CONTROLLI EDILIZI L’oggetto del controllo...

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CONTROLLI EDILIZI L’oggetto del controllo edilizio La regola è che tutti gli interventi di carattere urbanistico-edilizio sono assoggettabili a controllo: l’intervento di controllo, infatti, mira proprio ad accertare che lo stato di fatto, cioè i lavori in concreto realizzati, corrisponda esattamente allo stato di diritto imposto dalle leggi e dagli strumenti urbanistici. La vigilanza sull’attività edilizia: le competenze e le responsabilità del dirigente/responsabile del competente ufficio comunale La vigilanza sull’attività edilizia è esercitata dal dirigente/responsabile dell’ufficio comunale ( art. 27, comma 1, T.U.1), che, tramite la Polizia Municipale/Locale e gli uffici tecnici, controlla le costruzioni che si eseguono nel territorio del Comune, per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi. Rimane fermo il – parallelo – potere/dovere di controllo degli illeciti penali da parte di tutti gli organi di polizia giudiziaria. L’avvio dell’attività di vigilanza edilizia: su impulso e di iniziativa Assodato che il numero delle segnalazioni di terzi, che il Comune è tenuto a verificare, è molto consistente, per il dirigente/responsabile dell’ufficio (ma anche per gli altri uffici comunali competenti: tipicamente Polizia Municipale/Locale ed Uffici Tecnici) è da considerare un vero e proprio obbligo (art. 27, comma 3, T.U.) procedere d’ufficio, di routine, al controllo del territorio, indipendentemente da qualsivoglia segnalazione (che va comunque debitamente verificata, anche se anonima). L’attività di accertamento di reati edilizî: le competenze dei pubblici ufficiali, della Polizia Giudiziaria e dell’Autorità Giudiziaria L’accertamento di reati edilizî spetta a tutti gli agenti/ufficiali di Polizia Giudiziaria, sia a competenza generale, sia a c.d. competenza limitata (ovviamente se la materia sia tra quelle in essa rientrante), quali gli operatori della Polizia Municipale/Locale (che agiscono, in tal caso, ai sensi sia del comma 3 sia del comma 4, art. 27, T.U.): tutti gerarchicamente e funzionalmente subordinati soltanto al Pubblico Ministero (art. 56, comma 1, lett. c), c.p.p.). L’esito dell’attività di controllo: gli obblighi di comunicazione Dopo il controllo in cantiere potrà essersi riscontrata: 1) la completa regolarità dei lavori, oppure la sussistenza di 2) illecito soltanto amministrativo, o di 3) illecito penale in concorso con illecito amministrativo (le infrazioni amministrative e quelle penali rimangono su piani diversi e distinti e seguono, autonomamente e senza interferenze, la loro strada: la applicazione di una sanzione amministrativa da parte del Comune, non incide sulla rilevanza penale della costruzione abusiva). Quando si verifichi concorso tra illeciti amministrativi ed illeciti penali, alla irrogazione delle sanzioni amministrative procederà lo stesso dirigente/responsabile comunale, mentre le valutazioni in ordine alla sussistenza degli illeciti penali sono demandate esclusivamente all’Autorità Giudiziaria, e perciò in prima battuta al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, destinatario della informativa di reato. Quando sia riscontrato un illecito con conseguenze soltanto amministrative, la comunicazione degli addetti alla vigilanza è obbligatoria soltanto all’indirizzo del dirigente; quando invece sia accertato un abuso edilizio di natura penale, essi dovranno informarne, oltre a detto dirigente, che dovrà adottare i provvedimenti amministrativi (cautelari e sanzionatorî) di propria competenza, anche, immediatamente (per le vie brevi e poi con rituale comunicazione informativa di reato), il Procuratore della Repubblica (al dirigente/responsabile comunale, naturalmente, saranno inviati soltanto le notizie e gli atti strettamente indispensabili per la applicazione dei provvedimenti amministrativi, e non gli altri atti, non indispensabili a detti fini, che siano coperti da segreto). Il

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CONTROLLI EDILIZI

L’oggetto del controllo edilizio

La regola è che tutti gli interventi di carattere urbanistico-edilizio sono assoggettabili a controllo: l’intervento di controllo, infatti, mira proprio ad accertare che lo stato di fatto, cioè i lavori in concreto realizzati, corrisponda esattamente allo stato di diritto imposto dalle leggi e dagli strumenti urbanistici. La vigilanza sull’attività edilizia: le competenze e le responsabilità del dirigente/responsabile del competente ufficio comunale La vigilanza sull’attività edilizia è esercitata dal dirigente/responsabile dell’ufficio comunale (art. 27, comma 1, T.U.1), che, tramite la Polizia Municipale/Locale e gli uffici tecnici, controlla le costruzioni che si eseguono nel territorio del Comune, per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi. Rimane fermo il – parallelo – potere/dovere di controllo degli illeciti penali da parte di tutti gli organi di polizia giudiziaria. L’avvio dell’attività di vigilanza edilizia: su impulso e di iniziativa Assodato che il numero delle segnalazioni di terzi, che il Comune è tenuto a verificare, è molto consistente, per il dirigente/responsabile dell’ufficio (ma anche per gli altri uffici comunali competenti: tipicamente Polizia Municipale/Locale ed Uffici Tecnici) è da considerare un vero e proprio obbligo (art. 27, comma 3, T.U.) procedere d’ufficio, di routine, al controllo del territorio, indipendentemente da qualsivoglia segnalazione (che va comunque debitamente verificata, anche se anonima). L’attività di accertamento di reati edilizî: le competenze dei pubblici ufficiali, della Polizia Giudiziaria e dell’Autorità Giudiziaria L’accertamento di reati edilizî spetta a tutti gli agenti/ufficiali di Polizia Giudiziaria, sia a competenza generale, sia a c.d. competenza limitata (ovviamente se la materia sia tra quelle in essa rientrante), quali gli operatori della Polizia Municipale/Locale (che agiscono, in tal caso, ai sensi sia del comma 3 sia del comma 4, art. 27, T.U.): tutti gerarchicamente e funzionalmente subordinati soltanto al Pubblico Ministero (art. 56, comma 1, lett. c), c.p.p.). L’esito dell’attività di controllo: gli obblighi di comunicazione Dopo il controllo in cantiere potrà essersi riscontrata: 1) la completa regolarità dei lavori, oppure la sussistenza di 2) illecito soltanto amministrativo, o di 3) illecito penale in concorso con illecito amministrativo (le infrazioni amministrative e quelle penali rimangono su piani diversi e distinti e seguono, autonomamente e senza interferenze, la loro strada: la applicazione di una sanzione amministrativa da parte del Comune, non incide sulla rilevanza penale della costruzione abusiva). Quando si verifichi concorso tra illeciti amministrativi ed illeciti penali, alla irrogazione delle sanzioni amministrative procederà lo stesso dirigente/responsabile comunale, mentre le valutazioni in ordine alla sussistenza degli illeciti penali sono demandate esclusivamente all’Autorità Giudiziaria, e perciò in prima battuta al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, destinatario della informativa di reato. Quando sia riscontrato un illecito con conseguenze soltanto amministrative, la comunicazione degli addetti alla vigilanza è obbligatoria soltanto all’indirizzo del dirigente; quando invece sia accertato un abuso edilizio di natura penale, essi dovranno informarne, oltre a detto dirigente, che dovrà adottare i provvedimenti amministrativi (cautelari e sanzionatorî) di propria competenza, anche, immediatamente (per le vie brevi e poi con rituale comunicazione informativa di reato), il Procuratore della Repubblica (al dirigente/responsabile comunale, naturalmente, saranno inviati soltanto le notizie e gli atti strettamente indispensabili per la applicazione dei provvedimenti amministrativi, e non gli altri atti, non indispensabili a detti fini, che siano coperti da segreto). Il

Procuratore della Repubblica, invece, andrà informato anche della adozione, e degli esiti, dei provvedimenti amministrativi cautelari e di quelli sanzionatorî di tipo demolitorio/ripristinatorio, così come delle procedure di sanatoria. Tale obbligo di denuncia, che è penalmente sanzionato, incombe non soltanto sugli operatori di polizia ma anche su chiunque altro abbia la qualifica di pubblico ufficiale (art. 331, c.p.p.), come ad es. i tecnici comunali (ma anche il dirigente/responsabile dell’ufficio comunale competente) nell’esercizio delle loro funzioni (e perciò, credo, ad es. anche quando ricevano istanza di sanatoria (art. 36, T.U.) per opere eseguite senza permesso di costruire). Altri obblighi di comunicazione Oltre a quelle sopra evidenziate, in alcune ipotesi anche altre Autorità – salvi naturalmente gli obblighi derivanti dall’accertamento di illeciti penali – devono essere portate a conoscenza del rilevato abuso edilizio. In particolare: Presupposto Autorità Violazione della disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica:- • UFFICIO TECNICO della REGIONE (struttura tecnica comunale: art. 21, comma 3, l.r. n. 19/2008) • PROCURATORE della REPUBBLICA Cantiere abusivo, oppure con dipendenti dei quali si ipotizza la non regolare posizione contributiva o assicurativa:-

DIREZIONE PROVINCIALE del LAVORO Eccedenza delle misure prescritte per altezze, distacchi, cubatura o superficie coperta o mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati negli strumenti urbanistici:_

DIPARTIMENTO delle ENTRATE – DIREZIONE REGIONALE delle ENTRATE (ex Intendenza di finanza)

Violazione della normativa relativa alle zone sismiche:- • UFFICIO TECNICO della REGIONE (struttura tecnica comunale: art. 21, comma 3, l.r. n. 19/2008) • PROCURATORE della REPUBBLICA Violazione normativa antinfortunistica:-

ASL Tutti i casi di violazione urbanistico-edilizia dell’art. 27, T.U., quando si tratti di opere di amministrazioni statali (in questo caso l’obbligo è del dirigente/responsabile dell’ufficio) :_ • PRESIDENTE della GIUNTA REGIONALE • MINISTRO delle INFRASTRUTTURE

L’accesso al cantiere: operazioni preliminari A prescindere dalla qualificazione “cartacea” dell’intervento data dall’interessato nelle sue richieste (permesso di costruire), denunce (d.i.a.), comunicazioni (c.i.l. e c.i.l. asseverata) o segnalazioni (scia) all’Amministrazione, rimane fondamentale che cosa, in concreto, è stato realizzato. Còmpito fondamentale degli addetti al controllo è perciò la descrizione fedele, la “fotografia”, dell’esistente, presupposto necessario per la sua corretta qualificazione giuridica. Quando si sia stabilita una programmazione degli interventi (e sempre che ciò non contrasti con gli obblighi ineludibili di intervento tempestivo, soprattutto in caso di segnalazione di reato) è consigliabile giungere in cantiere avendo già acquisito informazioni e documentazione, in massima parte presenti in Comune (ma anche Ufficio del Territorio e Conservatoria dei Registri Immobiliari), che potranno facilitare le operazioni di verifica, ed accelerare la successiva eventuale procedura sanzionatoria penale/amministrativa.

L’accesso al cantiere: in pratica

La nozione di “cantiere” ricavabile dalla legge (art. 27, comma 4, T.U., ed art. 89, d.lgs. n. 81/2008 e suo Allegato X), a mio avviso non autorizza distinzioni tra cantieri né in relazione alle loro dimensioni, né con riguardo alla categoria di lavori che vi si svolgono, né con riferimento alla loro collocazione “fisica”. A mio parere, perciò, la nozione di privata dimora, e la sua tutela costituzionale (art. 14, Costituzione) contro l’accesso indesiderato, non si dovrebbe potere applicare con riferimento ai luoghi in cui si intende accedere per esercitare la, doverosa, vigilanza edilizia. Ad ogni buon conto, se non si convenisse con questa posizione, per evitare spiacevoli conseguenze (art. 615, c.p.) il consiglio non può che essere quello di verificare quale sia l’orientamento in proposito della Procura della Repubblica di riferimento ed uniformarvisi. La prima cosa che comunque gli addetti al controllo dovrebbero incontrare (anche senza accedere all’interno del cantiere) è il cartello di cantiere (art. 27, comma 4, T.U.), ordinariamente previsto dalle disposizioni locali non statali: una volta accertato che il cartello (quando prescritto) sia presente e contenga le indicazioni di quanto richiesto (consiglio di scattare una fotografia), o, al contrario, una volta constatato che esso non sia presente (anche in questo caso consiglio di scattare una fotografia – o più fotografie quando sia necessario), il consiglio pratico (salvi gli obblighi di informativa all’Autorità Giudiziaria per la mancanza del cartello) è di non preoccuparsi troppo (per il momento e salvo detto obbligo di comunicazione) di quale sia la tipologia di lavori indicata nel cartello stesso – per non venirne in alcun modo, anche subliminalmente, “influenzati”, ma di concentrarsi sùbito sulle altre operazioni di verifica (magari semplicemente annotandosi quanto rilevato). Appena eseguite le operazioni sopra descritte relativamente al cartello, si richiederà la documentazione relativa all’intervento, ivi compresa quella prevista da norme “di settore” (es. per opere in zona sismica o in cemento armato). Una volta accertato che la documentazione, se obbligatoria in cantiere, sia esibita, il consiglio pratico (salvi gli obblighi di informativa per la mancanza della stessa all’Autorità Giudiziaria: si veda qui di seguito), annotatasi detta esibizione/non esibizione, è quello di procedere subito al controllo delle opere (per non venire in alcun modo, anche subliminalmente, “influenzati” dalla qualificazione delle opere contenuta nella documentazione esibita): soltanto quando si sia eseguito detto controllo e si sia determinato di che intervento si tratti ed a quale regime, formale e sostanziale sia soggetto, si procederà a verificare se lo stato di fatto, e di diritto, accertato in concreto sia conforme alla documentazione esibita, traendone le eventuali conseguenze sul piano sanzionatorio.

L’inquadramento giuridico degli interventi edilizî: lo scopo L’“inquadramento” è il cuore della attività di controllo edilizio e consiste nell’individuare in quale delle categorie elencate dagli artt. 3, 6 e 10, lett. c), T.U., rientri in concreto l’intervento per il quale si è svolto l’accertamento in cantiere, per poi potere identificare il regime sostanziale a cui esso è soggetto: è senza dubbio l’aspetto più complesso e delicato del controllo edilizio – per il quale ci si potrà peraltro avvalere di adeguato supporto specialistico (es. ausiliari di polizia giudiziaria).

Il ruolo dei tecnici comunali: distinzione dei ruoli e coordinamento La legge (art. 27, comma 1, T.U.) – salvi naturalmente gli obblighi della polizia giudiziaria (art. 27, cit., comma 4),e perciò anche della Polizia Municipale/Locale in tale veste, in caso di illecito penale – assegna il potere di vigilanza edilizia al dirigente/responsabile comunale, che lo esercita direttamente e per il tramite dei competenti uffici del Comune stesso (art. 27, comma 3, T.U.), con riferimento, evidentemente, all’Ufficio Tecnico (quale che ne sia la denominazione in ogni singola realtà) ed agli operatori di Polizia Municipale/Locale (che mantengono però comunque intatte tutte le attribuzioni e le prerogative connesse alla loro qualifica di agenti/ufficiali di Polizia Giudiziaria).

Quanto ai componenti dell’Ufficio Tecnico, è scontato che essi siano depositarî, in materia, delle competenze più marcatamente specialistiche e perciò è evidente che il ruolo dei tecnici comunali è realisticamente difficilmente sostituibile per un corretto controllo del territorio (senza dire che il còmpito di vigilanza rientra a pieno titolo tra i loro, inderogabili, obblighi istituzionali). È perciò scontato consigliare sempre, ove possibile, e comunque ferma rimanendo la distinzione di ruoli ed attribuzioni/obblighi, un controllo – anche in cantiere – congiunto (a seguito di accordi informali o di nomina dei tecnici stessi ad ausiliarî di polizia giudiziaria) tra personale di Polizia Municipale/Locale e tecnici comunali: proprio dalla distinzione di ruoli ed attribuzioni/obblighi sopra detta, peraltro, consegue che le conclusioni del tecnico comunale, ancorché autorevoli e qualificate, non sono peraltro vincolanti per la Polizia Giudiziaria – e perciò nemmeno per la Polizia Municipale/Locale (e tanto meno per l’Autorità Giudiziaria), che può perciò discostarsene, sottoponendo in tal caso al Pubblico Ministero, oltre alle allegazioni del tecnico comunale, le proprie divergenti valutazioni.

La nomina di ausiliario di Polizia Giudiziaria Quando l’operatore di Polizia Giudiziaria ritenga di doversi avvalere di specifiche competenze da lui non possedute, può/deve ricorrere all’aiuto di persone che le abbiano, nominando ausiliario di Polizia Giudiziaria un tecnico del settore (che non può rifiutare la propria opera senza giustificato motivo), ricordando che i tecnici comunali hanno tutte le caratteristiche richieste e possono sicuramente essere scelti per la nomina, anche ove non iscritti ad Albi professionali (arg. art. 67, comma 3, att. c.p.p.) (naturalmente ciò vale soltanto per chi ritenga che i componenti dell’Ufficio tecnico non abbiamo la qualifica di agenti/ufficiali di Polizia Giudiziaria). Ovviamente, alla nomina di ausiliario si potrà ricorrere anche in altri casi: es. per la ripresa fotografica o video, per l’accesso forzoso al cantiere, per la analisi della contabilità dei lavori …). Le conclusioni dell’ausiliario, ancorché autorevoli e qualificate, non sono peraltro vincolanti per la Polizia Giudiziaria (e tanto meno per l’Autorità Giudiziaria), che può discostarsene, sottoponendo in tal caso al Pubblico Ministero, oltre alle allegazioni dell’ausiliario, le proprie divergenti valutazioni.

L’inquadramento giuridico degli interventi edilizî: i principî generali La qualificazione dell’intervento operata nei confronti dell’Amministrazione da chi deve risponderne (e sempre che ve sia una: è ovvio che per gli interventi integralmente abusivi agli atti non ci sarà alcunchè), perde ogni rilevanza di fronte ad un accertamento dello stato di fatto che conduca ad un diverso inquadramento dei lavori. In altre parole: ciò che fa stato è ciò che, di fatto, risulta eseguito, come qualificato dall’Autorità competente. In sintesi, come detto sopra • ci si concentri principalmente sull’accertamento dello stato di fatto e sulla sua più accurata e dettagliata descrizione (in caso di indizî di reato, si ricorrerà alla procedura di verbalizzazione degli accertamenti urgenti sui luoghi (art. 354, c.p.p.); • si riservi l’esame analitico della regolarità, anche formale, della documentazione (salvi gli obblighi di informativa di reato sopra detti) ad un momento successivo, quando, cioè, si sia in grado – magari a seguito della attività di ausiliarî di Polizia Giudiziaria – di stabilire a quale categoria di intervento ci si trovi di fronte ed a quale regime, formale e sostanziale , esso sia assoggettato, traendone le conseguenze sul versante sanzionatorio. E si abbia sempre ben chiaro il principio di continenza e di interpretazione complessiva dell’intervento: interventi in sé astrattamente qualificabili tra quelli “liberi” o soggetti a semplice comunicazione, a d.i.a. o a “scia”, possono inserirsi nell’ámbito di interventi più complessi, soggetti invece al regime sostanziale di “permesso”/super-d.i.a.. Si dovrà allora sempre operare un controllo organico ed unitario dell’intervento, con attenzione ai suoi effetti/risultati finali e concreti, applicando poi le norme relative all’intervento così come complessivamente qualificato, e non quelle relative a “porzioni” dell’intervento stesso. L’inquadramento giuridico degli interventi edilizî: la “fotografia” dello stato di fatto accertato

Il cuore della attività di vigilanza edilizia è l’inquadramento giuridico degli interventi edilizî, possibile soltanto dopo che si sia proceduto con la massima attenzione al sopralluogo in cantiere. Alla irrogazione delle sanzioni, penali e/o amministrative (così come alla adozione dei rispettivi provvedimenti cautelari), però, provvedono soggetti che, di fatto, normalmente non procedono, né partecipano, al controllo in cantiere: di qui la necessità inderogabile per gli addetti alla vigilanza di fornire al Procuratore della Repubblica e/o al dirigente/responsabile del competente ufficio comunale (ma anche, in casi particolari, ad altre Autorità), il quadro il più chiaro possibile dello stato di fatto accertato. Salvi naturalmente gli atti “descrittivi” di accertamento previsti dalla procedura penale ed amministrativa, strumento fondamentale è la ripresa fotografica (o video), che costituisce anche, in ipotesi di reato, atto di accertamento urgente sullo stato dei luoghi e sulle cose (art. 354, c.p.p.), e come tale tendenzialmente irripetibile destinato ad entrare in dibattimento (art. 431, c.p.p.), e comunque acquisibile ai sensi dell’art. 234, comma 1, c.p.p.. Nella evidente impossibilità di dare istruzioni dettagliate valevoli in ogni caso, ciò che, comunque, se tenuto ben presente, condurrà nella giusta direzione è l’obiettivo, eminentemente pratico, che deve essere conseguito: consentire al Pubblico Ministero/dirigente comunale di rendersi perfettamente conto, senza spostarsi dal proprio tavolo di lavoro, di ciò che è stato rilevato in cantiere, senza però aggravarne il compito con materiale ripetitivo. Al proposito, sarà assolutamente imprescindibile: 1) una confezione accurata del fascicolo fotografico (timbrato e sottoscritto in ogni pagina e, fronte e retro, nelle giunzioni tra pagine); 2) la precisione nelle didascalie che dovranno sempre accompagnare ogni fotografia; 3) il richiamo ad una pianta dell’immobile (si potranno utilizzare anche fotocopie di quelle di progetto eventualmente rinvenute in cantiere o presso gli uffici comunali), dove evidenziare con precisione gli angoli di ripresa. La realizzazione di piante, prospetti e sezioni in scala ed opportunamente quotati potrà essere affidata – come del resto la realizzazione del reportage fotografico, anche con nomina ad ausiliario di Polizia Giudiziaria, ma anche, ove del caso, di ausiliario ai sensi dell’art. 13, l. n. 689/1981.

Le procedure sanzionatorie: cenni

Premessa: il passaggio alla procedura penale. Nel momento in cui si inizia il controllo in cantiere, è possibile che non si abbia motivo di sospettare un abuso di natura penale, di modo che apparirebbe non giustificato – né d’altro canto necessario, il compimento di attività di Polizia Giudiziaria. Non appena, però, si abbiano indizî per sospettare di trovarsi in presenza di una violazione edilizia con conseguenze penali, bisognerà fare riferimento alla procedura penale (art. 220, att. c.p.p.), con le forme e le garanzie difensive che le sono proprie, ed assumendo immediatamente come diretto riferimento, anche gerarchico, il Procuratore della Repubblica.

La procedura amministrativa: in generale Le sanzioni amministrative possono essere pecuniarie e non (pagamento di una somma di denaro; demolizione/acquisizione gratuita al patrimonio dell’amministrazione competente; ripristino). Oltre, ed anzi prima, della applicazione delle sanzioni, peraltro, è possibile anche la assunzione di misure cautelari (ordinanza di sospensione immediata dei lavori). Per quanto qui di stretto interesse, la adozione dei provvedimenti amministrativi, cautelari e sanzionatorî definitivi – provvedimenti che in effetti rivestono una importanza fondamentale in materia di contrasto all’abusivismo edilizio (si pensi ad es. alla sanzione amministrativa della acquisizione gratuita/demolizione) spetta al dirigente/responsabile del competente ufficio comunale (artt. 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, T.U.). Il ruolo della Polizia Municipale/Locale è peraltro fondamentale sia in sede propedeutica (segnalando tempestivamente le fattispecie che richiedono l’intervento cautelare/sanzionatorio), sia in fase di controllo – sia della ottemperanza ai provvedimenti cautelari ed a quelli sanzionatorî di tipo demolitorio/ripristinatorio, sia del corretto operato delle strutture comunali.

Quando per la stessa fattispecie è prevista sia una sanzione amministrativa sia una delle sanzioni penali dell’art. 44, T.U., si applicano, sempre, entrambe le sanzioni in concorso (art. 44, comma 1, cit.).

L’ordinanza di immediata sospensione dei lavori È un provvedimento cautelare adottato nell’immediatezza della ricezione della comunicazione di violazione urbanistico-edilizia, di competenza esclusiva del dirigente/responsabile del competente ufficio comunale (e non, neppure sotto altre forme (es. diffida), da altri soggetti, quali gli operatori della Polizia Municipale/Locale). Il provvedimento (salvo che nei casi di demolizione immediata) deve essere adottato se sia constatata la inosservanza delle norme di legge e di regolamento, delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e delle modalità esecutive fissate nei titoli abilitanti ed ha effetto fino all’adozione dei provvedimenti definitivi (art. 27, comma 4, T.U.): la prosecuzione dell’attività dopo l’ordine di sospensione costituisce reato (art. 44, ultima parte, lett. b), T.U.), ed anche per ciò sarebbe opportuna una attività di vigilanza successiva alla adozione dell’ordinanza del dirigente. Non è scontata la applicabilità di queste disposizioni alla “scia” che pare avere un proprio apparato sanzionatorio – che in questo caso potrebbe coincidere, assorbendolo, con quello cautelare (art. 19, comma 3, l. n. 241/1990 ed art. 5, comma 2, lett. c), d.l. n. 70/2011, conv. mod. l. n. 106/2011): poiché la inottemperanza all’ordine di sospensione ha conseguenze penali anche ove emesso in relazione ad interventi non soggetti a permesso di costruire (CP, sez. 3,n. 37320/2007), il consgilio è quello di verificare quale sia l’orientamento in proposito della Procura della Repubblica di riferimento ed uniformarvisi. In caso di lottizzazione abusiva, l’ordinanza di sospensione dei lavori, che peraltro ha carattere e funzione suoi proprî, è disciplinata dall’art. 30, comma 7, T.U.. Il dirigente/responsabile, oltre al potere/dovere di sospensione dei lavori – che per definizione è esercitabile soltanto dopo l’inizio degli stessi, ha anche il potere/dovere, preventivo, di inibire l’inizio stesso dei lavori soggetti a d.i.a./super-d.i.a. (art. 23, comma 1 e 6, T.U.) – a cui è assimilabile il divieto di prosecuzione dell’attività soggetta a “scia” (art. 19, comma 3, l. n. 241/1990 ed art. 5, comma 2, lett. c), d.l. n. 70/2011, conv. mod. l. n. 106/2011) se detta attività sia non ancòra iniziata.

La procedura amministrativa: l’adozione e notificazione dei provvedimenti definitivi Salvo quanto sopra, entro 45 gg. (termine: ordinatorio per la più recente giurisprudenza penale; perentorio, invece, per la dominante giurisprudenza amministrativa, che fa comunque salvo il potere/dovere del dirigente di adottare anche in sèguito i provvedimenti definitivamente repressivi) dall’adozione dell’ordine di sospensione dei lavori, il dirigente/responsabile dell’ufficio adotta e notifica i provvedimenti definitivi (art. 27, comma 3, T.U.): demolizione/rimozione/ripristino e/o sanzioni pecuniarie.

La procedura amministrativa: il potere di sequestro del Sindaco L’art. 27, comma 3, T.U., che impone al dirigente/responsabile del competente ufficio comunale di ordinare l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro 45 gg. dall'ordine di sospensione dei lavori, stabilisce anche che Entro i successivi 15 gg. dalla notifica il dirigente o il responsabile dell’ufficio, su ordinanza del sindaco, può procedere al sequestro del cantiere. È facile prevedere che alla applicazione pratica di questa – a mio parere per molti versi incongrua – disposizione sarà chiamata la Polizia Municipale/Locale: nel caso in cui il sequestro sia relativo a fattispecie di rilievo penale – e magari sia già pendente sequestro penale/preventivo, si informerà immediatamente il Procuratore della Repubblica, anche per coordinare al meglio le operazioni. Le due tipologie di sequestro concorrono.

La procedura amministrativa: l’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi. In generale Il dirigente/responsabile dell’ufficio, a seconda dei casi, potrà trovarsi nelle condizioni di dovere emettere immediatamente l’ordinanza di demolizione, ovvero di poterlo/doverlo fare soltanto in un momento successivo. L’ordine di demolire è atto dovuto. La procedura amministrativa: l’ordinanza non immediata di demolizione. La cd. fiscalizzazione della demolizione Decorsi i termini sopra visti (45 gg. dall’ordinanza di sospensione dei lavori), quando si tratti di accertata esecuzione di interventi senza permesso di costruire/super-d.i.a. (ma anche prima che sia decorso il termine per la formazione del silenzio-assenso ex art. 20, comma 8, T.U.), in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, il dirigente/responsabile dell’ufficio ingiunge la demolizione e il ripristino da eseguirsi: ■ entro 90 gg. (art. 31, comma 2, 3 e 9-bis, T.U.), nei casi appena qui sopra elencati, ovvero ■ entro altro termine da lui discrezionalmente fissato (art. 33, comma 1 e 6-bis, T.U.), in caso di: ● ristrutturazioni edilizie “pesanti” (art. 10, comma 1, lett. c), T.U.); ● interventi in parziale difformità dal permesso di costruire (art. 34. comma 1, 2-bis, ed il nuovo comma 2-ter, T.U.), a meno che, sulla base di motivato accertamento dell’ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi sia tecnicamente impossibile: in questo caso, il dirigente/responsabile dell’ufficio irroga una sanzione (cd. fiscalizzazione: artt. 33, comma 2, e 34, comma 2, T.U.). Il dirigente/responsabile dell’ufficio può anche ordinare il ripristino a cura e spese del responsabile, in caso di interventi di restauro e di risanamento conservativo realizzati in assenza di d.i.a. su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone “A”, previo parere vincolante del Ministero per i beni e le attività culturali, provvedendo però autonomamente se il parere non viene reso entro 60 gg. dalla richiesta (art. 37, comma 3, T.U.). Se demolizione/ripristino avvengono “spontaneamente” prima dell’ordinanza, essa non è più dovuta, salve rimanendo comunque la irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, e le conseguenze penali per il reato già consumato (se il cantiere fosse già stato assoggettato a sequestro penale/preventivo (art. 321 e/o 354, c.p.p.), la demolizione non autorizzata dall’Autorità Giudiziaria comporterebbe il reato di violazione dei sigilli (art. 349, c.p.). La doverosità della demolizione non è esclusa dall’alienazione/locazione a terzi della proprietà dell’immobile abusivo, e l’ordine di demolizione si estende automaticamente anche ad eventuali modifiche effettuate in seguito sull’immobile. Ai sensi dell’art. 19, l. n. 241/1990, per il lavori effettivamente soggetti a “scia” il Comune, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di legge, nel termine di 30 gg. dal ricevimento della “scia” stessa, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione (in ogni caso non inferiore a 30 gg), mantenendo essa comunque il potere di agire in autotutela (artt. 21-quinquies e 21-nonies, l. n. 241, cit.): il limite dei 30 gg. non vale, però, in caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, per le quali rimane ferma l’applicazione delle sanzioni penali di legge (comma 3). Scaduto il termine di 30 gg. per l’adozione dei provvedimenti qui sopra visti, il Comune può intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente (comma 4): la disposizione parrebbe impedire totalmente altri interventi repressivi del Comune, ma riterrei più convincente la posizione – ora di assoluta minoranza – che vede confinato nei detti 30 gg. soltanto l’esercizio del potere di controllo

mirato a bloccare in limine l’attività non conforme alle regole, fermo rimanendo però che, dopo i 30 gg., il diverso potere del Comune di sanzionare l’attività non conforme alle regole e di ordinare il ripristino (in particolare in caso di restauro e risanamento conservativo su immobili vincolati ex art. 37, comma 2, T.U. Edilizia).

La procedura amministrativa: l’ordinanza immediata di demolizione Il dirigente ordina sùbito (senza necessità di ricorrere alla sospensione cautelare) la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi: - per espressa disposizione di legge: direttamente ed immediatamente nei casi dell’art. 27, comma 2, primo periodo, T.U.); - per espressa disposizione di legge: direttamente ma previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa, nei casi dell’art. 27, comma 2, secondo e terzo periodo, T.U.) (per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente rilevante ai sensi degli artt. 13 e 14, d.lgs. n. 42/2004, o su beni di interesse archeologico, o su immobili soggetti a vincolo o di inedificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni della Parte Terza, d.lgs. cit., il Soprintendente, su richiesta della regione, del comune o delle altre autorità preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni dall’accertamento dell’illecito, procede alla demolizione ….); - per la giurisprudenza penale più recente (non ancora consolidata), anche in tutte le ipotesi di contrasto dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e per tutto il corso dell’esecuzione dell’opera abusiva: in pratica la demolizione immediata di ufficio parrebbe non attuabile soltanto dopo l’avvenuto completamento dell’opera. La procedura amministrativa: inosservanza dell’ordine di demolizione, acquisizione al patrimonio del Comune ed obbligatorietà della demolizione in danno del responsabile Se il destinatario non ottempera in termini all’ordine di demolizione/ripristino, dovrà provvedervi l’Amministrazione, naturalmente a spese dell’inadempiente. L’inottemperanza all’ordine di demolizione non è reato: la sanzione è quella della acquisizione gratuita e della successiva demolizione d’ufficio in danno, che è per l’Amministrazione un obbligo inderogabile (se non nei casi previsti dall’art. 31, comma 5, T.U., o dagli artt. 33, comma 2 e 34, comma 2, T.U.), anche ricorrendo, nel caso di impossibilità di affidamento dei lavori, all’ausilio dell’Ufficio Territoriale del Governo (art. 41, T.U.), salvo, in caso di inadempienza (punibile), l'esercizio del potere/dovere sostitutivo della Regione (art. 31, comma 8, T.U.). La demolizione: ◊ non è soggetta a decadenza, nel senso che i relativi termini non iniziano a decorrere fino a che non sia ripristinata la situazione secondo il diritto; ◊ ad essa si dovrà procedere: anche in caso di avvenuta prescrizione del reato edilizio; anche se il reato non sia stato perseguito; anche nel caso di amnistia o indulto; anche se nel frattempo sia stato approvato un nuovo piano urbanistico con il quale l’opera abusiva sarebbe compatibile. Alla demolizione in danno si procederà dopo la acquisizione gratuita al patrimonio dell’Amministrazione di quanto previsto dall’art. 31, cit., comma 3) (è ancòra incerto in giurisprudenza se si tratti del patrimonio indisponibile ovvero di quello disponibile, ma l’art. 6, comma 1, l.r. n. 23/1985 parla espressamente di patrimonio indisponibile). La acquisizione è automatica (art. 31, comma 3, cit.) ed avviene decorso vanamente il termine di 90 gg. Dalla notificazione della ingiunzione a demolire (senza necessità di alcun atto o notifica o trascrizione): l’atto amministrativo di accertamento dell’inottemperanza, necessario per l’immissione in possesso e la trascrizione è meramente dichiarativo, sul presupposto che: a) sia accertata in modo definitivo l’inottemperanza (l’ordine non deve essere (ancòra) sospeso dal Giudice Amministrativo); b) siano individuati esattamente i beni; c) sia scaduta ogni eventuale proroga concessa al destinatario; d) non siano in itinere procedimenti amministrativi; e)

l'inottemperanza sia volontaria, nel senso di almeno colposa, e non impossibile per impedimento assoluto (non è tale però, ad es., la pendenza di sequestro: in questo caso, l’interessato ha l’onere di chiedere apposita autorizzazione alla Autorità Giudiziaria, e soltanto se non fosse concessa si giustificherebbe la inottemperanza all’ordine di demolizione); f) l’area di sedime appartenga al responsabile del’abuso: se appartenga a terzi estranei al reato verrà acquisita soltanto l’opera abusiva. La demolizione spontanea da parte dell’ingiunto dopo la scadenza del termine non soltanto è irrilevante ai fini dell’acquisizione gratuita, ma è anzi illegittima perché riguarda un bene che non gli appartiene più, e priva altresì il Comune della possibilità di utilizzarlo: peraltro, dopo l’avvenuto trasferimento automatico il responsabile dell’abuso che sia ancòra nel possesso materiale del bene può chiedere alla Amministrazione il permesso di eseguire l’ordine di demolizione. In caso di lottizzazione abusiva dispone l’art. 30, comma 8, T.U. cit..

La procedura penale: cenni La vigilanza sull’attività edilizia è esercitata dal dirigente/responsabile dell’ufficio comunale (art. 27, comma 1, T.U.), tramite la Polizia Municipale/Locale e gli uffici tecnici, ma rimane fermo il – parallelo – potere/dovere di controllo degli illeciti penali da parte di tutti gli organi di polizia giudiziaria: la Polizia Municipale/Locale, perciò, agirà nella doppia veste di organo di polizia amministrativa (operante sia su disposizione del dirigente/responsabile (art. 27, comma 1, cit.) sia d’ufficio) e di organo di polizia giudiziaria (e ciò anche di iniziativa, con subordinazione diretta al Pubblico Ministero: art. 56, comma 1, lett. c), c.p.p.). Salvi gli obblighi di comunicazione al dirigente/responsabile del competente ufficio comunale per la sequela della necessaria procedura cautelare/sanzionatoria amministrativa (art. 27, comma 4, T.U.), quando dalla qualificazione giuridica delle opere riscontrate in cantiere (ma anche prima, come ad es. nel caso di mancanza del cartello e/o mancata esibizione del permesso di costruire quando ciò sia prescritto dalle disposizioni locali/dal titolo) emergano indizî di reato (edilizio in senso stretto e/o ad esso connesso), scattano per gli operatori di polizia giudiziaria (art. 220, att. c.p.p.) tutti gli obblighi imposti dalla procedura penale (art. 55, c.p.p.), con subordinazione diretta al Pubblico Ministero (art. 56, comma 1, lett. c), c.p.p.), rammentando che la attività della Polizia Giudiziaria non si esaurisce al momento dell’invio della informativa di reato (art. 348, comma 3, c.p.p.), attività che naturalmente non dovranno essere in contrasto con le direttive del Pubblico Ministero stesso. Si rammenti altresì che oltre ai reati edilizi in senso stretto (art. 44, T.U.), in relazione ai quali sia noto che le lettere a), b) e c), sono in ordine crescente di gravità; si tratta di contravvenzioni è sufficiente, per l’elemento soggettivo, la colpa si tratta di reati formali e di pericolo presunto; il concorso è ammesso il reato è consumato con la esecuzione di lavori abusivi il tentativo non è ammissibile il reato è permanente, e la permanenza cessa con: a) l’ultimazione integrale dei lavori, o b) la totale sospensione dei lavori (volontaria o forzosa) o c) l’intervento di una causa di sanatoria, o d) la condanna di primo grado. un controllo edilizio può evidenziare numerose altre fattispecie di reato che si applicheranno in concorso, tra e loro e con quelle previste dal T.U. cit., quali ad esempio: Violazione dei sigilli (art. 349, c.p.) Violazioni in materia antisismica (art. 95, T.U.) Violazioni in materia di cemento armato (artt. 71-75, T.U.) Violazioni in materia di sicurezza sul lavoro (es. artt. 157-160, d.l.gs. n. 81/2008) Abuso edilizio in zona vincolata (beni culturali) (artt. 169, 170, 172, d.lgs. n. 42/2004) Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale (art. 733, c. p.) Abuso edilizio in zona vincolata (beni paesaggistici) (art. 181, d.lgs. n. 42/2004) Distruzione o deturpamento di bellezze naturali (art. 734, c.p.) Abuso edilizio in zona vincolata (boschi, foreste, terreni montani) (art. 10, l. n. 353/2000) Abuso edilizio in zona vincolata (fiumi, laghi, torrenti) (artt. 374, l. n. 2248/1865, all. F) e 44, lett. c) T.U., cit.)

Esercizio abusivo della professione (art. 348, c.p.) Truffa (art. 640, c.p.) Abuso d’ufficio (art. 323, c.p.) False dichiarazioni/attestazioni/asseverazioni in materia di “scia” (art. 19, comma 6, l. n. 241/1990) False dichiarazioni/attestazioni/asseverazioni in materia di permesso di costruire (art. 20, comma 13, T.U.) Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477, c.p.) Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 480, c.p.) Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481, c.p.) Falsità materiale commessa dal privato (art. 482, c.p.) Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483, c.p.) Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi (art. 434, c.p.) Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina (art. 677, comma 3, c.p.) Rovina di edifici o di altre costruzioni (art. 676, comma 2, c.p.) Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortunî sul lavoro (art. 437, c.p.) Omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari (art. 673, c.p.) Getto pericoloso di cose (art. 674, c.p.) Impiego di lavoratori extracomunitarî irregolari (artt. 22, comma 12 e 24, comma 6, d.lgs. n. 286/1998) Clandestinità (art. 10-bis, d.lgs. n. 286/1998) Impiego di bambini ed adolescenti artt. 3; 4, comma 1; 6, comma 1; 8, comma 7; 6, comma 2; 7, comma 2; 8, comma 1, 4, 5 e 6; 15, comma 1; 17, comma 1 e 2; 18; 19; 20, comma 1; 21; 22; art. 26, comma 1, 2 e 3, d.lgs. n. 345/1999 )

CONTROLLO EDILIZIO

Eseguito alle ore ..:.., del……………. in località .......................................,Via …………………… ....…......................................, n°.........., del Comune di ……………………………………………. ……………………………………da:..................................……....................................................... appartenente al reparto in intestazione

PERSONALE TECNICO DI SUPPORTO

� Non è presente

� È presente il Sig.. .......................................................................................................................

qualifica � Ingegnere � Architetto � Geometra □ dell’Ufficio Tecnico comunale □ libero

professionista, nominato ausiliario di P.G. � Sì � No RIFERIMENTI CATASTALI

Foglio …………….… Mappale ……………………. Particella ……………….sub ……………

ZONA ELEMENTARE ................ (inserirne anche la descrizione da p.r.g.) Prescrizioni: ………….

VINCOLO (indicare anche la legge/il provvedimento istitutivo del vincolo) � Nessuno

� Terreno montano …………..

� Zona “A”

� Fiume

� Area tutelata per legge (beni paesaggistici): d.lgs. n. 42/2001, art. 142, c. 1, lett. a) □ b) □ c)□ d)□ e) □ f) □ g) □ h) □ i) □ l) □ m) □ � Rispetto stradale

� Area/immobile dichiarati di notevole interesse pubblico (beni paesaggistici): d.lgs. n. 42/2001, art. 136, c. 1, lett. a) □ b) □ c) □d) □. � Rispetto aeroportuale …………..

� Area/immobile dichiarati di notevole interesse pubblico con notifica ai sensi del d.lgs. n. 490/1999 …………….. � Rispetto doganale ................

� Bene compreso in elenco compilato ai sensi della l. n. 1497/1939

� Demanio marittimo …………..

� Beni dichiarati di notevole interesse pubblico con notifica ai sensi della l. n. 1497/1939 (Bellezze naturali) …….. � Lago …………..

� Zona di particolare interesse ambientale riconosciuta con provvedimento ai sensi dell’art. 1-ter, d.l. n. 312/1985 (l. n.431/1985 – Galasso) …………………………………………….. � Torrente …………..

� Zona tutelata dal Piano Paesistico Regionale …………………

� Cemento armato ………….. (si veda anche più avanti)

� Zona riconosciuta di interesse archeologico ai sensi dell’art. 82, c.5, d.P.R. n. 616/1977

� Zona sismica ………….. (si veda anche più avanti)

� Zona riconosciuta di interesse archeologico ai sensi del d.lgs. n.490/1999 ……………..

� Suolo di proprietà dello Stato

� Beni culturali oggetto di specifica disposizione di tutela: d.lgs. n.42/2001, art. 11, c. 1, lett. a) □ b) □ c)□ d)□ e) □ f) □ g) □ h) □ i) □ l) □ � Suolo di proprietà di Ente Pubblico: …………….

� Beni culturali d.lgs. n. 42/2001, art. 10, c. 1 e 4, lett. a) □ b) □ c)□ d)□ e) □ f) □ g) □ h) □ i) □ l) □ � Area assoggettata a vincolo di in edificabilità: ………………….

� Beni dichiarati di interesse culturale con provvedimento prot. …………… del ../../….

� Area destinata ad opere, spazî od edilizia pubblica: …………... Bene soggetto a prescrizione di tutela indiretta (art. 45, d.lgs. n. 42/2004) prot. ………….. del

../../…. Rispetto cimiteriale ………………… Unesco Rispetto ferroviario ………….. Idrogeologico ………….. Igiene ………….. Area naturale protetta ………… Rispetto doganale ………….. Uso civico ………… Soprassuolo percorso dal fuoco ………… Bosco ………….. Foresta …………..

CARTELLO È esposto: diciture :...................................................................................................................…… Non è esposto.

Rilievi fotografici Sì No Cartello impiantisti (art. 12, d.m. n. 37/2008)

È esposto: diciture :...................................................................................................................… Non è esposto.

Rilievi fotografici Sì No STATO DEI LAVORI

Non ancora iniziati In corso di esecuzione Ultimati in data …../….../..…. (come desunto da ..........)

COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI Prescritta Sì No Effettuata Sì, in data ../../…. No INIZIO LAVORI: in data …../…../…. (desunta da ..........................................................................)

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI Prescritta Sì No dall’art. 6, d.P.R. n. 380/2001 dall’art. …., l.r. n. …./…. Effettuata Sì, in data ../../…. No

Prescritte autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore No Sì, in particolare ……………………………… Allegate alla comunicazione Sì No Prescritta allegazione di relazione tecnica Sì No dall’art. 6, d.P.R. n. 380/2001 dall’art. …., l.r. n. …./…. Effettuata Sì, in data ../../…. No

EROGAZIONE DI SERVIZI PUBBLICI

In corso. Fornitura di: ……………………………………………., intestata a:……………….. ………………………………, erogata da … (azienda)… causale ……. Funzionario …………..

Non in corso ZONA SISMICA

1 2 3 4 Autorizzazione dell’ufficio tecnico della regione o dell’ufficio del genio civile Sì No Preavviso scritto al sindaco ed all’ufficio tecnico della regione o all’ufficio del genio civile Sì No Ordine sospensione lavori Sì No

OPERE IN CEMENTO ARMATO Sì No

Denuncia inizio lavori Sì No Denuncia fine lavori Sì No Ordine sospensione lavori Sì No

LAVORI IN ECONOMIA No Sì

come desunto da …………………………………………… AGIBILITÀ

□ rilasciata □ richiesta il ../../…. DOCUMENTAZIONE APPROVATA

Concessione(*)/permesso di costruire, Prot. ......................, del ../../…. con allegati senza allegati

in corso di validità decaduta Non presente in cantiere. Presente in cantiere super-d.i.a (art.22, c. 3, T.U. edilizia) Prot ......................……….................., del ../../…. con

allegati senza allegati in corso di validità decaduta Non presente in cantiere. Presente in cantiere Autorizzazione(*), Prot ........................, del ../../…. con allegati senza allegati in corso di validità decaduta Non presente in cantiere. Presente in cantiere d.i.a., Prot ..……….................., del ../../…. con allegati senza allegati in corso di validità decaduta Non presente in cantiere. Presente in cantiere “scia” del ../../…. in corso di validità decaduta Non presente in cantiere. Presente in cantiere Nulla-osta per vincolo ...................., Prot ..……….................., del ../../…. Non presente in cantiere. Presente in cantiere Comunicazione di inizio lavori del ../../…. con relazione tecnica senza relazione tecnica con

allegati senza allegati Non presente in cantiere. Presente in cantiere d.i.a. in variante, Prot ..……….................., del ../../…. con allegati senza allegati in corso di validità decaduta Non presente in cantiere. Presente in cantiere “scia” in variante, Prot ..……….................., del ../../…. con allegati senza allegati in corso di validità decaduta Non presente in cantiere. Presente in cantiere Accertamento di conformità art.36, T.U. edilizia art. 37, T.U. edilizia Prot. ..........................,

del ../../…. Non presente in cantiere. Presente in cantiere

Accertamento di compatibilità paesaggistica art.181, commi 1-ter-1-quater, d.lgs. n. 42/2004 art. 1, c. 37, legge n. 308/2004 Prot. ......................., del ../../….

Non presente in cantiere. Presente in cantiere Copia approvazione piano emersione dal sommerso ex lege n. 383/2001 Non presente in cantiere. Presente in cantiere Progetto dell’opera, relazione illustrativa e giornale dei lavori (Opere in conglomerato cementizio

armato/normale/precompresso ed a struttura metallica)

Non presente in cantiere. Presente in cantiere Ordine di sospensione lavori Prot ..……….................., del ../../…. Ordine di demolizione Prot ..……….................., del ../../…. Autorizzazione unica (art. 5, d.lgs. n. 28/2011) Prot ..……….................., del ../../…. Non presente in cantiere. Presente in cantiere P.a.s. (art. 6, d.lgs. n. 28/2011) Prot ..……….................., del ../../…. Non presente in cantiere. Presente in cantiere ……………………………………………. Non presente in cantiere. Presente in cantiere

ALTRA DOCUMENTAZIONE

Concessione(*)/permesso di costruire, Prot. .............................., del ../../…. Non presente in cantiere. Presente in cantiere Autorizzazione(*) Prot. ............................., del ../../…. Non presente in cantiere. Presente in cantiere d.i.a., Prot. ...........……….................., del ../../…. Non presente in cantiere. Presente in

cantiere super-d.i.a (art.22, c. 3, T.U. edilizia) Prot. .......……….................., del ../../…. con allegati

senza allegati Non presente in cantiere. Presente in cantiere Accertamento di conformità art.36, T.U. edilizia art. 37, T.U. edilizia Prot.

............................., del ../../…. Accertamento di compatibilità paesaggistica art.181, commi 1-ter-1-quater, d.lgs. n. 42/2004 art. 1, c. 37, legge n. 308/2004 Prot.

............................., del ../../…. Copia istanza emersione dal sommerso ex lege n. 383/2001 Non presente in cantiere. Presente in cantiere ……………………………………………. Non presente in cantiere. Presente in cantiere

SOGGETTI RESPONSABILI

Titolare concessione /permesso /super-d.i.a. : Sig.. ........................................................, nato a ............................., il ../../…., residente a ............................................, in Via ...................................................., n°......., telefono ...................... Identificato mediante: ….....................................………………................, n. ………., del ../../…. Proprietario Sì No ................... (usufruttuario, enfiteuta, conduttore, promittente acquirente ...) Spontanee dichiarazioni Sì No Dichiarazione/Elezione di domicilio Sì No Committente : Sig.. ........................................................, nato a ............................., il ../../…., residente a …………. ............................................, in Via...................................................., n°......., telefono ....................... Identificato mediante: ….....................................………….., n. ………………..........., del ../../…. Proprietario Sì No ..................... (usufruttuario, enfiteuta, conduttore, promittente acquirente ...)

Spontanee dichiarazioni Sì No Dichiarazione/Elezione di domicilio Sì No Direttore dei lavori:

di diritto (come da documentazione in atti ……….. ) di fatto (come desunto da ……………….) Sig.. ................................................, nato a ............................., il ../../…., residente a ......................, in Via ...................................................., n°......., telefono .................................... Identificato mediante: …........................................., n. ………………....................., del ../../…. Titolo professionale: Ingegnere Architetto Geometra Spontanee dichiarazioni Sì No Dichiarazione/Elezione di domicilio Sì No Direttore dei lavori in cemento armato:

di diritto (come da documentazione in atti …………….. ) di fatto (come desunto da ……………….) Sig.. ................................................, nato a ............................., il ../../…., residente a ......................, in Via ...................................................., n°......., telefono .................................... Identificato mediante: …........................................., n. ………………....................., del ../../…. Titolo professionale: Ingegnere Architetto Geometra Spontanee dichiarazioni Sì No Dichiarazione/Elezione di domicilio Sì No Costruttore (**): Ditta..............................................., con sede a ............................, in Via ..............................., n°........ Legale Rappresentante/ Responsabile: Sig.. ................................................, nato a ............................., il ../../…., residente a ......................, in Via ...................................................., n°......., telefono .................................... Identificato mediante: …........................................., n. ………………....................., del ../../…. Iscrizione C.C.I.A.A. ...................................... Partita I.V.A. ............................................................. Delega di funzioni/poteri: � No � Sì (allegata), al Sig. ................................................., nato a ............................., il ../../…., residente a............................................, in Via ..................................., n°......., telefono .................................... Identificato mediante: ….....................................………………................, n. ………………......, del ../../…. Titolo professionale ……….. Spontanee dichiarazioni Sì No Dichiarazione/Elezione di domicilio Sì No Proprietario (**): Sig.. ................................................, nato a ............................., il ../../…., residente a ......................, in Via ...................................................., n°......., telefono .................................... Identificato mediante: …........................................., n. ………………....................., del ../../…. Spontanee dichiarazioni Sì No Dichiarazione/Elezione di domicilio Sì No Progettista: Sig.. ................................................, nato a ............................., il ../../…., residente a ......................, in Via ...................................................., n°......., telefono .................................... Identificato mediante: …........................................., n. ………………....................., del ../../…. Titolo professionale: Ingegnere Architetto Geometra Spontanee dichiarazioni Sì No Dichiarazione/Elezione di domicilio Sì No

PERSONE PRESENTI IN CANTIERE (**) Sig. ................................................, nato a ............................., il ../../…., residente a ............................................, in Via ...................................................., n°......., telefono ...................., in qualità di …………………………………………………………………………………………. Identificato mediante: ….....................................………..., n. ………………......., del ../../…. Sommarie informazioni Sì No

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURAZIONI

(**) Ditta Esecutrice: …………………………………………. con sede in …………………… Via ……………………….

(**) Matricola INPS …………………………………………. di ……………………….. (**) Posizione INAIL ……………………………………….. di ………………………... (**) Iscrizione Cassa Edile …………………………………… di ………………………. Trasmissione (art. 90, c. 9 e 11, d.lgs. n. 81/2008) di:

a) copia della notifica preliminare (art. 99, d.lgs. n. 81/2008); b) copia d.u.r.c. imprese e lavoratori autonomi c) dichiarazione di avvenuta verifica della ulteriore documentazione prevista dall’art. 90,

lett. b) e c), d.lgs. n. 81/2008 effettuata il …………………. non inviata per i seguenti motivi …………………….

Denuncia di nuovo lavoro INAIL non effettuata effettuata il …………………… numero ………………….

Registro Infortuni presente non presente per questi motivi ………………………………………………………

Numero lavoratori occupati nel giorno del sopralluogo: …… Identificazione dei lavoratori: (**) Sig. ................................................, nato a ............................., il ../../…., residente a ............................................, in Via ...................................................., n°......., telefono ...................., in qualità di …………………………………………………………………………………………. Identificato mediante: ….....................................………..., n. ………………......., del ../../…. Sommarie informazioni Sì No Data di assunzione ……………… Denuncia di assunzione Sì , del ../../…. No Lavoratore autonomo partita I.V.A. ...................................... contratto di appalto di fornitura del ................................ contratto assente Munito di tessera di riconoscimento (artt. 18, c. 1, lett. u), 20, c. 3, 21, c. 3, 26, c. 8, d.lgs. n. 81/2008) Sì No

SICUREZZA SUL LAVORO Datore di lavoro Sig.. ................................................, nato a ............................., il ../../…., residente a ......................, in Via ...................................................., n°......., telefono .................................... Identificato mediante: …........................................., n. ………………....................., del ../../…. .................................... della Ditta....................................................., con sede a ......................................,in Via ......................................………......,n°........ Spontanee dichiarazioni Sì No Dirigente Sig.. ................................................, nato a ............................., il ../../…., residente a ......................, in Via ...................................................., n°......., telefono .................................... Identificato mediante: …........................................., n. ………………....................., del ../../…. Titolo professionale: Ingegnere Architetto Geometra Spontanee dichiarazioni Sì No Preposto Sig.. ................................................, nato a ............................., il ../../…., residente a ......................, in Via ...................................................., n°......., telefono .................................... Identificato mediante: …........................................., n. ………………....................., del ../../…. Titolo professionale: Ingegnere Architetto Geometra Spontanee dichiarazioni Sì No Impresa affidataria Ditta....................................................., con sede a ......................................, in Via ......................................………......, n°........ Legale Rappresentante/ Responsabile: Sig.. ................................................, nato a ............................., il ../../…., residente a ......................,

in Via ...................................................., n°......., telefono .................................... Identificato mediante: …........................................., n. ………………....................., del ../../…. Spontanee dichiarazioni Sì No Appaltatore Ditta....................................................., con sede a ......................................, in Via ......................................………......, n°........ Legale Rappresentante/ Responsabile: Sig.. ................................................, nato a ............................., il ../../…., residente a ......................, in Via ...................................................., n°......., telefono .................................... Identificato mediante: …........................................., n. ………………....................., del ../../…. Iscrizione C.C.I.A.A. ...................................... Partita I.V.A. ............................................................. Spontanee dichiarazioni Sì No (**) Subappaltatore Ditta....................................................., con sede a ......................................, in Via ......................................………......, n°........ Legale Rappresentante/ Responsabile: Sig.. ................................................, nato a ............................., il ../../…., residente a ......................, in Via ...................................................., n°......., telefono .................................... Identificato mediante: …........................................., n. ………………....................., del ../../…. Iscrizione C.C.I.A.A. ...................................... Partita I.V.A. ............................................................. Spontanee dichiarazioni Sì No (**) Lavoratore autonomo Sig.. ................................................, nato a ............................., il ../../…., residente a ......................, in Via ...................................................., n°......., telefono .................................... Identificato mediante: …........................................., n. ………………....................., del ../../…. Iscrizione C.C.I.A.A. ...................................... Partita I.V.A. ............................................................. Spontanee dichiarazioni Sì No Responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi (d.lgs. n. 81/2008): Sig. ........................................................, nato a ............................., il ../../…., residente a …………. ............................................, in Via ...................................................., n°......., telefono ...................., qualifica ………………………….. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (d.lgs. n. 81/2008): Sig. ........................................................, nato a ............................., il ../../…., residente a …………. ............................................, in Via ...................................................., n°......., telefono ...................., qualifica ………………………….. Coordinatore per la progettazione (d.lgs. n. 81/2008): Sig. ........................................................, nato a ............................., il ../../…., residente a …………. ............................................, in Via ...................................................., n°......., telefono ...................., qualifica ………………………….. Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (d.lgs. n. 81/2008): Sig. ........................................................, nato a ............................., il ../../…., residente a …………. ............................................, in Via ...................................................., n°......., telefono ...................., qualifica ………………………….. Documento aziendale di valutazione dei rischi (artt. 17 e 28, d.lgs. n. 81/2008)

redatto non redatto per questi motivi ……………………………………………….. Piano operativo di sicurezza

presente non presente per questi motivi …………………………..

trasmesso all'impresa affidataria, prima dell'inizio dei rispettivi lavori sì no, da parte di .............................................. Piano di sicurezza e di coordinamento (d.lgs. n. 81/2008):

presente non presente per questi motivi ………………………….. trasmesso dal Committente/Responsabile dei lavori alle imprese invitate a presentare offerta sì

no, a .............................................. trasmesso dall'impresa affidataria alle imprese esecutrici (anche lavoratori autonomi) sì no, a .............................................. Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego dei ponteggi (artt. 134 e 131, c. 6, d.lgs. n. 81/2008) presente non presente Progetto ponteggio oltre 20 mt (art. 133, d.lgs. n. 81/2008) presente non presente Calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego (art. 132, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 81/2008) presenti non presenti Istruzioni per le prove di carico del ponteggio (art. 132, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 81/2008) presenti

non presenti Istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio (art. 132, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 81/2008) presenti non presenti Schemi-tipo ponteggi (art. 132, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 81/2008) presenti non presenti Pi.m.u.s. (piano montaggio uso smontaggio ponteggi) (artt. 134 e 136, d.lgs. n. 81/2008) presente non presente Marchio del fabbricante (ponteggi) (art. 135, d.lgs. n. 81/2008) presente non presente Progetto castelli per elevatori (Allegato XVII, 3.1) presente non presente Programma ordine demolizioni (art. 151, c. 2, d.lgs. n. 81/2008) presente non presente Verbale controllo impianti elettrici ed impianti di protezione dai fulmini (art. 86, d.lgs. n. 81/2008) presente non presente Notifica lavori amianto (art. 250, d.lgs. n. 81/2008) presente non presente Piano di lavoro demolizione/rimozione amianto (art. 256, c. 6, d.lgs. n. 81/2008) inviato non inviato __________________________________

…………………………. MEZZI E MATERIALI IN CANTIERE

MEZZI D’OPERA (specificandone quando possibile la proprietà) 1) ................................................................................................ marcatura CE libretto istruzioni

sequestrato: sì no 2) ................................................................................................ marcatura CE libretto istruzioni

sequestrato: sì no MATERIALI (specificandone quando possibile la provenienza) 1) ................................................................................................ sequestrato: sì no 2) ................................................................................................ sequestrato: sì no …

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO EDILIZIO/URBANISTICO …… (descrizione dettagliata dello stato di fatto, con puntuali riferimenti alla documentazione fotografica ed alle rappresentazioni grafiche allegate ) .......... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DISPOSIZIONI FISCALI (art. 49, d.P.R. n. 380/2001) L’intervento è stato realizzato con titolo adeguato senza titolo

è stata non è stata riscontrata, rispetto al titolo abilitativo, una violazione di altezza distacchi cubatura superficie coperta che eccede, per singola unità immobiliare, il 2% delle misure prescritte

è stato non è stato riscontrato il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel p.r.g. nei piani particolareggiati di esecuzione: i lavori,

al momento dell’accertamento, erano ancora in corso ultimati da …… ALLEGATI VERBALE DI ACCERTAMENTI URGENTI

Redatto Non redatto RILIEVI FOTOGRAFICI Eseguiti, in data ../../…., alle ore ..:.., come da allegato RAPPRESENTAZIONE GRAFICA Sì No

In pianta, n. .. (indicare il numero delle tavole realizzate) In sezione, n. .. (indicare il numero delle tavole realizzate) Gli agenti accertatori Agente/ufficiale di P.G ______________________________ Agente/ufficiale di P.G ______________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________

SCHEDA D'INTERVENTO - VERBALE D'ISPEZIONE E DI ACCERTAMENTI URGENTI SU CANTIERE EDILIZIO situato in : località ........................................................ via................................................................... civico........ L'anno ................. giorno ............ del mese di ................................. alle ore ............ noi sottoscritti Uff.li/ag. di P.G. ............................................................................................................. coadiuvati da ..................................................................... in qualità di ...................................................................... diamo atto di aver proceduto all'ispezione del cantiere edile situato in località ................................... Via ................................................ civ. ...................... alla presenza del sig. ........................................ ......................................... in qualità di .................................................................................................. riscontrando il seguente stato di fatto :====== Tipo di opere o d'interventi edilizi ......................................................................................................... ................................................................................................................................................................ stato dei lavori ....................................................................................................................................... data d'inizio dei lavori accertata o presunta .....................................data di ultimazione....................... Proprietario/committente sig. ......................................................................nato a .......................... il ........................... residente a ............................................. Via .........................................civ. .......... Progettista sig. ......................................................................nato a ..................................................... il ........................... residente a ............................................. Via .........................................civ. .......... Direttore dei lavori sig. ......................................................................nato a ....................................... il ........................... residente a ............................................. Via .........................................civ. .......... Ditta esecutrice denominazione........................................................................................................... sede......................................................................... via .....................................................civ......... legale rappresentante sig. ...............................................................nato a ............................................. il ........................... residente a ............................................. Via .........................................civ. .......... personale presente sul cantiere: - sig. ......................................................................nato a ..................................il .................... residente a ............................................. Via .........................................civ. .......... identificato tramite ......................................................rilasciato da ...................................................................................... in qualità di ............................................................................................................................................ - sig. ......................................................................nato a ..................................il .................... residente a ............................................. Via .........................................civ. .......... identificato tramite ......................................................rilasciato da ...................................................................................... in qualità di ............................................................................................................................................ - sig. ......................................................................nato a ..................................il .................... residente a ............................................. Via .........................................civ. .......... identificato tramite ......................................................rilasciato da ...................................................................................... in qualità di ............................................................................................................................................ documentazione presente sul cantiere: ( ) Concessione edilizia/ permesso per costruire/ DIA alternativa n. ...........................del.............. ( ) autorizzazione n. .................................. del.................. ( ) DIA n. .................................. del .............. ( ) nessuna documentazione presente cartello di cantiere esposto ( ) SI ( ) NO ( ) esposto con dicitura incompleta descrizione delle opere e dello stato dei luoghi : .................................................................................. ................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

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................................................................................................................................................................ dall' ispezione effettuata risulta : ( ) Non sussistere alcuna violazione alle norme urbanistiche ( ) non sussistere alcuna violazione ad altre normative collegate ( Codice della Strada, rifuti, ecc, ) ( ) necessario procedere ad ulteriori accertamenti ( ) Sussistere le seguenti Violazioni ...................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ dello stato dei luoghi è stato effettuato: ( ) schizzo planimetrico ( ) rilevi fotografici ( ) planimetria in scala sono state acquisite in copia le seguenti documentazioni:..................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... dello stato delle opere sarà redatta/ non sarà redatta relazione tecnica da parte del personale tecnico qualificato di supporto. Terminato letto e sottoscritto alle ore ...................... del .................... dal Personale della polizia municipale , dal personale tecnico di supporto, e da ............................................................................. in qualità di ................................................................... ================================ I verbalizzanti Il tecnico La parte --------------------------------- --------------------------------- ---------------------------

MODULO PER CONTROLLO IN CANTIERE

Controllo edilizio

Eseguito i data ....../....../....., alle ore..........., località ............................................................................ Via .............................................., n. ...... da .......................................................................................

Personale tecnico di supporto non è presente

E’ presente il Sig. .........................................................................., titolo professionale: Ingegnere, Architetto, geometra, dell’Ufficio tecnico Comunale SI NO, nominato ausiliario di P.G. SI NO,

Cartello

E’ esposto, diciture ............................................................................................................................ …………………………………………………………………………………………………………

Non è esposto Rilievi fotografici SI NO

Stato dei lavori

Non ancora iniziati ( come desunto da .......................................................................) In corso di esecuzione ultimati in data ........./......./......... ( come desunto da .................................................)

comunicazione di fine lavori

prescritta SI NO effettuata SI in data ......../......../........... NO inizio lavori : in data .........../........./......... desunto da ..................................................

comunicazione di inizio lavori prescritta SI NO effettuata SI in data ......../......../........... NO

erogazione dei servizi pubblici In corso . Fornitura di :___________________________________________________________

Intestata a :______________________________erogata da:_______________________________ Non in corso

zona sismica

SI NO autorizzazione dell’ufficio tecnico della Regione o dell’Ufficio del genio civile

SI NO preavviso scritto al sindaco ed all’ufficio tecnico della regione o all’ufficio del genio civile SI NO

opere in cemento armato

SI NO

Denuncia inizio lavori SI NO. Denuncia fine lavori SI NO

Documentazione approvata

Non presente in cantiere presente in cantiere Permesso di costruire prot. n. __________ del ___________ con allegati senza allegati DIA prot. n. ____________ del __________ con allegati senza allegati DIA alternativa prot. n. ____________ del __________ con allegati senza allegati

Accertamento di conformità art. 360 T.U. art. 37 T.U. prot. n. ____________ del __________ copia di approvazione piano di emersione dal sommerso ex l. n. 383/2001

progetto dell’opera, relazione illustrativa e giornale dei lavori ( opere in conglomerato cementizio/ armato/normale /precompresso ed a struttura metallica)

documentazione inoltrata trasmessa, in attesa di approvazione

permesso di costruire prot. ............................ del ........................ con allegati senza allegati DIA prot. ................... del ....................... con allegati senza allegati DIA alternativa prot. .............................. del .............................. con allegati senza allegati Accertamento di conformità art. 36 T.U. art. 37 T.U. prot. ................ del ..................... copia istanza emersione dal sommerso ex L. 383/2001

soggetti responsabili

titolare del permesso di costruire sig. ........................................................................ nato a ................................. residente a ............................................... via ................................................... n. ......... identificato mediante ....................................................................... tel. ........................ proprietario si no........................................... ( usufruttuario, enfitetuta, conduttore, promittente acquirente) spontanee dichiarazioni si no committente sig. ........................................................................ nato a ................................. residente a ............................................... via ................................................... n. ......... identificato mediante ....................................................................... tel. ........................ proprietario si no........................................... ( usufruttuario, enfitetuta, conduttore, promittente acquirente) spontanee dichiarazioni si no direttore dei lavori ( da documentazione in atti ) sig. ........................................................................ nato a ................................. residente a ............................................... via ................................................... n. ......... identificato mediante ....................................................................... tel. ........................ proprietario si no........................................... ( usufruttuario, enfitetuta, conduttore, promittente acquirente) spontanee dichiarazioni si no titolo professionale: ingegnere, architetto, geometra direttore dei lavori ( di fatto, come desunto da .....................................................)

sig. ........................................................................ nato a ................................. residente a ............................................... via ................................................... n. ......... identificato mediante ....................................................................... tel. ........................ spontanee dichiarazioni si no titolo professionale: ingegnere, architetto, geometra direttore dei lavori in cemento armato ( da documentazione in atti ) sig. ........................................................................ nato a ................................. residente a ............................................... via ................................................... n. ......... identificato mediante ....................................................................... tel. ........................ spontanee dichiarazioni si no titolo professionale: ingegnere, architetto, geometra direttore dei lavori in cemento armato ( di fatto, come desunto da ....................... ) sig. ........................................................................ nato a ................................. residente a ............................................... via ................................................... n. ......... identificato mediante ....................................................................... tel. ........................ spontanee dichiarazioni si no titolo professionale: ingegnere, architetto, geometra

OGGETTO: Verbale di accertamenti urgenti su luoghi, cose o persone, ai sensi degli artt.354-357 C.P.P. Inerente a presunta violazione urbanistico-edilizia di cui all'art.4 della legge 28 febbraio 1985, n°47. Indagato: «Committente»

AL SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

DI ____________________

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE ______________

AL SIGNOR SINDACO DI ______________

A L L E G A T I |___| VERBALE DI ACCERTAMENTI URGENTI |___| VERBALE DI SEQUESTRO PREVENTIVO |___| DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA |___| RELAZIONE TECNICA |___| VERBALE DI ELEZIONE DI DOMICILIO PER LE NOTIFICAZIONI |___| VERBALE DI ESPOSTO/DENUNCIA I L C O M A N D A N T E

Intestazione comando

Verb. n. «Verbale_numero»

VERBALE DI ACCERTAMENTI E RILIEVI URGENTI (ai sensi degli artt.354-357 C.P.P. Inerente a presunta violazione urbanistico-edilizia di cui all'art.4 della legge 28 febbraio 1985, n°47.) INDAGATI: COMMITTENTE: «Committente» CONCESSIONARIO: «Concessionario» COSTRUTTORE : «Costruttore» DIRETTORE DEI LAVORI: «Direttore_dei_Lavori» DATA E LUOGO: In data «Data_Verbale» alle ore «Ora_compilazione» negli uffici del Comando di Polizia Municipale, noi sottoscritti «Verbalizzanti», non avendo potuto redigere l'atto sul luogo e nella immediatezza del fatto, stante la contestuale urgenza di procedere ai necessari accertamenti e rilievi facciamo constatare, che a seguito di «Tipo_di_servizio», abbiamo eseguito un sopralluogo in data «Data_Accertamento» dalle ore «Dalle_ore» alle ore «Alle_ore» in Via «Via». PRESENTE SUL POSTO: «Presente_su_posto». NATURA E GRADO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI: «Descrizione»«Descrizione_2» VIOLAZIONE IPOTIZZATA: «Violazione» ATTI COMPIUTI D’INIZIATIVA: «Atti_compiuti» NOMINA DIFENSORE: L’indagato avvertito della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ha dichiarato: «Avvocato», il quale al compimento dell’atto non è intervenuto. DOMICILIO PER LE NOTIFICAZIONI: (ai sensi dell’art. 161 C.P.P.) «Domicilio_per_le_notificazioni» DICHIARAZIONI SPONTANEE: «Dichiarazioni»«Dichiarazioni_2». OPERAI PRESENTI NEL CANTIERE:

«Operai_Presenti»«Operai_Presenti_2» ATTI AUTORIZZATIVI ESISTENTI SUL POSTO O RISULTANTE DA CONTROLO D’UFFICIO:

«Atti_autorizzativi_esistenti» CARTELLO: «Cartello», DATA INIZIO LAVORI: «Data_inizio_lavori» FINE LAVORI: «Data_fine_lavori» DISTANZA DALLA STRADA : «Distanza_strada» DESTINAZIONE D’USO: «Destinazione_opere» DISTANZA DA CORSI D’ACQUA : «Distanza_da_corsi_dacqua» Il presente verbale che si estende al Sig. Sindaco e a Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dell'art.4 della legge 47/85 viene chiuso alle ore «Ora_chiusura_verbale».

Fatto, letto. Confermato e sottoscritto

I VERBALIZZANTI

__________________________________

__________________________________

VERBALE DI SEQUESTRO L’anno_________ il giorno______ del mese di _____________________-alle ore ___________ in ___________________________ , in via _________________________________________________________________ noi sottoscritti _______________________________________________________________ appartenenti alla Polizia Municipale di…………, constatato che nella suddetta località sono in corso lavori per una costruzione senza che sia stata rilasciata la prescritta concessione edilizia, il cui committente dei lavori è il Signor_________________________________ ________________________________________________________________________________nell’intento di impedire che “lo stato dei luoghi e delle cose venga mutato prima dell’intervento del Pubblico Ministero” (art. 354 C.P.P.), ai sensi degli artt. 55 e 57 del Codice di procedura Penale e dell’art. 113 del D.L. 28.07.1989 n° 271, procedono al sequestro del cantiere nelle condizioni appresso descritte: ======== ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Esistendo il pericolo che le cose, le tracce e i luoghi si alterino o si disperdano o comunque si modifichino prima dell’intervento del Pubblico Ministero, si provvede ad applicare n°__________ sigilli di piombo e ad apporre n° ___________ cartelli di sequestro.========================================================== Abbiamo inoltre proceduto alla nomina del Custode Giudiziario nella persona di ________________________________________________________________________________il quale viene reso edotto degli obblighi derivanti dagli artt. 334, 335, 349 del C.P. e che, se presente, può farsi assistere dal difensore di fiducia. ================ Alle ore ________ è intervenuto il difensore di fiducia identificato nella persona di _______________________________________________________________________________. Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che viene chiuso alle ore _________, alla presenza del difensore, mediante sottoscrizione da parte degli interessati lasciandone copia nelle mani del predetto Custode Giudiziario. Il predetto verbale verrà depositato presso la Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Pisa senza ritardo, a norma dell’art. 347 del C.P.P.============================================================== Riletto, confermato e sottoscritto. ======================================= Il Custode Giudiziario I Verbalizzanti ______________________________ _______________ _____________

VERBALE DI SEQUESTRO PREVENTIVO DI CANTIERE EDILE E NOMINA DI

CUSTODE GIUDIZIARIO L’anno _______, addì _____ del mese di _______________________ , in esecuzione del decreto di

sequestro nr.______________________ emesso dal Giudice per le indagini preliminari della

Pretura Circondariale di ……… Dr. _____________________________ in data ______________

alle ore __________ il sottoscritto ufficiale di P.G. __________

______________________________ coadiuvato dagli Agenti di P.G. __________________

______________________________________________________________ tutti appartenenti

all’ufficio in intestazione, si sono portati in ______________________________ località

___________________ via ___________________________________________ nr. __________

presso___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Qui, ottenuta la presenza del Sig.___________________________________________________

identificato mediante ________________________ _______________________________ nella

sua qualità di ___________________________________________________________ si è

proceduto a renderlo edotto del provvedimento mediante consegna di copia. Prima di procedere il

predetto viene informato della facoltà di farsi assistere da un difensore o altra persona di fiducia,

avendone risposta:_____________________________________________________________.

Si è quindi proceduto al sequestro di __________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Nell’area del cantiere esistono i sotto elencati attrezzi e materiali: ________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Quanto in sequestro viene affidato in custodia giudiziaria a _____________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

il quale viene avvertito di mantenere tutto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria nello stesso stato

in cui si trova, nonché delle pene comminate dal Codice Penale per chi trasgredisce ai doveri della

custodia giudiziaria. =====================

A quanto in sequestro sono stati applicati nr. ________ cartelli indicanti gli estremi del

provvedimento e nr.________ sigilli in piombo. ==========================

Da quanto sopra esposto viene redatto il presente Processo Verbale in quattro copie, che viene

chiuso alle ore __________ con la sottoscrizione da parte degli interessati per trasmetterne una

copia all’Autorità Giudiziaria competente, rilasciarne una copia nelle mani del custode Sig.

________________________________ e conservare le rimanenti copie agli atti del Comando di

appartenenza. =========

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra. ============

Il custode L’Ufficiale di P.G. ____________________ ______________________________ Gli Agenti di P.G. ______________________________ ______________________________

Oggetto: verbale di affidamento in custodia giudiziale di mezzi meccanici a: Sig._____________________nato a_____________________________ E residente a____________________in Via/P.zza_______________n°__ Identificato a mezzo_______________n°_________________________ Rilasciato/a da_______________________________in data__________ Con riferimento atto di sequestro giudiziario prot. N°___________di questo Comando, convalidato dall’Autorità Giudiziaria in data_______con provvedimento prot. N°_________ con il quale si dispone anche l’affidamento in custodia giudiziale all’avente titolo, i sottoscritti ag./uff. di P.G. ______________________________ Appartenenti al Comando in intestazione, procedono con il presente atto all’affidamento in custodia giudiziale al Sig.________________________________ in oggetto meglio generalizzato i seguenti mezzi meccanici:========================

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Il luogo dove vengono custoditi i mezzi di cui sopra è sito in____________________ Via________________________al n°____ presso_________________________ ________________________________________________________________ Il custode è avvertito dell’obbligo di conservare e presentare i mezzi affidatigli ad ogni richiesta dell’Autorità Giudiziaria, di non rimuoverli dal luogo di custodia senza disposizione della stessa Autorità, nonché delle sanzioni previste dagli Artt. 334/335 del CP per le trasgressioni ed omissioni ai doveri di custodia, nonché dell’obbligo di tenere sui mezzi il segnale ben visibile dello stato di sequestro così come posto dagli agenti operanti indicante: VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO GIUDIZIARIO su cui vengono apposti sigilli, timbri e firme degli scriventi.========================= Il presente atto è redatto in tre copie, una da consegnare all’interessato, una da trasmettere all’Autorità Giudiziaria ed una da trattenere agli atti di questo Comando. IL CUSTODE I VERBALIZZANTI _____________________ ___________________________

I reati edilizi 1.1. I reati edilizi. Le principali norme di riferimento In materia urbanistica, la tematica relativa ai “reati edilizi ed urbanistici”, ha da sempre creato problemi, anche di carattere terminologico, infatti le espressioni “reati edilizi ed urbanistici”ed “abusi edilizi”, vengono utilizzate in maniera sinonimica, tuttavia la prima locuzione essendo più specifica, esclude l’abusivismo minore. Nella nostra analisi ci occuperemo essenzialmente delle figure penalmente rilevanti ed al riguardo appare opportuno prendere le mosse dall’ art. 44 del T.U. n. 380/2001 che, riproducendo lo schema dell’articolo 20 legge 47/1985, raggruppa i reati urbanistico-edilizi in tre diverse previsioni, alle quali correla sanzioni penali di diversa entità. lett. a): — l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal titolo IV dello stesso T.U., nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire (punita con l’ammenda fino a 20.658 euro). lett. b): — l’esecuzione di lavori in totale difformità o in assenza del permesso di costruire; — la prosecuzione dei lavori nonostante l’ordine di sospensione; (fattispecie punite con l’arresto fino a 2 anni e l’ammenda da 10.328 euro a 103.290 euro). lett. c): — la lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio (come individuata dall’art. 30, 1° comma, dello stesso T.U.); — gli interventi edilizi, nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico ed ambientale, effettuati in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso di costruire; (fattispecie punite con l’arresto fino a 2 anni e l’ammenda da 30.986 euro a 103.290 euro). I reati previsti dall’articolo 44 del T.U. 380/2001 costituiscono fattispecie legali commissive mediante inosservanza di prescrizioni e configurano illeciti diversi che possono concorrere materialmente. Così nell’ipotesi di costruzione iniziata senza permesso di costruire e di prosecuzione di lavori dopo l’ordine di sospensione, devono ravvisarsi due autonomi reati. Va escluso, invece, il concorso di reati tra la contravvenzione prevista dall’art. 44, lett. b) e quella prevista dalla lettera a) dello stesso articolo: il primo reato (più grave), infatti, contiene ed assorbe il secondo. L’ipotesi di cui all’art. 44, lett. c), configura un’autonoma ipotesi di reato e non una semplice aggravante della contravvenzione prevista dalla lettera b) del medesimo articolo: ne deriva che non è possibile il giudizio di comparazione (ex art. 69 cod. pen.) con eventuali circostanze attenuanti. 1.2. La previsione di cui all’articolo 44 lett. A) dpr 380/01 L’art. 44, lett. a), del T.U. n. 380/2001 punisce con l’ammenda sino ad euro 20.568,00 l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dallo stesso T.U. n. 380/2001, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire. L’inosservanza delle norme riporta a tutte le disposizioni contenute nelle leggi, che il legislatore ha emanato nella materia edilizia ed urbanistica, e che naturalmente siano ancora in vigore. Si fa riferimento, pertanto, alla Legge n. 1150/1942, alla Legge n. 10/1977, alla Legge n. 47/1985 e per finire al D.P.R. n. 380/2001, con tutte le loro modifiche ed integrazioni, nonché a tutte le altre norme e disposizioni che contemplino la materia edilizia ed urbanistica. La norma punisce, accanto all’inosservanza delle prescrizioni del piano regolatore generale e delle prescrizioni contenute nei piani particolareggiati e, comunque, in generale degli strumenti urbanistici regionali e nazionali, anche l’inosservanza delle modalità esecutive contenute nel permesso di costruire, a patto che tali inosservanze o deviazioni dal permesso di costruire, siano di tipo qualitativo e non consistano in opere funzionalmente autonome. In altro caso, infatti, se l’opera edilizia realizzata sia funzionalmente autonoma e diversa rispetto

all’opera edilizia, così come è stata assentita, si verte allora nella ipotesi criminosa disciplinata dall’art. 44, lett. b). Si è affermato che la norma costituisce una “ Norma penale in bianco”, il cui precetto va di volta in volta ricercato in altre disposizioni delle leggi edilizie e urbanistiche o degli strumenti e regolamenti edilizi. Si tratta di una norma di chiusura o di salvataggio, relativamente a tutte le fattispecie concrete che non possono trovare la propria collocazione nelle disposizioni contenute alla lett. b) e ad esempio si era pensato che potessero essere sanzionate ex art. 44 lettera a) anche tutti i casi di realizzazione di opere in virtù di concessione edilizia, successivamente ritenuta illegittima, ma su tale questione torneremo successivamente. 1. 3. L’articolo 44 lettera b) La previsione di cui all’articolo 44 lettera b) dpr 380/01 punisce: -l’esecuzione dei lavori in totale difformità dal permesso di costruire; -l’esecuzione dei lavori in assenza del permesso di costruire; -la prosecuzione degli stessi lavori nonostante l’ordine di sospensione. E’ ben possibile il concorso dei reati e non è infrequente l’ipotesi in cui il soggetto agente inizi i lavori edilizi senza aver previamente richiesto il permesso di costruire e, in seguito all’inizio degli stessi, l’autorità comunale, avvedutasi del fatto di reato, emani un ordine di sospensione dei lavori. Il soggetto, che ha posto in essere le condotte illecite, sarà responsabile di ben due reati: da una parte, in ordine temporale, il reato di esecuzione dei lavori in assenza del permesso di costruire e successivamente, il reato di prosecuzione degli stessi lavori, nonostante l’ordine di sospensione impartito dall’autorità competente. Ma vediamo più nel dettaglio le singole fattispecie: 1.3.1.Totale difformità dal permesso di costruire Per l’individuazione del concetto di totale difformità occorre riferirsi all’ articolo 31 T.U. edilizia a norma del quale sono interventi eseguiti in totale difformità, quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, plano volumetriche o di utilizzazione da quelle oggetto del permesso stesso. Rispetto al permesso di costruire, dunque: — la difformità totale si delinea allorché i lavori riguardino un’opera diversa (per conformazione e strutturazione) da quella contemplata nel provvedimento: e si applica la pena di cui all’art. 44, lett. b); — la difformità parziale si delinea allorché i lavori tendano ad apportare variazioni, circoscritte in senso qualitativo e quantitativo, alle opere così come identificate nel provvedimento: e si applica la pena di cui all’art. 44, lett. a). La difformità totale, in effetti, si verifica allorché si costruisca «aliud pro alio», in una situazione nella quale l’esecuzione dei lavori è assistita da un permesso di costruire meramente apparente o non pertinente; o i lavori eseguiti esulino radicalmente dal progetto approvato, nel senso che essi tendano a realizzare opere aggiuntive a quelle consentite e che abbiano una loro autonomia e novità oltre che sul piano costruttivo anche su quello della valutazione economico-sociale (come ad esempio allorché venga realizzato un edificio a più piani in aggiunta a quello o a quelli stabiliti dal permesso). Il concetto di difformità parziale si riferisce, invece, ad ipotesi residuali tra le quali possono farsi rientrare gli aumenti di cubatura o di superficie di scarsa consistenza (da valutarsi in relazione al progetto approvato), nonché le variazioni relative a parti accessorie che non abbiano specifica rilevanza e non siano suscettibili di utilizzazione autonoma. 1.3.2. Lavori in assenza del permesso di costruire L’art. 44 del D.P.R. n. 380/2001, alla lett. b), punisce, accanto alla esecuzione dei lavori in totale di costruire ed alla prosecuzione degli stessi lavori edilizi nonostante l’ordine di sospensione impartito, anche l’ attività di esecuzione dei lavori edilizi in assenza del permesso di costruire.

Se non crea particolari problemi l’ ipotesi di realizzazione di lavori in assenza totale del permesso di costruire, un delicato problema è rappresentato dalla riconducibilità a tale fattispecie dell’ ipotesi in cui un soggetto abbia realizzato un’ opera sulla base di un permesso di costruire poi ritenuto illegittimo. In passato si era affermato il potere del giudice penale, in virtù dell’articolo 5 legge 20-3- 1865, n. 2248, all. E), di disapplicare l’atto amministrativo ritenuto illegittimo, ma tale posizione suscitò numerose perplessità nella dottrina (BAJNO, PETRONE, VENDITTI, VILLATA) la quale osservò come l’art. 5 della legge n. 2248/186 non può spiegare alcuna efficacia nell’ambito del processo penale, in quanto questo non è rivolto alla tutela di diritti soggettivi, bensì all’accertamento della corrispondenza di un fatto alla fattispecie incriminatrice. Si asserì, infine, che la disapplicazione si risolve, agli effetti penali, in una forma di retroattività «in malam partem» (BAJNO, G. DE ROBERTO), dal momento che si qualifica postumamente illecita una condotta posta in essere in conformità ad un titolo assistito dalla presunzione di legittimità degli atti amministrativi, che è principio generale del nostro ordinamento. Su tale posizione si attestarono anche le Sezioni Unite della Cassazione che vennero ad affermare: 1) il giudice penale, ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge n. 2248/1865, All. E, sull’abolizione del contenzioso amministrativo, ha il potere di disapplicare solo gli atti amministrativi illegittimi che comportano una lesione di diritti soggettivi; 2) invece, gli atti amministrativi che rimuovono un ostacolo al libero esercizio dei diritti (nulla-osta o autorizzazionio ancora che costituiscono diritti in capo a soggetti privati (concessioni), se illegittimi, non possono essere disapplicati dal giudice penale, a meno che la disapplicazione stessa non trovi fondamento in una esplicita previsione legislativa ovvero nel generale potere del giudice di interpretare la norma penale nei casi in cui l’illegittimità dell’atto amministrativo si configuri essa stessa come elemento essenziale della fattispecie criminosa; 3) per conseguenza, il reato di costruzione edilizia senza concessione non è configurabile quando questa sia stata rilasciata illegittimamente; mentre è configurabile quando questa sia stata rilasciata da organo assolutamente privo del potere dì provvedere oppure sia frutto di attività criminosa del soggetto pubblico che la rilascia o del soggetto privato che la acquisisce, giacché in questi ultimi casi l’atto amministrativo è giuridicamente inesistente o illecito, e quindi non è oggettivamente riferibile alla sfera del lecito giuridico. Tale posizione venne ribadita da un successivo intervento delle Sezioni Unite in cui si precisò che «al giudice penale non è affidato, in definitiva alcun cd. sindacato sull’atto amministrativo », ma questi — nell’esercizio della potestà penale — è tenuto ad accertare la conformità tra ipotesi di fatto (opera eseguenda o eseguita) e fattispecie legale (identificata dalle disposizioni legislative statali e regionali in materia urbanistico-edilizia, dalle previsioni degli strumenti urbanistici e dalle prescrizioni del regolamento edilizio). Sempre nella pronuncia si legge che l’oggetto della tutela penale apprestata dall’art. 20 della legge n. 47/1985 non è più — come nella legge n. 1150/1942 — il bene strumentale del controllo e della disciplina degli usi del territorio, bensì «la salvaguardia degli usi pubblici e sociali del territorio» medesimo. La decisione si segnala anche perché afferma che i principi statuiti hanno valore e portata generale in relazione a tutte le fattispecie, attualmente previste dall’ art. 44 dpr 380/01, e respinge così un orientamento che si era affacciato in giurisprudenza9 secondo cui nell’ipotesi di illegittimità dell’atto concessorio sarebbe configurabile la più lieve ipotesi di cui all’articolo 44 lettera a). 1.3.3.Prosecuzione dei lavori dopo l’ ordine di sospensione L’articolo 44 lett. b) dpr 380/01 si applica anche alla prosecuzione dei lavori nonostante l’ordine di sospensione. Deve innanzitutto premettersi che la costruzione in assenza di permesso e l’inosservanza dell’ordine di sospensione dei lavori costituiscono due diverse ipotesi di illecito penale, che possono coesistere, dando luogo ad un concorso materiale di reati, poiché violano distinti interessi penalmente tutelati; infatti, ciascuna delle due violazioni presenta elementi obiettivi e subiettivi

diversi rispetto all’altra, poiché la costruzione in assenza di permesso è lesiva dell’interesse ad una ordinata trasformazione urbanistica del territorio, mentre l’inosservanza dell’ordine di sospensione dei lavori è lesiva del potere di autotutela della p.a. in materia urbanistica. La previsione sanzionatoria in esame deve ritenersi riferita non soltanto ai provvedimenti sospensivi adottati dall’autorità comunale ai sensi dell’art. 27, 3° comma, del T.U. n. 380/2001, ma anche alle ipotesi di sospensione dei lavori disposta dalla Regione: ex art. 40, 1° comma, del T.U. (qualora il Comune non vi abbia provveduto nei termini stabiliti), ovvero ex art. 39, 3° comma (in pendenza delle procedure di annullamento del permesso di costruire). Non rientrano, invece, nella fattispecie incriminatrice le violazioni di ordinanze di sospensione dei lavori adottate in via cautelare dal giudice amministrativo. Una volta emesso l’ordine di sospensione dei lavori, pertanto, qualunque intervento sul manufatto costituisce reato ai sensi dell’art. 44, lett. b), del T.U. n. 380/2001 ed è del tutto irrilevante il fatto che le opere poste in essere dopo l’ordine di sospensione non necessitino di concessione e consistano, ad esempio, in interventi di intonacatura, installazione dell’impianto elettrico o montaggio degli impianti idraulici. Non integra invece l’ipotesi di reato in esame l’inosservanza dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo imposto dall’autorità amministrativa (e ciò deve ritenersi anche per l’ingiunzione di demolizione prevista dall’art. 31 del T.U. n. 380/2001), «sia per la mancanza di espressa previsione normativa sia perché la legge urbanistica mira a criminalizzare l’illecita attività costruttiva e non anche l’inerzia dell’autore dell’illecito nel ripristinare lo stato antecedente dei luoghi; inerzia cui la legge appresta riparo con le sanzioni amministrative della demolizione e, in mancanza, della confisca. Il sistema normativo non prevede, invero, un obbligo di demolizione per il costruttore, ma soltanto un onere di demolizione, che gli consente di impedire l’applicazione a suo carico delle più gravi sanzioni. 1.4.Interventi abusivi nelle zone sottoposte a vincolo L’art. 44, lett. c), del T.U. n. 380/2001 fissa la pena edittale per gli interventi edilizi eseguiti in totale difformità, in variazione essenziale o in assenza del permesso di costruire, nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico o ambientale (di cui al D.Lgs. 22-1-2004, n. 42). I concetti di totale difformità e di assenza del permesso di costruire sono stati già esaminati nelle pagine precedenti ed è quindi necessario soffermarsi sulla nozione di variazione essenziale. La disciplina delle variazioni essenziali è contenuta all’art. 32 del Testo Unico, il cui tenore ricalca sostanzialmente il disposto dell’art. 7 della Legge n. 47/1985 così come abrogato dall’art. 136 del Testo Unico. Infatti l’art. 32, nel disciplinare gli interventi edilizi rientranti nella categoria delle variazioni essenziali, dispone che “fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell’art. 31”, cioè fermo restando le situazioni suscettibili di rientrare nel novero degli interventi in totale difformità, le Regioni stabiliscono quali interventi edilizi sono da considerare come variazioni essenziali al progetto approvato, tenuto conto che l'essenzialità ricorre esclusivamente quando si verifica una o più delle seguenti condizioni: a) mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968; b) aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato; c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza; d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito; e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali

Gli interventi in variazione essenziale (descritti dall’art. 32 del T.U. n. 380/2001) sono puniti normalmente con la pena prevista dall’art. 44, lett. a). Tuttavia, ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. c), 2° periodo del dpr 380/2001 le pene previste dalla predetta normativa si applicano, oltre che in caso di opere realizzate in assenza od in totale difformità della concessione edilizia, anche per gli interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo paesistico-ambientale in variazione essenziale. Inoltre ai sensi dell’articolo 32 ultimo comma dpr 380/2001 sono considerati in variazione essenziale tutti gli interventi effettuati in immobili sottoposti , tra l’altro a vincolo paesistico- ambientale. Vi è una previsione normativa che rende immediatamente applicabili le statuizioni di cui al’art. 44 lett. c) dpr 380/2001 indipendentemente dall’entità dell’intervento . 1.5. Soggetti attivi dei reati edilizi. Questioni controverse. La natura della presente relazione non consente nemmeno un fugace cenno alla controversa questione circa la natura propria o comune delle contravvenzione in materia edilizia, questione che sembra aver perso però di importanza dal momento che la stessa giurisprudenza sembra preferire oggi un approccio meno teorico e non si è comunque mai dubitato della possibilità anche per l’extraneus di concorrere nel reato edilizio commesso da altri. Sembra opportuno pertanto soffermarsi sulla responsabilità penale di alcune figure particolarmente discussa in dottrina e la norma da cui partire non può che essere l’articolo 29, comma 1, dpr 380/01 nella parte in cui dispone che “il titolare del permesso di costruire, il committente ed il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente Capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano, nonché unitamente al direttore dei lavori, alle disposizioni contenute nel permesso di costruire ed alle modalità esecutive stabilite dal medesimo”. Ci si soffermerà in particolare sulle figure del proprietario- normalmente il titolare del permesso di costruire- e su quelle dei tecnici, progettista e direttore dei lavori. 1.5.1. Il proprietario Piuttosto discusso è se il proprietario del suolo, non formalmente committente, possa essere considerato di per sé responsabile per l’esecuzione di lavori da altri intrapresi sul terreno di sua proprietà. Un orientamento più rigoroso affermava la responsabilità penale del proprietario il quale, essendo consapevole che sul suo terreno viene eseguita da un terzo una costruzione abusiva e potendo intervenire, deliberatamente se ne astiene, tenendo così una condotta omissiva alla quale pure si ricollega, come conseguenza diretta, l’esecuzione dell’opera. Si sosteneva in tale prospettiva che «Il proprietario o comproprietario di un terreno il quale, essendo consapevole che su di esso viene eseguita da altro soggetto una costruzione abusiva e, potendo intervenire, deliberatamente se ne astiene, pone in essere, così facendo, una condotta omissiva che condiziona, rendendola possibile, la realizzazione dell’opera abusiva, sì che questa può essere considerata una conseguenza diretta anche della suddetta condotta omissiva, della quale il soggetto deve essere quindi ritenuto responsabile ai sensi del principio generale di casualità dettato dal 1° comma dell’art. 40 c.p.; d’altra parte, anche il 2° comma di detto articolo (secondo il quale «non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo»), dev’essere interpretato in termini solidaristici, con particolare riferimento al principio della funzione sociale della proprietà, sancito dall’art. 41, 2° comma, Cost., in forza del quale deve ritenersi che il proprietario non possa utilizzare la cosa propria né consentire che altri la utilizzi in modo che ne derivi danno ai consociati, ed abbia quindi l’obbligo giuridico di non consentire che l’evento dannoso o pericoloso si realizzi; in base, poi, alle norme generali che regolano il concorso di persone nel reato, deve ritenersi che il proprietario risponda, a titolo di concorso morale, non solo nel caso di costruzione senza concessione (reato che può essere commesso da chiunque), ma anche nel caso di costruzione in totale difformità della licenza (reato configurabile, in base all’art. 6 L. 28 febbraio 1985, n. 47, a carico dei soli soggetti ivi indicati).

Accanto a tale posizione vi era altro orientamento secondo il quale «Il semplice fatto di essere proprietario (o comproprietario del terreno sul quale vengono svolti lavori edilizi senza concessione non è sufficiente da solo a costituire fonte di responsabilità penale, nemmeno qualora egli sia a conoscenza che altri eseguano opere abusive sul suo fondo, in quanto non vi è alcuna norma che gli imponga un obbligo giuridico di far cessare i lavori: per l’affermazione della responsabilità penale, invece, occorre la presenza di altri elementi in base ai quali possa ragionevolmente presumersi che il proprietario (o comproprietario) del terreno non sia rimasto passivo ma sia stato anche committente od esecutore dei lavori o abbia in qualche modo concorso, anche solo moralmente, con il committente o l’esecutore dei lavori abusivi. Ed è questa la posizione che sembra ormai prevalente. Si afferma infatti che — ai fini della declaratoria della responsabilità del proprietario (o del comproprietario) — il giudice deve valutare la eventuale sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti, indagando in ordine: alla disponibilità giuridica e di fatto del suolo, alla residenza stabile nel luogo in cui si è edificato, all’interesse specifico a realizzare le nuove opere per esigenze anche proprie o comunque comuni al nucleo familiare; all’esistenza di comportamenti positivi da cui trarre una compartecipazione almeno morale all’esecuzione delle opere abusive. Si veda in particolare in giurisprudenza: — «In materia di reati edilizi, la responsabilità del comproprietario, qualora non sia committente esecutore dei lavori, deve essere ricavata da indizi precisi e concordanti, quali l’accertamento della concreta situazione in cui è stata svolta l’edificazione abusiva, i rapporti di parentela con l’esecutore dell’opera, ovvero il committente o il proprietario (nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito i quali avevano fondato la responsabilità del comproprietario coniuge del committente, non solo sulla considerazione che la comunione di vita rende solitamente partecipe il coniuge delle deliberazioni che assumono rilevanza familiare e sulla mancanza di qualsiasi opposizione manifestata dal coniuge in merito alle opere abusive, ma su plurimi elementi positivi, quali la comunanza di interessi tra i coniugi in relazione all’attività commerciale che veniva svolta nel manufatto, il concreto interessamento posto in essere dal coniuge comproprietario per la realizzazione dell’opera, evidenziatosi anche per mezzo della sottoscrizione diretta di istanze presso varie autorità amministrative)» (Cass., sez. III, 4 maggio 2004, Rizzuto). 1.5.2. I tecnici: Direttore dei lavori e progettista E’ possibile ora accennare alla questione della responsabilità penale delle figure del direttore dei lavori e del progettista. «Direttore dei lavori» è il professionista abilitato che sovraintende alle opere, assumendo la responsabilità tecnica della loro esecuzione. Il rapporto di direzione dei lavori assume rilevanza sul piano pubblicistico solo attraverso la comunicazione al Comune e, dopo tale comunicazione, il professionista incaricato non potrà esimersi dalle responsabilità penali proprie della qualifica che ha consapevolmente assunto adducendo il carattere meramente fittizio della sua prestazione, finalizzata soltanto alla formale ottemperanza di precetti normativi. Spetta all’Amministrazione segnalare le violazioni in cui è incorso il direttore dei lavori al Consiglio dell’Ordine professionale al quale questi appartiene ed il professionista «è passibile » di sospensione dall’albo professionale per un periodo da 3 mesi a 2 anni. L’art. 29, 2° comma, del T.U. n. 380/2001 esonera espressamente da responsabilità il direttore dei lavori, qualora questi: — abbia contestato al titolare del permesso, al committente ed al costruttore la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire; — abbia fornito contemporaneamente all’Amministrazione comunale motivata comunicazione della violazione stessa; — e, nelle ipotesi di totale difformità (o di variazione essenziale), abbia altresì rinunziato contestualmente all’incarico.

Per essere scriminante il recesso deve essere tempestivo, deve cioè intervenire non appena l’illecito edilizio obiettivamente si profili ad opera del cliente, ovvero non appena il professionista abbia avuto conoscenza che le direttive, da lui a suo tempo impartite, siano state disattese o violate. Non è invece sufficiente che il direttore adduca di essersi disinteressato dei lavori, qualora non abbia formalizzato le proprie dimissioni o lo abbia fatto in ritardo. Ugualmente alcuna efficacia liberatoria può riconoscersi ad una rinuncia comunicata mediante lettera diretta ai committenti, posto che tale atto è ontologicamente inidoneo a fornire la prova che vi sia stata reale rinuncia nella data indicata. E venendo alla posizione del progettista, questi è colui che redige il progetto dell’opera e ben può essere soggetto diverso dal direttore dei lavori: alla redazione del progetto, infatti, non deve necessariamente seguire la prestazione professionale di direzione dei lavori di esecuzione dell’opera progettata. Per quanto attiene ai reati urbanistici, dunque, il progettista non potrà essere chiamato a rispondere dell’altrui attività di realizzazione del progetto, da chiunque essa sia posta in essere. La sola redazione di un progetto, anche difforme dalla normativa vigente, non comporterà responsabilità penale, neppure per concorso con colui che lo realizzi, non potendosi assolutamente configurare un nesso di casualità tra la redazione medesima e l’attività di attuazione, unica penalmente rilevante. Diversa è l’ipotesi in cui il progettista, in concorso con il committente, rediga il progetto alterando dolosamente la realtà dei luoghi (indichi, ad esempio, una maggiore superficie del lotto, poiché quella effettiva non consentirebbe l’edificazione ovvero allo scopo di realizzare una maggiore volumetria; oppure ometta di rappresentare un edificio esistente, computabile ai fini del rapporto plano-volumetrio o delle distanze), così da conseguire il rilascio di un permesso di costruire non conforme alla normativa vigente. In tal caso egli, unitamente al committente, risponderà del reato di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen. (falsità ideologica in atto pubblico commessa attraverso l’induzione in errore, con inganno, dell’autorità comunale). 1.6. La sentenza di condanna e l’ordine di demolizione L’ articolo 31, comma 9, dpr 380/01, riproducendo sostanzialmente il disposto del testo dell’articolo 7 ultimo comma legge 47/85, statuisce che con la sentenza di condanna il giudice “ ordina la demolizione delle opere se essa non sia stata ancora eseguita”. La natura, le caratteristiche ed il campo di applicazione dell’ ordine di demolizione sono state chiarite da numerosi interventi del giudice di legittimità. E’ possibile enucleare i seguenti principi: • l’ordine di demolizione è una sanzione amministrativa di natura ablatoria e giurisdizionale, la cui esecuzione compete all’autorità giudiziaria non essendo ipotizzabile, né logicamente spiegabile, che l’esecuzione di un provvedimento adottato dal giudice penale, venga affidato alla pubblica amministrazione. La competenza totale ed autonoma dell’autorità giudiziaria ordinaria comporta che le attività dovranno comunque essere gestite in proprio dall’ufficio del P.M. che si avvarrà sia della forza pubblica che di organi tecnici esterni per le operazioni pratiche. A quanto detto si può aggiungere che la competenza del giudice penale in ordine alla emanazione dell’ordine di demolizione a completamento di una sentenza di condanna per violazione delle norme edilizie ed urbanistiche, lungi dall’essere un atto subordinato ad una eventuale inerzia della Pubblica Amministrazione, si presenta invece come atto assolutamente autonomo e non attribuito in via di supplenza seppure coordinabile con quello amministrativo, per cui non si pone in rapporto alternativo con l'ordine di demolizione eventualmente già impartito dalla P.A.. Trattasi di una sanzione amministrativa di tipo ablatorio (non di una pena accessoria, né di una misura di sicurezza patrimoniale), caratterizzata dalla natura giurisdizionale dell'organo istituzionale al quale ne è attribuita l'applicazione, la cui catalogazione fra i provvedimenti giurisdizionali trova ragione giuridica proprio nella sua accessività alla "sentenza di condanna".

• l’esercizio di tale potere-dovere trova la propria condizione applicativa solo nella permanenza dell’opera abusiva e trova come limite l’avvenuta acquisizione dell’opera abusiva al patrimonio comunale perfezionatasi e non osta alla possibilità di demolizione l'acquisizione gratuita dell'opera abusiva patrimonio indisponibile del comune, dal momento che è possibile ravvisare un'ipotesi di incompatibilità soltanto se la deliberazione consiliare abbia statuito di non dover demolire l'opera acquisita ravvisando l'esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento delle opere abusive. Si ricordi che in base all'art. 7 della legge n. 47 del 1985 (ora art. 31 T.U.) il consiglio comunale può dichiarare legittimamente la prevalenza di interessi pubblici ostativi alla demolizione alle seguenti condizioni: 1)assenza di contrasto con rilevanti interessi urbanistici e, nell'ipotesi di costruzione in zona vincolata, assenza di contrasto con interessi ambientali: in quest'ultimo caso l'assenza di contrasto deve essere accertata dall'amministrazione preposta alla tutela del vincolo; 2) adozione di una formale deliberazione del Consiglio con cui si dichiari formalmente la sussistenza di entrambi i presupposti; 3) la dichiarazione di contrasto della demolizione con prevalenti interessi pubblici, quali ad esempio la destinazione del manufatto abusivo ad edificio pubblico, ecc... • L’ordine di demolizione può essere revocato o sospeso quando intervenga una sanatoria in via amministrativa. La natura di sanzione amministrativa accessoria comporta che laddove intervenga la sanatoria del manufatto e quindi l’amministrazione abbia ritenuto di regolarizzare l’opera, il predetto ordine può essere revocato, anche eventualmente in sede esecutiva laddove sia divenuta definitiva la sentenza di condanna. Rimane naturalmente immutato il potere del giudice dell’esecuzione di controllare la legittimità dell’atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio. Nel caso in cui sia stata presentata soltanto una domanda di condono o sanatoria, il giudice può disporre la sospensione dell’ esecuzione laddove ritenga prevedibile che in un breve lasso di tempo l’autorità amministrativa adotti un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con l’ordine di esecuzione. Con specifico riferimento al condono edilizio di cui alla legge 326/2003, si è sostenuto che il giudice per sospendere l’esecuzione deve accertare l’esistenza delle seguenti condizioni: a) la tempestività e proponibilità della domanda; b) la effettiva ultimazione dei lavori entro il termine previsto per l'accesso al condono; c) il tipo di intervento e le dimensioni volumetriche; d) la insussistenza di cause di non condonabilità assoluta; e) l'avvenuto integrale versamento della somma dovuta ai fini dell'oblazione; f) l'eventuale rilascio di un permesso in sanatoria o la sussistenza di un permesso in sanatoria tacito. • È possibile subordinare la sospensione condizionale della pena all’obbligo di di abbattimento delle opere abusive. È di spettanza degli organi preposti all’esecuzione del giudicato l’accertamento dell’adempimento dell’obbligo imposto nel termine della sentenza o fissato dallo stesso Giudice dell’esecuzione su richiesta del Pubblico Ministero. A seguito dell’inadempimento il Giudice della esecuzione provvederà alla revoca del beneficio condizionato. Laddove il soggetto, condannato a pena sospesa subordinata alla demolizione del manufatto, ottenga poi nelle more la sanatoria dell’ abuso da parte dell’autorità amministrativa, deve ritenersi che i provvedimenti di sanatoria che consentano la conservazione dell’opera già abusiva, devono intervenire all’interno dei tempi fissati dal giudice per l’adempimento dell’ordine.

Detto termine di adempimento — per il principio della obbligatorietà ed effettività della pena — integra un elemento essenziale della concessione subordinata del beneficio ed entro la durata di esso deve essere assolto l’obbligo condizionante, salve le ipotesi di impossibilità assoluta non dipendente da proprio atto volontario. La subordinazione della sospensione condizionale della pena ad un obbligo da adempiere entro un determinato termine, assolve, infatti, alla funzione di dimostrare che il reo è meritevole del beneficio anzidetto, sicché solo la presenza di fatti a lui non imputabili e tali da escludere la possibilità di eseguire quanto prescritto, entro il periodo stabilito, impedisce la revoca del beneficio La intervenuta scadenza del termine (stante l’essenzialità dello stesso per le finalità perseguite dall’art. 165 cod. pen.) rende irrilevante, pertanto, ai fini della revoca del beneficio, ogni questione circa la possibilità di eventuale sanatoria per condono edilizio. La Corte di Cassazione ha evidenziato, in proposito, che il rilascio di concessione in sanatoria e, comunque, l’adozione di provvedimenti della P.A. incompatibili con l’ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna, successivamente al passaggio in giudicato della decisione medesima, può incidere sulla concreta eseguibilità della demolizione, ma non incide sulla revoca della sospensione condizionale della pena ove intervengain epoca successiva alla scadenza del termine per l’adempimento della condizione cui la sospensioneè subordinata. Diversi sono, infatti, i presupposti e la funzione dell’ordine di demolizione e della subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena all’adempimento di un obbligo, sia pure avente a contenuto l’osservanza dell’ordine demolitorio medesimo, in quanto tale secondo istituto mira a garantire che il comportamento del reo, successivamente alla condanna, si adegui concretamente a quel processo di ravvedimento la cui realizzazione costituisce scopo precipuo dell’istituto stesso, mentre l’ordine di demolizione soddisfa l’interesse pubblico all’eliminazione della costruzione abusiva, ove non intervenga, prima dell’effettiva demolizione, un provvedimento amministrativo con esso incompatibile: un provvedimento siffatto, dunque, assume un rilievo logicamente differente nelle due ipotesi, in relazione all’epoca diversa in cui deve intervenire . • La spontanea demolizione del manufatto ad opera dell'agente non estingue il reato di abuso edilizio, giacché tale causa estintiva non è prevista dalla legge n. 47 del 1985 né dal testo unico approvato con D.P.R. n. 380 del 2001. L'estinzione del reato come conseguenza della spontanea demolizione del manufatto da parte dell'agente, prima che venga disposta dall'ufficio o comunque prima che intervenga la condanna, e stata prevista con il comma 36, 1 quinquies dell'art. 1 della legge n. 308 del 2004, ma riguarda i soli manufatti realizzati su beni paesaggisticamente vincolati ed estingue solo il reato paesaggistico. Tale norma non può essere applicata analogicamente al reato urbanistico trattandosi di fatto che offende un bene giuridico diverso da quello paesaggistico, tanto è vero che è configurabile il concorso tra i due reati proprio perché sono diversi i beni giuridici violati. Il fatto che siano entrambi sanzionati con la medesima pena prevista nella stessa norma penale non fa venire meno la loro autonomia. Al di fuori delle ipotesi di non perseguibilità espressamente previste, l'autodemolizione estingue il reato solo se accompagnata dal certificato di conformità dell'opera rilasciato in base agli artt. 13 e 22 della legge n. 47 del 1985 ed ora in base all'articolo 36 del Testo unico. • L’ordine di demolizione trova applicazione anche nell’ ipotesi di sentenza emessa su accordodelle parti ex art. 444 c.p.p. L'ordine di demolizione di cui all'art. 31, comma 9, del D.P.R. n. 380/2001 è sanzione caratterizzata dalla natura giurisdizionale dell'organo istituzionale al quale il relativo esercizio è attribuito, ma sostanzialmente amministrativa di tipo ablatorio, che il giudice deve disporre anche nella sentenza applicativa di pena concordata tra le parti. A tale sentenza, sono ricollegabili tutti gli effetti di una sentenza di condanna, ad eccezione di quelli espressamente indicati dall'art. 445, 1° comma, c.p.p., fra i quali non è compresa la sanzione in oggetto (non trattandosi di pena accessoria ne di misura di sicurezza).

La ratio dell’applicazione dell’ordine di demolizione nella sentenza “patteggiata”, va ricercata nel potere dovere del giudice di emettere tale provvedimento giurisdizionale, senza che tale compito possa essere discusso o discrezionalmente valutato. Se il giudice omette di disporre, nella sentenza di condanna per abusi edilizi, l’ordine di demolizione del manufatto abusivo, avrà posto in essere un provvedimento annullabile per violazione di legge. • Nel caso in cui il giudice omette di impartire l’ordine di demolizione, non vi si può porre rimedio attraverso la correzione degli errori materiali. L’ordine di demolizione, pur avendo natura amministrativa, è atto giurisdizionale che deve essere disposto dal giudice con la sentenza di condanna per cui, in caso di mancata statuizione in tal senso, il dispositivo della sentenza potrà essere integrato solo dal giudice di appello. Infatti la procedura di cui all’art.130 cpp può essere applicata solo per porre rimedio ad errori od omissioni rilevabili dal contesto del provvedimento e di natura tale da non modificare il contenuto essenziale dello stesso, mentre l’omissione in questione integra un vitium iudicando rettificabile solo in sede di impugnazione a seguito di rituale investitura del giudice di essa. E’ comunque da segnalare che il giudice di appello può emettere l’ordine di demolizione nell’ipotesi in cui il giudice di primo grado nulla abbia previsto al riguardo ed anche nella ipotesi in cui l’impugnazione sia stata proposta dall’imputato solamente. Trattasi di ipotesi che non viola il divieto di “reformatio in peius”.

Le Ristrutturazioni Edilizie

La ristrutturazione edilizia, anche per non consumare nuovo territorio, è uno degli interventi più diffusi. La nozione legislativa statale è tale da imporre di parlarne, al plurale, come di ristrutturazioni edilizie (cd. “leggera” e “pesante”): assai diverse tra loro per impatto sul territorio, sono di conseguenza assoggettate a regimi sostanziali diversi. La legislazione regionale della Sardegna (rifacendosi alla definizione dell’art. 31, l. n. 457/1978: art. 10, l.r. n. 23/1985) non prende in considerazione la ristrutturazione edilizia cd. “pesante”, soggetta dal T.U. edilizia al regime del permesso di costruire (art. 10, comma 1, lett. c), T.U.): trattandosi di potenziale applicazione della legge penale, credo vada necessariamente applicata tale nozione/disposizione statale anche nel territorio della Regione. La legislazione regionale della Sardegna non prende in considerazione la nozione allargata di ristrutturazione cd. “leggera”, soggetta dal T.U. edilizia a scia: vista Corte Costituzionale, 21-23/11/2011, n. 3094, direi che la definizione statale debba prevalere: trattandosi di potenziale applicazione della legge penale (perché la l.r. può anche essere letta nel senso dell’assoggettamento dell’intervento a concessione), credo vada necessariamente applicata tale nozione/disposizione statale anche nel territorio della Regione

La ristrutturazione cd. “leggera”

può portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente comprende il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio e la eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti deve però rimanere in ogni caso un intervento conservativo (altrimenti sarebbe una nuova costruzione) Al suo interno è compresa la demolizione e ricostruzione, purché fedele nel senso di identità di volumetria, sagoma ed area di sedime fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e senza che sia immaginabile una ricostruzione su ruderi Essendo considerato intervento non particolarmente impattante sul territorio, è assoggettato al regime sostanziale della scia.

Art. 10, l.r. n. 23/1985 - Interventi di ristrutturazione edilizia. 1. Le opere di ristrutturazione edilizia, come definite dalla lett. d) del primo comma dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, eseguite in assenza di concessione o in totale difformità da essa, sono demolite ovvero rimosse e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico edilizi entro il termine stabilito dal Sindaco con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura dell'Amministrazione comunale e a spese dei responsabili dell'abuso. 2. Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'Ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il Sindaco irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere. 3. L'accertamento del valore di cui al precedente comma è effettuato secondo le disposizioni di cui ai commi terzo e seguenti del precedente art. 7. 4. È comunque dovuto il contributo di concessione di cui agli artt. 3, 5, 6 e 10 della L. 28 gennaio 1977, n. 10. 5. Quando le opere vengono eseguite senza concessione su immobili comunque vincolati da leggi statali e regionali nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, il Sindaco, su parere vincolante dell'Amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, ordina la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio e irroga una sanzione pecuniaria da lire 1.000.000 (euro 516) a lire 10.000.000 (5.164) oltre a quella di cui al secondo comma del presente articolo. 6. Qualora l'Amministrazione competente a vigilare nell'osservanza del vincolo non si pronunci entro 120 giorni, il Sindaco provvede direttamente.

La ristrutturazione cd. “pesante” Comprende gli interventi che: portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A (cd. centri storici), comportino mutamenti della destinazione d’uso (da interpretare nel senso che Gli interventi di ristrutturazione edilizia, in sostanza, … necessitano sempre di permesso di costruire, qualora comportino mutamento di destinazione d'uso tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico …” e “… fuori dei centri storici sono realizzabili mediante denunzia di inizio attività qualora comportino il mutamento della destinazione d'uso all'interno di una stessa categoria omogenea; nei centri storici non possono essere realizzati mediante denunzia di inizio attività neppure qualora comportino il mero mutamento della destinazione d'uso all'interno di una stessa categoria omogenea. …”. oltre a

quelli di demolizione con ricostruzione “infedele” (senza il rispetto della stessa volumetria e sagoma)

quelli ora previsti dal cd. Piano Città7 (arg. Corte Costituzionale n. 309/2011) Essendo considerato intervento particolarmente impattante sul territorio, è assoggettato al regime sostanziale del permesso di costruire

ISTRUZIONI PER L’USO IL MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D’USO È una fattispecie spesso sottovalutata, specialmente se realizzata senza opere edili, ma attraverso essa è possibile un impatto anche assai consistente sul bene protetto (es. problemi connessi alle diverse esigenze di trasporto, smaltimento dei rifiuti, viabilità. …) Non esiste una definizione legislativa Art. 10 (L), T.U. - Interventi subordinati a permesso di costruire 2. Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività – ora scia. Art. 11, l.r. n. 23/1985 - Mutamenti di destinazione d'uso. 1 (3). Il mutamento della destinazione d'uso è soggetto ad autorizzazione nel caso di variazione da residenza ad altre destinazioni, ovvero quando riguarda edifici siti in zone vincolate ai sensi della L. 29 giugno 1939, n. 1497 , o in quelle altre parti del territorio comunale motivatamente indicate dal Consiglio comunale. 2 (1). Non sono consentiti mutamenti di destinazione d'uso che implichino variazioni in aumento dei limiti e dei rapporti previsti dal decreto regionale di cui all'art. 4 della L.R. 19 maggio 1981, n. 17 (cd decreto Floris), o che siano in contrasto con la normativa comunale prevista dai regolamenti edilizi e dalle norme di attuazione dei piani urbanistici,

salvo che l'interessato non ceda ulteriori aree ad integrazione della quota prevista in rapporto alla mutata destinazione d'uso. 3 (2). Con autorizzazione del Sindaco, previa deliberazione del Consiglio comunale, sono comunque possibili i mutamenti di destinazione d'uso che per le loro particolari caratteristiche siano motivatamente giudicati compatibili con le zone in cui si trovano gli edifici interessati; in tal caso il mutamento è subordinato alla corresponsione dell'importo, determinato dall'Amministrazione comunale, in misura corrispondente all'eventuale maggiore valore dell'immobile a seguito della variazione. 4. Nei casi non previsti dai precedenti commi i mutamenti di destinazione possono avvenire con l'invio al Sindaco di una relazione predisposta ai sensi del successivo art. 15 (relazione asseverata). Art. 12, l.r. n. 23/1985 - Sanzioni per illegittimo mutamento della destinazione d'uso. 1. Se viene attuato un mutamento della destinazione d'uso in casi nei quali, secondo le disposizioni di cui al precedente art. 11, non e consentito (comma 2, art. 11, salvo che …), il Sindaco, qualora non venga rispettata la diffida a ripristinare entro 90 giorni la destinazione originaria, ne dispone l'esecuzione d'ufficio o, in caso di impossibilita irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio all'incremento di valore dell'immobile conseguente al mutamento di destinazione d'uso. 2. L'accertamento di tale incremento di valore è effettuato dall'Ufficio tecnico comunale o da periti incaricati dall'Amministrazione comunale secondo le disposizioni di cui ai commi terzo e seguenti del precedente art. 7. 3. Nei casi in cui il mutamento di destinazione d'uso e consentito, la mancata richiesta dell'autorizzazione comporta, oltre alla corresponsione dell'eventuale contributo dovuto ai sensi del terzo comma del successivo art.13, l'applicazione di una pena pecuniaria che, nei casi di autorizzazione onerosa, corrisponde al medesimo contributo e comunque non può essere inferiore a lire 500.000 (euro 258,00). Nelle ipotesi di autorizzazione gratuita si applica una sanzione da lire 500.000 (euro 258,00) a lire 2.000.000 (euro 1032,00). Art. 5, l.r. n. 23/1985 - Variazioni essenziali. 1. Per variazioni essenziali rispetto al progetto approvato, si intendono quelle che si realizzino quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni: a) mutamento della destinazione d'uso incompatibile con la destinazione di zona o che implichi variazioni in aumento dei limiti e dei rapporti previsti dal decreto regionale di cui all'art. 4 della L.R. 19 maggio 1981, n. 17, salvo che l'interessato non ceda ulteriori aree ad integrazione della quota prevista in rapporto alla mutata destinazione d'uso; Sanzioni penali

art. 44, lettera a), se senza opere art. 44, lettera b) (c) se c’e vincolo), in relazione alla disciplina sostanziale delle opere

realizzate art. 44, lettera c) se c’e vincolo, con o senza opere

Il mutamento di destinazione d’uso giuridicamente rilevante è quello che determina un “salto di categoria“ dell’immobile da una all’altra delle macrocategorie individuate dalla giurisprudenza: a) residenziale ↔ b) produttivo ↔ c) commerciale, direzionale, turistico In zona “A” (cd Centro Storico) è giuridicamente rilevante (permesso) anche l’intervento che dia luogo a modificazioni di destinazione d’uso all’interno della stessa macrocategoria urbanistica Il mutamento di destinazione d’uso senza opere che però non sia conforme alla pianificazione comunale (e che perciò non può essere in alcun modo “autorizzato”, nemmeno con il permesso di costruire) è soggetto al regime sanzionatorio del permesso di costruire

LE “NUOVE COSTRUZIONI” Sono gli interventi edilizî la cui realizzazione determina, in sé, il potenziale maggiore impatto sull’assetto urbanistico-edilizio del territorio (bene giuridico protetto dalla normativa urbanistico-edilizia) e sono, perciò, soggette al regime sostanziale del permesso di costruire/della cd. super-d.i.a., con conseguenze sanzionatorie penali ed amministrative in caso di abuso. La nozione giuridica di “costruzione” non coincide quella intuitiva, che fa riferimento alla realizzazione di opere murarie e simili: è molto più ampia. In via generale e residuale, sono da considerare tali: gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie della manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione cd. “leggera”. Sono comunque da considerare tali (art. 3, lettera e), T.U.): e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6)

e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo in edificato e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo in edificato PENALI AMMINISTRATIVE Art. 44. (L),T.U. Edilizia. Sanzioni penali. 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica: b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 10328 a 103290 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso …; c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 30986 a 103290 euro …. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso. 2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza o in totale difformità dalla stessa. Art. 6 - Sanzioni per le opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformita o con variazioni essenziali. 1. Le opere realizzate in assenza di concessione, in totale difformità dalla medesima ovvero con variazioni essenziali, sono di diritto acquisite gratuitamente al patrimonio indisponibile del comune, previa diffida a demolire. 2. La diffida di cui al comma precedente è disposta dal Sindaco con apposita ordinanza di demolizione e ripristino dei luoghi o della destinazione di uso originaria da attuarsi entro il termine perentorio di 90 giorni. 3. Il Sindaco, qualora accerti la prosecuzione dei lavori da parte del proprietario dell'opera abusivamente iniziata, nonostante l'ordinanza di sospensione, puo disporre d'ufficio la demolizione e il ripristino dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. 4. In caso contrario, alla scadenza del termine di cui al secondo comma e con effetto da tale data, ove vi sia stata inottemperanza all'ordinanza predetta, l'opera abusivamente costruita e la relativa area di sedime sono, di diritto, acquisite gratuitamente al patrimonio del comune. 5. Sono altresi, di diritto, contestualmente acquisite al patrimonio del comune le aree adiacenti di proprietà degli stessi titolari dell'area abusivamente edificata, occorrenti a garantire un funzionale accesso all'area medesima, nonché una pertinenza di superficie pari ad almeno 3 volte l'area di sedime e che garantisca attorno alla costruzione una fascia larga metà dell'altezza dell'opera e comunque non inferiore a m. 5. 6. Qualora la parte residua di area non risulti funzionalmente utilizzabile dal privato, può essere acquisita in tutto, o in parte, dietro corresponsione di una somma pari all'indennità di esproprio, su richiesta del proprietario. 7.L'accertamento dell'inottemperanza dell'ingiunzione a demolire nei termini indicati nei precedenti commi, costituisce titolo per l'immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari. 8. Il Sindaco accerta l'avvenuta acquisizione e dispone l'immissione nel possesso degli immobili acquisiti al patrimonio del comune con la contestuale redazione, da parte di tecnici incaricati, dello stato di consistenza degli immobili, previ gli adempimenti e con le modalità di cui all'art. 3, terzo e quarto comma, della L. 3 gennaio 1978, n. 1. 9. Il Sindaco dispone la pubblicazione del predetto provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, parte III, lo notifica agli interessati nelle forme previste per gli atti processuali civili e ne chiede la trascrizione nei registri immobiliari, corredandolo del verbale di immissione in possesso e dello stato di consistenza, non appena espletate tali ultime formalità. 10. Il Sindaco richiede, quindi, all'Ufficio tecnico erariale le conseguenti volturazioni catastali. 11. Il Consiglio comunale, qualora le opere acquisite non contrastino con rilevanti interessi urbanistici od ambientali e sussistano prevalenti interessi pubblici alla loro conservazione ed utilizzazione, ne definisce la destinazione d'uso.

12. Ove non ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, le opere abusive sono demolite, a cura e spese dell'Amministrazione comunale. 13. Qualora l'Amministrazione comunale non provveda agli adempimenti di cui ai commi settimo e seguenti del presente articolo entro 90 giorni, l'Assessore regionale degli Enti locali, finanze ed urbanistica adotta, previa diffida, i necessari provvedimenti sostitutivi. 14. Per le opere abusivamente eseguite su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle Amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali Amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi. Nell'ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune. Art. 31. (L), T.U. Edilizia Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformita o con variazioni essenziali. 9. Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita.

“COSTRUZIONI NUOVE” NON “NUOVE COSTRUZIONI” Non tutte le “costruzioni nuove” in senso fisico, sono considerate “nuove costruzioni” in senso

giuridico. I motivi risiedono, sostanzialmente, nella valutazione della loro effettiva poca incidenza sul complessivo assetto urbanistico-edilizio del territorio, bene protetto dalla normativa urbanistico-edilizia. Sono costruzioni in senso fisico, ma la loro realizzazione è non soggetta al regime sostanziale del permesso di costruire/della cd. super-d.i.a. (rimane salva, di regola, la applicazione delle altre disposizioni concorrenti: antisismica, cemento armato, beni culturali …) Le pertinenze9 che le norme tecniche degli strumenti urbanistici non qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale I parcheggi di pertinenza, realizzati al piano terreno o, se in deroga al p.r.g., nel sottosuolo degli edifici cui accedono I parcheggi di pertinenza, realizzati nell’interrato o nel sottosuolo del lotto su cui insiste su cui insiste il fabbricato, se non in contrasto con gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi10

Le recinzioni11 (purché, in sé, non abbiano consistenza tale da configurare una vera e propria costruzione, esuberante rispetto alla funzione di delimitazione e protezione della proprietà: principio però non pacifico I muri di cinta (purché, in sé, non abbiano consistenza tale da configurare una vera e propria costruzione, esuberante rispetto alla funzione di delimitazione e protezione della proprietà: principio però non pacifico I volumi tecnici

Le rampe o gli ascensori esterni, ovvero i manufatti che alterino la sagoma dell’edificio, se volti alla eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti Le opere precarie

Le opere che abbiano caratteristiche di assoluta irrilevanza dal punto di vista urbanisticoedilizio

LE VARIAZIONI ESSENZIALI Art. 5, l.r. n. 23/1985 - Variazioni essenziali. Art. 32 (L), T.U. – Determinazione delle variazioni essenziali 1. Per variazioni essenziali rispetto al progetto approvato, si intendono quelle che si realizzino quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni: a) mutamento della destinazione d'uso incompatibile con la destinazione di zona o che implichi variazioni in aumento dei limiti e dei rapporti previsti dal decreto regionale di cui all'art. 4 della L.R. 19 maggio 1981, n. 17, salvo che l'interessato non ceda ulteriori aree ad integrazione della quota prevista in rapporto alla mutata destinazione d'uso; b) aumento superiore al 10% della cubatura prevista dal progetto approvato.

2. Non possono ritenersi, comunque, variazioni essenziali quelle che incidono sull'entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna dei singoli immobili. 1. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 31, le regioni stabiliscono quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato, tenuto conto che l'essenzialità ricorre esclusivamente quando si verifica una o più delle seguenti condizioni: a) mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968; b) aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato; c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza; d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito; e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali. 2. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unita abitative. 3. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformita dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.

I REATI EDILIZÎ IN SENSO STRETTO Riconducibili all’esercizio della attività edilizia, sono potenzialmente configurabili

numerosissime fattispecie di illecito penale. Gli illeciti edilizî in senso stretto, però, sono convenzionalmente considerati quelli previsti

dall’art. 44, T.U. edilizia La legislazione regionale non può in alcun modo interferire con la applicazione della normativa

penale Art. 44 - Sanzioni penali 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica: a) l'ammenda fino a 10.329 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire; (anche: ● interventi in parziale difformità (oltre il 2% di tolleranza, ma non tali da essere in totale difformità) dalla concessione; ● mancata esposizione cartello di cantiere se previsto da regolamento edilizio o titolo; ● mancata esibizione della concessione (anche super-d.i.a.? e con silenzio-assenso?) se previsto da regolamento edilizio o titolo; ● variazione essenziale se immobili non vincolati) b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5.164 a 51.645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità19 o assenza della concessione (anche per decadenza, annullamento o illegittimità) o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione; c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15.493 a 51.645 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo 30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale (definizione: art. 5, l.r. n. 23/1985 → quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni: a) mutamento della destinazione d'uso incompatibile con la destinazione di zona o che implichi variazioni in aumento dei limiti e dei rapporti previsti dal decreto Floris, salvo che l'interessato non ceda ulteriori aree ad integrazione della quota prevista in rapporto alla mutata destinazione d'uso; b) aumento superiore al 10% della cubatura prevista dal progetto approvato (ma comunque non quelle che incidono sull'entità delle

cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna dei singoli immobili.). Tutti gli altri interventi diversi da quelli per l.r. in variazione essenziale, sono comunque considerati tali:art. 32, comma 3, T.U. Edilizia), in totale difformità (in materia di beni ambientali, gli interventi in difformità parziale sono equiparati a quelli in difformità totale) o in assenza della concessione. 2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza o in totale difformità dalla stessa. Note:

le lettere a), b) e c), sono in ordine crescente di gravità; si tratta di contravvenzioni è sufficiente, per l’elemento soggettivo, la colpa si tratta di reati formali e di pericolo presunto; il concorso è ammesso il reato è consumato con la esecuzione di lavori abusivi il tentativo non è ammissibile il reato è permanente, e la permanenza cessa con: a) l’ultimazione integrale dei lavori, o b) la totale sospensione dei

lavori (volontaria o forzosa) o c) l’intervento di una causa di sanatoria, o d) la condanna di primo grado.

I RESPONSABILI DIRETTI DEI REATÎ EDILIZÎ

I reati edilizî sono per lo più reati “comuni”, ma è comunque ammesso e punito il concorso dell’extraneus (art. 110, c.p.).

È sempre sufficiente (e necessaria) la colpa (anche: non sapevo, non volevo, non credevo, mi sono fidato del tecnico …)

Quando sono “proprî” (es.: inottemperanza all’ordine di sospensione dei lavori), è opportuno distinguere tra responsabili diretti e responsabili in concorso.

il titolare del permesso il committente (art. 29, c. 1, T.U.) il costruttore

rispondono della conformità delle opere: 1) alla normativa urbanistica; 2) alle previsioni di piano; 3) alle previsioni del “permesso”; 4) alle modalità esecutive dal medesimo stabilite d) il direttore dei lavori29 (art. 29, c. 1, T.U.) risponde della conformità delle opere: 1) alle previsioni del “permesso”; 2) alle modalità esecutive dal medesimo stabilite (ma può rispondere in concorso anche delle altre fattispecie, come nel caso in cui il “permesso” sia macroscopicamente illegittimo ) e) il progettista (art. 29, c. 3, T.U.) risponde

per dichiarazioni non veritiere connesse alla d.i.a. (salvo ev. concorso del reato di costruzione abusiva) f) “chiunque” (art. 20, comma 13, T.U. edilizia) nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni connesse alla domanda di permesso di costruire dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di legge (delitto) g) “chiunque “ (art. 19, comma 6, legge n. 241/1990) risponde nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la scia, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di legge (delitto) Art. 29, commi 2 e 3, T.U. Il direttore dei lavori non e responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformita o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni.

3. Per le opere realizzate dietro presentazione di denuncia di inizio attivita, il progettista assume la qualita di persona esercente un servizio di pubblica necessita ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui all'articolo 23, comma 1, l'amministrazione ne da comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

RESPONSABILI IN CONCORSO

Anche ai reati edilizî in senso stretto sono applicabili le disposizioni dell’art. 110, c.p.. La natura colposa delle contravvenzioni edilizie fa sì che il potenziale ambito dei responsabili sia

piuttosto ampio. Di volta in volta, valutando il caso concreto, potrebbero essere:

Il proprietario (ed il comproprietario) dell’immobile, purché abbia, comunque, la disponibilità giuridica e di fatto dell’immobile (salvo che, naturalmente, si sia in qualche modo ingerito nella realizzazione dei lavori) ed è opportuno evidenziare indizî ulteriori rispetto alla semplice (com)proprietà di una sua partecipazione anche soltanto morale (è ancòra da consolidare la giurisprudenza che, in virtù del principio della accessione, ritiene indizio grave la (com)proprietà in sé).

Il subappaltatore ed il subappaltante Il fornitore di prefabbricati non “precarî” se dà assistenza al montaggio I prestatori di lavoro subordinato (salvo il dolo, rispondono per colpa soltanto per i lavori senza

titolo oppure quando la difformità dal titolo sia macroscopica) Il locatore ed il conduttore Gli acquirenti dell’immobile o del lotto abusivo Il tecnico Il notaio

VINCOLI AMBIENTALI

Oltre alle “limitazioni” che la disciplina urbanistico-edilizia in senso stretto pone alla libertà di edificazione, esistono anche “vincoli” posti da discipline di carattere più settoriale e specifico

Le norme sanzionatorie relative a queste discipline si applicheranno in concorso con quelle urbanistico-edilizie in senso stretto. Oggetto di tutela Fonte Beni culturali ▪ d.lgs. n. 42/2004, Parte II Bellezze naturali/Beni paesaggistici ▪ d.lgs. n. 42/2004, Parte III Aree naturali protette ▪ legge n. 394/1991 Usi civici ▪ legge n. 1766/1927 ▪ art. 142, d.lgs. n. 42/2004 Boschi, foreste e terreni montani ▪ r.d.l. n. 3267/1923 ▪ legge n. 353/2000 ▪ legge n. 950/1967 Fiumi, laghi, torrenti ▪ r.d. n. 523/1904 ▪ d.lgs. n. 152/2006, Parte Terza Igiene del suolo e dell’abitato ▪ d.m. 05/07/1975 ▪ regolamenti comunali di igiene Opere in cemento armato ed a struttura metallica ▪ T.U. edilizia, Parte II, Capo II ▪ legge n. 1086/1971 Zone sismiche ▪ T.U. edilizia, Parte II, Capo IV ▪ legge n. 64/1974 Cimiteri ▪ T.U.L.S. (r.d. n. 1265/1934) Ferrovie ▪ d.P.R. n. 753/1980 Demanio marittimo ed aeroporti ▪ Codice della Navigazione Dogane ▪ d.lgs. n. 374/1990 Fasce di rispetto stradale ▪ Codice della strada e suo regolamento Elettrodotti ▪ legge n. 36/2001 ▪ r.d. n. 1775/1933, Titolo III ▪ legge n. 339/1986 ▪ d.P.C.M. 08/07/2003 ▪ d.dir. 29/05/2008 Inquinamento acustico ▪ legge n. 447/1995 ▪ d.P.C.M. 01/03/ 1991 ▪ d.P.C.M. 14/11/1997 Industrie pericolose ed insalubri ▪ T.U.L.S. (r.d. n. 1265/1934) ▪ legge n. 516/1966 ▪ cod.civ. art. 890 Stabilimenti a rischio di incidente rilevante ▪ d.lgs. n. 334/1999 ▪ d.m. 09/05/2001 Pianificazione del commercio ▪ d.lgs. n. 114/1998 (cd. Bersani)

LE CONSEGUENZE

In presenza dei vincoli sopra elencati:

non esistono interventi “liberi” tutti indistintamente (con l’eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici, relativi alle bellezze naturali (art. 149, d.lgs. n. 42/2004 - CP, 3, n. 8739/2010), sono soggetti ad autorizzazione, comunque denominata, dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo (CP, 3, n. 17973/2010) sono più gravi le sanzioni in caso di interventi non conformi artt. 44, lett. c) (da intendersi come rinvio quoad poenam in caso di lavori assoggettabili al regime della Scia), e 32, commi 2 e 3, T.U. Edilizia (CP, 3, n. 42114/2006). In materia di beni ambientali, gli interventi in difformità parziale sono equiparati a quelli in difformità totale (CP, 3, n. 16392/2010) ed il reato urbanistico concorre con quello paesaggistico (CP, 3, n. 17971/2010) - sono considerati in totale difformità dal “permesso” anche gli interventi in variazione essenziale (art. 32, comma 3, T.U. cit. – CP, 3, n. 16392/2010) - sono considerati in variazione essenziale anche gli interventi che incidono sulle cubature accessorie, i volumi tecnici e la distribuzione interna delle singole unità abitative (art. 32, comma 2, T.U. cit.), ed in genere anche le variazioni di modesta entità (TAR TO, 1, n. 45/2007)