CORSO DI TECNICA PROFESSIONALE II A.A. 2009/2010 Alessandro Ricci
description
Transcript of CORSO DI TECNICA PROFESSIONALE II A.A. 2009/2010 Alessandro Ricci
CORSO DI TECNICA PROFESSIONALE II
A.A. 2009/2010
Alessandro Ricci
CONFERIMENTO DI
BENI IN NATURA
IN SOCIETA’ PER AZIONI
CONFERIMENTI DI BENI IN NATURA IN S.P.A SENZA OBBLIGO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE GIURATA
- Normativa di riferimento:
Articolo 2343 – ter del Codice Civile, introdotto dal D.Lgs 4 agosto 2008, n. 142.
- Decorrenza effetti:
A partire dal 30 settembre 2008
NOVITA’ INTRODOTTA DAL D.LGS N. 142 DEL 4 AGOSTO 2008
•Viene meno l’obbligo di redazione della perizia dell’esperto nominato dal tribunale, in caso di conferimenti di:
-VALORI MOBILIARI QUOTATI O STRUMENTI DEL MERCATO MONETARIO;
-BENI IN NATURA O CREDITI DIVERSI
che presentano determinate caratteristiche
VALORI MOBILIARI E STRUMENTI DEL MERCATO MONETARIO
(Art. 2343 – ter, 1 comma)
•Non è più necessaria la relazione giurata dell’esperto nominato dal tribunale se:
VALORE TITOLO < PREZZO MEDIO PONDERATO DI NEGOZIAZIONE IN UN MERCATO REGOLAMENTATO NEI 6MESI PRECEDENTI ALL’OPERAZIONE DI CONFERIMENTO
BENI IN NATURA O CREDITI DIVERSI
(Art. 2343 – ter, 2 comma)
-Non è più necessaria la perizia dell’esperto nominato dal tribunale se alternativamente:
-VALORE DEI BENI < VALORE EQUO (fair value) O CREDITI DIVERSI risultante da un bilancio approvato da non oltre un anno
- VALORE DEI BENI < VALORE EQUO (fair value) O CREDITI DIVERSI risultante da valutazione
effettuata, in data non anteriore di oltre 6 mesi rispetto al conferimento, da un soggetto
indipendente.
BENI IN NATURA O CREDITI DIVERSI
(Art. 2343- ter, 2 comma, lettera b)
- Gli elementi che qualificano la valutazione effettuata dall’esperto per determinare il valore equo riguardano :
1. REQUISITI PROFESSIONALI DELL’ESPERTO;
2. IL RISPETTO DEI PRINCIPI E DEI CRITERI GENERALMENTE RICONOSCIUTI PER LA VALUTAZIONE DEI BENI OGGETTO DEL CONFERIMENTO.
Entrambi devono essere verificati e attestati dagli amministratori.
BENI IN NATURA O CREDITI DIVERSI
(Art. 2343- ter, 2 comma, lettera b)
REQUISITI PROFESSIONALI DELL’ESPERTO:
- Non deve essere nominato dal tribunale competente;
- Deve essere dotato di adeguata e comprovata professionalità;
- Deve essere indipendente sia da chi effettua il conferimento e dalla società che lo riceve.
CONFRONTO DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO IN S.P.A. E IN S.R.L
S.P.A. S.R.L.
Non richiesta
Richiesta (2343-ter)
Adeguata e comprovata
professionalità
Non richiesta
Richiesta (2343 -ter)
Indipendenza
RichiestaNon richiesta
Iscrizione registro revisori
Libera
Tribunali (2343) Libera (2343-
ter)Nomina
24652343 2343- TERCodice civile