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CORSO FISCALITA’ INTERNAZIONALE

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WELFAREInternazionaledisciplinaprevidenzialegiuslavoris9caefiscale

Aspe;fiscaliconnessialrapportodilavoroall’estero

“Ilrecepimentodellenorma9veinternazionaliOCSE”

Iltransferpricingnelletrasferteeneldistaccodelpersonale

Verona,22Aprile2016 DoJ.Ma;aBaù

ma;[email protected]

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Welfare Internazionale profili fiscali internazionali del distacco

“ La globalizzazione dell’economia e l’internazionalizzazione delle imprese hanno determinato l’incremento della MOBILITA’ INTERNAZIONALE dei lavoratori e influenzato le scelte di localizzazione delle attività imprenditoriali”. L’esigenza della mobilità internazionale: “ Il contesto internazionale richiede al management aziendale una corretta pianificazione strategica dei piani di assegnazione dei propri dipendenti presso le consociate estere del Gruppo e la gestione dei riaddebiti infragruppo dei costi relativi al distacco del personale dipendente” Implicazioni fiscali “ La mobilità della forza-lavoro in ambito internazionale implica l’insorgere di possibili problematiche di carattere fiscale che comportano l’applicazione congiunta e coordinata tra la normativa nazionale tributaria e la normativa convenzionale internazionale (convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni) al fine di garantire la compliance nei vari Paesi coinvolti.”

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Welfare Internazionale profili fiscali internazionali del distacco

L’invio di personale dipendente all’estero:

Tipologiadiprestazioniall’estero

TRASFERTA

DISTACCO

TRASFERIMENTO

Mutamentodelluogodilavoro,conprevisionecertadirientronelluogodilavorooriginale,caraJere

TEMPORANEO

Mutamentodelluogodilavorocondelegaversoaltrodatoredilavororela9voalpoteredire;vomanon

economicoeprevidenziale

Mutamentodefini9vodelluogodilavoro

PAESECOMUNITARIO

PAESEEXTRAUE

D.Lgs.14SeJembre2015n.151,NONE’PIU’RICHIESTAL’AUTORIZZAZIONEPREVENTIVAMINISTERIALEPER

L’IMPIEGOINPAESIEXTRAUEDIPERSONALEDAPARTEDIAZIENDE

N.B.:GARANZIEDELLAVORATOREGARANTITASULPIANOCONTRATTUALEENONRIMESSAALL’ACCERTAMENTO

DELL’ORGANOAMMINISTRATIVO

ART.51,commi5e6delTUIR

NONNECESSITADIALCUNASPECIFICAAUTORIZZAZIONEAMMINISTRATIVA;

PRINCIPIODELLALIBERACIRCOLAZIONE(DIRETTIVA2004/38/CE,REG.N.492/2011,D.Lgs.N.

30/2007)

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Welfare Internazionale profili fiscali internazionali del distacco

“Trasferta, mutamento temporaneo del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa per il soppravenire di esigenze di servizio che rendano ncessario il dislocamento del lavoratore nel luogo estero” (prestazione di servizio) “ L’istituto del distacco del personale si identifica come una precisa prestazione di servizi, che consiste nel mettere a disposizione temporaneamente, alla società distaccataria personale dipendente della società distaccante”. Il costo può o deve essere riaddebitato tra le due società? Con mark up o senza?

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Art. 110 TUIR comma 7: “Le transazioni intercorrenti tra una società italiana e un’impresa non residente, entrambi appartenenti al medesimo Gruppo, devono avvenire a valore normale” L’ Art. 9 TUIR comma 3 (valore normale): (Normativa Nazionale)

“ Per valore normale si intende il prezzo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizione di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. ” Guidelines OCSE July 2010: (Normativa Internazionale)

“ Linee Guida OCSE, inoltre, stabiliscono in riferimento al rispetto dell’arm’s length principle, che l’individuazione del prezzo di libera concorrenza non può prescindere da alcune variabili di analisi: Caratteristiche del prodotto, funzioni svolte, assets utilizzati e ripartizione dei rischi assunti tra le imprese, condizioni e termini contrattuali, circostanze socio-economiche del mercato di riferimento. ”

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Welfare Internazionale profili fiscali internazionali del distacco

Principi di verifica per l’esistenza di un effettivo servizio:

(Capitolo VII Guidelines OCSE, C.M. n. 32/1980)

•  Principio di BENEFICIO del servizio, ovvero, che il servizio abbia generato un vantaggio inteso a migliorare la posizione economica o commerciale della CFC in esame (no ripartizione funzioni di controllo);

•  Principio di COMPARAZIONE, verifica dell’Arm’s Lenght Principle (prezzo di libera

concorrenza) del servizio da società indipendenti del territorio della CFC; •  Rispetto del principio della NON DUPLICAZIONE del servizio tra Capogruppo e CFC;

•  Principio della necessità di ATTIVITA’ CENTRALIZZATE del servizio, ovvero, rispetto della struttura organizzativa del Gruppo;

•  Esistenza di un CONTRATTO DI FORNITURA di servizi intercompany che identifichi chiaramente i servizi oggetto di prestazione.

N.B.: “Attenzione all’individuazione di transazioni similari con soggetti indipendenti”

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Welfare Internazionale profili fiscali internazionali del distacco

Intra-Group Services: (OCSE, Chapter VII, par. 7.6)

Concetto di “Beneficio” atteso della CFC dal servizio:

(Capitolo VII Guidelines OCSE, par. 7.6, Circ. n.32/1980)

•  “Beneficio diretto”, la consociata deve trarre il principale e essenziale beneficio dalla

prestazione e non un’utilità in via indotta rispetto alla Holding; •  “Beneficio effettivo”, l’utilità della prestazione deve essere attuale, concreta e NON

astratta (accettabile ipotesi concrete di Business Plan di periodo, OCSE par. 7.14);

•  “Beneficio non incidentale”, il beneficio della prestazione NON deve essere occasionale, involontario o incidentale ma bensì specificatamente ricercato;

N.B.: “Il servizio deve soddisfare un reale e concreto interesse della consociata, che in caso di mancanza interna avrebbe comunque fatto ricorso a terzi esterni”

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Welfare Internazionale profili fiscali internazionali del distacco

Intra-Group Services: (OCSE, Chapter VII, par. 7.6)

Esempio tipologia di attività infragruppo:

i.  Attività di ricerca & sviluppo o marketing; ii.  Attività di controllo della qualità del prodotto; iii.  Attività di gestione dei servizi amministrativi centralizzata; iv.  Attività di human resourse, assunzione e formazione del personale; v.  Attività di gestione del magazzino e gestione ordini.

Principio generale per la ripartizione dei costi: i.  Devono creare un effettivo “Expected Benefit” per ogni partecipante

all’accordo di ripartizione dei costi; ii.  I costi ripartiti devono necessariamente essere INERENTI all’attività di

impresa della controllata; iii.  Le prestazioni non devono essere svolte dalla Capogruppo in funzione

della propria attività di Holding; iv.  Il costo sostenuto deve essere in linea con i prezzi praticati da “Third Party

Supplier” nello stato della controllata; v.  Occorre un adeguata documentazione scritta tra le parti.

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Welfare Internazionale profili fiscali internazionali del distacco

Esempio metodi di imputazione costi:

Holding Alfa Gmbh

(Germania) Produttore

Directly Attributable

Costs

Shareholder Activity Costs

Allocation Keys Costs

CFC (A) Country IT

BRANCH (B) Country FR

CFC (C) Country PL

•  Suddivisione dei diversi tipi di prestazioni di servizi

sostenuti dalla Capogruppo;

•  Identificazione e determinazione del metodo di

riaddebito dei costi;

•  Nel caso di Allocation keys identificazione del driver più

appropriato;

•  La CFC ha avuto un beneficio atteso dall’operazione?

•  Utilizzo metodo CUP o Cost Plus mark-up.

(Es. Overhead Expenses) (Utilizzo Driver)

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Welfare Internazionale profili fiscali internazionali del distacco

Parametri di “Allocation Keys”: (Circ. 32/9/2267)

i.  Ripartizione in base ai volumi di vendita (Net Sales); ii.  Ripartizione in base alle unità prodotte, consumate; iii.  Ripartizione in base al margine operativo lordo; iv.  Ripartizione in base al numero di impiegati nell’attività; v.  Ripartizione in base al capitale investito.

In sede di verifica occorre rispettare il principio di inerenza:

i.  Effettiva erogazione della prestazione verso la controllata, documentazione dettagliata meglio se certificata da società di revisione;

ii.  Soddisfazione di un reale interesse della controllata, ovvero, la società controllata

si sarebbe avvalsa comunque di terze parti per il servizio; iii.  Conseguimento di un effettivo vantaggio da parte della controllata in termini di

maggior ricavi, minori costi o qualità del servizio (inerenza e congruità); iv.  Prezzo della prestazione aggiornato ogni anni in linea con il mercato interno.

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Welfare Internazionale profili fiscali internazionali del distacco

Conclusioni:

i.  L’oggetto della prestazione deve essere chiara, precisa e analiticamente descritta e non comprensivo di più prestazioni (se prestazioni diverse più contratti di intra-group services);

ii.  Il prezzo non deve essere forfettario, ovvero è importante che il prezzo sia in linea con i valori di mercato e che sia costantemente aggiornato;

iii.  Predisporre una sufficiente documentazione in relazione al servizio eseguito nei confronti della consociata.

N.B. “Se persistono i criteri sopra esposti si può attestare la piena legittimità del servizio reso e quindi la deducibilità del relativo costo dal reddito di impresa delle società consociate, coerentemente con la disciplina interna di ogni singolo ordinamento di riferimento”

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Il Distacco di Personale:

Ipotesi di distacco di personale tra una società distaccante residente in Italia e una società distaccataria estera;

-  La società italiana dovrà riaddebitare i costi del Personale alla società Estera? Se si con quale criterio?

a.  Nella disciplina del Transfer Pricing, si deve osservare che nell’ambito dell’istituto del Distacco del Personale è possibile identificare una precisa prestazione di servizi infragruppo, che consiste, appunto, nel mettere a disposizione della società distaccataria personale dipendente della società discattante.

b.  L’amministrazione finanziaria con risoluzione n. 99/E del 30 Aprile 1997, ha ribadito che non solo il costo lordo del personale dipendente andrà riaddebitato ma anche il rimborso delle spese sostenute da parte del personale distaccato (vitto, alloggio, viaggio, ect.).

c.  La società distaccataria trae un’effettivo vantaggio e beneficio dall’utilizzo della risorsa in distacco;

d.  La società distaccante rende un’effettiva prestazione di servizi necessaria per l’impresa estera.

SocietàCapogruppo

(IT)

DistaccodelPersonaleItaliano

SocietàControllata(ESTERA)

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Welfare Internazionale profili fiscali internazionali del distacco

Il Distacco di Personale:

Condizioni per la deducibilità -  Secondo le linee guida OCSE occorre un corretto

supporto documentale per poter rendere deducibile il costo in capo alla società ricevente il riaddebito;

-  Predisposizione di apposito INTERCOMPANY SERVICE AGREEMENT, contrattualista che regola le modalità di sostenimento e di riaddebito dei costi relativi al distacco del personale tra le due società;

-  Attenzione che il contratto di servizio dovrà essere ulteriore rispetto alla relativa lettera di distacco;

-  Il contratto di service agreement può essere predisposto in base alla normativa italiana oppure in base alla normativa locale estera;

-  Se il contratto è predisposto in lingua straniera dovrà essere tradotto in lingua italiana;

-  Rischio di indeducibilità del costo ove la società italiana decidesse di non riaddebitare il costo alla sua consociata.

SocietàCapogruppo(IT)

DistaccodelPersonaleItaliano

SocietàControllata(ESTERA)

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Welfare Internazionale profili fiscali internazionali del distacco

Il Distacco di Personale:

Elementi essenziali del contratto di servizio INTERCOMPANY SERVICE AGREEMENT: (Staff Secondment agreement) a)  Termini e condizioni del distacco del personale;

b)  Descrizione delle competenze specifiche del lavoratore distaccato inserendo le specifiche richieste organizzative e/o operative pervenute da parte della società distaccataria;

c)  Descrizione della composizione effettiva del costo riaddebitato (elementi retributivi e relativi oneri sociali);

d)  Descrizione delle modalità di determinazione del costo riaddebitato (modalità di imputazione diretta o indiretta dei costi, periodicità della rifatturazione, ect.);

e)  Eventuale Cost-Sharing Agreeement, ovvero suddivisione diretta del costo sostenuto verso tutte le società destinatarie del servizio (OCSE, par. 8.12).

N.B.: Diviene essenziale che il personale dipendente sia autonomo nello svolgimento delle funzioni verso la società controllata.

SocietàCapogruppo(IT)

DistaccodelPersonaleItaliano

SocietàControllata(ESTERA)

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Il distacco e l’addebito con mark up: (know-how & intangible)

Ipotesi di distacco o trasferta di personale che possiede un know-how tecnico:

-  L’azienda A invia dalla Germania in Italia un gruppo di propri dipendenti presso la società controllata italiana nella fase di start-up;

-  Il gruppo di dipendenti in trasferta sono tutti esperti di lean production e devono addestrare il personale locale;

-  Viene messo a disposizione know-how tecnico, produttivo e commerciale

Trasferimento di know how tra le due società Paragrafo 1.96, capitolo VI delle Linee Guida OECD

Di conseguenza:

“Il distacco e la trasferta che comportano un trasferimento di un intangible

immateriale deve essere rifatturato con Mark up”

N.B. Il margine di ricarico deve considerare le indicazioni OCSE e deve essere considerato in un range definito accettabile sui servizi infragruppo (TPJF)

SocietàCapogruppo(GER)

COSTO+MARKUP

SocietàControllata(ITALIA)

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Welfare Internazionale profili fiscali internazionali del distacco

Il Distacco di Personale:

Cenni di implicazione IVA del distacco Il discatto del personale è soggetto ad IVA? La normativa comunitaria e quella nazionale e come meglio precisato dalla sentenza della Corte Suprema n. 14053 del 3 Agosto 2012 ha evidenziato che:

“Il distacco del personale che integra in astratto una prestazione di servizi soggetta ad IVA non può, in concreto, più essere considerato tale nel caso in cui il beneficiario rimborsi al concedente il solo costo del personale utilizzato”. L’Amministrazione finanziaria ha stabilito che per non essere assoggettato ad IVA occorre una duplice condizione: a.  SI tratti di un vero distacco del personale, quindi ricorra un interesse

chiaro e specifico del ricevente; b.  Il distaccatario riversi ad distaccante esattamente pari al costo

retributivo e previdenziale dei dipendenti utilizzati, dato che il riconoscimento di un corrispettivo maggiore comporterebbe l’inapplicabilità dell’agevolazione con conseguenza applicazione IVA (risoluz. N. 152/1995, 262/2002 e 346/2002)

N.B.: Il suddetto rimborso delle spese sostenute per il distacco è escluso da IVA, ai sensi dell’art. 15, comma 1, n. 3, DPR 633/72, ma solo in presenza di determinati requisiti. (Art. 26-bis L. 196/97)

SocietàCapogruppo(IT)

DistaccodelPersonaleItaliano

SocietàControllata(ESTERA)

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