Corso di auto-apprendimento guidato Facilitatori per il Rischio Biologico.

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Corso di auto-apprendimento guidato Facilitatori per il Rischio Biologico

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Corso di auto-apprendimento guidato

Facilitatori per il Rischio Biologico

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Hanno partecipato all’ ideazione ed alla realizzazione del Corso:

Hanno partecipato all’ ideazione ed alla realizzazione del Corso:

Servizio Prevenzione e Protezione

SAPS

Medici Competenti

Risk Management

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Obiettivi Obiettivi

1) Aggiornamento della conoscenza circa l’organizzazione della sicurezza in Azienda (ruolo dei vari soggetti attivi della prevenzione, compiti dei Facilitatori, con particolare riferimento all’ attività di formazione ed al Rischio Biologico)

2) Definizione di procedure lavorative, tramite lavori in piccoli gruppi (all’ interno di ogni edizione ed in base all’ area di appartenenza: area critica, diagnostica, chirurgica, medica e territoriale)

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SICUREZZASICUREZZA

STRUTTURE / IMPIANTI

MATERIALI ATTREZZATURE

DISPOSITIVI DI

PROTEZIONE

ORGANIZZAZIONE

DEL LAVORO

ESPERIENZA / PROFESSIONALITA’ / MOTIVAZIONE

FORMAZIONE / INFORMAZIONE / ADDESTRAMENTO

BASSO LIVELLO DI CONFLITTUALITA’ E DI STRESS

SINTALITA’ ( senso di appartenenza )

ESPERIENZA / PROFESSIONALITA’ / MOTIVAZIONE

FORMAZIONE / INFORMAZIONE / ADDESTRAMENTO

BASSO LIVELLO DI CONFLITTUALITA’ E DI STRESS

SINTALITA’ ( senso di appartenenza ) MELARAGNI

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Fenomeno di tipo multifunzionale, di natura:

1) strutturale 2) tecnologica

3) organizzativa 4) psicologica

5) sociale 6) etc.

Parte dallo stato reale

Tende allo stato ottimale MELARAGNI

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“ Soggetti attivi ” della Prevenzione

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Organizzazione della funzione sicurezza

lavorolavoro sicurezzasicurezza

Organizzazionedel

lavoro

Organizzazionedel

lavoro

Organizzazionedella

sicurezza

Organizzazionedella

sicurezza

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Organizzazione della funzione sicurezza

Organizzazionedel lavoro

Datore di lavoroDatore di lavoro

DirigentiDirigenti

PrepostiPreposti

LavoratoriLavoratori

Servizio Prevenzionee Protezione

Servizio Prevenzionee Protezione

MediciCompetentiMediciCompetenti

Rappresentantidei LavoratoriRappresentantidei Lavoratori

Servizi disupporto

TecnicoTecnico

AcquistiAcquisti

RisorseUmaneRisorseUmane

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(D.Lgs.81/2008 - art. 2 - Definizioni)

IL DATORE

DI LAVORO

- Titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore

- Colui che ha i poteri decisionali e di spesa

(Es. AUSL = Dir. Generale / o Dirigente che abbia non solo autonomia funzionale, ma anche di spesa)

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(D.Lgs. 81/2008 – art. 2 - Definizioni)

IL DIRIGENTE

Attua le direttive del Datore di Lavoro, organizzando l’ attività lavorativa e vigilando su di essa

(nell’ ambito dell’ incarico conferitogli)

Es.: Direttore Medico P.O., Dirigente U.O., Dir. Distretto, etc.

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IL DIRIGENTE

E’ anche il destinatario di alcuni obblighi riguardanti la sicurezza.

Congiuntamente al D. di L. deve, tra l’ altro :

Art. 18 – lettera i)

Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione

Art. 18 – lettera l)

Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e

addestramento di cui agli artt. 36 - 37 ( 278 - R. Biol.)

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Art. 36 – comma 2 - OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

Il D. di L. (all’ interno della propria U.O. il Dirigente … ) provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

1) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’ attività svolta,

le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia

2) sui pericoli connessi all’ uso delle sostanze e dei preparati

pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste

dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica

3) sulle misure e le attività di protezione adottate

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Art. 37- comma 4 - OBBLIGHI DI FORMAZIONE

La formazione e (ove previsto) l’addestramento devono avvenire in occasione:

1) della costituzione del rapporto di lavoro

2) del trasferimento o cambiamento di mansioni

3) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi

(“periodicamente ripetuta” in base all’ evoluzione dei rischi o all’ insorgenza di nuovi rischi

Art. 37 – comma 5:

L’ addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro

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Art. 278 - comma 1 - Esposizione ad agenti biologici

OBBLIGHI DI FORMAZIONE DEL D. di L.

Il D. di L. fornisce informazioni ed istruzioni, in particolare su:

a) Rischi dovuti agli agenti biologici utilizzati

b) Le precauzioni da prendere per evitare l’ esposizione

c) Le misure igieniche da osservare

d) La funzione degli indumenti di lavoro e protettivi, e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego

e) Le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4)

f) Il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze

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Art. 278 - commi 2,3,4 - Esposizione ad agenti biologici OBBLIGHI DI FORMAZIONE DEL D. di L.

Comma 2: Il D. di L. assicura ai lavoratori una formazione adeguata, in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1)

Comma 3: L’ informazione e la formazione …sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione, e ripetute con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi

Comma 4: nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben visibile cartelli su cui sono riportate le procedure da seguire in caso di infortunio od incidente

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(D.Lgs. 81/2008 – art. 2 - Definizioni)

IL PREPOSTO

Sovrintende all’ attività lavorativa e garantisce l’ attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa Di norma sono i Coordinatori Sanitari, Tecnici, Amministrativi, etc.

Nello specifico, collabora con il Dirigente nelle attività di informazione, formazione e addestramento

Nello specifico, collabora con il Dirigente nelle attività di informazione, formazione e addestramento

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IL PREPOSTO

Tra l’ altro deve:

Art. 19 – comma 1, lettera b):

Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico

Art. 19 – comma 1, lettera d:)

Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione

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IL FACILITATORE

AFFIANCA IL PREPOSTO

nelle attività di prevenzione e protezione

riguardo il rischio

per il quale ha ricevuto

apposita formazione

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Compiti del Facilitatore

- Partecipazione diretta alle attività di informazione, formazione e addestramento all’ interno della U.O. di appartenenza

- Collaborazione con S.P.P. e M.C. per la valutazione dei rischi e l’ individuazione delle necessarie misure di prevenzione e protezione

- Controllo periodico sull’ applicazione corretta delle procedure inerenti il R. Biologico, ed eventuali interventi per promuovere azioni correttive

- Partecipazione agli interventi del S.P.P. nel corso di indagini, a seguito di infortuni da rischio biologico

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IL LAVORATORE

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(D.Lgs. 81/2008–art. 2 - Definizioni)

IL LAVORATORE

Persona che …

svolge un’ attività lavorativa

nell’ ambito dell’organizzazione

di un datore di lavoro

(pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al fine di apprendere un mestiere, un’ arte o una professione)

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(D.Lgs. 81/2008–art. 2)

IL LAVORATORE Ad es., nella nostra Azienda è anche:

- l’allievo

- il volontario

- il soggetto beneficiario di tirocini formativi

- il partecipante a corsi di formazione professionale

(nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature, videoterminali,

agenti chimici, fisici, biologici …)

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Organismi della prevenzione

(D.Lgs. 81/2008 – art. 2 – Definizioni )

Insieme di persone, sistemi e mezzi (esterni o interni all’ Azienda)

finalizzati all’ attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali

per i lavoratori

Insieme di persone, sistemi e mezzi (esterni o interni all’ Azienda)

finalizzati all’ attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali

per i lavoratori

IL SERVIZIO DI

PREVENZIONE E PROTEZIONE

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Organismi della prevenzione

(D.Lgs. 81/2008–art. 2 - Definizioni)

IL MEDICO COMPETENTE

Collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi

ed è nominato dallo stesso per effettuare la

sorveglianza sanitaria

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Organismi della prevenzione (D.Lgs. 81/2008–art. 2 -

Definizioni)

I RAPPRESENTANTI

DEI LAVORATORI

PER LA SICUREZZA

Persone elette o designate

per rappresentare i lavoratori

per quanto concerne gli aspetti

della salute e della sicurezza

durante il lavoro

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Il Documento Generale di sicurezza e salute sul lavoro

Il Documento Generale di sicurezza e salute sul lavoro

La gestione della sicurezza nella AUSL di Rieti

È in elaborazione il:

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• L’ organigramma aziendale• La definizione di compiti e responsabilità• I vari organismi aziendali per la sicurezza (SPP – M.C.- RLS …) • La valutazione dei rischi lavorativi• La documentazione di sicurezza• I rapporti con l’Organo di Vigilanza• Le politiche adottate per la sicurezza e la salute sul lavoro• L’informazione e la formazione in materia di

sicurezza e salute sui luoghi di lavoro

IL DOCUMENTO GENERALE di sicurezza e salute sul lavoro

Strumento dinamico, periodicamente aggiornato, che contiene tra l’ altro:

IL DOCUMENTO GENERALE di sicurezza e salute sul lavoro

Strumento dinamico, periodicamente aggiornato, che contiene tra l’ altro:

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Nel ringraziarvi per la partecipazione,

ricordiamo che sul sito aziendale AUSL

Staff

Prevenzione e protezione

è presente molta documentazione riguardante i vari rischi presenti in Azienda, nonché le varie misure di prevenzione e protezione adottate