CORTE DEI CONTI Sezione centrale di controllo sulla ... · Le informazioni sulle devastazioni...
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CORTE DEI CONTI
Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato
* * * * *
Ufficio di controllo sui Ministeri delle infrastrutture e assetto del territorio
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MAGISTRATO ISTRUTTORE
Cons. Vincenzo Gambardella
INDICE
1. Premessa................................................................................................ 2
1.1 Rilevanza, conseguenze e cause degli incendi boschivi .................................. 2
1.2 Finalità ed ambito dell’indagine.................................................................. 5
2. Funzioni statali e regionali in materia di incendi boschivi....................... 7
3. Quadro normativo................................................................................... 9
3.1 Disciplina antecedente alla legge quadro ..................................................... 9
3.1.1 Normativa nazionale.................................................................................... 9 3.1.2 Normativa comunitaria .............................................................................. 11
3.2 Legge quadro n. 353 del 21 novembre 2000...............................................13
4.Competenze dei centri di responsabilità e loro articolazione ................. 17
5. Dati finanziari ....................................................................................... 21
5.1 Assegnazione di risorse finanziarie alle regioni ............................................22
5.2 Spese per interventi del CFS nella prevenzione e lotta agli incendi boschivi ....25
5.3 Mezzi finanziari per l’acquisto e la gestione della flotta aerea statale..............31
5.3.1 Dipartimento per la protezione civile............................................................ 31 5.3.2 Corpo forestale dello Stato ......................................................................... 32
5.4 Spese per la realizzazione dell’inventario e della carta forestale ....................33
6. L’attuazione della legge quadro............................................................ 34
6.1 Adeguamento delle legislazioni regionali ai principi della legge quadro ...........34
6.2 Attività di previsione e di prevenzione........................................................36
6.2.1 Piani regionali ........................................................................................... 36 6.2.2 Pianificazione degli interventi antincendio nelle aree protette statali ................ 38
6.3 Catasto dei soprassuoli già percorsi dal fuoco .............................................39
6.4 Attività di educazione ambientale e di informazione.....................................40
6.5 Lotta attiva contro gli incendi boschivi .......................................................43
6.6 Utilizzazione e revoca di mezzi finanziari assegnati alle regioni .....................47
6.7 Monitoraggio degli adempimenti previsti dalla legge ....................................49
7. Acquisto della flotta aerea antincendio dello Stato ............................... 49
7.1 Dipartimento della protezione civile ...........................................................49
7.2 Corpo Forestale dello Stato ......................................................................53
8. Considerazioni conclusive..................................................................... 57
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1. Premessa
1.1 Rilevanza, conseguenze e cause degli incendi boschivi
Le informazioni sulle devastazioni causate dal passaggio del fuoco nei boschi,
che i mezzi di comunicazione forniscono, soprattutto nel periodo estivo seppure
allarmanti ed emotivamente sconcertanti, non possono comunque rappresentare in
termini globali l’evoluzione nel tempo del fenomeno, la consistenza dello stesso e la
sua reale gravità.
Dai dati contenuti nelle pubblicazioni annuali redatte dal Corpo forestale dello
Stato emerge invece, in chiara proporzione, l’andamento crescente del numero degli
incendi boschivi registrato negli ultimi decenni nonostante il rafforzato impegno
economico ed organizzativo delle diverse istituzioni titolari delle funzioni in
argomento.
Una prima analisi complessiva - che non prende in considerazione nè i fattori
climatici (oltre il 60% degli incendi si verifica nei mesi di luglio ed agosto) nè le cause
di innesco delle combustioni - pone in evidenza il fatto obiettivo che dal 1970 al 2004
in Italia si sono sviluppati 328.103 incendi boschivi che hanno percorso 3.911.159
ettari di terreno di cui 1.772.432 ettari di foreste: complessivamente, in ogni anno
sono andati perduti in media poco meno di 55.000 ettari di bosco a causa di circa
10.000 incendi.
Nel quadriennio che copre gli anni 2001/2004 il maggiore numero di incendi si
è verificato in Calabria (5.080), in Campania (3.594) ed in Sardegna (3.275); un’alta
frequenza è stata riscontrata saltuariamente anche in Liguria (851 nel 2003), in
Piemonte (490 nel 2002), in Toscana (1.035 nel 2003) ed in Sicilia (1.163 nel 2004).
Nello stesso periodo la Valle d’Aosta (93) ed il Molise (281) sono state le regioni meno
colpite sia per numero di incendi che per superficie interessata.
Per quanto riguarda gli ettari percorsi dal fuoco ingenti danni, spesso
irreversibili, hanno subito la Sardegna (53.651), la Sicilia (53.229), la Calabria
(36.252), il Lazio (19.313) e la Liguria (16.579). Nel 2004 nella sola Sicilia è stato
perduto un patrimonio boschivo di 20.638 ettari.
Se si rapporta poi su base regionale il numero degli incendi verificatisi
nell’anno con la superficie di territorio percorsa dal fuoco emerge che nel quadriennio
considerato la Sardegna e la Sicilia hanno perduti per ogni incendio ettari di bosco in
misura maggiore: in quest’ultima Regione, nell’anno 2003, in media sono andati
distrutti 30 ettari di bosco (gli incendi registrati nell’anno sono stati complessivamente
618). Dal raffronto risulta anche che generalmente – ma con particolare rilievo in
alcune regioni (Veneto, Lombardia Friuli-Venezia Giulia) – dal 2001 al 2004 la
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superficie percorsa dal fuoco in ogni singolo evento è diminuita, facendo presumere
che gli interventi di contrasto posti in essere, con passare del tempo, sono stati più
tempestivi e funzionali.
I dati complessivi del fenomeno relativi al numero degli incendi ed
all’estensione del territorio interessato sono riportati nella tabella seguente con
riferimento alle singole regioni (tabella 1).
Tabella n. 1
2001
2002
2003
2004
Regioni ha (*) n. inc. ha (*) n. inc. ha (*) n. inc. ha (*) n. inc.
Totale incendi
2001-2004
Totale superficie
percorsa dal fuoco
2001-2004 Piemonte 1.191 231 3.545 490 4.847 431 1.057 167 1.319 10.640 Valle d’Aosta 186 33 116 16 368 33 38 13 93 708 Lombardia 2.067 205 4.919 368 1.459 385 749 184 1.142 9.194 Trentino-Alto Adige 132 43 649 100 159 111 32 52 306 972 Veneto 207 24 1.006 65 367 97 7 12 198 1.587 Friuli-Venezia Giulia 398 61 732 122 2.041 272 30 35 490 3.201 Liguria 4.500 502 3.067 411 7.744 851 1.268 345 2.109 16.579 Emilia-Romagna 268 85 252 98 569 179 70 48 410 1.159 Toscana 1.913 464 1.277 308 6.768 1.035 1.229 327 2.134 11.187 Umbria 1.044 136 181 41 631 145 128 65 387 1.984 Marche 710 80 101 40 296 101 94 37 258 1.201 Lazio 5.627 543 1.239 178 9.063 677 3.384 331 1.729 19.313 Abruzzo 2.812 122 284 31 615 91 608 58 302 4.319 Molise 605 57 101 29 270 111 150 84 281 1.126 Campania 5.350 870 1.301 341 6.476 1.489 3.477 894 3.594 16.604 Puglia 7.551 440 1.819 189 1.649 268 1.766 214 1.111 12.785 Basilicata 6.245 319 1.112 138 3.808 388 1.151 218 1.063 12.316 Calabria 9.402 1.442 7.985 893 9.049 1.456 9.816 1.289 5.080 36.252 Sicilia 11.666 618 2.326 178 18.599 618 20.638 1.163 2.577 53.229 Sardegna 13.337 859 8.782 565 17.048 959 14.484 892 3.275 53.651 Totale 75.211 7.134 40.794 4.601 91.826 9.697 60.176 6.428 27.860 268.007
(*) Totale superficie boscata e non boscata percorsa dal fuoco
Le risultanze numeriche sopra riportate non danno comunque conto
compiutamente delle ulteriori conseguenze di difficile quantificazione prodotte dagli
incendi, se si considera che le foreste e le zone boschive rappresentano un elemento
fondamentale del patrimonio naturalistico per la conservazione della biodiversità, per
la difesa idrogeologica, per la stabilità del clima, per il ciclo dell’acqua e dell’aria ed in
generale per la bellezza del paesaggio e lo sviluppo della qualità della vita.
Oltre al forte impatto in termini ambientali sulla stabilità dell’ecosistema, sulla
desertificazione e sull’effetto serra, gli incendi boschivi negli ultimi decenni hanno
anche causato gravi danni economici a beni ed attività, con perdite di rilievo
specialmente nelle zone turistiche del Paese.
Da ultimo, non sono trascurabili i rilevanti rischi per l’incolumità dei cittadini in
generale ed in particolare per gli operatori del settore.
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Indubbiamente l’andamento crescente del fenomeno descritto va ricollegato in
termini generali ad alcuni fattori negativi socio-economici, non compensati
dall’effettiva crescita della sensibilità ecologica della collettività e dal maggiore
impegno del settore pubblico.
In effetti, la diminuzione dell’interesse nei riguardi delle aree rurali e forestali,
l’esodo dalle campagne, la scomparsa della cultura contadina - vicende queste
peculiari della seconda metà del secolo scorso – hanno dapprima prodotto
l’indebolimento delle zone forestali, restate prive di manutenzione selvicolturale in
quanto divenute di scarso valore economico, e successivamente il progressivo
abbandono delle aree stesse, con una ricaduta negativa sulla capacità di vigilanza e di
tempestivo intervento.
Di diversa natura sono le cause di innesco degli incendi che il Corpo forestale
dello Stato, competente alla rilevazione del fenomeno, ha raggruppato, per esigenze
di ordine sistematico, in cinque categorie. Secondo detta classificazione le
combustioni boschive sono riconducibili a fattori naturali, accidentali, colposi, dolosi o
di dubbia identificazione.
E’ intuitivo che l’individuazione e l’attribuzione della causalità risultano di
fondamentale importanza per consentire la messa a punto degli idonei strumenti di
prevenzione e di contenimento del fenomeno.
Gli incendi “naturali”, causati cioè da eventi propri della natura e quindi del
tutto inevitabili, in Italia sono quasi esclusivamente ricollegabili a fenomeni
temporaleschi e circoscritti alle zone montane. Infatti, l’autocombustione, ritenuta in
passato frequente elemento d’innesco, difficilmente può verificarsi nelle condizioni
climatiche che caratterizzano il nostro territorio; peraltro, anche gli incendi dovuti ad
eruzioni vulcaniche sono risultati molto rari.
Sono considerati “accidentali” gli incendi boschivi che non dipendono
direttamente dall’azione umana, anche se riconducibili alla presenza ed all’attività
dell’uomo. Sono compresi in questa categoria gli innneschi provocati dalle scintille
dovute all’attrito degli impianti frenanti dei treni sui binari, dalle variazioni di tensione
sulle linee elettriche, dalla caduta a terra di conduttori di impianti ad alta tensione.
Di natura “colposa” sono invece ritenuti gli incendi causati dai numerosi
comportamenti umani attinenti all’uso produttivo del territorio, come le attività
agricole, di allevamento, turistiche, venatorie, a cui si aggiungono gli automobilisti
che, seppure involontariamente, determinano l’insorgere di fuochi per negligenza,
imprudenza o imperizia.
Vengono infine definiti “dolosi” gli incendi provocati dalla cosciente volontà di
arrecare danno al bosco o più in generale all’ambiente.
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Nella categoria “cause di dubbia attribuzione” sono inclusi gli incendi per i quali
non è stato possibile individuare l’evento che ha dato origine all’innesco.
I dati rilevati dal 1998 al 2004 mostrano che nel periodo considerato le attività
dolose hanno costituito la causa preponderante degli incendi boschivi.
Infatti in ciascun anno oltre la metà delle combustioni nelle zone boscate sono
state causate da comportamenti umani direttamente finalizzati alla produzione del
danno.
Nel solo 2003, con una crescita costante rispetto agli anni precedenti, le
attività dolose hanno dato origine al 61,5% di tutti gli incendi boschivi verificatisi
sull’intero territorio nazionale. Il dato risulta ancora più preoccupante se si considera
che nello stesso anno le cause non accertate, e quindi classificate dai rilevatori come
“dubbie”, sono state pari al 20,9%.
In Calabria, dei 1.456 incendi accertati nell’anno, 1.060 sono stati riferiti a
cause di natura dolosa e 134 a cause di dubbia attribuzione. Una identica situazione si
riscontra nella Regione Campania dove l’attività dolosa ha determinato 1.047 incendi,
dei 1.489 verificatisi nell’ambito territoriale.
Le motivazioni dei comportamenti dolosi coprono un ampio ambito che va dalla
ricerca del profitto (maggiore remunerazione dell’attività agricola, maggiore
occupazione degli addetti all’attività antincendio, interessi della criminalità
organizzata) alla manifestazione di protesta (contro la pubblica amministrazione o
contro i vincoli imposti nelle aree protette), al risentimento (conflitti tra proprietari,
contrapposizioni politiche), o a fattori di insoddisfazione (dissenso sociale, disturbi
comportamentali).
1.2 Finalità ed ambito dell’indagine
Nel riferire al Parlamento sulla “gestione delle risorse da parte del Corpo
forestale dello Stato per la prevenzione e la lotta contro gli incendi boschivi in Liguria,
Toscana, Basilicata e Calabria” (approvata con deliberazione n. 36/20001/G), questa
Sezione aveva rilevato come le problematiche relative alla materia per la delicatezza e
la complessità che presentavano, non potessero essere oggetto di uno sporadico
interessamento da parte della Corte dei Conti, ma richiedevano un incisivo e costante
intervento dell’Istituto, posto anche il processo di decentramento e di riforma di altri
settori della Pubblica Amministrazione.
L’esigenza di una particolare attenzione sulla gestione dei fondi destinati alla
lotta contro gli incendi boschivi è confermata dalla circostanza che la Comunità
Europea, in sede di definizione delle misure necessarie per accrescere la protezione
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delle foreste situate nel territorio comunitario ha classificato come “zone ad alto
rischio di incendio” numerosi ambiti territoriali situati nelle regioni italiane.
D’altra parte, gli incendi boschivi sono portatori di un’enorme capacità di
devastazione, a causa del totale coinvolgimento del territorio percorso e della
potenzialità di propagazione illimitata agli arbusti, ai pascoli, ai terreni coltivati,
determinando così la distruzione degli ecosistemi naturali.
Nel citato referto della Corte si osservava anche che le attività di prevenzione e
di lotta contro gli incendi boschivi presentano una notevole complessità di attuazione,
non soltanto sotto l’aspetto amministrativo - per il consistente numero di soggetti
intestatari delle funzioni e per la conseguente ripartizione delle risorse umane ed
economiche in più centri di responsabilità e di spesa - ma anche sotto quello
strettamente tecnico-operativo.
In effetti, l’andamento del fenomeno, molto variabile nel tempo e nello spazio,
risulta spesso difficilmente prevedibile, essendo condizionato da numerosi fattori
costituiti dal tipo di bosco, dall’accumulo di biomassa morta, dall’umidità atmosferica,
dalla ventosità, dell’orografia, dalla temperatura, dalla accessibilità della zona agli
operatori, ecc.. Quando poi sono presenti contemporaneamente più fattori sfavorevoli,
si creano situazioni poco controllabili che, pur essendo numericamente limitate,
determinano - secondo le rilevazioni effettuate – la maggior percentuale di danno
complessivo registrato nell’anno.
L’utilità e l’attualità del presente referto trovano puntuale motivazione
nell’entrata in vigore della legge quadro n. 353 del 21 novembre 2000 in tema di
incendi boschivi che, nel dettare i principi a cui le legislazioni regionali devono
attenersi, ha definito la ripartizione delle competenze tra Stato e regioni, riservando
alcune delle medesime agli organi statali. L’indagine è stata definita con delibera n.
1/2004/G dalla Sezione Centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello
Stato in sede di programmazione delle attività di controllo per l’anno 2004.
Infatti, a distanza di quattro anni dall’entrata in vigore della legge quadro, è
sembrato opportuno verificare lo stato di attuazione delle numerose norme che
dispongono specifiche incombenze a carico degli organi statali oltre all’obbligo imposto
agli stessi di coordinare e monitorare le attività degli altri soggetti titolari di
competenze in materia. Inoltre, si è inteso analizzare sotto il profilo dell’efficienza,
dell’efficacia e della economicità, la gestione dei mezzi finanziari stanziati negli
esercizi successivi al 2000 nel bilancio dello Stato e destinati alla specifica funzione.
In tale ambito la Sezione ha ritenuto che fossero esaminate in particolare:
a) le iniziative adottate ed i pertinenti risultati conseguiti in materia di educazione
ambientale, nei diversi aspetti previsti dalla legislazione;
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b) le modalità di acquisto dei mezzi aerei per la lotta attiva contro gli incendi
boschivi, tenuto conto dell’iniziativa intrapresa dalla Commissione Europea nei
confronti dell’Amministrazione per l’acquisto di elicotteri;
c) l’attività di ricognizione e di riutilizzo delle somme del bilancio dello Stato
eventualmente non utilizzate da parte dei soggetti assegnatari (è prevista,
infatti, la revoca totale o parziale delle assegnazioni laddove si riscontri il
mancato utilizzo delle relative somme);
d) l’attività di monitoraggio della Protezione civile sugli adempimenti previsti dalla
legge.
2. Funzioni statali e regionali in materia di incendi boschivi
L’articolo 117 della Costituzione, nel testo originario del 1947, nell’attribuire
alle regioni a statuto ordinario la potestà legislativa concorrente, da esercitarsi - come
è noto - nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, ha
incluso tra le materie di loro spettanza quella relativa all’agricoltura e alle foreste, alla
quale venivano ricondotte tutte le attività attinenti agli incendi boschivi.
Detto potere legislativo, per quanto riguarda le attività oggetto di indagine, è
stato in sostanza confermato dalla legge n. 3 del 18 ottobre 2001, pur avendo
quest’ultima attribuito alle regioni a statuto ordinario la competenza legislativa
esclusiva in tema di “agricoltura e foreste”. Infatti, ciò nonostante, permangono
ancora i limiti propri della competenza concorrente nell’adozione della legislazione
regionale in ordine alla specifica materia, atteso che, prima dell’entrata in vigore della
nuova normativa costituzionale, l’art. 107 del d.lgs. n. 112 del 31 marzo 1998
(adottato in attuazione della legge n. 59 del 15 marzo 1997) aveva incluso tra le
funzioni di “protezione civile” - tuttora di competenza legislativa concorrente ai sensi
della stessa legge n. 3 – il compito di “determinare gli indirizzi per la predisposizione e
l’attuazione dei programmi di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di
rischio” tra le quali rientra appunto quello degli incendi boschivi.
Una più articolata vicenda ha subito il riparto tra Stato e regioni delle
competenze amministrative in argomento.
Essendosi progressivamente accresciuti negli anni i danni provocati dal
passaggio del fuoco nelle zone boscate e resasi più manifesta la gravità del fenomeno,
con l’approvazione della legge statale n. 47 del 1° marzo 1975, che per la prima volta
dettava in materia norme legislative organiche, veniva attribuito al Corpo forestale
dello Stato ed alle regioni, senza definire nel dettaglio le competenze, “il compito di
organizzare strategie e strutture finalizzate al contrasto degli incendi”.
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Subito dopo, il D.P.R. 616/1977 ha trasferito alle regioni a statuto ordinario il
complesso delle funzioni amministrative disciplinate dalla citata legge, imponendo a
carico degli enti regionali l’obbligo di predisporre i piani antincendio boschivi e di
costituire i necessari servizi, con la facoltà di avvalersi dell’opera del Corpo forestale
dello Stato.
Nello stabilire quanto sopra, il terzo comma dell’art. 69 della medesima legge
ha contestualmente attribuito agli organi statali la competenza in ordine
all’organizzazione ed alla gestione, d’intesa con le regioni, del servizio aereo di
spegnimento degli incendi ed ha previsto altresì la possibilità di utilizzare per detti
interventi anche il Corpo dei vigili del fuoco, in quanto istituzionalmente preposto alla
“tutela della vita umana indipendentemente dalla natura dell’evento pregiudizievole e
dall’ambiente in cui quest’ultimo si verifica”.
Nel presupposto quindi che lo spegnimento degli incendi boschivi non sempre
potesse rientrare tra i compiti di istituto del CNVVF, l’art. 3 del D.L. 10 luglio 1995 n.
275, convertito dalla legge 8 agosto 1995 n. 339, ha consentito alle regioni, previa
stipula di apposite convenzioni con il Ministero dell’Interno, di avvalersi del Corpo dei
vigili del fuoco compatibilmente con la disponibilità di personale e mezzi, assumendo a
proprio carico le relative spese.
Il processo di riorganizzazione delle strutture pubbliche centrali e regionali,
avviato nel decennio 1980/1990, a causa della progressiva erosione delle competenze
statali, ha posto la necessità di procedere in una prima fase ad una sorta di
“aggiustamento” del sistema che non intaccasse l’assetto complessivo delle
competenze amministrative, estrinsecatosi con la creazione di nuovi organismi
(Ministero dell’ambiente, Protezione civile) e con il depotenziamento di altri da tempo
esistenti (Ministero dell’agricoltura e foreste).
In presenza di una normativa frammentata e non del tutto chiara, la Corte
costituzionale con la sentenza n. 157 dell’8 maggio 1995 ha affermato che “il
problema della lotta agli incendi boschivi, per la molteplicità di riferimenti normativi,
per la pluralità e convergenza di competenze e, soprattutto, per la gravità
dell’interesse sotteso, esigeva un’opera legislativa che riconducesse a sistema le
svariate attribuzioni esistenti secondo un sistema organico e coordinato”.
L’esigenza manifestata dalla Corte è stata soddisfatta dalla legge quadro n.
353 del 21 novembre 2000 che ha definito organicamente e compiutamente gli ambiti
delle competenze amministrative statali e regionali, riservando allo Stato, oltre alle
funzione di indirizzo, coordinamento e sostituzione, alcuni compiti tecnico-operativi,
peraltro integrativi di quelli attribuiti agli enti regionali.
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Per quanto concerne la lotta attiva agli incendi boschivi, attualmente lo Stato
opera quindi solo su richiesta delle regioni, utilizzando la propria flotta aerea
antincendio (Protezione civile, CFS, CNVVF) che viene coordinata con i mezzi aerei di
proprietà degli enti locali o di altri soggetti privati in rapporto contrattuale.
Inoltre, sulla base di accordi di programma il CNVVF ed il CFS, ordinariamente,
le Forze armate e quelle di Polizia, in caso di riconosciuta ed urgente necessità,
intervengono con attività operative a titolo di concorso nello spegnimento a terra dei
fuochi.
3. Quadro normativo
3.1 Disciplina antecedente alla legge quadro
3.1.1 Normativa nazionale
Le prime norme sulla prevenzione e repressione degli incendi boschivi sono
rinvenibili nel R.D.L. n. 3267 del 30 dicembre 1923 (legge forestale), che disponeva
l’applicazione di sanzioni penali a carico di coloro che, “in occasione di incendio nei
boschi, avessero rifiutato senza giustificato motivo il proprio aiuto o servizio al
funzionario dirigente l’opera di spegnimento”. Nel relativo regolamento di attuazione,
predisposto con il R.D. n. 1126 del 16 maggio 1926 si prevedeva che le prescrizioni di
polizia forestale, da definire successivamente, dovessero indicare “i provvedimenti da
adottare per prevenire ed estinguere gli incendi nei boschi e per ricostruire i boschi
danneggiati o distrutti dagli incendi stessi”.
Con il R.D. n. 773 del 18 giugno 1931, testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, si vietava di dare fuoco alle stoppie nei campi e nei boschi fuori dei periodi
previsti e si precisava che, quando l’accensione era consentita, diveniva obbligatoria
l’adozione delle cautele necessarie a difesa della proprietà altrui, compresa
l’assistenza con un numero di persone adeguato fino allo spegnimento del fuoco.
Le citate disposizioni, frammentarie e di ridotta portata, hanno trovato un
ampio sviluppo nella già citata legge n. 47 del 1° marzo 1975, “norme per la difesa
dei boschi dagli incendi”, che ha individuato nella programmazione degli interventi e
nell’attività di prevenzione lo strumento più idoneo per la preservazione del
patrimonio boschivo dagli incendi.
La normativa, solo recentemente abrogata dalla legge quadro n. 353/2000
stabiliva l’approvazione entro termini ristretti da parte del Ministro competente
(Agricoltura e foreste, di concerto con Interno e Beni culturali) di piani regionali ed
interregionali elaborati dalle stesse regioni, articolati per province o per aree
omogenee. Questi ultimi dovevano contenere “elementi sugli indici di pericolosità
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degli incendi nelle diverse zone del territorio, indicare la consistenza e la
localizzazione dei mezzi per la prevenzione e l’estinzione degli incendi, stabilire tempi,
modi e luoghi per la costituzione di nuovi e completi dispositivi di prevenzione e di
intervento, dettare norme per la rilevazione dei sinistri, prevedere un piano organico
di ricostituzione forestale”.
Era anche prevista, in collaborazione con le regioni, la redazione di una carta
forestale d’Italia e l’elaborazione di un piano nazionale per l’educazione civica e la
propaganda per la prevenzione dagli incendi boschivi e per la tutela del patrimonio
forestale.
Al CFS, che diveniva la struttura di riferimento per la difesa dei boschi dal
fuoco, era assegnato il compito di costituire il “servizio antincendio boschivo,
articolato in uno o più centri operativi mediante gruppi meccanizzati ad alta
specializzazione o di pronto impiego”. Negli interventi di lotta attiva era consentito
anche “l’uso di attrezzature speciali e di aeromobili con ricorso al noleggio, all’affitto o
a particolari convenzioni con imprese pubbliche o private”.
Venivano inoltre individuate le “competenze operative” contro gli incendi,
attribuite congiuntamente nella prima fase di intervento alle stazioni forestali, alle
stazioni dei carabinieri ed ai comuni, tenuti ad effettuare immediatamente la
comunicazione dell’evento al Prefetto ed al Corpo forestale ed a mobilitare le apposite
squadre di volontari previamente organizzate.
Nel fissare ulteriori divieti e sanzioni la normativa infine introduceva per la
prima volta nell’ordinamento il principio secondo cui sui soprassuoli boschivi distrutti o
danneggiati dal fuoco è vietato l’insediamento di costruzioni di qualsiasi tipo e le
relative zone non possono avere una destinazione diversa da quella in atto prima
dell’incendio.
Alla legge n. 47 sono seguite disposizioni di settore inserite in testi legislativi di
ampio e differenziato contenuto. Ad esempio, con la legge n. 431 dell’8 agosto 1984
per la “tutela delle zone di particolare interesse ambientale” è stato imposto il vincolo
paesaggistico indistintamente su tutti i territori coperti da foreste e boschi anche se
percorsi o danneggiati dal fuoco, mentre con la legge n. 49 del 28 febbraio 1990, che
ha dettato le “norme urgenti in materia di finanza locale” sono stati concessi
contributi ad alcune regioni (Liguria, Sicilia, Sardegna) per la realizzazione di sistemi
organici di monitoraggio elettronico permanente a terra, finalizzati alla prevenzione
degli incendi boschivi.
Nel 1993 il problema degli incendi boschivi è stato affrontato con una
produzione legislativa più specifica mediante l’adozione di due decreti legge convertiti
rispettivamente dalle leggi n. 428 del 29 ottobre e n. 456 del 10 novembre. Il primo
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ha dettato norme urgenti per fronteggiare il rischio di incendi nelle aree protette con
destinazione specifica di fondi per gli incendi boschivi attribuiti al Corpo forestale ed ai
Vigili del fuoco. Il secondo ha stanziato mezzi finanziari per l’acquisto di velivoli
antincendio da parte del Servizio nazionale della protezione civile, che era stato
istituito dalla legge n. 225 del 24 febbraio 1992 a fini di tutela dai danni derivanti da
calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi. Già da allora al Servizio era
attribuito il compito di gestire la competenza statale relativa ai servizi aerei di
spegnimento degli incendi boschivi attraverso il Centro operativo aereo unificato.
Un terzo decreto legge convertito dalla legge n. 497 dell’8 agosto 1994,
adottato con urgenza per fronteggiare più efficacemente gli incendi boschivi sul
territorio nazionale, ha disciplinato la gestione operativa e logistica degli aerei
antincendio Canadair, dei centri operativi, delle stazioni forestali antincendio e del
reclutamento di operatori antincendio volontari. Ha inoltre previsto il potenziamento
della flotta elicotteristica in dotazione del C.F.S., delle strutture, delle attrezzature e
dei mezzi terrestri dello stesso Corpo, con contestuale avvio del piano di rilevamento
degli incendi.
Nell’anno seguente, in virtù della legge n. 339 dell’8 agosto 1995, è stato
consentito l’impiego di lavoratori socialmente utili in attività di supporto all’opera di
conservazione e manutenzione del patrimonio boschivo di competenza del C.F.S.
Successivamente, nell’ambito delle campagne antincendio boschivo ed allo
scopo di fronteggiare tempestivamente l’emergenza derivante dagli incendi, le leggi n.
496 del 25 settembre 1996 e n. 228 del 16 luglio 1997, con l’intento di assicurare la
necessaria continuità degli interventi effettuati con mezzi aerei, hanno destinato
ulteriori risorse finanziarie per il potenziamento della flotta aerea statale e per
consentire una migliore organizzazione del servizio di coordinamento effettuato dalla
Protezione civile.
La copiosa, ma a volte frammentaria, normazione descritta in precedenza è
stata recepita ed organicamente sistemata nella già citata legge quadro – sulla quale
si riferirà più avanti – che in buona parte ha abrogato la legislazione precedente.
3.1.2 Normativa comunitaria
Il fenomeno degli incendi boschivi non interessa solo il territorio italiano ma
riguarda quasi tutti i Paesi del sud dell’Europa, provocando in alcuni di essi, come in
Portogallo, Spagna e Francia, gravi conseguenze a causa della violenza e dell’intensità
delle manifestazioni. Solo nei menzionati Paesi nel 2003 è stata percorsa dal fuoco
una superficie totale superiore ai 600.000 ettari di bosco, con numerose vittime tra la
popolazione e gli operatori antincendio.
12
L’attualità dell’interesse comunitario al problema è provata dalla circostanza
che durante il semestre di presidenza italiana, in occasione della riunione dei direttori
delle Organizzazioni della protezione civile, una intera giornata è stata dedicata alla
discussione sulle tematiche in argomento.
Già dal 1992 l’impegno della Comunità in materia si era manifestato con
l’adozione del regolamento n. 2158/1992, relativo alla protezione delle foreste contro
gli incendi – in seguito parzialmente modificato dal regolamento n. 1485/2001 – che,
in quanto immediatamente efficace, è risultato applicabile senza necessità di ulteriori
atti legislativi di recepimento in tutti gli Stati membri.
Con detto regolamento è stata avviata un’azione comune dei Paesi membri per
la protezione delle foreste dagli incendi che ha per obiettivi primari il contenimento del
numero di cause di incendio delle foreste e la riduzione delle superfici colpite. A tal
fine sono stati elaborati i criteri per l’individuazione delle cause di incendio e previsti
sia la creazione ed il miglioramento dei sistemi di prevenzione e di sorveglianza che la
formazione di personale altamente specializzato.
Gli Stati membri hanno inoltre dovuto classificare a livello provinciale il
territorio secondo il grado di rischio di incendio (alto medio, basso), sulla base dei dati
statistici rilevati dal Corpo forestale. Sono definite zone ad alto rischio quelle dove il
fenomeno si presenta con ciclicità, provocando danni gravi all’ambiente; a medio
rischio quelle nelle quali il fenomeno, pur non essendo ciclico, provoca ugualmente
danni rilevanti; le altre zone sono ritenute a basso rischio.
Per quanto concerne il territorio italiano la classificazione, approvata dalla
Commissione europea il 24 giugno 1993, qualifica ad alto rischio tutte le regioni della
fascia tirrenica, del sud e delle isole nel periodo estivo e quelle dell’arco alpino nel
periodo invernale-primaverile.
Alla scadenza del citato regolamento 2158, avvenuta il 31 dicembre 2002, la
Commissione, al fine di evitare un vuoto normativo, pur elaborando nuove strategie di
intervento, ha assunto ulteriori iniziative che si potessero riallacciare alle politiche già
intraprese.
La continuità dell’azione è stata infatti realizzato con l’adozione del
regolamento n. 2152/2003 del 17 novembre 2003, che ha anche assicurato la
copertura delle spese effettuate successivamente al 1° gennaio 2003, a condizione
che gli interventi da finanziarsi non fossero già ultimati al momento dell’entrata in
vigore delle disposizioni comunitarie.
Con quest’ultima normativa si è voluto istituire un sistema armonizzato e
completo per il monitoraggio su tutto il territorio comunitario a lungo termine e su
13
largo ambito, diretto a sviluppare ulteriormente, a fini preventivi, le rilevazioni dei
singoli Stati relative agli incendi boschivi, alle cause di essi ed agli effetti provocati.
Per la realizzazione degli interventi da attuare ai sensi del regolamento
2158/1992, il CIPE, sulla base dei progetti presentati dalle Regioni fino al 1999, ha
approvato programmi annui per la protezione delle foreste dagli incendi a valere sulle
risorse del fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 16 aprile 1987.
Da quella data, ai sensi della legge n. 144 del 17 maggio 1999, i compiti di
gestione tecnica e finanziaria, prima esercitati dal CIPE, sono stati attribuiti alle
Amministrazioni competenti all’approvazione dei programmi, cofinanziati ai sensi del
predetto fondo di rotazione. Pertanto dall’esercizio 2000 le relative funzioni sono
gestite dall’Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l’Unione Europea
(IGRUE).
3.2 Legge quadro n. 353 del 21 novembre 2000
L’adozione della legge n. 353 del 21 novembre 2000, sollecitata dalla stessa
Corte costituzionale, ha posto fine ad una situazione di frammentazione normativa
che creava difficoltà interpretative ed applicative agli operatori del settore con
negative ripercussioni a livello organizzativo-operativo.
Le nuove disposizioni - finalizzate in modo particolare alla conservazione ed
alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo - che costituiscono principi
fondamentali dell’ordinamento a cui la legislazione regionale concorrente avrebbe
dovuto adeguarsi entro breve termine (un anno dall’entrata in vigore della legge
quadro), individuano nella regione il soggetto centrale del sistema, così come stabilito
dal d.lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.
Innanzi tutto, per definire l’ambito di applicazione della normativa, viene
chiarito che per “incendio boschivo” si intende “un fuoco con suscettività ad
espandersi su aree boscate, cespugliate o arboree, comprese eventuali strutture ed
infrastrutture poste all’interno delle predette aree oppure su terreni coltivati o incolti e
pascoli limitrofi a dette aree” (art. 2).
Pertanto, a partire dal 2001 si rilevano come incendi boschivi anche quelli che
non percorrono bosco ma possono potenzialmente interessarlo, sviluppandosi su aree
ad esso contigue.
Le azioni di contrasto agli incendi consistono in “attività di previsione,
prevenzione e lotta attiva con mezzi da terra e aerei nonché in attività di formazione,
informazione ed educazione ambientale” (art. 1).
14
Tutti gli interventi devono eseguirsi in conformità del piano regionale di
programmazione, che deve essere predisposto sulla base di linee guida e direttive
deliberate del Consiglio dei Ministri.
Nello strumento programmatorio sono individuate (art.3):
- le cause determinanti ed i fattori che facilitano l’incendio;
- le aree percorse dal fuoco nell’anno precedente rappresentate in cartografia;
- le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate in cartografie tematiche;
- i periodi a rischio di incendio boschivo e gli indici di pericolosità fissati;
- le azioni determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendi nelle aree e
nei periodi a rischio;
- gli interventi per la previsione e prevenzione degli incendi boschivi anche
attraverso sistemi di monitoraggio satellitare;
- la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane
nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi;
- la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco
nonché di adeguate fonti di approvvigionamento idrico;
- le operazioni silvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco, con facoltà di
previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente in particolare
nelle aree a più elevato rischio;
- le esigenze formative e la relativa programmazione;
- le attività informative;
- le previsioni economico-finanziarie delle attività previste nel piano stesso.
Nei piani regionali è inclusa una peculiare sezione, predisposta d’intesa con gli
enti e sentito il C.F.S., per la tutela delle aree protette regionali, nell’ambito delle
quali le attività di previsione e prevenzione sono demandate agli stessi soggetti
gestori. Per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato il Ministero dell’ambiente,
d’intesa con le regioni, su proposta degli enti e sentito il C.F.S., redige un apposito
piano che deve essere recepito nello strumento regionale per costituirne una sezione
speciale (art. 8).
Nelle more dell’approvazione dei documenti di programmazione hanno
mantenuto la loro efficacia i piani antincendio boschivi già approvati dalle regioni in
attuazione del regolamento C.E.E. n. 2158/1992 in precedenza citato.
Per tale motivo, è rimasta di fatto inapplicata la disposizione che attribuiva al
Dipartimento per la protezione civile, in caso di inadempienza delle regioni
sull’adozione dei piani, il compito di predisporre ”anche a livello interprovinciale, le
attività di emergenza per lo spegnimento degli incendi boschivi, tenendo conto delle
strutture operative delle province, dei comuni e delle comunità montane” (art. 3).
15
La legge quadro indica poi le necessarie finalità da perseguire con l’attività di
previsione e di prevenzione del rischio di incendi boschivi (art.4).
Con la prima attività si individuano le aree, i periodi di rischio e gli indici di
pericolosità e si approntano i dispositivi funzionali per realizzare la lotta attiva”. La
prevenzione consiste invece “nel porre in essere azioni mirate a ridurre le cause ed il
potenziale innesco di incendi nonché interventi finalizzati alla mitigazione dei danni
conseguenti. A tale fine devono essere utilizzati tutti i sistemi ed i mezzi di controllo e
vigilanza delle aree a rischio ed in generale le tecnologie per il monitoraggio del
territorio, nonché interventi culturali idonei a migliorare l’assetto vegetazionale degli
ambienti”.
Quanto sopra presuppone la predisposizione da parte delle regioni di apposite
planimetrie relative alle aree a rischio delle quali deve tenersi conto nell’esercizio delle
competenze regionali in materia di urbanistica e pianificazione territoriale. Le
province, le comunità montane ed i comuni attuano le attività di previsione e di
prevenzione nel rispetto delle attribuzioni conferite dalle regioni.
Nell’ambito dell’attività formativa, la legge quadro conferma la competenza
regionale per l’organizzazione di corsi di carattere tecnico-pratico ed individua
nell’integrazione dei programmi didattici delle scuole, da effettuarsi d’intesa tra Stato
e regioni, uno strumento idoneo per perseguire un’effettiva educazione ambientale
(art. 5).
Dispone inoltre che le amministrazioni statali, regionali e gli enti locali,
ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, debbano promuovere “l’informazione
alla popolazione in merito alle cause determinanti l’innesco di incendi ed alle norme
comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo (art. 6).
Per quanto riguarda gli interventi di lotta attiva viene precisato che i medesimi
comprendono “le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e
spegnimento con mezzi da terra ed aerei” (art. 7).
Avvalendosi del Centro operativo aereo unificato (COAU), il Dipartimento della
protezione civile garantisce e coordina sul territorio nazionale le attività aeree di
spegnimento assicurando l’operatività della flotta di proprietà statale e provvedendo
al potenziamento ed all’ammodernamento di questa.
Per maggiore efficacia degli interventi dei mezzi aerei le operazioni a terra di
spegnimento degli incendi boschivi sono invece coordinate dalle regioni stesse che,
nell’esercizio di questa competenza, possono avvalersi dei centri operativi antincendio
(COA) del CFS.
Al fine di consentire il funzionale coordinamento delle strutture antincendio
regionali e statali è prevista l’istituzione, in ogni regione, di sale operative unificate
16
permanenti (SOUP) con operatività di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio
boschivo.
Nella lotta attiva le regioni, oltre alle proprie strutture ed i mezzi aerei di
supporto all’attività delle squadre a terra, possono utilizzare: risorse, mezzi e
personale del CNVVF e del CFS in base ad accordi di programma; personale
appartenente ad organizzazioni di volontariato, dotato di adeguata preparazione
professionale e di certificata idoneità fisica; mezzi aerei di altre regioni in base ad
accordi di programma; infine, in caso di riconosciuta ed urgente necessità risorse,
mezzi e personale delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato, richiedendole
all’autorità competente.
La parte della legge concernente “divieti, prescrizioni e sanzioni”, contiene
alcune disposizioni di estremo rilievo relativamente alle zone boschive già percorse dal
fuoco (art.10).
Oltre all’ampliamento dei divieti ed all’aggravio di sanzioni già previste, la
normativa dispone innanzi tutto che le medesime zone “non possono avere una
destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni”. Per
l’efficacia della previsione è prescritto che negli atti di compravendita di aree e
immobili situati nelle predette zone stipulati nello stesso periodo di tempo debba
essere espressamente richiamato il vincolo a pena di nullità dell’atto.
E’ inoltre vietata per dieci anni la realizzazione di edifici, strutture ed
infrastrutture per insediamenti civili o attività produttive e per cinque anni non sono
consentite nei predetti soprassuoli attività di rimboschimento e di ingegneria
ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, escluse particolari situazioni
nelle quali siano necessari interventi urgenti a causa di dissesto idrogeologico o per
tutela di valori ambientali o paesaggistici.
Nelle stesse zone non sono infine consentiti il pascolo e la caccia.
Presupposto per l’applicazione della specifica normativa è la realizzazione di un
apposito catasto delle aree percorse dal fuoco da realizzarsi a cura dei comuni, ai
quali incombeva l’obbligo, rimasto per i più inadempiuto, di provvedere nel termine di
novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di previsione,
prevenzione e lotta attiva, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal CFS. Divenuti
definitivi gli elenchi delle zone e le relative perimetrazioni, la cancellazione dei vincoli
imposti è ammessa solo dopo che siano trascorsi i periodi indicati per ciascun divieto.
In presenza di trasgressione al divieto di realizzare opere edilizie, il giudice
nella sentenza di condanna dispone la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi
a spese del responsabile. Se quest’ultimo esercita attività turistiche è anche disposta
la revoca della licenza, dell’autorizzazione o del provvedimento amministrativo che
17
consente l’esercizio dell’attività stessa. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono
raddoppiate se il contravventore appartiene alle categoria di persone impiegate nella
prevenzione o lotta attiva agli incendi boschivi.
In ogni caso, può essere fatto valere il diritto al risarcimento del danno
ambientale, alla cui determinazione concorrono l’ammontare delle spese sostenute
per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.
La responsabilità di innesco d’incendio viene anche pesantemente sanzionata a
livello penale, con l’introduzione nel codice di un nuovo articolo (art. 423 bis) che
configura un caso specifico di reato per gli incendi boschivi (art. 11).
Si prevede infatti che “chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste
ovvero su vivai forestali è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Se
l’incendio è causato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Le
pene previste sono aumentate se dall’incendio deriva pericolo per edifici o danno su
aree protette. Le pene sono aumentate della metà se dall’incendio deriva un danno
grave, esteso e persistente all’ambiente”.
Nell’ultima parte la legge definisce i rapporti finanziari tra Stato e regioni
susseguenti alle nuove attribuzioni di competenze e, in merito alla quantificazione del
finanziamento per le attività statali, fa rinvio alle leggi finanziarie a decorrere
dall’esercizio 2003, precisando che per gli oneri derivanti dalle attività di informazione
e di lotta attiva dovrà provvedersi nei limiti degli ordinari stanziamenti già assegnati
alle amministrazioni competenti (art. 12).
Si demanda infine al Dipartimento della protezione civile il compito di
effettuare la ricognizione delle somme del bilancio dello Stato assegnate alle regioni e
dalle stesse, in tutto o in parte, non utilizzate entro diciotto mesi dall’assegnazione e
la relativa competenza di provvedere alla revoca laddove si riscontri il mancato
utilizzo da parte degli assegnatari. Le somme recuperate possono essere impiegate
per esigenze connesse e volte, in particolare, ad eliminare situazioni di pericolo non
fronteggiabili in sede locale.
4.Competenze dei centri di responsabilità e loro articolazione
Nelle pagine che precedono sono stati già indicati i centri di responsabilità a
livello statale coinvolti nelle attività di programmazione, prevenzione e lotta attiva agli
incendi boschivi e nel contempo delineati sommariamente gli ambiti delle loro
rispettive competenze.
Si è posto anche in evidenza che, comunque, le regioni, secondo il legislatore,
debbono fornire l’impulso primario per avviare l’intero sistema e predisporre poi i
18
necessari interventi utilizzando mezzi (terrestri ed aerei) e personale di loro
appartenenza.
A livello statale la funzione determinante di coordinamento e monitoraggio è
stata attribuita al Dipartimento per la protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, che gestisce direttamente anche gli interventi aerei effettuati con i mezzi
di proprietà.
Va ricordato che in Italia l’organizzazione del sistema di protezione civile è
disciplinata dalle disposizioni della legge 24 febbraio 1992, n. 225, tuttora in vigore,
integrate dagli articoli 107 e 108 del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998,
che, in sostanza, hanno attribuito le competenze statali in materia alle regioni, alle
province ed ai comuni. Tale processo di decentramento è stato poi consolidato dalla
legge costituzionale approvata l’8 marzo 2001 recante “modifiche al titolo V della
parte seconda della Costituzione”.
Come accennato, per quanto concerne la materia degli incendi boschivi, la
ripartizione fra i diversi livelli di governo ha trovato un punto di equilibrio, concertato
e condiviso, nella legge quadro 21 novembre 2000, n. 353.
Per quanto attiene all’esercizio del potere di coordinamento di cui all’art. 5 della
legge n. 410 del 23 novembre 2001, si segnala che recentemente, in data 26 maggio
2004, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato gli indirizzi operativi per
fronteggiare il grave fenomeno degli incendi boschivi a cui le regioni devono attenersi
nell’approntare gli interventi di lotta attiva.
Il compito di disporre l’utilizzazione della flotta aerea antincendio dello Stato è
affidato al Centro operativo aereo Unificato (C.O.A.U.) che costituisce la componente
attiva di riferimento per tutti gli interventi aerei nelle molteplici esigenze della
protezione civile.
Il COAU, articolato in ufficio di coordinamento, sala operativa e servizio di
veglia meteorologica, impiega funzionari del CFS, ufficiali superiori dell’Aeronautica
militare e rappresentanti del CNVVF.
D’intesa con le regioni e con il CFS, questa struttura pianifica il rischieramento
degli aeromobili nelle aree a rischio di incendio.
Nell’attività operativa il COAU è coadiuvato sia dal Centro funzionale che
dall’Ufficio pianificazione, valutazione e prevenzione dei rischi. Al primo è attribuito il
compito di effettuare il monitoraggio continuo degli elementi meteorologici e
vegetazionali capaci di determinare le condizioni favorevoli all’innesco ed alla
propagazione del fuoco, mentre il secondo effettua studi, ricerche ed analisi
statistiche.
19
L’altro centro di responsabilità maggiormente coinvolto nella lotta agli incendi
boschivi è il Corpo Forestale dello Stato del Ministero delle politiche agricole e
forestali, istituzionalmente specializzato nella difesa del patrimonio agroforestale,
nella tutela dell’ambiente, nel controllo del territorio, con particolare riferimento alle
aree rurali e montane.
I compiti che la legge n. 353/2000 gli ha attribuito sono numerosi e di varia
natura, sia a livello generale che regionale.
Infatti, esso collabora con le regioni nelle operazioni di spegnimento a terra;
esegue interventi a livello nazionale per il contrasto degli incendi con mezzi aerei;
provvede alla formazione di personale specializzato; effettua attività d’informazione
sul fenomeno.
Nelle operazioni di prevenzione e spegnimento aereo si avvale del Centro
operativo aeromobili (COA), che dispone di una propria flotta elicotteristica e di
personale addetto. Il Centro coordina la propria attività con quella del COAU, attivo 24
ore al giorno per tutto l’anno ed è collegato con le Sale operative unificate permanenti
(SOUP), previste in ciascuna regione dalla legge per la gestione di tutte le emergenze.
Le altre competenze affidate al CFS – finalizzate in particolare alla definizione
di modalità di intervento sempre più efficaci - consistono nello studio del fenomeno
(statistiche, censimento, identificazione delle aree percorse dal fuoco, ecc.), nella
rilevazione topografica delle aree allo scopo di fornire ai comuni indicazioni
nell’identificazione dei luoghi da vincolare, nella redazione dell’inventario forestale
dello Stato.
Un apposito Nucleo investigativo antincendio boschivo (NIAB), che utilizza a
livello periferico i Nuclei investigativi di polizia ambientale e forestale (NIPAF), effettua
le operazioni di polizia giudiziaria nell’opera di prevenzione e repressione degli illeciti e
dei reati connessi al fenomeno.
La legge quadro prevede inoltre che il CFS venga sentito nella predisposizione
dell’apposito piano redatto dal Ministero dell’ambiente d’intesa con le regioni per la
salvaguardia delle aree statali protette.
Per gli interventi antincendio da effettuarsi a terra, ed in particolare per quelli
di pronto intervento attivati su segnalazioni di emergenze ambientali, il CFS utilizza la
Centrale operativa nazionale che è collegata con le strutture periferiche, articolate in
tre livelli.
Il Centro Operativo Regionale (COR) coordina l’intervento terrestre di tutte le
forze preposte e attiva il concorso aereo nazionale e regionale; le strutture intermedie
agiscono con funzioni di organizzazione, di coordinamento e di intervento diretto; sul
territorio operano i Comandi di stazione che organizzano le prime squadre di
20
intervento con operai e volontari e forniscono le notizie degli incendi ai Centri
operativi di livello superiore (Coordinamenti provinciali, distrettuali e territoriali per
l’ambiente).
Con minore definizione la legge quadro ha delimitato l’apporto nell’attività in
esame del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previsto dalla normativa come
intervento di collaborazione alle regioni regolato da accordi di programma, non
rientrando – come in precedenza accennato - lo spegnimento degli incendi boschivi
tra i compiti di istituto in senso stretto. Tuttavia, nella realtà, la presenza dei vigili del
fuoco, istituzionalmente preposti alla tutela della vita umana, viene spesso richiesta,
atteso che nel territorio italiano, caratterizzato da una alta densità di popolazione, di
solito sulle superfici boschive insistono anche costruzioni edilizie, con esposizione a
rischio di persone ed animali.
In linea di principio pertanto la partecipazione del CNVVF alle campagne
antincendio boschivo dovrebbe avvenire solo con l’utilizzo di “squadre operative
aggiuntive”, dotate di mezzi con caratteristiche particolari (fuoristrada) e differenziati
rispetto a quelli di soccorso impiegati nei centri urbani o nelle campagne
(autopompe).
Negli ultimi anni le modalità degli interventi del Corpo sono state
regolamentate da convenzioni stipulate con le regioni, che solo in pochi casi hanno
fatto ricorso a tale strumento di accordo.
Disposizioni contenute in leggi od ordinanze hanno però previsto interventi
straordinari del CNVVF, che ha effettuato un potenziamento organizzativo
concretizzatosi con l’attivazione di alcune particolari misure. Innanzi tutto è stata
disposta l’apertura di distaccamenti stagionali sul territorio, al fine di soddisfare le
esigenze di soccorso connesse all’aumento delle presenze turistiche in zone ad elevato
rischio di incendi boschivi. Inoltre si è proceduto alla formazione di squadre operative
aggiuntive, con unità preposte prevalentemente al soccorso per incendi boschivi,
attrezzate con autobotti fuoristrada e dislocate su basi stagionali messe a disposizione
dagli enti locali ovvero aggregate a presidi di vigili già esistenti.
Per completezza di esposizione va ora segnalato che alla lotta antincendio
terrestre, oltre al personale del CFS e del CNVVF - che costituiscono le due strutture
portanti dell’attività e rappresentano forze qualificate e specializzate nei rispettivi
ambiti professionali - partecipano anche altri operatori.
Nell’Italia centro-meridionale intervengono le amministrazioni provinciali, le
comunità montane e le amministrazioni comunali mediante proprio personale, con
una articolazione del servizio strutturata in funzione delle diverse realtà periferiche.
21
Detti enti mettono a disposizione un contingente di operai, assunti a tempo
determinato o indeterminato, proveniente dal comparto agricolo-forestale, che viene
impiegato in attività di manutenzione dei complessi boscati, di avvistamento e di
spegnimento degli incendi, in ottemperanza ai piani di forestazione ed ai piani
antincendio adottati da ciascuna regione.
Le squadre di operai, attivate e coordinate dai comandi stazioni forestali,
costituiscono le unità periferiche operative che durante l’intervento attivo sul fuoco
agiscono sinergicamente con gli stessi comandi.
Recentemente sono stati impiegati nell’attività antincendio anche “lavoratori
socialmente utili” in fase di stabilizzazione, mediante appositi progetti finanziati dallo
Stato, dalle regioni e dai comuni.
Al contrario, nelle regioni settentrionali un posto di rilievo è occupato dal
“volontariato”, organizzato in associazioni iscritte in appositi elenchi istituiti in
applicazione della specifica normativa, o in corpi di volontariato specializzati. Ad essi
sono attribuiti compiti di avvistamento e di spegnimento, esercitati in funzione
dell’organizzazione interna, delle specializzazioni, dei requisiti e delle dotazioni
strumentali possedute.
5. Dati finanziari
L’analisi dei dati finanziari non può offrire validi elementi di giudizio di ordine
generale per la valutazione della gestione sotto il profilo della efficienza, efficacia ed
economicità.
L’articolazione delle numerose competenze statali e regionali in materia di
incendi boschivi, che si integrano nell’ambito dello stesso procedimento (di
programmazione, prevenzione e lotta attiva), spesso non consente di individuare “la
quota di responsabilità” da attribuire ai diversi soggetti coinvolti nella gestione,
rendendo in tal modo improprio qualsiasi giudizio sul funzionamento delle strutture e
sull’utilizzo dei mezzi impegnati.
D’altra parte, va considerato che le stime sull’economicità dell’azione
presuppongono necessariamente la conoscenza dei costi sopportati per l’esercizio
della funzione che, nella fattispecie, non sono invece quantificabili in termini globali.
Infatti, il personale ed i mezzi impegnati non sono esclusivamente utilizzati nella lotta
agli incendi boschivi, cosicché le maggiore consistenza dei relativi oneri viene spesso
imputata a capitoli sui quali i soggetti coinvolti nel procedimento fanno gravare le
spese per l’ordinaria amministrazione. Peraltro, anche alcuni capitoli con specifica
denominazione hanno natura promiscua, circostanza questa che talora non consente
22
di individuare agevolmente la vera destinazione in sede di assunzione degli impegni,
rendendo in tale modo problematica la quantificazione dei mezzi finanziari
effettivamente impiegati per l’esercizio delle diverse competenze.
Per quanto sopra considerato, l’uso di indicatori finanziari per la verifica
dell’economicità della gestione sovente non offre utili riscontri.
I dati riportati nelle tabelle che seguono forniscono, comunque, elementi
conoscitivi in ordine alla consistenza degli stanziamenti dei fondi ed ai tempi di
utilizzazione degli stessi.
5.1 Assegnazione di risorse finanziarie alle regioni
In conformità a quanto disposto dall’art. 12 della legge quadro, il Ministro del
tesoro ha trasferito, nella apposita unità previsionali di base del centro di
responsabilità n. 20 “Protezione civile” nello stato di previsione del Ministero stesso
relativo all’esercizio 2000, le risorse finanziarie da assegnare alle regioni per lo
svolgimento delle funzioni conferite ai fini della conservazione e della difesa dagli
incendi del patrimonio boschivo nazionale.
Per le medesime finalità le regioni utilizzano anche fondi regionali, devoluti in
buona parte alla copertura delle spese per l’acquisizione delle strutture e per
l’effettuazione degli interventi da assumere nelle fasi di emergenza. I mezzi finanziari
che i regolamenti comunitari in precedenza citati assegnano agli enti regionali, sono
invece destinati alla ricostruzione dei boschi danneggiati, alla predisposizione di
banche-dati, all’acquisto di attrezzature e strumenti, agli interventi di prevenzione.
In sede di prima applicazione della legge n. 353 è stata disposta, per il triennio
2000/2002, l’assegnazione alle regioni della somma di £. 20 miliardi annui, di cui £.
10 miliardi ripartiti proporzionalmente al patrimonio boschivo e £. 10 miliardi suddivisi
in quote inversamente proporzionali al rapporto tra superficie percorsa dal fuoco e
superficie regionale boscata.
23
A decorrere dall’anno finanziario 2003 le leggi finanziarie hanno recato uno
stanziamento di €. 10.329.138, pari quindi all’importo concesso negli esercizi
precedenti, che però risulta leggermente variato in diminuzione nell’esercizio 2004 per
effetto della legge n. 191/2004 (tabella 2).
Bilancio del Ministero dell’Economia e delle Finanze Tabella n. 2
Capitolo di spesa: 3744 (es. fin. 2000 - istituzione del capitolo – e 2001) – 2820 (es. fin. 2002, 2003 e 2004)
Denominazione: Somma da assegnare alle Regioni per lo svolgimento delle funzioni conferite ai fini della conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale
Esercizio finanziario 2000 2001 2002 2003 2004
Stanziamenti definitivi di competenza
10.329.137 10.329.137
(a) 10.329.137 10.329.000
9.919.000 (d)
Residui passivi iniziali 0 10.329.137 10.329.137 5.300.457 5.300.457
Massa
spendib
ile Totale 10.329.137 20.658.275 20.658.274 15.629.457 15.219.457
Autorizzazione di cassa definitiva
0 10.329.137 10.329.138 10.329.000 9.919.000
Impegni 10.329.137 10.329.137 10.329.000 9.919.000
Mandato diretto 0 10.329.137
(b) 10.329.137
(b) 10.329.000
(c) 9.919.000
(e)
Pagam
enti
Ordine di accreditamento 0 0 0 0 0
Economie 0 0
5.028.679 (f)
0 0
Residui passivi finali 10.329.137 10.329.137 5.300.457 5.300.457 5.300.457
a): con variazione di bilancio b): in conto residui c): di cui € 5.028.542,81 in c/competenza e € 5.300.457,19 in c/residui d): sullo stanziamento iniziale di € 10.329.000,00 è stata apportata una variazione in diminuzione di
€ 410.000,00 per effetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 6, della legge 191/2004 e): di cui € 4.618.542,81 in c/competenza e € 5.300,457,19 in c/residui f): le quote del finanziamento, individuate con il riparto previsto dalla legge quadro, sono state attribuite
alle Regioni in misura inferiore (circa il 50%) per effetto delle disposizioni limitative di cui al decreto legge 194/2002
Si evince dalla tabella precedente che le disponibilità - prima iscritte nel
capitolo 3744 negli esercizi 2000/2001 e poi successivamente per rinumerazione nel
capitolo 2820 – sono state effettivamente attribuite alle regioni solo dall’anno 2001 e
che nell’anno successivo, a causa dei provvedimenti taglia-spese (decreto-legge n.
194/2002), il 50% delle stesse è andato in economia.
Nel corso dei singoli esercizi la massa spendibile è stata interamente utilizzata
nel limiti delle autorizzazioni di cassa con contestuale impegno e pagamento.
La ripartizione dei fondi tra le regioni è avvenuta con decreti del Ministro
dell’economia e delle finanze nel rispetto dei già menzionati parametri indicati dalla
legge.
24
Nella tabella che segue è analiticamente indicata la distribuzione delle risorse
fra le diverse regioni (tabella 3).
Tabella n. 3
Decreto MEF 1 agosto 2001 Decreto MEF
6 giugno 2003 (*) Decreto MEF
9 settembre 2003 Decreto MEF
9 settembre 2004 REGIONI E.F. 2000 % E.F. 2001 % E.F. 2002 % E.F. 2003 % E.F. 2004 %
Totale %
Piemonte 550.862 5 569.652 6 292.807 6 571.530 6 543.650 5 2.528.500 5
Valle d’Aosta 399,402 4 456.152 4 201.742 4 778.870 8 331.760 3 2.167.926 5
Lombardia 465.496 5 467.831 5 239.632 5 484.460 5 515.540 5 2.172.958 5
Trentino-Alto Adige 1.412.095 14 1.913.327 19 1.118.969 21 1.754.880 17 1.705.250 17 7.904.520 17
Veneto 523.061 5 581.017 6 310.972 6 570.410 6 557.490 6 2.542.950 6
Friuli-Venezia Giulia 338.733 3 366.402 4 195.263 4 571.810 6 360.100 4 1.832.308 4
Liguria 264.214 3 264.459 3 133.942 3 261.760 3 246.680 2 1.171.056 3
Emilia-Romagna 750.989 7 826.611 8 425.490 8 840.060 8 1.280.830 13 4.123.981 9
Toscana 807.789 8 792.171 8 408.141 8 802.770 8 746.170 8 3.557.041 8
Umbria 851.816 8 711.881 7 308.737 6 528.000 5 522.270 5 2.922.704 6
Marche 634.069 6 469.126 5 206,646 4 349.050 3 377.070 4 2.035.962 4
Lazio 362.996 4 337.729 3 170.082 3 333.780 3 308.820 3 1.513.407 3
Abruzzo 419.684 4 335.774 3 159,482 3 303.640 3 315.820 3 1.534.400 3
Molise 668.118 6 438.247 4 208.085 4 406.080 4 389.950 4 2.110480 5
Campania 291.853 3 271.663 3 140.098 3 275.310 3 256.400 3 1.235.324 3
Puglia 118.280 1 108.484 1 56.291 1 107.970 1 103.750 1 494.775 1
Basilicata 269.432 3 239.119 2 120.171 2 231.250 2 223.300 2 1.083.271 2
Calabria 378.814 4 369.468 4 188.255 4 364.410 4 357.070 4 1.658.018 4
Sicilia 175.196 2 172.701 2 87.739 2 170.500 2 167.610 2 773.746 2
Sardegna 646.238 6 637.277 6 327.913 6 622.460 6 609.470 6 2.843.358 6
Totali 10.329.138 100 10.329.089 100 5.300.457 100 10.329.000 100 9.919.000 100 46.206.684 100
(*) Le quote del finanziamento, individuate con il riparto previsto dalla legge quadro, sono state attribuite alle Regioni in misura inferiore (circa il 50%) per effetto delle disposizioni limitative di cui al decreto legge 194/2002
Per gli esercizi 2000/2001 si è provveduto all’assegnazione con decreto del 1°
agosto 2001 che ha destinato alla Regione Trentino-Alto Adige la quota maggiore
delle disponibilità, nel primo e nel secondo anno pari rispettivamente a circa il 14% ed
al 19% del totale.
Per i due esercizi successivi, 2002/2003, la ripartizione è stata effettuata con
decreti del 6 giugno 2003 e del 9 settembre 2003, con i quali è stata confermata la
prevalenza delle assegnazioni a favore della stessa regione che, in termini percentuali,
hanno raggiunto rispettivamente nei due anni oltre il 21% e quasi il 17% dell’intera
disponibilità.
Da ultimo il decreto 8 settembre 2004, che ha provveduto per l’anno 2004,
oltre a confermare il livello di assegnazione per il Trentino-Alto Adige con una
percentuale del 17%, ha incrementato di circa 1/3, rispetto all’anno precedente, il
contributo attribuito alla Regione Emilia-Romagna.
Dall’analisi degli stessi dati rappresentati in termini percentuali emerge un
primo elemento che sembra contraddittorio.
25
Nel quadriennio considerato, infatti, le Regioni che meno hanno beneficiato dei
fondi statali sono state nell’ordine, la Puglia (1,0%), la Sicilia (1,7%), la Basilicata
(2,3%), la Liguria (2,5%), la Campania (2,7%), la Calabria (3,6%), con
un’attribuzione inferiore a quella disposta a favore della Valle d’Aosta (4,7%): si tratta
delle Regioni che - secondo le rilevazioni del CFS in precedenza commentate - hanno
subito negli anni considerati maggiori danni a causa degli incendi boschivi per numero
di combustioni e di ettari percorsi dal fuoco. Al contrario, la Regione Trentino-Alto
Adige che, nello stesso periodo insieme alla Regione Valle d’Aosta, è stata
limitatamente interessata dal fenomeno, ha potuto usufruire della maggiore
consistenza delle assegnazioni effettuate.
Alla luce delle esperienze maturate e degli accadimenti verificatisi nei primi
anni di applicazione della legge quadro, sembrerebbe quindi opportuna una revisione
della normativa sui criteri di ripartizione dei fondi che, attualmente, attribuisce di fatto
maggiore valenza al complesso degli ettari boschivi esistente nel territorio regionale
piuttosto che ai danni effettivamente provocati dagli incendi.
Comunque, va segnalato che in sede di Conferenza Stato-Regioni, in data 12
giugno 2003, è stata approvata una modifica – proposta all’unanimità delle regioni
stesse - al meccanismo attuale (art. 12 c. 3 L. 353/2000) che tiene in considerazione
anche l’efficacia dell’organizzazione nell’affrontare il problema degli incendi boschivi
con i fondi regionali.
5.2 Spese per interventi del CFS nella prevenzione e lotta agli incendi boschivi
Nel quadriennio preso in esame dall’indagine il Corpo Forestale dello Stato ha
provveduto “in parte” all’esercizio delle competenze assegnate (si rammenta che gli
oneri in termini globali non sono definibili), utilizzando le disponibilità iscritte nel
capitolo di natura promiscua n. 8212 dei bilanci 2001/2002 con la denominazione
“spese per gli interventi nella prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi, per le
attività di protezione civile connesse con gli effetti del sisma nelle aree delle Marche e
dell’Umbria, per l’addestramento del personale, per l’acquisto, noleggio,
manutenzione ed esercizio di mezzi aerei e terrestri in appoggio, di impianti e di
attrezzature”. Il capitolo ha poi assunto la numerazione 7923 negli esercizi finanziari
2003/2004.
26
Le variazioni degli stanziamenti complessivi iscritti sono state determinate da
alcune leggi, entrate in vigore dal 1998 al 2002, che hanno progressivamente
accresciuto i finanziamenti disponibili (tabella 4).
Stanziamento assegnato dalla legge per attività AIB Tabella n. 4
Assegnazione stanziamento
Esercizio finanziario
Legge 61/1998
Legge 226/1998
Legge 122/2001
Legge 118/2002
(*)
Totale stanziamento
2001 18.075.991 10.329.138 7.746.853 36.151.983
2002 18.075.991 20.658.276 25.822.844 64.557.111
2003 18.075.991 20.658.276 25.822.844 64.557.111
2004 18.075.991 25.822.844 43.898.835
Totali quadriennio 72.303.966 10.329.138 49.063.405 77.468.532 209.165.041
(*) La spesa prevista dalla legge 118/2002 per gli esercizi finanziari 2003 e 2004 è confluita nel “FUI in agricoltura, foreste e pesca” in applicazione dell’art. 46 della L. 448/2002. Successivamente il Ministro delle politiche agricole e forestali ha provveduto a chiedere alle Commissioni parlamentari competenti il preventivo assenso al riparto delle disponibilità sul FUI. Pertanto, il MEF ha apportato variazioni di bilancio recanti ripartizione in capitoli delle UPB del Ministero con l’assegnazione di risorse anche sul capitolo 7923 (spese per interventi del Corpo Forestale dello Stato nella lotta AIB…) e 7929 (Fondo da ripartire per la lotta AIB)
Stanziamento effettivo assegnato in bilancio sul capitolo 8212/7923
Assegnazione stanziamento
Esercizio finanziario
Legge 61/1998
Legge 226/1998
Legge 122/2001
Legge 118/2002
(*)
Variazioni
(**) Totale
stanziamento
2001 18.075.991 10.329.138 5.727.507 1.044.507 35.177.144
2002 18.075.991 14.977.250 19.355.870 2.656.528 55.065.639
2003 18.075.991 14.977.250 8.082.844 -702.915 40.433.170
2004 18.075.991 5.154.633 1.358.542
8.550.000
33.139.166
Totali quadriennio
72.303.966 10.329.138 35.682.007 32.593.347 12.906.661 163.815.119
(*)Le risorse attribuite dalla Legge 118/2002 sono state imputate sul capitolo 7929 “Fondo da ripartire per la lotta agli incendi boschivi”, il MEF ha provveduto al riparto su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali assegnando con variazioni di bilancio risorse su varie UPB connesse all’attività AIB, tra cui il capitolo 7923, da utilizzare sia per investimenti che per spese di funzionamento come modificato dall’art. 4 c. 17 della legge 350/2003. (**)Tra le variazioni apportate nel 2002 risulta anche la reiscrizione in bilancio per somma perente relativa al pagamento del “monitoraggio Duna Feniglia” impegnata nel 1994 (DM 1069/1994). La variazione in diminuzione del 2003 è relativa ai fondi trasferiti sul capitolo 7950 (informatica) di € 1.500.000. La variazione in aumento dell’esercizio finanziario 2004 – pari a € 8.550.000 – è stata assegnata dalla ripartizione del FUI in agricoltura, foreste e pesca.
Nel periodo considerato, gli stanziamenti definitivi di competenza attribuiti al
capitolo sono stati pari a € 163.815.119 (su una previsione legislativa per attività AIB
pari a € 209.165.040), con una ripartizione annuale piuttosto regolare che è andata
sensibilmente crescendo solo nel 2002 fino a € 55.065.639 (tabella 5).
La massa spendibile, determinata nella sua totalità in € 333.027.143, è
rimasta anch’essa nel tempo piuttosto costante, passando nel quadriennio da €
82.788.297 a € 81.966.108, andamento questo da ricondursi sostanzialmente al
livello costantemente alto dei residui passivi iniziali, accertati in € 47.611.153 nel
2001 e in € 48.826.942 nel 2004.
Pur in presenza di tale situazione si è verificato nello stesso periodo –
contrariamente a quanto normalmente accade - un aumento della disponibilità di
27
cassa, nel complesso quantificata in € 280.699.283, con autorizzazioni crescenti da €
59.900.129 a € 70.894.322.
Questa circostanza positiva non ha tuttavia incentivato lo smaltimento dei
residui passivi finali, accertati in € 30.091.668 nell’esercizio finanziario 2001 ed in €
29.419.182 in quello 2004.
I pagamenti complessivi relativi al quadriennio, effettuati sia con mandato
diretto che con ordine di accreditamento, hanno raggiunto € 186.179.642, con
un’erogazione massima nell’esercizio 2004 per un importo di € 52.534.245.
Tabella n. 5
Bilancio del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Corpo Forestale dello Stato Capitolo di spesa: 8212 (es. fin. 2000 e 2001) – 7923 (es. fin. 2002, 2003 e 2004)
Denominazione: Spese per interventi del Corpo Forestale dello Stato nella prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi; per le attività di protezione civile connesse con gli effetti del sisma nelle aree delle Marche e dell’Umbria; per l’addestramento del personale; per l’acquisto, noleggio, manutenzione ed esercizio di mezzi aerei e terrestri in appoggio, di impianti e di attrezzature
Esercizio finanziario 2001 2002 2003 2004 Totale
Stanziamenti definitivi di competenza
35.177.144 55.065.639 40.433.170 33.139.166
(a) 163.815.119
Residui passivi iniziali 47.611.153 30.091.668 42.682.261 48.826.942 169.212.024
Massa
spendib
ile Totale 82.788.297 85.157.307 83.115.431 81.966.108 333.027.143
Autorizzazione di cassa definitiva
59.900.129 84.484.302 65.420.830 70.894.322 280.699.283
Mandato diretto 36.876.402 24.764.746 28.213.790 42.227.421 132.082.359
Pagam
enti
Ordine di accreditamento
13.666.074 17.707.369 12.417.016 10.306.824 54.097.283
Economie 2.154.153 2.931 457.683 12.681
Residui passivi finali 30.091.668 42.682.261 42.026.942 29.419.182
a): di cui € 18.075.991 spese vincolate L. 61/1998 (P.G.02). Il piano gestionale vincolato è stato adottato soltanto a partire dal 2004.
La natura promiscua del capitolo ha reso necessaria l’attribuzione dei fondi alle
diverse attività indicate nella denominazione del capitolo stesso, che è stata effettuata
dall’ufficio istruttore sulla base degli impegni assunti nel corso degli esercizi (tabella
6). Per l’esercizio 2004 il dato è stato trasmesso dall’amministrazione senza l’invio dei
decreti di impegno.
Impegni di spesa assunti sul capitolo 8212/7923 Tabella n. 6
Acquisto, noleggio e manutenzione Esercizio
finanziario Impegni
Prevenzione e lotta Incendi
boschivi
Addestramento personale
Mezzi aerei
Mezzi terrestri
Impianti e attrezzature
Varie
2001 31.481.618 3% 90% 6% 1%
2002 36.220.987 14% 1% 60% 14% 9% 2%
2003 38.553.057 15% 69% 10% 5% 1%
2004 30.494.934 14% 8% 70% 1% 4% 3%
28
Dall’analisi dei dati sopra riportati si nota che per le attività di protezione civile
connesse all’evento sismico verificatosi nelle Marche e nell’Umbria non sono stati
impegnati fondi. Inoltre, del tutto trascurabili (1%) e limitate ad un solo esercizio
risultano le destinazioni alle attività di addestramento professionale. Quindi, i mezzi
finanziari annualmente disponibili sono stati prevalentemente destinati al pagamento
delle rate di mutuo per acquisto dei mezzi aerei effettuati sul capitolo 7928.
Va anche considerato che nella lotta attiva contro gli incendi boschivi il CFS
esercita competenze proprie solo per gli interventi da effettuarsi con mezzi aerei,
mentre tutte le altre attività, realizzate a terra sulla base di accordi, dovrebbero
interamente gravare sui bilanci degli enti convenzionati.
Per tale motivo nel 2001 gli impegni assunti, pari a € 31.481.618 sono stati
finalizzati per il 3% alle attività di protezione e lotta agli incendi, per il 90%
all’acquisto di mezzi aerei, per il 6% per l’acquisto di mezzi terrestri. La voce residuale
“varie” include impegni di modestissimo rilievo.
Parzialmente difforme è stato l’andamento degli impegni nell’esercizio
successivo, con un totale di € 36.220.887 rispettivamente ripartito fra le attività sopra
indicate in misura del 14%, del 60%, del 14% e del 9%. Nello stesso anno l’1% degli
impegni è stato assunto per effettuare corsi di addestramento professionale.
Nel 2003 i fondi impegnati, pari a € 38.553.057 hanno ancora una volta
trovato prioritaria destinazione nell’acquisto di aerei, in misura percentuale del 69%.
Sempre in termini percentuali, la ripartizione delle risorse finanziarie destinate alle
altre finalità ha riservato il 15% per la prevenzione, il 10% per l’acquisto di mezzi
terrestri, il 5% per impiantistica ed attrezzature.
Nel 2004 l’andamento percentuale si è mantenuto quasi costante all’infuori
dell’addestramento del personale che ha assorbito 8% degli impegni.
29
Relativamente agli impegni assunti sul citato capitolo 8212/7923, destinate
all’acquisto ed alla manutenzione dei mezzi aerei, viene di seguito indicata le specifica
destinazione dei fondi individuata sulla base dei decreti di impegno trasmessi dal CFS
(tabella 7).
Tabella n. 7
Descrizione Esercizio finanziario
2001
Esercizio finanziario
2002
Esercizio finanziario
2003
Esercizio finanziario
2004 Rata di mutuo con la Banca OPI SpA per acquisto velivoli ad ala rotante (Legge n. 61/98 – art. 23 quinquies, c. 1)
18.075.991 18.075.991 18.075.991 18.075.991
Spesa per mantenimento 2 velivoli Canadair CL215 da dimettere ai sensi della Legge 61/1998 (polizza assicurativa, lavori manutenzione, olio, pulizia hangar, ecc.)
397.614 817.377 196.897
Aumento di 1/5 contratto 108/1999 relativo a riparazione, revisione e trasformazione di elicotteri AB412
1.549.371
Pubblicazione bandi di gara per acquisto di 16 elicotteri bimotore
15.918
Manutenzione programmata ordinaria e straordinaria per n. 9 elicotteri AB412
8.232.633
Manutenzione di n. 9 elicotteri Breda Nardi NH500D e di n. 2 elicotteri Hughes 369 HS
2.582.284
Fornitura n. 9 motori con permuta per elicotteri AB412 e altro
6.189.704
Ispezione e riparazione turbomotori elicottero AB412
2.191.918
Dai dati riportati risulta che nel periodo preso in esame l’Amministrazione ha
utilizzato circa 2/3 dello stanziamento per il pagamento delle rate del mutuo contratto
per il potenziamento della flotta elicotteristica che, però, è stata acquistata con le
risorse stanziate sul capitolo 7928 di cui alla tab. 9; la rimanente disponibilità è stata
destinata a spese di riparazione, revisione e manutenzione dei mezzi aerei in
dotazione.
Per quanto concerne l’attività di intervento antincendio da effettuarsi nei parchi
nazionali statali, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio – Direzione per
la protezione della natura – ha provveduto a dotare i Coordinamenti territoriali
ambientali del Corpo Forestale dello Stato di forniture e mezzi necessari per affrontare
in modo incisivo l’attività di vigilanza e per attuare un’idonea azione di prevenzione,
previsione e lotta attiva.
Le tabelle che seguono, trasmesse dalla citata Direzione, indicano nel dettaglio
gli acquisti dei mezzi e delle attrezzature assegnate ad ogni Parco Nazionale ed i
30
relativi oneri di acquisizione che hanno gravato sul bilancio del Ministero
dell’ambiente.
Acquisti automezzi dal 2000 al 2003
Parco Autobotti pompa 2000
Land Rover Defen 2000
L.R. Pickup modulo 2000
Fotocell car
2001
Land Rover Defen 2003
L.R. Pickup modulo 2003
Fiat Panda 4x4 2003
Autobotti 1.200 litri 2003
Autobotti 2.400 litri 2003
Abruzzo 3 1 1 5 Arc. Toscano 2 1 1 2 1 Asinara 1 Aspromonte 1 1 1 1 3 1
Calabria Cilento 1 2 1 3 8 Cinque Terre 1 1 1 1 1 Circeo Dolomiti 1 1 1
F. Casentinesi 2 1 2 3 Gargano 1 1 1 2 1 2 Gennarge Gran Paradiso Gran Sasso 1 2 1 4 4 1 1
M. Sibillini 2 1 3 4 1 Maddalena 1 2 Maiella 1 1 2 10 1 Pollino 2 1 3 3 3 1 Stelvio 1 1 1 1 T. Emiliano
Valgrande 1 1 Vesuvio 1 1 2 3 2 Sila 2 2 Tot. Unità 6 4 24 15 18 21 43 7 2
Tot. Euro 837.766 67.503 527.081 210.364 369.100 510.098 435.407 546.000 276.000
Modalità d’acquisto
Gara europea
Gara europea
Gara europea
Gara a 4 Gara
europea Gara
europea Gara
europea Gara
europea Gara
europea
Acquisti attrezzature dal 2001 al 2003
Parco DFI 2001
Radio FM port. 2001
Radio FM veic. 2001
Radio TBT 2001
Visori nott. 2001
Binoc. 2001
GPS 2001
GPS 2002
DPI 2002 Radio TBT 2002
Visori nott. 2002
Binoc. 2002
Radio FM port. 2002
Radio FM veic. 2003
Abruzzo 10 2 4 5 1 1 1 5 5 3 5
Maddalena 6 2 1 2 1
Arc.Toscano 10 1 1 5 1 2 1 2 4
Asinara 2
Aspromonte 15 2 2 5 2 2 1 6 6 12 4
Cilento 26 6 3 16 2 1 1 18 3 3 10 4
Cinque T. 5 1 3 2 1 1 1 1 5 12 1
Circeo 1
Dolomiti B. 13 1 1 3 1 2 1 4 17 8 10
F.Casentinesi 16 3 2 9 1 2 1 9 10 8 2
Gargano 15 2 2 8 2 1 1 6 4 1
G.Sasso 33 6 3 16 1 2 1 16 16 4 4 Maiella 20 5 1 13 1 2 1 13 3
M.Sibillini 17 4 2 9 1 1 9 4
Pollino 32 6 2 16 2 2 1 20 3 6
Stelvio 14 2 1 5 1 2 1 5 1 6 1
Valgrande 10 1 1 3 1 2 1 3 15 1 1
Vesuvio 10 1 1 4 2 2 1 4 6 3 10 3
Sila 3
Tot. Unità 246 51 29 121 21 27 15 123 48 6 36 32 60 45
Tot. Euro 133.704 55.902 30.551 128.562 55.285 7.473 7.612 104.420 28.082 6.375 94.775 8.858 65.743 47.432
Modalità d’acquisto
Gara del CFS
Esclusività Esclusività Esclusività Gara a 5 Gara a 5 Gara a 5 Gara a 5 Ass. da gara
precedente. Esclusività Gara a 5 Gara a 5 Esclusività Esclusività
31
5.3 Mezzi finanziari per l’acquisto e la gestione della flotta aerea statale
L’andamento dei dati finanziari, desumibile dalle tabelle di seguito riportate, è
essenzialmente influenzato dalle lunghe procedure adottate per la scelta del
contraente nell’acquisto della flotta antincendio e dalle vicende giudiziarie non ancora
concluse (saranno successivamente riferite nel dettaglio) che in parte hanno reso
problematica l’acquisizione da parte del CFS di alcuni aerei.
Pertanto, sembra più funzionale limitare l’analisi ai dati globali riferiti al
quadriennio 2001/2004, capaci di tratteggiare con efficacia l’attività dei centri di
responsabilità statali competenti nella materia.
5.3.1 Dipartimento per la protezione civile
All’acquisto degli aeromobili il Dipartimento per la protezione civile provvede
con i fondi iscritti nell’apposito capitolo 756 del bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio con denominazione “spese per acquisto, manutenzione, riparazione, leasing,
noleggio ed esercizio di mezzi aerei” (tabella 8). Precedentemente all’entrata in vigore
della legge n. 401 del 9 novembre 2001, istitutiva dello stesso Dipartimento, il
capitolo di spesa era situato nello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze con il n. 5930 (n. 4575 nell’esercizio finanziario 2002).
Tabella n. 8 Dipartimento Protezione civile Capitolo di spesa: 5930 (es. fin. 2000 e 2001) – 4575 (es. fin. 2002) Bilancio di previsione MEF
756 (es. fin. 2002, 2003 e 2004) Bilancio di previsione PCM
Denominazione: Spese per acquisto, manutenzione, riparazione, leasing, noleggio ed esercizio di mezzi aerei
Esercizio finanziario 2001 2002 2003 2004 Totale Stanziamenti definitivi di competenza
74.953.390 94.469.708 130.375.565 96.529.815 396.328.478
Residui passivi iniziali 20.809.022 27.325.308 37.244.047 19.345.908 104.724.285
Massa
spendib
ile Totale 95.762.411 121.795.016 167.619.612 115.875.723 501.052.763
Autorizzazione di cassa definitiva
70.873.380 119.695.016 163.826.838 115.875.723 470.270.957
Impegni 74.953.390 90.447.512 130.273.629 91.699.259 387.373.790
Pagamenti 66.960.555 78.155.382 110.927.721 75.823.491 331.867.148
Economie 1.476.549 6.395.587 101.936 4.830.556
Residui passivi finali 27.325.308 37.244.047 23.138.683 15.875.768
Nel periodo considerato, gli stanziamenti definitivi di competenza sono stati
pari a € 396.328.478, con una ripartizione annuale che ha raggiunto nel 2003 la
consistenza massima di € 130.375.565.
Gli impegni, la massa spendibile e le autorizzazioni di cassa di norma, hanno
seguito l’andamento degli stanziamenti.
32
Complessivamente nel quadriennio i pagamenti, eseguiti esclusivamente con
mandato diretto, hanno raggiunto l’importo di €331.867.148 e sono stati effettuati in
maggiore misura nell’esercizio finanziario 2003 per un ammontare pari a €
110.927.721.
5.3.2 Corpo forestale dello Stato
Per l’acquisizione dei mezzi aerei il CFS ha invece utilizzato - oltre alla quota
parte dei finanziamenti iscritti sul capitolo promiscuo 7923 relativamente ai quali è
stato già ampiamente riferito – le disponibilità del capitolo 7928 del bilancio del
Ministero delle politiche agricole (n. 8228 negli esercizi 2001/2002) che reca la
denominazione “spese per l’acquisto da parte del CFS di veicoli ad ala rotante”
(tabella 9).
Tabella n. 9
Bilancio del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Corpo Forestale dello Stato Capitolo di spesa: 8228 (es. fin. 2001 e 2002) – 7928 (es. fin. 2003 e 2004)
Denominazione: Spese per l’acquisizione da parte del Corpo Forestale dello Stato di velivoli ad ala rotante
Esercizio finanziario 2001 2002 2003 2004 Totale Stanziamenti definitivi di competenza
188.143.055 0 0 0 188.143.055
Residui passivi iniziali 0 188.143.055 188.143.055 167.252.200 543.538.310
Massa
spendib
ile Totale 188.143.055 188.143.055 188.143.055 167.252.200 731.681.365
Autorizzazione di cassa definitiva
0 51.645.690 35.193.795 35.900.000 122.739.485
Impegni 0 17.932.446 170.190.721
Mandato diretto 0 0 20.890.856 35.701.612 56.592.468 Pagam
enti
Ordine di accreditamento
0 0 0 0 0
Economie 0 0 0 0
Residui passivi finali 188.143.055 188.143.055 167.252.199
Istituito nell’esercizio finanziario 2001, detto capitolo era stato dotato di uno
stanziamento complessivo di € 188.143.055 resosi disponibile a seguito della
contrazione da parte del Ministero delle politiche agricole di un mutuo bancario
concesso dalla Banca OPI SpA di Roma ai sensi dell’art. 23-quinquies della L.
61/1998. Il pagamento delle rate grava sul capitolo 7923 (ex 8212).
I dati della tabella dimostrano le modalità di utilizzazione delle risorse
finanziarie – impegnate in maggior misura solo a fine esercizio 2003 – il cui sollecito
impiego aveva, invece, la finalità di conseguire in tempi brevi l’acquisizione della
flotta.
33
5.4 Spese per la realizzazione dell’inventario e della carta forestale
Dispone l’articolo 10 della legge n. 353/2000 che i comuni nel censire - tramite
apposito catasto da aggiornare annualmente - i soprassuoli percorsi dal fuoco,
possono avvalersi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. E’ stato
gia evidenziato come ed in quale misura detto organismo rilevi e diffonda dal 1970 i
dati annuali sugli incendi boschivi, i quali vengono poi utilizzati per la predisposizione
di indagini conoscitive necessarie alle attività di programmazione, di lotta attiva e di
polizia giudiziaria.
In precedenza, l’individuazione su base catastale delle aree percorse dal fuoco
era effettuata con metodi tradizionali, utilizzando la cartografia allora disponibile
(tavolette IGM, carte tecniche, fogli e mappe catastali) e ricercando le informazioni
ipocatastali (intestatari, etc.) presso gli Uffici tecnici erariali.
Da alcuni anni, con l’attivazione del “Sistema informativo della montagna”
(legge n. 97/1994) e con l’impiego crescente di tecnologie e strumentazioni atte ad
agevolare e a rendere più precisi i rilievi territoriali, l’Amministrazione forestale ha
sperimentato e messo a punto procedure tecniche ed organizzative per la
perimetrazione delle aree percorse dal fuoco e per la condivisione con altri enti delle
informazioni di comune interesse.
Nel prossimo futuro si intende mettere a regime le procedure di cooperazione
fra il CFS, le regioni e gli enti locali sia con interventi tecnologici sia con accordi
istituzionali e allo stesso tempo pubblicizzare ulteriormente, incrementando l’uso di
internet, i vincoli che insistono sul territorio rurale e montano.
Presupposto delle attività e dei programmi sopra citati è “l’inventario forestale
nazionale”, da sempre costituito presso il CFS e che, tra l’altro, è utilizzato nella
ripartizione dei contributi da assegnare alle regioni. (art. 12, c. 2 legge n. 353/2000).
Per la realizzazione e l’aggiornamento dell’inventario è stato istituito nel
bilancio di previsione l’apposito capitolo n. 7927 (fino al 2002 il capitolo era
contrassegnato con il n. 8226) che ha previsto dal 2001 al 2004 stanziamenti per €
1.974.937 e pagamenti pari a € 1.117.824 con una massa spendibile che nel 2004 è
34
risultata di € 2.147.759, utilizzata per meno del 50/% nonostante la notevole
disponibilità di cassa (tabella 10).
Tabella n. 10 Bilancio del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Corpo Forestale dello Stato Capitolo di spesa: 8226 (es. fin. 2001 e 2002) – 7927 (es. fin. 2003 e 2004)
Denominazione: Spese per la realizzazione e l’aggiornamento dell’inventario forestale nazionale e della carta forestale d’Italia
Esercizio finanziario 2001 2002 2003 2004 Totale Stanziamenti definitivi di competenza
154.937 155.000 1.305.000 360.000 1.974.937
Residui passivi iniziali 154.937 294.380 251.048
1.475.494 312.266
2.488.125
Massa
spendib
ile Totale 309.874 449.380 1.556.048 2.147.759 4.463.061
Autorizzazione di cassa definitiva
206.583 330.596 1.456.291 1.835.494 3.828.964
Impegni 154.937 317.879 1.217.266 356.341
Mandato diretto 0 139.443 0 978.381 1.117.824
Pagam
enti
Ordine di accreditamento
0 0 0 0
Economie 15.494 58.889 80.554 Residui passivi finali 294.380 251.048 1.475.494
Lo stanziamento attribuito al capitolo nell’esercizio 2003, di maggiore
consistenza rispetto agli anni precedenti, ha consentito al CFS di concludere con le
Regioni apposite convenzioni, finalizzate alla realizzazione dell’Inventario nazionale
forestale e la carta forestale d’Italia (I.N.F.C.), progetto questo da condurre a termine
in tre fasi temporalmente distinte. Per quanto concerne il pagamento dei conseguenti
oneri economici le singole convenzioni prevedono la liquidazione di una quota pari al
50% alla stipula delle stesse e la successiva erogazione dei fondi per stati di
avanzamento.
6. L’attuazione della legge quadro
6.1 Adeguamento delle legislazioni regionali ai principi della legge quadro
Come osservato nella precedente esposizione relativa al “quadro normativo”, la
legge n. 353 del 21 novembre 2000 pone i principi fondamentali ai quali il legislatore
regionale deve attenersi nell’esercizio della potestà concorrente in tema di protezione
dei boschi dagli incendi. La normativa, che costituisce quindi la legge quadro di
settore, indica anche, al di fuori del rapporto Stato-Regioni, le linee essenziali della
disciplina dell’intera materia che dovrà successivamente essere completata con le
fonti secondarie.
Secondo detta legge, le regioni a statuto ordinario avrebbero dovuto
conformare i rispettivi ordinamenti alle nuove disposizioni di principio entro un anno
35
dalla sua entrata in vigore, mentre per quelle a statuto speciale e per le Province di
Trento e Bolzano il processo di adeguamento è stato subordinato al rispetto delle
previsioni contenute nei rispettivi statuti speciali e nelle relative norme di attuazione.
Considerate le peculiari caratteristiche degli incendi boschivi il rapido
recepimento della normativa di principio risponde alla indifferibile esigenza di
uniformare i criteri operativi e, nello stesso tempo, consente il rispetto della sfera di
autonomia riconosciuta al legislatore regionale il quale deve sviluppare e specificare
gli indirizzi statali per renderli aderenti alle esigenze delle comunità locali.
Fino ad oggi hanno provveduto all’approvazione delle norme di adeguamento
le sole Regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Basilicata. Va tuttavia considerato
che le leggi regionali sui “piani di protezione delle foreste”, adottate da quasi tutte le
regioni in attuazione del regolamento CEE n. 2158 del1992, già contenevano
discipline piuttosto dettagliate in ordine alla lotta contro la distruzione dei boschi
causata da combustioni.
Nel prospetto che segue sono indicati il numero e la data degli atti legislativi
regionali, pubblicati fino ad oggi, che dispongono interventi per il contrasto degli
incendi boschivi (tabella 11).
Tabella n. 11
Piano di protezione delle foreste Reg. CEE n. 2158/1992
Legge 353/2000 (DPCM 20/12/2002) Regioni
Legge Regionale in materia forestale di difesa patrimonio boschivo
Legge Regionale di recepimento
Valle D’Aosta n. 85 del 3/12/1982 Piemonte n. 16 del 9/6/1994 Lombardia n. 27 del 28/10/2004 Liguria n. 6 del 28/1/1997 – n. 4 del 22/1/1999 P.A. di Trento LP n. 30 del 31/10/1977
P.A. di Bolzano LP n. 21 del 21/10/1996 Veneto n. 6 del 24/1/1992 Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 18/2/1977 Emilia-Romagna n. 30 del 4/9/1981 Toscana n. 39 del 21/3/2000 n.1 del 2/1/2003 Umbria* n. 28 del 19/11/2001 n. 28 del 19/11/2001
Marche* n. 6 del 23/2/2005 n. 6 del 23/2/2005 Lazio* n. 39 del 28/10/2002 n. 39 del 28/10/2002 Abruzzo n. 28 del 12/4/1994 – n. 106 del 31/12/1994 Molise n. 6 del 18/1/2000 – n. 10 del 17/2/2000 Campania n. 11 del 7/5/1996
Puglia n. 18 del 30/11/2000 Basilicata n. 42 del 10/11/1998 n. 13 del 22/2/2005 Calabria n. 20 del 19/10/1992 Sicilia n. 16 del 6/4/1996 Sardegna *Con un’unica legge hanno recepito la normativa comunitaria e nazionale
In merito alla problematica sull’obbligatorietà del recepimento nella
legislazione regionale concorrente dei principi fondamentali fissati dal legislatore
statale o desumibili dalla legislazione (statale) della materia, si deve ricordare che è
36
tuttora vigente l’art. 10 della legge n. 62/1953, che prevede l’abrogazione delle leggi
regionali in contrasto con i medesimi principi qualora non siano state apportate le
necessarie modificazioni.
Poiché tale disposizione, fin dall’origine, aveva creato notevoli difficoltà di
natura interpretativa e di ordine pratico in caso di inerzia dei Consigli regionali, la
Corte Costituzionale con la sentenza n. 214 del 1985 ha prospettato una soluzione di
ordine pratico che non intacca l’autonomia regionale.
Ha sostenuto il giudice costituzionale che “la legge statale, introducendo nuovi
principi, provoca l’immediata cessazione di efficacia delle leggi regionali di dettaglio
divenute incompatibili. Per evitare che i principi medesimi restino inoperanti lo Stato
può provvedere a porre anche le norme di specie, necessarie a renderli applicabili fino
all’intervento delle apposite leggi regionali. La normativa statale, destinata a venire
meno con il sopraggiungere della nuova legislazione locale trova quindi il suo
fondamento nel generale canone di continuità dell’ordinamento”.
Alla luce delle riferite affermazioni può ritenersi che, di fronte all’inattività degli
organi regionali, la legge quadro n. 353, in quanto dotata di minuziose norme di
specie, trovi ugualmente immediata applicazione quando non si sia affatto proceduto
alla modifica della normativa in materia ovvero se si sia provveduto inadeguatamente.
6.2 Attività di previsione e di prevenzione
6.2.1 Piani regionali
Conformemente alle previsioni della legge quadro, il Presidente del Consiglio
dei Ministri con decreto del 20 dicembre 2001 ha fissato le “linee guida” che hanno
consentito alle regioni di adottare i piani finalizzati alla previsione e prevenzione dagli
incendi boschivi.
Le suddette indicazioni generali sui contenuti essenziali del documento di
programmazione - il cui obiettivo fondamentale è individuato nella riduzione delle
superfici di bosco percorse dal fuoco – prevedono uno schema articolato in sette punti
(I. Parte generale; II. Previsione; III. Prevenzione; IV. Lotta attiva; V. Sezione aree
naturali protette; VI. Sezione parchi naturali e riserve naturali dello Stato; VII.
Previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano) che le singole
regioni, nella predisposizione dei piani, hanno in effetti adeguato alle peculiarità del
loro territorio e delle specifiche caratteristiche ambientali.
Le stesse linee guida, nel fornire indirizzi e suggerimenti per la redazione e
l’attuazione dei piani, affidano alle regioni il compito di organizzare, nel modo che
ritengono più confacente alle proprie esigenze, i singoli punti dell’articolazione, purché
37
rimangano invariati i contenuti delle indicazioni fornite che, comunque, possono
essere ampliate e maggiormente precisate nel dettaglio.
Necessariamente il documento governativo si è ispirato alla normativa dell’U.E.
di interesse ambientale, con particolare riguardo alla direttiva Habitat del 1992, alla
convenzione di Rio sulla biodiversità, alla convenzione europea sul paesaggio e, più in
generale, ai regolamenti europei già segnalati relativi alla protezione delle foreste
europee dagli incendi.
Insieme ai piani regionali – che dovevano essere approvati entro 150 giorni
dalla deliberazione delle linee guida e aggiornati ogni tre anni su base provinciale - le
regioni approntano la “Carta del rischio” nella quale sono indicati i boschi da difendere
dagli incendi e segnalati eventuali acquedotti, bacini e serbatoi d’acqua, piazzole per
elicotteri, piste forestali percorribili da fuoristrada ed ogni altro mezzo utile per la lotta
agli incendi.
Le amministrazioni regionali che hanno rispettato il termine per l’adozione dei
piani previsto dalla legge statale sono poche, infatti, in alcuni casi, i ritardi sono stati
di notevole entità. Va messo in evidenza – per quanto concerne l’aspetto concreto -
che nelle more dell’approvazione dei piani sono rimasti in vigore quelli antincendio
boschivi già adottati e che in quel periodo di tempo l’attività di emergenza per lo
spegnimento degli incendi doveva in ogni caso essere posta in essere dalle strutture
statali di intervento (tabella 12).
Tabella n. 12
REGIONI Piano Regionale di lotta attiva contro gli incendi boschivi Delibera Regionale
Valle D’Aosta Piemonte n. 19-8196 del 13/01/2003 Lombardia n. 7-15534 del 12/12/2003
Liguria n. 1402 del 22/11/2002 P.A. di Trento P.A. di Bolzano Veneto Friuli-Venezia Giulia
Emilia-Romagna n. 639 del 18/01/20051
Toscana n. 1351 del 22/12/20032
Umbria n. 808 del 19/06/20023
Marche n. 1462 del 02/08/2002 Lazio n. 602 del 04/07/2003 - n. 629 del /07/2004
Abruzzo Molise n. 728 del 31/05/2004 Campania n. 2246 del 07/06/2002 - n. 748 del 26/06/20054
Puglia Basilicata n. 630 del 29/04/2003 Calabria n. 259 del 02/04/20025
Sicilia DPGR n. 5 del 12/01/20056
Sardegna n. 15/72 del 28/05/2003 - n. 25/13 del 01/06/2005 1Piano stralcio (la parte di prevenzione ancora da fare) 2Modificato con DGR n. 495 del 05/04/2005 3Annuali modifiche operative con relative DGR 4Piano per l’anno 2005 5Prorogato fino al 2006 6Piano regionale per la difesa della vegetazione dagli incendi ex LR 16/96
38
6.2.2 Pianificazione degli interventi antincendio nelle aree protette statali
Nella descrizione del quadro normativo è stato segnalato che la legge quadro
per l’attuazione dell’art. 8 - riguardante la predisposizione di un apposito piano
antincendio per le aree protette statali - ha investito di competenze anche il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio.
In conformità a detta previsione legislativa, il Ministro ha inviato nel marzo
2002 ai parchi nazionali (n. 22) e alle riserve naturali statali con superficie superiore
ai 50 ettari (n. 119) lo schema di tale strumento di programmazione, al quale gli enti
gestori devono fare riferimento nell’elaborazione dei relativi piani per la previsione,
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi nei territori di loro pertinenza.
Questi ultimi, quando adottati dai citati enti, sono trasmessi al Ministero – in
particolare alla Direzione per la protezione della natura - che li esamina acquisendo il
parere del CFS. Qualora poi sia riscontrata la rispondenza alle previsioni poste
dall’Amministrazione statale, gli stessi vengono restituiti alle regioni per “l’intesa”
prevista dalla legge n. 353 e per l’inserimento dello strumento programmatorio nelle
specifica sezione del piano antincendio regionale.
Dalle notizie fornite dalla citata Direzione generale è risultato che al momento
relativamente ai parchi nazionali i piani sono operanti solo in dieci casi, mentre per gli
altri è tuttora in corso il procedimento di approvazione (per tre di essi è stata
raggiunta l’intesa con le regioni ed altri otto hanno ottenuto il parere favorevole del
CFS). Il Ministero ha inoltre informato che sono stati redatti dagli enti gestori delle
riserve naturali cinquantaquattro piani, che riguardano però il 43% del numero delle
riserve ed il 23% della intera superficie protetta.
La disapplicazione della legge statale deriverebbe – secondo quanto affermato
dalla stessa Amministrazione – dai tempi, abitualmente considerevoli, che necessitano
per raggiungere l’intesa con le regioni, a causa della mancata sollecitudine delle
stesse nell’esprimere il parere di competenza.
Risulta, comunque, che, per agevolare la redazione tecnica dei piani per le
aree protette, sono stati organizzati incontri tra esperti statali e dipendenti degli enti,
a cui hanno partecipato anche i tecnici della Protezione civile, del CFS e della Società
botanica italiana.
A quest’ultima Società è stato affidato l’incarico di effettuare un monitoraggio
sullo stato di attuazione della legge quadro in merito alla specifica fattispecie, di
verificare la conformità allo schema predisposto dal Ministero dei piani relativi alle
zone statali protette e di suggerire proposte operative per accelerare i tempi di
approvazione degli stessi.
39
6.3 Catasto dei soprassuoli già percorsi dal fuoco
L’istituzione del “catasto delle zone boscate, cespugliate o erborate percorse
dal fuoco”, che ogni comune ha l’obbligo di predisporre, costituisce senza dubbio un
elemento cardine su cui poggia l’intero sistema di protezione dagli incendi costruito
dalla legge quadro. In realtà numerose e rilevanti previsioni sanzionatorie in essa
contenute sono applicabili esclusivamente con il supporto della certificazione
desumibile dagli elenchi catastali e la mancata adozione del catasto comporta di fatto
una sostanziale riduzione del potenziale di dissuasione all’innesco degli incendi che la
normativa si prefigge.
In una nota a firma del Ministro pro-tempore delegato per il coordinamento
della protezione civile in data 6 marzo 2002 è stata richiamata l’attenzione delle
amministrazioni comunali sulla necessità di un’immediata operatività di questo
strumento. I successivi indirizzi operativi emanati dal Presidente del Consiglio, datati
23 maggio 2003 e 26 maggio 2004, hanno ulteriormente richiamato l’attenzione delle
regioni e dei comuni sulla questione. Tra l’altro in quest’ultima nota si invitava il CFS a
fornire un contributo tecnico aggiuntivo nella predisposizione del catasto, nonostante
l’onere di realizzazione sia di esclusiva competenza dei comuni.
Sull’adozione del catasto da parte dei comuni non sono reperibili dati
complessivi o parziali provenienti da fonti pubbliche.
Una rivelazione sullo stato di attuazione della legge n. 353 effettuata di
recente da Legambiente ha fornito numerose notizie che in forma sintetica ed in
termini percentuali sono riportate nella tabella che segue (tabella 13).
L’indagine è stata effettuata con l’invio a tutte le amministrazioni comunali
(oltre 8.000) di un questionario, compilato e restituito da 902 di esse (poco più del
10%); dei 2.014 comuni che nel 2004 avevano subito incendi boschivi sul proprio
territorio solo 383 (circa il 20%) hanno risposto ai quesiti prospettati dai rilevatori.
Il risultato dell’indagine può quindi dare solo indicazioni tendenziali che
relativamente allo specifico argomento sembrano di segno positivo, atteso che
40
nell’ultimo periodo (2004/2005) il 15% dei comuni intervistati avrebbe provveduto
alla istituzione del catasto dei suoli percorsi dal fuoco.
Applicazione della legge 353/2000 e attività di mitigazione del rischio Incendi boschivi realizzate dai Comuni italiani Tabella n. 13
Attività Percentuale Comuni 2005
Percentuale Comuni 2004
Differenza 2005/2004
Piena applicazione della legge 353/2000
12% 5% +7%
Catasto delle aree percorse dal fuoco
35% 20% +15%
Campagne di informazione alla popolazione
17% 10% +7%
Attività di prevenzione e avvistamento incendi
51% 39% +12%
Pianificazione comunale incendi boschivi
51% 38% +13%
Supporto al volontariato specializzato nell’antincendio
41% 34% +7%
Va in ogni caso considerato che il CFS è in possesso dei dati, costantemente
aggiornati, sull’estensione e localizzazione delle aree percorse dal fuoco,
immediatamente utilizzabili dai comuni per portare ad esecuzione il compito attribuito.
Come accennato, da alcuni anni, con l’attivazione del “sistema informativo
della montagna” e l’impiego crescente di tecnologie e strumentazioni atte ad
agevolare e a rendere più precisi i rilievi territoriali, l’Amministrazione forestale ha
messo a punto procedure tecniche ed organizzative per la perimetrazione delle aree
percorse dal fuoco e per la condivisione delle informazioni con gli altri enti interessati.
In prospettiva il CFS intende, da una parte, mettere maggiormente a punto
dette procedure di cooperazione con interventi tecnologici e con accordi istituzionali e,
dall’altra, attuare le dovute forme di pubblicità per informare cittadini ed aziende sui
vincoli apposti sui territori rurali e montani ai sensi della legge n. 353.
L’Amministrazione ha segnalato positivamente l’iniziativa assunta in
collaborazione con la Regione Puglia che ha consentito di mettere a disposizione di
tutti i comuni i dati informatizzati territoriali e catastali degli incendi verificatisi nel
territorio regionale.
6.4 Attività di educazione ambientale e di informazione
Uno degli obiettivi specifici della presente indagine è quello di verificare, per
quanto possibile, la funzionalità delle iniziative assunte ed i risultati perseguiti dalle
Amministrazioni statali in materia di educazione ambientale finalizzata alla lotta
contro gli incendi boschivi.
41
In argomento la legge quadro non appare del tutto esauriente ed idonea allo
scopo.
In sostanza questa nel confermare la competenza delle regioni in ordine alla
organizzazione dei corsi per la preparazione del personale da adibire alle diverse
attività (previsione, prevenzione, lotta attiva) - da esercitarsi con l’eventuale
collaborazione del CFS e del CNVVF – prevede, relativamente all’attività formativa, la
possibilità che “lo Stato e le regioni promuovano l’integrazione dei programmi didattici
delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado”. La previsione di una generica
attività unicamente di tipo “promozionale”, da assumersi d’intesa tra lo Stato e le
regioni, fino ad ora non ha infatti determinato alcun risultato e, presumibilmente, non
darà vita in futuro ad iniziative efficaci sotto il profilo propositivo.
In merito poi all’attività di informazione sulle cause di incendio e sulle norme
comportamentali da rispettare nelle susseguenti situazioni di pericolo - che costituisce
l’altro strumento di educazione ambientale indicato dalla normativa di principio – è
prevista un’indistinta attribuzione di competenze alle amministrazioni statali, a quelle
regionali ed agli enti locali, chiamate in tale modo ad operare singolarmente senza
alcun obbligo di reciproca relazione e di coordinamento.
Non sono stati acquisiti elementi conoscitivi sull’attività regionale in
argomento, comunque assoggettata al controllo delle Sezioni regionali di controllo di
questa Corte.
Per le amministrazioni centrali il CFS ha assolto al maggiore carico di impegno.
Il Dipartimento per la protezione civile ha succintamente comunicato di avere
effettuato nel 2002/2003, insieme al Ministero delle politiche agricole, campagne
informative con spot televisivi, locandine e manifestazioni itineranti; di avere anche
distribuito opuscoli informativi sulle norme comportamentali da rispettare e
predisposto in collaborazione con Legambiente la campagna informativa “Non
scherzare col fuoco”. Nel corso del 2004 lo stesso Dipartimento ha inoltre promosso
circa 20 incontri informativi/formativi con gli operatori antincendio regionali e
realizzato, nel periodo estivo di massima pericolosità, una campagna di
sensibilizzazione attraverso le reti televisive per la prevenzione dagli incendi in
collaborazione con il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del
Consiglio.
Il Corpo forestale dello Stato ha invece inviato un’ampia relazione nella quale
innanzi tutto viene precisato che prima dell’approvazione della legge 353/2000 in
applicazione della legge 47/1975 erano state già avviate azioni mirate alla promozione
ambientale con particolare riguardo ai giovani e agli studenti.
42
Essendo aumentata - a partire dagli anni 70 - l’attenzione per la protezione
della natura, l’Amministrazione forestale aveva all’epoca realizzato poster, mostre e
filmati come supporto a dibattiti e conferenze sulla difesa dei boschi dagli incendi.
Nello stesso periodo, particolare attenzione è stata rivolta allo sviluppo del rapporto
con le scuole mediante l’organizzazione di visite delle scolaresche, con la guida di
personale specializzato del CFS, a parchi e riserve, seguite da incontri con proiezioni
di filmati a carattere naturalistico.
Nel quadriennio che qui interessa una delle attività più significative in tema di
educazione ambientale e di prevenzione e sensibilizzazione alla difesa dei boschi dagli
incendi, destinata soprattutto ai giovani, è stata la campagna denominata “Bosco
Italia”.
L’iniziativa - attuata con la collaborazione dell’Accademia Kronos e presentata
nel 1999 al Presidente della Repubblica durante una manifestazione sull’importanza
del bosco organizzata nella tenuta di Castelporziano – prevedeva la realizzazione di
una serie di attività sia di carattere formativo che promozionale nei comuni che ne
avessero fatto richiesta.
In questo ambito, di particolare rilievo è stato il corso di formazione della
durata di tre giorni, aperto a quaranta giovani volontari proposti dalle amministrazioni
locali (le future “sentinelle del bosco”), finalizzato all’apprendimento degli elementi
fondamentali per la partecipazione alle attività di avvistamento e di primo intervento
sugli incendi boschivi.
Erano inoltre previsti incontri con la cittadinanza e gli amministratori locali, in
occasione dei quali si è provveduto alla distribuzione di materiale divulgativo per
effettuare un’azione di sensibilizzazione sul fenomeno degli incendi boschivi.
Anche i progetti di informazione sulle cause ed i comportamenti da adottare in
caso di incendio realizzati dal CFS risalgono ad epoca precedente la legge n. 353,
essendo ultra trentennale la più volte citata pubblicazione, curata dal medesimo
Corpo, sull’andamento annuale degli incendi. I volumi, oltre la statistica ufficiale del
fenomeno ripartita per regione, recano anche informazioni sull’organizzazione del
servizio e sulle norme comportamentali.
Va inoltre ricordato che, all’inizio degli anni ’90, per la segnalazione degli
incendi da parte dei cittadini è stato attivato un numero verde. Dal 1997 poi il numero
1515, gratuito ed operativo ventiquattro ore su ventiquattro, mette in contatto il
cittadino con i tecnici della centrale operativa dell’Ispettorato generale. Sulla base
delle segnalazioni pervenute gli operatori attivano gli uffici competenti sul territorio
che danno avvio alle procedure per l’accertamento dell’evento e per lo spegnimento
dell’incendio.
43
Documentano la consistenza delle segnalazioni pervenute, i dati forniti dal
CFS, secondo cui nell’anno 2003 il numero 1515 ha ricevuto circa 400.000 telefonate
da parte dei cittadini, a testimonianza anche di una cresciuta e consapevole
partecipazione della società civile al grave problema degli incendi.
A giudizio dello stesso CFS, il successo del numero verde sarebbe anche
dovuto alle campagne informative stagionali che nei mesi estivi vengono promosse
con spot televisivi sulle reti nazionali e sui principali network privati, spesso con la
partecipazione di testimonial di grande impatto sul pubblico, accompagnati da
diffusione di manifesti, depliant, calendari, mirati proprio a richiamare l’attenzione
della pubblica opinione sul problema degli incendi.
6.5 Lotta attiva contro gli incendi boschivi
La legge quadro ha precisato anche che la lotta attiva contro gli incendi
boschivi comprende l’intero ambito di interventi che si realizzano con le attività di
ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi terresti ed
aerei.
L’intreccio delle competenze all’esercizio delle menzionate attività, in
precedenza descritto, rende necessaria una breve descrizione delle procedure di
attivazione e di utilizzazione del sistema antincendio che si articola nelle diverse
regioni secondo un modello analogo negli aspetti organizzativi fondamentali.
A seguito della segnalazione di incendio, pervenuta ai centralini telefonici
appositamente predisposti o effettuata dal personale addetto al controllo preventivo
delle zone boscate, i comandi stazioni del CFS organizzano le prime squadre di
intervento composte da operai forestali o volontari e danno notizia dell’accaduto ai
centri operativi di livello superiore.
Alle strutture intermedie compete - in relazione alla proporzione del fenomeno
– l’organizzazione dell’intervento diretto a terra, mediante l’utilizzazione del diverso
personale disponibile anche sulla base delle convenzioni stipulate tra Stato e regione.
In questo ambito il Centro operativo regionale coordina tutte le forze impegnate a
terra ed attiva, in caso di necessità, il concorso aereo nazionale e regionale, mediante
la Sala operativa unificata permanente che, a sua volta, allerta il COAU della
Protezione civile per l’eventuale utilizzazione dei mezzi aerei disponibili.
Nel periodo estivo, durante il quale nelle regioni centro-meridionali e nelle isole
il pericolo di incendi boschivi assume particolare intensità, oltre alla base principale di
Roma ed alle basi periferiche, vengono attivate, secondo le esigenze operative, basi
regionali al fine di consentire una più diffusa ed incisiva dislocazione degli aeromobili
statali sul territorio nazionale.
44
Gli interventi di lotta attiva devono attenersi agli indirizzi operativi fissati dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, recentemente predisposti con note n. 220 e 221
del 26 maggio 2004.
In merito al rispetto da parte delle regioni di queste linee guida il Dipartimento
per la protezione civile ha fornito le seguenti informazioni.
Già dall’estate 2004 è assicurato il rapporto operativo tra le SOUP (non istituite
solo nella Provincia di Bolzano e nella regione Sicilia), i centri funzionali regionali
(Piemonte, Liguria, Lombardia, Friuli, Emilia Romagna, Toscana, Calabria) e la
Protezione civile. Per consentire il coordinamento delle diverse strutture è stata creata
un’area intranet riservata al “rischio incendi boschivi”, nella quale giornalmente
vengono memorizzate notizie che, oltre a costituire il necessario supporto alle
decisioni delle sale operative regionali, consentono contemporaneamente
l’elaborazione di efficaci strumenti conoscitivi.
Utilizzando i dati disponibili vengono predisposte “informative” sulle condizioni
favorevoli all’innesco ed alla propagazione del fuoco, redatte entro le ore 16,00 del
giorno precedente a quello di riferimento e “mappe” riferite alle ore 9,00 e 15,00 del
giorno successivo, suddivise per aree territoriali, relative all’intensità lineare del fronte
di fiamma ed alla velocità potenziale di propagazione del fuoco. Sono inoltre
approntate “mappe dei focolai di incendio” realizzate sulla base delle notizie inviate
dal satellite MODIS durante il passaggio sull’Italia, che forniscono un quadro d’insieme
degli inneschi verificatisi e le valutazioni sul livello di funzionalità dei modelli di
previsione adottati.
Risulta infine dalle informazioni acquisite che, successivamente all’entrata in
vigore della legge n. 36 del 6 febbraio 2004 relativa al nuovo ordinamento del Corpo
forestale dello Stato, tutte le regioni hanno stipulato convenzioni per regolamentare le
attività sul territorio, mentre solo alcune di esse hanno definito accordi con il CNVVF,
periodicamente rinnovati secondo un tariffario annualmente aggiornato.
Nelle tabelle seguenti sono indicate le convenzioni per il concorso alle
campagne antincendi boschivi, stipulate nel periodo 2001/2004 dal Corpo forestale
dello Stato e dal Corpo dei vigili del fuoco ed i relativi importi finanziari che quasi
sempre risultano di consistenza esigua ed insufficienti allo scopo (tabelle 14 e 15).
45
Tabella n. 14
ANNO Numero convenzioni e accordi di programma
Regioni ed Enti Locali che hanno stipulato convenzioni e accordi con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco
Oneri complessivi (milioni di euro)
2001 17 Regioni: Basilicata, Calabria, Lazio, Liguria, Sardegna, Umbria, Marche, Emilia Romagna, Abruzzo. Province: Piacenza, Bologna, Catania, Siracusa. Comuni e Enti Parco: S. Maria a Monte (PI), Vecchiano (PI), San Rossore (PI), Pomarance (PI)
2,1
2002 14 Regioni: Basilicata, Calabria, Lazio, Liguria, Umbria, Marche, Emilia Romagna, Abruzzo Campania. Province: Piacenza, Siracusa. Comuni e Enti Parco: Vecchiano (PI), Marina di Vecchiano (PI), Pomarance (PI)
2,5
2003 24 Regioni: Basilicata, Calabria, Lazio, Liguria, Umbria, Marche, Emilia Romagna, Abruzzo, Campania, Toscana, Sardegna, Lombardia. Province: Siracusa, Trapani, Messina, Ragusa, Enna. Comuni e Enti Parco: Vecchiano (PI), Marina di Vecchiano (PI), Pomarance (PI), Pisa, Castelnuovo Val di Cecina (PI), Ragusa, Roccalumera (ME)
4,5
Tabella n. 15
ANNO Numero convenzioni e accordi di programma
Regioni ed Enti Locali che hanno stipulato convenzioni e accordi con il Dipartimento del Corpo Forestale
dello Stato
Oneri complessivi (milioni di euro)
2001 3 Regioni: Campania, Puglia, Lombardia 0,75
2002 5 Regioni: Puglia, Emilia-Romagna (2),
Campania, Calabria 1,4
2003 2 Regioni: Campania e Basilicata 0,42
2004 5 Regioni: Calabria, Lazio, Abruzzo (2),
Emilia-Romagna 1,32
In merito infine all’onere di aggiornamento delle indicazioni sulle fonti di
approvvigionamento idrico, previsto nei citati documenti del Presidente del Consiglio,
sembra che alcune regioni abbiano provveduto in tale senso solo nei primi mesi del
2004.
Il considerevole numero degli incendi, la segmentazione delle procedure
operative e l’intreccio delle competenze non consentono la quantificazione dell’attività
complessiva terrestre ed aerea effettuata nel quadriennio o nei singoli anni.
Sono stati però acquisiti dati riferiti al quadriennio 2001-2004, relativi agli
interventi effettuati dalla flotta aerea statale.
Le tabelle che seguono danno notizia dell’attività degli aeromobili con riguardo
al numero ed alle ore di volo effettuate (tabelle 16 e 17).
46
Attività del Centro operativo aereo unificato (COAU) Tabella n. 16
2001 2002 2003 2004 Mezzi aeri Nr. Missioni Mezzi aeri Nr. Missioni Mezzi aerei Nr Missioni Mezzi aerei Nr Missioni
Canadair CL415 (D.P.C.)
13 1.479 Canaider CL415 (D.P.C.)
13 765 Canaider CL415 (D.P.C.)
14 2.163 Canaider CL415 (D.P.C.)
16 1.454
Erickson S64 – (D.P.C.)
3 495 Erickson S64 – (D.P.C.)
6 305 Erickson S64 – (D.P.C.)
6 1.110
Erickson S64 – (D.P.C.)
4 451
CH 47 (E.I.) 2 116 CH 47 (E.I.) 2 42 CH 47 (E.I.) 2 168 CH47 (E. I.) 1 36 AB 412 (CNVF) 3 12 AB 412 (CNVF) 2 4 AB 412 (CNVF) 2 22 AB 412 (CNVF) 2 14 AB 412 (C.F.S.) 3 239 AB 412 (C.F.S.) 2 43 AB 412 (C.F.S.) 1 41 AB412 (C.F.S) 3 145 AB 212 (M.M.) 3 147 AB 212 (M.M.) 3 25 AB 212 (M.M.) 2 137 AB 212 (M.M.) 2 71 NH 500 (C.F.S.) 3 276 NH 500 (C.F.S.) 3 71 NH 500 (C.F.S.) 4 401 NH 500 (C.F.S.) 3 81 AT 802 E (D.P.C.) 3 805 AB212 (A.M.) 1 10 CH 54A (D.P.C) 1 36 AB212 (E.I) 1 40 AB 205 (E.I.) 1 29 Totale 34 3.605 Totale 31 1.255 Totale 31 4.042 Totale 34 2.331
Attività mezzi aerei COAU per Regione Tabella n. 17
2001 2002 2003 2004
Regione Richiesta di concorso
aereo Missioni
Richiesta di concorso
aereo Missioni
Richiesta di concorso
aereo Missioni
Richiesta di concorso
aereo Missioni
Piemonte 5 9 19 61 83 266 10 38 Valle D’Aosta 0 0 1 0 3 14 0 0 Liguria 85 197 61 102 208 532 85 206 Lombardia 4 11 41 112 26 41 17 41 Trentino-Alto Adige Prov. Aut. di Trento Prov. Aut. di Bolzano
0 0 6 20 2 10 0 0
Friuli-Venezia Giulia 1 0 0 0 22 74 1 2 Veneto 9 15 30 84 43 79 1 0 Emilia-Romagna 8 20 5 5 17 21 1 0 Toscana 27 44 13 23 104 281 22 54 Marche 16 34 5 6 12 13 3 6 Umbria 31 57 9 21 28 44 10 18 Lazio 330 443 55 85 441 712 214 373 Abruzzo 126 232 8 10 39 87 16 44 Molise 18 48 4 6 7 12 6 10 Campania 150 358 27 35 181 339 95 162 Puglia 111 484 19 37 63 130 41 62 Basilicata 112 504 13 16 54 65 42 58 Calabria 329 414 162 233 328 433 268 436 Sicilia 240 330 63 135 266 356 222 351 Sardegna 300 405 153 264 286 533 249 470
Totali 1902 3605 694 1255 2213 4042 1303 2331
Da ultimo, per quanto concerne l’attività strettamente operativa si segnala che
il Centro aereo unificato della Protezione civile, in quanto soggetto di riferimento di
tutti gli interventi aerei, pianifica d’intesa con le Regioni e con il CFS, il rischieramento
degli aeromobili disponibili nelle aree a rischio d’incendio, privilegiando per gli aerei di
proprietà, in inverno le sedi aeroportuali di Treviso, Orio al Serio e Genova per la
tutela dei territori del nord Italia ed, in estate, il versante tirrenico e ionico (da
Genova a Reggio Calabria), la Sicilia (Catania e Trapani o Palermo) e la Sardegna
(Elmas e Olbia), nella previsione di potere così soddisfare più sollecitamente le
maggiori esigenze di tutela dell’Italia meridionale ed insulare.
Gli aeromobili del CFS di norma fanno base a Roma, Belluno, Bergamo e
Pescara ed in estate anche a Cecina, Pontecagnano, Rieti e Vieste.
47
6.6 Utilizzazione e revoca di mezzi finanziari assegnati alle regioni
Le norme della legge n. 353 che regolano i rapporti finanziari dispongono un
trasferimento annuale di fondi dallo Stato alle regioni, da utilizzarsi entro diciotto mesi
dalla data di assegnazione, a titolo di concorso economico per l’esecuzione delle
numerose funzioni in essa considerate.
In tale ambito il Dipartimento per la protezione civile deve verificare il rispetto
del termine prescritto e l’esatta utilizzazione dei fondi, per procedere poi alla revoca
totale o parziale dell’assegnazione laddove sia riscontrato il mancato o improprio uso
delle relative somme da parte degli enti beneficiari.
Alla ripartizione dei fondi ha provveduto il Ministro dell’economia e delle
finanze con i decreti 1° agosto 2001 (G.U. n. 197 del 25/8/2001) per gli anni
2000/2001 e 6 giugno 2003 (G.U. n.151 del 2/7/2003) per l’esercizio finanziario
2002. L’entità delle singole dotazioni e gli esiti della rendicontazione sono di seguito
segnalati nella tabella 18.
48
Tabella n. 18
Rendicontazione finanziamenti (in euro) L. 353/2000 – Art. 12, c. 2 -
Regione Totale fondi
E.F. 2000/2001
DMEF 1/8/01
Risposta della Regione
(*)
Totale fondi E.F. 2002
DMEF 6/9603 (**)
Risposta della Regione
Totale fondi E.F. 2003
DMEF 9/9/03
Risposta della Regione (***)
Totale fondi E.F. 2004
DMEF 9/9/04
Risposta della Regione (***)
Piemonte 1.120.514 da recuperare di concerto con
MEF € 4,14 nota del 12/5/2003
292.807 importo compl. speso nota dell’08/7/2004
571.530 543.650
Valle D’Aosta 855.554 da recuperare di concerto con
MEF € 132,24 nota del 16/8/2004
201.742 importo compl. speso nota del 17/8/2004
778.870 331.760
Liguria 528.673 importo compl. speso nota del 13/5/2003
133.942 importo compl. speso nota del 19/7/2004
261.760 246.680
Lombardia 933.326 importo compl. speso nota del 01/7/2003
239.632 importo compl. speso nota del 21/9/2004
484.460 515.540
Trentino-Alto Adige Prov. Aut. di Trento
673.061 importo compl. speso nota dell’08/7/2003
124.330 importo compl. speso nota del 14/9/2004
935.940 309.450
Trentino-Alto Adige Prov. Aut. di Bolzano
2.652.360 importo compl. speso nota dell’11/6/2003
994.638 importo compl. speso nota del 2/8/2004
818.940 1.395.930
Friuli Venezia Giulia 705.135 importo compl. speso nota del 30/4/2003
195.263 importo compl. speso nota del 12/10/2004
571.810 360.100
Veneto 1.104.077 importo compl. speso nota del 9/9/2004
310.972 importo compl. speso nota del 9/9/2004
570.410 557.490
Emilia-Romagna 1.577.601 importo compl. speso nota del 3/12/2003
425.490 importo compl. speso nota del 13/10/2004
840.060 1.280.830
Toscana 1.599.960 importo compl. speso nota del 14/5/2003
408.141 importo compl. speso nota del 19/8/2004
802.770 746.170
Marche 1.103.195 importo compl. speso nota del 16/7/2004
206.646 importo compl. speso nota del 16/7/2004
349.050 377.070
Umbria 1.563.697 importo compl. speso nota dell’08/7/2004
308.737 importo compl. speso nota dell’8/7/2004
528.000 522.270
Lazio 700.725 risposta non ancora pervenuta
30 aprile 2005
170.082 risposta non ancora pervenuta
30 aprile 2005
333.780 308.820
Abruzzo 755.459 importo compl. speso nota dell’08/7/2003
159.482 importo compl. speso nota del 14/7/2004
303.640 315.820
Molise 1.106.365 importo compl. speso nota del 15/5/2003
208.085 importo compl. speso nota del 14/7/2004
406.080 389.950
Campania 563.516 importo compl. speso nota del 18/8/2004
140.098 importo compl. speso nota del 6/8/2004
275.310 256.400
Puglia 226.764 importo compl. speso nota del 17/11/2004
56.291 Si è in attesa di riscontro al secondo sollecito
107.970 103.750
Basilicata 508.550 importo compl. speso nota del 27/6/2003
120.171 importo compl. speso nota del 27/6/2003
231.250 223.300
Calabria 748.283 importo compl. speso nota del 29/7/2003
188.255 Si è in attesa di riscontro al secondo sollecito
364.410 357.070
Sicilia 347.897 importo compl. speso nota del 27/1/2005
170.500 importo compl. speso nota del 27/1/2005
170.500 167.610
Sardegna 1.283.515 importo compl. speso nota del 28/7/2003
622.460 importo compl. speso nota del 28/7/2003
622.460 609.470
(*) Le risorse assegnate per il 2000/2001 sono state erogate nel 2001/2002, pertanto l’attività di ricognizione delle stesse è stata svolta dal Dipartimento della Protezione civile in data 18 aprile 2003 con nota prot. n. DPC/AFI/0017939. (**) Le risorse assegnate per il 2002 sono state erogate nel 2003, pertanto, l’attività di ricognizione delle risorse è stata svolta dal Dipartimento della Protezione civile in data 22 giugno 2004 con nota prot. n. DPC/AFI/0030578. Inoltre, le quote di finanziamento individuate con il decreto di riparto sono state attribuite alle Regioni in misura inferiore (circa il 50%) per effetto delle disposizioni limitative di cui al decreto legge 194/2002.. (***) Il termine entro il quale le Regioni devono fornire notizie in merito all’utilizzo delle risorse finanziarie non è ancora scaduto (L. 353/2000 – art. 12, c. 7 – “…18 mesi dal provvedimento di assegnazione).
Il decreto relativo alle assegnazioni 2003 è stato adottato in data 9 settembre
2004 e, pertanto, non essendo ancora scaduto il termine di utilizzazione dei fondi, non
possono essere acquisite notizie in merito.
Per quanto concerne gli anni precedenti, per i quali invece il medesimo termine
si è rispettivamente maturato nel febbraio 2004 e nel gennaio 2005, il Dipartimento
ha inizialmente informato di avere effettuato la ricognizione con esito positivo, sulla
base della comunicazione pervenuta dalle regioni che le somme attribuite erano state
49
completamente spese (per l’esercizio 2002 mancano le risposte delle Regioni Calabria
e Puglia).
Poiché dal contenuto dei documenti acquisiti risultava che alcune Regioni non
avevano corrisposto alle richieste di informazioni del Dipartimento e che altre si erano
limitate a trasmettere un elenco di spese non documentate è stata nuovamente
interpellata l’Amministrazione al fine di conoscere le modalità con le quali aveva
riscontrato la rispondenza di quanto dichiarato dalle Regioni.
In risposta, la stessa Amministrazione, avendo acquisito la documentazione
oltre i termini previsti dalla legge n. 353 (art. 12, c. 7), con note del 23 settembre e
10 ottobre 2005 ha inviato la rendicontazione delle spese relative agli esercizi
2001/2003 effettuate da 14 Regioni e dalla Provincia di Trento (rendicontazione non
pervenute: Provincia di Bolzano, Lazio, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia).
6.7 Monitoraggio degli adempimenti previsti dalla legge
Al Dipartimento della protezione civile è stato anche affidato il compito di
procedere al monitoraggio degli adempimenti previsti dalla legge quadro, per riferire
al Parlamento sullo stato di attuazione della legge stessa dopo un anno dalla sua
entrata in vigore.
L’attività di referto effettuata dal menzionato centro di responsabilità è
costituita da una relazione sintetica, redatta nell’anno 2002, nella quale non vengono
evidenziate le numerose inadempienze degli enti chiamati a dare attuazione alla
normativa di principio.
Va segnalato che anche relativamente alla accennata attività non sono stati
forniti ulteriori chiarimenti o notizie.
7. Acquisto della flotta aerea antincendio dello Stato
7.1 Dipartimento della protezione civile
Attualmente, per la lotta agli incendi boschivi, il Dipartimento della protezione
civile utilizza n. 16 aeromobili anfibi CL-415 (nuova denominazione commerciale del
precedente Canadair modello CL215-6BI) acquistati con contratti di fornitura a
trattativa privata, riservandosi il diritto di opzione per eventuali acquisti addizionali da
eseguirsi presso la Soc. Bombardier Inc. Aerospace nell’arco temporale 1997/2004.
Con la suddetta società il Dipartimento ha stipulato nel 1997 anche un
contratto denominato “Maintenance plus”, per l’approvvigionamento dei componenti e
la fornitura di assistenza tecnica alla flotta aerea dei Canadair. Il rapporto contrattuale
è stato tacitamente rinnovato, fino al 21 gennaio 2006 come documenta la tabella
seguente (tabella 18). In precedenza l’Amministrazione aveva prorogato il servizio per
50
8 mesi con atti di rinnovo mensile non inviati al controllo preventivo della Corte dei
Conti.
Per il contrasto del fuoco dall’alto, il Dipartimento si è anche avvalso di n. 4
elicotteri Erickson S-64. La fornitura del servizio di spegnimento effettuata con questi
mezzi è stata affidata dal 2001, con contratto a trattativa privata, alla Soc. “Elilario
Italia Spa”. Inizialmente i velivoli venivano impiegati per implementare la flotta aerea
dei Canadair soltanto durante la campagna antincendi estiva. Dall’anno successivo il
contratto ha previsto l’utilizzazione degli stessi per un triennio a tempo pieno,
ulteriormente rafforzata nel periodo di maggiore impegno con un servizio di elicotteri
supplementari.
L’Amministrazione ha anticipato che alla scadenza dei menzionati contratti (31
dicembre 2005) il servizio sarà affidato con proroga mensile alla “SEI Spa”, con
l’intesa che il medesimo verrà direttamente commissionato alla società costruttrice
degli elicotteri quando saranno rilasciate dall’ENAV le necessarie autorizzazioni.
Il coordinamento operativo e logistico delle flotte aeree – indispensabile
durante le operazioni di emergenza – attribuito dalla legge quadro al Dipartimento
della protezione civile, è stato affidato in gestione dal 1998 alla Soc. Ricerche
Esperienze Metereologiche srl (SO.R.E.M.), con un contratto a trattativa privata
rinnovabile tacitamente ogni tre anni (cfr. tab. 19 pag. 51). Nel corso del 2005 si è
però proceduto al bando di una gara d’appalto.
51
Tabella n. 19
Bombardier Inc. – Bombardier Aerospace Anphibious Aircraft Division
Oggetto Importo Tipologia contratto
Decreto 2182/2000 Fornitura servizio di manutenzione e assistenza tecnica “Maintenance plus”
€ 13.169.650,92 Rinnovo triennale dal 1/8/2000
al 31/7/2003 (contratto n. 57/1997*)
Decreto 1542/2001 Programma “Maintenance plus” Annualità 2001
€ 4.389.883,64
Decreto 237/2001 Fornitura parti di ricambio pronto impiego per i velivoli CL-415 e assistenza tecnica per definizione programmi
€ 8.049.709,59 Atto Aggiuntivo del 19.1.2001 al
c/ 57/1997
Decreto 635/2002 Programma “Maintenance plus” Annualità 2002
€ 4.389.883,64
Decreto Programma “Maintenance plus” fino al 31.7.2003
Decreto 752/2004 Note di estensione contratto fino al 31.3.2004 (**)
€ 2.200.000,00
Decreto 1626/2004 Fornitura servizio di manutenzione e assistenza tecnica “Maintenance plus
€ 11.450.149,22 (***)
Rinnovo dall’1/4/2004 al 21/1/2006 (contratto n.
57/1997) Decreto 3490/2004 Integrazione al contratto Maintenance plus di n. 3 velivoli CL-415 di nuova acquisizione
€ 9.709,99
Decreto 1642/2001 Acquisto di n. 1 velivolo CL-415 e Fornitura di un servizio aereo AIB
€ 21.514.924,03 +
€ 1.735.998,05
Contratto trattativa privata n. 95/2001
Decreto 3812/2003 Acquisto n. 2 aerom. Anfibi CL 415 Canadair Mod. CL2156B11Variant N. serie 2060 e 2062
€ 38.605.258,56 N. 2 contratti a trattativa privata
n. 281/2003 e n. 282/2003
Decreto 3813/2003 Acquisto n. 1 aerom. AnfibioCL415Canadair CL2156B11Variant serie 2059 con permuta n. 1 serie 2003
€ 19.302.629,28 -
€ 5.868.927,29 =
€ 13.433.701,99
N. 2 contratti a trattativa privata n. 283/2003 e n. 284/2003
Decreto 131/2004 Si rende nullo e invalidato il c/ 283 /2003 (sopra) e si approva l’acquisto di n. 1 Canadair senza permuta
€ 4.921.016,91 (differenza)
Contratto trattativa privata n. 479/2004
(*) Contratto principale n. 57/1997 rinnovabile per tre anni – (programma “MAINTENANCE PLUS”di rifornimento componenti e fornitura assistenza tecnica) - Importo massimo contrattuale € 12.911.422,47 (**) Note della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23.7.2003, 19.9.2003, 20.10.2003, 27.1.2004 (***)L’importo presunto di € 11.450.149,22 è così distinto:
- per l’anno 2004- € 4.684.151,96 - per l’anno 2005- € 6.245.535,96 - per l’anno 2006- € 520.461,30
52
So.R.E.M. – Soc. Ricerche Esperienze Metereologiche Affidamento in gestione operativa e logistica dei velivoli Canadair CL-415 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (n. 16)
Oggetto Importo Tipologia contratto
Decreto 3201/2000 Rinnovo triennale dal 22.1.2001 al 21.1.2004
€ 77.417.097,23 (**)
Rinnovo tacito al contratto n. 271/1997 e all’
A.A. n 312 /1999 (*)
Decreto 4623/2000 Costo per il trasferimento in Italia di n. 3 velivoli CL 415 dal Canada
€ 209.904,41 (IVA incl. 20%)
Lettera commessa
Decreto 4714/2000 Ulteriore spesa ad incremento c/ 271 e AA/312 per l’esercizio 2000
€ 7.746.853,48
Decreto 1517/2001 Impegno di spesa anno 2001
€ 25.969.620,87
Decreto 634/2002 Impegno di spesa anno 2002 e 2003
€ 51.447.476,36
Decreto 2558/2002 Incremento della capacità operativa degli equipaggi per il periodo 1/7-30/9/2002
€ 4.867.000,00 (IVA 20% incl.)
A.A. 398 del 10/8/2002 (al c/ 271/1997)
Decreto 3314/2003 Incremento della capacità operativa degli equipaggi per il periodo 1/7-30/9/2003
€ 4.866.979,47 (IVA 20% incl.)
A.A. 439 del 24/9/2003 (al c/ 271/1997)
Decreto 261/2004 Integrazione c/ 271 e relativo A.A per liquidazione fatture varie emesse per la gestione operativa e logistica (verificate della CUAV)
€ 14.004.073,13 Atto di cessione di credito alla
IFITALIA spA
Decreto 640/2004 Proroga di 24 m3si (1.2.2004/21.1.2006)
€54.000.000,00 (IVA 20% incl.)
(****)
Rinnovo tacito al contratto n. 271/1997 e
all’A.A. n 312/1999
Decreto 2231/2004 Ulteriore spesa ad incremento c/ 271 e AA/312 per affidamento gestione n. 1 velivolo CL-415 acquisito nel 2004
€ 11.498.600,00 (IVA 20% incl.)
(*****) A.A. n 498/2004
Decreto 3829/2004 Immatricolazione n. 2 velivoli CL 415
€ 108.388,00
Decreto 4412/2004 Immatricolazione ulteriore velivolo
€ 83.473,17
Decreto 4583/2004 Lavori adeguamento di livrea di n. 16 velivoli Canadair CL-415
€ 187.898,88 Lettera commessa
Decreto 2360/2005 Incremento della capacità operativa degli equipaggi per il periodo 1/7-30/9/2005
€ 5.580.000,00 (IVA 20% incl.)
Atto Aggiuntivo n. 537 del 31/5/2005 (al c/ 271/1997)
53
(*) Con contratto n. 271 del 5 dicembre 1997 stipulato con la So.R.E.M. srl il Dipartimento della Protezione Civile ha affidato la gestione operativa e logistica della flotta aerea n. 6 Canadair CL 415 (di loro proprietà) dedicata alle operazioni di concorso aereo alla lotta agli incendi boschivi. Il passaggio di consegna dei sei aerei è datato 22 gennaio 1998, in data 25 giugno 1998 altri due. Il contratto è triennale e prevede la possibilità di rinnovare il contratto per ulteriori due periodi di tre anni. (**) L’importo presunto di € 77.417.097,23 è così distinto:
- per l’anno 2001- € 16.287.086,93 per corrispettivi e € 9.682.533,94 per rimborsi - per l’anno 2002- € 16.924.603,76 per corrispettivi e € 8.799.134,41 per rimborsi
(***) L’impegno è stato inizialmente ridotto di € 4.643.598,21 con decreto 1230/2004, successivamente essendo esaurita la disponibilità finanziaria è stato integrato di € 20.590,11 con decreto 1649/2004, di € 424.674,10 con decreto 1848/2004, di € 680.866,84 con decreto n. 2119/2004 (****) L’importo presunto di € 54.000.000,00 è così distinto:
- per l’anno 2004- € 27.000.000,00 - per l’anno 2005- € 28.565.217,00 - per l’anno 2006- € 1.565.217,00
(*****) L’importo presunto di € 11.498.600,00 è così distinto: - per l’anno 2004- € 7.750.826,00 - per l’anno 2005- € 3.543.876,00 - per l’anno 2006- € 203.898,00
Soc. Elilario Italia Spa Fornitura servizio di spegnimento di incendi boschivi “Wet lease in” mediante utilizzo elicotteri Erickson S-64 -
Oggetto Importo Tipologia contratto
Decreto 1827/2001 Servizio di spegnimento “wet lease in” mediante utilizzo di n. 3 elicotteri Erickson S-64 durante campagna estiva 2001
€ 11.532.600,00 (IVA 20% incl.)
Convenzione T.P. n. 380 del 24 maggio 2001
Decreto 2613/2001 Ulteriore fornitura servizio di spegnimento “wet lease in” mediante utilizzo di n. 1 elicottero Erickson S-64 durante campagna estiva 2001
€ 2.436.600,00 (IVA 20% incl.)
Contratto T.P. n. 386 del
27 luglio 2001
Decreto 440/2002 Servizio di spegnimento “wet lease in” mediante utilizzo di n. 4 elicotteri Erickson S-64 per un periodo di tre anni
€ 68.990.600,00 (IVA 20% incl.)
Contratto T.P. n. 393 del
8 marzo 2002 Decreto 2362/2002 Fornitura di servizio di spegnimento “wet lease in” mediante utilizzo di n. 2 elicotteri supplementari Erickson S-64 per un periodo di 150 giorni campagna estiva 2002
€ 12.419.000,00 (IVA 20% incl)
Contratto T.P. n. 395 del
26 luglio 2002
Decreto 2366/2003 Fornitura di servizio di spegnimento “wet lease in” mediante utilizzo di n. 2 elicotteri supplementari Erickson S-64 per un periodo di 150 giorni campagna estiva 2003
€ 12.408.000,00 (IVA 20% incl)
Contratto T.P. n. 429 del
25 giugno 2003
7.2 Corpo Forestale dello Stato
Situazioni complesse e non ancora concluse hanno invece condizionato
l’acquisto dei mezzi aerei da parte del CFS, il quale ha rappresentato l’articolata
vicenda nei termini seguenti.
Al fine di prevenire e fronteggiare le gravi situazioni di pericolo e danno a
persone e cose connesse con gli incendi boschivi sul territorio nazionale, la legge n.
61 del 30 marzo 1998, recante “ulteriori interventi urgenti in favore delle zone
terremotate delle Regioni Marche e Umbria”, ha previsto il potenziamento della flotta
elicotteristica del CFS, che a dicembre 2000 era costituita esclusivamente da 13
elicotteri “leggeri” monomotore Breda Nardi NH500 (di cui solo 10 operativi) e da 9
elicotteri bimotore “medi” Augusta AB412.
54
L’art. 23-quinquies della medesima legge autorizzava l’acquisizione di velivoli
ad ala rotante per un importo complessivo di spesa derivante dai limiti d’impegno
quindicennali di lire 15 miliardi nel 1998, 1999 e 2000.
Sulla base di tali disposizioni legislative ed in ossequio alla normativa
comunitaria e nazionale in materia di evidenza pubblica, il CFS ha avviato l’iter per
l’acquisto dei velivoli ai sensi del D.Lgs. 358/1992 indicendo, con la procedura
dell’appalto-concorso, due gare per la fornitura – rispettivamente - di 33 elicotteri
monomotore e di 16 elicotteri bimotore (compresa assistenza e manutenzione
programmata per un periodo di dieci anni, nonché formazione per piloti e specialisti
meccanici del CFS).
I bandi di gara, pubblicati nel dicembre 2000, sono stati impugnati, di fronte al
TAR Lazio e poi al Consiglio di Stato dall’Agusta S.p.a. La società ricorrente
contestava l’operato dell’Amministrazione per avere disatteso le indicazioni
dell’apposita Commissione interministeriale che aveva indicato la procedura della
trattativa privata nella scelta del contraente.
Pubblicata la sentenza d’appello favorevole al CFS, è stata riattivata la
procedura di gara con l’acquisizione delle offerte e la nomina della Commissione di
aggiudicazione, avvenute rispettivamente a giugno ed a settembre 2001.
A seguito dei noti eventi terroristici, nell’ottobre dello stesso anno il Ministero
della difesa ha richiamato l’attenzione di alcune amministrazioni, tra le quali il
Ministero delle politiche agricole e forestali, sull’acquisto di beni o strumenti che
potessero essere impiegati, seppure eventualmente, come sistemi d’arma (aerei,
elicotteri, cingolati, ecc.) ed ha invitato le amministrazioni stesse a sospendere, ove
possibile, le procedure di aggiudicazione già avviate, al fine di rendere uniformi le
caratteristiche tecniche minime dei beni da acquistare.
Nella descritta situazione il Ministero delle politiche agricole e forestali ha
ritenuto opportuno sospendere, in via cautelativa, le procedure già avviate per
l’acquisto degli elicotteri di cui sopra, per le quali non si era ancora proceduto
all’apertura delle buste. I provvedimenti di sospensione sono stati impugnati di fronte
al Tar Lazio da alcune ditte partecipanti alla gara: il giudice amministrativo
relativamente alla gara per l’acquisto dei 33 elicotteri monomotore, ha dichiarato i
ricorsi improcedibili per mancanza di interesse.
Avendo poi il Ministero della difesa indicato le caratteristiche minime di cui gli
elicotteri avrebbero dovuto essere dotati per svolgere una pluralità di funzioni, nel
febbraio 2002 l’Amministrazione ha disposto con decreto la revoca dei bandi “con
cessazione di ogni effetto di legge della procedura di gara per la sopravvenienza di
situazioni impreviste”.
55
Successivamente, il provvedimento di revoca del bando per l’acquisto dei 16
elicotteri bimotore è stato oggetto di impugnativa da parte di una società partecipante
alla procedura di aggiudicazione, con ricorsi proposti prima di fronte al TAR Lazio e poi
al Consiglio di Stato.
In particolare, veniva contestata la revoca operata dall’Amministrazione,
perché avvenuta dopo l’ultimazione delle fasi propedeutiche alla valutazione delle
offerte presentate dalle ditte partecipanti alle gare e ritenuta sproporzionata rispetto
alle indicazioni fornite dal Ministero della difesa che aveva richiesto solo soluzioni di
standardizzazione degli elicotteri, attuabili anche senza la necessità di un’integrale
riprogettazione dei velivoli. A giudizio della società ricorrente, adeguate modifiche
concordate con l’aggiudicatario, da effettuare mediante l’installazione di sistemi idonei
(eseguibile con una spesa di modesta entità rispetto all’importo dell’appalto)
avrebbero assicurato la sussistenza delle caratteristiche minime, indicate dal Ministro
della difesa, per consentire il previsto duplice impiego.
Nel maggio 2002 il TAR Lazio, con sentenza confermata dal Consiglio di Stato
nell’aprile 2003, ritenendo fondata la tesi sopra prospettata relativa alla illegittimità
della revoca del bando di gara per la fornitura dei 16 elicotteri bimotore, ha accolto il
ricorso determinando così il ripristino dell’efficacia all’atto revocato.
Per una completa informazione sull’intera vicenda va ora segnalato che, a
causa della ridotta operatività della flotta (dovuta a fermi di macchina sempre più
frequenti per l’invecchiamento degli elicotteri), che si era verificata nelle more della
definizione del citato contenzioso e considerato anche che erano ormai trascorsi due
anni dall’indizione delle gare d’appalto, con ordinanza del luglio 2002 il Presidente del
Consiglio dei Ministri, aveva autorizzato il CFS a procedere all’individuazione, con
somma urgenza, dei mezzi aerei ritenuti più idonei per l’assolvimento dei compiti
d’istituto, prevedendo anche l’acquisizione degli stessi con trattativa privata, in deroga
alla normativa vigente in materia.
Sulla base di tale autorizzazione il CFS ha proceduto al potenziamento della
flotta elicotteristica con l’acquisto, mediante contratto a trattativa privata dell’ottobre
2002, di 2 elicotteri AB412EP dalla Soc. AGUSTA, completi di installazioni ausiliarie a
corredo, assistenza tecnica e parti di ricambio. Detto contratto è stato anch’esso
oggetto di ricorso al TAR Lazio, che lo ha respinto con sentenza del gennaio 2004
(non è ancora noto l’esito dell’appello).
Tuttavia, a causa del ricorso alla procedura negoziata senza la preventiva
pubblicità prescritta dalle norme comunitarie, la Commissione UE ha attivato una
prima procedura di infrazione contro lo Stato italiano davanti alla Corte di Giustizia
per inadempimento e non corretta applicazione delle norme comunitarie in materia di
56
appalti in relazione all’acquisto di elicotteri destinati alla lotta contro gli incendi
boschivi.
Subito dopo la stipula del menzionato contratto, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, con direttiva emanata il 31 ottobre 2002, ribadendo gli indirizzi del Dicastero
della difesa sul duplice uso dei mezzi aerei, stabiliva che le proposte di acquisto di
quest’ultimi, con i relativi capitolati tecnici, dovevano essere preventivamente
approvate dall’apposita Commissione interministeriale istituita presso il Ministero
dell’interno. Per le eventuali procedure di acquisizione in corso, disponeva inoltre che i
responsabili delle amministrazioni procedenti valutassero, “sentita la commissione
istituita presso il Ministero dell’interno, l’applicabilità della direttiva stessa con
riferimento allo stato dei relativi procedimenti”.
In esecuzione alle disposizioni impartite, il capitolato della gara per l’acquisto
dei 16 elicotteri bimotore nel maggio 2003 è stato sottoposto all’esame della
Commissione che lo ha ritenuto non rispondente ai nuovi requisiti tecnici minimi,
fissati in precedenza dallo stesso organo consultivo.
Nel luglio successivo, in conseguenza di quanto accaduto, si è proceduto alla
seconda revoca del bando di gara, subito impugnata di fronte al TAR Lazio, che ha
accolto il ricorso nel giugno 2004. Il Tribunale amministrativo, nel ribadire le
motivazioni espresse in occasione dell’annullamento della prima revoca del bando, ha
precisato che gli elicotteri, poiché acquistati con mezzi finanziari espressamente
destinati dalla legge al potenziamento della flotta antincendi boschivi, non possono
essere utilizzati per scopi diversi. Pertanto, il loro acquisto non è assoggettabile a
procedure speciali ma, al contrario, deve essere effettuato con modalità conformi alla
normativa comunitaria in tema di appalti (per l’appello proposto non è stata ancora
fissata l’udienza).
Contemporaneamente, nello stesso mese di luglio, considerata la natura
particolare delle forniture, il Ministro dell’interno ha adottato, nell’intento di garantire
la massima riservatezza, un provvedimento di “segretazione” degli atti della citata
Commissione, impugnati davanti al TAR Lazio.
I successivi atti di acquisto dei mezzi aerei a trattativa privata, resi possibili
dalla procedura di segretazione, nel corso del 2003 sono stati nuovamente censurati
dalla Commissione UE con l’avvio di un secondo procedimento di infrazione motivato
dalla considerazione che l’Italia ha “posto in essere una prassi esistente da lungo
tempo di affidamento diretto degli appalti per l’acquisto di elicotteri, senza rispettare
le procedure indicate nelle direttive comunitarie”.
Va infine segnalato che, in attesa della risoluzione del contenzioso in atto
relativo all’acquisto dei 16 elicotteri ed approssimandosi il termine per utilizzare gli
57
stanziamenti della legge n. 61/1998, nel dicembre del 2003 il CFS ha acquistato a
trattativa privata dalla Soc. Agusta 7 elicotteri biturbina medi AB412 e 3 elicotteri
biturbina leggeri, con contratti (registrati alla Corte dei Conti) il cui contenuto è in
parte pubblico ed in parte segretato presso l’Ufficio NATO del Ministero delle politiche
agricole.
Il ricorso proposto avverso l’acquisto a trattativa privata dei 3 elicotteri leggeri
è stato accolto dal TAR Lazio con sentenza pubblicata il 14/10/2004, nella sostanziale
motivazione che la segretazione era applicabile alle forniture degli equipaggiamenti
militari e di difesa e non agli elicotteri nella loro interezza.
La menzionata sentenza di primo grado è stata riformata in appello, con atto
depositato il 10/6/2005 dal Consiglio di Stato, secondo il quale il così detto “dual use”
– militare e di protezione civile – degli elicotteri giustifica la segregazione della
fornitura e legittima il ricorso alla procedura della trattativa privata nell’acquisto dei
mezzi aerei.
8. Considerazioni conclusive
Le notizie, i dati e gli elementi valutativi acquisiti nel corso dell’istruttoria
hanno posto in rilievo aspetti di criticità della gestione ed inadempienze da parte di
alcuni centri di responsabilità chiamati dalla legge quadro n. 353 del 21 novembre
2000 a partecipare alla difesa dalle fiamme delle zone boscate.
Nel valutare le osservazioni che seguono si deve considerare la peculiarità
della gestione in esame, fortemente condizionata dalla obiettiva difficoltà di fare
fronte ad un fenomeno, come quello degli incendi boschivi, determinato da fattori in
parte imprevedibili e spesso non controllabili nel tempo breve.
L’ampio spazio in precedenza riservato alla descrizione delle devastanti
conseguenze dovute all’innesco degli incendi consente ora di ricordare un solo dato
particolarmente significativo: in Italia nel 2004 sono stati percorsi dal fuoco circa 21
mila ettari di superficie boscata, di cui 15 mila circa localizzati nelle zone meridionali
ed insulari della penisola (Calabria, Campania, Sicilia, Sardegna).
Inoltre, la formulazione di giudizi sull’efficienza e sull’efficacia delle iniziative di
lotta attiva attuate dai centri di responsabilità risulta spesso problematica, a causa
della pluralità e della convergenza di competenze statali e regionali che si verifica in
concreto nell’ambito dei procedimenti operativi, sebbene la legge quadro abbia
attribuito agli enti territoriali locali il complesso delle funzioni amministrative in
materia, riservando agli organi centrali alcuni compiti ben individuati e definiti.
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A) Va evidenziato che quasi tutte le regioni, a distanza di un quinquennio dall’entrata
in vigore della normativa statale di principio, non hanno proceduto all’adeguamento
della legislazione regionale di settore e non si sono dotate di idonee strutture, facendo
tuttora ricadere sul Corpo forestale dello Stato e sul Corpo dei vigili del fuoco, in base
ad accordi spesso economicamente inadeguati, buona parte dell’onere finanziario ed
organizzativo derivante dall’utilizzazione di un ingente numero di personale e di mezzi
di soccorso.
Considerata la delicatezza della materia e le drammatiche conseguenze degli
incendio boschivi la Sezione, nel rispetto della sfera di autonomia degli enti regionali,
auspica una maggiore e più fattiva collaborazione da parte delle regioni, la cui
mancanza è stata lamentata dai rappresentanti delle Amministrazioni statali e rilevata
in sede di istruttoria della presente relazione.
D’altra parte, il processo di decentramento amministrativo, che il legislatore
negli ultimi anni ha notevolmente potenziato, non può prescindere da rapporti
continui e leale tra le amministrazioni centrali e le strutture degli enti territoriali ai
quali è affidato il compito di realizzare gli obiettivi concreti.
B) In disparte la precedente considerazione, si deve comunque rilevare che la legge
n. 353/2000 resta ancora parzialmente inattuata anche a causa del carente esercizio
di alcune competenze statali di rilievo che condiziona negativamente la messa a
regime dell’intero sistema costruito dal legislatore.
Il Dipartimento della protezione civile, in quanto titolare della funzione di
coordinamento degli interventi per la lotta attiva, avrebbe dovuto effettuare,
specialmente nel primo periodo di vigenza della legge quadro, una permanente
attività di monitoraggio degli adempimenti previsti nella stessa, per consentire
l’adozione da parte del Parlamento dei necessari aggiustamenti normativi e per
rendere note, nel contempo, le responsabilità dei soggetti inadempienti.
In quale misura la relativa competenza sia stata esercitata è emerso in corso
d’istruttoria ed è stato riferito nella parte che precede.
Sembra, nel merito, che la prescrizione legislativa di un referto dopo un anno
dall’entrata in vigore della legge sia solo finalizzata a consentire, tempestivamente,
eventuali modificazioni della normativa da effettuarsi però sulla base di una
rilevazione di dati protratta nel tempo ma tuttavia non faccia cessare l’obbligo di
monitoraggio, derivante dal generalizzato sistema dei controlli previsto
dall’ordinamento.
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Peraltro, l’esito di un solo monitoraggio, effettuato a breve termine,
sull’attuazione delle numerose previsioni legislative sarebbe stato di facile
anticipazione per l’impossibilità di porre subito in essere le attività di programmazione
ai diversi livelli, che costituiscono il necessario presupposto per avviare il sistema
degli interventi operativi (il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato le linee
guida nel novembre 2001).
Comunque, va ricordato che questa Corte, in sede di controllo sulla gestione,
ha ripetutamente raccomandato il potenziamento delle attività di monitoraggio che
costituiscono il necessario presupposto di una sana azione amministrativa sotto i
diversi profili di efficienza, efficacia ed economicità.
Appare infatti evidente che nella specie la mancata conoscenza degli elementi
di fatto da parte degli organi statali titolari della funzione di coordinamento – che
invece un puntuale monitoraggio avrebbe fornito - si è ripercossa negativamente
sull’attuazione della legge 353, i cui effetti, a distanza di anni dall’entrata in vigore,
non sono ancora sufficientemente percepibili.
Il monitoraggio sugli adempimenti avrebbe evitato innanzi tutto i notevoli
ritardi registratisi nell’adozione dei piani regionali per la previsione e la prevenzione
degli incendi boschivi che, nella nuova prospettazione legislativa, costituiscono la
strumento primario di programmazione di tutti gli interventi (alla scadenza dell’anno
2002 - termine questo fissato dalla legge - solo sei regioni avevano provveduto;
attualmente due regioni devono ancora deliberare).
La tardività nell’adozione dei menzionati piani assume ulteriore peso se si
considera che, in base all’esperienza acquisita negli anni, non è più sufficiente
predisporre soccorsi tempestivi di emergenza, ma occorre dedicare risorse importanti
alla previsione ed alla prevenzione degli incendi boschivi.
D’altra parte, la circostanza in precedenza segnalata che le cause accertate
degli inneschi sono attribuibili a comportamenti colposi o, nella maggioranza dei casi,
ad azioni di natura dolosa convince sempre di più che, per essere efficace e risolutiva,
la lotta agli incendi boschivi deve essere affrontata con il massimo impegno nel
momento in cui il fenomeno ha origine e non solo quando gli effetti dello stesso si
sono verificati.
C) In tale ottica produce conseguenze negative di maggiore incidenza la parziale
disapplicazione della disposizione contenuta nella legge quadro relativa all’istituzione
dei catasti comunali delle zone boscate, cespugliate ed erborate percorse dal fuoco.
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In effetti, il censimento da parte dei comuni delle zone già interessate da
incendi, al fine di sottoporle a vincoli di diversa natura (tra gli altri è prescritto il
divieto di edificabilità), è considerato dal legislatore come strumento determinante per
scoraggiare i comportamenti dolosi messi in atto con l’obiettivo di ottenere utilità di
varia natura.
In assenza dei monitoraggi che il Dipartimento della protezione civile avrebbe
dovuto effettuare, non è dato conoscere i dati ufficiali complessivi sulla istituzione dei
catasti comunali, anche se i richiami del Ministro delegato alla protezione civile nel
2002, ripetuti dal Presidente del Consiglio nel 2003 e 2004, diretti alle
amministrazioni competenti per stimolare una immediata operatività, fanno ritenere
che il numero dei comuni adempienti sia tuttora limitato.
Considerate le finalità attribuite dal legislatore statale alle norme in
argomento, le quali d’altra parte non prevedono poteri sostitutivi o fattispecie
sanzionatorie, è auspicabile che venga posta in essere un’azione più incisiva sui
comuni, in luogo del semplice richiamo dell’attenzione sulla questione.
In sede di Conferenza Stato-Regioni, ad esempio, potrebbero essere individuati
idonei strumenti che favoriscano l’istituzione del catasto e prevedano anche limiti
temporali nell’adozione dello stesso per evidenti ragioni di omogeneità su tutto il
territorio nazionale.
D) Per quanto concerne infine l’attività ricognitiva sull’utilizzazione da parte delle
regioni delle assegnazioni provenienti dal bilancio dello Stato, il Dipartimento per la
protezione civile - competente in merito ai sensi della normativa di principio - non ha
fornito notizie esaurienti, avendo soltanto comunicato, come prima risposta alle
ripetute richieste dell’ufficio istruttore, che le somme attribuite erano state
completamente spese.
La documentazione trasmessa successivamente in data 23 settembre e 12
ottobre 2005, peraltro relativa a 14 Regioni ed ad 1 Provincia, attesta che il
Dipartimento ha dato inizio agli accertamenti sull’utilizzazione dei fondi a seguito delle
richieste istruttorie formulate per la predisposizione del presente referto, senza avere
in precedenza esercitato con ragionevole sollecitudine e nei termini previsti dalla
legge quadro quelle ricognizioni che la specifica attribuzione necessitava.
La natura erariale dei mezzi finanziari assegnati e la loro destinazione -
esplicitamente indicata dalla stessa legge n. 353 – richiede, nel rispetto delle norme di
contabilità e dei principi di corretta gestione, l’acquisizione da parte del Dipartimento
di una tempestiva ed affidabile rendicontazione delle spese per accertare, cosi come
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voluto dal legislatore, l’utilizzazione dei fondi nei termini prescritti e la corretta
destinazione degli stessi. Tale adempimento, peraltro, risulta indispensabile per
procedere, in presenza di esito negativo, prima alla revoca delle assegnazioni e poi
alla riattribuzione delle somme per soddisfare altre esigenze connesse.
A riguardo va precisato che detta ricognizione, in quanto finalizzata
all’attuazione di una norma legislativa statale introdotta in virtù di una competenza
ripartita di natura concorrente, appare, a giudizio della Sezione, del tutto legittima e
conforme ai principi dell’ordinamento, non incidendo in nessun modo sull’autonomia
finanziaria delle regioni.
E) Passando alle attività di formazione e di informazione dirette alla prevenzione ed
alla lotta attiva degli incendi boschivi, si ricorda che nella parte descrittiva della
relazione è stata rilevata un’eccessiva genericità della normativa relativa
all’integrazione dei programmi didattici sull’educazione ambientale ed all’attribuzione
delle competenze per la comunicazione sulle cause d’incendio e sulle norme
comportamentali da rispettare nelle situazioni di pericolo, indistintamente assegnate
allo Stato, alle regioni ed ai comuni.
E’ indubitabile che la possibilità attribuita ai citati enti di operare
individualmente nel campo dell’informazione, senza obbligo di collegamento, può
determinare scelte inadeguate ed una duplicazione degli oneri finanziari.
I risultati delle campagne d’informazione sono strettamente determinati dalla
puntuale individuazione di obiettivi numericamente limitati, dall’efficacia del
messaggio, dall’ampiezza del campo di ricezione e dall’uso congiunto e simultaneo dei
diversi mezzi di comunicazione di massa. E’ di tutta evidenza che queste condizioni
possono verificarsi solo qualora gli interventi da effettuare siano stati preceduti da
una coerente ed organica attività di programmazione a livello generale, che non può
non essere affidata agli esperti del settore.
Nonostante ciò, devono essere positivamente considerate le iniziative fino ad
ora realizzate dai competenti centri di responsabilità statali ed, in particolare, dal CFS,
anche se, per le esposte motivazioni, la loro reale efficacia appare di difficile
valutazione per la mancanza di parametri di riferimento e per la difficoltà di effettuare
un adeguato riscontro dei risultati.
Tenendo poi presente che la legge quadro considera le attività di ricognizione,
sorveglianza, avvistamento dei fuochi ed allarme come strumenti determinanti per
porre in essere repentinamente ed efficacemente la lotta attiva contro gli incendi,
l’informazione dovrebbe essere finalizzata con maggiore decisione al recupero da
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parte della collettività di quei valori che erano propri della cultura contadina, come
l’attenta osservazione degli accadimenti naturali e la rispettosa considerazione della
natura e della proprietà altrui.
F) Risulta difficile formulare giudizi in merito al livello di efficienza, efficacia ed
economicità raggiunto nella lotta attiva contro il fenomeno in esame, atteso che, per i
motivi già evidenziati nella relazione, l’analisi potrebbe risultare non esauriente o
inadeguata.
Va innanzi tutto considerato che l’attribuzione alle regioni dei prevalenti
compiti in argomento non consente, in questa sede, di procedere ad ulteriori verifiche.
In ogni caso, l’esame valutativo dell’efficienza e dell’efficacia circoscritto a soli
interventi effettuati dalle strutture statali non risulterebbe significativo, a causa della
più volte segnalata complementarità dei diversi apporti nell’opera di spegnimento
degli incendi. D’altra parte, la funzionalità degli interventi operativi che di volta in
volta vengono posti in essere in ragione delle differenziate caratteristiche del
fenomeno, per evidenti motivi non possono essere sottoposti a verifiche effettuate “a
posteriori”.
Considerata la complessità degli interventi, sembra essenziale, al fine di
conseguire una maggiore funzionalità delle procedure operative e delle strutture
(dettagliatamente ed organicamente disciplinate dalla legge n. 353) che gli ulteriori
apporti di ordine finanziario – senza dubbio occorrenti al settore, in considerazione del
crescente andamento delle devastazioni del patrimonio boschivo causate dagli incendi
– abbiano una più mirata destinazione e maggiore consistenza in sede di ripartizione
delle risorse del bilancio statale, operazione questa che può soddisfare puntuali
esigenze se preceduta da una adeguata attività di monitoraggio.
G) A parte le considerazioni sull’economicità dell’azione complessiva effettuata dagli
operatori del settore – non consentite dall’impossibilità di quantificare le spese
effettive di gestione – i dati finanziari riportati nella parte specifica della relazione
attestano che gli stanziamenti destinati alle attività di contrasto del fuoco, ed in
particolare quelli da impiegare negli interventi da effettuarsi a terra, appaiono del
tutto inadeguati a soddisfare le necessarie esigenze.
L’esperienza maturata negli ultimi anni ha infatti convinto che - a parte
situazioni particolari nelle quali le caratteristiche del territorio percorso dal fuoco
impongono l’uso del mezzo aereo, considerato in ogni caso dalla legge quadro come
“strumento aggiuntivo” – il contrasto agli incendi boschivi si deve realizzare
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soprattutto con le operazioni terrestri che, come è evidente, necessitano di strutture e
mezzi idonei alla specifica funzione.
Gli elementi acquisiti in istruttoria fanno ritenere che una maggiore dotazione
di mezzi terrestri appositamente progettati per la lotta contro gli incendi boschivi ed
esclusivamente destinati a questa finalità consentirebbe al Corpo forestale dello Stato
ed al Corpo dei vigili del fuoco, che maggiormente sono impegnati nell’attività di
spegnimento a terra, di prestare un’attività d’intervento più efficace e redditizia a
costi inferiori, a tutto vantaggio della conservazione del patrimonio boschivo.
H) Le notizie ed i dati relativi all’acquisizione ed alla gestione della flotta aerea statale
non permettono una comparazione tra costi e benefici che consenta coerenti
valutazioni in termini di economicità.
Per quanto concerne, poi, i profili di legittimità e di regolarità delle azioni
concretamente intraprese si deve considerare che il ricorso alla trattativa privata nella
scelta del contraente per l’acquisto dei mezzi aerei e per le forniture dei servizi e delle
attrezzature, fino ad ora generalizzato, è di fatto imposto dalle recenti disposizioni
sull’impiego dei velivoli nella lotta al terrorismo. L’eventuale utilizzazione dei mezzi
aerei statali antincendio, da queste ultime prevista, consente in concreto la
disapplicazione delle norme di contabilità e la segretazione delle procedure di
aggiudicazione.
La difficoltà di una puntuale interpretazione delle stesse disposizioni è
documentata dalle complesse vicende giudiziarie non ancora concluse, sorte in sede
applicativa – anch’esse puntualmente riferite in precedenza - la cui definizione ha dato
origine a difformi giudizi del TAR e del Consiglio di Stato.
La mancanza di un chiaro progetto di potenziamento della flotta statale
antincendio, certamente non imputabile ai centri di responsabilità competenti
all’acquisto dei mezzi aerei, trova riscontro anche nelle ripetute procedure di
infrazione avviate dalla Commissione UE nei confronti dell’Italia per “non corretta
applicazione delle norme comunitarie in materia di appalti”.
Per completezza di esposizione va ricordato che in sede contenziosa il Consiglio
di Stato – riformando in appello una decisione del Tar Lazio - si è favorevolmente
pronunciato sul ricorso alla segretazione e sull’utilizzazione della trattativa privata per
l’acquisto di elicotteri da parte del CFS.
Nell’occasione il giudice amministrativo ha ricordato che l’art. 296 del trattato
della C.E. “ha introdotto un significativo spazio di deroga della disciplina vigente con
l’assegnazione agli Stati membri della potestà di sottrarre alcuni atti e provvedimenti
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al regime di pubblicità, quando la relativa esigenza di riservatezza risulti giustificata
dalla necessità di tutelare adeguatamente la sicurezza dello stato e (quindi) la
pienezza della sovranità nazionale in un ambito estraneo al novero di quelli ceduti alla
comunità sopranazionale”.
Il Magistrato istruttore
(Cons. Vincenzo Gambardella)