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TERZIARIZZAZIONE O DELOCALIZZAZIONE

FAR FAR FUORI ?O

FAR FARE DA ALTRI ?

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ESTERNALIZZAZIONI

TRASFERIMENTO DI AZIENDA (o RAMO)

OUTSOURCING

NOLO A CALDO

INTERNALIZZAZIONICONTRATTIDI LAVORO

DISTACCO(art. 30,D.Lgs. 276/2003)

SOMMINISTRAZIONE(artt. 20-28 D.Lgs. 276/2003)

INTERNALIZZAZIONI ED ESTERNALIZZAZIONI

APPALTO(art. 29,

D.Lgs. 276/2003

SUBFORNITURA

CONTRATTI D OPERA

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Interdisciplinarietà delle competenze: diritto commerciale,diritto civile e diritto del lavoro;

Contratto commerciale Disciplina lavoristica;

Codice Civile, Libro IV, Titolo VII, artt. 1655 e ss.

Il contratto di appalto tra libera determinazione delle parti eobblighi legali: l importanza dello strumento contrattuale.

L appalto

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Contratto d appalto e riflessi giuslavoristici

DEFINIZIONE CIVILISTICA

Art. 1655 (Nozione)

L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi

necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso

un corrispettivo in danaro.

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NOZIONE: Art. 1655 c.c.

L appalto è il contratto col quale una parte (APPALTATORE)assume, - con organizzazione dei mezzi necessari- e con gestione a proprio rischio,il compimento di un opera o un servizio verso un corrispettivo in denaro.

Obbligazione di risultato: compimento di opera o servizio;

Oggetto: opera/servizio; Prezzo.

Soggetti: almeno l appaltatore deve essere un imprenditore - organizzazione dei mezzi necessari, e- produzione/scambio di beni/servizi: v. 2082 c.c.

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Contratto d appalto e riflessi giuslavoristici

DEFINIZIONE GIUSLAVORISTICAArt..29, comma 1, D.Lgs 276/2003

(Riforma Biagi):

Il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonchè per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa .

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L appalto è un contratto, col quale un soggetto (committente) incarica un imprenditore (appaltatore) di compiere un opera od un servizio, a fronte di un corrispettivo in denaro.

L imprenditore (appaltatore) per compiere l opera od il servizio commissionati deve:

a) organizzare i mezzi necessari (gestire i vari fattori produttivi: impianti, macchinari, ecc. e/o dirigere i lavoratori alle proprie dipendenze, senza che il committente possa interferire nelle modalità concrete di svolgimento del lavoro stesso);

b) assumere il rischio d impresa (rispondere del risultato finale davanti al committente).

Art. 29, comma 1, D.Lgs. 276/2003 (art. 1655 c.c.)

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Contratto d appalto e riflessi giuslavoristici

Impostazione art.29della Riforma Biagi.Organizzazione (non più necessariamente il possesso) dei fattori produttivi (del solo fattore lavoro se l appalto è labour intensive. Es.facchinaggio)

Impostazione legge 1369/1960.Possesso dei mezzi da parte dell appaltatore. Vietata fornitura da parte dell appaltante/ committente, anche se l appaltatore corrisponde un affitto all appaltante.

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IN CASO DI APPALTO ILLECITO

SANZIONI:- PENALI- CIVILI (SOMME AGGIUNTIVE)- AMMINISTRATIVE (residuali)

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SANZIONE PENALE:Art.18, comma 5-bis D.Lgs 276/2003

Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'art. 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all'articolo 30, comma 1, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena della ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. (*)

(*) Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo.

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SANZIONE PENALE (eventuale):Art.28 D.Lgs 276/2003Somministrazione fraudolenta

Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 18, quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore, somministratore e utilizzatore sono puniti con una ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione .

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SANZIONI PENALI:Trattandosi di contravvenzioni punite con la pena della sola ammenda è possibile accedere all istituto della prescrizione obbligatoria: ¼ della sanzione.Quindi:

50 / 4 = 12,50 per ogni giorno e per ogni lavoratore (appalto illecito).

20 / 4 = 5,00 per ogni giorno e per ogni lavoratore (somministrazione fraudolenta)

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DIFFERENZE CON:- Trasferimento d azienda (o di ramo)- Contratto d opera- Nolo a caldo- Subfornitura

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NOLO A CALDO:

Attività esercitata:-Produzione macchinari e vendita;-Nolo macchinari (anche a caldo).

Se invece il macchinario me loprocuro mediante un contratto Con terzi (es. nolo, leasing, ecc.)

è un appalto (organizzazione deiMezzi necessari)

Contratto di nolo

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Il contratto con il quale un imprenditore si obbliga nei confronti di altro imprenditore alla fornitura di stoviglie e posate per il servizio di ristorazione e all'attività di consegna, ritiro, detersione, sanificazione e riconsegna, collegate alla forniturastessa, integra un contratto di appalto di servizi e non un contratto di noleggio, in quanto risulta prevalente l'obbligazione di "facere" rispetto a quella di dare; ne segue la applicazione dell'art. 29 comma 2 d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 in materia di responsabilità solidale tra appaltante e appaltatore per le obbligazioni retributive afferenti al rapporto di lavoro dei soggetti impiegati nell'appalto.

Tribunale di Milano, 29 novembre 2007

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Distinzione tra appalto e subfornitura- il contratto di appalto ex art.1655 cod.civ. è caratterizzato dall'autonomia dell'appaltatore, dalla sua obbligazione di risultato e dalla possibilità di controllo esercitata dal committente al fine di accertarsi se l'opera venga eseguita a regola d'arte. - il contratto di subfornitura ex legge 192/1998 è invece caratterizzato dal controllo diretto ed integrale sull'esecuzione dei lavori ad opera del committente, il quale trasferisce all'esecutore il cosiddetto know-how, ovvero l'intero patrimonio conoscitivo su come produrre un determinato bene o servizio.[1]

[1] Si riporta il testo dell art.1 della legge 192/1998: Definizione.

1. Con il contratto di subfornitura un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente.2. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i contratti aventi ad oggetto la fornitura di materie prime, di servizi di pubblica utilità e di beni strumentali non riconducibili ad attrezzature.

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Appalto illecito (art.18, comma 5-bis, D.Lgs 276/2003)Sanzione penale = ammenda di 50 gg per ogni giorno ed ogni lavoratore.

Somministrazione fraudolenta (Art.28 D.Lgs 276/2003)Sanzione penale = ammenda di 20 gg per ogni giorno ed ogni lavoratore.

Prescrizione obbligatoria (Art.15 D.Lgs 124/2003 = riduzione della sanzione ad ¼ ed estinzione del reato)

Applicando al caso di specie l istituto della prescrizione obbligatoria avremo una sanzione pari a:

12,50 al giorno per ogni lavoratore e per ogni gg. 5,00 se si verte anche nell ipotesi della somministrazione

fraudolenta.

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IL REGIME DI SOLIDARIETA NEGLI APPALTI

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La disciplina legale in materia di solidarietà tra appaltante edappaltatore

Art. 1676 codice civile

Invocabile dai soli dipendenti dell appaltatore Opera solo nei limiti dell eventuale debito che l appaltante risulta avere ancora nei confronti dell appaltatore Si applica anche agli appalti commissionati da persone fisiche che non siano imprenditori o professionistiSi applica gli appalti pubblici

Art.29, comma 2, D.Lgs276/2003 integrata anche dall art.35 del DL 223/2006

Invocabile anche dagli enti previdenziali (e dal Fisco per le ritenute fiscali)Estensione fino a due annidalla cessazione dell appaltoNon si applica se il committente/appaltante non è imprenditore o professionista.

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La disciplina legale in materia di solidarietà tra appaltante ed appaltatore

Estensione della responsabilità solidale alle sanzioni civili = SI secondo il Ministero del lavoro (interpello n.3del 2.04.2010)

Interpretazione NON condivisibile

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La disciplina legale in materia di solidarietà tra appaltante ed appaltatore

2 anni dalla fine dell appalto (o del subappalto)

1 anno dalla fine dell appaltoDurata del vincolo solidale

Corresponsione trattamento retributivo in base al contratto collettivo/individuale applicabile all appaltatore.

Solidarietà estesa ai contributi previdenziali (Inps, Inail) ed alle ritenute fiscaliN.B. Per la particolare solidarietà introdotta dalla legge 296/2006 in ordine al mancato intervento INAIL vedi slide successive (Appalti e sicurezza), mentre per la solidarietà in caso di appalti trasnazionali vedasi slides: appalto con imprese non nazionali

Corresponsione trattamento economico e normativo parificato a quello dei lavoratori dell appaltante.

Solidarietà estesa ai contributi previdenziali ed assistenziali.

Possibile coinvolgimento a livello di responsabilità civile dell appaltante, e penale per l appaltatore, in caso di inadempimento di quest ultimo.

Obblighi dell appaltante per effetto della responsabilità solidale.

Tutti gli appalti(opere o servizi),

Elencazione analitica degli appalti soggetti o non soggetti al vincolo (o non soggetti se autorizzati dalla D.p.l.)

Tipologia di appalto coinvolta nel vincolo

Appalti interni ed esterniAppalti interni allo stabilimento dell appaltante

Luogo di esecuzione appalto ai fini della sussistenza o meno del vincolo di solidarietà

Versione attuale del D.Lgs276/2003, dopo le modifiche apportate dal correttivo (D.Lgs 251/2004) e dall art.35del DL 223/2006 e dalla legge 296/2006

Legge 1369/1960 Aspetti collegati alla fattispecie

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Contratti di appalto(d opera e di somministrazione)

Il datore di lavoro: a) verifica, l'idoneità tecnico professionale delle imprese

appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori daaffidare

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi ambientali e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Committente e appaltatore:a) cooperano all'attuazione delle misure di sicurezza incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze.

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Contratti di appaltod opera e di somministrazione

D. U. V. R. I.

Deve essere predisposto dal committenteDeve essere allegato al contratto al contratto di appalto o di opera.Non comprende i rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.Non è necessario per mere forniture di materie o (di norma) per lavori non > 2 gg.La Commissione ex art.6 dovrà elaborare procedure standardizzate per la redazione

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Contratti di appaltod opera o di somministrazione

Le disposizioni di cui alla slide precedente non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Quindi:RISCHIO

INTERFERENZIALEDUVRI (a carico del committente)

RISCHIOSPECIFICO

DVR (a carico dell impresa appaltatrice)

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Contratti di appaltod opera o di somministrazione

Indicazione nei contratti dei costi relativi alla sicurezza

Nei singoli contratti di appalto, subappalto e di somministrazione, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 c.c. i costi relativi alla sicurezza del lavoro riferiti al rischio interferenziale.

Congruità delle offerteLe offerte devono essere adeguate e sufficienti rispetto a:costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniturecosto del lavoro determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro.

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Contratti di appaltod opera o di somministrazione

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto osubappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

In difetto: Sanzione amministrativa

Da 100,00 a 500,00 per ogni lavoratore sprovvisto di tesserino

N.B. Se il tesserino è stato predisposto ma il lavoratore non loindossa, sono previste sanzioni amministrative per il lavoratore (vedi slide

precedente)

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Contratti di appaltod opera o di somministrazione

Alleggerimento dell ulteriore regime di solidarietà introdotto dalla legge 296/2006l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonche'

con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) .

In quanto

Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese

appaltatrici o subappaltatrici.

Quindi

Solo per infortuni derivanti da rischio interferenziale!!

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Contratti di appalto e d opera o di somministrazione

Per quanto non diversamente disposto dal D.Lgs 163/2003 (codice degli appalti pubblici) trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del TU.

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Appalti pubbliciSin dalla fase della progettazione è necessaria la predisposizione da parte della P.A. appaltante se sono coinvolte più imprese, il Piano per la sicurezza e il coordinamento (PSC). Sempre se sono coinvolte più imprese è necessaria poi, la nomina di un Coordinatore per la progettazione , cui spetta redigere il piano. E necessaria poi l indicazione nel bando dei costi per la sicurezza (art. 131, Codice contratti). Tali costi non sono soggetti a ribasso d asta. Entro 30 giorni dall aggiudicazione l impresa aggiudicataria deve predisporre un piano operativo per la sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell organizzazione del cantiere e nell esecuzione dei lavori, che costituisce piano di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento. Dovrà anche redigere un piano sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento se non richiesto dalla legge (perché non devono partecipare più imprese ai lavori). Entrambi i piani di sicurezza (e cioè sia il PSC o quello sostitutivo, sia il POS che è il piano di dettaglio) formano parte integrante del contratto di appalto e di concessione. Da rilevare che i contratti di appalto se privi dei piani della sicurezza sono nulli. Tale previsione è particolarmente significativa giacché, come esplicita il medesimo art. 131 le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto . Se più imprese sono coinvolte nei lavori, prima dell inizio dei lavori la stazione appaltante deve nominare il Coordinatore per l esecuzione dei lavori , con importanti compiti per la sicurezza dei lavori (art. 92, T.U.).

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APPALTO NELLE NORME INTERNAZIONALI (N.I.P.)

E PARTE DEL CONCETTO DI DISTACCO( TEMPORANEA DISLOCAZIONE ) NELL AMBITO DI UNA PRESTAZIONE TRASNAZIONALE DI SERVIZI CHE COMPRENDE:

- DISTACCO VERO E PROPRIO (ANCHE VERSO SOGGETTI TERZI ?)

- SOMMINISTRAZIONE- TRASFERTA- ALTRE IPOTESI (CONTRATTI D OPERA,

SUBFORNITURA, ECC.)

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DISTACCO

DISTACCO

APPALTO

SOMMINISTRAZIONE

TRASFERTA

ALTRE IPOTESI DI TEMPORANEA DISLOCAZIONE ?

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DISCIPLINAAPPALTO

APPALTATORE COMUNITARIO

APPALTATOREEXTRACOMUNITARIO

DIFFERENTE SE:

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APPALTO CON IMPRESE COMUNITARIE:

NO PROCEDURE AUTORIZZATIVEDISCIPLINA D.LGS 72/2000OPZIONE PER IL REGIME PREV.LE

DEL PAESE DELL APPALTATORE

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APPALTO CON IMPRESE EXTRA COMUNITARIE:

PROCEDURA AUTORIZZATIVA EX ART.27 TU (A CARICO DEL COMMITTENTE)DISCIPLINA D.LGS 72/2000, ART.27 D.LGS 286/1998 E DPR 394/1999OPZIONE PER IL REGIME PREVIDENZIALE DEL PAESE DELL APPALTATORE SOLO SE ESISTE CONVENZIONE DI SICUREZZA SOCIALE

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DIFFERENZE TRA APPALTO INTERNO (AFFIDATO AD APPALTATORI NAZIONALI) E TRASNAZIONALE

APPALTATORE NAZIONALE = RETRIBUZIONI DEI DIPENDENTI IN BASE AL CONTRATTO COLLETTIVO APPLICABILE AL MEDESIMO

APPALTATORE ESTERO = RETRIBUZIONE ANALOGA A QUELLA VIGENTE NEL LUOGO DI

DISTACCO

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APPALTORESPONSABILITA SOLIDALE

APPALTO NAZIONALEArt.29, comma 2 D.Lgs 276/2003

In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti

APPALTO TRASNAZIONALEArt.4, comma 3 e 4 D.Lgs 72/2000

Gli imprenditori che appaltano servizi ai sensi dell'articolo 1, comma 1, da eseguirsi nell'interno delle aziende con organizzazione e gestione propria di un appaltatore transnazionale, sono tenuti in solido con quest'ultimo a corrispondere ai lavoratori da esso dipendenti un trattamento minimo inderogabile retributivo e ad assicurare un trattamento normativo non inferiore a quelli spettanti ai lavoratori da loro dipendenti. I diritti spettanti ai prestatori di lavoro dipendenti dall'appaltatore transnazionale possono essere esercitati nei confronti dell'imprenditore appaltante durante l'esecuzione dell'appalto e fino ad un anno dopo la data di cessazione del medesimo.

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APPALTORESPONSABILITA SOLIDALE

DIFFERENZE

APPALTO NAZIONALE- Riguarda tutti gli appalti di opere

o servizi- Non c è parità di trattamento

retributivo o normativo con i propri dipendenti

- Si estende anche a contributi, premi Inail e ritenute Irpef (*)

- Dura 2 anni dalla fine dell appalto

(*) cfr. D.L. 223/2006

APPALTO TRASNAZIONALE- Si riferisce ai soli appalti

endo-aziendali- C è parità di trattamento

retributivo e normativo con i propri dipendenti

- Riguarda le sole retribuzioni ed i trattamenti rivolti al lavoratore

- Dura 1 anno dalla fine dell appalto

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APPALTATORE EXTRA CEADEMPIMENTI ED IMPEGNI

APPALTANTEAutorizzazione art.27 TU c/o Sportello Unico

APPALTATORERichiesta visto ingressoRichiesta PDSGaranzia di trattamento salariale pari al CCNLGaranzia sul versamento dei contributi previdenziali ed assistenzialiComunicazione alle OO.SS.

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Modalità rilascio autorizzazione art.27- le richieste di autorizzazione devono essere relative a lavoratori stranieri con

qualifiche specializzate; - in sede istruttoria deve essere verificata l'esistenza della ditta estera e la

dipendenza dalla medesima dei lavoratori stranieri per i quali viene richiesta l'autorizzazione al lavoro, sulla base dell'esame di idonea documentazione prodotta a tal fine dalla azienda italiana richiedente;

- inoltre, deve essere verificata la corrispondenza tra le qualifiche possedute dagli stranieri e l'attività oggetto del contratto di appalto;

- sulle richieste di autorizzazione deve essere acquisito il parere della rappresentanza sindacale dell'azienda richiedente e delle OO.SS. di categoria dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello provinciale nel settore interessato;

- il servizio ispezione del lavoro deve poi verificare le eventuali violazioni delle disposizioni di legge in materia di appalti e la sussistenza delle convenzioni in materia di sicurezza sociale nel paese di provenienza del lavoratore.

CIRCOLARE N.82/2000 MINISTERO DEL LAVORO

Successivamente il Ministero ha altresì chiarito che le procedure da seguire per la realizzazione dei distacchi al suddetto titolo riguardano anche i lavoratori stranieri, dipendenti di società estere con nazionalità extracomunitaria, distaccati presso aziende sul territorio italiano per controllare o verificare presso le stesse lo svolgimento di lavori oppure di una o più fasi realizzative di contratti di appalto aventi ad oggetto la esecuzione all'estero delle opere o dei servizi (v. ML circ. n. 78/2001).

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AUTORIZZAZIONE EX ART.27DEROGA

1-bis. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera i) del comma 1 siano dipendenti regolarmente retribuiti dai datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, il nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione, da parte del committente, del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarità della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro. La comunicazione è presentata allo sportello unico della prefettura - ufficio territoriale del Governo, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno (*)

(*) comma inserito dall art.5, comma 1, lettera b) D.L.10/2007

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RIEPILOGO CASI INGRESSO EX ART.27a) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali

in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea;

b) lettori universitari di scambio o di madre lingua; c) professori universitari e ricercatori destinati a svolgere in Italia un incarico

accademico o un'attività retribuita di ricerca presso università, istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia;

d) traduttori e interpreti; e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero da almeno un

anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;

f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato;

g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati;

h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento di attuazione;

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RIEPILOGO CASI INGRESSO EX ART.27i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche,

residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 1655 del codice civile e della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie;

l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero. Sono ricompresi anche i lavoratori stranieri non artisti (ML circ. n. 34/2006).

m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto; rientra in tale categoria anche il personale tecnico di alta professionalità comprovata da specifica attestazione professionale;

n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento; o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o

televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche; p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso

società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91; q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da

organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere; r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia

attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate "alla pari";

r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private.

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AUTORIZZAZIONE EX ART.27ALTRE DEROGHE

1-ter. Il nulla osta al lavoro per gli stranieri indicati al comma 1, lettere a), c) e g), è sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato, previsto dall'articolo 5-bis. La comunicazione è presentata con modalità informatiche allo sportello unico per l'immigrazione della prefettura - ufficio territoriale del Governo. Lo sportello unico trasmette la comunicazione al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e, ove nulla osti da parte del questore, la invia, con le medesime modalità informatiche, alla rappresentanza diplomatica o consolare per il rilascio del visto di ingresso. Entro otto giorni dall'ingresso in Italia lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione, unitamente al datore di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno .

1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter si applicano ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui i medesimi datori di lavoro garantiscono la capacità economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria (*)

(*) comma inserito dall art.1, comma 22, lettera r) L. 15.07.1999 n.94.

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AUTORIZZAZIONE EX ART.27ALTRE DEROGHE

Specifica dei casi in cui è possibile sostituire il nulla-osta con una comunicazione da parte del datore di lavoro

a) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea;

b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;

g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati;

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Quale consiglio finale per un contratto d appalto a prova di ispezione ?

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Art. 2112 (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda)

In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.

Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma.

Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento (1).

Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (2).

----------N.B.: Articolo modificato dall'art. 47, comma 3, L. 29 dicembre 1990, n. 428 e, successivamente, così sostituito dall'art. 1, comma 1,

D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18, a decorrere dal 1º luglio 2001. 1) Comma così sostituito dall'art. 32, comma 1, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. (2) Comma aggiunto dall'art. 32, comma 2, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

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EFFETTI = CONTINUAZIONE DEL RAPPORTO SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA

EVENTO CHE NON INCIDE SUL RAPPORTO DI LAVORO

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La nozione di trasferimento di ramo d azienda

Nozione estremamente ampia (comma 5), in cui rientrano

usufrutto e affitto (di ramo) d azienda (comma 5);

provvedimento autoritativo della P.A. (liquidazione);

conferimento in società di un azienda individuale;

cessione contrattuale;

fusione e scissione d azienda;.

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TRASFERIMENTO D AZIENDAdiverso da

CAMBIO D APPALTO

L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, non costituisce trasferimento d'azienda o di

parte d'azienda.(Art.29, comma 3 D.Lgs 276/2003)

In pratica:Mentre nel trasferimento d azienda oggetto del trasferimento tra cedente e

cessionario è l organizzazione aziendale ed i fattori di produzione tra cui il lavoro, nella successione nei contratti di appalto, il committente, al termine di un contratto di appalto con un appaltatore, stipula un nuovo contratto mediante il quale si avvale di un organizzazione imprenditoriale diversa dalla precedente

Spesso i dipendenti del primo appaltatore vengano assunti dal secondo appaltatore. Ma in questo caso opera l esclusione dell applicazione delle tutele di cui all art. 2112 c.c.. (art. 29, comma 3, D.Lgs. 276/2003).

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TRASFERIMENTO D AZIENDA

diverso da

CAMBIO PACCHETTO AZIONARIO

Il trasferimento del pacchetto azionario di maggioranza di una società di capitali non integra gli estremi del trasferimento di azienda ai

sensi dell'art. 2112 c.c., ma comporta solo una modificazione degli assetti azionari interni della persona giuridica, la quale, pertanto,

conserva la sua soggettività esterna e, in particolare, la sua responsabilità nei confronti dei propri dipendenti per le obbligazioni

assunte.

Cass. 18.4.2007, n. 9251

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TRASFERIMENTO D AZIENDA

diverso da

TRASFERIMENTO/CESSIONE DI CONTRATTO

Trasferimento/Cessione contratto (Art.1406 c.c.)- Consenso lavoratore ceduto

Trasferimento azienda (o ramo). (Art.2112 c.c.)- Potere unilaterale del Ddl

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5. Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresìal trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attivitàeconomica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.

IL RAMO D AZIENDA

N.B.: identificata dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento (art. 32 D.Lgs. 276/2003)

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Per ramo d'azienda, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., deve intendersi ogni entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità, il che presuppone una preesistente realtà produttiva autonoma e funzionalmente esistente, e non anche una struttura produttiva creata "ad hoc" in occasione del trasferimento, o come tale identificata dalle parti del negozio traslativo. Ne consegue che non costituisce cessione di azienda il contratto con il quale viene realizzata la cessione di servizi, - nella specie ricondotti ad un generico settore di "Servizi generali" - ove questi non integrino un ramo o parte dell'azienda né una preesistente unità produttiva autonoma e funzionale, e il licenziamento dei relativi lavoratori addetti al settore non può rientrare nell'ambito di una lecita operazione di riduzione dell'azienda. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha qualificato il licenziamento come discriminatorio in quanto diretto ad evitare il reinserimento nell'organizzazione produttiva di un lavoratore che rientrava dalla c.i.g.s.). Cass. 13 ottobre 2009, n. 21697

DEFINIZIONE DI RAMO D AZIENDA

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Trasferimento d azienda

CCNL APPLICABILE AI LAVORATORIREGIME DI SOLIDARIETATRASFERIMENTO POSIZIONI GIURIDICHEAGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE IN CAPO AL CESSIONARIOADEMPIMENTI FISCALI

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L'art. 47, commi 5 e 6 l. n. 428/90, in tema di trasferimento dei lavoratori in caso di crisi aziendale, non è conforme alla direttiva 2001/23/Ce, poiché non assicura ai lavoratori trasferiti le garanzie previste dagli art. 3 e 4 della direttiva citata e non si limita, di conseguenza, ad una modifica delle condizioni di lavoro.

Corte giustizia CE, sez. I, 11 giugno 2009, n. 561

Mantenendo in vigore le disposizioni di cui all'art. 47, commi 5 e 6, l. 29 dicembre 1990 n. 428, in caso di crisi aziendale a norma dell'art. 2, comma 5, lett. c), l. 12 agosto 1977 n. 675, di modo che i diritti riconosciuti ai lavoratori dall'art. 3, n. 3 e 4, nonché dall'art. 4 della direttiva del Consiglio 12 marzo 2001 n. 2001/23/Ce, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in casi di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese e di stabilimenti, non sono garantiti in caso di trasferimento di un'azienda il cui stato di crisi sia stato accertato, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi a essa incombenti in forza di tale direttiva.

e ancora

DEROGHE RISPETTO ALLE PREVISIONI ED ALLE TUTELE DELL ART.2112

I PROBLEMI DI COMPATIBILITA CON L ORDINAMENTO COMUNITARIO

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DEROGHE RISPETTO ALLE PREVISIONI ED ALLE TUTELE DELL ART.2112

4-bis. Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende: a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, 5º comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675; b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività (3).5. Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante (4).

(3) e (4)Modifiche apportate dal D.L.135/2009, convertito nella legge 166/2009

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DEROGHE RISPETTO ALLE PREVISIONI ED ALLE TUTELE DELL ART.2112

L art.19 quater, D.L.135 del 25.9.2009 presta esecuzione della citata sentenza Corte di Giustizia (pubblicata su G.U. 25 settembre 2009, n. 223) :

1. Elimina il riferimento alle aziende in crisi di cui al 5° comma dell art.47 Legge 428/902. Introduce la possibilità di accordi collettivi in deroga dell art.2112, c.c. per le aziende in stato di crisi o in amministrazione straordinaria

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DEROGHE RISPETTO ALLE PREVISIONI ED ALLE TUTELE DELL ART.2112

Possibili elementi di deroga:a. Eliminazione del trasferimento della posizione

debitoria al cessionario

b. Modifiche alle condizioni di lavoro finalizzate al

mantenimento dei livelli occupazionali (inquadramenti, orario di lavoro, ecc.).

N.B. non possono essere ricomprese le limitazioni all anzianità di servizio

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I lavoratori eccedenti non passati alle dipendenze dell acquirente, dell affittuario o del subentrante hanno diritto di precedenza nelle sue assunzioni (entro 1 anno dal trasferimento);

Anche se:La violazione del diritto di precedenza (dottrina)

comporterebbe il solo diritto dei lavoratori non assunti al risarcimento dei danni.

Consolazione

DEROGHE RISPETTO ALLE PREVISIONI ED ALLE TUTELE DELL ART.2112

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Trattamento economico e normativo

IN OGNI CASO LA SOSTITUZIONE PUO AVVENIRE SOLO TRA CONTRATTI COLLETTIVI DELLO STESSO LIVELLO

SI APPLICA IL CC (NAZIONALE, TERRITORIALE E AZIENDALE) DEL CEDENTE, FINO ALLA SCADENZA

SI APPLICA IL CC (NAZIONALE, TERRITORIALE E AZIENDALE) DEL CESSIONARIO, ANCHE SE IN PEJUS RISPETTO A QUELLO APPLICATO DAL CEDENTE

NON APPLICA UN CONTRATTO COLLETTIVO

APPLICA GIA UN CONTRATTO COLLETTIVO

IL CESSIONARIO

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REGIME DI SOLIDARIETA

Art. 1292 cod. civ.

Nozione della solidarietà.L'obbligazione è in solido quando più debitori [c.c. 1294] sono obbligati

tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno [c.c. 1296] libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione [c.c. 1840, 1854] e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.

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Solidarietà tra cedente e cessionario

Fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente

Entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda

Senza limiti, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore. (art.14 del D.Lgs 472/1997)

Debiti fiscali

NoteTipo di solidarietà Tipo di credito

La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.

Senza limitazioni (art.2504 bis, 1° comma, c.c)Debiti in caso di fusione

Per le imprese di navigazione e pesca la solidarietà è generale e non ha limiti temporali

Senza limitazioni (art.15 DPR 1124/1965), anche se può riguardare solo l anno in corso ed i due precedenti .

Debiti Inail

Nel concetto di scritture contabili non vi rientrano i libri matricola e paga (Cass. N.8179/2001)

Solo se risulta dalle scritture contabili (art. 2560 c.c.)Debiti Inps

Salvo che il lavoratore non abbia liberato il cedente tramite conciliazione ex art.410 o 411 cpc

Senza limitazioni. (Art.2112, comma 2)Retribuzioni lavoratori

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Regime di solidarietà in caso di outsourcing

Art.2112, c.c. 6°comma (*)Nel caso in cui l alienante stipuli con

l acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all art.29, comma 2, del D.Lgs 10.09.2003 n. 276

(*) come modificato dall art.32, comma 2 del d.Lgs 276/2003

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Cedente Cessionario

AppaltatoreAppaltante

Obbligo di solidarietà ex art.29, comma 2 D.Lgs 276/2003

Terziarizzazione

Internalizzazione

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Solidarietà tra cedente e cessionario

Può essere eliminata attraverso le procedure ex art.410 e 411 c.p.c.

Vedasi anche possibile evoluzione normativa DDL1167/2008 sulle nuove funzioni delle commissioni di certificazione

NO conciliazione monocraticaart.11 D.Lgs 124/2004.

Conciliazione giudiziale ex art.185 cpc ?

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Quando si intende effettuare, ex art. 2112 cod. civ., un trasferimento d'azienda in cui sono occupati più di 15 lavoratori, il cedente e il cessionario devono darne comunicazione per iscritto, almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l'atto, alle rispettive rappresentanze sindacali, costituite, a norma dell'articolo 19 della L. n. 300/1970, nelle unità produttive interessate e ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese oggetto del trasferimento (art. 47, comma 1, L. n. 428/1990).

In assenza delle rappresentanze aziendali in parola, la comunicazione deve essere fatta ai sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale e tale obbligo può essere assolto dal cedente e dal cessionario tramite l'associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato.

L'informazione deve riguardare precisamente: - la data o la data proposta del trasferimento; - i motivi del programmato trasferimento d'azienda; - le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; - le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.

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PROCEDURA SINDACALE PREVENTIVAALMENO 25 GG. PRIMA DEL TDASOLO PER AZIENDE > 15 DIPENDENTIESAME CONGIUNTO

SE SI OMETTE = RISCHIO CONDOTTA ANTISINDACALE (ART.28 LEGGE 300/70)

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Adempimenti amministrativi:Comunicazione entro 5 gg. al CPI (Mod.Vardatori) ad opera del cessionario.Apertura nuova posizione INPS, pur mantenendo l inquadramento, (con attribuzione del codice: 2K) Circ. Inpsn.10/1995Apertura nuova P.A.T. Inail, pur mantenendo l oscillazione Art.25 DM12.12.2000)

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PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Fondo di tesoreria INPSOperazioni straordinarie Trasferimento d azienda

L Inps ha precisato che:- nel caso in cui, a seguito di operazione societaria (es. acquisizione di

ramo d azienda, incorporazione, ecc.) o di cessione di contratto, effettuate da datore di lavoro obbligato al versamento del contributo in esame, si realizzi il passaggio di personale in precedenza alle dipendenze di datore di lavoro non assoggettato allo stesso obbligo, il nuovo datore di lavoro sarà tenuto al versamento del contributo anche per tale personale a partire dal periodo di paga in corso alla data dell acquisizione del dipendente;

- nel caso in cui, sempre a seguito di operazione societaria o cessione di contratto, si realizzi il passaggio presso un datore di lavoro non tenuto al versamento del contributo in esame di personale in precedenza alle dipendenze di datore di lavoro assoggettato allo stesso obbligo, il nuovo datore di lavoro sarà tenuto ad effettuare il versamento del contributo limitatamente a tale personale.

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Agevolazioni contributive in capo al cessionario

Già godute dal cedente

Trasferite al cessionarioper il principio di continuità

Per l assorbimento ex art.2112 del personale

della cedente.

Fino al 23.06. 2003:concesse (Circ. Inps 122/1999)

Dal 24.06.2003: negate (Circ. Inps n.109/2003)

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Trasferimento d azienda aspetti fiscali

Come chiarito dal Ministero delle finanze con ris. n. 5/1434/1994, nel caso di successione nella gestione aziendale sussumibile nella fattispecie del trasferimento d'azienda di cui all'art. 2112, cod. civ., tutti gli adempimenti fiscali di cui era destinatario il precedente titolare passano in capo al nuovo (cessionario).

Quest'ultimo, conseguentemente, dovrà provvedere: ad effettuare il conguaglio di fine anno; a rilasciare la certificazione unica ai dipendenti (CUD) a presentare la dichiarazione modello 770, specificando i versamenti effettuati dal precedente titolare dell'azienda per le ritenute alla fonte operate nel rispettivo periodo di gestione;

il nuovo titolare dovrà altresì compilare i quadri del citato modello 770 relativamente agli emolumenti corrisposti dal precedente datore di lavoro ai dipendenti in forza dal 1º gennaio dell'anno cui si riferisce la dichiarazione fino alla data del trasferimento del personale.

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Esternalizzazione temporanea

Affitto d azienda (art. 2112, comma 5, c.c.)riguarda tutti i fattori della produzione(azienda: art. 2555 c.c.);può essere a tempo indeterminato o determinato;si applica l art. 2112 c.c. (trasferimento d azienda).

Distacco dei lavoratori (art. 30 D.Lgs. 276/2003)riguarda i soli lavoratori;può essere solo a tempo determinato;non si applica l art. 2112 c.c. (trasferimento d azienda).

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Art. 30. Distacco 1. L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro,

per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamenteuno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.

2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore.

3. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore é adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.

DISTACCOArt. 30 D.Lgs. 276/2003

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4. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (distacco alternativo al licenziamento collettivo).

4-bis. Quando il distacco avvenga in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell articolo 27, comma 2. (D.Lgs 251/2004)

DISTACCOArt. 30 D.Lgs. 276/2003

continua

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MLPS - Circolare n. 28/2005L. 236/1993, art. 8, comma 3.

Il distacco di lavoratori può essere utilizzato per evitare:

La CIGS straordinaria;I licenziamenti collettivi.

Deve essere sancito da ACCORDI SINDACALI(controllo sindacale).

Evitare le procedure di mobilità è un interesse giuridico del distaccante idoneoad integrare un distacco legittimo: interessea preservare l azienda (risorse umane).

Il distaccante può ottenere il rimborso delcosto del lavoro dal distaccatario.