Corso Base per Aspiranti Volontari ... - Croce Rossa...
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Corso BaseCorso Baseperper
Aspiranti Volontari del SoccorsoAspiranti Volontari del SoccorsoCROCE ROSSA ITALIANACROCE ROSSA ITALIANA
DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO e MOVIMENTO INTERNAZIONALE MOVIMENTO INTERNAZIONALE
DI CROCE ROSSADI CROCE ROSSA
Istruttore D.I.U. - V.d.S. Donatella Summa Rimini, martedRimini, martedìì 20 febbraio 200720 febbraio 2007
OBIETTIVO DELLA LEZIONEOBIETTIVO DELLA LEZIONE
Conoscere la storia dell’Associazione Croce RossaConoscere le attività internazionali della Croce RossaConoscere le basi della normativa umanitaria in caso di conflitto armato
STRUTTURA DELLA LEZIONESTRUTTURA DELLA LEZIONETEORICATEORICA
CULTURA DI CROCE ROSSACULTURA DI CROCE ROSSA
Un precursoreUn precursore
Ferdinando Palasciano• Ufficiale medico dell’esercito Borbonico
• nel 1848, durante l’insurrezione di Messina, disobbedendo agli ordini, prestò cure mediche agli insorti feriti
“…bisognerebbe che tutte le Potenze belligeranti, nella dichiarazione di guerra, riconoscessero reciprocamente il principio di neutralità dei combattenti feriti per tutto il tempo della loro cura…”
CULTURA DI CROCE ROSSACULTURA DI CROCE ROSSA
Il Fondatore della Croce RossaIl Fondatore della Croce Rossa
Henry Dunant(8 Maggio 1828-1910)
Commerciante Ginevrino
Insignito nel 1901 del Premio Nobel per la pace
CULTURA DI CROCE ROSSACULTURA DI CROCE ROSSA
La battaglia di SolferinoLa battaglia di Solferino24 giugno 1859
40.000 vittime tra morti e feriti
Un libro per non dimenticareUn libro per non dimenticare
Un ricordo di Solferino• Dunant descrive
“l’indescrivibile” scenadelle sofferenze dei feriti,moribondi e straziati.
• Ricorda il coraggio e l’abnegazione della popolazione di Solferino e Castiglione, alle quali si unì nell’opera di soccorso.
CULTURA DI CROCE ROSSACULTURA DI CROCE ROSSA
Henry Dunant sensibilizza l’opinione pubblica per la realizzazione del
suo progetto:
• Creare una Società di soccorso volontario in ogni Stato, con il compito di organizzare ed addestrare squadre per l’assistenza dei feriti in guerra.
• Proporre che i feriti ed il personale sanitario vengano ritenuti neutrali dalle Parti belligeranti, protetti da un segno distintivo comune.
UN RICORDO DI SOLFERINOUN RICORDO DI SOLFERINO
Il Il ““Comitato dei CinqueComitato dei Cinque””
Dunant, nel 1862 aderisce alla“Società Ginevrina di Utilità Pubblica”e con:
• Gustave Moynier (giurista)• Guillaume Dufour (generale)• Louis Appia (medico)• Thèodor Maunoir (medico)
fonda il
“Comitato Ginevrino di Soccorso dei Militari Feriti”
CULTURA DI CROCE ROSSACULTURA DI CROCE ROSSA
CULTURA DI CROCE ROSSACULTURA DI CROCE ROSSA
La Prima Conferenza InternazionaleLa Prima Conferenza Internazionale26/29 ottobre 1863Grazie al lavoro del “Comitato dei Cinque”si tiene a Ginevra la prima Conferenza Internazionale. Diciotto rappresentanti di quattordici paesi firmano la“PRIMA CARTA FONDAMENTALE”In dieci “risoluzioni” vengono definite le funzioni e i mezzi dei “Comitati di Soccorso”.
Questo costituisce l’atto di nascita del Movimento
STORIA DEL D.I.U.STORIA DEL D.I.U.
1863 – IL CODICE LIEBER
PRIMO TENTATIVO DI CODIFICA DELLE LEGGI E CONSUETUDINI DI GUERRA ESISTENTI
• Prima guerra contemporanea per numero di uomini mobilitati, la quantitàdi risorse impiegate e la radicalità dello scontro.
• Prima volta che furono volutamente e sistematicamente coinvolte le popolazioni civili.
La guerra di Secessione americana tra gli Stati confederati del Sud e l’Unione del Nord (1861-1865)
150 articoli codificano le norme di diritto consuetudinario per condurre le guerre secondo metodi razionali coerenti con i
principi delle civiltà alla quale appartenevano.
Limite: TEMPO e SPAZIO
CULTURA DI CROCE ROSSACULTURA DI CROCE ROSSA
Il conflitto tra Il conflitto tra PrussiaPrussia e Danimarcae Danimarca
Febbraio 1864Per la prima volta agiscono le nascenti Società Nazionali di soccorso. Si evidenziano le difficoltà frapposte dai governi al loro operare.Necessità dell’assunzione di un serio impegno ovvero la conclusione di un trattato internazionale da parte degli Stati circa la protezione da assicurare al personale ed alle strutture destinate alla cura dei feriti.
8 agosto 1864CONFERENZA DIPLOMATICA
GINEVRARappresentanti di 12 governi
22 agosto1864
CULTURA DI CROCE ROSSACULTURA DI CROCE ROSSA
10 articoli:
PRIMA CONVENZIONE DI GINEVRA 1864PRIMA CONVENZIONE DI GINEVRA 1864
Garanzia di neutralità e protezione alle ambulanze ed agli ospedali militari, al personale delle équipes sanitarie e al materiale utilizzato;La protezione è estesa anche alla popolazione civile che si adoperi per i soccorsi ai feriti.
1866 – guerra tra Austria e Prussia
1870 – conflitto franco-prussiano
PRIMI RISULTATI POSITIVI
CULTURA DI CROCE ROSSA CULTURA DI CROCE ROSSA
LE ORIGINI DELLA CROCE ROSSA ITALIANALE ORIGINI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA
““Comitato dellComitato dell’’Associazione Italiana per Associazione Italiana per il soccorso ai feriti ed ai malati in guerrail soccorso ai feriti ed ai malati in guerra””
Sotto la Presidenza del dottor Cesare Castiglioni viene sottoscrSotto la Presidenza del dottor Cesare Castiglioni viene sottoscritta anche itta anche
dalldall’’Italia la prima Convenzione di Ginevra il 22 agosto 1864Italia la prima Convenzione di Ginevra il 22 agosto 1864
Milano Milano giugno 1864giugno 1864
20 giugno 1866 20 giugno 1866 –– ll’’Italia dichiara Italia dichiara guerra allguerra all’’Austria, le prime 4 Austria, le prime 4 ““squadrigliesquadriglie”” di volontari partono alla di volontari partono alla volta di Custoza.volta di Custoza.
Da allora la C.R.I. Da allora la C.R.I. èè stata sempre stata sempre attiva nei conflitti che vedono attiva nei conflitti che vedono impegnata limpegnata l’’Italia occupandosi anche Italia occupandosi anche della lotta a malattie quali tubercolosi e della lotta a malattie quali tubercolosi e malaria.malaria.
PASSO DECISIVO NELLA STORIA DEL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO
• Riconosce la dignità alla persona umana e rende la guerra meno crudele;
• Norme scritte permanenti aventi un fine universale per la protezione delle vittime dei conflitti armati;
• Rafforza sotto forma di trattato multilaterale, quindi aperto a tutti gli Stati, antiche leggi e consuetudini di guerra, già esistenti in forma frammentaria e sparsa, che proteggevano i feriti e coloro che se ne prendevano cura (es. Bibbia, Corano, etc.);
• Neutralità delle vittime della guerra: “I militari feriti o malati saranno raccolti e curati, a qualunque nazione appartengano”;
• Rispetto del personale medico, del materiale e delle attrezzature sanitarie;
• Adozione del simbolo di protezione e neutralità.
PRIMA CONVENZIONE DI GINEVRA 1864PRIMA CONVENZIONE DI GINEVRA 1864
DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIODIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO
CosCos’è’è il Diritto Internazionale Umanitario il Diritto Internazionale Umanitario (D.I.U.)?(D.I.U.)?
Insieme dei trattati internazionali e delle regole consuetudinarie specificamente tesi a risolvere le questioni di carattere umanitario direttamente causate da conflitti armati di natura sia internazionale che interna.
Tali regole sono volte a:Limitare il diritto delle Parti nella
scelta dei mezzi e metodi di combattimento;
Proteggere le persone che non prendono, o non prendono più, parte alle ostilità.
STORIA DEL D.I.U.STORIA DEL D.I.U.
XVIII SECOLO, JEAN-JACQUES ROUSSEAU
“La guerra non è una relazione tra un uomo e un altro uomo, bensì una relazione tra Stati, in cui gli individui sono nemici solo per caso; non come uomini, nemmeno come cittadini, ma solo in quanto soldati (…). Poiché l’oggetto della guerra èquello di distruggere lo Stato nemico, sarà legittimo ucciderne i difensori finché questi imbracciano le armi; ma non appena essi le gettano e si arrendono, cessano in quel momento di essere nemici o agenti del nemico e tornano a essere semplicemente uomini, per cui non si ha più il diritto sulla loro vita.”
STORIA DEL D.I.U.STORIA DEL D.I.U.
1868 – DICHIARAZIONE DI SAN PIETROBURGO
“Sancisce il principio che il progredire della civiltà deve attenuare nel limite del possibile le calamità della guerra e constata che l’impiego di certe armi entra in contraddizione con tale principio.”
Gli Stati firmatari rinunciano all’uso di pallottole esplosive inferiori ai 400 grammi, ossia ordigni progettati per penetrare nel corpo umano ed esplodere come una granata.
Vengono fissati dei limiti tecnici alle necessità belliche, alcune tecniche militari
sono contrarie alle leggi dell’umanità e quindi non possono trovare giustificazione.
DICHIARAZIONE DI SAN PIETROBURGO DICHIARAZIONE DI SAN PIETROBURGO -- 18681868
Punti fondamentali stabiliti:
Il solo scopo legittimo che gli Stati devono prefiggersi durante la guerra è l’indebolire le forze armate del nemico;
A tal fine è sufficiente mettere fuori combattimento il più gran numero possibile di nemici;
Si va al di là di tale scopo se si usano armi che aggravano inutilmente le sofferenze degli uomini messi fuori combattimento o ne rendono la morte inevitabile;
CONCILIARE LE NECESSITA’ DELLA GUERRA CON LE LEGGI DELL’UMANITA’
DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIODIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO
PRINCIPIO DI PROPORZIONALITAPRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’’
Scopo: limitare i danni prodotti dalle operazioni militariCome:richiedendo che l’impiego di armi e di metodi di guerra – quando non può avere effetti limitati ad obiettivi militari - non sia sproporzionato rispetto al vantaggio militare ricercato
Preventivare l’azione: EQUILIBRIO
DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIODIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO
Le 4 Convenzioni di Ginevra
1899-
19071864
19491929
DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIODIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO
La Seconda Convenzione
Le Potenze Firmatarie, riunite all’Aja nel 1899 e successivamente nel 1907, adeguarono alla guerra sul mare la Convenzione del 1864 estendendone la protezione ai:
“malati, feriti o naufraghi delle Forze Armate sul mare”
DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIODIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO
La Terza Convenzione
• Al termine della Prima Guerra Mondiale (1914-18), si evidenziano due nuovi drammatici problemi: i prigionieri di guerra ed i gas asfissianti.
• A seguito di ciò fu determinante l’intervento del Comitato Internazionale che, col Protocollo di Ginevra del 17 giugno 1925, mise al bando i gas e nel 1929 si provvide, con la terza Convenzione alla:
“protezione dei prigionieri di guerra”
DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIODIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO
La Quarta Convenzione
• Durante la seconda guerra mondiale la sorte delle persone coinvolte nel conflitto ed in particolare della popolazione civile fu tragica.
• Nel 1949, contemporaneamente al riordino delle prime tre, venne emanata la quarta Convenzione:
“per la protezione dei civili in tempo di guerra”
DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIODIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO
LIBERAZIONE NAZIONALE LIBERAZIONE NAZIONALE –– AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLIAUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI
India (1947 India (1947 -- GB)GB)
Pakistan (1947 Pakistan (1947 -- GB)GB)
SriSri LankaLanka (1948 (1948 -- GB)GB)
Singapore (1959 Singapore (1959 -- GB)GB)
Costa dCosta d’’Avorio (1960 Avorio (1960 -- F)F)
BurkinaBurkina FasoFaso (1960 (1960 -- F)F)
Nigeria (1959 Nigeria (1959 –– GB )GB )
Sierra Leone (1961 Sierra Leone (1961 –– GB)GB)
Algeria (1962 Algeria (1962 -- F)F)
Ruanda (1962 Ruanda (1962 -- B)B)
MalawiMalawi (1964 (1964 -- GB) GB)
Mauritius (1968 Mauritius (1968 –– GB)GB)
Angola (1975 Angola (1975 -- P)P)
Mozambico (1975 Mozambico (1975 -- P) P)
Suriname (1975 Suriname (1975 -- PB)PB)
I due Protocolli aggiuntivi
DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIODIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO
Febbraio 1974 – “Conferenza Diplomatica sulla riaffermazione e lo sviluppo del Diritto Internazionale Umanitario applicabile ai conflitti armati” indetta dal governo svizzero, depositario delle CG ‘49.
Nel 1977 si definiscono due protocolli aggiuntivi a complemento delle quattro Convenzioni di Ginevra e dell’art. 3 comune:
I° Protocollo Aggiuntivoprotezione delle vittime dei conflitti armati internazionaliDominazioni coloniali, occupazioni straniere, ecc.
II° Protocollo Aggiuntivoprotezione delle vittime dei conflitti armati non internazionaliConflitti interni ad uno stesso paese
Chi combatte chi?Chi combatte chi?
Conflitto armato internazionale:
Tra forze armate di almeno due Stati (anche guerre di liberazione nazionale)4 CG ’49, I PA ‘77
Conflitto armato non internazionale:
Tra le forze armate regolari ed i gruppi armati identificabili o fra gruppi armati che si combattono tra di loro sul territorio di uno StatoArt. 3 CG ‘49, II PA ‘77
DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIODIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO
DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIODIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO
AREE DI GRAVE CRISI INTERNAAREE DI GRAVE CRISI INTERNA
Burundi
Cecenia
Colombia (1960 - …)
Congo R.D.
Costa d’Avorio
Eritrea-Etiopia
Filippine
Haiti
Iraq
Israele-Palestina
Aceh (1976 - …)
Afghanistan
Algeria
Kashmir
Kurdistan
Liberia
Nepal
Nigeria
Rep. Centrafricana
Somalia
Sri Lanka
Sudan
Uganda
DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIODIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO
GLI SFOLLATIGLI SFOLLATI
A differenza dei rifugiati gli sfollati sono coloro che non passano le frontiere nazionali
Nei conflitti armati internazionali sono protetti dalla IV Convenzione di Ginevra che offre una vasta protezione della popolazione civile.
Nei conflitti interni sono protetti dall’articolo 3 comune alle IV Convenzioni di Ginevra.
DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIODIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO
IL RIFUGIATOIL RIFUGIATO(Convenzione di Ginevra del 1951)(Convenzione di Ginevra del 1951)
Art. I“Chiunque temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova al di fuori del proprio paese di cui ècittadino e non può o non vuole, per i motivi suddetti, avvalersi della protezione di questo paese; oppure che, non avendo una cittadinanza e trovandosi fuori del paese in cui aveva la residenza abituale a seguito di siffatti avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra”.
DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIODIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO
IL RIFUGIATOIL RIFUGIATO
Protezione del diritto dei rifugiati e dal mandato dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR)PRINCIPIO DEL NON REFOULEMENT
(NON RESPINGIMENTO)
DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIODIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO
COMBATTENTE LEGITTIMOCOMBATTENTE LEGITTIMO
• Soggetto a comando responsabile superiore;
• Deve portare apertamente le armi e/o segno distintivo visibile a distanza;
• Si comporta secondo gli usi e costumi della guerra;
• Se catturato ha diritto allo status di “prigioniero di guerra”.
DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIODIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO
LEVA DI MASSALEVA DI MASSA
La popolazione civile, che di fronte all’invasione improvvisa del nemico
prende le armi prima che le Forze Armate si organizzino, è equiparata ed ha diritto
allo status di “combattente legittimo”.
DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIODIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO
COMBATTENTE NON LEGITTIMOCOMBATTENTE NON LEGITTIMO
Tutti coloro che non rientrano nella categoria di “combattenti legittimi” come i mercenari e le spie sono soggetti a processi per vari reati
(porto abusivo d’armi, partecipazione illegittima alla guerra, etc.). Possono essere processati tanto dal tribunale militare della Potenza alla quale appartengono o da quella avversaria.
DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIODIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO
PRIGIONIERO DI GUERRA O NO?PRIGIONIERO DI GUERRA O NO?
Nel momento in cui non è chiara la natura giuridica del soggetto catturato, quest’ultimo
deve essere trattato e protetto alla stregua del prigioniero di guerra fino a che un tribunale
competente non ne definisce lo status.Art. 45 I PA ‘77
DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIODIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO
DOVERI DEL COMBATTENTE DOVERI DEL COMBATTENTE
Rispetto delle regole fondamentali da applicare nei conflitti armati.
Distinzione della popolazione civile e combattenti nemici
(uniformi, segno distintivo e porto d’armi).
DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIODIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO
PROTEZIONE DEI CIVILIPROTEZIONE DEI CIVILIE’ VIETATO:
Il saccheggio;
La presa di ostaggi;
Le rappresaglie contro: popolazione civile; beni di carattere civile; beni culturali; beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile; l’ambiente naturale, le opere ed installazioni che racchiudono forze pericolose quali centrali nucleari, dighe di protezione; feriti, malati e naufraghi; installazioni e trasporti sanitari; personale sanitario e religioso;
Far soffrire la fame alle persone civili e quindi distruggere o mettere fuori uso beni indispensabili alla loro sopravvivenza;
DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIODIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO
PROTEZIONE DEI CIVILIPROTEZIONE DEI CIVILIE’ VIETATO:
Gli attacchi o minacce di violenza, il cui scopo principale sia diffondere il terrore fra la popolazione civile.
L’utilizzazione della presenza o dei movimenti della popolazione civile o di persone civili per mettere determinati punti o determinate zone al riparo da operazioni militari, in particolare cercare di mettere obiettivi militari al riparo da attacchi o di coprire, favorire o ostacolare operazioni militari.
Il trasferimento delle persone civili coattivo in zone particolarmente esposte alle conseguenze delle ostilità.
1864
1899-907
1914-18
1925
1939-45
1929
1949
1977
1996
2005
1ª Convenzione di Ginevra
Miglioramento della sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate su mare
Protezione delle persone civili in tempo di guerra
Trattamento dei prigionieri di guerra
1965
Miglioramento della sorte dei feriti e malati delle forze armate in campagna
2 Protocolli Aggiuntivi
2ª Convenzione di Ginevra
3ª Convenzione di Ginevra
4ª Convenzione di Ginevra
Protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali e non internazionali
Protocollo Aggiuntivo
Interdizione gas asfissianti e mezzi batteriologici
7 Principi Fondamentali della Croce Rossa
Interdizione Mine Anti-Uomo
3° Protocollo Aggiuntivo Emblema aggiuntivo
1957-75
1863
1991-03
Creazione Comitati nazionali di soccorso ai soldati feritiComitato dei Cinque
Le Convenzioni e le Forze Armate
Le Convenzioni ed i Civili
CRIMINE DI GUERRACRIMINE DI GUERRA
DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIODIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO
Qualsiasi infrazione grave del diritto internazionale umanitario, è una grave infrazione alle leggi e agli
usi della guerra quale che sia la natura del conflitto. E’ un crimine di guerra ogni atto commesso ai danni
di tutte le persone che non partecipano più alle ostilità (combattenti feriti, malati, prigionieri di
guerra, civili, etc.).
CRIMINI DI GUERRACRIMINI DI GUERRA
Art. 8 Statuto Corte Penale InternazionaleArt. 8 Statuto Corte Penale Internazionale
Alcuni crimini di guerra:
• Omicidio intenzionale;
• la tortura ed i trattamenti inumani;
• il causare intenzionalmente gravi sofferenze;
• l’apportare gravi danni all’integritàfisica ed alla salute;
• il sottoporre la popolazione civile ad un attacco;
• la deportazione ed il trasferimento forzato della popolazione;
• l’utilizzazione di armi e di metodi di combattimento vietati (armi chimiche, batteriologiche, incendiarie);
• l’utilizzazione con perfidia dei segni distintivi della croce rossa della mezza luna rossa o di altri segni protettiva;
• il saccheggio di beni pubblici e privati.
DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIODIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO
VIOLAZIONI SEMPLICI DEL VIOLAZIONI SEMPLICI DEL D.I.U.D.I.U.Antonio Cassese – Professore di diritto internazionale all’UniversitàCesare Alfieri di Firenze, ex presidente di un gruppo internazionale contro la tortura ed ex Presidente del Tribunale penale per la ex Jugoslavia.
“Tale esibizione contrasta con la lettera e lo spirito delle Convenzioni di Ginevra. Queste mirano a proteggere la persona, la vita e la dignità, quindi anche l’immagine, di tutti coloro che non partecipano direttamente alle ostilità armate, e cioè i civili, i feriti, i malati, i prigionieri di guerra, i morti. E’ quindi vietato diffondere le immagini, ad esempio, di prigionieri di guerra, o di militari nemici deceduti. Beninteso, in certi casi eccezionali esigenze strettamente umanitarie possono prevalere sul rispetto della riservatezza dell’immagine (mussulmani in campi concentramento della Bosnia Erzegovina 1992-’93), ma in questo caso la sua diffusione è stata motivata da considerazioni politiche e psicologiche.”
DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIODIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO
D.I.U. e DIRITTI UMANID.I.U. e DIRITTI UMANI
Il diritto internazionale umanitario ed il diritto internazionale dei diritti dell’uomo sono COMPLEMENTARI
Si applica alle situazioni di conflitto armato, protegge le vittime limitando le sofferenze causate dalla guerra.
Protegge la persona umana in ogni tempo ed in ogni luogo
attraverso la salvaguardia delle garanzie e libertà
fondamentali e ne favorisce lo sviluppo.
Vi è un “nocciolo duro” dei diritti umani che corrisponde a garanzie fondamentali e giuridiche previste dal diritto internazionale umanitario:
diritto alla vita, divieto di tortura di esecuzioni sommarie, etc.
I BENI CULTURALI I BENI CULTURALI ……
DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIODIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO
…… SONO: SONO:
I monumenti architettonici, le località di interesse archeologico, le opere d’arte, i libri ed i
manoscritti, le collezioni scientifiche e gli archivi. Contestualmente anche i luoghi deputati ad accogliere i beni culturali mobili (biblioteche,
archivi, musei, pinacoteche, chiese).
DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIODIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO
I BENI CULTURALI I BENI CULTURALI
Convenzione dell’Aja per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato.
Bene culturale = patrimonio dell’umanità, non solo dello Stato detentore.
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (1946) detiene la lista dei beni culturali.
1954
Art. 4 - gli Stati firmatari si impegnano a rispettare i beni culturali, situati sia sul loro proprio territorio, che su quello delle Alte Parti contraenti, astenendosi dall’utilizzazione di
tali beni, dei loro dispositivi di protezione e delle loro immediate vicinanze, per scopi che potrebbero esporli a
distruzione o a deterioramento in caso di conflitto armato, ed astenendosi da ogni atto di ostilità a loro riguardo.
DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIODIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO
I BENI CULTURALII BENI CULTURALI
II Protocollo aggiuntivo alla Convenzione dell’Aja per la protezione rafforzata dei beni culturali in caso di conflitto armato.
1999
Simbolo protettivo:
Croce di S. Andrea
Beni sottoposti a protezione
speciale
IL TRATTATO DI
OTTAWA
DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIODIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO
1997 1997 -- IL TRATTATO DI OTTAWAIL TRATTATO DI OTTAWA
CONVENZIONE PER LA MESSA AL BANDO DELL’USO, LO STOCCAGGIO, LA PRODUZIONE ED IL TRASFERIMENTO DI MINE ANTIPERSONA E PER LA LORO DISTRUZIONE.
Lo strumento internazionale più ampio per bandire le mine terrestri dalla Comunità Internazionale
dic. 2004: 152 Paesi (esclusi USA, Cina, Israele, Russia, India, Turchia, Yugoslavia).
DEFINIZIONE DI MINADEFINIZIONE DI MINATRATTATO DI OTTAWATRATTATO DI OTTAWA
Ordigno o carica esplosiva di uso militare costituito da un corpo esplosivo e da un congegno di accensione azionato con vari sistemi. E’ una trappola per il nemico.
TRATTATO DI OTTAWATRATTATO DI OTTAWA
LE MINE: CENNI STORICI ED USOLE MINE: CENNI STORICI ED USO
I guerra mondiale Arma per contrastare una delle novitàbelliche dell’epoca: il carroarmato.
II guerra mondiale Diventano vere e proprie armi difensive utilizzate per ostacolare o ritardare l’avanzata degli eserciti nemici. Erano rivestite in metallo.
1950 - …. Rivestite in plastiche sono impercettibili per i rilevatori magnetici. Vengono mascherate accuratamente nel terreno. Viene anche fatta una mappatura e segnalazione del campo minato.
TRATTATO DI OTTAWATRATTATO DI OTTAWA
GLI EFFETTI DELLE MINEGLI EFFETTI DELLE MINE
TRATTATO DI OTTAWATRATTATO DI OTTAWA
COSA PREVEDE?COSA PREVEDE?
o Non usare le mine antipersona se non per usi addestrativi relativi alla loro localizzazione, bonifica o distruzione;
o Non sviluppare, produrre, acquistare, accumulare o trasferire ad altri mine antipersona;
o Non indurre al loro uso e distruggere le mine non appena possibile;
o Gli Stati Contraenti sono responsabili della bonifica dei campiminati e della distruzione delle mine disperse sul proprio territorio.
LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE
DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIODIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO
LA CORTE PENALE INTERNAZIONALELA CORTE PENALE INTERNAZIONALE
17 luglio 1998 - Roma Approvazione dello Statuto
Entrata in vigore1 luglio 2002
E’ una convenzione interstatale che:
1) mette a carico degli Stati aderenti obblighi sostanziali;
2) è attiva sul piano strettamente internazionale;
3) incide sull’amministrazione della giustizia penale.
LA CORTE PENALE INTERNAZIONALELA CORTE PENALE INTERNAZIONALE
LL’’ESIGENZA di una C.P.I.ESIGENZA di una C.P.I.
Trattare in modo uniforme comportamenti qualificabili come reati internazionali di estrema gravità ed allarme sociale;
l’interesse di tutti a perseguire tali comportamenti criminali;
la difficoltà a far adottare ai singoli Stati un sistema uniforme di regole dall’altra;
NUOVA FORMA DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE VOLTA A RIDURRE IL RISCHIO CHE I RESPONSABILI DEI REATI PIU’ ATROCI
POSSANO RIMANERE IMPUNITI.
LA CORTE PENALE INTERNAZIONALELA CORTE PENALE INTERNAZIONALE
PERCHEPERCHE’’ NON TUTTI GLI STATI LA NON TUTTI GLI STATI LA APPROVANO? APPROVANO?
Autolimitazione degli Stati del potere sovrano dell’esercizio dell’azione penale;
spesso la negligenza dei sistemi interni a perseguire certi crimini orrendi dipende dal fatto che gli stessi crimini sono spesso commessi con la collusione o per impotenza di autorità statali;
gli Stati vogliono mantenere la potestà punitiva, il potere di perseguire i reati che scuotono la coscienza di tutti.
LA CORTE PENALE INTERNAZIONALELA CORTE PENALE INTERNAZIONALE
Art. 1 Statuto di Roma Art. 1 Statuto di Roma
La Corte Penale Internazionale è un’istituzione internazionale permanente che può esercitare il
suo potere giurisdizionale in modo complementarealle giurisdizioni penali nazionali (degli Stati
Membri).
La C.P.I. non opera secondo una giurisdizione esclusiva nella repressione dei crimini di
competenza, tantomeno in modo concorrente con i tribunali interni.
LA CORTE PENALE INTERNAZIONALELA CORTE PENALE INTERNAZIONALE
TRIBUNALI AD HOCTRIBUNALI AD HOCHanno supremazia rispetto alle giurisdizioni nazionali che può essere anche imposta con misure coercitive. Possono evocare a sé un procedimento che sia iniziato davanti alla giurisdizione di uno Stato nel caso lo ritengano opportuno, per garantire imparzialità o perché raccoglie più facilmente le prove o impedisce una condanna a morte.
Tribunali ad hoc
Ruanda 1994
ex-Jugoslavia 1991
LA CORTE PENALE INTERNAZIONALELA CORTE PENALE INTERNAZIONALE
Differenza tra TRIBUNALI AD HOC e C.P.I.Differenza tra TRIBUNALI AD HOC e C.P.I.
Corte Penale Internazionale
E’ complementare agli organi statali. Si sostituisce ad essi solo qualora le giurisdizioni nazionali non vogliano o non siano capaci di reprimere i crimini e quindi garantire l’impunità ai criminali.
Il Movimento Internazionale Il Movimento Internazionale della Croce Rossa (M.I.C.R.)della Croce Rossa (M.I.C.R.)
Una forza di Una forza di 120.000.000 di persone 120.000.000 di persone animate dalla stessa animate dalla stessa vocazione e generositvocazione e generositààche condividono i 7 che condividono i 7 principi fondamentali.principi fondamentali.
Organizzazione Organizzazione internazionale non internazionale non
governativa governativa istituzionalizzata nel 1928 istituzionalizzata nel 1928
dalla XIII Conferenza dalla XIII Conferenza Internazionale dellInternazionale dell’’AjaAja..
I Sette principi fondamentaliI Sette principi fondamentali
XX Conferenza Internazionale della Croce Rossa XX Conferenza Internazionale della Croce Rossa Vienna 1965 Vienna 1965
ImparzialitàUmanitàIndipendenzaUniversalità
Unità NeutralitàVolontarietà
3 U .. 2 I .. 1 N .. 1 V
UmanitUmanitàà"Nata dalla preoccupazione di recare soccorso senza alcuna discriminazione ai feriti nei campi di battaglia, la Croce Rossa, sotto il suo aspetto internazionale e nazionale, si sforza di prevenire e di alleviare in ogni circostanza le sofferenze degli uomini. Essa tende a proteggere la vita e la salute e a far rispettare la persona umana, favorisce la comprensione reciproca, l'amicizia ed una pace duratura fra tutti i popoli"
I SETTE PRINCIPI FONDAMENTALII SETTE PRINCIPI FONDAMENTALI
NeutralitNeutralitàà"Al fine di conservare la fiducia di tutti, si astiene dal prendere parte alle ostilità e,in ogni tempo, alle controversie di ordine politico, razziale, religioso e filosofico"
I SETTE PRINCIPI FONDAMENTALII SETTE PRINCIPI FONDAMENTALI
ImparzialitImparzialitàà"La Croce Rossa non fa alcuna distinzione di nazionalità, di razza, di religione, di condizione sociale e appartenenza politica. Si adopera solamente per soccorrere gli individui secondo le loro sofferenze dando la precedenza agli interventi più urgenti"
I SETTE PRINCIPI FONDAMENTALII SETTE PRINCIPI FONDAMENTALI
IndipendenzaIndipendenza"La Croce Rossa è indipendente. Le Societànazionali, ausiliarie dei poteri pubblici nelle loro attività umanitarie e sottomesse alle leggi che reggono i loro rispettivi paesi, devono però conservare un'autonomia che permetta di agire sempre secondo i principi della Croce Rossa"
I SETTE PRINCIPI FONDAMENTALII SETTE PRINCIPI FONDAMENTALI
VolontariatoVolontariato“La Croce Rossa è un'istituzione di soccorso volontaria e disinteressata".
I SETTE PRINCIPI FONDAMENTALII SETTE PRINCIPI FONDAMENTALI
UnitUnitàà"In uno stesso Paese può esistere una ed una sola Società di Croce Rossa. Deve essere aperta a tutti ed estendere la sua azione umanitaria a tutto il territorio"
I SETTE PRINCIPI FONDAMENTALII SETTE PRINCIPI FONDAMENTALI
UniversalitUniversalitàà"La Croce Rossa è un'istituzione universale in seno alla quale tutte le Società hanno uguali diritti ed il dovere di aiutarsi reciprocamente"
I SETTE PRINCIPI FONDAMENTALII SETTE PRINCIPI FONDAMENTALI
LL’’emblemaemblema
Storia dellStoria dell’’emblemaemblema
Art. 7 della Art. 7 della Convenzione di Convenzione di Ginevra del 22 Ginevra del 22 agosto 1864
Croce rossa su fondo Croce rossa su fondo bianco: omaggio alla patria bianco: omaggio alla patria del fondatore della C.R. ed del fondatore della C.R. ed alla Svizzera stessa, paese alla Svizzera stessa, paese di lunga tradizione neutrale
agosto 1864di lunga tradizione neutrale
DIFFICOLTDIFFICOLTÀÀ AD ESSERE AD ESSERE UNIVERSALMENTE UNIVERSALMENTE
RICONOSCIUTO ED ACCETTATORICONOSCIUTO ED ACCETTATO
Storia dellStoria dell’’emblemaemblema
Art. 19 Convenzione di Ginevra 1929 (confermato Art. 19 Convenzione di Ginevra 1929 (confermato dalldall’’Art. 38 della I CG Art. 38 della I CG ‘‘49)49)
Prendendo atto della situazione la Conferenza Prendendo atto della situazione la Conferenza riconosce due dei simboli avanzati da Turchia, Persia riconosce due dei simboli avanzati da Turchia, Persia ed Egitto con la precisazione cheed Egitto con la precisazione che nessuna altra nessuna altra richiesta sarebbe stata accettata in futuro.richiesta sarebbe stata accettata in futuro.
1980 1980 –– La Repubblica islamica dellLa Repubblica islamica dell’’Iran rinuncia allIran rinuncia all’’utilizzo del Leone e Sole utilizzo del Leone e Sole Rosso in favore della Mezza Luna Rossa. Rosso in favore della Mezza Luna Rossa.
La questione della Stella di David Rossa rimane aperta.La questione della Stella di David Rossa rimane aperta.
Storia dellStoria dell’’emblemaemblemaLIMITI DELLA SITUAZIONE LIMITI DELLA SITUAZIONE
GIURIDICA:GIURIDICA:Genera lGenera l’’impressione di favoritismo verso la religione impressione di favoritismo verso la religione
cristiana e mussulmana;cristiana e mussulmana;
Non riflette il principio di UnitNon riflette il principio di Unitàà ed Universalited Universalitàà del del Movimento Internazionale della Croce Rossa/Mezza Luna Movimento Internazionale della Croce Rossa/Mezza Luna Rossa;Rossa;
Può favorire il fenomeno della proliferazione dei simboli di Può favorire il fenomeno della proliferazione dei simboli di protezione;protezione;
Può dare origine a difficoltPuò dare origine a difficoltàà nei paesi dove coesistono nei paesi dove coesistono comunitcomunitàà religiose diverse;religiose diverse;
Compromette la valenza protettiva del simbolo e mette a Compromette la valenza protettiva del simbolo e mette a rischio lrischio l’’efficacia stessa delle azioni di soccorsoefficacia stessa delle azioni di soccorso..
LL’’emblemaemblema
Dicembre 2005 Dicembre 2005 -- TERZO PROTOCOLLO TERZO PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALLE CONVENZIONI DI GINEVRAAGGIUNTIVO ALLE CONVENZIONI DI GINEVRA
““Laddove nLaddove néé la Croce Rossa, nla Croce Rossa, néé la Mezza Luna la Mezza Luna Rossa siano percepite come emblemi neutrali si Rossa siano percepite come emblemi neutrali si
può utilizzare un nuovo emblema: il Cristallo può utilizzare un nuovo emblema: il Cristallo Rosso.Rosso.””
I servizi sanitari ed il personale I servizi sanitari ed il personale religioso delle Forze Armate delle religioso delle Forze Armate delle Alte Parti contraenti e dellAlte Parti contraenti e dell’’ONU, le ONU, le SocietSocietàà Nazionali, C.I.C.R., F.I.C.R.Nazionali, C.I.C.R., F.I.C.R.
Chi può usare il nuovo emblema?Chi può usare il nuovo emblema?
LL’’uso delluso dell’’emblemaemblemaUSO PROTETTIVO USO DISTINTIVO
In tempo di conflitto è la manifestazione visibile della protezione conferita dalle Convenzioni di Ginevra e dai loro Protocolli Aggiuntivi a persone, unità e mezzi di trasporto sanitari.
Dimensioni Grandi e forma pura:niente deve essere aggiuntoné alla croce, alla mezzaluna o cristallo rossi, né allo sfondo bianco.
Soprattutto in tempo di pace, èdestinato a indicare che una persona od un oggetto è collegato al Movimento Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, ovvero a SocietàNazionali, alla Federazione Internazionale delle Società della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa o al Comitato Internazionale della Croce Rossa.
Dimensioni ridotte
III Protocollo: l’emblema
Emblemi di protezione ammessiEmblemi di protezione ammessi
Essi potranno essere utilizzati alternativamente tra loro: croce oppure
mezzaluna oppure cristallo rosso.
III Protocollo: l’emblema
Emblemi distintiviEmblemi distintivi
Essi potranno essere utilizzati alternativamente tra loro: croceoppure mezzaluna oppure cristallo rosso oppure cristallo
rosso con incorporato un altro emblema, compresa la Stella di David per Israele.
III Protocollo: l’emblema
COSA CAMBIA PER LA COSA CAMBIA PER LA CROCE ROSSA ITALIANA?CROCE ROSSA ITALIANA?
Non vi Non vi èè alcun cambiamento,alcun cambiamento,
la la ““Croce Rossa ItalianaCroce Rossa Italiana”” manterrmanterràà la propria denominazione la propria denominazione ed il proprio emblema di riferimento (Croce Rossa su fondo ed il proprio emblema di riferimento (Croce Rossa su fondo
bianco),bianco),
La C.R.I. avrLa C.R.I. avràà a propria disposizione uno a propria disposizione uno strumento in pistrumento in piùù: in : in territori in cui la croce rossa in campo bianco non territori in cui la croce rossa in campo bianco non èè percepita percepita
come simbolo neutrale potrcome simbolo neutrale potràà decidere di utilizzare decidere di utilizzare temporaneamente e limitatamente a quei territori il Cristallo temporaneamente e limitatamente a quei territori il Cristallo
Rosso Rosso Garanzia rafforzata del proprio personale, Garanzia rafforzata del proprio personale,
mezzi e strutture.mezzi e strutture.
L’emblema
LL’’abuso dellabuso dell’’emblemaemblemaOgni Stato parte delle Convenzioni di Ginevra ha l’obbligo di adottare misure per prevenire e reprimere, in ogni tempo, qualsiasi abuso dell’emblema In Italia: Legge del 1912 (dell’uso illecito del nome e dell’emblema della Croce Rossa)
Grave Abuso (Perfidia)trasporto di combattenti o materiali bellici protetti dall’emblemaContraffazione/Imitazione Usurpazione
Organi del Movimento Organi del Movimento internazionale della C.R.internazionale della C.R.
• La Conferenza Internazionale • Il Consiglio dei Delegati• La Commissione Permanente
ORGANI DEL M.I.C.R.
LA CONFERENZA INTERNAZIONALELA CONFERENZA INTERNAZIONALE
assicura il coordinamento e lassicura il coordinamento e l’’unitunitàà di sforzi di tutto il di sforzi di tutto il Movimento;Movimento;
vincola gli organi della Croce Rossa per lvincola gli organi della Croce Rossa per l’’interpretazione e interpretazione e la revisione degli Statuti;la revisione degli Statuti;
gestisce le controversie che possono sorgere tra Stati gestisce le controversie che possono sorgere tra Stati firmatari circa lfirmatari circa l’’interpretazione e linterpretazione e l’’applicazione delle applicazione delle Convenzioni e per le proposte relative a queste.Convenzioni e per le proposte relative a queste.
Compiti Compiti
NaturaNatura Organo supremo e deliberante del Movimento, si riunisce Organo supremo e deliberante del Movimento, si riunisce ogni 4 anni.ogni 4 anni.
ComposizioneComposizione Delegazioni delle SocietDelegazioni delle Societàà Nazionali, del C.I.C.R, della Nazionali, del C.I.C.R, della F.I.C.R. ed i rappresentanti degli Stati firmatari delle CG.F.I.C.R. ed i rappresentanti degli Stati firmatari delle CG.
ESPRIME I SENTIMENTI DELLESPRIME I SENTIMENTI DELL’’OPINIONE PUBBLICA MONDIALE OPINIONE PUBBLICA MONDIALE RIGUARDO QUESTIONI DI CARATTERE UMANITARIORIGUARDO QUESTIONI DI CARATTERE UMANITARIO
Membri del Movimento Membri del Movimento internazionale della C.R.internazionale della C.R.
ICRC
• Il Comitato Internazionale della Croce Rossa
• La Federazione Internazionale della Croce Rossa Mezza Luna Rossa
• Le Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa
COMITATO INTERNAZIONALE DELLA COMITATO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSACROCE ROSSA (C.I.C.R.)
• Erede del “comitato dei 5” è un’organizzazione internazionale non governativa retta dal diritto svizzero.
• L’organo direttivo è composto da 25 membri di nazionalità svizzera, fattore che ha permesso di mantenere le caratteristiche indispensabili per la sua azione, ovvero indipendenza, neutralità, imparzialità e di evitare le tensioni politiche che inevitabilmente toccano le organizzazioni formate da diversi paesi;
• Per svolgere la sua azione oltre ai delegati di nazionalità svizzera si avvale di equipe mediche o tecniche messe a disposizione dalle SocietàNazionali.
COMITATO INTERNAZIONALE DELLA COMITATO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSACROCE ROSSA
Contributi volontari delle Contributi volontari delle SocietSocietàà NazionaliNazionali
Governi firmatari le CG Governi firmatari le CG ‘‘4949Finanziamenti
Lasciti e donazione dei Lasciti e donazione dei privatiprivati
Appelli ad hoc agli Stati, Appelli ad hoc agli Stati, SocietSocietàà Nazionali ed Nazionali ed
organizzazioni organizzazioni intergovernative o privateintergovernative o private
COMITATO INTERNAZIONALE DELLA COMITATO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSACROCE ROSSA
FUNZIONIFUNZIONI
Sviluppo e diffusione Sviluppo e diffusione del diritto del diritto
internazionale internazionale umanitario (D.I.U.)
Protezione ed Protezione ed assistenza delle vittime assistenza delle vittime dei conflitti armati interni dei conflitti armati interni
ed internazionalied internazionaliumanitario (D.I.U.)
COMITATO INTERNAZIONALE DELLA COMITATO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSACROCE ROSSA
STATUTO DEL MOVIMENTO STATUTO DEL MOVIMENTO INTERNAZIONALEINTERNAZIONALE
Il C.I.C.R. ha ricevuto un mandato dalla ComunitIl C.I.C.R. ha ricevuto un mandato dalla ComunitààInternazionale. La sua attivitInternazionale. La sua attivitàà si basa sullo Statuto del si basa sullo Statuto del
M.I.C.R. al cui art. 5 si riconosce il M.I.C.R. al cui art. 5 si riconosce il diritto ddiritto d’’iniziativa iniziativa umanitaria in caso di conflitto armato internazionale, non umanitaria in caso di conflitto armato internazionale, non
internazionale e disordini interni.internazionale e disordini interni.
COMPITI DEL C.I.C.R. IN TEMPO DI GUERRA
• Fornire protezione ed assistenza sanitaria alle vittime dei conflitti armati.
COMPITI DEL C.I.C.R. IN TEMPO DI GUERRA
• Visitare ed intrattenersi, senza testimoni, con i prigionieri militari e gli internati civili.
COMPITI DEL C.I.C.R. IN TEMPO DI GUERRACOMPITI DEL C.I.C.R. IN TEMPO DI GUERRA
• Raccogliere notizie sui prigionieri, sui feriti, e gli internati civili e trasmetterle ai familiari (A.C.R.) Messaggi di Croce Rossa
COMPITI DEL C.I.C.R. IN TEMPO DI GUERRACOMPITI DEL C.I.C.R. IN TEMPO DI GUERRA
• Reperire informazioni su persone scomparse durante le ostilità.
COMPITI DEL C.I.C.R. IN TEMPO DI GUERRACOMPITI DEL C.I.C.R. IN TEMPO DI GUERRA
• Rimpatrio di prigionieri di guerra ed internati civili e ricongiungimento familiare.
COMPITI DEL C.I.C.R. IN TEMPO DI GUERRACOMPITI DEL C.I.C.R. IN TEMPO DI GUERRA
• Organizzare e convogliare i soccorsi per le popolazioni civili dei territori occupati.
COMPITI DEL C.I.C.R. IN TEMPO DI GUERRACOMPITI DEL C.I.C.R. IN TEMPO DI GUERRA
• Sostenere con aiuti umanitari le popolazioni sfollate.
COMPITI DEL C.I.C.R. IN TEMPO DI GUERRACOMPITI DEL C.I.C.R. IN TEMPO DI GUERRA
• Trasporto degli aiuti umanitari e materiale sanitario destinato alla popolazione civile.
COMPITI DEL C.I.C.R. IN TEMPO DI GUERRA
• Facilitare l’istituzione di zone e localitàsanitarie e di sicurezza.
COMPITI DEL C.I.C.R. IN TEMPO DI GUERRACOMPITI DEL C.I.C.R. IN TEMPO DI GUERRA
• Intervenire presso i belligeranti come intermediario neutrale nell’intento di migliorare la sorte delle vittime.
COMPITI DEL C.I.C.R. IN TEMPO DI GUERRACOMPITI DEL C.I.C.R. IN TEMPO DI GUERRA
• Può fungere da Potenza Protettrice per salvaguardare gli interessi delle Parti in conflitto.
COMPITI DEL C.I.C.R. IN TEMPO DI GUERRA E DI PACE
• promuove la diffusione del D.I.U. tra personale militare e civili (garante CG ’49, PA ‘77).
Compiti del C.I.C.R. Compiti del C.I.C.R. in tempo di pacein tempo di pace
• Provvedere al perfezionamento e alla diffusione delle Convenzioni di Ginevra e del Diritto Internazionale Umanitario.
• Decidere sul riconoscimento delle SocietàNazionali di nuova costituzione.
Delegati per le Missioni Internazionali di Soccorso e
SviluppoOrganizzazione e supervisione delle Organizzazione e supervisione delle attivitattivitàà previste per la realizzazione previste per la realizzazione del/i progetto/i nelldel/i progetto/i nell’’area darea d’’intervento. intervento.
Al termine della sua missione il delegato Al termine della sua missione il delegato rendiconta lrendiconta l’’attivitattivitàà svolta e le relative spese svolta e le relative spese
sostenute.sostenute.
La Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezza Luna Rossa (F.I.C.R.)• Si prefigge di: “ispirare, incoraggiare, facilitare e
far progredire in tutte le forme l’azione umanitaria delle Società Nazionali”.
• Ha quindi compiti e funzioni principalmente “operative”: assistenza alle vittime della discriminazione e delle catastrofi.
FEDERAZIONE INTERNAZIONALE DI FEDERAZIONE INTERNAZIONALE DI CROCE ROSSA E MEZZA LUNA ROSSACROCE ROSSA E MEZZA LUNA ROSSA
• 1919 – Parigi: “Lega delle Società Nazionali della C.R.” nel primo dopoguerra per utilizzare personale e mezzi di Croce Rossa allo scopo di migliorare lo stato di salute e la prevenzione delle malattie intervenendo a favore della sanità pubblica e nell’organizzazione dei soccorsi in caso di catastrofi naturali.
• 1991 – Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezza Luna Rossa, sede a Ginevra.
Cenni storiciCenni storici
COMPITI DELLA F.I.C.R.
• Agire in qualità di organo permanente di coordinamento tra le Società Nazionali e portare ad esse assistenza.
COMPITI DELLA F.I.C.R.
• Recare soccorso con tutti i mezzi possibili, alle vittime delle catastrofi, organizzando e coordinando l’azione di soccorso delle Società Nazionali a livello internazionale.
COMPITI DELLA F.I.C.R.
• Incoraggiare la creazione delle SocietàNazionali e favorire lo sviluppo di quelle giàesistenti nonché assicurare la collaborazione tra di esse.
COMPITI DELLA F.I.C.R.
• Aiutare le Società Nazionali ad intraprendere attività volte al miglioramento della salute della popolazione, alla preparazione dei soccorsi ed alla prevenzione delle catastrofi.
COMPITI DELLA F.I.C.R.
• Rispondere prontamente alle calamità naturali sempre più complesse che colpiscono per il 90% Paesi in via di sviluppo.
COMPITI DELLA F.I.C.R.
• Collaborare con il C.I.C.R. nella diffusione del Diritto Internazionale Umanitario e dei principi fondamentali della C.R. e nelle altre iniziative umanitarie da esso intraprese.
F.I.C.R. OPERAZIONE TSUNAMI
• Supporto psicologico
F.I.C.R. OPERAZIONE TSUNAMI
• Depurazione dell’acqua rendendola potabile
F.I.C.R. OPERAZIONE TSUNAMI
• Protezione e ricostruzione
F.I.C.R. OPERAZIONE TSUNAMI
• Operazioni di soccorso La catena La catena umanitariaumanitaria
F.I.C.R. OPERAZIONE TSUNAMI
• L’importanza dei volontariPiPiùù di 22.000 volontari della di 22.000 volontari della
Croce Rossa si sono Croce Rossa si sono adoperati nelladoperati nell’’emergenza emergenza
TsunamiTsunami
Le SocietLe Societàà NazionaliNazionali
• Sono costituite sul territorio di uno Stato Indipendente firmatario delle Convenzioni di Ginevra del 1949;
• Sono l’unica società di C.R. di quello Stato;
• Sono riconosciute dal Governo come Società di Soccorso Volontarie ausiliarie dei pubblici poteri;
• Hanno uno statuto autonomo (Legge dello Stato) per agire conformemente ai Principi Fondamentali;
Nel Mondo, Oggi:
• 180 Società di Croce Rossa• 100.000.000 Volontari di Croce Rossa
Le SocietLe Societàà NazionaliNazionali
• Fanno uso di denominazione ed emblema;
• Estendono l’attività all’intero territorio del proprio Paese;
• Accettano e rispettano statuti e convenzioni uniformemente alle altre Società Nazionali;
• Essere aperta a tutti senza fare distinzioni di carattere sfavorevole basate su razza, sesso, religione, classe ed opinione politica
• Mantengono relazioni, aiutandosi a vicenda.
Il Movimento Internazionale della Croce Rossa
ConferenzaInternazionale
della CR(Parlamento)
ComitatoInternazionale
della CR(I.C.R.C.)
Fondatore.Interviene nei
conflitti per far rispettare il
DIU: protezione dei
prigionieri civili e
militari, feriti e popolazioni
civili.
Agisce in tempo di pace.
Coordina le Società
Nazionali. Si avvale di
delegati di nazionalitàsvizzera, tecnici e
risorse messi a disposizione dalle Società
Nazionali
FederazioneInternazionaledella CR e MR
(I.F.R.C.)
SocietàNazionali di
CR e MR
Stati firmatari delle
Convenzioni di Ginevra
Società di CR costituite nelle Nazioni firmatarie delle Convenzioni
““WeWe mustmust alwaysalways actact asasmenmen of of thoughtthought and and thinkthink
asas menmen of actionof action””
BergsonBergson