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Copyright 2012 _ Studio Legale Solazzo vietata la copia e la riproduzione con ogni mezzo STUDIO LEGALE SOLAZZO Avv. Lucio Solazzo Patrocinante in Cassazione AVV. ALESSIO AURIEMMA AVV FRANCESCA ROMANA SOLAZZO AVV. ORNELLA SOLAZZO AVV.p.ALESSANDRA SOLAZZO Via Pietro Castellino n. 91 , 80128 Napoli – Pbx. 081.5605886 / Fax 081.613108 E-mail: [email protected] - Cert. Legalmail: [email protected] P.iva 01145740633 - C.f. SLZLCU44M04F839Y

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STUDIO LEGALE SOLAZZO Avv. Lucio Solazzo

Patrocinante in Cassazione

AVV. ALESSIO AURIEMMA

AVV FRANCESCA ROMANA SOLAZZO

AVV. ORNELLA SOLAZZO

AVV.p.ALESSANDRA SOLAZZO

Via Pietro Castellino n. 91 , 80128 Napoli – Pbx. 081.5605886 / Fax 081.613108

E-mail: [email protected] - Cert. Legalmail: [email protected]

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PARTE A

IL RECUPERO DELL’I.V.A. NELLE PROCEDURE ESECUTIVE e CONCORSUALI RIMASTE INFRUTTUOSE: Tutta la normativa vigente con richiamo alle circolari e risoluzioni ministeriali chiarificatrici

PARTE B

FAC-SIMILE: Esempio documento fiscale da emettere per il recupero dell’I.V.A.

PARTE C

IPOTESI ACCORDI COLLABORAZIONE

Standard accordi collaborazione che ho concordato con altre Società Clienti dello Studio

RECUPERO I.V.A.Copyright 2012 _ Studio Legale Solazzo vietata la copia e la riproduzione con ogni mezzo

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PARTE A

IL RECUPERO DELL’I.V.A.

NELLE PROCEDURE ESECUTIVE e CONCORSUALI RIMASTE INFRUTTUOSE

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IL RECUPERO DELL’I.V.A.

NELLE PROCEDURE ESECUTIVE e CONCORSUALI RIMASTE INFRUTTUOSE

(legge 28/2/1997 n.30, ulteriormente modificato con DL 28/3/1997 n. 79, convertito nella legge 28/05/1997 n. 140)

NORMATIVA

MOMENTO E CONDIZIONI PER L’EMISSIONE DELLA NOTA DI VARIAZIONE

– Condizioni da rispettare– Infruttuosità - procedure concorsuali ammesse– Periodo entro il quale la nota di variazione può essere emessa

MODALITA’ DI EMISSIONE DELLA NOTA DI VARIAZIONE

– Oggetto– Elementi da inserire nella nota di variazione– Registrazione della nota credito– Codice di esenzione I.V.A. – Comunicazione al curatore / organo competente adempimenti relativi

STORNO DELL’ IVA E STORNO DEL CREDITO

– Momento rilevante

– Tipologie di procedure concorsuali– Importo

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“Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, in relazione al maggior

ammontare, tutte le volte che successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24

l'ammontare imponibile di un'operazione o quella della relativa imposta viene ad aumentare per

qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezza della fatturazione o della registrazione.

Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli

articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza

di dichiarazioni di nullità’, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato

pagamento, in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive

rimaste infruttuose o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti

contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai

sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'art. 25. Il

cessionario o committente, che abbia già' registrato l'operazione ai sensi di quest'ultimo articolo deve

in tal caso registrare la variazione a norma dell'art. 23 o 24, salvo il suo diritto alla restituzione

dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa.

NORMATIVA

TESTO DEL NOVELLATO ARTICOLO CON LE MODIFICHE EVIDENZIATE DAI CARATTERI DI MAGGIOR DIMENSIONE

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Le disposizioni del comma precedente non possono essere applicate dopo il decorso di un anno

dalla effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in

dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e possono essere applicate, entro lo stesso termine,

anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione del

settimo comma dell'art.21.”

La disciplina transitoria e’ stata regolamentata dal comma II° dell’art. 13 bis della legge 28/5/1997 n.140

che testualmente recita:

“1. Nell’articolo 26, secondo comma, del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, sono soppresse le parole

“all’avvio”, introdotte dall’articolo 2, comma 1, lettera e bis, del D.L. 31.12.1996 n. 669, convertito

con modificazioni, dalla L. 28.02.1997 n. 30.”

2.La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a tutte le procedure in corso e a quelle

avviate a decorrere dalla data del 2 marzo 1997.”

.

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Il legislatore ha abolito le parole “all’avvio” perché sembrava significare che l’emissione della nota di

variazione fosse conseguenza, non tanto del mancato pagamento, quanto dell’avvio della procedura

concorsuale. Di conseguenza amplia i casi in cui è possibile lo storno delle fatture emesse, ma rimaste

impagate.

*********

Con le recenti norme sono state ampliate le ipotesi previste dall’originario art.26 del DPR n.633,

consentendo al cedente del bene ed al prestatore di servizio di emettere una nota di variazione e di portare in

detrazione le relative imposte in caso di mancato pagamento di tutta o una parte della fattura, in presenza di

procedura concorsuale a carico del cessionario e del committente, ed in presenza di procedure esecutive

rimaste infruttuose (la presunzione di mancato pagamento dell’imposta in presenza delle fattispecie previste

dalla norma, viene spostata dal cedente all’Erario).

Il tenore della norma è di ripristinare la neutralità dell’I.V.A. in capo al soggetto rimasto inciso rispetto al

cessionario o committente, che per contro ha usufruito di una detrazione indebita evidenziata sulla fattura

non pagata, consentendo il recupero dell’I.V.A. per la quale la rivalsa sul cliente non è andata a buon fine.

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Le variazioni alla norma I.V.A. avevano comportato una serie di problematiche interpretative, applicative e

gestionali di diversa portata a seconda che si riferiscano al periodo pregresso al 2/03/1997, ovvero a partire da

tale data, oggi risolte da :

- Circolare ministeriale Min. Fin. Dip. Entr. Dir. Centr. Affari giuridici e contenzioso tributario

17/04/2000, n. 77/ E / 2000 / 28274;

- Risoluzione ministeriale Agenzia Entr. Dir. Centr. Normativa e contenzioso 18/03/2002, n. 89/E.

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Condizioni da rispettare

La disposizione si applica a tutte le procedure in corso e a quelle avviate dal 2.3.1997 (art. 13 bis, D.L.

79/1997, convertito con L. 140/1997).

La variazione è consentita solo quando ricorrono contemporaneamente due condizioni (C.M. 17.04.2000, n.

77/E), fatto salvo, ovviamente, il mancato pagamento in tutto o in parte del corrispettivo dell’operazione:

1. l’operazione sia stata fatturata e registrata;

2. vi sia infruttuosità della procedura esecutiva o concorsuale.

Infruttuosità - procedure concorsuali ammesse

Per le procedure concorsuali tale momento coincide:

a) per il fallimento: trascorso il termine di dieci giorni dal deposito in cancelleria del piano di riparto

presentato dal curatore;

MOMENTO E CONDIZIONI PER L’EMISSIONE DELLA NOTA DI VARIAZIONE

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b) per la liquidazione coatta amministrativa: dopo 20 gg. dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

dell’avvenuto deposito del piano di riparto;

c) per il concordato fallimentare o preventivo: dopo 15 gg. dall’affissione della sentenza di

omologazione del concordato;

Nell’ipotesi di procedura di amministrazione controllata si reputa che la nuova disposizione, legittimante la

variazione in diminuzione, non possa trovare applicazione.

Relativamente, poi, all’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, si ritiene, in via generale,

che anche tale procedura non rientri nell’ambito applicativo della nuova disposizione normativa.

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Periodo entro il quale La nota di variazione può essere emessa

Con C.M. n. 77/E del 17 aprile 2000 il Ministero delle Finanze ha chiarito le modalità per il recupero dell’IVA,

mediante l’emissione della nota di variazione in diminuzione (nota di credito) ex art. 26, secondo comma, del

D.P.R. n. 633/1972, in caso di mancato pagamento in tutto o in parte, a causa di procedure concorsuali o di

procedure esecutive rimaste infruttuose.

La circolare, al riguardo, ha confermato che a tali fini il cedente del bene o il prestatore del servizio può

esercitare la facoltà prevista dalla succitata disposizione solo dopo la conseguita certezza della rilevata

infruttuosità del credito.

In particolare nella procedura fallimentare il presupposto del mancato pagamento in tutto o in parte del

corrispettivo si verifica alla scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto stabilito con decreto dal

giudice delegato, ovvero, in assenza del piano di riparto, alla scadenza del termine per il reclamo al decreto di

chiusura del fallimento stesso.

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Le variazioni possono essere effettuate senza limiti temporali, anche se il diritto alla detrazione dell’imposta

può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui si

verifica il presupposto per operare la variazione in diminuzione. L’articolo 26, II comma, D.P.R. 633/72, va

coordinato con l’articolo 19 dello stesso decreto.

Per esercitare il diritto alla detrazione è necessario quindi che il cedente o prestatore provveda all’emissione

di una nota di variazione e che la stessa sia registrata nel registro degli acquisti di cui all’articolo 25 prima della

liquidazione periodica o della dichiarazione annuale nella quale è esercitato il diritto alla detrazione.

In tale modo l’imposta da recuperare, considerata alla stregua dell’imposta corrisposta per gli acquisti o

importazioni di beni e servizi, confluisce nelle liquidazioni periodiche, ed è detratta dalla relativa imposta a

debito del periodo.

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MODALITA’ DI EMISSIONE DELLA NOTA DI VARIAZIONE

Oggetto

La variazione in diminuzione in rassegna deve essere operata sia riguardo all’imponibile che alla relativa

imposta. Ciò discende oltre che dalla formulazione dell’articolo 26, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del

1972, anche dalla ulteriore considerazione che i due presupposti (mancato pagamento in tutto o in parte a

causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose) sono inscindibilmente legati alla

cessione del bene o alla prestazione del servizio già eseguite e il loro verificarsi importa l’effetto di far venire

meno, in tutto o in parte, ai soli fini dell’I VA, l’originaria operazione imponibile.

Elementi da inserire nella nota di variazione

• Riferimento della fattura che si va a rettificare.

• Estremi del piano di riparto fallimentare (per le procedure concorsuali).

• Importo del credito originario.

• Importo dell’I.V.A. oggetto della nota di variazione, relativa al credito originario.

• Esenzione I.V.A.: art. 26, comma 2, D.P.R. 633/72 e successive modifiche.

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Registrazione della nota credito

Se il credito cui la nota di variazione si riferisce, è stato precedentemente imputato a perdita in applicazione

delle norme sulla determinazione del reddito (art. 66 D.P.R. N. 917/ 1986), la nota credito determina una

sopravvenienza attiva di pari importo.

Codice di esenzione I.V.A.

E’ opportuno utilizzare un codice di esenzione ad hoc (art. 26, comma 2, D.P.R. 633/72 proc. conc. / esec.)

per consentire di tenere separate le note di variazione relative a procedure concorsuali ed esecutive dalle altre

note credito.

Comunicazione al curatore / organo competente adempimenti relativi

La nota di variazione deve essere trasmessa al curatore o all’organo corrispondente nelle altre procedure

concorsuali, mediante consegna o spedizione per l’annotazione del documento.

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I) emissione prima della chiusura della procedura concorsuale:

Se la nota di variazione viene emessa durante la procedura concorsuale, gli organi preposti

sono tenuti ad annotare il documento.

2) emissione dopo la chiusura della procedura concorsuale:

Se la nota di variazione viene emessa dopo la chiusura della proceduraconcorsuale, gli organi

preposti decadono e appare difficile che possa sostenersi che a carico di questi ultimo sorga l’obbligo di

procedere a una corrispondente annotazione a debito.

In ogni caso risulta opportuno trasmetterete la nota di variazione per evitare possibili contestazioni da parte

dell’Ufficio I.V.A.

Gli adempimenti del curatore conseguenti al ricevimento della nota di variazione sono:

• registrare la nota di variazione;

• non versare l’I.V.A perché riferita a periodo pre – fallimentare;

• segnalare tale debito all’Ufficio I.V.A. competente tramite apposita comunicazione.

Non dovrebbe esistere un obbligo specifico di esecuzione di tali adempimenti per le note di variazione

emesse dopo la chiusura della procedura, in quanto gli organi concorsuali decadono dalle proprie funzioni.

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STORNO DELL’ IVA E STORNO DEL CREDITO

Le principali differenze tra le norme che regolano l’imposta sul valore aggiunto per lo storno dell’I.V.A. e

quelle sulle imposte dirette per la svalutazione del credito e il passaggio del credito a perdita, si possono così

sintetizzare:

Momento rilevante

1) IVA: per lo storno del credito IVA il momento a partire dal quale si può esercitare la facoltà è il mancato

pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose,

che si verifica alla scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto stabilito con decreto dal

giudice delegato, ovvero, in assenza del piano di riparto, alla scadenza del termine per il reclamo al

decreto di chiusura del fallimento stesso.

2) II.DD.: per lo storno del credito totale (e quindi l’imputazione a perdita) il momento a partire dal quale si

può esercitare la facoltà può essere:

• nel caso di debitori assoggettati a procedure concorsuali, dalla data di avvio della procedura;

• per gli altri crediti, la perdita deve risultare da elementi certi e precisi, tradizionalmente individuati

in procedure rimaste infruttuose.

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Il requisito di “certezza” richiesto dalla disciplina del reddito d’impresa richiede un ulteriore procedimento

valutativo rispetto alla normativa I.V.A., per la quale è sufficiente l’insolvenza.

Tipologie di procedure concorsuali

1) IVA: lo storno dell’ IVA può essere effettuato per le seguenti procedure concorsuali:

• fallimento;

• liquidazione coatta amministrativa;

• concordato preventivo.

2) II.DD.: lo storno del credito totale può essere effettuato per le medesime procedure concorsuali previste

dalla normativa I.V.A.

Importo

1) IVA: l’importo che può essere stornato è solo l’IVA.

2) II.DD.: l’importo che può essere stornato e girato a perdita è il credito totale.

La svalutazione, limitatamente ai crediti per i quali è stata emessa nota di variazione per lo storno del credito

I.V.A., dovrà essere effettuata sull’importo del credito al netto della nota di variazione.

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PARTE B

FAC -SIMILE

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ESEMPIO DI NOTA DI VARIAZIONE

XY S.p.A Nota credito n. 100 del 20.11.1998Via del Ridotto n.2310100 Torino Spett.le

(Rag Soc Fall/Conc etc)Dati della Società (Sede)

20100 – Milano

All’att.ne del Curatore

Nota di credito emessa ai sensi dell’art. 26, 2° comma, D.P.R. 633/72, come integrato dall’art. 2, comma I lett. C bis) D.L. 31.12.96n. 669, conv. In L. 28.2.97 n. 30 e dall’art. 13 bis, comma 1 D.L. 28.3.97 n. 79, conv. in L. 28.5.97 n. 140.

La presente nota costituisce variazione totale / parziale in diminuzione - ai soli fini I.V.A. dell’ imponibile e dell’imposta indicati sullenostre fattura / e:

n. ___________________ del____________________n. ___________________ del ___________________

La presente nota costituisce variazione totale / parziale in diminuzione - ai soli fini I.V.A. —dell’imponibile e dell’imposta sulla/e ns.fattura / e riportate nell’estratto conto qui allegato e destinato a formare parte integrante e sostanziale della presente nota a credito.

Imponibile % I.V.A1.000.00 20 200.002.000.00 20 400.00

Totale 3.000,00 600

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PARTE C

IPOTESI ACCORDI COLLABORAZIONE

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STANDARD ACCORDI DI COLLABORAZIONE CHE HO CONCORDATO CON ALTRE SOCIETA’ CLIENTI

DELLO STUDIO

MODALITA’ OPERATIVE

Esecuzioni successive al 28.05.97 (data pubblicazione ultima norma)

Procedure Esecutive infruttuose: Vi comunicheremo l’infruttuosità’ della esecuzione, ed i Vostri uffici

provvederanno ad emettere nota credito di variazione inviandola direttamente al Cliente - Debitore.

Procedure concorsuali (anche se con crediti interamente passati a perdita in esercizi precedenti)

Per le posizioni, già da noi gestite per il recupero crediti, sarà ns cura verificare dagli archivi quei crediti

che possano essere oggetto di rivalsa, mentre per quelle gestite da altri Vs Studi legali sarà’ sufficiente farci

avere un elenco delle procedure concorsuali dichiarate aperte a partire dal 19851 ad oggi con l’indicazione

di:

- ragione sociale fallito

- tribunale competente

- numero sentenza fallimento/concordato

(in alternativa ai dati di cui sopra potrete farci tenere copia o estratto della sentenza dichiarativa di

apertura della procedura concorsuale)

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Una volta elaborati gli elenchi previo controllo, anche presso Colleghi corrispondenti circa le procedure

ancora in corso alla data del 02/03/1997, sarà mia cura chiederVi la nota credito di variazione da rimettere al

mio Studio perché ne curi direttamente l’inoltro al Curatore.

Poiché’ la mole di lavoro, per una corretta ricerca e attenta verifica delle posizioni effettivamente in corso

al 02/03/97 ( che verranno effettuate sia nell’ambito del mio archivio che in base agli elenchi da Voi fornitimi )

e’ notevole e richiede tempi non brevi, ritengo di poter iniziare a richiedere le prime note di variazione non

prima di 30 gg dalla ricezione degli elenchi.

COMPENSI

Esecuzioni successive al 28.05.97

La richiesta della nota credito di variazione rimarrà assorbita nella ordinaria gestione degli incarichi e,

quindi, senza maggiorazione di oneri aggiuntivi rispetto a quelli dovuti per la specifica attività procedurale

svolta e fatturata, come di consueto per le procedure con esito negativo, limitatamente ai soli diritti e senza

addebito di onorari.

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Procedure Concorsuali con istanze già depositate e/o archiviate (a tutt’oggi)

La mole di lavoro che si presenterà nel recupero delle posizioni (dall’archivio e/o da Vs elenchi) e la

verifica presso Tribunali, Curatori e/o Commissari

- per accertare che la procedura sia ancora in corso

- controllare che ricorrano i presupposti per l’emissione della nota credito

- richiederVi e trasmettere la nota credito di variazione agli organi Concorsuali competenti

si traduce in una attività’ dello studio che posso quantificare, in via forfettaria, in un importo pari al 20%

dell’effettivo importo recuperato in rivalsa.

In tale percentuale rimangono assorbiti i miei compensi, rimborsi anticipazioni e le eventuali spettanze dei

Colleghi corrispondenti (saldate direttamente dallo Studio e senza aggravio di oneri fiscali a Vs carico) .

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PER EVENTUALI CHIARIMENTI E/O DIVERSI ACCORDI, POTRO’ ESSERE PRESSO I VS. UFFICI PREVIO

APPUNTAMENTO A CONCORDARSI.

Cordiali saluti.

Avv. Lucio Solazzo

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