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Voluntary Disclosure Rimpatrio giuridico di attività finanziarie e patrimoniali a cura di Fabizio Vedana

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Voluntary DisclosureRimpatrio giuridico di attività

finanziarie e patrimoniali

a cura di Fabizio Vedana

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Attività estere: dove tenerle

Le attività finanziarie o patrimoniali oggetto di voluntary disclosure, potranno:

A) essere trasferite nel «Paese d’origine» ovvero nello Stato presso il qualeha la residenza il contribuente (per es. l’Italia)

B) rimanere nel «Paese ospitante» ovvero nello Stato in cui si trovano.

In tal caso, a seconda dell’inclusione o meno dello Stato ospitante indeterminate liste, verranno determinate le relative sanzioni (maggiori sele attività si trovano e rimangono in uno Stato non collaborativo, minorise le attività verranno affidate in amministrazione a fiduciaria italianaperché sulle stesse faccia da sostituto d’imposta).

Il rimpatrio giuridico

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Trasferimento delle attività in Italia

Nel caso sub A), il contribuente aprirebbe conto/deposito/gestione pressobanca/intermediario italiano che, come in un normale rapportobancario/finanziario, effettuata l’adeguata verifica antiriciclaggio(presumibilmente di tipo rafforzato trattandosi di attività provenienti da unPaese estero), effettuerebbe l’attività di sostituto d’imposta.

L’intestazione del rapporto alla fiduciaria potrebbe, in questi casi, trovaregiustificazione in motivi di riservatezza.

Il rimpatrio giuridico

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Mantenimento all’estero: come?Nel caso sub B), il contribuente potrebbe optare per due possibili soluzioni:

1) detenere le attività direttamente: in tal caso il contribuente dovràcompilare gli appositi quadri della dichiarazione dei redditi, effettuare irelativi calcoli delle imposte (ivi incluse IVIE ed IVAFE) e provvedere alversamento delle relative imposte (vd. anche circolare Agenzia Entrate n.38/E del 23 dicembre 2013 nonché circolare 31/E del 28 agosto 2015)

2) detenere le attività per il tramite della fiduciaria: in tal caso lafiduciaria fungerà da sostituto d’imposta a partire dalla data diperfezionamento del rimpatrio giuridico nei termini e con le modalitàpreviste dal contratto fiduciario e dalla normativa (cfr. circolari AgenziaEntrate n. 10/E del 13 marzo 2015, 27/E del 16 luglio 2015, 30/E dell’11agosto 2015 e n. 31/E del 28 agosto 2015 nonchè circolare Assofiduciariadel 7 settembre 2015).

Il rimpatrio giuridico

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Mantenimento all’estero: come?Nel caso in cui il contribuente decida di detenere le attività finanziarie e/opatrimoniali all’estero per il tramite della fiduciaria, potrà decidere di:

1) intestare le attività, in specie finanziarie, alla fiduciaria e quindisottoscrivere un mandato fiduciario con intestazione. Tale soluzioneconfigura il rimpatrio giuridico che si perfeziona, ai fini dell’ottenimentodi uno sconto maggiore sulle sanzioni da mancata compilazione di RW,con il trasferimento dei beni oggetto di emersione alla fiduciaria (cfr.anche circolare Agenzia delle Entrate n. 31/E del 28 agosto 2015),

2) affidare le attività, in specie patrimoniali (immobili, partecipazioni, opered’arte, ecc.), alla fiduciaria conferendole incarico di mera amministrazione.Tale soluzione si prospetta particolarmente conveniente nel caso in cui ilbene oggetto di emersione è un immobile localizzato in Stati noncollaborativi (cfr. circolare agenzia Entrate n. 30/E dell’11 agosto 2015).

Il rimpatrio giuridico

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Mandato di amministrazione con intestazione

Oggetto del mandato fiduciario con intestazione:

- Conto corrente

- Deposito titoli

- Gestione patrimoniale

- Polizza assicurativa

Il rimpatrio giuridico

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Principali fasi nelle quali si articola l’apertura del mandato fiduciario:

- incontro, in Italia o all’estero, con potenziale cliente (e/o suoprofessionista e/o referente bancario, italiano o estero) e raccolta diinformazioni e dati ai fini degli adempimenti antiriciclaggio (vedasi in talsenso il nuovo provvedimento della Banca d’Italia del 3 aprile 2013 e larelativa circolare Assofiduciaria COM_2013_097). Nell’ambitodell’operazione di Voluntary Disclosure la fiduciaria acquisirà ancheevidenza dell’incarico che il cliente ha sottoscritto con professionista peraderire alla procedura di voluntary disclosure (vedasi iter operativointerno per apertura mandati VD),

- verifica dati cliente con supporto ufficio antiriciclaggio (verifiche worldcheck, compliance daily control, elenco protesti, rassegna stampa egoogle, come da nota operativa interna del 23 dicembre 2014).

Mandato di amministrazione con intestazione

Il rimpatrio giuridico

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Mandato di amministrazione con intestazione- incontro con cliente, presso sede fiduciaria o presso altro luogo concordato

con cliente o con sua banca, per sottoscrizione del mandato fiduciario(anche con firma digitale, avendo Unione Fiduciaria ricevuto appositaabilitazione quale Operatore di Registrazione ai sensi del d.lgs. 82/2005 edel DPCM del 22 febbraio 2013)

- apertura di conto/rapporto bancario/finanziario intestato alla Fiduciariaovvero sottoscrizione di polizza assicurativa (la fiduciaria comunicherànome fiduciante/titolare effettivo se richiesto ai fini antiriciclaggio dallabanca)

- trasferimento titoli e/o liquidità da deposito/conto personale cliente a deposito/conto della fiduciaria

Il rimpatrio giuridico

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Mandato di amministrazione con intestazione

La fiduciaria dovrà effettuare vari adempimenti di legge: registrazione dati in

AUI, comunicazioni in Archivio Rapporti Finanziari, adempimenti previsti dalla

normativa sulla tassazione dei redditi USA (FATCA), calcolo e versamento delle

imposte dovute sui redditi prodotti dalle attività estere (sostituzione

d’imposta), ivi incluso il calcolo ed il versamento dell’imposta di bollo nella

misura del 2 per mille.

Per assicurare il puntuale e tempestivo adempimento dei citati obblighi, ed in

particolare il versamento delle imposte dovute, la fiduciaria dovrà ricevere

dalla banca/fiduciaria/gestore un flusso completo ed aggiornato di dati

secondo modalità da concordare preventivamente.

Il rimpatrio giuridico

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Mandato di amministrazione con intestazioneConsente al contribuente di pagare le sanzioni per mancata compilazione RWnella misura minima: la sottoscrizione di mandato fiduciario con conferimentoalla fiduciaria dell’incarico di sostituto d’imposta realizza un rimpatrio(giuridico) delle attività estere con conseguente applicazione della riduzionedelle sanzioni sino alla metà (se le attività rimangono all’estero senzaintestazione alla fiduciaria le sanzioni vengono ridotte solo di un quarto).

Consente alla banca ed al gestore estero di continuare a mantenere ed a

gestire le masse riferibili ai clienti italiani.

Evita al contribuente italiano di dover esporre le attività estere nel quadro RW

della dichiarazione dei redditi: le imposte dovute saranno pagate direttamente

dalla fiduciaria che fungerà da sostituto d’imposta.

Il rimpatrio giuridico

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Mandato di amministrazione con intestazione

ITER

Colloquio con professionista e/o con banca e/o con fiduciaria

Incarico a professionista avente ad oggetto la presentazione della richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria

Sottoscrizione (anche in modalità elettronica con iPad) di mandato fiduciario (verifiche antiriciclaggio, vedasi provvedimento MEF del 12 gennaio 2015 e

nota-circolare interna di Unione Fiduciaria del 23 dicembre 2014) e conseguente intestazione alla fiduciaria delle attività

(apertura c/c, gestione, polizza, ecc.)

Il rimpatrio giuridico

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Presentazione richiesta di accesso a procedura di voluntary disclosure

Definizione procedura con Agenzia Entrate e successivo versamento imposte, sanzioni e interessi (eventualmente con incarico alla fiduciaria). I beni

disclosati e già intestati alla fiduciaria (cosa necessaria per perfezionare il rimpatrio giuridico ed ottenere sconti massimi su sanzioni) potranno essere

oggetto di operatività fiduciaria limitata.

L’operatività sul rapporto fiduciario e sui relativi beni oggetto del mandato sarà ordinaria solo al perfezionamento della procedura di VD

(pagamento F24)

Mandato di amministrazione con intestazione

Il rimpatrio giuridico

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Mandato avente ad oggetto l'esercizio dei diritti connessi ad un rapporto giuridicamente rilevante depositato presso la società fiduciaria.

Alla società fiduciaria viene conferito mandato di amministrare tale rapporto,da un lato compiendo tutti gli atti giuridici inerenti a tale incarico e, dall'altro,impegnandosi, attraverso la canalizzazione degli eventuali flussi reddituali, "adapplicare, ove previsto, le ritenute e le imposte sostitutive dovute e adeffettuare le comunicazioni all'Amministrazione finanziaria .”

Mantenimento all’estero: come?

Mandato di amministrazione senza intestazione

Il rimpatrio giuridico

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Il bene (immobile, quote di SCI, altri beni patrimoniali) rimane nella proprietàe titolarità esclusiva del contribuente. Le conseguenze fiscali del possesso ditale bene si realizzano direttamente in capo al contribuente stesso. Il fattoche eventuali flussi finanziari derivanti dal rapporto o dal bene risultinocanalizzati attraverso la società fiduciaria (che assume i relativi obblighi dicomunicazione all'Amministrazione finanziaria e gli eventuali obblighi diritenuta), consente l’esonero del contribuente dall’obbligo dell’ indicazioninel modulo RW delle consistenze estere e dei redditi prodotti all'estero.

Mandato di amministrazione senza intestazione

Il rimpatrio giuridico

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Mandato di amministrazione senza intestazione

Si parla di mandato senza intestazione per fare riferimento allo schemacontrattuale previsto dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 49/E del 23novembre 2009 (in epoca scudo fiscale per rimpatriare attività patrimoniali, inspecie immobili e quote di società estere) e poi con la risoluzione dell’Agenziadelle Entrate 61/E del 31 maggio 2011.

Tale tipologia di mandato trova il suo utilizzo principalmente per le operazionidi voluntary disclosure riguardante immobili, quote societarie, crediti.

Il rimpatrio giuridico

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I vantaggi economici

del rimpatrio giuridico

con mandato fiduciario senza intestazione per immobili esteri

Regime sanzionatorio – Benefici accordati Monitoraggio fiscale (mod. RW)

.

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V.D

. rie

pilo

go d

elle

san

zio

ni

qu

adro

RW

e IM

MO

BIL

I Immobili Detenuti in Paesi Black-List SENZA ACCORDO - SENZA RIMPATRIO GIURICO delle attività

Paese/Importo Anni da regolarizzare: 2004-2013

Andorra

Periodo Sanzione Riduzion

e del

25%

sanzioni

Riduzione a

1/3 per

acquiescenza Per Anno Totale

2.000.000,00 Dal 2004 al 2007 5% 3,75% 1,25% 25.000,00 100.000,00

Dal 2008 al 2013 6% 4,50% 1,50% 30.000,00 180.000,00

280.000,00

Paese/Importo Immobili Detenuti in Paesi Black-List SENZA ACCORDO - CON RIMPATRIO GIURIDICO delle attività

Andorra Anni da regolarizzare: 2004-2013

2.000.000,00

Periodo Sanzione Riduzion

e del

5o%

sanzioni

Riduzione a

1/3 per

acquiescenza Per Anno Totale

Dal 2004 al 2007 5% 2,50% 0,83% 16.666,67 66.666,67

Dal 2008 al 2013 6% 3,00% 1,00% 20.000,00 120.000,00

186.666,67

Paese/Importo Immobili Detenuti in Paesi Black-List CON ACCORDO - SENZA RIMPATRIO GIURICO delle attività

Svizzera Anni da regolarizzare: 2004-2013

2.000.000,00

Periodo Sanzione Riduzion

e del

25%

sanzioni

Riduzione a

1/3 per

acquiescenzaPer Anno Totale

Dal 2004 al 2007 5% 2,50% 0,83% 16.666,67 66.666,67

Dal 2009 al 2013 3% 2,25% 0,75% 15.000,00 75.000,00

141.666,67

Paese/Importo Immobili Detenuti in Paesi Black-List CON ACCORDO - CON RIMPATRIO GIURIDICO delle attività

Svizzera Anni da regolarizzare: 2009-2013

2.000.000,00

Periodo Sanzione Riduzion

e del

5o%

sanzioni

Riduzione a

1/3 per

acquiescenzaPer Anno Totale

Dal 2009 al 2013 3% 1,50% 0,50% 10.000,00 50.000,00

I vantaggi economici

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V.D. riepilogo delle sanzioni quadro RWPaese/Importo Immobili Detenuti in Paesi White List (No UE) - SENZA RIMPATRIO GIURIDICO delle attività

USA Anni da regolarizzare: 2009-2013

2.000.000,00

Periodo Sanzione Riduzion

e del

50%

sanzioni

Riduzione a

1/3 per

acquiescenzaPer Anno Totale

Dal 2009 al 2013 3% 1,50% 0,50% 10.000,00 50.000,00

Paese/Importo Immobili Detenuti in Paesi White List (No UE) - CON RIMPATRIO GIURIDICO delle attivitàUSA Anni da regolarizzare: 2009-2013

2.000.000,00

Periodo Sanzione Riduzion

e del

5o%

sanzioni

Riduzione a

1/3 per

acquiescenzaPer Anno Totale

Dal 2009 al 2013 3% 1,50% 0,50% 10.000,00 50.000,00

Paese/Importo Immobili Detenuti in Paesi White List (UE) - Con o senza RIMPATRIO FISICO o GIURIDICO delle attività

Francia Anni da regolarizzare: 2009-2013

2.000.000,00

Periodo Sanzione Riduzion

e del

5o%

sanzioni

Riduzione a

1/3 per

acquiescenzaPer Anno Totale

Dal 2009 al 2013 3% 1,50% 0,50% 10.000,00 50.000,00

I vantaggi economici

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Immobili posseduti in Paesi Black list

La emersione degli immobili posseduti in Paesi Black list con o senza accordo

Al fine di ottenere la riduzione delle sanzioni nella misura massima previstadalla legge nonché la sterilizzazione del raddoppio dei termini ai fini delleimposte sui redditi e delle sanzioni sul monitoraggio fiscale l'agenzia delleEntrate afferma essere necessario il rimpatrio giuridico del bene immobile(Circ. ADE n. 30/e del 11 agosto 2015)

I vantaggi economici

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Unione fiduciaria

i mandati senza intestazione

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I mandati fiduciari senza intestazione

Unione Fiduciaria ha predisposto i modelli contrattuali utilizzando le

clausole generali suggerite da Assofiduciaria.

Due tipologie di mandato fiduciario senza intestazione:

SIIM = senza intestazione immobili (per gli immobili detenuti

direttamente)

SIPS = senza intestazione partecipazioni societarie (per quote, azioni e

crediti di partecipazioni societarie estere)

I mandati

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Tipo mandato SIIM (immobili) - Tariffario

I mandati

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Tipo mandato SIIM adempimenti

- l’apertura del rapporto continuativo entrerà in AUI

- il rapporto continuativo sarà oggetto di comunicazione all’Anagrafe dei rapporti

- si applicano le norme sul monitoraggio sia esterno che interno (modello 770 dei sostituti d’imposta)

- la contabilizzazione dei beni immobiliari sarà effettuata nei conti d’ordine della società

- al cliente verrà inviata sia la conferma del mandato che la situazione patrimoniale

- si applica l’IVIE (imposta sul valore degli immobili all’estero)

I mandati

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Tipo mandato SIIM - IVIEPersone fisiche residenti fiscalmente in Italia.

Applicazione dell’IVIE : imposta sul valore degli immobili all’estero ( 0,76%) èla tassa prevista dall’Articolo 19, commi da 13 a 23, del decreto legge 6 dicembre2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214e successive modificazioni che ha di fatto istituito un’imposta sul valore degliimmobili situati all’estero di proprietà di persone fisiche residenti nel territoriodello Stato o in relazione ai quali le stesse siano titolari di diritti reali.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso di immobili per i quali sia statostipulato un contratto di amministrazione con una società fiduciaria,quest’ultima deve applicare e versare (tramite modello F24) l’imposta dovutadal contribuente, ricevendo apposita provvista da parte dello stesso.

I mandati

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Tipo mandato SIPS (partecipazioni) - Tariffario

I mandati

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I mandati

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Tipo mandato SIPS adempimenti

- l’apertura del rapporto continuativo entrerà in AUI

- il rapporto continuativo sarà oggetto di comunicazione all’Anagrafe dei rapporti

- si applicano le norme sul monitoraggio sia esterno che interno (modello 770 dei sostituti d’imposta)

- la contabilizzazione dei beni patrimoniali sarà effettuata nei conti d’ordine della società

- al cliente verrà inviata sia la conferma del mandato che la situazione patrimoniale

- si applica l’imposta di bollo ordinaria e tutte le altre imposte al ricorrere del presupposto.

I mandati

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Tipo mandato SIPS esoneriAttività che non hanno prodotto redditi

Per le attività che non hanno prodotto redditi, la questione è risolta dalla stessa

circolare 19/E del 2014 secondo cui per le attività finanziarie e patrimoniali che

nel periodo d’imposta non hanno prodotto reddito, l’esonero competesempreché affidate in amministrazione o gestione presso un intermediarioresidente (anche in assenza di opzione per i regimi del risparmio amministratoo gestito) che ha l’incarico di regolare tutti i flussi connessi con l’investimento, ildisinvestimento ed il pagamento dei relativi proventi. In mancanza di taleaffidamento, il contribuente deve indicare le consistenze delle attività nelquadro RW evidenziando che le stesse non hanno prodotto redditi nel periodod’imposta o che sono infruttifere.

I mandati

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Cessione di partecipazioni qualificate (esempio)

La circolare 19/E del 2014 afferma che tali attività sono esenti da quadro RW acondizione che siano detenute nell’ambito di un rapporto di amministrazione ogestione con l’intermediario residente in virtù del quale quest’ultimo applica laritenuta a titolo d’acconto sui relativi dividendi ai sensi dell’articolo 27, comma4, del D.P.R. n. 600 del 1973.

Inoltre, in assenza di un’imposizione sostitutiva sulle plusvalenze derivanti dallacessione delle partecipazioni qualificate, l’intermediario residente deve in ognicaso effettuare la segnalazione dell’operazione nell’ambito del 770, quadro SO.

I mandati

Tipo mandato SIPS esoneri

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Cessione di partecipazioni qualificate (esempio)

In mancanza di tale rapporto con l’intermediario - che non può consistere inuna prestazione di tipo occasionale, ma richiede l’instaurazione di un rapportoduraturo - il contribuente deve indicare le consistenze delle attività nel quadroRW.

Rimane fermo che il contribuente sarà oggetto di segnalazione al’Amministrazione finanziaria all’atto della chiusura dei predetti rapporti e,comunque, nel caso di fuoriuscita delle attività dal circuito degli intermediariresidenti.

Tipo mandato SIPS esoneri

I mandati

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RiferimentiUffici di Milano: 02-72422.1

[email protected]

Uffici di Roma: 06-420338.1

[email protected]

Fabrizio Vedana, Vice Direttore Generale 02-72422.1

[email protected]

www.unionefiduciaria.it