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Questo breve trattato offre risposte a molti dei quesiti frequenti per chi esercita professionalmente l’attività fotografica, e si trova quindi a dover difendere i propri diritti, senza per questo ledere i diritti degli altri. Qui trovi sintetiche ma esaurienti risposte a queste domande frequenti: 1_ Copyright del fotografo 2_ Menzione del nome dell’autore 3_ Protezione delle idee 4_ Proprietà degli originali 5_ Consuetudini commerciali 6_ Pubblicabilità del ritratto 7_ Bozze di contratti standard 8_Estratto legge Diritto d'Autore ATTENZIONE: per ogni capitoletto, è riportata un’introduzione molto, molto sintetica (“in due parole” ) che fornisce una risposta brevissima – e come tale solo orientativa – al tema, per semplicità e immediatezza. Consigliamo sempre, quando il tema rivesta interesse per la propria situazione, di leggere anche la porzione di testo successiva, che approfondisce l’argomento.

Tutti i testi di questo volumetti sono, a loro volta, coperti dal diritto d’autore. Ne sono proibite la riproduzione, la rielaborazione, il riadattamento, la modifica e l’utilizzo in qualsiasi forma, se non espressamente concordata per iscritto con l’Associazione Nazionale Fotografi Professionisti TAU Visual.

© Copyright: Roberto Tomesani per Associazione Nazionale Fotografi Professionisti TAU Visual - 2009

(versione 2.1)

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1- COPYRIGHT – DIRITTO D’AUTORE

IN DUE PAROLE

Non occorre effettuare alcun deposito di immagini, né essere iscritti in elenchi, albi od associazioni, affinchè si possa godere del “copyright” o “diritto d’autore”, che è previsto per legge semplicemente per il fatto di essere autori dell’immagine. È sempre indispensabile specificare per iscritto quale sia la destinazione d’uso (l’utilizzo) concesso al cliente per le immagini realizzate. La protezione del copyright dura 70 anni dopo la morte dell’autore per le immagini fotografiche che abbiano connotati creativi / interpretativi, mentre è limitata a 20 anni dalla produzione (o dalla prima pubblicazione) per immagini semplici, senza elementi creativi. La legge a cui ci si riferisce è la 633/1941 e successive modifiche.

COME OTTENGO IL COPYRIGHT?

Non si deve fare assolutamente nulla di particolare: non occorre depositare le fotografie, non occorre essere iscritti ad alcun elenco specifico per essere considerati “autori” di un’immagine. Semplicemente, occorre averla fatta. Per ottenere che l’immagine sia protetta ai sensi della legge 633/41, basta scrivere sulla fotografia il nome e cognome dell’autore e l’anno di produzione. Per le diffusioni all’estero, il nome e cognome va accompagnato dal simbolo internazionale di copyright ©, che è di uso libero. Tutto il blocco dei diritti connessi si acquista semplicemente per il fatto di aver realizzato la fotografia (art. 6 della Legge). A differenza di altre opere creative, per le immagini fotografiche è del tutto superfluo il deposito di copie dell'opera presso l'Ufficio della proprietà artistica, scientifica e letteraria (art. 105). In pratica, l'autore non deve adempiere a nessuna particolare formalità per essere considerato come titolare dei diritti. Quando si reputi che potrebbe risultare difficile dimostrare

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il fatto di essere stati esecutori dell'opera, è una buona cosa procurarsi prove della paternità degli scatti, come ad esempio: a) marchiare i bordi del fotogramma b) incidere tacche di identificazione sui bordi della finestrella di esposizione delle proprie fotocamere c) effettuare foto di scena nel caso di set complessi.

FIRMA DELLE IMMAGINI DIGITALI

MARCHIARE CON INFO-FILE Innanzitutto, è buona norma preparare tutti i file includendo in "info-file" le diciture che attribuiscono l'immagine al fotografo, come autore. Non si tratta di una protezione "fisica" della fotografia, ma soddisfa i requisiti di legge sulla obbligatorietà della firma degli esemplari delle fotografie. Inoltre, permette di evidenziare il simbolo di copyright accanto al nome del file, nel quadro di visione dell'immagine. Come risaputo, nella maggior parte dei formati di file (psd, tiff, jpg, ad esempio) è possibile, inserire dei commenti testuali nelle info-file (dal menù file di Photoshop, ad esempio). Questo permette di includere del testo e delle note nel file immagine: brevi didascalie, ma anche il nome dell'autore, l'indicazione di copyright, l'indirizzo del proprio sito web ed altri elementi. Nella sezione "copyright" delle info-file, inoltre, è possibile spuntare l'opzione "marca come copyright", per far sì che sulla barra superiore del quadro dell'immagine, accanto al nome di file, compaia il simbolo internazionale di copyright, cioè la C inscritta in un cerchio. Non tutti hanno però "realizzato" che questa operazione - piuttosto lunga e macchinosa se eseguita a mano su ciascuna foto - può essere automatizzata in modo da essere eseguita in un istante con l'uso di un tasto funzione, o in pochi secondi su tutto il contenuto di una cartella, servendosi del comando batch. In pratica, se si desidera creare un automatismo per scrivere - ad esempio - il proprio nome e cognome come 4 tutti i diritti riservati © TAU Visual ® riproduzione e diffusione vietate

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autore delle immagini, il sito web e marchiare la foto con il simbolo di copyright, si potrà creare una cosiddetta "azione", che potrà essere abbinata ad uno specifico tasto del computer (per eseguire l'operazione su ciascuna singola fotografia), oppure essere eseguita "in massa" su tutti i files immagini contenuti in una cartella. Se non si è mai provato a registrare “un'azione” di Photoshop, consultare il manuale o la guida, anche se si tratta di una operazione di una semplicità disarmante. Innanzitutto occorre semplicemente assicurarsi che sia visualizzata la finestra delle azioni (in Photoshop, menù Finestra > Mostra azioni). Poi, cliccare sul simbolino in basso a sinistra che sembra un foglietto con un angolo sollevato (crea nuova azione). A questo punto, si apre una finestra di dialogo che chiede di dare un nome all'azione (supponiamo di chiamarla "marchiocopyright"), di assegnarla ad un set di azioni (si può usare quello di default) e di abbinarla ad un tasto funzione, il che consentirà, premendo quel tasto funzione, di ottenere l'esecuzione automatica di tutta l'azione sull'immagine aperta. Cliccare ora su "registra", e da quel momento Photoshop inizierà la registrazione delle operazioni che saranno compiute. Si va sull'immagine in uso, poi al menù File si apre la voce Info file; a seconda della versione di Photoshop che si usa, verranno presentate le maschere di introduzione dei dati in modo diverso; inserire comunque nella zona riservata al copyright i propri riferimenti come autore, il recapito ed il sito, e spuntare la casella "marca come copyright", oppure "copyright status > copyrighted work". Cliccare su OK, e tornare alla finestra delle azioni; fermarne la registrazione premendo sul tastino di stop, quadrato, in basso a sinistra. Fatto. Sarà stata creata, a questo punto, un'azione che ripeterà tutte le scritte e le indicazioni apportate, ogni volta che verrà eseguita, o dal menù delle azioni, o premendo il tasto funzione che scelto in abbinamento, oppure - per farlo eseguire sul contenuto di un'intera cartella, usando il

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comando File > Automatizza > Batch. Una volta aperti i comandi File > Automatizza > Batch, la funzione è davvero intuitiva, e non occorrono grandi spiegazioni. Scegliere fra quelle disponibili l'azione creata per scrivere i dati delle info (nel nostro esempio, "marchiocopyright"), poi indicare la cartella che contiene le immagini che si desidera vengano marchiate, infine scegliere, come destinazione, una nuova cartella oppure - più semplicemente - indicare "salva e chiudi", per evitare che il programma lasci aperte tutte le immagini lavorate. Fatto. Tutte le immagini riporteranno il simbolo internazionale di copyright e la descrizione dei tuoi dati come autore. RENDERE EVIDENTE CHE LE FOTO SONO PROTETTE Nessun accorgimento - dei tanti adottabili - rende realmente impossibile lo scaricare le immagini normalmente visionabili su un sito. Suggeriamo di leggere la pagina: http://www.fotografi.org/digitali/ Cosa fare prima dell’uso illecito La prima ed importantissima cosa da fare e' rendere evidente che l'uso delle immagini "prelevandole" dal sito e' un utilizzo indebito ed illegale. Se questo concetto e' chiaro al visitatore del proprio sito (o comunque a chi visiona le immagini), un eventuale successivo uso senza permesso avviene certamente in malafede, ed apre le strade ad azioni anche legali. Quindi: a) Indicare sempre all'interno del sito che le immagini sono protette da copyright. b) Includere nelle info-file dei .jpg pubblicati tutti i propri dati, magari automatizzando la marchiatura batch descritta a: www.fotografi.org/digitali/firma.htm c) Usare uno script di disabilitazione del tasto destro (oppure hold) con l'esplicita indicazione che le immagini sono protette da copyright.

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d) Usare uno script che avverta con un messaggio di pop-up al passaggio del mouse che le immagini sono protette. L'avviso e' invasivo ma efficace. Vedi esempio a: www.fotografi.org/digitali/avvisare.htm e) Segnare con scritte ben identificabili la proprieta' delle immagini. Quanto piu' "invasiva" e' la scritta, tanto piu' e' efficace l'effetto deterrente. Vedi esempi a: www.fotografi.org/digitali/marchiare_immagini.htm f) Eventualmente, utilizzare un sistema di watermarking come quello di Digimarc. Vedi descrizione a: www.fotografi.org/digitali/firma.htm e al sito ufficiale: http://www.digimarc.com/watermark/mypicturemarc/ Cosa fare dopo l’utilizzo illecito Se, nonostante gli accorgimenti, le immagini fossero state prelevate ed usate indebitamente: a) Procurarsi prova della pubblicazione indebita, facendo copia delle pagine incriminate e, preferibilmente, filmare in video la connessione al sito e l'apertura delle pagine con le fotografie utilizzate indebitamente (la copia in locale su disco potrebbe essere contestata perche' facilmente falsificabile). b) Controllare se esiste traccia "storica" della versione incriminata del sito, al database storico pubblico di www.archive.org (digitando l'indirizzo web del sito inadempiente nella finestra "Take me back" per visionare l'esistenza di eventuali copie in date passate. c) Inviare una raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo del titolare del sito, utilizzando il modello di lettera riportato alla pagina: www.fotografi.org/digitali/contestazione.htm Inviare la lettera compilata per raccomandata con ricevuta di ritorno al nominativo e l’indirizzo che viene pubblicato sul sito e - se diverso o se non pubblicato sul sito - a quello indicato come admin-C, cioe' titolare del dominio, nei dati pubblici, reperibili con una ricerca presso i meta-database come, ad esempio, www.checkdomain.com/ d) In assenza di una risposta soddisfacente alla propria

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richiesta, comunicare alla sede dell'Associazione l'indirizzo web inadempiente (verra' inserito in un database di siti inaffidabili, da tenere d'occhio), ripetere la richiesta al gestore del sito e contemporaneamente e pubblicare sul proprio sito una pagina che segnali che il sito inadempiente ha utilizzato indebitamente le immagini in questione, e che si procedera' legalmente contro di essi. e) Valutare di caso in caso se valga effettivamente la pena di agire legalmente, dato che i tempi ed i costi di un'azione sono spesso spropositati rispetto agli importi recuperabili. Davvero è meno sicuro il digitale? Molti si scandalizzano nei confronti del digitale, incolpandolo di avere distrutto la possibilita' di protezione del copyright, perche' le copie abusive sono belle tanto quanto gli originali, poiche' in ambito digitale il concetto di "Copia" e' abbastanza relativo. Andrebbe innanzitutto detto che questo aspetto si traduce principalmente in un vantaggio per l’uso delle immagini lecite, e solo secondariamente in un problema nel caso di illeciti. Al di la' di questo, comunque, occorre evidenziare che la maggior facilita' con cui vengono "rubate" le immagini NON e' sempre legata al digitale in se, ma il piu' delle volte semplicemente alla diffusione enorme che si fa delle immagini digitali, perche' (altro vantaggio) costa molto poco farne delle copie da far vedere a tutti. Capiamoci. Un fotografo che abbia digitalizzato il suo portfolio, e che tenga nel cassetto i suoi files, ovviamente non corre un rischio maggiore di quanto non lo corresse prima, con le foto su diapositiva - sempre tenute nel cassetto. Ma se il fotografo avesse fatto centinaia di migliaia di duplicati del suo portfolio, e li avesse appesi fuori dal portone di casa sua, si sarebbe dovuto stupire del fatto che i casi di furti di immagine aumentavano? Certamente no. E allora, perche' stupirsi se aumentano i furti di immagini rese disponibili a migliaia o a milioni di persone, tramite il mezzo digitale, sia on-line che off-line? Insomma: la gente non e' piu' disonesta a Milano che a

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Lignod (paesino della Val D'Aosta); eppure, a Milano rubano molto di piu'. Il fatto e' che nelle grandi citta' ci sono molte, molte piu' persone che nei paesini, e quindi il rischio aumenta. Cosi', il digitale espone a rischi maggiori di furto, ma lo fa perche’ mette in contatto con piu' persone. Il che, non e' sempre un male. UTILIZZARE UN SISTEMA DI WATERMARKING Il "watermarking" è un sistema per "nascondere" le informazioni dell'Autore includendole nell'immagine stessa, in modo che sia possibile recuperarle dal file anche dopo manipolazioni abbastanza pesanti. In italiano il termine "watermark" viene tradotto con "filigrana", perché si tratta di una marchiatura normalmente non visibile (avrai notato che in fase di apertura sulla barra di stato - in basso a sinistra -di Photoshop, durante l'avanzamento dell'apertura files, compare la dicitura: "rileva filigrana"). Il programma più diffuso in assoluto è quello sviluppato e distribuito da Digimarc, vedi a: www.digimarc.com Il sistema utilizza un algoritmo che, con quasi impercettibili variazioni delle informazioni sui pixel di contorno, introduce nel "tessuto" dell'immagine un'informazione numerica univoca, che permette di identificare in modo certo l'autore dell'immagine. Per rilevare tale filigrana occorre utilizzare un programma come Photoshop - che includa il lettore di Digimarc, oppure scaricare gratuitamente il reader dal sito di Digimarc stessa. Il lettore della filigrana digitale è infatti incluso in bundle, cioè in abbinamento, nei più diffusi programmi di fotoritocco, Photoshop in testa (lo si trova nel menù filtro, in fondo alla lista: tutti lo hanno, pochi lo conoscono, pochissimi lo usano...). Oltre a Photoshop, utilizzano Digimarc programmi come Image Ready, PhotoPaint di Corel, Extensis Portfolio, Paint Shop Pro, Photoimpact e molti altri. Il sistema permette non solo di marchiare in maniera invisibile ed abbastanza resistente le proprie immagini digitali, ma anche di conservare tale marchio dopo la stampa in quadricromia (se l'immagine viene scannerizzata, il file derivato conserva il watermarking); esiste inoltre la possibilità di

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utilizzare un servizio di "spidering", cioè di ricerca automatica in Rete. Il servizio di scansione della Rete cerca immagini marchiate con il watermark; se trova su un sito un'immagine contenente la filigrana, la decodifica, risale all'autore e gli invia un'email di report, indicando l'URL a chi risulta pubblicata la sua fotografia. Il programma di lettura "reader" di Digimarc è incluso in Photoshop e nella maggior parte dei programmi di photo-editing, e può comunque essere scaricato gratuitamente da: http://www.digimarc.com/support/downloads.asp Per marchiare le proprie immagini e ottenere l'inserimento nel database centrale di Digimarc, invece, occorre acquistare il servizio. Vedi a: http://www.digimarc.com/comm/mypicturemarc.asp USARE LA PENNA Anche se può sembrare banale, lo ricordiamo, perché, anche se "banale" va assolutamente fatto: accompagnare sempre i supporti dei file con etichettature che indichino chiaramente i termini di concessione dei diritti d'uso, scrivendole in fattura, sulle etichette ed eventualmente in un file di testo che accompagna le immagini. La dicitura tipo potrebbe essere: "Le immagini trasmesse con questi files sono concesse per uso (indicare la specifica degli usi concessi). Tutti gli altri utilizzi sono interdetti, ai sensi della Legge 633/41 e successive modifiche, e ai sensi del Trattato Internazionale di Berna sul Diritto d'Autore. La menzione del nome dell'autore è obbligatoria, ai sensi del DPR 19/79."

LA LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE: PERCHÉ

Nella scarsità di elementi ufficiali nell’uso delle immagini fotografiche l’unico punto fermo è la Legge sul diritto d'autore in generale, in buona parte riferita anche alla fotografia nelle sue implicazioni artistiche e commerciali. Tuttavia, la Legge - come ora vedremo - è nata per difendere la creatività di alcune attività umane, e non la professionalità del fotografo, lasciando così scoperti molti punti nevralgici della professione e, quel che è peggio, fornendo anche la possibilità, in campo squisitamente

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commerciale, di tendere trappole al fotografo o all'utente sprovveduto, agendo comunque in tutta legalità.

LA CREATIVITÀ, NON LA PROFESSIONALITÀ

Prima di valutare un qualsiasi altro aspetto della Legge, è indispensabile comprendere quale ne sia lo scopo e, soprattutto, quale lo spirito animatore ed ispiratore, a cui i Legislatori si sono uniformati. Molte delle incomprensioni e delle errate valutazioni, infatti, sorgono dal volere attribuire scopi e intenzioni che alla Legge sono completamente estranei. Alla base di tutto sta questa considerazione: nelle attività dell'uomo è possibile dar vita ad imprese, servizi e prodotti divisibili in due grandi categorie, fra loro differenti per la presenza o meno del fattore "creatività". Spieghiamoci. Un imprenditore che avvii una produzione di bulloni d'acciaio potrà condurre questa sua lavorazione con capacità imprenditoriale, con abilità tecnica, con elevati standard qualitativi; tuttavia, il prodotto del suo lavoro saranno sempre dei bulloni; magari ottimi, ma: bulloni. Se un altro artigiano ricorresse agli stessi macchinari, materiali e metodi, potrebbe ottenere un risultato finale uguale. Ancora; un abilissimo tecnico nella riparazione di orologi di precisione potrebbe essere un professionista di preparazione eccezionale; tuttavia, se il suo assistente venisse "istruito" con scrupolo, potrebbe un giorno eguagliarne le capacità, ed ottenere risultati uguali. Questi e mille altri casi simili sono situazioni in cui, indipendentemente dall'elevata professionalità dell'operatore, il lavoro da essi svolto è frutto dell'intelligenza, ma non frutto di creatività. Tutt'altra situazione si verifica quando, invece, il lavoro produce un risultato unico nel suo genere, che reca impressa la traccia dello "stile" di chi lo ha ideato e, concretamente, non può essere in nessuna maniera eseguito in maniera identica da un altro operatore. Anche se da uno stesso Conservatorio venissero formati più compositori, nessuno scriverà musiche identiche. Anche se due scrittori di narrativa venissero fatti vivere nella stessa situazione, assistere agli stessi avvenimenti,

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parlare con le stesse persone, ciascuno dei due scriverebbe un racconto diverso degli stessi avvenimenti. Ogni opera recherebbe in sé, impresso in modo indelebile, il "marchio" di un intelletto, di una creatività, di processi mentali, assolutamente unici. Queste sono opere della creatività, oltreché dell'intelligenza. Queste sono opere che hanno non solo un esecutore, ma anche un Autore. Dato che è possibile sfruttare commercialmente questo "di più" contenuto in alcuni lavori (e non contenuto in altri) è stata ideata una Legge intesa a definire e proteggere la proprietà e lo sfruttamento di questo elemento aggiuntivo che è la creatività. La Legge, in sostanza, non è stata ideata per definire cosa sia professionale o no, o, ancor meno, per garantire che i lavori ben fatti siano regolarmente costituiti. L'intento della Legge è quello di difendere, laddove esista, quel qualcosa di più che appartiene all'Autore come esclusiva concretizzazione della sua personalità, del suo ingegno. Per meglio comprendere, vediamo un esempio più vicino alla professione fotografica. Supponiamo di valutare due immagini: 1) La prima, relativa ad una ripresa eseguita al microscopio; l'immagine documenta un rarissimo virus, isolato dopo quattro anni dallo stesso scienziato/fotografo; la ripresa è eseguita con largo uso di mezzi tecnici, e con perizia tecnica notevole. 2) La seconda, è un'immagine interpretativa, di ombre di passanti, ripresa da un giovane ragazzo con una fotocamera compatta. Bene. Ai fini del diritto d'autore, la prima immagine sarà definibile come "semplice fotografia"; la seconda, come "opera dell'ingegno", protetta in tutto e per tutto dalla Legge, a differenza di quanto non capiti per lo scatto tecnologicamente perfetto ma privo di apporti creativi personali. È dunque evidente come la Legge sia pensata per la completa tutela non tanto della professionalità del fotografo, quanto a garanzia della creatività dell'artista, anche se per esprimersi utilizza il mezzo fotografico.

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OPERA DELL'INGEGNO O SEMPLICE FOTOGRAFIA

I Legislatori si sono dunque trovati dinanzi ad un dilemma imbarazzante. La Legge era prevista per proteggere le opere d'Autore, ed il loro guizzo di creatività, un "surplus" non presente in altri lavori. Tuttavia, mentre le formule tradizionali di espressione artistica non creano alcun problema, la nuova "arte" fotografica era difficilmente inquadrabile, dato che con il mezzo fotografico è, sì, possibile produrre opere frutto di creatività, ma anche immagini ottenute pedissequamente, senza alcun apporto creativo. In sostanza, la Legge forgiata per mezzi espressivi come la musica, la letteratura, la scultura (creative per loro stessa natura) si è trovata a dover "incasellare" un'arte in grado di produrre capolavori o prodotti insignificanti, alla stessa stregua dei bulloni del nostro esempio. La legge tenta di togliersi dall'impiccio con una salomonica divisione, riscontrabile al punto 7 dell'art.2, che indica come protette in qualità di opere dell'ingegno: "Le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo alla fotografia, sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo 5, titolo 2". Concretamente, la Legge viene dunque pensata come completamente applicabile solo alle fotografie "creative" (opere dell'ingegno); per le altre immagini fotografiche viene appositamente redatto un titolo della Legge, che dia indicazioni e disposizioni "sui diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore". In sostanza, qualcosa di affine, abbinato per completezza, e non perché rientrante nella vera sfera di protezione del vero e proprio diritto d'autore. Molte voci, specialmente da parte degli operatori fotografici, si sono levate a protesta per la distinzione fra "Opera dell'ingegno" e "Semplice fotografia", divisione concettuale confusa e fonte di incomprensioni. Tuttavia, alla luce dello spirito della Legge testé esposto, è più che comprensibile il punto di vista del legislatore, chiamato a conciliare due aspetti quasi fra loro inconciliabili. Il problema sta nel fatto che molti richiedono alla Legge sul diritto d'autore una funzione (e cioè la protezione della

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professionalità e del lavoro del fotografo) che non è l'intento della Legge, chiamata a proteggere l'artista, e non il tecnico.

LE OPERE DELL'INGEGNO

Ad ogni buon conto, pur nelle incomprensioni accennate, la Legge ha aspetti utilizzabili positivamente anche in tutti i settori commerciali, sia dal fotografo che dall'utente. È comunque indispensabile sfruttare oculatamente le direttive della Legge, dato che si tratta di far funzionare" un testo in situazioni diverse da quelle per le quali era stato ideato. Abbiamo dunque visto come la Legge possa proteggere appieno le immagini "opera dell'ingegno", cioè quelle fotografie dove, indipendentemente dalla perizia tecnica, sia possibile riconoscere un apporto creativo. Il fotografo che dunque intenda produrre immagini che possano essere protette a tutti i sensi dalla Legge dovrà curare che le sue fotografie contengano sempre, quando possibile, una traccia del proprio gusto stilistico, o di studio compositivo. Ovviamente, determinare se e quanto un'immagine sia frutto dell'ingegno creativo non è cosa semplice per nessuno; sarà cosa buona, dunque, "aiutare" chi dovesse essere chiamato a valutarla tenendo presente, ad esempio, che: a) L'uso corretto della tecnica di illuminazione non è un elemento di creatività, mentre è lo è l'uso interpretativo della luce. Dunque, l'uso di una gabbia di luce per fotografare un oggetto metallico è semplice perizia tecnica, ma il ricorso a luce leggermente ambrata per rendere l'atmosfera più calda ed intima è creatività. b) Il rispetto assoluto di un lay out può offrire materia per svuotare di significato l'apporto creativo del fotografo. Al contrario, il fatto che sia stato il fotografo a dovere decidere in merito alla disposizione degli oggetti, pone l'autore nella posizione di chi ha contribuito, grazie al suo "styling", all'efficacia espressiva dell'immagine. c) Scegliere un punto di vista corretto nell'eseguire una ripresa di reportage non è necessariamente sintomo di creatività; tuttavia, dimostrare di aver fatto ricorso ad un catadiottrico per isolare idealmente il soggetto dallo sfondo, o di avere utilizzato il controluce per

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drammatizzare la scena, o di avere appositamente inserito l'elemento umano per rendere "vivo" il paesaggio, elevano l'operazione tecnica ad operazione compositiva. E così via. Altro aspetto basilare, ma poco risaputo, risiede nel fatto che l'Autore che abbia realizzato un'opera creativa ha la possibilità di cedere, relativamente alla sua opera, non solo il diritto di pubblicazione o, genericamente, di utilizzo, ma tutta una serie di possibilità fra loro distinte, ed autonomamente esercitabili. Si tratta di un diritto sancito all'articolo 12 della Legge, ed in quelli seguenti. In sostanza, il fotografo può, legalmente, cedere il diritto di riprodurre in tante copie un'immagine (art.13), senza che necessariamente debba cedere anche il diritto di usare economicamente tali copie (art. 17); oppure, può cedere il diritto all'utilizzazione economica ed alla pubblicazione, riservandosi in toto il diritto a pubblicare le sue opere in raccolta (art.18). Ancora: può vendere il diritto alla riproduzione dell'immagine, riservandosi la possibilità di elaborarla e di vendere i diritti su questa elaborazione (sempre art. 18). Tutti questi aspetti, su cui torneremo diffusamente nel corso della sezione, sono aspetti del diritto d'autore fra loro completamente indipendenti (art.19), che vengono ceduti in blocco spesso solo per disinformazione. Attenzione, però: nel caso di lavori eseguiti su commissione la cessione completa dei diritti può avvenire automaticamente e senza che il fotografo intenda attivamente fare ciò.

LE SEMPLICI FOTOGRAFIE

Abbiamo dunque visto che le immagini fotografiche non contenenti elementi creativi non possono essere protette come opere d'Autore; per completezza di trattazione dunque, la Legge riporta le indicazioni del Capo 5, Titolo 2, che indica come comportarsi dinanzi alle immagini fotografiche non creative. Il testo dell'articolo 87, che dovrebbe servire come definizione, fa sorridere qualsiasi professionista dell'immagine. La descrizione, volenterosa negli intenti dei Legislatori, è

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infatti estremamente fumosa, indicando come "fotografie" (e dunque non "opere" creative) testualmente: "le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo". Praticamente: tutto. In realtà, la descrizione si contrappone a quella dell'articolo 1, che parla di opere dell'ingegno di carattere creativo. In sostanza, l'affermazione vuole essere: sono semplici fotografie tutte le immagini fotografiche che non contengano altro che la riproduzione della realtà, pari pari, senza interventi od interpretazioni creative. Quello che più ci interessa, comunque, non è la forma della definizione, quanto il regime a cui vengono ad essere soggette le immagini descritte come "fotografie" e non elevabili al rango di "opere". Per una prima trattazione, basterà evidenziare questi punti: se si è in presenza di "fotografie" e non di "opere creative": 1) In assenza di accordi scritti, i diritti di utilizzo delle immagini commissionate passano automaticamente e completamente al cliente, che ha diritto anche al possesso del negativo (art. 88). 2) Sempre in assenza di diversi accordi scritti, è sufficiente cedere il negativo al cliente perché questi acquisisca per Legge tutti i diritti di sfruttamento economico dell'immagine (art.89). Due esempi che si commentano da soli: al di fuori della sfera di protezione particolare riservata alle immagini "opere creative", la Legge è di ben scarso aiuto al fotografo, a cui invece tende pericolosi tranelli in caso di disinformazione.

LA DURATA DELLA PROTEZIONE

Molto riassuntivamente: a) Le fotografie creative vengono protette per 70 anni dalla data di morte dell’autore. Questo significa che non è più possibile, come prima, contare su di una data precisa da cui le immagini sono da considerarsi di pubblico dominio. b) Le fotografie che non recano traccia di creatività od interpretazione - tecnica o compositiva - restano protette

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per vent’anni dalla data di produzione o dalla prima pubblicazione. c) Non esiste più il prolungamento di 6 anni per le opere prodotte prima della guerra.

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2- MENZIONE DEL NOME DELL’AUTORE

IN DUE PAROLE

Il nome del fotografo che abbia realizzato un’immagine con connotati interpretativi va sempre citato, per obbligo di legge (estensione introdotta dal Dpr 19/79, articolo 20 e seguenti della citata legge 633/41). Nel caso in cui, invece, l’immagine sia una “semplice fotografia” – vedi descrizione nelle pagine precedenti – l’obbligo alla citazione del nome può derivare da un accordo fra le parti, ma non è previsto automaticamente per legge. Poiché le consuetudini commerciali spesso non sono completamente parallele al disposto di legge, la soluzione migliore è il prevedere espressamente i termini dell’accordo, anche su questo aspetto, fra fotografo ed utilizzatore. Nel caso di foto creative, tali accordi possono essere modificati dall’autore anche dopo averli sottiscritti.

LA CITAZIONE DELL'AUTORE PER LEGGE

Citare il nome del fotografo: non si tratta di puntiglio, di orgoglio personale o di desiderio di notorietà. Tuttavia, la richiesta del fotografo di indicare chiaramente il proprio nome, come autore, nei vari utilizzi delle immagini viene spesso accolta come un capriccio, una richiesta dettata dalla vanità. Anche se, nella maggior parte dei casi, il fotografo chiede la menzione del proprio nome unicamente perché reputa che ciò sia una sorta di promozione della sua attività, in realtà il discorso potrebbe avere ben altro spessore. E l'articolo 8 della Legge a enunciare un dettame che è impossibile ignorare: "E reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi è in esso indicato come tale nelle forme d'uso". E chiaro che l'importanza della citazione è tutt'altro che marginale, dato che viene posta in discussione addirittura l'attribuzione della paternità dell'opera. Se venisse indicato

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un nome errato o fasullo, occorrerebbe provare il contrario, per correggere l'abuso derivante, e cioè l'attribuzione della paternità e dei diritti ad altra persona. Sempre nell'articolo 8 leggiamo della validità anche dello pseudonimo, o nome d'arte, come citazione legittima ed identificativa; vale la pena di ricordare in margine che lo pseudonimo deve essere pubblicamente noto, affinché abbia un qualche valore.

LA PATERNITÀ DELL'OPERA, CITAZIONE OBBLIGATORIA

E stato con l'aggiornamento della Legge (di per sé datata 1941) che, nel 1979, si è conferita una maggiore dignità all'opera fotografica. Così, grazie all'articolo 20 della Legge nella sua attuale forma, l'utente dell'immagine è tenuto ad indicare sempre l'autore nelle forme di utilizzo. Non solo. All'articolo 21 troviamo un'affermazione che dà particolare forza alla posizione dell'autore; vi si sancisce, infatti, che anche a dispetto di un differente precedente accordo, l'utente della fotografia è obbligato alla citazione dell'autore, quando questi lo desideri. L'autore ha anche il diritto di impedire modifiche ed alterazioni all'opera (art.20). Una puntualizzazione in questo senso. Molti fotografi suppongono di poter intervenire, in nome di questo articolo, contestando anche le minime varianti e le modifiche minori: un riquadro dell'immagine rifilandone i bordi, la cattiva stampa, il passaggio in B&N di una foto a colori, l'inserimento di un titolo. Attenzione: la Legge indica che il fotografo può opporsi a "qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione e ad ogni atto a danno dell'opera stessa che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione". Dunque, non contestazioni in semplici fatti minori di gusto o sensibilità: il testo parla di modifiche che possano essere lesive dell'onore o della reputazione del fotografo, non di variazioni che egli possa non gradire appieno. Quando, invece, si sia accettata (per iscritto) la realizzazione di una modifica alla propria fotografia, non è

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più possibile ritrattare la concessione (art.22). Questi diritti, detti diritti morali, sono inalienabili. Non possono essere venduti, non vengono ceduti con i diritti di utilizzo economico. Così, anche se il cliente avesse sostenuto le spese per la realizzazione dell'immagine, acquistato tutti i diritti in ogni campo, e fosse divenuto in tal modo proprietario dell'originale, permarrebbe sempre la possibilità, per il fotografo, di pretendere la citazione del suo nome come autore (art.20).

QUANDO TERMINA L'OBBLIGO DI CITAZIONE DELL’AUTORE

Mai, per le fotografie "opere creative". Nonostante il fatto che i diritti di sfruttamento economico dell'immagine decadano dopo 70 anni dalla data di morte dell’autore, il diritto ad essere riconosciuti come autori dura per sempre, e dopo la morte dell'autore è propagabile ai discendenti ed ascendenti in linea diretta, senza limiti di tempo. Per le "semplici fotografie" il problema non si pone: non esiste alcun obbligo alla citazione dell'autore, né durante il diritto di sfruttamento economico (di soli 20 anni), né tantomeno dopo. L'unico caso, per queste immagini, che richiede obbligatoriamente la citazione dell'autore è quello nel quale si sia riprodotta una fotografia ad uso di antologie scolastiche (art.91), o riprendendola da una pubblicazione (artt.65 e seguenti).

OPERE COLLETTIVE: CHI VIENE CONSIDERATO AUTORE

A proposito di attribuzione della paternità delle opere, vanno ricordati due casi particolari, nei quali entrano in gioco più di una persona: a) L'opera editoriale, libraria, espositiva, ecc, intesa come raccolta autonomamente gestita di altre opere. b) L'opera fotografica eseguita collettivamente, cioè firmata da uno studio fotografico e non dal singolo. a) Quando viene realizzata una raccolta di fotografie e

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testi come potrebbe essere un numero di una rivista, un libro fotografico, ma anche una multivisione, una mostra itinerante, ci si trova dinanzi ad una sorta di diritto d'autore a "scatola cinese". Infatti, fermo restando il diritto esercitabile da ogni autore sulle sue singole opere che compongono la raccolta (fotografie e testi), la persona che ha curato il coordinamento e l'assemblamento di questi elementi in un tutt'uno organico è, a sua volta, titolare del diritto d'autore sull'opera nel suo insieme (art.3). Su di una multivisione, dunque, o su di un libro fotografico, esistono due livelli di diritti: quelli propri delle persone che hanno realizzato le singole immagini, e quello - relativo all'opera finale nel suo insieme - spettante al coordinatore di quell'opera. Dunque, il fotografo non diviene unico depositario dei diritti derivanti dalla raccolta di una parte delle sue immagini, dato che esiste un ulteriore livello "esterno" di diritto d'autore sull'opera nel suo complesso. b) Un aspetto solitamente ignorato ma da tenere in attenta considerazione è il fatto che un'immagine fotografica realizzata da uno studio fotografico e pubblicata sotto quel nome comune, genera un diritto d'autore distribuito fra tutti i soci dello studio, secondo le proporzioni stabilite dall'atto costitutivo (a meno che non si stilino diversi accordi scritti). Ciascun socio dello studio, dunque, è coautore della fotografia, e può opporsi alla pubblicazione ed all'utilizzo della stessa (art.10). Quando non si desideri questa "attribuzione collettiva" è possibile far indicare, come autore dell'immagine, il binomio: "Studio fotografico XYZ - immagine di: Autore"; in tal modo, per effetto del già citato art.8, l'indicazione è sufficiente ad attribuire la corretta paternità.

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3 – PROTEGGIBILITÀ DELLE IDEE

IN DUE PAROLE

In linea di massima, le idee in sè non sono proteggibili, in nessuna legislazione mondiale, mentre si possono proteggere le opere realizzate. Si può invece procedere contro un rifacimento della foto (plagio) o contro la riprodione indebita della stessa.

L’IDEA IN SÈ NON È PROTEGGIBILE.

Le idee che stanno dietro alle immagini fotografiche ed alle campagne pubblicitarie sono proteggibili solo nella loro concreta realizzazione, ma non come concetti astratti. Il dubbio nasce dinnanzi alla constatazione, innegabile, che spesso nel mondo delle immagini si tende ad ispirarsi in maniera anche piuttosto cospicua ai lavori altrui. Così, osservare attentamente un'immagine fotografica o grafica, ed utilizzarne anche abbondantemente degli spunti per rifare immagini similari appare un'operazione all'ordine del giorno. L'operazione appare normale per chi la compie attivamente (chi si "documenta" guardando il lavoro altrui), mentre risulta assai meno piacevole ed accettabile per chi aveva realizzato la prima versione dell'opera che poi funge da elemento ispiratore di altri. Situazione analoga è quella che si verifica dinnanzi ad un'idea che sottende la realizzazione di uno spot pubblicitario. Ora, la lecita domanda è questa: fino a che punto operazioni di questo genere sono ammissibili? In altre parole, fino a dove ci si può spingere nell'ispirarsi a lavori altrui, e quando è possibile ribellarsi ad operazioni di "robbery" da parte di altri? Il problema è molto meno semplice di quanto non si potrebbe desiderare. Infatti, il nodo della questione sta nel fatto che per proteggere qualcosa la legge ha bisogno di un elemento concreto a cui fare riferimento; ora, mentre le opere effettivamente e concretamente realizzate sono

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un'espressione concreta, e proteggibile, del pensiero, l'idea in sè stessa è molto meno definibile e, di fatto, meno proteggibile. Come se non bastasse, nel caso delle pure "idee" resta sempre il dubbio della priorità con cui tali idee sono state effettivamente partorite; mentre è possibile determinare quando è stata realizzata in specifico un'opera, resta praticamente impossibile determinare CHI ha avuto una determinata intuizione e QUANDO la ha avuta. Il fatto di depositare presso un notaio, o presso la SIAE, una descrizione dell'idea è cosa ininfluente. Chi mai potrebbe garantire che quell'idea depositata non era in realtà stata prima copiata da qualcun'altro? Chi mai potrebbe garantire che la persona che ha depositato l'idea rivendicandola come sua, in realtà non l'aveva carpita ad un amico, chiaccherando a cena con lui la sera precedente?. Nessuno, appunto. In realtà, occorre attirare l'attenzione sul fatto che il complesso di norme che regolamenta il diritto d'autore è pensato, per tutte le legislazioni anche internazionali, al fine di proteggere le opere ultimate, e non l'idea che ne sta alla base. Questo significa che la fotografia, l'immagine o comunque l'opera non ancora realizzata NON può essere protetta, ed anche che il fatto di ispirarsi ad opere già realizzate, senza peraltro copiarle pedissequamente o plagiarle, nella maggior parte dei casi non è azione perseguibile. Così, il timore di molti trova un'effettiva corrispondenza nella realtà: lasciare in visione delle immagini in una agenzia pubblicitaria, o presso il cliente, effettivamente apre la strada alla possibilità che il cliente si "ispiri" a tali immagini, senza che poi nulla sia dovuto, e senza che la cosa possa essere impedita. Alla stessa stregua, ispirarsi anche in maniera determinante ad uno spot visto passare su di un canale straniero, è in sè operazione di fatto non perseguibile, a meno che non si sconfini nel rifacimento di quel filmato. Oltretutto, l'eventuale diversità dello Stato aggiunge notevoli problemi logistici, e relativi costi, all'azione legale già di per sè incerta. D'altronde, il creativo d'agenzia ed il fotografo stesso si

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ispira come crede al lavoro dei suoi colleghi. La legislazione resta approssimativa non tanto per un difetto della legge in sé, quanto per un'oggettiva natura molto sfumata del problema.

SI PUÒ FARE QUALCOSA PER I FURTI DI IDEE?

Allora, nulla da fare sul piano dei furti di idee? Certamente si, qualcosa è fattibile, ma con dei limiti. Esistono, come è evidente, dei casi effettivamente di non semplice soluzione, ma per ogni caso incerto se ne verificano centinaia molto ben identificabili, nel senso che è possibile definire a priori e con ragionevole certezza se l'ispirazione tratta da un'altra opera è cosa lecita o meno. Vediamo nel dettaglio. 1) Certamente, è illecito il caso in cui si riproduce un'immagine, un disegno, uno spezzone. È quel tipo di operazione che compie, ad esempio, un editore quando pubblica un'immagine senza autorizzazione, o un cliente quando utilizza un'immagine senza avere pagato il fotografo. Anche l'impiego di un passaggio filmico duplicato abusivamente rientra in questo caso, come l'acquisizione per via elettronica di una fotografia od un disegno. L'illecito deriva dal fatto che l'immagine viene duplicata, sfruttando un diritto - appunto quello di riproduzione - che appartiene all'autore e che, per passare al cliente, deve essere autorizzato, a pagamento o gratuitamente. 2) Certamente si è dinnanzi ad un illecito quando un operatore utilizza immagini altrui, millantandone la paternità morale. Si tratta delle situazioni in cui il fotografo od il creativo - e ne esistono - raccolgono immagini qua e là da cataloghi e riviste e le inseriscono nel loro portfolio, dichiarando che si tratta di loro lavori, quando in realtà ciò non è vero. In questo caso, si tratta di usurpazione dell'opera. Evidentemente, si tratta di un'operazione fuori legge. Tuttavia, date le probabilità minime di essere colti in fallo, alcuni personaggi scorretti adottano questo sistema per rimpinguare il proprio portfolio, aggiungendovi quelle immagini stampate che spesso il cliente vuole vedere a dimostrazione della credibilità professionale del fotografo,

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o filmati che siano testimonianze della propria capacità organizzativa. Fintanto che l'operazione resta circoscritta in questi ambiti, si tratta di una scorrettezza molto negativa sul piano morale, ma che non implica concreti danni per nessuno, a patto che l'"usurpatore" sia effettivamente in grado di realizzare immagini equivalenti a quelle "usurpate". Per alcuni, è semplicemente un modo per scavalcare quella fase di stallo in cui i clienti chiedono di vedere dei lavori pubblicati, per poter affidare qualche pubblicazione. Il gatto, così, si morde la coda. Il sistema è comunque sconsigliabile. Oltre ad essere cosa scorretta moralmente, alle poche probabilità di essere scoperti fa da contraltare il grave peso della squalificazione che deriverebbe dalla scoperta del gioco. 3) Certamente si tratta di un illecito la situazione nella quale, partendo da un'immagine o da un'idea altrui, si realizza un rifacimento pedissequo dell'opera a cui ci si rifà. In questo caso si parla di "plagio". Per "plagio" si intende il rifacimento ad un altra opera fotografica, o ad un'altra idea pubblicitaria, appropriandosi, di questa, non tanto e non solo di un generico elemento ispiratore, quanto proprio della cosiddetta "forma" dell'opera stessa, imitandola in maniera scorretta. È il caso, cioè, in cui il rifacimento ricalca anche l'aspetto esteriore dell'immagine o l'organizzazione materiale del filmato. 4) Molto più delicato è il caso, invece, in cui dall'osservazione di un'opera altrui sia scaturita una nuova idea, in qualche modo collegata, anche conseguentemente, all'idea originaria, senza che tuttavia ci sia un vero e proprio rifacimento dell'opera di partenza. Le discussioni e le diatribe in giurisprudenza hanno tentato di sezionare i parametri delle opere creative, per giungere ad enucleare quale porzione fosse riprendibile liberamente e quale dovesse essere protetta dal diritto d'autore. L'operazione di chiarificazione è riuscita parzialmente; da un lato, infatti, si è giunti ad una certa suddivisione teorica; dall'altro il problema è solo spostato un pò più a valle, dal momento che resta il problema di decidere, di volta in volta, se l'elemento incriminato rientri in una

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categoria o nell'altra; il che è sempre cosa ardua a dimostrarsi. Inizialmente si è semplicemente ipotizzata la distinzione fra la "forma" dell'opera ed il suo "contenuto". Secondo questa distinzione, si potrebbe riprendere il contenuto dell'opera, ma non la forma con la quale tale contenuto è stato espresso. A questa suddivisione oggettivamente un pò troppo spartana si è in seguito aggiunto il concetto di "forma interna", di "forma esterna" e di "contenuto"; la prima e la seconda sarebbero protette (rispettivamente, il modo con cui sono presentate le idee, e lo stile che sottende tale tecnica), mentre il contenuto resterebbe non difendibile. Questo ultimo caso determina, chiaramente, tutti i casi di possibili contenziosi. L'oggetto del contendere resta indefinito, e resterà sempre tale: per tutte le situazioni non immediatamente distinguibili, finisce per pronunciarsi un giudice, se non si perviene ad un accordo in caso di contestazione. Un criterio abbastanza valido per individuare - a grandi linee - se si tratti o meno di plagio è quello di valutare la riconoscibilità dell'opera o fotografia originaria in quella derivata. Se la maggior parte delle persone, non influenzate a parte, riconoscono nella seconda immagine i tratti essenziali della prima immagine, con ogni probabilità (ma non certezza) si tratta di plagio. Normalmente, tuttavia, in questi casi finisce con l'avere ragione... chi può pagare l'avvocato migliore. 5) Il rimaneggiare e rielaborare fisicamente (in camera oscura o a computer) un'immagine, reinterpretandola, non è comunque un'operazione che possa essere vista come semplice ispirazione. Il diritto all'elaborazione creativa è infatti un diritto esplicitamente sancito dalla legge sul diritto d'autore, e di proprietà originaria di costui. Se lo desidera, il fotografo autore può poi vendere tutti i diritti, compresi quelli di elaborazione; ma se non lo fa, questi restano in capo a lui, e solo lui può elaborare creativamente le sue immagini, oppure concedere o negare ad altri il permesso di farlo. In questo senso, l'intervento "fisico" di rimaneggiamento di

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immagini altrui resta sempre, e con certezza, un illecito perseguibile.

LE SITUAZIONI RIVENDICABILI E NON

Alcuni chiarimenti sui termini legati all’argomento ed utilizzati in questo commento a) Il termine "riproduzione illecita" è abbastanza immediato da non richiedere particolari spiegazioni. È quel tipo di operazione che compie, ad esempio, un editore quando pubblica un'immagine senza autorizzazione, o un cliente quando utilizza un'immagine senza avere pagato il fotografo. b) Per "usurpazione" si intende l'appropriazione e l'attribuzione indebita della paternità di un'immagine. Il fotografo - e ne esistono - che raccoglie immagini qua e là da cataloghi e riviste e le inserisce nel suo portfolio, dichiarando che si tratta di suoi lavori, quando in realtà ciò non è vero, "usurpa" il diritto d'autore dell'effettivo autore fotografo. c) Per "plagio" si intende il rifacimento ad un altra opera fotografica appropriandosi, di questa, non tanto e non solo di un generico elemento ispiratore, quanto proprio della cosiddetta "forma" dell'opera stessa, imitandola in maniera scorretta. Restano quindi tre “zone”: Una zona che chiameremmo "nera", illecita, alla quale si riferiscono tutti i veri e propri plagi, che sono rifacimenti pedissequi e con imitazione servile dell'opera. In sostanza, tutte le immagini che sono quello che chiunque definirebbe una "scopiazzatura". Una zona "bianca", opposta, a cui corrispondono tutte quelle operazioni per le quali ci si ispira al lavoro di altri, traendone motivi di spunto anche diffusi, ma senza plagiare il lavoro altrui. Ed infine, la zona "grigia", che resterà sempre tale: né nero, né bianco, per tutte le situazioni non chiaramente distinguibili, e sulle quali finisce per pronunciarsi un giudice, se non si perviene ad un accordo in caso di contestazione. Un valido criterio per individuare - a grandi linee - se si

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tratti o meno di plagio è quello di valutare la riconoscibilità della fotografia originaria in quella derivata. Se la maggior parte delle persone, non influenzate a parte, riconoscono nella seconda immagine i tratti essenziali della prima immagine, con ogni probabilità (ma non certezza) si tratta di plagio. Normalmente, in questi casi ha ragione chi può pagare l'avvocato migliore.

ALTRI CONCETTI LEGATI ALLA PROTEZIONE DELLE IDEE “Brand” È un elemento, solitamente un concetto in senso lato ma anche un nome, un marchio, un’immagine, e la combinazione di questi, che possano distinguere in modo “forte” ed univoco un prodotto od un servizio. “Foto Alinari”, “TAU Visual”, “Kodak” - ma anche “Coca Cola” - ne sono esempi. Il nome di un “brand” a cui sia stata data una protezione tramite registrazione si chiama “marchio registrato” o “trademark”. “Brevetto” Niente a che vedere con la proteggibilità delle fotografie e delle idee di immagini. Si tratta di una forma di protezione intellettuale mediante registrazione, garantita (con regole diverse a seconda degli Stati) all’insieme di caratteristiche di una invenzione che habbia carattere di novità ed innovazione rispetto a quanto già esistente. “Contraffazione” È il termine che descrive l’operazione che tende a generare volutamente confusione fra un prodotto originale ed uno che lo imita. Non si applica alla fotografia. “Convenzione di Berna” È ill trattato multilaterale sulla protezione del copyright firmato nel 1886 a Berna (Svizzera), e poi rivisitato più volte, fino alla stesura attuale del 1971, ed ora (dal 1996) inglobato nella conferenza dell'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (WIPO). La convenzione stabilisce i diritti morali di attribuzione e integrità, oltre che certi diritti economici esclusivi relativi alla riproduzione di un'opera. “Copyleft”

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Richard Stallman nel 1984 conia questo termine, contrapposto a “copyright”, per intendere un bene intellettuale che spontaneamente venga posto a libera disposizone degli utenti, purchè non lo utilizzino per finalità commerciali e purchè, a loro volta, lo pongano a libera disposizione degli altri utenti, alle stesse condizioni. “Proprietà Intellettuale” La proprietà intellettuale è riferita in generale alle idee creative che possano avere un valore commerciale. La proprietà intellettuale si divide in due categorie: a) la proprietà industriale - che include le invenzioni brevettate, i marchi registrati (trademark), il design industriale, e l’indicazione geografica tipica; b) il copyright - che include tutte le opere artistiche come la fotografia, la prosa, la poesia, i testi teatrali, le opere musicali, i disegni, i dipinti, e le sculture.

DIRITTI NELLE IMMAGINI ED ELABORAZIONI DIGITALI

Il problema di fondo è questo: partendo dal presupposto che è fisicamente possibile effettuare profonde modifiche ed elaborazioni sulle immagini fotografiche, quali diritti vanno rispettati, e quali nuovi diritti si generano su queste nuove immagini? E cioè: è possibile, ed in che misura, utilizzare immagini altrui per realizzare delle elaborazioni elettroniche o fotografiche, e la nuova immagine a chi appartiene? Prima di dare una risposta nel dettaglio a questo problema, è indispensabile chiarire un paio di punti basilari. Quando un creativo qualsiasi (fotografo, disegnatore, operatore video) realizza un'immagine creativa "ex novo", acquisisce un duplice tipo di diritto: un diritto morale (che contiene il diritto alla citazione del nome), ed un diritto patrimoniale, cioè la possibilità di sfruttare economicamente questo suo lavoro, o di venderlo ad altri. E questo è noto ai più. Quello che si sa meno frequentemente, tuttavia, è che la legge prevede (agli articoli da 12 a 19) una serie di diritti economici DISTINTI gli uni dagli altri: diritto di pubblicare, di riprodurre, di diffondere a distanza, di commerciare, di

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elaborare, di antologizzare, di modificare la sua opera. Ciascuno di questi diritti è indipendente, e può essere oggetto di separate contrattazioni, in caso di vendita di qualche diritto d'uso. E qui si entra nel vivo del discorso. Grazie a quanto previsto da questi articoli, quindi, chi ha realizzato un'immagine creativa gode di un esplicito diritto all'elaborazione ed alla modifica: un diritto autonomo, che può essere ceduto ad altri (ad esempio, quando si cedono tutti i diritti) oppure no. Quando viene ceduto, supponiamo, il diritto di pubblicazione (ad esempio ad una rivista), o quando si cedono tutti i diritti di riproduzione per impieghi pubblicitari l'autore NON ha ceduto automaticamente anche il diritto di rielaborazione, che resta a lui. In sostanza, o l'autore cede TUTTI i diritti, senza altra distinzione (ed in questo modo vende anche il diritto di rielaborazione), oppure quel diritto in specifico non è stato venduto, e quindi nessuno, nemmeno il cliente che ha acquistato gli altri diritti, ha la possibilità di rielaborare l'immagine in questione. Men che meno, ovviamente, questo diritto compete a chi - riproducendo l'immagine da una rivista, un poster, una banca dati, una cartolina - la utilizzi per sue elaborazioni, anche se creative ed anche se stravolgono l'immagine di partenza. Tutti sappiamo come sia una consuetudine molto diffusa quella di "rubare" particolari di altre immagini per utilizzarle all'interno di elaborazioni. Un classico, in questo senso, sono i fondali (cieli, nuvole, fondi colorati), avendo la ragionevole sicurezza che sia molto difficile l'identificazione della foto di partenza. Come è abbastanza evidente, in ogni caso, si tratta di un'illecito. Illecito in un certo senso "veniale", in quanto arricchimento senza causa e lesione di un diritto patrimoniale collaterale, quando si rubacchiano i fondali, o porzioni insignificanti (ma sempre illecito perseguibile); una lesione più ampia (sia diritto patrimoniale che diritto morale) quando si riproducono immagini di natura interpretativa, anche se per rielaborarle. Sul piano legale, quindi, per potere elaborare un'immagine

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qualsiasi, od un particolare, occorre avere in qualche modo acquisito anche lo specifico diritto di elaborazione, il che avviene normalmente in tre soli casi: a) quando l'autore vende le sue immagini realizzate su commissione senza specificare la destinazione d'uso ceduta; b) Quando la cessione viene effettuata indicando in esplicito la cessione di tutti i diritti, senza altra indicazione. c) Quando l'immagine è caduta in pubblico dominio (attualmente, 70 anni dalla morte dell’autore per le opere fotografiche creative, oppure 20 anni per le fotografie non creative). In tutti gli altri casi, la riproduzione delle immagini senza assenso dell'autore è illecita. Va infine evidenziato un aspetto abbastanza importante: quando qualcuno esegue un'elaborazione creativa, la nuova immagine realizzata genera un suo nuovo diritto di autore e di utilizzo. Cioè, FERMI RESTANDO i diritti dell'esecutore dell'immagine di partenza, chi realizza l'elaborazione creativa produce una nuova opera, distinta dalla precedente. Si tratta di un diritto d'autore a "scatola cinese": il primo autore ha tutti i diritti, in origine; tuttavia, se vende anche il diritto di elaborazione (cedendo indistintamente i diritti), chi avesse in un secondo momento effettuato un'elaborazione creativa genera una nuova ed indipendente opera, autonoma in tutto e per tutto da quella di partenza.

ASPETTI FISCALI

FOTOGRAFIA COME CESSIONE DEL DIRITTO D’AUTORE

La cessione ai fini fiscali di una foto come cessione del diritto d’autore non è, nel senso tecnico, una configurazione di attività, ma rappresenta una formula di descrizione fiscale per molti versi conveniente, anche se applicabile solo in alcuni specifici casi, e non al di fuori di questi. Come tutti sappiamo, quando un’immagine viene ceduta per fini editoriali o pubblicitari (in pratica, per essere

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riprodotta in molti esemplari) la soluzione migliore è quella di venderne il diritto d’uso detto anche diritto di riproduzione. Vendendo “la fotografia”, infatti, si cedono, spesso involontariamente, tutti i diritti ad essa collegati. Piuttosto che vendere l’immagine, è meglio concedere i diritti di utilizzo anche per lunghi o lunghissimi periodi (anche 10 anni), senza tuttavia che il cliente creda di acquistare le immagini creative così come si acquista del legname od un rubinetto. Questa operazione corrisponde ad una cessione limitata del diritto d’autore: concretamente, si tratta del diritto che un autore di fotografie ha di far usare ad altri le sue opere. Questo genere di cessione corrisponde civilisticamente ad una cessione di un diritto d’autore. Il fatto che la cessione del diritto d’autore delle fotografie fosse descrivibile anche fiscalmente come tale, con le semplificazioni che ne conseguono, è stato oggetto di un vuoto normativo durato 18 anni. In risposta ad un quesito posto al Ministero delle Finanze da TAU Visual, il Ministero stesso ha recentemente diramato una Risoluzione Ministeriale (la 94/E del 30 aprile 1997) che chiarisce finalmente la posizione del Fisco su questo argomento, rimasto oggetto di dubbio tanto a lungo, e cioè dall’introduzione della fotografia fra le opere protette a pieno titolo dalla legge 633/41 sul Diritto d’Autore. Nel 1977, infatti, il Ministero aveva escluso la possibilità di applicare alle fotografie il trattamento fiscale agevolato riservato alle opere del diritto d’autore, perché la fotografia veniva vista solo come opera di “serie B”. Nel 1979, però (cioè due anni dopo quel parere del Ministero delle Finanze) la Legge sul diritto d’Autore cambiava, introducendo anche la fotografia, se creativa, fra le opere protette a pieno titolo. Così, si era venuto a creare un vuoto interpretativo, stante che l’unico parere ufficiale dello Stato non era più attuale. L'Associazione Nazionale Fotografi Professionisti TAU Visual ha dunque rivolto (all’inizio del 1995) un’istanza di conferma interpretativa, in risposta alla quale, dopo un lungo iter all’interno del Ministero, alla Siae ed

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all’Avvocatura di Stato, è stata diramata la Risoluzione 94/E del 30/4/97, che conferma come per le fotografie creative - ma solo per queste - sia applicabile il regime di esclusione Iva.

QUANDO È IPOTIZZABILE FISCALMENTE LA CESSIONE DEL DIRITTO D’AUTORE

Innanzitutto, un chiarimento di base: per certo, questa soluzione NON può essere applicata per immagini pubblicitarie o commerciali (quindi, solo destinazioni editoriali). Inoltre, è applicabile solamente da parte di liberi professionisti, o da fotografi che cedano tale diritto come persone fisiche, e cioè al di fuori della loro attività di imprenditori fotografi. Nel caso dell’impresa, le cessioni del diritto d’autore vengono attratte nel normale regime IVA ed Irpef. Si tratta di un regime molto semplificato (fuori campo IVA, imponibile Irpef per il solo 75% , ed esente sia dalla contribuzione Inps come artigiani, sia dal contributo che pagano i professionisti). Occorre, infine, che la cessione del diritto d’autore appaia evidenziata per iscritto fra le parti. Riassuntivamente, quindi, tale regime è applicabile in questi casi: A) Impieghi solo editoriali, non commerciali o pubblicitari. B) Cessione effettuata da un professionista, o da persona fisica (al di fuori dell’attività di un’impresa) C) Immagini creative. D) Accettata per iscritto dal cliente. Se sussistono questi requisiti, la prestazione viene descritta non con una fattura IVA, ma con una semplice ricevuta, con valore fiscale, redatta su carta libera in due copie, con i dati normalmente riportati in fattura, ma con numerazione a sé stante, e cioè non all’interno della numerazione di eventuali fatture. Sull’originale si applica una marca da bollo su originale, ed indicando esclusione IVA ex art. 3 DPR 633/72. Questi redditi vanno indicati nell’apposito quadro di redditi di lavoro autonomo (cioè separatamente da quelli di un’attività di impresa).

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Le semplificazioni di tale regime sono così riassumibili: a) Alla prestazione non viene applicata IVA. b) L’imponibile Irpef scende al 75%. Cioè, su 1.000 euro di reddito, sono imponibili 750 euro. La quota restante è detratta come deduzione forfaittaria per le spese di produzione dell’opera. La ritenuta d’acconto è del 20% (dal 1998) sul 75% (cioè, nell’esempio, 20% di 750 euro). Attenzione, però: questa deduzione forfaittaria non permette di dedurre anche delle spese analiticamente. c) Il reddito non è soggetto al contributo INPS. Un chiarimento va fatto per quanto concerne l’applicabilità limitata alla persona fisica. Perché sia possibile applicare il regime agevolato, la cessione del diritto d’autore ai fini fiscali deve essere effettuata al di fuori di un’impresa commerciale. Questo significa che la cessione deve essere fatta o da un fotografo libero professionista (vedi Risoluzione Ministero delle Finanze 129/E 17 luglio 1996), oppure dal fotografo titolare di un’attività di impresa, che fattura le normali prestazioni di servizi (produzioni, immagini di matrimonio o di catalogo, immagini non creative) come impresa, mentre cede come persona fisica (a proprio personale nome) il diritto d’autore delle immagini creative, nei casi indicati in questo testo. Queste cessioni vanno descritte fuori campo iva e, quindi, senza fattura iva, ma con ricevuta su carta semplice, e vanno dichiarate separatamente dall’eventuale reddito di impresa. Vediamo qualche esempio concreto di applicazione di tale regime. POSSONO rientrare nel regime agevolato (purché cedute dal fotografo come persona fisica, o libero professionista): 1) Opere fotografiche intere destinate alla realizzazione di fotolibri. Ad esempio, un ampio servizio di cento, duecento immagini destinate alla realizzazione di un libro fotografico su di una città, un mestiere, un personaggio, un tema particolare, eccetera. 2) I servizi fotografici creativi proposti dall'autore alle riviste, per una pubblicazione (od una serie di pubblicazioni).

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3) Le immagini di chiara matrice creativa, cedute per pubblicazioni di qualsiasi genere, fatta eccezione per gli impieghi commerciali e pubblicitari. 4) Le immagini di chiara matrice creativa, cedute in copia ai privati che le acquistino (ad esempio, in occasione di mostre, esposizioni, eccetera). NON POSSONO invece essere considerate cessioni di diritto d'autore, in quanto certamente prestazioni di servizi: 1) Le fotografie non creative, solo documentative e descrittive, e quindi classificate come: semplici fotografie. 2-) Le fotografie, anche realizzate con apporto creativo, destinate alla realizzazione di stampati promozionali, commerciali, pubblicitari. 3) I servizi, anche creativi, commissionati esplicitamente ed in modo comprovato dalle testate clienti. 4) Le fotografie, anche con impronta relativamente creativa, di matrimonio, cerimonia e similari, in quanto chiaramente prestazione di servizio alla persona. È in un certo senso ridiscutibile, invece, il caso del ritratto personale, in studio od in esterni, che andrebbero valutate di caso in caso. Per prudenza, tuttavia, nessuna di queste prestazioni tipicamente artigianali dovrebbe mai essere fatta passare come licenza o cessione di diritto d'autore. Anche il dr. Giuseppe Conac, già direttore regionale delle Entrate per la Lombardia, in risposta ad un quesito dell’Ordine dei Giornalisti ha, tempo addietro, confermato l’assimilazione delle prestazioni fotogiornalistiche alla cessione di diritto d’autore. (Il testo della risposta di Conac è il seguente): (...) A parere di questa Direzione, conformemente a quanto affermato dal Ministero delle Finanze, tutte le volte che si realizza la cessione di un’opera dell’ingegno di carattere creativo, tutelata e disciplinata dalle precitate norme (legge 633/41, ndr) il relativo compenso costituisce reddito rientrante nella previsione dell’art. 49, comma 2, lettera b), T.U. II. RR. Considerato che l’articolo 2575 C.C. prevede che formano oggetto del diritto d’autore le opere dell’ingegno di carattere creativo “qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”, si ritiene che gli stessi criteri siano applicabili

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alle cessioni delle opere dell’ingegno del giornalismo telecinefotografico, prescindendo dal tipo di supporto utilizzato (pellicola cinematografica, piuttosto che pellicole fotografiche o supporto cartaceo semplice). (...) Si ricorda, in particolare, che la cessione del diritto d’autore deve risultare da una contrattazione scritta fra le parti (art. 2581 C.C e art. 110 legge 633/41).

LA RISOLUZIONE MINISTERIALE 94/E del 30 aprile 1997

Riportiamo, per brevità, lo stralcio decisivo della circolare citata che ricorda in quali casi sia applicabile il trattamento fiscale da diritto d’autore: “(…) Pertanto, alla stregua delle considerazioni esposte le cessioni da parte dell’autore di opere fotografiche offerte a terzi per l’utilizzazione economica delle stesse, non destinate a fini di pubblicità commerciale, sono da escludere dal campo di applicazione dell'IVA, trattandosi di opere protette ai sensi del capo I della legge sul diritto d’autore, così come rilevato anche con il parere fornito dalla Società Autori ed Editori; vanno invece assoggettate ad IVA, ai sensi del secondo comma n. 2 dell’art. 3 in discorso, le stesse operazioni se poste in essere da soggetti diversi dall’autore, legatario od erede. Si rileva che fuori dalle cennate ipotesi, in particolare per le cessioni di semplici fotografie, sussiste una particolare disciplina d’imponibilità IVA, non potendo le relative cessioni essere ricondotte ad alcuna delle operazioni afferenti il diritto d’autore”.

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4 – PROPRIETÀ DEGLI ORIGINALI

IN DUE PAROLE

Gli originali fotografici sono del soggetto che detiene i diritti di sfruttamento delle fotografie. Questo significa che gli originali appartengono al fotografo per “default”, e restano a lui anche dopo l’uso delle immagini se egli non ha – volontariamente od involontariamente – ceduto tutti i diritti di sfruttamento al committente. Poiché questa eventualità (cessione di tutti i diritti) può avvenire per incomprensioni o per scarsa documentazione fra le parti, è sempre fortemente preferibile pattuire per iscritto, anche se in maniera informale, quali sono gli usi delle fototografie che il fotografo cede al suo cliente.

DI CHI SONO GLI ORIGINALI DELLE IMMAGINI?

Il problema della "proprietà" dell’originale è stato ingiustamente caricato di importanza. Molti fotografi paiono concentrare l'interesse su di un aspetto del problema - appunto, la proprietà del negativo - che è in realtà un aspetto secondario, solo derivato da quello che è il punto determinante: il tipo di cessione di diritti di sfruttamento economico. In parole semplici, il problema risiede in questo; il negativo (o l’equivalente) in origine appartiene, evidentemente, al fotografo. Dato che, in sé, l'originale non ha valore, se viene ceduto ad altri, ciò avviene perché a questi si riconosce il diritto di far uso di quell’originale. In sostanza, il negativo (o un equivalente) viene ceduto alla persona che ha il diritto di farne uso, per il tempo che tale diritto permane e per gli usi che si sono concordati. Se il fotografo cede il diritto di utilizzo per la realizzazione di un catalogo, il cliente ha diritto a detenere l'originale per il tempo necessario a questo uso; per essere fiscali, se la concessione del diritto di utilizzo è della durata di un anno, il cliente potrebbe trattenere il negativo per questa durata di tempo.

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Se, invece, il fotografo cede i diritti di utilizzo senza limiti di tempo, il cliente ha diritto a trattenere il negativo per questo periodo: cioè, senza limiti di tempo. Non si tratta, dunque, di stabilire "di chi è l’originale", quanto piuttosto: "chi, in questo momento, gode dei diritti di sfruttamento economico dell'opera?". E evidente che, se il cliente acquista il diritto di utilizzo di un'immagine, scaduto il termine di sua competenza deve restituire l'originale, mezzo col quale tale diritto si esercita. Ci si trova nella stessa situazione di chi prende in affitto un appartamento per una stagione; al termine della stagione restituirà le chiavi, e non ha senso che si impunti per trattenerle. Quello che è scaduto è il diritto all'uso dell'appartamento, ed è sciocco discutere sul possesso del mazzo di chiavi. Tuttavia, in alcuni casi il cliente può giungere ad ottenere la cessione di tutti i diritti di utilizzo, praticamente senza che il fotografo se ne renda conto. La situazione è simile a quella nella quale un proprietario sprovveduto firmi l'atto di cessione di proprietà dell'appartamento, facendosi pagare l'equivalente di un solo anno di affitto. A quel punto, il cliente ha acquistato l'appartamento ed il diritto di usarlo, e anche in questo caso il problema non è tanto il fatto di possedere o meno le chiavi di quella casa, quanto piuttosto il fatto di essersi fatti imbrogliare vendendo a poco prezzo qualcosa di maggior valore.

PROPRIETÀ ORIGINALI IMMAGINI ESEGUITE SPONTANEAMENTE

Il fotografo è in origine titolare dei diritti di utilizzo dell'immagine e, di conseguenza "proprietario" dell’originale. Tutto il blocco dei diritti connessi si acquista semplicemente per il fatto di aver realizzato la fotografia (art. 6 della Legge). A differenza di altre opere creative, per le immagini fotografiche è del tutto superfluo il

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deposito di copie dell'opera presso l'Ufficio della proprietà artistica, scientifica e letteraria (art. 105). In pratica, l'autore non deve adempiere a nessuna particolare formalità per essere considerato come titolare dei diritti. Quando si reputi che potrebbe risultare difficile dimostrare il fatto di essere stati esecutori dell'opera, ci si procurino prove della paternità degli scatti, come ad esempio: a) marchiare i bordi del fotogramma b) incidere tacche di identificazione sui bordi della finestrella di esposizione delle proprie fotocamere c) effettuare foto di scena o riprese video nel caso di set complessi d) conservare i file in formato raw e) marchiare i file inserendo le proprietà di info file f) marchiare i file con sistemi di watermarking ATTENZIONE: se l’immagine viene tuttavia realizzata SU COMMISSIONE i diritti di sfruttamento e, con essi, la proprietà degli originali passano al committente nei limiti e con le finalità degli accordi. Per questo motivo È INDISPENSABILE specificare in preventivi, buoni di consegna e/o fattura QUALI SONO LE DESTINAZIONI D’USO DELLE IMMAGINI, per evitare che al committente vengano trasferiti i diritti di sfruttamento senza limiti.

DI CHI SONO GLI ORIGINALI DELLE FOTO COMMISSIONATE

Per le opere commissionate e non realizzate spontaneamente, ci si rammenti che la procedura è alquanto differente rispetto a quella vista negli altri casi. Infatti, desiderando conservare dei diritti sulle fotografie realizzate, è indispensabile porre in qualche modo per iscritto una limitazione all'uso dell'immagine. Diversamente, dopo aver percepito il pagamento da parte del cliente, tutti i diritti dell'immagine realizzata su commissione passano automaticamente al cliente (art. 88); e questo significa che il cliente diviene anche "proprietario" del negativo. Stessa situazione si verifica quando il fotografo esegue spontaneamente una ripresa su oggetti di proprietà del futuro cliente (art. 88); ad esempio, quando il fotografo

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effettua la ripresa di un'automobile d'epoca e poi riesce a vendere la fotografia al proprietario dell'automobile. Esiste tuttavia un articolo della Legge, il numero 89, che sembra concepito per offrire al cliente un'ulteriore possibilità per ottenere dal fotografo sprovveduto tutti i diritti, senza che egli se ne avveda. L'articolo, infatti, prevede che "la cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti previsti all'articolo precedente, sempre che tali diritti spettino al cedente". L'affermazione, è evidente, ha un peso significativo. Infatti, pur trattandosi di norma in esplicito riferita alle "semplici fotografie" (foto non creative) consente di ottenere tutti i diritti di un'immagine semplicemente dimostrando di aver ricevuto dal fotografo i negativi o gli originali; unico modo per evitare l'applicazione dell'articolo è la presenza di un "patto contrario", cioè di un diverso accordo scritto. Questa disposizione, unita a quelle dell'articolo precedente, fanno sì che, nel caso di semplici fotografie ed in assenza di particolari accordi scritti, l'originale e tutti i diritti siano automaticamente del cliente pagante, quando: a) La foto sia stata commissionata dal cliente. b) La foto non sia stata direttamente commissionata, ma ritragga cose in possesso del cliente, e sia stata a questo venduta in seguito. c) La foto non sia stata necessariamente commissionata appositamente, né ritragga cose del cliente ma, semplicemente, il fotografo abbia ceduto al cliente il negativo, percependo un compenso. Una casistica estremamente vasta, che consiglia - evidentemente - di porre nero su bianco eventuali accordi differenti. Riassumendo: ATTENZIONE: se l’immagine viene realizzata SU COMMISSIONE i diritti di sfruttamento e, con essi, la proprietà degli originali passano al committente nei limiti e con le finalità degli accordi. Per questo motivo È INDISPENSABILE specificare in preventivi, buoni di

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consegna e/o fattura QUALI SONO LE DESTINAZIONI D’USO DELLE IMMAGINI, per evitare che al committente vengano trasferiti i diritti di sfruttamento senza limiti.

DI CHI SONO GLI ORIGINALI DELLE FOTO DI RITRATTO / MATRIMONIO

Unica situazione in cui i diritti e la proprietà del negativo non passano al committente è quello in cui il soggetto dell'immagine... sia il cliente stesso. Con una catena logica piuttosto contorta, infatti, la Legge giunge a sancire come, nel caso che "l'oggetto" ritratto sia il committente stesso, la proprietà del negativo resta al fotografo. Infatti, all'articolo 98 della Legge si indica come la persona ritratta possa pubblicare o riprodurre la sua immagine senza bisogno di consenso del fotografo. Ora, il fatto che si indichi come non necessario il "permesso" alla pubblicazione implica necessariamente che il diritto di uso di quella fotografia non appartenga già, automaticamente, alla persona ritratta, che è comunque dispensata da chiedere l'autorizzazione. Se in questo caso valesse la regola generale dell'articolo 88 (diritti passati automaticamente al committente), non avrebbe senso specificare che il titolare dei diritti è dispensato dal chiedere l'autorizzazione a terzi. In realtà, evidentemente, la persona ritratta non è dunque considerata proprietaria di tali diritti e, dunque non è proprietaria del negativo. Nel caso SPECIFICO della fotografia di ritratto, e quando la persona ritratta coincida con il committente (situazione che si verifica nella fotografia di matrimonio e di ritratto in studio) gli originali NON sono totalmente del committente, poichè anche il fotografo detiene dei diritti residui e, quindi, è assolutamente legale e corretto che trattenga presso di se tali originali. Conferma questo fatto la nota sentenza della suprema corte di Cassazione civile, sez I, 28/06/1980 n. 4094, reperibile - fra gli altri - in Giust. civ. Mass. 1980, fasc. 6. Foro it. 1980, I, 2121, Giust. civ. 1980, I, 2101, che recita: "Nell'ipotesi di ritratto fotografico eseguito su

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commissione, regolata dall'art. 98, I. 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d'autore, il committente, diversamente da quanto stabilito dall'art. 88 comma 3 di detta legge per le fotografie di cose in suo possesso, non acquista il diritto esclusivo di utilizzazione della fotografia, il quale rimane al fotografo, pur concorrendo con quello della persona fotografata o dei suoi aventi causa di pubblicare e riprodurre liberamente la fotografia medesima, salvo il pagamento al fotografo di un equo corrispettivo nel caso che la utilizzino commercialmente. Nell'ipotesi indicata, pertanto, ove manchi un diverso patto, deve ritenersi che il fotografo conserva la proprietà del negativo e non è tenuto a consegnarlo al committente." NON È QUINDI VERO, che i negativi debbano essere sempre - per legge - consegnati alla coppia di sposi. (I negativi restano invece al committente - in mancanza di patti scritti - negli ALTRI casi, ma NON nel caso di fotografia di ritratto del committente). È invece vero che, dato che il fotografo - ai sensi dell'articolo 98 della legge 633/41 sul diritto d'autore, conserva in questo specifico caso dei diritti residui, E IN ASSENZA DI PATTI ESPLICITI è corretto che i negativi restino allo studio fotografico, purchè il fotografo eserciti i suoi diritti correttamente e lasciando agli sposi la possibilità di ritirare i negativi, se desiderato, pagando un equo compenso.

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5 - CONSUETUDINI COMMERCIALI ED ESEMPI

BUONE NORME NEI RAPPORTI CON L'EDITORE

*** Si richieda sempre una ricevuta controfirmata che descriva il materiale dato in visione, con una data ultima di restituzione. *** Si ponga sempre per iscritto quali sono i diritti di utilizzo che vengono ceduti in base al compenso pattuito. Eventualmente, li si indichi in un preventivo o nel documento di trasporto, o nel buono di consegna. Non è sempre sufficiente farlo in fattura. *** Se l'editore cerca di estorcere un'estensione dei diritti di uso dell'immagine contrariamente agli accordi verbali, si rammenti che non si è tenuti a questa concessione. *** Si riportino tutti i dati necessari (nome, cognome, anno di produzione) e si didascalizzino sempre in maniera completa le immagini consegnate. *** Esisterà un altro diritto d'autore, sull'opera finale: è quello previsto per il coordinatore dell'opera finita, e contemplato all'articolo 3 della Legge. Il fotografo ne tenga conto. *** Preferibilmente, si cedano i diritti d’uso e commercializzazione delle immagini previsti agli articoli 13 e 17, senza comprendere quelli indicati all'articolo 18. Ciò consentirà di raccogliere le proprie opere in un'antologia, e di rivendere i diritti sulle rielaborazioni creative delle immagini. *** Se l'editore commissiona delle immagini, in assenza di accordi scritti i diritti sono tutti suoi. Si provveda a redigere un accordo preciso. *** Si pretenda sempre la citazione del nome dell'autore, ai sensi degli articoli 20, 21 e 23 della Legge. *** Si controlli la presenza della dicitura che impedisce la riproduzione libera delle immagini, ai sensi dell'articolo 65. In sua assenza, si pretenda che le proprie immagini portino l'indicazione del nome dell'autore e della "riserva" dei diritti.

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BUONE NORME NEI RAPPORTI NEGLI USI COMMERCIALI

*** Si richieda sempre una ricevuta controfirmata che descriva il materiale dato in visione, con l'indicazione della destinazione. Se si tratta di materiale in semplice visione, la ricevuta riporti l'indicazione che qualsiasi utilizzo deve essere regolato da ulteriori accordi scritti. *** Quando l'immagine viene commissionata, si ponga sempre per iscritto quali sono i diritti di utilizzo che vengano ceduti in base al compenso pattuito. Eventualmente, li si indichi in un preventivo o nella bolla d'accompagnamento, o nel buono di consegna. Non è sempre sufficiente farlo in fattura. Si rammenti che, in mancanza di accordi, i diritti di utilizzo passano al committente. *** Si indichino nome, cognome, ed anno di produzione e si didascalizzino sempre in maniera completa le immagini consegnate. *** Anche in caso di immagini su commissione, è preferibile non riportare il nome del committente, nonostante quanto indicato all'articolo 90. E preferibile cedere al cliente ogni diritto di utilizzo per 10-15 anni (ma mantenere, per principio, la titolarità dei diritti). *** Preferibilmente, si cedano i diritti di uso e commercializzazione delle immagini previsti agli articoli 13 e 17, senza comprendere quelli indicati all'articolo 18. Ciò consentirà di raccogliere le proprie opere in un'antologia, e di rivendere i diritti sulle rielaborazioni creative delle immagini. *** Se il cliente è un'amministrazione Statale od un suo Ente, si sappia che i diritti d'autore sono automaticamente dell'Ente se le immagini vengano da questi commissionate, pagate ed utilizzate a loro nome. Diversamente, si prendano accordi. Con gli Enti privati non a fine di lucro (associazioni, club, ecc.) la regola è equivalente, ma esiste sempre la possibilità di accordi scritti. *** Il "possesso" del negativo spetta al titolare del diritto di utilizzo. In mancanza di accordi il diritto di proprietà passa al cliente.

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*** Per le fotografie "semplici", senza valore creativo, la consegna del negativo senza patti scritti equivale a cedere tutti i diritti. Attenzione!

BUONE NORME NEI RAPPORTI COI PRIVATI

*** Le immagini vanno sempre cedute solo per uso privato. E buona cosa riportare sul retro, oltre ai dati del fotografo, anche una dicitura che ne escluda qualsiasi utilizzo pubblico e commerciale. *** In generale sempre, ma specie quando il costo del servizio si presenta elevato è bene far firmare al cliente un preventivo, per accettazione e conferma. *** I negativi di ritratti e foto di matrimonio sono anche di proprietà del fotografo, ai sensi della Legge 633, capo 5, sezione seconda e, particolarmente, per esplicita sentenza della Corte di Cassazione n. 4094 del 28.06.1980. Il fotografo deve comunque permettere al cliente di acquistare i negativi che lo ritraggono, se il cliente lo desidera. *** L'esposizione al pubblico delle immagini di ritratto è soggetta a consenso della persona ritratta, sempre ai sensi della Legge 633, capo 5, sezione seconda.

ESEMPI E IPOTESI DI CASISTICA CONCRETA

1) Immagini realizzate spontaneamente dall'Autore (reportage, foto per l'editoria, foto realizzate per l'archivio) e cedute in diritto di pubblicazione o di utilizzo. Le immagini sono eseguite spontaneamente dal fotografo (e dunque non su commissione) e sono relative ad interpretazione personale della realtà, sulla base del gusto e della sensibilità del fotografo. Esistono, in tal caso, gli estremi per la completa protezione dell'opera fotografica, in quanto opera dell'ingegno. I diritti morali ed economici competono interamente al fotografo, che ha la facoltà di cederne la parte economica (limitatamente ad un uso, o senza alcun limite) ad un cliente. Sempre e comunque la paternità morale, e dunque il diritto alla menzione dell'autore ed all'opposizione ad eventuali mutilazioni o cambiamenti dell'opera spettano al fotografo, anche quando avesse ceduto tutti i diritti

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economici della sua opera (in sostanza, se la avesse venduta). 2) Immagini come al punto 1, ma realizzate su commissione specifica del cliente, con accordi espliciti in merito all'utilizzo. Esistendo degli accordi specifici, questi determinano gli ambiti entro i quali tali immagini potranno essere usate dal cliente. Attenzione! In assenza di accordi specifici è possibile presumere l'assenza di limiti, e dunque i diritti di utilizzazione economica passano completamente al committente, senza alcuna limitazione, se non quelle poste dalla protezione del diritto morale. Ecco perché' è di capitale importanza che su un preventivo, una lettera di accettazione delle spese, una lettera di conferimento del lavoro venga specificata la destinazione delle immagini e gli ambiti all'interno dei quali viene concesso lo sfruttamento economico; in assenza, il cliente che abbia commissionato un servizio ed a cui si sia ceduto un non meglio specificato "diritto di utilizzo" diviene titolare di questo diritto per tutti i settant'anni successivi alla morte dell’autore. 3) Immagini pubblicitarie o commerciali, non giudicabili creative perché realizzate su stretto lay out fornito dal cliente, realizzate per conto del cliente e/o su materiali di sua proprietà, per le quali si sia previsto per iscritto un determinato campo di utilizzo. Definire per iscritto i termini di utilizzo "salva" il fotografo, dato che si ricadrebbe nell'articolo 88, che riconosce al committente il diritto di riproduzione, spaccio e diffusione della fotografia, nel caso che l'immagine sia realizzata "nel corso e nell'adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e le finalità del contratto". In questo caso il "diritto esclusivo compete al datore di lavoro". Tale norma si applica anche quando si tratta di fotografia di cose di proprietà del committente, sempre salvo patto contrario. Tuttavia, se il contratto limita tale diritto, il fotografo è cautelato da possibili abusi.

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4) Immagini pubblicitarie o commerciali, realizzate spontaneamente ma eseguite fotografando materiali di proprietà del cliente stesso, e per le quali sia stato corrisposto un compenso senza che venisse specificato alcun campo o limite di utilizzo. Ancora una volta, il non specificare la destinazione dell'opera è un grave errore. Come visto nel punto precedente, la Legge attribuisce in esplicito al cliente i diritti esclusivi di utilizzo economico dell'immagine, quando questa sia realizzata per suo ordine e conto oppure fotografando oggetti di sua proprietà, fatto salvo il pagamento di un giusto compenso. I lavori realizzati per un committente, regolarmente pagati e per i quali non sia stata definita alcuna limitazione sono - per Legge - del cliente. 5) Immagini puramente documentaristiche (ripresa dei danni di un incidente, di una casa, ecc.) già realizzate per ordine e conto del cliente, senza che fosse stato concordato uno specifico campo di impiego. È la situazione peggiore per il fotografo. Le fotografie non opera dell'ingegno non sono protette neppure sul fronte morale. Ciò significa che di una foto semplice, eseguita per conto del cliente senza alcun patto scritto in merito ai campi d'uso e regolarmente pagata, il cliente farà quello che crede, sarà proprietario del negativo e non sarà neppure tenuto alla citazione dell'autore. 6) Immagini puramente documentaristiche (ripresa dei danni di un incidente, ecc.) realizzate per ordine e conto del cliente, ma per le quali si fosse determinato preventivamente l'uso a cui sarebbero state destinate. Ecco come una situazione pessima (punto 5) per il fotografo, può essere ribaltata a suo favore. L'avere concordato un campo di utilizzo, infatti, "nobilita" l'accordo, circoscrivendo i diritti del cliente. Questi potrà sfruttare l'immagine durante la validità del contratto, eventualmente senza citare l'autore, ma dovrà interrompere lo sfruttamento dell'immagine trascorsi i limiti temporali fissati, o esulando dai campi di

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sfruttamento concessi. La possibilità per il fotografo ad utilizzare i suoi originari diritti dura in questo caso vent'anni dalla data di produzione dell'immagine (limite esteso a settanta anni dalla morte del fotografo per le foto frutto dell'ingegno). 7) Immagini realizzate per ordine e conto del cliente, ed il cui campo di utilizzo sia stato indicato unicamente in fattura. Non ottimale questo caso, dato che la definizione dei campi di impiego espresse su di una fattura non sono probanti, in quanto non controfirmate dal cliente. Il Codice Civile non ammette che le clausole particolari di un accordo siano considerate valide, se non espressamente approvate da entrambe le parti. La fattura viene emessa dal fotografo e, anche se il cliente è tenuto a registrarla e conservarla, non la firma per accettazione. La descrizione dei limiti di utilizzo fatta in fattura andrà dunque bene in tutti quei casi in cui i rapporti col cliente sono certamente buoni e "distesi", ma non sarà elemento di valido giudizio in caso di contenzioso. In questi casi, occorre che le limitazioni dell'uso dell'immagine siano accettate su di una bozza di contratto firmata dal cliente, o da una lettera di preventivo parimenti controfirmata (al limite, riportate sulla bolla di accompagnamento del materiale). 8) Immagini di cerimonie (matrimoni, battesimi, ecc.) realizzate su richiesta del cliente. L'articolo 98 della legge in oggetto "protegge" la persona ritratta, la cui immagine non può essere pubblicata senza il suo consenso, a meno che la persona ritratta non sia famosa e dunque personaggio "pubblico"; tuttavia, lo stesso articolo - con l'affermare che la persona ritratta ha diritto a pubblicare la sua immagine senza chiederne consenso all'autore, ed escludendo la citazione della figura del committente - sancisce indirettamente come alla persona ritratta non competa alcun diritto sulla fotografia, restando tali diritti di proprietà dell'autore. Ribadita da una sentenza della Cassazione (n. 4094 del 28/6/1980), l'affermazione sancisce la proprietà del

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negativo al fotografo, sia nel caso di ritratti delle singole persone, sia - ed a maggior ragione - nella realizzazione di un servizio che riprenda una pluralità di persone, come nel caso delle cerimonie. In tutti questi casi i diritti e la proprietà del negativo sono del fotografo, anche se l'immagine è stata eseguita su commissione. 9) Immagini realizzate per ordine e conto del cliente, per l'uso delle quali non sia ancora stato corrisposto al fotografo il compenso concordato. Quando il cliente non abbia corrisposto al fotografo l'adeguato compenso, esistono gli estremi per invalidare il presunto passaggio dei diritti al committente. Anche nella peggiore delle ipotesi (foto semplice, eseguita su commissione, senza alcuna limitazione d'uso nel contratto), il diritto si intende ceduto "salvo pagamento a favore del fotografo di un equo corrispettivo". In assenza di questo, la cessione del diritto non è ancora avvenuta. 10) Immagini realizzate per un'associazione di reduci della campagna di Russia, e pubblicate in un opuscolo distribuito gratuitamente dall'associazione stessa. I diritti di utilizzo delle immagini e, con essi, anche la proprietà del negativo, sono dell'Associazione, per vent'anni dalla produzione delle foto. Si tratta infatti di uno dei casi contemplati dall'articolo 11 della legge, che prevede la automatica acquisizione dei diritti da parte del committente che sia: Stato, Amministrazioni dello stato, Provincie, Sovraintendenze, Accademie, Enti pubblici culturali, Comuni, oltre, come nell'esempio, ad enti privati senza fine di lucro. Per evitare questa automatica cessione occorrerebbe: a) che esistano diversi accordi scritti; oppure: b) che la realizzazione delle immagini non sia avvenuta con compenso e rimborso spese dell'ente. Oppure: c) che le immagini siano state rese pubbliche la prima volta a nome del fotografo, e non dell'Ente. 11) Dopo aver ceduto i diritti di utilizzo per un'immagine fotografica ad una casa editrice, il fotografo ne effettua

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una rielaborazione in camera oscura, che vende a sua volta per una pubblicità. L'operazione è lecita, a patto - chiaramente - che l'elaborazione preveda un apporto sostanzialmente creativo (non basta, per esempio, l'inserimento di un retino). Il diritto di elaborazione e trasformazione è infatti esclusivo del fotografo ed indipendente dagli altri diritti (Art.18) e l'elaborazione rappresenta un'opera a sè stante (Art.4) 12) È stata ceduta una stampa per uso privato, senza indicare sul retro i dati del fotografo. A distanza di tempo, la stessa fotografia compare su una pubblicazione. In questo caso il fotografo ha sempre il diritto a rivendicare la paternità dell'opera, ma non è stato commesso alcun illecito da parte del riproduttore, in quanto non indicati i dati prescritti. 13) Stesso caso del punto precedente, ma su di un'immagine di ritratto (ad esempio, stampe regalate a ragazza che ha fatto da modella). La persona ritratta ha tutto il diritto di pubblicare l'immagine e di farne l'uso che crede a patto che: a) se l'uso ha applicazioni commerciali, venga corrisposto al fotografo un giusto compenso. b) se indicato il nome del fotografo sull'immagine, questo venga citato nei suoi impieghi. 14) Stesso caso dei due punti precedenti, ma con immagine recante i dati del fotografo e l'indicazione di "copia di immagine ceduta ad esclusivo uso privato". Non ne è lecito alcun uso o pubblicazione. 15) Di una fotografia di un personaggio famoso viene realizzato un poster posto in commercio, traendolo da un'immagine scattata in un comizio o in uno spettacolo. Si tratta di un illecito. Va evidenziato come l'articolo 97 permetta la pubblicazione libera di immagini di personaggi famosi solo

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se tale pubblicazione risulta finalizzata ad uno scopo di informazione. L'intento commerciale o, semplicemente, la pubblicazione al di fuori della cerchia di effettiva notorietà della persona ritratta, fa cadere tale concessione. 16) La stessa immagine di un uomo politico pubblicata nelle pagine di un quotidiano viene usata dallo stesso quotidiano per realizzare la campagna promozionale degli abbonamenti. Mentre il primo utilizzo è lecito (personaggio famoso, fine di informazione), il secondo caso non lo è, dato che l'uso dell'immagine ha, in questo caso, una pura finalità di lucro, e non anche di informazione. 17) Dopo aver regolarmente corrisposto il compenso pattuito, una casa Editrice pubblica un'immagine senza riportare il nome dell'autore. Il fotografo pretende un risarcimento danni. In questa situazione, il fotografo è destinato a perdere la causa. A meno che non sia comprovabile una concreta perdita economica derivante dalla mancata citazione, sarà sufficiente il solo riportare il nome dell'autore in una successiva rettifica. 18) Un fotografo effettua delle riprese allo stadio, riprendendo in pubblico i convenuti. Col primo piano di due degli spettatori viene realizzata la copertina di una rivista sportiva; i soggetti si oppongono e citano il fotografo. Il quale ha torto. Infatti, pur avendo eseguito le riprese in luogo pubblico, l'immagine riproduce non tanto l'avvenimento (lecito), ma il volto delle persone, isolandolo da contesto (non lecito).

SITUAZIONI RIVENDICABILI

Questo capitolo passa in breve rassegna alcune delle situazioni che, più di frequente, consigliano di rivendicare i propri diritti, tanto da parte del fotografo quanto da parte del cliente. Dalla rassegna sono volutamente escluse le situazioni in cui - pur trovandosi dinanzi ad un illecito - difficilmente ha senso o convenienza il cercare di chiedere giustizia.

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In tutti i casi, dinanzi ad un abuso il ricorso per vie legali rappresenta sempre l'ultima spiaggia. Occorre sempre cercare di ricomporre il malinteso dapprima verbalmente e poi con testimoni, documenti, e riferimenti alla Legge, ma comunque in modo amichevole. Solo dinanzi ad una palese malafede e mancanza di collaborazione, valutare la convenienza di un'azione legale.

VIENE INDICATO ALTRO AUTORE

Nell'utilizzo dell'immagine, nonostante il normale riconoscimento del compenso pattuito, il nome dell'autore viene indicato erroneamente, attribuendo ad altri l'opera. Anche se l'errore è, nella maggior parte dei casi, derivato da disattenzione, è bene correggere immediatamente la svista, dato che l'articolo 8 indica come autore dell'opera chi è indicato come tale nelle forme d'uso. Si contesta l'abuso invocando l'articolo 20 della Legge.

NON VIENE INDICATO IL NOME DELL'AUTORE

Occorre effettuare un'importante distinzione: se l'immagine è una "semplice fotografia" non esiste una vera protezione morale, e la paternità dell'opera è rivendicabile solo sul piano economico. La mancata citazione dell'autore non offre dunque alcun appiglio per la contestazione. Tuttavia, attenzione: se il compenso non è stato ancora corrisposto e la fotografia non riporta sull'originale i propri dati: se la mancata citazione è stata compiuta di proposito, potrebbe trattarsi di un modo per evitare la corresponsione del compenso, rendendo anonima l'immagine e sfruttando l'articolo 90. Quando, invece, si è dinanzi a un'immagine "opera dell'ingegno creativo", la citazione è sempre dovuta, ai sensi dell'articolo 20. Si badi che tale citazione resta obbligatoria anche dopo l'eventuale cessione di tutti i diritti. Si noti che, fatta salva la dovuta corresponsione del compenso dovuto, il fatto di non avere indicato il nome del fotografo non dà materia per richiedere un risarcimento danni, quando non sia possibile provare che la mancata

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citazione dell'autore ha comportato una perdita oggettiva. In questi casi, la rettifica su di un numero successivo è "risarcimento" sufficiente.

L'IMMAGINE E PUBBLICATA ANONIMA PRIMA DEL COMPENSO

Questo è il caso potenzialmente pernicioso a cui si fa riferimento nel punto precedente, riferendosi alle "semplici fotografie" (vedi). In questi casi, provvedere immediatamente al sollecito del pagamento. Se, invece, la situazione si verifica per una "immagine creativa", si rivendichi per iscritto la paternità dell'opera (ai sensi degli articoli 20 e 21).

IL CLIENTE USA L'IMMAGINE PER SCOPI NON CONCORDATI

Innanzitutto, occorre chiarire se non si tratti di una delle situazioni per le quali il cliente può vantare l'acquisto di tutti i diritti (mancanza di accordi in immagini effettuate su commissione); in questo caso, non c'è nulla da fare, a meno che il cliente non abbia ancora effettuato il pagamento dovuto. Se, invece, si tratta di un vero e proprio abuso, in quanto erano stati stabiliti dei limiti non rispettati, la situazione è ovviamente rivendicabile, in base agli articoli 12 e seguenti (foto creative), o all'articolo 88 (semplice fotografia).

IL CLIENTE PUBBLICA L'IMMAGINE ROVINANDO L'INQUADRATURA

Situazione rivendicabile solo a patto che: a) si tratti di immagine creativa; b) si tratti di una manomissione il cui risultato sia di qualità molto discutibile, tale che, attribuito al fotografo, sia lesivo del suo buon nome di fotografo. Si rammenti, infatti, che l'articolo 20 - a cui ci si appella in questi casi - prevede che la modificazione sia tale da "essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione (dell'autore)". Le modifiche indesiderate non sono contestabili se eseguite su "semplici fotografie".

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IL FOTOGRAFO NON RISPETTA I TERMINI DI ESCLUSIVA

Il fotografo che abbia garantito l'esclusiva per un determinato periodo di tempo e poi ceda l'uso di quelle immagini ad altri, va citato per inadempienza contrattuale. La situazione non è impugnabile se la rottura dell'esclusiva avviene per colpa di terzi (ad esempio, un'agenzia), ed il fotografo possa dimostrare di aver dato comunicazione al suo agente in merito alla già avvenuta cessione dei diritti di utilizzo delle immagini in questione.

IL CLIENTE PERDE O ROVINA IRRIMEDIABILMENTE LE FOTO

In assoluto, la soluzione migliore è quella di far controfirmare dal cliente un impegno (contenuto nella bolla di accompagnamento, nel preventivo, nel contratto) che preveda in esplicito quale penalità sarà corrisposta nel caso di perdita o danneggiamento irrimediabile delle immagini. In mancanza di accordi scritti in tal senso, la situazione è, sì, rivendicabile, ma l'entità del compenso resta a discrezione del Giudice, che valuterà tutti gli elementi ed i costumi in uso. Tuttavia, in Italia le consuetudini sono, in tal senso, decisamente a sfavore del fotografo, dato che le indennità corrisposte difficilmente corrispondono all'effettiva potenziale perdita, ma si limitano a coprire il costo sostenuto per eseguire la ripresa (cioè, somma derivante dal compenso per le giornate presumibilmente necessarie, dai costi vivi di materiali e trasferta, e così via). Ovviamente, se l'immagine era irrepetibile, un compenso di questo genere è insoddisfacente. Una clausola di esclusione delle responsabilità da parte dell'utente non ha valore se non è controfirmata dal fotografo per accettazione.

ENTE PUBBLICO CHIEDE TUTTI DIRITTI SU FOTO NON COMMISSIONATE

La situazione è rivendicabile, dato che l'Ente pretende

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l'estensione di un suo diritto anche a situazioni che, in realtà, non vedono per l'Ente alcun privilegio. Il diritto d'autore è infatti dell'Ente solo nel caso delle foto commissionate, ed anche in questo caso con alcune limitazioni. Si vedano anche i capitoli sulla proprietà del negativo e sulle consuetudini commerciali. L'articolo mal interpretato da alcuni Enti pubblici è il n° 11.

IL FOTOGRAFO ACCETTA MODIFICHE, POI RITRATTA CONCESSIONE

Nonostante il fatto che al fotografo autore di immagini "creative" sia concessa la possibilità di impedire la modificazione pregiudizievole delle sue fotografie (art.20), non gli è data la possibilità di "ritrattare" concessioni effettuate in tal senso (art.22). Si tenga tuttavia presente che il fatto di avere semplicemente comunicato al fotografo l'intenzione di apportare le modifiche non è condizione sufficiente a supporre il suo assenso. La Legge, infatti, richiede che l'autore abbia "conosciute ed accettate" le modifiche; il che, spesso, significa avere ottenuto un suo assenso scritto.

EDITORE RIPRODUCE IMMAGINE DA ALTRA PUBBLICAZIONE

Come accennato, l'operazione è lecita (all'interno delle esigenze di cronaca ed informazione) se la rivista d'origine, o la singola immagine, non portano la dicitura di "riproduzione riservata", od analoghe (art. 65). In ogni caso è dovuta la corresponsione di un equo compenso. Sempre di operazione lecita si tratta nel caso di una riproduzione ai fini di critica, insegnamento e discussione, a patto che non esista concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera (art.70). Sempre e comunque la fonte e l'autore vanno citati, se indicati all'origine. Diversamente, l'operazione è impugnabile come illecito.

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IL FOTOGRAFO NON VUOLE CONSEGNARE NEGATIVI

Il fotografo è sempre tenuto alla consegna del negativo quando i diritti di sfruttamento economico competano al cliente, e limitatamente al periodo durante il quale il diritto è goduto. Per l'approfondimento della casistica, si veda il capitolo relativo alla proprietà del negativo.

IL FOTOGRAFO NON RISPETTA PREVENTIVO

Se il preventivo è redatto come semplice nota orientativa, il prezzo può variare a consuntivo, nei limiti del buon senso e dell'effettiva qualità del servizio fotografico poi consegnato. Se, come dovrebbe essere, il preventivo ha invece carattere di indicazione del costo complessivo della prestazione e delle modalità di esecuzione, ed è controfirmato da fotografo e cliente, entrambe (e dunque anche il fotografo) sono obbligati a rispettarne i termini, trattandosi in sostanza di un contratto di lavoro.

CONCORRENZA SLEALE

Il problema della concorrenza sleale è abbastanza spinoso, da un lato per la genericità della legge (codice civile) sugli aspetti che regolamentano gli aspetti più commerciali, e dall'altro per la scarsa o nulla protezione che, di fatto, la legge sul diritto d'autore riconosce all'idea in sè. Ma procediamo con ordine. Volendo schematizzare un poco all'osso, i casi più chiari nei quali ricorre la concorrenza sleale, pensando alla situazione del fotografo, sono questi: a) Il concorrente vende i prodotti od i servizi sottocosto, cioè a meno di quanto effettivamente vengono a costare a lui. b) Il concorrente diffonde notizie - vere o false che siano - per screditare gli altri operatori. c) Il concorrente copia in maniera "parassita" le iniziative commerciali o promozionali degli altri operatori. d) Riferendosi all'ambito delle prestazioni intellettuali, il concorrente "ruba" profondamente l'idea, pur senza copiare materialmente la fotografia.

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Un poco nel dettaglio, vediamo ciascuno di questi casi.

Vendita sottocosto

Lo scopo, evidentemente, è quello di sviare la clientela accaparrandola con l'offerta di alcuni servizi o prodotti fatti pagare meno di quanto le normali dinamiche di mercato dovrebbero dettare. Va tuttavia notato che, mentre il vendere sottocosto è indicabile come mossa sleale, il ridurre la propria marginalità di guadagno è invece rientrante nelle normali dinamiche di mercato, e come tale accettato. Ovviamente, la concessione di un omaggio promozionale non rientra nei casi di concorrenza sleale, che si configura quando l'applicazione di prezzi inferiori al dovuto diviene un metodo applicato sistematicamente, allo scopo di mettere in seria difficoltà gli altri operatori.

Notizie tendenziose

Usare, nella propria pubblicità od in altro modo che lasci traccia, delle notizie atte a screditare i concorrenti, è mossa sleale, e come tale perseguibile. In pratica, non è possibile diffondere indicazioni o notizie sui propri concorrenti, con l'intento di depistare i clienti, allontanandoli dai primi. Se le notizie sono diffamatorie, l'illecito è evidente, ma si configura un caso di concorrenza sleale anche se le notizie diffuse sono vere, ma vengono usate strumentalizzandole per gettare discredito sull'operatore in questione. Si noti che non ha importanza il fatto che l'atto sleale abbia o meno generato danni: la cosa è in sé condannabile, e si può chiedere la sospensione della situazione scorretta anche prima che questa abbia generato qualche problema, per il solo fatto che sia atta a farlo.

Concorrenza parassitaria

È il caso del fotografo o fotonegoziante che risulta "perseguitato" dai negozianti che lo imitano in ogni valida iniziativa. Si parla di concorrenza parassitaria, espressamente indicata come sleale, anche semplicemente imitando le operazioni costantemente commerciali, e non

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solo nel caso - previsto dall'articolo C.C. 2598, nel quale si contraffaccia il marchio od i prodotti del concorrente. In questo senso, anche la Corte di Cassazione si è pronunciata a sfavore del comportamento che porti all'adozione più o meno immediata delle iniziative di altri operatori.

Furto dell’idea

Molto meno semplice da circoscrivere è purtroppo il caso in cui si vorrebbe impedire al concorrente di copiare le idee altrui. Occorre porre un significativo distinguo in questi casi. Infatti, un conto è "copiare" la fotografia, realizzando una rielaborazione od una trasposizione di un'immagine esistente, mentre di tutt'altro spessore è l'utilizzare l'idea avuta dal fotografo, dandole poi corpo in un'altra immagine. Mentre il primo caso configura effettivamente un plagio, nel secondo frangente il fotografo risulta praticamente senza difese. A dispetto delle lunghe e movimentate diatribe fra addetti ai lavori, in giurisprudenza è abbastanza costante il non riconoscimento della possibilità di protezione dell'idea di un opera, presa in sé. In pratica, è possibile proteggere l'idea se questa ha preso forma in un'opera, impedendo la realizzazione di una "copia" o di una elaborazione dell'opera stessa, mentre l'idea a sé stante, eventualmente usata come elemento compositivo di un'altra fotografia, non può essere protetta. Il confine, purtroppo, non è eccessivamente ben delineato. Ancora una volta, un conto è ciò che è umanamente o moralmente giusto, ed un altro è quello che di fatto sancisce o permette la Giustizia.

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6 - PUBBLICABILITÀ DEL RITRATTO Per una trattazione piu’ immediatamente comprensibile e di facile lettura, puoi consultare le apposite pagine a: www.fotografi.org/pubblicabilita_foto_ritratto.htm e quella specifica: www.fotografi.org/pubblicabilita_foto_ritratto_esempi_concreti.htm

IL RITRATTO IN FOTOGRAFIA ED IL DIRITTO ALL'IMMAGINE

(DIRITTI DEL PERSONAGGIO RITRATTO) La Legge 633 riporta una sezione (capo 5, sez.2) interamente dedicata al rispetto dell’immagine delle persone ritratte. A dispetto del fatto che la sezione conti tre soli articoli di interesse per il fotografo, in realtà su di questo punto della Legge sono sorte miriadi di contestazioni; le cause intentate per inadempienze relative a queste sezioni sono molto più numerose di quelle relative ad abusi in altri aspetti. La realtà è che i fotografi italiani sono ancora (o già) avvolti in una specie di torpore e di rassegnazione; dato che l'applicazione della Legge risulta disagevole, molti rinunciano per partito preso, e si disinteressano agli abusi eventualmente commessi nei loro confronti. Invece, quando si entra nel merito dell'utilizzo del ritratto fotografico, il discorso viene allargato a tutti i cittadini; fra le persone ritratte c'è molta più attenzione e meno desiderio di "lasciar correre": di qui, il gran numero di contenziosi. Si noti: non si tratta solo del maggior numero di potenziali interessati a rendere particolarmente "vivace" questa frangia di legislazione. Anche se i fotografi sono numericamente meno, le infrazioni e gli abusi commessi nel campo dell’illecita utilizzazione della fotografia sono numerosissimi, ed all'ordine del giorno. Solo, c'è disinteresse e disinformazione.

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IL CONCETTO BASE

Il concetto portante di questa sezione è espresso all'articolo 96: "il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto e messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente". L'indicazione è inequivocabile: fatte salve alcune particolari e circoscritte eccezioni, chi veda pubblicato il proprio ritratto fotografico senza essere consenziente a tale utilizzo pubblico, può opporsi. La conseguenza immediata è particolarmente importante per i free lance che realizzano varie immagini di reportage, e le cedono poi a riviste ed agenzie; in assenza delle condizioni che ora vedremo nel dettaglio, un simile "uso" dei volti altrui richiede il possesso di quello che viene definito il "release", cioè il permesso scritto alla pubblicazione. Del release non è possibile fare a meno in caso di utilizzo commerciale e pubblicitario, ed è molto prudente che esista anche per i fini editoriali anche minori.

LE SCAPPATOIE

Come accennato, abbastanza numerose sono le situazioni per le quali l'articolo 96 non ha valore; raccolte all'articolo 97, queste situazioni possono così essere riassunte ed interpretate. La necessità dell'assenso alla pubblicazione è nulla: A) Se si tratta di personaggio famoso, pubblicato nell'ambito della sfera della sua notorietà, e con fini di informazione. B) Se la pubblicazione avviene a scopi scientifici o didattici. C) Se la pubblicazione è motivata da fini di giustizia o polizia. D) Se l'immagine della persona compare all'interno di una fotografia raffigurante fatti svoltisi pubblicamente o di interesse pubblico, ed il volto della persona non è isolato dal contesto.

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In ogni caso è interdetta la pubblicazione se l'immagine è in qualche modo lesiva della reputazione o anche solo della dignità della persona ritratta. Vediamo nel dettaglio. A) Se si tratta di personaggio famoso, pubblicato nell'ambito della sfera della sua notorietà, e con fini di informazione. Ai fini informativi e di cronaca, cioè, il volto di personaggi pubblici (uomini politici, dello spettacolo, con cariche pubbliche, ecc.) può essere pubblicato senza necessità del consenso della persona ritratta. La Cassazione ha tuttavia evidenziato come questa norma possa ritenersi valida solo se la "notorietà" della persona in oggetto è riferita al contesto dove avviene la pubblicazione. Per meglio spiegarsi: il direttore generale di una SpA potrà essere considerato personaggio "pubblico" all'interno della sua ditta, ma non necessariamente all'esterno di questa. Così, il ritratto di questo personaggio sarà di esposizione libera all'interno dei corridoi della fabbrica, o sulle pagine della rivista aziendale; tuttavia, non altrettanto sarà per una pubblicazione su di un quotidiano a tiratura nazionale, a meno che il personaggio non sia stato soggetto di un qualche avvenimento che coinvolga l'interesse pubblico, divenendo, così, personaggio pubblico. Inoltre, sempre la Cassazione evidenzia come il prevalente fine di lucro annulli questa concessione; dunque, pubblicare il volto di un personaggio politico su di una rivista è lecito, mentre non lo è la pubblicazione - ad esempio - su dei portamatite. B) Se la pubblicazione avviene a scopi scientifici o didattici. E il caso, ad esempio, dei trattati medici, o di patologia, o di antropologia. Ovviamente, dato che l'immagine non deve essere lesiva della dignità della persona ritratta, anche in questo caso la persona può opporsi, o richiedere la non riconoscibilità del volto. C) Se la pubblicazione è motivata da fini di giustizia o

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polizia. Ecco come immagini di cittadini non pubblici, divengano lecitamente pubblicabili. D) Se l'immagine della persona compare all'interno di un'immagine raffigurante fatti svoltisi pubblicamente o di interesse pubblico, ed il volto della persona non è isolato dal contesto. Questo è un aspetto importante. Si tenga presente che sono vietate le riprese di obiettivi militari (stazioni, aeroporti, caserme, ecc.), di materiali bellici e proprietà di Esercito, Marina, Aeronautica, ecc., e dei loro appartenenti in servizio (da un regolamento interno dei Carabinieri). Al di la di queste restrizioni, comunque, non esiste alcuna legge che vieti di fotografare i privati. Capita quotidianamente il caso per il quale dei privati ritratti in occasione di pubbliche manifestazioni si ribellino all'idea di essere stati ripresi, ed impongano la loro volontà, fino al limite di impadronirsi del rullino, o di distruggerlo. Questa situazione è, legalmente parlando, un abuso. Il fotografo spesso tende a subire, sia quando non si senta sicuro del suo diritto, sia quando l'interlocutore sia più grosso di lui. In realtà, per Legge, la ripresa dei privati non è proibita, mentre lo può essere la pubblicazione del ritratto. Quando, tuttavia, questo "ritratto" non è un primo piano, ma un'immagine di un momento pubblico, all'interno della quale sia riconoscibile una persona, la fotografia diviene anche pubblicabile senza il consenso del ritratto. In sostanza, se il soggetto della fotografia è l'avvenimento e non la persona, come, ad esempio, la manifestazione studentesca, o un momento delle corse dei cavalli all'Ippodromo, ed - all'interno dell'immagine - sono riconoscibili delle persone, costoro non possono accampare alcun diritto in nome della Legge sul diritto d'autore. Nessuno di questi casi, tuttavia, risulta applicabile se l'immagine in oggetto è in qualche modo lesiva della dignità della persona ritratta. In questo senso, editori le cui testate sono volutamente

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scandalistiche hanno una sezione legale che lavora a pieno ritmo per occuparsi delle denunce, spesso fondate, che vengono sporte in tal senso. Tuttavia, l'incremento delle vendite così ottenuto è sufficiente a ripagare le spese in sanzioni penali e danni di risarcimento.

PROPRIETA DEL NEGATIVO E PUBBLICABILITA DELL'IMMAGINE NEL RITRATTO

L'articolo 98 afferma molte più cose di quanto non possa sembrare. In sé, l'articolo annuncia semplicemente che la persona ritratta ha il diritto a pubblicare la propria immagine anche senza chiedere permesso al fotografo. In realtà, queste le implicazioni: a) Innanzitutto, alla lettera: la persona ritratta può pubblicare la propria immagine senza alcun vincolo, pur se con l'obbligo di citare il fotografo e di corrispondergli un compenso in caso di utilizzo economico dell'immagine. b) Dato che si indica la libertà di pubblicare l'immagine senza il consenso del fotografo, senza neanche menzionare un eventuale committente, ne consegue che chi commissiona il ritratto fotografico non conta nulla, per quello che concerne i diritti di utilizzo. Dunque, la situazione è diversa da quella vista per la fotografia su commissione (art. 88). c) Ne consegue che se la fotografia è commissionata da un terzo (ad esempio, ritratto di un personaggio famoso commissionato da una rivista) questi non ha diritto sull'immagine, a meno che non sia diversamente pattuito. d) Se, inoltre, committente e soggetto del ritratto sono la stessa persona, a costui spetteranno i diritti di pubblicare l'immagine, anche senza chiedere permesso al fotografo. e) Tuttavia, il fotografo mantiene i diritti sull'immagine realizzata, fino a che non li vorrà cedere. Infatti, se il committente non ha alcun diritto, e se la persona ritratta non è tenuto a chiedere permesso per la pubblicazione, se ne evince che i diritti sono del fotografo, perché non avrebbe senso specificare la possibilità di non chiedere permessi, se i diritti fossero della persona ritratta. Alla stessa conclusione (i diritti sono del fotografo, nel caso

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del ritratto su commissione) è giunta la sentenza della Corte di Cassazione n. 4094 del 28/6/1980. Dunque, riassumendo i punti salienti di questo articolo sviluppato dai Legislatori più in implicito che in esplicito: * Diritti di autore e proprietà del negativo sono del fotografo. * La persona ritratta può pubblicare la sua immagine. * Il committente non ha diritti, a meno che non sia la persona ritratta; ovviamente in tal caso ha gli stessi diritti di quest'ultima. * In caso di pubblicazione dell'immagine da parte del fotografo, occorre l'autorizzazione del ritratto, fatti salvi i punti visti all'articolo 97.

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7 - BOZZE CONTRATTI STANDARD raccolta generale contratti per Soci TAU Visual versione 09.04.01 ::::::: nota realmente importante in relazione ai contratti

E' sempre decisamente importante generare traccia scritta degli accordi intercorrenti fra fotografo e clienti, perché molti aspetti determinanti (possibilità di usare le immagini, estensione diritti di utilizzo, proprietà degli originali, pubblicabilità del ritratto, compensi, eccetera) sono determinati dagli accordi scritti fra le parti. Tuttavia, nella assoluta maggioranza dei casi è difficile, scomodo od imbarazzante fare firmare accordi completi come quelli riportati in queste pagine. Pur tenendo presente che una dettagliata descrizione dei reciproci diritti e doveri - in realtà - garantisce entrambe le parti, ricordiamo che in ogni caso poche righe scritte che riassumano gli aspetti salienti possono avere un valore assolutamente equivalente a quello di contratti dettagliati. .::.:..:: Versioni abbreviate e in linguaggio corrente Ecco perchè questa raccolta, a partire dalle ultime versioni propone, per una parte degli accordi (e cioè solo laddove possa essere sostituibile alla versione estesa), anche una versione estremamente abbreviata. Il senso della versione “zippata” del contratto è quello di mantenersi realisti sulla possibilità di far sottoscrivere accordi dettagliati al proprio cliente: non è sempre possibile, ed alcune volte puo’ essere anche controproducente dal punto di vista del rapporto umano. La versione abbreviata e in linguaggio corrente risulta molto più accettabile per la clientela, e produce effetti assolutamente equiparabili sul piano civilistico. Magari non offre un uguale dettaglio nella previsione dei casi, ma la vera sostanza non cambia.

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Piuttosto che commettere l'errore di non lasciare traccia scritta degli accordi, è meglio "accontentarsi" di brevissime note, come quelle che potrebbero essere contenute in un preventivo, un buono di consegna od una lettera di accettazione. Così, un contratto di cessione di diritti puo' essere sostituito da una frase come: "per numero tot immagini destinate ad impiego ics- ipsilon, anni 2009-2010, euro tot". Oppure, un model release può essere efficacemente sostituito dalla semplice dichiarazione: "io sottoscritto Pinco Pallino autorizzo Caio Sempronio alla pubblicazione delle immagini che mi ritraggono". Ancora, un accordo di cessione in visione può essere sostituito semplicemente da: "per presa in consegna in conto visione di tot immagini di eccetera, fino al …" In sostanza, quando sia possibile ed agevole ricorrere ai contratti estesi qui riportati, tutti saranno più cautelati. Ma - piuttosto che rinunciare alla traccia scritta nel timore di essere troppo "formalisti" - far firmare una semplice frase riassuntiva e di semplice comprensione. RIASSUMENDO: 1) MAI emettere fatture che gerericamente descrivano il lavoro come “servizio fotografico”, perche’ questo – in assenza di patti scritti – genera la cessione di tutti i diritti al committente. Va sempre indicata la destinazione d’uso delle immagini. 2) Poiche' in molti casi un contratto dettagliato non puo' essere proposto, perche' e' controproducente in termini di rapporti umani, se non e’ possibile far sottoscrivere un accordo prima della realizzazione del servizio, utilizzare un “buono di consegna” da far firmare alla consegna del lavoro, con una descrizione della destinazione d’uso, o scambiare email o fax descrittivi in linguaggio comune, e molto riassuntivi, ma che riassumano i termini del lavoro (quante immagini, di che genere, per quale utilizzo, a quale costo). 3) Il fax ha valore anche legale se e’ firmato dalla controparte, e se non viene contestata l’autenticita’ della firma. 4) L’email ha un pieno valore pienamente SOLO se e’ autenticata per tramite della “firma digitale”, che non e’ semplicemente la propria firma in formato digitale, ma il sistema che permette l’identificazione certa del mittente e destinatario per tramite di una chiave di cui esiste una

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versione pubblica (comune ai due interlocutori) ed una privata, diversa per ciascun interlocutore. Il sistema di firma digitale non e’ gestito autonomamente, ma certificato solo ed esclusivamente da alcuni “certificatori accreditati” (attualmente in Italia tredici soggetti, fra cui le Camere di Commercio, l’ente di gestione dell’Agenzia delle Entrate, i consigli nazionali del Notariato e quello Forense, ed altri). Una normale email e’ una traccia degli accordi ma, per la facilita’ con cui viene falsificata, non rappresenta una prova dell’identita’ di chi l’ha scambiata.

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.::.::. model release - ritratti :....:. concessione diritti di utilizzo del ritratto (model release modelli professionisti, prestazione con compenso) Il/la sottoscritto/a............................ concede l'autorizzazione alla pubblicazione delle immagini fotografiche della propria persona, effettuate da.............. in data.../.../.... autorizzando la pubblicazione per queste finalità: pubblicazione editoriale – pubblicazione su periodici – esposizione al pubblico – campagna stampa – campagna pubblicitaria – affissione - utilizzi P.o.P. – utilizzi “below the line” – utilizzi siti web – utilizzi autopromozionali – altro (riportare elenco destinazioni d’uso concesse, oppure dicitura: “tutti gli utilizzi”). Dichiara inoltre che tale concessione di diritti d’uso non e’ in contrasto con eventuali accordi contrattuali o/e diritti di agenzie di rappresentanza, manlevando in ogni caso il fotografo da eventuali pretese di terzi in relazione a tale cessione di diritti. Per esplicito controllo ed autorizzazione alla pubblicazione, provvede a firmare allegata distinta di descrizione delle immagini in oggetto (oppure: firma allegata fotocopia / stampa - delle immagini in oggetto), indicando con l'apposizione di tale firma il proprio incondizionato benestare alla pubblicazione. (Eventuale:) Sono escluse dalla concessione di pubblicazione le seguenti Testate:................................ e, dall'esposizione al pubblico, i seguenti luoghi:................ Dal canto suo, l'Autore delle immagini si impegna a non farne uso alcuno che possa risultare lesivo della dignità o della reputazione del soggetto fotografato. Per la prestazione d'opera consistente nella posa per la realizzazione delle immagini e per il diritto di utilizzo delle fotografie - come sopra indicato - è pattuito un compenso di euro..................... al netto delle imposte indirette ed al lordo delle imposte dirette. Ricevendo tale corresponsione, il sottoscritto si impegna a non avanzare alcun altra pretesa relativamente alle succitate prestazioni e al diritto d'uso delle immagini. Il diritto di utilizzo delle immagini si intende concesso fino al.../.../.., intendendo con tale termine la data oltre la quale il fotografo non potrà più cedere attivamente le immagini in 68 tutti i diritti riservati © TAU Visual ® riproduzione e diffusione vietate

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oggetto. Ovviamente, non potrà essere imputato al Fotografo il sussistere della pubblicità delle immagini diffuse (ad esempio, su riviste, volantini, ecc. che vengano ad essere ancora reperibili in circolazione allo scadere del termine fissato).

luogo e data (Firme dei contraenti)

:....:. versione abbreviata ed in linguaggio corrente "Io sottoscritto (nome del soggetto) autorizzo (nome del fotografo) alla pubblicazione e diffusione anche tramite terzi delle immagini ritraenti la mia effigie, realizzate il __/__/__. Per la realizzazione delle immagini e per la loro pubblicazione per fini editoriali / pubblicitari / promozionali / altro percepisco un compenso di euro ____ lordi, comprensivo di ogni mio diritto."

data, luogo e firme

:.....::concessione diritti di utilizzo del ritratto (model release modelli non professionisti, prestazione con compenso) Il/la sottoscritto/a............................ concede l'autorizzazione alla pubblicazione delle immagini fotografiche della propria persona, effettuate da.............. in data.../.../.... Per esplicito controllo ed autorizzazione alla pubblicazione, provvede a firmare allegata distinta delle immagini in oggetto (oppure: firma allegata fotocopia / stampa - delle immagini in oggetto), indicando con l'apposizione di tale firma il proprio incondizionato benestare alla pubblicazione. (Eventuale:) Sono escluse dalla concessione di pubblicazione le seguenti Testate:................................ e, dall'esposizione al pubblico, i seguenti luoghi:................ Dal canto suo, l'Autore delle immagini si impegna a non farne uso alcuno che possa risultare lesivo della dignità o della reputazione del soggetto fotografato. Per la prestazione d'opera consistente nella posa per la realizzazione delle immagini e per il diritto di utilizzo delle fotografie - come sopra indicato - è pattuito un compenso di euro..................... Ricevendo tale corresponsione, il sottoscritto si impegna a non avanzare alcun altra pretesa

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relativamente alle succitate prestazioni e al diritto d'uso delle immagini. Il diritto di utilizzo delle immagini si intende concesso fino al.../.../.., intendendo con tale termine la data oltre la quale il fotografo non potrà più cedere attivamente le immagini in oggetto. Ovviamente, non potrà essere imputato al Fotografo il sussistere della pubblicità delle immagini diffuse (ad esempio, su riviste, volantini, ecc. che vengano ad essere ancora reperibili in circolazione allo scadere del termine fissato).

luogo e data (Firme dei contraenti)

:....:. versione abbreviata ed in linguaggio corrente "Io sottoscritto (nome del soggetto) autorizzo (nome del fotografo) alla pubblicazione e diffusione delle immagini ritraenti la mia effigie, realizzate il __/__/__.

data, luogo e firme :..::.. concessione diritti di utilizzo del ritratto free test (TFP time for printing) (model release modelli professionisti o non professionsiti, prestazione in cambio servizio) Il/la sottoscritto/a............................ concede l'autorizzazione alla pubblicazione delle immagini fotografiche della propria persona, effettuate da.............. in data.../.../...., in cambio servizio. Per esplicito controllo ed autorizzazione alla pubblicazione, provvede a firmare allegata distinta delle immagini in oggetto (oppure: firma allegata fotocopia / stampa - delle immagini in oggetto), indicando con l'apposizione di tale firma il proprio incondizionato benestare alla pubblicazione. Per reciproco accordo, il fotografo potra’ liberamente utilizzare e pubblicare le immagini che mi ritraggono, per tutte le operazioni autopromozionali, pubbliche e private, per il proprio portfolio, le proprie presentazioni, il proprio sito, e tutte le iniziative direttamente rivolte a promozionare il lavoro e la creativita’ dell’autore. Sono invece escluse le cessioni a terzi, per fini commerciali o pubblicitari di terzi; per tali impieghi, andranno presi espliciti ulteriori accordi con il modello/a.

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Alla stessa stregua, il sottoscritto soggetto potra’ liberamente utilizzare le immagini che lo ritraggono per tutte le operazioni autopromozionali, pubbliche e private, per il proprio book e composit, le proprie presentazioni, il proprio sito, e tutte le iniziative direttamente rivolte a promozionare il lavoro e l’immagine del modello/a. Sono invece escluse le cessioni dei ritratti a terzi, per fini commerciali o pubblicitari di terzi; per tali impieghi, andranno presi espliciti ulteriori accordi con il fotografo. Per la prestazione d'opera consistente nella posa per la realizzazione delle immagini e per il diritto di utilizzo delle fotografie - come sopra indicato – viene pattuito il semplice cambio servizio (prestazione a titolo gratuito delle reciproche prestazioni di fotografo e modella/o), e (eventuale) la consegna al modello/a di n. ____ stampe _____ formato _____ come giustificativo gratuito del servizio.

luogo e data firma della persona ritratta

firma del fotografo

:..::.. model release - foto di nudo o lingerie Il/la sottoscritto/a............................ concede l'autorizzazione alla pubblicazione delle immagini fotografiche della propria persona, effettuate da.............. in data.../.../.... Trattandosi di immagini di nudo o lingerie, per esplicito controllo ed autorizzazione alla pubblicazione, firma allegata fotocopia o copia fotografiche delle immagini in oggetto ed autorizzate alla pubblicazione, indicando con l'apposizione di tale firma il proprio incondizionato benestare alla pubblicazione. (Eventuale:) Sono escluse dalla concessione di pubblicazione le seguenti Testate:................................ e, dall'esposizione al pubblico, i seguenti luoghi:................ Dal canto suo, l'Autore delle immagini si impegna a non farne uso alcuno che possa risultare lesivo della dignità o della reputazione del soggetto fotografato, al di fuori dei consueti utilizzi commerciali, editoriali, pubblicitari e di esposizioni connaturati con il genere di prestazione. Per la prestazione d'opera consistente nella posa per la realizzazione delle immagini e per il diritto di utilizzo delle fotografie - come sopra indicato - è pattuito un compenso di euro..................... Ricevendo tale corresponsione, il

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sottoscritto si impegna a non avanzare alcun altra pretesa relativamente alle succitate prestazioni e al diritto d'uso delle immagini. Il diritto di utilizzo delle immagini si intende concesso fino al.../.../.., intendendo con tale termine la data oltre la quale il fotografo non potrà più cedere attivamente le immagini in oggetto. Ovviamente, non potrà essere imputato al Fotografo il sussistere della pubblicità delle immagini diffuse (ad esempio, su riviste, volantini, ecc. che vengano ad essere ancora reperibili in circolazione allo scadere del termine fissato). :....:. versione abbreviata ed in linguaggio corrente "Io sottoscritto (nome del soggetto) autorizzo (nome del fotografo) alla pubblicazione anche tramite terzi delle immagini ritraenti la mia effigie, realizzate il __/__/__. Poichè si tratta di immagini di nudo e/o lingerie, si intendono esplicitamente autorizzate alla pubblicazione tutte le immagini inserite nella provinatura allegata su fogli a parte, e che firmo per benestare. Per la realizzazione delle immagini e per la loro pubblicazione per fini editoriali / pubblicitari / promozionali / altro percepisco un compenso di euro ____ lordi, comprensivo di ogni mio diritto."

data, luogo e firme :::.... accordo con modella/o per produzione in cointeressenza proventi Il/la sottoscritto/a............................ concede l'autorizzazione alla pubblicazione delle immagini fotografiche della propria persona, effettuate da.............. in data.../.../...., secondo gli accordi riassunti qui di seguito. Le immagini sono state realizzate, di comune accordo fre le parti, per una produzione destinata alla tentata vendita dei diritti di utilizzo delle stesse. Poiché la produzione stessa non ha – al momento della sua realizzazione – committenti od acquirenti, si concorda che il fotografo potra’ liberamente pubblicare le immagini realizzate, per tutte le operazioni autopromozionali, pubbliche e private, per il proprio portfolio, per l'inclusione in archivi di immagini anche consultabili on line, per le proprie presentazioni, il proprio sito, e tutte le iniziative direttamente rivolte a promozionare il lavoro, con la finalità di trovare committenze

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per lo stesso. Pari diritto di utilizzo promozionale avra' il modello/a. Si concorda, altresi', che se si trovassero acquirenti di tali diritti d'utilizzo, le cessioni a terzi, per fini commerciali, editoriali, pubblicitari o comunque diffusivi di terzi, e qualsiasi impiego delle immagini che possa produrre compensi in denaro (o comunque fungibili e trasferibili) i relativi proventi verranno condivisi secondo questo schema: a) Acquirente trovato e gestito per tramite dell'interessamento del fotografo o di suoi agenti: 70% al fotografo, 30% al modello/a. b) Acquirente trovato e gestito per tramite dell'interessamento del modello/a o di suoi agenti: 70% al modello, 30% al fotografo. Per esplicito controllo ed autorizzazione alla pubblicazione, il modello/ aprovvede a firmare allegata distinta delle immagini in oggetto (oppure: firma allegata fotocopia / stampa - delle immagini in oggetto), indicando con l'apposizione di tale firma il proprio incondizionato benestare alla pubblicazione.

luogo e data

firma della persona ritratta firma del fotografo

:::.... model release per modelli/e minorenni Il/la sottoscritto/a............................ , congiuntamente al genitore / tutore …………….. co-firmatario di questa scrittura privata, concedono l'autorizzazione alla pubblicazione delle immagini fotografiche del soggetto minorenne ………………, effettuate da.............. in data.../.../.... Per esplicito controllo ed autorizzazione alla pubblicazione, si provvede a firmare allegata distinta delle immagini in oggetto (oppure: firma allegata fotocopia delle immagini in oggetto), indicando con l'apposizione di tale firma il proprio incondizionato benestare alla pubblicazione. (Eventuale:) Sono escluse dalla concessione di pubblicazione le seguenti Testate:................................ e, dall'esposizione al pubblico, i seguenti luoghi:................ Dal canto suo, l'Autore delle immagini si impegna a non farne uso alcuno che possa risultare lesivo della dignità o della reputazione del soggetto fotografato. (Eventuale) Per la prestazione d'opera consistente nella posa per la realizzazione delle immagini e per il diritto di utilizzo

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delle fotografie - come sopra indicato - è pattuito un compenso di euro..................... Ricevendo tale corresponsione, i sottoscrittori si impegnano a non avanzare alcun altra pretesa relativamente alle succitate prestazioni e al diritto d'uso delle immagini. Il diritto di utilizzo delle immagini si intende concesso fino al.../.../.., intendendo con tale termine la data oltre la quale il fotografo non potrà più cedere attivamente le immagini in oggetto. Ovviamente, non potrà essere imputato al Fotografo il sussistere della pubblicità delle immagini diffuse (ad esempio, su riviste, volantini, ecc. che vengano ad essere ancora reperibili in circolazione allo scadere del termine fissato).

Luogo e data Eventuale firma del soggetto minorenne ritratto

Firma del genitore / tutore Firma del fotografo

:....:. versione abbreviata ed in linguaggio corrente "Io sottoscritto, genitore/tutore di (nome del soggetto) autorizzo la pubblicazione, anche tramite terzi, delle immagini ritraenti l' effigie del minore ………….., realizzate il __/__/__. Si intendono esplicitamente autorizzate alla pubblicazione tutte le immagini inserite nella provinatura allegata su fogli a parte, e che firmo per benestare, in quanto le riconosco essere adatte all’uso pubblico e non lesive in alcun modo dei diritti del minore affidatomi "

luogo e data Firma del genitore / tutore

::..:: autorizzazione all'esecuzione di riprese di minori in occasione di cerimonia o manifestazione (vedi anche sezione contratti con privati a fine modulistica) I sottoscritti genitori (tutori) del minore ............... acconsentono a che lo studio fotografico ....... realizzi riprese della cerimonia / manifestazione ........ che si terra' il giorno .../.../... presso......., con questo espressamente acconsentendo che gli operatori incaricati dallo studio stesso possano eseguire le riprese e in seguito proporle per la visione agli acquirenti interessati, secondo le consuete modalità (riportare le modalita' che si intende far autorizzare: visione privata dei provini, disponibilita' dei provini presso.....,

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esposizione dei provini presso....., pubblicazione miniature marchiate su pagina web nascosta ......, pubblicazione miniature marchiate su sito web ......, altro) . Dal canto suo, lo studio fotografico ..... si impegna a non diffondere in alcun altro modo le immagini in questione, a non pubblicare ne' cedere per la pubblicazione a nessun titolo, al di fuori degli specifici ambiti di visione indicati al precedente capoverso, a meno che non venga concessa esplicita altra autorizzazione scritta da parte dei genitori o tutori firmatari di questo accordo. Si impegna inoltre a rispettare tutte le vigenti disposizioni della normativa sulla privacy, ivi compreso il diritto dei genitori di richiedere la eventuale cancellazione dei files riferiti alle immagini dei minori tutelati. L'acquisto delle stampe o dei files riferiti a tali riprese viene regolamentato dall'allegata distinta di tariffe professionali (allegare tariffe per l'acquisto delle stampe e/o dei files a diversa risoluzione).

luogo e data Firma del genitore / tutore

Firma del fotografo

:....:. versione abbreviata ed in linguaggio corrente I sottoscritti genitori (tutori) del minore ............... acconsentono a che lo studio fotografico ....... realizzi riprese della cerimonia / manifestazione ........ che si terra' il giorno .../.../... presso......, e che le immagini sia poste in visione per l’acquisto presso il punto vendita ed (eventuale) tramite il sito http:// .......... Dal canto suo, il fotografo - identificato e rintracciabile ai recapiti riportati qui al piede - si impegna a rispettare tutte le vigenti normative sulla privacy.

data, luogo e firme :::...: model release in inglese Model hereby grants to photographer the absolute right and permission, in perpetuity and without time limit, to use model's likeness and photograph, in whole or in part, in any medium, for any purpose and in any manner whatsoever, including, but not limited to advertising, art, publicity, promotion, editorial, trade or commercial purposes, in any and all print or digital media, including but not limited to magazines, newspapers, television, billboards, brochures,

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reports, point of purchase, CD-ROMs, Internet, Royalty Free, and the like, world-wide. Model agrees to waive all rights to inspect or approve the finished photograph or likeness and the finished product in which it may be used, or such words or copy used therewith. Model warrants that Model is of Legal Age, and acknowledges receipt of, and agrees to accept as full compensation for all of the above stated permissions and grants, the sum of euro _______ Model (signature)______________________________ For Parent or Guardian of Model 18 years old or under: I, Parent or Guardian, have read the above authorization and release prior to its execution, am fully familiar with the contents thereof, and agree to Models grant of permission. Parent or Guardian (signature)_________________________ Address __________________________ Phone_____________________ :....:. versione abbreviata ed in linguaggio corrente Model ......... hereby grants to photographer .............the right to use model's likeness and photograph, for any purpose .:::... model release per free test in inglese (release per riprese in cambio servizio, destinate esclusivamente a reciproci book e portfolio autopromozionali) I _______ (hereafter "Model"), in the interest of gaining valuable modeling experience and in exchange for photographs of myself, do hereby irrevocably authorize ____________ (hereafter "Photographer"), and those acting with Photographer's written permission, to use photographs taken by Photographer of myself on the date of __/__/____ and derivative works based thereupon (collectively hereafter the "Photos") for all lawful purposes subject to the terms and conditions described herein. I agree that the aforementioned exchange is for photographs delivered to me by Photographer in the quantity and format described as follows: _________________________________________. I agree that, while I may use the Photos for purposes related to the promotion of my modeling business, including but not limited to advertising, portfolios, composite cards, exhibitions,

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contests, and promotional internet web sites, I will not sell publication rights in any or all of the Photos without Photographer's prior consent. Likewise, I authorize Photographer to use the Photos for purposes related to the promotion of Photographer's business, including but not limited to advertising, portfolios, composite cards, exhibitions, contests, and promotional internet web sites, but do not authorize Photographer to sell publication rights in any or all of the Photos except with my prior consent. Model hereby affirms that all poses, positions and situations enacted in the Photos covered in this release were entered into without force, coercion, or threat whatsoever, and were posed freely by Model with Model's full consent. Model further agrees to hold blameless and free of all accusation of such force or coercion Photographer, his legal representatives, assigns, and those acting under his permission. Model hereby affirms that his/her date of birth is __/__/____ and that Model is fully able to contract in his/her own name without breach of any prior agreement or applicable law, including but not limited to prior agreements with modeling and talent agencies. I have read the foregoing prior to its execution and I am fully familiar with and agree to the contents thereof. ::..::. model release in francese Le Mannequin autorise le photographe/réalisateur du film et ses cessionnaires directs et indirects à exploiter commercialement les Images le représentant réalisées le ______ à ________ telles que décrites ci-dessous dont le photographe/réalisateur du film est l’auteur. Cette cession emporte autorisation pour le photographe/réalisateur du film d’utiliser, re-utiliser, publier, éditer, copier, reproduire, adapter, modifier, transformer, déformer, tronquer cette Image par tous procédés techniques. La présente autorisation est donnée pour tous supports et de manière générale, pour tous modes de diffusion. La présente autorisation est donnée pour le monde entier et pour tous les domaines d’exploitation : publicité, promotion, fabrication, emballage, distribution, production, sans que cette énumération soit limitative. Le Mannequin autorise l’utilisation de son image dans tous les

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domaines y compris concernant des sujets potentiellement controversés. Le photographe/réalisateur du film ne pouvant être responsable de l’utilisation finale que feraient ses clients de l’Image, le Mannequin renonce à tous recours contre elle pour les éventuels cas d’abus, étant entendu que le photographe/réalisateur n’autorisera aucune utilisation illicite.

Signature du Photographe/Réalisateur du film: Nom du Photographe en lettres d’imprimerie: Date de la Prise de Vue:

Signature du Mannequin : Nom du Mannequin en lettres d’imprimerie : Date de naissance du Mannequin : Date: .::.::: model release in tedesco Gegen angemessene Gegenleistung in Höhe von_________________ , mit dem ich einverstanden bin und dies hiermit bestätige, gestatte ich hiermit dem Fotografen/Filmemacher und seinen Rechtsnachfolgern, Lizenzen für die Bilder zu vergeben und sie in allen Medien für jeden Zweck zu verwenden (außer in diffamierender Weise), u.a. zum Zwecke der Werbung, Verkaufsförderung, des Marketings und der Verpackung für alle Produkte oder Dienstleistungen. Ich bin einverstanden damit, dass die Bilder mit anderen Bildern, Texten oder Grafiken kombiniert, beschnitten, verändert oder modifiziert werden. Ich erkenne an, dass ich keine Rechte an den Bildern habe und dass alle Rechte an diesen dem Fotografen/Filmemacher und seinen Rechtsnachfolgern gehören. Ich bestätige, dass ich keine weiteren Rechte auf zusätzliche Entschädigung oder Abrechnung habe und dass ich keine weiteren Ansprüche aus diesem Grund gegen den Fotografen/Filmemacher und/oder seine Rechtsnachfolger geltend machen werde. Ich erkenne an, dass diese Freigabeerklärung für meine Erben und Rechtsnachfolger verbindlich ist. Ich stimme zu, dass diese Freigabeerklärung unwiderruflich ist und auf Dauer und weltweit gilt, sie unterliegt unter Ausschluss des Kollisionsrechts dem Recht in Deutschland (o altri Paesi, specificare). Ich erkläre und versichere, dass ich mindestens 18 Jahre alt und voll rechtsfähig zur Abgabe dieser Erklärung bin.

Name des Fotografen/Filmemacher:

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Datum des Shootings:

Unterschrift Des Fotomodells: Name in Druckschrift: Geburtsdatum Datum: .::.:.. model release in spagnolo Concedo a Fotógrafos/Realizadores de Películas o Cesionarios autorización para poder licenciar y hacer uso de las Imágenes en cualquier Medio y con cualquier fin (exceptuados los difamatorios), lo que incluye, entre otros, la publicidad, la promoción, la comercialización y el empaquetado de cualquier producto o servicio. Reconozco y acepto que las Imágenes puedan combinarse con otras imágenes, texto y gráficos, así como cortarse, alterarse o modificarse. Reconozco y acepto no poseer derecho alguno sobre las Imágenes, derechos todos ellos que pertenecen a Fotógrafos/Realizadores de Películas o Cesionarios. Reconozco y acepto asimismo que no poseo derecho alguno a ninguna Contraprestación o contabilidad adicional, comprometiéndome por la presente a no plantear reclamación alguna frente a Fotógrafos/Realizadores de Películas o Cesionarios sea cual fuere la causa. Reconozco y acepto el carácter vinculante de la presente cesión con respecto a mis herederos y cesionarios. Consiento asimismo en aceptar el carácter irrevocable, indefinido y de ámbito mundial de esta cesión, así como que la ley por la que se rija sea la de España (o altri Paesi, specificare), quedando excluida la aplicación de la legislación sobre controversias de dicho Estado. Declaro ser mayor de edad (tener al menos 18 años) y poseer plena capacidad de obrar para poder suscribir la presente cesión.

Nombre del Fotógrafo/Realizador de Películas: Fecha de la Sesión: Firma del Fotógrafo/Realizador de Películas:

Firma del Modelo: Nombre del Modelo: Fecha de nacimiento del Modelo: Fecha:

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..::.:: documenti riassuntivi on-the-road Frequentemente, in condizioni di reportage “sul territorio”, ci si vede contestare la possibilità di effettuare riprese a edifici, palazzi, proprietà private e persone. Anche se esistono alcuni casi di oggettiva restrizione, molto di sovente l’impedimento opposto al fotografo non ha fondamento legale, e viene opposto unicamente per la “moda” della tutelay della privacy, spesso senza che ci sia alcuna relazione con effettive norme di legge. Riportiamo due testi riassuntivi delle due casistiche piu’ frequenti: la ripresa di edifici, e la ripresa di persone. Suggeriamo di stampare i due testi, e di tenerli con l’attrezzature, come documentazione di riferimento. :.:.:.. Normativa sull’eseguibilità riprese di edifici Testo da portare con sé a titolo di chiarimento della normativa nazionale che regola, vincola o permette la realizzazione e diffusione di imprese di proprietà private ed edifici L’esecuzione di riprese fotografiche di edifici privati per come risultano visibili dal normale passaggio pubblico è LIBERA DA VINCOLI di ogni genere, e non richiede – a norma di Legge – alcuna esplicita autorizzazione preventiva. E’ illecita l’opposizione all’esecuzione delle riprese ad eccezione dei casi di limitazione effettivamente previsti dalla Legge, e cioè: (a) Riprese di installazioni che rientrino nella previsione dell’Allegato al R.D. 11 luglio 1941, n. 1161 (caserme, depositi militari, dislocazione di forze armate, di produzione o trasporto energia, centrali energetiche, dighe, nodi ferroviari od autostradali o comunque di organizzazione dei trasporti). (b) Riprese di edifici e beni che siano di proprieta' dello Stato, o comunque siano in consegna al Ministero dei Beni Culturali, alle Regioni, Soprintendenze e ad altri enti pubblici territoriali in quanto dichiarati di interesse culturale, e quindi ricadano nel disposto del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

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(c) Riprese di edifici anche non rientranti nei casi precedenti, ma per realizzare le quali venga adottato un artificio volto a superare in tutto o in parte una barriera visiva voluta dal proprietario a protezione della sua privacy. (d) Pubblicazione (e non semplice effettuazione delle riprese) di edifici privati la cui immagine venga poi utilizzata per promozionare o comunque in abbinamento a prodotti e/o servizi non attinenti a quelli del proprietario, laddove questa operazione possa essere configurata come concorrenza sleale, ai sensi dell’art 2598 Codice Civile. I tutti gli altri casi, non occorre autorizzazione né per la realizzazione delle riprese, né per l’eventuale pubblicazione delle stesse. Si sottolinea che nella nostra legislazione positiva non esiste alcuna disposizione che preveda un “diritto di immagine” sulla proprietà privata (come invece previsto in altre Legislazioni, ad esempio quella statunitense e francese). Si pregano privati ed Autorità di agevolare il latore della presente, che si identifichi con tesserino nominale personale, (a scadenza, numerato a rilievo con codice a 16 cifre), di appartenenza a codesta Associazione Nazionale Fotografi Professionisti TAU Visual , nell’esercizio nella sua professione. ::..::.. Normativa sull’eseguibilità ritratti L’esecuzione di ritratti estemporanei di persone in occasione di avvenimenti pubblici, o in luoghi aperti al pubblico, è LIBERA DA VINCOLI di ogni genere, e non richiede – a norma di Legge – alcuna esplicita autorizzazione preventiva. La normativa vigente: (a) Legge 633/41 e successive modifiche, artt. 96 e segg; (b) Dlsg 30 giugno 2003, n.196 Codice in materia di protezione dei dati personali; (c) Codice Civile, art 10; impone esclusivamente restrizioni nel caso in cui le immagini realizzate debbano essere utilizzate per pubblicazioni, e cioè per esposizione o diffusione ad un pubblico indistinto e indiscriminato. Nel SOLO caso di successiva pubblicazione, può occorrere che la persona ritratta – e la cui effigie risulti riconoscibile – presti assenso, autorizzando tale pubblicazione.

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Non occorre assenso della persona ritratta alla pubblicazione: 1) Nel caso di pubblicazione motivata di informazione giornalistica, ai sensi art 97 legge 633/41, entro i limiti previsti dal Codice di Deontologia di esercizio della professione giornalistica, allegato A del Dlsg 30 giugno 2003, n.196 2) In caso di notorietà del personaggio ritratto, ai sensi art 97 legge 633/41 Nella semplice fase di effettuazione delle riprese in luoghi aperti al pubblico NON esiste alcuna norma positiva che vieti tale esecuzione. Si pregano privati ed Autorità di agevolare il latore della presente, che si identifichi con tesserino nominale personale, (a scadenza, numerato a rilievo con codice a 16 cifre), di appartenenza a codesta Associazione, nell’esercizio nella sua professione. :....:. Nota: versione abbreviata ed in linguaggio corrente Di questi modelli non viene proposta una versione abbreviata perchè - per la loro funzione - devono poter spiegare nel dettaglio quale sia la casistica lecita, e perché, ed una versione abbreviata perderebbe completamente di senso, in quanto non “convincente” in relazione ad una materia sulla quale esiste spesso disinformazione.

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.::.:.. accordi con assistenti

.::..:: bozza di accordo con assistente autonomo con sua posizione fiscale per prestazione assistente fotografo libero professionista collaborazione professionale autonoma Con la presente scrittura privata, il fotografo ________, d'ora in poi definito: “fotografo” si accorda con ______________, d'ora in poi definito “assistente” per definire un rapporto di collaborazione professionale. Premessa indispensabile all'accordo è che il Fotografo richiede all'Assistente una collaborazione basata sull'indipendente ed autonomo apporto professionale, e non un rapporto di subordinazione. L'Assistente gode quindi di sua autonomia fiscale, professionale e decisionale, e pone a disposizione del Fotografo la sua competenza. Si concorda conseguentemente che: a) Il Fotografo interpellerà l'Assistente in caso di necessità di supporto professionale con un preavviso di almeno ___ (12 ore – 24 ore – due giorni – altro) e questi, sulla base dei suoi eventuali impegni pregressi, darà la sua disponibilità. b) Sulla base delle indicazioni fornite dal Fotografo, l'Assistente si impegnerà a fornire la sua migliore prestazione, che potrà comprendere semplice supporto, assistentato, realizzazione di scatti fotografici di supporto, realizzazione di scatti fotografici in completa autonomia, come anche (eventualmente aggiungere altre tipologie di collaborazione). c) Tutte le immagini fotografiche realizzate durante tale collaborazione si intendono eseguite dall'Assistente in nome e per conto del Fotografo e, conseguentemente, tutti i diritti di sfruttamento commerciale e diffusione competono al Fotografo. d) All'assistente spetta la facoltà di raccogliere antologicamente copia delle immagini realizzate durante tale rapporto di collaborazione, per utilizzarle esclusivamente per propria autopromozione (portfolio, sito web, stampati autopromozionali, mostre, e simili), all'imprescindibile condizione che ciascuno di questi impieghi sia accompagnato dall'esplicita indicazione che le immagini sono state realizzate

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nel corso di tale collaborazione, secondo lo schema di credit: “foto di Assistente, per conto di Studio Fotografo”. e) Se le immagini realizzate dall'Assistente ritraggono persone, è compito e responsabilità dell'Assistente stesso - prima di effettuare una qualsiasi pubblicazione entro i limiti definiti al punto d) – di procurarsi esplicita autorizzazione scritta alla pubblicazione. e) Il compenso professionale per la prestazione viene pattuito a parte, con accordi scritti, e proporzionato all'impegno effettivamente dedicato al supporto professionale. Il Fotografo si impegna a liquidare il compenso pattuito alla scadenza ______ (indicare una fra: in anticipo / alla realizzazione del lavoro / a consuntivo a fine mese / su presentazione di fattura / a 30 / 60 giorni data fattura) data e luogo Il fotografo l'assistente .::..:: bozza di accordo con assistente in contratto di collaborazione a progetto – co co pro per prestazione assistente fotografo per progetti estesi nel tempo ma non subordinati Con la presente scrittura privata, il fotografo ________, d'ora in poi definito: “fotografo” si accorda con ______________, d'ora in poi definito “assistente” per definire un rapporto di collaborazione professionale a progetto Premessa indispensabile all'accordo è che il Fotografo richiede all'Assistente una collaborazione basata su un autonomo apporto professionale, e non un rapporto di subordinazione. L'Assistente è quindi chiamato a fornire un apporto professionale riferito ad uno specifico progetto, con sua autonomia decisionale, pur se nel rispetto degli obiettivi prefissati, e pone a disposizione del Fotografo la sua competenza. Si concorda conseguentemente che: a) Il Fotografo chiede all'Assistente il suo intervento di supporto in relazione al progetto professionale consistente in: (indicare nel dettaglio le mansioni dell'assistente in relazione

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al progetto per cui viene ingaggiato; deve trattarsi di mansioni finalizzate al raggiungimento di uno specifico scopo, e non l'enumerazione di mansioni ripetitive). b) Il rapporto di collaborazione si intende privo di alcun vincolo di subordinazione (orari rigidamente prefissati, sanzionabilita', subordinazione operativa), ma semplicemente improntato al coordinamento degli sforzi e dei mezzi per il conseguimento dell'obiettivo prefissato. c) Tutte le immagini fotografiche realizzate durante tale collaborazione si intendono eseguite dall'Assistente in nome e per conto del Fotografo e, conseguentemente, tutti i diritti di sfruttamento commerciale e diffusione competono al Fotografo. d) All'assistente spetta la facoltà di raccogliere antologicamente copia delle immagini realizzate durante tale rapporto di collaborazione, per utilizzarle esclusivamente per propria autopromozione (portfolio, sito web, stampati autopromozionali, mostre, e simili), all'imprescindibile condizione che ciascuno di questi impieghi sia accompagnato dall'esplicita indicazione che le immagini sono state realizzate nel corso di tale collaborazione, secondo lo schema di credit: “foto di Assistente, per conto di Studio Fotografo”. e) Se le immagini realizzate dall'Assistente ritraggono persone, è compito e responsabilità dell'Assistente stesso - prima di effettuare una qualsiasi pubblicazione entro i limiti definiti al punto d) – di procurarsi esplicita autorizzazione scritta alla pubblicazione. f) Il compenso professionale per la prestazione viene pattuito in euro ______, e liquidato mensilmente mediante________ data e luogo Il fotografo l'assistente .::..:: bozza di accordo con aiuto-fotografo per servizi matrimoniali per prestazione assistente fotografo libero professionista - collaborazione professionale autonoma Con la presente scrittura privata, il fotografo ________, d'ora in poi definito: “Fotografo” si accorda con ______________,

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d'ora in poi definito “Aiutante” per definire un rapporto di collaborazione professionale. Premessa indispensabile all'accordo è che il Fotografo richiede all' Aiutante una collaborazione basata sull'indipendente ed autonomo apporto professionale, e non un rapporto di subordinazione. L' Aiutante gode quindi di sua autonomia fiscale, professionale e decisionale, e pone a disposizione del Fotografo la sua competenza. Si concorda conseguentemente che: a) Il Fotografo interpellerà l'Aiutante in caso di necessità di supporto professionale con il maggior anticipo possibile e, comunque, con un preavviso non inferiore a ___ (due giorni – una settimana – un mese - altro) e questi, sulla base dei suoi eventuali impegni pregressi, darà la sua disponibilità. b) Sulla base delle indicazioni fornite dal Fotografo, l'Aiutante si impegnerà a fornire la sua migliore prestazione, che consistera' (scegliere): *** nella realizzazione di un autonomo e completo servizio fotografico della cerimonia oggetto della collaborazione; tale servizio – eventualmente integrato con altre riprese eseguite dal Fotografo o da autori di sua fiducia, rappresentera' il corpus del servizio finale consegnato ai committenti, fermi restando i reciproci obblighi di credits, come piu' avanti descritto. (oppure): *** nell'esecuzione di documentazione autonoma della cerimonia; un estratto di tale documentazione autonoma verra' utilizzato per integrare il servizio realizzato dal Fotografo o da autori di sua fiducia, e l'insieme, editato dallo studio del Fotografo, rappresentera' il corpus del servizio finale consegnato ai committenti, fermi restando i reciproci obblighi di credits, come piu' avanti descritto. (oppure): *** nell'esecuzione di immagini di contorno e supporto, specialmente durante le fasi piu' critiche della cerimonia (elenco delle situazioni in cui l'Aiutante dovra' essere piu' attivo) e nella realizzazione di ritratti e gruppi. Tali immagini saranno utilizzate per integrare l'insieme del servizio consegnato ai committenti, fermi restando i reciproci obblighi di credits, come piu' avanti descritto. (oppure): *** nel semplice supporto, assistentato, realizzazione di alcuni scatti fotografici di supporto, fermi restando i reciproci obblighi di credits, come piu' avanti descritto.

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c) Tutte le immagini fotografiche realizzate durante tale collaborazione si intendono eseguite dall'Aiutante in nome e per conto del Fotografo e, conseguentemente, tutti i diritti di sfruttamento commerciale e diffusione competono al Fotografo. d) All'Aiutante spetta la facoltà di raccogliere antologicamente copia delle immagini realizzate durante tale rapporto di collaborazione, per utilizzarle esclusivamente per propria autopromozione (portfolio, sito web, stampati autopromozionali, mostre, e simili), all'imprescindibile condizione che ciascuno di questi impieghi sia accompagnato dall'esplicita indicazione che le immagini sono state realizzate nel corso di tale collaborazione, secondo lo schema di credit: “foto di (nome Aiutante), per conto di Studio Fotografo”. e) Per le immagini realizzate dall'Aiutante e che ritraggono persone, è compito e responsabilità dell'Aiutante stesso - prima di effettuare una qualsiasi pubblicazione entro i limiti definiti al punto d) – di procurarsi esplicita autorizzazione scritta alla pubblicazione. e) Il compenso professionale per la prestazione viene pattuito a parte, con accordi scritti, e proporzionato all'impegno effettivamente dedicato al supporto professionale. Il Fotografo si impegna a liquidare il compenso pattuito alla scadenza ______ (indicare una fra: in anticipo / alla realizzazione del lavoro / a consuntivo a fine mese / su presentazione di fattura / a 30 / 60 giorni data fattura) data e luogo Il fotografo l'Aiutante

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.::.:.. accordi con modelle Nota importante nell'interesse dei modelli. In questo paragrafo vengono raccolte alcune bozze di accordi per la gestione dell'immagine di modelli e modelle; gli accordi per la cessione del diritto di immagine (diritto alla pubblicazione del ritratto – model releases) sono riportate nell'apposita sezione (vedi indice). Accordi come quelli ipotizzati in questi contratti dovrebbero rappresentare un'eccezione, tenendo presente che, nell'assoluta maggioranza dei casi, tali accordi di esclusiva finiscono col generare un (piccolo) vantaggio per il fotografo, ma si traducono in un freno alla crescita professionale del modello/a stesso/a, il quale avrebbe possibilita' di crescita professionale solitamente molto migliori se intrattenesse similari rapporti di esclusiva con un'agenzia di modelle e modelli realmente specializzata ed unicamente orientata in tale direzione, ed ubicata in uno dei centri internazionali della moda (Milano, Parigi, Londra, NewYork, eccetera). Si valuti dunque di caso in caso se l'apporto offerto dal fotografo e' compatibile con la situazione contingente e se, soprattutto, non possa essere piu' conveniente per il modello cercare di legarsi ad altra struttura ad orientamento specialistico. Solitamente, questi accordi fotografo/modello hanno un loro senso di esistere quando il modello/a non ha la possibilita' o l'intenzione di trasferirsi in una grande citta'; restando ancorati alle proprie radici in un paese minore (o comunque non centrale rispetto ai canali internazionali della moda), il rapporto professionale di esclusiva con un fotografo puo' essere una soluzione accettabile, dato che non comporta la rinuncia a maggiori e migliori opportunita'. .::..:: accordo esclusiva per modelle / i La presente scrittura privata viene stilata fra il professionista ____________, di seguito denominato "esclusivista" e il modello/a ______ ________, via ______, di seguito denominata "modello". 1) Con la presente il modello si impegna a concedere all'esclusivista la gestione della propria immagine professionale, senza eccezioni, riconoscendo la commissione pattuita al punto 3, e per tutta la durata dell'accordo come

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definito al punto 5. 2) L'esclusivista, dal canto suo, si impegna a porre a disposizione del modello tutte le sue conoscenze e capacità professionali, al fine di procurare il maggior numero possibile di contratti per l'impiego dell'immagine del modello (sfilate, filmati, riprese fotografiche, eccetera). 3) Per ciascun contratto andato a buon fine sia tramite interessamento dell'esclusivista, sia per altri contatti, il modello corrisponderà all'esclusivista la commissione del (10 - 15 - 20%, secondo accordi) sul compenso professionale lordo percepito. 4) Il modello conserva il diritto di valutare ciascuna commissione di lavoro propostale dall'esclusivista, conservando piena facoltà di accettare o meno la proposta, a suo insindacabile giudizio. Tale facoltà di riserva dovrà essere esercitata dal modello dando eventuale risposta negativa entro 24 ore da ciascuna singola proposta di lavoro. Trascorso tale lasso di tempo, la proposta si intende comunque accettata. Una volta indicato il proprio assenso ad uno specifico lavoro, tuttavia, il modello si intenderà impegnato per tale opzione, e non potrà recedere dalla propria disponibilità se non per comprovate e documentate cause di forza maggiore. 5) Il presente accordo ha validità fino al 31 dicembre ____, e si intende tacitamente rinnovato di anno solare in anno solare, fatta salva la possibilità di recesso per entrambe le parti, esercitabile mediante semplice disdetta scritta da far pervenire alla controparte con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza. 6) In caso di disaccordo fra le parti nell’interpretazione o nell’esecuzione della presente scrittura, entrambe le parti convengono di affidare in prima istanza la soluzione della controversia, al giudizio di un collegio arbitrale, composto di tre membri, di cui due scelti da ciascuna delle parti in causa (un membro ciascuno), ed il terzo designato di comune accordo dai due arbitri già individuati. Se la controversia non fosse componibile stragiudizialmente o avesse sostanziale rilevanza, saranno adite le vie legali del caso. Questo punto dell'accordo non rappresenta quindi limitazione del Foro Competente, ma semplice dichiarazione di intenti delle parti a dirimere le eventuali divergenze nella formula e con la procedura più diretta ed amichevole. data e luogo:

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Per accettazione: L'esclusivista il/la modello/a

Per esplicita conoscenza ed accettazione dei punti 1 (esclusiva); 4 (diritto di riserva), 5 (tacito rinnovo), 6 (collegio arbitrale)

L'esclusivista il/la modello/a

.::..:: accordo rappresentanza non esclusiva per modelle La presente scrittura privata viene stilata fra il professionista ______, di seguito denominato "rappresentante" e la modella ______ ________, via ______, di seguito denominata "modella". 1) Con la presente la modella si impegna a concedere al rappresentante la gestione della propria immagine professionale, senza eccezioni, riconoscendo la commissione pattuita al punto 3, e per tutta la durata dell'accordo come definito al punto 5. 2) Il rappresentante, dal canto suo, si impegna a porre a disposizione della modella tutte le sue conoscenze e capacità professionali, al fine di procurare il maggior numero possibile di contratti per l'impiego dell'immagine della modella (sfilate, filmati, riprese fotografiche, eccetera). 3) Per ciascun contratto andato a buon fine sia tramite interessamento del rappresentante, sia per altri contatti, la modella corrisponderà al rappresentante la commissione del (10 - 15 - 20%, secondo accordi) sul compenso professionale lordo percepito. 4) La modella conserva il diritto di valutare ciascuna commissione di lavoro propostale dal rappresentante, conservando piena facoltà di accettare o meno la proposta, a suo insindacabile giudizio. Tale facoltà di riserva dovrà essere esercitata dalla modella dando risposta positiva o meno entro 24 ore da ciascuna singola proposta di lavoro. Una volta indicato il proprio assenso ad uno specifico lavoro, tuttavia, la modella si intenderà impegnata per tale opzione, e non potrà recedere dalla propria disponibilità se non per comprovate e documentate cause di forza maggiore. 5) Il presente accordo ha validità fino al 31 dicembre ____, e si intende tacitamente rinnovato di anno solare in anno solare, fatta salva la possibilità di recesso per entrambe le parti, esercitabile mediante semplice disdetta scritta da far

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pervenire alla controparte con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza. 6) L’accordo si intende stipulato con un vincolo di esclusiva parziale. La modella si impegna cioè a non accettare altre commissioni di lavoro provenienti da altri, fatta salva la possibilità di accordi espliciti e per iscritto in deroga al presente accordo. 7) In caso di disaccordo fra le parti nell’interpretazione o nell’esecuzione della presente scrittura, entrambe le parti convengono di affidare in prima istanza la soluzione della controversia al giudizio di un collegio arbitrale, composto di tre membri, di cui due scelti da ciascuna delle parti in causa (un membro ciascuno), ed il terzo designato di comune accordo dai due arbitri già individuati. Se la controversia non fosse componibile stragiudizialmente o avesse sostanziale rilevanza, saranno adite le vie legali del caso. Questo punto dell'accordo non rappresenta quindi limitazione del Foro Competente, ma semplice dichiarazione di intenti delle parti a dirimere le eventuali divergenze nella formula e con la procedura più diretta ed amichevole. Luogo e data Per accettazione:

il rappresentante il/la modello/a Per esplicita conoscenza ed accettazione dei punti 1 (esclusiva); 4 (diritto di riserva), 5 (tacito rinnovo), 6 (esclusiva parziale) e 7 (collegio arbitrale) .

il rappresentante il/la modello/a Data e luogo:

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.::.::. immagini in visione e consegna senza cessione di diritti .::...: cessione immagini in visione In data.../.../... riceviamo in consegna da.................... immagini fotografiche in forma di n..... files su supporto _____ (oppure: diapositive/stampe) come descritto sul retro della presente ricevuta. Le fotografie in oggetto vengono da noi trattenute esclusivamente in visione, per valutare la possibilità di un loro eventuale utilizzo, che sarà comunque pattuito da ulteriori accordi scritti. Tutto il materiale ricevuto in visione verrà restituito a................... entro e non oltre il giorno.../.../... Il ritardo non giustificato nella riconsegna del materiale oltre tale limite di tempo non comporterà tacita accettazione ma genererà fatturazione di tutto il materiale al prezzo di euro.......... per immagine, senza che con tale rimborso si intenda ceduto alcun diritto di utilizzo. (oppure: Tutti i files ricevuti in visione non saranno copiati su altri supporti o, se cio' dovesse occorrere per motivi di convenienza logistica per facilitarne l'osservazione, verranno definitivamente cancellati entro il giorno __/__/__) Nel frattempo le immagini si intendono a noi affidate in qualità di depositari a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 1766 e seguenti del Codice Civile. In assenza di esplicita autorizzazione scritta dell'Autore, ci impegniamo a non attuare ne' permettere alcun uso o diffusione o pubblicazione o duplicazione che non sia stata oggetto di espliciti accordi scritti con l'autore. Per accettazione:

luogo e data (Firma della Ditta che accetta le immagini)

.::...: cessione immagini in visione / forma breve Leggere con attenzione la "nota importante" riportata all'inizio della sezione contratti e release. Per ricevuta di immagini in visione in forma breve è sufficiente far sottoscrivere la semplice dizione: "Riceviamo in consegna ad esclusivo fine di conto visione numero ____ immagini (descrizione), che potranno essere trattenute per semplice valutazione fino al __/__/____"

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.:....: immagini creative con concept – in visione Riceviamo in visione n____ elaborati fotografici, come come riprodotti in allegato. Le fotografie in oggetto vengono da noi trattenute esclusivamente in visione, per valutare la possibilità di un loro eventuale utilizzo, che sarà comunque pattuito da ulteriori accordi scritti. Data la natura creativa ed interpretativa delle immagini proposte, garantiamo altresì che non verrà dato corso al rifacimento o rielaborazione di tali immagini, ad opera di altri autori, utilizzando il “concept” sul quale sono costruite le opere consegnate, e cioè l’idea portante descrivibile come: (breve descrizione testuale delle caratteristiche che si reputano salienti).

data e luogo

(Firma della Ditta che accetta le immagini)

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.:::..: cessione diritti di utilizzo editoriali .::::.. cessione diritti di pubblicazione per una sola uscita Riceviamo da.................... n..... immagini fotografiche, come da distinta redatta sul retro della presente e da noi controfirmata per accettazione. 1) Di suddetto materiale acquisiamo i diritti di pubblicazione relativi ad una sola uscita sulla nostra testata:..................., in un fascicolo edito entro e non oltre il.../.../... Le immagini sono destinate a pagine interne / pagina di copertina. 2) Viene concordato il compenso di euro............ ad immagine (oppure: di euro............ a corpo per l'intero servizio); con ciò si intendono acquisisti esclusivamente i diritti per una pubblicazione, per la testata suddetta e per la destinazione indicata. 3) Qualsiasi diverso e/o successivo utilizzo delle immagini dovrà essere preventivamente concordato per iscritto. Sono esclusi tutti gli utilizzi a fini pubblicitari o promozionali, come realizzazione di locandine, poster, pieghevoli e simili. 4) Il pagamento sarà effettuato a mezzo.............., entro.... giorni dalla data di fattura. Il tardato pagamento comporta l'addebito degli interessi passivi al tasso ufficiale di sconto maggiorato di.... punti percentuali annui. 5) Il cedente delle immagini si impegna a garantire l'esclusiva delle immagini cedute per un periodo di: (48 ore / trenta giorni / sessanta giorni / sei mesi) dalla data di pubblicazione della testata. Durante questo periodo l'immagine non potrà essere ceduta ad altre pubblicazioni o ad altri clienti, pena la decadenza del presente accordo. 6) L'Autore delle immagini si impegna ad interdire eventuali altri depositari del suo archivio dalla pubblicazione o l'utilizzo di eventuali duplicati delle immagini cedute ed oggetto della presente scrittura, fino alla scadenza della data di esclusiva. 7) La menzione del nome dell'Autore è obbligatoria, in rispetto dell'Art. 20 del DPR n.19 del 8/01/1979. L'Editore si riserva la facoltà di indicare il nome dell'Autore o a lato di ciascuna immagine, o in apposito spazio - indicato come "riferimenti iconografici" od "autori delle fotografie" - a piè di pagina, od in altro spazio della pubblicazione. A tal fine,

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l'Autore cedente le immagini si impegna ad indicare con chiarezza i propri dati su ciascuna immagine. 8) L'Editore si impegna a restituire entro e non oltre il.../.../... il materiale fotografico ricevuto in consegna.

Luogo e data (Firme dei contraenti)

Per esplicita conoscenza ed accettazione dei punti di cui ai numeri 1)(destinazione), 4)(pagamento), 5)(esclusiva).

(Firme dei contraenti) .:::::: diritti pubblicazione per una sola uscita - forma breve Leggere con attenzione la "nota importante" riportata all'inizio della sezione contratti e release. Per accordo di cessione per un solo uso, in forma breve, è sufficiente far sottoscrivere la semplice dicitura: "Riceviamo in consegna numero ____ immagini (descrizione), con destinazione d'uso di pubblicazione per una uscita su…."

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.::..:: cessioni senza limitazioni

.:::... cessione di tutti i diritti In data.../.../... riceviamo dal fotografo autore: .................. n...... fotografie, come da distinta redatta sul retro della presente, e da noi controfirmata per accettazione. 1) Di tali immagini, con la presente acquisiamo tutti i diritti di sfruttamento economico - nessuno escluso - in campo pubblicitario ed editoriale , con diritto di esclusiva senza limiti di tempo. 2) Il prezzo di cessione è fissato in euro.................. per immagine (oppure: euro ..... a corpo), e si intende esaustivo di qualsiasi futura pretesa economica dell'Autore, dei suoi aventi diritto o dei suoi eredi. 3) Il pagamento sarà effettuato a mezzo.............., entro.... giorni dalla data di fattura. Il tardato pagamento comporta l'addebito degli interessi passivi al tasso ufficiale maggiorato di.... punti percentuali annui. 4) L'Autore dichiara sotto la sua diretta responsabilità che il materiale di cui cede i diritti è inedito e non sfruttato da altri per campagne pubblicitarie od iniziative editoriali. Garantisce inoltre di avere provveduto a ritirare duplicati autorizzati che, a sua conoscenza, dovessero trovarsi in deposito presso terzi, avendo con ciò interdetto costoro dall'utilizzo delle immagini in oggetto, anche col renderli edotti dell'avvenuta cessione totale alla nostra ditta dei diritti di dette immagini. 5) Il materiale in causa non potrà essere ceduto a terzi. 6) L'acquisizione dei diritti di utilizzazione non esime dall'obbligo della menzione del nome del fotografo, che verrà citato unitamente alla nostra ragione sociale, con dicitura simile: "fotografia di: (nostra ragione sociale/nome dell'autore"), in rispetto dell'Art. 20 del DPR n.19 del 8/01/1979. L'Editore si riserva la facoltà di indicare il nome dell'Autore o a lato di ciascuna immagine, o in apposito spazio - indicato come "riferimenti iconografici" od "autori delle fotografie" - a piè di pagina, od in altro spazio della pubblicazione.

Data e luogo (Firme dei contraenti)

Per esplicita conoscenza ed accettazione dei punti di cui ai numeri 1)(destinazione), 3)(pagamento), 4)(esclusiva), 5)(non cedibilità a terzi).

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(Firme dei contraenti)

:....:. versione abbreviata ed in linguaggio corrente Oggi, .../.../..., riceviamo dall’autore ........ le immagini descritte nell’elenco allegato, e che firmiamo per accettazione, delle quali ci vengono trasferiti tutti i diritti di sfruttamento economico, senza limiti di tempo ed in esclusiva, a fronte del compenso foifattario ed onnicomprensivo di euro......, che vengono corrisposti a questa scadenza e con queste modalita’: ......... Si pattuisce che il nome dell’autore verra’ sempre menzionato negli usi delle fotografie, secondo le forme d’uso.

data, luogo e firme

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.:::... accordo di collaborazione giornalistica senza subordinazione 1) Fra ______ (collaboratore professionale) e la _______ (editore) è stipulato un accordo di collaborazione professionale senza vincoli di subordinazione. La collaborazione è relativa unicamente alle attività di prestazione di servizi della ____ e, segnatamente, (alla realizzazione di servizi fotografici e video). 2) A compenso delle prestazioni, svolte senza alcun vincolo di subordinazione ed orario, la ______ corrisponderà a _______ un compenso su base mensile di euro ____ al lordo delle trattenute di legge -(oppure) - un compenso a servizio accettato per la pubblicazione (indipendentemente dal fatto che venga poi utilizzato o meno) forfaittariamente determinato in euro _____, ed intendendosi per servizio un insieme di minimo ____ immagini e massimo ____ immagini, fra loro interconnesse e costituenti una documentazione unitaria od un documento, od un racconto per immagini. 3) Per espressa pattuizione fra le parti, in nessun modo il rapporto di collaborazione potrà essere relativo ad un rapporto di lavoro dipendente. In particolare, la sostanziale natura della collaborazione ha natura di prestazione intellettuale, e non esisterà alcun vincolo disciplinare da parte dell’impresa. Gli orari di lavoro saranno orientativamente concordati, ma sostanzialmente mobili e commisurati alle relative disponibilità ed esigenze. 4) L’accordo avrà validità dal 15/12/___ al 15/12/__, e si intenderà tacitamente rinnovato alla scadenza per pari periodi, fatta salva la possibilità di recesso da parte di entrambe le parti con semplice comunicazione scritta comunicata con preavviso di 30 giorni. 5) Di tali immagini, al committente verranno ceduti i diritti senza limiti di tempo, non in esclusiva, senza facolta' di cessione a terzi da parte del committente, il che significa che l'editore avra' facolta' di riutilizzare COPIE delle immagini per le sue pubblicazioni senza limiti di tempo, ma non potra' cedere tali diritti a terzi. Dal canto suo, l'autore deterrà gli originali o i files master delle immagini, e potra' rivendere i diritti di utilizzo di tali immagini a terzi, purche' non a direttti concorrenti dell'editore e non prima di sei mesi dall'avvenuta consegna delle immagini all'editore committente. 6) Il pagamento delle fatture di prestazione sarà effettuato a

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mezzo.............., entro.... giorni dalla data di fattura. Il tardato pagamento comporta l'addebito degli interessi passivi al tasso ufficiale maggiorato di.... punti percentuali annui. 7) L'acquisizione dei diritti di utilizzazione non esime dall'obbligo della menzione del nome del fotografo, che verrà citato unitamente alla nostra ragione sociale, con dicitura simile: "fotografia di: (nostra ragione sociale/nome dell'autore"), in rispetto dell'Art. 20 del DPR n.19 del 8/01/1979. L'Editore si riserva la facoltà di indicare il nome dell'Autore o a lato di ciascuna immagine, o in apposito spazio - indicato come "riferimenti iconografici" od "autori delle fotografie" - a piè di pagina, od in altro spazio della pubblicazione. .:::... cessione di tutti i diritti economici ma non del copyright morale Versione semplificata di accordo da utilizzarsi quando il rapporto con il cliente richieda di cedere tutti i diritti economici (il cliente puo' fare delle immagini un uso illimitato), senza che questo pregiudichi la corretta attribuzione e la facolta' del fotografo di utilizzare le immagini per propri scopi antologici. Con questa scrittura privata l'Autore fotografo ______________________________ cede al Cliente acquirente_________________ partita iva / codice fiscale________________ i diritti di sfruttamento ed utilizzo di numero __ immagini fotografiche come meglio descritte in calce a questo accordo (eventuale: riprodotte in icone di riferimento e stampate in allegato / sul retro al presente accordo). 1) Di tali immagini, con la presente l'Autore cede al Cliente acquirente tutti i diritti di sfruttamento economico - nessuno escluso - in campo pubblicitario ed editoriale, promozionali e below-the-line, per impeghi a stampa e multimediali, diritti di cartella stampa (diffusione gratuita a giornalisti ed organi di stampa per redazionali non a pagamento), on-line ed off-line, con diritto di esclusiva senza limiti di tempo, fatto salvo il diritto di antologizzazione conservato dal fotografo (vedi punto 4). 2) I diritti acquisiti dal Cliente comprendono la piena facolta', senza limitazioni, di utilizzare le immagini per ogni

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destinazione riferita alle attività del cliente stesso – identificato univocamente dal codice fiscale sopra riportato - ma non la facoltà di questi di trasferire a terzi tali diritti, tanto a titolo gratuito quanto a titolo oneroso. 3) L'Autore fotografo resta – ai sensi della legge 633/41 e successive modifiche – titolare dell'inalienabile diritto morale (copyright morale), e cioè conserva il diritto ad essere menzionato quale autore delle immagini creative in tutti i loro impieghi, con le modalità consuete per l'uso posto in atto (menzione a lato dell'immagine, nel colofon, o in appositi riferimenti iconografici). 4) A corollario del punto 3), le parti concordano che l'Autore fotografo conserva un diritto di antologizzazione sulle immagini oggetto di tale cessione, e quindi la facoltà di raccogliere tali immagini per mostre od esposizioni o pubblicazioni riassuntive della propria carriera come autore fotografico, purchè non venga effettuata dall'Autore stesso alcuna vendita o cessione di tali immagini, in qualsiasi forma. Nel diritto di antologizzazione qui previsto si intende (compreso / escluso – cancellare la voce che non si applica) il diritto di includere tali immagini nei siti web personali e professionali dell'Autore, a promozione della proria attivita'. 5) Il prezzo di cessione è fissato in euro.................. per immagine (oppure: euro ..... a corpo), e si intende esaustivo di qualsiasi futura pretesa economica dell'Autore, dei suoi aventi diritto o dei suoi eredi. 6) Il pagamento sarà effettuato a mezzo.............., entro.... giorni dalla data di fattura. Il tardato pagamento comporta l'addebito degli interessi passivi al tasso ufficiale maggiorato di.... punti percentuali annui.

Data e luogo (Firme dei contraenti)

Per esplicita conoscenza ed accettazione dei punti di cui ai numeri 2 (non cedibilita' a terzi) 3 (diritto morale), 4 (diritto di antologizzazione)

(Firme dei contraenti)

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.:::..:. cessione di diritti senza limiti, ma non in esclusiva (apparente buy out) In molti casi, il Cliente manifesta la necessita’ di poter disporre delle immagini commissionate o comunque acquistate senza dover chiedere di volta in volta l’estensione dei diritti d’utilizzo. Questa situazione a volte genera uno stato di “empasse”, perche’ il cliente chiede di fatto una cessione completa dei diritti d’uso (che avrebbe un valore economico molto elevato), ma senza in realta’ dovere fare un uso delle immagini tanto estensivo ed intensivo quanto sarebbe previsto con un “buy out” reale (vendita di tutti i diritti). La soluzione a questo stato di cose e’ prevedere, all’interno dell’accordo fra le parti, una clausola esplicita con la quale si effettua un trasferimento dei diritti senza limiti, ma non in esclusiva; questa soluzione lascia al cliente piena liberta’ nell’utilizzo delle immagini per i suoi impieghi, ma lasca al fotografo pari facolta’, con questo giustificando il contenimento del costo di tale cessione dei diritti. (clausola per cessione diritti di utilizzo senza limiti, non in esclusiva) *) Le parti concordano che il diritto di sfruttamento delle immagini oggetto di questo accordo viene descritto come cessione senza limiti ma non in esclusiva, con cio’ intendendo che il cliente acquirente dei diritti acquisisce per se stesso (cioe’, per l’acquirente identificato da codice fiscale: ______________________) la piena facolta’ di utilizzo, senza limiti ne’ temporali ne’ di destinazione d’uso, di tutte le immagini, esclusa unicamente la facolta’ di cessione a terzi di tali diritti; l’autore delle immagini, dal canto suo, conserva il diritto di utilizzare per se e di cedere eventualmente a terzi i diritti d’uso, escludendo unicamente cessioni a strutture od utilizzatori la cui attivita’ sia direttamente in concorrenza con quella dell’acquirente ______.

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.:::::: utilizzi e preventivi immagini commerciali .:::... clausola breve di destinazione d'uso (Leggere con attenzione la "nota importante" riportata all'inizio della sezione contratti e release. Questa clausola può essere riportata su tutte le fatture, i preventivi ed i buoni di consegna delle immagini, per evitare l'automatica cessione dei diritti di sfruttamento nel caso di immagini realizzate su commissione): "Le immagini si intendono cedute con le seguenti finalità d'uso: (scegliere fra: catalogo, brossura, pubblicazione editoriale, pubblicità, affissione, cartello vetrina, cartolina, uso interno e documentazione, uso personale, tutti gli impieghi, altri) per un periodo di tempo di (giorni od anni, max 20 anni)". .::.::.. preventivo breve “passepartout” per immagini commerciali commissionate (“passepartout” - soluzione consigliata di default) (Questo preventivo è suggerito per la maggioranza e nella normalità dei casi. E’ concepito appositamente con la caratteristica di brevità, di semplicità di lettura e con un piccolo escamotage per sottolineare la stretta correlazione fra estensione dei diritti d’uso e costo di realizzazione. In pratica, il preventivo è concepito in maniera che il cliente, portato a definire in maniera molto rapida ed amichevole i punti salienti dell’accordo, si trovi dinnanzi ad una “falsa scelta” tariffaria: alternative tutte comunque volte a guidare per mano a ammettere una restrizione – quella concordata – nei diritti d’utilizzo. Il fatto che il prezzo venga proposto su diversi livelli impedisce che il cliente smemorato o smaliziato, in un secondo momento, sostenga che non fosse stata chiara l’esistenza di una limitazione dei diritti d’uso, e che “credeva di avere comprato la fotografia” e quindi di non dovere piu’ rendere conto. ATTENZIONE: gli importi suggeriti sono ovviamente solo simbolici, possono e devono essere variati a piacimento, come anche la struttura, ispirandosi alle tariffe reali commentate nel Tariffario di Riferimento. Con l’esempio esposto si intende suggerire: a) Linguaggio amichevole e non burocratico; b) parcellizzazione in diverse voci, comunque riassunte forfaittariamente; c) variazione del compenso 102 tutti i diritti riservati © TAU Visual ® riproduzione e diffusione vietate

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piccola sulle voci marginali, costanziosa su quello di shooting; d) evidente correlazione fra costo finale del forfait e estensione dei diritti cosi’ ottenuti. Questa offerta preventiva rappresenta la nostra migliore proposta per la realizzazione di vostre immagini per ___________. Sono state valutate con attenzione e scrupolo tutte le possibili varianti tecniche e creative che permettano di ottenere i migliori risultati con l’ottimizzazione delle risorse impiegate. Per l’intera produzione – descritta nel dettaglio a parte – il compenso forfaittario e’ cosi’ determinato: opzione

comprensiva diritti basilari

opzione comprensiva diritti intermedi

opzione comprensiva diritti pieni

Shooting comprensivo dei diritti

1200 1700 3000

EVENTUALI Assicurazione responsabilita’ civile

50 50 50

Compenso assistente

100 120 150

Postproduzione 350 400 450 Noleggio luci 350 350 350 Styling 300 350 400 Trucco e parrucco

250 300 350

eccetera La scelta dell’opzione tariffaria e’ riferita alla preferenza per una maggiore o minore estensione dell’utilizzabilità delle immagini. Con l’opzione “diritti basilari” al prezzo forfaittario pattuito per lo shooting si intendono compresi i diritti per: utilizzo su internet, utilizzo in presentazione multimediali, utilizzo per depliant semplici (pieghevole fino a otto facciate), uso per documentazione interna e book venditori. Con l’opzione “diritti intermedi” al prezzo forfaittario pattuito per lo shooting si intendono compresi – oltre i diritti

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gia’ elencati alla voce “diritti minimi”, anche quelli per catalogo, brossura di pregio, annual report, cartelli vetrina, cartoline e poster aziendali, espositori da banco, cartella stampa (diffusione a giornalisti per impieghi esclusivamente redazionali), packaging e cartelli in fiere. Con l’opzione “diritti pieni” al prezzo forfaittario pattuito per lo shooting si intendono compresi i diritti gia’ elencati nelle prime due voci (minimi ed intermedi), a cui si aggiungono diritti per campagna stampa e campagna affissione (limitatamente ad un anno e limitatamente al territorio nazionale). Ulteriori estensioni vanno concordate. Si pattuisce che il nome dell’autore fotografo dovrà essere indicato in tutte le utilizzazioni delle immagini. Il pagamento alla consegna (50% all’ordine – 50% alla consegna del materiale) comporta l’applicazione di uno sconto commerciale del 5% sull’intero importo dei compensi (spese vive escluse). Se si sceglie una formula posticipata di pagamento, questo sarà effettuato a mezzo.............., entro.... giorni dalla data di fattura. Decorso tale termine, il tardato pagamento comporta l’applicazione di una penale pari allo 0,05% dell’importo dovuto, per ogni giorno di ritardo (ad esempio: 20 giorni di ritardo: penale pari a 1% importo).

Firma dei contraenti - data e luogo Ulteriore firma dei contraenti per esplicita conoscenza

termini di pagamento e penale di mora. .::.::.. ipotesi preventivo per lavori commissionati con intento continuativo (sconto a scalare - sconto per quantita') (Questo preventivo è suggerito per tutti i casi in cui il cliente chieda uno sconto sui primi lavori, promettendo in cambio una certa continuita' di lavoro. In sostanza, l"'arma contrattuale" del cliente e' una vaga ipotesi di continuativita'; tuttavia, capita abbastanza spesso che questa continuativita' venga poi meno, a volte per malafede del cliente, a volte semplicemente perche' gli eventi maturano in maniera diversa. Poiche' e' molto difficile far accettare un vero e proprio vincolo contrattuale che obblighi il cliente a spendere una cifra annua prefissata, la soluzione diplomaticamente e contrattualmente preferibile e' quella di proporre uno "sconto

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fedelta'" che pero' venga applicato NON sui primi lavori, ma sui lavori successivi, a mano a mano che questa "fedelta'" si testimonia con i fatti.) Questa offerta preventiva rappresenta la nostra migliore proposta per la realizzazione di vostre immagini per ___________. L'importo delle nostre prestazioni risultera' scalarmente diminuito sulla base dell'ammontare degli importi effettivamente corrisposti per lavori eseguiti in precedenza. Sono state valutate con attenzione e scrupolo tutte le possibili varianti tecniche e creative che permettano di ottenere i migliori risultati con l’ottimizzazione delle risorse impiegate. Per l’intera produzione – descritta nel dettaglio a parte – il compenso forfaittario e’ cosi’ determinato: SCONTO SCALARE esempio didascalico – le cifre variano da professionista a professionista

prima commessa di lavoro

lavori eseguiti posteriormente al SALDO dei primi 5.000 euro di compensi (-15%)

lavori eseguiti posteriormente al SALDO dei primi 10.000 euro di compensi (-25%)

Solo shooting – diritti a parte

900 765 675

Shooting comprensivo diritti basilari

1200 1020 900

Shooting comprensivo diritti intermedi

1700 1445 1275

Shooting comprensivo diritti pieni

3000 2550 2250

La scelta dell’opzione tariffaria e’ riferita alla preferenza per una maggiore o minore estensione dell’utilizzabilità delle immagini. Con l’opzione “diritti basilari” al prezzo forfaittario pattuito per lo shooting si intendono compresi i diritti per: utilizzo su internet, utilizzo in presentazione multimediali, utilizzo per

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depliant semplici (pieghevole fino a otto facciate), uso per documentazione interna e book venditori. Con l’opzione “diritti intermedi” al prezzo forfaittario pattuito per lo shooting si intendono compresi – oltre i diritti gia’ elencati alla voce “diritti minimi”, anche quelli per catalogo, brossura di pregio, annual report, cartelli vetrina, cartoline e poster aziendali, espositori da banco, cartella stampa (diffusione a giornalisti per impieghi esclusivamente redazionali), packaging e cartelli in fiere. Con l’opzione “diritti pieni” al prezzo forfaittario pattuito per lo shooting si intendono compresi i diritti gia’ elencati nelle prime due voci (minimi ed intermedi), a cui si aggiungono diritti per campagna stampa e campagna affissione (limitatamente ad un anno e limitatamente al territorio nazionale). Ulteriori estensioni vanno concordate. Si pattuisce che il nome dell’autore fotografo dovrà essere indicato in tutte le utilizzazioni delle immagini. Il pagamento alla consegna (50% all’ordine – 50% alla consegna del materiale) comporta l’applicazione di uno sconto commerciale del 5% sull’intero importo dei compensi (spese vive escluse). Se si sceglie una formula posticipata di pagamento, questo sarà effettuato a mezzo.............., entro.... giorni dalla data di fattura. Decorso tale termine, il tardato pagamento comporta l’applicazione di una penale pari allo 0,05% dell’importo dovuto, per ogni giorno di ritardo (ad esempio: 20 giorni di ritardo: penale pari a 1% importo). Gli importi di sconto scalare si applicano a decorrere dall'avvenuto effettivo saldo delle cifre di soglia indicate, e non dopo la semplice fatturazione delle stesse.

Firma dei contraenti - data e luogo Ulteriore firma dei contraenti per esplicita conoscenza

termini di pagamento e penale di mora. .:::.... formula breve per cessione o estensione diritti d’uso di immagini stock Con la presente, l’Autore ________ cede all’utilizzatore ___________ il diritto di utilizzo delle immagini descritte in elenco riportato al piede (o allegate in stampa a bassa risoluzione) con le seguenti esplicite finalita’ d’uso:

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(scegliere fra: catalogo, brossura, pubblicazione editoriale, siti internet, pubblicità, affissione, cartello vetrina, cartolina, uso interno e documentazione, uso personale, tutti gli impieghi, altri). Tali diritti si intendono ceduti per un periodo di tempo di (giorni od anni, max 20 anni), trascorso il quale cessa la facolta’ del cliente di fare uso attivo di tali immagini. Il corrispettivo forfaittario per tale cessione si intende stabilito in euro_____ da versarsi a mezzo _____ entro il giorno ______. La mancata corresponsione del compenso pattuito comporta l’inefficacia della cessione di diritti qui descritta, rendendo illecito ogni uso eventualmente posto in essere. Ai senso della legge 644/41 e successive modifiche, ogni altro utilizzo non espressamente descritto in questo accordo si intende escluso dalla cessione. Cio’ comporta che ogni diverso o piu’ estensivo utilizzo deve essere oggetto di ulteriore successivo accordo. Si concorda che il nome dell’autore debba essere citato in ogni utilizzo delle immagini stesse, a fianco di esse o in apposito spazio dedicato ai “credits”. data e luogo

(firme dei contraenti) ..::..:. modulo consegna immagini con accettazione cromia Con la presente consegnamo a ___________ n____ files in formato (tif, jpg, psd, ecc), metodo colore CMYK (RGB), relativi al servizio fotografico da voi commissionato e da noi computamente realizzato. Confermiamo di avere provveduto ad un corretto bilanciamento cromatico (eventuale: come rilevabile dalle stampe di prova digitali accluse a questa consegna), ottimizzato alla filiera di stampa utilizzata (eventuale: e correlato allo specifico profilo colore incorporato e trasmesso con questa consegna). Il cliente, ricevendo tali files, prende atto che la resa cromatica delle immagini digitali e' strettamente interdipendente alla filiera di ouput utilizzata, e che l'utilizzo di monitor e periferiche di stampa differenti possono comportare conseguenti differenze cromatiche. E' quindi compito del cliente sincerarsi che il responsabile del controllo di qualita' segua il procedimento di stampa, accertandosi del rispetto delle cromie desiderate.

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data e luogo firma del fotografo e firma del cliente che prende in consegna i files

:....:. versione abbreviata ed in linguaggio corrente Con la presente consegnamo a ___________ n____ files in formato (tif, jpg, psd, ecc), metodo colore CMYK (RGB). Il fotografo conferma di avere provveduto ad un corretto bilanciamento cromatico (come rilevabile dalle stampe di prova digitali accluse a questa consegna. Il cliente, ricevendo tali files, prende atto che la resa cromatica delle immagini digitali e’ attualmente corretta, e che eventuali differenze di colore e rese nei successivi utilizzi non sono imputabili al fotografo, ma ad eventuali diversità della linea di stampa e duplicazione.

data e luogo firma del fotografo e firma del cliente che prende in consegna

i files .:.::::: preventivo immagini commerciali - compenso forfaittario Preventivo di massima per la realizzazione di n....... circa immagini fotografiche facenti parte di un'unica serie destinata alla realizzazione di...................... Il diritto di utilizzazione delle immagini, realizzate per ordine e conto della ditta........................... sarà retribuito con compenso forfaittario determinato in ragione di euro............... complessive, comprensivo di diritto di utilizzo come più avanti specificato. Tale forfait si intende riferito alla realizzazione di un minimo di __ ed un massimo di __ immagini; eventuali variazioni dell'onerosità del lavoro nel suo complesso comporteranno proporzionali adeguamenti del compenso, anche senza successiva esplicita pattuizione scritta. Le spese ordinarie (materiali sensibili e sviluppi) si intendono comprese/non comprese in tale forfait, e valutate - ai soli fini informativi - ammontanti a circa euro __ (a corpo / ad immagine). Eventuali spese di trasferta, lavorazioni particolari (come ritocchi, inserimenti, ecc.), o prestazioni di terzi (modelle/i, truccatori, ecc) si intendono a carico del committente, con rimborso a consuntivo. Il pagamento sarà effettuato a mezzo.............., entro.... giorni dalla data di fattura. Il tardato pagamento comporta l'addebito degli

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interessi passivi al tasso ufficiale di sconto maggiorato di.... punti percentuali annui. Le immagini prodotte si intendono cedute in diritto di utilizzo per le seguenti destinazioni:......................, con esclusione di quelle non specificatamente indicate. Il diritto è concesso per.... mesi (o anni). Il materiale prodotto dovrà essere custodito dal committente per tutto il tempo per il quale ne sono concessi i diritti di utilizzazione. Scaduto tale termine (e cioè entro il.../.../...) detto materiale andrà integralmente restituito al fotografo, che ne resta l'unico proprietario, in forza dei presenti accordi contrattuali ed ai sensi della Legge 22/4/'41 n.633 - DPR n.19 del 8/1'79.

data e luogo (firme dei contraenti)

:....:. versione abbreviata ed in linguaggio corrente Per la realizzazione di n...... immagini, con le caratteristiche descritte qui di seguito, la nostra migliore offerta è di euro .......; tale offerta si intende valida per il lavoro inteso a corpo, realizzato secondo le modalità che specifichiamo nella descrizione, e - costituendo prezzo a forfait - è valido solo nel suo insieme, e non rappresenta una base per il calcolo del costo unitario delle immagini. Le immagini si intendono cedute per gli usi......... Si pattuisce che il compenso verrà saldato secondo questi tempi e modalità:.......... Descrizione delle immagine e delle modalita’ di realizzazione:......

data, luogo e firme

.:.::::: preventivo (estimate) immagini commerciali – in inglese This estimate is valid for ninety days from this date of issue: ______ Client: Assignment Description: Usage Specification: Estimate Price:

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Fees:___________ expenses:____________ total:____________ Condition of Transaction: 1. The copyright to all images created or supplied pursuant to this agreement remain the sole and exclusive proprerty of the photographer. There is no assignment of copyright, agreement to do work of hire, or intention of joint copyright expressed or implied hereunder. The client is licensed the above usage specifications in accord with the condition stated herein. Proper copyright notice, which reads: © 20__ (Nome dell'autore e/o dello Studio), must be displayed with the following placement: ______________________. Notice is not required if placement is not specified. 2. All expense estimates are subject to normal trade variance of 10%. 3. All usage specifications above convert to copyright license only upon receipt of full payment. 4. Usance beyond that defined above requires additional written license from the licensor. 5. Invoices are payable on receipt. Unpaid invoices are subject to a re-billing fee of: 6. Advance payments must be received at least 24hrs. prior to assignment conmencement. 7. The sale is subject to all terms and conditions on reverse side hereof. 8. If client orders the performance of any services required to complete the above described assignment it constitutes an acceptance by conduct of this estimate in its entirety, whether signed by you or not. Submitted by:____________________ date:________________________ Accepted by:_____________________ date:________________________

.:::.... preventivo dettagliato di produzione Dati completi del cliente: Soggetto della cessione (Azienda, testata, marchio, ecc)

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Egregi, con la presente Vi comunichiamo la nostra offerta per la realizzazione di servizio fotografico come da Vostra richiesta. compensi professionali Compensi per la realizzazione del servizio, inteso come preparazione, shooting e postproduzione dello stesso, nei limiti e con le modalità previste. La concessione dei diritti d’uso non è compresa, e viene specificata nel dettaglio più avanti. L’importo per il compenso professionale è da considerarsi al netto di IVA ed al lordo di eventuale ritenuta d’acconto. Tutte le spese accessorie (vedi più avanti) sono preventivate a parte.

Compenso professionale, casting e preparazione, a corpo: … Compenso professionale, per shooting, a corpo: … Compenso professionale, per postproduzione, esclusi compensi a terzi, a corpo …

In alternativa: Compenso professionale, a singola immagine …

In alternativa: Compenso professionale, a giornata lavorativa … Gettone, per giornate di trasferta o di fermo tecnico non imputabile al fotografo …

Accludiamo in allegato descrizione del servizio (tipologia delle immagini, complessità, formato di esecuzione, altri elementi utili).

preventivo spese (gli importi qui evidenziati si intendono estimativi, e soggetti ad oscillazioni in più od in meno per una percentuale massima del 15%) spese generali Trasferta (spese vive di viaggio o rimborso chilometrico) … Vitto e alloggio … / … Altro spese specifiche Noleggi attrezzature di ripresa Noleggi luci Noleggi props e accessori

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Assistenti senior Assistenti Junior Modelli/e Styling Location Art Buyer Home economist Falegname Elettricisti Pittori – decoratori Noleggio studio Noleggi di altro genere Assicurazione responsabilità civile Assicurazione materiali del cliente Mock Up Postproduzione digitale di base Conversioni metodo colore (solo se richieste e accettate da cliente con apposito modello) Postproduzione creativa Scansioni e masterizzazioni Trasmissione dati Materiale sensibile invertibile e negativo Sviluppi Immagini a sviluppo immediato Altro Totale spese ________________________ (+/- 15%) destinazione d’uso delle immagini (Ai sensi della legge 633/41 e del DPR 19/79, nel realizzare le immagini fotografiche oggetto dell’accordo vi concediamo i seguenti diritti d’uso) Vengono di seguito specificati, per ciascuna voce evidenziata 1. Destinazione d’uso 2. Durata temporale 3. Limiti geografici (Italia, Europa, altri Paesi, Usa, mondo

intero, ecc) 4. Prezzo per ciascuna cessione di diritti

Affissione

Campagna stampa trade (non in edicola) Campagna stampa periodici diffusi in edicola

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Campagna stampa house organ Campagna stampa completa Campagna Stampa + affissione

Utilizzi su siti internet Utilizzi per presentazioni multimediali off-line

Crowner Cartello vetrina Vetrofanie e sticker Point Of Purchase completo

Depliantistica Utilizzo per catalogo Utilizzo per cartella stampa

Uso solo privato o per documentazione interna (esclude

ogni altra concessione) Cessione completa, senza limiti – buy out

ESCLUSIVA DELLA CESSIONE

Inedito Esclusiva assoluta, senza limiti di tempo Esclusiva assoluta, fino al Esclusiva settoriale, senza limiti di tempo Esclusiva settoriale, fino al Senza esclusiva

> Eventuali variazioni dell'onerosità del lavoro nel suo complesso comporteranno proporzionali adeguamenti del compenso, anche senza successiva esplicita pattuizione scritta. > Il pagamento sarà effettuato a mezzo.............., entro.... giorni dalla data di fattura. > Il tardato pagamento comporta l'addebito degli interessi passivi al tasso ufficiale di sconto maggiorato di tre punti percentuali annui. > Il materiale prodotto dovrà essere custodito dal committente per tutto il tempo per il quale ne sono concessi i diritti di utilizzazione. Scaduto tale termine (e cioè entro il.../.../...) detto materiale andrà integralmente restituito al fotografo, che ne resta l'unico proprietario, in forza dei presenti accordi contrattuali ed ai sensi della Legge 22/4/'41 n.633 - DPR n.19 del 8/1'79.

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> La citazione del nome dell’autore è obbligatoria per legge in qualsiasi utilizzo delle immagini (art. 20 legge 633/41.

Si conviene deroga a tale obbligo di legge Non si conviene deroga. Restiamo in attesa di un cenno di riscontro, che potrete farci pervenire rinviando questo preventivo, controfirmato per accettazione, al nostro numero di fax: …. ...:::. contratto per affitto proprio studio come sala di posa Accordo per concessione temporanea utilizzo spazio ed attrezzature per ripresa. Con la presente scrittura privata, il sig. ___________, titolare dello studio fotografico sito in via ______ (di seguito definito “lo Studio”) concede a ____________ cf _______________ (di seguito definito “il Cliente”) l’utilizzo temporaneo di spazi ed attrezzature come di seguito descritto, esclusivamente per l’esecuzione di una o piu’ sessioni di shooting fotografico. Lo spazio sara’ a disposizione del Cliente nel/i giorno/i, a partire dalle ore _____ alle ore _____. Eventuali estensioni della durata del noleggio saranno conteggiate e fatturate come extra-time alla tariffa di euro _____ all’ora, comunque con riconsegna dei locali ed attrezzatura non oltre le ore _____. Il Cliente tiene espressamente manlevato lo Studio da ogni responsabilita, diretta, indiretta o conseguente, verso i firmatari dell’accordo e verso terzi, che possa scaturire dalle operazioni di ripresa ed in genere dall’attività svolta dal Cliente durante le ore di noleggio nei locali posti a disposizione dallo Studio. Inoltre, il Cliente si dichiara edotto e consenziente del fatto che sara’ ritenuto responsabile di ogni eventuale danneggiamento occorso ai locali, attrezzature, accessori e persone durante la sua permanenza negli stessi. A garanzia di consumi o richieste extra-preventivo comunque documentate da approvazione scritta da parte del Cliente, e a copertura di eventuali danni minori congiuntamente riscontrati all’atto della riconsegna di locali e attrezzature, e comunque per importi non superiori ad euro ____ in supero al prezzo pattuito per il noleggio, il Cliente accetta l’addebito su carta di credito, di cui vengono rilasciati preventivamente i

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dati completi. Lo Studio da parte sua garantisce il pacifico godimento di spazi ed attrezzature, consegnati in stato idoneo all’uso per cui sono destinati (eventuale: ed offre copertura assicurativa per responsabilita’ civile, come da polizza allegata, con pagamento del premio compreso nel forfait pattuito). Lo Studio viene consegnato con queste attrezzature: (descrizione della dotazione di base – prevedere uno spazio di “spunta” delle voci per il check up finale) al prezzo forfaittario complessivo di euro (eventuale) Il prezzo di noleggio comprende la disponibilita’ di un assistente di studio, il cui compito è quello di supportare il Cliente nell’esecuzione delle operazioni di allestimento, disallestimento ed esecuzione delle fasi collaterali alla ripresa, ferma restando la responsabilità completa del Cliente sul coordinamento di tutte le operazioni. I seguenti servizi sono disponibili a richiesta, a costi aggiuntivi. Il prezzo a giornata (o unitario, o ad ora) viene indicato accanto a ciascuna voce (segue elenco voci di accessori, attrezzature o servizi offerti in aggiunta, ad esempio: faretti per luce spot , bank a terra o a soffitto, luce continua a scarica – lampade e ballast, lampade al tungsteno, devoltori, lampeggiatori aggiuntivi, pinze e prolunghe aggiuntive, cavalletti e colonne aggiuntivi, jumbo bank, fondali in carta, scala fotografica, uso di un carro ponte, costo orario falegnameria, pittori, macchina del vento, macchina del fumo, trucco e parrucco, camerini, tappeti elastici camioncini e furgoni attrezzati per le riprese in esterni, camera oscura, servizi di laboratorio, stazione di lavoro postproduzione, dorsi digitali, fotocamere ed obiettivi, bar o ristorante o catering, eccetera). Il pagamento deve essere effettuato entro _______ mediante _______

data e luogo (firme dei contraenti)

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.:::....accordi per realizzazione mostre .:::... mostra personale (su richiesta ed iniziativa del fotografo) Con il presente accordo il gallerista __________ concede all’autore ________ la facoltà dell’utilizzo dei locali della galleria ________ per il periodo da __/__/__ a __/__/__ compresi, per l’allestimento e l’apertura al pubblico di una mostra fotografica personale dell’autore,.cosi’ descritta: __________ Si conviene che per allestimento e disallestimento della mostra stessa, i locali saranno utilizzabili nelle seguenti giornate: _______________ Il gallerista garantisce l’apertura dei locali nelle seguenti fasce orarie _________ con presenza / senza presenza di personale destinato all’accoglienza dei visitatori. L’allestimento della mostra negli spazi gestiti dal gallerista non trasferisce allo stesso alcun diritto di utilizzo, sfruttamento o duplicazione delle immagini oggetto della mostra stessa, se non quelli strettamente e direttamente necessari sul piano tecnico per la presentazione al pubblico della mostra stessa, e limitatamente al periodo di promozione e presentazione dell’evento. Il gallerista provvederà / non provvederà alla cura del servizio di ufficio stampa per la promozione della mostra stessa (in caso di cura di servizio di ufficio stampa, vengono presi accordi separati concernenti la natura ed i costi del servizio). Quale corrispettivo per le disponibilità qui descritte, si pattuisce che (scegliere una o piu’ fra le possibili soluzioni): a) L’autore corrispondera’ al gallerista un compenso forfaittario di euro ____, comprensivo di spese e imposte, da liquidarsi in due tranche di pari importo, alla firma del presente accordo ed alla chiusura della mostra / evento. Al piede del presente accordo si riporta la descrizione analistica dei servizi e delle spese espressamente compresi in tale forfait. b) Il gallerista curerà la vendita al pubblico delle opere esposte, secondo i prezzi concordati con l’autore, e tratterrà come commissione il __ % (40 % - 50% - 60%) del prezzo di vendita su ciascuna opera. c) L’autore corrispondera’ al gallerista un compenso

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forfaittario di euro ____, comprensivo di spese e imposte, e una percentuale del __ % (40 % - 50% - 60%) sulla vendita di ciascuna opera. L’ammontare delle percentuali maturate sulle vendite delle opere verra’ conteggiata a detrazione del forfait concordato, fino a concorrenza della cifra di euro _____ (fissare un importo pari ad una porzione del forfaif concordato, fino al massimo della cifra pari all’importo del forfait stesso). L’autore garantisce che le immagini esposte non sono lesive di diritti di terzi e manleva fin d’ora il gallerista da ogni responsabilità connessa all’esposizione al pubblico delle sue opere. .:.:::: cura mostra tematica (su richiesta di un committente) Con il presente accordo il sig. ______ a nome della ditta / ente / struttura ____________ conferisce al sig. ___________ autore fotografo l’incarico di realizzare, con sue immagini, una mostra fotografica tematica a titolo: _________, da allestirsi ed esporsi nei locali ________ nel periodo compreso fra __/__/__ e __/__/__ L’ente organizzatore curerà l’apertura dei locali nelle seguenti fasce orarie _________ con presenza / senza presenza di personale destinato all’accoglienza dei visitatori. L’allestimento della mostra cosi’ come richiesto dal committente trasferisce allo stesso unicamente il diritto alla realizzazione e promozione della mostra stessa nel periodo concordato (eventuale: ed alla realizzazione del relativo catalogo); ogni altro impiego delle immagini, con diversa od estesa destinazione d’uso, dovrà essere oggetto di espliciti successivi accordi. Il fotografo autore provvederà / non provvederà alla cura del servizio di ufficio stampa per la promozione della mostra stessa (in caso di cura di servizio di ufficio stampa, vengono presi accordi separati concernenti la natura ed i costi del servizio). Quale corrispettivo per la ricerca iconografica / realizzazione delle immagini / diritti d’uso per la mostra / allestimento e cura della mostra con le modalità qui descritte, viene pattuito un compenso forfaittario di _____ euro, comprensivo di spese e imposte, da liquidarsi in due tranche di pari importo, alla firma del presente accordo ed alla chiusura della mostra / evento. Al piede del presente accordo si riporta la descrizione

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analistica dei servizi e delle spese espressamente compresi in tale forfait. L’autore, dal suo canto, garantisce che le immagini esposte non saranno lesive di diritti di terzi e manleva fin d’ora il committente da ogni responsabilità connessa all’esposizione al pubblico delle sue opere.

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.:::..: contratti con clienti privati

.:::.... servizio di cerimonia Nota importante: nel rapporto con gli sposi, piuttosto di sovente si è (motivatamente) restii a proporre dei contratti veri e propri, per timore che la coppia di sposi si “offenda” per quella che sembra essere una mancanza di fiducia. Tuttavia, a volte l’assenza di accordi scritti risulta pericolosa, specie nei casi in cui si supponeva un rapporto di amicizia che poi finisce per nel rivelarsi non piu’ tale, al primo dissapore. Qui di seguito trovi quattro diversi contratti. Il primo (servizio di cerimonia – forma in linguaggio corrente) è quello forse preferibile: una scrittura privata completa di tutto, ma che evita il più possibile le formule in linguaggio troppo burocratico. Il secondo (servizio di cerimonia appaltabile a collaboratori - forma in linguaggio corrente) ricalca il primo modello - ed è quindi quello più univarsale, ma va utilizzato quando si ritiene che il servizio debba (o possa) essere affidato in parte od in toto ad altri collaboratori. Infatti, il primo modello di contratto mira a definire il servizio come “creativo interpretativo”, dato che questo pone le basi affinchè gli sposi non possano contestare il lavoro se esteticamente non di loro gradimento (i servizi creativi generano quello che si chiama: “obbligo di mezzi ma non di risultato”). L’effetto di tale accordo, pero’, è anche quello che è proprio il fotografo in persona a dover realizzare il servizio creativo, e non un altro studio o collaboratore. La seconda versione, invece, NON definisce il servizio come creativo (e quindi lo rende più facilmente contestabile), però offre l’espressa possibilità di appaltare ad altri il lavoro. Il secondo (servizio di cerimonia – lettera amichevole con effetto di accordo fra le parti), in forma eccezionalmente semplificata, al punto da non sembrare – volutamente – nemmeno un contratto. Anche se, in realtà, sono riassunti gli aspetti più importanti dell’accordo, la forma è brevissima e di una semplicità tale da non destare sospetti. Il terzo (contratto completo concordato con associazioni utenti) è molto formale, molto dettagliato e soprattutto – essendo preventivamente concordato con alcune Associazioni di utenti (Unione Consumatori in testa) – rappresenta una

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tutela equidistante, e cioè che tiene conto in pari misura anche di diritti e delle esigenze del cliente. .::::.. servizio di cerimonia – forma in linguaggio corrente 1) Gli sposi Nome e Cognome della sposa e Nome e Cognome dello sposo celebreranno le loro nozze il giorno __/__/____ alle ore __ presso __________. Per avere una documentazione fotografica creativa e interpretativa della cerimonia e della festa, commissionano quindi con questa lettera al sig. ________, - autore fotografo – di realizzare per loro un servizio fotografico interpretativo, affidandosi alla sua capacità creativa e compositiva, che hanno già avuto modo di constatare nei suoi lavori precedenti, e che hanno apprezzato. Il servizio fotografico dovrà avere queste caratteristiche (numero foto – dimensione foto – tipo montaggio – indicazioni speciali – tipo album - descrizione servizio) Si concorda fin d’ora che la trasferta del fotografo sarà fino alla chiesa/comune e in seguito fino a ______, e che l’orario impegnato per le riprese andrà dalle ore __ alle ore __. Si concorda inoltre che il fotografo e il suo assistente (prenderanno / non prenderanno) parte al ricevimento / pranzo anche in veste di commensali. Se venisse richiesta una trasferta più lunga non pattuita, si concorda un extra di 1 euro al chilometro, o di 50 euro all’ora se le riprese dovessero andare oltre le ore __ (in ogni caso, non oltre le ore __). 2) Per la realizzazione del servizio così come descritto si concorda un prezzo finale, tutto compreso, di ____ euro. Se dovesse essere chiesto un maggior numero di stampe rispetto a quelle pattuite in questo accordo, queste saranno pagate ____ euro ciascuna, per il formato __ e __ euro per il formato __ (oppure, secondo listino allegato e firmato per conoscenza). Per l’eventuale cambio del tipo di album prescelto, verrà conteggiata la differenza come da listino. 3) Per legge, i negativi, le diapositive, i files di acquisizione e/o gli originali di altra natura sono di comproprietà del fotografo autore delle riprese, che li conserva presso lo studio. Il fotografo si impegna a custodirli con la massima cura, nel pieno rispetto delle norme sulla privacy, e ad eseguire le eventuali richieste di ristampe ai normali prezzi di

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listino (vedi listino allegato). Se gli sposi desiderassero acquistare i negativi od i files ad alta risoluzione, potranno farlo semplicemente richiedendolo, al prezzo complessivo di ____ euro. 4) Il pagamento del compenso complessivo viene suddiviso in tre momenti: a) Euro......... pari al...% dell'importo complessivo, al momento della firma di questo accordo. Questo importo viene versato come caparra confirmatoria. c) Euro......... pari al...% dell'importo complessivo, al giorno della esecuzione delle riprese, a titolo di anticipo spese. c) L’importo restante di Euro …… a saldo della prestazione, alla consegna del lavoro ultimato. 5) Gli sposi si impegnano a ritirare il lavoro finito, alle condizioni appena riassunte, entro il giorno ____. 6) Gli sposi acconsentono a che le immagini particolarmente significative e piacevoli, che ritraggano loro e la loro cerimonia, possano essere esposte al pubblico, ad esempio mediante affissione in vetrina o su sito web dello studio, partecipazione a concorsi, ed ogni altro modo lecito. Dal canto suo, il fotografo si impegna a non permettere che le immagini siano usate in modo che possa arrecare danno all’immagine degli sposi. 7) Gli sposi possono cambiare idea e cancellare questo accordo entro i qundici giorni solari successivi a quello della firma del contratto. In questo caso, l’importo della caparra sarà restituito interamente. Se la disdetta avvenisse dall’undicesimo giorno, la rinuncia sarà regolamentata così: a) se mancano 180 giorni di calendario o più alla data del matrimonio, il fotografo tratterrà solo metà dell’importo della caparra. b) se mancano da 120 a 179 giorni di calendario alla data del matrimonio, il fotografo tratterrà l’intera caparra. c) se mancano da 119 a 30 giorni di calendario al matrimonio, il fotografo avrà diritto ad un importo complessivo pari alla metà di quanto pattuito come compenso. d) se alla cerimonia mancano meno di 30 giorni di calendario, è dovuta una quota pari all’80% del prezzo complessivo pattuito. 8) I dati degli sposi, nel rispetto il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, verranno trattati al solo scopo dell'adempimento del contratto intercorrente fra noi e voi; il responsabile del

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trattamento dei dati è (nome del titolare), recapito (indirizzo dell'attività) a cui i committenti potranno rivolgersi per qualsiasi richiesta relativa ai propri dati. I contraenti autorizzano - per la sola esecuzione del servizio descritto in questo contratto - il trattamento dei loro dati personali, così come risultano dalla preparazione, esecuzione e conservazione delle immagini che comporranno il servizio. Eventuali altri accordi particolari:

Data e luogo Firme degli sposi e del fotografo

Si ripetono le firme a significare di aver ben letto e compreso i punti importanti di questo accordo, e in specifico i punti 1) (tipo di commessa), 2) (prezzo), 3) (originali), 5) (ritiro dell’album e saldo), 6) (assenso alla esposizione in pubblico).

Firme degli sposi e del fotografo, ripetute

.::::.. servizio di cerimonia appaltabile a collaboratori –in linguaggio corrente 1) Gli sposi Nome e Cognome della sposa e Nome e Cognome dello sposo celebreranno le loro nozze il giorno __/__/____ alle ore __ presso __________. Per avere una documentazione fotografica della cerimonia e della festa, commissionano quindi con questa lettera allo Studio Fotografico ________ ed i suoi collaboratori di realizzare per loro un servizio fotografico secondo le caratteristiche concordate qui di seguito. Il servizio fotografico dovrà avere queste caratteristiche (numero foto – dimensione foto – tipo montaggio – indicazioni speciali – tipo album - descrizione servizio) Si concorda fin d’ora che la trasferta del fotografo sarà fino alla chiesa/comune e in seguito fino a ______, e che l’orario impegnato per le riprese andrà orientativamente dalle ore __ alle ore __. Si concorda inoltre che il fotografo e il suo assistente (prenderanno / non prenderanno) parte al ricevimento / pranzo anche in veste di commensali. Se venisse richiesta una trasferta più lunga non pattuita, si concorda un extra di 1 euro al chilometro, o di 50 euro all’ora se le riprese dovessero andare oltre le ore __ (in ogni caso, non oltre le ore __). 2) Per la realizzazione del servizio così come descritto si concorda un prezzo finale, tutto compreso, di ____ euro. Se dovesse essere chiesto un maggior numero di stampe

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rispetto a quelle pattuite in questo accordo, queste saranno pagate ____ euro ciascuna, per il formato __ e __ euro per il formato __ (oppure, secondo listino allegato e firmato per conoscenza). Per l’eventuale cambio del tipo di album prescelto, verrà conteggiata la differenza come da listino. 3) Per legge, i negativi, le diapositive, i files di acquisizione e/o gli originali di altra natura sono di comproprietà del fotografo autore delle riprese, che li conserva presso lo studio. Il fotografo si impegna a custodirli con la massima cura, nel pieno rispetto delle norme sulla privacy, e ad eseguire le eventuali richieste di ristampe ai normali prezzi di listino (vedi listino allegato). Se gli sposi desiderassero acquistare i negativi od i files ad alta risoluzione, potranno farlo semplicemente richiedendolo, al prezzo complessivo di ____ euro. 4) Il pagamento del compenso complessivo viene suddiviso in tre momenti: a) Euro......... pari al...% dell'importo complessivo, al momento della firma di questo accordo. Questo importo viene versato come caparra confirmatoria. c) Euro......... pari al...% dell'importo complessivo, al giorno della esecuzione delle riprese, a titolo di anticipo spese. c) L’importo restante di Euro …… a saldo della prestazione, alla consegna del lavoro ultimato. (nota: e’ ovviamente possibile prevedere una qualsiasi altra forma di distribuzione del pagamento) 5) Gli sposi si impegnano a ritirare il lavoro finito, alle condizioni appena riassunte, entro il giorno ____. 6) Gli sposi acconsentono a che le immagini particolarmente significative e piacevoli, che ritraggano loro e la loro cerimonia, possano essere esposte al pubblico, ad esempio mediante affissione in vetrina o su sito web dello studio, partecipazione a concorsi, ed ogni altro modo lecito. Dal canto suo, il fotografo si impegna a non permettere che le immagini siano usate in modo che possa arrecare danno all’immagine degli sposi. 7) Gli sposi possono cambiare idea e cancellare questo accordo entro i quindici giorni solari successivi a quello della firma del contratto. In questo caso, l’importo della caparra sarà restituito interamente. Se la disdetta avvenisse dall’undicesimo giorno, la rinuncia sarà regolamentata così:

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a) se mancano 180 giorni di calendario o più alla data del matrimonio, il fotografo tratterrà solo metà dell’importo della caparra. b) se mancano da 120 a 179 giorni di calendario alla data del matrimonio, il fotografo tratterrà l’intera caparra. c) se mancano da 119 a 30 giorni di calendario al matrimonio, il fotografo avrà diritto ad un importo complessivo pari alla metà di quanto pattuito come compenso. d) se alla cerimonia mancano meno di 30 giorni di calendario, è dovuta una quota pari all’80% del prezzo complessivo pattuito. 8) I dati degli sposi, nel rispetto il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, verranno trattati al solo scopo dell'adempimento del contratto intercorrente fra noi e voi; il responsabile del trattamento dei dati è (nome del titolare), recapito (indirizzo dell'attività) a cui i committenti potranno rivolgersi per qualsiasi richiesta relativa ai propri dati. I contraenti autorizzano - per la sola esecuzione del servizio descritto in questo contratto - il trattamento dei loro dati personali, così come risultano dalla preparazione, esecuzione e conservazione delle immagini che comporranno il servizio. Eventuali altri accordi particolari:

Data e luogo Firme degli sposi e del fotografo

Si ripetono le firme a significare di aver ben letto e compreso i punti importanti di questo accordo, e in specifico i punti 1) (tipo di commessa), 2) (prezzo), 3) (originali), 5) (ritiro dell’album e saldo), 6) (assenso alla esposizione in pubblico).

Firme degli sposi e del fotografo, ripetute

.:::... servizio di cerimonia – lettera amichevole con effetto di accordo fra le parti (nota importante: questo testo è redatto volutamente in maniera da NON SEMBRARE un contratto, ma una semplice lettera di promemoria reciproco. A tutti gli effetti, se firmata dagli sposi e dallo studio fotografico, è un accordo fra le parti e vale come contratto. Se si desidera qualcosa di più formale, utilizzare gli altri moduli proposti. Per il servizio di matrimonio di Nome di lei – Nome di lui Il giorno __/__/__ si celebrerà il matrimonio di ________, e il

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fotografo ______ realizzerà le riprese fotografiche come fotografo ufficiale. Siamo d’accordo per un servizio fotografico come descritto sul retro di questa lettera. Il servizio verra’ consegnato entro entro ____ giorni dalla data della cerimonia, e con pagamento del totale di ____ euro con queste scadenze: ____ euro adesso, come caparra; ____ euro alla consegna. Le foto particolarmente valide potranno essere usate dal fotografo come esempio del proprio lavoro, esponendole in vetrina, pubblicandole sul suo sito personale, utilizzandole in fiere di settore, eccetera. I negativi e/o i files originari della ripresa vengono conservati dallo studio fotografico. Se gli sposi li vorranno ritirare per l’acquisto, li pagheranno un forfait di ____ euro. I numeri di telefono dove reperire gli sposi sono: Prima del matrimonio: ________ Dopo il matrimonio: __________ Nella giornata della cerimonia e per urgenze, gli sposi o dei loro parenti stretti sono reperibili al numero portatile: _______ Il telefono dello studio fotografico e’:____________ Nella giornata delle riprese e per urgenze, il fotografo è reperibile al numero portatile: _______ I dati degli sposi, nel rispetto della legge sulla Privacy, verranno usati solamente per la realizzazione dei lavori per cui ci stiamo accordando; il responsabile del trattamento dei dati è (nome del titolare), che trovata all’indirizzo riportato qui di seguito, a cui gli sposi potranno rivolgersi per qualsiasi richiesta concernente i loro dati.

Data e luogo, Firma di sposi e fotografo: .:::... contratto completo concordato con associazioni utenti (nota importante: questo accordo rappresenta la stesura in forma completa dell'accordo concordato con alcune Associazioni dei consumatori, per incontrare e mediare le esigenze degli utenti con quelli del fotografo. Questa forma di contratto è particolarmente dettagliata, e prevede la casistica completa. Ovviamente, rappresentando una mediazione fra le esigenze del fotografo e quello del cliente, prevede delle concessioni al cliente stesso, ed è quindi uno strumento per proteggere entrambe le parti;

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desiderando ridurre le concessioni fatte agli sposi, è possibile utilizzare altre bozze. Se si desiderasse un contratto in forma più discorsiva, si può optare per la versione che segue (forma in linguaggio corrente) 1) Con la presente il sottoscritto committente ................ conferisce allo studio fotografico............... il compito di realizzare un servizio di cerimonia (o di ritratto): () fotografico () filmico (eventualmente cancellare la voce che non interessasse) Il servizio sarà di natura: a) interpretativa - creativa (immagine interpretativa - artistica, lasciando libertà interpretativa allo studio fotografico) b) documentativa - descrittiva (semplice immagine documentativa - richiedendo allo studio fotografico di descrivere correttamente e efficacemente la cerimonia, senza intervento interpretativo) (eventualmente cancellare la voce che non interessasse - mantenendo entrambe le voci si intende indicare che il servizio sarà composto di una porzione di immagini interpretative, ed una porzione di immagini semplicemente descrittive) La natura del servizio viene dettagliatamente indicata nell'appendice riportata in allegato od al piede di tale accordo, e che ne costituisce parte integrante. 2) Il costo complessivo si intende pattuito in euro........... comprensivo di IVA; tale prezzo si intende comprensivo di ogni onere, e cioè della prestazione professionale per la realizzazione delle riprese, e di tutte le spese relative alla produzione ed alla consegna del servizio come concordato e descritto in allegato. Eventuali spese di trasferta al di fuori del Comune della sede dello studio fotografico verranno conteggiate a parte, in ragione di euro.... al chilometro. L’eventuale cessione totale dei negativi o dei files in alta risoluzione non è compresa, ed è regolata dai punti 3), 3 bis) e 9). 3) I negativi e gli originali prodotti in occasione di servizi di ritratto del committente si intendono lasciati in disponibilità all'autore (studio fotografico), che si impegna a custodirli con

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diligenza, a non cederli o renderli disponibili a terzi, a non diffondere immagini di ritratto di cui non sia stata espressamente concessa autorizzazione alla pubblicazione come da punto 6, ad eseguire le ristampe richieste ai normali propri prezzi di listino (come da listino allegato), a renderli disponibili al committente per un eventuale riscatto definitivo, come descritto dal presente accordo. 3 bis) Laddove il cliente committente lo richieda, è possibile concordare fin d’ora, con firma del fotografo e del cliente nell’apposito spazio allegato, che gli originali del servizio vengano ceduti al cliente committente, a fronte del prezzo corrispettivo aggiuntivo di euro ____________ compresa Iva, da sommarsi all’importo indicato al punto 2). In questo caso, i negativi ed originali saranno posti a disposizione del cliente contestualmente alla consegna del lavoro ultimato, ed in ogni caso solo a fronte della completa liquidazione dell’intero importo complessivo pattuito per il servizio. Il cliente può esercitare un diritto di acquisto degli originali anche in un periodo successivo alla consegna del servizio, come descritto al punto 9). Resta comunque facoltà del fotografo utilizzare una selezione degli scatti eseguiti per propria promozione personale (cioè per book promozionale e presentazioni simili), fatta comunque salva la necessità di autorizzazione esplicita per la pubblicazione delle immagini di ritratto, come indicato dal punto 6) di questo accordo. 4) Il prezzo complessivo concordato viene liquidato come segue: a) Euro......... pari al 10% dell'importo complessivo, all'atto della firma della presente commissione, a titolo di caparra confirmatoria, di cui viene emessa regolare ricevuta bollata. b) Euro......... pari al 10 % dell'importo complessivo, all'atto della esecuzione delle riprese, a titolo di acconto, di cui viene emessa regolare fattura o scontrino fiscale descrittivo. c) L'importo restante, pari ad euro....., a saldo della prestazione, alla consegna del lavoro ultimato, per il quale viene emessa regolare fattura o scontrino fiscale descrittivo. Le eventuali ristampe - nel caso il committente non desideri riscattare gli originali come indicato al punto 3 bis - verranno effettuate al prezzo di listino allegato (con eventuale adeguamento Istat) (nota: lo studio fotografico deve allegare

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un listino dei prezzi di ristampa, firmandolo per validazione) 5) La consegna del lavoro avverrà entro e non oltre il termine di..... giorni dalla realizzazione delle riprese. Contestualmente al ritiro, verrà effettuato il pagamento a saldo del prezzo pattuito. Tale termine viene ritenuto essenziale da ambo le parti. 6) La pubblicazione di una o più immagini tratte dal servizio è subordinata all'approvazione per la pubblicazione del soggetto ritratto, concessione che si intenderà rilasciata mediante apposizione, sul retro della stampa da esporre o di una sua riproduzione su altro supporto, di una firma autografa del soggetto ritratto. 7) Il cliente può recedere dall'accordo entro quattordici giorni dalla giornata odierna senza che nulla sia dovuto al fotografo, e con restituzione integrale della caparra e dell'acconto versati. Le successive disdette saranno così regolate: a) Entro i 180 giorni antecedenti la data della cerimonia, a fronte del trattenimento da parte del fotografo solamente di un importo ridotto alla metà della caparra versata (cioè 5% dell’importo totale pattuito). b) Fra i 179 ed i 60 giorni antecedenti la data del servizio il fotografo eserciterà il diritto di trattenere la caparra versata, ai sensi dell'articolo 1385 C.C, senz'altra pretesa. c) Oltre il termine di 60 giorni antecedenti la data fissata per il servizio, il committente è comunque tenuto alla corresponsione di un importo totale pari al 40% della cifra totale pattuita, a copertura del mancato guadagno (art. 2227 C.C.). 8) Nel caso in cui sia il fotografo a rinunciare all’esecuzione del servizio, si concordano le seguenti modalità di disdetta: a) Se lo studio fotografico comunicherà la rinuncia ad eseguire il servizio dandone notizia entro i 60 giorni antecedenti la data della cerimonia, verrà restituito il doppio della caparra versata (caparra + pari importo). b) Se la rinuncia dello studio fotografico all’esecuzione del servizio verrà comunicata in un periodo compreso fra i 59 ed i 30 giorni antecedenti la data del servizio, oltre alla restituzione del doppio della caparra come previsto

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dall'articolo 1385 C.C, il fotografo si impegnerà a suggerire un collega professionista che lo possa sostituire, se desiderato della coppia di sposi. c) Oltre il trentesimo giorno antecedente la data della cerimonia, lo studio fotografico non potrà più rinunciare all’esecuzione del servizio concordato. d) Se l’esecuzione del servizio divenisse impossibile non per rinuncia da parte del fotografo, ma per oggettive cause di forza maggiore non imputabili al fotografo stesso (come ad esempio, incidente, malattia, od altra motivazione documentabile e grave), il fotografo si adopererà per quanto in suo potere per il reperimento di un collega sostituto, mantenendo ferma la restituzione del doppio della caparra come previsto dall'articolo 1385 C.C. Per l'attuazione dei punti 7 o 8 si prevede la reciprocità. 9) Se non è stata esercitata la facoltà di riscatto totale degli originali come descritto al punto 3-bis del presente accordo, trascorsi 24 mesi ed entro 120 mesi dalla realizzazione delle riprese, il committente potrà comunque esercitare la facoltà di acquisto degli originali delle fotografie, anche pur non avendoli richiesti alla firma del presente accordo, come indicato al punto 3). In questo caso (richiesta a posteriori di cessione degli originali o files ad alta risoluzione), il prezzo concordato per la cessione dei negativi o dei files sarà di euro ……….. compresa Iva. Trascorsi più di 10 anni dalla data della cerimonia, senza che sia stata fatta richiesta degli originali, il fotografo non sarà più tenuto alla consegna dei negativi o dei files ad alta risoluzione. Potrà tuttavia proporli per l’acquisto al cliente a prezzi che potranno essere nuovamente concordati fra le parti. 10) Nel caso di difficoltà nell’interpretazione e nell’esecuzione di questo contratto, o di oggettive contestazioni sulla realizzazione del servizio, o nel caso di danneggiamenti a cose o persone, i committenti e lo studio fotografico si impegnano fin d’ora ad adoperarsi con la massima disponibilità possibile alla ricerca di una soluzione amichevole. In assenza di immediato accordo interpersonale, verranno interpellate per un parere le Associazioni dei consumatori e le Associazioni professionali di fotografi. Non raggiungendo anche in tal modo un'intesa, si potrà

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ricorrere alla funzione arbitrale dei servizi di Conciliazione della Camera di Commercio, laddove disponibile e limitatamente a quei casi che siano compatibili con tale intervento conciliativo. Se la controversia non fosse componibile stragiudizialmente o avesse sostanziale rilevanza, saranno adite le vie legali del caso. Questo punto dell'accordo non rappresenta quindi limitazione del Foro Competente, ma semplice dichiarazione di intenti delle parti a dirimere le eventuali divergenze nella formula e con la procedura più diretta ed amichevole. 11) I dati degli sposi, nel rispetto il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, verranno trattati al solo scopo dell'adempimento del contratto intercorrente fra noi e voi; il responsabile del trattamento dei dati è (nome del titolare), recapito (indirizzo dell'attività) a cui i committenti potranno rivolgersi per qualsiasi richiesta concernente i propri dati. I contraenti autorizzano -per la sola esecuzione del servizio descritto in questo contratto - il trattamento dei loro dati personali, come reperibili e desumibili dalla preparazione, esecuzione e conservazione delle immagini che comporranno il servizio. 12) Per quanto non esplicitamente previsto da questo accordo, valgono le norme del Codice Civile in generale e, segnatamente, agli articoli dal 2222 al 2238. ALLEGATO e firmato dalle parti: Descrizione del servizio, per quantità e qualità di stampe fotografiche, loro dimensioni, interventi grafici, ritocchi, elaborazioni, durata del servizio, eventuali trasferte, riprese a casa della sposa e/o sposo, al ricevimento e/o pranzo, del tipo di album ed altri aspetti accessori:................................................................................ Traccia - non vincolante proposta - per la descrizione del servizio: La data della cerimonia oggetto del servizio è__/__/__ , ore ________ presso_________. Riprese a casa della sposa / sposo: luogo / orario / quantità Durata prevista della cerimonia: Disponibilità del fotografo durante il rinfresco o festeggiamenti: Numero orientativo immagini finali:

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Tipo e dimensioni stampe: Tipo e descrizione album (indicazione di eventuali costi aggiuntivi): Tipo interventi grafici ed elaborazioni: Facoltà del fotografo di avvalersi di collaboratori del cui operato sia comunque integralmente responsabile: Si - No. data e luogo (Firme dei contraenti) Per esplicita conoscenza ed accettazione dei punti di cui ai numeri 2)(prezzo), 6)(esposizione al pubblico), 7)(recesso). (Firme dei contraenti) Eventuale accordo aggiuntivo per cessione dei negativi o dei files ad alta risoluzione: Come previsto dal punto 3 bis della presente scrittura, le parti si accordano per il riscatto totale dei negativi originali del servizio a servizio ultimato, a fronte di uno specifico corrispettivo aggiuntivo di euro.... (Firme dei contraenti) Il presente accordo tiene conto delle modifiche apportate dalla legge n. 52 del 6 febbraio 1996 all’articolo 1469 bis del Codice civile in difesa del consumatore privato. .::.... accordo multiplo per fotografia di minori in occasione di cerimonia / saggio (fotografia di comunioni, cresime, battesimi, saggi, spettacoli – testo in versione estesa) Con la presente, i genitori – o loro facenti funzioni – dei minori sotto elencati prendono atto che, durante la cerimonia / saggio / spettacolo / manifestazione di _____ che si svolgerà il giorno _______ lo studio fotografico _______ realizzera’ immagini documentative e/o interpretative dell’avvenimento, che potranno ritrarre anche il/i proprio/i figlio/i. Con questa presa d’atto della realizzazione delle riprese i genitori non contraggono alcun impegno con lo studio fotografico, che semplicemente sottoporra’ loro le immagini realizzate; solo se lo desidereranno, i genitori potranno chiedere, dopo averle visionate, stampe delle immagini

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desiderate, ai prezzi unitari indicati dall’accluso listino. (eventuale e facoltativo: sarà possibile acquistare i files in alta risoluzione delle immagini desiderate, al prezzo pattuito di euro ____ ciascuno). Nel rispetto il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, le immagini ed i dati relativi verranno trattati al solo scopo dell'adempimento del lavoro qui descritto; il responsabile del trattamento dei dati è (nome del titolare), recapito (indirizzo dell'attività) a cui i genitori o facenti funzioni, anche non firmatari, potranno rivolgersi per qualsiasi richiesta concernente i propri dati. Lo Studio Fotografico si impegna alla conservazione delle immagini nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di privacy. I genitori autorizzano - per la sola esecuzione del servizio descritto in questo contratto - il trattamento delle immagini in questione, e l’esposizione in bacheche, album o appositi spazi fisici o virtuali, unicamente con la finalità di visione e scelta da parte dei genitori. Elenco dei genitori che prendono atto della realizzazione delle immagini dei minori, senza alcun impegno all’acquisto (apponendo la propria firma si prende atto della semplice realizzazione delle immagini, senza alcun impegno all’acquisto). nome e cognome minore / nome e cognome adulto / grado parentela / telefono per contatto / firma data e luogo .::..:: accordo multiplo per fotografia di minori in occasione di cerimonia / saggio - versione ridotta (fotografia di comunioni, cresime, battesimi, saggi, spettacoli – testo in linguaggio corrente e versione ridotta - Questa versione del testo, pur se meno dettagliata della precedente “versione estesa”, puo’ essere utilizzata nei casi in cui sia preferibile ricorrere ad un testo che sia piu’ immediatamente comprensibile da tutti.) Elenco dei genitori o tutori che prendono atto della realizzazione delle immagini fotografiche durante la cerimonia /saggio ___________ che si terra’ il _____________ presso. Nota bene: questo elenco non rappresenta alcuna forma di impegno all’acquisto delle immagini; ognuno sara’ libero

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di visionare le immagini realizzate e, solo se lo desidera, potra’ acquistare delle copie delle immagini ai prezzi indicati nel tariffario accluso. Tutti i genitori, nel pieno rispetto della vigente normativa sulla Privacy, potranno in seguito rivolgersi allo studio _______ per qualsiasi informazione o variazione dei propri dati o delle immagini in questione. Dal canto suo, lo Studio Fotografico si impegna a conservare con diligenza le immagini, al solo fine di proporle ai genitori per eventuale acquisto. (eventuale e facoltativo: sarà possibile acquistare i files in alta risoluzione delle immagini desiderate, al prezzo pattuito di euro ____ ciascuno). Le fotografie saranno visionabili a mezzo (bacheca / consultazione presso negozio / provinatura presso ___ / pagine riservate del sito ___) per la scelta e l’eventuale acquisto. Elenco dei genitori che prendono atto della realizzazione delle immagini dei minori e della possibilita’ e modalita’ di consultazione, senza alcun impegno all’acquisto: nome e cognome adulto che firma / grado parentela col bimbo / eventuale telefono per contatto / firma data e luogo .:::... wedding Photography agreement 1) Matter of agreement: This agreement contains the entire understanding between the Photographic Studio _______ and the Client. It supersedes all prior and simultaneous agreements between the parties. The only way to add or change this agreement is to do so in writing, signed by all the parties. If the parties want to waive one provision of this agreement, that does not mean that any other provision is also waived. The party against whom a waiver is sought to be effective must have signed a waiver in writing. 2) A signed contract and reservation fee are required to reserve the specified coverage. 3) The parties agree to a pre-event consultation two to three weeks before the event date in order to finalize the actual shooting times and locations for specific photographs. The client will be responsible for, or have someone

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designated, to identify people of whom specific photographs are desired. The photographer will not be held accountable for not photographing desired people if there is no one to assist in identifying people or gathering people for photograph(s). 4) The Client agrees to set aside sufficient time before the ceremony commencement of the wedding and sufficient time afterward for photographs that cannot be obtained during the wedding. If the bride's or bride-groom's late arrival prevents sufficient from occurring the photographer shall not be held liable for failure to take desired photographs. 5) The parties agree to cheerful cooperation and communication for the best possible result within the definition of this assignment. The Photographic Studio _______ is not responsible if key individuals failure to appear or cooperate during photography sessions or for missed images due to details not revealed to Studio. The client shall provide a meal to the photographers if coverage spans across lunch or dinner hours. The client shall ensure that a table or other surface is available for the photographers equipment. 6) The photographer is limited by the guidelines of ceremony official or reception site management. Client agrees to accept the technical results of their imposition on the photographer. Negotiation with the officials for moderation of guidelines is the Client's responsibility. The Photographic Studio _____ will offer technical recommendations only. Photographic Studio _____ shall be the exclusive photographers retained by the Client for purpose of photographing the wedding. Family and friends of the Client shall be permitted to photograph the wedding as long as they shall not interfere with the Photographers duties. 7) The images are protected by Italian Copyright Law (all rights reserved) and may not be reproduced in any manner without Photographic Studio _____ explicitly written permission. The Client must obtain written permission from and compensate the Studio ___ prior to the CLlient or its friends and relatives publishing or selling the photographs for profit. 8) Client grants Photographic Studio ____ permission to display selected images resulting from this assignment as an example of Studio’s work and for entrance into photographic competitions and release all claims to profits that may arise from use of images.

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9) In the unlikely event that the photographer is injured or becomes too ill to photograph the event, Photographic Studio _____ will make every effort to secure a replacement photographer. If the situation should occur and a suitable replacement is not found, responsibility and liability is limited to the return of all payments received for the event package. Photographic Studio _____ takes the utmost care with respect to exposure, transportation, and processing the photographs. However, in the unlikely event that photographs have been lost, stolen, or destroyed for reasons within or beyond Photographic Studio _____ 's control, Studio’s liability is limited to the return of all payments received for the event package. The limit of liability for a partial loss of originals shall be a prorated amount of the exposures lost based on the percentage of total number of originals. 10) In the event of cancellation, the security deposit paid is non-refundable if cancelled during the 30 day period prior to the scheduled event. It shall be liquidated damages to Photographic Studio _____ in the event of a breach of contract by Client. The Client shall also be responsible for payment to Photographic Studio _____ for any special materials charges incurred up to time of cancellation. Wedding Date: ______________________ Wedding Couple: Bride and Bridge-Groom's Name: ______________________________ Home Street Address: ________________________________________ City: ___________________ State: ___________ PC/Zip: ____________ Day Phone: (______)_______________________ Evening Phone: (______)________________________ Mobile: (______)________________________ E-Mail: ______________________________________ Church Name: _________________________________________ Church Address: _______________________________________ Party Location: ________________________________________ Bride arrives at church: Date / Time: __________________ Ceremony start Time: __________________________

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Other Parties (if occours): Wedding Coordinator: ____________ Phone: ____________ Officiant: __________________Phone: ______________ Maid of Honor: _________________________ Best Man: _____________________________ Other key players: ________________________________ Location Manager: _____________Phone: _____________ Special notes : At conclusion of wedding the photographer will retain the film for processing, print and storage. At a later pre-arranged date a copy of the prints will be turned over to the client(s).The processing of the film will be completed approximately _____ weeks after event. Album creation, scanning of photographs and any extra requests, enlargements, or other items produced under the assignment may take longer due to outside firms processing times. Any special shipping costs will be paid for by the client. Wedding fee is:_________________________ A 25% Reservation Fee is due upon receipt of contract to retain date and time of wedding. All reservations fees are fully refundable up to 30 days prior to the wedding date reserved. NO REFUNDS WILL BE GIVEN WITHIN THE 30 DAY PERIOD PRIOR TO THE RESERVED DATE. FINAL INSTALLMENT payment of ______________ is due by the date of the event as agreed in this contract. All payment for photographic services must be rendered prior to the actual event. Special Terms: _______________________________________ The parties have read the entire Agreement, agree to all its terms, and acknowledge receipt of a complete copy of the Agreement signed by both parties. Each Person signing below shall be fully responsible for ensuring that full payment is made pursuant to the terms of this Agreement. Signatures of: Client __________________________ Client __________________________ Photographic Studio ______________

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.:::... il buono di consegna dell'album La situazione ideale e' quella in cui si ha modo di avere firmata una bozza di commissione simile a quelle che si riportano in questa sezione In aggiunta a questa, o soprattutto quando MANCHI la copia commissione firmata, e' MOLTO utile far firmare un "buono di consegna" come questo che segue, o per lo meno che ne riporti gli elementi principali. Questo per evitare "ripensamenti" degli sposi che - inizialmente soddisfatti del lavoro - vengano mal consigliati da parenti ed amici, che insinuino l'idea che una contestazione generica possa essere utile a far ribassare il prezzo. .::..:: consegna album di servizio fotografico Con la presente i sottoscritti (Nome e Cognome degli sposi o altri committenti) dichiarano di aver preso visione del servizio fotografico delle loro nozze commissionato come servizio interpretativo al fotografo (Nome del Fotografo), e di averlo ritirato avendolo trovato di loro gradimento. In particolare, dichiarano di averlo visionato nella sua interezza, e di aver preso atto della sua completezza e della sua correttezza, e di averlo apprezzato nel suo insieme, ritenendo che descriva correttamente la cerimonia, i personaggi e le sensazioni evocate. Per questo motivo, dichiarano di non aver null'altro a pretendere dallo studio fotografico (Nome dello Studio). Di comune accordo, concordano che: a1) I negativi e gli altri originali siano conservati presso lo Studio (nome dello studio) che si impegna a custodirli con la massima cura, nel pieno rispetto delle norme sulla privacy, e ad eseguire le eventuali richieste di ristampe ai normali prezzi di listino (vedi listino allegato). <oppure> a2) Di aver desiderio di riscattare la piena proprieta' di tali negativi o dei files ad alta risoluzione, per legge appartenente all'autore, e conseguentemente di ritirarli contestualmente dietro pagamento della cifra forfaittaria di euro ____, come pattuito con lo studio fotografico. b1) Di acconsentire a che lo Studio Fotografico utilizzi una parte delle immagini realizzate durante la loro cerimonia e che li ritraggono come esempio della produzione fotografica dello studio, e che quindi tali immagini possano essere

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esposte nello studio stesso, o in campionari della produzione fotografica, o con altri veicoli esclusivamente autopromozionali. <oppure> b2) Di desiderare che le immagini della loro cerimonia ed in genere le immagini che li ritraggano non vengano pubblicate nemmeno per motivi antologici od autopromozionali dello studio.

Con il ritiro del servizio, con l'accettazione dello stesso, con l'accordo sugli aspetti accessori qui riassunti e con il pagamento a saldo dell'importo pattuito, si intende correttamente adempiuto l'accordo fra le parti (Sposi e Studio Fotografico), che dichiarano di non aver piu' nulla a pretendere reciprocamente.

Firme per assenso ed accettazione degli sposi

e firma per presa d'atto del fotografo data e luogo

.::..:: consegna files di servizio di cerimonia Con la presente i sottoscritti (Nome e Cognome degli sposi o altri committenti) dichiarano di ricevere e di ritirare in data odierna la raccolta su supporto (CD – DVD – Memory Card – USB flash memory – altro supporto) delle loro nozze commissionato come servizio interpretativo al fotografo ________________ Tali files si intendono concessi per (cancellare ciò che non interessa): () qualsiasi utilizzo () qualsiasi utilizzo privato, escludendo impieghi editoriali o pubblicitari () stampa e ristampa delle immagini ad uso provato () esclusivamente per visione e valutazione. I files rappresentano () la totalita' delle immagini scattate () un'antologia delle immagini scattate, e vengono consegnati () come files raw sorgenti, non convertiti, risoluzione originaria () files convertiti in jpg massima qualita', alla risoluzione originaria () alla risoluzione di xxxx pixel sul lato lungo. Trascorsi 30 giorni dalla data odierna, il fotografo (potrà) / (dovrà) cancellare i files relativi al servizio dai suoi sistemi di archiviazione. Con il ritiro del servizio, con l'accettazione dello stesso, e con il pagamento a saldo dell'importo pattuito, si intende

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correttamente adempiuto l'accordo fra le parti (Sposi e Studio Fotografico), che dichiarano di non aver piu' nulla a pretendere reciprocamente. firme e data

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8- ESTRATTO LEGGE DIRITTO D'AUTORE legge 633/41 e successive modifiche

TITOLO I Disposizioni sul diritto di autore CAPO I Opere protette Art. 1 Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore. Art. 2 In particolare sono comprese nella protezione: 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale; 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale; 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti; 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia; 5) i disegni e le opere dell'architettura; 6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II; 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II; 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso. 9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o 140 tutti i diritti riservati © TAU Visual ® riproduzione e diffusione vietate

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metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto. 10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico. Art. 3 Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte. Art. 4 Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica , le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale. Art. 5 Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello stato e delle amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere. CAPO II Soggetti del diritto Art. 6 Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale. Art. 7 E' considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa. E' considerato autore delle elaborazioni l'elaboratore, nei limiti del suo lavoro. Art. 8 E' reputato autore dell'opera, salvo prova contraria chi è in essa indicato come tale, nelle forme d'uso, ovvero è annunciato come tale, nella recitazione, esecuzione, rappresentazione e radiodiffusione dell'opera stessa. Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d'arte, la sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero. Art. 9 Chi abbia rappresentato, eseguito o comunque pubblicato un'opera anonima o pseudonima è ammesso a far valere i diritti dell'autore, finché questi non si sia rivelato. Questa disposizione non si applica allorché si tratti degli pseudonimi indicati nel secondo comma dell'articolo precedente. Art. 10 Se l'opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori. Le parti indivise si presumono di valore uguale, salvo la prova per iscritto di diverso accordo.

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Sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione. La difesa del diritto morale può peraltro essere sempre esercitata individualmente da ciascun coautore e l'opera non può essere pubblicata, se inedita, né può essere modificata o utilizzata in forma diversa da quella della prima pubblicazione, senza l'accordo di tutti i coautori. Tuttavia, in caso di ingiustificato rifiuto di uno o più coautori, la pubblicazione, la modificazione o la nuova utilizzazione dell'opera può essere autorizzata dall'autorità giudiziaria, alle condizioni e con le modalità da essa stabilite. Art. 11 Alle amministrazioni dello stato, [al partito nazionale fascista], alle provincie ed ai comuni spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese. Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate, nonché alle accademie e agli altri enti pubblici culturali sulla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni. CAPO III Contenuto e durata del diritto di autore. SEZIONE I Protezione della utilizzazione economica dell'opera. Art. 12 L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera. Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti. E' considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione. Art. 12-bis Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro. Art. 12-ter Salvo patto contrario, qualora un'opera di disegno industriale sia creata dal lavoratore dipendente nell'esercizio delle sue mansioni, il datore di lavoro è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera. Art. 13 1. Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione. Art. 14 Il diritto esclusivo di trascrivere ha per oggetto l'uso dei mezzi atti a trasformare l'opera orale in opera scritta o riprodotta con uno dei mezzi indicati nell'articolo precedente. Art. 15 Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico ha per oggetto, la esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque

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effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell'opera musicale, dell'opera drammatica, dell'opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell'opera orale. Non è considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro. Non è altresì considerata pubblica l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera nell'ambito normale dei centri sociali o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti, nonché delle associazioni di volontariato, purché destinata ai soli soci ed invitati e sempre che non venga effettuata a scopo di lucro. Art. 15-bis 1. Agli autori spetta un compenso ridotto quando l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera avvengono nella sede dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti nonché delle associazioni di volontariato, purché destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro. In mancanza di accordi fra la società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni di categoria interessate, la misura del compenso sarà determinata con decreto del presidente del consiglio dei ministri, da emanare sentito il ministro dell'interno. 2. Con decreto del presidente del consiglio dei ministri da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'individuazione delle circostanze soggettive ed oggettive che devono dar luogo alla applicazione della disposizione di cui al primo periodo del comma 1. In particolare occorre prescrivere: a) l'accertamento dell'iscrizione da almeno due anni dei soggetti ivi indicati ai registri istituiti dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266; b) le modalità per l'identificazione della sede dei soggetti e per l'accertamento della quantità dei soci ed invitati, da contenere in un numero limitato e predeterminato; c) che la condizione di socio sia conseguita in forma documentabile e con largo anticipo rispetto alla data della manifestazione di spettacolo; d) la verifica che la manifestazione di spettacolo avvenga esclusivamente a titolo gratuito da parte degli artisti, interpreti o esecutori, ed a soli fini di solidarietà nell'esplicazione di finalità di volontariato. Art. 16 1. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell'opera ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi, e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonché quella codificata con condizioni di accesso particolari; comprende altresì la messa disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. 2. Il diritto di cui al comma 1 non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico. Art. 16-bis 1. Ai fini della presente legge si intende per: a) satellite: qualsiasi satellite operante su bande di frequenza che, a norma della legislazione sulle telecomunicazioni, sono riservate alla trasmissione di segnali destinati alla ricezione diretta del pubblico o riservati alla comunicazione individuale privata purché la ricezione di questa avvenga in condizioni

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comparabili a quelle applicabili alla ricezione da parte del pubblico; b) comunicazione al pubblico via satellite: l'atto di inserire sotto il controllo e la responsabilità dell'organismo di radiodiffusione operante sul territorio nazionale i segnali portatori di programmi destinati ad essere ricevuti dal pubblico in una sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e poi a terra. Qualora i segnali portatori di programmi siano diffusi in forma codificata, vi è comunicazione al pubblico via satellite a condizione che i mezzi per la decodificazione della trasmissione siano messi a disposizione del pubblico a cura dell'organismo di radiodiffusione stesso o di terzi con il suo consenso. Qualora la comunicazione al pubblico via satellite abbia luogo nel territorio di uno stato non comunitario nel quale non esista il livello di protezione che per il detto sistema di comunicazione al pubblico stabilisce la presente legge: 1) se i segnali ascendenti portatori di programmi sono trasmessi al satellite da una stazione situata nel territorio nazionale, la comunicazione al pubblico via satellite si considera avvenuta in Italia. I diritti riconosciuti dalla presente legge, relativi alla radiodiffusione via satellite, sono esercitati nei confronti del soggetto che gestisce la stazione; 2) se i segnali ascendenti sono trasmessi da una stazione non situata in uno stato membro dell'unione europea, ma la comunicazione al pubblico via satellite avviene su incarico di un organismo di radiodiffusione situato in Italia, la comunicazione al pubblico si considera avvenuta nel territorio nazionale purché l'organismo di radiodiffusione vi abbia la sua sede principale. I diritti stabiliti dalla presente legge, relativi alla radiodiffusione via satellite, sono esercitati nei confronti del soggetto che gestisce l'organismo di radiodiffusione; c) ritrasmissione via cavo: la ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale, per il tramite di un sistema di ridistribuzione via cavo o su frequenze molto elevate, destinata al pubblico, di un'emissione primaria radiofonica o televisiva comunque diffusa, proveniente da un altro stato membro dell'unione europea e destinata alla ricezione del pubblico. Art. 17 1. Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto la messa in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione, del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, dell'originale dell'opera o degli esemplari di essa e comprende, altresì, il diritto esclusivo di introdurre nel territorio degli Stati della Comunità europea, a fini di distribuzione, le riproduzioni fatte negli Stati extracomunitari. 2. Il diritto di distribuzione dell'originale o di copie dell'opera non si esaurisce nella Comunità europea, se non nel caso in cui la prima vendita o il primo atto di trasferimento della proprietà nella Comunità sia effettuato dal titolare del diritto o con il suo consenso. 3. Quanto disposto dal comma 2 non si applica alla messa a disposizione del pubblico di opere in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, anche nel caso in cui sia consentita la realizzazione di copie dell'opera. 4. Ai fini dell'esaurimento di cui al comma 2, non costituisce esercizio del diritto esclusivo di distribuzione la consegna gratuita di esemplari delle opere, effettuata o consentita dal titolare a fini promozionali, ovvero di insegnamento o di ricerca scientifica. Art. 18 Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto la traduzione dell'opera in altra lingua o dialetto. Il diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le forme di

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modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell'opera previste nell'art. 4. L'autore ha altresì il diritto esclusivo di pubblicare le sue opere in raccolta. Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell'opera qualsiasi modificazione. Art. 18-bis 1. Il diritto esclusivo di noleggiare ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini del conseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto. 2. Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1. 3. L'autore ha il potere esclusivo di autorizzare il noleggio o il prestito da parte di terzi. 4. I suddetti diritti e poteri non si esauriscono con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli originali, di copie o di supporti delle opere. 5. L'autore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio da questi a sua volta concluso con terzi. Ogni patto contrario è nullo. In difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate quali individuate dall'articolo 16, primo comma, del regolamento, detto compenso è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440. 6. I commi da 1 a 4 non si applicano in relazione a progetti o disegni di edifici e ad opere di arte applicata. Art. 19 I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro indipendenti. L'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti. Essi hanno per oggetto l'opera nel suo insieme ed in ciascuno delle sue parti. SEZIONE II Protezione dei diritti sull'opera a difesa della personalità dell'autore. Diritto morale dell'autore. Art. 20 Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica della opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. Tuttavia nelle opere dell'architettura l'autore non può opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non potrà opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario apportare all'opera già realizzata. Però se l'opera sia riconosciuta dalla competente autorità statale importante carattere artistico spetteranno all'autore lo studio e l'attuazione di tali modificazioni. Art. 21 L'autore di un'opera anonima o pseudonima ha sempre il diritto di rivelarsi e di

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far riconoscere in giudizio la sua qualità di autore. Nonostante qualunque precedente patto contrario, gli aventi causa dell'autore che si sia rivelato ne dovranno indicare il nome nelle pubblicazioni, riproduzioni, trascrizioni, esecuzioni, rappresentazioni, recitazioni e diffusioni o in qualsiasi altra forma di manifestazione o annuncio al pubblico. Art. 22 I diritti indicati nei precedenti articoli sono inalienabili. Tuttavia l'autore che abbia conosciute ed accettate le modificazioni della propria opera non è più ammesso ad agire per impedirne l'esecuzione o per chiederne la soppressione. Art. 23 Dopo la morte dell'autore il diritto previsto nell'art. 20 può essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e da discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti. L'azione, qualora finalità pubbliche lo esigano, può altresì essere esercitata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita l'associazione sindacale competente. Art. 24 Il diritto di pubblicare le opere inedite spetta agli eredi dell'autore o ai legatari delle opere stesse, salvo che l'autore abbia espressamente vietata la pubblicazione o l'abbia affidata ad altri. Qualora l'autore abbia fissato un termine per la pubblicazione, le opere inedite non possono essere pubblicate prima della sua scadenza. Quando le persone indicate nel primo comma siano più e vi sia tra loro dissenso, decide l'autorità giudiziaria, sentito il pubblico ministero. è rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto, quando risulti da scritto. Sono applicabili a queste opere le disposizioni contenute nella Sezione II del Capo II del Titolo III. SEZIONE III Durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera. Art. 25 I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte. Art. 26 Nelle opere indicate nell'art. 10, nonché in quelle drammatico-musicali, coreografiche e pantomimiche, la durata dei diritti, utilizzazione economica spettanti a ciascuno dei coadiutori o dei collaboratori si determina sulla vita del coautore che muore per ultimo. Nelle opere collettive la durata dei diritti di utilizzazione economica spettante ad ogni collaboratore si determina sulla vita di ciascuno. La durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera come un tutto è di settant'anni dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata, salve le disposizioni dell'art. 30 per le riviste, i giornali e le altre opere periodiche. Art. 27 Nelle opere anonime o pseudonime, fuori del caso previsto nel capoverso dell'art. 8, la durata dei diritti di utilizzazione economica è di settant'anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale essa è stata effettuata. Se prima della scadenza di detto termine l'autore si è rivelato o la rivelazione è

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fatta dalle persone indicate dall'art. 23 o da persone autorizzate dall'autore, nelle forme stabilite dall'articolo seguente, si applica il termine di durata determinato nell'art. 25. Art. 28 Per acquistare il beneficio della durata normale dei diritti esclusivi di utilizzazione economica, la rivelazione deve essere fatta mediante denuncia all'ufficio della proprietà letteraria, scientifica ed artistica presso il ministero presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo le disposizioni stabilite nel regolamento. La denuncia di rivelazione è pubblicata nelle forme stabilite da dette disposizioni ed ha effetto a partire dalla data del deposito della denuncia di fronte ai terzi che abbiano acquistati diritti sull'opera come anonima o pseudonima. Art. 29 La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti, a termini dell'art. 11, alle amministrazioni dello stato, al partito nazionale fascista, alle provincie, ai comuni, alle accademie, agli enti pubblici culturali nonché agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, è di vent'anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata. Per le comunicazioni e le memorie pubblicate dalle accademie e dagli altri enti pubblici culturali tale durata è ridotta a due anni; trascorsi i quali, l'autore riprende integralmente la libera disponibilità dei suoi scritti. Art. 30 Quando le parti o i volumi di una stessa opera siano pubblicati separatamente, in tempi diversi, la durata dei diritti di utilizzazione economica, che sia fissata ad anni, decorre per ciascuna parte o per ciascun volume dall'anno della pubblicazione. Le frazioni di anno giovano all'autore. Se si tratta di opera collettiva periodica, quale la rivista o il giornale, la durata dei diritti è calcolata egualmente a partire dalla fine di ogni anno dalla pubblicazione dei singoli fascicoli o numeri. Art. 31 Nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell'autore, che non ricadono nella previsione dell'articolo 85-ter, la durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica è di settant'anni a partire dalla morte dell'autore. Art. 32 Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 44, i diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica o assimilata durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell'ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone: il direttore artistico, gli autori della sceneggiatura, ivi compreso l'autore del dialogo, e l'autore della musica specificamente creata per essere utilizzata nell'opera cinematografica o assimilata. Art. 32-bis I diritti di utilizzazione economica dell'opera fotografica durano sino al settantesimo anno dopo la morte dell'autore. Art. 32-ter I termini finali di durata dei diritti di utilizzazione economica previsti dalle disposizioni della presente sezione si computano, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica la morte dell'autore o altro evento considerato dalla norma. CAPO IV Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica 147 tutti i diritti riservati © TAU Visual ® riproduzione e diffusione vietate

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per talune categorie di opere. SEZIONE I Opere drammatico-musicali, composizioni musicali con parole, opere coreografiche e pantomimiche. (omissis) SEZIONE II Opere collettive, riviste e giornali. Art. 38 Nell'opera collettiva, salvo patto in contrario, il diritto di utilizzazione economica spetta all'editore dell'opera stessa, senza pregiudizio derivante dall'applicazione dell'art. 7. Ai singoli collaboratori dell'opera collettiva è riservato il diritto di utilizzare la propria opera separatamente, con l'osservanza dei patti convenuti, e in difetto, delle norme seguenti. Art. 39 Se un articolo è inviato alla rivista o giornale per essere riprodotto, da persona estranea alla redazione del giornale o della rivista e senza precedenti accordi contrattuali, l'autore riprende il diritto di disporne liberamente quando non abbia ricevuto notizia dell'accettazione nel termine di un mese dall'invio o quando la riproduzione non avvenga nel termine di sei mesi dalla notizia dell'accettazione. Trattandosi di articolo fornito da un redattore, il direttore della rivista o giornale ne può differire la riproduzione anche al di là dei termini indicati nel comma precedente. Decorso però il termine di sei mesi dalla consegna del manoscritto, l'autore può utilizzare l'articolo per riprodurlo in volume o per estratto separato, se si tratta di giornale, ed anche in altro periodico, se si tratta di rivista. Art. 40 Il collaboratore di opera collettiva che non sia rivista o giornale ha diritto, salvo patto contrario, che il suo nome figuri nella riproduzione della sua opera nelle forme d'uso. Nei giornali questo diritto non compete, salvo patto contrario, al personale della redazione. Art. 41 Senza pregiudizio dell'applicazione della disposizione contenuta nell'art. 20, il direttore del giornale ha diritto, salvo patto contrario, di introdurre nell'articolo da riprodurre quelle modificazioni di forma che sono richieste dalla natura e dai fini del giornale. Negli articoli da riprodursi senza indicazione del nome dell'autore, questa facoltà si estende alla soppressione o riduzione di parti di detto articolo. Art. 42 L'autore dell'articolo o altra opera che sia stato riprodotto in un'opera collettiva ha diritto di riprodurlo in estratti separati o raccolti in volume, purché indichi l'opera collettiva dalla quale è tratto e la data di pubblicazione. Trattandosi di articoli apparsi in riviste o giornali, l'autore, salvo patto contrario, ha altresì il diritto di riprodurli in altre riviste o giornali. Art. 43 L'editore o direttore della rivista o del giornale non ha obbligo di conservare o di restituire i manoscritti degli articoli non riprodotti, che gli siano pervenuti senza sua richiesta. SEZIONE III

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Opere cinematografiche. Art. 44 Si considerano coautori dell'opera cinematografica l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica ed il direttore artistico. Art. 45 L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica spetta a che ha organizzato la produzione dell'opera stessa, nei limiti indicati dai successivi articoli. Si presume produttore dell'opera cinematografica chi è indicato come tale sulla pellicola cinematografica. Se l'opera è registrata ai sensi del secondo comma dell'articolo 103, prevale la presunzione stabilita dall'articolo medesimo. Art. 46 L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, spettante al produttore ha per oggetto lo sfruttamento cinematografico dell'opera prodotta. Salvo patto contrario, il produttore non può eseguire o proiettare elaborazioni, trasformazioni o traduzioni dell'opera prodotta senza il consenso degli autori indicati nell'art. 44. Gli autori della musica, delle composizioni musicali e delle parole che accompagnano la musica hanno diritto di percepire direttamente da coloro che proiettano pubblicamente l'opera un compenso separato per la proiezione. Il compenso è stabilito, in difetto di accordo fra le parti, secondo le norme del regolamento. Gli autori del soggetto e della sceneggiatura e il direttore artistico, qualora non vengano retribuiti mediante una percentuale sulle proiezioni pubbliche dell'opera cinematografica, hanno diritto, salvo patto contrario quando gli incassi abbiano raggiunto una cifra da stabilirsi contrattualmente col produttore, a ricevere un ulteriore compenso, le cui forme e la cui entità saranno stabilite con accordi da concludersi tra le categorie interessate. Art. 46-bis 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 46, in caso di cessione del diritto di diffusione al produttore, spetta agli autori di opere cinematografiche e assimilate un equo compenso a carico degli organismi di emissione per ciascuna utilizzazione delle opere stesse a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite. 2. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate diversa da quella prevista nel comma 1 e nell'articolo 18-bis, comma 5, agli autori delle opere stesse spetta un equo compenso a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica. 3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche ed assimilate espresse originariamente in lingua straniera spetta, altresì, un equo compenso agli autori delle elaborazioni costituenti traduzione o adattamento della versione in lingua italiana dei dialoghi. 4. Ciascun compenso tra quelli previsti dai commi 1, 2 e 3 non è rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate quali individuate dall'articolo 16, primo comma, del regolamento, è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440. Art. 47 Il produttore ha facoltà di apportare alle opere utilizzate nell'opera cinematografica le modifiche necessarie per il loro adattamento cinematografico. L'accertamento delle necessità o meno delle modifiche apportate o da

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apportarsi all'opera cinematografica, quando manchi l'accordo tra il produttore e uno o più degli autori menzionati nell'articolo 44 della presente legge, è fatta da un collegio di tecnici nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo le norme fissate dal regolamento. Gli accertamenti fatti da tale collegio hanno carattere definitivo. Art. 48 Gli autori dell'opera cinematografica hanno diritto che i loro nomi, con l'indicazione della loro qualità professionale e del loro contributo nell'opera siano menzionati nella proiezione della pellicola cinematografica. Art. 49 Gli autori delle parti letterarie o musicali dell'opera cinematografica possono riprodurle o comunque utilizzarle separatamente, purché non ne risulti pregiudizio ai diritti di utilizzazione il cui esercizio spetta al produttore. Art. 50 Se il produttore non porta a compimento l'opera cinematografica nel termine di tre anni dal giorno della consegna della parte letteraria o musicale, o non fa proiettare l'opera compiuta entro tre anni dal compimento, gli autori di dette parti hanno diritto di disporre liberamente dell'opera stessa. SEZIONE IV Opere radiodiffuse (omissis) SEZIONE V Opere registrate su supporti Art. 61 1. L'autore ha il diritto esclusivo, ai sensi delle disposizioni contenute nella sezione I del capo III di questo titolo: a) di adattare e di registrare l'opera su qualunque supporto riproduttore di suoni, di voci o di immagini, qualunque sia la tecnologia utilizzata; b) di riprodurre, di distribuire, di noleggiare e di dare in prestito gli esemplari dell'opera così adattata o registrata; c) di eseguire pubblicamente e di comunicare l'opera al pubblico mediante l'impiego di qualunque supporto. 2. La cessione del diritto di riproduzione o del diritto di distribuzione non comprende, salvo patto contrario, la cessione del diritto di esecuzione pubblica o di comunicazione al pubblico. 3. Per quanto riguarda la radiodiffusione, il diritto d'autore resta regolato dalle norme contenute nella precedente sezione. Art. 62 1. I supporti fonografici, nei quali l'opera dell'ingegno è riprodotta, non possono essere distribuiti se non portino stabilmente apposte le indicazioni seguenti: a) titolo dell'opera riprodotta; b) nome dell'autore; c) nome dell'artista interprete od esecutore. I complessi orchestrali o corali sono indicati col nome d'uso; d) data della fabbricazione. Art. 63 1. I supporti devono essere fabbricati od utilizzati in modo che venga rispettato il diritto morale dell'autore, ai termini degli articoli 20 e 21. 2. Si considerano lecite le modificazioni dell'opera richieste dalle necessità

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tecniche della registrazione. Art. 64 La concessione in uso a case editrici fonografiche nazionali delle matrici dei dischi della discoteca di stato, per trarne dischi da diffondere mediante vendita sia in Italia che all'estero a termini dell'art. 5 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 467, contenente norme per il riordinamento della discoteca di stato, allorché siano registrate opere tutelate, è sottoposta al pagamento dei diritti di autore, secondo le norme contenute nel regolamento. SEZIONE VI Programmi per elaboratore. Art. 64-bis Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64-ter e 64-quater, i diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare: a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti; b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma; c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella comunità economica europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all'interno della comunità, ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso. Art. 64-ter 1. Salvo patto contrario, non sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti le attività indicate nell'art. 64-bis, lettere a) e b), allorché tali attività sono necessarie per l'uso del programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa la correzione degli errori. 2. Non può essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore di effettuare una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per l'uso. 3. Chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore può, senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee ed i principi su cui è basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli compia tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che egli ha il diritto di eseguire. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del presente comma e del comma 2 sono nulle. Art. 64-quater 1. L'autorizzazione del titolare dei diritti non è richiesta qualora la riproduzione del codice del programma di elaboratore e la traduzione della sua forma ai sensi dell'art. 64-bis, lettere a) e b), compiute al fine di modificare la forma del codice, siano indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità, con altri programmi, di un programma per

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elaboratore creato autonomamente purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) le predette attività siano eseguite dal licenziatario o da altri che abbia il diritto di usare una copia del programma oppure, per loro conto, da chi è autorizzato a tal fine; b) le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità non siano già facilmente e rapidamente accessibili ai soggetti indicati alla lettera a); c) le predette attività siano limitate alle parti del programma originale necessarie per conseguire l'interoperabilità. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le informazioni ottenute in virtù della loro applicazione: a) siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento dell'interoperabilità del programma creato autonomamente; b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di consentire l'interoperabilità del programma creato autonomamente; c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma per elaboratore sostanzialmente simile nella sua forma espressiva, o per ogni altra attività che violi il diritto di autore. 3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1 e 2 sono nulle. 4. Conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio agli interessi legittimi del titolare dei diritti o sia in conflitto con il normale sfruttamento del programma. SEZIONE VII Banche di dati Art. 64-quinquies 1. L'autore di un banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare: a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma; b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica; c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca di dati; la prima vendita di una copia nel territorio dell'Unione europea da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare, all'interno dell'Unione stessa, le vendite successive della copia; d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma; e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b). Art. 64-sexies 1. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 64-quinquies da parte del titolare del diritto: a) l'accesso o la consultazione della banca di dati quando abbiano esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, non svolta nell'ambito di un'impresa, purché si indichi la fonte e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito. Nell'ambito di tali attività di accesso e consultazione, le eventuali operazioni di riproduzione permanente della totalità o di parte sostanziale del contenuto su altro supporto sono comunque soggette all'autorizzazione del titolare del diritto; b) l'impiego di una banca di dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di

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una procedura amministrativa o giurisdizionale. 2. Non sono soggette all'autorizzazione dell'autore le attività indicate nell'articolo 64-quinquies poste in essere da parte dell'utente legittimo della banca di dati o di una sua copia, se tali attività sono necessarie per l'accesso al contenuto della stessa banca di dati e per il suo normale impiego; se l'utente legittimo è autorizzato ad utilizzare solo una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte. 3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del comma 2 sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile. 4. Conformemente alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio al titolare del diritto o entri in conflitto con il normale impiego della banca di dati. Capo V Eccezioni e limitazioni Sezione I - Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni Art. 65 1. Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato. 2. La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore, se riportato. Art. 66 1. I discorsi su argomenti di interesse politico o amministrativo tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico, nonché gli estratti di conferenze aperte al pubblico, possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico, nei limiti giustificati dallo scopo informativo, nelle riviste o nei giornali anche radiotelevisivi o telematici, purché indichino la fonte, il nome dell'autore, la data e il luogo in cui il discorso fu tenuto. Art. 67 1. Opere o brani di opere possono essere riprodotti a fini di pubblica sicurezza, nelle procedure parlamentari, giudiziarie o amministrative, purché si indichino la fonte e, ove possibile, il nome dell'autore. Art. 68 1. E' libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico. 2. E' libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto. 3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di

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opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. 4. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che, mediante tali apparecchi, vengono riprodotte per gli usi previsti nel comma 3. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'art. 181- ter della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazione delle categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri. 5. Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al comma 3, possono essere effettuate liberamente nei limiti stabiliti dal medesimo comma 3 con corresponsione di un compenso in forma forfetaria a favore degli aventi diritto di cui al comma 2 dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono. I limiti di cui al comma 3 non si applicano alle opere fuori dai cataloghi editoriali e rare in quanto di difficile reperibilità sul mercato. 6. E' vietato lo spaccio al pubblico delle copie di cui ai commi precedenti e, in genere, ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore. Art. 68-bis 1. Salvo quanto disposto in ordine alla responsabilità dei prestatori intermediari dalla normativa in materia di commercio elettronico, sono esentati dal diritto di riproduzione gli atti di riproduzione temporanea privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori e parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all'unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario, o un utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali. Art. 69 1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al quale non è dovuta alcuna remunerazione e ha ad oggetto esclusivamente: a) gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti e le partiture musicali; b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione, ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini. 2. Per i servizi delle biblioteche, discoteche e cineteche dello Stato e degli enti pubblici è consentita la riproduzione, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto, in un unico esemplare, dei fonogrammi e dei videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di

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immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche, cineteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici. Art. 70 1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali. 1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma. 2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità per la determinazione dell'equo compenso. 3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta. Art. 71 1. Le bande musicali e le fanfare dei corpi armati dello Stato possono eseguire in pubblico brani musicali o parti di opere in musica, senza pagamento di alcun compenso per diritti di autore, purché l'esecuzione sia effettuata senza scopo di lucro. Art. 71-bis 1. Ai portatori di particolari handicap sono consentite, per uso personale, la riproduzione di opere e materiali protetti o l'utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi, purché siano direttamente collegate all'handicap, non abbiano carattere commerciale e si limitino a quanto richiesto dall'handicap. 2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il comitato di cui all'art. 190, sono individuate le categorie di portatori di handicap di cui al comma 1 e i criteri per l'individuazione dei singoli beneficiari nonché, ove necessario, le modalità di fruizione dell'eccezione. Art. 71-ter 1. E' libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali aventi tale unica funzione situati nei locali delle biblioteche accessibili al pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle opere o ad altri materiali contenuti nelle loro collezioni e non soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o da licenza. Art. 71-quater 1. E' consentita la riproduzione di emissioni radiotelevisive effettuate da ospedali pubblici e da istituti di prevenzione e pena, per un utilizzo esclusivamente interno, purché i titolari dei diritti ricevano un equo compenso determinato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il comitato di cui all'art. 190.

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Art. 71-quinquies 1. I titolari di diritti che abbiano apposto le misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater sono tenuti alla rimozione delle stesse, per consentire l'utilizzo delle opere o dei materiali protetti, dietro richiesta dell'autorità competente, per fini di sicurezza pubblica o per assicurare il corretto svolgimento di un procedimento amministrativo, parlamentare o giudiziario. 2. I titolari dei diritti sono tenuti ad adottare idonee soluzioni, anche mediante la stipula di appositi accordi con le associazioni di categoria rappresentative dei beneficiari, per consentire l'esercizio delle eccezioni di cui agli articoli 55, 68, commi 1 e 2, 69, comma 2, 70, comma 1, 71-bis e 71-quater, su espressa richiesta dei beneficiari ed a condizione che i beneficiari stessi abbiano acquisito-il possesso legittimo degli esemplari dell'opera o del materiale protetto, o vi abbiano avuto accesso legittimo ai fini del loro utilizzo, nel rispetto e nei limiti delle disposizioni di cui ai citati articoli, ivi compresa la corresponsione dell'equo compenso, ove previsto. 3. I titolari dei diritti non sono tenuti agli adempimenti di cui al comma 2 in relazione alle opere o ai materiali messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno vi possa avere accesso dal luogo o nel momento scelto individualmente, quando l'accesso avvenga sulla base di accordi contrattuali. 4. Le associazioni di categoria dei titolari dei diritti e gli enti o le associazioni rappresentative dei beneficiari delle eccezioni di cui al comma 2 possono svolgere trattative volte a consentire l'esercizio di dette eccezioni. In mancanza di accordo, ciascuna delle parti può rivolgersi al comitato di cui all'articolo 190 perché esperisca un tentativo obbligatorio di conciliazione, secondo le modalità di cui all'articolo 194- bis. 5. Dall'applicazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sezione Il - Riproduzione privata ad uso personale Art. 71-sexies 1. E' consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater. 2. La riproduzione di cui al comma 1 non può essere effettuata da terzi. La prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e videogrammi da parte di persona fisica per uso personale costituisce attività di riproduzione soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 13, 72, 78-bis, 79 e 80. 3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle opere o ai materiali protetti messi a disposizione dei pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, quando l'opera è protetta dalle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater ovvero quando l'accesso è consentito sulla base di accordi contrattuali. 4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante l'applicazione delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater, la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia privata, anche solo analogica, per uso personale, a condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.

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Art. 71-septies 1. Gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonché i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui all'articolo 71-sexies. Detto compenso è costituito, per gli apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi, da una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al rivenditore, che per gli apparecchi polifunzionali è calcolata sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla registrazione, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, da un importo fisso per apparecchio. Per i supporti di registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, il compenso è costituito da una somma commisurata alla capacità di registrazione resa dai medesimi supporti. 2. Il compenso di cui al comma 1 è determinato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il comitato di cui all'articolo 190 e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti di cui al comma 1. Per la determinazione del compenso si tiene conto dell'apposizione o meno delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater, nonché della diversa incidenza della copia digitale rispetto alla copia analogica. Il decreto è sottoposto ad aggiornamento triennale. 3. Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato allo scopo di trarne profitto gli apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. I predetti soggetti devono presentare alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le cessioni effettuate e i compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, è responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei supporti di registrazione. 4. La violazione degli obblighi di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del compenso dovuto, nonché, nei casi più gravi o di recidiva, con la sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale o industriale da quindici giorni a tre mesi ovvero con la revoca della licenza o autorizzazione stessa. Art. 71-octies 1. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per apparecchi e supporti di registrazione audio è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, per il cinquanta per cento agli autori e loro aventi causa e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative. 2. 1 produttori di fonogrammi devono corrispondere senza ritardo, e comunque entro sei mesi, il cinquanta per cento del compenso loro attribuito ai sensi del comma 1 agli artisti interpreti o esecutori interessati. 3. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per gli apparecchi e i supporti di registrazione video è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per il trenta per cento agli autori, per il restante settanta per cento in parti uguali tra i produttori originari di opere audiovisive, i produttori di videogrammi e gli artisti interpreti o

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esecutori. La quota spettante agli artisti interpreti o esecutori è destinata per il cinquanta per cento alle attività e finalità di cui all'articolo 7, corna 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 93. Sezione III - Disposizioni comuni Art. 71-nonies 1. Le eccezioni e limitazioni disciplinate dal presente capo e da ogni altra disposizione della presente legge, quando sono applicate ad opere o ad altri materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelto individualmente, non devono essere in contrasto con lo sfruttamento normale delle opere o degli altri materiali, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dei titolari. Art. 71-decies 1. Le eccezioni e limitazioni al diritto d'autore contenute nel presente capo si applicano anche ai diritti connessi di cui ai capi I, I-bis, Il u III e, in quanto applicabili, agli altri capi del titolo II, nonché al capo I del titolo II-bis.". TITOLO II Disposizioni sui diritti connessi all'esercizio del diritto di autore CAPO I Diritti del produttore di fonogrammi (omissis) CAPO I-BIS Diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento Art. 78-bis 1. L'utilizzazione dei fonogrammi da parte di emittenti radiotelevisive è soggetta alle disposizioni di cui al presente capo. Art. 78-ter 1. Il produttore di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento è titolare del diritto esclusivo: a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, degli originali e delle copie delle proprie realizzazioni; b) di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita, dell'originale e delle copie di tali realizzazioni. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità europea se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro; c) di autorizzare il noleggio ed il prestito dell'originale e delle copie delle sue realizzazioni. La vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito; d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell'originale e delle copie delle proprie realizzazioni, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico. 2. La durata dei diritti di cui al comma 1 è di cinquanta anni dalla fissazione. Se l'opera cinematografica o audiovisiva o la sequenza di immagini in movimento è pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, la durata è di 158 tutti i diritti riservati © TAU Visual ® riproduzione e diffusione vietate

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cinquanta anni dalla prima pubblicazione o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico dell'opera cinematografica o audiovisiva o della sequenza di immagini in movimento. CAPO II Diritti relativi all'emissione radiofonica e televisiva Art. 79 1. Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a favore degli autori, dei produttori di fonogrammi, dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, degli artisti interpreti e degli artisti esecutori, coloro che esercitano l'attività di emissione radiofonica o televisiva hanno il diritto esclusivo: a) di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni effettuate su filo o via etere: il diritto non spetta al distributore via cavo qualora ritrasmetta semplicemente via cavo le emissioni di altri organismi di radiodiffusione; di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle fissazioni delle proprie emissioni; c) di autorizzare la ritrasmissione su filo o via etere delle proprie emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico, se questa avviene in luoghi accessibili mediante pagamento di un diritto di ingresso; d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso nel luogo o nel momento scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie emissioni, siano esse effettuate su filo o via etere; e) di autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle proprie emissioni. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità europea, se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal titolare in uno Stato membro; f) I diritti di cui alle lettere c) e d) non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico. 2. I soggetti di cui al comma 1hanno altresì il diritto esclusivo di utilizzare la fissazione delle proprie emissioni per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove registrazioni. 3. L'espressione radio-diffusione ha riguardo all'emissione radiofonica e televisiva. 4. L'espressione su filo o via etere include le emissioni via cavo e via satellite. 5. La durata dei diritti di cui al comma I è di cinquanta anni dalla prima diffusione di una emissione. CAPO III Diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori. Art. 80 1. Si considerano artisti interpreti ed artisti esecutori gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico. 2. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno, indipendentemente dall'eventuale retribuzione loro spettante per le prestazioni artistiche dal vivo, il diritto esclusivo di: a) autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche; b) autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, della fissazione delle loro prestazioni artistiche;

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c) autorizzare la comunicazione al pubblico, in qualsivoglia forma e modo, ivi compresa la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, delle proprie prestazioni artistiche dal vivo, nonché la diffusione via etere e la comunicazione via satellite delle prestazioni artistiche dal vivo, a meno che le stesse siano rese in funzione di una loro radiodiffusione o siano già oggetto di una fissazione utilizzata per la diffusione. Se la fissazione consiste in un supporto fonografico, qualora essa sia utilizzata a scopo di lucro, è riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori - il compenso di cui all'art. 73; qualora non sia utilizzata a scopo di lucro, è riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori interessati l'equo compenso di cui all'art. 73-bis; d) autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni; e) autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche. Il diritto non si esaurisce nel territorio della Comunità europea se non nel caso di prima vendita da parte del titolare dei diritto o con il suo consenso in uno Stato membro; f) autorizzare il noleggio o il prestito delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni: l'artista interprete o esecutore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio concluso dal produttore con terzi. Ogni patto contrario è nullo. In difetto di accordo da concludersi tra l'IMAIE e le associazioni sindacali competenti della confederazione degli industriali, detto compenso è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440. 3. 1 diritti di cui al comma 2, lettera e), non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico. Art. 81 Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno il diritto di opporsi alla comunicazione al pubblico o alla riproduzione della loro recitazione, rappresentazione o esecuzione che possa essere di pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione. Sono applicabili le disposizioni del comma secondo dell'art. 74. Per quanto attiene alla radiodiffusione, le controversie nascenti dall'applicazione del presente articolo sono regolate dalle norme contenute nel comma 1 dell'art. 54. Art. 82 Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni che precedono, si comprendono nella denominazione di artisti interpreti e di artisti esecutori: 1) coloro che sostengono nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista esecutore comprimario; 2) i direttori dell'orchestra o del coro; 3) i complessi orchestrali o corali, a condizione che la parte orchestrale o corale abbia valore artistico di per sé stante e non di semplice accompagnamento. Art. 83 1. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che sostengono le prime parti nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, hanno diritto che il

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loro nome sia indicato nella comunicazione al pubblico della loro recitazione, esecuzione o rappresentazione e venga stabilmente apposto sui supporti contenenti la relativa fissazione, quali fonogrammi, videogrammi o pellicole cinematografiche. Art. 84 1. Salva diversa volontà delle parti, si presume che gli artisti interpreti ed esecutori abbiano ceduto i diritti di fissazione, riproduzione, radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, distribuzione, nonché il diritto di autorizzare il noleggio contestualmente alla stipula del contratto per la produzione di un'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento. 2. Agli artisti interpreti ed esecutori che nell'opera cinematografica e assimilata sostengono una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista comprimario, spetta, per ciascuna utilizzazione dell'opera cinematografica e assimilata a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite un equo compenso a carico degli organismi di emissione. 3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate diversa da quella prevista nel comma 2 e nell'articolo 80, comma 2, lettera e), agli artisti interpreti ed esecutori, quali individuati nel comma 2, spetta un equo compenso a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica. 4. Il compenso previsto dai commi 2 e 3 non è rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra l'istituto mutualistico artisti interpreti esecutori e le associazioni sindacali competenti della confederazione degli industriali, è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440. Art. 85 I diritti di cui al presente capo durano cinquanta anni a partire dalla esecuzione, rappresentazione o recitazione. Se una fissazione dell'esecuzione, rappresentazione o recitazione è pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, i diritti durano cinquanta anni a partire dalla prima pubblicazione, o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico della fissazione. Art. 85-bis 1. In aggiunta ai diritti già disciplinati nel presente capo e nei capi precedenti, ai detentori dei diritti connessi è riconosciuto il diritto di autorizzare la ritrasmissione via cavo secondo le disposizioni di cui all'art. 110-bis. CAPO III-BIS Diritti relativi ad opere pubblicate o comunicate al pubblico per la prima volta successivamente alla estinzione dei diritti patrimoniali d'autore. Art. 85-ter 1. Senza pregiudizio dei diritti morali dell'autore, a chi, dopo la scadenza dei termini di protezione del diritto d'autore, lecitamente pubblica o comunica al pubblico per la prima volta un'opera non pubblicata anteriormente spettano i diritti di utilizzazione economica riconosciuti dalle disposizioni contenute nella Sezione I del Capo III, del Titolo I della presente legge, in quanto applicabili. 2. La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica di cui al comma 1 è di venticinque anni a partire dalla prima lecita pubblicazione o comunicazione al pubblico.

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CAPO III-TER Diritti relativi ad edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio. Art. 85-quater 1. Senza pregiudizio dei diritti morali dell'autore, a colui il quale pubblica, in qualunque modo o con qualsiasi mezzo, edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio spettano i diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, quale risulta dall'attività di revisione critica e scientifica. 2. Fermi restando i rapporti contrattuali con il titolare del diritti di utilizzazione economica di cui al comma 1, spetta al curatore della edizione critica e scientifica il diritto alla indicazione del nome. 3. La durata dei diritti esclusivi di cui al comma 1 è di venti anni a partire dalla prima lecita pubblicazione, in qualunque modo o con qualsiasi mezzo effettuata. Art. 85-quinquies I termini finali di durata del diritti previsti dal Capi I, I-bis, II, III, III-bis, e dal presente capo del Titolo II si computano, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento considerato dalla norma. CAPO IV Diritti relativi a bozzetti di scene teatrali. Art. 86 All'autore di bozzetti di scene teatrali che non costituiscono opera dell'ingegno coperta dal diritto di autore ai sensi delle disposizioni del Titolo I, compete un diritto a compenso quando il bozzetto è usato ulteriormente in altri teatri, oltre quello per il quale è stato composto. Questo diritto dura cinque anni a partire dalla prima rappresentazione nella quale il bozzetto è stato adoperato. CAPO V Diritti relativi alle fotografie. Art. 87 Sono considerate fotografie ai fini dell'applicazione delle disposizioni di questo capo le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere Dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche. Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili. Art. 88 Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia, salve le disposizioni stabilite dalla Sezione II del Capo VI di questo titolo, per ciò che riguarda il ritratto e senza pregiudizio, riguardo alle fotografie riproducenti opere dell'arte figurativa, dei diritti di autore sull'opera riprodotta. Tuttavia se l'opera è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro. La stessa norma si applica, salvo patto contrario a favore del committente quando si tratti di fotografia di cose in possesso del committente medesimo e 162 tutti i diritti riservati © TAU Visual ® riproduzione e diffusione vietate

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salvo pagamento a favore del fotografo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo. Il ministro per la coltura popolare con le norme stabilite dal regolamento, può fissare apposite tariffe per determinare il compenso dovuto da chi utilizza la fotografia. Art. 89 La cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti previsti all'articolo precedente, sempreché tali diritti spettino al cedente. Art. 90 Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni: 1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell'art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente; 2) la data dell'anno di produzione della fotografia; 3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata. Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli articoli 91 e 98, a meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttore. Art. 91 La riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico ed in generale nelle opere scientifiche o didattiche è lecita, contro pagamento di un equo compenso che è determinato nelle forme previste dal regolamento. Nella riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo e la data dell'anno della fabbricazione, se risultano dalla fotografia riprodotta. La riproduzione di fotografie pubblicate sui giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi comunque pubblico interesse, è lecita contro pagamento di un equo compenso. Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 88. Art. 92 Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla produzione della fotografia. CAPO VI Diritti relativi alla corrispondenza epistolare ed al ritratto SEZIONE I Diritti relativi alla corrispondenza epistolare. Art. 93 Le corrispondenze epistolari, gli epistolari, le memorie familiari e personali e gli altri scritti della medesima natura, allorché abbiano carattere confidenziale o si riferiscano alla intimità della vita privata, non possono essere pubblicati, riprodotti od in qualunque modo portati alla conoscenza del pubblico senza il consenso dell'autore, e trattandosi di corrispondenze epistolari e di epistolari, anche del destinatario. Dopo la morte dell'autore o del destinatario occorre il consenso del coniuge e dei figli, o, in loro mancanza, dei genitori; mancando il coniuge, i figli e i genitori, dei fratelli e delle sorelle, e, in loro mancanza, degli ascendenti e dei discendenti diretti fino al quarto grado. Quando le persone indicate nel comma precedente siano più e vi sia tra loro

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dissenso decide l'autorità giudiziaria, sentito il pubblico ministero E' rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto quando risulti da scritto. Art. 94 Il consenso indicato all'articolo precedente non è necessario quando la conoscenza dello scritto è richiesta ai fini di un giudizio civile o penale o per esigenza di difesa dell'onore o della reputazione personale o familiare. Art. 95 Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche alle corrispondenze epistolari che costituiscono opere tutelate dal diritto di autore ed anche se cadute in dominio pubblico. Non si applicano agli atti e corrispondenze ufficiali o agli atti e corrispondenze che presentano interesse di stato. SEZIONE II Diritti relativi al ritratto. Art. 96 Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente. Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del 2/a, 3/a e 4/a comma dell'art. 93. Art. 97 Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o colturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata. Art. 98 Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione può dalla persona fotografata o dai suoi successori o dai suoi successori o aventi causa essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso del fotografo, salvo pagamento a favore di quest'ultimo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo. Il nome del fotografo, allorché figuri sulla fotografia originaria, deve essere indicato. Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 88. CAPO VII Diritti relativi ai progetti di lavori dell'ingegneria. (omissis) CAPO VIII Protezione del titolo, delle rubriche, dell'aspetto esterno dell'opera degli articoli e di notizie - divieto di taluni atti di concorrenza sleale. Art. 100 Il titolo dell'opera, quando individui l'opera stessa, non può essere riprodotto sopra altra opera senza il consenso dell'autore. Il divieto non si estende ad opere che siano di specie o carattere così diverso

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da risultare esclusa ogni possibilità di confusione. E' vietata egualmente, nelle stesse condizioni, la riproduzione delle rubriche che siano adoperate nella pubblicazione periodica in modo cosi costante da individuare l'abituale e caratteristico contenuto della rubrica. Il titolo del giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni periodiche non può essere riprodotto in altre opere della stessa specie o carattere, se non siano decorsi due anni da quando è cessata la pubblicazione del giornale. Art. 101 La riproduzione di informazioni e notizie è lecita purché non sia effettuata con l'impiego di atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica e purché se ne citi la fonte. Sono considerati atti illeciti: a) la riproduzione o la radiodiffusione, senza autorizzazione, dei bollettini di informazioni distribuiti dalle agenzie giornalistiche o di informazioni, prima che siano trascorse sedici ore dalla diramazione del bollettino stesso e comunque, prima della loro pubblicazione in un giornale o altro periodico che ne abbia ricevuto la facoltà da parte dell'agenzia. A tale fine, affinché le agenzie suddette abbiano azione contro coloro che li abbiano illecitamente utilizzati, occorre che i bollettini siano muniti dell'esatta indicazione del giorno e dell'ora di diramazione; b) la riproduzione sistematica di informazioni o notizie, pubblicate o radiodiffuse, a fine di lucro, sia da parte di giornali o altri periodici, sia da parte di imprese di radiodiffusione. Art. 102 E' vietata come atto di concorrenza sleale, la riproduzione o imitazione sopra altre opere della medesima specie, delle testate, degli emblemi, dei fregi, delle disposizioni di segni o caratteri di stampa e di ogni altra particolarità di forma o di colore nell'aspetto esterno dell'opera dell'ingegno, quando detta riproduzione o imitazione sia atta a creare confusione di opera o di autore. TITOLO II-bis Disposizioni sui diritti del costitutore di una banca dati CAPO I Diritti del costitutore di una banca di dati Art. 102-bis 1. Ai fini del presente titolo si intende per: a) costitutore di una banca di dati: chi effettua investimenti rilevanti per la costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro; b) estrazione: il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma. L'attività di prestito dei soggetti di cui all'articolo 69, comma 1, non costituisce atto di estrazione; c) reimpiego: qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma. L'attività di prestito dei soggetti di cui all'articolo 69, comma 1, non costituisce atto di reimpiego. 2. La prima vendita di una copia della banca di dati effettuata o consentita dal

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titolare in uno Stato membro dell'Unione europea esaurisce il diritto di controllare la rivendita della copia nel territorio dell'Unione europea. 3. Indipendentemente dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto d'autore o di altri diritti e senza pregiudizio dei diritti sul contenuto o parti di esso, il costitutore di una banca di dati ha il diritto, per la durata e alle condizioni stabilite dal presente Capo, di vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della stessa. 4. Il diritto di cui al comma 3 si applica alle banche di dati i cui costitutori o titolari di diritti sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o residenti abituali nel territorio dell'Unione europea. 5. La disposizione di cui al comma 3 si applica altresì alle imprese e società costituite secondo la normativa di uno Stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro d'attività principale all'interno della Unione europea; tuttavia, qualora la società o l'impresa abbia all'interno della Unione europea soltanto la propria sede sociale, deve sussistere un legame effettivo e continuo tra l'attività della medesima e l'economia di uno degli Stati membri dell'Unione europea. 6. Il diritto esclusivo del costitutore sorge al momento del completamento della banca di dati e si estingue trascorsi quindici anni dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data del completamento stesso. 7. Per le banche di dati in qualunque modo messe a disposizione del pubblico prima dello scadere del periodo di cui al comma 6, il diritto di cui allo stesso comma 6 si estingue trascorsi quindici anni dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data della prima messa a disposizione del pubblico. 8. Se vengono apportate al contenuto della banca di dati modifiche o integrazioni sostanziali comportanti nuovi investimenti rilevanti ai sensi del comma 1, lettera a), dal momento del completamento o della prima messa a disposizione del pubblico della banca di dati così modificata o integrata, e come tale espressamente identificata, decorre un autonomo termine di durata della protezione, pari a quello di cui ai commi 6 e 7. 9. Non sono consentiti l'estrazione o il reimpiego ripetuti e sistematici di parti non sostanziali del contenuto della banca di dati, qualora presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca di dati o arrechino un pregiudizio ingiustificato al costitutore della banca di dati. 10. Il diritto di cui al comma 3 può essere acquistato o trasmesso in tutti i modi e forme consentiti dalla legge. CAPO II Diritti e obblighi dell'utente Art. 102-ter 1. L'utente legittimo della banca di dati messa a disposizione del pubblico non può arrecare pregiudizio al titolare del diritto d'autore o di un altro diritto connesso relativo ad opere o prestazioni contenute in tale banca. 2. L'utente legittimo di una banca di dati messa in qualsiasi modo a disposizione del pubblico non può eseguire operazioni che siano in contrasto con la normale gestione della banca di dati o che arrechino un ingiustificato pregiudizio al costitutore della banca di dati. 3. Non sono soggette all'autorizzazione del costitutore della banca di dati messa per qualsiasi motivo a disposizione del pubblico le attività di estrazione o reimpiego di parti non sostanziali, valutate in termini qualitativi e quantitativi, del contenuto della banca di dati per qualsivoglia fine effettuate dall'utente legittimo.

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Se l'utente legittimo è autorizzato ad effettuare l'estrazione o il reimpiego solo di una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte. 4. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1, 2 e 3 sono nulle. Ttitolo II-ter Misure tecnologiche di protezione. Informazioni sul regime dei diritti Art. 102-quater 1. I titolari di diritti d'autore e di diritti connessi nonché del diritto di cui all'art. 102-bis, comma 3, possono apporre sulle opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti. 2. Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci nel caso in cui l'uso dell'opera o del materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l'applicazione di un dispositivo di accesso o dì un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o del materiale protetto, ovvero sia limitato mediante un meccanismo di controllo delle copie che realizzi l'obiettivo di protezione. 3. Resta salva l'applicazione delle disposizioni relative ai programmi per elaboratore di cui al capo IV sezione VI del titolo I. Art. 102-quinquies 1. Informazioni elettroniche sul regime dei diritti possono essere inserite dai titolari di diritti d'autore e di diritti connessi nonché del diritto di cui all'art. 102-bis, camma 3, sulle opere o sui materiali protetti o possono essere fatte apparire nella comunicazione al pubblico degli stessi. 2. Le informazioni elettroniche sul regime dei diritti identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti. Tali informazioni possono altresì contenere indicazioni circa i termini o le condizioni d'uso dell'opera o dei materiali, nonché qualunque numero o codice che rappresenti le informazioni stesse o altri elementi di identificazione. TITOLO III Disposizioni comuni CAPO I Registri di pubblicità e deposito delle opere. Art. 103 E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un registro pubblico generale delle opere protette ai sensi di questa legge. La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) cura la tenuta di un registro pubblico speciale per le opere cinematografiche. In detti registri sono registrate le opere soggette all'obbligo del deposito con la indicazione del nome dell'autore, del produttore, della data della pubblicazione e con le altre indicazioni stabilite dal regolamento. Alla società italiana degli autori ed editori è affidata, altresì, la tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi. La registrazione fa fede, sino a prova contraria della esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono

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reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite. Per le opere cinematografiche la presunzione si applica alle annotazioni del registro indicato nel secondo comma. La tenuta dei registri di pubblicità è disciplinata nel regolamento. Art. 104 Possono, altresì, essere registrati nel registro, sull'istanza della parte interessata, con le norme stabilite dal regolamento, gli atti tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte i diritti riconosciuti da questa legge, o costituiscono sopra di essi diritti di godimento o di garanzia, come pure gli atti di divisione o di società relativi ai diritti medesimi. Le registrazioni hanno anche altri effetti di carattere giuridico od amministrativo in base alle disposizioni contenute in questa legge o in altre leggi speciali. Art. 105 Gli autori e i produttori delle opere e dei prodotti protetti ai sensi di questa legge o i loro aventi causa devono depositare presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un esemplare o copia dell'opera o del prodotto, nei termini e nelle forme stabilite dal regolamento. Qualora si tratti di opera drammatico-musicale o sinfonica di cui non sia stata stampata la partitura d'orchestra, basterà una copia o un esemplare della riduzione per canto e pianoforte o per pianoforte solo. Per i programmi per elaboratore la registrazione è facoltativa ed onerosa. Per le fotografie è escluso l'obbligo del deposito, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 92. Art. 106 L'omissione del deposito non pregiudica l'acquisto e l'esercizio del diritto di autore sulle opere protette a termini delle disposizioni del Titolo I di questa legge e delle disposizioni delle convenzioni internazionali, salva, per le opere straniere, l'applicazione dell'art. 188 di questa legge. CAPO II Trasmissione dei diritti di utilizzazione. SEZIONE I Norme generali. Art. 107 I diritti di utilizzazioni spettanti agli autori delle opere dell'ingegno, nonché i diritti connessi aventi carattere patrimoniale, possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge, salva l'applicazione delle norme contenute in questo capo. Art. 108 L'autore che abbia compiuto sedici anni di età ha capacità di compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere da lui create e di esercitare le azioni che ne derivano. Art. 109 La cessione di uno o più esemplari dell'opera non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione, regolati da questa legge. Tuttavia la cessione di uno stampo, di un rame inciso o di altro simile mezzo usato per riprodurre un'opera d'arte, comprende, salvo patto contrario, la facoltà di riprodurre l'opera stessa, sempreché tale facoltà setti al cedente. Art. 110 La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto. 168 tutti i diritti riservati © TAU Visual ® riproduzione e diffusione vietate

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Art. 110-bis 1. L'autorizzazione alla ritrasmissione via cavo delle missioni di radiodiffusione è concessa mediante contratto tra i titolari dei diritti d'autore, i detentori di diritti connessi ed i cablodistributori. 2. In caso di mancata autorizzazione per la ritrasmissione via cavo di un'emissione di radiodiffusione, le parti interessate possono far ricorso ad un terzo, scelto di comune accordo, per la formulazione di una proposta di contratto. In caso di mancato accordo la scelta viene effettuata dal presidente del tribunale ove ha la residenza o la sede una delle parti interessate. 3. La proposta del terzo si ritiene accettata se nessuna delle parti interessate vi si oppone entro novanta giorni dalla notifica. Art. 111 I diritti di pubblicazione dell'opera dell'ingegno e di utilizzazione dell'opera pubblicata non possono formare oggetto di pegno, pignoramento e sequestro, né per atto contrattuale, né per via di esecuzione forzata, finché spettano personalmente all'autore. Possono invece essere dati in pegno o essere pignorati o sequestrati i proventi dell'utilizzazione e gli esemplari dell'opera, secondo le norme del codice di procedura civile. Art. 112 I diritti spettanti all'autore, ad eccezione di quelli di pubblicare un'opera durante la vita di lui, possono essere espropriati per ragioni di interesse dello stato. Art. 113 L'espropriazione è disposta per decreto reale, su proposta del ministro per la coltura popolare, di concerto con il ministro per l'educazione nazionale, sentito il consiglio di stato. Nel decreto di espropriazione od in altro successivo è stabilità l'indennità spettante all'espropriato. Il decreto ha forza di titolo esecutivo nei riguardi sia degli aventi diritto, che dei terzi detentori delle cose materiali necessarie per l'esercizio dei diritti espropriati. Art. 114 Contro il decreto di espropriazione, per ragioni di interesse dello stato è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al consiglio di stato, tranne per le controversie riguardanti l'ammontare delle indennità le quali rimangono di competenza dell'autorità giudiziaria. SEZIONE II Trasmissione a causa di morte. Art. 115 Dopo la morte dell'autore, il diritto di utilizzazione dell'opera, quando l'autore stesso non abbia altrimenti disposto, deve rimanere indiviso fra gli eredi per il periodo di tre anni dalla morte medesima, salvo che l'autorità giudiziaria, sopra istanza di uno o più coeredi, consenta, per gravi ragioni, che la divisione si effettui senza indugio. Decorso il detto periodo, gli eredi possono stabilire, per comune accordo, che il diritto rimanga ancora in comunione per la durata che sarà da essi fissata, entro i limiti indicati nelle disposizioni contenute nei codici. La comunione è regolata dalle disposizioni del codice civile e da quelle che seguono. Art. 116

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L'amministrazione e la rappresentanza degli interessi della comunione è conferita a uno dei coeredi od a persona estranea alla successione. Se i coeredi trascurano la nomina dell'amministrazione o se non si accordano sulla nomina medesima, entro l'anno dall'apertura della successione, l'amministrazione è conferita alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), con decreto del tribunale del luogo dell'aperta successione, emanato su ricorso di uno dei coeredi o dell'ente medesimo. La stessa procedura è seguita quando si tratti di provvedere alla nomina di un nuovo amministratore. Art. 117 L'amministrazione cura la gestione dei diritti di utilizzazione dell'opera. Non può però autorizzare nuove edizioni, traduzioni o altre elaborazioni, nonché l'adattamento dell'opera alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla incisione su apparecchi meccanici, senza il consenso degli eredi rappresentanti la maggioranza per valore delle quote ereditarie, salvi i provvedimenti dell'autorità giudiziaria a tutela della minoranza, secondo le norme del codice civile in materia di comunione. SEZIONE III Contratto di edizione. Art. 118 Il contratto con il quale l'autore concede ad un editore l'esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell'editore stesso, l'opera dell'ingegno, è regolato, oltreché dalle disposizioni contenute nei codici, dalle disposizioni generali di questo capo e dalle disposizioni particolari che seguono. Art. 119 Il contratto può avere per oggetto tutti i diritti di utilizzazione che spettano all'autore nel capo dell'edizione, o taluni di essi, con il contenuto e per la durata che sono determinati dalla legge vigente al momento del contratto. Salvo patto contrario, si presume che siano stati trasferiti i diritti esclusivi. Non possono essere compresi i futuri diritti eventualmente attribuiti da leggi posteriori, che comportino una protezione del diritti di autore più larga nel suo contenuto o di maggiore durata. Salvo pattuizione espressa, l'alienazione non si estende ai diritti di utilizzazione dipendenti dalle eventuali elaborazioni e trasformazioni di cui l'opera è suscettibile, compresi gli adattamenti alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla registrazione su apparecchi meccanici. L'alienazione di uno o più diritti di utilizzazione non implica, salvo patto contrario, il trasferimento di altri diritti di che non siano necessariamente dipendenti dal diritto trasferito, anche se compresi, secondo le disposizioni del Titolo I, nella stessa categoria di facoltà esclusive. Art. 120 Se il contratto ha per oggetto opere che non sono state ancora create si devono osservare le norme seguenti: 1) è nullo il contratto che abbia per oggetto tutte le opere o categorie di opere che l'autore possa creare, senza limite di tempo; 2) senza pregiudizio delle norme regolanti i contratti di lavoro o di impiego, i contratti concernenti l'alienazione dei diritti esclusivi di autore per opere da crearsi non possono avere una durata superiore ai dieci anni; 3) se fu determinata l'opera da creare, ma non fu fissato il termine nel quale l'opera deve essere consegnata, l'editore ha sempre il diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria per la fissazione di un termine. Se il termine fu fissato,

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l'autorità giudiziaria ha facoltà di prorogarlo. Art. 121 Se l'autore muore o si trova nella impossibilità di condurre l'opera a termine, dopo che una parte notevole ed a sé stante è stata compiuta e consegnata, l'editore ha la scelta di considerare risoluto il contratto, oppure di considerarlo compiuto per la parte consegnata, pagando un compenso proporzionato, salvo che l'autore abbia manifestato o manifesti la volontà che l'opera non sia pubblicata se non compiuta interamente, o uguale volontà sia manifestata dalle persone indicate nell'art. 23. Se la risoluzione ha luogo a richiesta dell'autore o dei suoi eredi l'opera incompiuta non può essere ceduta ad altri, sotto pena del risarcimento del danno. Art. 122 Il contratto di edizione può essere per edizione o a termine. Il contratto per edizione conferisce all'editore il diritto di eseguire una o più edizioni entro vent'anni dalla consegna del manoscritto completo. Nel contratto devono essere indicati il numero delle edizioni e il numero degli esemplari di ogni edizione. Possono tuttavia essere previste più ipotesi, sia nei riguardi del numero delle edizioni e del numero degli esemplari, sia nei riguardi del compenso relativo. Se mancano tali indicazioni si intende che il contratto ha per oggetto una sola edizione per il numero massimo di duemila esemplari. Il contratto di edizione a termine conferisce all'editore il diritto di eseguire quel numero di edizioni che stima necessario durante il termine, che non può eccedere venti anni, e per il numero minimo di esemplari per edizione, che deve essere indicato nel contratto, a pena di nullità del contratto medesimo. Tale termine di venti anni non si applica ai contratti di edizione riguardanti: enciclopedie, dizionari; schizzi, disegni, vignette, illustrazioni, fotografie e simili ad uso industriale; lavori di cartografia; opere drammatico-musicali e sinfoniche. In entrambe le forme di contratto l'editore è libero di distribuire le edizioni nel numero di ristampe che stimi conveniente. Art. 123 Gli esemplari dell'opera sono contrassegnati in conformità delle norme stabilite dal regolamento. Art. 124 Se più edizioni sono prevedute nel contratto, l'editore è obbligato ad avvisare l'autore dell'epoca presumibile dell'esaurimento dell'edizione in corso, entro un congruo termine, prima dell'epoca stessa. Egli deve contemporaneamente dichiarare all'autore se intende o no procedere ad una nuova edizione. Se l'editore ha dichiarato di rinunciare ad una nuova edizione o se, avendo dichiarato di volere procedere ad una nuova edizione, non vi procede nel termine di due anni dalla notifica di detta dichiarazione, il contratto si intende risoluto. L'autore ha diritto al risarcimento dei danni per la mancata nuova edizione se non sussistano giusti motivi da parte dell'editore. Art. 125 L'autore è obbligato: 1. a consegnare l'opera nelle condizioni stabilite dal contratto e in forma che

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non ne renda troppo difficile o costosa la stampa; 2. a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto. L'autore ha altresì l'obbligo e il diritto di correggere le bozze di stampa secondo le modalità fissate dall'uso. Art. 126 L'editore è obbligato: 1. a riprodurre e porre in vendita l'opera col nome dell'autore, ovvero anonima o pseudonima se ciò è previsto nel contratto in conformità dell'originale e secondo le buone norme della tecnica editoriale; 2. a pagare all'autore i compensi pattuiti. Art. 127 La pubblicazione o la riproduzione dell'opera deve aver luogo entro il termine fissato dal contratto; tale termine non può essere superiore a due anni, decorrenti dal giorno della effettiva consegna all'editore dell'esemplare completo e definitivo dell'opera. In mancanza di termini contrattuali la pubblicazione o la riproduzione dell'opera deve aver luogo non oltre due anni dalla richiesta scritta fattane all'editore. L'autorità giudiziaria può peraltro fissare un termine più breve quando sia giustificato dalla natura dell'opera e da ogni altra circostanza del caso. E' nullo ogni patto che contenga rinuncia alla fissazione di un termine o che contenga fissazione di un termine superiore al termine massimo sopra stabilito. Il termine di due anni non si applica alle opere collettive. Art. 128 Se l'acquirente del diritto di pubblicazione o riproduzione non fa pubblicare o riprodurre l'opera nel termine concordato o in quello stabilito dal giudice, l'autore ha diritto di domandare la risoluzione del contratto. L'autorità giudiziaria può accordare all'acquirente una dilazione, non superiore alla metà del termine predetto, subordinandola, ove occorra, alla prestazione di idonea garanzia. Può altresì limitare la pronunzia di risoluzione soltanto ad una parte del contenuto del contratto. Nel caso di risoluzione totale l'acquirente deve restituire l'originale dell'opera ed è obbligato al risarcimento dei danni a meno che provi che la pubblicazione o riproduzione è mancata malgrado la dovuta diligenza. Art. 129 L'autore può introdurre nell'opera tutte le modificazioni che crede, purché non ne alterino il carattere e la destinazione, fino a che l'opera non sia stata pubblicata per la stampa, salvo a sopportare le maggiori spese derivanti dalla modificazione. L'autore ha il medesimo diritto nei riguardi delle nuove edizioni. L'editore deve interpellarlo in proposito prima di procedere alle nuove edizioni. In difetto di accordo tra le parti il termine per eseguire le modificazioni è fissato dall'autorità giudiziaria. Se la natura dell'opera esige che essa sia aggiornata prima di una nuova edizione e l'autore rifiuti di aggiornarla, l'editore può farla aggiornare da altri, avendo cura, nella nuova edizione di segnalare e distinguere l'opera dell'aggiornatore. Art. 130 Il compenso spettante all'autore è costituito da una partecipazione, calcolata, salvo patto in contrario, in base ad una percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti. Tuttavia il compenso può essere rappresentato da una

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somma a stralcio per le edizioni di: dizionari, enciclopedie, antologie, ed altre opere in collaborazione; traduzioni, articoli di giornali o di riviste; discorsi o conferenze; opere scientifiche; lavori di cartografia; opere musicali o drammatico-musicali; opere delle arti figurative. Nei contratti a partecipazione l'editore è obbligato a rendere conto annualmente delle copie vendute. Art. 131 Nel contratto di edizione il prezzo di copertina è fissato dall'editore, previo tempestivo avviso all'autore. Questi può opporsi al prezzo fissato o modificato dall'editore se sia tale da pregiudicare gravemente i suoi interessi e la diffusione dell'opera. Art. 132 L'editore non può trasferire ad altri, senza il consenso dell'autore, i diritti acquistati, salvo pattuizione contraria oppure nel caso di cessione dell'azienda. Tuttavia, in questo ultimo caso i diritti dell'editore cedente non possono essere trasferiti se vi sia pregiudizio alla reputazione o alla diffusione dell'opera. Art. 133 Se l'opera non trova smercio sul mercato al prezzo fissato, l'editore prima di svendere gli esemplari stessi a sottoprezzo o di mandarli al macero, deve interpellare l'autore se intende acquistarli per un prezzo calcolato su quello ricavabile dalla vendita a sottoprezzo o ad uso di macero. Art. 134 I contratti di edizione si estinguono: 1) per il decorso del termine contrattuale; 2) per l'impossibilità di portarli a compimento a cagione dell'insuccesso dell'opera; 3) per la morte dell'autore, prima che l'opera sia compiuta, salva l'applicazione delle norme dell'art. 121; 4) perché l'opera non può essere pubblicata, riprodotta o messa in commercio per effetto di una decisione giudiziaria o di una disposizione di legge; 5) nei casi di risoluzione contemplati dall'art. 128 o nel caso previsto dall'art. 133; 6) nel caso di ritiro dell'opera dal commercio, a sensi delle disposizioni della Sezione V di questo capo. Art. 135 Il fallimento dell'editore non determina la risoluzione del contratto di edizione. Il contratto di edizione è tuttavia risolto se il curatore, entro un anno dalla dichiarazione del fallimento, non continua l'esercizio dell'azienda editoriale o non la cede ad un altro editore nelle condizioni indicate nell'art. 132. SEZIONE IV Contratti di rappresentazione e di esecuzione. (omissis) SEZIONE V Ritiro dell'opera dal commercio. Art. 142 L'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l'opera dal

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commercio, salvo l'obbligo di indennizzare coloro che hanno acquistati i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o spacciare l'opera medesima. Questo diritto è personale e non è trasmissibile. Agli effetti dell'esercizio di questo diritto l'autore deve notificare il suo intendimento alle persone alle quali ha ceduto i diritti ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale dà pubblica notizia dell'intendimento medesimo nelle forme stabilite dal regolamento. Entro il termine di un anno a decorrere dall'ultima data delle notifiche e pubblicazioni, gli interessati possono ricorrere all'autorità giudiziaria per opporsi all'esercizio della pretesa dell'autore o per ottenere la liquidazione ed il risarcimento del danno. Art. 143 L'autorità giudiziaria, se riconosce che sussistano gravi ragioni morali invocate dall'autore, ordina il divieto della riproduzione, diffusione, esecuzione, rappresentazione o spaccio dell'opera, a condizione del pagamento di una indennità a favore degli interessati, fissando la somma dell'indennizzo e il termine per il pagamento. L'autorità giudiziaria può anche pronunciare provvisoriamente il divieto con decreto su ricorso, se sussistono ragioni di urgenza, prima della scadenza del termine indicato nell'ultimo comma dell'articolo precedente, previo, occorrendo, il pagamento di una idonea cauzione. Se l'indennità non è pagata nel termine fissato dall'autorità giudiziaria cessa di pieno diritto l'efficacia della sentenza. La continuazione della riproduzione, diffusione, esecuzione, rappresentazione o spaccio dell'opera, dopo trascorso il termine per ricorrere all'autorità giudiziaria, previsto nell'ultimo comma dell'articolo precedente, dopo dichiarato sospeso il commercio dell'opera, è soggetto alle sanzioni civili e penali comminate da questa legge per le violazioni del diritto di autore. SEZIONE VI Diritti dell'autore sull'aumento di valore delle opere delle arti figurative. Art. 144 Gli autori delle opere delle arti figurative, realizzate a mezzo della pittura, della scultura, del disegno e della stampa, e gli autori dei manoscritti originali, hanno diritto ad una percentuale sul prezzo della prima vendita pubblica degli esemplari originali delle opere e dei manoscritti, quale presunto maggior valore conseguito dall'esemplare in confronto del suo prezzo originario di alienazione. L'organizzatore della vendita, il venditore e l'acquirente sono, tuttavia, ammessi a provare che tale vendita pubblica non fu preceduta da alcun altro atto di alienazione a titolo oneroso, ovvero che il prezzo originario di alienazione non fu inferiore a quello conseguito nella vendita pubblica. Art. 145 Gli autori delle opere indicate nell'articolo precedente hanno altresì diritto ad una percentuale sul maggior valore che gli esemplari originali delle proprie opere abbiano ulteriormente conseguito nelle successive vendite pubbliche, ragguagliata alla differenza tra i prezzi dell'ultima vendita pubblica e di quella immediatamente precedente. Art. 146 Le percentuali previste dai precedenti articoli sono dovute soltanto se il prezzo di vendita sia superiore a lire mille per i disegni e le stampe, a lire cinquemila

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per le pitture e a lire diecimila per le sculture. Esse sono a carico del proprietario venditore. Art. 147 Se il prezzo dell'esemplare originale delle opere previste in questa sezione, conseguito in qualsiasi vendita, non considerata pubblica da questa legge, raggiunga lire 4.000 per i disegni e le stampe, lire 30.000 per le pitture, lire 40.000 per le sculture e superi il quintuplo del prezzo originario di alienazione, comunque effettuata, tale maggior valore è attribuito in misura del dieci per cento agli autori delle opere ed è a carico del proprietario venditore. Agli autori medesimi incombe la prova del prezzo raggiunto dall'esemplare e del concorso delle condizioni previste da questo articolo. La percentuale è ridotta al cinque per cento se il venditore provi a sua volta di avere acquistato l'esemplare ad un prezzo non inferiore alla metà di quello da lui realizzato. Per la determinazione del maggior valore si applicano le disposizioni dell'art. 145. Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle opere anonime o pseudonime, salvo per queste ultime, quanto è disposto dall'art. 8 della presente legge. Art. 148 Agli effetti della protezione prevista nei precedenti articoli si considerano opere originali anche quelle replicate dall'autore, ma non le riproduzioni comunque eseguite. Per quanto riguarda in particolare le stampe, si considerano originali quelle tratte dall'incisione originaria e firmate dall'autore. Art. 149 Agli effetti di questa legge sono considerate vendite pubbliche: a) le vendite effettuate nelle mostre ed esposizioni autorizzate ai sensi del R. Decreto-legge 21 gennaio 1934-XII, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934-XII, n. 1607; b) le vendite giudiziarie; c) le vendite effettuate con il sistema dei pubblici incanti; d) le vendite delle opere, comprese nelle offerte al pubblico per l'incanto, ma sottratte alla gara mediante preventiva trattativa privata; e) le vendite effettuate in occasione di mostre personali, organizzate od eseguite da terzi. Art. 150 I diritti previsti dagli articoli 144, 145, 146 e 147 spettano all'autore, e, dopo la sua morte, in mancanza di disposizioni testamentarie, al coniuge ed agli eredi legittimi, limitatamente ai primi tre gradi, secondo le norme del codice civile; in difetto dei successori sopra indicati, essi sono devoluti all'Ente nazionale assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori. Tali diritti durano per tutta la vita dell'autore e per cinquant'anni dopo la sua morte e non possono formare oggetto di alienazione o di preventiva rinuncia. Art. 151 La percentuale dovuta sul prezzo della prima vendita pubblica a termini dell'art. 144 è fissata nella misura dell'uno per cento sino alla somma di euro 25,82, del due per cento per la somma eccedente tale prezzo e sino a euro 51,64, e del cinque per cento per l'eccedenza ulteriore di prezzo. Art. 152 Le percentuali sul maggior valore dovute a termini dell'art. 145 sono così determinate:

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2% per aumenti di valore non eccedenti euro 5.16 3% per aumenti di valore superiori a euro 5.16 4% per aumenti di valore superiori a euro 15.49 5% per aumenti di valore superiori a euro 25.82 6% per aumenti di valore superiori a euro 38.73 7% per aumenti di valore superiori a euro 51.74 8% per aumenti di valore superiori a euro 64.56 9% per aumenti di valore superiori a euro 77.47 10% per aumenti di valore superiori a euro 90.38 Art. 153 Chi legalmente presiede alla vendita pubblica delle opere delle arti figurative contemplate in questa sezione ha l'obbligo di prelevare dal prezzo di vendita degli esemplari originali le percentuali dovute ai sensi degli articoli 144 e 145 e di versarne il relativo importo alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), nel termine stabilito dal regolamento. Sino al momento in cui il versamento non sia stato effettuato, chi presiede la vendita è costituito depositario, ad ogni effetto di legge, delle somme prelevate. Art. 154 Le opere d'arte che in una vendita pubblica abbiano raggiunto almeno il prezzo indicato dall'art. 146 debbono essere denunciate, a cura di chi legalmente presiede alla vendita, alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), questo provvede alla relativa registrazione nelle forme stabilite dal regolamento. L'eseguita registrazione fa prova del prezzo raggiunto dall'opera salvo impugnativa di falso. Art. 155 I valori indicati negli articoli di questa sezione possono essere modificati con regio decreto da emanarsi a norma dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100. CAPO III Difese e sanzioni giudiziarie. SEZIONE I Difese e sanzioni civili. 1. - Norme relative ai diritti di utilizzazione economica. Art. 156 Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante in virtù di questa legge, oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta, può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia interdetta la violazione. L'azione è regolata dalle norme di questa sezione e dalle disposizioni del codice di procedura civile. Art. 157 Chi si trova nell'esercizio dei diritti di rappresentazione o di esecuzione di un'opera adatta a pubblico spettacolo, compresa l'opera cinematografica, o di un'opera o composizione musicale, può richiedere al prefetto della provincia, secondo le norme stabilite dal regolamento, la proibizione della rappresentazione o della esecuzione, ogni qualvolta manchi la prova scritta del consenso da esso prestato. Il prefetto provvede sulla richiesta, in base alle notizie e ai documenti a lui sottoposti, permettendo o vietando la rappresentazione o l'esecuzione, salvo alla parte interessata di adire l'autorità giudiziaria, per i definitivi provvedimenti

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di sua competenza. Art. 158 Chi venga leso nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere che sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione o per ottenere il risarcimento del danno. Art. 159 La rimozione o la distruzione prevista nell'articolo precedente non può avere per oggetto che gli esemplari o copie illecitamente riprodotte o diffuse, nonché gli apparecchi impiegati per la riproduzione o diffusione, che, per loro natura, non possono essere adoperati per diversa riproduzione o diffusione. Se una parte dell'esemplare, della copia o dell'apparecchio di cui si tratta può essere impiegata per una diversa riproduzione o diffusione, l'interessato può chiedere a sue spese la separazione di questa parte nel proprio interesse. Se l'esemplare o la copia dell'opera o l'apparecchio, di cui si chiede la rimozione o la distruzione, hanno singolare pregio artistico o scientifico, il giudice ne può ordinare d'ufficio il deposito in un pubblico museo. Il danneggiato può sempre chiedere che gli esemplari, le copie e gli apparecchi soggetti alla distruzione gli siano aggiudicati per un determinato prezzo in conto del risarcimento dovutogli. I provvedimenti della distruzione e della aggiudicazione non colpiscono gli esemplari o le copie contraffatte acquistati in buona fede per uso personale. Art. 160 La rimozione o la distruzione non può essere domandata nell'ultimo anno della durata del diritto. In tal caso, deve essere ordinato il sequestro dell'opera o del prodotto sino alla scadenza della durata medesima. Qualora siano stati risarciti i danni derivati dalla violazione del diritto, il sequestro può essere autorizzato anche ad una data anteriore a quella sopraindicata. Art. 161 Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti, possono essere ordinati dall'autorità giudiziaria la descrizione, l'accertamento, la perizia od il sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione. Il sequestro non può essere concesso nelle opere che risultano dal contributo di più persone, salvo i casi di particolare gravità o quando la violazione del diritto di autore è imputabile a tutti i coautori. L'autorità giudiziaria può anche ordinare, in casi particolarmente gravi, il sequestro dei proventi dovuti all'autore dell'opera o del prodotto contestato. Le disposizioni di questa sezione si applicano anche a chi mette in circolazione in qualsiasi modo, o detiene per scopi commerciali copie non autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore. Art. 162 1. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, i procedimenti di cui all'articolo 161 sono disciplinati dalle norme dei codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari di sequestro e di istruzione preventiva per quanto riguarda la descrizione, l'accertamento e la perizia. 2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo .di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura. Nel caso di pubblici spettacoli non si applicano le limitazioni di giorni e di ore previste per

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atti di questa natura dal codice di procedura civile. 3. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di propri rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia. 4. Alla descrizione non si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 693 del codice di procedura civile. Ai fini dell'articolo 697 del codice di procedura civile, il carattere dell'eccezionale urgenza deve valutarsi anche alla stregua. dell'esigenza di non pregiudicare l'attuazione del provvedimento. Si applica anche alla descrizione il disposto degli articoli 669-octies, 669-undecies e 675 del codice di procedura civile. 5. Decorso il termine di cui all'articolo 675 del codice di procedura civile, possono essere completate le operazioni di descrizione e di sequestro già iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento; resta salva la facoltà di chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso del procedimento di merito. 6. Descrizione e sequestro possono: concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso, purché si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati o distribuiti dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purché tali oggetti non siano adibiti ad uso personale, ovvero si tratti di opere diffuse con qualunque mezzo. Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia. Art. 163 1. Il titolare di un diritto di utilizzazione economica può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attività che costituisca violazione del diritto stesso, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari. 2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. 3. Ove in sede giudiziaria si accerti la mancata corresponsione del compenso relativo ai diritti di cui agli articoli 73 e 73-bis, oltre alla liquidazione dello stesso può essere disposta l'interdizione dall'utilizzo dei fonogrammi per un periodo da un minimo di quindici giorni ad un massimo di centottanta giorni. 4. Ove in sede giudiziaria si accerti l'utilizzazione di fonogrammi che, ai sensi dell'art. 74, arrecano pregiudizio al produttore fonografico, oltre alla interdizione definitiva dal loro utilizzo, può essere comminata una sanzione amministrativa da un minimo di euro 260,00 ad un massimo di euro 5.200,00. Art. 164 Se le azioni previste in questa sezione e nella seguente sono promosse da uno degli enti di diritto pubblico indicati negli articoli 180 e 184 si osservano le regole seguenti: 1) i funzionari appartenenti agli enti sopra menzionati possono esercitare le azioni di cui sopra nell'interesse degli aventi diritto senza bisogno di mandato, bastando che consti della loro qualità; 2) l'ente di diritto pubblico è dispensato dall'obbligo di prestare cauzione per la esecuzione degli atti per i quali questa cautela è prescritta o autorizzata; 3) l'ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a compiere attestazioni di credito per diritto d'autore nonché in relazione ad altre funzioni attribuite all'ente; dette attestazioni sono atti aventi efficacia di titolo esecutivo a

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norma dell'articolo 474 del codice di procedura civile. Art. 165 L'autore dell'opera oggetto del diritto di utilizzazione, anche dopo la cessione di tale diritto, ha sempre la facoltà di intervenire nei giudizi promossi dal cessionario, a tutela dei suoi interessi. Art. 166 Sull'istanza della parte interessata, o di ufficio, il giudice può ordinare che la sentenza venga pubblicata per la sola parte dispositiva in uno o più giornali ed anche ripetutamente a spese della parte soccombente. Art. 167 I diritti di utilizzazione economica riconosciuti da questa legge possono anche essere fatti valere giudizialmente da chi si trovi nel possesso legittimo dei diritti stessi. SEZIONE I Difese e sanzioni civili. 2. - Norme particolari ai giudizi concernenti l'esercizio del diritto morale. Art. 168 Nei giudizi concernenti l'esercizio del diritto morale sono applicabili, in quanto lo consente la natura di questo diritto, le norme contenute nella sezione precedente, salva la applicazione delle disposizioni dei seguenti articoli. Art. 169 L'azione a difesa dell'esercizio dei diritti che si riferiscono alla paternità dell'opera può dar luogo alla sanzione della rimozione e distruzione solo quando la violazione non possa essere convenientemente riparata mediante aggiunte o soppressione sull'opera delle indicazioni che si riferiscono alla paternità dell'opera stessa o con altri mezzi di pubblicità. Art. 170 L'azione a difesa dei diritti che si riferiscono all'integrità dell'opera può condurre alla rimozione o distruzione dell'esemplare deformato, mutilato o comunque modificato dell'opera, solo quando non sia possibile ripristinare detto esemplare nella forme primitiva a spese della parte interessata ad evitare la rimozione o la distruzione. SEZIONE II Difese e sanzioni penali. Art. 171 Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel regno esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana; a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante

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azionato in pubblico; c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge; d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare; e) (soppresso) f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore. La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da da euro 1.032 a euro 5.164. Art. 171-bis 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità. 2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità. Art. 171-ter 1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con

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qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto. f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102- quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse. 2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone

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altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. 3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. 4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale; b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati; c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale. 5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici. Art. 171-quater 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da euro 516 a euro 5.164 chiunque, abusivamente ed a fini di lucro: a) concede in noleggio o comunque concede in uso a qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore; b) esegue la fissazione su supporto audio, video o audiovideo delle prestazioni artistiche di cui all'art. 80. Art. 171-quinquies 1. Ai fini delle disposizioni di cui alla presente legge è equiparata alla concessione in noleggio la vendita con patto di riscatto ovvero sotto condizione risolutiva quando sia previsto che nel caso di riscatto o di avveramento della` condizione il venditore restituisca una somma comunque inferiore a quella pagata oppure quando sia previsto da parte dell'acquirente, al momento della consegna, il pagamento di una somma a titolo di acconto o ad altro titolo comunque inferiore al prezzo di vendita. Art. 171-sexies 1. Quando il materiale sequestrato è, per entità, di difficile custodia, l'autorità giudiziaria può ordinarne la distruzione, osservate le disposizioni di cui all'articolo 83 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271. 2. È sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali serviti o destinati a commettere i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter e 171-quater nonché dello videocassette, degli altri supporti audiovisivi o fonografici o informatici o multimediali abusivamente duplicati, riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o introdotti sul territorio nazionale, ovvero non provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o destinato ad opera diversa. La confisca è ordinata anche nel caso di applicazione della pena

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su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale. 3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche se i beni appartengono ad un soggetto giuridico diverso, nel cui interesse abbia agito uno dei partecipanti al reato. Art. 171-septies 1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche: a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge. Art. 171-octies 1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi . visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. 2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità. Art. 171-octies-1 1. Chiunque si rifiuti senza giustificato motivo di rispondere alle domande del giudice ai sensi dell'articolo 156-ter ovvero fornisce allo stesso false informazioni è punito con le pene previste dall'articolo 372 del codice penale, ridotte della metà. Art. 171-nonies 1. La pena principale per i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter e 171-quater è diminuita da un terzo alla metà e non si applicano le pene accessorie a colui che, prima che la violazione gli sia stata specificatamente contestata in un atto dell'autorità giudiziaria, la denuncia spontaneamente o, fornendo tutte le informazioni in suo possesso, consente l'individuazione del promotore o organizzatore dell'attività illecita di cui agli articoli 171-ter e 171-quater, di altro duplicatore o di altro distributore, ovvero il sequestro di notevoli quantità di supporti audiovisivi e fonografici o di strumenti o materiali serviti o destinati alla commissione dei reati. 2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al promotore o organizzatore delle attività illecite previste dall'articolo 171-bis, comma 1, e dall'articolo 171-ter, comma 1. Art. 172 1. Se i fatti preveduti nell'articolo 171 sono commessi per colpa la pena è della sanzione amministrativa fino a 1.032,00 euro. 2. Con la stessa pena è punito chiunque esercita l'attività di intermediario in violazione del disposto degli articoli 180 e 183. 3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 152 e

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all'articolo 153 comporta la sospensione dell'attività professionale o commerciale da sei mesi ad un anno, nonché la sanzione amministrativa da 1.034,00 euro a 5.165,00 euro. Art. 173 Le sanzioni previste negli articoli precedenti si applicano quando il fatto non costituisce reato più grave previsto dal codice penale o da altre leggi. Art. 174 Nei giudizi penali regolati da questa sezione la persona offesa, costituitasi parte civile, può sempre chiedere al giudice penale l'applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni previsti dagli articoli 159 e 160. Art. 174-bis 1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella presente sezione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a euro 103,00. Se il prezzo non è facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 1032,00. La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto. Art. 174-ter 1.Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale. 2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa è aumentata sino ad euro 1032,00 ed il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione del provvedimento su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o dell'autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale. Art 174-quater 1. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicati ai sensi degli articoli 174-bis e 174-ter, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze: a) in misura pari al cinquanta per cento ad un Fondo iscritto allo stato di previsione del Ministero della giustizia destinato al potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e nell'accertamento dei reati previsti dalla presente legge. Il Fondo è istituito con decreto adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di previsione del

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Ministero dell'economia e delle finanze per la promozione delle campagne informative di cui al comma 3-bis dell'articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Art. 174-quinquies 1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2. 2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gi interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato. 3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio. TITOLO IV Diritto demaniale (Abrogato) TITOLO V Enti di diritto pubblico per la protezione e l'esercizio dei diritti di autore Art. 180 L'attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). Tale attività è esercitata per effettuare: 1) la concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione economica di opere tutelate; 2) la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni; 3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto. L'attività della Società si esercita altresì secondo le norme stabilite dal regolamento in quei paesi stranieri nei quali esso ha una rappresentanza organizzata.

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La suddetta esclusività di poteri non pregiudica la facoltà spettante all'autore, ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti da questa legge. Nella ripartizione dei proventi prevista al n. 3 del secondo comma una quota parte deve essere in ogni caso riservata all'autore. I limiti e le modalità della ripartizione sono determinati dal regolamento. Quando, però, i diritti di utilizzazione economica dell'opera possono dar luogo a percezione di proventi in paesi stranieri in favore di cittadini italiani domiciliati o residenti nella Repubblica, ed i titolari di tali diritti non provvedono per qualsiasi motivo alla percezione dei proventi, trascorso un anno dalla loro esigibilità è conferito alla Società italiana degli autori ed editori il potere di esercitare i diritti medesimi per conto e nell'interesse dell'autore o dei suo successori od aventi causa. I proventi di cui al precedente comma, riscossi dalla SIAE., detratte le spese di riscossione, saranno tenuti a disposizione degli aventi diritto, per un periodo di tre anni; trascorso questo termine senza che siano stati reclamati dagli aventi diritto, saranno versati alla Cassa di previdenza dei soci della SIAE, per scopi di assistenza alle categorie degli autori, scrittori e musicisti. Art. 180-bis 1. Il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo è esercitato dai titolari dei diritti d'autore e dai detentori dei diritti connessi esclusivamente attraverso la società italiana degli autori ed editori. Per i detentori dei diritti connessi la società italiana degli autori ed editori agisce sulla base di apposite convenzioni da stipulare con l'istituto mutualistico artisti interpreti esecutori per i diritti degli artisti interpreti esecutori ed eventualmente con altre società di gestione collettiva appositamente costituite per amministrare, quale loro unica o principale attività, gli altri diritti connessi. 2. Dette società operano anche nei confronti dei titolari non associati della stessa categoria di diritti con gli stessi criteri impiegati nei confronti dei propri associati. 3. I titolari non associati possono far valere i propri diritti entro il termine di tre anni dalla data della ritrasmissione via cavo che comprende la loro opera o altro elemento protetto. 4. Gli organismi di radiodiffusione sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 per la gestione dei diritti delle proprie emissioni sia che si tratti di diritti propri sia che si tratti di titolarità acquisita. Art. 181 Oltre alle funzioni indicate nell'articolo precedente ed a quelle demandategli da questa legge o altre disposizioni, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) può esercitare altri compiti connessi con la protezione delle opere dell'ingegno, in base al suo statuto. L'ente può assumere per conto dello stato o di enti pubblici o privati servizi di accertamento e di percezione di tasse, contributi, diritti. Art. 181-bis 1. Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui agli articoli 171-bis e 171-ter, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci p immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Analogo sistema tecnico per il controllo delle

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riproduzioni di cui all'articolo 68 potrà essere adottato con decreto de Presidente del Consiglio dei ministri, sulle base di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate. 2. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione. 3. Fermo restando l'assolvimento degli obblighi relativi ai diritti di cui alla presente legge, il contrassegno, secondo modalità e nelle ipotesi previste nel regolamento di cui al comma 4, che tiene conto di apposite convenzioni stipulate tra la SIAE e le categorie interessate, può non essere apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime. In tali ipotesi la legittimità dei prodotti, anche ai fini della tutela penale di cui all'articolo 171-bis, è comprovata da apposite dichiarazioni identificative che produttori e importatori preventivamente rendono alla SIAE. 4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni ,dalla. data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite la SIAE e le associazioni di categoria interessate, nei termini più idonei a consentirne la agevole applicabilità, la facile visibilità e a prevenire l'alterazione e la falsificazione delle opere. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, resta operativo il sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione del contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente. Le spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a carico dei richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra la SIAE e le categorie interessate, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo permanente per il diritto di autore. 5. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi tali da permettere la identificazione del titolo dell'opera per la quale è stato richiesto, del nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto d'autore. Deve contenere altresì l'indicazione di un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata nonché .della sua destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione. 6. L'apposizione materiale del contrassegno può essere affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono le conseguenti responsabilità a termini di legge. I medesimi soggetti informano almeno trimestralmente la SIAE circa l'attività svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato. Ai fini della tempestiva apposizione del contrassegno, fuori dei casi in cui esista apposita convenzione tra il produttore e la SIAE, l'importatore ha l'obbligo di dare alla SIAE preventiva notizia dell'ingresso nel territorio nazionale

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dei prodotti. Si osservano le disposizioni di cui al comma 4. 7. Nei casi di cui al comma 6, la SIAE e il richiedente possono concordare che l'apposizione del contrassegno sia sostituita da attestazione temporanea resa ai sensi del comma 2, corredata dalla presa d'atto della SIAE. 8. Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il contrassegno è considerato segno distintivo di opera dell'ingegno Art. 181-ter 1. I compensi per le riproduzioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 68 sono riscossi e ripartiti, al netto di una provvigione, dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). In mancanza di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, la misura e le modalità di pagamento dei detti compensi, nonché la misura della provvigione spettante alla Società, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglia dei ministri, sentite le parti interessate e il comitato consultivo di cui all'articolo 190. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 68 decorre dalla data di stipulazione dei detti accordi ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 2. La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la SIAE non svolga già attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 180, può avvenire anche tramite le principali associazioni delle categorie interessate, individuate con proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 190, in base ad apposite convenzioni. Art. 182 (abrogato) Art. 182-bis 1. All'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) è attribuita, nell'ambito delle rispettive competenze previste dalla legge, al fine di prevenire ed accertare le violazioni della presente legge, la vigilanza: a) sull'attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e qualsiasi altro supporto nonché su impianti di utilizzazione in pubblico, via etere e via cavo, nonché sull'attività di diffusione radiotelevisiva con qualsiasi mezzo effettuata; b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni tutelate dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio; c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, l'emissione e l'utilizzazione in qualsiasi forma dei supporti di cui alla lettera a); d) sui centri di riproduzione pubblici o privati, i quali utilizzano nel proprio ambito o mettono a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione. d-bis) sull'attività di fabbricazione, importazione e distribuzione degli apparecchi e dei supporti di cui all'art. 71-septies. 2. La SIAE, nei limiti dei propri compiti istituzionali, si coordina, a norma del comma 1, con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. 3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel camma 1, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può conferire funzioni ispettive a propri funzionari ed agire in coordinamento con gli ispettori della SIAE. Gli ispettori possono accedere ai locali dove vengono svolte le attività di riproduzione, duplicazione, vendita, emissione via etere e via cavo o proiezione cinematografica, nonché le attività ad esse connesse; possono altresì accedere ai locali dove vengono svolte le attività di cui alla lettera e) del comma 1. Possono richiedere l'esibizione della documentazione relativa all'attività svolta, agli strumenti e al materiale in

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lavorazione, in distribuzione, in fase di utilizzazione attraverso l'emissione o la ricezione via etere e via cavo o la proiezione cinematografica, nonché quella relativa agli apparecchi e supporti di registrazione di cui all'articolo 71-septies. Nel caso in cui i suddetti locali non siano luoghi aperti al pubblico, stabilimenti industriali o esercizi commerciali o emittenti radiotelevisive, l'accesso degli ispettori deve essere autorizzato dall'autorità giudiziaria. Art. 182-ter 1. Gli ispettori, in caso di accertamento di violazione delle norme di legge, compilano processo verbale, da trasmettere immediatamente agli organi di polizia giudiziaria per il compimento degli atti previsti dagli articoli 347 e seguenti del codice di procedura penale n. 2. Art. 183 L'esercizio della attività per il collocamento presso le compagnie e le imprese teatrali di opere drammatiche, non musicali, italiane, è sottoposto alla preventiva autorizzazione del ministero del turismo e dello spettacolo, secondo le norme del regolamento. A tale autorizzazione non è sottoposto l'autore ed i suoi successori per causa di morte. Vi sono peraltro soggetti i traduttori di opere straniere. L'esercizio della attività di collocamento è soggetto alla vigilanza del ministero della coltura popolare, secondo le norme del regolamento. Art. 184 Chiunque collochi in paesi stranieri opere drammatiche, non musicali, deve farne denunzia entro tre giorni all'ente italiano per gli scambi teatrali, il quale trasmette mensilmente l'elenco delle denuncie ricevute al ministero del turismo e dello spettacolo con le sue eventuali osservazioni e proposte. L'ente italiano per gli scambi teatrali esercita inoltre altre funzioni che gli sono demandate dal suo statuto. All'ente italiano per gli scambi teatrali si applicano le disposizioni dell'articolo 182. Art. 185 Questa legge si applica a tutte le opere di autori italiani, dovunque pubblicate per la prima volta, salve le disposizioni dell'art. 189. Si applica egualmente alle opere di autori stranieri domiciliati in Italia, che siano state pubblicate per la prima volta in Italia. Può essere applicata ad opere di autori stranieri, fuori delle condizioni di protezione indicate nel comma precedente, quando sussistano le condizioni previste negli articoli seguenti. TITOLO VI Sfera di applicazione della legge Art. 186 Le convenzioni internazionali per la protezione delle opere dell'ingegno regolano la sfera di applicazione di questa legge alle opere di autori stranieri. Se le convenzioni contengono un patto generico di reciprocità o di parità di trattamento, detto patto è interpretato secondo le norme di equivalenza di fatto delle due protezioni stabilite negli articoli seguenti. Salve le convenzioni internazionali per la protezione dei fonogrammi, la formalità prevista quale condizione dell'esercizio dei diritti spettanti al produttore di fonogrammi che non possono essere considerati nazionali, si riterrà soddisfatta qualora su tutti gli esemplari del supporto fonografico sia apposto in modo stabile il simbolo (P) accompagnato dall'indicazione dell'anno di prima

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pubblicazione. Art. 187 In difetto di convenzioni internazionali, le opere di autori stranieri che non rientrano nelle condizioni previste nel secondo comma dell'art. 185 godono della protezione sancita da questa legge, a condizione che lo stato di cui è cittadino l'autore straniero conceda alle opere di autori italiani una protezione effettivamente equivalente e nei limiti di detta equivalenza. Se lo straniero è apolide o di nazionalità controversa, la norma del comma precedente è riferita allo stato nel quale l'opera è stata pubblicata per la prima volta. Art. 188 L'equivalenza di fatto, osservate le norme che seguono è accertata e regolata con decreto reale da emanarsi a norma dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100. La durata della protezione dell'opera straniera non può in nessun caso eccedere quella di cui l'opera gode nello stato di cui è cittadino l'autore straniero. Se la legge di detto stato abbraccia nella durata della protezione un periodo di licenza obbligatoria, l'opera straniera è sottoposta in Italia ad una norma equivalente. Se la legge di detto stato sottopone la protezione alla condizione dell'adempimento di formalità, di dichiarazioni di riserva o di depositi di copie dell'opera, o ad altre formalità qualsiasi, l'opera straniera è sottoposta in Italia a formalità equivalenti determinate col decreto reale. Il decreto reale può altresì sottoporre la protezione dell'opera straniera all'adempimento di altre particolari formalità o condizioni. Art. 189 Le disposizioni dell'art. 185 si applicano all'opera cinematografica, al disco fonografico o apparecchio analogo, ai diritti degli interpreti , attori o artisti esecutori, alla fotografia ed alle opere dell'ingegneria, in quanto si tratti di opere o prodotti realizzati in Italia o che possono considerarsi nazionali a termini di questa legge o di altra legge speciale. In difetto della condizione sopraindicata sono applicabili a dette opere, diritti o prodotti le disposizioni degli articoli 186, 187 e 188. TITOLO VII Comitato consultivo permanente per il diritto di autore Art. 190 E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un comitato consultivo permanente per il diritto di autore. Il comitato provvede allo studio delle materie attinenti al diritto di autore o ad esso connesse e da pareri sulle questioni relative quando ne sia richiesto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o quando sia prescritto da speciali disposizioni. Il Comitato esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 71-quinquies, comma 4. Art. 191 Il comitato è composto: a) di un presidente designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri; b) dei vice presidenti delle associazioni delle categorie interessate;

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c) [soppresso] d) di un rappresentante dei ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria e del commercio e di due rappresentanti del ministero della pubblica istruzione; e) dei direttori generali per il teatro, per la cinematografia, per la stampa italiana, dell'ispettore per la radiodiffusione e la televisione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e del capo dell'ufficio della proprietà letteraria, scientifica ed artistica; f) dei presidenti delle confederazioni dei professionisti ed artisti e degli industriali, e di tre rappresentanti per ciascuna delle confederazioni suddette particolarmente competenti in materia di diritto di autore, nonché di un rappresentante della confederazione dei lavoratori dell'industria, designato dalla confederazione nazionale dei lavoratori dello spettacolo; g) del presidente della Società italiana degli autori ed editori (SIAE); h) di tre esperti in materia di diritto di autore designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri. I membri del comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e durano in carica un quadriennio. Art. 192 Il comitato si riunisce in sessione ordinaria ogni anno alla data stabilita dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed in via straordinaria tutte le volte che ne sarà richiesto dal presidente stesso. Art. 193 Il comitato può essere convocato: a) in adunanza generale; b) in commissioni speciali. Partecipano all'adunanza generale tutti i membri del comitato. Le commissioni speciali sono costituite per lo studio di determinate questioni, di volta in volta, con provvedimento del presidente ovvero per l'effettuazione del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 71-quinquies, camma 4. In tale caso la commissione speciale è composta da tre membri, scelti tra gli esperti in materia di diritto d'autore di cui all'articolo 191, primo comma, lettera h), ed i rappresentanti dei Ministeri. Il presidente della commissione è comunque scelto tra i rappresentanti dei Ministeri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del presidente del comitato, può invitare alle riunioni anche persone estranee al comitato, particolarmente competenti nelle questioni da esaminare senza diritto a voto. Art. 194 La segreteria è affidata al capo dell'ufficio della proprietà letteraria scientifica ed artistica presso il ministero la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Art. 194-bis 1. La richiesta di conciliazione di cui all'art. 71-quinquies, comma 4, sottoscritta dall'associazione o dall'ente proponente, è consegnata al comitato di cui all'art. 190 o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, il presidente del comitato nomina la commissione speciale di cui all'art. 193, comma secondo. Copia della richiesta deve essere consegnata o spedita a cura dello stesso proponente alla controparte. 2. La richiesta deve precisare: a) il luogo dove devono essere fatte al richiedente le comunicazioni inerenti alla procedura; b) l'indicazione delle ragioni poste a fondamento della richiesta.

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3. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta la parte convenuta, qualora non accolga la richiesta della controparte, deposita presso la commissione predetta osservazioni scritte. Entro i dieci giorni successivi al deposito, il presidente della commissione fissa la data per il tentativo di conciliazione. 4. Se la conciliazione riesce, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente della commissione. Il verbale costituisce titolo esecutivo. 5. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la commissione formula una proposta per la definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con l'indicazione delle valutazioni espresse dalle parti. 6. Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche d'ufficio, i verbali concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Il giudice valuta il comportamento tenuto dalle parti nella fase conciliativa ai fini del regolamento delle spese. 7. La domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi novanta giorni dalla promozione del tentativo di conciliazione. 8. Il giudice che rileva che non è stato promosso il tentativo di conciliazione secondo le disposizioni di cui ai precedenti commi o che la domanda giudiziale è stata promossa prima della scadenza del termine di 90 giorni dalla promozione del tentativo, sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di 60 giorni per promuovere il tentativo di conciliazione. Espletato quest'ultimo o decorso il termine di 90 giorni, il processo può essere riassunto entro il termine perentorio di 180 giorni. Ove il processo non sia stato tempestivamente riassunto, il giudice dichiara d'ufficio l'estinzione del processo con decreto cui si applica la disposizione di cui all'articolo 308 del codice di procedura civile. Art. 195 Ai membri del comitato sono corrisposti gettoni di presenza per ogni giornata di adunanze ai sensi delle disposizioni in vigore. TITOLO VIII Disposizioni generali, transitorie e finali Art. 196 E' considerato come luogo di prima pubblicazione, il luogo dove sono esercitati per la prima volta i diritti di utilizzazione previsti negli articoli 12 e seguenti di questa legge. Nei riguardi delle opere dell'arte figurativa, del cinema, del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, della fotografia e di ogni altra opera identificata dalla sua forma materiale, si considera come equivalente al luogo della prima pubblicazione il luogo della fabbricazione. Art. 197 I contratti di edizione, di rappresentazione e di esecuzione sono sottoposti alla tassa graduale di registro del 0,50 per cento. Art. 198 Nel bilancio di previsione della Presidenza del consiglio dei ministri, è stanziata, in apposito capitolo della parte ordinaria, a cominciare dall'esercizio in cui questa legge andrà in vigore, una somma di euro 516, su proventi del diritto previsto dagli articoli 175 e 176, da erogarsi con le modalità stabilite dal regolamento, in favore delle casse di assistenza e di previdenza delle associazioni sindacali degli autori e scrittori e dei musicisti. Art. 199 La presente legge si applica anche alle opere comunque pubblicate prima e

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dopo l'entrata in vigore della legge medesima. Rimangono pienamente salvi e impregiudicati gli effetti legali degli atti e contratti fatti o stipulati prima di detta entrata in vigore, in conformità delle disposizioni vigenti. Art. 199-bis 1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai programmi creati prima della sua entrata in vigore, fatti salvi gli eventuali atti conclusi e i diritti acquisiti anteriormente a tale data. Art. 200 Sino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura civile, le funzioni attribuite dall'art. 162 al giudice istruttore sono esercitate dal presidente del collegio davanti al quale pende la lite. Art. 201 Riguardo alle opere pubblicate ed ai prodotti già fabbricati prima della entrata in vigore di questa legge, che vengono sottoposti per la prima volta all'obbligo del deposito o di altre formalità, detto deposito e dette formalità devono essere adempiute nei termini e secondo le norme stabilite dal regolamento. Art. 202 Agli effetti dell'art. 147 non sono presi in considerazione i prezzi conseguiti nelle vendite effettuate anteriormente alla entrata in vigore di questa legge. Art. 203(omissis)

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