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U I F Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia 1 Claudio Clemente Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia - UIF Bolzano, 17 aprile 2015 VOLUNTARY DISCLOSURE” NEL CONTRASTO AL RICICLAGGIO ED IL RUOLO DELLA UIF

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Claudio Clemente Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia - UIF

Bolzano, 17 aprile 2015

“VOLUNTARY DISCLOSURE” NEL

CONTRASTO AL RICICLAGGIO ED IL

RUOLO DELLA UIF

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Agenda

1. Il ruolo della UIF nel contrasto al riciclaggio

2. Collaborazione volontaria e obblighi antiriciclaggio

3. Collaborazione volontaria vs. scudo fiscale-ter

4. Collaborazione volontaria e collaborazione attiva

5. Considerazioni conclusive

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1. Il ruolo della UIF nel contrasto al riciclaggio

STRUMENTI DI REAZIONE

REPRESSIONE

AUTORITÀ GIUDIZIARIA

NORME PENALI

ACCERTAMENTO DEI

REATI E PUNIZIONE DEI

COLPEVOLI

PREVENZIONE

AUTORITÀ PUBBLICHE e

OPERATORI PRIVATI

LEGISLAZIONE

ANTIRICICLAGGIO

OSTACOLARE L’UTILIZZO

DI PROVENTI ILLECITI E

PROTEGGERE

L’ECONOMIA LEGALE

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1. Il ruolo della UIF nel contrasto al riciclaggio

L’ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEL

RICICLAGGIO È AFFIDATA A

AUTORITÀ PUBBLICHE INTERMEDIARI E ALTRI OPERATORI

INTERESSE PUBBLICO: evitare che

l’economia criminale contamini il

sistema economico-finanziario

INTERESSE PRIVATO: controllare i

rischi legali e di reputazione

connessi con il coinvolgimento in

attività illecite

Alle autorità investigative e alle

Autorità di vigilanza di settore, è

stata affiancata la Financial

Intelligence Unit (FIU)

Sono destinatari degli obblighi di

collaborazione previsti dalla

legislazione antiriciclaggio (adeguata

verifica, registrazione e segnalazione

delle operazioni sospette)

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1. Il ruolo della UIF nel contrasto al riciclaggio

FUNZIONI DELLA UIF

• Riceve e analizza le segnalazioni di operazioni sospette

• Analizza i flussi finanziari al fine di prevenire fenomeni di riciclaggio

• Emana istruzioni in materia di segnalazioni

• Elabora indicatori di anomalia e modelli e schemi rappresentativi di

comportamenti anomali

• Collabora con l’Autorità giudiziaria, gli organi delle indagini e le Autorità

di vigilanza di settore

LA UIF ESERCITA LE PROPRIE FUNZIONI

IN PIENA AUTONOMIA E INDIPENDENZA

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1. Il ruolo della UIF nel contrasto al riciclaggio

UIF

• Organi investigativi

• A.G.

• Feedback segnalanti

• Studi

• Analisi

Classificazione:

• per rischio

• per tipologia

• Matching

• Consultazione archivi

• Fonti aperte, etc.

• SOS

• Informative FIU

• Flussi finanziari

(S.AR.A)

La UIF esamina le segnalazioni di operazioni sospette per

valutarne la fondatezza, seguire l’origine e la destinazione dei

fondi, fornendo tutti gli elementi informativi suscettibili di

contribuire a orientare le successive eventuali indagini

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0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

12.544 14.602

21.066

37.321

49.075

67.047 64.601

71.758

Trend della collaborazione attiva

Numero di SOS

1. Il ruolo della UIF nel contrasto al riciclaggio

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SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE DISTINTE

PER TIPOLOGIA DI SEGNALANTE

ANNO 2014

BANCHE E POSTE82%

INTERMEDIARI

FINANZIARI DIVERSI DA BANCHE E POSTE

13%

PROFESSIONISTI

3%

OPERATORI NON

FINANZIARI2%

1. Il ruolo della UIF nel contrasto al riciclaggio

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RIPARTIZIONE DELLE SEGNALAZIONI RICEVUTE NEL

2014 IN BASE ALLA REGIONE IN CUI È AVVENUTA

L’OPERATIVITÀ SEGNALATA

Le segnalazioni

inviate dal Trentino

Alto Adige nel 2014

sono state 809, in

aumento del 32%

rispetto alle 613

segnalazioni giunte

alla UIF nel 2013

1. Il ruolo della UIF nel contrasto al riciclaggio

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1. Il ruolo della UIF nel contrasto al riciclaggio

1. Indicatore territoriale di utilizzo anomalo di contante

L’utilizzo osservato è confrontato

con quello previsto da un

modello econometrico, basato

sui fondamentali economici.

Percentuale di utilizzo anomalo

L’ANALISI QUANTITATIVA E LA VALUTAZIONE DEL

RISCHIO DI RICICLAGGIO

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1. Il ruolo della UIF nel contrasto al riciclaggio

L’ANALISI QUANTITATIVA E LA VALUTAZIONE DEL

RISCHIO DI RICICLAGGIO

2. Bonifici verso Paesi a rischio (in rapporto al totale dei bonifici verso l’estero; fonte: Sara – II semestre 2014)

L’incidenza dei flussi

verso i Paesi a rischio è,

in genere, maggiore al

Nord.

Il Trentino-Alto Adige è

una delle eccezioni, con

una quota tra le più basse

del Nord-Italia (i Paesi a

rischio sono quelli delle

liste ufficiali).

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B E S T P R A C T I C E S G AF I D E L 2 0 1 2

P r o g r a m m i n a z i o n a l i d i

r e g o l a r i z z a z i o n e f i s c a l e :

p o s s i b i l i r i s c h i

2. Collaborazione volontaria e obblighi antiriciclaggio

P

Possono essere sfruttati dalla criminalità allo scopo di rendere utilizzabili attività finanziarie e patrimoniali di

origine illecita

Il livello di rischio varia a seconda delle

caratteristiche di ciascun programma

Le «a m n i s t i e f i s c a l i » e i «r i m p a t r i d i f o n d i » previsti nell’ambito del programma accrescono il rischio di riciclaggio in quanto:

possono generare elevati flussi finanziari

transfrontalieri

possono indurre gli intermediari finanziari a ritenere i fondi legittimi in virtù dell’adesione al

programma

la verifica dell’effettiva legittimità delle attività finanziarie può essere

ostacolata dal fatto che le relative informazioni sono

detenute in differenti giurisdizioni

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I «FOUR BASIC PRINCIPLES» (confermati nel 2013 dal Moneyval)

Effettiva applicazione dei

presidi antiriciclaggio

Nessuna deroga alle misure previste

dalle Raccomandazioni

GAFI

Garanzia di cooperazione fra le autorità nazionali

Garanzia di cooperazione

internazionale tra le autorità dei paesi

di provenienza e quelle di rimpatrio

dei fondi

B E S T P R A C T I C E S G A F I D E L

2 0 1 2

P r o g r a m m i n a z i o n a l i d i

r e g o l a r i z z a z i o n e

f i s c a l e

2. Collaborazione volontaria e obblighi antiriciclaggio

I programmi italiani di regolarizzazione fiscale

sono in linea con i princìpi internazionali?

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3. Collaborazione volontaria vs. scudo fiscale-ter

S c u d o f i s c a l e - t e r

• Dichiarazione riservata agli intermediari abilitati

• Anonimato nei confronti dell’Amministrazione finanziaria

• Non punibilità di alcuni reati fiscali, di falso e societari qualora commessi per eseguire o occultare i predetti reati fiscali

• Deroga agli obblighi di segnalazione di operazioni sospette relativamente ai casi di non punibilità

C o l l a b o r a z i o n e v o l o n t a r i a

• Dichiarazione nominativa all’Amministrazione finanziaria

• Comunicazione dell’avvenuta collaborazione volontaria dall’Agenzia delle Entrate alla Autorità Giudiziaria

• Non punibilità di alcuni reati fiscali e di riciclaggio, impiego e autoriciclaggio relativi ai predetti reati fiscali

• Nessuna deroga agli obblighi di segnalazione di operazioni sospette

UN CONFRONTO TRA LO SCUDO

FISCALE-TER E LA PROCEDURA

DI COLLABORAZIONE

VOLONTARIA

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3. Collaborazione volontaria vs. scudo fiscale-ter

COERENZA CON GLI STANDARD

INTERNAZIONALI E CON LA DISCIPLINA

ANTIRICICLAGGIO

Scudo fiscale-ter

• NON COERENTE con gli standard internazionali

• Circolari MEF del 12/10/2009 e 16/2/2010: applicazione dei presidi antiriciclaggio e deroga all’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette se sussistono ipotesi di reato non punibili

• Comunicazione UIF del 24/2/2010: valutazione del sospetto anche per operazioni di scudo già perfezionate

Collaborazione volontaria

• COERENTE con i quattro principi del GAFI

• Circolare MEF del 9/01/2015: la collaborazione volontaria non ha alcun impatto sull’applicazione dei presidi di prevenzione

• Gli obblighi di a d e g u a t a v e r i f i c a , r e g i s t r a z i o n e e s e g n a l a z i o n e di operazioni sospette restano i m m u t a t i

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3. Collaborazione volontaria vs. scudo fiscale-ter

ALCUNI DATI SULLO SCUDO

FISCALE-TER

Dal 2009 al 2012 circa 1 . 2 0 0

s e g n a l a z i o n i di operazioni

sospette pervenute alla

UIF

Sono emersi alcuni cas i

par t i co la r -mente

s ign i f i ca t i v i

La UIF ha condotto a c c e r t a m e n t i

m i r a t i che, in taluni casi, hanno comportato

l’a v v i o d i p r o c e d u r e

s a n z i o n a t o r i e per omessa

segnalazione e comunicazioni

all’Autorità giudiziaria

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4. Collaborazione volontaria e collaborazione attiva

OBBLIGO DI SEGNALAZIONE

«Quando i destinatari degli obblighi sanno,

sospettano o hanno motivi ragionevoli per

sospettare» che siano in corso, compiute o tentate

operazioni di riciclaggio di beni provenienti da

un’attività criminosa (artt. 2 e 41 del d.lgs. 231/2007)

LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE:

non richiede necessaria-

mente la “conoscenza”

di un determinato

reato

è un atto distinto dalla denuncia di

fatti penalmente

rilevanti

rappresenta l’esito di una valutazione

supportata da obiettive

circostanze di fatto

è fondata sulle

competenze tecniche del segnalante

non costituisce violazione

degli obblighi di segretezza e del segreto professionale

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4. Collaborazione volontaria e collaborazione attiva

QUALI RAPPORTI TRA

COLLABORAZIONE

VOLONTARIA E

COLLABORAZIONE

ATTIVA? Il destinatario degli obblighi antiriciclaggio d e v e

v a l u t a r e , anche dopo la conclusione della procedura, l’eventuale attività criminosa (anche se non punibile)

commessa dal soggetto che aderisce alla collaborazione volontaria, tenendo conto, ad esempio:

del comportamento del cliente e di ogni altra circostanza disponibile

del profilo economico-finanziario del cliente

delle informazioni relative all’origine dei fondi, specie se interessano Paesi a rischio

di eventuali elementi di sospetto relativi anche a reati diversi da quelli fiscali

La

collaborazione

volontaria

esclude la

punibilità per

alcuni reati, ma

non elimina

l’origine

illecita delle

attività

finanziarie

regolarizzate

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4. Collaborazione volontaria e collaborazione attiva

Quali casi possono rilevare per una

segnalazione di operazioni sospette da

parte di un intermediario finanziario

nell’ambito di movimentazioni riferibili alla

collaborazione volontaria?

Solo in

presenza di

elementi di

sospetto

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4. Collaborazione volontaria e collaborazione attiva

I professionisti sono tenuti a segnalare

eventuali operazioni sospette rilevate

nell’espletamento delle pratiche per la

collaborazione volontaria?

IN GENERALE L’obbligo di segnalazione di operazioni sospette

NON SI APPLICA

(art. 12, c. 2, d.lgs. 231/2007 – Racc. GAFI n. 23) p e r l e i n f o r m a z i o n i r i c e v u t e d a l c l i e n t e o c h e l o

r i g u a r d a n o , s e o t t e n u t e n e l l ’ a m b i t o d i

esame della posizione

giuridica del cliente

difesa o

rappresentanza del cliente in un

procedimento giudiziario

consulenza sull’eventualità di

intentare o evitare un procedimento

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4. Collaborazione volontaria e collaborazione attiva

In quali casi, quindi, il

professionista deve valutare le

operazioni connesse alla VD ai

fini della segnalazione di

operazioni sospette?

NO

SI

SI

Esame della posizione giuridica finalizzato a

valutare l’adesione alla procedura di collaborazione

volontaria, in assenza di conferimento dell’incarico

(faq del MEF)

Svolgimento dell’incarico per la procedura di

collaborazione volontaria

Dopo la conclusione della procedura di

collaborazione volontaria, in caso di utilizzo dei

proventi regolarizzati

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La segnalazione di operazioni sospette costituisce

adempimento di un obbligo di legge, non derogato (e

non derogabile) dalla normativa sulla collaborazione

volontaria

4. Collaborazione volontaria e collaborazione attiva

PERCHÉ INVIARE LA

SEGNALAZIONE

ALLA UIF NEI CASI

DOVUTI?

La segnalazione di operazioni sospette risponde a finalità

di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo

di riciclaggio

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EFFETTI DELLA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

PROFILI FISCALI

• La valutazione degli effetti fiscali conseguenti alla collaborazione volontaria è compiuta dall’Agenzia delle Entrate

PROFILI PENALI • Le attività criminose commesse dal segnalato non sono punibili se rientranti nelle

ipotesi previste dalla legge 186/2014. La valutazione degli effetti penali è comunque rimessa all’Autorità giudiziaria dopo la comunicazione ricevuta dall’Agenzia delle Entrate

PROFILI DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO

• L’eventuale segnalazione di operazioni sospette connessa alla

collaborazione volontaria prescinde dai due precedenti profili ed è utilizzata per le attività di analisi operativa e strategica della UIF nonché per la collaborazione con le altre FIU

4. Collaborazione volontaria e collaborazione attiva

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• scambi di informazioni ai fini fiscali disciplinati da appositi accordi stipulati fra Paesi (es. accordi con Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco; accordi stipulati in attuazione della direttiva 2014/107/UE)

• ampliamento della collaborazione internazionale tra FIU (i reati fiscali sono ora espressamente previsti dagli standard internazionali e dalla IV direttiva AML quali reati presupposto di riciclaggio)

Rischi fiscali

• per i reati commessi dal soggetto che, avendone i requisiti, non aderisce alla procedura di VD (compreso l’autoriciclaggio)

Rischi penali

Rischi in caso di non adesione alla

procedura di collaborazione volontaria

4. Collaborazione volontaria e collaborazione attiva

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GRAZIE PER L’ATTENZIONE