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CONCETfA DE IULIIS BRUNO DE .MARCO - PINO IACONO

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CONCETfA DE IULIIS BRUNO DE .MARCO - PINO IACONO TEMI 01 CULTURA COSTITUZIONALE I . I I 1 I

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CONCETfA DE IULIIS BRUNO DE .MARCO - PINO IACONO

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I 1 I

CONCETTA DE IULIIS BRUNO DE MARCO PINO IACONO

TEMI 01 CULTURA COSTITUZIONALE

SOCIETA EDITRICE INTERNAZIONALE TORINO

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III coperlilla: Foto Marka

Diseglli: Claudio Ruffmo

Scl/emi: Srudio Macagno - Torino

ReJerellze JotograJiche: Marka 15,21,43,51,82,83. Marlillo E. 91. Morselli C. 13, 34, 36. PellllaM.26. Lallra ROllchi-TOllY Stolle 1.

Selligalliesi 1. 93.

Le illustrazioni non citate provengono dall'archivio SEI.

Videoimpagillaziolle e Jotolito: Puntografica -Torino

Si ringraziano per la collaborazione: II Ministero degli Affari Sociali nella persona del dott. Paolo Onelli; Telefono AzzuITo, sede di TOrino; il Tribunale del mala to, nella persona della dott.sa Antonella Jl,liIani; I'Archivio fotografico dello CSER (Centro Srudi Emigrazione di Roma), nella persona di padre Gianfranco Rosoli; il dott. Nanni Salio del MIR (Movimento Intemazionale della Riconciliazione); la 5101 (Societii ltaliana per I'Organizzazione Interoazionale), nella persona del sig. Edmondo Gonne~ il Comitato di solidarietii per il Guatemala, nella persona della dott.sa Francesca Balduzzi.

Ristampa precedente maggio 2000 Ristampa aprile 200 1

© by SEI - Societa Eelitrice Intemaziona:le Torino 1997

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La SEI potra concedere a pagamento l' autorizzazione a riprodurre una porzione non superiore a un decimo del presente volume. Le richieste eli riproduzione vanno inoltrate all'Associazione Italiana per i Diritti eli Riproduzione delle Opere dell'Ingegno (AIDRO) via delle Erbe, 2 - 20121 Milano - Tel. e Fax 02/80.95.06.

O.G.E. Zeppegno - Torino Aprile2001

ISBN 88-05-02482-1

Presentazione

A jondamento della Costituzione italiana stanno valoli etici, giuridici, politici e cultu­rali che, alta luce dell'odiemo orizzonte valoriale, appaiono ancorpht preziosi. II pensiero dei componenti della Costituzione non ha perso valore con il passare degli anni: rappresenta ancora if punta di paltenza per la promozione del saper essere, del saper interagire e del saperjare, cioe delle competenze jondamentali della persona (es­sere), del cittadino (interagire), delfavoratore (fare). La fegge jondamentafe del nostro ordinamento radica in una visione unitaria diritti ul11ani e identita nazionafe, apeltttra sovranazionafe e decentramento amministrativo delle autonomie locali. Essa ojfre ai giovaniun vademecum dei valori, dei bisogni, dei diritti e del doverl indispensabile per imparare a feggere e intelpretare fa societal avendo come jine l'autorealizzazione e fa creazione di un mondo vivibile. Ecco perche conosce­re e studiare questa testa e un passaggio necessaria per conseguire l'obiettivo jondamen­tale della satofa dell'obbligo: lajo17nazione del cittadino di domani.

II volume si alticola in quattro unita che affrontano Ie seguenti tematiche: principi jon­damentali della Costituzione, diritti e doveri dei cittadini, ordinamento della Repubbli­cal viuere in Europa oggi.

A fronte delle pagine di testo - scritte con un linguaggio semplice, agile - sono presenti pagine di contesto che affrontano, approjondendole, alcune tematiche di rilevante inte­resse.

I documenti che seguono sono una raccolta di materiah leggi, alticoli che janno da SUPPOltO aile pagine di testo.

Ogni unita si chiude con alcune jacili, ma mai banali) attivita relative agli argomenti trattati, utili per sUiluppare capacita di jondo, di studio e di valutazione della propria preparazione. Esse rappresentano talvolta momenti di riflessione e di presa di coscienza della realta che circonda i ragazzi.

Le immagini, infine- sia cke si tratti di jotograjie, di disegni 0 di schemi- non sono mai dei semplici abbellimenti, ma sono strettamente colle gate ai contenuti, hanno ftmzione di integrazione e approjondimento.

Alia base del testo sta una scelta chiara e precisa degli Autori: educare Ie nuove genera­zioni alla pace, al rispetto di se e degli altri e all'interculturalita.

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unita 11 H prundpi fondamentali della Costit!Jzione, 1

... per analizzare i primi importantissimi articoli della Costituzione.

I principi fondamentali della Costituzione (artt. 1-12), 10 Breve storia costituzionale della Stato italiano, 12 Lezioni di Costituzione, 14

Zll'ttivita, 17 ............................................................................................................................................................................

unita 2 Duritti e doyeri dei dttaduni, 21

... quali sono i diritti inviolabili dell'uomo sanciti dalla Costituzione? Quali i doveri?

Lo Stato nella storia dell'Europa, 30 Appartenenza e partecipazione, 33 Diritti e doveri dei cittadini (artt. 13-54), 35

attivita, 40 ............................................................................................................................................................................

unita 3 l"ordinamento del~a fRepubblka, 43

... qualt sono gli organi costituzionali e quali Ie loro funzioni?

L'amministrazione della giustizia, 54 Ordinamento della Repubblica, 56 Per orientarsi nella Costituzione, 67

attivita, 73 ............................................................................................................................................................................

Crescere un Europa, 79

... quali sono state Ie tappe dellungo processo dell'unificazione europea? Che cosa significa essere cittadino d'Europa?

I padri di un' idea, 88 I giovani in Europa con il programma SOCRATES, 91 Verso la costituzione di un'Europa unita, 93

attivita, 94

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La prima Costituzione dell'Italia unita fu 10 Statuto Alhertino, che rimase in vigore dal 1861 fino alla fine della seconda guerra mondiale. Lo Statuto Albertino prevedeva una monarchia costituzionale di stampo liberale, fomlata da un ParIamento diviso in due Camere, una elettiva (la Camera dei deputati) e una di nomina regia (iI Senato). Lo Statuto limitava iI potere del Re e affermava i diritti dei cittadini e la loro uguaglianza di fronte alla legge. Lo Statuto non prevedeva una separazione dei tre pateri della Stato, poiche essi appartenevano al Re, che, oltre a nominare una delle due parti del Parlamen­to, sceglieva sia i ministri che formavano iI Govemo, sia i giudici che amministravano la giustizia. L'istituzione della Statuto Albertino fu una sorta di espediente per prevenire possibili moti rivoluzionari: essa infatti non fu votata dal popolo, ma "concessa" dal re CarIo Alberto ai sudditi del Regno di Sardegna dopo i moti del 1848 e fu estesa a tutto iI Paese in seguito all'unita d'Italia. Era una Costituzione flessibile, nel senso che poteva essere faciImente modificata da leg­gi ordinarie, a seconda delle esigenze del sovrano e del Govemo in un certo momento. Durante iI periodo della dittatura fascista, 10 Statuto Albertino, pur rimanendo fomlal­mente in vigore, venne svuotato di significato in seguito ai provvedinlenti repressivi adottati da Mussolini (come, ad esempio, Ie leggi discriminatorie nei confronti dei cittadi­ni italiani di origine ebraica). Dopo la seconda guerra mondiale, tutti i cittadini italiani, attraverso una votazione, scel­sero come forma organizzativa "dello Stato, la Repubblica ed elessero un'Assemblea Co­stituente, che aveva 10 scopo di preparare una nuova Costituzione. n 25 giugno si riuni per la prima volta l'Assemblea Costituente, iI prinlo organismo eletto da tutti i cittadini italiani, per dare inizio ai suoi lavori. La Costituzione del nuovo Stato fu approvata a stragrande maggioranza (453 voti favore­voli e 62 contrari) iI 22 dicembre 1947 ed entro in vigore iI 10 gennaio 1948, cent'anni do­po la promulgazione della Statuto Albertino. Si trattava dunque di una Costituzione non concessa ai cittadini da un potere precostitui­to (come 10 Statuto di CarIo Alberto), ma votata dai rappresentanti eletti dal popolo italia­no. Coloro che la elaborarono vollero anche che fosse una Costituzione rigida, cioe che non fosse possibiIe modificarla se non con procedure particolari. Quali erano i contenuti pili nuovi della Costituzione repubblicana? Dopo l'esperienza della dittatura, della guerra, dell'occupazione straniera, iI popolo ita­liano aspirava ad un ordinamento che non solo ripristinasse i diritti civili violati dal fa­scismo, rna che garantisse la partecipazione di tutti i cittadini alIa gestione del potere, ga­rantisse cioe per tutti i diritti politici. Ma gli italiani che avevano combattuto la guerra di Resistenza avevano voluto che la loro lotta di liberazione dal nazifascismo fosse anche una lotta contro Ie ingiustizie che da sempre colpivano Ie classi pili povere. L'Assemblea Costituente non poteva ignorare queste ragioni, e per questa stabill nel nuovo ordinamento una serie di diritti sociali, che costituiscono la parte pili nuova e pill viva della Costituzione, in quanta mirano a "ri­muovere gli ostacoli" che impediscono iI pieno sviluppo della persona umana: iI dirit­to allavoro, alI'istruzione, alIa salute, all'assistenza, alla casa. La Costituzione repubblicana e un compromesso, frutto degli ideali e degli orientamenti politici diversi presenti nelle varie forze democratiche che si erano opposte al fascismo e che si occuparono di stenderla: cattolici, liberali, repubblicani, socialisti e comunisti. Le ca­ratteristiche della nostra Costituzione rispecchiano percio il carattere di incontro tra posi­zioni politiche diverse, a volte addirittura opposte, che segnarono la sua nascita.

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nomina

r-R--e' Ld nomina

CAMERA' DEI

DEPUTATI

SENATO DEL

REGNO

{votano i cittadini pill ricchil

Schema della Costituzione concessa al Regno di Sardegna da Carlo Alberto di Savoia il 4 marzo 1848, chiamata Statuto Albertino. In essa i tre poteri appartengono al Re. Egli nomina iI Sena­to che, con la Camera e con iI sovrano, esercita il potere legislativo; i ministri esercitano il potere esecutivo sotto la direzione del sovrano e" ri­spondono delloro operato aile Camere; i giudici

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esercitano il potere giudiziario. lunico organa elettivo e la Camera, eletta dai cittadini pill ric­chi. Con I'unitt!, 10 Statuto del Regno di Sarde­gna fu automaticamente esteso a tutta la nazio­ne e divenne la prima Costituzione dell'ltalia. Nel 1913, con la riforma elettorale, furono am­messi al voto tutti i cittadini maschi.

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La CostiUizione e la Iegge fondamentale dello Stato. In essa viene stabilito l'ordina­mento della Stato stesso, sono descritti i diritti e i doveri dei cittadini e i prindpi ai quali Ie leggi si devono ispirare.

Si tratta di un documento Formato da 139 articoli e diviso in tre parti principali. Nella prima parte, 12 articoli proclamano, in modo solenne, i principi fondamentali che stanno alIa base della Costituzione e, quindi, dello Stato italiano. Nella seconda parte della Costituzione sono elencati i diritti e i doveri dei cittadini. Si compone di 42 articoli, raggruppati in quattro titoli, che trattano i seguenti temi: .. rapporti civili; .. rapporti etico-sociali; • rapporti economici; .. rapporti politici. Nella terza e ultinla parte della nostra Costituzione viene stabilito l'ordinamento della Repubblica, cioe l'organizzazione della Stato. Essa e formata da 85 articoli, raggruppati in sei titoli, che definiscono: • Parlamento; • Presidente della Repubblica; .. Governo;

• .. Magistratura; • Regioni, Province, Comuni; • garanzie costituzionali. In quest'ultinlo titolo sono riportate Ie regole per cambiare la Costituzione, dalle quali si deduce che la Costituzione repubblicana e una Costituzione rigida, cioe difficile da cam­biare con una semplice legge, giacche la procedura legislativa di revisione costituzionale

• e lunga e complessa. Con cia viene ribadita la superiorita delle norme contenute nella ~ostituzione rispetto aIle altre leggi della Stato.

La Costituzione italiana si fonda su tre principi fondamentali: libelta, uguaglianza e de­mocrazia. II principio della liberta viene proposto come un val ore generale (l'uomo nasce libero, cioe con diritti fondamentali che ness uno puo viol are) e viene calato nella realta sociale. n secondo principio della cui salvaguardia si occupa la Costituzione e quello dell'ugua­glianza: tutti i cittadini sono uguali di fronte alIa legge, senza alcuna distinzione, princi­pio ribadito anche all'interno della famiglia. n terzo principio e la democrazia, riconosciuta fin dal prinlO articolo: «L'Italia e una Re­pubblica democratica» cioe: ,da sovranita appartiene al popoloo ..

A fondamento della Repubblica

LibeJ1ii: libero arbitrio, facolta di scelta in senso assoluto; anche se Ie possibilita di scelta sono sempre circoscritte e "appesantite" da resistenze di vario genere. Politicamente i vantaggi di un tale concetto di liberta sono molto grandi poiche esso impedisce che salga al pote-re una qualsiasi forma di dittatura. . Nel diritto il termine liberta trova applicazione nella giurisprudenza; i diritti di liberta sanciti dalla Costituzione rappresen~ano una concessione dello Stato al cittadino, sia come singolo che come unita integrante. de~a. societ~ e fissano i linliti del potere statale. Fra i principali diritti di liberta ricordiamo: la liberta personale, dl relrglone, dt pensiero, di stampa, di istruzione, di associazione, economica.

Democrazia [dal greco: governo del popolo]: termine con cui si designa la forma di governo in cui il potere viene esercitato direttamente dal popolo. Caratteri della democrazia sono: l'uguaglianza politica, l'autogoverno del popolo ed il principio maggioritario. L'inlpossibilita pratica dell'esercizio politico di tutti i cittadini contemporaneamente, ha comportato di necessita l'istituzione di oroani di essi rappresentativi, eletti dal popolo stesso. Esperienza politi~a vivissinla nei Paesi di tradizione anglosassone, la de~ocrazia e stata in Eur.opa mess~ a serio repentaglio nella storia pili recente, dal nazismo e dal fascismo, ma alIa fme del secondo conflitto mondtale essa si affermo decisamente nella maggior parte delle nazioni europee .

Uguaglianza: possibilita, fra due cose, di poter essere scambiate e sostituite nella medesinla detern1inata relazio­ne, fermo restando il val ore di quest'ultinla. Essendo inlpossibile che due cose siano perfettamente identiche da tutti i punti di vista, si dira di due cose che sono eguali circa il peso, il colore, ecc., rna resteranno fernle altre eventllali differenze specifiche. Trasferendo il concetto a livello morale, si anlmette aIlora che tutti gli uomini hanno fra loro delle differenze, rna posseggono un comune dato di uguaglianza, cioe il fatto di essere uomini; in base a tale considerazione si dira poi che «tutti gli uomini sono uguali».- . Dipende dall'uguaglianza morale quella politica, che consiste n,el ritenere eguali tutti i ci.ttadini di .f:ont~ alIa leg­ge, ovvero sostituibili in quelle diverse circostanze che essa puo prevedere. Tale uguaghanza P?itttca Vlene san­cita dalla Costituzione Italiana all'articolo 3 (in cui si distingue tra uguaglianza formale e s.ostanztale).

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Analizziamo ora, in modo pili approfondito, i prindpi sui quali si basa l'ordinamento co­stituzionale del nostro Paese.

La Costituzione stabilisce principalmente che "l'I­talia e una Repubblica" (art. 1) e che "la forma repubblicana non puo essere oggetto di revisio­ne costituzionalen (art. 139). E evident-e che il ve­nir menD di questa principio metterebbe in di­scussione l'intera Costituzione, nata appunto dalla volonta della maggioranza degli italiani di ripudiare la monarchia. Per questa motivo l'As­semblea Costituente, la dove indico i modi per

• apportare modifiche alla Costituzione, prescrisse che la forma costituzionale tepubblicana non po­tesse essere cambiata.

II secondo principio che caratterizza il nostro Sta­to e il sistema democratico: l'art. 1 della Costi­tuzione dice infatti che "L'Italia e una Repubblica democratican e che ,<la sovranita appartiene al

. popolon. I cittadini esercitano la sovranita per mezzo del voto partecipando all'attivita politica degli organisrni di cui fanno parte. La facolta di poter e§ercitare effettivamente questi diritti poli­tici egarantita dalle norme che tutelano la liberta e la segretezza del voto (art. 48) e che consento­no di riunirsi liberamente (art. 17) e di associarsi in partiti (artt. 18 e 49).

Ancora nel primo articolo e affermato un altro principio importante: "L'Italia e una Repubblica democratica, fondata sullavoron. Cio significa che illavoro deve essere considerato il fondamen­to della nostra societa: Ie classi lavoratrici, che in passato erano rimaste spesso in una posizione su­bordinata nella vita della nazione, con il nuovo or­dinamento diventano invece protagoniste. L'articolo 4, riconosce poi che tutti i cittadinj han­no diritto allavoro e stabilisce che la Repubblica deve promuovere "Ie condizioni che rendano ef­fettivo tale diritton. Ogni cittadino inoltre "ha il dovere di svolgere, secondo Ie proprie possibi­lita e la propria scelta, un'attivita 0 una funzione che concorra al progresso materiale 0 spirituale della societan.

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II principio fondamentale della dignita della perso­na, depositaria di diritti inviolabili, e espresso nell'ar­ticolo 2, dove vengono affermati e garantiti i diritti dell'uomo, che non possono essere messi in discus­sione da nessuno, nemmeno dallo Stato. Si tratta di diritti dell'uomo inteso sia come singolo, sia nelle for­mazioni sociali ove si svolge la sua personalita. Sono diritti che 10 Stato deve riconoscere, rispettare e se necessario difendere.

Un altro principio fondamentale del nostro ordinamento costituzionale e quello del­l'uguagJianza dei cittadini di fronte alla legge, "senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. (art. 3, com­ma 1). Ecco un altro perno della democrazia e della nostra Costituzione: siamo tutti ugua­Ii. Nessuna discrirninazione, per nessun motivo al mondo. Affinche l'uguaglianza dei cittadini non resti soltanto sulla carta, la Costituzione affida al-10 Stato il compito di rimuovere gli ostacoli che, incidendo negativamente sulla persona umana e sulla possibilita di tutte Ie classi sociali di partecipare alIa gestione del potere, impediscono di fatto l'uguaglianza (art. 3, comma 2). Questo secondo comma chiarisce che l'uguaglianza fra tutti i cittadini non e soltanto formale, non si ferma cioe suI piano dell'enunciazione dei prindpi, rna e sostanziale: deve essere realizzata nella pratica. Viene COS1 attribuito allo Stato il compito di favorire la promozione sociale dell'uomo per realizzare una democrazia sostanziale.

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Lo Stato italiano, pur essendo una Repubblica unitaria e indivisibile, si impegna a riconosce­re e promuovere Ie autonomie 10cali, cioe ad attribuire ai Comuni, aIle Province, aIle Regio1)i la facolta di amministrare i propri interessi per mezzo di organisrni locali. Lo Stato ha dunque l'obiettivo di attuare il decentramento ammini­strativo e 10 attua affidando il pili possibile i ser­vizi della Stato ad uffici periferici in grado di te­ner conto delle particolari esigenze locali (art. 5). La Costituzione non vuole uno Stato centralisti­co, dove il cuore sta al centro e muove tutto, deli­bera tutto; vuole un "organismo vivente compo­sto da parti viventi": tanti centri di decisione e azione diffusi nel territorio nazionale con la loro autonornia. II tutto nell'unita dell'Italia.

I rapporti tra 10 Stato e il Vaticano sono rego­lati dai Patti Lateranensi e quindi dal Coricordato, rinnovato ne11984. II nuovo Concordato si ispira a prindpi di maggiore indipendenza reciproca tra Stato e Chiesa e di maggior rispetto per la li­berta di culto di tutti i cittadini. L'istruzione reli­giosa cattolica e sempre garantita nelle scuole di Stato, ma solo per coloro che ne fanno richiesta. Alla Chiesa si riconosce ancora il diritto di cele­brare matrimoni e di pronunciare sentenze di an­nullamento validi anche per 10 Stato, purche in amlonia con Ie leggi italiane (art. 7).

Vengono tutelate dalla Costituzione Ie minoranze linguistiche presenti suI territorio nazionale (art. 6). Sono considerate sullo stesso piano, di fronte alia legge, Ie religioni di­verse da quella cattolica (art. 8), che e la religione pili praticata in Ita­lia.

La Repubblica italiana e tenuta a promuovere la cultu­ra la ricerca scientifica e tecnica al fine di sviluppa­re il pili possibile la diffusione dell'istruzione e della conoscenza. Lo Stato, inoltre, deve tutelare il paesag­gio e il patrimonio artistico, due grandi ricchezze del nostro Paese (art. 9).

I rapporti della Repubblica italiana con gli altri Stati de­vono ispirarsi al principio della solidarieta intema­zionale. Per questa 10 Stato italiano si impegna ad unifonnare Ie proprie leggi «aIle nonne del diritto inter­nazionale generalmente riconosciuto» (art. 10). La soli­darieta con gli altri popoli si esprinle anche con l'inlpe­gno ad offrire asilo politico ai cittadini stianieri che nelloro Paese non go dono delle liberta democratiche.

Lo Stato italiano inoltre »ripudia la guerra come stru­mento di offesa alia liberta degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie intemazionali» (art. 11). La cultura della pace pennea tutta la Costi­tuzione: rifiuto della guerra, sempre; uso delle amli so­lo per la difesa della nazione da attacchi estemi. . Per assicurare la pace e la giustizia fra Ie nazioni l'Italia si dichiara disponibile a favorire Ie organizzazioni in­temazionali (ad esempio l'ONU), e ad accettare, in con­dizioni di parita con gli altri Stati, lirnitazioni alla pro­pria sovranita.

Un ultimo articolo definisce tecnicamente come deve essere fatta la bandiera italiana 01 tricolore bianco, rosso e verde a strisce verticali di eguali dimensio­nO che rappresenta simbolicamente il nostro Paese (art. 12).

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prin IPi fondamentali della Costituzione (artt. 1-12)

- L'Italia e una Repubblica democratica, fondata sullavoro. La sovranita appartiene al popolo, che la esercita nelle forme. e nei limiti della Costi­tuzione.

2 - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ave si svolge la sua personalita, e richiede l'adem­pimento dei doveri inderogabili di so­lidarieta politica, economica e sociale.

3 - Tutti i cittcidini hanna pari dignita so­ciale e sana eguali davanti alIa legge, sen­za distinzione di sessa, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di con­dizioni personali e sociali. E compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta e l'egua­glianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'orga­nizzazione politica, economica e sociale del Paese.

4 - La Repubblica riconosce a tutti i cittadi­ni il diritto allavoro e promuove Ie condi­zioni che rendano effettivo questa diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, se­condo Ie proprie possibilita e la propria scelta, un'attivita a una funzione che con­carra al progresso materiale a spirituale della societa.

5 - La Repubblica, una e indivisibile, ri­conosce e promuove Ie autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Sta­to il pili ampio decentramento ammini-

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strativo; adegua i princ'tpi ed i metodi del­la sua legislazione alle esigenze dell'auto­nomia e del decentramento.

6 - La Repubblica tutela can apposite nor­me Ie minoranze linguistiche.

7 - La Stato e la Chiesa cattolica sana, cia­scuno nel proprio ardine, indipendenti e sovrani. I lora rapporti sana regolati dai Patti Late­ranensi. Le modificazioni dei Patti, accet­tate dalle due parti, non richiedono pro­cedimento di revisione costitUzionale.

8 - Tutte Ie confessioni religiose sana egualmente libere davanti alIa legge. Le confessioni religiose diverse dalla catto­lica hanna il diritto di organizzarsi secon­do i propri statuti, in quanta non contrasti­no can l'ordinamento giuridico italiano. I lora rapporti can 10 Stato sana regolati per legge sulla base di intese can Ie relative rappresentanze.

9 - La Repubblica promuove 10 sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tec­nica. Tutela il passaggio e il patrimonio storico e artistic a della Nazione.

10 - L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazio­nale generalmente riconosciute. La condizione giuridica della straniero e regolata dalla legge in conformita delle norme e dei trattati internazionali. La straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle liberta de­mocratiche garantite dalla Costituzione ita-

liana, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica, secondo Ie condizioni stabili-te dalla legge. . Non e ammessa l'estradizione della stra-niero per reati politici.

11 - L'Italia ripudia la guerra come stru­menta di offesa alIa liberta degli altri po­poli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parita can gli altri Stati, alle limitazioni di sovranita necessarie ad un ordinamento che assicuri la pacee la giu­stizia fra Ie Nazioni; promuove e favorisce Ie organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

12 - La bandiera della Repubblica e il tri­colore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

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Roma, 27 dicembre 1947. L'onorevole Enrico De Ni­cola, Capo prowisorio dello Stato, firma la nuova Costituzione italiana. Controfirmano: Alcide De Ga­speri, presidente del Consiglio dei ministri e Umber­to Terracini, presidente dell'Assemblea Costituente.

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a Stato italiano nasce nel1861, can la pro­clamazione del Regno d'Italia; prima l'Ita­lia era divisa in vari pitcoli Stati, alcuni dei quali governati da potenze straniere. E nota che il Regno d'Italia si costitui attra­verso l'annessione di tali piccoli Stati al Regno di Sardegna, retto, fin dal 1848, dallo Statuto Albertina. La Statuto era una Costituzione che il re Carlo Alberto aveva concesso ai sudditi del Regno satta l'in­calzare delle rivoluzioni che in quegli an­ni percorrevano l'Europa. Ebbene, 10 Sta­to italiano, alIa sua nascita, eredito tale Carta costituzionale, insieme a tutta la le­gislazione vigente nel Regno sardo e aIle istituzioni di governo sarde. Formal~ente, 10 Statuto resto in vigore fi­no all0 gennaio 1948, cioe fino all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, anche se del tutto snaturato dalle leggi fa­sciste: cia perche 10 Statuto era una Costi­tuzione flessibile, cioe modificabile can qualsiasi legge ordinaria successiva. Con­formemente alle Costituzioni liberali di quei tempi, trattava abbastanza diffusa­mente dei diritti di liberta del cittadino; quanta alIa forma di governo, quella che si instauro di fatto, data che 10 Statuto non era esplicito in tal sensa, ·fu una forma di governo parlamentare, per cui il Governo doveva godere la fiducia del Parlamento. La prima guerra mondiale las cia 10 Stato italiano stremato da una grave crisi socia­Ie e politica; il Partito socialista (fondato ne11892) si divide in due can la fondazio­ne, nel 1921, del Partito comunista. La vecchia classe agraria e malta parte degli industriali, temendo che anche in Italia si possa verificare una rivoluzione simile a

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quella scoppiata vittoriosamente in Rus­sia nel 1917, finanzia e sostiene il Partito fascista e i suoi squadristi. II 28 ottobre 1922 vi fu la cosiddetta "mar­cia su Roma": affluirono a Roma diverse squadre di fascisti che avevano negli anni operata violenze in tutta Italia. Di fronte a questa palese tentativo di colpo di Stato, il Re rifiuto di firmare il decreta di "stato d'assedio" che gli era stato sottoposto dal primo ministro e assegno a Benito Musso­lini, capo del Partito fascista, il compito di formare il Governo. Le principali tappe legislative, che tra­sformarono il regime italiano da liberale a dittatoriale, furono Ie seguenti. Nel1924 vi furono Ie elezioni in base ad una legge elettorale la quale prevedeva che, se il Partito fascista avesse ottenuto solo il 25% dei voti, avrebbe avuto diritto a due terzi dei seggi della Camera dei de­putati (rna in realta quel partito ebbe addi­rittura il 64,9% dei voti). II3 gennaio 1925, dopa l'omicidio da par­te fascista del deputato socialista Giaco­mo Matteotti, Mussolini annuncio la fine delle liberta civili e politiche. II 9 novembre 1926 fu disposta la deca­denza dal mandata di quei deputati che nel1924 si erano astenuti dai lavori parla­mentari per protesta contra l'assassinio di Matteotti. Sempre nel 1926 fu istituito il Tribunale speciale per la difesa della Stato che do­veva giudicare i reati politici, per i quali fu prevista la pena di morte. Nel 1928 vi furono Ie ultirne elezioni, can la sola scelta di votare a favore a contra un'unica lista composta dal Partito fascista.

Nel 1939 alIa Camera dei deputati fu so­stituita la Camera dei fasci e delle corpo­razioni di nomina governativa. Le liberta politiche erano state soppresse can la fine delle elezioni e il divieto di associarsi in partiti diversi dal fascista . Le liberta civili furono abolite e il culmi­ne dell'abbrutimento fu conseguito can l'emanazione delle cosiddette "leggi raz­ziali", cioe antisemite. Soltanto quando Ie sarti della seconda guerra mondiale risultarono ~efinitiv~­mente compromesse, il 25 lugho 1943 11 Gran Consiglio del Fascismo (supremo or­gana di direzione politica ~reat~ n~~ 19~8) voto un or dine del giorno III cm SI111Vlta­va il Re a riassurnere i poteri che aveva per Statuto. II Re destitui Mussolini e no­mina corne primo ministro il maresciallo Pietro Badoglio. Inizia un regime provvisorio: l'Italia e di­visa in due e nel Nord governa formalrnen­te la cosiddetta Repubblica sociale di Salo, sostenuta dai nazisti occupanti, mentre nel Sud governano direttamente gli anglo­americani occupanti. 1'8 settembre l'Italia firma un armistizio can gli Alleati. .... . . Nella parte d'Italia liberata 1 partiti POhtiCl antifascisti, che corninciavano a riorganiz­zarsi dopa il crolla del fascismo, formano i Comitati di Liberazione Nazionale. I CLN pdsero corne primo problema la cosiddet­ta questione istituzionale, poiche erano repubblicani a comunque contra la m~­narchia sabauda cosi coinvolta nella Vl­cenda fascista. Fra partiti e corona si giun­se a un patto in forza del quale, subito dopa la liberazione di Roma, il .Re si s~­rebbe ritirato a vita privata nomlllando 11 figlio luogotenente del Regno, in attesa che, finita la guerra, fosse eletta a suffra­gio universale diretto una Assemblea Co­stituente alIa quale demandare la scelta tra repubblica a monarchia. Successiva­mente pero fu deciso che tale scelta. fos.se esercitata direttamente dal popolo Itaha-

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Palazzo di Montecitorio, sede della Camera dei de­putati.

no, che infatti il2 giugno 1946 si pronun­cia, mediante referendum, per la repub­blica (circa 12 milioni di voti contra circa 10 milioni - questa fu la prima volta che Ie donne votarono in Italia) , eleggendo :hel contempo anche l'Assemblea Costituente, che a sua volta approvo, attraverso. una complessa procedura, la Costituzione re­pubblicana, entrata in vigore il primo gen­naio 1948.

(G. Flores D'Arcais - P. Cibin - R. Rizzato, Diritti dell'uomo, diritto dei popoJi, SEl, Torino

1993, pp. 144-145)

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zioni eli Costituzione a Carta si presenta - io sono solito dire -come due grandi tavole. In una vi sono scritti i prindpi, quelli che sono i val~ri dell'uomo. Vi sono scritti quei diritti che sono assolutamente inviolabili, dira l'arti­colo 2. Nell'altra vi sono presentate Ie istituzioni attraverso Ie quali quei prindpi passano dall'essere scritti a diventare la realta di un popolo. Gli istituti democratici hanno il compito di tutelare quei prindpi, di ren­derli vivi per ciascuno nel modo migliore, di ripristinarli quando in qualche modo sono offuscati, conculcati, sminuiti, mor­tificati. Questa e la sec'onda tavola: il Par­lamento, il governo, la magistratura, la Corte costituzionale, la distribuzione del Paese in comuni, province, regioni: tutto questo puo essere preso in considerazione per essere migliorato e aggiornato. Per la prima parte ritengo che non esista al mondo una Carta pili completa e pili uma­na, la quale non e sufficientemente presen­tata e conosciuta dal popolo italiano, an­che, a volte, da ambienti che dicono di cre­dervi e che sono anche colti e preparati. Mi e capitato pili volte di sentire delle obiezioni che hanno solo il sapore di chi non ha mai voluto perdere il tempo di leg­gerla 0 di meditarla. Ma, non posso non elogiare quell'Assemblea Costituente che ha avuto la capacita e la saggezza di scri­verla. E allora diro una parola in pili per questo compromesso. Diro che vi erano delle ragioni politiche che portavano a trovare un'intesa. La prima ragione politica era che nessuno dei grandi partiti che avevano fatto una lung a e a volte sanguinosa lotta duramen­te pagata, lotta alIa dittatura, voleva esse-

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re tagliato fuori dal firmare, dal partecipa­re e scrivere una Carta di questa genere. Questo interesse l'aveva la Democrazia cri­stiana, ma questa interesse l'aveva il Partito comunista, l'aveva il Partito socialista che all'Assemblea Costituente si presento can un numera di voti di parlamentari mag­giore che non il Partito comunista. L'aveva­no anche gli altri partiti. Quindi c'era una spinta - per cosl dire - a non essere tagliati fuori 0, se preferite, emarginati in questa scrivere il documento fondamentale, il pat­to, di questa popolo diventato libera. Influirono anche altre case. 11 dentro, su seggi a volte lontanissimi uno dall'altro, vi erano uomini che erano stati in galera insieme, vi erano uomini che erano stati all'estero dieci-venti anni insieme, vi era­no uomini che avevano sofferto insieme! Molte volte io vidi sui pili anziani del mio partito, nei momenti in cui la polemica ci divideva da altri gruppi (e diventava pili acuta spesso coi socialcomunisti), vidi la forza di mantener ferma un'impostazione in cui credevano, ma anche una certa pe­na, quasi che si turbasse un rapporto uma­na di chi aveva pagato insieme. Queste sana ricchezze da non disperdere! r.· .. ] Satta la Costituzione vi sono anche for­midabili realta umane che hanna aiutato uomini di provenienze diverse, di strade diverse a sentire l'impegno e l'onore di prendere insieme la penna. Mani diverse per scrivere queste pagine per il popolo italiano. Ed ecco, allora, vorrei dire Ie ca­ratteristiche, i segni particolari di questa Carta costituzionale. Ecco, il punta pili vivo, la vera grande scelta e che questa Carta e per l'uomo. Questa Carta e per la gente. E per ciascun

cittadino. Non vi e dubbio che e stata scritta con questa intendimento e non vi e dubbio che ha questa impostazione. Poi, si potrebbe dire can parole pili solenni, che e un'impostazione antropocentrica. Io non sana malta affezionato a questa parola perche mi sembra di andare su di un pie­distallo che non e fatto per me; l'uomo, l'uomo. Vedete, io non dimentico, quando votam­mo l'articolo 1. l' Aula scatto in piedi. Era­no momenti di entusiasmo, ma anche di grande emozione .. E quando applaudimmo l'articolo 2 che per me, per la mia visione, per il mio gu­sto, ma non credo di essere lontano dav­vero, e il cuore. «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uo­mo ». Ecco, io vi devo confessare che ogni volta che parlo di questa (ne ho parlato pili volte in Assemblea, ne ho parlato a volte anche in incontri internazionali) mi emoziono tanto perche il termine «rico­nosce» hCi. una potenza incredibile. Que­sta termine «riconosce» e la condanna di tutte Ie dittature di ieri e di oggi e speria­mo non spuntino neppure domani. Rico­nosce: la Repubblica riconosce com'e l'im­postazione umana e, consentitemi di dire, cristiana. L'impostazione e che 10 Stato non e il ger­minatare dei diritti. Noi uscivamo da un'esperienza dittatoriale dove 10 Stato diventa colui che inventa, genera i diritti e Ii dona al cittadino essendo lui, il germi­natore del diritto, il padre del diritto e an­che colui che ne dispone. Quindi 10 toglie, 10 riduce a seconda dei momenti e a se­conda delle argomentazioni che lui crede di dover fare sulla realta storico-poIitica del momenta. Un'impostazione umana di­ce: «L'uomo e prima della Stato. L'uomo e colui che mette al mondo 10 Stato. Dal­l'uomo deriva 10 Stato». E in questa impo­stazione umana e, aggiungo cristiana, c'e

un fatto armonico pieno di fascino: dal­l'uomo discende 10 Stato, il quale ha un compito solo, quello di servire l'uomo. E si chiude questa cerchio armonico in mo­do perfetto. Allora, quando io leggo «la Repubblica riconosce», ho la sensazione di vedere questa Stato che sorge nelle sue strutture costituzionali, nei suoi contenu­ti amministrativi, nei suoi poteri. Questa Stato che nasce perche l'uomo 10 vuole mettere al mondo. E 10 Stato, la RepubbIi-

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Oscar Luigi Scalfaro, eletto nel 1992 nona presiden­te della Repubblica.

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ca, nel momenta in cui nasce dall'uomo, come primo gesto, si inchina ai diritti in­violabili dell'uomo che ci sono prima che 10 Stato sia. E, se io sono credente, diro che discendono dalla dignita che Dio ha dato all'uomo, Dio Creatore. Se non sono credente diro che fanno parte della di­gnita umana a tal punto che se uno di que­sti diritti inviolabili e turbato 0 cancella­to, l'uomo non e pili tale. «La Repubblica riconosce i diritti inviola­bili dell'uomo ». E un'affermazione che chiudeva per noi giovani una serie di le­zioni che avevo inteso ancora a volte nel mQndo di Azione cattolica, poi studente all'universita Cattolica del Sacro Cuore di Milano, poi nei dibattiti. Quante volte, questa discorso: un verbo che fissa una realta, che rispetta i valori dell'uomo, che da allo Stato quello che gli viene, rna non gli da quello che non e suo. Certo che, se uno dovesse dare soltanto un momenta un occhio per vedere se e vero che c'e questa centralita dell'uomo, baste­rebbe dare una lettura (anche rapida) a ta­luni punti. Ne facciamo soltanto un cenno. Pensate a quell'articolo 1: «La Repubblica e fondata sullavoro ». Che cos'e illavoro, se non un'attivita essenziale dell'uomo? «La sovranita appartiene al popolo» che e la somma, non e la massa, e la somma di singoli. «La Repubblica riconosce e garan­tisce i diritti inviolabili dell'uomo ». Que­sto poi e di una chiarezza assoluta. Se ne potrebbe citare una serie. Faccio un balzo a un articolo che mi e parso splendido,

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specie nel momenta in cui fu votato, l'un­dicesimo: «L'Italia ripudia la guerra». E un solenne No della Carta costituzionale della Repubblica Italiana a difesa dell'uo­mo che ha diritto naturale alIa pace; rna quando noi diciamo all'articolo 2 che «La Repubblica riconosce e garantisce», noi diciamo garantisce. Cioe, nel momenta in cui 10 Stato riconosce dei diritti che lui non ha messo al mondo rna che lui deve soltanto rispettare, ecco la serie degli isti­tuti dicui parlavo prima: dal Parlamento al governo, alla magistratura, alIa Corte costituzionale per garantire questi diritti. La prima garanzia dei diritti qual e? E che il diritto, da parola scritta diventi parola viva. Qui il discorso sarebbe molto lungo perche non vi e dubbio che in 42 anni si sono fatti molti passi rna, fino a quando in un Paese civile vi e anche. un solo uomo che senza colpa sua non riesce a esercitare dei diritti, fino a quando vi e qualcuno che non adempiendo ai doveri non trova nella responsabilita della Stato, della comunita organizzata chi 10 aiuta 010 costringe, allo­ra la strada e ancora lunga. Intendiamoci, nulla sara mai totalmente perfetto. Quindi vi sara sempre un pezzo di strada da fare.

(Trascrizione della lezione tenuta da O.L Scalfaro ill° marzo 1988 all'Universita di Osimo sul tema «Quarant'anni di Costituzione,

quarant'anni di liberta»; il brano e tratto daLa Costituzione della Repubblica italian a, in

«Panorama», 1996, 22, pp. 7-12)

Obiettivo del gioco

Con questo gioco potrete scoprire quale valore sarebbe, secondo voi, parti­colarmente importante e significativo per una grande massa.

Circa 40 minuti.

Rifletti sulle condizioni che potrebbero, secondo te, condurre ad una felice convivenza di tutti gli uomini nel nostro Paese. Troverai un elenco di alcuni valori. Decidi da solo quale valore e piu adatto per il raggiungimento di questo scopo. . Cosa sarebbe meglio secondo te? Se tutti in questa Paese avessero: - ricchezza; - felicita; - onesta; - salute; - impegno; - pace; - cultura; - sicurezza;

uguaglianza; - affetto.

Rispondi per iscritto a questa domanda e motiva dettagliatamente il tuo pun­to di vista (15 min uti di tempo). Adesso mettetevi in cerchio affinche possiate conoscere i diversi punti di vi­sta.

- Quali sarebbero Ie conseguenze se vera mente tutti in questo Paese rea liz­zassero uno di questi valori?

- Quali sono i vantaggi e quali gli svantaggi del fatto che la nostra cultura contenga una gran quantita di valori diversificati?

- Quale ruolo ha nella mia vita il valore che ho scelto? Quale valore avrebbero scelto mio padre e mia madre? Quale ruolo ha iI valore opposto a quello da me scelto?

- Che cosa desidero aggiungere ancora?

Avanzano tutti quelli che hanno scelto 10 stesso valore verso iI centro del cer­chiD; questi dovranno rappresentare per 5-10 min uti una comunita nella quale quel valore determina tutto cio che viene detto e fatto. Un gruppo misto di sostenitori dei vari valori rappresentera poi una comunita che ammette una pluralita di valori.

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Alia fine del gioco, rispondi alia seguente domanda: come ti sei sentito nelle due diverse situazioni? Perche?

(riduzione e adattamento da K. W. VopeJ, Giochi di interazione per adolescenti e giovani, Elle Oi Ci, Leumann [To11991, pp. 59-60)

® Parole e signuficati Spiega il significato delle seguenti espressioni: - monarchia costituzionale;

Stato accentrato; - sistema parlamentare; - Statuto; - Costituzione.

.!) Per ricordare 0 Princopi fondamentali dena! CostituzDone

Rileggi il branD I princlpi fondamentali della Costituzione (artt. 1-12) a p. 10 e completa Ie seguenti frasi. AI termine confronta i/ tuo esercizio con il testo.

- L'ltalia ................................. la guerra come strumento di ................................ alia Iiberta

degli altri popoli e ............................................................................................................................................... .

.......................................... internazionali (art .................. ).

Tutte Ie confessioni ....................................... sana ....................................................................... da-. vanti .................................................... (art .................. ).

Non e ammessa I'estradizione della straniero per ............................................................. .

................. (art .................. ).

La Repubblica, una e ................................................................. , riconosce e ................................. .

................ Ie ..................................................................................................... (art .................. ).

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il ............................................................................ .

......................................................... diritto (art. 4).

- .................................................................... riconosce e garantisce i .............................................................. .

........................................................................................... , sia come singolo sia ..................................................... ..

.............................................................................................. sociali (art .................. ).

- L'ltalia e una ..................................................................................................................... fondata sui .......... .

.......................... La sovranita ................................................... popolo che ................................................. .

nelle forme .................................................................................................................................................................. .

(art .................. ).

Tutti i .............................. hanno ............................................................................................................ e 50-

no ............................. davanti alia legge, senza ....... : ......................................... di .......................... ,

di ........................... , d! ........................... , di ...................................... , di ............................................................. ..

............................ , di condizioni ..................................................................................... (art .................. ).

- La .................................................... tutela ................................................................................................... Ie mi-

noranze .................................................................... (art .................. ).

- La Repubblica ................................................... 10 sviluppo della ................................ e la ............... ..

................... scientifica e ................................... (art .................. ).

ILD a!rtico~o :3 dena! Costituzione 1. La Costituzione italiana impegna 10 Stato a realizzare condizioni di ugua­

glianza non solo formale, ma anche sostanziale. In quali ambiti si r.iconosce che I'uguaglianza tra i cittadini potrebbe facil­mente essere posta in discussione?

2. La Costituzione esamina per escluderli i casi in cui I'uguaglianza giuridica potrebbe venir meno. Sapresti per ogni caso fornire un esempio concreto attingendo alia storia che conosci e/o alia realta contemporanea?

Discriminazione in base:

- al sesso ............................................................................................................................................................................. ..

- alia razza ......................................................................................................................................................................... .

alia lingua ...................................................................................................................................................................... ..

- alia religione ............................................................................................................................................................... ..

- aile opinioni politiche ......................................................................................................................................... .

aile condizioni personali e socia Ii ........................................................................................................... ..

~ Rileggendo i primo 112 a!rtico~~ Sai attribuire, a ciascuno dei dodici articoli che costituiscono i princlpi fon­damentali della Costituzione, i/ relativo argomento?

1 ........... 2.. ......... 3 ........... 4 ........... 5 ........... 6 ........... 7 ........... 8 ........... 9 ........... 10 ........... 11 ........... 12.. ........ .

a) promozione della cultura e della ricerca; b) bandiera italiana; c) sviluppo delle autonomie locali; d) principio di uguaglianza; e) principio democratico di sovranita popolare; f) rapporti Stato/Chiesa cattolica; g) rapporti Stato/confessioni religiose diverse dalla cattolica; h) diritti inviolabili dell'uo­mo; i) Stato italiano e organizzazioni internazionali; I) tutela del lavoro; m) status della straniero in Italia.

19 ....

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{~ !La storia de~~a Costitu~ione Rileggi il documento intitolato Breve storia costituzionale dello Stato italiano a p. 12 e attribuisci a ciascuna data gli awenimenti relativi.

1848 ............................................................................................................................................................................................ .

1861 ............................................................................................................................................................................................ .

1917 ............................................................................................................................................................................................ .

1922 ............................................................................................................................................................................................ .

1924 ............................................................................................................................................................................................ .

1928 ............................................................................................................................................................................................ .

1943 ............................................................................................................................................................................................ .

1946 ............................................................................................................................................................................................ .

1948 .................................................................................................................................. .-......................................................... .

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Questo titolo della Costituzione tratta dei diritti fondamentaIi di llberta riconosciuti al cittadino italiano dalla legge, specificando cio che viene enunciato tra i prindpi generali all'articolo 2. I diritti di libert:l sono detti anche liberta dvili, perche spettano di regola alla persona in

. quanta cittadino. Queste gli assicurano un ambito di azione in cui puo agire liberamente e nella quale, essendo garantita dalla legge, e esclusa ogni ingerenza della Stato. Tali diritti, definiti inviolabili, possono essere limitati dallo Stato soltanto in a1cuni casi, con modi stabiliti, e comunque con una legge elaborata dal Parlamento. Lo Stato quindi limita il suo potere nei confronti dei cittadini per cio che riguarda alcuni ambiti, affidando all'autorira giudiziaria (che e indipendente dal potere politico) il compito

• di gestire Ie singole situazioni in cui occorre circoscrivere Ie liberta personali di qualcuno.

Tutti i diritti enunciati in questa parte della Costituzione ruotano intorno al principio di liberta personale. Lo Stato afferma infatti l'inviolabilitii. della persona (art. 13), del domicilio (art. 14), della corrispondenza (art. 15) e di qualsiasi altra forma di comunicazione. I cittadini possono circolare liberamente e soggiornare dove vogliono all'interno dei confini ter­ritoriali (art. 16); possono ciunirsi e associarsi (artt. 17-18), e manifestare liberamente il proprio pensiero e Ie propcie opinioni (art. 21). Tutti i cittadini possono professare liberamente la propria fede religiosa (art. 19).

Vi sono poi a1cuni articoli che specificano il rapporto tra cittadino e giustizia. Una persona non puo essere arrestata arbitrariamente, senza il permesso dell'autorita giudiziaria; tutti hanno il diritto di citare qua1cuno in giudizio, oppure di difendersi quan­do vengono accusati di aver commesso dei reati, IT principio di liberta garantisce percio i cittadini, i quali possono conoscere Ie norme che li tutelano, Per esempio, nell'eventualira di un arresto, il cittadino sapra per quali motivi gil vengono tolti dei diritti e potra, in tal modo, difendersi con l'aiuto di un avvocato. Le Ieggi non hanno valore retroattivo (art. 25), cioe una persona non puo essere in­colpata di un reato se esso non era considerato tale all'epoca in cui e stato commesso. La responsabilitii. penale e personale, nel senso che un cittadino non risponde delle col­pe di un altro (per esempio, un figlio non deve rispondere del reato commesso dal padre). Nessuno e considerato coIpevoie fino alIa condanna definitiva (art. 28). Dopo la condanna, durante la detenzione in carcere, chi e stato giudicato colpevole non deve su­bire violenze, poiche 10 scopo della punizione deve essere il reinserimento del condan­nato nella societa, una volta che egli ha scontato la sua pena. Si tende in questa modo a

• recuperare I'individuo che ha sbagliato, rieducandolo. Infine, non e ammessa la pena di morte. Questo principio, segno di grande civilta, puo decadere solo in caso di leggi militari emanate durante un periodo di guerra.

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. STRUTTURA DELLACOSTITUZIONE

/

I (l PRINCIPI lj' i

'I',. ~,-___ FO_N..:-.(~_~_~_1~_~_21=-A_L_1 -- ,)1

Basi della convivenza del popolo italiano ,

'.~-======================::/' ~ ~ ( "

litolo I

litolo II

litolo III

litolo IV

PARTE I Dirittie doveri dei cittadini

, (artt. 13-54)

Rapporti tra Stato e cittadini

Rapporti civili

Rapporti etico-sociali

Rapporti economici

Rapporti politici

PARTE II Ordinamento della Repubblica

(artt.55-139)

(artt.13-28)

(artt.29-34)

(artt.35-47)

(artt.48-54)

Gli organi della Stato e Ie lora competenze

litolo I

litolo II

litolo III

litolo IV

litolo V

litolo VI

..

II Parlamento

II Presidente della Repubblica

II Governo

La Magistratura

Le Regioni, Ie Province, i Comuni

Garanzie costituzionali

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINAL! (I-XVIII)

(artt.55-82) :

(artt.83-91)

(artt.92-100)

(artt.101-113)

(artt.114-133)

(artt.134-139)

Norme che regolana I'entrata in vigore della ,Costituzione ,

Questo schema mostra come e strutturata la Costituzione italiana. II testa della legge fondamentale della Stato e diviso in tre parti principali: • Princip/ fondamentali; , • I diritti e do veri dei cittadini; • Ordinamento della Repubblica. Si conclude con alcune Disposizioni transitorie e finali.

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I diritti etico-sociali indicano quale tipo di societa 10 Stato intende creare, cioe su quali valori concreti debbano essere irnpostati i rapporti tra individuo e societa.

La famiglia, fondata suI matrimonio, viene riconosciuta come il nucleo centrale su cui si basa la societa. Si riconosce in tal modo il fatto che la famiglia e un'associazione naturale, che esiste prima della creazione dello Stato, il quale e solo un modo nel quale si organiz­za 1a societa (art. 29). II matrimonio assume COS1 per 10 Stato italiano particolare interesse. Esso si caratterizza per la parita fra i coniugi; cia significa che non vi e differenza tra marito e moglie dal punto di vista morale e giuridico, in quanto entrambi sono messi sullo stesso piano dalla legge, che si preoccupa di tutelare la maternita e i diritti dei bambini, anche di quelli nati al di fuori dei rapporti matrirnoniali. Ai genitori vengono riconosciuti dei diritti, che sono anche dei doveri: mantenere i figli, educarli e istruirli (art. 30).

Lo Stato deve anche fare in modo che i cittadini godano di buona salute. La salute viene riconosciuta pertanto come un diritto fondamentale, poiche tutti devono avere 1a possi­bilita di essere curati quando sono ammalati, indipendentemente dalla loro condizione economica e sociale (art. 32).

01tre che il benessere fisico, viene promosso anche 10 sviluppo dello spirito. A tal propo­sito, si proclama 1a liberta dell'arte, della scienza, e delloro insegnamento (art. 33). Lo Stato fissa i programmi generali dell'istruzione scolastica, lasciando ai singoli istituti il compito di gestire concretamente l'insegnamento. I risultati raggiunti dall'insegnamento vengono misurati attraverso esami statali, il superamento dei quali permette l'accesso a scuole di livello superiore. Lo Stato si occupa di garantire la possibilita per tutti di avere

• un'istru?ione, fissando il tempo minimo necessario a tal fine in almeno otto anni di fre­quenza scolastica, obbligatoria e gratuita (art. 34). Inoltre si fa carico di istituire scuole di tutti i tipi, Ie quali possono essere create libera­mente anche da enti e da privati. Esistono percia scuole pubbliche e private, regolate en­trambe dalla legge.

E YOLARE, LlBERO! 'E NON DOVER STUDIARe LA TAVO­LA PITAC:tORICA NE SOPPORTARE

LA MAE5TAA, NE.' •••

TRE PER UNO, TRE .. . TRE PeR Due, 5EI .. . TRE PER iRE, HOVE ... TRE PER QUATTRO ...

Alcuni fotogrammi dello spot, realizzato dal Ministera degli Af­fad Socia ii, contra I'abbandono dei neonati.

. Un veicolo insolito, un contenitore dellatte, per il messaggio rivolto a tutte Ie donne dalla Regione Piemonte: « non abbandonare il tuo bambino».

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Lo Stato garantisce a tutti il diritto allavoro e 10 tutela in varie forme (art. 35). I cittadini hanno diritto a ricevere una retribuzione adeguata alloro lavoro, a non su­perare un certo orario di lavoro giomaliero (definito dalla legge), a godere di un riposo settimanale e delle ferie (art. 36). I lavoratori devono essere assistiti in caso di infortunio, di malattia, di vecchiaia (art. 38). Le donne devono avere gli stessi diritti degli uomini. Lo Stato stabilisce con Ia legge un'eta minima, al di sotto della quale non si puo lavorare, per impedire in tal modo 10 sfruttamento dellavoro infantile (art. 37).

I lavoratori, inoltre, go dono del diritto di sciopero, e possono esercitarlo nei lirniti del­le leggi che 10 regolano (art. 40). n titol0 terzo della prima parte della Costituzione pone inoltre una serie di prindpi basila­ri per la legislazione sociale, cioe per Ie norme giuridiche rivolte alIa tutela dei lavoratori. La Costituzione riconosce l'esistenza di organizzazioni sindacali, nelle quali i lavorato­ri possono associarsi per far val ere i propri diritti. I sindacati possono rappresentare i la­voratori iscritti, e discutere con i datori di lavoro contratti che divengono validi per tutta Ia categoria lavorativa a cui gli accordi si riferiscono (art. 39).

La Costituzione in questa campo afferma l'esistenza della proprietl privata: riconosce a ogni cittadino il diritto di possedere dei beni e di godere delloro uso. Lo Stato lascia li­bero ognuno di utilizzare i beni di sua proprieta al fine di produrre ricchezza, tramite l'iniziativa economica privata, limitandosi a porre delle restrizioni a tali diritti. Lo Stato si riserva ad esempio di espropriare, pagando ai proprietari i dovuti indenniizi, alcune inlprese. Cio puo accadere quando 10 Stato intende nazionalizzare un'attivita di interesse pubblico (per esempio la gestione dell'energia elettrica), oppure intende con­trastare situazioni di monopolio in servizi di interesse generale (per esempio nel campo dell'informazione). Percio, accanto aII'industria privata e prevista I'esistenza di un'impre­sa pubblica (artt. 42-47).

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. ,t.,:; ...

· •• "i .... ·

La "Iettura" della societa e delle sue componenti fondamentali fatta, con pungente ironia, dal nota fu­mettista argentino Quina.

~~ ~:: Gj

"':';":" ............. .

© Quino/Quipos

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Questo titolo si occupa di affermare i diritti politici dei cittadini e stabilire i rapporti di ti­po politico che regolano la vita della nazione. I diritti politici sono quelli mediante i qua­Ii i cittadini partecipano all'organizzazione e al funzionamento dello Stato.

Le disposizioni della Costituzione riguardano innanzi tutto il diritto di voto. Tutti i cittadini, una volta raggiunta la maggiore eta (oggi fissata in diciotto anni), hanno

• diritto di votare personalmente, liberamente e in modo segreto, senza discrirninazione alcuna. Tutti i voti degli elettori contano allo stesso modo, sono cioe uguali. Lo Stato nega il diritto di voto soltanto in casi eccezionali, come in quelli di incapacita ci­vile, sentenza penale irrevocabile 0 indegnita morale (art. 48). II voto, oltre ad essere un diritto, e un dovere, rna solo in senso morale; percio chi non vota non puo essere discriminato ne tantomeno perseguito 0 accusato di aver commesso un reato.

I cittadini sono liberi di associarsi in partiti, che concorrono tra loro in modo tale da poter influire democraticamente sulla vita politica del Paese, indirizzandola e determi­nandola (art. 49), Tutti i cittadini, dell'uno 0 dell'altro sesso, possono essere eletti e accedere alle cariche pubbliche (art. 51); i requisiti per fare cia vengono stabiliti dalla legge (per esempio, l'eta minima per potersi presentare come candidati aIle elezioni).

I doveri dei cittadini sono quelli di rispettare i diritti e la liberta degli aItri. Essi inol­tre hanno il dovere di sostenere economicamente 10 Stato pagando Ie imposte e Ie tasse necessarie al suo funzionamento, in ragione della loro capacita contributiva (art. 53). Si afferma che la difesa della Patria e un dovere supremo del cittadino italiano, il quale e obbligato a prestare servizio militare temporaneo secondo Ie disposizioni della legge (art. 52). La legge prevede pero anche la possibilita agli obiettori di coscienza di svolgere un servizio <;ivile altemativo a quello rnilitare. Infine, tutti sono tenuti a osservare Ie Ieggi della Costituzione (art. 54).

PARLAMENTO

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I doveri dei cittadini

La Costituzione prevede due doveri che i cittadini devono assolvere: il dovere di presta­re il servizio rnilitare e il dovere tributario. IT servizio militare e una prestazione personale e la Costituzione vi dedica alcune nor­me contenute nell'articolo 52. II primo comma, a dire il vero, impone a tutti i cittadini la difesa della patria. Pero non e detto che tale dovere debba necessariamente esplicarsi attraverso il servizio armato: 10 Stato con la legge n. 772 del 1972 ha riconosciuto l'obiezione di coscienza al servizio mi­litare, ammettendo che i giovani che dichiarino di essere assolutamente contrari all'uso personale delle arrni per i propri convincimenti religiosi; filosofici 0 m?rali, p?~san? .as­solvere l'obbligo del servizio militare in forma altematlva attraverso il "servlzlo civile" svolto presso istituzioni sociali (musei, biblioteche, case di riposo per anziani ecc.). Quanto al dovere tributario, che e una prestazione patrimoniale, l'articolo 53 afferma che: "Tutti sono tenuti a concorrere aIle spese pubbliche". I tributi sono dunque prelievi obbligatori di ricchezza effettuati dallo Stato (e da altri Enti pubblici) per far fronte aIle spese pubbliche e, in genere, per raggiungere quegli obi<,;ttivi di politica economica che 10 Stato persegue (sviluppo economico, attenuazione degli squilibri sociali e territoriali, ecc.). Da notare che in materia di doveri a carico dei cittadini l'articolo 23 stabilisce: ·Nessuna prestazione personale 0 patrimoniale puo essere imposta se non in base alIa legge",

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Lo tato n lla storia d ll'Europa

Lo Stato moderno si caratterizza per avere un apparato centralizzato che esercita sta­bilmente il potere politico, cioe la sovra-

. ~.JJ.ita, su un territorio, detenendo inquesto . ·territorio il monopolio della forza.

Esso e nato dallo scontro tra due modi op­posti di concepire Ie relazioni tra uomini e la conseguente organizzazione della so­cieta. Cia accadde con Ie rivoluzioni ame­ricana e francese, che abbiamo studiato 10 scorso anno, quando la cultura politica dell"'Antico regime" fu messa in discus­sione dal pensiero illuminista e fu travol­ta dalle nuove esigenze della societa bor­ghese. L' Antico regime era un' organizzazione sta­tale di tipo monarchico, nella quale il po­tere assoluto del sovrano si contrapponeva ai privilegi di origine feudale che ancora esistevano nella societa. II monarca asso­luto era al di sopra delle leggi, non era in alcun modo controllato dai sudditi. Egli era pera condizionato da alcuni gruppi sociali (ceti) , che non gli obbedivano to­talmente, perche godevano di privilegi che derivavano dalla loro condizione so­ciale, dalla loro professione e dal territo­rio da loro abitato. II Re non poteva avere il controllo totale del clero, della nobilta, delle corporazioni di lavoro, di coloro che abitavano in certe citta. Lo Stato assoluto non riusciva insomma a dominare una par­te della societa, non perche i ceti avessero dei diritti, rna poiche avevano dei privile­gi. La societa dell'Antico regime era una societa dove i1 diritto era una consuetu­dine, nel senso che non esistevario leggi scritte, e dove vigeva un particolarismo

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giuridico, che portava alcuni ad avere de­terminati privilegi ed altri (Ie donne, i po­veri, i deboli) a non avere alcun diritto. Al contrario, dalla Rivoluzione francese in poi, comincia lentamente ad affermarsi una serie di princlpi politici, economici e sociali nuovi, che trovarono un primo compimento nella Stato liberale.

n regime liberale-parlamentare

Questo tipo di organizzazione della Stato trae Ie sue origini dalle rivoluzioni bor­ghesi del XVII e xvrn secolo, e si afferma. nel corso del XIX secolo. Caratteristica dei regimi liberali e la statiz­zazione del diritto, cioe l'abolizione delle norme consuetudinarle e la lora sostitu­zione con leggi scritte. Si tratta di un regime nel quale il potere del Re e sottoposto a una serie di limita­zioni di carattere generale, scritte in docu­menti chiamati Costituzioni, nelle quali il sovrano rinuncia al patere assoluto in fa­vore di un Parlamento formato da rappre­sentanti dei cittadini, e riconosce alcuni diritti dei cittadini stessi. Storicamente, Ie Costituzioni furono con­cesse dal sovrano, oppure deliberate dal basso, cioe definite dai rappresentanti del popolo. Viene in esse sancito il principio, tipico della Rivoluzione francese, della separazione dei poteri. Si separano cioe il potere legislativo (fare Ie leggi), il potere esecutivo (amministrare 10 Stato) e il po­tere giudiziario (giudicare e punire chi trasgredisce Ie leggi). Tali poteri vengono assunti da persone elette dal popolo, oppure nominate dal sovrano. Non tutti pera hanno il diritto di

t~ .......... ------------------------~

votare: chi non possiede un certo grado di ricchezza e non e sufficientemente istrui­to non pua per legge concorrere alIa vita politica dello Stato liberale. II regime liberale e espressione della bor­ghesia ascesa al potere e del sistema econo­mico e sociale del capitalismo, che si basa sulla proprieta privata dei mezzi di produ­zione, sullibero mercato, sulla completa liberta di iniziativa economica e suI rifiuto dell'intervento della Stato nell'economia di un Paese. II regime liberale e dunque per sua natura volto a garantire e proteggere i privilegi delle classi pili elevate. Nel corso del Novecento andra afferman­dosi in Europa 10 Stato democratico, che analizzeremo in seguito. Ma vanno anche studiati due tipi particolari di organizza­zione statale, che hanno trovato la loro realizzazione nei primi decenni del XX se­colo: il regime socialista e quello fascista.

1/ Senato Subalpino, riunito a Palazzo Madama, pro­clama il Regno d'italia (Torino, Museo del Risorgi­mento).

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Lo Stato comunista e 10 Stato fascista

Si tratta di forme di organizzazione statale sorte entrambe come reazione allo Stato lib erale , rna poggiano su basi ideologiche opposte. II regime comunista, realizzatosi per la prima volta dopo "la rivoluzione russa del 1917, si contrltPpone in modo deciso allo Stato borghese e capitalistico, prendendo spunto dalle idee di Karl Marx. Marx au­spicava una societa basata sul dominio. della classe proletaria (dittatura del prole­tariato), nella quale si realizzassero l'ugua­glianza, la giustizia e il benessere per tutti . La scopo finale era quello di giungere al­l'eliminazione di tutte Ie classi, all'estin­zione della Stato stesso e all'autogestione da parte del popolo. Tutta l'economia sa­rebbe stata programmata e gestita dallo Stato, can l'abolizione della proprieta pri-

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vata. In Unione Sovietica, perb, il potere finI per concentratsi nelle mani di un par­tito, quello comunista, che divenne l'uni­co partito ammesso dalla legge. Vennero limitate Ie liberta civili dei cittadini e il sistema si trasformb in breve tempo in una dittatura operata dai dirigenti comu­nisti, che eliminarono qualsiasi forma di opposizione. Lo Stato fascista nacque invece in Italia, dopo la prima guerra mondiale. Esso era un regime dittatoriale che si contrappone­va con violenza aIle tendenze democrati­che presenti nella societa liberale e si op­poneva in modo particolare al socialismo. La proprieta privata venne mantenuta, co­sl come un sistema rappresentativo e una separazione dei poteri, che tuttavia furo­no svuotati di importanza, poiche diven­tarono semplici esecutori della volonta di chi deteneva il potere. n fascismo si carat­terizzb per l'abolizione delle liberta civili, per la 'negazione dei diritti dei lavoratori e per la concentrazione del poterein una sola persona, il dittatore. Come nel caso del regime comunista, il fascismo fu con­trassegnato dalla presenza di un partito unico e dall'impiego martellante della pro­paganda di massa, al fine di creare un cli­ma di consenso generale al regime stesso.

n regime democratico

Nasce dall'evoluzione della Stato liberale (di cui mantiene il principio della separa­zione dei poteri e il diritto di proprieta privata), quando la partecipazione dei cit­tadini alIa gestione del potere diviene a mana a mana pili ampia, senza discrimi­nazioni di reddito 0 di altro tipo. n regime democratico si caratterizza per essere uno Stato di diritto, nel quale i po-

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teri sono separati e affidati a organi diver­si che si controllano a vicenda. Cib signi­fica che tutto e governato da regole scritte (le leggi), sia i diritti e i doveri dei cittadi­ni, sia i do veri dello Stato e i modi nei quali l'azione della Stato si svolge. Esistono percib delle procedure, decise in precedenza con il consenso popolare, che chi detiene il potere e costretto a seguire. Vengono in questa modo garantite Ie li­berta personali dei cittadini dai soprusi di chiunque stia esercitando un potere su di loro. Nef sistemi democratici e garantito il plu- . ralismo, cioe tutte Ie opinioni (politiche, religiose e culturali) hanno il diritto di es­sere liberamente espresse e professate. I cittadini possono scegliere i propri gover­nanti attraverso libere elezioni, per Ie quali tutti possono candidarsi all'interno di vari partiti politici, che rappresentano Ie varie tendenze ideologiche e Ie parti so­ciali esistenti nel Paese. Cib significa :Era l'altro che quelle che in un determinato momenta sono minoranze potrebbero tra­sformarsi successivamente in maggioran­ze, nel caso in cui Ie loro idee ottenessero un consenso alle elezioni. Dove rimane presente la monarchia, il sovrano assume funzioni rappresentative, e rinuncia ai suoi poteri in favore del Parlamento. Le elezioni si svolgono oggi a suffragio universale; possono cioe votare uomini e donne, poveri e ric chi, e ad ogni persona corrisponde un voto. [ ... J In Italia venne concesso il suffragio universale mas chile nel1912, e nel1946 esso fu esteso anche aIle donne.

(da Nai e 1a staria, SEl, Torino 1996, pp.489-490)

i sono due modi di far parte dei gruppi so­ciali: spesso si differenziano, ma qualche volta si presentano anche insieme. Si pub appartenere al gruppo e ci si pub p artecip are. L'appartenenza al gruppo e contrassegna­ta da un affidamento incondizionato (0 quasi) dell'individuo alIa collettivita; l'in­dividuo si identifica con i suoi valori sen­za metterli in discussione e accettando di essere catalogato in base a questa apparte­nenza: in una parola, fa parte in modo de­finitivo, nel bene e nel male, di quell'in­sieme. Quasi tutti "apparteniamo" aIle nostre famiglie e ci sentiamo obbligati verso di esse senza troppo senso critico, perche ce 10 impongono Ie leggi di paren­tela e i sentimenti spontanei; ma a volte "apparteniamo" anche a una squadra di calcio, e cib che conta di menD e che essa perda 0 vinca il campionato: sono i "no­stri" e basta, saremmo disposti perfino a giustificare il pili ingiusto dei falli pur di avvantaggiarli. La partecipazione, invece, e qualcosa che deriva molto di pili da una scelta, dalla volonta: l'individuo prende parte a un gruppo perche gli va e finche gli va, non si sente obbligato alIa lealta e conserva una distanza critica sufficiente per decidere se gli conviene 0 no continuare a starci. Dunque e normale che "facciamo parte" di un club filatelico finche ci interessa la filatelia, 0 che :Erequentiamo certi corsi per imparare l'inglese fin quando non ci convinciamo che sono fatti male e che ce ne sono di migliori. Quando si appartiene a un gruppo, cib che conta e essere del gruppo, sentirsi protetto e identificarsi con esso; nella partecipazione l'importan-

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te sono gli obiettivi che vogliamo raggiun­gere attraverso l'aggregazione al gruppo: se non li raggiungiamo, 10 abbandoniamo. Tutti gli individui hanno bisogno di sentir­si appartenenti a qualcosa, strettamente le­gati a qualche cosa, sia che si tratti di un'as­sociazione molto importante che di una un po' banale. Ci da sicurezza, stabilita, ci definisce davanti a noi stessi, ci offre un punto di riferimento, anche se questa ap­partenenza spesso ci fa soffrire 0 ci costa sacrificio. Qualche volta e importante sen­tirsi a casa, sap ere che si e circondati da persone con Ie quali si condividono sen­timenti ed esperienze che nessuno pub mettere in discussione. Quando cib a cui apparteniamo si rompe, soffriamo un ter­remoto interiore da cui non e facile ri­prendersi. Per questa Ie :Eratture familiari o Ie delusioni amorose sono cOSI partico­larmente crudeli [ ... J. Ma per l'individuo e importante anche partecipare volontariamente e critic amen­te a diversi gruppi: in questo modo pub conservare la sua personalita e non la­sciarsi sopraffare dal gruppo, pub sce­gliersi gli obiettivi, si sente capace di tra­sformarsi e di ribellarsi contro Ie avversita del destino, capisce che a volte e meglio "tradire" gli altri che continuare a seguirli ciecamente, "tradendo" se stesso. Da bam­bini 0 quando siamo molto giovani (ma anche quando la vecchiaia ci rende deboli e rassegnati), preferiamo appartenere in­condizionatamente a un gruppo piuttosto che parteciparvi criticamente; la maturita, invece, consiste nel trasformare molte ap­partenenze incondizionate in partecipa­zioni attente e addirittura scettiche. Poi­che, dunque, sia certe appartenenze, sia

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certe partecipazioni sana imprescindibili, bisogna riconoscere che ognuno di questi due stili di integrazione ai gruppipresen­ta dei problemi. Gli abusi dell'apparte­nenza sfociano nel fanatismo e nell'isola­mento, quelli della partecipazione mal interpretata portano al disinteresse e alIa mancanza di solidarieta. [ ... J II male dell'appartenenza incondizionata a una comunita sta nel fatto che l'ansia di sentirci uniti agli altri ci fa sembrare "na­turali" quei legami politici, in verita con­venzionali e dunque revocabili, che ci le­gano al gruppo. Vale a dire: e naturale, cioe deriva dalla nostra condizione di es­seri parlanti e pensanti, che gli uomini vi­vano in societa; rna la forma concreta di questa societa, delle sue leggi e dei suoi li­miti, non e mai naturale. Si tratta sempre di un'opera d'arte e di una convenzione umana. [ ... J Si puo essere umani (naturalmente uma­nil in molti modi, rna il pili umana di tut-

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ti consiste nella sviluppare la ragione, in­ventare case nuove e nuove soluzioni per problemi vecchi, imparare dai vicini a reagire nel modo pili pratico ed efficace, non chiudersi ostinatamente in "cia che e sempre stato" e che il nostro gruppo ha considerato "perfetto e naturale" fino a ie­rio L'abilita non sta nell'ostinarci a essere quello che siamo, rna nell'essere capaci, can Ie nostre forze unite a quelle degli al­tri, di migliorarci. In fin dei conti, l'im­portante non e appartenere a quella nazio­ne a a quella cultura, a quel contesto sociale a ideologic a (perche tutto cia, per quanta influenza possa avere sulla nostra vita, non e altro che un insieme di casua­lita) , rna appartenere alIa specie umana che necessariamente condividiamo can gli uomini di tutte Ie nazioni, culture e strati sociali.

(F. Savater, Politica per un figlio, Laterza, Bari 1995, pp. 60-65)

iritti e doveri d i cittadini (artt. 13-54)

13 - La liberta personale e inviolabile. Non e ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione a perquisizione personale, ne qualsiasi altra restrizione della liberta perso­nale, se non per atto motivato dell'autorita giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessita ed urgenza, in­dicati tassativamente dalla legge, l'autorita di pubblica sicurezza puo adottare provvedimen­ti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorita giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto are, si intendono revocati e resta­¥o privi di ogni effetto. E punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizione di liberta. La legge stabilisce i limiti inassimi della car­cerazione preventiva.

14 - II domicilio e inviolabile. Non si possono eseguire ispezioni a perquisi­zioni a sequestri se non nei casi e modi stabi­liti dalla legge secondo Ie garanzie prescritte per la tutela della liberta personale. Gli accertamenti e Ie ispezioni per motivi di sanita e di incolumita pubblica a a fini econo­mici e fiscali sana regolati da leggi speciali.

15 - La liberta e la segretezza della corrispon­denza e di ogni altra forma di comunicazione sana inviolabili. La loro limitazione puo avvenire soltanto per atto motivato dell'autorita giudiziaria can Ie garanzie stabilite dalla legge.

16 - Ogni cittadino puo circolare e soggiorna­re liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo Ie limitazioni che la legge sta­bilisce in via generale per motivi di sanita a di sicurezza. Nessuna restrizione puo essere de­terminata da ragioni politiche.

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Ogni cittadino e libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli ob-blighi di legge. .

17 I cittadini hanna diritto di riunirsi pacifi­camente e senz'armi. Per Ie riunioni, anche in luogo aperto al pub­blico, non e richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere data preavviso alle autorita, che possono vie­tarle soltanto per comprovati motivi di sicu­rezza a di incolumita pubblica.

18 I cittadini hanna diritto di associarsi libe­ramente, senza autorizzazione, per fini che non sana vietati ai singoli dalla legge penale. Sana proibite Ie associazioni segrete e quelli che perseguono, anche indirettamente, scapi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

19 - Tutti hanna diritto di profess.are libera­mente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale a associata, di farne propa-9anda e di esercitarne in privata a in pubblico 11 culto, purche non si tratti di riti contrari al buon costume.

20 II carattere ecclesiastico e il fine di reli­gione a di culto d'una associazione ad istitu­zione non possono essere causa di speciali li­mitazioni legislative, ne di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacita giuri­dica e ogni forma di attivita.

21 - Tutti hanna diritto di manifestare libera­mente il proprio pensiero can la parola, 10 scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non puo essere soggetta ad autoriz­zazioni a censure. Si puo procedere a sequestra soltanto per atto motivato dell'autorita giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espres­samente 10 autorizzi, 6 nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

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In tali'casi, quando vi si~ assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento del­l'autorita giudiziaria, il seques~o della ~t~~ pa periodica puo essere esegmto ~a Uffi~lall di polizia giudiziaria, che devono Immedlata­mente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorita giudiziaria. Se questa non 10 convalida nelle ventiquattro ore suc­cessive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto. . La legge puo stabilire,. con .norm~ d: ~aratt~re generale, che siano reSI noti meZZI di finanzIa­mento della stampa periodica. Sono vietate Ie pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte Ie altre manifestazioni con­trarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a repri­mere Ie violazioni.

22 - Nessuno puo essere privato, per motivi politici, della capacita giuridica, della cittadi­nanza, del nome.

23 - Nessuna prestazione personale 0 patri-, moniale puo essere imposta se non in base al­Ia legge.

24 - Tutti possono agire in giudizio per la tu­tela dei propri diritti e interessi legittimi.

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La difesa e diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.. .. Sono assicurati ai non abbienti, con apposlti istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. .... . La legge determina Ie condizlOl1l e I modI per la riparazione degli errori giudiziari.

25 - Nessuno puo essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.. . Nessuno puo essere punito se non m forza dl una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno puo essere sottopoito a misure di si­curezza se non nei casi previsti dalla legge.

26 - L'estradizione del cittadino puo essere consentita soltanto ove sia espressamente pre­vista dalle convenzioni internazionali. Non puo in alcun caso essere ammessa per reati politici.

27 - La responsabilita penale e personale. . L'imputato non e considerato colpevole smo alIa condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanita e devono tendere alIa rieducazione del condannato. '

Non e ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

28 - I funzionari e i dipendenti della Stato e degli enti pubblici sono direttamente respon­sabili, secondo Ie Ieggi penali, civili e ammi­nistrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi Ia responsabilita civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

Titolo IT - Rapporti etico-sociali

29 - La Repubblica riconosce i diritti della fa­Iniglia come societa naturale fondata suI ma­trimonio. IT matrimonio e ordinato sull'eguaglianza mo­rale e giuridica dei coniugi, con i Iimiti stabi­liti dalla legge a garanzia dell'unita faIniliare.

30 - E dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacita dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i lora compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matri-

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monio ogni tutela giuridica e sociale, compa­tibile con i diritti dei membri della famiglia Iegittima. La legge detta Ie norme e i limiti per la ricerca della paternita.

31- La Repubblica agevola con Inisure econD­miche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo aIle famiglie nume­rose. Protegge la maternita, l'infanzia e la gioventu, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

32 - La Repubblica tutela la salute come fon­damentale diritto dell'individuo e interesse della colletti vita, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno puo essere obbligato a un deterInina­to trattamento sanitario se non per disposizio­ne di legge. La legge non puo in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della per­sona umana.

33 - L'arte e la scienza sono libere e libero ne e l'insegnamento. La Repubblica detta Ie norme generali sul­l'istruzione ed istituisce scuole statali per tut­ti gli ordini e gradi.

FIGLI SI NASCE, GENITOR! NO.

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Enti e privati hanno il diritto di istituire scuo­Ie ed istituti di educazione, senza oneri per 10 Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parita, deve assicurare ad esse piena liberta e ai loro alun­ni un trattamento scolastico equipollente a guello degli alunni di scuole statali. E prescritto un esame di Stato per l'ammissio­ne ai vari ordini e gradi di scuole 0 per la con­clusione di essi e per l'abilitazione all'eserci-zio professionale. . Le istituzioni di alta cultura, universita ed ac­cademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi della Stato.

34 - La scuola e aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, e obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi pili alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questa dirltto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribui­te per concorso.

Titolo ill - Rapporti economici

35 La Repubblica tutela illavoro in tutte Ie sue forme ed applicazioni. Cura la forPlazione e l'elevazione professiona­Ie dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e Ie organiz­zazioni internazionali intesi ad affermare e re­golare i diritti dellavoro. Riconosce la liberta di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse ge­nerale, e tutela illavoro italiano all'estero.

36 - n lavoratore ha diritto ad una retribuzio­ne proporzionata alIa quantita e qualita del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicu­rare a se e alIa famiglia un'esistenza lib era e dignitosa. La durata mas sima della giornata lavorativa e stabilita dalla legge. n lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non puo rinunziarvi.

37 - La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parita di lavoro, Ie stesse retribuzioni che

spettano allavoratore. Le condizioni di lavoro devono cons entire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alIa madre e al bambino una speciale e adeguata protezione. La legge stabilisce illimite minimo di eta per illavoro salariato. La Repubblica tutela illavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parita di lavoro, il diritto alIa parita di retribuzione.

38 - Ogni cittadino inabile allavoro e sprovvi­sto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al, mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi ade'guati alle lora esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invali­dita e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'edu­cazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questa articolo provve­dono organi ed istituti predisposti 0 integrati dallo Stato. L'assistenza privata e libera.

39 - L'organizzazione sindacale e libera. Ai sindacati non puo essere imposto altro ob­bligo se non la loro registrazione presso uffici locali 0 centrali, secondo Ie norme di legge.

38

E condizione per la registrazione che gli statu­ti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalita giuri­dica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contrat­ti collettividilavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

40 - n diritto di sciopero si esercita nell'ambi­to delle leggi che 10 regolano.

41- L'iniziativa economica privata e libera. Non puo svolgersi in contrasto con l'utilita so­ciale 0 in modo da recare danno alIa sicurez­za, alIa liberta, alIa dignita umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perche l'attivita economica pubbli­ca e privata possa essere indirizzata e coordi­nata a fini sociali.

42 La proprieta e pubblica 0 privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti 0 a privati. La proprieta privata e riconosciuta e garantita

dalla ~egge: che ne d.et~r~a i modi di acqui­sto, di godimento e 1 hmlti allo scopo di assi­curarne la funzione sociale e di renderla ac­cessibile a tutti. La pr~prieta privata puo essere, nei casi pre­ve~uti dalla legge, e salvo indennizzo, espro­pnata per motivi d'interesse generale. La legge stabilisce Ie norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i dirit­ti della Stato sulle eredita.

43 - Ai fi~i .di ~tilita generale la legge puo ri­servare ongmarlamente 0 trasferire, mediante esprop.riazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici 0 a comunita di lavoratori 0

~ utenti determinate imprese 0 categorie di Imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali 0 a fonti di energia 0 a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminen­te interesse generale.

44 - AI fine di conseguire il razionale sfrutta­:n::eI~to del suol? e di stabilire equi rapporti so­CialI, la legge lffipone obblighi e vincoli alIa proprieta terriera privata, fissa limiti alIa sua e.stensione secondo Ie regioni e Ie zone agra­ne, promuove ed impone la bonifica delle ter­re, la trasformazione dellatifondo e la ricosti­tuzione delle unita produttive; aiuta la piccola e la media proprieta. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

45 La Repubblica riconosce la funzione so­ciale della cooperazione a carattere di mutua­lita e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi pili idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e Ie finalita. La legge provvede alIa tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

,46 Ai fini dell'elevazione economica e so­ciale del lavoro e in armonia con Ie esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alIa gestione delle aziende.

47 - La Repubblica incoraggia e tutela il ri­s1?armio in tutte Ie sue forme; disciplina, coor­dina e controlla l'esercizio del credito. Favorisce l'accesso del risparmio popolare alIa proprieta dell'abitazione, alIa proprieta diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimen­to azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

39

Titolo IV - Rapporti politici

48 Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, ,che hanno raggiunto la maggiore eta. n voto e personale ed eguale, libero e segreto. n suo esercizio e dovere civico. n diritto di voto non puo essere limitato se non per incapacita civile 0 per effetto di sen­tenza penale irrevocabile e nei casi di inde­gnita morale indicati dalla legge.

49 - Tutti i cittadini hanno diritto di associar­si liberamente in partiti per concorrere con metoda democratico a determinare la politica nazionale.

5? Tutti i cittadini possono rivolgere petizio­III alle Camere per chiedere provvedimenti le­gislativi 0 esporre comuni necessita.

51- Tutti i cittadini dell'uno 0 dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle ca­riche elettive in condizioni di eguaglianza, se­co~do i requisiti stabiliti dalla legge. La legge puo, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle c.ari~he elettive, parificare ai cittadini gli ita­hani non appartenenti alIa Repubblica. Chi e chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loroadempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

52 La difesa della Patria e sacro dovere del cittadino. II servizio militare e obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. II suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cit­t~din?, ne l'esercizio dei diritti politici. L ordmamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

53 -1.'utti ~ono t~nuti a concorrere alle spese pubbhche m raglOne della loro capacita con­tributiva. II sistema tributario e informato a criteri di progressivita.

54 - Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alIa Repubblica e di osservarne la Costi­tuzione e Ie leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbli­che hanno il dovere di adempierle con disci­plina ed on ore prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

Page 24: costituzione.crescere.insieme

® I dirritti dei dttadfinfi Completa 10 schema riportato qui di seguito, come mostra I'esempio.

DIRITTI DI L1BERTA

INDIVIDUALI

Diritti di liberta fisica Diritti di liberta spirituale

I Liberta personale

art. 13

J Liberta di -domicilio - circolazione - soggiorno

Liberta di opi­nione e di ma­nifestazione del pensiero

Disciplina co­stituzionale dei mezzi di comunicazio­ne di massa • garanzia del- L....-. __ ---' '----~

I'integrita fisica art. 14 art. 21 '--------' e psichica della •.. ...... ............ .. .................. art. 21 persona ...................... . • disciplina del- ...................... . I'arresto ...................... .

• termini massi-mi stabiliti dalla art. 16 art. 14 legge per la car- • ................... . cerazione pre- ...................... . ventiva ...................... .

art. 27

art. 15

D1RITTI SOCIALI

COLLETIIVI

Diritti di liberta

art. 17 · .................................................. .

art. 18 · .................................................. .

art. 19 · .................................................. .

art. 29 · .................................................. .

Diritti al benessere fisico e spirituale Diritti economici

Diritti dei lavoratori Diritti degli imprenditori

art. 32 individuali collettivi art. 41 .................................................. · ................................................ .

art. 4 art. 39

art. 33 art. 42 · ................................................ . art. 36

art. 34 art. 40 .................................................. art. 38

40

I I

1

~ ParoBe e sngnifkati Prova a spiegare I'esatto significato di: - uguaglianza;

giustizia sociale; - solidarieta.

-!) lLa salute dei dttadini

Sapresti spiegare perche 10 Stato deve difendere la salute dei cittadini? ............... .

...........................................................................................................................................................................................................

Quali strumenti usa perfarlo? .......................................................................................................................... .

. ........................................................................................................................................................................................................ ..

/~'"

t~ I dirntti di IDbert~ In quali ambiti la Costituzione riconosce ai cittadini i diritti di liberta? Sottoli­nea nel testo i punti che ti consentono di rispondere a questa domanda.

La liberta del cittadino, i diritti civili sono a fondamento di altri diritti. Ripor­tiamo qui di seguito parti di alcuni articoli. I primi due rientrano sotto la voce Rapporto civili, il terzo sotto iI titolo Rapporti politici. Spiega con parole tue perche il terzo rimanda e richiede i primi due:

art. 21: «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, 10 scritto ed ogni altro mezzo di diffusione».

art. 17:' «I cittadini hanno diritto di riunirsi pacifica mente e senza armi».

art. 49: «Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti. .. ».

!) Vero 0 falso'? Individua Ie affermazioni vere e segnale con una crocetta 1. Le forze deWordine possono assumere I'iniziativa di perquisi­

re Ie abitazioni dei cittadini. 2. Ciascun cittadino e libero di professare qualunque religione 0

di non professarne nessuna. 3. E proibito costituire associazioni che abbiano finalita politiche. 4. Ciascun cittadino e libero di uscire dal territorio nazionale per

recarsi aWestero. 5. E proibito intercettare Ie telefonate dei cittadini. 6. Chi viene a conoscenza di un delitto ha il dovere di denunciar-

10 aWautorita giudiziaria.

Prepariamo un discorso

o

o

o

Ti e stato proposto di fare un discorso agli alunni della tua classe parallela su diritti e doveri del cittadino nella societa contemporanea. Partendo dalla tua esperienza, daWosservazione del tuo ambiente familiare,

Ji

------------------------------------------.

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scolastico e sociale prova ad indicare quali, a tuo giudizio, sana i tre pill im­portanti diritti della vita civile e socia Ie e quali i tre pill importanti doveri a cui un cittadino non puo sottrarsi per il bene di se stesso, delle altre persone e della collettivita. Spiega i motivi delle tue scelte.

Confronta i tuoi elenchi con quelli dei compagni, discutili e raggiungete un accordo su quelli che per voi sana i cinque diritti e i cinque doveri fondamen­tali e inderogabili per I'uomo e iI cittadino. Prepara, ora, la scaletta del discorso da proporre ai compagni deWaltra classe. (Non dimenticare, per essere convincente, di addurre esempi di vita quotidia­na, semplici ma significativi, che giustifichino i diritti e doveri da voi privile­giati).

~:?) Una partfita importante Dividetevi in gruppi composti da 6 persone che interpretano i seguenti ruoli: - giocatore di calcio; - poliziotto; - giornalista; - "hooligan";

signore/a andato/a allo stadio per vedere la partita; - conduttore televisivo.

Siete allo stadio, e terminata la partita finale della coppa dei campioni. Ci 50-no stati disordini e violenze sugli spalti e in campo; feriti, espulsioni dal cam­po di gioco, lacrimogeni, oggetti, lattine gettati sui giocatori. In seguito a cia, la polizia ha caricato i tifosi pill violenti. Un'altra triste giornata allo stadio. Vengono invitati a partecipare ad una trasmissione televisiva i personaggi da voi rappresentati per un confronto nel quale spieghino illoro comportamen­to e la loro opinione suWaccaduto.

Alia fine del gioco rileggete il brano Appartenenza e partecipazione a p. 33 e confrontatevi sulle seguenti questioni.

II problema della responsabilita: come potrebbe un diverse atteggiamen­to di ciascuno dei presenti modificare Ie cose?

- Che cosa significa per I'hooligan "appartenere" al gruppo? - Come cambierebbe il suo atteggiamento se "partecipasse", invece di

"appartenere", al gruppo? - La violenza e solo un suo atteggiamento personale?

AI termine, con I'aiuto deli'insegnante, confrontatele conclusioni cui sana giunti i diversi gruppi e provate a trovare altre situazioni simili in cui I'appar­tenenza e la partecipazione sana talvolta confusi.

42

Page 26: costituzione.crescere.insieme

Lo Stato italiano, persona giuridica\ per svolgere un'attivita diretta al raggiungimento dei suoi fini si avvale di organf costituiti da persone fisiche. Gli organi della StatQ sono di va­rie specie. A noi interessano, in particolare, gli organi costituzionall: quelli, cioe, posti al vertice dell'organizzazione della Stato; sono dotati di supremazia e posti tra di loro su di un piano di parita giuridica. Essi esercitano i poteri statali (legislativo, giudiziario, di indirizzo politico) manifestando la volonta della Stato, in conformiti alle regole previste dalla Costituzione. Sono organi costituzionali il Presidente della Repubblica, il Pal1amento, il Governo, la C0l1e Costituzionale e, secondo a1cuni studiosi del diritto, il Consiglio Superiore della Magistratura. Organi ausiliari sono: il Consiglio nazionale dell'economia e dellavoro, il Consiglio di Stato e la Corte dei conti.

Nella Costituzione si stabilisce che il Parlamento e diviso in due camere, la Camera dei deputati e il Senato, Ie quali hanno gli stessi compiti e gli stessi poteri. Esse si differen­ziano solo per la loro composizione: la Camera e composta da 630 membri; il Senato da 315, ai quali si aggiungono gli ex Presidenti della Repubblica e 5 senatori, che vengono nominati in carica a vita dal Presidente della Repubblica. Tutti i componenti delle due Camere vengono eletti dal popolo, a suffragio universale, ogni 5 anni. Tutti i cittadi­ni possono eleggere ed essere eletti, purche abbiano superato l'eta minima stabilita dalla legge, che e diversa per Ie due Camere. . Una volta eletti, i deputati e i senatori non sono vincolati a coloro che li hanno votati, e nemmeno ai capi dei partiti politici ai quali appartengono, rna devono svolgere i loro compiti liberamente, nell'interesse di tutta la nazione. Per garantire la loro indipendenza, i membri del Parlamento godono dell'immunita, cioe non possono venire arrestati sen­za un'au!orizzazione della Camera di cui fanno parte. Essi inoltre ricevono dallo Stato un'indennita, vengono cioe pagati in modo da essere indipendenti economicamente.

II Parlamento ha la funzione legislativa (di fare Ie leggi), discuterle ed eventuaImente approvarle. Esso ha il compito di eleggere il Presidente della Repubblica, una parte dei giudici della Corte costituzionale e dei componenti del Consiglio Superiore della Ma­gistratura. II Parlamento deve approvare ogni anna il bilancio della Stato, e puc nominare delle commissioni che indaghino su argomenti di particolare importanza. Infine, ha una funzione ispettivo-politica sull'attivita del Govemo e della Pubblica Ammi­nistrazion&, decide se concedere l'approvazione al Govemo, oppure farlo decadere. II potere legislativo non e riservato solo al Parlamento: possonoproporre dei progetti di legge anche il Governo, a1cuni enti, e i cittadini, nei modi stabiliti dalla Costituzione. Le leggi, comunque, hanno un percorso di formazione molto lungo e complesso, che ri­sponde alla necessita che esse siano preparate attentamente e in modo democratico.

1. Nel diritto si intende persona flsica l'uomo (0 la donna) inteso nella sua realm psico-fisica, cui e attri­buita la capacita giuridica (=idoneim ad essere titolare di diritti e di doveri). Per persona gillridica si intende ogni soggetto di dirit­to diverso dalla persona fisica Cad esempio, una so­cieta, un'associazione, un ente pubblico).

44

2. Organo: mezzo utilizzilto dallo Stato per esprimere la sua volonta.

3. Pllbblica AlIllllinistrazione: insieme di soggetti che svolgono un'attivita amministrativa, svolta alIa realiz­zazione di interessi pubblici.

FAsE:

veto sospensivo:

richiesta di rivedere

la legge

PROMULGAZIONE

IVFASE: PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

ITER DELLE LEGGIORDINARIE

Ddl 0 Pdl presentato alia Camera

o al Senato

commissione formata daalcuni. membri. del. Senato o della. Camera che si occupa

di queltipodi problemi .

firma del Presidente

della Repubblica

controfirma del ministro che si occupa

di quel tipo di problemi

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

dopo 15 giorni

entrata in vigore della legge

* Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro

45

proposta di legge di

iniziativa popolare

~~

se vengono fatte delle modifiche

Page 27: costituzione.crescere.insieme

II Presidente e il Capo dello Stato e rappresenta l'unita nazionaIe, cioe sta al di sopra delle patti e di ogni divisione politica; gli e attribuita principalmente una funzione equili­bratrice e di controllo degli altri organi e poteri costituzionali, nonche una funzione di rappresentanza quale Capo della Stato.

II Presidente viene eletto dal Parlamento a scrutinio segreto. Per Ie prime tre votazioni e necessaria una maggioranza di due terzi dei voti, dopo di che, se non e ancora stato elet­to, basta la maggioranza assoluta dei voti. Rimane in carica sette anni, durante i quali non puo ricoprire altre cariche. Puo essere inoltre rieletto alIa fine del suo mandato. Chiunque puo essere eletto Presidente della Repubblica, purche abbia almena un'eta di 50 anni. AlIa carica puo accedere ogni cittadino, ovviamente anche di sesso femminile. La previsione di un'eta minima trava giustificazione nella necessita che il candidato alIa Presidenza presenti evidenti caratteristiche di giudizio e di autorevolezza, importanti per il compito che e chiamato a svolgere e per l'opera di mediazione e controllo all'intemo del sistema costituzionale.

II Presidente della Repubblica coordina e controlla Ie attivita degli organi che detengono i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario, cioe i tre poteri separati dello Stato. Per quanta riguarda i suoi rapporti con il Parlamento, il Presidente puo sciogliere una 0

entrambe Ie Camere e indire Ie elezioni; egli svolge poi la funzione di promulgare Ie leggi, dopo aver verificato che esse non siano in contrasto con la Costituzione. Per quanta conceme i suoi rapporti con il potere esecutivo, il capo dello Stato ha il com­pito di nominare il Presidente del Consiglio, cioe il capo del Govemo, e su sua indi­cazione i ministri che 10 compongono. Egli poi presiede l'organo di controllo del potere giudiziario, il Consiglio Superiore della Magistratura. Altre furrzioni del Presidente sono il comando delle forze armate, la concessione della grazia e la conul1utazione delle pene, il conferinlento di onorificenze della Repubblica.

La sua indipendenza e garantita dalla Costituzione, tanto che egli pUG essere messo sotto accusa solo dal ParIamento, nei casi di alto tradinlento 0 di attentato alIa Costi­tuzione stessa. Al fine di garantire al Presidente della Repubblica indipendenza e autono-

, mia e sancito il cosiddetto principio dell'''irresponsabilita presidenziale", in base al quale egli non sarebbe responsabile di frante aIle assemblee parlamentari per gli atti da lui compiutP e non potrebbe, dunque, da queste essere condizionato per il fatto di essere state eletto da esse. Infatti la responsabilita (politica) degli atti compiuti dal Presidente della Repubblica ricade sui ministri competenti: la "controfirma" rappresenta un requisi­to di efficacia dell'atto, oltre a significare che l'atto e frutto della collaborazione tra Presi­dente della Repubblica e ministro. La Costituzione prevede infine che quando il Presidente non e in grado di svolgere Ie sue funzioni (per esempio se e gravemente malato oppure se si trava all'estera), queste sono affidate temporaneamente al Presidente del Senato.

L ·Nessun ano del Presidente della Repubblica e vali­do se non e controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono Ia responsabilita.

46

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfmnati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri· (art, 89 Cost.),

IL. FUl\lZIONAMENTO DELLOSTATO ITALIANO

(

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA

DIFESA

POJERE ESECUTIVO

GOVERNO

PRESIDENTE DEL

CONSIGLIO

nomina

,-----"l!I~, ---.,. MINISTRI

'-

I MINISTERI

\'-------'-----'

PRESIDENTE DELLA

REPUBBLICA CORTE

COSTITUZIONAlE (composta da 15 giudici)

5 nominati dal Presidente della Repubblica

@j~~in!lij!CftJarica preSied:~;:~~~~~~~~ eletti dal Parlamento

5 eletti dalla Magistratura

I I I I

I I control/a, , concede " e revoca , /a fiducia

PARLAMENTO

CAMERA SENATO 'DELLA

REPUBBLICA

315 eletti 5 senatori a vita

ex Presidenti

',-----------

--------, "POJERE , '"

GIUDIZIARIO

"

I r---C-O-NS-'-G-L1-0--'1

SUPERIORE DELLA I MAGISTRATURA I

(composto da 33 membri) I

2 membri di diritto ) I 20 magistrati I

10 professori universitari I di scienze giuridiche ,1,,1

11 scelti'dal Parlamento

GIUDICI

--------_/

[~ _________ C_ITT __ A_D_IN_I_D_E_L_LA __ RE_P_U_B_B_L_IC_A_I_TA_L_,_A_N_A __________ 1

47

Page 28: costituzione.crescere.insieme

n Govemo e formato dal Presidente del Consiglio e dai singoli ministri; nelloro insie­me, essi costituiscono il Consiglio dei ministri. n Presidente del Consiglio viene nomi­nato dal Presidente della Repubblica, e sceglie i ministri che formeranno il suo Govemo.

Una volta formatosi, il Govemo deve esporre al Parlamento il programma di cia che si propone di fare. Il Parlamento decide se dare 0 no la sua approvazione a tale program­ma mediante una votazione. Il Govemo non puo entrare in carica fino a quando la vota­zio~e non e positiva; fino ad allora, i compiti di Govemo vengono svolti dai ministri del precedente Govemo. . n Govemo deve avere l'approvazione (la fiducia) delle due Camere del Parlamento, altn­menti decade.

La sua funzione principale e ammioistrare il Paese, facendo eseguire Ie leggi emana­te dal Parlamento di volta in volta. Puo avere poteri legislativi, ma i decreti govemativi devono essere comunque approvati dal Parlamento entro 60 giorni dalla loro emissione.

48

Ogni ministro si occupa di un particolare settore dell'attivita delle Stato, come per esem­pio la Sanita, Ie Finanze, i Rapporti con l'estero; il numero dei ministri non e fissato dalla legge, ma varia. Nei suoi compiti di direzione amministrativa, il Govemo dirige gli uffici e i funzionari che dipendono dallo Stato, occupandosi che essi agiscano con imparzialita, nell'interesse di tutti, giacche per la Costituzione gli impiegati delle Stato sono al servizio della nazione. La Costituzione stabilisce poi l'esistenza di alcuni organi, indipendenti dal potere politico, che hanno il compito di aiutare il Govemo (ma anche il Parlamento) nel­l'esercizio delle sue funzioni in vari settori. Essi sono: in campo economico, il ConSiglio nazionale dell'economia e dellavoro; il Consiglio di Stato, che svolge azione di consu­lenza in campo giuridico-amministrativo; la Corte dei conti. Quest'ultima si occupa di im­pedire che vengano emanati dal Govemo atti illegittimi ed esercita il controllo sulla ge­stione del bilancio. Essa interviene soprattutto quando il Govemo prende provvedimenti che comportano delle spese non previste dalla legge di bilancio delle Stato approvata annualmente dal Parlamento.

49

Page 29: costituzione.crescere.insieme

La Magistratura e l'organo dello Stato che detiene il potere giudiziario. Essa si occupa di ammioistrare la giustizia, cioe di giudicare i fatti e i comportamenti che hanno arreca­to danno a qualcuno 0 che sono proibiti dalla legge. Tale compito necessita di essere svolto in piena indipendenza e con una serie di garanzie che tutelino i magistrati dalle possibili ingerenze da parte del potere politico.

Per la nostra Costituzione, la Magistratura e indipendente, cioe autonoma rispetto agli altri poteri della Stato. La Costituzione afferma infatti che la giustizia viene amrninistrata in nome del popolo e che i giudici sono soggetti soltanto alla legge. I magistrati si differenziano per il tipo di funzioni svolte, rna senza una forma di subordi­nazione gerarchica: un magistrato di grado superiore non puo ad esempio imporre la propria volonta a uno di grado inferiore. I magistrati rispondono delloro operato soltanto al Consiglio Superiore della Magi-stratura (CSM), che e l'organo preposto a dirigerli. Ii CSM e un'assemblea di esperti in legge (magistrati, professori di diritto, avvocati), pre­sieduta dal Presidente della Repubblica. I suoi componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati, e per un terzo dal Parlamento. In questa modo la Magistratura, in prati-ca, si autogovema. I membri del CSM rimangono in carica per 4 anni, durante i quali non possono ricoprire altre cariche professionali e politiche. Spetta al Consiglio Superiore della Magistratura il compito di assumere, assegnare e tra-sferire i magistrati, che vengono nominati attraverso un concorso pubblico. . I magistrati possono essere sospesi dal servizio solo dal CSM, sebbene il Ministero della giustizia (che fa parte del Govemo) possa promuovere dei procedimenti contro di essi.

La Magistratura non gode solo di alcuni diritti, rna ha anche dei doveri, imposti dalla Co­stituzione, che mirano a garantire Ie liberta e i diritti dei cittadini. Per esempio, i magi­strati devono sempre procedere secondo cio che prevede la legge, non possono agi-re in modo arbitrario. Ogni provvedimento preso dai magistrati nei confronti di un cittadino deve avere una motivazione, che la persona in questione ha diritto di conoscere, per potersi difendere nei modi previsti dalla legge. Inoltre, i cittadini possono fare ricorso contro Ie sentenze e Ie decisioni dei magistrati, quando ritengono che esse abbiano violato la legge. I cittadini possono anche rivolgersi a Tribunali speciali quando si ritengono danneggiati da atti amrninistrativi di enti pubb~ci. Per esempio, per contestare la bocciatura scolastica di uno studente, ritenuta ingiusta, ci si puo rivolgere ai TAR, i Tribunali Ammioistrativi

. Regionali. Tali tribunali hanno la facolta di annullare gli atti presi in precedenza dalla Pubblica Amministrazione.

La Repubblica italiana e uno Stato unitario. Nella Costituzione si afferma pero anche il principio del decentramento amrninistrativo e delle autonomie locali. In tal modo, il Govemo centrale trasferisce alcuni poteri agli or­gani periferici dello Stato, cioe 10 Stato da alcune competenze aIle ammioistrazioni locali, alleggerendo il proprio lavoro. . Si crea cos1 un maggiore pluralismo, poiche per Ie questioni locali ogni ente prende Ie decisioni che ritiene pili adatte alla realta delluogo. Inoltre, si fomisce ai cittadini la possibilita di decidere sui problemi a loro pili vicini, giac-che essi stessi sono chiamati a eleggere gli amministratori locali. Questa parte della Costituzione si occupa di definire e di organizzare tale decentramen­to, di attribuire i poteri degli enti locali e di stabilire quali sono gli organi che devono ge-stire tali poteri. .

50

Quando si parla di Magistratura la parola che per prin1a viene in mente e indipendenza. Tu~e Ie vol~e ~he an~iamo nelle scuole, invitati per discutere di giustizia, e i ragazzi ci cluedono dl splegare ill parole semplici il suo significato pili vero, io mi limito a chiedere loro: preferite un giudice che obbedisca ai potenti 0 un giudice che non guardi in faccia a nessuno. Tutti rispondono: un giudice che non guardi in faccia a nessuno. E proprio que­sta l'indipendenza della Magistratura. [oo.] La Magistratura deve amrninistrare la giustizia e nulla pili. Non deve invadere i settori di competenza di altri poteri, altrin1enti si violerebbe la Costituzione.

(M. Del Gaudio, A colloquio conla Costitllziolle, SEI, Torino 1995, p. 125)

51

Page 30: costituzione.crescere.insieme

L'Italia viene ripartita in amministrazioni locall di diversa grandezza. Le principali sono: .20 Regioni, di cui 5 a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige, Friuli-Ve­nezia Giulia e Valle d'Aosta), che go dono di maggiore autonomia; 8103 Province;

• circa 8000 Comuni, all'intemo dei quali operano Ie circoscrizioni, che gestiscono i problemi relativi aile zone in cui e diviso un Comune (se ha una popolazione

superiore ai 100 000 abitanti). Recentemente sono state istituite anche 9 aree metropolitane, situate a livello in­

termedio tra il Comune e la Provincia, che interessano il territorio delle pili grandi citta del Paese, e diverse comunita montane, che raggruppano Comuni di montagna

vicini fra loro. Esistono anche altri enti locali, come per esempio Ie USL (Unim Sanita­rie LocaJi), che si occupano della gestione pubblica della sanita.

Di tutti questi enti il pili irnportante e la Regione, non solo per grandezza, rna soprattutto perche, a differenza degli altri enti locali, dispone di potere legi­slativo. La Regione puo infatti emanare delle Ieggi, pure he queste non siano in contrasto con gli interessi nazionali. A tal fine, un rappresentante del Govemo centrale (commissario govemativo) risiede in ogni capoluogo

di Regione con il compito di coordinare l'amministrazione statale con quella regionale, e un prefetto risiede in ogni capoluogo di Provincia con compiti di

gestione dell'ordine pubblico. A loro volta, Ie Regioni coordinano e programmano Ie attivita delle Provin­ce e dei Comuni.

Gli organi della Regione sono: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente. Essi corrispondono rispettivamente al Parlamento, al Govemo e

• al Presidente della Repubblica, svolgendone funzioni sinilli, a livello locale: AlIo stesso modo, per la Provincia esistono un Consiglio Provinciale,

una Giunta e un Presidente, e per il Comune un Consiglio comunale, una Giunta e un Sindaco.

Quest'ultima parte della nostra Costituzione, oltre a definire Ie modalita di cambiamento della Costituzione stessa, che abbiamo gia visto, istituisce la Corte costituzionale. Que­st'organo ha il compito di controllare che la Costituzione venga rispettata. La sua funzione principale e quella di annullare Ie Ieggi che sono in contrasto con la Costituzione. Altri compiti della Corte costituzionale sono di giudicare Ie controversie riguardanti Ie at­tribuzioni dei poteri della Stato, tra Stato e Regioni e tra Regioni. Se il Parlamento muove un'accusa al Presidente della Repubblica, spetta alIa Corte giudi­care tale accusa. Infine, se viene proposto un referendum, prima di andare a votare, la Cor­te costituzionale deve decidere se tale referendum. e ammissibile; essa permette la vota­zione solo se cio che si prop one con il referendum non e in contrasto con la Costituzione. Per garantire che la Corte costituzionale stia al di sopra delle parti, si stabilisce che i 15 giudici che la compongono vengano eletti da poteri della Stato diversi. Concretamente, 5 giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica, 5 dal Parlamento e 5 dai vertici della Magistratura; durante la loro attivita, i giudici della Corte godono delle stesse in1fi1U­nita riconosciute ai parlamentari. E irnportante ricordare che quest'organo non agisce mai di sua iniziativa, rna il suo intervento puo essere richiesto dallo Stato 0 dalle Regioni, per chiarire Ie rispettive competenze. Generalmente, pero, sono i giudici che stanno ce­lebrando un processo a ricruedere l'intervento della Corte, quando vi e il sospetto che si stia applicando una legge incostituzionale.

52

LA REPUBBLICA DELLE AUTONOMIE

GOVERNO ~~~ emanazione di direttive

~~~ elezione diretta

INOGNI ~ i;I ( GIUNTA REGIONALE REGIONE

Commissario J

!!i It! di Governo

CONSIGLIO PRESIDENTE

( Commissione ~ REGIONALE DELLA

di controlto REGIONE

"fir \,

/

r I

OGNI GIUNTA COMUNALE PROVINCIA

G P It! It! PREFETTO

CONSIGLIO PRESIDENTE

~ DELLA PROVINCIALE PROVINCIA

1fr ,

INOGNI GIUNTA COMUNALE COMUNE G )li !~! !~,!

SINDACO ~

CONSIGLIO SINDACO COMUNALE

G ~

CITTADINI DELLA REPUBBLICA ITALIANA

1\ decentramento amministrativo, previsto daWart. 5 Cost.; puo essere burocratico 0 autarchico. Si parla del primo quando gli organi periferici dipendono daWorgano centrale (ad esempio il prefetto). Regioni, Province e Comuni godono invece di autonomia amministrati­va, possono cioe amministrare da se i propri interessi, nel rispetto d~lIe leggi dello Stato. In questo caso si tratta di decentramento autarchlco (autarchia significa autogoverno).

53

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glustlzla e cause civili

I magi strati sono chiamati a giudicare cau­se civili e cause penali. Sono cause civili quelle in cui si deve decidere chi ha torto e chi ha ragione in una controversia sorta :Era due parti che hanno interessi contrap­posti; come ad esempio quando si tratta di

stabilire a chi spetti un'eredita contesa qa pili pretendenti, 0 di decidere se chi ha' subHo un danno ha diritto al risarcimento. Chi perde la causa non subisce una con­danna, rna e obbligato a riconoscere il di­ritto del suo antagonista e, di solito, a pa­gare Ie spese processuali.

I diversi gradi della giurisdizione civile e penale del sistema giudiziario italiano.

PRIMO GRADO [SECONDO GRADO'] !, (appello) /

GIURISDIZIONE CIVILE

Cause di lieve entita 1) valore fino a 5 milioni 2) risarcim. danni per veicoli

e natanti fino a 30 milioni

Cause che riguardano interessi non superiori a 50 milioni di lire

Cause di maggiore

GIUDICE 01 PACE

PRETORE

TRIBUNALE

GIURISDIZIONE PENALE

Processi per reati che prevedono sino a quattro PRETORE anni di reclusione

Processi per reati di maggiore gravita TRIBUNALE

Processi per omicidi, stragi, sequestri, CORTE O'ASSISE ecc.

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TRIBUNALE

CORTE O'APPELLO

CORTE O'APPELLO

CORTE O'ASSISE O'APPELLO

GIUDIZIO 01 LEGITIIMITA

Le cause penali Quando si deve giudicare se un cittadino ha violato la legge penale, cioe ha com­messo un reato, si svolge un processo pe­nale, nel quale Ie due parti contrapposte sono 10 Stato, rappresentato dal Pubblico Ministero, che svolge la funzione di accu­satore, e il cittadino accusato (0 imputato) del reato. Quando si verifica un reato, qualsiasi cit­tadino che ne sia a conoscenza deve de­nunciarlo alIa Procura della Repubblica, cioe all'ufficio che provvede all'ammini­strazione della giustizia nell'ambito di un certo territorio. Il Pubblico Ministero informato del reato,

Funzionamento del processo penale.

GIUDIZIO IMMEDIATO

'-~---=---_./

St .. __ n.

I'imputata . e calta sui fatta

a canfessa

GIUDIZIO J'

DIRETIISSIMO

NON LUOGO APROCEDERE

_. I'imputata

chiede di essere _giudicata subita

GIUDIZIO ABBREVIATO

invia alIa persona sospettata una comuni­cazione di garanzia per informarla che si sta indagando suI suo conto; quindi, con l'aiuto della polizia giudiziaria, raccoglie Ie fonti di prova. Contemporaneamente l'avvocato difensore raccoglie elementi per la difesa. Si svolge quindi un'udienza preliminare, durante la quale il giudice dell'indagine preliminare (GIP) , dopo aver ascoltato Ie due parti, decide i tempi e i modi per la prosecuzione del procedimento. Al termi­ne del dibattimento pubblico, l'organo giudicante decide la sentenza. Entrambe Ie parti possono ricorrere in appello, chie~ den do un giudizio di secondo grado e dl terzo grado.

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RINVIO A

GIUDIZIO

CON DANNA PER DECRETO

(solo perjjena pecuniaria)

PATIEGGIAMENTO

DIBATTIMENTO IN AULA

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itolo 1- n Parlamento

Sezione I - Le Cam ere

55 - II Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. II Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi sta­biliti dalla Costituzione.

56 - La Camera dei deputati e eletta a suffra­gio universale e diretto. II numero dei deputati e di seicentotrenta. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto ven­ticinque anni di eta. La ripartizione dei seggi tra Ie circoscrizioni si effettua divi,dendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo ce?-simento generale della popolazione, per selC~ntotrenta e distribuendo i seggi in pro­p.orzlOne alIa popolazione di ogni circoscri­ZlOne, sulla base dei quozienti interi e dei pili alti resti.

57 - II Senato della Repubblica e eletto a base regionale. II numero dei senatori elettivi e di trecento­quindici. Nessuna Regione puo avere un numero di se­natori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. La ri?~zione dei seggi tra Ie Regioni, previa applicazlOne delle disposizioni del preceden­te ~omma, si effe~a.in proporzione alIa popo­lazlOne delle RegIom quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei pili alti resti.

58 - I senatori sono eletti a suffragio universa­Ie e diretto dagli elettori che hanno sup erato il venticinquesimo anno di eta. Sono eleggibili a senatori gli elettori che han­no compiuto il quarantesimo anno.

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59 - E senatore di diritto e a vita, salvo'rinun­zia, chi e stato Presidente della Repubblica. II Presidente della Repubblica puo nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illu­strato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

60 - La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni. La durata di ciascuna Camera non puo essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

61- Le elezioni delle nuove Camere hanno luo­go entro settanta giorni dalla fine delle prece­denti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. Finche non siano riunite Ie nuove Camere so­no prorogati i poteri delle precedenti.

62 - ~e Camere si riuniscono di diritto il pri­mo glOrno non festivo di febbraio e di ottobre. Ciascuna Camera puo essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica 0 di un ter­zo dei suoi componenti. Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, e convocata di diritto anche l'altra.

63 - Ciascuna Camera elegge fra i suoi compo­nenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza. Quando il Parlamento si riunisce in seduta co­mune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

64 - Ciascuna Camera adotta il proprio regola­mento a maggioranza assoluta dei suoi com­ponenti. Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in se­duta segreta. Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Par­lame:r;to non so?-o valide se non e presente la magglOranza delloro componenti, e se non so­no adottate ,a maggioranza dei presenti, salvo

che la Costituzione prescriva una maggioran­za speciale. I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richie­sti obbligo, di assistere alle sedute. Devono es­sere sentiti ogni volta che 10 richiedono.

65 - La legge determina i casi di ineleggibilita e di incompatibilita con l'ufficio di deputato 0

di senatore. Nessuno puo appartenere contemporanea­mente alle due Camere.

66 - Ciascuna Camera giudica dei titoli di am­missione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilita e di incompati­bilita.

67 - Ogni membro del Parlamento rappresen­ta la Nazione ed esercita Ie sue funzioni senza vincalo di mandato.

68 - I membri del Parlamento non possono es­sere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle 10-ro funzioni. Senza autorizzazione della Camera alIa quale appartiene, nessun membro del Parlamento puo essere sottoposto a perquisizione perso­nale 0 dOlniciliare, ne puo essere arrestato 0 al­trimenti privato della liberta personale, 0 man­tenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di ~na sentenza irrevocabile di condanna, ov­vero se sia coIto nell'atto di commettere un delitto per il quale e previsto l'arresto obbliga­torio in flagranza. Analoga autorizzazione e richiesta per sotto­porre i membri del Parlamento ad intercettazio­ni, in qualsiasi forma, di conversazioni 0 comu­nicazioni e a sequestro di corrispondenza.

69 - I membri del Parlamento ricevono una indennita stabilita dalla legge.

Sezione II - La formazione delle Jeggi

70 - La funzione legislativa e esercitata collet­tivamente dalle due Camere.

71 - L'iniziativa delle leggi appartiene al Go­verno, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. II popolo esercita l'iniziativa delle leggi, me­diante la proposta, da parte di almeno cin-

quantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

72 - Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera e, secondo Ie norme del suo regola­mento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. II regolamento stabilisce procedimenti abbre­viati per i disegni di legge dei quali e dichiara­ta l'urgenza. Puo altresi stabilire in quali casi e forme l'esa­me e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la propor­zione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momenta della sua approvazione definitiva, il disegno di legge e rimesso alIa Camera, se il Governo 0 un decimo dei compo­nenti della Camera 0 un quinto della commis­sione richiedono che sia discusso e votato-dal­la Camera stessa oppure che sia sottoposto alIa sua approvazione finale con sole dichia­razioni di voto. II regolamento determina Ie forme di pubblicita dei lavori delle commis­sioni.

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La procedura normale di esame e di approva­zione diretta da parte della Camera e sempre adottata per i disegni di legge in materia costi­tuzionale ed elettorale e per quelli di delega­zione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bi­lanci e consuntivi.

73 - Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approva­zione. Se Ie Camere, ciascuna a maggioranza assolu­ta dei propri componenti, ne dichiarano l'ur­genza, la legge epromulgata nel termine da es­sa stabilito. Le leggi sono pubblicate subito dopo la pro­mulgazione ed entrano in vigore il quindicesi­mo giorno successivo alIa loro pubblicazione, salvo che Ie leggi stesse stabiliscano un termi­ne diverso.

74 - II Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, puo con messaggio moti­vato alle Camere chiedere una nuova delibera­zione. Se Ie Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

75 - E indetto referendum popolare per deli-

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berare l'abrogazione, totale 0 parziale, di una legge 0 di un atto avente valore di legge, quan­do 10 richiedono cinquecentomila elettori 0 cinque Consigli regionali. Non e ammesso il referendum per Ie leggi tri­butarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati interna­zionali. Hanno diritto di partecipare al refe­rendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum e approva­ta se ha partecipato alIa votazione la maggio­ranza degli aventi diritto, e se e raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina Ie modalita di attuazione del referendum.

76 - L'esercizio della funzione legislativa non puo essere delegato al Governo se non con de­terminazione dei principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti defi­niti.

77 - II Governo non puo, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano val ore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessita e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua re­sponsabilita, provvedimenti provvisori con forza di l~gge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione aIle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non con­vertiti.

78 - Le Camere deliberano 10 stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

79 - L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale. La legge che concede l'amnistia 0 l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. In ogni caso l'amnistia e l'indulto non posso­no applicarsi ai mati commessi successiva­mente alIa presentazione del disegno di legge.

80 - Le Camere autorizzano con legge la ratifi­ca dei trattati internazionali che sono di natu­ra politica, 0 prevedono arbitrati 0 regolamen-

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ti giudiziari, 0 importano variazioni del terri­torio od oneri alle finanze 0 modificazioni di leggi.

81- Le Cam ere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Go­verno. L'esercizio provvisorio del bilancio non puo essere concesso se non per legge e per pe­riodi non superiori complessivamente a quat­tro mesi. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra legge che importi nuove 0 maggiori spese deve indicaTe i mezzi per fa.rvi fronte.

82 - Ciascuna Camera puo disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispec­chiare la proporzione dei vari gruppi. La com­missione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e Ie stesse limi­tazioni dell'autorita giudiziaria.

Titolo II - II Presidente della Repubblica

83 - II Presidente della Repubblica e eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membrL All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle mi­noranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scruti­nio e sufficiente la maggioranza assoluta.

84 - Puo essere eletto Presidente della Repub­blica ogni cittadino che abbia compiuto cin­quant'anni d'eta e goda dei diritti civili e poli­tici. L'ufficio di Presidente della Repubblica e in­compatibile con qualsiasi altra carica. L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

85 - II Presidente della Repubblica e eletto per sette anni. Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati re­gionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Se Ie Camere sono sciolte, 0 manca menD di

tre mesi alIa lora cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione del­le Camere nuove. Nel frattempo sono proroga­ti i poteri del Presidente in carica.

86 - Le funzioni del Presidente della Repub­blica, in ogni caso che egli non possa adem­pierle, sono esercitate dal Presidente del Se­nato. In caso di impedimento permanente 0 di mor­te 0 di dimissioni del Presidente della Repub­blica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se Ie Camere sono sciolte 0 manca menD di tre mesi alIa loro ces­sazione.

87 - n Presidente della Repubblica e il capo della Stato e rappresenta l'unita nazionale. PUO inviare messaggi alle Camere. Indice Ie elezioni delle nuove Camere e ne fis­sa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei di­segni di legge di iniziativa del Governo. Promulga Ie leggi ed emana i decreti aventi val ore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previ­sti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzio­nari della Stato. Accredita e ric eve i rappresentanti diplomati­ci, ratifica i trattati internazionali previa, quan­do occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secon­do la legge, dichiara 10 stato di guerra delibe­rato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistra­tura. Puo concedere grazie e commutare Ie pene. Conferisce Ie onorificenze della Repubblica.

88 II Presidente della Repubblica puo, senti­ti i lora Presidenti, sciogliere Ie Camere 0 an­che una sola di esse. Non puo esercitare tali facolta negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coinci­dano in tutto 0 in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

89 - Nessun atto del Presidente della Repub­blica e valida se non e controfirmato dai mini­stri proponenti, che ne assumono la responsa­bilita.

Gli atti che hanno val ore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.

90 - n Presidente della Repubblica non e re­sponsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradi­mento 0 per attentato alIa Costituzione. In tali casi e messo in stato di accusa dal Par­lamento in seduta comune, a maggioranza as­soluta dei suoi membri.

, 91 - II Presidente della Repubblica, prima di assumere Ie sue funzi oni , presta giuramento di fedelta alIa Repubblica e di osservanza del­la Costituzione dinanzi al Parlamento in sedu­tacomune.

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Titolo ill - II Governo

Sezione I - n Consiglio dei ministri

92 n Governo della Repubblica e composto dal Presidente del Consiglio e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. n Presidente della Repubblica nomina il Pre­sidente del Consiglio dei ministri e, su propo­sta di questo, i ministri.

93 - n Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere Ie funzioni, pre­stano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

94 - n Governo deve avere l,a fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda 0 revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per ap­pello nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. n voto contrario di una 0 d'entrambe Ie Came­re su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. ' La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Ca­mera e non puo essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

95 - II Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne e responsabile. Mantiene l'unita di indirizzo politico ed ammjnistrativo, promovendo e coordinando l'attivita dei ministri.

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I ministri sono responsabili collegialmente de­gli atti del Consiglio dei ministri, e individual­mente degli atti dei loro dicasteri. La legge provvede all'ordinamento della Presi­denza del Consiglio e determina il numero, Ie attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

96 Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle lora funzioni, alIa giurisdizione ordina­ria, previa autorizzazione del Senato della Re­pubblica 0 della Camera dei deputati, secondo Ie norme stabilite con legge costituzionale.

Sezione II - La Pubblica Amministrazione

97 - I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assi­curati il buon andamento e l'imparzialita del­l' amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determina­te Ie sfere di competenza, Ie attribuzioni e Ie responsabilita proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazio­ni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

98 - I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promo­zioni se non per anzianita. Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magi­strati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresen­tanti diplomatici Ei consolari all'estero.

Sezione III - Gli organi ausiliari

99 - Il Consiglio nazionale dell'economia e dellavoro e composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle cate­gorie produttive, in misura che tenga conto ~ella lora importanza numerica e qualitativa. E organo di consulenza delle Camere e del Go­verno per Ie materie e secondo Ie funzioni che gli sono attribuite dalla legge. Ha l'iniziativa legislativa e puo contribuire al­Ia elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i princ'ipi ed entro i limiti sta­biliti dalla legge.

100 - Il Consiglio di Stato e organo di consu­lenza giuridico-amministrativa e di tutela del­la giustizia nell'amministrazione.

La Corte dei conti esercita il controllo preven­tivo di legittimita sugli atti del Governo, e an­che quello successivo sulla gestione del bilan­cio della Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui 10 Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce diretta­mente alle Camere suI risultato del riscontro eseguito. La legge assicura l'indipendenza dei due istitu­ti e dei lora componenti di fronte al Governo.

Titolo IV - La Magistratura

Sezione I - Ordinamento giurisdizionale

101- La giustizia e amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alIa legge.

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102 - La funzione giurisdizionale e esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Non possono essere istituiti giudici straordi­nari 0 giudici speciali. Possono soltanto isti~ tuirsi presso gli organi giudiziari ordinari se­zioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini ido­nei estranei alIa magistratura. La legge regola i casi e Ie forme della parteci­pazione diretta del popolo all'amministrazio­ne della giustizia.

103 - Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica am­ministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi. La Corte dei conti ha giurisdizione nelle mate­rie di contabilita pubblica e nelle altre specifi­cate dalla legge. I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze Armate.

104 - La Magistratura costituisce un or dine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Il Consiglio superiore della magistratura e presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto il primo presidente e

il procuratore generale della Corte di Cas sa­zione. Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli apparte­nenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di universita in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento. I membri elettivi del Consiglio duranD in cari­ca quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Non possono, finchs sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, ns far parte del Parlamento 0 di un Consiglio regionale.

105 - Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo Ie norme dell'ordina­mento giudiziario, Ie assunzioni, Ie assegna­zioni e i trasferimenti, Ie promozioni e i prov­vedimenti disciplinari nei riguardi dei ma-gistrati. .

106 - Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. La legge sull'ordinamento giudiziario puo am­mettere la nomina, anche elettiva, di magistra­ti onorari per tutte Ie funzioni attribuite a giu-dici singoli. . Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'uffi­cio di consiglieri di cassazione, per meriti insi­gni, professori ordinari di universita in mate­rie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi spe­ciali per Ie giurisdizioni superiori.

107 - I magi strati sono inamovibili. Non posso­no essere dispensati 0 sospesi dal servizio ns destinati ad altre sedi 0 funzioni se non in se­guito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata 0 per i motivi e con Ie ga­ranzie di difesa stabilite dall'ordinamento giu­diziario 0 con illoro consenso. Il Ministro della giustizia ha facolta di pro­muovere l'azione disciplinare. I magi strati si distinguono fra loro soltanto per diversita di funzioni. Il pubblico ministero gode delle garanzie sta­bilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordi­namento giudiziario.

108 - Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

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La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico mi­nistero presso di esse, e degli estranei che par­tecipano all'amministrazione della giustizia.

109 - L'autorita giudiziaria dispone diretta­mente della polizia giudiziaria.

110 - Ferme Ie competenze del Consiglio su­periore della magistratura, spettano al Mini­stro della giustizia l'organizzazione e il fun­zionamento dei servizi relativi alIa giustizia.

Sezione II - Norme sulla giurisdizione

111 - Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Contro Ie sentenze e contro i provvedimenti sulla liberta personale, pronunciati dagli orga­ni giurisd:!zionali ordinari 0 speciali, e sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si puo derogare a tale norma soltanto per Ie sentenze dei tribunali militari in tempo diguerra. Contro Ie decisoni del Consiglio di Stato e del­la Corte dei conti il ricorso in Cassazione e ammesso per i soli motivi inerenti alIa giuri­sdizione.

112 - Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

113 - Contro gli atti della pubblica ammini­strazione e sempre ammessa la tutela giurisdi­zionale dei diritti e degli interessi legittimi di­nanzi agli organi di giurisdizione ordinaria 0

amministrativa. Tale tutela giurisdizionale non puo essere escl~sa 0 limitata a particolari mezzi di impu­gnazlOne 0 per determinate categorie di atti. La legge determina quali organi di giurisdizio­ne possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti pre­visti dalla legge stessa.

Titolo V - Le Regioni, Ie Province, i Comuni

114 - La Repubblica si riparte in Regioni, Pro­vince e Comuni.

115 - Le Regioni sono costituite in enti auto­nomi con propri poteri e funzioni secondo i princ'ipi fissati nella Costituzione.

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116 - AlIa Sicilia, alIa Sardegna, al Trentino­Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alIa Val­le d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti spe­ciali adottati con leggi costituzionali.

117 La Regione emana per Ie seguenti mate­rie norme legislative nei limiti dei princlpi fondamentali stabiliti dalle leggi della Stato, sempreche Ie norme stesse non siano in con­trasto con l'interesse nazionale e con guello di altre Regioni: "-ordinamento degli uffici e degli enti ammjnj­strativi dipendenti dalla Regione; circoscri­zioni comunali; polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assi­stenza sanitaria ed ospedaliera; istruzione ar­tigiana e professionale e assistenza scolastica; musei e biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo e industria alberghiera; tranvie e linee automobilistiche d'interesse regionale; viabi­lita, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pe­sca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato; altre materie indicate da leggi co­stituzionali. Le leggi della Repubblica possono demandare alIa Regione il potere di emanare norme per la lora attuazione.

118 - Spettano aUa Regione Ie funzioni ammi­nistrative per Ie materie elencate nel preceden­te articolo, salvo quelle di interesse esclusiva­mente locale, che possono essere attribuite daUe leggi della Repubblica alle Province, ai Comuni 0 ad altri enti locali. Lo Stato puo con legge delegare alIa Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative. La Regione esercita normalmente Ie sue fun­zioni ammjnjstrative delegandole alle Provin­ce, ai Comuni 0 ad altri enti locali, 0 valendosi dei lora uffici.

119 - Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza della Stato, delle Province e dei Comuni. AIle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali in relazione ai bisogni delle Regioni per Ie spese necessarie ad adem­piere Ie lora funzioni normali. Per provvedere a scopi determinati, e partico­larmente per valorizzare il Mezzogiorno e Ie Isole, 10 Stato assegna per legge a singole Re­gioni contributi speciali.

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La Regione ha un proprio demanio e patrimo­nio, secondo Ie modalita stabilite con legge della Repubblica.

120 - La Regione non puo istituire dazi d'im­portazione 0 esportazione 0 transito fra Ie Re­gioni. Non puo adottare provvedimenti che ostacoli­no in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra Ie Regioni. Non puo limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio na­zonale la loro professione, impiego 0 lavoro.

121 - Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente. II Consiglio regionale esercita Ie potesta legi­slative e regolamentari attribuite alIa Regione e Ie altre funzioni conferitegli dalla Costitu­zione e daUe leggi. Puo fare proposte di legge alle Camere. La Giunta regionale e l'organo esecutivo delle Regioni. II Presidente della Giunta rappresenta la Re­gione; promulga Ie leggi ed i regolamenti regio­nali; dirige Ie funzioni ammjnjstrative delega­te daUo Stato alIa Regione, conformandosialle istruzioni del Governo centrale.

122 - II sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilita e di incompatibilita dei con­siglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica. Nessuno puo appartenere contemporanea­mente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere del Parlamento 0 ad un altro Consi­glio regionale. II Consiglio elegge nel suo seno un Presidente e un Ufficio di presidenza per i propri lavori. I consiglieri regionali non possono essere chia­mati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle lora funzioni. II Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi compo­nenti.

123 - Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con Ie leggi del­la Repubblica, stabilisce Ie norme relative al­l'organizzazione interna della Regione. Lo sta­tuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti am­ministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. Lo statuto e deliberato dal Consiglio regionale

a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed e approvato con legge della Repubblica.

124 - Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, sopraintende al­Ie funzioni ammjnjstrative esercitate dallo Stato e Ie coordina con quelle esercitate dalla

. Regione.

125 - II controllo di legittimita sugli atti am­ministrativi della Regione e esercitato, in for­ma decentrata, da un organo della Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Re­pubblica. La legge puo in determinati casi am­mettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesa­me della deliberazione da parte del Consiglio regionale. Nella Regione sono istituiti organi di giustizia ammjnjstrativa di primo grado, secondo l'or­dinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

126 - II Consiglio regionale puo essere sciolto, quando compia atti contrari alIa Costituzione o gravi violazioni di legge, 0 non corrisponda all'invito del Governo di sostituire la Giunta 0

il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti 0 violazioni. Puo essere -sciolto quando, per dimissioni 0

per impossibilita di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare. PUO essere altresl sciolto per ragioni di sicu­rezza nazionale. Lo scioglimento e disposto con decreto moti­vato del Presidente della Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori costi­tuita, per Ie questioni regionali, nei modi sta­biliti con legge della Repubblica. Col decreto di scioglimento e nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Con­siglio regionale, che indice Ie elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria ammjnjstra­zione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alIa ratifica del nuovo Consiglio.

127 - Ogni legge approvata dal Consiglio re­gionale e comunicata al Commissario che, sal­vo il caso di opposizione da parte del Gover­no, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. La legge e promulgata nei dieci giorni dall'ap­posizione del visto ed entra in vigore non pri­ma di quindici giorni daUa sua pubblicazione.

63

Se una legge e dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica 10 consente, la promulgazione e l'entrata in vigo­re non sono subordinate ai termini indicati. II Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regiona­Ie ecceda la competenza della Regione 0 con­trasti con gli interessi nazionali 0 con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per l'apposizione del visto. Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica puo, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimita davanti alIa Corte co­stituzionale, 0 quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dub­bio, la Corte decide di chi sia la competenza.

128 - Le Province e i Comuni sono enti auto­nomi nell'ambito dei princlpi fissati da leggi generali della Repubblica~ che ne determina­no Ie funzioni.

129 - Le Province e i Comuni sono anche circo­scrizioni di decentramento statale e regionale. Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusi­vamente amministrative per un ulteriore de­centramento.

130 - Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, eser­cita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimita sugli atti delle Province, dei Comu­ni e degli altri enti locali. In casi determinati dalla legge puo essere eser­citato il controllo di merito, nella forma di ri­chiesta motivata agli enti deliberanti di riesa­minare la lora deliberazione.

131- Sono costituite Ie seguenti Regioni: Piemonte; Valle d'Aosta; Lombardia; Thenti­~o-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.

132 - Si puo con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Re­gioni esistenti 0 la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli co­munali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

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Si pub, con referendum e con legge della Re­pubblica, sentiti i Consigli regionali, consenti­re che Province e Comuni, che ne facciano ri­chiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

133 - Il mutamento delle circoscrizioni pro­vinciali e la istituzione di nuove Province nel­l'ambito d'.una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione. La Regione, sentite Ie popolazioni interessate, pub con sue leggi istituire nel proprio territo­rio nuovi Comuni e modificare Ie loro circo­scrizioni e denominazioni.

Titolo VI . Garanzie costituzionali

Sezione I - La Corte costituzionale

134 - La Corte costituzionale giudica: - sulle controversie relative alIa legittimita

costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, della Stato e delle Regioni;

- sui conflitti di attribuzione tra i poteri della Stato e su quelli tra 10 Stato e Ie Regioni, e tra Ie Regioni;

- sulle accuse promo sse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

135 - La Corte costituzionale e composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed am­ministrative. I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magi strati anche a riposo delle giurisdi­zioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di universita in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'e­sercizio. I giudici della Corte costituzionale sono nomi­nati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. Alla scadenza del termine il giudice costitu­zionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. La Corte elegge tra i suoi componenti, secon­do Ie norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed e rie­leggibile, fermi in ogni caso i termini di sca­denza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte e incompatibi­Ie con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordi­nari della Corte, sedici membri, tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilita a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con Ie stesse modalita stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

136 - Quando la Corte dichiara l'illegittimita costituzionale di una norma di legge 0 di atto avente forza di legge, la norma cess a di avere efficacia dal giorno successivo alIa pubblica­zione della decisione. La decisione della Corte e pubblicata e comu­nicata alle Camere ed ai Consigli regionali in­teressati, affinche, ove 10 ritengano necessa­rio, provvedano nelle forme costituzionali.

137 - Una legge costituzionale stabilisce Ie condizioni, Ie forme, i termini di proponibi­lita dei giudizi di legittimita costituzionale, e Ie garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte. Con legge ordinaria sono stabilite Ie altre nor­me necessarie per la costituzione e il funzio­namento della Corte. Contro Ie decisioni della Corte costituzionale non e ammessa alcuna impugnazione.

64

Sezione II - Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali

138 - Le leggi di revisione della Costituzione e Ie altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive delibera­zioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoIuta dei compo:iJ.enti di ciascuna Camera nella secon­da votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quin­to dei membri di una Camera 0 cinquecento­mila elettori 0 cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non e promul­gata, se non e approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge e stata approvata nella seconda votazione da ciascu-

na delle Camere a maggioranza di due terzi deisuoicomponenti.

139 La forma repubblicana non pub essere oggetto di revisione costituzionale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I - Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio della Stato esercita Ie attri­buzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.

II Se alIa data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i ,Consigli regionali, partecipano all'elezione soltanto i componenti delle due Camere.

III - Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decre~o del Presidente della Repubblica, i de­putati. dell' ~s.s~m?lea Costituente che posseg­gono 1 reqUlslti di legge per essere senatori e che: - sono stliti presidenti del Consiglio dei mini­

stri 0 di Assemblee legislative; - hanno fatto parte del disciolto Senato; - hanno avuto almeno tre elezioni, compresa

quella dell'Assemblea Costituente' - sono stati dichiarati decaduti neha seduta

della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;

- hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condan­na del tribunale speciale fascista per la dife­sa della Stato.

Sono nominati altres! senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale. ~l diri~o di ~ssere nOlninato senatore si pub rmunclare prIma della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

IV - Per la prima elezione del Senato il Molise e considerato come Regione a se stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alIa sua popolazione.

V - La disposizione dell'art. 80 della Costitu­zione, per quanto concerne i trattati intern a­zionali che importano oneri alle finanze 0 mo-

65

dificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

VI - Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alIa revisione degli organi speciali di giurisdizione attual­mente esistenti, salvo Ie giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari. Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale su­premo militare in relazione all'art. 111.

VII - Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in confor­mita con la Costituzione, continuano ad osser­v~si Ie norme dell'ordinamento vigente. Fmo a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'art. 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.

VIII - .Le ele;Zi?ni dei Consigli regionali e degli orgam elettiVl delle amministrazioni provin­ciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione. Leggi della Repubblica regolano per ogni ra­~o della pubblica amministrazione il passag­g~o d~lle funzioni statali attribuite alle Regio­n:. ~mo a quando non sia provveduto al rIordinamento e alIa distribuzione delle fun­zioni amministrative fra gli enti locali, restano alle Province ed ai Comuni Ie funzioni che esercitano attualmente e Ie altre di cui Ie Re­gioni deleghino lora l'esercizio. Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti della Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamen­to. Per la formazione dei loro uffici Ie Regioni devono, tranne che in casi di necessita, trarre il proprio personale da quello della Stato e de­gli enti locali.

IX - La Repubblica, entro tre anni dall'entrata ~ vigore ~ella Costituzione, adegua Ie sue leg­gl alle eSlgenze delle autonomie locali e alIa competenza legislativa attribuita alle Regioni.

X - AlIa Regione del Friuli-Venezia Giulia di cui all'art. 116, si applicano provvisoriame~te Ie norme generali del Titolo V della parte se­conda, ferma restando la tutela delle minoran­ze linguistiche in conformita con l'art. 6.

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XI - Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costi­tuzionali, formare altre Regioni, a modifica­zione dell'elenco di cui all'art. 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'art. 132, fermo rima­nendo tuttavia l'obbligo di sentire Ie popola­zioni interessate.

xn - E vietata la riorganizzazione, sotto qual­siasi forma, del disciolto partito fascista. In deroga all'art. 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni tempo­ranee al diritto di voto e alIa eleggibilita per i capi responsabili del regime fascista.

XIII I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffi­ci pubblici ne cariche elettive. Agli ex re di Casa Savoia, alle lora consorti e ai loro discendenti mas chi sono vietati l'in­gresso e il soggiorno nel territorio nazionale. I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei lora discendenti maschi, sono avocati alIo Stato. I trasferimenti e Ie costituzioni di diritti reali sm beni stessi, che siano avvenuti dopo il2 giugno 1946, sono nulli.

XN - I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28 ot- . tobre 1922 valgono come parte del nome. L'Ordine mauriziano e conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge. Le legge regola la soppressione della Consulta araldica. ,.

XV - Con l'entrata in vigore della Costituzio­ne si ha per convertito in legge il decreto legi­slativo luogotenenziale 25 gugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio della Stato.

XVI - Entro un anno dall'entrata in vigore del­la Costituzione si procede alIa revisione e al

coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora espli­citamente 0 implicitamente abrogate.

XVII - L'Assemblea Costituente sara convoca­ta dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti re­gionali speciali e sulla legge per la stampa. Fino al giorno delle elezioni delle nuove Ca­mere, l'Assemblea Costituente puo essere con­vocata, quando vi sia necessita di deliberare nelle materie attribuite alIa sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comm~, e ~, comma primo e secondo, del decreto legIslati­vo 16 marzo 1946, n. 98. In tale periodo Ie Commissioni permanenti re­stano in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmes­si, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti. I deputati possono presentare al Governo in­terrogazioni con richiesta di risposta scritta. L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, e con­vocata dal suo Presidente su richiesta motiva­ta del Governo 0 di almeno duecento deputati.

XVIII - La presente Costituzione e promulgata dal Capo provvisorio della Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da. Pru.:te de~­l' Assemblea Costituente, ed entra III vIgore 11 10 gennaio 1948. Il testa della Costituzione e depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Re­pubblica per rimanervi esposto, durante tut­to l'anno 1948, affinche ogni cittadino possa prenderne cognizione. La Costituzione, munita del sigillo della Sta­to, sara inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica. La Costituzione dovra essere fedelmente os­servata come Legge fondamentale della Re­pubblica da tutti i cittadini e dagli organi del-10 Stato.

66

Per orientarsi n lla Costituzione

Ti presentiamo, qui di seguito, un in dice analitico alfabetico grazie al quale puoi ritrovare, partendo da un argomento, il relativo articolo di riferimento.

!bilitazione all'esercizio professionale, 33 Aborto, 31 Accademie, 33, 35 Accordi internazionali in materia di lavoro, 35 Accreditamento di rappresentanti diplomati-

ci,87 Accuse contro il Presidente della Repubbli­

ca,134 Acquedotti (competenze), 117 Acque minerali e termali (competenza legisla­

tiva), 117 Agenti di polizia (divieto d'iscrizione a partiti

politici),98 AgricoItura e foreste (competenza legislativa),

117 riforma,44

Amministrazione della giustizia, 101 pubblica, 97

Amnistia e indulto, 79 Appello nominale (concessione di fiducia al

Governo), 94 Approvazione dei bilanci, 81

delle leggi, 72 Arresto, 13, 68 Arte e scienza (liberta di insegnamento), 33 Artigianato (competenza legislativa), 117

tutela e sviluppo, 45 Asilo (diritto di - a stranieri), 10 Assicurazioni obbligatorie, 38 Assistenza ai lavoratori, 38

privata, 38 sanitaria e ospedaliera, 117 scolastica (competenza legislativa), 117 sociale dei cittadini inabili allavoro, 20

Associazione (diritto di -), 18,49 Atti amministrativi:

degli enti locali (controllo della legittimi­tal, 125, 129

67

Atti del Presidente della Repubblica (validita e responsabilita), 89, 90

Atti legislativi della Regione, 127 Attivita economic a pubblica e privata, 41 Attribuzioni della Regione, 117 Autonomia finanziaria regionale, 119 Autonomie locali, 5

regionali,116 Autorita di pubblica sicurezza (provvedimen­

ti d'urgenza), 13 giudiziaria e polizia giudiziaria, 109

Autorizzazione a procedere contro membri del Parlamento, 68

Avviamento professionale di inabili e minora­ti,28

Aziende (collaborazione dei lavoratori), 46

andiera,12 Beneficenza pubblica (competenza legislati­

va),117 Biblioteche di enti locali (competenza legisla-

tiva),117 . Bilancio della Stato, 81 Bonifica delle terre, 44 Borse di studio, 34 Buon costume, 19, 21

accia (competenza legislativa), 117 Camera dei deputati, 55

deliberazioni, 64 durata,60 elezione, 56 elezione del Presidente, 63 regolamento, 64

Capacita giuridica, 22 Capo della Stato, 83 Carcerazione preventiva, 13 Cariche elettive, 51 Cassazione, 102, 108, 111 Cave e torbiere (competenza legislativa), 117 Censura,21 Chiesa cattolica, 7 Chiese,8

Page 38: costituzione.crescere.insieme

Ciechi,38 Circolazione (liberta di -), 16 Circoscrizioni comunali, 117 Cittadinanza, 22 Cittadino (diritti e doveri), 13 Comando delle Forze armate, 87 Commissario del Governo press a la regione, 124 Commissioni d'inchiesta, 82

legislative, 72 Comune,128,129,132,133 Comuni,114 Comunicazioni (liberta e segretezza), 15 Concordato,7 Concorsi per l'accesso a pubblici impieghi, 97 Condannato (rieducazione), 27 Condizioni religiose diverse dalla cattolica, 8 Conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni e

tra Regioni, 134 Coniugi,29 Consiglieri regionali (elezione), 122 Consiglio dei ministri, 92

di Stato, 100 di giurisdizione, 103 nazionale dell'economia e dellavoro, 99 regionale, 121, 127 Superiore della Magistratura, 104, 107, 110 superiore di difesa, 87 .

Contabilita pubblica, 103 Contratti collettivi di lavoro, 39 Controllo di legittimita sugli atti del Gover­

nO,100 sugli atti della Regione, 125 sugli atti delle Province, dei Comuni e degli

altri enti locali, 130 Convenzioni internazionali, 10,80 Conversione in legge dei decreti legge, 77 Convocazione delle Camere, 62 Cooperazione, 2,45 Corrispondenza (liberta e segretezza), 15 Corte costituzionale, 134

composizione, 135 funzionamento, 137 scelta dei giudici, 135

Corte dei conti, 100, 103 Corte di cassazione, 104 Costituzione (attentato alIa -), 90

revisione, 138 Credito (esercizio del-), 47 Culto, 19, 20 Culto (liberta di -), 19 Cultura (sviluppo della -), 9 Cure gratuite, 32

ecentramento, 5, 114 Decreti delegati per la scuola, 33 Decreti legge, 77 Delega al Governo della funzione legislativa, 76 Democrazia, 1 Deputati (elezione), 56

ineleggibilita, 65 Detenzione personale, 13 Dicasteri, 95 Dichiarazione di illegittimita costituzionale

di una legge, 136 Difesa, 24, 52 Dimissioni del Governo, 94

del Presidente della Repubblica, 86 Dipendenti privati, 35, 37 Dipendenti pubblici, 28, 97, 98

. Diritti dei genitori, 30 del cittadino, 13 della famiglia, 29 dellavoratore, 36 dellavoro, 34

68

delle donne lavoratrici, 37 dell'uomo, 2 fondamentali, 1 e seguenti, 13 s.

Diritto allavoro, 4 d'asilo a stranieri nel territorio della Repub-

blica,10 di associazione, 18 di proprieta, 42 di riunione dei cittadini, 17 di sciopero, 40 di voto, 48

Disegni di legge, 72-87 Disoccupazione,38 Disoccupazione involontaria (assistenza), 37 Divorzio, 29 Domicilio, 14 Donne,3,29,37,97 Donne lavoratrici, 37 Doveri dei genitori, 30

del cittadino, 13 Durata mas sima della giornata lavorativa, 36

ducazione dei figli, 30 di invalidi e minorati, 38

Eguaglianza dei cittadini, 3 giuridica dei coniugi, 29

Elettorato attivo, 48 Elezione dei consiglieri regionali, 122

del Presidente della Repubblica, 83 Elezioni politiche, 61-87 Emigrazione, 16, 35, 37 Eredita (diritti della Stato), 42

I Errori giudiziari, 24 Esami di Stato, 33 Esercito, 52 Esercizio professionale, 33 Espropriazioni, 43 Esproprio della proprieta privata, 42 Estradizione di cittadini, 26

di stranieri, 10

amiglia, 29,30, 31 Famiglie numerose (agevolazioni), 31 Ferie, 36 Fermo di polizia, 13 Fiducia (voto di - al Governo), 94 Fiere e mercati (competenza legislativa), 117 Figli, 30 Finanziamento dei partiti, 49 Formazione delle leggi, 70

professionale dei lavoratori, 34 Forze armate (ordinamento), 52 Friuli-Venezia Giulia, 116 Funzionari della Stato e degli enti pubblici

(responsabilita), 28 agenti di polizia (divieto di iscrizione a par­

titi politici), 98 Funzione giurisdizionale, 102

legislativa, 70

aranzie costituzionali, 134, 137 Genitori,30 Gestione aziendale (collaborazione dei lavora-

tori},46 Giornata lavorativa (durata massima), 36 Giovenru,31 Giudice naturale, 25 Giudici, 101 s. Giudici della Corte costituzionale, 135

speciali, 102 straordinari,102

Giurita regionale, 121 Giuramento,54,91,93 Giuria popolare, 102 Giurisdizione del Consiglio di Stato, 103

della Corte dei conti, 103 del Tribunale militare, 103

Giustizia amministrativa, 103 Governo:

composizione, 92 membri,64

Gratuito patrocinio, 24 Grazia, 79, 87 Guerra, 11, 78

69

llegittimi (tutela giuridica), 30 lllegittimita costituzionale delle leggi (dichia-

razione di -), 136 Immunita parlamentare, 68 Impiego pubblico, 97, 98 Imposte, 42, 53 Imputato, 27 Inabili allavoro, 38 Incapacita dei genitori, 30 Inchieste, 82 Incompatibilita can l'ufficio di deputato e se­

natore,65 can l'ufficio di consigliere r~gionale, 122

Indennita parlamentare, 69 Indennita presidente della Repubblica, 84 Indigenti (cure gratuite), 32 Indipendenza dei giudici, 108

della Chiesa catiolica, 7 della Stato, 7

Indirizzi dei ministeri, 92 Indulto e amnistia, 79 Industria alberghiera (competenza legislati-

va},117 Ineleggibilita (casi di -), 65 Infanzia, 31 Infortuni,38 Iniziativa economica privata, 41 Iniziativa legislativa popolare, 71 Invalidita, 38 Ispezioni di domicilio, 14

personali, 13 Istituzioni di alta cultura (autonomia dell'or­

dinamento), 33 Istruzione,33

agevolazioni per i capaci e meritevoli, 34 artigiana e professionale, 117 dei figli, 30 obbligatoria e gratuita, 34

atifondo,44 Lavoratori, 3,4,35-38,46 Lavoratori (diritti), 36 Lavoratrici madri, 37 Lavori pubblici di interesse regionale, 117 Lavoro, 1 Lavoro:

della donna e dei minori, 37 diritto al-, 4 italiano all'estero, 35 tutela, 35

Leggi: abrogazione, 75 approvazione, 72

Page 39: costituzione.crescere.insieme

costituzionali, 138 entrata in vigore, 73 formazione,70 legittimita costituzionale, 134 promulgazione, 73 pubblicazione, 73 regionali, 127 tributarie, 75

Legittimita costituzionale delle leggi, 134 Leva militare, 52 Liberta:

dei cittadini, 3 della corrispondenza, 15 di circolazione, 16 di emigrazione, 35 di insegnamento, 33 di pensiero, 21 di religione, 7-19 di riunione dei cittadini, 17 di stampa, 21 di uscita ed entrata dal territorio della Re­

pubblica, 16 personale, 13-111

Limitazioni di sovranita, 11 Linee automobilistiche di interesse regionale,

11,7 . Lingua, 3, 6

aggiore eta, 29,48 Magistrati,101

divieto di iscrizione a partiti politici, 98 nomina,106

Magistratura, 102 Consiglio superiore, 104

Malattia (assistenza ai lavoratori in caso di -), 38

Manifestazioni contrarie al buon costume, 21 Mantenimento dei figli, 30 Maternita, 31, 37 Matrimonio, 29 Media proprieta, 44 Membri del Governo, 64

del Parlamento, 67 provvedimenti penali, 68

Mercati e fiere (competenza legislativa), 117 Mezzogiorno e Isole (valorizzazione), 119 Militari di carriera in servizio (divieto d'iscri-

zione ai partiti), 98 Ministeri, 92, 95 Ministri:

nomina, 92 attribuzioni, 95

Minoranze linguistiche, 6

70

Minorati e inabili (diritto all'educazione e al-l'avviamento professionale), 38

Minorenni,37,38,48 Misure di sicurezza, 25 Modifiche alIa Costituzione, 138 Monarchia, 1, 139 Monopoli, 43 Montagna, 44 Morte del Presidente della Repubblica, 86

pena di-, 27

avigazione e porti lacuali (competenza legisla­tiva),117

Nome (divieto di privazione per motivi politi­ci),22

Norme di giurisdizione, 111-113

pinioni politiche, 3, 21 Ordinamento:

amministrativo regionale, 117 della Repubblica, 55 giuridico italiano, 10 giurisdizionale, 101 scolastico,33

Ordinanze e decreti, 111 Organi ausiliari, 99 Organismi sindacali, 39 Organizzazione politica, sociale ed economi­

ca del Paese, 3 Organizzazioni internazionali dellavoro, 35

sindacali,39

aesaggio, 9 Parlamento, 55

. deliberazioni, 64 sedute segrete, 64

Parola (liberta di -), 21 Partecipazione del popolo all'amministrazio-

ne della giustizia, 102 Partiti politici, 49 Passaporto, 16 Paternita, 30 Patria, 52 Patrimonio storico e artistico, 9 Patrocinio gratuito, 24 Patti Lateranensi, 7 Pena (consistenza della -),27

dimorte, 27 Pensiero (liberta di -),21 Perquisizione di domicilio, 14

personale, 13 Pesca nelle acque interne (competenza legi­

slativa), 117

Petizioni, 50 Piccola proprieta, 44 Politica nazionale, 49 Polizia giudiziaria, 109 Polizia locale, 117 Popolo (sovranita del-), 1 Porti lacuali (competenza legislativa), 117 Presidente del Consiglio, 92, 93, 95, 96 Presidente della Camera dei deputati, 63-86 Presidente della Corte costituzionale, 135 Presidente della Repubblica, 83

accuse al-, 134 attribuzioni, 87 dimissioni, 86 durata della carica, 85 impedimento permanente, 86 morte, 86 responsabilita, 90 validita degli atti, 89

Presidente del Senato, 63-86 Prestazioni patrimoniali e personali, 23 Previdenza sociale, 38 Principi fondamentali della Costituzione, 1 Procedimenti penali contro i membri del Par-

lamento, 68 Progetti di legge, 71 Promulgazione delle leggi, 73 Propagandareligiosa, 19 Proposte di legge di iniziativa popolare, 71 Pro prieta pubblica e privata, 42

terriera privata, 44 Proroga della durata delle Camere, 60 Protezione della madre e del fanciullo, 37 Province,114,129,133 Provvedimenti dell'autorita di pubblica sicu­

rezza, 13 giurisdizionali, 111

Pubblica amministrazione, 97 utilita,42

Pubblicazione delle leggi, 73 Pubblicazioni contrarie al buon costume, 21 Pubblici dipendenti e uffici, 28, 51, 97, 98 Pubblici uffici (ammissione), 51 Pubblico ministero, 107, 112

apporti civili, 13 economici,35 etico-sociali,29 politici, 48 tra Stato e Chiesa, 7

Rappresentanti diplomatici e consolari all'e­stero, 98

Ratifica dei trattati internazionali, 80

71

Razza e razzismo, 3 Reati politici (divieto di estradizione di citta­

dini),26 (divieto di estradizione di stranieri), 10

Referendum, 75, 123, 132, 138 Regione (funzione legislativa), 117 Regioni,114

con statuti speciali, 116 creazione, 132 fusione, 132

Regolamenti delle Camere, 64 Religione (liberta di professione), 19 Religione e religioni, 3, 8 Rendiconto consuntivo (approvazione), 81 Repubblica democratica, 1

unita, 5 indivisibilita, 5

Repubblica presidenziale, 83 Responsabilita civile della Stato e degli enti

pubblici,28 del Presidente della Repubblica, 90

Responsabilita di funzionari e dipendenti del-10 Stato, 28

penale,27 Retribuzione dellavoratore, 36 Retribuzioni pubbliche, 97 Revisione della Costituzione, 138, 139 Ricerca della paternita, 30

scientifica e tecnica, 9 Ricorso contro gli atti della pubblica ammini-

strazione, 113 contro Ie decisioni del Consiglio di Stato, 111 contro Ie decisioni della Corte dei conti, 111 contro Ie sentenze sulla liberta persona-

Ie, 111 Ricorso in Cassazione, 111 Rieducazione del condannato, 27 Riforma agraria, 44 Riparazione degli errori giudiziari, 24 Ripudio della guerra, 11 Risparmio (tutela), 47 Rispetto della persona umana, 3 Risultati elettorali, 56, 57 Riti contrari al buon costume, 19, 192 Riunioni pubbliche, 17

alute (tutela), 32 Sardegna, 116 Scienza, 9, 23 Sciopero (diritto di -),40 Scuola,34 Scuole non statali, 33

statali,33

Page 40: costituzione.crescere.insieme

Senato della Repubblica, 55 deliberazioni, 64 durata,60 elezione, 57 regolamento, 64 sedute segrete, 64

Senatori a vita, 59 elezione, 58 ineleggibilita, 65

Sentenze, 111 Sequestri nel domicilio, 14 Sequestra di stampa periodica, 21 Serrata,40 Servizi pubblici essenziali, 43 Servizio militare, 52 Sessa, 3, 29 Sicilia, 116 Sindacati,39 Sistema tributario, 53 Sovranita della Chiesa cattolica, 7

della Stato, 7 del popolo, 1

Spese pubbliche, 53 Spettacoli contrari al buon costume, 21 Stamp a, 21 Statistiche economiche, 36 Stato ~ guerra, 78-87

indipendenza e sovranita, 7 rapporti can la Chiesa, 7 rapporti can Ie confessioni religiose diverse

dalla cattolica, 8 responsabilita civile, 28

Statuti regionali, 123 Statuto dei lavoratori, 35 e seguenti, 51 Stranieri condizione giuridica, 10

diritto d'asilo, 10 diritto di estradizione per reati politici, 10

Successione legittima e testamentaria, 41 Successioni, 42

'elevisione, 43 . Torbiere e cave (competenza legislativa), 117

Tranvie (competenza legislativa), 117 Trattati internazionali, 10, 80 Trentino-Alto Adige, 116" Tribunale militare (giurisdizione), 103 Tribunali, 102 Tribunali militari, 103 Tricolore italiano, 12 Thrismo, 117 Tutela dei propri diritti e interessi legittimi, 24

dellavoro, 35 dellavoro italiano all'estero, 35 del paesaggio, 9 del patrimonio artistico e storico, 9

Tutela giudiziaria, 113

:ffj.ci pubblici, 28, 51, 97 Uguaglianza dei cittadini, 3

.... morale e giuridica dei coniugi, 29 Unita della Stato, 5 Unita familiare, 29 Universita, 33 Urbanistica (competenza legislativa), 117

alle d'Aosta, 116 Vecchiaia, 38 Viabilita (competenza legislativa), 117 Violenza fisica e morale sulle persone sotto-

paste a restrizione di liberta, 13 Voto, 48

one montane, 44

(da la Costituzione della Repubblica italian a, in «Panorama», 1996, 22).

:!) Botta e rD~po~ta . Completa Ie seguenti frasi.

La durata in carica delle due Camere e: ................................................................................................. .

Per poter votare per il Senato e necessario aver compiuto: ................................................. .

Per essere eletto deputato occorre aver compiuto: ..................................................................... .

II Presidente della Repubblica.e eletto da: ............................................................................................. .

II Presidente della Repubblica italiana si chiama: ............................................................................ .

Nell'awiare iI procedimento di formazione del Governo, iI Presidente della

Repubblica consulta: ................................................................................................................................................... .

Se un ministro commette un reato nell'esercizio delle proprie funzioni viene

giudicato da: ....................................................................................................................................................................... .

n Par~amento a) Qual e la differenza tra Parlamento, Camera dei deputati e Senato?

b) Come si chiamano gli attuali Presidenti della Camera e del Senato? Cerca Ie loro fotografie sui giornali e incollale nei riquadri sottostanti (oppure sui quaderno), scrivendo i loro nomi.

Presidente della Camera Presidente del Senato

On....................................................................................... Sen ....................................................................................... .

Page 41: costituzione.crescere.insieme

~ !Le leggn La formazione delle leggi e uno degli aspetti piu importanti dell'attivita politi­ca di un Paese. Rispondi aile seguenti domande:

- Chi puc proporla? ................................................................................................................................... : ................ .

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

- Chi puc approvarla? .............................................................................................................................................. .

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

- Chi puc abrogarla? ................................................................................................................................................. .

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

!La guusti"oa a) Delle azioni sottoelencate segna con una croce quelle che secondo te indi­

cano funzioni svolte dai giudici:

- giudicare chi ha commesso reati - fare Ie leggi - decidere sulle controversie fra i cittadini e 10 Stato - deCidere sulle controversie fra i cittadini - arrestare i delinquenti - ordinare I'arresto dei delinquenti

D D D D D D

b) Chi commette un reato, cioe viola la legge, viene punito. Segna con una crocetta Ie frasi che secondo te spiegano ache cos a serve la punizione:

- a vendicare la persona che e stata danneggiata da quel reato D - a vendicare la societa danneggiata da quel reato D - a spaventare coloro che intendessero commettere altri reati D - ad insegnare che per vivere in societa e necessario rispettare certe regoleD

......................................................................................................................................................................................................

c) Qual e la differenza tra un processo civile e un processo penale?

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

74

® !Le autonoMne locaBi a) Completa 10 schema che segue scrivendo i nomi del tuo Comune, della

tua Provincia della tua Regione e inoltre i nomi del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Presidente della Regione.

C om un e ...................................................................... (Si ndaco .............................................................................. )

Provincia ..................................................................... (Presidente ....................................................................... )

Regione ....................................................................... (Presidente ....................................................................... )

b) Che cosa significa decentramento?

c) Sapresti indicare alcune competenze dei diversi enti locali?

II Comune si occupa di ....................................................................................................................................... .

La Provincia si occupa di .................................................................................................................................... .

................................................................................................................................................................... : .............................. .. .

La Regione si occupa di ...................................................................................................................................... .

d) Ch " I' .. 7 e cos e a ClrcoscrJzlone ........................................................................................................................... .

Sai come si chiama iI Presidente della tua circoscrizione? .............................................. .

Sai di che cosa si occupa? .............................................................................................................................. .

75

Page 42: costituzione.crescere.insieme

art. 56

art.70

art.72

Ripassiamo insieme Campleta i seguenti schemi.

di (art. 55)

art.138

artt.57 -58

Ie sue funzioni

I~

control/o politico

funzione ispettiva

art.81

art.95

e composto da (art. 92) ~I

che insieme costituiscono

llil Ie sue funzioni

art.71

art.76

art.77

artt. 124 -127

Page 43: costituzione.crescere.insieme

art.83

art.84

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

~~~:=l ................................................................. .

Ie sue funzioni

RISPETTO AL POTERE LEGISLATIVO

art.62

art.87 c.2 ......................................................... .

RISPETTO AL POTERE ESECUTIVO

art.89,c.l

art.92

c. 3 .......................................................... art.87 c.4 ......................................................... .

c.5 ......................................................... . c.5 ......................................................... .

c.6 ......................................................... . c.8 ......................................................... .

c.12 ....................................................... .

art.88

art.74 art.79

art.59,c.2 art.126

78

art.85

art.88

art. 90

RISPETTO AL POTERE GIUDIZIARIO

art.87,c.l0

art.87,c.l1

art. 134

Page 44: costituzione.crescere.insieme

AlIa fine della seconda guerra mondiale (il conflitto che aveva distrutto uomini e risorse delle nazioni europee) alcuni coraggiosi uomini di Stato (i francesi Schuman e Monnet, il tedesco Adenauer, l'italiano De Gasperi, il belga Spaak) decisero iniziative concrete per creare in Europa Ie condizioni necessarie a una pace sollda e duratura. Si concretizzo COSt l'idea di una grande Unione delle Nazioni d'Europa. II primo mattone nella costruzione della Comunita europea fu posto da Robert Schuman che presento il piano da lui elaborato con Jean Monnet per sottoporre la produzione francese e tedesca di carbone e acciaio sotto una autorita comune in un'organizzazione aperta alia partecipazione degli altri Paesi europei. Dall'esigenza di unire Ie proprie risorse industriali per favorire la ripresa dell'industria europea, al fine di evitare ulteriori sanguinosi conflitti, nacque la CECA (Comunita euro-pea del carbone e dell'acciaio), nel1951. . Nel1957 nacquero due Comunita: l'Euratom (Comunita europea dell'energia atomica),

• per il controllo e l'utilizzo dell'energia atomica e, ben pili importante, la CEE (Comunita

· · .

economica europea, chiamata anche lVIEC 0 Mercato comune europeo). . Lo scopo principale della CEE era Ia creazione di un'area di mercato comune tra gli Sta­ti membri. A tal fine si dovevano raggiungere i seguenti obiettivi:

• libera circolazione delle merci; • lib era circolazione dei capitali; • libera circolazione dei lavoratori; • lib era circolazione dei servizi. Per questa ragione i trattati eli Roma, anche se contenevano solo i presupposti per una unione economica, sono considerati una prima Carta costituzionale europea.

Ie tappe dell'unificazione europea

1948 Nasce l'Organizzazione europea di cooperazione economica tra i Paesi dell'Europa occidentale (OECE).

1951 I Sei (Francia, Gerrnania, Italia, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo) firmano a Parigi il trattato che istituisce la Comunita europea del carbone e dell'acciaio (CECA).

1957 ARoma vengono firmati i trattati che istituiscono la Comunita economica europea (CEE) e la Comunita eu­ropea dell'energia atomica (Euratom).

1973 Gran Bretagna, Irlanda e Danimarca entrano a far parte della CEE. Siamo all'Europa dei Nove.

1974 Nel vertice di Parigi, i nove Capi di Stato decidono di riunirsi tre voIte l'anno nel Consiglio europeo e pro­pongono di eleggere il Parlamento europeo a suffragio universale.

1979 Viene creato il Sistema monetario europeo (SlVIE), sistema che collega tra di loro Ie monete europee. A giu­gno avviene la prima elezione a suffragio universale dei membri del Parlamento europeo.

1981 Ingresso della Grecia nella CEE.

1986 Spagna e Portogallo entrano a far parte della CEE. Siamo all'Europa dei Dodici. Entra in vigore l'Atto unico europeo: un trattato di unione rafforzata.

1992 A Maastricht viene firmato un trattato che istituisce l'Unione Europea; inizia il cammino verso la moneta unica europea (Ecu).

1993 Messa in opera del mercato unicoi entra in vigore il trattato di Maastricht.

1995 Ingresso nella DE di Austria, Finlandia e Svezia. La moneta unica si chiamera Euro.

Page 45: costituzione.crescere.insieme

Solo nel1987 a Lussemburgo fu finnato l'Atto unico europeo che stabiliva un progetto di effettiva unificazione dei mercati. Questo nuovo trattato modificava e completava i trattati di Parigi (1951) e di Roma (1957). 11 suo obiettivo era quello di fare della Comunita dei Dodici un'Lmione senza frontiere e avviare un processo di integrazione politica. Tra Ie circa 300 disposizioni legislative enumerate dall'Atto, esaminiamo ora Ie pili inl-portanti. o Soppressione delle frontiere: cioe libera circolazione all'intemo della CEE delle perso-

ne e delle merci; liberta dei cittadini europei di stabilirsi nel Paese da loro scelto.

o Liberta di circolazione dei capitali. o Amlonizzazione progressiva delle disposizioni nazionali in materia di imposte e tasse. o Annonizzazione delle legislazioni nazionali, in particolare per cio che riguarda il rico­

noscimento dei diplomi, la mobilita, la cooperazione tra gli istituti di ricerca e tra Ie grandi imprese.

o Politica agricola comune per alleggerire i costi e migliorare la competitivita del settore. o Politica sociale per promuovere l'occupazione e la mobilita dei lavoratori, nel rispetto

della parita. o Creazione del Sistema monetario europeo.

Gli organi istituzionali

Gli organi istituzionali dell'Unione europea e delle Comunita sono i seguenti.

• 11 Consiglio europeo: composto da tutti i Capi di Stato dei Paesi membri, assistiti dai ministri deali Affari esteri. Si riunisce tre volte l'anno e ha il compito di dare impulso all'Unione europea e stabilire Ie lin:e politiche ae-~~ 0

• 11 Consiglio: composto dai ministri delegati dai singoli Govemi in funzione degli argomenti in discussione (fi­nanze, trasporti, g~us.tizia, agricoltura ... ). E I'organo cui spettano Ie decisioni finali. II Consiglio decide su pro­p.oste della ComnllsslOne; per Ie questioni pili importanti e richiesta l'unanimita. La presidenza spetta a tumo a Clascun Stato membro; Ie riunioni avvengono di solito a Bruxelles 0 a Lussemburgo.

• La Commissione: rappresenta il Govemo della Comunita. E composta dai cominissari desianati dai Paesi mem­bri; i comnlissari durano in carica cinque anni e sono sottoposti solo al controllo del Parlal~ento europeo. Essa cura l'esecuzione di cio che e deciso dal Consiglio; tra i suoi compiti c'e anche quello di elaborare Ie pro­poste di legge.

• 11 Parlamento e~ropeo: composto dai deputati eletti a suffragio diretto che restano in carica per cinque anni. I rappresentantl del Parlamento europeo sono divisi in gruppi politici e non in base alla nazionalita. Esercita ~uUa Commission~ un controllo politico (puo costringerla a dimettersi con una mozione di sfiducia). Partecipa moltre alla formazlone e all'approvazione del bilancio.

• L~ Corte di giustizia: compo~ta da tredici giudici e sei avvocati. Controlla che il diritto europeo sia rispettato in Clascuno Stato membro.

o La Corte dei conti: controlla l'esecuzione del bilancio comunitario.

o II Comitato economico e sociale: fomisce pareri agli altri organi della Comunita.

Page 46: costituzione.crescere.insieme

Nel1992 a Maastricht, nei Paesi Bassi, e stato firnlato un nuovo trattato che, pur confer­mando gli accordi dell'Atto unico, allarga i suoi scopi sino a trasformare la Comunita eco­nomica europea in una Unione europea, che appare come un inizio di Stato federale europeo. Gli obiettivi del trattato di Maastricht sono: proseguimento degli obiettivi della CEE (con-solidamento del mercato comune e ammissione di nuovi Stati membri); creazione dell'unione economica monetaria; creazione di unita politica. Quest'ultimo obietti­vo comporta alcune rilevanti innovazioni quali:

C!I una politica economica e moneta ria comune che prevede la creazione di una Banca centrale in grado di emettere una moneta comune;

C!I una politica estera e di difesa comune; C!I il rafforzamento dei diritti dei Cittadini e il riconoscimento di una cittadinanza comu­

nepertutti.

11 primo diritto del cittadino europeo e quello di poter circolare, lavorare e risiedere in tuttal'Unione. Se un cittadino cerca un posto di lavoro non possono essere ammesse re­strizioni derivanti dalla sua cittadinanza. Inoltre, illavoratore migrante e la sua famiglia hanno diritto di accedere alle prestazioni sociali, alla formazione professionale e ad ave­re gli stessi vantaggi fiscali dei lavoratori residenti. Si e finalmente giunti al riconoscinlento reciproco dei titoli di studio di medico, infermie­re, farmacista, architetto, ecc. e Ie formazioni universitarie con durata almeno triennale ora sono reciprocamente riconosciute. Con l'esclusione di alcune attivita particolari (polizia, esercito, affari esteri) ogni cittadino comunitario potra lavorare liberamente nei servizi sanitari, nell'insegnamento 0 nei ser­vizi pubblici commerciali. E, in effetti, che cosa c'e di pili naturale che assumere un "tea­cher" britannico per l'insegnamento dell'inglese in un altro Stato membro?

L'Europa dei cittadini ha fatto, a Maastricht, un salta di qualita: la cittadinanza nazionale sara ora arricchita da quella europea. Resta da definire il passaggio successivo: dall'Europa dei cittadini all 'Europa politica.

n potere legislativo nella Comunita

11 ConSiglio emette: Rego/amenti: atti normativi in1ffiediatamente operanti nei Paesi membri; Direttive: inlpegnano i Paesi membri ad attuare, nelloro interno, Ie modifiche legislative necessarie per renderle operanti; . Decisioni: obbligatorie per il soggetto a cui sono dirette; Raccomandazioni e Pareri: non sono vincolanti. Anche la Conul1issione puo emanare gli ultinli due tipi di atti.

PROCEOURA 01 PROPOSTA E 01 OECISIONEDELLA COMUNITAEUROPEA

1 FASE: NASCITA 01 UNA PROPOSTA

II FASE: CONSULTAZIONE

PARLAMENTO EUROPEO

direzionigenerafi

COMMISSIONE

ftll ~ III

proposta ~!

proposta emendata

Ilil ; Ill!

GLI"STATI MEMBRI DELLA COMUNITA

1/ grafi~o most~a la strada che percorre una proposta attraverso i vari organismi c~ntral~ dell'Unl.one europea, sino a diventare decisione cui si sottopongono tutti gil Statl membn. La Com~issione elabora la proposta di legge, questa e discussa dal Parlamento e dal Comltato economico e socia Ie, viene poi sottoposta al Consiglio dei ministri per /'approvazione.

85

Page 47: costituzione.crescere.insieme

Le politiche della UE si basano su due prindpi: la sussidiarieta, secondo il quale la Co­munita agisce solo quando la sua azione risulta pill efficace di quella svolta dalla nazione stessa; la solidarieta per raggiungere l'obiettivo comunitario di coesione economica e sodale. . Le Comunita europee hanno avviato diversi processi di integrazione definite "politiche comunitarie": esaminiano qui di seguito Ie prindpali.

• La politica agricola, diretta ad assicurare un equo livello di vita ai lavoratori del sette­re, la sicurezza degli approvvigionamenti all'intemo della Comunita, a creare un settore di produzione modemo e competitivo.

• La politica sociale per migliorare Ie condizioni di lavoro dei dttadini della Comunita. I diritti dei lavoratori sono: lib era circolazione, giusta retribuzione, miglioramento del­le condizioni di lavoro, protezione della salute ...

• La politica regionale, il cui scopo e quello di diminuire Ie differenze tra i livelli di vita dei diversi Paesi.

• La politica monetaria: punto di arrivo pill ambizioso del trattato di Maastricht e la creazione dell'Unione economica e monetaria (UEM) con la creazione di una moneta unica.

• L'unione politica che si basa sull'applicazione di una politica estera e di sicurezza i cui obiettivi sono:

la difesa dei valori comuni; il rafforzamento della sicurezza dell'Unione e degli Stati membri; il mantenimento della pace; 10 sviluppo della democrazia. La politica estera e di sicurezza dovrebbe e poter condurre, infine, a una difesa comune.

86.

Europa dei popoli 0 Europa dei mercanti? La costruzione comunitaria e nata da una vi­sione politica, quella dei padri fonda tori, preoccupati soprattutto di creare Ie condizioni che rendessero impossibile il ritomo aile guerre intestine che avevano insanguinato il continente. Solo l'unione delle forze e l'adesione ad un destino comune, secondo Ie parole delia di­chiarazione di Robert Schuman, consentiranno alie vecchie nazioni di proseguire il pro­gresso economico e soda Ie e di mantenere la loro influenza nel mondo. n metodo comunitario, basato su un dialogo pem1anente fra gli interessi nazionali e I'in­teresse comune, che nel rispetto delle diversita nazionali sviluppa un'identita propria al­I'Unione, non ha perso nulla del suo valore iniziale. Ideato per superare gli antagonismi nazionali e cancellare 10 spirito di superiorita e il ricorso alia forza che contraddistingue­va Ie relazioni tJa gli Stati, questa metodo ha reso possibile la coesione deli'Europa demo­cratica, legata ai valori di liberta, durante tutto il periodo della guerra fredda. La scompar­sa dell'antagonismo Est-Ovest e la riunificazione politica ed economica del continente sono la conferma della vittoria della spirito europeo, di cui i popoli avranno sempre pill bisogno in futuro.

(P. Fontaine; Dieci leziolli sllll'Eliropa, CECA-CE-CEEA, Bruxelles 1995, passim)

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eli e, nella storia del nostro Paese, un "filo rosso" che collega l'azione svolta dai go­verni dell'Italia repubblicana in favore dell'unificazione europea a una tradizio­ne europeista che risale alIa meta del se­colo scorso, al periodo del Risorgimento. Fu Giuseppe Mazzini a collegare l'obietti­vo dell'unita e dell'indipendenza italiane all'ideale di un'Europa unita, all'insegna dei prindpi della Iiberta e della democra­zia. Fondando nel1834 a Berna - insieme a un piccolo gruppo di esuIi italiani, tede­schi e polacchi - la "Giovine Europa", Mazzini propugnava la messa al banda di qualsiasi pretesa di "primato nazionale", per poter cosl gettare Ie fondamenta di una "Federazione europea", da lui intesa come "emancipazione di tutti i popoli fra­telli". Quattordici anni dopo, nel 1848, Carlo Cattaneo parlo per primo di "Stati Dniti d'Europa". E proprio a questa for­mula s'ispiro, fra il1867 e il1914, la "Le­ga per la pace e la liberta", che raccolse Ie maggiori adesioni in Italia e in Francia. Neppure la tragedia della prima guerra mondiale disperse l'eredita ideale di que­sti primi orientamenti europeisti. Anzi, Ie drammatiche conseguenze di quel conflit­to finirono per riannodare i fiIi della cau­sa europeista e per ampliare l'ambito dei suoi sostenitori. In uno scritto comparso nell'estate 1918 - quando l'Europa eraancora nel pieno della Grande Guerra -, Luigi Einaudi af­fermava che il nazionalismo costituiva il principale flagello da eliminare una volta per tutte, se non si voleva ricadere in un nuovo e pili terribile conflitto. A suo avvi­so, sarebbe stato pertanto del tutto inutile confidare nell'istituzione di una Lega del­le nazioni, quale auspicata dal presidente americana Wilson, se fossero stati lasciati intatti i poteri sovrani dei singoli Stati, a

88

cominciare da quello di dotarsi di armi sempre pili micidiali. Ci sarebbe voluta invece, per garantire una pace durevole e un'effettiva collaborazione fra i singoli Paesi, un'organizzazione internazionale a cui fosse stata riconosciuta «una sovra­nita diretta sui cittadini dei vari Stati, con diritto di stabilire delle imposte proprie e di mantenere un esercito .supernazionale, distinto dagli eserciti nazionali» e che di­sponesse inoltre di una propria ammini­strazione, divers a da quelle nazionali. Einaudi si ricollegava al pensiero federa­listico inglese, soprattutto all'opera di John Robert Seeley, che aveva visto nel fe­deralismo, in una forma di governo sopra­nazionale, l'unico sistema in grado di eli­minare l"'anarchia internazionale" e di garantire, insieme a rapporti di pacifica convivenza, anche l'estensione dei regimi democratici parlamentari. D'altra parte, a imporre la necessita di una federazione europea, stavano gli impetuosi sviluppi del progresso economico e tecno­logico, che avrebbero finito per richiedere la formazione di compagini e strutture po­litiche di dimensioni continentali. Analoghe erano Ie motivazioni che porta­vano l'industriale Giovanni Agnelli e l'e­conomista Attilio Cabiati a formulare - in un saggio pubblicato nell'agosto 1918, dal titolo Federazione europea 0 Lega delle Nazioni? - il progetto di un nuovo assetto europeo su base sopranazionale, al fine di annientare il virus del nazionalismo, di un nazionalismo'autoritario e aggressivo che essi ravvisavano non solo nella politica aggressiva degli Imperi centrali. Stava percio, in primo luogo, ai paesi democra­tici dell'Occidente - era questo illoro ap­pello - il compito di dare il buon esem­pio, impegnandosi per una «soluzione giusta e definitiva» dei problemi del do-

poguerra, che Agnelli e Cabiati individua­vano nella creazione di un'Europa federa­Ie. Non furono peraltro queste Ie uniche voci levatesi in Italia a sostegno dell'ideale eu­ropeista. Anche Gaetano Salvemini si era posto il problema di una ricostruzione dell'Europa dalle ceneri della guerra, che non recasse i germi di una nuova catastro­fe e che avesse percio come fondamento 10 sviluppo della democrazia e un sistema di relazioni non pili minato da rival ita e lotte per l'egemonia. Non dissimile era l'orientamento di Piero Gobetti, secondo cui sarebbe stato possibile superare la ra­gion di Stato e il nazionalismo, se si fosse posto mana a profonde riforme interne. E Claudio Treves, uno dei principali espo­nenti del socialismo riformista, facendo propria l'impostazione gradualista elabo­rata da autorevoli leader della social de­mocrazia come Kautsky e Otto Bauer, ri­ten eva che la formazione degli "Stati uniti d'Europa" dovesse avvenire attraverso una sequenza coerente di iniziative fina­lizzate, da un lato, alIa riconciliazione po­litica fra gli Stati ex nemici e, dall'altro, alIa progressiv'a integrazione economica fra i vari paesi del continente. Queste e altre speranze in un nuovo as­setto europeo vennero presto travolte dal ripudio al tavolo della pace dei concetti enunciati da Wilson, dalle durissime con-

Altiero Spinelli fu, nel 1941, uno dei promotori del Manifesto per l'Europa.

dizioni imposte dai vincitori ai vinti con i trattati di Versailles, dal sopravvento suI principio dell'autodeterminazione dei popoli di particolari .interessi politico­diplomatici, nonche dalla reintroduzione di ancor pili elevate barriere doganali. Ne la Societa delle Nazioni si rivelo sin dal suo sorgere uno strumento efficace per ga­rantire 10 sviluppo di effettive condizioni di equita e collaborazione internazionale. D'altra parte, in Italia la dittatura fascista riporto sulla scena e diede Ie ali alIa reto­rica e alle ambizioni nazionalistiche. Gli ideali europeisti sopravvissero in una ri­stretta cerchia di esuli antifascisti (da Sil­vio Trentin a Carlo Rosselli, a Luigi Stur­zo), che riproposero l'ipotesi di un'Europa comunitaria quale alternativa democrati­ca ai regimi totalitari, tanto pili dopo l'av­vento in Germania del nazismo. Tuttavia, a rilanciare la prospettiva euro­peista, con un vigore ideale e una capacita d'impatto che non aveva mai avuto fino ad all ora, fu l'iniziativa dei promotori del "Manifesto" per l'Europa, steso nel giu­gno 1941, al confino di Ventotene, da Er­nesto Rossi, Eugenio Colorni e Altiero Spinelli. Si trattava di tre antifascisti di tesi politiche diverse, con differenti per­corsi esistenziali e culturali, ma che ave­vano finito per ritrovarsi su un obiettivo comune. Ernesto Rossi, tra i primi aderen­ti al movimento "Giustizia e Liberta", era

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un Iiberale radicale di stampo anglosasso­ne, riformista in poIitica e Iiberista in eco­nomia. Socialista, militante nel partito di Nenni e Pertini, era invece Eugenio Colorni; ex co­munista era a sua volta Altiero Spinelli. Dei tre, egli era anche quello che aveva avvertito in modo pili imperioso la neces­sita di riflettere suI futuro dell'Europa, di trovare una soluzione che impedisse la re­surrezione dalle ceneri della guerra degli egoismi nazionali e che assicurasse il pie­no esercizio della liberta e dei diritti indi­viduali. E fu lui a scrivere gran parte del "Manifesto di Ventotene", che sarebbe di­venuto, all'indomani della seconda guer­ra mondiale, uno dei principali incunabo­Ii del federalismo europeo. Due furono Ie principali fonti cui s'ispira­rona gIi estensori del "Manifesto": da un lato, gli scritti di Einaudi; dall'altro, il pensiero dei federalisti sia di matrice americana, sia di scuola inglese. Tra i pri­mi, Alexander Hamilton, uno dei padri dell'indipendenza e della Costituzione americana; tra i secondi, oltre ai pionieri del federalismo britannico, quanti (come Lord Beveridge e Lionel Robbins) aveva­no contribuito nel corso degli anni Trenta a riformulare su nuove basi teoriche liberal­progressiste la prospettiva federalista. Nella nuova Italia democratica furono Ei­naudi (eletto nel maggio 1948 alIa presi­denza della Repubblica) e Alcide De Ga­speri (a capo sino al 1953 di vari governi di coalizione fra i partiti di centro) a im­pegnarsi concretamente sulla via dell'in­tegrazione europea. L'Europa era ormai spaccata in due dalla "cortina di ferro" e non c'era dunque, per i1 momento, da nu­trire pili alcuna speranza in una totale in­tegrazione del Vecchio Continente come quella concepita originariamente dagli estensori del "Manifesto di Ventotene". Rimaneva in piedi, tuttavia, la prospettiva di un'intesa fra i paesi dell'Europa occi­dentale, che ponesse Ie basi di un proces­so di unione politica ed econoniica. Sta di fatto che in favore dell'europeismo

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si erano espresse, fin dai lavori dell'As­semblea Costituente, alcune tra Ie maggiori personalita della cultura italiana: da Bene­detto Croce a Salvemini, a Piero Calaman­drei. Che l'Europa democratica dovesse unire Ie proprie forze, era convincimento anche dei repubblicani Ugo La Malfa e Carlo Sforza. Quest'ultimo, in particolare, svolse un ruolo di rilievo, quale ministro degli esteri dal1947 al1951, nell'adesio­ne dell'Italia ai primi progetti di unifica­zione europea, sfociati nella creazione della Comunita europea del carbone e dell'acciaio. Dopo questa primo passo (per cui s'erano impegnati, unitamente a De Gasperi, stati­sti come Schuman, Adenauer e Spaak) , l'opera del ministro degli esteri italiano, i1 liberale Gaetano Martino, contribul effica­cemente alIa definizione dell'intesa (sigla­ta nel marzo 1957 con i trattati di Roma), che diede vita l'anno dopo al Mercato co­mune e all'Euratom. Da allora, la causa europeista ha riscosso in progresso di tempo sempre pili vasti consensi nell'opinione pubblica italiana. E oggi, dopo che con gli scambi di Maa­stricht s'e delineata all'orizzonte la pro­spettiva di un'effettiva unione politica su base federale, nonche di una moneta uni­ca e di un mercato senza pili frontiere, i1 rafforzamento dei legami di solidarieta dell'Italia con l'Europa comunitaria rap­presenta pur sempre un obiettivo essen­ziale per il nostro paese: sia per il risana­mento della finanza pubblica e per un'economia di mercato pili competitiva, sia per l'avvento (come in altri paesi occi­dentali) di una moderna democrazia del­l'alternanza. D'altra parte, l'Italia, che si trova al centro di grandi correnti della po­litica internazionale (quale cernieranatu­rale fra l'Europa, i Balcani e. il Medio Oriente), costituisce una componente fon­damentale per la stabilita dell'area medi­terrane a e, quindi, degli equilibri politici nel mondo del postbipolarismo.

(V. Castronovo, in «Dossier Europa», VIII [1996], 18, pp. 93-95)

gloVanlln LlfOP

ramma SOCRATES pro L'Europa investe sui giovani. Oltre duemi­la miliardi di lire sana stati messi a dispo­sizione dall'Unione Europea a favore di programmi riservati alle nuove generazio­ni di cittadini europei.

evidente che l'istruzione e un tema chiave ···per i nostri Paesi. Insieme all'occupazio­

ne - i due temi sono strettamente legati -cos'tituisce infatti una delle maggiori preoc-

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cupazioni di tutti gli europei: bisogna da­re una risposta a questa domanda sociale. Ma si tratta anche di un imperativo eco­nomico. L'Europa e ricca prima di tutto di risorse umane e deve valorizzarle per reg­gere alla concorrenza internazionale. La formazione e la chiave della sua competi­tivita. II programma SOCRATES e la dimostrazio­ne del valore aggiunto che l'azione comu­nitaria puo apportare in proposito. Le questioni presenti nei nostri sistemi di

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· istruzione sono ben conosciute: e il miglioramento della qualita dell'inse­

gnamento mediante il confronto delle pratiche e delle innovazioni pedagogi­che e gli scambi fra istituti;

ela mobilita degli stugenti e degli inse­gnanti, che impone l'integrazione cre­scente delle nostre economie e societa;

el'adattamento dei nostri sistemi di for­mazione aIle nuove tecnologie di comu­nicazione;

o la lotta contro l'insuccesso scolastico e la considerazione accordata alIa neces­sita di una formazione permanente, lun­go tutto l'arco della vita.

Tali obiettivi erano gia alIa base delle azioni precedenti condotte dall'Unione europea nel settore dell'istruzione. La no vita di SOCRATES e prima di tutto che si tratta di uriprogramma complessivo che raggruppa tutte Ie azioni precedenti crean­done di nuove. Prima innovazione, COME­NIUS, che introduce la cooperazione euro­pea nell'istruzione secondaria sostenendo i partenariati interscolastid, gli scambi di professori, la formazione· permanente de­gli insegnanti. SOCRATES comprende an­che alcune misure in favore della forma­zione per gli adulti, la promozione del­l'insegnamento aperto e a distanza e l'im­piego di nuove tecnologie, gli scambi di informazioni sui sistemi politici nell'i-

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struzione. Tutto il settore dell'istruzione e quindi toccato da una gamma di azioni da realizzare nella stesso periodo, gli anni 1995-1999. Laddove SOCRATES integra i programmi 0

azioni precedenti (ERASMUS, LINGUA, EU­RYDICE e ARION), non solo li riprende, rna li sviluppa, introducendo nuove azioni. Accanto alIa mobilita degli studenti inco­raggiamo, nella sezione ERASMUS inoltre, l'introduzione della dimensione europea per tutti gli studenti, la mobilita degli in­segnanti e 10 sviluppo in comune dei nuo­vi programmi di insegnamento: moduli europei, corsi di lingua integrati, terzo ciclo pluridisciplinare europeo. Tutte queste attivita entreranno nel quadro dei contratti istituzionali che segneranno la seconda fase della cooperazione nell'inse­gnamento superiore. Con questa programma credo che dispo­niamo di un valido strumento per conso­lidare ed ampliare la cooperazione euro­pea, nel settore dell'istruzione. SOCRATES e una tappa - rna ne occorreranno altre, 10 sappiamo - verso l'obiettivo cui dobbiamo mirare: la creazione di un vero e proprio spazio educativo europeo.

Edith Cresson Membra della Commissione eurapea

(da Raccomandazione sull'insegnamento e l'apprendimento nella scuola, n. R. 857/95)

v; rso la costituzione di un'

uale Europa? Come prima cosa, quali de­vono essere gli Stati che ne faranno parte? Quali saranno Ie sue frontiere? Dovra comprendere, come e gia in progetto, i paesi ex comunisti, quando avranno risa­nato la loro economia e consolidato Ie istituzioni democratiche? Una loro pre­inatura ammissione rischierebbe di fare ribaltare l'Europa, bisogna pero lasciare lora Ie porte aperte e aiutarli, in modo che quanta prima siano in condizioni di en­trarvi a far parte. E la Turchia? Essa dovra in tutti i casi mo­dificare la sua politica di oppressione del­le minoranze curde. E la Russia? Questo e da tempo un grosso problema. Ognuno di voi, [ ... ] dovrebbe riflettere su questa argomento. La grande EUropa, inoltre, dovra essere aperta all'esterno: verso il sud, verso il Ter­zo Mondo, verso tutti i continenti, non pili per dominarli, rna per stabilire un dialogo con essi e aiutarli quando e necessario. Oltre a questo l'Europa non deve essere soltanto al servizio dell'economia, del de­naro, degli affari, degli interessi materiali. Deve essere un'Europa della civilta, della cultura. E questa la sua carta vincente, la sua eredita pili preziosa. Ricordate: la Gre­cia e Roma, il Cristianesimo, l'Umanesi­mo, l'Eta barocca, l'llluminismo, e tutto quello che e venuto dopo. Deve essere un'Europa dei diritti dell'uo­mo (un principio che essa ha creato), del­la donna, dei bambini. Un'Europa pili giusta, che lotti contro Ie ineguaglianze, la disoccupazione, la discriminazione - ma­li che soltanto uniti gli europei riusciran­no a fare scomparire. Un'Europa pili at­tenta al rispetto dell'equilibrio tra gli uomini, gli animali e la natura.

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a 10 penso che la realizzazione di un'Euro­pa bella e giusta sia il grande progetto che si offre alIa vostra generazione. Soprattut­to quando si e giovani e necessario avere un grande scopo che sia un ideale e una passione. Appassionatevi alIa costruzione europea, ne vale la pena. Se darete il vo­stro contributo alIa sua realizzazione, ne sarete ripagati, anche se dovrete sostenere delle prove. Non e possibile raggiunge­re un grande obiettivo senza difficolta. E non dimenticate, vi prego, che non si puo fare niente di buono senza memoria e che la storia e fatta per offrirvi una memoria valida che attraverso if passato illuminera il vostro presente e il vostro futuro.

(J. Le Goff, L'Eurapa raccontata ai ragazzi, Laterza, Bari 1995, pp. 129-130)

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-!) La COnliHUlriluta europea Questa carta rappresenta i Paesi che attualmente fanno parte dell'Unione europea. Scrivi il nome di ciascun Paese sulla carta geografica.

Sapresti dire quali sono i Paesi che sono entrati per ultimi nell'Unione? /

Sai quali sono i Paesi che hanno fondato la prima Comunita europea?

Dove ha sede iI Parlamento europeo?

Quanti sono attualmente i deputati che siedono attualmente nel Parlamento

europeo eletti a suffragio universale?

Che cosa indicano Ie seguenti sigle?

CECA ........................................................................................................................................................................................... ..

Euratom ................................................................................................................................................................................... .

CEE ............................................................................................................ : ................................................................................... ..

® Dopo Maastrkht

Qual e I' anna di nascita del trattato di Maastricht?

Cerca su uri quotidiano, nelle pagine finanziarie, a quanto corrisponde in lire

italiane un Euro.

Sapresti spiegare che cos'e l'Unione europea?

Quali sono i suoi scopi?

Secondo te, e utile far parte dell'Unione europea? Perche?