PRINCIPIO DI DISTINZIONE - Croce Rossa Italiana | Comitato...
Transcript of PRINCIPIO DI DISTINZIONE - Croce Rossa Italiana | Comitato...
Elisabetta Maiorca Croce Rossa Italiana
Infermiera Volontaria - Consigliere Qualificato
D.I.U FF.AA.
PRINCIPIO DI DISTINZIONE
Diritto internazionale umanitario
Proteggere chi non prende o non Prende più parte
alle ostilità
Limitare mezzi e metodi Di combattimento
Diritto di ginevra Diritto dell’aja
J.J. ROUSSEAU nel CONTRATTO SOCIALE
“IL FERITO, IN GUERRA, NON APPARTIENE PIU’ A NESSUNA DELLE PARTI CONTENDENTI: APPARTIENE SOLO A DIO”
Già nel ‘700, sia Montesquieu che Rousseau proclamano, con queste frasi, un principio basilare: quello
dell’ UMANITA’
• 1848 MOTI DI MESSINA
• 1861 ACCADEMIA PONTANIANA
durante una sessione, proclama per la
prima volta, il principio di
NEUTRALITA’
FERDINANDO PALASCIANO
PRINCIPIO DI DISTINZIONE
Nasce dal presupposto che il D.I.U. pone dei limiti ai soggetti che possono “esercitare” o “subire” la violenza bellica.
Ne deriva la necessità di distinguere tra
POPOLAZIONE CIVILE E COMBATTENTI
BENI CIVILI E OBIETTIVI MILITARI
Chi partecipa
direttamente alle
ostilità
Chi non partecipa o
non partecipa più
ostilità
Combattenti legittimi Feriti e malati
Personale sanitario e religioso
Prigionieri civili
• IV C. GIN. 1949
• I PROT.1977 - art.50
• II PROT. 1977 - artt. 13-14-15-16-17
• E’ costituita dalle persone civili che godono nei C.A.I. e nei C.A.non I. di una protezione generale contro i pericoli derivanti da operazioni militari. Sono quindi persone civili, persone protette, persone che non partecipano direttamente alle ostilità o che non partecipano più alle ostilità.
POPOLAZIONE CIVILE
Popolazione civile
IV conv. Art. 4
Persone che si trovano in potere Di una parte in conflitto o di una
Potenza occupante di cui non siano cittadini
stranieri
occupazione
I protocollo Principio
di distinzione
LEGITTIMI COMBATTENTI Fino al 1949
- MEMBRI FF.AA. REGOLARI - MEMBRI MILIZIE E CORPI VOLONTARI , alle seguenti
condizioni: A) essere sottoposti ad un comando responsabile B) avere un distintivo fisso comune riconoscibile a distanza C) portare apertamente le armi D) attenersi alle leggi di guerra - LEVA DI MASSA (dettata da spirito patriottico , o dal
desiderio di non cadere nelle mani del nemico)
LEGITTIMI COMBATTENTI Dopo 1949
(art.13 – I e II C.G. 1949; art.4 – III C.G.)
Si aggiungono ai suddetti,i membri dei movimenti di resistenza organizzati appartenenti ad una parte in conflitto e operanti fuori o all’interno del loro territorio, anche se occupato, sempre che detti movimenti rispettino le solite 4 condizioni
LEGITTIMI COMBATTENTI Dopo 1977
(artt. 43 e 44 I P.A. 1977)
1) Definizione FF.AA.
FORZE, GRUPPI E UNITA’ ARMATE E ORGANIZZATE, POSTE
SOTTO UN COMANDO RESPONSABILE DELLA CONDOTTA DEI
PROPRI SUBORDINATI DI FRONTE ALLA PARTE IN CONFLITTO
CUI APPARTENGONO, ANCHE SE QUESTA E’ RAPPRESENTATA DA
UN GOVERNO O AUTORITA’ NON RICONOSCIUTA DALLA PARTE
AVVERSARIA. SONO SOGGETTI A REGIME DISCIPLINARE CHE
ASSICURI, TRA L’ALTRO, IL RISPETTO DELLE LEGGI E DEGLI USI
DI GUERRA.
2) OBBLIGATORIETA’ DA PARTE DEI COMBATTENTI DI DISTINGUERSI DALLA POPOLAZIONE CIVILE DURANTE UN ATTACCO O UN’ OPERAZIONE MILITARE CHE PRECEDE L’ATTACCO.
Eccezione:
Se tale distinzione è impedita dalla natura delle ostilità,
Il COMBATTENTE conserva il suo status, a condizione
che porti apertamente le armi, durante ogni fatto
d’armi e durante il tempo in cui è esposto alla vista
dell’avversario.
*Persona responsabile Segno distintivo
Porto aperto delle armi Leggi e usi di guerra
ffaa
Movimenti di resistenza*
Governi o autorità non riconosciuti
Personale al seguito
Marina mercantile e aviazione civile
Leva di massa
Art. 4 III conv.
Artt. 43-44 I prot.
Comando responsabile
Regime di disciplina interna
Distinzione dai civili
Se impossibile: Porto aperto delle armi
In ogni fatto d’armi In ogni azione preparatoria
ffaa
Se catturato, al LEGITTIMO COMBATTENTE,
spetta lo “status” di PRIGIONIERO DI GUERRA.
All’ ILLEGITTIMO COMBATTENTE non compete
tale status.
Il Personale Sanitario e Religioso Militare , con
distintivo, NON è Combattente, ma avrà diritto
allo status di PG
STATUS DEL LEGITTIMO COMBATTENTE
ALCUNE PRECISAZIONI NON SONO COMBATTENTI LEGITTIMI:
-SPIA ( art.46 I P.A.1977) agendo clandestinamente e
sotto falsi pretesti, raccoglie informazioni nel territorio controllato dal nemico nei C.A.I.
-MERCENARIO (art.47 I P.A.1977) persona appositamente reclutata per combattere in un C.A.
PERO’:
-LEGIONE STRANIERA è un esercito regolare, quindi i
suoi appartenenti sono “Legittimi combattenti”
-TIRATORE SCELTO o FRANCO TIRATORE la sua legalità dipende dall’obiettivo e dal mezzo utilizzato. E’ L.C.
BENI DI CARATTERE CIVILE
Sono quei beni che non costituiscono obiettivi militari e, per questa ragione, non devono essere oggetto di attacchi, né di rappresaglie
(art.52 I P.A. 1977)
Sono quei beni che, per loro natura, ubicazione, destinazione, o impiego contribuiscono effettivamente all’azione militare e la cui distruzione totale o parziale, conquista o neutralizzazione offre, concretamente, un vantaggio militare preciso.
(art.52 I P.A. 1977)
OBIETTIVI MILITARI
ALCUNI DATI AGGIORNATI AL 19 novembre 2013
• 195 Stati hanno firmato C.G. 1949
• 173 Stati “ “ I P.A. 1977
• 167 Stati “ “ II P.A. 1977
• 66 Stati “ “ III P.A. 2006
• 126 Stati “ “ Conv. Aja 1954
• 103 Stati “ “ Prot. Aja 1954
• 161 Stati “ “ Tratt. Ottawa 1997
• 84 Stati “ “ Muniz.Cluster 2008
Grazie per l’attenzione,
Sorella
Elisabetta Maiorca
CROCE ROSSA ITALIANA
Infermiera Volontaria - Consigliere Qualificato D.I.U FF.AA.