Voluntary disclosure chiarimenti dell'Agenzia delle entrate

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Agg. 11/09/2015 1 Voluntary disclosure Casi risolti circolari n. 27/E/2015, 30/E/2015, 31/E/2015 Saverio Cinieri Dottore Commercialista Revisore Contabile Giornalista pubblicista

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Voluntary disclosure

Casi risolti circolari n. 27/E/2015, 30/E/2015, 31/E/2015

Saverio Cinieri

Dottore Commercialista – Revisore Contabile – Giornalista pubblicista

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Voluntary disclosure – casi risolti

Circolare 16/07/2015, n. 27/E

Procuratori

I delegati che non risultano essere i titolari effettivi delle attività presenti sui

rapporti sono tenuti alla disclosure, ma non può essere loro attribuito alcun

reddito connesso alle stesse.

Non sono, invece, tenuti a compilare il quadro RW del modello Unico gli

amministratori di società di capitali che hanno il potere di firma sui conti

correnti della società in uno Stato estero, riportati nelle scritture contabili, e che

hanno la possibilità di movimentare capitali, pur non essendo beneficiari dei

relativi redditi.

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Voluntary disclosure – casi risolti

Circolare 16/07/2015, n. 27/E

Soggetti passivi

Le persone fisiche non residenti in Italia non rientrano tra i soggetti passivi tenuti

agli adempimenti in materia di monitoraggio fiscale di cui all’articolo 4 del decreto

legge n. 167/1990 e, conseguentemente, non rientrano tra i soggetti destinatari

della voluntary.

Tuttavia, se la delega ad operare sul conto elvetico è stata rilasciata anteriormente

al trasferimento della residenza all’estero del soggetto delegato, questi potrà

naturalmente aderire alla procedura internazionale per sanare le eventuali

violazioni agli obblighi in materia di monitoraggio, commesse nei periodi

d’imposta per i quali vi era tenuto in quanto residente in Italia.

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Voluntary disclosure – casi risolti

Circolare 16/07/2015, n. 27/E

Imposte sostitutive

Le imposte sostitutive che rientrano nella voluntary sono quelle relative a redditi

prodotti all’estero (cioè redditi di capitale percepiti all’estero, ai quali si applica

l’art. 18 TUIR e i redditi di capitale di cui all’art. 4 D.Lgs. n. 239/1996, sui quali

non è stata applicata l’imposta sostitutiva, oppure, i redditi diversi derivanti dalla

realizzazione delle plusvalenze di cui all’art. 5 D.Lgs. n. 461/1997) che il

contribuente avrebbe dovuto dichiarare nella dichiarazione dei redditi nel Modello

UNICO e che, per poter accedere alla procedura, dovrà necessariamente indicare

nel modello per la richiesta di accesso approvato con il provvedimento. Tali

maggiori imponibili vanno assoggettati ad imposta sostitutiva. Stesso discorso

vale per le imposte sostitutive delle imposte sui redditi relative ad imponibili

oggetto della procedura di collaborazione volontaria nazionale.

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Voluntary disclosure – casi risolti

Circolare 16/07/2015, n. 27/E

Conto titoli in valuta estera

Per la determinazione del valore delle attività presenti su di un conto titoli in valuta

estera acceso presso un istituto bancario estero si devono seguire i criteri dalle

norme vigenti in ciascun singolo periodo di imposta.

Per determinare il controvalore in euro, ai fini del monitoraggio fiscale:

- fino al periodo d’imposta 2012, deve essere utilizzato il cambio medio annuale,

secondo le indicazioni riportate nella circolare n. 45/E/2010, richiamata anche

dalle istruzioni relative alla compilazione del quadro RW del Modello UNICO.

- dal periodo d’imposta 2013 deve essere invece utilizzato il cambio medio

mensile, secondo quanto disposto dal Provv. 18 dicembre 2013 del Direttore

dell’Agenzia delle Entrate e dalla circolare n. 38/E/2013.

.

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Voluntary disclosure – casi risolti

Circolare 16/07/2015, n. 27/E

Cassette di sicurezza

Rientrano nell’ambito applicativo della voluntary disclosure anche le attività

conservate nelle cassette di sicurezza.

Ad esempio, per i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione per il 2009,

non rileva ai fini della procedura di collaborazione volontaria nazionale il denaro

contenuto in una cassetta di sicurezza che non sia mai stata aperta dopo il 31

dicembre di quell’anno.

Invece, nell’ipotesi in cui il denaro era già detenuto in un Paese black list in

violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, in un periodo d’imposta per il

quale non è decaduta la contestazione delle violazioni, questo dovrà essere indicato

nella relazione di accompagnamento della procedura di collaborazione volontaria

internazionale.

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Voluntary disclosure – casi risolti

Circolare 16/07/2015, n. 27/E

Metodo forfetario/1

Il regime forfetario di determinazione dei rendimenti applicabile solo su richiesta

del contribuente, prevede che siano quantificati nella misura fissa del 5% del

valore complessivo della loro consistenza, puntualmente rilevato alla fine di

ciascun periodo d’imposta, i rendimenti relativi alle sole attività finanziarie

illecitamente detenute all’estero. La determinazione forfetaria dei rendimenti è

applicabile solo per i redditi di capitale e i redditi diversi prodotti dalle attività

finanziarie. Non è applicabile, invece, per i redditi non dichiarati che sono

serviti per acquistare, in tutto o in parte, le attività finanziarie ovvero per i redditi

di altra natura prodotti dalle medesime attività, oltre che per quei redditi derivanti

da attività diverse da quelle di natura finanziaria, che quindi devono essere

determinati analiticamente (ad es. redditi per partecipazione in una CFC).

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Voluntary disclosure – casi risolti

Circolare 16/07/2015, n. 27/E

Metodo forfetario/2

Il contribuente che opta per la determinazione forfetaria dei rendimenti delle

attività finanziarie illecitamente detenute all’estero deve evidenziare tutti i

versamenti effettuati sul conto e spiegarne l’origine. Inoltre, deve dimostrare che

i prelevamenti non hanno costituito ulteriori e diverse attività estere non dichiarate.

Gli uffici, su specifica istanza del contribuente, in luogo della determinazione

analitica dei rendimenti, possano calcolare gli stessi applicando la misura

percentuale del 5% al valore complessivo della loro consistenza alla fine dell’anno

e determinare quindi l’ammontare corrispondente all’imposta da versare con

l’aliquota del 27%. L’stanza può essere presentata solo se la media delle

consistenze di tali attività finanziarie risultanti al termine di ciascun periodo

d’imposta oggetto della voluntary non ecceda il valore di 2 milioni di euro.

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Voluntary disclosure – casi risolti

Circolare 16/07/2015, n. 27/E

Causa di inammissibilità

Nel caso di un contribuente ignaro della formale conoscenza di una causa di

inammissibilità da parte dei soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o

concorrenti nel reato, sarà l’ufficio a dover eccepire la causa di inammissibilità

all’accesso alla procedura

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Voluntary disclosure – casi risolti

Circolare 16/07/2015, n. 27/E

Applicazione della disciplina di favore

La disciplina di favore prevista dalla procedura, sia con riguardo al raddoppio dei

termini che alla determinazione delle sanzioni, trova applicazione anche nel caso

di investimenti e attività finanziarie detenuti a Singapore, così come a Cipro,

Malta, San Marino, Lussemburgo e Corea del Sud e comunque nei Paesi

dell’Ocse che non hanno posto riserve alla possibilità di scambiare informazioni

bancarie (ad esempio, gli Stati Uniti)

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Voluntary disclosure – casi risolti

Circolare 16/07/2015, n. 27/E

Scelta tra voluntary e ravvedimento operoso

I contribuenti possono scegliere in base alla propria valutazione di convenienza

legata alle violazioni commesse, se ricorrere alla procedura di collaborazione

volontaria o al ravvedimento operoso.

I due strumenti sono alternativi.

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Voluntary disclosure – casi risolti

Circolare 11/08/2015, n. 30/E

Completezza della documentazione

Se il contribuente risulta oggettivamente impossibilitato a produrre tutta la

documentazione utile a ricostruire la sua situazione fiscale l’esito della procedura

di collaborazione volontaria non viene compromesso.

Occorre, però, che nella relazione di accompagnamento venga segnalata la

presenza delle cause che impediscono la tempestiva produzione documentale o che

non permettono una puntuale rappresentazione delle violazioni dichiarative

oggetto della regolarizzazione.

Inoltre, la documentazione dovrà essere comunque trasmessa entro la notifica da

parte dell’ufficio dell’invito a comparire o, almeno, nell’ambito del contraddittorio

propedeutico alla redazione dell’atto di accertamento con adesione.

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Voluntary disclosure – casi risolti

Circolare 11/08/2015, n. 30/E

Voluntary disclosure e scudo fiscale

I contribuenti che hanno già utilizzato, a suo tempo, il cosiddetto scudo fiscale (ex

articolo 13-bis del DL 78/09), e ora vogliano accedere alla voluntary devono

indicare nella relazione di accompagnamento le dichiarazioni riservate

direttamente o indirettamente correlate alle poste patrimoniali e ai redditi oggetto

dell’attuale procedura.

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Voluntary disclosure – casi risolti

Circolare 11/08/2015, n. 30/E

Rimpatrio delle somme oggetto di emersione/1

I capitali dall’estero possono essere fatti rientrare già dalla data immediatamente

successiva a quella di presentazione dell’istanza di collaborazione volontaria.

Sul piano probatorio, sarà poi necessario che il contribuente fornisca evidenza

dell’avvenuto rimpatrio delle somme in sede istruttoria e comunque entro termini

che consentano di tener conto di ciò ai fini della riduzione delle sanzioni nei

corrispondenti atti dell’ufficio; sarà a tal fine necessario che il contribuente si

attivi prima che l’ufficio proceda alla notificazione dell’invito al contraddittorio,

non potendo, in difetto, beneficiare delle previste riduzioni sul piano sanzionatorio.

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Voluntary disclosure – casi risolti

Circolare 11/08/2015, n. 30/E

Rimpatrio delle somme oggetto di emersione/2

Nella diversa ipotesi in cui, alla data dell’istanza il contribuente abbia già

materialmente trasferito in Italia le somme da regolarizzare, ad esempio

depositandole in una cassetta di sicurezza, la prova dell’avvenuto rimpatrio, sarà

costituita unicamente dal versamento dei valori presso un intermediario abilitato

su un conto corrente intestato al beneficiario economico delle somme,

appositamente acceso a seguito dell’attivazione della procedura.

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Voluntary disclosure – casi risolti

Circolare 11/08/2015, n. 30/E

Trattamento fiscale applicabile alle rendite del tipo AVS

Quando le pensioni sono accreditate su conti elvetici senza l’intervento di un

intermediario finanziario residente, l’imponibile è comunque assoggettato ad

un’imposizione sostitutiva del 5%.

In questo caso, il contribuente che non abbia canalizzato la riscossione di tali

rendite attraverso un intermediario italiano, può pertanto avvalersi della procedura

di collaborazione volontaria.

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Voluntary disclosure – casi risolti

Circolare 11/08/2015, n. 30/E

Sanzioni per l’emersione di immobili all’estero

Le sanzioni sono pari alla metà del minimo (art. 7, co. 4 D.Lgs. 472/1997), se:

a) le attività sono trasferite in Italia, o in Stati UE o SEE che consentono un

effettivo scambio di informazioni con l’Italia(v.d. lista D.M. 4/9/1996);

b) le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute;

c) il contribuente rilascia all’intermediario finanziario estero presso cui le attività

sono detenute l’autorizzazione a trasmettere alle Autorità finanziarie italiane

richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria, e

allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall’intermediario finanziario

estero, alla richiesta di collaborazione volontaria.

Se manca uno dei requisiti, le sanzioni sono pari al minimo ridotto di un quarto.

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Circolare 28/08/2015, n. 31/E

Voluntary disclosure e quadro RW

La relazione richiesta per l’adesione alla procedura non sostituisce l’obbligo di

compilazione del quadro RW di Unico 2015.

Pertanto, anche se le attività riportate nel quadro RW del modello UNICO 2015

troveranno evidenza anche nella relazione di accompagnamento alla richiesta di

accesso alla procedura di collaborazione volontaria, appare evidente che lo

specifico adempimento dichiarativo annuale non può considerarsi assolto con la

presentazione della richiesta di accesso alla procedura e della relativa relazione, in

quanto i due adempimenti (quadro RW e voluntary) rispondono a diverse e

specifiche previsioni normative.

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Voluntary disclosure – casi risolti

Circolare 28/08/2015, n. 31/E

Prelievi non giustificati dai conti correnti

Nella circolare n. 27/E/2015 è stato chiarito che i prelievi periodici contenuti

nell’ambito del rendimento delle attività illecitamente detenute all’estero che non

subiscono incrementi attraverso versamenti di contanti possano, in una buona parte

dei casi, ricondursi ai consumi personali del contribuente.

Ciò non esclude in assoluto che anche in altre ipotesi, come ad esempio nel caso di

patrimonio estero che non produce rendimenti, gli eventuali prelievi che

risultino limitati, per importo e per frequenza, possano allo stesso modo essere

ricondotti ai consumi personali del contribuente.

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Voluntary disclosure – casi risolti

Circolare 28/08/2015, n. 31/E

Autocertificazione per le cassette di sicurezza

Per giustificare quanto affermato nell’istanza in relazione, ad esempio, alle attività

ed ai valori contenuti in una cassetta di sicurezza, l’apertura e l’inventario della

stessa può avvenire alla presenza di testimoni qualificati che diano garanzia di

affidabilità. Però, non può essere utilizzato lo strumento dell’autocertificazione

perché, in tal caso, non è possibile, per l’Amministrazione, controllare in alcun

modo la veridicità di eventuali autodichiarazioni.

In merito alla giustificazione della provenienza e alla individuazione del momento

in cui il contribuente è entrato in possesso dei valori, lo stesso potrà ricorrere anche

a prove di natura indiretta, fornendo a tal fine adeguati elementi.

Anche in questa ipotesi è escluso il ricorso all’autocertificazione.

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Voluntary disclosure – casi risolti

Circolare 28/08/2015, n. 31/E

Integrazioni successive alla scadenza del termine di presentazione/1

L’Ufficio, nella valutazione degli ulteriori elementi emersi nel lasso di tempo tra

l’ultima trasmissione utile di documentazione e informazioni e l’emissione dei

conseguenti atti di accertamento e di contestazione delle violazioni dovrà tener

conto dell’eccezionalità del caso prospettato e di quanto originariamente indicato

nella richiesta, per verificare se il comportamento omissivo del contribuente sia

stato improntato a buona fede (es. perché dovuto ad un errore scusabile o ad una

causa di forza maggiore).

Ad esempio, si è in presenza di un errore scusabile se in caso di emersione di

capitali all’estero e redditi sottratti all’imposizione, fuori dai termini, venga

rilevata l’Ufficio rilevi un’omissione dichiarativa relativa ad un reddito per una

collaborazione di carattere occasionale o a un reddito di fabbricati.

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Voluntary disclosure – casi risolti

Circolare 28/08/2015, n. 31/E

Integrazioni successive alla scadenza del termine di presentazione/2

Nel caso in cui, effettuate le valutazioni suddette, l’Ufficio dovesse ritenere

sussistente la buona fede del contribuente, procederà all’emissione dei

conseguenti atti di accertamento e di contestazione delle violazioni in materia di

monitoraggio fiscale secondo le regole previste dalla procedura di collaborazione

volontaria.

Se, poi, l’Ufficio valuti, anche a seguito del contraddittorio con la parte,

l’insussistenza della buona fede del contribuente, procederà ordinariamente per i

periodi d’imposta interessati dall’omissione tenendo sempre conto, nella

determinazione della misura delle sanzioni, della collaborazione fornita dal

contribuente anche con riferimento alle ulteriori attività ed imponibili che questi

ha rappresentato dopo lo scadere dei suddetti termini.

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Voluntary disclosure – casi risolti

Circolare 28/08/2015, n. 31/E

Soggetti presenti nella Lista Falciani

La presenza del nominativo di un contribuente all’interno della Lista Falciani non

preclude la possibilità di accedere alla procedura di collaborazione volontaria.

È, però, necessario che il soggetto non sia stato sottoposto ad accessi, ispezioni,

verifiche o che abbiano avuto inizio attività di accertamento amministrativo o

procedimenti penali per violazione di norme tributarie, relativi all’ambito oggettivo

di applicazione della procedura di collaborazione volontaria e dei quali il

contribuente abbia avuto formale conoscenza.

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Voluntary disclosure – casi risolti

Circolare 28/08/2015, n. 31/E

Attività detenute a San Marino

La normativa di favore prevista con riferimento all’ambito temporale trova

applicazione anche in mancanza del rilascio del waiver, non avendo ravvisato il

legislatore l’esigenza del c.d. monitoraggio rafforzato in relazione ad un Paese già

collaborativo al momento dell’entrata in vigore della norma sulla voluntary (Legge

n. 186/2014).

Conseguentemente, non rientrano nell’ambito della procedura di collaborazione

volontaria le attività detenute nella Repubblica di San Marino in annualità per le

quali sono ordinariamente scaduti i termini per l’accertamento e per la

contestazione delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale.

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Voluntary disclosure – casi risolti

Circolare 28/08/2015, n. 31/E

Voluntary disclosure e contributo di solidarietà

Con riguardo al contributo di solidarietà introdotto dall’articolo 2, comma 2, del

D.L. 13 agosto 2011, n. 138, il contribuente che accede alla procedura di

collaborazione volontaria può usufruire dei benefici previsti dalla stessa.

In pratica, nello spirito di completezza e collaborazione che caratterizza la

procedura, ai fini del buon esito della stessa, i contribuenti sono tenuti a fornire

comunque i documenti e le informazioni per la determinazione degli eventuali

maggiori imponibili agli effetti anche del contributo di solidarietà, che sarà

pertanto oggetto anch’esso della procedura di collaborazione volontaria.

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Voluntary disclosure – casi risolti

Circolare 28/08/2015, n. 31/E

Perfezionamento attività giuridiche detenute all’estero

In alternativa al rimpatrio fisico, le attività finanziarie e patrimoniali detenute

all’estero possono essere oggetto di rimpatrio giuridico mediante l’affidamento

delle stesse in gestione o in amministrazione ad un intermediario finanziario

residente.

L’Agenzia ritiene che una dichiarazione rilasciata in tal senso dalla società

fiduciaria è idonea ad attestare l’avvenuto affidamento delle attività anzidette in

gestione o in amministrazione.

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Voluntary disclosure – casi risolti

Circolare 28/08/2015, n. 31/E

Applicabilità dell’opzione per il c.d. «risparmio gestito»

Con riferimento ai redditi derivanti dalle attività rimpatriate, mediante

conferimento di apposito incarico di custodia, deposito, amministrazione o

gestione a società fiduciaria c.d. statica, non può essere applicato il regime del

risparmio gestito (articolo 7, comma 1, D.Lgs. 21 novembre 1997 n. 461).

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Voluntary disclosure – casi risolti

Circolare 28/08/2015, n. 31/E

Voluntry disclosure e modello Unico periodi imposta 2014 e 2015

Fino al momento dell’avvenuto perfezionamento del rimpatrio giuridico, e in

assenza dei suddetti requisiti anche successivamente, gli obblighi di monitoraggio

fiscale relativi alle attività e agli investimenti detenuti all’estero, suscettibili di

produrre redditi imponibili in Italia, ricadono unicamente sul contribuente, il

quale sarà anche tenuto ad assolvere gli eventuali adempimenti dichiarativi con

riguardo ai redditi derivanti da tale attività.

Pertanto, la società fiduciaria che ha ricevuto l’incarico di amministrazione delle

attività oggetto di rimpatrio giuridico può sostituire il contribuente negli obblighi

dichiarativi.

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Voluntary disclosure – casi risolti

Circolare 28/08/2015, n. 31/E

Verifica della provenienza della richiesta dei dati sulle attività/1

L’Amministrazione finanziaria italiana può richiedere agli enti creditizi esteri,

sulla base delle autorizzazioni (c.d. waiver), i dati necessari a controllare la

veridicità delle informazioni indicate dal contribuente nella dichiarazione dei

redditi per i periodi d’imposta successivi a quello di adesione alla collaborazione

volontaria (c.d. monitoraggio rafforzato).

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Voluntary disclosure – casi risolti

Circolare 28/08/2015, n. 31/E

Verifica della provenienza della richiesta dei dati sulle attività/2

Per verificare la denominazione e gli estremi della struttura dell’Agenzia delle

entrate che effettua la richiesta di dati, gli intermediari finanziari esteri possono

consultare il sito web dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.it) dove è

possibile verificare i riferimenti delle strutture richiedenti.

Il percorso da seguire è il seguente: Home - L’Agenzia - Chi siamo -

Organigramma centrale e articolazione degli uffici; accedendo al link siti

regionali è possibile scegliere la regione di interesse e, quindi, consultare i dati

relativi alla singola Direzione Provinciale, tra i quali è presente anche il

nominativo del Direttore Provinciale preposto alla firma dell’atto o alla relativa

delega.