Costituzione Italiana

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06/06/22 1 La Costituzio ne italiana: una breve presentazi one Educazione alla cittadinanza

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Breve presentazione della Costituzione Italiana

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La Costituzioneitaliana:

una breve presentazione

Educazione alla cittadinanza

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Quadro d’insieme Le origini della Costituzione I punti fermi della Costituzione Lo Stato e le religioni La famiglia I tre poteri Come nasce una legge Struttura del parlamento Il Presidente della Repubblica

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I diversi tipi di Costituzione

Esistono Costituzioni consuetudinarie e Costituzioni scritte:

consuetudinaria quando non esiste un documento in cui viene racchiusa la massima parte delle norme costituzionali, ma si hanno singole leggi che regolano solo particolari rapporti (esempio tipico: la Gran Bretagna).

Si ha una Costituzione scritta quando i valori e i principi alla base dello Stato e gli istituti fondamentali vengono consacrati in un documento

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Costituzioni rigide e flessibili

Una Costituzione flessibile non prevede alcun procedimento particolare

per la sua modifica che avviene attraverso leggi ordinarie.

Le Costituzioni rigide

Richiedono procedimenti particolari per la modificazione del testo costituzionale.

procedimenti più complessi e gravosi di quelli previsti per le leggi ordinarie.

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Costituzioni ottriate e votate:

Le Costituzioni concesse o ottriate (dal francese octroyé) sono tipiche dei regimi monarchici. Si hanno quando il sovrano (assoluto), concede una Costituzione spesso costretto dalla pressione popolare. Tutte le Costituzioni emanate nell’800 sono Costituzioni concesse (come lo Statuto Albertino).

Le Costituzioni votate sono invece espresse dal basso e vengono redatte e approvate da rappresentanti del popolo, riuniti in Assemblee ad hoc, definite “Assemblee costituenti” (ad esempio, la Costituzione francese del 1875 e l’attuale Costituzione italiana).

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Costituzione: scritta, rigida,votata e “programmatica”

scritta perché i princìpi e gli istituti fondamentali della organizzazione dello Stato italiano sono conservati in un documento (il testo costituzionale).

E’ rigida perché alle norme in essa contenute è stata assegnata una efficacia superiore a quella delle leggi ordinarie, in modo che le leggi che modificano la Costituzione e le leggi in materia costituzionale devono essere adottate dal Parlamento non con il procedimento ordinario ma con procedura aggravata, secondo quanto prescritto dall’articolo 138 della Costituzione. Per evitare abusi del Parlamento

E’ votata perché è stata redatta ed approvata dai rappresentanti del popolo eletti all’Assemblea costituente (con forze politiche molto diverse)

E’ una Costituzione-programma perché non si limita a “fotografare” la realtà esistente ma si prefigge l’obiettivo di modificarla.

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Dallo Statuto Albertino…

Caratteristiche: nel 1848 il sovrano Carlo Alberto

“concede” questo Statuto quasi “costretto” dagli eventi…

nel 1861 diventa la prima carta costituzionale italiana

E’ molto flessibile (non c’è un sistema di garanzie, muta profondamente nel tempo)

Vi sono elencati un limitato numero di diritti È una carta costituzionale tipica del periodo illuminista

Viene “elargita” per “il buon cuore del Re” Non tanto perché sono riconosciuti i diritti

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Alla Costituzione italiana: Il 2 giugno 1946 gli italiani scelgono, con un Referendum Risultato piuttosto controverso…

Monarchia (>10 milioni) – Repubblica (>12 milioni) Viene eletta una Assemblea Costituente Che si suddivide in commissioni e sottocommissioni

in proporzione alla consistenza dei gruppi politici presenti in Assemblea

Il Progetto viene discusso in una Assemblea plenaria dal marzo 1947

Il Progetto risulta approvato dal 90% dei componenti il 22 dicembre 1947

entra in vigore il 1° Gennaio 1948

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Una Costituzione ampia, in 139 articoli… PRINCIPI FONDAMENTALI (artt. 1 - 12) Parte Prima: DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI (13-54)

Titolo I: RAPPORTI CIVILI (13-28) Titolo II: RAPPORTI ETICO-SOCIALI (29-34) Titolo III: RAPPORTI ECONOMICI (35-47) Titolo IV: RAPPORTI POLITICI (48-54)

Parte Seconda: ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA (55-139) Titolo I: IL PARLAMENTO (55-82) (suddiviso in due sezioni) Titolo II: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (83-91) Titolo III: IL GOVERNO (92-100) (suddiviso in tre sezioni) Titolo IV: LA MAGISTRATURA (101-113) (suddiviso in due sezioni) Titolo V: LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI (114-133) Titolo VI: GARANZIE COSTITUZIONALI (134-139) (suddiviso in due

sezioni) DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

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I Primi articoli 1: principio democratico della sovranità popolare. 2: inviolabilità dei diritti umani, 3: uguaglianza dei cittadini davanti alla legge 4: sancisce il diritto al lavoro 5: stabilisce l’unità e indivisibilità della Repubblica. 6: tutela le minoranze linguistiche. 7: sancisce l’indipendenza reciproca

di Stato e Chiesa cattolica, laicità 8: riconosce l’eguaglianza delle confessioni religiose 9: tutela il paesaggio e il patrimonio storico-artistico 10 e 11: sui rapporti tra ordinamento interno

ed internazionale. l’Italia ripudia la guerra

12: descrive la Bandiera Italiana.

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La famiglia

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Cosa dice la Costituzione

Art. 29. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Art. 30. È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

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Modelli di famiglia

In Europa troviamo 2 modelli di diritto di famiglia: 1) ordinamenti di civil law introdotti nei paesi

occupati dalle truppe napoleoniche famiglia impostata sulla potestà paterna e maritale; distinzione tra figli legittimi ed illegittimi; matrimonio laico e civile (potere dello stato);

2) ordinamenti di common law dei paesi anglosassoni scarsità di normazione giuridica, mancano regole su filiazione, obblighi dei genitori

verso i figli natura morale più che giuridica della famiglia

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società naturale fondata sul matrimonio (art.29)

Le riforme degli anni 70→ la spinta dei movimenti sociali portano alla necessità di ridefinire in senso più democratico i ruoli familiari

divorzio nel 1970 1975 Riforma del diritto di famiglia→ svolta paritaria: età al matrimonio portata a 18 anni per entrambi i coniugi; i coniugi hanno verso figli eguale diritti e doveri; si passa dalla separazione alla

comunione dei beni; non esistono più figli “illegittimi”; si afferma principio “prioritario interesse del

minore”; si separano obblighi di mantenimento da quelli di cura ed educazione.

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I figli nella famiglia

Grazie alla Convenzione delle Nazioni Unite del 1989 sui diritti dell’infanzia (ratificata in Italia nel 1991) si è diffuso nel diritto nazionale e internazionale il principio dell’interesse del minore

Negli anni 90 in tutti i paesi europei la patria potestà sui figli non spetta più al capofamiglia maschio ma è ripartita e esercitata tra i genitori.

nei casi di separazione e divorzio si richiedono rapporti continuativi con entrambi i genitori

Si va verso un maggiore affidamento congiunto e non più solo alternato.

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Stato e religione Alcuni riferimenti storici: 313 d.C. Costantino concede l’editto di Milano

libertà di professare la religione che si vuole 380 d.C. l’imperatore Teodosio - editto di

Tessalonica il Cristianesimo è la religione di Stato

XVI secolo: riforma protestante – libera interpretazione

1648, Trattato di Westfalia si introduce il principio territorialistico:

Rivoluzione francese: inizia la separazione tra Chiesa e Stato

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modelli di rapportoStato e confessioni religiose:

Modello confessionale: lo Stato ha una religione ufficiale

Modello laicista: non c’è nessuna religione posta in una specifica

posizione prioritaria. Modello concordatario:

si sviluppano accordi singoli tra gli Stati e le confessioni religiose.

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Le norme che riguardano la religione:

Art. 2 Cost. (diritti inviolabili) Art. 3 Cost. (divieto di discriminazione) Art. 7 Cost. (rapporti tra lo Stato e la Chiesa Cattolica) Art. 8 Cost. (rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose

in generale) Art. 19 Cost.(libertà religiosa) Art. 20 Cost. (tutela delle istituzioni e delle associazioni

religiose) Art. 117, secondo comma, Cost. (competenza legislativa

esclusiva) dello Stato in “materia” di religione.

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L’art. 7 della Costituzione Art. 7: “ Lo Stato e la Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine,

indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale”

Sono quindi riconosciuti in tale formulazione:a) L’indipendenza e la sovranità formale dei due ordini, quello

statale e quello ecclesiastico: si riconosce la Chiesa come soggetto sovrano e la diversità degli interessi che essa rappresenta

b) I rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. I Patti sono accordi tra lo Stato e la Chiesa “quasi internazionali”. La confessione cattolica è rappresentata da un vero e proprio Stato.

c) Non è richiesta una riforma costituzionale ciò significa che è il principio pattizio (concordatario) ad essere inglobato nella Costituzione non l’oggetto dell’accordo.

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L’art. 8 della Costituzione Art. 8: “ Tutte le confessioni religiose sono egualmente

libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze”

E’ un regime differenziato perché :a) Le confessioni religiose diverse dalla cattolica non sono

ordini sovrani ma hanno solo il diritto di organizzarsi autonomamente a patto che si pongano in contrasto con l’ordinamento giuridico italiano

b) I rapporti tra le confessioni e lo Stato sono regolati con legge dello Stato che ratifica un’intesa

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La struttura del Parlamento Bicamerale

Camera dei Deputati Senato della Repubblica

Bicameralismo perfetto parità di posizione sostanziale

tra le due Camere.Le differenze riguardano: Il collegamento del Senato con l’ordinamento

regionale (art. 57 Cost.) La diversa età prescritta per l’elettorato attivo e

passivo Il differente numero di componenti (315 senatori

e 630 deputati, di cui 15 eletti nella circoscrizione estero).

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Composizione delle due CamereCamera dei deputati Senato della Repubblica

630 membri 315 membri

È elettore chi ha compiuto 18 anni E’ elettore chi ha compiuto 25 anni

Può essere eletto chi ha compiuto 25 anni

Può essere eletto chi ha compiuto 40 anni

I deputati sono tutti eletti dal corpo elettorale.

Ci sono senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica e tutti gli ex Presidenti della Repubblica sono senatori a vita.

Ogni Regione ha almeno sette senatori tranne la V.d.Aosta che ne ha 1.

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Come nasce una legge

Consiste nella presentazione di un progetto di legge che DEVE essere composto di:

Un testo articolato

Una relazione di accompagnamento

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Chi può presentare una legge

Ciascun deputato e ciascun senatore (art. 71, primo comma)

Il Governo (art. 71, primo comma) I cittadini (50 mila elettori ex art. 71, secondo

comma) Le Regioni (art. 121, secondo comma) Il CNEL (art. 99)

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La fase della promulgazione

Il progetto di legge approvato nel medesimo testo da entrambe le Camere diventa legge

è inviato al Presidente per la promulgazione che è un atto che ne condiziona l’efficacia.

Il Presidente della Repubblica svolge sulla legge un controllo formale (sulla regolarità del procedimento) e sostanziale (sulla legittimità della legge)

Può rinviare con messaggio motivato la legge alle Camere

ma una sola volta

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La pubblicazione

La legge approvata dalle Camere e promulgata dal

Presidente della Repubblica deve essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

L’entrata in vigore della norma avviene generalmente al termine del periodo di vacatio legis (di norma 15 gg)

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Limiti alla revisione costituzionale

Art. 139 Cost.: Forma repubblicana (limite esplicito)

Limiti impliciti: Diritti inviolabili

Repubblica una e indivisibile (divieto di secessione o divisione del Paese)

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Il Presidente della Repubblica

Viene eletto dal: Parlamento in seduta comune

Senato e Cameraintegrato da 58 delegati regionali

(3 rappresentanti per ogni Regione tranne la Valle d’Aosta con 1)

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Deve essere-avere (requisiti soggettivi)

Cittadino italiano aver compiuto 50 anni Godere dei diritti civili e politici Vi sono incompatibilità con altre cariche

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I tre poteri Legislativo

Il ParlamentoCamera e Senato

EsecutivoPresidente del Consiglio I Ministri

GiudiziarioMagistratura

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Il Governo Il Presidente della repubblica

In base alle votazioni Consulta le forze politiche e sceglie il

Presidente del Consiglio(capo del Governo, Premier)

Ministero1

Ministrosegretari…

Ministero2

Ministrosegretari…

Ministero3

Ministrosegretari…

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Giurisdizione Civile

Per le cause di lieve entitàGiudice di pace Ttribunale Corte di Cassazione

Cause di maggior gravitàTribunale Corte d’Appello Corte di Cassazione

1° grado 2° grado 3° grado

Riguarda le questioni che possono sorgere tra i cittadini

Litigi, attribuzioni, proprietà…

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Giurisdizione Penale

Per reati di lieve entitàGiudice di pace Tribunale Corte di Cassazione

Reati di maggior gravitàTribunale Corte d’Appello Corte di Cassazione

Omicidi, stragi, sequestri..Corte d’Assise Corte d’Assise Corte di Cassazione

d’Appello

1° grado 2° grado 3° grado

Riguarda i reati che vanno controi diritti personali, contro le leggi costituzionali, richiedono una pena

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Suddivisione dello stato

Stato italiano Regioni Province Comuni

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Presidente della Repubblica

Dura in carica 7 anni Può essere rieletto Per impedimenti temporanei gli subentra il

Presidente del Senato Quando termina il suo mandato diventa

senatore a vita

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Le Funzioni del Presidente della Repubblica

Funzione di garanzia per lo Stato Ratifica le leggi, sceglie il 1° Ministro Rappresentanza esterna:

1. Accredita i rappresentanti diplomatici

2. Ratifica dei trattati internazionali

3. Dichiarazione dello stato di guerra

4. Visite ufficiali all’estero

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Poteri del Presidente #2

Rispetto al corpo elettorale:Indizione della data delle votazioni

Rispetto al Parlamento:1. Può nominare i 5 senatori a vita2. Invia Messaggi alla nazione3. Messaggi di rinvio4. Promulgazione delle leggi5. Convocazione straordinaria delle Camere6. Scioglimento anticipato delle Camere

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Poteri del Presidente #3

In relazione al Governo Soluzione delle crisi di Governo Formazione del Governo ed incarico Autorizzazione alla presentazione dei disegni

di legge del Governo alle Camere Emanazione degli atti normativi del Governo Concessione della grazia

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E’ anche Presidente di organi collegiali

Presiede il Consiglio Supremo di Difesa

Presiede il Consiglio Superiore della Magistratura

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Norme transitorie della Costituzione

Legate alla casa Savoia Interdizione ai discendenti maschi

Decadimento titoli nobiliari Situazioni legate al dopoguerra Definizione delle regioni

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In attesa della Costituzione Europea