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CORSO PER RSPP E RLS

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CORSO PER

RSPP E RLS

Luoghi di lavoro;

Lavori in appalto;

Segnaletica di sicurezza;

Gestione delle emergenze;

Antincendio;

Atmosfere esplosive

Rischio elettrico;

Amianto;

Valutazione dei rischi;

…E' CIÒ CHE PENSIAMO GIÀ DI SAPERE

CHE CI IMPEDISCE DI IMPARARE COSE

NUOVE

…NON HO MAI INSEGNATO NULLA AI

MIEI STUDENTI; HO SOLO CERCATO DI

METTERLI NELLE CONDIZIONI MIGLIORI

PER IMPARARE

LUOGHI DI LAVOROPRINCIPALI INDICAZIONI

Titolo II, Art.62 D.Lgs 81/08: Definizione di LUOGO di LAVORO

LUOGO DI LAVORO

I luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda

o dell'unita' produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda

o dell'unita' produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio

lavoro

Non sono considerati (D.lgs 106/09) luoghi di lavoro i campi, i boschi e

altri terreni facenti parte di un azienda agricola o forestale.

DISPOSIZIONILe disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:

a) ai mezzi di trasporto;

b) ai cantieri temporanei o mobili;

c) alle industrie estrattive;

d) ai pescherecci.

LE PRESCRIZIONI IMPORTANTI

Divieto di utilizzo dei LOCALI CHIUSI che non siano:

Difesi dagli agenti atmosferici

Provvisti di aperture sufficienti per il ricambio rapido dell’aria

Asciutti e difesi contro l’umidità

Dotati di superfici ben pulibili per assicurare una adeguata igiene

Divieto di utilizzo dei LOCALI CHIUSI SOTTERRANEI O

SEMINTERRATI

Titolo II, Art.62-68 e Allegato IV D.Lgs 81/08

Lo spazio a disposizione di ciascun

lavoratore deve essere tale da consentire il

normale movimento in funzione del tipo di

mansione svolta e quindi consentire

un’adeguata possibilità di movimento, che

costituisce già di per sé un fattore di

sicurezza.

IL CONCETTO DI “SPAZIO”

NEI LUOGHI DI LAVORO

INTEGRAZIONI alla normativa da:Vigente normativa di PREVENZIONE INCENDI

Vigente normativa URBANISTICA

Regolamenti locali di IGIENE EDILIZIA

RIFERIMENTI UTILI da:LINEE GUIDA delle Regioni o ASL

NORME TECNICHE degli enti di normazione (UNI)

I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti

dell'allegato IV :

Stabilità e solidità;

Altezza, cubatura e superficie;

Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali

scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico;

Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e

passaggi;

Vie ed uscite di emergenza;

Porte e portoni;

Titolo II, Art. 63 D.Lgs 81/08 : Requisiti di salute e sicurezza

…continua

Scale;

Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro

esterni;

Microclima;

Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di

lavoro;

Servizi igienico assistenziali;

Titolo II, Art. 63 D.Lgs 81/08 : Requisiti di salute e sicurezza

…continua

2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei

lavoratori disabili.

3. L'obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di

circolazione, le scale, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati ed

occupati direttamente da lavoratori disabili.

4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro già

utilizzati prima del 1° gennaio 1993; in ogni caso devono essere adottate

misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e

di igiene personale;

5. Quando vincoli urbanistici o architettonici ostacolano agli adempimenti di

cui al comma 1 (conformità all’All. 1) il DATORE DI LAVORO, previa:

consultazione del RLS,

autorizzazione dell'organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le

misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.

6. (omissis)

Titolo II, Art. 63 D.Lgs 81/08: Requisiti di salute e sicurezza

Le dimensioni minime per ogni vano toilette, sono

0.90 m x 1.60 mTale normativa prevede che nel vano toilette sia presente

solamente la tazza ed accessori (scarico dell’acqua e

porta carta igienica), per i lavabi ed i bagni è previsto

invece un locale a parte

Metratura e dimensionamento degli spazi

Decreto Capo del Governo del 20 luglio 1939 “Approvazione istruzioni per le costruzioni ospedaliere”

Normativa abbattimento barriere architettoniche

D.P.R. 27 aprile 1978 n. 384

abrogato e sostituito dal…

D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503.

D.M. – Min. Lav. Pubblici 14 giugno 1989, n. 236

La normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche nelle

strutture pubbliche prevede dimensioni minime dei locali igienici di

1.80 m x 1.80 me che il locale igienico sia attrezzato con: tazza ed accessori, lavabo,

specchio, corrimani orizzontali e verticali, campanello elettrico di

segnalazione

Metratura e dimensionamento degli spazi

Spazio necessario per girarsi con una sedia a rotelle

(soggetto autosufficiente e soggetto spinto da un

assistente)

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Titolo II, Art. 64 D.Lgs 81/08: Obblighi del Datore di Lavoro

Il datore di lavoro provvede affinche':

a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63,

commi 1, 2 e 3 (allegato IV, lavoratori disabili);

b) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad

uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo

scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;

c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a

regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto piu'

rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la

sicurezza e la salute dei lavoratori;

d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a

regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;

e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o

all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare

manutenzione e al controllo del loro funzionamento.

1. È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o

semisotterranei.

2. Quando ricorrano particolari esigenze tecniche, in deroga alle

disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al lavoro

locali chiusi sotterranei o semisotterranei,. In tali casi il datore di

lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di

illuminazione e di microclima.

3. Anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze

tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di

agenti nocivi, l'organo di vigilanza può consentire l'uso dei locali

chiusi sotterranei o semisotterranei, sempre che siano rispettate le

norme del presente D.Lgs. e si sia provveduto ad assicurare le

condizioni di cui al comma 2.

Titolo II, Art. 65 D.Lgs 81/08: Locali sotterranei o semisotterranei

Titolo II, Art. 66 D.Lgs 81/08: Locali in ambienti di sospetto

inquinamento

1. E' vietato consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne,

camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti,

condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas

deleteri, senza che sia stata previamente accertata l'assenza di

pericolo per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori medesimi,

ovvero senza previo risanamento dell'atmosfera mediante

ventilazione o altri mezzi idonei.

Se ci sono dubbi sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori

devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati

per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti

di apparecchi di protezione (esempio legati con cintura/corda).

L'apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da

poter consentire l'agevole recupero del lavoratore privo di sensi.

ALLEGATO IV DEL D.LGS. 81/08PRINCIPALI INDICAZIONI

Altezza, cubatura e superficie:

I limiti minimi per aziende industriali che occupano più di cinque

lavoratori, ed in ogni caso in quelle che eseguono le lavorazioni che

comportano la sorveglianza sanitaria sono:

Altezza netta non inferiore a m 3 (l'altezza netta dei locali è misurata dal

pavimento all'altezza media della copertura dei soffitti o delle volte);

l'organo di vigilanza competente per territorio può consentire altezze

minime inferiori a quelle sopra indicate

Ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una

superficie di almeno m2 2.

Cubatura non inferiore a m3 10 per lavoratore (i valori relativi alla

cubatura e alla superficie si intendono lordi cioè senza deduzione dei

mobili, macchine ed impianti fissi);

…continua

Altezza, cubatura e superficie:

I valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendono lordi cioè

senza deduzione dei mobili, macchine ed impianti fissi;

Per i locali destinati o da destinarsi a uffici, indipendentemente dal

tipo di azienda, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di

altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente.

VIA DI EMERGENZAPercorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone

che occupano un locale di raggiungere un luogo sicuro

VIE E USCITE DI EMERGENZE: DEFINIZIONI

USCITA DI EMERGENZAPassaggio che immette in un luogo sicuro

LUOGO SICUROLuogo nel quale le persone sono considerati al sicuro dagli effettideterminati da incendio o altre situazioni emergenza

LARGHEZZA DI UNA PORTA O LUCE NETTA DI UNA

PORTA

Larghezza di passaggio dell'anta mobile in posizione di massimaapertura se scorrevole, in posizione di apertura a 90° seincernierata (larghezza utile di passaggio)

Allegato IV del Decreto Legislativo 81/08

VIE E USCITE DI EMERGENZE: DEFINIZIONI

Allegato IV del Decreto Legislativo 81/08

Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e

consentire di raggiungere prima possibile un luogo sicuro.

In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati

rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori.

Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di

emergenza devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi di

lavoro, alle attrezzature in essi installate, nonché al numero massimo

di persone che possono essere presenti in detti luoghi.

Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di m 2.0

e larghezza (e larghezza totale) minima conforme alla normativa

vigente in materia antincendio (generalmente 1.2 m)

VIE E USCITE DI EMERGENZE: DEFINIZIONI

Allegato IV del Decreto Legislativo 81/08

Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte:

Queste devono essere apribili nel verso dell'esodo (!!!)

Se chiuse, devono poter essere aperte facilmente.

Non devono essere ostruite

Le vie e le uscite di emergenza, nonché le vie di circolazione e le

porte che vi danno accesso non devono essere ostruite da oggetti in

modo da poter essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti

Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da

apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e

collocata in luoghi appropriati.

PORTE E PORTONI

Allegato IV del Decreto Legislativo 81/08

Le porte dei locali di lavoro devono, per numero, dimensioni,

posizione e materiali di realizzazione, consentire una rapida uscita

delle persone ed essere agevolmente apribili dall'interno durante il

lavoro.

In un locale con lavorazioni e materiali che comportano pericoli di

esplosione o specifici rischi di incendio e siano adibiti alle attività

che si svolgono più di cinque lavoratori, almeno una porta ogni

cinque lavoratori deve essere apribile nel verso dell'esodo e avere

larghezza minima di m 1.20

PORTE E PORTONI

Allegato IV del Decreto Legislativo 81/08

Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse da quelle previste

dal punto precedente, la larghezza minima delle porte è la seguente:

a) in uno stesso locale, fino a 25 lavoratori questo deve essere dotato di

una porta avente larghezza minima di m 0.90;

b) in uno stesso locale, tra ventisei e cinquanta lavoratori, questo deve

essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1.20 che si apra

nel verso dell'esodo;

c) in uno stesso locale, tra cinquantuno e cento lavoratori, questo deve

essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1.20 e di una

porta avente larghezza minima di m 0.80, che si aprano entrambe nel

verso dell'esodo;

d) in uno stesso locale, sopra i cento lavoratori, in aggiunta alle porte

previste alla lettera c) il locale deve essere dotato di almeno una porta

che si apra nel verso dell'esodo avente larghezza minima di m 1.20 per

ogni cinquanta lavoratori normalmente ivi occupati.

PORTE E PORTONI

Allegato IV del Decreto Legislativo 81/08

Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di

m 1.20 è applicabile una tolleranza in meno del 5%. Alle porte per le

quali è prevista una larghezza minima di m 0.80 è applicabile una

tolleranza in meno del 2%.

Nei locali di lavoro e nei depositi non sono ammesse le porte

scorrevoli, le saracinesche a rullo, le porte girevoli su asse centrale,

quando non esistano altre porte apribili verso l'esterno del locale.

Le porte e i portoni apribili nei due versi devono essere trasparenti o

essere muniti di pannelli trasparenti.

Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativo

all'altezza degli occhi.

ILLUMINAZIONEPRINCIPALI INDICAZIONI

Illuminazione

A cosa serve la luce?

trasmette attraverso l’occhio le informazioni ai centri della vista nel

cervello;

Influisce sugli organi del sistema neurovegetativo, che comanda

l’intero ricambio e le funzioni dell’organismo.

Illuminazione naturale e artificiale dei luoghi di lavoro

Allegato IV del Decreto Legislativo 81/08

I luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale, a meno

che non sia richiesto diversamente dalle particolari lavorazioni e che

non si tratti di locali sotterranei. In ogni caso, tutti i predetti luoghi di

lavoro devono essere dotati di un'illuminazione artificiale adeguata

per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori.

Gli impianti di illuminazione non devono rappresentare un rischio di

infortunio per i lavoratori.

I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a

rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, devono disporre

di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.

Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale

devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e

di efficienza.

I luoghi di lavoro, di lavoro ed i passaggi devono essere illuminati

con luce naturale o artificiale in modo da assicurare una sufficiente

visibilità.

Illuminazione naturale e artificiale dei luoghi di lavoro

Allegato IV del Decreto Legislativo 81/08

Una corretta illuminazione degli ambienti di lavoro gioca un ruolo

fondamentale:

Un'illuminazione inadeguata per intensità o per posizione delle fonti

di luce, può provocare stanchezza visiva e stati di malessere (cefalee

in particolare), aumentando quindi il rischio d'errori nel lavoro e

d'infortuni.

nella prevenzione infortuni

sulla produttività, agendo positivamente sullo stato di

benessere individuale.

MICROCLIMAPRINCIPALI INDICAZIONI

Microclima

Cos’èil comfort termico?

…”quello stato della mente che esprime la soddisfazione verso

l’ambiente termico”(ISO 7730)

...non solo attenzione alla “salute”degli occupanti, ma anche alla loro

“soddisfazione”.

Il comfort climatico è definibile come uno stato mentale che esprime

soddisfazione per l'ambiente.

Il benessere termico, dunque, esprime una condizione di neutralità,

con dispersione integrale del calore prodotto senza aumento della

temperatura corporea e senza evidente intervento del sistema

termoregolatore.

MicroclimaIl soddisfacimento del bilancio termico, attraverso l'evidente

intervento del sistema termoregolatore per evitare l'innalzamento

della temperatura corporea, esprime invece una condizione di

equilibrio.

Infine, laddove il meccanismo di regolazione non è sufficiente alla

dissipazione del calore prodotto, si ha una condizione di squilibrio

termico che rappresenta un reale rischio da stress calorico .

Quando si definisce il comfort termico è importante ricordare che

l’uomo non sente la temperatura dell’ambiente in cui vive e lavora,

ma sente l’energia che perde il suo corpo. I parametri da misurare

sono quelli che causano una perdita di energia:

Microclima

Il microclima è l’insieme dei componenti (es. temperatura, umidità,

velocità dell’aria) che regolano le condizioni climatiche di un

ambiente chiuso o semi-chiuso come ad esempio un ambiente di

lavoro.

Attualmente non esistono delle norme precise che prevedano dei

limiti fissi. Diversi articoli di leggi e decreti danno comunque delle

indicazioni riguardo le caratteristiche del microclima negli ambienti

di lavoro

Microclima Riferimenti Normativi

I riferimenti per la valutazione degli ambienti termici moderati sono

contenuti nel Titolo II, Titolo VIII e l’Allegato IV del D. Lgs. 81/08.

Questi articoli contengono una serie di disposizioni qualitative con

riferimenti a molte grandezze (temperatura, umidità, velocità dell’aria,

attività, soleggiamento), ma nessun indicatore semplice sulla base

del quale formulare un giudizio di qualità, né alcun criterio

quantitativo di accettabilità.

La normativa tecnica al contrario propone una metodologia per la

valutazione del confort microclimatico basata su quantità dette

indicatori sintetici di qualità che possono portare alla formulazione di

un giudizio di accettabilità o inaccettabilità di un ambiente termico.

Microclima

Allegato IV del Decreto Legislativo 81/08

Temperatura dei locali

La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata

all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei

metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.

Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener

conto della influenza che possono esercitare sopra di essa il grado

di umidità ed il movimento dell'aria concomitanti.

Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare

un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro.

Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto

l'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le

temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche

localizzate o mezzi personali di protezione.

Microclima

Allegato IV del Decreto Legislativo 81/08

Umidità

Nei locali chiusi di lavoro delle aziende industriali nei quali l'aria è

soggetta ad inumidirsi notevolmente per ragioni di lavoro, si deve

evitare, per quanto è possibile, la formazione della nebbia,

mantenendo la temperatura e l'umidità nei limiti compatibili con le

esigenze tecniche.

Il Titolo VIII (Agenti Fisici) del D.L.vo

81/08 include, tra gli agenti fisici da

valutare, il microclima

Parametri ideali

Per dare un esempio nel lavoro d’ufficio (quindi sedentario) e tenuto

conto di un abbigliamento tipico estivo e invernale, i parametri ideali

dovrebbero essere:

in estate temperatura circa tra 23 e 26 °C;

in inverno tra 20 e 24 °C

In entrambe le stagioni:

la velocità dell’aria deve essere minore di 0,15 m/s

l’umidità relativa compresa tra 40 e 60 %.

TALI CONDIZIONI TUTTAVIA, SEBBENE IDEALI, POSSONO

COMPORTARE UN NON CONFORT TERMICO PER ALCUNI

SOGGETTI:

FINO AL 15-20 % DEI LAVORATORI INTERESSATI.

Parametri ideali

Secondo l'ASHRAE (American Society of Heating Ventilating and Air-

conditioning Engineers):

una temperatura effettiva da 19 a 24 °C sarà accettata in estate da più del 50

% delle persone;

in inverno si preferisce una temperatura effettiva inferiore di circa 2 °C.

L'umidità dovrebbe essere bassa (dal 20 al 60 %).

La velocità dell'aria dovrebbe variare secondo l'attività del lavoratore.

In estate un'attività sedentaria può richiedere una ventilazione da 0,1

a 0,2 m/s mentre un lavoratore in ambiente caldo può preferire 1 m/s

o anche più.

LAVORI IN APPALTOPRINCIPALI INDICAZIONI

Verifica Idoneità Tecnico Professionale da parte dell’impresa COMMITTENTE

Iscrizione Camera

Commercio

Possesso dei requisiti di

idoneità tecnico

professionale

Fornire informazioni

circa i RISCHI

presenti e misure

adottate

I DLcooperano

all’attuazione delle misure di

prevenzione

Reciproca INFORMA Z IONE

DL COMMITTENTE

DUVRI

Lavori in appalto

DUVRI

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed ilcoordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documentodi valutazione dei rischi che indichi le misure adottate pereliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi dainterferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o diopera “e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori,servizi e fornitura”.

Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora incorso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui alprecedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Ledisposizioni del presente comma non si applicano ai rischispecifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singolilavoratori autonomi.

“Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006. n.163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai finidell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del poteredecisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.”

DUVRI

“3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligodi cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale,alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonchè ai lavori oservizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre cheessi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenticancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza deirischi particolari di cui all’allegato XI.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cuiall’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente,il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione deirischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischistandard relativi alla tipologia della prestazione che potrebberopotenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggettopresso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’iniziodell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischispecifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletatol’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore,integra gli atti contrattuali.”

DUVRI

Nei contratti devono essere indicati, PENA LA NULLITA’:

I COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA

RLSCOMITATI

PARITETICI

Possono accedervi

Lavori in appalto

Il personale dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di:

TESSERA DI RICONOSCIMENTO

FOTOGRAFIA GENERALITA’DATORE DI

LAVORO

I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o

subappalto, devono esporre apposita

TESSERA DI RICONOSCIMENTO (cfr. legge 123/07 art. 6).

Questo obbligo si riferisce anche ai lavoratori autonomi che esercitano

direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro.

Il Parlamento ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto

2010, la Legge n. 136/2010, dal titolo " Piano straordinario contro le

mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

La tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, lettera

u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve contenere, oltre

agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di

subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi,

la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c),

del citato decreto legislativo n.81 del 2008 deve contenere anche

l'indicazione del committente.

Inoltre, nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento,

prevista dall'articolo 21, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 81

del 9 aprile 2008, deve contenere anche l'indicazione del committente.”

CANTIERI MOBILI E TEMPORANEIPRINCIPALI INDICAZIONI

Cantieri Mobili e Temporanei

Qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di

ingegneria civile elencati nell’allegato X

NON SI APPLICA A:

Ricerca e coltivazione di sostanze minerali;

Lavori negli impianti nel perimetro o pertinenza

delle attività minerarie;

Lavorazioni circa i prodotti delle cave;

Attività estrattive di idrocarburi;

Lavori in mare;

Teatro e spettacolo, senza allestimento di cantieri;

DEFINIZIONI

COMMITTENTE: Soggetto per conto del quale l’intera

opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali

frazionamenti.

Nel caso di appalto di opera pubblica il committente è il

soggetto con potere decisionale e di spesa;

Responsabile dei Lavori - RL: Soggetto INCARICATO

dal committente, della progettazione o del controllo

dell’esecuzione dell’opera.

OBBLIGHI COMMITTENTE - RL

Si attiene ai principi generali di tutele e prevede la durata dei

lavori;

Valuta PSC e FTO in fase di progettazione;

In cantieri ove sono previste PIU’ IMPRESE nomina CSP in

fase di affidamento della progettazione;

Prima dell’affidamento dei lavori designa CSE – anche in

caso in cui la molteplicità avvenga postuma all’affidamento;

Se in possesso dei requisiti può essere CSE e CSP;

Comunica i nominativi dei Coord. alle imprese;

OBBLIGHI COMMITTENTE - RL

Anche nel caso di affidamento ad una impresa verifica:

1. Idoneità tecnico professionale come indicato all’allegato

XVII;

2. Chiede una dichiarazione dell’organico medio annuo;

3. Trasmette alle amministrazioni competenti, prima

dell’inizio dei lavori il nominativo delle IMPRESE ed i

documenti predetti;

In caso di lavori privati non soggetti a Permesso di

costruire non necessaria nomina COORDIANTORI.

OBBLIGHI COMMITTENTE - RL

Prima dell’inizio dei lavori trasmette ad ASL ed Isp. Lav.

NOTIFICA PRELIMINARE conforme all’allegato XII, nonché

gli eventuali aggiornamenti quando previsti.

Copia della notifica deve essere affissa e messa a

disposizione dell’organo di vigilanza.

TITOLO IV

In assenza di:

PSC

FTO

NOTIFICA PRELIMINARE

È SOSPESA L’EFFICACIA DEL TITOLO ABILITATIVO

DEFINIZIONICSP: Soggetto incaricato dal COMMITTENTE – RL dei

compiti di cui all’art. 91.

1. Redarre il PSC in fase di progettazione;

2. Predisporre FTO;

CSE: Soggetto incaricato dal COMMITTENTE – RL dei

compiti di cui all’art. 92.

1. Verifica applicazione PSC imprese esecutrici;

2. Verifica idoneità POS assicurandone coerenza con PSC;

3. Adegua PSC e FTO;

4. Attività di COORDINAMENTO;

5. Verifica applicazione del coordinamento tra RLS;

6.SEGNALA AL COMMITTENTE-RL , previa contestazione

scritta, le inosservanze delle imprese;

CSE Propone al Committente

In caso di PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO

SOSPENDE LE SINGOLE LAVORAZIONI.

I Lavoratori Autonomi si adeguano alle indicazioni del

CSE (oltre che a quello previsto dal art.21)

DL – DIRIGENTI - PREPOSTIOBBLIGHI

Adottano le misure di cui all’all. XII;

Predispongono accesso e recinzione del cantiere;

Curano disposizione ed accatastamento del materiale o

attrezzature per evitare crolli;

Curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi;

Redigono il POS(Piano Operativo di Sicurezza);

DL Impresa AffidatariaOBBLIGHI

VIGILA sulla sicurezza dei lavori affidati;

Coordina le attività delle imprese subappaltatrici;

Verificare congruenza dei POS col proprio prima della

trasmissione al CSE

SEGNALETICA DI SICUREZZAPRINCIPALI INDICAZIONI

Tra gli obblighi del datore di lavoro c’è quello

di identificare i pericoli e valutare i rischi, se questi

non siano eliminabili, il datore di lavoro deve

predisporre tutte le misure necessarie per evitare o

limitare i rischi al più basso livello possibile.

Tra le misure previste dall’art. 15, alla lettera v) vi è

l’obbligo, a carico del datore di lavoro. di utilizzare

segnali di sicurezza e avvertimento per

proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori nei

luoghi di lavoro.

La segnaletica di sicurezza è un

sistema formalizzato di

comunicazione aziendale

Che include anche le segnalazioni

verbali e gestuali, per tutte le

attività lavorative sia pubbliche o

private alle quali siano addetti i

lavoratori subordinati (o

equiparati)

E’ necessario che il datore di

lavoro selezioni, per le proprie

necessità, gli strumenti

comunicativi più adeguati, tra

cartelli, segnali luminosi, acustici,

gestuali e verbali

Cosa si intende per

segnaletica di

sicurezza?

Si intende una segnaletica che,

riferita ad un oggetto, ad una

attività, o ad una situazione

determinata, fornisce una

indicazione o una prescrizione

concernente la sicurezza o salute

sul luogo di

lavoro.

E che utilizza a secondo dei casi,

un cartello, un colore, un segnale,

luminoso o acustico, una

comunicazione verbale o un

segnale gestuale.

La segnaletica di sicurezza (e/o di salute) è quella che

fornisce una indicazione o una prescrizione sulla sicurezza,

utilizzando, secondo i casi:

La segnaletica di sicurezza non sostituisce

in alcun caso le necessarie misure di protezione

un cartello

un colore

un segnale luminoso o acustico

una comunicazione verbale

un segnale gestuale

simbolo o

pittogramma

immagine che rappresenta una

situazione o che prescrive un

determinato comportamento,

impiegata su un cartello o su una

superficie luminosa;

segnale luminoso

segnale emesso da un dispositivo

costituito da materiale trasparente o

semitrasparente, che è illuminato

dall'interno o dal retro in modo da

apparire esso stesso come una

superficie luminosa;

segnale sonoro in codice emesso e

diffuso da un apposito dispositivo,

senza impiego di voce umana o di

sintesi vocale;

segnale acustico

comunicazione verbale, un messaggio verbale

predeterminato, con impiego di voce umana o di sintesi

vocale

movimento o posizione delle braccia o delle mani in forma

convenzionale per guidare persone che effettuano

manovre implicanti un rischio o un pericolo attuale per i

lavoratori.

segnale gestuale

comunicazione

verbale

Scopo della segnaletica di

sicurezza è quello di attirare in

modo rapido e facilmente

comprensibile l’attenzione su

oggetti e situazioni che possono

provocare determinati pericoli

In particolare:

Vietare comportamenti pericolosi;

Avvertire di un rischio o di un pericolo le persone

esposte;

Fornire indicazioni relativi alle uscite di sicurezza e ai

mezzi di soccorso o di salvataggio;

Prescrivere comportamenti sicuri ai fini della sicurezza;

Indicare ulteriore elementi di prevenzione e sicurezza.

La superficie del cartello deve essere

opportunamente dimensionata in relazione alla

distanza dalla quale il cartello deve risultare

riconoscibile.

I simboli devono infatti avere l’aspetto più semplice

possibile ed essere privi di particolari poco chiari che

potrebbero far sorgere dubbi interpretativi.

Le dimensioni dei cartelli dovrebbero poi essere

ricavate dalla formula:

dove

A = superficie in mq. del segnale

L = distanza in metri dalla quale il segnale deve

ancora essere riconoscibile.

DIVIETO (colore rosso, rotondo) vieta un

comportamento che potrebbe far correre o causare un

pericolo.

AVVERTIMENTO (colore giallo, triangolo) avverte di

un rischio o pericolo.

PRESCRIZIONE (colore blu, rotondo) prescrive un

determinato comportamento.

SALVATAGGIO (colore verde, quadrilatero) fornisce

indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di

soccorso o salvataggio.

ANTINCENDIO (colore rosso, quadrilatero) fornisce

indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di

soccorso o salvataggio.

ESEMPI DI COMBINAZIONE DI FORME E

COLORI

SEGNALETICA DI SICUREZZA

ESEMPI

GESTIONE DELLE EMERGENZEPRINCIPALI INDICAZIONI

IL PIANO DI EMERGENZA (D.M. 10 marzo 1998 )

È obbligatorio per aziende con più di 10 dipendenti (Art. 5 - comma 2)

Va simulato a cadenza annuale (allegato VII punto 7.4)

È lo strumento basilare per la corretta gestione delle emergenze.

In tale documento sono contenute quelle “informazioni chiave” che servono per

mettere in atto i primi comportamenti e le prime manovre in caso di emergenza,

permettendo di ottenere nel più breve tempo possibile i seguenti obiettivi

principali:

Messa in sicurezza degli impianti di processo.

Salvaguardia ed evacuazione delle persone (con riguardo ai disabili)

Compartimentazione e confinamento dell’incendio.

Protezione dei beni e delle attrezzature.

Piano di emergenza = informazioni chiave per la gestione dell’emergenza

IL PIANO DI EMERGENZA (Contenuti)

i doveri del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni

con riferimento alla sicurezza antincendio, quali per esempio: telefonisti,

custodi, capi reparto, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza;

i doveri del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di

incendio;

i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia

informato sulle procedure da attuare;

le specifiche misure da porre in atto nei confronti dei lavoratori esposti a

rischi particolari;

le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio;

le procedure per la chiamata dei vigili del fuoco, per informarli al loro arrivo

e per fornire la necessaria assistenza durante l'intervento.

IL PIANO DI EMERGENZA (Figure)

Il piano di emergenza deve individuare alcune persone o gruppi-chiave

come gli addetti al reparto, al processo di lavorazione, ecc., dei quali il piano

deve descrivere il comportamento, le azioni da intraprendere e quelle da non

fare.

Nella progettazione del piano di emergenza non può mai mancare la figura

del Gestore Aziendale dell'Emergenza al quale delegare poteri decisionali e la

possibilità di prendere decisioni anche arbitrarie, al fine di operare nel migliore

dei modi e raggiungere gli obiettivi stabiliti.

Le azioni previste nel piano di emergenza devono essere correlate alla

effettiva capacità delle persone di svolgere determinate operazioni. Non è

possibile attribuire compiti particolari a chi non è stato adeguatamente

addestrato. Occorre ricordare che in condizioni di stress e di panico le persone

tendono a perdere la lucidità e pertanto il piano di emergenza va, in tal senso,

adeguatamente strutturato.

Individuazione sistematica dei compiti finalizzati al

ripristino delle condizioni di sicurezza entro il minor tempo

possibile

Coinvolge le squadre di emergenza e il relativo

coordinatore nonché tutti gli utenti della struttura a

qualsiasi titolo presenti

Con la preparazione della struttura e delle persone

Procedure standard

COSA?

CHI?

COME?

falso allarme

Disattivare le utenze Gas/Enel allontanare materiali combustibili

verificare la compartimentazione collaborare con i VVF

aiutare i portatori di handicap Verificare le presenze

chiamare i VVF areare il locale

Provare a spegnere

Scappare Raggiungere il luogo di raccolta

estendere l'allarme ai colleghi

allarme verificato

Coinvolgere la squadra di emergenza

Verificare l'allarme

Procedure standard

IL PIANO DI EVACUAZIONE

L’obiettivo principale di ogni Piano di Emergenza è quello della

salvaguardia delle persone presenti e della loro evacuazione, quando

necessaria.

Il Piano di Evacuazione è in pratica un “piano del piano” che esplicita con gli

opportuni dettagli tutte le misure adottate (in fase preventiva e di progetto) e

tutti i comportamenti da attuare (in fase di emergenza) per garantire la

completa evacuazione dell’edificio/struttura da parte di tutti i presenti, siano essi

gli stessi titolari, i dipendenti, i clienti, i visitatori ecc… ecc…

.Deve essere elaborato tenendo conto del tipo di

evento ipotizzato e delle caratteristiche

dell’azienda.

IL PIANO DI EVACUAZIONE

Esempio di pianta con indicati i percorsi per raggiungere le uscite di sicurezza

.

Informazioni agli utenti

PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI

INCENDIO

Le procedure da adottare in caso di incendio sono differenziate, soprattutto per la

sequenza delle azioni, tra i diversi tipi di insediamento (uffici, edifici con afflusso

di pubblico, aziende, etc).

Esistono tuttavia alcuni aspetti comuni alle varie situazioni:

Se si tratta di un principio di incendio valutare la situazione, determinando se

esiste la possibilità di estinguere l'incendio con i mezzi a portata di mano;

Iniziare l'opera d'estinzione solo con la garanzia di una via di fuga sicura

alle proprie spalle e con l'assistenza di altre persone;

Non tentare di iniziare lo spegnimento con i mezzi portatili se non si è sicuri di

riuscirvi!

Qualora ragionevolmente necessario, dare l'allarme al Gestore Aziendale

dell'Emergenze; dare comunicazione ai Vigili del fuoco telefonando al 115;

Intercettare le alimentazioni di gas, energia elettrica,...

Limitare la propagazione del fumo e dell'incendio chiudendo le porte di

accesso/compartimenti;

Accertarsi che l'edificio venga evacuato;

Se non si riesce a mettere sotto controllo l'incendio in breve tempo, portarsi

all'esterno dell'edificio e dare le adeguate indicazioni alle squadre dei V.V.F.

RICHIESTA DI SOCCORSO

Una richiesta di soccorso deve contenere almeno questi dati:

L’indirizzo dell’azienda e il numero di telefono;

Il tipo di emergenza in corso;

Persone coinvolte/feriti;

Reparto coinvolto;

Stadio dell’evento (in fase di sviluppo, stabilizzato, ecc..);

Altre indicazioni particolari (materiali coinvolti, necessità di fermare i mezzi

a distanza);

Indicazioni sul percorso per raggiungere il luogo dell’emergenza;

COLLABORAZIONE COI VIGILI DEL

FUOCO

Nelle situazioni di emergenza, i comportamenti che riescono meglio sono

quelli che abbiamo saputo rendere “automatici”.

Le squadre del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sono addestrate ad

operare in condizioni di emergenza e pertanto sono semplicemente più abituate

a prendere decisioni proprio nei momenti ad alto rischio di panico e di

stress.

Supponendo quindi che abbiate saputo gestire al meglio i primi immediati

momenti dell'emergenza proprio perché vi siete addestrati a fare quelle poche

basilari operazioni che prevede il vostro piano, al momento dell'arrivo dei Vigili

del Fuoco i vostri compiti principali devono necessariamente prendere un'altra

direzione.

COLLABORAZIONE COI VIGILI DEL

FUOCO

Il modo migliore per collaborare con i Vigili del Fuoco durante l'incendio è quello

di mettere a disposizione la vostra capacità ed esperienza lavorativa e la

conoscenza dei luoghi, per svolgere quei compiti che già siete abituati a fare

perchè li svolgete nell'attività di tutti i giorni.

Esempio:

L'operatore del muletto montacarichi è senz'altro più utile svolgendo il suo

compito per allontanare il materiale che non è ancora bruciato (operando

ovviamente in modo coordinato con le squadre dei Vigili del Fuoco).

La sua azione risulta così più efficace piuttosto di restare a continuare ad

utilizzare i presidi antincendio anche dopo l'arrivo delle squadre dei vigili del

fuoco

ADDESTRAMENTO PERIODICO ED

AGGIORNAMENTO

Una volta definito un Piano di Emergenza specifico per la realtà propria realtà

aziendale, è necessario un continuo processo di aggiornamento.

Oltre agli aggiornamenti a scadenza prefissata (in occasione di cambiamenti di

processo, introduzione di nuovi macchinari e comunque in linea di massima,

annuale) è opportuno che il Piano di Emergenza venga aggiornato anche a

seguito di ogni fase di addestramento.

Lo scopo dell’aggiornamento è quello di raffinare continuamente la qualità delle

procedure per disporre di strumenti sempre più efficaci.

Uno schema di massima della sequenza delle fasi relative alla

strutturazione di procedure di emergenza è il seguente:

Stabilire

una procedura

standard

Effettuare

addestramenti

periodici

Applicare

le

procedure

Revisione

periodica

Eventuale

correzione

1

2

34

5

ADDESTRAMENTO PERIODICO ED

AGGIORNAMENTO

ANTINCENDIOPRINCIPALI INDICAZIONI

Reazione chimica di una sostanza combustibile con un

comburente che da luogo allo sviluppo di calore, fiamma,

gas, fumi caldi e luce.

Condizioni necessarie per avere una combustione:

COMBUSTIBILE, COMBURENTE e SORGENTE D’INNESCO

Se manca, o è in quantità insufficiente, uno dei tre elementi

la combustione non si sviluppa.

Combustione

TRIANGOLO DEL FUOCO

Le condizioni necessarie per avere una combustione sono:

presenza del combustibile

(qualsiasi sostanza in grado

di bruciare – es. legno,carta,benzina)

presenza del comburente

(sostanza che consente e

favorisce la combustione – es. ossigeno)

presenza di una sorgente di calore

(forma di energia – es. °T, calore, scintilla)

Principi della combustione

Gas di combustione

Fumi

Calore

Fiamme

Sono prodotti della combustione che rimangono

allo stato gassoso anche quando raggiungono

raffreddandosi la temperatura ambiente di

riferimento 15 C° (ad es. ossido di carbonio,

anidride carbonica).

I fumi sono formati da piccolissime particelle

solide (aerosol), o liquide (nebbie o vapori

condensati).

Il calore è la causa principale della propagazione

degli incendi. Realizza l’aumento della

temperatura di tutti i materiali e i corpi esposti,

provocandone il danneggiamento fino alla

distruzione.

Nell’incendio di combustibili gassosi è possibile

valutare approssimativamente il valore raggiunto

dalla temperatura di combustione dal colore della

fiamma.

Prodotti della combustione

Temperatura di innesco o accensione: è la temperatura

minima alla quale la miscela combustibile - comburente inizia a

bruciare corrisponde all’energia di attivazione necessaria per

dal luogo alla reazione.

Temperatura teorica di combustione: è il più elevato valore

di temperatura raggiungibile nei prodotti della combustione.

Aria teorica di combustione: è la quantità di aria necessaria

per raggiungere la combustione completa di tutti i materiali

combustibili.

Potere calorifico: è la quantità di calore prodotta dalla

combustione completa della massa o del volume di una

sostanza combustibile. (Kcal/Kg)

Parametri della combustione

Dinamica dell’incendio

Misure di

prevenzione

Misure di

protezione attiva

Misure di

protezione passiva

Prevenzione incendi

Misure che agiscono sulla

Magnitudo (gravità)

Prevenzione

incendi

Prevenzione

propriamente dettaProtezione

Misure precauzionali

d’esercizio

Attiva Passiva

Misure che agiscono

sulla Probabilità

(frequenza)

Per tenere sotto

controllo il rischio, già

reso accettabile dalla

protezione

Scopo delle misure di prevenzione è ridurre la probabilità

(frequenza) di accadimento di un incendio

Realizzare impianti elettrici a regola d’arte;

Collegamento a terra di impianti, strutture serbatoi ecc.;

Impianti parafulmine o gabbia di Faraday;

Dispositivi di sicurezza per impianti di distribuzione carburanti;

Ventilazione di locali;

Scopo delle misure precauzionali è non aumentare il rischio reso

accettabile dalle misure di prevenzione

Formazione ed informazione del personale sui rischi e misure

preventive,

Controllo degli ambienti di lavoro;

Verifiche e manutenzioni sui presidi antincendio;

Misure di prevenzione

La protezione antincendio consiste nell'insieme delle misure

finalizzate alla riduzione dei danni conseguenti al verificarsi di un

incendio.

In relazione alla necessità o meno dell'intervento di un operatore o

dell’azionamento di un impianto, possiamo suddividere le misure di

protezione in:

PROTEZIONE PASSIVA (nessun intervento): limita gli effetti

dell’incendio;

PROTEZIONE ATTIVA (intervento dell’operatore): rilevazione,

segnalazione, spegnimento.

Misure di protezione

La protezione PASSIVA non prevede alcuna azione diretta di

estinzione dell’incendio, ma unicamente la realizzazione di opere e

strutture in grado di limitare gli effetti dell’incendio, secondo i

seguenti criteri:

Riduzione del carico di incendio;

Compartimentazione delle strutture;

Realizzazione di sicure vie di esodo;

Protezione passiva

Con il simbolo REI si identifica un elemento da costruzione

(componente o struttura) che deve conservare, per un determinato

tempo, la stabilità, la tenuta e l’isolamento termico.

R = Stabilità – è l’attitudine di un elemento da costruzione a

conservare la resistenza meccanica sotto l’azione del fuoco;

E = Tenuta – è l’attitudine di un elemento da costruzione a non

lasciar passare ne produrre, se sottoposto all’azione del fuoco su un

lato, fiamme, vapori o gas caldi sul lato esposto al fuoco;

I = Isolamento termico – è l’attitudine di un elemento a ridurre,

entro un dato limite di tempo, la trasmissione del calore;

I numeri associati alla sigla REI (30, 60, 90, 120 ecc.) indicano il

tempo di resistenza in minuti primi.

ESEMPIO: le porte, le pareti di separazione, gli elementi strutturali

quali travi, pilastri, solai, muri portanti etc…

Resistenza al fuoco

Per le attività a maggior rischio incendio, le normative vigenti

prevedono inoltre l’impiego di protezioni attive, ovvero quei sistemi,

automatici o manuali, in grado di ridurre, se non eliminare

l’incendio.

Gli strumenti della protezione ATTIVA contro gli incendi sono:

Estintori

Rete idrica antincendio

Impianti di rivelazione automatica d'incendio

Impianti di spegnimento automatici

Dispositivi di segnalazione e d'allarme

Evacuatori di fumo e calore

Protezione attiva

Classificazione dei fuochi

A – fuochi di materie solide, generalmente di natura organica, lacui combustione normalmente avviene con produzione di braci.

B – fuochi di liquidi o di solidi che possono liquefare.

C – fuochi di gas.

D – fuochi di sostanze chimiche spontaneamente combustibili inpresenza di aria e reattivi in presenza d’acqua.

E - fuochi derivanti da corto circuito

F – fuochi derivanti dalla cucina

COMBUSTIBILE, COMBURENTE ,CALORE

sono le condizioni necessarie (ma non sufficienti)

affinché avvenga un incendio, quindi se viene a

mancarne anche una sola l’incendio ha fine.

ESAURIMENTO DEL COMBUSTIBILE

SEPARAZIONE o SOFFOCAMENTO(separazione tra aria e combustibile o porto l’ossigeno al di sotto del 15%)

RAFFREDDAMENTO (sottrarre calore)

Meccanismi di estinzione

Acqua:

I abbassamento della temperaturaII azione di soffocamento

Schiuma:

I separazione del combustibile dal comburenteII abbassamento della temperatura

Polveri:

I azione anticatalitica (interruzione chimica della

reazione di combustione)II separazione del combustibile dal comburente

CO2:

I azione di soffocamento (riduce la % di O2)II abbassamento della temperatura

Meccanismi di estinzione

Sostanze estinguenti riferite alle

classi d’incendio

CLASSE A: acqua, schiuma, sabbia, CO2, polvere

CLASSE B: schiuma, sabbia, CO2, polvere

CLASSE C: CO2, polvere

CLASSE D: acqua, polvere (dipende dalla sostanzachimica)

CLASSE E: CO2, polvere

Il datore di lavoro in base alla

natura dell’attività, della tipologia

delle materie lavorate, delle

sostanze e prodotti utilizzati,

deve effettuare una valutazione

del rischio di incendio

A seguito di tale valutazione

il luogo di lavoro sarà

classificato in una delle

seguenti categorie: