Creg, Decreto 231 E Responsabilità Penale Dei Provider

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Articolo comparso sul bollettino dell\'Ordine dei Medici e Odontoiatri di Milano - n. 1/2012

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Andrea Ferrarini – Consulente Modelli organizzativ i e di gestione d.lgs 231/2001

Via Ascanio Sforza 81/a, 20141 Milano (Mi) - +39.34 7.2728727 [email protected] - http://it.linkedin.com/in/andreaferrarini

P. IVA 02213510031 - C.F. FRRNDR76A14F205C

Studio L.S.A. & Partners – Consulenza legale, fi scale e organizzativa – Piazza 5 Giornate 6 – Milano

Rischio da Reato e Responsabilità ex. Dlgs 231 nel settore medico: il caso dei

CReG.

1. Il fatto: sospesa per un anno l’attività di un ambulatorio odontoiatrico per truffa ai

danni dello Stato. Una sentenza della Corte di cassazione, depositata il 7 febbraio 2012, ha confermato l’applicabilità del d.lgs 231/2001 agli ambulatori professionali, considerando legittima la sospensione dell'attività, per la durata di un anno, nei confronti di un ambulatorio odontoiatrico che, per ottenere maggiori rimborsi dal SSR, faceva sottoscrivere ai pazienti false richieste di cura. Ma cos’è il d.lgs 231/2001? Quali sanzioni prevede? E perché una sentenza relativa ad un illecito già commesso potrebbe avere delle conseguenze per i professionisti che operano nel Sistema Sanitario Lombardo? Questo articolo cercherà di rispondere a queste domande, trattando, a titolo di esempio, alcuni rischi legati alla sperimentazione dei CReG da parte di gruppi di professionisti in funzione di Provider.

2. Cos’è il Decreto Legislativo 231/2001. E’ la norma che ha introdotto in Italia la responsabilità penale degli “Enti”, vale a dire delle società, delle associazioni (anche prive di personalità giuridica) e degli enti pubblici economici. In base al decreto, gli Enti possono essere sanzionati per alcuni reati commessi dai loro rappresentanti, collaboratori o dipendenti. Si tratta di reati molto gravi, che ledono interessi collettivi, come la truffa ai danni dello stato, il trattamento illecito di dati personali, o gli infortuni sul lavoro che si configurano come omicidi colposi o lesioni gravi causate dalla violazione dalle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Il d.lgs 231/2001 prevede, a carico degli Enti, sanzioni pecuniarie, ma anche sanzioni di tipo interdittivo (sospensione o revoca dell’attività, divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi pubblici). Le sanzioni scattano se l’Ente ha tratto vantaggio dall’illecito e non ha adottato e attuato modelli di organizzazione e controllo idonei a prevenire tali reati.

3. Sperimentazione dei CReG e responsabilità penale dei Provider. Il singolo medico professionista, che gestisce il proprio ambulatorio, non è soggetto al d.lgs 231/2001 che si applica invece alle aziende ospedaliere, alle società che erogano servizi di tipo ambulatoriale, alle società cooperative e alle associazioni fra professionisti che evidenziano, al loro interno, una certa dimensione organizzativa. Tutti Enti che, in futuro, potrebbero giocare il ruolo di Provider per la gestione dei CreG. Il Provider o soggetto gestore del CreG deve garantire “la continuità del percorso e della presa in carico dei pazienti, interagendo con tutti gli attori coinvolti nella gestione della patologia e garantendo le necessarie competenze di tipo amministrativo, organizzativo e gestionale” (DGR IX/1479 del 30/03/2011, allegato 2). Nella fase sperimentale del nuovo sistema, come noto, la Regione Lombardia ha individuato, in via prioritaria, i MMG come soggetti più adatti per svolgere il ruolo di Provider. Tuttavia, i Provider devono avere strutture (Centri Servizi) e risorse umane (personale qualificato, coordinatore medico, case manager dei casi complessi) che difficilmente possono essere garantite da un singolo professionista. Inoltre, il Provider deve curare la fornitura e la gestione delle apparecchiature a domicilio, rendicontare alle ASL i percorsi terapeutici di ogni singolo paziente, garantire la

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Andrea Ferrarini – Consulente Modelli organizzativ i e di gestione d.lgs 231/2001

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compliance farmacologica e la gestione dei protocolli di intesa/convenzione con gli attori del sistema coinvolti nell’implementazione dello stesso. In pratica, l’istituzione dei CReG sta favorendo la nascita di forme associate o societarie fra professionisti (previste anche dall’ art 9-bis del Decreto Liberalizzazioni) che si interfacceranno intensamente con la Pubblica Amministrazione e con i cittadini e che saranno soggette al d.lgs 231/2001. Esposte, per la natura stessa della loro attività, al rischio della commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione (frode ai danni di un ente pubblico, indebita percezione di erogazioni comunitarie, ecc… ), reati informatici e reati involgenti il trattamento illecito di dati personali.

4. Modelli organizzativi e prevenzione dei reati (Modelli 231): situazione attuale e prospettive future.

Un reato può essere paragonato ad una patologia che causa una lesione al benessere e agli interessi di singole persone o di un’intera comunità. Di conseguenza, la responsabilità degli Enti sancita dal decreto 231 può essere vista come l’effetto collaterale di un reato. In linea con questo ragionamento, possiamo allora dire che il modo migliore per prevenire la malattia/reato (o per ridurre i suoi effetti collaterali) è la prevenzione. Infatti, gli artt. 6 e 7 del d.lgs. 231/2001 prevedono che l’Ente sia esonerato dalle proprie responsabilità se ha adottato e correttamente applicato un modello organizzativo e di controllo - finalizzato alla prevenzione dei reati - e le persone che hanno commesso l’illecito hanno raggirato fraudolentemente il modello stesso. I Modelli 231 si stanno sempre più diffondendo nel mondo delle imprese, mentre sono ancora poco diffusi nell’ambito delle professioni ordinistiche, nonostante sia ormai dimostrata la loro utilità per prevenire i reati, razionalizzare i compiti e le responsabilità nei processi organizzativi, gestire in modo integrato i diversi obblighi di legge (privacy, sicurezza sul lavoro, ecc…) e promuovere una cultura della responsabilità sociale. Con una propria delibera del 28 giugno 2011, inoltre, l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri ha rilevato che la gestione dei CReG potrebbe esporre i Provider al rischio di violare numerosi articoli del Codice Deontologico (artt. 4 comma 2, 13, 30, 31 e probabilmente 68). Pertanto, un Provider potrebbe dotarsi di un Modello 231 anche per definire le procedure operative che garantiscano la corretta gestione dei CReG e, nel contempo, indirettamente il rispetto del Codice Deontologico. Infine, la Regione potrebbe, in futuro, rendere obbligatori i Modelli 231 per i Provider: quest'obbligo esiste già, ad esempio, per gli Enti lombardi accreditati alla gestione delle DOTI lavoro e formazione: anche in tal caso, il sistema prevede che l’operatore accreditato prenda in carico l’utente (individuando un responsabile e un tutor) e rendiconti poi le attività formative e di inserimento concretamente svolte (il cui valore economico è stabilito dalla Regione). Dotarsi di un Modello 231 potrebbe pertanto costituire un’utile forma di investimento per tutte quelle aziende ospedaliere, società, cooperative o associazioni fra professionisti, che attualmente erogano servizi di tipo ambulatoriale nell’interesse dei propri pazienti - sia in forma pubblica che in forma privata -. Dott. Andrea Ferrarini Avv. Andrea Orabona Avv. Alessandra Capalbo