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CREDITO ALL’ESPORTAZIONE E AMBIENTE (19 e 20 maggio 2005, Roma, SACE – Sala Conferenze) La Convenzione di Aarhus e la disclosure delle informazioni ambientali: il ruolo dell’opinione pubblica e degli stakeholders. L’attuazione in Europa ed in Italia. La Convenzione di Espoo e la sua attuazione Francesco La Camera

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CREDITO ALL’ESPORTAZIONE E AMBIENTE(19 e 20 maggio 2005, Roma, SACE – Sala

Conferenze)

La Convenzione di Aarhus e la disclosure delle informazioni ambientali: il ruolo dell’opinione pubblica e degli stakeholders. L’attuazione in Europa ed in Italia. La Convenzione di Espoo e la sua attuazione

Francesco La Camera Direttore scientifico dell’Osservatorio Regionale Siciliano per l’Ambiente - ORSA

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Il quadro di riferimento internazionale

E’ in occasione del Vertice di Rio delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo che si ha il riconoscimento della comunità internazionale della necessità di migliorare l’accesso alle informazioni, la partecipazione pubblica ai processi decisionali ed assicurare l’accesso alla giustizia in materia ambientali . Sono difatti questi i temi del Principio 10 della Dichiarazione di Rio a cui si accompagna il riconoscimento (Principio 17) che dovrà essere assicurato, nel caso la realizzazione di un progetto possa avere un impatto ambientale significativo, lo svolgimento di una procedura di valutazione di impatto ambientale.

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La Dichiarazione di Rio (Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo (Unced) - Vertice della Terra – 1992)

Principio 10 Il modo migliore di trattare le questioni ambientali è quello di assicurare la partecipazione di tutti i cittadini interessati, ai diversi livelli. Al livello nazionale, ciascun individuo avrà adeguato accesso alle informazioni concernenti l'ambiente in possesso delle pubbliche autorità, comprese le informazioni relative alle sostanze ed attività pericolose nella comunità, ed avrà la possibilità di partecipare ai processi decisionali. Gli Stati faciliteranno ed incoraggeranno la sensibilizzazione e la partecipazione del pubblico rendendo ampiamente disponibili le informazioni. Sarà assicurato un accesso effettivo ai procedimenti giudiziari ed amministrativi, compresi i mezzi di ricorso e di indennizzo.

Principio 17 La valutazione d'impatto ambientale, come strumento nazionale, dovrà essere effettuata nel caso di attività proposte che siano suscettibili di avere effetti negativi rilevanti sull'ambiente e dipendano dalla decisione di un'autorità nazionale competente

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Vertice di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile (WSSD) agosto-settembre 2002

Più tardi il Vertice di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile riprende e rafforza tali principi prevedendo appositi paragrafi nel Piano d’azione approvato.

Si tratta naturalmente di principi o proposte di azioni che, pur essendo solennemente accettati, non hanno validità e quindi tutela giuridica internazionale

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Il vertice di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile (WWSD, 2002) - Il Piano di attuazione – par. 164 bis e 128128. Assicurare l’accesso, a

livello nazionale, alle informazione ambientali e ai processi in sede amministrativa e giudiziale in campo ambientale, così come la partecipazione pubblica ai processi decisionali, in modo da incrementare l’attuazione del principio 10 della Dichiarazione di Rio su Ambiente e Sviluppo………

164. Tutti i paesi dovrebbero anche promuovere la partecipazione pubblica, comprese le misure che forniscono accesso alle informazioni riguardanti la legislazione, i regolamenti, le attività, le politiche ed i programmi. Dovrebbero anche promuovere la piena partecipazione pubblica alla formulazione ed attuazione delle politiche per lo sviluppo sostenibile. Le donne dovrebbero poter partecipare in pieno ed equamente nella formulazione delle politiche e nel processo decisionale.

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Il ciclo degli accordi multilaterali

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La Convenzione di Espoo

Per quanto riguarda la valutazione di impatto ambientale la traduzione dei principi in precetti di diritto internazionale è avvenuta prima con la Convenzione di Esppo del 1992 concernente la valutazione di impatto ambientale in un contesto transfrontaliero e poi con un protocollo alla Convenzione stessa approvato in occasione della 5ª Conferenza del processo «Environment for Europe», in Kiev il 23 maggio 2003)., concernente la valutazione ambientale c.d. strategica relativa ai piani e programmi.

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La Convenzione di Espoo

Entrata in vigore:10 Settembre 1977

Status: Firmatari: 30 , Parti: 40

SEA Status 37 firmatari

Una ratifica (Finlandia)

Riferimenti normativi (Unece)

Convenzione sulla valutazione d’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, Espoo, Finlandia, 25 Febbraio 1991

Protocollo sulla valutazione ambientale strategica. Kiev, Ucraina, 23 maggio 2003

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La Convenzione di Espoo

Ratifiche Convenzione & primo enendamento

Ratifiche Convenzione Firmatari Altri stati UNECE

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La Convenzione di Espoo

La Convenzione di Espoo enuncia i principi e definisce le procedure per l’applicazione della valutazione dell’impatto ambientale (v.i.a.) in un contesto transfrontaliero. In particolare vengono regolamentate le procedure qualora un progetto possa avere un impatto ambientale negativo al di là delle frontiere dello Stato nel cui territorio si intende realizzare. La procedura prevede modalità di informazione e partecipazione del pubblico del Paese “interessato negativamente dal progetto” nonché delle autorità competenti.

La Convenzione è stata largamente ispirata dalla direttiva 85/337/CEE concernente la procedura di v.i.a..

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Principali elementi procedurali della Convenzione Campo di applicazione (Art. 2.2, 2.5/App. I+III)

notifica (Art. 3.1)

Conferma dell’interesse a partecipare (Art. 3.3)

Trasmissione delle informazioni (Art. 3.6)

Partecipazione del pubblico(Art.3.8)

Preparazione dello studio di impatto ambientale (Art. 4/App. II)

Distribuzione dello studio e dell’altra rilevante documentazione per consentire la partecipazione delle autorità e del pubblico del paese che subisce l’attività inquinante (Art. 4.2)

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Principali elementi procedurali della Convenzione Consultazione fra i Paesi (Art. 5)

Decisione finale (Art. 6.1) e trasmissione della documentazione relativa (Art. 6.2)

Analisi post- progettuale (Art. 7.1/App. V)

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Convenzione di Espoo del 25 febbraio 1992 – App. I Lista delle attività 1. Raffinerie di petrolio (ad esclusione delle Imprese che fabbricano

unicamente lubrificanti da petrolio grezzo) e installazioni per la gassificazione e la liquefazione di almeno 500 tonnellate di carbone o di schisto

bituminoso al giorno. 2. Centrali termiche e altri impianti di combustione la cui produzione termica

è uguale o superiore a 300 megawatts e centrali .nucleari ed altri reattori nucleari (ad eccezione degli Impianti di ricerca per la produzione e la conversione di materie fissili e di materie fertili la cui potenza massima non ecceda un kilowatt di carico termico continuo.

3. Impianti destinati unicamente alla produzione o all'arricchimento di combustibili nucleari, al trattamento di combustibili nucleari irradiati o allo stoccaggio, alla eliminazione ed al trattamento di rifiuti radioattivi.

4. Grandi impianti per l'elaborazione primaria della ghisa e dell'acciaio e per le produzioni di metalli non ferrosi.

5. Impianti per l'estrazione di amianto e per il trattamento e la trasformazione di amianto e di prodotti contenenti amianto : per i prodotti in amianto-cemento, impianti che producono più di 20 000 tonnellate di prodotti finiti l'anno, per i materiali di frizione, impianti che producono oltre 50 tonnellate di prodotti finiti l'anno e per altre utilizzazioni dell'amianto, impianti che utilizzano oltre 200 tonnellate di amianto l'anno.

6. Impianti chimici integrati.

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Convenzione di Espoo del 25 febbraio 1992 – App. I 7. Costruzione di autostrade, di strade espresse e di linee

ferroviarie per il traffico ferroviario a lunga distanza nonché di aeroporti muniti di una pista principale di lunghezza pari o superiore a 2.100 metri.

8. Oleodotti e gasdotti di grande sezione. 9. Porti commerciali nonché vie d'acqua interne e porti fluviali che

consentano il passaggio di navi di oltre 1 350 tonnellate. 10. Impianti di eliminazione di rifiuti: incenerimento trattamento

chimico o scarico di rifiuti tossici e pericolosi. 11 .Grandi dighe e serbatoi. 12. Lavori di incanalamento di acque sotterranee qualora Il volume

annuo di acqua da incanalare raggiunga o superi 10 milioni di metri cubi.

13. Impianti per la fabbricazione di carta e di pasta da carta che producano almeno 200 tonnellate essiccate all'aria al giorno.

14. Sfruttamento minerario su grande scala, estrazione e trattamento in loco di minerali metallici o di carbone.

15. Produzione di idrocarburi in mare 16. Grandi impianti di stoccaggio di prodotti petroliferi,

petrolchimici e chimici. 17. Disboscamento di grandi superfici.

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Il protocollo Sea

Il protocollo sulla valutazione di impatto ambientale strategica, che ripercorre sostanzialmente i contenuti della Direttiva europea sulla valutazione ambientale di piani e programmi, intende contribuire allo sviluppo sostenibile attraverso l’integrazione dell’ambiente, inclusi gli aspetti sanitari, nella preparazione di piani e programmi e, con particolari modalità, di politiche e atti normativi.

Il protocollo assegna un enfasi particolare, nell’ambito degli impatti ambientali tipicamente considerati, alla considerazione degli impatti sanitari. Tutto ciò riflette il coinvolgimento della Organizzazione mondiale della sanità (WHO) nel negoziato e la volontà politica espressa in tale direzione dalla Conferenza su ambiente e salute tenutasi, a livello ministeriale, a Londra nel 1999.

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Quadro di riferimento del contesto internazionale

• Conferenze:– Conferenza delle Nazioni UNite su Ambiente e

sviluppo (Unced, Rio - 1992)– Conferenza ministeriale su ambiente e sanità

(Londra, 1999)– Vertice mondiale sullo Sviluppo sostenibile

(WWSD, Johannesburg - 2002)

• Convenzioni internazionali (Unece):– Convenzione sulla valutazine di impatto ambientale

in un contesto transfrontalierp (Espoo, 1992) – in vigore dal 1997

– Convenzione sull’accesso alle informazioni, partecipazione del pubblico nei processi decisionali ed accesso alla giustizia in materia ambientale (Aarhus, 1998) – in vigore dal 2001

• Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. –in vigore dal 2004

Rio de Janeiro

Londora

Non è ancora chiaro come funzionerà in

pratica il rapporto fra il protocollo e le altre convenzioni unece

Johannesburg

La Direttiva Vas ha avuto una grande influenza sul

testo del Protocollo

La Convenzione di Aarhus

La Convenzione sulla Via

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La Convenzione di Aarhus

Entrata in vigore: 30 ottobre 2001

Status: Firmatari: 40 , Parti: 35

Status Protocollo: Firmatari 37

Riferimenti normativi (Unece)

Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, Aarhus, Danimarca, 25 giugno 1998

Protocollo sui registri delle emissioni ed il trasferimento di inquinanti, Kiev, Ucraina, 23 maggio 2003

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La Convenzione di Aarhus

Con riferimento al Principio 10 della Dichiarazione di Rio la Convenzione di Aarhus - ne segna il momento più significativo di attuazione dal punto di vista del diritto internazionale.

La Convenzione di Aarhus ha come finalità quella di “contribuire a tutelare il diritto di ogni persona, nelle generazioni presenti e future, a vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere”

I tre pilastri della Convenzione di Aarhus

Accesso alle informazioni Accrescere la conoscenza del pubblico sui temi ambientali al fine di promuovere una condotta più amica dell’ambiente; garantire la trasparenza

Partecipazione del pubblico Accrescere l’efficacia dei processi decisionali dando la possibilità al pubblico di offrire i propri commenti; rafforzare gli strumenti della democrazia partecipativa

Accesso alla giustizia Assicurare l’attuazione dei diritti ambientali dando la possibilità al pubblico di contestare decisioni di fronte alle corti di giustizia.

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La Convenzione di Aarhus – L’accesso alle informazioni

In particolare per quanto riguarda l’accesso alle informazioni ambientali la Convenzione riconosce un ampio diritto all’accesso alle informazioni senza dover dimostrare un particolare interesse.

Tale diritto risulta mitigato qualora l’informazione richiesta sia manifestamente irragionevole o formulata in termini troppo generici; oppure se riguarda documenti ancora in corso di elaborazione o comunicazioni interne delle autorità pubbliche, qualora tale deroga sia prevista dalla legge o dalla prassi nazionale, tenendo conto dell'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione delle informazioni, oppure semplicemente l’autorità pubblica non ne sia in possesso.

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La Convenzione di Aarhus – L’accesso alle informazioni

Altre cause di diniego all’accesso:

a)la segretezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche, ove sia prevista dal diritto nazionale;

b)le relazioni internazionali, la difesa nazionale o la sicurezza pubblica;

c)il corso della giustizia, il diritto di ogni persona ad un processo equo o il potere delle pubbliche autorità di svolgere indagini di carattere penale o disciplinare;

d)la riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, qualora essa sia tutelata dalla legge a salvaguardia di legittimi interessi economici; tuttavia devono essere divulgate le informazioni sulle emissioni rilevanti ai fini della tutela dell'ambiente;

e)i diritti di proprietà intellettuale;

f)la riservatezza dei dati personali e/o dei dossier riguardanti una persona fisica che non abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni al pubblico, qualora tale riservatezza sia tutelata dal diritto nazionale;

g)gli interessi dei terzi che abbiano fornito spontaneamente le informazioni richieste, senza essere o poter essere soggetti ad alcun obbligo legale in tal senso, e che non acconsentano alla divulgazione della documentazione; o

h)l'ambiente cui si riferiscono le informazioni, ad esempio i luoghi di riproduzione di specie rare.

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La Convenzione di Aarhus – L’accesso alle informazioni

Per quanto riguarda le altre cause di diniego, la Convenzione, al suo articolo 4, prevede che tali cause devono essere interpretate in modo restrittivo, tenendo conto dell'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione delle informazioni nonché dell'eventuale attinenza delle informazioni con le emissioni nell'ambiente, introducendo così l’esigenza di un bilanciamento degli interessi che segna una importante novità nella legislazione della regione che si accompagna ad un criterio attuativo espresso – la restrittività nella interpretazione delle cause di diniego - di grande interesse.

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La Convenzione di Aarhus – La Partecipazione Per quanto riguarda il secondo pilastro la

Convenzione introduce importanti principi con riferimento alle modalità di partecipazione del pubblico quali l’informazione tempestiva, adeguata ed efficace. La previsione che la procedura abbia più fasi e che per ognuna di queste il tempo a disposizione deve consentire agli interessati a partecipare di prepararsi in modo che la partecipazione sia effettiva e possa avere una influenza effettiva.

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La Convenzione di Aarhus – La Partecipazione Articolo 6 - Partecipazione del pubblico alle

decisioni relative ad attività specifiche

Ciascuna Parte:

a) applica le disposizioni del presente articolo alle decisioni relative all'autorizzazione delle attività elencate nell'allegato I;

b) in conformità del proprio diritto nazionale, applica inoltre le disposizioni del presente articolo alle decisioni relative ad attività non elencate nell'allegato I che possano avere effetti significativi sull'ambiente. A tal fine le Parti stabiliscono se l'attività proposta è soggetta a tali disposizioni;

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Il campo di applicazione

1. Settore energetico

2. Produzione e trasformazione dei metalli:

3. Industria mineraria:

4. Industria chimica:

5. Gestione dei rifiuti

6. Impianti di trattamento delle acque reflue

7. Impianti industriali per la fabbricazione di pasta per carta a partire da legno o altre materie fibrose e di carta e cartone

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Il campo di applicazione

8. Costruzione di tronchi ferroviari, aeroporti, autostrade, uove strade a quattro o più corsie oppure rettifica del tracciato e/o ampliamento di strade a una o due corsie per portarle a quattro o più corsie;

9. Vie navigabili interne e porti

10 Sistemi di estrazione o ricarica delle acque

11. Opere di trasferimento si acque fra bacini diversi

12. Estrazione di petrolio e gas naturale

13. Dighe

14. Gasdotti, oleodotti e condutture per prodotti chimici

15. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o suini

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Il campo di applicazione

16. Cave e miniere a cielo aperto o torbiere

17. Costruzione di elettrodotti aerei

18. Impianti per lo stoccaggio di petrolio, prodotti petrolchimici o prodotti chimici

19. Altre attività tessili, alimentari, industriali

20 Atre attività soggette a Via a livello nazionale

21 modifiche

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La Convenzione di Aarhus – Art. 7 - Partecipazione del pubblico a piani, programmi e politiche in materia Ambientale

Ciascuna Parte stabilisce le disposizioni pratiche e/o le altre disposizioni atte a consentire al pubblico di partecipare all'elaborazione di piani e programmi in materia ambientale (che possano avere effetti significativi sull'ambiente) in un quadro trasparente ed equo, dopo avergli fornito le informazioni necessarie. A tal fine si applicano i paragrafi 3, 4 ed 8 dell'articolo 6. L'autorità pubblica competente individua il pubblico ammesso a partecipare, tenendo conto degli obiettivi della presente convenzione.

Nella misura opportuna, ciascuna Parte si adopera per consentire al pubblico di partecipare all'elaborazione delle politiche in materia ambientale (che possano avere effetti significativi sull'ambiente).

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La Convenzione di Aarhus – Art. 8 - Partecipazione del pubblico all'elaborazione di regolamenti di attuazione e/o strumenti normativi giuridicamente vincolanti di applicazione generale

Ciascuna Parte si sforza di promuovere, in una fase adeguata e quando tutte le alternative sono ancora praticabili, l'effettiva partecipazione del pubblico all'elaborazione, ad opera delle autorità pubbliche, di regolamenti di attuazione e altre norme giuridicamente vincolanti di applicazione generale che possano avere effetti significativi sull'ambiente. A tal fine occorre adottare le seguenti misure:

a) fissare termini sufficienti per consentire l'effettiva partecipazione;

b) pubblicare le proposte legislative o renderle accessibili al pubblico in altro modo;

c) consentire al pubblico di formulare osservazioni direttamente o per il tramite di organi consultivi rappresentativi.

I risultati della partecipazione del pubblico sono presi in considerazione nella misura più ampia possibile.

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La Convenzione di Aarhus – Art. 9 - Accesso alla giustizia -

Per quanto riguarda l’accesso alla giustizia la Convenzione impegna i vari paesi affinché, chiunque ritenga che la propria richiesta di accesso alle informazioni sia stata ignorata, immotivatamente respinta in tutto o in parte, non abbia ricevuto una risposta adeguata o comunque non sia stata trattata in modo conforme alle disposizioni della Convenzione, abbia accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge.

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La Convenzione di Aarhus – Art. 9 - Accesso alla giustizia -

Per quanto riguarda l’accesso alla giustizia la Convenzione impegna i vari paesi affinché, chiunque ritenga che la propria richiesta di accesso alle informazioni sia stata ignorata, immotivatamente respinta in tutto o in parte, non abbia ricevuto una risposta adeguata o comunque non sia stata trattata in modo conforme alle disposizioni della Convenzione, abbia accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge.

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La Convenzione di Aarhus – le procedure di controllo -

Rapporti da parte dei diversi stati membri

Segnalazioni da parte delle Parti o dal pubblico

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Il secondo incontro delle parti

Il secondo incontro delle Parti si terrà ad Almaty (Kazakhstan il 25-27 maggio 2005.

Sarà un occasione per rivedere l’applicazione della Convenzione. In agenda un emendamento che riguarda gli organismi geneticamente modificati

E’ previsto un segmento ministeriale per il 27 maggio 2005

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Riferimenti comunitari

Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati

Direttiva del Consiglio del 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento

Direttiva del Consiglio del 3 marzo 1997, 97/11/CE, che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003, 2003/35/CE, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia

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Principali riferimenti normativi nazionali

Legge 3 novembre 1994, n. 640 di ratifica per l’Italia Convenzione di Espoo

Legge 16 marzo 2001, n. 108 di ratifica della Convenzione di Aarhus

Decreto legislativo 24 febbraio 1997 n.39 sull’accesso alle informazioni ambientali

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Relazione sull’applicazione della Convenzione

http://www.minambiente.it/SVS/aarhus/docs/rapporto_aarhus.pdf

Siti web

http://www.unece.org/env/eia/welcome.html

http://www.unece.org/env/pp/welcome.html