalidità perma-nente variava in relazione all’etàdel danneggiato (ben 13 fasced’età);- l’attribuzione di un valore dipunto differente (partendo dall’1per cento al 100 per cento di in-validità), variava in relazione al-la gravità della menomazione(ad esempio, il 5 per cento meri-ta un valore di punto percentualedifferente rispetto al 30 per cen-to o al 60 per cento di invalidità).Il Tribunale di Milano, pertanto,liquidava il danno da invalidità(rectius, inabilità) temporanea,in maniera separata rispetto aldanno biologico da invaliditàpermanente, con una somma chevariava dalle 50.000 alle100.000 lire al giorno per la tem-poranea totale, e nella misura del-la metà per l’invalidità (inabili-tà) parziale.I giudici precisavano però che ta-li modalità di liquidazione deldanno biologico costituivano uncriterio generale di riferimento,fermo restando «il potere-doveredell’organo giudicante di proce-dere liberamente alla liquidazio-ne del danno, avuto riguardo a tut-te le condizioni e particolarità delcaso concreto che appaiono rile-vanti ai fini della decisione[24].L’influenza del Tribunale di Mi-lano ha avuto risvolti benefici sualtri Tribunali italiani, che han-no creato proprie tabelle di liqui-dazione, però basate su principipropri, a volte richiamando anco-ra vecchi criteri quali il triplo del-la pensione sociale anche concorrettivi, a volte tenendo presen-te il reddito medio nazionale, einfine anche con criteri equitati-vi, dunque disomogeneamente,

[22] Corte d’Appello di Roma, 2.7.1986 inForo it., 1987; Trib. Milano, 21.5.1987 inDiritto e Pratica delleAssicurazioni, 1987, pag. 401; Trib. Brescia, sent. n. 1338 del 14.6.1990; Trib. Mantova, sent. n. 337 del 4.6.1993in La valutazione del danno alla persona, Cedam, 1995; Cass., sent. n. 4255 del 14.4.1995.

[23] M. Rodolfi: «Liquidazione (del danno) fedele al pari trattamento», inGuida al Diritto, Il Sole 24 ore, n. 4, aprile1996.

[24] Trib. Milano sez. IV, sent. 30.10.1995, n. 9854 inGiustizia Milano, 1996, pag. 8.

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come si evince dalle tabelle so-pra riportate elaborate dai Tribu-nali di Milano, Bologna, Pisa,Roma, Lecce, tra i tanti, analizza-te comparativamente.Queste iniziative rientrano in unatendenza volta a rendere possibil-mente più uniforme la liquidazio-ne del danno biologico, ma nonsono ancora adeguate alla realtàsociale e tantomeno sono identi-che ovunque nel nostro Paese, co-me si comprenderà dai prospettisottoestesi. Identicamente, la dot-trina dovrà fare uno sforzo analo-

go nei prossimi anni, in ossequioall’invito-prescrizione della Cor-te Costituzionale (sentenza n.184/1986) a razionalizzare il si-stema liquidativo, senza pregiu-dizio per il potere-dovere discre-zionale del giudice di adattare laliquidazione al caso concreto.Il Tribunale di Milano, in partico-lare - cogliendo significativamen-te questa esigenza e avuto riguar-do al sempre più ampio «corpusdi raccolta e informazioni giuri-sprudenziali e di prassi assicurati-ve» - ha ulteriormente elaborato,

progressivamente, dal 1995 algennaio 2002nuove tabelledeldanno biologico, che elevano an-cora - rispetto alle prime tabelledel 1995, aggiornandole e miglio-randole in misura consistente - ilvalore di punto del danno biologi-co rispetto all’età del soggetto eproporzionalmente al grado di in-validità permanente, incontrandosovente difficoltà di applicazio-ne da parte delle compagnie diassicurazione specialmente in ri-ferimento alle micropermanenti,problema che rimane spinoso[25]

[25] Leggasi le nuove disposizioni sul CID anche per le lesioni «Danno biologico: tra sei mesi una tabella unica» -Nuove modalità di risarcimento del danno e contestazione amichevole senza limiti, con estensione del sistema dimodello denuncia sinistri anche ai sinistri con danni alla persona», inGuida al Diritto - Il Sole 24 oren. 49 del28.12.2002, pag. 44.

Calcolo tabellare nei diversi Tribunali italianiMilano

Si applicano le Tabelle del Tribunale del gennaio 2002

Danno biologico da invalidità permanente 18 anni 45 anni 60 anni

5% 5.275,99 4.497,57 4.065,11

30% 91.010,87 77.583,04 70.123,13

80% 454.495,11 387.438,45 350.184,76

BolognaDanno biologico da invalidità permanente 18 anni 45 anni 60 anni

5% 13.404,31 10.487,35 7.236,37

30% 88.473,70 69.220,64 47.762,92

80% 450.398,89 352.386,07 243.149,87

PisaDanno biologico da invalidità permanente 18 anni 45 anni 60 anni

5% 4.627,9 3.367,05 2.339,2

30% 70.485,00 51.281,7 35.626,8

80% 418.300,08 304.336,8 211.431,2

RomaDanno biologico da invalidità permanente 18 anni 45 anni 60 anni

5% 4.284,00 3.332,00 2.618,00

30% 65.547,00 50.981,00 40.057,00

60% 468.400,00 364.311,00 286.244,00

LecceDanno biologico da invalidità permanente 18 anni 45 anni 60 anni

5% 4.462,18 3.834,69 3.486,08

30% 78.354,50 67.490,58 61.355,08

80% 447.408,67 384.491,83 349.538,02

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sia per l’individuazione dell’esat-to ambito di tali lesioni (la lettera-tura - e le polemiche - si spreca-no ormai sul «colpo di frusta»)che per la loro quantificazione.Il Tribunale di Milano è andatoperò anche oltre, più di recente,stabilendo in qualche pronunciala liquidazione del danno in mi-sura extra tabellare per i casi diinvalidità permanente molto gra-ve, come già abbiamo segnalatoin precedenza[26].Si auspica che tale orientamentodel Tribunale di Milano vengaemulato al più presto anche daaltre sedi giudiziarie, allo scopodi evitare che permanga un siste-ma (l’attuale) in virtù del qualesi assiste alla ingiusta liquidazio-ne del danno biologico da invali-dità permanente, per la stessa me-nomazione e la stessa età del sog-getto, in misura molto diversa,cosicché la differenza riguardoal metodo di valutazione risulta(per l’impiego di un metodo piut-tosto che di un altro) più marcatoal Sud che al Centro o al Nord invirtù del valore medio di puntodecisamente più basso al Sudche nelle altre aree geografiche,specie se determinato in via equi-tativa (leggasi il Dossier sul Dan-no Biologico neIl Giornale del-le Assicurazioni, ottobre 1997),come si evince dai prospetti pub-blicati alla pagina precedente, co-stituendo ciò una palese ingiusti-zia e discriminazione sociale inaperta violazione del principio dieguaglianza sancito dall’articolo3 della Carta Costituzionale (Tri-bunale di Milano, sez. IV Stral-cio, sentenza n. 2666/2000).Proponiamo, nella tabella soprariportata, un ulteriore raffronto,

più specifico e diretto, per la me-desima menomazione e per lastessa età del soggetto leso, delladifferente liquidazione del merodanno biologico limitatamentead alcune sedi giudiziarie.Come si può constatare dalla ta-bella sopra proposta, la difformi-tà dei criteri di valutazione deldanno biologico nelle sedi giudi-ziarie prese come «campione» èconsiderevole, ed appare semprepiù imprescindibile ed improcra-stinabile l’esigenza di uniformi-tà, al fine di pervenire al Valoredi Punto Nazionale, così tradu-cendo nella pratica l’insegna-mento della Corte Costituziona-le e adottando nel contempo uncriterio liquidativo di base uni-forme, ed al contempo flessibileed elastico, che tenga conto del-l’aspetto dinamico del danno bio-logico.Si è registrato per l’anno 2002un intervento del legislatore intema di risarcimento del dannoalla persona in virtù del quale siauspica tra sei mesi una tabellaunica del danno biologico.

Il criterio della liquidazioneequitativaSi è fatta strada la tendenza ad

affidarsi alla pronuncia d’equitàdel giudice[27] in osservanza deiprincipi di cui agli articoli 1226e 2056 del codice civile.In caso di difficoltà, diversi Tri-bunali, come avviene anche og-gi, si sono pronunciati in passatoa favore del ricorso all’equitàquale «unico criterio adegua-to»[28].I citati Tribunali, sulla scia di al-cuni autori e mutuando l’orienta-mento della dottrina americana,invero molto distante dalla no-stra cultura, ed in parte anchequella della dottrina francese,presero a considerare il criteriodei costi-opportunità, con un me-todo comparativo adottato inanaloghi casi di invalidità perma-nente.Attraverso tale faticosoiter la giu-risprudenza pisana è pervenuta al-l’adozione del criterio equitativodifferenziato di valore di punto.Il metodo della liquidazione pu-ramente equitativa del danno bio-logico trovava (e trova) fonda-mento nell’applicazione del di-sposto di cui all’articolo 1226del codice civile («Se il dannonon può essere provato nel suopreciso ammontare, è liquidatodal giudice con valutazione equi-

[26] Trib. Milano, sez. I, sent. n. 68/1997.[27] Cassottano,Tendenze della giurisprudenza in materia di danno alla persona, cit.; Referza,Cenni sul danno

biologico e sulla valutazione, cit.; Alpa,Gli interessi tutelati e le tecniche di tutela risarcitoria nella disciplina deidiritti della personalità, RGC ir, 1981, p. 18).

[28] Trib. Pisa, sent. 10.3.1979 GI, I, 2, 20; Trib. Napoli, 16.5.1985, n. 5844 (tra cui il Busnelli inRiflessioni sul«Project Tunc», per una riforma del sistema di indennizzo per le vittime della strada, RCP, 1981, 301 ss. inriferimento al «Calcul au point» francese); Monateri e Bellero,Il quantum nel danno ad personam, Milano 1984.

Età del soggetto leso: 25 anniDanno biologicoda invalidità per-

manentePisa Milano Roma Lecce

Perdita diun occhio 25% 51.440,75 64.226,42 45.856,00 55.893,55

Perdita diun piede 50% 151.445,00 215.652,59 178.704,00 183.445,49

Perditadellamano(destra)

60% 213.265,2 293,186,05 269.473,00 254.530,52

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tativa»). Pertanto, senza nullaprefissare, la decisione sull’enti-tà della liquidazione del dannoera affidata alla discrezionalitàdel giudice.Numerose sono state le pronun-ce[29] che, per giunta in contrastocon l’indirizzo della prevalentegiurisprudenza[30], negavano adesempio la liquidazione separatadel danno biologico da inabilitàtemporanea rispetto a quella dainvalidità permanente, assom-mandola in un unico esborso didenaro, in virtù del criterio equi-tativo previsto dallo stesso no-stro ordinamento.La «pericolosità» di tale criterioè lapalissiana: affidare «del tut-to» all’opinione del magistratosimile decisione poteva facil-mente determinare sperequazio-ni, arbitrarietà ed ingiustizie percasi simili e in differenti sedi giu-diziarie.Altrettanto evidente è il contra-sto di questo indirizzo con la pre-scrizione della Corte Costituzio-nale sulla necessità di uniformitàdi base cui dovrebbe ispirarsi ilrisarcimento.

La «storica» sentenzan. 184 del 1986della Corte CostituzionaleL’orientamento innovativo inmateria di danno alla personada fatto illecito con la introdu-zione della figura del dannobiologico[31]

Il dibattito dottrinario e giuri-sprudenziale sul tema della risar-cibilità del danno alla salute coin-volgeva la stessa Corte Costitu-zionale che definiva l’articolo2043 del codice civile come«norma in bianco» che individua

le conseguenze dell’«iniuria»dell’atto «contra ius», cioè dellaviolazione della norma di dirittooggettivo.La stessa Corte Costituzionale,con le due citate sentenze n. 87 en. 88 del 1979, veniva chiamataa pronunciarsi sulla questione dicostituzionalità dell’articolo2059 del codice civile (respinta,perché lo stesso articolo 2059del codice civile si riferisce soloal danno morale soggettivo, con-sistente in ingiuste perturbazio-ni dell’animo e in sensazioni do-lorose: la norma, non escluden-do perciò la risarcibilità del dan-no biologico, non contrasta congli articoli 2, 3, 24 e 32 dellaCostituzione e il danno biologi-co viene poi configurato comeun danno-evento, interno allastruttura della fattispecie lesiva)e dell’articolo 2043 del codicecivile sollevata in riferimento al-le norme costituzionali (articoli3 e 24 della Costituzione) inquanto non comprende la risarci-bilità del danno alla salute auto-nomamente considerato rispettoalle conseguenze economichedel fatto lesivo e del danno mora-le puro.È peraltro rilevante segnalareche la sentenza n. 88/1979 fu pro-nunciata in concomitanza con lalegge Istitutiva del Servizio Sani-tario Nazionale (legge n.833/1978) la quale definiva la sa-lute, espressamente, «fondamen-tale diritto dell’individuo», oltre-ché come interesse della colletti-vità.Lo scossone veniva dato dallaCorte Costituzionale[32] che, in-tervenendo sulla questione di le-gittimità dell’articolo 2059 del

codice civile - sollecitata dall’or-dinanza del Tribunale di Genovadell’8 ottobre 1979 e del Tribu-nale di Salerno del 4 dicembre1981 - con la citata sentenza. n.184/1986 così affermava: «qual-siasi lesione che viola l’integritàpsico-fisica dell’individuo deter-mina il danno cosiddetto biologi-co o alla salute».Il danno biologico è pertanto ildanno-evento, prioritario rispet-to ad ogni altro tipo di danno pa-trimoniale.È dunque la lesione dell’integri-tà psico-fisica il fondamento giu-ridico del risarcimento del dan-no biologico ed eventualmente,se sussistenti, anche di altre con-seguenze dannose.Intanto le ulteriori (oltre l’even-to) conseguenze dannose sono ri-levanti e risarcibili in quanto, pri-ma, già esiste una «lesione delbene-giuridico salute» (determi-nata dalla violazione della nor-ma primaria desunta dal combi-nato disposto degli articoli 32della Costituzione e 2043 del co-dice civile).Ciò ha costretto ad una riletturacostituzionale di tutto il sistemacodicistico dell’illecito civile, in-ducendo l’interpretazione giudi-ziaria alla revisione di alcune no-zioni tradizionali.Sono così nati, da varie esperien-ze giudiziarie, il danno alla vitadi relazione, il danno alla sferasessuale, il danno estetico (an-che non concretamente inciden-te sulla capacità di guadagno), ildanno biologico dei prossimicongiunti o cosiddetto danno ri-flesso.Sono state anche prese in consi-derazione le ipotesi di piccole in-

[29] Trib. Crema, 22.9.1994 inResponsabilità civile e previdenza, 1995, pag. 351; Corte d’Appello di Milano,25.1.1994 inAssicurazioni, 1994, pag. 169; e identicamente in data 3.1.1995; Cass., sent. n. 10269 dell’1.12.1994;Cass. 11.2.1985 sent. n. 1130; Corte d’Appello di Firenze inDir. e pratica delle Assicurazioni27.5.1986,ibidem1987,ibidem, pag. 374.

[30] Cass. sent. n. 1130 dell’11.2.1985; Corte d’Appello di Firenze, inDiritto e pratica delle Assicurazioni27.5.1986,ibidem1987, pag. 374.

[31] P. Rescigno,Trattato di Diritto Privato, Utet, Vol. XIV, Cap. IV, p. 403: «Il danno biologico».[32] Corte Cost. n. 184 del 14 luglio 1986, inForo it., 1986, I, 2053, con nota di Ponzanelli e Monateri.

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validità (le cosiddette microper-manenti) non influenti sul reddi-to del soggetto, nonché quelle re-lative a periodi di malattia tem-poranea durante la quale il lavo-ratore dipendente ha continuatoa percepire l’intera retribuzione.Tutto ciò ha costituito l’immedia-to «precedente» del danno biolo-gico, danno-base cui tutti gli al-tri danni si devono rapportare.L’intento di razionalizzare il si-stema risarcitorio da cui la CorteCostituzionale è stata animata, agaranzia dei valori personaliesplicitamente garantiti dallaCarta Costituzionale, anche seha lasciato qualche incertezzanella dottrina sulla strada da in-traprendere per raggiungerel’esatta risposta alle esigenze in-novatrici, ha costituito una soli-da premessa nell’indirizzo da se-guire al fine di pervenire ad unassetto organico ed uniforme ditutta la materia del danno allapersona e di tutelare nel modopiù idoneo la «salute», quale be-ne giuridico primario[33].

L’orientamentodella Cassazione nellepronunce dagli anni ’80[34]

La Suprema Corte di Cassazioneha riconosciuto corretta la formu-lazione della figura del dannobiologico, come prospettata dal-la Corte Costituzionale sia con

le sentenze n. 356 e n. 485 del1991 che con la ormai storica ci-tata sentenza ancorpiù innovati-va del 14 luglio 1986, n. 184.Infatti la Corte di Cassazione de-finisce quale danno biologico ildanno risarcibile in quanto costi-tuente un pregiudizio ad un dirit-to primario di rango costituziona-le, direttamente tutelabile.La Cassazione ha palesato con lesue innumerevoli pronunce unaparticolare sensibilità alle proble-matiche inerenti al tema del dan-no alla persona che, pur con icorrettivi di copiosa giurispru-denza di merito, per molto tem-po ha continuato a fare riferimen-to alla «capacità lavorativa gene-rica» e al «danno alla vita di rela-zione», incentrandosi sull’aspet-to reddituale, con notevoli spere-quazioni riguardo alla tutela de-gli stessi interessi lesi.La pietra miliare rappresentatadalla sentenza della Corte Costi-tuzionale n. 184/1986 con l’affer-mazione,rectius, la riaffermazio-ne, tenuto conto del dettato costi-tuzionale dell’articolo 38, com-mi 1 e 2, della Carta costituziona-le [35], del bene - salute come be-ne giuridico primario ed assolu-to, da tutelare prioritariamente, ela cui lesione insita nella meno-mazione dell’integrità bio-psichi-ca configura l’ingiustizia del dan-no, ha consentito di individuare

il fondamento giuridico del risar-cimento del danno biologico indetta ingiustizia.Inoltre ha consentito alla Cortedi Cassazione di dare positivosfogo a tutta la tematica del dan-no biologico palesando una ten-denza giurisprudenziale volta atutelare il modo di essere dellapersona in tutti gli aspetti dellavita, così riconoscendo, ad esem-pio:- il danno alla sfera sessuale diun soggetto a seguito delle lesio-ni fisiche riportate dal coniu-ge[36] oppure- ritenendo risarcibile il dannoestetico autonomamente (rispet-to al danno biologico) qualoraabbia riflessi negativi - ancheper attività futura - sul patrimo-nio o sull’attività reddituale delsoggetto[37] o, infine,- ritenendo risarcibile il dannopatrimoniale, così sfuggendo alprincipio della omnicomprensi-vità.In buona sostanza, la Corte diCassazione con le sue pronuncedell’ultimo ventennio non si èsottratta, sulla scia di tanti giudi-ci di merito, alla tendenza di«uscire» dal siffatto concetto didanno biologico, creando «spe-cies» o sottovoci specifiche didanno[38], salvo le perplessitàsorte di fronte alla lesione di di-ritti inviolabili e costituzional-

[33] Corte Cost., sent. n. 356/1991, 485/1991 e, più di recente, sent. n. 118 del 18.4.1996 (la sentenza cd. «additiva» incaso di lesioni alla persona conseguenti a vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati,per le quali il legislatore italiano prevede il riconoscimento di un equo indennizzo ex legge 25 febbraio 1992, n.210, in ossequio alla sentenza n. 206 del 25 febbraio 1988 della stessa Corte, in virtù della quale, pur non potendoessere privato il lavoratore dell’indennizzo in caso di eventuale tardività della denunzia (di per se stessa), restaferma la decorrenza dalla data della denunzia - secondo i principi generali - della corresponsione dell’indennitàquando risulti dovuta.

[34] Cass., sent. n. 2012/1986; sent. n. 208/1988; sent. n. 2883/1988; sent. n. 5033/1988; sent. n. 411/1990; sent. n.7101/1990.

[35] Cost. art. 38, commi 1 e 2: «Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto almantenimento e all’assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano provveduti ed assicurati mezzi adeguatialle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria».

[36] Cass. n. 4671/1996 - Cass. n. 6607/1986.[37] Cass., sent. n. 6895/2001; Cass., sent. n. 3635/1997.[38] Cass., sent. n. 2761 del 3.4.1990 e sent. n. 11133 del 5.11.1994, con cui si ricomprende «ogni peggioramento della

condizione psico-fisica della persona è derivato dalla impossibilità totale o parziale di vivere la vita domestica efamiliare nella sua pienezza».

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mente rilevanti che sono diversidalla menomazione dell’integri-tà psico-fisica e non sono accer-tabili dalla medicina legale, tracui il danno esistenziale.Progressivamente, la SupremaCorte di Cassazione ha disposto- dopo varie pronunce in contra-sto con l’orientamento impressodalla Corte Costituzionale - deiprecisi criteri di liquidazione deldanno biologico, sulla base diquelli determinati dai giudici dimerito, ponendo dei punti fermianche per la liquidazione del dan-no morale[39], cui pure le partiassicurative si sono adeguate.In ogni caso, non si può fare ameno di sottolineare l’intentodella Corte Costituzionale, cui laCassazione si è associata - salvoquestioni particolarmente deli-cate e controverse in punto didiritto quali il risarcimento deldanno per la perdita della vita -di razionalizzare il sistema risar-citorio per pervenire ad un asset-to organico e uniforme della ma-teria, in base al quale porre ildanno biologico «in testa» nellascala dei valori del danno comedanno-evento primariamente ri-sarcibile , da cui far discenderetutte le altre voci di danno, o«species», quali danni-conse-guenza.

La provadel danno biologicoAnche in tema di qualificazionedel danno alla salute o danno bio-logico trova applicazione il prin-cipio dell’onere della prova affer-mato dall’articolo 2697 del codi-ce civile per tutte le parti proces-suali[40].Non si intravedono deroghe a ta-

le principio da parte del legislato-re. Infatti, quando ha voluto far-lo (cioè quando ha voluto deroga-re a qualche principio), il legisla-tore lo ha previsto a chiare lette-re: per esempio, in tema di oneredella prova e di licenziamento, oquando ha inteso conferire al giu-dice, nel processo civile - per ilrito del lavoro - poteri istruttoridiversi e più ampi.Pertanto, pur dovendo trovare al-bergo anche in tema di dannobiologico il principio della pro-va, occorre fare egualmente deidistinguo, dal momento che unconto è la prova «sull’esistenza»del danno e un conto è quella«sulla specifica intensità» dellostesso[41].

La prova sull’esistenzadel danno biologico

Una volta che si siano provati la«lesione» personale, ovvero la le-sione della integrità psico-fisicadel soggetto leso (la cosiddettaingiustizia insita nel fatto meno-mativo di cui parla la Corte Co-stituzionale), ed il «nesso eziolo-gico» con il fatto illecito, vieneda sé concludere che la dimostra-zione sulla esistenza del dannobiologico è in «re ipsa», convin-cimento cui anche la SupremaCorte è da tempo pervenuta[42].

La prova sull’intensitàdel danno biologico

Quanto al secondo aspetto (laprova sull’intensità del dannobiologico), bisognerà accertarel’incidenza della menomazionesulla vita del danneggiato, qualesia il pregiudizio alla vita di rela-zione (e così pure il danno esteti-co e sessuale), la riduzione della

capacità lavorativa oltreché lecondizioni dell’ambiente di lavo-ro, tenendo conto delle prestazio-ni lavorative, la maggior faticanell’espletare il proprio lavoroed infine la rinuncia alla praticadi sport e interessi socio-ricreati-vi e culturali.Appare perciò evidente che l’en-tità del risarcimento del dannova determinata in misura propor-zionale all’usura psico-fisica; adesempio, per il lavoratore dipen-dente, in caso di lavoro privo diriposo compensativo o caratteriz-zato da turni e prestazioni straor-dinarie gravose e stressanti.Al giudice si dovranno portareprove documentali e testimonia-li, dunque, allo scopo di vederaccogliere la domanda di liquida-zione di tale voce di danno senon altro o quantomeno in viaequitativa.La valutazione del danno biologi-co non può che essere affidata almedico legale, il cui elaboratoperitale (la Ctu - Consulenza tec-nica d’ufficio) assume nel pro-cesso un ruolo rilevante, anzifondamentale.Il Consulente Tecnico d’Ufficiodesignato dal giudice, per rispon-dere al quesito che gli viene po-sto, utilizza per la valutazionedel danno alla persona le tabelle(barèmes) predisposte all’uopodalla medicina legale[43] che purdando valori orientativi ed indi-cativi adattabili al caso clinico dispecie, consentono tuttavia unacerta uniformità della valutazio-ne, in termini di percentuale diriduzione dell’efficienza psico-fisica con riferimento al valoremassimo di base equivalente al100 per cento.

[39] Cass., sent. n. 134 del 9.1.1998; Cass. sent. n. 4631/1997 e n. 5530/1997.[40] Dal «Commentario» al c.c. Ipertestuale, a cura di Bonilini-Confortini-Granelli, Utet, 2000.[41] Carratta, Il principio della non contestazione nel processo civile, Milano, 1995; Cendon, Ziviz,L’inversione

dell’onere della prova nel diritto civile, Rtpc, 1992; Comoglio,Le prove civili, Torino, 1998; Taruffo,Presunzioni,inversioni, prova del fatto, Rtpc, 1992; Taruffo,Onere della prova, inDigesto civ, XIII, Torino, 1996.

[42] Cass., sent. n. 9772 del 6.9.1995.[43] Va tuttora per la maggiore il testo di Bernardi-Mangili-Luvoni, con prefazione di Cattabeni, edito dalla Giuffrè,

Milano.

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Merita un cenno, a tal proposito,la storia delle tabelle che, redatteinizialmente nel 1928 in Italiadal Cazzaniga, facevano riferi-mento alla capacità lavorativa ge-nerica (si ricorda che all’epoca ilconcetto di danno biologico erasconosciuto), e così pure tuttequelle che la dottrina medico-le-gale fino alla fine degli anni ’80ha elaborato (oltre al citato testo,si ricordano Ciampolini, le pub-blicazioni del Franchini, del Bal-tieri e del Manenti).Le tabelle in uso sono state modi-ficate in seguito all’avvento delconcetto di danno biologico, mo-dificando l’impostazione valuta-tiva che per tanto tempo si eraattestata sulla riduzione della ca-pacità lavorativa, generica o spe-cifica, e mettendo in risaltol’aspetto personalistico della me-nomazione.

In tal senso appare significativoche gli stessi tre autorevoli auto-ri e medici legali sopracitati, ov-vero Bernardi e Mangili-Luvoni,hanno ritenuto opportuno redige-re una nuova edizione della lorocitata pubblicazione dapprimanel 1990 e in seguito nel 1995.In tale riedizione gli autori fannoriferimento al danno biologico enon più alla capacità lavorativagenerica nella quantificazione inpercentuale della menomazionesubita.Anche in Francia risulta che ilBarème Fonctionnel del 1982 eil Barème International des inva-liditès post-traumatique del Me-lennec del 1983 si siano ispiratia parametri assimilabili al dannobiologico.Così pure si sono ispirati ai pre-detti parametri anche negli StatiUniti le tabelle dell’AmericanMedical Association del 1984.

Si parla da tempo di una nuovaelaborazione di tabelle più com-plete da parte della Società Italia-na di Medicina Legale delle Assi-curazioni.Pertanto, in merito alla prova deldanno biologico, possiamo cosìconcludere:per fornire la prova del dannobiologico è necessario l’apportodel medico legale, che dovrà ri-spondere ad un quesito quantomai completo e adeguato all’evo-luzione concettuale del danno al-la persona e alle sue conseguen-ze, per poter pervenire all’accer-tamento e alla valutazione deldanno biologico nel modo piùidoneo e completo con riferimen-to al pregiudizio che la menoma-zione ha comportato al soggettoleso nelle sue funzioni vitali nel-la quotidianità, e così consentireanche al giudice una pronunciacorretta.

Considerazioni finalisulla risarcibilità del danno biologico

S i assiste a un continuo«proliferare» di tabelleper il calcolo del danno

biologico negli uffici giudiziari:(ad esempio dall’aprile 1996 algennaio 2001, la RivistaGuidaal Diritto del Il Sole 24 Orehaofferto un ampio panorama suimetodi di liquidazione del dan-no alla persona, applicati ai Tri-bunali del nostro Paese).Tali tabelle sono strumenti utili,predisposti dai giudici al fine dicreare, almeno all’interno delproprio Foro, un’uniformità deicriteri. Certamente si tratta ditentativi apprezzabili, ma a voltele buone intenzioni non raggiun-gono i risultati sperati.Così, l’assenza dei tanto auspica-ti «criteri nazionali» crea un cre-scente disorientamento tra glioperatori del diritto, con possibi-li rischi di «sperequazioni».

Anche se un segnale non trascu-rabile si può riscontrare in que-sto progressivo processo di ado-zione di «tavole» da parte degliorgani giudicanti: le nuove tabel-le si allineano infatti nella meto-dologia seguita dai Tribunali pre-cursori in questo settore.Sono soprattutto i Tribunali diMilano, Roma, Firenze e Geno-va a fare da «battistrada» conuna struttura ormai consolidata,ma che si apre ai progressi opera-ti in sede giurisprudenziale.Nonostante il proliferare di scrit-ti e di pronunce sul tema, accom-pagnati da approfonditi studi diillustri giuristi, non vi è stata atutt’oggi una risposta univoca alproblema della liquidazione deldanno biologico, tant’è che man-ca nel nostro ordinamento un si-stema uniforme.Ciò determina una disparità tale

di trattamento, da evocare neces-sariamente da più parti la viola-zione del principio di eguaglian-za di cui all’articolo 3 della Car-ta costituzionale.Senza nulla togliere a chi ha mol-to operato, studiato e scritto sul-l’argomento in esame, e che inogni caso ha molto contribuitoad una identificazione più positi-va dei principi delineati della va-lutazione del danno biologico,sul tema regna tuttora difformitàe confusione nella giurispruden-za e in dottrina, ancora lontaneda quel principio ispiratore dellauniformità di base da più partiinvocato, prima fra tutti la CorteCostituzionale.Si auspica da tempo un sistemaunitario di liquidazione del dan-no biologico su scala nazionale.A tale stato di cose, che sicura-mente ha causato pregiudizio a

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volte fors’anche irreparabile aisoggetti lesi, occorre porre rime-dio al più presto; si tratta di unanecessità dettata da un principiodi giustizia, cioè quella di farein modo che il danno biologicovenga liquidato nella identicamisura a Milano, a Bologna, aPisa, come a Roma o a Lecce, ecosì via, dal momento che il «va-lore-salute» non è e non può es-sere differente - nella sua conce-zione e identificazione - a secon-da del luogo in cui si verifica ildanno-evento. Ciò porta oltretut-to ad incrementare squilibri so-ciali ed anche a fomentare ten-sioni tra Nord e Sud che non han-no alcuna ragion d’essere in unPaese civile, discriminando ilcittadino (quale soggetto leso)in modo illogico e pregiudizie-vole e vanificando la stessa por-tata innovativa che è alla basedel concetto di danno biologicoovvero di danno alla salute chela Corte Costituzionale ha stabi-lito di tutelare prioritariamente,non essendo pensabile che la sa-lute «valga» in misura diversain relazione al luogo e alla perso-na. Orbene - nonostante la CorteCostituzionale, con la nota sen-tenza n. 184 del 1986, avesseindividuato il criterio liquidati-vo come «rispondente», da unlato, ad «un’uniformità pecunia-ria di base» (lo stesso tipo di le-sione non può essere valutata inmaniera del tutto diversa da sog-getto a soggetto), dall’altro, ad«elasticità» e «flessibilità», peradeguare la liquidazione del ca-so di specie all’effettiva inciden-za dell’accertata menomazionesulle attività della vita quotidia-na attraverso le quali, in concre-to, si manifesta l’efficienza psi-co-fisica del soggetto danneggia-to - la dottrina e la giurispruden-za si sono divise nel corso deglianni, cosicché ne è derivato uninsieme di diversi modi di liqui-dare il danno biologico in Italia

come abbiamo già avuto mododi analizzare che si possono cosìriassumere, e cioè:a) la liquida-zione equitativa;b) il metodo ge-novese;c) il metodo pisano;d)il metodo del punto tabellare uti-lizzato dal Tribunale di Milanoe da altri Tribunali. La conse-guenza di tale diversità di liqui-dazione del danno biologico«trascina» dietro di sé con effet-ti negativi una liquidazione pro-porzionalmente differente - edin molti casi inferiore - anchedel danno morale, a seguito del-l’evento-danno e dell’illecito(cfr. Cass. civ., sez. III, n. 4631e n. 5530 del 1997).È facile intuire quale pregiudizioeconomico derivi al soggetto le-so dal minor ristoro sia del dan-no biologico che del danno mora-le, sua conseguenza diretta (il co-siddetto «danno morale puro»,come riconosciuto in tante pro-nunce della giurisprudenza dimerito, anche al lavoratore di-pendente per infortunio «in itine-re» (ovvero in strada), nel recar-si sul luogo di lavoro e per ritor-nare alla propria abitazione, op-pure a seguito di infortunio sullavoro (Cass. civ., sez. lav., n.3516 del 15 aprile 1996; Pret.Torino n. 40 del 27 gennaio1994; Corte Cost. n. 37 del 17febbraio 1994).La dottrina, nel tentativo di defi-nire i criteri di liquidazione deldanno biologico (cfr. Monetti,Pellegrino, Jannarelli; per con-tro, in senso critico, Busnelli eBreccia,Diritto alla salute e tute-la risarcitoria, Milano, 1978) hastabilito in passato che l’ammon-tare del danno biologico dovevacalcolarsi «come se» la lesione«influisse negativamente sul-l’ammontare di una rendita vitali-zia con annualità pari al redditonazionale pro-capite».Seppure ispirata da un «afflatoegualitarista», come osservaPier Giuseppe Monateri nelCommento alla Voce «Danno al-

la persona» delDigesto, Discipli-ne Privatistiche, ci pare che talecorrente dottrinaria si sia poggia-ta su di una ipotesi astratta, e,perciò, abbia rappresentato una«fictio» costituendo una meraastrazione l’individuazione delreddito nazionale pro-capite etantopiù una lesione basata su diuna rendita vitalizia non effetti-va. Vi è stato anche qualche auto-re (Paradiso,Il danno alla perso-na, Milano, 1984) che ha persi-no cercato di determinare ilquantumdell’assegnazione risar-citoria in funzione della spesapubblica per beni o servizi chenon vengono offerti ad un veroprezzo di mercato, criterio forsesuscettibile d’interesse per il legi-slatore, ma non per fondare lasentenza di un giudice, come pre-cisa il Monateri nell’opera sopracitata. Altri, infine, traendo unprincipio generale da alcunispunti normativi, hanno indivi-duato il risarcimento del dannoalla salute in misura pari al mini-mo della pensione sociale molti-plicato per tre.Copiosa è stata la giurispruden-za uniformatasi a tale vecchio in-dirizzo dottrinario (Trib. Aosta,n. 387 del 1983; Trib. Bologna,n. 2300 del 1984; Trib. Roma, n.3243 del 1985). Appare evidenteche questo criterio, «inventato»senza precisi dati empirici e rife-rimenti a disposizione, non pote-va consolidarsi, risultando fitti-zio e pure alquanto arbitrario. Ta-le disomogeneità rende quantomai impellente l’introduzione diuna Tabella unica del danno bio-logico su scala nazionale, da tem-po allo studio per l’auspicata ri-forma del danno alla persona.

La prospettiva di una tabellaunica nazionaleÈ certo che, per pervenire ad unsistema più equo nella risarcibili-tà del danno biologico, occorrefare tesoro delle «raccomanda-zioni» formulate dalla Cassazio-

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ne, come del resto già aveva fat-to la Corte Costituzionale, di uni-formità e flessibilità nella deter-minazione del danno alla salute.Orbene, le citate tabelle redattenel nostro Paese dal Cazzaniganel 1928 facevano riferimento al-la capacità lavorativa generica(il danno biologico era scono-sciuto all’epoca), così pure tuttequelle che la dottrina medico-le-gale fino alla fine degli anni ’80ha elaborato. Le tabelle ora inuso sono frutto della nuova confi-gurazione del danno come dan-no biologico (a partire dalla sen-tenza n. 184/1986 della Corte Co-stituzionale) e, accantonata la at-testazione sulla impostazione va-lutativa inerente alla riduzionedella capacità lavorativa generi-ca o specifica, ha posto in risaltol’aspetto personalistico della me-nomazione. Abbandonato il crite-rio di liquidazione basato sull’er-rata considerazione che la lesio-ne subita aveva influenza sul-l’ammontare della rendita vitali-zia con annualità pari al redditonazionale pro-capite, teoria chepure da alcuni veniva ritenutaispirata da un «afflato egualitari-sta» (G. Monateri, Commento al-la voce «Danno alla persona»,Digesto, Discipline Privatisti-che), divenuto desueto il princi-pio della valutazione del dannobasata sul minimo della pensio-ne sociale moltiplicato per tre opiù e ritenuta altresì in contrastocon i principi della medicina le-gale la tendenza di affidarsi alpotere equitativo del giudice(Cassottano,Tendenze della giu-risprudenza in materia di dannoalla persona, VGM, 1978; G. Al-pa,Gli interessi tutelati e le tec-niche di tutela risarcitoria, cit.),come già accennato gli autorevo-li autori e medici legali (Mangili- Luvoni e Bernardi) pubblicava-no le prime tabelle di valutazio-ne del danno biologico nel 1990e indi nel 1995. Il Tribunale diMilano, a sua volta, ha elaborato

più volte Tabelle del danno bio-logico in pochi anni, nel 1995,nel 1996, nel 2000, nel 2001 enel gennaio 2002 ed a tali Tabel-le buona parte dei Tribunalid’Italia, quello di Genova da ulti-mo (Trib. di Genova 28 settem-bre 1998 inForo it., n. /1999,pag. 684, che rappresenta il«re-virement»dei giudici genovesi,abbracciando i«barèmes»mila-nesi, con nota di A. Lanotte), eben 19 su 50 si sono adeguati(cfr. Guida al Diritto n. 6/2000).L’assenza dei tanto auspicati«criteri nazionali» crea un cre-scente disorientamento tra glioperatori del diritto con possibilirischi di «sperequazioni». An-che se un segnale non trascurabi-le si può riscontrare in questoprogressivo processo di adozio-ne di «tavole» da parte degli or-gani giudicanti: le nuove tabellesi allineano infatti nella metodo-logia seguita dai Tribunali pre-cursori in questo settore, Tribu-nali di Milano in primis.Si può pertanto concludere, allaluce di quanto fin qui esposto,che, se la salute è un bene giuridi-co assoluto e primario (art. 32Cost.) protetto dalla nostra costi-tuzione quale diritto inviolabile(art. 2 Cost.) e se la sua lesionerientra nella «ingiustizia del dan-no» (art. 2043 c.c.), conseguente-mente ne deriva che il danno bio-logico - quale danno alla salute -deve collocarsi «in testa» nellascala dei valori del danno qualeprimariamente risarcibile, da cuifar discendere tutte le altre vocidi danno (patrimoniale, non pa-trimoniale e/o morale, estetico,riduzione della capacità lavorati-va, sessuale, danno emergente elucro cessante), e non come una«species», come pare di cogliereda parte di alcuni autori (cfr. Lo-dovico Molinari, inGuida al Di-ritto n. 4/1998), dalla cui impo-stazione ci si sente di dissentirepoiché, in concreto, è dalla enti-tà del danno biologico che «di-

pende» l’entità della liquidazio-ne delle altre voci di danno. (cfr.F. Busnelli e M. Bargagna, inGuida al Diritto n. 4/1998).Peraltro, il dibattito sul risarci-mento del danno alla persona ela sua incerta quantificazionenon costituisce una specificitàdell’ordinamento giuridico italia-no, bensì ha caratteristiche comu-ni a numerosi Stati europei, inge-nerando il fenomeno del «forumshopping» (il soggetto leso ricer-ca la legge e la giurisdizione ap-plicabile più conveniente) e dive-nendo così un delicato problemaanche di diritto internazionaleprivato, nell’ambito comunita-rio.Già nel 1998, il Prof. GiovanniComandè, Membro del GruppoCnr sul danno alla salute, palesa-va l’esigenza di una tabellazioneda far valere sul territorio nazio-nale quale strumento di omoge-neità, e pur non escludendo l’in-gresso di valutazioni equitativee, più di recente, ancora auspica-va una riforma organica del dan-no biologico (inGuida al Diritton. 6/2000).Dalla nuova raccolta di sentenzedell’Osservatorio della Giuri-sprudenza in tema di danno allapersona, (coordinato e direttoora da F. Busnelli e Ranieri Do-menici dopo la scomparsa recen-te del Prof. Bargagna), si evincela netta prevalenza dell’utilizzodel metodo di calcolo a punto,per quanto riguarda i metodi diliquidazione del danno biologi-co, con un ricorso ormai moltoraro del metodo del triplo dellapensione sociale (Tribunale diBari e Bologna) e della via equi-tativa, cui sovente ricorrono an-che i Giudici di Pace, e con ilvalore del punto in argomentoper le fasce più alte di danno e indecrescita nelle micropermanen-ti. Permane, pertanto, la «centra-lità» del danno biologico, unita-mente all’utilizzo del metodo diliquidazione del calcolo a punto.

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Inail e danno alla salutenel rapporto di lavoro

L’espansione più recente del-la figura del danno biologiconell’ordinamento giuridicoitaliano con riguardo ai rap-porti di lavoro e il cosiddettosistema tabellare: la riformadell’Inail ad opera del Dlgs23 febbraio 2000, n. 38

I l contributo della Corte Costi-tuzionale, con le più volte ci-tate sentenze emesse tra il

1986 e i primi anni novanta, nel-le quali viene ribadita la centrali-tà del danno biologico nel siste-ma del danno alla persona e vie-ne inoltre confermata l’ampiez-za della relativa accezione, com-prensiva di tutte le componentidel «bene-salute», ha portato adun distacco sempre maggiore dal-la concezione dell’homo faber,che era alla base del sistema ri-sarcitorio tradizionale, cosicchél’attitudine al lavoro costituiscesolo una delle diverse componen-ti della capacità del soggetto me-nomato dalla lesione.La puntualizzazione del concet-to di danno biologico è prosegui-ta anche nella giurisprudenza siadi merito che di legittimità, cosic-ché si può affermare che, in ipo-tesi di danno alla persona, il dan-no biologico va risarcito in lineaprioritaria rispetto ad ogni altrodanno, a tutela della salute quale«fondamentale diritto dell’indivi-duo» oltreché come interesse del-la collettività (articoli 2 e 32 del-la Costituzione), pertanto quale«diritto inviolabile»[44].Quindi, tutelare la salute del sog-getto significa infatti, tutelarneanche la famiglia, il lavoro, lacomunità sociale.

Le «innovazioni»del Dlgs n. 38/20001) Introduzione della nozionedi «danno biologico» e Inail(Artt. 2, 32, 37, 38, 41, c. 2, Cost.)

Della violazione della norma pri-maria sancita dalla Costituzionee della lesione del «bene-giuridi-co salute», che costituiscono ilfondamento del diritto al risarci-mento del danno biologico, si hauna previsione normativa nel Dl-gs n. 38/2000[45], ove, all’artico-lo 13, comma 1, in attesa delladefinizione di carattere generaledel danno biologico e dei criteriper la determinazione del relati-vo risarcimento, si definisce invia sperimentale il danno biologi-co come «la lesione all’integritàpsico-fisica, suscettibile di valu-tazione medico-legale, della per-sona».

2) Indennizzo per infortunio sullavoro e malattie professionali

Si prevede l’indennizzo del dan-no biologico da infortunio sul la-voro e malattie professionali acarico dello Stato (articolo 13), esi qualificano come malattie pro-fessionali anche «quelle non ta-bellate» (articolo 10, comma 4).La «specifica tabella delle meno-mazioni» del Dm 12 luglio 2000si integra nel complesso disposi-tivo normativo del Testo unicon. 1124/1965 ed è predispostaper finalità «indennitarie» secon-do le regole da esso previste.

3) Categorie dei «beneficiari»

A decorrere dall’entrata in vigo-re del Dlgs n. 38/2000 è previstoun ampliamento delle categorie

di beneficiari. Fermo restandoquanto disposto dagli artt. 1 e 4del Testo unico del 1965, sonosoggetti all’obbligo assicurativocontro gli infortuni sul lavoro ele malattie professionali:a) dipendenti dai soggetti di cuiall’art. 9 del Tu in relazione al-l’art. 2 del Dlgs 38/2000 (classifi-cazione dei datori di lavoro) edappartenenti all’area dirigenzia-le, pur in presenza di tutela conpolizze privatistiche;b) i lavoratori parasubordinati(come indicati dall’art. 49, com-ma 2, lettera a del Dpr n.917/1986, e successive modifi-che e integrazioni), anche nel ca-so di uso di veicoli a motore con-dotti personalmente (rapporti di«collaborazione coordinata econtinuativa»);c) gli sportivi professionisti;d) i lavoratori italiani operantinei paesi extra-comunitari.

4) Infortunio «in itinere»

L’infortunio in itinerenon era re-golamentato nel nostro ordina-mento, e la sua risarcibilità ri-guardo alle modalità dell’eventoè stata frutto di copiosa e, a vol-te, controversa elaborazione giu-risprudenziale e dottrinaria perun ventennio, salvo la fattispeciedi cui agli artt. 2 e 210 del Testounico del 1965.In particolare l’articolo 2 così re-citava: «L’assicurazione com-prende tutti i casi di infortunioavvenuti per causa violenta in oc-casione di lavoro, da cui sia deri-vata o un’inabilità permanente allavoro, assoluta o parziale, ovve-ro un’inabilità temporanea asso-luta che importi l’astensione dallavoro per più di tre giorni».

[44] Cass. sent. 9772 del 16.9.1995.[45] Gazzetta Ufficiale1˚ marzo 2000 n. 50; F. Giovenco:I contenuti del decreto di riordinoin Guida al Lavoro- Il

Sole 24 Ore, n. 10 del 14.3.2000.

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A detto articolo 2 e all’articolo210 del Testo unico il Dlgs n.38/2000 ha aggiunto il seguentecomma: «l’assicurazione com-prende gli infortuni occorsi allepersone assicurate durante il nor-male percorso di andata e ritornodal luogo di abitazione a quellodi lavoro, durante il normale per-corso che collega due luoghi dilavoro se il lavoratore ha più rap-porti di lavoro e, qualora non siapresente un servizio di mensaaziendale, durante il normale per-corso di andata e ritorno dal luo-go di lavoro a quello di consuma-zione abituale dei pasti. L’assicu-razione opera anche nel caso diutilizzo del mezzo di trasportoprivato, purché necessitato».

Il nuovo sistemaindennitarioIn luogo della rendita erogata exTu n. 1124 del 1965 (art. 66, pun-to 2), viene valutata la menoma-zione - di cui sopra - comprensi-va degli aspetti dinamico-relazio-nali, utilizzando una specifica«tabella» e cioè:- è prevista una «franchigia» peril danno biologico sino al 5%;- non è considerato il danno bio-logico temporaneo, altrettanto

meritevole di tutela e di indenniz-zo quanto quello permanente, co-me accade nel risarcimento deldanno civilistico.Il quadro indennitario risarcito-rio del danno biologico - riguar-do agli infortuni sul lavoro e lemalattie professionali - è mutatoprofondamente con l’avventodella riforma dell’Inail (Dlgs n.38/2000), valutando la menoma-zione dell’integrità psico-fisicadel lavoratore con il seguentemetodo tabellare:a) dal 6 per cento al 15 per centoviene liquidato un «indennizzoin forma capitale»;b) oltre il 16 per cento viene co-stituita:- una rendita sulla base della «ta-bella indennizzo danno biologi-co» (in relazione «all’età dell’as-sicurato»);- un’ulteriore quota di renditaviene erogata, «per il ristoro deldanno patrimoniale», in relazio-ne a:a) «grado d’invalidità»;b) importo della retribuzione;c) indicatore riportato nella «ta-bella dei coefficienti» (di cui alDm 12 luglio 2000).Non a caso, a seguito della pubbli-cazione del Dm 12 luglio 2000

del Ministero del lavoro e previ-denza sociale, pubblicato sullaGazzetta Ufficiale 25 luglio2000, pur essendosi attenuto talenuovo sistema indennitario al-l’orientamento della giurispruden-za sia della Corte Costituzionale(sentenza n. 372/1994) che dellaCassazione (sentenza n. 6404 del1998), il prof. Bargagna haespresso notevoli perplessità ri-guardo al confronto delle «meno-mazioni» secondo le nuove tabel-le Inail con la realtà forense[46].Come si può notare dalle tabellesopra riportate, nel raffronto trale Tabelle di indennizzo del dan-no biologico Inail rispetto alleTabelle del Tribunale di Milano,del gennaio 2002, per persone dipari età e pari percentuale di in-validità permanente, esistono va-lori inferiori. Potrebbero ancheadottarsi, ai nostri fini, Protocol-li d’intesa tra Inail e forze socialial pari di quello del 12 dicembre1991 siglato per i criteri valutati-vi dell’ipoacusia professionale,a garanzia ulteriore della tuteladella salute ed a salvaguardia deldovere di solidarietà (art. 2Cost.) e della sicurezza sociale(art. 38 Cost.).I patronati sindacali molto posso-no operare in questa direzione.

[46] Guida al Diritto - Il Sole 24 Ore, n. 32, p. II del 2.9.2000 M. Bargagna:Tabelle Inail: il rischio di un debuttodifficile per valori lontani dai principi giurisprudenzialiin Guida al Diritto - Il Sole 24 Oren. 32, 2000; NoteInformative, Cgil n. 18 del luglio 2000, p. 45:Il danno biologico dopo la Riforma dell’Inaila cura di SilviaBianchi; Note Informative Cgil n. 19 del dicembre 2000, p. 56:Ancora sul danno biologico dopo la Riformadell’Inail: la residua responsabilità civile del datore di lavoroa cura di A. Garlatti, L. Guaglione e F. Scarpelli.

Indennizzo danno biologico: raffronto tra tabelle Inail e Tribunale di MilanoTabelle Inail

Età Invalidità permanente Danno biologico Danno morale (1/2 del d.b.)25 anni 15% 42.750.000 21.365.00040 anni 15% 36.000.000 18.000.00050 anni 15% 31.500.000 15.750.00060 anni 15% 27.000.000 13.500.000

Tabelle Tribunale di Milano (gennaio 2002)Età Invalidità permanente Danno biologico Danno morale (1/2 del d.b.)

25 anni 15% 51.724.000 25.862.00040 anni 15% 47.316.000 23.658.00050 anni 15% 44.377.000 22.188.50060 anni 15% 41.438.000 20.719.000

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Le prestazioni per il ristoro deldanno biologico sono determina-te in misura indipendente dallacapacità di produzione del reddi-to del danneggiato. Questa nor-ma appare in linea con la preva-lente dottrina medico-legale inmateria di danno biologico nelpiù generale contesto della valu-tazione del danno alla persona.Inoltre, anche nel DdL n. 4903del Governo presentato nel giu-gno 1999 al Senato della Repub-blica, nell’ambito della leggegiudiziaria omnibus, veniva in-trodotta quale riforma dell’art.2059 c.c. la nuova definizione didanno biologico come «lesionedell’integrità psico-fisica suscet-tibile di accertamento medico-le-gale della persona», svincolandol’articolo 2059 del codice civile(nuovo testo della disciplina deldanno morale) dal reato.

L’onere della provadel danno biologico patitodal prestatore di lavoroAnche nell’ambito del «Lavoronell’impresa» (Libro V, Titolo IIdel codice civile), la tutela delbene giuridico salute, che rientranella più vasta tutela della perso-na umana, considerata come unainscindibile unità psico-fisica,presenta un quadro normativo co-stituzionale e codicistico ineren-te al prestatore di lavoro subordi-nato, con leggi speciali settoria-li, in cui ogni norma si collegaad altre norme completandonecosì l’assetto complessivo di re-gole e leggi.

Quadro normativodi riferimento

Le norme fondamentali sono prin-cipalmente le seguenti:- Articoli 32, c. 1; 36, c. 3; 28, c. 2,41, c. 2, della Costituzione;- Articoli 5, 1226, 2043, 2049,2059 e 2087 del codice civileTra le leggi speciali segnaliamo:- Articolo 9 dello Statuto dei lavora-tori, oltre alla vasta legislazionesull’igiene e prevenzione;- Dlgs n. 626/1994 in tema di sicu-rezza sui luoghi di lavoro;- Dlgs 11 agosto 1993, n. 374;- Articolo 12, della legge 23 dicem-bre 1994, n. 724 in tema di lavorousurante.

Art. 32 Cost. -L’operatività ditale norma non può prescinderedal necessario collegamento congli artt. 2 e 3, comma 2, Cost.,che quali regole generali, ricono-scono e garantiscono illimitata-mente i diritti dell’uomo.Art. 5 c.c. -Tale articolo, in parti-colare, detta un principio genera-le nell’ambito dell’integrità psi-chica secondo cui «gli atti di di-sposizione del proprio corpo so-no vietati quando cagionino unadiminuzione permanente dell’in-tegrità fisica, o quando siano al-trimenti contrari alla legge, al-l’ordine pubblico e al buon costu-me «e, connesso alla previsionecostituzionale dell’art. 32, tutelala salute quale fondamentale di-ritto dell’individuo e della collet-tività».Il danno biologico può riguarda-re anche il lavoratore dipendentesotto forma di stress ed usura psi-co-fisica in caso di eccessive pre-stazioni di lavoro straordinario ose protrattesi per 7 giorni senzaeffettuare il riposo settimanale,in violazione dell’art. 36, com-ma 3, Cost. (diritto al riposo setti-manale e alle ferie annuali retri-buite) e in tutti i casi in cui sussi-ste violazione dell’art. 2087 c.c.Ne deriva che, se inadempienteagli obblighi prescritti, il datoredi lavoro è tenuto a risarcire illavoratore, sul quale incombel’onere di provare il danno ed ilnesso di causalità, come la giuri-sprudenza della Cassazione haancora di recente ribadito, purnon esistendo un orientamentounivoco circa gli esatti confinidella ripartizione dell’onere del-la prova nella fattispecie del-l’azione per responsabilità con-trattuale proposta ex art. 2087c.c., e per la risarcibilità del dan-no biologico (Cass. sez. lav. 6luglio 2002, n. 9856 inGuida alLavoron. 3/2002; Trib. Siracusa4 febbraio 2003, inGuida al La-voro n. 19/2003, pag. 43).Il risarcimento avverrà a normadell’art. 2043 c.c., quale ristorodel danno ingiusto subito, anti-giuridico, per la violazione dei

diritti assoluti e primari tutelatierga omnesdall’ordinamento.In tale contesto il risarcimentodeve comprendere il «danno bio-logico».

L’accertamento medico-legale

La prova del danno dovrà verte-re sull’accertamento:- delle lesioni subite, dei postu-mi invalidanti e della loro naturaed entità;- delle condizioni psicofisichepreesistenti e successive in rela-zione all’età ed all’anamnesi;- dell’ammontare delle spese me-diche e di cura, sostenute e soste-nende;- dell’assetto e condizioni del-l’ambiente di lavoro;- della vita di relazione del sog-getto leso.Il giudice si potrà avvalere, alloscopo di meglio conoscere lecondizioni di salute del prestato-re di lavoro e le conseguenze pre-giudizievoli dell’infortunio sullavoro, della malattia professio-nale e/o della condotta illecita da-toriale sullo stesso, dell’apportodel consulente medico-legale,senza per questo dover rinuncia-re al suo prudente ed oculato ap-prezzamento - se del caso in viaequitativa - al fine della concretadeterminazione del danno a favo-re del soggetto leso. Tutto ciòporta a concludere che anche peril prestatore di lavoro subordina-to vige identicamente, in materiadi danno biologico, il medesimoonere che grava su tutte le partiprocessuali: l’onere probatorio,ex art. 2697 c.c., cui può fungereda supporto - in caso di difficoltào di accertato danno documenta-le - il principio del «fatto noto-rio» previsto dall’art. 115 c.p.c.Difatti, a ben vedere, quando illegislatore ha voluto introdurrederoghe, lo ha espressamenteprevisto, come riguardo all’one-re della prova in tema di licenzia-mento oppure conferendo poteriistruttori diversi nel processo ci-vile per il rito del lavoro (art.421 c.p.c.).

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Danno biologicoquale danno eventoo «tertium genus»In relazione al risarcimento deldanno biologico, si perviene alleseguentiulteriori voci di «dan-ni», quali «species» del dannobiologico che di seguito analizze-remo e, in particolare:il danno biologico «psichico»;il danno biologico «riflesso».Ulteriori danni conseguenzachesempre di seguito passeremo inrassegna sono invece:il danno «morale»;il danno «estetico»;il danno «esistenziale»;il danno «patrimoniale»;il danno «edonistico»;il danno alla «vita di relazione»e alla sfera sessuale;il danno da «morte» e risarcibili-tà (iure propioe/osuccessionis).

Il danno biologico psichico(Artt. 1226, 2043, 2049, 2056,2059 e 2087 codice civile;artt. 185, 590 codice penale)

«Con la sentenza n. 184/1986, aRoma, è stata scoperta la “psi-che”»: così introduce il suo arti-colo, estratto dal libroLe nuovefrontiere del danno risarcibile, ilMarigliano, noto psichiatra del-l’Istituto di Clinica Psichiatricadell’Università di Milano.A questo tema era stato intitolatoil IV Congresso Internazionalemedico-giuridico di Montecatinidel 4-6 maggio 1995 (W. Bron-dolo, Il danno da menomazionepsichicain Aggiornamento pro-fessionalen. 26, 1995).Il Marigliano osservava che l’in-tegrità della persona, in virtù del-la sentenza della Corte Costitu-zionale, veniva considerata nonsolo sotto l’aspetto fisico, ma an-

che sotto l’aspetto psichico, che,se ingiustamente leso, va risarci-to, e che la scoperta della compo-nente psichica del danno alla per-sona produceva molteplici e ne-cessari cambiamenti, costituen-do essa una componente del dan-no biologico.Tutto ciò ha richiesto un atteggia-mento completamente diverso ri-spetto all’accertamento e alla va-lutazione del danno alla personain sede medico-legale.Tuttavia, a distanza di molti annidalla «scoperta» del danno psi-chico, al succitato Congresso diMontecatini lo stesso Prof. Mari-gliano e altri psichiatri, dopoaver rilevato, nel corso degli ulti-mi anni, una specie di «sgonfia-mento» del danno psichico, se-gnalavano che stava ritornandodi moda a causa del notevole au-mento dei casi (A. Marigliano inTagete - Rivista medico-giuridi-ca, 2 giugno 2000 - Danno psi-chico: l'altra faccia della luna),non perché in precedenza nonfossero rilevabili i postumi di ta-le natura, ma perché molti piùcasi si ripresentavano all’osser-vazione, cosicché dalla consuetaosservazione medico-legale atti-nente ai traumi di varia naturaortopedica ed al capo, si rilevavavieppiù il danno alla psiche omente.

Nozione di danno psichicoSecondo la medicina legaleLa medicina legale più rappre-sentativa definisce il danno psi-chico come la menomazione psi-chica esprimente lo stato di peg-gioramento del modo di esseredi una persona, a causa di un di-sturbo psichico determinato da

È emerso da quanto sin qui illustrato che il ricorso alle norme ealle pronunce costituzionali ha mutato il quadro dei valori edelle regole di riferimento per la risarcibilità del danno a favoredel soggetto in sofferenza a seguito di un illecito.In particolare, risalta: all’art. 2 Cost., la tutela della persona;all’art. 3 Cost., il principio di eguaglianza; all’art. 32 Cost., ildiritto alla salute; all’art. 38 Cost., il diritto all’assistenza socia-le per malattia, infortunio, invalidità e vecchiaia; all’art. 41,comma 2, Cost. - in relazione agli artt. 2087 e 2094 del codicecivile entrambi correlati alle norme costituzionali sopra richia-mate - l’iniziativa economica privata non può svolgersi in contra-sto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurez-za, alla libertà, alla dignità umana; all’art. 2043 del codicecivile, il risarcimento per fatto illecito, il danno ingiusto con ilcollegamento (unitamente all’art. 2056 c.c., valutazione dei dan-ni) ai principi della Costituzione; agli articoli 1223 e 1224 eseguenti del c.c. (clausola generale sui danni nelle obbligazionipecuniarie), collegati agli articoli 1226 e 2056 c.c., per il risarci-mento del danno, in caso di difficoltà, in virtù del principio dellaliquidazione equitativa

Danno biologico,danno evento e danni conseguenza

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una lesione psichica, cioè di unaingiusta turbativa del suo equili-brio psichico (W. Brondolo e A.Marigliano, Il danno psichico,Milano 1995, 95; R. Castiglioni,Danno psichico: una rassegnastatistica in Atti del ConvegnoLe nuove frontiere del danno ri-sarcibile, Montecatini Terme,4-6 maggio 1995, Acomep, Pisa,107-156; R. Castiglioni,Dannopsichicoin Tagete Riv. medico-giuridican. 2, maggio 1999; AA.VV., Danno biologico e dannopsicologicoa cura di D. Pajardi,Giuffrè, 1990, Milano).È concorde la dottrina medico-le-gale nel ritenere che la suddettamenomazione, causata dall’attoillecito, non deve rappresentareun mero momento di disagio osofferenza (D. Pajardi,Il concet-to di danno alla personadi Qua-drio e De Leo,Manuale di Psico-logia Giudiziaria, Milano, 1993,526; così pure F. Borsetto e S.Bellinoin, Criteri diagnostici inPsichiatria in Tagete cit.p. 45);M. Cataldi,Il danno psichico tramedicina legale e diritto, inG.M., 1997; Navarretta,Dirittiinviolabili e risarcimento deldanno, Giappichelli, Torino,1996; Ziviz, Il danno non patri-monialein La Responsabilità Ci-vile a cura di P. Cendon, Vol.VII, Utet, Torino).

Secondo la giurisprudenzaTutte le volte che è stato chiama-to a definire la nozione di dannobiologico, il giudice di legittimi-tà ha ripetutamente affermatoche si tratta di una «lesione del-l’integrità psicofisica dell’indivi-duo» (vedi Cass. n. 431 del 28aprile 1999, inResp. Civ. prev.,2000, 110; Cass. n. 1285 del 6febbraio 1998, inForo it. Rep.1998, «Danni civili», 154).Pertanto, se la lesione della salu-te psichica costituisce un’ipotesidi danno biologico, ne consegueche il danno psichico rientra nel-la categoria di questo tipo di dan-

no, quale «species», e per intero.Analogamente, si è pronunciatoil giudice di merito (vedi Trib.Roma 12.10.2000, inGiurispr.Romana2001, 24).È fuor di dubbio che il fondamen-to normativo, per la sua risarcibi-lità è costituito dagli artt. 2043 e2059 c.c. (risarcimento per fattoillecito), oltre agli aspetti penali-stici che ne derivano.

Brevi osservazionisugli sviluppi e la previsionenormativa del danno psichico

Innanzitutto, forte impulso allafigura del danno psichico è statodato dalla sentenza n. 184 del 14luglio 1986 della Corte Costitu-zionale, come si è già illustratoampiamente, nelle pagine prece-denti. È certo che il danno psichi-co è ricompreso sia nell’ambitodella norma di cui all’art. 2087c.c. (quanto al rapporto di lavorosubordinato) che nell’art. 2043del codice civile, e perciò «sog-getto alla regola dell’ingiustiziadel danno», per cui il risarcimen-to presuppone anche un compor-tamento «non iure», e per stabili-re l’illiceità di un comportamen-to lesivo occorre applicare il cri-terio «dell’abuso del diritto» (G.Cricenti, Il danno non patrimo-niale, Cedam - Enciclopedia1999, a cura di P. Cendon).È pure certo che il danno allapsiche è un danno che impedisceall’individuo il godimento di be-ni della vita e l’esercizio dellefacoltà ad essi connesse (M. Ca-staldi,Il danno psichico tra me-dicina legale e diritto, in op. cit.,1997; E. Navarretta,Diritti invio-labili e risarcimento del danno,Torino, Giappichelli, 1996; Zi-viz 1998,Il danno non patrimo-niale in La Resp. Civ. a cura diP. Cendon), e che, del danno bio-logico, rappresenta l’aspetto piùdelicato e sfuggente per la diffi-coltà di analizzare le alterazionisoggettive, al di là di quel che la

vittima denuncia o crede, e diquantificare l’entità del dannostesso. E ciò anche per la mute-volezza, nel tempo, come si è so-pra illustrato, dei disturbi «psi-chici», rendendo a volte difficileanche al medico legale, sial’eziopatogenesi che la distinzio-ne tra «temporaneità» e «perma-nenza», e, conseguentemente,pure la loro esatta quantificazio-ne, non potendosi adottare, simi-larmente, le tabelle dell’invalidi-tà civile, per le diverse finalitàdelle due valutazioni (invaliditàcivile - postumi invalidanti dafatto illecito), e dovendo tenereconto:a) - della vasta area dei disturbipsichici;b) - della «preesistenza», ovve-ro dello stato anteriore che«espone» di più il soggetto al«vulnus», e lo «predispone» aldisturbo.Insegna la medicina legale chela psiche non è paragonabile adun organo e che la sua maggiorevulnerabilità è frutto di moltepli-ci fattori.Proprio tale suo «status» consen-te di meglio applicare il criteriodi liquidazione equitativa deldanno ex artt. 1226 e 2056 c.c.,in caso di difficoltà di quantifica-zione del danno psichico in sedemedico-legale.È il caso di dire che l’ordinamen-to, in buona sostanza, soccorrela scienza medica.È in ogni caso pregiudiziale, perla risarcibilità del danno biologi-co di natura psichica (per perditadi un congiunto, mobbing equant’altro) il nesso di causalitàtra l’evento (o gli eventi) lesivoe l’insorgenza della sindrome de-pressiva, «nulla precludendo lapreesistenza di una causa effi-ciente autonoma» (G. Jervis,Ma-nuale Critico di Psichiatria, vo-ce «Depressione», Feltrinelli,1976, p. 256).Per quanto concerne il risarci-

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mento del danno in sede civilisti-ca, a prescindere e oltre la liqui-dazione del danno da inabilitàtemporanea, la quantificazionedel danno psichico avverrà sullabase delle Tabelle del danno bio-logico vigenti nel Foro (MolteTabelle in Italia parlano ormaimilanese, inGuida al Diritto, ilSole 24 Oren. 6/2000; Trib. Ge-nova, 28/9/98 inForo it., 1999,p. 684), in attesa della Riforma.Alla liquidazione del danno bio-logico di natura psichica, danno-evento, faranno seguito (CorteCost. n. 184/1986) il danno mo-rale, il danno a favore dei prossi-mi congiunti (i cosiddetti «danniriflessi»), e, ove sussistente, ildanno patrimoniale, quali danni-conseguenza, nonché il dannoesistenziale.Questa regola non può valere apartire dal 25 luglio 2000, per ilrisarcimento del danno in casodi infortuni sul lavoro e malattieprofessionali, dovendosi applica-re la nuova normativa del Dlgsn. 38 del 23 febbraio 2000 sulriordino dell’Inail e del successi-vo decreto ministeriale 12 luglio2000 (Tabelle), che pone a cari-co dello Stato il risarcimento deldanno biologico.

L’evoluzionedella giurisprudenza

Sia la Cassazione che la CorteCostituzionale, nella loro funzio-ne di concorrere alla certezzadel diritto l’una, e di garantire laconformità delle leggi al dirittodella Costituzione l’altra, hannoposto congiuntamente negli ulti-mi anni alcuni punti fermi sultema, seppur a volte in contrastotra loro.Il primo punto fermo è costituitodall’affermazione del principiodel «neminem laedere» come im-manente nell’ordinamento giuri-dico, quando la lesione attiene aidiritti umani inviolabili, tra i qua-li vi è la salute (principio presen-

te anche nella Costituzione Euro-pea, dopo l’istituzione dell’Unio-ne Europea, articolo 1, comma8, del Trattato dell’Unione cosìcome riformato dal Trattato diAmsterdam).L’altro punto fermo è che «il ri-sarcimento del danno alla perso-na deve essere totale», non par-zialmente indennizzatorio e pertutte le voci di danno, patrimo-niale e non patrimoniale.Ciò, in linea con il legislatoreche, anche nella riforma del-l’Inail (Dlgs n. 38 del 23 febbra-io 2000), e nel progetto di dannoalla persona si è ispirato a taleprincipio, affermando la naturanon patrimoniale e aredditualedel danno (art. 13 del Dlgs n.38/2000).Si tratta poi di stabilire, uscendodallo stretto ambito dell’applica-zione dell’articolo 2087 del codi-ce civile, ovvero dalla casisticadelle lesioni dell’integrità psico-fisica del lavoratore, se la Cassa-zione ha seguito, o non, la propo-sta interpretativa della Corte Co-stituzionale contenuta nella sen-tenza n. 372/1994 (la nota sen-tenza «Mengoni»), ove la diffe-renziazione tra la lesione dellasalute fisica e la lesione della sa-lute psichica sembrò diveniremassima.Uno dei precedenti noti riguardala vicenda dell’Icmesa di Seve-so, sulla quale - ai sensi dell’art.374, comma 2, c.p.c. - la Cassa-zione si è pronunciata di recentea Sezioni Unite con sentenza n.2515 del 21 febbraio 2002 (inForo it. n. 4/2002, con nota di A.Palmieri), per la particolare im-portanza della questione (la risar-cibilità del danno morale in as-senza di danno biologico), rico-noscendo la risarcibilità autono-mamente del danno morale sog-gettivo a coloro che abitavanoe/o lavoravano nell’ambientecompromesso a seguito del disa-stro colposo, e che avevano pro-

vato in concreto di aver subitoun turbamento psichico di natu-ra transitoria a causa dell’esposi-zione a sostanze inquinanti e del-le conseguenti limitazioni delnormale svolgimento della lorovita. Ciò, in mancanza di una le-sione all’integrità psico-fisica odi altro evento produttivo di dan-no patrimoniale.Con tale sentenza le Sezioni Uni-te ribaltavano a distanza di qua-si cinque anni l’orientamentoespresso da due pronunce dellaterza sezione civile secondo cuila risarcibilità del danno moralesoggettivo, in fattispecie analo-ghe a quelle della decisione quiillustrata, doveva ritenersi am-missibile soltanto a condizioneche lo stesso fosse conseguenzadi una menomazione dell’inte-grità psico-fisica o di un altroevento produttivo di danno patri-moniale (Cass. n. 4631 del 24maggio 1977, inForo it., Reper-torio 1997, voce «Danni Civi-li»). È significativo il dato cheemerge dalla citata pronunciadelle Sezioni Unite: la categoriadel danno non patrimoniale, ne-gli ultimi anni, ha vissuto stagio-ni intense, ed il legislatore, pursenza perseguire un disegno uni-tario, ha ampliato le ipotesi dirisarcibilità del danno non patri-moniale, come si evince anchedalla disciplina del trattamentodei dati personali (art. 29, com-ma 9, legge 675/1996, per unesempio di condanna fondato sutale disposizione vedi Trib. Mila-no 13 aprile 2000, inForo it.,2000, I, 3004), oppure dal Testounico sull’immigrazione (in ca-so di discriminazione per motivirazziali, etnici, nazionali o reli-giosi (art. 44, comma 7, Dlgs n.286/1998, per un’ipotesi applica-tiva vedi Trib. Milano, ordinan-za 30 marzo 2000,Foro it.,2000, I, 2040), o infine dalla leg-ge che prevede un’equa ripara-zione in caso di violazione del

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diritto alla ragionevole duratadel processo (art. 2, legge n.89/2001). In altra pronuncia del-la Suprema Corte (Cass. n.13440 del 29 novembre 1999) sirinviene una contestazione allaproposta della Consulta. Infattisi ammette che «il danno biologi-co può sussistere non solo in pre-senza di una lesione di postumipermanenti, ma anche in presen-za di lesioni che abbiano causatouno stress psicologico».Non a caso il Petti - noto giuristae Consigliere di Cassazione, alquale sicuramente va il merito diavere tradotto il testo della Riso-luzione del Consiglio d’Europadel 14 marzo 1975, di cui ancoradi recente la Cassazione ha riaf-fermato la «valenza interpretati-va» (Cass. sez. III, 11 gennaio1997, n. 3170) con la quale veni-va formulata una proposta degliStati membri indicativa dei varitipi di pregiudizi risarcibili e deiprincipi guida per la loro risolu-zione) - mostra di non condivide-re la contrapposizione fatta dallaConsulta nel 1994 tra danno mo-rale e danno psichico (Evoluzio-ne del danno psichico in Cassa-zione e le prospettive europee,in Tageten. 2/2000).Ritenendo non coincidente la de-finizione del danno morale conquella europea, il Petti osserva-va, tuttavia, che la disputa per ladefinizione del danno psichico èdeputata alla scienza medica, esi soffermava su tre definizioni:a) danno biologico alla salute;b) danno psichico quale meno-mazione e lesione alla salute psi-chica;c) danno morale quale lesionedella dignità umana provenienteda reato, da lesione alla salute eda qualsiasi altra lesione dei dirit-ti della persona umana.In tale contesto interpretativo sicolloca l’insistenza sulla valuta-zione equitativa che spetta al giu-dice, e il dissenso dalla percentua-

lizzazione secca dell’invalidità.Questa opinione però non è con-divisa da molti operatori del dirit-to e ancor meno dalla medicinalegale.La Corte Costituzionale è statachiamata più volte a pronunciarsisulla legittimità di norme che, inmodo diretto od indiretto, disci-plinavano la salute psichica e leconseguenze della sua lesione.Citiamo la sentenza n. 372/1994,sul danno da morte con la qualela Corte Costituzionale sembròobliterare il principio affermatoin precedenza, e cioè che la salu-te dell’individuo oggetto di prote-zione ex art. 32 Cost., è una sol-tanto, ed essa può essere lesa siavulnerando il soma che la psiche,e l’ordinanza n. 293 del 22 luglio1996, scaturita dalla perplessità edai dubbi di legittimità costituzio-nale sollevati da alcuni giudici dimerito, tra cui il Tribunale di Bo-logna, sull’art. 2059 c.c., riguar-do ad alcune affermazioni conte-nute nella motivazione della cita-ta sentenza n. 372/1994. Tale or-dinanza, però, non soddisfacevagli interpreti in quanto non preci-sava quale fosse l’esatta linea diconfine tra danno psichico e dan-no morale.Si può dire che dalla giurispru-denza della Corte Costituzionalesi desumono due differenti atteg-giamenti:a) da una parte, sul piano del«principio», l’equivalenza e laparificazione tra salute fisica esalute psichica;b)dall’altra, sul piano «risarcito-rio», la differenziazione tra i pre-supposti del risarcimento deldanno alla salute fisica rispetto aquelli del danno alla salute psi-chica.Non vi è perciò alcun dubbioche il giudice delle leggi ha con-siderato «la salute psichica»,quantomeno sul piano teorico,«come espressione d’un dirittosoggettivo perfetto» fondato sul-

l’art. 32 Cost., al pari della salu-te fisica, poiché ciò si legge nel-la sentenza n. 27 del 18 febbraio1975, con cui veniva dichiaratocostituzionalmente illegittimol’allora vigente articolo 546 c.p.nella parte in cui non prevedevache la gravidanza potesse essereinterrotta quando l’ulteriore ge-stazione poteva comportare dan-no o pericolo per la salute dellamadre, al fine della conservazio-ne del benessere fisico e del-l’equilibrio psichico della ma-dre; e così, analogicamente, purriferito a fattispecie diversa (nor-me in materia di rettificazione diattribuzioni di sesso nella senten-za n. 161 del 24 maggio 1985,che in contrasto con la Cassazio-ne, riteneva lecito e ammesso ilmutamento di sesso se reso ne-cessario dalla «tutela della salu-te psichica del transessuale»).Peraltro, si osserva che il proble-ma della ipotetica distinzione trasalute psichica e salute fisicanon viene neppure sfiorato dallaCorte Costituzionale nella notasentenza n. 184 del 1986, datoche nella motivazione si parla in-differentemente, di «menomazio-ne biopsichica», di salute in sen-so «fisio-psichico», di «integritàfisio-psichica» ovvero «biopsi-chica».Emerge chiaramente come laCorte Costituzionale, nell’affer-mare la piena risarcibilità deldanno alla salute, ha inteso evita-re ogni distinzione tra integritàfisica e integrità psichica, confer-mando tale orientamento anchenella successiva sentenza n. 455del 16 ottobre 1990, ove si affer-ma il principio in virtù del qualeil diritto alla salute è un «dirittoerga omnes» garantito immedia-tamente dalla Costituzione e co-me tale direttamente tutelato eazionabile dai soggetti legittima-ti nei confronti degli autori deicomportamenti illeciti.Identicamente, la Corte Costitu-zionale si era pronunciata con

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l’ordinanza n. 458/1987, dichia-rando manifestamente infondatala questione di legittimità costitu-zionale dell’art. 2952 c.c., nellaparte in cui, in tema di polizzainfortuni, consentiva il decorsodel termine di prescrizione an-che nel caso in cui l’assicuratofosse fisicamente o psichicamen-te impedito in conseguenza del-l’infortunio subito.La Consulta, in buona sostanza,non operò alcuna distinzione traimpedimento di fatto all’eserci-zio del diritto derivante da lesio-ne dell’integrità fisica, ed impedi-mento di fatto derivante da lesio-ne dell’integrità psichica venen-do entrambi ritenuti insuscettibi-li di legittimare una sospensionedel termine di prescrizione.Così pure, con la sentenza n. 50del 2 febbraio 1990 che, in rela-zione all’articolo 5 della legge482 del 2 aprile 1968, considera-va invalidi civili, ai fini delleprovvidenze per essi previste, isoggetti affetti da «menomazio-ni fisiche», escludendo i minora-ti mentali, la Corte Costituziona-le, nel considerare in modo unita-rio la salute dell’individuo, scel-se la via della declaratoria di ille-gittimità costituzionale dell’arti-colo della citata legge nella partein cui escludeva dalle provviden-ze i minorati psichici, «al fine dievitare sperequazioni tra gli af-fetti da minorazione fisica».È innegabile che la Corte Costi-tuzionale, con le ultime pronun-ce (in particolare l’ordinanza n.293/1996 sopracitata), nel cerca-re di mettere ordine nei rapportitra il danno morale e il dannopsichico, (e osservando che en-trambi sono forme di danni nonpatrimoniali, risarcibili ex art.2059 c.c.), ha nettamente ribadi-to che: «il danno psichico allasalute è assistito dalla garanziadell’art. 32 Cost. e quindi sem-pre risarcibile!».Alla luce di quanto sopra, si pos-

sono prevedere ulteriori assesta-menti della giurisprudenza costi-tuzionale in materia, per il futu-ro, pur apparendo scontato che,allorquando la salute subisce de-gli attacchi, da cui derivano i«vulnera», dottrina e giurispru-denza riconoscono, in virtù deirichiamati principi costituziona-li, che la «sussistenza di tale le-sione» costituisce un «danno bio-logico» risarcibile. Trattasi in ge-nere di ferite spesso profonde,che trasformano la persona «inpeius», stravolgendone comple-tamente - oltre all’efficienza eall’equilibrio della mente (o psi-che) - abitudini, capacità, interes-si, relazioni interpersonali,mo-dus vivendi.Se i «vulnera» colpiscono lamente fino a provocare al sogget-to una malattia con postumi inva-lidanti, dalla medicina legaleinprimis e dagli specialisti dellamente (psico-terapeuti, psicolo-gi, psichiatri) viene configuratoil «danno psichico», che è diver-so dal danno biologico del qualecostituisce pur sempre un aspet-to e una faccia particolare, mapur sempre risarcibile. Sia purecon percorsi difficili e differenti,la giurisprudenza e la dottrinaconvergono sulla questione.

Lesione dell’integrità psichica:«cause lesive» della salute

Si possono suddividere in treprincipali categorie gli argomen-ti inerenti alla insorgenza e allaprovenienza di questo tipo di le-sione - senza con ciò ignorare glieffetti devastanti provocati damolteplici fattori, come gli even-ti bellici dell’epoca con le mineantiuomo e gli stupri etnici - ecioè:a) Danni da incidente stradale eda errati interventi medici e fal-se diagnosi di tumore (malasani-tà). Si pensi allo «spavento» diun genitore nel vedere, d’improv-viso, il figlio in gravi condizioni(Pretura Penale di Monza, sent.

n. 691/1993), o deceduto oppurequello di un soggetto cui vienediagnosticato un tumore inesi-stente (R. Castiglioni,False dia-gnosi, in Trattato Breve dei Nuo-vi Danni a cura di Cendon, Ce-dam 2001; Ziviz,Il risarcimentoper la perdita di chances di so-pravvivenza, in RCP, 1998,pagg. 705-711);b) Danni da infortunio sul lavo-ro e malattia professionale («tec-nopatia»);c) Danni da illegittima e antido-verosa condotta datoriale dei su-periori gerarchici, dei preposti edei colleghi nei luoghi di lavoro(«mobbing»).Questi ultimi due temi si interse-cano sovente sotto il profilo del-la responsabilità per colpa e deldanno ingiusto, pur essendo al-tresì invocabile in giudizio ilprincipio del «fatto notorio» exart. 115 c.p.c. per la credibilità ela fondatezza delle doglianze epretese risarcitorie quale il dan-no biologico da danno psichico,nei casi di menomazioni gravi(amputazioni, lesioni cerebraliper caduta da ponteggio senzaalcun mezzo di prevenzione an-tinfortunistica) o da lavorazionimorbigene con conseguenze tu-morali, Aids od epatiti cronichedi tipo C con alto rischio del-l’evoluzione cirrotica quali ma-lattie contratte in ospedale e neiluoghi di cura.Se si supera lo stretto ambito,più tradizionale, della lesionedell’integrità psichica derivatadall’infortunistica stradale e dellavoro ed estendendo la sua ri-conducibilità ad altre fattispecieinerenti al rapporto di lavoro inspecial modo, appare corretto af-fermare che il danno psichicopuò derivare:- da una menomazione fisica su-bita dallo stesso soggetto;- da una lesione fisica inferta adaltri (trauma per morte del con-giunto o lesioni a questo inferte).

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Altresì, il danno psichico:- può essere indipendente daogni danno fisico e coinciderecon la sola lesione emotiva («damobbing»);- può essere causa di una patolo-gia fisica allorquando viene «so-matizzato».Un danno, quello psichico, forseun po’ trascurato a suo tempodai giuristi ed accompagnato, fi-no a pochi anni fa, da un certoscetticismo data la difficile in-quadrabilità proprio per la suastessa natura (trattandosi di tur-bamento mentale), di per sé nonfacilmente decifrabile, accertabi-le o interpretabile con notevoleimbarazzo, sfuggendo tanti suoiaspetti al controllo e alle cono-scenze umane, ed in quanto nonfacilmente traducibile in terminidi pecunia e quindi di ristoro.Fors’anche, perché sovente con-fuso con il danno morale, in pas-sato, ed ora confondibile e/o so-vrapponibile con la nuova figuradel danno esistenziale. Resta ilfatto che, comunque la si inter-preti e qualunque sia il modocon cui si manifesta, sia esso cau-sa (e in tal caso comporterà alte-razioni delle normali funzionibiologiche) o sia effetto (ovveroconseguenza di una lesione fisi-ca, quale ad esempio la perditadi arto oppure per quelle di unterzo (parente, familiare) così daparlare di «vittime secondarie»,la lesione dell’integrità psichica(o danno psichico) va ricondotta- oltreché all’art. 2087 c.c. - al-l’art. 2043 c.c. ed è pertanto as-soggettabile alla regola dell’in-giustizia del danno (risarcimen-to per fatto illecito), e sarà rile-vante quanto più assumerà il ca-rattere e la natura di una vera epropria malattia, in ciò distin-guendosi nettamente dal dannomorale, che, a sua volta, non puòconsiderarsi alla stregua di unaalterazione patologica della men-te. Non vi è da stupirsi, pertanto,

in considerazione delle suespo-ste perplessità ed incertezze ri-guardo a tale problematica mani-festate da parte dei giuristi, che,legittimamente, qualche speciali-sta della mente si chiedesse se ildanno psichico fosse ritornato dimoda come fenomeno medico-legale, dato il notevole aumentodei casi, oppure se fosse solo unproblema di maggiore sensibili-tà (vedi inTagete - Riv. medico-giuridica - Danno psichico: unarassegna casistica, n. 2/1999).Di sicuro la lesione dell’integri-tà psichica, a prescindere dal co-stituire o meno una nuova moda,è salita alla ribalta per l’evolver-si del costume e delle prassi giu-risprudenziali cui gli organi diinformazione (stampa, radio e te-levisione) hanno contribuito adare forte risalto. Non passa gior-no che non appaiano sui quotidia-ni notizie eclatanti o di casi dimalasanità collegati alla respon-sabilità professionale dei medicie degli ospedali per errati o tardi-vi interventi sanitari con risarci-menti disposti dai giudici in mi-sura sempre più elevata, oppureclamorosi casi di «mobbing», fe-nomeno di segno negativo, che,questo sì, ha preso piede nel no-stro Paese nei luoghi di lavorocon ripercussioni devastanti nonsolo sulla psiche del soggetto col-pito, ma anche sui suoi rapportifamiliari ed interpersonali.È certo che «è aumentata l’osser-vazione» rispetto ad un tempo, eche sono divenuti numerosissi-mi i casi di lesioni con postumiinvalidanti di natura psichica,non più, o non solo, riconducibi-li esclusivamente ai traumi al ca-po, ma anche a tanti altri, forsemeno evidenti ma peggiori: cosìpure le cause lesive si sono diver-sificate in una vasta e complessagamma.

Il danno biologico riflessoIspirandosi alle pronunce dellaCorte Costituzionale n. 184 del

1986 e n. 356 del 1991, e supe-rando i contrasti giurisprudenzia-li in materia, i giudici di Milano,avuto riguardo del danno biologi-co quale danno al bene giuridicosalute nella sua interezza al risar-cimento del danno biologico «ri-flesso», ponendolo in relazioneall’integralità dei suoi riflessipregiudizievoli rispetto a tutte leattività, le situazioni e i rapportiin cui la persona esplica se stes-sa nella propria vita, (non soltan-to quindi con riferimento alla sfe-ra produttiva, ma anche con rife-rimento alla sfera spirituale, cul-turale, affettiva, sociale, sporti-va e ad ogni altro ambito e modoin cui il soggetto svolge la suapersonalità e cioè a tutte le attivi-tà realizzatrici della personaumana), hanno riconosciuto il di-ritto. Ciò avvalora l’opinione dif-fusa in dottrina e giurisprudenzasui vari e ampi contenuti del dan-no biologico, che vanno dal dan-no meramente morfologico, allariduzione dell’efficienza psicofi-sica, al danno alla vita di relazio-ne, alla riduzione della capacitàlavorativa, alla perdita di chan-ces lavorative, alla maggior fati-ca nell’espletamento del propriolavoro, anche per quanto patitodirettamente, ma pure di «rifles-so», a favore dei prossimi con-giunti (le cosiddette vittime se-condarie).

La risarcibilità secondo gliorientamenti giurisprudenziali

I giudici di merito (vedi Trib. Mi-lano, sez. V, stralcio 7 febbraio2000, n. 1223, inGuida al Dirit-ton. 14 del 15 aprile 2000, p. 96;Trib. Milano, 9 gennaio 1997, n.68; Trib. Milano 2 settembre1993, n. 8166), in virtù di taleassunto, hanno disposto la liqui-dazione a favore del figlio di unmacroleso, «in considerazionedella gravità e peculiarità dellelesioni riportate dal padre in se-guito ad un incidente stradale», ipostumi che «non possono non

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aver avuto un pesante riflessosulla vita dell’intera famiglia,turbandone la serenità e causan-do patimenti direttamente con-nessi al fatto illecito, il tutto ri-chiamandosi ad altre sentenzecon cui la Cassazione aveva rite-nuto ammissibile il risarcimentodel danno a favore dei familiariper l’invalidità personale delcongiunto, sotto il profilo dei co-siddetti «diritti riflessi», dei sog-getti diversi dalla vittima inizia-le del fatto ingiusto (Cass. n.8305/1996; Cass. sez. III civ. n.4186 del 23 aprile 1998; n.4852/1999; n. 1421 del 11 feb-braio 1998; n. 60 del 7 gennaio1991). Viene affermato con taleorientamento nei risarcimenti ungiusto principio, e al giudice èdemandato il compito di evitarele speculazioni, accertando l’esi-stenza del danno biologico rifles-so in modo rigoroso, escludendoil ricorso al fatto notorio (cfr. M.Rodolfo, commento a Trib. diMilano n. 1223/2000, inGuidaal Diritto n. 14/2000, p. 103).Sulla base del combinato dispo-sto degli artt. 1226 e 2056 c.c., laCassazione, con sentenza n. 60del 7 gennaio 1991, aveva ritenu-to da tempo ammissibile il risar-cimento della lesione dei cd. «di-ritti riflessi» di cui siano portato-ri soggetti diversi dalla vittimainiziale del fatto ingiusto altrui.La Cassazione ha in particolaresottolineato come il requisito del-la «consequenzialità immediatae diretta» indicato nell’art. 1223del codice civile (risarcimentodel danno) quale limite alla risar-cibilità del danno, non riguarditanto la distinzione soggettivatra vittima iniziale ed altri porta-tori di diritti lesi di riflesso, quan-to «la qualificazione oggettivadel nesso di causalità; nesso chedeve presentarsi tale da stringerecon un vincolo di stretta linearederivazione l’evento lesivo la-mentato con il fatto doloso o col-poso ascritto ad altri».

I danni sopra riportati da sogget-ti diversi dalla vittima inizialedel fatto illecito sono, dunque,solo apparentemente mediati, ri-sultando eziologicamente colle-gati in via diretta ed immediatacon il medesimo fatto illecito.Non vi è dubbio difatti che, nel-l’ipotesi in cui le lesioni ed i dan-ni permanenti riportati dalla vitti-ma siano di estrema gravità, iprossimi congiunti subiscano per-sonalmente un pregiudizio in ter-mini di sofferenza che merita con-grua riparazione ex art. 2059 c.c.Osservano i giudici di meritoche risulta, altresì, il principio or-mai consolidato in giurispruden-za (Corte Cost. n. 372/1994) chela condizione di sofferenza chesostanzia il danno morale «inpersone predisposte da particola-ri condizioni (debolezza cardia-ca, fragilità nervosa, ecc.) anzi-ché esaurirsi in un patema d’ani-mo o in uno stato di angosciatranseunte, può degenerare in untrauma fisico o psichico perma-nente, alle cui conseguenze intermini di perdita di qualità per-sonali, e non semplicemente alpretium dolorisin senso stretto,va allora commisurato il risarci-mento».Lo stato di prostrazione e soffe-renza - riconducibile al dannomorale - può dar luogo in talunisoggetti ad una modificazionepeggiorativa del loro stato di sa-lute producendo una vera e pro-pria menomazione psico-fisica odanno biologico - che merita ade-guato ristoro ogni volta che ven-ga rigorosamente dimostrato chela lesione subita dal congiuntoabbia prodotto - secondo la giàcitata regola della causalità ade-guata - una perdita di tipo analo-go a quello indicato dall’art.1223 del codice civile. Il ricorsoall’equità pare ai giudici milane-si il criterio più corretto per laliquidazione del risarcimentodel danno biologico «riflesso»,pur ribadendo che il danno patri-

moniale è strettamente connessoalla prova rigorosa del lucroemergente o del lavoro cessante.

Il danno morale«Pretium doloris», quale dannonon patrimoniale o lesione di uninteresse non patrimoniale(Art. 2059 c.c. e art. 185 c.p.)

L’area non patrimoniale del dan-no andrebbe identificata con il do-lore, le sofferenze dell’animo espirituali, ed i perturbamenti dacui è afflitta la persona in seguitoad un fatto che le è stato ingiusta-mente cagionato e che costituisceun illecito penale (il reato) - e nonsolo tale - lesivo degli interessidella vittima (Corte Costituziona-le, ordinanza del 22 luglio 1996).L’articolo 2059 del codice civileprevede che «il danno non patri-moniale deve essere risarcito so-lo nei casi determinati dalla leg-ge»; va tenuto presente che il piùrilevante dei «casi determinatidalla legge» (P. Petrelli,Il dannopatrimoniale, collana diretta daF. Galgano, Cedam, 1997) è costi-tuito dall’articolo 185, comma 2,del codice penale e che l’espres-sione di «danno non patrimonia-le» è stata impiegata in quest’ulti-mo articolo, prima che nell’artico-lo 2059 del codice civile (cfr. P.Ziviz, La tutela risarcitoria dellapersona - Danno morale e dannoesistenziale, Giuffrè Editore,1999; W. Brondolo, A. Farneti,U. Marigliano,Il danno biologi-co, Medicina e Diritto, Giuffrè1995).La dottrina più recente preferi-sce utilizzare il termine «ripara-zione», anziché quello della vo-ce «risarcimento» impiegato dallegislatore (cfr. D. Bellantoni,Lesione dei diritti della persona,Cedam, 2000; Petti,Il risarci-mento del danno patrimoniale enon patrimoniale della persona,Torino, 1999; F. Petrelli,Il dan-no non patrimoniale, Cedam,1997).

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Numerose sono state le pronun-ce della Corte Costituzionale inmerito alle eccezioni di incosti-tuzionalità sollevate su tale nor-ma (art. 2059 del codice civile)per la parte nella quale esclude-va il risarcimento del danno allasalute indipendentemente dal re-ato, rigettandola, e chiarendoche l’articolo 2059 del codice ci-vile fa riferimento solo al dannomorale puro (patema d’animo,sofferenza).Anche se distinto dal danno bio-logico, il danno morale benefi-cia della tutela di cui all’articolo32 della Costituzione, in relazio-ne all’articolo 2 della stessa Co-stituzione in quanto, ogni voltache viene inflitto un danno mora-le, si produce un danno allo svi-luppo della persona umana.La risarcibilità del danno non pa-trimoniale si fonda sul combina-to disposto degli articoli 2059del codice civile e 185 del codi-ce penale ed il giudice civile puòprocedere anche direttamente al-l’accertamento sul fatto illecitogeneratore di reato (cfr. Cass. n.6339 del 26 giugno 1998).Il danno morale va inteso dun-que come risarcimento di pati-menti o sofferenze subite in con-seguenza del verificarsi di un rea-to (anche se solo astrattamenteconfigurabile).Il soggetto tenuto al risarcimen-to del danno è, quindi, colui cheè stato riconosciuto colpevolee/o responsabile di un fatto consi-derato reato, secondo il combina-to disposto degli articoli 2059del codice civile e 185 del codi-ce penale.La richiesta di risarcimento deldanno morale non esclude quel-le inerenti al danno biologico, aldanno patrimoniale e alle altrevoci di danno.Elenchiamo, di seguito, alcunidei casi più significativi da cuipuò derivare, ed è liquidabile, ildanno morale, anche in relazio-ne al rapporto di lavoro.

Casi in cui il danno moralederiva, ed è liquidabile,

anche in relazioneal rapporto di lavoro

Incidente stradale , per lesionipersonali e omicidio colposi(artt. 582-590 c.p.);Infortunio sul lavoro e malattiaprofessionale (art. 590 c.p.);Mobbing (art. 590 c.p.);Molestie e violenza sessuale(artt. 660-609-bis c.p.);Morte di un congiunto per fattoillecito od omicidio colposo(art. 589 c.p.);Violenza privata (art. 610 c.p.);Sequestro di persona(art. 605 c.p.);Ingiurie e minacce(artt. 594 e 612 c.p.);Truffa (art. 640 c.p.);Appropriazione indebita(art. 646 c.p.);Furto (art. 624 c.p.);Diffamazione (art. 595 c.p.);Sottrazione di minori(art. 574 c.p.);Maltrattamenti (art. 572 c.p.);Violazione degli obblighidi assistenza familiare(art. 570 c.p.);Comportamento illecitodi pubblici e privati dipendentiin relazione ad inadempimenti diobblighi di servizio e contrattuali;Violazione degli obblighidi tutela e sicurezza sul lavoroda parte dell’imprenditore(artt. 2087, 2043 e 2049 c.c.;Dpr 547/1955; Dlgs 626/1994);Carcerazione ingiusta

Criteri di risarcibilitàdel danno morale (Artt. 1226,2043, 2056 e 2059 c.c.)

Come avviene per il danno biolo-gico, anche il danno morale è li-quidato tramite il riconoscimen-to di una somma in denaro («pe-cunia doloris») al soggetto lesoed ai prossimi congiunti.Nella impossibilità di una precisae rigorosa determinazione del dan-no morale, data la complessità e lediffuse difficoltà di individuarecorretti criteri di monetizzazione,varrà il principio generale - in ca-so di difficoltà - in virtù del qualeil giudice legittimamente potràprocedere ad una valutazione equi-tativa riguardo alla quantificazio-ne del danno, ai sensi e per gli ef-fetti del combinato disposto di cui

agli artt. 1226 e 2056 c.c. Appareevidente che viene riconosciuto algiudice in questo frangente un po-tere di elevata discrezionalità, mol-to più ampia di sicuro rispetto aquella del danno biologico (che sibasa su riscontri medico-legali) edè liquidabile in virtù di criteri pre-cisi e oramai individuati diffusa-mente su scala nazionale pur senon ancora uniformi (criterio ta-bellare dei vari «Fori»), e salve leTabelle di cui si è detto, peraltromolto discutibili riguardo all’am-piezza del criterio di risarcibilità,abbracciando lesioni dall’1 al 9per cento - introdotte dalla leggen. 57 del 5 marzo 2001 per le mi-cro-permanenti da incidenti strada-li, e preceduta dal decaduto Decre-to legge n. 70 del 2000, che cosìveniva commentata da validi giuri-sti: «come spazzare via vent’annidi giurisprudenza».La dottrina e la giurisprudenzahanno tenuto come riferimentoper la liquidazione del danno mo-rale, onde poter individuare cor-rettamente la cosiddettapecuniadoloris,svariati criteri e parame-tri in vari tempi, oscillanti tra lagravità del reato e le condizionisocioeconomiche della parte dan-neggiata e a seconda dell’intensi-tà della sofferenza e della sensi-bilità dell’offeso e del danno pa-trimoniale subito e così via, attri-buendo palesemente al risarci-mento di tale voce di danno unafunzione punitiva nei confrontidell’autore dell’illecito.Le prassi assicurative e giurispru-denziali si sono tuttavia evolute,con l’introduzione del sistema ta-bellare per la liquidazione del dan-no biologico, introducendo il rico-noscimento di una «quota» deldanno morale di pari grado al pri-mo soltanto nei casi di elevatissi-ma invalidità permanente per isoggetti «macrolesi» e, più in ge-nerale, attenendosi alla individua-zione del criterio diliquidazionedel danno moralepari alla metà,

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ad un terzo e ad un quarto rispet-to alla quantificazione del dan-no biologico, ovvero in misuraproporzionale in relazione allaentità e gravità del danno biolo-gico, secondo quanto dispostoanche dalla Suprema Corte diCassazione (Cass. sez. III civ.,n. 134 del 9 gennaio 1998, inForo It. n. 2/1998), a fronte del-la determinabilità del danno mo-rale anche in via equitativa exartt. 1226 e 2056 c.c. secondo ilprudente apprezzamento del giu-dice, e consapevole che tale cri-terio può generare pronunce nonsempre in grado di garantire pa-rità di trattamento tra tutti i dan-neggiati (M. Dogliotti,I criteridi determinazione del danno bio-logico, in Giur. merito, 1996,1163).Va da sé che il presupposto ditale riconfigurazione della risar-cibilità del danno morale dipen-de dall’assunto che il danno mo-rale è danno-conseguenza rispet-to al danno biologico, secondo ilmodello inaugurato dalla più vol-te citata sentenza della Corte Co-stituzionale n. 184 del 1986.La liquidazione del danno mora-le sulla base della valutazioneequitativa, che non deve equiva-lere a libero arbitrio del giudice,dovrà avvenire in ogni caso se-condo i seguenti due criteri base:1) dovranno essere consideratitutti gli elementi della fattispecieesaminata (Cass. 11 marzo1998, n. 2677, inGiur. It., 1999con nota di Bona e Castelnuovo;Cass. 2 luglio 1997, n. 5944, inGiust. Civ., 1997, I, 3049);2) dovrà esserci corrispondenzatra l’entità del danno e la sommadi denaro da liquidare (principiodel «giusto» e proporzionale ri-sarcimento; Cass. 21 maggio1996, n. 4671).Si può altresì affermare che perle lesioni personali, la liquidazio-ne del danno morale è di più sem-plice individuazione, se si tiene

conto del criterio indicato dallaCassazione rispetto all’entità deldanno biologico accertato in se-de medico-legale, mentre mag-giori difficoltà sono sorte nellagiurisprudenza riguardo alla ri-sarcibilità e ai criteri di quantifi-cazione del danno morale in ca-so di morte, delicato argomentoche verrà trattato nel prosieguo.Si avverte l’esigenza, data lagrande prevalenza assunta dallafigura del danno biologico rispet-to al danno morale, che è unavoce di danno uscita chiaramen-te ridimensionata dopo le pro-nunce della Corte Costituziona-le, e dalla dottrina e giurispruden-za evolutesi con il ricorso ad al-tre figure di danno, di rivederequesta voce o categoria di dan-no, anche in relazione a quantoemerge nella recente propostadell’Isvap, dato che la nostra Co-stituzione non tutela soltanto lasalute, ma anche la sfera moraledei soggetti, con l’introduzionedella modifica dell’articolo2059 del codice civile secondocui «il danno morale è risarcitoquando il fatto illecito ha cagio-nato alla persona un’offesa gra-ve», ridefinizione che tuttavianon farebbe ancora piena chia-rezza sul danno morale.Risultano inoltre palesi dalla dot-trina e giurisprudenza formatesisull’argomento, l’«erosione» deldanno morale anche a seguitodell’introduzione di nuove vocidi danno, tra cui, in particolare,quella del danno esistenziale e lapreoccupazione del giudice dimerito per il «florilegio» dellevoci di danno (cfr. Trib. di Ro-ma, sez. XIII civ., ordinanza Ros-setti 11 maggio 2002; P.G. Mo-nateri - Bona,Il danno alla per-sona, Padova, 2000) venutosi acreare in particolar modo nell’ul-timo decennio, e da cui è emersoun ampio dibattito giurispruden-ziale ancora molto aperto ai no-stri giorni.

Il danno estetico(Artt. 2, 3, 32 Cost.)

NozioneIl danno estetico viene usualmen-te definito come la «lesione conalterazione della figura esteriorefisica della persona per perditadi arto, senso, organo, deturpa-mento e sfregio del viso» (Cfr.G.B. Petti, Il risarcimento deldanno biologico, in Il diritto at-tuale, Utet, 1997, 26; P. Cendon,Trattato Breve dei Nuovi Danni,vol. I, Cedam, 2001 - «Nuovoconcetto di salute: benessere psi-cofisico, riflessi della salute fisi-ca sulla dimensione esistenzialedell’uomo e l’immagine di sénel mondo»).Innanzitutto è necessario indivi-duare se il danno estetico è unavoce di danno ricompresa neldanno biologico (artt. 2043 e2059 c.c.), oppure se è un dannoalla salute che richiede una valu-tazione autonoma, ai fini dellarisarcibilità.Tendenzialmente, dottrina e giu-risprudenza considerano tale vo-ce di danno come una componen-te del danno biologico, nella suaaccezione più ampia.Unica eccezione a tale orienta-mento è rappresentata dalla inci-denza economico-patrimonialeche può rivestire il danno esteti-co, determinata dalla perdita oriduzione della capacità lavorati-va specifica.

Profili di risarcibilitàdel danno estetico

Nel caso in cui determina «perdi-ta di chances» patrimoniali (car-riera professionale pregiudicatae/o disoccupazione) o di vita direlazione in senso lato (impedi-mento al matrimonio a causa del-l’imbruttimento), la lesione este-tica andrà risarcita in forma auto-noma, rispetto al danno biologi-co, cosicché, se il pregiudizio (lamenomazione, come può esserel’amputazione di un arto, la per-

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dita delvisus, cicatrici sul viso,ecc.) è quantificabile come «dan-no patrimoniale», esso costituiràun danno emergente sia presen-te, ovvero attuale, che futuro.Lampante l’esempio della foto-modella, dell’attrice o della bal-lerina sfregiata o mutilata, tra icasi più eclatanti.Dagli studi e ricerche dell’«Os-servatorio permanente della giu-risprudenza in tema di danno al-la persona» - diretto da M. Barga-gna e F.D. Busnelli - su due cam-pioni di sentenze, per il periodorispettivamente dal 1990 al 1995e dal 1995 al 1997, è emerso chesono più rare le pronunce che at-tribuiscono valenza autonoma aldanno estetico.Tuttavia la Suprema Corte diCassazione (sentenza n. 3635del 28 aprile 1997) ha rappresen-tato una inversione di rotta (trat-tamento risarcitorio autonomo afavore di una studentessa sfregia-ta sul volto, potendole tale meno-mazione precludere l’attività fu-tura o ridurgliela consistente-mente, in relazione all’età ed alsesso), e, anche più di recente,con sentenza n. 6895 del 21 mag-gio 2001 (trattamento risarcito-rio autonomo ove provochi riper-cussioni negative sia su attivitàlavorativa già svolta che su attivi-tà futura).Se però la lesione non provocaalcuna perdita di reddito e si so-stanzia in uno stato di disagioper l’imbruttimento, permango-no molte incertezze riguardo allaquantificazione ed ai criteri liqui-dativi del danno, circa l’inqua-drabilità del danno estetico nelcontesto del danno alla vita direlazione, in quanto proiezionepeggiorativa nella vita del sog-getto leso, specie se trattasi dimano lesa od arto inferiore com-promesso.

Nel caso di errato intervento chi-rurgico estetico, invece, si tratte-rà di un «danno all’identità esteti-

ca» della persona, riguardante lalesione dell’interesse ad identifi-carsi in determinati connotatimorfologici.

Liquidazione equitativadel danno estetico

Per lo più, anche nell’ipotesi divoce autonoma di danno, il dan-no estetico viene liquidato in viaequitativa ex artt. 1226 e 2056c.c., o cumulativamente insiemeal danno biologico e, a volte, an-che al danno morale, tenuto con-to che detta voce di danno hauna duplice fisionomia:a) quella patrimoniale, in quantocollegata alle «attività fruttife-re» dell’individuo e alla sua vitadi relazione;b) quella non patrimoniale, per-ché producente riflessi di ordinepsicologico (avvilimento, statodi soggezione, vergogna fisica),talvolta preponderando l’elemen-to patrimoniale, altre volte quel-lo non patrimoniale (G. Nisini,Compendio di infortunistica,Editrice La Tribuna, Piacenza,sesta edizione, 1970).

Il danno esistenzialeNozioneSecondo la prevalente dottrina egiurisprudenza il danno esisten-ziale è la «somma di ripercussio-ni relazionali di segno negati-vo», per tutte le gravose rinuncead un «facere», e rappresenta la«compressione di attività nonreddituali».Trattasi di una «nuova» voce didanno, consistente in una lesio-ne di natura permanente caratte-rizzata da (costante) temporanei-tà, che può derivare da problema-tiche del lavoro (dequalificazio-ne professionale, licenziamento,cassa integrazione, infortunio,molestie sessuali) ma anche daaltre di diversa origine e natura(da malattia, da immissioni di ru-more ambientale, da vacanza ro-vinata, dal morso di un cane, dal-la perdita di un congiunto, e così

via) quale danno alla vita di rela-zione, alla serenità familiare, al-la sfera sessuale ed a tutte le al-tre espressioni di vita pregiudica-te o limitate da ciò che ha origi-nato simile voce di danno.Ne deriva che, a parere di autore-voli autori (quali: Cendon e Zi-viz, Il danno esistenziale, in LeVoci della Responsabilità Civi-le, 1992; P. Ziviz,La tutela risar-citoria della persona. Danno mo-rale e danno esistenziale, Giuf-frè Editore , Milano, 1999; P.G.Monateri-M. Bona-U. Oliva,Ilnuovo danno alla persona, Giuf-frè Editore, Milano 1999, eMob-bing: vessazione sul lavoro,Giuffrè Editore 2000; D. Bellan-toni,Lesione dei diritti della per-sona, Cedam 2000; P. Cendon,Trattato breve dei Nuovi Danni,Cedam, 2001), ildanno esisten-ziale non è da ritenere:1) danno biologico(inteso que-st’ultimo come «tertium genus»,ovvero come danno alla salute insé, quantificabile e liquidabile insede medico-legale;2) danno psichico(inteso comepatologia medica) cui può so-vrapporsi, se si aderisce ad unanozione allargata del secondo eche è quantificabile con il sup-porto della medicina legale;3) danno morale(o praetium do-loris), in quanto differente dalsemplice dolore connesso ad unevento-morte.Pertanto, alla luce delle suesteseaffermazioni, che cosa rappre-senta il danno esistenziale tra levoci di danno risarcibili, nel va-sto ambito della responsabilità ci-vile? I demiurghi di tale voce didanno asseriscono che esso na-sce dall’esigenza di reagire, conun equivalente ristoro, ad un’ag-gressione ingiusta che provochiun mutamento in negativo delcomplesso delle relazioni dell’in-dividuo in quanto persona (cfr.Navarretta, Diritti inviolabili e ri-sarcimento del danno, Torino,

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1996, con rilievi critici). Tuttociò è facilmente desumibile, econstatabile, nella quotidianità,dalla condotta dei soggetti colpi-ti, la cui esistenza subisce unostravolgimento sia dal proprio es-sere persona che di soggetto cala-to nel sociale. Ma quale ristoro èpossibile, se si tratta di un pregiu-dizio areddituale, non patrimo-niale, tendenzialmente omnicom-prensivo in quanto qualsiasi pri-vazione, qualsiasi lesione di atti-vità esistenziale del danneggiatopuò dar luogo a risarcimento?(cfr. Tagete, Danno esistenziale,n. 1/2000).È opinione diffusa tra i giuristiche, non avendo una matrice me-dico-legale, il «danno esistenzia-le» quale «danno ingiusto» e,pertanto, quale violazione delprincipio di cui all’articolo 2043del codice civile, sarà risarcibilequantomeno con il ricorso al cri-terio equitativo, ex articoli 1226e 2056 del codice civile, in quan-to sicuro danno alla serenità fa-miliare (peraltro già a suo temporiconosciuto, indipendentemen-te dall’ipotesi di reato e dalla ri-sarcibilità del danno morale, ilriconoscimento del danno da de-mansionamento professionale,che «costituisce un bagaglio peg-giorativo diretto a interferire ne-gativamente nelle infinite espres-sioni della vita» (così Cass. sez.lav. n. 11727 del 18 ottobre1999, in Guida al Lavoro n.46/1999, pag. 25, che si esprimein termini di «sicuro danno allaserenità familiare», a causa di de-mansionamento).Dovendosi muovere nell’ambitodella risarcibilità in via equitati-va, il giudice dovrà pervenire aduna valutazione autonoma di cia-scun capo di danno, provveden-do alla sua quantificazione quan-tomeno in via extratabellare econtemperando il danno esisten-ziale con le altre voci di danno, atutela di un diritto costituzional-mente garantito.

L’evoluzione della figuradel danno esistenziale

La nozione originaria di questavoce di danno è stata progressi-vamente ampliata dalla interpre-tazione della dottrina e giurispru-denza fino a designare, omni-comprensivamente, la tutela ri-sarcitoria degli aspetti esistenzia-li della «dimensione uomo», sup-portata da tutta una serie di even-ti, alcuni dei quali verificatisi direcente nel nostro Paese, che han-no fatto assumere conseguenze eclamore eclatanti.Si ricorderà, ad esempio, quantoè accaduto nel Natale del 2000all’Aeroporto Milanese dellaMalpensa in seguito alla straordi-naria nevicata e ripetutosi nel Na-tale 2002, ma tanti altri fatti del-la vita quotidiana (sul lavoro, infamiglia, e ovunque), che posso-no causare il danno esistenzialee si racchiudono in una casisticainnumerevole e pressoché noncatalogabile.Intanto, va detto che il danno esi-stenziale è stato riconosciuto su-bito dalla Cassazione, il che nonha poco rilievo.Dai giuristi si è argomentato chel’elaborazione di tale tipologiadi danno risponde alla inadegua-tezza della categoria del dannomorale per ricomprendere in sénumerosi pregiudizi (per l’ordi-namento francesele préjudiced’agrementin Il Trattato Brevedei Nuovi Danni, di Cendon, Ce-dam, 2001 e inIl danno da lesio-ni alla salutedi M. Rossetti, Ce-dam, 2001) di natura non patri-moniale, derivanti dalla violazio-ne di «nuovi» diritti della perso-nalità (il diritto all’autodetermi-nazione della coppia, il diritto al-la procreazione cosciente e re-sponsabile, il diritto alla serenitàfamiliare,cfr. P. Ziviz,Alla sco-perta del danno esistenziale, inScritti in onore di R. Sacco,acura di P. Cendon, Milano 1994,1302), e quant’altro incidente

sul proprio vissuto in maniera ta-le da impedire la piena realizza-zione di sé, della propria persona-lità, degli obiettivi prefissi.L’area del pregiudizio ricopertoda questa categoria di pregiudiziai diritti della persona pone que-stioni d’interesse per i giuristi ita-liani e anche per quelli di altriPaesi, compresi quelli dell’areadi common law, dove la questio-ne viene risolta con l’attribuzio-ne di un risarcimento alla vitti-ma (Cendon,Esistere o non esi-stere, in Resp. Civ., 2000, p.1251), cosicché ciò ha indotto aqualificare il danno esistenzialecome sottospecie del danno allapersona (cfr. Trib. di Milano 25giugno 2002; M. Franzoni,In-contro di Studio su «danno psi-chico, danno esistenziale e dan-no morale»).

Il danno esistenziale e principiodell’«ingiustizia del danno»

I pregiudizi summenzionati irri-sarcibili in base alla clausola re-strittiva contenuta nell’art. 2059c.c. («il danno non patrimonialedeve essere risarcito solo nei ca-si determinati dalla legge»), ven-gono ricondotti nell’ambito del-l’articolo 2043 c.c., ripercorren-do l’iter logico che fu seguitoper la lesione del bene salute eche è alla base del principio del-la «ingiustizia del danno» (in dot-trina, per le varie tesi a favore econtro la categoria del danno esi-stenziale vedi G. Cricenti,Il dan-no non patrimoniale, Padova,1999, 166 e, in particolare: U.Oliva inMobbing: quale risarci-mento?, che prospetta il ricorsoalla categoria del danno esisten-ziale derivante dalla lesione del-la dignità umana e risarcibile se-condo il tracciato normativo da-to dalla combinazione dell’art.2043 c.c. e dell’art. 41, comma2, Cost., in relazione all’articolo2087 c.c.).Data la sua permanente transito-rietà e in considerazione delle

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«gravose rinunce ad un facere»che il danno esistenziale compor-ta, come conseguenza del dannopsichico, ed essendo inteso co-me danno a ciò che la persona«è» e non a ciò che la persona«ha», ne deriva che, trattandosidi un danno che comprime una opiù attività non reddituali realiz-zatrici della persona (e perciò le-sivo d’un diritto soggettivo dellapersona garantito costituzional-mente), è danno come tale risar-cibile (vedi Cass. n. 1761 del 19febbraio 1998), senza per questosovrapporsi al danno biologico(danno-evento alla salute, tabel-larmente quantificabile), al dan-no psichico (patologia medica su-scettibile di accertamento e diquantificazione medico-legale)e al danno morale (praetium do-loris).Proprio al fine di evitare confu-sioni e sovrapposizioni di figuredi danno e in considerazione delpossibile florilegio delle catego-rie di danno, in dottrina si è ravvi-sata (vedi Cendon-Ziviz,Il dan-no esistenziale, in Tagete n.1/2000 e n. 3/2000) la necessitàdi un coordinamento tra le trefigure di danno (biologico - mo-rale - esistenziale) delle quali laprima figura è il danno-evento ele altre due sono danni-conse-guenza, in virtù della sentenzadella Corte Costituzionale n.184/1986: ovvero, il coordina-mento tra gli artt. 2059 e 2043del codice civile.Il filo conduttore rimane, ed è,pur sempre il criterio dell’«ingiu-stizia del danno», posto che trale due figure tradizionali dellequali una, il danno biologico, hasovrastato di gran lunga l’altra, ildanno morale, che ne è uscito pa-lesemente ridimensionato (bastipensare al «limite» del pregiudi-zio da reato), si è venuta a creareuna specie di «zona intermedia»o «zona d’ombra», quella cioèdove ben può trovare alloggio lafigura del danno esistenziale.

Difatti, nulla pare cambiare seal posto dell’art. 2043 c.c. e del-l’art. 32 Cost. si mettono l’art.2043 c.c. e l’art. 29 Cost., essen-do così soddisfatto «per la lesio-ne della serenità familiare» il re-quisito dell’ingiustizia del dan-no.In questo contesto giuridico-nor-mativo si colloca la figura deldanno esistenziale, come conse-guenza di una «lesione della per-sonalità», risarcibile in virtù delprincipio, accolto anche da altrisistemi giuridici, dell’id quodplerumque accidit, ex art. 2043c.c., regola che consente la risar-cibilità - secondo un’esigenza so-cialmente avvertita - dei dannida lesione della personalità.Grazie a questa tecnica la Cassa-zione a sezioni unite n. 500 del22 luglio 1999 (inForo it., 1999,I, c. 2487) ha riconosciuto la na-tura dell’illecito aquiliano alla le-sione d’interessi legittimi.Lesione da provare, certamentenon attraverso una perizia medi-co-legale, utilerectius necessa-ria per la malattia psichica, e per-ciò liquidabile in via equitativa.Il tutto finalizzato, evidentemen-te, ad un ideale di risarcimentointegrale del danno alla persona,il che spiega anche l’ampliamen-to dei soggetti legittimati al risar-cimento del danno morale anchenei casi in cui la vittima direttadell’illecito sia sopravvissuta(Cass, sez. unite 1˚ luglio 2002,n. 9556, inGuida al Diritto n.29/2002, p. 46).

Il danno esistenziale entranella giurisprudenza attuale

Premesso che il danno esistenzia-le non ha matrice medico-legalee pertanto può essere liquidatosolo con il ricorso al criterio del-l’equità (artt. 1226 e 2056 c.c.)si constata tra gli operatori deldiritto la lievitazione delle sen-tenze sul danno esistenziale invari ambiti che di seguito illu-striamo.

1) Famiglia

Il giudice di legittimità (Cass., n.7713 del 7 giugno 2000, inForoit. n. 1/ 2001) chiamato a decide-re sul pregiudizio da risarcire alminore per gli squilibri ed i turba-menti emotivi derivatigli dal ri-tardato adempimento degli obbli-ghi paterni riguardo alla corre-sponsione degli alimenti, fuoridai limiti dell’art. 2059 c.c. (mada non lasciare privo di tutelarisarcitoria trattandosi di norma-li attività realizzatrici della perso-na umana, e, quindi, di posizionisoggettive primarie e costituzio-nalmente garantite), ha ricono-sciuto il diritto al risarcimentodel danno in via equitativa quale«danno esistenziale», ex articolo2043 del codice civile.La Corte aderisce in tal modoall’opinione dominante circa lanatura della previsione di cui al-l’art. 2043 c.c. che non sanzione-rebbe illeciti altrove già tipica-mente disciplinati, bensì attribui-rebbe al Giudice il potere discre-zionale di qualificare ingiusto undanno, in base a valori e principiche trovano cittadinanza nel no-stro ordinamento, il tutto ovvia-mente collegato alla sussistenzadi una condotta lesiva (S. Rodo-tà,Il problema della responsabi-lità civile, Milano, 1964, spec.84 e 127; G. Alpa,Il problemadell’atipicità dell’illecito, Napo-li, 1979, 245; M. Libertini,Nuo-ve riflessioni in tema di tutelacivile inibitoria e di risarcimen-to del danno, in Riv. Crit. Dir.Priv., 1995, 404).

2) Infortunistica stradale

La materia del pregiudizio nonpatrimoniale ad interessi dellapersona è stata di recente ogget-to di una approfondita rimedita-zione da parte della giurispruden-za di merito (cfr. Trib. Napoli,sez. V, stralcio, 12 febbraio2002, n. 2048, inGuida al Dirit-to, n. 22/2002, p. 29) anche nel

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campo dell’infortunistica strada-le per il risarcimento del dannoesistenziale come autonoma fon-te di pregiudizio per la morte delfiglio, intendendo il danno esi-stenziale come riferito «a tuttoquell’infinita serie di pregiudiziche riflettono negativamente nel-l’esistenza dei prossimi congiun-ti successivamente alla mortedel parente e che fanno sì che lavita, soprattutto di relazione,non sia più la stessa».

3) Lavoro

La giurisprudenza di merito(Trib. di Forlì 15 marzo 2001,est. Sorgi, Mulas c/Banca Anto-niana Popolare, inD e L - RivistaCrit. Dir. Lav. con nota di LinoGreco, p. 411, n. 2, aprile-giu-gno 2001) ha riconosciuto di re-cente per due volte di seguito ein breve tempo il danno psichicoda «mobbing» quale «danno allavita di relazione», che si realizza«ogniqualvolta il lavoratore vie-ne aggredito nella sfera della di-gnità senza che tale aggressioneoffra sbocchi per altra qualifica-zione risarcitoria», e quale «le-sione della personalità morale»(Trib. di Pisa, 6 ottobre 2001,est. Nisticò, T.F. c/Autogrill Spae F.R. inD e L - Rivista Crit.Dir. Lav. p. 126, n. 1, gennaio-marzo 2002) per la violazionedell’art. 2087 c.c. supportato daldisposto dell’articolo 41, com-ma 2, della Costituzione.Entrambe le sentenze menziona-te hanno riconosciuto al prestato-re di lavoro leso dal mobbing laliquidazione del danno sotto for-ma di danno esistenziale in viaequitativa ex artt. 1226 e 2056c.c., criterio che si rende necessa-rio applicare, contemperando ta-le risarcimento con altre eventua-li voci di danno (Trib. di Milano,20 ottobre 1997, inDanno e Re-sponsabilità, 1999, 82, con notadi Bona; Trib. di Milano 21 otto-bre 1999, inResponsabilità Civi-

le e Previdenziale, 1999, p.1335; Trib. Verona, 26 febbraio1996, inDiritto, informazione einformatica, 1996, 576).

Il danno da «vacanza rovinata»

L’argomento merita alcune os-servazioni, vista la peculiaritàdel tema, che è stato oggetto diriconoscimento nel nostro Paesequale danno esistenziale (Cen-don, Trattato Breve dei NuoviDanni, Cedam, 2001), in quantoè stato di recente oggetto d’inter-pretazione ex articolo 5 della Di-rettiva Cee n. 90/314 del 13 giu-gno 1990 - concernente i viaggi,le vacanze e i circuiti «tutto com-preso» - a tutela del consumato-re in tema di responsabilità civi-le, stabilendo il diritto al risarci-mento del danno «morale» perl’inadempimento del contrattodi viaggio (Corte di Giustizia Ce12.3.2002, n. C. 168/00) da catti-va esecuzione delle prestazioniin occasione di un viaggio (il ca-so ha riguardato l’intossicazioneda salmonella per cibi avariaticontratta da tale Signorina Leit-ner, austriaca, in un Club di va-canze (in Turchia) e da altri clien-ti del Club.I cultori della figura del dannoesistenziale in Italia hanno ovvia-mente salutato con molta enfasila citata pronuncia della Corte digiustizia Ce (De Matteis,Il dan-no esistenziale, in Nuova Giur.Ligure, 1, 2002 pagg. 116 ss.).

Il danno patrimoniale(Artt. 1223, 1225, 1227, 2043,2056, 2057, 2059 c.c.)È opinione diffusa che l’accerta-mento e la liquidazione del dan-no patrimoniale rappresenta unodei punti più controversi ed am-bigui (G. Giannini e M. Pogliani,Il danno da illecito civile. Dan-no biologico, danno psichico,danno patrimoniale, danno mo-rale e tabelle liquidative, Giuf-frè, Milano, 1997; A. Nannipie-

ri, De minimis curat pretor, Attidel Convegno di Salsomaggiore,2-4 maggio 1998, Ass. «M. Gioa-ia» di Pisa), un po’ per l’uso avolte improprio dei concetti diinvalidità, inabilità ed incapacitàlavorativa e un po’ per la sovrap-posizione di tali concetti (M.Rossetti,Il danno da lesione del-la salute, (Biologico-Patrimonia-le-Morale), Cedam, 2001; M.Franzoni,Fatti illeciti in Com-mentario del Codice CivileScia-loja-Branca, a cura di F. Galga-no, Zanichelli, 1993).Contrasti molteplici sono sortinella giurisprudenza di meritoper quanto concerne l’accerta-mento del danno, per la confu-sione creatasi tra danno biologi-co, capacità lavorativa e dannopatrimoniale, e risoltisi median-te il ricorso al criterio del «dan-no da riduzione della capacità diguadagno», con il distinguo tra«danno presunto» e «danno inconcreto».

Criteri di liquidazionedel danno patrimoniale

È certo che il danno patrimonia-le è quel pregiudizio suscettibiledi valutazione in termini econo-mici, riguardo ad una «deminu-tio» (mancata acquisizione di uti-lità e valori suscettibili di commi-surazione pecuniaria).Tale figura di danno consistenella «perdita subita» (dannoemergente), sia presente che fu-tura; e nel «mancato guadagno»(lucro cessante), ovvero il dan-no futuro.La prova del danno deve essererigorosa.Le norme sopra richiamate ne su-bordinano la risarcibilità alla lo-ro immediata e diretta riconduci-bilità all’illecito o all’inadempi-mento dell’obbligazione.In particolare nell’art. 2056 delcodice civile è scritto che «il lu-cro cessante è valutato dal giudi-ce con equo apprezzamento del-le circostanze del caso», ovvero

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secondo un criterio di prevedibi-lità che il danno si produrrà infuturo. Il risarcimento non è do-vuto per i danni che il creditoreavrebbe potuto evitare usandol’ordinaria diligenza (art. 1227,comma 2, c.c.).È previsto il risarcimento per la«perdita di chances» (M. Pedraz-zoli, Danno biologico e oltre,Giappichelli, Torino, 1995; M.Rossetti,Il danno da lesione del-la salute, Cedam, 2001), da com-provare, quale danno emergentee lucro cessante, oltre al rimbor-so delle spese sanitarie, future eperiodiche.Rientrano, nella liquidazione ditale danno, ed in conseguenzadella perdita di reddito:a) inabilità temporanea totale;b) inabilità temporanea parziale.Tali voci sono liquidate sulla ba-se di una misura media giornalie-ra di lire 70.000 (euro 36,15) algiorno, quale inabilità totale, edi conseguenza, verrà liquidataal 50% od in altre misure percen-tuali, l’inabilità parziale.

Accertamento e sussistenzadel nesso di causalità

La risarcibilità deve fare leva -secondo la comune medicina le-gale - sui seguenti elementi co-me nessi causali e cioè:1) evento - lesioni;2) lesioni e postumi invalidanticonnessi all’evento;3) postumi invalidanti e riduzio-ne od incapacità lavorativa.Il quesito medico-legale dovràessere preciso e specifico (Trib.Verona, 10 novembre 1989,AGCSS, 1991, 47; Trib. Trevisosent. n. 1029 del 25 gennaio1990, inedita; Trib. Reggio Cala-bria, sent. n. 50 del 8 febbraio1991, inedita; Trib. Lanciano 29maggio 1991,PQM, 1991, 46;Trib. Firenze 10 giugno 1991,AGCSS, 1991, 842; App. Vene-zia 18 gennaio 1995,AGCSS,1995, 839).

Il danno edonistico(Artt. 1223, 2043, 2056, 2059 c.c.e 185 c.p.)A parte i riflessi economici e ildolore per la scomparsa dellapersona cara, coloro che si trova-no nella posizione di coniugi, ge-nitori e figli, soffrono per effettodella scomparsa del congiuntouna menomazione propria per-dendo - a causa dell’altrui fattoillecito - la stabilità di situazioniconnesse alla loro posizione, ri-conosciuta anche legalmentecon un insieme di diritti e obbli-ghi, nei confronti della vittimadiretta.In simili casi la giurisprudenzaha già riconosciuto la lesione diun diritto «proprio», la cui sop-pressione - nel rapporto di coniu-gio - menomando la persona delconiuge nel suo modo di essere enel suo svolgimento nella fami-glia, comporta un danno che, sen-za essere né patrimoniale (art.2056 c.c. in relazione all’art.1223 c.c.), né non patrimoniale(art. 2059 c.c. in relazione al-l’art. 185 c.p.) rientra comunquenella previsione dell’art. 2043c.c. ed è di per sé risarcibile(Cass., sez. III, n. 4671 del 21maggio 1996; Cass. n. 6607 del-l’11 novembre 1986).Accogliendo la premessa di unalesione impropria di un dirittodel coniuge per effetto della le-sione alla sfera sessuale a segui-to della menomazione di tale sfe-ra dell’altro coniuge, «a fortio-ri», tale lesione deve essere rico-nosciuta nel caso di perdita addi-rittura della vita dell’altro coniu-ge poiché viene meno ogni rap-porto riferibile al coniugio.Analogamente ciò vale per altrestrettissime relazioni come quel-le parentale e filiale.Questi principi sono stati affer-mati anche di recente dalla giuri-sprudenza di merito (Trib. Mila-no n. 5270 del 31 maggio 1999)che, pur riconoscendo trattarsidi danno riflesso, la perdita di

una persona legata da vincoli co-niugali o parentali priva sicura-mente il superstite in modo irre-parabile di un riferimento o diuna porzione della vita, ovverodi un patrimonio importante an-che in senso giuridico.Integra pertanto il danno edoni-stico la perdita dellostatuscon-nesso al particolare rapporto co-niugale, ovvero parentale e filia-le che lega il soggetto alla perso-na colpita dall’evento dannoso.Tale danno non si identifica, masi assomma al «praetium dolo-ris» conseguente alla perdita delcongiunto che attiene alla sferaaffettiva cioè al dolore che quel-la perdita gli ha provocato, do-vendosi risarcire - per quantopossibile - la privazione di quelpatrimonio anche giuridicamen-te tutelato conseguente all’altruifatto illecito (non è dato com-prendere perché tale concettodebba essere riconosciuto in ca-so di lesioni, ma non di perditadella stessa vita, della vittimadell’illecito).Il problema analogo si è postoper la risarcibilità nei confrontidei congiunti del soggetto leso(non deceduto) «iure proprio» eparte della giurisprudenza ha rite-nuto che ai genitori della vittimadelle lesioni colpose quali prossi-mi congiunti spetti anche il risar-cimento del danno morale(Cass., sez. III, n. 4186 del 23aprile 1998; Trib. Varese n. 4marzo 1999, «iure hereditatis»).Ciò è possibile trattandosi di«danno immediato e diretto» se-condo quanto stabilito dall’art.1223 c.c., anche se l’atto illecitoha colpito un altro soggetto cheperò si trovi nella strettissima po-sizione suindicata nei confrontidel creditore.Secondo questa logica giuridica,il giudice di merito (Trib. Firen-ze 24 febbraio 2000, n. 451, Be-netton e altri c/Compagnia di As-sicurazioni Liguria Spa, inGui-da al Diritto - Il Sole 24 oren.

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25/2000) ha riconosciuto ai con-giunti della vittima il risarcimen-to del «danno edonistico», qualericonoscimento in via autonoma,potendosi ben inserire questoconcetto nella categoria dei dan-ni alla vita di relazione e quindinella più ampia categoria deldanno biologico universalmentericonosciuta.In virtù di tale assunto, anche lagiurisprudenza di legittimità, an-cora di recente con la sentenza n.256 del 12 gennaio 1999, ha di-sposto che il giudice deve tenereconto, nella liquidazione del dan-no alla salute, non solo delle pos-sibili lesioni dell’«integrità fisi-ca, ma anche dei risvolti pregiu-dizievoli della menomazione su-bita dal soggetto, «al fine di assi-curare il corretto ed integrale ri-sarcimento dell’effettivo pregiu-dizio subito dalla vittima».Così inquadrata concettualmen-te, la figura del danno edonisticorisulterà più facilmente accogli-bile.

La liquidazionedel danno edonistico

Naturalmente è impossibile un si-curo metro di valutazione, non es-sendo compensabile in alcun mo-do la perdita di una situazione co-me quella di venir privato di unfiglio. Ad esempio, si potrà co-munque far ricorso anche al-l’equità, tenendo conto dell’etàdei genitori e dello stato di convi-venza e sotto il profilo dell’«idquod plerumque accidit», doven-do considerare usuale almeno sot-to il profilo della convivenza cheun giovane si distacchi, dopo unacerta età, dai genitori, cosicché ilrapporto non può essere equipara-to a quello che lega anche giuridi-camente due coniugi.La sentenza della Cassazione suc-citata si muove nella scia di quan-to avvenuto in Usa (AlessandraCostantini, Il danno edonisticocome perdita dello status parenta-le, filiale e di coniugio, in Infogiu-

ridica Jei-Jus, a cura di GianluigiCiacci), sotto il profilo del dirittovivente, stabilendo che il deces-so di un congiunto per fatto illeci-to legittima i parenti, che abbia-no avuto uno stretto legame (con-vivenza) con ilde cuius, a richie-dere ed ottenere il risarcimentodi quel danno «che attiene allaperdita di una sorta distatuscon-nesso al particolare rapporto chelega il soggetto con la personacolpita dall’evento dannoso: cosìil coniuge per effetto della perdi-ta o grave menomazione dell’al-tro coniuge, i genitori per la per-dita del figlio o comunque vice-versa, trattandosi della sparizio-ne di quell’insieme di rapporticonnessi al coniugio in un caso, enell’altro della condizione paren-tale-filiale».Il cosiddetto danno edonistico èstato riconosciuto dalla Corte dimerito toscana nell’ambito di unprocedimento per il risarcimentodei danni derivanti dalla commis-sione del fatto illecito altrui. Inparticolare, la sezione stralcio siè pronunciata sulla domanda dirisarcimento presentata dai con-giunti delle vittime di un inciden-te stradale, in cui si è rinvenutala piena ed esclusiva responsabi-lità del convenuto proprietario eguidatore dell’autovettura, cheusciva di strada e cagionava lamorte dei trasportati. La giuri-sprudenza ha considerato il dan-no edonistico come espressionedel danno esistenziale, nell’ambi-to del danno biologico.Il Tribunale toscano ha giustifi-cato la creazione pretoria affer-mando che «pur mancando ogniriferimento di legge a questa nuo-va voce di danno, allorché si con-troverte di danno alla persona,vale pur sempre, in ogni sua sfac-cettatura, il principio fondamen-tale del «neminem laedere» che,espressamente sancito dall’art.2043 c.c., va rapportato a tutti idiritti stabiliti dalla legge, lesidall’altrui atto illecito, edin pri-

misa quelli costituzionali. Il di-ritto al risarcimento è riconosciu-to quale conseguenza della priva-zione «di quella stabilità di situa-zioni che compongono lostatusparentale». La morte per fatto il-lecito, infatti, causa anche la per-dita di quellostatusdi parentela,di coniugio o di filiazione, costi-tuito da una serie di rapporti mo-rali, giuridici, diritti, doveri cheafferiscono direttamente alla per-sona. Peraltro, il diritto viventeha già riconosciuto in casi simila-ri la lesione di un diritto proprio(Cass. sez. III, n. 6607 dell’11novembre 1986), al risarcimentodel danno derivante dal compor-tamento doloso o colposo del ter-zo, che cagiona ad una personaconiugata l’impossibilità di rap-porti sessuali. La dottrina, da par-te sua, aveva già affermato che ilvero danno da uccisione consistenella perdita della presenza e delgodimento della persona cara,ma il danno edonistico non costi-tuisce, tuttavia, come sostenutoda alcuni, una versione nordame-ricana del danno alla salute. Ilriconoscimento in via autonomadel concetto di danno edonisticorimane nel rispetto della triparti-zione operata dalla Corte Costitu-zionale (sent. n. 184/1986), po-tendosi questo concetto inserirenell’ambito dei danni alla vita direlazione, e quindi nell’ampia ca-tegoria del danno biologico.

Il danno alla vita di relazione(Artt. 1226, 2043, 2059 c.c.)

È il danno che il soggetto subi-sce in conseguenza della lesionedella sua integrità psico-fisica.Questa voce di danno consistenella diminuzione e riduzionedella possibilità di svolgere ap-pieno e normalmente tutte le atti-vità che rappresentano l’esplica-zione dei suoi interessi e dellasua personalità, nell’ambito so-ciale e della sua vita privata efamiliare (cfr. in dottrina: Bian-

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ca, Il danno alla vita di relazio-ne, p. 185 e ss.; Petti,Il risarci-mento del danno biologico, Il di-ritto attuale, Utet, 1997; cfr. ingiurisprudenza: Cass. n. 2761del 1990; Cass. n. 1341/1991;Cass. n. 11133/1990; Cass. n.9170/1994). Ne deriva che il dan-no alla persona non si riduce allasola sfera lavorativa, potendociascun individuo estrinsecarel’affermazione della propria indi-vidualità nel campo culturale, ri-creativo, sportivo, artistico, divolontariato, compresa la sferasessuale.Ciascuna di queste espressionideve essere garantita attraversouna «riparazione» del danno deri-vato da un fatto illecito e che siconfigura come danno alla vitadi relazione (il préjudice d’agrée-ment, nel diritto francese, e illoss of amenities of life del dirit-to inglese).Il pregiudizio di tale natura costi-tuisce la lesione del diritto invio-labile dell’uomo all’esplicazio-ne di ogni aspetto della sua perso-nalità (art. 2 Cost.): non è coinci-dente con il danno biologico per-ché non vi è lesione della salute.

Il danno alla sfera sessuale

NozioneÈ la lesione che comporta la per-dita o la diminuzione della attivi-tà degli organi sessuali (o di unasola delle loro funzioni) che con-sistono, secondo la scienza medi-ca e la psicologia, (cfr. Petti,Ilrisarcimento del danno biologi-co, op. cit.):a) nello sviluppo psicofisico del-l’individuo a raggiungere la ma-turità sessuale ed il suo manteni-mento;b) nella riproduzione;c)nel soddisfacimento della libi-do.La Corte Costituzionale ha pro-nunciato il diritto inviolabile(cfr. Cass., 11 gennaio 1986, n.6607, in Giur. It., 1987, I, 1,2044) del singolo di disporre li-

beramente della propria sessuali-tà, diritto che rientra nella liber-tà di autodeterminazione e di re-lazione sociale (Corte Cost. n.561 del 18 dicembre 1987).

La liquidazione del dannoalla vita di relazione

Prevale il ricorso alla liquidazio-ne equitativa ex art. 1226 c.c.,oltre al danno patrimoniale siacome danno emergente (per lespese mediche) che come lucrocessante (per la menomazionedella capacità produttiva e con-correnziale in relazione agli svi-luppi ed alle alternative di carrie-ra e di opportunità).Il danno alla sfera sessuale è co-stituito, pertanto, dalla compro-missione anatomo-funzionaledella vittima dell’illecito, oppu-re dalla perdita di chances di pa-ternità per impotenza sessuale osterilità prodotte dal danneggian-te o, in genere, di chances affetti-ve: in sostanza, il danno le cuiconseguenze pregiudizievoli in-vestono l’integrità degli organiriproduttivi ed il loro sviluppo,anche in relazione alla possibili-tà di «libido».L’altro aspetto del danno alla sfe-ra sessuale è quello che la lesio-ne comporta sulla persona del co-niuge o del convivente (menoma-zione del partner).Il danno viene ragionevolmenteliquidato, di consueto, in viaequitativa, ex art. 1226 c.c., sal-vo che non venga fatto rientrarenel danno biologico.In tal caso, saranno applicate leTabelle del danno biologico vi-genti nel Foro di competenza.

Il danno da morteIl danno conseguente alla perditadella vita e la Corte Costituziona-le: risarcibilità come «iure pro-prio» e/o «iure successionis»Sovente le riviste giuridiche inmateria di responsabilità civile edi danno alla persona si sono oc-cupate negli ultimi anni del risar-

cimento del danno da morte sot-to il duplice profilo, «iure pro-prio» e «iure successionis», e di-versi e molteplici sono stati i con-tributi di dottrina e giurispruden-za sul tema, che ha richiesto piùvolte l’intervento della Corte Co-stituzionale.Del resto, la storia della respon-sabilità civile italiana è costella-ta da pronunce e dibattiti sul ri-sarcimento del danno a favoredei sopravvissuti (familiari su-perstiti).Facciamo il punto sullo stato del-la giurisprudenza al riguardo.Innanzitutto le controversie si in-staurano, di solito, allorquandonon si è riusciti a raggiungere unaccordo transattivo stragiudizia-le sulla misura del risarcimentoe se le compagnie di assicurazio-ne valutano poco il danno soffer-to dai familiari, che preferisco-no, o sono costrette, ad affidarsialle sentenze dei giudici: la mor-te è, per antonomasia, l’espres-sione massima del danno alla sa-lute, compromettendo irrepara-bilmente la vita stessa.Le incertezze sul tema, che han-no visto il Giannini, schieratosi afavore della risarcibilità del dan-no biologico da morte per gli ere-di, contrapposto a Pogliani (en-trambi del Foro Milanese), se-condo cui il danno per la lesionedel diritto fondamentale della sa-lute non poteva essere risarcitoagli eredi del defunto perché nonpuò esserci un danno alla salutese la persona danneggiata è mor-ta, sono sfociate in due diversiorientamenti.L’interessante dialogo tra Gian-nini e Pogliani,Il danno biologi-co in caso di morte, Danno biolo-gico non oltre la vita, è riprodot-ta nel volume,Il danno alla salu-te oggi, Padova, 1990 e inResp.Civ. prev., 1989, rispettivamente383 ss. e 394 ss.).

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Difatti, mentre il Tribunale diMilano (Trib. Milano sez. 12, 2settembre 1993, n. 8166, Rel.Alessi; Trib. Treviso, 5 maggio1992 in Resp. Civ. prev. 1992,441), dopo avere respinto costan-temente la tesi della risarcibilitàdel danno alla salute da morte inbase alloius successionis, acco-glieva la tesi della risarcibilitàiu-re proprio, il Tribunale di Firen-ze depositava un’ordinanza di ri-messione nella quale sollevavala questione di costituzionalitàdell’art. 2043 c.c. e, in subordi-ne, dell’art. 2059 c.c. nella misu-ra in cui entrambi non consenti-rebbero la risarcibilità del dannoalla salute da morte (per i giudicifiorentini, il danno biologico damorte deve essere risarcito, indi-pendentemente dal fatto che ciòavvengaiure successioniso iureproprio, e sollevavano la questio-ne di costituzionalità dell’art.2043, e, in subordine, dell’art.2059 c.c. laddove non permette-rebbero il risarcimento del dan-no biologico da morte, redigen-do un vero e proprio «manife-sto» del danno alla persona neldiritto italiano agli inizi degli an-ni novanta ed asserendo che «ilmancato risarcimento del dannoalla salute da morte entra in pro-fondo contrasto con i principi co-stituzionali».Per vero, la Corte Costituziona-le, già con le sentenze n. 87, n.356 e n. 485 del 1991 aveva pro-seguito l’opera di definizionedell’istituto del danno alla saluteiniziata con le sentenze n. 87 e n.88 del 1979.Attraverso la lettura coordinatadella citate pronunce è parsochiaro che la Corte Costituziona-le aveva già ammesso la legitti-mità della configurazione del di-ritto in capo agli eredi od ai fami-liari del risarcimento del dannoalla salute per morte del leso, seè vero che le prestazioni previ-denziali (è il caso d’infortunio

sul lavoro mortale) comprendo-no una serie di provvidenze exart. 38 Cost. che prescindono dal-l’effettiva perdita di guadagnodell’infortunato e «tendono adadeguare l’entità dell’indenniz-zo all’esigenza di vita del lavora-tore e «in caso di morte», deisuoi familiari.Poiché la Corte Costituzionalecon la sentenza n. 372/1994 (cd.sentenza «Mengoni») si pronun-ciava sull’eccezione di incostitu-zionalità del Tribunale di Firen-ze riconoscendo la legittimazio-ne del diritto all’autonomo risar-cimento del danno psichico sof-ferto dal congiunto della personauccisa quale patologia permanen-te, in contrasto con la giurispru-denza di merito che propendevain generale per procedere all’ac-certamento medico-legale, permisurarne l’entità e senza discu-terne la sussistenza.Dalla recente raccolta della giuri-sprudenza in materia di dannoda morte in seguito ad incidentestradale operata dal Gruppo diRicerca Cnr di Pisa (Danno e Re-sponsabilità, «Osservatorio in te-ma di danno alla persona»a cu-ra di L. Papi e Lisa Perugino n.11 del novembre 2002) si evinco-no le seguenti linee di tendenzadella giurisprudenza di merito,collegate agli aspetti medico-le-gali sul tema.Si premette anzitutto che le pro-nunce giurisprudenziali sonooscillate negli ultimi 10-15 anni,tra la risarcibilità del danno bio-logico a mesi, ore e minuti (inrelazione al «tempo» della morterispetto alla data dell’evento) afavore della vittima, «cosicché ildefunto non può acquistare undiritto al ristoro del danno tra-smissibile ai congiuntiiure here-ditario» qualora non intercorraun «apprezzabile lasso di tempotra le lesioni colpose e la mortecausata dalle stesse in conse-guenza del fatto illecito del ter-zo» (F. Martini,Diventa determi-

nante l’arco di tempo che passatra le lesioni colpose e la morte,in Guida al Diritto, n. 10/1997,p. 55; Cass. n. 1704 del 25 feb-braio 1997; Cass. n. 4910 del 28maggio 1996; Cass. n. 2115 del14 marzo 1996; Cass. n. 10271del 29 settembre 1995; Cass. n.6404 del 30 giugno 1998, in rife-rimento al danno biologico pati-to dalde cuiuse alla trasmissibi-lità agli eredi anche del dannomorale o non patrimoniale subi-to dal medesimo congiunto «inquanto danno già entrato a farparte del patrimonio del defun-to»; Trib. Massa, 4 febbraio1994 in Archivio Giur. Circo-laz., 1994, 513; Trib. Milano, n.4031 del 15 aprile 1993 inCor-riere Giuridico n. 10/93; Trib.Varese, n. 473 del 1994), e larisarcibilità del danno non patri-moniale (il danno morale) a favo-re dei prossimi congiunti dellapersona deceduta (Cass. sez. uni-te civili, n. 9556 del 1˚ luglio2002, in Guida al Diritto n.29/2002).In via preliminare, la maggiorparte delle pronunce si è premu-rata di accertare il fondamentalepresupposto della sussistenzadel nesso di causalità tra fattoillecito e morte della vittima, sal-vo che sia stato già accertato insede penale, altre pronunce han-no affrontato il tema del dannobiologico «da morte» del con-giunto superstite, che configuraun danno risarcibile «iure pro-prio» a soggetti terzi, non diretta-mente colpiti dall’evento danno-so, con l’ausilio della Consulen-za medico-legale.Dal quadro generale giurispru-denziale emerge quanto segue.Di particolare rilevanza, poi, ri-guardo alquantumè stato ritenu-to il grado di parentela tra la vitti-ma e la parte attrice, e l’entitàdel risarcimento è tanto maggio-re se i soggetti sono legati da unrapporto di coniugio o di filiazio-ne (è inferiore se sono fratelli)

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(Trib. Torino, 23 dicembre 1999e Trib. Savona, 20 febbraio2000, menzionate entrambe nelnumeroDanno e Resp. sopracita-to p. 1075).Quanto alla «vittima primaria»,in caso di decesso istantaneo oda brevissima distanza dal com-messo fatto illecito, in linea coni giudici di legittimità si ritieneimpossibile azionare il diritto alrisarcimento (Corte Cost. n. 372del 27 ottobre 1994, cit.), cheperciò non potrà essere dedottodai congiunti.Qualora invece sia intercorso uncerto periodo tra la lesione e lamorte come ritenuto «trasmissi-bile» iure hereditatis il dirittodell’ucciso di ottenere il risarci-mento del danno: il problemasemmai, riguarderà la delimita-zione del periodo minimo di so-pravvivenza che giustifichi, e le-gittimi, tale meccanismo succes-sorio (la giurisprudenza nega ta-le diritto se l’intervallo di tempiè di pochi giorni).È considerato invece trasmissibi-le il risarcimento del danno mo-

rale iure hereditatisa favore deicongiunti della vittima per quan-to da questa patito nel periodointercorrente tra il fatto illecito ela morte (Cass. n. 11169 del 27dicembre 1994; Trib. Como, 12marzo 2001 inDanno e Resp.n.11/2002).Quanto alle «vittime seconda-rie», ovvero del diritto dei con-giunti o del conviventemore uxo-rio ad ottenere«iure» proprioilrisarcimento dell’eventuale dan-no alla salute patito a causa dellamorte del leso, la giurisprudenzariconosce - oltre il danno moralesoggettivo - la risarcibilità subor-dinandola alla prova rigorosa del-la sussistenza di una menomazio-ne psichica e se permanente e diconcreta entità, stabilendo una li-nea di confine tra la malattia psi-chica e la sofferenza provocatadell’illecito, essendo il diritto alrapporto parentale riconosciutodalla Costituzione (art. 629) eprotetto dall’articolo 2043 del co-dice civile.L’uccisione di un soggetto conparenti determina automatica-

mente in capo a questi ultimi undiritto ex art. 2043 c.c. al risarci-mento del danno (appunto, al rap-porto parentale) da quantificarsi- anche secondo la dottrina - invia equitativa (R. Caso,La lesio-ne del diritto parentale da ucci-sione in Danno e Resp., 2000,67; Trib. Milano, 31 maggio1999, inRepertorio 2000, Voce«Danni Civili», n. 176; Trib. Tre-viso, 25 novembre 1998, inRe-pertorio 2000, Voce «Danni Ci-vili», n. 180).Giurisprudenza recente della Su-prema Corte in tema del dannoda morte (Cass., sez. III civ., n.4783 del 2 aprile 2001, Pres. Fa-vara, Est. Petti inForo it. n. 11 -novembre 2001) ha ritenuto diattribuire rilevanza essenzial-mente all’«intensità» della soffe-renza provata dalla vittima del-l’illecito ed il cui risarcimentopuò essere reclamato dagli eredidella vittima, negando la risarci-bilità in capo alla vittima per laperdita della vita in caso di deces-so avvenuto a breve distanza dal-l’illecita lesione.

Il danno biologico del bambino e dell’anziano

Nell’ampio dibattito sul tema del danno alla persona occupa un posto di particolare rilievo la tutela del bambino- della sua dignità e del suo sano sviluppo, poiché il bambino è la «ricchezza» di ogni società, sebbene spessosia ridotto a destinatario di generiche tutele, ed è portatore di particolari profili di danno che la disattenzione versoun soggetto debole per antonomasia può tendere a «non vedere» (S. Commodo, Il danno alla persona nelbambino, Convegno Ispeg di Torino 1999 - nonché la tutela dell’anziano , sia pur per ragioni differenti.Bambino ed anziano sono categorie da proteggere e soggetti meritevoli di maggiore e particolare tutela sociale.Il nostro ordinamento non riserva alcuna norma specifica in materia né, fino a pochi anni fa, la dottrina e lagiurisprudenza si sono mostrate particolarmente sensibili al problema, tanto più che, per molto tempo, lacentralità del danno alla persona era imperniata sulla lesione della capacità lavorativa («homo faber»): la svolta èavvenuta con la citata sentenza n. 184/1986 della Corte Costituzionale che ha sviluppato la teoria del danno allasalute come espressione del diritto, cosituzionalmente garantito, di «ogni» individuo alla propria integrità psico-fi-sica, ed al risarcimento di ogni lesione di tale integrità, a prescindere da ogni riferimento reddituale, di età, disesso. Tuttavia, per gli anziani è stato ritenuto utile ed opportuno prevedere un trattamento differenziato rispettoalle regole e prassi più diffuse, per l’estrema variabilità della casistica e delle condizioni socio-economiche epsico-fisiche. Per i minori la legge vigente e le normative nulla prevedono di specifico, e neppure le tradizionaliGuide della Medicina Legale (Luvoni, Mangili e Bernardi, da una parte, e Bargagna, dall’altra). È certo chel’enorme sviluppo della circolazione stradale e di ogni altra attività (scolastica, ludica, sportiva) hanno contribuitoad «esporre» un gran numero di bambini alle lesioni della salute a causa dell’altrui fatto o comportamentocolposo. Non di scarsa rilevanza, inoltre, è la casistica dell’ultimo decennio in materia di danni alla persona delbambino per errate diagnosi ed interventi di medici ed ospedali (Trib. Milano n. 68/1997 e n. 2666/2000).Premesso che, da una parte, vanno evitate sperequazioni nel risarcimento del danno a favore del bambino, ineccesso e in difetto, e così pure la duplicazione dei danni, dovrà essere più che mai accurato, in sedemedico-legale, l’esame sotto il profilo dei postumi invalidanti, allo scopo che non si creino confusioni tra quelli alenta regressione con quelli di carattere effettivamente permanente.

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L’esame del danno biologico nel bambino

Nozione di bambino - L’art. 1 della legge n. 977/1967 (Tutela del Lavoro dei fanciulli e adolescenti), intende«per fanciulli» i minori che non hanno compiuto i 15 anni; per «adolescenti», i minori di età compresa tra i 15 e i18 anni compiuti. A seguito della Direttiva Cee 94/33 del 22 giugno 1994 relativa alla «protezione dei giovani sullavoro», la disciplina è stata modificata con il Dlgs n. 345/1999, che è intervenuto in particolare sul campoapplicazione, sull’età minima per l’accesso al lavoro, sulle prestazioni escluse, sull’orario notturno, sui riposisettimanali, e rimodulando il regime sanzionatorio. La parola «fanciullo» viene sostituita con quella di «bambi-no» («minore che non ha ancora compiuto 15 anni di età o che è ancora soggetto all’obbligo scolastico») e l’etàminima di accesso al lavoro è 15 anni (vedi da ultimo G. Bonati in Guida al Lavoro n. 18/2003, pag. 28).La Costituzione all’art. 31, comma 2, recita: «La Repubblica protegge l’infanzia e la gioventù, favorendo gliIstituti necessari a tale scopo», che si allaccia al combinato disposto di cui agli artt. 2, 29, 30, 31, comma 1, e 34Cost. Inoltre, l’art. 3, comma 1, della legge 27 maggio 1991, n. 176 - che rende esecutiva l’adesione all’Italia allaConvenzione di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del «fanciullo» - stabilisce che «in tutte le decisionirelative ai fanciulli di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei Tribunali,delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere unaconsiderazione preminente»; tale principio è ribadito nella stessa Convenzione all’articolo 24.L’accertamento e la liquidazione del danno nel bambino - Le lesioni della salute subite dal bambino nonsono differenziate, ontologicamente, da quelle di altri soggetti, dal punto di vista psico-fisico o bio-psichico(pertanto, nel corpo e nella mente). Si possono porre obiettive difficoltà nell’accertamento, se il bambino non è ingrado di esprimersi o di esplicitare, pur capace di esprimersi, la sintomatologia. Indispensabile, perciò, nelmomento dell’accertamento medico-legale, la presenza oltreché del genitore, anche di un pediatra o psicologoall’occorrenza, ed oltre il necessario supporto della documentazione medica. La stima del danno per la lesionesubita, dovrà prevedere tutto ciò che si identifica in una perdita di valore umano ed esistenzialità - in conseguen-za della menomazione patita - ed in proiezione della sua vita futura (lavorativa, scolastica, sportiva) nell’ampiocontesto della vita di relazione, quindi tenendo conto di tutte le rinunce che il bambino sarà costretto a fare, siache si tratti d’un cerebroleso che di un caso di plesso brachiale da parto errato o ritardato, od altro. Ma anche ilmorso di un pit-bull può lasciare tracce profonde (paure, timori, insicurezze) nell’animo del bambino per lo«spavento» e l’aggressione subiti, molto colpendo i «vulnera» al profondo dell’animo in soggetto indifeso e piùdebole qual è il bambino, avendo questi un vero e proprio «diritto al gioco», secondo la già citata Convenzione diNew York, e secondo comune opinione diffusa nella società civile. Il danno andrà liquidato al bambino in virtù diuna visione degli effetti proiettati nel futuro, specie se devastanti, con un «risarcimento personalizzato» e«correlato a tutti i valori (personali, psico-fisici) ridotti od eliminati dalle lesioni patite, onde reintegrarli», etenendo conto della gravità e durata delle lesioni, dell’età, delle attività svolte e delle condizioni sociali e familiari,in altri termini badando molto alla «qualità» della vita.Danno da morte del minore e del genitore - Molto interesse ha suscitato nel dibattito giurisprudenziale il temadel danno da decesso del minore per i riflessi patrimoniali sulla famiglia superstite, e del danno da decesso delgenitore del minore. La dottrina e la giurisprudenza appaiono divise, nel caso della morte del minore sui criteri dirisarcibilità, ma il giudice di legittimità, compiendo una rilettura del sistema della responsabilità civile in chiaveessenzialmente riparatoria, ammette il risarcimento delle «aspettative cd. legittime», e non di quelle cd.semplici, che non danno titolo al risarcimento del danno, riconoscendo il diritto al risarcimento del dannopatrimoniale futuro ai genitori di un minore deceduto per fatto illecito. Identicamente, il giudice di merito ha direcente riconosciuto, per la morte di un minore in incidente stradale, il risarcimento del danno ai parenti dellavittima, sia come danno patrimoniale e non patrimoniale, che come danno esistenziale. Nel caso di morte delgenitore, in generale, la giurisprudenza si è ispirata all’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale, con lacitata sentenza n. 372/1994 che ha legittimato il «danno biologico da morte» «iure proprio», riconoscendo ilrisarcimento del danno psichico sofferto dal congiunto della persona uccisa qualora tale danno esorbiti dallasfera della sofferenza temporanea propria del danno morale ed assurga a vera e propria patologia permanente,facendo rientrare tale danno nella previsione dell’art. 2059 c.c., in palese contrasto con la sentenza «guida»della stessa Corte n. 184/1986. Legittime sono state ritenute dalla giurisprudenza le aspettative risarcitorie delnascituro per la morte del genitore, come pure quelle del nascituro per la morte del fratello bambino compren-dendo in ciò i danni «riflessi» in virtù del requisito della convivenza con il soggetto leso. La valutazione medico-legale sarà dunque indispensabile, per la valutazione dei danni nel minore, sebbene si presenti soventecomplessa e di difficile previsione e soluzione a fronte di casi di macropermanenti, con un occhio ad unapossibile riforma ad hoc, alla pari del danno dell’anziano.

L’esame del danno biologico nell’anziano

La svolta innovativa con la figura del danno biologico ha indubbiamente contribuito a rivalutare il dannonell’anziano. Difatti, mentre la vecchia dottrina non riteneva applicabili nel caso dell’anziano i criteri generali suiquali si basa la valutazione del danno alla persona in quanto soggetto non idoneo a produrre effetti positivi sulreddito e sul patrimonio quasi «uomo senza valore», secondo i principi in materia risarcitoria dell’epoca, sifaceva progressivamente strada nella più recente dottrina fino ad arrivare alla «scoperta» da parte dellaConsulta del danno biologico di per sé risarcibile, il diverso concetto del valore uomo, a prescindere dall’età, dalsesso e dal reddito.

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Definizione di anziano - Più che l’età anagrafica, ciò che determina il concetto di anziano - al di fuori delcompimento del 65˚ anno ai fini pensionistici - è la realtà quotidiana, biologica e fisiologica, poiché vi sonoanziani prematuri oppure soggetti che dimostrano molto di più degli anni che portano. Appare inconfutabile chel’anziano è più esposto ai danni e meno iperprotetto, anche se i progressi della medicina hanno contribuito adallungare la sopravvivenza.La valutazione medico-legale - Notevoli le difficoltà di valutazione in un soggetto anziano, per la diversaincidenza delle limitazioni funzionali derivate dalle lesioni personali subite in seguito ad un incidente (benpotendosi riferire sia alla circolazione stradale che ad un qualsivoglia infortunio, come nel caso di una caduta acausa di una buca nel marciapiede e quant’altro), in quanto, da autonomo ed integro prima dell’evento, si ritrovadopo invecchiato e parzialmente o totalmente inattivo e non autosufficiente. Si renderà indispensabile al medicolegale, ai fini della valutazione, avvalersi della consulenza del chirurgo e del fisiatra.Le difficoltà nell’individuazione del nesso di causalità - Il compito è reso più arduo dalle condizioni psichichedell’anziano, sovente caratterizzate da turbe mnesiche spiccate e che vanno ad intrecciarsi con le terapie incorso (ad esempio farmaci per la circolazione, per la pressione, per la digestione, per la memoria, per l’artrosi,ecc.), notizie che risulteranno utili per risalire alle terapie di base, ed alle abitudini, o necessità, della persona diavvalersi dell’aiuto di terzi, di espletare attività fisiche o di frequentazioni circoli, nel contesto generale della suavita familiare, di relazione e filantropiche (cura di nipotini, di animali domestici), servizio attraversamentopedonale alunni dinanzi alle scuole. La valutazione del danno biologico si complica allorquando viene affrontatoil nesso di causalità, specie se sono derivati dall’evento lunghi periodi di inabilità temporanea e di limitazionifunzionali importanti e la perdita dell’autonomia in relazione alla determinazione e graduazione delle «cause» o«concause» antecedenti ed occasionali. Il che porterà più facilmente ad individuare la responsabilità in misurapiù certa nel caso di evento traumatico dannoso rilevante. L’imputabilità dell’evento alle lesioni riportate dovrà,comunque, fare i conti con lo stato anteriore della persona o con problematiche in atto e su cui l’età ha il suopeso, fermo restando che «la vecchiaia non costituisce di per sé uno stato anteriore necessariamente compro-messo sul piano medico» e che non è neppure corretto alterare l’entità del danno biologico per voler tenereconto di un preesistente deterioramento psico-fisico, e che il declino attribuito alla vecchiaia è in realtà da riferirsial sopraggiungere di malattie connesse a questa fase della vita, indubbiamente di maggior fragilità e perciò davalutare più ampiamente sotto il profilo del danno morale o «pretium doloris», ben potendo risultare il deficitfunzionale sproporzionato alla riduzione o perdita di autonomia imputabile all’evento.Il carico del responsabile civile e le problematiche sugli interventi socio-assicurativi e sulla cura -Ulteriore problema si pone per la presa in carico da parte del responsabile civile per tutta la vita della totalitàdelle spese inerenti. Sovente la persona anziana ha bisogno di una struttura specialistica, le cui spese nonattengono solo al ricovero, ma anche alla sorveglianza, alla cura, al vitto, all’alloggio, al riscaldamento, e ladurata della consolidazione delle lesioni, caratterizzate da una maggior evolutività, è meno facile da determina-re, senza contare il possibile sopraggiungere di complicanze dovute all’osteoporosi ed alle sindromi di variogenere che possono subentrare, oltre ad un pregiudizio per danno estetico, difficile da accettare. Il coinvolgimen-to di parenti e comunità sociale diventa inevitabile, specie se i costi di assistenza sono elevati.Liquidazione del danno e criteri di risarcimento a favore dell’anziano - È stato osservato, in proposito, chela riscrittura della tematica del danno alla persona attraverso la Corte Costituzionale ha rivalutato la personadell’anziano dal punto di vista della tutela aquiliana, cosicché l’anziano viene rivisto come persona eterogenea epiù interattiva, vuoi per i progressi della scienza medica, vuoi per l’allungamento della vita lavorativa, vuoi per losfaldamento della famiglia intesa tradizionalmente che ha obbligato l’anziano ad organizzare la propria vita al difuori della famiglia. Ciò fa apparire più problematica la definizione dell’anziano sulla base di una sogliaanagrafica, risultando poco significativo il limite convenzionale delle prassi medico-legali dei 70 anni, e rendeanche più difficile la monetizzazione.1) Calcolo tabellare - Uno dei criteri di calcolo del danno per l’anziano è costituito dal ricorso ai barèmesmedico-legali, ma vi è chi ha espresso perplessità al riguardo, sebbene possa costituire il modo più semplice perla liquidazione del danno, e ciò anche per le scarse potenzialità di recupero dell’organismo d’un anziano rispettoa quello di un individuo più giovane, e formula l’invito ad adottare con prudenza le tabelle «senza chel’apprezzamento, da farsi caso per caso, prescinda dallo stato anteriore del danneggiato» e «considerando lavalidità residua». È controverso peraltro in giurisprudenza e dottrina se sia giusto far decrescere la postarisarcitoria del danno permanente alla salute con il crescere dell’età, e si passa dall’abbattimento in ragione delcrescere del parametro dell’età alla individuazione del valore di punto identico - come valore base - a qualsiasietà (giurisprudenza torinese, del Tribunale di Treviso e, pressoché simili, dei Tribunali di Venezia e Padova). Mavi sono orientamenti differenti anche tra giudici di pace, più orientati a riduzioni progressive in ragione delcrescere dell’età, e giudici togati.2) Risarcimento in forma di rendita - L’istituto del risarcimento mediante la corresponsione periodica è giàintrodotto nell’ordinamento (art. 2057 del codice civile), ma è poco o pressoché per nulla applicato, ed è vistocon sfavore dagli stessi assicuratori, per problemi gestionali ed anche fiscali, rendendo, alla fine, antieconomicoil ricorso a tale forma di pagamento. L’istituto è totalmente disapplicato pure dalla giurisprudenza, salvo alcuneeccezioni. Conta, in ogni caso, garantire all’anziano un ristoro adeguato ed effettivo, che, pur con le menomazio-ni psico-fisiche subite nell’evento, lo aiuti ad incamminarsi conclusivamente sul sentiero della vita, con dignità, ein aderenza ai principi costituzionalmente garantiti e ribaditi dalla sentenza n. 184/1986 della Corte Costituziona-le secondo la quale «lo stesso tipo di lesione non può essere valutato in maniera del tutto diversa da soggetto asoggetto».

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Il mobbingnel rapporto di lavoro

Le cause del fenomenoÈ convincimento diffuso chel’insorgenza del fenomeno delmobbing sia riconducibile allaglobalizzazione, agli esubericreati dalle grandi fusioni socie-tarie (Banche e Compagnie diAssicurazioni in testa), alla poli-tica delle società multinazionalicon la scelta di dirottare la pro-

duzione sui mercati esteri, o inPaesi lontani, ove avviene a bas-so costo di manodopera, compri-mendo in tal modo i posti di la-voro e le possibilità di lavorare,ed elevando di conseguenza, al-l’interno delle aziende, il livellodella concorrenza per fini di car-riera e per conservare il proprioposto di lavoro.

Poiché tutto ciò rappresenta allar-me e disagio sociale di enormiproporzioni ed un costo quanto-mai elevato per l’intera collettivi-tà sotto tanti profili, sia mediciche socio-giuridici, è palese chesi rendono necessari interventiresponsabili e proficui da partedegli addetti ai lavori per salva-guardare l’effettività dei dirittiinviolabili dell’uomo sia comesingolo che nelle formazioni so-ciali ove si svolge la sua persona-lità e per garantire in special mo-do il diritto al lavoro (articolo 38Cost.) all’interno della nozionedi «sicurezza sociale» (articolo 4Cost.), per lo svolgimento e ilpieno sviluppo della personaumana e la realizzazione deisuoi bisogni e delle sue legittimeaspirazioni.In Parlamento sono stati presen-tati diversi progetti e disegni dilegge sul mobbing, con intenti efinalità sia preventive che repres-sive (vedi oltre).Ciò non basterà, di sicuro, tanto-meno se si farà strada la previsio-ne del mobbing come reato, invi-sa, come già rilevato, ai giuslavo-risti, per far fronte al fenomeno eporvi rimedio, vista la risonanzache esso ha assunto anche nel-l’ambito dell’Unione Europea.Occorrono difatti, a supporto, co-dici e decaloghi di comportamen-to e Accordi di «clima» comequello pilota siglato all’Atm diTorino il 25 gennaio 2001, traSindacati e Aziende, che favori-scano una evoluzione positivadel fenomeno, nell’interesse ge-nerale della collettività.Non a caso è stata esternata una

Per «entrare» nel mondo del mobbing, si deve partire innanzituttodalla denominazione del fenomeno, che nasce da un ulteriore, mafacile anglicismo divenuto argomento di pubblico dominio nel lin-guaggio quotidiano ed espressione che racchiude tutta una serie dicondotte pregiudizievoli alla salute e al lavoro che si riverberanonegativamente sia nella vita personale e di relazione che nella sferasocio-familiare della «vittima».È inevitabile e fondamentale per chi si accosta all’esame di un casodi mobbing, per i profili che interessano, chiedersi se si tratti di«vero» oppure di «presunto» mobbing.Del fenomeno mobbing (dal greco phainomenon, «fenomeno, appa-renza» e dal latino «mobile vulgus»), sono oramai investite a livellointernazionale l’area giudiziaria, la sociologia, la medicina legale,la medicina, la psicologia del lavoro, la psichiatria, e gli effettispaziano fino alla soglia della malattia professionale e con riflessisociali e giuridici rilevanti.È diffuso convincimento che, pur identificandosi il fenomeno delmobbing con il «fisiologico conflitto nel mondo del lavoro tra impre-sa e lavoratore», e perciò fenomeno sempre esistito, ogni intervento«sul campo», sia medico e socio-giuridico che legislativo, deveavere ben presente, primariamente, la tutela della persona umana,della sua salute e delle sue concrete libertà e diritti, essendo suffi-ciente far risaltare i cosiddetti «diritti inviolabili», di rilevanzacostituzionale (art. 2 Cost.).Non è facile prevedere, allo stato, quale regime sanzionatorio neiconfronti delle fattispecie di mobbing nei luoghi di lavoro verràadottato dal legislatore nel nostro Paese, potendo optare per unsistema risarcitorio civilistico (il più apprezzato), o per sanzioniamministrative, o anche penali, soluzione quest’ultima avversata daigiuslavoristi, prevedendo già l’ordinamento apposite norme di tutelaper la configurabilità di fattispecie di reati connessi al mobbing(lesioni personali, violenza privata, tra gli altri).È certo, però, che occorre una legge che lo regolamenti e costituiscaun valido riferimento ed orientamento, specialmente per l’operatoredel diritto. Non è neppure escluso che più soluzioni possano convive-re, come risulta avvenire in parte nel sistema francese.

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forte preoccupazione in tal sensoe identica esigenza è stata coltasia negli ambienti dell’imprendi-toria, come attesta l’avviamen-to di un percorso di approfondi-mento della Scuola di Direzio-ne Aziendale - Sda Bocconi[1]

che del Sindacato, mediantel’apertura di appositi «Sportel-li»[2], e da parte dei Comuni, suiniziativa sindacale, con «Cen-tri di ascolto».Lo stesso attuale Ministro dellasalute, Sirchia, ha preannunciatol’apertura di «Sportelli Psichia-trici».Da alcuni anni, la giurisprudenzae la dottrina con il sostegno dellamedicina legale e della psicolo-gia del lavoro hanno aperto spira-gli positivi, pur con pronunce avolte difformi e contraddittorie.La strada è perciò lunga e ardua.Resta ancora molto da approfon-dire ed elaborare sul mobbing,come testimonia il laborioso edinteressante percorso dell’Ordi-namento, ispirato ai principi e aivalori della Costituzione, sul te-ma della salute e del danno biolo-gico, pure in continua evoluzio-ne nel nostro Paese.Si rendono necessari, dato lo svi-lupparsi del fenomeno, interven-ti ad hoce concrete misure pre-ventive del rischio-mobbing an-zitutto, come la legislazione vi-gente in materia di sicurezza sullavoro (Dlgs n. 626/1994 con ilpiano di sicurezza ex legge n.242/1996) prevede, più che re-pressive, che appaiono di diffici-le elaborazione e attuazione, im-ponendosi la necessità di un co-ordinamento all’interno del Pae-

se tra le forze sociali, ed al difuori, anche tra i vari Stati del-l’Unione Europea[3]. Il tema è co-munque salito da tempo alla ri-balta degli organi d’informazio-ne ed all’attenzione degli addettiai lavori: già nel dicembre 2000l’ex Ministro della sanità Umber-to Veronesi, alla presentazionedella Conferenza Nazionale perla promozione della salute svolta-si a Roma, aveva lanciato il se-guente allarme:Il fumo passivoe il «Mobbing» sul lavoro: le sfi-de più urgenti per la salute degliitaliani! , ma anche il suo prede-cessore, Rosi Bindi, a confermadel diffondersi di analogo allar-me, collegato sia alla tematicadel mobbing che, in generale, al-lo stress da ambito lavorativo,aveva denunciato l’elevato ed ec-cessivo consumo di psicofarma-ci a causa della depressione ed ilcosto ingente delle cure per tera-pie e specialisti della mente.In realtà, però, sovente il sogget-to affetto dal danno psichico deri-vante dal mobbing si ritrova ab-bandonato a se stesso ed incom-preso, sia in famiglia che dai col-leghi nei luoghi di lavoro, a vol-te persino deriso o trattato conironia, e pur costituendo sia iCentri Psico-Sociali di zona cheil Centro di Disadattamento La-vorativo della Clinica del Lavo-ro «L. Devoto» di Milano un va-lido riferimento e supporto dia-gnostico e psicoterapico.Tra le varie teorie che si diffon-dono vi è quella secondo cui ilmobbing va combattuto con il«marketing sociale»[4], ovverocon la fattiva solidarietà; mentre

altri autori hanno adottato per iltema l’espressione:Il mobbingè, innanzitutto, inefficiente[5], il-lustrando il «costo sociale» delmobbing con riferimento alla di-spersione di risorse ed al «peg-gioramento esistenziale» colletti-vo, prima ancora che individuale(il concetto si ricollega al dannoesistenziale coniato dalla notadottrina triestina[6], quale «som-ma di ripercussioni relazionali disegno negativo per le gravose ri-nunce ad un facere» e quale«compressione di attività areddi-tuali»).Orbene, poiché il significato disimile espressione inerisce a tut-to ciò che di negativo il mobbingcomporta per il soggetto colpito(attività e persona distrutte in uncolpo solo) e tutto ciò corrispon-de di frequente e nostro malgra-do al vero, proprio per questo ilmobbing si rivela quanto mai ef-ficiente, in quanto raggiunge ilsuo scopo (l’espulsione dall’am-biente di lavoro della «vittima»prescelta, ovvero la persona nongradita o il cosiddetto «caproespiatorio») sotto l’egida di unasovente molto discutibile mi-glior gestione delle cosiddette«risorse umane», divenuto il bi-gliettino di presentazione dell’at-tività lavorativa adottato dalleaziende.Nel raggiungimento di questoobiettivo il mobbing risulta - pur-troppo - palesemente proficuo, enon discrimina tra coloro che neiluoghi di lavoro, per qualifica eretribuzione, ricoprono ruoli di-versi (il dirigente e l’impiegato,l’operaio e il quadro), ponendoli

[1] Economia e Management, Focus Manager allo Specchio n. 3, maggio-giugno 2002.[2] In Note Informative Cgildi Milano, n. 19, dicembre 2000.[3] Risoluzione A5 - 0283/2001 del Parlamento Europeo sul «mobbing», su relazione della Commissione per i diritti

della donna e le pari opportunità del 16 luglio 2001.[4] A. Ascenzi e G.L. Bergagio,Il Mobbing. Il marketing sociale come strumento per combatterlo, Giappichelli

Editore, Torino, 2000 eIl mobbing: riflessioni sulla pelle, Giappichelli, Torino, 2002.[5] P.G. Monateri, M. Bona e U. Oliva,Mobbing Vessazioni sul lavoro, Giuffrè, Milano, 2000.[6] P. Cendon,Trattato Breve dei Nuovi Danni, Cedam, 2001 e P. Ziviz,Alla scoperta del danno esistenziale, in onore

di Rodolfo Sacco, a cura di Cendon.

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in conflitto tra loro e colpendoli,indistintamente.Si può perciò affermare, senzatema di errore, che il mobbing«non conviene» alle aziende, pergli alti costi che comporta, per losviluppo disarmonico della pro-duttività e per la rottura degliequilibri interni che ne derivano,ed anche che non è un fenomenonegativo «nuovo» dei luoghi dilavoro[7], perché sono sempreesistite, nelle fabbriche e negliuffici, le violenze morali, le di-scriminazioni e la persecutorietà(basterà ricordare quel che acca-deva ai lavoratori militanti o sim-patizzanti del Sindacato nell’am-bito della Fiat negli anni ’50).Un’antidoto al mobbing può es-sere sicuramente costituito dallaadozione di misure di «preven-zione», come del resto la legisla-zione in materia di sicurezza sullavoro già prevede, reintroducen-do e ripristinando nei luoghi dilavoro, anzitutto i principi di de-mocrazia, di solidarietà e di giu-stizia, senza i quali nessuna leg-ge troverà applicazione, e con-tando sul sostegno delle Associa-zioni[8], delle Strutture Pubbli-che specializzate, delle Rsu e deiRappresentanti dei Lavoratoriper la Sicurezza, degli SportelliSindacali.I codici di comportamento, se in-trodotti nelle aziende, possono ri-sultare idonei a prevenire il mob-bing ed il suo diffondersi, preva-lendo così la prevenzione sul-l’adozione di misure di natura re-pressiva[9].

Vi è pure ragione di dubitare cheil datore che provoca, favorisce,o pratica o, comunque, non evitail mobbing o non interviene dalpunto di vista disciplinare sulpersonale dipendente che lo at-tua, dal punto di vista disciplina-re possa adottare, da sé, contra-rie ed efficaci misure preventi-ve. In effetti, non si può fare ameno di constatare che sul temadella prevenzione poco si è fatto,nonostante l’ampio dibattito e laconsapevolezza del disagio psi-co-sociale e lavorativo che ilmobbing causa[10].

Origini e definizionedel fenomeno mobbingIl mobbing, termine mutuato dal-l’etologia (dove sta ad indicare ilcomportamento del branco chevuole allontanare un simile), èuna forma di terrore e di violen-za psicologica che si realizza de-liberatamente e reiteratamentenei luoghi di lavoro nei confron-ti della vittima, il lavoratore, daparte del datore di lavoro, dei su-periori gerarchici, preposti e an-che colleghi.Reiterazione e persecutorietà so-no i due requisiti propri delle ves-sazioni morali da mobbing.Il termine mobbing deriva dalverbo inglese «to mob» cioè at-taccare, assalire (o «mob law»,altra espressione derivata).Il mobbing ha assunto tale deno-minazione in seguito agli studied alle ricerche effettuate da unnoto psicologo di nazionalità te-

desca emigrato in Svezia e dece-duto nel gennaio 1999, HeinzLeymann[11], teorizzatore delmobbing nel campo della psico-logia del lavoro come violenzapsicologica sui luoghi di lavoroin Svezia, in Germania e negliUsa, ed ispiratosi alle osservazio-ni del naturalista tedesco KonradLorenz, studioso del comporta-mento particolarmente aggressi-vo di alcune specie di uccelli neiconfronti di altre nel tentativo diattaccare il nido.Applicato al mondo del lavoro, ilconcetto base è rappresentato da«l’aggressione sistematica e reite-rata» con intenti discriminatoried espulsivi del lavoratore dal-l’ambiente di lavoro.Da tali aggressioni scaturisconoa carico del soggetto-vittima delmobbing sindromi e patologieche lo costringono ad assentarsidal posto di lavoro per curarsi,comportando le violenze moralie psicologiche perpetrategli gra-vi danni alla salute ed alla profes-sionalità, ed esponendolo al ri-schio di licenziamento per supe-ramento del periodo di compor-to, a causa del protrarsi del perio-do di malattia o per dimissioni,configurabili come giusta causase coercite a seguito della violen-za morale patita o se rassegnatein stato di semincapacità d’inten-dere e volere.Il fenomeno si manifesta - secon-do l’esperienza del Leymann,nei Paesi del Nord Europa, ripre-sa da vari studiosi - in quattrodistinte fasi[12] e, in particolare:

[7] A. Ascenzi e G.L. Bergagio, cit.; Serena Riguzzi,Il mobbing, Ed. CieRre, 2001.[8] Mima (Movimento Italiano Mobbizzati Associati), Via Meda n. 169, Roma; Ass. Prima «Associazione Italiana

contro mobbing e stress psicosociale», con sede in Bologna, fondata da H. Ege.[9] Sul tema «Il mobbing sarà reato?» leggasi Rausei Pierluigi,L’ipotesi della sanzione penale in Italiain Dir. e Prat.

del Lavoro, III, n. 31/2002.[10] Menelao-Della Porta-Rindonone, psicologi,Mobbing: la faccia impresentabile del mondo del lavoro, Franco

Angeli, 2001.[11] H. Leymann,Psycoterror am Arbeitsplatz und wie man sich dagegen wehren Kann, Reynbeik bei Hamburg, 1993;

Zaff e Leymann,The content and developpement of mobbing at work, 1996; Leyman,Mobbing and psycologicalterror at work places violence and victins, 1996.

[12] Il fenomeno del mobbing- Università degli Studi di Roma «La Sapienza» Istituto di Medicina Legale e delleAssicurazioni «Cesare Gerin» a cura del Dott. Benucci Fabio.

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a) Fase dei segnali premonitoriIl primo segnale, che non andreb-be sottovalutato, è da ricercarsiall’interno di una relazione prece-dentemente neutra o addiritturamolto positiva (sia tra colleghiche con il superiore) che subisceun brusco cambiamento in negati-vo. Spesso tali problemi relazio-nali insorgono quando all’inter-no del gruppo lavorativo suben-tra una persona neo-assunta oquando un dipendente riceve unapromozione. Può succedere allo-ra che la «vittima» riceva dellecritiche sul modo di condurre ilproprio lavoro, fino a quel mo-mento rispettato ed apprezzato.b) Fase della stigmatizzazioneLa vittima subisce continui attac-chi da parte di un superiore e/odei colleghi.Le aggressioni pressoché giorna-liere hanno lo scopo di danneg-giare la persona in questione.In particolare gli attacchi hannola funzione di:- ledere la reputazione della vit-tima attraverso maldicenze, ca-lunnie, e ad esempio esporla alridicolo;- impedirle ogni forma di comu-nicazione, non rendendo più pos-sibile l’espressione, in modo taleda escludere l’individuo dal flus-so delle informazioni ed isolarlosocialmente;- renderle impossibile svolgere ilproprio lavoro in modo soddisfa-cente a causa dell’assegnazionedi incarichi lavorativi insignifi-canti e umilianti;- minacciare la «vittima».c) Fase dell’ufficialitàQuando questa situazione viene

riconosciuta e segnalata all’uffi-cio del personale e viene apertaun’inchiesta, il caso diviene allo-ra «ufficiale».Molto spesso, però, quando ven-gono interpellati i colleghi perchiedere informazioni al riguar-do, questi tendono a colpevoliz-zare ulteriormente la «vittima»imputando la causa del proble-ma alla sua personalità, ritenutadebole e fragile, piuttosto che acondizioni esterne oggettive.d) Fase finaledell’allontanamentoÈ a questo punto che la «vitti-ma» è totalmente isolata da ciòche succede nell’ambiente lavo-rativo; viene dequalificata pro-fessionalmente, le vengono asse-gnati incarichi lavorativi di scar-so rilievo e poco gratificanti.La persona va incontro così adun lungo periodo di malesseregenerale, caratterizzato da distur-bi depressivi e psicosomatici, ta-li da indurla a rivolgersi ad unospecialista. A livello lavorativopuò sopraggiungere il licenzia-mento o le dimissioni.Secondo le tabelle formulate daalcuni psicologi del lavoro, èconfigurabile mobbing soltantodopo almeno 6 mesi di vessazio-ni ripetute mentre, in caso di pe-riodi più brevi, si dovrebbe parla-re di «azioni mobbizzanti».Di avviso diverso H. Ege[13], cheindividua difatti una pluralità difasi, a partire dalla condizionezero (iniziale terreno favorevoleal mobbing per svilupparsi nellevarie ulteriori fasi (sei), conclu-dendosi nella esclusione delmobbizzato dal mondo del lavo-

ro, vuoi per licenziamento, vuoiper dimissioni o, nei casi più gra-vi, per suicidio). Si è andata con-figurando anche la pressochéanaloga nozione di «bossing»,ovvero il mobbing verticale col-lettivo, come pure il mobbing in-dividuale, orizzontale o colletti-vo, ai danni del dipendente al fi-ne di indurlo a dimettersi, maqueste sono solo accezioni dellaterminologia del fenomeno.Da più parti[14] emerge che ilmobbing è la «malattia sociale»del nostro tempo!

L’evoluzionedel fenomeno mobbingIn Italia

Nel nostro Paese il «mobbing» èuna scoperta recente.Il primo testo che ha affrontatola tematica del mobbing risale al1996 ed è stato scritto da HaraldEge, psicologo[15] e fondatoredell’Associazione «Prima» diBologna. Successivamente, edin particolar modo negli ultimidue anni, molti studiosi si sonocimentati nella materia[16] e di-versi articoli sono stati pubblica-ti sulle riviste giuridiche specia-lizzate[17]. Poche le strutture pub-bliche specializzate note (Clini-ca del Lavoro «L. Devoto» di Mi-lano; Asl RM3 - Roma; il Centrodi Salute Mentale della AslTA/1 in Taranto); svariati i Cen-tri Psico-Sociali, gli Istituti Uni-versitari di Psicologia e Dirittodel Lavoro, le Associazioni (Mi-ma e Prima) e le Fondazioni chese ne occupano.Il primo Seminario Nazionale

[13] H. Ege,Il mobbing in Italia, Bologna, 1996, 32.[14] A. e R. Gilioli, Cattivi Capi, Cattivi Colleghi: come difendersi dal mobbing e dal nuovo capitalismo selvaggio,

Oscar Mondadori 2000; R. Canestrari,Trattato di psicologia, Bologna, Clueb, 1997; M.F. Hirigoyen,Molestiemorali, Einaudi, 2000.

[15] H. Ege,Il mobbing: che cos’è il terrore psicologico sul posto di lavoro, Pitagora Editrice, Bologna, 1996, p. 137.[16] Gilioli, Cattivi Capi, Cattivi Colleghi,cit.; Umani Ronchi-Bonaccorso,Le vessazioni sul luogo di lavoro: rilevanza

medico-legale del fenomeno mobbing(estratto da Zacchia - Ist. Med. Leg. Università La Sapienza di Roma - 2000).[17] L. Greco,Danno biologico: gli effetti del cd. mobbing, in Guida al Lavoro, n. 11/1999; L. Greco,Il mobbing tra

danno biologico e malattia professionale, in Guida al Lavoron. 24/2000.

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sul «mobbing» si è svolto il 25febbraio 1999 presso il Centro diDisadattamento Lavorativo del-la Clinica del Lavoro «L. Devo-to» di Milano, che riportava unastima, forse opinabile, del «Nou-vel Observateur», secondo laquale i lavoratori italiani sono inEuropa ancora i meno esposti almobbing, con un numero dei la-voratori italiani mobbizzati parial 4% della forza lavoro.Secondo Ege, gli italiani mobbiz-zati ammonterebbero ad un mi-lione e mezzo (circa il 6% dellaforza lavoro italiana)[18].Secondo le ricerche della Clini-ca del Lavoro di Milano, oltre unmilione sono gli italiani malatidi mobbing (72% al Nord, 20%al Centro, 8% al Sud), ben il25% dei dipendenti sarebbe espo-sto al mobbing: anche 7-8 casi algiorno risultano proporsi al Cen-tro del Disadattamento Lavorati-vo della suddetta Clinica per ve-ri o presunti danni da mobbing.Il 10 per cento di casi di suicidiopresenterebbe come concausa ilmobbing.In seguito ad illecite e vessatoriecondotte da mobbing, la personava così incontro ad un lungo pe-riodo di malessere generalizza-to, caratterizzato da disturbi de-pressivi e psicosomatici, tali daindurla a rivolgersi allo speciali-sta della mente od alla strutturaspecializzata; peraltro, la malat-tia che insorge porta in molti ca-si al licenziamento o dimissioni.Disturbo post-traumatico dastress o sindrome da stress, vie-ne definita la patologia in que-stione, inquadrabile nella regola-mentazione del citato ManualeDiagnostico e Statistico dei Di-sturbi Mentali dell’AmericanMedical Association - DSM IV,1994 -, e che non è solo l’espres-sione di un conflitto tra individuiall’interno di una struttura azien-

dale, ma anche, e sovente, delladisorganizzazione della stessa,dell’incompetenza od incapacitàe supponenza dei suoi preposti,o di precise «politiche» che privi-legiano i costi ed i ricavi alla per-sona intesa come «valore».Il «fenomeno» si manifesta nellapersona affetta da sindrome an-sioso-depressiva da mobbingcon attenuazione della responsi-vità, con ridotto coinvolgimentoverso il mondo esterno e disturbineurovegetativi e gastroenterici,disforici e/o cognitivi, anoressia,bulimia, attacchi di panico, ten-denza ad evitare attività o situa-zioni che possono ricordare iltrauma, insonnia, fobie, cefalee:tutte manifestazioni che, nei casipiù gravi, possono portare ancheal suicidio e di cui la depressioneè comunque la patologia più ri-corrente.Scrive l’Ege nelle sue pubblica-zioni: «Nella persona colpita siha una progressiva depressione,con riduzione della concentrazio-ne e dell’autostima, assieme a re-azioni paranoiche».Psicosomaticamente si può averetremore prima di andare a lavora-re, cefalee, problemi intestinali,sudorazioni improvvise, incubi.Molte volte, però, le persone nonriescono a spiegarsi la causa: percui pensano che ci sia in loroqualcosa che non va e che quindila responsabilità sia propria. Se ilmobbing non è riconosciuto intempo, oltre ad esserci un decadi-mento delle prestazioni lavorati-ve, si può arrivare nei casi piùgravi al suicidio. Comunque, seil mobbing non si arresta, il lavo-ratore è spesso costretto a lascia-re l’azienda nella quale lavora.Da tale sindrome derivano lunghiperiodi di malattia, un elevatoconsumo di psicofarmaci (bastipensare che nel 1998 - secondostime del Ministero della sanità -

per cause anche di diversa natura- come infortuni e malattie profes-sionali, molestie sessuali, inciden-ti stradali e perdita di congiunti -le vendite di ipnotici e benzodia-zepine, Tavor in testa, sono salitein Italia a 99 milioni e ad oltre 26milioni quelle di antidepressivi eantipsicotici, Prozac in grandeprevalenza) ed ingenti costi perl’assistenza degli specialisti dellamente (psichiatri, psicoterapeuti-ci, psicoanalisti), non sempre ri-sultando sufficienti od usufruibilii Centri Psico-Sociali di zona: co-sti dunque elevatissimi per l’indi-viduo e la collettività.Non sono sottovalutabili, inoltre,le conseguenze del mobbing sot-to il profilo dei rapporti interper-sonali del soggetto leso con iprossimi congiunti (le cd. «vitti-me secondarie»), che soventevengono messi a dura prova egravemente compromessi (il cd.«doppio mobbing»), e la cui risar-cibilità viene assoggettata alla re-gola dell’ingiustizia del danno(art. 2043 c.c.), nell’ambito dellafigura del danno biologico «ri-flesso» (Trib. Milano, n. 1223del 7 febbraio 2000, inGuida alDiritto n. 14/2000, pag. 96) e, incaso di morte, del danno «edoni-stico» - danno per la «perdita delgodimento della persona amata»nell’ambito del rapporto coniuga-le, filiale, parentale (Trib. Firen-ze n. 451 del 24 febbraio 2000, inGuida al Diritto n. 25/2000, pag.496; Cass. n. 12756/1999; Cass.n. 13336/1999; Cass. n. 1633 del14 febbraio 2000).

In Europa

Soltanto nell’aprile 1995, al 7˚Congresso Europeo di Psicolo-gia del Lavoro e delle Organizza-zioni svoltosi a Gyor, in Unghe-ria, si sono incontrati per la pri-ma volta i «mobbing resear-ches», per un ampio confronto

[18] Harald Ege,Il mobbing in Italia: Introduzione al Mobbing culturale, Pitagora Editrice, Bologna, 1997.

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ed un opportuno approfondimen-to della travagliata tematica inesame. Più in generale, la ricercain Europa sulle forme di violen-za psicologica in danno di colle-ghi o di subordinati sullo stresspsicologicamente orientato hadato i seguenti risultati.

Germania

In Germania il mobbing è statovisto come una sorta di ampio epericoloso genere di stress, e laricerca si è andata focalizzandosu diversi tipi di stress.L’analisi del fenomeno in questoPaese, avendo un sistema giuridi-co «chiuso», è delimitata al dan-no psichico la cui risarcibilità èprevista per casi particolari, qua-li gravi traumi o shock nei qualiben può rientrare anche il mob-bing.È stato previsto l’istituto del«prepensionamento» a beneficiodei soggetti più gravemente lesi,dal punto di vista psichico.

Regno Unito e Svezia

La ricerca anglosassone e scandi-nava si è focalizzata intensamen-te sul carattere biologico del feno-meno dello stress, ma in un acco-stamento in campo medico sullostress tra America e Svezia.In particolare, nella ricerca scan-dinava il mobbing è visto comeestremo fenomeno sociale, checausa una vasta gamma di effettinegativi come le reazioni biologi-che e fisiche dello stress, con ef-fetti psichici, e come i cambia-menti nel comportamento.Possono portare a simili reazionidi stress biologico, che è misura-bile dall’adrenalina prodotta nelcorpo e che, in circolo, può stimo-lare sentimenti di frustrazione, disicuro le condizioni psicosocialie di lavoro molto scadenti.Attraverso processi psicologici

(e specialmente se i dipendentinon sanno come analizzare i fat-tori sociali di stress sul posto dilavoro), le persone frustrate pos-sono invece incolpare ogni perso-na, provocandone il mobbing,che così diviene fattore di«stress sociale».In Svezia, secondo statistiche, èstato ritenuto che la percentualedel totale dei suicidi in un annosia attribuibile alla causa scate-nante fenomeni di mobbing, esempre in Svezia e in Germaniamolte sono risultate le vittime dimobbing che hanno dovuto ricor-rere al prepensionamento o addi-rittura sono finite in una clinicapsichiatrica.Nella forza lavoro, dal 1992 adoggi, il numero dei soggetti si èelevato in misura percentualedal 3,5 al 10,2 per cento.Nel Regno Unitocirca 3 milionidi inglesi sono stati vittime dibullying negli ultimi 3 anni.Il mobbing trova la sua equiva-lente definizione nel «bullyingat work», comune denominatoredi condotte aggressive, comeabusi, soprusi, violenze e mole-stie sessuali, a seguito di coali-zione di uno o più colleghi supe-riori verso un altro soggetto, la«vittima», dove il «bully» è ilsoggetto prepotente come è il«mobber». Diffuso il «child bul-lying» e «school bullying», ovve-ro il bullismo tra adolescenti, ascuola e fuori[19].

In altri Paesi

Australia - In Australia il termi-ne è invece molto più adoperatoriguardo all’impiego come dia-gnosi mediche, ma il numero deireclami per mobbing e bullyingsul luogo di lavoro è quasi tripli-cato tra il 1995 e il 1997.

Usa -Negli Usa il termine mob-

bing è stato presto soppiantatoda quello di «bullying» (prevari-cazione spinta), parrebbe per evi-tare la pericolosa associazionecon la parola mafia («mob»).Secondo il National Safe Work-place Institute, il costo per leaziende negli USA per risarci-menti e spese mediche e di curaa causa di violenze psico-fisichenei luoghi di lavoro supera i7.200 miliardi! Peraltro, l’inte-resse per il fenomeno ha scaval-cato persino quello, notoriamen-te, morboso per il «sexual harass-ment» (vedasi vicenda Clinton)!È stato pubblicato un libro-gui-da, sempre negli USA, dai coniu-gi Namie «Ballyproof yourselfat work» con un carattere ampio,e rilassante, che contiene unaspecie di decalogo (o regole) perdifendersi dalle aggressioni, allabase delle quali vige il motto«Bersagli, non vittime». Una del-le sorprese più grosse dei sondag-gi effettuati nel 1999 negli USAè stata rappresentata dalla scoper-ta che le donne sono bersagliateda colleghe dello stesso sesso(46%), quasi quanto dai boss ma-schi (54%), e una intera settima-na è stata dedicata ad iniziativesul bullying in coincidenza conil Labor Day. Dalla letteraturasul tema risulta che 1 americanosu 5 (20% della forza lavoro) di-chiara di essere stato vittima dibullying sul posto di lavoro.

Sud Africa - In Sud Africa il77% dei lavoratori dichiara di es-sere stato vittima di «ostilità la-vorative».

Giappone -In Giappone il paeseè travolto da un’ondata di ristrut-turazioni.Alla sua apertura, il servizio tele-fonico anti-bullyingdi Tokio haricevuto 1.700 contatti[20].

[19] Monateri-Bona-Oliva,Mobbing: vessazioni sul lavoro, Giuffrè Editore, 2000 pp. 288-289.[20] Antonio Casilli, Stop Mobbing: Resistere alla violenza psicologica sul luogo di lavoro, marzo 2000, Derive

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I soggetti colpitidal mobbingInnanzitutto, secondo una stati-stica europea ed una stima dellaClinica del Lavoro «L. Devoto»di Milano, oltre un milione sonogli italiani malati di «mobbing»a causa delle angherie patite sullavoro, molto più al Nord (78%)che al Centro (20%) e al Sud(8%), e ben il 25% dei dipenden-ti sarebbe esposto al mobbing.Tra i soggetti più colpiti si anno-verano gli impiegati, in numeromaggiore e in prevalenza donne.Nell’ordine, seguono:a) i dirigenti (Cass. sez. lav. n.12339 del 5 novembre 1999);b) i quadri (Cass. sez. lav. n.1307 del 5 febbraio 2000, inGui-da al Lavoron. 11/2000);c) gli operai.Ma il mobbing «raddoppia», inquanto nuoce enormemente an-che ai familiari delle vittime, adetta degli esperti per il particola-

re ruolo che riveste la famiglianel nostro Paese (legami moltoforti, partecipazione attiva ed in-teresse alla collocazione socialee lavorativa dei suoi membri), alcontrario della società nordicaed anglosassone che notoriamen-te educa i figli fin da bambini aduna maggiore indipendenza. Per-tanto, a prescindere dai casi estre-mi di suicidio, lo stato d’invalidi-tà psichica della vittima del mob-bing, oltreché colpire il suosta-tusprofessionale e la sua condi-zione di squilibrio psicologico,pregiudica anche l’intero suo mé-nage familiare (il cd. danno «bio-logico riflesso») Non è infre-quente che i soggetti affetti damobbing si presentino ai collo-qui in sede di consultazione sin-dacale e negli studi legali accom-pagnati da un congiunto che, neldenunciare gli sconquassi causa-ti all’interno della famiglia dalmobbizzato, invoca interventi ur-

genti, al fine di far fronte aglieffetti devastanti sul soggetto le-so, con pregiudizio della sereni-tà familiare, ed al fine di opporsialla vessatoria e persecutoriacondotta datoriale, nonché, inparticolare, dei superiori gerar-chici e colleghi, nei cui confrontisi hanno scarse notizie di sanzio-ni disciplinari adottate qualimobbers dal datore, strumento at-traverso il quale invece vengonosovente esercitati il potere e l’ar-bitrio datoriale illegittimamente.I familiari prossimi congiuntidella vittima di mobbing sono le-gittimati ad esercitare azioni didanno alla serenità del loro mé-nage familiare e di danno biolo-gico «proprio» e «riflesso»[21].

Come si diventa«vittime» del mobbingnei luoghi di lavoroIn primo luogo, vengono qualifi-cati «mobbers» (autori del mob-bing) le figure del datore di lavo-ro, del preposto, del superiore ge-rarchico e del collega di lavorodella vittima.Il mobbing può provenire da par-te di una singola persona o da ungruppo, e perciò può essere diorigine individuale e collettiva.Dal modo con cui il mobbing vie-ne posto in essere, discende unaduplice responsabilità, diretta eindiretta, in capo al datore di la-voro: è diretta quella che provie-ne dallo stesso datore quale auto-re del mobbing, è indiretta quel-la inerente alla condotta vessato-ria posta in essere da altro dipen-dente, ispirata o tollerata dal da-tore, o sulla quale il datore nonha vigilato (culpa in eligendooin vigilando)[22].Sotto il profilo della responsabili-tà, il datore di lavoro risponderàex articolo 2087 del codice civi-le, nonché ex articolo 2049 del

[21] H. Ege,Il mobbing in Italia, op. cit. p. 97 e ss.[22] Nunin, Alcune considerazioni in tema di mobbing, in Le-J, II, n. 1, 2000.

Disturbi e inconvenienti fisici e psicologicicausati dal mobbing

Dagli studi e dalle ricerche socio-psicologiche del lavoro, sin quiesaminate, si evincono le seguenti manifestazioni negative a dannodella salute e dell’equilibrio della persona vittima del mobbing e inparticolare: depressione; ansia; disturbi ossessivi-compulsivi; distur-bi da attacchi di panico (Dap)[1]; tic di vario genere; anoressia; buli-mia; disturbi fobici (agorafobia); continui attacchi intestinali, con ne-cessità di recarsi di frequente in bagno; innalzamento della pressio-ne minima tanto da richiedere l’uso di farmaci; cefalee; cambiamentidi umore; difficoltà a prendere sonno; risvegli con stanchezza; neces-sità di ricovero ospedaliero per cure varie; paure ingiustificate perogni evento, sia lavorativo che familiare; nervosismo e comportamen-ti scontrosi nei confronti di chicchessia; difficoltà nel prendere qualsia-si decisione; digestione lunga; inappetenza prolungata per più giorni;risvegli improvvisi durante la notte accompagnati da sogni con incu-bi; pessimismo costante accentuato da possibili disgrazie ai familiari;risvegli improvvisi nella notte con difficoltà nella respirazione; rifiutodi partecipare alle attività sociali; rifiuto di incontrare amici e parenti;rifiuto di uscire di casa; pensieri di porre fine alla vita; rifiuto e pauredi rispondere al telefono; perdita di autostima.Dalla Medicina Legale e Scienze affini e dal citato Manuale DSM - IVquesti disturbi vengono catalogati sotto la denominazione di «disturbipost-traumatici da stress» e da essi deriva al lavoratore danno biolo-gico di natura psichica.[1] Buzzi-Vanini, Il danno biologico di natura psichica, Cedam, 2001.

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codice civile per l’operato deipreposti e dipendenti riguardo aidanni procurati al soggetto presodi mira e vittima del mobbing.Il collega che ha personalmentetenuto la condotta vessatoria èchiamato a rispondere nei con-fronti della vittima ex art. 2043c.c., ferma restando la responsa-bilità solidale tra di esso e il dato-re e che, avendo ex art. 2087c.c., natura contrattuale (Cass. n.7768 del 17 luglio 1995, inGiur.It, 1995, I, 1, 1110 con nota diMafisco), comporta l’obbligo ri-sarcitorio del datore stesso aldanno biologico subito dal sog-getto molestato.Per meglio comprendere come sisviluppa il mobbing all’internodei luoghi di lavoro, facendo te-soro delle osservazioni degli psi-cologi del lavoro in precedenzacitati riguardo alle modalità del-l’insorgenza del fenomeno, è ne-cessario addentrarsi negli studi,nella giurisprudenza e nella prati-ca psichiatrica forense sviluppa-tesi, per la ricostruzione (seppursintetica) della casistica più ricor-rente degli eventi di mobbingnell’ambiente di lavoro che pro-vocano le vittime.

Gli illeciti comportamentidatoriali e la tutela dellasalute (danno biologico)(Artt. 2, 3, 32 e 41, comma 2,Cost. Artt. 1175, 1375, 2049,2087, 2094 c.c.)

Tra le obbligazioni nascenti dalcontratto di lavoro, particolare efondamentale rilievo è attribuitoall’osservanza del disposto dicui all’articolo 2087 del codicecivile, che così recita: «L’im-prenditore è tenuto ad adottarenell’esercizio dell’impresa le mi-sure che secondo la particolaritàdel lavoro, l’esperienza e la tecni-ca, sono necessarie a tutelare l’in-tegrità fisica e la personalità mo-rale dei prestatori di lavoro».Tale norma si ispira al principio

del diritto alla salute, bene giuri-dico primario garantito dall’arti-colo 32 Cost., e correlato all’arti-colo 41, comma 2, Cost. (princi-pio della libertà d’iniziativa eco-nomica privata, di cui vietal’esercizio con modalità che pre-giudicano la sicurezza e la digni-tà umana), ed ai principi di cor-rettezza e buona fede di cui agliarticoli 1175 e 1375 del codicecivile.Trattasi di una «norma di chiusu-ra» del sistema di protezione dellavoratore, che impone al datoredi lavoro non solo l’adozione del-le misure espressamente richie-ste dalla legge ma anche l’obbli-go più generale di attuare tutte lemisure generiche di prudenza ediligenza necessarie al fine di tu-telare l’incolumità e l’integritàpsico-fisica del lavoratore.Da tale disposizione sorge il di-vieto per il datore di lavoro sia dicompiere direttamente qualsiasicomportamento lesivo della inte-grità psico-fisica del prestatoredi lavoro, che l’obbligo di preve-nire, scoraggiare e neutralizzarela realizzazione di simili condot-te poste in essere anche attraver-

so l’operato dei superiori gerar-chici, preposti e di altri dipenden-ti nel corso e nell’ambito dellosvolgimento dell’attività lavora-tiva.L’inadempimento di tale obbli-go, se genera un danno biologicoo alla salute (sent. 184/1986 del-la Corte Costituzionale) compor-terà un risarcimento, in conse-guenza della responsabilità con-trattuale del datore lavoro (Cass.n. 1307 del 2000; n. 1217/1998;n. 12763/1998; n. 8422/1997; n.8267/1997; n. 7768 del 1995; n.437/1998), il quale peraltro, pro-prio in virtù dell’art. 2087 e del-la legge n. 300/1970, (Statutodei Lavoratori) è dotato di stru-menti per intervenire rigorosa-mente anche nei confronti dei di-pendenti che hanno vessato altrodipendente (Trib. Milano, 9 mag-gio 1998, inOgl, 1, 1998, p. 345,che ha condannato il datore dilavoro a risarcire il danno deri-vante dall’inadempimento con-trattuale ex art. 2087 c.c. per ilfatto di non aver provveduto allatutela della dipendente molesta-ta da altro dipendente pur essen-done a conoscenza).

Casistica di eventi di mobbing aziendale

Gli eventi più ricorrenti che possono generare mobbing nell’ambientedi lavoro sono così sintetizzabili:- Conflitto non risolto tra due o più persone per motivi connessi allacompetizione interna;- Diversità di opinioni ed abitudini;- Diffondersi delle maldicenze, delle gelosie e delle invidie;- Intimorimento, offesa, ingiuria;- Ripetersi di sabotaggi dell’operato svolto;- Ironia o scherzo a volte molto pesante;- Accuse demotivanti;- Perdita d’immagine nei confronti della clientela aziendale;- Critica di avere utilizzato per sé materiale dell’azienda;- Rifiuto di adeguarsi ad accettare tangenti, falsificazione dei bilanciaziendali, evasione delle tasse;- Boicottaggio nei confronti del soggetto e della sua competenza;- Demansionamento e dequalificazione professionale;- Sanzioni disciplinari;- Trasferimento;- Stress e usura psicofisica per i carichi di lavoro;- Visite fiscali a raffica;- Cassa integrazione;- Licenziamento;- Dimissioni

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[23] L. Bernardi-F. Mangili-R. Luvoni,Guida alla valutazione del danno biologico e dell’invalidità permanente,Giuffrè 1995, p. 50; M. Bargagna e Coll.,Guida orientativa per la valutazione del danno biologico permanente,Giuffrè, 1998; G. Ponti,Danno psichico e attuale percezione psichiatrica del disturbo mentale, in Riv. It. Med.Leg.XIV, 1992.

[24] G.B. Petti,Il risarcimento del danno biologico, Utet, 1997, in apertura del volume.

Grava sul datore di lavoro altresìla responsabilità per il fatto illeci-to del dipendente commesso nel-l’esercizio della attività lavorati-va ai danni di altro dipendente(Cass. n. 6125/1994), ex articolo2049 del codice civile, come giàsottolineato.

Cause di danno biologico dinatura psichica nell’ambitodel rapporto di lavoroRilevato che le cause che procu-rano il danno psichico si sonoprogressivamente estese oltrel’ambito più tradizionale dell’in-fortunistica stradale, essendose-ne considerevolmente allargatoil campo e la tipologia, si puòfondatamente affermare che laloro riconducibilità attiene:1) agli illeciti comportamenti da-toriali (così da veder censurareanche dalla Corte di legittimità,per «condotta antidoverosa» edillegittima, i datori di lavoro exart. 2087 c.c. in relazione all’art.2043 c.c. ed ex art. 2049 c.c. perla condotta - sovente «provoca-ta» - dei superiori gerarchici, deipreposti e dei colleghi del sogget-to colpito, gravando sul datore dilavoro sia il generale obbligo di«neminem laedere» espresso dalcitato art. 2043 c.c. (la cui viola-zione è fonte di responsabilità ex-tra-contrattuale), sia il più speci-fico obbligo di protezione del-l’integrità psichica e fisica del la-voratore sancito dalla succitatanorma, ad integrazione «ex le-ge» delle obbligazioni nascentidal contratto di lavoro, la cui vio-lazione è fonte di responsabilitàcontrattuale (Cass., sez. lav., n.12763 del 21 dicembre 1998);2) alle gravi conseguenze allasaluteche scaturiscono da lesio-

ni in seguito a:a) infortunio sul lavoro(in violazione del Dlgs 626/1994e del Dpr n. 547/1955);b) malattie professionali(ipoacusia ambientale, epatitecronica di tipo C, Aids, cecità);c) usura psico-fisica per «stress»lavorativo(il caso dell’infarto da turni di la-voro straordinario in eccesso eper mancato riposo settimanale(Pret. Lav. Milano 9 settembre1998, est. Marasco, in Foti/VCMSpa inRiv. Crit. Dir. Lav., p. 190voce Retrib.; Trib. Torino, 29marzo 1999 inGuida al Lavoron. 22/1999, p. 19);d) cassa integrazione;e) trasferimento;f) licenziamento, specie se ingiu-rioso e lesivo del decoro, delladignità e dell’onore del lavorato-re (Cass., sez. lav., 1˚ luglio1997, n. 5850);g)demansionamento e dequalifi-cazione professionale (Cass.,sez. lav., n. 3696/1996; Cass.,sez. lav., n. 11727 del 18 ottobre1999 in Guida al Lavoro n.46/1999, p. 25, con commento diP. Scognamiglio);h) molestie sessuali, visite fiscaliossessive, o sanzioni disciplinaria pioggia (come si evince dallagiurisprudenza citata oltre).

Cause di danno di naturapsichica in ambito

extra lavorativoIn ambito extra lavorativo, le lesio-ni da stress da rumore ambientale(vedi il caso «Malpensa») e da in-quinamento, da conflitti familiari,da morsi di un cane, da vacanzarovinata (Trib. Milano, sent. n.6736 del 4 giugno 1998, in I con-tratti n. 1/1999, p. 39), rappresen-tano fattispecie proprie della risar-cibilità riconducibile alla figura deldanno esistenziale e così via (lacasistica è numerosissima).

L’accertamentoe la quantificazionedel danno psichico

Le tappe attraverso le quali pas-sa l’accertamento del danno psi-chico - una volta tenuto distintoil danno psichico dal danno neu-rologico (che colpisce il siste-ma nervoso ed è accertabile conesame obiettivo mediante l’ausi-lio del martelletto, diapason,provetta calda e fredda, oftalmo-scopio ecc. e con esami strumen-tali più complessi, quali l’elet-troencefalogramma, l’angiogra-fia, la scintigrafia, la TAC, laRM) - sono le seguenti e in parti-colare:1) diagnosi (osservazione e collo-quio, test);2) nesso di causa (interazione emultifattorialità);3) temporaneità o permanenza(non persistenza immutabile, con-tinua evolutività della psiche);4) quantificazione (il risarcimen-to del danno può avvenire, conl’ausilio della perizia medico-le-gale, attraverso il criterio di cal-colo tabellare e a punto, oppurecon metodo equitativo, in casodi difficoltà)[23].Anche nel «Preambolo» alla Co-stituzione dell’OrganizzazioneMondiale della Sanità[24] si leg-ge una definizione della salutequale «uno stato di completo be-nessere fisico-psichico e sociale,che non consiste solo in un’as-senza di malattia o di infermità»,«il cui possesso costituisce unodei diritti fondamentali di ogniessere umano» e che va, cometale, «salvaguardata».

Le difficoltà in ordinealla prova del danno psichico

Vige in materia il già menziona-

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[25] G. Ponti,Danno psichico e attuale percezione psichiatrica del disturbo mentale, in Riv. It. Med. Leg., XIV, 1992;Palmieri e Zangani,Medicina legale delle Assicurazioni, Morano, Napoli, 1990.

[26] R. Castiglioni, Danno psichico: diagnosi e nesso causale, transitorietà e permanenza, quantificazione. Unarassegna casistica, Relazione al Congresso di Montecatini, 1995, indetto dall’Associazione «M. Gioia» di Pisa, chepubblica la Rivista Tagete.

to principio generale accolto dal-l’ordinamento in virtù del quale,ai sensi dell’art. 2697 c.c. «chivuol far valere un diritto in giudi-zio (99, 100 c.p.c.) deve provare

i fatti che ne costituiscono il fon-damento».Lo scoglio più grosso da supera-re anche per l’accertamento e lasuccessiva quantificazione del

danno psichico è dunque costitui-to dalla necessità di provare ilnesso di causalità, tanto più chesovente alla base di malattie edisturbi mentali non vi è una so-la causa, e in tal senso parrebbecondivisibile il concetto dellapreesistenza[25]. Rimane il fattoche, poiché il disturbo psichicotende solitamente a oscillare[26]

tra transitorietà e permanenza,ciò rende difficile, a volte, laquantificazione dell’entità dellostesso e della sua durata.La medicina legale e la psichia-tria da tempo hanno adottato co-me riferimento il Manuale Dia-gnostico e Statistico dei DisturbiMentali (DSM - IV) universal-mente in uso nella pratica psi-chiatrica per la quantificazionein termini percentuali del dannopsichico sin dal 1952 con varieedizioni, pur rilevando che:1) non esistono tabelle né espe-rienze consolidate tali da defini-re in maniera certa l’esattezza diquesto danno;2) le tabelle adottate per l’accer-tamento degli stati di invaliditàcivile non appaiono sufficienti,né adeguate;3) la formula del Gabrielli nonappare corretta ai più quale crite-rio universale, per la difficoltà distabilire la percentuale di preesi-stente menomazione in relazio-ne a un assetto personologicopiù vulnerabile.L’oscillazione del calcolo deldanno in via forfettaria può cosìvariare fino al 90%, ma il verointerrogativo - cui la medicinalegale risponde negativamente -è se la psiche possa essere consi-derata alla stregua di un organo,per la sua peculiarità di sfuggire,per sua natura, ad una quantifica-

Danno biologico nel rapporto di lavoro

Le predette cause di danno biologico nell’ambito del rapporto dilavoro si possono così sintetizzare:

Ambiente di lavoroÈ il danno psicologico e/o psichico per stress e sindrome ansioso-de-pressiva causato al dipendente da demansionamento e dequalifica-zione professionale, da sanzioni disciplinari, da visite fiscali a piog-gia, da persecutorietà datoriale di preposti e colleghi, da condottaantisindacale, da violenza morale e molestie sessuali (più in genera-le, da «mobbing»), da licenziamento ingiurioso: tali fattispecie confi-gurano la violazione degli artt. 2087, 2049, 2043 e 2103 c.c. inrelazione agli artt. 2 e 32 della Costituzione, nonché agli artt. 7, 9, 13,15 e 28 della legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).Infortunio sul lavoroÈ il danno sia psicologico che fisico (sovente con incidenza neurologi-ca) connesso ad una menomazione da invalidità permanente deriva-to da infortunio sul lavoro, in seguito a violazione del Dpr n. 547/1955e del Dlgs n. 626/1994, come modificata e integrata dal Dlgs n.242/1996 in attuazione delle direttive comunitarie, e altresì dalle Li-nee Guida della Regione Lombardia (Dgr 25 maggio 1999, n. 43168),riguardanti il miglioramento della sicurezza e la tutela della salute deilavoratori nei vari luoghi di lavoro, aziende e cantieri, ed in riferimentoal Tu n. 1124/1965 e al Dlgs n. 38/2000, in conseguenza della:a) violazione del «dovere di sicurezza» per mancanza di misurepreventive idonee a prevenire l’evento-infortunio.b) omessa vigilanza riguardo all’adozione e osservanza delle predet-te misure.Malattia professionaleÈ il danno derivato dalla contrazione di una malattia nel corso delrapporto di lavoro (tecnopatia), a seguito ed a contatto di lavorazionicon sostanze nocive.La Corte Costituzionale ha integrato una delle sue prime pronunce inmateria, sentenza n. 179 del 18.2.1988, introducendo il principio delriconoscimento della malattia professionale anche extratabellare (ilcd. sistema misto) con la sentenza «additiva» 18 aprile 1996, n. 118,in riferimento alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 (equo indennizzocome modificato e integrato dalla legge n. 238 del 25 luglio 1997) peril danno derivato da lesioni alla persona conseguenti a:- vaccinazioni obbligatorie;- trasfusioni;- somministrazioni di emoderivati.Il tema è di estrema attualità per l’incrementarsi della diffusionedell’epatite cronica di tipo C (infezione da citomegalovirus) e dell’Ai-ds per gli operatori sanitari (personale infermieristico e medico) negliambienti ospedalieri e Case di Cura.Il Dlgs n. 38/2000, all’art. 10, ha confermato il principio in virtù delquale sono considerate malattie professionali anche quelle non com-prese nelle tabelle di cui al Testo unico n. 1124/1965 (introduzionedel sistema extra tabellare).

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[27] Carinci-De Luca Tamajo-Tosi-Treu,Il rapporto di lavoro subordinato, D. Lav., Utet, p. 216.[28] Cass., sez. lav., n. 2763 del 22 febbraio 2003 e Cass., sez. lav., n. 14443 del 6 novembre 2000, Pres. Trezza.[29] Giugni, Mansioni e qualifiche nel rapporto di lavoro, cit., p. 327 ss.; Brollo,La mobilità interna del lavoratore,

Codice Civile, Comm. Schlesinger, p. 123 ss., Giuffrè.

zione obiettiva in misura percen-tuale.Tuttavia, pur considerando lamultifattorialità del danno psichi-co e pur essendo risarcibile talevoce di danno notoriamente conle Tabelle del danno biologico,soltanto in caso di assoluta diffi-coltà della determinazione delsuo preciso ammontare si farà ri-corso al criterio di cui agli artt.1226 e 2056 c.c. (liquidazioneequitativa del danno), ferma re-stando la possibilità di individua-re in misura percentuale dettodanno, dall’1 al 100 per cento.

Eventi lesivi e illeciticomportamenti datorialiriconducibili al mobbingProponiamo di seguito una illu-strazione analitica degli eventi le-sivi e illeciti comportamenti mes-si in atto dal datore di lavoro chepossono essere ricondotti al feno-meno del mobbing.

Demansionamentoe dequalificazione professionale(Artt. 32, 35 e 41, comma 2,Cost.; artt. 1175, 1375, 1218,1223, 1226, 2043, 2087, 2103c.c.; artt. 9 e 13 St. Lav.)Il demansionamento costituisceuna delle fattispecie di mobbingpiù frequenti e copiosa risultal’elaborazione giurisprudenzialee dottrinaria in materia[27], rap-presentando detto illegittimocomportamento una delle più pa-lesi violazioni dei principi di«correttezza e buona fede», fontinormative integrative del contrat-to di lavoro, cui dev’essere im-prontato il rapporto di lavoro.Il demansionamento consiste nel-la condotta tesa a colpire la pro-fessionalità del lavoratore, e chenon attiene solo all’impedimen-to di espletare le mansioni asse-

gnate all’atto dell’assunzione edi competenza, o di svolgerne diinferiori, e comunque prive diqualsiasi potenzialità evolutiva emigliorativa della sua professio-nalità, ma anche alla forzata inat-tività[28], all’impoverimento edallo svuotamento delle mansionimedesime, con modifica «inpejus» (riduzione di attività, pri-vazione di strumenti di lavoroquali scrivania, telefono, mate-riale vario o lavoro da eseguire).Tali casi costituiscono paleseviolazione dell’art. 2103 c.c. (di-vieto specifico).Difatti, l’art. 2103 c.c., afferman-do che «il prestatore di lavorodeve essere adibito alle mansio-ni per le quali è stato assunto…», conferma il principio dellacontrattualità delle mansioni,che indicano il tipo di attivitàche costituiscono oggetto del-l’obbligazione di lavoro e vengo-no individuate secondo le inteseintercorse tra le parti[29].In relazione alle mansioni si sta-biliscono la qualifica e la catego-ria del lavoratore: infatti, «l’im-prenditore deve far conoscere alprestatore di lavoro, al momentodell’assunzione, la categoria e laqualifica che gli sono assegnatein relazione alle mansioni percui è stato assunto» (art. 96, com-ma 1, disp. att. c.c.).La modifica «in pejus» dellemansioni del lavoratore è illegit-tima ed è fatto espresso divietoal datore di lavoro di dequalifica-re e boicottare lo svolgimentodelle mansioni poiché il dirittodisciplinato dall’art. 2103 c.c. èun diritto indisponibile, la cui ri-nuncia è invalida (Cass., sez.lav., n. 421 del 13 gennaio 2001;Cass., sez. lav., n. 13586 del 2novembre 2001; Trib. Trieste 3

settembre 2002 inGuida al Lavo-ro n. 43/2002). Ne deriva il prin-cipio della «immanenza» deldanno da demansionamento, ov-vero, del danno «in re ipsa» perlesione del bene immateriale del-la dignità umana e della persona-lità morale del lavoratore, tutela-te a livello costituzionale ed ordi-nario e causano danni alla salutedel lavoratore dequalificato, ri-sarcibili sotto il profilo del dan-no biologico, del danno psichico(Cass. n. 11727/1999 inGuidaal Lavoro n. 46/1999 con com-mento di Paolo Scognamiglio ein Or. Giur. Lav., 1999, I, 905con nota di A. Morone; Cass. n.3341/1996; Trib. Milano 30 mag-gio 1997 inD. e L, 1997, p. 789;Pret. Milano 7 gennaio 1997 inOGL, I, 1997; Trib. Milano, 31maggio 2001, inGuida al Lavo-ro n. 8/2002; Cass. n. 411/1990in Lav. e Prev.con nota di Meuc-ci e inLav. 80, 1990, p. 659, connota di Muggia; Trib. Catania 9aprile 1998 inGuida al Lavoron. 47/1998; Pret. Torino 27 gen-naio 1994, Est. Nardin, inGiuri-sprudenzan. 44/1994 con com-mento di D’Avossa; Trib. Firen-ze 23 aprile 2002 inGuida alLavoron. 34/2002; Trib. Trieste3 settembre 2002 inGuida al La-voro n. 43/2002) e, ove ricorra-no, del danno morale ed esisten-ziale. In virtù del principio del-l’ingiustizia del danno, è stataravvisata nella dequalificazioneuna «lesione della dignità» dellavoratore in violazione dell’art.41, comma 2, Cost. e, quale con-seguenza diretta ed immediata,una lesione del suo diritto prima-rio alla salute in sé considerato,in violazione dell’art. 32, com-ma 1, Cost. in relazione all’art.2043 c.c., per la previsione del

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[30] Pret. Milano, 9 settembre 1998, est. Marasco inRiv. Crit. Dir. Lav.n. 1, gennaio-marzo 1999, inRiv. Crit. Dir. Lav,1999, p. 190.

[31] Cass., sez. lav., n. 1307 del 5 febbraio 2000 inGuida al Lavoro, 2000, II, 24, per il caso del lavoratore colpito da«infarto cardiaco»; Cass., sez. lav., n. 2455 del 4 marzo 2000; Cass., sez. lav., n. 8267 del 1˚ settembre 1997, Pres.Panzarani che ha accolto il principio in virtù del quale «il mancato adeguamento dell’organico aziendale - in quantoe se determinante un eccessivo carico di lavoro - ed il mancato impedimento di un superlavoro eccedente, secondole regole della comune esperienza, la normale tollerabilità con conseguenti danni alla salute, costituisce violazionedegli artt. 41, c. 2 Cost e 2087 c.c., e ciò anche quando l’eccessivo impegno sia frutto di una scelta del lavoratore,atteso che il comportamento di quest’ultimo non esime il datore dall’adottare tutte le misure idonee alla tuteladell’integrità psico-fisica dei dipendenti (Mass. Giur. It.Fasc. 8, 1997, Utet).

[32] Trib. Milano, 16 dicembre 1995, inRiv. Crit. Dir. Lav. 1996, 458; Cons. Stato, sez. IV, 12 giugno 1998, n. 928:«stress da lavoro quale infermità per causa di servizio» inForo it. n. 1 - gennaio 1999; Cass. n. 5 del 2 gennaio2002 inDir. e Pratica Lav.n. 15/2002, p. 588; Trib. Milano (in sede di Appello) n. 5990/2001, che riconosce ilrisarcimento del danno per il riposo settimanale soppresso; Cass. n. 1687 del 17 febbraio 1998, che ritieneirrilevante la circostanza che il lavoratore abbia accettato il superlavoro.

[33] Cass., sez. lav., n. 475 del 19 gennaio 1999, inGuida al Diritto n. 5/1999; Cass., sez. lav, n. 8267 del 1˚ settembre1997; Cass., sez. lav., n. 7768 del 17 luglio 1995.

principio generale della risarcibi-lità del danno ingiusto, compren-sivo delle menomazioni del«complessivo valore della perso-na». Il demansionamento rappre-senta altresì una «deminutio» ela lesione del diritto fondamenta-le della libera esplicazione dellapersonalità del lavoratore nei luo-ghi di lavoro, con pregiudizioche incide sulla vita professiona-le e di relazione dell’interessato.L’indubbia dimensione patrimo-niale di tale pregiudizio che nonconsente alcun arricchimento delpatrimonio professionale e che,al contrario, determina uno statodi inoperosità ed emarginazione,lo rende suscettibile di risarci-mento e di valutazione sia me-diante il parametro della retribu-zione che in via equitativa. (cfr.Cass., sez. lav., n. 10 del 2 genna-io 2002 in Guida al Lavoron.6/2002; inoltre cfr. Cass., sez.lav., n. 15868 del 12 novembre2002, secondo cui il risarcimentodel danno per attribuzione al lavo-ratore di mansioni inferiore puòessere determinato facendo ricor-so ad una valutazione equitativaex art. 1226 c.c. anche in mancan-za di uno specifico elemento diprova da parte del danneggiato inbase ad elementi presuntivi acqui-siti al giudizio. Tale danno puòconsistere sia nel danno patrimo-niale (derivante dall’impoveri-mento della capacità professiona-

le e della mancata acquisizione diuna maggiore capacità, che nelpregiudizio per perdita di chan-ces ovvero quale perdita di ulte-riore capacità di guadagno, cheall’immagine e alla vita di relazio-ne), venendo utilizzato il parame-tro della retribuzione mensile co-me termine di riferimento, manon integralmente accolto).

Eccessivi carichi di lavoro(Art. 2087 c.c.)Sovente le pretese datoriali risul-tate sproporzionate rispetto alleprestazioni cui di norma è tenutoil lavoratore in virtù del contrat-to di lavoro[30], per lo stress edusura psico-fisica, e gli eccessivicarichi di lavoro (vedi da ultimoCass. sez. lav. n. 5207 del 3 apri-le 2003, Pres. Mattone, Rel. Mia-ni Canevari, con cui la SupremaCorte riconosce al lavoratore ildiritto ad una maggiorazione re-tributiva per il lavoro prestatonel settimo giorno consecutivo,senza concessione di riposo, ol-tre al risarcimento del danno bio-logico di cui deve dare la pro-va)[31], dai quali può derivare undanno biologico rilevante, anchenell’ipotesi del consenso - irrile-vante - del lavoratore allo svolgi-mento dei lavori assegnati, e checomportano la responsabilità acarico del datore di lavoro per ildanno alla salute arrecatogli, co-sì come nel caso di disconosci-

mento sistematico dei diritti emeriti derivanti dalla propriaqualifica e dal lavoro proprio[32].

Visite fiscali durante le assenzeper malattia o infortunio(Artt. 2043 e 2056 c.c.)

Uno dei comportamenti del dato-re di lavoro, che rientrano traquelli propri del mobbing, è co-stituito dalle ripetute visite fisca-li giornaliere di controllo (cosid-dette visite a pioggia) non di ra-do richieste dal datore anche disabato e domenica e nei giornifestivi) nei riguardi del lavorato-re assente per malattia. La giuri-sprudenza ha ritenuto risarcibileil danno derivato al dipendentedal comportamento illegittimo epersecutorio del datore, consisti-to nella richiesta a più riprese al-l’Inps della effettuazione di visi-te mediche domiciliari di control-lo dello stato di malattia del lavo-ratore, sebbene attestato dal certi-ficato del medico curante e nono-stante l’effettività della patolo-gia sia stata già accertata dai con-trolli precedenti[33]. La ratio del-la verifica è quella di garantire,anche ai fini pubblicistici, l’effet-tivo stato patologico del dipen-dente, e il lavoratore deve render-si reperibile nelle fasce orarie an-che nel caso di controllo già effet-tuato, ma tale facoltà datorialenon può e non deve diventareuna vessazione nei suoi confron-

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[34] Trib. Milano 18 febbraio 2002, est. Frattin inGuida al Lavoron. 38/2002; Pret. Milano 14 dicembre 1995 inRiv.Crit. Dir. Lav. n. 2, aprile-giugno 1996, p. 463; Cass. sez. lav. n. 17932 del 14 dicembre 2002, inGuida al Lavoron. 6/2003, che ribadisce il requisito della specificità della previa contestazione dell'addebito onde consentire allavoratore una puntuale difesa.

[35] Cass. n. 1074 dell’8 febbraio 1999; Trib. Milano 21 febbraio 2001 est. Chiavassa e 23 dicembre 2000, Pres. Curcio,in Riv. Crit. Dir. Lav.n. 2, aprile-giugno 2001; Pret. Milano 7 gennaio 1997, est. Curcio inRiv. Crit. Dir. Lav.n. 3,luglio-settembre 1997; Corte d’Appello di L’Aquila 26 settembre 2002, inGuida al Lavoron. 47/2002.

[36] Cass. n. 500/1999, in tema di risarcibilità del danno da interessi legittimi; Pret. Milano, 27 maggio 1996,OGL,1996, I, 654.

ti, come non di rado avviene.Confermando la pronuncia dimerito, che aveva ritenuto risar-cibile il danno biologico consi-stente nell’aggravamento dellamalattia cagionato dal comporta-mento datoriale, la Cassazioneha ravvisato la configurazionedell’esercizio abusivo di un dirit-to che, seppur riconosciuto al da-tore, si era concretizzato nellafattispecie in un atteggiamentoillegittimo e persecutorio.

Sanzioni disciplinari reiterate,trasferimento, licenziamentoingiurioso

La comminazione di reiterati ediscriminatori provvedimenti di-sciplinari[34], il trasferimento pre-testuoso e discriminatorio, non ri-spondente ai requisiti (comprova-te esigenze aziendali tecnico-or-ganizzative della cui sussistenzaoccorre fornire da parte datorialel’inevitabilità) ex art. 2103c.c.[35], il licenziamento specie seingiurioso (Cass. 1.7.1997, n.5850) procurano un danno psichi-co al lavoratore perseguitato e so-no fonti di responsabilità contrat-tuale ed extra contrattuale del da-tore di lavoro (artt. 2087, 2043,2049 e 2110 c.c.), per la clausolagenerale dell’ingiustizia del dan-no, la stessa cui si è ispirata laCassazione[36] in tema di risarci-bilità del danno da interessi legit-timi, dando valore alla meritevo-lezza degli interessi tutelati.

Molestie sessualie proposte indecenti(Artt. 2, 3, 32 e 41, comma 2,Cost.; artt. 1175, 1375, 1460,2043, 2049, 2087 c.c.; artt. 660 e726 c.p.; legge n. 66/1996)Configura inadempimento con-

Progetti e disegni di leggein tema di molestie sessuali

In Italia pur avvertendosene l’esigenza da più parti, tuttavia non esiste ancorauna legislazione sulle molestie sessuali nei luoghi di lavoro, bensì solo diversiProgetti e Disegni di legge.Citiamo, tra i tanti:- il progetto di legge n. 1813 del 1996, con cui si vuole prevedere il reato dimobbing e perseguirlo penalmente, equiparandolo ad un reato verso la perso-na e verso la società, con una condanna detentiva - nei confronti del mobber -fino a 3 anni e l’interdizione dai pubblici uffici fino a 3 anni;- il progetto di legge n. 601 del 9 maggio 1996 (Cordoni e altri), che riproducein gran parte la proposta di legge presentato dai Senatori Smuraglia e altri alSenato fin dalla XI Legislatura e dal titolo «Norme per la tutela della dignità elibertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi dilavoro».- il disegno di legge 1286 approvato il 23 aprile 1998 al Senato che, ispirando-si - come altri - alle disposizioni comunitarie in materia, tra cui la risoluzionedel Consiglio Ue 29 maggio 1990 con «la raccomandazione» della Commis-sione del 27 novembre 1991 di identico titolo (tutela della dignità degli uominie delle donne nel mondo del lavoro), prevede la ricorribilità al pretore per:l’annullamento di promozioni e trasferimenti se ottenute con comportamentiscorretti dal punto di vista sessuale; l’invalidamento di licenziamenti se riguar-dano chi ha denunciato di avere subito molestie o chi ha testimoniato in suofavore; il riconoscimento della giusta causa per dimissioni, in caso di «atten-zioni pesanti» del datore di lavoro con una indennità fino a 12 mensilità diretribuzione (un altro progetto di legge, il n. 5090, ha previsto addirittura unrisarcimento del danno nella misura di 24 mensilità dell’ultima retribuzione inrapporto alla gravità della molestia o del ricatto sessuale subìto).In America , invece, già si parla di «molestatori virtuali» (cyber molestiesessuali). «Nel Connecticut, in particolare, è stata approvata una legge cheestende al cyberspazio la normativa contro i molestatori: il principio che sivuole stabilire è che anche i cyber-molestatori sono criminali e animati dadelinquenzialità. I molestatori colti sul fatto rischiano fino a tre mesi di prigionese la loro fedina penale elettronica è pulita; per i recidivi la punizione potràgiungere fino a un massimo di cinque anni. Severe pene sono anche contenu-te nel “Communication Decency Act” (S 314), detto anche Exon Act» dalnome del senatore democratico che lo ha proposto, approvato da un ramo delParlamento federale statunitense. Il testo prevede persino la reclusione di chitrasmette in reti telematiche materiali a sfondo sessuale o comunque indecen-ti, osceni o lascivi, senza peraltro dare una precisa definizione dei comporta-menti vietati. La responsabilità si estenderebbe inoltre a carico dei gestoridella rete di trasmissione (compagnia telefonica, gestore di BBS, fornitore diInternet …) imponendogli di controllare tutto il traffico di dati, files e messaggipersonali per evitare di incorrere nelle sanzioni. Contro questa proposta che,se approvata definitivamente, limiterebbe fortemente la libertà di parola, leden-do la privacy e rallentando l’espansione e la creazione delle nuove autostradedell’informazione si sono levate proteste da parte di diverse categorie, daisemplici utenti della rete alle industrie informatiche e di telecomunicazione»(«Dal Mondo» a cura di Raimondo Zagami e M.R.T. 1996).In Francia , ove esiste già dal 1994 una legge sulle molestie sessuali, sireputa che ben il 30% delle donne che lavorano - ovvero quasi una su tre - hasubito molestie sessuali sul luogo di lavoro, secondo un’indagine conoscitivadel 1998, inducendo il Sindacato ad invitare le donne a difendersi dallemolestie e dai ricatti sessuali a cui come lavoratrici sono sempre più espostee ad iniziative clamorose come la distribuzione recente di volantini a Marsigliacontenenti l’invito alle donne di denunciare i casi di molestia sessuale.

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[37] Pret. Lav. Rho, Est. Ferrari n. 54/1998, riformata parzialmente in senso positivo dal Trib. Milano con sentenza n.5854/1999; Trib. Milano 21 aprile 1998, Pres. Ruiz, Est. De Angelis, in Ceriani/Frecchisani e Sant’Andrea, inRiv.Crit. Dir. Lav. p. 957.

[38] Cass. n. 1307/2000 e n. 143/2000 cit.; Cass. n. 3131/1998 e n. 12763/1998; Pret. Lav. Milano 1478/1995, Est.Mascarello, in Neposteri c/Carbonstil srl.RCDL, p. 680, «L’aggressione sessuale del datore di lavoro ai danni diuna propria dipendente, costituente di per sé giusta causa di dimissioni, è stata riconosciuta suscettibile dirisarcimento del danno biologico e morale»; Trib. Milano, 8 giugno 2001 est. Santosuosso, in Carriero c/Patent-verwag Italia Srl, inD e L n. 4/2001, secondo cui «in caso di accertate molestie di natura sessuale, il datoredi lavoro pone in essere una violazione dei suoi doveri sanciti dall’art. 2087 c.c., e causa un danno alla persona chetrova fondamento negli artt. 13, 32 Cost. e che deve essere liquidato in via equitativa»; in precedenza, Trib. Milano2 novembre 1999, est. Frattin, in Bighi c/Junghans Italia Srl, inD e L n. 2/2000, cosicché, «l’offesa dellapersonalità morale del dipendente attuata dal datore di lavoro direttamente o da un suo esposto, dà luogo a unasofferenza morale che è fonte di obbligazione risarcitoria per responsabilità sia aquiliana, sia contrattuale ex art.2087 c.c.»; Trib. Como, est. Fargnoli, 27 settembre 2002 inGuida al Lavoron. 50/2002, che distingue tra mobbinge molestie quali fattispecie differenti.

[39] Monateri-Bona-Oliva,Mobbing: vessazioni sul lavoro, Giuffrè, 2000; Brondolo e Marigliano,Danno psichico,Milano 1996.

[40] Atti Convegno Centro Studi Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza 27.3.1999, in Piacenza su:Il danno psichico eil danno esistenziale: le nuove frontiere del danno biologico.

trattuale del datore di lavoro laviolazione dell’articolo 2087 delcodice civile per il caso di mole-stie sessuali sul luogo di lavoro,sia che vengano poste in esseredal datore di lavoro che dai suoistretti collaboratori, superiori ge-rarchici e preposti[37].Da tale comportamento, che lastessa Cassazione definisce «trai più detestabili perché ledono lapersonalità morale e, di conse-guenza, l’integrità psico-fisicadel prestatore di lavoro subordi-nato»[38], scaturisce il diritto alrisarcimento del danno biologi-co, e di altre eventuali voci didanno deducibili (danno morale,danno esistenziale). È configura-bile l’ipotesi di reato, ai sensi del-l’art. 590 c.p. (lesioni personalicolpose), ed ai sensi dell’art. 610c.p. (violenza privata), per tuttoquanto patito dalla vittima dellemolestie sotto ogni profilo didanno, compreso il danno patri-moniale inerente alla perdita delposto di lavoro.La perseguibilità penale a causadi mobbing, non solo è ammissi-bile, seppur in difetto di unaesplicita previsione normativache faccia un altrettanto esplici-to riferimento al reato di mob-bing, che non è previsto dall’or-dinamento in considerazione del-

le difficoltà che si potranno in-contrare in sede di emananda le-gislazionead hoc, ma è ancheinvocabile per gli altri tipi di ille-gittima condotta datoriale perpe-trata attraverso i preposti e supe-riori gerarchici ex art. 323 c.p.(abuso d’ufficio), o ex artt. 594 e595 c.p. (ingiuria e diffamazio-ne). Inoltre, non è di trascurabilerilievo l’aggravante del reato pre-vista dall’articolo 61, n. 11, c.p.per avere commesso il fatto conabuso di autorità, relazioni di uf-ficio o prestazioni d’opera.

Mobbing e danno biologiconella «species» del dannopsichico(Artt. 2087, 2043 c.c.)

Il mobbing e il danno psichicosono concetti strettamente corre-lati. Infatti i disturbi e le turbepsicosomatiche sudescritte com-portano nella vittima del mob-bing non una menomazione orga-nica o neurologica, bensì unacompromissione della psichecon alterazione di svariati proces-si mentali rispetto ad una condi-zione precedente[39].Anche il danno psichico, comequello biologico, in generale, èassoggettato alla regola della pro-va della menomazione o lesionedella salute. La psichiatria, la psi-

cologia del lavoro e la medicinalegale hanno dato un fondamen-tale contributo in questa materia,priva di certezze per le difficoltàche sorgono nell’accertamento enella valutazione degli eventiche hanno generato la lesionedella psiche[40], ed in tal senso siesprime tutta la letteratura primamenzionata, essendosi concen-trata l’attenzione sul «mondo dellavoro» come possibile elemen-to scatenante di patologie psichi-che.

Riconoscimento del dannopsichico nel mobbing

Condizioni essenziali per il rico-noscimento della sussistenzadel danno psichico nel mobbingsono le seguenti:1) il rapportocronologico tra la malattia psichi-ca e il verificarsi del fatto illeci-to; 2) il rapporto di adeguatezza,qualitativa e quantificativa tra ildanno psichico lamentato e il fat-to illecito che l’ha determinato.Nel campo delle lesioni psichi-che da persecuzioni e violenzemorali sul lavoro, una volta ac-certato il nesso di causa tra l’in-gresso della vittima del mobbingnell’ambiente lavorativo e l’in-sorgenza della malattia, sarà piùfacile per il giudice assolvere ilcompito affidatogli nella indivi-duazione della fattispecie di

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[41] Cass., sez. lav., n. 8182 del 16 giugno 2001, Pres. Dell’Anna.

mobbing e nella quantificazionedel danno che ne deriva o a mez-zo della Consulenza Tecnicad’Ufficio o anche senza partico-lari ausili scientifici ma basando-si su mere prove documentali, edesercitando, come si potrà con-statare dalla elaborazione giuri-sprudenziale di seguito illustra-ta, in virtù del «principio del fat-to notorio» (ex art. 115 c.p.c.), ilpotere discrezionale mediante ilricorso alla liquidazione equitati-va del danno (articoli 1226 e2056 del codice civile).Spetterà altresì al lavoratore, cheha riportato il danno biologico ealla salute, anche il danno mora-le, quale integrale risarcimen-to[41].

Danno psichicoe mobbing: tecnopatia?Il mobbing può essere ricono-sciuto, per il danno psichico chegenera quale patologia medica,come malattia professionale?Tale quesito non è sicuramentedi facile e pronta soluzione.Vi sono tuttavia molti elementiche possono indurre a ritenerefondata tale configurazione, cosìcome l’ipoacusia è correlata alrumore ambientale, l’asbestosiall’amianto, il saturnismo alpiombo.È anzitutto necessario il supportodella medicina legale, senza ilmotivato parere della quale, in di-fetto di qualificazione del dannoquanto al nesso di causalità e dientità del danno stesso patito,non è possibile pervenire ad unaprecisa definizione del problema.Appare fondato prospettare se ildanno biologico da danno psichi-co causato dal mobbing, costi-tuendo una patologia medica,con conseguenze non facilmenteemendabili, e che tende a sconfi-nare, per l’ambito strettamenteindividuale per un lasso di tem-

po non definibile e non preventi-vabile, persino nel danno sopradefinito esistenziale, pertantopermanente nei suoi effetti spe-cie sotto il profilo delle «rinuncegravose a un facere», sia configu-rabile come una vera e propria«malattia professionale», pursempre sotto l’egida ed il rigoredella medicina legale.In buona sostanza, può rientraretale voce di danno tra le «tecno-patie»?Il quesito, per quanto legittimo,si presta a molteplici riflessionie meriterà approfondimento,non apparendo di facile soluzio-ne, ma, ad avviso dello scriventeil fondamento del riconoscimen-to del danno psichico da mob-bing come tecnopatia può ben de-sumersi dalla natura e dall’insor-genza di tale voce di danno biolo-gico in relazione all’ambiente dilavoro.Trattandosi di danno biologico,del quale il danno psichico è una«species», il diritto alla risarcibi-lità sorge a favore del prestatoredi lavoro che ha subito la lesio-ne, in conseguenza di:a) violazione della normativaprevista dall’articolo 2087 delcodice civile, in relazione agliarticoli 2043 e 2049 del codicecivile (nonché dell’articolo 590del codice penale, trattandosi dilesioni personali gravi), nell’am-bito del rapporto di lavoro subor-dinato;b) violazione di numerosi princi-pi costituzionalmente garantiti(articoli 2, 3, 4, 32, 35, 37, 38 e41, comma 2, Cost.);c) suo indubbio carattere medi-co-legale,trattandosi di «lesionepersonale con carattere di perma-nenza», o, comunque di meno-mazione permanente in riferi-mento al danno alla psiche unavolta accertata e quantificata conmotivato parere medico-legale e

della riduzione della capacità la-vorativa che deriva dalla predet-ta lesione;d) assoggettabilità del suddettoaccertamento alla quantificazio-ne medico-legale, «in misura per-centuale» e tabellare;e) sussistenza dei requisiti di cuiagli articoli 2 e 3 del Tu n. 1124del 1965, nonché del «nesso dicausalità»(in virtù ed «in occa-sione del lavoro», proprio ai finiInail), tra condotta datoriale ille-gittima e antidoverosa ed am-biente di lavoro e il danno patitodal prestatore di lavoro.La Suprema Corte di Cassazio-ne, con sentenza n. 9801 del1998 ha nuovamente ribadito ilproprio consolidato orientamen-to affermando che «all’occasio-ne di lavoro è riconducibile an-che tutto quanto attiene alle con-dizioni ambientali di lavoro».Trattasi di elementi che concor-rono per la riconoscibilità delmobbing come malattia profes-sionale, ipotesi che appare viep-più fondata in virtù dell’applica-zione analogica del principioadottato dalla Corte Costituzio-nale mediante la sentenza «addi-tiva» n. 118 del 18 aprile 1996,ma ancor prima, dalla sentenzan. 179 del 1988, che aveva segna-to il passaggio dal sistema chiu-so tabellare delle malattie profes-sionali a quello misto od extrata-bellare.Infine, con il Dlgs n. 38/2000, èsancita altresì la previsione del-l’indennizzo del danno biologi-co da infortunio sul lavoro a cari-co dello Stato. L’articolo 10,comma 4, del citato Dlgs n.38/2000 qualifica come malattieprofessionali anche quelle «nontabellate».Orbene, potrà soccorrere tale te-si a favore dei soggetti danneg-giati psichicamente da mobbingla stessaratio adottata dalla Cor-

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te Costituzionale in occasionedella pronuncia di incostituziona-lità circa la limitazione tempora-le (e il conseguente diniegod’equo indennizzo) a favore deisoggetti danneggiati da compli-canze di tipo irreversibile a cau-sa di vaccinazioni obbligatorie,trasfusioni e somministrazionidi emoderivati.Per un principio di solidarietà so-ciale, la collettività ha il doveredi aiutare chiunque si trova indifficoltà, e ha anche l’obbligodi ripagare il sacrificio che talu-no si trova a subire per un benefi-cio atteso dall’intera collettività.Sarebbe palesemente contrarioal principio di giustizia, come ri-sultante dall’articolo 32 della Co-stituzione alla luce del «doveredi solidarietà» stabilito dall’art.2 Cost., che il soggetto colpitovenisse abbandonato alla sua sor-te e alle sue sole risorse ritenen-dolo risolvibile con l’assistenzapubblica.Se si tratta, come nel caso deldanno psichico da mobbing, dipalese e grave danno alla salute,la menomazione della stessa de-ve necessariamente determinare:1) il diritto al risarcimento pie-no del dannoriconosciuto dal-l’art. 2043 c.c. in relazione al-l’art. 185 c.p., in caso di compor-tamenti colpevoli, per violazio-ne dell’art. 2087 c.c., nonché de-gli artt. 2, 3, 32, 35, 37, 38 e 41,comma 2, Cost., del Titolo I edell’art. 15 St. lav. nel «divietodi atti discriminatori»;2) il diritto a un equo indennizzodiscendente dall’art. 32 Cost. incollegamento con l’art. 2 Cost.se il danno è stato subìto in con-seguenza dell’adempimento diun obbligo legale, quale può es-sere la prestazione sanitaria equale può essere rappresentatodalla prestazione di lavoro in sé;3) il diritto, a norma degli artt.38 e 2 Cost.,a misure di soste-gno assistenzialedisposte dal le-gislatore nell’ambito dell’eserci-

zio costituzionalmente legittimodei suoi poteri discrezionali.Non è difatti pensabile che i sog-getti colpiti alla mente dagli ef-fetti più negativi del mobbingpossano essere ulteriormente di-scriminati, o considerati una ca-tegoria speciale di lavoratori ma-lati da cui conviene «stare allalarga» nel timore di essere a pro-pria volta mobbizzati! Essi nonpossono essere abbandonati a séstessi e la società civile se ne de-ve fare carico. È perciò auspica-bile una legge che, alla pari esulla scia della legge n. 210 del1992, operi a favore di questisoggetti la cui malattia mentaleassume a volte proporzioni diestrema gravità e, comunque,sempre preoccupanti, indenniz-zandoli oltre il risarcimento deldanno biologico, ben potendosussistere il (necessario) collega-mento - come condizione di legit-timità costituzionale - tra la pre-visione legislativa e il diritto al-l’integrità psichica.Del resto, non si può fare a menodi ricordare che la Corte Costitu-zionale ha operato un’altra svol-ta di grande rilievo dopo quellarealizzata con la citata sentenzan. 184 del 1986, nel sistema ditutela previdenziale dei lavorato-ri nei confronti delle malattieprofessionali, compiendo il pas-saggio - mediante la citata sen-tenza n. 179 del 1988 - da unsistema di copertura assicurativafondata sulla predeterminazionecon elenchi tassativi di malattietipiche e di lavorazioni morbige-ne (il cosiddetto «sistema tabella-re») a un nuovo sistema «misto»od «extratabellare» in cui i lavo-ratori continuano a fruire dei van-taggi del sistema tabellare (secolpiti da malattie tipiche) ma so-no anche ammessi a provare lanatura e l’eziologia professiona-le di malattie tipiche, «acquisen-do il diritto all’indennizzo pertutte le malattie delle quali siacomunque provata la causa di la-

voro». È evidente che la CorteCostituzionale ha consideratoinadeguato un sistema di tutelaassicurativa basato su di unaelencazione tassativa delle malat-tie e lavorazioni, in un’epoca diprofonde trasformazioni tecnolo-giche e anche del «rischio tecno-patico», così come ha ritenuto incontrasto con il precetto costitu-zionale consacrato nell’art. 38,comma 2, Cost. il divieto di ac-certamento della causa professio-nale di malattie non tipiche (co-me è il «mobbing»).Potranno essere sollevate, al ri-guardo, obiezioni circa le diffi-coltà di stabilire fino a qual pun-to, ed in quale misura, il dannoaccertato - e accertabile - possacostituire effettivamente una«tecnopatia», in ordine alla suaesatta durata e configurazione, enon sussistendo alcuna tabellavalutativa come avviene, adesempio, per le otopatie profes-sionale, in virtù del Protocollod’intesa con le forze sociali sigla-to dall’Inail (all’uopo, cfr. la cir-colare dell’Istituto n. 17 del 31marzo 1992, preceduta dall’ac-cordo 12 dicembre 1991 sui crite-ri valutativi dell’ipoacusia pro-fessionale).Si tratta di un vuoto legislativosicuramente da colmare, a tuteladella salute e del diritto alla suaintegrità.Si ritiene altresì che, trattandosidi menomazione che inficia la li-bera esplicazione della personali-tà umana, il danno psichico damobbing, da qualcuno definito«dapista» (depressione-ansia-pa-nico), assume una valenza priori-taria rispetto pure alle prestazio-ni assicurative erogate ex art. 38Cost., all’interno della nozionedi «sicurezza sociale», maggior-mente rilevando le situazionisoggettive essenziali per lo svol-gimento della persona umana, alfine, precisamente, della «effetti-vità dei diritti sociali» e di garan-tire la «libertà dal bisogno».

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[42] P. Cendon e P. Ziviz:Il danno esistenziale»in Le Voci della Responsabilità Civile, 1992; P. Ziviz,«La tutelarisarcitoria della persona», Giuffrè Editore 1999, G. Cricenti,Il danno non patrimoniale, Padova 1999, 166 cheprospetta «il ricorso alla categoria del danno esistenziale derivante per la lesione della dignità umana»; U. Oliva,Mobbing, quale risarcimento?, in Danno e Resp., 2000, 27 - 34 e inTagete: Danno psichico e mobbing, n. 2,giugno 2000 L. Greco,Mobbing: quali esperienze, quali risarcimenti, in Tagete - Riv. medico-giuridican. 3settembre 2001, p. 29; P. Vinci,Danno esistenziale e mobbingin Tageten. 3 del settembre 2001, p. 56.

[43] A. Pizzoferrato:Mobbing e danno esistenziale: verso una revisione della struttura dell’illecito civilein Contratto eImpresa, Saggi, 2002.

[44] P.G. Monateri, M. Bona e U. Oliva,Il nuovo danno alla persona, Giuffrè Editore 1999, e Mobbing: vessazione sullavoro, Giuffrè Editore 2000; D. Bellantoni,Lesione dei diritti della persona, Cedam 2000, e nella sempre piùcopiosa giurisprudenza in cui il danno esistenziale ha trovato ingresso: cfr. Trib. Torino 8 agosto 1995 inResp. Civ.e Prev.1996, p. 282; Trib. Roma 16 febbraio 1990, inGI, 1991, I, 2; Trib. Verona 26 febbraio 1996 inForo It.,1996, I, 3529 e inDir. e Informatica, 1996, p. 576; Giudice di Pace Cassamassima 10 giugno 1999 inDanno eResp.2000, 89; Cass. n. 60 del 7 gennaio 1991 con nota di R. Simoni, nesso di causalità e danno esistenziale; Cass.n. 1307/2000; Cass. n. 8267/1997, Cass. n. 1761 del 19 febbraio 1998; P. Ziviz,Il danno esistenziale preso sulserio, in Resp. Civ. e Prev., 1999, 1343; Cendon,Non di sola salute vive l’uomo, in Riv. Crit. Dir. Priv., 1998, 567;E. Navarretta,Diritti inviolabili e risarcimento del danno, Torino, 1996;Danno esistenziale, in Tagete, Rivistamedico-giuridican. 1, marzo 2000; Trib. Milano, 20 ottobre 1997, inDanno e Responsabilità, 1999, 82, con notadi Bona; Cass. n. 13299 del 16 dicembre 1992, inDir. Inf. 1993, 652. Cendon e Ziviz,Lesione della dignità dellavoratore e risarcimento del danno, in Nuova Giur. Civ. Comm., 1995, 75, ss.

Un contributo proficuo a soste-gno di questa tesi potrà proveni-re dai Patronati Sindacali, coniniziative idonee e coraggiose,avendo sempre svolto un ruoloprimariamente fondamentale inquesto campo, per poter conse-guire a favore del lavoratore olavoratrice, il «giusto indenniz-zo» una volta riscontrata - ex art.2 del Tu del 1965 - «l’occasionedi lavoro» ed il «nesso di deriva-zione eziologica tra prestazionelavorativa ed evento» (infortu-nio e/o malattia professionale).Diversamente, come garantire ildiritto alla salute inteso come in-tegrità psico-fisica e non solo co-me mero diritto alle prestazionisanitarie?

Mobbinge danno esistenziale(Artt. 2043, 1226 e 2056 c.c.)La categoria del danno esisten-ziale (le prejudice d’agrément,per l’ordinamento francese) èfrutto di recente elaborazionedottrinaria e giurisprudenziale,sul presupposto che, anche al difuori dei casi di malattia fisica epsichica si possono verificare og-gettivi peggioramenti delle con-dizioni esistenziali della vita direlazione della persona riguar-danti diritti primari e costituzio-nalmente tutelati, perciò risarci-bili sotto il profilo del danno in-

giusto, ex art. 2043 del codicecivile[42]. La figura del danno esi-stenziale secondo l’accreditatadottrina già menzionata ben si at-taglia ai casi di mobbing, trattan-dosi di una condotta plurioffensi-va e perciò fonte di molteplicidanni di varia natura (biologicopsichico, professionale e alla vi-ta di relazione). Sicuramente, ilmobbing comporta alla persona«un bagaglio peggiorativo» esi-stenziale e lo stravolgimento del-la propria esistenza e dei rappor-ti, pregiudizio che la Cassazioneha riconosciuto come risarcibile(Cass. n. 11727 del 18 ottobre1999), facendo ricorso al criteriodella liquidazione equitativa exartt. 1226 e 2056 c.c., estenden-do a tale danno il medesimo sche-ma, adottato dalla dottrina e dal-

la giurisprudenza come validoper il danno biologico quale dan-no-evento o dannoin re ipsa,neppure da provare quantoal-l’ andal danneggiato in virtù del-la mera esistenza dell’evento le-sivo.Non manca di osservare qualcheautore[43] che la «monetizzazio-ne» dei valori della personalitàumana non mortifica la personabensì contribuisce a fornire unaconcreta risposta ad elementariistanze di tutela e salvaguardiadei diritti e delle libertà dell’indi-viduo e, in tal senso, è ben vistala nuova figura del danno esisten-ziale che supera le angustie e lestrettoie delle regole della medi-cina legale e del danno biologicoe morale soggettivo subordinatoall’esistenza del reato[44].

Il mobbing nella famiglia

A riprova di quanto sopra esposto, il fenomeno del mobbing si è diffusoed è stato riconosciuto sussistente anche in ambiti diversi da quellolavorativo. Ciò è attestato anche da alcune sentenze sui rapporti familia-ri dei Fori di Torino (Corte d’Appello di Torino, 21 febbraio 2000, in Foroit., n. 5/2000), che configurano come «mobbing» nei confronti dellamoglie il comportamento del marito che in pubblico la denigra e ingiuriaoffendendola sul piano estetico e svalutandola come madre (pertanto,un valido motivo di addebito della separazione a carico del marito), e delTribunale di Milano (sez. IX civile, 24 ottobre 2002, in Guida al Diritto n.24/2002, p. 37), che, nel pronunciare la separazione con addebito dellastessa al marito, ha posto a carico del marito una responsabilità risarcito-ria ex art. 2043 c.c. in quanto gravemente inadempiente ai doveri coniu-gali (artt. 143 e 151 c.c.) per la «compromissione esistenziale e relazio-nale» subita dalla moglie per l’allontanamento in gravidanza impostole,seppure temporaneo, dalla casa coniugale.

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I l tema della risarcibilità deldanno causato da mobbing èsicuramente controverso, a

causa della complessità del dan-no psichico, della individuazio-ne del nesso di causalità, dellaquantificazione del danno ed isuoi profili, della difficoltà del-l’operatore nell’orientarsi sullavoce o sulle voci di danno darisarcire in relazione al moltipli-carsi delle voci del danno allapersona sviluppatesi di recente,in seguito all’erosione dell’arti-colo 2059 del codice civile e del-la introduzione nel nostro ordina-mento della figura del danno esi-stenziale.L’opzione, al fine del risarcimen-to, per una o per l’altra delle vocidi danno sarà perciò subordinataalla:a) natura del danno (biologico,morale, patrimoniale, esistenzia-le);

b) entità del danno (in misurapercentuale secondo le tabelledel danno biologico del forocompetente o in via equitativa);c)necessaria e rigorosa sussisten-za del nesso di causalità tra ildanno patito e le conseguenzedello stesso alla professionalità,alla salute, alla dignità e alla per-sonalità morale del lavoratorequali diritti costituzionalmentegarantiti (articoli 2 e 32 della Co-stituzione) e per questo «inviola-bili».

I criteriper la liquidazionedel dannoSussistendo i predetti presuppo-sti, il giudice potrà liquidare ildanno secondo una o più voci didanno oppure, in caso di difficol-tà, il giudice potrà ricorrere alprincipio di equità utilizzando ilseguente ordine di danno.Pertanto:

1) Danno «patrimoniale»

a)qualedanno da «demansiona-mento» o «dequalificazione pro-fessionale»per lesione della professionalità(oggetto di frequenti e numerosecontroversie giudiziali).Indipendentemente dalla insor-genza della malattia psichicache deriva al lavoratore dal de-mansionamento, la prevalentegiurisprudenza sopra citata inmerito al tema del demansiona-mento è orientata nel riconosce-re a titolo di risarcimento deldanno, per la lesione dellosta-tus professionale, alternativa-mente, o una mensilità di retri-buzione per ogni mese di de-mansionamento oppure, in misu-ra percentuale, il 40 o 50 percento della retribuzione mensileper ogni mese di demansiona-mento.Frequente nella giurisprudenzadella Suprema Corte di Cassazio-ne e dei giudici di merito è ancheil ricorso alla liquidazione deldanno «in via equitativa» a nor-ma degli articoli 1226 e 2056 delcodice civile;b) qualedanno emergenteper le spese mediche e di curesostenute a causa della malattiafisica o psichica;c)qualedanno da «lucro cessan-te»(articolo 1223 del codice civi-le) per i riflessi negativi sulla ri-duzione della capacità di produr-re reddito liquidabile in sede civi-

Il «mobbing» è già entrato a far parte del vocabolario italiano edel Commentario del codice civile[45] ove si legge, nonostante ilritardo e l’inerzia del legislatore, che «un nuovo ed estesoambito di tutela della salute è stato individuato recentementenella figura del cosiddetto mobbing, quale titolo per ottenere unrisarcimento del danno alla salute in presenza di comportamentied atteggiamenti persecutori del datore di lavoro nei confrontidel lavoratore».Pertanto, avendo ricevuto questoimprimaturletterario e scientifi-co ed una volta individuati i comportamenti riconducibili alfenomeno mobbing e le norme applicabili, proviamo a tracciareil quadro della possibile risarcibilità del danno a favore dellavoratore[46]

Risarcibilità del mobbing(Artt. 2, 3, 32 e 41, comma 2, Cost.;

Artt. 2087, 2049, 2043, 2056, 2059, 1218, 1226 c.c.)

[45] Cian-Trabucchi,Commentario Breve al Codice Civile, p. 175, Cedam, 2002.[46] X Congresso Medico-giuridico Internazionale a Forte dei Marmi: «Quale evoluzione nella tutela giuridica del

lavoratore e del cittadino?», 18-19 maggio 2001.

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listica e in sede Inail o per laperdita dichances;d) qualedanno da licenziamen-to (dichiarato nullo o illegittimoo ingiurioso).In caso di declaratoria dinullitàdel licenziamento:- se disciplinare, per inosservan-za della procedura garantista exarticolo 7 dello Statuto dei lavo-ratori;- per vizio di forma (in caso dilicenziamento orale);- per violazione della legislazionea tutela delle lavoratrici madri;- se comminato a causa di matri-monio.In caso di declaratoria diillegit-timità del licenziamento:- per «difetto di proporzionalità»tra fatto e sanzione (articolo2106 del codice civile);- per «ingiustificatezza» (assen-za di giusta causa e/o giustifica-to motivo, soggettivo e oggetti-vo: articolo 3 legge 15 luglio1966, n. 604).Valgono i criteri risarcitori dicui alle leggi n. 300 del 1970, n.108 del 1990 e n. 604 del 1966,in relazione al regime della tute-la reale o di tutela obbligatoriaapplicabile al caso di specie, con-seguendo, ove ne ricorrano i pre-supposti, la reintegrazione nelposto di lavoro.In caso di licenziamento«ingiu-rioso»:per tale licenziamento, in quantooffensivo e lesivo del decoro edell’immagine del prestatore dellavoro, la giurisprudenza di legit-timità ha ritenuto di recente am-missibile anche il riconoscimen-to di un’«indennità risarcitoria»,oltre quella dovuta in caso di li-cenziamento illegittimo, per gli«ulteriori danni subiti dal lavora-tore alla vita di relazione o per laperdita di capacità professiona-

le», sussistendo la prova di taleperdita (Cass., sez. lav., n.10203 del 13 luglio 2002, Pres.Sciarelli; Cass., sez. lav., n.10116 dell’11 luglio 2002, Pres.Trezza in Guida al Lavoro n.35/2002, pag. 67 e ss.);e) qualedanno da «dimissioni»per giusta causa,imputabili aldatore di lavoro (articoli 2118 e2119 del codice civile).Sono così configurabili le dimis-sioni del lavoratore (quale dichia-razione unilaterale di recesso)per violenza morale, ingiurie emolestie, per l’assegnazione dimansioni inferiori e, più in gene-rale, per violazione del dirittodel lavoratore al rispetto dellasua salute e della sua dignità epersonalità morale.L’invalidità delle dimissioni è re-golamentata dalla disciplina ge-nerale inerente all’annullabilitàdei contratti (articolo 1324 delcodice civile) e il loro annulla-mento può essere chiesto dal pre-statore di lavoro ex articolo 428del codice civile in quanto resein stato d’incapacità o seminca-pacità di intendere e volere, operché sussistenti i vizi del con-senso (articolo 1435 del codicecivile).In tali casi, può spettare al lavora-tore il pagamento dell’indennitàsostitutiva di preavviso ex artico-lo 2119 del codice civile (Cass.,sez. lav., n. 13782 del 7 novem-bre 2001, Pres. Sciarelli) ed ilrisarcimento del danno biologi-co e del danno morale, se sussi-stente il pregiudizio dell’integri-tà psico-fisica.In caso di annullamento delle di-missioni e di ripristino del rap-porto spetteranno al lavoratorele retribuzioni maturate dalla da-ta delle dimissioni fino a quelladella sentenza.

2) Danno biologico psichicoe morale

Qualsiasi lesione e violazionedell’integrità psico-fisica del la-voratore, a prescindere dalla sus-sistenza di qualsiasi nocumentodi carattere patrimoniale, è risar-cibile quale danno biologico(cfr. Corte Cost. n. 184/1986; P.Cendon,Trattato Breve dei Nuo-vi danni, Vol. III, Cedam, 2001).Si applicheranno le Tabelle deldanno biologico Inail (Dm 12 lu-glio 2000, inG.U. n. 119 del 26luglio 2000 in applicazione delDlgs n. 38 del 2000) in vigoredal 25 luglio 2000, nel caso diaccertato infortunio sul lavoro edi riconosciuta malattia profes-sionale, se il grado d’invaliditàpermanente è quantificato dal 6per cento in poi.In caso di punteggio compresotra l’1 e il 5 per cento, vigendo lafranchigia per l’Inail, risponderàper tale fascia di danno biologi-co il datore di lavoro.Analogo trattamento riguarda ildanno morale, secondo il crite-rio della frazione 1/2, 1/3, 1/4dell’importo liquidato come dan-no biologico la cui risarcibilità èesclusa dal citato Dlgs n. 38 del2000 e dovrà pertanto fare cari-co al datore di lavoro.La diversa e superiore quantifica-zione del danno biologico tra icriteri di liquidazione civilistica(Tabelle dei Fori) e le Tabelledell’Inail - che risultano inferiori- determina una disparità risarci-toria che ha fatto e farà ancoradiscutere in dottrina[47].

3) Danno esistenziale

Non avendo matrice medico-le-gale, questa voce di danno potràessere liquidata solo con il crite-rio della liquidazione equitativa(articoli 1226 e 2056 del codicecivile).

[47] «Note Informative Cgil» n. 18 - luglio 2000.

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Le fattispecie di mobbinge la giurisprudenzaSulla base delle ricerche, del-l’esperienza e delle argomenta-zioni scientifiche cui il Leymannè pervenuto nei suoi studi, e lecui conclusioni sono condiviseda molti altri specialisti dellamente è risultato palese il convin-cimento che una delle difficoltàmaggiori che si incontrano ini-zialmente nell’approccio al temaè costituita innanzitutto dallo sta-bilire se si tratta di una fattispe-cie di mobbing oppure di presun-to mobbing.Ben si comprende la rilevanzadella risposta, sia sotto il profilodel nesso causale che per quantoconcerne il ristoro dei danni e,pertanto, della loro risarcibilità.Per contro, nelle pronunce giuri-sprudenziali si assiste più di fre-quente al riconoscimento dellasussistenza del demansionamen-to e quindi della lesione dellaprofessionalità con relativo dan-no che ne deriva, in violazionedell’articolo 2103 del codice ci-vile anziché ravvisare in questaed altre condotte pregiudizievolil’ipotesi del «mobbing», e cometale pure risarcibile.In buona sostanza, demansiona-mento sì, mobbing no[48]!Il distinguo insistito in numerosepronunce induce a riflessione inquanto simile interpretazione,per quanto corretta nel censurareil comportamento illecito del da-tore, del superiore gerarchico odel collega di lavoro della vitti-ma del mobbing e nello stabilirelegittimamente il ristoro del dan-no alla professionalità e alla salu-te che ne derivano al lavoratore,fa sollevare il dubbio che il«mobbing», pur essendo oramaiun fenomeno internazionalmen-

te noto e riconosciuto nella suaconnotazione, non abbia ancoraincontrato l’attenzione ed il favo-re che meriterebbe da parte delladottrina e della giurisprudenza.Il dubbio suesposto diviene qua-si una certezza una volta effettua-to il monitoraggio delle pronun-ce sin qui elaborate, poche peral-tro, nelle controversie di lavorosul mobbing, rendendo quanto-mai incerto l’esito del giudizio,salvo prendere buona nota dellagiurisprudenza torinese per pri-ma pronunciatasi su due presso-ché contemporanee controversiedi mobbing (Trib. Lav. Torino -est. Ciocchetti, Erriquez c/Er-gom e Stomei c/Ziliani Spa, 16novembre 1999 e 30 dicembre1999).Tali pronunce hanno precedutodi pochi giorni una discutibilesentenza della Suprema Corte diCassazione, la prima sul mob-bing, (Cass., sez. lav., n. 143 del-l’8 gennaio 2000, inForo it. n. 5- maggio 2000, con nota di LuigiDe Angelis) parsa elusiva inquanto - dopo avere rigettato ladomanda di risarcimento di dan-no biologico da molestie sessua-li proposta dalla dipendente neiconfronti del datore di lavoroper mancanza di prova del nessocausale tra la condotta datorialee il pregiudizio derivatone - nonha preso in considerazione il le-gittimo esercizio da parte dellalavoratrice del diritto di critica(articolo 21 della Costituzione),tanto da configurare giusta causadi recesso la critica del lavorato-re quale lesione morale dell’im-magine del datore (per insussi-stenza del nesso di causalità vediCass. n. 5491 del 2000).Le citate sentenze del Tribunaledi Torino si muovono nell’inten-

to di formulare un «concetto uni-tario» di mobbing, quale com-plesso di atti vessatori, persecu-tori, di offese della dignità e pro-fessionalità del lavoratore (de-mansionamento e dequalificazio-ne), di violenze morali e maltrat-tamenti verbali, in sostanza unaserie di condotte pregiudizievo-li, le cui ripercussioni negativesulla salute della persona sonostate ritenute risarcibili, in virtùdel combinato disposto di cuiagli articoli 32 della Costituzio-ne, 2043 e 2087 del codice civi-le, ed hanno il merito di avereaffrontato il tema per la primavolta con una «visione comples-siva del fenomeno», cosicché ilmobbing assume la fisionomiadi un «framework», una speciedi «cornice» che consente di qua-lificare la condotta illecita nellasua interezza», come un unicomosaico composto da tanti tassel-li, in precedenza distinti e di-sgiunti e che costituiscono e co-stituivano, autonome fonti di ri-sarcibilità, e per cui ben può vale-re per i giudici torinesi l’applica-zione del principio del «fatto no-torio», di cui all’articolo 115 delcodice di procedura civile che co-sì recita: «Salvi i casi previsti dal-la legge il giudice deve porre afondamento della decisione leprove proposte dalle parti o dalpubblico ministero. Può tuttavia,senza bisogno di prova, porre afondamento della decisione lenozioni di fatto che rientrano nel-la comune esperienza».I giudici torinesi difatti hanno at-tribuito rilevanza ai certificatimedici prodotti dalla lavoratrice,senza disporre la consulenza tec-nica d’uffico (Ctu) medico-lega-le, liquidandole il danno in viaequitativa.

[48] Trib. Lav. Milano, est. Frattin, sent. n. 1411/2002; Trib. Monza, est. Di Lauro, 31 agosto 2001 inRiv. Crit. Dir.Lav, n. 4, ottobre - dicembre 2001; Trib. Lav. Milano, est. Atanasio, sent. n. 2592/2002.

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La condivisibilità di tale teoria èdi fondamentale importanza perricondurre nel giusto alveo sia ladimensione del fenomeno delmobbing in tutte le sue manife-stazioni e nella sua complessità,qualsiasi siano le varie ipotesidella risarcibilità che possonoformularsi, poiché le argomenta-zioni del Tribunale di Torinonon prescindono dalla necessitàdel fondamentale presuppostodella sussistenza del «nesso dicausalità» tra le vessazioni e lapatologia insorta nel lavoratore(data la ormai indiscussa multi-fattorialità del danno biologicodi natura psichica), quantomenocome «concausa»[49], ma neprendono atto sulla base di ri-scontri documentali.Accertato il nesso di causalità,l’altro scoglio da superare è«l’onere della prova», da assol-vere rigorosamente e cui, ex arti-colo 2697 del codice civile, il la-voratore vittima del mobbingnon può sottrarsi.Trovano applicazione anche intema di mobbing le norme gene-rali sulla responsabilità contrat-tuale ed extra-contrattuale, cosic-ché ogni domanda di risarcimen-to deve essere supportata:- in caso di danno ingiusto, exarticolo 2043 del codice civile,secondo le regole della responsa-bilità extra contrattuale, dallaprova della condotta che ha cau-sato il danno, del nesso causale,e della colpa o dolo di chi è rite-nuto responsabile (Cass. 2 mag-gio 2000, n. 5491);

- in caso di danno biologico oalla salute inteso come violazio-ne dell’integrità psico-fisica exarticolo 2087 del codice civile,secondo le regole della responsa-bilità contrattuale, dalla provadella sussistenza dei comporta-menti illegittimi, del verificarsidei danni e del nesso di causalitàtra simili condotte e i danni me-desimi.Grava inoltre sul datore di lavo-ro l’onere di provare di avere ot-temperato all’obbligo di cui al-l’articolo 2087 del codice civile,ovvero di avere adottato tutte lemisure idonee e necessarie a tute-lare l’integrità psico-fisica del la-voratore, principi ribaditi dallaprima sentenza dei giudici di le-gittimità in tema di mobbing(Cass., sez. lav., 8 gennaio 2000,n. 143).Il percorso logico e cronologicoseguito dal Tribunale di Torinonelle citate sentenze del 1999 haincontrato censure e resistenzenella medicina legale accredita-ta[50], che ne ha contestato unacerta generalizzazione, anche inrelazione a casi analoghi, qualo-ra venisse a mancare un passag-gio essenziale: la derivazioneeziologica scientificamente cer-ta e probabile, tra le vessazioni ela malattia accertata, spettandoal danneggiato, ex articoli 2043(«risarcimento per fatto illeci-to») e 1218 del codice civile («re-sponsabilità del debitore»), laprova del danno e al convenutola dimostrazione che il danno la-mentato dal dipendente non è inrapporto causale con la sua ope-

ra (condotta) datoriale e cui vie-ne addebitato di avere commes-so un danno ingiusto.Pertanto, il danno deve esserestrettamente rapportato o correla-to al mobbing, quale causa mor-bigena, onde evitare generalizza-zioni e, così ai fini del ristoro deldanno, far «assumere dignità me-dico-legale soltanto a quelle fatti-specie per le quali si può dimo-strare - dopo un’attenta disaminadelle fonti di prova - il rapportodi causa, o concausa tra le vessa-zioni e il danno biologico pati-to[51].Significative appaiono le succes-sive sentenze sul mobbing favo-revoli al lavoratore - pur nei lorolimiti - emesse dapprima dal Tri-bunale del lavoro di Forlì e poidal Tribunale di Pisa[52], avendoriconosciuto, in presenza di diffi-coltà inerenti alla quantificazio-ne medico-legale del danno bio-logico subito dalla persona, il di-ritto al risarcimento del «dannopsichico da mobbing» sotto for-ma di «danno esistenziale», qua-le lesione della dignità e persona-lità morale del lavoratore.Analogamente il Tribunale di Pi-stoia ha ravvisato nel rifiuto direintegrare un lavoratore la lesio-ne dei diritti fondamentali dellapersona costituzionalmente ga-rantiti, suscettibile di cagionareal lavoratore un «effettivo dannoesistenziale»[53].Pullulano le sentenze dei giudicidi merito, per contro, che ricono-scono il risarcimento del dannoper molestie sessuali ex articolo2043 del codice civile, anche sot-

[49] P.G. Monateri, M. Bona e U. Oliva,op. cit.[50] G. Umani Ronchi-L. Bonaccorso,Le vessazioni sul luogo di lavoro: rilevanza medico-legale del fenomeno

«mobbing»(estratto da Zacchia - Ist. Med. Leg. Università La Sapienza di Roma - 2000.[51] Umani Ronchi-Bonaccorso,op. cit.[52] Trib. Pisa, sent. 6.10.2001, est. Nisticò, inRiv. Crit. Dir. e Lav.n. 1/2002; Trib. Milano, sent. n. 2245/2000, est.

Atanasio; Trib. Forlì, sent. 15.3.2001, est. Sorgi, con nota di Lino Greco, inRiv. Crit. Dir. Lav.n. 2/2001.[53] Trib. Pistoia, est. Signorelli, 23.9.2001 inRiv. Crit. Dir. Lav. n. 4, ottobre-dicembre 2001; U. Oliva,Il mobbing:

quale risarcimento?, in Danno e Resp., 2000, pag. 27, che prospetta il ricorso alla categoria esistenziale derivantedalla lesione della dignità umana e risarcibile secondo il tracciato normativo dato dalla combinazione dell’art. 2043c.c. e dell’art. 41, comma 2, Cost.

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to il profilo della responsabilitàsolidale del datore con il presta-tore che ha effettuato le molestie(vedi supra).

La giurisprudenza penale

L’attualità del fenomeno delmobbing ha trovato riscontro intempi recenti pure nell’ambitopenalistico, il che fa ritenere larilevanza del mobbing sotto idue profili come un dato ormaiacquisito della nostra elaborazio-ne giurisprudenziale.Assume particolare rilievo, perla risonanza giuridica e socialeche l’ha caratterizzata, la copiosasentenza (conta ben 157 pagine!)del Tribunale Penale di Taranto(sentenza n. 742 del 2002) per ilcaso più eclatante di mobbingcollettivo riguardante la vicendadella famigerata «PalazzinaLAF» (ex Laminatoio a freddo)dello stabilimento dell’Ilva di Ta-ranto, azienda pubblica acquista-ta dall’industriale milanese Rivaper 2.400 miliardi, e dove, nelluglio 1998, per esuberi in segui-to ad un asserito processo di rior-ganizzazione e ristrutturazioneaziendale, vennero mandate di-verse decine di lavoratori che sierano rifiutati di accettare la no-vazione del contratto (passaggiodi qualifica da impiegati di setti-mo e ottavo livello a operaio diterzo livello, pur conservando ilmedesimo livello retributivo),senza che al suo interno si svol-gesse alcuna attività lavorativa.Nel processo, dall’istruttoria di-battimentale per tentata violenzaprivata e frode processuale è ri-sultato, attraverso prove testimo-niali e documentali, che i lavora-tori erano tenuti soltanto a tim-brare il cartellino e ad osservarel’orario di lavoro, ma erano inibi-ti ad operare in quanto la struttu-ra, essendo ormai in disuso edesclusa dal ciclo produttivo, eratotalmente priva di qualsivoglia

supporto o strumento di lavoro,come sedie, tavoli di lavoro, scri-vanie, carta, computer, telefoni,cosicché i lavoratori erano tenutia far niente per tutta la giornatalavorativa, passeggiando comeebeti e disperati in un clima am-bientale simile ad un «manico-mio».Da simile pregiudizievole condi-zione erano derivati ai lavoratorinotevoli disturbi mentali qualifi-cati come «depressione ansioso-reattiva» all’ambiente di lavoroe «disturbi post-traumatici dastress», con una grave compro-missione del loro stato di salute,la cui lesione ha determinato ildiritto al risarcimento a loro fa-vore.Rilevando inoltre che la «fatti-specie rientra negli studi di setto-re di tali patologie», ormai inqua-drate secondo classificazioni in-ternazionalmente riconosciute co-me «mobbing», la citata sentenzadel Tribunale penale di Taranto sisofferma sulla pretesa risarcitoriainerente al danno esistenziale ri-chiesto dalle parti lese.Pur palesando favore per questanuova figura di danno, ed attribu-endo anche all’articolo 2043 delcodice civile il valore di naturaprimaria, in linea con la sentenzadelle Sezioni Unite della Cassa-zione n. 500 del 23 luglio 1999(«la lesione di ogni interesse nor-mativamente qualificato, costitu-isce un danno risarcibile»), lasentenza di Taranto in oggettonon ha accolto le domande risar-citorie avanzate per il danno esi-stenziale, quale fonte autonomadi risarcimento, e ha fatto conflu-ire questa voce (danno esistenzia-le) in quelle del danno biologicoe del danno morale, citando perquest’ultimo la giurisprudenzapiù recente della Suprema Cortedi Cassazione a sezioni unite n.2515 del 7 dicembre 2001 - 21febbraio 2002).Di recente anche il Tribunale pe-

nale di Torino, con sentenza 1˚agosto 2002, si è pronunciatonell’ambito della teoria del«mobbing» condannando un im-prenditore torinese a sei mesi direclusione per lesioni personalicolpose ai danni di un dipenden-te mobbizzato (una guardia giu-rata alle dipendenze di un Istitu-to di Vigilanza Privata di Tori-no), colpito da infarto al miocar-dio per stress lavorativo ed usu-ra psico-fisica (cfr. Cass., sez.lav., n. 2455 del 1997 e Cass.,sez. lav., n. 8267 del 1997;Cass., sez. lav., n. 1307 del 5febbraio 2000). A riprova dellasempre maggior frequenza dellamagistratura penale ad occupar-si del fenomeno «mobbing», de-finito dalla Commissione Mini-steriale appositamente creata sul-l’argomento dal Ministro per lafunzione pubblica dell’epocaFrattini come «atti, atteggiamen-ti o comportamenti di violenzamorale o psichica in occasionedi lavoro, ripetuti nel tempo inmodo sistematico o abituale, cheportano ad un degrado delle con-dizioni di lavoro idoneo a com-promettere la salute, o la profes-sionalità o la dignità del lavorato-re», si segnala una interessante erecente sentenza della SupremaCorte di Cassazione sezione pe-nale n. 3779 del 24 gennaio2003, (u.p. del 13 novembre2002, Pres. Valente, est. Lauda-ti) che ha ravvisato la sussisten-za del reato di estorsione ex arti-colo 629 del codice penale nelcaso di un gruppo di dipendentidi un’impresa di pulizia costrettiad accettare trattamenti retributi-vi deteriori e non corrispondentialle effettive prestazioni lavorati-ve, e senza che l’accordo tra da-tore di lavoro e dipendente inviolazione dei minimi retributiviescluda di per sé la sussistenzadei presupposti dell’estorsione.

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Il mobbing e gli strumentidi tutela giudiziaria

N ella tutela delle vittimedel mobbing risulta fon-damentale in azienda il

ruolo e l’intervento che è chiama-to a svolgere il Rappresentantedei Lavoratori per la Sicurezza(Rls), al quale l’art. 19 del Dlgsn. 626 del 1994 - di recepimentodella Direttiva Comunitaria n.391/1989 - ha attribuito la facol-tà di operare per la verifica del-l’attuazione delle misure di sicu-rezza, a tutela della salute dei di-pendenti, denunciando le condi-zioni di pericolo che si creanonell’ambiente di lavoro, e pertan-to anche del rischio-mobbing.Possono risultare efficaci, in talsenso, accordi sindacali per laformulazione di regole di traspa-renza e di comportamenti corret-ti, e ciò è demandato alla contrat-tazione collettiva, mediante l’ap-porto delle Rsu o Rsa pur concompetenze diverse rispetto ai

Responsabili dei lavoratori perla sicurezza (Rls), gli unici depu-tati dalla legge ad esercitare spe-cifiche funzioni per la tutela del-la salute nei luoghi di lavoro. LaSuprema Corte di Cassazione nel1985 ha delimitato con chiarezzai limiti del potere datoriale e del-la subordinazione gerarchica[54].Osserva il Rescigno[55] che «lalesione degli interessi connessialla persona costituisce la figuradi illecito più antica e di imme-diata rilevanza e di cui, i più im-portanti sono rappresentati dallavita e dall’integrità psico-fisi-ca». Ciò giustifica la fitta seriedi norme penali che sanzionanoogni atto di terzi rivolto a priva-re della vita l’individuo o a mi-nacciarne l’integrità, ed aiuta acomprendere perché «analoghiriflessi di questa tutela particola-re si avvertono nel codice civi-le». Difatti, se è vero che il singo-lo può disporre delle cose comecrede (articolo 832 del codice ci-vile), di agire come crede senzatuttavia ledere i diritti altrui (arti-colo 2043 del codice civile) e diimpegnare la sua volontà sce-gliendo liberamente la contropar-te, il tipo ed il contenuto del con-tratto (articolo 1322 del codicecivile), è pur vero che non è al-trettanto libero di disporre age-volmente della sua persona (arti-colo 5), il che significa che il sin-golo non è difeso solo dalle lesio-ni che provengono dagli altri.

La tutela individualee le «azioni inibitorie»:la tutela cautelarePer inibire il comportamento deldatore di lavoro che integri unaviolazione degli obblighi di sicu-rezza o che leda la libertà o ladignità del prestatore di lavoro,è possibile al lavoratore esperireun’azione mediante ricorso invia cautelare e d’urgenza ex arti-colo 700 del codice di proceduracivile.In particolare, in tema di tutelamediante il suddetto strumentoprocessuale contro il demansio-namento od il mutamento dimansioni - sulla cui ammissibili-tà non si dubita più né in dottrinané in giurisprudenza - si ricorresovente alla tutela cautelare invia d’urgenza (ex articolo 700del codice di procedura civile) alfine di evitare il verificarsi o l’ag-gravarsi di pregiudizi irreparabi-li alla professionalità del lavora-tore ed alla salute, se la lesionecomporta anche questo tipo didanno, ex articolo 2087 del codi-ce civile, e così pure in caso dilicenziamento.In tal caso la giurisprudenza haritenuto che l’eventuale assegna-zione, nelle more del giudizio,del posto occupato dal lavorato-re licenziato ad altro dipendente,non costituisce valido motivoper non dare esecuzione all’ordi-ne di reintegrazione ex articolo18 dello Statuto dei lavoratori ri-chiesto in via cautelare e d’ur-

[54] Cass. n. 5977/1985: «la subordinazione gerarchica del lavoratore non implica l’obbligo di prestare l’attivitàlavorativa in condizione di disprezzo per tale attività e per la persona che la svolge, né comporta l’obbligo di subireingiurie».

[55] Trattato di Diritto Privato, n. 14, p. 96.

Analizziamo gli strumenti(azioni di tutela individua-le, mediante diffide, conte-stazioni ed azioni giudizia-rie a carattere ripristinato-rio e risarcitorio) che le vit-time del mobbing possonopromuovere e il principiodell’onere della prova, exarticolo 2697 del codice ci-vile, che opera a carico del-la parte lesa anche in casodi mobbing

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genza[56]. Anche per l’impugna-zione delle sanzioni disciplinari,specie in caso di accanimentodel datore nell’adozione di ripe-tuti provvedimenti disciplinari odi continui controlli e visite fisca-li ossessive, lesivi della dignità elibertà del lavoratore, o di denun-ce penali infondate e che provo-cano sovente un danno biologi-co psichico[57] (si tratta di misu-re che sovente sfociano nel licen-ziamento) - è ritenuto ammissibi-le il ricorso al giudice e in viacautelare e d’urgenza.

La tutela ordinariaIl lavoratore, vittima del mob-bing, può adire ugualmente levie legali mediante lo strumentoprocessuale ordinario (ex artico-lo 414 del codice di proceduracivile), e previo avviamento del-la procedura ex articolo 410 delcodice di procedura civile, ai sen-si del decreto legislativo n. 80del 31 marzo 1998 (relativo altentativo di conciliazione obbli-gatorio alla competente Direzio-ne Provinciale del Lavoro), edex Dlgs n. 165 del 2001 se tratta-si di lavoratore del pubblico im-piego, nei seguenti casi:a) impugnazione di sanzioni di-sciplinari illecite, o sproporzio-nate (ex articolo 2106 del codicecivile) o irrogate senza l’osser-vanza della procedura garantisti-ca prevista dall’articolo 7 delloStatuto dei Lavoratori;b) impugnazione delle dimissio-ni per uno o più fatti imputabilial datore di lavoro o per giustacausa (articoli 2118 e 2119 delcodice civile), od eccependo l’in-validità delle stesse (annullabili-tà del contratto ex articolo 1324del codice civile) chiedendonel’annullamento ex articolo 428del codice civile in quanto rese

in stato d’incapacità d’intendereo volere (Pret. Napoli 9 giugno1994 inD. e L., 1994, p. 977 ess.; Cass., sez. lav., n. 13782 del7 novembre 2001, Pres. Sciarel-li, Rel. Picone, che approfondi-sce il tema della risarcibilità incaso di dimissioni per giusta cau-sa - ad esempio molestie sessua-li, comportamenti illeciti, ingiu-riosi o illegali del datore di lavo-ro - ex articolo 2119 del codicecivile), o perché sussistono altrivizi del consenso - o venga pro-vata la sussistenza di tali presup-posti e salvo che il Giudice com-pia un’opera di ricostruzione me-diante la tecnica delle «presun-zioni»;c) impugnazione del licenzia-mento per superamento del pe-riodo di comporto (ipotesi fre-quente nei casi di mobbing perdemansionamento e molestie inconseguenza delle assenze dal la-voro in malattia od infortunio do-vute alla necessità di cure), o inquanto nullo e disciplinare, o inquanto privo di giusta causa egiustificato motivo, o quale li-cenziamento «ingiurioso» - vio-lazione delle leggi n. 604 del1966, n. 300 del 1970 (Statutodei lavoratori), n. 108 del 1990 -(cfr. Cass. n. 8267 del 1997).

Gli effettidella tutela giudiziariaIn relazione alle impugnazionisopra enunciate, derivano i se-guenti effetti:1) la reintegrazione nelle man-sioni precedentemente svolteequivalenti od equipollenti, in ca-so di accertato demansionamen-to, pur essendo consentito al da-tore di lavoro il legittimo eserci-zio dello ius variandi, e adiben-do il dipendente a mansioni dicontenuto professionale equiva-

lente, oppure in caso di illegitti-mo trasferimento (Cass., sez.lav., n. 11479 del 12 ottobre1999 inL. G., 2000, p. 273);2) la reintegrazione nel posto dilavoro in seguito a licenziamen-to nullo e/o illegittimo - eccettoche per il dirigente - se vigente latutela reale oltre al risarcimentodel danno (applicazione dell’arti-colo 18 dello Statuto dei lavorato-ri), rilevando che, di recente, laSuprema Corte di Cassazione hariaffermato il principio della ri-sarcibilità di un danno alla profes-sionalità - in caso di ingiustifica-to licenziamento - derivante dal-la impossibilità di prestare l’atti-vità lavorativa, in aggiunta allaindennità risarcitoria prevista dal-l’art. 18 St. Lav., comma 4, salvole future eventuali modifiche aseguito della recente ammissioneda parte della Corte Costituziona-le del prossimo referendum perl’estensione della tutela reale atutti i licenziamenti (Cass., sez.lav., n. 10116 del 2002 e n.10203 del 2002 inGuida al Lavo-ro, n. 35/2002: entrambe le sud-dette pronunce sono di particola-re rilievo in quanto pongono inrisalto il diritto del lavoratore - incaso di licenziamento individua-le - a far valere ulteriori dannisubìti alla vita di relazione o perla perdita di capacità professiona-le, sempreché venga fornita laprova della sussistenza in puntodi fatto di tale pregiudizio);3) il risarcimento del dannoinseguito a licenziamento in casodi tutela obbligatoria (da un mini-mo di due e mezzo ad un massi-mo di sei mensilità);4) il risarcimento del danno peraccertata responsabilità datoria-le attribuibile a comportamentidi mobbing (danno patrimonialeex articolo 1223 del codice civi-

[56] Tra le tante, Pret. Milano 4 ottobre 1993 inD e L, 1994, p. 321 e ss.; Trib. Milano, 10 luglio 2001, est. Ianniello,Mangiacasale c/Banca Carime, inD e L, n. 4/2001; Trib. Milano, 2 luglio 2002 est. Mascarello, Miceli c/AlleanzaAss. Spa inD e L n. 4/2002; Trib. Roma, 20 marzo 2001, Pres. Torrice, Rai Spa c/Cancellieri, inD e L, n. 3/2001.

[57] L. De Angelis,Interrogativi in tema di danno alla persona del lavoratore, in Foro it. 2000, I, c. 1557.

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le; danno per lesione della pro-fessionalità ex articolo 2103 delcodice civile; danno morale exarticolo 2059 del codice civile earticolo 185 del codice penale;danno biologico, così come defi-nito dal legislatore con il Dlgs n.38 del 2000 e comunque suscetti-bile di valutazione medico-lega-le; danno esistenziale quale nuo-va ed ulteriore voce di danno).

L’onere della prova:gli strumenti e le tecnicheAi sensi dell’articolo 2697 delcodice civile, «chi vuol far vale-re in giudizio un diritto deve pro-vare i fatti che ne costituisconoil fondamento». L’onere dellaprova, pertanto, è a carico delsoggetto vittima del mobbing ilquale è tenuto ad assolverlo inrelazione alle condotte lesive dibeni fondamentali della personaumana, dei quali la salute rappre-senta il bene giuridico primario.Per riuscire nell’intento di farevalere in giudizio il proprio dirit-to, il lavoratore vittima del mob-bing ha la necessità di due «so-stegni» e cioè:a) l’apporto dellopsicoterapeuta e del medico lega-le e inoltreb) l’assistenza di unavvocato, tutti strettamente inter-connessi e, ove possibile, colla-boranti. Data la natura antidove-rosa e la diversità delle moltepli-ci azioni pregiudizievoli ed osti-li che costituiscono il mobbing,nelle aule giudiziarie la discus-sione della causa viene affronta-ta preliminarmente, in concomi-tanza dell’esperimento del tenta-tivo di conciliazione obbligato-rio da parte del giudice, utilizzan-do la formula risarcitoria (tecni-ca che, pur idonea, ha suscitatoqualche perplessità nella dottri-na[58] in quanto sminuisce o spe-gne dietro pagamento di un prez-zo il tentativo di ricorso alla tute-

la inibitoria) o ipotizzando la ri-nuncia al posto di lavoro, dietromonetizzazione.Tale percorso non è facilmentepraticabile in relazione non soloalla possibile inadeguatezza delquantumrisarcitorio che fungeda incentivo all’esodo ma ancheall’età, al sesso ed allostatuspro-fessionale del lavoratore o lavo-ratrice mobbizzati e per la nonsemplice ricollocazione nel mer-cato del lavoro.Nella pratica giudiziaria quoti-diana si assiste nel corso dell’esa-me della soluzione bonaria dellalite ricercata dalle parti avversecon i buoni uffici del giudice, adargomentazioni che qui di segui-to sintetizziamo.Il demansionamento (con dequa-lificazione professionale), aven-do creato condizioni lavorativenegative e conflittuali con dannoalla professionalità e alla salutedel soggetto, per alcuni ne rende-rebbe impraticabile la conserva-zione del posto e costituirebbebuon motivo di risoluzione con-sensuale del rapporto, ex artico-lo 2113 del codice civile, meglioutilizzabile se il rapporto è allesoglie del pensionamento, cosìtrascurando l’insegnamento del-la Cassazione e della giurispru-denza di merito al riguardo[59],in quanto «il diritto disciplinatodall’articolo 2103 del codice ci-vile è indisponibile e ogni rinun-cia è invalida».Il danno alla salute derivato allavoratore demansionato-mob-bizzato, e caratterizzato da sin-dromi depressivo-ansiose e di-sturbi psichici di varia natura,per altri sconsiglierebbe il ricor-so al contenzioso giudiziario inquanto più nocivo del mobbingsubìto, trascurando che il dirittoal lavoro è garantito costituzio-nalmente e lo Stato deve promuo-vere le condizioni che lo renda-

no effettivo (articolo 4 della Co-stituzione). Inoltre, posto che illavoratore colpito dal mobbingnon è di consueto persona debo-le o fragile, in quest’ottica puòinserirsi la visione del mobbingcome concausa o, quantomeno,se non causa del danno psichico,ma divenuta tale a causa delmobbing patito.Tali teorie, salvo eccezioni, a pa-rere di chi scrive non sembranocondivisibili, a prescindere dallaimmagine di querulomane chepuò suscitare il mobbizzato, diper sé ininfluente.Innanzitutto, la conciliazione -sebbene auspicata e auspicabilee prevista dal codice di procedu-ra civile (articolo 420, comma 1)- non è un facile obiettivo nellecontroversie di mobbing, inquanto il soggetto mobbizzato è,di solito, molto attaccato al lavo-ro e persona sensibile, moral-mente integra e professionalmen-te responsabile, che si è formatauna cultura sul fenomeno di cuiè personalmente, suo malgrado,protagonista (è noto che il mob-bizzato si aggiorna sul tema viainternet, legge materiale utile ecollabora con lo psicoterapeutae con il legale di riferimento me-diante la redazione di copiosipromemoria sulla propria vicen-da lavorativa).Il lavoratore vittima del mob-bing, pertanto, tende a «rimane-re» nel proprio posto di lavoro edaccetta con difficoltà ancheun’utile ricollocazione nello stes-so ambiente di lavoro.Peraltro, la Cassazione a sezioniunite con sentenza n. 7755 del 30aprile - 7 agosto 1998, (inGuidaal Lavoro n. 39/1998, pag. 25,con nota di C. Filadoro), ha dispo-sto che, in caso di inidoneità so-pravvenuta alla prestazione, il li-cenziamento non è giustificato eil datore di lavoro ha l’obbligo di

[58] Luigi De Angelis,cit.[59] Cass. n. 421 del 13 gennaio 2001; Cass. n. 10 del 2 gennaio 2002; Trib. Milano, est. Frattin, n. 1411/2002; Trib.

Milano, est. Atanasio, n. 2245 del 31 luglio 2000; Trib. Milano n. 2592 del 28 dicembre 2001.

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reperire un’altra occupazionecon mansioni equivalenti o equi-pollenti. Nel riconoscere la gene-rale operatività dell’obbligo dire-pechage, si è pressoché ampliatala sfera di applicazione dell’arti-colo 3 legge n. 604/1966 assimi-lando al concetto di giustificatomotivo oggettivo anche la diver-sa ipotesi dell’impossibilità dellaprestazione, in cui il lavoratore sitrova a non poter egli stesso offri-re le prestazioni lavorative perfatto proprio, ancorché incolpe-vole, e non per oggettiva carenzadelle funzioni assegnategli. Inbuona sostanza, la Cassazione as-sume la necessità per il giudicedi merito di attenersi al seguenteprincipio di diritto: «La sopravve-nuta infermità permanente e laconseguente impossibilità dellaprestazione lavorativa, quale giu-stificato motivo di recesso del da-tore di lavoro dal contratto di la-voro subordinato (articoli 1 e 31della legge n. 604/1966 e artt.1463, 1464 c.c.), non è ravvisabi-le nella sola ineseguibilità dell’at-tività attualmente svolta dal pre-statore, ma può essere esclusadalla possibilità di altra attivitàriconducibile - alla stregua diun’interpretazione del contrattosecondo buona fede - alle mansio-ni attualmente assegnate o a quel-le equivalenti (art. 2103 c.c.) o,se ciò è impossibile, a mansioniinferiori, purché essa attività siautilizzabile nell’impresa, secon-do l’assetto organizzativo insin-dacabilmente stabilito dall’im-prenditore». Con altra sentenzadel 1˚ ottobre 1998, n. 9768 laCassazione ha ribadito, in caso dilicenziamento per giustificatomotivo oggettivo determinatodalla sopravvenuta possibilitàdella prestazione del lavoratore,l’obbligo del repechagecon ilquale si esprime l’obbligazione(ed il connesso onere probatorio)posta a carico del datore di adibi-re il lavoratore licenziato in altremansioni reperibili in azienda dianalogo livello professionale.

Il lavoratore, dunque, insiste perla rimozione delle cause (e diqualche soggetto-mobber) chehanno reso negativa la sua condi-zione lavorativa e desidera ve-dersi reintegrato nelle sue man-sioni e nel suo ruolo di compe-tenza (perché, ci si chiede, nonconsiderare l’adozione di inter-venti disciplinari nei confrontidel mobber se superiore gerarchi-co, preposto o collega?!).Tutto ciò determina una formadi «resistenza» da parte del lavo-ratore che non rappresenta sol-tanto una questione di principioe di rispetto della propria perso-na, ma soprattutto la necessità didifendere la propria sussistenzae quella del proprio nucleo fami-liare, allo scopo di conservare ilposto di lavoro e con esso la rela-tiva retribuzione, e pur nella con-sapevolezza di una reintegrazio-ne presumibilmente problemati-ca e densa di incognite e rischinel rientro in un contesto ambien-tale in precedenza dimostratosiostile. In secondo luogo, la rinun-cia preventiva all’azione giudi-ziaria di per sé impedisce l’eser-cizio del diritto da parte del lavo-ratore di tutelare la professionali-tà, la personalità morale e la di-gnità (diritti tutti costituzional-mente garantiti) e può comprime-re ulteriormente il diritto di dife-sa dell’integrità psicofisica, afronte della lesione subìta, - sal-vo i casi di estrema gravità per iquali gli stessi psicoterapeutisconsigliano il conflitto giudizia-le - venendo paradossalmente aprivare il «mobbizzato » del soc-corso e della solidarietà necessa-ria per riportarne la condizionelavorativa nel giusto equilibrioed operatività e ripristinare il ri-spetto a suo favore come perso-na e come lavoratore (articolo 2della Costituzione: «diritti invio-labili», in relazione all’articolo32 della Costituzione).Bisogna infine considerare chele pretese risarcitorie introdottein giudizio, se comprensive di

varie voci di danno legittima-mente vantate, portano ad irrigi-dire la parte obbligata.Tuttavia a ciò si potrà ovviarecon un’opzione ragionevole eugualmente proficua riguardo adalcune delle voci di danno richie-ste e fatto salvo il potere discre-zionale del giudice di liquidarlein via equitativa, come si evincedalla giurisprudenza formatasiin materia. Occorre anche evita-re che la causa divenga un «cal-vario» e che assuma tempi e co-sti di ogni genere spropositati.Pertanto, può costituire una buo-na conciliazione anche quellache privilegia la reintegrazionedelle mansioni ad una elevata en-tità del risarcimento, contenen-dolo, dato il fine precipuo di con-servare il posto di lavoro e la pro-fessionalità. Il «danno» alla per-sona, comunque, dovrà essere ri-parato e risarcito, anche con ilricorso all’equità.Si ha fondato motivo di ritenereche il «timore» per la salute del-la vittima del mobbing, se intesocome preclusivo di idonee azio-ni giudiziarie, comporterebbe unpeggioramento ulteriore e ancor-più pregiudizievole per la salutedello stesso e lo collocherebbein una posizione contrattuale dimaggior debolezza e a rischiodella conservazione del posto dilavoro, specialmente se privodel sostegno e della solidarietàsindacali. L’ingiustizia del dan-no patito sarebbe, perciò, dop-pia. Pur risultando l’esito dellacontroversia molto condiziona-to, e subordinato, all’onere dellaprova - sussistono numerosi stru-menti processuali che consento-no di superare almeno in parte ledifficoltà che vi si frappongonoe cioè:a) iniziative e contestazio-ni scritte sulle azioni negative,con precisazioni di date, eventi,e personale presente al fatto;b)prove testimoniali acquisite po-tendo contare anche sulla solida-rietà di colleghi e funzionari sin-dacali;c) Ctu medico-legale;

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d) registrazioni nell’ambiente dilavoro di colloqui ed espressionipesanti, vessatori, offensivi epersecutori, la cui audizione do-vrebbe essere autorizzata dal giu-dice, e a cui fare ricorso in casodi assenza di testimoni[60].

Nesso di causalitàe irrilevanzadelle condizionipersonali della vittimaUna delle obiezioni più ricorren-ti che viene sollevata dagli addet-ti ai lavori nelle controversie chea hanno per oggetto fattispeciedi mobbing è quella inerente alnesso di causalità, in relazionealla «multifattorialità» del dan-no psichico, potendo sussisterenon una sola causa attribuibile atale danno, specie se si assumeche l’illecita condotta datorialesia una concausa e non l’unicacausa scatenante del danno la-mentato dal lavoratore.È possibile che tale assunto siain parte vero, se scientificamentefondato, ma ciò non esonera ildatore di lavoro dalla responsabi-lità degli eventi lesivi e dell’in-sorgenza di una psicopatologiaai danni del lavoratore da lui, oper interposta persona, mobbiz-zato, così come hanno posto inrisalto sia la giurisprudenza dimerito (Trib. Torino 16 novem-bre 1999 e 30 dicembre 1999,cit., in RCDL, 2000, 108 e 386;Trib. Milano 21 aprile 1998, inRCDL, 1998, 95) che quella dilegittimità (Cass. n. 12339 del 5novembre 1999; Cass. sez. lav.

n. 1307 del 5 febbraio 2000) nelribadire che «la Costituzione al-l’articolo 32, e la legge all’artico-lo 2087 del codice civile tutela-no indistintamente tutti i cittadi-ni, siano essi forti e capaci di ri-spondere alle prevaricazioni, vi-ceversa più deboli e quindi desti-nati anzitempo a soccombere»,ed altresì «il diritto al risarcimen-to del danno biologico a favoredel lavoratore il cui demansiona-mento abbia causato una malat-tia nervosa e persino un infartomiocardico».La giurisprudenza ha cercato didare risposte al delicato quesitocon particolare riguardo alla rile-vanza che possono assumere pre-esistenti alterazioni psichiche ofisiche della vittima del mob-bing, palesando un orientamentoche sembra propendere per la ir-rilevanza di tale dato (Trib. Tori-no 16 novembre e 30 novembre1999, cit.; Cass., sez. lav., n.5539 del 9 aprile 2003, secondola quale «la concausa naturalenon riduce la responsabilità deldatore di lavoro», nel caso di di-pendente colpito da sindrome an-siosa depressiva per effetto di unillegittimo licenziamento e fisi-camente predisposto alla malat-tia), pur essendo suscettibili talifattispecie di opportune indaginiconoscitive (ad esempio, il fattoche in precedenza mai la vittimaaveva manifestato debolezza ocedevolezza sul piano emotivo ecomportamentale e consideran-do pure la particolare sensibilitàdella stessa vittima)[61].Anche la dottrina (Tullini,Mob-

bing e rapporto di lavoro, unafattispecie emergente di dannoalla persona, in Riv. It. Dir. Lav.,2000, parte I, n. 3) accede a talepassaggio interpretativo, attribu-endo rilevanza sostanziale alleconcrete modalità dell’aggressio-ne e all’impatto sulla «vittima»,e ponendo così a carico del dato-re di lavoro la previsione di re-sponsabilità per i danni soffertidal dipendente molestato in ra-gione di una concausa (la partico-lare fragilità del soggetto), e po-tendo inoltre, la violenza esercita-re una pressione tale da impres-sionare una persona sensata e dafarle temere di esporre sé o i pro-pri beni ad un male ingiusto enotevole, avuto riguardo all’età,al sesso e alla condizione dellavittima, e venendo sovente eserci-tata nei confronti di un soggettocontingentemente fragile, qualevittima designata.In tale senso, non si può conveni-re con quella parte della dottri-na, che peraltro risulta minorita-ria[62], secondo la quale il mob-bing è uno «strumento straordi-nario» che seleziona i migliori,dal momento che le persecuzio-ni e le vessazioni morali ostaco-lano coloro che posseggono po-tenzialità e capacità, mettendoliin cattiva luce e distruggendoli,comportando ciò divisioni e sele-zione tra i dipendenti, e nuoccio-no altresì, alla socialità.L’auspicio che faccia presa laprevenzione è il motivo ispirato-re di buona parte delle propostedi legge[63] sul mobbing che piùoltre analizzeremo.

[60] Cass., sez. lav., n. 143/2000 cit., ove la stessa Suprema Corte riconosce che «la prova del mobbing è particolarmen-te difficoltosa a causa di eventuali sacche di omertà, sempre presenti, o per altre ragioni»; Cass., sez. civ. II., n.12206 del 11 dicembre 1993, Pres. Angelani, secondo cui la registrazione su nastro magnetico di una conversazio-ne telefonica, costituisce fonte di prova a norma dell’art. 2712 c.c. ed all’ammissibilità della prova non osta ladisposizione dell’art. 615-bis c.p., che non vieta la riproduzione di conversazioni da parte del destinatario; Cass.,sez. lav., n. 12715 del 18 dicembre 1998, Pres. Lanni, ove è scritto che «l’efficacia probatoria delle riproduzionimeccaniche (registrazioni fonografiche) è subordinata all’esclusiva volontà della parte contro la quale esse sonoprodotte e all’ammissione che siano realmente accaduti i fatti di cui si tendono a provare le effettive modalità e larispondenza a quanto sostenuto dalla parte producente».

[61] F. Amato-Cascimo-Lazzeroni-Loffredo,Il mobbing, Giuffrè Editore 2002.[62] M. Meucci,Violenza da mobbing sul posto di lavoro, in RCDL, 275-284.[63] S. Pirola,Il mobbing tra repressione e prevenzione, in RCDL, 2000, p. 645.

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Il mobbing sul posto di lavoronella legislazione dell’Unione Europea

E saminiamo il contenutodella Risoluzione del Par-lamento europeo, appro-

vata in data 21 luglio 2001, n.A5-0283/2001 (2001/2339(INI)di cui di seguito pubblichiamo iltesto.

Le premesseIl Parlamento Europeo, nella Ri-soluzione in oggetto, ispirandosiagli articoli 2, 3, 13, 125-129,136-140 e 143 del Trattato Ce ealla normativa del suo regola-mento (articolo 163), richiama,innanzitutto le proprie preceden-ti risoluzioni (in particolare:quella del 13 aprile 1999 sullamodernizzazione dell’organizza-zione del lavoro, quella del 24ottobre 2000 sugli orientamentiper le politiche degli Stati mem-bri a favore dell’occupazioneper l’anno 2001 e quella del 25ottobre 2000 sull’Agenda per lapolitica sociale), nonché le con-clusioni del Consiglio europeoin occasione dei vertici di Nizza

e Stoccolma e la relazione dellacommissione per l’occupazionee gli affari sociali e il parere del-la commisisone per i diritti delladonna e le pari opportunità.Nella risoluzione in oggetto, ilParlamento Europeo segnala poiun sondaggio svolto dalla Fonda-zione europea per il migliora-mento delle condizioni di vita edi lavoro (Fondazione di Dubli-no) tra 21.500 lavoratori, da cuiè emerso che nei dodici mesi pre-cedenti la risoluzione ben l’8 percento dei lavoratori della Ue (12milioni di persone) è stato vitti-ma di mobbing sul posto di lavo-ro, con un «sommerso» dalle per-centuali molto più elevate, e rile-va che, più in generale, le statisti-che sulla presenza di fenomenidi violenza e molestie sul lavoro(tra cui il mobbing) variano tragli Stati membri a seconda delladiversa sensibilizzazione al feno-meno e per le differenze cultura-li e dei sistemi giuridici.La Fondazione di Dublino ha sot-tolineato che una delle cause

principali dell’aumento della fre-quenza dei fenomeni di violenzae molestie sul lavoro è costituitadalla precarietà delle condizionidi lavoro (carenze organizzativee di direzione) e che le personevittime del mobbing e delle ves-sazioni ad esso riconducibili so-no soggette a stress in misura su-periore agli altri lavoratori conrischio così elevato per la saluteda sfociare in vere e proprie pato-logie, e che ciò è stato riscontra-to specialmente nelle professio-ni caratterizzate da un elevato li-vello di tensione, con aumentodi competitività e riduzione del-la sicurezza lavorativa.Tutto ciò ha reso precario lo sta-to di occupazione e ha creato pe-santi pressioni sul singolo (inprevalenza donne) e sui gruppidi lavoro, da cui scaturiscono co-sti elevati per l’individuo lavora-tore e per l’impresa (malattia, ca-lo e riduzione di produttività ecapacità lavorativa, indennità dilicenziamento e dimissioni), conconseguenze devastanti per la sa-lute fisica e psichica e con rifles-si negativi anche nei rapporticon i familiari (le cosiddette vitti-me secondarie).

Le misure da adottareIl Parlamento Europeo ponel’accento sul fatto che le misureda adottare contro il mobbingsul luogo di lavoro debbono co-stituire una componente impor-tante degli sforzi da compiere alfine del miglioramento dellaqualità del lavoro e delle relazio-ni sociali nella vita lavorativa eal fine di combattere l’esclusio-ne sociale.

Di recente è salito alla ribalta del Parlamento Europeo il temadel «mobbing», quale fenomeno di violenza e molestie sul postodi lavoro.Dopo avere autorizzato la Commissione per l’occupazione e gliaffari sociali a elaborare una relazione d’iniziativa, a normadell’articolo 163 del regolamento Ce, e dopo aver consultato indata 16 luglio 2001, per il parere, la Commissione per i dirittidella donna e le pari opportunità, il Parlamento Europeo hapresentato una relazione, approvata all’unanimità in data 21luglio 2001, contenente una proposta di risoluzione dal titolo«mobbing sul posto di lavoro».Alla relazione è stato allegato il parere della Commissione per idiritti della donna e le pari opportunità.Si aprono così nuovi e positivi scenari a livello internazionale inriferimento al fenomeno del mobbing

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Ciò giustifica ampiamente unamaggiore attenzione e sintoniacon l’Agenda per la politica so-ciale e gli orientamenti in temadi occupazione.

L’allarmee le esortazioniIl Parlamento Europeo nella Ri-soluzione in esame denunciache i problemi del mobbing sulposto di lavoro vengono ancoraoggi sottovalutati in molti paesidell’Unione Europea e non na-sconde le tante difficoltà chepossono incontrare eventuali ini-ziative comuni a livello del-l’Unione per prevenire e impedi-re l’insorgenza del fenomeno,qualora non rispondano a criteridi equità o qualora le iniziativelegislative influiscano sugli at-teggiamenti in modo impositivo(rilevando sul punto che in alcu-ni Stati membri il mobbing è giàregolamentato).La Risoluzione, in buona sostan-za, da una parte, invita gli Statimembri a prendere coscienzadella vastità del fenomeno - ispi-randosi sotto il profilo della pre-venzione del rischio-mobbing al-la Direttiva Quadro Cee n.391/1989 (recepita nel nostro or-dinamento con il decreto legisla-tivo n. 626 del 1994) - e, dall’al-tra, rivolge accorate esortazionialle Istituzioni Europee, affin-ché predispongano strategie co-muni di legislazione, di aiuti edassistenza ad individui od agruppi di lavoro, al fine anche dicontenere gli elevati costi chederivano al soggetto colpito dalmobbing ed all’impresa che loattua, individuando in manieraunitaria la definizione della fatti-specie del mobbing e le respon-sabilità degli Stati membri ri-guardo a tale fenomeno, attraver-so la collaborazione con la Com-missione per l’occupazione e gliaffari sociali, la Fondazione diDublino e l’Agenzia Europeaper la sicurezza e la salute del

lavoro, mediante studi approfon-diti in materia. La risoluzione inesame prospetta, inoltre, l’intro-duzione di prassi aziendali e l’at-tuazione di politiche di formazio-ne e di prevenzione efficaci, sianel settore pubblico che in quel-lo privato, e prevede l’amplia-mento delle direttive quadro perla salute e la sicurezza sul lavoroo, anche l’emanazione di unanuova direttiva quadro a difesadella salute, della dignità e del-l’onore del lavoratore, con parti-colare riferimento alle donne,nonché l’adozione di normativemiranti a lottare contro il mob-bing sul posto di lavoro (richia-mando le norme emanate per re-primere le molestie sessuali) e laprevisione di strategie di lotta co-muni e scambi di esperienze inmerito secondo il principio co-siddetto delle «migliori prati-che».

Le conclusionidel Parlamento EuropeoNel riconoscere che le personeesposte e colpite dal mobbingnelle istituzioni europee benefi-ciano di un aiuto insufficiente enel sottolineare la necessità diampliare e chiarire la responsabi-lità del datore di lavoro per lamessa in atto di misure sistemati-che atte a creare un ambiente dilavoro soddisfacente, la risolu-zione si affida per la discussionedi modalità di sostegno anche al-le reti e alle organizzazioni divolontariato nella lotta contro ilmobbing.La Risoluzione conclude, infine,con l’espresso invito alla Com-missione per l’occupazione e gliaffari sociali a presentare entro ilmarzo 2002 un «libro verde» re-cante un’analisi dettagliata dellesituazioni relative al mobbingsul posto di lavoro in ogni Statomembro, ed a presentare succes-sivamente sulla base di detta ana-lisi, entro l’ottobre 2002, un pre-ciso programma d’azione sca-

denzato concernente le misurecomunitarie.Si segnala che a tutt’oggi il «li-bro verde» previsto dalla Risolu-zione in esame non è stato anco-ra predisposto.Tuttavia in data 11 marzo 2002la Commissione dell’Unione eu-ropea ha pubblicato una Comuni-cazione dal titolo: «Adattarsi al-le trasformazioni del lavoro edella società: una nuova strate-gia comunitaria per la salute e lasicurezza 2002 - 2006», nellaquale compie un’analisi delle tra-sformazioni del mondo del lavo-ro e della società in generale eprospetta una nuova strategia co-munitaria per la salute e la sicu-rezza nei luoghi di lavoro.In particolare, la predetta Comu-nicazione del marzo 2002 pro-muove il rafforzamento dellacultura della prevenzione e dellasensibilizzazione riguardo allaconoscenza dei rischi e attribui-sce un ruolo trainante all’Agen-zia europea per la salute e la si-curezza sul lavoro, con la crea-zione di un «Osservatorio dei ri-schi», auspicando:a) una migliore applicazione an-che della giurisprudenza finoraesistente;b) la utilizzazione di «uno stru-mento comunitario» relativo al-le molestie psicologiche e allaviolenza sul luogo di lavoro;c) l’avviamento di una consulta-zione delle parti sociali circa lostress e le sue conseguenze sullasalute e la sicurezza del lavoro,in ottemperanza alla proceduradi cui all’articolo 138 del Tratta-to Ce.La Comunicazione in esame in-vita, infine, gli Stati membri allosviluppo della cooperazione in-ternazionale mediante attivitàcondotte dagli organismi interna-zionali, al fine dell’eliminazionedelle forme più abbiette di «lavo-ro minorile» e di sostegno al mi-glioramento della salute sui luo-ghi di lavoro nel mondo.

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Parlamento europeoRisoluzione A5-0283/2001 (2001/2339(INI)) approvata il 20 settembre 2001

Mobbing sul posto di lavoro

Il Parlamento europeo- visti gli articoli 2, 3, 13, 125-129, 136-140 e 143 del trattato Ce;- viste le sue risoluzioni del 13 aprile 1999 sulla comunicazione della Commissione «Modernizzarel’organizzazione del lavoro - Un atteggiamento positivo nei confronti dei cambiamenti», del 24 ottobre2000 su «Orientamenti a favore dell’occupazione per il 2001 - Relazione congiunta sull’occupazione2000» e del 25 ottobre 2000 sull’Agenda per la politica sociale;- viste le parti pertinenti delle conclusioni del Consiglio europeo in occasione dei vertici di Nizza e diStoccolma;- visto l’articolo 163 del suo regolamento;- visti la relazione della commissione per l’occupazione e gli affari sociali e il parere della commissioneper i diritti della donna e le pari opportunità (A5-0283/2000);A. considerando che, secondo un sondaggio svolto tra 21.500 lavoratori dalla Fondazione europea per ilmiglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Fondazione di Dublino), nel corso degli ultimi 12 mesil’8% dei lavoratori dell’Unione europea, pari a 12 milioni di persone, è stato vittima di mobbing sul postodi lavoro, e che si può presupporre che il dato sia notevolmente sottostimato;B. considerando che l’incidenza di fenomeni di violenza e molestie sul lavoro, tra cui la Fondazioneinclude il mobbing, presenta sensibili variazioni tra gli Stati membri e che ciò è dovuto, secondo laFondazione, al fatto che in alcuni paesi soltanto pochi casi vengono dichiarati, che in altri la sensibilitàverso il fenomeno è maggiore e che esistono differenze tra i sistemi giuridici nonché differenze culturali;che la precarietà dell’impiego costituisce una delle cause principali dell’aumento della frequenza disuddetti fenomeni;C. considerando che la Fondazione di Dublino rileva che le persone esposte al mobbing subiscono unostress notevolmente più elevato rispetto agli altri lavoratori in generale e che le molestie costituiscono deirischi potenziali per la salute che spesso sfociano in patologie associate allo stress; che i dati nazionalisul mobbing nella vita professionale, disaggregati per generi, non offrono, secondo l’Agenzia, un quadrouniforme della situazione;D. considerando che dai dati provenienti da uno degli Stati membri risulta che i casi di mobbing sono digran lunga più frequenti nelle professioni caratterizzate da un elevato livello di tensione, professioniesercitate più comunemente da donne che da uomini e che hanno conosciuto una grande espansionenel corso degli anni 90;E. considerando che gli studi e l’esperienza empirica convergono nel rilevare un chiaro nesso tra, da unaparte, il fenomeno del mobbing nella vita professionale e, dall’altra, lo stress o il lavoro ad elevato gradodi tensione, l’aumento della competizione, la riduzione della sicurezza dell’impiego nonché l’incertezzadei compiti professionali;F. considerando che tra le cause del mobbing vanno ad esempio annoverate le carenze a livello diorganizzazione lavorativa, di informazione interna e di direzione; che problemi organizzativi irrisolti e dilunga durata si traducono in pesanti pressioni sui gruppi di lavoro e possono condurre all’adozione dellalogica del «capro espiatorio» e al mobbing; che le conseguenze per l’individuo e per il gruppo di lavoropossono essere rilevanti, così come i costi per i singoli, le imprese e la società;1. ritiene che il mobbing, fenomeno di cui al momento non si conosce la reale entità, costituisca un graveproblema nel contesto della vita professionale e che sia opportuno prestarvi maggiore attenzione erafforzare le misure per farvi fronte, inclusa la ricerca di nuovi strumenti per combattere il fenomeno;2. richiama l’attenzione sul fatto che il continuo aumento dei contratti a termine e della precarietà dellavoro, in particolare tra le donne, crea condizioni propizie alla pratica di varie forme di molestia;3. richiama l’attenzione sugli effetti devastanti del mobbing sulla salute fisica e psichica delle vittime,nonché delle loro famiglie, in quanto essi impongono spesso il ricorso ad un trattamento medico epsicoterapeutico e conducono generalmente a un congedo per malattia o alle dimissioni;4. richiama l’attenzione sul fatto che, secondo alcune inchieste, le donne sono più frequentementevittime che non gli uomini dei fenomeni di mobbing, che si tratti di molestie verticali: discendenti (dalsuperiore al subordinato) o ascendenti (dal subordinato al superiore), di molestie orizzontali (tra colleghidi pari livello) o di molestie miste;5. richiama l’attenzione sul fatto che false accuse di mobbing possono trasformarsi a loro volta in untemibile strumento di mobbing;6. pone l’accento sul fatto che le misure contro il mobbing sul luogo di lavoro vanno considerate unacomponente importante degli sforzi finalizzati all’aumento della qualità del lavoro e al miglioramento delle

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relazioni sociali nella vita lavorativa; ritiene che esse contribuiscano altresì a combattere l’esclusionesociale, il che può giustificare l’adozione di misure comunitarie e risulta in sintonia con l’Agenda sociale egli orientamenti in materia di occupazione dell’Unione europea;7. rileva che i problemi di mobbing sul posto di lavoro vengono probabilmente ancora sottovalutati inmolti settori all’interno dell’Ue e che vi sono molti argomenti a favore di iniziative comuni a livellodell’Unione, quali ad esempio la difficoltà di trovare strumenti efficaci per prevenire e contrastare ilfenomeno, il fatto che gli orientamenti sulle misure per combattere il mobbing sul posto di lavoro possanoprodurre effetti normativi ed influire sugli atteggiamenti e che l’adozione di tali orientamenti comuni siagiustificata anche da ragioni di equità;8. esorta la Commissione a prendere ugualmente in considerazione, nelle sue comunicazioni relative auna strategia comune in materia di salute e sicurezza sul lavoro e al rafforzamento della dimensionequalitativa della politica occupazionale e sociale nonché nel libro verde sulla responsabilità sociale delleimprese, fattori psichici, psicosociali e sociali connessi all’ambiente lavorativo, inclusa l’organizzazionelavorativa, invitandola pertanto ad attribuire importanza a misure di miglioramento dell’ambiente lavorati-vo che siano lungimiranti, sistematiche e preventive, finalizzate tra l’altro a combattere il mobbing sulposto di lavoro e a valutare l’esigenza di iniziative legislative in tal senso;9. esorta il Consiglio e la Commissione ad includere indicatori quantitativi relativi al mobbing sul posto dilavoro negli indicatori relativi alla qualità del lavoro, che dovranno essere definiti in vista del Consiglioeuropeo di Laeken;10. esorta gli Stati membri a rivedere e, se del caso, a completare la propria legislazione vigente sotto ilprofilo della lotta contro il mobbing e le molestie sessuali sul posto di lavoro, nonché a verificare e aduniformare la definizione della fattispecie del «mobbing»;11. sottolinea espressamente la responsabilità degli Stati membri e dell’intera società per il mobbing e laviolenza sul posto di lavoro, ravvisando in tale responsabilità il punto centrale di una strategia di lotta atale fenomeno;12. raccomanda agli Stati membri di imporre alle imprese, ai pubblici poteri nonché alle parti socialil’attuazione di politiche di prevenzione efficaci, l’introduzione di un sistema di scambio di esperienze el’individuazione di procedure atte a risolvere il problema per le vittime e ad evitare sue recrudescenze;raccomanda, in tale contesto, la messa a punto di un’informazione e di una formazione dei lavoratoridipendenti, del personale di inquadramento, delle parti sociali e dei medici del lavoro, sia nel settoreprivato che nel settore pubblico; ricorda a tale proposito la possibilità di nominare sul luogo di lavoro unapersona di fiducia alla quale i lavoratori possono eventualmente rivolgersi;13. esorta la Commissione ad esaminare la possibilità di chiarificare o estendere il campo di applicazionedella direttiva quadro per la salute e la sicurezza sul lavoro oppure di elaborare una nuova direttivaquadro, come strumento giuridico per combattere il fenomeno delle molestie, nonché come meccanismodi difesa del rispetto della dignità della persona del lavoratore, della sua intimità e del suo onore;sottolinea pertanto che è importante che la questione del miglioramento dell’ambiente di lavoro vengaaffrontata in modo sistematico e con l’adozione di misure preventive;14. sottolinea che una base statistica migliore può agevolare e ampliare la conoscenza e la ricerca esegnala il ruolo che l’Eurostat e la Fondazione di Dublino possono svolgere in tale contesto; esorta laCommissione, la Fondazione di Dublino e l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro aprendere iniziative affinché vengano condotti studi approfonditi in materia di mobbing;15. sottolinea l’importanza di studiare più da vicino il fenomeno del mobbing sul posto di lavoro inrelazione sia agli aspetti attinenti all’organizzazione del lavoro sia a quelli legati a fattori quali genere, età,settore e tipo di professione; chiede che lo studio in questione comprenda un’analisi della situazioneparticolare delle donne vittime di mobbing;16. constata che uno Stato membro ha già adottato una normativa mirante a lottare contro il mobbing sulposto di lavoro e che altri Stati sono impegnati nella ratifica di una legislazione volta a reprimere talefenomeno, richiamandosi il più delle volte alle legislazioni adottate per reprimere le molestie sessuali;esorta gli Stati membri a prestare attenzione al problema del mobbing sul luogo di lavoro e a tenerneconto nel contesto delle rispettive legislazioni nazionali e di altre azioni;17. esorta le istituzioni europee a fungere da modello sia per quanto riguarda l’adozione di misure perprevenire e combattere il mobbing all’interno delle loro stesse strutture che per quanto riguarda l’aiuto el’assistenza a individui o gruppi di lavoro, prevedendo eventualmente un adeguamento dello statuto deifunzionari nonché un’adeguata politica di sanzioni;18. constata che le persone esposte al mobbing nelle istituzioni europee beneficiano attualmente di unaiuto insufficiente e si compiace al riguardo con l’amministrazione per aver istituito da tempo un corsodestinato in particolare alle donne amministratrici intitolato «La gestione al femminile» e, più recentemen-te, un comitato consultivo sul mobbing;19. chiede che si esamini in quale misura la consultazione a livello comunitario tra le parti sociali puòcontribuire a combattere il mobbing sul posto di lavoro e ad associare a tale lotta le organizzazioni deilavoratori;

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Considerazionisulla risoluzione europeaLa Risoluzione del ParlamentoEuropeo del 21 luglio 2001 incommento concernente il mob-bing sul posto di lavoro è prege-vole e significativa perché com-pie un’analisi attenta ed oculatadel disagio, delle vessazioni edelle violenze e molestie da am-bito lavorativo, fonti potenzialidi danno psichico alla persona,che sono ricomprese nel mob-bing inteso come fenomeno ne-gativo e unico contenitore, rias-suntivamente, di molteplici si-

tuazioni lavorative pregiudizie-voli. Molta strada è stata fatta daquando, per la prima volta, nel-l’aprile 1995, al 7˚ Congresso Eu-ropeo di Psicologia del Lavoro edelle Organizzazioni a Gyor, inUngheria, si incontrarono i «mob-bers researches»[64], compiendouna panoramica sulle condizionidi lavoro e sullo stress da ambien-te lavoro attraverso lo scambio diesperienze nei vari Stati.Copiosa la letteratura medico-scientifica, sociologica e giusla-voristica, nazionale e internazio-nale, in Europa e, più di recente,sviluppatasi con particolare inten-

sità anche nel nostro Paese, spe-cie nel corso degli ultimi anni[65];numerosi i convegni svoltisi an-che in Italia sul mobbing, moltele Associazioni (ad esempio:«Prima» - «Associazione Italia-na contro il mobbing e lo stresspsico-sociale», in Bologna, ViaTolmino n. 14, fondata da H.Ege) e le Fondazioni (ad esem-pio: Associazione Risorsa -Onlus - Milano, 30 marzo 2000,regolarmente registrata) costitui-tesi sul tema, gli sportelli sindaca-li, le iniziative e i giornali azien-dali e le notizie di stampa[66].Significativa l’ istituzione da par-

[64] Per un confronto ed approfondimento sul tema vedi inGuida al Lavoron. 11/1999, p. 12 e n. 24/2000, p. 29.[65] H. Zaff e Leymann,The content and development of mobbing at work. A Special Issue of The European Journal of

Work and Organizational Psychology, 1996; M.F. Hirigoyen,Molestie morali. La violenza perversa nella vitaquotidiana, Einaudi Ed., Torino, 2000; Antonio Casilli,Stop Mobbing, in Derive-Approdi e Map, 2000; U. Oliva,Danno psichico e mobbingin Tageten. 2/2000; A. Marigliano,Il danno da menomazione psichica: l’altra facciadella luna- Aggiornamento Prof.le n. 26, dal libroLa nuova frontiera del danno risarcibilee così pure inCriteridiagnostici in Psichiatriadel Prof. F. Borsetto e del Dott. S. Bellino, del Dipartimento di Neuroscienza, Universitàdegli Studi di Torino (inTagetenr. 2/2000, p. 45). V. Matto,Il mobbing alla persona e lesione del patrimonioprofessionalein Dir. Relaz. Industr., 1999, 491; S. Saggese,Tutela della salute: la prova del danno biologicoinDir. e Prat. Lav. n. 21/1995; P. Ziviz,La tutela risarcitoria della persona: danno morale e danno esistenziale,Giuffrè Editore, 1999; P. Cendon,Il danno non patrimonialein La responsabilità civile, 1998; M. Rossetti,Dannoesistenzialein Tagete, n. 1/2000; U. Oliva,Mobbing: quale risarcimento?in Danno e resp.2000, 27 ss. e inTagete, settembre 2000, Monateri e altri,Le nuove frontiere del danno; e Danno psichico da mobbing, in Tageten.2/2000; L. De Angelis,Interrogativi in tema di danno alla persona del lavoratore, in ricordo di MassimoD’Antona, in Foro it., maggio 2000, p. 1557; Alpa,La responsabilità civile, Milano, 1999; Castaldi,Il dannopsichico tra medicina legale e dirittoin G.M., 1997; L. Greco,Mobbing: quali esperienze, quale risarcimentoinTageten. 3 - settembre 2001, p. 29.

[66] Tra i tanti segnaliamo:Informatore Inaz- n. 5 del 2001: «Mobbing, un campanello di allarme per l’azienda» a curadi Roberto Merlini; Accordi di clima all’ATM di Torino del 25 gennaio 2001;«Conferenza nazionale per la promozione della salute» Roma, dicembre 2000: «Fumo e mobbing: i nemici degli

20. esorta le parti sociali negli Stati membri a elaborare, tra di loro e a livello comunitario, strategie idoneedi lotta contro il mobbing e la violenza sul luogo di lavoro, procedendo altresì a uno scambio diesperienze in merito secondo il principio delle «migliori pratiche»;21. ricorda che il mobbing comporta altresì conseguenze nefaste per i datori di lavoro per quantoriguarda la redditività e l’efficienza economica dell’impresa a causa dell’assenteismo che esso provoca,della riduzione della produttività dei lavoratori indotta dal loro stato di confusione e di difficoltà diconcentrazione nonché dalla necessità di erogare indennità ai lavoratori licenziati;22. sottolinea l’importanza di ampliare e chiarire la responsabilità del datore di lavoro per quantoconcerne la messa in atto di misure sistematiche atte a creare un ambiente di lavoro soddisfacente;23. chiede che abbia luogo una discussione in merito alle modalità di sostegno alle reti e organizzazionidi volontariato impegnate nella lotta al mobbing;24. invita la Commissione a presentare, entro il marzo 2002, un libro verde recante un’analisi dettagliatadella situazione relativa al mobbing sul posto di lavoro in ogni Stato membro e, sulla base di detta analisi,a presentare successivamente, entro l’ottobre 2002, un programma d’azione concernente le misurecomunitarie contro il mobbing sul posto di lavoro; chiede che tale piano d’azione venga corredato di unoscadenzario;25. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, allaFondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro ed all’Agenzia europea per lasicurezza e la salute sul lavoro.

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te della Regione Lazio di un «Os-servatorio» sul mobbing, su Deli-bera del Consiglio Regionale nel-la seduta del 26 settembre 2001e l’emanazione della legge 11 lu-glio 2002, n. 16 (inBur Laziodel 30 luglio 2002, n. 21 – S.O.n. 3) concernente «Disposizioniper prevenire e contrastare il fe-nomeno del mobbing nei luoghidi lavoro».Numerose anche le proposte dilegge pendenti nel nostro Parla-mento (vedi oltre).Il Parlamento Europeo ha consi-derato l’ampio «movimento»creatosi attorno al mobbing, leindagini, le ricerche e gli studisociologici e scientifici degli spe-cialistici della mente susseguiti-si nel nostro come negli altri Sta-ti d’Europa, e gli orientamentidottrinari e giurisprudenziali.La risoluzione acclara la sussi-stenza del «fenomeno mobbing»in tutta la sua estensione e gravi-tà, e cerca di fronteggiarlo sullabase dei seguenti assunti:1) si riconosce, anzitutto, che ilmobbing ed i suoi devastanti ef-fetti sul singolo e sulla collettivi-tà è determinato da carenze orga-nizzative e di direzione nell’am-bito dell’impresa, pertanto dallaprecarietà delle condizioni di la-voro (molta responsabilità è attri-buita all’aumento dei contratti atermine), a scapito di soggetti dipiù elevato livello culturale eprofessionale e più sovente delladonna lavoratrice;2) si riconosce altresì che dallostress, dai disagi, dalle violenzepsicologiche e dalle molestie neiluoghi di lavoro deriva un dannoalla vita professionale ed alla sa-

lute fisica e psichica delle vitti-me di mobbing, con riflessi sulleloro famiglie[67], comportandocosì la necessità di cure e tratta-menti psico-terapeutici;3) si attribuisce alla «salute» ilvalore di «bene giuridico prima-rio» e, pertanto, «diritto inviola-bile», come tale già riconosciutonell’ordinamento del nostro Pae-se (artt. 2, 32 e 41, comma 2 del-la Costituzione) come pure in al-tri Stati dell’Unione[68], da salva-guardare con un’opera di preven-zione del rischio-mobbing (v. laDirettiva quadro 391/1989/Ceerecepita nel nostro ordinamentocon il decreto legislativo n.626/1994) e mediante idonei edopportuni interventi socio-legi-slativi;4) si è accertato che gli effettidel mobbing risultano vieppiùcatastrofici, per l’elevato costoche esso comporta a danno dellavoratore e dell’impresa (malat-tia, perdita del posto di lavoro e

indennità di licenziamento e di-missioni).Sulla base di queste fondate pre-occupazioni, il Parlamento Euro-peo ha deliberato di interveniresul mobbing con suggerimenti,inviti ed esortazioni nei confron-ti degli Stati membri affinchénon sottovalutino il fenomeno eassumano in tempi rapidi le mi-sure del caso, con confronti escambi di esperienze e di stru-menti assistenziali (adesempio ilprepensionamento è già in vigo-re in Germania) e giudiziari (adesempio in Svezia esiste persinoil reato da mobbing, ipotesi noncondivisa da più parti nel nostroPaese), e legislativi, al fine di«garantire un ambiente di lavorosoddisfacente» e «l’adozione dimisure energiche» contro il mob-bing sul posto di lavoro.Da qui è scaturita l’esigenza diun «libro verde»che, come det-to, non si è ancora realizzato, alfine di una analisi dettagliata sul-

italiani» dalla relazione dell’ex Ministro della Sanità U. Veronesi Quotidiano Metro di Milano dell’11 gennaio2001: «10 milioni di italiani hanno disturbi mentali» dalla relazione dell’ex ministro della Sanità U. Veronesi allaprima Conferenza Nazionale per la salute mentale a Roma.

[67] Trib. Milano n. 1223/2000 inGuida al Diritto n. 14 del 15 aprile 2000; Trib. Milano n. 666/2000.[68] Cfr. i «Beni giuridici» paragr. 823 del codice civile tedesco - Bgb; le disposizioni con cui i diversi tipi di danni

vengono regolamentati dal codice civile austriaco - Abgb; la clausola generale di responsabilità in materia diresponsabilità civile o di fatti illeciti, per i valori in essa contenuti, nel codice civile francese e in altri che vi si sonoispirati, tra i quali i codici italiani.

Regione LazioLegge regionale 11 luglio 2002, n. 16

Disposizioni per prevenire e contrastareil fenomeno del mobbing nei luoghi di lavoro

L’articolo 1 (Finalità) così recita: «La Regione, in attuazione dei principicostituzionali, nel rispetto della normativa statale vigente e nelle moredell’emanazione di un adisciplina organica dello Stato in materia, intervie-ne al fine di prevenire e contrastare l’insorgenza e la diffusione delfenomeno del «mobbing» nei luoghi di lavoro».All’articolo 2 la legge regionale in oggetto fornisce un’ampia definizionedel mobbing e individua gli atti e i comportamenti discriminatori o vessato-ri protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di lavoratori dipendenti,pubblici o privati, da parte del datore di lavoro o soggetti posti in posizio-ne sovraordinata o da altri colleghi.Nei successivi articoli 3, 4, 5, e 6 la Regione individua e promuovel’istituzione di soggetti idonei alla sensibilizzazione, formazione e assi-stenza dei lavoratori, quali: Organi paritetici; Centri anti-mobbing; EntiLocali; Osservatorio regionale sul mobbing con sede presso l’Assessora-to competente in materia di lavoro.

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la situazione del mobbing sul po-sto di lavoro in ogni Stato del-l’Unione e di un successivo pro-gramma di misure comunitarie.L’auspicio è che l’appello delParlamento Europeo venga fattoproprio ed ottemperato tempesti-vamente e con senso di responsa-bilità da parte di tutti gli Statimembri.Si segnala, infine, che nel nostroPaese le strutture sanitarie pub-bliche, avendo come quasi esclu-sivo riferimento il Centro di Di-sadattamento Lavorativo dellaClinica del Lavoro «L. Devoto»dell’Università Statale di Mila-

no (vedi box sottoriportato) el’Azienda sanitaria locale di Ro-ma (Asl-RM ) oltre alla strutturadi ascolto dell’Ispesl in Roma,appaiono insufficienti e inade-guate rispetto alla domanda dicure ed assistenza per i semprepiù numerosi casi di mobbing; illoro potenziamento appare per-tanto non più dilazionabile.Per contro, è di fondamentale ri-levanza la delibera del Consigliodi Amministrazione dell’Inail,approvata nella seduta del 26 lu-glio 2001, nella quale il mob-bing viene considerato quale fat-tore di infortunio sul lavoro e di

malattia professionale, e come ta-le meritevole di tutela assicurati-va, in ottemperanza del più voltecitato Dlgs n. 38 del 2000 (con-cernente il «riordino» del-l’Inail), il cui articolo 10, com-ma 4 si ispira alla sentenza dellaCorte Costituzionale n. 179 del1988 (in materia di malattie pro-fessionali non tabellate).Si può pertanto in conclusioneaffermare che l’Istituto assicura-tore (Inail) ha finalmente presoatto di una realtà sulla quale do-verosamente intervenire con gliopportuni benefici assistenzialie adeguate tutele risarcitorie.

La clinica delle malattie del lavoro «Luigi Devoto» di Milanoe il mobbing

Affrontando il tema del mobbing, merita una doverosa segnalazione il competente apporto specialisticopluriennale dell’équipe del Servizio di Medicina Preventiva delle malattie del lavoro, nell’ambito delleattività della Clinica del Lavoro «L. Devoto» dell’Università Statale di Milano. Detta attività viene espletatamediante il Centro per la Prevenzione, Diagnosi, Cura e Riabilitazione del Disadattamento Lavorativo(CDL) degli Istituti Clinici di Perfezionamento, afferente al Dipartimento di Medicina del Lavoro eSicurezza negli Ambienti di Lavoro - ove operano il responsabile Dott. Renato Gilioli, e la Dr.ssa M.G.Cassitto - in collegamento con l’Ispesl (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro).La Clinica del Lavoro «L. Devoto» è stata fondata nel 1902 e ha sede in Milano via San Barnaba, n. 8.Nel marzo 2002, in occasione del suo Centenario, ha pubblicato un libro che ne illustra origini, sviluppo,ed Aree Istituzionali di Interesse: Assistenza, Ricerca, Didattica. Nell’ambito di tali Aree hanno presopiede anche le prime ricerche sul «mobbing».L’attività di ricerca del Centro di Disadattamento Lavorativo sul mobbing ha avuto inizio nel corso del1992 ed è venuta alla ribalta a distanza di diversi anni attraverso il primo Seminario Nazionale, tenutosi aMilano il 24 febbraio 1999, sulle molestie morali: «il mobbing» appunto.Un secondo Seminario Nazionale sul mobbing si è svolto, pochi mesi dopo, il 4 giugno 1999, a Roma,mettendo a confronto professionalità e protagonisti diversamente coinvolti nel mobbing. Più di recentenei giorni 18 e 19 maggio e 8-9 giugno 2002, la Clinica del Lavoro «L. Devoto» di Milano ha promosso edorganizzato un «Corso di Formazione inerente alla Violenza Morale sul Lavoro (Mobbing)», aperto apsicologi, psichiatri, medici del lavoro e medici legali nell’ambito delle attività del Consorzio Ispesl/Icp peril Centro di collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità per la Medicina del Lavoro el’Igiene Industriale.L’assistenza che il Centro presta è basata su visite neurologiche, colloqui clinico-psicologici e testpsico-diagnostici, e comprende un «Questionario Mobbing»; il paziente è inviato dal medico di base per«sospetto stress occupazionale». Dopo un ricovero in Day-Hospital, se è riconosciuta una patologiacollegata al mobbing, il Centro può rilasciare diagnosi di disturbi della sfera emotiva, o di «Disturbopost-traumatico da stress, con situazione lavorativa avversativa» o «Disturbo dell’Adattamento». Solo surichiesta della vittima del mobbing, una volta espletato il ciclo di diagnosi, cura e ricovero ed accertatal’eziologia del malessere che assume sovente i connotati di una vera e propria malattia di naturapsichica, viene redatta una perizia o parere medico legale dal Responsabile del Centro da cui è possibileevincere, attraverso una minuziosa storia clinica del caso, se ed in quale misura percentuale si rilevanopostumi permanenti invalidanti a carico del lavoratore quale vittima del mobbing. La perizia rappresentaun fondamentale strumento, seppure non l’unico, di «prova» del mobbing da utilizzare nella controversiagiudiziale, e rappresenta la «fotografia della storia clinica e della vicenda lavorativa» della vittima delmobbing. Il Centro di Disadattamento Lavorativo può segnalare il caso al medico competente dell’azien-da, in relazione al rischio-salute del dipendente, nell’ambito della previsione normativa del Dlgs n.626/1994, e richiedere all’Asl un’ispezione all’interno dell’azienda.È di recente istituzione la creazione all’interno del Centro di Disadattamento Lavorativo di un Gruppo diAuto-aiuto di lavoratori che, sull’esempio dei gruppi degli Alcolisti Anonimi, si riunisce una volta allasettimana per un confronto sulle proprie esperienze. L’assistenza che il Centro fornisce è gratuita. Sonoprevisti programmi e Corsi di formazione specialmente per medici e dirigenti d’azienda.

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A lcuni autorevoli giuristi direcente hanno sostenutoche non sia necessario un

intervento legislativo che disci-plini ad hoc il mobbing (P.G.Monateri, M. Bona e U. Oliva,Mobbing: vessazioni sul lavoro,Giuffrè Editore, Milano, 2000,p. 132; P. Denari,La responsabi-lità diretta e personale nel dan-no da mobbing, in Lavoro e Pre-videnza oggi, n. 1, 2000, p. 5 ess.), ritenendo che l’ordinamen-to sia dotato di tutti gli strumentidi tutela, dalle norme del codicecivile a quelle penali, dallo Statu-to dei Lavoratori alla normativadi prevenzione e sicurezza antin-fortunistica e di tutela della lavo-ratrice madre, per proteggere levittime sul mobbing.Altri contraddicono tale orienta-mento rimarcando la necessità diprevenire, anzitutto, e poi anchedi reprimere il fenomeno delmobbing nei luoghi di lavoro (R.Gilioli, Cattivi capi, cattivi colle-ghi, Mondadori, Milano, 2000).

Progetti e disegnidi legge presentatinella XIII legislaturaI progetti di legge presentati nel-la XIII legislatura sono animatida analoghi fini ispiratori.Infatti: a)definiscono concettual-mente il «mobbing»;b) indivi-duano quali possibili persecutorii datori di lavoro, i superiori ge-rarchici, i pari grado e (solo alcu-ni progetti) i subordinati;c) pre-vedono responsabilità disciplina-ri a carico dei promotori del mob-bing e la «responsabilizzazione»del datore di lavoro che vieneobbligato a verificare le denuncedi «mobbing» e ad assumere le

necessarie conseguenti iniziati-ve (irrogazione di provvedimen-ti disciplinari, rimozione degli ef-fetti precise, ecc.);d) pongono acarico del datore di lavoro l’one-re di indicare le azioni di preven-zione e informazione;e) si pro-pongono l’individuazione e puni-zione di eventuali strategie azien-dali che, attraverso il «mob-bing», si propongano di ridurre orazionalizzare il personale (pro-getto n. 4313 del 2 novembre1999);f) definiscono le azioni ditutela che la vittima potrà pro-muovere (ricorso alla conciliazio-ne, anche attraverso le rappresen-tanze sindacali e all’autorità giu-diziaria).Segnaliamo che esiste una diffe-renza di approccio di non pococonto tra i vari progetti in esamee cioè: mentre dei disegni n.4265 del 1999 e n. 4313 del1999, n. 4512 del 2000 e nel pro-getto n. 6410 del 1999 è previstoun tipo di tutela privatistica (an-nullamento o nullità degli attivessatori, risarcimento del dan-no patito dalla vittima in via equi-tativa, responsabilità disciplina-re del mobber o di chi denunciafatti di mobbing non veritieri),negli altri progetti n. 1813 del1996, n. 6667 e n. 7265 del 2000è prevista una tutela penalisticadella vittima di mobbing, conl’irrogazione di sanzioni penalidetentive o pecuniarie, eventual-mente corredate da pene accesso-rie quali ad esempio l’interdizio-ne dai pubblici uffici.

Camera dei deputati - Propostadi legge n. 1813 del 9 luglio 1996(ad iniziativa dei deputati Cicu,Marras, Massidda, Liotta, Alef-fi, Cuccu, Armosino, Bergamo,

Burani, Procaccini, Cascio, Co-sentino, Danese, Del Barone, Di-vella, Floresta, Giannattasio,Guidi, Pagliuca, Rosso, Tarditi)

Norme per la repressione delterrorismo psicologico nei luo-ghi di lavoroNella relazione si legge che:«Con mobbing si definisce unaforma di terrore psicologico cheviene esercitato nel posto di lavo-ro. Si manifesta con atti e strate-gie persecutrici nei confronti del-le vittime (mobbizzati). Gli arte-fici, denominati mobber, posso-no essere colleghi di lavoro, su-periori, ma a volte l’azienda stes-sa nell’ambito di una strategiaprecisa. Il mobbing, qualsiasi siail fine, è sempre e comunque unabuso perpetrato nei confronti diuna persona, che ne subisce i dan-ni economici e soprattutto psico-logici. Lo scopo di chi attua unastrategia di mobbing è quello dieliminare una persona che è, o èdiventata, «scomoda» perpetran-do un’azione psicologica chepuò provocare il licenziamentovolontario senza per questo gene-rare un caso sindacale. Le conse-guenze del mobbing sono note-voli ed incidono non solo nellasfera privata, ma investono la re-altà sociale con ulteriori pesi perle strutture pubbliche di assisten-za a cui si aggiunge il danneggia-mento che subisce la struttura dilavoro con conseguente signifi-cativo calo della produttività.Ricerche condotte in altri Paesihanno pure dimostrato che ilmobbing può portare fino alla in-validità psicologica, e quindi sipuò parlare di una vera e propriamalattia professionale del tuttosimile a infortuni sul lavoro. Pro-

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prio nel mondo politico, negli an-ni settanta, a un deputato è statariconosciuta una infermità per ef-fetto del mobbing e per questo siè provveduto al rilascio di unapensione di invalidità. In Sveziauna indagine statistica ha dimo-strato che il 20 per cento dei sui-cidi, in un anno, hanno avutoquale causa scatenante fenomenidi mobbing. In Italia soffronoper mobbing circa un milione dilavoratori e si stimano in 5 milio-ni le persone coinvolte in qual-che modo nel fenomeno, qualifamiliari, amici o parenti dellevittime. Un lavoratore costrettoa prepensionamento a soli 40 an-ni determina un costo sociale diun miliardo e 200 milioni in piùrispetto a un lavoratore che va inquiescenza all’età prevista. Pos-sono configurarsi nel mobbinganche le molestie sessuali, 1’o-stracismo del datore di lavoronei confronti del personale fem-minile, la diversità politica dellavoratore rispetto a quella azien-dale, ecc. L’atteggiamento re-pressivo può essere assunto nel-l’ambito di una strategia azienda-le tesa alla riduzione di persona-le o all’eliminazione di personeindesiderate, colpendo proprio ilpersonale in condizioni psicolo-giche più deboli. Il mobbing nel-la nostra nazione trova più chealtrove condizioni favorevoliper prosperare grazie ad una cri-si economica preoccupante cheprovoca drastiche riduzioni dipersonale; per questo è altissi-ma, nel lavoratore, la paura diperdere il posto di lavoro.Nel codice penale non è previstoil reato di mobbing, anche sespesso esso si può inquadrare inaltri illeciti come l’abuso di uffi-cio, l’abuso di potere, le mole-stie, eccetera, ossia atti che con-ducono al mobbing. Con la se-guente proposta di legge si vuoleprevedere il reato di mobbing eperseguire penalmente tale com-portamento, equiparandolo ad

un reato verso la persona e versola società. Il reato di mobbingcomporterà una condanna deten-tiva, nei confronti del mobber,fino a tre anni e l’interdizionedai pubblici uffici fino a tre anni.Tale progetto di legge si presta aduplice censura, in quanto san-ziona penalmente il mobbingsenza prevedere alcuna tutela omisura preventiva sul piano pri-vatistico e nell’ambiente di lavo-ro e introduce così una discipli-na troppo rigorosa elevando laconflittualità tra colleghi.

Camera dei deputatiProposta di legge n. 6410del 30 settembre 1999(ad inizia-tiva dei deputati Benvenuto, Cia-ni, Pistone, Repetto)

Disposizioni a tutela dei lavora-tori dalla violenza e dalla perse-cuzione psicologicaMolti sono i punti di contattocon il Ddl Senato n. 4265 del 13ottobre 1999 (di seguito analizza-to), infatti, anche il progetto dilegge n. 6410 in esame sottopo-sto alla Camera muove dai risul-tati degli studi anglosassoni dipsicologia del lavoro e dalle stati-stiche relative; rileva l’esigenzadi una regolamentazione delmobbing non solo allo scopo ditutelare la dignità umana e l’inte-grità psico-fisica dei lavoratorima anche a quello di minimizza-re i costi dati dalla formazione didiseconomie interne all’aziendae per la cura dei danni provocatidalle condotte lesive, con conse-guente accentuazione dell’impor-tanza delle iniziative preventive,e particolarmente di quelle infor-mative; è applicabile sia ai dato-ri di lavoro privati sia a quellipubblici; prevede due ore supple-mentari su base annuale per effet-tuare riunioni informative sulproblema, fuori dall’orario di la-voro; prevede l’applicazione del-le sanzioni disciplinari a chi com-mette le azioni persecutorie o achi denuncia consapevolmente il

compimento di vessazioni inesi-stenti, al fine di ottenere vantag-gi comunque configurabili; pre-vede, negli stessi termini, la tute-la giudiziale ed il risarcimentodel danno liquidabile in formaequitativa. Tuttavia, tra le dueproposte vi sono alcune differen-ze che meritano di essere sottoli-neate, seppur sinteticamente.L’art. l fornisce la definizione dimobbing specificando di dispor-re la tutela dei lavoratori da «attie comportamenti ostili che assu-mono le caratteristiche della vio-lenza e della persecuzione psico-logica, nell’ambito dei rapportidi lavoro». La fattispecie «vio-lenza e della persecuzione psico-logica» è integrata dagli «atti po-sti in essere e i comportamentitenuti da datori di lavoro, non-ché da soggetti che rivestano in-carichi in posizione sovraordina-ta o pari grado nei confronti dellavoratore, che mirano a danneg-giare quest’ultimo e che sonosvolti con carattere sistematico eduraturo e con palese predetermi-nazione». Al di là della differen-za terminologica nella definizio-ne dei comportamenti lesivi enel requisito della palese prede-terminazione invece che dell’in-tensità, viene in rilievo quiun’importante differenza rispet-to al Ddl Senato 4265: la limita-zione della definizione di mob-bing agli atti posti in essere dacolleghi fino al pari grado rispet-to a chi subisce i comportamentilesivi, con esclusione invece diquelli posti in essere da dipen-denti con posizione inferiore nel-la gerarchia aziendale: la nozio-ne è quindi più restrittiva, e sidiscosta da quella prospettatadalla psicologia del lavoro.L’art. 1 fornisce anch’esso unelenco di comportamenti rilevan-ti (precisando che essi «si caratte-rizzano per il contenuto vessato-rio e per le finalità persecutorie,e si traducono in maltrattamentiverbali e in atteggiamenti che

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danneggiano la personalità del la-voratore, quali il licenziamento,le dimissioni forzate, il pregiudi-zio delle prospettive di progres-sione di carriera, l’ingiustificatarimozione da incarichi già affida-ti, l’esclusione dalla comunica-zione di informazioni rilevantiper lo svolgimento delle attivitàlavorative, la svalutazione dei ri-sultati ottenuti»), ma rinvia adun decreto da emanarsi ad operadel Ministro del lavoro e dellaprevidenza sociale, per l’indivi-duazione delle fattispecie di vio-lenze e persecuzioni rilevanti aifini del provvedimento. L’elen-cazione già fornita nell’articolonon è perciò esauriente ed è soloesemplificativa. E espressamen-te delineato l’ambito in cui il dan-no di natura psico-fisica provoca-to dagli atti e comportamenti lesi-vi rileva ai fini del provvedimen-to: ciò avviene quando esso com-porta la menomazione della capa-cità lavorativa, ovvero pregiudi-ca l’autostima del lavoratore cheli subisce, ovvero si traduce informe depressive (art. 1, c. 4).In questi precisi termini, è co-munque riconosciuta la rilevan-za del danno biologico, che sidifferenzia dalla menomazionedella capacità lavorativa e com-prende le altre due eventualitàprospettate dall’articolo. L’art. 2prevede anch’esso l’annullabili-tà degli atti e delle decisioni«concernenti le variazioni dellequalifiche, delle mansioni, degliincarichi, ovvero i trasferimenti,riconducibili alla violenza e allapersecuzione psicologica» mastabilisce solo che essi sono an-nullabili a richiesta del lavorato-re danneggiato, non facendo al-cun riferimento, invece, all’art.2113 c.c. Per quanto riguarda leazioni di prevenzione ed infor-mazione, oltre al menzionato de-creto del Ministro del lavoro edella previdenza sociale ed alledue ore supplementari per assem-blee informative, l’art. 3 prevede

che «i datori di lavoro e le rispet-tive rappresentanze sindacaliadottano tutte le iniziative neces-sarie allo scopo di prevenire laviolenza e la persecuzione psico-logica (...) ivi comprese le infor-mazioni rilevanti con riferimen-to alle assegnazioni di incarichi,ai trasferimenti, alle variazioninelle qualifiche e nelle mansioniaffidate, nonché tutte le informa-zioni che attengono alle modali-tà di utilizzo dei lavoratori», eche tali informazioni, insieme aldecreto ministeriale contenentele fattispecie sanzionate, devonoessere affisse nelle bachecheaziendali. Relativamente alle mi-sure da intraprendere tempestiva-mente, l’art. 3 prosegue preve-dendo che in caso di denunciadei comportamenti lesivi al dato-re di lavoro ovvero alle rappre-sentanze sindacali aziendali,«questi ultimi hanno l’obbligo diporre in essere procedure tempe-stive di accertamento dei fatti de-nunciati, eventualmente anchecon l’ausilio di esperti esterni al-l’azienda», ed «il datore di lavo-ro è tenuto ad assumere le misu-re necessarie per il loro supera-mento» (dal tenore della frasesembra che quest’ultimo obbli-go sia posto solo a carico del da-tore di lavoro, e non anche delleOo.Ss., come invece nel Ddl alSenato). E previsto che «all’indi-viduazione di tali misure si pro-cede mediante il concorso dei la-voratori dell’area aziendale inte-ressata ai fatti accertati».Per quanto riguarda la pubblicitàdel provvedimento del giudice,l’art. 6 prevede che il giudicepuò disporre che sia data infor-mazione del provvedimento dicondanna (mentre nulla è dettodi quello di assoluzione, a diffe-renza di quanto stabilito dal DdlSenato 4265), indicando se deb-ba essere omesso il nome dellapersona che ha subito tali violen-ze o persecuzioni.La Confindustria rivolge le pro-

prie critiche soprattutto alla ter-minologia utilizzata definita «im-propria», estranea a quella giuri-dica, contenente nozioni assentidal lessico giuridico e prive per-ciò di «contenuto concreto».Infine l’Associazione giudica,come emerge dalla relazione inoggetto, l’apparato sanzionato-rio penalistico di alcuni progettidi legge, in contrasto rispetto al-l’attuale tendenza alla depenaliz-zazione che sta interessando lamateria dei rapporti di lavoro, enon in linea con le forme di tute-la adottate negli altri Stati euro-pei come Norvegia, Francia eGran Bretagna. Al disegno di leg-ge n. 6410 è allegata una memo-ria della Uil in cui il Sindacatoesprime l’esigenza di indicareazioni di prevenzione e di infor-mazione per prevenire e control-lare il mobbing; nel testo sonoindicati come mezzi di risoluzio-ne dei conflitti la conciliazioneed il ricorso a specifici strumentidisciplinari. Importante è riporta-re il punto di vista della Uil cheritiene di non condividere l’ap-proccio repressivo di alcune Pro-poste e Disegni di legge.

Senato della RepubblicaDisegno di legge n. 4265del 13 ottobre 1999(ad iniziati-va dei senatori Tapparo, Battafa-rano, De Luca, Duva, Gruosso,Manzi, Montagnino, Pelella, Pi-loni, Ripamonti e Smuraglia)

Tutela della persona che lavorada violenze morali e persecuzio-ni psicologiche nell’ambito del-l’attività lavorativaTale disegno di legge contieneun’ampia definizione di mob-bing e ha incontrato il favore del-la dottrina. Come risulta dalla re-lazione che lo accompagna, ilDdl ha, innanzitutto, lo scopo di«favorire una azione preventivaefficace», tramite l’informazio-ne-sensibilizzazione e l’interven-to prima che le condotte di mob-bing abbiano cagionato danni,

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ma anche quello di fornire, co-munque, strumenti di tutela, re-pressivi e riparatori. E ciò nonsolo al fine, etico e di giustizia,della «tutela individuale della di-gnità ed integrità della persona»,per la correttezza nei rapportiumani e la civile convivenza ecoesione, ma anche a quello, diopportunità economica, di impe-dire la «generazione di disecono-mie interne ed esterne al luogodi lavoro», per il buon funziona-mento delle aziende e la mini-mizzazione dei costi sociali e sa-nitari. È qui infatti ritenuto chela menomazione dell’opportuni-tà di autorealizzazione che l’indi-viduo trova nel lavoro ha effettinegativi su entrambi questi aspet-ti, mentre «la cooperazione nellavoro è la migliore strada peruna adeguata utilizzazione e va-lorizzazione delle risorse uma-ne». Nella sua formulazione ildisegno di legge tiene conto, ene ricava spunti, degli studi an-glosassoni, e più particolarmen-te di quelli scandinavi (ancheper quanto riguarda i dati statisti-ci sulle percentuali di suicidi at-tribuibili al mobbing in Svezia).Il Ddl tutela ogni lavoratore im-piegato in «tutte le tipologie dilavoro, pubblico e privato, com-prese le collaborazioni, indipen-dentemente dalla loro natura,mansione e grado», e definisce icomportamenti cui esso si appli-ca (identificanti quindi il mob-bing) come «violenze morali epersecuzioni psicologiche perpe-trate in ambito lavorativo» (artt.1 e 2). Integrano tale nuova fatti-specie tutte le azioni che miranoesplicitamente a danneggiareuna lavoratrice o un lavoratore esono svolte con carattere sistema-tico, duraturo e intenso. All’inter-no di questa ampia definizionegenerale, conforme a quella rag-giunta nella psicologia del lavo-ro, il Ddl fornisce un elenco dicomportamenti specifici («attivessatori, persecutori, le critiche

e i maltrattamenti verbosi esaspe-rati, l’offesa alla dignità, la dele-gittimazione di immagine, anchedi fronte a soggetti esterni all’im-presa, ente o amministrazione -clienti, fornitori, consulenti»).che, per costituire «violenze mo-rali e persecuzione psicologi-che», devono «mirare a discrimi-nare, screditare o, comunque,danneggiare il lavoratore nellapropria carriera, status, potereformale e informale, grado di in-fluenza sugli altri». Sono inoltreaggiunti altri comportamenti(«la rimozione da incarichi,l’esclusione o immotivata margi-nalizzazione dalla normale co-municazione aziendale, la sotto-stima sistematica dei risultati,l’attribuzione di compiti moltoal di sopra delle possibilità pro-fessionali o della condizione fisi-ca e di salute») che vengono con-siderati nel Ddl allo stesso mo-do, ed è previsto che «ciascunelemento concorre individual-mente nella valutazione del livel-lo di gravità». Come si può nota-re, la copiosa enumerazione ditali singole condotte rispecchiain larga misura sia i risultati giàraggiunti nel nostro ordinamen-to in materia (il Ddl però si sof-ferma espressamente anche suivalori quali il «potere formale edinformale» ed il «grado di in-fluenza sugli altri» del lavorato-re, e specifica, quale condotta le-siva l’esclusione o immotivatamarginalizzazione dalla normalecomunicazione aziendale, dandorilevanza specifica ad aspettinon già evidenziati tipicamente),sia quelli degli studi scientificiin materia di psicologia, medici-na e sociologia del lavoro. Inol-tre, il Ddl accoglie l’estensiva de-finizione sviluppatasi in quel-l’ambito anche quando ricono-sce espressamente che le condot-te lesive possono essere «comun-que attuate» non solo dal datoredi lavoro o da superiori, ma an-che da pari-grado o inferiori.

Singolare è la previsione, che for-se meriterebbe considerazioni aparte, secondo la quale «ai finidell’accertamento della respon-sabilità soggettiva», l’istigazio-ne è considerata equivalente allacommissione del fatto.Per quanto riguarda gli interven-ti a fini preventivi, l’art. 3 preve-de l’obbligo per i datori di lavo-ro e le rappresentanze sindacaliaziendali di effettuare azioni diinformazione periodica verso ilavoratori, azioni che «concorro-no ad individuare, anche a livel-lo di sintomi, la manifestazionedi condizioni» dei comportamen-ti lesivi. È stabilito espressamen-te che tale attività informativa de-ve riguardare anche «gli aspettiorganizzativi - ruoli, mansioni,carriere, mobilità - nei quali latrasparenza e la correttezza neirapporti aziendali e professiona-li deve essere sempre manife-sta». Altri strumenti informativiprevisti sono: la comunicazionedel Ministero del lavoro e dellaprevidenza sociale relativa allatutela dalle violenze morali e dal-la persecuzione psicologica nellavoro, che deve essere conse-gnata dal datore di lavoro ai lavo-ratori, al momento della forma-lizzazione di qualsiasi tipo di rap-porto di lavoro, e affissa nellebacheche aziendali; due ore ag-giuntive di assemblea su base an-nuale, fuori dall’orario di lavoro,per trattare questo tema, cui pos-sono partecipare rappresentanzesindacali aziendali, dirigenti sin-dacali ed esperti. In riferimentoagli interventi da attuare primache le violenze morali e le perse-cuzioni psicologiche abbiano ca-gionato danni, l’art. 3, comma 2,stabilisce che quando sono de-nunciati i comportamenti lesivial datore di lavoro e alle rappre-sentanze sindacali aziendali, que-sti due soggetti devono attivare«procedure tempestive di accer-tamento dei fatti denunciati e mi-sure per il loro superamento»,

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per la predisposizione delle qua-li «vengono sentiti anche i lavo-ratori dell’area aziendale interes-sata ai fatti accertati».Per quanto riguarda le conse-guenze dei comportamenti illeci-ti, l’art. 4 stabilisce che nei con-fronti sia di coloro che attuano leazioni lesive, sia di chi denunciaconsapevolmente violenze mora-li e persecuzioni psicologicheche si rivelino inesistenti per ot-tenere vantaggi comunque confi-gurabili, «si può realizzare re-sponsabilità disciplinare, secon-do quanto previsto dalla contrat-tazione collettiva». L’art. 5, inol-tre, prevede, per il lavoratoreche abbia subito il comportamen-to lesivo e non ritenga di avvaler-si delle procedure di conciliazio-ne previste dai contratti colletti-vi, la possibilità di adire il giudi-ce ex art. 413 c.p.c. e di promuo-vere il tentativo di conciliazioneex art. 410 c.p.c., anche attraver-so le rappresentanze sindacaliaziendali. Sempre l’art. 5 sanci-sce la condanna ad opera del giu-dice del responsabile del compor-tamento sanzionato al risarci-mento del danno, da liquidarsi informa equitativa. In mancanzadi ulteriori precisazioni a riguar-do, è stato rilevato in dottrina(l’articolo 5 inserisce l’inciso«anche in attuazione di quantoprevisto dall’art. 2082» c.c., maforse c’è stato un errore nellastampa o nella riproduzione deltesto, dove verosimilmente dove-va essere scritto art. 2087 c.c.,norma qui più pertinente di quel-la che definisce l’imprenditore.Tale dubbio è già stato sollevatoda M. Meucci) che essa potrebbeipotizzare il risarcimento del dan-no biologico, del danno moraleex art. 2059 c.c. slegato dall’inte-grazione di un reato e del dannoprofessionale (da dequalificazio-ne o perdita di chances di carrie-ra). Infine, l’art. 7 recita: «Suistanza della parte interessata, ilgiudice può disporre che del

provvedimento di condanna o diassoluzione venga data informa-zione, a cura del datore di lavo-ro, mediante lettera ai dipenden-ti interessati, per reparto e attivi-tà, dove si è manifestato il casodi violenza morale e persecuzio-ne psicologica, oggetto dell’in-tervento giudiziario, omettendoil nome della persona che ha su-bito tali azioni di violenza e per-secuzione». L’art. 8 prevede lanullità di tutti gli atti o fatti chederivano da comportamenti lesi-vi, nonché la presunzione, salvoprova contraria ex art. 2728,comma 2, c.c., del contenuto di-scriminatorio dei provvedimen-ti, in qualunque modo peggiorati-vi della condizione professiona-le, relativi alla posizione sogget-tiva del lavoratore che abbia po-sto in essere una denuncia perviolenze morali e persecuzionipsicologiche, adottati entro unanno dal momento della denun-cia, compresi i trasferimenti e ilicenziamenti («atti discriminato-ri e di ritorsione»).L’art. 6 stabilisce che «le varia-zioni nelle qualifiche, nelle man-sioni, negli incarichi, nei trasferi-menti o le dimissioni, determina-te da azioni di violenza morale epersecuzione psicologica, sonoimpugnabili ai sensi e per gli ef-fetti di cui all’articolo 2113 c.c.,salvo risarcimento dei danni» co-me stabilito dall’articolo 5 delDdl. Come noto, l’impugnabilitàex art. 2113 c.c. evita che la pre-scrizione decorra in corso di rap-porto lavorativo (come avvieneinvece in regime di stabilità rea-le del posto di lavoro).

Senato della RepubblicaDisegno di legge n. 4313del 2 novembre 1999(ad iniziati-va del senatore De Luca)

Disposizioni a tutela dei lavora-tori e delle lavoratrici dalla vio-lenza psicologicaIl disegno di legge n. 4313 del1999 si differenzia dagli altri poi-

ché introduce all’art. 4 il concet-to di «strategia societaria» e neisuccessivi articoli 5 e 6 precisagli obblighi informativi a caricodel datore e del sindacato e fariferimento alla legge sulla sicu-rezza nei luoghi di lavoro, pro-muovendo i provvedimenti ne-cessari al loro superamento conl’attuazione della Direttiva Qua-dro Cee 391/89, recepita nel no-stro ordinamento con il Dlgs n.626/1994.Nel testo della relazione si leggeche: «Altrettanta rilevanza e dif-fusione sta assumendo nel no-stro Paese un nuovo tipo di disa-gio, trasversale a tutte le catego-rie occupazionali, che con termi-ne inglese si definisce “mob-bing” ed indica un conflitto so-ciale, un’esperienza ed un vissu-to di vessazione psicologica (chea volte sfocia nella violenza),operata ai danni di un lavoratoreda parte di colleghi o superiori.Tale forma di terrore psicologicodi solito viene esercitata attraver-so attacchi reiterati e può assume-re svariate forme: dalla sempliceemarginazione alla diffusione dimaldicenze, dalle continue criti-che alla sistematica persecuzio-ne, dall’assegnazione di compitidequalificanti al carico di oneriinsopportabili, dall’obbligo acomportamenti ed azioni contra-ri all’etica ed alle convinzionidel soggetto alla compromissio-ne dell’immagine pubblica neiconfronti di clienti e superiori.Nei casi più gravi si può arrivareanche al sabotaggio del lavoro ead azioni illegali. Lo scopo ditali violenze è quello di elimina-re una persona che è, o è divenu-ta, in qualche modo “scomoda”,distruggendola psicologicamen-te e socialmente onde provocar-ne il licenziamento o indurla alledimissioni, come comprovato daaccertate strategie aziendali mes-se in atto con siffatta finalità.L’esercizio di tale tipo di “prati-ca”, solitamente, danneggia an-

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che le stesse aziende, laddove èstato registrato un calo significa-tivo della produttività nei repartiin cui qualcuno è stato vessatodai colleghi. Ma, soprattutto, ilmobbing causa problematiche al-la “vittima” che può accusare di-sturbi psicosomatici e/o formedepressive che esprimono attra-verso atteggiamenti di lamentosi-tà, apatia, aggressività, isolamen-to e demotivazione. L’effetto ditale disagio si configura, insom-ma, come una vera e propria ma-lattia professionale, pur rimanen-do una costellazione sintomato-logica che non assurge a sindro-me, differenza per la quale si ren-de indispensabile, a fronte di se-gnalazioni, un accertamento dia-gnostico adeguato, effettuato dauna èquipe dl professionisti ester-ni esperti in materia di disturbipsicologici, onde acclarare la rea-le entità del danno e predisporrei rimedi del caso. In Svezia è sta-to rilevato che tra le cause scate-nanti dei suicidi un buon 15 percento è da attribuirsi ad esperien-ze di mobbing; in Germania èstato istituzionalmente ricono-sciuto l’accesso al pre-pensiona-mento per le vittime di tale feno-meno, con grave danno per la so-cietà tutta: un lavoratore costret-to alla pensione a soli quarantaanni costa alla collettività ben unmiliardo e duecento milioni dilire in più rispetto ad un soggettoche vada in pensione all’età pre-vista! Secondo le prime stime inItalia soffrono di “mobbing” ol-tre un milione di lavoratori, marisultano coinvolte in tale situa-zione circa cinque milioni di per-sone, conteggiate tra familiari edamici della “vittima”.Inoltre meriterebbe un’attenzio-ne particolare un dato probabil-mente “sommerso”: gli aspetti diemarginazione e vessazione lega-ti a problematiche inerenti i ruolimaschili e femminili onde accer-tare discriminazioni vessatoriedi tipo sessuale che si configure-

rebbero quanto meno antiteticheai princìpi di pari opportunitàche dovrebbero animare le rego-le del nostro mercato del lavoro.È quanto mai indispensabile arri-vare, dunque, ad una rapida ap-provazione di una legge che sioccupi delle violenze psicologi-che esercitate a danno dei lavora-tori, attraverso la normativa ingrado di prevenire la diffusione,che detti regole precise in tuttiquei casi dove è stato provatol’atto o il comportamento perse-cutorio. La tutela del lavoratoreva infatti intesa ben oltre le meregaranzie assistenziali e legali, fo-calizzandosi sull’informazione,sulla prevenzione e, una volta ac-certato il danno, sulla possibilitàconcreta della “restitutio ad inte-grum” delle capacità della “vitti-ma”, sul suo pieno recupero psi-cologico, sociale, relazionale elavorativo».

Camera dei deputatiProposta di legge n. 6667del 5 gennaio 2000(ad iniziativa del deputato Fiori)

Disposizioni per la tutela dellapersona da violenze morali epersecuzioni psicologicheIl progetto prevede una tutela distampo penalistico, come il pre-cedente ma è più articolato, conla previsione di un reato di con-dotta che si realizza a prescinde-re dall’evento dannoso in capoal lavoratore, e di una sanzionepecuniaria alternativa alla san-zione penale. Nella relazione co-sì si legge: «La presente propo-sta di legge è intesa a sconfigge-re il deplorevole fenomeno del-l’abuso di autorità, un malcostu-me etico e civile che, nato in ge-nere diffusamente nei posti di la-voro pubblici e privati del nostroPaese, in questi ultimi anni, mal-grado uno stratificato fronte diomertà che ne impedisce la defi-nizione dei margini di consisten-za reale, cresce e si sviluppa inmodo insidioso ed inquietante or-

mai in quasi tutti i settori dellasocietà nazionale. Tale fenome-no, chiamato con il termine an-glosassone “mobbing”, si concre-tizza in una violenza psicologicapiù o meno strisciante volta aprovocare in modo subdolo e si-stematico l’annientamento mora-le e professionale, l’emarginazio-ne sociale, ed in qualche casol’alienazione, di una o più perso-ne, attraverso metodologie diret-te ed indirette, quali molestie per-sonali psico-fisiche e/o sessuali,diffusione preordinata di insinua-zioni calunniose ed infamantisulla vita pubblica e privata, in-giustificata discriminazione nel-la carriera professionale per favo-rire o meno prevaricazioni diaspiranti terzi o, comunque, azio-ni che producano disuguaglian-za di trattamento economico, as-segnazione di carichi di lavoroal di là della soglia ordinaria ol’assegnazione a funzioni o man-sioni inferiori a quelle della qua-lifica funzionale di pertinenza epalesemente degradanti per la di-gnità personale, continuità dicomportamenti vessatori, minac-ciosi, arbitrari e pretestuosi daparte di superiori e colleghi incui si possono ravvisare intenzio-ni preordinate e coordinate perpromuovere nei confronti del lavo-ratore vittima di persecuzione in-giustificati procedimenti discipli-nari, la sospensione dal servizio, illicenziamento o addirittura volon-tarie dimissioni per sottrarsi a taliviolenze materiali e/o psicologi-che o qualsiasi altra azione isolatao concertata, tesa a dequalificarel’immagine morale della personaanche per procurare ad altri sogget-ti agevolazioni e privilegi altrimen-ti disciplinati dalla legge».

Senato della RepubblicaDisegno di legge n. 4512del 16 marzo 2000(ad iniziativadei senatori Tomassini, Asciutti,Terracini, Manca, Lauro, Piccio-ni, Vegas, Costa, Germana, DeAnna, Toniolli, Sella di Montelu-ce, Manfredi, Bettamio, Ventuc-ci, Porcari e Bruni)

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Disposizioni a tutela dei lavora-tori dalla violenza o dalla perse-cuzione psicologicaQuesto disegno di legge presen-ta molti punti di contatto con iprecedenti, in particolare con laproposta di legge n. 6410/1999.Anche qui è presente una defini-zione più restrittiva del concettodi mobbing, limitata ai casi dicomportamenti vessatori attuatidai superiori gerarchici e dai pa-ri grado, con l’esclusione dei sot-toposti. Sono tuttavia presentielementi di novità tra cui:a) l’as-segnazione dei compiti di pre-venzione e di accertamento ad«organi interni» composti da unrappresentante dell’impresa odell’amministrazione pubblica,da un rappresentante eletto dailavoratori e da un esperto ester-no nominato dall’Azienda sanita-ria locale competente per territo-rio (art. 3);b) l’attribuzione, do-po aver accertato i fatti persecu-tori, dell’obbligo di assumere mi-sure idonee alla loro rimozioneesclusivamente al datore di lavo-ro (art. 4);c) la possibilità per il datore dilavoro di opporsi alla richiesta diinformazioni presentata dai lavo-ratori in ordine all’assegnazionedi incarichi, trasferimenti e varia-zioni di qualifica o mansione,quando dalla divulgazione delleinformazioni possa derivare undanno all’azienda o a terzi e co-munque previa adeguata motiva-zione (art. 6).

Camera dei Deputati - Propostadi legge n. 7265 del 26 luglio2000 (ad iniziativa dei deputatiVolontè, Tassone, Teresio, Delfi-no, Grillo, Cutrufo)

Disposizioni per la tutela dei la-voratori nell’ambito dei rappor-ti di lavoroAnche tale progetto prevede unatutela penale contro i comporta-menti di mobbing come i prece-denti n. 1813 e n. 6667; è compo-sto da un unico articolo ed è svol-

to a tutelare il lavoratore non so-lo contro violenze o minacce psi-cologiche, ma anche contro quel-le di tipo fisico. Dispone la reclu-sione da 2 a 3 anni, e l’interdizio-ne dai pubblici uffici fino a 3anni, o, in alternativa alla multavariabile dai 10 milioni ai 40 mi-lioni di lire per «chiunque sulluogo di lavoro pone in essereatti di violenza identificabili inmolestie psico-fisiche, minaccee calunnie o in comportamentivessatori che conducano altri aduna conclamata emarginazionesociale o lavorativa ovvero aduna ingiustificata discriminazio-ne e penalizzazione del tratta-mento retributivo che costringa-no a compiti e a funzioni dequali-ficanti per la dignità che provo-chino menomazioni psico-fisi-che parziali o permanenti». Si di-stingue dai precedenti in quantoprevede, in aggiunta alle sanzio-ni sul piano penalistico, anche lasanzione della nullità per tutti gliatti e le decisioni che comporta-no variazioni di qualifica, incari-co, mansioni o trasferimenti co-munque connessi al reato di vio-lenza psicologica.

Progetti e disegnidi legge presentatinella XIV legislaturaNella XIV legislatura il mob-bing continua ad essere al centrodi discussioni parlamentari edoggetto di numerosi disegni dilegge; attualmente sono in corsodi esame nelle aule parlamentariben quattordici progetti di legge(di cui nove al Senato e cinquealla Camera) sul mobbing.Alcuni di questi costituiscono lariproduzione di Ddl e Pdl presen-tati dalle stesse forze politichenella XIII legislatura. In linea diprincipio, dovrebbero essere ingrado di rinforzare le difese dellavoratore dalle persecuzioni psi-cologiche.Si tratta di proposte animate daanaloghi fini ispiratori che:

a) definiscono il mobbing e de-scrivono i comportamenti perse-cutori in modo generale, o attra-verso esemplificazione delle piùcomuni ipotesi vessatorie odemarginanti in azienda. In alcu-ne di esse si rinvia ad un decretodel Ministero del lavoro il compi-to di individuare le fattispecieconcrete (e tassative) di violenzapsicologica e morale ai danni deilavoratori;b) individuano quali possibilipersecutori i datori di lavoro, isuperiori gerarchici, i pari gradoe (solo alcuni progetti) i subordi-nati;c) in alcuni casi prevedono che lapersecuzione debba avere la fina-lità di danneggiare il lavoratore,in altri ritengono sufficiente l’at-tuazione del comportamento per-secutorio, considerato illegittimoe condannabile anche in assenzadi una precisa finalità;d)prevedono precise responsabi-lità disciplinari a carico dei pro-motori del mobbing e la responsa-bilizzazione del datore di lavoroche viene obbligato a verificarele denunce di mobbing e ad assu-mere le necessarie conseguentiiniziative (irrogazione di provve-dimenti disciplinari, rimozionedegli effetti, ecc.);e)pongono a carico del datore dilavoro l’onere di indicare le azio-ni di prevenzione e informazio-ne che vanno realizzate (impo-nendo chiarezza e trasparenzanei rapporti aziendali) disponen-do, a tal fine, anche lo svolgimen-to di apposite assemblee del per-sonale, consultazioni periodicheo l’istituzione di un apposito or-gano, composto da rappresentan-ti del datore di lavoro, dei lavora-tori e della Asl;f) si propongono l’individuazio-ne e la punizione di eventualistrategie aziendali che, attraver-so il mobbing, si prefiggano diridurre o razionalizzare il perso-nale;g) definiscono le azioni di tutela

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che la vittima potrà promuovere(ricorso alla conciliazione, an-che attraverso le rappresentanzesindacali e all’autorità giudizia-ria);h) impongono l’obbligo di ripri-stino delle situazioni professio-nali colpite dalle azioni persecu-torie, il risarcimento dei dannisubiti e la nullità degli atti discri-minatori e di eventuali atti di ri-torsione in seguito alla promozio-ne di iniziative di tutela;i) prevedono la possibilità di pub-blicità del provvedimento delgiudice.Elemento comune a tutte le pro-poste parlamentari è la valutazio-ne equitativa del danno subitodal lavoratore da parte del giudi-ce ex art. 1226 c.c., ma, per quan-to riguarda la tipologia del dan-no risarcibile (danno biologico,morale, esistenziale), sono anco-ra accese e contrastanti le tesiesposte in dottrina ed applicatein giurisprudenza.Fra tutti i disegni di legge e iprogetti di legge, che abbiamoelencato qui a lato, è interessanteanalizzare ildisegno di legge n.1290 del 27 marzo 2002, conte-nenteNorme generali contro laviolenza psicologica nei luoghidi lavoro, ad iniziativa del sena-tore Eufemi, in quanto presentatre novità: 1) la previsione delmobbing come delitto; tale scel-ta risponde ad esigenze di giusti-zia sostanziale, trasponendo sul-l’evento originato nell’ambientelavorativo lo schema giuridicodella violenza privata;2) l’atten-zione ad una forma di mobbingperpetrata contro dirigenti o fun-zionari direttivi; il fenomeno ri-guarda vessazioni operate da di-pendenti (sindacalisti) nei con-fronti di autorità gerarchicamen-te sopraordinate;3) la previsionedel mobbing esterno; si tratta intale caso di una pressione opera-ta da organizzazioni esterne.Da ultimo si segnala che unaCommissione Tecnico Scientifi-ca (composta dal Direttore Servi-

zio Legislativo dell’Aran, dalPresidente della Federmanage-ment, dal Responsabile del La-boratorio di Psicologia del Lavo-ro dell’Ispesl, dal Presidente del-la Mima e dal Prof. Renato Gi-lioli) di analisi e studio sulle po-litiche di gestione delle risorseumane e sulle cause e le conse-

guenze dei comportamenti ves-satori nei confronti dei lavorato-ri ha presentato, nel febbraio2003, alla Presidenza del Consi-glio ed al Ministero della funzio-ne pubblica una «proposta di leg-ge» contro la violenza morale epsichica in occasione di lavoro(Mobbing).

Progetti e disegni di leggepresentati nella XIV legislatura

SENATO DELLA REPUBBLICA

1. Disegno di legge d’iniziativa del sen. Tapparo ed altri n. 4265,ripresentato nella XIV legislatura dal sen. Battafarano con il n. 924del 5 dicembre 2001: «Tutela della persona che lavora da violenzemorali e persecuzioni psicologiche».2. Disegno di legge d’iniziativa del sen. Tomassini, n. 4512, ripresen-tato dallo stesso nella XIV legislatura con il n. 122 del 6 giugno 2001:«Disposizioni a tutela dei lavoratori dalla violenza o dalla persecuzio-ne psicologica».3. Disegno di legge d’iniziativa del sen. Magnalbò n. 4802, ripresenta-to dallo stesso nella XIV legislatura con il n. 422 del 9 luglio 2001:«Norme per contrastare il fenomeno del mobbing».4. Disegno di legge n. 266 del 21 giugno 2001 d’iniziativa del sen.Ripamonti - identico al n. 924/2001:«Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzionipsicologiche nell’ambito dell’attività lavorativa».5. Disegno di legge n. 870 del 21 novembre 2001 d’iniziativa del sen.Costa:«Norme per contrastare il fenomeno del mobbing».6. Disegno di legge n. 986 del 20 dicembre 2001 d’iniziativa del sen.Tofani ed altri:«Disposizioni a tutela della persecuzione psicologica negli ambientidi lavoro».7. Disegno di legge n. 1242 del 14 marzo 2002 d’iniziativa del sen.Montagnino: «Tutela della persona che lavora da violenze morali epersecuzioni psicologiche nell’ambito dell’attività lavorativa».8. Disegno di legge n. 1280 del 21 marzo 2002 d’iniziativa del sen.Sodano: «Norme per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori damolestie sessuali e psicologiche nel mondo del lavoro».9. Disegno di legge n. 1290 del 27 marzo 2002 d’iniziativa del sen.Eufemi:«Norme generali contro la violenza psicologica nei luoghi di lavoro».

CAMERA DEI DEPUTATI

1. Proposta di legge n. 581 del 6 giugno 2001 dell’on. Loddo Tonino:«Disposizioni a tutela dei lavoratori dalla violenza e dalla persecuzio-ne psicologica».2. Proposta di legge n. 1128 del 28 giugno 2001 dell’on. Benvenuto:«Disposizioni a tutela dei lavoratori dalla violenza e dalla persecuzio-ne psicologica».3. Proposta di legge n. 2040 del 28 novembre 2001 dell’on. Fiori:«Disposizioni a tutela dei lavoratori dalla violenza e dalla persecuzio-ne psicologica».4. Proposta di legge n. 2143 del 21 dicembre 2001 dell’on. Tarantino:«Disposizioni per la tutela dei lavoratori da molestie morali e violenzepsicologiche».5. Proposta di legge n. 2346 del 14 febbraio 2002 dell’on. Zanella.

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GUIDA al LAVORO A P P R O F O N D I M E N T I

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