Corso di MEDICINA LEGALE TSRM · Sezione di Medicina Legale dell’Università degli Studi di...

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Corso di MEDICINA LEGALE Dott. LUCA LALLI Sezione di Medicina Legale dell’Università degli Studi di Perugia Direttore Prof. MAURO BACCI

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Corso diMEDICINA LEGALE

Dott. LUCA LALLI

Sezione di Medicina Legale dell’Università degli Studi di Perugia

Direttore Prof. MAURO BACCI

Condizioni legali all’esercizio della professione

Diploma di laureaDiploma di abilitazioneIscrizione all’albo professionale

Esercizio abusivo di professione (ex art. 348 c.p.)

Usurpazione di titoli (ex art. 498 c.p.)

Esercizio abusivo di professione (ex art. 348 c.p.)

Chiunque abusivamente esercita una professione (c.p. 359), per la quale èrichiesta una speciale abilitazione dello Stato (c.c. 2229), è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a un milione

Usurpazione di titoli (ex art. 498 c.p.)

Chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato... è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 300.000 a 1.800.000

Professioni sanitarie principali (laurea specialistica)

Medico chirurgoOdontoiatraVeterinarioFarmacista

Professioni sanitarie ausiliarie (laurea triennale)

1. Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica:

InfermiereOstetrica/oInfermiere pediatrico

2. Professioni sanitarie riabilitative:PodologoFisioterapistaLogopedistaOrtottista-Assistente di oftalmologiaTerapista della neuro e psicomotricitàdell’età evolutivaTecnico della riabilitazione psichiatricaTerapista occupazionaleEducatore professionale

3. Professioni tecnico-sanitarie:Tecnico audiometristaTecnico sanitario di laboratorio biomedicoTecnico sanitario di radiologia medicaTecnico di neurofisiopatologiaTecnico ortopedicoTecnico audio-protesistaTecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e della perfusione cardiovascolareIgienista dentaleDietista

4. Professioni tecniche della prevenzione:

Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoroAssistente sanitario

Arti ausiliarie (licenza)

OdontotecnicoOtticoMeccanico ortopedicoPuericultriciOperatore tecnico addetto all’assistenza (OTA)

IL TSRM

Professione

Legge 10 agosto 2000, n. 251

"Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonchè della professione ostetrica“

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 6 settembre 2000)

Art. 3.(Professioni tecnico-sanitarie)

Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area tecnico-diagnostica e dell’area tecnico-assistenziale svolgono, con autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, ovvero attività tecnico-assistenziale, in attuazione di quanto previsto nei regolamenti concernenti l’individuazione delle figure e dei relativi profili professionali definiti con decreto del Ministro della sanità.

CHI E' IL TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA?

Una figura professionale della sanità in possesso della Laurea e dell'iscrizione all'Albo. Esegue sia autonomamente che in collaborazione con altri operatori sanitari, le prescrizioni mediche che richiedono l'uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti sia artificiali che naturali, di energie termiche, ultrasoniche, di risonanza magnetica nucleare, interviene nella protezionistica fisica e dosimetrica.E' responsabile degli atti di sua competenza e ne risponde secondo la legge. Partecipa alla programmazione del lavoro. Organizza e gestisce l'erogazione delle prestazioni in collaborazione diretta con il medico Radiologo. Svolge attività didattica finalizzata alla propria formazione ed al proprio aggiornamento professionale. Partecipa alla ricerca Scientifica di settore. Espleta la propria attività nelle strutture sanitarie pubbliche e private, in rapporto di dipendenza o libero professionale. Ha come norme di riferimento la legge 1103/65, la legge 25/83, il DM 746/94 ed il proprio codice deontologico.

Il Ruolo del Tecnico di Radiologia Medica :

Il Tecnico Sanitario di Radiologia Medica collabora con i Medici specialisti in tutte le fasi degli esami o dei trattamenti. Posiziona il paziente, predispone le attrezzature, verifica gli strumenti di protezione, elabora a computer le immagini acquisite, sviluppa il materiale radiografico. Le moderne tecniche di trasmissione delle immagini anche a distanza e i sistemi di archiviazione su supporti informatici o ottici (dischi laser) consentono di gestire in maniera ottimale le acquisizioni radiologiche e di elaborarne i contenuti anche a distanza.

L’ordine professionale

Tiene l’Albo degli IscrittiVigila sul decoro e l’autonomia della professioneEsercita il potere disciplinarePromuove l’aggiornamentoS’interpone nelle controversieCoopera con i poteri dello stato contro l’abusivismo

Albo Professionale

Non ancora istituito

Ordine professionale: si va verso un testo unificatoQuattro disegni di legge esaminati congiuntamente, da cui nasceràun testo unificato. È questo il passo in avanti compiuto dalla commissione Igiene e sanità del Senato, in fatto di istituzione degli ordini delle professioni sanitarie. Nella seduta del 15 febbraio scorso, l’organismo presieduto dall’onorevole Antonio Tomassini ha analizzato il disegno di legge n. 3236: all’articolo 2 prevede che l’esercizio delle professioni sanitarie sia subordinato al conseguimento di un titolo universitario e al superamento dell’esame di Stato, che l’iscrizione all’albo è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti, e che l’abilitazione è sottoposta a verifica periodica. L’articolo 3 contiene una delega al governo per l’istituzione degli ordini e per la trasformazione dei collegi professionali attualmente esistenti. La Commissione aveva elaborato un proprio testo per i disegni dilegge 1928 e 2159, e un altro testo per il 1645. Quindi, la decisione di procedere all’esame congiunto di tutti e quattro i disegni di legge e l’incarico ai relatori Salini e Di Girolamo di predisporre un testo unificato. Un auspicio positivo, al termine della seduta, è arrivato dal senatore Tomassini: che la fase di stesura e il successivo prosieguo dell’iter si svolgano con la rapidità richiesta dall’importanza della materia.

CODICE DEONTOLOGICO DEI TSRM

II Codice deontologico è un documento di grande rilevanza etica, morale e relazionale, soprattutto per una professione sanitaria.Da qualche anno, pur non modificando lo spirito con il quale lo si realizza e non cambiando i suoi obiettivi, il Codice deontologico ha assunto anche un valore istituzionale.Infatti, insieme al Profilo professionale e all'Ordinamento del relativo Corso di Laurea, è atto che definisce in che modo la professione sanitaria a cui si riferisce occupa spazi e tempi all'interno del processo sanitario.Ciò significa che la partecipazione del gruppo professionale alle politiche ed attività sanitarie del Paese è definita anche dai contenuti del Codice deontologico.

il Codice deontologico di una professione sanitaria non può scendere neldettaglio delle molteplici realtà quotidiane. Ciò negherebbe dall'internouno dei concetti forti alla base del processo di crescita e legittimazione:l'autonomia di valutazione e decisione. Il Codice deontologico deve"limitarsi" ad indicare principi etici di riferimento ed indirizzi dicomportamento generali ai quali il TSRM si dovrà ispirare ed attenerenell'esercizio della sua professione, senza arrivare a descrivere neldettaglio i singoli comportamenti;

il Codice deontologico è anche l'atto attraverso il quale il gruppoprofessionale si assume precise responsabilità nei confronti dellapersona. In una situazione nella quale le autonomie professionali previstedalla norma (leggi n. 42, n. 251 ed Ordinamenti didattici dei Corsi diLaurea) sono di difficile realizzazione e, purtroppo, a volte negate (vedasiarticolo 5 del D. Leg.vo n.187), il Codice deontologico diventa anche lo strumento che consente al gruppo di condividere i propri principi, manifestare il suo pensiero e comunicare in che modo vive e intende vivere il suo essere professione sanitaria al servizio della persona. Pur non avendo lo stesso peso di un atto normativo dello Stato, il Codice deontologico è un deliberato di alta valenza etica, professionale ed Istituzionale, sufficiente ad aprire un confronto serio e, se necessario, combattuto con gli altri soggetti coinvolti dalle attività sanitarie e con le Istituzioni di riferimento;

Il TSRM a cui fa riferimento questo codice deontologico è un professionista sanitario formato, consapevole, attivo, collaborativo, autonomo e responsabile. La grande scommessa alla quale il gruppo professionale èchiamato non sta tanto nei contenuti dell'elaborato quanto nella capacità degli organismi Istituzionali (Federazione e, soprattutto, Collegi professionali) di renderlo concreto nelle singole realtà lavorative, anche attraverso opportuni interventi disciplinari nei confronti dei TSRM che non vi si attenessero.

1 - Disposizioni generali1. II Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (di seguito indicato con TSRM) è il

professionistasanitario responsabile nei confronti della persona degli atti tecnici e sanitari degli interventiradiologici aventi finalità di prevenzione, diagnosi e terapia.

2. Le disposizioni del presente Codice si applicano ad ogni TSRM. Le norme deontologiche, inquanto attengono a doveri generali di comportamento, devono essere osservate dal TSRM inqualsiasi ambito eserciti la propria professione.

3. L'inosservanza di quanto previsto dal presente Codice deontologico e ogni azione odomissione, comunque disdicevoli al decoro o al corretto esercizio della professione, sonopunibili con le sanzioni disciplinari previste dalle norme vigenti.

4. Per poter esercitare la sua attività, il TSRM, ovunque operante, deve essere iscritto all'Albodel Collegio professionale competente per territorio.

2 - Principi etici del Tecnico Sanitario di Radiologia Medica

II TSRM è il professionista che:1. pone la persona al centro di tutte le attività sanitarie;2. eroga un servizio alla persona e, nella sua autonomia professionale, valuta, decide ed

agisceal solo fine di tutelarne e favorirne la salute attraverso la realizzazione di specifici interventia finalità preventiva, diagnostica o terapeutica; contribuisce a prevenire e curare la malattia;

3. riconosce che la persona non è destinataria passiva degli interventi sanitari bensì soggettotitolare dei "diritti inviolabili dell'uomo", a cui spetta un ruolo da protagonista attivo eresponsabile nella tutela e promozione della propria salute;

4. in qualità di soggetto attivo nella determinazione della politica professionale e sanitaria,assume un comportamento responsabile nella tutela e salvaguardia del diritto alla salute. E'consapevole che la persona ha diritto ad un accesso agevole a strutture e servizi sanitari e atal fine, laddove ha facoltà d'intervento, fornisce il suo contributo;

5. nello svolgimento delle attività professionali, è responsabile degli atti compiuti e deicomportamenti assunti, secondo i principi di autonomia e collaborazione;

6. nello svolgimento della sua attività valuta la specificità della persona con particolareriguardo nei confronti di età, sesso, etnia, cultura e valori di riferimento;

7. tenendo atteggiamenti gentili e accoglienti, si pone in ascolto della persona cogliendonesentimenti, opinioni, difficoltà, ansie e dolori, oltre che il significato che essa attribuisceall'intervento radiologico;

8. consapevole che ogni prestazione sanitaria ha come presupposto il rapporto di fiducia traoperatore e persona, garantisce la riservatezza di tutte le informazioni assunte sulla personaed in particolare di quelle raccolte durante l'anamnesi. Si adopera per il rispetto del dirittoall'intimità della persona limitando le situazioni che ne possono procurare il pregiudizio;

9.pone il principio di lealtà alla base dei rapporti interpersonali;

10. nell'esercizio della professione valuta ed agisce sulla base di evidenze scientifiche; verificacostantemente le proprie modalità operative e contribuisce alla definizione eall'aggiornamento di linee guida, protocolli o procedure oltre che dei manuali della qualità.

11. partecipa alla determinazione della politica professionale e sanitaria e si adopera per ilmiglioramento della sua specifica realtà lavorativa.

12. caratterizza il suo esercizio professionale in modo da garantire l'erogazione di prestazionisanitarie secondo la migliore scienza ed esperienza. A tal fine, individua come strumentiappropriati la formazione continua, la ricerca e il miglioramento continuo della qualità delleprestazioni sanitarie. Oltre che come discente e docente, partecipa attivamente allaformazione continua attraverso la promozione, la progettazione e la realizzazione di specificipercorsi formativi;

13. di fronte alle molteplici e crescenti questioni etiche poste dalla società, dalla scienza e dallatecnologia, tra le risposte proposte dai possibili orientamenti di riferimento (etico, scientificoreligioso, normativo, professionale, culturale ed economico), opera le sceltecomportamentali che meglio tutelano e soddisfano la dignità, la libertà e i bisogni di salutedella persona, salvaguardando comunque, per quanto gli è possibile, la promozione diun'offerta sanitaria ispirata a principi di giustizia ed equità;

14. rifiuta l'accanimento diagnostico e terapeutico in quanto lesivo della dignità e della salutedella persona nonché contrario all'uso appropriato delle risorse. Allorquando, a suo giudizio,si verifìchino ne da segnalazione;

15. ispira tutte le relazioni che instaura con persone fìsiche o giuri di che alla tutela della salute,riconosciuta come bene primario; contrasta i comportamenti e le relazioni incompatibili conil bene primario rappresentato dalla salute.

3 - Rapporti con la personaII TSRM è il professionista che:1. ritiene che ridurre la persona ad una patologia, un numero od un segmento corporeo sia

lesivo della sua dignità personale e sociale; pertanto, cura la qualità della relazione e sirivolge ad essa utilizzandone nome e cognome. Tale atteggiamento assume particolarerilievo nei confronti dei soggetti di età pediatrica;

2. instaura una relazione con la persona, tenendo in considerazione le variabili fìsiche,psichiche e sociali. A tal fine, ponendosi in una situazione d'ascolto, conferisce rilievo alleinformazioni raccolte finalizzandole alla qualità degli atti sanitari da svolgere;

3. si rende facilmente identificabile indossando l'abbigliamento di servizio, esponendo iltesserino personale di riconoscimento, nonché gli eventuali distintivi professionali, secondole disposizioni di legge;

4. contribuisce all'educazione sanitaria necessaria a rendere la persona capace di partecipareconsapevolmente alle decisioni che riguardano la propria salute. Per lo stesso fine,

5.garantisce un'informazione qualificata, obiettiva e completa, in particolar modo sugli aspetti tecnologici e tecnici del processo;

6. fornisce informazioni sulle materie di propria competenza: tecnologie, tecniche, aspettiradioprotezionistici delle attività radiologiche e, se adeguatamente preparato, mezzi dicontrasto e radiofarmaci; per ciò che non è di sua competenza, indicherà l'interlocutore piùqualificato a farlo;

6. raccoglie dati e informazioni sulla persona al fine di adottare le procedure tecniche piùappropriate e garantire prestazioni professionali di qualità;

7. riconosce il segreto professionale come un dovere e un diritto oltre che come espressione delrapporto di fiducia; si adopera affinchè il segreto professionale sia conservato anche daglialtri operatori;

8. rispetta e tutela la privacy della persona;9. è responsabile delle immagini e della documentazione da lui prodotta o consegnatagli dalla

persona. Sulle immagini prodotte la sua responsabilità si estende a tutte le fasi del processo:acquisizione, elaborazione, stampa, archiviazione e trasmissione a distanza. Al fine direndere individuabili con facilità e sicurezza gli autori delle prestazioni radiologiche, utilizzai più sicuri sistemi di identificazione;

10. è consapevole che il consenso ad una prestazione sanitaria è diritto di ogni cittadino;pertanto si adopera per garantire che la persona, debitamente informata, possa giungere adun'accettazione consapevole della prestazione propostagli. Ritiene contrario a taleimpostazione la sottoscrizione puramente formale di appositi moduli;

11. è consapevole che la sperimentazione non può essere eseguita senza informazione econsenso della persona, nel rispetto comunque delle garanzie a tutela della salute.

12. riserva particolare attenzione alla tutela dei diritti dei minori, ai loro aspetti psicologici e,consapevole della maggior radiosensibilità dell'organismo dei soggetti in età pediatrica,ritiene indispensabile l'acquisizione di una preparazione specifica.

4 - Rapporti con familiari, cittadini e società

II TSRM è il professionista che:1. recepisce le indicazioni della persona sui soggetti ai quali fare

eventuale riferimento per larealizzazione del suo specifico progetto di salute;

2. si adopera affinchè i familiari siano posti nelle condizioni di collaborare al progetto di saluteriguardante l'assistito, non trascurando le esigenze di tutela della salute dei familiarimedesimi;

3. attraverso le Istituzioni professionali e le Associazioni scientifiche di riferimento, promuoveprogetti ed eventi formativi ed informativi per la cittadinanza e le altre figure professionalicon l'obiettivo di migliorarne la partecipazione consapevole alle attivitàdi tutela epromozione della salute nonché di prevenzione e cura della malattia.

5 - Rapporti con i TSRM e le altre professioni, sanitarie e non

II TSRM è il professionista che:

1. opera con la finalità primaria della tutela e della promozione della salute delle personeaffidategli; pertanto si preoccupa di esprimere la migliore collaborazione con i colleghifacilitando l'emersione e l'uso delle rispettive esperienze e conoscenze. Assumecomportamenti che favoriscano un clima sereno e collaborativo. In caso di opinionidivergenti su questioni di carattere professionale cercherà il confronto con i colleghievitando di manifestarle in presenza della persona assistita;

2. pur nella sua autonoma responsabilità professionale, ai fini del proprio servizio ritieneessenziale la collaborazione con le altre professioni sanitarie delle quali riconosce e rispettale specifiche competenze;

3. allorquando ravveda che le prestazioni da effettuare siano palesemente dannose per la salutedella persona è tenuto a manifestare il proprio convincimento ai professionisti prescrittori;nei casi di palese richiesta incongrua egli ha diritto di astenersi, assumendosi laresponsabilità della decisione;

4. sul luogo di lavoro, imposta i rapporti interpersonali secondo i principi della comprensione ecollaborazione e contrasta ogni tipo di violenza psichica o fisica nei confronti dicollaboratori di ogni grado o funzione; in caso di constatata violenza psichica o fisica neisuoi confronti o nei confronti di uno o più soggetti a lui vicini, è tenuto a darne immediata ecircostanziata segnalazione ai diretti superiori, al Collegio professionale ed eventualmentealle autorità competenti;

5. qualora richiesto dagli altri professionisti o dalle situazioni, garantisce la sua consulenzaprofessionale condividendo le sue conoscenze, capacità ed abilità relazionali.

6 - Rapporti con le Istituzioni e le Associazioni scientifiche

7 - Rapporti con le tecnologie, l'industria e la ricerca tecnologica

8 - Rapporti con la produttività9 - Rapporti con l'università e gli

studenti dei Corsi di Laurea

10 - Osservatorio permanente

La Federazione nazionale dei Collegi professionali TSRM è l'Ente pubblico rappresentativo della professione di TSRM; essa costituisce un Osservatorio permanente con il compito di verifìcare nel tempo l'adeguatezza delle disposizioni del presente Codice deontologico, secondo l'evoluzione culturale, sociale e sanitaria del momento. L'Ente ècompetente in merito all'elaborazione di proposte d'integrazioni o modifica da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale.

IL DOVERE DI MANTENERE IL SEGRETO

Nozione di segreto

In senso letterale è ciò che deve essere tenuto nascosto;

In senso giuridico è ogni fatto che, per disposizione di legge o per decisione di una volontà giuridicamente autorizzata èdestinato a rimanere nascosto a qualsiasi persona diversa dal legittimo depositario.

(Corte di Cassazione n. 2393 Sez. III^ del 10/1/67).

Differenti forme di segreto

segreto naturale, che proviene dai rapporti di intimità tra persone per nulla obbligate a scambiarsi confidenze; segreto professionale che è legato alla posizione del malato il quale, costretto ricorrere all’opera del medico, si trova nella necessità di rendere noti fatti personali, sui quali in altre circostanze avrebbe preferito tacere.

Nel Diritto Comunitario

“Il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla protezione del segreto medico, che ne costituisce un aspetto, fanno parte dei diritti fondamentali protetti dall’ordinamento giuridico comunitario”(Corte Giustizia CEE 8/4/1992 n. 62).

Il dovere di mantenere il segreto

Codice deontologicoCodice Penale

Art. 622: “Segreto Professionale”Art. 326: “Rivelazione e utilizzazione di segreto di ufficio”

Norme deontologiche

Codice deontologico dei TSRM

Art. 3.7: Il TSRM riconosce il segreto professionale come un dovere e un diritto oltre che come espressione del rapporto di fiducia; si adopera affinché il segreto professionale sia conservato anche dagli altri operatori.

Norme giuridiche

Art. 622 c.p.

“Chiunque, avendo notizia, in ragione del proprio stato o ufficio della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire sessantamila ad un milione.Il delitto è punibile a querela della persona offesa”

Gli elementi costitutivi del reato di rivelazione del segreto professionale

La nozione di segretoIl soggetto attivoLa rivelazione senza giusta causa o l’impiego a proprio o altrui profitto

E’ un reato di dolo

Soggetto attivo

Chiunque si trovi per STATO, UFFICIO, PROFESSIONE o ARTE, nelle condizioni di ricevere un segreto ed esserne quindi depositario

La rivelazione

non custodendo in modo adeguato documenti (cartelle cliniche, diari, schede sanitarie, libretti sanitari) ove siano riportati dati clinici personali dell’assistito; la rivelazione può avvenire mediante la scrittura della notizia in un documento e permettendo che altri, non vincolati dal segreto, ne prendano nota;nelle certificazioniparlando apertamente del segreto di cui si è avuta notizia, oppure in modo meno manifesto con l’uso di interiezioni, parole, cenni, allusioni o gesti che consentano comunque di intuire il segreto stesso;non ottemperando all’obbligo di anonimato nelle denunce ove esso è richiesto (denunce o segnalazioni non nominative);presentando il referto in casi non dovuti, ecc.l’impiego a proprio o altrui profitto

La rivelazione è un reato di dolo (la colpa non èsufficiente) che consiste nella volontà di rivelare una notizia che si sa essere segreta o di impiegarla a proprio o altrui profitto, con la consapevolezza di agire senza una giusta causa, prescindendo dall’intenzione di recare nocumento.

Non costituisce rivelazione del segreto professionale ma semplice trasmissione, l’affidamento della notizia ad altra persona purchè anch’essa vincolata dal segreto professionale.

Le giuste cause di rivelazione

IMPERATIVE: provengono da disposizioni di legge che obbligano il medico al dovere di informativa mediante denunce, referti, rapporti, certificazioni, dichiarazioni o relazioni concernenti fatti di natura professionale;

Le giuste cause di rivelazione

PERMISSIVE O SCRIMINATIVE: sono previste dal Codice Penale per ogni tipo di reato, perciò esse si applicano anche alla rivelazione del segreto professionale. Sono contemplate dagli articoli dal n. 45 al n. 54. (consenso, stato di necessità, legittima difesa, errore di fatto, caso fortuito, inganno, ecc).

Segreto e testimonianza

L’art. 200 del Codice di Procedura Penale dispone che: “1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria: a) i ministri di confessioni religiose i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano; b) gli avvocati, i procuratori legali, i consulenti tecnici ed i notai; c) i medici ed i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltàdi astenersi dal deporre, determinata dal segreto professionale. 2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione rese da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata ordina che il testimone deponga. (omissis)”

Giustificazioni sociali

Il problema si pone quando vengono a conflitto l’interesse privato del paziente e l’interesse pubblico della società. Il Codice Deontologico non prende posizione nei casi in cui il dovere professionale del medico all’informativa e l’interesse personale del paziente alla segretezza si pongano in contrasto col diritto della società alla sicurezza individuale e collettiva, ma rimette al giudiziodel medico la valutazione dell’opportunità della deroga allorché sia in grave pericolo la vita o la salute di altre persone (Art. 9). Il segreto può quindi essere rivelato adducendo la causa socialmente rilevante, cioè il giusto fine. In ogni caso è necessario procedere con cautela, equilibrio e buon senso.

La rivelazione di segreti d’Ufficio (Art. 326 c.p.)

La rivelazione di segreti d’Ufficio (art. 326 c.p.) fa parte dei delitti contro la pubblica amministrazione dello Stato e di altri Enti pubblici, di cui viene leso l’interesse al regolare svolgimento di qualsiasi attività amministrativa pubblica. Recita l’articolo richiamato: “Il pubblico ufficiale, o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbono rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno...”

Grazie per l’attenzione