CORSO PER RSPP E RLS - altaform.it · …e' ciÒ che pensiamo giÀ di sapere che ci impedisce di...
-
Upload
duongxuyen -
Category
Documents
-
view
215 -
download
0
Transcript of CORSO PER RSPP E RLS - altaform.it · …e' ciÒ che pensiamo giÀ di sapere che ci impedisce di...
Luoghi di lavoro;
Lavori in appalto;
Segnaletica di sicurezza;
Gestione delle emergenze;
Antincendio;
Atmosfere esplosive
Rischio elettrico;
Amianto;
Valutazione dei rischi;
…E' CIÒ CHE PENSIAMO GIÀ DI SAPERE
CHE CI IMPEDISCE DI IMPARARE COSE
NUOVE
…NON HO MAI INSEGNATO NULLA AI
MIEI STUDENTI; HO SOLO CERCATO DI
METTERLI NELLE CONDIZIONI MIGLIORI
PER IMPARARE
Titolo II, Art.62 D.Lgs 81/08: Definizione di LUOGO di LAVORO
LUOGO DI LAVORO
I luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda
o dell'unita' produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda
o dell'unita' produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio
lavoro
Non sono considerati (D.lgs 106/09) luoghi di lavoro i campi, i boschi e
altri terreni facenti parte di un azienda agricola o forestale.
DISPOSIZIONILe disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:
a) ai mezzi di trasporto;
b) ai cantieri temporanei o mobili;
c) alle industrie estrattive;
d) ai pescherecci.
LE PRESCRIZIONI IMPORTANTI
Divieto di utilizzo dei LOCALI CHIUSI che non siano:
Difesi dagli agenti atmosferici
Provvisti di aperture sufficienti per il ricambio rapido dell’aria
Asciutti e difesi contro l’umidità
Dotati di superfici ben pulibili per assicurare una adeguata igiene
Divieto di utilizzo dei LOCALI CHIUSI SOTTERRANEI O
SEMINTERRATI
Titolo II, Art.62-68 e Allegato IV D.Lgs 81/08
Lo spazio a disposizione di ciascun
lavoratore deve essere tale da consentire il
normale movimento in funzione del tipo di
mansione svolta e quindi consentire
un’adeguata possibilità di movimento, che
costituisce già di per sé un fattore di
sicurezza.
IL CONCETTO DI “SPAZIO”
NEI LUOGHI DI LAVORO
INTEGRAZIONI alla normativa da:Vigente normativa di PREVENZIONE INCENDI
Vigente normativa URBANISTICA
Regolamenti locali di IGIENE EDILIZIA
RIFERIMENTI UTILI da:LINEE GUIDA delle Regioni o ASL
NORME TECNICHE degli enti di normazione (UNI)
I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti
dell'allegato IV :
Stabilità e solidità;
Altezza, cubatura e superficie;
Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali
scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico;
Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e
passaggi;
Vie ed uscite di emergenza;
Porte e portoni;
Titolo II, Art. 63 D.Lgs 81/08 : Requisiti di salute e sicurezza
…continua
Scale;
Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro
esterni;
Microclima;
Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di
lavoro;
Servizi igienico assistenziali;
Titolo II, Art. 63 D.Lgs 81/08 : Requisiti di salute e sicurezza
…continua
2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei
lavoratori disabili.
3. L'obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di
circolazione, le scale, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati ed
occupati direttamente da lavoratori disabili.
4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro già
utilizzati prima del 1° gennaio 1993; in ogni caso devono essere adottate
misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e
di igiene personale;
5. Quando vincoli urbanistici o architettonici ostacolano agli adempimenti di
cui al comma 1 (conformità all’All. 1) il DATORE DI LAVORO, previa:
consultazione del RLS,
autorizzazione dell'organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le
misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
6. (omissis)
Titolo II, Art. 63 D.Lgs 81/08: Requisiti di salute e sicurezza
Le dimensioni minime per ogni vano toilette, sono
0.90 m x 1.60 mTale normativa prevede che nel vano toilette sia presente
solamente la tazza ed accessori (scarico dell’acqua e
porta carta igienica), per i lavabi ed i bagni è previsto
invece un locale a parte
Metratura e dimensionamento degli spazi
Decreto Capo del Governo del 20 luglio 1939 “Approvazione istruzioni per le costruzioni ospedaliere”
Normativa abbattimento barriere architettoniche
D.P.R. 27 aprile 1978 n. 384
abrogato e sostituito dal…
D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503.
D.M. – Min. Lav. Pubblici 14 giugno 1989, n. 236
La normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche nelle
strutture pubbliche prevede dimensioni minime dei locali igienici di
1.80 m x 1.80 me che il locale igienico sia attrezzato con: tazza ed accessori, lavabo,
specchio, corrimani orizzontali e verticali, campanello elettrico di
segnalazione
Metratura e dimensionamento degli spazi
Spazio necessario per girarsi con una sedia a rotelle
(soggetto autosufficiente e soggetto spinto da un
assistente)
Titolo II, Art. 64 D.Lgs 81/08: Obblighi del Datore di Lavoro
Il datore di lavoro provvede affinche':
a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63,
commi 1, 2 e 3 (allegato IV, lavoratori disabili);
b) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad
uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo
scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a
regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto piu'
rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la
sicurezza e la salute dei lavoratori;
d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a
regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o
all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare
manutenzione e al controllo del loro funzionamento.
1. È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o
semisotterranei.
2. Quando ricorrano particolari esigenze tecniche, in deroga alle
disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al lavoro
locali chiusi sotterranei o semisotterranei,. In tali casi il datore di
lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di
illuminazione e di microclima.
3. Anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze
tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di
agenti nocivi, l'organo di vigilanza può consentire l'uso dei locali
chiusi sotterranei o semisotterranei, sempre che siano rispettate le
norme del presente D.Lgs. e si sia provveduto ad assicurare le
condizioni di cui al comma 2.
Titolo II, Art. 65 D.Lgs 81/08: Locali sotterranei o semisotterranei
Titolo II, Art. 66 D.Lgs 81/08: Locali in ambienti di sospetto
inquinamento
1. E' vietato consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne,
camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti,
condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas
deleteri, senza che sia stata previamente accertata l'assenza di
pericolo per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori medesimi,
ovvero senza previo risanamento dell'atmosfera mediante
ventilazione o altri mezzi idonei.
Se ci sono dubbi sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori
devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati
per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti
di apparecchi di protezione (esempio legati con cintura/corda).
L'apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da
poter consentire l'agevole recupero del lavoratore privo di sensi.
Altezza, cubatura e superficie:
I limiti minimi per aziende industriali che occupano più di cinque
lavoratori, ed in ogni caso in quelle che eseguono le lavorazioni che
comportano la sorveglianza sanitaria sono:
Altezza netta non inferiore a m 3 (l'altezza netta dei locali è misurata dal
pavimento all'altezza media della copertura dei soffitti o delle volte);
l'organo di vigilanza competente per territorio può consentire altezze
minime inferiori a quelle sopra indicate
Ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una
superficie di almeno m2 2.
Cubatura non inferiore a m3 10 per lavoratore (i valori relativi alla
cubatura e alla superficie si intendono lordi cioè senza deduzione dei
mobili, macchine ed impianti fissi);
…continua
Altezza, cubatura e superficie:
I valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendono lordi cioè
senza deduzione dei mobili, macchine ed impianti fissi;
Per i locali destinati o da destinarsi a uffici, indipendentemente dal
tipo di azienda, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di
altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente.
VIA DI EMERGENZAPercorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone
che occupano un locale di raggiungere un luogo sicuro
VIE E USCITE DI EMERGENZE: DEFINIZIONI
USCITA DI EMERGENZAPassaggio che immette in un luogo sicuro
LUOGO SICUROLuogo nel quale le persone sono considerati al sicuro dagli effettideterminati da incendio o altre situazioni emergenza
LARGHEZZA DI UNA PORTA O LUCE NETTA DI UNA
PORTA
Larghezza di passaggio dell'anta mobile in posizione di massimaapertura se scorrevole, in posizione di apertura a 90° seincernierata (larghezza utile di passaggio)
Allegato IV del Decreto Legislativo 81/08
VIE E USCITE DI EMERGENZE: DEFINIZIONI
Allegato IV del Decreto Legislativo 81/08
Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e
consentire di raggiungere prima possibile un luogo sicuro.
In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati
rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori.
Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di
emergenza devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi di
lavoro, alle attrezzature in essi installate, nonché al numero massimo
di persone che possono essere presenti in detti luoghi.
Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di m 2.0
e larghezza (e larghezza totale) minima conforme alla normativa
vigente in materia antincendio (generalmente 1.2 m)
VIE E USCITE DI EMERGENZE: DEFINIZIONI
Allegato IV del Decreto Legislativo 81/08
Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte:
Queste devono essere apribili nel verso dell'esodo (!!!)
Se chiuse, devono poter essere aperte facilmente.
Non devono essere ostruite
Le vie e le uscite di emergenza, nonché le vie di circolazione e le
porte che vi danno accesso non devono essere ostruite da oggetti in
modo da poter essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti
Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da
apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e
collocata in luoghi appropriati.
PORTE E PORTONI
Allegato IV del Decreto Legislativo 81/08
Le porte dei locali di lavoro devono, per numero, dimensioni,
posizione e materiali di realizzazione, consentire una rapida uscita
delle persone ed essere agevolmente apribili dall'interno durante il
lavoro.
In un locale con lavorazioni e materiali che comportano pericoli di
esplosione o specifici rischi di incendio e siano adibiti alle attività
che si svolgono più di cinque lavoratori, almeno una porta ogni
cinque lavoratori deve essere apribile nel verso dell'esodo e avere
larghezza minima di m 1.20
PORTE E PORTONI
Allegato IV del Decreto Legislativo 81/08
Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse da quelle previste
dal punto precedente, la larghezza minima delle porte è la seguente:
a) in uno stesso locale, fino a 25 lavoratori questo deve essere dotato di
una porta avente larghezza minima di m 0.90;
b) in uno stesso locale, tra ventisei e cinquanta lavoratori, questo deve
essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1.20 che si apra
nel verso dell'esodo;
c) in uno stesso locale, tra cinquantuno e cento lavoratori, questo deve
essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1.20 e di una
porta avente larghezza minima di m 0.80, che si aprano entrambe nel
verso dell'esodo;
d) in uno stesso locale, sopra i cento lavoratori, in aggiunta alle porte
previste alla lettera c) il locale deve essere dotato di almeno una porta
che si apra nel verso dell'esodo avente larghezza minima di m 1.20 per
ogni cinquanta lavoratori normalmente ivi occupati.
PORTE E PORTONI
Allegato IV del Decreto Legislativo 81/08
Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di
m 1.20 è applicabile una tolleranza in meno del 5%. Alle porte per le
quali è prevista una larghezza minima di m 0.80 è applicabile una
tolleranza in meno del 2%.
Nei locali di lavoro e nei depositi non sono ammesse le porte
scorrevoli, le saracinesche a rullo, le porte girevoli su asse centrale,
quando non esistano altre porte apribili verso l'esterno del locale.
Le porte e i portoni apribili nei due versi devono essere trasparenti o
essere muniti di pannelli trasparenti.
Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativo
all'altezza degli occhi.
Illuminazione
A cosa serve la luce?
trasmette attraverso l’occhio le informazioni ai centri della vista nel
cervello;
Influisce sugli organi del sistema neurovegetativo, che comanda
l’intero ricambio e le funzioni dell’organismo.
Illuminazione naturale e artificiale dei luoghi di lavoro
Allegato IV del Decreto Legislativo 81/08
I luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale, a meno
che non sia richiesto diversamente dalle particolari lavorazioni e che
non si tratti di locali sotterranei. In ogni caso, tutti i predetti luoghi di
lavoro devono essere dotati di un'illuminazione artificiale adeguata
per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori.
Gli impianti di illuminazione non devono rappresentare un rischio di
infortunio per i lavoratori.
I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a
rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, devono disporre
di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.
Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale
devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e
di efficienza.
I luoghi di lavoro, di lavoro ed i passaggi devono essere illuminati
con luce naturale o artificiale in modo da assicurare una sufficiente
visibilità.
Illuminazione naturale e artificiale dei luoghi di lavoro
Allegato IV del Decreto Legislativo 81/08
Una corretta illuminazione degli ambienti di lavoro gioca un ruolo
fondamentale:
Un'illuminazione inadeguata per intensità o per posizione delle fonti
di luce, può provocare stanchezza visiva e stati di malessere (cefalee
in particolare), aumentando quindi il rischio d'errori nel lavoro e
d'infortuni.
nella prevenzione infortuni
sulla produttività, agendo positivamente sullo stato di
benessere individuale.
Microclima
Cos’èil comfort termico?
…”quello stato della mente che esprime la soddisfazione verso
l’ambiente termico”(ISO 7730)
...non solo attenzione alla “salute”degli occupanti, ma anche alla loro
“soddisfazione”.
Il comfort climatico è definibile come uno stato mentale che esprime
soddisfazione per l'ambiente.
Il benessere termico, dunque, esprime una condizione di neutralità,
con dispersione integrale del calore prodotto senza aumento della
temperatura corporea e senza evidente intervento del sistema
termoregolatore.
MicroclimaIl soddisfacimento del bilancio termico, attraverso l'evidente
intervento del sistema termoregolatore per evitare l'innalzamento
della temperatura corporea, esprime invece una condizione di
equilibrio.
Infine, laddove il meccanismo di regolazione non è sufficiente alla
dissipazione del calore prodotto, si ha una condizione di squilibrio
termico che rappresenta un reale rischio da stress calorico .
Quando si definisce il comfort termico è importante ricordare che
l’uomo non sente la temperatura dell’ambiente in cui vive e lavora,
ma sente l’energia che perde il suo corpo. I parametri da misurare
sono quelli che causano una perdita di energia:
Microclima
Il microclima è l’insieme dei componenti (es. temperatura, umidità,
velocità dell’aria) che regolano le condizioni climatiche di un
ambiente chiuso o semi-chiuso come ad esempio un ambiente di
lavoro.
Attualmente non esistono delle norme precise che prevedano dei
limiti fissi. Diversi articoli di leggi e decreti danno comunque delle
indicazioni riguardo le caratteristiche del microclima negli ambienti
di lavoro
Microclima Riferimenti Normativi
I riferimenti per la valutazione degli ambienti termici moderati sono
contenuti nel Titolo II, Titolo VIII e l’Allegato IV del D. Lgs. 81/08.
Questi articoli contengono una serie di disposizioni qualitative con
riferimenti a molte grandezze (temperatura, umidità, velocità dell’aria,
attività, soleggiamento), ma nessun indicatore semplice sulla base
del quale formulare un giudizio di qualità, né alcun criterio
quantitativo di accettabilità.
La normativa tecnica al contrario propone una metodologia per la
valutazione del confort microclimatico basata su quantità dette
indicatori sintetici di qualità che possono portare alla formulazione di
un giudizio di accettabilità o inaccettabilità di un ambiente termico.
Microclima
Allegato IV del Decreto Legislativo 81/08
Temperatura dei locali
La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata
all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei
metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.
Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener
conto della influenza che possono esercitare sopra di essa il grado
di umidità ed il movimento dell'aria concomitanti.
Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare
un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro.
Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto
l'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le
temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche
localizzate o mezzi personali di protezione.
Microclima
Allegato IV del Decreto Legislativo 81/08
Umidità
Nei locali chiusi di lavoro delle aziende industriali nei quali l'aria è
soggetta ad inumidirsi notevolmente per ragioni di lavoro, si deve
evitare, per quanto è possibile, la formazione della nebbia,
mantenendo la temperatura e l'umidità nei limiti compatibili con le
esigenze tecniche.
Il Titolo VIII (Agenti Fisici) del D.L.vo
81/08 include, tra gli agenti fisici da
valutare, il microclima
Parametri ideali
Per dare un esempio nel lavoro d’ufficio (quindi sedentario) e tenuto
conto di un abbigliamento tipico estivo e invernale, i parametri ideali
dovrebbero essere:
in estate temperatura circa tra 23 e 26 °C;
in inverno tra 20 e 24 °C
In entrambe le stagioni:
la velocità dell’aria deve essere minore di 0,15 m/s
l’umidità relativa compresa tra 40 e 60 %.
TALI CONDIZIONI TUTTAVIA, SEBBENE IDEALI, POSSONO
COMPORTARE UN NON CONFORT TERMICO PER ALCUNI
SOGGETTI:
FINO AL 15-20 % DEI LAVORATORI INTERESSATI.
Parametri ideali
Secondo l'ASHRAE (American Society of Heating Ventilating and Air-
conditioning Engineers):
una temperatura effettiva da 19 a 24 °C sarà accettata in estate da più del 50
% delle persone;
in inverno si preferisce una temperatura effettiva inferiore di circa 2 °C.
L'umidità dovrebbe essere bassa (dal 20 al 60 %).
La velocità dell'aria dovrebbe variare secondo l'attività del lavoratore.
In estate un'attività sedentaria può richiedere una ventilazione da 0,1
a 0,2 m/s mentre un lavoratore in ambiente caldo può preferire 1 m/s
o anche più.
Verifica Idoneità Tecnico Professionale da parte dell’impresa COMMITTENTE
Iscrizione Camera
Commercio
Possesso dei requisiti di
idoneità tecnico
professionale
Fornire informazioni
circa i RISCHI
presenti e misure
adottate
I DLcooperano
all’attuazione delle misure di
prevenzione
Reciproca INFORMA Z IONE
DL COMMITTENTE
DUVRI
Lavori in appalto
DUVRI
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed ilcoordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documentodi valutazione dei rischi che indichi le misure adottate pereliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi dainterferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o diopera “e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori,servizi e fornitura”.
Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora incorso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui alprecedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Ledisposizioni del presente comma non si applicano ai rischispecifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singolilavoratori autonomi.
“Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006. n.163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai finidell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del poteredecisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.”
DUVRI
“3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligodi cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale,alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonchè ai lavori oservizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre cheessi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenticancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza deirischi particolari di cui all’allegato XI.
3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cuiall’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente,il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione deirischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischistandard relativi alla tipologia della prestazione che potrebberopotenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggettopresso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’iniziodell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischispecifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletatol’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore,integra gli atti contrattuali.”
DUVRI
Nei contratti devono essere indicati, PENA LA NULLITA’:
I COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA
RLSCOMITATI
PARITETICI
Possono accedervi
Lavori in appalto
Il personale dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di:
TESSERA DI RICONOSCIMENTO
FOTOGRAFIA GENERALITA’DATORE DI
LAVORO
I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o
subappalto, devono esporre apposita
TESSERA DI RICONOSCIMENTO (cfr. legge 123/07 art. 6).
Questo obbligo si riferisce anche ai lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro.
Il Parlamento ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto
2010, la Legge n. 136/2010, dal titolo " Piano straordinario contro le
mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".
La tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, lettera
u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve contenere, oltre
agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di
subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi,
la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c),
del citato decreto legislativo n.81 del 2008 deve contenere anche
l'indicazione del committente.
Inoltre, nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento,
prevista dall'articolo 21, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 81
del 9 aprile 2008, deve contenere anche l'indicazione del committente.”
Cantieri Mobili e Temporanei
Qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di
ingegneria civile elencati nell’allegato X
NON SI APPLICA A:
Ricerca e coltivazione di sostanze minerali;
Lavori negli impianti nel perimetro o pertinenza
delle attività minerarie;
Lavorazioni circa i prodotti delle cave;
Attività estrattive di idrocarburi;
Lavori in mare;
Teatro e spettacolo, senza allestimento di cantieri;
DEFINIZIONI
COMMITTENTE: Soggetto per conto del quale l’intera
opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali
frazionamenti.
Nel caso di appalto di opera pubblica il committente è il
soggetto con potere decisionale e di spesa;
Responsabile dei Lavori - RL: Soggetto INCARICATO
dal committente, della progettazione o del controllo
dell’esecuzione dell’opera.
OBBLIGHI COMMITTENTE - RL
Si attiene ai principi generali di tutele e prevede la durata dei
lavori;
Valuta PSC e FTO in fase di progettazione;
In cantieri ove sono previste PIU’ IMPRESE nomina CSP in
fase di affidamento della progettazione;
Prima dell’affidamento dei lavori designa CSE – anche in
caso in cui la molteplicità avvenga postuma all’affidamento;
Se in possesso dei requisiti può essere CSE e CSP;
Comunica i nominativi dei Coord. alle imprese;
OBBLIGHI COMMITTENTE - RL
Anche nel caso di affidamento ad una impresa verifica:
1. Idoneità tecnico professionale come indicato all’allegato
XVII;
2. Chiede una dichiarazione dell’organico medio annuo;
3. Trasmette alle amministrazioni competenti, prima
dell’inizio dei lavori il nominativo delle IMPRESE ed i
documenti predetti;
In caso di lavori privati non soggetti a Permesso di
costruire non necessaria nomina COORDIANTORI.
OBBLIGHI COMMITTENTE - RL
Prima dell’inizio dei lavori trasmette ad ASL ed Isp. Lav.
NOTIFICA PRELIMINARE conforme all’allegato XII, nonché
gli eventuali aggiornamenti quando previsti.
Copia della notifica deve essere affissa e messa a
disposizione dell’organo di vigilanza.
DEFINIZIONICSP: Soggetto incaricato dal COMMITTENTE – RL dei
compiti di cui all’art. 91.
1. Redarre il PSC in fase di progettazione;
2. Predisporre FTO;
CSE: Soggetto incaricato dal COMMITTENTE – RL dei
compiti di cui all’art. 92.
1. Verifica applicazione PSC imprese esecutrici;
2. Verifica idoneità POS assicurandone coerenza con PSC;
3. Adegua PSC e FTO;
4. Attività di COORDINAMENTO;
5. Verifica applicazione del coordinamento tra RLS;
6.SEGNALA AL COMMITTENTE-RL , previa contestazione
scritta, le inosservanze delle imprese;
CSE Propone al Committente
In caso di PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO
SOSPENDE LE SINGOLE LAVORAZIONI.
I Lavoratori Autonomi si adeguano alle indicazioni del
CSE (oltre che a quello previsto dal art.21)
DL – DIRIGENTI - PREPOSTIOBBLIGHI
Adottano le misure di cui all’all. XII;
Predispongono accesso e recinzione del cantiere;
Curano disposizione ed accatastamento del materiale o
attrezzature per evitare crolli;
Curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi;
Redigono il POS(Piano Operativo di Sicurezza);
DL Impresa AffidatariaOBBLIGHI
VIGILA sulla sicurezza dei lavori affidati;
Coordina le attività delle imprese subappaltatrici;
Verificare congruenza dei POS col proprio prima della
trasmissione al CSE
Tra gli obblighi del datore di lavoro c’è quello
di identificare i pericoli e valutare i rischi, se questi
non siano eliminabili, il datore di lavoro deve
predisporre tutte le misure necessarie per evitare o
limitare i rischi al più basso livello possibile.
Tra le misure previste dall’art. 15, alla lettera v) vi è
l’obbligo, a carico del datore di lavoro. di utilizzare
segnali di sicurezza e avvertimento per
proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori nei
luoghi di lavoro.
Che include anche le segnalazioni
verbali e gestuali, per tutte le
attività lavorative sia pubbliche o
private alle quali siano addetti i
lavoratori subordinati (o
equiparati)
E’ necessario che il datore di
lavoro selezioni, per le proprie
necessità, gli strumenti
comunicativi più adeguati, tra
cartelli, segnali luminosi, acustici,
gestuali e verbali
Si intende una segnaletica che,
riferita ad un oggetto, ad una
attività, o ad una situazione
determinata, fornisce una
indicazione o una prescrizione
concernente la sicurezza o salute
sul luogo di
lavoro.
E che utilizza a secondo dei casi,
un cartello, un colore, un segnale,
luminoso o acustico, una
comunicazione verbale o un
segnale gestuale.
La segnaletica di sicurezza (e/o di salute) è quella che
fornisce una indicazione o una prescrizione sulla sicurezza,
utilizzando, secondo i casi:
La segnaletica di sicurezza non sostituisce
in alcun caso le necessarie misure di protezione
un cartello
un colore
un segnale luminoso o acustico
una comunicazione verbale
un segnale gestuale
simbolo o
pittogramma
immagine che rappresenta una
situazione o che prescrive un
determinato comportamento,
impiegata su un cartello o su una
superficie luminosa;
segnale luminoso
segnale emesso da un dispositivo
costituito da materiale trasparente o
semitrasparente, che è illuminato
dall'interno o dal retro in modo da
apparire esso stesso come una
superficie luminosa;
segnale sonoro in codice emesso e
diffuso da un apposito dispositivo,
senza impiego di voce umana o di
sintesi vocale;
segnale acustico
comunicazione verbale, un messaggio verbale
predeterminato, con impiego di voce umana o di sintesi
vocale
movimento o posizione delle braccia o delle mani in forma
convenzionale per guidare persone che effettuano
manovre implicanti un rischio o un pericolo attuale per i
lavoratori.
segnale gestuale
comunicazione
verbale
Scopo della segnaletica di
sicurezza è quello di attirare in
modo rapido e facilmente
comprensibile l’attenzione su
oggetti e situazioni che possono
provocare determinati pericoli
In particolare:
Vietare comportamenti pericolosi;
Avvertire di un rischio o di un pericolo le persone
esposte;
Fornire indicazioni relativi alle uscite di sicurezza e ai
mezzi di soccorso o di salvataggio;
Prescrivere comportamenti sicuri ai fini della sicurezza;
Indicare ulteriore elementi di prevenzione e sicurezza.
La superficie del cartello deve essere
opportunamente dimensionata in relazione alla
distanza dalla quale il cartello deve risultare
riconoscibile.
I simboli devono infatti avere l’aspetto più semplice
possibile ed essere privi di particolari poco chiari che
potrebbero far sorgere dubbi interpretativi.
Le dimensioni dei cartelli dovrebbero poi essere
ricavate dalla formula:
dove
A = superficie in mq. del segnale
L = distanza in metri dalla quale il segnale deve
ancora essere riconoscibile.
DIVIETO (colore rosso, rotondo) vieta un
comportamento che potrebbe far correre o causare un
pericolo.
AVVERTIMENTO (colore giallo, triangolo) avverte di
un rischio o pericolo.
PRESCRIZIONE (colore blu, rotondo) prescrive un
determinato comportamento.
SALVATAGGIO (colore verde, quadrilatero) fornisce
indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di
soccorso o salvataggio.
ANTINCENDIO (colore rosso, quadrilatero) fornisce
indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di
soccorso o salvataggio.
IL PIANO DI EMERGENZA (D.M. 10 marzo 1998 )
È obbligatorio per aziende con più di 10 dipendenti (Art. 5 - comma 2)
Va simulato a cadenza annuale (allegato VII punto 7.4)
È lo strumento basilare per la corretta gestione delle emergenze.
In tale documento sono contenute quelle “informazioni chiave” che servono per
mettere in atto i primi comportamenti e le prime manovre in caso di emergenza,
permettendo di ottenere nel più breve tempo possibile i seguenti obiettivi
principali:
Messa in sicurezza degli impianti di processo.
Salvaguardia ed evacuazione delle persone (con riguardo ai disabili)
Compartimentazione e confinamento dell’incendio.
Protezione dei beni e delle attrezzature.
Piano di emergenza = informazioni chiave per la gestione dell’emergenza
IL PIANO DI EMERGENZA (Contenuti)
i doveri del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni
con riferimento alla sicurezza antincendio, quali per esempio: telefonisti,
custodi, capi reparto, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza;
i doveri del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di
incendio;
i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia
informato sulle procedure da attuare;
le specifiche misure da porre in atto nei confronti dei lavoratori esposti a
rischi particolari;
le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio;
le procedure per la chiamata dei vigili del fuoco, per informarli al loro arrivo
e per fornire la necessaria assistenza durante l'intervento.
IL PIANO DI EMERGENZA (Figure)
Il piano di emergenza deve individuare alcune persone o gruppi-chiave
come gli addetti al reparto, al processo di lavorazione, ecc., dei quali il piano
deve descrivere il comportamento, le azioni da intraprendere e quelle da non
fare.
Nella progettazione del piano di emergenza non può mai mancare la figura
del Gestore Aziendale dell'Emergenza al quale delegare poteri decisionali e la
possibilità di prendere decisioni anche arbitrarie, al fine di operare nel migliore
dei modi e raggiungere gli obiettivi stabiliti.
Le azioni previste nel piano di emergenza devono essere correlate alla
effettiva capacità delle persone di svolgere determinate operazioni. Non è
possibile attribuire compiti particolari a chi non è stato adeguatamente
addestrato. Occorre ricordare che in condizioni di stress e di panico le persone
tendono a perdere la lucidità e pertanto il piano di emergenza va, in tal senso,
adeguatamente strutturato.
Individuazione sistematica dei compiti finalizzati al
ripristino delle condizioni di sicurezza entro il minor tempo
possibile
Coinvolge le squadre di emergenza e il relativo
coordinatore nonché tutti gli utenti della struttura a
qualsiasi titolo presenti
Con la preparazione della struttura e delle persone
Procedure standard
COSA?
CHI?
COME?
falso allarme
Disattivare le utenze Gas/Enel allontanare materiali combustibili
verificare la compartimentazione collaborare con i VVF
aiutare i portatori di handicap Verificare le presenze
chiamare i VVF areare il locale
Provare a spegnere
Scappare Raggiungere il luogo di raccolta
estendere l'allarme ai colleghi
allarme verificato
Coinvolgere la squadra di emergenza
Verificare l'allarme
Procedure standard
IL PIANO DI EVACUAZIONE
L’obiettivo principale di ogni Piano di Emergenza è quello della
salvaguardia delle persone presenti e della loro evacuazione, quando
necessaria.
Il Piano di Evacuazione è in pratica un “piano del piano” che esplicita con gli
opportuni dettagli tutte le misure adottate (in fase preventiva e di progetto) e
tutti i comportamenti da attuare (in fase di emergenza) per garantire la
completa evacuazione dell’edificio/struttura da parte di tutti i presenti, siano essi
gli stessi titolari, i dipendenti, i clienti, i visitatori ecc… ecc…
.Deve essere elaborato tenendo conto del tipo di
evento ipotizzato e delle caratteristiche
dell’azienda.
IL PIANO DI EVACUAZIONE
Esempio di pianta con indicati i percorsi per raggiungere le uscite di sicurezza
.
PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI
INCENDIO
Le procedure da adottare in caso di incendio sono differenziate, soprattutto per la
sequenza delle azioni, tra i diversi tipi di insediamento (uffici, edifici con afflusso
di pubblico, aziende, etc).
Esistono tuttavia alcuni aspetti comuni alle varie situazioni:
Se si tratta di un principio di incendio valutare la situazione, determinando se
esiste la possibilità di estinguere l'incendio con i mezzi a portata di mano;
Iniziare l'opera d'estinzione solo con la garanzia di una via di fuga sicura
alle proprie spalle e con l'assistenza di altre persone;
Non tentare di iniziare lo spegnimento con i mezzi portatili se non si è sicuri di
riuscirvi!
Qualora ragionevolmente necessario, dare l'allarme al Gestore Aziendale
dell'Emergenze; dare comunicazione ai Vigili del fuoco telefonando al 115;
Intercettare le alimentazioni di gas, energia elettrica,...
Limitare la propagazione del fumo e dell'incendio chiudendo le porte di
accesso/compartimenti;
Accertarsi che l'edificio venga evacuato;
Se non si riesce a mettere sotto controllo l'incendio in breve tempo, portarsi
all'esterno dell'edificio e dare le adeguate indicazioni alle squadre dei V.V.F.
RICHIESTA DI SOCCORSO
Una richiesta di soccorso deve contenere almeno questi dati:
L’indirizzo dell’azienda e il numero di telefono;
Il tipo di emergenza in corso;
Persone coinvolte/feriti;
Reparto coinvolto;
Stadio dell’evento (in fase di sviluppo, stabilizzato, ecc..);
Altre indicazioni particolari (materiali coinvolti, necessità di fermare i mezzi
a distanza);
Indicazioni sul percorso per raggiungere il luogo dell’emergenza;
COLLABORAZIONE COI VIGILI DEL
FUOCO
Nelle situazioni di emergenza, i comportamenti che riescono meglio sono
quelli che abbiamo saputo rendere “automatici”.
Le squadre del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sono addestrate ad
operare in condizioni di emergenza e pertanto sono semplicemente più abituate
a prendere decisioni proprio nei momenti ad alto rischio di panico e di
stress.
Supponendo quindi che abbiate saputo gestire al meglio i primi immediati
momenti dell'emergenza proprio perché vi siete addestrati a fare quelle poche
basilari operazioni che prevede il vostro piano, al momento dell'arrivo dei Vigili
del Fuoco i vostri compiti principali devono necessariamente prendere un'altra
direzione.
COLLABORAZIONE COI VIGILI DEL
FUOCO
Il modo migliore per collaborare con i Vigili del Fuoco durante l'incendio è quello
di mettere a disposizione la vostra capacità ed esperienza lavorativa e la
conoscenza dei luoghi, per svolgere quei compiti che già siete abituati a fare
perchè li svolgete nell'attività di tutti i giorni.
Esempio:
L'operatore del muletto montacarichi è senz'altro più utile svolgendo il suo
compito per allontanare il materiale che non è ancora bruciato (operando
ovviamente in modo coordinato con le squadre dei Vigili del Fuoco).
La sua azione risulta così più efficace piuttosto di restare a continuare ad
utilizzare i presidi antincendio anche dopo l'arrivo delle squadre dei vigili del
fuoco
ADDESTRAMENTO PERIODICO ED
AGGIORNAMENTO
Una volta definito un Piano di Emergenza specifico per la realtà propria realtà
aziendale, è necessario un continuo processo di aggiornamento.
Oltre agli aggiornamenti a scadenza prefissata (in occasione di cambiamenti di
processo, introduzione di nuovi macchinari e comunque in linea di massima,
annuale) è opportuno che il Piano di Emergenza venga aggiornato anche a
seguito di ogni fase di addestramento.
Lo scopo dell’aggiornamento è quello di raffinare continuamente la qualità delle
procedure per disporre di strumenti sempre più efficaci.
Uno schema di massima della sequenza delle fasi relative alla
strutturazione di procedure di emergenza è il seguente:
Stabilire
una procedura
standard
Effettuare
addestramenti
periodici
Applicare
le
procedure
Revisione
periodica
Eventuale
correzione
1
2
34
5
ADDESTRAMENTO PERIODICO ED
AGGIORNAMENTO
Reazione chimica di una sostanza combustibile con un
comburente che da luogo allo sviluppo di calore, fiamma,
gas, fumi caldi e luce.
Condizioni necessarie per avere una combustione:
COMBUSTIBILE, COMBURENTE e SORGENTE D’INNESCO
Se manca, o è in quantità insufficiente, uno dei tre elementi
la combustione non si sviluppa.
Combustione
TRIANGOLO DEL FUOCO
Le condizioni necessarie per avere una combustione sono:
presenza del combustibile
(qualsiasi sostanza in grado
di bruciare – es. legno,carta,benzina)
presenza del comburente
(sostanza che consente e
favorisce la combustione – es. ossigeno)
presenza di una sorgente di calore
(forma di energia – es. °T, calore, scintilla)
Principi della combustione
Gas di combustione
Fumi
Calore
Fiamme
Sono prodotti della combustione che rimangono
allo stato gassoso anche quando raggiungono
raffreddandosi la temperatura ambiente di
riferimento 15 C° (ad es. ossido di carbonio,
anidride carbonica).
I fumi sono formati da piccolissime particelle
solide (aerosol), o liquide (nebbie o vapori
condensati).
Il calore è la causa principale della propagazione
degli incendi. Realizza l’aumento della
temperatura di tutti i materiali e i corpi esposti,
provocandone il danneggiamento fino alla
distruzione.
Nell’incendio di combustibili gassosi è possibile
valutare approssimativamente il valore raggiunto
dalla temperatura di combustione dal colore della
fiamma.
Prodotti della combustione
Temperatura di innesco o accensione: è la temperatura
minima alla quale la miscela combustibile - comburente inizia a
bruciare corrisponde all’energia di attivazione necessaria per
dal luogo alla reazione.
Temperatura teorica di combustione: è il più elevato valore
di temperatura raggiungibile nei prodotti della combustione.
Aria teorica di combustione: è la quantità di aria necessaria
per raggiungere la combustione completa di tutti i materiali
combustibili.
Potere calorifico: è la quantità di calore prodotta dalla
combustione completa della massa o del volume di una
sostanza combustibile. (Kcal/Kg)
Parametri della combustione
Dinamica dell’incendio
Misure di
prevenzione
Misure di
protezione attiva
Misure di
protezione passiva
Prevenzione incendi
Misure che agiscono sulla
Magnitudo (gravità)
Prevenzione
incendi
Prevenzione
propriamente dettaProtezione
Misure precauzionali
d’esercizio
Attiva Passiva
Misure che agiscono
sulla Probabilità
(frequenza)
Per tenere sotto
controllo il rischio, già
reso accettabile dalla
protezione
Scopo delle misure di prevenzione è ridurre la probabilità
(frequenza) di accadimento di un incendio
Realizzare impianti elettrici a regola d’arte;
Collegamento a terra di impianti, strutture serbatoi ecc.;
Impianti parafulmine o gabbia di Faraday;
Dispositivi di sicurezza per impianti di distribuzione carburanti;
Ventilazione di locali;
Scopo delle misure precauzionali è non aumentare il rischio reso
accettabile dalle misure di prevenzione
Formazione ed informazione del personale sui rischi e misure
preventive,
Controllo degli ambienti di lavoro;
Verifiche e manutenzioni sui presidi antincendio;
Misure di prevenzione
La protezione antincendio consiste nell'insieme delle misure
finalizzate alla riduzione dei danni conseguenti al verificarsi di un
incendio.
In relazione alla necessità o meno dell'intervento di un operatore o
dell’azionamento di un impianto, possiamo suddividere le misure di
protezione in:
PROTEZIONE PASSIVA (nessun intervento): limita gli effetti
dell’incendio;
PROTEZIONE ATTIVA (intervento dell’operatore): rilevazione,
segnalazione, spegnimento.
Misure di protezione
La protezione PASSIVA non prevede alcuna azione diretta di
estinzione dell’incendio, ma unicamente la realizzazione di opere e
strutture in grado di limitare gli effetti dell’incendio, secondo i
seguenti criteri:
Riduzione del carico di incendio;
Compartimentazione delle strutture;
Realizzazione di sicure vie di esodo;
Protezione passiva
Con il simbolo REI si identifica un elemento da costruzione
(componente o struttura) che deve conservare, per un determinato
tempo, la stabilità, la tenuta e l’isolamento termico.
R = Stabilità – è l’attitudine di un elemento da costruzione a
conservare la resistenza meccanica sotto l’azione del fuoco;
E = Tenuta – è l’attitudine di un elemento da costruzione a non
lasciar passare ne produrre, se sottoposto all’azione del fuoco su un
lato, fiamme, vapori o gas caldi sul lato esposto al fuoco;
I = Isolamento termico – è l’attitudine di un elemento a ridurre,
entro un dato limite di tempo, la trasmissione del calore;
I numeri associati alla sigla REI (30, 60, 90, 120 ecc.) indicano il
tempo di resistenza in minuti primi.
ESEMPIO: le porte, le pareti di separazione, gli elementi strutturali
quali travi, pilastri, solai, muri portanti etc…
Resistenza al fuoco
Per le attività a maggior rischio incendio, le normative vigenti
prevedono inoltre l’impiego di protezioni attive, ovvero quei sistemi,
automatici o manuali, in grado di ridurre, se non eliminare
l’incendio.
Gli strumenti della protezione ATTIVA contro gli incendi sono:
Estintori
Rete idrica antincendio
Impianti di rivelazione automatica d'incendio
Impianti di spegnimento automatici
Dispositivi di segnalazione e d'allarme
Evacuatori di fumo e calore
Protezione attiva
Classificazione dei fuochi
A – fuochi di materie solide, generalmente di natura organica, lacui combustione normalmente avviene con produzione di braci.
B – fuochi di liquidi o di solidi che possono liquefare.
C – fuochi di gas.
D – fuochi di sostanze chimiche spontaneamente combustibili inpresenza di aria e reattivi in presenza d’acqua.
E - fuochi derivanti da corto circuito
F – fuochi derivanti dalla cucina
COMBUSTIBILE, COMBURENTE ,CALORE
sono le condizioni necessarie (ma non sufficienti)
affinché avvenga un incendio, quindi se viene a
mancarne anche una sola l’incendio ha fine.
ESAURIMENTO DEL COMBUSTIBILE
SEPARAZIONE o SOFFOCAMENTO(separazione tra aria e combustibile o porto l’ossigeno al di sotto del 15%)
RAFFREDDAMENTO (sottrarre calore)
Meccanismi di estinzione
Acqua:
I abbassamento della temperaturaII azione di soffocamento
Schiuma:
I separazione del combustibile dal comburenteII abbassamento della temperatura
Polveri:
I azione anticatalitica (interruzione chimica della
reazione di combustione)II separazione del combustibile dal comburente
CO2:
I azione di soffocamento (riduce la % di O2)II abbassamento della temperatura
Meccanismi di estinzione
Sostanze estinguenti riferite alle
classi d’incendio
CLASSE A: acqua, schiuma, sabbia, CO2, polvere
CLASSE B: schiuma, sabbia, CO2, polvere
CLASSE C: CO2, polvere
CLASSE D: acqua, polvere (dipende dalla sostanzachimica)
CLASSE E: CO2, polvere
Il datore di lavoro in base alla
natura dell’attività, della tipologia
delle materie lavorate, delle
sostanze e prodotti utilizzati,
deve effettuare una valutazione
del rischio di incendio
A seguito di tale valutazione
il luogo di lavoro sarà
classificato in una delle
seguenti categorie: