CONVEGNO DEL 18 LUGLIO 2011 - ancl.to.it · FINLANDIA, FRANCIA, GERMANIA, REGNO UNITO, GRECIA,...

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Filiale PIEMONTE

Wolters Kluwer Italia S.r.l. Sede operativa: C.so Lombardia, 69 10099 San Mauro T.se (TO) Tel. +39 011 273661 Fax +39 011 27366241 www.osra.it [email protected]

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CONVEGNO DEL 18 LUGLIO 2011

Titolo: Il lavoro degli italiani all estero e lavoratori stranieri in Italia.

Contratti di lavoro, regola di giudizio e certificazione.

Relatore: Dott. Francesco Natalini

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LAVORO DEGLI ITALIANI ALL ESTERO

PRINCIPI COSTITUZIONALI

LIBERTA DI EMIGRAZIONE

ART.35, COMMA 4 COST.

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DISTINZIONE TERRITORIALEDISTINZIONE FONDAMENTALE TRA:

PAESI CEEPAESI EXTRA CEE ASSIMILATI A QUELLI CEE

PAESI EXTRA CEE CONVENZIONATIPAESI EXTRA CEE NON CONVENZIONATI

NORMATIVA COMUNITARIA

SVIZZERA (TURCHIA)ALTRI PAESI

LIECHTENSTEIN, NORVEGIA, ISLANDA

SPAZIO S.E.E.

AUSTRIA, BELGIO, DANIMARCA, FINLANDIA, FRANCIA, GERMANIA, REGNO UNITO, GRECIA, IRLANDA, ITALIA, LUSSEMBURGO, OLANDA, PORTOGALLO, SPAGNA, SVEZIA, REPUBBLICA CECA, ESTONIA, CIPRO, LETTONIA,LITUANIA, UNGHERIA, ROMANIA, BULGARIA

PAESI CEE

PAESI CONSIDERATI COMUNITARI AI FINI DELLA LIBERA CORCOLAZIONE DELLE PERSONE

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DISTINZIONI TERRITORIALI

PAESI

CONVENZIONATI CON L ITALIA

EXTRACOMUNITARI

COMUNITARI

NON CONVENZIONATI

IN SENSO STRETTO

SPAZIO S.E.E.

SVIZZERA

FASE 1:

AVIAMENTO AL LAVOROProcedure preventive all assunzione o al trasferimento

PAESI COMUNITARI

NESSUNA FORMALITA PARTICOLARE

PAESI EXTRACOMUNITARI- ISCRIZIONE LISTE

- AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE PREVENTIVA (NON SERVE PER TRASFERTE)

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PAESI EXTRACEEPROCEDURE

ISCRIZIONE LISTE DI COLLOCAMENTOPRESSO

DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO

ISCRIZIONE LISTA COMPATIBILE CON ALTRE LISTE (DISABILI, MOBILITA , ECC.)

ASSUNZIONE ALL ESTERO TRAMITE NULLA OSTA

PROCEDURE

AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE

SOLO PER PAESI EXTRA-CEE (*)

(*) convenzionati o non convenzionati con l Italia

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DESTINATARI DOMANDA

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTEE DELLE POLITICHE SOCIALIDirezione Generale del Mercato del LavoroDivisione IVia Fornovo, 8 De Lollis 1200192 00185 ROMA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERIDirezione Generale per l emigrazionee gli Affari SocialiP.le della FarnesinaROMA

E, p.c. DIREZIONE REGIONALE DEL LAVOROVia Arcivescovado 910121 TORINO

BOLLO 14,62

CONDIZIONI DA INSERIRE E DA DICHIARAREIPOTESI A)

i rapporti di lavoro saranno (continueranno) ad essere regolati dai C.C.N.L. di categoria

integrati con le previsioni seguenti:

a) riconoscimento delle festività locali (integrabili o limitate fino a quelle italiane);

b) orario di lavoro di .ore settimanali con possibilità di lavoro straordinario nel limite massimo di 2 ore giornaliere (???);

c) spese di viaggio a carico della richiedente per i trasferimenti e per i rientri periodici per ferie;

d) ripartizione delle spese di viaggio di ritorno nell ipotesi di dimissioni, anche durante la prova, nella proporzione pro-tempora pro-quota ( il viaggio di andata è sempre a carico del richiedente);

e) spese sanitarie , di ricovero e cura a carico del datore di lavoro;

f) retribuzioni mensili o annuali (per ogni livello) .

g) Prestazioni connesse con l attività all estero: indennità estero, mensile, annuale EURO ., pocket money EURO .., vitto e alloggio EURO

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CONDIZIONI DA INSERIRE E DA DICHIARARE

IPOTESI BChe:

I rapporti di lavoro saranno regolati dall allegato contratto

CONDIZIONI DA INSERIRE E DA DICHIARAREPARTE COMUNE DA INSERIREInoltre, ai sensi dell art. 2, 4° comma della legge 398/87, bisogna precisare che:

1) che nel caso di destinazione, all estero, del lavoratore a prestare attività presso Società collegate, ilrapporto di lavoro sarà regolato dal contratto come stabilito nei successivi punti:

2) che il trattamento economico-normativo concernente i rapporti di lavoro per i quali si chiedel autorizzazione non sarà complessivamente inferiore a quello dei CC.CC.NN.LL. della categoria,

anche per quanto concerne il trattamento economico per i casi di malattia o infortunio;3) che nel casa di restrizioni al trasferimento di valuta all estero, esistenti o introdotte nel Paese di destinazione, sarà esperita azione da parte del datore di lavoro per consentire il trasferimento in Italia della quota-parte di valuta consentita, compatibilmente con le disposizioni vigenti; oppure che le retribuzioni saranno corrisposte in Italia;

4) che con polizza n° (o allegata) è stato provveduto all assicurazione per i rischi dei viaggi (indicare i capitali assicurati che non devono essere inferiori a 67.140/00 e 77.468,54 EURO per i casi di morte e invalidità permanente;

oppure:

4) che si riserva di comunicare il numero della polizza di assicurazione per i rischi di viaggi i cui capitali assicurati non saranno inferiori a 67.140/00 e 77.468,54 EURO per i casi di morte o invalidità permanente;

5) che la sistemazione logistica prevista è .(es. in alloggi del datore di lavoro costituiti da camera a n letti, servizi, in albergo, in prefabbricati composti ..ecc.);6) che si impegna ad apprestare idonee misure in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;7)

E l art.39 cost. ?

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CONDIZIONI DA INSERIRE E DA DICHIARARE

SE SI ADOTTANO CONTRATTI-TIPO AL POSTO DEI REQUISITI DELLE SLIDES PRECEDENTI

Inserire la seguente frase:

è vincolata all applicazione del contratto-tipo di cui al comma 5 dell art. 2 legge 398/87, come risulta dalla nota di autorizzazione ed acquisizione in deposito di codesto Ministero n° ., e di integrare detto contratto come segue: (riportare gli elementi richiesti con la nota di acquisizione del Ministero del Lavoro).

CONDIZIONI DA INSERIRE E DA DICHIARARE

Allegati alla richiesta: certificato d'iscrizione alla Camera di commercio o al registro delle società di data non anteriore a un mese (per le organizzazioni sindacali non governative il certificato d'idoneità di cui agli artt. 28 e 29 della legge n. 49 del 1987) (art. 1, comma 3, D.M. 16 agosto 1988); copia del contratto di appalto o, se l'attività da svolgere all'estero non costituisca l'oggetto di un appalto, la specificazione dell'attività contrattuale o del titolo giuridico inerente l'attività medesima (per le organizzazioni sindacali non governative una corrispondente dichiarazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri) (art. 1, comma 5); per i datori di lavoro non aventi sede nel territorio nazionale la documentazione relativa al conferimento per atto pubblico del mandato ad una persona fisica o giuridica residente in Italia e della corrispondente accettazione del mandatario con responsabilità solidale per l'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal D.L. n. 317 del 1987 (se la domanda è presentata direttamente essa va corredata di documentazione equipollente tradotta in lingua italiana e autenticata dalle autorità consolari italiane) (art. 1, comma 4).

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TEMPI PREVISTI PER L ISTRUTTORIA E L ACCOGLIMENTO

Domanda standardIn applicazione dell'art. 5, comma 1, D.P.R. n. 346/1994, l'autorizzazione viene rilasciata dal Ministero del lavoro nel termine di 75 giorni dalla presentazione della richiesta, ovvero di 90 giorni se presentata all'estero. Decorsi i detti termini, l'autorizzazione si intende concessa. (silenzio accoglimento)

Qualora si renda necessaria una modifica o un'integrazione della documentazione presentata dal richiedente, il Ministero del lavoro ne dà comunicazione allo stesso entro 60 giorni, indicando le modifiche o le integrazioni. In tal caso i termini per il rilascio dell'autorizzazione decorrono una sola volta dalla data di ricevimento, da parte del Dicastero, dell'istanza regolarizzata o completata (art. 5, comma 2).

Nel caso in cui - ai sensi dell'art. 4, comma 3, D.P.R. n. 346/1994 - sia necessario il parere del Ministero degli affari esteri, da rilasciarsi entro 45 giorni dalla data di ricevimento della copia dell'istanza, i termini per l'autorizzazione decorrono dalla data del ricevimento del suddetto parere da parte del Ministero del lavoro (art. 5, comma 3, D.P.R. in esame). Qualora nei 10 giorni successivi alla fine del periodo di 45 giorni non sia pervenuto il prescritto parere, lo stesso si considera come acquisito in senso favorevole all'espatrio e i termini per il Ministero del lavoro decorrono dall'ultimo dei predetti quarantacinque giorni (v. art. 4, comma 3 bis, D.P.R. n. 346/1994).

TEMPI PREVISTI PER L ISTRUTTORIA E L ACCOGLIMENTO

Contratti-tipoL'art. 2, comma 5, D.L. n. 317/1987 stabilisce che, nel caso di datori di lavoro che abbiano depositato contratti-tipo concordati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale o che abbiano espressamente aderito a tali contratti, la richiesta di autorizzazione all'assunzione o al trasferimento all'estero si intende accolta: - se il Ministero del lavoro non provvede nel termine di 30 giorni dalla ricezione della domanda corredata della relativa documentazione; - se il Ministero del lavoro non provvede entro 90 giorni dalla data di ricezione della domanda e della relativa documentazione, qualora il Ministero stesso ovvero il Ministero degli affari esteri abbiano comunicato, entro 30 giorni dalla data della ricezione suddetta, di dover procedere ad ulteriori accertamenti.

Casi eccezionaliInoltre per i suddetti datori di lavoro (cioè quelli che presentano contratti-tipo) è prevista, in eccezionali casi di comprovata necessità ed urgenza, la facoltà di assumere o trasferire all'estero i lavoratori senza attendere l'esito della domanda di autorizzazione, previa comunicazione dell'assunzione o del trasferimento ai Ministeri del lavoro e degli affari esteri entro i 3 giorni precedenti le assunzioni o trasferimenti (art. 2, comma 6, D.L. n. 317/1987).

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FASE 2ASPETTI PRINCIPALI DA TENERE IN

CONSIDERAZIONE

Legislazione applicabile al contrattoContenuto della prestazione lavorativaDurata Struttura e natura giuridica dell unità estera alla quale viene assegnato il lavoratoreRegime giuridico, civile, amministrativo, fiscale, previdenziale applicabile (DL 317/87, normativa internazionale in materia previdenziale, applicabilità art.51 TUIR, ecc.)Vincoli riscontrabili nel paese estero (normativa relativa all immigrazione, legislazione del lavoro, legislazione fiscale, legislazione previdenziale, livelli retributivi riscontrabili nel settore merceologico per personale espatriato, per il personale locale)

LEGISLAZIONE APPLICABILE AL CONTRATTO DI LAVORO

VIGE IL PRINCIPIO DELLA

LIBERTA DI SCELTASalva in ogni caso la prevalenza delle disposizioni imperative più favorevoli della legge che regolerebbe il contratto in mancanza di scelta.Si ricorda che in mancanza di scelta si applica la legge del Paese:a) in cui il lavoratore compie abitualmente il suo lavorob) in cui è ubicata la sede che ha proceduto all assunzioneOvvero, in ogni caso del Paese:c) che ha il collegamento più stretto

Quindi, scelta o non sceltaPrevalgono comunque

le norme imperative

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LEGISLAZIONE APPLICABILE AL CONTRATTO DI LAVORO

Inoltre, sempre in deroga al principio della libertà di scelta della legislazione applicabile al contratto bisogna considerare in sequenza, oltre alle c.d. norme imperative (slide recedente)

anche:le N.A.N.: Norme di applicazione necessaria (art.7, comma 2 L.975/84; Art.17 Legge 218/95; Art.9 Reg. CEE 593/2008 ROMA I )

le norme relative all ordine pubblico (art.16 Legge 975/84, Art.16 Legge 218/95, Art.21 Reg. CEE 593/2008 ROMA I )

LEGISLAZIONE APPLICABILE AL CONTRATTO DI LAVORO

N.A.N.Legge 975/84Art. 7 (Disposizioni imperative e legge del contratto)

1. Nell'applicazione, in forza della presente convenzione, della legge di un paese determinato potrà essere data efficacia alle norme imperative di un altro paese con il quale la situazione presenti uno stretto legame, se e nella misura in cui, secondo il diritto di quest'ultimo paese, le norme stesse siano applicabili quale che sia lalegge regolatrice del contratto. Ai fini di decidere se debba essere data efficacia a queste norme imperative, si terrà conto della loro natura e del loro oggetto nonchè delle conseguenze che deriverebbero dalla loro applicazione o non applicazione.

2. La presente convenzione non può impedire l'applicazione delle norme in vigore nel paese del giudice, le quali disciplinano imperativamente il caso concreto indipendentemente dalla legge che regola il contratto.

Legge 218/95Art. 17 (Norme di applicazione necessaria)

1. E' fatta salva la prevalenza sulle disposizioni che seguono delle norme italiane che, in considerazione del loro oggetto e del loro scopo, debbono essere applicate nonostante il richiamo alla legge straniera.

Reg. CE 593/2008 ( ROMA I)Articolo 9 (Norme di applicazione necessaria)

1. Le norme di applicazione necessaria sono disposizioni il cui rispetto è ritenuto cruciale da un paese per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro campo d applicazione, qualunque sia la legge applicabile al contratto secondo il presente regolamento.

NORME DI ORDINE PUBBLICOLegge 975/84Art. 16 (Ordine pubblico)

L'applicazione di una norma della legge designata dalla presente convenzione può essere esclusa solo se tale applicazione sia manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro.

Legge 218/95Art. 16 (Ordine pubblico)

1. La legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico. 2. In tal caso si applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana.

Reg. CE 593/2008 ( ROMA I)Articolo 21 (Ordine pubblico del foro)

L applicazione di una norma della legge di un paese designata dal presente regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l ordine pubblico del foro.

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FASE 3MODI DI ESPATRIO

TRASFERIMENTO

Definitivo

ASSEGNAZIONE DI LUNGA DURATA(distacco)

Duratura ma non definitiva

TRASFERTA(O MISSIONE)

Provvisioria, breve e temporanea o

TRASFERTA

Dislocazione del lavoratore in sede diversa da quella originaria, limitata temporaneamente da un termine di durata prefissato in modo esplicito o implicito, cioè determinabile con l esaurimento dello scopo per il quale tale spostamento viene disposto

Motivi formali:

Esistenza di una sede ordinaria di lavoroModifica temporanea di tale sede (occasionalità, eccezionalità, precarietà)

Rispondenza della modifica a esigenze proprie del datore di lavoro

Potere (ius variandi) in capo al datore di lavoro sia per inizio che fine trasferta

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TRASFERTA

ELEMENTI CARATTERIZZANTI

Temporaneità e brevità della dislocazione estera

Equivalenza delle funzioni attribuite al lavoratore

Trattamento contrattuale originario non modificato , in principio, per effetto dell espatrio

Mantenimento dei legami economici, familiari e sociali del Paese di partenza

Mantenimento del potere direttivo e gerarchico del datore di lavoroNessun coinvolgimento della società estera nella determinazione dei compensi e, in principio, nel sostenimento dei relativi costi

Mantenimento regime prev.le e fiscale paese di origine

ASSEGNAZIONI ALL ESTEROIl lavoratore pur destinato a rientrare in Italia si insedia nel paese estero per un periodo continuativo per svolgere mansioni che possono implicare la dimora stabile dell interessato estero.

principali tipologie contrattuali:

Distacco

Assegnazione estero in senso stretto

Sospensione pattizia del rapporto italiano e contestuale assunzione all esteroCessazione del rapporto italiano e contestuale assunzione all estero

Dual Employment Contract

CommutingTrasferimento

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DISTACCO

DEFINIZIONE

DISTACCO

NAZIONALEArt.30 D.Lgs 276/2003

TRASNAZIONALEDirettiva 96/71

DISCIPLINA PREVIDENZIALEREG.CE 883/2004REG. CE 987/2009

DEFINIZIONI DI DISTACCO

La persona che esercita un'attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attività ed è da questo distaccata, per svolgervi un lavoro per suo conto, in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i ventiquattro mesi e che essa non sia inviata in sostituzione

di un'altra persona.

Ai fini della presente direttiva, per lavoratore distaccato si intende il lavoratore che, per un periodo limitato, svolge il proprio lavoro nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio lavora abitualmente.

Nello specifico:

a) distacchino un lavoratore, per conto proprio e sotto la loro direzione, nel territorio di uno Stato membro, nell'ambito di un contratto concluso tra l'impresa che lo invia e il destinatario della prestazione di servizi che opera in tale Stato membro, purchè durante il periodo di distacco esista un rapporto di lavoro tra il lavoratore e l'impresa che lo invia; o

b) distacchino un lavoratore nel territorio di uno Stato membro, in uno stabilimento o in un'impresa appartenente al gruppo, purchèdurante il periodo di distacco esista un rapporto di lavoro tra il lavoratore e l'impresa che lo invia; o

c) distacchino, in quanto imprese di lavoro temporaneo o in quanto imprese che effettuano la cessione temporanea di lavoratori, un lavoratore presso un'impresa utilizzatrice avente la sede o un centro di attività nel territorio di uno Stato membro, purchè durante il periodo di distacco esista un rapporto di lavoro fra il lavoratore e l'impresa di lavoro temporaneo o l'impresa che lo cede temporaneamente.

La fattispecie del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto per l esecuzione di una determinata attività lavorativa

Norma comunitaria previdenzialeReg.CE 883/2004 (Art.12)

Norma comunitariaDirettiva 96/71

Norma nazionaleArt.30 D.Lgs 276/2003

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DISTACCO

Norma nazionaleRequisiti alla luce della normativa vigente e dell interpretazione giurisprudenziale:

Temporaneità (non brevità)EccezionalitàOccasionalitàSussistenza interesse legittimo distaccante (la formulazione della novella legislativa, la giurisprudenza e le indicazioni ministeriali legittimano le prassi del distacco all interno dei gruppi d impresa, le quali corrispondono a una reale esigenza di imprenditorialità, volta a razionalizzare,equilibrandole, le forme di sviluppo per tutte le aziende che fanno parte del gruppo)Ragioni tecniche, produttive, organizzative e sostitutive per distacchi > 50 Km.

DISTACCO PROFILI CONTRATTUALI

Il rapporto di lavoro che seguita ad intercorrere tra gli stessi soggetti (azienda italiana e lavoratore ), resta ovviamente unico, con una novazione di carattere oggettivo relativa alla prestazione ed ai compensi.

Si può neutralizzare il periodo di attività all estero al fine anche di evitare conseguenze inattese al momento del rientro in Italia, ciò soprattutto per quello che attiene alla riconduzione al livello retributivo precedente il distacco.

segue

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DISTACCO

La soluzione del distacco presuppone il verificarsi delle seguente condizioni:

Distacco all estero di lavoratore già assunto a tempo indeterminato e in servizio in Italia

Apposizione di un termine per il rientro in Italia

Unico datore di lavoro, ma sospensione, per il periodo di distacco, dell efficacia della disciplina nazionale sul rapporto di lavoro ( il CCNL è, normalmente, integrato da una serie di nuove disposizioni che tengono conto della nuova situazione )

Condizione normalmente più favorevoli, almeno a livello economico, rispetto al trattamento vigente nel Paese di origine

ASSEGNAZIONE ESTERO

TERTIUM GENUS TRA TRASFERTA E TRASFERIMENTO

ASSIMILAZIONE AL DISTACCO INTERNAZIONALEPRESTAZIONE PRESSO ORGANIZZAZIONI ESTERE DELLA STESSA SOCIETA O PRESSO ALTRE TERZEDURATA SIGNIFICATIVANOVAZIONE CONTRATTUALENECESSARIO CONSENSO

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VANTAGGI DEL DISTACCO /ASSEGNAZIONE

RIDUZIONE IMPONIBILE PREV.LE E FISCALE (AUMENTO DEI NETTI)RIDUZIONE ALIQUOTE PREVIDENZIALISCOMPUTO BASE IRAPPOTERE DI DISPORRE IL RIENTRO

DISTACCHI PARTICOLARI

DISTACCO CIRCOLARE

ATTIVITA PRESTATA ALL ESTERO PER PIU SEDI MAGARI IN AREE PRESTABILITE (ES. MEDIO

ORIENTE, AMERICA)

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LA DISCIPLINA PREVIDENZIALE IN MATERIA

DI DISTACCOReg. CE 883/2004Reg. CE 987/2009

PRINCIPI GENERALI(CONFERMATI dal Reg.883/2004)

1) unicità legislazione applicabile2) totalizzazione3) esportabilità prestazioni

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NOVITA RISPETTO AI PRECEDENTI REGOLAMENTI

1) Campo di applicazione = comprende i soggetti non attivi

2) estensione delle regole alle prestazioni di paternità assimilate e al pensionamento anticipato

3) Aumento durata distacco a 24 mesi4) Assimilazione di prestazioni, redditi, fatti o

avvenimenti5) scambio di informazioni (dal 1° maggio 2012

solo con modalità telematica, tramite procedure SEDs)

Riassunto quesiti in materia di distacco

FONTE: GUIDA PRATICA: LA LEGISLAZIONE APPLICABILE AI LAVORATORI. (Allegato alla circolare Inps n.105/2010)

1. A quale sistema di sicurezza sociale sono sottoposti i lavoratori subordinati temporaneamente distaccati in un altro Stato membro?

2. Come viene definito il distacco dei lavoratori (subordinati) nella specifica legislazione comunitaria?

3. In base a quali criteri viene valutato se un datore di lavoro esercita abitualmente le sue attività nello Stato d invio?

4. In quali casi è possibile parlare di legame organico tra l'impresa d invio e il lavoratore distaccato?

5. E per quanto riguarda i lavoratori assunti in uno Stato membro per essere distaccati in un altro?

6. Cosa succede se un lavoratore viene distaccato per lavorare in più imprese?

7. Esistono situazioni in cui è assolutamente esclusa l applicazione delle disposizioni relative al distacco?

segue ..

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Riassunto quesiti in materia di distacco

Segue:

8. E per quanto riguarda i lavoratori autonomi che lavorano temporaneamente in un altro Stato membro?

9. Quali criteri determinano se una persona esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma nello Stato d'invio?

10.Cosa si intende per attività "affini"? 11.Quali sono le procedure da seguire in caso di distacco? 12. Accordi sulle eccezioni alla legislazione in materia di distacco. 13. Una volta completato un distacco, dove ci si può rivolgere per

richiederne un altro? 14 Qual è la posizione rispetto ai distacchi già autorizzati e iniziati ai sensi

del regolamento n. 1408/71? Tali periodi vengono computati nei 24 mesi previsti ai sensi del regolamento n. 883/2004?

15. Sospensione o interruzione del periodo di distacco. 16. Notifica di cambiamenti che si verificano durante il periodo di distacco. 17. Comunicazione di informazioni e rispetto delle norme.

1. A quale sistema di sicurezza sociale sono sottoposti i lavoratori subordinati temporaneamente distaccati in un altro Stato membro?

a) una persona che esercita un'attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro;

b) un pubblico dipendente è soggetto alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l'amministrazione da cui egli dipende;

c) una persona che riceva indennità di disoccupazione in base alla legislazione dello Stato membro di residenza è soggetta alla legislazione di detto Stato membro;

d) una persona chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro;

e) qualsiasi altra persona che non rientri nelle categorie di cui alle lettere da a)a d) è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza, fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento che le garantiscono l'erogazione di prestazioni in virtù della legislazione di uno o più altri Stati membri.

Lex loci laboris

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2. Come viene definito il distacco dei lavoratori (subordinati) nella specifica legislazione comunitaria?

LAVORATORI SUBORDINATILa persona che esercita un'attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attività ed è da questo distaccata, per svolgervi un lavoro per suo conto, in un altro Stato membro (*) rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i ventiquattro mesi e che essa non sia inviata in sostituzione di un'altra persona.

(*) Ivi compresa quella persona assunta nella prospettivadi tale distacco in un altro Stato membro, purché, immediatamente

prima dell'inizio del rapporto di lavoro in questione, la persona interessata fosse già soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui il suo datore di lavoro è stabilito.

(Art.14, comma 1, Reg. att. n. 987/2009)

VEDI INFRA

3. In base a quali criteri viene valutato se un datore di lavoro esercita abitualmente le sue attività nello Stato d invio?

DEFINIZIONI (Art.14 Reg. attuazione 987/2009)

Datore di lavoro "che vi esercita abitualmente le sue attività" = datore di lavoro che svolge normalmente attività sostanziali, diverse dalle mere attività di gestione interna, nel territorio dello Stato membro in cui è stabilito, tenendo conto di tutti i criteri che caratterizzano le attività dell'impresa in questione. I criteri applicati devono essere adatti alle caratteristiche specifiche di ciascun datore di lavoro e alla effettiva natura delle attività svolte.

In via esemplificativa

il luogo in cui si trova la sede e l'amministrazione dell'impresa di invio;la quantità di personale amministrativo dell'impresa di invio che lavora nello Stato membro di stabilimento e nell'altro Stato membro la presenza del solo personale amministrativo nello Stato d'invio esclude di per sé che le disposizioni in materia di distacco possano essere applicate all'impresa;il luogo di assunzione del lavoratore distaccato; il luogo in cui è conclusa la maggior parte dei contratti con i clienti;la legislazione applicabile ai contratti stipulati dall'impresa di invio con i clienti e con i dipendenti;il numero di contratti eseguiti nello Stato d'invio e nello Stato di occupazione; il fatturato raggiunto dall'impresa di invio nello Stato d'invio e nello Stato di occupazione durante un periodo da considerare tipico (ad es. un fatturato pari a circa il 25% del fatturato totale nello Stato d'invio potrebbe essere considerato un indicatore sufficiente, mentre in caso di fatturato inferiore al 25% sarebbero giustificati maggiori esami) 7;il tempo trascorso dalla costituzione di un'impresa nello Stato d'invio.Nella valutazione delle attività sostanziali nello Stato d'invio è altresì necessario che le istituzioni verifichino che il datore di lavoro che richiede il distacco sia l'effettivo datore di lavoro dei lavoratori coinvolti. Questo aspetto è particolarmente importante nel caso in cui un datore di lavoro impieghi sia personale permanente che lavoratori interinali.

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4. In quali casi è possibile parlare di legame organico tra l'impresa d invio e il lavoratore distaccato?

L'interpretazione delle disposizioni, la giurisprudenza comunitaria e la prassi quotidiana forniscono diversi principi utili a stabilire l'esistenza di un legame organico tra l'impresa di invio e il lavoratore distaccato. Tra questi vi sono: la responsabilità per l'assunzione;deve essere chiaro che il contratto era e continua ad essere applicabile durante tutto il periodo di distacco alle parti coinvolte nella sua redazione e che esso deriva da contrattazioni che hanno condotto all'assunzione;il potere di risolvere il contratto di lavoro (licenziamento) deve rimanere prerogativa esclusiva dell'impresa "di invio";l'impresa "di invio" deve conservare il potere di determinare la "natura" dell'attività svolta dal lavoratore distaccato, non definendo nel dettaglio il tipo di lavoro da svolgere o le relative modalità di svolgimento, ma più in generale determinando il prodotto finale di tale lavoro o il servizio di base da fornire;la responsabilità della retribuzione del lavoratore spetta all'impresa che ha concluso il contratto di lavoro. Ciò non pregiudica la possibilità che il datore di lavoro nello Stato d'invio e l'impresa nello Stato di occupazione giungano a un accordo sulle effettive modalità di pagamento del lavoratore;l'impresa di invio conserva il potere di imporre provvedimenti disciplinari a carico del lavoratore.

5. E per quanto riguarda i lavoratori assunti in uno Stato membro per essere distaccati in un altro?

Le norme sul distacco dei lavoratori possono riguardare una persona che viene assunta per essere distaccata (immediatamente) in un altro Stato membro. In questo caso i regolamenti impongono però che una persona distaccata in un altro Stato membro rimanga soggetta al sistema di sicurezza sociale dello Stato membro in cui il datore di lavoro è stabilito immediatamente prima dell'inizio del rapporto di lavoro. Un periodo di almeno un mese può essere considerato sufficiente a soddisfare suddetto requisito, mentre periodi più brevi richiederanno una valutazione caso per caso che tenga conto di tutti gli altri fattori in causa. L'occupazione presso qualsiasi datore di lavoro nello Stato d'invio soddisfa questo requisito. Non è necessario che durante questo periodo la persona abbia lavorato per il datore di lavoro che ne ha richiesto il distacco. Tale condizione viene inoltre soddisfatta da studenti, pensionati o persone assicurate in virtù della residenza e soggette al sistema di sicurezza sociale dello Stato d'invio.

Tutte le normali condizioni applicabili al distacco dei lavoratori in generale vengono applicate anche a questi lavoratori.

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6. Cosa succede se un lavoratore viene distaccato per lavorare in più imprese?

Il fatto che una persona distaccata lavori, in momenti diversi o nello stesso periodo, in più imprese nello stesso Stato membro di occupazione, non escludel'applicazione delle disposizioni in materia di distacco. In questo caso l'elemento essenziale e decisivo è che il lavoro deve continuare ad essere svolto per conto dell'impresa di invio. In tali casi è sempre comunque necessario accertare l'esistenza e la persistenza del legame organico tra il lavoratore distaccato e l'impresa di invio durante tutto il periodo di distacco.

Invece distacchi consecutivi presso diversi Stati membri sono comunque considerati nuovi distacchi ai sensi dell articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004. Le disposizioni in materia di distacco non vengono applicate nel caso di persone normalmente impiegate in più Stati membri simultaneamente. Tali situazioni dovrebbero essere disciplinate dall articolo 13 del regolamento di base.

7. Esistono situazioni in cui è assolutamente esclusa l applicazione delle disposizioni relative al distacco?

Le disposizioni previdenziali sul distacco non si possono applicare quando:l'impresa presso la quale il lavoratore è stato distaccato lo mette a disposizione di un'altra impresa dello Stato membro in cui essa è situata;l'impresa presso la quale il lavoratore è stato distaccato lo mette a disposizione di un'impresa situata in un altro Stato membro; il lavoratore è assunto in uno Stato membro per essere distaccato da un'impresa situata in un secondo Stato membro presso un'impresa in un terzo Stato membro senza aver prima soddisfatto il requisito del collegamento precedente al sistema di sicurezza sociale dello Stato d'invio;il lavoratore è assunto in uno Stato membro da un'impresa situata in un secondo Stato membro per lavorare nel primo Stato membro; (torna in Italia)il lavoratore è stato distaccato in sostituzione di un'altra persona distaccata; il lavoratore ha concluso un contratto di lavoro con l'impresa presso la quale è distaccato.

In questi casi le ragioni che hanno portato alla formale esclusione dell applicabilità delle disposizioni relative al distacco appaiono chiare: la complessità dei rapporti risultanti da alcune di queste situazioni, oltre a non fornire garanzie sull'esistenza di un legame organico tra il lavoratore e l'impresa di invio, contrasta nettamente con l'obiettivo di evitare complicazioni amministrative e discontinuità nella carriera assicurativa dei lavoratori, che rappresenta la ragion d'essere delle disposizioni in materia di distacco. È inoltre necessario prevenire l'utilizzo illegittimo delle disposizioni relative al distacco.In circostanze eccezionali è possibile sostituire una persona che è già stata distaccata, a condizione che il periodo consentito per il distacco non sia stato completato. Una situazione del genere potrebbe presentarsi nel caso di un lavoratore distaccato per 20 mesi che viene colpito da grave malattia dopo 10 mesi e deve essere sostituito. In un caso simile sarebbe giustificato permettere a un'altra persona di essere distaccata per i rimanenti 10 mesi del periodo previsto.

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8. E per quanto riguarda i lavoratori autonomi che lavorano temporaneamente in un altro Stato membro?

In alcune occasioni, una persona che esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma in uno Stato membro ("lo Stato d'invio") potrebbe voler lavorare temporaneamente in un altro Stato membro ("lo Stato di occupazione").

I regolamenti prevedono pertanto una norma speciale per i lavoratori autonomi che lavorano temporaneamente in un altro Stato membro che è simile, ma non identica, alla norma relativa ai lavoratori dipendenti distaccati.Tale norma prevede che la persona che esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma nello Stato membro d'invio e che si reca a svolgere un'attività affine nello Stato membro di occupazione rimane soggetta alla legislazione dello Stato d'invio, a condizione che la durata prevedibile di tale attività non superi i 24 mesi.

SEGUE

Persona "che esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma" = persona che svolge abitualmente attività sostanziali nel territorio dello Stato membro in cui è stabilita. Più precisamente, la persona deve aver già svolto la sua attività per un certo tempo prima della data in cui intende valersi delle disposizioni di detto articolo e, nel periodo in cui svolge temporaneamente un'attività in un altro Stato membro, deve continuare a soddisfare nello Stato membro in cui è stabilita i requisiti richiesti per l'esercizio della sua attività, al fine di poterla riprendere al suo ritorno. In via esemplificativa il concetto di attività sostanziali (cfr. Guida pratica: la legislazione applicabile ai lavoratori) prevede che:

abbia svolto la propria attività autonoma per un certo tempo prima della data in cui si è trasferita in un altro Stato membro, possieda tutti i requisiti necessari allo svolgimento della propria attività nello Stato membro in cui è stabilita e continui a mantenervi i mezzi necessari all'esercizio della propria attività al suo ritorno.

Per stabilire se una persona esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma nello Stato membro d'invio è importante esaminare i suddetti criteri, verificando se la persona:

dispone di uno spazio adibito a ufficio nello Stato d'invio;paga le tasse nello Stato d'invio;possiede una partita IVA nello Stato d'invio;è registrata presso camere di commercio o ordini professionali nello Stato d'invio;è in possesso di una tessera professionale nello Stato d'invio.

I regolamenti prevedono che un lavoratore autonomo che intenda valersi del distacco "deve avere già svolto la propria attività per un certo tempo" prima della data del distacco. A titolo indicativo, si può ritenere che un periodo di due mesi soddisfi tale requisito, mentre periodi più brevi richiedono una valutazione caso per caso.

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9. Quali criteri determinano se una persona esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma nello Stato d'invio?

I regolamenti stabiliscono che una persona "che esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma" è una persona che generalmente svolge attività sostanzialinel territorio dello Stato membro in cui è stabilita. In particolare questa definizione si applica a una persona che:- abbia svolto la propria attività autonoma per un certo tempo prima della data in cui si è trasferita in un altro Stato membro, e che - possieda tutti i requisiti necessari allo svolgimento della propria attività nello Stato membro in cui è stabilita e continui a mantenervi i mezzi necessari all'esercizio della propria attività al suo ritorno.Per stabilire se una persona esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma nello Stato membro d'invio è importante esaminare i suddetti criteri, verificando se la persona:

dispone di uno spazio adibito a ufficio nello Stato d'invio; paga le tasse nello Stato d'invio; possiede una partita IVA nello Stato d'invio; è registrata presso camere di commercio o ordini professionali nello Stato d'invio; è in possesso di una tessera professionale nello Stato d'invio.

I regolamenti prevedono che un lavoratore autonomo che intenda valersi del distacco "deve avere già svolto la propria attività per un certo tempo" prima della data del distacco. A titolo indicativo, si può ritenere che un periodo di due mesi soddisfi tale requisito, mentre periodi più brevi richiedono una valutazione caso per caso (*).

(*) Decisione A2 della commissione amministrativa.

10.Cosa si intende per attività "affini"?

AFFINITAPer determinare se l'attività che un lavoratore autonomo si reca a svolgere in un altro Stato membro sia "affine" all'attività lavorativa autonoma abitualmente esercitata il criterio è quello della effettiva natura dell'attività e non della qualificazione di attività subordinata o autonoma attribuita eventualmente a tale attività dall'altro Stato membro.

Inoltre, per determinare se tale attività sia "affine", il lavoro che la persona intende svolgere deve essere determinato in anticipo, prima di lasciare lo Stato d'invio. Il lavoratore autonomo deve poterlo dimostrare, ad esempio presentando i contratti di relativi al lavoro.

In linea di principio, un'attività autonoma nello stesso settore potrebbe essere definita come attività affine.

Bisogna riconoscere tuttavia che anche all'interno dello stesso settore le attività possono essere molto diverse e che potrebbe non essere sempre possibile applicare questa norma generale.

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11.Quali sono le procedure da seguire in caso di distacco?

Un'impresa che distacca un lavoratore in un altro Stato membro o il lavoratore autonomo che si trasferisce temporaneamente, deve contattare l'istituzione competente dello Stato d'invio, possibilmente prima del distacco.L'istituzione competente dello Stato d'invio:- fornirà tempestivamente all'istituzione dello Stato di occupazione tutte le informazioni relative alla legislazione da applicare.- informerà inoltre l'interessato, e il suo datore di lavoro nel caso di un lavoratore subordinato, delle condizioni alle quali potrà continuare a essere soggetto alla sua legislazione e della possibilità di controlli durante il periodo di distacco volti ad accertare che queste condizioni vengano rispettate.

Un lavoratore subordinato o autonomo che verrà distaccato in un altro Stato membro o il suo datore di lavoro riceveranno l'attestato A1 (ex formulario E 101) dall'istituzione competente. Tale documento attesta che il lavoratore è soggetto alla norma specifica per i lavoratori distaccati fino a una certa data. Dovrebbe inoltreindicare, ove opportuno, a quali condizioni il lavoratore è soggetto alle norme specifiche per i lavoratori distaccati.

12. Accordi sulle eccezioni alla legislazione in materia di distacco.

I regolamenti stabiliscono che la durata di un periodo di distacco non può superare i 24 mesi.Tuttavia, secondo l'articolo 16 del regolamento n. 883/2004, le autorità competenti di due o più Stati membri possono prevedere di comune accordo eccezioni alle norme relative alla legislazione applicabile e, tra queste, le sopra indicate norme specifiche in materia di distacco. Gli accordi ai sensi dell'articolo 16 richiedono il consenso delle istituzioni di entrambi gli Stati membri coinvolti e possono essere utilizzati esclusivamente nell'interesse di una persona o categoria di persone. Pertanto, mentre l'opportunità amministrativa può derivare dagli accordi tra gli Stati membri, il suo conseguimento non deve rappresentare l'unica motivazione alla base di tali accordi. È l'interesse della persona o delle persone interessate a dover costituire l'obiettivo primario di qualsiasi considerazione. Ad esempio, se è già previsto che la durata del distacco di un lavoratore supererà i 24 mesi, lo Stato d'invio e lo Stato (o gli Stati) di occupazione devono stipulare un accordo ai sensi dell'articolo 16 per stabilire se il lavoratore rimarrà soggetto alla legislazione applicabile nello Stato d'invio. Gli accordi ai sensi dell'articolo 16 possono altresì essere utilizzati per consentire un distacco retroattivo ove ciò sia nell'interesse del lavoratore interessato, ad esempio qualora sia stata applicata la legislazione dello Stato membro sbagliato. La retroattività deve tuttavia essere utilizzata esclusivamente in casi del tutto eccezionali.Qualora sia possibile prevedere (o diventi chiaro dopo l'inizio del periodo di distacco) che lo svolgimento dell'attività richiederà più di 24 mesi, il datore di lavoro o la persona interessata dovrà presentare tempestivamente una richiesta all'autorità competente dello Stato membro alla cui legislazione l'interessato desidera essere soggetto. Se possibile, tale richiesta deve essere inoltrata in anticipo. Qualora la richiesta di estensione del periodo di distacco oltre i 24 mesi non venga presentata o se, dopo averla inoltrato, gli Stati interessati non raggiungono un accordo ai sensi dell'articolo 16 del regolamento per l'estensione dell'applicazione della legislazione dello Stato d'invio, dal termine del periodo di distacco diventerà applicabile la legislazione dello Stato membro in cui la persona realmente lavora.

NUOVO ART,16 REG. CE 883/2004 -SIMILE - VECCHIO ART.17 REG. 1408/71

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13. Una volta completato un distacco, dove ci si può rivolgere per richiederne un altro?

Un nuovo distacco per lo stesso lavoratore, la stesse impresa e lo stesso Stato membro non è concesso finché non siano trascorsi almeno due mesi dalla data di scadenza del precedente periodo di distaccoIn particolari circostanze è tuttavia ammesso derogare a questo principio (*). D'altro lato, qualora il lavoratore distaccato non abbia portato a termine il suo incarico a causa di circostanze impreviste, lui, o il datore di lavoro, può richiedere un'estensione dell'iniziale periodo di distacco fino al completamento di tale incarico (per un totale di 24 mesi) senza tenere conto della pausa necessaria di almeno due mesi. Tale richiesta deve essere inoltrata e comprovata prima della fine del periodo iniziale di distacco.

Esempi:a) Il lavoratore A viene distaccato dallo Stato membro A allo Stato membro B per 12 mesi. Durante tale periodo si ammala gravemente per tre mesi e non può continuare né portare a termine l'incarico previsto nello Stato membro B. Dato che non ha potuto completare il lavoro a causa di circostanze impreviste, lui, o il suo datore di lavoro, può richiedere di estendere l'iniziale periodo di distacco di tre mesi, immediatamente dopo il termine degli originali 12 mesi previsti. b) Il lavoratore B viene distaccato dallo Stato membro A allo Stato membro B per 24 mesi al fine di svolgere dei lavori di edilizia. Durante tale periodo appare evidente che, a causa di problemi con il progetto, l'incarico non potrà essere portato a termine entro la fine dei 24 mesi. Anche se il lavoratore B non può completare il lavoro a causa di circostanze impreviste, lo Stato d'invio non può garantire un'estensione dell'iniziale periodo di distacco immediatamente dopo il termine degli originali 24 mesi previsti. L'unico modo per risolvere una simile situazione è il raggiungimento, da parte delle istituzioni interessate, di un accordo ai sensi dell'articolo 16 (cfr. punto 12). In assenza di un simile accordo, il distacco si concluderà dopo 24 mesi.

(*) Vedere anche la decisione A2 della commissione amministrativa.

14 Qual è la posizione rispetto ai distacchi già autorizzati e iniziati ai sensi del regolamento n. 1408/71? Tali periodi vengono computati nei 24 mesi previsti ai sensi del regolamento n. 883/2004?

Il regolamento n. 883/2004 non contiene alcuna disposizione esplicita in merito al cumulo dei periodi di distacco compiuti nell'ambito dei vecchi e dei nuovi regolamenti. La chiara intenzione del legislatore era tuttavia quella di estendere a 24 mesi il periodo massimo di distacco consentito.Pertanto, ai sensi dei nuovi regolamenti, una volta terminato un periodo di distacco di 24 mesi non è possibile autorizzare nessun nuovo periodo di distacco per lo stesso lavoratore, le stesse imprese e lo stesso Stato membro (tranne che nell'ambito di un accordo ai sensi dell'art.16) (*).

EsempiI seguenti esempi illustrano come considerare i periodi completati ai sensi di entrambi i regolamenti.a) Formulario E 101 in materia di distacco rilasciato dall'1.5.2009 al 30.4.2010 l estensione del distacco ai sensi del regolamento 883/2004 è possibile fino al 30.4.2011.b) Formulario E 101 in materia di distacco rilasciato dall'1.3.2010 al 28.2.2011 l estensione del distacco ai sensi del regolamento 883/2004 è possibile fino al 28.2.2012.c) Formulario E 101 in materia di distacco rilasciato dall'1.5.2008 al 30.4.2009 + formulario E 102 rilasciato dall'1.5.2009 al 30.4.2010 il regolamento 883/2004 non prevede alcun tipo di estensione del distacco in quanto il periodo massimo di distacco di 24 mesi è già terminato.d) Formulario E 101 in materia di distacco rilasciato dall'1.3.2009 al 28.2.2010 + formulario E 102 rilasciato dall'1.3.2010 al 28.2.2011 il regolamento 883/2004 non prevede ulteriori estensioni in quanto il periodo massimo di distacco di 24 mesi è già terminato.e) Richiesta di distacco dall'1.4.2010 al 31.3.2012. Tale periodo non rientra nelle disposizioni sul distacco del regolamento 1408/71 in quanto la sua durata supera i 12 mesi. È pertanto necessario un accordo ai sensi dell'articolo 17.

(*) Vedere anche la decisione A3 della commissione amministrativa.

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15. Sospensione o interruzione del periodo di distacco.

La sospensione dell'incarico durante il periodo di distacco per qualsiasi ragione (vacanze, malattia, formazione presso l'impresa d'invio, ecc.) non costituisce una ragione che giustifichi l'estensione del distacco per un periodo equivalente. Pertanto il distacco si concluderà esattamente alla fine del periodo previsto, indipendentemente dal numero e dalla durata degli eventi che hanno causato la sospensione dell'attività.In situazioni specifiche è tuttavia ammessa una deroga a questo principio conformemente alla decisione n. A2, se il periodo di distacco non supera 24 mesi in totale (cfr. punto 13).Nel caso di una malattia di un mese, un periodo di distacco inizialmente programmato per 24 mesi non può essere esteso a 25 mesi dall'inizio del distacco stesso.Nel caso di sospensione dell'incarico più lunga, gli interessati devono scegliere se attenersi al periodo di distacco già previsto o concluderlo col proposito di organizzare un nuovo distacco della stessa persona, tenendo conto della pausa necessaria di almeno due mesi, come menzionato al punto 13, o di un'altra persona qualora le condizioni relative vengano soddisfatte.

16. Notifica di cambiamenti che si verificano durante il periodo di distacco.

Il lavoratore distaccato e il suo datore di lavoro devono informare le autorità dello Stato d'invio in merito a qualsiasi cambiamento che si verifichi durante il periodo di distacco, in particolare:

se il distacco richiesto non ha avuto luogo o è stato concluso prima del tempo;

se l'attività viene interrotta e non si tratti di brevi interruzioni dovute a malattia, vacanze, formazione, ecc. (vedere i punti 13 e 15);

se il lavoratore distaccato è stato assegnato dal suo datore dilavoro a un'altra impresa nello Stato d'invio, in particolare nel caso di un'impresa che venga fusa o trasferita (Art.2112 cod.civ.).

Se del caso e a richiesta, l'istituzione competente dello Stato d'invio informerà le autorità dello Stato di occupazione qualora si verifichi una delle suddette condizioni.

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17. Comunicazione di informazioni e rispetto delle norme.

Al fine di garantire il corretto utilizzo delle norme in materia di distacco, le istituzioni competenti dello Stato membro alla cui legislazione il lavoratore rimane soggetto devono garantire di fornire le opportune informazioni relative alle condizioni applicabili al distacco sia ai datori di lavoro che ai lavoratori distaccati (ad es. tramite opuscoli informativi, siti web), avvertendoli della possibilità di essere soggetti a controlli diretti volti a verificare il perdurare delle condizioni che hanno reso possibile il distacco.Oltre a garantire alle imprese e ai lavoratori di evitare qualsiasi ostacolo alla libertà di movimento dei lavoratori e alla libera prestazione di servizi, le istituzioni competenti dello Stato di invio e di quello di occupazione, individualmente o in cooperazione, assumeranno la responsabilità di tutte le iniziative volte a verificare l'esistenza e il perdurare delle condizioni che caratterizzano la specifica natura del distacco (legame organico, attività sostanziali, attività affine, mantenimento nello Stato di residenza dei mezzinecessari allo svolgimento di un'attività indipendente, ecc.). Le procedure da seguire in caso di disaccordo tra le autorità competenti sulla validità degli accordi in materia di distacco o la legislazione pertinente da applicare in casi particolari sono stabilite nella decisione A1 della commissione amministrativa. Tali procedure vengono sintetizzate nella parte III del presente documento.

Esercizio di attività in due o più Stati membri

LAVORATORI SUBORDINATI

La persona che esercita abitualmenteun'attività subordinata in due o più Stati membri è soggetta: a) alla legislazione dello Stato membro di residenza, se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro o se dipende da più imprese o da più datori di lavoro aventi la propria sede o il proprio domicilio in diversi Stati membri; oppure b) alla legislazione dello Stato membro in cui l'impresa o il datore di lavoro che la occupa ha la sua sede o il suo domicilio, se essa non esercita una parte sostanziale delle sue attività nello Stato membro di residenza.

LAVORATORI AUTONOMI

La persona che esercita abitualmenteun'attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri è soggetta: a) alla legislazione dello Stato membro di residenza se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro; oppure b) alla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle sue attività, se non risiede in uno degli Stati membri nel quale esercita una parte sostanziale della sua attività.

Cosa significa: PARTE SOSTANZIALE ?

Cosa vuol dire:esercitare abitualmente un'attività

in due o più Stati membri ?

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Esercizio di attività in due o più Stati membriDEFINIZIONE di

Parte sostanziale dell attività

Per "parte sostanziale di un'attività subordinata o autonoma" esercitata in uno Stato membro si intende che in esso è esercitata una parte quantitativamente sostanziale dell'insieme delle attività del lavoratore subordinato o autonomo, senza che si tratti necessariamente della parte principale di tali attività.

Per stabilire se una parte sostanziale delle attività sia svolta in un dato Stato membro, valgono i seguenti criteri indicativi: a) per l'attività subordinata, l'orario di lavoro e/o la retribuzione; b) per l'attività autonoma, il fatturato, l'orario di lavoro, il numero di servizi prestati e/o il reddito. Nel quadro di una valutazione globale, una quota inferiore al 25% di detti criteri è un indicatore del fatto che una parte sostanziale delle attività non è svolta nello Stato membro in questione.

(Art.14 Reg. attuazione 987/2009)

Esercizio di attività in due o più Stati membri

DEFINIZIONE di:

Esercitare abitualmente un attività

Per persona "che esercita abitualmente un'attività subordinata in due o più Stati membri" si intende in particolare una persona che: a) pur mantenendo un'attività in uno Stato membro, esercita contemporaneamente un'attività distinta in uno o più Stati membri diversi, a prescindere dalla durata o dalla natura di tale attività distinta; b) esercita continuativamente, a fasi alterne, attività, escluse quelle marginali, in due o più Stati membri, a prescindere dalla frequenza o dalla regolarità delle fasi alterne.

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Esercizio di attività in due o più Stati membri

Casi particolariLAVORATORI SIA SUBORDINATI CHE AUTONOMI

La persona che esercita abitualmente un'attività subordinata e un'attività lavorativa autonoma in vari Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui esercita un'attività subordinata o, qualora eserciti una tale attività in due o più Stati membri, alla legislazione determinata per i lavoratori subordinati.

In pratica:

Lavoro subordinato + autonomoprevale

Disciplina lavoro subordinato

LA DISCIPLINA COMUNITARIA IN MATERIA DI

TOTALIZZAZIONE PRESTAZIONI

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TOTALIZZAZIONE

In pratica ogni Stato:1) verifica il raggiungimento del requisito pensionistico considerando anche i contributi versati ad altro Stato; 2) calcola l intera pensione teorica spettante; 3) la riduce in proporzione agli anni maturati presso di esso (pro-rata).

DEFINIZIONE = Somma periodi di assicurazione tra

paesi legati da un accordo di sicurezza sociale.

TOTALIZZAZIONE

Art. 6 (Totalizzazione dei periodi)

Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, l'istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione subordina: - l'acquisizione, il mantenimento, la durata o il recupero del diritto alle prestazioni; - l'ammissione al beneficio di una legislazione, o - l'accesso all'assicurazione obbligatoria, facoltativa continuata o volontaria o l'esenzione della medesima; al maturare di periodi d'assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza maturati sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi maturati sotto la legislazione che essa applica.

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Segue: TOTALIZZAZIONERegole di conversione dei periodi (art.13 RA)

1. Quando i periodi maturati sotto la legislazione di uno Stato membro sono espressi in unità diverse da quelle previste dalla legislazione di un altro Stato membro, la conversione necessaria ai fini della totalizzazione si effettua secondo le regole seguenti: a) l'istituzione dello Stato membro sotto la cui legislazione è stato maturato il periodo comunica quale periodo debba essere utilizzato come base per la conversione; b) per i regimi in cui i periodi sono espressi in giorni, la conversione da giorni ad altre unità o viceversa, così come la conversione fra regimi diversi basati sui giorni, si calcola secondo la tabella seguente: (VEDI SLIDE SUCCESSIVA)

c) per i regimi in cui i periodi sono espressi in unità diverse dai giorni: i) tre mesi o tredici settimane = un trimestre e viceversa; ii) un anno = a quattro trimestri, 12 mesi o 52 settimane e viceversa; iii) per la conversione delle settimane in mesi, e viceversa, le settimane e i mesi sono convertiti in giorni secondo le regole applicabili ai regimi basati su sei giorni di cui alla tabella alla lettera b); d) per i periodi espressi in frazioni, le cifre sono convertite con approssimazione per difetto all'unità intera più vicina, applicando le regole di cui alle lettere b) e c).Le frazioni di anno sono convertite in mesi a meno che il regime in causa non sia basato sui trimestri; e) Se dalla conversione di cui al presente paragrafo risulta una frazione di unità, il risultato è approssimato per eccesso all'unità intera più vicina.

2. L'applicazione del paragrafo 1 non può avere per effetto di determinare, per l'insieme dei periodi maturati nel corso dell'anno civile, un totale superiore al numero di giorni indicato nell'ultima colonna della tabella riportata nel paragrafo 1, lettera b), 52 settimane, 12 mesi o quattro trimestri. Se i periodi da convertire equivalgono al totale annuo massimo dei periodi a norma della legislazione dello Stato membro in cui sono stati maturati, l'applicazione del paragrafo 1 non può dare come risultato, nell'arco di un anno civile, periodi piùbrevi del possibile totale annuo massimo dei periodi previsto da detta legislazione. 3. La conversione è effettuata in un'unica operazione che copre tutti i periodi comunicati come dato aggregato oppure è effettuata per ogni singolo anno, se i periodi sono stati comunicati su base annua. 4. Quando un'istituzione comunica periodi espressi in giorni, essa indica contestualmente se il regime da essa gestito si basa su cinque, sei o sette giorni.

Segue: TOTALIZZAZIONE

Regole di conversione dei periodi (art.13 RA)

90 gg.30 gg.7 gg.6 ore7 gg.

78 gg.26 gg.6 gg.8 ore6 gg.

66 gg.22 gg.5 gg.9 ore5 gg.

Un trimestre equivale a

Un mese equivale a

Una settimana equivale a

Un giorno equivale a

Regime basato su

360

312

264

N. massimo di giorni in un anno civile

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Segue: TOTALIZZAZIONE

DubbiE possibile la totalizzazione tra paesi CEE che applicano i nuovi regolamenti e quelli (spazio SEE e Svizzera) che applicano ancora il Reg.1408/71 ?

Cioè è possibile la totalizzazione multipla ?

PROSECUZIONE VOLONTARIA

I principi generali non si applicano in materia di assicurazione volontaria o facoltativa continuata, tranne nel caso in cui, per uno dei settori contemplati all'articolo 3, paragrafo 1, cioé:a) le prestazioni di malattia; b) le prestazioni di maternità e di paternità assimilate; c) le prestazioni d'invalidità; d) le prestazioni di vecchiaia; e) le prestazioni per i superstiti; f) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali; g) gli assegni in caso di morte; h) le prestazioni di disoccupazione; i) le prestazioni di pensionamento anticipato; j) le prestazioni familiari. in un determinato Stato membro esista soltanto un regime di assicurazione volontaria.

Principio dell alternativitàQualora, in virtù della legislazione di uno Stato membro, l'interessato sia soggetto ad un'assicurazione obbligatoria in tale Stato membro, non può essere soggetto in un altro Stato membro a un regime di assicurazione volontaria o facoltativa continuata. In qualsiasi altro caso, in cui si offra per un determinato settore la scelta tra più regimi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata, l'interessato è ammesso esclusivamente al regime da lui scelto. Eccezione al criterio dell alternativitàTuttavia, in materia di prestazioni d'invalidità, di vecchiaia e per i superstiti, l'interessato può essere ammesso all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata di uno Stato membro, anche se egli è soggetto obbligatoriamente alla legislazione di un altro Stato membro, purchè sia stato soggetto, in un momento della sua carriera in passato, alla legislazione del primo Stato membro a motivo o in conseguenza di un'attività subordinata o autonoma, qualora tale cumulo sia esplicitamente o implicitamente consentito dalla legislazione del primo Stato membro.

Ulteriori aspettiQualora la legislazione di uno Stato membro subordini il diritto all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata al fatto che il beneficiario risieda in tale Stato membro, l'assimilazione della residenza in un altro Stato membro, (cioè se, in virtù della legislazione dello Stato membro competente, sono attribuiti effetti giuridici al verificarsi di taluni fatti o avvenimenti, detto Stato membro tiene conto di fatti o avvenimenti analoghi verificatisi in un altro Stato membro come se si fossero verificati nel proprio territorio nazionale) si applicherà soltanto a coloro che in passato, in un qualsiasi momento, siano stati soggetti alla legislazione del primo Stato membro sulla base di un'attività subordinata o autonoma.

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COMPENSAZIONE

Stato che eroga prestazioni (pensionistiche e non) indebite = compensa con Stato competente (Art.72 RA)Stato che eroga prestazioni provvisorie = compensa (Art.73 RA)Quando non è possibile compensazione = recupero sulla persona fisica

PERSONE ASSICURATE E LORO FAMILIARI, AD ECCEZIONE DI PENSIONATI E LORO FAMILIARI

Art. 17(Residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato membro

competente)

La persona assicurata, o i suoi familiari, che risiedono in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente, beneficiano nello Stato membro di residenza di prestazioni in natura erogate, per conto dell'istituzione competente dall'istituzione del luogo di residenza ai sensi delle disposizioni della legislazione che essa applica, come se fossero assicurati in virtù di tale legislazione.

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PENSIONATI E LORO FAMILIARI

Art. 23 (Diritto a prestazioni in natura ai sensi

della legislazione dello Stato membro di residenza)

Chiunque riceva una pensione o pensioni ai sensi della legislazione di due o più Stati membri, uno dei quali sia lo Stato membro di residenza, e abbia diritto a prestazioni in natura secondo la legislazione di tale Stato membro, beneficia con i familiari di tali prestazioni dall'istituzione del luogo di residenza e a spese della medesima, come se avesse diritto alla pensione soltanto ai sensidella legislazione di tale Stato membro.

PRESTAZIONI IN CASO DI INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI

Art. 36 (Diritto alle prestazioni in natura e in denaro)

1. Fatte salve altre disposizioni più favorevoli di cui al paragrafo 2 del presente articolo, gli articoli 17, 18, paragrafo 1, 19, paragrafo 1 e 20, paragrafo 1 si applicano altresì alle prestazioni in caso di infortuni sul lavoro o malattie professionali. 2. Una persona che risiede o dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e ha subito un infortunio sul lavoro o ha contratto una malattia professionale ha diritto alle prestazioni in natura speciali secondo il regime degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali erogate, per conto dell'istituzione competente, dall'istituzione del luogo di residenza o di dimora ai sensi della legislazione che essa applica, come se l'interessato fosse assicurato in virtù di detta legislazione. 3. L'articolo 21 si applica anche alle prestazioni di cui al presente capitolo.

36

PRESTAZIONI IN CASO DI MORTE

Art. 42 (Diritto a prestazioni quando la morte sopravviene

o quando il beneficiario risiede in uno Stato membro diverso dello Stato membro competente)

1. Quando una persona assicurata o un familiare muore in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente, il decesso si considera sopraggiunto in quest'ultimo Stato membro. 2. L'istituzione competente è tenuta ad erogare le prestazioni in caso di morte dovute ai sensi della legislazione che essa applica, anche se il beneficiario risiede in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente.

N.B.3. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche nel caso in cui il decesso è conseguenza di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale.

PRESTAZIONI DI INVALIDITA'

Art. 44 (Persone soggette esclusivamente alla legislazione di tipo A)

1. Ai fini del presente capitolo, per "legislazione di tipo A" si intende qualsiasi legislazione in forza della quale l'importo delle prestazioni di invalidità è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione o di residenza e che è stata espressamente inclusa dallo Stato membro competente nell'Allegato VI e per "legislazione di tipo B "s'intende qualsiasi altra legislazione. 2. Una persona che sia stata soggetta successivamente o alternativamente alle legislazioni di due o più Stati membri e che abbia maturato periodi di assicurazione o residenza esclusivamente a norma di legislazioni di tipo A, ha il diritto di ricevere prestazioni solo dall'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione era soggetta nel momento in cui è sopravvenuta l'incapacità al lavoro seguita da invalidità, tenuto conto eventualmente dell'articolo 45, e ottiene tali prestazioni ai sensi della suddetta legislazione. 3. La persona che non ha diritto alle prestazioni ai sensi del paragrafo 2 beneficia delle prestazioni cui ha ancora diritto ai sensi della legislazione di un altro Stato membro, tenuto conto eventualmente dell'articolo 45.4. Se la legislazione di cui ai paragrafi 2 o 3 contiene norme relative alla riduzione, alla sospensione o alla soppressione delle prestazioni di invalidità in caso di cumulo con altri redditi o con prestazioni di natura diversa ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, si applicano mutatis mutandis gli articoli 53, paragrafo 3 e l'articolo 55, paragrafo 3.

37

PENSIONI DI VECCHIAIA E AI SUPERSTITI

Art. 50 (Disposizioni generali)

1. Tutte le istituzioni competenti determinano il diritto alle prestazioni ai sensi di tutte le legislazioni degli Stati membri alle quali l'interessato è stato soggetto, quando è stata presentata una richiesta di liquidazione, a meno che l'interessato non chieda espressamente di differire la liquidazione delle prestazioni di vecchiaia acquisite secondo la legislazione di uno o più Stati membri. 2. Se, in un determinato momento, l'interessato non soddisfa, o non soddisfa più, le condizioni stabilite da tutte le legislazioni degli Stati membri cui è stato soggetto, le istituzioni che applicano una legislazione le cui condizioni sono soddisfatte non tengono conto, in sede di calcolo secondo l'articolo 52, paragrafo 1, lettera a) o lettera b), dei periodi maturati sotto le legislazioni le cui condizioni non sono state, o non sono più, soddisfatte qualora, tenendo conto di tali periodi, si determinino prestazioni di importo inferiore. 3. Il paragrafo 2 si applica mutatis mutandis quando l'interessato richiede espressamente di differire la liquidazione delle prestazioni di vecchiaia. 4. Un nuovo calcolo è effettuato d'ufficio a mano a mano che le condizioni che devono essere soddisfatte ai sensi delle altre legislazioni sono soddisfatte o qualora una persona richieda la liquidazione di una prestazione di vecchiaia differita a norma del paragrafo 1, a meno che i periodi maturati sotto le altre legislazioni non siano già stati presi in considerazione in virtù dei paragrafi 2 o 3.

PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE

Art. 61 (Norme specifiche sulla totalizzazione dei periodi di assicurazione,

di occupazione o di attività lavorativa autonoma)

1. L'istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento, il recupero o la durata del diritto alle prestazioni al maturare di periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma, tiene conto, per quanto necessario, dei periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma maturati sotto la legislazione di qualsiasi altro Stato membro, come se fossero maturati sotto la legislazione che essa applica. Tuttavia, quando la legislazione applicabile subordina il diritto alle prestazioni al maturare di periodi di assicurazione, i periodi di occupazione o di attività lavorativa autonoma maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro sono presi in considerazione unicamente a condizione che tali periodi sarebbero stati considerati periodi di assicurazione se fossero maturati ai sensi della legislazione applicabile. 2. Tranne nei casi di cui all'articolo 65, paragrafo 5, lettera a), l'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo è subordinata alla condizione che l'interessato abbia maturato da ultimo, conformemente alla legislazione ai sensi della quale le prestazioni sono richieste: - periodi di assicurazione, se tale legislazione richiede periodi di assicurazione, - periodi di occupazione, se tale legislazione richiede periodi di occupazione, oppure - periodi di attività lavorativa autonoma, se tale legislazione richiede periodi di attività lavorativa autonoma.

38

PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE

Art. 62 (Calcolo delle prestazioni)

1. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si basi sull'importo della retribuzione o del reddito professionale anteriore tiene conto esclusivamente della retribuzione o del reddito professionale percepito dall'interessato per l'ultima attività subordinata o attività lavorativa autonoma che ha esercitato in base a tale legislazione. 2. Il paragrafo 1 si applica anche qualora la legislazione applicata dall'istituzione competente preveda un periodo di riferimento determinato per stabilire la retribuzione in base alla quale sono calcolate le prestazioni e qualora, durante tutto questo periodo o parte di esso, l'interessato sia stato soggetto alla legislazione di un altro Stato membro. 3. omissis: vedi slide successiva

In pratica:Non assumono rilievo le retribuzioni percepite in altri Stati membri

ancorché detti periodi siano stati totalizzati

PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONESegue: art.62

LAVORATORI FRONTALIERI3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, per quanto riguarda i lavoratori frontalieri di

cui all'articolo 65, paragrafo 5, lettera a), l'istituzione del luogo di residenza tiene conto della retribuzione o del reddito professionale percepito dall'interessato nello Stato membro alla cui legislazione era soggetto nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, ai sensi del regolamento di applicazione.

In pratica il frontaliero riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la

sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza.

"lavoratore frontaliero", qualsiasi persona che esercita un'attività subordinata o autonoma in uno Statomembro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno

o almeno una volta la settimana; (Art.1, co.1, lett.f) RB)

39

PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONEArt. 64

(Disoccupati che si recano in un altro Stato membro)

1. La persona che si trova in disoccupazione completa e che soddisfa le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato membro competente per avere diritto alle prestazioni e che si reca in un altro Stato membro per cercarvi un'occupazione, conserva il diritto alle prestazioni di disoccupazione in denaro alle condizioni e nei limiti sottoindicati: a) prima della partenza, il disoccupato deve essere stato iscritto come richiedente lavoro e deve essere rimasto a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro competente per almeno quattro settimane dall'inizio della disoccupazione. Gli uffici o le istituzioni competenti possono tuttavia autorizzare la sua partenza prima della scadenza di tale termine; b) il disoccupato deve iscriversi come richiedente lavoro presso gli uffici del lavoro dello Stato membro in cui si reca, essere sottoposto ai controlli ivi predisposti e rispettare le condizioni stabilite dalla legislazione di detto Stato membro. Questa condizione si considera soddisfatta per il periodo che precede l'iscrizione se quest'ultima avviene entro sette giorni dalla data in cui l'interessato ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro che ha lasciato. In casi eccezionali, gli uffici o le istituzioni competenti possono prorogare tale termine; c) il diritto alle prestazioni è mantenuto per un periodo di tre mesi, a decorrere dalla data in cui il disoccupato ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro che ha lasciato, purchè la durata totale dell'erogazione delle prestazioni non superi la durata complessiva del periodo in cui ha diritto alle prestazioni a norma della legislazione di tale Stato membro; gli uffici o le istituzioni competenti possono prorogare il periodo di tre mesi fino ad un massimo di sei mesi; d) le prestazioni sono erogate dall'istituzione competente, secondo la legislazione che essa applica ed a suo carico. 2. Se l'interessato ritorna nello Stato membro competente alla scadenza del periodo durante il quale egli ha diritto alle prestazioni in virtù del paragrafo 1, lettera c) o prima di tale scadenza, egli continua ad avere diritto alle prestazioni ai sensi della legislazione di detto Stato membro. Egli perde ogni diritto a prestazione a norma della legislazione dello Stato membro competente se non vi ritorna alla scadenza di tale periodo o prima di tale scadenza, fatte salve disposizioni più favorevoli di detta legislazione. In casi eccezionali gli uffici o le istituzioni competenti possono consentire all'interessato di ritornare in una data posteriore senza perdita del diritto. 3. Salvo disposizioni più favorevoli previste dalla legislazione dello Stato membro competente, tra due periodi di occupazione il periodo massimo complessivo per il quale il diritto alle prestazioni è conservato a norma del paragrafo 1 è pari a tre mesi; gli uffici o le istituzioni competenti possono prorogare tale periodo fino ad un massimo di sei mesi. 4. Le modalità degli scambi di informazioni, di cooperazione e di reciproca assistenza fra le istituzioni e gli uffici dello Stato membro competente e dello Stato membro in cui la persona si reca per cercare un'occupazione sono definite nel regolamento di applicazione.

ESPORTABILITA DELLA DISOCCUPAZIONE

PRESTAZIONI DI PREPENSIONAMENTO

Art. 66 (Prestazioni)

Quando la legislazione applicabile subordina il diritto alle prestazioni di prepensionamento al maturare di periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma, non si applica l'articolo 6.

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PRESTAZIONI FAMILIARI

Art. 67 (Familiari residenti in un altro Stato membro)

Una persona ha diritto alle prestazioni familiari ai sensi dellalegislazione dello Stato membro competente, anche per i familiari che risiedono in un altro Stato membro, come se questi ultimi risiedessero nel primo Stato membro. Tuttavia, il titolare di una pensione o di una rendita ha diritto alle prestazioni familiari ai sensi della legislazione dello Stato membro competente per la sua pensione o la sua rendita.

PRESTAZIONI FAMILIARIArt. 68

(Regole di priorità in caso di cumulo)

1. Qualora nello stesso periodo e per gli stessi familiari siano previste prestazioni in base alle legislazioni di più Stati membri, si applicano le seguenti regole di priorità: a) nel caso di prestazioni dovute da più Stati membri a diverso titolo, l'ordine di priorità è il seguente: in primo luogo i diritti conferiti a titolo di un'attività professionale subordinata o autonoma, in secondo luogo i diritti conferiti a titolo dell'erogazione di una pensione o di una rendita e, infine, i diritti conferiti a titolo della residenza; b) nel caso di prestazioni dovute da più Stati membri a un medesimo titolo, l'ordine di priorità è fissato con riferimento ai seguenti criteri secondari: i) nel caso di diritti conferiti a titolo di un'attività professionale subordinata o autonoma: il luogo di residenza dei figli acondizione che sia esercitata una siffatta attività e, in via sussidiaria, se necessario, l'importo più elevato di prestazioni previsto dalle legislazioni in questione. In quest'ultimo caso l'onere delle prestazioni è ripartito secondo i criteri definiti nel regolamento di applicazione; ii) nel caso di diritti conferiti a titolo dell'erogazione di pensioni o di rendite: il luogo di residenza dei figli a condizione che sia dovuta una pensione a titolo della sua legislazione e, in via sussidiaria, se necessario, il periodo di assicurazione o di residenza più lungo maturato in base alle legislazioni in questione; iii) nel caso di diritti conferiti a titolo della residenza: il luogo di residenza dei figli. 2. In caso di cumulo di diritti, le prestazioni familiari sono erogate in base alla legislazione definita prioritaria a norma del paragrafo 1. I diritti alle prestazioni familiari dovute a norma della o delle altre legislazioni in questione sono sospesi fino a concorrenza dell'importo previsto dalla prima legislazione ed erogati, se del caso, sotto forma d'integrazione differenziale, per la parte che supera tale importo. Tuttavia, non occorre che tale integrazione differenziale sia erogata per figli residenti in un altro Stato membro, ove il diritto alla prestazione sia basato soltanto sulla residenza. 3. Qualora ai sensi dell'articolo 67, venga presentata una domanda di prestazioni familiari alla competente istituzione di uno Stato membro di cui si applica la legislazione, ma non in linea prioritaria a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo: a) detta istituzione inoltra la domanda immediatamente all'istituzione competente dello Stato membro di cui si applica la legislazione in linea prioritaria, ne informa la persona interessata e, fatte salve le disposizioni del regolamento di applicazione in materia di concessione provvisoria di prestazioni, eroga, ove necessario, l'integrazione differenziale di cui al paragrafo 2; b) l'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione si applica in linea prioritaria evade la domanda come se quest'ultima fosse stata presentata direttamente a detta istituzione, ed è considerata data di presentazione all'istituzione competente in linea prioritaria la data in cui siffatta domanda è stata presentata alla prima istituzione.

41

DOCUMENTI NECESSARI PER DEROGARE ALLE REGOLE DELLA LEX LOCI LABORIS IN MATERIA PREVIDENZIALE

Argentina IT/ARG.1(ex) Jugoslavia MOD.1Monaco M/I/C1San MarinoI/SMAR Svizzera CH/1Tunisia I/TN 4Uruguay IT/UR 4Venezuela IT/VEN 4Canada IT/CAN/QUEBEC3Usa IT/USA

Mod E-101 (paesi spazio SEE e Svizzera)Mod. E-102 (per proroga distacco ove si usa ancora il mod. E-101)Domanda Dir.Reg.INPS per art.17 Reg.CEE 1408/71 (proroga fino a 5 anni ed anche oltre in casi eccezionali) per i paesi ove si applica ancora il Reg. 1408/71

Mod. A.1 (paesi CEE)

Domanda Dir.Reg.INPS per art.16 Reg.CE 883/2004 (proroga oltre i 24 mesi)

PAESI EXTRA CEE CONVENZIONATI CON L ITALIA

PAESI OVE SI CONTINUA AD APPLICARE IL REG.CE1408/71PAESI SPAZIO SEESVIZERA

PAESI CEE OVE SI APPLICA IL NUOVO REG.883/2004TUTTI I PAESI DELLA COMUNITA EUROPEA

NUOVI DOCUMENTI PORTABILI IN TEMA DI PRESTAZIONI

(validi per i paesi CEE)

Circostanze che possono modificare il diritto a prestazioni di disoccupazioneU3

Conservazione del diritto alle prestazioni di disoccupazioneU2

Periodi da considerare per beneficiare del diritto alle prestazioni di disoccupazione (modello disponibile solo in inglese)

U1

Cure mediche di un ex lavoratore frontaliero nel Paese dove ha lavorato in precedenza

S3

Diritto alle cure programmateS2

Iscrizioni per la copertura sanitariaS1

Diritto alla copertura sanitaria a titolo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali

DA1

DescrizioneDocumento

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VECCHI DOCUMENTI PORTABILI IN TEMA DI PRESTAZIONI

(validi per i paesi spazio SEE e Svizzera)

Mod. E-106 (se hanno trasferito la residenza o la dimora abituale nello stato di occupazione)

Mod. E-111 o Tessera Sanitaria Europea (se la residenza è rimasta nello Stato di invio)

PAESI EXTRA CEEDISCIPLINA PREVIDENZIALE

Disciplina per paesi convenzionati

Imponibili effettivi (per le assicurazioni comprese nella convenzione)

Imponibili forfettari (per le assicurazioni non comprese nella convenzione)

Disciplina per paesi non convenzionati

Imponibili forfettari(da ultimo DM 21.01.2010; CIRC. Inps 21/2010)

Riduzione delle aliquote contributive

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FASE 4ALTRE TIPOLOGIE CONTRATTUALI E MODALITA DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE ALL ESTERO

1SOSPENSIONE PATTIZIA (ASPETTATIVA)CON ASSUNZIONE DA PARTE DI ALTRA SOCIETA ESTERA

VANTAGGIRapporto non cessatoMantiene anzianità pregressaAutonomia dei singoli rapportiTitolarità del secondo rapporto in capo alla consociata esteraCosti a carico della consociata estera

CRITICITAPerdita poteri datoriali durante la sospensioneVertenzialità sulla unicità del rapporto

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2CESSAZIONE CONTRATTO I LAVORO ITALIANO

CON ASSUNZIONE DA PARTE DI ALTRA SOCIETA ESTERA

VANTAGGI

Evita commistioni o sovrapposizioniApplicazione legge stranieraPrevidenza stranieraOmogeneizzazione con costi del personale nel paese di lavoro

CRITICITAPerdita poteri datoriali durante la cessazioneVertenzialità sulla unicità o perlomeno sul mantenimento del rapporto italiano

3DOPPIO CONTRATTO

DUAL EMPLOYEMENT CONTRACT

SI INSTAURANO DUE RAPPORTI:- UNO CON UN DATORE NAZIONALE

- L ALTRO CON UN DATORE NON RESIDENTEQuindi.

DUE RETRIBUZIONI

UTILE NEI CASI DI PRESTAZIONI PROMISCUE NON SEMPRE DIVISIBILI

45

4DISTACCO E DOPPIO PAYROLL

Retribuzione di base e contribuzione a carico del distaccanteRetribuzione aggiuntiva pagata dalla società estera distaccataria in base al regime locale (split payroll)

5COMMUTING

PENDOLARE EUROPEORetribuzione italia + indennità di pendolarismo (commuting)Regime previdenziale e fiscale italianoAlloggio / Albergo solo per il lavoratoreCosto del volo di rientro settimanale

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6TRASFERIMENTO

Variazione permanente (*) del luogo dove abitualmente svolgeva la propria attività lavorativa in altro luogo, sempre nell interesse del DDL e sotto le sue direttive.

Presupposti:Esistenza di una sede di lavoro

Spostamento altra sedeMantenimento potere datoriale

(*) vedi però specificità fattispecie del trasferimento ex DL 317/87

Segue

TRASFERIMENTOSvantaggi:Previsto accordo con il lavoratore (Cass. 3296/1983)

Non è previsto il potere di richiamo . Necessari requisiti ex art.2103.Rientro normalmente necessario (anche se dopo lunghi periodi) Difficile ridurre la retribuzione al rientro in Italia

Non vi sono benefici contributivi previsti per il distacco.

1

.

Disciplina generale

In via preliminare va anticipato che per una corretta disamina della disciplina occorre distinguere la trattazione in due parti fondamentali:1) Il lavoro in Italia da parte di cittadini comunitari2) Il lavoro in Italia da parte di cittadini extracomunitari

2

Disciplina generale

Ulteriore distinzione tra:

PAESI CEE

PAESI EXTRA CEE ASSIMILATI A QUELLI CEE

PAESI EXTRA CEE

NORMATIVA COMUNITARIA

SVIZZERA (TURCHIA)ALTRI PAESI

LIECHTENSTEIN, NORVEGIA, ISLANDA

SPAZIO S.E.E.

AUSTRIA, BELGIO, DANIMARCA, FINLANDIA, FRANCIA, GERMANIA, REGNO UNITO, GRECIA, IRLANDA, ITALIA, LUSSEMBURGO, OLANDA, PORTOGALLO, SPAGNA, SVEZIA, REPUBBLICA CECA, ESTONIA, CIPRO, MALTA, LETTONIA,LITUANIA, UNGHERIA, ROMANIA, BULGARIA

PAESI CEE

PAESI CONSIDERATI COMUNITARI AI FINI DELLA LIBERA CORCOLAZIONE DELLE PERSONE

3

DISTINZIONI TERRITORIALI

PAESI

EXTRACOMUNITARI

COMUNITARI

IN SENSO STRETTO

SPAZIO S.E.E.

SVIZZERA

Disciplina generale

LAVORATORI COMUNITARII lavoratori comunitari godono di libera circolazione all'interno dei Paesi facenti parte dell'Unione Europea ai sensi di quanto previsto dal Trattato istitutivo della Comunità economica europea del 25 marzo 1957 (ratificato con legge n. 1203 del 14 ottobre 1957), e poi attuato con regolamento n. 1612/68 del 15 ottobre 1968.

4

LAVORATORI COMUNITARI

Limiti a svolgere lavoro in Italiadiplomazia

poliziamagistratura

Limiti all ingresso in Italiaper motivi di ordine pubblico,

pubblica sicurezzasanità pubblica

LAVORATORI COMUNITARIModalità di ingresso in Italia Fonti normative: Ieri: D.p.r. 54/2002Oggi: D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 (di attuazione Direttiva 2004/38/CE)

Disciplina

- le modalità d'esercizio del diritto di libera circolazione, ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato da parte dei cittadini dell'Unione europea e dei familiari che accompagnano o raggiungono i medesimi;- il diritto di soggiorno permanente nel territorio dello Stato;- le (eventuali) limitazioni ai predetti diritti per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza o sanità

5

LAVORATORI COMUNITARIDIRITTO D INGRESSO (E SOGGIORNO)

Per i familiari (se non cittadini UE)PassaportoVisto d ingresso (eventuale) *

* Non serve per chi aveva già la vecchia CDS ancora in corso di

validità

Per il Cittadino UEBasta un documento valido per l espatrio

PER I PRIMI 3 MESI

LAVORATORI COMUNITARIDIRITTO DI SOGGIORNO

a) è lavoratore subordinato oppure autonomo in Italia;b) dispone per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato, nonché di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale; c) è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività prevalente un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per sé stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale; d) è familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a), b) o c)..

> 3 MESI

6

LAVORATORI COMUNITARICONSERVAZIONE DIRITTO Di SOGGIORNO (DDS)

Il cittadino UE, titolare di DDS di durata > 3 MESI, già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale,

conserva conserva

il DDS quando:

a) è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio; b) è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver

esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed ha reso la DID;

c) è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata < 1ANNO, ovvero si è trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, è iscritto presso il Centro per l'impiego ovvero ha reso la DID. In tale caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo di 1 ANNO;

d) segue un corso di formazione professionale. [1]

[1] Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.

LAVORATORI COMUNITARIAdempimenti amministrativi

Al cittadino UE che intende soggiornare in Italia per un periodo > 3 MESI, si applica la legge 1228/1954 ed il nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con DPR 30 maggio 1989, n. 223.

Egli quindi non deve più richiedere la Carta di soggiorno alla Questura, come previsto dall'abrogato art. 2 del D.P.R. n. 54/2002, ma, trascorsi tre mesi dall'ingresso, è comunque richiesta l'iscrizione anagrafica ed è rilasciata immediatamente un'attestazione contenente l'indicazione del nome e della dimora del richiedente, nonché la data della richiesta (cfr. anche circ. Inps n. 19 del 2007).

7

LAVORATORI COMUNITARIAdempimenti amministrativi

Oltre a quanto già previsto per i cittadini italiani, al fine dell'iscrizione il cittadino dell'Unione deve produrre documentazione attestante: a) l'attività lavorativa, subordinata o autonoma, esercitata, nell'ipotesi di soggiorno per motivi di lavoro; b) se trattasi di cittadino UE che intenda soggiornare nel territorio nazionale senza svolgere un'attività lavorativa o di studio o diformazione professionale, la disponibilità di risorse economichesufficienti per sé e per i propri familiari (utilizzando quale parametro l assegno sociale); nonché la titolarità di un'assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale; d) l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto dalla vigente normativa e la titolarità di un'assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo idoneo a coprire tutti i rischi nell'ipotesi di soggiorno per motivi di istruzione o formazione professionale, nonché la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, secondo i criteri di cui all'art. 29, comma 3, lett. b), del TU (cioè sempre ragguagliato all assegno sociale).

LAVORATORI COMUNITARIDIRITTO DI SOGGIORNO PERMAMENTE

Il cittadino UE che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per 5 ANNI nel territorio nazionale acquisisce un diritto di soggiorno permanente non più subordinato alle condizioni ed alle procedure previste per il diritto di soggiorno temporaneo.

Lo stesso diritto può essere esteso al familiare decorsi 5 anni.

8

LAVORATORI COMUNITARIDIRITTO DI SOGGIORNO PERMAMENTE

Assenze che non incidono sul quinquennio

assenze non > 6 mesi l'anno, assenze > 6 mesi per l'assolvimento di obblighi militarida assenze fino a 12 mesi consecutivi per motivi rilevanti, (es. gravidanza, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo).

Tuttavia il diritto di soggiorno permanentesi perde, in ogni caso, a seguito

di assenze dal territorio nazionaledi durata > 2 anni consecutivi,

mentre la continuità del soggiorno vieneinterrotta dal provvedimento di allontanamento della

persona interessata.

LAVORATORI COMUNITARIDIRITTO DI SOGGIORNO PERMAMENTE

Maturazione anticipata

Vi sono poi alcune fattispecie nelle quali il diritto di soggiorno permanente nello Stato viene maturato anticipatamente, cioè prima del quinquennio di soggiorno: a) pensionamento dell'interessato;

b) sopravvenuta capacità lavorativa permanente: a condizione cheabbia soggiornato in modo continuativo per almeno 2 anni prima di trovarsi in una situazione di incapacità lavorativa permanente (non richiesta in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale).

c) esercizio dell'attività lavorativa in altro Stato membro: cioè lavoratore subordinato o autonomo che, dopo 3 anni di attività e di soggiorno continuativi in Italia, eserciti un'attività subordinata o autonoma in un altro Stato membro, pur continuando a risiedere nel territorio dello Stato, sussistendo le condizioni previste per il mantenimento dell'iscrizione anagrafica.

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LAVORATORI COMUNITARIIL CASO DEI LAVORATORI RUMENI E BULGARI

Con circolare n. 7881 del 3 dicembre 2009 Ministero dell Interno Direzione Centrale dell Immigrazione e della Polizia delle Frontiere ha deciso per il mantenimento per tutto il 2010 del regime transitorio già adottato negli anni 2007, 2008 e 2009, prima di liberalizzare l accesso al mercato del lavoro italiano, fermo restando la citata liberalizzazione già operante dal 2007 e mantenuta per i settori:

agricolo e turistico alberghierolavoro domestico ed assistenza alla personaediliziametalmeccanicodirigenziale ed altamente qualificato;Stagionali

E E stabilitastabilita una ulteriore proroga a tutto il 2011 (circ.707 del 31.01.2011)una ulteriore proroga a tutto il 2011 (circ.707 del 31.01.2011)

In ogni caso, per i restanti settori produttivi, l assunzione dei lavoratori rumeni e bulgari avviene con una procedura semplificata:

- Presentazione richiesta Nulla-osta SU (raccomandata A/R);- Non vi sono quote da rispettare- Lavoratore non necessariamente dimorante nel paese d origine- No obbligo contratto di soggiorno

LAVORATORI COMUNITARIIL CASO DEI LAVORATORI RUMENI E BULGARI

Se non si rispetta la procedura:che succede ?

Nulla di penalmenterilevante

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LAVORATORI EXTRA -COMUNITARIDISCIPLINA PER L INGRESSO

DISCIPLINA GENERALE

SI PUO ENTRARE IN ITALIA PER LAVORARE SE SI RIENTRA NELLE QUOTE (FLUSSI)

DISCIPLINA SPECIALE

NO QUOTE

SportelloUnico

D.p.l.

AGENZIA ENTRATE

Questura

C.p.i.Ambasciata o Consolato

DOMANDA

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AMBASCIATA CONSOLATO

RILASCIAVISTO D INGRESSO

ENTRA IN ITALIA(con passaporto)

SI RECA PRESSOLO SPORTELLO

UNICO

SE NON SI SEGUELA PROCEDURA

DI CUI ALLA SLIDE PRECEDENTE:

=CLANDESTINO

Reato di clandestinitàAmmenda da 5.000 a 10.000 euro

(art.10-bis TU)

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Entro 8 gg. dall ingresso in Italia il lavoratore si reca presso lo sportello unico:- accompagnato dal DDL- a firmare il CDS- richiede il PDS alla Questura (allegando copia passaporto, 4 foto + marca da bollo)

La Questura fissa poi la convocazione dello straniero per:- fotosegnalamento- consegna PDS

PERMESSO DI SOGGIORNOE rilasciato con utilizzo di tecnologia anticontraffazione in formato elettronico

Deve essere chiesto al Questore o allo SU nel caso di ricongiungimentoNelle more del rilascio può comunque lavorare e iscriversi nell elenco anagrafico della popolazione (almeno così si spera)Se il DDL non da luogo all assunzione può essere chiesto un PDS per attesa occupazione presso altri DDL

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PERMESSO DI SOGGIORNO

Durata PDS (per motivi di lavoro)

= quella prevista dal contratto di soggiorno.

In ogni caso non superiore a: a) 9 mesi complessivi in caso di uno o più contratti di lavoro stagionale; b) 1 anno in caso di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato; c) 2 anni per contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

PERMESSO DI SOGGIORNORINNOVO

Richiesto direttamente dal lavoratore al Questore:- almeno 90 gg. prima della scadenza (contratto di lavoro a tempo indeterminato)- almeno 60 gg. prima della scadenza (contratti a tempo determinato)- almeno 30 gg (nei restanti casi)In realtà è ancora possibile farlo entro 60 gg. dalla scadenza.

Nelle more del rilascio = mantenimento diritti

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PERMESSO DI SOGGIORNOCASI DI CONVERSIONE

PDS LAV.SUB LAV.AUTPDS LAV.SUB LAV.AUTPDS RICONG.FAMILIARE LAV.SUB / AUTPDS STUDIOFORMAZIONE LAV.SUB. / AUTPDS MASTERDOTTORATO LAV.SUB / AUT

PERMESSO DISOGGIORNOCASI DI CONVERSIONE

PDS STUDENTIDIVENTATI MAGGIORENNIIN ITALIA O LAUREAIN ITALIA LAV.SUB / AUT

PDS LAVOROSTAGIONALE 2° ANNO LAV.SUB / AUT

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Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

Succede alla Carta di soggiornoE disciplinato dall art.9 TU

Viene rilasciata dopo 5 anni *(anziché 6) Necessario un PDS di lunga durata

Reddito>= assegno socialeAlloggio idoneo

E a tempo indeterminatoE previsto un test di lingua

italiana* Il quinquennio non si interrompe in caso di assenza < 6 mesi consecutivi, salvo non si

superi complessivamente i 10 mesi nei 5 anni

FORMATOELETTRONICO

REGIME SANZIONATORIO Art.22, comma 12 D.Lgs 286/1998 (TU)

Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato .

Comma così modificato dal comma 1-ter dell'art. 5, D.L. 23 maggio 2008, n.

92, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

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LAVORATORI EXTRA COMUNITARIQuote anno 2010 saldoin data 30.11.2010 è stato pubblicato il D.P.C.M. ufficiale che disciplina i flussi per il 2010.quota massima di 98.080 unità (*), da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del Lavoro

(*) che si aggiunge alla quota di 6.000 unità che è stata già prevista, in via di anticipazione, con DPCM dello scorso 1.04.2010.

Quote anno 2010 anticipo

Il D.P.C.M. 1.04.2010 aveva previsto rispettivamente:- una quota per l'ingresso di 4.000 cittadini stranieri non comunitari, residenti all'estero, per motivi di lavoro autonomo - una quota per l'ingresso di 2.000 cittadini stranieri non comunitari, residenti all'estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nel Paese di origine,

Totale quote= 6.000

Primo clic day:- 31 gennaio 2011

- ore 08.00Assegnazione quote:

- 52.080

a) 4.500 cittadini albanesi;b) 1.000 cittadini algerini;c) 2.400 cittadini del Bangladesh;d) 8.000 cittadini egiziani;e) 4.000 cittadini filippini;f) 2.000 cittadini ghanesi;g) 4.500 cittadini marocchini;h) 5.200 cittadini moldavi;i) 1.500 cittadini nigeriani;l) 1.000 cittadini pakistani;m) 2.000 cittadini senegalesi;n) 80 cittadini somali;o) 3.500 cittadini dello Sri Lanka;p) 4.000 cittadini tunisini;q) 1.800 cittadini indiani;r) 1.800 cittadini peruviani;s) 1.800 cittadini ucraini;t) 1.000 cittadini del Niger;u) 1.000 cittadini del Gambia;v) 1.000 cittadini di altri Paesi non appartenenti all'Unione europea che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi di ingresso e delle procedure di riammissione.

Data del clic dayRipartizione quote

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Secondo clic day

2 febbraio 2011ore 08.00

Assegnazione quote:- 30.000 (*)

(*) solo per lavoro domestico per cittadini non appartenenti a Paesi riservatari di quote sopra indicati.

- 30.000 unità per il settore del lavoro domestico e di assistenza e cura alla persona

Data del clic dayRipartizione quote

Terzo clic day

3 febbraio 2011ore 08.00

Assegnazione quote:- 16.000

Conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale di:a) 3.000 permessi di soggiorno per studio;b) 3.000 permessi di soggiorno per tirocinio e/o formazione;c) 4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;d) 1.000 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.

Conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di 500 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

Riserva di 4000 ingressi per lavoro subordinato a cittadini stranieri che abbiano completato i programmi di formazione ed istruzione nei paesi d origine

Riserva di 500 unità per lavoro subordinato o autonomo di lavoratori provenienti da Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile, di origine italiana, inseriti in appositi elenchi.

Data del clic dayRipartizione quote

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LAVORO STAGIONALEDura da 20 gg a 9 mesiFa maturare un diritto di precedenza per il rientro nell anno successivoQuote specificheQuote 2010: 80.000Quando il lavoratore entra in Italia il DDL lo deve acompagnare allo SU per le procedure di rito (sottoscrizione CDS, richiesta PDS)

INGRESSI FUORI QUOTAArt.27 D.Lgs 286/1998 (TU)Riguarda determinati profili previsti dalla normaNon serve rientrare nelle quoteRichiesta nulla osta preventivo allo Sportello UnicoIn alcuni casi: semplice comunicazione allo SU del CDS o, in caso di determinati appalti, del relativo contratto + dichiarazione DDL.Rilascio visto ingresso ad opera della rappresentanza diplomatica-consolare.Ingresso in Italia, incontro presso lo SU e disbrigo procedure previste (firma CDS, richiesta PDS, ecc.)

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Il distacco in Italia di lavoratori. Direttiva comunitaria 16.12.1996, n. 96/71 D.Lgs. n. 72/2000.

Definizioni:lavoratore distaccatocolui che abitualmente occupato in uno Stato non italiano, svolge in Italia il proprio lavoro per un periodo di tempo predeterminato o predeterminabile, con riferimento ad un evento futuro e certo, fermo restando il rapporto di lavoro con l'impresa distaccante (art.2 D.Lgs 72/2000).

Modalità di svolgimento del distacco:Può avvenire a favore di:un'impresa situata in Italia destinataria della prestazione di servizi e distinta da quella distaccante, di un'unità produttiva dell'impresa distaccante di un'altra impresa appartenente allo stesso gruppo (v. pure nota Min.Lav. n. 1767/2006). La disciplina prevista dal D.Lgs. n. 72 non si applica al personale navigante delle imprese dellamarina mercantile.

Il distacco in Italia di lavoratori. Affinchè i datori di lavoro distaccatari possano utilizzare lavoratori distaccati a seguito della stipula di contratti di appalto con ditte estere distaccanti: - le richieste di autorizzazione devono riguardare lavoratori specializzati, ad eccezione del caso in cui esistano diversi accordi bilaterali con il paese di stabilimento dell'impresa distaccante; - il datore italiano distaccatario è tenuto a produrre idonea documentazione sia sulla esistenza della ditta estera, sia sullaeffettiva sussistenza del rapporto di dipendenza con essa dei lavoratori distaccati; - deve sussistere una corrispondenza tra le qualifiche possedute dai lavoratori distaccati con l'attività oggetto del contratto di appalto

(per tutte le condizioni cfr. circ. Min.Lav. n. 82/2000).

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Il distacco in Italia di lavoratori. Condizioni di lavoro

Ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 72/2000, durante il periodo di distacco, al lavoratore distaccato si applicano le stesse condizioni di lavoro previste da leggi, regolamenti, atti amministrativi e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicabili ai lavoratori subordinati che effettuano prestazioni analoghe nel luogo in cui i lavoratori distaccati svolgono la propria attività. Le disposizioni in materia di durata minima delle ferie e di trattamento retributivo minimo, compreso quello per lavoro straordinario, non trovano applicazione nel caso di lavori di assemblaggio iniziale o di prima installazione di un bene che abbiano durata non superiore a otto giorni, eseguite dai dipendenti qualificati o specializzati dell'impresa fornitrice del bene. Tale deroga non si applica alle attività del settore edilizio individuate dall'allegato A del decreto in oggetto. L'imprenditore nazionale che appalta servizi ad un appaltatore transnazionale risponde in solido con questi sia della corresponsione del trattamento retributivo minimo che del trattamento normativo non inferiore a quello spettante ai propridipendenti. Tale obbligo di solidarietà perdura fino ad un anno dopo la data di cessazione dell'appalto.