Convegno 26 novembre 2015: "Strumenti per reagire alla crisi e rilanciare le aziende"

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Consulenza per Sviluppo Mercati Asiatici DOTT.GABRIELLI MICHELE (Hong Kong) Legale AVV.ALBANESE MARIANO AVV.ANTONACCI PIO Finanza d’azienda DOTT.TADDEI SIMONE DOTT.RIGON MANUELE Controllo di gestione DOTT.COCO BENEDETTO DOTT.SICURI ALESSANDRO Consulenza del Lavoro DOTT.FINI MATTEO DOTT.PESSINA ANDREA Consulente Esterno Contenzioso Banche – Equitalia WALLY BONVICINI (Federitalia) DOTT.GABRIELLI MARCO ANTONIO Consulente aziendale – coordinatore del Team AZIENDE COLLEGATE: - GESTIO SRL – Controllo di gestione avanzato - CONSULENTI VARI Marketing/Web Marketing

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Consulenza per SviluppoMercati Asiatici

DOTT.GABRIELLI MICHELE

(Hong Kong)

Legale

AVV.ALBANESE MARIANO

AVV.ANTONACCI PIO

Finanza d’azienda

DOTT.TADDEI SIMONE

DOTT.RIGON MANUELE

Controllo di gestione

DOTT.COCO BENEDETTODOTT.SICURI ALESSANDROConsulenza

del Lavoro

DOTT.FINI MATTEODOTT.PESSINA

ANDREA

Consulente Esterno Contenzioso

Banche – EquitaliaWALLY BONVICINI

(Federitalia)

DOTT.GABRIELLI MARCO ANTONIOConsulente aziendale – coordinatore del Team

AZIENDE COLLEGATE:- GESTIO SRL – Controllo di gestione avanzato

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PRESENTA:

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LA RIORGANIZZAZIONE DELLE AZIENDE IN CRISI: ASPETTI OPERATIVI

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RISTRUTTURAZIONE DALLA CRISI AL RILANCIO: ECCO COME

La ristrutturazione di aziende ha di norma origine da una temporanea crisi aziendale causata da differenti patologie quali: la contrazione del fatturato, le perdite economiche, le perdite di valore del capitale, gli squilibri patrimoniali, il sovra indebitamento e le insolvenze.

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Queste criticità, se vengono affrontate tempestivamente con appropriate azioni di ristrutturazione, si trasformano in reali opportunità di rilancio e, successivamente, anche di sviluppo.

Ristrutturare significa quindi revisionare l’azienda sotto ogni profilo per conseguire un equilibrio economico, finanziario e patrimoniale attraverso la riduzione dei costi, il consolidamento e la ripianificazione del debito e l’eventuale dismissione delle attività non strategiche.

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Il team di professionisti, a volte coordinato da un C.R.O. (responsabile del coordinamento dei vari professionisti che si occupano del ‘turnaround’ ), si occupa di

a) Sviluppare e mettere a punto un Piano di Ristrutturazione aziendale.

b) Individuare e implementare azioni di rilancio per il risanamento dell’azienda.

c) Negoziare con gli Istituti di Credito, e con tutto il ceto Creditorio, per portare avanti tutte le modalità più consone per l’attuazione del Piano.

d) Ristrutturazione e rilancio dell’attività, con consulenza legale, gestionale, amministrativa, finanziaria e con consulenza di marketing, web Marketing ecc.

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I CRITERI ORIENTATIVI NELLA SCELTA DI RISANAMENTO DELLA AZIENDA IN CRISI

Le principali linee guida per la scelta degli strumenti di risanamento, ai fini della formazione del Piano e della sua esecuzione, devono seguire le seguenti caratteristiche:• Tempestività ed adeguatezza

dell’intervento finanziario.• Riservatezza: più si tiene riservata la

situazione, più aumentano le possibilità di successo.

 

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• Consenso dei creditori, non così facile da ottenere; sarà necessario condividere il piano.

• Adeguata “ protezione” degli atti che si compiono.

Flessibilità dello strumento.

Una “ graduatoria” fra gli strumenti di risanamento:Art. 67 , piano attestato di risanamento, è lo strumento più tempestivo, ma il meno cautelativo poiché non vi è il vaglio del Tribunale. Così non vi sarà la possibilità della prededuzione dei finanziamenti.

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Art. 182 bis, accordo di ristrutturazione del debito, è caratterizzato da un sistema di pagamento dei creditori rigido, in quanto il pagamento dei creditori “non aderenti” deve essere effettuato nei centoventi giorni. Ha una buona riservatezza.

Concordato preventivo, agevola la formulazione del consenso, ma non è né tempestivo né riservato. E’ una sorta di “minifallimento”, che ha come limiti una eccessiva burocrazia a livello gestionale e una durata eccessiva del processo. D’altra parte ha il vantaggio di fornire garanzie assolute a concordato omologato.

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Ciò che conta è innanzitutto l’ADEGUATEZZA della manovra di intervento, ovvero la cura che si deve dare al malato, (la manovra industriale e finanziaria), non lo strumento utilizzato.

Per riassumere, le linee guide sono le seguenti:• Art. 67, non può essere usato nelle

procedure liquidatorie; i piani attestati si rivolgono più che altro a sistemazioni e/o accordi finanziari con Banche o altri Istituti Finanziari.

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• Art 182 bis, è più utilizzato nei casi di necessità di nuova finanza, in casi di pesante contenzioso legale, azione esecutive, transazioni fiscali.

• Concordato preventivo, si presta di più nei casi di elevata frammentazione dei debiti, in particolare nei casi si sistemazioni liquidatorie. (Come nel 182 bis è consentita la transazione fiscale).

E’ comunque ancora possibile oggi una sistemazione stragiudiziale, in genere nei casi in cui i debiti e il numero dei creditori è modesto. Ha il vantaggio di avere un costo modesto rispetto agli altri strumenti.

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I PASSAGGI CRITICI (MILESTONES) DI UN PROCESSO NEGOZIALE DI

RISTRUTTURAZIONE FINANZIARIA

I passaggi critici di un processo negoziale di ristrutturazione finanziaria sono i seguenti:

a) Accordo di moratoria e stakeholders finanziari;b) Nomina e attività dell’Advisor;c) Gestione del tavolo delle trattative e proposta per la convenzione dei Creditori;d) Accordo finale.

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A)  Accordo di moratoria e stakeholders finanziari

Consiste in un accordo tra l’azienda e gli stakeholder finanziari in base al quale questi ultimi si impegnano a non eseguire azioni legale di altra natura nei confronti dell’azienda.

In pratica gli stakeholder si vincolano a non perseguire legalmente il rimborso del prestito alle scadenze contrattuali né a escutere le garanzie reali di cui dispongono; di norma invece mantengono il diritto di trasferire e/o commercializzare il loro diritto di credito .

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Solitamente le altre contropartite cui l’azienda deve acconsentire sono:1) Comunicare e condividere con gli stakeholder le informazioni sull’azienda in via continuativa;2) Presentare il piano industriale e il programma di turnaround entro scadenze stabilite;3) Nominare proprio advisor che assistano l’azienda nel realizzare gli obiettivi dell’accordo di moratoria;4) Nominare i revisori/commercialisti incaricati di verificare criticamente il Piano industriale per conto degli stakeholder;5) Riconoscere agli stakeholder qualche ulteriore diritto in caso di mancato rispetto dell’accordo in questione.

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L’amministratore delegato può utilizzare due argomentazioni:1) La disposizione di un maggior tempo va a beneficio di tutti i soggetti coinvolti, sia dell’azienda che ha il tempo di coinvolgere l’opportuno advisor e di predisporre al meglio il piano industriale, che degli stakeholder che sono messi in grado di assumere una decisione meditata sulle opzioni disponibili.2) L’accordo di standstill può esser fatto per un periodo breve (es. 6 mesi) e successivamente rinnovato per un periodo più lungo se si manifestano concreti progressi nel turnaround.

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B) Nomina e attività degli advisorCiascuna delle principali classi di stakeholder ingaggia solitamente i propri advisor. Ciascuno di questi assume di volta in volta un ruolo preminente in relazione alla specifica fase.L’azienda deve richiedere una corrispondente assistenza sia per le implicazioni legali che di qualsiasi iniziativa che il management richiede, sia per la scarsa dimestichezza del management stesso con le materie in discussione. Se non si prendono immediati provvedimenti di prevenzione, l’azienda può subire conseguenze veramente pesanti.L’azienda deve comunque avere voce in capitolo nella scelta e nell’organizzazione degli advisor.

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Pertanto emerge il ruolo essenziale di una figura quale il CRO ( chief restructuring officer ) o similare che, avendo familiarità con le problematiche e con le persone che rappresentano stakeholder e advisor , ne coordini le attività e assuma nei loro confronti iniziative di informazione e di avanzamento dei lavoro comuni e coerenti, anche nell’ottica di contenere i costi.L’assistenza all’azienda da parte di una Banca d’affari o di una boutique finanziaria specializzata in turnaround è necessaria nel caso operazioni complesse, anche di accesso ai mercati borsistici.

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C) Gestione del Tavolo delle trattative e attività per l’accordo di partecipazione.

I passaggi consigliati sono:

1) Emettere e aggiornare periodicamente un programma di avanzamento che definisca le scadenze essenziali alle quali ciascuna parte in causa dovrà aderire per fare proseguire il processo di ristrutturazione.

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2) Presentare a tutte le parti coinvolte una bozza di convenzione o Accordo di partecipazione che definisce per l’azienda e per ciascun stakeholder che cosa riceve e a che cosa rinuncia ,quantificando appunto il tipo di partecipazione di ciascuna parte nei suoi risvolti economici patrimoniali .

3) Infine, quando l’accodo è stato raggiunto, subentra la stesura di tutti i documenti legali da parte dei rispettivi avvocati.

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Per concludere, è molto probabile che qualunque accordo di ristrutturazione finanziaria, costituendo la base per un recupero dell’azienda attraverso il turnaround, risulti la soluzione più conveniente in termini di perdite subite da ciascun stakeholder rispetto ad altre situazioni che avrebbero portato all’insolvenza, in particolare procedendo alla liquidazione dell’azienda. Di questo deve essere ben consapevole ciascuna parte in causa anche se si alzerà dal tavolo delle trattative convinta di avere concesso più di quanto avrebbe dovuto per favorire un accordo.

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UN PIÙ CONVENIENTE STRUMENTO PER L’UTILIZZO DELLA “TRANSAZIONE

FISCALE”: L’ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI, AI

SENSI DELL’ART.182 BIS L.F.

L’accordo di ristrutturazione si differenzia dal concordato preventivo per il fatto che il debitore ha la possibilità di scegliere con chi e con quale modalità accordarsi, potendo lo stesso concordare liberamente con ciascun creditore un diverso trattamento. La negoziazione con i creditori può essere gestita autonomamente con ciascuno di essi.

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Così il procedimento previsto dall’art. 182 bis si sviluppa attraverso due fasi:

1) fase stragiudiziale : si stipulano gli accordi fra debitore e creditori, in modo da soddisfare almeno il 60 per cento delle passività, tenendo presente che tutti i creditori rimanenti che non partecipano all’accordo devono essere integralmente soddisfatti;

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2) fase giudiziale : l’accordo con i creditori, per divenire produttivo di effetti legale, deve essere omologato dal tribunale. La transazione fiscale è stata estesa anche alla fattispecie degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’art.182 bis L.F. dal 1 gennaio 2008. Lo scopo della T.F. e’ quello di consentire all’impresa debitrice:

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1) il consolidamento certo dei debiti di natura fiscale , ovvero la quantificazione certa dei detti debiti.

2) la possibilità di dilazionare e/o soddisfare in misura parziale i debiti fiscali. I tributi oggetto della transazione fiscali: Per espressa previsione normativa la possibilità di concordare con l’erario una riduzione delle imposte e delle sanzioni è circoscritta solo ad alcuni tributi: sono esclusi dalla transazione fiscalewww.salvazienda.com

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a) tributi costituenti risorse proprie dell’unione europea

b) tributi locali non amministrati dalle Agenzie fiscali, quali ICI TARSU TOSA COSAP e imposte sulla pubblicità.

c) Quanto all’iva è consentita solo la dilazione del pagamento.

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d) Per quando riguarda le ritenute alla fonte, in qualità di sostituto d’imposta e non versate all’Erario, sono state equiparate al trattamento previsto per l’iva. Si possono invece ritenere transigibili: IRPEF, IRES, con relative addizionali e imposte sostitutive, IRAP, imposta di registro, imposta ipotecaria e catastale, imposta di bollo, imposta sulle successioni e sulle donazioni, imposta sugli intrattenimenti, tasse automobilistiche, tasse sui contratti di borsa, canoni di abbonamento alla televisione, imposte demaniali, dazi di importazione e di esportazione. La proposta transattiva riguarda tutti i crediti tributari, sia quelli ancora non iscritti a ruolo, che quelli già iscritti.

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La circolare Ag. Entrate 40/E del 18 aprile 2008 ha fatto propria la tesi che gli accessori al tributo (sanzioni, indennità di mora e interessi) li riconduce nell’ambito di applicazione della transazione. La peculiarità della transazione fiscale è che prevede un uguale trattamento del creditore Fisco rispetto agli altri creditori di rango uguale coinvolti nella procedura dell’art. 182 bis (o del concordato).

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Pertanto occorre mantenere la parità di trattamento rispetto agli altri creditori, in quanto la detta procedura dispone che per i crediti tributari assistiti da privilegio le condizioni di ristrutturazione (percentuale, scadenze e garanzie) non possono essere inferiori a quelle offerte ai creditori che hanno un privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle Agenzie Fiscali. Mentre se il credito tributario ha natura chirografaria il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari.

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