Corso di Aggiornamento D.Lgs. 81/08 Avv. Nicola Ciaccia Diritto Penale Diritto Penale del Lavoro.

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  • Corso di Aggiornamento D.Lgs. 81/08 Avv. Nicola Ciaccia Diritto Penale Diritto Penale del Lavoro
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  • RESPONSABILITA IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
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  • In vigore dal 15 maggio 2008
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  • alcune proroghe e modifiche la prima con legge n.129/08 all1.1.09 Con Legge n.133/08 abrogazione norme in materia di orario con d.l.207/08 al 16 maggio 2009 Stress lavoro correlato e data certa
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  • PRINCIPALI NOVITA' IN TEMA DI ABROGAZIONE DI NORME PREVIGENTI QUASI TUTTE LE NORMATIVE PRECEDENTI VENGONO ABROGATE: il D. Lgs. 626/94 il D.P.R. 547/55 (infortuni) il D.P.R. 303/56 (igiene) escluso art. 64 il D. Lgs. 494/96 (cantieri) e tante altre non esistono pi! Il loro contenuto stato assorbito dal D.Lgs. 81
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  • Il Testo Unico, 306 articoli, 13 titoli, 51 allegati TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI (artt. 1 61) TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI (artt. 1 61) TITOLO II LUOGHI DI LAVORO (artt. 62 68) TITOLO II LUOGHI DI LAVORO (artt. 62 68) TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (artt. 69 87) TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (artt. 69 87) TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI (artt. 88 - 160) TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI (artt. 88 - 160) TITOLO V SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (artt. 161 166) TITOLO V SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (artt. 161 166) TITOLO VI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI (artt. 167 171) TITOLO VI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI (artt. 167 171) TITOLO VII ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI (artt.172 179) TITOLO VII ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI (artt.172 179) TITOLO VIII AGENTI FISICI (artt. 180 -220) TITOLO VIII AGENTI FISICI (artt. 180 -220) TITOLO IX SOSTANZE PERICOLOSE PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI (artt. 221 265) TITOLO IX SOSTANZE PERICOLOSE PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI (artt. 221 265) TITOLO X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI (artt. 266 286) TITOLO X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI (artt. 266 286) TITOLO XI PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE (artt. 287 297) TITOLO XI PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE (artt. 287 297) TITOLO XII DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE (artt. 298 303) TITOLO XII DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE (artt. 298 303) TITOLO XIII DISPOSIZIONI FINALI (artt. 304 - 306) TITOLO XIII DISPOSIZIONI FINALI (artt. 304 - 306)
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  • Le modifiche e le integrazioni D.Lgs. 106/09 il nuovo testo del D.Lgs. 81/08 il nuovo testo del D.Lgs. 81/08 stato modificato dal D.Lgs. 106/2009 modificato dal D.Lgs. 106/2009 In vigore dal 20 agosto 2009
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  • Sulla G.U.
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  • FONTI LEGISLATIVE Art. 32 Cost. la salute dei cittadini un fondamentale diritto dellindividuo e interesse della collettivit; Art. 32 Cost. la salute dei cittadini un fondamentale diritto dellindividuo e interesse della collettivit; Art. 41 Cost. liniziativa economica libera, ma non deve recare danno alla sicurezza, alla libert ed alla dignit umana; Art. 41 Cost. liniziativa economica libera, ma non deve recare danno alla sicurezza, alla libert ed alla dignit umana;
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  • Art. 2043 cc. Responsabilit da fatto illecito, il quale obbliga colui che ha causato un danno per dolo o per colpa a risarcire il danno medesimo; Art. 2043 cc. Responsabilit da fatto illecito, il quale obbliga colui che ha causato un danno per dolo o per colpa a risarcire il danno medesimo; Art. 2050 cc. Responsabilit per lesercizio di attivit pericolose il quale obbliga al risarcimento del danno colui che abbia cagionato un danno nello svolgimento di unattivit pericolosa per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati. Art. 2050 cc. Responsabilit per lesercizio di attivit pericolose il quale obbliga al risarcimento del danno colui che abbia cagionato un danno nello svolgimento di unattivit pericolosa per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati. Art. 2087 cc. tutela delle condizioni di lavoro, il quale statuisce che limprenditore tenuto ad adottare nellesercizio dellimpresa le misure che, secondo la particolarit del lavoro, lesperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare lintegrit fisica e la personalit morale dei prestatori di lavoro. Art. 2087 cc. tutela delle condizioni di lavoro, il quale statuisce che limprenditore tenuto ad adottare nellesercizio dellimpresa le misure che, secondo la particolarit del lavoro, lesperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare lintegrit fisica e la personalit morale dei prestatori di lavoro.
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  • CODICE PENALE CODICE PENALE Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose derivanti dalla violazione delle norme di prevenzione infortuni, punito : Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose derivanti dalla violazione delle norme di prevenzione infortuni, punito : - con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino ad. 309 se la lesione prevede una malattia non superiore a 20 giorni; - con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino ad. 309 se la lesione prevede una malattia non superiore a 20 giorni; - con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 500 ad. 2000 se la lesione grave; - con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 500 ad. 2000 se la lesione grave; - con la reclusione da uno a tre anni se la lesione gravissima. - con la reclusione da uno a tre anni se la lesione gravissima.
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  • In caso di lesioni colpose lazione penale legata alla prognosi secondo le seguenti procedure: In caso di lesioni colpose lazione penale legata alla prognosi secondo le seguenti procedure: Le prognosi che superano i 30 giorni provocano lattivazione, per lo pi ad iniziativa dell INAIL, dell inchiesta amministrativa della Direzione provinciale del lavoro, il cui verbale viene inviato al Pubblico Ministero; Le prognosi che superano i 30 giorni provocano lattivazione, per lo pi ad iniziativa dell INAIL, dell inchiesta amministrativa della Direzione provinciale del lavoro, il cui verbale viene inviato al Pubblico Ministero; Le prognosi fino a 40 giorni possono far scattare lazione penale solo a querela dellinteressato; Le prognosi fino a 40 giorni possono far scattare lazione penale solo a querela dellinteressato; Oltre i 40 giorni leventuale azione penale viene promossa dufficio dal Pubblico Ministero. Oltre i 40 giorni leventuale azione penale viene promossa dufficio dal Pubblico Ministero.
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  • Art. 589 c.p. Omicidio colposo commesso in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro punito: con la reclusione da due a sette anni. Art. 589 c.p. Omicidio colposo commesso in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro punito: con la reclusione da due a sette anni. Art. 437 c.p. Rimozione o omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni per la sola violazione; con la reclusione da tre a dieci anni se dal fatto deriva un disastro o un infortunio. Art. 437 c.p. Rimozione o omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni per la sola violazione; con la reclusione da tre a dieci anni se dal fatto deriva un disastro o un infortunio. Art. 451 c.p. Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro, punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da. 103 ad. 516 per la sola violazione. Art. 451 c.p. Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro, punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da. 103 ad. 516 per la sola violazione.
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  • SANZIONI PENALI I reati previsti dalla legislazione specifica vigente sono classificati come contravvenzioni, punite con lammenda e con larresto nei casi in cui si verifichi levento lesivo. I reati previsti dalla legislazione specifica vigente sono classificati come contravvenzioni, punite con lammenda e con larresto nei casi in cui si verifichi levento lesivo. Configurando tali condotte reati di pericolo, sono sanzionabili per il sol fatto di essere state commesse, senza che sia necessario il verificarsi di un evento lesivo. Configurando tali condotte reati di pericolo, sono sanzionabili per il sol fatto di essere state commesse, senza che sia necessario il verificarsi di un evento lesivo.
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  • LINFORTUNIO SUL LAVORO Linfortunio sul lavoro viene definito dallart. 2 d.p.r. 30 Giugno 1965 n. 1124 come un evento che avviene per causa violenta, in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o la inabilit permanente al lavoro assoluta o parziale ovvero una inabilit temporanea assoluta che importi lastensione al lavoro per pi di tre giorni. Linfortunio sul lavoro viene definito dallart. 2 d.p.r. 30 Giugno 1965 n. 1124 come un evento che avviene per causa violenta, in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o la inabilit permanente al lavoro assoluta o parziale ovvero una inabilit temporanea assoluta che importi lastensione al lavoro per pi di tre giorni. Linfortunio in itinere Linfortunio in itinere
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  • DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI DI SICUREZZA Il D.Lgs. n. 81/08 ha individuato i destinatari degli obblighi di sicurezza: Il D.Lgs. n. 81/08 ha individuato i destinatari degli obblighi di sicurezza: Datori di lavoro Datori di lavoro Dirigenti Dirigenti Preposti Preposti Lavoratori Lavoratori Progettisti Progettisti
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  • Fabbricanti Fabbricanti Fornitori Fornitori Installatori Installatori Medico competente Medico competente
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  • b) datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e lassetto dellorganizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attivit ha la responsabilit dellorganizzazione stessa o dellunit produttiva in quanto esercita poteri decisionali e di spesa il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e lassetto dellorganizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attivit ha la responsabilit dellorganizzazione stessa o dellunit produttiva in quanto esercita poteri decisionali e di spesa Articolo 2 Definizioni
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  • b) datore di lavoro : Nelle pubbliche amministrazioni di cui allart.1, co.2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui questultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale esso individuato dallorgano di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dellubicazione e dellambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta lattivit e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa Nelle pubbliche amministrazioni di cui allart.1, co.2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui questultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale esso individuato dallorgano di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dellubicazione e dellambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta lattivit e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con lorgano di vertice medesimo In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con lorgano di vertice medesimo Articolo 2 Definizioni
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  • Art.2 Definizioni c) azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato; c) azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato; d) dirigente : persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dellincarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando lattivit lavorativa e vigilando su di essa; d) dirigente : persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dellincarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando lattivit lavorativa e vigilando su di essa;
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  • Art.2 Definizioni e) preposto persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dellincarico conferitogli, sovrintende alla attivit lavorativa e garantisce lattuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa; persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dellincarico conferitogli, sovrintende alla attivit lavorativa e garantisce lattuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
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  • Articolo 2 Definizioni a) lavoratore persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge unattivit lavorativa nellambito dellorganizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, unarte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge unattivit lavorativa nellambito dellorganizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, unarte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari
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  • Al lavoratore cos definito equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di societ, anche di fatto, che presta la sua attivit per conto delle societ e dellente stesso; il socio lavoratore di cooperativa o di societ, anche di fatto, che presta la sua attivit per conto delle societ e dellente stesso; lassociato in partecipazione di cui allart. 2549 e seguenti del C.C. lassociato in partecipazione di cui allart. 2549 e seguenti del C.C. il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e/o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro (Stage - tirocini) il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e/o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro (Stage - tirocini) lallievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui lallievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; lallievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui lallievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1 agosto 1991, n. 266; il volontario, come definito dalla legge 1 agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della protezione civile i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della protezione civile il volontario che effettua il servizio civile il volontario che effettua il servizio civile il lavoratore di cui al decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 e al decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 ( lavori socialmente utili) il lavoratore di cui al decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 e al decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 ( lavori socialmente utili)
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  • Art.2 Definizioni h) medico competente medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui allart. 38, che collabora, secondo quanto previsto allarticolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui allart. 38, che collabora, secondo quanto previsto allarticolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto ed nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto
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  • Il D.Lgs. 81/08, come sappiamo, ha espressamente annoverato il RSPP tra i soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza. Il D.Lgs. 81/08, come sappiamo, ha espressamente annoverato il RSPP tra i soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza. Non ha, quindi, previsto sanzioni penali a carico dello stesso nel caso in cui non svolga con diligenza il compito assegnatogli dalla legge. Non ha, quindi, previsto sanzioni penali a carico dello stesso nel caso in cui non svolga con diligenza il compito assegnatogli dalla legge.
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  • Compiti del servizio di prevenzione e protezione Art. 33 D.Lgs. 81/08 1. Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrit degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dellorganizzazione aziendale; 2. Elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi dei sistemi di controllo di tali misure; 2. Elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi di cui all'articolo 28, comma 2, e dei sistemi di controllo di tali misure;
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  • 3. Elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attivit aziendali; 4. Proposizione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 5. Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui allart. 35; 6. Fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36
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  • E evidente che tale quadro normativo induce a ritenere la figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione come organo dotato di funzioni propositive nei confronti del datore di lavoro, ed in particolare il dato normativo gli affida un ruolo essenzialmente consultivo. E evidente che tale quadro normativo induce a ritenere la figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione come organo dotato di funzioni propositive nei confronti del datore di lavoro, ed in particolare il dato normativo gli affida un ruolo essenzialmente consultivo.
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  • Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) estraneo al processo volitivo del datore di lavoro e, in quanto tale, non rientra nel novero dei soggetti responsabili n per la programmazione della sicurezza, n per lapplicazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) estraneo al processo volitivo del datore di lavoro e, in quanto tale, non rientra nel novero dei soggetti responsabili n per la programmazione della sicurezza, n per lapplicazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni.
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  • Di conseguenza, il momento esecutivo della programmazione, inteso come attuazione degli imput programmatori predisposti con lausilio del RSPP e vigilanza sulla loro corretta applicazione, va ripartito, sotto laspetto organizzativo, tra il datore di lavoro e i suoi collaboratori, vale a dire dirigenti e preposti. Di conseguenza, il momento esecutivo della programmazione, inteso come attuazione degli imput programmatori predisposti con lausilio del RSPP e vigilanza sulla loro corretta applicazione, va ripartito, sotto laspetto organizzativo, tra il datore di lavoro e i suoi collaboratori, vale a dire dirigenti e preposti.
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  • Ladozione di procedure di sicurezza e laffissione delle relative norme allesterno dei luoghi pericolosi non rientra nei compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il quale ha il mero obbligo nei confronti del datore di lavoro di segnalare la presenza di omissioni in materia, dovendo, poi, il datore di lavoro stesso provvedere allapplicazione delle prescrizioni del caso " ( Pretura di Trento, sez. di Mezzolombardo, 25 gennaio 1999, Pezzi e altri ). Ladozione di procedure di sicurezza e laffissione delle relative norme allesterno dei luoghi pericolosi non rientra nei compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il quale ha il mero obbligo nei confronti del datore di lavoro di segnalare la presenza di omissioni in materia, dovendo, poi, il datore di lavoro stesso provvedere allapplicazione delle prescrizioni del caso " ( Pretura di Trento, sez. di Mezzolombardo, 25 gennaio 1999, Pezzi e altri ).
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  • L RSPP soltanto un consulente del datore di lavoro, un tecnico che lo supporta con una consulenza relativa alle scelte tecniche pi opportune da effettuare, non partecipando al momento volitivo ed alla predisposizione delle scelte medesime. Non ha, quindi, alcun potere decisionale in ordine alla predisposizione delle misure di prevenzione e protezione dagli infortuni.
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  • Lobbligo di vigilare affinch sia garantita la corretta osservanza del precetto penale permane a carico del datore di lavoro anche nel caso in cui sia stato nominato un responsabile per la prevenzione e la protezione, quale previsto dallart. 8, D.Lgs. n. 626/1994, poich tale norma mira a rafforzare il sistema di garanzie a protezione del lavoratore ma non comporta che la nomina del responsabile abbia efficacia liberatoria per il datore di lavoro, dato che questi rimane il principale destinatario della norma penale ". ( Cass. pen., Sez. III, 18 settembre 2001, n. 33832, Garofano ). Lobbligo di vigilare affinch sia garantita la corretta osservanza del precetto penale permane a carico del datore di lavoro anche nel caso in cui sia stato nominato un responsabile per la prevenzione e la protezione, quale previsto dallart. 8, D.Lgs. n. 626/1994, poich tale norma mira a rafforzare il sistema di garanzie a protezione del lavoratore ma non comporta che la nomina del responsabile abbia efficacia liberatoria per il datore di lavoro, dato che questi rimane il principale destinatario della norma penale ". ( Cass. pen., Sez. III, 18 settembre 2001, n. 33832, Garofano ).
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  • Ovviamente, in virt di quanto sopra, lRSPP non potr mai essere il destinatario di una contravvenzione in materia di D.Lgs 626/94, ma ci non toglie che lo stesso possa essere oggetto di eventuali altri profili di colpa ai sensi dei principi del diritto penale e della responsabilit da fatto illecito ex art. 2043 c.c.. Ovviamente, in virt di quanto sopra, lRSPP non potr mai essere il destinatario di una contravvenzione in materia di D.Lgs 626/94, ma ci non toglie che lo stesso possa essere oggetto di eventuali altri profili di colpa ai sensi dei principi del diritto penale e della responsabilit da fatto illecito ex art. 2043 c.c..
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  • Se, infatti, agendo con imperizia, imprudenza o negligenza o inosservanza di leggi, ha dato un suggerimento sbagliato o ha trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo cos il datore di lavoro ad omettere ladozione di una misura prevenzionale (rivelatasi poi necessaria), lRSPP risponder dellinfortunio (a titolo di colpa) insieme al datore di lavoro. Se, infatti, agendo con imperizia, imprudenza o negligenza o inosservanza di leggi, ha dato un suggerimento sbagliato o ha trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo cos il datore di lavoro ad omettere ladozione di una misura prevenzionale (rivelatasi poi necessaria), lRSPP risponder dellinfortunio (a titolo di colpa) insieme al datore di lavoro.
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  • Un conto , infatti, linadempimento in s e per s considerato di compiti previsti dalla legge e non sanzionati con apposite e specifiche contravvenzioni. Un conto , infatti, linadempimento in s e per s considerato di compiti previsti dalla legge e non sanzionati con apposite e specifiche contravvenzioni. Altra e ben diversa cosa capire se, qualora a seguito di tali omissioni si sia verificato un evento lesivo del bene costituente oggetto della tutela penale, esse possano essere considerate causalmente rilevanti. Altra e ben diversa cosa capire se, qualora a seguito di tali omissioni si sia verificato un evento lesivo del bene costituente oggetto della tutela penale, esse possano essere considerate causalmente rilevanti.
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  • Sotto tale aspetto occorre, quindi, esaminare anche la possibilit di ravvisare in capo al RSPP una responsabilit per evento lesivo secondo i criteri generali di cui all art. 43 c.p. in tema di delitto colposo, ovvero nel caso in cui il RSPP abbia omesso di segnalare una situazione di pericolo o mal consigliato il datore di lavoro nella programmazione delle misure di sicurezza. Sotto tale aspetto occorre, quindi, esaminare anche la possibilit di ravvisare in capo al RSPP una responsabilit per evento lesivo secondo i criteri generali di cui all art. 43 c.p. in tema di delitto colposo, ovvero nel caso in cui il RSPP abbia omesso di segnalare una situazione di pericolo o mal consigliato il datore di lavoro nella programmazione delle misure di sicurezza.
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  • La prima sentenza in Italia che prevede unipotesi di responsabilit in capo al RSPP stata emessa dal Tribunale Ordinario di Milano, sez. IV penale,13 ottobre 1999 (dep. 11 marzo 2000), sentenza Galeazzi. La prima sentenza in Italia che prevede unipotesi di responsabilit in capo al RSPP stata emessa dal Tribunale Ordinario di Milano, sez. IV penale,13 ottobre 1999 (dep. 11 marzo 2000), sentenza Galeazzi.
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  • DELEGA Un ultimo aspetto che sembra utile esaminare la possibilit di attribuire al responsabile del servizio aziendale di protezione, sia esso interno o esterno allazienda, anche la delega a predisporre le necessarie misure di sicurezza, concentrando cos sul medesimo soggetto funzioni propositive e compiti attuativi. Un ultimo aspetto che sembra utile esaminare la possibilit di attribuire al responsabile del servizio aziendale di protezione, sia esso interno o esterno allazienda, anche la delega a predisporre le necessarie misure di sicurezza, concentrando cos sul medesimo soggetto funzioni propositive e compiti attuativi.
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  • Nel caso di cumulo dei due incarichi, il responsabile del servizio di protezione potr essere chiamato a rispondere della necessarie misure di sicurezza, non nella sua qualit di consulente, ma nella veste di responsabile della sicurezza. Nel caso di cumulo dei due incarichi, il responsabile del servizio di protezione potr essere chiamato a rispondere della necessarie misure di sicurezza, non nella sua qualit di consulente, ma nella veste di responsabile della sicurezza. In questo caso, ovviamente, una delega trasferisce sul delegato ogni sorta di responsabilit, trasferendo sul RSPP- datore di lavoro la responsabilit anche dellattuazione delle norme di sicurezza necessarie. In questo caso, ovviamente, una delega trasferisce sul delegato ogni sorta di responsabilit, trasferendo sul RSPP- datore di lavoro la responsabilit anche dellattuazione delle norme di sicurezza necessarie.
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  • Allegato II Casi in cui consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (articolo 10) art.34
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  • Articolo 31 Servizio di prevenzione e protezione 3. Nellipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro pu avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, lazione di prevenzione e protezione del servizio. 3. Nellipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro pu avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, lazione di prevenzione e protezione del servizio. 4. Il ricorso a persone o servizi esterni obbligatorio in assenza di dipendenti che, allinterno dellazienda ovvero dellunit produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui allarticolo 32. 4. Il ricorso a persone o servizi esterni obbligatorio in assenza di dipendenti che, allinterno dellazienda ovvero dellunit produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui allarticolo 32. 5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non per questo esonerato dalla propria responsabilit in materia. 5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non per questo esonerato dalla propria responsabilit in materia.
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  • Articolo 31 Servizio di prevenzione e protezione 6. Listituzione del servizio di prevenzione e protezione allinterno dellazienda, ovvero dellunit produttiva, comunque obbligatoria nei seguenti casi: 6. Listituzione del servizio di prevenzione e protezione allinterno dellazienda, ovvero dellunit produttiva, comunque obbligatoria nei seguenti casi: a) nelle aziende industriali di cui allarticolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive modifiche ed integrazioni, soggette allobbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli artt. 6 e 8 del medesimo decreto; a) nelle aziende industriali di cui allarticolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive modifiche ed integrazioni, soggette allobbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli artt. 6 e 8 del medesimo decreto; b) nelle centrali termoelettriche; b) nelle centrali termoelettriche; c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 19 marzo 1995, n. 230 (radiazioni ionizzanti), e smi; c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 19 marzo 1995, n. 230 (radiazioni ionizzanti), e smi; d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori; e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori; f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente comma il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno. g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente comma il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno. 7. Nei casi di aziende con pi unit produttive nonch nei casi di gruppi di imprese, pu essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per listituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile. 7. Nei casi di aziende con pi unit produttive nonch nei casi di gruppi di imprese, pu essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per listituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.
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  • Articolo 32 Capacita e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni Le capacita ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivita lavorative. Le capacita ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivita lavorative.
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  • Articolo 32 Capacita e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al co. 1 necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, nonch di un attestato di frequenza, con verifica dell apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivit lavorative. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al co. 1 necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, nonch di un attestato di frequenza, con verifica dell apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivit lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attivit tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attivit tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, serie generale, del 14 febbraio 2006, n. 37, e successive modificazioni e integrazioni. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, serie generale, del 14 febbraio 2006, n. 37, e successive modificazioni e integrazioni.
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  • Possono altres svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003, previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall accordo di cui al comma precedente. Possono altres svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003, previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall accordo di cui al comma precedente. Articolo 32 Capacit e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni
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  • I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, dalle universit , dall ISPESL, dall INAIL, o dall IPSEMA per la parte di relativa competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall amministrazione della difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, nonch dai soggetti di cui al punto 4 dell accordo di cui al comma 2 nel rispetto dei limiti e delle specifiche modalit ivi previste. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, dalle universit , dall ISPESL, dall INAIL, o dall IPSEMA per la parte di relativa competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall amministrazione della difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, nonch dai soggetti di cui al punto 4 dell accordo di cui al comma 2 nel rispetto dei limiti e delle specifiche modalit ivi previste. Ulteriori soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ulteriori soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Articolo 32 Capacit e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni
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  • Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, di cui al decreto del Ministro dell universit e della ricerca 16 marzo 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell universit e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000 ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell universit e della ricerca scientifica e tecnologica 2 aprile 2001, ovvero di altre lauree riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, di cui al decreto del Ministro dell universit e della ricerca 16 marzo 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell universit e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000 ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell universit e della ricerca scientifica e tecnologica 2 aprile 2001, ovvero di altre lauree riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell accordo Stato-Regioni di cui al comma 2. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell accordo Stato-Regioni di cui al comma 2. fatto salvo quanto previsto dall articolo 34. fatto salvo quanto previsto dall articolo 34. Articolo 32 Capacit e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni
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  • Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attivit di formazione di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attivit di formazione di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni. Articolo 32 Capacit e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni
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  • Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione individuandolo tra: Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione individuandolo tra: il personale interno all unit scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari a tal fine disponibile; il personale interno all unit scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari a tal fine disponibile; il personale interno ad una unit scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari disponibile ad operare in una pluralit di istituti. il personale interno ad una unit scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari disponibile ad operare in una pluralit di istituti. Articolo 32 Capacit e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni
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  • 9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, 9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell opera di un unico esperto esterno, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione tramite stipula di apposita convenzione in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista. o con altro esperto esterno libero professionista. Articolo 32 Capacit e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni
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  • Nei casi di cui al comma 8, il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti. Nei casi di cui al comma 8, il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti. Articolo 32 Capacit e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni
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  • Articolo 33 Compiti del servizio di prevenzione e protezione 1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede: 1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede: a) all individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrit degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell organizzazione aziendale; a) all individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrit degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell organizzazione aziendale; b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure; b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure; c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attivit aziendali; c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attivit aziendali; d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonch alla riunione periodica di cui all articolo 35; e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonch alla riunione periodica di cui all articolo 35; f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all articolo 36. f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all articolo 36.
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  • Articolo 33 Compiti del servizio di prevenzione e protezione I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo. Il servizio di prevenzione e protezione utilizzato dal datore di lavoro Il servizio di prevenzione e protezione utilizzato dal datore di lavoro
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  • Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) art. 47 Nelle aziende con pi di 15 lavoratori il RLS eletto, o designato, nellambito delle rappresentanze sindacali o dai lavoratori al loro interno, in caso di assenza delle rappresentanze stesse. Nelle aziende con pi di 15 lavoratori il RLS eletto, o designato, nellambito delle rappresentanze sindacali o dai lavoratori al loro interno, in caso di assenza delle rappresentanze stesse. Il numero, le modalit di designazione o di elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per lespletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti cos stabilito: a) un rappresentante nelle aziende ovvero unit produttive sino a 200 lavoratori b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unit produttive da 201 a 1.000 lavoratori c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unita produttive oltre i 1.000 lavoratori. Il numero, le modalit di designazione o di elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per lespletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti cos stabilito: a) un rappresentante nelle aziende ovvero unit produttive sino a 200 lavoratori b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unit produttive da 201 a 1.000 lavoratori c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unita produttive oltre i 1.000 lavoratori.
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  • RLST (Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali) art. 48 RLST (Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali) art. 48 Nelle aziende o unit produttive che occupano fino a 15 lavoratori il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure individuato per pi aziende nellambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dallarticolo 48 (Art. 47 comma 3). Nelle aziende o unit produttive che occupano fino a 15 lavoratori il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure individuato per pi aziende nellambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dallarticolo 48 (Art. 47 comma 3). Il RLST esercita le attribuzioni, pari a quelle del RLS aziendale, previste allarticolo 50, esclusivamente nelle aziende in cui non si provveduto allelezione del rappresentate interno. Il RLST esercita le attribuzioni, pari a quelle del RLS aziendale, previste allarticolo 50, esclusivamente nelle aziende in cui non si provveduto allelezione del rappresentate interno. Le modalit di elezione o designazione del RLTS sono individuate dagli Accordi Collettivi Nazionali, Interconfederali o di Categoria, stipulati dalle Associazioni dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori comparativamente pi rappresentative sul piano nazionale. Con gli stessi Accordi si definiscono anche le modalit di accesso e di preavviso cui deve attenersi il RLST per entrare nei luoghi di lavoro del comparto o del territorio a cui assegnato. Le modalit di elezione o designazione del RLTS sono individuate dagli Accordi Collettivi Nazionali, Interconfederali o di Categoria, stipulati dalle Associazioni dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori comparativamente pi rappresentative sul piano nazionale. Con gli stessi Accordi si definiscono anche le modalit di accesso e di preavviso cui deve attenersi il RLST per entrare nei luoghi di lavoro del comparto o del territorio a cui assegnato.
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  • RLS di Sito produttivo art. 49 RLS di Sito produttivo art. 49 Lintroduzione di questa nuova figura di Rappresentanza risponde a esigenze emerse in particolari situazioni, per fare un esempio, i lavori della TAV Torino-Milano. Lintroduzione di questa nuova figura di Rappresentanza risponde a esigenze emerse in particolari situazioni, per fare un esempio, i lavori della TAV Torino-Milano. Lart. 49 individua i contesti lavorativi in cui si pu procedere allindividuazione del RLS di sito, e cio i porti, i centri intermodali di trasporto, gli impianti siderurgici, i cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, e i contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti, mediamente operanti nellarea, superiore a 500. Il RLS di sito individuato su iniziativa dei RLS delle aziende presenti e tra i RLS stessi. Lart. 49 individua i contesti lavorativi in cui si pu procedere allindividuazione del RLS di sito, e cio i porti, i centri intermodali di trasporto, gli impianti siderurgici, i cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, e i contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti, mediamente operanti nellarea, superiore a 500. Il RLS di sito individuato su iniziativa dei RLS delle aziende presenti e tra i RLS stessi. La contrattazione collettiva definisce le modalit di individuazione e le modalit secondo cui questa figura esercita le attribuzioni in tutte le aziende o cantieri del sito produttivo in cui non vi siano Rappresentanti per la Sicurezza e realizza il coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del medesimo sito. La contrattazione collettiva definisce le modalit di individuazione e le modalit secondo cui questa figura esercita le attribuzioni in tutte le aziende o cantieri del sito produttivo in cui non vi siano Rappresentanti per la Sicurezza e realizza il coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del medesimo sito.
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  • Compiti del RLS Promuovere iniziative per lattuazione delle misure di prevenzione. Promuovere iniziative per lattuazione delle misure di prevenzione. Formulare osservazioni in occasione delle visite e verifiche effettuate dalle autorit competenti. Formulare osservazioni in occasione delle visite e verifiche effettuate dalle autorit competenti.
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  • Partecipare alla riunione periodica indetta almeno una volta lanno. Partecipare alla riunione periodica indetta almeno una volta lanno. Avvertire il Datore di lavoro dei rischi individuati, sempre ed anche nel caso di opere o servizi conferiti in appalto, e ricorrere agli Organi competenti qualora ritenga che le misure adottate non siano idonee a garantire la sicurezza. Avvertire il Datore di lavoro dei rischi individuati, sempre ed anche nel caso di opere o servizi conferiti in appalto, e ricorrere agli Organi competenti qualora ritenga che le misure adottate non siano idonee a garantire la sicurezza. Accedere liberamente a tutta la documentazione aziendale, alle informazioni sui flussi dattraversamento (materia prima, energia e risorse trasformate in prodotto dallentrata alluscita della fabbrica e rifiuti), al registro infortuni ed a tutti i luoghi di lavoro. Accedere liberamente a tutta la documentazione aziendale, alle informazioni sui flussi dattraversamento (materia prima, energia e risorse trasformate in prodotto dallentrata alluscita della fabbrica e rifiuti), al registro infortuni ed a tutti i luoghi di lavoro.
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  • I diritti del RLS: I diritti del RLS: Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha, sostanzialmente, quattro diritti Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha, sostanzialmente, quattro diritti fondamentali: fondamentali: - diritto allinformazione; - diritto alla formazione; - diritto alla partecipazione; - diritto al controllo. - diritto allinformazione; - diritto alla formazione; - diritto alla partecipazione; - diritto al controllo. Per lesercizio di tali diritti necessario che lRLS: possa avere libero accesso ai luoghi ove si svolgono le lavorazioni; possa avere libero accesso ai luoghi ove si svolgono le lavorazioni; venga consultato preventivamente e tempestivamente, in ordine allorganizzazione, programmazione ed attuazione delle attivit prevenzionali nellazienda o nellunit produttiva in cui opera; venga consultato preventivamente e tempestivamente, in ordine allorganizzazione, programmazione ed attuazione delle attivit prevenzionali nellazienda o nellunit produttiva in cui opera; possa interloquire anche sulla scelta degli addetti al servizio di prevenzione; possa interloquire anche sulla scelta degli addetti al servizio di prevenzione; sia informato dei rischi derivanti tanto dalle macchine, dagli impianti, dagli ambienti e dallorganizzazione del lavoro che dalluso di sostanze e preparati pericolosi; sia informato dei rischi derivanti tanto dalle macchine, dagli impianti, dagli ambienti e dallorganizzazione del lavoro che dalluso di sostanze e preparati pericolosi; possa venire a conoscenza delle prescrizioni degli organi di vigilanza; possa venire a conoscenza delle prescrizioni degli organi di vigilanza; possa formulare osservazioni nel corso di eventuali visite ispettive e possa, pi in generale, avanzare proposte di adozione di misure prevenzionali idonee alla tutela della salute e dellintegrit fisica dei lavoratori; possa formulare osservazioni nel corso di eventuali visite ispettive e possa, pi in generale, avanzare proposte di adozione di misure prevenzionali idonee alla tutela della salute e dellintegrit fisica dei lavoratori; possa partecipare alle riunioni periodiche sulla sicurezza; possa partecipare alle riunioni periodiche sulla sicurezza; possa ricevere unadeguata formazione, partecipando ad appositi corsi; possa ricevere unadeguata formazione, partecipando ad appositi corsi; sia autorizzato a rivolgersi alle autorit competenti per sollecitare il loro intervento, qualora ritenga che le misure di protezione adottate siano insufficienti. sia autorizzato a rivolgersi alle autorit competenti per sollecitare il loro intervento, qualora ritenga che le misure di protezione adottate siano insufficienti.
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  • Le responsabilit degli RLS : Le responsabilit degli RLS : Gi il D.Lgs. 626/94 non aveva previsto alcuna specifica sanzione a carico dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il motivo risiede nel fatto che gli RLS, in considerazione dei compiti consultivi loro assegnati, non hanno alcun potere decisionale in merito alle scelte in materia di prevenzione infortuni effettuate dal datore di lavoro. Gi il D.Lgs. 626/94 non aveva previsto alcuna specifica sanzione a carico dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il motivo risiede nel fatto che gli RLS, in considerazione dei compiti consultivi loro assegnati, non hanno alcun potere decisionale in merito alle scelte in materia di prevenzione infortuni effettuate dal datore di lavoro. Quanto sopra non significa per che i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza vadano senza dubbio esenti da responsabilit, indipendentemente dalle modalit con cui svolgono il proprio compito; infatti, nel caso in cui lRLS abbia contribuito alladozione di una misura protettiva rivelatasi inadeguata, insufficiente o addirittura contraria alla legge, e labbia pretesa ed imposta al datore di lavoro, inducendolo in errore, potr essere chiamato a rispondere dellinfortunio che ne sia derivato. Quanto sopra non significa per che i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza vadano senza dubbio esenti da responsabilit, indipendentemente dalle modalit con cui svolgono il proprio compito; infatti, nel caso in cui lRLS abbia contribuito alladozione di una misura protettiva rivelatasi inadeguata, insufficiente o addirittura contraria alla legge, e labbia pretesa ed imposta al datore di lavoro, inducendolo in errore, potr essere chiamato a rispondere dellinfortunio che ne sia derivato.
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  • La valutazione dei rischi: Cosa pu fare un RLS? Il D.Lgs 81/08 allart. 29 definisce in che modo si fa la valutazione dei rischi. Il D.Lgs 81/08 allart. 29 definisce in che modo si fa la valutazione dei rischi.D.Lgs 81/08D.Lgs 81/08 Il comma 2 di tale articolo dice che il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi ed elabora il relativo documento previa consultazione del/dei RLS. Il comma 2 di tale articolo dice che il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi ed elabora il relativo documento previa consultazione del/dei RLS. Previa vuol dire che la consultazione deve avvenire prima o durante il processo di valutazione. Previa vuol dire che la consultazione deve avvenire prima o durante il processo di valutazione. Il primo passo dunque quello di richiedere ufficialmente di essere consultato. Il primo passo dunque quello di richiedere ufficialmente di essere consultato. Il compito pi impegnativo per il RLS sicuramente quello di verificare che siano valutati tutti i rischi di tutti/e i lavoratori/trici. Innanzitutto occorre che nel documento siano ben definiti i criteri adottati per eseguire la valutazione, le norme tecniche seguite e le eventuali misurazioni dei livelli di esposizione effettuate. Il compito pi impegnativo per il RLS sicuramente quello di verificare che siano valutati tutti i rischi di tutti/e i lavoratori/trici. Innanzitutto occorre che nel documento siano ben definiti i criteri adottati per eseguire la valutazione, le norme tecniche seguite e le eventuali misurazioni dei livelli di esposizione effettuate.RLS Un buon metodo per poter contribuire attivamente alla valutazione dei rischi, o per controllarne la validit, costruirsi una propria check-list con i rischi che si ritiene essere presenti in azienda e controllare sul documento se sono stati affrontati tutti e in che maniera. Un buon metodo per poter contribuire attivamente alla valutazione dei rischi, o per controllarne la validit, costruirsi una propria check-list con i rischi che si ritiene essere presenti in azienda e controllare sul documento se sono stati affrontati tutti e in che maniera. check-list
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  • DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI DI SICUREZZA
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  • DATORE DI LAVORO E DIRIGENTI art. 18 D.Lgs. 81/08 Compiti generici di: Pianificazione (valutazione dei rischi e programma delle misure); Pianificazione (valutazione dei rischi e programma delle misure); Organizzazione (incarichi e procedure); Organizzazione (incarichi e procedure); Comunicazione (formazione, informazione e addestramento); Comunicazione (formazione, informazione e addestramento); Misure operative (prevenzione, protezione, emergenza e controllo) Misure operative (prevenzione, protezione, emergenza e controllo)
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  • Articolo 18, comma 3-bis: Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altres a vigilare in ordine alladempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando lesclusiva responsabilit dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti..
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  • Il datore di lavoro e il dirigente sono i primi soggetti che rispondono dellinosservanza delle norme generiche e specifiche inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro; in capo a loro sussiste lobbligo di formare ed informare i lavoratori sulle misure di sicurezza da adottare per quel tipo di lavoro specifico; e di far s che dette misure vengano messe in pratica. Il datore di lavoro e il dirigente sono i primi soggetti che rispondono dellinosservanza delle norme generiche e specifiche inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro; in capo a loro sussiste lobbligo di formare ed informare i lavoratori sulle misure di sicurezza da adottare per quel tipo di lavoro specifico; e di far s che dette misure vengano messe in pratica.
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  • I sistemi di controllo che il datore di lavoro ed il dirigente hanno a disposizione sono: I sistemi di controllo che il datore di lavoro ed il dirigente hanno a disposizione sono: Richiamo verbale; Richiamo verbale; Richiamo scritto; Richiamo scritto; Provvedimento disciplinare; Provvedimento disciplinare; Licenziamento. Licenziamento.
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  • Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale, Sentenza 29 settembre 2006, n. 32286: Obbligo di protezione del datore di lavoro - Estensione Secondo la Cassazione " il datore di lavoro ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici e del fatto che il lavoratore possa prestare la propria opera in condizioni di sicurezza, vigilando altres a che le condizioni di sicurezza siano mantenute per tutto il tempo in cui prestata l'opera. In altri termini, il datore di lavoro deve sempre attivarsi positivamente per organizzare le attivit lavorative in modo sicuro, assicurando anche l'adozione da parte dei dipendenti delle doverose misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all'attivit lavorativa: tale obbligo dovendolo ricondurre, oltre che alle disposizioni specifiche, proprio, pi generalmente, al disposto dell'art. 2087 c.c., in forza del quale il datore di lavoro comunque costituito garante dell'incolumit fisica e della salvaguardia della personalit morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi all'obbligo di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo previsto dall'articolo 40, comma 2, c.p.. Secondo la Cassazione " il datore di lavoro ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici e del fatto che il lavoratore possa prestare la propria opera in condizioni di sicurezza, vigilando altres a che le condizioni di sicurezza siano mantenute per tutto il tempo in cui prestata l'opera. In altri termini, il datore di lavoro deve sempre attivarsi positivamente per organizzare le attivit lavorative in modo sicuro, assicurando anche l'adozione da parte dei dipendenti delle doverose misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all'attivit lavorativa: tale obbligo dovendolo ricondurre, oltre che alle disposizioni specifiche, proprio, pi generalmente, al disposto dell'art. 2087 c.c., in forza del quale il datore di lavoro comunque costituito garante dell'incolumit fisica e della salvaguardia della personalit morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi all'obbligo di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo previsto dall'articolo 40, comma 2, c.p..
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  • La Corte di Cassazione ha stabilito che: Non sufficiente che il datore di lavoro metta a disposizione dei lavoratori il materiale necessario allallestimento dei mezzi di protezione e ne ordini luso, occorrendo, invece, che egli si accerti in concreto che ci sia avvenuto; infatti le norme di protezione e sicurezza poste a tutela dellintegrit fisica del lavoratore vanno attuate anche contro la volont del lavoratore. (Cass. 2/3/99 n. 2807) Non sufficiente che il datore di lavoro metta a disposizione dei lavoratori il materiale necessario allallestimento dei mezzi di protezione e ne ordini luso, occorrendo, invece, che egli si accerti in concreto che ci sia avvenuto; infatti le norme di protezione e sicurezza poste a tutela dellintegrit fisica del lavoratore vanno attuate anche contro la volont del lavoratore. (Cass. 2/3/99 n. 2807)
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  • La Corte di Cassazione ha stabilito che: Poich le misure di sicurezza vanno attuate dal datore di lavoro anche contro la volont del lavoratore, non pu costituire causa di esclusione della responsabilit del datore di lavoro rispetto allinfortunio occorso al lavoratore la circostanza che questultimo abbia contravvenuto alle disposizioni impartite dal primo, a meno che la condotta non sia caratterizzata da abnormit, inopinabilit ed eccezzionalit. (Cass. 2/3/99, n. 2806) Poich le misure di sicurezza vanno attuate dal datore di lavoro anche contro la volont del lavoratore, non pu costituire causa di esclusione della responsabilit del datore di lavoro rispetto allinfortunio occorso al lavoratore la circostanza che questultimo abbia contravvenuto alle disposizioni impartite dal primo, a meno che la condotta non sia caratterizzata da abnormit, inopinabilit ed eccezzionalit. (Cass. 2/3/99, n. 2806)
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  • COMPITI SPECIFICI art. 18 D.Lgs. 81/08 La valutazione dei rischi (non delegabile) La valutazione dei rischi (non delegabile) In caso di violazione, punito con larresto da tre a sei mesi o con lammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 55); In caso di violazione, punito con larresto da tre a sei mesi o con lammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 55); Riunione periodica di prevenzione (aziende con pi di 15 dipendenti); Riunione periodica di prevenzione (aziende con pi di 15 dipendenti); Formazione ed informazione; Formazione ed informazione; Protezione e prevenzione tecnologiche; Protezione e prevenzione tecnologiche; Protezione individuale; Protezione individuale;
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  • Designazione del RSPP (non delegabile) (rif. art. 31); Designazione del RSPP (non delegabile) (rif. art. 31); In caso di violazione, punito con larresto da tre a sei mesi o con lammenda da 2.500 a 6.400 euro In caso di violazione, punito con larresto da tre a sei mesi o con lammenda da 2.500 a 6.400 euro
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  • Nomina del medico competente; Nomina del medico competente; Sorveglianza sanitaria; Sorveglianza sanitaria; In caso di violazione, sanzionato con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 10.000 euro (art. 55 l. f). In caso di violazione, sanzionato con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 10.000 euro (art. 55 l. f).
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  • Nomina incaricati e predisposizione misure prevenzione incendi, pronto soccorso ed emergenza; Nomina incaricati e predisposizione misure prevenzione incendi, pronto soccorso ed emergenza; In difetto, sanzionato con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 800 a 3.000 euro art. 55 n. 4 a). In difetto, sanzionato con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 800 a 3.000 euro art. 55 n. 4 a).
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  • Relazioni con i RLS. Relazioni con i RLS.
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  • Sezione II - Valutazione dei rischi Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi Articolo 29 - Modalit di effettuazione della valutazione dei rischi Articolo 29 - Modalit di effettuazione della valutazione dei rischi Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione
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  • Articolo 28 Oggetto della valutazione dei rischi 1. La valutazione di cui all art.17, co. 1, lett. a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonch nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro- correlato, secondo i contenuti dell accordo europeo dell 8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal d. lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nonch quelli connessi alle differenze di genere, all et , alla provenienza da altri paesi. 1. La valutazione di cui all art.17, co. 1, lett. a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonch nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro- correlato, secondo i contenuti dell accordo europeo dell 8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal d. lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nonch quelli connessi alle differenze di genere, all et , alla provenienza da altri paesi.
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  • Articolo 28 Oggetto della valutazione dei rischi 2. Il documento di cui all articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere : 2. Il documento di cui all articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere : a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l attivit lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l attivit lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b) l indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all articolo 17, comma 1, lettera a); b) l indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all articolo 17, comma 1, lettera a); c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; d) l individuazione delle procedure per l attuazione delle misure da realizzare nonch dei ruoli dell organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; d) l individuazione delle procedure per l attuazione delle misure da realizzare nonch dei ruoli dell organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; e) l indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; e) l indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; f) l individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacit professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. f) l individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacit professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
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  • Articolo 28 Oggetto della valutazione dei rischi 3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altres rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto. 3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altres rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.
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  • Articolo 29 Modalit di effettuazione della valutazione dei rischi 1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all art.17, co. 1, lett. a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all art. 41 (obbligo della sorveglianza sanitaria). 1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all art.17, co. 1, lett. a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all art. 41 (obbligo della sorveglianza sanitaria). 2. Le attivit di cui al comma 1 (valutazione e documento) sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). 2. Le attivit di cui al comma 1 (valutazione e documento) sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
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  • Articolo 29 Modalit di effettuazione della valutazione dei rischi 3. La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere rielaborati, nel rispetto delle modalit di cui ai commi 1 e 2 3. La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere rielaborati, nel rispetto delle modalit di cui ai commi 1 e 2 in occasione di modifiche del processo produttivo o dellorganizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, in occasione di modifiche del processo produttivo o dellorganizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessit. o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessit. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate
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  • Articolo 29 Modalit di effettuazione della valutazione dei rischi 4. Il documento di cui all art. 17, co.1, lett.a) e quello di cui all art. 26,co. 3 (DUVRI), 4. Il documento di cui all art. 17, co.1, lett.a) e quello di cui all art. 26,co. 3 (DUVRI), devono essere custoditi presso l unit produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi. devono essere custoditi presso l unit produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.
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  • Articolo 29 Modalit di effettuazione della valutazione dei rischi 5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all art. 6, co. 8, lett. f) 5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all art. 6, co. 8, lett. f) Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l effettuazione della valutazione dei rischi. Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attivit di cui all art. 31, co.6, lettere a), b), c), d) e g). a) nelle aziende industriali di cui all articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 Direttiva Seveso bis e successive modifiche ed integrazioni, soggette all obbligo di notifica o rapporto, Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attivit di cui all art. 31, co.6, lettere a), b), c), d) e g). a) nelle aziende industriali di cui all articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 Direttiva Seveso bis e successive modifiche ed integrazioni, soggette all obbligo di notifica o rapporto, b) nelle centrali termoelettriche; b) nelle centrali termoelettriche; c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 19 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni; c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 19 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni; d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori. g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
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  • Articolo 29 Modalit di effettuazione della valutazione dei rischi 6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4. 6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.
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  • Articolo 29 Modalit di effettuazione della valutazione dei rischi 7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attivit svolte nelle seguenti aziende: 7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attivit svolte nelle seguenti aziende: a) aziende di cui all art. 31, co. 6, lett. a), b), c), d), f) e g); a) aziende di cui all art. 31, co. 6, lett. a), b), c), d), f) e g); b) aziende in cui si svolgono attivit che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all esposizione ad amianto; b) aziende in cui si svolgono attivit che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all esposizione ad amianto; c) aziende che rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV del Testo Unico (Cantieri temporanei e mobili) c) aziende che rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV del Testo Unico (Cantieri temporanei e mobili)
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  • DATORE DI LAVORO DELEGATO Soggetto al quale vengono trasferiti i poteri di gestione e di spesa necessari per far fronte agli adempimenti per la sicurezza, e quindi anche le responsabilit, solo se: Soggetto al quale vengono trasferiti i poteri di gestione e di spesa necessari per far fronte agli adempimenti per la sicurezza, e quindi anche le responsabilit, solo se: lazienda talmente grande da suggerire un decentramento di compiti e quindi delle responsabilit; lazienda talmente grande da suggerire un decentramento di compiti e quindi delle responsabilit; il soggetto delegato abbia una particolare idoneit tecnica, comunque superiore a quella del delegante. il soggetto delegato abbia una particolare idoneit tecnica, comunque superiore a quella del delegante.
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  • Delega di funzioni da parte del datore di lavoro Art. 16 D.Lgs. 81/08 1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, e' ammessa con i seguenti limiti e condizioni: 1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, e' ammessa con i seguenti limiti e condizioni: a) che essa risulti da atto scritto recante data certa; a) che essa risulti da atto scritto recante data certa; b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalit ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalit ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
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  • d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto. e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto. 2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicita'. 2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicita'. 3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4. 3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4.
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  • Allarticolo 16, comma 3-bis SUB DELEGA Il soggetto delegato pu, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude lobbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non pu, a sua volta, delegare le funzioni delegate..
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  • Obblighi del datore di lavoro non delegabili Art. 17 D.Lgs. 81/08 Il datore di lavoro non pu delegare le seguenti attivit: Il datore di lavoro non pu delegare le seguenti attivit: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28; a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
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  • Articolo 34 Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi 1. Salvo che nei casi di cui all articolo 32, co. 7 il datore di lavoro pu svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi di primo soccorso nonch di prevenzione incendi e di evacuazione nelle ipotesi previste nell allegato 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.
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  • Articolo 34 Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi 2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al co.1, deve frequentare corsi di formazione di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivit lavorative nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il termine di dodici mesi dall entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell accordo di cui al periodo precedente conserva validit la formazione effettuata ai sensi dell articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 il cui contenuto riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell accordo di cui al periodo precedente.
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  • Articolo 34 Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi 3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al co.1 altres tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell accordo di cui al precedente comma. L obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell articolo 95 del Decreto legislativo n. 626/94.
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  • Articolo 15 Misure generali di tutela 1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: 1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza ; a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza ; b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dellazienda nonch linfluenza dei fattori dellambiente e dellorganizzazione del lavoro; b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dellazienda nonch linfluenza dei f