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CONTRATTO UNIFORME D'UTILIZZAZIONE DEI CARRI (C.U.U.) Edizione del 01 luglio 2006

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CONTRATTO UNIFORME D'UTILIZZAZIONE DEI CARRI

(C.U.U.)

Edizione del 01 luglio 2006

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SOMMARIO

PREAMBOLO CAPITOLO I OGGETTO, CAMPO D'APPLICAZIONE, DENUNCIA,

ATTUALIZZAZIONE DEL CONTRATTO, ESCLUSIONE DAL CONTRATTO

Articolo 1 : Oggetto Articolo 2 : Campo d'applicazione Articolo 3 : Denuncia Articolo 4 : Attualizzazione del contratto Articolo 5 : Esclusione dal contratto Articolo 6 : Riservato CAPITOLO II : OBBLIGHI E DIRITTI DEL DETENTORE Articolo 7 : Ammissione Tecnica e manutenzione dei carri Articolo 8 : Iscrizioni presenti sul carro. Identificazione del carro Articolo 9 : Diritto di disposizione del Detentore CAPITOLO III : OBBLIGHI E DIRITTI DELLE IMPRESE FERROVIARIE Articolo 10 : Accettazione dei carri Articolo 11 : Rifiuto dei carri. Articolo 12 : Trattamento dei carri Articolo 13 : Tempi di trasporto dei carri e responsabilità Articolo 14 : Disposizione di carri vuoti Articolo 15 : Informazioni da fornire al Detentore Articolo 16 : Consegna di un carro a terzi. Articolo 17 : Accettazione di carri di Detentori terzi CAPITOLO IV : CONSTATAZIONE E TRATTAMENTO DELLE AVARIE AI CARRI

SOTTO LA SORVEGLIANZA DI UNA IF Articolo 18 : Constatazione delle avarie Articolo 19 : Trattamento delle avarie Articolo 20 : Trattamento dei carri e degli elementi amovibili perduti Articolo 21 : Trattamento dei carrelli CAPITOLO V : RESPONSABILITA’ IN CASO DI PERDITA O DI AVARIA DI UN

CARRO Articolo 22 : Responsabilità dell’Impresa ferroviaria utilizzatrice Articolo 23 : Montante dell’indennità Articolo 24 : Responsabilità d’utilizzatori precedenti Articolo 25 : Obbligo di riduzione del danno Articolo 26 : Pagamento dei danni

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CAPITOLO VI : RESPONSABILITA’ IN CASO DI DANNI CAUSATI DA UN CARRO Articolo 27 : Principio di responsabilità CAPITOLO VII : RESPONSABILITA’ PER GLI AGENTI E ALTRO PERSONALE Articolo 28 : Principio di responsabilità CAPITOLO VIII : DISPOSIZIONI DIVERSE Articolo 29: Direttive di carico Articolo 30: Conteggi e pagamenti Articolo 31 : Obbligo al rimborso del danno e degli interessi Articolo 32 : Giurisdizioni competenti Articolo 33 : Prescrizione Articolo 34 : Lingue di redazione Articolo 35 : Entrata in vigore

ALLEGATI

Allegato 1 : Lista dei detentori e delle imprese ferroviarie aderenti Allegato 2 : Definizioni Allegato 3 : Lettera carro Allegato 4 : Processo verbale di constatazione dell’avaria del carro Allegato 5 : Metodo di calcolo del valore residuo di un carro Allegato 6 : Indennità in caso di privazione dell’utilizzo del carro Allegato 7 : Pezzi di ricambio Allegato 8 : Regolamento interno relativo all’applicazione ed attualizzazione del

CUU Allegato 9 : Condizioni per la visita tecnica di scambio dei carri (pubblicato a parte) Allegato 10 : Manutenzione curativa e manutenzione preventiva Allegato 11 : Iscrizioni e segni sui carri (pubblicato a parte) Allegato 12 : Catalogo delle avarie ai carri merci

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PREAMBOLO

L'utilizzazione dei carri come mezzi di trasporto da parte delle imprese ferroviarie* esige

la messa in esercizio di disposizioni contrattuali che definiscono i diritti e gli obblighi di

ciascuna delle parti.

Al fine di aumentare l'efficacia e la competitività del trasporto merci ferroviario, i detentori

di carri* e le Imprese Ferroviarie, le cui liste sono riportate nell’Allegato 1, convengono tra

loro l'applicazione delle disposizioni del presente

CONTRATTO UNIFORME d'UTILIZZAZIONE (CUU).

________________________ NB : nel presente testo, il simbolo * rinvia all'Allegato 2 « Definizioni »

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CAPITOLO I OGGETTO, CAMPO D'APPLICAZIONE, DENUNCIA, ATTUALIZZAZIONE DEL

CONTRATTO, ESCLUSIONE DAL CONTRATTO

Articolo 1 : Oggetto 1.1 Il presente contratto, compresi gli allegati, regola le condizioni di consegna dei

carri per l’utilizzazione come mezzi di trasporto da parte delle imprese ferroviarie in traffico ferroviario nazionale ed internazionale nel campo d’applicazione della COTIF in vigore. Le condizioni commerciali d'utilizzazione dei carri non fanno parte delle disposizioni del presente Contratto.

1.2 Le disposizioni del presente contratto si applicano ai detentori di carri ed imprese ferroviarie in quanto utilizzatori dei carri.

1.3 L'utilizzazione comprende il percorso a carico ed il percorso a vuoto, oltre che i casi in cui il carro si trova sotto la responsabilità di un’ impresa ferroviaria aderente.

1.4 L'utilizzazione e la custodia iniziano con l’accettazione del carro da parte dell’impresa ferroviaria e termina con la consegna del carro al detentore o ad un altro avente diritto, per es. ad un’altra IF aderente, al destinatario contrattuale della merce trasportata o ad un raccordato abilitato alla ricezione del carro.

Articolo 2 : Campo d'applicazione 2.1 Il presente contratto si fonda per il traffico ferroviario internazionale sulle Regole

uniformi CUV (Appendice D alla COTIF 1999) e per il traffico nazionale sulle prescrizioni nazionali di volta in volta applicabili, fin tanto che il contratto stesso sia applicabile.

2.2 L’ammissione sarà effettiva a partire dal 1° giorno del mese successivo, purché la domanda d’ammissione sia stata ricevuta dall’Ufficio CUU almeno un mese prima.

2.3 Le disposizioni del presente contratto multilaterale si applicano tra gli aderenti fintanto che questi non abbiano sottoscritto altri accordi tra loro.

2.4 La lista degli aderenti è redatta ed aggiornata ogni tre mesi al 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre dell’anno dall'ufficio CUU.

Articolo 3 : Denuncia 3.1 Ciascun aderente può denunciare il presente contratto per la fine di ciascun anno

civile mediante un preavviso di almeno sei mesi tramite dichiarazione scritta indirizzata all’Ufficio CUU. La denuncia nonché la data da cui prende effetto sono pubblicati dall’ufficio CUU contemporaneamente alla lista, secondo l'articolo 2.4, pubblicata trimestralmente dall’ufficio CUU.

3.2 Inoltre, l’aderente che ha votato contro una proposta di modifica, può denunciare il contratto contemporaneamente alla messa in vigore di tale modifica, per mezzo di una dichiarazione scritta inviata all’ufficio CUU entro sei settimane dall’adozione della modifica da parte della maggioranza degli aderenti.

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Articolo 4 : Attualizzazione del contratto Per l’attualizzazione del contratto, le parti contraenti del CUU si dotano del Regolamento interno (Allegato 8). L’ufficio CUU riceve la missione di redazione e di coordinamento dell’attualizzazione del CUU. Articolo 5 : Esclusione dal contratto Un aderente che, allo scadere di sei mesi e dopo aver ricevuto una richiesta di pagamento, sarà, due mesi dopo la suddetta richiesta, debitore di un montante superiore a 100 euro, dovuti ai termini della Sezione I, art. 12 dell’Allegato 8, sarà escluso dal contratto con pubblicazione di tale esclusione nella lista trimestrale prevista dall’art. 2.4. Sarà allora considerato come terzo ai sensi degli articoli 16 e 17. Articolo 6 : Riservato

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CAPITOLO II OBBLIGHI E DIRITTI DEL DETENTORE

Articolo 7 : Ammissione tecnica e manutenzione dei carri 7.1 Il detentore deve provvedere a far ammettere tecnicamente* i suoi propri carri

conformemente al regolamento europeo in vigore e che lo restino durante tutta la loro utilizzazione.

7.2 Il detentore deve presentare, alle imprese ferroviarie utilizzatrici che ne fanno richiesta, la prova che la manutenzione dei suoi carri è fatta in conformità alla regolamentazione in vigore. Per le necessità di questo contratto e nei confronti degli altri aderenti, il detentore è considerato come l’entità deputata alla manutenzione del carro, e che ne esercita le responsabilità.

7.3 Il detentore deve permettere alle imprese ferroviarie di effettuare tutte le operazioni di controllo necessarie sui propri carri, a partire da quelle previste dall’Allegato 9.

Articolo 8 : Iscrizioni presenti sul carro. Identificazione del carro. Senza pregiudizio dei regolamenti in vigore, i carri portano le seguenti iscrizioni:

- l'indicazione del Detentore - iscrizioni e segni sui carri secondo l’Allegato 11 - se prevista la stazione o la zona di residenza*

Articolo 9 : Diritto di disposizione del Detentore 9.1 Il detentore ha il controllo dei suoi carri. Nel quadro del presente contratto, il

detentore può agire per mezzo di terzi autorizzati dallo stesso. In caso di dubbi, le istruzioni del detentore primeggiano su quelle dei terzi che affermano di essere autorizzati dal detentore.

9.2 Salvo circostanze imperative relative alla sicurezza, il detentore è il solo autorizzato a dare istruzioni alle imprese ferroviarie per l’utilizzazione dei suoi carri.

9.3 Il detentore dà in tempo utile alle imprese ferroviarie le istruzioni necessarie al trasporto dei carri vuoti.

9.4 La richiesta di un detentore di non consegnare i propri carri ad alcune imprese ferroviarie aderenti o terze deve essere rispettata.

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CAPITOLO III OBBLIGHI E DIRITTI DELLE IMPRESE FERROVIARIE

Articolo 10 : Accettazione dei carri Con riserva del rispetto da parte del detentore degli obblighi che gli derivano dall’applicazione del capitolo II, le imprese ferroviarie aderenti accettano i carri nel quadro della loro offerta commerciale*. Articolo 11 : Rifiuto dei carri Un’ Impresa Ferroviaria aderente può rifiutare dei carri quando: - la loro accettazione è interdetta dalle Autorità Pubbliche; - è temporaneamente impossibile riceverli per una ragione d'esercizio dell’impresa

ferroviaria interessata; - circostanze eccezionali, indipendenti dall’Impresa Ferroviaria (in particolare casi di

forza maggiore), che si oppongono temporaneamente alla loro accettazione - lo stato del carro non è conforme alle prescrizioni tecniche e di manutenzione oltre

che alle direttive di carico in vigore. Un’impresa ferroviaria non può rifiutare i suoi propri carri quando questi sono vuoti ed atti a circolare. Articolo 12 : Trattamento dei carri Ogni Impresa Ferroviaria tratta i carri con cura e nei modi professionalmente adeguati ed effettua le operazioni di controllo prescritte secondo l’Allegato 9. La stessa allo stesso modo effettua i controlli relativi alla sicurezza su tutti i carri, qualunque sia il detentore. Le spese legate a questi controlli correnti non sono fatturati come tali al detentore. Articolo 13 : Tempo di trasporto dei carri e responsabilità. 13.1 I tempi di trasporto dei carri carichi dipendono dal tempo di consegna della merce

trasportata. I tempi di trasporto dei carri vuoti fanno l’oggetto di un accordo. In assenza di un tale accordo, si applicano tempi previsti dall’articolo 16 della CIM per i carri completi.

13.2 L’IF utilizzatrice viene esonerata della responsabilità del superamento del tempo di trasporto quando tale superamento ha per causa: - un errore del detentore, - un ordine di questi non in conseguenza di un errore dell’IF utilizzatrice, - un difetto proprio del carro o del carico, - circostanze particolari che l’IF utilizzatrice non poteva evitare ed alle cui

conseguenze non poteva ovviare, - un rifiuto giustificato del carro o della spedizione discendente dall’applicazione

dell’articolo 11. 13.3 In caso di superamento di tali tempi, imputabile ad un’impresa ferroviaria, il

detentore può reclamare un’indennità per il mancato utilizzo dei carri. Salvo diversa convenzione, il montante dell’indennità per il mancato utilizzo del carro discende dall’Allegato 6. Questa indennità aggiunta all’indennità prevista in caso d’avaria secondo l’Articolo 23.2 non può superare il montante pagato in caso di perdita del carro stesso. Tale indennità è compresa nell’indennità accordata in caso di perdita secondo gli articoli 20.3 o 23.1.

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Articolo 14 : Disposizione di carri vuoti 14.1 L’impresa ferroviaria esegue, nel quadro della propria offerta commerciale, le

istruzioni date dal detentore per l’inoltro dei carri vuoti. 14.2 L’inoltro dei carri vuoti è fatto sotto la scorta di una Lettera Carro* (vedere

Allegato 3). Le modalità relative all’utilizzazione della lettera carro sono contenute nella Guida Lettera Carro CUV (GLC – CUV) edita dal Comitato Internazionale dei Trasporti ferroviari (CIT).

14.3 In caso di mancanza d’istruzioni da parte del detentore all’atto della riconsegna del carro scaricato all’impresa ferroviaria, quest’ultima è obbligata a rinviare il carro alla stazione o zona di residenza o in altra stazione precedentemente convenuta.

Articolo 15 : Informazioni da fornire al Detentore 15.1 L’impresa ferroviaria utilizzatrice fornisce al detentore le informazioni necessarie

all’esercizio ed alla manutenzione dei carri. 15.2 Le imprese ferroviarie forniscono ai detentori dei carri che esse utilizzano, nel

quadro dei loro sistemi d’esercizio e di controllo, le informazioni relative ai chilometri percorsi dai carri.

Articolo 16 : Consegna di un carro a terzi L’impresa ferroviaria che consegna un carro ad un terzo senza esserne stata autorizzata dal detentore, è responsabile nei confronti di questi e risponde dei danni che ne derivassero. La responsabilità del terzo resta immutata. Articolo 17 : Accettazione di carri di Detentori terzi Il presente contratto s’applica anche ai carri di detentori non aderenti al CUU ed accettati da un’impresa ferroviaria aderente. In questo caso, l’impresa ferroviaria che ha accettato il carro è considerata come detentore di questo di fronte alle altre parti del contratto.

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CAPITOLO IV CONSTATAZIONE E TRATTAMENTO DELLE AVARIE AI CARRI SOTTO LA

SORVEGLIANZA DI UNA IF

Articolo 18 : Constatazione delle avarie 18.1 Quando l’avaria di un carro o la perdita o l’avaria dei pezzi amovibili iscritti sul

carro sono scoperte o presunte da una impresa ferroviaria o che il detentore ne denuncia l’esistenza, l’impresa ferroviaria deve indirizzare, senza indugio e, se possibile, in presenza del detentore, un processo verbale di constatazione di avaria del carro (Allegato 4) che rilevi la natura del danno o della perdita e, se possibile, la sua causa ed il momento in cui è avvenuto.

18.2 Quando l’avaria o la perdita dei pezzi non impedisce l’utilizzazione del carro, si può rinunciare ad invitare il detentore ad assistere alle constatazioni.

18.3 Una copia del processo verbale di constatazione di avaria è consegnata senza indugio al detentore.

18.4 Se il detentore non accetta il contenuto della constatazione d’avaria può chiedere che la natura, la causa e l’entità del danno siano constatati da un esperto designato dalle parti in contratto o per via giudiziaria. La procedura è soggetta al diritto dello Stato in cui la constatazione ha luogo.

18.5 Quando un carro subisce un’avaria o una perdita di pezzi che ne impedisce la circolazione o la sua utilizzazione, l’impresa ferroviaria informa immediatamente il detentore fornendogli almeno le seguenti informazioni: - il numero del carro - lo stato del carro (carico o vuoto) - la data ed il luogo dello scarto - il motivo dello scarto - le coordinate del servizio da contattare - la durata prevista dell’indisponibilità del carro (fino a 6 giorni lavorativi; più di 6

giorni lavorativi). Articolo 19 : Trattamento delle avarie 19.1 L’impresa ferroviaria assicura la rimessa in stato di circolazione del carro,

conformemente alle disposizioni dell’Allegato 10. Se il costo delle riparazioni eccede il montante di 750 €, l'accordo del detentore, ad esclusione della sostituzione dei ceppi dei freni, deve essere richiesto anticipatamente. Se il detentore non si oppone nei successivi 2 giorni lavorativi (sabato escluso), i lavori di riparazione vengono effettuati.

19.2 Se le spese di riparazione del carro danneggiato superano l’indennità calcolata secondo l’Allegato 5, il carro è considerato come economicamente non riparabile.

19.3 Quando i danni non alterano la capacità di circolare del carro ma rendono tuttavia difficile la sua utilizzazione, l’impresa ferroviaria può effettuare, senza l’accordo del detentore, dei lavori di ripristino fino al montante di 750 €. L’impresa ferroviaria può, d’accordo con il detentore, essere autorizzata ad effettuare lavori supplementari.

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19.4 Alla fine dei lavori di ripristino, ed in mancanza di particolari istruzioni da parte del detentore, l’impresa ferroviaria restituisce il carro alla stazione destinataria inizialmente prevista.

19.5 In tutti i casi in cui l’impresa ferroviaria effettua o fa effettuare di propria iniziativa lavori di riparazione, applicando le disposizioni dell’Allegato 10, lo fa con tutta la cura necessaria, ricorrendo ad officine selezionate ed utilizzando materiali omologati. L’impresa ferroviaria fornisce al detentore informazioni sul dettaglio dei lavori effettuati.

19.6 La gestione dei pezzi di ricambio è regolata dall’ Allegato 7. 19.7 La presa in carico delle spese di riparazione è descritta nel capitolo V. Articolo 20 : Trattamento dei carri e degli elementi amovibili perduti 20.1 Un carro è considerato come perduto se lo stesso non è messo a disposizione del

detentore nei tre mesi che seguono il giorno d’arrivo della richiesta di ricerca presso l’impresa ferroviaria dove era stato messo a disposizione, o quando il detentore non ha ricevuto indicazioni sul luogo in cui si trova il carro. Questo periodo è aumentato del periodo in cui il carro è immobilizzato per cause non imputabili all’impresa ferroviaria o per avaria.

20.2 Un elemento amovibile indicato sul carro è considerato come perduto quando non viene restituito con lo stesso carro.

20.3 Se una impresa ferroviaria è responsabile, questa paga al detentore : - per un carro perduto, una indennità calcolata conformemente all’Allegato 5 - per gli elementi perduti, una indennità il cui montante corrisponde al valore

degli elementi. 20.4 Il detentore, ricevendo l’indennità, può chiedere per iscritto di essere informato

immediatamente quando il carro (o l’elemento amovibile) è ritrovato. In tal caso, il detentore può esigere nei sei mesi che seguono la ricezione dell’avviso, che il carro (o l’elemento amovibile) gli sia riconsegnato a fronte della restituzione dell’indennità ricevuta. Il periodo compreso tra il pagamento dell’indennità per perdita del carro e la sua restituzione da parte del detentore non dà luogo ad alcuna indennità per la privazione dell’utilizzo del carro.

Articolo 21 : Trattamento dei carrelli Le disposizioni del presente capitolo sono applicabili, allo stesso modo, al trattamento dei carrelli.

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CAPITOLO V RESPONSABILITA’ IN CASO DI PERDITA O AVARIA DI UN CARRO

Articolo 22 : Responsabilità dell’impresa ferroviaria utilizzatrice 22.1 L’impresa ferroviaria, a cui è affidata la custodia di un carro, è responsabile di

fronte al detentore del danno causato per la perdita o l’avaria del carro o dei suoi elementi costitutivi, nella misura in cui essa non fornisca la prova che tale danno non sia stato provocato da un suo errore.

22.2 Non c’è errore dell’impresa ferroviaria se questa ne fornisce la prova in particolare quando ci si trova di fronte ad uno dei seguenti motivi: - circostanze che l’impresa ferroviaria non era in grado d’evitare e di cui essa

non poteva evitare le conseguenze - errore di un terzo - manutenzione insufficiente da parte del detentore quando l’impresa ferroviaria

prova d’aver utilizzato il carro e l’ha controllato senza commettere errori - errore del detentore. In caso di responsabilità condivisa dall’Impresa Ferroviaria, il danno è sopportato dai responsabili in funzione della parte di responsabilità rispettiva. Il detentore non può valersi della presenza di un vizio nascosto per provare la propria estraneità all’avaria stessa.

22.3 L’impresa ferroviaria non è responsabile: - della perdita e del deterioramento degli elementi amovibili che non sono

iscritti su i due lati del carro.; - della perdita e del deterioramento degli accessori (tubi di riempimento,

attrezzi, ecc...), finché non è provata la sua colpa.

22.4 Per facilitare il trattamento delle avarie e per tener conto della normale usura del carro, della qualità della sua manutenzione e della sua utilizzazione da parte di terzi, il catalogo delle avarie riportato all’allegato 12 è applicato così come segue: - le avarie attribuite al detentore sono a suo carico; tuttavia, il detentore ha diritto

in caso d’avaria il cui montante supera la somma di 750 €, di poter ricorrere contro un’IF se può provare che questa ha responsabilità diretta nell’avaria in causa;

- le avarie attribuite all’IF il cui montante non supera la somma di 750 € sono a carico dell’IF utilizzatrice,

- le avarie attribuite all’IF il cui montante supera la somma di 750 € sono trattate secondo le modalità dell’articolo 22.1.

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Articolo 23 : Montante dell’indennità 23.1 In caso di perdita del carro o dei suoi accessori, il montante dell’indennità è

calcolato conformemente all’Allegato 5. 23.2 In caso d’avaria del carro o dei suoi accessori, l’indennità è limitata alle spese di

ripristino. Il risarcimento della perdita d’utilizzo del carro è stabilito conformemente all’articolo 13.3. In caso di richiesta di pezzi di ricambio indirizzata al detentore per dei lavori di ripristino, la privazione dell’utilizzo del carro è interrotta per il periodo tra la data della richiesta e quella di ricevimento dei pezzi. L’indennità non può superare il montante che si sarebbe pagato in caso di perdita del carro.

Articolo 24 : Responsabilità di utilizzatori precedenti 24.1 Quando l’impresa ferroviaria a cui è affidata la custodia del carro è sollevata dalla

responsabilità, ciascun utilizzatore precedente della catena d’utilizzazione in corso (percorso a carico o a vuoto) risponde di fronte al detentore dei danni ai carri oltre che per la perdita o danneggiamento degli accessori conformemente alle disposizioni dell’articolo 22 se le IF che l’hanno seguita nella catena d’utilizzazione hanno potuto esonerarsi in virtù dell’art. 22.

24.2 Al di fuori della catena d’utilizzazione in corso, un utilizzatore precedente risponde di fronte al detentore soltanto se il quest’ultimo prova che l’utilizzatore precedente ha causato l’avaria e non può discolparsi secondo l’articolo 22.1.

Articolo 25 : Obbligo di riduzione del danno Per regolarizzare i danni causati ai carri, le parti in contratto rispetteranno i principi generali legati all’obbligo di minorazione del danno. Articolo 26 : Pagamento dei danni L’Impresa Ferroviaria utilizzatrice o l’officina in qualità di suo ausiliario fattura al detentore le spese di rimessa in esercizio del carro, ad esclusione dei costi di cui l’IF utilizzatrice è responsabile secondo l’articolo 22. Quando l’utilizzatore precedente è responsabile dell’avaria, il detentore indirizza a questi una fattura corrispondente alle spese di rimessa in esercizio che gli sono state fatturate dall’IF utilizzatrice o dall’officina. Il detentore può richiedere un rimborso per la perdita dell’utilizzazione del carro, conformemente all’articolo 13.

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CAPITOLO VI RESPONSABILITA’ IN CASO DI DANNI CAUSATI DA UN CARRO

Articolo 27 : Principio di responsabilità 27.1 Il detentore o un utilizzatore precedente soggetto al presente contratto è

responsabile dei danni causati dal carro quando un errore gli è imputabile. Il responsabile garantisce l’impresa ferroviaria utilizzatrice da tutte le azioni di terzi se nessuna colpa è attribuita all’impresa ferroviaria utilizzatrice.

27.2 In caso di responsabilità condivisa dall’impresa ferroviaria utilizzatrice, l’indennità è sopportata da ciascuno in funzione della propria parte di responsabilità.

27.3 Se un terzo è responsabile o corresponsabile del danno, le parti contrattuali convengono di cercare prioritariamente la responsabilità di questo terzo per regolare il danno.

27.4 Per semplificare e per accelerare la procedura nel caso di danni di lieve entità, l’IF utilizzatrice può, nelle sue condizioni generali di vendita, indicare il montante1 per incidente fino al livello del quale si rinuncia a far valere i propri diritti nei confronti del detentore o dell’utilizzatore precedente, anche se quest’ultimo ne è responsabile. Ciò non si applica in caso di dolo o colpa grave da parte del detentore o dell’utilizzatore precedente.

27.5 Un’impresa ferroviaria può proporre di coprire un detentore con la sua propria assicurazione di responsabilità civile d’esercizio.

27.6 Fintanto che la responsabilità del detentore non sia coperta nel quadro degli articoli 27.4 e 27.5, il detentore è tenuto a fornire un’assicurazione di responsabilità civile conformemente alle disposizioni nazionali.

1 Si raccomanda alle IF di fissare tale montante a livello di 17.000 Euro.

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CAPITOLO VII RESPONSABILITA’ PER GLI AGENTI E ALTRO PERSONALE

Articolo 28 : Principio di responsabilità Le parti in contratto sono responsabili dei propri agenti e dell’altro personale di cui si avvale per l’esecuzione del contratto, quando questi agenti o quest’altro personale agisce nell’esercizio delle proprie funzioni.

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CAPITOLO VIII DISPOSIZIONI DIVERSE

Articolo 29: Direttive di carico Le IF devono far rispettare agli speditori le Direttive di carico dell’UIC in vigore. Articolo 30 : Contabilità e pagamenti L’Euro (codice ISO : EUR) è da usare come unità monetaria per tutte le contabilità e pagamenti. Articolo 31 : Obbligo al rimborso del danno e degli interessi Quando un aderente contravviene ad un obbligo che gli deriva dal presente contratto, questi è tenuto a riparare il danno diretto subito dall’aderente leso. Articolo 32 : Giurisdizioni competenti Salvo accordo contrario concluso tra le parti, la giurisdizione competente è quella della sede della parte lesa. Articolo 33 : Prescrizione 33.1 Le azioni fondate sul capitolo III sono prescritte dopo un anno. Le azioni fondate

sui capitoli V e VI sono prescritte dopo tre anni. 33.2 La prescrizione decorre :

a) per le azioni fondate sul capitolo III, dal giorno in cui termina il periodo convenuto o quello previsto dalla CIM;

b) per le azioni fondate sul capitolo V, dal giorno in cui la perdita o il danno subito dal carro è stato constatato o dal giorno in cui il detentore poteva considerare il carro o gli accessori come perduti conformemente all’articolo 20;

c) per le azioni fondate sul capitolo VI, dal giorno in cui il danno si è prodotto. Articolo 34 : Lingue di redazione Il presente contratto è redatto in lingua francese, tedesca ed inglese, ciascuna di queste tre versioni ha carattere obbligatorio. Articolo 35 : Entrata in vigore Il presente contratto entra in vigore il 1 luglio 2006

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ALLEGATO 1 AL CONTRATTO UNIFORME D’UTILIZZAZIONE DEI CARRI

LISTA DEI DETENTORI E DELLE IMPRESE FERROVIARIE ADERENTI

L’allegato deve comprendere: - sede sociale, - nome, - detentore o IF

Raccolta degli indirizzi in un distinto documento appendice dell’allegato (indirizzo postale. e-mail e/o n° di fax)

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ALLEGATO 2 AL CONTRATTO UNIFORME D’UTILIZZAZIONE DEI CARRI

DEFINIZIONI

AMMISSIONE TECNICA Procedura condotta dall’autorità nazionale competente per ammettere alla circolazione un carro ferroviario.

AUTORITA’ NAZIONALE COMPETENTE Autorità nazionale da cui dipende l’ammissione tecnica conformemente alle leggi e prescrizioni in vigore in ciascuno Stato.

DETENTORE DI CARRI o DETENTORE Designa la persona o l’entità proprietaria del carro o che possiede un diritto di disporre dello stesso, che gestisce il suddetto carro come mezzo di trasporto ed è inscritto come detentore del carro sul registro ufficiale dei veicoli, oppure, se il carro non è inscritto in un registro ufficiale dei veicoli o in assenza di un tale registro, la persona o l’entità che si è dichiarata detentrice del carro stesso, presso l’ufficio CUU.

IMPRESA FERROVIARIA Ogni impresa, a statuto privato o pubblico, titolare di una licenza conforme alla legislazione comunitaria applicabile, la cui attività principale è la fornitura di prestazioni di trasporto di merci e/o viaggiatori per ferrovia e la cui trazione deve essere obbligatoriamente garantita dalla stessa impresa; questo termine garantisce anche le imprese che assicurano la sola trazione.

GESTORE D’INFRASTRUTTURA Ogni organismo o impresa responsabile della costruzione e della manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria. Questo può, allo stesso modo, includere la gestione dei sistemi di controllo e di sicurezza dell’infrastruttura. Le funzioni di gestore dell’infrastruttura su tutta o parte d’una rete ferroviaria possono essere attribuite a più organismi o imprese.

STAZIONE DI RESIDENZA ; ZONA DI RESIDENZA Stazione di residenza : stazione designata, iscritta sul carro, ed a destinazione della quale un carro vuoto è rinviato in mancanza di istruzioni del detentore. Zona di residenza : zona geografica che raggruppa un certo numero di stazioni di una data regione verso una delle quali un carro vuoto è rinviato in mancanza di istruzioni del detentore.

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LETTERA-CARRO Documento d’inoltro e di disposizione che accompagna ogni percorso a vuoto d’un carro (modello in allegato 3).

OFFERTA COMMERCIALE Designa le prestazioni e le condizioni commerciali offerte da una impresa ferroviaria ai detentori ed alle altre IF. Sono elementi costitutivi di queste prestazioni, in particolare, le relazioni servite, i prodotti o le merci accettate nei treni, i differenti modi d’istradamento ed i prezzi delle prestazioni fornite.

STI Specifiche Tecniche d’Interoperabilità per il sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.

UTILIZZATORE PRECEDENTE Impresa ferroviaria che ha utilizzato un carro di cui non è detentore e lo ha consegnato ad un’altra impresa ferroviaria per l’utilizzazione.

CARRO IN CONDIZIONE DI CIRCOLARE (nozione d’esercizio) Carro che può circolare sulle proprie ruote nei treni merci del regime normale, se del caso in coda ai treni senza pericolo per l’esercizio.

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ALLEGATO 3 AL CONTRATTO UNIFORME D’UTILIZZAZIONE DEI CARRI

LETTERA-CARRO

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ALLEGATO 4 AL CONTRATTO UNIFORME D’UTILIZZAZIONE DEI CARRI

PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE DELL’AVARIA DEL CARRO

Processo-verbale di constatazione d’avaria al carro Wagon damage report versione 2-13.12.07

2*) Avaria o perdita constatata Damage or loss noticed a/at : Il/the :

3 ) Spedizione n° (*) Consignment n° :

Con treno n° By train n° :

4 *) Data / Date : Da / From : A / To :

5 *) Carro / Wagon N°

vuoto / empty carico / loaded codice / code RID : …………………………

6 *) DETENTORE / KEEPER’ name, nome :

Indirizzo / Address : N° fax / fax N° : e-mail :

7 *) Descrizione del danno / Description of damage :

1. Telaio / telaio del carrello / Underfram / bogie frame

2. Sovrastruttura / Wagon superstructure

3. Iscrizioni e varie Markings and others

1.1 asse / boccola d’asse wheel / axle-box

2.1 cassa vehicle body

3.1 data di revisione scaduta overhaul period expired

1.2 molle di sospensione / sospensione suspension spring / suspension

2.2 cisterna / contenitore tank / container

3.2 controllo cisterna, ecc…scaduto tank test etc… overdue

1.3 telaio / delaio del carrello underframe / bogie frame

2.3 rubinetto di riempimento e svuotamento filling and discharge valve

3.3 iscrizione illegibile / errata marking illegible / wrong

1.4 organi di trazione draw gear

2.4 porte / pareti scorrevoli doors / sliding walls

3.4 pezzi mancanti, missing parts

1.5 organes de choc buffing gear

2.5 toit / bâches roofs / sheets

da descrivere nelle osservazioni see details below (remarks)

1.6 freno brake

2.6 sistema di chiusura locking devices

3.5 altro others

7a) Formula di scarto / deferment wordind : 7b) Osservazioni / observations ( avaria alla merce / goods damaged, trasbordo su altro carro / transfered on an other wagon,…) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7c **) Codici completi del danno / complet damage coding, allegato / appendix 9 del / of CUU / GCU : / / / / / 8*) Etichette di scarto / Labels Etichetta esistente / labels found on wagon (in caso di cambio d’etichetta) (if labels have to be changed) :

Modello Form

Mod M R1 Mod K altro / other : Dall’IF /by RU :

Etichetta apposta /

Labels affixed to wagon

Modello

Form

Mod M R1 Mod K altro / other :

Dall’IF / by RU :

Numero / N° :

9 *) Causa probabile e Responsabile presunto / probable cause and presumed responsible : 9a) Propria IF / RU: incidente / accident choc / impact

9c) usura normale / normal wear

9e) consegnato da altra IF delivered by an other RU :

9b) Terzo / (S)caricatore / (un)loader third party Fornitore / provider Altri / others

9d) Altra causa (da precisare) others causes (to be precised)

10) Quando il danno è stato provocato da un terzo : coordinate del terzo responsabile / when damage is the fault of a third party, address of third party responsible:

Riconoscimento di responsabilità / responsibility recognization : Nome del firmatario / signatory’s name : Società e Indirizzo / Company and address

Tel . : Fax : E-mail :

11*) Redattore del PV, nome Report drawn up by, name :

Indirizzo / address :

N° fax : e-mail : date :

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12*) Trattamento del carro da parte della stazione / handling of the wagon by the station

12a) Costi / costs < € 750 o / or cambio delle suole del freno / brakeshoes changing Il carro è / wagon is :

inviato d’ufficio all’officina / sent automatically to the workshop : ………………….. ……… trattato in stazione / repaired at the station : ………………………………………………….

carro carico portato a destino per scarico / wagon sent loaded to destination in order to be discharged

12b) Costi / costs > € 750 Le istruzioni sono richieste al detentore del carro il / instructions are requested to the keeper : Data /date : : Nell’ attesa, il carro è / awaiting instructions, wagon is :

lasciato sul posto nella stazione di scarto / is put aside at the station portato a destino per lo scarico / sent to destination to be unloaded portato vuoto a destino / sent empty to destination

13*) Le istruzioni saranno inviate con mail o per fax al servizio centrale che tratta le domande d’istruzione /

Instruction are sent by e-mail or fax to the central office which manage instructions demands : Identificativo del Servizio / Office identification : Mail : Fax : Tel. :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Istruzioni del detentore al Servizio identificato in 13*) CUU allegato 4 B Istruzioni del detentore da fornire entro 2 giorni lavorativi, sabato escluso Instructions to be done by the keeper to the Central office (see :13*) Instructions have to be done by the keeper in the two working days, excepted Saturday

14 ) QUADRO DI RIPOSTA (a cura del detentore, se i costi sono > 750€) (Keeper has to be fulfilled these part if costs are more than € 750)

Il detentore vuole inviare il carro / Keeper want to sent wagon N° …………………………………… per manutenzione all’officina seguente / for maintenance to the workshop :

Officina <IF> designata / to a workshop <RU> indicated : Nome / name : Indirizzo / address :

Officina <IF> scelta dalla <IF> / to a workshop <RU> choosed by <RU>

Altra officina / to an other workshop : Nome / name: Indirizzo / address : In ogni caso il carro deve essere inviato con lettera di vettura o lettera carro, il redattore deve avere conoscenza della lettera vettura /carro dell’istradamento durante il quale si è prodotto lo scarto del carro. In every case wagon has to be sent with a vehicle letter or wagon letter, the writer has to know the previous document, used when deferment of the wagon was decided.

O / OR :

Il detentore vuole far intervenire un rappresentante nella stazione di scarto od in quella destinataria del carro / Keeper want to send a provider in order to repairs wagon at the station where it is waiting : Coordinate del rappresentante / provider’ address : Nome / name : Mail : FAX ; Il detentore deve dare al rappresentante le istruzioni necessarie Keeper has to done to the provider necessaries instructions Detentore / Keeper : Coordinate / address : Nome del rappresentante / name of the representative : Data / date :

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ALLEGATO 5 AL CONTRATTO UNIFORME D’UTILIZZAZIONE DEI CARRI

METODO DI CALCOLO DEL VALORE RESIDUO DI UN CARRO

In applicazione dell’art.19.2, il valore residuo del carro danneggiato è calcolato secondo i principi appresso indicati. Il detentore può scegliere tra il metodo di calcolo forfetario secondo i seguenti punti da 1 a 4 o un metodo di calcolo reale del valore residuo con la giustificazione del danno reale.

1) Calcolo del valore di rinnovamento Partire dal valore del carro o del carrello ottenuto moltiplicando la tara del carro o del carrello per il prezzo di costo, al chilo, di un carro o di un carrello nuovo simile o comparabile al momento dell’avaria o della perdita.

2a) Calcolo del deprezzamento in caso di cambio del proprietario Il deprezzamento è fissato al 4% (calcolo lineare) per anno di servizio, essendo il deprezzamento massimo fissato all’80%. Nel calcolo degli anni di servizio, l’anno di costruzione e l’anno in cui il carro o il carrello si è danneggiato o considerato come perduto contano insieme solo per un anno. Per i carri ammodernati1, un montante del 10% del valore di rinnovamento è aggiunto al deprezzamento secondo il punto 1).

2b) Calcolo del deprezzamento senza cambio del proprietario Il deprezzamento calcolato al punto 2a) è aumentato del 10%.

3) Calcolo delle indennità La differenza tra i valori 1) e 2a) o 2b) rappresenta l’indennità relativa al carro o al carrello al momento dell’avaria o della perdita. Un indennizzo di 2000 euro è aggiunto al costo forfetario dei danni.

4) Calcolo delle spese di trasporto Per la restituzione dei carri o dei carrelli secondo il punto 2b), al massimo il 10% del deprezzamento calcolato secondo il punto 2a) può essere fatturato all’IF responsabile. Indipendentemente da ciò altre esigenze legali del detentore restano invariate. 1) I carri sono considerati come ammodernati se hanno subito una delle seguenti operazioni:

1) ricostruzione dell’infrastruttura, in modo da conferire al carro caratteristiche tecniche e commerciali simili a quelle di un carro di concezione moderna,

2) applicazione di una sovrastruttura di concezione moderna, 3) entrambe le operazioni 1) e 2) nello stesso tempo. L’anno di ammodernamento è considerato come l’anno di costruzione.

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ALLEGATO 6 AL CONTRATTO UNIFORME D’UTILIZZAZIONE DEI CARRI

INDENNITÁ IN CASO DI PRIVAZIONE DELL’UTILIZZO DEL CARRO

L’indennità da versare secondo gli articoli 13.3 e 23.2 del CUU è calcolata come segue. 1. Calcolo Indennizzo forfetario

Il montante dell’indennità si calcola in euro e per giorno di calendario come di seguito indicato: Fattore (in euro) corrispondente alla serie del carro moltiplicato per la lunghezza del carro fuori tutto (in metri).

Serie del carro Fattore Serie del carro Fattore E - Carro ad alte sponde 1.0 L - Carro pianale a 2 assi 1.3 F - Carro ad alte sponde 1.3 O - Carro misto pianale alte sponde 1.3 G - Carro coperto 1.0 R- Carro pianale a carrelli 1.0 H - Carro coperto 1.3 S - Carro pianale a carrelli 1.3 I- Carro a temperatura controllata 1.3 T – Carro con tetto apribile 1.3 K – Carro pianale a 2 assi 1.0 U – Carri speciali 1.6 Z – Carro-cisterna 1.6

Indennizzo con documenti giustificativi Il detentore può far valere il suo danno reale come mancato utilizzo del carro al posto dell’indennizzo forfetario secondo il punto 1.1.

2. Mancato utilizzo, in caso di superamento dei tempi d’inoltro, dei carri vuoti e carichi Se l’IF utilizzatrice è responsabile del superamento dei tempi d’inoltro di un carro vuoto o carico, questa paga al detentore un’indennità forfetaria per giorno di ritardo (indivisibile) calcolata secondo il punto 1 indipendentemente dall’indennità eventualmente dovuta per il superamento dei termini di consegna della merce.

3. Privazione dell’utilizzo del carro a seguito di riparazione di un’avaria di un carro o dei suoi elementi causata dall’IF utilizzatrice Se l’IF utilizzatrice è responsabile della riparazione di un carro o dei suoi elementi, questa paga al detentore un’indennità giornaliera (indivisibile) per il mancato utilizzo del carro secondo il punto 1, a decorrere dal giorno seguente quello in cui il carro è differito fino al giorno della sua consegna all’esercizio. I termini di consegna dei pezzi di ricambio ad opera del detentore sono esclusi conformemente al punto 23.2. Il punto 3 si applica anche se la riparazione è effettuata dal detentore o da un’officina di sua scelta. Le indennità di cui ai punti 2 e 3 non possono essere cumulate.

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ALLEGATO 7 AL CONTRATTO UNIFORME D’UTILIZZAZIONE DEI CARRI

PEZZI DI RICAMBIO

1. Principi generali 1.1 La gestione dei pezzi di ricambio deve essere organizzata in modo economico e

razionale per minimizzare la durata d’immobilizzazione dei carri guasti e per ridurre i trasporti di pezzi di ricambio.

1.2 Il detentore deve assicurarsi che i pezzi di ricambio richiesti siano consegnati al più presto o al più tardi entro venti giorni di calendario all’officina incaricata della riparazione In caso di superamento di tale periodo, le spese d’occupazione dei binari dovute a tale ritardo possono essere fatturate al detentore. Le spese di occupazione dei binari devono essere indicate sulla richiesta dei pezzi di ricambio (Modello H, HR).

1.3 L’IF utilizzatrice ed il detentore devono ciascuno designare un centro logistico, incaricato del coordinamento e della gestione di tutte le funzioni relative alla fornitura dei pezzi di ricambio. Gli indirizzi sono da indicare nella raccolta degli indirizzi del CUU.

1.4 Per lo scambio delle informazioni, è importante utilizzare mezzi di comunicazione moderni (p.es. fax, e-mail).

1.5 Per i trasporti dei pezzi di ricambio, si conviene di scegliere l’offerta più economica, in termini di prezzo, di prestazione, di qualità e di durata del trasporto tenendo conto delle specifiche condizioni di consegna presso il destinatario.

1.6 L’importante è di fornire pezzi di ricambio pronti da montare 1.7 In caso di spedizione di pezzi, bisogna controllare che il destinatario possa

sicuramente attribuirli al carro interessato.

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Parte A Sale montate 2. Principi 2.1 Se è necessario riparare delle sale montate, l’IF utilizzatrice è tenuta ad informare

il detentore, al più tardi entro due giorni a decorrere dal giorno della constatazione delle avarie effettuate in officina, utilizzando il modello HR .

2.2 L’IF utilizzatrice deve proporre al detentore del carro una o più procedure secondo il punto 3. La procedura del punto 3.4 deve sempre essere proposta.

2.3 Il detentore deve accettare una delle procedure proposte ed inviare la sua risposta scritta entro il termine di due giorni.

2.4 Questo termine decorre dal ricevimento del modello HR da parte del detentore. 2.5 Se il detentore non risponde nel periodo previsto, si applica la procedura prevista

al 3.4.

3. Procedura di trattamento della sala montata

3.1 Riparazione delle sale montate 3.1.1 La sala montata danneggiata deve essere smontata ed inviata ad un’officina

abilitata per la riparazione. Dopo la riparazione, la sala montata sarà rimontata. 3.1.2 Se nel corso della riparazione della sala montata danneggiata, si constata un

difetto tecnico che richiede la sostituzione del corpo della ruota, del corpo dell’asse o della boccola, il detentore del carro deve esserne informato senza ritardo. La procedura indicata al punto 3.4 si applica a partire dal punto 3.4.2).

3.1.3 Tutti i costi di trasporto, di riparazione e di spese amministrative sono da mettere a carico della riparazione del carro.

3.2 Scambio delle sale montate 3.2.1 L’IF utilizzatrice monta le proprie sale montate. 3.2.2 Il detentore diventa proprietario delle sale montate e l’IF diventa proprietaria delle

sale montate tolte d’opera. 3.2.3 Nell’offerta fatta al detentore del carro, il prezzo di scambio deve essere indicato.

Il prezzo di scambio comprende tutti i costi relativi allo scambio della sala montata (es. smontaggio e montaggio, differenza di valore).

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3.3 Noleggio delle sale montate

3.3.1 L’IF utilizzatrice noleggia al detentore del carro la propria sala montata. 3.3.2 La sala montata è noleggiata su base giornaliera conformemente all’offerta del

modello HR. Il noleggio della sala montata è conteggiato secondo il capitolo V del CUU. Se l’IF è responsabile, questa esenta il detentore per i primi quattro mesi di noleggio.

3.3.3 Il prezzo di noleggio non comprende i seguenti costi: rimozione della sala montata guasta, montaggio della sala montata noleggiata e il trasporto di ritorno della sala montata guasta al detentore. Il prezzo di noleggio non ingloba nemmeno i costi legati alla restituzione della sala montata noleggiata (rimozione e trasporto). Tali spese saranno detratte conformemente al Capitolo V del CUU. Se la restituzione ha luogo dopo la scadenza di un periodo di quattro mesi, il detentore deve, nel limite di tempo di quattro settimane a decorrere dai quattro mesi scaduti, fatturare all’IF, che si è assunta la responsabilità, un importo di 450 euro per sala montata per la rimozione e la restituzione della sala montata noleggiata. Trascorso tale periodo, ogni reclamo del detentore sarà respinto.

3.3.4 L’affitto termina il giorno della restituzione della sala montata prestata. 3.3.5 Nell’offerta del modello HR sottoposta al detentore del carro, bisogna indicare il

costo del noleggio giornaliero e l’indirizzo presso cui la sala montata noleggiata dovrà essere spedita.

3.3.6 Il detentore del carro deve comunicare l’indirizzo per la consegna della sala montata danneggiata.

3.3.7 La sala montata danneggiata deve essere consegnata presso il domicilio del detentore entro 6 settimane dallo smontaggio. Se la sala montata non arriva in tempo presso il domicilio del detentore, questi deve richiamare l’IF utilizzatrice accordandole un tempo supplementare di almeno 2 settimane. Se la sala montata non arriva neanche prima del nuovo termine stabilito, l’IF utilizzatrice deve versare al detentore un importo corrispondente al valore di rinnovamento. Dopo lo smontaggio, è conveniente scrivere il numero del carro, in modo indelebile, sulla sala montata danneggiata (superficie interna del corpo della ruota).

3.3.8 La sala montata noleggiata deve pervenire al domicilio del proprietario entro le 6 settimane successive alla scadenza del periodo di noleggio. Se la sala montata non arriva in tempo presso il domicilio del proprietario, questi deve richiamare il detentore del carro accordandogli un tempo supplementare di almeno 2 settimane. Se la sala montata non arriva al proprietario neanche prima del nuovo termine stabilito, il detentore del carro deve versare al proprietario un importo corrispondente al valore di rinnovamento.

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Se la riconsegna della sala montata non è comunicata, l’arrivo della sala montata presso il domicilio del proprietario è considerato come la fine del periodo di noleggio. E’ conveniente, dopo lo smontaggio, scrivere il numero del carro in modo indelebile sulla sala montata danneggiata, (superficie interna del corpo della ruota).

3.3.9 Se la sala montata noleggiata presenta delle avarie non dovute a normale usura, la riparazione è pagata dal detentore del carro.

3.4 Ordine per mezzo del modello HR. 3.4.1 Per mezzo del modello HR, l’IF utilizzatrice comunica al detentore del carro i dati

della sala montata da fornire e l’indirizzo di consegna. 3.4.2 Il detentore del carro deve inviare la sala montata richiesta, il più presto possibile,

all’indirizzo di consegna indicato. Egli deve comunicare all’IF utilizzatrice l’indirizzo di consegna della sala montata danneggiata.

3.4.3 L’IF utilizzatrice fornisce la sala montata danneggiata all’indirizzo comunicato dal detentore.

3.4.4 La sala montata danneggiata deve essere restituita, nelle 6 settimane successive allo smontaggio, all’indirizzo di consegna che figura nel modello HR,

conformemente al punto 3.4.2. Se la sala montata non arriva entro i termini stabiliti presso il detentore, quest’ultimo deve richiamare l’IF utilizzatrice accordandole un tempo supplementare di almeno 2 settimane. Se la sala montata non arriva presso il detentore neanche prima del nuovo termine stabilito, l’IF utilizzatrice deve pagare al proprietario un importo corrispondente al valore di rinnovamento. E’ conveniente, dopo lo smontaggio, scrivere il numero del carro in modo indelebile sulla sala montata danneggiata, (superficie interna dei corpi delle ruote).

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Parte B Altri pezzi unificati (pezzi U)

4. Utilizzazione di pezzi unificati (pezzi U) 4.1 In caso di danneggiamento di parti di carri, l’IF utilizzatrice deve preferibilmente

sostituirli con pezzi di ricambio unificati di sua proprietà. I pezzi unificati portano il segno U. Altri pezzi unificati potranno essere usati conformemente alla STI.

4.2 Il valore dei propri pezzi di ricambio U montati, è incluso nelle spese di riparazione. 4.3 Nel caso di un’offerta dell’IF al detentore (spese di riparazione superiori a 750

euro), il detentore deve precisare se desidera farsi restituire a sue proprie spese i tamponi e le molle paraboliche. Se il detentore rinuncia alla restituzione, questi pezzi rimangono con gli altri pezzi smontati presso l’IF utilizzatrice senza alcun compenso del valore.

5. Richiesta eccezionale di pezzi unificati (pezzi U) 5.1 Eccezionalmente, i pezzi U unificati possono essere ugualmente richiesti al

detentore come previsto nella parte C (modello H). 5.2 Il coordinamento è garantito esclusivamente dai centri logistici

Parte C Altri pezzi di ricambio non unificati

6. Richiesta di pezzi non unificati 6.1 I pezzi non unificati necessari alla ripristino di un carro ma non tenuti a

disposizione dall’IF utilizzatrice devono essere richiesti secondo il modello H presso il Centro logistico del detentore.

6.2 Sul modello H bisogna indicare: - il numero del carro guasto - il detentore - la designazione più precisa possibile del pezzo, secondo la parte E, indicando

il suo numero d’ordine e all’occorrenza allegando uno schizzo che ne specifica le dimensioni principali. Se i pezzi sono richiesti perché mancanti sul carro, se ne deve fare menzione sulla richiesta

- i nomi degli interlocutori che coordinano la richiesta del pezzo di ricambio, con numero di telefono e numero di fax o indirizzo e-mail

- indirizzo completo con codice postale cui i pezzi di ricambio devono essere inviati.

- condizioni eventuali di consegna.

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6.3 Per ogni richiesta di pezzi di ricambio tramite modello H, una ricevuta di ritorno deve essere immediatamente inviata al Centro logistico. Sulla ricevuta di ritorno, si deve precisare la data di consegna prevista dei pezzi di ricambio. Inoltre bisogna indicare se i pezzi guasti devono essere restituiti o meno. Quando i pezzi non possono essere consegnati immediatamente, il centro logistico richiedente deve essere informato senza indugio.

7. Restituzione dei pezzi di ricambio guasti non unificati 7.1 I pezzi guasti rimossi di scarso valore (es. biellette delle molle di sospensione,

anelli di sospensione, ecc…) non vengono restituiti. Non si procede ad alcun compenso del valore.

7.2 Gli altri pezzi guasti rimossi sono restituiti solo su richiesta del detentore. 7.3 I costi di trasporto per la resa sono parte integrante dei costi di riparazione. 7.4 Se i pezzi non sono pervenuti al destinatario, l’importo dell’ indennità da applicare

risulta dalle disposizioni del relativo contratto di trasporto.

Parte D Montaggio di pezzi di ricambio provenienti da veicoli del medesimo detentore 8.1 Per non ritardare l’inoltro dei carri, è possibile, con l’autorizzazione del detentore,

prelevare dei pezzi di ricambio da un altro carro del medesimo detentore 8.2 Se il detentore è d’accordo, è necessario chiedere i pezzi di ricambio destinati al

carro da cui sono stati prelevati

Parte E Glossario (da completare)

40

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IF utilizzatrice (LOGO)

Numero del carro:

Detentore:

Pos. Quantità Descrizione dei pezzi * cf.Allegato 7-E

*Pezzi mancanti sul carro

Nota: Spese d'occupazione dei binari secondo allegato 7 punto 1.2 €Indirizzo: del contatto: di consegna:

restrizioni eventuali di consegna:

Tel:Fax:E_mail:

Data Firma

Da compilare a cura del detentore.

Risposta: Tempo approssimativo di consegna:

Richiesta di rinvio del pezzo avariato: SI Pos.

Indirizzo:

di consegna: restrizioni eventuali di consegna:

Data: FirmaDa completare con caratteri stampatello Modello H Pagina 1

Fax N° E_mail:

4

5

Denominazionedei pezzi: 1

2

3

Se il ritorno del pezzo avariato è richiesto, inviare all'indirizzo seguente:

Modello H

41

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1)

1) Segnare con una croce la scelta2) Indicare la denom. del respingente

A F -IB F -IIC F -IIID F -IVE

A EB FC Si NoD

P Stato libero

A

Altri ganci eventuali:

Modello H Pagina 2

Tipo di Respingente U75105105-A105-B105-C150-Laltro tipo di respingente 2)

piattobombato r = 630semi bombato r = 1500semi bombato r = 2750

Per carri a telaio rigido.

N Numero di foglie

A

EF

D

B

C

A

A

B

F -I fino a F -IVE

C

D

42

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IF emettitrice (LOGO)

Numero del carro:

Detentore:

Avarie: Riscaldamento Fessurazioni

Usura ruote (circolo di rotolamento) Asse danneggiato

Sfaccettature

Apporto di metallo Perdite di grasso

Escoriazioni/sfogliature Boccole calde

Numero d'assi avariati:

Tipo d'asse secondo Allegato 7-E

Casella B da riempire sempre

Monoblocco si no

Indirizzo: del contatto: di consegna:

Eeventuali restrizioni di consegna

Tel:Fax:

Email:

Offerte: vedere pagina 2

Data: Firma:

Da completare con caratteri stampatello Modello HR Pagina 1

B C D

Note:

F

1.7.2 Ovalizzazione

E

Fax N°E_mail:

1.2.2

1.8.3

1.8.1

1.5.1

1.6.11.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5

A

Numero e marca di proprietà dell'assemontato: ...................................

Per carro o carrello a tre assi,precisare: asse estremo/asse intermedio Diametro dell'altro asse ..............

Modello HR

A

B

C

D F

E

43

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IF emettitrice (LOGO)

Numero del carro: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detentore:

Offerte: Riparazione dell'asse

Riparazione officina autorizzata

Cambio dell'asseUn asse dell'IF utilizzatrice è montato ad un prezzo di scambio di: €L'asse deposto diventa proprietà dell'IF utilizzatrice

Noleggio dell'asse

Al di là di 4 mesi il tasso di noleggio è fissato a € per giorno e per asseIndirizzo di restituzione degli assi noleggiati:

X Domanda con Modello HR

Nota : Spese d'occupation des voies selon annexe 7 point 1.2 €

Compilato a cura del detentore

Noi accettiamo l'offerta N°

e noi vi consegnamo gli assi richieste per il: (unicamente punto 3.4)

Gli assi avariati sono da rinviare all'indirizzo seguente: (unicamente punto 3.3/3.4)

di consegna: Restrizioni eventuali di consegna

Data:

Da completare con caratteri stampatello Modello HR Pagina 2

di fatturazione:

FirmaTimbro de l'azienda

0

0

0Fax N° E_mail:

3,2

3,3

3,1

La data di deposito degli assi deve essere immediatamente comunicata dal locatario

Risposta:

3,4

Indirizzo:

Modello HR

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ALLEGATO 8 AL CONTRATTO UNIFORME D’UTILIZZAZIONE DEI CARRI DEI CARRI

REGOLAMENTO INTERNO RELATIVO ALL’APPLICAZIONE ED ALL’ATTUALIZZAZIONE DEL CUU

Preambolo Il capitolo I di quest’allegato è costituito dalle regole di funzionamento dell’Ufficio CUU. Il capitolo II descrive le modalità secondo le quali le associazioni partecipanti alla stesura del CUU si organizzano per seguire la messa in opera del CUU e contribuire alla sua attualizzazione.

I. L’Ufficio CUU

1. I compiti che spettano all’Ufficio CUU in virtù degli articoli da 2 a 4 sono affidati ad un mandatario chiamato “Ufficio CUU”. Tale mandatario può essere una persona fisica o giuridica. L’Ufficio CUU ha sede a Bruxelles. Il mandatario deve considerare allo stesso modo gli interessi dei detentori di carri e quelli delle imprese ferroviarie (IF), e dare prova di neutralità di fronte agli eventuali conflitti d’interesse che contrappongono detentori ed IF.

2. A partire dal 1° gennaio 2009, il mandatario è proposto dal Comitato comune (vedere II) per la durata di tre anni. La sua nomina è convalidata, a meno che più della metà dei contraenti non si oppongano entro il termine di un mese dopo l’invio della proposta agli stessi. La nomina può essere rinnovata. Se il Comitato comune non ha proposto alcuna persona tre mesi prima della data di nomina del mandatario, i contraenti possono formulare direttamente delle proposte a condizione però che ciascuna proposta ottenga l’appoggio scritto di almeno 50 contraenti. Tale proposta è quindi accettata se più della metà dei contraenti non si siano opposti entro il termine di tre mesi dopo l’invio della proposta agli aderenti. Se i contraenti formulano più proposte, è accettata quella che raccoglie meno pareri contrari. Il mandatario in carica - o, in mancanza, il contraente che detiene il più grande numero di carri sulla lista dei firmatari – trasmette la proposta del Comitato comune o, in mancanza, le proposte formulate dai contraenti a tutti i contraenti. Questi raccoglie le risposte dei contraenti, fa lo spoglio e notifica il risultato dello spoglio a tutti i contraenti. La procedura da applicare è specificata ai punti 8 e 9.

3. Il Comitato comune, o più della metà dei contraenti, può proporre, per un motivo importante, di revocare il mandatario. La revoca ha efficacia a meno che più della metà dei contraenti non vi si opponga entro un mese dopo l’invio della proposta agli aderenti. La procedura da applicare è descritta al punto 2, 3° e 4° capoverso., avendo cognizione che il contraente menzionato nel testo corrispondente si sostituirà al mandatario precedentemente dimissionario. Un motivo sarà ritenuto „importante“ specialmente se il mandatario viene meno al suo obbligo di neutralità.

4. Il mandatario impiega il personale richiesto per svolgere i compiti dell’Ufficio CUU e provvede alle attrezzature necessarie. Il personale dovrà conoscere bene le tre lingue di redazione del contratto indicate all’art. 34 CUU.

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5. L’Ufficio CUU traduce il CUU (allegati inclusi) e gli eventuali emendamenti nelle tre lingue del contratto. L’Ufficio CUU procede alla pubblicazione del CUU e delle modifiche eventuali su di un sito web indicato. L’Ufficio CUU pubblica allo stesso modo e sullo stesso sito web, l’elenco dei contraenti. L’elenco dei contraenti si articola come di seguito e si basa sulle dichiarazioni dei contraenti : - collegio 1: contraenti che hanno statuto d’IF con indicazione del numero di

tonnellate-chilometri trasportati nel corso dell’ultimo esercizio pubblicato,

- collegio 2: contraenti che non hanno lo statuto d’IF con indicazione del numero di carri, di cui essi sono detentori, suscettibili di essere utilizzati da altri contraenti. Fanno parte ugualmente di questo collegio dei detentori che sono imprese giuridicamente indipendenti con partecipazione maggioritaria delle IF, per quanto il loro obiettivo principale sia la commercializzazione (p.es. tramite noleggio) di carri presso terzi.

- collegio 3: contraenti che hanno statuto d’IF con indicazione del numero di carri di cui essi sono detentori suscettibili di essere utilizzati da altri contraenti. Fanno parte ugualmente di questo collegio i detentori che non hanno lo statuto d’IF ma che sono imprese giuridicamente indipendenti con partecipazione maggioritaria dell’IF, per quanto il loro obiettivo principale consiste nel mettere i carri a disposizione di queste IF.

6. L’Ufficio CUU notifica a tutti i contraenti le proposte di emendamento al CUU (proposte di modifica), se le condizioni che figurano al punto 7 sono soddisfatte.

7. I contraenti possono indirizzare all’Ufficio CUU proposte di emendamento. Le associazioni rappresentate al Comitato Comune possono allo stesso modo proporre al Comitato Comune raccomandazioni che mirano a modificare o a completare il CUU. Tali raccomandazioni possono allora essere adottate, all’unanimità dal Comitato Comune, come proposte da sottoporre all’ufficio CUU. Ogni proposta richiede, sia l’adesione di almeno venticinque contraenti, sia l’adesione unanime del Comitato Comune. Le proposte devono essere presentate in una delle tre lingue del contratto e devono essere integrate da una motivazione con la specifica dell’articolo o dell’allegato interessati. L’Ufficio CUU ne esamina la validità rispetto alle condizioni richieste e rigetta le proposte incomplete.

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8. L’Ufficio CUU pubblica sul sito web menzionato al punto 5 precedente, le proposte di emendamento e notifica, per e-mail e nelle tre lingue del contratto, questa pubblicazione a tutti i contraenti, entro quattro settimane dalla ricezione di una proposta di emendamento completa. Ogni contraente deve comunicare all’Ufficio CUU, un indirizzo e-mail valido, per ricevere le notificazioni. Esemplari stampati delle proposte di emendamento saranno fornite dall’Ufficio CUU solo su richiesta esplicita di un contraente.

9. I contraenti che non sono d’accordo con le proposte di emendamento devono dichiararlo all’Ufficio CUU per lettera, fax o e-mail, entro tre mesi dopo l’invio per e-mail della notifica della proposta in causa. La mancanza di dichiarazione di disaccordo da parte del contraente alla scadenza di detto termine vale come approvazione.

10. Le proposte si ritengono accettate se nessun contraente vi si è opposto nei termini previsti, o meglio, se esse raccolgono in ciascuno dei collegi citati al punto 5, 4° capoverso il consenso di almeno i tre quarti dei contraenti che rappresentano contemporaneamente nel collegio corrispondente tre quarti delle tonnellate-chilometri trasportati o dei carri censiti.

11. Gli emendamenti al CUU che sono accettati saranno pubblicati sul sito web menzionato al punto 5 precedente e questa adozione è notificata per e-mail a tutti i contraenti dall’Ufficio CUU entro una settimana dopo l’adozione. Gli emendamenti accettati all’unanimità avranno efficacia dalla data indicata nella proposta; se non è menzionata alcuna data, essi entrano in vigore tre mesi dopo l’adozione. Gli emendamenti accettati senza unanimità entrano in vigore il 1° giorno del mese che segue i sei mesi dall’adozione. Emendamenti ed integrazioni avranno ugualmente efficacia nei confronti dei contraenti che non li hanno approvati, fin tanto che detti contraenti non recedono dal contratto ai sensi dell’art. 3 CUU. Nel caso d’insuccesso di una proposta, l’Ufficio CUU comunica il risultato sul sito web menzionato al punto 5 precedente e lo notifica ai contraenti per e-mail.

12. Le spese di gestione dell’Ufficio CUU, generate in particolare dalle attività del mandatario stesso, comprese le spese del personale, il costo delle attrezzature e delle risorse utilizzate per la tenuta dei dossiers sono sopportate dai contraenti. L’Ufficio CUU stabilisce un budget di previsione annuale almeno 4 mesi prima della fine di ciascun anno e lo fa approvare dai commissari contabili menzionati al punto 13. L’Ufficio CUU è legittimato, dopo l’approvazione del budget di previsione, a richiedere il versamento di acconti; è tenuto, nei tre mesi successivi alla fine dell’anno civile, a rendere conto della propria gestione di fronte ai commissari contabili e dopo la conferma dei conti da parte di questi ultimi, ad inviare una fattura definitiva a ciascun contraente. Gli acconti inutilizzati e mediamente inferiori ai 100€ per contraente, non vengono rimborsati individualmente ma presi in conto nel calcolo degli acconti seguenti. 50 per cento dei costi previsti dal 1° capoverso si ripartiscono in parti uguali tra i contraenti: 50 per cento saranno ripartiti con un sistema variabile in funzione del numero di carri conteggiati nei termini previsti al punto 5.

13. La contabilità annuale dell’Ufficio CUU è analizzata da due commissari contabili. Il risultato dell’analisi è in seguito pubblicata sul sito web menzionato al punto 5 precedente.

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A partire dal 1°gennaio 2009, i commissari contabili sono proposti dal Comitato comune per una durata di tre anni. La loro nomina è convalidata, a meno che più della metà dei contraenti non vi si opponga, in conformità alla procedura prevista al punto 2, 2° capoverso.. Se il Comitato comune non presenta in tempo utile una proposta di nomina dei commissari contabili, si procede conformemente al punto 2, 3° capoverso..

48

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II Il Comitato comune 1. L'UIC, l'UIP e l'ERFA s’impegnano a mettere in opera, a promuovere e a perfezionare

il CUU. A tal fine costituiscono un Comitato comune composto da rappresentanti delle tre Associazioni. L’UIP e l’UIC designano ciascuna cinque membri e l’ERFA due membri del Comitato comune.

2. Due Co-Presidenti del Comitato Comune sono scelti tra i membri del Comitato per un periodo di tre anni. Un Co-Prsidente sarà un rappresentante dell’UIP l’altro dell’UIC/ERFA. Il Comitato comune si riunisce finché è necessario e almeno una volta l’anno.

3. Il Comitato comune è in relazione con l’Ufficio CUU. Prende le proprie decisioni all’unanimità.

Il Comitato comune - propone il mandatario chiamato ad assumere gli incarichi dell’Ufficio CUU e

propone se necessario la sua revoca immediata. I commissari contabili sono soggetti alla stessa regola;

- propone emendamenti ed aggiunte da apportare al CUU; - esamina ogni questione d’interesse comune sollevata dall’applicazione del CUU e

all’occorrenza crea dei gruppi ad hoc. - decide sulle domande di adesione di altre associazioni che rappresentano IF o

detentori di carri e sui cambiamenti che riguardano gli art. 1 e 2. I contraenti sono informati di tali decisioni dall’Ufficio CUU.

4. Le associazioni rappresentate dal Comitato comune controllano che i membri aderenti al CUU inviino le loro proposte di emendamento al Comitato comune innanzitutto per mezzo delle loro rispettive associazioni, affinché il comitato possa esaminare le proposte, delineandone e perfezionandone la formulazione per facilitare il conseguimento di un quorum sufficiente. Le associazioni indirizzano ugualmente al comitato le proprie proposte di emendamento al CUU.

5. Il Comitato comune crea un Gruppo di esperti comune permanente posto sotto la propria tutela e incaricato delle seguenti missioni: - esprimere dei pareri sulle questioni poste dal Comitato comune, in particolare per

quanto concerne l’interpretazione e l’applicazione del CUU, - esaminare le proposte d’emendamento relative al CUU, - mettere in atto le procedure d’arbitraggio sollecitate dalle parti in contrasto.

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ALLEGATO 9 AL CONTRATTO UNIFORME D’UTILIZZAZIONE DEI CARRI

CONDIZIONI PER LA VISITA TECNICA DI SCAMBIO DEI CARRI

(pubblicato a parte)

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ALLEGATO 10 AL CONTRATTO UNIFORME D’UTILIZZAZIONE

MANUTENZIONE CORRETTIVA E MANUTENZIONE PREVENTIVA

SOMMARIO A – MANUTENZIONE CORRETTIVA 0. Principi

1. Organi di rotolamento

2. Sospensioni

3. Freni

4. Telaio del carro e carrelli

5. Organi di repulsione e trazione

6. Cassa del carro

B – TRATTAMENTO DEI CARRI DOPO UN EVENTO PARTICOLARE

0. Principi

1. Deragliamento

2. Urti anomali

3. Sovraccarico

4. Inondazioni

5. Contatto con la catenaria sotto tensione

C – MANUTENZIONE PREVENTIVA

0. Principi

1. Periodi di revisione

D – TRASPORTO DEI PEZZI DI RICAMBIO ED IMMAGAZZINAMENTO 0. Principi

1. Sale montate e boccole

2. Altri pezzi di ricambio

Appendice 1 – Indici relativi ai difetti di circolarità delle ruote Appendice 2 –Schema della sospensione dei carrelli Y 25

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PREAMBOLO ______________

L'Allegato 10 ricapitola, per tutti quelli che lavorano in una officina, l'insieme delle disposizioni relative allo stato minimo che deve avere (conformemente ai criteri fissati a livello internazionale) un elemento costitutivo all’uscita dell’officina. É costituito da quattro capitoli. La struttura del capitolo A – Manutenzione correttiva – è la stessa che quella dell'Appendice 1 dell'Allegato 9 "Catalogo delle anomalie". La sua struttura è la seguente:

− Stato minimo e misure limite

− Indicazioni relative alle misure di manutenzione correttiva– Procedure ammissibili – Divieti

Il capitolo B contiene le disposizioni relative al trattamento dei carri dopo particolari eventi. Il capitolo C raccoglie le prescrizioni relative alla manutenzione preventiva. Il capitolo D raccoglie le prescrizioni relative alle modalità d’immagazzinamento e trasporto dei pezzi interscambiabili e di ricambio a livello delle officine prima del montaggio e dopo lo smontaggio dei pezzi stessi. Le iscrizioni che devono figurare sui carri sono descritte all'Allegato 11. L'Allegato 10 tratta solo le iscrizioni che possono costituire motivo di ritiro del carro ai sensi dell’Allegato 9.

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A – MANUTENZIONE CORRETTIVA 0. PRINCIPI I detentori di carri, coloro i quali possono dare ordini di lavoro di manutenzione e le officine devono fare in modo che, tenuto conto delle disposizioni dell’Allegato 9 relative agli ordini di riparazione da effettuare e dell’Allegato 10 capitolo A, e se del caso capitolo B, concernente la realizzazione di tali riparazioni, i carri non presentino anomalie suscettibili di riportare a nuova riparazione il veicolo togliendolo dall’esercizio. L'Allegato 10 capitolo A contiene, per l’uso delle officine, i criteri e le direttive d’esecuzione da applicare per l’eliminazione delle anomalie ai sensi dell’Allegato 9. Non è necessario applicare totalmente l’Allegato 10 capitolo A tutte le volte che un veicolo entra in officina ma solo quelle disposizioni necessarie a riparare l’avaria riscontrata. Indipendentemente dal motivo dello scarto del carro, il rispetto delle prescrizioni evidenziate da un * deve essere garantito dall’officina ad ogni introduzione del carro nella stessa. Se l’officina non è in grado di ripristinare lo stato minimo che il carro deve avere, questo dovrà essere trattato secondo le prescrizioni del detentore (trattamento conforme all'Allegato 9).

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1. ORGANI DI ROTOLAMENTO Stato minimo e dimensione limite Sale montate 1.1. Lo scartamento delle ruote, misurato all’altezza del livello dei binari, con carro

vuoto o carico, insieme allo spessore dei bordini deve soddisfare rispettivamente le quattro condizioni seguenti :

1.1.1 distanza tra le parti esterne dei bordini delle ruote, misurata a 10 mm al di sopra dei circoli di rotolamento : – al massimo 1426 mm – per le ruote che hanno un diametro minimo di 840 mm1) minimo: • 1418 mm per le sale montate dei carri a 2 assi, sospensioni a doppio anello,

atti a circolare a 100 km/h a 22,5 t/asse di passo superiore o uguale a 8 m, • 1410 mm per le sale montate degli altri carri, – per le ruote che hanno un diametro inferiore a 840 mm minimo 1415 mm;

1.1.2 distanza tra i piani inferiori dei cerchioni o dei cerchioni delle ruote monoblocco : – al massimo 1363 mm1), – minimo 1357 mm per le ruote che hanno un diametro minimo di 840 mm 1); – minimo 1359 mm per le ruote che hanno un diametro inferiore a 840 mm.

1.1.3 una ruota non deve presentare traccia di spostamento sull’asse. 1.1.4 spessore del bordino d’una delle ruote, misurato a 10 mm al di sopra dei circoli di

rotolamento: - minimo 22 mm per le ruote di diametro di almeno 840 mm, - minimo 27,5 mm per le ruote di diametro inferiore a 840 mm ma di almeno 630

mm. 1.2 Il diametro del circolo di rotolamento delle ruote non deve essere inferiore a:

- 840 mm per un diametro da 900 a 1000 mm a nuovo; - 760 mm per un diametro nominale di 840 mm a nuovo; - 680 mm per un diametro nominale di 760 mm a nuovo; - 630 mm per un diametro nominale di 680 mm a nuovo.

1.3 La larghezza del cerchione delle ruote monoblocco deve essere : - al massimo di 140 mm2), - minimo di 133 mm.

1.4. L’altezza dei bordini delle ruote in rapporto al circolo di rotolamento deve essere al massimo di 36 mm.

1.5. Il bordino della ruota, misurato con calibro, deve avere un valore della dimensione qR sempre superiore a 6,5 mm, e nessuna scanalatura o sbavatura sul profilo estero del bordino, ad una distanza dalla cima del bordino superiore a 2 mm (Allegato 9, Appendice 4).

1.6. La superficie di rotolamento di una ruota non deve: – essere parzialmente schiacciata, – presentare una sfaccettatura maggiore di 60 mm di lunghezza per un diametro

della ruota > 630 mm,

1) Queste prescrizioni si applicano anche alle sale montate intermedie dei carri articolati a tre assi, ma non

alle sale montate intermedie degli altri veicoli non a carrelli, ne alle sale montate intermedie dei carrelli. 2) Compresa la sporgenza formata dal bordo esterno della superficie di rotolamento. (rifollamento)

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– presentare una sfaccettatura maggiore di 30 mm di lunghezza per un diametro della ruota < 630 mm,

– presentare un riporto di metallo maggiore di 60 mm di lunghezza o di 1 mm di spessore per un diametro della ruota > 630 mm;

– presentare un riporto di metallo maggiore di 30 mm di lunghezza o di 1 mm di spessore per ruote con diametro di < 630 mm;

– presentare cricche sul bordo del piano di rotolamento ; I difetti della superficie di rotolamento (scheggiature, cavità, sfogliature) non devono avere una lunghezza maggiore di 60 mm.

1.7. La superficie laterale della ruota e la superficie inferiore della corona o del cerchione (superficie attiva) non devono presentare intagli o marcature a spigolo vivo.

1.8. Per le ruote monoblocco, il limite d’usura dei cerchioni deve essere indicato per mezzo di un solco circolare concentrico alla ruota stessa e tracciato sulla superficie esterna1)1. Il solco deve sempre rimanere evidente per intero. Può tuttavia essere parzialmente nascosto dalla sporcizia, senza tuttavia che ciò possa nuocere al controllo dello stato d’usura della ruota.

1.9. Lo spessore del cerchione riportato delle ruote, misurato nel piano del circolo di rotolamento, tale circolo è l’intersezione di un piano verticale distante 70 mm dalla superficie interna del cerchione stesso con la superficie di rotolamento della ruota, deve essere al minimo : – per i carri ammessi a circolare a 120 km/h

(carri portanti i segni SS o "**") … 35 mm – per gli altri carri2)…………………… 30 mm

1.10 Su ruota con cerchione riportato: 1.10.1 il cerchione non deve essere allentato.

Un cerchione si considera allentato quando si verifica almeno una delle condizioni: – spostamento del cerchione con rotazione sulla corona, nel piano del circolo di

rotolamento (visibile per lo spostamento dei segni di controllo – 4 indicatori colorati bianchi a 90 – sul cerchione e sulla corona);

– suono non chiaro; – anello a graffa del cerchione allentato; – comparsa di ruggine tra cerchione e la corona su più di 1/3 della circonferenza;

1.10.2 il cerchione non deve presentare tracce di spostamento trasversale (c’è spostamento trasversale del cerchione quando l’anello a graffa del cerchione manca o è allentato, se è rotto o evidentemente deformato);

1.10.3 anello a graffa del cerchione non deve avere fessure. Quando l’anello a graffa del cerchione è calettato per mezzo di un punzone, questo non deve mancare;

1.10.4 un cerchione non deve essere rotto o presentare una fessura trasversale o longitudinale.

1.11 Il mozzo d’una ruota non deve essere fessurato. 1.12 La corona d’una ruota a raggi non deve essere rotta da parte a parte. 1.13 La ruota non deve presentare raggi rotti o fessurati. 1.14 Una ruota monoblocco o un corpo di ruota piena non deve presentare :

− nessun difetto riparato con saldatura, 1 Se, per eccezione, ci sono due solchi in una ruota, il solco esterno indica lo spessore minimo.

2 Compresi i carri atti a 120 km/h solo a vuoto.

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− nessuna fessura. Difetti senza importanza al corpo delle ruote provenienti da colata sono accettabili.

1.15 Un asse non deve: – presentare fessure ne difetti riparati con saldature; – essere piegato; – avere parti usurate da attrito che presenti spigoli vivi; – avere parti in cui l’usura sia più di 1 mm di profondità. I tiranti dei freni o altre parti non devono pendere toccando gli assi.

1.16* Ad ogni passaggio nei centri di manutenzione, bisogna verificare l’assemblaggio del corpo della ruota con il cerchione dei carri con ruote a cerchione riportato. Le date di tale verifica, oltre che della precedente, sono indicate nel cartiglio secondo l’Allegato 11 punto 7.5 a fronte del segno delle IF e delle officine che hanno fatto la verifica.

1.17 Lo scartamento delle facce interne dei cerchioni o delle corone-cerchioni su ruote monoblocco delle sale montate deragliate devono essere misurata con calibro a livello dei binari, in almeno tre punti, distanti l’uno dall’altro di 120°.

1.18 In caso di sospetto di surriscaldamento di una ruota monoblocco dovuta a frenatura e caratterizzata da : – deterioramento della vernice di più di 50 mm nel raccordo corona-centro o

tracce d’ossidazione recenti oppure – fusione dei ceppi oppure – deterioramento della superficie di rotolamento con riporto di metallo, lo scartamento delle facce interne delle corone-cerchioni delle sale montate deve essere misurato secondo il dettato dei punti 1.1.2 e 1.17. Se questo scartamento è in tolleranza, il freno ad aria deve essere isolato ed il veicolo munito di etichette Modello R1 e K (Allegato 9, appendice 11) con annotazione "Freno e superficie di rotolamento da verificare in seguito a surriscaldamento ". Questa verifiche non vanno effettuate sulle ruote che tollerano forti sollecitazioni termiche e segnalate con un tratto interrotto verticale di vernice bianca sulla boccola (Allegato 11 numero 6.1).

1.19 il difetto di circolarità va misurato, quando – almeno due indici di difetto di circolarità e di superficie di rotolamento

conformemente all’Allegato 10 appendice 1, sono presenti su una ruota di carro o sui suoi annessi,

– sulle ruote dell’asse incriminato, se nessun indice è riscontrato sul secondo asse,

– sulle ruote dei due assi, se almeno un indice è presente sul secondo asse, – l'indice "Schiacciamento importante ed irregolare sul giro completo della

corona-cerchione", conformemente all’Allegato 10 appendice 1, figura 9 (indice che mostra un appiattimento singolare) è presente, indipendentemente dalla presenza d'un altro indice.

A tale riguardo, un carro a carrelli è da considerare come un carro ad assi. Il difetto massimo di circolarità è fissato a 0,6 mm.

Boccole 1.20 Una boccola non deve essere avariata al punto di non poter più contenere la

materia lubrificante o di lasciar penetrare polvere ed acqua.

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1.21 I gioghi d’una boccola devono, in tutte le posizioni della boccola stessa, inquadrare, con ricopertura di almeno 5 mm, le ali del parasala o delle parti corrispondenti dei carrelli.

Indicazioni – Procedure ammesse – Divieti 1.22 Un asse non deve essere riparato da saldature. 1.23 Le facce laterali dei cerchioni o delle corone-cerchioni delle ruote monoblocco non

devono essere dipinte ne ricoperte da sostanze oleose o grasse, ad eccezione dei quattro indicatori dipinti a 90° (marcatura di controllo) per indicare le ruote con cerchioni (Allegato 11 numero 6.2.).

1.24 I tiranti dei freni o altre parti non devono pendere toccando gli assi. Se fosse impossibile rimediare a tale difetto, tali pezzi devono essere tolti o sospesi in modo da eliminare lo sfregamento. Il freno deve allora essere isolato e munito di etichette modello R1 e K (secondo l’Allegato 9).

1.25 Gli spigoli vivi d’un bordino possono essere eliminati al tornio o alla mola. Sulle superfici di rotolamento, le sfaccettature e gli riporti di metallo possono essere soppressi al tornio con l’accordo del detentore.

1.26 In caso di sostituzione della sala montata, è proibito istallare sotto un carro equipaggiato con ruote monoblocco uno o più sale montate a cerchione riportato. I carri cisterna ed i carri carichi di contenitori cisterna destinati al trasporto dei prodotti di classe 2 del RID devono essere equipaggiati di ruote monoblocco.

1.27 Per la messa in centratura delle sale montate su di un tornio, l’officina dell’IF utilizzatrice è solo autorizzato a smontare i coperchi delle boccole quando queste non sono munite di fori di centraggio. Ogni altro lavoro sulle boccole è riservato al detentore.

1.28 In caso di riprofilatura di una ruota monoblocco, autorizzata1 dal detentore: – cercare ed eliminare per riprofilatura le cricche sul bordo della superficie di

rotolamento e le tacche a spigolo vivo sul bordino, – eliminare le tracce di rigatura di tornio a fondo acuto e radiale. Le ruote che presentano un difetto di circolarità uguale o superiore a 0,6 mm (Punto 1.19) non possono essere riprofilate e devono essere accantonate, identificate e restituite al detentore.

1.29 Le sale montate esistenti equipaggiati di ruote monoblocco di tipo d’acciaio R2, R3, R8 ed R9 devono essere sottoposti ad un controllo da parte del detentore. Questo controllo, teso a verificare l’assenza di fessurazioni e di tracce di rigature di tornio è evidenziato con l’apposizione di un timbro che indica il tipo d’acciaio su di un lamierino triangolare fissato al bullone del coperchio del corpo della scatola della boccola d’asse.

1.30 I carri dotati di freno a ceppi autocontinuo per il regime SS non possono essere equipaggiati con ruote monoblocco in acciaio di tipo R2, R3, R8 ed R9. In caso di sospetto surriscaldamento, si devono applicare le disposizioni del punto 1.18.

1.31 Un trasudamento d’olio tra l’asse e il mozzo della ruota non prova in modo certo che si sia verificato uno scalettamento; bisogna ancora constatare lo spostamento.

1.32 In caso di segno o sospetto di riscaldo boccola, la sala montata deve essere sostituita.

1 Autorizzata permanentemente o autorizzazione concessa di volta in vota.

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1.33 Le boccole non devono essere ingrassate da altri se non dal detentore. 1.34 Nessuna riparazione deve essere fatta alle boccole; 1.35 Se si richiede una sala montata in sostituzione sulla base di un modello HR (vedasi

Allegato 7), si deve indicare sul modello HR il diametro della ruota dell’altro asse (carrello o carro ad assi) in modo che il detentore possa fornire una sala montata la cui differenza del diametro della ruota sia conforme alle prescrizioni che gli sono applicabili. Se si procede alla sostituzione di una sala montata al di fuori della procedura prevista via modello HR e in assenza di particolari indicazioni da parte del detentore, la differenza dei diametri delle ruote non deve superare : − 10 mm tra i due assi di un carrello − 20 mm per i carri ad assi.

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2. Sospensione Stato minimo e misure limite 2.1 Le foglie di una molla di sospensione non devono essere spostate di più di 10 mm

nel senso longitudinale in rapporto alla staffa. 2.2 Nessuna foglia deve essere rotta o lesionata. Questa disposizione si applica sia

alle molle paraboliche che a quelle trapezoidali. 2.3 Nessuna molla spirale appartenente alla sospensione principale può essere rotta. 2.4 Nessun elemento necessario al fissaggio delle molle può essere mancante o rotto.

Nessuna staffa delle molle deve essere lenta. 2.5 Quando i carri sono muniti di molle di sospensione a foglie, la distanza tra la staffa

della molla della sospensione e le parti della cassa, del telaio o del telaio del carrello, che possono venire a contatto con quella, deve essere almeno di 15 mm.

2.6 Non devono esserci tracce recenti di contatto tra : - la staffa della molla o di altri pezzi delle sospensione ed il telaio del carro o del

carrello; - le ruote e la cassa o il telaio. Dopo aver eliminato il difetto le tracce di contatto devono essere ridipinte.

2.7 Il supporto di fissaggio della staffa della molla a foglia deve essere posizionato nel suo alloggiamento (corpo della boccola o bronzina). Non ne deve risultare evidente alcuna posizione anormale (torsione) del corpo della boccola.

2.8 Gli elementi costitutivi della sospensione elastica (anelli, biellette, cuscinetti intermedi, assi di sospensione) non devono essere spostati, mancanti o rotti. Gli assi di sospensione devono essere fissati.

Indicazioni – Procedure ammesse - Divieti 2.9 Non è ammesso ristabilire la distanza tra la staffa della molla di sospensione e le

parti della cassa, del telaio o del telaio del carrello che potrebbero venire in contatto tra loro, per mezzo di : – inserzione di lamine di ferro tra i supporti o i cuscinetti della sospensione e gli

anelli di sospensione, anche se le lamine sono saldate; – ricarico per saldatura dei supporti o i cuscinetti delle sospensioni.

2.10 In caso d'avaria di una molla di sospensione di un carro a telaio rigido (provvisto della marcatura secondo l’Allegato 11 numero 7.4) si devono sostituire le due molle dello stesso asse con due altre della stessa freccia. A tale scopo, la richiesta di pezzi di ricambio modello H (vedasi Allegato 7) deve precisare che le molle sono destinate ad un carro a telaio rigido. Per le molle a rigidità progressiva, la sostituzione delle due molle non è obbligatoria. Al momento della richiesta di tali molle, il tipo di molla deve essere menzionato espressamente sul modello H.

2.11 Le riparazioni con saldatura alle molle di sospensione sono vietate. 2.12 Le molle di sospensione paraboliche standardizzate per 22 o 22,5 t di carico per

asse sono, in caso di danno, liberamente intercambiabile.

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3. Freno Stato minimo e misure limite Freno pneumatico 3.1 Sui carri equipaggiati con freno pneumatico, la maniglia del rubinetto del freno

deve essere posizionata verticalmente verso il basso quando il freno è in servizio. Il freno deve essere isolato per mezzo di una rotazione della maniglia del rubinetto di 90° al massimo. Questa maniglia deve rispondere alle condizioni dell’Allegato 9, appendice 10.

3.2 La funzione degli organi di comando dei dispositivi di cambiamento di regime deve essere facilmente identificabile secondo le indicazioni dell’Allegato 11 numero 4.3.

3.3 La condotta generale del freno deve essere utilizzabile per assicurare la continuità con gli altri veicoli.

Suole, freni a disco e timoneria del freno 3.4 Il dispositivo indicatore del freno a disco deve fare chiaramente apparire la

posizione "freno serrato" e la posizione "freno allentato". 3.5 Nessuna staffe di sicurezza del freno deve essere allentata, rotta o mancante. 3.6 I carri con suole dei freni debordanti sono trattati come indicato all’Allegato 9. Una

suola è considerata debordante quando la sua superficie esterna tocca la superficie laterale della corona-cerchione. Questa verifica si effettua con suole accostate.

3.7* Le suole dei freni in ghisa usate, rotte o mancanti devono essere sostituite. Lo spessore minimo delle suole, misurato nel punto più ridotto visto dall’esterno, deve essere di 10 mm. Una suola di freno – che presenta un inizio di rottura non si deve considerare come rotta, – è considerata rotta, quando è sostenuta solo dalla sua armatura metallica.

3.8* Quando delle suole di freno in composito – sono assenti, – sono rotte a partire dalla superficie di contatto fino al bordo della lamiera

(salvo la parte del giunto di dilatazione), – presentano visibilmente delle disgregazioni del materiale d’attrito su più di

¼ della lunghezza della suola o delle inclusioni metalliche, – hanno uno spessore inferiore a 10 mm nella zona del porta-suole,

l’officina dell’IF utilizzatrice deve : – sostituire le suole con quelle di riserva, oppure – isolare il freno se non ci sono suole di riserva.

Il carro deve allora essere trattato conformemente all’Allegato 9. il difetto constatato sarà allora indicato sulle etichette.

Accoppiamenti del freno 3.9 Ogni carro deve essere munito di semi-accoppiamenti di freno. I carri muniti a

ciascuna estremità di due raccordi d’accoppiamento per una stessa condotta generale del freno devono, allo stesso modo, avere due semi-accoppiamenti di freno a ciascuna estremità.

3.10 I semi-accoppiamenti di freno non devono essere guasti (non a tenuta).

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3.11 Nessuna parte degli organi d’accoppiamento del freno (accoppiati o disaccoppiati) deve scendere al di sotto dei 140 mm al di sopra della parte superiore delle rotaie.

3.12 I rubinetti di chiusura devono poter essere manovrati e funzionare correttamente. Nessuna leva di manovra dei rubinetti deve mancare o essere rotta. Ciascun rubinetto di chiusura deve essere dotato di un dispositivo di blocco in posizione estrema che funzioni correttamente.

Informazioni – Procedure ammesse - Divieti 3.13 I pezzi dei freni avariati o staccati che potrebbero compromettere la sicurezza o

causare altri danni devono essere smontati o assicurati. Questa avaria deve essere esaminata secondo le indicazioni del numero 1.19. In questo caso il freno ad aria compressa deve essere isolato ed il carro munito di etichetta modello R1 e K.

3.14 I lavori sugli apparati pneumatici dei freni (distributori, valvole-relé, valvole di pesatura, cilindri del freno) e la loro sostituzione da parte dell’officina non sono autorizzati, salvo che in caso di accordo con il detentore.

3.15 I carri il cui freno a mano manovrabile dalla piattaforma o da terra è inutilizzabile devono essere riparati. In caso contrario devono essere trattati conformemente all’allegato 9.

3.16 Le guarnizioni dei freni a disco sono sostituite solo dal detentore. Questi deve fare in modo che il freno sia in perfetto stato di funzionamento senza che sia necessario il controllo dell’IF utilizzatrice.

3.17* I semi-accoppiamenti mancanti o guasti devono essere sostituiti. 3.18 I lavori di saldatura sulle staffe di sicurezza non sono autorizzati. 3.19 Le prove del freno fatte in applicazione dell’allegato 12 del CUU, devono essere

effettuate secondo la fiche UIC 543-1

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4. Telaio del carro e dei carrelli Stato minimo e misure limite Telaio 4.1 Il telaio non deve essere visibilmente deformato o piegato. 4.2 Le ali dei longheroni, delle traverse di testa e delle traverse intermedie sollecitate

dall’accoppiamento non devono presentare fessure (fessure trasversali) che, partendo dal bordo dell’ala, si estendano a più della metà della larghezza dell’ala. Le fessure longitudinali possono arrivare ad una lunghezza massima di 150 mm, salvo che nel punto in cui i supporti delle sospensioni sono fissati ai longheroni. Qui le fessure longitudinali poste tra l’ala e l’anima del longherone non devono superare una lunghezza massima di 100 mm.

4.3 La saldatura delle traverse e dei longheroni del telaio, oltre che dei parasala e dei longheroni, non devono presentare alcuna fessura, ne essere il punto di partenza di fessure nei pezzi ad essi assemblati.

4.4 Due mancorrenti per manovratore devono essere presenti su ciascuna delle traverse di testa.

4.5 Le pedane e le maniglie devono essere utilizzabili. Le pedane ed i loro supporti non devono presentare fessure.

4.6 I carri dotati di pavimento in legno o infiammabile, anche se, al di sopra, ricoperto in lamiera, devono essere muniti, al di sopra delle ruote frenate, di lamiere parascintille. Le lamiere parascintille applicate direttamente sul pavimento non sono ammesse. Questa prescrizione è valida allo stesso modo per i carri pianali che non abbiano pavimento o con pavimento discontinuo adatti al traffico di contenitori o dei semirimorchi. Le lamiere parascintille non devono essere ne deformate ne bucate dalla ruggine.

4.7 I carri ad assi che portino il segno previsto all’Allegato 11 numero 2.10 devono essere equipaggiati di lamiere parascintille speciali.

4.8 Le semipiastre di protezione non devono essere ne spostate ne rotte. Non possono presentare fessure superiori ad ¼ della loro sezione, o essere in direzione o prossimità di un punto di fissaggio.

4.9 Nessuna ala (piastra d’usura) del parasala deve mancare. 4.10 I traversini del parasala non possono mancare o essere rotti. 4.11 I supporti delle sospensioni non devono essere sconnessi, rotti, fessurati o

visibilmente deformati.

Carrelli di ogni tipo 4.12 Le saldature delle traverse e dei longheroni del telaio dei carrelli non devono avere

fessure, ne essere il punto di partenza di fessure nei pezzi a loro assemblati. I longheroni, le traverse e le aste di richiamo della sospensione della traversa ballerina non devono essere fessurati.

4.13 Le superfici di frizione dei sistemi ammortizzatori agenti sulle guide delle boccole o della traversa ballerina non devono essere ingrassate;

4.14 Nessuna pattino, parte del pattino o molla del pattino deve mancare o essere rotta. 4.15 Il carrello non deve presentarsi in una posizione anormale rispetto al telaio. 4.16 La ralla inferiore non deve essere rotta o dissestata.

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4.17 Il perno del carrello della ralla inferiore non deve mancare, essere rotto o dissestato.

4.18 Nessuna ala (piastra d’usura) deve mancare. La lunghezza totale delle fessure nel cordone di saldatura delle piastre d’usura non può essere superiore al 50% della lunghezza totale delle stesse saldature.

4.19 Le trecce di messe a terra mancanti devono essere sostituite. Deve essere fatto in modo che la mancanza di una treccia di messa a terra sia riconoscibile.

Carrelli Y25 e derivati (vedere Appendice 2) 4.20 Nessuna molla di tara deve essere fessurata o rotta. Quest’avaria deve essere

esaminata secondo il numero 1.19. 4.21 Nessuna molla di carico deve essere sconnessa, fessurata o rotta. Quest’avaria

deve essere esaminata secondo il numero 1.19. 4.22 Tutte le molle di tara del carrello devono avere lo stesso senso di avvitamento. 4.23 Ogni coppia di molle elicoidali del carrello (molle di tara/molle di carico) devono

avere senso di avvitamento opposto. 4.24 Nessun anello d’ammortizzatore esterno o interno deve mancare, essere rotto o

sconnesso. 4.25 Nessun cappello della molla deve essere in contatto con il telaio del carrello

(ammortizzatore inefficiente). 4.26 Nessuna staffa a T deve essere mancante o allentata.

Quest’avaria deve essere esaminata secondo il numero 1.19. Informazioni – Procedure ammesse – Divieti 4.27 Le pedane fessurate devono essere sostituite dall’officina dell’IF utilizzatrice.

Le riparazioni con saldatura sono vietate 4.28 Quando le lamiere parascintille di un carro mancano o sono avariate in modo tale

da non poter essere riparate correttamente, il freno deve essere isolato ed il carro trattato secondo l’Allegato 9 (etichettatura).

4.29 Le rotture, avarie e fessure dei longheroni, delle traverse intermedie, delle traverse di testa del telaio (dei carri o dei carrelli) ed assemblaggi saldati non devono essere saldati se non dall’officina scelta dal detentore. Tuttavia, l’officina dell’IF utilizzatrice è eccezionalmente autorizzata ad effettuare dei lavori di saldatura solo per la riparazione di fessure o rotture dei profilati del telaio, per rendere possibile il rimpatrio del carro vuoto.

4.30 I carri i cui telai sono piegati o deformati e che non sono atti a circolare devono essere l’oggetto di un trattamento speciale d’accordo con il detentore.

4.31 I parasala ed i supporti delle sospensioni fissati al telaio per mezzo di rivetti possono, quando danneggiati, essere raddrizzati o sostituiti dall’officina.

4.32 Se i rivetti, viti o bulloni di fissaggio dei parasale sono lenti o mancanti devono essere sostituiti dall’officina, con bulloni a dado autobloccante o fermati con copiglia.

4.33 Le superfici di frizione dei sistemi di ammortizzamento agenti sulle guide delle boccole o della traversa ballerina non devono essere ingrassate. L’eventuale

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grasso deve essere asportato nella misura possibile senza smontaggio delle parti. In tal caso il carro deve essere munito di etichetta di modello M.

4.34 La saldatura delle piastre d’usura sui carrelli non è autorizzata se non dopo lo smontaggio della sala montata e conformemente alle istruzioni del detentore. La risaldatura delle fessure non è ammessa.

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5. Organi di repulsione e trazione Stato minimo e misure limite Organi di repulsione 5.1 L’altezza del centro degli organi di repulsione, misurata verticalmente dalla

superficie dei binari e a riposo, deve essere : – per i carri vuoti .................. al massimo 1.065 mm – sotto carico massimo….…. almeno 940 mm.

5.2 Riservato 5.3 * Nessun respingente e nessun bullone di fissaggio del respingente deve mancare.

Tutti i bulloni di fissaggio devono essere stretti. Questo è allo stesso modo valido per gli accoppiamenti permanenti.

5.4 I fermi che impediscono alle aste dei respingenti di cadere non devono mancare ne essere danneggiati.

5.5 Le molle e le altre parti del respingente non devono presentare rotture o avarie tali da impedire il buon funzionamento del respingente. Una compressione a mano di 15 mm a massimo è tollerata per un solo respingente a ciascuna estremità del carro.

5.6 Le custodie dei respingenti non devono essere danneggiate in modo che la loro fissazione non garantisca più sufficientemente la solidità o che la guida delle aste dei respingenti non sia più sufficientemente solida. La base della custodia , oltre che l’asta del respingente, non devono presentare fessurazioni.

5.7 * I piatti dei respingenti non devono presentare rivetti o bulloni di fissaggio mancanti o allentati. Questo è allo stesso modo valido per gli accoppiamenti permanenti.

5.8 * Le superfici di contatto dei piatti dei respingenti devono essere sufficientemente ingrassate. Questo è allo stesso modo valido per gli accoppiamenti permanenti.

5.9 * Le superfici di contatto dei piatti dei respingenti non devono presentare striature ad spigolo vivo che possano impedire lo scivolamento dei piatti. Questo è allo stesso modo valido per gli accoppiamenti permanenti.

5.10 Per i carri muniti di elementi di rilevamento d’urto, questi non devono presentare indicazioni di un loro impegno o tracce di deformazione. Gli elementi di rilevamento d’urto sono stati impegnati, hanno quindi funzionato, se

– la freccia (indice) non è interamente visibile, – l’indicatore di rilevamento d’urto manca o è deformato, – la lunghezza del respingente è visibilmente accorciata, – la custodia del respingente è deformata o distrutta.

Apparecchi di trazione 5.11 Nessuna parte degli organi di aggancio a vite (accoppiati o meno) devono

scendere al di sotto di 140 mm dalla sommità della rotaia. 5.12 La lunghezza dell’aggancio a vite deve essere tale che si possano almeno

avvicinare i respingenti in modo da metterli in contatto.

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5.13 Gli agganci a vite ed i ganci di trazione non devono mancare. 5.14 Gli agganci a vite ed i ganci di trazione non devono presentare fessure. Non

devono, inoltre, avarie tali da rendere impossibile l’aggancio con un altro veicolo o suscettibili di ostacolare il loro buon comportamento.

5.15 Le aste di trazione non devono essere rotte o fessurate. Le conchiglie, bulloni o perni o chiavette per dette non devono ne essere rotti ne mancare.

5.16 L’asta del gancio di trazione e le guide del gancio non devono presentare alcuna usura tale che il gancio di trazione possa ruotare sul proprio asse nelle guide.

5.17 Gli apparati di trazione discontinua non devono presentare nessuna delle avarie appresso elencate : – rottura o difetto di una molla a bovolo o di una molla ad anelli; – deterioramento d’una molla in gomma.

5.18 Per gli apparati di trazione continua, non si possono avere rotture o avarie della molla. Le guide dell’apparato di trazione non devono presentare fessure che possano impedire il buon funzionamento dell’apparato di trazione.

5.19 Il diametro dell’asse del gancio di trazione deve essere almeno di 50 mm. 5.20 Quando il dispositivo di sospensione del tenditore a vite è inutilizzabile o

mancante, bisogna ripararlo o sostituirlo. Informazioni – Procedure ammesse - Divieti 5.21 La riparazione per mezzo della saldatura degli apparati di trazione è vietata.

Tuttavia, le aste di trazione rotte o fessurate possono essere riparate provvisoriamente con saldatura elettrica. I carri devono essere trattati conformemente all’Allegato 9 e istradati in coda treno.

5.22 I carri equipaggiati con ammortizzatori d’urto a corsa lunga il cui elemento scorrevole non è visibilmente in posizione mediana devono essere trattati secondo l’Allegato 9.

5.23 Quando un respingente è danneggiato all’estremità di un carro, i due respingenti devono essere sostituiti. Quelli che vengono messi al loro posto devono essere identici. In caso di respingente a corsa di 105 mm, 130 mm o 150 mm, i respingenti di ricambio devono far parte della stessa categoria che quelli smontati. In oltre, per i respingenti a corsa di 130 e 150 mm, i pezzi di ricambio devono avere le stesse caratteristiche di quelli tolti d’opera. La sostituzione dei respingenti con piatti muniti indicatori di consumo, deve essere eseguita secondo le istruzioni del detentore.

5.24 I rivetti di fissaggio dei piatti dei respingenti possono essere sostituiti con apposite viti di fissaggio. Quando ci sono striature a spigoli vivi sulla superficie di contatto dei piatti dei respingenti, questi sono da limare.

5.25 E vietato fare lavori di saldatura o comunque di riscaldo in prossimità di un respingente marcato con un disco giallo sul corpo dello stesso. (vedasi Allegato 11, numero 7.9.4).

5.26 Gli elementi antiurto danneggiati o deformati devono essere trattati secondo le istruzioni del detentore. I respingenti equipaggiati con elementi antiurto devono, per principio, essere sostituiti con dei respingenti identici. Se non si dispone dei respingenti equipaggiati di elementi antiurto identici li si può sostituire, eccezionalmente, con respingenti standard per permettere il proseguimento del carro verso lo scarico e verso l’officina per la riparazione. In tal caso si etichetterà il

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carro con modello K secondo l’Allegato 9, appendice 11 e l’iscrizione corrispondente al simbolo secondo Allegato 11 numero 5.4. o 5.5 a seconda dei casi.

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6. Cassa Stato minimo e misure limite Disposizioni applicabili a tutti i carri: 6.1 La cassa del carro, le sovrastrutture e l’insieme dei dispositivi supplementari non

devono presentare segni di danni che possano causare la perdita od il deterioramento del carico o compromettere la sicurezza dell’esercizio ferroviario e/o mettere in pericolo le persone o l’ambiente.

6.2 La cassa del carro e le sue parti non devono impegnare il profilo limite di carico. 6.3 Nessuna delle parti dell’accoppiamento del riscaldamento e delle altre strutture di

accoppiamento (accoppiate o meno) deve scendere al di sotto di 140 mm al di sopra della parte superiore delle rotaie.

6.4 Le parti mobili del carro ed i loro dispositivi di manovra non devono presentare avarie apparenti che impediscano il loro normale funzionamento.

6.5 Nessuna tavola della parete o del pavimento deve mancare, essere rotta, scheggiata o deteriorata al punto da poter causare la perdita del carico od il suo deterioramento a causa dell’umidità.

6.6 Le porte scorrevoli devono essere disposte in modo che non possano uscire dalle guide di scorrimento. Le pareti laterali ribaltabili devono essere assicurate di modo che non possano uscire dalle cerniere o dai fermi di chiusura.

6.7 Le porte e le pareti scorrevoli devono potere essere chiuse ed assicurate completamente. Non devono mancare o essere staccate dalle loro guide.

6.8 Le porte non devono presentare deformazioni o rotture che possano provocare una perdita del carico.

6.9 Gli organi di guida e di chiusura (telaio delle porte, cerniere, verricelli, ganci di chiusura, maniglie) non devono mancare ne essere spostati, rotti o deformati.

6.10 Le pedane, i corrimano, scale e passerelle devono poter essere utilizzati in piena sicurezza ed essere esenti da fessure. Questa disposizione si applica anche ai loro organi di fissaggio e supporti.

6.11 Le pedane possono presentare uno svirgolamento, una deformazione o un’inclinazione di 20 mm al massimo.

6.12 Lo spazio libero tra i corrimano e la parte più vicina del carro deve essere di almeno 60 mm.

6.13 Le targhe d’iscrizione, i pannelli ribaltabili e i porta etichette non devono mancare e devono essere fissati in modo appropriato.

6.14 Le iscrizioni seguenti conformemente all’Allegato 11 devono essere completamente presenti e leggibili:

- il numero del carro (compresa il codice della nazione ed i dati del detentore); - la sigla RIV o il cartiglio di accordo (se il codice di scambio iscritto è 41, 43, 45, 81,83,

85); - la tara ; - la massa frenata dal freno a mano; - i limiti di carico; - la capacità dei carri cisterna; - le merci destinate al trasporto con il carro cisterna; - la lunghezza del carro compresi i respingenti;

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- l’iscrizione "Attenzione – Pericolo elettricità" sui carri muniti di passerella o scala posti ad un’altezza di più di 2 m;

- il cartiglio di manutenzione; - le indicazioni per gli elementi antiurto; - le bande diagonali per i carri con ammortizzatori antiurto. Disposizioni aggiuntive per i carri coperti: 6.15 Gli sportelli d’aerazione non devono mancare o essere guasti. 6.16 Le forcelle di manovra e le cremagliere non devono essere staccate, sconnesse o

deformate. 6.17 La copertura del tetto ed il gocciolatoio non devono essere sollevati ne deformati. 6.18 I tetti apribili devono poter essere chiusi ed assicurati per impedire aperture

accidentali. Nessun organo di comando deve mancare, essere deformato o inefficace. I tetti devono trovarsi nella guida prevista.

6.19 Le botole del tetto devono poter essere correttamente utilizzate. Disposizioni aggiuntive per i carri alte sponde: 6.20 Le porte laterali dei carri alte sponde devono poter essere chiuse ed assicurate

per impedire aperture accidentali. 6.21 Le pareti o pareti di testa oscillanti devono poter essere chiuse e assicurate per

impedire aperture accidentali. 6.22 Gli organi di chiusura delle pareti di testa oscillanti (perni, alberi a camme, anelli,

camme) non devono mancare ne essere rotti o spaccati. Devono essere pienamente utilizzabili.

6.23 I profili metallici superiori non devono essere deformati, rotti o strappati di maniera da impegnare il profilo limite di carico.

Disposizioni aggiuntive per i carri pianali: 6.24 Le spondine devono poter essere rialzate ed assicurate. 6.25 Le cerniere, gli assi e le staffe di chiusura delle spondine non devono essere

mancanti ne rotti. Devono essere pienamente utilizzabili. 6.26 Gli stanti amovibili, girevoli e rientranti non devono essere rotti o fessurati. Non

devono essere così deformati da impegnare il profilo limite di carico. Questa disposizione si applica allo stesso modo anche ai dispositivi di sostegno e di blocco degli stanti. I dispositivi di blocco degli stanti devono essere efficienti.

6.27 I travetti ribaltabili non devono essere sconnessi. Disposizioni aggiuntive per i carri cisterna1: 6.28 I serbatoi non devono presentare deformazioni a spigoli vivi (anche se non c’è

perdita di merce). 6.29 Le fessure delle selle del serbatoio non sono ammesse. Se il fissaggio del

serbatoio al telaio prevede dei bulloni o dei rivetti questi non devono mancare.

1 Sotto la definizione di carri cisterna vanno compresi i carri per il trasporto di materie liquide, gassose, polverulente o granulari

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6.30 Gli assemblaggi per saldatura della cisterna e del telaio non devono presentare fessurazioni.

6.31 Le scale, piattaforme e ringhiere devono essere utilizzabili in sicurezza e non devono essere sconnesse.

6.32 Le lamiere dell’isolamento termico, i parasole e gli isolamenti non devono essere sconnessi.

6.33 I serbatoi ed i loro organi di riempimento e di svuotamento non devono avere fughe e devono poter essere ermeticamente chiusi salvo che gli apparecchi automatici di aerazione (Allegato 11 numero 6.3).

6.34 I tappi filettati di protezione non devono mancare. 6.35 Le flange di otturazione non devono mancare ne essere allentate. Tutte le viti di

fissaggio devono essere presenti. 6.36 La vite bullone di comando di sblocco del rubinetto di svuotamento deve essere

svitato. 6.37 L'indicatore del rubinetto di svuotamento deve funzionare correttamente. 6.38 Il coperchio del duomo deve essere presente e deve poter essere chiuso

ermeticamente. Disposizioni aggiuntive per i carri a copertura meccanica: 6.39 La copertura meccanica deve poter essere chiusa e bloccata correttamente

(indicatore visibile). Questa disposizione si applica anche al bloccaggio degli archi estremi.

Disposizioni aggiuntive per i carri a copertura telescopica: 6.40 Gli elementi della copertura telescopica devono poter essere chiusi e bloccati

correttamente posizionati sui loro binari di scorrimento previsti. Disposizioni aggiuntive per i carri a carrelli ribassati per il trasporto dei veicoli stradali e ferroviari: 6.41 Le traverse di testa mobili non devono essere danneggiate e devono poter essere

bloccate ai due lati. 6.42 Le staffe di fermo, i bloccaggi delle staffe, le catene di stivaggio e gli occhielli della

catena di stivaggio devono essere efficienti. Disposizioni aggiuntive per i carri porta contenitori ACTS: 6.43 I telai ruotanti non devono essere danneggiati in modo tale che il fissaggio ed il

bloccaggio corretti siano impediti. 6.44 Le chiusure centralizzate devono funzionare. 6.45 La chiusura intermedia deve funzionare ed indicare chiaramente la posizione

"chiuso". 6.46 I stanti devono essere perfettamente posizionati.

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Disposizioni aggiuntive relative ai carri per il trasporto d'automobili: 6.47 Le spondine di testa e i ponticelli di passaggio devono poter essere rialzate e

assicurate. 6.48 Il piano di carico superiore deve poggiare sulle camme apposite e poter essere

bloccato. Il dispositivo indicatore deve funzionare. 6.49 Nessun accessorio deve essere sconnesso (zeppe, scivoli per le ruote, manovelle,

dispositivo di sollevamento, spondine di testa, ponticelli di passaggio). Disposizioni aggiuntive per i carri autoscaricanti: 6.50 I rubinetti e le botole devono essere chiuse e bloccate. 6.51 Nessun pezzo del dispositivo di chiusura e di scarico deve essere sconnesso. Indicazioni – Procedure ammesse - Divieti 6.52 Quando, in caso di deformazione, la verifica del profilo trasversale si rende

necessaria, si applicheranno le disposizioni del numero 4, tomo 1 delle Direttive di carico. Eccezione : per i carri costruiti secondo la fiche UIC 505 e la cui larghezza supera

quella ottenuta con l’applicazione del numero 4, tomo 1 delle Direttive di carico, si deve contattare il detentore del carro per conoscere la larghezza ammessa del carro. Senza risposta da parte sua, si applicherà, per ragioni di sicurezza, la cifra del punto 4 del tomo 1 delle Direttive di carico.

6.53 Le parti in materiale plastico e in legno stratificato (per esempio, le coperture del tetto ed i pannelli delle pareti laterali) non devono essere riparati per mezzo di chiodature. Tali carri portano la sigla come indicato all’Allegato 11 numero 2.14.

6.54 Per ciò che concerne il bloccaggio dei serbatoi dei carri-cisterna, i rivetti possono essere sostituiti da bulloni.

6.55 I lavori di saldatura ai serbatoi possono essere realizzati solo dalle officine autorizzate e con l’accordo del detentore.

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B- TRATTAMENTO DEI CARRI DOPO PARTICOLARI EVENTI

0 Principio Dopo ogni evento particolare, l’IF utilizzatrice deve assicurare che le avarie provocate o presunte non possano procurare danni indiretti. A tale scopo, le regole definite da questo capitolo devono essere rispettate in modo da rendere il carro ancora atto alla circolazione. Per mezzo di esami complementari bisogna assicurarsi che non esistono danni al carro come deformazioni dei carrelli, e/o del telaio del carro, dei cretti, suscettibili di compromettere la sua idoneità alla circolazione in completa sicurezza. Se lo stato minimo non può essere ristabilito dall’officina, il carro deve essere ulteriormente trattato secondo le decisioni del detentore (conformemente all’allegato 9).

1 Deragliamento Dopo il deragliamento di un carro, lo scartamento delle facce interne dei cerchioni o delle corone su ruote monoblocco delle sale montate deragliate devono essere misurata secondo le prescrizioni del capitolo A, punto 1.17. Conseguentemente, dopo ogni misura, il carro deve essere spostato di un terzo di giro della ruota. Se la differenza di scartamento è superiore a 2 mm, la sala montata deve essere sostituita. La sala montata deragliata sostituita deve essere munita, prima della sua restituzione, di una marcatura che permetta al detentore del carro o alla sua officina di identificarla come sala montata deragliata (Modello HR).

2 Urti anomali Quando un carro ha subito un urto anomalo, si deve supporre che la velocità d’urto sia stata superiore a 12 km/h. In tal caso, si devono fare i seguenti controlli: − misurare l’altezza del respingente e verificare che non ci siano avarie visibili sui

respingenti; − il gioco longitudinale dei respingenti non deve essere superiore a 15 mm; − esaminare che la possibilità di ruotare non deve essere superiore a 5 mm (solo per i

respingenti che non devono ruotare); − esame visivo per scoprire rientranze della traversa di testa a livello dei respingenti e,

posteriormente, delle traversini del telaio.

3 Sovraccarico (testo a solo titolo di raccomandazione) Quando un carro è inviato all’officina in seguito ad un sovraccarico (del carro, di un carrello o di una sala montata), bisogna sottoporre il carro, dopo lo scarico, agli esami e operazioni seguenti: − esame visivo delle molle di sospensione per scoprire la presenza di rotture,

fessurazioni e deformazioni; − esame visivo delle molle sospensione e dei componenti del telaio o del carrello per

scoprire la presenza di tracce di cedimento; − controllo delle sale montate interessate per scoprire la presenza di tracce di

surriscaldo o altro danno. In caso di dubbio, sostituire le sale montate e munirle, prima di inviarle al detentore del carro, della menzione di sovraccarico (Modello HR).

4 Inondazione (testo a solo titolo di raccomandazione)

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I carri il cui telaio sia stato totalmente o parzialmente sommerso dall’acqua devono essere sottoposti alle prove ed alle operazioni di seguito riportate – a seconda dei casi dopo la pulitura – per essere resi atti alla circolazione:

− sostituire tutte le sale montate;

− prima della restituzione, le sale montate inondate, saranno munite di una marcatura che permetta al detentore del carro o alla sua officina di identificarli come sale montate inondate (Modello HR);

− esame visivo delle molle di sospensione per scoprire la presenza di corrosione che possa causare la rottura di una molla;

− sostituire i respingenti quando questi sono stati sotto il livello dell’acqua;

− svuotare l’acqua dalla condotta generale. Il carro con il freno isolato dovrà essere trattato conformemente alle disposizioni dell’allegato 9.

5 Contatto con la catenaria sotto tensione Quando parti della cassa sono state in contatto con la catenaria sotto tensione, si deve supporre che il flusso di corrente abbia danneggiato le boccole. In questo caso, si devono eseguire i seguenti lavori: − sostituire tutte le sale montate del carro;

− prima del rinvio delle sale montate interessate dal flusso di corrente, questi devono essere marcate in modo da permettere al detentore del carro o alla sua officina di riparazione di riconoscerle come sale montate interessate dal flusso di corrente (Modello HR);

− verificare la cassa per scoprire la presenza di avarie supplementari che possano interferire sull’attitudine alla circolazione del carro.

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C – MANUTENZIONE PREVENTIVA 0 Principio Il detentore deve, al momento della revisione, mettere i carri in uno stato che consenta loro di assicurare un servizio normale fino alla prossima revisione, sia per ciò che concerne la sicurezza sia per quel che riguarda la protezione del carico. Questa revisione deve inscriversi in un quadro di un sistema di manutenzione a tempo o a lavoro effettivamente svolto.

1 Periodo di revisione 1.1 Nel quadro del sistema di manutenzione a tempo, la revisione è fatta dopo un

periodo stabilito seguendo le indicazioni della fiche UIC 579-1. In tale sistema, il periodo di revisione è uguale al periodo di validità del cartiglio di manutenzione. Il periodo massimo di validità del cartiglio di manutenzione è non superiore a quello indicato al punto 1.3.

1.2 Nel quadro del sistema di manutenzione a lavoro effettivamente svolto, la revisione è fatta quando il carro raggiunge il limite di lavoro espresso in tonnellate-kilometri e determinato secondo le indicazioni della fiche UIC 579-1. Il periodo massimo di validità del cartiglio di manutenzione è non superiore a quello indicato al punto 1.3.

1.3 Il periodo massimo di validità del cartiglio di manutenzione (Allegato 11 numero 2.3) è di:

1.3.1 6 anni, eventualmente aumentati di 3 mesi, per i carri che rispondono alle seguenti condizioni :

- distributore Bd, Ch, O, WE, DK, WU o WA ; - regolatore automatico della timoneria ; - sospensione a doppi anelli per i carri ad assi ; - carrelli con molle a foglia e sospensioni ad anelli (in deroga, anche i carrelli

« Niesky » ammodernati con sospensioni a biellette dei carri DB) ; - carrelli con molle ad elica ed ammortizzatori UIC o con caratteristiche

analoghe ; - respingenti con caratteristiche conformi alle fiches UIC 526-1 o 526-2.

1.3.2 4 anni, eventualmente aumentati di 3 mesi, per i carri che non rispondono alle condizioni del punto 1.3.1.

1.3.3 Per ottenere questo prolungamento di 3 mesi, i carri devono portare l’iscrizione « +3M » (Allegato 11 numero 2.3). I carri che non portano l’iscrizione « +3M » possono ottenere, su richiesta del detentore, l’iscrizione “+ 3M”, se lo stato del carro non lo impedisce.

1.4 Tuttavia, il detentore è tenuto a fissare una durata di validità più corta per i carri le cui condizioni d’esercizio ed il tipo di carro lo impongano. In più, per i carri frenati SS1) e per i quali la durata di validità indicata sul cartiglio di manutenzione è superiore a 3 anni, il detentore deve organizzare un controllo intermedio. Quest’ultimo può essere limitato ad una ispezione se i risultati osservati sono soddisfacenti.

1) Conformemente alla fiche UIC 543

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1.5 I carri-cisterna per i quali la data (fine mese) della prossima prova del serbatoio è scaduta, secondo l’Allegato 11 numero 6.4, devono essere trattati conformemente all’Allegato 9.

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D – TRASPORTO DEI PEZZI DI RICAMBIO E IMMAGAZZINAMENTO 0 Principio Le modalità di trasporto, di manutenzione e di immagazzinamento dei pezzi di ricambio prima del loro montaggio su di un carro e dopo la loro rimozione per la preparazione del loro rinvio al detentore del carro, devono essere che le parti costitutive interne, da un lato, e le superfici e la protezione contro la corrosione dall’altro, non siano avariate.

1 Sale montate Immagazzinamento - Quando vengono immagazzinati sui binari, i profili delle ruote non devono venire a

contatto. Il contatto tra i bordini è autorizzato. - In caso d’immagazzinamento alternato sui binari (su doppio binario), non si deve

avere contatto delle boccole contro il bordino e del bordino contro l’asse. - Le condizioni suddette sono applicabili allo stesso modo per l’immagazzinamento in

selle. - L’immagazzinamento su superfici piane è autorizzato, se le sale montate sono

immagazzinate su appropriati supporti (legno, gomma, materie sintetiche) in modo da non danneggiare le superfici a contatto.

- Il deposito e lo spostamento delle sale montate deve essere fatto in modo che le sale montate stesse e le loro parti costitutive non siano danneggiate.

- Lo spostamento incontrollato delle sale montate deve essere impedito per mezzo di opportune zeppe di bloccaggio o suole.

- L’impilaggio delle sale montate è ammesso se le condizioni d’immagazzinaggio sopra indicate sono rispettate. Il contatto asse contro asse è proibito.

Trasporto - In caso di trasporto con carrello a forca, le selle e i becchi della forca sono da munire

di opportuna protezione. Bisogna fare attenzione a non danneggiare l’asse a causa del rotolamento sulla forca.

- L’uso di strumenti di sollevamento deve essere fatto evitando ogni possibile danneggiamento dell’asse.

- Le sale montate si dovranno trasportare, nella misura del possibile, in selle tra le officine ed i centri dei pezzi di ricambio. Il carico e l’assicurazione delle sale montate deve essere fatto in modo che ogni contatto tra le sale montate sia evitato durante il trasporto. Le boccole devono essere protette in modo da impedire la rotazione.

2 Altri pezzi - L’immagazzinamento dei respingenti deve essere fatto in modo che sia evitata ogni

infiltrazione d’acqua tra la custodia e l’asta del respingente. - Se il trasporto delle molle paraboliche è fatto direttamente con carrello a forca, le selle

e i becchi della forca sono da munire di opportuna protezione (rivestimento in gomma), per impedire ogni possibile danno alla protezione contro la corrosione.

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Allegato 10 – Appendice 1

Indici relativi ai difetti di circolarità delle ruote Fig. 1 Spina tranciata

Fig. 2 Staffa di sicurezza rotta Fig. 3 Tracce lucide sulla rondella d’estremità del tirante a triangolo del freno

Fig. 4 Tracce lucide sulle molle di carico

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Allegato 10 – Appendice 1

Fig. 5 Zone lucide con usura, visibile dall’esterno sui punti di frizione delle foglie a molla delle sospensioni paraboliche

Fig. 6 Staffa a T persa o allentata

Fig. 7 Piastra di usura al manganese dei carrelli e dei cuscinetti dissaldate

Fig. 8

Superficie di contatto irregolare sul circo di rotolamento

Fig. 9 Schiacciamento importante ed irregolare sul circolo di rotolamento

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Allegato 10 – Appendice 2 Schema della sospensione dei carrelli Y 25 Figura 1 – Carrello con molle per un carico di 20 t/asse

1a molla di tara per 20 t/asse, elica a destra 2a molla di carico per 20 t/asse, elica a sinistra 3 coperchio della molla 4 boccola 5 guida della boccola

Figura 2 – Carrello con molle per un carico di 22,5 t/asse

1b molla di tara per 22,5 t/asse, elica a sinistra 2b molla di carico per 22,5 t/asse, elica a destra 3 coperchio della molla 4 boccola 5 guida della boccola

4

3

5

1a 2a

4

3

5 1b

2b

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ALLEGATO 11

AL CONTRATTO UNIFORME D’UTILIZZAZIONE DEI CARRI

ISCRIZIONI E SEGNI SUI CARRI

(pubblicato a parte)

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ALLEGATO 12 AL CONTRATTO UNIFORME D’UTILIZZAZIONE DEI CARRI

CATALOGO DELLE AVARIE AI CARRI

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ALLEGATO 12 AL COTRATTO UNIFORME D’ UTILIZZAZIONE

A carico

Categoria

Elemento di costruzione

Natura delle avarie

Informazioni complementari

del

detentore

Della IF

utilizz. Rodiggio

Riscaldo termico non visibile x Riscaldo termico visibile (dispositivo di frenatura difettoso) x Cerchione riportato Lento, spostato trasversalmente, fessurato Riscaldo termico visibile (dispositivo di frenatura in buono stato) x

Riscaldo termico Dispositivo di frenatura difettoso x Dispositivo di frenatura in buono stato x Riscaldo termico non identificato x Riscaldo termico visibile (dispositivo di frenatura difettoso) x

Riscaldo termico Fessure nel centro della ruota

Riscaldo termico visibile (dispositivo di frenatura in buono stato) x Cerchietto di sicurezza x Tracce limite di usura non visibili Ruota nei limiti d’usura (diametro dell’asse troppo piccolo) x

Danni dovuti ai freni di binario Intagli con fondo a spigolo vivo nel cerchione e la corona della ruota o la corona inferiore del cerchione x

Tracce di sfregamento, bordini danneggiati Danneggiamenti a seguito di incidente 1)

x

Esfoliazione, scagliatura, ripiegature di laminazione Senza riscaldo termico x

Dispositivo di frenatura difettoso x Apporto di metallo, sfaccettature Dispositivo di frenatura in buono stato x

Superficie di rotolamento incavata in più parti Se presenti tracce di incidente 1) x x

Cerchione / centro della ruota / ruota monoblocco / superficie di rotolamento

Ovalizzazioni Nella misura in cui le avarie sono chiaramente dettagliate dall'IF x Avarie del carro x Tracce di sfregamento sul corpo dell'asse Nessuna avaria del carro x x

Assi Deformati Fessurati Senza tracce di urti x

Confermata x Boccola riscaldata Non confermata x

Perdita di grasso recente Temperatura della boccola più alta, rumori anomali della boccola al pattinaggio dell’asse x Boccole

Tracce di contatto sul corpo della boccola (in alto : contatto con il telaio del carrello)

Molle e ammortizzatori a frizione in buono stato e carro senza riscaldo

x

Mancanti x

Piastre di manganese Fessurate x

1) Per danneggiamento a seguito di incidente, ai sensi dell'allegato 12, non si devono intendere i danni da usura, ma quelli che si possono attribuire a manipolazioni inappropriate del carro da

parte dell'IF (per esempio : incidenti di manovra, collisioni laterali od altri simili eventi inattesi) oppure ad una colpevole violazione degli obblighi di sorveglianza che incombono all’IF.

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A carico

Categoria

Elemento di costruzione

Natura delle avarie

Informazioni complementari

del

detentore

Della IF

utilizz. Sospensione

Rottura, formazione di crepe, ecc. x Molle danneggiate per fatica x

Montaggio sbagliato (parallele)

x Molle

Montaggio sbagliato (curva caratteristica) o tipo di molla sospensione a foglie

x

Ammortizzatori a frizione Qualsiasi avaria x

Freno Danneggiamento a seguito di incidente 1) x Timoneria del freno difettosa Usura x Danneggiamento a seguito di incidente 1) x Dispositivo di cambio di regime

"Merci/Viaggiatori" difettoso Usura x Suole del freno (qualsiasi avaria) x

Danneggiamento a seguito di incidente 1) x Freno a mano difettoso Usura x

Staffe di sicurezza mancanti x

Staffe di sicurezza difettose, danneggiate Danneggiamento a seguito di incidente 1) x

Avariati (con Rapporto delle avarie) x

Elementi diversi del freno, p.es. : distributore, valvola di pesatura, cilindro del freno, cambio del carico, valvola del relè, ... difettosi Non avariati x

Usura x Perdita delle condotta del freno Danneggiamento a seguito di incidente 1) (incrinato, fessurato) x

Flessibili del semi-accoppiamento difettosi Tagliati, non integri x Accoppiamento del freno difettoso x

Confermato dalla prova del freno x

Elementi meccanici o pneumatici del freno

Organi pneumatici Non confermato dalla prova del freno x

1)

Per danneggiamento a seguito di incidente, ai sensi dell'allegato 12, non si devono intendere i danni da usura, ma quelli che si possono attribuire a manipolazioni inappropriate del carro da parte dell'IF (per esempio : incidenti di manovra, collisioni laterali od altri simili eventi inattesi) oppure ad una colpevole violazione degli obblighi di sorveglianza che incombono all’IF.

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A carico

Categoria

Elemento di costruzione

Natura delle avarie

Informazioni complementari

del

detentore Della

IF utilizz.

Telaio e carrello

x

Telaio del carro-Traversa di testa - Longherine

Rottura da sforzo, formazione di cricche, fessurazioni, deformazioni

Salvo casi di vetustà x Deformati x Parasala Rotti o staccati x Fessurato, rotto x Traversino del

parasala Staccato x Gioco, rottura da sforzo (vecchie fessure) x Supporti della

sospensione Fessurato, deformato Danneggiamento a seguito di incidente 1) x

Giunzione telaio/carrello

Gioco anomalo tra gli elementi di giunzione o elementi danneggiati

x

Deformato x Telaio del carrello

Rottura da sforzo x Piastra di usura e guide carrelli Qualsiasi avaria

x

Cartiglio di revisione Scarto del veicolo prima della scadenza del periodo di revisione Costi generati dalla certificazione della rimessa in circolazione / trasporto eccezionale

x

Incomplete x

Per es. sovrascritture, sovrapposizione di etichette varie, graffiti x

Iscrizione generale secondo regolamentazione Illeggibili

Graffiti su carro di materiali pericolosi RID x Mancante x

Cavo di messa a terra Difettoso Usura x

1)

Per danneggiamento a seguito di incidente, ai sensi dell'allegato 12, non si devono intendere i danni da usura, ma quelli che si possono attribuire a manipolazioni inappropriate del carro da parte dell'IF (per esempio : incidenti di manovra, collisioni laterali od altri simili eventi inattesi) oppure ad una colpevole violazione degli obblighi di sorveglianza che incombono all’IF.

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A carico Categoria

Elemento di costruzione

Natura delle avarie

Informazioni complementari

del

detentore Della

IF utilizz. Organi di repulsione e di trazione

Modelli differenti Nessuno scambio preliminare con un IF x Tracce di urto (Contatto corpo / asta) x Respingenti Posizione dei respingenti fuori norma /

Aste incastrate Vecchie fessure e/o saldature x Urto di manovra a velocità troppo alta x

Elementi antiurto Difettosi Usura normale x

Piatto del respingente Rotto o deformato x Usura normale x Custodia Rotta o fessurata Danneggiamento a seguito di incidente 1) x

Allentati Usura normale x Fissaggi dei respingenti Rotti Non rotti da sforzo x

Elementi elastici Inefficaci Possono essere compressi manualmente x Rottura da sforzo (vecchia fessura) x

Rotto(a) Danneggiamento a seguito di incidente 1) (rottura recente, netta) x Gancio di trazione, asta di

trazione Piegato(a) x

Apparecchio di trazione Sradicato Danneggiamento a seguito di incidente 1) Usurato x Tenditore a vite Danneggiato a seguito di incidente 1) x

Gancio di sostegno del tenditore a vite Piegato, rotto x

Sovrastruttura Usurata x

In generale Danneggiamento a seguito di incidente 1) sopravvenuto sotto la custodia dell'IF

x

Usurati x Scale, montatoi passerelle, ganci di alaggio, mancorrenti, porta-etichette

Danneggiamento a seguito di incidente 1) sopravvenuto sotto la custodia dell'IF

x

Danni dovuti ad avarie del telaio Danneggiamento a seguito di incidente 1) sopravvenuto sotto la custodia dell'IF x Avarie al serbatoio Danneggiamento a seguito di incidente 1) sopravvenuto sotto la custodia dell'IF x

Corpo del serbatoio o chiusura non stagna Danneggiamento a seguito di incidente 1) sopravvenuto sotto la custodia dell'IF x

x

Cisterne

Sella del serbatoio fessurata Danneggiamento a seguito di incidente 1) sopravvenuto sotto la custodia dell'IF x

Mancante, danneggiato x Cavo di messa a terra

Usurato x Nota 1) Per danneggiamento a seguito di incidente, ai sensi dell'allegato 12, non si devono intendere i danni da usura, ma quelli che si possono attribuire a manipolazioni inappropriate del carro da parte dell'IF (per esempio : incidenti di manovra, collisioni laterali od altri simili eventi inattesi) oppure ad una colpevole violazione degli obblighi di sorveglianza che incombono all’IF.

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